ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.282.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/631/PESC |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 941/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia. |
(2) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2060 (2012), che dispone, al paragrafo 10, una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati all’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, preventivamente autorizzata dal comitato istituito dalla risoluzione UNSC 751 (1992). |
(3) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/633/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone siffatta deroga. |
(4) |
Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 147/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’articolo 1 non si applica:
a) |
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione, |
b) |
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, |
c) |
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e equipaggiamenti militari destinati esclusivamente a essere utilizzati dall’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o a sostenere tale Ufficio, |
d) |
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali armi ed equipaggiamenti militari, |
qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
(3) Cfr. pag. 47 della presente Gazzetta.
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 942/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell’Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1),
vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 667/2010 (2), che impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo in Eritrea. |
(2) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) che prevede, ai paragrafi 11 e 12, talune deroghe all’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009). |
(3) |
Al fine di applicare la risoluzione 2060 (2012) il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/632/PESC (3), che modifica la decisione 2010/127/PESC disponendo talune deroghe al divieto di fornire assistenza. |
(4) |
Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 667/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 667/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni. 4. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»; |
2) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.
(2) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.
(3) Cfr. pagina 46
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones %20Internacionales/Paginas/Sanciones_ %20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
Ufficio EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 943/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che attua l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 356/2010 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010. |
(2) |
L’11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 e il 23 agosto 2012 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) concernente la Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sezione I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificata:
1) |
il punto 11 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
sono aggiunte le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
Testo di cui all’articolo 1, punto 1
«11. |
Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur] Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012. Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo. Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab. Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab. Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori. Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente. Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab. Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim’ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab. Nel 2009 Jim’ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim’ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.» |
ALLEGATO II
Persone di cui all’articolo 1, punto 2
1. |
Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed] Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 25 luglio 2012. L’estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell’Africa orientale nell’ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l’Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab. In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l’uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota. Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all’identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab. Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia. |
2. |
Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed] Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 23 agosto 2012. Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all’attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell’Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab. Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi. Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un’organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab. Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya. |
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, dovrebbero essere iscritte altre persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva della repressione violenta contro la popolazione in Siria. |
(3) |
Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Dovrebbero pertanto essere modificate le voci riguardanti tali persone. |
(4) |
Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(5) |
In conformità della decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
I. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. A. Persone
B. Entità
|
II. |
Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
|
III. |
Le persone ed entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
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16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) |
Tenuto conto della situazione in Iran e conformemente alla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), il Consiglio ritiene che altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. È opportuno pertanto modificare il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
Inoltre, è opportuno modificare la voce relativa a un'entità compresa nell'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, mentre talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
I. |
Il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito dal seguente: "Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran" |
II. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: A. Persone
B. Entità
|
III. |
La voce relativa all'entità riportata nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencata è sostituita dalla seguente: B. Entità
|
IV. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
|
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 946/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 (2), in particolare l’articolo 23 sexies, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate alle agenzie di rating del credito e alle persone coinvolte in attività di rating. Tali norme, che devono essere adottate mediante atto delegato, dovrebbero includere disposizioni sui diritti di difesa, disposizioni temporali e disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, nonché disposizioni specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni reiterate. |
(2) |
