ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.249.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
14 settembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 816/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/503/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2012, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

13

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 10 del 15.1.2010)

15

 

*

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (GU L 189 del 22.7.2010)

15

 

*

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008)

15

 

*

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU L 44 del 20.2.2008)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

14.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


DIRETTIVA 2012/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2012

che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (2), istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell’Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

(2)

La direttiva 2009/138/CE fissa al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1o novembre 2012 il termine di applicazione. Inoltre, tale direttiva fissa al 1o novembre 2012 il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e la riassicurazione (3) (collettivamente denominate «solvibilità I»).

(3)

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») di modifica, tra l’altro, della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, in particolare dell’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). La proposta Omnibus II comprende anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e il termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nonché il termine di abrogazione di solvibilità I.

(4)

Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che la stessa non entri in vigore prima del termine di recepimento e del termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE. Se tali termini rimanessero invariati, la direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti stabiliti dalla proposta Omnibus II.

(5)

Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e successivamente a seguito della nuova architettura prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE.

(6)

Per consentire alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di prepararsi all’applicazione della nuova architettura di vigilanza, è inoltre opportuno stabilire un termine di applicazione successivo della direttiva 2009/138/CE.

(7)

Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.

(8)

Dato il breve periodo di tempo prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

l’articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al primo comma, la data «31 ottobre 2012» è sostituita dalla data «30 giugno 2013»;

b)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;

2)

all’articolo 310, primo comma, la data «1o novembre 2012» è sostituita dalla data «1o gennaio 2014»;

3)

all’articolo 311, secondo comma, la data «1o novembre 2012» è sostituita dalla data «1o gennaio 2014».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 settembre 2012.

(2)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(3)  Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3); direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20); direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13); direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25); direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21); direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77); seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1); direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1); direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1); direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28); direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), e direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 815/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2012

recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, l’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 51, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano in particolare lo scambio di informazioni relative ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2). Tali regimi speciali prevedono un soggetto passivo stabilito fuori dallo Stato membro di consumo che dichiari l’IVA dovuta sulle vendite pertinenti effettuate nello Stato membro di consumo mediante un’interfaccia elettronica nello Stato membro di identificazione (sportello unico).

(2)

Alcune informazioni relative alle operazioni realizzate nell’ambito di tali regimi speciali sono raccolte e scambiate tra gli Stati membri. In particolare, ciò riguarda lo scambio di dati identificativi, la raccolta e lo scambio di informazioni dettagliate sulle dichiarazioni IVA (comprese le rettifiche alle suddette dichiarazioni) tra Stati membri.

(3)

Per garantire che le informazioni siano scambiate in modo uniforme, è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, in particolare un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste rientrerebbero in un quadro regolamentato.

(4)

È inoltre opportuno scambiare senza indugio e in modo uniforme alcune informazioni relative alle modifiche dei dati identificativi come l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro di identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine, è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.

(5)

Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, occorre stabilire alcuni requisiti per l’interfaccia elettronica che consente ai soggetti passivi di presentare i dati identificativi e le dichiarazioni IVA. È opportuno consentire agli Stati membri di aggiungere nuove funzioni allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

(6)

Al fine di garantire che le informazioni relative alla registrazione nel regime e le dichiarazioni IVA presentate nell’ambito del regime possano essere trasmesse e trattate efficacemente, è opportuno che gli Stati membri sviluppino la loro interfaccia elettronica in modo uniforme. È pertanto necessario stabilire il messaggio elettronico comune per la trasmissione delle informazioni.

(7)

È opportuno precisare le informazioni da presentare nei casi in cui, nel quadro dei regimi speciali, non siano state effettuate vendite nel corso di un determinato periodo, in uno o in tutti gli Stati membri.

(8)

Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, lo Stato membro di identificazione assegna un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.

(9)

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla stessa data in cui si applicano gli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010.

(10)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«regime non UE», il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2)

«regime UE», il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;

3)

«regimi speciali», il «regime UE» e il «regime non UE».

Articolo 2

Funzionalità dell’interfaccia elettronica

L’interfaccia elettronica dello Stato membro di identificazione, che permette a un soggetto passivo d’indicare che beneficia di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro di identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:

a)

permettere di salvaguardare gli elementi di identificazione di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE o la dichiarazione IVA a norma degli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE, prima che siano trasmessi;

b)

consentire al soggetto passivo di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronico, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro di identificazione.

Articolo 3

Trasmissione delle informazioni di identificazione

1.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le seguenti informazioni agli altri Stati membri, mediante la rete CCN/CSI:

a)

informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;

b)

dati simili per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;

c)

numero di identificazione attribuito.

Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni indicate al primo comma. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE.

