ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.201.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 luglio 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( 1 )

60

 

*

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

107

 

*

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro

135

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010)

138

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione predisposta su richiesta della Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, concludeva che il quadro di vigilanza del settore finanziario dell’Unione doveva essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme profonde della struttura della vigilanza di tale settore, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

(2)

La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell’Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi», la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e nella comunicazione del 20 ottobre 2009, dal titolo «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future», ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

(3)

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europee di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all’applicazione uniforme della normativa dell’Unione e all’elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità di regolamentazione e vigilanza. Le AEV comprendono l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le AEV svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l’opera da esse svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.

(4)

I derivati negoziati fuori borsa («contratti derivati OTC») mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Tali contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l’incertezza nei periodi di tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.

(5)

In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante una controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l’applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.

(6)

La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati nella stessa misura dai partner internazionali dell’Unione ed eserciterà il necessario monitoraggio. La Commissione dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione. Con l’assistenza dell’AESFEM, la Commissione dovrebbe procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti nel presente regolamento. Al fine di evitare potenziali duplicazioni o conflitti normativi, la Commissione potrebbe adottare decisioni sull’equivalenza del quadro delle disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione che costituisce la base di tali decisioni non dovrebbe inficiare il diritto di una CCP stabilita in un paese terzo e riconosciuta dall’AESFEM di fornire servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, giacché la decisione di riconoscimento dovrebbe essere autonoma rispetto alla valutazione. Analogamente, né la decisione di equivalenza né la valutazione dovrebbero inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e riconosciuto dall’AESFEM di fornire servizi a soggetti stabiliti nell’Unione.

(7)

Con riferimento al riconoscimento di CCP di paesi terzi e in conformità degli obblighi internazionali dell’Unione derivanti dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compreso l’Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l’equivalenza tra i regimi giuridici di paesi terzi e il regime giuridico dell’Unione dovrebbero essere adottate solo se il regime giuridico del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici stranieri, conformemente agli obiettivi generali e alle norme di regolamentazione fissati dal G20 nel settembre 2009, di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema dovrebbe essere considerato equivalente qualora garantisca che il risultato sostanziale del regime di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell’Unione e dovrebbe essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

(8)

In tale contesto è opportuno e necessario, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dei derivati e del funzionamento delle CCP, verificare l’effettiva equivalenza dei sistemi di regolamentazione stranieri ai fini del rispetto degli obiettivi e delle norme del G20 e per migliorare così la trasparenza dei mercati dei derivati, attenuare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. La situazione molto particolare delle CCP richiede che le disposizioni relative ai paesi terzi siano organizzate ed operino secondo modalità che sono specifiche alla struttura del mercato di tali soggetti. Pertanto questo approccio non costituisce un precedente per altra normativa.

(9)

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato sull’esistenza della necessità di rafforzare in misura notevole la attenuazione del rischio di credito di controparte e sull’importanza del rafforzamento della trasparenza, dell’efficienza e dell’integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Mercati dei derivati: azioni strategiche future», si è espresso a favore dell’introduzione dell’obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su contratti derivati OTC.

(10)

L’AESFEM dovrebbe operare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l’applicazione uniforme delle norme dell’Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. Tale Autorità è anche incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e ha un ruolo centrale nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(11)

Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale ambito, i membri del SEBC attuano la sorveglianza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, CCP comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell’autorizzazione e nel controllo delle CCP, nel riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e nell’approvazione degli accordi di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l’elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni. Il presente regolamento fa salva la responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e solidi all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l’AESFEM e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell’elaborazione dei pertinenti progetti di norme tecniche. Inoltre, l’accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale per l’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza sui sistemi di compensazione e di pagamento e per le loro funzioni di banca centrale di emissione.

(12)

Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7).

(13)

Gli incentivi per promuovere il ricorso alle CCP sono risultati insufficienti per assicurare l’effettiva compensazione a livello centralizzato dei contratti derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante CCP per i contratti derivati OTC che possono essere compensati a livello centralizzato.

(14)

È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un’applicazione uniforme nell’Unione dell’obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.

(15)

Affinché l’obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i contratti derivati OTC compensati mediante CCP sono idonei a essere assoggettati all’obbligo di compensazione mediante CCP.

(16)

Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all’obbligo di compensazione le diverse categorie di contratti derivati OTC. Sulla base di progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’AESFEM, la Commissione dovrebbe decidere se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione e a decorrere da quando, comprese l’eventuale applicazione graduale e la durata residua minima dei contratti stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione, secondo il disposto del presente regolamento. Un’attuazione graduale dell’obbligo di compensazione potrebbe essere definita in termini di tipologie di partecipanti al mercato tenuti al rispetto di tale obbligo. Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per le obbligazioni garantite.

(17)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, l’AESFEM dovrebbe inoltre tener debito conto di altre pertinenti considerazioni — soprattutto dell’interconnessione fra le controparti che fanno uso delle categorie di contratti derivati OTC in questione e dell’impatto sui livelli di rischio di credito di controparte — e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(18)

L’AESFEM, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono CCP disposte a compensarlo, dovrebbe individuarne il motivo.

(19)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione, occorre tenere debito conto delle specificità delle categorie di contratti derivati OTC interessate. Il rischio preponderante nelle operazioni in talune categorie di contratti derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso l’utilizzo di specifiche infrastrutture e può distinguere determinate categorie di contratti derivati OTC (ad esempio su tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante CCP affronta specificamente il rischio di credito di controparte e può non essere la soluzione ottimale per il rischio di regolamento. Il regime applicabile a tali contratti dovrebbe fondarsi in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle infrastrutture interessate.

(20)

Per assicurare un’applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all’obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell’autorizzazione di una CCP ai fini dell’obbligo di compensazione ricevuta dall’AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l’obbligo di compensazione diventa efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

(21)

Nel determinare se una categoria di contratti derivati OTC debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l’AESFEM dovrebbe guardare alla riduzione del rischio sistemico. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come il livello di standardizzazione contrattuale e operativa dei contratti, il volume e la liquidità della pertinente categoria di contratti derivati OTC e la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi eque, affidabili e generalmente accettate per la categoria di contratti di cui trattasi.

(22)

Per la compensazione di un contratto derivato OTC occorre che entrambe le parti del contratto siano soggette all’obbligo di compensazione o siano d’accordo. Occorre che le esenzioni dall’obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l’efficacia dell’obbligo e i vantaggi della compensazione mediante CCP e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

(23)

Al fine di accrescere la stabilità finanziaria nell’Unione, potrebbe essere altresì necessario sottoporre agli obblighi di compensazione e di ricorso alle tecniche di attenuazione dei rischi le operazioni realizzate da soggetti stabiliti in paesi terzi, sempre che queste abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove detti obblighi siano necessari od opportuni per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

(24)

I contratti derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante CCP comportano un rischio di credito di controparte e operativo, per cui occorre definire norme per la gestione di tale rischio. Per attenuare il rischio di credito di controparte, i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione dovrebbero seguire procedure di gestione dei rischi che richiedano lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate. Nel predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino tali procedure di gestione del rischio, l’AESFEM dovrebbe tener conto delle proposte avanzate dagli organismi regolatori internazionali in materia di obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. In sede di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le modalità per uno scambio corretto e accurato di garanzie per la gestione dei rischi connessi alle operazioni non compensate, l’AESFEM dovrebbe tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai gruppi di copertura nel fornire garanzie in determinate giurisdizioni territoriali dell’Unione. L’AESFEM dovrebbe anche tener conto del fatto che il diritto di prelazione concesso alle controparti degli emittenti di obbligazioni garantite sugli attivi di questi ultimi fornisce una protezione equivalente contro il rischio di credito di controparte.

(25)

È opportuno che le norme in materia di compensazione dei contratti derivati OTC, di segnalazione delle operazioni sui derivati e di tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (8), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (9), alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (10), alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (11), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e, se del caso, alle relative società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (12), agli enti pensionistici aziendali o professionali quali definiti nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (13), e ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (14).

(26)

Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L’obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle CCP. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale obbligo avrebbe sul reddito dei pensionati futuri, l’obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le CCP non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione. Tale soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare gravi effetti avversi sui pensionati. Nel corso di un periodo di transizione è opportuno assoggettare i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d’investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici non solo all’obbligo di segnalazione, ma anche a obblighi di collateralizzazione bilaterale. Il fine ultimo resta, tuttavia, la compensazione a livello centralizzato non appena le circostanze la consentano.

(27)

È importante assicurare che il trattamento preferenziale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei sistemi pensionistici operanti nell’Unione, garantendo nel contempo pari condizioni a tutti i fondi pensione. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, compresi i soggetti autorizzati responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d’investimento da detti enti e che operano nel loro esclusivo interesse, e alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali dei soggetti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE.

(28)

La deroga temporanea dovrebbe applicarsi anche alle attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento. Dovrebbe inoltre applicarsi agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi che sono offerti principalmente nel territorio di uno Stato membro, ma soltanto qualora entrambi siano riconosciuti dal diritto nazionale e siano finalizzati in via prioritaria a fornire prestazioni durante il pensionamento. Gli enti e gli schemi di cui al presente considerando dovrebbero essere assoggettati alla decisione dell’autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell’AESFEM previa consultazione dell’AEAP. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e gli schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della «diligenza del buon padre di famiglia», e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita. Tuttavia, nel caso degli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente la deroga non dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC collegati agli altri prodotti di assicurazione vita dell’impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione.

Ulteriori esempi potrebbero essere le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività corrispondenti siano incluse in un registro speciale in conformità all’allegato della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (15), nonché gli schemi pensionistici aziendali o professionali delle imprese di assicurazione basati su contratti collettivi. Anche gli enti istituiti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento dovrebbero essere considerati schemi pensionistici ai fini del presente regolamento.

(29)

Ove opportuno, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. È riconosciuto che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti derivati OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali o di finanziamento di tesoreria. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all’obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i contratti derivati OTC e dell’entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Per dare ai soggetti non finanziari la possibilità di esprimersi sulle soglie di compensazione, in sede di preparazione delle relative norme tecniche di regolamentazione l’AESFEM dovrebbe procedere a una consultazione pubblica aperta che garantisca la partecipazione dei soggetti non finanziari. L’AESFEM dovrebbe anche consultare tutte le autorità pertinenti, ad esempio l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di quei settori. Inoltre, entro il 17 agosto 2015 la Commissione dovrebbe valutare l’importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui contratti derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell’energia.

(30)

Nell’accertare se un contratto derivato OTC riduca i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e di tesoreria di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e attenuazione dei rischi di tale controparte. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, dei tassi d’inflazione o dei prezzi delle materie prime.

(31)

La soglia di compensazione costituisce un dato molto importante per tutte le controparti non finanziarie. Per la definizione di tale soglia occorre tener conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di contratti derivati OTC. Al riguardo occorre adoperarsi opportunamente per riconoscere i metodi di attenuazione del rischio adottati dalle controparti non finanziarie nel quadro della loro normale attività commerciale.

(32)

I membri del SEBC e gli altri organismi degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe, gli altri organismi pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e la Banca per i regolamenti internazionali dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

(33)

Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all’obbligo di compensazione possono diventare partecipanti diretti della CCP, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti oppure, a determinate condizioni, come clienti indiretti.

(34)

L’introduzione di un obbligo di compensazione e la procedura mirante a stabilire quali CCP possano essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una CCP potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite su determinate sedi di negoziazione perché appartenente a una sede di negoziazione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le operazioni eseguite in sedi di negoziazione differenti, sempre che queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP, a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa operazione in derivati OTC, purché tale documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione dovrebbero fornire alle CCP flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione dovrebbe consentire accordi in virtù dei quali molteplici CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all’interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.

(35)

Il presente regolamento non dovrebbe bloccare il libero ed equo accesso tra le sedi di negoziazione e le CCP nel mercato interno, subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM e adottate dalla Commissione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l’evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire distorsioni della concorrenza sul mercato interno, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza sui mercati finanziari.

(36)

In determinate aree del settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati possono anche esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi diritti si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(37)

Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell’Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all’AESFEM e alle autorità competenti interessate.

(38)

Un’operazione infragruppo è un’operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Tali imprese aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, o, nel caso degli enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, sono entrambe enti creditizi ovvero una è un ente creditizio e l’altra un organismo centrale. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all’interno di gruppi finanziari o non finanziari nonché di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie e se sono considerati un’operazione infragruppo per una controparte, tali contratti dovrebbero essere considerati tali anche per l’altra controparte del contratto. È riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all’interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all’obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l’efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, purché non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Conseguentemente, se utile per attenuare i rischi di credito di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante CCP con uno scambio adeguato di garanzie.

(39)

Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione delle autorità competenti, dagli obblighi di collateralizzazione purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni dovrebbero essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai regolamenti istitutivi delle AEV. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV dovrebbero preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sui partecipanti al mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d’uso dei derivati.

(40)

Le controparti dovrebbero essere considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando sono entrambe conglobate in un consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (16) o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai principi contabili generalmente accettati da un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in conformità del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (18) [o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007], o quando sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata dell’autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

(41)

È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati saranno centralizzate e facilmente accessibili, tra l’altro, all’AESFEM, alle autorità competenti, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle banche centrali del SEBC interessate.

(42)

La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. Al tempo stesso, l’imposizione di un obbligo di segnalazione completo agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari come conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. È opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l’accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.

(43)

Per disporre di un quadro completo del mercato, e ai fini della valutazione del rischio sistemico, è opportuno che i contratti derivati, compensati o no mediante CCP, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

(44)

È opportuno che le AEV dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.

(45)

Le controparti e le CCP che concludono, modificano o pongono fine a un contratto derivato dovrebbero garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Esse dovrebbero poter delegare la segnalazione del contratto ad un altro soggetto. Occorre che i soggetti, o i loro dipendenti, che comunicano le informazioni relative ad un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni. Nel predisporre i progetti di norme tecniche di regolamentazione in materia di segnalazione, l’AESFEM dovrebbe tener conto dei progressi compiuti relativamente all’adozione di un identificativo unico per contratto e dell’elenco dei dati da notificare che figurano nell’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (20) della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE e consultarsi con altre autorità competenti come l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

(46)

Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell’Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurne l’efficacia. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse dovrebbero basarsi sugli orientamenti adottati dall’AESFEM per promuovere la convergenza e la coerenza intersettoriale dei regimi sanzionatori applicabili al settore finanziario. Gli Stati membri dovrebbero garantire, laddove opportuno, la pubblicità delle sanzioni imposte e la pubblicazione, a intervalli regolari, di relazioni di valutazione sull’efficacia delle norme vigenti.

