ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.152.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 497/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 499/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

 

2012/301/UE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2012, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra [notificata con il numero C(2012) 3717]

40

 

 

2012/302/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 3723]  ( 1 )

42

 

 

2012/303/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania [notificata con il numero C(2012) 3729]  ( 1 )

48

 

 

2012/304/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 giugno 2012, che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2012) 3761]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui gli ungulati vivi, compresi quelli sensibili alla febbre catarrale degli ovini, possono essere introdotti nell'Unione e definisce le condizioni di certificazione veterinaria in materia.

(2)

In particolare, per quanto riguarda gli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, i certificati BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prescrivono, tra le altre cose, che il territorio da cui gli animali provengono sia stato indenne da febbre catarrale degli ovini nei dodici mesi precedenti la data di rilascio del certificato che li accompagna.

(3)

Lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili "vaccini inattivati" contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano il rischio di circolazione locale indesiderata del virus vaccinale per bovini, ovini e caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche in tali animali nell'Unione.

(4)

Per garantire un migliore controllo della diffusione del virus della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che tale malattia comporta per il settore agricolo, le norme per la vaccinazione prescritte dalla direttiva 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (3), sono state recentemente modificate dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.

(5)

Di conseguenza, la direttiva 2000/75/CE del Consiglio prevede ora l'uso di vaccini inattivati in tutto il territorio dell'UE.

(6)

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (5), è stato di recente modificato. Per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l'assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Il periodo di dodici mesi menzionato nei pertinenti certificati di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all'interno dell'Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. Occorre che i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 siano modificati al fine di allineare le norme zoosanitarie in materia di importazione nell'Unione per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini a quelle riguardanti la circolazione all'interno dell'Unione di animali sensibili a tale malattia.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2012, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di ungulati vivi accompagnate da certificato rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y o RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(4)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

(5)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte 2 è così modificata:

(1)

I modelli «BOV-X», «BOV-Y», «OVI-X» e «OVI-Y» sono sostituiti dai seguenti:

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(2)

il «modello RUM» è sostituito dal seguente:

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13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 498/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2012

sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica, per l’Unione europea, delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione anche per il legname grezzo.

(2)

Detti impegni, che formeranno parte dell’elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’OMC, comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell’Unione europea.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di legname di conifere dalla Federazione russa nell’Unione (di seguito «l’accordo»).

(4)

Come previsto in tale accordo, l’UE e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute nell’accordo in forma di protocollo negoziato tra l’UE e il governo della Federazione russa (nel seguito «il protocollo»).

(5)

Nel quadro dell’attuazione dell’accordo e del protocollo, occorre definire le modalità di assegnazione dei contingenti tariffari in funzione della data di presentazione delle domande da parte degli importatori; è opportuno inoltre fissare regole e metodi per determinare i diritti degli importatori tradizionali per ciascun periodo contingentale e per ciascun gruppo di prodotti.

(6)

Occorre definire regole in materia di continuità delle attività per determinare se l’importatore che invoca lo status di importatore tradizionale è la stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nei periodi di riferimento previsti dal presente regolamento.

(7)

Vanno inoltre definite norme e procedure relative alle autorizzazioni per contingenti non utilizzati.

(8)

Per i primi tre periodi contingentali di applicazione del presente regolamento devono essere stabilite norme transitorie per quanto riguarda la scelta dei periodi di riferimento per il calcolo dei massimali delle autorizzazioni contingentate per gli importatori tradizionali.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull’assegnazione delle autorizzazioni contingentate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e stabilisce altre disposizioni necessarie per la gestione da parte dell’Unione dei quantitativi dei contingenti tariffari assegnati alle esportazioni nell’Unione nel quadro dell’attuazione dell’accordo e del protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo.

Si applica inoltre la seguente definizione: «gruppo di prodotti» designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso (linee tariffarie 4403 20 110 e 4403 20 190) e pino (linee tariffarie 4403 20 310 e 4403 20 390). I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (2) («NC») e codici TARIC figurano nell’allegato I.

CAPITOLO 2

PRINCIPI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 3

La ripartizione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell’importatore:

a)

per le domande presentate entro il 31 luglio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo;

b)

per le domande presentate a partire dal 1o agosto (nel seguito «seconda parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.