2.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:

a)

è escluso dai regimi speciali;

b)

cessa volontariamente di utilizzare i regimi speciali;

c)

cambia lo Stato membro di identificazione nell’ambito del regime UE.

Articolo 4

Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo

1.   Il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro di identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna B del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III è utilizzata per il regime non UE e la colonna C del medesimo messaggio è utilizzata per il regime UE.

2.   Se un soggetto passivo non presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano unicamente le caselle 1, 2 e 21 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III per il regime UE, e le caselle 1, 2 e 11 per il regime non UE.

3.   Il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo e effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito dei regimi speciali sono state effettuate nello o a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.

Articolo 5

Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro di identificazione a ogni Stato membro di consumo e di stabilimento menzionato nella dichiarazione IVA mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo e di stabilimento nel quale o a partire dal quale sono state effettuate le prestazioni, le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nella parte 2 di detto messaggio relative allo Stato membro di consumo o di stabilimento interessato.

Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni contenute nella dichiarazione IVA soltanto agli Stati membri che sono stati indicati in tale dichiarazione IVA.

Articolo 6

Numero di riferimento unico

Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione che è unico per la specifica dichiarazione IVA.

Articolo 7

Rettifiche alle dichiarazioni IVA

Lo Stato membro di identificazione consente al soggetto passivo di rettificare le dichiarazioni IVA attraverso l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 2. Lo Stato membro di identificazione trasmette, in conformità all’articolo 5, informazioni sulle rettifiche allo Stato membro o agli Stati membri di consumo e di stabilimento in questione, e assegna a tali informazioni una marcatura temporale.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Elementi di identificazione

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE (1)

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

2

Numero di codice fiscale nazionale, se esiste

 

3

Ragione sociale

Ragione sociale

4

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa dalla ragione sociale

5

Indirizzo postale completo (2)

Indirizzo postale completo (3)

6

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione

7

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

8

Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)

Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)

9

Nome del contatto

Nome del contatto

10

Numero di telefono

Numero di telefono

11

Numero IBAN

Numero IBAN

12

Numero BIC

Numero BIC

13.1

 

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni (4) in uno Stato membro diverso da quello di identificazione

14.1

 

Indirizzo(i) postale(i) completo(i) e ragione(i) sociale(i) delle stabili organizzazioni (5) in uno Stato membro diverso da quello di identificazione

15.1

 

Numero(i) d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito (6) attribuito(i) dagli Stati membri

16

Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è iscritto ai fini dell’IVA nell’Unione

 

17

Data di inizio dell’applicazione del regime (7)

Data di inizio dell’applicazione del regime (8)

18

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

19

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro di identificazione

20

 

Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA (9)

21

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi.


(1)  Per rispettare il formato: UExxxyyyyyz nel quale: xxx è il codice ISO a 3 cifre dello SMI; Yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo SMI; e z è una cifra di controllo.

(2)  Codice postale da indicare se esistente.

(3)  Codice postale da indicare se esistente.

(4)  Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 13.1, 13.2 ecc.

(5)  Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 14.1, 14.2 ecc.

(6)  Se vi è più di un numero di identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle n. 15.1, 15.2 ecc.

(7)  La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

(8)  La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

(9)  Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.


ALLEGATO II

Dati relativi allo status di soggetto passivo nel registro di uno Stato membro di identificazione

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione, compreso il codice paese

Data a partire dalla quale il cambiamento è effettivo

Motivare il cambiamento di status del soggetto passivo nel registro utilizzando i seguenti codici:

(1)

il soggetto passivo ha notificato allo Stato membro di identificazione che non fornisce più servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;

(2)

lo Stato membro di identificazione presume che le attività imponibili del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate;

(3)

il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per l’applicazione del regime speciale;

(4)

il soggetto passivo persiste a non osservare le norme del regime speciale;

(5)

il soggetto passivo ha chiesto di abbandonare volontariamente il regime;

(6)

il soggetto passivo ha chiesto di essere identificato in un nuovo Stato membro di identificazione.


