ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.282.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
16 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 942/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

3

 

*

Regolamento di esecuzione n. 943/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

16

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2012 della Commissione, del 12 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2012 della Commissione, del 15 ottobre 2012, che abroga il regolamento (CE) n. 1180/2008 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 949/2012 della Commissione, del 15 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 950/2012 della Commissione, del 15 ottobre 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2012

42

 

 

DECISIONI

 

 

2012/631/PESC

 

*

Decisione EULEX KOSOVO/2/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 ottobre 2012, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

45

 

*

Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

46

 

*

Decisione 2012/633/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

47

 

*

Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

50

 

*

Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO (UE) N. 941/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia.

(2)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2060 (2012), che dispone, al paragrafo 10, una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati all’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, preventivamente autorizzata dal comitato istituito dalla risoluzione UNSC 751 (1992).

(3)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/633/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone siffatta deroga.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 147/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione,

b)

alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

c)

alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi e equipaggiamenti militari destinati esclusivamente a essere utilizzati dall’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o a sostenere tale Ufficio,

d)

alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali armi ed equipaggiamenti militari,

qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3)  Cfr. pag. 47 della presente Gazzetta.


16.10.2012   

IT

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L 282/3


REGOLAMENTO (UE) N. 942/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1),

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 667/2010 (2), che impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo in Eritrea.

(2)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) che prevede, ai paragrafi 11 e 12, talune deroghe all’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009).

(3)

Al fine di applicare la risoluzione 2060 (2012) il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/632/PESC (3), che modifica la decisione 2010/127/PESC disponendo talune deroghe al divieto di fornire assistenza.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 667/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 667/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.

(2)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.

(3)  Cfr. pagina 46


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones %20Internacionales/Paginas/Sanciones_ %20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 943/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che attua l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010.

(2)

L’11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 e il 23 agosto 2012 il comitato per le sanzioni istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992) concernente la Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificata:

1)

il punto 11 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

sono aggiunte le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO I

Testo di cui all’articolo 1, punto 1

«11.

Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur]

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.

Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim’ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab.

Nel 2009 Jim’ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim’ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.»


ALLEGATO II

Persone di cui all’articolo 1, punto 2

1.

Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 25 luglio 2012.

L’estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell’Africa orientale nell’ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l’Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab.

In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l’uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all’identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

2.

Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 23 agosto 2012.

Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all’attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell’Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi.

Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un’organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 944/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, dovrebbero essere iscritte altre persone nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva della repressione violenta contro la popolazione in Siria.

(3)

Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Dovrebbero pertanto essere modificate le voci riguardanti tali persone.

(4)

Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(5)

In conformità della decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

I.

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Vice Primo Ministro, responsabile dell'economia nonché ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo’allem

 

Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

3.

Maggiore generale Fahd Jassem Al Freij

 

Ministro della difesa e comandante militare. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

5.

Ing. Hala Mohammad Al Nasser

 

Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

6.

Ing. Bassam Hanna

 

Ministro delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

7.

Ing. Subhi Ahmad Al Abdallah

 

Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla

 

Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid

 

Ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

13.

Ing. Yasser Al Siba’ii

 

Ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

14.

Ing. Sa’iid Ma’thi Hneidi

 

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu’bi

 

Ministro dell'informzione. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Ministro aggiunto per la riconciliazione nazionale. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ministro aggiunto per l'ambiente. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

26.

Jamal Sha’ban Shaheen

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(alias Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passaporto: in possesso di un passaporto del Regno Unito

Uomo d'affari vicino alla famiglia del presidente Al-Assad. Detiene azioni nell'emittente televisiva Dounya TV, inserita nell'elenco. Collaboratore di Muhammad Nasif Khayrbik, oggetto di designazione. Sostiene il regime siriano.

16.10.2012

28.

Raza Othman

Moglie di Rami Makhlouf

In stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar Al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio.

16.10.2012

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Megatrade

Indirizzo:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damasco, Siria

Fax: 963114471081

Agisce come mandatario dell'istituto di ricerca scientifica militare (Scientific Military research Institute, SSRC), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Indirizzo:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damasco, Siria

Agisce come mandatario dell'istituto di ricerca scientifica militare (Scientific Military research Institute, SSRC), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

II.

Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Dott. Wael Nader Al –Halqi

Nato nel 1964 nella provincia di Daraa

Primo ministro ed ex ministro della sanità. In quanto primo ministro, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Shàar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ministro dell’Interno. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Nato nel 1945 a Damasco

Ministro delle Finanze. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Nato il 1o agosto 1961 nei pressi di Damasco

Ministro dell’Energia elettrica. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Nato nel 1954 a Tartus

Vice primo ministro con delega per i Servizi, ministro degli enti locali. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Nato nel 1958 a Damasco

Ministro di Stato. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Nato nel 1957 a Hama

Ministro di Stato. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Nato nel 1960 nella provincia di Sweida

Ministro degli Affari presidenziali. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

9.

Dott. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Nato nel 1964 a Damasco

Ministro delle Telecomunicazioni e della tecnologia. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

10.

