ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.268.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
3 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 902/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 903/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 900/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Francia il 10 dicembre 2007, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

La Spagna ha dichiarato la propria opposizione alla suddetta registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) del suddetto regolamento.

(3)

Con lettera dell’8 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne.

(4)

Poiché non è stato concluso alcun accordo tra Spagna e Francia nei termini previsti, la Commissione deve adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

L’opposizione della Spagna si concentra in particolare sulla asserita errata delimitazione della zona geografica e sulla presunta assenza di un legame tra le caratteristiche del prodotto in parola e il Massiccio dei Pirenei. Tuttavia, la Commissione non ha individuato alcun errore manifesto relativo ai suddetti elementi nella domanda presentata, né rilevato un contrasto tra la suddetta domanda e le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

La Spagna inoltre ha sostenuto nella sua opposizione che la registrazione della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» rischia di creare confusione relativamente alla sua vera origine, considerando che i Pirenei non costituiscono un massiccio esclusivamente francese e che prodotti simili a quelli oggetto della domanda sono tradizionalmente prodotti nel versante spagnolo dei Pirenei, compresa l’indicazione geografica che è già protetta «Cordero de Navarra».

(7)

Qualora non venga raggiunto un accordo in seguito a un’opposizione, la Commissione adotta una decisione in linea con il terzo comma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006. Il termine «Agneau de lait des Pyrénées» utilizzato in traduzione, in particolare in lingua spagnola, può favorire la confusione dei consumatori relativamente alla vera origine del prodotto. Mentre non vi è motivo di non registrare la denominazione «Agneau de lait des Pyrénées», è necessario evitare la confusione e assicurare pari condizioni di utilizzo. Pertanto, la componente geografica della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» non deve essere tradotta in altre lingue quando si tratta di commercializzare il prodotto corrispondente al disciplinare dell’«Agneau de lait des Pyrénées». Quanto sopra si applica sia all’impiego di tale traduzione sull’etichetta, che per le presentazioni e la pubblicità del prodotto. Inoltre, riguardo all’etichettatura, il paese di origine deve essere indicato nello stesso campo visivo della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées», con caratteri aventi le stesse dimensioni.

(8)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Tutti i riferimenti al termine «Pirenei» non sono tradotti nel commercializzare prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Le etichette recanti la denominazione di cui all’allegato del presente regolamento devono indicare il paese d’origine nello stesso campo visivo, in caratteri delle stesse dimensioni di quelli della denominazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 93 del 13.4.2010, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Agneau de lait des Pyrénées (IGP)


3.10.2012   

IT

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L 268/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 901/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata il 29 ottobre 2004 dalla Slovenia, relativa alla registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» quale indicazione geografica protetta (IGP), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Varie persone fisiche e giuridiche in Austria si sono opposte alla registrazione proposta mediante presentazione di dichiarazioni motivate presso le autorità competenti del paese ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3)

L’Austria ha quindi dichiarato di opporsi alla suddetta registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L’opposizione è stata considerata ricevibile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c) di detto regolamento.

(4)

Con lettera dell’8 ottobre 2009, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(5)

Poiché non si è raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione ha l’obbligo di adottare una decisione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(6)

L’opposizione per presunta inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 riguarda l’origine delle materie prime, che non è delimitata alla zona e neppure indicata, il metodo di ottenimento, che secondo le dichiarazioni non è specifico né tradizionale, l’asserita mancanza di un legame tra la reputazione del prodotto e la zona di produzione, nonché il presunto uso non corretto del nome di una regione quale indicazione geografica. Tuttavia la Commissione non ha individuato alcun errore palese relativo a questi elementi. La Slovenia ha inoltre dimostrato che la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» è stata utilizzata in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Nell’opposizione è indicato che un marchio commerciale contenente il termine «Steirisches Kürbiskernöl» era stato registrato prima che fosse presentata la domanda di registrazione come IGP della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje». Tuttavia, non è stata prodotta alcuna prova riguardo alla possibilità che i consumatori siano indotti in errore circa la vera identità di un prodotto commercializzato con la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje». Pertanto, la Commissione non può concludere che la registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» sia contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(8)

Nonostante la registrazione della denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» come IGP, detto marchio commerciale può continuare a essere utilizzato tranne qualora la normativa sui marchi ne preveda la nullità o la decadenza.

(9)

Inoltre, occorre rilevare che anche il termine «Steirisches Kürbiskernöl» è una IGP registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3). Le denominazioni «Štajersko prekmursko bučno olje» e «Steirisches Kürbiskernöl», nelle lingue originali, sono chiaramente diverse ed è pertanto possibile concludere che non si tratta di denominazioni omonime; di conseguenza l’esistenza della denominazione «Steirisches Kürbiskernöl» non può risultare danneggiata dalla registrazione di «Štajersko prekmursko bučno olje» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(10)

Poiché non si è raggiunto un accordo, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Steierisches Kürbiskernöl» è stata registrata prima di «Štajersko prekmursko bučno olje». A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Steirisches Kürbiskernöl» è tutelata contro l’uso nelle traduzioni. Il termine «Štajersko» è ritenuto una traduzione letterale del termine geografico «Steirisches». Inoltre le due denominazioni possono essere molto simili se tradotte in altre lingue. Non vi è motivo di non registrare la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje», ma è tuttavia necessario tutelare i diritti pregressi e assicurare prassi corrette. Pertanto, i termini geografici presenti nella denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» non dovrebbero essere tradotti in altre lingue quando viene commercializzato il prodotto corrispondente al disciplinare di «Štajersko prekmursko bučno olje». Questa regola va seguita quando si utilizza detta traduzione tanto nell’etichettatura quanto nella presentazione e nella pubblicità del prodotto. Inoltre, nelle etichette, occorre indicare il paese di origine nello stesso campo visivo dei termini «Štajersko prekmursko bučno olje», con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per i termini in questione.

(11)

Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» dovrebbe quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Quando si commercializzano prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento, i riferimenti alle regioni di Štajerska e di Prekmurje non sono tradotti.

Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 67.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

SLOVENIA

Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)


3.10.2012   

IT

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L 268/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 902/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,0

MK

53,7

XS

41,5

ZZ

50,1

0707 00 05

MK

27,7

TR

126,8

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

111,2

ZZ

111,2

0805 50 10

AR

76,5

CL

108,8

TR

75,6

UY

66,4

ZA

104,0

ZZ

86,3

0806 10 10

MK

35,9

TR

119,1

ZZ

77,5

0808 10 80

BR

89,7

CL

180,3

NZ

137,1

US

145,3

ZA

109,4

ZZ

132,4

0808 30 90

AR

193,5

CN

70,4

TR

111,2

ZZ

125,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


3.10.2012   

IT

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L 268/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 903/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 3 ottobre 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

38,12

0,00

1701 12 90 (1)

38,12

3,17

1701 13 10 (1)

38,12

0,00

1701 13 90 (1)

38,12

3,47

1701 14 10 (1)

38,12

0,00

1701 14 90 (1)

38,12

3,47

1701 91 00 (2)

44,46

4,13

1701 99 10 (2)

44,46

1,00

1701 99 90 (2)

44,46

1,00

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.