ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.119.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2012
concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/237/PESC del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2012/237/PESC dispone l’adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi che cercano di ostacolare o di bloccare un processo politico pacifico o che prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. Ciò riguarda in particolare coloro che hanno svolto un ruolo di primo piano nell’ammutinamento del 1o aprile 2010 e nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che continuano ad agire nell’intento di indebolire lo Stato di diritto e la preminenza del potere civile. Tali misure comprendono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato di tale decisione. |
(2) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi. |
(4) |
La facoltà di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC. |
(5) |
La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l’entità o l’organismo interessati. |
(6) |
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
(7) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente al fine di garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro:
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il divieto dell’utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, la locazione e le ipoteche;
e) «territorio dell’Unione»: i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/237/PESC, come persone, entità o organismi che i) intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau o ii) sono associati a dette persone, entità o organismi, di cui all’elenco nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inclusi nell’allegato I o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità all’articolo 2, paragrafo 1.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
Articolo 7
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, identificata nei siti web elencati nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso tale autorità competente; e |
b) |
a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. |
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali nazionali.
Articolo 10
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 11
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessata/o.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 12
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica di tali norme.
Articolo 13
Laddove il presente regolamento stabilisca un obbligo di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri recapiti da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 14
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. |
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2
Persone
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Nome |
Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.) |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
Data di inserimento |
1. |
Generale António INJAI (alias António INDJAI) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 20 gennaio 1955 l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte Funzione ufficiale: Tenente generale – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas |
António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta Junior. Antonio Injai ha agito in modo da fare pressione sul governo ai fini della sua nomina a Capo di Stato maggiore delle Forze armate. |
3.5.2012 |
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Carta d'identità nazionale: ignota (Guinea-Bissau) Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435 Data di rilascio: 18.2.2010 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 18.2.2013 |
Ministro Carlos Gomes Junior e ha compromesso lo stato di diritto, indebolendo i poteri civili e favorendo un clima malsano di Indjai ha sempre rilasciato dichiarazioni pubbliche nelle quali ha minacciato di morte le legittime autorità, in particolare il Primo impunità e instabilità nel paese. Durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha di nuovo rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale. |
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Antonio Injai è stato inoltre coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di stato, il primo comunicato del "Comando militare" è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, alla cui guida c'è il Generale Injai. Egli non si è in alcun modo opposto a tale azione militare incostituzionale, né ha preso le distanze da essa. |
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2. |
Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N’Krumah) |
Cittadinanza: della Guinea–Bissau d.d.n.: 26 aprile 1947 Passaporto diplomatico n. DA0002186 Data di rilascio: 30.3.2007 Data di scadenza: 26.8.2013 |
Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
3. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
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Capo di Stato maggiore dell′Esercito. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
4. |
Generale Estêvão NA MENA |
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Capo di Stato maggiore della Marina. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
5. |
Brigadier Generale Ibraima CAMARÁ (alias «Papa Camará») |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 11 maggio 1964 Passaporto diplomatico n. AAID00437 Data di rilascio:18.2.2010 Data di scadenza: 18.2.2013 |
Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
6. |
Tenente colonnello Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 6 giugno 1966 Passaporto n. SA 0000417 Data di rilascio: 29.10.2003 Data di scadenza: 10.3.2013 |
Portavoce del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
ALLEGATO II
Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea
A. |
Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
|
B. |
Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
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4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 378/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2012
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito "l'Autorità"). |
(3) |
Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
(5) |
In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società SVUS Pharma a.s, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della ProteQuine®, una miscela di amminoacidi liberi, oligopeptidi e nucleotidi, sull'aumento delle concentrazioni soppresse di immunoglobuline A secretorie (sIgA) e sulla riduzione del rischio di raffreddori e di influenza (domanda EFSA-Q-2008-397) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "ProteQuine® aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori e influenza". |
(6) |
Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 aprile 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di ProteQuine® e l'aumento delle concentrazioni soppresse di sIgA e la riduzione del rischio di raffreddori e di influenza. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata. |
(7) |
In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società SVUS Pharma a.s, è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della ProteQuine®, una miscela di amminoacidi liberi, oligopeptidi e nucleotidi, e della lattoferrina bovina sull'aumento delle concentrazioni soppresse di immunoglobuline A secretorie (sIgA) e sulla riduzione del rischio di raffreddori con mal di gola (domanda EFSA-Q-2008-398) (3). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "ProteQuine® in combinazione con la lattoferrina bovina aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori con mal di gola e la combinazione di ProteQuine® con la lattoferrina bovina riduce il rischio dello sviluppo di faringiti". |
(8) |
Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 aprile 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di ProteQuine® e lattoferrina bovina e l'aumento delle concentrazioni soppresse di sIgA e la riduzione del rischio di raffreddori con mal di gola. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata. |
(9) |
In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della società CSL - Centro Sperimentale del Latte S.p.A., è stato chiesto all'Autorità di emettere un parere su un'indicazione sulla salute relativa agli effetti della combinazione di Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus AY/CSL (LMG P-17224) e Streptococcus thermophilus 9Y/CSL (LMG P-17225) sulla modulazione benefica della microflora intestinale (domanda EFSA-Q-2008-273) (4). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: "Mantenimento in buona salute grazie alla normalizzazione della flora intestinale". |
(10) |
Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 20 luglio 2011, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di una combinazione di L. delbrueckii ssp. bulgaricus AY/CSL (LMG P-17224) e S. thermophilus 9Y/CSL (LMG P-17225) e l'effetto fisiologico benefico correlato all'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata. |
(11) |
In seguito alla presentazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, di una domanda da parte della European Dietetic Food Industry Association (IDACE), è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del beta-palmitato sull'aumento dell'assorbimento del calcio (domanda EFSA-Q-2008-172) (5). L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: "L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad aumentare l'assorbimento del calcio". |
(12) |
Sulla base dei dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 28 luglio 2011, che gli elementi forniti disponibili non sono sufficienti a stabilire un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di beta-palmitato e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve pertanto essere autorizzata. |
(13) |
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, non autorizzate mediante una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, possono continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi successivo all'adozione del presente regolamento, purché la domanda sia stata presentata prima del 19 gennaio 2008. Il periodo transitorio di cui al suddetto articolo è di conseguenza applicabile all'indicazione sulla salute relativa al beta-palmitato elencata nell'allegato del presente regolamento. |
(14) |
Poiché la domanda relativa all'indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus AY/CSL (LMG P-17224) e Streptococcus thermophilus 9Y/CSL (LMG P-17225) non è stata presentata anteriormente al 19 gennaio 2008, la condizione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. |
(15) |
Tuttavia, al fine di garantire la piena ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, sia gli operatori del settore alimentare sia le autorità nazionali competenti devono prendere i necessari provvedimenti affinché, entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le indicazioni sulla salute elencate nel suo allegato che sono state presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 non siano più utilizzate. |
(16) |
Nel definire le misure di cui al presente regolamento si è tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 specificate al paragrafo 1 e utilizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere impiegate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) The EFSA Journal 2011; 9(4):2128.
(3) The EFSA Journal 2011; 9(4):2129.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(7):2288.
(5) The EFSA Journal 2011; 9(7):2289.