(47)

Il presente regolamento dovrebbe permettere lo stabilimento di una CCP in qualunque Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire che una CCP di una giurisdizione compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

(48)

Occorre che l’autorizzazione di una CCP sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della CCP, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle sue attività.

(49)

Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, un obbligo giuridico di compensazione mediante specifiche CCP, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali fissati dal presente regolamento. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle CCP.

(50)

È pertanto necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a CCP che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, l’imposizione di tali requisiti supplementari non dovrebbe incidere sul diritto delle CCP autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento di fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette CCP non sono soggette a tali requisiti e non sono tenute a conformarvisi. Entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe redigere una relazione sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.

(51)

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle CCP è un corollario essenziale dell’obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC. È opportuno che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, ivi compresa la responsabilità di verificare il rispetto da parte della CCP richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (21), dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento quotidiano della CCP, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

(52)

Quando una CCP rischia l’insolvenza, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica può ricadere prevalentemente sullo Stato membro in cui detta CCP è stabilita. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP siano esercitate dall’autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i partecipanti diretti di una CCP possono essere stabiliti in differenti Stati membri e che saranno i primi a subire gli effetti dell’inadempimento della CCP, è indispensabile che tutte le autorità competenti e l’AESFEM partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, nessuna proposta o misura di un membro di un collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. È opportuno che l’AESFEM partecipi a ogni collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che l’AESFEM coinvolga nell’elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.

(53)

Stante il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino all’assolvimento dei loro compiti. Il collegio dovrebbe essere composto non solo dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP, ma anche dagli organi di vigilanza dei soggetti sui quali potrebbero avere un impatto le operazioni della CCP, ossia determinati partecipanti diretti, sedi di negoziazione, CCP interoperabili e sistemi di deposito accentrato. Dovrebbero poter far parte del collegio i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP e delle CCP interoperabili e quelli responsabili dell’emissione delle valute di denominazione degli strumenti finanziari compensati dalle CCP. Poiché i soggetti sottoposti a vigilanza o sorveglianza sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la CCP, un’unica autorità competente o un unico membro del SEBC potrebbe assumere la responsabilità della vigilanza o della sorveglianza di un certo numero di essi. Per assicurare una collaborazione ordinata tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati.

(54)

Poiché si presume che l’istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire loro la prerogativa di determinarne le procedure decisionali, trattandosi di una questione delicata. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate in un accordo scritto concluso fra i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri interessati, il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge a norma del presente regolamento. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, dovrebbero poter votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto.

(55)

L’assoluta particolarità della situazione delle CCP impone che i collegi siano organizzati e operino sulla base di modalità specifiche riguardanti la vigilanza delle CCP stesse.

(56)

Le modalità previste dal presente regolamento non costituiscono un precedente per altre normative sulla vigilanza e la sorveglianza delle infrastrutture che operano sui mercati finanziari, specie per quanto riguarda le modalità di voto per il deferimento all’AESFEM.

(57)

L’autorizzazione di una CCP dovrebbe essere rifiutata se tutti i membri del collegio, escluse le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, concordano su un parere comune che considera inopportuna l’autorizzazione. Qualora, tuttavia, una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un’autorità competente interessata, sulla base della maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all’AESFEM, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe rinviare la sua decisione in merito all’autorizzazione e attendere l’eventuale decisione dell’AESFEM sulla conformità al diritto dell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro dove è stabilita la CCP dovrebbe decidere in linea con tale decisione dell’AESFEM. Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la CCP, adottino un parere comune in cui si considera che i requisiti non sono soddisfatti e che la CCP non deve ricevere l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la CCP dovrebbe poter sottoporre la questione all’AESFEM affinché decida in merito alla conformità al diritto dell’Unione.

(58)

È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti, AESFEM e altre autorità interessate. Considerato l’intensificarsi dell’attività transfrontaliera, è opportuno che dette autorità si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l’applicazione efficace del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione possano interessare le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa del largo impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali le autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell’energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

(59)

Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari, occorre che all’AESFEM sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle CCP stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di prestare servizi di compensazione nell’Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l’equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell’Unione e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Pertanto, le CCP stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione dovrebbero essere riconosciute dall’AESFEM. Tuttavia, per non ostacolare l’ulteriore sviluppo delle attività di gestione degli investimenti transfrontalieri nell’Unione, le CCP dei paesi terzi che prestano servizi a clienti stabiliti nell’Unione tramite partecipanti diretti stabiliti in un paese terzo non dovrebbero essere necessariamente riconosciute dall’AESFEM. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell’Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello globale e la stabilità finanziaria.

(60)

Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità che l’Unione promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell’Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato alle imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

(61)

È opportuno che una CCP disponga di solidi dispositivi di governo societario, di un’alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall’assetto proprietario. Almeno un terzo dei membri del suo consiglio, e comunque non meno di due, dovrebbero essere indipendenti. Tuttavia, la capacità o la volontà delle CCP di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei loro dispositivi di governo societario e dei loro assetti proprietari. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le CCP dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell’ambito della CCP. Occorre che i partecipanti diretti e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle CCP.

(62)

Le CCP possono esternalizzare funzioni. Il comitato dei rischi della CCP dovrebbe pronunziarsi in merito alle esternalizzazioni. Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non dovrebbero essere esternalizzate se non con previa approvazione dell’autorità competente.

(63)

È opportuno che i requisiti di partecipazione a una CCP siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l’accesso in via remota, sempre che ciò non esponga la CCP a rischi aggiuntivi.

(64)

Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle.

(65)

È opportuno che le CCP siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altri soggetti a causa di interdipendenze. Occorre che le CCP siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all’inadempimento di un partecipante diretto. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell’inadempimento, occorre che le CCP applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. Per assicurarsi di disporre di sufficienti risorse su base continuativa, la CCP dovrebbe fissare un importo che rappresenta la consistenza minima al di sotto della quale, in via generale, il fondo di garanzia in caso di inadempimento non scende. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare la capacità della CCP di usare integralmente il fondo di garanzia in caso di inadempimento per coprire le perdite causate dall’inadempimento di un partecipante diretto.

(66)

Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le CCP dovrebbero tener conto del rischio potenziale e dell’impatto economico sui partecipanti diretti e sui clienti di questi. Benché lo sviluppo di una solida gestione dei rischi debba rimanere il principale obiettivo, le CCP possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei partecipanti diretti e, ove giudicato opportuno in base ai criteri specificati nelle norme tecniche di regolamentazione che l’AESFEM dovrà sviluppare, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia almeno il contante, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE (con adeguati scarti di garanzia), le garanzie escutibili a prima richiesta garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose, segnatamente per quanto riguarda il merito creditizio del garante e i legami di capitale di quest’ultimo con i partecipanti diretti delle CCP. Se del caso, l’AESFEM può anche considerare l’oro come garanzia accettabile. Le CCP dovrebbero poter accettare, a condizioni rigorose di gestione del rischio, garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come partecipanti diretti.

(67)

Le strategie di gestione del rischio delle CCP dovrebbero essere sufficientemente solide da evitare rischi per il contribuente.

(68)

Le richieste di margini e gli scarti di garanzia possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le CCP, le autorità competenti e l’AESFEM adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle CCP, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.

(69)

La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l’accesso a fonti appropriate per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano le fonti legate a indici utilizzati come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.

(70)

I margini sono la prima linea di difesa di una CCP. Per quanto le CCP debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre che esse si impegnino in modo particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai partecipanti diretti non inadempienti o, in caso di inadempimento della CCP che li ha raccolti, ad una CCP che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(71)

Per una CCP è essenziale l’accesso ad adeguate risorse di liquidità. La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e con merito di credito o da una loro combinazione. L’accesso alla liquidità potrebbe derivare da un’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o altre idonee modalità. Nel valutare l’adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di criticità, la CCP dovrebbe tener conto dei rischi di ottenere liquidità affidandosi solo alle linee di credito delle banche commerciali.

(72)

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro volontario per la creazione di collegamenti tra le CCP. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l’armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra CCP, purché detti accordi non espongano le CCP a rischi non correttamente gestiti.

(73)

Data l’importanza degli accordi di interoperabilità per rafforzare l’integrazione del mercato della post-negoziazione nell’Unione, occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, poiché gli accordi di interoperabilità possono esporre le CCP a rischi aggiuntivi, è opportuno che queste ultime abbiano ottenuto, per almeno tre anni prima che le autorità competenti possano approvare tali accordi, l’autorizzazione a compensare o siano state riconosciute in conformità del presente regolamento, ovvero abbiano ricevuto l’autorizzazione sulla base di un preesistente regime nazionale di autorizzazione. Inoltre, data l’ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra CCP che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase è opportuno restringere l’ambito di applicazione di tali accordi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario. Tuttavia, entro il 30 settembre 2014 l’AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull’opportunità di estendere l’ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

(74)

I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. È opportuno affidare all’AESFEM la responsabilità della registrazione, della sua revoca e della vigilanza sui repertori.

(75)

Dato che le autorità di regolamentazione, le CCP e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti operativi, di registrazione e di gestione dei dati improntati a rigore.

(76)

La trasparenza dei prezzi, delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle CCP, dai loro membri e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta consapevole.

(77)

Per esercitare le proprie funzioni con efficienza, l’AESFEM dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su semplice richiesta o con apposita decisione, tutte le informazioni necessarie dai repertori di dati sulle negoziazioni, dalle parti correlate e da terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l’AESFEM opta per la semplice richiesta, il destinatario di quest’ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma, se sceglie volontariamente di farlo, le informazioni che fornisce non dovrebbero essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione senza indugio.

(78)

Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o fiscale, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all’esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(79)

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza, è necessario che l’AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco.

(80)

L’AESFEM dovrebbe poter delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. L’AESFEM dovrebbe poter delegare lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l’AESFEM dovrebbe consultare l’autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate della delega, tra cui la portata dei compiti, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dall’AESFEM e all’AESFEM. L’AESFEM dovrebbe compensare le autorità competenti per l’esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni adottato dalla Commissione con atto delegato. L’AESFEM non dovrebbe avere le facoltà di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

(81)

È necessario provvedere affinché le autorità competenti possano chiedere che l’AESFEM accerti se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. L’AESFEM dovrebbe valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

(82)

L’AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(83)

Occorre inoltre che l’AESFEM possa infliggere sanzioni amministrative pecuniarie ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento commesse intenzionalmente o per negligenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l’AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all’occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L’importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione. L’importo di base dovrebbe essere quindi aumentato o ridotto tramite l’applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.

(84)

Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all’AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

(85)

Prima di decidere l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

(86)

L’AESFEM dovrebbe astenersi dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

(87)

Le decisioni dell’AESFEM relative all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.

(88)

In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l’AESFEM abbia la facoltà di adottare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall’AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l’AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto alla difesa.

(89)

È essenziale che gli Stati membri e l’AESFEM tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (22), e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (23).

(90)

È importante assicurare la convergenza a livello internazionale degli obblighi imposti alle CCP e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le vigenti raccomandazioni formulate dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CPSS) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), tenendo conto del fatto che i principi CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le CCP, sono stati stabiliti il 16 aprile 2012. Il presente regolamento crea nell’Unione un quadro nel quale le CCP possono operare senza rischi. Occorre che l’AESFEM tenga conto di tali norme esistenti e delle loro future elaborazioni in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.

(91)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo a modifiche dell’elenco dei soggetti esenti dal presente regolamento; ulteriori norme procedurali relativamente all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese disposizioni su diritti della difesa, termini, riscossione e termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; interventi di modifica dell’allegato II per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari; precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(92)

Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione dell’AEV in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per l’applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da 4 a 10 dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE, e al fine di specificare: i contratti derivati OTC che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; i tipi di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento; le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione e la data o le date di decorrenza di tale obbligo, compresa ogni eventuale applicazione graduale, le categorie di controparti cui l’obbligo di compensazione si applica e la durata residua minima dei contratti derivati OTC stipulati o novati prima della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; i particolari da indicare nella notifica da parte di un’autorità competente all’AESFEM dell’autorizzazione data a una CCP di compensare una categoria di contratti derivati OTC; categorie particolari di contratti derivati OTC, grado di standardizzazione delle clausole contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità nonché disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi; i dettagli da includere nel registro AESFEM delle categorie dei contratti derivati OTC soggette ad obbligo di compensazione; i contenuti e le tipologie di segnalazione per le varie categorie di derivati; i criteri atti a determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e i valori delle soglie di compensazione; le procedure e le disposizioni riguardanti le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati da una CCP; le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia delle garanzie e alla segregazione e i requisiti di capitale; il concetto di frammentazione della liquidità; i requisiti relativi al capitale, agli utili non distribuiti e alle riserve della CCP; il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario per le CCP; i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservarsi da parte delle CCP; il contenuto minimo e i requisiti delle politiche di continuità operativa e dei piani di ripristino in caso di disastro delle CCP; le opportune percentuali e scadenze per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le prassi di marginazione del portafoglio; il quadro atto a definire condizioni di mercato estreme ma plausibili sulla cui base stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le risorse della CCP; la metodologia per il calcolo e il mantenimento del volume di risorse proprie delle CCP; il tipo di garanzie che possono essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia, nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie; gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri e i limiti di concentrazione; il tipo di prove di stress che devono essere effettuati dalle CCP per le varie categorie di strumenti finanziari e di portafogli, la partecipazione dei partecipanti diretti o di altre parti alle prove, i loro tempi e frequenza e le informazioni principali che la CCP deve rilasciare sul suo modello di gestione dei rischi e le ipotesi adottate per effettuare le prove; i particolari della richiesta di registrazione fatta dai repertori di dati sulle negoziazioni presso l’AESFEM; la frequenza e il grado di dettaglio delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono rilasciare in merito alle posizioni aggregate per categoria di contratti derivati OTC; gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori.

