ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.187.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
17 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/387/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e modifica tale decisione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 641/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

3

 

*

Regolamento (UE) n. 642/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 645/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al Portogallo continentale e a Madera per il 2012

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 647/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/388/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

38

 

*

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Decisione 2012/390/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

44

 

*

Decisione 2012/391/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Decisione di esecuzione 2012/393/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

52

 

 

2012/394/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

57

 

 

2012/395/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

62

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/396/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-OLP, del 17 febbraio 2012, che istituisce sei sottocomitati e abroga la decisione n. 1/2008 del Comitato misto CE-OLP

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e modifica tale decisione

(2012/387/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) come modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (2) («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da adottare ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2011/492/UE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate, come specificato nell’allegato della stessa.

(2)

Il 12 aprile 2012 ha avuto luogo un colpo di Stato da parte di elementi delle forze armate nel momento in cui sarebbe dovuta iniziare la campagna per il secondo turno delle elezioni presidenziali, in seguito alla morte in gennaio del presidente Bacai Sanhá.

(3)

Gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE continuano ad essere violati e le attuali condizioni nella Repubblica di Guinea-Bissau sono significativamente peggiorate e non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici o dello stato di diritto.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/492/UE per prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 2011/492/UE è prorogato di dodici mesi. A tal fine, all’articolo 3, secondo comma, la data «19 luglio 2012» è sostituita dalla data «19 luglio 2013.».

Articolo 2

La lettera di cui all’allegato della presente decisione è comunicata alle autorità della Repubblica di Guinea-Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2.


ALLEGATO

In seguito alle consultazioni che si sono svolte a Bruxelles il 29 marzo 2011 a titolo dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione europea ha deciso, con decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, di adottare misure appropriate, tra cui un programma di impegni reciproci per la graduale ripresa della cooperazione con l’UE.

Dodici mesi dopo l’adozione di tale decisione, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi e che il colpo di stato da parte delle forze armate del 12 aprile 2012 ha fatto arretrare significativamente il processo. Essa decide pertanto di prorogare il periodo di applicazione della sua decisione 2011/492/UE di dodici mesi fino al 19 luglio 2013.

L’Unione europea richiama le conclusioni del Consiglio relative alla Repubblica di Guinea-Bissau adottate il 23 aprile 2012, sottolinea ancora una volta l’importanza che conferisce alla futura cooperazione con la Repubblica di Guinea-Bissau e conferma la sua intenzione, ai sensi della risoluzione 2048 (2012) del 18 maggio 2012 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, di accompagnare la Repubblica di Guinea-Bissau verso il ripristino dell’ordinamento costituzionale e di una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

L’Unione europea sostiene gli sforzi comuni dei partners internazionali per ripristinare la stabilità, la democrazia e il rispetto dei diritti umani nella Repubblica di Guinea-Bissau.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

Per la Commissione

Commissario

A. PIEBALGS


REGOLAMENTI

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/3


REGOLAMENTO (UE) N. 641/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 356/2010 (2) impone misure restrittive nei confronti delle persone, delle entità e degli organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1844 (2008).

(2)

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 23 conferma che l’esportazione di carbone di legna dalla Somalia può costituire una minaccia per la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

(3)

Il 17 febbraio 2012 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito dall’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

(4)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC (3) in applicazione dell’UNSCR 751 (1992) aggiungendo un’altra persona all’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC.

(5)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(6)

Inoltre, l’UNSCR 2002 (2011) ha chiarito la deroga, già disposta dal regolamento (UE) n. 356/2010, che consente di mettere a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche necessari per assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria e dei loro partner esecutivi. È opportuno inserire questa precisazione nel regolamento (UE) n. 356/2010.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 356/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in conformità dell’UNSCR 1844 (2008) in quanto:

a)

sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che minacciano di violare l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, oppure che minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM;

b)

hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui al paragrafo 6 dell’UNSCR 1844 (2008);

c)

impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d)

sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; o

e)

sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell’ONU, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell’attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato dell’ONU per la Somalia.»;

3)

le persone elencate nell’allegato II del presente regolamento sono aggiunte all’elenco delle persone che figura nella sezione I dell’allegato I;

4)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».


ALLEGATO II

Persone di cui all’articolo 1, punto 3

Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

Dall’autunno 2007, Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata il gruppo di investitori. L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/8


REGOLAMENTO (UE) N. 642/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 (2) impone un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia.

(2)

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 22 invita tutti gli Stati membri dell’ONU a prendere i provvedimenti necessari per impedire l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia.

(3)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC, onde vietare l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia nell’Unione.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 ter

1.   È vietato:

a)

importare nell’Unione carbone di legna:

i)

originario della Somalia o

ii)

esportato dalla Somalia;

b)

acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

c)

trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2.   Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.»;

2)

all’articolo 2 bis, all’articolo 6 bis e all’articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all’«allegato» sono sostituiti da riferimenti all’«allegato I»;

3)

l’allegato è rinominato «Allegato I» ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

4)

il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3)  Cfr. la pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_/szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»

Codice SA

Designazione delle merci

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato»


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che attua l’articolo 11, paragrafi 1 e 4 del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

L’11 giugno 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due persone dall’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

Il 27 giugno 2012 il comitato ha aggiunto una persona all’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(4)

Inoltre, il 28 giugno 2012, il comitato ha aggiunto altre due persone e due entità all’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le voci per le persone e le entità che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

Articolo 2

Le voci per le persone che figurano nell’allegato II del presente regolamento sono soppresse dall’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Voci di cui all’articolo 1

A.   Persone legate ai talibani

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib) Data di nascita: 1980.

Luogo di nascita: villaggio di Aki, distretto di Zadran, provincia di Paktiya, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Miram Shah, Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Altre informazioni: a) addetto alla comunicazione di Badruddin Haqqani. b) coordina altresì il movimento degli insorti di Haqqani, dei combattenti stranieri e delle armi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) appartiene alla tribù degli Zadran. Data di designazione dell’ONU: 27.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bakht Gul è stato un responsabile chiave delle comunicazioni della rete Haqqani almeno dal 2009, quando il suo predecessore è stato arrestato in Afghanistan. Dal 2011 Gul ha continuato a riferire direttamente a Badruddin Haqqani, alto dirigente della rete Haqqani, ed ha svolto funzioni di intermediario per coloro che volevano mettersi in contatto con lui. Gul è tra l’altro responsabile della trasmissione dei rapporti dei comandanti in Afghanistan agli alti responsabili della rete Haqqani, ai responsabili talibani addetti ai mezzi di comunicazione e ai mezzi di comunicazione legittimi in Afghanistan.

Gul lavora altresì con responsabili della rete Haqqani, fra cui Badruddin Haqqani, per coordinare il movimento degli insorti della rete Haqqani, dei combattenti stranieri e delle armi nella zona di frontiera Afghanistan-Pakistan e nell’Afghanistan orientale. Dal 2010 Gul ha trasmesso ordini operativi di Badruddin Haqqani ai combattenti in Afghanistan. Alla fine del 2009 Gul ha distribuito denaro ai sottocomandanti della rete Haqqani che viaggiavano tra Miram Shah e l’Afghanistan.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titolo: Haji. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: a) villaggio di Mirmandaw, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Mirmandaw, distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, provincia di Baluchistan, Pakistan. Passaporto n.: AM5421691 (passaporto pakistano, scade l’11 agosto 2013). Numero di identificazione nazionale: a) numero di identificazione nazionale pakistano 5420250161699; b) numero di identificazione nazionale afghano 585629. Indirizzo: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, zona di Pashtunabad, provincia di Baluchistan, Pakistan; c) Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; d) negozio di generi alimentari Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) coproprietario dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar; b) associato anche a Khairullah Barakzai; c) appartiene alla tribù Barakzai; d) nome del padre: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan è coproprietario e operatore dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar. Satar e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono stati coproprietari, gestendoli insieme, di hawala (servizi informali di trasferimento di valori) noti come HKHS in tutto l’Afghanistan, il Pakistan e Dubai ed hanno gestito una filiale di HKHS nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan. Dalla fine del 2009 Satar e Khairullah sono stati soci paritari di HKHS. Satar è stato il fondatore degli HKHS ed i clienti hanno scelto di usarli in parte perché Satar e Khairullah sono rinomati. Satar ha donato migliaia di dollari ai talibani per sostenerne le attività in Afghanistan ed ha distribuito fondi ai talibani usando il suo hawala. Dal 2010 Satar ha fornito assistenza finanziaria ai talibani, ed è probabile che un comandante talibano ed i suoi associati abbiano trasferito migliaia di dollari tramite Satar per sostenere l’insorgenza talibana. Dalla fine del 2009 Satar ha ospitato membri di spicco dei talibani, fornito decine di migliaia di dollari per sostenere la lotta dei talibani contro le forze della coalizione a Marjah, distretto di Nad’Ali, provincia di Helmand, Afghanistan ed aiutato a trasportare a Marjah un membro dei talibani. Dal 2008 Satar e Khairullah hanno raccolto denaro dai donatori e distribuito i fondi ai talibani tramite il loro hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titolo: Haji. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Zumbaleh, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Mirmadaw, distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, provincia di Baluchistan, Pakistan. Passaporto n.: BP4199631 (passaporto pakistano, 25 giugno 2014). Numero di identificazione nazionale: numero di identificazione nazionale pakistano 5440005229635. Indirizzo: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan. Altre informazioni: a) coproprietario dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar; b) associato anche a Abdul Satar Abdul Manan; c) appartiene alla tribù Barakzai; d) nome del padre Haji Khudai Nazar; e) nome alternativo del padre Nazar Mohammad. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar è coproprietario e operatore dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Dalla fine del 2009 Khairullah e Abdul Satar Abdul Manan sono stati soci paritari di HKHS. Hanno gestito insieme hawala noti come HKHS in tutto l’Afghanistan, il Pakistan e Dubai ed hanno gestito una filiale di HKHS nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan. Dall’inizio del 2010 Khairullah ha diretto la filiale HKHS a Kabul. Dal 2010 Khairullah è stato un hawaladar per l’alta dirigenza talibana ed ha fornito assistenza finanziaria ai talibani. Khairullah, insieme al socio d’affari Satar, ha fornito migliaia di dollari ai talibani per sostenerne le attività in Afghanistan. Dal 2008 Khairullah e Satar hanno raccolto denaro dai donatori e distribuito i fondi ai talibani tramite il loro hawala.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1)

Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co, c) Ufficio cambi Haji Khairullah, d) Servizio finanziario Haji Khair Ullah, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)

