ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.115.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
|
I Atti legislativi |
pagina |
|
|
DIRETTIVE |
|
|
* |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/1 |
DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2012
che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all’interno dell’Unione, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio (3) ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti in questione. È opportuno che tali norme siano adeguate al progresso tecnico e tengano conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma generale del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005 («norma Codex»). La norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e i prodotti analoghi. |
(2) |
Fatto salvo il disposto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), è necessario modificare le disposizioni specifiche della direttiva 2001/112/CE relative all’etichettatura dei succhi di frutta e prodotti analoghi per rispecchiare le nuove norme sugli ingredienti autorizzati, quali quelle relative all’aggiunta di zuccheri, che non è più consentita nei succhi di frutta. Per gli altri prodotti, gli zuccheri aggiunti dovrebbero continuare a essere etichettati in conformità della direttiva 2000/13/CE. |
(3) |
L’indicazione nutrizionale «senza zuccheri aggiunti» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (5), è utilizzata da moltissimo tempo per i succhi di frutta. Alla luce dei nuovi requisiti previsti nella presente direttiva in merito alla composizione dei succhi di frutta, la repentina scomparsa di tale indicazione al termine di un periodo transitorio potrebbe impedire di distinguere chiaramente, in modo immediato, tra succhi di frutta e altre bevande per quanto concerne l’aggiunta di zuccheri nei prodotti, e ciò a danno del settore dei succhi di frutta. Al fine di consentire all’industria di informare adeguatamente i consumatori, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti. |
(4) |
Al fine di adeguare gli allegati della direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di tali allegati, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(5) |
Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di diciotto mesi. Durante tale periodo, dovrebbero continuare ad essere d’applicazione i requisiti stabiliti dalla direttiva 2001/112/CE, senza le modifiche introdotte dalla presente direttiva. |
(6) |
Per tener conto degli interessi degli operatori economici che immettono sul mercato o etichettano i propri prodotti in conformità dei requisiti applicabili prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, occorre stabilire misure transitorie adeguate. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere che i prodotti in questione possano continuare ad essere commercializzati per un tempo limitato dopo il termine di recepimento. |
(7) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire adeguare la direttiva 2001/112/CE al progresso tecnico tenendo conto nel contempo della norma del Codex, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(8) |
È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/112/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2001/112/CE
La direttiva 2001/112/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, è aggiunto il comma seguente: «Salvo ove diversamente stabilito dalla presente direttiva, i prodotti di cui all’allegato I sono soggetti alla normativa dell’Unione applicabile agli alimenti, come il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6). |
2) |
l’articolo 2 è soppresso; |
3) |
l’articolo 3 è cosi modificato:
|
4) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (7). Tale menzione è riportata:
|
5) |
all’articolo 5 è aggiunto il comma seguente: «La presente direttiva si applica ai prodotti definiti all’allegato I immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.»; |
6) |
l’articolo 7 è sostituito dai seguenti: «Articolo 7 Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 7 bis, per modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II.»; |
7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis 1. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
8) |
l’articolo 8 è soppresso; |
9) |
gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 28 ottobre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri applicano le presenti disposizioni a decorrere da 28 ottobre 2013.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a 28 ottobre 2013 in conformità della direttiva 2001/112/CE possono continuare ad essere commercializzati fino a 28 aprile 2015.
2. L’indicazione «Da 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» può apparire sull’etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 45.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.
(4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(5) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(6) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;
(7) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.»;
ALLEGATO
ALLEGATO I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. DEFINIZIONI
a) Succo di frutta
Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.
L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.
Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.
Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.
Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta.
b) Succo di frutta da concentrato
Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1).
Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell’allegato V.
Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.
L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.
Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.
Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.
2. Succo di frutta concentrato
Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua.
L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.
3. Succo di frutta estratto con acqua
Il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di
— |
frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o |
— |
frutti interi disidratati. |
4. Succo di frutta disidratato - in polvere
Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua.
5. Nettare di frutta
Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
— |
è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e |
— |
che risponde ai requisiti di cui all’allegato IV. |
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2), qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.
L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.
II. INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI
1. Composizione
Nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
Il valore Brix minimo stabilito nell’allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati
Ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
— |
vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (3), |
— |
additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008, |
e in aggiunta:
— |
per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti, |
— |
per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti, |
— |
per i nettari di frutta: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20 % del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti. L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, sull’etichetta dovrebbe figurare l’indicazione seguente: “contiene naturalmente zuccheri”; |
— |
per i prodotti di cui all’allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele, |
— |
per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro, |
— |
per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche. |
3. Trattamenti e sostanze autorizzati
Ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
— |
processi meccanici di estrazione, |
— |
gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo “in line”) della parte commestibile dei frutti diversi dall’uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1, |
— |
per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell’uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l, |
— |
preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (4), |
— |
gelatina alimentare, |
— |
tannini, |
— |
silice colloidale, |
— |
carbone vegetale; |
— |
azoto, |
— |
bentonite come argilla assorbente, |
— |
coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (5), |
— |
coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali. |
ALLEGATO II
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1. Frutta
Tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.
La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell’Unione.
2. Purea di frutta
Il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.
