ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.253.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 253

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
20 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il mercurio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 850/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 851/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 853/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

17

 

 

DECISIONI

 

 

2012/507/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19)

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/435/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011)

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/1


REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla Strategia comunitaria sul mercurio (2) la Commissione ha dato risalto alla necessità di ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e quelli dell’esposizione umana, e ha proposto come obiettivi — tra gli altri — di ridurre l’entrata in circolazione del mercurio diminuendo l’offerta e la domanda, di ridurre le emissioni di mercurio e di garantire la protezione contro le emissioni di mercurio.

(2)

La strategia è stata riesaminata nel 2010 nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio (3), nella quale la Commissione ha confermato che le attuali restrizioni alla commercializzazione di alcuni dispositivi di misura contenenti mercurio sarebbero state estese a altri dispositivi impiegati nel settore sanitario, in particolare sfigmomanometri e altri dispositivi per uso professionale e industriale.

(3)

Il Consiglio ha ribadito più volte il proprio impegno rispetto all’obiettivo generale di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti riducendo al minimo e, se possibile, eliminando definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica in aria, acqua e suolo. In tale contesto il Consiglio ha messo in evidenza che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l’obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici (4);

(4)

Il mercurio e i suoi componenti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Elevate dosi di mercurio possono rivelarsi mortali per gli esseri umani, e anche dosi relativamente ridotte possono avere gravi effetti negativi sullo sviluppo neurologico. È stato inoltre individuato un probabile nesso con effetti negativi sul sistema cardiovascolare, il sistema immunitario e l’apparato riproduttivo. Il mercurio è considerato un inquinante globale e persistente che circola, sotto diverse forme, in aria, acqua, sedimenti, suolo e biota. Può modificarsi nell’ambiente e mutarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica. Il metilmercurio si deposita e si concentra soprattutto nella catena alimentare acquatica, ponendo a rischio in particolare la fauna e gli esseri umani che consumano grandi quantità di pesce e molluschi. Il metilmercurio supera rapidamente la barriera placentare e quella cerebrale inibendo lo sviluppo mentale potenziale anche prima della nascita. L’esposizione delle donne in età fertile e dei bambini desta pertanto gravi preoccupazioni. Il mercurio e i prodotti della sua degradazione, principalmente il metilmercurio, destano le stesse preoccupazioni delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), e hanno proprietà di trasporto a lunga distanza.

(5)

L’impiego di dispositivi di misura al mercurio, molto diffuso in Europa, comporta il potenziale rilascio di mercurio nell’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita, e contribuisce alle emissioni totali di mercurio e dunque anche all’esposizione ambientale degli esseri umani e delle altre specie.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 alla voce 18a dell’allegato XVII vieta la commercializzazione di termometri per la misurazione della temperatura corporea, nonché di altri dispositivi di misura contenenti mercurio destinati alla vendita al grande pubblico, e prescrive alla Commissione di esaminare la disponibilità di alternative affidabili e più sicure, che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, per gli sfigmomanometri e gli altri dispositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame, o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, all’occorrenza, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui sopra agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.

(7)

In base alla quantità significativa di nuove informazioni raccolte la Commissione ha inviato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») un rapporto di riesame, e ha richiesto di preparare un dossier conforme alle disposizioni dell’allegato XV al regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo quanto prescritto dall’articolo 69 dello stesso regolamento.

(8)

L’Agenzia ha preparato un fascicolo proponendo una restrizione all’uso del mercurio nei seguenti dispositivi di misura per applicazioni industriali e professionali, settore sanitario incluso: barometri contenenti mercurio, igrometri, manometri, sfigmomanometri, estensimetri usati con pletismografi, tensiometri, termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche, dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento e picnometri. Il fascicolo dimostra la necessità di un intervento a livello dell’Unione per affrontare il rischio che l’impiego del mercurio in tali dispositivi di misura comporta per la salute umana e l’ambiente.

(9)

Sono ormai disponibili dispositivi di misura che non contengono mercurio che presentano un rischio minore di quello posto dal mercurio per la salute umana e l’ambiente.

(10)

È opportuno accordare una deroga per gli sfigmomanometri contenenti mercurio impiegati negli studi epidemiologici attualmente in corso fino al loro completamento per non modificare il metodo di misurazione impiegato. Per quanto riguarda gli sfigmomanometri impiegati come riferimento per la validazione di dispositivi di misura che non contengono mercurio è opportuno accordare una proroga senza limiti di tempo poiché non è stato possibile stabilire quanto tempo occorra per sviluppare e riconoscere come riferimenti dispositivi che non contengono mercurio alternativi a tali sfigmomanometri.