Indirizzo: a) succursale 1: i) Chohar Mir Road, bazar Kandahari, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) stanza numero 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) negozio numero 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) ufficio numero 3, vicino alla Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Peshawar, provincia di Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia di Punjab, Pakistan; d) succursale 4: Karachi, provincia di Sindh, Pakistan; e) succursale 5: i) Larran Road numero 2, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) bazaar centrale di Chaman, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; f) succursale 6: i) negozio numero 237, mercato Shah Zada (alias Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; ii) negozio numero 257, terzo piano, mercato di Shah Zada (alias Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) succursale 7: i) negozi numero 21 e 22, secondo piano, mercato Sarafi di Kandahar, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) nuovo mercato Sarafi, secondo piano, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; iii) mercato Safi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: Gereshk, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; i) succursale 9: i) bazar di Lashkar Gah, Lashkar Gah, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) mercato di Haji Ghulam Nabi, secondo piano, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: i) suite numero 196-197, terzo piano, mercato Khorasan, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; ii) mercato Khorasan, Shahre Naw, distretto 5, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; k) succursale 11: i) mercato Sarafi, distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; ii) mercato Ansari, secondo piano, provincia di Nimroz, Afghanistan; l) succursale 12: mercato Sarafi, Wesh, distretto di Spin Boldak, Afghanistan; m) succursale 13: mercato Sarafi, Farah, Afghanistan; n) succursale 14: Dubai, Emirati arabi uniti; o) succursale 15: Zahedan, Iran; p) succursale 16: Zabul, Iran. Numeri di codice fiscale e di licenza: a) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 1774308; b) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 0980338; c) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 3187777; d) numero della licenza afghana di fornitore di servizi finanziari: 044. Altre informazioni: a) l’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar è stato usato dalla dirigenza talibana per trasferire denaro ai comandanti talibani per finanziare combattenti e operazioni in Afghanistan dal 2011; b) associato con Abdul Sattar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono copropietari dell’ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Satar e Khairullah hanno gestito insieme uffici cambio in tutto l’Afghanistan, il Pakistan e a Dubai, Emirati arabi uniti. Dirigenti talibani si sono serviti di HKHS per distribuire denaro ai governatori ombra e ai comandanti talibani e per ricevere trasferimenti di denaro per i talibani tramite l’ hawala (sistema informale di trasferimento di valori). Dal 2011 la dirigenza talibana ha trasferito denaro ai comandanti talibani in Afghanistan mediante HKHS. Alla fine del 2011 la succursale HKHS di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan, è stata usata per inviare denaro al governatore ombra dei talibani responsabile della provincia di Helmand. Alla metà del 2011 un comandante dei talibani si è servito di una filiale HKHS della regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan per finanziare i combattenti e le operazioni in Afghanistan. Da quando i talibani hanno iniziato a depositare mensilmente una somma ingente di denaro in contanti presso questa filiale HKHS, i comandanti talibani hanno avuto accesso ai fondi da qualsiasi filiale HKHS. Nel 2010 membri dei talibani si sono serviti di HKHS per trasferire denaro ad hawala in Afghanistan, dove i comandanti operativi avevano accesso ai fondi. Dalla fine del 2009 il direttore della filiale HKHS di Lashkar Gah ha sorvegliato il movimento di fondi dei talibani tramite HKHS.

2)

Ufficio cambi Roshan (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Indirizzo: a) succursale 1: i) negozio numero 1584, centro Furqan (variante: Fahr Khan), Chalhor Mal Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) appartamento numero 4, centro Furqan, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) ufficio numero 4, secondo piano, palazzo Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) negozio numero 1, primo piano, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (vicino alla Fatima Jena Road), Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: i) bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) bazar principale, Safar, provincia di Helmand, Afghanistan; c) succursale 3: i) mercato Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) centro degli uffici cambi, Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; iii) bazar di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; d) succursale 4: Hazar Joft, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; e) succursale 5: bazar Ismat, distretto di Marjah, provincia di Helmand, Afghanistan; e) succursale 6: Zaranj, provincia di Nimruz, Afghanistan; f) succursale 7: i) suite numero 8, quarto piano, mercato Sarafi, distretto numero 1, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) negozio numero 25, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, distretto di Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; g) succursale 8: Lakri, provincia di Helmand, Afghanistan; h) succursale 9: Gerd-e-Jangal, distretto di Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; i) succursale 10: Chaghi, distretto di Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; j) succursale 11: mercato Aziz, davanti alla banca Azizi, frontiera di Waish, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: l’ufficio cambi Roshan tiene in deposito e trasferisce fondi per sostenere le operazioni militari dei talibani e il traffico di stupefacenti in Afghanistan. Data di designazione dell’ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell’inserimento nell’elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

La Roshan Money Exchange (RMX) tiene in deposito e trasferisce fondi per sostenere le operazioni militari dei talibani ed il ruolo che essi ricoprono nel traffico di stupefacenti in Afghanistan. Dal 2011 RMX è stata uno dei più importanti hawala (servizi informali di trasferimento di valori) usati dai responsabili talibani nella provincia di Helmand. Nel 2011 un membro di spicco dei talibani ha ritirato centinaia di migliaia di dollari da una filiale di RMX nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan per distribuirli ai governatori provinciali ombra dei talibani. Per finanziare l’offensiva talibana di primavera nel 2011 il governatore ombra talibano della provincia di Helmand ha inviato a RMX centinaia di migliaia di dollari. Sempre nel 2011 un esponente talibano ha ricevuto decine di migliaia di dollari da RMX per sostenere le operazioni militari. Una filiale RMX nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan aveva anch’essa in deposito decine di migliaia di dollari che avrebbero dovuto essere prelevati da un comandante dei talibani. Nel 2010, agendo per conto del governatore ombra talibano della provincia di Helmand, un esponente talibano si è servito di RMX per mandare migliaia di dollari nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan. La filiale RMX di Lashkar Gah, provincia di Helmand, è stata usata dai talibani per trasferire fondi destinati ad operazioni locali. Nel 2011 un sottocomandante dei talibani ha trasferito decine di migliaia di dollari ad un comandante talibano tramite la filiale RMX di Lashkar Gah. Nel 2010, inoltre, i talibani hanno inviato fondi alla filiale RMX di Lashkar Gah per distribuirli ai comandanti talibani. Sempre nel 2010 un esponente dei talibani si è servito di RMX per inviare decine di migliaia di dollari nelle province di Helmand e di Herat, Afghanistan, per conto del governatore ombra talibano della provincia di Helmand.

Nel 2009 un alto rappresentante dei talibani ha ritirato centinaia di migliaia di dollari da una filiale di RMX nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan per finanziare operazioni militari dei talibani in Afghanistan. Il denaro inviato ad RMX proveniva dall’Iran. Nel 2008 un dirigente talibano si è servito di RMX per trasferire decine di migliaia di dollari dal Pakistan all’Afghanistan. I talibani si sono inoltre serviti di RMX per agevolare il ruolo che ricoprono nel traffico di stupefacenti in Afghanistan. Dal 2011 responsabili talibani, fra cui il governatore ombra della provincia di Helmand, hanno trasferito centinaia di migliaia di dollari da una filiale RMX nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan a hawala in Afghanistan per l’acquisto di stupefacenti per conto di responsabili talibani. Sempre nel 2011 un responsabile talibano ha dato disposizione ai comandanti talibani della provincia di Helmand di trasferire tramite RMX i proventi del traffico d’oppio. Un capo distretto dei talibani ha trasferito migliaia di dollari da Marjah, provincia di Helmand, Afghanistan, ad una filiale RMX nella regione di confine tra l’Afghanistan e il Pakistan.


ALLEGATO II

Voci di cui all’articolo 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, lettera d), e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell'Unione europea di ungulati vivi. Tale direttiva prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, applicabili al transito nell'Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell'Unione attraverso posti d'ispezione transfrontalieri riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L'allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle.

(3)

In seguito alla richiesta della Russia di autorizzare il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast), la Commissione ha effettuato un'ispezione che le ha permesso di concludere che la situazione zoosanitaria in tale regione non presenta problemi. Su tale base, occorre autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di tali animali provenienti dalla regione di Kaliningrad e dirette verso altre parti del territorio russo, ai soli fini del transito, su veicoli stradali, attraverso il territorio della Lituania.

(4)

Inoltre, la Lituania è grado di garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), per quanto riguarda detti animali provenienti dalla regione di Kaliningrad che non possono completare il transito senza operazioni di scarico se circostanze esterne lo esigono.

(5)

La Russia ha confermato il suo accordo con la Bielorussia nel quadro dell'unione doganale di cui fanno parte i due paesi, il che implica che ad entrambi si applicano requisiti zoosanitari uniformi in materia di importazione.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 206/2010 per prevedere il transito di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad. L'elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza.

(7)

È inoltre necessario prevedere un modello di certificato veterinario per il transito di tali animali. Di conseguenza, è opportuno inserire nell'allegato I, parte 2, del medesimo regolamento un modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU".

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato come segue:

(1)

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 12bis

Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania

1.   Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:

a)

gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;

b)

gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;

c)

ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU" di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA", apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

d)

i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;

e)

l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 (4) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

f)

gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.

2.   La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.

Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.

3.   In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE (5).

4.   L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.

(2)

L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

(1)

Le parti 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

"PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro parti  (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Intero paese

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine;

in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine;

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine;

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Svizzera

CH-0

Intero paese

 (3)

 

 

CL – Cile

Cl-0

Intero paese

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Groenlandia

GL-0

Intero paese

OVI-X, RUM

 

V

HR – Croazia

HR-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islanda

IS-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME — Montenegro

ME-0

Intero paese

 

 

I

MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Intero paese

 

 

I

NZ – Nuova Zelanda

NZ-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0

Intero paese

 

 

I

RU – Russia

RU-0

Intero paese

 

 

 

RU-1

Tutto il paese tranne la regione di Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Regione di Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

"I"

:

per il transito attraverso il territorio di un paese terzo – su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente – di animali vivi destinati alla macellazione immediata o di bovini vivi da ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro.

Il numero di sigillo deve essere indicato sul certificato sanitario rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE (6) per quanto concerne i bovini vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso e in conformità al modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE (7) per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione.

Inoltre il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliero designato, attraverso il quale avviene l'introduzione nell'Unione, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES).

Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: "SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (8)  (9)".

I bovini da ingrasso devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda, salvo per la macellazione immediata.

"II"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"III"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVa"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVb"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"V"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato OVI-X.

"VI"

:

limitazioni geografiche.

"VII"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"VIII"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"IX"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato POR-X.

"X"

:

Solo per transito attraverso la Lituania di bovini da allevamento e/o da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

"BOV-X"

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"BOV-Y"

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"BOV-X-TRANSIT-RU"

:

Modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

"OVI-X"

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"OVI-Y"

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"POR-X"

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"POR-Y"

:

modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"RUM"

:

modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

"SUI"

:

modello di certificato veterinario per i suidi, i taiassuidi e i tapiridi non domestici.

"CAM"

:

Modello di attestato specifico per gli animali importati da Saint Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 7.

GS (garanzie supplementari):

"A"

:

garanzie relative ai test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari BOV-X (punto II.2.8 B), OVI-X (punto II.2.6 D) e RUM (punto II.2.6).

"B"

:

garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 D) e SUI (punto II.2.6).

"C"

:

garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 C) e SUI (punto II.2.4 C)."

(2)

tra i modelli di certificati veterinari "BOV-Y" e "OVI-X" è inserito il seguente modello di certificato veterinario

Image

Image

Image


(1)  Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi.

(2)  Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi.

(3)  Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(7)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(8)  Cancellare il paese non pertinente.

(9)  Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 645/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al Portogallo continentale e a Madera per il 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda di aiuto nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

(2)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4), alle domande di pagamento di cui al titolo I, parte II, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(3)

In virtù dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo ha messo in atto un sistema di domanda di aiuto unica che include diversi regimi di sostegno. In particolare, le domande relative al regime di pagamento unico stabilito in base al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, le domande di premi per pecora e capra di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (5) e talune domande di aiuto concesso a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno parte della domanda unica.

(4)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, il Portogallo ha fissato al 15 maggio 2012 la data ultima per la presentazione della domanda relativa al 2012. Quanto alle domande uniche che includono una domanda di premio per pecora e capra, il Portogallo, confomemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, ha fissato al 30 aprile dell'anno di domanda la data ultima di presentazione della domanda di premio per pecora e capra relativa al 2012.

(5)

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009 impone agli Stati membri di provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti che consentono di attuare il sistema di controllo.

(6)

In risposta alle mancanze correlate all'identificazione delle parcelle agricole, regolarmente constatate in passato, il Portogallo ha messo in atto un "piano d'azione" in collaborazione con la Commissione. Tale piano prevede segnatamente l'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) in Portogallo.

