ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.204.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
31 luglio 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

11

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/418/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

18

 

*

Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

20

 

 

DECISIONI

 

 

2012/419/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte

131

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO (UE) N. 670/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2012

che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), istituisce il programma quadro per la competitività e l’innovazione (PCI) che contempla diversi tipi di misure di attuazione realizzate da programmi specifici, fra i quali il «programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)» fornisce sostegno al rafforzamento del mercato interno dei prodotti e servizi delle TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC, e mira a stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti nelle stesse.

(2)

Il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia e istituisce altresì lo strumento di condivisione del rischio detto «strumento di garanzia del prestito per progetti di trasporti RTE (RTE-T)».

(3)

Nel corso del prossimo decennio, sulla base delle stime della Commissione, vi sarà bisogno di volumi di investimento senza precedenti nelle reti europee dei trasporti, dell’energia, dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda quelli in materia di clima e la transizione verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio, grazie allo sviluppo di infrastrutture intelligenti, aggiornate e pienamente interconnesse, nonché per promuovere la realizzazione del mercato interno.

(4)

Per i progetti infrastrutturali nell’Unione, il finanziamento nel mercato dei capitali di debito non è facilmente disponibile. Le difficoltà che incontrano i progetti infrastrutturali nell’accedere a finanziamenti privati o pubblici a lungo termine non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di telecomunicazione ed energetici né il rallentamento della penetrazione della banda larga. Vista la frammentazione dei mercati obbligazionari all’interno dell’Unione, unita ai dati sconosciuti circa la domanda nonché alle dimensioni e alla complessità dei progetti infrastrutturali che richiedono lunghi tempi di preparazione, è opportuno affrontare questo tema a livello di Unione.

(5)

Gli strumenti finanziari, quali disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), possono in alcuni casi migliorare l’efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti dal settore privato. Ciò risulta di particolare rilevanza nel contesto della difficoltà di accesso al credito, dei vincoli alle finanze pubbliche e in considerazione della necessità di sostenere la ripresa dell’economia europea.

(6)

Nella sua risoluzione dell’8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un’Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», il Parlamento europeo ha accolto con favore l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, che fornisce un sostegno con un tetto limite a carico del bilancio dell’Unione e che è inteso a creare un effetto leva sui fondi dell’Unione e suscitare un maggior interesse da parte degli investitori privati per l’adesione ai suoi progetti prioritari che sono conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020. Nelle sue conclusioni del 12 luglio 2011 sull’Atto per il mercato unico, il Consiglio ha ricordato la necessità di valutare gli strumenti finanziari sotto il profilo degli effetti moltiplicatori confrontandoli con gli strumenti esistenti, con gli eventuali rischi aggiuntivi per i bilanci delle pubbliche amministrazioni e con la possibile estromissione degli enti privati. Occorre leggere in tale contesto la comunicazione della Commissione relativa alla fase pilota per l’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la relativa valutazione d’impatto, basate su una consultazione pubblica.

(7)

È opportuno avviare una fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il cui obiettivo consiste nel sostenere il finanziamento di progetti prioritari con chiaro valore aggiunto unionale e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali di progetti economicamente sostenibili nel settore delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle TIC. Di tale strumento beneficeranno progetti con esigenze di finanziamento simili e, in virtù delle possibili sinergie intersettoriali, esso dovrebbe comportare maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. È opportuno che l’iniziativa si profili come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori e che sia orientata alla domanda del mercato.

(8)

Durante la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, il bilancio dell’Unione deve essere utilizzato unitamente ai finanziamenti della BEI sotto forma di strumento comune di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari emessi da società di progetto. Tale strumento è inteso a ridurre il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio creditizio degli obbligazionisti tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altri soggetti interessati, disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per progetti infrastrutturali rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell’Unione.

(9)

In virtù della consolidata competenza della BEI ed, essendo quest’ultima il principale finanziatore di progetti infrastrutturali e l’organismo finanziario dell’Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell’attuazione della fase pilota. È opportuno che le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti siano stabilite nel presente regolamento. Occorre che modalità e condizioni più dettagliate, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, siano stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo dovrebbe essere approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

(10)

La fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata quanto prima durante il quadro finanziario attuale e attuata senza indugio al fine di stabilire se, e in quale misura, siffatti strumenti finanziari di condivisione del rischio offrano un valore aggiunto nel settore del finanziamento delle infrastrutture e ai fini dello sviluppo del finanziamento del mercato dei capitali di debito di progetti infrastrutturali.

(11)

È opportuno finanziare la fase pilota mediante riassegnazione di fondi di bilancio dagli attuali programmi per i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni nell’ambito dei bilanci 2012 e 2013. A tal fine, dovrebbe essere possibile riassegnare a questa iniziativa fino a 200 milioni di EUR dal bilancio per le RTE-T, fino a 20 milioni di EUR dal bilancio per il programma quadro per la competitività e l’innovazione e fino a 10 milioni di EUR dal bilancio per le reti transeuropee dell’energia («RTE-E»). I fondi di bilancio disponibili limitano sia l’ambito di applicazione dell’iniziativa sia il numero dei progetti che possono essere finanziati.

(12)

È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI sulla base di una serie di progetti che la stessa e la Commissione reputano idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell’Unione, e che siano di probabile attuazione. È opportuno che tutte queste richieste e i relativi stanziamenti di bilancio siano presentati entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali dovrebbe essere possibile per il consiglio di amministrazione della BEI procedere all’approvazione effettiva in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

(13)

È opportuno che le richieste di sostegno, nonché la selezione e l’attuazione di tutti i progetti siano disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alle disposizioni sugli aiuti di Stato, e che si cerchi di evitare di creare distorsioni del mercato, o di aggiungerne.

(14)

Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), è opportuno che, durante la fase pilota, la Commissione, con il sostegno della BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale, in seguito alla firma dell’accordo di cooperazione, e presentino loro una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. È opportuno inoltre che una valutazione completa e indipendente sia svolta nel 2015.

(15)

Sulla base di tale valutazione completa e indipendente, occorre che la Commissione valuti la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, nonché la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione.

(16)

È opportuno avviare la fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti in preparazione del meccanismo per collegare l’Europa proposto dalla Commissione. Essa non pregiudica eventuali decisioni riguardo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione dopo il 2013 e all’eventuale reimpiego dei rientri di capitale da strumenti finanziari nell’ambito dei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione.

(17)

Per dare attuazione alla fase pilota dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti è opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007.

(18)

Al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento in vista della durata limitata della fase pilota, è opportuno che lo stesso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla decisione n. 1639/2006/CE

La decisione n. 1639/2006/CE è così modificata:

1)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.

La relazione intermedia di cui al primo comma comprende un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafi da 2 bis a 2 sexies, unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»;

2)

all’articolo 26, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e della banda larga e maggiori investimenti in queste tecnologie;»

3)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I progetti di cui al paragrafo 1, lettera a), promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.

L’Unione può accordare sovvenzioni per tali progetti.

In alternativa, durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, l’Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per strumenti di debito o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, terzo comma, è uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, affronta situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato e garantisce l’addizionalità. Esso previene le distorsioni della concorrenza, punta a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi sotto forma di un supporto di credito. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti:

a)

si configura come uno strumento di debito o una garanzia concessi dalla BEI con il concorso di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione, a favore del finanziamento di progetti nei settori delle TIC e della banda larga, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato;

b)

riduce il rischio del servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti;

c)

è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

2 ter.   L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante ai meccanismi di supporto di credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo alle operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI.

2 quater.   Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato III bis. Le modalità e le condizioni dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, compresi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

2 quinquies.   Nel 2013 è possibile utilizzare un importo fino a 20 milioni di EUR dei fondi di bilancio stanziati per l’attuazione della politica per le TIC e la banda larga, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, lettera b). Data la durata limitata della fase pilota, lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari può riutilizzare eventuali entrate ottenute entro il 31 dicembre 2013 a favore di strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario pluriennale, gli eventuali fondi restanti sono reintegrati come entrate nel bilancio generale dell’Unione.

2 sexies.   Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, con cadenza semestrale durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti.»;

4)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO III bis

Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater.

La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle condizioni e modalità di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabiliti in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenendo conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.

a)   Il meccanismo della BEI

1.

Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come un meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di siffatti prestiti.

2.

Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso.

3.

Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso.

b)   Dotazione

TIC:

2013: fino a 20 milioni di EUR;

La richiesta di storno per il pagamento dei suddetti importi è inoltrata entro il 31 dicembre 2012 ed è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito.

Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, dell’importo del 2013, stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

c)   Conto fiduciario

1.

La BEI accende un conto fiduciario in cui è versato il contributo dell’Unione e le entrate derivanti da tale contributo.

2.

Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi ed i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”.

d)   Utilizzo del contributo dell’Unione

Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:

1.

ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili;

2.

ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione.

e)   Condivisione dei rischi e dei proventi

Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento all’interno del portafoglio di progetti.

f)   Prezzi

La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI.

g)   Procedura di richiesta

Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia.

h)   Procedura di approvazione

La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico.

i)   Durata

1.

Il contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnato entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

2.

In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sul conto fiduciario, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari per coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nella linea di bilancio “PCI TIC”.

3.

I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente.

j)   Relazioni

Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI.

Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 31, paragrafo 2 quater.

k)   Monitoraggio, controllo e valutazione

La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1).

La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione.

Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. La valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui i prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.

Articolo 2

Modifiche al regolamento (CE) n. 680/2007

Il regolamento (CE) n. 680/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«14)

“strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti”: uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, fronteggia situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato, e garantisce l’addizionalità, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato. Esso previene inoltre le distorsioni della concorrenza, mira a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti assume la forma di un supporto di credito per progetti di interesse comune, attenua il servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti ed è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

15)

“supporto di credito”: il miglioramento della qualità creditizia di un prestito concesso a un progetto attraverso un meccanismo subordinato sotto forma di uno strumento di debito o di una garanzia della BEI o di entrambi, con il supporto di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione.»;

2)

all’articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sono presentate alla BEI in conformità della relativa procedura standard in materia.»;

3)

l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato:

a)

alla lettera d) è aggiunta la frase seguente:

«Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato un importo fino a 200 milioni di EUR per la fase pilota dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti.»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per strumenti di debito o garanzie che la BEI emette a partire dalle proprie risorse a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle RTE-T e delle RTE-E. L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante agli strumenti di rafforzamento del credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo a tali operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI.

Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato I bis. Le condizioni e le modalità dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure.

Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di EUR, di cui fino a 200 milioni di EUR per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di EUR per progetti nel settore dell’energia, attingendo dalle linee di bilancio dello strumento di garanzia del prestito, rispettivamente, per i progetti RTE-T, di cui all’allegato I e per le RTE-E.

Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale, durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti.

Data la durata limitata della fase pilota, gli interessi e le entrate di altro tipo generati dallo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che sono percepiti entro il 31 dicembre 2013 possono essere riutilizzati per strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario, gli eventuali fondi restanti sono reiscritti in qualità di entrate nel bilancio generale dell’Unione.»;

4)

all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.»

5)

all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Nella relazione intermedia di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, figura altresì un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»;

6)

l’allegato è rinumerato allegato I e il termine «allegato» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), è sostituito di conseguenza dal termine «allegato I»;

7)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).

La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle modalità e condizioni di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato.

a)   Il meccanismo della BEI

1.

Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di un prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti.

2.

Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso.

3.

Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso.

b)   Dotazione

 

RTE-T:

2012: fino a 100 milioni di EUR,

2013: fino a un importo cumulativo di 200 milioni di EUR

da riassegnare dalla dotazione RTE-T dedicata al meccanismo di garanzia del prestito per progetti di RTE-T di cui all’allegato I, ma non speso.

 

RTE-E:

2013: fino a 10 milioni di EUR.

La richiesta di storno per l’importo del 2012 è inoltrata senza indugio una volta firmato l’accordo di cooperazione.

Le richieste di storno per i pagamenti negli anni successivi è presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

In ogni caso, la richiesta di storno è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito.

Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, degli importi stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

c)   Conto fiduciario

1.

La BEI accende due conti fiduciari (uno per i progetti RTE-T e l’altro per i progetti RTE-E) in cui sono versati i contributi dell’Unione e le entrate derivanti da tali contributi. Il conto fiduciario per i progetti RTE-T può essere accorpato con il conto fiduciario acceso per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, purché tale misura non pregiudichi la qualità dell’informativa e del monitoraggio di cui alle lettere j) e k).

2.

Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi e i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T o RTE-E.

d)   Utilizzo del contributo dell’Unione

Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI:

1.

ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili;

2.

ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione.

e)   Condivisione dei rischi e dei proventi

Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento che costituisce il portafoglio.

Nonostante le disposizioni applicabili alla condivisione del rischio per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, il modello di condivisione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si applica anche a tale strumento che include le operazioni del suo attuale portafoglio.

f)   Prezzi

La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio, conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI.

g)   Procedura di richiesta

Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia.

h)   Procedura di approvazione

La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico.

i)   Durata

1.

L’ultima tranche del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnata entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

2.

In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sui conti fiduciari, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari a coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T e RTE-E.

3.

I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente.

j)   Relazioni

Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI.

Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g).

k)   Monitoraggio, controllo e valutazione

La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori.

Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione.

Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. Tale valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 134.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(4)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(*1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1


Dichiarazione della Commissione

In conformità del punto 49 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, una volta l’anno la Commissione riferisce all’autorità di bilancio in merito agli strumenti finanziari. La relazione 2012 includerà anche l’iniziativa UE-BEI sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti.

In questo contesto e considerando la durata limitata della fase pilota dell’iniziativa, la Commissione desidera chiarire che l’espressione «durante la fase pilota, la Commissione e la BEI riferiscano al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza semestrale», utilizzata nel considerando 14, nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), nell'articolo 1, paragrafo 4, nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e nell'articolo 2, paragrafo 7, implicano che la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo presentando loro opportuna documentazione piuttosto che una relazione ufficiale, la cui elaborazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto alla durata limitata della fase pilota.


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/11


REGOLAMENTO (UE) N. 671/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I nuovi regimi di sostegno per gli agricoltori previsti dalla politica agricola comune si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e sostituiranno i regimi attuali. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dovrebbe continuare a costituire la base per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori nel 2013.

(2)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti («modulazione»), applicabile fino all’anno civile 2012, che comprende un’esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti («massimali netti») che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l’applicazione della modulazione sono stati fissati fino all’anno civile 2012. Per mantenere nell’anno civile 2013 l’importo dei pagamenti diretti a un livello simile a quello del 2012, tenendo adeguatamente conto dell’ingresso dei nuovi Stati membri in tale regime, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno creare un meccanismo di aggiustamento per l’anno civile 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e dei massimali netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni ultraperiferiche nell’ambito della politica agricola comune, è opportuno non applicare questo meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni.

(3)

Per l’ordinato funzionamento dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 è necessario prorogare i massimali netti fissati per gli anni civili 2012 e 2013 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall’ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti.

(4)

Parallelamente alla modulazione obbligatoria, il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), ha consentito agli Stati membri di applicare una riduzione («modulazione volontaria») a tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare nei loro territori per un dato anno civile fino all’anno civile 2012. Per mantenere l’importo dei pagamenti diretti da effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 a un livello analogo a quello del 2012, gli Stati membri che hanno fatto ricorso alla modulazione volontaria per l’anno civile 2012 dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre i pagamenti diretti per l’anno civile 2013 e di utilizzare i fondi così generati per finanziare i programmi di sviluppo rurale. Pertanto, è appropriato prevedere la possibilità di ridurre ulteriormente l’importo dei pagamenti diretti applicando un sistema di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l’anno civile 2013. Tale riduzione dovrebbe integrare l’aggiustamento obbligatorio dei pagamenti diretti previsto per l’anno civile 2013.

(5)

Se uno Stato membro ha applicato tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale per l’anno civile 2012, dovrebbe avere tale possibilità anche per l’anno civile 2013. Per salvaguardare il livello del sostegno diretto agli agricoltori, l’applicazione combinata dell’aggiustamento obbligatorio e volontario dei pagamenti diretti nell’anno civile 2013 non dovrebbe comportare una riduzione dei pagamenti diretti superiore alle riduzioni applicate nel 2012 attraverso la somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria. Di conseguenza, il tasso massimo di aggiustamento dei pagamenti diretti da applicare per l’anno civile 2013 in ciascuna regione non dovrebbe superare le riduzioni risultanti dalla somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria applicate per l’anno civile 2012.

(6)

Se uno Stato membro ha fatto ricorso all’opzione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007, decidendo di non applicare il tasso massimo per il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) agli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel periodo di programmazione 2007-2013, la stessa opzione dovrebbe essere disponibile per detto Stato membro in relazione ai fondi ottenuti mediante l’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti, al fine di assicurare continuità nel finanziamento della spesa pubblica delle misure di sviluppo rurale nel 2014. Per motivi di coerenza, le disposizioni in materia di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale non dovrebbero applicarsi neanche a tali fondi.

(7)

Secondo il meccanismo di introduzione progressiva previsto nell’atto di adesione del 2005, il livello dei pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania continua ad essere inferiore a quello dei pagamenti diretti applicabile negli altri Stati membri nel 2013 dopo l’aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori nel corso del periodo transitorio. È pertanto opportuno che il meccanismo di aggiustamento non si applichi agli agricoltori in Bulgaria e in Romania.

(8)

I nuovi Stati membri sono stati autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a seguito dell’introduzione progressiva dei pagamenti diretti in tali Stati membri. Tale possibilità cesserà nel 2013, una volta portato a termine il calendario per la graduale introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri. Nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, i pagamenti diretti nazionali integrativi hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Per quanto riguarda Cipro, lo stesso vale per gli aiuti concessi dallo Stato. Pertanto, e al fine di evitare nel 2013 una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2012 di pagamenti diretti nazionali complementari e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dagli Stati, è opportuno prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti nazionali transitori agli agricoltori nel 2013. Onde garantire la continuità del livello di sostegno agli agricoltori nel 2013, solo i settori che hanno beneficiato nel 2012 di pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dallo Stato dovrebbero essere ammissibili all’aiuto nazionale transitorio, e se quest’ultimo è concesso, esso dovrebbe essere concesso secondo le medesime condizioni applicate a tali pagamenti nel 2012.

(9)

I trasferimenti finanziari al FEASR previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi al quadro finanziario pluriennale del periodo 2007-2013. I pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 avranno effetto nell’esercizio finanziario 2014 e rientreranno quindi nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tale quadro, gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale includono già gli importi corrispondenti ai trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, è opportuno sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari.

(10)

Per facilitare un utilizzo più efficiente dei fondi, il regolamento (CE) n. 73/2009 ha previsto la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto al di sopra dei loro massimali nazionali fino ad un importo il cui livello assicuri il mantenimento dell’aiuto nei limiti della sottoesecuzione del massimale nazionale. Detto regolamento ha previsto che tali importi siano utilizzati per il finanziamento di specifiche azioni di sostegno o siano trasferiti al FEASR ai sensi dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009. Poiché la possibilità di concedere un aiuto al di sopra dei massimali nazionali sarà abolita all’entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno diretto, il trasferimento finanziario al FEASR previsto dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe essere mantenuto solo fino al 31 dicembre 2013.

(11)

La possibilità di rendere disponibili gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario quale sostegno integrativo dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2014 e la proroga dei trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 non dovrebbero pregiudicare il futuro aggiustamento del livello dei pagamenti diretti ai fini di una distribuzione più equa del sostegno diretto tra gli Stati membri previsto nel quadro del nuovo sistema di sostegno diretto.

(12)

Nel contesto del rispetto della disciplina di bilancio, è necessario definire, per l’esercizio finanziario 2014, il massimale per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto degli importi massimi fissati dal regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale adottato dal Consiglio conformemente all’articolo 312, paragrafo 2, del trattato, degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 per tale esercizio finanziario.

(13)

Per garantire la corretta applicazione degli aggiustamenti dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alle disposizioni pertinenti relative alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(14)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 gli Stati membri avevano la possibilità di decidere di utilizzare, dall’anno successivo, una certa percentuale dei loro massimali nazionali per l’erogazione di un sostegno specifico per i loro agricoltori, nonché di rivedere una precedente decisione decidendo di modificare tale sostegno o di porvi fine. È opportuno prevedere un’ulteriore revisione di tali decisioni per l’anno civile 2013.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la presentazione degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(16)

Riguardo alla fissazione degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario, alla fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 e all’autorizzazione della concessione di aiuti nazionali transitori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 73/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

1)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 11 del presente regolamento, l’importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile anteriore al 2013 non supera, dopo l’applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, oppure nell’anno civile 2013 dopo l’applicazione degli articoli 10 bis e 10 ter del presente regolamento, e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell’allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per gli anni civili anteriori al 2013, o di cui agli articoli 10 bis e 10 ter del presente regolamento per l’anno civile 2013, al fine di conformarsi ai massimali di cui all’allegato IV del presente regolamento.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013

1.   Gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR, da concedere a un agricoltore nell’anno civile 2013, sono ridotti del 10 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo.

