ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.199.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
2012/428/UE |
|
|
* |
||
|
|
2012/429/UE |
|
|
* |
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2012/430/UE |
|
|
* |
||
|
|
2012/431/UE |
|
|
* |
||
|
|
2012/432/UE |
|
|
* |
||
|
|
2012/433/UE |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2012
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
(2012/428/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (1) è entrato in vigore il 1o gennaio 2008. |
(2) |
L'11 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina relativamente a modifiche di tale accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti («accordo») è stato siglato nel febbraio 2012. |
(3) |
È opportuno che l'accordo sia firmato, con riserva della sua conclusione. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 68.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2012
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
(2012/429/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2012/106/UE del Consiglio (1), l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa (l’«accordo») è stato firmato il 16 dicembre 2011, fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo. |
(2) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa è approvato a nome dell’Unione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 57 del 29.2.2012, pag. 14.
(2) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 15, assieme alla decisione relativa alla firma.
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 648/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
96,1 |
ZZ |
96,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
83,2 |
TR |
89,0 |
|
UY |
106,7 |
|
ZA |
102,2 |
|
ZZ |
95,3 |
|
0806 10 10 |
EG |
140,2 |
IL |
196,3 |
|
MA |
135,3 |
|
TR |
165,3 |
|
ZZ |
159,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
204,7 |
BR |
93,3 |
|
CL |
106,4 |
|
CN |
126,4 |
|
NZ |
133,2 |
|
US |
136,9 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
107,3 |
|
ZZ |
120,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
143,8 |
CL |
130,0 |
|
NZ |
175,8 |
|
ZA |
106,1 |
|
ZZ |
138,9 |
|
0809 10 00 |
AR |
124,4 |
TR |
169,0 |
|
ZZ |
146,7 |
|
0809 29 00 |
TR |
349,6 |
ZZ |
349,6 |
|
0809 30 |
TR |
172,7 |
ZZ |
172,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
74,7 |
IL |
84,6 |
|
ZZ |
79,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
(2012/430/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 15 bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1) («convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. |
(2) |
L’articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. |
(3) |
La Turchia ha formalmente espresso l’intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto. |
(4) |
La Turchia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell’informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l’adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione. |
(5) |
L’allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l’inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua turca e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. |
(6) |
La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA e il testo è stato ricevuto previa approvazione in via preliminare. |
(7) |
È opportuno pertanto definire la posizione dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all’adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione dopo averne debitamente informato il Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
PROGETTO DI
DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito […]
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La Turchia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione. |
(2) |
È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati. |
(3) |
La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione. |
(4) |
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Turchia aderisce alla convenzione.
2. I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare a essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato congiunto
Il presidente
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
ALLEGATO
1. |
Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino dopo la Svizzera: «Turchia TR» |
2. |
Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
|
3. |
L’allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
4. |
L’allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
5. |
L’allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C 4 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
6. |
Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». |
7. |
Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra». |
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
relativa alla posizione da prendere, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2012/431/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 15 bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. |
(2) |
L’articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. |
(3) |
La Croazia ha formalmente espresso l’intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto. |
(4) |
La Croazia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell’informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l’adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione. |
(5) |
L’allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l’inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua croata e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. |
(6) |
La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA e il testo è stato ricevuto previa approvazione in via preliminare. |
(7) |
È opportuno pertanto definire la posizione dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all’adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione dopo averne debitamente informato il Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
PROGETTO DI
DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito […]
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La Croazia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione. |
(2) |
È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua croata dei riferimenti linguistici ivi riportati. |
(3) |
La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia alla convenzione. |
(4) |
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia aderisce alla convenzione.
2. I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare ad essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato congiunto
Il presidente
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
ALLEGATO
1. |
Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra il Regno Unito e l’Islanda: «Croazia HR» |
2. |
Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
|
3. |
L’allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
4. |
L’allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
5. |
L’allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C 4 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO
|
6. |
Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine “Turchia” è inserito tra i termini “Svizzera” e “Andorra”. |
7. |
Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine “Turchia” è inserito tra i termini “Svizzera” e “Andorra”. |
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
relativa al riconoscimento del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2012/432/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(2) |
Quando l’energia prodotta da biocarburanti e bioliquidi deve essere presa in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Il considerando 76 della direttiva 2009/28/CE sottolinea la necessità di evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese e afferma che regimi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri di sostenibilità. |
(4) |
La Commissione può stabilire che un regime volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un regime volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un regime volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti in conformità ad un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il regime «REDcert» è stato presentato il 21 febbraio 2012 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il regime può coprire una vasta gamma di biocarburanti e bioliquidi. Il regime riconosciuto dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione dovrebbe tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale e può decidere di pubblicare soltanto una parte del regime. |
(8) |
Dalla valutazione del regime «REDcert» risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti ai cui all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
In base alla valutazione del regime «REDcert» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal regime «REDcert». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime volontario «REDcert», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 21 febbraio 2012, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Il regime volontario «REDcert» può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 2
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla adozione della presente decisione, il contenuto del regime in oggetto subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche devono essere immediatamente notificate alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il regime continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Qualora venga chiaramente dimostrato che il regime in questione non ha applicato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione, o in caso di grave violazione strutturale di tali elementi, la Commissione può revocare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/26 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 luglio 2012
che modifica la Decisione BCE/2012/3 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica
(BCE/2012/14)
(2012/433/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. |
(2) |
Ai sensi della Sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo della BCE può in ogni momento modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante. |
(3) |
Nell’ambito dell’offerta di scambio del debito rivolta dalla Repubblica ellenica ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, il 24 febbraio 2012 è stato concesso a beneficio delle banche centrali nazionali, sotto forma di piano di riacquisto, un supporto delle garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica. |
(4) |
In via eccezionale, la decisione BCE/2012/3 del 5 marzo 2012 sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (2) ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica, dichiarandoli idonei per la durata del supporto delle garanzie. |
(5) |
Terminato il supporto delle garanzie, dato che al momento non è assicurata l’adeguatezza quali garanzie degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha deciso che rispetto a tali strumenti dovrebbe applicarsi la soglia di qualità di credito dell’Eurosistema specificata nella Sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. |
(6) |
È pertanto opportuno che la decisione BCE/2012/3 sia abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Abrogazione della decisione BCE/2012/3
La decisione BCE/2012/3 è abrogata.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 25 luglio 2012.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 19.