(7)

Il Portogallo continentale e Madera si sono trovate confrontate a situazioni eccezionali nella loro gestione delle domande uniche per il 2012. In una seconda fase del "piano d'azione" il Portogallo avrebbe dovuto esaminare circa 1 600 000 parcelle. Si tratta di un compito complicato ed i controlli di qualità hanno dato luogo a nuove analisi di alcune delle parcelle, provocando ritardi. Inoltre, poiché una parte dei lavori effettuati da contraenti esterni è stata ritardata, il sistema di identificazione delle parcelle agricole non ha potuto essere aggiornato conformemente al calendario previsto. Pertanto, gli agricoltori hanno ottenuto le informazioni aggiornate in merito alle parcelle più tardi del previsto.

(8)

Tenuto conto dell'attuale capacità tecnica del Portogallo, che era già stata estesa nella prospettiva di mettere in atto il "piano d'azione", questa situazione ha fatto sì che gli agricoltori non sempre hanno potuto presentare le domande d'aiuto uniche per il Portogallo continentale e Madera entro i termini previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dall'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009.

(9)

Queste difficoltà sono state aggravate dal fatto che la procedura di domanda in Portogallo è particolarmente lunga se si tiene conto delle correzioni dei confini delle parcelle di riferimento che gli agricoltori devono minuziosamente verificare in seguito all'aggiornamento del SIPA. È quindi impossibile rispettare i termini stabiliti, rispettivamente del 15 maggio 2012 e del 30 aprile 2012, considerato il contesto globale del "piano d'azione" e gli impegni assunti dal Portogallo di migliorare il proprio sistema integrato di gestione e di controllo.

(10)

Inoltre, l'applicazione di misure supplementari a causa dell'eccezionale siccità si è tradotta in un utilizzo più intensivo del sistema informatico. Poiché tali misure erano gestite dallo stesso sistema informatico del "piano d'azione", la capacità di gestione del "piano d'azione" è stata ulteriormente ridotta.

(11)

A causa delle difficoltà di cui sopra, è stato possibile dare il via al processo di presentazione delle domande nel 2012 soltanto più tardi rispetto al 2011 e agli anni precedenti. Per le stesse ragioni, le domande sono state presentate ad un ritmo più lento rispetto al 2011. Le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi alla Commissione per quanto riguarda la capacità del sistema informatico indicano che una deroga di 25 giorni è necessaria per consentire a tutti gli agricoltori e beneficiari interessati di presentare le proprie domande.

(12)

È pertanto opportuno non applicare le riduzioni previste dal regolamento (CE) n. 1122/2009 in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche nel caso degli agricoltori che hanno presentato la propria domanda unica per il Portogallo continentale e Madera nei 25 giorni successivi al 15 maggio 2012 o, nel caso del premio per pecora e capra, nei 25 giorni successivi al 30 aprile 2012.

(13)

Analogamente, in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 e rispetto alle domande di pagamento relative al Portogallo continentale e a Madera in base alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno non applicare alcuna riduzione in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche presentate nei 25 giorni successivi al 15 maggio 2012.

(14)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (6), se l'ultimo giorno di un periodo espresso in modo diverso dalle ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo scade al termine dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Poiché l'11 giugno 2012 è il primo giorno lavorativo successivo al 9 giugno 2012, è opportuno non applicare alcuna riduzione in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche per quanto riguarda gli agricoltori che hanno presentato la propria domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro l'11 giugno 2012 o, nel caso del premio per pecora e capra, entro il 25 maggio 2012.

(15)

Poiché le deroghe proposte riguardano le domande uniche di aiuto presentate per l'anno 2012, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro l'11 giugno 2012.

2.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, quando le domande uniche relative al 2012 includono una domanda di premio per pecora e capra, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano, per il suddetto premio, agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro il 25 maggio 2012.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni previste all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 non si applicano alle domande di pagamento relative al Portogallo continentale e a Madera in base alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 se tali domande sono state presentate entro l'11 giugno 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(5)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(6)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 646/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’"Agenzia") è responsabile della certificazione di determinati prodotti, persone e imprese. Nelle aree di sua competenza, l’Agenzia deve verificare che tali prodotti, persone e imprese ottemperino ai requisiti applicabili tra i quali figurano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e le sue norme di attuazione.

(3)

Nei casi in cui le potenziali lacune individuate non siano state adeguatamente corrette nel corso della vigente procedura di sorveglianza, l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 216/2008 conferisce alla Commissione il potere, su richiesta dell’Agenzia, di imporre multe o sanzioni pecuniarie a titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia per violazione intenzionale o dovuta a comportamento negligente, di alcuni degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dalle sue norme di attuazione.

(4)

Attraverso l’imposizione di multe e sanzioni la Commissione disporrebbe di uno strumento supplementare che le consentirebbe di dare una risposta più sfumata, flessibile e graduata ad una violazione delle norme, rispetto alla revoca di un certificato rilasciato dall’Agenzia.

(5)

È necessario stabilire regole in materia di procedure, inchieste, misure connesse e comunicazioni da parte dell’Agenzia nonché regole procedurali relative al processo decisionale, incluse le disposizioni sulla quantificazione e la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche. È inoltre necessario stabilire criteri dettagliati relativi alla fissazione dell’importo di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.

(6)

Tali regole e procedure debbono essere ispirate dalla necessità di assicurare livelli di sicurezza e standard di protezione ambientali più elevati possibili; dalla necessità di promuovere una conduzione efficiente delle inchieste e delle fasi del processo decisionale nonché dalla necessità di garantire l’equità e la trasparenza dei procedimenti e dell’imposizione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento possono essere effettivamente applicate solo in un contesto di stretta cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia. A questo fine è necessario istituire accordi di consultazione e cooperazione tra di essi al fine di assicurare una conduzione efficiente delle inchieste e del processo decisionale per quanto riguarda le presunte violazioni.

(8)

È opportuno che, ai fini dell’apertura e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza e della quantificazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche, la Commissione e l’Agenzia tengano conto di altri procedimenti contro lo stesso titolare del certificato che siano stati avviati o conclusi da uno Stato membro o da paesi terzi.

(9)

La Commissione e l’Agenzia devono tener conto di tutti i procedimenti pendenti, o di decisioni prese, avviati dall’Agenzia in merito alla modifica, limitazione, sospensione o revoca del certificato pertinente a norma del regolamento (CE) n. 216/2008.

(10)

Ferme restando le norme di diritto unionale che precludono l’utilizzo di informazioni di sicurezza ai fini dell'attribuzione di responsabilità, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (2), l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 996/2010 e l’articolo 7 della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (3), nel corso dell’inchiesta o durante le fasi di deliberazione del procedimento per inottemperanza può essere utilizzato qualsiasi potere di sorveglianza conferito alla Commissione o all’Agenzia dalla normativa dell’Unione in riferimento ai certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008. La decisione della Commissione di imporre multe o sanzioni pecuniarie periodiche deve basarsi sull’inchiesta svolta dall’Agenzia, sulle osservazioni del titolare del certificato oggetto del procedimento per inottemperanza e, se del caso, su altre informazioni fornite all’Agenzia e alla Commissione.

(11)

È opportuno offrire ai titolari di certificati la possibilità di ottemperare spontaneamente, entro determinati termini, al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle sue norme di attuazione, e in tal caso la Commissione non deve comminare alcuna multa o sanzione pecuniaria periodica. La possibilità di ottemperare spontaneamente deve tuttavia essere limitata nel tempo.

(12)

Le decisioni con cui vengono irrogate multe e sanzioni pecuniarie periodiche devono basarsi esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare del certificato abbia avuto la possibilità di esprimersi.

(13)

Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive in considerazione delle circostanze del caso.

(14)

È opportuno prevedere un procedimento specifico per i casi in cui la Commissione intenda irrogare sanzioni pecuniarie periodiche nei confronti del titolare del certificato soggetto a procedimento per inottemperanza che non cooperi con la Commissione o l’Agenzia in riferimento a mezzi istruttori o richieste di informazioni.

(15)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa e il principio di riservatezza, in conformità ai principi generali del diritto e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(16)

Al fine di garantire la certezza del diritto nello svolgimento del procedimento per inottemperanza è necessario stabilire norme attuative per il calcolo di termini di procedura e dei termini di prescrizione relativi all’irrogazione ed esecuzione delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche.

(17)

Le decisioni con cui vengono irrogate multe e sanzioni pecuniarie periodiche devono costituire titolo esecutivo a norma dell’articolo 299 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ed essere soggette a controllo da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 concernenti i criteri per la determinazione dell’importo delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche, le procedure di inchiesta, i relativi mezzi e le relative relazioni, nonché le procedure decisionali, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, l’accesso al fascicolo, l’assistenza legale, la riservatezza e le norme sui termini, la quantificazione e la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche.

2.   Il presente regolamento si applica all’applicazione:

(a)

di multe a persone e imprese alle quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (“l’Agenzia”) ha rilasciato un certificato (“titolare del certificato”) quando, attraverso un comportamento doloso o colposo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o le sue norme attuative, sono state violate e quando sono incisi interessi dell’Unione;

(b)

di sanzioni pecuniarie periodiche ai titolari del certificato di cui alla lettera a), al fine di costringere tali titolari a ottemperare al regolamento (CE) n. 216/2008 o alle sue norme attuative.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER INOTEMPERANZA

SEZIONE 1

Inchiesta

Articolo 2

Il procedimento per inottemperanza

1.   Il procedimento per inottemperanza previsto nel presente capo comprende tutte le fasi amministrative dell’inchiesta su possibili violazioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative.

2.   L’Agenzia può avviare il procedimento per inottemperanza di sua iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

3.   Quando il procedimento per inottemperanza è avviato su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, questi ultimi sono informati dall’Agenzia sull'esito della richiesta stessa.

Articolo 3

Domanda di informazioni

1.   Ai fini dell’avvio e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza l’Agenzia può utilizzare tutte le informazioni ottenute nell’esercizio del potere di vigilanza conferitole dalla normativa dell’Unione in riferimento ai certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 216/2008, fatte salve le norme di diritto unionale che precludono l’uso di informazioni per l'attribuzione di responsabilità.

2.   Prima di avviare il procedimento per inottemperanza l’Agenzia può chiedere al titolare del certificato informazioni attinenti alla violazione ipotizzata.

L’Agenzia precisa le finalità della richiesta e il fatto che essa è rivolta a norma del presente regolamento e fissa il termine entro il quale le informazioni devono essere comunicate.

Articolo 4

Notifica

1.   L’Agenzia trasmette per iscritto la notifica dell’avvio del procedimento per inottemperanza al titolare del certificato, alla Commissione e alle autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri o paesi terzi in cui il titolare del certificato ha la propria sede principale di attività e in cui è avvenuta la violazione nonché, se del caso, alle autorità aeronautiche di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   La notifica:

(a)

contiene gli addebiti mossi al titolare del certificato, specificando le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative che si considerano violate e le prove su cui tali addebiti si basano; nonché

(b)

informa il titolare del certificato che possono essere irrogate multe o sanzioni pecuniarie periodiche nei suoi confronti.

Articolo 5

Inchieste

1.   Dopo l’avvio dell’inchiesta l’Agenzia provvede ad appurare i fatti e gli addebiti.

2.   L’Agenzia può chiedere al titolare del certificato di fornire chiarimenti scritti o orali, nonché dettagli o documenti.

Le richieste sono inviate per iscritto al titolare del certificato. L’Agenzia comunica la base giuridica e le finalità della richiesta, stabilisce il termine per la comunicazione delle informazioni e informa il titolare del certificato sulle sanzioni previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) per l'inadempimento della richiesta o per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.

