ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.115.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 aprile 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2012

19

 

 

DECISIONI

 

 

2012/224/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

21

 

*

Decisione 2012/225/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

25

 

 

2012/226/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario [notificata con il numero C(2012) 2084]  ( 1 )

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano (GU L 8 del 12.1.2012)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/1


DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la libera circolazione dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi all’interno dell’Unione, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio (3) ha stabilito disposizioni specifiche relative alla produzione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti in questione. È opportuno che tali norme siano adeguate al progresso tecnico e tengano conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma generale del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005 («norma Codex»). La norma del Codex stabilisce in particolare fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e i prodotti analoghi.

(2)

Fatto salvo il disposto della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), è necessario modificare le disposizioni specifiche della direttiva 2001/112/CE relative all’etichettatura dei succhi di frutta e prodotti analoghi per rispecchiare le nuove norme sugli ingredienti autorizzati, quali quelle relative all’aggiunta di zuccheri, che non è più consentita nei succhi di frutta. Per gli altri prodotti, gli zuccheri aggiunti dovrebbero continuare a essere etichettati in conformità della direttiva 2000/13/CE.

(3)

L’indicazione nutrizionale «senza zuccheri aggiunti» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (5), è utilizzata da moltissimo tempo per i succhi di frutta. Alla luce dei nuovi requisiti previsti nella presente direttiva in merito alla composizione dei succhi di frutta, la repentina scomparsa di tale indicazione al termine di un periodo transitorio potrebbe impedire di distinguere chiaramente, in modo immediato, tra succhi di frutta e altre bevande per quanto concerne l’aggiunta di zuccheri nei prodotti, e ciò a danno del settore dei succhi di frutta. Al fine di consentire all’industria di informare adeguatamente i consumatori, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.

(4)

Al fine di adeguare gli allegati della direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di tali allegati, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di diciotto mesi. Durante tale periodo, dovrebbero continuare ad essere d’applicazione i requisiti stabiliti dalla direttiva 2001/112/CE, senza le modifiche introdotte dalla presente direttiva.

(6)

Per tener conto degli interessi degli operatori economici che immettono sul mercato o etichettano i propri prodotti in conformità dei requisiti applicabili prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, occorre stabilire misure transitorie adeguate. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere che i prodotti in questione possano continuare ad essere commercializzati per un tempo limitato dopo il termine di recepimento.

(7)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire adeguare la direttiva 2001/112/CE al progresso tecnico tenendo conto nel contempo della norma del Codex, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/112/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2001/112/CE

La direttiva 2001/112/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Salvo ove diversamente stabilito dalla presente direttiva, i prodotti di cui all’allegato I sono soggetti alla normativa dell’Unione applicabile agli alimenti, come il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6).

2)

l’articolo 2 è soppresso;

3)

l’articolo 3 è cosi modificato:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”, da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.»;

b)

il punto 4 è soppresso;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (7). Tale menzione è riportata:

sull’imballaggio,

su un’etichetta apposta sull’imballaggio, o

su un documento di accompagnamento.

5)

all’articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«La presente direttiva si applica ai prodotti definiti all’allegato I immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.»;

6)

l’articolo 7 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 7

Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 7 bis, per modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II.»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 28 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

8)

l’articolo 8 è soppresso;

9)

gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 28 ottobre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano le presenti disposizioni a decorrere da 28 ottobre 2013.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a 28 ottobre 2013 in conformità della direttiva 2001/112/CE possono continuare ad essere commercializzati fino a 28 aprile 2015.

2.   L’indicazione «Da 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» può apparire sull’etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all’allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(5)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(6)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;

(7)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I.   DEFINIZIONI

a)   Succo di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.

Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.

Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta.

b)   Succo di frutta da concentrato

Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1).

Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell’allegato V.

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.

Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.

2.   Succo di frutta concentrato

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.

3.   Succo di frutta estratto con acqua

Il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di

frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o

frutti interi disidratati.

4.   Succo di frutta disidratato - in polvere

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua.

5.   Nettare di frutta

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:

è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e

che risponde ai requisiti di cui all’allegato IV.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2), qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008.

L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

II.   INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI

1.   Composizione

Nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.

Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.

Il valore Brix minimo stabilito nell’allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.

2.   Ingredienti autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:

vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (3),

additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008,

e in aggiunta:

per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrati e i succhi di frutta concentrati: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti,

per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti,

per i nettari di frutta: l’aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20 % del peso totale dei prodotti finali e/o edulcoranti.

L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, sull’etichetta dovrebbe figurare l’indicazione seguente: “contiene naturalmente zuccheri”;

per i prodotti di cui all’allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele,

per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 5, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro,

per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche.

3.   Trattamenti e sostanze autorizzati

Ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:

processi meccanici di estrazione,

gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo “in line”) della parte commestibile dei frutti diversi dall’uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1,

per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell’uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l,

preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (4),

gelatina alimentare,

tannini,

silice colloidale,

carbone vegetale;

azoto,

bentonite come argilla assorbente,

coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (5),

coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1.   Frutta

Tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.

La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell’Unione.

2.   Purea di frutta

Il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

3.   Purea concentrata di frutta

Il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata parte dell’acqua di costituzione.

Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l’aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell’allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie.

4.   Aroma

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (6), gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l’applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione.

L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.

5.   Zuccheri

gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (7),

lo sciroppo di fruttosio,

gli zuccheri derivati dalla frutta.

6.   Miele

Il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (8).

7.   Polpa o cellule

I prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I

a)

“vruchtendrank”, per i nettari di frutta;

b)

“Süßmost”

La designazione “süßmost” può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni “fruchtsaft” o “fruchtnektar”:

per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale,

per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;

c)

“succo e polpa” o “sumo e polpa”, per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;

d)

“æblemost”, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;

e)

“sur … saft”, completata dall’indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,

“sød … saft” o “sødet … saft”, completata dall’indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;

f)

“äppelmust/äpplemust”, per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;

g)

“mosto”, sinonimo di succo di uva;

h)

“smiltsērkšķu sula ar cukuru” o “astelpaju mahl suhkruga” o “słodzony sok z rokitnika” per i succhi ottenuti dal frutto dell’olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari di frutta

Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito)

