ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.112.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 aprile 2012


Sommario

 

pagina

 

*

Parere della Commissione, del 12 ottobre 2011, sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

3

 

*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 1o dicembre 2011, relativa all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)] (Approvazione)

5

 

*

Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2011, relativa all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

6

Sommario

7

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

10

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

21

ALLEGATO I Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)

35

ALLEGATO II Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)

36

ALLEGATO III Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

41

ALLEGATO IV Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

60

ALLEGATO V Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie

67

ALLEGATO VI Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di adesione)

87

ALLEGATO VII Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione)

88

ALLEGATO VIII Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione)

89

ALLEGATO IX Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione)

91

Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione

92

Atto finale

95

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

sulla domanda di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

(1)

Ogni Stato europeo che rispetti i valori dell'Unione europea e si impegni a promuoverli può chiedere di diventare membro dell'Unione. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(2)

La Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione europea.

(3)

Nel suo parere del 20 aprile 2004 sulla Croazia (1) la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi in merito ad alcuni aspetti essenziali dei problemi che si pongono in relazione a tale candidatura.

(4)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha stabilito le condizioni di ammissibilità che guidano il processo di adesione. Esso ha inoltre introdotto le relazioni periodiche con le quali la Commissione valuta il grado di preparazione della Croazia all'adesione. Conformemente ai criteri politici, la Croazia deve aver raggiunto una stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze; questi requisiti sono sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I criteri economici richiedono l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Il criterio relativo all'acquis si riferisce alla capacità di assumere gli obblighi connessi all'adesione derivanti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione, il cosiddetto acquis, e in particolare di far propri gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. La capacità dell’Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell’integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell’interesse generale dell’Unione e del paese candidato.

(5)

Fra le condizioni associate al processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dei Balcani occidentali, definite dal Consiglio il 31 maggio 1999, figurano la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e la cooperazione regionale.

(6)

Il Consiglio europeo del dicembre 2006 ha convenuto che «la strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'Unione europea di integrare nuovi membri, rappresenta la base di un rinnovato consenso sull'allargamento».

(7)

Le condizioni di ammissione e gli adeguamenti dei trattati sono stati negoziati in occasione di una conferenza tra gli Stati membri e la Croazia. I negoziati sono stati condotti in conformità con il quadro negoziale, che prevede condizioni rigorose per l'apertura e la chiusura dei capitoli. I negoziati si sono conclusi il 30 giugno 2011 e le disposizioni concordate in tale sede sono eque e adeguate.

(8)

Nell'aderire all'Unione europea la Croazia accetta senza riserve il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, inclusi tutti i loro obiettivi e tutte le decisioni adottate dalla loro entrata in vigore, nonché le opzioni adottate in vista dello sviluppo e del rafforzamento dell'Unione europea e della suddetta Comunità.

(9)

L'ordinamento giuridico instaurato dai trattati suddetti è caratterizzato dal fatto che alcune disposizioni dei trattati e alcuni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili, che il diritto dell'Unione prevale su qualsiasi disposizione nazionale eventualmente in contrasto con esso e che esistono procedure che garantiscono l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione. L'adesione all'Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto dell'Unione.

(10)

La Commissione ritiene che la Croazia soddisfi i criteri politici e si aspetta che soddisfi i criteri economici e quelli legati all'acquis e che sia pronta per l'adesione entro il 1o luglio 2013. L'adesione richiede il rispetto costante dei valori su cui si fonda l'Unione e l'impegno a promuoverli.

(11)

La Croazia ha raggiunto un grado elevato di preparazione all'adesione. La Commissione invita la Croazia a continuare ad adoperarsi per l'allineamento con l'acquis e a rafforzare ulteriormente la propria capacità amministrativa, anche attraverso progressi duraturi in sede di riforma della pubblica amministrazione. La Commissione continuerà a sorvegliare con attenzione l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Croazia nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere rispettati entro la data di adesione, e i suoi costanti preparativi per assumere le proprie responsabilità in quanto Stato membro al momento dell'adesione. Tale monitoraggio riguarderà in particolare gli impegni assunti dalla Croazia in materia di sistema giudiziario, lotta alla corruzione, diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, compresa la gestione delle frontiere, e politica di concorrenza. Qualora durante il processo di monitoraggio emergano problemi a cui la Croazia non pone rimedio, la Commissione invierà, se necessario, lettere di avvertimento alle autorità croate e proporrà eventualmente al Consiglio di adottare tutte le misure del caso già prima dell'adesione. La Commissione si riserva altresì il diritto di invocare le varie clausole di salvaguardia previste dal trattato di adesione e di applicare lo speciale meccanismo per gli aiuti di Stato alle industrie navale e siderurgica croate.

(12)

La Commissione invita le autorità croate ad ultimare la traduzione e la revisione dell'acquis prima della data di adesione, al fine di garantire la certezza giuridica nell'attuazione della normativa UE.

(13)

Uno degli obiettivi dell'Unione europea è rafforzare la solidarietà tra i suoi cittadini nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni.

(14)

L'allargamento dell'Unione europea attraverso l'adesione della Croazia contribuirà a consolidare la stabilità, la libertà e la prosperità in Europa. Ci si aspetta che la Croazia continui a svolgere un ruolo attivo nell'ambito della cooperazione regionale nei Balcani occidentali. La Commissione si compiace della dichiarazione della Croazia sulla promozione dei valori europei nell'Europa sud-orientale e in particolare del fatto che la Croazia s'impegna a garantire che le questioni bilaterali non ostacolino il processo di adesione dei paesi candidati. L'adesione della Croazia conferma l'impegno dell'UE nei confronti della prospettiva europea di tutti i paesi dei Balcani occidentali,

EMETTE UN PARERE FAVOREVOLE

sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il Consiglio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione

Štefan FÜLE

Membro della Commissione responsabile dell'allargamento

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2004) 257 definitivo.


24.4.2012   

IT

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L 112/5


RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 1o dicembre 2011

relativa all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia [14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)]

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la domanda della Repubblica di Croazia di diventare membro dell'Unione europea,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (14409/2011 – C7-0252/2011),

visto il parere della Commissione [COM(2011)0667],

visti il progetto di trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il protocollo e l'atto finale,

visti gli articoli 74 quater e 81 del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0390/2011),

A.

considerando che le condizioni per l'ammissione del paese candidato e le modifiche che la sua adesione comporta figurano nel progetto di trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e che il Parlamento dovrebbe essere consultato su eventuali modifiche sostanziali del progetto di trattato,

B.

considerando che la Commissione deve monitorare gli ulteriori preparativi per l'adesione con rigore ed obiettività e aiutare le autorità croate a rispettare gli impegni e gli obblighi assunti nel quadro dei negoziati; che la Commissione deve informare regolarmente il Parlamento della misura in cui le autorità croate onorano i loro impegni al fine di assumere pienamente gli obblighi derivanti dall'adesione il 1o luglio 2013,

1.

dà la sua approvazione all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


24.4.2012   

IT

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L 112/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del 5 dicembre 2011

relativa all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 49,

visto il parere della Commissione europea (1),

vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),

considerando che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Consiglio accetta questa domanda di ammissione; le condizioni d'ammissione e gli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, resi necessari da tale ammissione, formano oggetto di un accordo tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


SOMMARIO

A.

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

B.

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Parte prima:

Principi

Parte seconda:

Adattamenti dei trattati

Titolo I:

Disposizioni istituzionali

Titolo II:

Altri adattamenti

Parte terza:

Disposizioni permanenti

Parte quarta:

Disposizioni temporanee

Titolo I:

Misure transitorie

Titolo II:

Disposizioni istituzionali

Titolo III:

Disposizioni finanziarie

Titolo IV:

Altre disposizioni

Parte quinta:

Disposizioni di applicazione del presente atto

Titolo I:

Adattamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni e degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati

Titolo II:

Applicabilità degli atti delle istituzioni

Titolo III:

Disposizioni finali

ALLEGATI

ALLEGATO I:

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)

ALLEGATO II:

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)

ALLEGATO III:

Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

1.

Libera prestazione dei servizi

2.

Diritto della proprietà intellettuale

I.

Marchio comunitario

II.

Certificati protettivi complementari

III.

Disegni e modelli comunitari

3.

Servizi finanziari

4.

Agricoltura

5.

Pesca

6.

Fiscalità

7.

Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

8.

Ambiente

ALLEGATO IV:

Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

1.

Diritto della proprietà intellettuale

2.

Politica della concorrenza

3.

Agricoltura

4.

Pesca

5.

Unione doganale

Appendice dell'allegato IV

ALLEGATO V:

Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie

1.

Libera circolazione delle merci

2.

Libera circolazione delle persone

3.

Libera circolazione dei capitali

4.

Agricoltura

I.

Misure transitorie per la Croazia

II.

Contingente tariffario transitorio per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

III.

Misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia

5.

Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria

I.

Galline ovaiole

II.

Stabilimenti (settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale)

III.

Commercializzazione delle sementi

IV.

Neum

6.

Pesca

7.

Politica dei trasporti

8.

Fiscalità

9.

Libertà, sicurezza e giustizia

10.

Ambiente

I.

Normativa orizzontale

II.

Qualità dell'aria

III.

Gestione dei rifiuti

IV.

Qualità dell’acqua

V.

Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

VI.

Sostanze chimiche

Appendice dell'allegato V

ALLEGATO VI:

Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di adesione)

ALLEGATO VII:

Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione)

ALLEGATO VIII:

Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione)

ALLEGATO IX:

Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione)

PROTOCOLLO

Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione

ATTO FINALE

I.

Testo dell'atto finale

II.

Dichiarazioni

A.

Dichiarazione comune degli Stati membri attuali

Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen

B.

Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali

Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Croazia

C.

Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Repubblica di Croazia

Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo

D.

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia

III.

Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure durante il periodo che precede l'adesione

TRATTATO

TRA

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

(STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA)

E

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, sulle fondamenta già poste,

CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione,

CONSIDERANDO che il Consiglio, sentito il parere della Commissione e ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione della Repubblica di Croazia,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Elio DI RUPO

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

Boyko BORISSOV

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Petr NECAS

Primo Ministro

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Helle THORNING-SCHMIDT

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Dr. Angela MERKEL

Cancelliere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Andrus ANSIP

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Enda KENNY

Primo Ministro (Taoiseach)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Lucas PAPADEMOS

Primo Ministro

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Presidente del Governo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Jean LEONETTI

Ministro per gli affari europei

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

Ivo JOSIPOVIĆ

Presidente

Jadranka KOSOR

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Sen. Prof. Mario MONTI

Presidente del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Demetris CHRISTOFIAS

Presidente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Valdis DOMBROVSKIS

Primo Ministro

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Presidente

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

Jean-Claude JUNCKER

Primo Ministro, Ministre d'État

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

Viktor ORBÁN

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DI MALTA,

Lawrence GONZI

Primo Ministro

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Mark RUTTE

Primo Ministro, Ministro degli Affari Generali

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Werner FAYMANN

Cancelliere federale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Donald TUSK

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Pedro PASSOS COELHO

Primo Ministro

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

Traian BĂSESCU

Presidente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Borut PAHOR

Presidente del Governo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Iveta RADICOVA

Primo Ministro

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Jyrki KATAINEN

Primo Ministro

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Fredrik REINFELDT

Primo Ministro

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

The Rt. Hon. David CAMERON

Primo Ministro

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   La Repubblica di Croazia diventa membro dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

2.   La Repubblica di Croazia diventa Parte del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, così come modificati o integrati.

3.   Le condizioni di ammissione e gli adattamenti ai trattati di cui al paragrafo 2 resi necessari da tale ammissione sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

Articolo 2

Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Croazia diventa Parte in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai fini del presente trattato.

Articolo 3

1.   Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013.

2.   Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

3.   Il presente trattato entra in vigore il 1o luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

4.   In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso.

5.   In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.

Articolo 4

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente trattato.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

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Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Pentru Președintele României

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente atto:

per «trattati originari» si intendono:

a)

il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali modificati o integrati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;

b)

il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA), quale modificato o integrato da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;

per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

per «Unione» si intende l'Unione europea che si fonda sul TUE e sul TFUE e/o, a seconda dei casi, la Comunità europea dell'energia atomica,

per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dal TUE.

Articolo 2

Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtù dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformità delle proprie norme costituzionali.

Articolo 3

1.   La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.

2.   La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

3.   La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderà le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

4.   La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.

5.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.

7.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.

Articolo 4

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui al protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: «protocollo di Schengen»), allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come ogni altro atto analogo adottato prima della data di adesione sono vincolanti e si applicano in Croazia dalla data di adesione.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Croazia dalla data di adesione, si applicano in tale Stato solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali. Tale decisione è adottata dal Consiglio conformemente alle procedure di Schengen applicabili e tenendo conto di una relazione della Commissione che conferma che la Croazia continua a rispettare gli impegni assunti nei negoziati di adesione pertinenti per l'acquis di Schengen.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state messe in vigore le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

Articolo 5

La Croazia partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 139 TFUE.

Articolo 6

1.   Gli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un paese terzo sono vincolanti per la Croazia alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2.   La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri attuali e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Salvo diverse disposizioni contenute negli accordi specifici indicati al primo comma, l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione o, qualora l'accordo riguardi esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) negoziano tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione o l'alto rappresentante, a seconda dei casi, presentano un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.

3.   A decorrere dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Croazia applica le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 2, primo comma, conclusi o provvisoriamente applicati prima della data di adesione, ad eccezione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1).

In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'Unione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, agendo congiuntamente, ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze.

4.   La Croazia aderisce all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) come pure ai due accordi che modificano tale accordo, firmati a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) e aperti alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4), rispettivamente.

5.   La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo (5), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

6.   A decorrere dalla data dell'adesione, la Croazia applica le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali di cui al primo comma.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Croazia.

7.   Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Croazia di acciaio e di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione sono negoziate le necessarie modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio, si applicano le disposizioni del primo comma.

8.   A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi tra la Croazia e i paesi terzi prima di tale data sono gestiti dall'Unione.

I diritti e gli obblighi della Croazia derivanti da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di tali accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che derivano da tali accordi, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

9.   La Croazia si ritira dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio, quale modificato.

Nella misura in cui gli accordi tra la Croazia, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Croazia adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi, la Croazia si ritira da tale accordo.

La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.

10.   La Croazia aderisce, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 4.

11.   La Croazia adotta le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione la sua posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.

La Croazia si ritira in particolare dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la sua adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.

Articolo 7

1.   Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

2.   Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare continuano ad applicarsi le procedure per la modifica di tali atti.

3.   Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare atti adottati dalle istituzioni acquistano, salvo qualora siano di natura transitoria, la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 8

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 9

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è così modificato:

1)

all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.»;

2)

l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Il Tribunale è composto di ventotto giudici.»

Articolo 10

Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TUE e al TFUE, è così modificato:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il capitale della Banca è di 233 247 390 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;

b)

tra le voci relative alla Romania e alla Slovacchia è inserita la seguente:

«Croazia

854 400 000»;

2)

all'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il consiglio di amministrazione è composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

due sostituti designati dalla Repubblica francese,

due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,

due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

quattro sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

un sostituto designato dalla Commissione.»

Articolo 11

All'articolo 134, paragrafo 2, del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:

«2.   Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 12

All'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, è aggiunta la frase seguente:

«In conformità con le restrizioni esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002.»

Articolo 13

All'articolo 52 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 14

1.   All'articolo 55 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.»

2.   All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI

Articolo 15

Gli atti elencati nell'allegato III formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Articolo 16

Le misure elencate nell'allegato IV sono applicate alle condizioni previste in tale allegato.

Articolo 17

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto relative alla politica agricola comune che possano risultare necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO I

MISURE TRANSITORIE

Articolo 18

Le misure elencate nell'allegato V si applicano nei confronti della Croazia alle condizioni previste in tale allegato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 19

1.   In deroga all'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e in deroga al numero massimo di seggi previsto all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato di dodici membri per la Croazia, per tener conto dell'adesione della Croazia, nel periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo.

2.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, TUE, la Croazia procede, prima della data di adesione, all'elezione ad hoc al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della sua popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'acquis dell'Unione. Tuttavia, se l'adesione ha luogo meno di sei mesi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Croazia possono essere designati dal parlamento nazionale della Croazia, al proprio interno, a condizione che le persone in questione siano state elette a suffragio universale diretto.

Articolo 20

L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«3.   Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Bulgaria

10

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Irlanda

7

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Croazia

7

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Romania

14

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.»

Articolo 21

1.   Un cittadino della Croazia è nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, TUE.

2.   Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 22

1.   Il mandato del giudice della Corte di giustizia e il mandato del giudice del Tribunale nominati dalla Croazia al momento dell'adesione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE scadono rispettivamente il 6 ottobre 2015 e il 31 agosto 2013.

2.   Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le loro sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.

Articolo 23

1.   In deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, l'articolo 7 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24».

2.   Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE.

3.   Se la decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.

Articolo 24

1.   In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24».

2.   Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.

3.   Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.

Articolo 25

Il mandato dell'amministratore del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti designato dalla Croazia e nominato al momento dell'adesione come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 2017.

Articolo 26

1.   I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2.   La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che è fisso a prescindere dal numero di Stati membri è integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 27

1.   A decorrere dalla data di adesione, la Croazia versa il seguente importo, corrispondente alla sua quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:

Croazia

42 720 000 EUR

Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 novembre 2013, il 30 novembre 2014, il 30 novembre 2015, il 31 maggio 2016, il 30 novembre 2016, il 31 maggio 2017, il 30 novembre 2017 e il 31 maggio 2018.

2.   La Croazia contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alla seguente percentuale delle riserve e provviste:

Croazia

0,368 %

3.   Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Croazia in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

4.   Le cifre relative alla Croazia di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, punto 1, possono essere adattate mediante decisione degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti sulla base degli ultimi dati definitivi del PIL pubblicati da Eurostat prima dell'adesione.

Articolo 28

1.   La Croazia versa il seguente importo al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (6):

(EUR, prezzi correnti)

Croazia

494 000.

2.   Il contributo al Fondo di ricerca carbone e acciaio è corrisposto, a partire dal 2015, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, come segue:

2015: 15 %

2016: 20 %

2017: 30 %

2018: 35 %.

Articolo 29

1.   A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (7), per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia-Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30.

Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (9).

Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non è adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non è ammissibile ai benefici dell’assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma.

2.   Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l’adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione.

3.   Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA «sviluppo rurale» che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive dell'Unione.

4.   I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.

Articolo 30

1.   Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: «strumento di transizione») per svilupparne e rafforzarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi.

2.   L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.

3.   Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri.

4.   Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali.

5.   L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.

6.   Particolare attenzione è prestata a garantire un'adeguata complementarità con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacità istituzionali.

Articolo 31

1.   È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo (in prosieguo: «strumento temporaneo Schengen») allo scopo di aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

2.   Per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo Schengen, i seguenti importi (prezzi correnti):

(milioni di EUR, prezzi correnti)

 

2013

2014

Croazia

40

80

3.   L'importo annuale per il 2013 è versato alla Croazia il 1o luglio 2013 e quello per il 2014 è messo a disposizione il primo giorno lavorativo successivo al 1o gennaio 2014.

4.   I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Croazia presenta una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti dello strumento temporaneo Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.

5.   La Commissione può adottare qualsiasi disposizione tecnica necessaria al funzionamento dello strumento temporaneo Schengen.

Articolo 32

1.   È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria, a carattere temporaneo (in prosieguo: «strumento temporaneo per i flussi di tesoreria»), per aiutare la Croazia, fra la data di adesione e la fine del 2014, a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale.

2.   Per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria, i seguenti importi (prezzi correnti):

(milioni di EUR, prezzi correnti)

 

2013

2014

Croazia

75

28,6

3.   Ciascun importo annuale è suddiviso in mensilità costanti, pagabili il primo giorno lavorativo di ciascun mese.

Articolo 33

1.   Nel 2013 è riservato alla Croazia un importo di 449,4 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

2.   Un terzo dell'importo di cui al paragrafo 1 è riservato al Fondo di coesione.

3.   Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:

70 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a partire dal 2016.

4.   Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.

Articolo 34

1.   L'importo totale da mettere a disposizione della Croazia a titolo del Fondo europeo per la pesca nel 2013 è pari a 8,7 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno.

2.   Il prefinanziamento a titolo del Fondo europeo per la pesca è il 25 % dell'importo totale di cui al paragrafo 1 ed è erogato in una sola rata.

3.   Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:

70 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a partire dal 2016.

4.   Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.

Articolo 35

1.   Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10), non si applica alla Croazia per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.

Nel 2013 sono assegnati alla Croazia 27,7 milioni di EUR (prezzi correnti) a titolo della componente «sviluppo rurale» di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.

