ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.134.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 134

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/271/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

1

 

 

2012/272/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra

3

 

 

2012/273/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra

4

 

*

Notifica di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino

5

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 434/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chelčicko – Lhenické ovoce (IGP)]

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 436/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

18

 

 

DECISIONI

 

 

2012/274/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2012, che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2012) 2505]

20

 

 

2012/275/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 maggio 2012, relativa all’inclusione delle varietà di viti nell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo CE-USA sul commercio del vino

23

 

 

2012/276/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2012, relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 10 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Italia, Cipro, Lettonia, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2012 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2012) 3024]

27

 

 

2012/277/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 maggio 2012, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2012) 3179]  ( 1 )

29

 

 

2012/278/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 maggio 2012, che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/271/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE ad attività al di fuori delle quattro libertà.

(3)

Per consentire tale cooperazione estesa, è opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (3).

(4)

La posizione dell’Unione nel comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.


PROGETTO

DECISIONE N. …2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del …. (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (2).

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’articolo 10 del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà è inserito il seguente paragrafo:

«9.

a)

Le Parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall'atto seguente:

32008 L 0114: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

b)

Per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le Parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all'articolo 80 dell'accordo SEE.

c)

A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo SEE, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(3)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra

(2012/272/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, gli articoli 91 e 100, l’articolo 191, paragrafo 4, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Filippine un accordo quadro di partenariato e cooperazione («accordo»).

(2)

Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l’Irlanda, in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea e il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica delle Filippine che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente all’articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l’Unione europea e il Regno Unito e/o l’Irlanda devono informare immediatamente la Repubblica delle Filippine di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati.

(3)

Qualora il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all’adozione da parte del Consiglio della presente decisione, nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione, in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra

(2012/273/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione con la Mongolia («accordo»).

(2)

Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Mongolia che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea conformemente all’articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda devono comunicare immediatamente alla Mongolia qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati.

(3)

Qualora il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano proceduto alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essi non partecipano all’adozione da parte del Consiglio della presente decisione nella misura in cui essa riguarda disposizioni a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca ai sensi del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/5


Notifica di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino

Con lettera del 16 maggio 2012, la Commissione ha confermato agli Stati Uniti d’America l’accordo dell’Unione per quanto riguarda le modifiche dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino (1).

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, le modifiche hanno effetto dal 1o giugno 2012.


(1)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 65.


REGOLAMENTI

24.5.2012   

IT

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L 134/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 434/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chelčicko – Lhenické ovoce (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Chelčicko – Lhenické ovoce», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 271 del 14.9.2011, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

REPUBBLICA CECA

Chelčicko — Lhenické ovoce (IGP)


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou)», presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 273 del 16.9.2011, pag. 26.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

che modifica, per quanto riguarda la sostanza azametifos, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

La sostanza azametifos figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i salmonidi.

(4)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere tutti i pesci nella voce esistente per l’azametifos.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di includere tutti i pesci in tale voce e non ritiene sia necessario stabilire un LMR per la sostanza azametifos nei pesci.

(6)

Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 dell’20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa all’azametifos nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Azametifos

NON PERTINENTE

Pesci

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/12


REGOLAMENTO (UE) N. 437/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda con la quale le viene chiesto di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi.

(2)

La domanda è stata presentata il 10 aprile 2012 da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 e ex 7019 59 00 ("il prodotto in esame").

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel precedente considerando, ma spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame.

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (2).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure anti-dumping istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan e la Thailandia.

(7)

Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.

(8)

Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, da Taiwan e dalla Thailandia verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

(9)

Questo cambiamento sembra dovuto al trasbordo attraverso Taiwan e la Tailandia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ed esportati nell'Unione.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Importazioni di volumi significativi del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova a sostegno del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

Infine la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

(12)

Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo attraverso Taiwan e la Thailandia, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDIMENTO

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan e della Thailandia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note di Taiwan e della Thailandia, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(15)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

Le autorità della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di Taiwan e della Malaysia di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, che dimostrino di non essere legati (3) ad alcun produttore soggetto alle misure (4) e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite da Taiwan e dalla Thailandia.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori di Taiwan e della Thailandia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(22)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(24)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(25)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(26)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(27)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(28)

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(29)

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se le importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011 (UE) del Consiglio.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono manifestarsi e contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, perché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

I produttori di Taiwan e Thailandia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

Inoltre, sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" (6) (a diffusione limitata) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "For inspection by interested parties" (Consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2 295 65 05

E-mail: TRADE-AC-MESH-TT@ec.europa.eu.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

(3)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per "persona" si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ("le misure antidumping originarie"), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 438/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,2

TR

86,8

ZZ

79,6

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

36,4

TR

136,6

ZZ

99,3

0709 93 10

JO

183,3

TR

110,3

ZZ

146,8

0805 10 20

EG

46,9

IL

72,0

MA

48,6

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

127,9

BR

83,9

CA

135,2

CL

96,6

CN

82,5

EC

94,2

MK

41,0

NZ

142,4

US

168,3

UY

67,9

ZA

93,8

ZZ

103,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.5.2012   

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L 134/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 425/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 131 del 22.5.2012, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 maggio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

1701 12 90 (1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

1701 91 00 (2)

43,57

4,40

1701 99 10 (2)

43,57

1,27

1701 99 90 (2)

43,57

1,27

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.5.2012   

IT

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L 134/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2012

che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)

[notificata con il numero C(2012) 2505]

(2012/274/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un’applicazione progressiva delle attività del VIS. Con decisione 2010/49/CE (2) la Commissione ha determinato le prime regioni per l’inizio delle attività del VIS. Tenuto conto che l’11 ottobre 2011 il VIS è entrato in funzione, occorre determinare il secondo gruppo di regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata.