ALLEGATO III

Dichiarazioni IVA

Parte 1:   Informazioni generali

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

Numero di riferimento unico  (1):

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

2

Periodo IVA (2)

Periodo IVA (3)

2a

Date di inizio e fine del periodo (4)

Date di inizio e fine del periodo (5)

3

Valuta

Valuta

Parte 2:   Per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta  (6)

2a)   Prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

4.1

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

5.1

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

6.1

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

7.1

Base imponibile per aliquota normale

Base imponibile per aliquota normale

8.1

Importo dell’IVA per aliquota normale

Importo dell’IVA per aliquota normale

9.1

Base imponibile per aliquota ridotta

Base imponibile per aliquota ridotta

10.1

Importo dell’IVA per aliquota ridotta

Importo dell’IVA per aliquota ridotta

11.1

Importo totale dell’IVA da pagare

Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla sede di attività economica o stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

2b)   Prestazioni effettuate da stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro di identificazione  (7)

12.1

 

Codice paese dello Stato membro di consumo

13.1

 

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo

14.1

 

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo

15.1

 

Numero individuale d’identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di riferimento attribuito dallo Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione, incluso il codice paese

16.1

 

Base imponibile per aliquota normale

17.1

 

Importo dell’IVA da pagare per aliquota normale

18.1

 

Base imponibile per aliquota ridotta

19.1

 

Importo dell’IVA da pagare per aliquota ridotta

20.1

 

Importo totale dell’IVA da pagare per prestazioni di servizi effettuate dalla stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione

2c)   Totale generale per la sede di attività economica o la stabile organizzazione nello Stato membro di identificazione, e per tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri

21.1

 

Importo totale dell’IVA dovuto da tutte le stabili organizzazioni (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 20.1 + casella 20.2 …)


(1)  Il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro di identificazione è composto da codice paese dello Stato membro di identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio GB/xxxxxxxxx/T1.aa + aggiunta della marcatura temporale per ciascuna versione. Il numero è attribuito dallo Stato membro di identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.

(2)  Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.

(3)  Si riferisce ai trimestri dell’anno civile: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa T4.aaaa.

(4)  Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.

(5)  Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni di calendario: ggmm.aaaa–ggmm.aaaa.

(6)  Qualora vi sia più di uno Stato membro di consumo (o se in un unico Stato membro di consumo vi è stata una variazione del tasso dell’IVA nel corso del trimestre), utilizzare le caselle n. 4.2, 5.2, 6.2 ecc.

(7)  Qualora vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle n. 12.1.2 13.1.2 14.1.2 ecc.


14.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 816/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.9.2012   

IT

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L 249/13


DECISIONE 2012/503/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2012

che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione»), istituita il 15 settembre 2008. Tale decisione scade il 14 settembre 2012.

(2)

Il 15 maggio 2012 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato una serie di raccomandazioni in merito al riesame a livello strategico del futuro dell’EUMM Georgia.

(3)

L’EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi sulla base del suo mandato attuale.

(4)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione e il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell’Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell’UE affidate al personale nell’esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUMM Georgia conformemente agli articoli 5 e 9.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

4.   Il personale dell’EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.»;

3)

all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR.»;

4)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all’OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite e dell’OSCE.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

5.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

5)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Valutazione della missione

Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal SEAE.»;

6)

all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 settembre 2013.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;


Rettifiche

14.9.2012   

IT

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L 249/15


Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 10 del 15 gennaio 2010 )

A pagina 16, articolo 1, punto 5, articoli 38 e 39 della direttiva 2006/112/CE:

a)

articolo 38, paragrafo 1:

anziché:

«1.   (…), in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«1.   (…), in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»;

b)

articolo 39, secondo comma:

anziché:

«(…), si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«(…), si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»


14.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/15


Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 189 del 22 luglio 2010 )

A pagina 4, articolo 1, punto 12, (nuovo articolo 219 bis, punto 2, della direttiva 2006/112/CE)

anziché:

«2)

(…), nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando:»;

leggi:

«2)

(…), nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:».


14.9.2012   

IT

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L 249/15


Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44 del 20 febbraio 2008 )

A pagina 24, articolo 3, lettera a):

anziché:

«а)

(…), in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;»

leggi:

«а)

(…), in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale;»


14.9.2012   

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L 249/16


Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44 del 20 febbraio 2008 )

 

A pagina 12:

a)

articolo 1, punto 3 (articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«“2.   Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.”»

leggi:

«“2.   Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.”»;

b)

articolo 2, punto 1 (articolo 44 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.»;

a pagina 13, articolo 2, punto 1 (articolo 45 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore.»;

a pagina 14:

a)

articolo 2, punto 1 (articolo 58, primo comma della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o aventi l’indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.»;

b)

articolo 2, punto 1 (articolo 59, primo comma della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:»

leggi:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente:»;

a pagina 15, articolo 2, punto 1 (articolo 59 ter della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o hanno l’indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito al di fuori della Comunità la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.»;

a pagina 17, articolo 4 (articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«2.   Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale.»

leggi:

«2   Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.»;

a pagina 17, articolo 5, punto 1 (articolo 58 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:»;

leggi:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale:»;

a pagina 19, articolo 5, punto 11 (articolo 359 della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.»;

a pagina 20, articolo 5, punto 15 (articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE):

anziché:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l’indirizzo permanente o sia abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.»