Generale Ali Habib Mahmoud

Nato nel 1939 a Tartus

Ex ministro della Difesa. Associato al regime siriano e all’esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Nato nel 1943 a Damasco

Ex ministro della Giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

12.

Dott. Adnan Hassan Mahmoud

Nato nel 1966 a Tartus

Ex ministro dell’Informazione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

13.

Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ex ministro dell’Economia e del commercio. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Nato nel 1944 ad al-Bukamal, Deir Ezzor

Ex ministro del Petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

15.

Dott. Adnan Slakho

Nato nel 1955 a Damasco

Ex ministro dell’Industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

16.

Dott. Saleh Al-Rashed

Nato nel 1964 nella provincia di Aleppo

Ex ministro dell’Istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

17.

Dott. Fayssal Abbas

Nato nel 1955 nella provincia di Hama

Ex ministro dei Trasporti. Associato al regime siriano e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Nato nel 1950 a Salamiya

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al- Ahmad

Nato nel 1956 a Hasaka

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Nato nel 1953 a Hama

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

III.

Le persone ed entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Tenuto conto della situazione in Iran e conformemente alla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), il Consiglio ritiene che altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. È opportuno pertanto modificare il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

Inoltre, è opportuno modificare la voce relativa a un'entità compresa nell'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, mentre talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 58 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

I.

Il titolo della sezione I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è sostituito dal seguente:

"Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran"

II.

Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Majid NAMJOO

Nato il 5 gennaio 1963 a Teheran, Iran

Ministro dell'energia. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, cui compete la definizione della politica nucleare iraniana.

16.10.2012

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ministero dell'energia

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,

tel. 9-8901081.

Responsabile della politica nel settore energetico, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

2.

Ministero del petrolio

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,

tel. 6214-6153751

Responsabile della politica nel settore petrolifero, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Teheran, Iran,

Codice postale: 1593657919

P.O. Box 1863 e 2501

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapore;

numero di registrazione 199004388C

Singapore

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

Londra

SW1H 0NE,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 02772297

(Regno Unito)

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188604760-6

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114446464

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188898650-60

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188785083-8

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188722430

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114440151

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tel.: (+98) 7112138204

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tel.: (+98) 6114434073

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 68152228001

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tel.: (+98) 7422222581

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 611914701

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tel.: (+98) 6324214021

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tel.: (+98) 8318370072

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tel.: (+98) 5117633011

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188732221

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tel.: (+98) 7727376330

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,

Teheran, 1514938111

IRAN

Tel: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, UK

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Schweiz

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Emirati arabi uniti;

P.O. Box 15875-6731,

Teheran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Teheran,

Iran;

No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Teheran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

numero di registrazione 67493 (Jersey)

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

26.

Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita,

Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35,

Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Teheran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

Isole Vergini

britanniche;

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubai,

Emirati arabi uniti;

tutti gli uffici del mondo

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

Londra W1G 9JG,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 03503060

(Regno Unito);

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Teheran,

Iran

(2)

P.O. Box 15875,

Teheran,

Iran

(3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Teheran 1598753113,

Iran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIGC e il viceministro del petrolio è amministratore delegato e vicepresidente della NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Teheran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Teheran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Teheran,

P.O.Box: 19395-4833,

Tel: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tutti gli uffici del mondo

Controllata di fatto dal governo iraniano. Fornisce sostegno finanziario al governo iraniano attraverso i suoi azionisti che mantengono legami con esso.

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Bielorussia

Timiriazeva str. 65A

Tel: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Società controllata (99%) dalla Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Teheran

Tel. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Teheran

Tel: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

III.

La voce relativa all'entità riportata nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencata è sostituita dalla seguente:

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

Banca centrale dell'Iran

(alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Indirizzo postale: Mirdamad Blvd., NO.144,

Tehran,

Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Address: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolta in attività volte a eludere le sanzioni. Fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.

23.1.2012

IV.

Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr. Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr. M H MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 946/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011 (2), in particolare l’articolo 23 sexies, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate alle agenzie di rating del credito e alle persone coinvolte in attività di rating. Tali norme, che devono essere adottate mediante atto delegato, dovrebbero includere disposizioni sui diritti di difesa, disposizioni temporali e disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, nonché disposizioni specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni reiterate.

(2)

Il presente atto delegato stabilisce le norme procedurali cui l’AESFEM deve attenersi nell’imposizione di sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate nel quadro del suo potere di vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito. È importante che tali norme procedurali cui deve attenersi un’agenzia di regolamentazione dell’UE siano direttamente applicabili e non necessitino di ulteriore attuazione nell’ordinamento nazionale. È opportuno pertanto che la Commissione le adotti mediante un regolamento dell’UE. Inoltre, solo un regolamento permette di conseguire l’obiettivo di stabilire norme uniformi sui diritti di difesa delle agenzie di rating del credito.

(3)

Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa delle agenzie di rating del credito e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all’adozione delle decisioni di esecuzione, l’AESFEM dovrebbe ascoltare le agenzie di rating del credito o qualsiasi altra persona interessata. È opportuno che il diritto di essere ascoltati si esplichi come diritto della persona interessata di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini dell’AESFEM e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM.

