ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.132.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
23 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all’estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 431/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

 

2012/270/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) [notificata con il numero C(2012) 3137]

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, e conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) una domanda presentata dalla Grecia, e pervenuta il 27 marzo 2006, finalizzata a registrare la denominazione «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) come denominazione di origine protetta.

(2)

Il Belgio e un’impresa privata canadese si sono opposti alla registrazione proposta a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le dichiarazioni di opposizione sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), c) e d) del suddetto regolamento. Con lettera del 17 febbraio 2011, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra di loro.

(3)

Tra la Grecia e gli opponenti è stato raggiunto un accordo, in virtù del quale sono state apportate modifiche di minore entità al disciplinare e alla scheda riepilogativa, aggiungendo l’acido lattico e l’acido citrico all’elenco dei conservanti autorizzati e limitando all’8,5 % il tenore di cloruro di sodio della salamoia nella fase di fermentazione. La Grecia e gli opponenti hanno inoltre concordato che la registrazione della denominazione «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) non deve ostacolare la commercializzazione di un prodotto sulla cui etichetta figuri la designazione «varietà della Calcidica», nella misura in cui tale prodotto comprenda tale varietà, o sia derivato dalla stessa e purché non induca in errore i consumatori, l’uso del nome della varietà rispetti le regole di una concorrenza leale e non sfrutti la reputazione della denominazione di origine protetta. Secondo i termini dell’accordo le condizioni di cui sopra potrebbero essere garantite apponendo sull’etichetta la designazione «varietà della Calcidica» in caratteri più piccoli di quelli del nome del prodotto, a una distanza ragionevole dalla denominazione di vendita del prodotto e indicando il luogo di origine, qualora esso sia diverso dalla Calcidica.

(4)

Alla luce di quanto precede, è opportuno iscrivere la denominazione «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) nel Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Occorre modificare in tal senso e pubblicare la scheda riepilogativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Nell’allegato II del presente regolamento è riportata la scheda riepilogativa aggiornata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 190 del 14.7.2010, pag. 37.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (DOP)


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

N. CE: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ — ΠΓΕ — Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione, Direzione dell’agricoltura biologica, dipartimento DOP, IGP e STG)

Indirizzo:

Αχαρνών 29/Akharnon 29

104 39, Αθήνα/Atene

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Tel.

+30 2102125152

Fax:

E-mail:

ax29u030@minagric.gr

2.   Associazione:

Nome:

Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής με την επωνυμία «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής» (Associazione delle unioni delle cooperative agricole di Polygyros e della Calcidica), (denominazione commerciale «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής/Biokallierghitikì Chalkidikis» — Coltivazione biologica della Calcidica)

Indirizzo:

Κωνσταντινουπόλεως 13/Konstantinoupoleos 13,

63100, Πο7λύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Tel.

+30 2371023076

Fax:

E-mail:

eas-pol@otenet.gr

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altri: ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6:

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»

(Prasines Elies Chalkidikis)

4.2.   Descrizione:

Le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) provengono esclusivamente dalle varietà «Chondrolia Chalkidikis» e «Chalkidikis» della specie Olea europea. Le olive ottenute da queste varietà prodotte nella penisola Calcidica sono caratterizzate da un frutto di grosse dimensioni, con un rapporto elevato polpa/nocciolo, di colore da verde a giallo-verde brillante, un aroma delicatamente fruttato e sapore un po’ amarognolo e piccante, senza percezione grassa al palato; ciò dipende da secoli di adattamento degli olivi alle peculiari condizioni pedoclimatiche della zona, come pure dalle tecniche colturali impiegate dagli olivicoltori.

Sono disponibili quattro tipi di «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»:

1.

olive intere;

2.

olive snocciolate;

3.

olive snocciolate ripiene; per la farcitura, eseguita a mano, si possono utilizzare mandorle, peperoni rossi, carote, cetriolini e aglio; tali prodotti non possono superare il 15 % del peso delle olive;

4.

olive schiacciate.