(11)

Per quanto riguarda i termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare in funzione di norme che richiedono l’uso di termometri al mercurio è opportuno accordare una deroga quinquennale per consentire la modifica di tali norme. Poiché il mercurio è necessario come punto di riferimento nella scala internazionale delle temperature del 1990 è opportuno accordare una deroga senza limiti di tempo per le celle a punto triplo contenenti mercurio usate per calibrare i termometri a resistenza di platino.

(12)

Non essendovi per il momento alternative ai porosimetri, agli elettrodi di mercurio impiegati nella voltammetria e alle sonde al mercurio impiegate per determinare la tensione di capacità non si può proporre alcuna restrizione per tali dispositivi di misura.

(13)

È opportuno concedere una deroga per consentire la vendita e l’acquisto di dispositivi di misura al mercurio di valore storico che possono essere considerati oggetti di antiquariato o beni culturali. Il regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 18a dell’allegato XVII, consente la commercializzazione dei dispositivi di misura contenenti mercurio destinati alla vendita al grande pubblico, con l’esclusione dei termometri per la temperatura corporea, se risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007. Per ragioni di chiarezza, il criterio relativo all’età si applica per l’eccezione relativa ai vecchi dispositivi di misura al mercurio per utilizzo industriale e professionale, incluso nel settore sanitario.

(14)

È parimenti opportuno concedere una deroga per i dispositivi di misura esposti a fini storici e culturali, inclusi quelli non risalenti a più di 50 anni il 3 ottobre 2007 che abbiano tuttavia un valore storico e culturale.

(15)

L’8 giugno 2011 il Comitato di valutazione dei rischi dell’Agenzia ha adottato un parere sulla proposta di restrizione, che considera il provvedimento più appropriato per far fronte ai rischi individuati in termini di efficacia nella riduzione del rischio.

(16)

Il 15 settembre 2011 il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia ha adottato un parere sulla proposta di restrizione, che considera il provvedimento più appropriato a livello d’Unione per affrontare i rischi individuati in termini di equilibrio tra vantaggi e costi socioeconomici che esso comporta.

(17)

L’Agenzia ha sottoposto alla Commissione il parere del Comitato per la valutazione dei rischi e quello del Comitato per l’analisi socioeconomica.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(19)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di questo regolamento.

(20)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile dal 10 aprile 2014

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  COM(2005) 20 definitivo

(3)  COM(2010) 723 definitivo

(4)  Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2011«Riesame della Strategia comunitaria sul mercurio», del 4 dicembre 2008«Affrontare le sfide globali poste dal mercurio» e del 24 giugno 2005 relative alla «Strategia comunitaria sul mercurio».


ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 la voce 18a è modificata come segue.

1)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 8:

 

«5.

I seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio per usi industriali e professionali non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014:

a)

barometri;

b)

igrometri;

c)

manometri;

d)

sfigmomanometri;

e)

estensimetri da usare con pletismografi;

f)

tensiometri;

g)

termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche.

La restrizione si applica anche ai dispositivi di misura elencati ai punti da a) a g) nel caso in cui siano commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio.

6.

Il divieto di cui al paragrafo 5 non si applica a:

a)

sfigmomanometri da usare:

i)

in studi epidemiologici in corso al 10 ottobre 2012;

ii)

come riferimento in studi clinici per la validazione di sfigmomanometri non contenenti mercurio;

b)

termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare secondo norme che richiedono l’uso di termometri al mercurio fino al 10 ottobre 2017;

c)

celle a punto triplo al mercurio usate per calibrare dei termometri a resistenza di platino.

7.

I seguenti dispositivi di misura per uso industriale e professionale che utilizzano il mercurio non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014:

a)

picnometri a mercurio

b)

dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento.

8.

Il divieto di cui ai paragrafi 5 e 7 non si applica a:

a)

dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

b)

dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.»


20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/5


REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una strategia comunitaria sul mercurio (2), la Commissione ha illustrato la necessità di ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e quelli dell’esposizione umana e ha proposto come obiettivi, tra gli altri, la riduzione dell’entrata in circolazione del mercurio tramite la diminuzione dell’offerta e della domanda, la riduzione delle emissioni di mercurio e la protezione contro le emissioni di mercurio. La comunicazione è stata riesaminata nel 2010 (3).