I.   Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale

Frutto della passione

25

Morelle di Quito

25

Ribes nero

25

Ribes bianco

25

Ribes rosso

25

Uva spina

30

Frutti dell’olivello spinoso

25

Prugnole

30

Prugne

30

Susine

30

Sorbe

30

Cinorrodi

40

Marasche

35

Altre ciliegie

40

Mirtilli

40

Bacche di sambuco

50

Lamponi

40

Albicocche

40

Fragole

40

More

40

Mirtilli rossi

30

Cotogne

50

Limoni e limette

25

Altra frutta appartenente a questa categoria

25

II.   Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale

Manghi

25

Banane

25

Guaiave o Guave

25

Papaie

25

Litchi

25

Azzeruoli

25

Crossoli

25

Cachirmani o cuori di bue

25

Cerimolie

25

Melegrane

25

Anacardi o noci di acagiù

25

Frutti di caja

25

Frutti di imbu

25

Altra frutta appartenente a questa categoria

25

III.   Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale

Mele

50

Pere

50

Pesche

50

Agrumi, esclusi limoni e limette

50

Ananas

50

Pomodori

50

Altra frutta appartenente a questa categoria

50

ALLEGATO V

VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA

Nome comune del frutto

Nome botanico

Livelli Brix minimi

Mela (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Albicocca (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banana (**)

Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains»)

21,0

Ribes nero (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Uva (*)

Vitis vinifera L. o suoi ibridi

Vitis labrusca L. o suoi ibridi

15,9

Pompelmo (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Guaiava o Guava (**)

Psidium guajava L.

8,5

Limone (*)

Citrus limon (L.) Burm. f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

13,5

Arancia (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Frutto della passione (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pesca (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Pera (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Lampone (*)

Rubus idaeus

7,0

Amarena (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fragola (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Pomodoro (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarino (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C.

Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).

».

(1)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(5)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(6)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(7)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(8)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 363/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2012

sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 995/2010 è inteso, in particolare, a rendere minimi i rischi di commercializzazione nel mercato interno di legno illegale e prodotti da esso derivati. È opportuno che gli organismi di controllo aiutino gli operatori a rispettare i requisiti di detto regolamento. A tal fine, essi dovrebbero elaborare un sistema di dovuta diligenza, conferire agli operatori il diritto di usarlo e verificarne l’uso corretto.

(2)

Occorre che la Commissione applichi una procedura equa, trasparente e indipendente per il riconoscimento degli organismi di controllo. Pertanto i richiedenti dovrebbero essere valutati previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e dopo aver raccolto informazioni sufficienti su di loro. Se necessario, per raccogliere le informazioni richieste possono essere condotte visite presso la sede del richiedente.

(3)

Occorre specificare le competenze e le capacità adeguate che gli organismi di controllo devono possedere per determinare che il legno risponde alla pertinente legislazione del paese di produzione e per proporre misure volte a valutare il rischio di commercializzare legno illegale e prodotti da esso derivati. Se il rischio individuato non è trascurabile, l’organismo di controllo dovrebbe anche essere in grado di proporre misure adeguate a ridurlo in maniera efficace.

(4)

Occorre garantire che gli organismi di controllo esercitino le proprie funzioni in modo trasparente e indipendente, evitando conflitti di interessi legati alle loro funzioni e offrendo servizi agli operatori in modo non discriminatorio.

(5)

È opportuno che la Commissione decida in merito a una revoca del riconoscimento seguendo una procedura equa, trasparente e indipendente. Prima di prendere una decisione, la Commissione dovrebbe consultare le autorità competenti degli Stati membri interessati e raccogliere informazioni sufficienti, anche svolgendo, se necessario, visite in loco. Occorre che l’organismo di controllo interessato abbia la possibilità di far pervenire i propri commenti prima che sia presa una decisione.

(6)

In base al principio della proporzionalità, è necessario che la Commissione possa revocare il riconoscimento in via temporanea e/o con riserva o in via permanente, secondo quanto ritenuto necessario in base al livello delle carenze rilevate, qualora un organismo di controllo non svolga più le funzioni o non risponda più ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.

(7)

Occorre garantire che, nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, il livello di protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di riconoscimento come organismo di controllo, sia conforme a quanto stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, si intende per:

1)

«autorità competenti interessate», le autorità competenti degli Stati membri nei quali è stabilito legalmente un organismo di controllo o un organismo che chiede il riconoscimento in quanto organismo di controllo, o nei quali tale organismo fornisce i servizi o intende fornire i servizi definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

2)

«titoli», i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di un dato Stato designata in base a disposizioni legislative o amministrative di detto Stato, i quali certificano il completamento di una formazione per l’esercizio di una professione;

3)

«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

Articolo 2

Domanda di riconoscimento

1.   Qualsiasi entità pubblica o privata (società, ente, azienda, impresa, istituzione o autorità) legalmente stabilita nell’Unione, può inviare alla Commissione una domanda di riconoscimento in quanto organismo di controllo.

L’entità invia la domanda in una lingua ufficiale dell’Unione unitamente ai documenti elencati in allegato.

2.   Per essere riconosciuto in quanto organismo di controllo, il richiedente è tenuto a dimostrare di rispondere ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento.

3.   La Commissione rilascia un’attestazione per l’avvenuto ricevimento della domanda e fornisce al richiedente un numero di riferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

La Commissione comunica inoltre al richiedente un limite di tempo indicativo entro il quale prenderà una decisione in merito alla domanda. Essa informa il richiedente qualora, dovendo reperire informazioni aggiuntive o documenti utili ai fini della valutazione della domanda, sia necessario modificare il limite di tempo indicato.

4.   Qualora la Commissione non adotti una decisione in merito al riconoscimento o al respingimento della domanda entro tre mesi dal ricevimento della stessa o, se posteriore, dalla sua ultima comunicazione scritta al richiedente, essa è tenuta ad informare per iscritto il richiedente in merito all’andamento della valutazione della sua domanda.

Il primo comma del presente paragrafo può applicarsi più di una volta al trattamento di una domanda.

5.   La Commissione trasmette una copia della domanda e dei documenti giustificativi alle autorità competenti interessate, che possono esprimere commenti in merito entro un mese dalla data di trasmissione.

Articolo 3

Documenti aggiuntivi e accesso ai locali

1.   Su richiesta della Commissione il richiedente o le autorità competenti interessate trasmettono eventuali informazioni o documenti aggiuntivi richiesti dalla Commissione entro un termine specifico.

2.   Il richiedente deve consentire alla Commissione di accedere ai propri locali al fine di verificare che tutti i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento siano rispettati. In caso di visita, la Commissione informa il richiedente in anticipo. Le autorità competenti possono partecipare alla visita.

Il richiedente deve offrire tutta l’assistenza necessaria per agevolare tali visite.

Articolo 4

Decisione di riconoscimento

Una volta adottata una decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010, la Commissione ne informa il richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione.