(2)

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, la sequenza delle regioni per l’introduzione del VIS deve essere determinata in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località delle regioni interessate.

(3)

La Commissione ha valutato le varie regioni tenendo conto: in relazione al primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto, i tassi di rifiuto dell’ingresso e i tassi di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel territorio degli Stati membri; riguardo al secondo criterio, di una valutazione della minaccia effettuata da Europol; per quanto riguarda il terzo criterio, del fatto che dopo l’adozione della decisione 2010/49/CE in tutte le regioni del mondo è aumentata la presenza o rappresentanza consolare.

(4)

Secondo tale valutazione, le successive regioni in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto sono l’Africa occidentale, l’Africa centrale, l’Africa orientale, l’Africa meridionale, l’America meridionale, l’Asia centrale e l’Asia sudorientale.

(5)

Il Territorio palestinese occupato era stato escluso dalla regione del Vicino Oriente, rientrante nel campo di applicazione della decisione 2010/49/CE, in considerazione delle difficoltà tecniche che si sarebbero potute verificare nella fornitura di apparecchiature alle rappresentanze o agli uffici consolari interessati. Onde evitare lacune nella lotta contro l’immigrazione irregolare e nella protezione della sicurezza interna, e tenuto conto del tempo lasciato agli Stati membri per risolvere le difficoltà tecniche, il Territorio palestinese occupato dovrebbe costituire l’undicesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto.

(6)

La data d’inizio delle attività in ciascuna di queste regioni dev’essere determinata dalla Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

(7)

Per la determinazione delle altre regioni, le decisioni dovranno essere adottate in seguito, sulla base di una valutazione supplementare e aggiornata delle regioni in questione, svolta secondo i criteri pertinenti e l’esperienza compiuta durante l’attuazione nelle regioni determinate dalla decisione 2010/49/CE e dalla presente decisione.

(8)

Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(9)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(14)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(15)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(16)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni in cui inizieranno la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d’informazione visti (VIS) a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo quelle determinate dalla decisione 2010/49/CE, sono le seguenti:

Quarta regione:

Benin,

Burkina Faso,

Capo Verde,

Costa d’Avorio,

Gambia,

Ghana,

Guinea,

Guinea-Bissau,

Liberia,

Mali,

Niger,

Nigeria,

Senegal,

Sierra Leone,

Togo.

Quinta regione:

Burundi,

Camerun,

Repubblica centrafricana,

Ciad,

Congo,

Repubblica democratica del Congo,

Guinea equatoriale,

Gabon,

Ruanda,

Sao Tomé e Principe.

Sesta regione:

Comore,

Gibuti,

Eritrea,

Etiopia,

Kenia,

Madagascar,

Maurizio,

Seychelles,

Somalia,

Sudan,

Sudan del Sud,

Tanzania,

Uganda.

Settima regione:

Angola,

Botswana,

Lesotho,

Malawi,

Mozambico,

Namibia,

Sud Africa,

Swaziland,

Zambia,

Zimbabwe.

Ottava regione:

Argentina,

Bolivia,

Brasile,

Cile,

Colombia,

Ecuador,

Paraguay,

Perù,

Uruguay,

Venezuela.

Nona regione:

Kazakhstan,

Kirghizistan,

Tagikistan,

Turkmenistan,

Uzbekistan.

Decima regione:

Brunei,

Birmania/Myanmar,

Cambogia,

Indonesia,

Laos,

Malaysia,

Filippine,

Singapore,

Thailandia,

Vietnam.

Undicesima regione:

Territorio palestinese occupato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(10)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/23


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2012

relativa all’inclusione delle varietà di viti nell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo CE-USA sul commercio del vino

(2012/275/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto che l’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino (2) di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, sia modificata al fine di includere le varietà di vite che sono state notificate dagli Stati Uniti alla Commissione il 27 ottobre 2011. La richiesta è stata formulata in conformità al punto 3.6, lettera b), del succitato protocollo.

(2)

La notifica si riferisce alla norma finale adottata dall’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau e pubblicata nel Federal Register del 27 ottobre 2011 (3), che modifica i regolamenti dell’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau con l’aggiunta nell’elenco di alcune nuove denominazioni di varietà di vite riconosciute per la designazione dei vini statunitensi.

(3)

La Commissione ha comunicato agli Stati Uniti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica, che le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch» possono attualmente essere utilizzate solo per i vini provenienti da determinati Stati membri, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4).

