ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.142.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
1 giugno 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2012 del Consiglio, del 31 maggio 2012, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

11

 

*

Regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) ( 1 )

16

 

*

Regolamento (UE) n. 460/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, recante divieto di pesca nella zona economica mauritana per le navi appartenenti alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

25

 

*

Regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 1178/2008 per quanto riguarda gli adeguamenti connessi alla soppressione delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2012

32

 

 

DECISIONI

 

 

2012/284/PESC

 

*

Decisione Atalanta/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 25 maggio 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

35

 

*

Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

36

 

 

2012/286/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2012, relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2012

sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(2)

In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (3). L’introduzione al programma stabilisce che «il reciproco riconoscimento deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone».

(3)

L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.

(5)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(6)

L’articolo 6 della Carta e l’articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza degli individui. Le restrizioni di tale diritto non devono andare oltre i limiti consentiti a norma dell’articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(7)

Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(8)

Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta e dalla CEDU.

(9)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(10)

Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali.

(11)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (4) (la «tabella di marcia»). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è meramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato in conformità alle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.

(12)

L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (5) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(13)

La prima misura adottata in base alla misura A della tabella di marcia è stata la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (6).

(14)

La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine «accusa» è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine «accusa» utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

(15)

Nella comunicazione del 20 aprile 2010 dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma», la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato una proposta in materia di informazioni sui diritti e sui capi d’imputazione nel 2010.

(16)

La presente direttiva si dovrebbe applicare alle persone indagate e imputate indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità.

(17)

In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ricorso o deferimento.

(18)

La presente direttiva dovrebbe prevedere esplicitamente il diritto all’informazione sui diritti processuali, che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(19)

Le autorità competenti dovrebbero informare prontamente gli indagati o imputati, oralmente o per iscritto, sui diritti essenziali per la salvaguardia dell’equità del procedimento, quali applicabili in base alla legislazione nazionale, come previsto dalla presente direttiva. Per l’esercizio pratico ed effettivo di questi diritti, le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia o di un’altra autorità competente.

(20)

La presente direttiva stabilisce norme minime per quanto riguarda le informazioni sui diritti dell’indagato o imputato. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti. Dopo che le informazioni su un particolare diritto sono state fornite, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a fornirle di nuovo, a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche del diritto nazionale non lo richiedano.

(21)

Nella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(22)

Qualora le persone indagate o imputate siano arrestate o detenute, le informazioni sui diritti processuali applicabili dovrebbero essere fornite loro per iscritto mediante una «comunicazione dei diritti» redatta in modo facilmente comprensibile al fine di assistere dette persone nella comprensione dei loro diritti. Tale comunicazione dei diritti dovrebbe essere fornita tempestivamente a ogni persona arrestata quando è privata della libertà per intervento delle autorità preposte all’applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali. Dovrebbe includere informazioni di base concernenti la possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nel diritto nazionale. Per assistere gli Stati membri nell’elaborazione di tale comunicazione, un modello è previsto nell’allegato I. Tale modello è indicativo e può essere rivisto a seguito della relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia siano entrate in vigore. La comunicazione dei diritti può contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

(23)

Le condizioni specifiche e le norme relative al diritto delle persone imputate o indagate di informare un’altra persona del loro arresto o della loro detenzione devono essere determinate dagli Stati membri nel loro diritto nazionale. Come previsto nella tabella di marcia, l’esercizio di tale diritto non dovrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento penale.

(24)

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale concernenti la sicurezza delle persone trattenute in strutture di detenzione.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l’interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE.

(26)

Allorché forniscono alle persone indagate o imputate le informazioni di cui alla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che non sono in grado di capire il contenuto o il significato delle informazioni stesse in ragione, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condizioni mentali o fisiche.

(27)

Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28)

Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(29)

Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(30)

Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate o imputate, dovrebbe essere messo a disposizione degli indagati o imputati o a disposizione del loro legale al più tardi prima che un’autorità giudiziaria competente sia chiamata a decidere in merito alla legittimità dell’arresto o della detenzione a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, e a tempo debito per consentire l’esercizio effettivo del diritto di contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione.

(31)

Ai fini della presente direttiva, l’accesso al materiale probatorio, quale definito dal diritto nazionale, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato, che è in possesso delle autorità competenti relativamente alla causa penale specifica, dovrebbe includere l’accesso alla documentazione relativa all’indagine quali documenti e, se del caso, fotografie e registrazioni audio e video. Tale documentazione relativa all’indagine può essere contenuta in un fascicolo o detenuta altrimenti dalle autorità competenti in qualsivoglia forma ai sensi del diritto nazionale.

(32)

L’accesso al materiale probatorio, a favore o contro l’indagato o imputato, detenuto dalle autorità competenti secondo quanto previsto dalla presente direttiva può essere negato, conformemente al diritto nazionale, qualora tale accesso possa costituire una minaccia grave per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o qualora il rifiuto di tale accesso sia strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti. Ogni rifiuto di tale accesso deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell’indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento penale. Queste restrizioni all’accesso dovrebbero essere interpretate rigorosamente e in conformità del principio del diritto a un processo equo secondo la CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(33)

Il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale sulla protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti.

(34)

L’accesso alla documentazione relativa all’indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato.

(35)

Ove le informazioni siano fornite a norma della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero procedere alla documentazione degli atti, in conformità con le relative procedure nazionali già in vigore, senza che ciò comporti alcun obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi od oneri amministrativi aggiuntivi.

(36)

Le persone indagate o imputate o i loro avvocati dovrebbero avere il diritto di contestare, in conformità del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.

(37)

Fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero offrire o promuovere una formazione adeguata sugli obiettivi della presente direttiva ai funzionari competenti negli Stati membri.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’attuazione pratica ed efficace di alcune disposizioni, quali l’obbligo di comunicare alle persone indagate o imputate le informazioni sui loro diritti in un linguaggio semplice e accessibile, potrebbe essere conseguita con mezzi diversi tra cui misure non legislative, quali la formazione appropriata delle autorità competenti o una comunicazione dei diritti formulata in modo semplice e non tecnico, facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza di diritto processuale penale.

(39)

Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (7). Per assistere gli Stati membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.