4.   In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0 % nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania.

Articolo 10 ter

Aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013

1.   Gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per l’anno civile 2012 possono applicare una riduzione («aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica ad integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento.

L’aggiustamento volontario può essere differenziato su base regionale purché lo Stato membro si sia avvalso dell’opzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007.

2.   Il tasso massimo di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 10 bis e del paragrafo 1 del presente articolo non è superiore al tasso percentuale di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 7 del presente regolamento e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 applicato agli importi da erogare agli agricoltori per l’anno civile 2012 nelle regioni interessate.

3.   Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario non sono superiori agli importi netti fissati dalla Commissione per l’anno civile 2012 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007.

4.   Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono generati, come sostegno dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e finanziati dal FEASR.

5.   Entro l’8 ottobre 2012 gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione;

b)

l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.

Articolo 10 quater

Importi risultanti dall’aggiustamento volontario e dall’applicazione dell’articolo 136

1.   In base agli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2 che fissano gli importi risultanti dall’aggiustamento volontario.

2.   Gli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1, nonché gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 per l’esercizio finanziario 2014, sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro del contributo del FEASR ai programmi di sviluppo rurale.

3.   Gli Stati membri possono decidere di superare il tasso massimo di contributo del FEASR relativamente agli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui al paragrafo 2.

Gli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, di cui al paragrafo 2, non sono soggetti al pagamento dell’importo unico a titolo di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli importi di cui al paragrafo 2 nei piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.

Articolo 10 quinquies

Massimale netto del FEAGA

1.   Il massimale per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 è calcolato sottraendo agli importi massimi per esso stabiliti dal regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli importi di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2, che stabiliscono il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 in base ai dati di cui al paragrafo 1.»;

3)

all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nell’esercizio finanziario 2014, l’adeguamento di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato della PAC stabiliti nel regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aumentate degli importi di cui all’articolo 10 ter del presente regolamento e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 dello stesso per l’esercizio finanziario 2014 prima dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento, ma senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR.»;

4)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell’anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Delega di poteri

Per garantire l’applicazione ottimale degli aggiustamenti dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, recanti norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo degli aggiustamenti dei pagamenti nel 2013 di cui all’articolo 10 bis e della disciplina finanziaria di cui all’articolo 11.»;

6)

all’articolo 68, paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«8.   Entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2013:»;

7)

l’articolo 69, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o entro il 1o settembre 2012, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o il 1o settembre 2012, di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 133 bis

Aiuti nazionali transitori

1.   Ad eccezione della Bulgaria e della Romania, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013.

Salvo nel caso di Cipro, la concessione di tali aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione, da accordare conformemente al paragrafo 5.

2.   Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali i pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, gli aiuti concessi dallo Stato sono stati autorizzati nel 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133.

3.   Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133.

4.   L’importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato a una dotazione finanziaria specifica per settore, che è pari alla differenza tra:

a)

il sostegno diretto complessivo che può essere concesso agli agricoltori nel pertinente settore nel 2012, compresi tutti i pagamenti ricevuti ai sensi dell’articolo 132; e

b)

l’importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile per il medesimo settore in base al regime di pagamento unico per superficie nel 2013.

Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell’allegato XVII bis.

5.   Sulla base di una notifica presentata, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2 o all’articolo 141 ter, paragrafo 2 che autorizzano gli aiuti nazionali transitori e:

a)

stabiliscono la dotazione finanziaria per settore;

b)

stabiliscono, se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori;

c)

fissano le condizioni per la concessione degli aiuti; e

d)

definiscono il tasso di cambio applicabile per i pagamenti.

6.   I nuovi Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.»;

10)

gli articoli 134 e 135 sono soppressi;

11)

l’articolo 136 è soppresso;

12)

l’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

Aiuti concessi dagli Stati

In deroga all’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (*1), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento a norma degli articoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 e 71, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 86, dell’articolo 98, paragrafo 4, dell’articolo 111, paragrafo 5, dell’articolo 120, dell’articolo 129, paragrafo 3, e degli articoli 131, 132, 133 e 133 bis del medesimo.

(*1)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7»;"

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 141 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo che va dal 1o settembre 2012 al 31 dicembre 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 141 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*2).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;"

14)

all’allegato IV è aggiunta la colonna seguente:

 

«2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650»;

15)

è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO XVII bis

AIUTI NAZIONALI TRANSITORI A CIPRO

(EUR)

Settore

2013

Cereali (escluso frumento duro)

141 439

Frumento duro

905 191

Latte e prodotti lattiero-caseari

3 419 585

Bovini

4 608 945

Ovini e caprini

10 572 527

Suini

170 788

Pollame e uova

71 399

Vino

269 250

Olio di oliva

3 949 554

Uva da tavola

66 181

Uva secca

129 404

Pomodori trasformati

7 341

Banane

4 285 696

Tabacco

1 027 775

Frutta decidua, compresa la frutta a nocciolo

173 390

Totale

29 798 462 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

In deroga al secondo comma:

a)

le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento:

i)

articolo 10 ter, paragrafo 5, articolo 10 quater, paragrafi 1 e 4, e articolo 10 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, inseriti dall’articolo 1, punto 2, del presente regolamento;

ii)

articolo 133 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dall’articolo 1, punto 9, del presente regolamento;

iii)

articolo 1, punti 5, 6, 7, 8 e 13 del presente regolamento;

b)

l’articolo 1, punti 1, lettera b), e 11, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  Parere del 4 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(5)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

(2012/418/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91 e 100, l'articolo 192, paragrafo 1, e gli articoli 194, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale e di cooperazione con la Repubblica dell'Iraq.

(2)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha autorizzato le modifiche delle direttive di negoziato, su proposta della Commissione, al fine di conferire all'accordo uno status superiore mediante la sostituzione nel titolo del termine «commerciale» con il termine «di partenariato» e mediante l'istituzione di un consiglio di cooperazione a livello ministeriale.

(3)

È opportuno firmare l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra («l'accordo»). È opportuno applicare in via provvisoria alcune parti dell'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(4)

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell’Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato all'Iraq che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente all'Iraq qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'articolo 2 e i titoli II, III e V del presente accordo sono applicati su base provvisoria, conformemente all'articolo 117 dell'accordo, unicamente nella misura in cui si tratti di materie di competenza dell'Unione, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/20


ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, in seguito denominata «l'Iraq»,

dall'altra,

in seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

CONSIDERATI i legami esistenti tra l'Unione, gli Stati membri e l'Iraq e i valori comuni che essi condividono,

RICONOSCENDO che l'Unione, gli Stati membri e la l'Iraq intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni commerciali e di cooperazione sostenute dal dialogo politico,

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso del partenariato,

RIBADENDO il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,

RICONOSCENDO quanto sia centrale che lo sviluppo economico vada di pari passo con una crescita sociale e sostenibile,

RICONOSCENDO l'importanza di una più intensa cooperazione tra le Parti e il loro comune intento di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse, nel rispetto della sovranità, dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello Stato di diritto, del buon governo, dell'ambiente e del reciproco vantaggio,

RICONOSCENDO la necessità di sostenere l'Iraq nello sforzo teso a proseguire il riordino politico, il risanamento e le riforme economiche, nonché a migliorare le condizioni di vita delle fasce sociali povere e svantaggiate,

RICONOSCENDO la necessità di potenziare il ruolo delle donne nella vita politica, civile, sociale, economica e culturale e di lottare contro la discriminazione,

DESIDEROSE di creare le condizioni propizie ad uno sviluppo sostanziale e alla diversificazione degli scambi tra l'Unione e la l'Iraq e di intensificare la cooperazione in materia economica, commerciale, di investimenti, scientifica, tecnologica e culturale,

NELL'INTENTO di promuovere gli scambi e gli investimenti e favorire lo sviluppo di relazioni economiche armoniose tra le Parti, nel rispetto del principio dell'economia di mercato,

TENENDO conto della necessità di creare le condizioni atte a migliorare l'attività imprenditoriale e gli investimenti,

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni che incidono sull'attività imprenditoriale e gli investimenti, sullo stabilimento delle imprese, sulla manodopera, sulla prestazione di servizi e sui movimenti di capitali,

TENENDO presente il diritto delle Parti di regolamentare la fornitura di servizi all'interno dei rispettivi territori e di garantire il raggiungimento di legittimi obiettivi di indirizzo pubblico,

TENENDO conto dell'impegno sottoscritto a condurre gli scambi in conformità dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso il 15 aprile 1994 (in appresso «l'accordo OMC»), e in tal senso nell'interesse reciproco a che l'Iraq aderisca all'OMC,

RICONOSCENDO le specifiche necessità dei paesi in via di sviluppo identificate dall'OMC,

RICONOSCENDO che il terrorismo, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono una seria minaccia per la stabilità e la sicurezza internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione tra le Parti,

CONSTATANDO quanto sia importante promuove e potenziare la cooperazione regionale,

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea non notifichi all'Iraq che l'uno o l'altro di tali Stati è vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Istituzione del partenariato

1.   È istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.

2.   Il partenariato persegue i seguenti obiettivi:

a)

fornire un contesto adeguato al dialogo politico tra le Parti che consenta un adeguato sviluppo delle relazioni politiche;

b)

incentivare gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti promuovendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile;

c)

gettare le basi per una cooperazione giuridica, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Articolo 2

Fondamenti

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interna e estera di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Dialogo politico

1.   Tra le Parti è istituito un dialogo politico regolare inteso a consolidarne le relazioni, a contribuire allo sviluppo di un partenariato e a favorire la solidarietà e la comprensione reciproca.

2.   Sono oggetto del dialogo politico temi di interesse comune, nello specifico la pace, la politica estera e di sicurezza, il dialogo e la riconciliazione nazionali, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il buon governo, la stabilità e l'integrazione regionali.

3.   Il dialogo politico ha luogo su base annua a livello di ministri e alti funzionari.

Articolo 4

Lotta al terrorismo

Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati, delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle rispettive legislazioni e normative, in particolare:

a)

nell'ambito della piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;

b)

tramite lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e relative reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)

tramite lo scambio di opinioni circa i mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di conoscenze in materia di prevenzione del terrorismo.

Le Parti rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale.

Nell'esprimere grande apprensione per l'istigazione a commettere atti terroristici, le Parti sottolineano il loro impegno ad adottare tutti i provvedimenti necessari e adeguati, conformemente al diritto nazionale e internazionale, per ridurre la minaccia che detta istigazione costituisce.