(4)

Pertanto è opportuno che la Commissione confermi che l’Unione accetta le proposte di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino, salvo per quanto riguarda le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch».

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha presentato un parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, la Commissione conferma che l’Unione accetta le proposte di modifica dell’appendice IV del protocollo sull’etichettatura del vino, salvo per quanto riguarda le varietà di vite «Montepulciano» e «Blaufränkisch».

Il testo modificato dell’appendice IV, come accettato dall’Unione, figura nell’allegato.

Articolo 2

Il direttore generale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è autorizzato a trasmettere la risposta scritta agli Stati Uniti d’America.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 65.

(3)  Federal Register, vol. 76, n. 208, del 27.10.2011, pag. 66626.

(4)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60


ALLEGATO

«APPENDICE IV

Nomi di varietà di vite di cui alla parte A, punto 3.3.6, del protocollo

 

Aglianico

 

Agawam

 

Albariño

 

Albemarle

 

Aleatico

 

Alicante Bouschet

 

Aligote

 

Alvarelhão

 

Alvarinho

 

Arneis

 

Aurore

 

Auxerrois

 

Bacchus

 

Baco blanc

 

Baco noir

 

Barbera

 

Beacon

 

Beclan

 

Bellandais

 

Beta

 

Biancolella

 

Black Corinth

 

Black Malvoisie

(Cinsaut)

 

Black Monukka

 

Black Muscat

(Muscat Hamburg)

 

Black Pearl

 

Blanc Du Bois

 

Blue Eye

 

Bonarda

 

Bountiful

 

Brianna

 

Burdin 4672

 

Burdin 5201

 

Burdin 11042

 

Burgaw

 

Burger

 

Cabernet franc

 

Cabernet Diane

 

Cabernet Doré

 

Cabernet Pfeffer

 

Cabernet Sauvignon

 

Calzin

 

Campbell Early

(Island Belle)

 

Canada Muscat

 

Canaiolo

(Canaiolo Nero)

 

Canaiolo Nero

(Canaiolo)

 

Captivator

 

Carignan

(Carignane)

 

Carignane

(Carignan)

 

Carlos

 

Carmenère

 

Carmine

 

Carnelian

 

Cascade

 

Castel 19-637

 

Catawba

 

Cayuga White

 

Centurion

 

Chambourcin

 

Chancellor

 

Charbono

 

Chardonel

 

Chardonnay

 

Chasselas doré

 

Chelois

 

Chenin blanc

 

Chief

 

Chowan

 

Cinsaut

(Black Malvoisie)

 

Clairette blanche

 

Clinton

 

Colombard

(French Colombard)

 

Colobel

 

Corot noir

 

Cortese

 

Corvina

 

Concord

 

Conquistador

 

Couderc noir

 

Counoise

 

Cowart

 

Creek

 

Crimson Cabernet

 

Cynthiana

(Norton)

 

Dearing

 

De Chaunac

 

Delaware

 

Diamond

 

Dixie

 

Dolcetto

 

Doreen

 

Dornfelder

 

Dulcet

 

Durif

(Petite Sirah)

 

Dutchess

 

Early Burgundy

 

Early Muscat

 

Edelweiss

 

Eden

 

Ehrenfelser

 

Ellen Scott

 

Elvira

 

Emerald Riesling

 

Erbaluce

 

Favorite

 

Feher Szagos

 

Fernao Pires

 

Fern Munson

 

Fiano

 

Flora

 

Florental

 

Folle blanche

 

Forastera

 

Fredonia

 

Freedom

 

French Colombard

(Colombard)

 

Freisa

 

Frontenac

 

Frontenac gris

 

Fry

 

Fumé blanc

(Sauvignon blanc)

 

Furmint

 

Gamay noir

 

Garnacha

(Grenache, Grenache noir)

 

Garnacha blanca

(Grenache blanc)

 

Garronet

 

Geneva Red 7

 

Gewürztraminer

 

Gladwin 113

 

Glennel

 

Gold

 

Golden Isles

 

Golden Muscat

 

Graciano

 

Grand Noir

 

Green Hungarian

 

Grenache

(Garnacha, Grenache noir)

 

Grenache blanc

(Garnacha blanca)

 

Grenache noir

(Garnacha, Grenache)

 

Grignolino

 

Grillo

 

Gros Verdot

 

Grüner Veltliner

 

Helena

 

Herbemont

 

Higgins

 

Horizon

 

Hunt

 

Interlaken

 

Iona

 

Isabella

 

Island Belle

(Campbell Early)

 

Ives

 

James

 

Jewell

 

Joannes Seyve 12-428

 

Joannes Seyve 23-416

 

Kerner

 

Kay Gray

 

Kleinberger

 

La Crescent

 

LaCrosse

 

Lagrein

 

Lake Emerald

 

Lambrusco

 

Landal

 

Landot noir

 

Lenoir

 

Leon Millot

 

Lemberger

(Limberger)

 

Limberger

(Lemberger)

 

Louise Swenson

 

Lucie Kuhlmann

 