(4)

Dopo che l’agenzia di rating del credito ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza riceve un fascicolo completo che le comprende.

(5)

Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui l’agenzia di rating del credito replica al funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, al consiglio delle autorità di vigilanza, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che l’agenzia di rating del credito debba circostanziarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini, o, secondo i casi, il consiglio delle autorità di vigilanza, ritiene di essere in presenza di tale circostanza, l’AESFEM può convocare l’agenzia di rating del credito affinché chiarisca gli elementi in questione nel corso di un’audizione.

(6)

Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma dell’articolo 23 sexies, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 36 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le persone interessate da un procedimento dell’AESFEM hanno, a garanzia dei loro diritti di difesa, diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3), prevede norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle sanzioni pecuniarie che la Commissione impone ad un’impresa a norma dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche al settore dei titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. Sono state individuate caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell’Unione, che si rispecchiano principalmente negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il presente regolamento rimandano a periodi di tempo e a date, ad esempio per la procedura di registrazione delle agenzie di rating del credito o per la fissazione del termine di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni. Affinché tali termini siano calcolati correttamente, è opportuno applicare le norme del diritto dell’Unione vigenti, ossia il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (4) per gli atti del Consiglio e della Commissione.

(9)

A norma dell’articolo 36 quinquies del regolamento (CE) n. 1060/2009, le sanzioni inflitte dall’AESFEM ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter dello stesso costituiscono titolo esecutivo e la loro applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio esse sono effettuate. Gli importi corrispondenti sono allocati al bilancio generale dell’Unione europea.

(10)

Ai fini dell’esercizio immediato ed efficace dell’attività di vigilanza e di esecuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) alle agenzie di rating del credito o altre persone interessate da un procedimento di esecuzione dell’AESFEM, comprese norme sui diritti di difesa e sui termini di prescrizione.

Articolo 2

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

1.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona soggetta ad indagine dei risultati constatati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

2.   La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

3.   Nelle osservazioni scritte la persona soggetta ad indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM su sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza

1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare al consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM include almeno i documenti seguenti:

copia della sintesi dei risultati trasmessa all’agenzia di rating del credito,

copia delle osservazioni scritte dell’agenzia di rating del credito,

verbale dell’eventuale audizione.

2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.

3.   Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano indicare alcuna violazione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alla persona soggetta ad indagine.

4.   Se non condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alla persona soggetta ad indagine.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.   Se condivide i risultati constatati dal funzionario incaricato delle indagini, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM informa di conseguenza la persona soggetta ad indagine. L’informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona soggetta ad indagine può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l’adozione della decisione sull’esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 24 e 36 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona soggetta ad indagine cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. La persona soggetta ad indagine può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM che ha stabilito che la persona soggetta ad indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009, e che ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 36 bis, notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta ad indagine.

Articolo 4

Diritto di essere ascoltati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM sulle sanzioni reiterate

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione reiterata a norma dell’articolo 36 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. Il consiglio delle autorità di vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione reiterata.

Non possono più essere imposte sanzioni reiterate una volta che l’agenzia di rating del credito o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM può anche invitare ad un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l’AESFEM permette l’accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato dell’indagine o il consiglio delle autorità di vigilanza ha trasmesso una sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.

2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 6

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

1.   La facoltà dell’AESFEM d’imporre sanzioni pecuniarie alle agenzie di rating del credito è soggetta ai termini di prescrizione seguenti:

a)

tre anni in caso di violazioni che comportano sanzioni pecuniarie per cui l’articolo 36 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede un importo di base minimo fino a 50 000 EUR;

b)

cinque anni nel caso di tutte le altre violazioni.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, i termini decorrono dal giorno in cui la violazione cessa.

3.   Qualsiasi atto compiuto dall’AESFEM ai fini di un’indagine o procedimento per una violazione di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’atto è notificato all’agenzia di rating del credito o alla persona soggetta a indagine o interessata dal procedimento.

4.   Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’AESFEM abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento eruopeo e del Consiglio (5) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni

1.   La facoltà dell’AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 36 bis e 36 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:

a)

una notifica con cui l’AESFEM segnala all’agenzia di rating del credito o altra persona interessata una decisione che varia l’importo originario della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata;

b)

un atto dell’AESFEM, o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione pecuniaria o sanzione reiterata.

4.   Ciascuna interruzione determina l’inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.

5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:

a)

il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;

b)

l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 8

Riscossione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate

Gli importi risultanti dalle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate riscossi dall’AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Nel frattempo tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie e/o sanzioni reiterate sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’UE come entrate generali.

Il contabile dell’AESFEM riferisce periodicamente all’ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni pecuniarie e sanzioni reiterate imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 9

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

(3)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(4)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'accettazione provvisoria in occasione della riunione intersessionale svoltasi a Washington nel giugno 2012, i partecipanti al processo di Kimberley hanno approvato con procedura scritta l'inserimento del Camerun nel loro elenco. L'approvazione è stata confermata il 14 agosto 2012 da una comunicazione della presidenza del processo di Kimberley.