2.   Le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Croazia sono definite nell'allegato VI.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie all'applicazione dell'allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile.

4.   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti dell'allegato VI, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 36

1.   La Commissione segue attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere portati a termine prima della data di adesione o entro la data di adesione. Il controllo della Commissione consiste in tabelle di controllo aggiornate periodicamente, nel dialogo nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (12) (in prosieguo: «ASA»), in missioni di valutazione inter pares, nel programma economico preadesione, nelle notifiche in materia di bilancio e, ove necessario, in avvertimenti tempestivi indirizzati alle autorità croate. Nell'autunno del 2011 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti al Parlamento europeo e al Consiglio; nell'autunno del 2012 presenta una relazione globale di controllo al Parlamento europeo e al Consiglio. Durante tutto il processo di controllo, la Commissione utilizza anche i contributi degli Stati membri e tiene presente quelli delle organizzazioni internazionali e della società civile laddove opportuno.

Il controllo della Commissione verte in particolare sugli impegni assunti dalla Croazia nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali (allegato VII), compreso il conseguimento continuo di risultati in materia di riforma del sistema giudiziario e di efficienza, di trattamento imparziale dei casi di crimini di guerra e di lotta contro la corruzione.

Inoltre, il controllo della Commissione verte sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle prescrizioni dell'Unione per quanto attiene alla gestione delle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia, alla lotta alla criminalità organizzata e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché sugli impegni nel settore della politica della concorrenza, compresa la ristrutturazione dell'industria cantieristica (allegato VIII) e del settore dell'acciaio (allegato IX).

Come parte integrante delle sue tabelle e relazioni di controllo periodiche, la Commissione pubblica valutazioni semestrali fino all'adesione della Croazia relative agli impegni assunti da tale paese in questi settori.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere tutte le misure opportune qualora si riscontrino problemi durante il processo di controllo. Le misure sono mantenute per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, sono soppresse dal Consiglio secondo la stessa procedura una volta che i problemi in questione siano stati affrontati efficacemente.

Articolo 37

1.   Entro la fine di un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Croazia può chiedere di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Croazia.

2.   Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d’urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

3.   Le misure autorizzate ai sensi del presente articolo possono comportare deroghe alle norme del TUE, del TFUE e del presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi di tale salvaguardia. È accordata la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Articolo 38

Qualora la Croazia non adempia gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi gli impegni in una delle politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando in tal modo un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ponendo una minaccia agli interessi finanziari dell'Unione o un rischio imminente di siffatto pregiudizio o minaccia, la Commissione può adottare le misure appropriate entro la fine di un periodo massimo di tre anni dall'adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 39

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte della Croazia nel recepimento o nell'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, nonché degli atti adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona da parte delle istituzioni ai sensi del titolo VI del TUE o della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione entro la fine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa e previa consultazione degli Stati membri.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra la Croazia e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Croazia durante i periodi transitori di cui all'allegato V non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Articolo 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, esse sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (13), in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Esse possono essere adottate entro un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresì essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.

Articolo 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, esse sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate entro tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

Articolo 43

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:

a)

è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum»);

b)

è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) al loro rientro in Croazia dopo aver attraversato il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum.

Articolo 44

La Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (15). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

ADATTAMENTI DEI REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI INTERNI DEI COMITATI

Articolo 45

Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 46

Dalla data di adesione la Croazia è considerata come destinataria, conformemente ai trattati originari, delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, tali direttive e decisioni si considerano notificate alla Croazia al momento dell'adesione.

Articolo 47

1.   La Croazia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni di cui all'articolo 288 TFUE, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. La Croazia comunica tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.

2.   Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 288 TFUE introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri attuali, questi ultimi mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione della Croazia, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.

Articolo 48

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Croazia, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate dalla Croazia alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Articolo 49

Dietro richiesta debitamente circostanziata, presentata dalla Croazia alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o luglio 2011 e la data di adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, possono essere applicate dalla data di adesione.

Articolo 50

Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.

Articolo 51

Salvo disposizioni contrarie del presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente atto.

Articolo 52

I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e dalle stesse redatti in lingua croata fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue ufficiali attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Gli allegati da I a IX, le relative appendici e il protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 54

Il governo della Repubblica italiana trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o integrati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

I testi dei trattati di cui al primo comma, redatti in lingua croata, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei suddetti trattati redatti nelle lingue ufficiali attuali.

Articolo 55

Il segretario generale trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4, e GU L 168M del 21.6.2006, pag. 33.

(4)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(5)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(6)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(7)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, e GU L 286M del 4.11.2010, pag. 26.

(11)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

(13)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(14)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(15)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)

1.

Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)

Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)

Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)

Convenzione dell'8 dicembre 2004 relativa all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1)

2.

Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)

Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)

Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)

Secondo protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)

3.

Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2)

4.

Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)

5.

Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)

6.

Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)

Protocollo del 16 ottobre 2001, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)

ALLEGATO II

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)

1.

L'accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 (1).

2.

Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni (2), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:

articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articolo 26; articolo 39; articoli da 44 a 49 [esclusi l'articolo 47, paragrafo 4, e l'articolo 49, lettera a)], articolo 51, articoli da 54 a 58; articolo 62, paragrafo 3; articoli 67, 68 e 69; articoli 71 e 72; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto; e articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.

3.

Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:

a)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:

5, paragrafo 2, e articolo 6;

b)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:

articolo 5,

dichiarazione del governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell'atto finale, parte III;

c)

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:

articolo 5.

4.

Gli accordi e le convenzioni seguenti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:

l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi, approvato dalla decisione 1999/439/CE del Consiglio (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35),

l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati, approvato dalla decisione 2000/29/CE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.2000, pag. 1),

l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004 e approvato dalla decisione 2008/146/CE del Consiglio e dalla decisione 2008/149/GAI del Consiglio (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1 e pag. 50),

il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 28 febbraio 2008 e approvato dalla decisione 2011/349/UE del Consiglio e dalla decisione 2011/350/UE del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1 e pag. 19),

la convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, compresa la dichiarazione congiunta ad essa acclusa, firmata il 1o febbraio 2007 e approvata dalla decisione 2007/511/CE del Consiglio (GU L 188 del 20.7.2007, pag. 15),

la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, compresi l'allegato e le dichiarazioni congiunte ad essa acclusi, firmata il 30 settembre 2009 e approvata dalla decisione 2010/490/UE del Consiglio (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 2),

l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, comprese le dichiarazioni ad esso accluse, firmato il 19 marzo 2010 e e approvato dalla decisione 2011/305/UE del Consiglio (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 1) (3).

5.

Le disposizioni delle seguenti decisioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:

decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato,

decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti,

decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita,

decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75,

decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990,

decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne,

decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato,

decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen,

decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato,

decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato,

decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti,

decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti,

decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni,

decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento,

decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti,

decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi.

6.

Le seguenti dichiarazioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:

dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione,

dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.

7.

Le seguenti decisioni (cfr. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:

decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale,

decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.

8.

I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:

regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1),

decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1o maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49),

decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1),

decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17),

decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31),

decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58),

decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43),

decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1),

decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24),

regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1),

direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45),

regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4),

decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20),

regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1),

decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1),

direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17),

decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27),

decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37),

direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26),

regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1),

direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24),

decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28),

decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5, e GU L 142M del 30.5.2006, pag. 60),

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1, e GU L 153M del 7.6.2006, pag. 136),

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, e GU L 153M del 7.6.2006, pag. 375),

decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70),

decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48, e GU L 159M del 13.6.2006, pag. 288),

regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1), esclusi l'articolo 1, prima frase, l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS),

decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89),

regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1), esclusi l'articolo 4, lettera b), e l'articolo 9, lettera c),

decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46),

regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30), escluse le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 8 e 9, in quanto relative all'accesso al sistema di informazione Schengen,

decisione 2007/801/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 34),

decisione 2008/421/CE del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74),

articolo 6 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129),

decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15),

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60),

direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98),

articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1),

decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20),

decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).


(1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  Nella misura in cui tale accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.

ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

1.   LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)

a)

All'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata

a)

per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991; e

b)

per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991;

qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.»

b)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 43 ter

I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1o luglio 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).»

2.   DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   MARCHIO COMUNITARIO

32009 R 0207: Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1)

All'articolo 165, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: “nuovo Stato membro”, “nuovi Stati membri”), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.»

II.   CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1.

31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30).

a)

All'articolo 19 bis è aggiunta la lettera seguente:

«m)

Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2003 può formare oggetto di un certificato in Croazia, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.»

b)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.»

2.

32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)

a)

All'articolo 20 è aggiunta la lettera seguente:

«m)

qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1o gennaio 2003 può formare oggetto di un certificato in Croazia, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.»

b)

All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.»

III.   DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)

All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo: “i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)”], i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.»

3.   SERVIZI FINANZIARI

32006 L 0048: Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)

All'articolo 2, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

«—

in Croazia: dalle “kreditne unije” e dalla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”,».

4.   AGRICOLTURA

1.

31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1)

Nell'allegato II, dopo la denominazione geografica «Nürnberger Glühwein» è inserita la denominazione geografica seguente:

«Samoborski bermet».

2.

32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)

a)

All'articolo 66 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Per la Croazia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile della prima campagna di contingentamento dopo l'adesione, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in Croazia sia diminuito nel periodo 20082012.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, sulla scorta della valutazione di una relazione che la Croazia dovrà presentare entro il 31 dicembre 2013. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»

b)

All’articolo 103 duodecies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alla Croazia per l'esercizio finanziario 2013. La Croazia sottopone alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno per il periodo di programmazione 2014-2018.»

c)

All'allegato III, parte II, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,

oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.»

d)

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

Zucchero

Isoglucosio

Sciroppo di inulina

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia

(metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

432 220,05

 

 

Croazia

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo

(continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 529 618,20

690 440,8

e)

Nell'allegato IX, punto 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:

«Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Croazia

 

 

 

 

 

765 000

765 000»

f)

Nell'allegato IX, punto 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Stato membro

Tonnellate

Bulgaria

39 180

Croazia

15 000

Romania

188 400»

g)

Nell'allegato X, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:

«Croazia

40,70»

h)

Nell'allegato X ter è aggiunta la tabella seguente:

in 1000 EUR

«Esercizio finanziario

2013

2014

2015

2016

A partire dal 2017 in poi

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832»

i)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 2, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, PrigorjeBilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.»

j)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 3, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.»

k)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 4, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.»