3.   L’Agenzia può chiedere alle autorità aeronautiche nazionali di collaborare all’inchiesta e, in particolare, di trasmettere qualsiasi informazione riguardante la violazione ipotizzata.

Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine per la trasmissione della risposta o per l’esperimento del mezzo istruttorio.

4.   L’Agenzia può chiedere a qualsiasi persona fisica o giuridica o autorità aeronautica di paesi terzi di fornire informazioni riguardanti la violazione ipotizzata.

Le richieste indicano le loro basi giuridiche e finalità e fissano il termine entro il quale devono essere comunicate le informazioni.

Articolo 6

Ottemperanza spontanea

1.   Al momento della notifica dell’avvio del procedimento per inottemperanza, o successivamente, l’Agenzia fissa il termine entro cui il titolare del certificato può indicare per iscritto di aver spontaneamente ottemperato alle disposizioni disattese o, se del caso, che intende ottemperarvi. Qualora il titolare del certificato ottemperi spontaneamente entro tale termine, l’Agenzia chiude il procedimento per inottemperanza.

L’Agenzia non è obbligata a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza di tale termine.

2.   Il termine previsto nel paragrafo 1 non può in alcun caso scadere successivamente alla data in cui l’Agenzia notifica la comunicazione degli addebiti prevista dall’articolo 7.

Articolo 7

Comunicazione degli addebiti

1.   Ove abbia accertato i fatti e stabilito che vi sono motivi per continuare il procedimento, l'Agenzia notifica per iscritto una comunicazione degli addebiti al titolare del certificato. La comunicazione degli addebiti contiene:

(a)

gli addebiti mossi al titolare del certificato, specificando le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative che si considerano violate e le prove su cui si basano gli addebiti;

(b)

l’indicazione che possono essere irrogate multe o sanzioni pecuniarie periodiche.

2.   Al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, l’Agenzia invita il titolare del certificato a rispondere presentando osservazioni scritte. Essa provvede a tale invito per iscritto, indicando il termine entro il quale devono essere presentate le osservazioni.

Articolo 8

Audizione

1.   Se i titolari di certificati lo richiedono, l’Agenzia offre loro la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un’audizione.

2.   Ove necessario l’Agenzia può invitare le autorità aeronautiche nazionali o qualunque altro soggetto a partecipare alle audizioni.

3.   Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell’interesse legittimo dei titolari di certificati e di altri soggetti alla tutela dei propri segreti commerciali e di altre informazioni riservate.

Articolo 9

Termini procedurali

Per garantire la certezza del diritto nello svolgimento dell’inchiesta, l’Agenzia stabilisce norme attuative sulla fissazione dei termini procedurali.

Articolo 10

Relazione

1.   L’Agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al titolare del certificato una relazione in cui riassume i fatti accertati alla luce dell’inchiesta svolta in conformità alla presente sezione. L’Agenzia trasmette inoltre alla Commissione il fascicolo d'inchiesta.

2.   Se nella relazione l’Agenzia giunge alla conclusione che il titolare del certificato ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme di attuazione, la relazione include anche

(a)

la valutazione delle circostanze della fattispecie, in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 15 del presente regolamento;

(b)

la richiesta rivolta alla Commissione affinché irroghi multe o sanzioni pecuniarie periodiche;

(c)

una proposta motivata che specifichi l’importo delle multe o delle sanzioni pecuniarie periodiche.

3.   L’Agenzia adotta la relazione entro [12 mesi] dalla notifica dell’avvio del procedimento per inottemperanza a norma dell’articolo 4 oppure entro [6 mesi] dalla notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo a norma dell’articolo 12.

SEZIONE 2

Deliberazione

Articolo 11

Domanda di informazioni

1.   Quando, in seguito a richiesta dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), decide di proseguire il procedimento per inottemperanza, la Commissione può chiedere per iscritto al titolare del certificato di fornire chiarimenti scritti o orali, nonché dettagli o documenti. In tal caso, la Commissione informa il titolare del certificato in merito alla sanzione prevista all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e d), per l'inadempimento della richiesta o per la comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti.

La Commissione può chiedere inoltre all’Agenzia, alle autorità aeronautiche nazionali o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di fornire informazioni in merito alla violazione ipotizzata.

2.   La Commissione provvede affinché il titolare del certificato abbia la possibilità di fornire chiarimenti scritti o orali nonché dettagli o documenti a sostegno della propria tesi. I titolari di certificati possono chiedere un’audizione ma la Commissione è tenuta ad accogliere tale richiesta solo nei casi in cui lo ritenga necessario.

Articolo 12

Inchieste supplementari

Vista la relazione dell’Agenzia, considerate le osservazioni del titolare del certificato presentate in base a tale relazione e ogni altra informazione pertinente, la Commissione può concludere che sono necessarie ulteriori informazioni. In tal caso essa può rinviare il fascicolo all’Agenzia. La Commissione indica chiaramente all’Agenzia gli elementi fattuali che questa deve ulteriormente esaminare e propone, se del caso, eventuali mezzi istruttori a tal fine, come previsto dal regolamento (CE) n. 216/2008. La sezione 1 del capo II del presente regolamento si applica allo svolgimento delle inchieste supplementari.

SEZIONE 3

Decisioni in merito a multe e sanzioni pecuniarie periodiche

Articolo 13

Multe e sanzioni pecuniarie periodiche e importi massimi

1.   Quando, in seguito alla deliberazione prevista nella sezione 2, considera che il titolare del certificato abbia violato dolosamente o colposamente il regolamento (CE) n. 216/2008 o le sue norme di attuazione, la Commissione può adottare una decisione irrogante una multa non superiore al 4 % del reddito annuale o del fatturato realizzato dal titolare del certificato nell’esercizio finanziario precedente.

2.   Quando il titolare del certificato non abbia cessato la violazione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, nella stessa decisione, irrogare sanzioni pecuniarie periodiche non superiori al 2,5 % del reddito o del fatturato medio giornaliero realizzato dal titolare del certificato nel precedente esercizio finanziario.

Tali sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al giorno in cui viene posto fine alla violazione.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per esercizio finanziario precedente si intende l’esercizio finanziario che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

4.   Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche hanno natura amministrativa.

5.   La decisione che irroga multe o sanzioni pecuniarie periodiche costituisce titolo esecutivo.

Articolo 14

Contenuto della decisione

1.   La decisione di cui all’articolo 13 deve essere fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali il titolare del certificato abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione.

2.   La Commissione informa il titolare del certificato sui mezzi di impugnazione disponibili.

3.   La Commissione informa l’Agenzia e gli Stati membri in merito all'adozione della decisione.

4.   Quando pubblica i particolari della propria decisione e ne informa gli Stati membri, la Commissione tiene conto del legittimo interesse del titolare del certificato e di altri soggetti alla tutela dei segreti commerciali.

Articolo 15

Criteri che disciplinano l’applicazione e la quantificazione delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche

1.   Nello stabilire se imporre o meno multe e sanzioni pecuniarie periodiche e nel determinare l’importo delle stesse la Commissione si basa sui principi di efficacia, proporzionalità e deterrenza.

2.   In ciascun caso la Commissione tiene conto, delle seguenti circostanze sempreché siano pertinenti:

(a)

la gravità e gli effetti della violazione e in particolare, le implicazioni e gli effetti per la sicurezza e per l’ambiente;

(b)

il grado di diligenza e di cooperazione dimostrato dal titolare del certificato nell’individuazione della violazione e nell’applicazione degli interventi correttivi, nonché nel corso del procedimento per inottemperanza, o qualsiasi intralcio frapposto dal titolare del certificato all'individuazione della violazione e durante lo svolgimento del procedimento per inottemperanza, nonché qualsiasi inadempimento del titolare del certificato alle richieste rivoltegli dall’Agenzia, dalla Commissione o da un’autorità aeronautica nazionale in applicazione del presente regolamento;

(c)

la buona fede del titolare del certificato nell’interpretazione e nell'adempimento degli obblighi incombenti ai titolari di certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme di attuazione, o qualsiasi indizio di intenzioni fraudolente da parte del titolare del certificato;

(d)

il fatturato rilevante nella fattispecie e le possibilità economiche del titolare del certificato interessato;

(e)

la necessità di adottare misure provvisorie o urgenti;

(f)

la reiterazione, la frequenza o la durata della violazione commessa dal titolare del certificato;

(g)

le precedenti sanzioni, comprese quelle pecuniarie, inflitte allo stesso titolare del certificato.

3.   Nel determinare l’importo della multa e della sanzione pecuniaria periodica la Commissione tiene conto di eventuali altre misure esecutive adottate nei confronti del titolare del certificato a livello nazionale o dall’Agenzia in base agli stessi motivi giuridici e agli stessi fatti.

SEZIONE 4

Omessa collaborazione

Articolo 16

Sanzioni pecuniarie periodiche per omessa cooperazione

1.   Su richiesta dell’Agenzia o su iniziativa propria, la Commissione può, mediante decisione, irrogare ai titolari di certificati sanzioni pecuniarie giornaliere non superiori allo [0,5 %] del reddito o del fatturato medio giornaliero da essi reallizzato nell’esercizio finanziario precedente quando, per dolo o colpa:

(a)

non ottemperino ai mezzi istruttori esperiti ai sensi dell’articolo 5;

(b)

forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a un mezzo istruttorio esperito ai sensi dell’articolo 5;

(c)

non adempino ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 11;

(d)

forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 11.

Le sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al momento in cui cessa la mancata cooperazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per esercizio precedente si intende l’esercizio che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Procedimento

Quando intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, la Commissione informa anzitutto per iscritto il titolare del certificato, fissando il termine entro il quale questi può comunicare osservazioni scritte.

La Commissione non è obbligata a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Articolo 18

Complementarietà dei procedimenti

Ai fini dell’avvio e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza, la Commissione e l’Agenzia tengono conto:

(a)

di qualsiasi procedimento per inottemperanza avviato o concluso da uno Stato membro o da un paese terzo nei confronti dello stesso titolare del certificato e basato sugli stessi motivi giuridici e gli stessi fatti; nonché

(b)

di qualsiasi procedimento avviato dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 nei confronti dello stesso titolare del certificato, basato sugli stessi motivi giuridici e sugli stessi fatti, e inteso a modificare, limitare, sospendere o revocare il certificato in questione.

SEZIONE 5

Articolo 19

Recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

La Commissione procede al recupero delle multe e delle sanzioni pecuniarie periodiche stabilendo un ordine di riscossione e rilasciando una nota di addebito in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (4) e regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (5).

CAPO III

ACCESSO AL FASCICOLO, ASSISTENZA LEGALE, RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE 1

Diritto di difesa

Articolo 20

Accesso al fascicolo

1.   In seguito alla notifica di cui all’articolo 4 il titolare del certificato ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali costituiti dalla Commissione e dall’Agenzia e addotti a prova della violazione ipotizzata.

2.   I documenti ottenuti accedendo al fascicolo devono essere usati esclusivamente per procedimenti giudiziari o amministrativi volti all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 21

Assistenza legale

Il titolare del certificato ha diritto all'assistenza legale durante il procedimento per inottemperanza.

Articolo 22

Riservatezza, segreto d'ufficio e diritto di non rispondere

1.   Fatti salvi lo scambio e l’uso di informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 1, il procedimento per inottemperanza è condotto nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela del segreto d'ufficio.

La Commissione, l’Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali, se interessate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 1, i relativi dipendenti e altre persone che lavorano sotto la loro sovrintendenza si astengono dal rendere note le informazioni acquisite o scambiate ai sensi del presente regolamento che siano soggette al segreto d'ufficio e all'obbligo di riservatezza.