(40)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(41)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(42)

Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(43)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme minime comuni relative al diritto all’informazione nei procedimenti penali, non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può dunque, in ragione della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, questi Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(45)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

2.   Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione relativamente a reati minori da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

Articolo 3

Diritto all’informazione sui diritti

1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)

il diritto a un avvocato;

b)

le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c)

il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d)

il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e)

il diritto al silenzio.

2.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Articolo 4

Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto

1.   Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

a)

il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;

b)

il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;

c)

il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e

d)

il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.

3.   La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4.   La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 5

Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

1.   Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di esecuzione.

2.   La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

Articolo 6

Diritto all’informazione sull’accusa

1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2.   Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.   Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento.

Articolo 7

Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine

1.   Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2.   Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5.   L’accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito.

Articolo 8

Verifica e ricorsi

1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

2.   Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse.

Articolo 9

Formazione

Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di provvedere a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 10

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 giugno 2014.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Relazione

Entro il 2 giugno 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(4)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(5)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(6)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(7)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

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Modello indicativo di comunicazione dei diritti

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri deve essere consegnata al momento dell’arresto o della detenzione. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate, informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale.

A.   ASSISTENZA DI UN AVVOCATO/DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l’assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

B.   INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ACCUSA

Lei ha il diritto di conoscere i motivi dell’arresto o della detenzione e del reato per il quale è indagato o imputato.

C.   INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete. L’interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle vostre comunicazioni confidenziale. Ha il diritto alla traduzione almeno dei passaggi che la riguardano dei documenti essenziali, incluso qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il Suo arresto, gli atti contenenti l’accusa o il rinvio a giudizio e tutte le sentenze. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

D.   FACOLTÀ DI NON RISPONDERE

Se viene interrogato dalla polizia o dalle altre autorità competenti, può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande sul presunto reato. Può domandare al Suo avvocato di aiutarLa a decidere in merito.

E.   ACCESSO AI DOCUMENTI

Al momento dell’arresto e della detenzione, Lei o il Suo avvocato avete il diritto di accedere ai documenti essenziali necessari a contestare la legittimità dell’arresto o della detenzione. In caso di rinvio a giudizio Lei o il Suo avvocato avete diritto di accedere al materiale probatorio a favore o contro di Lei.

F.   INFORMARE UN TERZO SUL SUO ARRESTO O SULLA SUA DETENZIONE/INFORMARE IL SUO CONSOLATO O AMBASCIATA

Al momento dell’arresto o della detenzione, comunichi alla polizia se vuole che qualcuno sia informato della Sua detenzione, ad esempio un familiare o il Suo datore di lavoro. In alcuni casi il diritto di informare un’altra persona della Sua detenzione può essere temporaneamente sospeso. In tali casi la polizia La informerà al riguardo.

Se è straniero, comunichi alla polizia se vuole che la Sua autorità consolare o ambasciata sia informata della Sua detenzione. Si rivolga inoltre alla polizia se vuole contattare un funzionario della Sua autorità consolare o ambasciata.

G.   ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA

Se viene arrestato o è detenuto, ha diritto all’assistenza medica d’urgenza. Se ha bisogno di un’assistenza medica d’urgenza si rivolga alla polizia.

H.   PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

Dopo il Suo arresto può essere privato della Sua libertà o può essere detenuto per un periodo massimo di … [inserire il numero applicabile di ore/giorni]. Al termine di tale periodo deve essere rilasciato o condotto di fronte a un giudice che deciderà in merito a una Sua ulteriore detenzione. Chieda al Suo avvocato o al giudice informazioni sull’eventuale possibilità di contestare l’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria.


ALLEGATO II

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Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili.

A.   INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Lei ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato.

B.   ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l’assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

C.   INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. L’interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle Vostre comunicazioni confidenziali. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

D.   POSSIBILITÀ DEL CONSENSO

Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile, o anche impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni in merito alle autorità o al Suo avvocato.

E.   UDIENZA

Se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un’udienza da parte di un’autorità giudiziaria.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2012 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2012

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Guinea-Bissau e conformemente alla decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (2), altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituito dall'elenco in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

1.

Generale António INJAI (alias António INDJAI)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 20 gennaio 1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte

Funzione ufficiale: Tenente generale – Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18/02/2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18/02/2013

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012.

All'indomani del colpo di stato, il primo comunicato del "Comando militare" è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, alla cui guida c'è il Generale Injai.

3.5.2012

2.

Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 26 aprile 1947

Funzione ufficiale: Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.03.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.08.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

3.

Generale Estêvão NA MENA

d.d.n.: 7 marzo 1956

Funzione ufficiale: Ispettore generale delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

4.

Brigadier Generale Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara")

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 11 maggio 1964

Ascendenti: Suareba Camara e Sale Queita

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore delle Forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio: 18.02.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.02.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

5.

Tenente colonnello Daba NA WALNA (alias “Daba Na Walna)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6 giugno 1966

Ascendenti: Samba Naualna e In-Uasne Nanfafe

Funzione ufficiale: Portavoce del "Comando militare"

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.03.2013

Portavoce del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

6.

Generale Augusto MÁRIO CÓ

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore dell'esercito

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

7.

Generale Saya Braia Na NHAPKA

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Capo della Guardia presidenziale

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

8.

Colonnello Tomás DJASSI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 settembre 1968

Funzione ufficiale: Comandante della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00820

Data di rilascio: 24.11.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 27.04.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

9.

Colonnello Cranha DANFÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile operativo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

10.

Colonnello Celestino de CARVALHO

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 14.06.1955

Ascendenti: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Funzione ufficiale: Presidente dell'istituto nazionale di difesa

Passaporto: passaporto diplomatico DA0002166

Data di rilascio: 19.02.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Ex Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi il 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

11.

Capitano Sanhá CLUSSÉ (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 settembre 1965

Ascendenti: Clusse Mutcha e Dalu Imbungue

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore incaricato della Marina

Passaporto: SA 0000515

Data di rilascio: 08.12.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.08.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi il 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

12.

Tenente colonnello Júlio NHATE

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Anno di nascita: 1972

Funzione ufficiale: Comandante del reggimento paracadutisti

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Júlio Nhate ha condotto l'operazione militare di sostegno al colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

13.

Tenente colonnello Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1954

Ascendenti: “Nabidom”

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence militare

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.05.2011

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

14.