Madeline Angevine

 

Magnolia

 

Magoon

 

Malbec

 

Malvasia bianca

(Moscato greco)

 

Mammolo

 

Marechal Foch

 

Marquette

 

Marsanne

 

Mataro

(Monastrell, Mourvèdre)

 

Melody

 

Melon

(Melon de Bourgogne)

 

Melon de Bourgogne

(Melon)

 

Merlot

 

Meunier

(Pinot Meunier)

 

Mish

 

Mission

 

Missouri Riesling

 

Monastrell

(Mataro, Mourvèdre)

 

Mondeuse

(Refosco)

 

Montefiore

 

Moore Early

 

Morio-Muskat

 

Moscato greco

(Malvasia bianca)

 

Mourvèdre

(Mataro, Monastrell)

 

Müller-Thurgau

 

Münch

 

Muscadelle

 

Muscat blanc

(Muscat Canelli)

 

Muscat Canelli

(Muscat blanc)

 

Muscat du Moulin

 

Muscat Hamburg

(Black Muscat)

 

Muscat of Alexandria

 

Muscat Ottonel

 

Naples

 

Nebbiolo

 

Negrara

 

Négrette

 

Negro Amaro

 

Nero d’Avola

 

New York Muscat

 

Niagara

 

Noah

 

Noble

 

Noiret

 

Norton

(Cynthiana)

 

Ontario

 

Orange Muscat

 

Palomino

 

Pamlico

 

Pedro Ximenes

 

Peloursin

 

Petit Bouschet

 

Petit Manseng

 

Petit Verdot

 

Petite Sirah

(Durif)

 

Peverella

 

Picpoul

(Piquepoul blanc)

 

Pinotage

 

Pinot blanc

 

Pinot Grigio

(Pinot gris)

 

Pinot gris

(Pinot Grigio)

 

Pinot Meunier

(Meunier)

 

Pinot noir

 

Piquepoul blanc

(Picpoul)

 

Prairie Star

 

Precoce de Malingre

 

Pride

 

Primitivo

 

Princess

 

Rayon d’Or

 

Ravat 34

 

Ravat 51

(Vignoles)

 

Ravat noir

 

Redgate

 

Refosco

(Mondeuse)

 

Regale

 

Reliance

 

Riesling

(White Riesling)

 

Rkatsiteli

(Rkatziteli)

 

Rkatziteli

(Rkatsiteli)

 

Roanoke

 

Rondinella

 

Rosette

 

Roucaneuf

 

Rougeon

 

Roussanne

 

Royalty

 

Rubired

 

Ruby Cabernet

 

Sabrevois

 

Sagrantino

 

St. Croix

 

St. Laurent

 

St. Pepin

 

St. Vincent

 

Saint Macaire

 

Salem

 

Salvador

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

(Fumé blanc)

 

Sauvignon gris

 

Scarlet

 

Scheurebe

 

Sémillon

 

Sereksiya

 

Seyval

(Seyval blanc)

 

Seyval blanc

(Seyval)

 

Shiraz

(Syrah)

 

Siegerrebe

 

Siegfried

 

Southland

 

Souzão

 

Steuben

 

Stover

 

Sugargate

 

Sultanina

(Thompson Seedless)

 

Summit

 

Suwannee

 

Sylvaner

 

Symphony

 

Syrah

(Shiraz)

 

Swenson Red

 

Tannat

 

Tarheel

 

Taylor

 

Tempranillo

(Valdepeñas)

 

Teroldego

 

Thomas

 

Thompson Seedless

(Sultanina)

 

Tinta Madera

 

Tinto cão

 

Topsail

 

Touriga

 

Traminer

 

Traminette

 

Trebbiano

(Ugni blanc)

 

Trousseau

 

Trousseau gris

 

Ugni blanc

(Trebbiano)

 

Valdepeñas

(Tempranillo)

 

Valdiguié

 

Valerien

 

Valiant

 

Valvin Muscat

 

Van Buren

 

Veeblanc

 

Veltliner

 

Ventura

 

Verdelet

 

Verdelho

 

Vergennes

 

Vermentino

 

Vidal blanc

 

Vignoles

(Ravat 51)

 

Villard blanc

 

Villard noir

 

Vincent

 

Viognier

 

Vivant

 

Watergate

 

Welder

 

Welsch Rizling

 

White Riesling

(Riesling)

 

Wine King

 

Yuga

 

Zinfandel

 

Zinthiana

 

Zweigelt»


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 10 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Italia, Cipro, Lettonia, Romania, Slovenia e Finlandia) nel 2012 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2012) 3024]

(Soltanto i testi in lingua bulgara, danese, estone, greca, francese, italiana, lettone, neerlandese, rumena, slovena, finlandese e svedese sono autentici)

(2012/276/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.

(2)

I programmi devono essere elaborati in conformità al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (3).

(3)

Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l’Estonia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2011-2013 in conformità a quanto disposto all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

(4)

I suddetti Stati membri hanno inoltre presentato le previsioni annuali di bilancio per il 2012, in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.

(6)

Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.

