ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.112.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/3 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2011
sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,
considerando quanto segue:
(1) |
Ogni Stato europeo che rispetti i valori dell'Unione europea e si impegni a promuoverli può chiedere di diventare membro dell'Unione. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. |
(2) |
La Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione europea. |
(3) |
Nel suo parere del 20 aprile 2004 sulla Croazia (1) la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi in merito ad alcuni aspetti essenziali dei problemi che si pongono in relazione a tale candidatura. |
(4) |
Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha stabilito le condizioni di ammissibilità che guidano il processo di adesione. Esso ha inoltre introdotto le relazioni periodiche con le quali la Commissione valuta il grado di preparazione della Croazia all'adesione. Conformemente ai criteri politici, la Croazia deve aver raggiunto una stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze; questi requisiti sono sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I criteri economici richiedono l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Il criterio relativo all'acquis si riferisce alla capacità di assumere gli obblighi connessi all'adesione derivanti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione, il cosiddetto acquis, e in particolare di far propri gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. La capacità dell’Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell’integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell’interesse generale dell’Unione e del paese candidato. |
(5) |
Fra le condizioni associate al processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dei Balcani occidentali, definite dal Consiglio il 31 maggio 1999, figurano la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e la cooperazione regionale. |
(6) |
Il Consiglio europeo del dicembre 2006 ha convenuto che «la strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'Unione europea di integrare nuovi membri, rappresenta la base di un rinnovato consenso sull'allargamento». |
(7) |
Le condizioni di ammissione e gli adeguamenti dei trattati sono stati negoziati in occasione di una conferenza tra gli Stati membri e la Croazia. I negoziati sono stati condotti in conformità con il quadro negoziale, che prevede condizioni rigorose per l'apertura e la chiusura dei capitoli. I negoziati si sono conclusi il 30 giugno 2011 e le disposizioni concordate in tale sede sono eque e adeguate. |
(8) |
Nell'aderire all'Unione europea la Croazia accetta senza riserve il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, inclusi tutti i loro obiettivi e tutte le decisioni adottate dalla loro entrata in vigore, nonché le opzioni adottate in vista dello sviluppo e del rafforzamento dell'Unione europea e della suddetta Comunità. |
(9) |
L'ordinamento giuridico instaurato dai trattati suddetti è caratterizzato dal fatto che alcune disposizioni dei trattati e alcuni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili, che il diritto dell'Unione prevale su qualsiasi disposizione nazionale eventualmente in contrasto con esso e che esistono procedure che garantiscono l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione. L'adesione all'Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto dell'Unione. |
(10) |
La Commissione ritiene che la Croazia soddisfi i criteri politici e si aspetta che soddisfi i criteri economici e quelli legati all'acquis e che sia pronta per l'adesione entro il 1o luglio 2013. L'adesione richiede il rispetto costante dei valori su cui si fonda l'Unione e l'impegno a promuoverli. |
(11) |
La Croazia ha raggiunto un grado elevato di preparazione all'adesione. La Commissione invita la Croazia a continuare ad adoperarsi per l'allineamento con l'acquis e a rafforzare ulteriormente la propria capacità amministrativa, anche attraverso progressi duraturi in sede di riforma della pubblica amministrazione. La Commissione continuerà a sorvegliare con attenzione l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Croazia nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere rispettati entro la data di adesione, e i suoi costanti preparativi per assumere le proprie responsabilità in quanto Stato membro al momento dell'adesione. Tale monitoraggio riguarderà in particolare gli impegni assunti dalla Croazia in materia di sistema giudiziario, lotta alla corruzione, diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, compresa la gestione delle frontiere, e politica di concorrenza. Qualora durante il processo di monitoraggio emergano problemi a cui la Croazia non pone rimedio, la Commissione invierà, se necessario, lettere di avvertimento alle autorità croate e proporrà eventualmente al Consiglio di adottare tutte le misure del caso già prima dell'adesione. La Commissione si riserva altresì il diritto di invocare le varie clausole di salvaguardia previste dal trattato di adesione e di applicare lo speciale meccanismo per gli aiuti di Stato alle industrie navale e siderurgica croate. |
(12) |
La Commissione invita le autorità croate ad ultimare la traduzione e la revisione dell'acquis prima della data di adesione, al fine di garantire la certezza giuridica nell'attuazione della normativa UE. |
(13) |
Uno degli obiettivi dell'Unione europea è rafforzare la solidarietà tra i suoi cittadini nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni. |
(14) |
L'allargamento dell'Unione europea attraverso l'adesione della Croazia contribuirà a consolidare la stabilità, la libertà e la prosperità in Europa. Ci si aspetta che la Croazia continui a svolgere un ruolo attivo nell'ambito della cooperazione regionale nei Balcani occidentali. La Commissione si compiace della dichiarazione della Croazia sulla promozione dei valori europei nell'Europa sud-orientale e in particolare del fatto che la Croazia s'impegna a garantire che le questioni bilaterali non ostacolino il processo di adesione dei paesi candidati. L'adesione della Croazia conferma l'impegno dell'UE nei confronti della prospettiva europea di tutti i paesi dei Balcani occidentali, |
EMETTE UN PARERE FAVOREVOLE
sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Il Consiglio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011
Per la Commissione
Štefan FÜLE
Membro della Commissione responsabile dell'allargamento
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) COM(2004) 257 definitivo.