Articolo 4

1.   Durante la prima parte del periodo contingentale:

a)

il 70 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato agli importatori tradizionali (nel seguito «contingente per gli importatori tradizionali»);

b)

il 30 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato ai nuovi importatori (nel seguito «contingente per i nuovi importatori»).

2.   Il contingente per i nuovi importatori è assegnato in base all’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti informano la Commissione delle domande di autorizzazioni contingentate presentate da tali importatori.

3.   Ad ogni nuovo importatore è assegnata una quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti secondo le modalità di assegnazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Nella seconda parte del periodo contingentale ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 5 % dei contingenti tariffari rimanenti per ciascun gruppo di prodotti.

Articolo 6

1.   Durante la prima parte del periodo contingentale ciascun importatore tradizionale può unicamente chiedere autorizzazioni contingentate per una quota specifica dei contingenti assegnati agli importatori tradizionali per ciascun gruppo di prodotti (nel seguito «massimale»), calcolata conformemente al paragrafo 2. Tutte le autorizzazioni contingentate rilasciate a un importatore tradizionale nella prima parte del periodo contingentale sono imputate sui massimali stabiliti per tale importatore.

2.   Il massimale per un importatore tradizionale per ciascun gruppo di prodotti in un periodo contingentale (nel seguito «periodo contingentale n+1») è calcolato in base alla media delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingentali precedenti l’anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

in cui

 

«Ci» rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l’importatore i durante il periodo contingentale n+1;

 

«T» rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell’anno di calcolo del massimale (nel seguito «periodo contingentale n»);

 

«Īi» rappresenta la media delle importazioni effettuate dall’importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti interessati nei due periodi contingentali precedenti il calcolo (nel seguito «periodo contingentale n–2» e «periodo contingentale n–1»), secondo la seguente formula:

[(importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–2) + (importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–1)]/2

 

«ΣĪi» rappresenta la somma delle importazioni medie Īi di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti interessati.

Articolo 7

1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Ai fini di tale calcolo, le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 loro notificate conformemente all’articolo 11, paragrafo 1. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato IV.

3.   Entro il 30 aprile del periodo contingentale n, la Commissione informa le autorità competenti dei massimali aggiornati risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

Articolo 8

1.   Un importatore che invoca lo status di importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo (nel seguito «il richiedente») e non fornisce prove sufficienti del fatto che si tratta della stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, (nel seguito «il predecessore»), trasmette all’autorità di rilascio competente le prove attestanti la continuità delle proprie attività con le attività del predecessore.

2.   Vi è continuità delle attività ai sensi del paragrafo 1:

a)

se il richiedente e il predecessore sono sottoposti al controllo dello stesso soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3); oppure

b)

se l’attività economica del predecessore, per quanto riguarda i prodotti interessati, è stata trasferita giuridicamente al richiedente, ad esempio a seguito di una fusione o di un’acquisizione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.   Gli importatori che non forniscono prove della continuità delle attività sono considerati nuovi importatori.

Articolo 9

Le disposizioni dell’articolo 8 si applicano, mutatis mutandis, agli importatori che invocano lo status di importatori tradizionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

CAPITOLO 4

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

Articolo 10

1.   Le domande di autorizzazioni contingentate sono presentate nella forma indicata nell’allegato II. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, l’autorità di rilascio può chiedere al richiedente informazioni supplementari.

2.   Il rilascio di un’autorizzazione contingentata è subordinato alla condizione che i prodotti interessati siano stati sottoposti all’interno del territorio doganale dell’Unione ad una trasformazione che conferisce loro la qualifica di prodotti originari dell’Unione conformemente all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4).

3.   Le domande di autorizzazioni contingentate sono accompagnate da una dichiarazione giurata con cui il richiedente si impegna:

a)

a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta delle merci e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;

b)

a tenere un registro nello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, consentendo così all’autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla prevista trasformazione, nonché a conservare tali registri. Ai fini del presente comma, per «registri» si intendono i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari su qualsivoglia supporto, che consentono alle autorità di rilascio di vigilare e di effettuare controlli sulle operazioni;

c)

a far sì che l’autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell’impresa interessata nel corso dell’intero processo di trasformazione;

d)

a informare l’autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell’autorizzazione.