Articolo 5

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. La presente disposizione è concordemente ritenuta dalle Parti un elemento essenziale del presente accordo.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:

a)

predisponendo quanto necessario, a seconda dei casi, alla firma, alla ratifica o all'adesione e alla piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)

adottando un efficace dispositivo di controlli nazionali delle esportazioni, esteso non solo all'esportazione ma anche al transito delle merci aventi attinenza alle ADM, che verifichi l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso relativamente alla produzione di ADM e contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto su stabilito.

Articolo 6

Armi leggere e di piccolo calibro

1.   Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in fatto di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.

3.   Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

Articolo 7

Corte penale internazionale

1.   Le Parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i reati più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, e di perseguire detti reati con provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale.

2.   Le Parti riconoscono che, pur non essendo ancora firmatario dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, l'Iraq sta vagliando la possibilità di aderirvi in futuro. A tal fine, l'Iraq si impegna ad adottare le misure miranti all'adesione, alla ratifica e all'attuazione dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti.

3.   Le Parti ribadiscono la propria determinazione a cooperare su questo punto, anche tramite lo scambio di esperienze sull'adozione degli adeguamenti giuridici richiesti dal diritto internazionale applicabile.

TITOLO II

SCAMBI E INVESTIMENTI

SEZIONE I

Scambi di merci

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 8

Portata e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.

Articolo 9

Dazi doganali

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione:

a)

degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'articolo 11;

b)

di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo;

c)

di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso «GATT 1994»), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso «DSU»);

d)

di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformità dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.

Articolo 10

Trattamento della nazione più favorita

1.   Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.

2.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica:

a)

ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio;

b)

ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

Trattamento nazionale

Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Articolo 12

Politica tariffaria

1.   Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica la tariffa NPF dell'Unione. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC conformemente all'articolo I del GATT 1994.

2.   Al momento dell'importazione in Iraq, i prodotti originari dell'Unione non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta dell'8 % per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni.

3.   Le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potrà essere modificato previa consultazione reciproca.

4.   Se, successivamente alla firma del presente accordo, l'Iraq applica riduzioni tariffarie erga omnes alle importazioni, in particolare riduzioni derivanti dai negoziati tariffari in ambito OMC, i dazi ridotti che ne risultano si applicano alle importazioni originarie dell'Unione e sostituiscono il dazio di base o l'imposta per la ricostruzione a decorrere dalla data di applicazione delle riduzioni.

Articolo 13

Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994

I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo:

a)

l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive;

b)

l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4, lettera a), 4, lettera b), 4, lettera d), e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

c)

l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive;

d)

l'articolo IX;

e)

l'articolo X.

Articolo 14

Sistema armonizzato di designazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità con il sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito «SA»).

Articolo 15

Ammissione temporanea di merci

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui entrambe le Parti hanno aderito, ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea. La procedura di ammissione temporanea si applica tenendo conto delle condizioni alle quali le Parti hanno sottoscritto gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni.

Articolo 16

Divieto di restrizioni quantitative

Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e l'Iraq aboliscono e si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore negli scambi tra di loro restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o altre misure unilaterali atte a produrre effetti equivalenti, conformemente all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Articolo 17

Dazi all'esportazione

Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o altri diritti e oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in connessione a queste, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

Capo II

Dispositivi di difesa commerciale

Articolo 18

Antidumping

1.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino dazi antidumping o misure compensative conformemente all'articolo VI del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive, all'accordo sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio del 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2.   Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Articolo 19

Misure di salvaguardia

1.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformità dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Capo III

Eccezioni

Articolo 20

Eccezioni generali

Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive e all'articolo XXI del GATT 1994, che sono incorporate e costituiscono parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.

Capo IV

Questioni non tariffarie

Articolo 21

Norme industriali, valutazione della conformità e regolamentazioni tecniche

1.   Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC

Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito «l'accordo TBT»), che è incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.

2.   Portata e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, come definite dall'accordo TBT.

3.   Obiettivi

La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità persegue i seguenti obiettivi:

a)

evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti;

b)

migliorare la sicurezza, la qualità e la competitività dei prodotti affinché possano più facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti;

c)

incentivare un ricorso più esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione;

d)

garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;

e)

sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformità, all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati;

f)

sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione;

g)

promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT.

4.   Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità

a)

Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT.

b)

Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità.

5.   Trasparenza e notifica

a)

Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità, contemplato dall'accordo TBT.

b)

Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi.

c)

Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.

Capo V

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 22

Misure sanitarie e fitosanitarie

1.   Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «l'accordo SPS»), che è incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.

2.   Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.

SEZIONE II

Scambi di servizi e stabilimento

Articolo 23

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione stabilisce le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione tra le Parti degli scambi di servizi e dello stabilimento.

2.   La presente sezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento in tutte le attività economiche, eccezion fatta per:

a)

l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materiali nucleari;

b)

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c)

i servizi audiovisivi e culturali;

d)

i servizi educativo-didattici;

e)

i servizi sanitari e sociali;

f)

il cabotaggio marittimo nazionale;

g)

il trasporto aereo e i servizi ausiliari al trasporto aereo diversi:

i)

dai servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii)

dalla vendita e dalla commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii)

dai sistemi informatici di prenotazione;

iv)

dai servizi di assistenza a terra;

v)

dai servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio;

vi)

dai servizi di gestione degli aeroporti;

h)

i servizi di trasporto spaziale.

3.   Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

4.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.

5.   Conformemente alle disposizioni della presente sezione, le Parti si riservano il diritto di regolamentare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi politici.

Articolo 24

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«persona fisica dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione ai sensi del diritto dell'UE; «persona fisica della Repubblica dell'Iraq»: qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Iraq ai sensi del diritto nazionale;

b)

«persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

c)

«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica della Repubblica dell'Iraq»: qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq, rispettivamente, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica dell'Iraq. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Iraq non è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq a meno che le sue attività non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Iraq;

d)

in deroga alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione con sede al di fuori dell'Unione o dell'Iraq e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione o in Iraq in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq;

e)

«attività economica»: qualsiasi attività diversa da quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

f)

«consociata»: qualsiasi persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;

g)

«filiale» di una persona giuridica: qualsiasi centro di attività economica sprovvisto di personalità giuridica, che abbia apparenza di stabilità, quale l’estensione di una casa madre e che disponga di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che all'occorrenza vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali con il centro di attività economica che ne costituisce l'estensione;

h)

«fornitori di servizi» di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda fornire o fornisca un servizio;

i)

«scambi di servizi»: la fornitura di un servizio secondo le seguenti modalità:

i)

dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte;

ii)

nel territorio di una Parte agli utenti dell'altra Parte;

iii)

ad opera di un fornitore di una Parte che si stabilisce nel territorio dell'altra Parte;

iv)

ad opera di un fornitore di una Parte tramite la presenza di persone fisiche nel territorio dell'altra Parte;

j)

«misura»: qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

k)

«misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti»: le misure deliberate da:

i)

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;

ii)

organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

l)

«servizi»: qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;

m)

«stabilimento»: qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante:

i)

la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure

ii)

la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza

nel territorio di una Parte finalizzati allo svolgimento di un'attività economica;

n)

«investitore» di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;

o)

«servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: qualsiasi servizio che non viene prestato né su base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

Articolo 25

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione estende ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Iraq il trattamento derivante dal calendario degli impegni specifici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di trattamento nazionale e accesso al mercato in forza dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso «GATS»).

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e fermo restando il paragrafo 3, l'Iraq accorda ai servizi, ai fornitori di servizi e agli investitori dell'Unione, nei settori dei servizi e non, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili dell'Iraq o, se migliore, ad altri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi.

3.   L'Iraq può modificare il trattamento riservato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione assoggettandolo a condizioni e requisiti che risultino in un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili, a condizione che:

a)

il trattamento accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione rimanga non meno favorevole di quello accordato dall'Iraq a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi;

b)

l'Iraq notifichi la propria intenzione alla Commissione dell'Unione europea (di seguito: la «Commissione») quattro mesi prima della data in cui prevede di attuare le modifiche in questione. Su richiesta della Commissione, l'Iraq precisa in modo dettagliato i motivi per cui intende imporre le condizioni e i requisiti notificati. In assenza di ulteriori comunicazioni all'Iraq entro otto settimane, si riterrà che le condizioni e i requisiti suddetti siano stati accettati dall'Unione;

c)

su richiesta di una delle Parti, le condizioni e i requisiti proposti siano sottoposti all'esame e all'approvazione del comitato di cooperazione.

4.   Fatti salvi i benefici derivanti dal trattamento accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che avrà aderito all'OMC, l'Iraq estenderà ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Unione il trattamento derivante dall’elenco dei propri impegni specifici in forza del GATS.

Articolo 26

1.   Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma della presente sezione non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti concedono o concederanno in forza di accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali.

2.   Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per gli Stati membri o per l'Iraq di operare distinzioni, in applicazione delle pertinenti disposizioni della rispettiva normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non sia identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 27

Altri accordi

Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti sottoscritti da uno Stato membro dell'Unione e dall'Iraq.

Articolo 28

Trasparenza

Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni specifiche su qualsiasi misura di applicazione generale adottata o accordo internazionale concluso avente attinenza al presente accordo. Ciascuna Parte provvede inoltre a istituire uno o più centri di informazione in grado di dare risposte specifiche alle richieste dei fornitori di servizi dell'altra Parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati all'allegato 3, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 29

Eccezioni

1.   Le disposizioni della presente sezione sono soggette alle deroghe di cui al presente articolo. Fermo restante l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

a)

necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;

b)

necessarie a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;

c)

necessarie a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni della presente sezione, ivi compresi quelli intesi:

i)

a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente o ad affrontare gli effetti di inadempienze nell'ambito di contratti di servizio;

ii)

a tutelare la vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii)

a tutelare la sicurezza;

d)

incompatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 25, purché il diverso trattamento sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi dell'altra Parte;

e)

incompatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 25, purché il diverso trattamento sia finalizzato a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o dalla legislazione tributaria nazionale.

2.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte sul territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure in materia di cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

4.   Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le Parti applichino misure intese a regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità delle frontiere e a garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte in forza dell'articolo 25.

5.   Nessuna disposizione della presente sezione si applica alle attività svolte da una banca centrale, da un'autorità monetaria centrale o da altro ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

6.   Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata come un divieto per le Parti, e per i relativi enti pubblici, di svolgere o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per proprio conto o per conto dei relativi enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando risorse finanziarie proprie.

7.   Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le Parti applichino qualsiasi misura necessaria a impedire che, mediante le disposizioni del presente accordo, vengano elusi i provvedimenti da esse adottati in materia di accesso ai rispettivi mercati da parte di paesi terzi.