3.

32008 R 0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

a)

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il termine di presentazione delle schede tecniche, di cui al paragrafo 1, si applica anche alle indicazioni geografiche della Croazia elencate nell'allegato III.»

b)

Nell'allegato III, punto 9, sono aggiunte le indicazioni geografiche seguenti:

 

«Hrvatska loza

Croazia

 

Hrvatska stara šljivovica

Croazia

 

Slavonska šljivovica

Croazia»

c)

Nell'allegato III, punto 32, è aggiunta la indicazione geografica seguente:

 

«Hrvatski pelinkovac

Croazia»

d)

Nell'allegato III è inserito il punto seguente:

«39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Croazia»

e)

Nell'allegato III, alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», è aggiunta la indicazione geografica seguente:

 

«Hrvatska travarica

Croazia»

4.

32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

a)

All'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;»

b)

All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. La Croazia provvede affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente».

c)

All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, degli articoli 57 bis e 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).»

d)

All'articolo 51, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La Croazia può decidere di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»

e)

All'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al secondo comma, nel caso della Croazia tale massimale è stabilito sulla base dei massimali nazionali di cui all'articolo 104, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 5, per quanto riguarda rispettivamente i pagamenti per le carni ovine e caprine e i pagamenti per i bovini di cui agli articoli 52 e 53, tenendo conto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121.»

f)

All'articolo 52, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere fino al 50 % dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»

g)

All'articolo 53, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere tutto o parte dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»

h)

Al titolo 3, capitolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

i)

All'articolo 55, il titolo è sostituito dal seguente:

«Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia».

j)

All'articolo 55, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2, e alla Croazia.»

k)

All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Croazia tale riduzione non supera il 20 % del massimale annuo indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»

l)

All'articolo 57, paragrafo 3, sono aggiunte le frasi seguenti:

«In Croazia l'utilizzazione della riserva nazionale è soggetta all'autorizzazione della Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141. La Commissione esamina in particolare l'istituzione di qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione e le relative condizioni di applicazione. La richiesta di autorizzare l'utilizzazione della riserva nazionale è trasmessa dalla Croazia alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»

m)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 57 bis

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1.   La Croazia crea una riserva nazionale speciale per lo sminamento che è utilizzata allo scopo di assegnare, durante un periodo di dieci anni dopo l'adesione, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori con terreni sminati che tornano ad essere utilizzati per le attività agricole.

2.   I terreni ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo non sono ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 59 e 61.

3.   Il valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente articolo non supera il valore dei diritti all'aiuto stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 59 e 61.

4.   L'importo massimo assegnato alla riserva nazionale speciale per lo sminamento è pari a 9 600 000 EUR e forma oggetto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121. Gli importi annui massimi sono fissati come segue:

(migliaia di EUR)

Croazia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Importo massimo per la riserva nazionale speciale per lo sminamento

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   Nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, la Croazia assegna diritti all'aiuto agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico e sono stati restituiti all'uso per attività agricole tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.

6.   Per gli anni dal 2013 al 2022, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno in questione a condizione che tali terreni siano stati restituiti all'uso per attività agricole durante l'anno civile precedente e che ciò sia stato comunicato alla Commissione conformemente al paragrafo 9.

7.   Al fine di assicurare un utilizzo appropriato dei fondi dell'Unione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, modifica il massimale di cui alla tabella 3 dell'allegato VIII al fine di aggiungervi gli importi provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento che sono stati assegnati entro il 31 dicembre 2022.

8.   Tutti i terreni dichiarati ai fini del presente articolo corrispondono alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

9.   Entro il 15 luglio 2013, la Croazia comunica alla Commissione la superficie dei terreni ammissibili conformemente al paragrafo 5, indicando sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 59 sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 61. Tale comunicazione include altresì le informazioni sulle corrispondenti dotazioni di bilancio e sugli importi non utilizzati. A decorrere dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno è trasmessa alla Commissione una comunicazione contenente le stesse informazioni relativa all'anno civile precedente, che specifica le superfici restituite all'uso per le attività agricole e le corrispondenti dotazioni di bilancio.

10.   Entro il 31 dicembre 2012, tutti i terreni minati e sminati per i quali gli agricoltori potrebbero ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento sono recensiti nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo II, capitolo 4.»

n)

All'articolo 59 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, adotta le norme relative all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in Croazia.»

o)

All'articolo 61 è aggiunto il comma seguente:

«Per la Croazia la data di cui al primo comma, lettere a) e b), è il 30 giugno 2011.»

p)

All'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il testo seguente:

«La Croazia può decidere, entro la data di adesione, di utilizzare a decorrere dal primo anno di attuazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 59, paragrafo 2, sino al 10 % del massimale nazionale di cui all'articolo 40 come indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»

q)

All'articolo 69, paragrafo 9, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

«a bis)

specificati per il 2022 nel caso della Croazia;».

r)

All'articolo 104, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stati membri

Massimale nazionale

Bulgaria

2 058 483

Repubblica ceca

66 733

Danimarca

104 000

Estonia

48 000

Spagna

19 580 000

Francia

7 842 000

Croazia

542 651

Cipro

472 401

Lettonia

18 437

Lituania

17 304

Ungheria

1 146 000

Polonia

335 880

Portogallo

2 690 000

Romania

5 880 620

Slovenia

84 909

Slovacchia

305 756

Finlandia

80 000

Totale

41 273 174»

s)

All'articolo 112, paragrafo 5, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

«Croazia

105 270»

t)

L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Articolo 121

Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

60 % nel 2009,

70 % nel 2010,

80 % nel 2011,

90 % nel 2012,

100 % a decorrere dal 2013.

In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

35 % nel 2009,

40 % nel 2010,

50 % nel 2011,

60 % nel 2012,

70 % nel 2013,

80 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a decorrere dal 2016.

In Croazia, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

25 % nel 2013,

30 % nel 2014,

35 % nel 2015,

40 % nel 2016,

50 % nel 2017,

60 % nel 2018,

70 % nel 2019,

80 % nel 2020,

90 % nel 2021,

100 % a decorrere dal 2022.»

u)

All'articolo 132, paragrafo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, lettere a) e b), la Croazia ha la possibilità di integrare i pagamenti diretti sino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.»

v)

Nell'allegato VII, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

«Croazia

100

w)

Nell'allegato VIII è aggiunta la tabella seguente:

«Tabella 3  (1)

Stato membro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croazia

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   PESCA

1.

32002 R 2371: Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59)

Nell'allegato I sono aggiunte le parti seguenti:

«11.   ACQUE COSTIERE DELLA CROAZIA (2)

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico


12.   ACQUE COSTIERE DELLA SLOVENIA (3)

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45o 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)

Croazia

Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga

100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

2.

2006 R 1198: Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)

a)

All'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il FEP può contribuire al finanziamento di un regime di premi individuali per i pescatori che beneficeranno del regime in materia di accesso di cui all'allegato I, parte 11, del regolamento (CE) n. 2371/2002, modificato dall'atto di adesione della Croazia. Il regime può applicarsi soltanto nel periodo dal 2014 al 2015 o, qualora dovesse verificarsi prima di tale termine, fino alla data di piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.»

b)

All'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonché nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.»

c)

All'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche, nonché nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.»

d)

All'articolo 53, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche che si trovano in condizioni svantaggiate data la loro posizione remota e nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, il massimale della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza.»

e)

Nell'allegato II, lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

 

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

«Regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, isole periferiche greche e isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Regioni ultraperiferiche

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

f)

Nell'allegato II, lettera a), il secondo comma del sottotitolo «Gruppo 2» è sostituito dal seguente:

«A seguito dell'applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzi operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 2 sarà:

pari o superiore a 60 punti percentuali (B ≥ 60 %) per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, le isole periferiche greche, le isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo e le regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza,

e

pari o superiore a 50 punti percentuali (B ≥ 50 %) per le regioni ultraperiferiche.»

6.   FISCALITÀ

1.

32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1)

All'articolo 287 è aggiunto il punto seguente:

«19)

Croazia: 35 000 EUR.»

2.

32008 L 0118: Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12)

All'articolo 46, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1o gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.

Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.»

7.   POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI

1.

32006 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)

a)

All'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Croazia, la data di tale verifica è il 31 dicembre 2017.»

b)

All'articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell’allegato I, ammontano a 308 417 037 817 EUR.»

c)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Risorse per l'obiettivo “Convergenza”

Le risorse complessive destinate all’obiettivo “Convergenza” ammontano all'81,56 % delle risorse di cui all’articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 529 800 379 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 70,50 % (ossia, in totale, 177 324 921 223 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

il 4,98 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c)

il 23,23 % (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d)

l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

d)

All'articolo 20, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ammontano al 15,93 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:».

e)

All'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le risorse complessive destinate all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all’articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 73,86 % (ossia, in totale, 5 583 386 893 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

b)

il 20,95 % (ossia, in totale, 1 583 594 654 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

c)

il 5,19 % (ossia, in totale, 392 471 574 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 817 691 234 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.»

f)

All'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può ripartire la dotazione finanziaria assegnatale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” tra le tre componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nella prospettiva di conseguire un livello elevato di efficienza e semplificazione.»

g)

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato dagli Stati membri, ad eccezione della Croazia, secondo quanto disposto dall'articolo 50.»

h)

L’articolo 28 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, il quadro di riferimento strategico nazionale copre il periodo che va dalla data di adesione al 31 dicembre 2013.»;

ii)

al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«La Croazia trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro tre mesi dalla data di adesione.»

i)

All'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Croazia.»

j)

All'articolo 32, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, la Commissione adotta la decisione recante approvazione di un programma operativo da finanziare nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2013. In tale programma operativo la Croazia prende in considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione e lo presenta alla Commissione al più tardi tre mesi dalla data di adesione.»

k)

All'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, i programmi operativi adottati anteriormente alla data di adesione possono essere riveduti solo ai fini di un maggior allineamento con il presente regolamento.»

l)

All'articolo 49, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, la valutazione ex post dei programmi operativi è ultimata entro il 31 dicembre 2016.»

m)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Gli articoli 50 e 51 non si applicano alla Croazia.»

n)

All'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, o per i programmi di cui la Croazia sia un paese partecipante, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.»

o)

All'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi tra la data di inizio dell'ammissibilità delle spese fissata in conformità degli strumenti adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006 e il 31 dicembre 2016. Tuttavia, per i programmi operativi adottati dopo l'adesione, le spese per una partecipazione dei Fondi sono ammissibili dalla data di adesione, a meno che nella decisione relativa al programma operativo in questione non sia indicata una data successiva.»