4.   In caso di trasferimento dei prodotti, il richiedente è tenuto a dimostrare che essi sono destinati alla prevista trasformazione a norma del paragrafo 3, lettera a).

5.   Si applica l’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

6.   Il non rispetto dell’impegno di cui al paragrafo 3 del presente articolo da parte dell’importatore o della persona fisica o giuridica alla quale l’importatore successivamente trasferisce tali prodotti equivale ad un’autorizzazione contingentata inutilizzata, conformemente all’articolo 13, per il quantitativo di prodotti pertinente.

7.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità di rilascio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e lo aggiorna se necessario.

CAPITOLO 5

PROVA DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVAMENTE REALIZZATE

Articolo 11

1.   Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l’importatore comunica all’autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l’autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo, l’importatore trasmette all’autorità competente copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.

2.   Se il quantitativo registrato nella dichiarazione doganale è misurato senza corteccia e il quantitativo menzionato al punto 9 del modulo di domanda di autorizzazione contingentata è con corteccia, l’importatore comunica all’autorità di rilascio, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 e entro lo stesso termine, i quantitativi esatti importati per ciascuna dichiarazione doganale in cui è considerata anche la corteccia. I quantitativi esatti sono determinati tramite l’applicazione dei coefficienti correttivi di cui all’allegato III.

CAPITOLO 6

AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE INUTILIZZATE

Articolo 12

1.   Se l’autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l’importatore la rinvia all’autorità di rilascio o conferma a quest’ultima l’intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale. Se l’autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell’inizio del periodo contingentale ai sensi dell’articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1o gennaio dell’anno corrispondente al periodo contingentale.

2.   Se un importatore restituisce un’autorizzazione contingentata, l’autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità del paragrafo 1. Il saldo dei limiti quantitativi massimi per gli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

Articolo 13

1.   Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 sono inferiori all’85 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingentale, i massimali di importazione di tale importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

in cui

 

«ri» rappresenta la riduzione applicabile ai massimali d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;

 

«ΣΑi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore tradizionale i nel periodo contingentale n–1;

 

«Ii» rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore i dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1.

Articolo 14

1.   Se l’autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio, conformemente all’articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n–1, i massimali d’importazione dell’importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti del doppio proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

in cui

 

«Ri» rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;

 

«ΣUi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate inutilizzate concesse all’importatore i nel periodo contingentale n–1;

 

«ΣΑi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n–1.

Articolo 15

Se coesistono le condizioni per la riduzione dei massimali d’importazione di cui agli articoli 13 e 14, si applica unicamente la riduzione più elevata (Ri o ri).

CAPITOLO 7

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AI PRIMI TRE PERIODI CONTINGENTALI

Articolo 16

1.   Il metodo di assegnazione di cui all’articolo 4 del presente regolamento si applica all’intero primo periodo contingentale successivo all’entrata in vigore dello stesso regolamento. Durante tale periodo non si applicano le disposizioni del capitolo 6.

2.   Gli articoli da 17 a 19 si applicano durante i primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

1.   Il periodo di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo è, a scelta dell’importatore, il 2004, il 2007 o la combinazione di questi due anni.

2.   Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale specificano quale delle tre opzioni di cui al paragrafo 1 è presa in considerazione per il calcolo dei loro massimali, conformemente all’articolo 6, entro 20 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Il periodo di riferimento scelto da ciascun importatore in conformità del paragrafo 2 si applica ai primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

1.   Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale comunicano all’autorità di rilascio dello Stato membro al quale intendono presentare domanda di autorizzazione contingentata, entro 20 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro durante il periodo di riferimento considerato, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2. A sostegno delle loro dichiarazioni di effettiva importazione, gli importatori trasmettono all’autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.

2.   L’autorità di rilascio trasmette alla Commissione, entro 35 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati notificategli a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato V.

Articolo 19

1.   Nel caso in cui sia preso in considerazione un anno a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, rappresenta le importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati nel corso di tale anno.