La Commissione rilascia inoltre tempestivamente al richiedente un certificato di riconoscimento e comunica la decisione presa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 5

Personalità giuridica e domicilio legale nel territorio dell’Unione

1.   Qualora il richiedente abbia domicilio legale in più di uno Stato membro, deve fornire informazioni in merito alla propria sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale all’interno dell’Unione, nonché alle proprie agenzie, filiali o succursali stabilite nel territorio di qualsiasi Stato membro. Il richiedente dichiara inoltre in quali Stati membri intende fornire i propri servizi.

2.   Qualora il richiedente sia un’autorità di uno Stato membro, o faccia parte di una tale autorità, non è tenuto a dimostrare la propria personalità giuridica né il proprio domicilio legale all’interno dell’Unione.

Articolo 6

Esperienza adeguata

1.   Al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni di un organismo di controllo come richiesto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, il personale tecnico competente del richiedente deve soddisfare almeno i seguenti requisiti, attestati da titoli ed esperienza professionale:

a)

formazione professionale formale in una disciplina pertinente alle funzioni di un organismo di controllo;

b)

per le posizioni tecniche di livello più elevato, almeno cinque anni di esperienza professionale con compiti pertinenti alle funzioni di un organismo di controllo.

Ai fini del primo comma, lettera a), sono considerate rilevanti le discipline legate a foreste, ambiente, diritto, gestione aziendale, gestione dei rischi, commercio, audit, controllo finanziario o gestione della catena di approvvigionamento.

2.   Il richiedente deve possedere la documentazione attestante i compiti e le responsabilità del proprio personale. Il richiedente deve istituire procedure per la verifica del rendimento e della competenza tecnica del proprio personale.

Articolo 7

Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo

1.   Il richiedente deve dimostrare di disporre di quanto elencato di seguito:

a)

una struttura organizzativa che assicuri il corretto svolgimento delle funzioni di un organismo di controllo;

b)

un sistema di dovuta diligenza messo a disposizione di tutti gli operatori e da questi utilizzato;

c)

politiche e procedure che consentano di valutare e migliorare il sistema di dovuta diligenza;

d)

procedure e processi atti a verificare il corretto uso del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori;

e)

procedure che consentano di attuare azioni correttive nel caso in cui un operatore non usi in modo adeguato il sistema di dovuta diligenza.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il richiedente deve dimostrare di disporre delle capacità finanziarie e tecniche necessarie per esercitare le funzioni di organismo di controllo.

Articolo 8

Assenza di conflitto di interessi

1.   Il richiedente deve essere organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

2.   Il richiedente è tenuto a individuare, analizzare e documentare i rischi di conflitto di interessi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di organismo di controllo, compresi eventuali conflitti derivanti dai rapporti con organismi correlati o subappaltatori.

3.   Qualora venga individuato il rischio di conflitto di interessi, il richiedente deve disporre di politiche e procedure atte a evitare tali conflitti a livello di organizzazione e di singolo individuo. Devono essere istituite e attuate politiche e procedure scritte. Tali politiche e procedure possono comprendere audit svolti da terzi.

Articolo 9

Informazioni relative a cambiamenti successivi

1.   Un organismo di controllo è tenuto a informare tempestivamente la Commissione in presenza di una qualsiasi delle situazioni seguenti, verificatasi successivamente al riconoscimento dell’organismo stesso:

a)

una modifica che può influenzare la capacità di tale organismo di controllo di rispondere ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, verificatasi dopo il riconoscimento dell’organismo;

b)

l’organismo di controllo istituisce agenzie, filiali o succursali nel territorio dell’Unione diverse da quelle dichiarate nella domanda;

c)

l’organismo di controllo decide di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello dichiarato nella domanda o in uno Stato membro nel quale ha dichiarato di avere cessato di fornire servizi in conformità alla lettera d);

d)

l’organismo di controllo cessa di fornire servizi in un qualsiasi Stato membro.

2.   La Commissione comunica tutte le informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 1 alle autorità competenti interessate.

Articolo 10

Riesame della decisione relativa al riconoscimento

1.   La Commissione può riesaminare in qualsiasi momento la decisione relativa al riconoscimento di un organismo di controllo.

La Commissione svolge tale riesame nei seguenti casi:

a)

un’autorità competente interessata informa la Commissione di aver determinato che un organismo di controllo non svolge più le funzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010, oppure che non risponde più ai requisiti stabiliti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010, come specificato agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento;

b)

la Commissione è in possesso di informazioni rilevanti, comprese preoccupazioni motivate espresse da terzi, secondo le quali un organismo di controllo non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento;

c)

un organismo di controllo ha informato la Commissione dei cambiamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

2.   Qualora la Commissione dia inizio a un riesame, deve essere assistita da un apposito gruppo per svolgere il riesame stesso ed effettuare i controlli necessari.

3.   Il richiedente deve consentire al gruppo incaricato del riesame di accedere ai propri locali al fine di verificare che tutti i requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento siano rispettati. Le autorità competenti possono partecipare alla visita.

Il richiedente deve offrire tutta l’assistenza necessaria per agevolare tali visite.

4.   Il gruppo incaricato del riesame riporta le sue conclusioni in una relazione. A tale relazione sono allegate prove pertinenti.

La relazione comprende una raccomandazione in merito all’eventuale necessità di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo.

Il gruppo incaricato del riesame trasmette la relazione alle autorità competenti interessate. Tali autorità dispongono di tre settimane dalla data di trasmissione della relazione per far pervenire i propri commenti.

Il gruppo incaricato del riesame fornisce all’organismo di controllo interessato una sintesi delle conclusioni della relazione. L’organismo dispone di tre settimane dalla data di trasmissione della sintesi per far pervenire i propri commenti al gruppo incaricato del riesame.

5.   Il gruppo incaricato del riesame raccomanda, nella propria relazione, la revoca del riconoscimento in via temporanea e/o con riserva o in via permanente, secondo quanto ritenuto necessario in base al livello delle carenze rilevate, qualora stabilisca che un organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.

In alternativa, il gruppo incaricato del riesame può raccomandare alla Commissione di emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale, oppure può raccomandare alla Commissione di non intraprendere alcuna azione.

Articolo 11

Revoca della decisione di riconoscimento

1.   La Commissione decide se revocare il riconoscimento di un organismo di controllo temporaneamente e/o con riserva, oppure permanentemente, tenendo conto della relazione di cui all’articolo 10.

2.   La Commissione può emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale qualora il livello delle carenze rilevate non consenta di determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010, che l’organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento.