3. Purea concentrata di frutta
Il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata parte dell’acqua di costituzione.
Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l’aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell’allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie.
4. Aroma
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (6), gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l’applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione.
L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.
5. Zuccheri
— |
gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (7), |
— |
lo sciroppo di fruttosio, |
— |
gli zuccheri derivati dalla frutta. |
6. Miele
Il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (8).
7. Polpa o cellule
I prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.
ALLEGATO III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I
a) |
“vruchtendrank”, per i nettari di frutta; |
b) |
“Süßmost” La designazione “süßmost” può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni “fruchtsaft” o “fruchtnektar”:
|
c) |
“succo e polpa” o “sumo e polpa”, per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata; |
d) |
“æblemost”, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri; |
e) |
|
f) |
“äppelmust/äpplemust”, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri; |
g) |
“mosto”, sinonimo di succo di uva; |
h) |
“smiltsērkšķu sula ar cukuru” o “astelpaju mahl suhkruga” o “słodzony sok z rokitnika” per i succhi ottenuti dal frutto dell’olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro. |
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA
Nettari di frutta |
Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito) |
I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale |
|
Frutto della passione |
25 |
Morelle di Quito |
25 |
Ribes nero |
25 |
Ribes bianco |
25 |
Ribes rosso |
25 |
Uva spina |
30 |
Frutti dell’olivello spinoso |
25 |
Prugnole |
30 |
Prugne |
30 |
Susine |
30 |
Sorbe |
30 |
Cinorrodi |
40 |
Marasche |
35 |
Altre ciliegie |
40 |
Mirtilli |
40 |
Bacche di sambuco |
50 |
Lamponi |
40 |
Albicocche |
40 |
Fragole |
40 |
More |
40 |
Mirtilli rossi |
30 |
Cotogne |
50 |
Limoni e limette |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Manghi |
25 |
Banane |
25 |
Guaiave o Guave |
25 |
Papaie |
25 |
Litchi |
25 |
Azzeruoli |
25 |
Crossoli |
25 |
Cachirmani o cuori di bue |
25 |
Cerimolie |
25 |
Melegrane |
25 |
Anacardi o noci di acagiù |
25 |
Frutti di caja |
25 |
Frutti di imbu |
25 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale |
|
Mele |
50 |
Pere |
50 |
Pesche |
50 |
Agrumi, esclusi limoni e limette |
50 |
Ananas |
50 |
Pomodori |
50 |
Altra frutta appartenente a questa categoria |
50 |
ALLEGATO V
VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA
Nome comune del frutto |
Nome botanico |
Livelli Brix minimi |
Mela (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
Albicocca (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
Banana (**) |
Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains») |
21,0 |
Ribes nero (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
Uva (*) |
Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi |
15,9 |
Pompelmo (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
Guaiava o Guava (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
Limone (*) |
Citrus limon (L.) Burm. f. |
8,0 |
Mango (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
Arancia (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
Frutto della passione (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
Pesca (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
Pera (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
Lampone (*) |
Rubus idaeus |
7,0 |
Amarena (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
Fragola (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
Pomodoro (*) |
Lycopersicon esculentum Mill. |
5,0 |
Mandarino (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C. Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità). |
(1) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(2) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(3) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(4) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
(5) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(6) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 363/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 995/2010 è inteso, in particolare, a rendere minimi i rischi di commercializzazione nel mercato interno di legno illegale e prodotti da esso derivati. È opportuno che gli organismi di controllo aiutino gli operatori a rispettare i requisiti di detto regolamento. A tal fine, essi dovrebbero elaborare un sistema di dovuta diligenza, conferire agli operatori il diritto di usarlo e verificarne l’uso corretto. |
(2) |
Occorre che la Commissione applichi una procedura equa, trasparente e indipendente per il riconoscimento degli organismi di controllo. Pertanto i richiedenti dovrebbero essere valutati previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e dopo aver raccolto informazioni sufficienti su di loro. Se necessario, per raccogliere le informazioni richieste possono essere condotte visite presso la sede del richiedente. |
(3) |
Occorre specificare le competenze e le capacità adeguate che gli organismi di controllo devono possedere per determinare che il legno risponde alla pertinente legislazione del paese di produzione e per proporre misure volte a valutare il rischio di commercializzare legno illegale e prodotti da esso derivati. Se il rischio individuato non è trascurabile, l’organismo di controllo dovrebbe anche essere in grado di proporre misure adeguate a ridurlo in maniera efficace. |
(4) |
Occorre garantire che gli organismi di controllo esercitino le proprie funzioni in modo trasparente e indipendente, evitando conflitti di interessi legati alle loro funzioni e offrendo servizi agli operatori in modo non discriminatorio. |
(5) |
È opportuno che la Commissione decida in merito a una revoca del riconoscimento seguendo una procedura equa, trasparente e indipendente. Prima di prendere una decisione, la Commissione dovrebbe consultare le autorità competenti degli Stati membri interessati e raccogliere informazioni sufficienti, anche svolgendo, se necessario, visite in loco. Occorre che l’organismo di controllo interessato abbia la possibilità di far pervenire i propri commenti prima che sia presa una decisione. |
(6) |
In base al principio della proporzionalità, è necessario che la Commissione possa revocare il riconoscimento in via temporanea e/o con riserva o in via permanente, secondo quanto ritenuto necessario in base al livello delle carenze rilevate, qualora un organismo di controllo non svolga più le funzioni o non risponda più ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010. |
(7) |
Occorre garantire che, nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, il livello di protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di riconoscimento come organismo di controllo, sia conforme a quanto stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, si intende per:
1) |
«autorità competenti interessate», le autorità competenti degli Stati membri nei quali è stabilito legalmente un organismo di controllo o un organismo che chiede il riconoscimento in quanto organismo di controllo, o nei quali tale organismo fornisce i servizi o intende fornire i servizi definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
2) |
«titoli», i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di un dato Stato designata in base a disposizioni legislative o amministrative di detto Stato, i quali certificano il completamento di una formazione per l’esercizio di una professione; |
3) |
«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione. |
Articolo 2
Domanda di riconoscimento
1. Qualsiasi entità pubblica o privata (società, ente, azienda, impresa, istituzione o autorità) legalmente stabilita nell’Unione, può inviare alla Commissione una domanda di riconoscimento in quanto organismo di controllo.