Tutti questi tipi di olive possono essere aromatizzati con origano, timo, foglie di alloro, sedano, aglio, capperi e paprica. Gli ingredienti utilizzati per l’aromatizzazione non possono superare il 2,5 % del peso delle olive.

Gli ingredienti utilizzati per il ripieno e l’aromatizzazione delle olive sono prodotti nel nomos della Calcidica.

Per l’immissione al consumo il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche:

Tipi di olive

Parametri

intere

snocciolate

snocciolate e ripiene

schiacciate

Caratteristiche fisiche del frutto

Frutti di forma cilindrica/conica terminanti in una protuberanza marcata, con un pericarpo resistente e lucido di colore da verde a giallo-verde brillante.

Polpa soda e succosa.

Polpa leggermente schiacciata, con nocciolo intero, succulenta.

Caratteristiche organolettiche del frutto

Aroma delicatamente fruttato, assenza di percezione grassa.

Sapore leggermente amarognolo e piccante. Se le olive sono aromatizzate, il gusto dei condimenti può essere individuato.

Sapore leggermente amarognolo e piccante, integrato dall’aroma degli ingredienti del ripieno.

Sapore leggermente amarognolo e piccante. Se le olive sono aromatizzate, il gusto dei condimenti può essere individuato.

Caratteristiche qualitative del frutto

Tutte le olive rientrano nelle categorie «extra» e «select» e le dimensioni minime ammissibili sono 181/200 frutti per chilogrammo. I frutti difettosi in entrambe le categorie non possono essere superiori al 7 % del peso netto delle olive.

Caratteristiche della salamoia

La salamoia contiene fino all’8,5 % di cloruro di sodio, ha un pH compreso tra 3,8 e 4,0 e un’acidità minima di 0,8 %.

Peso netto del frutto conservato in salamoia

Almeno 65 % del peso del prodotto finale.

Almeno 55 % del peso del prodotto finale.

Almeno 65 % del peso del prodotto finale.

Per gli altri parametri qualitativi e le sostanze coadiuvanti utilizzate nella lavorazione e nel confezionamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa sugli alimenti, le norme del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e quelle della Commissione del Codex Alimentarius.

4.3.   Zona geografica:

La zona geografica di origine delle «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» è il nomos della Calcidica, che confina a nord-ovest con il nomos di Salonicco ed è delimitato per il resto dal Mar Egeo. Dal punto di vista geografico comprende la Penisola Calcidica, dalla caratteristica forma a tre dita, esclusa la penisola più orientale costituita dal Monte Athos, entità indipendente non compresa nel nomos della Calcidica.

Il 47 % della superficie del nomos (ossia 137 160 ha) è costituito da boschi e superfici forestali, mentre le superfici agricole rappresentano il 32,7 % (95 500 ha). Le superfici irrigue coprono 20 000 ha e corrispondono al 21 % del totale dei terreni coltivabili. La Calcidica ha una superficie olivicola di 23 000 ha.

4.4.   Prova dell’origine:

Le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono coltivate, sottoposte a lavorazione e confezionate all’interno del nomos della Calcidica. I produttori e gli oliveti sono registrati nello schedario olivicolo del nomos e nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), aggiornati annualmente. La quantità e l’origine della materia prima sono certificate volta per volta, mediante le necessarie registrazioni contabili, al momento della consegna ai centri di lavorazione che tengono anche un registro dei produttori e fornitori. Il nome e la sede sociale dei centri di lavorazione delle olive sono iscritti nell’apposito registro della Camera di commercio e dell’industria della Calcidica e nel registro dell’Organismo di pagamento e di controllo degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (Ο.P.Ε.Κ.Ε.P.Ε), con un codice unico.

4.5.   Metodo di ottenimento:

1.   Coltivazione e raccolta delle olive

Nella penisola Calcidica la quasi totalità degli oliveti è caratterizzata da una densità di impianto intermedia tra l’oliveto tradizionale e l’oliveto moderno, con una distanza tra gli alberi di 6 × 6,5, 6,5 × 6,5 o 6 × 7 m. La maggior parte dei produttori applica, attraverso le rispettive organizzazioni, un sistema documentato di produzione integrata. Per ovviare al fenomeno dell’alternanza della produzione e per ottenere frutti di dimensioni superiori e di migliore qualità i produttori procedono sistematicamente a potature invernali ed estive e all’eliminazione dei polloni.