2.   Fermo restando il diritto di accesso al fascicolo, il titolare del certificato non ha accesso a segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni in possesso della Commissione o dell’Agenzia.

3.   Chiunque comunichi osservazioni o informazioni ai sensi del presente regolamento indica chiaramente qualsiasi materiale considerato riservato, ne fornisce le ragioni e mette a disposizione una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione o dall'Agenzia. In assenza di tale indicazione, la Commissione può presumere che le osservazioni o informazioni comunicate non contengono informazioni riservate.

4.   I titolari di certificati hanno diritto di non rispondere in situazioni nelle quali le riposte che essi dovrebbero fornire possano implicare l’ammissione dell’esistenza di violazioni.

SEZIONE 2

Disposizioni transitorie

Articolo 23

Computo dei termini

1.   I termini stabiliti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento o alla consegna a mano della comunicazione.

Se il titolare del certificato è tenuto a comunicare osservazioni o informazioni entro un determinato termine, è sufficiente ai fini della comunicazione che queste siano spedite con invio raccomandato prima dello scadere del termine stesso.

2.   I termini che scadono in un giorno festivo, una domenica o un sabato sono prorogati fino allo scadere del giorno lavorativo successivo.

3.   Nello stabilire i termini di cui al presente regolamento, l’Agenzia e la Commissione, tengono conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell’urgenza del caso.

4.   All’occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

Articolo 24

Termini di prescrizione per l’irrogazione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

1.   Il diritto della Commissione di adottare una decisione che irroghi multe e sanzioni pecuniarie periodiche a norma dell’articolo 13 si prescrive in cinque anni.

Nel caso delle sanzioni pecuniarie periodiche di cui all’articolo 16, il diritto della Commissione di adottare una decisione irrogante tale sanzione si prescrive in tre anni.

La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, per quanto concerne le violazioni continuate o reiterate, esso decorre dal giorno in cui è cessatala violazione.

2.   Qualsiasi atto adottato dall’Agenzia o dalla Commissione ai fini dell’inchiesta o del procedimento per inottemperanza interrompono la prescrizione di cui al paragrafo 1. Il termine di prescrizione è interrotto dalla data in cui l’atto è comunicato al titolare del certificato.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio. Il termine di prescrizione tuttavia non può superare il doppio del termine di prescrizione originario, tranne quando la prescrizione è sospesa ai sensi del paragrafo 4. In tale caso, il termine di prescrizione è prorogato per il periodo durante il quale la prescrizione è sospesa.

4.   La prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa durante il periodo di tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 25

Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

1.   Il diritto di avviare il procedimento di recupero scade un anno dopo che la decisione di cui all’articolo 13 o all’articolo 16 è diventata definitiva.

2.   La prescrizione per il recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è interrotta da ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione della multa o della sanzione pecuniaria periodica.

3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio.

4.   La prescrizione relativa al recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa:

(a)

durante il periodo consentito per il pagamento;

(b)

durante il periodo in cui l’esecuzione è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Applicazione

In caso di violazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica alla parte della violazione commessa successivamente a tale data.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35

(3)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 647/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/38


DECISIONE 2012/388/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 17 febbraio 2012 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) concernente la Somalia («comitato delle sanzioni») ha aggiornato l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive.

(3)

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), con cui ha deciso che gli Stati membri prenderanno i provvedimenti necessari per impedire l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

(4)

La decisione 2010/231/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.».

Articolo 2

La persona elencata nell’allegato della presente decisione è aggiunta all’elenco delle persone riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


ALLEGATO

Persona di cui all’articolo 2

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: Gibuti. Passaporto: A0181988 (Somalia), scadenza 23 gennaio 2011. Ubicazione: Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di designazione dell’ONU: 17 febbraio 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) ha ricoperto ruoli di primo piano nell’ex Consiglio somalo delle Corti islamiche, noto anche come Unione somala delle Corti islamiche, che è stato un elemento islamista radicale. Gli elementi più radicali dell’Unione delle Corti islamiche hanno costituito il gruppo noto come Al-Shabaab. Nell’aprile 2010 Al-Shabaab era stato inserito nell’elenco dei destinatari di sanzioni mirate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009) concernenti la Somalia e l’Eritrea (il «comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea»). Il comitato ha inserito Al-Shabaab nell’elenco in quanto entità coinvolta in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi, tra l’altro, atti che costituiscono una minaccia per il governo federale di transizione somalo.

Secondo la relazione stilata il 18 luglio 2011 dal gruppo di monitoraggio del comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea (S/2011/433), Jim’ale, identificato quale imprenditore e figura di spicco nel ciclo commerciale carbone di legna-zucchero di Al-Shabaab, beneficia di un rapporto privilegiato con Al-Shabaab.

Jim’ale è identificato quale uno dei principali finanziatori di Al-Shabaab ed è ideologicamente allineato a tale gruppo. Jim’ale ha fornito un sostegno politico e finanziario fondamentale a Hassan Dahir Aweys («Aweys»), anch’egli inserito nell’elenco dal comitato delle sanzioni Somalia/Eritrea. L’ex vice emiro di Al-Shabaab, Muktar Robow, avrebbe continuato ad assumere prese di posizione politiche all’interno dell’organizzazione Al-Shabaab intorno alla metà del 2011. Robow ha coinvolto Aweys e Jim’ale nell’intento di portare avanti i loro obiettivi condivisi e consolidare la loro presa di posizione generale nell’ambito della spaccatura esistente a livello di leadership in seno ad Al-Shabaab.

Dall’autunno 2007 Jim’ale ha istituito a Gibuti una società di copertura per attività estremistiche denominata il gruppo di investitori. L’obiettivo a breve termine del gruppo era destabilizzare il Somaliland tramite il finanziamento di attività estremistiche e l’acquisto di armi. Il gruppo ha avuto un ruolo nel traffico di armi di piccolo calibro dall’Eritrea attraverso Gibuti nella quinta regione dell’Etiopia dove gli estremisti hanno ricevuto la spedizione. Dalla metà del 2008 Jim’ale ha continuato a operare nel gruppo di investitori.

Dalla fine del settembre 2010 Jim’ale ha creato la ZAAD, una società per il trasferimento di denaro tramite telefono cellulare e ha raggiunto un accordo con Al-Shabaab per rendere più anonimi i trasferimenti di denaro eliminando l’obbligo di identificazione del cliente.

Dalla fine del 2009, Jim’ale disponeva di un noto fondo «hawala» dove raccoglieva la «zakat» (elemosina legale) che era trasferita ad Al-Shabaab.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/40


DECISIONE 2012/389/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato un quadro strategico per il Corno d’Africa inteso a guidare l’impegno dell’UE nella regione.

(2)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC (1) che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa.

(3)

Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto l’accordo sul concetto di gestione della crisi della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali.

(4)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/173/PESC (2) sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa.

(5)

I governi di Gibuti, Kenya e Seychelles e il governo federale di transizione della Somalia hanno accolto con favore lo spiegamento della missione nei loro paesi.

(6)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.

(7)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.

(8)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L’Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa («EUCAP NESTOR»).

Articolo 2

Mandato della missione

Obiettivo dell’EUCAP NESTOR è assistere lo sviluppo nel Corno d’Africa e negli Stati dell’Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. L’EUCAP NESTOR ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia. L’EUCAP NESTOR è stata altresì dispiegata in Tanzania. previo ricevimento da parte dell’Unione di un invito delle autorità della Tanzania.

Articolo 3

Compiti

1.   Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’EUCAP NESTOR svolgerà i seguenti compiti:

a)

aiutare le autorità nella regione a conseguire l’efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera;

b)

fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l’autosufficienza in materia di formazione;

c)

aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo;

d)

individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell’affrontarle, se del caso, per raggiungere l’obiettivo dell’EUCAP NESTOR;

e)

fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa;

f)

promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina;

g)

rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime;

h)

fornire consulenza strategica tramite l’assegnazione di esperti a amministrazioni chiave;

i)

attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni;

j)

elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

2.   L’EUCAP NESTOR non svolge alcuna funzione esecutiva.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   L’EUCAP NESTOR dispone di una catena di comando unificata in quanto un’operazione di gestione della crisi.

2.   L’EUCAP NESTOR è strutturata nel modo seguente:

a)

il comando della missione a Gibuti;

b)

uffici nazionali, ove opportuno.

3.   L’EUCAP NESTOR dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUCAP NESTOR può coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all’EUCAP NESTOR e a sostegno del suo obiettivo.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione per l’EUCAP NESTOR.

2.   Il comandante civile dell’operazione esercita, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e la piena autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il comando e il controllo dell’EUCAP NESTOR a livello strategico.

3.   Il comandante civile dell’operazione garantisce, con riguardo allo svolgimento delle operazioni, la corretta ed efficace attuazione delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione, fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il centro operativo dell’UE, attivato dalla decisione 2012/173/PESC, fornisce sostegno diretto al comandante civile dell’operazione per la pianificazione operativa e lo svolgimento dell’EUCAP NESTOR.

5.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’AR.

6.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alle norme nazionali, dell’istituzione dell’Unione interessata o del servizio europeo per l’azione esterna (SEAS). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

7.   Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

8.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile, il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (RSUE) e i capi delegazione dell’Unione nella regione si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUCAP NESTOR a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUCAPNESTOR.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUCAP NESTOR per la condotta efficace dell’EUCAP NESTOR sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EUCAP NESTOR. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale conformemente alle norme nazionali, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAS.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUCAP NESTOR nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUCAP NESTOR.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE, in stretto coordinamento con i pertinenti capi delegazione dell’Unione nella regione.

8.   Nell’ambito della cellula di progetto, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della EUCAP NESTOR, se il progetto è:

a)

previsto nella dichiarazione d’impatto del bilancio relativa alla presente decisione; oppure

b)

incluso nel corso della EUCAP NESTOR nella scheda di incidenza sul bilancio su richiesta del capomissione.

In tali casi, il capomissione conclude un accordo con gli Stati interessati, che disciplina in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati contributori.

Né l’Unione né l’AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi forniti dagli Stati contributori.

Articolo 7

Personale

1.   L’EUCAP NESTOR è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro o l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.

2.   Lo Stato o l’istituzione dell’Unione o il SEAE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.

3.   L’EUCAP NESTOR può assumere anche personale internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale interessato.

Articolo 8

Status dell’EUCAP NESTOR e del relativo personale

Lo status dell’EUCAP NESTOR e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP NESTOR, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUCAP NESTOR. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUCAP NESTOR restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUCAP NESTOR, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUCAP NESTOR.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUCAP NESTOR hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUCAP NESTOR, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUCAP NESTOR.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUCAP NESTOR a norma dell’articolo 5.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUCAP NESTOR e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUCAP NESTOR, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell’EUCAP NESTOR è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/CE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 12

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l’EUCAP NESTOR.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP NESTOR per i primi 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 22 888 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2.   L’insieme delle spese è gestito conformemente alle regole e alle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’EUCAP NESTOR.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUCAP NESTOR, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle squadre.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

6.   Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta e del coordinamento dell’Unione

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione ai fini della coerenza dell’azione dell’Unione a sostegno della regione del Corno d’Africa.

3.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell’Unione e degli Stati membri nella regione.

4.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nella regione, in particolare l’Ufficio politico delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l’Ufficio dell’ONU contro la droga e il crimine, il programma di sviluppo dell’ONU e l’Organizzazione marittima internazionale.

5.   Il capomissione si coordina strettamente con Atalanta dell’EUNAVFOR, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), il progetto sulla sicurezza marittima e il programma sulle rotte marittime critiche.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni e documenti

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUCAP NESTOR, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE.

2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi dell’EUCAP NESTOR, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.