24.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/5 |
RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 1o dicembre 2011
relativa all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)]
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la domanda della Repubblica di Croazia di diventare membro dell'Unione europea, |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (14409/2011 – C7-0252/2011), |
— |
visto il parere della Commissione [COM(2011)0667], |
— |
visti il progetto di trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il protocollo e l'atto finale, |
— |
visti gli articoli 74 quater e 81 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0390/2011), |
A. |
considerando che le condizioni per l'ammissione del paese candidato e le modifiche che la sua adesione comporta figurano nel progetto di trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e che il Parlamento dovrebbe essere consultato su eventuali modifiche sostanziali del progetto di trattato, |
B. |
considerando che la Commissione deve monitorare gli ulteriori preparativi per l'adesione con rigore ed obiettività e aiutare le autorità croate a rispettare gli impegni e gli obblighi assunti nel quadro dei negoziati; che la Commissione deve informare regolarmente il Parlamento della misura in cui le autorità croate onorano i loro impegni al fine di assumere pienamente gli obblighi derivanti dall'adesione il 1o luglio 2013, |
1. |
dà la sua approvazione all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia; |
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia. |
24.4.2012 |
IT |
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L 112/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
del 5 dicembre 2011
relativa all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,
visto il parere della Commissione europea (1),
vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il Consiglio accetta questa domanda di ammissione; le condizioni d'ammissione e gli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, resi necessari da tale ammissione, formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
SOMMARIO
A. |
Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea |
B. |
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica |
Parte prima: |
Principi |
Parte seconda: |
Adattamenti dei trattati |
Titolo I: |
Disposizioni istituzionali |
Titolo II: |
Altri adattamenti |
Parte terza: |
Disposizioni permanenti |
Parte quarta: |
Disposizioni temporanee |
Titolo I: |
Misure transitorie |
Titolo II: |
Disposizioni istituzionali |
Titolo III: |
Disposizioni finanziarie |
Titolo IV: |
Altre disposizioni |
Parte quinta: |
Disposizioni di applicazione del presente atto |
Titolo I: |
Adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni e degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati |
Titolo II: |
Applicabilità degli atti delle istituzioni |
Titolo III: |
Disposizioni finali |
ALLEGATI
ALLEGATO I: |
Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione) |
ALLEGATO II: |
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione) |
ALLEGATO III: |
Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni |
1. |
Libera prestazione dei servizi |
2. |
Diritto della proprietà intellettuale |
I. |
Marchio comunitario |
II. |
Certificati protettivi complementari |
III. |
Disegni e modelli comunitari |
3. |
Servizi finanziari |
4. |
Agricoltura |
5. |
Pesca |
6. |
Fiscalità |
7. |
Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali |
8. |
Ambiente |
ALLEGATO IV: |
Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti |
1. |
Diritto della proprietà intellettuale |
2. |
Politica della concorrenza |
3. |
Agricoltura |
4. |
Pesca |
5. |
Unione doganale |
Appendice dell'allegato IV
ALLEGATO V: |
Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie |
1. |
Libera circolazione delle merci |
2. |
Libera circolazione delle persone |
3. |
Libera circolazione dei capitali |
4. |
Agricoltura |
I. |
Misure transitorie per la Croazia |
II. |
Contingente tariffario transitorio per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione |
III. |
Misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia |
5. |
Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria |
I. |
Galline ovaiole |
II. |
Stabilimenti (settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale) |
III. |
Commercializzazione delle sementi |
IV. |
Neum |
6. |
Pesca |
7. |
Politica dei trasporti |
8. |
Fiscalità |
9. |
Libertà, sicurezza e giustizia |
10. |
Ambiente |
I. |
Normativa orizzontale |
II. |
Qualità dell'aria |
III. |
Gestione dei rifiuti |
IV. |
Qualità dell’acqua |
V. |
Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) |
VI. |
Sostanze chimiche |
Appendice dell'allegato V
ALLEGATO VI: |
Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di adesione) |
ALLEGATO VII: |
Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione) |
ALLEGATO VIII: |
Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione) |
ALLEGATO IX: |
Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione) |
PROTOCOLLO
Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione
ATTO FINALE
I. |
Testo dell'atto finale |
II. |
Dichiarazioni |
A. |
Dichiarazione comune degli Stati membri attuali |
Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen
B. |
Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali |
Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Croazia
C. |
Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Repubblica di Croazia |
Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo
D. |
Dichiarazione della Repubblica di Croazia |
Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia
III. |
Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure durante il periodo che precede l'adesione |
TRATTATO
TRA
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
(STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA)
E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,
DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, sulle fondamenta già poste,
CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione,
CONSIDERANDO che il Consiglio, sentito il parere della Commissione e ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione della Repubblica di Croazia,
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Elio DI RUPO
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
Boyko BORISSOV
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
Petr NECAS
Primo Ministro
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Helle THORNING-SCHMIDT
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Dr. Angela MERKEL
Cancelliere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
Andrus ANSIP
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Enda KENNY
Primo Ministro (Taoiseach)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Lucas PAPADEMOS
Primo Ministro
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO
Presidente del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Jean LEONETTI
Ministro per gli affari europei
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
Ivo JOSIPOVIĆ
Presidente
Jadranka KOSOR
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Sen. Prof. Mario MONTI
Presidente del Consiglio dei Ministri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
Demetris CHRISTOFIAS
Presidente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
Valdis DOMBROVSKIS
Primo Ministro
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Presidente
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
Jean-Claude JUNCKER
Primo Ministro, Ministre d'État
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
Viktor ORBÁN
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DI MALTA,
Lawrence GONZI
Primo Ministro
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Mark RUTTE
Primo Ministro, Ministro degli Affari Generali
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Werner FAYMANN
Cancelliere federale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
Donald TUSK
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Pedro PASSOS COELHO
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
Traian BĂSESCU
Presidente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
Borut PAHOR
Presidente del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
Iveta RADICOVA
Primo Ministro
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Jyrki KATAINEN
Primo Ministro
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
Fredrik REINFELDT
Primo Ministro
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
The Rt. Hon. David CAMERON
Primo Ministro
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. La Repubblica di Croazia diventa membro dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
2. La Repubblica di Croazia diventa Parte del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, così come modificati o integrati.
3. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti ai trattati di cui al paragrafo 2 resi necessari da tale ammissione sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
Articolo 2
Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Croazia diventa Parte in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai fini del presente trattato.
Articolo 3
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013.
2. Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. Il presente trattato entra in vigore il 1o luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
4. In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso.
5. In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.
Articolo 4
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente trattato.
Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.
V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.
Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.
Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.
Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.
Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.
Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.
V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.
Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Für Seine Majestät den König der Belgier
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za prezidenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –
Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Pentru Președintele României
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ATTO
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
Ai fini del presente atto:
— |
per «trattati originari» si intendono:
|
— |
per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, |
— |
per «Unione» si intende l'Unione europea che si fonda sul TUE e sul TFUE e/o, a seconda dei casi, la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dal TUE. |
Articolo 2
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtù dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformità delle proprie norme costituzionali.