(2)

Il Consiglio ha più volte ribadito il proprio impegno rispetto all’obiettivo generale della tutela della salute umana e dell’ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti tramite la riduzione al minimo e, ove possibile, l’eliminazione definitiva delle emissioni globali di mercurio di origine antropica nell’aria, nell’acqua e nel suolo. In questo contesto il Consiglio ha sottolineato che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l’obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici (4).

(3)

Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Elevate dosi di mercurio possono essere mortali per gli esseri umani, ma persino dosi relativamente ridotte possono avere gravi effetti negativi sullo sviluppo neurologico, ed è anche stato individuato un possibile nesso con effetti negativi sul sistema cardiovascolare, sul sistema immunitario e sull’apparato riproduttivo. Il mercurio è considerato un inquinante persistente su scala mondiale che circola, sotto diverse forme, nell’aria, nell’acqua, nei sedimenti, nel suolo e nel biota e che nell’ambiente può trasformarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, esso predispone un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(5)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (5), il regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato integrato nell’accordo sullo Spazio economico europeo.

(6)

La Norvegia ha predisposto un fascicolo riguardante cinque composti del fenilmercurio: acetato di fenilmercurio, propionato di fenilmercurio, 2-etilesanoato di fenilmercurio, ottanoato di fenilmercurio e neodecanoato di fenilmercurio. Il fascicolo dimostra che è necessaria un’azione a livello dell’UE per affrontare il rischio per la salute umana e per l’ambiente rappresentato dalla fabbricazione, dall’immissione sul mercato e dall’uso delle sostanze sopraccitate in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo. Tale fascicolo è stato trasmesso all’Agenzia al fine di avviare la procedura di restrizione.

(7)

I cinque composti del fenilmercurio sono notoriamente utilizzati soprattutto come catalizzatori nei sistemi poliuretanici utilizzati per rivestimenti, adesivi, sigillanti e applicazioni elastomeriche. I catalizzatori al mercurio sono incorporati nella struttura polimerica e rimangono nell’articolo finale dal quale i composti di mercurio o fenilmercurio non vengono rilasciati intenzionalmente. Altri composti del fenilmercurio non sono stati inclusi nella valutazione oggetto del fascicolo in quanto non se ne conosce l’uso come catalizzatori nei sistemi poliuretanici.

(8)

Il ciclo di vita dei composti di fenilmercurio comporta emissioni significative di mercurio nell’ambiente che si vanno ad aggiungere alle emissioni complessive di questa sostanza. In particolare, i composti di fenilmercurio si degradano nell’ambiente e generano prodotti di degradazione, compreso il metilmercurio, che causano un livello di preoccupazione equivalente a quello suscitato dalle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). L’interconversione di metaboliti dei composti di fenilmercurio conferisce proprietà di trasporto a grande distanza. Di conseguenza, data la generazione di prodotti di trasformazione/degradazione con proprietà PBT, i composti di fenilmercurio devono essere trattati come sostanze PBT sotto l’aspetto del controllo dell’esposizione e delle emissioni. A questo fine è opportuno ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente e l’esposizione delle persone.

(9)

Il principale canale di esposizione delle persone attraverso l’ambiente potrebbe essere il cibo, in cui potrebbero trovarsi prodotti di degradazione di composti di fenilmercurio, compreso il metilmercurio. Il metilmercurio è soggetto a bioamplificazione soprattutto nella catena alimentare acquatica, rendendo così particolarmente vulnerabili le popolazioni e la fauna selvatica che consumano grandi quantità di pesce e di molluschi. Il metilmercurio supera facilmente la barriera placentare e quella ematoencefalica inibendo lo sviluppo mentale potenziale anche prima della nascita. L’esposizione delle donne in età fertile e dei bambini desta pertanto particolare preoccupazione.

(10)

Il 10 giugno 2011, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC - Committee for Risk Assessment) dell’Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni proposte tenendo conto della loro efficacia nel ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente. Il comitato ha inoltre rilevato che altri composti mercurio-organici potrebbero essere utilizzati nella produzione di polimeri. Queste sostanze non sono state però incluse nella valutazione oggetto del fascicolo.

(11)

Il 15 settembre 2011, il Comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni proposte tenendo conto della loro efficacia nell’affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra benefici e costi socioeconomici.

(12)

L’Agenzia ha sottoposto alla Commissione i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica.

