ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.110.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 aprile 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

17

 

*

Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 352/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/205/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

35

 

*

Decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

36

 

 

2012/207/UE

 

*

Decisione delegata della Commissione, dell'8 febbraio 2012, che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria

38

 

 

2012/208/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 aprile 2012, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2012) 2463]

39

 

 

2012/209/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 aprile 2012, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 2484]

41

 

 

2012/210/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa al riconoscimento del sistema Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011)

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


DIRETTIVA 2012/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le parti interessate, in particolare quelle appartenenti alla comunità medica, hanno manifestato serie preoccupazioni sull'impatto che l'attuazione di tale direttiva potrebbe avere sull'utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, nonché sul suo impatto su talune attività industriali.

(2)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle parti interessate e ha deciso di riconsiderare alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE sulla base delle nuove informazioni scientifiche.

(3)

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE è stato rinviato dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al 30 aprile 2012, al fine di consentire l'adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti entro tale data.

(4)

Il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato la proposta di nuova direttiva che sostituisce la direttiva 2004/40/CE. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici. Di conseguenza, anticipando l'adozione della nuova direttiva al 30 aprile 2012, la maggioranza degli Stati membri non ha recepito la direttiva 2004/40/CE.

(5)

Data la complessità tecnica della materia, è tuttavia improbabile che la nuova direttiva sia adottata entro il 30 aprile 2012.

(6)

Di conseguenza, è opportuno posticipare il termine del 30 aprile 2012. Pertanto, è necessario che la presente direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE la data «30 aprile 2012» è sostituita da quella del «31 ottobre 2013».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  Parere del 22 febbraio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 aprile 2012.

(3)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 88.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo, compreso fra lo 0 % e il 34,9 %, sulle importazioni di acido tartarico («AT») originario della Repubblica popolare cinese («Cina»). Si ricorda che l’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sull’AT prodotto dal produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking») era dello 0 %, mentre variava tra il 4,7 % e il 34,9 % per gli altri produttori esportatori cinesi.

(2)

Il 22 febbraio 2008, in seguito ad un riesame avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 150/2008 (3) ha modificato la portata delle misure di cui sopra.

(3)

In data 16 aprile 2012, in seguito a un riesame delle misure in vigore nei confronti di Hangzhou Bioking avviato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, alla luce della relazione dell’organo d’appello dell’OMC «Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice» (4), che stabilisce, ai paragrafi 305 e 306, che un produttore esportatore a carico del quale nell’inchiesta iniziale non sono state accertate pratiche di dumping debba essere escluso dal campo d’applicazione della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta e non possa essere oggetto di riesami amministrativi o per mutamento di circostanze, il Consiglio ha modificato le misure riguardanti Hangzhou Bioking con il regolamento (UE) n. 332/2012 (5).

(4)

L’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure istituite dal regolamento iniziale sarà denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore, il 27 ottobre 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dai seguenti produttori («richiedenti»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie srl e Comercial Quimica Sarasa SL, che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di acido tartarico dell’Unione.

(6)

La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di AT originario della Cina avrebbe comportato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («avviso di apertura»).

4.   Casi paralleli

(8)

Il 29 luglio 2011 la Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di un procedimento antidumping (8) a norma dell’articolo 5 sulle importazioni di AT originario della Cina, limitato ad un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking.

(9)

Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale (9), a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di AT originario della Cina limitato all’esame del dumping per quanto riguarda due produttori esportatori cinesi, Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, e Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

5.   Inchiesta

5.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

(10)

L’inchiesta relativa al persistere del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo considerato»).

5.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(13)

In considerazione del numero elevato di produttori esportatori della Cina, di importatori indipendenti nell’Unione e di produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(14)

Tenuto conto delle risposte ricevute si è deciso di ricorrere al campionamento nei confronti dei produttori dell’Unione. Nessun importatore indipendente nell’Unione ha collaborato all’inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori della Cina, soltanto due produttori esportatori hanno dichiarato di essere disposti a collaborare all’inchiesta. Di conseguenza, si è deciso che il campionamento non sarebbe stato necessario per i produttori esportatori.

(15)

Sei produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni fornite da questi produttori dell’Unione, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione ritenuti rappresentativi dell’industria dell’Unione in termini di volumi di vendite del prodotto simile nell’Unione. Il volume complessivo delle loro vendite rappresentava il 61 % del volume delle vendite nel mercato dell’Unione.

(16)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell’Unione inseriti nel campione, due utilizzatori dell’Unione e due produttori esportatori cinesi. Inoltre due produttori dell’Unione che hanno collaborato hanno fornito i dati di carattere generale richiesti ai fini dell’analisi del pregiudizio.

(17)

Le esportazioni effettuate da Hangzhou Bioking, il cui margine di dumping individuale era risultato nullo nell’inchiesta iniziale, sono state escluse dall’analisi sia del dumping che del pregiudizio, anche per quanto riguarda la probabilità del persistere del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio conseguente alle importazioni oggetto di dumping. Nel presente riesame l’analisi si è quindi basata sulle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione durante il PIR (escluse le esportazioni effettuate dal produttore Hangzhou Bioking), denominate anche «esportazioni oggetto delle misure» nel presente regolamento.

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione:

Comercial Quimica Sarasa SL,

Alcoholera Vinícola europea SA,

Distillerie Mazzari SpA,

Distillerie Bonollo SpA,

b)

produttori esportatori della Cina:

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

Ninghai Organical Chemical Factory,

c)

utilizzatori

Danisco A/S,

Kerry (NL) B.V.,

d)

produttore del paese di riferimento

Tarcol SA, Argentina.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(19)

Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 150/2008, che ha modificato la portata delle misure istituite dal regolamento iniziale come illustrato sopra. Si tratta dell’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della Cina, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) («prodotto in esame»).

(20)

L’inchiesta di riesame ha confermato che, come nell’inchiesta iniziale, il prodotto in esame importato sul mercato dell’Unione e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori sui mercati nazionali, nonché quelli fabbricati e venduti nell’Unione dall’industria dell’Unione («prodotto simile»), hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi. Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(21)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

(22)

Come già ricordato al considerando 13, in considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori interessati dal presente riesame, nell’avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento. Dei venti produttori esportatori noti, solo due società, che beneficiano entrambe del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, si sono manifestate e hanno accettato di collaborare. Queste due società coprono la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione durante il PIR, escluse le esportazioni effettuate dalla società Hangzhou Bioking, il cui margine di dumping individuale nell’inchiesta iniziale è risultato pari a zero.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Paese di riferimento

(23)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e dato che la Cina è un paese con un’economia in transizione, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento»).