Le rese medie si aggirano sui 9 000 kg/ha l’anno.

La raccolta si effettua nel periodo dal 15 settembre al 10-15 ottobre di ogni anno quando, in esito al controllo dell’evoluzione della maturazione effettuato dai produttori e dalle loro associazioni, il frutto ha raggiunto un’adeguata fase di maturazione e la colorazione desiderata. Con l’aiuto di scale i produttori raccolgono le olive a mano e le ripongono in cassette di plastica con le quali le trasportano ai centri di lavorazione. I frutti, di un colore uniforme da verde a giallo-verde, non devono essere mescolati a foglie, rametti e altre sostanze estranee, non devono presentare ammaccature né lesioni e devono essere esenti da attacchi di parassiti e malattie o danni provocati da uccelli ecc. I centri di lavorazione pesano le olive e rilasciano una bolla di consegna che indica la qualità e la quantità ricevuta.

2.   Trasformazione

Dopo la consegna le olive sono trasferite in vasche in cui si esegue la deamarizzazione. A questo scopo si aggiunge una soluzione di soda caustica all’1,5-2 % in funzione della temperatura e della fase di maturazione delle olive. Questa operazione ha una durata di 12 ore. Le olive vengono quindi risciacquate tre volte per eliminare la soluzione di soda caustica; viene quindi aggiunta acqua nelle vasche in cui le olive rimangono per 8 ore. L’acqua viene rinnovata da due a tre volte a intervalli di 8 ore. La deamarizzazione può essere eseguita anche in modo naturale, utilizzando solo acqua per le operazioni di lavaggio e risciacquo. In entrambi i casi si cerca di fare in modo che le olive conservino un sapore amarognolo.

A questo punto le olive sono trasferite in vasche di fermentazione, alle quali si aggiunge una soluzione contenente fino all’8,5 % di salamoia. Il pH e la concentrazione di sale della salamoia sono controllati regolarmente e se necessario si procede ad aggiunte di sale. Le olive si conservano in questa fase fino a quando la salamoia si stabilizza al tenore di sale desiderato. Il processo di fermentazione è già iniziato nella fase precedente e la sua durata, che dipende dallo stadio di maturazione del frutto e dalla temperatura ambiente, può durare dai due ai quattro mesi.

La snocciolatura è effettuata con mezzi meccanici. Si pratica un taglio trasversale a un’estremità dell’oliva e un’incisione a croce dalla parte del picciolo. Il nocciolo è estratto grazie all’uso di acqua e di pressione meccanica. Per lo schiacciamento delle olive si usano presse meccaniche leggere che non provocano la distruzione della polpa né la rottura del nocciolo.

Le olive destinate ad essere farcite sono disposte su piani di lavoro dove operaie esperte le farciscono a mano. Le olive ripiene sono un prodotto tradizionale della penisola Calcidica: per il ripieno si usano mandorle oppure pezzetti di peperoni rossi, carote, cetriolini e aglio.

Le olive possono essere aromatizzate con erbe aromatiche locali (origano, timo, capperi, foglie di alloro, aglio, sedano e paprica).

3.   Cernita e classificazione in base al calibro — confezionamento

Dopo la fermentazione e la snocciolatura, le olive sono trasferite dalle vasche ai tavoli di lavoro per un controllo visivo dei frutti da parte di operai specializzati, che eliminano a mano i frutti danneggiati, ammaccati e in generale tutti i frutti che presentano alterazioni. Successivamente le olive sono trasportate su nastri trasportatori fino agli addetti alle operazioni di calibratura in funzione delle dimensioni dei frutti e al loro confezionamento negli appositi recipienti.

Nella maggior parte dei casi le olive sono confezionate in recipienti di plastica adatta per alimenti e innocua per il consumatore, in lattine o in vasi di vetro, indipendentemente dal peso del contenuto. I recipienti sono riempiti di salamoia, alla quale possono essere aggiunti acido L-ascorbico, acido citrico o acido lattico per conservare il prodotto, in conformità della normativa unionale e greca.