3.   La decisione di revocare il riconoscimento di un organismo di controllo, così come una comunicazione o un avviso di cui al paragrafo 2, sono trasmessi all’organismo di controllo interessato e comunicati alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro 10 giorni dalla sua adozione.

Articolo 12

Protezione dei dati

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle norme relative al trattamento dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


ALLEGATO

Elenco della documentazione giustificativa da allegare

 

Personalità giuridica; domicilio legale; prestazione di servizi:

copie certificate dei documenti secondo quanto previsto nella legislazione nazionale pertinente,

elenco degli Stati membri nei quali il richiedente intende prestare i suoi servizi.

 

Esperienza adeguata:

descrizione dell’organizzazione e della struttura dell’entità,

elenco del personale tecnico competente e copie dei relativi CV,

descrizione di compiti e responsabilità e relativa ripartizione,

descrizione dettagliata delle procedure per il controllo del rendimento e delle competenze del personale tecnico competente.

 

Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo:

descrizione dettagliata di quanto segue:

sistema di dovuta diligenza,

politiche e procedure per la valutazione e il miglioramento del sistema di dovuta diligenza,

politiche e procedure per gestire i reclami avanzati da operatori o da terzi,

procedure e processi atti a verificare il corretto uso del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori,

procedure che consentano di attuare azioni correttive nel caso in cui un operatore non usi in modo adeguato il sistema di dovuta diligenza,

sistema di archiviazione.

 

Capacità finanziaria:

copie dei bilanci dell’ultimo esercizio, oppure

una dichiarazione relativa al fatturato, oppure

qualsiasi altro documento di prova se il candidato, per ragioni valide, non è in grado di fornire i documenti summenzionati,

prova dell’assicurazione di responsabilità civile.

 

Assenza di conflitto di interessi:

dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi,

descrizione delle politiche e delle procedure scritte volte a evitare i conflitti di interessi a livello di organismo e di singolo individuo, che possono includere audit svolti da terzi.

 

Subappalti:

descrizione delle mansioni subappaltate,

prova che tutti i subappaltatori o le relative controllate, ovunque siano stabilite, rispettano i requisiti pertinenti di cui sopra.


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

98,8

MA

60,4

TN

124,7

TR

115,6

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

216,8

TR

133,3

ZZ

175,1

0709 93 10

MA

29,9

TR

107,1

ZZ

68,5

0805 10 20

CL

48,2

EG

58,6

IL

73,9

MA

50,7

TR

50,5

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

55,4

ZA

63,9

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,9

CA

117,0

CL

96,0

CN

117,5

MK

31,8

NZ

126,1

US

151,5

ZA

85,6

ZZ

100,0

0808 30 90

AR

110,3

CL

108,7

CN

88,0

US

107,0

ZA

115,4

ZZ

105,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2012

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre fissare, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 9.4129, 09.4130, il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(6)

Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2012, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

2.   Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

27 865 684

Tailandia

09.4128

 (1)

8 627 076

Australia

09.4129

 (1)

916 000

Altre origini

09.4130

0,988521 %

0


(1)  Le domande hanno a oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.


DECISIONI

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2012

che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

(2012/224/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione del Consiglio 2011/344/UE (2), la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale e di concerto con la Banca centrale europea, ha portato a termine il terzo riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nel quadro del programma di aggiustamento economico e finanziario («programma»), nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di tali misure.

(2)

Il riesame ha riscontrato che, per il quarto trimestre del 2011, le condizioni sono state rispettate dal Portogallo in maniera soddisfacente. Nel 2011 il disavanzo pubblico è sceso al di sotto dell'obiettivo del 5,9 % del PIL ed è ora stimato attorno al 4 % del PIL, seppur in ragione del ricorso straordinario a un trasferimento di circa 6 miliardi di EUR (circa il 3½ % del PIL) dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale. Il bilancio per il 2012 è in linea con l'obiettivo di disavanzo del 4½ % del PIL, conformemente a quanto stabilito nel programma. Prosegue l'impegno politico a sostegno della stabilità del sistema finanziario. Le banche portoghesi si stanno impegnando per soddisfare i requisiti patrimoniali più rigorosi previsti dal programma, tenendo in considerazione le implicazioni dell'obbligo dell'Autorità bancaria europea di creare una nuova riserva temporanea di capitale per esposizioni sovrane, il programma speciale di ispezioni in loco e il trasferimento dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale. Anche le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti stanno segnando dei progressi: è stato raggiunto un accordo con le parti sociali su un'ampia e ambiziosa riforma del mercato del lavoro e una revisione significativa del quadro giuridico in materia di concorrenza è stata presentata al Parlamento che creerà le condizioni per un efficace sistema di applicazione in materia. Il programma di privatizzazione è in corso di attuazione a norma di una nuova legge quadro. La società per l'energia EDP e la società per la rete energetica REN sono state vendute. È stata elaborata una strategia per ristrutturare le imprese di proprietà pubblica. Il quadro giuridico degli appalti pubblici è in via di miglioramento ed è in corso la modernizzazione del quadro giuridico del mercato delle abitazioni. La riforma del sistema giudiziario sta compiendo notevoli progressi.

(3)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificato:

1)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2012, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa:

a)

le misure di cui alle lettere b) e c), per un ammontare di almeno 9,8 miliardi di EUR, sono comprese nel bilancio per il 2012. Sono adottate ulteriori misure, in particolare sul fronte della spesa, per colmare gli eventuali divari derivanti dagli sviluppi di bilancio nel 2012. Il governo adotta un bilancio suppletivo in marzo, che incorporerà diversi elementi quali le implicazioni del trasferimento dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale, l'accordo finanziario con la RAM, l'impatto di bilancio del deterioramento delle prospettive economiche, pagamenti di interessi inferiori e la strategia di liquidazione degli arretrati. Il bilancio suppletivo lascia invariato l'obiettivo di disavanzo pubblico per il 2012 (pari al 4½ % del PIL);

b)

il Portogallo mira a ridurre la spesa nel 2012 di almeno 6,8 miliardi di EUR, tra l'altro riducendo gli stipendi del settore pubblico e i dipendenti; procedendo a tagli alle pensioni; effettuando una riorganizzazione globale dell'amministrazione centrale che elimini ridondanze e altre inefficienze; riducendo i trasferimenti a imprese di proprietà pubblica; riorganizzando e riducendo il numero dei comuni e dei distretti; procedendo a tagli nei settori dell'istruzione e della sanità; diminuendo i trasferimenti alle autorità regionali e locali; e riducendo la spesa in conto capitale e altre spese secondo quanto previsto dal programma;

c)