(7)

La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2012 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

(4)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO UNIONALE MASSIMO PER IL 2012

(in EUR)

Stato membro

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

(tasso del 50 %)

Belgio

2 108 145,00

1 054 072,50

Bulgaria

199 740,00

99 870,00

Danimarca

6 440 240,00

3 220 120,00

Estonia

566 084,00

283 042,00

Italia

7 859 576,00

3 929 788,00

Cipro

395 709,00

197 854,50

Lettonia

337 444,00

168 722,00

Romania

507 906,00

253 953,00

Slovenia

180 783,00

90 391,50

Finlandia

1 761 072,00

880 536,00

Totale

20 356 699,00

10 178 349,50


24.5.2012   

IT

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L 134/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2012

che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2012) 3179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/277/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dall’Unione europea.

(2)

Un elenco degli impianti riconosciuti nei paesi terzi è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2).

(3)

Le autorità thailandesi hanno informato la Commissione che la denominazione di uno degli impianti di irradiazione riconosciuti situato in Thailandia è stata modificata.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(2)  GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2002/840/CE il testo:

«Riferimento n.: UE-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailandia

Tel. +66 038458431/2/3/4

Fax +66 038458435»

è sostituito da:

«Riferimento n.: UE-AIF 08-2006

Synergy Health (Thailand) Ltd.

700/465 Amata Nakorn Industrial

Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailandia

Tel. +66 038458431/2/3 e +66 038450092/3

Fax +66 038458435 e +66 038717146»


24.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India

(2012/278/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

La Commissione europea («la Commissione»), con il regolamento (UE) n. 115/2012 (2) («il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India («India» o «il paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato aperto il 13 maggio 2011 (3), a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2011 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti.

(3)

Come indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2.   Procedura successiva

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure compensative provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(6)

Successivamente, tutte le parti sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India e svincolare gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha ribadito le sue osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile data nei considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio, sostenendo che alcuni tipi di prodotto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(8)

Tuttavia, l’inchiesta ha confermato che i diversi tipi di prodotto rientrano nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile e presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno le stesse utilizzazioni finali e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti. Questo argomento è stato perciò respinto

(9)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto in esame e il prodotto simile, si confermano i considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(10)

Nel considerando 24 del regolamento provvisorio è fatto riferimento ai seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

a)

Duty Entitlement Passbook Scheme («DEPBS»);

b)

Advance Authorisation Scheme («AAS»);

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme («EPCGS»);

d)

Export Oriented Units Scheme («EOUS»);

e)

Focus Product Scheme («FPS»);

f)

Sistema di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, «ECS»);

g)

Esenzione dall’imposta sull’elettricità.

(11)

L’industria dell’Unione ritiene che la Commissione non abbia tenuto conto di diversi regimi di sovvenzione e, di conseguenza, che le sovvenzioni di cui hanno fruito i produttori indiani siano state sottostimate.

(12)

A questo proposito, va osservato che nella denuncia era menzionato un gran numero di regimi di sovvenzione nazionali e locali, che figuravano nel questionario per i produttori esportatori dell’India e sono stati esaminati dalla Commissione. Tuttavia, è risultato che soltanto per i regimi elencati nel considerando 10 i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta inclusi nel campione aveva ricevuto sovvenzioni.

(13)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 24 a 27 del regolamento provvisorio.

(14)

Non sono state ricevute osservazioni sulle conclusioni riguardanti il FPS e l’esenzione dall’imposta sull’elettricità. Su DEPBS, AAS, EPCGS e ECS, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno formulato osservazioni dettagliate, che per la maggior parte hanno riguardato il calcolo degli importi delle sovvenzioni e in alcuni casi hanno portato a lievi modifiche di tali calcoli. Le osservazioni formulate non invalidano però le conclusioni generali su questi regimi, che sono confermate. Sono pervenute osservazioni anche sul regime EOUS. Tenendo conto delle conseguenze di tali osservazioni, riassunte oltre nei considerando da 13 a 19, non è necessario riferire dettagliatamente gli altri commenti ricevuti sui quattro regimi citati.

3.2.   Export oriented units scheme (EOUS)

3.2.1.   Generalità

(15)

Va ricordato che, come è detto al punto 3.5 del regolamento provvisorio, le «unità orientate all’esportazione» (EOU) hanno l’obbligo fondamentale, previsto dalla politica del commercio estero per il periodo 2009-2014, di realizzare un utile netto in valuta straniera, vale a dire che nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle loro esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate. In linea di principio, tutte le imprese che si impegnano a esportare la loro intera produzione di beni o servizi possono essere costituite in regime EOUS. Le società che godono dello status di unità orientate all’esportazione hanno diritto alle concessioni elencate al considerando 71 del regolamento provvisorio. Queste concessioni sono contributi finanziari dello Stato indiano ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, e conferiscono un vantaggio alle EOU. Inoltre, sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi considerate specifiche e compensabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

(16)

Nel regolamento provvisorio si rileva che il regime EOUS non può essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettere h) e i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In effetti, non si è potuto stabilire che lo Stato indiano dispone di un sistema di verifica o di una procedura che consenta di accertare se e in quale misura input acquisiti in esenzione da dazi e/o imposte sulle vendite siano stati utilizzati nella produzione del prodotto esportato (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, in caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base). Il sistema di verifica in atto mira a controllare l’obbligo relativo all’utile netto in valuta straniera, e non il consumo di importazioni in relazione alla produzione dei beni esportati.