Articolo 3
1. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.
2. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
3. La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderà le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
4. La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.
Articolo 4
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui al protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: «protocollo di Schengen»), allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come ogni altro atto analogo adottato prima della data di adesione sono vincolanti e si applicano in Croazia dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Croazia dalla data di adesione, si applicano in tale Stato solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali. Tale decisione è adottata dal Consiglio conformemente alle procedure di Schengen applicabili e tenendo conto di una relazione della Commissione che conferma che la Croazia continua a rispettare gli impegni assunti nei negoziati di adesione pertinenti per l'acquis di Schengen.
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state messe in vigore le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
Articolo 5
La Croazia partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 139 TFUE.
Articolo 6
1. Gli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un paese terzo sono vincolanti per la Croazia alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri attuali e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.
Salvo diverse disposizioni contenute negli accordi specifici indicati al primo comma, l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione o, qualora l'accordo riguardi esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) negoziano tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione o l'alto rappresentante, a seconda dei casi, presentano un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
3. A decorrere dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Croazia applica le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 2, primo comma, conclusi o provvisoriamente applicati prima della data di adesione, ad eccezione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1).
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'Unione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, agendo congiuntamente, ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La Croazia aderisce all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) come pure ai due accordi che modificano tale accordo, firmati a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e aperti alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4), rispettivamente.
5. La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo (5), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
6. A decorrere dalla data dell'adesione, la Croazia applica le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali di cui al primo comma.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Croazia.
7. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Croazia di acciaio e di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione sono negoziate le necessarie modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio, si applicano le disposizioni del primo comma.
8. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi tra la Croazia e i paesi terzi prima di tale data sono gestiti dall'Unione.
I diritti e gli obblighi della Croazia derivanti da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di tali accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che derivano da tali accordi, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
9. La Croazia si ritira dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio, quale modificato.
Nella misura in cui gli accordi tra la Croazia, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Croazia adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi, la Croazia si ritira da tale accordo.
La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.
10. La Croazia aderisce, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 4.
11. La Croazia adotta le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione la sua posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.
La Croazia si ritira in particolare dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la sua adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.
Articolo 7
1. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare continuano ad applicarsi le procedure per la modifica di tali atti.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare atti adottati dalle istituzioni acquistano, salvo qualora siano di natura transitoria, la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Articolo 8
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
PARTE SECONDA
ADATTAMENTI DEI TRATTATI
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 9
Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è così modificato:
1) |
all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.»; |
2) |
l’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Il Tribunale è composto di ventotto giudici.» |
Articolo 10
Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TUE e al TFUE, è così modificato:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
|
2) |
all'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
|
Articolo 11
All'articolo 134, paragrafo 2, del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»
TITOLO II
ALTRI ADATTAMENTI
Articolo 12
All'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, è aggiunta la frase seguente:
«In conformità con le restrizioni esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002.»
Articolo 13
All'articolo 52 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
Articolo 14
1. All'articolo 55 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.»
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PERMANENTI
Articolo 15
Gli atti elencati nell'allegato III formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Articolo 16
Le misure elencate nell'allegato IV sono applicate alle condizioni previste in tale allegato.
Articolo 17
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto relative alla politica agricola comune che possano risultare necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I
MISURE TRANSITORIE
Articolo 18
Le misure elencate nell'allegato V si applicano nei confronti della Croazia alle condizioni previste in tale allegato.
TITOLO II
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 19
1. In deroga all'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e in deroga al numero massimo di seggi previsto all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato di dodici membri per la Croazia, per tener conto dell'adesione della Croazia, nel periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo.
2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, TUE, la Croazia procede, prima della data di adesione, all'elezione ad hoc al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della sua popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'acquis dell'Unione. Tuttavia, se l'adesione ha luogo meno di sei mesi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Croazia possono essere designati dal parlamento nazionale della Croazia, al proprio interno, a condizione che le persone in questione siano state elette a suffragio universale diretto.
Articolo 20
L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
10 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
7 |
Germania |
29 |
Estonia |
4 |
Irlanda |
7 |
Grecia |
12 |
Spagna |
27 |
Francia |
29 |
Croazia |
7 |
Italia |
29 |
Cipro |
4 |
Lettonia |
4 |
Lituania |
7 |
Lussemburgo |
4 |
Ungheria |
12 |
Malta |
3 |
Paesi Bassi |
13 |
Austria |
10 |
Polonia |
27 |
Portogallo |
12 |
Romania |
14 |
Slovenia |
4 |
Slovacchia |
7 |
Finlandia |
7 |
Svezia |
10 |
Regno Unito |
29 |
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.»
Articolo 21
1. Un cittadino della Croazia è nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, TUE.
2. Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Articolo 22
1. Il mandato del giudice della Corte di giustizia e il mandato del giudice del Tribunale nominati dalla Croazia al momento dell'adesione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE scadono rispettivamente il 6 ottobre 2015 e il 31 agosto 2013.
2. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le loro sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Articolo 23
1. In deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, l'articolo 7 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Croazia |
9 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24». |
2. Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
Articolo 24
1. In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio |
12 |
Bulgaria |
12 |
Repubblica ceca |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Croazia |
9 |
Italia |
24 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
7 |
Lituania |
9 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
12 |
Malta |
5 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Polonia |
21 |
Portogallo |
12 |
Romania |
15 |
Slovenia |
7 |
Slovacchia |
9 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24». |
2. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
Articolo 25
Il mandato dell'amministratore del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti designato dalla Croazia e nominato al momento dell'adesione come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 2017.
Articolo 26
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che è fisso a prescindere dal numero di Stati membri è integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 27
1. A decorrere dalla data di adesione, la Croazia versa il seguente importo, corrispondente alla sua quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:
Croazia |
42 720 000 EUR |
Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 novembre 2013, il 30 novembre 2014, il 30 novembre 2015, il 31 maggio 2016, il 30 novembre 2016, il 31 maggio 2017, il 30 novembre 2017 e il 31 maggio 2018.