L’entità invia la domanda in una lingua ufficiale dell’Unione unitamente ai documenti elencati in allegato.
2. Per essere riconosciuto in quanto organismo di controllo, il richiedente è tenuto a dimostrare di rispondere ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento.
3. La Commissione rilascia un’attestazione per l’avvenuto ricevimento della domanda e fornisce al richiedente un numero di riferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
La Commissione comunica inoltre al richiedente un limite di tempo indicativo entro il quale prenderà una decisione in merito alla domanda. Essa informa il richiedente qualora, dovendo reperire informazioni aggiuntive o documenti utili ai fini della valutazione della domanda, sia necessario modificare il limite di tempo indicato.
4. Qualora la Commissione non adotti una decisione in merito al riconoscimento o al respingimento della domanda entro tre mesi dal ricevimento della stessa o, se posteriore, dalla sua ultima comunicazione scritta al richiedente, essa è tenuta ad informare per iscritto il richiedente in merito all’andamento della valutazione della sua domanda.
Il primo comma del presente paragrafo può applicarsi più di una volta al trattamento di una domanda.
5. La Commissione trasmette una copia della domanda e dei documenti giustificativi alle autorità competenti interessate, che possono esprimere commenti in merito entro un mese dalla data di trasmissione.
Articolo 3
Documenti aggiuntivi e accesso ai locali
1. Su richiesta della Commissione il richiedente o le autorità competenti interessate trasmettono eventuali informazioni o documenti aggiuntivi richiesti dalla Commissione entro un termine specifico.
2. Il richiedente deve consentire alla Commissione di accedere ai propri locali al fine di verificare che tutti i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento siano rispettati. In caso di visita, la Commissione informa il richiedente in anticipo. Le autorità competenti possono partecipare alla visita.
Il richiedente deve offrire tutta l’assistenza necessaria per agevolare tali visite.
Articolo 4
Decisione di riconoscimento
Una volta adottata una decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010, la Commissione ne informa il richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione.
La Commissione rilascia inoltre tempestivamente al richiedente un certificato di riconoscimento e comunica la decisione presa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro il termine di cui al primo comma.
Articolo 5
Personalità giuridica e domicilio legale nel territorio dell’Unione
1. Qualora il richiedente abbia domicilio legale in più di uno Stato membro, deve fornire informazioni in merito alla propria sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale all’interno dell’Unione, nonché alle proprie agenzie, filiali o succursali stabilite nel territorio di qualsiasi Stato membro. Il richiedente dichiara inoltre in quali Stati membri intende fornire i propri servizi.
2. Qualora il richiedente sia un’autorità di uno Stato membro, o faccia parte di una tale autorità, non è tenuto a dimostrare la propria personalità giuridica né il proprio domicilio legale all’interno dell’Unione.
Articolo 6
Esperienza adeguata
1. Al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni di un organismo di controllo come richiesto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, il personale tecnico competente del richiedente deve soddisfare almeno i seguenti requisiti, attestati da titoli ed esperienza professionale:
a) |
formazione professionale formale in una disciplina pertinente alle funzioni di un organismo di controllo; |
b) |
per le posizioni tecniche di livello più elevato, almeno cinque anni di esperienza professionale con compiti pertinenti alle funzioni di un organismo di controllo. |
Ai fini del primo comma, lettera a), sono considerate rilevanti le discipline legate a foreste, ambiente, diritto, gestione aziendale, gestione dei rischi, commercio, audit, controllo finanziario o gestione della catena di approvvigionamento.
2. Il richiedente deve possedere la documentazione attestante i compiti e le responsabilità del proprio personale. Il richiedente deve istituire procedure per la verifica del rendimento e della competenza tecnica del proprio personale.