Il presente atto delegato stabilisce le norme procedurali cui l’AESFEM deve attenersi nell’imposizione di sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate nel quadro del suo potere di vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito. È importante che tali norme procedurali cui deve attenersi un’agenzia di regolamentazione dell’UE siano direttamente applicabili e non necessitino di ulteriore attuazione nell’ordinamento nazionale. È opportuno pertanto che la Commissione le adotti mediante un regolamento dell’UE. Inoltre, solo un regolamento permette di conseguire l’obiettivo di stabilire norme uniformi sui diritti di difesa delle agenzie di rating del credito. |
(3) |
Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa delle agenzie di rating del credito e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all’adozione delle decisioni di esecuzione, l’AESFEM dovrebbe ascoltare le agenzie di rating del credito o qualsiasi altra persona interessata. È opportuno che il diritto di essere ascoltati si esplichi come diritto della persona interessata di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini dell’AESFEM e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. |
(4) |
Dopo che l’agenzia di rating del credito ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza riceve un fascicolo completo che le comprende. |
(5) |
Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui l’agenzia di rating del credito replica al funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, al consiglio delle autorità di vigilanza, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che l’agenzia di rating del credito debba circostanziarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, il consiglio delle autorità di vigilanza, ritiene di essere in presenza di tale circostanza, l’AESFEM può convocare l’agenzia di rating del credito affinché chiarisca gli elementi in questione nel corso di un’audizione. |
(6) |
Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma dell’articolo 23 sexies, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 36 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le persone interessate da un procedimento dell’AESFEM hanno, a garanzia dei loro diritti di difesa, diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3), prevede norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle sanzioni pecuniarie che la Commissione impone ad un’impresa a norma dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche al settore dei titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. Sono state individuate caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell’Unione, che si rispecchiano principalmente negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la procedura di registrazione delle agenzie di rating del credito o per la fissazione del termine di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell’Unione vigenti, ossia il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (4) per gli atti del Consiglio e della Commissione. |
(9) |
A norma dell’articolo 36 quinquies del regolamento (CE) n. 1060/2009, le sanzioni inflitte dall’AESFEM ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter dello stesso costituiscono titolo esecutivo e la loro applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio esse sono effettuate. Gli importi corrispondenti sono allocati al bilancio generale dell’Unione europea. |
(10) |
Ai fini dell’esercizio immediato ed efficace dell’attività di vigilanza e di esecuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) alle agenzie di rating del credito o altre persone interessate da un procedimento di esecuzione dell’AESFEM, comprese norme sui diritti di difesa e sui termini di prescrizione.
Articolo 2
Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini
1. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona soggetta ad indagine dei risultati constatati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.
2. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle osservazioni scritte la persona soggetta ad indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.
Articolo 3
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM su sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza
1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM include almeno i documenti seguenti:
— |
copia della sintesi dei risultati trasmessa all’agenzia di rating del credito, |
— |
copia delle osservazioni scritte dell’agenzia di rating del credito, |
— |
verbale dell’eventuale audizione. |
2. Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano indicare alcuna violazione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alla persona soggetta ad indagine.
4. Se non condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alla persona soggetta ad indagine.
La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
5. Se condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM informa di conseguenza la persona soggetta ad indagine. L’informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM che ha stabilito che la persona soggetta ad indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, e che ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 36 bis, notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta ad indagine.
Articolo 4
Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM sulle sanzioni reiterate
Prima di adottare una decisione che impone una sanzione reiterata a norma dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione reiterata.
Non possono più essere imposte sanzioni reiterate una volta che l’agenzia di rating del credito o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
Articolo 5
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
1. In presenza di una richiesta in tal senso, l’AESFEM permette l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato dell’indagine o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.
2. I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 6
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni
1. La facoltà dell’AESFEM d’imporre sanzioni pecuniarie alle agenzie di rating del credito è soggetta ai termini di prescrizione seguenti:
a) |
tre anni in caso di violazioni che comportano sanzioni pecuniarie per cui l’articolo 36 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede un importo di base minimo fino a 50 000 EUR; |
b) |
cinque anni nel caso di tutte le altre violazioni. |
2. I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, i termini decorrono dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi atto compiuto dall’AESFEM ai fini di un’indagine o procedimento per una violazione di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’atto è notificato all’agenzia di rating del credito o alla persona soggetta a indagine o interessata dal procedimento.
4. Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’AESFEM abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento eruopeo e del Consiglio (5) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 7
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni
1. La facoltà dell’AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:
a) |
una notifica con cui l’AESFEM segnala all’agenzia di rating del credito o altra persona interessata una decisione che varia l’importo originario della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata; |
b) |
un atto dell’AESFEM, o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata. |
4. Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:
a) |
il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto; |
b) |
l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
Articolo 8
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate
Gli importi risultanti dalle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Nel frattempo tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.
Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie e/o sanzioni reiterate sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’UE come entrate generali.
Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte e sulla relativa situazione.
Articolo 9
Calcolo di periodi di tempo, date e termini
Ai periodi di tempo, alle date e ai termini si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.
(3) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(4) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
(5) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'accettazione provvisoria in occasione della riunione intersessionale svoltasi a Washington nel giugno 2012, i partecipanti al processo di Kimberley hanno approvato con procedura scritta l'inserimento del Camerun nel loro elenco. L'approvazione è stata confermata il 14 agosto 2012 da una comunicazione della presidenza del processo di Kimberley. |
(2) |
A norma del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. Per migliorare la funzionalità del certificato di cui all'articolo 2, lettera g), occorre modificare alcune caratteristiche di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 per tener conto di tale cambiamento. Occorre tuttavia fissare un calendario realistico perché le autorità competenti dell'Unione possano adeguarsi a questo cambiamento tenendo conto del tempo necessario per garantire la disponibilità del nuovo certificato. |
(3) |
Occorre inoltre aggiornare gli indirizzi dei punti di contatto dell'Unione europea e della Svizzera nell'allegato II, l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri nell'allegato III e l'elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti nell'allegato V. |
(4) |
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento 2368/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:
1) |
l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento. |
2) |
L’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento. |
3) |
L’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento. |
4) |
L’allegato V è sostituito dal testo figurante nell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Vicepresidente
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
ALLEGATO I
“ALLEGATO II
Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
C.P # 1260 |
Luanda |
Angola |
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery |
Ministry of Trade and Economic Development |
M. Mkrtchyan 5 |
Yerevan |
Armenia |
AUSTRALIA
Department of Foreign Affairs and Trade |
Trade Development Division |
R.G. Casey Building |
John McEwen Crescent |
Barton ACT 0221 |
Australia |
BANGLADESH
Export Promotion Bureau |
TCB Bhaban |
1, Karwan Bazaar |
Dhaka |
Bangladesh |
BIELORUSSIA
Ministry of Finance |
Department for Precious Metals and Precious Stones |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
Republic of Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRASILE
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar |
70065 - 900 Brasilia - DF |
Brazil |
CANADA
|
International:
|
|
General Enquiries:
|
CAMERUN
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process |
Ministry of Mines, Industry and Technological Development |
Intek Building |
Navik Street |
P.O. Box 8390 |
Yaoundé |
Cameroon |
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley |
BP 26 |
Bangui |
Central African Republic |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing 100088 |
People’s Republic of China |
HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
People's Republic of China |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
China |
CONGO, Repubblica democratica del
Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
Democratic Republic of Congo |
CONGO, Repubblica del
Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC) |
Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie |
BP 2474 |
Brazzaville |
Republic of Congo |
CROAZIA
Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia |
Ulica grada Vukovara 78 |
10000 Zagreb |
Croatia |
UNIONE EUROPEA
European Commission |
Service for Foreign Policy Instruments |
Office EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium) |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House, |
Kinbu Road, |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINEA
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinea |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
P O Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDIA
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A |
Mumbai 400 004 |
India |
INDONESIA
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonesia |
ISRAELE
Ministry of Industry, Trade and Labor |
Office of the Diamond Controller |
3 Jabotinsky Road |
Ramat Gan 52520 |
Israel |
GIAPPONE
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8919 Tokyo |
Japan |
COREA, Repubblica di
Export Control Policy Division |
Ministry of Knowledge Economy |
Government Complex |
Jungang-dong 1, Gwacheon-si |
Gyeonggi-do 427-723 |
Seoul |
Korea |
LAOS, Repubblica popolare democratica del
Department of Import and Export |
Ministry of Industry and Commerce |
Vientiane |
Laos |
LIBANO
Ministry of Economy and Trade |
Lazariah Building |
Down Town |
Beirut |
Lebanon |
LESOTHO
Department of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
LIBERIA
Government Diamond Office |
Ministry of Lands, Mines and Energy |
Capitol Hill |
P.O. Box 10-9024 |
1000 Monrovia 10 |
Liberia |
MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry |
Trade Cooperation and Industry Coordination Section |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaysia |
MESSICO
Secretaría de Economía |
Dirección General de Política Comercial |
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. |
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. |
Mexico |
MAURIZIO
Import Division |
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives |
4th Floor, Anglo Mauritius Building |
Intendance Street |
Port Louis |
Mauritius |
NAMIBIA
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibia |
NUOVA ZELANDA
|
Certificate Issuing authority:
|
|
Import and Export Authority:
|
NORVEGIA
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norway |
FEDERAZIONE RUSSA
Gokhran of Russia |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscow |
Russia |
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources |
Gold and Diamond Office (GDO) |
Youyi Building |
Brookfields |
Freetown |
Sierra Leone |
SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury, |
Singapore 179434 |
SUDAFRICA
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
SA Diamond Centre |
240 Commissioner Street |
Johannesburg 2000 |
South Africa |
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority |
25, Galleface Terrace |
Colombo 03 |
Sri Lanka |
SWAZILAND
Office for the Commissioner of Mines |
Ministry of Natural Resources and Energy |
Mining department |
Lilunga House (3rd floor, Wing B) |
Somhlolo Road |
PO Box 9, |
Mbabane H100 |
Swaziland |
SVIZZERA
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
Sanctions Unit |
Holzikofenweg 36 |
CH-3003 Berne / Switzerland |
TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO
Export/Import Administration Division |
Bureau of Foreign Trade |
Ministry of Economic Affairs |
1, Hu Kou Street |
Taipei, 100 |
Taiwan |
TANZANIA
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salaam |
Tanzania |
THAILANDIA
Department of Foreign Trade |
Ministry of Commerce |
44/100 Nonthaburi 1 Road |
Muang District, Nonthaburi 11000 |
Thailand |
TOGO
Ministry of Mine, Energy and Water |
Head Office of Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
TURCHIA
Foreign Exchange Department |
Undersecretariat of Treasury |
T.C. Bașbakanlık Hazine |
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 |
06510 Emek - Ankara |
Turkey |
Import and Export Authority:
Istanbul Gold Exchange |
Rıhtım Cad. No:81 |
34425 Karaköy – İstanbul |
Turkey |
UCRAINA
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev 04119 |
Ukraine |
EMIRATI ARABI UNITI
U.A.E Kimberley Process Office |
Dubai Multi Commodities Center |
Dubai Airport Free Zone |
Emirates Security Building |
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
Dubai |
United Arab Emirates |
STATI UNITI D’AMERICA
United States Kimberley Process Authority |
11 West 47 Street 11th floor |
New York, NY 10036 |
United States of America |
U.S. Department of State |
Room 4843 EB/ESC |
2201 C Street, NW |
Washington D.C. 20520 |
United States of America |
VIETNAM
Ministry of Industry and Trade |
Import Export Management Department |
54 Hai Ba Trung |
Hanoi |
Vietnam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe” |
ALLEGATO II
"ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19
BELGIO
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences |
Italiëlei 124, bus 71 |
B-2000 Antwerpen |
Tel. (32-2) 277 54 59 |
Fax (32-2) 277 54 61 |
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be |
In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
The Diamond Office |
Hovenierstraat 22 |
B-2018 Antwerpen |
BULGARIA
Ministry of Finance |
International Financial Institutions and Cooperation Directorate |
102 G. Rakovski str. |
Sofia, 1040 |
Bulgaria |
Tel. (359-2) 98 59 24 00/98 59 2401 |
Fax. (359-2) 98 59 24 02 |
Email: ific@minfin.bg |
REPUBBLICA CECA
Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
Generální ředitelství cel |
Budějovická 7 |
140 96 Praha 4 |
Česká republika |
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793 |
Fax (420-2) 61 33 38 70 |
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz |
GERMANIA
In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:
Hauptzollamt Koblenz |
Zollamt Idar-Oberstein |
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten |
Hauptstraße 197 |
D-55743 Idar-Oberstein |
Tel. (49-6781) 56 27-0 |
Fax (49-6781) 56 27-19 |
E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de |
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente
Bundesfinanzdirektion Südost |
Krelingstraβe 50 |
D-90408 Nürnberg |
Tel. (49-911) 376 3754 |
Fax (49-911) 376 2273 |
E-mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de |
ROMANIA
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
(National Authority for Consumer Protection) |
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România |
(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania) |
Cod postal (Postal code) 011865 |
Tel. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75 |
Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62 |
www.anpc.ro |
REGNO UNITO
Government Diamond Office |
Global Business Group |
Room W 3.111.B |
Foreign and Commonwealth Office |
King Charles Street |
London SW1A 2AH |
Tel. (44-207) 008 6903 |
Fax (44-207) 008 3905 |
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk" |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Certificato comunitario di cui all'articolo 2
Conformemente alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, a norma del quale l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea, per "certificato UE" si intende il certificato comunitario definito all'articolo 2, lettera g), del presente regolamento.
