ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.251.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 826/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2012
che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3,
dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Il presente regolamento è volto a istituire un regime uniforme per la trasmissione di notifiche e di informazioni da parte degli investitori alle autorità nazionali competenti o da parte di tali autorità all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: «AESFEM»). È opportuno che il presente regolamento disciplini altresì il calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati, in quanto tale calcolo è strettamente connesso alla trasmissione delle informazioni sui titoli azionari aventi sede di negoziazione principale nell'Unione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 236/2012. |
(2) |
Per quanto concerne le notifiche di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani, nonché la comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette in titoli azionari importanti, è opportuno che siano specificate regole uniformi che disciplinino i dettagli sulle informazioni, comprese le norme comuni da applicare alla notifica, al fine di garantire l'applicazione uniforme degli obblighi di notifica in tutta l'Unione, rendere più efficace il processo di comunicazione e fornire al pubblico informazioni comparabili. |
(3) |
Per garantire la corretta individuazione dei titolari delle posizioni, occorre che nella notifica il nome del titolare sia abbinato a un codice, se disponibile. Finché non si potrà disporre di un codice internazionale unico, affidabile e pubblicamente riconosciuto per le persone giuridiche, è necessario utilizzare codici già esistenti eventualmente associati ai titolari delle posizioni, ad esempio il codice di identificazione della banca (Bank Identifier Code — BIC). |
(4) |
Per svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), è necessario che AESFEM ottenga dalle autorità competenti su base trimestrale informazioni sulla notifica delle posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani, nonché, su richiesta, ulteriori informazioni relative alle posizioni corte nette. |
(5) |
Al fine di utilizzare tali informazioni in modo efficiente, soprattutto rispetto all'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione, è opportuno che le informazioni trasmesse a cadenza trimestrale siano standardizzate, stabili nel tempo, sufficientemente dettagliate e presentate sotto forma di dati aggregati giornalieri, per consentire all’AESFEM di elaborarle e di realizzare il lavoro di ricerca e di analisi. |
(6) |
L’AESFEM non è in grado di stabilire a priori le informazioni specifiche da richiedere alle autorità competenti, poiché le stesse possono essere determinate soltanto caso per caso e possono comprendere elementi così dissimili come dati aggregati e non aggregati sulle posizioni corte nette o posizioni scoperte in credit default swap. È tuttavia importante determinare le informazioni generali da fornire al riguardo. |
(7) |
Ai fini del calcolo del volume degli scambi riguardanti un determinato titolo azionario in sedi negoziali situate nell’Unione e al di fuori di essa, volto a determinare la sede principale di negoziazione, ogni autorità competente interessata deve definire le fonti di informazione che consentano di individuare e misurare le negoziazioni del titolo azionario di cui trattasi. Attualmente non esistono né norme unionali armonizzate in materia di comunicazione delle operazioni per i titoli azionari ammessi unicamente nei sistemi multilaterali di negoziazione, né norme internazionali in materia di statistiche sulle negoziazioni di singoli titoli azionari nelle sedi di negoziazione, che possono presentare le variazioni rilevanti. È pertanto necessario che le autorità competenti abbiamo una certa discrezionalità nell’effettuare tale calcolo. |
(8) |
Al fine di garantire la necessaria coerenza, è opportuno che il termine iniziale di applicazione del presente regolamento coincida con quello del regolamento (UE) n. 236/2012. Tuttavia, affinché le persone fisiche e giuridiche abbiano il tempo necessario per esaminare l’elenco dei titoli azionari esentati a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, l’elaborazione dell’elenco e la successiva pubblicazione sul sito Internet dell'AESFEM devono aver luogo con sufficiente anticipo rispetto al termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012. Pertanto, è opportuno che il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(9) |
Poiché l'utile applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 presuppone l'adozione di norme tecniche vincolanti, come si afferma nel regolamento stesso, e poiché è indispensabile determinare prima del 1o novembre 2012 gli elementi non essenziali volti ad agevolare l'adempimento delle norme del regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei partecipanti al mercato e il relativo controllo da parte delle autorità competenti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’AESFEM ha presentato alla Commissione. |
(11) |
L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i correlativi potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano quanto segue:
a) |
i dettagli delle informazioni sulle posizioni corte nette che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a fornire alle autorità competenti e a comunicare al pubblico, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012; |
b) |
i dettagli delle informazioni che l'autorità competente è tenuta a fornire all'l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: «AESFEM»), a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012; |
c) |
il metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2012. |
CAPO II
DETTAGLI DELLE INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI NETTE DA NOTIFICARE E DA COMUNICARE
[ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 2
Notifica di posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani
1. La notifica effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafo 1, oppure dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 236/2012, contiene le informazioni specificate nella tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento.
La notifica è presentata per mezzo del modulo predisposto dall’autorità competente interessata secondo il formato di cui all’allegato II.
2. Se l'autorità competente dispone di sistemi sicuri che consentano di identificare con certezza la persona che effettua la notifica e il titolare della posizione, comprese tutte le informazioni contenute nei campi da 1 a 7 della tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento, non è necessario compilare i relativi campi nel modulo di notifica.
3. Se la notifica di cui al paragrafo 1 trasmessa da una persona fisica o giuridica contiene un errore, la stessa persona, non appena ne viene a conoscenza, trasmette una domanda di annullamento all’autorità competente interessata.
Tale annullamento avviene per mezzo di un modulo predisposto da tale autorità competente secondo il formato di cui all'allegato III.
Se necessario, la persona fisica o giuridica interessata trasmette una nuova notifica conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
Comunicazione al pubblico di informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari
Le comunicazioni al pubblico di posizioni corte nette in titoli azionari che raggiungono o scendono al di sotto di una pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, contiene le informazioni specificate nella tabella 2 dell’allegato I al presente regolamento.
CAPO III
DETTAGLI DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’AESFEM IN RELAZIONE ALLE POSIZIONI CORTE NETTE
[ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 4
Informazioni periodiche
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, le autorità competenti forniscono all’AESFEM le seguenti informazioni su base trimestrale:
a) |
la posizione corta netta aggregata quotidianamente detenuta in ciascun titolo azionario che compone il principale indice di borsa nazionale specificato dall’autorità competente interessata; |
b) |
la posizione corta netta aggregata a fine trimestre detenuta in ciascun titolo azionario che non compone l'indice di cui alla lettera a); |
c) |
la posizione corta netta aggregata quotidianamente in ciascun emittente sovrano; |
d) |
se del caso, le posizioni scoperte aggregate quotidianamente in credit default swap su emittenti sovrani. |
Articolo 5
Informazioni da fornire su richiesta
Le informazioni che l’autorità competente interessata è tenuta a fornire ad hoc a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 includono tutte le informazioni richieste dall’AESFEM che non siano state precedentemente trasmesse dalla stessa autorità competente a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.
CAPO IV
METODO DI CALCOLO DEL VOLUME DEGLI SCAMBI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE DI NEGOZIAZIONE DI UN TITOLO AZIONARIO
[ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 6
Calcolo del volume degli scambi per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario
1. Per il calcolo del volume degli scambi a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, l’autorità competente interessata si basa sulle migliori informazioni disponibili, che possono includere:
a) |
informazioni pubblicamente disponibili; |
b) |
dati sulle operazioni ottenuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
c) |
informazioni fornite dalle sedi di negoziazione in cui il titolo azionario è negoziato; |
d) |
informazioni fornite da un'altra autorità competente, comprese le autorità competenti di paesi terzi; |
e) |
informazioni fornite dall'emittente del titolo azionario; |
f) |
informazioni fornite da altri terzi, inclusi fornitori di dati. |
2. Nella determinazione delle migliori informazioni disponibili, l’autorità competente interessata procura, per quanto ragionevolmente possibile:
a) |
di dare priorità alle informazioni disponibili al pubblico rispetto ad altre fonti di informazione; |
b) |
che l’informazione riguardi tutte le sessioni di negoziazione nel periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che il titolo azionario sia stato negoziato o meno in tutte le sessioni; |
c) |
che le operazioni comunicate e incluse nei calcoli siano conteggiate una volta sola; |
d) |
che le operazioni comunicate tramite una sede di negoziazione, ma eseguite al di fuori della stessa, non siano conteggiate. |
3. Il volume degli scambi in una determinata sede di negoziazione è considerato pari a zero se il titolo azionario non è più ammesso alla negoziazione in tale sede di negoziazione, anche se il titolo azionario era ammesso alla negoziazione in tale sede nel periodo assunto a riferimento per il calcolo.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012, fatta eccezione per l’articolo 6, che si applica dalla data di cui al primo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(3) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
TABELLA 1
Elenco dei campi rilevanti ai fini della notifica (articolo 2)
Identificativo del campo |
Descrizione |
||
|
Per le persone fisiche: nome e cognome Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile |
||
|
Codice di identificazione della banca (Bank Identifier Code – BIC), se disponibile |
||
|
Indirizzo completo (ad es. via, numero civico, codice postale, città, Stato/provincia) e paese |
||
|
Numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo di posta elettronica |
||
|
Per le persone fisiche: nome e cognome Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile |
||
|
Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, città, Stato/provincia) e paese, se diversi da quelli del titolare della posizione |
||
|
Numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo di posta elettronica, se diversi da quelli del titolare della posizione |
||
|
Data in cui la notifica è trasmessa, conformemente alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
||
|
Per i titoli azionari: nome completo della società i cui titoli azionari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione Per il debito sovrano: nome completo dell’emittente Per le posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani: nome completo dell’emittente sovrano |
||
|
Unicamente per i titoli azionari: Codice ISIN della principale categoria di titoli azionari ordinari dell'emittente. Se non vi sono titoli azionari ordinari ammessi alla negoziazione, il codice ISIN della categoria di titoli azionari privilegiati (oppure, se esistono più categorie di tali titoli azionari, della principale categoria di titoli azionari privilegiati ammessi alla negoziazione). |
||
|
Codice a due lettere del paese dell’emittente sovrano secondo la norma ISO 3166-1 |
||
|
Data alla quale la posizione è stata creata o modificata o alla quale ha cessato di essere detenuta. Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
||
|
Unicamente per i titoli azionari: percentuale (arrotondata al secondo decimale) del capitale azionario emesso, espressa in valore assoluto, senza segno «+» o «–» |
||
|
Per i titoli azionari: equivalente in numero totale di azioni Per il debito sovrano: equivalente nominale in EUR Per le posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani: equivalente nominale in EUR Dati espressi in valori assoluti, senza segno «+» o «–», valuta espressa in conformità alla norma ISO 4217 |
||
|
Data in cui il titolare ha notificato l'ultima posizione in relazione allo stesso emittente. Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
||
|
Data in cui è stato trasmesso il modulo di annullamento di una notifica errata presentata in precedenza Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
||
|
Testo libero — facoltativo |
TABELLA 2
Elenco dei campi rilevanti ai fini della comunicazione al pubblico (articolo 3)
Identificativo del campo |
Descrizione |
||
|
Per le persone fisiche: nome e cognome Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile |
||
|
Nome completo della società i cui titoli azionari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione |
||
|
Codice ISIN della principale categoria di titoli azionari ordinari dell'emittente. Se non vi sono titoli azionari ordinari ammessi alla negoziazione, il codice ISIN della categoria di titoli azionari privilegiati (oppure, se esistono più categorie di tali titoli azionari, della principale categoria di titoli azionari privilegiati ammessi alla negoziazione). |
||
|
Percentuale (arrotondata al secondo decimale) del capitale azionario emesso |
||
|
Data in cui la notifica è stata creata, modificata o annullata, da indicare in conformità con la norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
ALLEGATO II
Formato del modulo di notifica di posizioni corte nette (articolo 2)
TITOLARE DELLA POSIZIONE |
Nome COGNOME Nome completo della società |
|
|
Codice BIC (se il titolare lo possiede) |
|
||
Paese |
|
||
Indirizzo |
|
||
Persona di contatto |
Nome Cognome |
|
|
Numero di telefono |
|
||
Numero di fax |
|
||
|
|
PERSONA NOTIFICANTE (se diversa) |
Nome COGNOME Nome completo della società |
|
|
Paese |
|
||
Indirizzo |
|
||
Persona di contatto |
Nome Cognome |
|
|
Numero di telefono |
|
||
Numero di fax |
|
||
|
|
POSIZIONE CORTA NETTA IN TITOLI AZIONARI |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
4. Posizione corta netta dopo il superamento della soglia |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
POSIZIONE CORTA NETTA IN DEBITO SOVRANO |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
POSIZIONE SCOPERTA IN CREDIT DEFAULT SWAP SU EMITTENTI SOVRANI |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
ALLEGATO III
Formato del modulo di annullamento per notifiche errate (articolo 2)
TITOLARE DELLA POSIZIONE |
Nome COGNOME Nome completo della società |
|
|
Codice BIC (se il titolare lo possiede) |
|
||
Paese |
|
||
Indirizzo |
|
||
Persona di contatto |
Nome Cognome |
|
|
Numero di telefono |
|
||
Numero di fax |
|
||
|
|
PERSONA NOTIFICANTE (se diversa) |
Nome COGNOME Nome completo della società |
|
|
Paese |
|
||
Indirizzo |
|
||
Persona di contatto |
Nome Cognome |
|
|
Numero di telefono |
|
||
Numero di fax |
|
||
|
|
POSIZIONE CORTA NETTA IN TITOLI AZIONARI ANNULLATA |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
4. Posizione corta netta dopo il superamento della soglia secondo la notifica annullata |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
POSIZIONE CORTA NETTA IN DEBITO SOVRANO ANNULLATA |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
POSIZIONE SCOPERTA IN CREDIT DEFAULT SWAP SU EMITTENTI SOVRANI ANNULLATA |
|||
|
|
||
2. Nome dell’emittente |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 827/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2012
che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 4,
previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Il presente regolamento mira a determinare l'elenco dei titoli azionari esentati, quale presupposto necessario per la comunicazione al pubblico delle posizioni corte detenute su tutti i titoli azionari non esentati, e le condizioni in base alle quali tali informazioni devono essere trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: “AESFEM”. È pertanto indispensabile stabilire regole anche per le intese e le misure da adottare per i titoli azionari non esentati. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni sulle vendite allo scoperto, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione globale e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 236/2012. |
(2) |
Le informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'AESFEM devono essere trasmesse attraverso mezzi elettronici sicuri e in formato standard per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 236/2012 e per realizzare un'efficace elaborazione delle informazioni stesse. |