sul lato delle entrate il Portogallo attua misure per un importo pari a circa 3 miliardi di EUR, tra l'altro allargando le basi per l'IVA tramite la riduzione delle esenzioni e il rimaneggiamento degli elenchi dei prodotti e dei servizi soggetti ad aliquote ridotte, intermedie e superiori; aumentando le accise; allargando le basi imponibili per l'imposta sulle società e l'imposta sul reddito delle persone fisiche tramite la riduzione delle deduzioni e dei regimi speciali; garantendo la convergenza delle deduzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicate alle pensioni e ai redditi da lavoro; e modificando la tassazione degli immobili tramite una sostanziale riduzione delle esenzioni. Tali misure sono completate da provvedimenti di lotta all'evasione fiscale, alle frodi e all'economia sommersa;

d)

il Portogallo adotta misure finalizzate al rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche. Esso attua le misure previste nella nuova legge quadro di bilancio, tra cui la costituzione di un quadro di bilancio a medio termine. Il quadro di bilancio a livello locale e regionale è fortemente rafforzato, in particolare attraverso la presentazione delle opzioni fondamentali per l'allineamento delle rispettivi leggi finanziarie alle prescrizioni della legge quadro di bilancio. Il Portogallo potenzia l'informativa e il monitoraggio sulle finanze pubbliche e rafforza le norme e le procedure di esecuzione del bilancio. Il governo portoghese elabora una strategia per la convalida e la liquidazione degli arretrati. La strategia definisce i criteri di assegnazione delle priorità per il pagamento dei creditori, nonché disposizioni di governance per assicurare un processo di liquidazione equo e trasparente per tutti i settori. Il Portogallo mette in atto un quadro istituzionale e giuridico rafforzato per valutare i rischi gravanti sul bilancio prima di impegnarsi in un contratto di partenariato tra settore pubblico e privato. Analogamente, il Portogallo adotta una legge per regolamentare la creazione e il funzionamento delle imprese di proprietà pubblica a livello centrale, regionale e locale. Il Portogallo non stipula alcun nuovo contratto di partenariato tra settore pubblico e privato né crea alcuna impresa di proprietà pubblica finché non siano in atto le revisioni e la nuova struttura giuridica;

e)

l'amministrazione pubblica locale in Portogallo ha attualmente 308 comuni e 4 259 distretti. Il Portogallo sviluppa un piano di consolidamento per riorganizzare e ridurre in misura significativa il numero di tali enti. Gli effetti di questi cambiamenti decorrono dall'inizio del prossimo ciclo elettorale locale;

f)

il Portogallo modernizza l'amministrazione delle entrate creando un'unica entità, riducendo il numero degli uffici municipali ed eliminando le strozzature che ancora permangono nel sistema di ricorso fiscale;

g)

il Portogallo attua l'accordo finanziario con la RAM;

h)

il Portogallo adotta misure volte a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle imprese di proprietà pubblica a livello centrale, regionale e locale. Il Portogallo attua una strategia per la ristrutturazione e la riduzione dell'indebitamento delle imprese di proprietà pubblica e al fine di garantire migliori condizioni di finanziamento dei mercati. Il Portogallo attua tale strategia per raggiungere l'equilibrio operativo a livello settoriale entro la fine del 2012;

i)

il Portogallo continua ad attuare il programma di privatizzazioni. In particolare, nel 2012 si procede alla vendita delle quote detenute dal settore pubblico in GALP, TAP e ANA e all'avvio della privatizzazione del ramo merci di Comboios de Portugal, Correios de Portugal e di una serie di imprese più piccole. Si prepara una strategia per Parpública, considerando la sua liquidazione o la sua integrazione nel settore pubblico;

j)

il Portogallo attua la legislazione volta a riformare il sistema dell'assicurazione di disoccupazione, tra l'altro riducendo la durata massima dei sussidi di disoccupazione; introducendo un massimale per i sussidi di disoccupazione pari a 2,5 volte l'indice di sostegno sociale; diminuendo le prestazioni lungo il periodo di disoccupazione; accorciando il periodo contributivo minimo; ed estendendo l'assicurazione di disoccupazione a talune categorie di lavoratori autonomi;

k)

il governo portoghese elabora una proposta volta ad allineare il sistema delle indennità di licenziamento per ridurne il livello alla media dell'Unione di 8-12 giorni per anno di lavoro e istituisce un fondo di compensazione per le indennità di licenziamento;

l)

è alleggerita la regolamentazione sugli straordinari ed è introdotta maggiore flessibilità negli accordi in materia di orario di lavoro;

m)

il Portogallo promuove un andamento dei salari coerente con gli obiettivi di promuovere la creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività delle imprese al fine di correggere gli squilibri macroeconomici. Nel corso del programma i salari minimi sono aumentati solo se gli sviluppi della situazione economica e del mercato del lavoro lo giustificano. Sono adottati provvedimenti per rimediare alle carenze degli attuali regimi di contrattazione salariale, tra cui norme che ridefiniscano i criteri e le modalità dell'estensione degli accordi collettivi e facilitino la contrattazione a livello aziendale. Fino ad allora le domande di estensione sono sospese;

n)

sono rafforzate le politiche attive del mercato del lavoro dopo la revisione delle pratiche attuali e l'istituzione di un piano d'azione concordato;

o)

è elaborato un piano d'azione per migliorare la qualità dell'istruzione e formazione secondarie e professionali;

p)

è migliorato il funzionamento del sistema giudiziario attuando le misure proposte nella mappa della riforma giudiziaria e svolgendo un audit delle cause pendenti per definire misure che eliminino le cause arretrate e promuovano i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie;

q)

il Portogallo prosegue l'apertura della sua economia alla concorrenza. Il governo portoghese adotta le misure necessarie per garantire che i suoi interventi non creeranno ostacoli alla libera circolazione dei capitali e, in particolare, che lo Stato portoghese o altri organismi pubblici non concludano, in veste di azionisti, accordi suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei capitali o di influenzare il controllo sulla gestione delle imprese. I servizi professionali sono liberalizzati migliorando il quadro delle qualifiche professionali ed eliminando le restrizioni alle professioni regolamentate. Nei settori delle costruzioni e immobiliare, il Portogallo rende meno gravosi gli obblighi per i prestatori transfrontalieri e rivede gli ostacoli allo stabilimento di prestatori di servizi;

r)

sono migliorati la concorrenza e il quadro di regolamentazione. Il Portogallo rafforza l'indipendenza e le risorse delle principali autorità di regolamentazione nazionali, attua la legge sulla concorrenza al fine di migliorare la rapidità e l'efficacia dell'applicazione delle norme in materia e rende operativo il tribunale specializzato per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza;