Articolo 30

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso:

a)

di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione è ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure

b)

di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;

ii)

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;

iii)

relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali;

iv)

nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;

v)

in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure

c)

di impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 31

Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento

Appena le circostanze lo consentano, compresa la situazione derivante dall'adesione dell'Iraq all'OMC, il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni affinché le Parti estendano progressivamente gli scambi di servizi e lo stabilimento tra loro, garantendo piena coerenza con le disposizioni del GATS, segnatamente quelle di cui all'articolo V. Ove accettate, le suddette raccomandazioni potranno essere poste in essere mediante accordi tra le Parti.

SEZIONE III

Disposizioni riguardanti le attività commerciali e gli investimenti

Articolo 32

Stimolo agli investimenti

Le Parti stimolano la diffusione di investimenti reciprocamente vantaggiosi sviluppando un clima più favorevole agli investimenti privati.

Articolo 33

Punti di contatto e scambio di informazioni

Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione commerciale afferente agli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

SEZIONE IV

Pagamenti correnti e capitali

Articolo 34

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali.

2.   La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.

Articolo 35

Conto corrente

Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.

Articolo 36

Conto capitale

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.

Articolo 37

Clausola di standstill

Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere più restrittive le disposizioni vigenti.

Articolo 38

Misure di salvaguardia

1.   Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purché dette misure risultino strettamente necessarie.

2.   La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.

Articolo 39

Disposizioni finali

1.   Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti.

2.   Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

SEZIONE V

Questioni connesse agli scambi

Capo I

Imprese commerciali di stato

Articolo 40

1.   Le Parti intendono conformarsi alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive e dell'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2.   Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su singole imprese commerciali di Stato, sul modo in cui esse operano e sulla maniera in cui le relative attività incidono sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata garantisce la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.

3.   Le Parti garantiscono che tutte le imprese commerciali di Stato fornitrici di beni o servizi rispettino gli obblighi sottoscritti in forza del presente accordo.

Capo II

Appalti pubblici

Articolo 41

Introduzione

1.   Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano ad uno sviluppo economico sostenibile, le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.

2.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)   «beni o servizi commerciali»: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;

b)   «servizi edili»: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso «CPC»);

c)   «giorni»: i giorni del calendario civile;

d)   «asta elettronica»: il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

e)   «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate;

f)   «gara a trattativa privata»: qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

g)   «misura»: qualsiasi dispositivo legislativo, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato;

h)   «elenco a uso ripetuto»: un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a più riprese;

i)   «avviso di gara d'appalto»: avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

j)   «compensazioni»: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi;

k)   «gara aperta»: procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

l)   «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

m)   «ente appaltante»: qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;

n)   «fornitore qualificato»: qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione;

o)   «gara selettiva»: procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;

p)   «servizi»: qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato;

q)   «norma»: documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o processi di produzione destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

r)   «fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi;

s)   «specifiche tecniche»: qualsiasi requisito d'appalto che precisi:

i)

le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura; oppure

ii)

i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi ad un bene o a un servizio.

Articolo 42

Portata e ambito di applicazione

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a)

di beni, servizi o di entrambi:

i)

come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo; e

ii)

che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b)

in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c)

il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 45, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo;

d)

indetta da un ente appaltante; e

e)

non altrimenti esclusa dalle presenti norme.

2.   Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano:

a)

all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;

b)

agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;

c)

alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d)

ai contratti di pubblico impiego;

e)

agli appalti indetti:

i)

allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;

ii)

in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari;

iii)

in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

3.   Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni:

a)

suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b)

suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c)

suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;

d)

suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo;

e)

suballegato 5: eventuali note generali.

4.   Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 43.

5.   L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non può suddividerlo in appalti singoli né individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo.

6.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

7.   Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:

a)

necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b)

necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;

c)

necessari a tutelare la proprietà intellettuale, oppure

d)

riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 43

Principi generali

1.   Relativamente a qualsiasi misura o a qualsiasi appalto disciplinato, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai suoi fornitori un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2.   Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti e i relativi suoi appaltanti si astengono:

a)

dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario; oppure

b)

dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

3.   Per quanto riguarda qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura o prassi in materia di appalti pubblici e con riguardo a specifici appalti indetti dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli aperti ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, l'Iraq riserva ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori di un qualsiasi paese terzo.

4.   Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:

a)

garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento, e a prevenirne l'accesso indebito.

5.   L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità onde evitare conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformità con il presente capo.

6.   Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra Parte norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.

Articolo 44

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

1.   Ciascuna Parte:

a)

pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato;

b)

ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte;

c)

indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a);

d)

indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all'articolo 45, all'articolo 47, paragrafo 4, e all'articolo 55, paragrafo 2.

2.   Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 45

Pubblicazione degli avvisi

1.   Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all'articolo 52, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto sul mezzo appositamente indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso.

2.   Per ciascuno appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni:

a)

l'oggetto dell'appalto;

b)

il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto;

c)

il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

3.   Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso «avviso di appalti programmati») che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi.

4.   Gli enti appaltanti elencati al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

Articolo 46

Condizioni per la partecipazione

1.   L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2.   Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

a)

ne analizza la capacità finanziaria e commerciale e le competenze tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta tanto all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene;

b)

non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente della Parte interessata o di vantare un'esperienza lavorativa sul territorio della Parte interessata;

c)

può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

3.   L'ente appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

4.   I fornitori sono esclusi dalla partecipazione se incorrono in fattispecie del tipo: fallimento, false dichiarazioni, grave inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, sentenze per reati gravi o per reati gravi contro la pubblica amministrazione, grave mancanza professionale o evasione fiscale.

Articolo 47

Qualificazione dei fornitori

1.   Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:

a)

pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 10 e 11 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;

b)

dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 8 e 9 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e notifica loro quanto specificato alla lettera b) del paragrafo 2 dell'appendice VI dell'allegato 1 del presente accordo.

2.   L'ente appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore dell'altra Parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.

3.   Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.

4.   Gli enti appaltanti di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e, nel caso di pubblicazione elettronica, reso costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo.

5.   In deroga al paragrafo 4, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità triennale, un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validità e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.

6.   Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a)

l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo nonché il maggior numero di informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto;

b)

l'ente trasmetta ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, sempre che disponibili.

7.   Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare ad un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

8.   Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

9.   L'ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

Articolo 48

Specifiche tecniche

1.   L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

2.   Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante:

a)

stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive;

b)

determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali o europee esistenti o, in assenza di queste, delle regolamentazioni tecniche nazionali, di norme o codici dell'edilizia nazionali riconosciuti.

3.   Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto.

4.   L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e ciò a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5.   L'ente appaltante non può sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza.

6.   Ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.

Articolo 49

Documentazione di gara

1.   L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa delle questioni di cui all'appendice VIII dell'allegato 1 del presente accordo, se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto.

2.   Su richiesta, l'ente appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purché tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti.

3.   L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara:

a)

informandone, ove noti, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie;

b)

a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo 50

Termini

Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara. I termini applicabili sono definiti all'appendice VI dell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 51

Trattative

1.   Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a)

quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto; oppure

b)

quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.

2.   Gli enti appaltanti:

a)

assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara;

b)

una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 52

Gara a trattativa privata

L'ente appaltante può bandire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 45 a 47, da 49 a 51 e gli articoli 53 e 54 esclusivamente:

a)

in uno dei seguenti casi:

i)

non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii)

nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii)

nessun fornitore riunisce le condizioni per la partecipazione; oppure

iv)

le offerte pervenute presentano un carattere collusivo;

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;

b)

nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostituibili per i seguenti motivi: la prestazione richiesta è un'opera d'arte; è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; in assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi dal momento che la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:

i)

risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

ii)

occasionerebbe all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

d)

se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;

e)

per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;

f)

se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale;

g)

nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari;

h)

se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi di cui al presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.

Articolo 53

Asta elettronica

Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:

a)

il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;

c)

altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.

Articolo 54

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1.   L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.

2.   L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo.

3.   L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

4.   Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5.   Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, l'ente appaltante assegna l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o quella al prezzo più basso, se il prezzo è l'unico criterio.

6.   L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7.   L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 55

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1.   L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 56, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.

2.   Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato III. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente per via elettronica, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca come minimo le informazioni di cui all'appendice VII dell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 56

Diffusione delle informazioni

1.   Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

2.   In deroga alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra gli stessi.

3.   Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: ostacoli l'applicazione della legge; possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori; pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 57

Procedure nazionali di ricorso

1.   Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:

a)

una violazione del presente capo; oppure

b)

nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte interessata non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte;

verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2.   Se un fornitore contesta, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte interessata invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltante. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.   A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a dieci giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.

4.   Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5.   Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso. L'organo di ricorso diverso da un tribunale è soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:

a)

che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;

b)

alle parti in causa (in appresso «i partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;

c)

ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;

d)

ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;

e)

ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni;

f)

che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi intentati dai fornitori siano comunicate in modo tempestivo, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.

6.   Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino:

a)

tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;

b)

nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

Articolo 58

Ulteriori negoziati

1.   Le Parti riesaminano ogni anno l'efficace funzionamento del presente capo e la reciproca apertura dei mercati degli appalti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative per l'estensione dell'elenco o degli elenchi degli enti di cui al suballegato 1 e al suballegato 2 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente accordo.

2.   Nell'ambito dei negoziati per adesione all'OMC, l'Iraq riconoscerà il proprio impegno a aderire all'accordo multilaterale sugli appalti pubblici (in appresso «GPA»).

Articolo 59

Regime asimmetrico e misure transitorie

In considerazione del fabbisogno finanziario e commerciale e delle esigenze connesse allo sviluppo, l'Iraq beneficia delle seguenti misure transitorie: la possibilità di istituire un programma temporaneo di prezzi preferenziali in virtù del quale è applicabile una differenza tariffaria del 5 % sui beni e servizi e del 10 % sulle opere alle forniture e ai servizi da parte di fornitori esclusivamente iracheni.

La progressiva soppressione del programma di prezzi preferenziali entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Capo III

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 60

Natura e ambito delle obbligazioni

1.   Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Iraq adotta la normativa atta a garantire una protezione adeguata e effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale nel rispetto dei massimi standard internazionali, tra cui le disposizioni dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (in appresso «accordo TRIPS»), prevedendo strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.