(3) |
È importante che i dati relativi alle posizioni corte nette comunicate al mercato attraverso siti internet centrali gestiti o controllati dalle autorità competenti siano facilmente accessibili e riutilizzabili. A questo scopo, tali dati devono essere trasmessi in un formato che ne consenta un uso flessibile e non si limiti ad offrire solo la possibilità di riprodurre documenti identici. Ogniqualvolta tecnicamente possibile, devono essere usati formati leggibili a macchina, che consentano agli utenti di elaborare le informazioni in maniera strutturata e con costi contenuti. |
(4) |
Per garantire che tali informazioni giungano al mercato, i dettagli delle posizioni corte nette devono poter essere messi a disposizione del pubblico non solo sul sito internet centrale gestito o controllato da un'autorità competente, ma anche in altri modi. |
(5) |
Quando si rendono pubbliche le singole posizioni nette corte su titoli azionari che si situano al di sopra della soglia di comunicazione al pubblico, per gli utenti sono essenziali due tipi di informazioni: un elenco sintetico o una tabella contenente le posizioni corte nette al di sopra della soglia di comunicazione al pubblico in essere al momento della consultazione del sito internet centrale e un elenco sintetico o una tabella contenente i dati storici su tutte le singole posizioni nette corte pubblicate. |
(6) |
Quando una posizione corta netta su titoli azionari scende al di sotto della soglia di comunicazione al pubblico applicabile, è opportuno pubblicarne i dettagli, compresa l'effettiva dimensione della posizione. Per evitare di confondere gli utenti che utilizzano i siti internet centrali, le posizioni scese al di sotto dello 0,5% del capitale azionario emesso non devono restare in evidenza a tempo indeterminato accanto alle posizioni in tempo reale, ma essere rese disponibili come dati storici dopo essere rimaste in evidenza per 24 ore. |
(7) |
Allo scopo di creare un quadro coerente e chiaro che sia tuttavia flessibile, è opportuno specificare i tipi di accordi di prestito e di titoli esecutivi aventi un effetto analogo nonché i tipi di intese con soggetti terzi che garantiscano adeguatamente che i titoli azionari o il debito sovrano siano disponibili per il regolamento, precisando i criteri che tali accordi e intese devono rispettare. |
(8) |
L'uso di diritti di sottoscrizione di nuovi titoli azionari in relazione ad una vendita allo scoperto può adeguatamente garantire la disponibilità per il regolamento soltanto nei casi in cui l'intesa sia tale da garantire il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista. È pertanto essenziale definire regole in grado di garantire che i titoli azionari provenienti dai diritti di sottoscrizione siano disponibili al più tardi alla data del regolamento e in una quantità almeno equivalente al numero di titoli azionari per i quali si intende procedere alla vendita allo scoperto. |
(9) |
Ai fini della definizione di intese di conferma a tempo determinato è importante specificare il periodo durante il quale la vendita allo scoperto può essere coperta da acquisti in maniera compatibile con i diversi cicli di regolamento vigenti sfere di competenza diverse. |
(10) |
Per garantire adeguatamente che i titoli siano disponibili per il regolamento quando la persona fisica o giuridica che effettua la vendita allo scoperto ha concluso un'intesa con un terzo a norma della quale quest'ultimo abbia confermato la localizzazione localizzato del titoli stessi, è indispensabile che il terzo, se stabilito in un paese terzo, sia soggetto ad adeguata vigilanza e che esistano accordi adeguati per lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della vigilanza. Tali accordi potrebbero prevedere anche la firma di un protocollo d'intesa multilaterale stabilito dalla International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). |
(11) |
Per garantire l'adeguata attuazione dell'obbligo di determinare se la sede principale di negoziazione del titolo azionario è ubicata fuori dall'Unione, è opportuno adottare disposizioni transitorie per la prima determinazione dell'elenco dei titoli azionari esentati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012. Inoltre, benché l'elenco dei titoli azionari esentati sia valido per un periodo di due anni, è necessario prevedere una certa flessibilità, dato che nel corso di tale periodo potrebbe rendersi necessario un riesame di tale elenco. |
(12) |
Per garantire la necessaria coerenza, è opportuno che il termine iniziale di applicazione del presente regolamento coincida con quello del regolamento (UE) n. 236/2012. Tuttavia, affinché le persone fisiche e giuridiche abbiano il tempo necessario per esaminare l'elenco dei titoli azionari esentati a norma del regolamento (UE) n. 236/2012, l'elaborazione dell'elenco e la successiva pubblicazione sul sito internet dell'AESFEM devono aver luogo con sufficiente anticipo rispetto al termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012. Occorre pertanto che le disposizioni concernenti la data e il periodo relativi ai calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione, la data di notifica all'AESFEM dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione sia situata al di fuori dell'Unione e la data dalla quale ha effetto l'elenco dei titoli azionari esentati si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
(13) |
Poiché l'utile applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 presuppone l'adozione di norme tecniche vincolanti, come si afferma nel regolamento stesso, e poiché è indispensabile determinare prima del 1o novembre 2012 gli elementi non essenziali volti ad agevolare l'adempimento delle norme del regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei partecipanti al mercato e il relativo controllo da parte delle autorità competenti, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
(14) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'AESFEM ha presentato alla Commissione. |
(15) |
L'AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i correlativi potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano quanto segue:
(a) |
il metodo con il quale le informazioni sulle posizioni corte nette possono essere comunicate al pubblico da persone fisiche o giuridiche e il formato delle informazioni che le autorità competenti devono fornire all' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel prosieguo: “AESFEM”) a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012; |
(b) |
i tipi di accordi, le modalità d'intesa e le misure che garantiscono adeguatamente che i titoli azionari siano disponibili per il regolamento nonché i tipi di accordi o le modalità d'intesa che garantiscono adeguatamente che il debito sovrano sia disponibile per il regolamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 236/2012; |
(c) |
la data e il periodo relativi ai calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione, la data di notifica all'AESFEM e la data alla quale l'elenco produce effetti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012. |
CAPO II
METODO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI IMPORTANTI POSIZIONI CORTE NETTE IN TITOLI AZIONARI
[ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 2
Metodo con il quale le informazioni possono essere comunicate al pubblico
Le informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari sono comunicate al pubblico inserendole in un sito internet centrale gestito o controllato dall'autorità competente interessata a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012. Le informazioni sono comunicate al pubblico con un metodo che:
(a) |
consenta di pubblicarle nel formato specificato all'allegato I, in modo che il pubblico che consulta il sito internet possa accedere a una o più tabelle contenenti tutte le informazioni pertinenti sulle posizioni per ciascun emittente di titoli azionari; |
(b) |
permetta agli utenti di individuare e filtrare, al momento di accesso al sito internet, le posizioni corte nette detenute su un emittente di titoli azionari che hanno raggiunto o superato la pertinente soglia di comunicazione al pubblico; |
(c) |
fornisca dati storici circa le posizioni corte nette detenute su un emittente di titoli azionari pubblicate; |
(d) |
includa, ogniqualvolta tecnicamente possibile, file scaricabili contenenti le posizioni corte nette pubblicate e la loro evoluzione storica in un formato leggibile a macchina, il che implica che i file devono essere sufficientemente strutturati affinché le applicazioni software possano riconoscere in maniera affidabile ciascun elemento riportato e la sua struttura interna; |
(e) |
mantenga visibili per un giorno, insieme alle informazioni specificate alla lettera b), le posizioni corte nette pubblicate perché sono scese al di sotto della soglia di comunicazione al pubblico dello 0,5% del capitale azionario emesso, prima di trasferire tali informazioni alla sezione dei dati storici. |
CAPO III
FORMATO DELLE INFORMAZIONI CHE LE AUTORITÀ COMPETENTI DEVONO FORNIRE ALL'AESFEM IN RELAZIONE ALLE POSIZIONI CORTE NETTE
[ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 3
Formato delle informazioni periodiche
1. Le informazioni da trasmettere su base trimestrale all'AESFEM sulle posizioni corte nette in titoli azionari, debito sovrano e credit default swap a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 sono fornite dalle autorità competenti interessate nel formato specificato all'allegato II del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'AESFEM elettronicamente attraverso un sistema istituito dall'AESFEM stessa in grado di garantire il mantenimento, durante la trasmissione, della completezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Formato delle informazioni da fornire su richiesta
1. L'autorità competente interessata trasmette le informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari e debito sovrano o sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 nel formato specificato dall'AESFEM nella richiesta.
2. Le informazioni richieste, qualora si riferiscano alle informazioni contenute nella notifica ricevuta dall'autorità competente a norma degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012, sono fornite secondo le norme stabilite nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione (3).
3. Le informazioni richieste sono trasmesse dall'autorità competente in formato elettronico, utilizzando un sistema di scambio di informazioni istituito dall'AESFEM in grado di garantire il mantenimento, durante la trasmissione, della completezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni.
CAPO IV
ACCORDI, MODALITÀ D'INTESA E MISURE CHE GARANTISCONO ADEGUATAMENTE LA DISPONIBILITÀ PER IL REGOLAMENTO
[ARTICOLI 12 E 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 5
Accordi di prestito e altri titoli esecutivi che producono un effetto analogo
1. Gli accordi di prestito e gli altri titoli esecutivi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 sono posti in essere attraverso i seguenti tipi di accordi, contratti o diritti giuridicamente vincolanti per la durata della vendita allo scoperto:
(a) |
future e swap: contratti future (contratti finanziari a termine standardizzati) e swap che comportano il regolamento dei titoli azionari o del debito sovrano pertinente mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; |
(b) |
contratti di opzione: contratti di opzione che comportano il regolamento dei titoli azionari o debito sovrano mediante consegna fisica, che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di scadenza che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; |
(c) |
contratti pronti contro termine: contratti pronti contro termine che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di riacquisto che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; |
(d) |
accordi permanenti o meccanismi rinnovabili: accordi o meccanismi sottoscritti prima della vendita allo scoperto, o contemporaneamente ad essa, di un importo predeterminato di titoli azionari o debito sovrano specificamente individuati, che per la durata della vendita allo scoperto comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica e che specificano una data di consegna o esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento della vendita allo scoperto alla scadenza prevista; |
(e) |
accordi relativi a diritti di sottoscrizione: accordi relativi a diritti di sottoscrizione in virtù dei quali la persona fisica o giuridica è in possesso di diritti per sottoscrivere nuovi titoli azionari dello stesso emittente e della stessa categoria e che comprendono almeno il numero di titoli azionari per i quali si propone la vendita allo scoperto, a condizione che la persona fisica o giuridica abbia il diritto di ricevere i titoli azionari al regolamento della vendita allo scoperto o precedentemente ad essa; |
(f) |
altri diritti o accordi che comportano la consegna dei titoli azionari o del debito sovrano: accordi o crediti che comprendono almeno il numero di titoli azionari o la quota di debito sovrano per i quali si propone la vendita allo scoperto da parte della persona fisica o giuridica, che sono sottoscritti prima della vendita allo scoperto o contemporaneamente ad essa e che specificano una data di consegna o di esecuzione che garantisca la possibilità di effettuare il regolamento alla scadenza prevista. |
2. Gli accordi, contratti o diritti sono comunicati su supporto durevole dalla controparte alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza dell'accordo di prestito o altro titolo esecutivo.
Articolo 6
Intese e misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione
[articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono le intese e le misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intese e misure standard di localizzazione si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a) |
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la persona fisica o giuridica effettui la vendita allo scoperto, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato; |
(b) |
conferma di messa in attesa dei titoli azionari (put on hold confirmation): conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ha messo in attesa per la persona in questione almeno il numero di titoli azionari richiesti. |
3. Per intese e misure standard di localizzazione infragiornaliera (same day locate) si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a) |
richiesta di conferma: il terzo chiede alla persona fisica o giuridica di confermare che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti effettuati il giorno della vendita allo scoperto; |
(b) |
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale i titoli azionari sono localizzati; |
(c) |
conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica; |
(d) |
monitoraggio: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, a monitorare l'importo delle vendite allo scoperto non coperte da acquisti; |
(e) |
istruzioni in caso di mancata copertura: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, ad inviare prontamente istruzioni al terzo, nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti effettuati lo stesso giorno, affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista. |
4. Per intese e misure relative alla facilità di prestito o di acquisto si intendono intese, conferme e misure che, quando la persona fisica o giuridica sottoscrive una vendita allo scoperto di titoli azionari rispondenti ai requisiti di liquidità di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (4), o di altri titoli azionari che compongono il principale indice di borsa nazionale così come determinato dall'autorità competente interessata di ciascuno Stato membro e costituiscono lo strumento finanziario sottostante di un contratto derivato ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione, includono i seguenti elementi:
(a) |
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato; |
(b) |
conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica; e |
(c) |
istruzioni di copertura: nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti o prestiti, impegno della persona fisica o giuridica ad inviare prontamente istruzioni al terzo affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista. |
5. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
Articolo 7
Intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano
[articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi da 2 a 5 stabiliscono le intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intesa standard di localizzazione del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità del debito sovrano per il regolamento alla scadenza prevista e nell'importo richiesto dalla persona fisica o giuridica, tenuto conto delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il debito sovrano è localizzato.
3. Per intesa di conferma a tempo determinato si intende l'intesa in base alla quale la persona fisica o giuridica dichiara al terzo che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti lo stesso giorno della vendita allo scoperto e il terzo conferma, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, di avere la ragionevole aspettativa che il debito sovrano possa essere acquistato nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta del debito sovrano il giorno in cui la vendita allo scoperto viene effettuata.
4. Per conferma di pronti contro termine incondizionata si intende la conferma con la quale il terzo attesta, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base della sua partecipazione ad un meccanismo strutturale che sia organizzato o gestito da una banca centrale, ad un organismo di gestione del debito o ad un sistema di regolamento titoli in grado di garantire l'accesso incondizionato al debito sovrano in questione per un importo coerente con l'importo della vendita allo scoperto.