2. La Croazia contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alla seguente percentuale delle riserve e provviste:
Croazia |
0,368 % |
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Croazia in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
4. Le cifre relative alla Croazia di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, punto 1, possono essere adattate mediante decisione degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti sulla base degli ultimi dati definitivi del PIL pubblicati da Eurostat prima dell'adesione.
Articolo 28
1. La Croazia versa il seguente importo al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (6):
(EUR, prezzi correnti)
Croazia |
494 000. |
2. Il contributo al Fondo di ricerca carbone e acciaio è corrisposto, a partire dal 2015, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, come segue:
— |
2015: 15 % |
— |
2016: 20 % |
— |
2017: 30 % |
— |
2018: 35 %. |
Articolo 29
1. A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (7), per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia-Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (9).
Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non è adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non è ammissibile ai benefici dell’assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l’adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione.
3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA «sviluppo rurale» che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive dell'Unione.
4. I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
Articolo 30
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: «strumento di transizione») per svilupparne e rafforzarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri.
4. Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali.
5. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.
6. Particolare attenzione è prestata a garantire un'adeguata complementarità con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacità istituzionali.
Articolo 31
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo (in prosieguo: «strumento temporaneo Schengen») allo scopo di aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
2. Per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo Schengen, i seguenti importi (prezzi correnti):
(milioni di EUR, prezzi correnti) |
||
|
2013 |
2014 |
Croazia |
40 |
80 |
3. L'importo annuale per il 2013 è versato alla Croazia il 1o luglio 2013 e quello per il 2014 è messo a disposizione il primo giorno lavorativo successivo al 1o gennaio 2014.
4. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Croazia presenta una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti dello strumento temporaneo Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi disposizione tecnica necessaria al funzionamento dello strumento temporaneo Schengen.
Articolo 32
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria, a carattere temporaneo (in prosieguo: «strumento temporaneo per i flussi di tesoreria»), per aiutare la Croazia, fra la data di adesione e la fine del 2014, a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale.
2. Per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria, i seguenti importi (prezzi correnti):
(milioni di EUR, prezzi correnti) |
||
|
2013 |
2014 |
Croazia |
75 |
28,6 |
3. Ciascun importo annuale è suddiviso in mensilità costanti, pagabili il primo giorno lavorativo di ciascun mese.
Articolo 33
1. Nel 2013 è riservato alla Croazia un importo di 449,4 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
2. Un terzo dell'importo di cui al paragrafo 1 è riservato al Fondo di coesione.
3. Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:
— |
70 % nel 2014, |
— |
90 % nel 2015, |
— |
100 % a partire dal 2016. |
4. Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.
Articolo 34
1. L'importo totale da mettere a disposizione della Croazia a titolo del Fondo europeo per la pesca nel 2013 è pari a 8,7 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno.
2. Il prefinanziamento a titolo del Fondo europeo per la pesca è il 25 % dell'importo totale di cui al paragrafo 1 ed è erogato in una sola rata.
3. Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:
— |
70 % nel 2014, |
— |
90 % nel 2015, |
— |
100 % a partire dal 2016. |
4. Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.
Articolo 35
1. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10), non si applica alla Croazia per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
Nel 2013 sono assegnati alla Croazia 27,7 milioni di EUR (prezzi correnti) a titolo della componente «sviluppo rurale» di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.
2. Le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Croazia sono definite nell'allegato VI.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie all'applicazione dell'allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti dell'allegato VI, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 36
1. La Commissione segue attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere portati a termine prima della data di adesione o entro la data di adesione. Il controllo della Commissione consiste in tabelle di controllo aggiornate periodicamente, nel dialogo nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (12) (in prosieguo: «ASA»), in missioni di valutazione inter pares, nel programma economico preadesione, nelle notifiche in materia di bilancio e, ove necessario, in avvertimenti tempestivi indirizzati alle autorità croate. Nell'autunno del 2011 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti al Parlamento europeo e al Consiglio; nell'autunno del 2012 presenta una relazione globale di controllo al Parlamento europeo e al Consiglio. Durante tutto il processo di controllo, la Commissione utilizza anche i contributi degli Stati membri e tiene presente quelli delle organizzazioni internazionali e della società civile laddove opportuno.
Il controllo della Commissione verte in particolare sugli impegni assunti dalla Croazia nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali (allegato VII), compreso il conseguimento continuo di risultati in materia di riforma del sistema giudiziario e di efficienza, di trattamento imparziale dei casi di crimini di guerra e di lotta contro la corruzione.
Inoltre, il controllo della Commissione verte sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle prescrizioni dell'Unione per quanto attiene alla gestione delle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia, alla lotta alla criminalità organizzata e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché sugli impegni nel settore della politica della concorrenza, compresa la ristrutturazione dell'industria cantieristica (allegato VIII) e del settore dell'acciaio (allegato IX).
Come parte integrante delle sue tabelle e relazioni di controllo periodiche, la Commissione pubblica valutazioni semestrali fino all'adesione della Croazia relative agli impegni assunti da tale paese in questi settori.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere tutte le misure opportune qualora si riscontrino problemi durante il processo di controllo. Le misure sono mantenute per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, sono soppresse dal Consiglio secondo la stessa procedura una volta che i problemi in questione siano stati affrontati efficacemente.
Articolo 37
1. Entro la fine di un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Croazia può chiedere di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Croazia.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d’urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del presente articolo possono comportare deroghe alle norme del TUE, del TFUE e del presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi di tale salvaguardia. È accordata la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Articolo 38
Qualora la Croazia non adempia gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi gli impegni in una delle politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando in tal modo un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ponendo una minaccia agli interessi finanziari dell'Unione o un rischio imminente di siffatto pregiudizio o minaccia, la Commissione può adottare le misure appropriate entro la fine di un periodo massimo di tre anni dall'adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 39
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte della Croazia nel recepimento o nell'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, nonché degli atti adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona da parte delle istituzioni ai sensi del titolo VI del TUE o della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione entro la fine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa e previa consultazione degli Stati membri.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra la Croazia e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Articolo 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Croazia durante i periodi transitori di cui all'allegato V non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Articolo 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, esse sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (13), in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Esse possono essere adottate entro un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresì essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.