(93)

Ogni obbligo prescritto dal presente regolamento che debba essere precisato mediante atti delegati o di esecuzione adottati a norma dell’articolo 290 o 291 TFUE dovrebbe considerarsi applicabile solo a decorrere dalla data di decorrenza degli effetti di tali atti.

(94)

Nel quadro della sua attività di elaborazione di orientamenti tecnici e di norme tecniche di regolamentazione, specie in sede di definizione delle soglie di compensazione per le controparti non finanziarie a norma del presente regolamento, l’AESFEM dovrebbe organizzare audizioni pubbliche dei partecipanti al mercato.

(95)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (24).

(96)

La Commissione dovrebbe monitorare e valutare la necessità di misure opportune per assicurare l’applicazione ed elaborazione coerente ed efficace di regolamenti, norme e prassi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori svolti nelle pertinenti sedi internazionali.

(97)

Viste le norme sull’interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie a un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest’ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza.

(98)

Al fine di promuovere l’efficienza della compensazione, della registrazione, del regolamento e del pagamento, le CCP e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e gli opportuni standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.

(99)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l’esercizio delle attività delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2.   Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3.   Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)

la Banca dei regolamenti internazionali.

5.   Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a)

banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b)

enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c)

Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «CCP»: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

2)   «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3)   «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

4)   «sede di negoziazione»: un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

5)   «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

6)   «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

7)   «derivato OTC» o «contratto derivato OTC»: un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE;

8)   «controparte finanziaria»: un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

9)   «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

10)   «schemi pensionistici»:

a)

gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;

b)

le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;

c)

le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

d)

altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:

i)

siano riconosciuti dal diritto interno; e

ii)

siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

11)   «rischio di credito di controparte»: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;

12)   «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;

13)   «autorità competente»: l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;

14)   «partecipante diretto»: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

15)   «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

16)   «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

17)   «ente finanziario»: impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

18)   «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (25);

19)   «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;

20)   «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

21)   «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

22)   «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

23)   «controllo»: la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

24)   «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

25)   «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (27), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

26)   «riserve»: le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (28), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

27)   «consiglio»: il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

28)   «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

29)   «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

Articolo 3

Operazioni infragruppo

1.   In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell’Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:

a)

un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

ii)

l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

iii)

entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

iv)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

b)

un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

c)

un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o

d)

un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.   Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono:

a)

incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento); o

b)

coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.

TITOLO II

COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC

Articolo 4

Obbligo di compensazione

1.   Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a)

sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

i)

tra due controparti finanziarie;

ii)

tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iii)

tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

iv)

tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o

v)

tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

b)

sono stipulati o novati:

i)

a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o

ii)

a decorrere dalla data di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

2.   I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.

L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:

a)

se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b)

ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.

3.   I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Procedura dell’obbligo di compensazione

1.   Quando un’autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell’articolo 14 o 15, essa notifica immediatamente l’autorizzazione all’AESFEM.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli da includere nelle notifiche di cui al primo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall’espletamento della procedura di riconoscimento di cui all’articolo 25, l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:

a)

la categoria di derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4;

b)

la data o le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica; e

c)

la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Di propria iniziativa l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l’autorizzazione.

Dopo la notifica, l’AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.

4.   Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;

b)

il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;

c)

la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM può tener conto dell’interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell’impatto sulla concorrenza nell’Unione.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:

a)

il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;

b)

l’esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;

c)

la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;

d)

il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;

e)

il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;

f)

la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo1.

6.   Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Registro pubblico

1.   L’AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell’AESFEM.

2.   Il registro comprende:

a)

le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4;

b)

le CCP autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;

c)

le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;

d)

le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3;

e)

la durata residua minima dei contratti derivati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

f)

le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica.

3.   Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una determinata categoria di derivati, l’AESFEM la elimina immediatamente dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Accesso alle CCP

1.   Le CCP autorizzate a compensare contratti derivati OTC accettano di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

2.   Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

3.   Se rifiuta l’accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

4.   Eccezion fatta per il caso in cui l’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l’accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l’accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.

L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

5.   L’AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Accesso a una sede di negoziazione

1.   Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.

2.   La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.

3.   Se la sede di negoziazione nega l’accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.

4.   Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l’accesso entro tre mesi dall’accoglimento della relativa richiesta.

L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

1.   Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o riconosciuto conformemente all’articolo 77. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a)

stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in essere a tale data;

b)

stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012.

Le controparti o le CCP soggette all’obbligo di segnalazione possono delegare la segnalazione delle informazioni sul contratto derivato.

Le controparti e le CCP provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano segnalate senza generare duplicazioni.

2.   Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’AESFEM.

In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.   La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:

a)

le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;

b)

le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a)

formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per le diverse categorie di derivati;

b)

la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati, con indicazione di eventuali applicazioni graduali, per i contratti stipulati prima che si applichi l’obbligo di segnalazione.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Controparti non finanziarie

1.   Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia di compensazione di cui al paragrafo 3,

a)

lo notifica immediatamente all’AESFEM e all’autorità competente di cui al paragrafo 5;

b)

diviene soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e

c)

compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all’obbligo di compensazione.

2.   Una controparte non finanziaria divenuta soggetta all’obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e che dimostri successivamente all’autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni non supera la soglia di compensazione non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4.

3.   In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a)

i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e

b)

i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie e, se del caso, propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica.

5.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

1.   Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

a)

la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;

b)

processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2.   Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

3.   Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

4.   Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.

5.   Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

6.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

8.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

9.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

10.   Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b)

non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull’esenzione.

L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.

12.   Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

13.   L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’articolo 5, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all’articolo 41.

14.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;

b)

le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;

c)

le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;

d)

le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e)

i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

15.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:

a)

le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 3;

b)

il livello di capitale richiesto ai fini della conformità al disposto del paragrafo 4;

c)

le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

d)

i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’applicazione. Le sanzioni includono almeno sanzioni amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni irrogate per la violazione degli articoli 4, 5 e da 7 a 11, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate. Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare relazioni sull’efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.   Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle norme del presente titolo non genera alcun diritto a un indennizzo nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Articolo 13

Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme

1.   La Commissione è assistita dall’AESFEM nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente regolamento;

b)

garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e

c)

sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

3.   Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione.

4.   La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite negli articoli 4, 9, 10 e 11 e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione ritira il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP

CAPO 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP

Articolo 14

Autorizzazione delle CCP

1.   Se una persona giuridica stabilita nell’Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (l’autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all’articolo 17.

2.   L’autorizzazione accordata in base all’articolo 17 è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi o le attività che la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte da tale autorizzazione.

4.   Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un’incidenza sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 15

Estensione delle attività e dei servizi

1.   Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione iniziale ne fanno richiesta all’autorità competente della CCP. Si considera estensione dell’autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l’autorizzazione.

L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’articolo 17.

2.   Quando una CCP intende estendere l’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l’autorità competente della CCP ne informa immediatamente l’autorità competente dell’altro Stato membro.

Articolo 16

Requisiti patrimoniali

1.   Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 14, le CCP hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR.

2.   Il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, è proporzionato al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ABE, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle CCP di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 17

Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione

1.   La CCP richiedente presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2.   La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che la CCP richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. L’autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente all’AESFEM e al collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

3.   Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio istituito conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, e all’AESFEM.

4.   L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la CCP richiedente rispetta tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’articolo 19. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.

L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.

La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

5.   Qualora l’autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell’Unione, l’AESFEM agisce conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.

6.   Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell’assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

7.   Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 18

Collegio

1.   Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 49, 51 e 54.

2.   Il collegio è composto da:

a)

l’AESFEM;

b)

l’autorità competente della CCP;

c)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all’articolo 42;

d)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;

e)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;

g)

i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

h)

le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati.

3.   L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

4.   Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a)

la redazione del parere di cui all’articolo 19;

b)

lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’articolo 84;

c)

l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d)

il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e

e)

l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24.

5.   L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L’accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e può precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.

6.   Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Parere del collegio

1.   Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della CCP a norma dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio di tale CCP e presenta una relazione al collegio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

2.   L’AESFEM facilita l’adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. L’AESFEM non ha diritto di voto sui pareri del collegio.

Articolo 20

Revoca dell’autorizzazione

1.   Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP:

a)

non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b)

abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito;

d)

abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.

2.   Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP ne dà comunicazione all’AESFEM e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.

3.   L’autorità competente della CCP consulta i membri del collegio sulla necessità di revocare l’autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

4.   Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.   L’autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.

6.   L’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio la propria decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio.

7.   La decisione di revoca dell’autorizzazione è valida in tutta l’Unione.

Articolo 21

Riesame e valutazione

1.   Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valuta i rischi ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.

2.   Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP.

3.   Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco.

4.   Le autorità competenti informano il collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive intraprese o sanzioni comminate.

5.   Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l’azione o le misure che la situazione richiede.

6.   L’AESFEM assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi.

Ai fini del primo comma l’AESFEM, con periodicità almeno annuale:

a)

conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010; e

b)

avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se una valutazione ai sensi del secondo comma, lettera b), rivela l’insufficiente resilienza di una o più CCP, l’AESFEM emette le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

Vigilanza e sorveglianza delle CCP

Articolo 22

Autorità competente

1.   Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l’AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

3.   Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento.

Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

4.   L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

CAPO 3

Cooperazione

Articolo 23

Cooperazione tra autorità

1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l’AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC.

2.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 24

Situazioni di emergenza

L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità informa l’AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.

CAPO 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

1.   Solo le CCP stabilite nei paesi terzi riconosciute dall’AESFEM possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione.

2.   L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:

a)

la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;

b)

la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;

d)

la CCP è stabilita o autorizzata in un paese terzo che dispone di sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo considerati equivalenti a quelli dell’Unione conformemente ai criteri indicati nell’intesa comune tra gli Stati membri sull’equivalenza dei paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (29).

3.   Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l’AESFEM consulta:

a)

l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;

b)

le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’articolo 42;

c)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;

d)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e)

i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f)

le banche centrali che emettono le valute dell’Unione più rilevanti avendo riguardo alla denominazione degli strumenti finanziari compensati o da compensare.

4.   La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’AESFEM.

La CCP richiedente fornisce all’AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’AESFEM accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

L’AESFEM consulta le autorità e i soggetti di cui al paragrafo 3 prima di decidere.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto la CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento.

5.   L’AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento della CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell’Unione. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4. L’AESFEM può revocare il riconoscimento della CCP se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte e nelle stesse situazioni di quelle descritte nell’articolo 20.

6.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del presente regolamento, che le CCP sono soggette nel paese terzo su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

7.   L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro normativo e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’AESFEM relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi;

b)

il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;

c)

il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;

d)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.

8.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all’AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

REQUISITI DELLE CCP

CAPO 1

Requisiti organizzativi

Articolo 26

Disposizioni generali

1.   Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.   Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.   Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

4.   Le CCP mantengono una chiara separazione nell’ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

5.   Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio.

6.   Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7.   Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.

8.   Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell’autorità competente.

9.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Alta dirigenza e consiglio

1.   L’alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

2.   Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.

I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.

3.   Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell’autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 28

Comitato dei rischi

1.   La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.

2.   La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3.   Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi.

4.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

Articolo 29

Conservazione dei dati

1.   Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

2.   Le CCP conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP.

3.   Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, dell’AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in dettaglio i dati e le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.   L’autorità competente concede l’autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.   L’autorità competente rifiuta di autorizzare una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.   Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.   Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell’autorizzazione alla CCP.

5.   L’autorità competente rifiuta di concedere l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.   La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia.

L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»).

L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.   Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.

4.   L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:

a)

risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o

b)

sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (30), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.   Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l’autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L’autorità competente ne informa il collegio di cui all’articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.   Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.

7.   L’autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all’autorità competente e l’approvazione da parte di quest’ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 32

Valutazione

1.   Nel valutare la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a)

la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b)

la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;

c)

se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d)

l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.

Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2.   Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.   Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.   Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.   In deroga all’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.   Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a)

un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b)

l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c)

una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7.   Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 33

Conflitti di interesse

1.   Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi.

2.   Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato.

3.   Se la CCP è un’impresa madre o un’impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.   Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a)

le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;

b)

le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.

5.   Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.

Articolo 34

Continuità operativa

1.   Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento delle obbligazioni della CCP. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

2.   Le CCP adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell’articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Esternalizzazione

1.   Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:

a)

l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b)

il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c)

le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;

d)

l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;

e)

l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f)

il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;

g)

la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

h)

la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

i)

il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

j)

il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.

La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente.

2.   L’autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.   Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.

CAPO 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 36

Disposizioni generali

1.   Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.   Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 37

Requisiti di partecipazione

1.   Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta.

2.   Le CCP assicurano l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all’anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti.

3.   I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l’accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti.

4.   Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.   Le CCP possono rifiutare l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi.

6.   Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all’asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Articolo 38

Trasparenza

1.   Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti.

Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2.   Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3.   Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.

4.   Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7.

5.   Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 39

Segregazione e portabilità

1.   Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività.

2.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo («segregazione omnibus»).

3.   Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti.

4.   I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP.

5.   I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.

6.   Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

7.   Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

8.   Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (31), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all’articolo 47.

9.   Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:

a)

le attività e posizioni sono registrate in conti separati;

b)

è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;

c)

le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

10.   Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

CAPO 3

Requisiti prudenziali

Articolo 40

Gestione delle esposizioni

Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.

Articolo 41

Requisiti in materia di margini

1.   Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano e, se necessario, rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2.   Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall’autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell’articolo 19.

3.   Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4.   Le CCP richiedono e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità dell’articolo 39 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le CCP possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.   Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le CCP costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall’articolo 41, derivanti dall’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l’apertura di una procedura di insolvenza.

Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

2.   Le CCP fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

3.   Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento del secondo e del terzo partecipante diretto nei confronti dei quali ha la più maggiore, se la somma delle loro esposizioni è superiore. Le CCP sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

4.   Le CCP possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 3, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Altre risorse finanziarie

1.   Le CCP si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all’articolo 41 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 16.

2.   Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono in qualsiasi momento alle CCP di far fronte all’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.   Le CCP possono esigere dai partecipanti diretti non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro partecipante diretto. I partecipanti diretti di una CCP hanno un’esposizione limitata nei confronti della CCP.

Articolo 44

Controlli relativi al rischio di liquidità

1.   Le CCP hanno in ogni momento accesso a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un partecipante diretto, l’impresa madre o l’impresa figlia di quel partecipante diretto non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.