ALLEGATO
Indicazioni sulla salute respinte
Domanda - Pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Rif. del parere EFSA |
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), facente riferimento alla riduzione dei rischi di malattia |
ProteQuine® |
ProteQuine® aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori o influenza |
Q-2008-397 |
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), facente riferimento alla riduzione dei rischi di malattia |
ProteQuine® in combinazione con lattoferrina bovina |
ProteQuine® in combinazione con la lattoferrina bovina aumenta/mantiene il livello di sIgA sulle membrane mucose. Un livello ridotto o insufficiente di sIgA costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di raffreddori con mal di gola e la combinazione di ProteQuine® con la lattoferrina bovina riduce il rischio dello sviluppo di faringiti |
Q-2008-398 |
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), facente riferimento allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus AY/CSL (LMG P-17224) e Streptococcus thermophilus 9Y/CSL (LMG P-17225) |
Mantenimento in buona salute grazie alla normalizzazione della flora intestinale |
Q-2008-273 |
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), facente riferimento allo sviluppo e alla salute dei bambini |
Beta-palmitato |
L'arricchimento con beta-palmitato contribuisce ad aumentare l'assorbimento del calcio. |
Q-2008-172 |
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 379/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2012
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità». |
(3) |
Alla ricezione di una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
(5) |
In seguito a una domanda di Valio Ltd., presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) sul mantenimento delle difese contro i microrganismi patogeni gastrointestinali (domanda n. EFSA-Q-2010-01028) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il Lactobacillus GG aiuta a mantenere la difesa contro i patogeni intestinali». |
(6) |
Il 1o giugno 2010 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell’Autorità, secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lactobacillus rhamnosus GG e l’effetto indicato. L'indicazione sulla salute non risulta pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
(7) |
In seguito alla domanda di Gelita AG, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell'idrolizzato di collagene sul mantenimento della salute delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2011-00201) (3). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Miscela caratteristica di peptidi (idrolizzato di collagene) che ha un effetto fisiologico benefico sul mantenimento della salute delle articolazioni in persone fisicamente attive». |
(8) |
Il 20 luglio 2011 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di idrolizzato di collagene e gli effetti indicati. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata. |
(9) |
Le indicazioni sulla salute oggetto del presente regolamento sono indicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 e che possono beneficiare del periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 5, di detto regolamento. Poiché l’Autorità ha concluso che non esistono rapporti di causa-effetto tra gli alimenti e gli effetti rispettivamente indicati, le indicazioni non sono conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 e non possono quindi beneficiare del periodo di transizione previsto nell'articolo citato. |
(10) |
Per garantire che il presente regolamento sia soddisfatto in ogni sua parte, sia gli operatori del settore alimentare che le competenti autorità nazionali devono prendere i provvedimenti necessari per far sì che, entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le indicazioni sulla salute elencate nel suo allegato non siano più usate. |
(11) |
Le osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006, sono state prese in considerazione nell’elaborazione delle misure di cui al presente regolamento. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono tuttavia essere usate ancora per un periodo massimo di 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) The EFSA Journal 2011; 9(6):2167.
(3) The EFSA Journal 2011; 9(7):2291.
ALLEGATO
Indicazioni sulla salute respinte
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Rif. del parere EFSA |
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) |
Il Lactobacillus GG aiuta a mantenere la difesa contro i patogeni intestinali |
Q-2010-01028 |
Articolo 13, paragrafo 5 — indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati |
Idrolizzato di collagene |
Miscela caratteristica di peptidi (idrolizzato di collagene) che ha un effetto fisiologico benefico sul mantenimento della salute delle articolazioni in persone fisicamente attive |
Q-2011-00201 |
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 380/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2012
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari e specifica le condizioni del loro utilizzo. |
(2) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato nel suo parere del 22 maggio 2008 (2) di diminuire la dose settimanale tollerabile (TWI) a 1 mg di alluminio/kg di peso corporeo/settimana. L'EFSA ritiene inoltre che la dose settimanale tollerabile riveduta venga generalmente superata nei forti consumatori, in particolare nei bambini, in gran parte dell'Unione. |
(3) |
Secondo l'EFSA la principale via di esposizione ai composti dell'alluminio per la popolazione generale è costituita dall'alimentazione, sia a causa della presenza naturale di alluminio nei prodotti alimentari sia per l'utilizzo di composti dell'alluminio nella trasformazione alimentare e negli additivi alimentari. L'EFSA non è però in grado di quantificare il ruolo specifico di ciascuna fonte, sia perché gli studi sull'alimentazione umana non prendono in considerazione questo aspetto, sia perché i metodi di analisi impiegati permettono di determinare solo il contenuto totale di alluminio nei prodotti alimentari. |