p)

All'articolo 56, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante le disposizioni specifiche in materia di ammissibilità di cui all'articolo 105 bis, i criteri fissati dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi per la Croazia non si applicano alle operazioni per le quali la decisione di approvazione è stata adottata anteriormente alla data di adesione e che facevano parte degli strumenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006.»

q)

All'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera c), dopo primo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, l'autorità di audit di un programma operativo presenta alla Commissione un aggiornamento del piano annuale di lavoro di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (7), entro tre mesi dalla data di adesione.

ii)

alla lettera d), punto i), è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, il primo rapporto annuale di controllo è presentato entro il 31 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 giugno 2013. I rapporti successivi, che coprono i periodi dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 e dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono presentati alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2016 sono incluse nel rapporto di controllo finale a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);»

iii)

alla lettera e) è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 è presentata alla Commissione una dichiarazione di chiusura accompagnata dal rapporto di controllo finale.»

r)

All'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 l'autorità di gestione trasmette un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.»

s)

L’articolo 71 è così modificato:

i)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel più breve tempo possibile dopo la data di adesione o, al più tardi, prima che la Commissione effettui qualsiasi pagamento, la Croazia presenta alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).»;

ii)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alla Croazia. La relazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è considerata accettata alle stesse condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, tale accettazione è un prerequisito per l'importo a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 82.»

t)

All'articolo 75 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per quanto riguarda la Croazia, i rispettivi impegni di bilancio provenienti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE per il 2013 sono assunti in base alla decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, prima dell'adozione di qualsiasi decisione da parte della Commissione sulla revisione di un programma operativo adottato. La decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per qualsiasi impegno di bilancio a favore della Croazia.»

u)

All'articolo 78, paragrafo 2, lettera c), è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2016, se anteriore; in caso contrario, la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.»

v)

All'articolo 82 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per quanto riguarda la Croazia, a seguito dell'accettazione della relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 bis, e a seguito dei rispettivi impegni di bilancio di cui all'articolo 75, paragrafo 1 bis, è corrisposto un unico importo di prefinanziamento per la parte restante del periodo 2007-2013 in un'unica rata, pari al 30 % del contributo dei Fondi strutturali e al 40 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.»

w)

All'articolo 89, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 è inviata una domanda di pagamento che includa la documentazione di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii).»

x)

All'articolo 93 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3, con riferimento alla Croazia la Commissione applica il meccanismo di disimpegno di cui al paragrafo 1 nel modo seguente:

i)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2010 è fissato al 31 dicembre 2013;

ii)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2011 è fissato al 31 dicembre 2014;

iii)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2012 è fissato al 31 dicembre 2015;

iv)

l'eventuale parte di impegni per il 2013 ancora aperti al 31 dicembre 2016 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2018.»

y)

All'articolo 95, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma, con riferimento alla Croazia i termini di cui all'articolo 93, paragrafo 3 bis, sono interrotti alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.»

z)

All'articolo 98, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, i Fondi così svincolati possono essere riutilizzati dalla Croazia entro il 31 dicembre 2016.»

za)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 105 bis

Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia

1.   I programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

In aggiunta, sono esclusi anche i programmi seguenti che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006:

a)

il “programma IPA di cooperazione transfrontaliera Adriatico”;

b)

il programma transfrontaliero “Croazia - Bosnia-Erzegovina”;

c)

il programma transfrontaliero “Croazia - Montenegro”;

d)

il programma transfrontaliero “Croazia - Serbia”.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, a tali operazioni e grandi progetti si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle operazioni e dei grandi progetti approvati a norma del presente regolamento.

2.   Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione non è ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformità dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati nonché dell'articolo 9 del presente regolamento.

Le operazioni diverse da quelle di cui al primo e al secondo comma e per le quali sono stati lanciati inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione o per le quali erano state presentate domande alle autorità competenti prima della data di adesione e la cui contrattazione ha potuto essere conclusa solo dopo tale data sono attuate secondo le condizioni e le norme di ammissibilità pubblicate nei pertinenti inviti a presentare proposte o comunicate preventivamente ai potenziali beneficiari.

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo dei programmi di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione dei Fondi a norma del presente regolamento e imputati al primo impegno aperto, inclusi gli impegni dell'IPA.

L'eventuale parte di impegni effettuati dalla Commissione nel quadro dei programmi di cui al paragrafo 1 ancora aperti alla data di adesione è disciplinata dal presente regolamento a decorrere dalla data di adesione.

4.   Per le operazioni approvate a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 per le quali è stata concessa l'approvazione oppure le cui rispettive convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali sono state firmate prima della data di adesione, le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità o in base al regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.

La norma di ammissibilità di cui al primo comma si applica anche ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali prima della data di adesione sono stati firmati accordi bilaterali di progetto.

5.   Per quanto riguarda la Croazia, ogni riferimento ai Fondi, quali definiti nell'articolo 1, secondo comma, si intende comprensivo anche dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006.

6.   Termini specifici applicabili alla Croazia si applicano inoltre ai seguenti programmi transfrontalieri che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006, di cui la Croazia è un paese partecipante:

a)

il programma transfrontaliero “Ungheria-Croazia” e

b)

il programma transfrontaliero “Slovenia-Croazia”.

Termini specifici applicabili alla Croazia a norma del presente regolamento non si applicano ai programmi operativi a titolo delle componenti transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, di cui la Croazia è un paese partecipante.

7.   Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.»

zb)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all’articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817»

zc)

L’allegato II è così modificato:

i)

al punto 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera ammonteranno a 7 028 744 EUR a prezzi 2004;

d)

per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transnazionale ammonteranno a 1 874 332 EUR a prezzi 2004.»;

ii)

è inserito il punto seguente:

«7 bis.

Per la Croazia, il livello massimo del trasferimento dai Fondi sarà pari al 3,5240 % del PIL.»;

iii)

è inserito il punto seguente:

«9 bis.

Per la Croazia, i calcoli del PIL effettuati dalla Commissione saranno basati sulle statistiche e le previsioni pubblicate nel maggio 2011.»

zd)

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all’articolo 53)

Criteri

Stati membri

FESR e FSE

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

Fondo di coesione

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

1.

Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all’85 % della media UE a 25 nello stesso periodo

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia

85 % per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

85 %

2.

Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007

Spagna

80 % per le regioni dell'obiettivo “Convergenza” e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” al di fuori delle regioni d'integrazione graduale

85 %

3.

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

75 % per l’obiettivo “Convergenza”

4.

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

5.

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20

Spagna, Francia e Portogallo

50 %

6.

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE

Spagna, Francia e Portogallo

85 % nel quadro degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

—»

2.

32006 R 1084: Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia

1.   Le misure che, alla data di adesione della Croazia, hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (8), e la cui attuazione non è stata completata entro tale data si considerano approvate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle misure di cui al presente paragrafo, primo comma, si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle azioni approvate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.   Le procedure d'appalto relative alle misure di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9).

Le procedure d'appalto relative a una misura di cui al paragrafo 1 per la quale alla data di adesione non è ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformità dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati, nonché dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione del Fondo a norma del presente regolamento.

I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le condizioni per i pagamenti intermedi o per il saldo finale sono quelle definite nell'allegato II, articolo D, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1164/94.

4.   Per le misure di cui al paragrafo 1, le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 o specificamente stabilite nei pertinenti accordi di finanziamento restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.

5.   Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.

8.   AMBIENTE

1.

32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

a)

All'articolo 9, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.»

b)

Nell'allegato II bis, dopo la voce relativa alla Spagna è inserita la voce seguente:

«Croazia

26 %».

2.

32009 D 0406: Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136)

Nell'allegato II, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:

«Croazia

11 %».


(1)  Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121.»

(2)  Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

(3)  Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.»

(4)  Per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

(5)  Per le operazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percentuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

(6)  Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione dell'articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza, ad eccezione delle isole periferiche greche e delle isole croate di Dugi otok, Vis, Mljet e Lastovo, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza. La voce (A) è ridotta di conseguenza.»

(7)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.»;

(8)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

ALLEGATO IV

Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti

1.   DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci

MECCANISMO SPECIFICO

Per quanto riguarda la Croazia, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare (CPC) di un medicinale depositato in uno Stato membro in un momento in cui tale protezione non poteva essere ottenuta in Croazia per il prodotto ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal CPC per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o CPC, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in Croazia per la prima volta dal detentore o con il consenso del detentore.

Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei medicinali di cui al primo capoverso in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un CPC deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne dato notifica con un mese di anticipo al detentore o beneficiario di tale protezione.

2.   POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza

1.

I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, al momento dell'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE:

a)

misure di aiuto istituite prima del 1o marzo 2002;

b)

misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;

c)

misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'Agenzia croata della concorrenza e giudicate compatibili con l'acquis dell'Unione e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE.

2.

Qualora desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), la Croazia trasmette periodicamente alla Commissione:

a)

un elenco delle misure di aiuto esistenti che sono state valutate dall'Agenzia croata della concorrenza e da essa giudicate compatibili con l'acquis dell'Unione; e

b)

ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilità della misura di aiuto da esaminare;

conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.

Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dal ricevimento della dichiarazione della Croazia nella quale si informa la Commissione che le informazioni fornite si considerano complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato interno, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c), prima della data di adesione sono sottoposte a tale procedura indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame la Croazia sia già divenuta membro dell'Unione.

3.

Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) (ora articolo 108 TFUE).

Se è presa anteriormente alla data di adesione, gli effetti di tale decisione decorrono solo dalla data di adesione.

3.   AGRICOLTURA

a)   Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo III, Agricoltura e pesca

1.

Le scorte pubbliche detenute dalla Croazia alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essa attuata a sostegno del mercato sono prese a carico dall'Unione al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2). Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno dell'Unione e che le scorte rispondano ai requisiti dell'Unione in materia di interventi.

2.

La Croazia è tenuta a un pagamento al bilancio generale dell'Unione europea per qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, che si trovi in libera pratica nel territorio croato alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

L'importo di tale pagamento è fissato a un livello che rispecchi i costi legati agli effetti delle scorte eccedentarie sui mercati dei prodotti agricoli.

Il livello delle scorte eccedentarie è determinato per ciascun prodotto tenendo conto delle caratteristiche dello stesso e dei relativi mercati nonché della normativa dell'Unione applicabile.