Il certificato UE consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.
Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati UE. I certificati UE possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato UE deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni certificato UE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia deve essere una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia dovrebbe fornire opportune referenze di clienti governativi e commerciali.
La Commissione europea mette a disposizione delle autorità UE modelli dei certificati UE originali.
Materiali
— |
Dimensioni: A4 (210 mm × 297 mm). |
— |
Filigrana con fibre invisibili (giallo/rosso) alla luce UV. |
— |
Sensibile ai solventi. |
— |
Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV). |
— |
Carta 95 g/m2. |
Stampa
— |
Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi). |
— |
La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia. |
— |
Gli inchiostri utilizzati devono essere "sensibili ai solventi", in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per es. uno sbiancante. |
— |
Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile). |
— |
Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati. |
— |
Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE). |
— |
Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale. |
— |
Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo. |
— |
Bordo in calcografia. |
— |
L'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento. |
— |
Rabescatura a microstampa: "Certificato del processo di Kimberley". |
— |
Immagine latente: KP. |
— |
Microstampa con l'acronimo KPCS. |
— |
Il documento deve incorporare elementi anticopia ("Medaglione") nella rabescatura ad alta sicurezza. |
Numerazione
— |
Ogni certificato UE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: UE. |
— |
La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati UE. |
— |
Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile: |
— |
Tipo 1: numero sequenziale a 8 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero. |
— |
La tipografia dovrebbe essere interamente responsabile della numerazione dei certificati. |
— |
La tipografia dovrebbe anche tenere una base dati di tutta la numerazione. |
— |
Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV. |
Lingua
Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.
Presentazione e finitura
Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.
a) |
lato sinistro:
|
b) |
lato destro:
|
ALLEGATO IV
"ALLEGATO V
Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui agli articoli 13 e 17
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16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2012
che abroga il regolamento (CE) n. 1180/2008 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 170 e 192 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1180/2008 della Commissione (2) istituisce un sistema per la comunicazione di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, nonché fra gli Stati membri, la Commissione, rappresentata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità russe, in relazione alle esportazioni nella Federazione russa di alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e suine per i quali è presentata richiesta di restituzioni. Tale sistema è finalizzato a seguire le esportazioni in questione e a individuare i casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata. |
(2) |
Come indicato nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1180/2008, l’applicazione del regolamento medesimo dovrà essere valutata al termine di un periodo significativo. La Commissione ha valutato l’applicazione del regolamento (CE) n. 1180/2008 ed è giunta alla conclusione che, a causa di ripetuti problemi tecnici che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente, il sistema di comunicazione delle informazioni non ha raggiunto il livello di prestazioni necessario a farne uno strumento efficace per contrastare il pagamento indebito delle restituzioni all’esportazione. Per di più, il ricorso volontario al sistema da parte degli esportatori è diminuito notevolmente nel corso degli anni. |
(3) |
È quindi opportuno abolire il sistema di comunicazione di informazioni istituito dal regolamento (CE) n. 1180/2008 e abrogare il regolamento medesimo. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1180/2008 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 319 del 29.11.2008, pag. 44.