Tenente colonnello Tcham NA MAN (alias Namam)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 27 febbraio 1953

Ascendenti: Biute Naman e Ndjade Na Noa

Funzione ufficiale: Direttore dell'ospedale militare delle Forze armate

Passaporto: SA0002264

Data di rilascio: 24.07.2006

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 23.07.2009

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Tcham Na Man è anche membro dell'alto comando militare.

1.6.2012

15.

Maggiore Samuel FERNANDES

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 22 gennaio 1965

Ascendenti: José Fernandes e Segunda Iamite

Funzione ufficiale: Assistente del responsabile operativo della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00048

Data di rilascio: 24.03.2009

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 24.03.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

16.

Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6 gennaio 1962

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al "Comando militare" firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile). Il maggiore Djaló lavora anche al servizio dell'intelligence militare.

1.6.2012

17.

Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 8 aprile 1961

Ascendenti: Cunha Nan Tchongo e Bucha Natcham

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence della Marina

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001565

Data di rilascio: 01.12.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 30.11.2008

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

18.

Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1962

Ascendenti: Luis Agostinho Cordeiro e Domingas Soares

Funzione ufficiale: Capo dei servizi logistici dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Passaporto: SA0000883

Data di rilascio: 14.04.2004

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

19.

Capitano Paulo SUNSAI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Assistente del comandante militare per la regione del Nord

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

20.

Tenente Lassana CAMARÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile dei servizi finanziari delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Responsabile dell'appropriazione indebita di fondi pubblici appartenenti all'amministrazione doganale, alla direzione generale dei trasporti e alla direzione generale per le frontiere e la migrazione. Tali fondi servono a finanziare il "Comando militare".

1.6.2012

21.

Tenente Julio NA MAN

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Aiutante di campo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente Na Man ha avuto un ruolo attivo, agli ordini di António Injai, nel comando operativo del colpo di stato del 12 aprile. Ha inoltre partecipato a riunioni con i partiti politici a nome del "Comando militare".

1.6.2012


1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/16


REGOLAMENTO (UE) N. 459/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3), stabiliscono le prescrizioni tecniche comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

(2)

In conformità del regolamento (CE) n. 715/2007, è obbligatorio definire un numero standard di particelle (PN) per l’omologazione dei veicoli con motore ad accensione comandata secondo le norme Euro 6.

(3)

Le particelle emesse dai veicoli si possono depositare negli alveoli polmonari dell’uomo e possono condurre a malattie respiratorie e cardiovascolari e a una maggiore mortalità. Pertanto è nel pubblico interesse disporre di un elevato livello di protezione da tali particelle.

(4)

Per misurare le emissioni di particelle dei veicoli ad accensione comandata, viene attualmente utilizzato il protocollo di misurazione PMP (Particulate Measurement Programme) elaborato per i veicoli a motore diesel. Tuttavia, è comprovato che la gamma di dimensioni e le composizioni chimiche delle emissioni di particelle dei motori ad accensione comandata possono discostarsi da quelle dei veicoli a motore diesel. Occorre tenere costantemente sotto controllo la gamma di dimensioni e la composizione chimica delle particelle, nonché l’efficacia dell’attuale tecnica di misurazione per controllare le emissioni di particelle nocive. In futuro potrebbe rendersi necessaria una revisione di tale metodo di misurazione per i veicoli con motore ad accensione comandata.

(5)

In base alle conoscenze odierne, il livello di particelle emesse dai motori convenzionali a iniezione indiretta (port fuel injection, PFI), che iniettano il combustibile nei collettori di aspirazione o negli orifizi d’ingresso piuttosto che direttamente nella camera di combustione, è basso. Sembra quindi giustificato limitare per il momento l’azione normativa ai veicoli con motori a iniezione diretta, pur seguitando a condurre ulteriori ricerche e controllare il livello delle emissioni di particolato di tutti i motori ad accensione comandata, in particolare per quanto riguarda la gamma di dimensioni e la composizione chimica delle particelle emesse nonché le emissioni nelle condizioni reali di guida. La Commissione dovrebbe inoltre proporre ulteriori provvedimenti normativi ove necessario, anche tenendo conto della quota di mercato futura dei motori PFI.

(6)

Il regolamento (CE) n. 692/2008 ha fissato un valore limite per il numero di particelle emesse pari a 6 × 1011 #/km per i veicoli diesel Euro 6. A norma del principio della legislazione tecnologicamente neutrale, il corrispondente valore limite per i veicoli ad accensione comandata Euro 6 dovrebbe essere analogo, in quanto non vi sono elementi per ritenere che le particelle emesse da tali motori presentino una tossicità specifica inferiore rispetto al particolato emesso dai motori diesel.

(7)

«Filtri antiparticolato per benzina» (gasoline particulate filters, GPF), tecnologie di post-trattamento efficaci per indurre le particelle emesse dai veicoli ad accensione comandata, dovrebbero poter essere integrati in alcuni veicoli Euro 6 a un costo ragionevole. Inoltre è probabile che, nell’arco dei tre anni successivi all’entrata in vigore dei motori Euro 6 obbligatori, nei termini stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 715/2007, una simile riduzione del numero di particelle emesse possa essere raggiunta con dispositivi interni al motore a costi sostanzialmente inferiori per molte applicazioni. Qualsiasi dispositivo nel motore deve essere applicabile a tutti le condizioni di funzionamento del motore, onde garantire che, in assenza di dispositivi di post-trattamento, i livelli delle emissioni nelle condizioni reali di guida non peggiorino.

(8)

Al fine di consentire lo sviluppo di tutte le tecnologie necessarie nonché di accordare un adeguato periodo di tempo per l’adeguamento, è opportuno adottare un approccio in due fasi, la seconda delle quali preveda l’applicazione dei valori limite per i veicoli diesel Euro 6 basati sul numero di particelle anche ai veicoli a iniezione diretta ad accensione comandata.

(9)

È necessario prestare attenzione alle emissioni di particelle dei veicoli ad accensione comandata nelle condizioni reali di guida, nonché allo sviluppo delle rispettive procedure di prova. La Commissione è tenuta a sviluppare e a introdurre le relative procedure di misurazione al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della norma Euro 6.

(10)

La Commissione dovrebbe controllare l’impatto delle misure di abbattimento del numero di particelle nelle emissioni di CO2 dei veicoli ad accensione comandata.

(11)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, i veicoli rientranti nel suo ambito d’applicazione possono essere omologati unicamente in applicazione delle norme di emissione Euro 6 dopo l’introduzione dei valori limite per i sistemi diagnostici di bordo (OBD). L’OBD rappresenta un importante strumento per individuare malfunzionamenti nei dispositivi antinquinamento.