(2)

A norma del trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. Per migliorare la funzionalità del certificato di cui all'articolo 2, lettera g), occorre modificare alcune caratteristiche di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 per tener conto di tale cambiamento. Occorre tuttavia fissare un calendario realistico perché le autorità competenti dell'Unione possano adeguarsi a questo cambiamento tenendo conto del tempo necessario per garantire la disponibilità del nuovo certificato.

(3)

Occorre inoltre aggiornare gli indirizzi dei punti di contatto dell'Unione europea e della Svizzera nell'allegato II, l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri nell'allegato III e l'elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti nell'allegato V.

(4)

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1)

l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento.

2)

L’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.

3)

L’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento.

4)

L’allegato V è sostituito dal testo figurante nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Vicepresidente


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO I

“ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

CANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People's Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CROAZIA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

UNIONE EUROPEA

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo

Japan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MESSICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne / Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D’AMERICA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


ALLEGATO II

"ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-2) 277 54 59

Fax (32-2) 277 54 61

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIA

Ministry of Finance

International Financial Institutions and Cooperation Directorate

102 G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359-2) 98 59 24 00/98 59 2401

Fax. (359-2) 98 59 24 02

Email: ific@minfin.bg

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. (49-911) 376 3754

Fax (49-911) 376 2273

E-mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk"


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Certificato comunitario di cui all'articolo 2

Conformemente alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, a norma del quale l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea, per "certificato UE" si intende il certificato comunitario definito all'articolo 2, lettera g), del presente regolamento.

Il certificato UE consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.

Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati UE. I certificati UE possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato UE deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni certificato UE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia deve essere una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia dovrebbe fornire opportune referenze di clienti governativi e commerciali.

La Commissione europea mette a disposizione delle autorità UE modelli dei certificati UE originali.

Materiali

Dimensioni: A4 (210 mm × 297 mm).

Filigrana con fibre invisibili (giallo/rosso) alla luce UV.

Sensibile ai solventi.

Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV).

Carta 95 g/m2.

Stampa

Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi).

La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia.

Gli inchiostri utilizzati devono essere "sensibili ai solventi", in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per es. uno sbiancante.

Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile).

Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati.

Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE).

Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale.

Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo.

Bordo in calcografia.

L'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento.

Rabescatura a microstampa: "Certificato del processo di Kimberley".

Immagine latente: KP.

Microstampa con l'acronimo KPCS.

Il documento deve incorporare elementi anticopia ("Medaglione") nella rabescatura ad alta sicurezza.

Numerazione

Ogni certificato UE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: UE.

La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati UE.

Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile:

Tipo 1: numero sequenziale a 8 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero.

La tipografia dovrebbe essere interamente responsabile della numerazione dei certificati.

La tipografia dovrebbe anche tenere una base dati di tutta la numerazione.

Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV.

Lingua

Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.

Presentazione e finitura

Elementi obbligatori

Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.

a)

lato sinistro:

Image

b)

lato destro:

Image


ALLEGATO IV

"ALLEGATO V

Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui agli articoli 13 e 17

 

Antwerpsche Diamantkring CV

Hoveniersstraat 2 bus 515

B-2018 Antwerpen

 

Beurs voor Diamanthandel CV

Pelikaanstraat 78

B-2018 Antwerpen

 

Diamantclub van Antwerpen CV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

 

Vrije Diamanthandel NV

Pelikaanstraat 62

B-2018 Antwerpen

 

The London Diamond Bourse and Club

100 Hatton Garden

London EC1N 8NX

United Kingdom"


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2012

che abroga il regolamento (CE) n. 1180/2008 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 170 e 192 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1180/2008 della Commissione (2) istituisce un sistema per la comunicazione di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, nonché fra gli Stati membri, la Commissione, rappresentata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità russe, in relazione alle esportazioni nella Federazione russa di alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e suine per i quali è presentata richiesta di restituzioni. Tale sistema è finalizzato a seguire le esportazioni in questione e a individuare i casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

(2)

Come indicato nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1180/2008, l’applicazione del regolamento medesimo dovrà essere valutata al termine di un periodo significativo. La Commissione ha valutato l’applicazione del regolamento (CE) n. 1180/2008 ed è giunta alla conclusione che, a causa di ripetuti problemi tecnici che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente, il sistema di comunicazione delle informazioni non ha raggiunto il livello di prestazioni necessario a farne uno strumento efficace per contrastare il pagamento indebito delle restituzioni all’esportazione. Per di più, il ricorso volontario al sistema da parte degli esportatori è diminuito notevolmente nel corso degli anni.

(3)

È quindi opportuno abolire il sistema di comunicazione di informazioni istituito dal regolamento (CE) n. 1180/2008 e abrogare il regolamento medesimo.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1180/2008 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 44.