(4) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l'utilizzo di additivi alimentari contenenti alluminio in numerosi prodotti alimentari, spesso a livelli massimi ammissibili molto elevati o senza alcuna indicazione dei livelli massimi di concentrazione (quantum satis). |
(5) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), autorizza l'utilizzo di alcuni coloranti che possono contenere alluminio sotto forma di pigmenti coloranti in numerosi prodotti alimentari, in generale senza alcuna indicazione dei livelli massimi di concentrazione dell'alluminio nei pigmenti coloranti. |
(6) |
È quindi opportuno modificare le attuali condizioni d'impiego e ridurre i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti coloranti di alluminio, per evitare che sia superata la dose settimanale tollerabile riveduta. |
(7) |
Dato che da decenni sono applicate pratiche di fabbricazione che utilizzano quantità superiori di additivi alimentari, occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento per l'impiego degli additivi alimentari contenenti alluminio diversi dai pigmenti coloranti. |
(8) |
L'indicazione nell'etichetta del tenore di alluminio dei pigmenti coloranti di alluminio non destinati alla vendita al consumatore finale è attualmente facoltativa. Deve diventare obbligatoria entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire ai fabbricanti di prodotti alimentari che utilizzano pigmenti coloranti di alluminio di adeguarsi ai limiti massimi proposti per detti pigmenti. Di conseguenza, va previsto un periodo transitorio più lungo di 12 mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni del presente regolamento. |
(9) |
L'allegato II, modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 (4), è applicabile in linea di principio dal 1o giugno 2013. Per facilitare l'effettiva applicazione dell'allegato II, è opportuno inserire nell'allegato i periodi di applicazione che non iniziano il 1o giugno 2012 e sono posteriori alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(10) |
Il vettore bentonite E 558 contenente alluminio non è più utilizzato, secondo le informazioni fornite dai fabbricanti di prodotti alimentari. Esso non è quindi incluso nell'allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e va soppresso anche dall'elenco di tutti gli additivi dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
Gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio E 556 e silicato d'alluminio (caolino) E 559 contenenti alluminio devono essere soppressi dall'elenco di tutti gli additivi dell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dato che queste sostanze possono essere sostituite da altri additivi alimentari. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. I prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o febbraio 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o febbraio 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti alimentari contenenti pigmenti coloranti di alluminio e non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o agosto 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o agosto 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) relativo alla sicurezza dell'alluminio assunto con l'alimentazione, The EFSA Journal (2008) 754, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
a) |
la parte A è così modificata:
|
b) |
nella parte B, la tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti) è così modificata:
|
c) |
nella parte C, tabella 5, il punto (s) «E 551–559: Biossido di silicio – silicati» è sostituito dal punto seguente:
|
d) |
la parte E è così modificata:
|
(1) applicabile fino al 31 gennaio 2014
(2) applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2014.»
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
64,1 |
TN |
124,7 |
|
TR |
131,5 |
|
ZZ |
106,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
225,1 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
177,0 |
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
MA |
29,9 |
|
TR |
107,4 |
|
ZZ |
120,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,0 |
IL |
69,2 |
|
MA |
53,5 |
|
TN |
116,7 |
|
ZA |
40,1 |
|
ZZ |
66,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
36,9 |
ZA |
91,9 |
|
ZZ |
64,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,3 |
BR |
76,9 |
|
CA |
148,4 |
|
CL |
92,3 |
|
CN |
117,3 |
|
MK |
31,8 |
|
NZ |
129,6 |
|
US |
168,3 |
|
ZA |
84,7 |
|
ZZ |
107,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 382/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2012
relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quinta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre. |
(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della quinta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice. |
(4) |
Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la quinta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 maggio 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
(EUR/t) |
|||||
Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
||||
1 |
2 |
||||
1701 12 10 |
X |
||||
1701 12 90 |
— |
||||
1701 13 10 |
X |
||||
1701 13 90 |
— |
||||
1701 14 10 |
289,36 |
||||
1701 14 90 |
— |
||||
1701 91 00 |
X |
||||
1701 99 10 |
320,00 |
||||
1701 99 90 |
X |
||||
|
DECISIONI
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/43 |
DECISIONE 2012/237/PESC DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2012
concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la gravità dell’attuale situazione nella Repubblica di Guinea-Bissau, il Consiglio ritiene necessario adottare misure nei confronti di coloro che cercano di ostacolare o di bloccare un processo politico pacifico o prendono iniziative volte a minare la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, in particolare coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano nell’ammutinamento del 1o aprile 2010 e nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che agiscono nell’intento di indebolire lo Stato di diritto, ridurre la preminenza del potere civile e diffondere l’impunità e l’instabilità nel paese. |
(2) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione al fine di attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau.
7. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o destinarli a loro vantaggio.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1 sono stati inclusi nell’allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della presente decisione, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche all’elenco riportato nell’allegato, ove necessario.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
Articolo 4
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 5 maggio 2013. Essa è costantemente riesaminata. Essa è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati conseguiti.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
ALLEGATO
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2
Persone
|
Nome |
Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.) |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
Data di inserimento |
1. |
Generale António INJAI (alias António INDJAI) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 20 gennaio 1955 l.d.n.: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Ascendenti: Wasna Injai e Quiritche Cofte Funzione ufficiale: Tenente generale – Chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas |
António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del Primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora Capo di Stato maggiore delle Forze armate, José Zamora Induta Junior. Antonio Injai ha agito in modo da fare pressione sul governo ai fini della sua nomina a Capo di Stato maggiore delle Forze armate. |
3.5.2012 |
|
|
Carta d'identità nazionale: ignota (Guinea-Bissau) Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435 Data di rilascio: 18.2.2010 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 18.2.2013 |
Ministro Carlos Gomes Junior e ha compromesso lo stato di diritto, indebolendo i poteri civili e favorendo un clima malsano di Indjai ha sempre rilasciato dichiarazioni pubbliche nelle quali ha minacciato di morte le legittime autorità, in particolare il Primo impunità e instabilità nel paese. Durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di Capo di Stato maggiore delle Forze armate, Injai ha di nuovo rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale. |
|
|
|
|
Antonio Injai è stato inoltre coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di stato, il primo comunicato del "Comando militare" è stato emanato dallo Stato maggiore delle Forze armate, alla cui guida c'è il Generale Injai. Egli non si è in alcun modo opposto a tale azione militare incostituzionale, né ha preso le distanze da essa. |
|
2. |
Maggiore Generale Mamadu TURE (N'KRUMAH) (alias N’Krumah) |
Cittadinanza: della Guinea–Bissau d.d.n.: 26 aprile 1947 Passaporto diplomatico n. DA0002186 Data di rilascio: 30.3.2007 Data di scadenza: 26.8.2013 |
Vice Capo di Stato maggiore delle Forze armate. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
3. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
|
Capo di Stato maggiore dell′Esercito. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
4. |
Generale Estêvão NA MENA |
|
Capo di Stato maggiore della Marina. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
5. |
Brigadier Generale Ibraima CAMARÁ (alias «Papa Camará») |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 11 maggio 1964 Passaporto diplomatico n. AAID00437 Data di rilascio:18.2.2010 Data di scadenza: 18.2.2013 |
Capo di Stato maggiore delle Forze aeree. Membro del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
6. |
Tenente colonnello Daba NAUALNA (alias Daba Na Walna) |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau d.d.n.: 6 giugno 1966 Passaporto n. SA 0000417 Data di rilascio: 29.10.2003 Data di scadenza: 10.3.2013 |
Portavoce del "Comando militare" che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/47 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2012
sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione
(2012/238/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del comitato per l'occupazione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 145 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che gli Stati membri e l'Unione debbano adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e, in particolare, a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici al fine di realizzare gli obiettivi definiti nell’articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). |
(2) |
La strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione consente all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (3). Inoltre, il 21 ottobre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/707/UE sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (4) (gli «orientamenti a favore dell’occupazione»). Tali orientamenti nel loro insieme costituiscono gli orientamenti integrati per l’attuazione della strategia Europa 2020. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti integrati corrispondenti, costituiscono traguardi comuni che orientano l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, nonché le posizioni e la situazione dell'Unione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro. Nel 2011 gli orientamenti a favore dell’occupazione sono stati mantenuti. |
(3) |
Gli orientamenti integrati sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire e attuare i programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'interdipendenza e in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti a favore dell'occupazione dovrebbero essere alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE. Gli orientamenti per l'occupazione dovrebbero costituire inoltre la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che Consiglio e Commissione trasmettono ogni anno al Consiglio europeo. |
(4) |
L'esame dei progetti di programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuto nella relazione comune sull'occupazione adottata dal Consiglio il 17 febbraio 2012, dimostra che gli Stati membri dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare le seguenti priorità: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale, sviluppare una forza lavoro competente in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente, migliorare i risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli e incrementare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà. |
(5) |
Gli orientamenti in materia di occupazione adottati nel 2010 dovrebbero rimanere stabili fino al 2014 per mantenere la centralità della loro applicazione. Negli anni intermedi fino alla fine del 2014 il loro aggiornamento dovrebbe restare rigorosamente limitato. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di far ricorso al Fondo sociale europeo per attuare gli orientamenti a favore dell'occupazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione figuranti nell'allegato della decisione 2010/707/UE sono mantenuti per il 2012 e sono presi in considerazione dagli Stati membri nelle rispettive politiche a favore dell'occupazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
(1) Parere del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 febbraio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.
(4) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/49 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 2012
recante nomina di tre membri spagnoli e di due supplenti spagnoli del Comitato delle regioni
(2012/239/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Pedro CASTRO VÁZQUEZ, del sig. Jordi HEREU I BOHER e del sig. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ. Due seggi di supplente di membro sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO e del sig. Andrés OCAÑA RABADÁN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
a) |
quali membri:
e |
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
4.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2012
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2011
[notificata con il numero C(2012) 2891]
(2012/240/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 32,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento. |
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (2), per l’esercizio finanziario 2011 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2010 al 15 ottobre 2011. |
(3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), prevede che gli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o versati al medesimo, conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo i pagamenti mensili versati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2011, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge a tale pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo all’adozione della decisione di liquidazione dei conti. |
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2012, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
(5) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell’allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi. |
(6) |