(12)

Nella sua comunicazione 2008/C 182/08 relativa all’applicazione e ai futuri sviluppi della legislazione comunitaria riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri e l’accesso a informazioni per la riparazione e la manutenzione (Euro 5 e 6) (4), la Commissione ha suggerito una serie di soglie OBD, che riflettono largamente quelle applicate alla maggior parte dei veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 2013, dove gran parte dei sistemi OBD dei veicoli soddisfa la legislazione voluta dal Californian Air Resources Board (CARB). L’allineamento dei requisiti dell’Unione a quelli degli Stati Uniti persegue gli obiettivi di armonizzazione internazionale nonché un livello elevato di protezione ambientale.

(13)

Le prescrizioni OBD negli Stati Uniti sono tuttavia tecnologicamente molto impegnative per i costruttori di autoveicoli che non esportano negli Stati Uniti. Pertanto, è opportuno prevedere un periodo iniziale di tre anni con prescrizioni OBD meno rigorose, concedendo al settore un periodo di tempo più lungo per adeguarsi.

(14)

È opportuno che i valori limite OBD definitivi per l’Euro 6 in materia di CO, NMHC e PM previsti dal regolamento (CE) n. 692/2008 siano meno rigorosi rispetto ai valori proposti nella comunicazione 2008/C 182/08, alla luce di specifiche difficoltà tecniche in tali aree. Inoltre, lo stesso regolamento non prevede l’adozione di valori limite OBD per l’Euro 6 in termini di numeri di particelle.

(15)

In una fase successiva, si dovrebbero valutare le esigenze ambientali, la fattibilità tecnica e il rapporto costo/benefici di valori limite OBD più rigorosi applicabili all’Euro 6 in termini di CO e NMHC, nonché la possibilità di fissare un valore limite OBD per l’Euro 6 in termini di numero di particelle. Qualsiasi conseguente modifica delle prescrizioni regolamentari in materia dovrebbe essere apportata concedendo al settore un adeguato periodo di tempo per l’adeguamento. Considerata la complessità dei sistemi OBD, tale periodo di tempo per l’adeguamento corrisponde in genere a tre-quattro anni.

(16)

I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1.

All’articolo 3, alla fine del punto 17, il punto va sostituito da un punto e virgola.

2.

All’articolo 3 è aggiunto il seguente punto 18:

«18.   “motore ad iniezione diretta”: motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell’aria di aspirazione dopo che l’aria è stata convogliata attraverso le valvole di aspirazione.»

3.

All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Fino a tre anni dopo le date di applicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per le nuove omologazioni e l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e a scelta del fabbricante, un limite all’emissione del numero di particelle pari a 6 × 1012 #/km è applicato ai veicoli a iniezione diretta ad accensione comandata.»

4.

L’allegato I è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1.

All’articolo 4, il paragrafo 7 è soppresso.

2.

Gli allegati I, XI e XVI sono modificati a norma dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(4)  GU C 182 del 19.7.2008, pag. 17.


ALLEGATO I

Modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007

L’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1)

il testo alla seconda riga dell’ultima colonna della tabella 1 (Limiti d’emissione Euro 5) è sostituito da quanto segue:

«Numero di particelle (PN)»;

2)

la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Limiti d’emissione Euro 6

 

Massa di riferimento

(RM)

(kg)

Valori limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(PM) (1)

Numero di particelle

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Tutte

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)


(1)  Un limite della massa del particolato emesso pari a 5,0 mg/km si applica ai veicoli omologati a norma dei limiti d’emissione di questa tabella con il precedente metodo di misurazione della massa del particolato, prima dell’1.9.2011.

(2)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(3)  Fino a tre anni dopo la data di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km si applica ai veicoli Euro 6 PI a iniezione diretta su richiesta del fabbricante. Al più tardi a tale data si applica un metodo di prova per l’omologazione atto a garantire l’effettiva limitazione del numero di particelle emesse dai veicoli nelle condizioni reali di guida.»


ALLEGATO II

Modifiche al regolamento (CE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1)

l’appendice 6 dell’allegato I è modificata come segue:

a)

al punto 1., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale numero è seguito da uno o più caratteri che corrispondono alle diverse categorie secondo la tabella 1.»;

b)

la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Carattere

Norma relativa alle emissioni

Norma OBD

Categoria e classe di veicolo

Motore

Data di applicazione: nuovi tipi

Data di applicazione: nuovi veicoli

Ultima data di immatricolazione

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 classe I.

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

M1 per specifiche esigenze sociali

(tranne M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

M1G per specifiche esigenze sociali

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 classe II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 classe I.

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

M1 per specifiche esigenze sociali

(tranne M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 classe II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 classe I.

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 per specifiche esigenze sociali

(tranne M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 classe II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 classe I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 classe II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 classe I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 classe II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 classe I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 classe II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 classe III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 classe I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 classe III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

n.a.

n.a.

Tutti i veicoli

a batteria interamente elettrica

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

n.a.

n.a.

Tutti i veicoli

celle a combustibile interamente elettriche

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

n.a

n.a.

Tutti i veicoli che usano certificati conformemente al punto 2.1.1 dell’allegato I

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

Norma emissioni «Euro 5a»= non comprende il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante;

Norma emissioni «Euro 5b»= prescrizioni complete in materia di emissioni Euro 5, compreso il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione spontanea e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante;

Norma emissioni «Euro 6a»= non comprende il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante;

Norma emissioni «Euro 6b»= prescrizioni in materia di emissioni Euro 6, compreso il procedimento di misurazione riveduto per il particolato, le prescrizioni relative al numero di particelle (valori preliminari per i veicoli con motore ad accensione comandata) e le prove relative alle emissioni a bassa temperatura per i veicoli policarburante alimentati a biocarburante;

Norma emissioni «Euro 6c»= prescrizioni complete in materia di emissioni Euro 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni Euro 6b e norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata;

Norma OBD «Euro 5»= prescrizioni di base OBD Euro 5, esclusi IUPR (rapporto di efficienza in uso), monitoraggio di NOx per i veicoli a benzina e valori limite più severi per il PM per i veicoli diesel;

Norma OBD «Euro 5+»= comprende IUPR (rapporto di efficienza in uso) meno severo, monitoraggio degli NOx per i veicoli a benzina e valori limite più severi per il PM per i veicoli diesel;

Norma OBD «Euro 6-»= valori limite OBD meno severi;

Norma OBD «Euro 6- più IUPR»= comprende valori limite meno severi per l’OBD e IUPR (rapporto di efficienza in uso) meno severo;

Norma OBD «Euro 6-1»= prescrizioni complete OBD Euro 6, ma con valori limite OBD preliminari come definiti al punto 2.3.4 dell’allegato XI e parzialmente meno severi per IUPR;

Norma OBD «Euro 6-2»= prescrizioni complete OBD Euro 6 ma con valori limite OBD definitivi come stabiliti al punto 2.3.4 dell’allegato XI.»;

2)

L’allegato XI è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti punti 2.3.3 e 2.3.4:

«2.3.3.

