ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.125.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
12 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

1

 

 

2012/251/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 405/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

25

 

*

Regolamento (UE) n. 406/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

27

 

*

Regolamento (UE) n. 407/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 408/2012 della Commissione, dell'11 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

DECISIONI

 

 

2012/252/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato n. C 6/08 (ex NN 69/07) cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Ålands Industrihus Ab [notificata con il numero C(2011) 4905]  ( 1 )

33

 

 

2012/253/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2012, che modifica l’allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2012) 2978]  ( 1 )

51

 

 

2012/254/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 maggio 2012, concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2012) 3016]  ( 1 )

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011)

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1)

L’Unione europea, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe hanno notificato l’espletamento delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in conformità dell’articolo 62 di tale accordo. Pertanto, l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.


(1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1.


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

(2012/251/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II e l’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») contengono disposizioni specifiche e modalità di applicazione in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove, certificazioni e ambiente.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (3).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 (4).

(4)

È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 (5).

(5)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (6).

(6)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (7).

(7)

La direttiva 67/548/CEE del Consiglio (8) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sono abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1o giugno 2015. Poiché tali direttive sono state integrate nell'accordo SEE, detto accordo dovrebbe essere modificato a decorrere dal 1o giugno 2015 per tener conto di tale abrogazione.

(8)

Gli allegati II e XX dell'accordo SEE dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(9)

È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60.

(5)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68.

(6)  GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

(7)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1.

(8)  Direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(9)  Direttiva 1999/45/CE, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2012

del

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (2).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 (3).

(3)

È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 (4).

(4)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (5).

(5)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (6).

(6)

La direttiva 67/548/CEE del Consiglio (7) e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) sono abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1o giugno 2015. Poiché tali direttive sono state integrate nell'accordo, detto accordo dovrebbe essere modificato a decorrere dal 1o giugno 2015 per tener conto di tale abrogazione.

(7)

Gli allegati II e XX dell’accordo SEE dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE è modificato come specificato negli allegati da I a III della presente decisione.

Articolo 2

Nell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE, ai punti 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio), 32e (direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0112: Direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e (CE) n. 1336/2008, dei regolamenti (UE) n. 440/2010 e (UE) n. 453/2010 e della direttiva 2008/112/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60.

(4)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68.

(5)  GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

(6)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1.

(7)  Direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(8)  Direttiva 1999/45/CE, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(9)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO I

della decisione del Comitato misto SEE n. …/2012

L’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) e 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1272: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»

2.

Il testo dell'adattamento c), punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio), del capitolo XV è sostituito dal seguente:

«Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome

CAS

Numero della sostanza

EINECS

Acrilammide

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome

CAS

Numero della sostanza

ELINCS

Acrilammidoglicolato di metile

(contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

Acrilammidometossiacetato di metile

(contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

iii)

tali deroghe giungeranno a termine il 1o giugno 2012 se entro tale data, in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Norvegia non avrà dato seguito alle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate che sono state trasmesse il 1o giugno 2009 all’Agenzia chimica europea a sostegno di disposizioni più rigorose per la classificazione e l’etichettatura.

Se sarà dato seguito alla procedura d’armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, le deroghe saranno riesaminate entro il 31 dicembre 2013. Qualora l’esito di detta procedura giustifichi le deroghe, queste potrebbero essere confermate mediante una decisione del Comitato misto SEE. In mancanza di tale decisione anteriormente al 1o luglio 2014, le deroghe giungeranno a termine a tale data.»

3.

Il testo dell'adattamento d), lettera ii), punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è soppresso.

4.

Al punto 12u [regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 60).»

5.

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 1272: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1),

32010 R 0453: Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 (GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1)».

6.

I punti seguenti sono inseriti dopo il punto 12zu (decisione della Commissione 2010/226/UE) del capitolo XV:

«12zv.

32008 R 1272: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono adattate nel modo seguente:

a)

il Liechtenstein non è tenuto a predisporre un servizio nazionale di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per contro, il Liechtenstein pubblicherà, sulla pagina web dell’Ufficio per la Tutela ambientale, autorità nazionale competente in materia di sostanze chimiche, un link di collegamento con il servizio di assistenza tecnica dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

b)

non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l’articolo 51, in combinato disposto con l’articolo 4 e l'articolo 46, paragrafo 1, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tale sostanza la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome

CAS

Numero della sostanza

EINECS

Acrilammide

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii)

l’articolo 51, in combinato disposto con l’articolo 4 e l'articolo 46, paragrafo 1, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Nome

CAS

Numero della sostanza

ELINCS

Acrilammidoglicolato di metile

(contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)

77402-05-2

[NOR- UNN-02-91]

403-230-3

Acrilammidometossiacetato di metile

(contenente 0,01 % ≤ di acrilammide < 0,1 %)

77402-03-0

[NOR- UNN-03-01]

401-890-7

iii)

l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 4, 9 e 46, paragrafo 1, per le miscele contenenti sostanze come definito nel testo dell’adattamento i) e ii).

(iv)

Tali deroghe giungeranno a termine il 1o giugno 2012 se entro tale data, in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Norvegia non avrà dato seguito alle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate che sono state trasmesse il 1o giugno 2009 all’Agenzia chimica europea a sostegno di disposizioni più rigorose per la classificazione e l’etichettatura.

Se sarà dato seguito alla procedura d’armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, le deroghe saranno riesaminate entro il 31 dicembre 2013. Qualora l’esito di detta procedura giustifichi le deroghe, queste potrebbero essere confermate mediante una decisione del Comitato misto SEE. In mancanza di una decisione anteriormente al 1o luglio 2014, le deroghe giungeranno a termine a tale data;

c)

la versione islandese e norvegese delle dichiarazioni di cui agli articoli 21 e 22 figurano rispettivamente nelle appendici 5 e 6.

12zw.

32010 R 0440: Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 1).»

7.

Il testo dei punti 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) e 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è soppresso a decorrere dal 1o giugno 2015.

8.

Le appendici 3 (ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE) e 4 (ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE) sono soppresse a decorrere dal 1o giugno 2015.

9.

Le appendici 5 (indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in islandese) e 6 (indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in norvegese) sono inserite come indicato rispettivamente all’allegato II e all’allegato III della presente decisione.

10.

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI e al punto 1 (direttiva del Consiglio 88/378/CEE) del capitolo XXIII è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0112: Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»

11.

Al punto 9 (direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32008 L 0112: Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 68).»

ALLEGATO II

della decisione del Comitato misto SEE n. …/2012

Appendice 5

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in islandese

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.

Designazione islandese

H200

Óstöðugt, sprengifimt efni.

H201

Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.

H202

Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.

H203

Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.

H204

Hætta á bruna eða sprengibrotum.

H205

Hætta á alsprengingu í bruna.

H220

Afar eldfim lofttegund.

H221

Eldfim lofttegund.

H222

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H223

Úðabrúsi með eldfimum efnum.

H224

Afar eldfimur vökvi og gufa.

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226

Eldfimur vökvi og gufa.

H228

Eldfimt, fast efni.

H240

Sprengifimt við hitun.

H241

Eldfimt eða sprengifimt við hitun.

H242

Eldfimt við hitun.

H250

Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.

H251

Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkviknun.

H252

Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkviknun.

H260

Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkviknun.

H261

Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn

H270

Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H271

Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).

H272

Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H280

Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

H281

Inniheldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.

H290

Getur verið ætandi fyrir málma.

H300

Banvænt við inntöku.

H301

Eitrað við inntöku.

H302

Hættulegt við inntöku.

H304

Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.

H310

Banvænt í snertingu við húð.

H311

Eitrað í snertingu við húð.

H312

Hættulegt í snertingu við húð.

H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H315

Veldur húðertingu.

H317

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

H318

Veldur alvarlegum augnskaða.

H319

Veldur alvarlegri augnertingu.

H330

Banvænt við innöndun.

H331

Eitrað við innöndun.

H332

Hættulegt við innöndun.

H334

Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.

H335

Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

H336

Getur valdið sljóleika eða svima.

H340

Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H341

Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H350

Getur valdið krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H351

Grunað um að valda krabbameini (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H360

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H361

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði (tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H362

Getur skaðað börn á brjósti.

H370

Skaðar líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H371

Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H372

Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H373

Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).

H400

Mjög eitrað lífi í vatni.

H410

Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H411

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H412

Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H413

Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.

H350i

Getur valdið krabbameini við innöndun.

H360F

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.

H360D

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361f

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

H361d

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360FD

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H361fd

Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Fd

Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkviði.

H360Df

Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkviði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.

EUH 001

Sprengifimt sem þurrefni.

EUH 006

Sprengifimt með og án andrúmslofts.

EUH 014

Hvarfast kröftuglega við vatn

EUH 018

Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.

EUH 019

Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð).

EUH 044

Sprengifimt við hitun í lokuðu rými.

EUH 029

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.

EUH 031

Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 032

Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

EUH 066

Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

EUH 070

Eitrað í snertingu við augu.

EUH 071

Ætandi fyrir öndunarfærin.

EUH 059

Hættulegt ósonlaginu.

EUH 201/201A

Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð! Inniheldur blý.

EUH 202

Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná ekki til.

EUH 203

Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 204

Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 205

Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 206

Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).

EUH 207

Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá framleiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum.

EUH 208

Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

EUH 209/ 209A

Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun

EUH 210

Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

EUH 401

Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.

All’allegato IV, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è aggiunto il testo seguente:

N.

Designazione islandese

P101

Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

P103

Lesið merkimiðann fyrir notkun.

P201

Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.

P202

Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað.

P210

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.

P211

Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P220

Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/…/brennanleg efni.

P221

Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/…

P222

Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.

P223

Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leiftureldi.

P230

Haldið röku með….

P231

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.

P232

Verjið gegn raka.

P233

Ílát skal vera vel lukt.

P234

Má aðeins geyma í upprunalegu íláti.

P235

Geymist á köldum stað.

P240

Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.

P241

Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu/…

P242

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

P243

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

P244

Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.

P250

Má ekki verða fyrir hnjaski/höggi/…/núningi

P251

Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.

P260

Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P261

Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.

P262

Má ekki koma í augu eða á húð eða föt.

P263

Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur.

P264

Þvoið…vandlega eftir meðhöndlun.

P270

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.

P271

Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P272

Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu.

P273

Forðist losun út í umhverfið.

P280

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

P281

Notið tilskildar persónuhlífar.

P282

Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/andlitshlífum/augnhlífum.

P283

Klæðist brunaþolnum/eldþolnum/eldtefjandi fatnaði.

P284

Notið öndunarhlífar.

P285

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.

P231 + P232

Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund. Verjið gegn raka.

P235 + P410

Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

P301

EFTIR INNTÖKU:

P302

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ:

P303

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár):

P304

EFTIR INNÖNDUN:

P305

BERIST EFNIÐ Í AUGU:

P306

EF EFNIÐ FER Á FÖT:

P307

EF um váhrif er að ræða:

P308

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða:

P309

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:

P310

Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P311

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P312

Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P313

Leitið læknis.

P314

Leitið læknis ef lasleika verður vart.

P315

Leitið umsvifalaust læknis.

P320

Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P321

Sérstök meðferð (sjá … á þessum merkimiða).

P322

Sérstakar ráðstafanir (sjá … á þessum merkimiða).

P330

Skolið munninn.

P331

EKKI framkalla uppköst.

P332

Ef efnið ertir húð:

P333

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:

P334

Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P335

Dustið lausar agnir af húðinni.

P336

Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.

P337

Ef augnerting er viðvarandi:

P338

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P340

Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P341

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P342

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:

P350

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P351

Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P352

Þvoið með mikilli sápu og vatni.

P353

Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P360

Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.

P361

Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.

P362

Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P363

Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.

P370

Ef eldur kemur upp:

P371

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:

P372

Sprengihætta ef eldur kemur upp.

P373

EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum efnum.

P374

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.

P375

Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P376

Stöðvið leka ef það er óhætt.

P377

Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan máta.

P378

Notið … til að slökkva eldinn.

P380

Rýmið svæðið.

P381

Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.

P390

Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.

P391

Safnið upp því sem hellist niður.

P301 + P310

EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P301 + P312

EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

P301 + P330 + P331

EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.

P302 + P334

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P302 + P350

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.

P302 + P352

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni

P303 + P361 + P353

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

P304 + P340

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P304 + P341

EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P306 + P360

EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.

P307 + P311

EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P308 + P313

EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.

P309 + P311

EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P332 + P313

Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

P333 + P313

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.

P335 + P334

Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.

P337 + P313

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

P342 + P311

Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.

P370 + P376

Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.

P370 + P378

Ef eldur kemur upp: Notið … til að slökkva eldinn.

P370 + P380

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.

P370 + P380 + P375

Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P371 + P380 + P375

Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.

P401

Geymist …

P402

Geymist á þurrum stað.

P403

Geymist á vel loftræstum stað.

P404

Geymist í lokuðu íláti.

P405

Geymist á læstum stað.

P406

Geymist í tæringarþolnu/… íláti með tæringarþolnu innra lagi.

P407

Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.

P410

Hlífið við sólarljósi.

P411

Geymist við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P412

Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.

P413

Ef búlkavara vegur meira en … kg/… pund skal ekki geyma hana í hærri hita en … °C/… °F.

P420

Má ekki geyma hjá öðru efni.

P422

Geymið innihald undir …

P402 + P404

Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.

P403 + P233

Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.

P403 + P235

Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

P410 + P403

Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.

P410 + P412

Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.

P411 + P235

Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en … °C/… °F.

P501

Fargið innihaldi/íláti hjá …

ALLEGATO III

della decisione del Comitato misto SEE n. …/2012

Appendice 6

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in norvegese

All'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il testo seguente:

N.