2.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale indicate al paragrafo 2 dell'allegato 2 del presente accordo cui hanno aderito gli Stati membri o che vengono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

3.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq si conforma alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 3 dell'allegato 2 del presente accordo cui ha aderito almeno uno Stato membro o che vengono di fatto applicate da almeno uno Stato membro, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

4.   L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo è soggetta al riesame periodico delle Parti. Nell'elaborare la normativa o se sorgono problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale o commerciale tali da incidere sulle attività commerciali, su richiesta di una Parte vengono tempestivamente avviate consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative finalizzate a disposizioni più dettagliate in materia di diritti di proprietà intellettuale.

5.   In materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna Parte riserva ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni già contemplate negli strumenti internazionali inglobati o che potranno essere inglobati di volta in volta nell'allegato 2 del presente accordo e a decorrere dal momento della ratifica della Parte interessata.

6.   Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq riserva alle imprese e ai cittadini dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

SEZIONE VI

Composizione delle controversie

Capo I

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 61

Obiettivo

L'obiettivo della presente sezione è prevenire e risolvere le controversie tra le Parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 62

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione esplicita, la presente sezione si applica a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del presente accordo.

Capo II

Consultazioni

Articolo 63

Consultazioni

1.   Le Parti si adoperano a risolvere eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62 avviando consultazioni in buona fede finalizzate a trovare a una soluzione tempestiva, equa e concordata.

2.   Ciascuna Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 62 che ritiene applicabili.

3.   Le consultazioni vengono avviate entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta, a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.   Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, sono avviate entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si considerano concluse entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

5.   Se le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 oppure si concludono senza una soluzione concordata, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 64.

Capo III

Procedure per la composizione delle controversie

Articolo 64

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Quando una controversia non trova risoluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2.   La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire la base giuridica della contestazione, perché tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 62.

Articolo 65

Costituzione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro dieci giorni dalla data di inoltro della richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di cooperazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3.   Se le Parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 78 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Se le Parti raggiungono un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti dal pertinente elenco di arbitri secondo la medesima procedura.

4.   Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle Parti.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

6.   Se, al momento di inoltro della richiesta conformemente al paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all'articolo 78 non è stato ancora stilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

Articolo 66

Relazione intermedia del collegio arbitrale

Entro 90 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale sottopone alle Parti una relazione intermedia che accerta i fatti, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in essa contenute. Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione intermedia entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.

Articolo 67

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla costituzione. Se ritiene che il termine non possa essere rispettato, il presidente del collegio arbitrale ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 75 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 68

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.

Articolo 69

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.   Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

3.   Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 65. Il termine per la notifica del lodo è di 35 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.

4.   Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle Parti.

Articolo 70

Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o sulla relativa compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 62, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 62. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

3.   Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 65. Il termine per la notifica del lodo è di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.

Articolo 71

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.   Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale delibera che la misura notificata a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza dell'articolo 62, su richiesta della Parte attrice, la Parte convenuta presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.

2.   Se non si perviene ad un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 70 con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 62 di una misura adottata per dare esecuzione al lodo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione, gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'articolo 62 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio indotti dalla violazione. La Parte attrice può applicare la sospensione 10 giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3.

3.   Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione indotti dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il lodo del collegio arbitrale originario sulla sospensione degli obblighi è notificato alle Parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4.   Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 65. Il termine per la notifica del lodo è di 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 62 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 72, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 72

Esame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1.   La Parte convenuta comunica all'altra Parte e al comitato di cooperazione qualsiasi misura adottata per ottemperare al lodo del collegio arbitrale o richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici posta in essere dalla Parte ricorrente.

2.   Se, entro 30 giorni dalla data di inoltro della notifica, le Parti non giungono ad un accordo sulla conformità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 62, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 62, la sospensione degli obblighi è revocata.

3.   Se non è possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 65. Il termine per la notifica del lodo è di 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 2.

Articolo 73

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. La soluzione deve essere notificata al comitato di cooperazione e al collegio arbitrale. Una volta avuta notifica della soluzione concordata, il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 74

Regolamento di procedura

1.   Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione.

2.   Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.

3.   Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 75

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha prerogativa di acquisire il parere di esperti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 76

Norme di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 62 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 62.

Articolo 77

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è tuttavia pubblicato in alcun caso.

2.   I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo accerta i fatti e l'applicabilità delle pertinenti disposizioni dell'accordo e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato di cooperazione rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

Capo IV

Disposizioni generali

Articolo 78

Elenco degli arbitri

1.   Il comitato di cooperazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di 15 nominativi di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna Parte designa cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre cinque nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte con il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato di cooperazione veglia affinché la composizione dell'elenco sia mantenuta costante.

2.   Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta.

Articolo 79

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.   Fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, i collegi arbitrali adottano un'interpretazione pienamente in linea con le pertinenti decisioni dell'Organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio relative alla presunta violazione di una disposizione di cui all'articolo 62 del presente accordo contenente o riguardante una disposizione dell'accordo OMC.

2.   I paragrafi da 3 a 6 si applicano dal momento dell'adesione dell'Iraq all'OMC.

3.   Il ricorso alle disposizioni sulla composizione delle controversie di cui alla presente sezione non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la composizione delle controversie.

4.   Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del presente accordo o dell'accordo OMC, essa non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non si sia conclusa. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di composizione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

5.   Ai fini del paragrafo 4:

a)

i procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 del DSU e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU;

b)

i procedimenti di composizione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione ai sensi dell'articolo 67.

6.   Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato al fine di impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del titolo II del presente accordo.

Articolo 80

Termini

1.   Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni del calendario civile e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2.   I termini di cui alla presente sezione possono essere prorogati previo mutuo consenso delle Parti.

TITOLO III

SETTORI DI COOPERAZIONE

Articolo 81

Assistenza finanziaria e tecnica

1.   Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, l'Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche in Iraq.

2.   Detta assistenza si esplica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente ai pertinenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza prestata dall'Unione sono stabiliti in un programma indicativo che rispecchia le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze e delle strategie di sviluppo dell'Iraq, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme.

3.   Le Parti assicurano lo stretto coordinamento tra l'assistenza tecnica dell'Unione e quella proveniente da altre fonti. La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale dell'Unione si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio e ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo convenuti nell'ambito dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali competenti. Nell'attuare la politica di sviluppo, l'Unione tiene pienamente conto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi quelli enunciati dalla dichiarazione di Parigi del 2 marzo 2005 e dal programma d'azione di Accra.

4.   Fatte salve le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria reciproca, la Parte destinataria dell'assistenza tecnica o finanziaria risponde tempestivamente alle richieste di cooperazione amministrativa provenienti dalle autorità competenti dell'altra Parte, al fine di promuovere la lotta contro le frodi e le irregolarità nell'ambito dell'assistenza dell'Unione.

5.   Il governo dell'Iraq nomina un punto di contatto antifrode competente a garantire una cooperazione efficace tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, tra cui la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, soprattutto per quanto riguarda i relativi audit e attività di controllo intesi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 82

Cooperazione in materia di sviluppo sociale e umano

La cooperazione in questo settore afferma la dimensione sociale della globalizzazione e ribadisce il nesso tra sviluppo sociale, sviluppo economico e sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale. La cooperazione intende inoltre sottolineare che è importante ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, anche per le fasce vulnerabili della popolazione e per gli sfollati, e rispondere alle esigenze di base in termini di salute, istruzione e occupazione. Le attività di cooperazione in questi settori sono specificatamente mirate a sviluppare la capacità e le istituzioni, nel rispetto dei principi della partecipazione, del buon governo e di una gestione sana e trasparente.

Articolo 83

Istruzione, formazione e giovani

1.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani nel reciproco vantaggio, tenendo conto della disponibilità delle risorse e promuovendo l'uguaglianza di genere.

2.   Le Parti incoraggiano in particolare lo scambio di informazioni, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori e il potenziamento delle capacità, sfruttando i dispositivi esistenti nell'ambito dei programmi di cooperazione e avvalendosi dell'esperienza maturata da entrambe in questo ambito.

3.   Le Parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione superiore tramite dispositivi quale il programma Erasmus Mundus, nell'intento di favorire l'eccellenza e l'internalizzazione dei rispettivi sistemi educativi.

Articolo 84

Occupazione e sviluppo sociale

1.   Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose quali fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.

2.   Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere e applicare efficacemente le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e del lavoro.

3.   Tra le forme di cooperazione figurano, fra le altre cose: programmi e progetti specifici definiti di comune accordo, il dialogo, il potenziamento delle capacità, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

4.   Le Parti convengono di coinvolgere nel processo di dialogo e di cooperazione le parti sociali e gli altri interessati.

Articolo 85

Società civile

Riconoscendo il ruolo e il potenziale contributo di una società civile organizzata, in particolare per quanto riguarda gli ambienti accademici e i contatti tra think-tank, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo, le Parti convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo.

Articolo 86

Diritti umani

1.   Le Parti convengono di cooperare per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia, e di garantire assistenza tecnica, formazione e potenziamento delle capacità, a seconda dei bisogni. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi programma di cooperazione e di sviluppo che ometta di tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani è destinato ad avere effetti limitati.

2.   La cooperazione in materia di diritti umani include, tra le altre cose:

a)

il potenziamento delle istituzioni statali competenti in materia di diritti umani e delle organizzazioni non governative attive in questo ambito;

b)

attività di promozione e sensibilizzazione sui diritti umani a livello nazionale e locale, in materia di diritti dei minori e delle donne in particolar modo nell'ambito della pubblica amministrazione, nel settore giudiziario e presso gli organismi preposti all'applicazione della legge;

c)

lo sviluppo della legislazione dell'Iraq in applicazione del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani;

d)

la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani;

e)

il sostegno agli sforzi del governo dell'Iraq tesi a garantire ai cittadini iracheni un tenore di vita adeguato e a tutelarne, senza discriminazioni, i diritti politici, economici, sociali e culturali;

f)

il sostegno al processo di riconciliazione nazionale e alla lotta contro l'impunità;

g)

l'avvio di un vasto dialogo sui diritti umani.

Articolo 87

Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese

1.   La cooperazione in questo ambito è intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitività e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione.

A.   Aspetti generali

2.   La cooperazione:

a)

promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realtà in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private;

b)

sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili;

c)

promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;

d)

promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

e)

consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali

f)

promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti;

g)

collabora al fine di creare un clima favorevole all'attività industriale;

h)

promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attività imprenditoriale e dello sviluppo economico;

i)

sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.);

j)

incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative.

B.   Piccole e medie imprese

3.   Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

4.   Le Parti:

a)

si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI;

b)

garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo;

c)

sostengono le attività delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete;

d)

agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attività di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.

Articolo 88

Cooperazione in materia di investimenti

1.   Le Parti cooperano al fine di creare un clima favorevole agli investimenti, sia nazionali che esteri, e di tutelare adeguatamente gli investimenti, i trasferimenti di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento.