Articolo 7
Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo
1. Il richiedente deve dimostrare di disporre di quanto elencato di seguito:
a) |
una struttura organizzativa che assicuri il corretto svolgimento delle funzioni di un organismo di controllo; |
b) |
un sistema di dovuta diligenza messo a disposizione di tutti gli operatori e da questi utilizzato; |
c) |
politiche e procedure che consentano di valutare e migliorare il sistema di dovuta diligenza; |
d) |
procedure e processi atti a verificare il corretto uso del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori; |
e) |
procedure che consentano di attuare azioni correttive nel caso in cui un operatore non usi in modo adeguato il sistema di dovuta diligenza. |
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il richiedente deve dimostrare di disporre delle capacità finanziarie e tecniche necessarie per esercitare le funzioni di organismo di controllo.
Articolo 8
Assenza di conflitto di interessi
1. Il richiedente deve essere organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
2. Il richiedente è tenuto a individuare, analizzare e documentare i rischi di conflitto di interessi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di organismo di controllo, compresi eventuali conflitti derivanti dai rapporti con organismi correlati o subappaltatori.
3. Qualora venga individuato il rischio di conflitto di interessi, il richiedente deve disporre di politiche e procedure atte a evitare tali conflitti a livello di organizzazione e di singolo individuo. Devono essere istituite e attuate politiche e procedure scritte. Tali politiche e procedure possono comprendere audit svolti da terzi.
Articolo 9
Informazioni relative a cambiamenti successivi
1. Un organismo di controllo è tenuto a informare tempestivamente la Commissione in presenza di una qualsiasi delle situazioni seguenti, verificatasi successivamente al riconoscimento dell’organismo stesso:
a) |
una modifica che può influenzare la capacità di tale organismo di controllo di rispondere ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, verificatasi dopo il riconoscimento dell’organismo; |
b) |
l’organismo di controllo istituisce agenzie, filiali o succursali nel territorio dell’Unione diverse da quelle dichiarate nella domanda; |
c) |
l’organismo di controllo decide di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello dichiarato nella domanda o in uno Stato membro nel quale ha dichiarato di avere cessato di fornire servizi in conformità alla lettera d); |
d) |
l’organismo di controllo cessa di fornire servizi in un qualsiasi Stato membro. |
2. La Commissione comunica tutte le informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 1 alle autorità competenti interessate.
Articolo 10
Riesame della decisione relativa al riconoscimento
1. La Commissione può riesaminare in qualsiasi momento la decisione relativa al riconoscimento di un organismo di controllo.
La Commissione svolge tale riesame nei seguenti casi:
a) |
un’autorità competente interessata informa la Commissione di aver determinato che un organismo di controllo non svolge più le funzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010, oppure che non risponde più ai requisiti stabiliti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010, come specificato agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento; |
b) |
la Commissione è in possesso di informazioni rilevanti, comprese preoccupazioni motivate espresse da terzi, secondo le quali un organismo di controllo non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento; |
c) |
un organismo di controllo ha informato la Commissione dei cambiamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. |
2. Qualora la Commissione dia inizio a un riesame, deve essere assistita da un apposito gruppo per svolgere il riesame stesso ed effettuare i controlli necessari.
3. Il richiedente deve consentire al gruppo incaricato del riesame di accedere ai propri locali al fine di verificare che tutti i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento siano rispettati. Le autorità competenti possono partecipare alla visita.
Il richiedente deve offrire tutta l’assistenza necessaria per agevolare tali visite.
4. Il gruppo incaricato del riesame riporta le sue conclusioni in una relazione. A tale relazione sono allegate prove pertinenti.
La relazione comprende una raccomandazione in merito all’eventuale necessità di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo.
Il gruppo incaricato del riesame trasmette la relazione alle autorità competenti interessate. Tali autorità dispongono di tre settimane dalla data di trasmissione della relazione per far pervenire i propri commenti.
Il gruppo incaricato del riesame fornisce all’organismo di controllo interessato una sintesi delle conclusioni della relazione. L’organismo dispone di tre settimane dalla data di trasmissione della sintesi per far pervenire i propri commenti al gruppo incaricato del riesame.
5. Il gruppo incaricato del riesame raccomanda, nella propria relazione, la revoca del riconoscimento in via temporanea e/o con riserva o in via permanente, secondo quanto ritenuto necessario in base al livello delle carenze rilevate, qualora stabilisca che un organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.
In alternativa, il gruppo incaricato del riesame può raccomandare alla Commissione di emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale, oppure può raccomandare alla Commissione di non intraprendere alcuna azione.
Articolo 11
Revoca della decisione di riconoscimento
1. La Commissione decide se revocare il riconoscimento di un organismo di controllo temporaneamente e/o con riserva, oppure permanentemente, tenendo conto della relazione di cui all’articolo 10.
2. La Commissione può emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale qualora il livello delle carenze rilevate non consenta di determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010, che l’organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento.
3. La decisione di revocare il riconoscimento di un organismo di controllo, così come una comunicazione o un avviso di cui al paragrafo 2, sono trasmessi all’organismo di controllo interessato e comunicati alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro 10 giorni dalla sua adozione.