Articolo 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, esse sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate entro tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
Articolo 43
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:
a) |
è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum»); |
b) |
è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) al loro rientro in Croazia dopo aver attraversato il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum. |
Articolo 44
La Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (15). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
ADATTAMENTI DEI REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI INTERNI DEI COMITATI
Articolo 45
Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
TITOLO II
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo 46
Dalla data di adesione la Croazia è considerata come destinataria, conformemente ai trattati originari, delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, tali direttive e decisioni si considerano notificate alla Croazia al momento dell'adesione.
Articolo 47
1. La Croazia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni di cui all'articolo 288 TFUE, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. La Croazia comunica tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 288 TFUE introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri attuali, questi ultimi mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione della Croazia, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
Articolo 48
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Croazia, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate dalla Croazia alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Articolo 49
Dietro richiesta debitamente circostanziata, presentata dalla Croazia alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o luglio 2011 e la data di adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, possono essere applicate dalla data di adesione.
Articolo 50
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.
Articolo 51
Salvo disposizioni contrarie del presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente atto.
Articolo 52
I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e dalle stesse redatti in lingua croata fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue ufficiali attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53
Gli allegati da I a IX, le relative appendici e il protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.
Articolo 54
Il governo della Repubblica italiana trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o integrati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
I testi dei trattati di cui al primo comma, redatti in lingua croata, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei suddetti trattati redatti nelle lingue ufficiali attuali.
Articolo 55
Il segretario generale trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio.
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(3) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4, e GU L 168M del 21.6.2006, pag. 33.
(4) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(5) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(6) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
(7) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(9) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
(10) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, e GU L 286M del 4.11.2010, pag. 26.
(11) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(12) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.
(13) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(14) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(15) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)
1. |
Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
|
2. |
Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
|
3. |
Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2) |
4. |
Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2) |
5. |
Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2) |
6. |
Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
|
ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)
1. |
L'accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1). |
2. |
Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni (2), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato: articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articolo 26; articolo 39; articoli da 44 a 49 [esclusi l'articolo 47, paragrafo 4, e l'articolo 49, lettera a)], articolo 51, articoli da 54 a 58; articolo 62, paragrafo 3; articoli 67, 68 e 69; articoli 71 e 72; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto; e articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale. |
3. |
Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:
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4. |
Gli accordi e le convenzioni seguenti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
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5. |
Le disposizioni delle seguenti decisioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:
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6. |
Le seguenti dichiarazioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:
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7. |
Le seguenti decisioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:
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8. |
I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
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(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3) Nella misura in cui tale accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.
ALLEGATO III
Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
1. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)
a) |
All'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata
qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.» |
b) |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 43 ter I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1o luglio 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).» |
2. DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
32009 R 0207: Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1)
All'articolo 165, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: “nuovo Stato membro”, “nuovi Stati membri”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.»
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. |
31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30).
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2. |
32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)
|
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo: “i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)”], i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.»
3. SERVIZI FINANZIARI
32006 L 0048: Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)
All'articolo 2, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:
«— |
in Croazia: dalle “kreditne unije” e dalla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”,». |
4. AGRICOLTURA
1. |
31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1) Nell'allegato II, dopo la denominazione geografica «Nürnberger Glühwein» è inserita la denominazione geografica seguente: «Samoborski bermet». |
2. |
32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)
|
3. |
32008 R 0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)
|
4. |
32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
|
5. PESCA
1. |
32002 R 2371: Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59) Nell'allegato I sono aggiunte le parti seguenti: «11. ACQUE COSTIERE DELLA CROAZIA (2)
12. ACQUE COSTIERE DELLA SLOVENIA (3)
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2. |
2006 R 1198: Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)
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6. FISCALITÀ
1. |
32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1) All'articolo 287 è aggiunto il punto seguente:
|
2. |
32008 L 0118: Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12) All'articolo 46, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1o gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma. Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva. Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.» |
7. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI
1. |
32006 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)
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2. |
32006 R 1084: Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia 1. Le misure che, alla data di adesione della Croazia, hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (8), e la cui attuazione non è stata completata entro tale data si considerano approvate dalla Commissione a norma del presente regolamento. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle misure di cui al presente paragrafo, primo comma, si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle azioni approvate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006. 2. Le procedure d'appalto relative alle misure di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9). Le procedure d'appalto relative a una misura di cui al paragrafo 1 per la quale alla data di adesione non è ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformità dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati, nonché dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006. 3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione del Fondo a norma del presente regolamento. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006. Le condizioni per i pagamenti intermedi o per il saldo finale sono quelle definite nell'allegato II, articolo D, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1164/94. 4. Per le misure di cui al paragrafo 1, le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 o specificamente stabilite nei pertinenti accordi di finanziamento restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia. 5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso. |
8. AMBIENTE
1. |
32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
|
2. |
32009 D 0406: Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136) Nell'allegato II, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:
|
(1) Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121.»
(2) Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.
(3) Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.»
(4) Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.
(5) Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.
(6) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, ad eccezione delle isole periferiche greche e delle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza. La voce (A) è ridotta di conseguenza.»
(7) GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.»;
ALLEGATO IV
Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti
1. DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci
MECCANISMO SPECIFICO
Per quanto riguarda la Croazia, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare (CPC) di un medicinale depositato in uno Stato membro in un momento in cui tale protezione non poteva essere ottenuta in Croazia per il prodotto ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal CPC per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o CPC, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in Croazia per la prima volta dal detentore o con il consenso del detentore.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei medicinali di cui al primo capoverso in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un CPC deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne dato notifica con un mese di anticipo al detentore o beneficiario di tale protezione.