2.   Nel caso in cui sia presa in considerazione la combinazione 2004 + 2007 a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, rappresenta la media delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati negli anni 2004 e 2007, calcolata come segue:

[(importazioni effettive nel 2004) + (importazioni effettive nel 2007)]/2.

3.   La Commissione comunica all’autorità di rilascio, entro 65 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento, i massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   Se i massimali di cui all’articolo 6 non sono stati calcolati dal momento di applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, i contingenti tariffari per gruppo di prodotti sono assegnati a tutti gli importatori conformemente alla procedura di assegnazione di cui all’articolo 3, lettera b), fino a quando la Commissione comunica all’autorità di rilascio che sono stati determinati i massimali e che si è conclusa la procedura di assegnazione di cui all’articolo 3, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 2,5 % di contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti.

CAPITOLO 8

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso cessa di applicarsi alla data in cui il protocollo cessa di essere applicato in via provvisoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

(2)  Conformemente al regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Codici tariffari della Federazione russa e corrispondenti codici NC e TARIC (cfr. articolo 2 del presente regolamento)

 

Codice NC

Codice TARIC

Codice tariffario russo

Descrizione dettagliata

1.

Ex44032011

10

4403 20 110 1

Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

Ex44032019

10

2.

Ex44032011

10

4403 20 110 2

Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., di diametro non superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

Ex44032019

10

3.

Ex44032019

10

4403 20 190 1

Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, di diametro non inferiore a 15 cm

4.

Ex44032019

10

4403 20 190 9

Altro legno di abete rosso del tipo Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill.

5.

Ex44032031

10

4403 20 310 1

Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, di lunghezza non inferiore a 1,0 m

Ex44032039

10

6.

Ex44032031

10

4403 20 310 2

Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. di diametro superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

Ex44032039

10

7.

Ex44032039

10

4403 20 390 1

Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. (grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato) di diametro non inferiore a 15 cm

8.

Ex44032039

10

4403 20 390 9

Altro legno di pino della specie Pinus sylvestris L.


ALLEGATO II

Modello di domanda di autorizzazione contingentata (cfr. articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento)

Image

Allegato del modello di domanda di autorizzazione contingentata: dichiarazione giurata conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento

Dichiarazione giurata

Dichiarazione giurata di … (nome del dichiarante)

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

nel quadro della mia domanda di autorizzazione contingentata del (gg/mm/aa), mi impegno:

1)

a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta dei prodotti e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;

2)

a tenere un registro appropriato nello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione consentendo così all’autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla trasformazione prevista, nonché a conservare tali registri;

3)

a far sì che l’autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell’impresa interessata nel corso dell’intero processo di trasformazione;

4)

a informare l’autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell’autorizzazione.

Il sottoscritto certifica solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

Luogo/Data

 

Firma


ALLEGATO III

Coefficienti correttivi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento

I coefficienti correttivi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento sono i seguenti:

Codice NC

Coefficiente correttivo

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


ALLEGATO IV

Quadro sinottico delle importazioni effettivamente realizzate, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento

Nome della società importatrice

Partita IVA della società importatrice

Importazioni effettive di abete rosso (Σ di NC 4403 20 11 e 4403 20 19) in m3 nel periodo contingentale n-1 (…-…)

Importazioni effettive di pino (Σ di NC 4403 20 31 e 4403 20 39) in m3 nel periodo contingentale n-1 (…-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

Quadro sinottico delle importazioni effettivamente realizzate, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento

Nome della società importatrice

Partita IVA della società importatrice

Importazioni effettive di abete rosso (Σ di NC 4403 20 11 e 4403 20 19) in m3 nell’anno di riferimento …

Importazioni effettive di pino (Σ di NC 4403 20 31 e 4403 20 39) in m3 nell’anno di riferimento …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra

[notificata con il numero C(2012) 3717]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/301/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 13 febbraio 2012 e a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione che la Danimarca intende mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che sono più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), oltre il 31 dicembre 2012, vale a dire oltre la data di scadenza dell’autorizzazione concessa con decisione 2007/62/CE della Commissione (2), adottata conformemente all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE).