(13)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie a conformarsi alle misure contemplate dal presente regolamento.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  COM(2005) 20 definitivo.

(3)  COM(2010) 723 definitivo.

(4)  Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2011«Riesame della strategia comunitaria sul mercurio», del 4 dicembre 2008«Affrontare le sfide globali poste dal mercurio» e del 24 giugno 2005«Strategia comunitaria sul mercurio».

(5)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 11.


ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente sezione 62:

«62.

a)

Acetato di fenilmercurio

 

N. CE 200-532-5

 

N. CAS 62-38-4

b)

Propionato di fenilmercurio

 

N. CE 203-094-3

 

N. CAS 103-27-5

c)

2-Etilesanoato di fenilmercurio

 

N. CE 236-326-7

 

N. CAS 13302-00-6

d)

Ottanoato di fenilmercurio

 

N. CE -

 

N. CAS 13864-38-5

e)

Neodecanoato di fenilmercurio

 

N. CE 247-783-7

 

N. CAS 26545-49-3

1.

Ne sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio nelle miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

2.

È vietata l’immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più di queste sostanze a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso.»


20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 849/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per tutte le specie minori di suini (svezzati), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L’uso di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina è stato autorizzato per dieci anni come additivo nei mangimi per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1117/2010 (2) della Commissione.

(5)

Nel suo parere del 25 maggio 2012 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina di cui all’allegato non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che tale additivo può migliorare le prestazioni delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.

(3)  The EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare della autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza della autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d3

Vetagro SpA

Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina

 

Composizione dell’additivo

Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina nelle seguenti quantità minime:

 

Acido citrico: 25 g/100 g

 

Acido sorbico: 16,7 g/100 g

 

Timolo: 1,7 g/100 g

 

Vanillina: 1 g/100 g

 

Caratterizzazione delle sostanze attive

 

Acido citrico C6H8O7 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico, numero CAS 77-92-9 anidro

 

Acido sorbico C6H8O2 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2,4-esadienoico, numero CAS 110-44-1

 

Timolo (purezza ≥ 98 %)

5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, numero CAS 89-83-8

 

Vanillina (purezza ≥ 99,5 %)

4-idrossi-3-metossibenzaldeide, numero CAS 121-33-5

 

Metodo di analisi  (1)

Determinazione dell’acido sorbico e del timolo nei mangimi: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa conrivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell’acido citrico nell’additivo e nelle premiscele: (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell’acido citrico nei mangimi: determinazione enzimatica del contenuto di acido citrico – metodo spettrometrico con NADH (forma ridotta di nicotinammide adenina dinucleotide).

Polli da ingrasso e galline ovaiole

Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole

200

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

10 ottobre 2022

Suidi svezzati

diversi da Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 850/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

57,9

XS

59,9

ZZ

58,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

106,4

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

113,9

ZZ

113,9

0805 50 10

AR

94,9

CL

89,9

UY

84,5

ZA

105,7

ZZ

93,8

0806 10 10

MK

65,0

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

128,2

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

159,1

NZ

92,7

US

119,9

ZA

109,7

ZZ

128,8

0808 30 90

CN

68,2

TR

114,8

ZA

149,6

ZZ

110,9

0809 30

TR

148,3

ZZ

148,3

0809 40 05

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

81,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.9.2012   

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L 253/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 851/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012

(%)

P1

09.4067

3,257358

P3

09.4069

0,376937


20.9.2012   

IT

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L 253/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012

(%)

E2

09.4401

26,788977


20.9.2012   

IT

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L 253/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 853/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o.10.2012 al 31.12.2012

(%)

1

09.4410

0,30601

2

09.4411

0,338411

3

09.4412

0,333262

4

09.4420

0,432525

6

09.4422

0,437276


DECISIONI

20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/19


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 settembre 2012

recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticià e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

(BCE/2012/19)

(2012/507/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 16,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 16 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1), la quale stabilisce le regole e le procedure comuni per proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

In particolare, è necessario modificare la portata della decisione BCE/2010/14 al fine di ricomprendervi le serie di banconote in euro attuali e future, garantendo così la genuinità e idoneità delle banconote in euro in circolazione, nonché l’individuazione e la consegna alle autorità nazionali competenti delle banconote in euro di cui si sospetta la falsità. A tal fine, è opportuno apportare alcune modifiche tecniche agli allegati della decisione BCE/2010/14.