I valori limite per l’OBD da applicarsi ai veicoli omologati conformemente ai limiti d’emissione Euro 6 stabiliti alla tabella 2, dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 715/2007 a decorrere da 3 anni dopo le date di cui all’ articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 10, paragrafo 5, dello stesso regolamento, sono indicati nella seguente tabella:

Valori limite definitivi per l’OBD — Euro 6

 

Massa di riferimento

(RM)

(kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa del particolato

Numero di particelle

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Tutte

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Tutte

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)

Nota esplicativa

I limiti OBD stabiliti nella tabella sono soggetti a un riesame della Commissione in data 1o settembre 2014. Qualora tali limiti non risultino tecnicamente attuabili, i rispettivi valori o il termine perentorio di applicazione saranno modificati di conseguenza, tenuto conto degli effetti di altre nuove prescrizioni e prove che saranno introdotte per i veicoli Euro 6. Se il riesame metterà in luce esigenze ambientali, oltre alla fattibilità tecnica e a un vantaggio netto in termini monetari, sarà necessario adottare valori più rigorosi e introdurre valori limite OBD per il numero di particelle o, ove del caso, per gli altri inquinanti regolamentati. In tale processo, sarà necessario concedere al settore un adeguato periodo di tempo per introdurre gli sviluppi tecnici.

2.3.4.

Fino a tre anni dopo le date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, i seguenti limiti massimi OBD sono applicati ai veicoli omologati conformemente ai limiti di emissione Euro 6 di cui alla tabella 2, dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 715/2007, a scelta del fabbricante:

Valori limiti preliminari per l’OBD — Euro 6

 

Massa di riferimento

(RM)

(kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa del particolato

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

Tutte

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Tutte

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda: PI = motore ad accensione comandata (Positive Ignition), CI = motore ad accensione spontanea (Compression Ignition)»;

b)

il punto 2.14 è sostituito da quanto segue:

«2.14.

contrariamente a quanto stabilito al punto 3.3.5 dell’allegato 11 del regolamento UN/ECE n. 83, i seguenti dispositivi devono essere controllati in caso di guasto o di rimozione, qualora questi comportino il superamento dei limiti d’emissione applicabili:

a partire dal 1o settembre 2011, una trappola del particolato nei motori ad accensione spontanea, installata come entità tecnica o integrata in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni,

per i veicoli certificati sulla base dei valori limite per l’OBD indicati nelle tabelle di cui ai punti da 2.3.3 o 2.3.4, un sistema di post-trattamento degli NOx installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni;

per i veicoli certificati sulla base dei valori limite per l’OBD indicati nelle tabelle di cui ai punti da 2.3.3 o 2.3.4, i catalizzatori ossidanti per il diesel (diesel oxidation catalyst, DOC) installati nei motori ad accensione spontanea come entità tecniche o integrati in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni.

I dispositivi di cui al primo comma saranno inoltre monitorati per rilevare eventuali guasti che provocherebbero il superamento dei valori limite applicabili per l’OBD.»;

c)

al punto 3.1.5 dell’appendice 1 è aggiunta la seguente frase:

«Per le nuove omologazioni e i nuovi veicoli, il monitoraggio di cui al punto 2.9 del presente allegato prevede un IUPR maggiore o uguale a 0,1 fino a tre anni dopo le date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, rispettivamente.»;

3)

nell’allegato XVI, il punto 6.2 è sostituito da quanto segue:

«6.2.

Il fabbricante dimostra che l’uso dei sensori di cui al punto 6.1 e di qualsiasi altro sensore nel veicolo determina l’attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3, la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato (ad esempio “emissioni troppo elevate: controllare urea”, “emissioni troppo elevate: controllare AdBlue”, “emissioni troppo elevate: controllare reagente”) e l’attivazione del sistema persuasivo del conducente di cui al punto 8.3, quando si verificano le situazioni di cui ai punti 4.2, 5.4 o 5.5.

Ai fini del presente punto, si presume il verificarsi di queste situazioni:

nel caso di veicoli omologati per i limiti d’emissione Euro 5 di cui alla tabella 1, dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 715/2007, se viene superato il limite d’emissioni NOx applicabile di detta tabella, moltiplicato per un fattore di 1,5;

nel caso di veicoli omologati per i limiti d’emissione Euro 6 di cui alla tabella 2, dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 715/2007, se viene superato il limite d’emissioni NOx della soglia OBD applicabile delle tabelle di cui ai punti 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 dell’allegato XI.

Le emissioni NOx durante la prova per dimostrare la conformità a tali prescrizioni non devono superare di oltre il 20 % i valori di cui al secondo paragrafo.»


1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/25


REGOLAMENTO (UE) N. 460/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2012

recante divieto di pesca nella zona economica mauritana per le navi appartenenti alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012 (2), ha limitato le possibilità di pesca per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) a un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate.

(2)

Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra, è stato assegnato un contingente supplementare di 2 654 tonnellate per il periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012, portando il quantitativo totale di riferimento a 252 654 tonnellate.

(3)

Conformemente alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dichiarate nella suddetta categoria di pesca dai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri interessati hanno esaurito il contingente assegnato per il periodo di riferimento di cui sopra.

(4)

È quindi necessario vietare le attività di pesca per tale categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri interessati si considera esaurito a decorrere dal 24 aprile 2012.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca praticate nell’ambito della categoria 9 da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati sono vietate a decorrere dalla mezzanotte del 23 aprile 2012. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 203 del 31.7.2008, pag. 1.