3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUCAP NESTOR, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUCAP NESTOR, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

5.   L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica per un periodo di 24 mesi.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62.

(2)  GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/44


DECISIONE 2012/390/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/697/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Gary QUINCE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana (UA). Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Gary QUINCE quale RSUE presso l'UA è prorogato fino al 30 giugno 2013. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'Unione a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia comune Africa-UE. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel:

a)

migliorare il dialogo politico dell'Unione e in relazioni più ampie con l'UA;

b)

rafforzare il partenariato Unione-UA in tutti i settori delineati nella strategia comune Africa-UE, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia comune in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana e lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;

c)

lavorare insieme e dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'Unione e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:

la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica;

i diritti umani e il buon governo: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare il buon governo; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e i conflitti armati in tutti i suoi aspetti;

la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igienizzazione, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'Unione; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici;

l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

Inoltre, l'RSUE svolgerà un ruolo di primo piano nell'attuazione della strategia comune Africa-UE intesa a sviluppare e consolidare ulteriormente il partenariato strategico fra l'Africa e l'Unione.

Articolo 3

Mandato

Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

a)

rafforzare l'influenza generale dell'Unione sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto Unione-UA, in particolare il partenariato per la pace e la sicurezza e il sostegno all'operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza, e rafforzare il coordinamento di tale dialogo;

b)

garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'Unione in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;

c)

rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'Unione allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE;

d)

contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'Unione nei confronti dell'UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l'UA;

e)

contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione sui diritti umani pertinenti per l'UA, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza e il piano d'azione dell'Unione per dar seguito alle decisioni della Corte penale internazionale;

f)

seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;

g)

mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;

h)

agevolare le relazioni e la cooperazione tra l'UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'Unione fornisce il suo sostegno;

i)

offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia comune Africa-UE;

j)

offrire, a richiesta, consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

k)

sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri o regioni dell'UA e sostenere tali azioni; nonché

l)

mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC che rientrano nel partenariato Unione-UA.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 680 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l'hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in base alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, sulla base di orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, alla Commissione e all'AR relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio "Affari esteri".

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato alla fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 46.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/47


DECISIONE 2012/391/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/279/PESC (1) che proroga l'EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 maggio 2013.

(2)

L'importo di riferimento finanziario attuale copre il periodo fino al 31 luglio 2012.

(3)

La decisione 2010/279/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per includere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 13 della decisione 2010/279/PESC è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN fino al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è pari a 56 870 000 EUR.

2.   L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Fatta salva l’approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con il comando regionale/le nazioni guida della PRT e gli attori internazionali schierati in Afghanistan per quanto riguarda la messa a disposizione della missione di attrezzature, servizi e locali, in particolare quando lo richiedono le condizioni di sicurezza.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale nei comandi regionali e nelle PRT.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/48


DECISIONE 2012/392/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha accolto favorevolmente la strategia dell’Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, sottolineando che l’Unione ha un interesse di lunga data nel ridurre l’insicurezza e migliorare lo sviluppo della regione del Sahel. Più recentemente, l’intensificarsi delle azioni terroristiche e le conseguenze del conflitto in Libia hanno accresciuto l’urgenza di proteggere i cittadini e gli interessi dell’Unione nella regione e di prevenire l’estendersi di tali minacce all’Unione, e nel contempo di aiutare a ridurre le minacce alla sicurezza a livello regionale.

(2)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una eventuale missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Sahel.

(3)

Il 1o giugno 2012 il primo ministro del Niger ha inviato all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) una lettera di invito in merito alla prevista missione PSDC, accogliendo favorevolmente lo schieramento in ambito PSDC dell’Unione allo scopo di rafforzare in maniera efficace, coerente e coordinata le capacità delle forze di sicurezza nigerine, in particolare di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

(4)

Dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza per l’EUCAP SAHEL Niger.

(5)

L’EUCAP SAHEL Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L’Unione istituisce una missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

Articolo 2

Obiettivi

Nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l’EUCAP SAHEL Niger mira a consentire alle autorità nigerine di attuare la dimensione di sicurezza della loro strategia per la sicurezza e lo sviluppo, nonché a migliorare il coordinamento regionale nel contrastare le sfide alla sicurezza comune. In particolare, l’EUCAP SAHEL Niger mira a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Articolo 3

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 l’ EUCAP SAHEL Niger:

a)

fornisce consulenza e assistenza nell’attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori,

b)

sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,

c)

rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione:

d)

sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine,

e)

contribuisce all’individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

2.   L’ EUCAP SAHEL Niger si concentra inizialmente sulle attività citate al paragrafo 1 che contribuiscono al miglioramento del controllo del territorio del Niger, incluso in coordinamento con le forze armate nigerine.

3.   L’ EUCAP SAHEL Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1.   L’EUCAP SAHEL Niger dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   L’EUCAP SAHEL Niger si compone di un comando avente sede a Niamey.

3.   L’EUCAP SAHEL Niger è strutturata nel modo seguente:

a)

capomissione;

b)

componente pianificazione ed operazioni, con ufficiali di collegamento regionali;

c)

componente di sostegno alla missione;

d)

elementi riguardanti l’informativa, la sicurezza, l’analisi e la consulenza/informazione al pubblico.

e)

componente di sostegno a Bruxelles.

4.   L’ EUCAP SAHEL Niger dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l’EUCAP SAHEL Niger può coordinare, agevolare e fornire consulenza sui progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi a EUCAP SAHEL Niger e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione dell’EUCAP SAHEL Niger.

2.   Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUCAP SAHEL Niger.

3.   Il comandante civile dell’operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’AR.

5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alla normativa nazionale, o all’istituzione dell’Unione interessata o al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

6.   Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

7.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione e il capo della delegazione dell’Unione a Niamey si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUCAP SAHEL Niger a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUCAP SAHEL Niger.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUCAP SAHEL Niger, inclusi la componente di sostegno a Bruxelles e gli ufficiali di collegamento regionali, per la condotta efficace dell’EUCAP SAHEL Niger nel teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EUCAP SAHEL Niger. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.

6.   Il capomissione rappresenta l’EUCAP SAHEL Niger nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUCAP SAHEL Niger.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo della delegazione dell’Unione in Niger.

8.   Nell’ambito della cellula di progetto, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell’EUCAP SAHEL Niger, se il progetto è:

a)

previsto nella scheda di incidenza sul bilancio relativa alla presente decisione; o

b)

incluso nel corso dell’EUCAP SAHEL Niger nella scheda di incidenza sul bilancio su richiesta del capomissione.

In tal caso il capomissione conclude un accordo con gli Stati interessati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati contributori.

Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi di tali Stati.

Articolo 7

Personale

1.   L’EUCAP SAHEL Niger è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dal membro del personale distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.

3.   L’EUCAP SAHEL Niger assume personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 8

Status dell’EUCAP SAHEL Niger e del relativo personale

Lo status dell’EUCAP SAHEL Niger e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP SAHEL Niger, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUCAP SAHEL Niger. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e di modificare il concetto operativo plus (CONOPS Plus) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUCAP SAHEL Niger restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’ EUCAP SAHEL Niger, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal Niger, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUCAP SAHEL Niger.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUCAP SAHEL Niger hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUCAP SAHEL Niger, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUCAP SAHEL Niger.

Articolo 11

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUCAP SAHEL Niger a norma dell’articolo 5.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUCAP SAHEL Niger e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUCAP SAHEL Niger, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e dei relativi strumenti di sostegno.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4.   Il personale dell’EUCAP SAHEL Niger è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, conformemente all’OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1).

Articolo 12

Capacità di vigilanza

Per l’EUCAP SAHEL Niger è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUCAP SAHEL Niger per i primi 12 mesi è di 8 700 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   Le gare d’appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini. Con l’approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUCAP SAHEL Niger.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EUCAP SAHEL Niger, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto alla supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

6.   Le spese connesse all’EUCAP SAHEL Niger sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 14

Coerenza della risposta e del coordinamento dell’Unione

1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell’Unione a Niamey al fine di garantire la coerenza dell’azione dell’Unione in Niger.

3.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione gli Stati membri presenti in Niger.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUCAP SAHEL Niger, informazioni classificate UE fino al livello ‘CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL’ prodotte ai fini dell’EUCAP SAHEL Niger, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello ‘RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ che sono prodotte ai fini dell’EUCAP SAHEL Niger, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUCAP SAHEL Niger, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

4.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3 e la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica per un periodo di ventiquattro mesi.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/52


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/393/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

L'11 giugno 2012 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato due persone dall'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

Il 27 giugno 2012 il comitato ha aggiunto una persona all'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(4)

Inoltre, il 28 giugno 2012, il comitato ha aggiunto altre due persone e due entità all'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le voci per le persone e le entità che figurano nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.

Articolo 2

Le voci per le persone che figurano nell'allegato II della presente decisione sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/486/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO I

VOCI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A.   Persone legate ai talibani

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib) Data di nascita: 1980. Luogo di nascita: villaggio di Aki, distretto di Zadran, provincia di Paktiya, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Miram Shah, Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Altre informazioni: a) addetto alla comunicazione di Badruddin Haqqani. b) coordina altresì il movimento degli insorti di Haqqani, dei combattenti stranieri e delle armi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. c) appartiene alla tribù degli Zadran. Data di designazione dell'ONU: 27.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bakht Gul è stato un responsabile chiave delle comunicazioni della rete Haqqani almeno dal 2009, quando il suo predecessore è stato arrestato in Afghanistan. Dal 2011 Gul ha continuato a riferire direttamente a Badruddin Haqqani, alto dirigente della rete Haqqani, ed ha svolto funzioni di intermediario per coloro che volevano mettersi in contatto con lui. Gul è tra l'altro responsabile della trasmissione dei rapporti dei comandanti in Afghanistan agli alti responsabili della rete Haqqani, ai responsabili talibani addetti ai mezzi di comunicazione e ai mezzi di comunicazione legittimi in Afghanistan. Gul lavora altresì con responsabilii della rete Haqqani, fra cui Badruddin Haqqani, per coordinare il movimento degli insorti della rete Haqqani, dei combattenti stranieri e delle armi nella zona di frontiera Afghanistan-Pakistan e nell'Afghanistan orientale. Dal 2010 Gul ha trasmesso ordini operativi di Badruddin Haqqani ai combattenti in Afghanistan. Alla fine del 2009 Gul ha distribuito denaro ai sottocomandanti della rete Haqqani che viaggiavano tra Miram Shah e l'Afghanistan.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titolo: Haji. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: a) villaggio di Mirmandaw, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Mirmandaw, distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, provincia di Baluchistan, Pakistan. Passaporto n.: AM5421691 (passaporto pakistano, scade l'11 agosto 2013). Numero di identificazione nazionale: a) numero di identificazione nazionale pakistano 5420250161699; b) numero di identificazione nazionale afghano 585629. Indirizzo: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, zona di Pashtunabad, provincia di Baluchistan, Pakistan; c) Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; d) negozio di generi alimentari Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) coproprietario dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar; b) associato anche a Khairullah Barakzai; c) appartiene alla tribù Barakzai; d) nome del padre: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data di designazione dell'ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan è coproprietario e operatore dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar. Satar e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono stati coproprietari, gestendoli insieme, di hawala (servizi informali di trasferimento di valori) noti come HKHS in tutto l'Afghanistan, il Pakistan e Dubai ed hanno gestito una filiale di HKHS nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan. Dalla fine del 2009 Satar e Khairullah sono stati soci paritari di HKHS. Satar è stato il fondatore degli HKHS ed i clienti hanno scelto di usarli in parte perché Satar e Khairullah sono rinomati. Satar ha donato migliaia di dollari ai talibani per sostenerne le attività in Afghanistan ed ha distribuito fondi ai talibani usando il suo hawala. Dal 2010 Satar ha fornito assistenza finanziaria ai talibani, ed è probabile che un comandante talibano ed i suoi associati abbiano trasferito migliaia di dollari tramite Satar per sostenere l'insorgenza talibana. Dalla fine del 2009 Satar ha ospitato membri di spicco dei talibani, fornito decine di migliaia di dollari per sostenere la lotta dei talibani contro le forze della coalizione a Marjah, distretto di Nad’Ali, provincia di Helmand, Afghanistan ed aiutato a trasportare a Marjah un membro dei talibani. Dal 2008 Satar e Khairullah hanno raccolto denaro dai donatori e distribuito i fondi ai talibani tramite il loro hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titolo: Haji. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: a) villaggio di Zumbaleh, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Mirmadaw, distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; c) Qilla Abdullah, provincia di Baluchistan, Pakistan. Passaporto n.: BP4199631 (passaporto pakistano, 25 giugno 2014). Numero di identificazione nazionale: numero di identificazione nazionale pakistano 5440005229635. Indirizzo: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan. Altre informazioni: a) coproprietario dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar; b) associato anche a Abdul Satar Abdul Manan; c) appartiene alla tribù Barakzai; d) nome del padre Haji Khudai Nazar; e) nome alternativo del padre Nazar Mohammad. Data di designazione dell'ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar è coproprietario e operatore dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Dalla fine del 2009 Khairullah e Abdul Satar Abdul Manan sono stati soci paritari di HKHS. Hanno gestito insieme hawala noti come HKHS in tutto l'Afghanistan, il Pakistan e Dubai ed hanno gestito una filiale di HKHS nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan. Dall'inizio del 2010 Khairullah ha diretto la filiale HKHS a Kabul. Dal 2010 Khairullah è stato un hawaladar per l'alta dirigenza talibana ed ha fornito assistenza finanziaria ai talibani. Khairullah, insieme al socio d'affari Satar, ha fornito migliaia di dollari ai talibani per sostenerne le attività in Afghanistan. Dal 2008 Khairullah e Satar hanno raccolto denaro dai donatori e distribuito i fondi ai talibani tramite il loro hawala.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1)

Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co, c) Ufficio cambi Haji Khairullah, d) Servizio finanziario Haji Khair Ullah, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)

Indirizzo: a) succursale 1: i) Chohar Mir Road, bazar Kandahari, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) stanza numero 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) negozio numero 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) ufficio numero 3, vicino alla Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: Peshawar, provincia di Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) succursale 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia di Punjab, Pakistan; d) succursale 4: Karachi, provincia di Sindh, Pakistan; e) succursale 5: i) Larran Road numero 2, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) bazaar centrale di Chaman, Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; f) succursale 6: i) negozio numero 237, mercato Shah Zada (alias Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; ii) negozio numero 257, terzo piano, mercato di Shah Zada (alias Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan; g) succursale 7: i) negozi numero 21 e 22, secondo piano, mercato Sarafi di Kandahar, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) nuovo mercato Sarafi, secondo piano, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; iii) mercato Safi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; h) succursale 8: Gereshk, distretto di Nahr-e Saraj, provincia di Helmand, Afghanistan; i) succursale 9: i) bazar di Lashkar Gah, Lashkar Gah, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) mercato di Haji Ghulam Nabi, secondo piano, distretto di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; j) succursale 10: i) suite numero 196-197, terzo piano, mercato Khorasan, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; ii) mercato Khorasan, Shahre Naw, distretto 5, Herat, provincia di Herat, Afghanistan; k) succursale 11: i) mercato Sarafi, distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; ii) mercato Ansari, secondo piano, provincia di Nimroz, Afghanistan; l) succursale 12: mercato Sarafi, Wesh, distretto di Spin Boldak, Afghanistan; m) succursale 13: mercato Sarafi, Farah, Afghanistan; n) succursale 14: Dubai, Emirati arabi uniti; o) succursale 15: Zahedan, Iran; p) succursale 16: Zabul, Iran. Numeri di codice fiscale e di licenza: a) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 1774308; b) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 0980338; c) numero di codice fiscale nazionale pakistano: 3187777; d) numero della licenza afghana di fornitore di servizi finanziari: 044. Altre informazioni: a) l'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar è stato usato dalla dirigenza talibana per trasferire denaro ai comandanti talibani per finanziare combattenti e operazioni in Afghanistan dal 2011; b) associato con Abdul Sattar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data di designazione dell'ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Satar Abdul Manan e Khairullah Barakzai Khudai Nazar sono copropietari dell'ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Satar e Khairullah hanno gestito insieme uffici cambio in tutto l'Afghanistan, il Pakistan e a Dubai, Emirati arabi uniti. Dirigenti talibani si sono serviti di HKHS per distribuire denaro ai governatori ombra e ai comandanti talibani e per ricevere trasferimenti di denaro per i talibani tramite l' hawala (sistema informale di trasferimento di valori). Dal 2011 la dirigenza talibana ha trasferito denaro ai comandanti talibani in Afghanistan mediante HKHS. Alla fine del 2011 la succursale HKHS di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan, è stata usata per inviare denaro al governatore ombra dei talibani responsabile della provincia di Helmand. Alla metà del 2011 un comandante dei talibani si è servito di una filiale HKHS della regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan per finanziare i combattenti e le operazioni in Afghanistan. Da quando i talibani hanno iniziato a depositare mensilmente una somma ingente di denaro in contanti presso questa filiale HKHS, i comandanti talibani hanno avuto accesso ai fondi da qualsiasi filiale HKHS. Nel 2010 membri dei talibani si sono serviti di HKHS per trasferire denaro ad hawala in Afghanistan, dove i comandanti operativi avevano accesso ai fondi. Dalla fine del 2009 il direttore della filiale HKHS di Lashkar Gah ha sorvegliato il movimento di fondi dei talibani tramite HKHS.

2)

Ufficio cambi Roshan (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Indirizzo: a) succursale 1: i) negozio numero 1584, centro Furqan (variante: Fahr Khan), Chalhor Mal Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; ii) appartamento numero 4, centro Furqan, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iii) ufficio numero 4, secondo piano, palazzo Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; vi) negozio numero 1, primo piano, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (vicino alla Fatima Jena Road), Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan; b) succursale 2: i) bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) bazar principale, Safar, provincia di Helmand, Afghanistan; c) succursale 3: i) mercato Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; ii) centro degli uffici cambi, Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; iii) bazar di Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; d) succursale 4: Hazar Joft, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; e) succursale 5: bazar Ismat, distretto di Marjah, provincia di Helmand, Afghanistan; e) succursale 6: Zaranj, provincia di Nimruz, Afghanistan; f) succursale 7: i) suite numero 8, quarto piano, mercato Sarafi, distretto numero 1, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; ii) negozio numero 25, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, distretto di Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; g) succursale 8: Lakri, provincia di Helmand, Afghanistan; h) succursale 9: Gerd-e-Jangal, distretto di Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; i) succursale 10: Chaghi, distretto di Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; j) succursale 11: mercato Aziz, davanti alla banca Azizi, frontiera di Waish, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: l'ufficio cambi Roshan tiene in deposito e trasferisce fondi per sostenere le operazioni militari dei talibani e il traffico di stupefacenti in Afghanistan. Data di designazione dell'ONU: 29.6.2012.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

La Roshan Money Exchange (RMX) tiene in deposito e trasferisce fondi per sostenere le operazioni militari dei talibani ed il ruolo che essi ricoprono nel traffico di stupefacenti in Afghanistan. Dal 2011 RMX è stata uno dei più importanti hawala (servizi informali di trasferimento di valori) usati dai responsabili talibani nella provincia di Helmand. Nel 2011 un membro di spicco dei talibani ha ritirato centinaia di migliaia di dollari da una filiale di RMX nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan per distribuirli ai governatori provinciali ombra dei talibani. Per finanziare l'offensiva talibana di primavera nel 2011 il governatore ombra talibano della provincia di Helmand ha inviato a RMX centinaia di migliaia di dollari. Sempre nel 2011 un esponente talibano ha ricevuto decine di migliaia di dollari da RMX per sostenere le operazioni militari. Una filiale RMX nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan aveva anch'essa in deposito decine di migliaia di dollari che avrebbero dovuto essere prelevati da un comandante dei talibani. Nel 2010, agendo per conto del governatore ombra talibano della provincia di Helmand, un esponente talibano si è servito di RMX per mandare migliaia di dollari nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan. La filiale RMX di Lashkar Gah, provincia di Helmand, è stata usata dai talibani per trasferire fondi destinati ad operazioni locali. Nel 2011 un sottocomandante dei talibani ha trasferito decine di migliaia di dollari ad un comandante talibano tramite la filiale RMX di Lashkar Gah. Nel 2010, inoltre, i talibani hanno inviato fondi alla filiale RMX di Lashkar Gah per distribuirli ai comandanti talibani. Sempre nel 2010 un esponente dei talibani si è servito di RMX per inviare decine di migliaia di dollari nelle province di Helmand e di Herat, Afghanistan, per conto del governatore ombra talibano della provincia di Helmand. Nel 2009 un alto rappresentante dei talibani ha ritirato centinaia di migliaia di dollari da una filiale di RMX nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan per finanziare operazioni militari dei talibani in Afghanistan.

Il denaro inviato ad RMX proveniva dall'Iran. Nel 2008 un dirigente talibano si è servito di RMX per trasferire decine di migliaia di dollari dal Pakistan all'Afghanistan. I talibani si sono inoltre serviti di RMX per agevolare il ruolo che ricoprono nel traffico di stupefacenti in Afghanistan. Dal 2011 responsabili talibani, fra cui il governatore ombra della provincia di Helmand, hanno trasferito centinaia di migliaia di dollari da una filiale RMX nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan a hawala in Afghanistan per l'acquisto di stupefacenti per conto di responsabili talibani. Sempre nel 2011 un responsabile talibano ha dato disposizione ai comandanti talibani della provincia di Helmand di trasferire tramite RMX i proventi del traffico d'oppio. Un capo distretto dei talibani ha trasferito migliaia di dollari da Marjah, provincia di Helmand, Afghanistan, ad una filiale RMX nella regione di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan.


ALLEGATO II

VOCI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

(2012/394/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 20 settembre 2011, ricevuta dalla Commissione il 21 settembre 2011, l’Italia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, volte a integrare, aggiornare e modificare le misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione con decisione del 25 giugno 2007 (2).

(2)

La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo italiano.

(4)

L’elenco modificato degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dall’Italia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Italia è stata avviata una consultazione di ampio respiro sulle modifiche all'elenco precedente.

(5)

La Commissione ha constatato che i nuovi eventi elencati nelle misure adottate dall'Italia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Il gran premio di motociclismo MotoGP è un evento che gode di una notevole popolarità in tutta Italia e attira l’interesse anche di coloro che non lo seguono abitualmente proprio per la partecipazione di piloti e case costruttrici italiane a un torneo di grande importanza internazionale. Inoltre, è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(7)

Le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto e pallavolo cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale generano un notevole interesse in tutta Italia anche fra coloro che non seguono abitualmente queste discipline sportive; inoltre, sono tradizionalmente trasmesse dalla televisione gratuita e attirano un grande numero di telespettatori.

(8)

Le partite di Coppa del Mondo di rugby cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport.

(9)

Le partite del torneo Sei Nazioni di rugby cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport. Inoltre, sono tradizionalmente trasmesse dalla televisione gratuita e attirano un numero sempre maggiore di telespettatori.

(10)

Le semifinali e la finale della Coppa Davis e della Fed Cup cui partecipa la squadra nazionale italiana oltre a soddisfare il criterio della partecipazione della squadra nazionale a un torneo di importanza internazionale hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo sport.