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 949/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

72,4

MK

39,0

TR

59,9

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

34,4

TR

120,9

ZZ

77,7

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

81,1

CL

108,8

TR

83,4

UY

65,5

ZA

90,6

ZZ

85,9

0806 10 10

BR

276,1

MK

30,0

TR

135,8

ZZ

147,3

0808 10 80

AR

217,5

BR

79,8

MK

29,8

NZ

124,0

US

143,7

ZA

91,6

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

92,8

TR

110,5

ZZ

101,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 950/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 ottobre 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 ottobre 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.10.2012-12.10.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

278,02

228,98

Prezzo fob USA

260,26

250,26

230,26

Premio sul Golfo

19,86

Premio sui Grandi Laghi

26,54

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

13,53 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

48,28 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/45


DECISIONE EULEX KOSOVO/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 ottobre 2012

che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2012/631/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (3) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2014.

(3)

Il 27 luglio 2010, a seguito di una proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha adottato la decisione 2010/431/PESC (4), che nomina il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC capo della missione EULEX KOSOVO con effetto dal 15 ottobre 2010. Il suo mandato è stato successivamente prorogato dalla decisione EULEX KOSOVO/1/2012 (5) fino al 14 ottobre 2012.

(4)

Il 4 ottobre 2012 l’AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 31 gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, è prorogato fino al 31 gennaio 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46.

(4)  GU L 202 del 4.8.2010, pag. 10.

(5)  GU L 154 del 15.6.2012, pag. 24.


16.10.2012   

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L 282/46


DECISIONE 2012/632/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC (1).

(2)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal punto 5 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/127/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2010/127/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

b)

alle forniture di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, preventivamente autorizzate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992), il cui mandato è stato ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («Comitato delle sanzioni»).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.


16.10.2012   

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L 282/47


DECISIONE 2012/633/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2060 (2012), modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborato ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002).

(3)

L’11 luglio 2012, il 25 luglio 2012 e il 23 agosto 2012 il comitato per le sanzioni, istituito a norma della risoluzione dell’UNSC 751 (1992) concernente la Somalia, ha aggiornato l’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale militare e alla fornitura di consulenza tecnica diretta o indiretta, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, destinate unicamente a sostenere o ad essere usate dall’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, previa approvazione del comitato delle sanzioni.»;

2)

alla sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC, il punto 11 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

3)

le persone elencate nell’allegato II della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO I

Testo di cui all’articolo 1, punto 2

«11.

Jim’ale, Ali Ahmed Nur [alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur]

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: Somalia. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno infine costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata «il gruppo di investitori». L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.

Da dicembre 2011, donatori non identificati dal Medio Oriente trasferivano denaro a Jim’ale, che a sua volta ricorreva a intermediari finanziari per inviare denaro ad Al-Shabaab.

Nel 2009 Jim’ale ha cooperato con altri individui con le stesse idee per destabilizzare il governo federale di transizione somalo non partecipando agli sforzi di riconciliazione in Somalia. Dalla fine del 2011 Jim’ale ha sostenuto attivamente Al-Shabaab offrendo gratuitamente comunicazioni, uso di veicoli, aiuti alimentari e consulenza politica e ha creato una rete di finanziatori per Al-Shabaab attraverso vari gruppi imprenditoriali.»


ALLEGATO II

Persone di cui all’articolo 1, punto 3

1.

Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 25 luglio 2012.

L’estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco dal Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua ad esercitare influenza su gruppi estremistici dell’Africa orientale nell’ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l’Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi da destinare ad Al-Shabaab.

In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani che parlano principalmente swahili destinati a esercitare una violenta attività militante in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, Rogo ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro le Nazioni Unite che contro le forze della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) presenti nel paese e ha incitato l’uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti su come le reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab possano sfuggire all’identificazione da parte delle autorità kenyote e su quali strade seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Egli ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

2.

Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data di designazione dell’ONU: 23 agosto 2012.

Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati all’attività militante violenta in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Egli fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell’Africa orientale). Attraverso frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un’entità inserita nell’elenco del Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l’Eritrea per essere coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Abubaker Shariff Ahmed nelle prediche nella moschea di Mombasa ha incitato giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per Al-Qaida e uccidere cittadini statunitensi.

Abubaker Shariff Ahmed fu arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un’organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed ha agito come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.


16.10.2012   

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L 282/50


DECISIONE 2012/634/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

(2)

Data la gravità della situazione in Siria, è opportuno imporre misure restrittive supplementari.

(3)

È opportuno vietare l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armi dalla Siria, nonché la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi.

(4)

Inoltre è opportuno che ai voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines non sia consentito l’accesso agli aeroporti degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale.

(5)

È opportuno precisare che il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alla Syrian Arab Airlines non si applica ad atti o transazioni effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.

(6)

Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva per la repressione violenta contro la popolazione civile in Siria.

(7)

Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Le voci relative a tali persone dovrebbero essere quindi modificate.

(8)

Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(9)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all’acquisto, all’importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.»;

2)

l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1.   Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.