(2)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF6). Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(3)

Il regolamento ha una doppia base giuridica: l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 192, paragrafo 1, del TFUE) per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull’articolo 95 del trattato CE (ora articolo 114 del TFUE) a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico CE.

(4)

La Danimarca è dotata di disposizioni nazionali riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra dal 2002, e le ha comunicate alla Commissione con lettera del 2 giugno 2006. Il divieto generale di importazione, vendita e impiego di nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati considerati è accompagnato da alcune deroghe specificate nell’allegato I del decreto. Tali deroghe riguardano diverse applicazioni molto particolari e per alcune applicazioni più comuni si basano sul quantitativo di gas ad effetto serra utilizzato nei relativi sistemi. Il divieto non si applica, ad esempio, alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d’aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg nonché ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l’utilizzazione di SF6 in impianti ad alto voltaggio. L’8 dicembre 2006 la Commissione ha deciso, con riferimento all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE), di autorizzare la Danimarca a mantenere le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.

(5)

Dall’adozione della decisione 2007/62/CE, le circostanze che hanno giustificato il mantenimento di disposizioni più rigorose, come stabilito nella decisione, persistono. Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dalla Danimarca ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell’ambito del protocollo di Kyoto e dell’accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello dell’Unione. Nell’ambito di questo accordo, la Danimarca si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 21 % nel periodo 2008-2012, rispetto all’anno di riferimento 1990. Le misure notificate hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di HFC in Danimarca. Nelle decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio concernenti gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto degli impegni comunitari di riduzione di tali emissioni fino al 2020 (3), la Danimarca si è impegnata a ridurle ulteriormente, entro il 2020, del 20 % rispetto ai livelli del 2005.

(6)

Le deroghe previste nel decreto, nonché la possibilità di concedere in casi assai specifici esenzioni individuali dal divieto generale, garantiscono la proporzionalità della misura. Inoltre, il decreto riguarda solo le attrezzature nuove e autorizza l’impiego di gas fluorurati per la manutenzione e riparazione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dismesse.

(7)

Pur constatando che il decreto comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, le disposizioni sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate siano state usate, o lo saranno, a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nell’Unione. In considerazione dei rischi per l’ambiente risultanti dall’uso di gas fluorurati, la Commissione ribadisce che le disposizioni nazionali notificate non costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare tenendo conto delle conclusioni della recente valutazione circa l’attuazione, gli effetti e l’adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 (4), secondo la quale, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l’Unione, sono necessari ulteriori provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati.

(8)

La Commissione ritiene che la richiesta della Danimarca, inviata il 13 febbraio 2012, di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, in materia di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas, è ammissibile.

(9)

Inoltre, la Commissione conferma la sua decisione 2007/62/CE, secondo la quale le disposizioni nazionali presenti nel decreto n. 552 del 2 luglio 2002:

soddisfano esigenze relative alla protezione dell’ambiente,

tengono conto dell’esistenza e della disponibilità tecnica ed economica di alternative rispetto alle applicazioni vietate in Danimarca,

avranno, presumibilmente, un impatto economico limitato,

non sono un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri, e

sono pertanto compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate.

(10)

La Commissione può in qualsiasi momento verificare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. In particolare, ciò può rivelarsi necessario in caso di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 842/2006 o alla decisione n. 406/2009/CE. Considerando questa possibilità e gli impegni a lungo termine dell’UE e degli Stati membri per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una limitazione della durata del riconoscimento ad una data specifica non è ritenuta necessaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra notificate dal Regno di Danimarca alla Commissione con lettera del 13 febbraio 2012, più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 130.

(3)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(4)  Relazione della Commissione: Applicazione, effetti e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra [regolamento (CE) n. 842/2006], COM(2011) 581 definitivo.


13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 3723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso e mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell’elenco dell’allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco.

(3)

Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l’elenco dei paesi terzi, attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2011/163/UE («l’elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

(4)

Il Belize ha presentato alla Commissione un piano relativo all’acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa al Belize per l’acquacoltura.

(5)

Il Cile figura attualmente nell’elenco per gli ovini/caprini; esiste tuttavia un rimando alla nota 3 nell’allegato della decisione 2011/163/UE. Con tale nota le importazioni dal Cile sono limitate unicamente agli ovini. Il Cile ha presentato alla Commissione un piano per i caprini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno eliminare dall’elenco il rimando alla nota 3 per il Cile.