3.

Le scorte di cui al punto 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto.

4.

La Commissione attua ed applica le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, o conformemente alla pertinente procedura di comitato quale determinata nella normativa applicabile.

b)   Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all’articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione e il commercio di prodotti elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.

Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione.

Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

4.   PESCA

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo VII, capo 1, Regole di concorrenza

Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 108 TFUE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione e il commercio di prodotti della pesca e derivati elencati nell'allegato I del TUE e del TFUE, istituiti in Croazia prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE alle seguenti condizioni:

le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti e i progetti destinati a istituire o a modificare aiuti portati a conoscenza della Commissione prima della data di adesione si considerano comunicati alla data di adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.

Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE per tre anni dalla data di adesione.

Entro tre anni dalla data di adesione la Croazia modifica, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale periodo, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

5.   UNIONE DOGANALE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, titolo II, Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale

31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applicano alla Croazia secondo le seguenti specifiche disposizioni.

PROVA DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE (SCAMBI NELL'UNIONE ALLARGATA)

1.

In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b), e punto 16, lettere da b) a h), di tale regolamento nell'Unione allargata o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nell'Unione allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione allargata, purché sia presente uno dei seguenti requisiti:

a)

prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base all'ASA;

b)

uno dei mezzi atti a comprovare la posizione dell'Unione di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;

c)

un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in Croazia.

2.

Al fine del rilascio della prova di cui al punto 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione e in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, per «merci comunitarie» si intendono le merci:

interamente ottenute nel territorio della Croazia a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori,

importate da paesi o da territori diversi dalla Croazia e immesse in libera pratica in Croazia, o

ottenute o prodotte in Croazia, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.

3.

Ai fini della verifica della prova di cui al punto 1, lettera a), si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'ASA. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA, NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)

4.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Croazia con tali paesi terzi sono accettate in Croazia, a condizione che:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione; e

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia prima della data di adesione, anche la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data dell'immissione in libera pratica può essere accettata in Croazia, a condizione che tale prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

5.

La Croazia può mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:

a)

una simile disposizione figuri anche negli accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi prima della data di adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi o regimi.

Tali autorizzazioni sono sostituite dalla Croazia, entro un anno dalla data di adesione, con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione.

6.

Ai fini della verifica della prova di cui al punto 4 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

7.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi o dei regimi preferenziali conclusi dall'Unione con tali paesi terzi o adottati nei confronti di tali paesi sono accettate in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in Croazia, a condizione che la Croazia non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi o regimi che l'Unione ha concluso con, o ha adottato nei confronti di, paesi terzi o gruppi di paesi terzi di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;

b)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; e

c)

la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

8.

Ai fini della verifica delle prove di cui al punto 7 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli accordi o ai regimi pertinenti.

PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE UE-TURCHIA

9.

La prova dell'origine debitamente rilasciata dalla Turchia o dalla Croazia o compilata nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che preveda un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi sulle merci in questione è accettata nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (4) (in prosieguo: «decisione n. 1/95»), a condizione che:

a)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione; e

b)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in Croazia, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali di cui al primo comma, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

10.

Ai fini della verifica della prova di cui al punto 9 si applicano le disposizioni relative alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di tale prova sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.

11.

Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95, è accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nell'Unione o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in Turchia o in Croazia, a condizione che:

a)

per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al punto 9;

b)

le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali;

c)

i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; e

d)

il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

12.

Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al punto 11 si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 luglio 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (5).

REGIMI DOGANALI

13.

La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio iniziati prima dell'adesione sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione.

Qualora la conclusione o l'appuramento diano luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria dell'Unione.

14.

Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e l'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali.

15.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e l'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali,

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti in Croazia, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione a decorrere dalla data di adesione,

se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa dell'Unione, a cura e a carico della Croazia qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.

16.

Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, la classificazione tariffaria, il quantitativo, il valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime sono quelli risultanti dalla normativa applicabile in Croazia alla data di accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali,

qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti in Croazia, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione a decorrere dalla data di adesione.

17.

Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

l'articolo 591, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente dalla Croazia prima della data di adesione.

ALTRE DISPOSIZIONI

18.

Le autorizzazioni concesse dalla Croazia anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g), o allo status di operatore economico autorizzato di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino a un anno dalla data di adesione.

19.

Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore della Croazia alle condizioni in essa vigenti prima dell'adesione.

20.

Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, si applicano alla Croazia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa dell'Unione. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura della Croazia, a sue spese, alle condizioni in essa vigenti prima dell'adesione.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35, e GU L 326M del 10.12.2010, pag. 70.

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(5)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18.

Appendice dell'ALLEGATO IV

Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b), del meccanismo d'aiuto esistente di cui alla sezione 2 («Politica della concorrenza»)

Nota:

Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui alla sezione 2 solo a condizione che rientrino nell'ambito d'applicazione del punto 1 dello stesso.

Numero di registrazione

Titolo (originale)

Data di approvazione da parte dell'Agenzia croata della concorrenza

Durata

SM

N.

Anno

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17.6.2008

31.12.2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

illimitata

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009.

25.5.2009

31.12.2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013.

10.2.2011

31.12.2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007

31.12.2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010.

10.3.2011

31.12.2014

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie

1.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non soggetti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (1), e figuranti nell'elenco (nell'appendice del presente allegato fornita dalla Croazia) rilasciate, a norma del diritto croato, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis dell'Unione o fino a quattro anni dalla data di adesione, se questa data è anteriore.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri fintantoché tali prodotti non siano stati autorizzati conformemente alla direttiva 2001/83/CE.

Le autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio che sono state concesse a norma del diritto nazionale prima dell'adesione e non sono basate su questa deroga nonché ogni nuova autorizzazione all'immissione in commercio devono essere conformi alla direttiva 2001/83/CE a decorrere dalla data di adesione.

2.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

32011 R 0492: Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

1.

L'articolo 45 e l'articolo 56, primo comma, TFUE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Croazia, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 13.

2.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione.

I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini croati ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a dodici mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini croati di cui al secondo e terzo comma cessano di godere dei diritti ivi menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini croati occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi non godono dei diritti di cui al secondo e terzo comma.

3.

Prima della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame e non più tardi della fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011.

4.

Su richiesta della Croazia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta croata.

5.

Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del loro mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011.

6.

Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 in relazione ai cittadini croati e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini croati durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7.

Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 nei confronti dei cittadini croati possono ricorrere alle procedure descritte nel secondo e terzo comma del presente punto fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al primo comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dal ricevimento della richiesta e notifica al Consiglio la sua decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tale domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8.

Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Croazia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini croati, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un’attività lavorativa:

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico che al momento dell'adesione soggiornano regolarmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a dodici mesi;

il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico che soggiornano regolarmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate eventuali misure più favorevoli, siano esse misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali.

9.

Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (2), non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Croazia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10.

Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Croazia può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

11.

Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell’adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011. La Commissione è informata di tale decisione.

12.

Per far fronte a gravi perturbazioni o al rischio di gravi perturbazioni in specifici settori sensibili di servizi dei mercati del lavoro della Germania e dell'Austria che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori croati, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 56, primo comma, TFUE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Croazia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L’elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

per la Germania:

Settore

Codice NACE (3) salvo diversamente specificato

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell’allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione

Altri servizi

74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore

Codice NACE (4), salvo diversamente specificato

Attività dei servizi connessi all’orticoltura

01.41

Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.7

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.11

Costruzioni, incluse le attività collegate

45.1-4;

Attività elencate nell’allegato della direttiva 96/71/CE

Servizi di vigilanza

74.60

Servizi di pulizia e di disinfestazione

74.70

Attività infermieristica a domicilio

85.14

Assistenza sociale non residenziale

85.32

Qualora la Germania o l’Austria deroghino alle disposizioni dell’articolo 56, primo comma, TFUE, in conformità del primo e secondo capoverso del presente punto, la Croazia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell’ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l’Austria e la Croazia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

13.

L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 11 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini croati ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Nonostante l'applicazione dei punti da 1 a 12, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti croati e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano regolarmente e sono occupati in Croazia non devono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati, rispettivamente, in detto Stato membro o in Croazia. Inoltre, in applicazione del principio della preferenza dell'Unione, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in Croazia non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini croati.

3.   LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legge sui terreni agricoli (GU 152/08), in vigore alla data della firma del trattato di adesione, in ordine all'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini degli Stati Parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'accordo SEE. Tuttavia, un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica costituita secondo le leggi di un altro Stato membro non possono in nessun caso ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, un trattamento meno favorevole di quello che sarebbe stato praticato a tale cittadino o persona giuridica alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino o a una persona giuridica di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti alle disposizioni del primo capoverso o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.

Un riesame generale di detta misura transitoria ha luogo entro la fine del terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo capoverso.

Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, allo scadere del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o rischi di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Croazia, la Commissione, su richiesta della Croazia, decide in ordine alla proroga di tre anni del periodo transitorio. Tale proroga può interessare unicamente determinate zone geografiche particolarmente colpite.

4.   AGRICOLTURA

I.   MISURE TRANSITORIE PER LA CROAZIA

1.

32001 L 0113: Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67)

In deroga all'obbligo di cui all'articolo 8. l'immissione in commercio sul mercato croato dei prodotti denominati «domaća marmelada» e «ekstra domaća marmelada» è ammessa fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione.

2.

32006 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12, e GU L 335 M del 13.12.2008, pag. 213)

a)

All'articolo 5, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Bulgaria, la Romania e la Croazia mettono in vigore le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro un anno dalla rispettiva data di adesione.»

b)

All'articolo 5, paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«11.   Per la Bulgaria, la Romania e la Croazia la protezione nazionale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine esistente alla data della loro adesione può continuare per un periodo di dodici mesi dalla rispettiva data di adesione.».

3.

32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)

a)

All'articolo 118 quaterdecies è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 la Croazia è autorizzata a immettere sul mercato nazionale o esportare in paesi terzi vini con la denominazione “Mlado vino portugizac”, fino all'esaurimento delle scorte esistenti alla data di adesione. La Croazia costituisce una banca dati informatizzata con informazioni sulle scorte esistenti alla data di adesione e assicura che queste siano verificate e dichiarate alla Commissione.»

b)

All'articolo 118 vicies è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per la Croazia le denominazioni di vini pubblicate nella GU C 116 del 14 aprile 2011 sono protette ai sensi del presente regolamento, con riserva dell'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118 quindecies.