(24)

Come già nell’inchiesta iniziale, nell’avviso di apertura l’Argentina è stata proposta come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta.

(25)

Un consumatore industriale di acido tartarico ha evidenziato alcune difficoltà legate alla scelta dell’Argentina come paese di riferimento, sostenendo che essa non possa essere l’unico parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Tale parte interessata ha fatto riferimento, segnatamente, a presunte differenze tra Cina e Argentina per quanto riguarda i processi di produzione, all’importo limitato della produzione annua rispetto alla produzione mondiale e alla fluttuazione dei tassi di cambio. Nessuna di queste argomentazioni è stata tuttavia suffragata da prove documentali.

(26)

In ogni caso, i diversi metodi di produzione di Argentina e Cina e il conseguente impatto sui costi e sulla valutazione del prodotto in esame erano già stati attentamente esaminati nell’inchiesta iniziale e si era concluso che tali elementi non erano tali da modificare la comparabilità dei prodotti che erano risultati simili. Poiché quanto sostenuto dal consumatore industriale non ha apportato alcun nuovo elemento e le sue affermazioni non sono state comprovate, l’argomentazione è stata respinta. Le conclusioni dell’attuale riesame in previsione della scadenza, pertanto, confermano le conclusioni raggiunte dall’inchiesta iniziale, ossia che le differenze nei processi di produzione non hanno un impatto sulla comparabilità dei prodotti.

(27)

La limitata entità della produzione annua dell’Argentina rispetto al mercato mondiale di AT non è un argomento pertinente per valutare se un mercato specifico sia adatto a stabilire il valore normale in un mercato di riferimento. L’inchiesta ha anzi confermato che l’Argentina è un mercato aperto e concorrenziale, caratterizzato dalla presenza di almeno due operatori. Per tali motivi l’argomentazione è stata respinta.

(28)

L’argomentazione circa le notevoli fluttuazioni dei tassi di cambio tra le regioni non è stata suffragata da elementi di prova. Nel corso della verifica in loco, inoltre, non sono stati raccolti elementi da cui emerga una distorsione dei tassi di cambio tra le regioni. Per tali motivi anche tale argomentazione è stata respinta.

(29)

Pertanto, come già nell’inchiesta iniziale, si è concluso che l’Argentina è un paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale.

(30)

Sono state contattate due società argentine note, ma solo una di esse ha accettato di collaborare, di rispondere al questionario e di ospitare una visita di verifica. I suoi dati sono stati utilizzati per la determinazione del valore normale.

2.2.   Valore normale

(31)

Per le due società cui è stato concesso il TEM durante l’inchiesta iniziale, il valore normale è stato stabilito in base ai rispettivi dati. A norma dell’articolo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le vendite di acido tartarico sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative durante il PIR, vale a dire se il volume delle vendite del prodotto destinate al consumo interno rappresentasse il 5 % o più delle esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione.

(32)

Per una società cui è stato concesso il TEM, il valore normale ha dovuto essere costruito poiché le sue vendite sul mercato interno non erano sufficienti per essere considerate rappresentative come indicato al considerando 31. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base dei costi di fabbricazione della società, cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(33)

Per l’altra società cui è stato concesso il TEM, dal momento che le vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative ed effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

(34)

Per quanto riguarda le società cui non è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base di informazioni ottenute presso il produttore che ha collaborato nel paese di riferimento.

(35)

Le vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti nel paese di riferimento sono state quindi valutate anche secondo il criterio di cui all’articolo 2 del regolamento di base. La Commissione ha potuto verificare che queste vendite erano state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali e potevano quindi essere utilizzate per stabilire il valore normale per le società cui non è stato concesso il TEM.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(36)

Tutte le vendite all’esportazione verso l’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell’Unione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

(37)

Per il prezzo all’esportazione di tutti gli altri produttori stabiliti in Cina, le informazioni sono state tratte dalle statistiche sulle importazioni disponibili nella base dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

2.4.   Confronto

(38)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(39)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi per trasporti, assicurazione, tasse e crediti che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(40)

Per confrontare in modo equo il valore normale franco fabbrica calcolato per il paese di riferimento e il prezzo all’esportazione quale indicato al considerando 37, i prezzi cif all’esportazione sono stati adeguati a livello franco fabbrica sulla base dei dati raccolti durante le visite di verifica.

2.5.   Margine di dumping

(41)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(42)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato e cui è stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, il confronto ha dimostrato che queste società hanno continuato a praticare il dumping anche se ad un livello leggermente più ridotto.

(43)

Il dazio residuo calcolato indica un livello significativo di dumping, addirittura superiore rispetto all’inchiesta iniziale.

3.   Probabilità del persistere del dumping

(44)

Dopo avere esaminato l’esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere del dumping.

(45)

A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati terzi.

3.1.   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina

(46)

Dopo l’istituzione delle misure definitive nel gennaio 2006, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno continuato ad aumentare, passando da 3 034 tonnellate metriche («TM») nel 2007 a 3 649 TM nel PIR, ossia un aumento del 20 % circa. Parallelamente, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina ha acquisito 1,0 punti percentuali nel periodo considerato, passando dal 12,6 % nel 2007 al 13,5 % nel PIR.

(47)

Nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono rimasti relativamente stabili, con un aumento del 12,6 % tra il 2007 e il 2008, seguito da una continua riduzione nel 2009 e nel PIR, fino a raggiungere in quest’ultimo periodo il livello del 2007.

3.2.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

(48)

Per quanto riguarda la capacità di produzione totale di acido tartarico in Cina, diverse fonti di informazioni disponibili pubblicamente (10) indicano una capacità di produzione ampiamente superiore alla domanda sul mercato interno cinese.

(49)

La capacità di produzione totale della Cina è stata valutata a circa 25 000 TM, tenendo conto delle informazioni raccolte in loco nel corso dell’inchiesta e grazie a ricerche di mercato (11). Il mercato cinese è di dimensioni modeste rispetto alla capacità disponibile in Cina e il suo consumo è stimato a 5 000 TM.

(50)

Vi sono inoltre forti segnali del fatto che la capacità in Cina è addirittura superiore a 25 000 TM. Infatti, la capacità complessiva dei due esportatori cinesi che hanno collaborato è aumentata di oltre il 200 % se si confrontano i dati del PI iniziale e quelli del PIR attuale. La capacità inutilizzata corrispondente era pari a circa il 20 % della capacità totale nel PIR.

(51)

Inoltre, le informazioni raccolte da estratti delle relazioni citate al precedente considerando 48 e le informazioni disponibili pubblicamente mostrano che nel 2007 hanno iniziato l’attività almeno due nuovi produttori di acido tartarico.