2.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità che le CCP devono sostenere in conformità del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.   Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.   Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.   Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente.

4.   Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempimento di un altro partecipante diretto.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell’ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Requisiti in materia di garanzie

1.   Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Nel caso delle controparti non finanziarie, le CCP possono accettare garanzie bancarie, tenendone conto nel calcolo della propria esposizione verso la banca che ha fornito la garanzia e che è anche partecipante diretto. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2.   Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l’esposizione della CCP.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;

b)

gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e

c)

le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Politica di investimento

1.   Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2.   L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, o dall’articolo 45, paragrafo 4.

3.   Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

4.   I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

5.   Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

6.   Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

7.   Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

8.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Procedure in caso di inadempimento

1.   Le CCP dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di participazione delle CCP di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP. Queste definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.   Le CCP intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

3.   Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l’autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. L’autorità competente comunica prontamente l’informazione all’AESFEM, ai membri interessati del SEBC e all’autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto inadempiente.

4.   Le CCP verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente.

5.   Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto dei clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dall’insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.

6.   Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto del cliente di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dal cliente, su richiesta di quest’ultimo e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nel regolamento operativo, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto del cliente.

7.   Le garanzie dei clienti distinte conformemente all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla CCP al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla CCP o, in caso contrario, al partecipante diretto per conto dei suoi clienti.

Articolo 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

1.   Le CCP riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all’articolo 19.

L’AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle AEV onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.

2.   Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3.   Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b)

la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;

c)

la frequenza delle prove;

d)

il periodo di tempo oggetto delle prove;

e)

le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50

Regolamento

1.   Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2.   Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.   Quando ha l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

TITOLO V

ACCORDI DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 51

Accordi di interoperabilità

1.   Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli articoli 52, 53 e 54.

2.   Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest’ultima sia al sistema di regolamento interessato.

3.   La conclusione di accordi di interoperabilità o l’accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall’accordo o dall’accesso.

Articolo 52

Gestione dei rischi

1.   Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:

a)

attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall’accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b)

fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c)

individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l’inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d)

individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall’accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell’accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell’inadempimento di una delle CCP firmatarie dell’accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell’accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L’accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2.   Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, le CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l’assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l’impatto sull’accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell’inadempimento di un partecipante diretto.

3.   Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle CCP che chiedono l’interoperabilità o l’accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.

Articolo 53

Predisposizione di margini fra le CCP

1.   Le CCP distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.   Se la CCP che conclude un accordo di interoperabilità con un’altra CCP predispone solo i margini iniziali per quella CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall’altra CCP.

3.   Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.

4.   Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell’ambito di un accordo di interoperabilità.

5.   In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell’ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.

Articolo 54

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.   Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all’approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Si applica la procedura di cui all’articolo 17.

2.   Le autorità competenti approvano l’accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell’articolo 17 o sono riconosciute a norma dell’articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall’articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell’accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l’accordo non pregiudica l’efficacia della vigilanza.

3.   Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l’autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate. Informa anche l’AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell’approvazione dell’accordo di interoperabilità. Il parere dell’AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell’AESFEM differisce dalla valutazione dell’autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell’AESFEM.

4.   Entro il 31 dicembre 2012 l’AESFEM emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.

TITOLO VI

REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

CAPO 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Ai fini dell’articolo 9 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM.

2.   Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII.

3.   La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 56

Domanda di registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all’AESFEM.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione all’AESFEM.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 57

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 58

Esame della domanda

1.   Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 78 a 81 e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

2.   Gli effetti della decisione emessa dall’AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 59

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

1.   L’AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1.

2.   L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.   L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 60

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63

I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 61

Richiesta di informazioni

1.   Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.   Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g)

indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L’AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 62

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d)

interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’AESFEM sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 63

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’AESFEM può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’AESFEM avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

4.   Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco disposte da una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.   L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1.

7.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’AESFEM constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell’ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato I, l’AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’AESFEM.

2.   Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 60.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4.   Quando trasmette all’AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.   In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 67, l’AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 65.

6.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell’AESFEM.

7.   La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 82.

8.   L’AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’AESFEM si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 65

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.   L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a)

per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettera c), all’allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all’allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed EUR 20 000;

b)

per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a h), e all’allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 5 000 ed EUR 10 000.

Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3.   Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 66

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a)

il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o

b)

la persona di cui all’articolo 61, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 61;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 62; o

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 63.

2.   La sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’AESFEM. Al termine di tale periodo l’AESFEM rivede la misura.

Articolo 67

Audizione delle persone interessate

1.   Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione ai sensi degli articoli 65 e 66, l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.

Articolo 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 sono di natura amministrativa.

3.   Qualora l’AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 69

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 70

Modifiche dell’allegato II

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato II.

Articolo 71

Revoca della registrazione

1.   Fatto salvo l’articolo 73, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.   L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 72

Commissioni di vigilanza

1.   L’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 74.

2.   L’importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione.

3.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 82 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 73

Misure di vigilanza dell’AESFEM

1.   Qualora constati, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:

a)

richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;

b)

infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 65;

c)

emanare una comunicazione pubblica;

d)

in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.   L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3.   L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 74

Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 62 e dell’articolo 63, paragrafo 6.

2.   Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a)

la portata del compito da delegare;

b)

i tempi di esecuzione del compito; e

c)

la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa.

3.   Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, l’AESFEM rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.   La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

CAPO 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 75

Equivalenza e accordi internazionali

1.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)

che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e

c)

vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

2.   Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull’accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.   In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:

a)

il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall’altro, e

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

4.   L’AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

Articolo 76

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l’AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione.

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell’Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

Articolo 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell’Unione ai fini dell’articolo 9 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente al paragrafo 2.

2.   Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:

a)

di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;

b)

che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2; e

c)

che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.

TITOLO VII

REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 78

Requisiti generali

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.   I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

5.   Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

6.   L’alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.   I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l’accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

8.   I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 79

Affidabilità operativa

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti. Il piano prevede almeno l’istituzione di dispositivi di backup.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l’indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 80

Salvaguardia e registrazione

1.   I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4.   I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9.

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

6.   I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.

Articolo 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.   Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati.

2.   I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi:

a)

l’AESFEM;

b)

il CERS;

c)

l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;

d)

l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti derivati;

e)

i membri interessati del SEBC;

f)

le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

g)

le autorità di vigilanza nominate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (32);

h)

le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione;

i)

le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale di cooperazione con l’AESFEM di cui all’articolo 76;

j)

l’Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell’energia.

4.   L’AESFEM condivide con le altre autorità dell’Unione interessate le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nonché gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare le parti di alcun contratto.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 82

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l’AESFEM.

4.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70, dell’articolo 72, paragrafo 3, e dell’articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 83

Segreto professionale

1.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 22 e per le autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.   Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 84

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti, l’AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.   Le autorità competenti, l’AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85

Relazioni e riesame

1.   Entro il 17 agosto 2015 la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare la Commissione:

a)

valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l’esigenza di eventuali misure per facilitare l’accesso delle CCP agli strumenti di liquidità della banca centrale;

b)

valuta, in coordinamento con l’AESFEM e le autorità settoriali interessate, l’importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e, in particolare, l’impatto del presente regolamento sull’utilizzo di derivati OTC da parte di imprese non finanziarie;

c)

valuta, alla luce dell’esperienza maturata nel funzionamento del quadro di vigilanza per le CCP, compresa l’efficacia dei collegi di vigilanza, le rispettive modalità di voto stabilite dall’articolo 19, paragrafo 3, e il ruolo dell’AESFEM, in particolare durante la procedura di autorizzazione per le CCP;

d)

valuta, in cooperazione con l’AESFEM e il CERS, l’efficacia degli obblighi di marginazione nel limitare la prociclicità nonché la necessità di definire capacità d’intervento aggiuntive in questo settore;

e)

valuta, in cooperazione con l’AESFEM, l’evoluzione delle politiche delle CCP sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.

La valutazione di cui al primo comma, lettera a), tiene conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell’Unione e internazionale. La valutazione tiene altresì conto del principio d’indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle CCP o sul mercato interno. Le eventuali proposte di accompagnamento non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione.

2.   Entro il 17 agosto 2014, la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell’AESFEM e dell’AEAP, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Se la Commissione ritiene che non siano stati realizzati i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per estendere una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all’articolo 89, paragrafo 1.

3.   L’AESFEM presenta alla Commissione le relazioni:

a)

sull’applicazione dell’obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

sull’applicazione della procedura di individuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

c)

sull’applicazione dei requisiti di segregazione stabiliti dall’articolo 39;

d)

sull’estensione dell’ambito di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario;

e)

sull’accesso delle CCP alle sedi di negoziazione, sugli effetti sulla competitività di talune pratiche nonché sull’impatto sulla frammentazione della liquidità;

f)

sulle esigenze dell’AESFEM in termini di personale e risorse derivanti dall’assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento;

g)

sull’impatto dell’applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5.

Ai fini del paragrafo 1, le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Tali relazioni sono altresì trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l’AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

5.   L’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

Articolo 86

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (33). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 87

Modifica della direttiva 98/26/CE

1.   all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»

2.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 17 agosto 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 88

Siti Internet

1.   L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:

a)

i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5;

b)

le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;

c)

le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

d)

le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;

e)

le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;

g)

le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;

h)

il registro pubblico di cui all’articolo 6.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM.

3.   Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

1.   Per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’obbligo di compensazione previsto dall’articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la attenuazione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti dall’articolo 2, paragrafo 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.

2.   Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM, previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

4.   Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.

5.   Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

6.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 55 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

7.   Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

8.   Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

9.   In deroga all’articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l’Unione di cui all’articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.

Articolo 90

Personale e risorse dell’AESFEM

Entro il 31 dicembre 2012, l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 57, del 23.2.2011, p. 1.

(2)  GU C 54, del 19.2.2011, p. 44.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 luglio 2012.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(7)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(10)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(12)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(13)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(14)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(15)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

(16)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)

(18)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(19)  Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(20)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

(21)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(22)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(23)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

(24)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(25)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(26)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(27)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(28)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(29)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(30)  GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(31)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(32)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(33)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1

I.

Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività dei repertori stessi;

e)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

g)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9;

h)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi.

II.

Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l’integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9;

d)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

f)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9;

g)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

h)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III.

Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV.

Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a)

i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d’informazioni dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’AESFEM di richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3;

b)

i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

c)

i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 73.


ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all’articolo 65, paragrafo 2:

I.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a)

se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b)

se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c)

se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell’organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

d)

se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

e)

se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

f)

se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell’accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

g)

se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l’AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II.

Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a)

se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;

b)

se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

c)

se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;

d)

se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/60


REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (4) («la convenzione»), entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi (5).

(3)

Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dell’Unione è opportuno introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (6) e, dall’altro, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (7). È opportuno garantire che il presente regolamento rispecchi le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare qualsiasi incoerenza tra il calendario di applicazione di detto regolamento e il presente regolamento.

(4)

La convenzione consente alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di garantire un livello più elevato di protezione dell’ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti.

(5)

Per quanto concerne la partecipazione dell’Unione alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta all’Unione di interagire con il segretariato della convenzione (il «segretariato»), le altre parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

(6)

È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. Gli Stati membri e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispongono di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e di accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’agenzia svolgano le funzioni inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione della convenzione tramite il presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione a titolo della convenzione.

(7)

Dato che alcune funzioni della Commissione dovrebbero essere trasferite all’agenzia, la banca dati europea sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose inizialmente costituita dalla Commissione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e gestita dall’agenzia.

(8)

Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione dovrebbero continuare a essere assoggettate a una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in miscele o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dall’Unione in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali o all’impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale (PIC) dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (la «procedura PIC») dovrebbero essere soggette alle stesse norme in materia di notifica di esportazione. È opportuno che la procedura comune di notifica di esportazione sia applicata alle esportazioni dell’Unione verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all’espletamento di questa procedura.

(9)

Gli esportatori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

(10)

È opportuno che le notifiche concernenti le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura PIC, siano presentate dalla Commissione nei casi in cui i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione siano rispettati. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

(11)

Qualora le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri non siano soggette a obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti nella convenzione, è opportuno che al segretariato e alle altre parti della convenzione pervengano comunque le informazioni concernenti tali misure, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

(12)

È inoltre necessario provvedere affinché l’Unione adotti decisioni in merito all’importazione nell’Unione di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sulla legislazione dell’Unione vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Ove necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione dell’Unione.

(13)

Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori riguardanti le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, è opportuno che non sia consentita l’esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione e rispondenti ai criteri per la procedura di notifica stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l’esenzione da tale obbligo nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate determinate condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta, in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea secondo determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.

(14)

È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l’uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.

(15)

Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante, sembra opportuno, che gli articoli, come definiti nel presente regolamento, contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell’ambiente in determinate condizioni d’uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’Unione con riferimento a una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell’ambito d’applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.

(16)

Ai sensi della convenzione, è opportuno che siano fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC alle parti della convenzione che ne facciano richiesta.

(17)

È opportuno inoltre garantire che le disposizioni dell’Unione in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche destinate all’esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia. Poiché il regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito nuove disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e di miscele, è opportuno inserire un riferimento a detto regolamento.

(18)

Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell’applicazione è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione, sostenuta dall’agenzia, e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.

(19)

Per agevolare i controlli doganali e ridurre l’onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, dovrebbe essere istituito un sistema di codici da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. È opportuno utilizzare codici speciali, ove opportuno, anche per le sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in quantità che verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese di importazione per anno civile.

(20)

È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e i paesi terzi al fine di garantire una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono parti della convenzione. In particolare, l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione, contribuendo in tal modo a prevenire gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente.

(21)

Per garantire l’efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri e l’agenzia trasmettano periodicamente una relazione in formato standard alla Commissione, che a sua volta dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

È opportuno che l’agenzia elabori note tecniche di orientamento per assistere le autorità designate, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, gli esportatori e gli importatori, ad applicare il presente regolamento.

(23)

Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») riguardo all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato I e ad altre modifiche di tale allegato, all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato V e ad altre modifiche di tale allegato e altre modifiche degli allegati II, III, IV e VI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un adempimento coerente ed efficace degli obblighi dell’Unione a titolo della convenzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di armonizzare le norme sulle importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche pericolose, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 dovrebbe essere abrogato.