(11)

La finale e le semifinali del torneo tennistico Internazionali d’Italia cui partecipano tennisti italiani oltre alla partecipazione di atleti italiani a un torneo di importanza internazionale hanno anche una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse di coloro che non seguono abitualmente questo sport, in parte in conseguenza dell’ubicazione dell’evento. La speciale risonanza di questo evento è confermata dal numero di telespettatori, che dimostra come l’interesse del pubblico e la passione per questa disciplina sportiva siano evidentemente aumentati negli ultimi anni.

(12)

I Campionati del mondo di ciclismo su strada (categoria uomini professionisti) hanno una speciale risonanza in tutta Italia e attirano l’interesse di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento, anche per la partecipazione di atleti italiani; inoltre, sono tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita e attirano un grande numero di telespettatori.

(13)

Il primo spettacolo della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano gode di una speciale risonanza in tutta Italia; attira l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento; ha una specifica importanza culturale in Italia, generalmente riconosciuta, in particolare in quanto catalizzatore dell’identità culturale italiana.

(14)

Il Concerto di Capodanno trasmesso dal Teatro La Fenice di Venezia ha una speciale rilevanza in tutta Italia e attira l’interesse anche di coloro che non seguono abitualmente questo tipo di evento; ha una specifica importanza culturale in Italia, in particolare in quanto catalizzatore dell’identità culturale italiana; è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(15)

Le misure dell’Italia appaiono proporzionate per giustificare, per il motivo imperativo di pubblico interesse di assicurare l'ampio accesso degli spettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società, una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del TFUE..

(16)

Le misure notificate dall’Italia sono inoltre compatibili con le regole unionali di concorrenza nella misura in cui la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi citati è basata su criteri oggettivi (copertura obbligatoria) che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l'acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(17)

La proporzionalità generale delle misure notificate dall’Italia si fonda su diversi fattori. In primo luogo, l’abbassamento dal 90 % all’80 % della soglia della copertura obbligatoria della popolazione per gli organismi di radiodiffusione televisiva qualificati aumenta la proporzionalità delle misure in quanto aumenta il numero di organismi potenzialmente abilitati. Poi, è stato istituito un meccanismo per la risoluzione delle dispute fra organismi di radiodiffusione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche di radiodiffusione televisiva e il pagamento di compensi ragionevoli per le sublicenze di diritti esclusivi di radiodiffusione. In terzo luogo, l’entrata in vigore delle misure italiane definitive sarà posticipata al 1o settembre 2012, per evitare di influire negativamente su eventuali negoziati in corso. Da ultimo, le misure notificate dall’Italia contengono disposizioni riguardo alle situazioni in cui gli eventi elencati sono acquistati da organismi di radiodiffusione televisiva non abilitati, per garantire provvedimenti appropriati per le sublicenze di diritti a favore di organismi abilitati, nonché riguardo a situazioni in cui non si presentano acquirenti abilitati per gli eventi elencati, per garantire che l'organismo di radiodiffusione televisiva non abilitato possa esercitare i propri diritti ed evitare che l'evento elencato non sia affatto trasmesso.

(18)

La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure in via di adozione notificate dall’Italia e ha presentato i risultati di questa verifica durante la riunione del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Nel corso della riunione il comitato ha adottato un parere favorevole,

DECIDE:

Articolo unico

1.   Le misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono compatibili con il diritto dell’Unione.

2.   Le misure, nella versione adottata dall’Italia in via definitiva, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo l’adozione a livello nazionale e la notifica alla Commissione. Ciò costituisce la pubblicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  2007/475/CE: Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 5).


ALLEGATO

Pubblicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

I provvedimenti adottati dall'Italia, da pubblicare a norma dell'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE, figurano nei seguenti estratti della delibera n. 131/12/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 marzo 2012:


«DECIDE:

Articolo unico

1.   L'Autorità approva definitivamente la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportata negli Allegati A e B, che costituiscono parti integranti della presente delibera.

2.   La presente delibera entra in vigore dal 1o settembre 2012 ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità e, per il solo Allegato A, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Roma, 15 marzo 2011 (1)

Il presidente

Corrado CALABRÒ

Il commissario relatore

Nicola D’ANGELO

Il commissario relatore

Antonio MARTUSCIELLO

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il segretario generale

Roberto VIOLA»

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

«ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 131/12/CONS DEL 15 MARZO 2012

LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO

(ai fini dell'efficacia comunitaria)

Articolo 1

Eventi di particolare rilevanza per la società

1.   La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2.   Ai fini della presente lista:

A.

Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a)

l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b)

l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c)

l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo intemazionale di grande rilievo;

d)

l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

B.

Per “emittente qualificata”: un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l'80 % della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari.

Articolo 2

Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione

1.   L'Autorità stabilisce la seguente lista ài eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80 % della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

a)

le Olimpiadi estive ed invernali;

b)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c)

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d)

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa in competizioni ufficiali;

e)

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f)

il Giro d'Italia;

g)

il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h)

il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;

i)

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

j)

gii incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

k)

la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Intemazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;

l)

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

m)

il Festival della musica italiana di Sanremo;

n)

la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;

o)

il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

2.   Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale.

3.   Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al paragrafo 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatone, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al paragrafo 1.

4.   Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1.

5.   L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Procedura relativa alle controversie

1.   Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, paragrafo 1, rispetto alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla decisione n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento m capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, essendo inteso per “Direzione” la Direzione servizi media e per “Direttore” il Direttore della Direzione servizi media.»


(1)  Questo è un refuso, leggi 15 marzo 2012, come nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie generale — n. 92 del 19 aprile 2012.


17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

relativa al riconoscimento del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; i sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati precisi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il 4 aprile 2012 è stato presentato alla Commissione, con richiesta di riconoscimento, il sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme». Il sistema riguarda cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero coltivati nel Regno Unito fino al primo punto di consegna di questi prodotti. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione deve tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale e può decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2009/28/CE e che applica, fino al primo punto di consegna di questi prodotti, un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. Il sistema non copre l’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, ma fornisce dati precisi su due elementi necessari ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, in particolare la zona geografica di coltivazione e le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni. Una piccola percentuale dei partecipanti al sistema non risponde ai criteri di sostenibilità per parte del loro terreno. Il sistema indica lo status di conformità completa o parziale del terreno dei suoi membri nella banca dati online di controllo dei membri e indica la conformità delle partite ai criteri di sostenibilità sul passaporto delle colture combinabili, chiamato anche dichiarazione post-raccolta.

(9)

Dalla valutazione del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 4 aprile 2012, dimostra, sulla base del passaporto delle colture combinabili, che le partite di cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati precisi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE sia per quanto riguarda le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni (e l ) di cui all’allegato IV, sezione C, punto 1, della direttiva 98/70/CE e all’allegato V, sezione C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE, e dimostra che esse sono pari a zero, sia per quanto riguarda la zona geografica di cui all’allegato IV, sezione C, punto 6, della direttiva 98/70/CE e all’allegato V, sezione C, punto 6, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme», può essere usato fino al primo punto di consegna delle partite di prodotti da esso contemplati per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/64


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

del 17 febbraio 2012

che istituisce sei sottocomitati e abroga la decisione n. 1/2008 del Comitato misto CE-OLP

(2012/396/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra (1) («l’accordo interinale di associazione»),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 66 dell’accordo interinale di associazione prevede l’istituzione di qualsiasi altro comitato («sottocomitato») che possa assistere il comitato misto UE-OLP nell’espletamento delle sue funzioni.

(2)

La creazione di una nuova serie di sottocomitati è necessaria per il funzionamento della politica europea di vicinato e dei relativi piani d’azione in un gran numero di settori.

(3)

Nel contesto della politica europea di vicinato e dell’evolversi della situazione nella regione, l’accordo interinale di associazione è entrato in una nuova fase di attuazione.

(4)

L’Autorità palestinese ha chiesto un incremento del numero di sottocomitati.

(5)

La decisione n. 1/2008 del Comitato misto UE-OLP dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sei sottocomitati del comitato misto UE-OLP, elencati all’allegato I.

Sono adottati i loro regolamenti interni di cui all’allegato II.

Il comitato misto UE-OLP adotterà i provvedimenti atti ad assicurare l’adeguato funzionamento dei sottocomitati. Esso può inoltre decidere di istituire gruppi o di abolire gruppi esistenti.

Articolo 2

La decisione n. 1/2008 del comitato misto CE-OLP è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per il comitato misto UE-OLP

Il presidente

H. MINGARELLI


(1)  GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.


ALLEGATO I

SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO MISTO UE-OLP

1)

Sottocomitato «Diritti umani, buona governance e stato di diritto»

2)

Sottocomitato «Affari sociali e salute»

3)

Sottocomitato «Ricerca, innovazione, società dell’informazione, audiovisivi e media, istruzione e cultura»

4)

Sottocomitato «Questioni economiche e finanziarie»

5)

Sottocomitato «Scambi e mercato interno, industria, agricoltura e pesca, dogane»

6)

Sottocomitato «Energia, trasporti, cambiamento climatico, ambiente, acqua»


ALLEGATO II

1)   Regolamento interno del sottocomitato «Diritti umani, buona governance e stato di diritto»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

diritti umani;

b)

buona governance;

c)

stato di diritto.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal proprio segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

2)   Regolamento interno del sottocomitato «Affari sociali e salute»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

occupazione e sviluppo sociale;

b)

sanità pubblica.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal proprio segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

3)   Regolamento interno del sottocomitato «Ricerca, innovazione, società dell’informazione, audiovisivi e media, istruzione e cultura»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

istruzione e formazione professionale;

b)

cultura;

c)

gioventù;

d)

società dell’informazione e politica in materia di audiovisivi e media;

e)

scienza e tecnologia;

f)

ricerca e sviluppo.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal proprio segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

4)   Regolamento interno del sottocomitato «Questioni economiche e finanziarie»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

responsabilità finanziaria e sana gestione delle finanze pubbliche;

b)

riforma e sviluppo economici;

c)

statistiche.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

5)   Regolamento interno del sottocomitato «Scambi e mercato interno, industria, agricoltura e pesca, dogane»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

questioni connesse agli scambi;

b)

agricoltura e pesca;

c)

questioni sanitarie e fitosanitarie;

d)

investimenti;

e)

mercato e riforma normativa;

f)

industria e piccole e medie imprese (PMI);

g)

questioni doganali;

h)

fiscalità.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

6)   Regolamento interno del sottocomitato «Energia, trasporti, cambiamento climatico, ambiente, acqua»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti dell’Unione europea e da rappresentanti dell’Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3.   Questioni oggetto di discussione

Il sottocomitato discute dell’attuazione dell’accordo interinale di associazione e del relativo piano d’azione della politica europea di vicinato nei settori elencati in appresso e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d’azione.

Ove pertinente, il sottocomitato discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. In tale contesto esso esamina i problemi che possano eventualmente sorgere nei settori qui in appresso indicati e suggerisce possibili misure da adottare:

a)

energia;

b)

trasporti;

c)

cambiamento climatico;

d)

ambiente;

e)

acqua.

L’elenco non è esaustivo e altri settori, anche settori orizzontali, possono essere aggiunti mediante una decisione del comitato misto.

Il sottocomitato può discutere di questioni relative a uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segreteria

Un funzionario dell’Unione europea e un funzionario dell’Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce ogniqualvolta lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all’altra parte dal proprio segretario permanente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l’accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario permanente competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti che forniscano le informazioni specifiche necessarie.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari permanenti.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario permanente competente al suo omologo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l’accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari permanenti del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8.   Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.