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell’allegato II. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione nella decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2011 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti. |
(8) |
La Commissione, in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l’esercizio finanziario 2011. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura della verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(9) |
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 reca le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2012 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti, rispettivamente, a oltre quattro o oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(10) |
A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato. |
(11) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all’articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2011.
Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
Per l’esercizio finanziario 2011, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell’allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
Importo da recuperare da/da pagare allo Stato membro
NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803
SM |
|
2011 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero l'esercizio finanziario (1) |
Riduzioni ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 |
Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare (–) o da pagare (+) allo Stato membro (2) |
|
liquidati |
stralciati |
||||||||
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
||||||||
|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
BE |
EUR |
634 760 357,47 |
0,00 |
634 760 357,47 |
0,00 |
– 105 388,36 |
634 654 969,11 |
634 798 583,09 |
– 143 613,98 |
BG |
EUR |
299 122 846,74 |
0,00 |
299 122 846,74 |
0,00 |
0,00 |
299 122 846,74 |
301 667 953,59 |
–2 545 106,85 |
CZ |
EUR |
667 420 261,01 |
0,00 |
667 420 261,01 |
0,00 |
0,00 |
667 420 261,01 |
667 503 043,04 |
–82 782,03 |
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 636 877,62 |
– 636 877,62 |
0,00 |
– 636 877,62 |
DK |
EUR |
958 035 625,77 |
0,00 |
958 035 625,77 |
0,00 |
0,00 |
958 035 625,77 |
958 033 356,98 |
2 268,79 |
DE |
EUR |
5 517 442 035,14 |
21 210 680,66 |
5 538 652 715,80 |
0,00 |
– 276 371,37 |
5 538 376 344,43 |
5 520 543 082,88 |
17 833 261,55 |
EE |
EUR |
74 583 453,69 |
0,00 |
74 583 453,69 |
0,00 |
–8 747,39 |
74 574 706,30 |
74 553 780,04 |
20 926,26 |
IE |
EUR |
1 310 481 827,22 |
0,00 |
1 310 481 827,22 |
–13 215,75 |
–21 745,90 |
1 310 446 865,57 |
1 309 273 415,09 |
1 173 450,48 |
EL |
EUR |
2 230 598 617,41 |
0,00 |
2 230 598 617,41 |
–1 773 698,15 |
–1 976 009,69 |
2 226 848 909,57 |
2 228 873 030,13 |
–2 024 120,56 |
ES |
EUR |
5 811 699 716,21 |
0,00 |
5 811 699 716,21 |
–4 744 271,13 |
–2 635 285,98 |
5 804 320 159,10 |
5 806 393 228,40 |
–2 073 069,30 |
FR |
EUR |
8 755 024 372,50 |
0,00 |
8 755 024 372,50 |
–2 610 231,00 |
–3 088 524,90 |
8 749 325 616,60 |
8 752 670 931,07 |
–3 345 314,47 |
IT |
EUR |
4 755 048 387,67 |
0,00 |
4 755 048 387,67 |
–2 294 113,22 |
–1 148 090,06 |
4 751 606 184,39 |
4 746 634 761,34 |
4 971 423,05 |
CY |
EUR |
42 159 581,47 |
0,00 |
42 159 581,47 |
–26,69 |
0,00 |
42 159 554,78 |
42 082 610,19 |
76 944,59 |
LV |
EUR |
112 006 965,10 |
0,00 |
112 006 965,10 |
0,00 |
0,00 |
112 006 965,10 |
112 006 965,10 |
0,00 |
LT |
EUR |
279 621 055,32 |
0,00 |
279 621 055,32 |
0,00 |
0,00 |
279 621 055,32 |
277 900 898,84 |
1 720 156,48 |
LU |
EUR |
34 725 475,44 |
0,00 |
34 725 475,44 |
0,00 |
–2 760,64 |
34 722 714,80 |
34 565 673,83 |
157 040,97 |
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 104 899 105,00 |
– 104 899 105,00 |
0,00 |
– 104 899 105,00 |
HU |
EUR |
1 062 924 020,10 |
0,00 |
1 062 924 020,10 |
– 575,13 |
0,00 |
1 062 923 444,97 |
1 063 337 563,43 |
– 414 118,46 |
MT |
EUR |
4 101 334,67 |
0,00 |
4 101 334,67 |
0,00 |
0,00 |
4 101 334,67 |
4 101 334,67 |
0,00 |
NL |
EUR |
877 151 935,61 |
0,00 |
877 151 935,61 |
0,00 |
0,00 |
877 151 935,61 |
876 800 061,94 |
351 873,67 |
AT |
EUR |
745 783 095,42 |
0,00 |
745 783 095,42 |
0,00 |
0,00 |
745 783 095,42 |
745 783 095,42 |
0,00 |
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 200 088,92 |
– 200 088,92 |
0,00 |
– 200 088,92 |
PL |
EUR |
2 537 375 664,13 |
0,00 |
2 537 375 664,13 |
0,00 |
0,00 |
2 537 375 664,13 |
2 537 577 480,05 |
– 201 815,92 |
PT |
EUR |
754 259 328,80 |
0,00 |
754 259 328,80 |
–3 089 903,59 |
–2 591 130,79 |
748 578 294,42 |
749 774 180,63 |
–1 195 886,21 |
RO |
EUR |