Designazione norvegese

H200

Ustabile eksplosive varer.

H201

Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.

H202

Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.

H203

Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter.

H204

Fare for brann eller utkast av fragmenter.

H205

Fare for masseeksplosjon ved brann.

H220

Ekstremt brannfarlig gass.

H221

Brannfarlig gass.

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H223

Brannfarlig aerosol.

H224

Ekstremt brannfarlig væske og damp.

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H226

Brannfarlig væske og damp.

H228

Brannfarlig fast stoff.

H240

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H241

Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H250

Selvantenner ved kontakt med luft.

H251

Selvopphetende; kan selvantenne.

H252

Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.

H260

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.

H261

Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.

H270

Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H272

Kan forsterke brann; oksiderende.

H280

Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H281

Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.

H290

Kan være etsende for metaller.

H300

Dødelig ved svelging.

H301

Giftig ved svelging.

H302

Farlig ved svelging.

H304

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H310

Dødelig ved hudkontakt.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315

Irriterer huden.

H317

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330

Dødelig ved innånding.

H331

Giftig ved innånding.

H332

Farlig ved innånding.

H334

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H340

Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H341

Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H350

Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>

H362

Kan skade barn som ammes.

H370

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H371

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H372

Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H373

Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding.

H360F

Kan skade forplantningsevnen.

H360D

Kan gi fosterskader.

H361f

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

H361d

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360FD

Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

H361fd

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Fd

Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H360Df

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

EUH 001

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.

EUH 006

Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.

EUH 014

Reagerer voldsomt med vann.

EUH 018

Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUH 019

Kan danne eksplosive peroksider.

EUH 044

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

EUH 029

Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.

EUH 031

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

EUH 032

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

EUH 066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

EUH 070

Giftig ved øyekontakt.

EUH 071

Etsende for luftveiene.

EUH 059

Farlig for ozonlaget.

EUH 201/201A

Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.

EUH 202

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH 203

Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 204

Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 205

Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 206

Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).

EUH 207

Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene.

EUH 208

Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH 209/ 209A

Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.

EUH 210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH 401

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

All’allegato IV, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è aggiunto il testo seguente:

N.

Designazione norvegese

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103

Les etiketten før bruk.

P201

Innhent særskilt instruks før bruk.

P202

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P220

Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /…/ brennbare materialer.

P221

Må ikke blandes med brennbare stoffer.

P222

Unngå kontakt med luft.

P223

Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og eksplosjonsaktig brann.

P230

Holdes fuktet med …

P231

Håndteres under inertgass.

P232

Beskyttes mot fuktighet.

P233

Hold beholderen tett lukket.

P234

Oppbevares bare i originalbeholder.

P235

Oppbevares kjølig.

P240

Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P241

Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.

P242

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

P243

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P244

Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.

P250

Må ikke utsettes for sliping/støt/…/friksjon.

P251

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P261

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P262

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P263

Unngå kontakt under graviditet/amming.

P264

Vask … grundig etter bruk.

P270

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P272

Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P281

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

P282

Bruk kuldeisolerende hansker /visir/øyevern.

P283

Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.

P284

Bruk åndedrettsvern.

P285

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

P231 + P232

Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.

P235 + P410

Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.

P301

VED SVELGING:

P302

VED HUDKONTAKT:

P303

VED HUDKONTAKT (eller håret):

P304

VED INNÅNDING:

P305

VED KONTAKT MED ØYNENE

P306

VED KONTAKT MED KLÆR:

P307

Ved eksponering:

P308

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

P309

Ved eksponering eller ubehag:

P310

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P311

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P313

Søk legehjelp.

P314

Søk legehjelp ved ubehag.

P315

Søk legehjelp umiddelbart.

P320

Særlig behandling kreves umiddelbart (se … på etiketten).

P321

Særlig behandling (se … på etiketten).

P322

Særlige tiltak (se … på etiketten).

P330

Skyll munnen.

P331

IKKE framkall brekning.

P332

Ved hudirritasjon:

P333

Ved hudirritasjon eller utslett:

P334

Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P335

Børst bort løse partikler fra huden.

P336

Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området.

P337

Ved vedvarende øyeirritasjon:

P338

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P340

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P341

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P342

Ved symptomer i luftveiene:

P350

Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P351

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

P352

Vask med mye såpe og vann.

P353

Skyll/dusj huden med vann.

P360

Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P361

Tilsølte klær må fjernes straks.

P362

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

P363

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P370

Ved brann:

P371

Ved større brann og store mengder:

P372

Eksplosjonsfare ved brann.

P373

IKKE bekjemp brannen når den når eksplosive varer.

P374

Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

P375

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P376

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P377

Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.

P378

Slukk med:....

P380

Evakuer området.

P381

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P390

Absorber spill for å hindre materiell skade.

P391

Samle opp spill.

P301 + P310

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P301 + P312

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P302 + P334

VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P302 + P350

VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P302 + P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304 + P340

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P304 + P341

VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P306 + P360

VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.

P307 + P311

Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P308 + P313

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P309 + P311

Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

P333 + P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P335 + P334

Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.

P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P342 + P311

Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P370 + P376

Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

P370 + P378

Ved brann: Slukk med …

P370 + P380

Ved brann: Evakuer området.

P370 + P380 + P375

Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P371 + P380 + P375

Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

P401

Oppbevares …

P402

Oppbevares tørt.

P403

Oppbevares på et godt ventilert sted.

P404

Oppbevares i lukket beholder.

P405

Oppbevares innelåst.

P406

Oppbevares i korrosjonsbestandig/… beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

P407

Se til at det er luft mellom stabler/paller.

P410

Beskyttes mot sollys.

P411

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P412

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P413

Bulkmengder på over …kg/…lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F.

P420

Må oppbevares adskilt fra andre materialer.

P422

Oppbevar innholdet under …

P402 + P404

Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.

P403 + P233

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P403 + P235

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P410 + P403

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

P410 + P412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P411 + P235

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn …°C /… °F. Oppbevares kjølig.

P501

Innhold/beholder leveres til …


REGOLAMENTI

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/25


REGOLAMENTO (UE) N. 405/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2012

recante divieto di pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro, di cui all’allegato del presente regolamento, per lo stock ivi indicato, si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento, da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

3/T&Q

Stato membro

Svezia

Stock

PRA/04-N.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

Acque norvegesi a sud di 62° N

Data

9 marzo 2012


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/27


REGOLAMENTO (UE) N. 406/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2012

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato, o in esso immatricolate, hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento, per lo stock ivi indicato, si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock, di cui all’allegato del presente regolamento, da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

N.

2/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

Data

18 gennaio 2012


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/29


REGOLAMENTO (UE) N. 407/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2012

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX, X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento, per lo stock ivi indicato, si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento, da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

1/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

Data

23 marzo 2012


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 408/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

143,3

MA

74,3

TR

116,2

ZZ

111,3

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

119,8

ZZ

172,5

0805 10 20

EG

46,2

IL

61,3

MA

44,3

TR

44,3

ZZ

49,0

0805 50 10

TR

78,3

ZZ

78,3

0808 10 80

AR

111,2

BR

86,9

CL

96,5

CN

95,4

MA

85,1

MK

29,3

NZ

133,4

US

148,7

UY

85,3

ZA

92,4

ZZ

96,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

relativa all’aiuto di Stato n. C 6/08 (ex NN 69/07) cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Ålands Industrihus Ab

[notificata con il numero C(2011) 4905]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/252/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Tramite una denuncia presentata in data 5 settembre 2006, la Commissione è stata informata di una serie di misure concesse dall’amministrazione locale di Åland (in prosieguo «AL») a favore della società immobiliare Ålands Industrihus Ab (in prosieguo «ÅI»). Con lettere datate 25 ottobre 2006 e 14 febbraio 2007, la Commissione chiedeva informazioni alla Finlandia, fornite con lettere dell’11 gennaio 2007 e 3 aprile 2007. Le autorità finlandesi hanno trasmesso ulteriori informazioni il 31 maggio 2007 e 12 luglio 2007, mentre il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni nei mesi di novembre 2006 e maggio 2007.

(2)

Con lettera datata 30 gennaio 2008, la Commissione comunicava alla Finlandia la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») (2) in merito all’aiuto («la decisione di avvio»).

(3)

La decisione di avvio della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

(5)

A seguito della decisione di avvio, la Finlandia ha trasmesso ulteriori informazioni tramite le comunicazioni registrate dalla Commissione in data 6 maggio 2008, 21 gennaio 2010, 26 febbraio 2010, 21 maggio 2010, 18 giugno 2010, 18 aprile 2011, 27 giugno 2011 e 28 giugno 2011. Il 4 giugno 2010 si è tenuto un incontro fra i servizi della Commissione, le autorità finlandesi e i rappresentanti della società ÅI.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   IL BENEFICIARIO

(6)

La società ÅI ha sede nella città di Mariehamn, capoluogo delle isole Åland, un arcipelago del mar Baltico situato fra la Finlandia continentale e la Svezia, che conta una popolazione totale di circa 28 000 abitanti. Åland è una provincia della Finlandia dotata di ampia autonomia. I maggiori azionisti di ÅI sono l’AL (che detiene l’84,43 %) e la città di Mariehamn (con il 15,01 %). Il restante azionariato è composto da altre amministrazioni locali di Åland (4).

(7)

ÅI opera nel settore della costruzione, gestione di proprietà immobiliari e concessione in locazione di immobili ad uso industriale e commerciale. A detta della Finlandia l’obiettivo delle attività di ÅI è la realizzazione di edifici ad uso delle società di Åland al fine di favorire la diversificazione e la competitività dell’economia.

(8)

Fino al 1999 il volume delle attività aziendali di ÅI era stato di modesta entità (5), con una crescita di stato patrimoniale modesta o nulla (6). In tale contesto, il consiglio d’amministrazione di ÅI decise di avviare la ricerca di nuove opportunità imprenditoriali in un’ottica di espansione. Al contempo, la comunità imprenditoriale locale (costituita quasi esclusivamente da piccole imprese) aveva espresso l’auspicio che si realizzasse un «parco tecnologico», cioè un complesso insediativo per le imprese locali al fine di agevolare la cooperazione, generare nuove idee e stimolare lo spirito d’impresa in generale. Da questa idea scaturì successivamente il progetto del parco tecnologico «iTiden» (kvarteret iTiden), la cui genesi è illustrata in maggior dettaglio nella sezione 2.2 che segue.

2.2.   IL PROGETTO iTiden  (7)

(9)

Il dialogo fra i rappresentanti dell’imprenditoria locale e l’AL in merito all’idea di realizzare un «parco tecnologico» era stato avviato nel 1999 e a tal fine erano stati organizzati viaggi di studio comuni presso insediamenti simili in Svezia.

(10)

Nel 2000 il progetto fu affidato a un gruppo di lavoro, il quale nella primavera del 2000 presentò una proposta all’AL e alla città di Mariehamn. L’AL citava il progetto e la sua intenzione di realizzarlo e finanziarlo nel proprio bilancio di previsione per il 2000 (8), intenti poi confermati nel bilancio di previsione per il 2001, nel quale l’AL richiedeva altresì ulteriori fondi per possibili aumenti di capitale per progetti infrastrutturali, fra cui quelli di ÅI (una richiesta analoga era stata avanzata nel bilancio di previsione per il 2000) (9).

(11)

Il 12 luglio 2001, a seguito di un incremento di capitale, ÅI acquistava dei terreni nel distretto «Västra Klinten» di Mariehamn, scelti come sede di iTiden. In parallelo con tale acquisto, ÅI otteneva inoltre le modifiche al piano regolatore necessarie per il progetto iTiden.

(12)

Nel bilancio di previsione 2002 l’AL annunciava che ÅI avrebbe avviato la realizzazione del progetto iTiden nel 2002 e che ciò avrebbe probabilmente richiesto un aumento di capitale (per il quale l’AL faceva richiesta dei necessari stanziamenti di bilancio) (10).

(13)

All’inizio del 2002 venne nominato un gruppo di lavoro e il progetto di costruzione di iTiden fu affidato a un architetto. Furono inoltre contattate varie imprese per sondarne l’interesse a insediarsi nel futuro parco. Le opere preliminari di sbancamento furono eseguite nella primavera del 2003, mentre la costruzione del primo lotto (il progetto era concepito per la realizzazione in due lotti) fu avviata nell’estate del 2003. A seguito del completamento delle opere del primo lotto, le prime imprese vi si insediarono il 1o dicembre 2004.

(14)

La costruzione del secondo lotto 2 di iTiden fu avviata nell’autunno 2006 e completata nel 2007.

2.3.   GLI AIUTI DI STATO

(15)

L’indagine formale della Commissione si è incentrata su vari apporti di capitale («aumenti di capitale») e garanzie sui prestiti bancari («garanzie sui prestiti») concesse dall’AL a favore di ÅI fra il 1997 e il 2007. Tali misure sono elencate nella tabella che segue (gli apporti di capitale sono numerati da C-I a C-XI e le garanzie da G-I a G-III).