2.   Il paragrafo 1 non si applica all’accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»;

3)

all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

«11.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»

Articolo 2

L’allegato I della decisione 2011/782/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO

I.

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC.

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Vice Primo Ministro, responsabile dell'economia nonché ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo’allem

 

Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

3.

Maggiore generale Fahd Jassem Al Freij

 

Ministro della difesa e comandante militare. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

5.

Ing. Hala Mohammad Al Nasser

 

Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

6.

Ing. Bassam Hanna

 

Ministro delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

7.

Ing. Subhi Ahmad Al Abdallah

 

Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla

 

Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid

 

Ministro dei trasporti. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

13.

Ing. Yasser Al Siba’ii

 

Ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

14.

Ing. Sa’iid Ma’thi Hneidi

 

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministro della cultura. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu’bi

 

Ministro dell'informzione. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministro della giustizia. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Ministro aggiunto per la riconciliazione nazionale. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Ministro aggiunto per l'ambiente. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

26.

Jamal Sha’ban Shaheen

 

Ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, della violenta repressione del regime nei confronti della popolazione civile.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(alias Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Passaporto: in possesso di un passaporto del Regno Unito

Uomo d'affari vicino alla famiglia del presidente Al-Assad. Detiene azioni nell'emittente televisiva Dounya TV, inserita nell'elenco. Collaboratore di Muhammad Nasif Khayrbik, oggetto di designazione. Sostiene il regime siriano.

16.10.2012

28.

Raza Othman

Moglie di Rami Makhlouf

In stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar Al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio.

16.10.2012

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Megatrade

Indirizzo:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damasco, Siria

Fax: 963114471081

Agisce come mandatario dell'istituto di ricerca scientifica militare (Scientific Military research Institute, SSRC), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Indirizzo:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damasco, Siria

Agisce come mandatario dell'istituto di ricerca scientifica militare (Scientific Military research Institute, SSRC), inserito nell'elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell'UE per il governo siriano.

16.10.2012

II.

Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Dott. Wael Nader Al-Halqi

Nato nel 1964 nella provincia di Daraa

Primo ministro ed ex ministro della sanità. In quanto Primo ministro, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ministro dell’Interno. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Nato nel 1945 a Damasco

Ministro delle Finanze. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Nato il 1o agosto 1961 nei pressi di Damasco

Ministro dell’Energia elettrica. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Nato nel 1954 a Tartus

Vice Primo ministro con delega per i Servizi, Ministro degli enti locali. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(alias Joseph Jergi Sweid)

Nato nel 1958 a Damasco

Ministro di Stato. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(alias Hussein Mahmud Farzat)

Nato nel 1957 a Hama

Ministro di Stato. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(alias Mansur Fadl Allah Azzam)

Nato nel 1960 nella provincia di Sweida

Ministro degli Affari presidenziali. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

9.

Dott. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Nato nel 1964 a Damasco

Ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. In quanto ministro del governo, è corresponsabile per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

27.2.2012

10.

Generale Ali Habib Mahmoud

Nato nel 1939 a Tartus

Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all’esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Nato nel 1943 a Damasco

Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

12.

Dott. Adnan Hassan Mahmoud

Nato nel 1966 a Tartus

Ex ministro dell’informazione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.9.2011

13.

Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ex ministro dell’economia e del commercio. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Nato nel 1944 ad al-Bukamal, Deir Ezzor

Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

15.

Dott. Adnan Slakho

Nato nel 1955 a Damasco

Ex ministro dell’industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

16.

Dott. Saleh Al-Rashed

Nato nel 1964 nella provincia di Aleppo

Ex ministro dell’istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

17.

Dott. Fayssal Abbas

Nato nel 1955 nella provincia di Hama

Ex ministro dei trasporti. Associato al regime siriano e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Nato nel 1950 a Salamiya

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al- Ahmad

Nato nel 1956 a Hasaka

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Nato nel 1953 a Hama

Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile.

23.3.2012

III.

Le persone e le entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone ed entità riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group


16.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/58


DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006).

(2)

Il 23 aprile 2007 la posizione comune 2007/140/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (2) al fine di attuare l'UNSCR 1747 (2007). Il Consiglio ha in seguito modificato ulteriormente la posizione comune 2007/140/PESC mediante l'adozione, in data 7 agosto 2008, della posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato l'UNSCR 1803(2008).

(3)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato l'UNSCR 1929 (2010) e abrogato la posizione comune 2007/140/PESC.

(4)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che ha modificato la decisione 2010/413/PESC rafforzando le misure restrittive nei confronti dell'Iran sulla base delle serie e crescenti preoccupazioni più volte espresse circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nella relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tali misure sono state ulteriormente rafforzate il 15 marzo 2012 con decisione 2012/152/PESC (5).

(5)

Data l'incapacità dell'Iran di avviare seri negoziati per affrontare le preoccupazioni internazionali relative al suo programma nucleare, il Consiglio ritiene necessario adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran.

(6)

In questo contesto è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento all'Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (6), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana.

(7)

Dovrebbero altresì essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale dall'Iran.