(52)

In tale contesto, è chiaro che la capacità della Cina è sproporzionata rispetto al consumo interno, il che conferma chiaramente la necessità per i produttori cinesi di accrescere la loro posizione sui mercati di esportazione.

3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e di altri mercati terzi

(53)

Dalle informazioni raccolte presso la società cinesi che hanno collaborato, il livello dei prezzi applicati ai paesi terzi è in linea con il livello di prezzi che potevano ottenere sul mercato dell’Unione. Come indicato sopra, il mercato interno cinese è caratterizzato da una notevole sovraccapacità produttiva da cui risulta la forte e ovvia necessità di trovare mercati alternativi in grado di assorbire questo eccesso di capacità produttiva.

(54)

Il mercato dell’Unione è di gran lunga il maggiore al mondo, pari a circa il 40 % del consumo mondiale di acido tartarico, ed è ancora in aumento come si ricorda al considerando 60. È inoltre chiaro, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, che le società cinesi hanno mostrato grande interesse a sviluppare la loro presenza nel principale mercato mondiale e a mantenere una quota di mercato significativa sul mercato dell’Unione.

4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

(55)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, si può concludere che volumi significativi di importazioni dalla Cina sono tuttora oggetto di dumping e che il persistere del dumping è assai probabile. Data la capacità inutilizzata potenziale della Cina, compresi i nuovi produttori apparsi sul mercato cinese, e tenuto conto che il mercato dell’Unione è il maggiore al mondo e presenta prezzi interessanti, si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori cinesi aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(56)

Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da nove produttori. Di questi nove produttori, sei hanno pienamente collaborato all’inchiesta, presentato questionari di campionamento e chiesto di essere inclusi nel campione. Si è accertato che questi sei produttori rappresentano una proporzione «maggioritaria», in questo caso superiore al 73 %, della produzione totale del prodotto simile nell’Unione. Come indicato al seguente considerando 57, i nove produttori che hanno fornito i dati di cui alla domanda di riesame sono di seguito denominati «industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(57)

Ai fini dell’analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, produttività, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell’intera produzione dell’Unione sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che si sono manifestati nel contesto dell’esercizio di campionamento e, per gli altri tre produttori dell’Unione, sulla base di una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame,

l’analisi degli elementi microeconomici (prezzi medi unitari, scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(58)

Va osservato che il mercato di acido tartarico dell’Unione è caratterizzato da un numero relativamente ridotto di produttori, per lo più piccole e medie imprese ubicate in Italia e in Spagna. Ad eccezione di un produttore stabilito in Spagna, che produce soltanto AT, tutti gli altri produttori sono integrati verticalmente, avendo come attività principale la produzione di alcole a partire dalle fecce di vino, un processo di cui l’AT è un sottoprodotto.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo nel mercato dell’Unione

(59)

Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno, alle informazioni contenute nella base dati sulle esportazioni cinesi, ai dati Eurostat sul volume delle importazioni sul mercato dell’Unione e, per gli altri produttori dell’Unione, procedendo a stime fondate sui dati della domanda di riesame.

(60)

Il consumo di acido tartarico nell’Unione è aumentato dell’11 % tra il 2007 e il PIR. Più in particolare, la domanda apparente è diminuita del 15 % dal 2007 al 2009. Durante il PIR, tuttavia, il consumo dell’Unione ha raggiunto 29 964 tonnellate, il che rappresenta un notevole aumento (26 %) rispetto all’anno precedente. Tale incremento si spiega con l’elevata elasticità dei prezzi dell’AT. Infatti, se i prezzi sono bassi, come è avvenuto durante il PIR, l’AT può essere utilizzato per applicazioni supplementari come prodotto di sostituzione di altre materie prime chimiche, come l’acido citrico e l’acido malico, il che spiega l’aumento del consumo totale dell’Unione.

Tabella 1

 

2007

2008

2009

PIR

Consumo totale dell’UE (in tonnellate)

26 931

25 333

22 983

29 964

Indice

100

94

85

111

Fonte: risposte al questionario, base dati esportazioni cinesi, Eurostat

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina

2.1.   Volume e quota di mercato

(61)

Il volume di tutte le importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l’Unione è aumentato del 45 % nel periodo considerato, attestandosi a 8 495 tonnellate durante il PIR, il che equivale ad una quota di mercato del 28,4 %.

(62)

Il volume delle importazioni di AT nell’Unione da esportatori cinesi soggetti a misure antidumping è aumentato del 20 % e ha raggiunto 3 649 tonnellate nel PIR, il che corrisponde ad una quota di mercato del 12,2 % rispetto all’11,3 % all’inizio del periodo considerato. Le altre importazioni, pari a 4 846 tonnellate, sono state effettuate presso un esportatore cinese soggetto a un’aliquota del dazio pari allo 0 %, la cui quota nel totale delle esportazioni cinesi verso l’Unione ha anch’essa registrato un aumento nel periodo considerato (+ 9 punti percentuali).

Tabella 2

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in tonnellate)

3 035

3 042

2 945

3 649

Indice = 100

100

100

97

120

Quota di mercato delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure

11,3 %

12,0 %

12,8 %

12,2 %

Indice = 100

100

106

113

107

2.2.   Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)

(63)

La seguente tabella illustra l’andamento dei prezzi medi cif franco frontiera UE delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure e dei prezzi medi di vendita pertinenti dell’industria dell’Unione.

Tabella 3

 

2007

2008

2009

PIR

Prezzo delle importazioni dalla Cina (in EUR/tonnellata) oggetto delle misure

1 834

2 060

1 966

1 819

Indice = 100

100

112

107

99

Fonte: Risposte al questionario, base dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6

(64)

I prezzi di vendita medi unitari a livello cif delle esportazioni cinesi oggetto delle misure hanno raggiunto 1 819 EUR/TM nel PIR, il che equivale a un aumento del 20 % nel periodo considerato.

(65)

Per quanto riguarda il prezzo di vendita dell’AT sul mercato dell’Unione durante il PIR, si è effettuato un confronto tra i prezzi dell’AT prodotto e venduto dall’industria dell’Unione e quelli delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione considerati sono i prezzi praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti, eventualmente adeguati franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell’Unione e al netto di sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi citati sopra al netto di sconti e adeguati, se del caso, al livello cif franco frontiera UE, opportunamente adeguati per tener conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione. Il prezzo di vendita medio ponderato dell’Unione durante il PIR è stato pari a 2 496 EUR/TM.