Articolo 12
Protezione dei dati
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle norme relative al trattamento dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 13
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
ALLEGATO
Elenco della documentazione giustificativa da allegare
|
Personalità giuridica; domicilio legale; prestazione di servizi:
|
|
Esperienza adeguata:
|
|
Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo: descrizione dettagliata di quanto segue:
|
|
Capacità finanziaria:
|
|
Assenza di conflitto di interessi:
|
|
Subappalti:
|
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
98,8 |
MA |
60,4 |
|
TN |
124,7 |
|
TR |
115,6 |
|
ZZ |
99,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
216,8 |
TR |
133,3 |
|
ZZ |
175,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
29,9 |
TR |
107,1 |
|
ZZ |
68,5 |
|
0805 10 20 |
CL |
48,2 |
EG |
58,6 |
|
IL |
73,9 |
|
MA |
50,7 |
|
TR |
50,5 |
|
ZZ |
56,4 |
|
0805 50 10 |
TR |
55,4 |
ZA |
63,9 |
|
ZZ |
59,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
94,2 |
BR |
79,9 |
|
CA |
117,0 |
|
CL |
96,0 |
|
CN |
117,5 |
|
MK |
31,8 |
|
NZ |
126,1 |
|
US |
151,5 |
|
ZA |
85,6 |
|
ZZ |
100,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
110,3 |
CL |
108,7 |
|
CN |
88,0 |
|
US |
107,0 |
|
ZA |
115,4 |
|
ZZ |
105,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2012
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione. |
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Occorre inoltre fissare, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 9.4129, 09.4130, il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
(6) |
Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.
2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, è fissato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2012 |
Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 (in kg) |
Stati Uniti |
09.4127 |
27 865 684 |
|
Tailandia |
09.4128 |
8 627 076 |
|
Australia |
09.4129 |
916 000 |
|
Altre origini |
09.4130 |
0,988521 % |
0 |
(1) Le domande hanno a oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
DECISIONI
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo
(2012/224/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione del Consiglio 2011/344/UE (2), la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale e di concerto con la Banca centrale europea, ha portato a termine il terzo riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nel quadro del programma di aggiustamento economico e finanziario («programma»), nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di tali misure. |
(2) |
Il riesame ha riscontrato che, per il quarto trimestre del 2011, le condizioni sono state rispettate dal Portogallo in maniera soddisfacente. Nel 2011 il disavanzo pubblico è sceso al di sotto dell'obiettivo del 5,9 % del PIL ed è ora stimato attorno al 4 % del PIL, seppur in ragione del ricorso straordinario a un trasferimento di circa 6 miliardi di EUR (circa il 3½ % del PIL) dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale. Il bilancio per il 2012 è in linea con l'obiettivo di disavanzo del 4½ % del PIL, conformemente a quanto stabilito nel programma. Prosegue l'impegno politico a sostegno della stabilità del sistema finanziario. Le banche portoghesi si stanno impegnando per soddisfare i requisiti patrimoniali più rigorosi previsti dal programma, tenendo in considerazione le implicazioni dell'obbligo dell'Autorità bancaria europea di creare una nuova riserva temporanea di capitale per esposizioni sovrane, il programma speciale di ispezioni in loco e il trasferimento dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale. Anche le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti stanno segnando dei progressi: è stato raggiunto un accordo con le parti sociali su un'ampia e ambiziosa riforma del mercato del lavoro e una revisione significativa del quadro giuridico in materia di concorrenza è stata presentata al Parlamento che creerà le condizioni per un efficace sistema di applicazione in materia. Il programma di privatizzazione è in corso di attuazione a norma di una nuova legge quadro. La società per l'energia EDP e la società per la rete energetica REN sono state vendute. È stata elaborata una strategia per ristrutturare le imprese di proprietà pubblica. Il quadro giuridico degli appalti pubblici è in via di miglioramento ed è in corso la modernizzazione del quadro giuridico del mercato delle abitazioni. La riforma del sistema giudiziario sta compiendo notevoli progressi. |
(3) |
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificato:
1) |
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2012, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa:
|
2) |
il paragrafo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(2) GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/25 |
DECISIONE 2012/225/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2012
che modifica la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/232/PESC (1). |
(2) |
L’Unione ha seguito con rispetto e apprezzamento i cambiamenti storici avvenuti in Birmania/Myanmar nell’ultimo anno e ha incoraggiato a portare avanti l’ampio ventaglio di riforme in un partenariato in divenire con attori del mondo politico e della società civile. L’Unione ha accolto con favore le misure concrete adottate per conseguire questi obiettivi. |
(3) |
Visti questi sviluppi e per salutare e incoraggiare il processo di riforme, è opportuno sospendere le misure restrittive, ad eccezione dell’embargo sulle armi e dell’embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, che dovrebbero essere mantenuti. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/232/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 15 della decisione 2010/232/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
(1) La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
(2) La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2013.
(3) Le misure di cui agli articoli da 3 a 13 bis sono sospese fino al 30 aprile 2013.».