Misura

Data della misura

Aumenti di capitale

(in EUR)

Garanzie sui prestiti

(in EUR)

C-I (11)

18.6.1997

84 094,39

 

C-II (11)

22.6.2000

340 582,27

 

C-III (11)

10.10.2000

114 368,37

 

C-IV

20.7.2001

353 199,00

 

C-V

15.8.2002

599 933,73

 

C-VI

13.3.2003

799 911,64

 

G-I

9.10.2003

 

2 600 000,00

C-VII

6.5.2004

515 165,97

 

C-VIII

30.9.2004

669 896,95

 

G-II

2.11.2004

 

1 160 000,00

C-IX

16.6.2005

199 977,91

 

C-X

16.6.2005

234 961,43

 

G-III

13.12.2005

 

2 600 000,00

C-XI

15.2.2007

1 379 998,95

 

 

TOTALE

5 292 090,61

6 360 000,00

(16)

Rispetto alla tabella delle misure di cui al punto 7 della decisione di avvio, è stata espunta una garanzia sui prestiti di 2 587 500 EUR datata 26 ottobre 2006, in quanto non è mai stata applicata (a seguito di una decisione dei tribunali finlandesi). Inoltre, la data dell’aumento di capitale C-XI, che nella decisione di avvio era il 12 giugno 2006, è in questa sede corretta al 15 febbraio 2007, sulla base di quanto appurato nel corso dell’indagine. La decisione dell’AL di concedere l’aumento di capitale è stata recentemente cassata (6 aprile 2011) dalla corte suprema amministrativa della Finlandia (cfr. il considerando 114 di seguito). Tuttavia, poiché il capitale versato ad ÅI nel 2007 non è stato rimborsato, la Commissione ritiene che la sentenza della corte finlandese non ponga tale misura al di fuori dall’ambito della presente indagine.

(17)

Secondo le autorità finlandesi, tutti gli aumenti di capitale sono stati apportati per finanziare il progetto iTiden, ad eccezione dei seguenti:

 

C-I) apporto di capitale del 18 giugno 1997 (84 094,39 EUR)

 

C-II) apporto di capitale del 22 giugno 2000 (340 582,27 EUR)

 

C-III) apporto di capitale del 10 ottobre 2000 (114 368,37 EUR)

 

C-VIII) apporto di capitale del 30 settembre 2004 (669 896,95 EUR)

 

C-IX) apporto di capitale del 16 giugno 2005 (199 977,91 EUR).

(18)

Tutte le garanzie sui prestiti, secondo la Finlandia, sono state emesse allo scopo di finanziare il progetto iTiden. Si forniscono maggiori dettagli sulle garanzie sui prestiti ai considerando da 66 a 86 di seguito.

3.   MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, TFUE

(19)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha messo in dubbio la compatibilità degli aumenti di capitale e delle garanzie sui prestiti con il mercato interno, per i motivi che seguono.

(20)

Per quanto riguarda l’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha osservato che le misure comportavano l’impiego di risorse statali, in quanto sono state concesse dall’amministrazione locale, ed erano selettive, in quanto rivolte ad ÅI. Per quanto concerne il criterio seguito per determinare se le misure concesse abbiano conferito un «vantaggio che non sarebbe stato possibile ottenere in normali condizioni di mercato» (poiché un investitore privato guidato da previsioni di redditività di più lungo periodo non avrebbe operato in modo analogo), la Commissione ha messo in dubbio che un investitore privato avrebbe concesso capitali come ha fatto l’AL, tenuto conto della lunga serie di risultati negativi o, al massimo, di utili molto bassi conseguiti da ÅI. Per quanto concerne nello specifico le garanzie sui prestiti, la Commissione dubitava che ÅI avrebbe potuto ottenere sostegno finanziario analogo sui mercati e riteneva pertanto che tali garanzie avevano conferito un vantaggio ad ÅI. La Commissione riteneva altresì che siffatti vantaggi fossero atti a falsare la concorrenza e gli scambi a livello dell’UE.

(21)

Se le misure di cui trattasi si fossero configurate come aiuti di Stato, la Commissione dubitava che potessero essere considerate compatibili con il mercato interno.

(22)

Infine, la Commissione contestava la tesi della Finlandia secondo cui anche qualora le misure fossero effettivamente considerate aiuti di Stato, esse erano legittime in quanto concesse in conformità con i regimi di aiuto in vigore già prima dell’adesione della Finlandia all’UE.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FINLANDIA

4.1.   LE MISURE NON COSTITUISCONO AIUTO DI STATO

(23)

La Finlandia ritiene che l’AL abbia agito conformemente al principio dell’investitore di mercato, in quanto avrebbe adottato le misure di cui trattasi con la prospettiva di trarre un profitto dal proprio investimento. La Finlandia sostiene infatti che le decisioni di investimento erano basate sul programma di nuovi investimenti perseguito dalla società, principalmente tramite il progetto iTiden. Pertanto, le misure non erano volte a coprire perdite pregresse, né a sostenere un’attività economica in perdita. L’AL ha ottenuto un valore reale dai propri investimenti nelle nuove quote azionarie in ÅI, poiché il valore della società è aumentato in parallelo con la sottoscrizione delle azioni. Pertanto, ÅI non ha ottenuto alcun vantaggio che non avrebbe potuto ottenere da un investitore privato.

(24)

A prescindere dagli eventuali vantaggi, la Finlandia ritiene inoltre che le misure non si possano configurare come aiuto di Stato, poiché non vi è alcuna prova concreta che esse abbiano avuto alcun effetto degno di nota sulla concorrenza nel mercato immobiliare di Åland.

4.2.   QUALORA LE MISURE COSTITUISCANO UN AIUTO DI STATO, SONO LEGITTIME AI SENSI DEI REGIMI DI AIUTO ESISTENTI

(25)

Secondo le autorità finlandesi, anche qualora dovesse risultare che le misure comprendono un elemento di aiuto di Stato, tale aiuto dovrebbe essere considerato legittimo, in quanto sia gli apporti di capitale che le garanzie rientravano in regimi di aiuto esistenti cui era stata data esecuzione prima dell’adesione della Finlandia all’UE.

4.3.   QUALORA LE MISURE COSTITUISCANO AIUTO DI STATO, SONO COMUNQUE COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO

(26)

Se le misure dovessero costituire aiuti di Stato illegali, esse dovrebbero comunque essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto volte a promuovere lo sviluppo della regione e la creazione di nuovi posti di lavoro, principalmente attraverso il contributo alla diversificazione dell’economia regionale, che dipende eccessivamente dal settore dei trasporti marittimi.

4.4.   EVENTUALE RECUPERO

(27)

Qualora la Commissione ritenga che l’aiuto costituiva un aiuto illegittimo e incompatibile da recuperare, la Finlandia adduce le argomentazioni che seguono.

(28)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (12), la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con il principio generale del diritto dell’UE. La Finalndia invoca tale norma in quanto essa, sulla base del principio del legittimo affidamento, aveva motivo di ritenere che i succitati regimi, precedenti all’adesione, fossero e siano ancora validi, e che pertanto qualsivoglia aiuto concesso sulla base di tali norme fosse legale.

(29)

Qualora la Commissione ritenesse ciononostante che l’aiuto sia da recuperare, la Finlandia sostiene che l’elemento di aiuto negli aumenti di capitale non corrisponda necessariamente all’importo nominale complessivo delle operazioni che costituiscono l’aiuto di Stato. Relativamente alle garanzie, l’eventuale aiuto da recuperare non può essere maggiore del vantaggio in termini di tasso di interesse facilitato ottenuto dall’impresa in virtù della garanzia (rispetto ai prestiti non assistiti da garanzia). Analogamente, per quanto concerne gli apporti di capitale, l’eventuale aiuto non può essere maggiore del costo che ÅI avrebbe sostenuto per ottenere un capitale equivalente sul mercato.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   QUALIFICA COME AIUTO DI STATO

(30)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(31)

Affinché una misura si configuri come aiuto di Stato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) deve essere finanziata da uno Stato membro o tramite risorse statali; b) deve conferire un vantaggio selettivo favorendo talune imprese o talune produzioni; e c) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e avere il potenziale per incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Tali condizioni sono cumulative, cioè devono essere tutte presenti perché una misura si configuri come aiuto di Stato.

5.1.1.   UTILIZZO DI RISORSE STATALI E SELETTIVITÀ

(32)

Per le ragioni indicate nella decisione di avvio (che non sono state contestate dalla Finlandia), questi due criteri risultano soddisfatti. Le misure sono state concesse tramite singole decisioni da parte dell’AL in merito all’utilizzo dei fondi assegnatile dall’assemblea regionale di Åland nel bilancio annuale. Di conseguenza, appare evidente che le misure sono finanziate dallo Stato e rivolte specificamente ad ÅI.

5.1.2.   VANTAGGIO

(33)

La Finlandia sostiene che le misure non costituiscono un aiuto di Stato, in quanto non hanno conferito ad ÅI un vantaggio che questa non avrebbe potuto ottenere sui mercati da un azionista o da un creditore privati.

(34)

È principio consolidato della normativa in materia di aiuti di Stato (di norma indicato come il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato o MEIP) che un investimento da parte di autorità pubbliche nel capitale delle imprese costituisce un aiuto di Stato, a meno che in circostanze analoghe un investitore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibile, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere (13). Analogamente, al punto 3.1 della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (14) («la comunicazione sulle garanzie»), non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato.

(35)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito al rispetto del MEIP in relazione agli apporti di capitale e alle garanzie, sulla base in particolare di due osservazioni concernenti ÅI:

a)

i numerosi esercizi chiusi in perdita o con utili trascurabili da ÅI negli anni in cui sono state concesse le misure. Infatti, ÅI ha chiuso in perdita gli esercizi dal 2001 al 2005, mentre tra il 1998 e il 2000 ha registrato utili modesti e comunque decrescenti (rispettivamente 38 000, 28 000 e 9 000 EUR). Inoltre, nel 2006 quando è tornata a registrare un utile, questo era di appena 557,43 EUR. La previsione di utili formulata nel 2006 per l’anno successivo (formulata cioè al momento della concessione delle ultime misure) era di soli 5 868,46 EUR (15);

b)

inoltre, secondo la Commissione i flussi finanziari di ÅI erano insufficienti a coprire i costi della società, e questo fin dal 2000, il che faceva supporre che le misure si fossero rese necessarie semplicemente per coprire questa carenza di disponibilità liquide (16).

(36)

La Finlandia ha respinto la posizione della Commissione, con argomenti discussi di seguito separatamente per quanto concerne gli aumenti di capitale e le garanzie sui prestiti.

5.1.2.1.    Gli apporti di capitale

(37)

In primo luogo, la Finlandia nega che ÅI avesse un problema di liquidità, sostenendo che sebbene le sue attività fossero di entità limitata nel periodo precedente il progetto iTiden, il risultato operativo e le disponibilità liquide erano soddisfacenti e sono rimasti tali per tutto il periodo oggetto d’indagine. Pertanto, secondo le autorità finlandesi le misure non erano necessarie per coprire i costi d’esercizio, ma erano piuttosto intese a finanziare l’espansione della società e pertanto costituivano investimenti, i quali, sarebbero inoltre stati effettuati in conformità con il principio dell’investitore in un’economia di mercato e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato.

(38)

Al riguardo, la Finlandia sostiene che la maggior parte degli aumenti di capitale utilizzati è stata utilizzata per finanziare il progetto iTiden, mentre il resto era destinato ad altri progetti di ÅI (cfr. considerando 17 di cui sopra).

(39)

La Commissione formula la seguente valutazione.

(40)

In via preliminare, la Commissione sottolinea che il capitale che un azionista conferisce a un’impresa, per definizione, non è assegnato a un utilizzo determinato, ma entra a far parte del capitale netto tangibile della società. È pertanto normale, quando si effettua un investimento tramite conferimento di patrimonio netto, valutare la sua conformità al MEIP con riferimento alle prospettive complessive di redditività dell’impresa. Ciò non esclude, qualora siano disponibili dati adeguati, una valutazione dei risultati previsti a fronte di investimenti programmati specifici, purché naturalmente tali informazioni fossero disponibili al momento in cui è stato deciso l’investimento.

(41)

Per quanto concerne i risultati economici generali di ÅI, la Commissione accetta, sulla scorta delle prove prodotte nel corso delle indagini, che il risultato operativo di ÅI ne ha coperto sempre le perdite e garantito la liquidità. I dati disponibili non consentono di concludere che gli aumenti di capitale (o i prestiti ottenuti tramite le garanzie) siano stati utilizzati per coprire le perdite derivanti dalle attività di ÅI.

(42)

Tuttavia, resta il fatto che l’AL ha messo a disposizione di ÅI ingenti capitali aggiuntivi che prima facie hanno prodotto utili nulli o trascurabili fra il 1997 e il 2006. Pertanto, il punto cruciale, come sostenuto dalla stessa Finlandia, è se l’AL avesse motivo di attendersi una remunerazione dal suo capitale tale da indurre un investitore privato a effettuare un investimento analogo. Questo elemento andrà valutato sulla base delle informazioni disponibili all’AL al momento in cui sono stati effettuati gli aumenti di capitale.

(43)

La Finlandia ha affermato che la gran parte degli aumenti di capitale era destinata a finanziare la realizzazione dei lotti 1 e 2 del progetto iTiden, mentre il resto di tali aumenti era destinato a diversi altri investimenti. Per chiarezza di esposizione, l’analisi seguente tratta in primo luogo gli aumenti di capitale utilizzati per finanziare il progetto iTiden.

(44)

La Finlandia sostiene che tutti gli aumenti di capitale, ad eccezione di C-I, C-II, C-III, C-VIII e C-IX, sono stati effettuati allo scopo di finanziare iTiden, che era di gran lunga il progetto individuale di maggiori dimensioni di ÅI. Il primo aumento di capitale a favore del progetto iTiden è stato quindi effettuato nel 2001 (C-IV).

(45)

Per quanto riguarda le condizioni alle quali l’AL ha effettuato tali aumenti di capitale e in particolar modo il rendimento previsto al momento dell’adozione della decisione, la Finlandia ha fornito le seguenti informazioni:

(46)

l’AL decise di effettuare gli aumenti di capitale a favore di iTiden sulla base delle informazioni ottenute nel corso di riunioni informali fra l’AL e i rappresentanti di ÅI. La Finlandia afferma che non sono stati conservati i verbali di tali riunioni, ma ha trasmesso alla Commissione le presentazioni effettuate nel corso delle suddette riunioni informali e durante le riunioni del consiglio d’amministrazione di ÅI. Tali presentazioni contengono sintesi del contesto e delle caratteristiche principali del progetto iTiden nonché previsioni sulla redditività delle fasi di realizzazione 1 e 2 del progetto. Sulla scorta di tali prove documentali, la Commissione può valutare quali rendimento si attendesse l’AL al momento in cui ha effettuato gli aumenti di capitale concernenti iTiden.

(47)

Il 31 gennaio 2002, ÅI tenne una riunione informale con l’AL per ottenere l’approvazione dell’avvio del progetto di costruzione di iTiden nel corso dello stesso anno (successivamente all’acquisto del terreno, avvenuto nel 2001). Nel corso della riunione, ÅI presentò un calcolo della redditività in cui si ipotizzava che il progetto avrebbe avuto un rendimento annuo del 3 % sul capitale proprio di ÅI.

(48)

Un’altra riunione informale fra ÅI e l’AL si tenne il 4 marzo 2003 in preparazione dell’assemblea generale di ÅI, convocata per l’indomani per deliberare l’avvio dei lavori di costruzione della fase 1 di iTiden, che non erano partiti nel 2002. Durante la riunione furono fornite stime aggiornate sulla redditività, secondo le quali la fase 1 avrebbe prodotto un avanzo di soli 700 EUR, nell’ipotesi che non si conseguisse nessun rendimento sul capitale proprio di ÅI.

(49)

Il 2 gennaio 2006 il consiglio di amministrazione di ÅI si riunì per discutere l’avvio della fase 2 dei lavori di costruzione e indire la sottoscrizione di un aumento di capitale necessario per il finanziamento di questa fase. Secondo il calcolo della redditività presentato durante la riunione, perché il progetto andasse in pareggio il rendimento sul capitale proprio doveva essere pari al 3 %. Tuttavia, si rese necessario rivedere i calcoli per tener conto dei costi supplementari necessari per adeguare gli immobili alle esigenze dei locatari. Pertanto, il 10 gennaio 2006 furono presentati nuovi calcoli da utilizzare come base per l’aumento di capitale che fu poi deliberato dall’assemblea generale il 12 giugno 2006 (tale aumento fu però versato, tramite la misura C-XI, soltanto il 15 febbraio 2007 per ragioni tecniche). Secondo tali calcoli, la previsione di rendimento annuo sul capitale proprio per la fase 2 di iTiden era dell’1 %.

(50)

La Finlandia sostiene che gli elementi da essa forniti rispecchiano fedelmente le prospettive di rendimento all’epoca dei fatti, sulla base delle quali l’AL decise di effettuare gli aumenti di capitale per il progetto iTiden, cioè C-IV, C-V, C-VI, C-VII e C-X per la fase 1 e C-XI per la fase 2. Tali valutazioni sulla redditività si basano sulle entrate previste del progetto iTiden (come gli affitti). La Finlandia osserva inoltre che nel valutare la remunerazione dell’investimento dell’AL si deve anche tener conto delle prospettive di guadagni in conto capitale derivanti dall’aumento di valore della proprietà nel tempo. Tuttavia, la Finlandia non ha prodotto alcuna prova concreta a sostegno di questa tesi. Tali considerazioni non erano incluse nei calcoli della redditività, il che significa che non furono prese in considerazione nel momento in cui furono decisi gli investimenti. Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che un investitore privato non avrebbe effettuato investimenti analoghi a fronte di tale rendimento atteso.

(51)

Un investitore che finanzia un progetto che comporta alcuni elementi di rischio (come la costruzione di immobili commerciali) richiederà un rendimento proporzionale al rischio insito nell’investimento. Pertanto, egli si aspetterà di ricevere un «premio di rischio» superiore al rendimento certo che può ottenere da un investimento alternativo privo di rischio («il tasso esente da rischio»). Un parametro comunemente utilizzato per identificare il tasso esente da rischio è rappresentato dai titoli di Stato a breve termine con rating AAA. Ai fini della presente valutazione, si fa riferimento al rendimento dei titoli di Stato finlandesi a due anni, poiché la Finlandia non ha emesso titoli a scadenza inferiore. Pertanto, il tasso esente da rischio che ne risulta si colloca fra il 2,7 e il 4,2 % nel 2002, fra il 2,2 e il 2,7 % nel 2003 e fra il 2,8 e il 3,8 % nel 2006.

(52)

Rispetto al rendimento sul capitale proprio atteso dall’AL nel momento in cui ha deciso di effettuare gli aumenti di capitale relativi al progetto iTiden, la Commissione osserva che l’AL avrebbe potuto conseguire un rendimento eguale o anche superiore senza incorrere nei rischi associati ai progetti immobiliari. Infatti, anche nello scenario più ottimistico, il «premio di rischio» (cioè il rendimento superiore al premio esente da rischio) sarebbe stato al massimo dello 0,3 % per gli aumenti di capitale C-IV e C-V (vale a dire gli aumenti di capitale del 2001 e del 2002), mentre per quanto concerne gli aumenti di capitale effettuati dopo la decisione del 2003 di avviare la costruzione della fase 1 del progetto iTiden (e quindi sulla base dei rendimenti attesi presentati in sede di riunione informale tenuta il 4 marzo 2003, cfr. considerando 48 di cui sopra), cioè C-VI, C-VII e C-X, il rendimento atteso era pari a zero, il che significa che si sarebbe potuto conseguire un rendimento assolutamente migliore senza incorrere in nessun rischio. Anche per l’aumento di capitale per la fase 2, il C-XI, il rendimento atteso, dell’1 %, era di gran lunga inferiore al tasso esente da rischio disponibile all’epoca.

(53)

È chiaro che nessun investitore privato avrebbe trovato conveniente il premio di rischio negativo o al più marginale che l’AL era disposta ad accettare per gli aumenti di capitale di cui ai considerando 47-49 di cui sopra. Se del caso, questa osservazione può essere corroborata da dati empirici sui rendimenti attesi sul mercato immobiliare di Åland.

(54)

Secondo una relazione (17) presentata da KPMG il 10 luglio 2007 su incarico delle autorità finlandesi e trasmessa alla Commissione il 17 luglio 2007, gli investitori privati che collocano i propri fondi in immobili a uso ufficio ad Åland si attendono un rendimento del 7 % (8 % per gli immobili industriali). Sebbene la relazione sia stata stilata successivamente alle decisioni d’investimento assunte dall’AL e oggetto della presente decisione, è pur tuttavia pertinente, in quanto si basa sui dati relativi a investimenti precedenti e nulla indica che il rendimento atteso potesse essere significativamente inferiore negli anni precedenti. A ogni buon conto, la relazione induce a ritenere che i rendimenti attesi da ÅI non sarebbero stati sufficienti per un investitore privato.

(55)

La Finlandia ha sostenuto che nonostante il rendimento atteso fosse basso o inesistente, gli investimenti sarebbero coerenti con il MEIP in quanto: i) prima dell’avvio delle opere di costruzione, ÅI aveva contattato i potenziali locatari ed era sicura di poter conseguire un tasso di occupazione degli immobili pari almeno all’80 %; e ii) in considerazione dei risultati economici effettivi di ÅI (e pertanto principalmente del progetto iTiden) dal 2004 in poi e dei potenziali guadagni sul capitale maturati di conseguenza, gli investimenti si erano rivelati redditizi.

(56)

Al riguardo, e senza entrare nel merito dei risultati economici di ÅI negli anni successivi, va ribadito che la questione non è di verificare se i risultati attuali dell’impresa siano adeguati, quanto piuttosto se, sulla base dei dati disponibili e ipotizzabili all’epoca in cui l’AL decise di fornire risorse statali ad ÅI (alla luce del tasso di occupazione degli immobili previsto dell’80 %), un investitore privato operante a condizioni di mercato avrebbe fornito all’impresa la stessa quantità di capitale. Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene che un investitore privato non avrebbe effettuato un simile investimento.

(57)

Pertanto, la Commissione ritiene che gli aumenti di capitale C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-X e C-XI hanno conferito ad ÅI un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato (18).

(58)

Nella presente sezione, verranno esaminati gli ulteriori aumenti di capitale oggetto della decisione di avvio che, a detta della Finlandia, non erano connessi al progetto iTiden.

(59)

In base alle norme sugli aiuti de minimis vigenti all’epoca dell’apporto di capitale, le sovvenzioni inferiori a 100 000 ECU accordate a un’impresa su un periodo di tre anni non costituivano aiuto di Stato (19). L’aumento di capitale del 1997 che ammonta a 84 094,39 EUR, è ampiamente inferiore alla soglia de minimis di 100 000 ECU; inoltre ÅI non ha beneficiato di alcuna altra sovvenzione nei successivi tre anni (20). Pertanto, l’apporto di capitale del 1997, a prescindere dalle circostanze in cui è stato effettuato, non costituirebbe comunque un aiuto di Stato.

(60)

La Finlandia ha dichiarato che tali misure erano destinate alla costruzione di una proprietà industriale a Norrböle, al restauro di una proprietà a Mariehamn (C-II) e all’acquisto di una proprietà industriale nella parte orientale di Åland (C-III). Non sussiste pertanto un chiaro legame con il progetto iTiden, che all’epoca dei fatti non aveva ancora assunto una forma definita (ciò sarebbe avvenuto nel 2001 con l’acquisto del terreno).

(61)

Sebbene si possa affermare che gli utili complessivi di ÅI sono stati modesti o nulli nel periodo 1998-2007, è più preciso osservare che la società aveva registrato un lieve utile nel 2000 e nei due anni precedenti, mentre le perdite sono iniziate nel 2001. Dalle indagini è emerso che la società copriva i propri costi e aveva adeguate disponibilità liquide. Gli investimenti che hanno motivato i due aumenti di capitale in oggetto sembrano proporzionati alle dimensioni e al modello industriale «tradizionale» di ÅI prima dell’espansione associata al progetto iTiden. Non vi sono pertanto convincenti motivi di ritenere che un investitore privato non avrebbe effettuato gli stessi aumenti di capitale, e non vi è pertanto una chiara prova che tali aumenti abbiano conferito un vantaggio ad ÅI.

(62)

Fino al 2000 l’attività economica di ÅI evidenziava risultati positivi, seppur modesti, fra 9 000 e 38 000 EUR nel periodo 1997-2000. L’attività economica di ÅI era conforme al suo piano industriale dell’epoca. Più precisamente, ÅI era proprietaria di magazzini e uffici che cedeva in locazione nelle isole Åland. Il patrimonio immobiliare di ÅI è rimasto sostanzialmente stabile fino al 2000, il che spiega altresì la stabilità dei risultati economici della società, il cui fatturato oscillava fra i 95 000 e i 101 000 EUR nel 1997-2000. Ciò significa che, a fronte di un fatturato relativamente modesto, ÅI riusciva a produrre utili.

(63)

A detta della Finlandia, i suddetti aumenti di capitale sono stati utilizzati per acquistare una proprietà industriale (C-VIII) e per la costruzione di un hangar presso l’aeroporto di Jomala, nei pressi di Mariehamn (C-IX).

(64)

Sebbene non direttamente collegate al progetto iTiden, tali misure sono state attuate in circostanze del tutto diverse da quelle relative alle misure C-II e C-III di cui si è già detto. Gli aumenti di capitale C-VIII e C-IX sono stati effettuati rispettivamente nel 2004 e nel 2005, allorché ÅI stava operando in perdita dal 2001. Inoltre, all’epoca di questi investimenti l’AL aveva già investito più di 2,25 milioni di EUR in ÅI a partire dal 2001, ben sapendo che tale investimento non avrebbe prodotto un rendimento accettabile per un investitore operante in condizioni di mercato.

(65)

Il rendimento insufficiente del progetto iTiden avrebbe inevitabilmente inciso negativamente sul risultato economico complessivo di ÅI, in quanto il capitale proprio di un’impresa non è stanziato per scopi particolari, ma è fungibile e deve essere remunerato dai risultati generali dell’attività d’impresa. Pertanto, l’AL non poteva non sapere, al momento in cui ha adottato le misure C-VIII e C-IX, che eventuali ulteriori aumenti del capitale di ÅI difficilmente avrebbero prodotto un rendimento adeguato nell’immediato futuro. Un investitore operante a condizioni di mercato sarebbe stato disposto a effettuare tali apporti di capitale qualora tali investimenti avessero prodotto un rendimento di mercato sul risultato complessivo dell’impresa (cioè un rendimento che compensasse i bassi rendimenti conseguiti con gli altri aumenti di capitale), ma nulla indica che vi fosse una simile aspettativa. La Finlandia non ha fornito alcuna informazione specifica su tali misure atta a modificare questa conclusione. La Commissione pertanto ritiene che, nelle circostanze indicate, nessun investitore privato avrebbe conferito ulteriori capitali ad ÅI. Gli aumenti di capitale C-VIII e C-IX hanno quindi apportato ad ÅI un vantaggio che essa non avrebbe potuto ottenere sul mercato.

5.1.2.2.    Le garanzie sui prestiti

(66)

Al fine di valutare l’eventuale presenza di aiuti di Stato nelle garanzie, la Commissione applica i principi di cui alla comunicazione sulle garanzie. Al punto 3.2 della comunicazione sono fissate le condizioni ritenute di norma sufficienti per escludere la presenza di aiuti di Stato nelle garanzie concesse dalle autorità pubbliche. Tuttavia, tali condizioni non sono soddisfatte relativamente alle garanzie G-I, G-II e G-III (basti rilevare che tali garanzie coprivano il 100 % dei prestiti in questione, cfr. paragrafo 3.2, lettera c) della comunicazione sulle garanzie).

(67)

In primo luogo, la Commissione osserva che la posizione finanziaria di ÅI all’epoca della concessione delle garanzie era abbastanza solida da non escludere che la società fosse in grado di ottenere prestiti sul mercato senza garanzie. La società non era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (21). Sulla base degli elementi disponibili, non si può concludere che ÅI non sarebbe stata nemmeno in grado di sopravvivere senza il sostegno statale. Negli anni precedenti gli apporti di capitale, cioè prima dell’avvio del progetto iTiden, ÅI aveva registrato risultati economici stabili con un lieve margine di utile. Il fine per cui le autorità pubbliche hanno cominciato a conferire massicci apporti di capitale nel 2001 non era di salvare l’azienda, bensì di finanziarne la crescita. In assenza dell’aiuto sotto forma di aumenti di capitale, ÅI non avrebbe dichiarato fallimento, ma sarebbe rimasta un’azienda di dimensioni minori che avrebbe comunque avuto accesso ai mercati finanziari. Pertanto, la Commissione non può concludere che senza le garanzie ÅI non avrebbe avuto accesso ai mercati del credito. La questione da esaminare è quindi se le garanzie abbiano conferito all’azienda un vantaggio in termini di minori costi del credito rispetto a quelli che avrebbe sostenuto alle condizioni di mercato, in assenza di una garanzia.

(68)

La questione successiva da esaminare è se sia stato addebitato un premio adeguato per le garanzie, paragonabile al premio che sarebbe stato applicato da un prestatore di garanzia privato. Nel caso in esame, la Commissione non è riuscita a identificare garanzie private ai fini di un confronto diretto; pertanto si confronterà il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia, con il premio di mercato di un prestito simile non garantito (22).

(69)

Il 9 ottobre 2003, la banca commerciale […] (23) ha concesso ad ÅI un prestito per un ammontare di […] EUR coperto da una garanzia reale […]. Il tasso d’interesse era del […] % annuo fino al 15 gennaio 2007. (24)

(70)

Sebbene il prestito in parola fosse contemporaneo alla garanzia G-I, la Commissione non ritiene rappresenti un parametro adeguato per il confronto del costo di detta misura. Infatti, fra il giugno 2000 e il marzo 2003, ÅI ha ricevuto cinque apporti di capitale per un importo totale di 2 208 595,01 EUR. Un sostegno pubblico di tale entità ha sicuramente influenzato la valutazione del rischio effettuata da […] prima di concedere il prestito, migliorando le condizioni di erogazione del prestito, incluso il costo, rispetto alle condizioni che l’impresa avrebbe potuto ottenere sul mercato in assenza dell’elemento di aiuto di Stato insito negli aumenti di capitale. Pertanto, la Commissione non può concludere che il tasso d’interesse sul prestito non garantito del 2003 (o su qualsivoglia altro prestito successivo) rifletta correttamente le condizioni creditizie di cui avrebbe beneficiato ÅI in assenza di aiuti di Stato né può utilizzarlo come parametro credibile e affidabile per valutare il costo dei prestiti coperti dalle garanzie concesse dall’AL.

(71)

La Commissione ritiene che, in mancanza di dati affidabili relativi a prestiti confrontabili a condizioni di mercato, la comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento (25) fornisca un adeguato parametro di riferimento, esterno rispetto al beneficiario, al fine di valutare se le misure G-I, G-II e G-III siano state concesse alle condizioni di mercato. La comunicazione relativa ai tassi di riferimento fornisce un valore sostitutivo per il tasso di mercato e per il calcolo dell’elemento di aiuto nelle misure in esame. Per definire il tasso di riferimento si devono sommare tra di loro due fattori: il tasso di base (in questo caso l’EURIBOR a un anno) e il margine del prestito. Quest’ultimo dipende da due fattori: il rating dell’impresa beneficiaria del prestito e il livello di garanzie reali offerte per il prestito. La comunicazione distingue cinque categorie di rating [ottimo (AAA-A), buono (BBB), soddisfacente (BB), scarso (B) e negativo (CCC e inferiore)] e tre livelli di costituzione di garanzie (elevata, normale e bassa) per ciascuna categoria di rating.

(72)

Il 18 giugno 2010, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una relazione della società di consulenza «[…]» che fissa il rating annuo di ÅI al mese di dicembre. Il rating è determinato retroattivamente sulla base dei dati di fine esercizio (pertanto il rating del dicembre 2002 è relativo allo stato di salute della società nel 2002). Nella relazione, […] descrive lo stato finanziario complessivo e l’evoluzione della società relativamente ai seguenti ambiti di valutazione: crescita, redditività, flussi di cassa, liquidità, solvibilità e obblighi. La scala di rating applicata comprende cinque categorie: eccellente (A+ e A), buono (A– e B+), soddisfacente (B e B–), adeguato (C+ e C) e scarso (C– e D) e consente un confronto diretto con la scala di valutazione della comunicazione relativa ai tassi di riferimento.

(73)

Nel dicembre degli anni 2002, 2003 e 2004, […] ha attribuito ad ÅI rispettivamente i rating C+, C + e C, corrispondenti alla categoria «adeguato», che a sua volta corrisponde alla categoria «scarso» della comunicazione relativa ai tassi di riferimento. Per le imprese che hanno il rating «scarso», il valore dei margini relativi ai prestiti da aggiungere al tasso di base varia, secondo le indicazioni della comunicazione relativa ai tassi di riferimento, a seconda delle garanzie reali offerte, dai 220 punti base per un livello elevato di garanzie reali a 650 punti base per un livello basso. Nel dicembre 2005, […] ha assegnato ad ÅI il rating B- (soddisfacente), che corrisponde al rating «soddisfacente» della comunicazione relativa ai tassi di riferimento.

(74)

Il 27 giugno 2011 la Finlandia ha trasmesso ulteriori informazioni sul rating e sulle garanzie reali sui prestiti fornite. Il rating è stato assegnato da […], la banca che ha concesso ad ÅI il prestito non garantito e due dei prestiti garantiti. Il rating di […] utilizza un sistema alfabetico per gli anni dal 2000 al 2003, seguito da un aggettivo qualificativo. Tale sistema di rating è facilmente confrontabile con quello adottato nella comunicazione relativa ai tassi di riferimento. Per gli anni dal 2005 in poi, il rating è fornito da […], una società di consulenza analoga a […]. Nel 2003 e 2004 […] ha attribuito ad ÅI i rating B– (soddisfacente) e A (soddisfacente), corrispondenti al rating «soddisfacente» della comunicazione relativa ai tassi di riferimento. Questo significa che per gli anni 2003 e 2004 […] ha attribuito ad ÅI un rating superiore di un grado a quello assegnatole da […]. Per il 2005, […] ha attribuito ad ÅI il rating A (soddisfacente), che corrisponde a «soddisfacente» ai sensi della comunicazione relativa ai tassi di riferimento e pertanto colloca ÅI nella stessa classe attribuitale da […].

(75)

La Commissione è del parere che al fine di determinare se le garanzie G-I, G-II e G-III siano state concesse alle condizioni di mercato si dovrebbe applicare il rating di […]. Infatti, va tenuto presente che, prima della concessione della prima garanzia G-I nell’ottobre 2003 (quando ÅI aveva già ricevuto cinque apporti di capitale per un totale di 2 208 595,01 EUR), è probabile che qualsiasi rating della società nel 2003 fosse influenzato dalle notevoli somme ricevute dallo Stato. Pertanto, la Commissione ritiene appropriato applicare il rating più conservativo formulato da […]. Tale scelta produce effetti riguardo agli anni 2003 e 2004, quando il rating assegnato da […] ad ÅI era inferiore rispetto a quello attribuito da […]. Inoltre, va rilevato che contestualmente alla formulazione del rating di ÅI, […] stava concedendo alla stessa società prestiti garantiti dall’AL, cosa che può aver influito sulla sua valutazione, mentre […] non ha preso parte alle procedure di finanziamento ed è pertanto meno probabile che la sua valutazione sia stata influenzata direttamente da considerazioni indebite legate all’aiuto di Stato.

(76)

Di conseguenza, la Commissione ha considerato i seguenti rating di ÅI ai fini dell’applicazione della comunicazione relativa ai tassi di riferimento: scarso (B) nel 2003 e 2004 e soddisfacente (BB) nel 2005.

(77)

Per quanto concerne le garanzie reali fornite da ÅI, esse ammontavano al valore nominale delle ipoteche accese sui terreni in cui è stato realizzato il progetto iTiden. La Finlandia non ha fornito le informazioni relative alla perdita in caso di inadempimento (Loss Given Default, LGD) di cui alla nota 2 della comunicazione relativa ai tassi di riferimento. Tali informazioni aiuterebbero a definire il livello di copertura e i margini relativi ai prestiti da aggiungere al tasso di base. Pertanto, la Commissione ha chiesto informazioni sulla priorità delle ipoteche costituite in garanzia e sul valore della proprietà al momento della concessione delle garanzie statali. Le autorità finlandesi non dispongono di valutazioni relative al valore della proprietà all’epoca dell’adozione delle misure di garanzia; esse sostengono tuttavia che il valore della proprietà è aumentato nel tempo in parallelo con l’avanzamento del progetto e dichiarano che nel 2010 la proprietà è stata valutata pari a […] di EUR.

(78)

Per quanto concerne l’ordine di priorità delle garanzie reali, la Commissione osserva che per le garanzie G-I e G-II, le garanzie reali fornite all’AL godevano della massima priorità tra tutte le ipoteche costituite sulla proprietà. La Commissione osserva che le banche commerciali hanno concesso prestiti non coperti da garanzia statale ad ÅI accettando come garanzia reale ipoteche sulla medesima proprietà che erano di rango subordinato — e pertanto di qualità inferiore — rispetto alle garanzie reali di cui beneficiava l’AL. In considerazione di ciò, in assenza di dati più precisi, la Commissione presume che il livello di copertura delle garanzie statali fosse «normale» ai fini dell’applicazione della comunicazione relativa alle garanzie.

(79)

Sulla base di quanto suesposto, il tasso di riferimento sarà valutato separatamente per ciascuna garanzia che ÅI ha ricevuto dall’AL.

(80)

La Commissione osserva che per tutte le garanzie concesse ad ÅI, i premi constavano di due parti: i) un premio ricorrente, versato annualmente ed espresso come percentuale dell’importo del prestito da rimborsare; e ii) un corrispettivo una tantum, espresso anch’esso in percentuale sull’importo del prestito, ma corrisposto in un’unica soluzione all’emissione della garanzia. Nella valutazione che segue il costo finanziario complessivo dei prestiti garantiti comprende solo il premio ricorrente pagato annualmente. Conformemente al punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie, l’elemento di aiuto di una garanzia va calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia (in questo caso il tasso di riferimento) e il prezzo effettivamente pagato. Il prezzo effettivamente pagato da ÅI include un premio ricorrente versato annualmente e un premio una tantum versato in un’unica soluzione. Per semplicità, il premio una tantum verrà trattato successivamente, nella sezione 8.2 concernente il recupero, in quanto è più facile dedurre l’importo del corrispettivo una tantum dall’importo dell’aiuto da recuperare. Ad ogni modo, anche se i premi una tantum fossero aggiunti ai costi finanziari totali dei prestiti garantiti, la conclusione in merito alla presenza di aiuti non cambierebbe, in quanto il premio una tantum incide soltanto sull’importo dell’aiuto concesso ad ÅI.

(81)

La garanzia G-I è stata concessa dall’AL il 9 ottobre 2003 a copertura di un prestito di […]EUR che ÅI ha ottenuto da […] (numero di credito […]). Come garanzia reale a copertura di eventuali richieste di rimborso della garanzia, ÅI ha fornito un’ipoteca sui beni immobili. Il tasso d’interesse sul prestito era fissato al […] % fino al 15 gennaio 2007 (26). Il premio per la garanzia era pari allo […] % dell’importo del prestito all’anno (27). Pertanto, il costo finanziario complessivo del prestito garantito al momento della concessione del prestito ammontava al […] % l’anno, valore che dovrebbe essere confrontato con un tasso di riferimento calcolato per la garanzia sulla base del tasso di base e di un margine che dipende dal rating di ÅI e dal livello di copertura del prestito. Il tasso di base (Euribor a un anno) al 9 ottobre 2003 era del 2,235 %. All’epoca, il rating di ÅI era «scarso» ai sensi della comunicazione sul tasso di riferimento. Come osservato sopra, la Commissione presume che il livello di copertura del prestito fosse normale, e di conseguenza il margine del prestito da aggiungere al tasso di base è di 400 punti base. Pertanto, il tasso di riferimento per questo prestito ammonta al 6,235 %, un valore superiore al costo finanziario complessivo di G-I, pari al […] % annuo.

(82)

Inoltre, il 6 settembre 2004 l’AL ha ridotto il premio di garanzia relativo alla misura G-I allo […] %. Di conseguenza, il costo finanziario complessivo del prestito garantito si è attestato a […] %, cioè […] punti base al di sotto del tasso di riferimento, dando quindi origine a un corrispondente vantaggio per ÅI.

(83)

Il 2 novembre 2004 ÅI ha ottenuto dalla […] la concessione di un prestito di […] EUR (numero di credito […]), coperto dalla garanzia prestata dall’AL e per il quale ÅI ha fornito garanzie reali sotto forma di ipoteca su beni immobili. Il tasso d’interesse era rappresentato dall’[…] + […] punti base mentre la commissione di garanzia ammontava allo […] % dell’importo del prestito l’anno, il che significa che il costo finanziario complessivo di tale prestito garantito era pari al […] % l’anno (28).

(84)

Il tasso di riferimento per G-II andrà calcolato sulla base dell’Euribor a un anno al 2 novembre 2004, che era del 2,314 %. All’epoca, il rating di ÅI ai sensi della comunicazione sul tasso di riferimento era «scarso». Ipotizzando un livello di copertura normale, il tasso di riferimento per tale prestito ammonta al 6,314 % annuo, ed è pertanto superiore al costo finanziario complessivo di G-II, pari al […] % annuo. Il confronto fra i costi di questo nuovo prestito assistito da garanzia statale e il tasso di riferimento dimostra che il costo finanziario complessivo del prestito coperto dalla garanzia G-II era almeno di […] punti base al di sotto del tasso di riferimento, apportando in tal modo un vantaggio finanziario ad ÅI. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il tasso d’interesse sul prestito garantito non è cambiato dalla sua emissione.

(85)

Il 13 dicembre 2005, l’AL ha emesso una nuova garanzia a favore di ÅI. Tale garanzia doveva coprire il «prestito di riferimento», ovvero il prestito inizialmente non garantito del 9 ottobre 2003, del quale sono stati pertanto modificati i termini. Il tasso d’interesse del prestito è stato a quel punto portato al […] % annuo. La commissione di garanzia è stata fissata allo […] % dell’importo del prestito, il che equivale a un costo finanziario complessivo del […] % annuo (29) (i termini applicati da questa data sono identici a quelli, descritti in precedenza, relativi al prestito coperto da garanzia statale G-I, ivi incluse le modifiche del tasso d’interesse nel tempo).

(86)

Il tasso di riferimento per G-III dev’essere calcolato sulla base dell’Euribor a un anno al 13 dicembre 2005, che era del 2,769 %. All’epoca, il rating di ÅI era «soddisfacente» ai sensi della comunicazione sul tasso di riferimento. Tenendo conto di un livello di copertura normale della garanzia, il tasso di riferimento relativo a tale prestito è del 4,969 % annuo, superiore quindi al costo finanziario complessivo di G-III, pari al […] % annuo. Pertanto, l’AL ha conferito ad ÅI un corrispondente vantaggio finanziario di almeno […] % annuo.

5.2.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI

(87)

Le autorità finlandesi hanno affermato che le misure in questione non incidono sugli scambi fra gli Stati membri e non costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A sostegno della propria tesi, la Finlandia sostiene in sintesi che ÅI è soltanto una delle varie società attive sul mercato dei beni immobiliari e non è la principale. Pertanto, non vi sarebbero elementi per concludere che le misure, anche qualora fossero classificate come aiuto di Stato, abbiano rafforzato la posizione di ÅI a discapito della concorrenza.

(88)

La Commissione non può accogliere questa tesi. Il vantaggio finanziario conseguito da ÅI e non disponibile ai suoi concorrenti (come confermato dalle autorità finlandesi, vi sono diversi altri operatori sul mercato immobiliare di Åland) le ha consentito di effettuare investimenti consistenti e ampliare la propria attività a condizioni finanziarie più vantaggiose di quelle a disposizione dei suoi concorrenti (i quali, in assenza dei vantaggi accordati ad ÅI, avrebbero potuto decidere di effettuare investimenti simili). Non è necessario dimostrare che le misure hanno consentito ad ÅI di sottrarre quote di mercato a un qualsivoglia concorrente specifico.

(89)

Analogamente, il vantaggio conferito ad ÅI era atto a incidere sugli scambi fra Stati membri. È vero che Åland rappresenta un mercato di piccole dimensioni, in un arcipelago raggiungibile solo via mare o in aereo, e che a questo territorio si applicano specifiche limitazioni al diritto di stabilimento in virtù del trattato di adesione della Finlandia all’UE. Tuttavia, resta il fatto che non sussistono ostacoli assoluti che impediscano alle imprese straniere di operare ad Åland, e certamente nulla osta all’effettuazione da parte di tali imprese di investimenti sul mercato immobiliare locale. La Commissione osserva altresì che la Finlandia non ha contestato l’osservazione contenuta nella decisione di avvio secondo cui in passato imprese aventi sede in altri Stati membri hanno acquistato proprietà immobiliari ad Åland. Pertanto, un vantaggio accordato ad ÅI tramite tali misure potrebbe almeno potenzialmente incidere sugli scambi fra gli Stati membri, rafforzando in modo indebito la posizione di ÅI rispetto a potenziali concorrenti o investitori stranieri.

5.3.   CONCLUSIONI CIRCA LA QUALIFICA DI AIUTO DI STATO

(90)

In virtù di quanto suesposto, la Commissione ritiene che tutti gli aumenti di capitale (fatta eccezione per C-I, C-II e C-III) e le garanzie sui prestiti G-I, G-II e G-III costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

6.   PRESUNTA LEGITTIMITÀ DELL’AIUTO

(91)

La Finlandia ha sostenuto che sia gli apporti di capitale che le garanzie, qualora fossero ritenuti aiuti di Stato, erano legittimi nell’ambito dei regimi di aiuti cui la Finlandia ha dato esecuzione prima della sua adesione all’UE e che sono stati debitamente sottoposti al vaglio dell’Autorità di vigilanza EFTA, prima dell’adesione all’UE con i riferimenti 93-074 (aumenti di capitale) e 93-079 (garanzie).

(92)

Questa argomentazione dovrebbe essere esaminata nel contesto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 659/1999. Ai sensi dell’articolo 1, lettera d), per «regime di aiuti» si intende «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, per «aiuti esistenti» si intende: «i) fatto salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore».

(93)

L’adesione della Finlandia all’Unione europea è avvenuta il 1o gennaio 1995. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 172 del trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia «[…] gli aiuti di Stato concessi dai nuovi Stati membri nel corso del 1994 che però, in violazione dell’accordo SEE o di accordi conclusi sulla base dello stesso, non siano stati notificati all’Autorità di vigilanza EFTA o siano stati notificati ma concessi prima che l’Autorità di vigilanza EFTA prendesse una decisione, non possono pertanto considerarsi aiuti di Stato esistenti ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE. […]».

(94)

Inoltre, a norma dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, si intende per «nuovi aiuti» tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti (30).

(95)

Infine, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (31) definisce modifica di un aiuto esistente «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

(96)

Ne discende che una misura precedente all’adesione in ordine di tempo e che costituisce un regime di aiuti di Stato può configurarsi come aiuto esistente nel caso vengano soddisfatte due condizioni. La prima è che sia stata data esecuzione al regime prima dell’entrata in vigore del trattato CE, la seconda che il contenuto del regime non sia stato sostanzialmente modificato da allora.

(97)

La Commissione valuterà la tesi finlandese sulla legittimità dell’aiuto separatamente per i due presunti regimi.

6.1.   IL PRESUNTO REGIME DI GARANZIE (93-079)

(98)

La Commissione valuterà in primo luogo se tali misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(99)

La base giuridica nazionale del regime di garanzia è la legge provinciale sulle garanzie provinciali per l’industria e taluni altri settori economici (ÅFS 1966:14) (32), varata nel 1966 e modificata dall’ÅFS 1979:84, 1982:37, 1988:53, 1992:9, 1994:29, 1996:56 e 2002:23. Per quanto concerne l’importo stanziato o la «dotazione» all’epoca dell’adesione della Finlandia alla CE, la legge provinciale del 1966 prevedeva che «l’importo delle garanzie o dei prestiti in essere (33) non può mai superare i 20 000 000 di FIM». D’altra parte, la misura in questione non prevede nessun limite temporale alla loro applicazione.

(100)

Alla luce di quanto suesposto e delle disposizioni della legge finlandese, le misure sembrerebbero prima facie corrispondere alla definizione di un regime di aiuti, in quanto la legge pare consentire la concessione di aiuti non collegati a un progetto specifico a una o più imprese per un periodo di tempo indeterminato. Il regime in questione è stato introdotto il 1o settembre 1982, vale a dire ben prima del 1o gennaio 1994 ed è stato notificato all’Autorità di vigilanza EFTA. Pertanto, la prima condizione per la qualificazione delle misure come aiuto esistente sembra essere soddisfatta, in quanto il regime originario è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del trattato in Finlandia, nonché prima del 1o gennaio 1994, il che significa che non è applicabile nel caso in esame il paragrafo 5 dell’articolo 172 del trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

(101)

Tuttavia, la Commissione deve anche valutare se le misure abbiano subito modifiche sostanziali dal 1o gennaio 1994.

(102)

Nel periodo che va dal 1o gennaio 1994 alla data della concessione della prima garanzia del 14 agosto 2003 le autorità regionali hanno apportato almeno tre modifiche al regime di garanzia, con le leggi provinciali 1994:29, 1996:56 e 2002:23. Le modifiche consistevano in un aumento sostanziale della dotazione del regime (cioè un aumento nell’importo totale delle garanzie che potevano essere concesse in qualsiasi momento). Poiché il caso in esame riguarda la concessione di garanzie sui prestiti, occorre valutare se le modifiche relative alla dotazione del regime, introdotte prima delle misure oggetto di discussione, debbano essere considerate come sostanziali e separabili dal regime esistente.

(103)

Come già osservato, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 un aumento superiore al 20 % della dotazione costituisce una modifica ad un aiuto esistente. Due delle modifiche legislative di cui sopra (34) hanno aumentato la dotazione originaria del regime rispettivamente del 50 % e del 150 %. Tali aumenti della dotazione costituiscono modifiche sostanziali del regime che non sono mai state notificate alla Commissione.

(104)

L’effetto di tali modifiche sostanziali non può essere considerato come separabile dal presunto regime, con il risultato che il regime nel suo complesso diventa un nuovo aiuto. Infatti, il regime di aiuti originario fissava dei limiti soltanto relativamente all’ammontare totale delle garanzie in essere in un dato momento. In virtù di questa particolare configurazione, un aumento sostanzioso della dotazione di bilancio (anche senza altre modifiche al regime) influisce sull’essenza stessa delle norme esistenti.

(105)

Inoltre, la Commissione osserva che non sembra, dai documenti presentati dalla Finlandia e concernenti le garanzie, che la base giuridica di queste garanzie fosse il presunto regime di garanzie.

(106)

Di conseguenza, le garanzie oggetto della presente decisione devono essere considerate nuovi aiuti. Poiché il regime di aiuto summenzionato è entrato in vigore senza la previa approvazione della Commissione, in violazione dell’articolo 108 TFUE, è di conseguenza illegittimo.

6.2.   IL PRESUNTO REGIME DI SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA (93-079)

(107)

Le norme nazionali relative al suddetto regime sono state notificate all’Autorità di vigilanza EFTA come disposizioni relative all’aiuto per il collocamento delle azioni. Dai documenti trasmessi all’epoca risulta che la base giuridica nazionale fornita era il «bilancio annuale di Åland». Alla voce «intensità massima degli aiuti […] erogabili a un singolo progetto» la Finlandia ha indicato il «30 %». Inoltre, alla voce «Bilancio/spesa» la Finlandia ha indicato le dotazioni per gli anni dal 1992 al 1994 ma non ha compilato la casella relativa alla voce «Stima di bilancio complessiva per l’intero periodo di programmazione del regime».

(108)

Nel corso dell’indagine, la Finlandia ha spiegato che la base giuridica formale del presunto regime è la legge sull’autonomia di Åland (1144/1991), varata nel 1991. All’articolo 18, paragrafo 22, si attribuiscono alle autorità locali di Åland «poteri generali» per l’adozione di vari tipi di misure volte a promuovere l’economia di Åland. Tali poteri sono esercitati (ad esempio, tramite la concessione di prestiti, apporti di capitale, garanzie) sulla base di disposizioni inserite nel bilancio generale annuale dell’AL.

(109)

La Commissione fa osservare quanto segue:

(110)

Indipendentemente dal fatto che la Finlandia possa definire «regime» i poteri delle autorità locali di fornire tali apporti di capitale (nell’ambito dei poteri generali loro conferiti dalla legge sull’autonomia), la Commissione deve verificare se le norme dell’ordinamento nazionale che attribuiscono tali poteri soddisfino la definizione di «regime» ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/1999. Al riguardo, la base giuridica nazionale (articolo 18, paragrafo 22, della legge 1144/1991) risulta consistere di norme relative all’attribuzione dei poteri alle varie autorità dell’ordinamento finlandese e che non soddisfano i criteri per la costituzione di un regime di aiuti (che è definito, fra le altre cose, come «[…] atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto […]»). Qualsiasi concessione di capitale a un singolo beneficiario, pertanto, richiederebbe innanzitutto uno stanziamento nel bilancio annuale dell’AL (adottato dall’assemblea regionale di Åland a propria discrezione) e quindi l’attuazione delle decisioni adottate dall’AL. Pertanto, sembra che gli apporti di capitale concessi nell’ambito di tali poteri debbano essere considerati come una serie di decisioni individuali piuttosto che un regime di aiuti.

(111)

Ad ogni modo, la Commissione fa anche osservare che il presunto regime ha riguardato solo gli anni dal 1992 al 1994, poiché non è stata fornita alcuna altra informazione alla voce «Bilancio/spesa» per quanto la base giuridica fosse il «bilancio annuale di Åland».

(112)

Infine, la Commissione osserva che la Finlandia aveva indicato che l’intensità massima degli aiuti «erogabili a favore di un singolo progetto» è del 30 %; questa indicazione può essere intesa soltanto nel senso che gli apporti di capitale nell’ambito del presunto regime dovevano essere affiancati da ingenti contributi privati (almeno il 70 %) per «progetti» volti a promuovere gli obiettivi del presunto regime, indicati come «turismo, industria, R&S». Gli aumenti di capitale oggetto della presente decisione non soddisfano questa condizione formale e, di conseguenza, non possono essere coperti dalle norme nazionali sottoposte al vaglio dell’Autorità di vigilanza EFTA, a prescindere dal fatto che tali misure costituissero o meno un vero e proprio regime di aiuti e, in caso affermativo, a prescindere dall’applicabilità di tale regime successivamente al 1994.

(113)

Di conseguenza, l’aiuto di Stato concesso sotto forma di aumenti di capitale ad ÅI costituisce un nuovo aiuto. Poiché l’aiuto è entrato in vigore senza la previa approvazione da parte della Commissione, richiesta a norma dell’articolo 108 TFUE, esso è illegittimo.

6.3.   OSSERVAZIONI SUPPLEMENTARI IN MERITO A UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA AMMINISTRATIVA DELLA FINLANDIA

(114)

Si fa altresì osservare che due misure concesse dall’AL ad ÅI sono state recentemente annullate da un tribunale finlandese, segnatamente: i) l’aumento di capitale C-XI versato ad ÅI nel 2007 (cfr. sopra, considerando 16); e ii) una garanzia su un prestito del 2006 cui non è mai stata data esecuzione. La corte suprema amministrativa si è pronunciata, con sentenza del 6 aprile 2011, in merito alla conformità delle deliberazioni dell’AL alle norme amministrative nazionali. Nell’esaminare il caso, la corte ha però anche valutato se vi fossero indicazioni sufficienti che le misure costituissero aiuti di Stato, il che avrebbe comportato l’obbligo di notifica alla Commissione da parte delle autorità locali prima dell’attuazione. La corte ritiene che tutti i criteri per l’identificazione degli aiuti di Stato siano soddisfatti prima facie. La corte ha anche analizzato la tesi della Finlandia secondo qualora le misure costituissero aiuto di Stato, esse rientrerebbero nell’ambito delle norme nazionali applicabili prima dell’adesione e di conseguenza si qualificherebbero come «aiuto esistente». A tal fine, la corte ha effettuato una valutazione approfondita delle norme nazionali e ha rilevato che, a prescindere dal fatto che tali misure costituissero o meno un regime di aiuti di Stato, le deliberazioni delle autorità locali non erano conformi ai requisiti formali previsti dalle norme nazionali, principalmente per le ragioni già esposte dalla Commissione. Pertanto, le conclusioni cui è giunta la corte suprema amministrativa concordano con quelle della Commissione nel ritenere che l’apporto di capitale C-XI oggetto di indagine comprende un nuovo aiuto di Stato. La corte suprema è giunta alla medesima conclusione relativamente alla garanzia sul prestito del 2006, che però, non avendo mai avuto esecuzione, non è oggetto di valutazione nella presente decisione.

7.   COMPATIBILITÀ

(115)

La Finlandia ha sostenuto, in generale, che le misure, se fossero considerate aiuti di Stato, sarebbero comunque compatibili con il mercato interno, in quanto lo scopo delle attività di ÅI finanziate dall’aiuto era di agevolare lo sviluppo della regione e creare nuovi posti di lavoro.

(116)

L’aiuto di Stato, per quanto vietato in linea di principio, è tuttavia considerato compatibile con il mercato interno quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, TFUE, e può essere ritenuto compatibile se viene utilizzato per conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 107, paragrafo 3. Gli unici motivi di compatibilità che si possono addurre nel caso in esame sono l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, che consente gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, o l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che stabilisce che l’aiuto di Stato può essere autorizzato per agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche.

(117)

Conformemente alle norme in materia di aiuti a finalità regionale applicabili alla Finlandia all’epoca (Carte degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 e 2007-2013), la città di Mariehamn in cui si trova il progetto iTiden non era tuttavia ammissibile a tale aiuto. Ciò significa che anche qualora si possa affermare che l’aiuto era assegnato a tale progetto, esso non sarebbe comunque compatibile. Inoltre, la Commissione osserva che la Finlandia non ha dimostrato che siano state soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalle norme in materia di aiuti a finalità regionale (relativamente, ad esempio, alla forma di aiuto, ai costi ammissibili o all’intensità massima degli aiuti).

(118)

Analogamente, l’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno né ai sensi degli altri orientamenti e comunicazioni adottati dalla Commissione in materia di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, né direttamente ai sensi di tale articolo. Le autorità finlandesi non hanno fornito alcun argomento o elemento di prova specifico che permetta alla Commissione di ritenere tali misure compatibili in base ad alcuna norma del TFUE.

8.   RECUPERO DELL’AIUTO

8.1.   ARGOMENTAZIONI DELLA FINLANDIA

(119)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario […]. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La conseguenza naturale è pertanto che le misure che costituiscono un aiuto di Stato illegale ad ÅI devono essere recuperate.

(120)

Tuttavia, la Finlandia sostiene che la Commissione dovrebbe astenersi dall’imporre il recupero nel caso in esame, in quanto le autorità finlandesi nutrivano un legittimo affidamento sulla legalità dell’aiuto in base ai presunti regimi precedenti all’adesione, e pertanto il recupero sarebbe contrario a un principio generale del diritto dell’UE. La Commissione osserva che la Finlandia ha sostenuto formalmente la tesi del legittimo affidamento soltanto per quanto concerne l’AL, mentre non lo ha fatto espressamente per quanto concerne il beneficiario.

(121)

In ogni caso, la Commissione non può accettare tale argomentazione.

(122)

Per quanto concerne gli aumenti di capitale, la Commissione ha dimostrato con quanto precede che, a prescindere dal convincimento di ÅI o chicchessia in merito allo status giuridico del presunto regime di collocamento delle azioni rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato, la società non ha comunque rispettato le condizioni formali del presunto regime come notificato all’Autorità di vigilanza EFTA. Non si può pertanto sostenere che ÅI nutrisse un legittimo affidamento in merito alla legalità degli aumenti di capitale, in quanto tali aumenti non erano coperti dalle norme nazionali addotte dalla Finlandia a sostegno della tesi del legittimo affidamento.

(123)

Per quanto concerne le garanzie sui prestiti, la Commissione ha provato che il regime di garanzie aveva subito modifiche sostanziali ancor prima della concessione delle garanzie oggetto della presente decisione, modifiche attuate dalle autorità di Åland e che non sono state notificate alla Commissione. Ne consegue che tutte le garanzie concesse nell’ambito delle norme nazionali costituenti il regime originario devono essere considerate nuovi aiuti. Secondo una giurisprudenza consolidata, le imprese beneficiarie di un aiuto possono avere un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto soltanto se questo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE (35).

(124)

In sintesi, le garanzie e gli aumenti di capitale costituiscono un nuovo aiuto di Stato che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione prima dell’attuazione.

(125)

Secondo la giurisprudenza consolidata (36) uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ordini di recuperare l’aiuto. Ammettere la validità del comportamento illegale delle autorità nazionali significherebbe invalidare completamente gli articoli 107 e 108 TFUE e privare della loro efficacia le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli articoli summenzionati.

(126)

Lo stesso principio è necessariamente d’applicazione quando le autorità nazionali sostengono di aver avuto un legittimo affidamento sulla legalità delle misure, eppure non le hanno notificate alla Commissione benché esse costituissero un nuovo aiuto (37).

(127)

Analogamente, per quanto concerne l’argomentazione del legittimo affidamento di ÅI, la Commissione osserva che secondo la giurisprudenza consolidata, in considerazione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione a norma dell’articolo 108 del TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono in linea di principio fare legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (38).

(128)

La Commissione sottolinea che nessuna impresa più di ÅI era in grado di conoscere l’operato dell’AL in merito ai presunti regimi di aiuti, poiché l’AL è il suo principale azionista ed è rappresentato nel consiglio di amministrazione di ÅI da soggetti che sono al contempo membri dell’esecutivo dell’AL. Questa osservazione è corroborata dal fatto che, come indicato in precedenza per quanto concerne gli aumenti di capitale, i rappresentanti di ÅI e l’AL si scambiano regolarmente informazioni. Pertanto, per quanto le autorità finlandesi non abbiano espressamente invocato il legittimo affidamento per conto del beneficiario dell’aiuto, la Commissione è dell’avviso che ÅI non possa far valere alcun legittimo affidamento nel caso in esame.

(129)

Infine, la Commissione non ha dato mai né alla Finlandia né al beneficiario dell’aiuto assicurazioni sufficientemente precise che consentissero loro di ritenere che le misure in questione non costituissero un aiuto di Stato o sarebbero state considerate aiuti compatibili, tali da ingenerare un affidamento in tal senso (39).

(130)

La Finlandia sostiene altresì che nell’eventualità di un recupero dell’aiuto concesso tramite gli aumenti di capitale, l’elemento di aiuto non dovrebbe necessariamente essere l’importo totale del capitale conferito, ma piuttosto (per analogia con il calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie) il costo che ÅI avrebbe sostenuto per reperire finanziamenti alternativi sui mercati. A tal riguardo, la Finlandia ha suggerito che il costo di tale finanziamento alternativo si potrebbe stabilire facendo riferimento al rendimento atteso del 7 % sull’investimento nei fabbricati ad uso ufficio, come indicato nella relazione di KPMG.

(131)

La Commissione non può accogliere tale posizione.

(132)

È certamente vero che, in generale, l’aiuto di Stato nei singoli casi è costituito dalla differenza fra il vantaggio (sotto forma di finanziamento) che l’impresa ha effettivamente ricevuto dalle risorse statali e ciò che avrebbe potuto ottenere sul mercato dei capitali. Di conseguenza, «per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata» (40).

(133)

Chiunque effettui un investimento, che sia tramite l’apertura di un credito o acquisendo una quota del capitale proprio di una società, cercherà di trarre dal proprio investimento un rendimento che sia commisurato al rischio.

(134)

Qualora l’aiuto venga concesso sotto forma di credito a un costo inferiore a quello di mercato (come nel caso di un prestito garantito quando il costo finanziario complessivo è inferiore al tasso d’interesse di un prestito sul mercato) a un’impresa che non è esclusa dal mercato creditizio e che pertanto, come alternativa all’aiuto, avrebbe potuto ottenere un prestito al tasso di mercato, è chiaro che lo scopo riparatore del recupero può essere conseguito imponendo all’impresa beneficiaria di pagare la differenza (con gli interessi), riportandola in tal modo a condizioni di parità con i suoi concorrenti.

(135)

La situazione è diversa per gli investimenti di capitale. In questo caso, il rendimento non dipende dalla disponibilità a pagare dell’impresa (come nel caso di un prestito) ma dipende interamente dalla redditività propria del modello industriale dell’impresa. Se l’investitore privato non è convinto che l’impresa potrà remunerare adeguatamente il rischio che sta assumendo, egli non effettuerà l’investimento e collocherà il proprio denaro altrove. In altri termini, la Commissione non può accettare la tesi che la società avrebbe potuto procurarsi gli stessi fondi sul mercato per aumentare il proprio capitale offrendo un maggior rendimento, in quanto i risultati attesi non le consentivano di offrire tale maggior rendimento a nessun investitore. La situazione controfattuale, cioè la situazione di assenza di aiuto che il recupero intende ripristinare o realizzare, è pertanto l’assenza di qualsiasi investimento di capitali. L’aiuto da recuperare è pertanto l’importo totale degli aumenti di capitale.

(136)

Pertanto, la Commissione non può accettare la posizione della Finlandia per quanto concerne l’elemento di aiuto negli aumenti di capitale.

8.2.   AIUTO DA RECUPERARE

(137)

Di conseguenza, l’aiuto illegittimo e incompatibile individuato dalla Commissione e che la Finlandia è tenuta a recuperare da ÅI è il seguente:

(138)

Aumenti di capitale:

a)

aumento di capitale C-IV: 353 199,00 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 20 luglio 2001;

b)

aumento di capitale C-V: 599 933,78 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 15 agosto 2002;

c)

aumento di capitale C-VI: 799 911,64 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 13 marzo 2003;

d)

aumento di capitale C-VII: 515 165,97 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 6 maggio 2004;

e)

aumento di capitale C-VIII: 669 896,95 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 30 settembre 2004;

f)

aumento di capitale C-IX: 199 977,91 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 16 giugno 2005;

g)

aumento di capitale C-X: 234 961,43 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 16 giugno 2005;

h)

aumento di capitale C-XI: 1 379 998,95 EUR. Aiuto concesso a ÅI il 15 febbraio 2007.