(27)

Occorre prevedere l’applicazione differita del presente regolamento in modo da lasciare tempo sufficiente all’agenzia per prepararsi alle sue nuove funzioni e consentire all’industria di familiarizzare con le nuove procedure,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a)

attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);

b)

promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c)

contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a:

a)

determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);

b)

determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;

c)

le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (9);

b)

ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (10);

c)

ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (11);

d)

alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (12);

e)

agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (13);

f)

ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14), compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;

g)

agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (15);

h)

fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (16), e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (17).

3.   Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«sostanza chimica», una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

a)

pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;

b)

sostanze chimiche industriali;

2)

«sostanza», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

«miscela», una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4)

«articolo», un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell’Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3;

5)

«pesticidi», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:

a)

pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (18);

b)

altri pesticidi, quali:

i)

i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (19); e

ii)

i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

6)

«sostanze chimiche industriali», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:

a)

sostanze chimiche a uso professionale;

b)

sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale;

7)

«sostanza chimica soggetta a obbligo di notifica di esportazione», qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC;

8)

«sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC», qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione o di uno Stato membro in riferimento a una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I;

9)

«sostanza chimica soggetta alla procedura PIC», qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3, del presente regolamento;

10)

«sostanza chimica vietata», una delle seguenti sostanze:

a)

una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente;

b)

una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato dell’Unione o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

11)

«sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni», una delle seguenti sostanze:

a)

sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

b)

sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato dell’Unione o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

12)

«sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro», qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro;

13)

«misura di regolamentazione definitiva», qualsiasi atto giuridicamente vincolante che abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;

14)

«formulato pesticida altamente pericoloso», qualsiasi sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso;

15)

«territorio doganale dell’Unione», il territorio come definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (20);

16)

«esportazione»:

a)

l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE;

b)

la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

17)

«importazione», l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

18)

«esportatore», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

a)

la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b)

ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c)

ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti a una persona stabilita al di fuori dell’Unione in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell’Unione;

19)

«importatore», la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale dell’Unione, è destinataria della sostanza chimica;

20)

«parte della convenzione» o «parte», qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;

21)

«altro paese», un paese che non è una parte della convenzione;

22)

«agenzia», l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

23)

«segretariato», il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 4

Autorità nazionali designate degli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità (l’«autorità nazionale designata» oppure le «autorità nazionali designate»), preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 17 novembre 2012, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l’autorità nazionale designata.

Articolo 5

Partecipazione dell’Unione alla convenzione

1.   La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione a organi ausiliari e alla votazione.

2.   Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a)

trasmettere le notifiche di esportazione dell’Unione alle parti e agli altri paesi a norma dell’articolo 8;

b)

presentare al segretariato le notifiche delle misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11;

c)

trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 12;

d)

ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell’Unione relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’articolo 13.

Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell’Unione relativamente a tutte le questioni tecniche connesse a quanto segue:

a)

la convenzione;

b)

la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione;

c)

il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, della convenzione (il «comitato per l’esame delle sostanze chimiche»);

d)

gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.

3.   La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che l’Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

Articolo 6

Funzioni dell’agenzia

1.   L’agenzia, oltre alle funzioni a essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25, svolge le seguenti funzioni:

a)

mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente una banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose («la banca dati»);

b)

mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web;

c)

fornire, se de caso, all’industria, con l’accordo della Commissione e previa consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;

d)

fornire, con l’accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;

e)

su richiesta degli esperti degli Stati membri o della Commissione che fanno parte del comitato della convenzione per l’esame delle sostanze chimiche, nell’ambito delle risorse disponibili, contribuire all’elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione di cui all’articolo 7 della convenzione e di altri documenti tecnici relativi all’attuazione della convenzione;

f)

su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente regolamento;

g)

su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell’esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell’Unione.

2.   Il segretariato dell’agenzia svolge le funzioni assegnate all’agenzia dal presente regolamento.

Articolo 7

Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

1.   Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.

2.   Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificate in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’articolo 8, con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre a essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’articolo 8, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’articolo 11 con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC, con l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

3.   Gli elenchi di cui all’allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca dati.

Articolo 8

Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

1.   Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

2.   L’esportatore, qualora intenda esportare dall’Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento, notifica l’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede (lo «Stato membro dell’esportatore») almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione. Successivamente, l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tali notifiche sono conformi ai requisiti di informazione stabiliti dall’allegato II e sono messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri tramite la banca dati.

L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e, se la notifica è completa, la trasmette all’agenzia non oltre il venticinquesimo giorno precedente alla data prevista di esportazione.

L’agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all’autorità nazionale designata della parte importatrice o all’autorità competente di un altro paese importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo.

L’agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di riferimento identificativo nella banca dati. L’agenzia mette inoltre a disposizione del pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la propria banca dati.

3.   Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I entro trenta giorni dall’invio di tale notifica, l’agenzia, per conto della Commissione, trasmette una seconda notifica. L’agenzia, per conto della Commissione, si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

4.   Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’entrata in vigore di modifiche della legislazione dell’Unione in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

5.   Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su richiesta motivata dell’esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e, a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall’agenzia. Una decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la Commissione se quest’ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci giorni da quando l’autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i dettagli della richiesta.

6.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;

b)

il paese importatore è parte della convenzione è ha trasmesso al segretariato una risposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, indicando il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica; e

c)

la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri e all’agenzia.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.

Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

a)

l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore ha disposto l’esonero dall’obbligo di notifica prima che l’esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e

b)

la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all’agenzia, che le ha messe a disposizione tramite la banca dati.

7.   La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri, l’agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.

8.   Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo e all’articolo 14, paragrafi 6 e 7.

Articolo 9

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

1.   Le notifiche di esportazione che l’agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso l’Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l’Agenzia ha ricevuto tale notifica, tramite la banca dati.

L’agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.

L’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l’importazione riceve, entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all’agenzia congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

2.   Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente all’agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.

Articolo 10

Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche

1.   Ciascun esportatore di una o più delle seguenti sostanze:

a)

sostanze elencate nell’allegato I;

b)

miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze; o

c)

articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

comunica, nel corso del primo trimestre di ogni anno, all’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l’anno precedente. Tale informazione è fornita corredata di un elenco recante il nome e l’indirizzo di ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese che ha ricevuto le forniture nell’arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7.

Tutti gli importatori dell’Unione forniscono le informazioni equivalenti di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nell’Unione.

2.   Su richiesta della Commissione, assistita dall’agenzia, o dell’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l’esportatore o l’importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l’applicazione del presente regolamento.

3.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono all’agenzia i dati aggregati di cui all’allegato III. L’agenzia elabora una sintesi di tali dati a livello di Unione e diffonde le informazioni di natura non riservata attraverso la banca dati.

Articolo 11

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

1.   La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC.

2.   Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all’adozione della pertinente misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, tale notifica PIC è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni a decorrere dalla data in cui la misura di regolamentazione definitiva deve essere applicata.

3.   La notifica PIC contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV.

4.   Nel definire le priorità relativamente alle notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura i requisiti in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettati, e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5.   In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultima deve essere applicata.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2.

6.   Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di regolamentazione definitiva.

Gli Stati membri e l’agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario nel compito di raccogliere tali informazioni.

7.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.

Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno dell’Unione.

8.   Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione informa la Commissione in merito all’eventualità che quest’ultima debba:

a)

procedere a una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo; oppure

b)

trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell’articolo 12.

Articolo 12

Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Nel caso in cui una sostanza chimica figuri esclusivamente nella parte 1 dell’allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell’articolo 11, paragrafo 8, lettera b), la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative alle pertinenti misure di regolamentazione definitive, affinché le informazioni possano essere trasmesse, ove opportuno, ad altre parti della convenzione.

Articolo 13

Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione sull’importazione nella forma di una relazione provvisoria o finale con cui fornisce una risposta a nome dell’Unione sulle future importazioni delle sostanze chimiche interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione al segretariato quanto prima e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato.

Qualora, ai sensi della legislazione dell’Unione, a una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione riveduta sull’importazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione riveduta sull’importazione al segretariato.

2.   Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

3.   La decisione sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione.

4.   Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato, la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

5.   Ciascuna autorità nazionale designata degli Stati membri mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. L’agenzia mette a disposizione del pubblico le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1 attraverso la propria banca dati.

6.   Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente nell’ambito dell’Unione, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.

Articolo 14

Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri, all’agenzia e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri e l’agenzia circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione. L’agenzia attribuisce a ciascuna decisione di importazione un numero di riferimento identificativo e conserva tutte le informazioni disponibili relative a tali decisioni mettendole a disposizione del pubblico attraverso la banca dati e provvede inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2.   La Commissione attribuisce a ogni sostanza chimica elencata nell’allegato I un codice di classificazione nell’ambito della nomenclatura combinata dell’Unione europea. Tali codici di classificazione sono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati alla nomenclatura del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.

3.   Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza, le informazioni e le decisioni trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui il segretariato informa per la prima volta la Commissione di tali decisioni a norma del paragrafo 1.

5.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri consigliano e assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all’importazione di una data sostanza chimica.

6.   Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati, indipendentemente dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in altro paese importatore, soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione attraverso l’autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore in consultazione con la Commissione, assistita dall’agenzia, e l’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un’autorità competente di un altro paese importatore;

b)

nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I da esportare verso paesi OCSE, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore può, su richiesta dell’esportatore e in consultazione con la Commissione, decidere, caso per caso, che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell’importazione nel paese OCSE in questione, la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata in tale paese OCSE.

Quando è chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato al primo comma del presente paragrafo, lettera a), se l’agenzia non ottiene una risposta entro trenta giorni, l’agenzia, per conto della Commissione, invia un sollecito, a meno che la Commissione o l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore ricevano una risposta e la trasmettano all’agenzia. Ove opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, l’agenzia può inviare ulteriori solleciti, come necessario.

7.   Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, può decidere caso per caso e secondo quanto stabilito al secondo comma del presente paragrafo, che l’esportazione può avere luogo se non sussistono elementi forniti da fonti ufficiali che la parte importatrice o da un altro paese abbiano adottato una misura di regolamentazione definitiva intesa a vietare l’uso della sostanza chimica o a sottoporla a rigorose restrizioni e se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o

b)

l’uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dalla persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese, non figura in una delle categorie specificate per la sostanza elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore in questione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato 1, un’esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo se la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1 A o 1B, o tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A o 1B, oppure se la sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità o elevata persistenza ed elevata bioaccumulabilità.

Al momento di decidere in merito all’esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, considera il possibile impatto sulla salute umana o l’ambiente dell’utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore e invia la pertinente documentazione all’agenzia, affinché sia resa disponibile attraverso la banca dati.

8.   La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o della decisione di procedere con l’esportazione in assenza di un consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

a)

per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso esplicito entro la fine del terzo anno civile successivo all’ottenimento del consenso, a meno che le condizioni di tale consenso dispongano altrimenti;

b)

a meno che non sia stata ricevuta nel frattempo una risposta alla richiesta, ogni decisione di procedere in assenza di consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è valida per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è richiesto un consenso esplicito.

Nei casi descritti al primo comma, lettera a), le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo pertinente per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

9.   L’agenzia registra nella banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e le decisioni di procedere in assenza di consenso esplicito, inclusa la documentazione di cui al paragrafo 7, terzo comma. A ciascun consenso esplicito o decisione di procedere in assenza di consenso esplicito è assegnato un numero di riferimento identificativo, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, come le date di validità. Le informazioni non riservate sono messe a disposizione del pubblico attraverso la banca dati.

10.   Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente alla data di scadenza, ove tale data sia indicata o sia deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza chimica non lo consentano. In particolare, nel caso di pesticidi gli esportatori garantiscono che le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori sia ottimizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.

11.   Qualora esportino pesticidi, gli esportatori assicurano che le etichette contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione dell’Unione.

Articolo 15

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli

1.   Gli articoli sono soggetti all’obbligo di notifica di esportazione di cui all’articolo 8 se contengono:

a)

le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva;

b)

le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze.

2.   Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.

Articolo 16

Informazioni sui movimenti di transito

1.   Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell’allegato VI.

2.   Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell’allegato VI, l’esportatore fornisce per quanto possibile all’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l’ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all’allegato VI richieste dalla parte della convenzione.

3.   L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore trasmette alla Commissione, con copia all’agenzia, le informazioni ricevute dall’esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili.

4.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili, entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

Articolo 17

Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

1.   Le sostanze chimiche destinate all’esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione.

Il primo comma si applica salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori.

2.   Se opportuno, l’etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell’allegato I e, se necessario, la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

3.   Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese.

4.   Le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata.

Articolo 18

Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell’importazione e dell’esportazione

1.   Ciascuno Stato membro designa le autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare l’importazione e l’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l’osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

2.   Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare una rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione del presente regolamento.

3.   Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all’articolo 22, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.

Articolo 19

Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori

1.   Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni di esportazione (casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo o delle sostanze chimiche per le quali tali obblighi non sussistono più ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

3.   Ove richiesto dall’agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati per trasmettere le informazioni necessarie all’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull’ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri e dall’agenzia, ove opportuno, garantisce quanto segue:

a)

la diffusione di informazioni di pubblico dominio concernenti misure di regolamentazione pertinenti agli obiettivi della convenzione;

b)

la diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica.

2.   La Commissione, gli Stati membri e l’agenzia tutelano le informazioni confidenziali ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

3.   Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (21), almeno le informazioni seguenti non sono considerate come confidenziali:

a)

le informazioni di cui all’allegato II e all’allegato IV;

b)

le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

c)

la data di scadenza di una sostanza chimica;

d)

la data di fabbricazione di una sostanza chimica;

e)

le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione delle sostanze pericolose, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

f)

i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

g)

le informazioni sul trattamento dell’imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

4.   L’agenzia elabora ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni trasmesse.

Articolo 21

Assistenza tecnica

La Commissione, le autorità nazionali designate degli Stati membri e l’agenzia collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l’assistenza tecnica, inclusa la formazione, orientata allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l’intero ciclo di vita.