(8)

Dovrebbero, inoltre, essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano.

(9)

Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi.

(10)

Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero sottoscrivere nuovi impegni per fornire sostegno finanziario agli scambi con l'Iran. Questo non dovrebbe pregiudicare gli impegni esistenti e non dovrebbe riguardare gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

(11)

Dovrebbe essere altresì vietato agli Stati membri costruire o partecipare alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran.

(12)

Al fine di impedire il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, dovrebbero essere vietate le operazioni tra l'Unione e le banche e le istituzioni finanziarie iraniane, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato. Questo non dovrebbe impedire la prosecuzione degli scambi che non sono vietati ai sensi della decisione 2010/413/PESC.

(13)

Dovrebbe essere inoltre vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione.

(14)

Dovrebbe essere vietata la fornitura di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

(15)

Inoltre, è opportuno modificare le disposizioni relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale dell'Iran.

(16)

Infine, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che forniscono un'importante fonte di reddito al governo dell'Iran. Inoltre, talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbe essere modificata la voce per un'entità.

(17)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(18)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

è aggiunto l' articolo seguente:

"Articolo 3 sexies

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE.";

2)

l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 ter

1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012.

2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.

3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012.

4.   I divieti di cui all'articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.

5.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

6.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.";

3)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 sexies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, che sono di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che sono di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, siano essi originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura o il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 septies

I divieti di cui all'articolo 4 sexies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 octies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale settore, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi, siano esse originarie o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave non posseduta né controllata dall'Iran che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore.

3.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

4.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4 nonies

I divieti di cui all'articolo 4 octies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 4 decies

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, sia esso originario o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   Sono altresì vietate:

a)

la fornitura all'Iran di assistenza o formazione tecnica e di altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

b)

la fornitura all'Iran di finanziamenti o di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento di prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 undecies

I divieti di cui all'articolo 4 decies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

4)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni.";

5)

è aggiunto l'articolo seguente:

"COSTRUZIONE DI PETROLIERE

Articolo 8 bis

1.   Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.

2.   È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane.";

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con:

a)

banche domiciliate in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran;

d)

enti finanziari non domiciliati in Iran, ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran,

salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni:

a)

operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b)

operazioni relative a rimesse personali;

c)

operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;

d)

operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;

e)

operazioni concernenti una missione diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f)

operazioni concernenti pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti dell'Iran, di persone o entità iraniane, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.

Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10 000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica.

3   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

b)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 100 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 10 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

4.   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue:

a)

i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

b)

altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;

c)

altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione si considera concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.

5.   Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione.

Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni.";

7)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

"Articolo 18 bis

A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione.

Articolo 18 ter

1   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani.

2.   È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.";

8)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b)

dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II.

c)

da altre persone e entità non menzionate dall'allegato I che forniscono sostegno al governo dell'Iran e entità da essi possedute o controllate o persone ed entità a essi associate, di cui all'elenco nell'allegato II.";

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;

b)

al rimborso, da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di crediti risultanti da un contratto o da un accordo conclusi da entità pubbliche o private iraniane prima dell'adozione della presente decisione,

a condizione che il trasferimento o il rimborso siano stati autorizzati dallo Stato membro interessato.";

c)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

d)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Il paragrafo 7 fa salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 e l'articolo 10, paragrafi 3 e 4.";

e)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«13.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II che sono titolari di diritti derivati dalla concessione originaria prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa di gas, nella misura in cui tali atti e transazioni abbiano a oggetto la partecipazione di tali entità a detto accordo.

14.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.».

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(3)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

(4)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(5)  GU L 77 del 16.3.2012, pag. 18.

(6)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Il titolo della sezione I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

"Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran"

II.

Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Majid NAMJOO

Nato il 5 gennaio 1963 a Teheran, Iran

Ministro dell'energia. Membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, cui compete la definizione della politica nucleare iraniana.

16.10.2012

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ministero dell'energia

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,

tel. 9-8901081.

Responsabile della politica nel settore energetico, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

2.

Ministero del petrolio

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,

tel. 6214-6153751

Responsabile della politica nel settore petrolifero, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano.

16.10.2012

3.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,

Taleghani Avenue Teheran - Iran/First Central Building,

Taleghan St., Teheran, Iran,

Codice postale: 1593657919

P.O. Box 1863 e 2501

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'Iran. Il Ministro del petrolio è direttore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato.

16.10.2012

4.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,

Suntec Tower One 038987,

Singapore;

numero di registrazione 199004388C

Singapore

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

5.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,

4 Victoria Street,

Londra

SW1H 0NE,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 02772297

(Regno Unito)

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

6.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.

North Shiraz St.

Molasadra St.

Vanak Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188604760-6

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

7.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114446464

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

8.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.

Sepahbod Qarani Ave.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188898650-60

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

9.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188785083-8

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

10.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.

Khaled Eslamboli St.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188722430

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

11.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.

Pasdaran Blvd.

Ahwaz

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 6114440151

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

12.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.

Karimkhan Zand Blvd.

Shiraz

Iran

Tel.: (+98) 7112138204

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

13.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.

(Km 12)

Ahwaz

Iran

Tel.: (+98) 6114434073

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

14.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 68152228001

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

15.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran

Kohkiluye-va-Boyer

Ahmad

Iran

Tel.: (+98) 7422222581

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

16.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.

Omidieh

Khouzestan

Iran

Tel.: (+98) 611914701

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

17.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.

Khoramshar

Iran

Tel.: (+98) 6324214021

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

18.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.

Naft Sq.

Kermanshah

Iran

Tel.: (+98) 8318370072

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

19.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.

Payam Ave.

Sheshsad Dastgah

Mashhad

Iran

Tel.: (+98) 5117633011

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

20.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.

Argentine Sq.

Teheran

Iran

Tel.: (+98) 2188732221

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

21.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.

Assaluyeh

Boushehr

Iran

Tel.: (+98) 7727376330

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

22.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,

Teheran, 1514938111

IRAN

Tel: +9821 888 77 0 11

Fax: +9821 888 77 0 25

info@iranlng.ir

Società controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

23.

Naftiran Intertrade Company

(alias Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565

OG 1

International House

The Parade

St. Helier JE3QQ

Jersey, UK

Società controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

24.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.

De la Tour-Haldimand 6

1009 Pully

Schweiz

Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

25.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias "PEDCO")

National Iranian Oil Company - PEDCO,

P.O. Box 2965,

Al Bathaa Tower,

9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,

Emirati arabi uniti;

P.O. Box 15875-6731,

Teheran,

Iran; 41,

1st Floor, International House,

The Parade,

St. Helier JE2 3QQ,

Jersey;

No. 22, 7th Lane,

Khalid Eslamboli Street,

Shahid Beheshti Avenue,

Teheran,

Iran;

No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,

Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,

Shariati Street,

Teheran 19199/45111,

Iran;

Kish Harbour,

Bazargan Ferdos Warehouses,

Kish Island,

Iran;

numero di registrazione 67493 (Jersey)

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

26.

Petropars Ltd. (alias Petropasr Limited; alias "PPL")

Calle La Guairita,

Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8,

Oficina 8E,

Chuao,

Caracas 1060,

Venezuela;

No. 35,

Farhang Blvd.,

Saadat Abad,

Teheran,

Iran;

P.O. Box 3136,

Road Town,

Tortola,

Isole Vergini

britanniche;

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

27.

Petropars International FZE

(alias PPI FZE)

P.O. Box 72146,

Dubai,

Emirati arabi uniti;

tutti gli uffici del mondo

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

28.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,

Londra W1G 9JG,

Regno Unito;

numero registro delle società del Regno Unito 03503060

(Regno Unito);

tutti gli uffici del mondo.

Società controllata dalla Petropars Ltd.

16.10.2012

29.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)

National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,

Karimkhan Boulevard,

Teheran,

Iran

(2)

P.O. Box 15875,

Teheran,

Iran

(3)

NIGC Main Bldg.

South Aban St.

Karimkhan Ave.,

Teheran 1598753113,

Iran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIGC e il viceministro del petrolio è amministratore delegato e vicepresidente della NIGC.

16.10.2012

30.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,

Teheran 1598666611,

P.O .Box 15815/3499

Teheran

Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano. Il ministro del petrolio è presidente del consiglio di amministrazione della NIORDC.

16.10.2012

31.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,

Africa Ave., 19177

Teheran,

P.O.Box: 19395-4833,

Tel: +98 21 23801,

Email: info@nitc-tankers.com;

tutti gli uffici del mondo

Controllata di fatto dal governo iraniano. Fornisce sostegno finanziario al governo iraniano attraverso i suoi azionisti che mantengono legami con esso.

16.10.2012

32.

Trade Capital Bank

220035 Bielorussia

Timiriazeva str. 65A

Tel: +375 (17) 3121012

Fax +375 (17) 3121008

e-mail: info@tcbank.by

Società controllata (99%) dalla Tejarat Bank.

16.10.2012

33.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)

Valiaar St.

Teheran

Tel. 021-22029859

Fax: 021-22260272-5

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

34.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.

Vali-e Asr Ave

Teheran

Tel: +(9821) 66419974 / 66418184

Fax: (+9821) 66419974

e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Impresa di proprietà statale che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano.

16.10.2012

III.

La voce relativa all'entità riportata nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencata è sostituita dalla seguente:

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

Banca centrale dell'Iran

(alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Indirizzo postale: Mirdamad Blvd., NO.144,

Tehran,

Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Address: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolta in attività volte a eludere le sanzioni. Fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.

23.1.2012

IV.

Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

1.

Mohammad MOKHBER

2.

Hassan BAHADORI

3.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

4.

Dr. Mohammad JAHROMI

5.

Mahmoud Reza KHAVARI

6.

Dr. M H MOHEBIAN

7.

Bahman VALIKI

8.

Pouya Control

9.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

10.

OTS Steinweg Agency