(66)

Il confronto per tipo di prodotto ha dimostrato che, durante il PIR, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina oggetto delle misure sono state vendute nell’Unione a prezzi significativamente inferiori (del 32,6 %) a quelli dell’industria dell’Unione.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

(67)

La tabella seguente illustra l’andamento delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato in termini di volume e quota di mercato, nonché del prezzo medio di queste importazioni.

Tabella 4

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate)

590

135

156

845

Indice = 100

100

23

26

143

Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

2,2 %

0,5 %

0,7 %

2,8 %

Indice = 100

100

24

31

129

Prezzo delle importazioni (in EUR/tonnellata)

2 503

2 874

2 300

2 413

Fonte: Eurostat, base dati di cui all’articolo 14, pargrafo 6

(68)

Il volume delle importazioni di acido tartarico da altri paesi terzi nell’UE è aumentato del 43 % nel periodo considerato e ha raggiunto 845 tonnellate nel PIR. I prezzi di queste importazioni sono relativamente elevati e notevolmente superiori ai prezzi corrispondenti praticati dalla Cina: inoltre sono solo leggermente inferiori al livello medio dei prezzi dell’industria dell’Unione. Si può tuttavia affermare che le esportazioni a partire da altri paesi terzi fossero marginali: durante il PIR, infatti, rappresentavano solo una quota di mercato del 2,8 % nonostante il notevole aumento, in percentuale, registrato alla fine del periodo considerato.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(69)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che hanno potuto incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato.

4.1.   Osservazioni preliminari

(70)

In considerazione del fatto che, per l’industria dell’Unione, era stato utilizzato il campionamento, ai fini dell’analisi del pregiudizio gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti a due livelli, come indicato al considerando 57.

4.2.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(71)

Tra il 2007 e il PIR la produzione dell’Unione è aumentata del 5 %. Più precisamente, è aumentata del 19 % tra il 2009 e il PIR, raggiungendo circa 30,5 migliaia di TM, dopo il forte calo del 14 % registrato tra il 2007 e il 2009. I livelli accresciuti di produzione hanno consentito all’industria dell’Unione di contenere l’aumento dei costi di produzione e hanno avuto un impatto positivo sulla redditività complessiva dell’industria dell’Unione.

Tabella 5

 

2007

2008

2009

PIR

Produzione in volume (in tonnellate)

29 000

27 500

25 000

30 588

Indice = 100

100

95

86

105

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

b)   Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(72)

La capacità di produzione dei produttori dell’Unione è diminuita del 2 % nel corso del periodo considerato.

(73)

L’utilizzo degli impianti era pari al 63 % nel 2007 ed è sceso al 56 % nel 2009, per arrivare al 68 % nel PIR. La diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti nel 2009 si spiega con gli effetti negativi della crisi. L’utilizzo totale degli impianti è aumentato dell’8 % nel periodo considerato, il che ha contribuito a un’ulteriore diluizione dei costi fissi.

Tabella 6

 

2007

2008

2009

PIR

Capacità di produzione (in tonnellate)

46 000

46 000

45 000

45 000

Indice = 100

100

100

98

98

Utilizzo degli impianti

63 %

60 %

56 %

68 %

Indice = 100

100

95

88

108

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

c)   Volume delle vendite

(74)

Il volume delle vendite effettuate dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione nel PIR ha registrato un lieve aumento (1 %). Le vendite sono dapprima diminuite dell’11 % tra il 2007 e il 2008, per poi diminuire ulteriormente del 9 % nel 2009 fino a raggiungere, alla fine del periodo considerato, pressoché lo stesso livello registrato all’inizio del medesimo periodo: queste notevoli variazioni sono state causate principalmente dalla crisi economica del 2008 e del 2009.

Tabella 7

 

2007

2008

2009

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione (in tonnellate)

20 489

18 165

16 709

20 623

Indice = 100

100

89

82

101

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

d)   Quota di mercato

(75)

Nel periodo considerato la quota di mercato dei produttori dell’Unione si è ridotta di 7,3 punti percentuali, passando dal 76,1 % del 2007 al 68,8 % del PIR. Questa contrazione della quota di mercato è dovuta al fatto che, malgrado un incremento del consumo, le vendite dell’industria dell’Unione non hanno potuto aumentare allo stesso ritmo nel periodo considerato, ma sono rimaste alquanto stabili.

Tabella 8

 

2007

2008

2009

PIR

Quota di mercato dei produttori dell’Unione

76,1 %

71,7 %

72,7 %

68,8 %

Indice = 100

100

94

95

90

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati di Eurostat

e)   Crescita

(76)

Tra il 2007 e il PIR, mentre il consumo dell’Unione aumentava dell’11 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione si è mantenuto stabile e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %. Si conclude pertanto che i produttori dell’Unione non hanno potuto in alcun modo beneficiare della crescita del mercato.

f)   Occupazione

(77)

Per l’industria dell’Unione il calo dei livelli occupazionali è stato del 28 % tra il 2007 e il PIR. Più in particolare, il numero di addetti è diminuito nettamente da 320 nel 2007 e nel 2008 a 280 nel 2009 e a 230 nel PIR. Il calo del 2009 è una conseguenza dei processi di ristrutturazione operati da alcuni produttori dell’Unione.

Tabella 9

 

2007

2008

2009

PIR

Occupazione (addetti)

320

320

280

230

Indice = 100

100

100

88

72

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

g)   Produttività

(78)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 47 % nel periodo considerato. Questo andamento è dovuto al fatto che la produzione è aumentata del 5 % mentre i livelli di occupazione sono diminuiti del 28 % ed è indice della maggiore efficienza dall’industria dell’Unione. Ciò è particolarmente evidente nel PIR, durante il quale la produzione è aumentata mentre il livello di occupazione ha continuato a diminuire e la produttività era superiore di 48 punti percentuali rispetto al 2009.

Tabella 10

 

2007

2008

2009

PIR

Produttività (in tonnellate/addetto)

90

85

89

132

Indice = 100

100

94

99

147

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

4.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione

h)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(79)

Tra il 2007 e il 2009 i prezzi medi annui di vendita praticati dai produttori inseriti nel campione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati dell’8 %; nel periodo considerato si è tuttavia registrato un calo del 6 %, dato che nel PIR il prezzo medio annuo di vendita è sceso a 2 496 EUR/t rispetto a 2 667 EUR/t nel 2007. La disponibilità di tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta il 66 % dei costi totali di fabbricazione dell’acido tartarico, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli hanno pertanto un effetto sull’offerta complessiva di tartrato di calcio, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Va osservato che il 2007 ed il 2008 non sono stati due anni favorevoli per la vendemmia, il che ha comportato un aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi di vendita dopo il periodo di produzione (trattandosi di un prodotto stagionale, gli effetti si concretizzano solo vari mesi dopo il periodo della vendemmia). Poiché il 2009 è stato invece un anno positivo per la vendemmia, i prezzi medi annui di vendita nel PIR erano inferiori del 14 % rispetto a quelli dell’anno precedente.