2. POLITICA DELLA CONCORRENZA
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza
1. |
I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, al momento dell'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE:
Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE. |
2. |
Qualora desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), la Croazia trasmette periodicamente alla Commissione:
conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione. Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dal ricevimento della dichiarazione della Croazia nella quale si informa la Commissione che le informazioni fornite si considerano complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato interno, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c), prima della data di adesione sono sottoposte a tale procedura indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame la Croazia sia già divenuta membro dell'Unione. |
3. |
Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) (ora articolo 108 TFUE). Se è presa anteriormente alla data di adesione, gli effetti di tale decisione decorrono solo dalla data di adesione. |
3. AGRICOLTURA
a) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo III, Agricoltura e pesca
1. |
Le scorte pubbliche detenute dalla Croazia alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essa attuata a sostegno del mercato sono prese a carico dall'Unione al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2). Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno dell'Unione e che le scorte rispondano ai requisiti dell'Unione in materia di interventi. |
2. |
La Croazia è tenuta a un pagamento al bilancio generale dell'Unione europea per qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, che si trovi in libera pratica nel territorio croato alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. L'importo di tale pagamento è fissato a un livello che rispecchi i costi legati agli effetti delle scorte eccedentarie sui mercati dei prodotti agricoli. Il livello delle scorte eccedentarie è determinato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e dei relativi mercati nonché della normativa dell'Unione applicabile. |
3. |
Le scorte di cui al punto 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto. |
4. |
La Commissione attua ed applica le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, o conformemente alla pertinente procedura di comitato quale determinata nella normativa applicabile. |
b) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all’articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione e il commercio di prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:
— |
le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti. |
Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione.
Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.
4. PESCA
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione e il commercio di prodotti della pesca e derivati elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:
— |
le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti. Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione. Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto. |
5. UNIONE DOGANALE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale
31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applicano alla Croazia secondo le seguenti specifiche disposizioni.
PROVA DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE (SCAMBI NELL'UNIONE ALLARGATA)
1. |
In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b), e punto 16, lettere da b) a h), di tale regolamento nell'Unione allargata o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nell'Unione allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione allargata, purché sia presente uno dei seguenti requisiti:
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2. |
Al fine del rilascio della prova di cui al punto 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione e in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, per «merci comunitarie» si intendono le merci:
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3. |
Ai fini della verifica della prova di cui al punto 1, lettera a), si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'ASA. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA, NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
4. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Croazia con tali paesi terzi sono accettate in Croazia, a condizione che:
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia prima della data di adesione, anche la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data dell'immissione in libera pratica può essere accettata in Croazia, a condizione che tale prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
5. |
La Croazia può mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
Tali autorizzazioni sono sostituite dalla Croazia, entro un anno dalla data di adesione, con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. |
6. |
Ai fini della verifica della prova di cui al punto 4 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
7. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi o dei regimi preferenziali conclusi dall'Unione con tali paesi terzi o adottati nei confronti di tali paesi sono accettate in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in Croazia, a condizione che la Croazia non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
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8. |
Ai fini della verifica delle prove di cui al punto 7 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti. |
PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE UE-TURCHIA
9. |
La prova dell'origine debitamente rilasciata dalla Turchia o dalla Croazia o compilata nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che preveda un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi sulle merci in questione è accettata nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (4) (in prosieguo: «decisione n. 1/95»), a condizione che:
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in Croazia, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali di cui al primo comma, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
10. |
Ai fini della verifica della prova di cui al punto 9 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. |
11. |
Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95, è accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nell'Unione o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in Turchia o in Croazia, a condizione che:
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12. |
Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al punto 11 si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 luglio 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (5). |
REGIMI DOGANALI
13. |
La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio iniziati prima dell'adesione sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Qualora la conclusione o l'appuramento diano luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria dell'Unione. |
14. |
Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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15. |
Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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16. |
Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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17. |
Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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ALTRE DISPOSIZIONI
18. |
Le autorizzazioni concesse dalla Croazia anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g), o allo status di operatore economico autorizzato di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino a un anno dalla data di adesione. |
19. |
Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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20. |
Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
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(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35, e GU L 326M del 10.12.2010, pag. 70.
(3) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(4) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
(5) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18.
Appendice dell'ALLEGATO IV
Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b), del meccanismo d'aiuto esistente di cui alla sezione 2 («Politica della concorrenza»)
Nota: |
Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui alla sezione 2 solo a condizione che rientrino nell'ambito d'applicazione del punto 1 dello stesso. |
Numero di registrazione |
Titolo (originale) |
Data di approvazione da parte dell'Agenzia croata della concorrenza |
Durata |
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SM |
N. |
Anno |
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HR |
1 |
2011 |
Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08) |
17.6.2008 |
31.12.2016 |
HR |
3 |
2011 |
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10) |
21.10.2010 |
illimitata |
HR |
4 |
2011 |
Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009. |
25.5.2009 |
31.12.2013 |
HR |
5 |
2011 |
Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013. |
10.2.2011 |
31.12.2013 |
HR |
6 |
2011 |
Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o. |
30.12.2010 |
31.12.2015 |
HR |
9 |
2011 |
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) |
1.2.2007 |
31.12.2014 |
HR |
10 |
2011 |
Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010. |
10.3.2011 |
31.12.2014 |
ALLEGATO V
Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)
In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non soggetti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (1), e figuranti nell'elenco (nell'appendice del presente allegato fornita dalla Croazia) rilasciate, a norma del diritto croato, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis dell'Unione o fino a quattro anni dalla data di adesione, se questa data è anteriore.
Le autorizzazioni all'immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri fintantoché tali prodotti non siano stati autorizzati conformemente alla direttiva 2001/83/CE.
Le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio che sono state concesse a norma del diritto nazionale prima dell'adesione e non sono basate su questa deroga nonché ogni nuova autorizzazione all'immissione in commercio devono essere conformi alla direttiva 2001/83/CE a decorrere dalla data di adesione.