5. Per conferma della facilità di prestito o di acquisto del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base del fatto che il debito sovrano in questione è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta di debito sovrano.
6. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
Articolo 8
Terzi con i quali vengono concluse le intese
1. I terzi con i quali vengono concluse le intese di cui agli articoli 6 e 7 fanno parte delle seguenti categorie:
(a) |
imprese di investimento che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2; |
(b) |
controparti centrali che compensano i titoli azionari o il debito sovrano interessati; |
(c) |
sistemi di regolamento titoli definiti a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che provvedono al regolamento dei pagamenti relativi ai titoli azionari o al debito sovrano interessati; |
(d) |
banche centrali che accettano in garanzia i titoli azionari o il debito sovrano interessati oppure che conducono operazioni di mercato aperto o di pronti contro termine in relazione a detti titoli azionari o debito sovrano; |
(e) |
organismi nazionali di gestione del debito dell'emittente di debito sovrano interessato; |
(f) |
qualsiasi altra persona soggetta a requisiti di autorizzazione o registrazione da parte di un membro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria in conformità della legislazione dell'Unione e che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2; |
(g) |
una persona stabilita in un paese terzo che è autorizzata o registrata, è soggetta alla vigilanza di un'autorità in detto paese terzo e soddisfa il requisito di cui al paragrafo 2, a condizione che l'autorità del paese terzo abbia sottoscritto un opportuno accordo di cooperazione relativo allo scambio di informazioni con l'autorità competente interessata. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), f) e g), il terzo deve soddisfare i seguenti requisiti:
(a) |
partecipa alla gestione dell'assunzione in prestito o dell'acquisto dei titoli azionari o del debito sovrano interessati; |
(b) |
fornisce una prova di tale partecipazione; |
(c) |
è in grado, su richiesta, di produrre prove, anche di tipo statistico, della sua capacità di fornire o di assicurare la fornitura alle sue controparti di titoli azionari o debito sovrano alle date alle quali si impegna a farlo. |
CAPO V
DETERMINAZIONE DELLA SEDE PRINCIPALE DI NEGOZIAZIONE A FINI DI ESENZIONE
[ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]
Articolo 9
Data e periodo relativi ai calcoli la determinazione della sede principale di negoziazione
1. Per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, le autorità competenti interessate procedono ai calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione di un titolo azionario almeno 35 giorni di calendario prima del termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Successivamente, i calcoli sono effettuati prima del 22 febbraio 2014 per il periodo tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, e ogni due anni per i successivi periodi biennali.
3. Se il titolo azionario interessato non è stato ammesso alla negoziazione nella sede ubicata nell'Unione e in quella ubicata nel paese terzo per tutto il periodo biennale, il periodo di calcolo coincide con il periodo nel corso del quale il titolo azionario è stato ammesso alla negoziazione in entrambe le sedi contemporaneamente.
Articolo 10
Data di notifica all'AESFEM
Le autorità competenti interessate notificano all'AESFEM i titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione è ubicata al di fuori dell'Unione almeno 35 giorni di calendario prima del termine iniziale d'applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 e successivamente, a partire dal marzo 2014, ogni due anni, il giorno precedente il primo giorno di negoziazione del mese di marzo.
Articolo 11
Data alla quale l'elenco dei titoli azionari esentati produce effetti
L'elenco dei titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione è ubicata al di fuori dell'Unione ha effetto dal 1° di aprile successivo alla sua pubblicazione da parte dell'AESFEM, ad eccezione del primo elenco pubblicato dall'AESFEM, che ha effetto dal termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012.
Articolo 12
Casi specifici di riesame dei titoli azionari esentati
1. L'autorità competente interessata che determina se la sede principale di negoziazione di un titolo azionario è ubicata al di fuori dall'Unione a seguito di una delle circostanze di cui al paragrafo 2:
(a) |
assicura che i calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione vengano effettuati appena possibile dopo il verificarsi della circostanza in questione e riguardino il periodo di due anni che precede la data del calcolo; |
(b) |
notifica all'AESFEM i risultati dei calcoli appena possibile e, se del caso, prima della data di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione. |
L'elenco sottoposto a riesame ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione da parte dell'AESFEM.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano quando:
(a) |
i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente nella sede principale di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione; |
(b) |
i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione; |
(c) |
i titoli azionari di una società precedentemente ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione. |
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012, fatta eccezione per gli articoli 9, 10 e 11, i quali si applicano dalla data di cui al primo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(3) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.
ALLEGATO I
Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette (Articolo 2)
Titolare della posizione |
Nome dell'emittente |
Codice ISIN |
Posizione corta netta (%) |
Data alla quale la posizione è stata creata o modificata o alla quale ha cessato di essere detenuta (aaaa-mm-gg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO II
Formato delle informazioni da fornire all'AESFEM su base trimestrale (Articolo 3)
Informazione |
Formato |
||||||||
|
|
||||||||
|
Unicamente per i titoli azionari: Codice ISIN della principale categoria di titoli azionari ordinari dell'emittente. Se non vi sono titoli azionari ordinari ammessi alla negoziazione, il codice ISIN della categoria di titoli azionari privilegiati (oppure, se esistono più categorie di tali titoli azionari, della principale categoria di titoli azionari privilegiati ammessi alla negoziazione). |
||||||||
|
Codice a due lettere del paese dell'emittente sovrano secondo la norma ISO 3166-1 |
||||||||
|
Data per la quale la posizione è comunicata. Formato conforme alla norma ISO 8601:2004 (aaaa-mm-gg) |
||||||||
|
Percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale |
||||||||
|
Percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale |
||||||||
|
Equivalente nominale in euro |
||||||||
|
Equivalente nominale in euro |
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 828/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2012
recante divieto di pesca del granatiere nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
16/DSS |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
RNG/5B67- |
Specie |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII |
Data |
30.7.2012 |
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 829/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2012
recante divieto di pesca del granatiere nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
17/DSS |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
RNG/8X14- |
Specie |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
Data |
30.7.2012 |
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 830/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2012
recante divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque UE delle sottodivisioni 22-31 (Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia) per le navi battenti bandiera finlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.
ALLEGATO
N. |
32/Baltic |
Stato membro |
Finlandia |
Stock |
SAL/3BCD-F |
Specie |
Salmone atlantico (Salmo Salar) |
Zona |
Acque UE delle sottodivisioni 22-31 (Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia) |
Data |
4.8.2012 |
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/25 |
REGOLAMENTO (UE) N. 831/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2012
recante divieto di pesca del nasello nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
33/TQ43 |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
HKE/2AC4-C |
Specie |
Nasello (Merluccius merluccius) |
Zona |
Acque UE delle zone IIa e IV |
Data |
17.8.2012 |
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 832/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2012
relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del cloruro di ammonio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cloruro di ammonio, specificato nell’allegato, come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 31 gennaio 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte e per un periodo di assunzione limitato, il preparato di cloruro di ammonio specificato nell’allegato non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che il suo impiego può ridurre il valore del pH nell’urina degli agnelli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di cloruro di ammonio, come specificato nell’allegato, dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2012; 10(2):2569.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||||
mg di additivo per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH nell’urina) |
|||||||||||||||||||||
4d7 |
Latochema Co Ltd |
Cloruro di ammonio |
|
Agnelli da ingrasso |
— |
— |
10 000 |
|
8 ottobre 2022 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2012
che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione del Comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
(1) |
Il 20 dicembre 2011, la Commissione europea (la "Commissione") ha comunicato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("Avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato sulla base di una denuncia presentata il 9 novembre 2011 dall'Associazione europea dei metalli (Eurométaux) ("il denunziante") a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta. |
2. Parti interessate dal procedimento
(3) |
La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del procedimento al denunziante, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori della RPC, ai produttori del paese analogo, agli importatori, ai distributori, ad altre parti notoriamente interessate e ai rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(4) |
Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i distributori hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. |
(5) |
Considerato l'elevato numero di produttori dell'Unione, di importatori e di produttori esportatori nell'avviso di apertura – conformemente all'articolo 17 del regolamento di base – è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento. |
(6) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, è stato chiesto agli importatori e produttori esportatori di farsi conoscere dalla Commissione e di fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività collegate al prodotto in questione (come definito nella successiva sezione 3) durante il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011. |
(7) |
Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione a partire dalle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato prima dell'inizio dell'inchiesta. Tale campione era costituito dalle quattro imprese o gruppi di imprese noti più grandi dell'Unione. |
(8) |
Come chiarito al considerando (24), solo due importatori non collegati hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di costituire parte di un campione. Pertanto, considerato il limitato numero di importatori che hanno collaborato, si è ritenuto che non fosse più necessario procedere al campionamento. Una terza impresa importatrice ha inviato osservazioni senza fornire una risposta al questionario. |
(9) |
Come chiarito al considerando (26), 14 produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di costituire parte di un campione. A partire dalle informazioni inviate da queste parti, la Commissione ha selezionato un campione formato da quattro produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione. |
(10) |
Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (d'ora in poi "TEM") o un trattamento individuale (d'ora in poi "TI"), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari a tutti i produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Due imprese hanno richiesto il TEM, una delle quali formava parte del campione selezionato e l'altra no. Sono state ricevute richieste di TI dalle imprese inserite nel campione e dall'impresa che ha richiesto il TEM ma non costituiva parte del campione. |
(11) |
La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori che si erano fatti conoscere entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura, vale a dire le quattro imprese inserite nel campione e tutte le altre imprese, al fine di consentire loro di richiedere un esame individuale. Sono stati inoltre inviati questionari ad altre parti notoriamente interessate, vale a dire i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, gli importatori dell'Unione che hanno accettato di collaborare, gli utenti e un'associazione di consumatori. |
(12) |
Sono state ricevute risposte dai tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, dai quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e da due importatori non collegati. Anche sei rivenditori al dettaglio hanno risposto al questionario destinato agli utenti. |
(13) |
La Commissione non ha ricevuto nessuna richiesta di esame individuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(14) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate viste di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
(15) |
Al fine di raccogliere informazioni sul costo della principale materia prima indiretta nella produzione di fogli di alluminio, vale a dire l'alluminio primario, sono state richieste informazioni dal Shanghai Futures Exchange ("SHFE" o "Exchange"), la principale piattaforma commerciale di alluminio in Cina. Sono state inoltre richieste informazioni sui mercati e i prezzi mondiali al London Metal Exchange ("LME"), che è stato anche visitato direttamente. Lo SHFE ha comunicato alcune informazioni per iscritto in risposta alla richiesta della Commissione. La Commissione ha inoltre proposto una visita di informazione all'SHFE che è stata inizialmente accettata, anche se successivamente l'SHFE ha ritenuto che fosse necessaria l'autorizzazione del governo cinese per effettuare tale visita. D'altro canto, le autorità cinesi hanno negato che fosse necessaria tale autorizzazione. Alla fine l'SHFE ha cambiato opinione in merito alla sua accettazione iniziale e ha deciso di non accettare la visita. |
(16) |
È stata effettuata una visita di informazione al Shanghai Metals Markets ("SMM"), un editore di Shanghai che offre informazioni sui prezzi. |
3. Periodo dell'inchiesta
(17) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 (d'ora in poi il "periodo di inchiesta" o "PI"). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI ("periodo considerato"). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(18) |
Il prodotto in esame è rappresentato da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg ("il prodotto in esame" o "fogli di alluminio in rotoli"), attualmente classificabile ai codici CN ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10. |
(19) |
Il prodotto in esame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni interne o nel settore della ristorazione. La definizione del prodotto non è stata contestata. |
2. Prodotto simile
(20) |
L'inchiesta ha evidenziato che i fogli di alluminio in rotoli fabbricati ed esportati dalla RPC, i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti nell'Unione per i produttori dell'Unione e i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti in Turchia (paese analogo) dal produttore turco che ha collaborato hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni di base, per cui si considera che sono simili conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. CAMPIONAMENTO
1. Campionamento dei produttori dell'unione
(21) |
Considerato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento per determinare il pregiudizio conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
(22) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. Questo campione era composto dalle quattro maggiori imprese (gruppi di imprese) scelte tra i più di 30 produttori dell'Unione noti che fabbricavano il prodotto simile prima dell'avvio dell'inchiesta. Il campione è stato selezionato in funzione del volume di vendite dei produttori, delle loro dimensioni e della loro ubicazione geografica nell'Unione; il campione proposto rappresentava il 44 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione di osservazioni, una parte interessata ha sostenuto che il campione avrebbe dovuto comprendere un produttore del Regno Unito. A tale riguardo, si osserva che il campione comprendeva effettivamente un'impresa produttrice del Regno Unito (che forma parte del gruppo Sphere). Nessun altra parte interessata ha presentato obiezioni al campione definitivo, che è stato pertanto confermato. |
2. Campionamento di importatori non collegati
(23) |
Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento di importatori conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
(24) |
Solo due importatori non collegati hanno inviato le informazioni richieste e hanno accettato di collaborare. Non è stato pertanto ritenuto necessario procedere al campionamento. |
3. Campionamento dei produttori esportatori
(25) |
Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento per determinare il dumping conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
(26) |
Un totale di 14 produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di fare parte del campione. Queste imprese esportavano circa 7.800 tonnellate, vale a dire circa il 60 % delle esportazioni cinesi nel mercato dell'UE durante il PI. In base alle informazioni ricevute da queste parti interessate, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori col massimo volume rappresentativo in termini di produzione, vendite e esportazioni atto ad essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Una delle imprese inserite nel campione ha deciso successivamente di non collaborare e un'altra ha comunicato alla Commissione che le informazioni che aveva inviato tramite il formulario di campionamento erano erronee. Sulla base di queste nuove informazioni si è deciso di escludere quest'impresa dal campione. La Commissione ha invitato altre due imprese a far parte del campione. I produttori esportatori che hanno collaborato, la rappresentanza della RPC presso l'UE e il denunziante sono stati consultati in merito alla composizione finale del campione. Nessuna parte interessata si è opposta a questa selezione. Successivamente, una delle imprese recentemente inserite nel campione ha ritirato la sua collaborazione. Il campione definitivo comprendeva pertanto tre produttori esportatori della RPC comprendenti circa il 30 % delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, nonché il 50 % del volume di vendita dei 14 produttori esportatori che hanno fornito dati per il campionamento. |
D. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale
1.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(27) |
Conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori esportatori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. |
(28) |
Due società, CeDo Shanghai Co. Ltd.("CeDo Shanghai") e Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. ("Blue Diamond"), hanno presentato richiesta per il TEM. Come precedentemente chiarito, solo CeDo Shanghai è stata selezionata per costituire parte del campione, mentre l'altra società è stata esclusa. Tuttavia, in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-249/10 Ρ Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio dell'Unione europea, si è deciso di esaminare tutti i formulari di richiesta del TEM ricevuti entro i termini, vale a dire le richieste delle due imprese sopra menzionate. |
(29) |
Le richieste di concessione del TEM sono state analizzate con riferimento ai cinque criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano si seguito in forma sintetica i criteri che le imprese richiedenti il TEM devono dimostrare di rispettare:
|
(30) |
Sono state effettuate verifiche in situ nei locali di queste imprese in rapporto alle richieste di TEM. |
(31) |
È stato negato alle due imprese il TEM con riferimento al 1o criterio menzionato nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sulla base di prove che indicavano una distorsione del prezzo della materia prima di base, l'alluminio. Analoghe distorsioni sono state riscontrate nel prezzo della materia prima intermedia, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni, come sarà chiarito in seguito. |
1.1.1. Conclusioni per tutte le industrie in rapporto al criterio 1: decisioni delle imprese e costi dei principali fattori di produzione
(32) |
I fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni vengono prodotti mediante un semplice processo di riavvolgimento, taglio e imballaggio dei fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni per trasformarli in piccoli rotoli. La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio è l'alluminio primario. Quest'ultimo rappresenta circa il 60-70 % dei costi di produzione del prodotto oggetto della presente inchiesta e costituisce pertanto il principale elemento di costo della sua produzione. Tutto ciò si riflette nella pratica seguita in tutta l'industria di indicare sia i prezzi di acquisto, sia i prezzi di vendita dei fogli di alluminio sulla base di un prezzo di riferimento per l'alluminio primario (lingotto di alluminio), cui si aggiunge una tassa di produzione / trasformazione. Le imprese che hanno richiesto il TEM avevano infatti acquistato fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni sulla base di contratti di acquisto nei quali il prezzo dei fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni è stabilito in rapporto ai prezzi dell'alluminio primario pubblicati nel SMM, una fornitura di informazioni sui prezzi dei vari metalli, che indica questi prezzi a partire dai prezzi già pronti negoziati nella zona di Shanghai. La pubblicazione SMM è molto rappresentativa dei prezzi interni dell'alluminio. Questi prezzi seguono molto da vicino i prezzi quotati nell'SHFE, dove avviene la maggior parte delle transazioni della RPC. |
(33) |
Il riferimento mondiale per il prezzo dell'alluminio primario, che è il prodotto di base, è la sua quotazione nell'LME. Il prezzo dell'alluminio nel mercato interno della RPC differisce significativamente dai prezzi dell'LME. Come risulta dal grafico seguente, la differenza di prezzo tra LME e l'SHFE durante il periodo di inchiesta oscillava da +500 a -90 USD/tonnellata. Durante il periodo d'inchiesta, il prezzo quotato nell'LME è stato, su una base media mensile, più del 9 % superiore a quello dell'SHFE (prezzo netto), e questa differenza è arrivata sino al +23 % alla metà del periodo. È inoltre opportuno sottolineare che, durante l'ultima parte del PI, quando i prezzi mondiali stavano calando in seguito ad una contrazione della domanda del mercato, si è osservata la tendenza opposta nei prezzi dell'SHFE (con prezzi sino al 3 % superiori a quelli dell'LME), circostanza che dimostra ulteriormente le distorsioni di prezzo che si producono in questo mercato.