Tabella 11

 

2007

2008

2009

PIR

Prezzo unitario sul mercato UE (in EUR/tonnellata)

2 667

2 946

2 881

2 496

Indice = 100

100

110

108

94

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

i)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(80)

Visto il livello di dumping riscontrato nella presente inchiesta, non è stato possibile stabilire che vi sia stata una piena ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e si è ritenuto che l’industria dell’Unione resti vulnerabile nei confronti dell’effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Si ricorda che nell’inchiesta iniziale sono stati constatati margini di dumping rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % per i due produttori cinesi che hanno collaborato e cui è stato concesso il TEM. Il margine di dumping per tutte le altre società è pari al 34,9 %. Inoltre, come indicato sopra nel considerando 7, è stato avviato un procedimento antidumping limitato ad un unico produttore esportatore cinese che non è soggetto alle misure, Hangzhou Bioking, e non si può escludere che questo produttore esportatore risulti esercitare pratiche di dumping. Come indicato sopra ai considerando da 48 a 54, inoltre, sulla base principalmente delle eccedenze di capacità di produzione disponibili in Cina e delle dimensioni alquanto ridotte del mercato interno cinese, è stata stabilita la probabilità del persistere del dumping. Per quanto riguarda la ripresa dagli effetti di precedenti importazioni in dumping dalla Cina, è importante ricordare che dopo l’istituzione delle misure definitive nel gennaio 2006 le importazioni dalla Cina oggetto delle misure hanno continuato ad aumentare, come indicato al precedente considerando 46. Di conseguenza, non si è potuto constatare un effettivo superamento delle conseguenze delle precedenti pratiche di dumping: l’industria dell’Unione resta pertanto vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato dell’Unione.

j)   Scorte

(81)

Il volume delle scorte è rimasto stabile durante il periodo considerato, con un lieve aumento del 2 %. Più in particolare, nel 2008 si è registrato un forte aumento (65 %) come conseguenza diretta dell’andamento delle vendite illustrato al considerando 74. Tra il 2008 e il PIR il volume delle scorte è diminuito dal momento che nello stesso periodo sono aumentate le vendite ad acquirenti indipendenti.

Tabella 12

 

2007

2008

2009

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

863

1 428

933

879

Indice = 100

100

165

108

102

Fonte: risposte al questionario.

k)   Salari

(82)

Nel periodo considerato il costo medio della manodopera è aumentato del 19 % malgrado gli sforzi dei produttori inclusi nel campione per diminuire tali costi, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori non qualificati, come evidenziato dalla riduzione della forza lavoro complessiva di cui al precedente considerando 77.

Tabella 13

 

2007

2008

2009

PIR

Salario medio (in EUR)

28 686

31 871

31 574

34 245

Indice = 100

100

111

110

119

Fonte: risposte al questionario

l)   Redditività e utile sul capitale investito

(83)

Nel periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile effettuate dai produttori inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata di oltre 6 punti percentuali. Più in particolare, la redditività dei produttori inseriti nel campione è diminuita di 3,7 punti percentuali tra il 2007 e il 2008, attestandosi a un livello del 7,7 %, considerato al di sotto del margine di profitto perseguito, per poi aumentare nel 2009 e nel PIR fino a raggiungere il 17,6 %.

(84)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività, passando dal 36,4 % nel 2007 al 21,9 % nel 2008. È salito al 44,4 % nel 2009 e aumentato ulteriormente nel PIR sino a raggiungere il 142,9 %. Nel complesso, l’utile sul capitale investito si è mantenuto molto positivo nel periodo considerato.

Tabella 14

 

2007

2008

2009

PIR

Redditività UE (% delle vendite nette)

11,4 %

7,7 %

12,5 %

17,6 %

Indice = 100

100

67

109

153

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

36,4 %

21,9 %

44,4 %

142,9 %

Indice = 100

100

60

122

393

Fonte: risposte al questionario

m)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(85)

Nel 2007 il flusso di cassa netto delle attività operative è stato positivo (4,6 milioni di EUR). È sceso a 1,8 milioni di EUR nel 2008 per poi aumentare notevolmente fino alla fine del periodo considerato, raggiungendo un livello pari a 6,8 milioni di EUR durante il PIR. Nel complesso il flusso di cassa è stata costantemente positivo nel periodo considerato.

(86)

Non sono emersi elementi che facciano ritenere che l’industria dell’Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che, come affermato nel considerando 58, la maggior parte dei produttori inclusi nel campione sono società integrate.

Tabella 15

 

2007

2008

2009

PIR

Flusso di cassa (in EUR)

4 691 458

1 841 705

4 706 092

6 802 164

Indice = 100

100

39

100

145

Fonte: risposte al questionario

n)   Investimenti

(87)

Gli investimenti annui dei produttori del campione a favore della produzione del prodotto simile sono calati del 23 % tra il 2007 e il PIR. Più precisamente, hanno registrato un incremento del 5 % tra il 2007 e il 2008 e sono ulteriormente aumentati (32 punti percentuali) nel 2009. Il forte calo degli investimenti osservato tra il 2009 e il PIR (– 60 punti percentuali) può essere in parte spiegato dal fatto che le società oggetto dell’inchiesta avevano già realizzato durante il periodo considerato i principali investimenti necessari da esse previsti.

Tabella 16

 

2007

2008

2009

PIR

Investimenti netti (in EUR)

2 518 189

2 632 013

3 461 990

1 943 290

Indice = 100

100

105

137

77

Fonte: risposte al questionario

5.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(88)

Dall’analisi dei dati macroeconomici emerge un aumento della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo considerato. Tuttavia l’aumento osservato, di per sé non significativo, va visto nel quadro dell’incremento della domanda tra il 2007 e il PIR, che ha comportato un calo di 7,3 punti percentuali della quota di mercato dei produttori dell’Unione, attestatasi a 68,8 %.

(89)

Gli indicatori microeconomici pertinenti evidenziano parallelamente un miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Nel PIR la redditività e l’utile sul capitale investito sono rimasti positivi, come pure il flusso di cassa.