(3)

I requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro, stabiliti nell’allegato IIIa della decisione BCE/2010/14, sono requisiti applicabili alle funzionalità delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. Pertanto, interessano solamente i produttori di tali apparecchiature e non hanno alcun impatto sulle procedure di controllo dell’autenticità e idoneità di cui alla decisione BCE/2010/14, cui si devono conformare i soggetti che operano con il contante. Esulando dall’ambito di applicazione della decisione BCE/2010/14, è opportuno che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità siano integrati nelle regole e procedure per i test sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e per la raccolta e il monitoraggio dei dati.

(4)

Alla luce dell’esperienza aquisita in relazione alla decisione BCE/2010/14, è necessario migliorare alcune delle regole e delle procedure per ragioni di chiarezza ed efficienza.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2010/14 é modificata come segue:

1)

all’articolo 2, è aggiunta la seguente definizione:

«13.

Per «banconote in euro» si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2003/4 (2) o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.

2)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo dell’autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai soggetti che operano con il contante soltanto se sono stati verificati positivamente da una BCN ed elencati nel sito Internet della BCE, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati sul sito Internet della BCE per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra la BCN e il soggetto che opera con il contante.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Individuazione delle banconote in euro non idonee

1.   I controlli manuali di idoneità sono eseguiti secondo i requisiti minimi stabiliti nell’allegato III.

2.   I controlli automatici di idoneità sono eseguiti per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto.

3.   Una BCN può, dopo aver informato la BCE, stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro, se ciò è giustificato, ad esempio, da un deterioramento nella qualità delle banconote in euro in circolazione all’interno del proprio Stato membro. Tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito Internet della BCN interessata.

4.   Le banconote non idonee sono consegnate a una BCN nel rispetto dei regolamenti nazionali.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I soggetti che operano con il contante sono informati dall’Eurosistema dei rischi di contraffazione, laddove opportuno, e l’Eurosistema può richiedere che essi intraprendano determinate azioni, ivi inclusa l’imposizione del divieto temporaneo di rimettere in circolazione il taglio ovvero i tagli di banconote in euro delle serie interessate.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi nell’intera area dell’euro per un anno a partire dalla fine del mese in cui il test è stato svolto, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all’Eurosistema permanga durante tale periodo.»;

6)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando una BCN individui casi di inosservanza delle disposizioni della presente decisione da parte di un soggetto che opera con il contante, può richiedere che questi adotti misure correttive entro un termine specificato. Finché non sia stato posto rimedio all’inosservanza, la BCN che formula la richiesta può, per conto della BCE, vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Nel caso in cui l’inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione dalla lista di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»;

7)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   I soggetti che operano con il contante appartenenti agli Stati membri che adottano l’euro dopo l’adozione della presente decisione, la applicano dalla data di adozione dell’euro.»;

8)

gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16.»;


ALLEGATO

Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:

1)

L’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1.   Requisiti tecnici generali

1.1.

Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un’apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l’intervento dell’operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l’affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2.

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell’identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2.   Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A.   Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.

Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)

I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali

2.

Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

3.

Dispositivi di cash in combinati (CCM)

I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all’interno di essi

B.   Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4.

Dispositivi di cash out (COM)

I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici)

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.

Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)

Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro

2.

Apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM)

Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) controllano l’autenticità delle banconote in euro

3.

Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

4.

Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)

I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figuri nell’elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM).

3.   Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione delle banconote in euro originali; b) l’individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»;

2)

l’allegato IIa è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

Categoria

Proprietà

Trattamento

1.

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote in euro non accettate dal dispositivo

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore del dispositivo nell’alimentazione o nel trasporto

Restituzione al cliente da parte dell’apparecchiatura

2.

Banconote in euro di cui si sospetta la falsità

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Ritiro dalla circolazione

Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l’autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura. L’accredito non deve essere effettuato

3.

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Ritiro dalla circolazione

Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura

Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell’apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro

L’accredito potrà essere eventualmente effettuato

4a.

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Le banconote possono essere rimesse in circolazione

L’accredito è effettuato

4b.

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN

L’accredito è effettuato

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1.

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest’ultimo è abilitato alla cancellazione di un’operazione di deposito. Quando un’operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un’area di custodia temporanea nel dispositivo.

2.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria

Proprietà

Trattamento

1.

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote in euro non accettate dal dispositivo

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore del dispositivo nell’alimentazione o nel trasporto

Le banconote non possono essere erogate alla clientela

2.