I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano alle seguenti condizioni: il termine di cui al paragrafo 3 è un anno dalla data di adesione della Croazia. Il termine di cui al paragrafo 4 è quattro anni dalla data di adesione della Croazia.»

4.

32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

a)

In deroga all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 di ottemperare ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II del regolamento stesso, gli agricoltori croati che beneficiano di pagamenti diretti introducono nel campo di applicazione della condizionalità i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II, punti A, B e C conformemente al seguente calendario: dal 1o gennaio 2014 per il punto A, dal 1o gennaio 2016 per il punto B e dal 1o gennaio 2018 per il punto C.

b)

Dopo il titolo V, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono inseriti il titolo di capitolo e l'articolo seguenti:

«CAPITOLO 1 bis

Regime di pagamento unico

Articolo 121 bis

Regime di pagamento unico in Croazia

Per la Croazia l'applicazione degli articoli 4, 5, 23, 24 e 25 è facoltativa fino al 31 dicembre 2013 nella misura in cui tali disposizioni riguardano i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico in Croazia ottemperano ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II in conformità del seguente calendario:

a)

i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;

b)

i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016;

c)

i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.»

II.   CONTINGENTE TARIFFARIO TRANSITORIO PER LO ZUCCHERO GREGGIO DI CANNA DESTINATO ALLA RAFFINAZIONE

Alla Croazia si riserva un contingente d'importazione annuale autonomo erga omnes di 40 000 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98,00 EUR per tonnellata, per un periodo massimo di tre campagne di commercializzazione successive all'adesione. Qualora dai negoziati con altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, in base all'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio relativo agli adeguamenti compensativi, a seguito dell'adesione della Croazia derivi un'apertura di contingenti compensativi di zucchero prima della fine del periodo transitorio, il contingente di 40 000 tonnellate assegnato alla Croazia è chiuso totalmente o in parte all'apertura dei contingenti compensativi. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

III.   MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI PAGAMENTI DIRETTI PER LA CROAZIA

Il rimborso dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori per il 2013 è subordinato all'applicazione da parte della Croazia, prima dell'adesione, di norme identiche a quelle stabilite per tali pagamenti diretti nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), nel regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (6), e nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (7).

5.   SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I.   GALLINE OVAIOLE

31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53)

In deroga all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, per quanto riguarda la Croazia le galline ovaiole attive alla data dell'adesione possono essere tenute in gabbie non conformi ai requisiti strutturali di cui al suddetto articolo. La Croazia garantisce che tali gabbie cessino di essere utilizzate entro dodici mesi dall'adesione.

Le uova provenienti da tali gabbie non modificate sono immesse unicamente sul mercato nazionale della Croazia. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati mediante uno speciale marchio che consente i necessari controlli. Una descrizione precisa di tale speciale marchio è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione.

II.   STABILIMENTI (SETTORI DELLE CARNI, DEL LATTE, DEI PRODOTTI ITTICI E DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE)

32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)

32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)

1.

I requisiti strutturali di cui:

a)

al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio:

allegato II, capitolo II;

b)

al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio:

allegato III, sezione I, capitoli II e III,

allegato III, sezione II, capitoli II e III,

allegato III, sezione V, capitolo I;

c)

al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (8):

allegato IV, capo I,

allegato IX, capi I, II e III,

allegato X, capi I e II, e

allegato XIII,

non si applicano ad alcuni stabilimenti nei settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale in Croazia fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le condizioni fissate in appresso.

2.

Finché gli stabilimenti di cui al punto 1 beneficiano di tale punto, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi secondo la pertinente normativa dell'Unione o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti in Croazia ugualmente disciplinati dal punto 1, indipendentemente dalla data di commercializzazione.

3.

Gli alimenti provenienti dagli stabilimenti di cui al punto 1 recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. Una descrizione precisa dei diversi bolli sanitari o marchi di identificazione è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione.

4.

I punti 2 e 3 si applicano inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne, del latte o dei prodotti ittici se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta al punto 1.

5.

La Croazia mantiene sotto costante osservazione l'attuazione del programma nazionale per l'adeguamento degli stabilimenti e fornisce alla Commissione un piano annuale dei progressi realizzati al riguardo. La Croazia provvede a elaborare un piano di adeguamento per ogni singolo stabilimento corredato di un calendario di messa in conformità ai requisiti strutturali e a metterlo, su richiesta, a disposizione della Commissione.

6.

Con debito anticipo prima dell'adesione, la Commissione stila un elenco degli stabilimenti di cui al punto 1. Tale elenco è reso pubblico e comprende la denominazione e l'indirizzo di ciascuno stabilimento.

7.

La Croazia garantisce che gli stabilimenti che alla data di adesione non si siano pienamente conformati all'acquis dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, tranne qualora siano contemplati dalla presente misura transitoria, cessino le attività.

8.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 possono essere adottate a norma rispettivamente dell'articolo 12, secondo comma, e dell'articolo 9, secondo comma.

9.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del regime transitorio in relazione al regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere adottate a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dello stesso.

III.   COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)

La Croazia può rinviare fino al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE per quanto concerne la commercializzazione nel suo territorio di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.

IV.   NEUM

31997 L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Controlli veterinari sui prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti in uno dei territori elencati nell’allegato I sono effettuati dagli Stati membri a norma della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9).

2.   In deroga al paragrafo 1, le partite di prodotti provenienti dal territorio della Croazia e in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum (“corridoio di Neum”) prima di rientrare nel territorio croato attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli possono essere esentate dai controlli veterinari, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

la Croazia dispone, alla data dell'adesione o anteriormente a tale data, di punti di entrata a nord e a sud del corridoio di Neum dotati di attrezzature e personale e pronti ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo;

b)

la Croazia assicura che:

i)

per il trasporto delle partite siano usati solo veicoli chiusi;

ii)

i veicoli che trasportano le partite siano sigillati con sigilli numerati in maniera unica prima di transitare nel corridoio di Neum;

iii)

sia tenuto un registro nel quale sia precisata la corrispondenza tra sigilli numerati e veicoli, per consentire i necessari controlli;

iv)

la data e l'ora in cui i veicoli che trasportano le partite lasciano il territorio della Croazia e vi rientrano siano registrate, in modo da poter calcolare la durata totale del transito;

c)

la Croazia assicura che le partite non siano autorizzate a rientrare nel territorio della Croazia se:

i)

è stato rotto o sostituito un sigillo del veicolo durante il transito attraverso il corridoio di Neum; e/o

ii)

la durata totale del transito è notevolmente superiore al tempo totale di transito accettabile, tenuto conto della distanza di transito complessiva, a meno che l'autorità competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute umana e degli animali e non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate sulla base di tale valutazione;

d)

la Croazia informa la Commissione periodicamente e secondo necessità del mancato rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e delle misure adottate ai sensi della lettera c);

e)

se necessario, è adottata una decisione di sospensione o revoca della deroga al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 29;

f)

se del caso, le modalità d'applicazione del presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

6.   PESCA

32006 R 1967: Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6)

a)

In deroga all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2014 è temporaneamente consentito l'utilizzo di reti a strascico da parte di navi immatricolate e operanti solo in Istria occidentale, a profondità inferiori a 50 metri e a una distanza minima di 1,5 miglia nautiche dalla costa.

Tale deroga si applica nella regione indicata come Istria occidentale, delimitata da una linea diretta verso nord e da una linea diretta verso ovest a partire dal punto di coordinate geografiche φ=44.52135 e λ=14.29244.

Per navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, fino al 30 giugno 2014 la Croazia è temporaneamente autorizzata a utilizzare reti a strascico in acque di profondità superiore a 50 metri e a una distanza minima di 1 miglio nautico dalla costa, mantenendo tutte le altre restrizioni spaziali e temporali applicate alla data di adesione.

b)

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 un numero limitato di navi, non superiore a 2 000, comprese nella categoria specifica della pesca non commerciale «piccola pesca artigianale per il fabbisogno personale», è autorizzato a utilizzare 200 metri al massimo di reti da imbrocco, purché continuino ad applicarsi tutte le altre restrizioni in vigore alla data di adesione. Entro e non oltre la data di adesione la Croazia presenta alla Commissione l'elenco delle navi interessate da tale periodo transitorio, indicandone caratteristiche e capacità espresse in GT e kW.

7.   POLITICA DEI TRASPORTI

1.

31992 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7)

All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i contratti di servizio pubblico conclusi prima della data di adesione della Croazia possono continuare ad essere applicati fino al 31 dicembre 2016.

5.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2014 i servizi di crociera effettuati tra porti croati da navi di stazza inferiore a 650 tonnellate lorde sono riservati alle navi immatricolate in Croazia e battenti bandiera croata gestite da compagnie di navigazione stabilite conformemente alla legislazione croata e il cui centro d'attività principale è situato e il cui controllo effettivo è esercitato in Croazia.

6.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, su richiesta motivata di uno Stato membro, decidere, entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della pertinente richiesta, che le navi che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 5 del presente articolo non effettuino servizi di crociera tra i porti di talune zone di uno Stato membro diverso dalla Croazia ove si dimostri che l'esercizio di tali servizi disturbi o rischi di disturbare gravemente il mercato del trasporto interno nelle zone interessate. Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha adottato una decisione, lo Stato membro interessato ha il diritto di applicare misure di salvaguardia finché la Commissione non abbia deciso. In caso di emergenza, lo Stato membro può adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate, che possono rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. Tale Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione può abrogare le misure o confermarle finché non abbia preso una decisione definitiva. Gli Stati membri sono tenuti informati al riguardo.»

2.

32009 R 1072: Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72)

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009, si applicano le seguenti disposizioni:

per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, le imprese stabilite in Croazia sono escluse dal cabotaggio negli altri Stati membri,

per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, gli altri Stati membri possono comunicare alla Commissione se hanno intenzione di prorogare il periodo transitorio di cui al primo trattino per un massimo di due anni o se hanno intenzione di applicare l'articolo 8 per le imprese stabilite in Croazia. In mancanza di siffatta comunicazione si applica l'articolo 8,

ognuno degli Stati membri attuali può in qualsiasi momento, per un periodo di due anni dalla data di adesione della Croazia, comunicare alla Commissione l'intenzione di applicare l'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia,

soltanto i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia possono effettuare operazioni di cabotaggio in Croazia,

per un periodo di quattro anni dalla data di adesione della Croazia, qualsiasi Stato membro che applichi l'articolo 8 può, in caso di grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da quest'ultima, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un numero significativo di imprese di trasporto di merci su strada, chiedere alla Commissione di sospendere del tutto o in parte l'applicazione dell'articolo 8 nei confronti delle imprese stabilite in Croazia. In tal caso si applica l'articolo 10.