(90)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. L’assenza complessiva di un pregiudizio notevole durante il PIR va tuttavia considerata alla luce di altri importanti indicatori di pregiudizio che hanno registrato un andamento negativo nel corso del periodo considerato, segnatamente i prezzi di vendita, la perdita di quota di mercato e l’occupazione. Si ritiene pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione sia ancora vulnerabile e, per alcuni aspetti, assai lontana dai livelli prevedibili qualora si fosse pienamente ripresa dal pregiudizio constatato nell’inchiesta iniziale.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

(91)

Come concluso ai considerando da 48 a 52, i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate e hanno chiaramente la possibilità di accrescere in misura considerevole il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell’Unione, anche riorientando le esportazioni a partire da altri mercati.

(92)

Nel PIR i prezzi cif delle esportazioni di acido tartarico verso l’Unione praticati dagli esportatori cinesi attualmente soggetti alle misure erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione: se considerati in base al tipo di prodotto, erano inferiori del 32,6 %.

(93)

Da un’analisi delle esportazioni cinesi (12) di AT verso il resto del mondo dopo il PIR emerge che il loro volume era in netta diminuzione, essendo passato da 10 862 TM nel PIR a 8 118 TM alla fine del luglio 2011 (– 25 %). Tale diminuzione (pari a 2 744 tonnellate) del volume delle esportazioni cinesi verso altri mercati potrebbe creare un flusso supplementare di esportazioni dalla Cina verso il mercato dell’Unione.

(94)

Se si considerano le capacità inutilizzate di produzione di AT presenti in Cina, cui si associa l’attrattiva del mercato dell’Unione menzionata sopra, è assai probabile che gli esportatori cinesi cercherebbero di aumentare le proprie quote di mercato nell’Unione, arrecando quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Di conseguenza, in mancanza di dazi antidumping sulle importazioni di AT originario della Cina, l’eventuale aumento dei volumi di importazioni in dumping dalla Cina eserciterebbe una pressione ancora più forte sui prezzi dell’industria dell’Unione e comporterebbe un pregiudizio notevole.

(95)

Come indicato al considerando 79, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono in parte sulla situazione finanziaria globale dell’industria dell’Unione. Si ricorda che l’AT, utilizzato anche dai produttori di vino, può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione oppure, come nel caso degli esportatori cinesi, mediante sintesi chimica da composti petrolchimici o derivati dal carbone come il benzene.

(96)

Di conseguenza, si osserva che nessun vincolo di rilievo pesa sui volumi di produzione della Cina dal momento che gli esportatori cinesi utilizzano metodi di produzione sintetici, a differenza dei produttori dell’industria dell’Unione che utilizzano materie prime naturali, ossia fecce di vino.

(97)

Dato che la redditività dell’industria dell’Unione dipende in parte dalle condizioni climatiche, la redditività elevata raggiunta nel PIR non può essere considerata duratura. Infatti, anche durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione non è stata sempre in grado di raggiungere il margine di profitto perseguito pari all’8 %. Nei sei mesi successivi alla fine del PIR, inoltre, la redditività dell’industria dell’Unione ha già subito un netto calo, scendendo al 3 % circa, il che ha rimesso l’industria dell’Unione in una posizione di vulnerabilità.

2.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(98)

Sulla base di quanto precede, si conclude che l’abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento delle esportazioni in dumping provenienti dalla Cina, il che comporterebbe una pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione e un peggioramento della situazione economica della medesima industria. Si conclude perciò che l’abrogazione delle misure contro la Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(99)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(100)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(101)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina non sia nell’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione e degli altri produttori dell’Unione

(102)

L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere nel complesso un’industria solida. Ciò è stato confermato dall’andamento positivo della sua situazione economica durante il periodo considerato, in parte dovuto ai suoi sforzi di ristrutturazione e alle misure in vigore. Nel periodo considerato, in particolare, l’industria dell’Unione ha migliorato la sua struttura dei costi, la sua redditività e il suo volume di produzione.

(103)

Si può ragionevolmente prevedere che il mantenimento delle misure in vigore continuerà ad avere un effetto positivo sull’industria dell’Unione. Qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina non fossero mantenute, è probabile che l’industria dell’Unione subirebbe ancora una volta un notevole pregiudizio provocato dai volumi ingenti di importazioni in dumping dalla Cina, il che comporterebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria. Di fatto, l’alta probabilità del dumping pregiudizievole è dovuta agli ingenti volumi cui l’industria dell’Unione non potrebbe opporre resistenza. L’industria dell’Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping.

(104)

Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione.

3.   Interesse degli importatori

(105)

Nelle inchieste precedenti la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all’attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sugli importatori dell’Unione.

4.   Interesse degli utilizzatori

(106)

L’AT è utilizzato principalmente nell’industria alimentare e in quella vinicola come additivo per alimenti e bevande e nell’industria delle costruzioni come agente ritardante nella produzione di gesso.

(107)

Nel quadro della presente inchiesta sono stati contattati tutti gli utilizzatori noti.

(108)

Non vi è stata cooperazione da parte degli utilizzatori dell’industria delle costruzioni. Come stabilito nell’inchiesta iniziale, l’AT rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso in cui è utilizzato. Si è pertanto concluso che il mantenimento delle misure avrebbe un’influenza trascurabile sui costi e sulla competitività dell’industria delle costruzioni.

(109)

Due principali importatori/utilizzatori del settore alimentare hanno collaborato pienamente al procedimento. Entrambe le società sono risultate redditizie, anche per quanto riguarda le linee di prodotti che utilizzano il prodotto in esame come una delle materie prime. Le vendite di prodotti fabbricati utilizzando il prodotto in esame rappresentavano inoltre solo una piccola percentuale del loro fatturato complessivo. Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non dovrebbe incidere in misura eccessiva sugli utilizzatori dell’industria alimentare. Per questi utilizzatori, inoltre, l’esistenza di diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame è assai importante.

5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(110)

Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(111)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(112)

Un utilizzatore del settore delle costruzioni ha sostenuto che la proroga delle misure in vigore determinerebbe una penuria del prodotto in esame, potrebbe comportare un aumento dei costi di produzione del settore e, di conseguenza, un incremento dei prezzi dei prodotti finiti. Non sono state presentate prove a sostegno di queste affermazioni. Pertanto, a causa della mancanza di elementi giustificativi come pure dell’assenza di collaborazione da parte degli utilizzatori del settore delle costruzioni, non è stato possibile verificare queste affermazioni.

(113)

I due utilizzatori del settore alimentare che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che l’impatto della proroga delle misure sull’industria alimentare non era stato sufficientemente preso in considerazione e uno di essi ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore.