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l’assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l’istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate e offrendo consulenza tecnica per l’individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e per l’elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

La Commissione e gli Stati membri partecipano in modo attivo alle attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l’opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 22

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri e l’agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta una atto di esecuzione che stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

2.   La Commissione redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza e la inserisce in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’agenzia ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su Internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia osservano i pertinenti obblighi al fine di tutelare la riservatezza e i diritti di proprietà dei dati.

Articolo 23

Aggiornamento degli allegati

1.   L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I è riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell’Unione e nell’ambito della convenzione.

2.   Nel determinare se una la misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di una qualunque delle sottocategorie, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I.

Nel determinare se una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I.

3.   La decisione di inserire le singole sostanze chimiche nell’allegato I o di modificarne l’inserimento, ove opportuno, è adottata senza indugio.

4.   Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 riguardo alle misure seguenti:

a)

inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell’allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti;

b)

iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (22);

c)

inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione;

d)

modifiche di voci esistenti dell’allegato V;

e)

emendamenti degli allegati II, III, IV e VI.

Articolo 24

Bilancio dell’agenzia

1.   Ai fini del presente regolamento, le entrate dell’agenzia sono costituite da:

a)

una sovvenzione dell’Unione, iscritta nel bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione);

b)

ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

2.   Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell’agenzia.

Le entrate dell’agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento.

3.   Entro cinque anni dal 1o marzo 2014, la Commissione valuta l’opportunità che l’agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.

Articolo 25

Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all’agenzia

L’agenzia specifica i formati e i programmi informatici e li mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito Internet per la trasmissione di informazioni. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per le proprie trasmissioni all’agenzia in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega dei potere di cui all’articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare la corretta applicazione di tali previsioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o marzo 2014 e notificano tempestivamente qualsiasi ulteriore modifica pertinente.

Articolo 29

Periodo transitorio riguardo alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze chimiche

Nel presente regolamento i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono fatti, se del caso, alla legislazione dell’Unione vigente in virtù dell’articolo 61 del regolamento citato, conformemente al calendario ivi indicato.

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2014.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

(3)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(5)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 353 del 31.12. 2008, pag. 1.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(10)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(11)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(12)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(13)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(16)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(17)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(18)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(19)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(20)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(21)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(22)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all’articolo 7)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo

di notifica di esportazione (di cui all’articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell’allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell’esportazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell’articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell’elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell’allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell’Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell’elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sottocategoria (1)

Limitazione d’impiego (2)

Paesi che non richiedono notifica

1,1,1-Tricloroetano

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

div

 

Articolo 1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

1,2-Dicloroetano (Dicloruro di etilene) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

1,3-Dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-Dicloropropene]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

1,3-dicloropropene (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

div

 

2-Aminobutano

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

div-div

 

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i(1)

div

 

i(2)

div

2 Acido 2-naftilossiacetico

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

div

 

2,4,5-T e suoi sali ed esteri (6)

93-76-5 e altri

202-273-3 e altri

2918 91 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali (7)

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i(1)

div

 

i(2)

div

4-Nitrobifenile (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

div

 

i(2)

div

Acefato (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Alacloro (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

div

 

Aldicarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

restr-div

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Antrachinone (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Composti dell’arsenico

 

 

 

p(2)

restr

 

Fibre di amianto (7):

1332-21-4 e altri

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Crocidolite (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

div

 

Amosite (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

div

 

Antofillite (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

div

 

Actinolite (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

div

 

Tremolite (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

div

 

Crisotilo (7)

12001-29-5 or 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

 

Atrazina (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

div

 

Azinfos-etile

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Azinfos-metile (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

div

 

Benfuracarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

div

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Benzene (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

restr

 

Benzidina e suoi sali (7)

Derivati della benzidina (7)

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i(1)-i(2)

restr-div

 

i(2)

div

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

div

 

Binapacril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

div

 

Cadmio e suoi composti

7440-43-9 e altri

231-152-8 e altri

81073206 49 30 e altri

i(1)

restr

 

Cadusafos (7)

95465-99-9

n.d.

2930 90 85

p(1)

div

 

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

div

 

Captafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Carbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

div–div

 

Carbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

div

 

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

div

 

Carbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

div

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorati (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

div

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Clorfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

div

 

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorobenzilato (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

div

 

Clortal-dimetile (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

div

 

Clozolinate (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Colecalciferolo

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

div

 

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Creosoto e sostanze correlate

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

div

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidina

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

div

 

Cianammide (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

div

 

Cianazina

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Cialotrina

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

div

 

DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

div

 

Diazinone (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

div

 

Diclobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

div

 

Dicloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

div

 

Diclorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

div

 

Dicofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dimetenammide (7)

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p(1)

div

 

Diniconazolo-M (7)

83657-18-5

n.d.

2933 99 80

p(1)

div

 

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinoseb e suoi sali e esteri (6)

88-85-7 e altri

201-861-7 e altri

2908 91 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

div

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Difenilammina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

div

 

Formulati in polvere contenenti una combinazione di:

 

 

3808 99 90

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

div

 

Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

div

 

Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

div

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

div

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Etossichina (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

div

 

Ossido di etilene (Ossirano) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

div

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

div

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

restr

 

Fentin acetato (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fentin idrossido (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fenvalerato

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

div

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Fluoroacetamide (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

div

 

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p(1)

div

 

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Guazatina (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

restr

 

Esazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Iminoctadina

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Acido indolilacetico (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

div

 

Isoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

div

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

div

 

a)

Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

div

 

b)

Colina, potassio e sali di sodio dell’idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all’equivalente acido

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all’allegato V (6)

62-38-4, 26545-49-3 e altri

200-532-5, 247-783-7 e altri

2852 00 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

div

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

div

 

Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

div-div

 

Bromuro di metile (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

div-div

 

Metilparatione (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Monocrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

div

 

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

div

 

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

div-div

 

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

div-div

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

div

 

Nicotina (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

div

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

restr

 

84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

 

 

 

 

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i(1)

restr

 

p(1)-p(2)

div-div

Ottabromodifeniletere (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

restr

 

Ometoato

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Ossidemeton-metile (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Paraquat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

div

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paratione (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Pebulato

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (6)

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

2908 11 00

2908 19 00 e altri

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.d.

2904 90 20

i(1)

restr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

e altri

 

e altri

 

 

 

(X = OH, sale metallico (O-M +), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

div

 

Fosalone (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

div

 

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) (6)

13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)]

23783-98-4 [isomero (Z)]

297-99-4 [isomero (E)]

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile (6)

13654-09-6, 27858-07-7 e altri

237-137-2, 248-696-7 e altri

2903 69 90

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Trifenili policlorurati (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Procimidone (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

div

 

Propacloro (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

div

 

Propanile

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

div

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

div

 

Propisochlor (7)

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p(1)

div

 

Piyrazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Quintozene (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

div

 

Simazina (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

div

 

Tecnazene (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Piombo tetraetile (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Piombo tetrametile (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Solfato di tallio

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

div

 

Thiobencarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

div

 

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Thiodicarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Tolilfluanide (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

div

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

 

2931 00 95

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Tributilstagno ossido

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Naftenato di tributilstagno (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triclorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Triciclazolo (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

div

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

div

 

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno (7)

2931 00 95 e altri

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinossido (1,1′,1″-fosforiltriaziridina) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

restr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Vinclozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

div

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 o 3824 90 97

p(1)

div

 

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all’articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica

CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (8)

Limitazioni d’impiego (9)

1,3-dicloropropene

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

div

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i

div

4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i

div

4-Nitrobifenile

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

div

Acefato

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

div

Alacloro

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

div

Aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

restr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

div

Antrachinone

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

div

Fibre d’amianto: Crisotilo

12001-29-5 o 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

Atrazina

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

div

Azinfos-metile

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

div

Benfuracarb

82560-54-1

n.d.

2932 99 00

p

div

Benzidina e suoi sali

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i

restr

Derivati della benzidina

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

div

Cadusafos

95465-99-9

n.d.

2930 90 99

p

div

Carbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

div

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

div

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

div

Clorati

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

div

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

restr

Clortal-dimetile

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

div

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

div

Cianammide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

restr

Diazinone

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

restr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

div

Diclorano

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

div

Diclorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

restr

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

div

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

div

Dimetenammide

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p

div

Diniconazolo-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

div

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

div

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

div

Ethalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

div

Etossichina

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

div

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

div

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

restr

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

restr

Fentin acetato

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

div

Fentin idrossido

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

div

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

div

Guazatina

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

div

Acido indolilacetico

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

div

Metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

div

Bromuro di metile

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

div

Metilparatione (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

div

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

div

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

div

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

div

Nicotina

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

div

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0

2907 13 00

i

restr

84852-15-3, (4-nonilfenolo, ramificato),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

 

 

 

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i

restr

p

div

Ottabromodifeniletere

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

restr

Ossidemeton-metile

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

div

Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

div

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.d.

2904 90 20

i

restr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Sale metallico (O-M +), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri)

2795-39-3 e altri

 

2904 90 20 e altri

 

 

Fosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

div

Procimidone

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

div

Propacloro

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

div

Propisochlor

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p

div

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

div

Quintozene

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

div

Simazina

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

div

Tecnazene

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

div

Tiobencarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

div

Tiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

div

Tolilfluanide

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

restr

Triclorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

div

Triciclazolo

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

div

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

div

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno

2931 00 95 e altri

p

restr

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

div

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui agli articoli 13 e 14)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza

Categoria

2,4,5-T e suoi sali ed esteri

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticida

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticida

Binapacril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticida

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticida

Clordano (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticida

Clordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticida

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticida

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticida

Ossido di etilene

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticida

Fluoroacetammide

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticida

HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticida

Eptacloro (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticida

Esaclorobenzene (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticida

Lindano (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici

10112-91-1, 21908-53-2 e altri

Si veda anche: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticida

Monocrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticida

Paratione

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticida

Toxafene (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticida

Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all’1,5 %)

298-00-0

2920.11

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)

 

2924.12

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Miscela, (E)&(Z) isomeri

13171-21-6

(Z)-isomero

23783-98-4

(E)-isomero

297-99-4

Fibre d’amianto:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Prodotto industriale

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofillite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Bifenili polibromurati (PBB)

 

 

 

 

(esa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Prodotto industriale

(otta-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

Bifenili policlorurati (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Prodotto industriale

Trifenili policlorurati (PCT)

61788-33-8

3824.82

Prodotto industriale

Piombo tetraetile

78-00-2

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Piombo tetrametile

75-74-1

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

2931.00

3808.99

Pesticida

Ossido di tributilstagno

56-35-9

2931.00

3808.99

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

2931.00

3808.99

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

2931.00

3808.99

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

2931.00

3808.99

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

2931.00

3808.99

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

2931.00

3808.99

Naftenato di tributilstagno

85409-17-2

2931.00

3808.99

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)

126-72-7

2919.10

3824.83

Prodotto industriale


(1)  Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(2)  Limitazione d’impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell’Unione.

(3)  Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (N. CAS 10061-01-5).

(4)  Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingredienti attivi per litro.

(5)  Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

N. CAS= numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

(6)  

(#)

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

(7)  

(+)

Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

(8)  Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.

(9)  Limitazione d’impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate).N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

(10)  Questa aggiunta non incide sulla voce di cui all’allegato I, parte 3, per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingredienti attivi per litro.

(11)  

(#)

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

(12)  Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, e dell’allegato V del presente regolamento.

(13)  

(#)

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.


ALLEGATO II

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

Le informazioni seguenti sono da trasmettere ai sensi dell’articolo 8:

1.

Identità della sostanza da esportare:

a)

denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

b)

altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);

c)

numero Einecs (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);

d)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;

e)

principali impurità della sostanza, ove particolarmente importanti.

2.

Identità della miscela da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione della miscela;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;

c)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.

3.

Identità dell’articolo da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione dell’articolo;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.

4.

Informazioni sull’esportazione:

a)

paese di destinazione;

b)

paese di origine;

c)

data prevista della prima esportazione nell’anno in corso;

d)

quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell’anno in corso;

e)

impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione entro le quali rientra tale impiego;

f)

nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti alla persona fisica o giuridica importatrice;

g)

nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti all’esportatore.

5.

Autorità nazionali designate:

a)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nell’Unione che può fornire ulteriori informazioni;

b)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nel paese importatore.

6.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.

7.

Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

8.

Impiego della sostanza chimica nell’Unione:

a)

impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione e sottocategoria/e dell’Unione cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

b)

impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell’allegato I del regolamento);

c)

stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile.

9.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l’esposizione alla sostanza chimica o le emissioni della stessa.

10.

Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

11.

Indicazione sintetica delle informazioni specificate nell’allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

12.

Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell’allegato IV se richieste dalla parte importatrice.


ALLEGATO III

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 10

1.

Indicazione sintetica dei quantitativi delle sostanze chimiche (come tali o in forma di miscele o articoli) di cui all’allegato I, esportati durante l’anno precedente:

a)

anno in cui sono avvenute le esportazioni;

b)

tabella riassuntiva dei quantitativi di sostanze chimiche esportate (come tali o in forma di miscele o articoli), in base al modello seguente.

Sostanza chimica

Paese importatore

Quantitativo di sostanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Elenco delle persone fisiche o giuridiche che importano sostanze chimiche in una parte o in un altro paese

Sostanza chimica

Paese importatore

Persona che importa

Indirizzo e altri dati di rilievo sulla persona che importa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE A NORMA DELL’ARTICOLO 11

Le notifiche comprendono i seguenti elementi:.

1.

caratteristiche, identificazione e impieghi:

a)

denominazione comune;

b)

denominazione chimica conformemente a una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

c)

denominazioni commerciali e denominazioni delle miscele;

d)

numeri di codice: numero CAS (Chemical Abstracts Service), codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

e)

informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;

f)

impiego o impieghi della sostanza chimica:

nell’Unione,

altrove (se noto);

g)

caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche;

2.

misura di regolamentazione definitiva:

a)

informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva:

i)

sintesi della misura di regolamentazione definitiva;

ii)

riferimento al documento di regolamentazione;

iii)

data di entrata in vigore della misura di regolamentazione definitiva;

iv)

indicazione se la misura di regolamentazione definitiva è stata adottata in base a una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla pertinente documentazione;

v)

motivazione della misura di regolamentazione definitiva con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all’ambiente;

vi)

descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l’ambiente ed effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva;

b)

categoria o categorie per le quali è stata adottata la misura di regolamentazione definitiva, specificando per ciascuna categoria:

i)

l’impiego o gli impieghi vietati dalla misura di regolamentazione definitiva;

ii)

l’impiego o gli impieghi che continuano a essere autorizzati;

iii)

stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile;

c)

indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva sugli altri Stati e sulle altre regioni;

d)

altre informazioni concernenti:

i)

la valutazione degli effetti socioeconomici della la misura di regolamentazione definitiva;

ii)

ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

le strategie di gestione integrata dei parassiti,

le prassi e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.