|
(34) |
Si ritiene che questa importante divergenza di prezzo dell'alluminio primario rispetto al resto del mondo sia dovuta a una combinazione di una serie di fattori che hanno la loro origine nello Stato, nonché in una significativa interferenza dello Stato stesso nel mercato interno mediante una serie di strumenti. Questa influenza statale ha avuto come risultato la creazione e l'esistenza di un mercato interno alquanto isolato per l'alluminio primario in Cina, isolato dalle forze di mercato. |
(35) |
In primo luogo, l'SHFE è controllato dalla Commissione regolatrice di valori della Cina (China Securities Regulatory Commission, "CSRC"). L'SHFE svolge le sue funzioni conformemente al regolamento sulla gestione del commercio dei Futures e le misure per la gestione dei mercati di Futures e dei relativi statuti. Alcune di queste norme imposte dallo stato e che disciplinano il funzionamento dell'SHFE contribuiscono a che esso abbia una bassa volatilità e prezzi distorti, influendo sulle tendenze dei prezzi: le fluttuazioni quotidiane dei prezzi sono limitate al 4 % al di sopra o al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno precedente la negoziazione, le operazioni di scambio avvengono a bassa frequenza (sino al giorno 15 di ciascun mese), i contratti di futures sono limitati ad una durata non superiore a 12 mesi, gli interessi aperti degli operatori si limitano ad una determinata quantità e la speculazione sui prezzi è limitata. |
(36) |
La legislazione cinese limita l'accesso all'SHFE agli operatori cinesi, che devono inoltre ottenere una autorizzazione dalla CSRC per potervi operare. I rappresentanti nel mercato dei membri dell'SHFE possono realizzare transazioni solo su loro richiesta, non possono accettare ordini da altre organizzazioni e non possono operare per conto proprio. Le consegne dirette possono essere realizzate solo in un magazzino autorizzato all'interno della Cina, contrariamente ai mercati internazionali, nei quali la consegna può essere effettuata in tutto il mondo. Si tratta inoltre di una piattaforma solo per operazioni fisiche (non si vendono derivati), e ciò isola completamente i mercati cinesi dell'alluminio. Di conseguenza, è praticamente impossibile un arbitraggio con l'LME o altri mercati e l'SHFE opera in modo isolato rispetto ai mercati mondiali. Non è quindi possibile effettuare una equiparazione di questi mercati. |
(37) |
In secondo luogo, lo Stato interferisce nei meccanismi di fissazione dei prezzi dell'SHFE per la sua posizione sia come venditore di alluminio primario che come compratore attraverso l'Ufficio di riserva statale e altri organismi dello Stato. Ad esempio, il governo cinese ha promulgato alla fine del 2008 un pacchetto di stimolo destinato a limitare gli effetti della crisi economica, che comprendeva un programma destinato a far sì che l'ufficio di riserva statale acquistasse alluminio dalle fonderie al fine di sostenere le loro operazioni incrementando artificialmente la domanda interna in un momento in cui la crisi finanziaria ed economica aveva ridotto la domanda globale. Tali acquisti decisi dallo Stato hanno distorto significativamente i prezzi durante la prima metà del 2009. È interessante rilevare a tale proposito che, alla fine del periodo di inchiesta, i prezzi del mercato interno cinese si sono orientati in una direzione opposta ai prezzi dei mercati mondiali. |
(38) |
Lo Stato cinese ha descritto la sua politica d'interferenza nel settore dell'alluminio nel suo 12o piano quinquennale di sviluppo dell'alluminio (2011-15). In questo piano si afferma che "si adegueranno le imposte e gli sgravi fiscali delle esportazioni nonché altri strumenti economici e si controllerà strettamente il volume totale dell'espansione e le esportazioni di prodotti primari". Ciò significa in pratica che esiste una combinazione di regimi fiscali specifici destinati a promuovere l'industria dell'alluminio. Questi strumenti scoraggiano l'esportazione di alluminio primario dalla RPC mentre incoraggiano le importazioni e la fabbricazione di prodotti trasformati (come il prodotto in esame) che incorporano alluminio sia per il mercato interno che per il mercato dell'esportazione. |
(39) |
Questo piano è la continuazione della politica vigente durante molti anni nei piani precedenti. Questi piani sono stati inoltre applicati per molti anni e durante il PI sussistevano varie misure di attuazione che descriviamo di seguito. Tali misure sono:
|
(40) |
Lo Stato utilizza pertanto la combinazione di questi strumenti per limitare le esportazioni di alluminio primario e ciò provoca a sua volta un aumento dell'offerta nazionale e provoca una riduzione del prezzo nel mercato interno. |
(41) |
Gran parte delle fonderie di alluminio cinesi sono di proprietà statale. I vari piani industriali che influiscono chiaramente sulla capacità di produzione dell'alluminio e la stessa produzione, attualmente in particolare il 12o piano quinquennale (2011-2015) per l'industria dell'alluminio, incoraggiano lo sviluppo strategico di prodotti di trasformazione complessa dell'alluminio e incentivano l'industria di produzione dell'alluminio a continuare ad ampliare la catena industriale. |
(42) |
Di conseguenza le misure adottate dallo Stato cinese sopra descritte sono state considerate una prova dell'interferenza dello Stato che sottende le decisioni delle imprese per quanto riguarda l'acquisizione di materie prime e i relativi costi di produzione. Di fatto, l'attuale sistema cinese di alti dazi all'esportazione e mancato rimborso dell'IVA per l'esportazione di alluminio primario, combinato con l'assenza di imposte alle esportazioni e il rimborso parziale dell'IVA per le esportazioni di prodotti di alluminio trasformati come il prodotto in esame, nonché l'interferenza dello Stato nella fissazione dei prezzi nell'SHFE, hanno generato essenzialmente una situazione nella quale i prezzi dell'alluminio primario cinese e i prezzi dei prodotti di alluminio trasformati (che sono utilizzati anche come materia prima nella produzione di altri prodotti di alluminio) sono conseguenza di un intervento dello Stato che è indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali. Ciò ha un'influenza diretta nelle decisioni delle imprese al momento di acquistare materie prime di alluminio trasformate. I prezzi dell'alluminio sono sempre stati distorti e, eccettuato un periodo di tempo molto limitato durante il quale, come sopra indicato, sembra che abbiano prevalso altre priorità statali a loro volta fonte di distorsioni, ciò ha garantito un vantaggio ingiusto ai produttori cinesi di fogli di alluminio. |
(43) |
Se si tiene conto che l'alluminio primario rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dei fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni, questa differenza si traduce in un significativo ingiusto vantaggio in termini di costi per i produttori cinesi che, nel caso di un prodotto di base come i fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni, risulta decisivo. |
(44) |
CeDo Shanghai ha contestato le conclusioni della Commissione che le erano state comunicate. In primo luogo, ha affermato che alcune delle conclusioni della Commissione erano erronee e incoerenti e che ciò influenzava negativamente le conclusioni globali in merito alle decisioni delle imprese in Cina. In concreto, ha segnalato che l'accesso all'SHFE non è limitato ai cittadini cinesi dal momento che è possibile aprire conti con intermediari autorizzati ad operare nell'SHFE. In generale, l'impresa non poneva in discussione il fatto che esistono operazioni controllate dallo Stato cinese ma riteneva che l'obiettivo di tale operazioni controllate non fosse di distorcere i prezzi e garantire una bassa volatilità del mercato, ma di evitare la speculazione e i possibili errori nel corso delle transazioni. In secondo luogo, l'impresa ha affermato che vi sono state variazioni di prezzo alquanto limitate e scarti tra l'SHFE e LME durante il PI, compreso un periodo durante il quale i prezzi nella RPC sono stati anche superiori a quelli del resto del mondo. Di conseguenza, i vantaggi in termini di costi per i produttori cinesi che si sono potuti avere grazie ad alcuni prezzi inferiori sono minimi o addirittura inesistenti. Ha spiegato inoltre che il fatto che i prezzo abbiano avuto una tendenza divergente alla fine del PI era a sua volta dovuto al fatto che l'economia cinese era ancora in espansione alla fine del 2011 e non era il risultato di distorsioni provocate dallo Stato. Ha affermato da ultimo che i meccanismi o procedimenti sopra indicati non avevano alcun impatto materiale nelle decisioni dell'impresa per quanto riguarda i suoi costi e le sue politiche di fissazione dei prezzi. |
(45) |
Le affermazioni dell'impresa non contraddicono la conclusione della Commissione per quanto riguarda la circostanza che solo gli operatori cinesi sono autorizzati ad operare in questo mercato. Quanto allo scopo e all'obiettivo delle azioni dello Stato, le affermazioni dell'impresa sono solo ipotetiche e non è stato finora fornito alcun elemento di prova. Inoltre, il motivo per il quale tali regolamentazioni e limitazioni sono state poste in essere è irrilevante, dal momento che ciò che importa è il loro effetto globale di creazione di un mercato nazionale isolato per l'alluminio, in cui le tendenze dei prezzi non seguono quelle dei mercati mondiali. A tale riguardo si osserva inoltre che, nel momento in cui questo elemento è stato comunicato, le autorità cinesi non hanno fatto alcuna osservazione a riguardo. Secondo le conclusioni esposte nel considerando (43), la distorsione del mercato cinese dell'alluminio (una differenza di prezzi di almeno il 9% durante il PI) è sufficientemente significativa per generare un vantaggio in termini di costi significativo e ingiusto per i produttori cinesi di un prodotto di base come il prodotto in esame. Questo vantaggio in termini di costi non può ricondursi ad un qualche vantaggio comparativo dei produttori cinesi di alluminio. Da ultimo, tutte le imprese che hanno cooperato hanno acquistato la materia prima nel mercato interno cinese mediante contratti che si basano sugli indici di prezzi locali. Le decisioni delle singole imprese sono pertanto chiaramente influenzate dal modo di agire dello Stato che crea un mercato distorto dell'alluminio. |
(46) |
Blue Diamond ha spiegato che i prezzi dell'SMM non sono controllati dallo Stato e che l'SMM è simile all'LME nella misura in cui si tratta di una fonte di informazione pubblica. La Commissione non è giunta alla conclusione che i prezzi siano stati direttamente fissati dallo Stato, per cui questa osservazione è ritenuta irrilevante. In secondo luogo, il fatto che i prezzi siano a disposizione del pubblico non garantisce automaticamente che siano il risultato delle forze di mercato. |
1.1.2. Conclusioni sulle singole imprese in rapporto ai criteri da 2 a 5
(47) |
La Commissione ha scoperto che CeDo Shanghai non rispettava il 3o criterio dal momento che la restituzione di un prestito in valuta estera per questa impresa dipendeva dall'autorizzazione dell'organismo che gestisce le valute, la Foreign Exchange Administration; si ritiene che ciò abbia un effetto di distorsione sulle decisioni delle imprese in materia di indebitamento e pertanto sulla situazione finanziaria. |
(48) |
CeDo Shanghai ha contestato le conclusioni della Commissione in rapporto al criterio 3. Ha affermato che il fatto di essere registrata presso la Foreign Exchange Administration è una prassi di portata nazionale che si applica a qualunque impresa che restituisca prestiti esteri e che solo per motivi di buona governance le autorità finanziarie cinesi garantiscono che non si ricorra a transazioni inadeguate per canalizzare denaro al di fuori della Cina. L'impresa ha inoltre sostenuto che né i suoi costi di produzione né la sua situazione finanziaria globale dipendono in alcun modo da questa autorizzazione. Di conseguenza CeDo ha affermato che la definizione della Commissione del criterio 3 era a questo riguardo carente. |
(49) |
Le decisioni in materia di finanziamento sono chiaramente una delle decisioni più importanti per le imprese. La normativa sul debito estero fornita dal CeDO mostra chiaramente l'esistenza di un procedimento di autorizzazione per i prestiti provenienti dall'esterno della Cina. Le decisioni delle imprese di finanziarsi all'estero sono pertanto soggette ad un'autorizzazione dello Stato e ciò crea una distorsione della loro situazione finanziaria. Si respingono pertanto le affermazioni dell'impresa. |
(50) |
Inoltre, Blue Diamond non era conforme al criterio 1 per il fatto che essa gode di un'esenzione estesa dalle imposte sul reddito. Questa impresa non rispetta inoltre il criterio 2 nella misura in cui non dispone di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e che siano di applicazione in ogni caso. Da ultimo, l'impresa non ha potuto dimostrare di rispettare il criterio 3 dal momento che utilizza locali industriali in modo gratuito, e ciò distorce i suoi costi e la sua situazione finanziaria. |
(51) |
L'impresa ha contestato alcune di queste conclusioni. Ha affermato che l'esenzione fiscale non ha alcun effetto sui suoi prezzi di esportazione, che sono oggetto di inchieste antidumping. Ha inoltre dichiarato di aver applicato le norme cinesi sull'IVA nella sua contabilità e ha spiegato che le differenze tra i vari registri di vendite e contabilità erano il risultato di condizioni contrattuali e che non si trattava di una prassi abituale dell'impresa. L'impresa ha confermato inoltre di utilizzare gratuitamente una zona industriale importante grazie ad un accordo. |
(52) |
Le osservazioni sulla doppia fatturazione contraddicevano la spiegazione e le prove fornite durante l'inchiesta in situ. Non sono state fornite altre prove relative alla doppia fatturazione e sul modo in cui la prassi di deprezzamento dell'impresa si adeguava alle norme cinesi sull'IVA, come affermava l'impresa. Da ultimo, l'impresa ha confermato le conclusioni relative all'esenzione fiscale e all'uso gratuito di terreni industriali. Si osserva in proposito che i criteri utilizzati per la valutazione delle richieste di TEM non si limitano strettamente ai criteri che influiscono sui prezzi, ma servono a determinare se prevalgono condizioni di economia di mercato per il produttore in rapporto alla fabbricazione e alla vendita del prodotto simile in questione. Inoltre, dal momento che l'impresa non aveva sollecitato l'esame individuale, né era stata selezionata per costituire parte del campione, non erano state richieste informazioni sui prezzi all'esportazione. |
(53) |
Il TEM viene pertanto negato a entrambe le società. |
1.2. Trattamento individuale (TI)
(54) |
L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede la possibilità di stabilire un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi cui si applica tale articolo, tranne nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri di all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si riassumono qui di seguito, a titolo informativo, tali criteri:
|
(55) |
Tutte le imprese inserite nel campione e Blue Diamond hanno richiesto il trattamento individuale. Tali richieste sono state esaminate. L'inchiesta ha dimostrato che tutte le imprese inserite nel campione e Blue Diamond rispettavano le condizioni poste dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(56) |
Di conseguenza, il trattamento individuale è stato concesso a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione e a Blue Diamond. |
2. Paese analogo
(57) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento. |
(58) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato la sua intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese analogo appropriato per determinare il valore normale rispetto alla Cina e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito. |
(59) |
Non si sono ricevuti commenti importanti in rapporto alla proposta degli Stati Uniti d'America come paese analogo. Nessuna delle parti interessate ha proposto altri produttori del prodotto simile nel paese analogo. |
(60) |
Non si è tuttavia avuta alcuna cooperazione dai produttori degli Stati Uniti, anche se sono stati contattati tutti i produttori noti di questo paese durante l'inchiesta. La Commissione ha richiesto la cooperazione di altri produttori in altri paesi terzi menzionati nella denuncia, come il Messico e il Sudafrica, ma neanche da questi paesi si è avuta collaborazione. |
(61) |
La Commissione ha effettuato ricerche per tentare di identificare altri produttori di paesi terzi. A tale scopo sono state inviate lettere e questionari a tutti i produttori noti di altri paesi terzi (Turchia, India e Corea del sud). |
(62) |
Due produttori turchi hanno dato la propria disponibilità a collaborare. Alla fine, un produttore ha presentato una risposta completa al questionario e ha accettato una visita di verifica nei suoi locali. |
(63) |
La Commissione ha inserito la sua valutazione della adeguatezza della Turchia come paese analogo nel fascicolo non confidenziale in relazione all'ispezione delle parti interessate. Nessuna delle parti interessate ha inviato commenti sulla selezione della Turchia come paese analogo nel caso in questione. |
(64) |
Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che la Turchia è un paese analogo appropriato conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3. Valore normale
(65) |
Considerando che nessuna delle imprese che hanno richiesto il TEM ha potuto dimostrare di rispettare i requisiti necessari per ottenerlo e che le altre imprese selezionate per costituire parte del campione non hanno sollecitato tale trattamento, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato, come chiarito al considerando (57), a partire dai prezzi realmente pagati o da pagare o del valore normale calcolato in Turchia per il prodotto simile. Dopo la decisione di utilizzare i prezzi pagati o da pagare nell'Unione, si è calcolato il valore normale a partire dai dati verificati nei locali dei produttori turchi che hanno collaborato e che sono elencati al considerando (14). |
(66) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile a clienti indipendenti erano rappresentativi. Si è determinato che le vendite del produttore turco cooperante del prodotto simile erano rappresentative rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori inseriti nel campione. |
(67) |
La Commissione ha esaminato successivamente se si poteva ritenere che queste vendite fossero stare realizzate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è stato fatto stabilendo la proporzione di vendite remunerative a clienti indipendenti. Le vendite sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto determinato il costo di produzione nel mercato turco durante il PI. |
(68) |
Per i tipi di prodotto nei quali più dell'80 % del volume di vendite di questo tipo di prodotto nel mercato interno era superiore ai costi e la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo era uguale o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi reali nel mercato interno di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo di prodotto in questione. |
(69) |
Quando il volume di vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava un 80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, o se il suo prezzo medio ponderato era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale si è basato sul prezzo reale nel mercato interno, calcolato come media ponderata solo delle vendite remunerative nel mercato interno di questo tipo durante il PI. |
(70) |
Quando non si sono avute vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto particolare per il produttore turco collaborante, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(71) |
Per i tipi di prodotto che il produttore turco collaborante non vendeva nel mercato interno, ma che venivano venduti su altri mercati, il valore normale è stato calcolato sommando al costo di fabbricazione dello stesso tipo di prodotto venduto in altri mercati le spese generali, amministrative e di vendita. Per quanto riguarda i tipi di prodotto che il produttore turco collaborante non vendeva in nessun caso, il valore normale è stato calcolato sommando le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto al costo di produzione di tutti i tipi di prodotto. |
(72) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti sulla base dei dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali da parte del produttore turco. |
4. Prezzi di esportazione
(73) |
I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti o attraverso imprese collegate stabilite nell'Unione. |
(74) |
Quando le vendite di esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti dell'Unione, i prezzi di esportazione sono stati stabiliti con riferimento ai prezzi realmente pagati o da pagare per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(75) |
Quando le vendite di esportazione nell'Unione sono state effettuate attraverso imprese collegate stabilite nell'Unione, i prezzi di esportazione sono stati stabiliti con riferimento ai primi prezzi di rivendita a clienti indipendenti dell'Unione da parte di queste imprese collegate, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti. Per quanto riguarda il margine di profitto, si è fatto riferimento al profitto ottenuto da due importatori non collegati del prodotto in esame dal momento che il profitto reale dell'importatore collegato non è stato considerato affidabile per il rapporto esistente tra il produttore esportatore e l'importatore collegato. |
5. Confronto
(76) |
Dal momento che le importazioni cinesi erano di imprese a marchio privato, i confronti sono stati effettuati unicamente a partire dalle vendite di prodotti a marchio privato dell'impresa turca che ha collaborato. |
(77) |
Il valore normale e il prezzo di esportazione sono stati confrontati utilizzando il prezzo franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo di esportazione, sono stati effettuati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli adeguamenti opportuni relativi alle imposte indirette, al trasporto, all'assicurazione, ai costi di movimentazione e garanzia e ai costi del credito purché considerati ragionevoli, esatti e basati su prove verificate. Non si è considerato nel confronto il peso dell'imballaggio. |
(78) |
Utilizzando il sistema NCP per classificare i tipi di prodotto, si è osservato un basso livello di coincidenza per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. Quando non è stato possibile identificare alcuna coincidenza, sono stati confrontati tipi simili e sono stati effettuati adeguamenti per le differenze, come ad esempio per i tipi di imballaggio. Quando è stata utilizzata la tecnica basata sulla somiglianza, di tale circostanza è stata informata la parte coinvolta. |
6. Margini di dumping
(79) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione è stato stabilito confrontando la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi di esportazione espressi come percentuale del prezzo CIF nella frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
(80) |
Per le imprese che hanno collaborato non inserite nel campione, è stata calcolata una media ponderata di questi tre margini di dumping. |
(81) |
Tenendo conto del limitato livello di cooperazione da parte della Cina (circa il 60 %), si è ritenuto adeguato stabilire il margine di dumping del paese, applicabile a tutti gli altri produttori esportatori cinesi, a partire dalle transazioni degli esportatori che hanno collaborato nelle quali si è rilevato il maggior livello di dumping. |
(82) |
I margini di dumping provvisori stabiliti in questo modo, espressi come percentuale del prezzo CIF nella frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 1 Margini di dumping
|
E. PREGIUDIZIO
1. Produzione dell'unione e Industria dell'Unione
(83) |
Nell'Unione esistono 31 produttori o gruppi di produttori del prodotto simile, la maggior parte dei quali relativamente piccoli. Ad essi si farà d'ora in poi riferimento con l'espressione «industria dell’Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunziante, Eurométaux, ha agito a nome di sette produttori la cui produzione collettiva, durante il PI, era pari a circa il 50 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. È da notare tuttavia che i dati presentati dal denunziante, confrontati con le altre fonti disponibili, coprivano tutte le imprese note che producono e vendono il prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Su questa base, la produzione totale del prodotto simile dell'Unione è stata stimata a 91 000 tonnellate durante il PI. |
2. Consumo dell'unione
(84) |
Il consumo dell'Unione è stato stabilito a partire dal volume di vendite dell'industria dell'Unione nel mercato interno, aggiungendo le importazioni nel mercato dell'Unione. È stato fatto un controllo incrociato tra i dati forniti dai produttori dell'Unione e i dati ricevuti dalla Commissione durante gli esercizi di campionamento. I dati delle importazioni del prodotto in esame sia per il paese in questione che per i paesi terzi sono stati confrontati con i dati di COMEXT disponibili ad Eurostat. Il denunziante ha segnalato che queste cifre di vendita nel mercato dell'Unione contenevano determinati volumi prodotti in Cina che già erano compresi nelle cifre delle importazioni. Di conseguenza, sono stati detratti i volumi di vendita di determinati produttori dell'UE non inseriti nel campione e che importavano a loro volta dalla Cina. Questa detrazione ha impedito che si conteggiassero due volte questi volumi di vendita nel consumo totale. |
(85) |
Su questa base, si è rilevato che il consumo dell'Unione ha avuto il seguente sviluppo: Tabella 1 Consumo nell'UE (tonnellate)
|
(86) |
Il consumo totale nel mercato dell'UE ha avuto solo leggere fluttuazioni durante il periodo considerato. Il motivo di questa stabilità è che il mercato dell'UE per il prodotto in esame è maturo e, trattandosi generalmente di un prodotto per uso domestico, non è soggetto a fluttuazioni malgrado la crisi economica. |
3. Importazioni provenienti dal paese in questione
3.1. Volumi e quota di mercato
(87) |
I volumi delle importazioni sono stati ottenuti dal denunziante che ha adeguato i dati statistici di Eurostat in funzione della sua conoscenza del mercato. Su questa base, le importazioni nell'Unione originarie della RPC hanno avuto la seguente evoluzione durante il periodo considerato: Tabella 2 Importazioni originarie della RPC
|
(88) |
Dopo l'inchiesta antidumping sulla principale materia prima e il prodotto di origine (fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni), che ha portato nel 2009 all'imposizione di dazi per i produttori cinesi, sono sostanzialmente aumentati i volumi delle importazioni provenienti dalla RPC. Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato di più del 200 % durante il periodo considerato. |
(89) |
La quota di mercato dei produttori esportatori cinesi mostra la stessa tendenza all'aumento delle importazioni durante il periodo considerato, passando dal 4,5 % nel 2008 al 13,4 % durante il PI. |
3.2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi
(90) |
I prezzi medi delle importazioni originarie della RPC hanno avuto la seguente evoluzione: Tabella 3 Prezzi delle importazioni dalla RPC
|
(91) |
È opportuno segnalare che i prezzi d'importazione cinesi sono in grande misura un riflesso dei prezzi delle materie prime cinesi (principalmente le leghe di alluminio). I prezzi delle importazioni si sono tuttavia ridotti del 3 % nel PI rispetto al 2010, in un momento nel quale i prezzi delle materie prime sono aumentati di circa il 4 % (si veda la tabella seguente). Tabella 4 Evoluzione dei prezzi medi cinesi dell'alluminio
|
(92) |
Dal momento che tutte le importazioni cinesi note erano di imprese a marchio privato, i confronti della sottoquotazione (e della svendita) sono stati effettuati solo a partire dalle vendite di prodotti a marchio privato dell'industria dell'Unione. |
(93) |
Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si sono confrontati i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto fatti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione a clienti non collegati nel mercato dell'Unione, adeguati al prezzo di fabbrica, con i corrispondenti prezzi medi ponderati delle importazioni di produttori cinesi collaboranti fatti al primo cliente indipendente nel mercato dell'Unione, stabiliti a partire dal prezzo CIF con aggiustamenti adeguati per tenere conto dei dazi doganali vigenti e dei costi successivi all'importazione. |
(94) |
Sono stati confrontati i prezzi delle transazioni per ciascun tipo particolare nella stessa fase commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario, dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del volume di fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il PI, ha mostrato una media ponderata del margine di sottoquotazione del 10,0 % da parte dei produttori esportatori cinesi. |
4. Situazione economica dell'Industria dell'Unione
4.1. Osservazioni preliminari
(95) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione. |
(96) |
Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzazione della capacità, volumi di vendita e quota di mercato) sono stati valutati a livello di tutta l'industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fornite dal denunziante e sul controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. |
(97) |
L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali) è stata effettuata a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni che sono state comunicate, debitamente verificate. |
4.2. Indicatori macroeconomici
4.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità
Tabella 5
Produzione dell'Unione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Volume di produzione (tonnellate) |
95 500 |
95 000 |
93 000 |
91 000 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
99 |
97 |
95 |
Capacità di produzione (tonnellate) |
160 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
103 |
103 |
103 |
Utilizzazione delle capacità |