Articolo 2
Le persone elencate nell’allegato sono cancellate dall’elenco delle persone di cui all’allegato II, parte J, della decisione 2010/232/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
ALLEGATO
Persone di cui all’articolo 2
1) |
Thidar Zaw |
2) |
Pye Phyo Tay Za |
3) |
Ohn |
4) |
Shwe Shwe Lin |
5) |
Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay |
6) |
Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan |
7) |
Lo Hsing-han |
8) |
San San Kywe |
9) |
Nandar Hlaing |
10) |
Aye Aye Maw |
11) |
Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai |
12) |
Than Than Nwe |
13) |
Nay Soe |
14) |
Theint Theint Soe |
15) |
Sabai Myaing |
16) |
Htin Htut |
17) |
Htay Htay Khine (Khaing) |
18) |
Sandar Tun |
19) |
Aung Zaw Naing |
20) |
Mi Mi Khaing |
21) |
Moe Mya Mya |
22) |
Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung |
23) |
Khin Phyone |
24) |
Nyunt Nyunt Oo |
25) |
Myint Myint Aye |
26) |
Min Thein, a.k.a. Ko Pauk |
27) |
Tin Tin Latt |
28) |
Wut Yi Oo |
29) |
Capitain Htun Zaw Win |
30) |
Yin Thu Aye |
31) |
Yi Phone Zaw |
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2012
relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario
[notificata con il numero C(2012) 2084]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/226/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha conferito un mandato all’Agenzia ferroviaria europea (di seguito denominata «l’Agenzia») conformemente alla direttiva 2004/49/CE, per elaborare progetti di obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets «CST») e relativi progetti di metodi comuni di sicurezza per il periodo dal 2011 al 2015. L’Agenzia ha trasmesso alla Commissione la sua raccomandazione in merito alla seconda serie di progetti CST. La presente decisione si basa sulla raccomandazione dell’Agenzia. |
(2) |
In conformità alla metodologia stabilita dalla decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e al fine di stabilire la prima e la seconda serie di CST a norma della direttiva 2004/49/CE, è necessario identificare quantitativamente l’attuale livello di sicurezza dei sistemi ferroviari negli Stati membri mediante valori di riferimento nazionali (national reference values «NRV»). La decisione 2009/460/CE definisce l’NRV come una misura di riferimento che indica, per lo Stato membro interessato, il livello massimo tollerabile per una categoria di rischio ferroviario. Tuttavia, se l’NRV è più elevato del CST corrispondente calcolato in base alla suddetta metodologia, il livello massimo tollerabile di rischio per uno Stato membro è costituito dal CST corrispondente derivato dagli NRV, conformemente alla metodologia esposta nella sezione 2.2 dell’allegato della decisione 2009/460/CE. |
(3) |
I valori della prima serie di CST, calcolati sulla base dei dati relativi al periodo dal 2004 al 2007, sono stati stabiliti nella decisione 2010/409/UE della Commissione, del 19 luglio 2010, sugli obiettivi comuni di sicurezza di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
La direttiva 2004/49/CE prevede una seconda serie di CST, che si basa sull’esperienza acquisita con la prima serie di obiettivi comuni di sicurezza e la loro attuazione. Essa riflette tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente. I valori per la seconda serie di CST sono stati calcolati sulla base dei dati ottenuti tra il 2004 e il 2009, che sono stati forniti a Eurostat dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (4). Essi sono stati calcolati utilizzando la metodologia di cui ai punti 2.1.1 e 2.3.1 dell’allegato della decisione 2009/460/CE. |
(5) |
Poiché la prima serie di CST è stata pubblicata nel luglio 2010, non vi è stato un lasso di tempo abbastanza lungo per acquisire esperienza sufficiente a modificare le categorie di rischio. Queste ultime corrispondono pertanto a quelle definite per la prima serie di CST. Tuttavia, basandosi sul numero di incidenti e di vittime del traffico ferroviario, le due principali categorie di rischio sono le persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (60 % degli incidenti mortali) e gli utenti di passaggi a livello (29 % degli incidenti mortali). |
(6) |
I valori per la seconda serie di CST riguardano il sistema ferroviario dell’Unione europea nel suo complesso. Non sono disponibili dati per il calcolo dei CST per le diverse parti del sistema ferroviario, di cui all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2004/49/CE. Tale disposizione definisce i CST come i livelli di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio. L’elaborazione dei CST per le suddette parti del sistema ferroviario è al momento impossibile a causa della mancanza di dati armonizzati e affidabili sui risultati in materia di sicurezza in relazione alle parti dei sistemi ferroviari in uso negli Stati membri. Tuttavia, è opportuno adottare la seconda serie di CST. |
(7) |
Occorre pertanto sostituire la decisione 2010/409/UE con la presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e definizioni
La presente decisione istituisce la seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario, a norma della direttiva 2004/49/CE e della decisione 2009/460/CE.
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2004/49/CE, nel regolamento (CE) n. 91/2003 e nella decisione 2009/460/CE.
Articolo 2
Valori di riferimento nazionali
I valori di riferimento nazionali per gli Stati membri e per le varie categorie di rischio, utilizzati per calcolare gli obiettivi comuni di sicurezza, figurano nella parte 1 dell’allegato.
Articolo 3
Obiettivi comuni di sicurezza
I valori per la seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza (CST) per le varie categorie di rischio, che riguardano il sistema ferroviario nel suo complesso, sono definiti nella parte 2 dell’allegato.