ALLEGATO V

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all’articolo 15)

PARTE 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia (1), ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

 

Aldrin

N. CE 206-215-8,

N. CAS 309-00-2,

codice NC 2903 52 00

 

Bifenili policlorurati (PCB)

CE 215-648-1 e altri,

N. CAS 1336-36-3 e altri,

codice NC 2903 69 90

 

Clordano

N. CE 200-349-0,

N. CAS 57-74-9,

codice NC 2903 52 00

 

Clordecone

N. CE 205-601-3,

N. CAS 143-50-0,

codice NC 2914 70 00

 

Dieldrin

N. CE 200-484-5,

N. CAS 60-57-1,

codice NC 2910 40 00

 

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano]

N. CE 200-024-3,

N. CAS 50-29-3,

codice NC 2903 62 00

 

Endrin

N. CE 200-775-7,

N. CAS 72-20-8,

codice NC 2910 90 00

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Eptacloro

N. CE 200-962-3,

N. CAS 76-44-8,

Codice NC 2903 52 00

 

Esabromobifenile

N. CE 252-994-2,

N. CAS 36355-01-8,

Codice NC 2903 69 90

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Esaclorobenzene

N. CE 200-273-9,

N. CAS 118-74-1,

Codice NC 2903 62 00

 

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

N. CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

N. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Codice NC 2903 51 00

 

Mirex

N. CE 219-196-6,

N. CAS 2385-85-5,

codice NC 2903 59 80

 

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

N. CE 251-084-2 e altri,

N. CAS 32534-81-9 e altri,

codice NC 2909 30 31

 

Pentaclorobenzene

N. CE 210-172-5,

N. CAS 608-93-5,

codice NC 2903 69 90

 

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

N. CE 254-787-2 e altri,

N. CAS 40088-47-9 e altri,

codice NC 2909 30 38

 

Toxafene (Camfeclor)

EC No 232-283-3,

CAS 8001-35-2,

codice NC 3808 50 00

PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi

Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero CAS 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero CAS 21908-53-2); Codice NC 2852 00 00

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso

N. CAS 7439-97-6

Codice NC 2805 40


(1)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.


ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui all’articolo 16)

Paese

Informazioni richieste

 

 

 

 


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 689/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 27

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/107


REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è prefissata l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie in quanto fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

(4)

Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l’elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni.

(5)

Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» (4). Tale programma sottolinea la necessità di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le questioni del conflitto di leggi, della competenza del reciproco riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni e un certificato successorio europeo.

(6)

Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l’11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato «Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5). Nel programma secondo il Consiglio europeo si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(8)

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento — o, secondo il caso, all’accettazione, — all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(9)

L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.

(10)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte.

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.

(13)

Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento, senza che ciò sia inteso come un’esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

(14)

I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato («numerus clausus») dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.

(16)

Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all’adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

(17)

L’adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

(18)

I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(19)

Gli effetti dell’iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l’iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine «organo giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «organo giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «organo giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.

(22)

Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

(23)

In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

(24)

In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

(25)

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l’autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.

(26)

Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l’elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.

(27)

Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino.

(28)

Uno di detti meccanismi dovrebbe permettere alle parti interessate alla successione di concludere un accordo relativo alla scelta del foro a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Dovrebbe essere determinato, caso per caso, in base, in particolare, alla questione oggetto dell’accordo relativo alla scelta del foro, se l’accordo debba essere concluso tra tutte le parti interessate alla successione o se alcune di esse possano convenire di sottoporre una specifica questione all’organo giurisdizionale scelto dove la decisione di quell’organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione.

(29)

L’organo giurisdizionale investito d’ufficio di una successione, come accade in alcuni Stati membri, dovrebbe chiudere il procedimento se le parti convengono di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro della legge scelta. Se l’organo giurisdizionale non è investito d’ufficio, il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro.

(30)

Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

(31)

Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all’organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una successione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

(32)

Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(33)

Non dovrebbe essere possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all’organo giurisdizionale competente. Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento.

(34)

Nell’interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(35)

Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa di successione siano aditi organi giurisdizionali diversi in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale organo giurisdizionale debba occuparsi della causa di successione.

(36)

Poiché in alcuni Stati membri le questioni di successione possono essere esaminate da autorità non giudiziarie, quali i notai, che non sono soggette alle norme di competenza in base al presente regolamento, non può essere escluso che una transazione stragiudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni stragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una siffatta situazione, spetterebbe alle parti interessate, una volta a conoscenza dei procedimenti paralleli, convenire fra loro il modo di procedere. Nell’impossibilità di un accordo, dovrebbe spettare agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento esaminare la successione e decidere sulla medesima.

(37)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(38)

Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell’intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.

(39)

La scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge.

(40)

La scelta di legge effettuata in base al presente regolamento dovrebbe essere valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni. Dovrebbe essere tuttavia la legge scelta a determinare la validità sostanziale dell’atto di scelta, vale a dire se si può ritenere che la persona che ha effettuato la scelta sia consapevole della sua azione al momento della scelta e vi abbia acconsentito. Altrettanto dovrebbe valere per l’atto che modifica o revoca una scelta di legge.

(41)

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la determinazione della cittadinanza o delle cittadinanze plurime di una persona è questione da risolvere in via preliminare. Considerare una persona cittadina di un dato Stato è una questione che esula dall’ambito di applicazione del presente regolamento e che è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese, se del caso, le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea.

(42)

La legge designata come legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari determinati da detta legge. Essa dovrebbe estendersi alle questioni riguardanti l’amministrazione dell’eredità e la responsabilità per i debiti ereditari. Il pagamento dei debiti ereditari può, in funzione in particolare della legge applicabile alla successione, tener conto di uno specifico ordine di priorità tra i creditori.

(43)

Le norme di competenza stabilite dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbero ad una situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. Quando si verifica una siffatta situazione in uno Stato membro la cui legge prevede la nomina obbligatoria di un amministratore dell’eredità, il presente regolamento dovrebbe consentire all’organo giurisdizionale dello Stato membro, ove adito, di nominare uno o più amministratori a norma della propria legge. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare la scelta delle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale in un altro Stato membro, ove possibile secondo la legge del medesimo. Al fine di garantire un agevole coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro che nomina l’organo giurisdizionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe nominare la persona o le persone che avrebbero il diritto di amministrare l’eredità in virtù della legge applicabile alla successione, come ad esempio l’esecutore testamentario del defunto o gli eredi stessi oppure, se la legge applicabile alla successione lo richiede, un amministratore terzo. L’organo giurisdizionale, tuttavia, in casi specifici in cui la sua legge lo richieda, ha la facoltà di nominare amministratore un terzo, anche se ciò non è previsto dalla legge applicabile alla successione. Se il defunto aveva nominato un esecutore testamentario, questa persona non può essere privata dei suoi poteri a meno che la legge applicabile alla successione ammetta l’estinzione del suo mandato.

(44)

I poteri esercitati dagli amministratori nominati nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito dovrebbero essere i poteri di amministrazione che essi possono esercitare a norma della legge applicabile alla successione. Pertanto, se, ad esempio, l’erede è nominato amministratore, dovrebbe avere i poteri di amministrare l’eredità che un erede avrebbe a norma di tale legge. Qualora i poteri di amministrazione che possono essere esercitati a norma della legge applicabile alla successione non siano sufficienti per preservare i beni dell’eredità o per tutelare i diritti dei creditori o di altri garanti dei debiti del defunto, l’amministratore o gli amministratori nominati nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito possono, in via residuale, esercitare i poteri di amministrazione previsti a tal fine dalla legge di tale Stato membro. Tali poteri residui potrebbero comprendere, ad esempio, stilare un elenco dei beni del patrimonio e dei debiti ereditari, informare i creditori dell’apertura della successione e invitarli a rendere noti i loro crediti, e prendere eventuali provvedimenti provvisori, anche cautelari, intesi a preservare i beni dell’eredità. Gli atti eseguiti da un amministratore, in forza dei poteri residui, dovrebbero rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento di proprietà dei beni successori, comprese eventuali transazioni avviate dai beneficiari anteriormente alla nomina dell’amministratore, la responsabilità per i debiti ereditari e i diritti dei beneficiari, compreso, se del caso, il diritto di accettare la successione o di rinunciarvi. Tali atti potrebbero, ad esempio, comportare soltanto l’alienazione dei beni o il pagamento dei debiti ove ciò fosse consentito dalla legge applicabile alla successione. Laddove, a norma della legge applicabile alla successione, la nomina di un amministratore terzo modifica la responsabilità degli eredi, tale modifica della responsabilità dovrebbe essere rispettata.

(45)

Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che i creditori, per esempio attraverso un rappresentante, possano prendere ulteriori provvedimenti eventualmente disponibili in virtù del diritto nazionale, se del caso, in conformità degli strumenti pertinenti dell’Unione, al fine di tutelare i propri diritti.

(46)

Il presente regolamento dovrebbe consentire che ai potenziali creditori in altri Stati membri in cui si trovano i beni siano fornite informazioni sull’apertura della successione. Nel contesto dell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di istituire un meccanismo, se opportuno attraverso il portale «e-Justice», inteso a consentire ai potenziali creditori in altri Stati membri di accedere alle informazioni pertinenti in modo da poter rendere noti i loro crediti.

(47)

La legge applicabile alla successione dovrebbe determinare chi siano i beneficiari in una data successione. In base alla maggior parte delle leggi il termine «beneficiari» comprende eredi, legatari e aventi diritto a una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell’eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi.

(48)

Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all’ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme di detta norma, il presente regolamento dovrebbe elencare gli elementi che dovrebbero essere considerati pertinenti alla validità sostanziale. L’esame della validità sostanziale di una disposizione a causa di morte può portare alla conclusione che tale disposizione sia priva di esistenza giuridica.

(49)

Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l’accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l’ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento.

(50)

La legge che, in base al presente regolamento, disciplinerà l’ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

(51)

Qualora nel presente regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno in cui la disposizione è stata fatta, modificata o revocata, tale riferimento dovrebbe essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del presente regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento.

(52)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte scritte attraverso norme coerenti con quelle della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Nel determinare la validità formale di una determinata disposizione a causa di morte in base al presente regolamento, l’autorità competente dovrebbe ignorare un elemento internazionale creato in modo fraudolento per eludere le norme relative alla validità formale.

(53)

Ai fini del presente regolamento, dovrebbero essere considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse di disposizioni a causa di morte in riferimento a determinate qualità personali della persona che fa la disposizione, ad esempio l’età. Ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge applicabile alla validità formale di una disposizione a causa di morte in base al presente regolamento debba determinare se un minore abbia la capacità di effettuare una disposizione a causa di morte. Detta legge dovrebbe limitarsi a determinare se una qualità personale, come ad esempio la minore età, debba impedire a una persona di effettuare una disposizione a causa di morte in una determinata forma.

(54)

Per ragioni legate a considerazioni economiche, familiari o sociali, alcuni immobili, imprese e altre categorie determinate di beni sono soggetti a determinate norme nello Stato membro in cui sono situati che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest’ultima relativamente a detti beni. Il presente regolamento dovrebbe garantire l’applicazione di queste determinate norme. È tuttavia necessario che questa eccezione all’applicazione della legge applicabile alla successione sia interpretata in modo restrittivo per essere compatibile con l’obiettivo generale del presente regolamento. Pertanto, né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili a una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore di quella prevista dalla legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento possono considerarsi norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest’ultima relativamente a determinati beni.

(55)

Al fine di assicurare una disciplina uniforme della fattispecie in cui è incerto in quale ordine sono decedute due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma che stabilisca che nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre.

(56)

In alcuni casi un’eredità può risultare vacante. Le varie leggi regolano questi casi in modo diverso. Secondo alcune leggi, lo Stato può reclamare l’eredità vacante come un erede indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni. Secondo altre leggi, lo Stato può acquisire solo i beni situati sul suo territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una norma che stabilisca che l’applicazione della legge applicabile alla successione non dovrebbe ostare al diritto di uno Stato membro di acquisire, in base alla propria legge, i beni situati sul suo territorio. Tuttavia, affinché questa norma non rechi pregiudizio ai creditori dell’eredità, dovrebbe essere aggiunta una clausola che consenta ai creditori dell’eredità di chiedere la soddisfazione dei loro crediti con tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro ubicazione.

(57)

Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo. In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di tale Stato. Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. Il rinvio dovrebbe tuttavia essere escluso nei casi in cui il defunto avesse effettuato una scelta di legge a favore della legge di uno Stato terzo.

(58)

In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico gli organi giurisdizionali e altre autorità competenti in materia di successione degli Stati membri dovrebbero poter disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l’applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, agli organi giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare, — o per eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziale emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(59)

Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(60)

Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni di successione negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l’accettazione e l’esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di successioni.

(61)

Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d’origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l’efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell’atto pubblico nello Stato membro d’origine. L’efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d’origine.

(62)

L’«autenticità» dell’atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell’atto, i presupposti formali dell’atto, i poteri dell’autorità che redige l’atto e la procedura secondo la quale l’atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l’autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell’atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

(63)

I termini «i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell’atto pubblico. I negozi giuridici registrati in un atto pubblico possono consistere, ad esempio, nell’accordo tra le parti riguardo alla divisione o distribuzione dell’eredità ovvero in un testamento, in un patto successorio o in altra dichiarazione di volontà. I rapporti giuridici possono riguardare, ad esempio, la determinazione degli eredi e di altri beneficiari ai sensi della legge applicabile alla successione, le loro quote rispettive e l’esistenza di una quota di legittima, ovvero qualsiasi altro elemento stabilito secondo la legge applicabile alla successione. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile alla successione.

(64)

Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere tale questione.

(65)

Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l’atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

(66)

L’autorità alla quale, nel contesto dell’applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dagli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall’organo giurisdizionale investito del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

(67)

Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato «certificato»), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

(68)

L’autorità che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.