59,7 % |
57,9 % |
56,7 % |
55,5 % |
Indice (2008 = 100) |
100 |
97 |
95 |
93 |
(98) |
La tabella precedente mostra che la produzione è diminuita durante il periodo considerato malgrado il fatto che il consumo rimanesse stabile durante lo stesso periodo. Anche se la capacità di produzione è rimasta moderatamente stabile durante il periodo considerato, l'utilizzazione della capacità ha seguito la stessa tendenza alla diminuzione rilevata nella produzione. |
4.2.2. Volume di vendite e quota di mercato
Tabella 6
Volume di vendita e quota di mercato
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Volume di vendita nel mercato dell'UE (tonnellate) |
91 000 |
91 500 |
87 700 |
82 456 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
101 |
96 |
91 |
Quota di mercato |
95,2 % |
92,3 % |
89,5 % |
85,2 % |
Indice (2008 = 100) |
100 |
97 |
94 |
90 |
(99) |
Il volume di vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % durante il periodo considerato e la sua quota di mercato è scesa in modo continuo, passando dal 95,2 % nel 2008 all'85,2 % durante il PI. |
4.2.3. Crescita
(100) |
La diminuzione del volume di vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione durante il periodo considerato deve essere considerata nel contesto di un consumo stabile durante lo stesso periodo, come descritto nel considerando (85). |
4.3. Dati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione (indicatori microeconomici)
4.3.1. Prezzi unitari medi nell'Unione e costo di produzione
Tabella 7
Prezzi di vendita
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Prezzo unitario dell'UE per clienti non collegati (Euro per tonnellata) |
4 479 |
3 950 |
4 237 |
4 378 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
88 |
95 |
98 |
(101) |
La tendenza dei prezzi di vendita medi (compresi i prodotti con e senza marchio) dimostra un calo del 2 % durante il periodo considerato. Tuttavia si è ritenuto che i prezzi di vendita non fossero un indicatore affidabile del pregiudizio subito poiché tali prezzi erano molto influenzati dai prezzi delle materie prime (principalmente l'alluminio), che hanno mostrato una tendenza analoga durante il periodo considerato. Globalmente i prezzi del 2010 e nel PI sono stati compressi a causa della sottoquotazione descritta nel considerando (94). |
4.3.2. Occupazione, produttività e salari
Tabella 8
Occupazione, produttività e salari
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Numero di lavoratori |
301 |
314 |
287 |
284 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
104 |
95 |
94 |
Produttività (unità per lavoratore) |
143 |
138 |
141 |
138 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
96 |
98 |
96 |
Salario per lavoratore |
41 070 |
38 913 |
44 115 |
43 600 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
95 |
107 |
106 |
(102) |
Il numero dei lavoratori è diminuito del 6 % durante il periodo considerato, anche se i salari per lavoratore sono leggermente aumentati. Inoltre, la diminuzione dei lavoratori non ha generato un incremento della produttività, dal momento che la diminuzione dei volumi di vendita, come descritto al considerando (99), è stata anche superiore. Di fatto, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di volume di produzione per lavoratore e per anno, è leggermente diminuita durante il periodo considerato. Il livello più basso è stato raggiunto nel 2009, dopo il quale ha iniziato a recuperare nel 2010, pur non raggiungendo i livelli iniziali. Durante il PI, la produttività è tornata al livello più basso del 2009. |
4.3.3. Scorte
Tabella 9
Scorte
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Scorte alla chiusura |
2 873 |
2 994 |
3 092 |
3 534 |
Indice (2008 = 100) |
100 |
104 |
108 |
123 |
Scorte alla chiusura come percentuale della produzione |
6,7 % |
6,9 % |
7,7 % |
9,1 % |
Indice (2008 = 100) |
100 |
104 |
115 |
136 |
(103) |
Anche se le imprese dell'industria dell'Unione inserite nel campione hanno mantenuto le loro scorte a un livello basso utilizzando un sistema di produzione su ordinazione, alcuni prodotti comuni sono stati mantenuti nelle scorte. Il livello delle scorte è aumentato significativamente sia in termini assoluti che come percentuale della produzione. Durante il periodo considerato, il livello delle scorte a fine anno è aumentato dal 6,7 % al 9,1 %. |
4.3.4. Redditività, flusso di cassa, utile su capitale investito, capacità di reperire capitali
Tabella 10
Redditività
|
2008 |
2009 |
2010 |
PI |
Redditività delle vendite nell'UE (% di vendite nette) |
2,7 % |
6,2 % |
2,7 % |
0,7 % |
Indice (2008 = 100) |
100 |
231 |
101 |
27 |
(104) |
La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività calcolata in questo modo ha raggiunto il livello massimo nel 2009 grazie ai minori costi di acquisizione della principale materia prima (alluminio). L'utile si è ridotto a partire dal 2009 sino allo 0,7 % durante il PI. Queste cifre di redditività coprono tutti segmenti del mercato, compreso il segmento relativamente redditizio dei prodotti con marchio, che era molto meno soggetto alla concorrenza delle importazioni cinesi a basso prezzo. Il segmento dei prodotti venduti con il marchio del distributore di per sé ha subito sostanzialmente perdite durante il PI. |
(105) |
L'industria dell'Unione non ha indicato la capacità di reperire capitali come un problema importante. Tabella 11 Flusso di cassa, investimenti e rendimento degli investimenti (ROI)
|
(106) |
Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, nonché il rendimento degli investimenti, hanno avuto una tendenza negativa analoga a quella del rendimento sul fatturato. |
(107) |
Nel 2008, un produttore dell'UE ha investito in impianti aggiuntivi di magazzinaggio. Durante gli altri anni del periodo considerato, non sono stati individuati grandi investimenti in rapporto con le imprese dell'industria dell'Unione inserite nel campione. |
4.3.5. Entità del margine di dumping effettivo
(108) |
I margini di dumping sono indicati nella sezione sul dumping. Tutti i margini stabiliti sono significativamente al di sopra del livello de minimis. D'altra parte, considerando il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, l'incidenza del margine reale di dumping nel mercato dell'UE non può essere considerato insignificante. |
5. Conclusioni sul Pregiudizio
(109) |
L'inchiesta ha mostrato che molti degli indicatori del pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione hanno subito un deterioramento o non hanno avuto un'evoluzione analoga al consumo durante il periodo considerato. Questa osservazione si applica specialmente al periodo che va dal 2010 alla fine del PI. |
(110) |
Durante il periodo considerato, in un contesto di consumo stabile, il volume delle importazioni originarie della RPC è aumentato continuamente e in modo significativo. Allo stesso tempo, il volume di vendita dell'industria dell'Unione è diminuito globalmente del 9 % e la sua quota di mercato è calata di circa 10 punti percentuali. Analogamente, il volume delle scorte dell'industria dell'Unione è aumentato in modo significativo, il che costituisce un indice della sua incapacità di vendere il prodotto. Le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo sono costantemente aumentate durante il periodo considerato, sottoquotando significativamente i prezzi dell'industria dell'Unione durante il PI. |
(111) |
Inoltre, gli indicatori di pregiudizio collegati ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come flusso di cassa e redditività, hanno avuto un andamento fortemente negativo nel 2010 durante il PI. |
(112) |
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio importante secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
F. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(113) |
Conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 3 del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC avevano causato un pregiudizio all'industria dell'Unione che potesse considerarsi importante. Sono stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto pregiudicare l'industria dell'Unione, al fine di garantire che i pregiudizi causati da tali altri fattori non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. |
2. Effetto delle importazioni Oggetto di Dumping
(114) |
Alla fine del 2009 sono stati imposti dazi antidumping sui fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni originari della RPC. A partire da questa data, sono aumentate rapidamente le importazioni del prodotto in esame (il prodotto trasformato). Questi incrementi hanno coinciso con un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. |
(115) |
L'inchiesta ha mostrato che il consumo dell'Unione è rimasto stabile durante il periodo considerato, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC è aumentato notevolmente, più del 200 %. La quota di mercato di queste importazioni è a sua volta aumentato dal 4,5 % nel 2008 al 13,4 % durante il PI (vale a dire circa 9 punti percentuali). Allo stesso tempo, il volume di vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % e la sua quota di mercato è scesa a sua volta di 9 punti percentuali, dal 95,2 % nel 2008 all'85,2 % durante il PI. |
(116) |
Per quanto riguarda la pressione sui prezzi, è opportuno sottolineare che i produttori esportatori cinesi hanno praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI. La pressione sui prezzi con volumi crescenti ha consentito ai produttori esportatori cinesi di ottenere contratti con clienti importanti (venditori al dettaglio e all'ingrosso). Per conservare i contratti, l'industria dell'Unione ha dovuto rinunciare ad aumenti di prezzo che risultavano necessari per compensare gli incrementi del prezzo dell'alluminio. La sottoquotazione durante il PI è stata di circa il 10 % e in quest'anno l'industria dell'Unione ha aumentato i prezzi medi del 3 % al fine di riflettere l'incremento dei costi delle materie prime, mentre i produttori esportatori cinesi hanno ridotto i loro prezzi nel mercato dell'UE di circa il 3 % (si veda la tabella 3). Ciò ha provocato un significativo deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione. |
(117) |
Sulla base di quanto precede si conclude che il grande aumento di importazioni oggetto di dumping originarie della RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha svolto un ruolo determinante nell'importante pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, circostanza che si riflette in particolare nella sua cattiva situazione finanziaria, nel caso del volume di vendite e della quota di mercato e nel deterioramento di molti indicatori di pregiudizio. |
3. Effetto di Altri Fattori
3.1. Importazioni originarie di paesi terzi
(118) |
Nella seguente tabella si indica il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi durante il periodo considerato. Il denunziante ha fornito le quantità e le tendenze dei prezzi, che si basano sui dati di Eurostat. Tabella 12 Importazioni originarie di paesi terzi
|
(119) |
Le importazioni originarie di paesi terzi (prevalentemente India, Russia, Taiwan e Turchia) sono aumentate del 300 % durante il periodo considerato. Tuttavia la quota di mercato totale di queste importazioni nell'UE continua ad essere marginale. Esse non possono pertanto aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI. |
3.2. Volume e prezzi di esportazione
(120) |
Nella tabella seguente viene indicato il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante the periodo considerato. Le quantità e le tendenze dei prezzi sono cifre verificate comunicate dai produttori inseriti nel campione. Tabella 13 Esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione
|
(121) |
I volumi delle esportazioni inseriti nel campione non sono stati significativi durante il periodo considerato e non hanno mai rappresentato più del 2 % dei volumi prodotti. La tendenza è simile a quella dei volumi di vendite nel mercato europeo. Considerando i volumi limitati, lo sviluppo delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito all'importante pregiudizio subito. |
3.3. Impatto della crisi economica
(122) |
La crisi economica non ha prodotto alcuna contrazione del consumo dell'Unione durante il periodo considerato. Come era lecito aspettarsi in rapporto a un prodotto domestico non di lusso, la crisi finanziaria non ha avuto alcun impatto sul consumo di fogli di alluminio in rotoli, prodotto che continua ad essere molto stabile nell'industria della trasformazione e del confezionamento di alimenti. La crisi economica non ha contribuito pertanto al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI. |
3.4. Concorrenza nel mercato dell'Unione
(123) |
Vi è una forte concorrenza nel mercato dell'Unione se si tiene conto del fatto che l'industria dell'Unione è molto diversificata (vi sono più di 30 produttori) e che uno dei principali clienti è il potente settore della vendita al dettaglio. |
(124) |
Per molti anni i principali rivenditori al dettaglio dell'Unione europea hanno creato i propri marchi (marchi del distributore) e tale circostanza, per quanto riguarda i fogli di alluminio in rotoli, ha gradualmente ridotto il volume di vendite dei marchi propri dei produttori. Ciò ha costituito un pregiudizio per i produttori dell'industria dell'Unione, che hanno subito una diminuzione delle vendite del segmento dei prodotti con marchio, che è il più redditizio, e li ha obbligati ad una maggiore concorrenza tra di loro nel segmento costantemente crescente dei marchi del distributore. |
(125) |
Si tratta tuttavia di un processo graduale su molti anni e l'inchiesta ha mostrato che il segmento dei prodotti venduti con marchio del distributore è aumentato solo dall'83 % all'84 % dal 2010 sino al PI. Pertanto, anche se questo incremento può avere avuto un impatto limitato cui produttori dell'Unione, non spiega da solo la portata delle tendenze negative da loro subite. |
3.5. Evoluzione del costo di produzione dell'industria dell'Unione
(126) |
Le parti interessate hanno sostenuto che le fluttuazioni del costo di produzione, principalmente il prezzo dell'alluminio, avevano contribuito al pregiudizio. |
(127) |
Il costo di produzione dei fogli di alluminio in rotoli è strettamente collegato all'evoluzione del prezzo dell'alluminio che è la principale materia prima utilizzata per produrre tali prodotti. L'LME è il riferimento mondiale per i prezzi dell'alluminio. Tabella 14 Evoluzione dei prezzi medi dell'alluminio dell'LME
|
(128) |
L'evoluzione sopra indicata è conseguenza della crisi finanziaria iniziata intorno all'ottobre 2008. I prezzi dell'alluminio si sono ridotti per la minore domanda e recuperano in certa misura alla fine del PI. Tuttavia l'industria dei fogli di alluminio in rotoli normalmente fissa i suoi prezzi prendendo come riferimento l'LME, al quale aggiunge un margine per i costi di trasformazione e gli utili. Ciò significa che, in circostanze normali, le fluttuazioni del valore di riferimento dell'LME non hanno un grande impatto sulla situazione dell'industria dei fogli di alluminio in rotoli, dal momento che i prezzi dei prodotti finiti hanno un'evoluzione parallela ai prezzi dell'LME. Di fatto l'industria dell'Unione è sempre esistita in un contesto di fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio. |