2.   Le Parti convengono di sostenere la promozione e la tutela degli investimenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di reciprocità.

3.   Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari e sulle prassi amministrative in materia di investimenti.

4.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie al fine di facilitare le opportunità di investimento.

5.   Per favorire gli scambi e gli investimenti, l'Unione si dichiara pronta ad assistere, su richiesta, l'Iraq nello sforzo di avvicinare il quadro normativo e regolamentare a quello dell'Unione negli ambiti di pertinenza del presente accordo.

Articolo 89

Norme industriali e valutazione della conformità

La Parti possono cooperare nei seguenti ambiti di rilevanza delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità.

1.

Promuovere, nei territori delle Parti, un impiego più esteso delle norme internazionali nell'ambito delle regolamentazioni tecniche e della valutazione della conformità, anche in merito a specifiche misure settoriali, e potenziare la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda le attività delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali.

2.

Assistere in Iraq le iniziative di sviluppo della capacità di standardizzazione, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati.

3.

Promuovere e incoraggiare la cooperazione bilaterale tra le organizzazioni irachene e dell'Unione con competenza in materia di standardizzazione, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e vigilanza dei mercati.

4.

Sviluppare una visione comune in materia di buone pratiche regolamentari, anche per quanto riguarda:

a)

la trasparenza nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

b)

la necessità e la proporzionalità delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformità, compreso l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;

c)

il ricorso alle norme internazionali per l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati;

d)

l'applicazione delle regolamentazioni tecniche e le attività di vigilanza del mercato.

5.

Potenziare la cooperazione in materia regolamentare e in campo tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualità e il livello delle regolamentazioni tecniche e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti.

6.

Sviluppare la compatibilità e la convergenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 90

Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale

L'obiettivo è promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione:

a)

il potenziamento della capacità e delle attività di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni;

b)

misure intese a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacità delle associazioni di produttori e a sostenere le attività di promozione degli scambi;

c)

misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali;

d)

misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;

e)

misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identità delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione;

f)

la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.

Articolo 91

Energia

1.   Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore energetico, nel rispetto dei principi di libertà, competitività e apertura dei mercati dell'energia e al fine di:

a)

potenziare la sicurezza energetica garantendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale e stimolando la crescita economica;

b)

elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare del settore energetico che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato dell'energia e promuova gli investimenti;

c)

sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene nel campo dell'esplorazione, della produzione, della trasformazione, del trasporto, della distribuzione e dei servizi nel settore energetico;

d)

intessere un dialogo regolare e effettivo in materia energetica tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso il progetto del mercato del gas UE-Mashrek arabo e altre pertinenti iniziative regionali.

2.   A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:

a)

sostenere l'elaborazione in Iraq di un'adeguata politica energetica e del relativo quadro regolamentare e infrastrutturale, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, della sana gestione delle risorse e della libertà, competitività e apertura del mercato;

b)

cooperare per migliorare la capacità amministrativa e giuridica e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attività economica e gli investimenti energetici internazionali in Iraq;

c)

favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di giacimenti petroliferi e di riserve di gas naturale in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture nel settore petrolifero e del gas, comprese le reti di trasporto e transito verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione;

d)

rendere più affidabili il sistema di approvvigionamento elettrico in Iraq;

e)

intensificare la cooperazione al fine di migliorare la sicurezza energetica e combattere i cambiamenti climatici, promuovendo fonti di energia rinnovabili, l'efficienza energetica e la riduzione del gas flaring;

f)

facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale;

g)

promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di integrazione regionale dei mercati energetici.

Articolo 92

Trasporti

1.   Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e efficiente, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti al fine di:

a)

sviluppare ulteriormente i trasporti e le interconnessioni garantendo al tempo stesso la sostenibilità energetica e stimolando la crescita economica;

b)

elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare in tutti i comparti del settore dei trasporti che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato e promuova gli investimenti;

c)

sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene in materia di esplorazione, potenziamento della capacità, sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei trasporti e servizi nel settore dei trasporti;

d)

intessere un dialogo regolare e effettivo in materia di trasporti tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso la cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti e altre pertinenti iniziative regionali.

2.   A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:

a)

sostenere l'elaborazione di un'adeguata politica dei trasporti, finalizzata a sviluppare le diverse modalità, e del relativo quadro regolamentare e favorire il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture del settore in Iraq, sottolineando l'importanza della sostenibilità; garantire l'intermodalità e l'integrazione tra tutte le modalità di trasporto; esaminare la possibilità di avvicinare ulteriormente il quadro legislativo e regolamentare alle norme internazionali e dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza;

b)

cooperare per migliorare e/o ripristinare la capacità amministrativa e giuridica al fine di elaborare piani specifici nei settori prioritari e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attività economica e gli investimenti internazionali nel settore dei trasporti in Iraq, ispirati alle pratiche e alle politiche dell'Unione; istituire le necessarie autorità di regolamentazione indipendenti;

c)

favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di tutti i comparti del settore dei trasporti in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti, comprese le interconnessioni con le reti di trasporto verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione;

d)

rendere più affidabili i flussi di trasporto verso e attraverso l'Iraq;

e)

facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale quali elementi essenziali della cooperazione cui dare priorità;

f)

promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di interconnessione con i sistemi di trasporto regionali;

g)

attuare una politica nazionale in materia di aviazione che contempli anche lo sviluppo degli aeroporti, la gestione del traffico aereo e l'ulteriore potenziamento della capacità amministrativa (ivi compresa l'istituzione di un'autorità dell'aviazione civile autonoma che funga da reale ente regolatore); negoziare un accordo «orizzontale» sul trasporto aereo che ridia certezza giuridica agli accordi bilaterali sui servizi aerei; esplorare la possibilità di negoziare un accordo globale UE-Iraq in materia di aviazione.

Articolo 93

Ambiente

1.   Le Parti concordano sulla necessità di intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda ad esempio il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future.

2.   Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito debba promuovere la tutela dell'ambiente e perseguire lo sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni comuni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

3.   La cooperazione in questo campo è intesa, tra le altre cose:

a)

a scambiare informazioni e competenze in materia ambientale (questioni urbane, tutela del patrimonio naturale, gestione delle acque e dei rifiuti, gestione delle catastrofi, ecc.);

b)

ad incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale in materia di tutela dell'ambiente, stimolando peraltro gli investimenti a favore di progetti e programmi per l'ambiente;

c)

a promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento delle comunità locali per la tutela ambientale e gli sforzi intesi allo sviluppo sostenibile;

d)

a sostenere il potenziamento della capacità in materia ambientale, ad esempio per quanto riguarda il processo di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adeguamento;

e)

a cooperare al fine di negoziare e attuare accordi ambientali multilaterali;

f)

ad incoraggiare lo scambio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione ambientale e all'inserimento delle tematiche ambientali in altri settori di intervento;

g)

a sostenere la ricerca e l'analisi ambientali.

Articolo 94

Telecomunicazioni

Le Parti cooperano al fine di:

a)

promuovere e intensificare lo scambio di informazioni sulle normative applicabili e su eventuali riforme legislative future nel settore delle telecomunicazioni onde garantire una maggiore comprensione dei rispettivi quadri regolamentari in materia;

b)

scambiarsi informazioni sugli sviluppi in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e relative norme.

Articolo 95

Scienza e tecnologia

1.   Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

a)

lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;

b)

l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;

c)

attività comuni di RST;

d)

attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attività RST.

3.   La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 96

Cooperazione doganale e tributaria

1.   Le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalità doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni delle normative doganali, finalizzata a garantire la conformità con tutte le disposizioni di cui è prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione.

2.   Ferme restando le rispettive competenze e al fine di potenziare e sviluppare le attività economiche pur tenendo presente la necessità di elaborare un quadro regolamentare adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad applicare i principi del buon governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria e a elaborare misure volte a un'effettiva attuazione dei suddetti principi.

Articolo 97

Cooperazione nel settore statistico

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacità, garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorità sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.

Articolo 98

Stabilità macroeconomica e finanze pubbliche

1.   Le Parti convengono sull'importanza che l'Iraq raggiunga la stabilità macroeconomica mediante una sana politica monetaria volta a conseguire e mantenere la stabilità dei prezzi, nonché tramite una politica di bilancio intesa a conseguire la sostenibilità del debito.

2.   Le Parti convengono sull'importanza di garantire efficacia, trasparenza e responsabilità della spesa pubblica in l'Iraq tanto a livello nazionale che locale.

3.   Le Parti concordano di cooperare, tra le altre cose, per migliorare il sistema iracheno di gestione delle finanze pubbliche onde garantire la competitività della programmazione di bilancio e un conto unico del tesoro.

Articolo 99

Sviluppo del settore privato

Le Parti concordano di cooperare al fine di sviluppare in Iraq un'economia di mercato migliorando il clima per gli investimenti, diversificando l'attività economica, garantendo il progresso grazie ad un programma di privatizzazione e migliorando le condizioni onde poter accelerare la creazione di posti di lavoro nel settore privato.

Articolo 100

Turismo

1.   Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse.

2.   Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.

Articolo 101

Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di avvicinare le rispettive norme e standard, e in particolare:

a)

di potenziare il settore finanziario iracheno;

b)

di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari iracheni;

c)

di scambiarsi informazioni sulle rispettive normative vigenti o in preparazione;

d)

di sviluppare sistemi di audit compatibili.

TITOLO IV

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 102

Stato di diritto

1.   Nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti mostrano un costante impegno e accordano particolare importanza al principio dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.

2.   Le Parti si impegnano a cooperare per mettere ulteriormente a punto il funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia, anche potenziandone la capacità.

Articolo 103

Cooperazione giudiziaria

1.   Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

2.   Le Parti convengono di facilitare e incoraggiare il ricorso a mezzi alternativi per la composizione delle controversie civili e commerciali ove lo consentano gli strumenti internazionali applicabili.

3.   Per quanto riguarda l'ambito penale, le Parti si adoperano per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Detta cooperazione comprende l'eventuale adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, compreso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all'articolo 7 del presente accordo, e la relativa applicazione.

Articolo 104

Protezione dei dati personali

1.   Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle massime norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale ONU del 14 dicembre 1990).

2.   Nella cooperazione per la protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e di conoscenze.

Articolo 105

Cooperazione in materia di migrazione e asilo

1.   Le Parti ribadiscono l'importanza ascritta alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di consolidare la cooperazione in tal senso, le Parti istituiscono un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti.