Articolo 4
Abrogazione
La decisione 2010/409/UE è abrogata.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
(2) GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11.
(3) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 19.
(4) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.
ALLEGATO
1. Valori di riferimento nazionali (NRV)
1.1. NRV per il rischio per i passeggeri (NRV 1.1 e NRV 1.2)
Stato membro |
NRV 1.1 (× 10–9) (1) |
NRV 1.2 (× 10–9) (2) |
Belgio (BE) |
37,30 |
0,318 |
Bulgaria (BG) |
170,00 |
1,65 |
Repubblica ceca (CZ) |
46,50 |
0,817 |
Danimarca (DK) |
9,04 |
0,11 |
Germania (DE) |
8,13 |
0,081 |
Estonia (EE) |
78,20 |
0,665 |
Irlanda (IE) |
2,74 |
0,0276 |
Grecia (EL) |
54,70 |
0,503 |
Spagna (ES) |
29,20 |
0,27 |
Francia (FR) |
22,50 |
0,11 |
Italia (IT) |
38,10 |
0,257 |
Lettonia (LV) |
78,20 |
0,665 |
Lituania (LT) |
97,20 |
0,757 |
Lussemburgo (LU) |
23,80 |
0,176 |
Ungheria (HU) |
170,00 |
1,65 |
Paesi Bassi (NL) |
7,43 |
0,0889 |
Austria (AT) |
26,30 |
0,292 |
Polonia (PL) |
116,10 |
0,849 |
Portogallo (PT) |
41,80 |
0,309 |
Romania (RO) |
170,00 |
1,65 |
Slovenia (SI) |
25,30 |
0,362 |
Slovacchia (SK) |
35,80 |
0,513 |
Finlandia (FI) |
9,04 |
0,11 |
Svezia (SE) |
3,54 |
0,0329 |
Regno Unito (UK) |
2,73 |
0,0276 |
In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE. |
1.2. NRV per il rischio per i dipendenti (NRV 2)
Stato membro |
NRV 2 (× 10–9) (3) |
Belgio (BE) |
24,60 |
Bulgaria (BG) |
21,20 |
Repubblica ceca (CZ) |
16,50 |
Danimarca (DK) |
9,10 |
Germania (DE) |
12,60 |
Estonia (EE) |
64,80 |
Irlanda (IE) |
5,22 |
Grecia (EL) |
77,90 |
Spagna (ES) |
8,81 |
Francia (FR) |
6,06 |
Italia (IT) |
18,90 |
Lettonia (LV) |
64,80 |
Lituania (LT) |
41,00 |
Lussemburgo (LU) |
12,00 |
Ungheria (HU) |
9,31 |
Paesi Bassi (NL) |
5,97 |
Austria (AT) |
20,30 |
Polonia (PL) |
17,20 |
Portogallo (PT) |
53,10 |
Romania (RO) |
21,2 |
Slovenia (SI) |
40,90 |
Slovacchia (SK) |
1,36 |
Finlandia (FI) |
9,21 |
Svezia (SE) |
2,86 |
Regno Unito (UK) |
5,17 |
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE. |
1.3. NRV per il rischio per gli utenti dei passaggi a livello (NRV 3.1 e NRV 3.2)
Stato membro |
NRV 3.1 (× 10–9) (4) |
NRV 3.2 (5) |
Belgio (BE) |
138,0 |
n.d. |
Bulgaria (BG) |
341,0 |
n.d. |
Repubblica ceca (CZ) |
238,0 |
n.d. |
Danimarca (DK) |
65,4 |
n.d. |
Germania (DE) |
67,8 |
n.d. |
Estonia (EE) |
400,0 |
n.d. |
Irlanda (IE) |
23,6 |
n.d. |
Grecia (EL) |
710,0 |
n.d. |
Spagna (ES) |
109,0 |
n.d. |
Francia (FR) |
78,7 |
n.d. |
Italia (IT) |
42,9 |
n.d. |
Lettonia (LV) |
239,0 |
n.d. |
Lituania (LT) |
522,0 |
n.d. |
Lussemburgo (LU) |
95,9 |
n.d. |
Ungheria (HU) |
274,0 |
n.d. |
Paesi Bassi (NL) |
127,0 |
n.d. |
Austria (AT) |
160,0 |
n.d. |
Polonia (PL) |
277,0 |
n.d. |
Portogallo (PT) |
461,0 |
n.d. |
Romania (RO) |
341,0 |
n.d. |
Slovenia (SI) |
364,0 |
n.d. |
Slovacchia (SK) |
309,0 |
n.d. |
Finlandia (FI) |
164,0 |
n.d. |
Svezia (SE) |
64,0 |
n.d. |
Regno Unito (UK) |
23,5 |
n.d. |
In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE. |
1.4. NRV per il rischio per persone appartenenti alla categoria «altri» (NRV 4)
Stato membro |
NRV 4 (× 10–9) (6) |
Belgio (BE) |
2,86 |
Bulgaria (BG) |
4,51 |
Repubblica ceca (CZ) |
2,41 |
Danimarca (DK) |
14,20 |
Germania (DE) |
3,05 |
Estonia (EE) |
11,60 |
Irlanda (IE) |
7,00 |
Grecia (EL) |
4,51 |
Spagna (ES) |
5,54 |
Francia (FR) |
7,71 |
Italia (IT) |
6,70 |
Lettonia (LV) |
11,60 |
Lituania (LT) |
11,60 |
Lussemburgo (LU) |
5,47 |
Ungheria (HU) |
4,51 |
Paesi Bassi (NL) |
4,70 |
Austria (AT) |
11,10 |
Polonia (PL) |
11,60 |
Portogallo (PT) |
5,54 |
Romania (RO) |
4,51 |
Slovenia (SI) |
14,50 |
Slovacchia (SK) |
2,41 |
Finlandia (FI) |
14,20 |
Svezia (SE) |
14,20 |
Regno Unito (UK) |
7,00 |
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE. |
1.5. NRV per il rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (NRV 5)
Stato membro |
NRV 5 (× 10–9) (7) |
Belgio (BE) |
72,6 |
Bulgaria (BG) |
829,0 |
Repubblica ceca (CZ) |
301,0 |
Danimarca (DK) |
116,0 |
Germania (DE) |
113,0 |
Estonia (EE) |
1 550,0 |
Irlanda (IE) |
85,2 |
Grecia (EL) |
723,0 |
Spagna (ES) |
168,0 |
Francia (FR) |
67,2 |
Italia (IT) |
119,0 |
Lettonia (LV) |
1 310,0 |
Lituania (LT) |