(129) |
Si è sostenuto inoltre che l'industria dell'Unione ha attrezzature inefficienti e che ciò contribuisce al pregiudizio. È opportuno segnalare che l'inchiesta non ha confermato tale affermazione e che i costi di trasformazione dell'UE e della RPC erano in generale abbastanza simili. Inoltre, se esistessero tali inefficienze, ciò significherebbe che la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stata bassa per molti anni e questo tipo di affermazione non spiega la perdita di quote di mercato, di volumi di vendita e di redditività verificatisi dal 2009 sino al PI. |
(130) |
Alla luce di quanto sopra esposto, non si può ritenere che le fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio o la supposta mancanza di efficienza nella produzione siano la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
3.6. Eccesso di capacità
(131) |
Come indicato in precedenza, l'utilizzazione della capacità dei produttori europei era relativamente bassa durante il periodo considerato. Tuttavia dal momento che i produttori dell'Unione possono utilizzare gli stessi macchinari per riavvolgere altri prodotti (come le pellicole di plastica trasparente), non si ritiene che le cifre di utilizzazione della capacità siano un fattore importante di causalità. Inoltre, le cifre di utilizzazione della capacità erano già abbastanza basse nel 2008 e 2009, quando i tassi di redditività e la situazione dell'industria in generale erano soddisfacenti. |
(132) |
Di conseguenza, si è concluso che l'eccesso di capacità non era una causa importante del pregiudizio subito dai produttori dell'UE. |
4. Conclusioni sul nesso di Causalità
(133) |
La precedente analisi ha dimostrato che si è avuto un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, specialmente nel 2010 e durante il PI. Si è costatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione durante il PI. |
(134) |
Questo incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie della RPC oggetto di dumping a basso prezzo è coinciso con l'evoluzione negativa della situazione economica dell'industria dell'Unione. Questa situazione è peggiorata durante il PI, quando l'industria dell'Unione ha continuato a perdere quote di mercato e redditività, e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, hanno raggiunto i loro livelli più bassi. |
(135) |
L'analisi degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, ha mostrato che qualsiasi impatto negativo di tali fattori non può rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(136) |
Sulla base della precedente analisi, nella quale si distinguono e si separano opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti nella situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni oggetto di dumping, si conclude provvisoriamente che le esportazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio importante all'industria dell'Unione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Osservazioni Preliminari
(137) |
Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado la conclusione provvisoria relativa al pregiudizio derivante dal dumping, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse dell'Unione. L'analisi degli interessi dell'Unione si è basata sulla stima dei vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori/grossisti e dei dettaglianti del prodotto in questione. |
2. Interesse dell'Industria dell'Unione
(138) |
L'industria dell'Unione ha subito un importante pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. È opportuno ricordare che molti degli indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa durante the periodo considerato. Se non si prenderanno misure, è inevitabile che la situazione dell'industria dell'Unione continuerà a deteriorarsi. La situazione dell'industria dell'Unione si è rapidamente deteriorata dopo l'imposizione di misure antidumping al prodotto di origine (fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni) nel 2009. Considerando che continuano ad esistere nel mercato gli stessi problemi strutturali nel settore cinese dell'alluminio che già erano stati osservati durante l'inchiesta, l'industria dell'Unione ha sostenuto che avrebbe dovuto essere protetta anche dalla concorrenza sleale. |
(139) |
Ci si aspetta che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali efficaci nel mercato dell'Unione, in grado di consentire all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi del prodotto in questione per riflettere i costi dei vari componenti e le condizioni del mercato. Si prevede inoltre che, grazie all'imposizione di misure provvisorie, l'industria dell'Unione potrà recuperare almeno parte della quota di mercato che ha perso durante il periodo considerato, con un ulteriore effetto positivo sulla sua redditività e in generale sulla sua situazione finanziaria. |
(140) |
Se non saranno adottate misure, è prevedibile che vi sarebbero ulteriori perdite di quote di mercato e l'industria dell'Unione continuerebbe a subire ulteriori perdite, specialmente nel settore dei prodotti con marchio del distributore. Tutto ciò darebbe luogo a una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Tenendo conto della tendenza decrescente della redditività e di altri indicatori finanziari come il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, si può prevedere che la maggior parte dei produttori dell'Unione non potrebbe continuare ad essere competitiva nel mercato se non venissero adottate misure. |
(141) |
Inoltre, l'industria dell'Unione fornisce ai suoi clienti (prevalentemente dettaglianti e grossisti) altri prodotti di confezionamento e trasformazione di alimenti, come pellicole plastiche e prodotti di carta. Alcuni di questi prodotti si producono con le stesse attrezzature di riavvolgimento utilizzate per il prodotto in esame. Quest'ultimo è un segmento importante del portafoglio di prodotti venduti dalle varie imprese dell'industria dell'Unione, tanto è vero che per alcuni esso rappresenta più del 50 % del fatturato. Nel caso in cui la situazione del prodotto in esame dovesse ulteriormente deteriorarsi, ciò costituirebbe anche una minaccia per la produzione degli altri prodotti nell'Unione. |
(142) |
Si conclude pertanto provvisoriamente che l'imposizione di dazi antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione. |
3. Interesse degli Importatori /Grossisti
(143) |
Per quanto riguarda gli importatori, un'ampia percentuale delle importazioni del prodotto in esame, stimata a circa il 50 % durante il PI, corrisponde a due importanti settori del mercato europeo che acquistano i loro prodotti nella RPC. |
(144) |
Uno di questi importatori è collegato a un produttore importatore che ha collaborato inserito nel campione (CeDo Shanghai). Il gruppo CeDo ha elaborato una strategia di doppio approvvigionamento, in modo tale che i fogli di alluminio che vende nel mercato dell'Unione siano prodotti sia in Cina che nell'Unione. Questa impresa ha indicato che le misure antidumping costituirebbero una minaccia per questa strategia e ridurrebbero la sua redditività. Le misure proposte non sono tuttavia destinate a nessuna impresa concreta, ma hanno l'obiettivo di ristabilire condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione. |
(145) |
L'inchiesta non ha potuto determinare se l'altro grande importatore (Quickpack) è collegato a qualcuno dei suoi fornitori cinesi. Ciò è dovuto al fatto che, anche se è stato invitato a partecipare all'inchiesta, ha deciso di non collaborare. Di conseguenza, non è chiaro l'impatto che potrebbe avere un qualche dazio, del livello proposto, sui suoi affari. |
(146) |
Degli importatori restanti, solo due hanno collaborato in questa inchiesta rispondendo al questionario. Le loro risposte rappresentano circa il 6 % delle importazioni totali originarie della RPC. Queste imprese hanno sostenuto che, se si imponesse un dazio antidumping, potrebbero vedersi obbligate ad abbandonare il mercato dei fogli di alluminio, anche se gli altri prodotti rappresentano più dell'80 % del loro fatturato, poiché queste due imprese importano molti altri prodotti nel settore dei prodotti di uso domestico e alimentari. |
(147) |
Un altro importatore/produttore (Terinex Ltd) non ha comunicato alcuna risposta al questionario ma ha espresso la sua opinione basata sul mercato del Regno Unito. Terinex Ltd ha spiegato che il suo approvvigionamento in Cina avviene a prezzi inferiori a quelli della produzione propria ma che, trattandosi di un piccolo attore nel mercato, non riteneva che le sue importazioni arrecassero pregiudizio all'industria dell'Unione. Tuttavia, si tiene conto di tutte le importazioni originarie della RPC (a partire dal considerando 88) in questo caso, come viene chiarito a partire dal considerando 115, si osserva che le importazioni originarie della Cina sono una causa importante del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Considerando che il fatturato del prodotto in questione è relativamente piccolo in rapporto al totale delle attività dell'impresa, non è probabile che l'adozione di misure abbia grandi ripercussioni sui suoi utili totali. |
(148) |
Per quanto riguarda in generale il settore importatore (collegato o non collegato), non si può escludere che l'adozione di misure avrà un effetto negativo sull'intero settore. È infatti probabile che un dazio farà sì le importazioni siano meno attraenti e l'industria dell'Unione probabilmente potrà recuperare alcune ordinazioni/contratti a detrimento del settore importatore. Malgrado ciò, sarebbe raggiunto l'obiettivo di restaurare una concorrenza leale e l'impatto sul settore importatore nel suo insieme non sarebbe sproporzionato. |
(149) |
Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che l'impatto sugli importatori non sarebbe tale da poter ritenere che le misure siano contrarie all'interesse generale dell'Unione. |
4. Interesse dei Dettaglianti
(150) |
Sei dettaglianti hanno collaborato all'inchiesta. Essi possono essere considerati rappresentativi tenendo conto dell'ampia distribuzione geografica nell'Unione europea e delle varie dimensioni dei rispettivi fatturati. Tutti si oppongono all'adozione di qualunque misura sostenendo che in questo modo sarebbero imposti costi aggiuntivi alle loro imprese e le misure limiterebbero la loro scelta di fornitori. |
(151) |
Risulta tuttavia chiaramente dalle loro risposte che il prodotto in esame costituisce solo una piccola parte del fatturato di questi dettaglianti (in alcuni casi meno dell'1 %), e qualunque misura antidumping avrebbe un impatto ridotto o nullo sul fatturato o sugli utili. |
5. Interesse dei Consumatori
(152) |
La Commissione si è messa in contatto con un'associazione dei consumatori che ha risposto di non essere interessata a collaborare all'inchiesta. Nessun'altra associazione dei consumatori si è resa nota. |
(153) |
L'impatto dei dazi antidumping sui consumatori sarebbe probabilmente molto limitato dal momento che i fogli di alluminio in rotoli rappresentano una percentuale molto piccola del bilancio settimanale dei consumatori. Si spera inoltre che qualunque incremento dei prezzi di questo prodotto a livello del commercio al dettaglio provocato dall'imposizione di dazi sia molto limitato o inesistente. |
6. Conclusioni sull'Interesse dell'Unione
(154) |
Considerando quanto precede, si conclude provvisoriamente che, secondo le informazioni disponibili sull'interesse dell'Unione, non esistono ragioni impellenti contrarie all'adozione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. |
H. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
1. Livello di Eliminazione del Pregiudizio
(155) |
Tenendo conto delle conclusioni raggiunte in rapporto al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per evitare che l'imposizione di dazi antidumping causino nuovi pregiudizi all' industria dell'Unione. |
(156) |
Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, senza superare il margine di dumping rilevato. |
(157) |
Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. |
(158) |
Nelle precedenti inchieste relative ai fogli di alluminio (rotoli di grandi dimensioni) il margine di utile normale è stato stabilito al 5 % sulla base di quanto sopra descritto. Il denunziante ha dichiarato che un 6 % sarebbe un margine di utile ragionevole per l'industria, in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Non è tuttavia riuscito a giustificare dovutamente questa informazione; di conseguenza, non essendovi altre informazioni al riguardo, si considera adeguato ricorrere al margine di utile del 5 % stabilito nella precedente inchiesta. Si ritiene pertanto provvisoriamente che un margine di utile del 5 % del fatturato potrà essere considerato una cifra appropriata che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aspettarsi di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Su questa base, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dai prezzi di vendita dell'UE gli utili realizzati durante d'inchiesta e sostituendoli con il margine di utile indicato. |
(159) |
L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione. |
2. Misure Provvisorie
(160) |
In considerazione di quanto precede, si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore. |
(161) |
Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio antidumping sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Le aliquote antidumping proposte sono pertanto le seguenti: Dazi antidumping provvisori proposti
|
(162) |
Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dalle entità legali citate. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citati, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile "a tutte le altre imprese". |
(163) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (4) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali. |
I. DISPOSIZIONE FINALE
(164) |
Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Si istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Impresa |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
CeDo Shanghai Co. Ltd. |
16,3 % |
B299 |
Ningbo Times Co. Ltd. |
15,5 % |
B300 |
Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd. |
13,0 % |
B301 |
Able Imballaggio Co.,Ltd |
15,5 % |
B302 |
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd |
15,5 % |
B303 |
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd |
15,5 % |
B304 |
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd |
15,5 % |
B305 |
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd |
15,5 % |
B306 |
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd |
15,5 % |
B307 |
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd |
15,5 % |
B308 |
Zibo Hengzhou Alluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd |
15,5 % |
B309 |
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Product Co.,Ltd |
15,5 % |
B310 |
Tutte le altre società |
35,4 % |
B999 |
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 371 del 20.12.2011, pag. 4.