(6)

Curaçao figura attualmente nell’elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Curaçao dall’elenco.

(7)

Hong Kong figura attualmente nell’elenco per il pollame e l’acquacoltura. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Hong Kong dall’elenco.

(8)

La Gambia ha presentato alla Commissione un piano relativo all’acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa alla Gambia per l’acquacoltura.

(9)

La decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE (3), estende all’Islanda le disposizioni di tale allegato. È quindi opportuno eliminare l’Islanda dall’elenco.

(10)

La Giamaica figura attualmente nell’elenco per l’acquacoltura e il miele. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per l’acquacoltura a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare l’acquacoltura dalla voce dell’elenco relativa alla Giamaica.

(11)

Il Kenya ha presentato alla Commissione un piano per il latte di cammello che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa al Kenya per il latte di cammello.

(12)

Il Libano ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell’elenco una voce relativa al Libano per il miele.

(13)

La Namibia figura attualmente nell’elenco per i bovini, gli ovini/caprini, la selvaggina e la selvaggina d’allevamento. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per la selvaggina d’allevamento a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare la selvaggina d’allevamento dalla voce dell’elenco relativa alla Namibia.

(14)

La Nuova Caledonia figura attualmente nell’elenco per i bovini, l’acquacoltura, la selvaggina, la selvaggina d’allevamento e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni bovine fresche nell’Unione. La Nuova Caledonia ha tuttavia fornito le garanzie richieste per mantenere nell’elenco la voce relativa ai bovini, ma con una nota che precisi che si tratta di un paese terzo che utilizza unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione. È quindi opportuno aggiungere il rimando a tale nota nella voce relativa alla Nuova Caledonia per i bovini.

(15)

Sint Maarten figura attualmente nell’elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Sint Maarten dall’elenco.

(16)

San Marino figura attualmente nell’elenco per i bovini, i suini e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni suine nell’Unione. È quindi opportuno eliminare i suini dalla voce dell’elenco relativa a San Marino.

(17)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le pertinenti partite provenienti da Curaçao, Hong Kong, Giamaica, Namibia e Sint Maarten, certificate e spedite nell’Unione prima della data d’applicazione della presente decisione.

(18)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2012 gli Stati membri accettano le partite di latte provenienti da Curaçao, le partite di pollame e di acquacoltura provenienti da Hong Kong, le partite di acquacoltura provenienti dalla Giamaica, le partite di selvaggina d’allevamento provenienti dalla Namibia nonché le partite di latte provenienti da Sint Maarten purché l’importatore possa dimostrare che detti prodotti sono stati certificati e spediti nell’Unione prima del 1o luglio 2012.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

(3)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Acqua-coltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina

Selvaggina d’allevamento

Miele

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Isole Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croazia

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Giappone

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Messico

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nuova Caledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nuova Zelanda

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thailandia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ucraina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Stati Uniti

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Solo latte di cammello.

(2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(4)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.

(5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»


13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania

[notificata con il numero C(2012) 3729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/303/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2), elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(3)

La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lituania, l'intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

IE

Irlanda

ES

Spagna

FR

Francia

CY

Cipro

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»


13.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2012) 3761]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/304/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Nancy, Francia (in precedenza Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(2)

Tale decisione dispone inoltre che l’ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno richiesto l’autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L’autorità competente della Croazia ha presentato una domanda per autorizzare il laboratorio per la rabbia e la virologia generale dell’Istituto veterinario di tale paese terzo ad effettuare i suddetti test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell’ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 20 settembre 2011.

(4)

L’autorità competente del Messico ha presentato una domanda per autorizzare il laboratorio del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal di tale paese terzo ad effettuare i suddetti test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell’ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 20 settembre 2011.

(5)

È di conseguenza opportuno autorizzare tali laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati ad effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

a)

Istituto veterinario della Croazia

Laboratorio per la rabbia e la virologia generale

Savska cesta 143

Zagabria 10000

CROAZIA;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km 37,5 Carretera Federal México — Pachuca

55740 Tecámac

MESSICO.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.