1.6.2012   

IT

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L 142/26


REGOLAMENTO (UE) N. 461/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 1178/2008 per quanto riguarda gli adeguamenti connessi alla soppressione delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettere da b) a g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico e ha fissato le variabili necessarie per l’analisi dell’evoluzione congiunturale dell’offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) contiene le definizioni degli obiettivi e delle caratteristiche delle variabili.

(3)

Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA (4), ha aggiornato le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (5), e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (6).

(5)

Le variabili relative ai nuovi ordinativi industriali previste dal regolamento (CE) n. 1165/98 dovevano fungere da indicatore anticipatore della produzione futura. Tuttavia, la capacità predittiva di tali variabili si è rivelata limitata e, poiché le loro proprietà anticipatorie non si sono dimostrate stabili in tutti gli Stati membri, il comitato del sistema statistico europeo ha ritenuto che debba essere sospesa la raccolta di dati delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali tenendo conto delle priorità stabilite per lo sviluppo e la produzione di statistiche, alla luce della riduzione delle risorse e al fine di alleggerire l’onere gravante sul sistema statistico europeo.

(6)

Per poter eliminare le variabili dei nuovi ordinativi industriali, è necessario sopprimere i riferimenti alle stesse nelle disposizioni relative all’elenco delle variabili, al periodo di riferimento, al livello di dettaglio, al termine per la trasmissione dei dati, al periodo transitorio e alle definizioni da applicare a tali variabili, e anche in relazione alle modalità di applicazione del programma di campionamento europeo concernente i nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 657/2007 gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In sede di compilazione di statistiche che distinguono tra zona euro e zona extra euro, per le seguenti due variabili specificate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 possono essere applicati programmi di campionamento europei:

Variabile

Nome

312

Prezzi alla produzione sul mercato non interno

340

Prezzi all’importazione

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei di cui all’articolo 1 trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE, per la variabile n. 312, e per i prodotti della CPA, per la variabile n. 340, specificati nell’allegato.»

Articolo 4

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1178/2008 è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16.

(5)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.


ALLEGATO I

L’allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1)

la lettera c) («Elenco delle variabili») è modificata come segue:

a)

al paragrafo 1, sono soppresse le variabili «130 Nuovi ordinativi pervenuti», «131 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno» e «132 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno»;

b)

i paragrafi 3 e 8 sono soppressi.

2)

Alla lettera e) («Periodo di riferimento»), sono soppresse le variabili 130, 131 e 132 e i loro rispettivi periodi di riferimento.

3)

La lettera f) («Livello di dettaglio») è modificata come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato (nn. 120, 121, 122), devono essere trasmesse per il totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione (1).

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L’informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. Inoltre, la variabile relativa ai prezzi all’importazione (n. 340) deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell’industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3. Il campo d’applicazione della variabile relativa ai prezzi all’importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all’importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340.»;

4)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), punto 1), sono soppresse le variabili 130, 131 e 132 e i rispettivi termini «1 mese e 20 giorni civili»;

5)

alla lettera j) («Periodo transitorio»), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina l’11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»


(1)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»;


ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:

Le variabili «130 Nuovi ordinativi pervenuti», «131 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno» e «132 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno» sono soppresse.


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1178/2008 è così modificato:

Il paragrafo «132 NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO» è soppresso.


1.6.2012   

IT

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L 142/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 462/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

75,8

ZZ

76,7

0707 00 05

MK

53,3

TR

126,8

ZZ

90,1

0709 93 10

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

TR

59,0

ZA

80,4

ZZ

69,7

0808 10 80

AR

114,9

BR

84,6

CA

161,4

CL

98,5

CN

87,3

NZ

145,0

US

182,9

UY

67,3

ZA

101,6

ZZ

115,9

0809 29 00

US

577,9

ZZ

577,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.6.2012   

IT

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L 142/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 463/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o giugno 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o giugno 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o giugno 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.5.2012-30.5.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

239,77

184,86

Prezzo fob USA

234,22

224,22

204,22

Premio sul Golfo

26,24

Premio sui Grandi Laghi

47,85

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

18,32 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

53,36 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.6.2012   

IT

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L 142/35


DECISIONE ATALANTA/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 25 maggio 2012

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2012/284/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(2)

Il 2 dicembre 2011 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/4/2011 (2), relativa alla nomina del capitano Jorge MANSO quale comandante della forza dell’UE.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare l’ammiraglio di divisione Jean-Baptiste DUPUIS quale nuovo comandante della forza dell’UE.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’ammiraglio di divisione Jean-Baptiste DUPUIS è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 6 aprile 2012.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 32.


1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/36


DECISIONE 2012/285/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2012

concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/237/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1).

(2)

Il 18 maggio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2048 (2012), che ha imposto un divieto di viaggio per le persone che cercano di ostacolare il ripristino dell'ordine costituzionale o prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, in particolare coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che agiscono nell'intento di indebolire lo Stato di diritto, ridurre la preminenza del potere civile e diffondere l'impunità e l'instabilità nel paese.

(3)

Tenuto conto della gravità della situazione nella Repubblica di Guinea-Bissau, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nella decisione 2012/237/PESC.

(4)

Occorre pertanto abrogare la decisione 2012/237/PESC e sostituirla con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 2048 (2012) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito ai sensi del punto 9 dell'UNSCR 2048 (2012) («comitato»), in conformità del punto 6 dell'UNSCR 2048 (2012), elencate nell'allegato I;

b)

alle persone non coperte dall'allegato I che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e alle persone a esse associate, elencate nell'allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

a)

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

b)

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella Repubblica di Guinea-Bissau e di stabilità nella regione.

4.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

5.   Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

6.   Si considera che il paragrafo 5 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

7.   Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 5 o 6.

8.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b) allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppi un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau.

9.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.

10.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 5, 6, 8 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associati, di cui all'elenco nell'allegato III.

2.   Non sono messi a disposizione fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche interessati sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1, sono stati inclusi nell'allegato III o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi e le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato III;

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche agli elenchi riportati negli allegati II e III, ove necessario.

3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati elencati nell'allegato III, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati elencati nell'allegato III.

Articolo 4

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite nella presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 5

1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 2, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 6

La decisione 2012/237/PESC è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 43.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

 

Nome

Informazioni sull'identità

[data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità ecc.]

Motivi dell'inserimento nell'elenco

1.