(17)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, non sono stati addotti argomenti che contraddicano sostanzialmente la natura dell’EOUS, come descritta sopra, in particolare l’assenza di un sistema di verifica efficace e la sua compensabilità. Pertanto, le conclusioni relative all’EOUS esposte nei considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio sono confermate.

3.2.2.   Osservazioni presentate da Viraj Profiles Limited

(18)

L’unica società del campione con status di EOU era Viraj Profiles Limited («Viraj»). Il tasso di sovvenzione stabilito per questo produttore nella fase provvisoria era del 2,73 %, su un tasso di sovvenzione complessivo del 3,2 %. Viraj rappresentava, in volume, l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione.

(19)

Come detto al considerando 77 del regolamento provvisorio, Viraj ha presentato osservazioni dettagliate sul regime. Il produttore esportatore in questione ha sostenuto che la sovvenzione calcolata non sarebbe conforme all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo cui l’importo del dazio compensabile non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili effettivamente ricevute dalla società. Di conseguenza, il tasso di sovvenzione complessivo della società sarebbe inferiore al 2 %, ossia minimo. La società ha presentato dati contabili dettagliati a sostegno della sua tesi.

(20)

L’obiezione è stata debitamente analizzata. È stato possibile confrontare i dati contabili forniti da Viraj con i dati contabili verificati nel corso del sopralluogo e da questi dati risulta che in effetti il vantaggio compensabile ottenuto dalla società durante il periodo dell’inchiesta era stato sovrastimato. Pertanto, il dazio compensativo per Viraj è stato ricalcolato.

(21)

Il tasso di sovvenzione EOUS di Viraj è stato dunque ricalcolato e fissato in via definitiva allo 0,44 %. Compresi i tassi di sovvenzione stabiliti per EPCGS (ricalcolato allo 0,05 %), SCE (ricalcolato allo 0,12 %) e per l’esenzione dall’imposta sull’elettricità (0,09 %), il tasso di sovvenzione complessivo è stato fissato in via definitiva allo 0,7 %, vale a dire al di sotto della soglia minima.

3.2.3.   Osservazioni dell’industria dell’Unione sulle conclusioni definitive

(22)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l’industria dell’Unione ha presentato osservazioni nelle quali sostiene che i ricalcoli effettuati in relazione ai vantaggi EOUS ottenuti da Viraj sono ingiustificati ed errati. L’analisi della Commissione sarebbe incompleta, in contrasto con le modalità di compensazione di questo regime solitamente seguite dalle istituzioni e non terrebbe conto di altri possibili scenari nei quali Viraj potrebbe avere fruito indebitamente dell’esenzione dai dazi. Inoltre, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la presentazione tardiva da parte di Viraj delle osservazioni non riservate sulle conclusioni provvisorie ha leso gravemente il diritto di difesa dell’industria dell’Unione.

(23)

Per quanto riguarda il ricalcolo del margine di sovvenzione di Viraj, va chiarito che il produttore esportatore aveva dimostrato che il dazio compensativo provvisorio era superiore all’importo delle sovvenzioni compensabili effettivamente ricevute. La società ha dimostrato infatti che il dazio potenziale non riscosso era stato provvisoriamente sovrastimato e, pertanto, nel calcolo finale si è dovuto tener conto di questa correzione. Sarebbe stato contrario alle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento di base compensare contributi finanziari che, senza alcun dubbio, non si può ritenere conferiscano un vantaggio a Viraj. Si considera comunque che, nel caso di certe operazioni, il regime ha concesso all’impresa interessata sovvenzioni specifiche che devono essere compensate. Questo approccio è quindi pienamente coerente con il modo in cui le istituzioni hanno compensato il regime in passato. Di conseguenza, la revisione del margine di sovvenzione EOUS è del tutto conforme all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

(24)

Quanto alla presunta violazione del diritto di difesa dell’industria dell’Unione, va notato che le osservazioni di Viraj in merito al calcolo della sovvenzione EOUS erano comprese anche nelle due comunicazioni non riservate precedenti l’istituzione delle misure provvisorie, nonché in due comunicazioni non riservate successive. La prima e fondamentale osservazione formulata a questo riguardo, che ha portato la Commissione ad analizzare la questione in modo approfondito e infine a rivedere la sua posizione, è stata presentata nel dicembre 2011 ed è già menzionata al considerando 77 del regolamento provvisorio. Tutti i documenti menzionati sono stati immediatamente inclusi nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le osservazioni di Viraj sulle conclusioni provvisorie riassumevano semplicemente la posizione già espressa nelle precedenti comunicazioni. Se è vero che la versione non riservata delle osservazioni di Viraj sulle conclusioni provvisorie è stata presentata tardivamente, la Commissione ha provveduto a metterla prontamente a disposizione dall’industria dell’Unione, cui è stato concesso un periodo di tempo supplementare per formulare i propri commenti.

(25)

In considerazione di quanto precede, gli argomenti dell’industria dell’Unione hanno dovuto essere respinti.

3.2.4.   Altre questioni riguardanti le sovvenzioni

(26)

Sono pervenute osservazioni anche sul calcolo del margine di sovvenzione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e sul calcolo del margine di sovvenzione residuo. Inoltre, il solo produttore esportatore che ha chiesto l’esame individuale ha insistito perché la sua richiesta sia esaminata. Tuttavia, alla luce delle conclusioni sul nesso di causalità di cui oltre, non è necessario prendere una posizione definitiva su queste questioni.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

(27)

In assenza di osservazioni sulla produzione dell’Unione e sull’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari e consumo dell’Unione

(28)

In assenza di commenti sulle osservazioni preliminari e sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 124 a 130 del regolamento provvisorio.

5.2.   Importazioni dal paese interessato

(29)

Una parte ha sostenuto che l’analisi provvisoria dell’evoluzione dei prezzi all’importazione dall’India e della sottoquotazione dei prezzi sulla base dei prezzi medi sarebbe fuorviante, in quanto non terrebbe conto delle variazioni del mix dei prodotti da un anno all’altro durante il periodo considerato.

(30)

Al riguardo, va notato che i dati sui prezzi per tipo di prodotto sono disponibili solo per il PI, per il quale ai produttori esportatori e ai produttori dell’Unione è chiesto di fornire un elenco dettagliato delle operazioni nelle loro risposte al questionario. Pertanto, in mancanza di dati per tipo di prodotto per gli altri anni, nel periodo considerato, un’analisi corretta dell’evoluzione dei prezzi all’importazione può essere fatta solo sulla base dei prezzi medi. Va inoltre rilevato che la parte in questione non ha dimostrato perché l’analisi riguardante l’evoluzione dei prezzi all’importazione sarebbe fuorviante. L’obiezione è stata perciò respinta.

(31)

Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, si ricorda che, come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio, al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dall’India praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l’importazione.

(32)

Inoltre, come indicato al considerando 135 del regolamento provvisorio, il confronto dei prezzi è stato effettuato per tipo di prodotto tra operazioni allo stesso stadio commerciale. Pertanto, l’obiezione di questa parte relativa alla sottoquotazione è stata respinta.

(33)

In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 131 a 135 del regolamento provvisorio.

5.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.3.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(34)

Una parte ha sostenuto che l’analisi del regolamento provvisorio concernente il calo della produzione dell’industria dell’Unione è fuorviante e che la diminuzione del volume della produzione va vista alla luce delle capacità inutilizzate dell’industria dell’Unione, che sono anch’esse diminuite nel periodo considerato.

(35)

L’inchiesta ha dimostrato che il calo della produzione è coinciso con il calo delle vendite e con l’aumento delle scorte. Questa situazione ha indotto alcuni produttori dell’Unione a chiudere alcune delle loro linee di produzione, il che spiega la diminuzione dell’utilizzazione degli impianti. L’obiezione della parte è stata pertanto respinta.

(36)

In assenza di altre osservazioni relative alla produzione, alla capacità di produzione e all’utilizzazione degli impianti, si confermano i considerando 137 e 138 del regolamento provvisorio.

5.3.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(37)

In assenza di osservazioni concernenti l’evoluzione del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, si conferma il considerando 139 del regolamento provvisorio.

5.3.3.   Crescita

(38)

In mancanza di osservazioni sulla crescita, si conferma il considerando 140 del regolamento provvisorio.

5.3.4.   Occupazione

(39)

In assenza di osservazioni concernenti l’occupazione, si confermano i considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio.

5.3.5.   Prezzi unitari medi nell’Unione

(40)

In assenza di osservazioni sui prezzi unitari medi nell’Unione, si confermano i considerando 143 e 144 del regolamento provvisorio.

5.3.6.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(41)

In mancanza di osservazioni relative alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti, all’utile sul capitale investito e alla capacità di ottenere capitali, si confermano i considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

5.3.7.   Scorte

(42)

Una parte ha chiesto alla Commissione di fornire dati reali sull’andamento del livello delle scorte nel corso del periodo considerato e non dati indicizzati, sostenendo che l’indicizzazione non permette di formulare commenti validi o di valutare il livello delle scorte in percentuale delle vendite dell’industria dell’Unione.

(43)

Per motivi di riservatezza, come spiegato al considerando 127 del regolamento provvisorio, alcuni microindicatori, tra cui le scorte, hanno dovuto essere indicizzati. In ogni caso, l’indicizzazione delle scorte finali dell’industria dell’Unione nella tabella 10 del regolamento provvisorio permette di avere una buona idea dell’andamento delle scorte durante il periodo considerato. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(44)

In assenza di altre osservazioni sulle scorte, si conferma il considerando 149 del regolamento provvisorio.