Banconote in euro di cui si sospetta la falsità

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Le banconote non possono essere erogate alla clientela.

Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell’individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto

3.

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Le banconote non possono essere erogate alla clientela.

Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo

4a.

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Le banconote possono essere erogate alla clientela

4b.

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1.

Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.

2.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.»;

3)

l’allegato IIb è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria

Proprietà

Trattamento

1.

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote in euro non accettate dal dispositivo

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore dell’apparecchiatura nell’alimentazione o nel trasporto

Le banconote sono riconsegnate dall’apparecchiatura all’operatore per ulteriore valutazione e trattamento.

Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente.

2.

Banconote in euro di cui si sospetta la falsità

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Le banconote sono riconsegnate dall’apparecchiatura all’operatore per ulteriore trattamento.

Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.

3.

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

4a.

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Le banconote possono essere rimesse in circolazione.

L’accredito è effettuato.

4b.

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN.

L’accredito è effettuato.

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall’apparecchiatura stessa o da un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all’autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1.

Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell’allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l’intervento dell’operatore addetto all’apparecchiatura.

2.

Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;

b)

se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l’operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un’apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l’apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.

3.

Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l’intervento dell’operatore addetto all’apparecchiatura.

4.

Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l’apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

b)

i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l’apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;

c)

l’apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest’ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell’operatore;

d)

ad ogni arresto del trattamento l’operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.»;

4)

l’allegato IIIa è eliminato e l’allegato IIIb è ridenominato allegato III;

5)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO IV

RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1.   Obiettivi

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle BCN e alla BCE di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2.   Principi generali

2.1.

I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono segnalati soltanto quando tali apparecchiature sono utilizzate al fine dell’adeguamento alla presente decisione.

2.2.

I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali, e

informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.

2.3.

Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,

informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3.   Tipo di dati e obblighi di segnalazione

3.1.

A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

Dati principali

3.2.

I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.3.

I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi i dati specificati nel modello fissato nell’appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.4.

Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.5.

Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote utilizzate unicamente per trattare banconote distribuite in operazioni di sportello o che non sono rimesse in circolazione. La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati rispettivamente come dispositivi di cash in combinati (CCM)/dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM).

3.6.

I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

Dati operativi

3.7.

Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante.

3.8.

Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, dall’obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.

3.9.

I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell’appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.10.

I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

3.11.

I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.

3.12.

Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.13.

Una BCN può decidere di escludere dalla portata degli obblighi di segnalazione le banconote in euro che sono trattate da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e distribuite in operazioni di sportello.

3.14.

Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all’esternalizzazione.

3.15.

I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

4.   Riservatezza e pubblicazione dei dati

4.1.

I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati.

4.2.

Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

Appendice 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati principali

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Denominazione del soggetto che opera con il contante:

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

Ente creditizio

Cambiavalute

Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento

Commerciante (dettagliante)

Casa da gioco

Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di esternalizzazione (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:

2.   Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria

Numero identificativo (1)

Azienda produttrice (1)

Denominazione (1)

Identificativo (1)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Dispositivi riservati al personale

Categoria

Numero identificativo (2)

Azienda produttrice (2)

Denominazione (2)

Identificativo (2)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Casse prelievo contanti

 

Numero totale in funzione

ATM

 

SCoTs

 

Altro

 

Appendice 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati operativi

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante

 

Periodo di segnalazione

 

2.   Dati

Si prega di fornire dati aggregati a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).

 

Numero totale di banconote trattate (3)

di cui smistate come non idonee (3)

di cui rimesse in circolo (4)

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 


Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

Qualora una BCN applichi l’eccezione prevista all’articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.

Appendice 3

FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.

1.   Informazioni sull’ente creditizio

Nome dell’ente creditizio

 

Periodo di segnalazione

 


2.   Dati

Nome della filiale ubicata in località remota

Indirizzo

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

 

 

»

(1)  Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

(2)  Le presenti voci sono completate secondo le corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

(3)  Questa voce comprende sia i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, sia i dispositivi riservati al personale.

(4)  Le banconote che sono restituite alla BCN e le banconote in euro che sono rimesse in circolo in operazioni di sportello, qualora la BCN decida in tal senso, sono escluse.


Rettifiche

20.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/32


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/435/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190 del 21 luglio 2011 )

A pagina 74, articolo 1, primo comma:

anziché:

«Il sistema volontario “Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED”, per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento parziale alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.»,

leggi:

«Il sistema volontario “Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED”, per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE.»