2 050,0 |
Lussemburgo (LU) |
79,9 |
Ungheria (HU) |
588,0 |
Paesi Bassi (NL) |
15,9 |
Austria (AT) |
119,0 |
Polonia (PL) |
1 210,0 |
Portogallo (PT) |
834,0 |
Romania (RO) |
829,0 |
Slovenia (SI) |
236,0 |
Slovacchia (SK) |
779,0 |
Finlandia (FI) |
249,0 |
Svezia (SE) |
94,8 |
Regno Unito (UK) |
84,5 |
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE. |
1.6. NRV per il rischio per la società nel suo insieme (NRV 6)
Stato membro |
NRV 6 (× 10–9) (8) |
Belgio (BE) |
275,0 |
Bulgaria (BG) |
1 240,0 |
Repubblica ceca (CZ) |
519,0 |
Danimarca (DK) |
218,0 |
Germania (DE) |
203,0 |
Estonia (EE) |
2 110,0 |
Irlanda (IE) |
114,0 |
Grecia (EL) |
1 540,0 |
Spagna (ES) |
323,0 |
Francia (FR) |
180,0 |
Italia (IT) |
231,0 |
Lettonia (LV) |
1 660,0 |
Lituania (LT) |
2 590,0 |
Lussemburgo (LU) |
210,0 |
Ungheria (HU) |
1 020,0 |
Paesi Bassi (NL) |
148,0 |
Austria (AT) |
329,0 |
Polonia (PL) |
1 590,0 |
Portogallo (PT) |
1 360,0 |
Romania (RO) |
1 240,0 |
Slovenia (SI) |
698,0 |
Slovacchia (SK) |
1 130,0 |
Finlandia (FI) |
417,0 |
Svezia (SE) |
169,0 |
Regno Unito (UK) |
120,0 |
Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV. |
2. Valori assegnati alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza
Categoria di rischio |
Valore CST (× 10–6) |
Unità di misura |
|
Rischio per i passeggeri |
CST 1.1 |
0,17 |
Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeggeri-km per anno |
CST 1.2 |
0,00165 |
Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno |
|
Rischio per i dipendenti |
CST 2 |
0,0779 |
Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno |
Rischio per gli utenti dei passaggi a livello |
CST 3.1 |
0,710 |
Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno |
CST 3.2 |
n.d. (9) |
Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di treno-km per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)] |
|
Rischio per persone appartenenti alla categoria «altri» |
CST 4 |
0,0145 |
Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno |
Rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari |
CST 5 |
2,05 |
Numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno |
Rischio per la società nel suo insieme: |
CST 6 |
2,59 |
Numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno |
(1) NRV 1.1 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeggeri-km per anno. Per «treno passeggeri-km» si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro.
(2) NRV 1.2 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno.
In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.
(3) NRV 2 espresso come: numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.
(4) NRV 3.1 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.
(5) NRV 3.2 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di treno-km per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)]. Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati comuni di sicurezza in km-linea invece che in km-binario).
In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.
(6) NRV 4 espresso come: numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.
(7) NRV 5 espresso come: numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.
La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.
(8) NRV 6 espresso come: numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.
Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.
(9) Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario, necessari per calcolare il CST, non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati in km-linea invece che in km-binario ecc.).
Rettifiche
27.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/35 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8 del 12 gennaio 2012 )
A pagina 30, al punto 2 della sezione IV dell'allegato:
anziché:
«… gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano riportino le seguenti informazioni ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti …»,
leggi:
«… gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti …»;
a pagina 30, al punto 3 della sezione IV dell'allegato:
anziché:
«La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni …»,
leggi:
«La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni …».