ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.198.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/425/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/426/PESC |
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2012/427/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(2012/425/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165 e l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (3). |
(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al settore dello sport. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (4), che è integrato nell’accordo SEE. È opportuno pertanto modificare l’accordo SEE per tenere conto del regolamento (CE) n. 401/2009. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE. |
(6) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(4) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE
del
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al fine di includere il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (2). |
(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo al settore dello sport. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 401/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 31 dell’accordo è così modificato:
1) |
l’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo 31 dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:
|
2) |
il titolo dell’articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù) è sostituito dal seguente: «Istruzione, formazione, gioventù e sport». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L
(2) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(3) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1.
(4) GU L 126 del 21.5.2006, pag. 13.»;
(5) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
REGOLAMENTI
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 678/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Szőregi rózsatő (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Szőregi rózsatő”, presentata dall'Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 310 del 22.10.2011, pag. 17.
ALLEGATO
Prodotti agricoli di cui all’allegato II del regolamento:
Classe 3.5. Fiori e piante ornamentali
UNGHERIA
Szőregi rózsatő (IGP)
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 679/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Squacquerone di Romagna (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Squacquerone di Romagna”, presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 304 del 15.10.2011, pag. 19.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.3 Formaggi
ITALIA
Squacquerone di Romagna (DOP)
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Uva di Puglia (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Uva di Puglia”, presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 304 del 15.10.2011, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Uva di Puglia (IGP)
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 681/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraški zašink (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Kraški zašink”, presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 309 del 21.10.2011, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SLOVENIA
Kraški zašink (IGP)
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 682/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vadehavslam (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione “Vadehavslam”, presentata dalla Danimarca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (2) |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 306 del 18.10.2011, pag. 18.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)
DANIMARCA
Vadehavslam (IGP)
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 683/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
96,1 |
ZZ |
96,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,6 |
BO |
97,8 |
|
TR |
89,0 |
|
UY |
70,0 |
|
ZA |
100,3 |
|
ZZ |
88,7 |
|
0806 10 10 |
EG |
141,1 |
IL |
183,3 |
|
TR |
166,5 |
|
ZZ |
163,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
164,7 |
BR |
92,7 |
|
CL |
104,3 |
|
CN |
126,4 |
|
NZ |
132,1 |
|
US |
134,7 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
111,0 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
168,0 |
CL |
123,9 |
|
NZ |
175,8 |
|
ZA |
110,2 |
|
ZZ |
144,5 |
|
0809 10 00 |
AR |
124,4 |
TR |
168,6 |
|
ZZ |
146,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
348,9 |
ZZ |
348,9 |
|
0809 30 |
TR |
170,0 |
ZZ |
170,0 |
|
0809 40 05 |
BA |
74,7 |
IL |
84,6 |
|
ZZ |
79,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/16 |
DECISIONE EUCAP NESTOR/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 17 luglio 2012
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)
(2012/426/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,
vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR), compresa la decisione relativa alla nomina del capo della missione. |
(2) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Jacques LAUNAY sia nominato capo della missione EUCAP NESTOR a decorrere dal 17 luglio 2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Jacques LAUNAY è nominato capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) a decorrere dal 17 luglio 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.
25.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2012
relativa al riconoscimento del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2012/427/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(2) |
Quando l’energia prodotta da biocarburanti e bioliquidi deve essere presa in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Il considerando 76 della direttiva 2009/28/CE sottolinea la necessità di evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese e afferma che regimi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri di sostenibilità. |
(4) |
La Commissione può stabilire che un regime volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un regime volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un regime volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti in conformità ad un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» è stato presentato alla Commissione il 27 marzo 2012 con richiesta di riconoscimento. Il regime copre frumento, granoturco e semi di colza invernali prodotti nel nord della Gran Bretagna fino al primo punto di consegna di queste colture. Il regime riconosciuto dovrebbe essere reso disponibile sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione dovrebbe tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale e può decidere di pubblicare soltanto una parte del regime. |
(8) |
L’esame effettuato del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» ha ritenuto che esso risponda adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, nonché applicando al primo punto di consegna di queste colture una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. Il regime fornisce dati accurati su due elementi necessari ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in particolare l’area geografica da cui provengono le colture e i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni. Una piccola percentuale di membri iscritti al regime non soddisfa i criteri di sostenibilità per parte dei loro terreni. Il regime indica lo status di conformità completa o parziale del suolo dei suoi iscritti nella propria banca dati di controllo dei membri e mostra la conformità delle partite ai criteri di sostenibilità sul Scottish Quality Crops passport. |
(9) |
L’esame del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» ha ritenuto che esso risponda a standard adeguati di affidabilità, trasparenza e audit indipendente. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 27 marzo 2012, dimostra mediante il proprio Scottish Quality Crops passport che le partite di frumento, granoturco e semi di colza invernali rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni (e l ) di cui al punto 1 della parte C dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE e del punto 1 della parte C dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE, che si dimostra essere pari a zero, e l’area geografica a cui si fa riferimento al punto 6 della parte C dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 6 della parte C dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.
Il regime volontario «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» può essere utilizzato fino al primo punto di consegna per le partite interessate dalla verifica di conformità all’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 2
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla adozione della presente decisione, il contenuto del regime in oggetto subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche devono essere immediatamente notificate alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il regime continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Qualora venga chiaramente dimostrato che il regime in questione non ha applicato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione, o in caso di grave violazione strutturale di tali elementi, la Commissione può revocare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.