0,00 |
768 973 165,29 |
768 973 165,29 |
0,00 |
0,00 |
768 973 165,29 |
768 973 165,29 |
0,00 |
SI |
EUR |
104 397 622,46 |
0,00 |
104 397 622,46 |
0,00 |
0,00 |
104 397 622,46 |
104 397 622,46 |
0,00 |
SK |
EUR |
298 511 468,47 |
0,00 |
298 511 468,47 |
– 346 334,22 |
0,00 |
298 165 134,25 |
298 165 180,49 |
–46,24 |
FI |
EUR |
498 644 025,79 |
0,00 |
498 644 025,79 |
0,00 |
–1 278,88 |
498 642 746,91 |
498 672 933,53 |
–30 186,62 |
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 283 324,44 |
– 283 324,44 |
0,00 |
– 283 324,44 |
SE |
EUR |
705 760 132,36 |
0,00 |
705 760 132,36 |
–3 013,42 |
0,00 |
705 757 118,94 |
705 565 199,68 |
191 919,26 |
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–33 586,86 |
–33 586,86 |
0,00 |
–33 586,86 |
UK |
EUR |
3 292 405 994,39 |
0,00 |
3 292 405 994,39 |
– 599 154,55 |
0,00 |
3 291 806 839,84 |
3 284 921 472,19 |
6 885 367,65 |
SM |
|
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Fondo per lo zucchero |
Articolo 32 (= e) |
Totale (= h) |
|
Spese (4) |
Entrate con destinazione specifica (4) |
||||||
05 07 01 06 |
6701 |
05 02 16 02 |
6803 |
6702 |
|||
|
|
i |
j |
k |
l |
m |
n = i + j + k + l+ m |
BE |
EUR |
–38 225,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 105 388,36 |
– 143 613,98 |
BG |
EUR |
–2 545 106,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 545 106,85 |
CZ |
EUR |
–82 782,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–82 782,03 |
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 636 877,62 |
– 636 877,62 |
DK |
EUR |
2 268,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 268,79 |
DE |
EUR |
18 109 632,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 276 371,37 |
17 833 261,55 |
EE |
EUR |
29 673,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–8 747,39 |
20 926,26 |
IE |
EUR |
1 194 611,05 |
0,00 |
585,33 |
0,00 |
–21 745,90 |
1 173 450,48 |
EL |
EUR |
–48 110,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–1 976 009,69 |
–2 024 120,56 |
ES |
EUR |
562 216,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 635 285,98 |
–2 073 069,30 |
FR |
EUR |
– 220 973,54 |
–35 816,03 |
0,00 |
0,00 |
–3 088 524,90 |
–3 345 314,47 |
IT |
EUR |
6 119 513,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–1 148 090,06 |
4 971 423,05 |
CY |
EUR |
76 944,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 944,59 |
LV |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
LT |
EUR |
1 720 156,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 720 156,48 |
LU |
EUR |
159 801,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 760,64 |
157 040,97 |
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 104 899 105,00 |
– 104 899 105,00 |
HU |
EUR |
– 414 118,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 414 118,46 |
MT |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NL |
EUR |
642 280,17 |
– 290 406,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
351 873,67 |
AT |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 200 088,92 |
– 200 088,92 |
PL |
EUR |
– 201 815,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 201 815,92 |
PT |
EUR |
1 395 244,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–2 591 130,79 |
–1 195 886,21 |
RO |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SI |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SK |
EUR |
–46,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–46,24 |
FI |
EUR |
–5 651,78 |
–23 255,96 |
0,00 |
0,00 |
–1 278,88 |
–30 186,62 |
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 283 324,44 |
– 283 324,44 |
SE |
EUR |
191 919,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 919,26 |
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
–33 586,86 |
–33 586,86 |
UK |
EUR |
6 885 367,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 885 367,65 |
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nel mese di agosto, settembre e ottobre 2011.
(2) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per le spese liquidate (col.a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (col.b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 883/2006.
(3) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.
(4) Se la parte delle entrate con destinazione specifica del Fondo per lo zucchero va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.
NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 — FEAGA
Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva
Stato membro |
Organismo pagatore |
Germania |
Amburgo-Jonas |
Romania |
PIAA |