(69)

L’uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato.

(70)

Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l’autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

(71)

Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti.

(72)

L’autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta. L’originale del certificato dovrebbe essere conservato dall’autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare una o più copie autenticate del certificato al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. Queste disposizioni non dovrebbero precludere la facoltà di uno Stato membro di consentire, conformemente alle norme nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, la diffusione di copie del certificato a membri del pubblico. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell’autorità di emissione, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato. Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l’autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

(73)

Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicata l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento. In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni di tale convenzione anziché quelle del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

(74)

Il presente regolamento non preclude agli Stati membri parte della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità di continuare ad applicare talune disposizioni della convenzione stessa, riveduta dall’accordo intergovernativo tra gli Stati che ne sono parte.

(75)

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di successioni nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (6). Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l’applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(76)

Sempre per facilitare l’applicazione del presente regolamento e permettere l’uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per le attestazioni da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria nonché per la domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo e per il certificato stesso.

(77)

Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (7).

(78)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e delle forme riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici e il certificato successorio europeo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(79)

Per l’adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011,

(80)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la libera circolazione delle persone, l’organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto europeo, e la protezione dei diritti degli eredi e dei legatari, e delle persone vicine al defunto nonché dei creditori della successione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(81)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(82)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di notificare la loro intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità all’articolo 4 del suddetto protocollo.

(83)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;

b)

la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26;

c)

le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;

d)

le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

e)

le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;

f)

la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;

g)

i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);

h)

le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;

i)

lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;

j)

la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

k)

la natura dei diritti reali;

l)

qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di successione all’interno degli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

b)

«patto successorio», l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo;

c)

«testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;

d)

«disposizione a causa di morte», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;

e)

«Stato membro d’origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l’atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;

f)

«Stato membro dell’esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

g)

«decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

h)

«transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall’organo giurisdizionale o conclusa davanti all’organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;

i)

«atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i)

riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché

ii)

sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

2.   Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza generale

Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Articolo 5

Accordi di scelta del foro

1.   Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2.   L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

Articolo 6

Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:

a)

può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure

b)

dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

Articolo 7

Competenza in caso di scelta di legge

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

a)

se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;

b)

se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure

c)

se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.

Articolo 8

Chiusura del procedimento aperto d’ufficio in caso di scelta di legge

L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22.

Articolo 9

Competenza fondata sulla comparizione

1.   Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’accordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale.

2.   Se la competenza dell’organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell’accordo in questione, l’organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10.

Articolo 10

Competenza sussidiaria

1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a)

il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b)

la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

Articolo 12

Limitazione del procedimento

1.   Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l’oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

Articolo 13

Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima

Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Articolo 14

Adizione dell’organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

b)

se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’organo giurisdizionale; o

c)

se i procedimenti sono aperti d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16

Verifica della ricevibilità

1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2.   In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (9), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3.   Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 17

Litispendenza

1.   Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.

2.   Ove sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito, l’organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

Articolo 18

Connessione

1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l’organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.

2.   Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3.   Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 19

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 20

Applicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 21

Criterio generale

1.   Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2.   Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

Articolo 22

Scelta di legge

1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

3.   La validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4.   La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

Articolo 23

Ambito di applicazione della legge applicabile

1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2.   Tale legge regola in particolare:

a)

le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;

b)

l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

c)

la capacità di succedere;

d)

la diseredazione e l’indegnità;

e)

il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;

f)

i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3;

g)

la responsabilità per i debiti ereditari;

h)

la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;

i)

la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

j)

la divisione dell’eredità.

Articolo 24

Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori

1.   Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.

2.   In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all’articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

3.   Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.

Articolo 25

Patti successori

1.   Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.

2.   Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate.

Articolo 26

Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

1.   Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:

a)

la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;

b)

le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;

c)

l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;

d)

l’interpretazione della disposizione;

e)

il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.

2.   Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione.

Articolo 27

Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto

1.   Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:

a)

dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o

b)

di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

c)

di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

d)

dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

e)

per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.

3.   Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.

Articolo 28

Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia

La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

a)

dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o

b)

dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

Articolo 29

Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni

1.   Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l’amministrazione dell’eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest’ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull’amministrazione dell’eredità o qualora l’eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.

L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

2.   L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l’eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. L’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l’esercizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione.

Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per conservare i beni dell’eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all’amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l’esercizio di tali poteri in conformità alla legge.

Nell’esercizio di tali poteri residuali l’amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l’eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell’esecutore testamentario.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati.

Nell’esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, l’individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell’eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.

Articolo 30

Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni

Se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.

Articolo 31

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 32

Commorienza

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l’ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre.

Articolo 33

Eredità vacante

Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l’applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un’istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione.

Articolo 34

Rinvio

1.   Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino:

a)

alla legge di uno Stato membro; o

b)

alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.

2.   Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, all’articolo 27, all’articolo 28, lettera b), e all’articolo 30.

Articolo 35

Ordine pubblico

L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.

Articolo 36

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1.   Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2.   In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

b)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;

c)

ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui l’elemento in questione è situato.

3.   In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata ai sensi dell’articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto.

Articolo 37

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

Articolo 38

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 39

Riconoscimento

1.   Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.   In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.

3.   Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 40

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b)

se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c)

se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d)

se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 41

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 42

Sospensione del procedimento di riconoscimento

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

Articolo 43

Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

Articolo 44

Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell’esecuzione, l’organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

Articolo 45

Competenza territoriale

1.   La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 78.

2.   La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.

Articolo 46

Procedimento

1.   Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

2.   L’istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione.

3.   La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b)

l’attestato rilasciato dall’organo giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 47.

Articolo 47

Mancata produzione dell’attestato

1.   Qualora l’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2.   Qualora l’organo giurisdizionale o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

Articolo 48

Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all’articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell’articolo 40. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 49

Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

2.   La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

Articolo 50

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.   Il ricorso è proposto davanti all’organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all’articolo 78.

3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.   Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5.   Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 51

Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 78.

Articolo 52

Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L’organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 40. Esso si pronuncia senza indugio.

Articolo 53

Sospensione del procedimento

L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso.

Articolo 54

Provvedimenti provvisori e cautelari

1.   Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 48.

2.   La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3.   In pendenza del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.

Articolo 55

Esecutività parziale

1.   Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’organo giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2.   L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

Articolo 56

Patrocinio a spese dello Stato

L’istante che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 57

Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 58

Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 59

Accettazione degli atti pubblici

1.   Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all’autorità che redige l’atto pubblico nello Stato membro d’origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l’atto pubblico ha nello Stato membro d’origine.

2.   Qualsiasi contestazione riguardo all’autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d’origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L’atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all’organo giurisdizionale competente.

3.   Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L’atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all’organo giurisdizionale competente.

4.   Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.

Articolo 60

Esecutività degli atti pubblici

1.   L’atto pubblico esecutivo nello Stato membro d’origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

2.   Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’autorità che ha redatto l’atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

3.   L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 61

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

2.   Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

3.   L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Articolo 62

Istituzione di un certificato successorio europeo

1.   Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.   L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.   Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

Articolo 63

Scopo del certificato

1.   Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

2.   Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a)

la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

b)

l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

c)

i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

Articolo 64

Competenza a rilasciare il certificato

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:

a)

un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o

b)

un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

Articolo 65

Domanda di certificato

1.   Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»).

2.   Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

3.   La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:

a)

le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;

b)

le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;

c)

le generalità dell’eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;

d)

le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

e)

le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell’organizzazione, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

f)

lo scopo previsto del certificato ai sensi dell’articolo 63;

g)

gli estremi dell’organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;

h)

gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l’eredità del defunto;

i)

l’indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l’originale né una copia, un’indicazione del luogo in cui si trova l’originale;

j)

l’indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l’originale né la copia della convenzione, un’indicazione del luogo in cui si trova l’originale;

k)

l’indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell’eredità da parte dei beneficiari;

l)

una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;

m)

qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

Articolo 66

Esame della domanda

1.   Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.

2.   Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l’autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.

3.   Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l’autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4.   L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti.

5.   Ai fini del presente articolo, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale.

Articolo 67

Rilascio del certificato

1.   L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

a)

gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o

b)

il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

2.   L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato.

Articolo 68

Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

a)

il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;

b)

il numero di riferimento del fascicolo;

c)

gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;

d)

la data di rilascio;

e)

le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;

f)

le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;

g)

le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d’identificazione (se del caso);

h)

i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;

i)

la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;

j)

l’indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità;

k)

se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa;

l)

la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;

m)

l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;

n)

le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;

o)

i poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

Articolo 69

Effetti del certificato

1.   Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3.   Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

4.   Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

5.   Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

Articolo 70

Copie autentiche del certificato

1.   L’autorità di rilascio conserva l’originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

2.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 73, paragrafo 2, l’autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

3.   Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev’essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio.

Articolo 71

Rettifica, modifica o revoca del certificato

1.   Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

2.   Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

3.   L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

Articolo 72

Procedure di ricorso

1.   Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’articolo 71 e dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2.   Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio.

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l’autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l’autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

Articolo 73

Sospensione degli effetti del certificato

1.   Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

a)

dall’autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell’articolo 71; o

b)

dall’autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall’autorità di rilascio in virtù dell’articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

2.   L’autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l’autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 74

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 75

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell’articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall’accordo intergovernativo tra tali Stati del 1o giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

a)

norme sugli aspetti procedurali dell’amministrazione dell’eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e

b)

procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

Articolo 76

Relazioni con il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (10).

Articolo 77

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di successioni, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di successioni e al tipo di autorità competente a ricevere dichiarazioni di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi.

Gli Stati membri forniscono altresì schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 78

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1.   Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2;

b)

i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51;

c)

le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64; e

d)

le procedure di ricorso di cui all’articolo 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 79

Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

1.   La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l’elenco.

3.   La Commissione pubblica l’elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 80

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

Articolo 81

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 82

Riesame

Entro 18 agosto 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni stragiudiziali in materia di successioni intervenute parallelamente in diversi Stati membri o a una transazione stragiudiziale intervenuta in uno Stato membro parallelamente a una transazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 83

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

2.   Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

3.   Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione.

4.   Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 148.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2012.

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(4)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(6)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(7)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(10)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/135


REGOLAMENTO (UE) N. 651/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull’emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (3), avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (4), raccomandano pratiche circa l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete in euro commemorative, e consultazioni prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione e l’uso delle monete in euro da collezione.

(2)

La mancanza di disposizioni vincolanti per l’emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all’altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l’emissione di monete in euro.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (5), le monete denominate in euro e in cent conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le denominazioni e specificazioni tecniche delle monete in euro sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (6).

(4)

Gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero avere la possibilità di emettere monete commemorative da 2 euro per celebrare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È necessario stabilire dei limiti di volume per l’emissione di monete commemorative in euro al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È opportuno, tuttavia, che tali limiti consentano l’emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative in euro possano circolare efficacemente.

(5)

Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri la cui moneta è l’euro potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l’immissione in circolazione.

(6)

È opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.

(7)

L’uso di differenti denominazioni delle monete e banconote in euro, come concepito attualmente, dovrebbe essere periodicamente e attentamente esaminato dalle istituzioni competenti alla luce dei criteri di costo e accettabilità da parte del pubblico. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent.

(8)

Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione siano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri dovrebbero consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «monete destinate alla circolazione»: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98;

2)   «monete commemorative»: monete destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 nonies del regolamento (CE) n. 975/98;

3)   «monete da collezione»: monete in euro da collezione che non sono emesse per l’immissione in circolazione.

Articolo 2

Tipi di monete in euro

1.   Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete destinate alla circolazione e monete da collezione.

2.   La Commissione effettua una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent. La valutazione di impatto include un’analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione di tali monete in relazione al loro valore e ai loro vantaggi.

Articolo 3

Emissione di monete destinate alla circolazione

1.   Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.

2.   Una porzione minima, non superiore al 5 % del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un’emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.

Articolo 4

Emissione di monete commemorative

1.   Ogni anno ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro può emettere soltanto due monete commemorative, salvo qualora:

a)

le monete commemorative siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro; o

b)

una moneta commemorativa sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante od occupata ad interim.

2.   Il numero totale di monete commemorative immesse in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:

a)

lo 0,1 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall’effettuare un’altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; o

b)

il 5,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro immesse in circolazione dallo Stato membro interessato fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa.

3.   La decisione relativa all’emissione di monete commemorative con un disegno comune emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro è adottata dal Consiglio. I diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi per l’adozione di tale decisione.

Articolo 5

Emissione di monete da collezione

1.   Le monete da collezione hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L’identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2.   Per differenziarsi facilmente dalle monete destinate alla circolazione, le monete da collezione rispettano tutti i seguenti criteri:

a)

il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;

b)

le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;

c)

il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione; e

d)

non devono avere una godronatura o «Fiore spagnolo».

3.   Le monete da collezione possono essere immesse sul mercato a un valore uguale o superiore al loro valore nominale.

4.   Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.

5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare l’uso delle monete da collezione come strumento di pagamento.

Articolo 6

Consultazione prima della distruzione di monete destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (7), gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

(4)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

(5)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(6)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.

(7)  GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.


Rettifiche

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/138


Rettifica del regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348 del 31 dicembre 2010 )

A pagina 6, articolo 1, punto 7:

anziché:

«7)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

 

   […]

3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve garantire che le informazioni relative al medicinale vengano aggiornate tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, comprese le conclusioni della valutazione e le raccomandazioni rese pubbliche tramite il portale web europeo dei medicinali istituito ai sensi dell’articolo 26.

4.   Al fine di poter effettuare una valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l’agenzia può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ottempera in modo esaustivo e tempestivo ad ogni richiesta di tal tipo.

L’agenzia può in qualsiasi momento chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di trasmettere una copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trasmette la copia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.”,»

leggi:

«7)

all’articolo 16, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 16

 

   […]

3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve garantire che le informazioni relative al medicinale vengano aggiornate tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, comprese le conclusioni della valutazione e le raccomandazioni rese pubbliche tramite il portale web europeo dei medicinali istituito ai sensi dell’articolo 26.

3 bis.   Al fine di poter effettuare una valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l’agenzia può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ottempera in modo esaustivo e tempestivo ad ogni richiesta di tal tipo.

L’agenzia può in qualsiasi momento chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di trasmettere una copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trasmette la copia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.”.»