Il confezionamento delle olive può aver luogo in centri che si trovano al di fuori del nomos della Calcidica ai quali il prodotto viene consegnato già lavorato, a condizione che sia garantita la tracciabilità attraverso i documenti di trasporto e i corrispondenti documenti contabili e che siano rispettate le regole relative all’etichettatura descritte al punto 4.8.

4.6.   Legame:

1.   Naturale

Dal punto di vista agronomico i terreni del nomos della Calcidica sono perfettamente adatti alla coltivazione dell’ulivo, pianta che si sviluppa e fruttifica su un’ampia tipologia di terreni, dai suoli calcarei, sassosi e poveri di montagna fino alle fertili pianure alluvionali di origine calcarea.

Il clima della Calcidica è particolarmente favorevole all’olivo: pur essendo essa situata nella Grecia settentrionale, l’ampio fronte della Calcidica lambito dal Mare Egeo (630 km di coste) fa sì che le curve isotermiche relative alle temperature minime e massime corrispondano a quelle di zone olivicole più meridionali, come la Messenia, l’Etoloacarnania e l’Attica; la penisola beneficia inoltre di un’elevata pluviometria (da 450 mm in pianura a 850 mm in montagna in media annua).

Il clima della Calcidica è favorevole alla coltivazione dell’olivo anche in quanto, a seconda dell’altitudine, è caratterizzato da inverni da miti a freddi, da estati secche da miti a calde con un forte soleggiamento e stagioni intermedie molto lunghe. Le temperature medie estive non superano i 22 °C, mentre in inverno le temperature minime raramente scendono a – 10 °C anche nelle zone di montagna; si tratta di condizioni ideali per la prosperità dell’olivo.

Oltre alle apprezzabili dimensioni, le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono caratterizzate da un pericarpo resistente e lucido di colore da verde a giallo-verde brillante, una polpa ricca, soda e succosa, un aroma delicatamente fruttato e un sapore amarognolo e piccante.

Le condizioni pedoclimatiche della Calcidica e le tecniche di coltivazione e di lavorazione delle olive concorrono all’elevata qualità del prodotto per i seguenti motivi:

grazie al lungo periodo di temperature relativamente basse durante la stagione di raccolta, in abbinamento alle tecniche colturali, in particolare la potatura e l’eliminazione dei polloni, e grazie al potenziale delle varietà, la produzione è mantenuta stabile e si ottengono frutti di grandi dimensioni con un rapporto elevato polpa/nocciolo,

grazie alla composizione prevalentemente calcarea dei terreni, i frutti sono ricchi di componenti volatili a cui è attribuibile l’aroma fine e fruttato,

l’elevato soleggiamento, le temperature estive miti e il controllo delle fasi di maturazione realizzato dai produttori e dalle loro associazioni permettono di ottenere, al momento della raccolta, frutti di colore verde brillante, con polpa succosa e soda che facilita lo snocciolamento, evitando ammaccature e alterazioni del frutto,

le tecniche colturali e in particolare l’irrigazione e il controllo delle fasi di maturazione contribuiscono a mantenere basso il tenore di olio nel frutto, che contribuisce all’assenza di percezione grassa e a valorizzare le caratteristiche aromatiche oltre che a evitare le ossidazioni e a migliorare la serbevolezza delle olive,

la tradizionale raccolta manuale garantisce le condizioni fisiche ottimali del frutto e la riuscita della sua ulteriore lavorazione; inoltre la cernita e la farcitura manuale permettono di ottenere un prodotto di prima qualità e autentico.

Analogamente, i centri di lavorazione, mantenendo vive le pratiche tradizionali, hanno adattato le tecniche di lavorazione alle caratteristiche peculiari delle varietà in modo da ovviare alle difficoltà connesse alla fermentazione delle olive, da conservarne le caratteristiche organolettiche ed ottenere un prodotto dalle caratteristiche uniche e costanti, rinomato in tutta la Grecia per il suo sapore amarognolo e piccante. La propensione all’esportazione di numerosi centri di lavorazione delle «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» ha inoltre contribuito alla loro commercializzazione in vari paesi esteri.

2.   Storico

I riferimenti all’esistenza di oliveti nella Calcidica risalgono al 1415: si parla dell’oliveto di Andronico situato nei possedimenti del monastero di Agios Paulos di Cassandra, degli antichissimi olivi sparsi nei possedimenti del monastero di Vatopedio a Souflari di Kalamarias (Nea Triglia) e nella vicina Daoutlou (Elaiochoria), oltre che dell’oliveto del monastero di Iviron sull’isola di Kaukania di Olympiada. Nel resto della Calcidica esistevano molti olivi domestici e spesso la loro presenza dava luogo a toponimi. A quanto pare i loro frutti erano usati soprattutto per la produzione di olive da tavola.

Verso la metà del XIX secolo gli abitanti della Calcidica hanno iniziato a dedicarsi sistematicamente all’olivicoltura, all’innesto degli olivi selvatici e, su scala più ridotta, al trapianto di olivi domestici. Questa svolta sembra essere attribuibile soprattutto alle disposizioni fiscali favorevoli del «regolamento sull’esenzione dei nuovi impianti di olivi» pubblicato nel 1863. Nel 1887 Christakis Zografos aveva già sistemato il grande oliveto di Portaria, che occupava una superficie di 500 ha circa e contava oltre 32 000 olivi. Parallelamente Chatzi Osman fondò a Gerakini di Polygyros un grande frantoio a vapore che costituì l’inizio della modernizzazione degli impianti oleari della Calcidica.

Il legame della penisola Calcidica con l’ulivo e con il suo frutto è dimostrato da secoli di coltivazione e di produzione attestati da documenti storici e da numerose tradizioni popolari sopravvissute fino ai giorni nostri. La coltivazione dell’ulivo nella Calcidica costituisce da almeno due secoli un punto di riferimento importantissimo sia per la vita economica, sia per l’attività sociale e le tradizioni culturali dei suoi abitanti.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) (Organismo di certificazione e controllo dei prodotti agricoli —AGROCERT).

Indirizzo:

Πατησίων & Άνδρου 1/Patission & Androu 1

11257 Αθήνα/Atene

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Tel.

+ 30 2108231277

Fax:

+30 2108231438

E-mail:

info@agrocert.gr

Nome:

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Amministrazione autonoma del nomos Calcidica, Direzione sviluppo rurale)

Indirizzo:

63100 Πολύγυρος/Polygyros

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Tel.

+ 30 2371039314

Fax:

+ 30 2371339207

E-mail:

agro6@halkidiki.gov.gr

4.8.   Etichettatura:

Oltre alla denominazione di origine protetta «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» e alle relative indicazioni, le etichette devono permettere di verificare l’origine e la protezione del prodotto e recare le seguenti indicazioni:

il numero di codice che indica l’anno di produzione, il centro di lavorazione, la partita e il centro di confezionamento finale se quest’ultimo è diverso dal centro di lavorazione,

la data entro la quale il prodotto deve essere consumato, se si tratta del confezionamento finale,

il logo composto dal nome del prodotto in caratteri greci o latini, che contorna un’immagine ellittica contenente sullo sfondo una cartina della Calcidica tratta da una litografia del 1829 della associazione britannica «Society for the Diffusion of Useful Knowledge» e in primo piano un rametto di olivo con olive verdi.

Image

Se le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono utilizzate per produzione di pasta, è autorizzato l’uso dell’indicazione «Pasta di “Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” DOP», a condizione che tale prodotto contenga esclusivamente «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής», con la sola aggiunta di olio d’oliva extravergine fino al 7 %.


23.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

relativo all’estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. L’articolo 8 di tale regolamento prevede garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare uova in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alle salmonelle. Lo stesso articolo stabilisce che le partite di tali uova devono essere accompagnate da un certificato che attesti che le uova sono state sottoposte con risultati negativi a prove microbiologiche conformemente alla legislazione dell’Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (2) concede queste garanzie speciali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1688/2005 stabilisce inoltre norme sul campionamento dei branchi di origine delle uova e sui metodi microbiologici per l’esame di tali campioni. Contiene anche il modello del certificato sanitario che deve accompagnare le partite di uova.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 853/2004, le garanzie speciali riguardanti determinati alimenti di origine animale possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.