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 949/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
72,4 |
MK |
39,0 |
|
TR |
59,9 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
34,4 |
TR |
120,9 |
|
ZZ |
77,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,6 |
ZZ |
116,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
81,1 |
CL |
108,8 |
|
TR |
83,4 |
|
UY |
65,5 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
85,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
276,1 |
MK |
30,0 |
|
TR |
135,8 |
|
ZZ |
147,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
217,5 |
BR |
79,8 |
|
MK |
29,8 |
|
NZ |
124,0 |
|
US |
143,7 |
|
ZA |
91,6 |
|
ZZ |
114,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
92,8 |
TR |
110,5 |
|
ZZ |
101,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 950/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2012
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 ottobre 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 16 ottobre 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2012
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
1.10.2012-12.10.2012
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/45 |
DECISIONE EULEX KOSOVO/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 12 ottobre 2012
che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO
(2012/631/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (3) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2014. |
(3) |
Il 27 luglio 2010, a seguito di una proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha adottato la decisione 2010/431/PESC (4), che nomina il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC capo della missione EULEX KOSOVO con effetto dal 15 ottobre 2010. Il suo mandato è stato successivamente prorogato dalla decisione EULEX KOSOVO/1/2012 (5) fino al 14 ottobre 2012. |
(4) |
Il 4 ottobre 2012 l’AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 31 gennaio 2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, è prorogato fino al 31 gennaio 2013.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(3) GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46.
(4) GU L 202 del 4.8.2010, pag. 10.
(5) GU L 154 del 15.6.2012, pag. 24.
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/46 |
DECISIONE 2012/632/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC (1). |
(2) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal punto 5 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/127/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2010/127/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) |
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; |
b) |
alle forniture di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, preventivamente autorizzate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992), il cui mandato è stato ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («Comitato delle sanzioni»).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.
16.10.2012 |
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L 282/47 |
DECISIONE 2012/633/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2060 (2012), modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborato ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002). |
(3) |
L’11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 e il 23 agosto 2012 il comitato per le sanzioni, istituito a norma della risoluzione dell’UNSC 751 (1992) concernente la Somalia, ha aggiornato l’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
|
2) |
alla sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC, il punto 11 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione; |
3) |
le persone elencate nell’allegato II della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
ALLEGATO I
Testo di cui all’articolo 1, punto 2
«11. |
Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur] Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012. Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo. Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab. Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab. Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori. Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente. Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab. Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim’ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab. Nel 2009 Jim’ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim’ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.» |
ALLEGATO II
Persone di cui all’articolo 1, punto 3
1. |
Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed] Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 25 luglio 2012. L’estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell’Africa orientale nell’ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l’Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab. In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l’uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota. Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all’identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab. Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia. |
2. |
Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed] Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 23 agosto 2012. Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all’attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell’Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab. Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi. Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un’organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab. Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya. |
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/50 |
DECISIONE 2012/634/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1). |
(2) |
Data la gravità della situazione in Siria, è opportuno imporre misure restrittive supplementari. |
(3) |
È opportuno vietare l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armi dalla Siria, nonché la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi. |
(4) |
Inoltre è opportuno che ai voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines non sia consentito l’accesso agli aeroporti degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale. |
(5) |
È opportuno precisare che il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alla Syrian Arab Airlines non si applica ad atti o transazioni effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. |
(6) |
Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva per la repressione violenta contro la popolazione civile in Siria. |
(7) |
Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Le voci relative a tali persone dovrebbero essere quindi modificate. |
(8) |
Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(9) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/782/PESC è così modificata:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all’acquisto, all’importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.»; |
2) |
l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines. 2. Il paragrafo 1 non si applica all’accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»; |
3) |
all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente: «11. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.» |
Articolo 2
L’allegato I della decisione 2011/782/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
ALLEGATO
I. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC. A. Persone
B. Entità
|
II. |
Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
|
III. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone ed entità riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.