s)

nel settore dell'energia il Portogallo adotta le misure finalizzate ad agevolare l'accesso al mercato e promuovere la creazione di un mercato del gas iberico e prende ulteriori misure finalizzate al pieno recepimento del terzo pacchetto energia dell'UE. Il Portogallo adotta le misure finalizzate a rivedere i regimi di sostegno e compensazione per la produzione di energia elettrica. Il Portogallo adotta le misure finalizzate a ridurre le rendite eccessive ed ad eliminare il debito tariffario entro il 2020, concentrandosi sui sistemi di compensazione per la garanzia di approvvigionamento energetico, sui regimi speciali (energie rinnovabili — ad esclusione delleconcessioni mediante meccanismi di gara — e cogenerazione) e sul regime ordinario (“CMEC” e “CAE”);

t)

per quanto riguarda le altre industrie di rete, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni e i servizi postali, il Portogallo adotta misure aggiuntive per promuovere la concorrenza e la flessibilità;

u)

il Portogallo adotta il codice rivisto in materia di appalti pubblici contribuendo pertanto a creare un quadro più concorrenziale per le imprese e a rendere più efficiente la spesa pubblica;

v)

il Portogallo attua la legislazione sul mercato delle locazioni residenziali al fine di equilibrare ulteriormente gli obblighi dei locatari e dei locatori, di aumentare gli incentivi per la ristrutturazione e di rendere il mercato più flessibile e dinamico.»;

2)

il paragrafo 8 è così modificato:

a)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

controlla attentamente i piani presentati dalle banche per conseguire il requisito minimo del 10 % del capitale di base di classe 1 entro la fine del 2012. I requisiti patrimoniali derivanti dalla valutazione del debito sovrano a prezzi di mercato secondo l'Autorità bancaria europea devono essere soddisfatti in giugno 2012 assieme alle implicazioni patrimoniali del programma speciale di ispezioni in loco e al trasferimento dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale. Se le banche non sono in grado di raggiungere le soglie dei requisiti patrimoniali entro i tempi previsti, esse possono temporaneamente richiedere il conferimento di capitali pubblici che, per le banche private, avviene attraverso il fondo di sostegno per la solvibilità delle banche, dotato di 12 miliardi di EUR e stabilito nel quadro del programma;

c)

garantisce una riduzione equilibrata e regolata della leva finanziaria per il settore bancario, che resta essenziale per eliminare in via permanente gli squilibri di finanziamento. I piani di finanziamento delle banche mirano a ridurre il rapporto prestiti/depositi indicativamente a circa il 120 % a fine programma e a ridurre potenzialmente il ricorso al finanziamento dell'Eurosistema per la durata del programma. Tali piani di finanziamento sono sottoposti a un riesame trimestrale;»

b)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

garantisce che la Caixa Geral de Depósitos (CGD), di proprietà statale, sia riorganizzata in modo da ricapitalizzare adeguatamente le sue attività bancarie. La vendita delle sue attività assicurative, direttamente con l'acquirente finale, è prevista per il 2012 e contribuirà a coprire il fabbisogno patrimoniale supplementare relativo all'anno in oggetto, mentre la CGD continuerà nel percorso di cessione di attività non strategiche. Nella misura in cui tale fabbisogno non può essere soddisfatto con risorse interne al gruppo entro fine giugno 2012, la CDG riceve un'iniezione di capitale pubblico da riserve di liquidità che non rientrano nel fondo di sostegno per la solvibilità delle banche;

f)

garantisce che gli introiti associati al trasferimento parziale dei fondi pensionistici delle banche verso il sistema pubblico di previdenza sociale siano utilizzati nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Il governo portoghese procede, attenendosi a rigorosi criteri di ammissibilità, a un trasferimento di credito fino a 3 miliardi di EUR dalle banche all'amministrazione pubblica, mantenendo gli obblighi contrattuali del debitore;»

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

elaborare e attuare una strategia più efficace per il recupero delle attività deteriorate delle società veicolo con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti per il contribuente entro tempi ragionevoli;»

d)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

garantisce che le banche abbiano inglobato i risultati disponibili del programma speciale di ispezioni in loco nella prova di stress, con una soglia del 6 % del capitale di base di classe 1.»;

e)

la lettera j) è soppressa.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/25


DECISIONE 2012/225/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2012

che modifica la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/232/PESC (1).

(2)

L’Unione ha seguito con rispetto e apprezzamento i cambiamenti storici avvenuti in Birmania/Myanmar nell’ultimo anno e ha incoraggiato a portare avanti l’ampio ventaglio di riforme in un partenariato in divenire con attori del mondo politico e della società civile. L’Unione ha accolto con favore le misure concrete adottate per conseguire questi obiettivi.

(3)

Visti questi sviluppi e per salutare e incoraggiare il processo di riforme, è opportuno sospendere le misure restrittive, ad eccezione dell’embargo sulle armi e dell’embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, che dovrebbero essere mantenuti.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/232/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 15 della decisione 2010/232/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1)   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

(2)   La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2013.

(3)   Le misure di cui agli articoli da 3 a 13 bis sono sospese fino al 30 aprile 2013.».

Articolo 2

Le persone elencate nell’allegato sono cancellate dall’elenco delle persone di cui all’allegato II, parte J, della decisione 2010/232/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.


ALLEGATO

Persone di cui all’articolo 2

1)

Thidar Zaw

2)

Pye Phyo Tay Za

3)

Ohn

4)

Shwe Shwe Lin

5)

Nan Than Htwe a.k.a Nan Than Htay

6)

Nang Lang Kham a.k.a. Nan Lan Khan

7)

Lo Hsing-han

8)

San San Kywe

9)

Nandar Hlaing

10)

Aye Aye Maw

11)

Nan Mauk Loung Sai a.k.a. Nang Mauk Lao Hsai

12)

Than Than Nwe

13)

Nay Soe

14)

Theint Theint Soe

15)

Sabai Myaing

16)

Htin Htut

17)

Htay Htay Khine (Khaing)

18)

Sandar Tun

19)

Aung Zaw Naing

20)

Mi Mi Khaing

21)

Moe Mya Mya

22)

Thurane Aung a.k.a. Christopher Aung, Thurein Aung

23)

Khin Phyone

24)

Nyunt Nyunt Oo

25)

Myint Myint Aye

26)

Min Thein, a.k.a. Ko Pauk

27)

Tin Tin Latt

28)

Wut Yi Oo

29)

Capitain Htun Zaw Win

30)

Yin Thu Aye

31)

Yi Phone Zaw


27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario

[notificata con il numero C(2012) 2084]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/226/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha conferito un mandato all’Agenzia ferroviaria europea (di seguito denominata «l’Agenzia») conformemente alla direttiva 2004/49/CE, per elaborare progetti di obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets «CST») e relativi progetti di metodi comuni di sicurezza per il periodo dal 2011 al 2015. L’Agenzia ha trasmesso alla Commissione la sua raccomandazione in merito alla seconda serie di progetti CST. La presente decisione si basa sulla raccomandazione dell’Agenzia.