(5)

Il 5 ottobre 2007 la Danish Veterinary and Food Administration (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alle salmonelle nelle uova per l’intero suo territorio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. La domanda comprende una descrizione del programma di controllo delle salmonelle nelle uova applicato dalla Danimarca.

(6)

Nella riunione del 18 giugno 2008, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato: «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo delle salmonelle ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie Gallus gallus» (di seguito «documento di orientamento»).

(7)

Il programma di controllo delle salmonelle nelle uova applicato dalla Danimarca è riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. In data 20 maggio 2011 le autorità danesi hanno inoltre fornito informazioni attestanti che in Danimarca anche la prevalenza delle salmonelle nei branchi di pollastre e di ovaiole adulte era conforme al documento di orientamento nel 2008, 2009 e 2010.

(8)

È quindi opportuno estendere le garanzie speciali alle partite di uova destinate alla Danimarca. Devono essere inoltre applicate a tali partite le norme del regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento dei branchi di origine delle uova, i metodi microbiologici per l’esame di tali campioni e il modello di certificato sanitario.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di uova — quali definite nell’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 — destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

1.   Il campionamento dei branchi di origine delle uova di cui all'articolo 1 è eseguito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1688/2005.

2.   I campioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi microbiologiche per le salmonelle conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Articolo 3

Le partite di uova di cui all’articolo 1 sono accompagnate da un certificato conforme al modello previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.


23.5.2012   

IT

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L 132/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 428/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (2), che il nome di tale Stato sia inserito nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3), nella colonna che indica i paesi che possono utilizzare il nome di una delle varietà di uve da vino che possono figurare sull’etichetta dei vini conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Dopo aver verificato che le condizioni stabilite all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento sono rispettate, occorre inserire gli Stati Uniti d’America nella colonna corrispondente del suddetto allegato, al nome della varietà di uve da vino di cui alla detta richiesta.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009, il testo della riga 58 è sostituito dal seguente:

«58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Stati Uniti d’America»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.

(3)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.


23.5.2012   

IT

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L 132/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 429/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di errori da parte dei costruttori di autovetture

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Considerato che la notifica di errori nei dati relativi alle emissioni di CO2 da parte di un costruttore a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, rappresenta un passo importante nella verifica dei dati che costituisce la base per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche nonché delle emissioni specifiche medie di tutti i costruttori, è opportuno elaborare una procedura chiara e trasparente per tale notifica.

(2)

È altresì opportuno avvalersi di un formato comune per la notifica di errori al fine di garantire che le informazioni notificate dai costruttori alla Commissione possano essere verificate ed elaborate tempestivamente.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

«3.   I costruttori che notifichino errori a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.

La notifica dell’errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore.

L’errore è indicato da una voce distinta nell’insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo “Osservazioni del costruttore”, in cui si indica uno dei seguenti codici:

a)

Codice A, se i dati sono stati modificati dal costruttore;

b)

Codice B, se l’autovettura non è identificabile;

c)

Codice C, se l’autovettura non rientra nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione.

Ai fini della lettera b) del terzo comma, un’autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell’insieme di dati provvisorio.

4.   Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.

5.   La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato “Notifica di errore — CO2 da autovetture” e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea

Segretariato generale

1049 Bruxelles

BELGIO

Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

e

CO2-monitoring@eea.europa».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15.


23.5.2012   

IT

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L 132/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 430/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a), d) e j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007 la Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni dell’Unione europea.

(2)

In Spagna e in Grecia, Stati membri che insieme producono oltre due terzi dell’olio di oliva dell’Unione europea, il prezzo medio dell’olio di oliva registrato sul mercato nel periodo precisato all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), è inferiore al livello indicato all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Ciò provoca una grave turbativa dei mercati di questi Stati membri. Il mercato unionale dell’olio di oliva è caratterizzato da un elevato livello di interdipendenza, pertanto la grave turbativa del mercato spagnolo e greco minaccia di estendersi a tutti gli Stati membri produttori di olio di oliva.

(3)

A norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007 può essere concesso un aiuto all’ammasso privato di olio di oliva e la Commissione è tenuta a fissare l’aiuto in anticipo o mediante gara.

(4)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 ha fissato norme comuni per l’attuazione del regime di aiuti all’ammasso privato. A norma dell’articolo 6 di tale regolamento occorre aprire una gara secondo le modalità e le condizioni previste all’articolo 9 dello stesso.

(5)

Occorre stabilire il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all’ammasso privato a un livello che permetta, alla luce delle analisi di mercato, di contribuire a stabilizzare tale mercato.

(6)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, occorre fissare il quantitativo minimo di prodotto che deve essere oggetto di ciascuna offerta.

(7)

È necessario stabilire una cauzione intesa a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l’effetto ricercato sul mercato.

(8)

Alla luce dell’andamento della situazione del mercato nella campagna di commercializzazione in corso e delle previsioni per la campagna successiva, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di decidere di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adattare di conseguenza il livello dell’aiuto. È necessario che tale possibilità sia indicata nel contratto, come previsto all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, occorre fissare il periodo entro il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le offerte valide alla Commissione.

(10)

Per evitare un calo incontrollato dei prezzi, reagire rapidamente alla situazione eccezionale del mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   È aperta una procedura di gara per la fissazione del livello dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le categorie di olio di oliva elencate nell’allegato del presente regolamento e definite al punto 1 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso un aiuto all’ammasso privato è fissato a 100 000 t.

Articolo 2

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1.   Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 31 maggio 2012 e termina il 5 giugno 2012 alle 11:00, ora di Bruxelles.

Il sottoperiodo di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale ha inizio il primo giorno lavorativo successivo al termine del sottoperiodo precedente e termina il 19 giugno 2012 alle 11:00, ora di Bruxelles.

2.   Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 180 giorni.

3.   Ogni offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 tonnellate.

4.   L’operatore che partecipa a una gara per più categorie di olio o per recipienti depositati presso diversi indirizzi presenta un’offerta separata per ciascun caso.

5.   Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia.

Articolo 4

Cauzioni

L’offerente costituisce una cauzione di 50 EUR per tonnellata di olio di oliva oggetto dell’offerta.

Articolo 5

Accorciamento della durata di validità dei contratti

In base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e al prevedibile andamento futuro, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adeguare di conseguenza l’importo dell’aiuto. Nel contratto con l’aggiudicatario è fatto riferimento a tale possibilità.

Articolo 6

Comunicazione delle offerte alla Commissione

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione tutte le offerte valide entro 24 ore dalla scadenza di ciascun sottoperiodo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Categorie di olio di oliva di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Olio extra vergine di oliva

Olio di oliva vergine


23.5.2012   

IT

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L 132/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 431/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

98,8

MA

53,8

TR

87,5

ZZ

80,0

0707 00 05

AL

41,0

JO

183,3

MK

59,4

TR

130,7

ZZ

103,6

0709 93 10

JO

183,3

TR

112,3

ZZ

147,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

75,0

MA

52,2

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

94,2

ZA

84,1

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

83,4

CA

135,2

CL

94,8

CN

82,4

EC

94,2

MK

29,3

NZ

147,6

US

188,4

UY

67,9

ZA

95,7

ZZ

103,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.5.2012   

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L 132/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

[notificata con il numero C(2012) 3137]

(2012/270/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo una valutazione effettuata dalla Commissione in base a un’analisi del rischio fitosanitario prodotta dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) provocano effetti nocivi sui vegetali sensibili a tali organismi. Essi infestano, in particolare, i tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito denominati «tuberi di patata», la cui produzione si estende a tutta l’Unione. I suddetti organismi non figurano né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Il Portogallo ha informato la Commissione della presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix similaris (Gentner) sul proprio territorio. Una notifica inviata dalla Spagna l’8 settembre 2010 segnala i primi rilevamenti di Epitrix similaris (Gentner) in una regione del proprio territorio. Le informazioni disponibili indicano inoltre la presenza di Epitrix cucumeris (Harris) ed Epitrix tuberis (Gentner) in un paese terzo che esporta attualmente tuberi di patate verso l’Unione.

(3)

Occorre adottare misure in merito all’introduzione nell’Unione di tuberi di patate provenienti da paesi terzi nei quali gli organismi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) siano notoriamente presenti. È inoltre opportuno prevedere misure adeguate in merito alla circolazione di tuberi di patate originari di zone dell’Unione nelle quali sia confermata la presenza di uno o più dei suddetti organismi.

(4)

Tutti gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini riguardanti la presenza di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) sui tuberi e i campi di patate e notificarne i risultati. Gli Stati membri possono altresì decidere di sottoporre altri vegetali a ispezione.

(5)

In base a tali misure gli Stati membri dovranno delimitare le aree in cui si registra una presenza confermata di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) o Epitrix tuberis (Gentner) al fine di eradicare o quantomeno contenere la diffusione dei suddetti organismi e sottoporne la presenza a monitoraggio intensivo.

(6)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(7)

La presente decisione resterà in vigore fino al 30 settembre 2014 al fine di disporre del tempo necessario a valutarne l’efficacia.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione di tuberi di patate nell’Unione

1.   I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari (2) di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti nell’Unione solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, paragrafo 1.

2.   Al loro ingresso nell’Unione i tuberi di patate sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, paragrafo 5.

Articolo 3

Circolazione di tuberi di patate all’interno dell’Unione

I tuberi di patate originari delle zone delimitate all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 5 possono circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 1.

I tuberi di patate introdotti nell’Unione a norma dell’articolo 2 da paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più degli organismi specificati possono essere fatti circolare all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, paragrafo 3.

Articolo 4

Indagini e notifiche degli organismi specificati

1.   Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all’interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

2.   La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.

Articolo 5

Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

1.   Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un’area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all’allegato II, sezione 1.

Tale Stato membro adotta le misure di cui all’allegato II, sezione 2.

2.   Laddove uno Stato membro adotti le misure di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente l’elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.

Articolo 6

Conformità

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione degli organismi specificati in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione di tali misure.

Articolo 7

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2014.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO I

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative all’introduzione nell’unione

1)

Ferme restando le disposizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o più degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma della direttiva 2000/29/CE («il certificato») che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l’informazione di cui ai punti 2 e 3.

2)

Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):

a)

i tuberi di patate sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l’assenza del rischio di diffusione.

3)

Il certificato deve riportare quanto segue:

a)

deve attestare che, nel corso di un’ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell’esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non più dello 0,1 % di terra;

b)

deve attestare che il materiale d’imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all’importazione è pulito.

4)

Qualora venga fornita l’informazione di cui alla lettera a), paragrafo 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d’origine».

5)

I tuberi di patate introdotti nell’Unione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1) al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

1)

I tuberi di patate originari di zone delimitate all’interno dell’Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (2) e se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.

2)

I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (3) o da un produttore registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE della Commissione (4), oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE;

b)

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l’assenza del rischio di diffusione; e

c)

il materiale d’imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito.

3)

I tuberi di patate introdotti nell’Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all’interno dell’Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al paragrafo 1.


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(3)  GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

(4)  GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.


ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5

SEZIONE 1

definizione delle zone delimitate

1)

Le zone delimitate sono costituite da:

a)

una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui è stata confermata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

b)

una zona cuscinetto che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l’intero campo entrerà a far parte della «zona tampone».

2)

Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrerà definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

3)

Per definire le zone infestate e le «zone tampone» gli Stati membri dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4)

Se la presenza di un organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza.

5)

Qualora in base alle indagini di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato dovrà confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Sarà tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Le misure adottate dagli Stati membri nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:

1)

misure volte all’eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all’occorrenza, di piantare piante ospiti;

2)

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini;

3)

sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.