Generale António INJAI

(alias António INDJAI)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 20.1.1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte

Funzione ufficiale: Tenente generale — Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale. Antonio Injai è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di Stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di Stato, il primo comunicato del «Comando militare» è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, guidato dal Generale Injai.

2.

Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n. 26.4.1947

Funzione ufficiale: Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.3.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.8.2013

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.

Generale Estêvão NA MENA

d.d.n. 7.3.1956

Funzione ufficiale: Ispettore generale delle forze armate

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

4.

Brigadier Generale Ibraima CAMARÁ

(alias «Papa Camará»)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n. 11.5.1964

Ascendenti: Suareba Camará e Sale Queita

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore delle Forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio:18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

5.

Tenente colonnello Daba NA WALNA

(alias «Daba Na Walna»)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n. 6.6.1966

Ascendenti: Samba Naualna e In-Uasne Nanfafe

Funzione ufficiale: Portavoce del «Comando militare»

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.3.2013

Portavoce del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

 

Nome

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

1.

Generale Augusto MÁRIO CÓ

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore dell'esercito

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

2.

Generale Saya Braia Na NHAPKA

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Capo della Guardia presidenziale

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

3.

Colonnello Tomás DJASSI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 settembre 1968

Funzione ufficiale: Comandante della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00820

Data di rilascio: 24.11.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 27.04.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

4.

Colonnello Cranha DANFÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile operativo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

5.

Colonnello Celestino de CARVALHO

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 14.06.1955

Ascendenti: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Funzione ufficiale: presidente dell'istituto nazionale di difesa

Passaporto: passaporto diplomatico DA0002166

Data di rilascio: 19.02.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Ex Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi il 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

6.

Capitano Sanhá CLUSSÉ (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 settembre 1965

Ascendenti: Clusse Mutcha e Dalu Imbungue

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore incaricato della Marina

Passaporto: SA 0000515

Data di rilascio: 08.12.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.08.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi il 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

7.

Tenente colonnello Júlio NHATE

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Anno di nascita: 1972

Funzione ufficiale: Comandante del reggimento paracadutisti

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Júlio Nhate ha condotto l'operazione militare di sostegno al colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

8.

Tenente colonnello Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1954

Ascendenti: “Nabidom”

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence militare

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.05.2011

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

9.

Tenente colonnello Tcham NA MAN (alias Namam)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 27 febbraio 1953

Ascendenti: Biute Naman e Ndjade Na Noa

Funzione ufficiale: Direttore dell'ospedale militare delle Forze armate

Passaporto: SA0002264

Data di rilascio: 24.07.2006

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 23.07.2009

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Tcham Na Man è anche membro dell'alto comando militare.

1.6.2012

10.

Maggiore Samuel FERNANDES

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 22 gennaio 1965

Ascendenti: José Fernandes e Segunda Iamite

Funzione ufficiale: Assistente del responsabile operativo della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00048

Data di rilascio: 24.03.2009

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 24.03.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

11.

Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6 gennaio 1962

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al "Commando militare", firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile). Il maggiore Djaló lavora anche al servizio dell'intelligence militare.

1.6.2012

12.

Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 8 aprile 1961

Ascendenti: Cunha Nan Tchongo e Bucha Natcham

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence della Marina

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001565

Data di rilascio: 01.12.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 30.11.2008

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

13.

Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1962

Ascendenti: Luis Agostinho Cordeiro e Domingas Soares

Funzione ufficiale: Capo dei servizi logistici dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Passaporto: SA0000883

Data di rilascio: 14.04.2004

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

14.

Capitano Paulo SUNSAI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Assistente del comandante militare per la regione del Nord

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

15.

Tenente Lassana CAMARÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile dei servizi finanziari delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Responsabile dell'appropriazione indebita di fondi pubblici appartenenti all'amministrazione doganale, alla direzione generale dei trasporti e alla direzione generale per le frontiere e la migrazione. Tali fondi servono a finanziare il "Comando militare".

1.6.2012

16.

Tenente Julio NA MAN

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Aiutante di campo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente Na Man ha avuto un ruolo attivo, agli ordini di António Injai, nel comando operativo del colpo di stato del 12 aprile. Ha inoltre partecipato a riunioni con i partiti politici a nome del "Comando militare".

1.6.2012


ALLEGATO III

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

1.

Generale António INJAI (alias António INDJAI)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 20 gennaio 1955

l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte

Funzione ufficiale: Tenente generale – Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18/02/2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18/02/2013

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012.

All'indomani del colpo di stato, il primo comunicato del "Comando militare" è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, alla cui guida c'è il Generale Injai.

3.5.2012

2.

Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 26 aprile 1947

Funzione ufficiale: Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.03.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.08.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

3.

Generale Estêvão NA MENA

d.d.n.: 7 marzo 1956

Funzione ufficiale: Ispettore generale delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

4.

Brigadier Generale Ibraima CAMARA (alias "Papa Camara")

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 11 maggio 1964

Ascendenti: Suareba Camara e Sale Queita

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore delle Forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio: 18.02.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.02.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

5.

Tenente colonnello Daba NA WALNA (alias “Daba Na Walna)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6 giugno 1966

Ascendenti: Samba Naualna e In-Uasne Nanfafe

Funzione ufficiale: Portavoce del "Comando militare"

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.03.2013

Portavoce del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

6.

Generale Augusto MÁRIO CÓ

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore dell'esercito

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

7.

Generale Saya Braia Na NHAPKA

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Capo della Guardia presidenziale

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

8.

Colonnello Tomás DJASSI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 settembre 1968

Funzione ufficiale: Comandante della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00820

Data di rilascio: 24.11.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 27.04.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

9.

Colonnello Cranha DANFÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile operativo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Stretto consulente del Capo di Stato maggiore delle Forze armate António Injai.

1.6.2012

10.

Colonnello Celestino de CARVALHO

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 14.06.1955

Ascendenti: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Funzione ufficiale: Presidente dell'istituto nazionale di difesa

Passaporto: passaporto diplomatico DA0002166

Data di rilascio: 19.02.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Ex Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi il 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

11.

Capitano Sanhá CLUSSÉ (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 settembre 1965

Ascendenti: Clusse Mutcha e Dalu Imbungue

Funzione ufficiale: Capo di Stato maggiore incaricato della Marina

Passaporto: SA 0000515

Data di rilascio: 08.12.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 29.08.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. La sua presenza nella delegazione che ha preso parte alla riunione con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale tenutasi l 26 aprile conferma la sua partecipazione al"Comando militare".

1.6.2012

12.

Tenente colonnello Júlio NHATE

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Anno di nascita: 1972

Funzione ufficiale: Comandante del reggimento paracadutisti

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Júlio Nhate ha condotto l'operazione militare di sostegno al colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

13.

Tenente colonnello Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1954

Ascendenti: “Nabidom”

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence militare

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.05.2011

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

14.

Tenente colonnello Tcham NA MAN (alias Namam)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 27 febbraio 1953

Ascendenti: Biute Naman e Ndjade Na Noa

Funzione ufficiale: Direttore dell'ospedale militare delle Forze armate

Passaporto: SA0002264

Data di rilascio: 24.07.2006

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 23.07.2009

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente colonnello Tcham Na Man è anche membro dell'alto comando militare.

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15.

Maggiore Samuel FERNANDES

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 22 gennaio 1965

Ascendenti: José Fernandes e Segunda Iamite

Funzione ufficiale: Assistente del responsabile operativo della Guardia nazionale

Passaporto: AAIS00048

Data di rilascio: 24.03.2009

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 24.03.2012

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

16.

Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 6 gennaio 1962

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al "Comando militare" firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile). Il maggiore Djaló lavora anche al servizio dell'intelligence militare.

1.6.2012

17.

Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n: 8 aprile 1961

Ascendenti: Cunha Nan Tchongo e Bucha Natcham

Funzione ufficiale: Capo dell'intelligence della Marina

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001565

Data di rilascio: 01.12.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 30.11.2008

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

18.

Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina)

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 28 maggio 1962

Ascendenti: Luis Agostinho Cordeiro e Domingas Soares

Funzione ufficiale: Capo dei servizi logistici dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate

Passaporto: SA0000883

Data di rilascio: 14.04.2004

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.04.2013

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

19.

Capitano Paulo SUNSAI

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Assistente del comandante militare per la regione del Nord

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

20.

Tenente Lassana CAMARÁ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Responsabile dei servizi finanziari delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Responsabile dell'appropriazione indebita di fondi pubblici appartenenti all'amministrazione doganale, alla direzione generale dei trasporti e alla direzione generale per le frontiere e la migrazione. Tali fondi servono a finanziare il "Comando militare".

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21.

Tenente Julio NA MAN

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Aiutante di campo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente Na Man ha avuto un ruolo attivo, agli ordini di António Injai, nel comando operativo del colpo di stato del 12 aprile. Ha inoltre partecipato a riunioni con i partiti politici a nome del "Comando militare".

1.6.2012


1.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2012

relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre

(2012/286/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 90 del trattato dispone che gli obiettivi dei trattati in materia di trasporti sono perseguiti nel quadro di una politica comune dei trasporti, di cui la sicurezza dei trasporti rappresenta una parte importante.

(2)

Il Libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (1), all’allegato I, punto 1.3, auspica un’iniziativa relativa all’istituzione di un gruppo permanente di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre.

(3)

È dunque necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della sicurezza del trasporto terrestre e definirne mansioni e struttura.

(4)

Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività dell’Unione intese a sviluppare strategie in materia di sicurezza nel settore del trasporto terrestre e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e i vari attori interessati.

(5)

Il gruppo è composto dalle autorità competenti degli Stati membri, che nominano esperti provenienti dai dipartimenti governativi responsabili di questioni di trasporti e sicurezza o di strategia.

(6)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(7)

I dati personali dei membri del gruppo sono trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre, nel prosieguo denominato «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

1.   Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività dell’Unione europea intese a sviluppare strategie in materia di sicurezza nel settore del trasporto terrestre e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e i vari attori interessati.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il gruppo:

assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti di controllo, valutazione e diffusione dei risultati delle misure adottate a livello unionale nel settore della sicurezza del trasporto terrestre,

contribuisce all’attuazione dei programmi settoriali di azione dell’Unione europea, segnatamente procedendo all’esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate,

promuove lo scambio di informazioni sulle misure adottate a tutti i livelli per promuovere la sicurezza del trasporto terrestre e, se del caso, presenta proposte relative a eventuali azioni a livello di Unione europea,

emette pareri o presenta relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa, su qualsiasi problema pertinente riguardante la sicurezza del trasporto terrestre nell’Unione europea.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del trasporto terrestre.

Articolo 4

Composizione

1.   Membri sono le autorità competenti degli Stati membri, che nominano due rappresentanti:

a)

un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili del trasporto terrestre; e

b)

un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili per le questioni di sicurezza o di strategia.

2.   I rappresentanti della Commissione possono conferire lo statuto di osservatore a persone o invitare rappresentanti europei di organizzazioni internazionali e professionali impegnate nella, o direttamente interessate dalla, sicurezza del trasporto terrestre nonché le organizzazioni di utenti dei trasporti.

3.   I nomi delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità simili della Commissione (nel prosieguo denominato «il registro»). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro. I nomi delle persone e delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicati nel registro e ne sono divulgati gli interessi rappresentati (3).

4.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, il gruppo può istituire gruppi di lavoro che esaminino questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo medesimo. Tali gruppi di lavoro si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

3.   La Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, caso per caso, chiunque abbia particolare competenza su un argomento iscritto all’ordine del giorno. Gli esperti invitati partecipano ai lavori esclusivamente per l’argomento specifico che ne ha motivato la presenza.

4.   Per elaborare i suoi pareri, il gruppo può nominare uno dei rappresentanti degli Stati membri relatore incaricato di redigere relazioni.

5.   Il gruppo si riunisce di norma nella sede della Commissione su convocazione di quest’ultima e tiene almeno due riunioni l’anno. La Commissione assume i compiti di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti e dei gruppi di lavoro altri funzionari della Commissione aventi un interesse nel procedimento.

6.   Le deliberazioni del gruppo vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione o sui pareri che il gruppo formula di propria iniziativa. Esse non sono seguite da votazione.

7.   La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente. Deroghe alla pubblicazione sono possibili qualora tale pubblicazione possa mettere a repentaglio la protezione di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

8.   I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

Articolo 6

Spese di riunione e oneri finanziari

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti dei membri in relazione alle attività del gruppo conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli osservatori e dagli esperti in relazione alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 definitivo.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  I membri che non desiderino che il proprio nome sia pubblicato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.