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
32011 R 0492: Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
1. |
L'articolo 45 e l'articolo 56, primo comma, TFUE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Croazia, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 13. |
2. |
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione. I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini croati ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi godono degli stessi diritti. I cittadini croati di cui al secondo e terzo comma cessano di godere dei diritti ivi menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi non godono dei diritti di cui al secondo e terzo comma. |
3. |
Prima della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame e non più tardi della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. |
4. |
Su richiesta della Croazia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta croata. |
5. |
Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del loro mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. |
6. |
Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 in relazione ai cittadini croati e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini croati durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente. |
7. |
Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 nei confronti dei cittadini croati possono ricorrere alle procedure descritte nel secondo e terzo comma del presente punto fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dal ricevimento della richiesta e notifica al Consiglio la sua decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tale domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. |
8. |
Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Croazia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini croati, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un’attività lavorativa:
Tali disposizioni lasciano impregiudicate eventuali misure più favorevoli, siano esse misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali. |
9. |
Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (2), non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Croazia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. |
10. |
Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Croazia può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello Stato membro o degli Stati membri interessati. |
11. |
Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell’adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. La Commissione è informata di tale decisione. |
12. |
Per far fronte a gravi perturbazioni o al rischio di gravi perturbazioni in specifici settori sensibili di servizi dei mercati del lavoro della Germania e dell'Austria che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori croati, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 56, primo comma, TFUE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Croazia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali. L’elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:
Qualora la Germania o l’Austria deroghino alle disposizioni dell’articolo 56, primo comma, TFUE, in conformità del primo e secondo capoverso del presente punto, la Croazia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti. L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell’ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l’Austria e la Croazia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. |
13. |
L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 11 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini croati ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. Nonostante l'applicazione dei punti da 1 a 12, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro. I lavoratori migranti croati e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in Croazia non devono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati, rispettivamente, in detto Stato membro o in Croazia. Inoltre, in applicazione del principio della preferenza dell'Unione, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in Croazia non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini croati. |
3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legge sui terreni agricoli (GU 152/08), in vigore alla data della firma del trattato di adesione, in ordine all'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini degli Stati Parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'accordo SEE. Tuttavia, un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica costituita secondo le leggi di un altro Stato membro non possono in nessun caso ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello che sarebbe stato praticato a tale cittadino o persona giuridica alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino o a una persona giuridica di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti alle disposizioni del primo capoverso o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.
Un riesame generale di detta misura transitoria ha luogo entro la fine del terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo capoverso.
Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, allo scadere del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Croazia, la Commissione, su richiesta della Croazia, decide in ordine alla proroga di tre anni del periodo transitorio. Tale proroga può interessare unicamente determinate zone geografiche particolarmente colpite.
4. AGRICOLTURA
I. MISURE TRANSITORIE PER LA CROAZIA
1. |
32001 L 0113: Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67) In deroga all'obbligo di cui all'articolo 8. l'immissione in commercio sul mercato croato dei prodotti denominati «domaća marmelada» e «ekstra domaća marmelada» è ammessa fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione. |
2. |
32006 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12, e GU L 335 M del 13.12.2008, pag. 213)
|
3. |
32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)
|
4. |
32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
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II. CONTINGENTE TARIFFARIO TRANSITORIO PER LO ZUCCHERO GREGGIO DI CANNA DESTINATO ALLA RAFFINAZIONE
Alla Croazia si riserva un contingente d'importazione annuale autonomo erga omnes di 40 000 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98,00 EUR per tonnellata, per un periodo massimo di tre campagne di commercializzazione successive all'adesione. Qualora dai negoziati con altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, in base all'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio relativo agli adeguamenti compensativi, a seguito dell'adesione della Croazia derivi un'apertura di contingenti compensativi di zucchero prima della fine del periodo transitorio, il contingente di 40 000 tonnellate assegnato alla Croazia è chiuso totalmente o in parte all'apertura dei contingenti compensativi. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
III. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI PAGAMENTI DIRETTI PER LA CROAZIA
Il rimborso dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori per il 2013 è subordinato all'applicazione da parte della Croazia, prima dell'adesione, di norme identiche a quelle stabilite per tali pagamenti diretti nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), nel regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (6), e nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (7).
5. SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA
I. GALLINE OVAIOLE
31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53)
In deroga all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, per quanto riguarda la Croazia le galline ovaiole attive alla data dell'adesione possono essere tenute in gabbie non conformi ai requisiti strutturali di cui al suddetto articolo. La Croazia garantisce che tali gabbie cessino di essere utilizzate entro dodici mesi dall'adesione.
Le uova provenienti da tali gabbie non modificate sono immesse unicamente sul mercato nazionale della Croazia. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati mediante uno speciale marchio che consente i necessari controlli. Una descrizione precisa di tale speciale marchio è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione.
II. STABILIMENTI (SETTORI DELLE CARNI, DEL LATTE, DEI PRODOTTI ITTICI E DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE)
32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)
1. |
I requisiti strutturali di cui:
non si applicano ad alcuni stabilimenti nei settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale in Croazia fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le condizioni fissate in appresso. |
2. |
Finché gli stabilimenti di cui al punto 1 beneficiano di tale punto, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi secondo la pertinente normativa dell'Unione o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti in Croazia ugualmente disciplinati dal punto 1, indipendentemente dalla data di commercializzazione. |
3. |
Gli alimenti provenienti dagli stabilimenti di cui al punto 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. Una descrizione precisa dei diversi bolli sanitari o marchi di identificazione è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione. |
4. |
I punti 2 e 3 si applicano inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne, del latte o dei prodotti ittici se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta al punto 1. |
5. |
La Croazia mantiene sotto costante osservazione l'attuazione del programma nazionale per l'adeguamento degli stabilimenti e fornisce alla Commissione un piano annuale dei progressi realizzati al riguardo. La Croazia provvede a elaborare un piano di adeguamento per ogni singolo stabilimento corredato di un calendario di messa in conformità ai requisiti strutturali e a metterlo, su richiesta, a disposizione della Commissione. |
6. |
Con debito anticipo prima dell'adesione, la Commissione stila un elenco degli stabilimenti di cui al punto 1. Tale elenco è reso pubblico e comprende la denominazione e l'indirizzo di ciascuno stabilimento. |
7. |
La Croazia garantisce che gli stabilimenti che alla data di adesione non si siano pienamente conformati all'acquis dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, tranne qualora siano contemplati dalla presente misura transitoria, cessino le attività. |
8. |
Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 possono essere adottate a norma rispettivamente dell'articolo 12, secondo comma, e dell'articolo 9, secondo comma. |
9. |
Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione al regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere adottate a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dello stesso. |
III. COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI
32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)
La Croazia può rinviare fino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE per quanto concerne la commercializzazione nel suo territorio di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.
IV. NEUM
31997 L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell’allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9).