|
16.10.2012 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/58 |
DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006). |
(2) |
Il 23 aprile 2007 la posizione comune 2007/140/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (2) al fine di attuare l'UNSCR 1747 (2007). Il Consiglio ha in seguito modificato ulteriormente la posizione comune 2007/140/PESC mediante l'adozione, in data 7 agosto 2008, della posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato l'UNSCR 1803(2008). |
(3) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato l'UNSCR 1929 (2010) e abrogato la posizione comune 2007/140/PESC. |
(4) |
Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che ha modificato la decisione 2010/413/PESC rafforzando le misure restrittive nei confronti dell'Iran sulla base delle serie e crescenti preoccupazioni più volte espresse circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nella relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tali misure sono state ulteriormente rafforzate il 15 marzo 2012 con decisione 2012/152/PESC (5). |
(5) |
Data l'incapacità dell'Iran di avviare seri negoziati per affrontare le preoccupazioni internazionali relative al suo programma nucleare, il Consiglio ritiene necessario adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran. |
(6) |
In questo contesto è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento all'Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (6), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana. |
(7) |
Dovrebbero altresì essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale dall'Iran. |
(8) |
Dovrebbero, inoltre, essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano. |
(9) |
Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi. |
(10) |
Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero sottoscrivere nuovi impegni per fornire sostegno finanziario agli scambi con l'Iran. Questo non dovrebbe pregiudicare gli impegni esistenti e non dovrebbe riguardare gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari. |
(11) |
Dovrebbe essere altresì vietato agli Stati membri costruire o partecipare alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran. |
(12) |
Al fine di impedire il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, dovrebbero essere vietate le operazioni tra l'Unione e le banche e le istituzioni finanziarie iraniane, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato. Questo non dovrebbe impedire la prosecuzione degli scambi che non sono vietati ai sensi della decisione 2010/413/PESC. |
(13) |
Dovrebbe essere inoltre vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione. |
(14) |
Dovrebbe essere vietata la fornitura di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. |
(15) |
Inoltre, è opportuno modificare le disposizioni relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale dell'Iran. |
(16) |
Infine, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che forniscono un'importante fonte di reddito al governo dell'Iran. Inoltre, talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbe essere modificata la voce per un'entità. |
(17) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione. |
(18) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
è aggiunto l' articolo seguente: "Articolo 3 sexies 1. Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE."; |
2) |
l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 4 ter 1. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012. 2. I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 3. Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012. 4. I divieti di cui all'articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 5. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione. 6. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione."; |
3) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 4 sexies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, che sono di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che sono di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, siano essi originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Sono altresì vietate:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 septies I divieti di cui all'articolo 4 sexies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 octies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale settore, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi, siano esse originarie o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave non posseduta né controllata dall'Iran che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore. 3. Sono altresì vietate:
4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 3. Articolo 4 nonies I divieti di cui all'articolo 4 octies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 decies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, sia esso originario o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Sono altresì vietate:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 undecies I divieti di cui all'articolo 4 decies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti."; |
4) |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni."; |
5) |
è aggiunto l'articolo seguente: "COSTRUZIONE DI PETROLIERE Articolo 8 bis 1. Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane. 2. È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane."; |
6) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con:
salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni:
Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10 000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica. 3 I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue:
4. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue:
5. Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione. Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni."; |
7) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 18 bis A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione. Articolo 18 ter 1 È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani. 2. È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. 3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2."; |
8) |
l'articolo 20 è così modificato:
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Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(3) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(4) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(5) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 18.
(6) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Il titolo della sezione I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente: "Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran" |
II. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: A. Persone
B. Entità
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III. |
La voce relativa all'entità riportata nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencata è sostituita dalla seguente: B. Entità
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IV. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
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