(2)

In conformità alla metodologia stabilita dalla decisione 2009/460/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, relativa all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e al fine di stabilire la prima e la seconda serie di CST a norma della direttiva 2004/49/CE, è necessario identificare quantitativamente l’attuale livello di sicurezza dei sistemi ferroviari negli Stati membri mediante valori di riferimento nazionali (national reference values «NRV»). La decisione 2009/460/CE definisce l’NRV come una misura di riferimento che indica, per lo Stato membro interessato, il livello massimo tollerabile per una categoria di rischio ferroviario. Tuttavia, se l’NRV è più elevato del CST corrispondente calcolato in base alla suddetta metodologia, il livello massimo tollerabile di rischio per uno Stato membro è costituito dal CST corrispondente derivato dagli NRV, conformemente alla metodologia esposta nella sezione 2.2 dell’allegato della decisione 2009/460/CE.

(3)

I valori della prima serie di CST, calcolati sulla base dei dati relativi al periodo dal 2004 al 2007, sono stati stabiliti nella decisione 2010/409/UE della Commissione, del 19 luglio 2010, sugli obiettivi comuni di sicurezza di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

La direttiva 2004/49/CE prevede una seconda serie di CST, che si basa sull’esperienza acquisita con la prima serie di obiettivi comuni di sicurezza e la loro attuazione. Essa riflette tutti i settori prioritari in cui la sicurezza deve essere migliorata ulteriormente. I valori per la seconda serie di CST sono stati calcolati sulla base dei dati ottenuti tra il 2004 e il 2009, che sono stati forniti a Eurostat dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (4). Essi sono stati calcolati utilizzando la metodologia di cui ai punti 2.1.1 e 2.3.1 dell’allegato della decisione 2009/460/CE.

(5)

Poiché la prima serie di CST è stata pubblicata nel luglio 2010, non vi è stato un lasso di tempo abbastanza lungo per acquisire esperienza sufficiente a modificare le categorie di rischio. Queste ultime corrispondono pertanto a quelle definite per la prima serie di CST. Tuttavia, basandosi sul numero di incidenti e di vittime del traffico ferroviario, le due principali categorie di rischio sono le persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (60 % degli incidenti mortali) e gli utenti di passaggi a livello (29 % degli incidenti mortali).

(6)

I valori per la seconda serie di CST riguardano il sistema ferroviario dell’Unione europea nel suo complesso. Non sono disponibili dati per il calcolo dei CST per le diverse parti del sistema ferroviario, di cui all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2004/49/CE. Tale disposizione definisce i CST come i livelli di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio. L’elaborazione dei CST per le suddette parti del sistema ferroviario è al momento impossibile a causa della mancanza di dati armonizzati e affidabili sui risultati in materia di sicurezza in relazione alle parti dei sistemi ferroviari in uso negli Stati membri. Tuttavia, è opportuno adottare la seconda serie di CST.

(7)

Occorre pertanto sostituire la decisione 2010/409/UE con la presente decisione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

La presente decisione istituisce la seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario, a norma della direttiva 2004/49/CE e della decisione 2009/460/CE.

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2004/49/CE, nel regolamento (CE) n. 91/2003 e nella decisione 2009/460/CE.

Articolo 2

Valori di riferimento nazionali

I valori di riferimento nazionali per gli Stati membri e per le varie categorie di rischio, utilizzati per calcolare gli obiettivi comuni di sicurezza, figurano nella parte 1 dell’allegato.

Articolo 3

Obiettivi comuni di sicurezza

I valori per la seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza (CST) per le varie categorie di rischio, che riguardano il sistema ferroviario nel suo complesso, sono definiti nella parte 2 dell’allegato.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2010/409/UE è abrogata.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  GU L 150 del 13.6.2009, pag. 11.

(3)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 19.

(4)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Valori di riferimento nazionali (NRV)

1.1.   NRV per il rischio per i passeggeri (NRV 1.1 e NRV 1.2)

Stato membro

NRV 1.1 (× 10–9) (1)

NRV 1.2 (× 10–9) (2)

Belgio (BE)

37,30

0,318

Bulgaria (BG)

170,00

1,65

Repubblica ceca (CZ)

46,50

0,817

Danimarca (DK)

9,04

0,11

Germania (DE)

8,13

0,081

Estonia (EE)

78,20

0,665

Irlanda (IE)

2,74

0,0276

Grecia (EL)

54,70

0,503

Spagna (ES)

29,20

0,27

Francia (FR)

22,50

0,11

Italia (IT)

38,10

0,257

Lettonia (LV)

78,20

0,665

Lituania (LT)

97,20

0,757

Lussemburgo (LU)

23,80

0,176

Ungheria (HU)

170,00

1,65

Paesi Bassi (NL)

7,43

0,0889

Austria (AT)

26,30

0,292

Polonia (PL)

116,10

0,849

Portogallo (PT)

41,80

0,309

Romania (RO)

170,00

1,65

Slovenia (SI)

25,30

0,362

Slovacchia (SK)

35,80

0,513

Finlandia (FI)

9,04

0,11

Svezia (SE)

3,54

0,0329

Regno Unito (UK)

2,73

0,0276

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.2.   NRV per il rischio per i dipendenti (NRV 2)

Stato membro

NRV 2 (× 10–9) (3)

Belgio (BE)

24,60

Bulgaria (BG)

21,20

Repubblica ceca (CZ)

16,50

Danimarca (DK)

9,10

Germania (DE)

12,60

Estonia (EE)

64,80

Irlanda (IE)

5,22

Grecia (EL)

77,90

Spagna (ES)

8,81

Francia (FR)

6,06

Italia (IT)

18,90

Lettonia (LV)

64,80

Lituania (LT)

41,00

Lussemburgo (LU)

12,00

Ungheria (HU)

9,31

Paesi Bassi (NL)

5,97

Austria (AT)

20,30

Polonia (PL)

17,20

Portogallo (PT)

53,10

Romania (RO)

21,2

Slovenia (SI)

40,90

Slovacchia (SK)

1,36

Finlandia (FI)

9,21

Svezia (SE)

2,86

Regno Unito (UK)

5,17

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.3.   NRV per il rischio per gli utenti dei passaggi a livello (NRV 3.1 e NRV 3.2)

Stato membro

NRV 3.1 (× 10–9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgio (BE)

138,0

n.d.

Bulgaria (BG)

341,0

n.d.

Repubblica ceca (CZ)

238,0

n.d.

Danimarca (DK)

65,4

n.d.

Germania (DE)

67,8

n.d.

Estonia (EE)

400,0

n.d.

Irlanda (IE)

23,6

n.d.

Grecia (EL)

710,0

n.d.

Spagna (ES)

109,0

n.d.

Francia (FR)

78,7

n.d.

Italia (IT)

42,9

n.d.

Lettonia (LV)

239,0

n.d.

Lituania (LT)

522,0

n.d.

Lussemburgo (LU)

95,9

n.d.

Ungheria (HU)

274,0

n.d.

Paesi Bassi (NL)

127,0

n.d.

Austria (AT)

160,0

n.d.

Polonia (PL)

277,0

n.d.

Portogallo (PT)

461,0

n.d.

Romania (RO)

341,0

n.d.

Slovenia (SI)

364,0

n.d.

Slovacchia (SK)

309,0

n.d.

Finlandia (FI)

164,0

n.d.

Svezia (SE)

64,0

n.d.

Regno Unito (UK)

23,5

n.d.

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.4.   NRV per il rischio per persone appartenenti alla categoria «altri» (NRV 4)

Stato membro

NRV 4 (× 10–9) (6)

Belgio (BE)

2,86

Bulgaria (BG)

4,51

Repubblica ceca (CZ)

2,41

Danimarca (DK)

14,20

Germania (DE)

3,05

Estonia (EE)

11,60

Irlanda (IE)

7,00

Grecia (EL)

4,51

Spagna (ES)

5,54

Francia (FR)

7,71

Italia (IT)

6,70

Lettonia (LV)

11,60

Lituania (LT)

11,60

Lussemburgo (LU)

5,47

Ungheria (HU)

4,51

Paesi Bassi (NL)

4,70

Austria (AT)

11,10

Polonia (PL)

11,60

Portogallo (PT)

5,54

Romania (RO)

4,51

Slovenia (SI)

14,50

Slovacchia (SK)

2,41

Finlandia (FI)

14,20

Svezia (SE)

14,20

Regno Unito (UK)

7,00

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.5.   NRV per il rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari (NRV 5)

Stato membro

NRV 5 (× 10–9) (7)

Belgio (BE)

72,6

Bulgaria (BG)

829,0

Repubblica ceca (CZ)

301,0

Danimarca (DK)

116,0

Germania (DE)

113,0

Estonia (EE)

1 550,0

Irlanda (IE)

85,2

Grecia (EL)

723,0

Spagna (ES)

168,0

Francia (FR)

67,2

Italia (IT)

119,0

Lettonia (LV)

1 310,0

Lituania (LT)

2 050,0

Lussemburgo (LU)

79,9

Ungheria (HU)

588,0

Paesi Bassi (NL)

15,9

Austria (AT)

119,0

Polonia (PL)

1 210,0

Portogallo (PT)

834,0

Romania (RO)

829,0

Slovenia (SI)

236,0

Slovacchia (SK)

779,0

Finlandia (FI)

249,0

Svezia (SE)

94,8

Regno Unito (UK)

84,5

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

1.6.   NRV per il rischio per la società nel suo insieme (NRV 6)

Stato membro

NRV 6 (× 10–9) (8)

Belgio (BE)

275,0

Bulgaria (BG)

1 240,0

Repubblica ceca (CZ)

519,0

Danimarca (DK)

218,0

Germania (DE)

203,0

Estonia (EE)

2 110,0

Irlanda (IE)

114,0

Grecia (EL)

1 540,0

Spagna (ES)

323,0

Francia (FR)

180,0

Italia (IT)

231,0

Lettonia (LV)

1 660,0

Lituania (LT)

2 590,0

Lussemburgo (LU)

210,0

Ungheria (HU)

1 020,0

Paesi Bassi (NL)

148,0

Austria (AT)

329,0

Polonia (PL)

1 590,0

Portogallo (PT)

1 360,0

Romania (RO)

1 240,0

Slovenia (SI)

698,0

Slovacchia (SK)

1 130,0

Finlandia (FI)

417,0

Svezia (SE)

169,0

Regno Unito (UK)

120,0

Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.

2.   Valori assegnati alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza

Categoria di rischio

Valore CST (× 10–6)

Unità di misura

Rischio per i passeggeri

CST 1.1

0,17

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeggeri-km per anno

CST 1.2

0,00165

Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno

Rischio per i dipendenti

CST 2

0,0779

Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno

Rischio per gli utenti dei passaggi a livello

CST 3.1

0,710

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno

CST 3.2

n.d. (9)

Numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di treno-km per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)]

Rischio per persone appartenenti alla categoria «altri»

CST 4

0,0145

Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno

Rischio per persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari

CST 5

2,05

Numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno

Rischio per la società nel suo insieme:

CST 6

2,59

Numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno


(1)  NRV 1.1 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeggeri-km per anno. Per «treno passeggeri-km» si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro.

(2)  NRV 1.2 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di km-passeggeri per anno.

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(3)  NRV 2 espresso come: numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(4)  NRV 3.1 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

(5)  NRV 3.2 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti gravi/[(numero di treno-km per anno × Numero di passaggi a livello)/km-binario)]. Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati comuni di sicurezza in km-linea invece che in km-binario).

In (*) e (**) la definizione di FWSI coincide con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(6)  NRV 4 espresso come: numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(7)  NRV 5 espresso come: numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti ferroviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

La definizione di FWSI coincide qui con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/CE.

(8)  NRV 6 espresso come: numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno.

Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI considerati per calcolare tutti gli altri NRV.

(9)  Al momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario, necessari per calcolare il CST, non erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati in km-linea invece che in km-binario ecc.).


Rettifiche

27.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/35


Rettifica del regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8 del 12 gennaio 2012 )

A pagina 30, al punto 2 della sezione IV dell'allegato:

anziché:

«… gli operatori del settore alimentare devono garantire che gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano riportino le seguenti informazioni ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti …»,

leggi:

«… gli operatori del settore alimentare devono garantire che per gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano le seguenti informazioni siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti …»;

a pagina 30, al punto 3 della sezione IV dell'allegato:

anziché:

«La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni …»,

leggi:

«La scelta della forma più idonea in cui vanno messe a disposizione tali informazioni …».