(139)

Garanzia sui prestiti: l’elemento di aiuto per tutte le garanzie è calcolato come la differenza fra il tasso di riferimento applicato come parametro per i costi relativi al prestito che una società di solidità finanziaria analoga a quella di ÅI avrebbe dovuto sostenere senza la garanzia da una parte, e, dall’altra, il tasso d’interesse ottenuto tramite la garanzia di Stato previa deduzione dei premi pagati, a norma del punto 4.2 della comunicazione sulle garanzie (come indicato in dettaglio ai considerando da 66 a 80).

a)

Per quanto attiene alla garanzia G-I, l’elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra il tasso di riferimento per un prestito a un’impresa classificata con un rating «scarso (B)» e con un livello di garanzia reale normale e il costo finanziario complessivo del prestito coperto da garanzia statale (inteso come i premi pagati per la garanzia più l’interesse sul prestito). Tale aiuto è stato posto a disposizione di ÅI il 9 ottobre 2003 (come indicato ai considerando 81 e 82). Da tale importo si deduce il premio di garanzia una tantum di 19 500 EUR (41).

b)

Per quanto attiene alla garanzia G-II, l’elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra il tasso di riferimento per un prestito a un’impresa classificata con un rating «scarso (B)» e con un livello di garanzia reale normale e il costo finanziario complessivo del prestito coperto da garanzia statale (inteso come i premi pagati per la garanzia più l’interesse sul prestito). Tale aiuto è stato posto a disposizione di ÅI il 2 novembre 2004. Da tale importo si deduce il premio di garanzia una tantum di 2 900 EUR (42).

c)

Per quanto attiene alla garanzia G-III, l’elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra il tasso di riferimento per un prestito a un’impresa classificata con un rating «soddisfacente (BB)» e con un livello di garanzia reale normale e il costo finanziario complessivo del prestito coperto da garanzia statale (inteso come i premi pagati per la garanzia più l’interesse sul prestito). Tale aiuto è stato posto a disposizione di ÅI il 13 dicembre 2005. Da tale importo si deduce il premio di garanzia una tantum di 6 500 EUR (43).

(140)

L’importo totale esatto dell’aiuto da recuperare sarà determinato dalle autorità finlandesi, di concerto con la Commissione, nell’ambito della procedura di recupero e secondo la metodologia descritta ai considerando 138-139 di cui sopra. All’importo dell’aiuto da determinare si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. La Commissione invita le autorità finlandesi, conformemente all’obbligo di collaborazione leale, a cooperare con la Commissione nella determinazione dell’importo esatto di aiuto da recuperare

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aumento di capitale dell’importo di 84 094,39 EUR, concesso dalla Finlandia a favore di Ålands Industrihus AB il 18 giugno 1997, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Le misure di aiuto di Stato di cui al punto 8.2 della presente decisione illegalmente concesse dalla Finlandia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore di Ålands Industrihus AB sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3

1.   La Finlandia procede al recupero dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 2 versato al beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Finlandia annulla tutti i pagamenti futuri dell’aiuto di cui all’articolo 2 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.   La Finlandia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Finlandia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Finlandia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 76 del 27.3.2008, pag. 15.

(2)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Fatta eccezione per una quota trascurabile, detenuta dall’organizzazione di imprese locali Ålands företagareförening rf (3 quote su un totale di 30 392).

(5)  Per il 1999 il totale dello stato patrimoniale era 733 341 EUR, il volume d’affari 101 486 EUR e l’utile complessivo 27 719 EUR.

(6)  Lo stato patrimoniale era calato da 834 645 EUR nel 1997 a 733 341 EUR nel 1999.

(7)  Le informazioni fornite nella presente sezione sono tratte principalmente dal sito Internet iTiden (www.itiden.ax), nonché dalle informazioni (corrispondenti a quelle di pubblico dominio) fornite dalle autorità finlandesi.

(8)  «L’AL si adopererà per aumentare l’offerta di strutture insediative e uffici pensati per il settore informatico e il terziario tramite le società immobiliari pubbliche. Tali società potrebbero pertanto necessitare di ulteriori apporti di capitale.»Budget för landskapet Åland 2000, pagina 304.

(9)  «L’AL punterà a […] migliorare le proprie capacità di promuovere la crescita di nuove imprese e progetti imprenditoriali. L’AL continuerà a perseguire la realizzazione del progetto di un “villaggio informatico” […]». Budget för landskapet Åland 2001, pagine 319 e 321.

(10)  Budget för landskapet Åland 2002, pagina 291.

(11)  Queste misure sono state concesse prima dell’introduzione dell’euro e pertanto erano denominate in marchi finlandesi (FIM). C-I era pari a 500 003 FIM, C-II a 2 025 010 FIM e C-III a 680 003 FIM. Al momento della conversione, il tasso di cambio era 1 EUR = 5,94573 FIM.

(12)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(13)  Cfr. tra tante, le sentenze nelle cause 234/84, Belgio/Commissione Racc. 1986 2263, punto 14; C-305/89 Racc. 1991 pag. I-1603, punti 18 e 19; cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Hytasa Racc. 1994 pag. I-4103, punti 20 e 21; C-303/88 Eni-Lanerossi Racc. 1991 pag. I-1433, punti 20 e segg.; causa T-11/95 BP Chemicals Racc. 1995 pag. II-599, punto 161.

(14)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(15)  Cfr. il punto 25 della decisione di avvio.

(16)  Cfr. il punto 26 della decisione di avvio.

(17)  KPMG Projekt Tower, 10.7.2007.

(18)  È peraltro vero che l’aumento di capitale C-IV fu effettuato nel 2001, cioè prima dell’analisi di redditività presentata nel 2002. Non sono stati forniti dati distinti sulle ipotesi finanziarie alla base di C-IV. Tuttavia, poiché tale aumento di capitale è stato utilizzato per l’acquisto dei terreni su cui sarebbe sorto il progetto iTiden (e con questa motivazione fin dall’inizio), la Commissione è dell’avviso che l’AL, ammettendo che abbia valutato le prospettive di rendimento, non avesse motivi di attendersi un rendimento superiore a quello previsto per il 2002, pari al 3 %.

(19)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(20)  Sebbene il procedimento formale sia stato avviato soltanto nel 2008, la Commissione aveva richiesto alla Finlandia informazioni in merito alle suddette misure già con lettera del 25 ottobre 2006, ragion per cui l’apporto di capitale nel 1997 non è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni per il recupero degli aiuti.

(21)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(22)  Comunicazione sulle garanzie, punto 3.2, lettera d).

(23)  Informazione riservata

(24)  Dopo il 15 gennaio 2007, il tasso d’interesse avrebbe assunto la forma di […] + […] punti di base.

(25)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(26)  Stando alle informazioni fornite dalla Finlandia, il tasso doveva essere applicato fino al 15 gennaio 2007, data in cui sarebbe passato al tasso […] + […] punti base. Tuttavia, i termini di questo prestito garantito sono stati rinegoziati e il 13 dicembre 2005 il tasso d’interesse è stato fissato al […] % fino al 15 gennaio 2007, quando è passato al tasso […] + […] punti base. Il 14 gennaio 2009 il tasso d’interesse è passato all’[…] + […] punti base e il 12 febbraio 2011 è stato ulteriormente modificato, passando all’[…] + […] punti base.

(27)  Escluso il premio una tantum dello […] % sul prestito, pari a 19 500 EUR. Questo punto verrà discusso in seguito, nella sezione relativa al recupero dell’aiuto.

(28)  Escluso il premio una tantum dello […] % del mutuo, pari a 2 900 EUR. Questo elemento verrà trattato in seguito, nella sezione relativa al recupero dell’aiuto.

(29)  Escluso il premio una tantum dello […] % del mutuo, pari a 6 500 EUR. Questo elemento verrà trattato in seguito, nella sezione relativa al recupero dell’aiuto.

(30)  In Gibilterra contro Commissione (cause riunite T-195/01 e T-207/01 Government of Gibraltar/Commissione Racc. 2002, pag. II-2309, punti 109-111), il tribunale ha osservato che, in forza dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 debbono essere considerate come nuovi aiuti «le modifiche degli aiuti esistenti». Di conseguenza, solamente la modifica in quanto tale può essere qualificata nuovo aiuto. Tuttavia, quando la modifica incide sulla sostanza stessa del regime iniziale, poiché non è divisibile da tale regime, la modifica dello stesso costituisce un nuovo aiuto e tale regime iniziale modificato può essere qualificato come aiuto nuovo (cause congiunte T-254/00, T 270/00 e T 277/00 Hotel Cipriani/Commissione, sentenza del 28.11.2008, punti 358-359).

(31)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(32)  Landskapslag om landskapsgarantier för industrier och andra näringsgrenar, ÅFS 1966:14.

(33)  La legge disciplina anche taluni prestiti (nota della Commissione).

(34)  La modifica del 3 marzo 1994 ha portato la dotazione da 20 milioni a 30 milioni di FIM, mentre la modifica del 16 febbraio 1996 ha portato la dotazione da 30 milioni a 50 milioni di FIM.

(35)  Cfr. la causa C-24/95 Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, sentenza del 20.3.1997, Racc. 1997, pag. I-1591, punto 49.

(36)  Ibidem, punto 17; cfr. anche le cause riunite C-465/09P Diputación Foral de Vizcaya/Commissione e C-470/09P Territorio Histórico de Vizcaya et al./Commissione, sentenza del 9.6.2011, punto 151, non ancora pubblicata.

(37)  Cfr. nota 34.

(38)  Causa C-5/89 Germania/Commissione Racc. 1990, pag. I-3437, punto 14.

(39)  Cause riunite T-427/04 e T-15/05 Francia e France Télécom/Commissione Racc. 2009, pag. II-4315, punto 261.

(40)  Causa C-348/93 Commissione/Italia Racc. 1995, pag. I-673, punto 27.

(41)  Cfr. considerando 81 e nota 25.

(42)  Cfr. considerando 83 e nota 26.

(43)  Cfr. considerando 85 e nota 27.


ALLEGATO

Informazioni sugli importi di aiuto ricevuti da recuperare e già recuperati

Identità del beneficiario

Importo complessivo dell’aiuto ricevuto nell’ambito del regime (1)

Importo complessivo dell’aiuto da recuperare (1)

(capitale)

Importo complessivo già rimborsato (1)

Capitale

Interesse di recupero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Milioni in valuta nazionale


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/51


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

che modifica l’allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni generali alle quali un territorio può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2012) 2978]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/253/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di ungulati vivi delle specie elencate nel suo allegato I.

(2)

A norma di tale direttiva l’importazione e il transito nell’Unione di ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza dai paesi terzi che figurano nell’elenco o negli elenchi da stilare o modificare secondo la procedura ivi indicata.

(3)

Le importazioni di ungulati vivi nell’Unione sono permesse solo se il paese terzo autorizzato garantisce che gli animali provengono da un territorio esente da ogni malattia, conformemente alle condizioni generali elencate nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE, nel quale è vietato l’ingresso di animali vaccinati contro le malattie elencate in tale allegato.

(4)

La febbre catarrale ovina figura nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE. A norma di tale allegato, per tutte le specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon «Suidi», affinché un territorio possa essere considerato indenne dalla febbre catarrale ovina non deve essere stato registrato alcun caso di malattia né deve essere stata praticata alcuna vaccinazione nel corso degli ultimi dodici mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi.

(5)

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili «vaccini inattivati» contro la febbre catarrale degli ovini, che non comportano il rischio di un’indesiderata circolazione locale del virus vaccinale per i bovini, gli ovini e i caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d’elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione della comparsa, nell’Unione, di forme cliniche in tali animali.

(6)

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), è stata pertanto modificata di recente dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in modo da permettere l’uso di vaccini inattivati in tutta l’UE.

(7)

Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell’organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (4), è stato di recente modificato. Di conseguenza, per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l’assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il periodo di dodici mesi indicato nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE.

(8)

La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all’interno dell’Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. È opportuno che le condizioni generali alle quali un territorio di un paese terzo può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini, quali enunciate nell’allegato II della direttiva 2004/68/CE, vengano allineate ai requisiti applicabili nell’Unione.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2004/68/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II della decisione 2004/68/CE, la voce relativa alla febbre catarrale ovina è sostituita dal testo seguente:

«Febbre catarrale degli ovini

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 24 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi

Tutte le specie diverse da quelle dei generi Bos, Bison, Bubalus, Ovis e Capra e di quelle raggruppate sotto il taxon “Suidi”»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 3016]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/254/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclorvos.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 che comprende insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva.

(3)

Il 20 novembre 2007 l’Italia, designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, nel corso della riunione del comitato permanente sui biocidi del 9 dicembre 2011, il risultato dell’esame è stato incorporato in una relazione di valutazione.

(5)

La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diclorvos non possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana nonché nella valutazione dei rischi per l’ambiente hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile. Non è pertanto opportuno iscrivere il diclorvos per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diclorvos non potranno più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia dei rischi inaccettabili dei prodotti suddetti, sia delle aspettative legittime dei fabbricanti di tali prodotti.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) non viene incluso nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono diclorvos non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o novembre 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


Rettifiche

12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/54


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 112 del 30 aprile 2011 )

A pagina 35, all'articolo 126, paragrafo 2:

anziché:

«Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca di cui al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per infrazione grave constatata.»

leggi:

«Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca di cui al paragrafo 1 sono assegnati punti per ciascuna infrazione grave constatata fino a un massimo di 12 punti per l'insieme delle infrazioni.»