5.3.8.   Entità del margine di sovvenzione

(45)

Va ricordato che il maggiore produttore esportatore indiano, che rappresentava l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, non ha beneficiato di sovvenzioni. Di conseguenza, le importazioni sovvenzionate hanno rappresentato il 13 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame dall’India verso l’Unione. Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dall’India sovvenzionate, l’impatto sull’industria dell’Unione dei margini effettivi di sovvenzione può essere considerato trascurabile.

5.3.9.   Conclusioni sul pregiudizio

(46)

L’inchiesta ha confermato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un calo nel periodo considerato. Pertanto, la conclusione enunciata nei considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio, ossia che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base è confermata.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(47)

Come previsto dall’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie dell’India hanno arrecato all’industria dell’Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi considerare grave. I fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione sono stati anch’essi esaminati in modo da evitare che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni sovvenzionate.

(48)

Come spiegato nei considerando da 18 a 21, il margine di sovvenzione del maggiore produttore esportatore indiano, che rappresenta l’87 % della totalità delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, è risultato minimo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e questo produttore esportatore, di conseguenza è stato considerato non sovvenzionato ai fini della presente inchiesta. Pertanto, solo il 13 % delle esportazioni indiane del prodotto in esame verso l’Unione durante il PI ha fruito di sovvenzioni. La quota di mercato delle importazioni sovvenzionate nel PI è stata del 2 %.

6.2.   Effetto delle importazioni sovvenzionate

(49)

Dall’inchiesta è risultato che il consumo nell’Unione è aumentato del 9 % nel periodo considerato, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 14 % e la quota di mercato è diminuita del 21 %.

(50)

Per quanto riguarda i prezzi, i prezzi medi delle importazioni sovvenzionate sono risultati inferiori ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tuttavia, sono stati del 12 % circa superiori ai prezzi della società indiana non sovvenzionata.

(51)

Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dato il loro modesto volume, le importazioni dall’India sovvenzionate, a prezzi superiori a quelli delle importazioni non sovvenzionate, possono aver avuto un ruolo solo molto limitato, se lo hanno avuto, nel deterioramento della situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Importazioni dall’India non sovvenzionate

(52)

Il volume totale delle importazioni dall’India è fortemente aumentato (del 65 %) durante il periodo considerato e la loro quota di mercato è salita dal 12,1 % al 18,3 %. Tuttavia, come si è detto, le importazioni non sovvenzionate hanno rappresentato l’87 % del volume totale delle esportazioni indiane nel PI, per una quota di mercato del 15 % nel PI, mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India sovvenzionate è stata nello stesso periodo del 2 %.

(53)

I prezzi delle importazioni dall’India sono diminuiti complessivamente del 9 % nel periodo considerato, restando sempre inferiori ai prezzi delle importazioni dal resto del mondo e ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. È però da notare che, come spiegato al considerando 50, i prezzi medi delle importazioni non sovvenzionate sono risultati ben più bassi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione di quelli delle importazioni sovvenzionate.

6.3.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(54)

In assenza di osservazioni relative alle importazioni da altri paesi terzi, si confermano i considerando da 161 a 165 del regolamento provvisorio.

6.3.3.   Crisi economica

(55)

In assenza di altre osservazioni relative all’impatto della crisi economica sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 166 a 169 del regolamento provvisorio.

6.3.4.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione

(56)

In assenza di osservazioni sull’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione, si conferma il considerando 170 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(57)

L’analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo considerato vi è stato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo originarie dell’India. È stato inoltre constatato che i prezzi di queste importazioni sono sempre rimasti inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(58)

Tuttavia, considerato il fatto che le esportazioni del maggior produttore esportatore indiano, che rappresentavano l’87 % delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI, non sono state sovvenzionate, si ritiene che un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate, che rappresentano appena il 13 % del quantitativo totale esportato dall’India, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non possa essere stabilito con sufficiente certezza. Infatti, non si può affermare che le esportazioni indiane sovvenzionate, in considerazione del loro limitato volume e della loro quota di mercato molto ridotta (2 %) e del fatto che i loro prezzi erano in media del 12 % superiori a quelli delle importazioni non sovvenzionate, siano state la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(59)

L’analisi degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, comprese le importazioni non sovvenzionate, le importazioni da altri paesi terzi, la crisi economica e l’andamento delle esportazioni delle industrie dell’Unione incluse nel campione, ha dimostrato che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni non sovvenzionate provenienti dall’India, che hanno rappresentato l’87 % della totalità delle esportazioni indiane verso l’Unione durante il PI e sono state effettuate a prezzi notevolmente più bassi di quelli delle importazioni sovvenzionate.

7.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI

(60)

In assenza di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene che non siano necessarie misure compensative e che quindi il presente procedimento antisovvenzioni debba essere chiuso in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base.

(61)

Il denunziante e le altre parti interessate sono stati informati e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare la conclusione raggiunta circa l’opportunità di chiudere il presente procedimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificati nelle voci della nomenclatura combinata corrispondenti ai codici 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, originari dell’India, è chiuso.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 115/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell’India sono svincolati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 6.

(3)  GU C 142 del 13.5.2011, pag. 36.