Gli Stati membri che applicano la misura transitoria di cui al primo capoverso, primo e secondo trattino, possono progressivamente scambiarsi autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali con la Croazia.

Gli accordi transitori di cui al primo e al secondo capoverso non devono portare, in qualsiasi Stato membro, a una maggiore limitazione dell'accesso dei vettori croati all'attività di cabotaggio rispetto alla situazione esistente all'atto della firma del trattato di adesione.

8.   FISCALITÀ

1.

31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Alla Croazia è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’accisa non può essere inferiore a 77 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.»

2.

32006 L 0112: Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1)

a)

All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 quater

b)

All'articolo 80, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l’operazione è esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 quater;».

c)

All'articolo 136, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;».

d)

All'articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater

e)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 390 quater

La Croazia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

a)

le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e all'allegato X, parte B, punto 9, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;

b)

i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione prima dell'adesione della Croazia.»

f)

L'articolo 391 è sostituito dal seguente:

«Articolo 391

Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2, o agli articoli da 380 a 390 quater possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.»

g)

All'allegato X, il titolo è sostituito (anche nel sommario) dal seguente:

«ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 quater».

9.   LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

32006 R 0562: Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

In deroga alle disposizioni del presente regolamento sull'istituzione di valichi di frontiera e fino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione o, se anteriore, fino alla modifica del presente regolamento per includervi le disposizioni che disciplinano il controllo di frontiera ai valichi comuni, la Croazia può mantenere i valichi comuni alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina. A questi valichi le guardie di frontiera di una delle parti effettuano verifiche all'ingresso e all'uscita sul territorio dell'altra parte. Le guardie di frontiera croate effettuano tutte le verifiche in ingresso e uscita in conformità dell'acquis dell'Unione, anche per quanto attiene agli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento. I pertinenti accordi bilaterali che istituiscono i valichi di frontiera comuni in questione sono in caso modificati a tal fine.»

10.   AMBIENTE

I.   NORMATIVA ORIZZONTALE

1.

32003 L 0087: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

a)

Per quanto riguarda l'inclusione di tutti i voli tra due aerodromi situati nel territorio croato e di tutti i voli tra un aerodromo situato nel territorio croato e un aerodromo situato in un paese esterno al SEE (in prosieguo: «attività di trasporto aereo supplementari»), si applicano le seguenti disposizioni:

i)

in deroga all'articolo 3 quater, paragrafo 2, il periodo indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1o gennaio 2013, decorre dal 1o gennaio 2014 per le attività di trasporto aereo supplementari;

ii)

in deroga all'articolo 3 quater, paragrafo 4, la Commissione decide, secondo la procedura di cui alla stessa disposizione, in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari entro sei mesi dalla data di adesione;

iii)

in deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2014 la percentuale di quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo supplementari è la percentuale delle quote rimanenti dopo aver calcolato il numero delle quote da assegnare a titolo gratuito a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), e il numero delle quote da accantonare in una riserva speciale a norma dell'articolo 3 septies;

iv)

in deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, le emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte da attività di trasporto aereo supplementari sono decise dalla Commissione per l'anno di riferimento 2010 in base ai migliori dati disponibili. Il numero di quote che devono essere messe all'asta dagli Stati membri le cui emissioni complessive attribuite al trasporto aereo includono quelle prodotte da voli provenienti da un aerodromo croato è adeguato a decorrere dal 1o luglio 2013, al fine di riassegnare i diritti di messa all'asta relativi a dette emissioni alla Croazia;

v)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 1, l'anno di controllo per le attività di trasporto aereo supplementari è il 2012 e le domande per l'attribuzione delle quote sono presentate alle autorità croate competenti entro il 31 marzo 2013;

vi)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 2, la Croazia presenta alla Commissione domande relative alle attività di trasporto aereo supplementari entro il 1o luglio 2013;

vii)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, la Commissione adotta una decisione in merito alle materie di cui alle lettere da a) a e) di detto paragrafo in relazione alle attività di trasporto aereo supplementari entro il 30 settembre 2013;

viii)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), per le attività di trasporto aereo supplementari il numero di quote da assegnare a titolo gratuito è calcolato moltiplicando il parametro di riferimento di cui alla lettera e) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 2, adeguati per tenere conto della modifica media delle tonnellate-chilometro riconducibili ad attività di trasporto aereo contemplate dall'EU ETS rispetto ai livelli del 2010. Se necessario, il parametro di riferimento può essere assoggettato a un fattore di correzione uniforme che deve essere applicato dalla Commissione;

ix)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, per le attività di trasporto aereo supplementari il parametro di riferimento di cui alla lettera e) di detto paragrafo è lo stesso di quello calcolato per le attività di trasporto aereo contemplate dall'EU ETS a decorrere dal 1o gennaio 2012;

x)

in deroga all'articolo 3 sexies, paragrafo 5, la data di rilascio delle quote per le attività di trasporto aereo supplementari è il 28 febbraio 2014;

xi)

in deroga all'articolo 3 septies, per quanto riguarda le attività di trasporto aereo supplementari, i riferimenti al secondo anno civile del periodo che ha inizio nel 2013 si intendono fatti al 2014 e i riferimenti al terzo anno civile di detto periodo si intendono fatti al 2015;

xii)

in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, per le attività di trasporto aereo supplementari la data di cui a detto paragrafo è il 1o luglio 2013;

xiii)

in deroga all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la nuova attribuzione delle responsabilità di gestione per gli operatori aerei alla Croazia avviene nel corso del 2014, dopo l'adempimento da parte dell'operatore degli obblighi che gli incombono relativi al 2013, a meno che la precedente autorità di gestione e la Croazia non concordino una data diversa a seguito di una richiesta da parte dell'operatore aereo entro sei mesi dalla data in cui la Commissione pubblica l'elenco aggiornato degli operatori che tiene conto dell'adesione della Croazia. In tal caso, la riassegnazione avviene entro il 2020 in relazione al periodo di scambio che ha inizio nel 2021;

xiv)

in deroga all'allegato I, punto 6, le attività di trasporto aereo supplementari sono incluse a decorrere dal 1o gennaio 2014.

b)

Fatte salve le suddette deroghe, la Croazia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare di potersi conformare alla direttiva a decorrere dall'adesione per l'intero anno 2013.

2.

32010 R 0920: Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1)

Gli articoli 16, 29, 41, 46 e 54 e l'allegato VIII, relativi alle attività di trasporto aereo, si applicano in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2014.

II.   QUALITÀ DELL'ARIA

32008 L 0050: Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1)

a)

In deroga all'allegato XIV, l'anno di riferimento di cui al punto A, primo capoverso, è il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia. L'indicatore di esposizione media per tale anno di riferimento è la concentrazione media dell'anno dell'adesione e del primo e del secondo anno dopo l'anno dell'adesione.

b)

In deroga all'allegato XIV, punto B, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è calcolato in relazione all'indicatore di esposizione media nell'anno di riferimento che è il secondo anno dopo la fine dell'anno dell'adesione della Croazia.

III.   GESTIONE DEI RIFIUTI

31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1)

a)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), il requisito relativo alla riduzione del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica rispettivamente al 75 %, 50 % e 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997 si applica in Croazia secondo i termini specificati in appresso.

La Croazia assicura una diminuzione graduale del quantitativo dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica secondo il seguente schema:

i)

entro il 31 dicembre 2013 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica è ridotta al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997;

ii)

entro il 31 dicembre 2016 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica è ridotta al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997;

iii)

entro il 31 dicembre 2020 la percentuale di rifiuti urbani biodegradabili collocati a discarica è ridotta al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1997.

b)

In deroga all'articolo 14, lettera c), tutte le discariche preesistenti in Croazia si conformano ai requisiti previsti dalla direttiva entro il 31 dicembre 2018, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1.

La Croazia garantisce una riduzione graduale dei rifiuti collocati nelle discariche non conformi preesistenti conformemente ai seguenti quantitativi massimi annuali:

entro il 31 dicembre 2013: 1 710 000 tonnellate,

entro il 31 dicembre 2014: 1 410 000 tonnellate,

entro il 31 dicembre 2015: 1 210 000 tonnellate,

entro il 31 dicembre 2016: 1 010 000 tonnellate,

entro il 31 dicembre 2017: 800 000 tonnellate.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno di adesione, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto degli obiettivi intermedi.

IV.   QUALITÀ DELL'ACQUA

1.

31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)

In deroga agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane si applicano in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2024, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

a)

entro il 31 dicembre 2018 è conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, ad eccezione dei seguenti agglomerati costieri:

 

Bibinje - Sukošan,

 

Biograd,

 

Jelsa - Vrboska,

 

Makarska,

 

Mali Lošinj,

 

Malinska - Njivice,

 

Nin,

 

Pirovac - Tisno - Jezera,

 

Pula - sjever,

 

Vela Luka,

 

Vir;

b)

entro il 31 dicembre 2020 è conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 le cui acque reflue sono scaricate in aree sensibili nonché per gli impianti di trattamento situati all'interno dei bacini drenanti del Danubio e di altre aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree e per gli undici agglomerati costieri elencati alla lettera a);

c)

entro il 31 dicembre 2023 è conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2 000.

2.

31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

A titolo di deroga, i parametri microbiologici e i parametri indicatori di cui all'allegato I, rispettivamente parte A e parte C, si applicano alle seguenti zone di approvvigionamento d'acqua in Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2019:

Zona di approvvigionamento d'acqua

N. della zona

Popolazione

Codice NUTS

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V.   PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

1.

31999 L 0013: Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1)

a)

In deroga all'articolo 5 e agli allegati II A e II B, i valori limite di emissione di composti organici volatili dovuti all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti si applicano ai seguenti impianti in Croazia a decorrere dalle date sotto indicate:

i)

a decorrere dal 1o gennaio 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25;

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264;

ii)

a decorrere dal 1o gennaio 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32;

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (impianto di Zadar, ubicazione: Zadar, Murvica bb);

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (impianto di Umag, ubicazione: Umag, Ungarija bb);

iii)

a decorrere dal 1o gennaio 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24;

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2;

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - ubicazione: Zagreb, Jankomir 5;

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2;

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec;

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5;

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12;

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33;

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d;

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13;

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb;

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a;

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21;

14.

SLAVICA - KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17;

15.

MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206;