2.   La cooperazione si basa sulla valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le Parti, e trova attuazione conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:

a)

le cause di fondo dell'emigrazione;

b)

l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento», riconoscendo al contempo che l'Iraq non è ancora uno Stato contraente della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati e del protocollo del 1967, ma sta valutando la possibilità di aderirvi in futuro;

c)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d)

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e)

il rimpatrio, nel rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

f)

in materia di visti, le questioni individuate di interesse reciproco, nel quadro dell'acquis di Schengen attualmente in vigore;

g)

l'ambito dei controlli e della gestione delle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, tenendo presente il loro eventuale duplice uso.

3.   Nel quadro della cooperazione intesa a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri migranti in posizione irregolare. A tal fine:

a)

l'Iraq riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;

b)

ciascuno Stato membro dell'Unione riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio dell'Iraq, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità.

4.   Gli Stati membri dell'Unione e l'Iraq forniscono ai rispettivi cittadini documenti adeguati che ne comprovino l'identità allo scopo di consentire il viaggio a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento d'identità o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta dell'Iraq o dello Stato membro interessato, l'autorità diplomatica o consolare competente dello Stato membro interessato o dell'Iraq dispone quanto necessario per interrogare senza indugio la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.

5.   In questo contesto, le Parti decidono di concludere, su richiesta di una di loro come previsto all'articolo 122 e senza indugio, un accordo inteso a prevenire e controllare la migrazione illegale e a disciplinare le procedure e gli obblighi specifici in materia di riammissione. Se le Parti lo ritengono necessario, il suddetto accordo copre anche la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

6.   La cooperazione in questo ambito si svolge nel pieno rispetto dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle Parti derivanti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario.

Articolo 106

Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione

Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, e contro la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei reciproci obblighi internazionali incombenti loro in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e relativi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Articolo 107

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le Parti convengono sulla necessità di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo.

2.   Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.

3.   La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso «GAFI»), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.

Articolo 108

Lotta alle droghe illecite

1.   Nel rispetto delle proprie leggi e normative, le Parti mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la loro incidenza sui consumatori di droga e sulla società nel suo complesso e a prevenire con maggiore efficacia la deviazione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Nell'ambito di tale cooperazione, le Parti assicurano un'impostazione globale ed equilibrata per il raggiungimento di questo obiettivo, tramite la regolamentazione del mercato legale e un'azione e un coordinamento efficaci fra le autorità competenti, anche nei settori della sanità, dell'istruzione, dell'applicazione della legge e della giustizia.

2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi, basando le loro azioni su principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 109

Cooperazione culturale

1.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore della cultura, al fine di diffondere una maggiore comprensione reciproca e incentivare i rapporti culturali fra di esse.

2.   Le Parti sostengono lo scambio di informazioni e conoscenze e altre iniziative che contribuiscano a potenziare la capacità, in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale.

3.   Le Parti intensificano la cooperazione in materia di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq. Esse promuovono la ratifica e l'effettiva attuazione dei pertinenti accordi internazionali, tra cui la Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali.

4.   Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra persone, istituzioni e organizzazioni culturali che rappresentano la società civile nell'Unione e in Iraq.

5.   Le Parti coordinano i rispettivi sforzi nei consessi internazionali, tra cui l'UNESCO, e/o nell'ambito di altri organismi internazionali, al fine di promuovere la diversità culturale, in particolare per quanto riguarda la ratifica e l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 110

Cooperazione regionale

1.   Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilità e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attività intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali.

2.   Le Parti convengono che la cooperazione può comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purché compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti.

3.   Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione:

a)

alla promozione del commercio interregionale;

b)

al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 111

Consiglio di cooperazione

1.   È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle Parti.

2.   Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle Parti.

3.   Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

4.   Ciascuna Parte può sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

5.   Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

6.   Le disposizioni del presente articolo non ostano e lasciano impregiudicate eventuali disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie di cui al titolo II del presente accordo.

Articolo 112

Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

1.   È istituito un comitato di cooperazione composto da rappresentanti delle Parti e preposto a coadiuvare il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il consiglio di cooperazione può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 113

Comitato parlamentare di cooperazione

1.   È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento europeo.

2.   Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento iracheno.

3.   Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

4.   Il comitato parlamentare di cooperazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

Articolo 114

Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, conformemente ai regolamenti e alle norme interne di ciascuna di esse, le Parti convengono di concedere agli esperti e ai funzionari debitamente autorizzati le agevolazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti nell'ambito della cooperazione.

Articolo 115

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Iraq.

Articolo 116

Entrata in vigore e rinnovo

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve l'ultima delle notificazioni delle Parti relative all'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni. Esso è prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

Articolo 117

Applicazione provvisoria

1.   Fatto salvo l'articolo 116, l'Unione e l'Iraq convengono di applicare l'articolo 2, e i titoli II, III e V del presente accordo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Unione e l'Iraq si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

2.   Quando, a norma del paragrafo 1, le Parti applicano una disposizione del presente accordo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 1.

Articolo 118

Non discriminazione

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;

b)

il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le società irachene.

Articolo 119

Clausola evolutiva

1.   Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione è competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.

Articolo 120

Altri accordi

1.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con l'Iraq attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, con l'Iraq nuovi accordi di cooperazione.

2.   Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

Articolo 121

Mancata esecuzione dell'accordo

1.   Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

2.   Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce entro 30 giorni al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, se richiesto dall'altra Parte, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione.

3.   In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:

a)

denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

b)

inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi essenziali dell'accordo di cui agli articoli 2 e 5.

L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per entrambe.

4.   In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al titolo II del presente accordo, essa può fare esclusivo ricorso e attenersi alle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo II, sezione VI, del presente accordo.

Articolo 122

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.

Articolo 123

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contrasto, si fa riferimento alla lingua nella quale è stato negoziato il presente accordo, vale a dire l'inglese.

Articolo 124

Allegati, appendici, protocolli e note

Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli dňa jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Гια την Eλληvιкή Δημoкρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Kυπριαкή Δημoкρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ALLEGATO 1

APPALTI PUBBLICI

Appendice I

Appalti disciplinati

Suballegato 1

Organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dalle disposizioni del titolo II, sezione V, capo II, del presente accordo

Beni

Soglie

130 000 DSP

Servizi (specificati al suballegato 3)

Soglie

130 000 DSP

Opere (specificate al suballegato 4)

Soglie

5 000 000 DSP

Impegni dell'Iraq

1.   Tutti gli organi dell'amministrazione centrale, compresi gli enti facenti capo ad un organo dell'amministrazione centrale; tutti gli altri enti le cui politiche in materia di appalti sono controllate, dipendono o sono influenzate dall'amministrazione centrale; tutti gli altri enti finanziati dall'amministrazione centrale o la cui gestione è soggetta al controllo dell'amministrazione centrale.

2.   Elenco indicativo dei suddetti enti (i titoli precisi sono soggetti a cambiamento):

 

Ministero dell'Agricoltura

 

Ministero delle Comunicazioni

 

Commissione nazionale per la comunicazione e i media

 

Commissione per l'integrità pubblica

 

Ministero della Cultura

 

Ministero della Difesa

 

Ministero della Migrazione

 

Ministero dell'Istruzione

 

Ministero dell'Energia elettrica

 

Ministero dell'Ambiente

 

Ministero delle Finanze

 

Ministero degli Affari esteri

 

Ministero della Sanità

 

Ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica

 

Ministero dell'Edilizia e delle politiche abitative (e relative imprese pubbliche)

 

Ministero per i Diritti umani

 

Ministero per le Politiche industriali e minerarie (e relative imprese pubbliche)

 

Ministero degli Interni

 

Ministero della Giustizia

 

Ministero del Lavoro e degli affari sociali

 

Ministero dei Comuni e delle opere pubbliche

 

Ministero del Petrolio

 

Ministero della Pianificazione e della cooperazione allo sviluppo

 

Ministero delle Scienze e della tecnologia

 

Ministero del Commercio

 

Ministero dei Trasporti

 

Ministero delle Risorse idriche

 

Ministero della Gioventù e dello sport

 

Sottosegretariato alle Attività turistiche e ai siti storici

 

Sottosegretariato agli Affari provinciali

 

Sottosegretariato alle Questioni femminili

 

Banca centrale della Repubblica dell'Iraq

 

Università pubbliche

Impegni dell'Unione

Enti dell'Unione:

1)   Consiglio dell'Unione europea

2)   Commissione europeaEnti appaltanti degli Stati membri:

1.   Tutti i ministeri e gli organismi di diritto pubblico dell'amministrazione centrale.

Nell'Unione, per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi ente:

istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,

dotato di personalità giuridica, e

la cui attività sia finanziata in buona parte con fondi pubblici provenienti da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo e alla supervisione di tali enti, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito per più della metà da membri di nomina statale designati da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

2.   Di seguito sono elencati gli organi dell'amministrazione centrale i cui appalti sono soggetti alle disposizioni del titolo II, sezione V, capo II, del presente accordo (elenco indicativo).

ELENCO INDICATIVO DEGLI ENTI APPALTANTI AVENTI CARATTERE DI ORGANO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA CE SUGLI APPALTI

Belgio

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Bulgaria

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione attinente all'esercizio del potere esecutivo:

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

Repubblica ceca

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Danimarca

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 dipartimenti e istituzioni)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (diversi dipartimenti e istituzioni, tra cui lo Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (capo della polizia, procuratore generale, 1 direzione e vari dipartimenti)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)

Kulturministeriet — Ministero della Cultura

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 dipartimenti e varie istituzioni)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 dipartimenti)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 dipartimento)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 direzioni e istituzioni)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (diversi dipartimenti e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risoe e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 dipartimento e varie istituzioni)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 dipartimenti e diverse istituzioni)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 dipartimenti e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 dipartimenti, 4 istituti nazionali e 5 altre istituzioni)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (diversi dipartimenti e istituzioni)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 dipartimenti e istituzioni)

Germania

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (esclusivamente beni per uso civile)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonia

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Irlanda

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Parlamento]

Department of the Taoiseach — [Primo Ministro]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Regioni di lingua gaelica] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Grecia

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Spagna

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Francia

1)   Ministeri

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

2)   Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

3)   Enti pubblici nazionali

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A)

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national des sciences de l’univers

Institut national des sports et de l’education physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4)   Altri enti pubblici nazionali

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Italia

1)   Organismi committenti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

2)   Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Cipro

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Lettonia

a)   Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

b)   Altre istituzioni pubbliche

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni pubbliche non dipendenti dai ministeri)

Lituania

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Istituzioni responsabili dinanzi al Seimas [Parlamento]:

Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausybės kanceliarija

Istituzioni responsabili dinanzi al Vyriausybės [Governo]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Istituzioni facenti capo all’Aplinkos ministerija [Ministero dell'Ambiente]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;