2. In deroga al paragrafo 1, le partite di prodotti provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum (“corridoio di Neum”) prima di rientrare nel territorio croato attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli possono essere esentate dai controlli veterinari, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) |
la Croazia dispone, alla data dell'adesione o anteriormente a tale data, di punti di entrata a nord e a sud del corridoio di Neum dotati di attrezzature e personale e pronti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo; |
b) |
la Croazia assicura che:
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c) |
la Croazia assicura che le partite non siano autorizzate a rientrare nel territorio della Croazia se:
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d) |
la Croazia informa la Commissione periodicamente e secondo necessità del mancato rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e delle misure adottate ai sensi della lettera c); |
e) |
se necessario, è adottata una decisione di sospensione o revoca della deroga al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 29; |
f) |
se del caso, le modalità d'applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29. |
6. PESCA
32006 R 1967: Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6)
a) |
In deroga all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2014 è temporaneamente consentito l'utilizzo di reti a strascico da parte di navi immatricolate e operanti solo in Istria occidentale, a profondità inferiori a 50 metri e a una distanza minima di 1,5 miglia nautiche dalla costa. Tale deroga si applica nella regione indicata come Istria occidentale, delimitata da una linea diretta verso nord e da una linea diretta verso ovest a partire dal punto di coordinate geografiche φ=44.52135 e λ=14.29244. Per navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, fino al 30 giugno 2014 la Croazia è temporaneamente autorizzata a utilizzare reti a strascico in acque di profondità superiore a 50 metri e a una distanza minima di 1 miglio nautico dalla costa, mantenendo tutte le altre restrizioni spaziali e temporali applicate alla data di adesione. |
b) |
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 un numero limitato di navi, non superiore a 2 000, comprese nella categoria specifica della pesca non commerciale «piccola pesca artigianale per il fabbisogno personale», è autorizzato a utilizzare 200 metri al massimo di reti da imbrocco, purché continuino ad applicarsi tutte le altre restrizioni in vigore alla data di adesione. Entro e non oltre la data di adesione la Croazia presenta alla Commissione l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacità espresse in GT e kW. |
7. POLITICA DEI TRASPORTI
1. |
31992 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7) All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i contratti di servizio pubblico conclusi prima della data di adesione della Croazia possono continuare ad essere applicati fino al 31 dicembre 2016. 5. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 i servizi di crociera effettuati tra porti croati da navi di stazza inferiore a 650 tonnellate lorde sono riservati alle navi immatricolate in Croazia e battenti bandiera croata gestite da compagnie di navigazione stabilite conformemente alla legislazione croata e il cui centro d'attività principale è situato e il cui controllo effettivo è esercitato in Croazia. 6. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, su richiesta motivata di uno Stato membro, decidere, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta, che le navi che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo non effettuino servizi di crociera tra i porti di talune zone di uno Stato membro diverso dalla Croazia ove si dimostri che l'esercizio di tali servizi disturbi o rischi di disturbare gravemente il mercato del trasporto interno nelle zone interessate. Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato una decisione, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare misure di salvaguardia finché la Commissione non abbia deciso. In caso di emergenza, lo Stato membro può adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. Tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione può abrogare le misure o confermarle finché non abbia preso una decisione definitiva. Gli Stati membri sono tenuti informati al riguardo.» |
2. |
32009 R 1072: Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72) In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009, si applicano le seguenti disposizioni:
Gli Stati membri che applicano la misura transitoria di cui al primo capoverso, primo e secondo trattino, possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali con la Croazia. Gli accordi transitori di cui al primo e al secondo capoverso non devono portare, in qualsiasi Stato membro, a una maggiore limitazione dell'accesso dei vettori croati all'attività di cabotaggio rispetto alla situazione esistente all'atto della firma del trattato di adesione. |
8. FISCALITÀ
1. |
31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8) All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Alla Croazia è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’accisa non può essere inferiore a 77 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.» |
2. |
32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1)
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9. LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
32006 R 0562: Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 19 bis
In deroga alle disposizioni del presente regolamento sull'istituzione di valichi di frontiera e fino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione o, se anteriore, fino alla modifica del presente regolamento per includervi le disposizioni che disciplinano il controllo di frontiera ai valichi comuni, la Croazia può mantenere i valichi comuni alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina. A questi valichi le guardie di frontiera di una delle parti effettuano verifiche all'ingresso e all'uscita sul territorio dell'altra parte. Le guardie di frontiera croate effettuano tutte le verifiche in ingresso e uscita in conformità dell'acquis dell'Unione, anche per quanto attiene agli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. I pertinenti accordi bilaterali che istituiscono i valichi di frontiera comuni in questione sono in caso modificati a tal fine.»
10. AMBIENTE
I. NORMATIVA ORIZZONTALE
1. |
32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
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2. |
32010 R 0920: Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1) Gli articoli 16, 29, 41, 46 e 54 e l'allegato VIII, relativi alle attività di trasporto aereo, si applicano in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
II. QUALITÀ DELL'ARIA
32008 L 0050: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1)
a) |
In deroga all'allegato XIV, l'anno di riferimento di cui al punto A, primo capoverso, è il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia. L'indicatore di esposizione media per tale anno di riferimento è la concentrazione media dell'anno dell'adesione e del primo e del secondo anno dopo l'anno dell'adesione. |
b) |
In deroga all'allegato XIV, punto B, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è calcolato in relazione all'indicatore di esposizione media nell'anno di riferimento che è il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia. |
III. GESTIONE DEI RIFIUTI
31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1)
a) |
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), il requisito relativo alla riduzione del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica rispettivamente al 75 %, 50 % e 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997 si applica in Croazia secondo i termini specificati in appresso. La Croazia assicura una diminuzione graduale del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica secondo il seguente schema:
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b) |
In deroga all'articolo 14, lettera c), tutte le discariche preesistenti in Croazia si conformano ai requisiti previsti dalla direttiva entro il 31 dicembre 2018, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1. La Croazia garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle discariche non conformi preesistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno di adesione, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto degli obiettivi intermedi. |
IV. QUALITÀ DELL'ACQUA
1. |
31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40) In deroga agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane si applicano in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2024, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
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2. |
31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32) A titolo di deroga, i parametri microbiologici e i parametri indicatori di cui all'allegato I, rispettivamente parte A e parte C, si applicano alle seguenti zone di approvvigionamento d'acqua in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2019:
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V. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC)
1. |
31999 L 0013: Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1)
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