(3) Non si dispone di prezzi dal momento che il codice NC 7607 11 11 per i fogli di alluminio è stato creato nel 2009
Fonte: Eurostat
(4) Commissione europea, DG Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 834/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
59,9 |
XS |
59,9 |
|
ZZ |
59,9 |
|
0707 00 05 |
MK |
31,3 |
TR |
106,4 |
|
ZZ |
68,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
112,4 |
ZZ |
112,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
98,1 |
BO |
100,6 |
|
CL |
88,5 |
|
TR |
97,0 |
|
UY |
107,8 |
|
ZA |
100,3 |
|
ZZ |
98,7 |
|
0806 10 10 |
EG |
180,7 |
MK |
41,5 |
|
TN |
197,3 |
|
TR |
118,3 |
|
ZZ |
134,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
201,7 |
BR |
89,7 |
|
CL |
117,0 |
|
NZ |
115,6 |
|
US |
120,9 |
|
ZA |
108,3 |
|
ZZ |
125,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
196,5 |
CN |
49,3 |
|
TR |
115,4 |
|
ZA |
154,7 |
|
ZZ |
129,0 |
|
0809 30 |
TR |
160,5 |
ZZ |
160,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
60,9 |
HR |
73,9 |
|
IL |
63,3 |
|
TR |
107,6 |
|
XS |
60,5 |
|
ZZ |
73,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
18.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2012
su Eurostat
(2012/504/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1) definisce il quadro giuridico di base per le statistiche europee. Tale regolamento fa riferimento alla Commissione (Eurostat) come all’autorità statistica dell’Unione responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee. |
(2) |
Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo i principi statistici stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel regolamento (CE) n. 223/2009, ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 dispone anche la tutela dei dati riservati, che devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. |
(4) |
La Commissione si è impegnata a rafforzare la governance statistica nell’UE e a rispettare i principi statistici di cui sopra (2). Questo impegno è stato confermato e ulteriormente sviluppato nella comunicazione del 15 aprile 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee» (3). La presente decisione, inoltre, è da considerare come una riaffermazione dell’impegno della Commissione per promuovere la fiducia nelle statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat. |
(5) |
Alcuni recenti sviluppi nell’ambito della governance economica dell’Unione hanno avuto ripercussioni sul settore statistico e vanno pertanto adeguatamente considerati. Riguardano in particolare l’indipendenza delle statistiche quale stabilita nel regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (4). |
(6) |
In questo contesto, i poteri della Commissione in quanto autorità di nomina, preposta a decidere in merito all’assunzione, al trasferimento e al licenziamento del direttore generale di Eurostat, devono essere esercitati, come vuole lo Statuto del personale, tenendo debitamente conto della necessità di garantirne l’indipendenza, l’obiettività e l’efficienza nell’esercizio delle sue responsabilità, e secondo una procedura trasparente basata esclusivamente su criteri professionali. |
(7) |
A Eurostat sono state assegnate inoltre funzioni specifiche con il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (5). |
(8) |
Inoltre, in conformità alla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio» (6), Eurostat deve fornire un servizio statistico di alta qualità, anche rafforzando le relazioni con gli organi dell’Unione, al fine di anticipare le esigenze statistiche e aumentare l’uso delle statistiche esistenti. Ciò implica anche un approfondimento della collaborazione con altri servizi della Commissione. |
(9) |
Le statistiche devono essere definite con riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009. Ai fini della presente decisione è opportuno operare una distinzione tra statistiche europee e altri tipi di statistiche. |
(10) |
Spetta ai responsabili politici fissare obiettivi politici e determinare il fabbisogno di informazioni per conseguire tali obiettivi. Queste attività devono pertanto rientrare nel mandato e nelle responsabilità dei servizi della Commissione interessati, mentre Eurostat deve assicurare la programmazione delle attività correlate alle statistiche europee, tenendo conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e della limitatezza delle risorse disponibili. |
(11) |
Le attività della Commissione in relazione ad altre statistiche devono essere sottoposte a un esercizio di pianificazione e coordinamento finalizzato a ottenere informazioni consolidate su tali attività. Detto esercizio deve essere gestito da Eurostat e il suo ambito deve essere limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat. |
(12) |
Le statistiche europee sono definite dal programma statistico europeo e dal corrispondente programma di lavoro annuale. |
(13) |
Per ottenere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e promuovere statistiche di alta qualità elaborate, prodotte e diffuse da Eurostat, occorre sviluppare e attuare un processo di certificazione delle statistiche europee. |
(14) |
Il direttore generale di Eurostat, che è il responsabile delle statistiche, è chiamato a salvaguardare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di qualità. Fra i suoi compiti deve figurare anche il coordinamento delle attività statistiche della Commissione, al fine di garantirne la qualità e di ridurre al minimo indispensabile l’onere di risposta. Il responsabile delle statistiche, pertanto, deve essere consultato anche sullo sviluppo e sulla produzione di altre statistiche. |
(15) |
La coerenza e la comparabilità delle statistiche europee devono essere assicurate da una stretta collaborazione tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione nel campo delle attività statistiche e da un opportuno coordinamento di tali attività da parte del responsabile delle statistiche; ciò consentirà di rispondere meglio alle sfide future, in particolare alla necessità di ridurre al minimo indispensabile il disturbo statistico e gli oneri amministrativi. Analogamente, occorre garantire l’accesso alle fonti di dati amministrativi nell’ambito della Commissione in maniera efficiente rispetto ai costi e nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee. |
(16) |
Il trattamento di dati personali da parte di Eurostat è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Laddove ciò sia utile, inoltre, le statistiche europee prodotte sulla base di dati personali sono disaggregate in base al sesso. |
(17) |
È pertanto necessario chiarire e definire più precisamente il ruolo di Eurostat e le responsabilità in seno alla Commissione. |
(18) |
La decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (8) deve essere abrogata, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «statistiche»: le statistiche quali sono definite all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; esse possono configurarsi come statistiche europee o altre statistiche;
2) «statistiche europee»: le statistiche di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché come determinate dal programma di lavoro annuale delle statistiche europee;
3) «altre statistiche»: le statistiche diverse dalle statistiche europee quali sono individuate nell’esercizio di pianificazione e coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 3
Eurostat
Eurostat è l’autorità statistica dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Costituisce un servizio della Commissione, facente capo a un direttore generale.
Articolo 4
Principi statistici
Eurostat provvede allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, quali sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, e ulteriormente specificati nel codice delle statistiche europee.
Articolo 5
Pianificazione e programmazione
1. Le attività correlate alle statistiche europee sono determinate dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 e dal programma di lavoro annuale di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento.
2. Le attività correlate ad altre statistiche sono oggetto di un esercizio di pianificazione e coordinamento gestito da Eurostat, mediante il quale esse vengono individuate. L’ambito di tale esercizio è limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat.
3. Specifici accordi interservizi possono essere stipulati tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione in merito a tali attività, incluse le attività riguardanti dati amministrativi.
Articolo 6
Compiti di Eurostat
1. Eurostat è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
A tale fine Eurostat ha in particolare il compito di:
a) |
raccogliere e aggregare le informazioni statistiche necessarie a elaborare statistiche europee; |
b) |
sviluppare e promuovere norme, procedure e metodi statistici; |
c) |
dirigere il sistema statistico europeo, rafforzare la cooperazione fra i suoi partner e assicurare il suo ruolo guida nel campo delle statistiche ufficiali a livello mondiale; |
d) |
collaborare con organizzazioni internazionali e paesi terzi per agevolare la comparabilità delle statistiche europee con le statistiche prodotte in altri sistemi statistici e, se del caso, aiutare paesi terzi a migliorare i loro sistemi statistici. |
2. In ottemperanza ai principi statistici, in particolare quelli dell’indipendenza professionale, dell’imparzialità e del segreto statistico, Eurostat garantisce l’accessibilità delle statistiche europee a tutti gli utenti.
In proposito Eurostat fornisce le delucidazioni tecniche e il sostegno necessari al corretto utilizzo delle statistiche europee e può servirsi di adeguati canali di comunicazione per la diffusione di comunicati stampa di rilevanza statistica.
3. Eurostat assicura la cooperazione e il dialogo costruttivo periodico con altri servizi della Commissione e, se necessario, con i fornitori dei dati, al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e di altre iniziative. A questo fine, i servizi della Commissione che sono utenti potenziali di statistiche europee specifiche vengono informati e coinvolti già nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuove statistiche o della modifica di statistiche esistenti, anche per comprendere le possibili implicazioni politiche di norme, definizioni e metodi nuovi o modificati.
4. Eurostat coordina lo sviluppo e la produzione di altre statistiche. A tale fine:
a) |
ottimizza l’uso delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici nell’intento di garantire la qualità delle statistiche e di ridurre al minimo l’onere per i rispondenti; Eurostat invita tutti i servizi della Commissione interessati a contribuire al conseguimento di tale obiettivo; |
b) |
viene informato da tutti i servizi della Commissione in merito all’ambito e alle caratteristiche qualitative delle statistiche da essi prodotte, ad eventuali cambiamenti significativi nella metodologia di produzione delle statistiche e a nuove raccolte di dati eventualmente programmate; |
c) |
fornisce ad altri servizi della Commissione gli orientamenti, la formazione e i servizi di consulenza necessari allo sviluppo e alla produzione di altre statistiche compatibilmente con la disponibilità delle risorse. |
Articolo 7
Direttore generale di Eurostat
1. Conformemente al programma statistico europeo e al programma di lavoro annuale, nel campo delle statistiche europee il direttore generale di Eurostat è responsabile unico delle decisioni relative a processi, metodi statistici, norme e procedure ovvero al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche. Nell’adempimento di tali compiti statistici il direttore generale di Eurostat agisce in modo indipendente, senza chiedere istruzioni ad istituzioni o organi dell’Unione, a governi degli Stati membri o a qualsiasi altra istituzione, organismo, ufficio o ente, e senza ricevere istruzioni da essi.
2. Il direttore generale di Eurostat esercita le funzioni di ordinatore per l’esecuzione degli stanziamenti assegnati a Eurostat.
Articolo 8
Responsabile delle statistiche
1. Il direttore generale di Eurostat è da considerare il responsabile delle statistiche.
2. Il responsabile delle statistiche espleta i seguenti compiti:
a) |
è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee in seno alla Commissione; |
b) |
è responsabile del coordinamento dello sviluppo e della produzione delle altre statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4; |
c) |
rappresenta la Commissione nei consessi statistici internazionali, in particolare al fine di coordinare le attività statistiche delle istituzioni e degli organi dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009; |
d) |
presiede il comitato del sistema statistico europeo, di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009; |
e) |
prepara i programmi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, in stretta collaborazione con altri servizi della Commissione, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze degli utenti e di altri sviluppi rilevanti; |
f) |
garantisce il collegamento fra il sistema statistico europeo (SSE) e il comitato consultivo europeo per la governance statistica in tutte le questioni relative all’attuazione del codice delle statistiche europee nell’ambito dell’SSE nel suo insieme. |
3. Ogni servizio che intenda intraprendere attività che comportino la produzione di statistiche consulta il responsabile delle statistiche nelle fasi iniziali della preparazione di tali attività. Il responsabile delle statistiche può formulare raccomandazioni in proposito. Le iniziative non correlate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, in particolare nel caso di specifici accordi interservizi, ricadono completamente sotto la responsabilità del servizio interessato.
Articolo 9
Accesso a dati amministrativi
1. Al fine di ridurre l’onere gravante sui rispondenti, Eurostat ha il diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione, di accedere ai dati amministrativi disponibili nell’ambito dei servizi della Commissione e di integrare tali dati con statistiche nella misura in cui essi sono rilevanti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.
2. Eurostat è consultato in sede di progettazione iniziale, ulteriore sviluppo e soppressione di banche dati e registri amministrativi realizzati e gestiti da altri servizi della Commissione e può prendere parte a tali operazioni nell’intento di agevolare l’ulteriore utilizzo dei dati contenuti in tali registri e tali banche dati per le statistiche europee. A tale scopo Eurostat ha facoltà di proporre attività di standardizzazione dei dati amministrativi rilevanti ai fini della produzione di statistiche europee.
3. Per rafforzare l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascun servizio della Commissione è chiamato a garantire che a Eurostat sia concesso, dietro richiesta, l’accesso ai dati amministrativi nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione.
Articolo 10
Codice delle statistiche europee
1. Conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo le prescrizioni del codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo.
2. Eurostat coinvolge il comitato consultivo europeo per la governance statistica in tutte le azioni concernenti il codice delle statistiche europee conformemente al mandato del comitato.
3. Eurostat controlla l’efficace applicazione del codice delle statistiche europee da parte delle autorità statistiche nazionali.
Articolo 11
Garanzia della qualità e certificazione
1. Eurostat garantisce la gestione della qualità delle statistiche europee. A tale fine, e in base ai criteri fissati in materia di qualità, rispondendo alle esigenze degli utenti in fatto di statistiche con diversi profili qualitativi, Eurostat:
a) |
monitora e valuta la qualità dei dati che raccoglie o riceve, nonché redige rapporti sulla qualità delle statistiche europee che diffonde; |
b) |
promuove e attua un processo di certificazione delle statistiche europee; |
c) |
verifica i dati che ricadono sotto la responsabilità di Eurostat nell’ambito della governance economica rafforzata dell’Unione ed esercita nelle relative procedure tutte le competenze specificatamente conferite a Eurostat. |
2. Eurostat mette a punto un quadro per la garanzia della qualità che rifletta le misure in vigore o da adottare al fine di garantire la corretta applicazione del codice delle statistiche europee.
Articolo 12
Uso di dati riservati
1. Il direttore generale di Eurostat adotta tutte le misure atte ad assicurare il rispetto del segreto statistico.
2. Conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati considerati riservati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del medesimo regolamento, sono accessibili solo ai funzionari e ad altri membri del personale di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto per Eurostat, ogniqualvolta tali dati siano necessari per la produzione di statistiche europee e limitatamente al loro ambito di lavoro specifico.
3. Il direttore generale di Eurostat adotta inoltre tutte le misure necessarie per tutelare i dati la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione o dello Stato membro cui si riferiscono.
Articolo 13
Abrogazione
La decisione 97/281/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria [COM(2005) 217 definitivo].
(3) COM(2011) 211 definitivo.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(5) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.
(6) COM(2009) 404 definitivo.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.