(114)

Nel corso dell’audizione tale utilizzatore non ha contestato la conclusione secondo cui il mantenimento delle misure non avrebbe un’incidenza negativa globale sulla redditività della società nel suo complesso, ma ha sostenuto che l’impatto sulla redditività della linea di produzione specifica che utilizza il prodotto in esame, che rappresenta solo una percentuale modesta del fatturato totale, sarebbe a suo avviso significativo. Ha inoltre affermato che i prezzi dell’acido tartarico sul mercato interno erano notevolmente aumentati dopo il periodo dell’inchiesta di riesame e che questi livelli dei prezzi avrebbero ridotto ancora una volta in misura significativa la redditività del suo prodotto. Tale utilizzatore non ha tuttavia negato che l’aumento dei prezzi era dovuto all’offerta insufficiente di materie prime sul mercato dell’Unione, il cui livello oscilla regolarmente in funzione della vendemmia, e che pertanto esso non può essere considerato duraturo né causato dalle misure antidumping in vigore.

(115)

Nel corso di un’audizione con il gruppo incaricato dell’inchiesta, l’altro utilizzatore che ha collaborato ha contestato la proroga delle misure utilizzando argomentazioni simili. Anche queste argomentazioni sono state pertanto respinte (cfr. considerando precedente).

(116)

Un produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che l’industria dell’Unione non poteva essere considerata ancora vulnerabile e che la causa principale della situazione in cui si trova tale industria era strettamente legata alle condizioni climatiche: per questi motivi egli si opponeva al mantenimento delle misure. Tali argomentazioni non sono state corroborate da elementi di prova e non hanno quindi potuto essere accolte. Non erano inoltre tali da modificare le risultanze relative alla situazione dell’industria dell’Unione.

(117)

Tenuto conto dei dati relativi alla sua redditività durante il periodo considerato, l’industria dell’Unione ha infine sostenuto che la chiusura a metà del 2008 dell’unico produttore francese aveva comportato, a breve termine, una diminuzione della quantità di prodotto in esame disponibile sul mercato interno, che aveva determinato un incremento temporaneo dei prezzi di vendita e, di conseguenza, una maggiore redditività. L’industria dell’Unione ha sostenuto che, date le circostanze, questi cambiamenti non potevano in alcun modo essere considerati di carattere duraturo. Le conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione restano pertanto invariate.

(118)

In sintesi, dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle conclusioni dell’inchiesta alle parti interessate, si è ritenuto che nessuna di esse fosse tale da modificare le conclusioni raggiunte durante l’inchiesta.

(119)

Ne consegue che, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Cina dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese.

10,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese.

4,7 %

A689

Tutte le altre società (esclusa Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Repubblica popolare cinese — codice addizionale TARIC A687).

34,9 %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 16 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

(4)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(5)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1.

(6)  GU C 211 del 4.8.2010, pag. 11.

(7)  GU C 24 del 26.1.2011, pag. 14.

(8)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 11.

(9)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 16.

(10)  Ad esempio «Chemical Economic Handbook» (CEH) o relazioni di CCM International LTD.

(11)  Ad esempio «Chemical Economic Handbook» (CEH) o relazioni di CCM International LTD.

(12)  

Fonte: base dati sulle esportazioni cinesi.


ALLEGATO

1)

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3: nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

2)

La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [quantitativo] di acido tartarico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2012

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere una persona e due entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La persona e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU C 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

PERSONA ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/18


REGOLAMENTO (UE) N. 351/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l’omologazione dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 relativamente all’installazione dei sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia. È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 dispone che la Commissione può adottare misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall’obbligo di installare sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia se, una volta effettuata un’analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l’applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame.

(3)

L’analisi costi/benefici ha dimostrato che l’applicazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia su veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate non risulta appropriata, in quanto i costi supererebbero i benefici. Inoltre, si ritiene che, a causa del loro uso normale in particolari condizioni di traffico, l’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia comporterebbe benefici solo limitati in termini di sicurezza per i veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I o classe II, e per gli autosnodati della categoria M3 di classe A, classe I o classe II, nonché per taluni veicoli per uso speciale, fuoristrada e veicoli con più di tre assi. Tali veicoli dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di installazione di questi sistemi.

(4)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, N2, M3 e N3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ad eccezione dei seguenti:

1)

veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;

2)

veicoli delle categorie M2 e M3, classi A, I e II;

3)

autoarticolati della categoria M3, classi A, I e II;

4)

veicoli fuoristrada delle categorie M2, M3, N2 e N3 di cui ai punti 4.2 e 4.3 della parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE;

5)

veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3 di cui al punto 5 della parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE;

6)

veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009:

1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:

2)   «corsia»: ciascuna delle sezioni longitudinali in cui è divisa la carreggiata (cfr. allegato II, appendice);

3)   «segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie»: delineatori posti intenzionalmente ai margini della corsia, direttamente visibili dal conducente durante la guida;

4)   «velocità di deviazione»: velocità alla quale il veicolo supera la striscia di delimitazione della corsia, perpendicolarmente ad essa, nel punto di attivazione della segnalazione;

5)   «spazio comune»: un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione.

Articolo 3

Omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta all’autorità competente la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia.

2.   La domanda è redatta secondo il modello di scheda informativa riportato nell’allegato I, parte 1.

3.   Se le prescrizioni pertinenti riportate nell’allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.   Ai fini del paragrafo 3, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

Modelli di scheda informativa e di certificato di omologazione CE

PARTE 1

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le entità tecniche di cui al presente allegato sono dotati di funzioni a controllo elettronico, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   DATI GENERALI

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore):…

0.2.   Tipo: …

0.2.0.1.   Telaio: …

0.2.0.2.   Carrozzeria/veicolo completo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.0.1.   Telaio: …

0.3.0.2.   Carrozzeria/veicolo completo: …

0.3.1.   Posizione dell’indicazione: …

0.3.1.1.   Telaio: …

0.3.1.2.   Carrozzeria/veicolo completo: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.   Posizione e modalità di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo: …

0.6.1.   Sul telaio: …

0.6.2.   Sulla carrozzeria: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.2.   Disegno complessivo quotato dell’intero veicolo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

1.3.2.   Numero e posizione degli assi sterzanti: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

1.8.   Guida: a destra/a sinistra (3).

2.   MASSE E DIMENSIONI (4)  (5)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1.   Interasse o interassi (a pieno carico) (6)

2.1.1.   Veicoli a 2 assi: …

2.1.1.1.   Veicoli a 3 o più assi

2.3.   Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

2.3.1.   Carreggiata di ciascun asse sterzante (7): …

2.3.2.   Carreggiata di tutti gli altri assi (7): …

2.3.3.   Larghezza dell’asse posteriore più largo: …

2.3.4.   Larghezza dell’asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): …

2.4.   Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1.   Telaio non carrozzato:

2.4.1.1.   Lunghezza (8): …

2.4.1.1.1.   Lunghezza massima ammissibile: …

2.4.1.1.2.   Lunghezza minima ammissibile: …

2.4.1.2.   Larghezza (10): …

2.4.1.2.1.   Larghezza massima ammissibile: …

2.4.1.2.2.   Larghezza minima ammissibile: …

2.4.2.   Telaio carrozzato

2.4.2.1.   Lunghezza (8): …

2.4.2.1.1.   Lunghezza della superficie di carico: …

2.4.2.2.   Larghezza (8): …

2.4.3.   Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 and M3)

2.4.3.1.   Lunghezza (8): …

2.4.3.2.   Larghezza (10): …

2.6.   Massa in ordine di marcia

Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M1, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta - se fornita, conducente e accompagnatore - autobus di linea e gran turismo se muniti dell’apposito sedile) (11) (massima e minima per ogni variante):

4.7.   Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (12): …

13.   NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

13.1.   Classe di appartenenza del veicolo: Classe III/Classe B (3)

Note esplicative

PARTE 2

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Notifica riguardante:

l’omologazione CE (13)

l’estensione dell’omologazione CE (13)

il rifiuto dell’omologazione CE (13)

la revoca dell’omologazione CE (13)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

[regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione e successive modifiche]

Numero di omologazione CE: _

Motivo dell’estensione:

SEZIONE I

0.1.   Marca (ragione sociale del costruttore):

0.2.   Tipo:

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (14):

0.3.1.   Posizione dell’indicazione:

0.4.   Categoria del veicolo (15)

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.   Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.9.   Rappresentante del costruttore

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: cfr. addendum

2.   Servizio tecnico responsabile dell’effettuazione delle prove:

3.   Data del verbale di prova:

4.   Numero del verbale di prova:

5.   Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.   Luogo:

7.   Data:

8.   Firma:

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova.


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?». (ad esempio, ABC??123??).

(2)  Classificazione in base alle definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.

(3)  Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(4)  Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse di entrambe.

(5)  Norma ISO 612:1978 — Veicoli stradali — Dimensioni degli autoveicoli e dei veicoli rimorchiati — Termini e definizioni.

(6)  

(g1)

L’interasse è determinato conformemente:

alla norma ISO 612: 1978, punto 6.4.1 per veicoli a motore e rimorchi a timone;

alla norma ISO 612: 1978, punto 6.4.2 per i semirimorchi o rimorchi ad asse centrale

Note:

Nei rimorchi ad asse centrale, l’asse dell’attacco si considera come l’asse più avanzato.

(7)  

(g4)

La carreggiata degli assi è determinata conformemente al punto 6.5 della norma ISO 612:1978

(8)  

(g5)

La lunghezza del veicolo è determinata conformemente:

alla norma ISO 612: 1978, punto 6.1 per i veicoli della categoria M1:

all’allegato I, punto 2.4.1, della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio () per veicoli diversi da quelli della categoria M1

Nel caso dei rimorchi, le lunghezze sono determinate ai sensi del punto 6.1.2 della norma ISO 612:1978.

(9)  GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

(10)  

(g7)

La larghezza dei veicoli della categoria M1 è determinata conformemente al punto 6.2 della norma ISO 612:1978. Per veicoli diversi da quelli della categoria M1, la larghezza è determinata conformemente all’allegato I, punto 2.4.2 della direttiva 97/27/CE.

(11)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per quella del bagaglio, in base alla norma ISO 2416-1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(12)  Per i rimorchi, velocità massima ammessa dal costruttore.

(13)  Cancellare la dicitura inutile.

(14)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?». (ad esempio, ABC??123??).

(15)  Come definita nella sezione A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. …

1.   Informazioni supplementari

1.1.   Breve descrizione del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia montato sul veicolo:

4.   Risultati delle prove di cui all’allegato II

4.1.   Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie utilizzata per le prove

4.2.   Documentazione che attesta la conformità del sistema a tutti gli altri tipi di segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie indicati nell’appendice dell’allegato II del regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione.

4.3.   Descrizione delle varianti del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia con adattamenti alle specificità regionali conformi alle prescrizioni

4.4.   Massa e condizione di carico del veicolo sottoposto a prova

4.5.   Fissazione della soglia di avvertimento (solo se il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia è dotato di una soglia di avvertimento modificabile dall’utilizzatore)

4.6.   Risultato della prova di verifica del segnale di avvertimento ottico

4.7.   Risultati della prova di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

4.8.   Risultati della prova di rilevamento di avaria

4.9.   Risultati della prova di disattivazione (solo se il veicolo è dotato di un dispositivo di disattivazione del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia)

5.   Eventuali osservazioni:


ALLEGATO II

Prescrizioni e prove per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

1.   Prescrizioni

1.1.   Obblighi generali

1.1.1.   L’efficacia del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDWS) non deve essere compromessa da campi magnetici o elettrici. Questa condizione si considera soddisfatta se è accertata la conformità al regolamento UNECE n. 10 (1).

1.2.   Requisiti di prestazione

1.2.1.   Quando è attivato come specificato al punto 1.2.3, il sistema LDWS avverte il conducente se il veicolo supera, senza che tale manovra sia intenzionalmente eseguita, una striscia che delimita la corsia di marcia, su una carreggiata il cui tracciato varia da una linea retta a una curva in cui la striscia che delimita il margine interno della corsia ha un raggio minimo di 250 m.

In particolare:

1.2.1.1.

avverte il conducente come specificato al punto 1.4.1 in una prova effettuata secondo le disposizioni del punto 2.5 (Prova del segnale di avvertimento di deviazione dalla corsia di marcia) e in presenza di una segnaletica orizzontale come precisato al punto 2.2.3;

1.2.1.2.

l’avvertimento di cui al punto 1.2.1 può essere interrotto quando un’azione del conducente indica l’intenzione di superare la striscia di delimitazione della corsia di marcia.

1.2.2.   Il sistema avverte inoltre il conducente come specificato al punto 1.4.2 in una prova effettuata secondo le disposizioni del punto 2.6 (Prova di rilevamento di avaria). Il segnale deve essere continuo.

1.2.3.   Il sistema LDWS deve essere attivato almeno quando la velocità del veicolo supera i 60 km/h, salvo in caso di disattivazione manuale conformemente al punto 1.3.

1.3.   Se un veicolo è munito di un dispositivo per disattivare la funzione LDWS, si applicano a seconda dei casi le seguenti condizioni:

1.3.1.

la funzione del sistema LDWS si riattiva automaticamente ogni volta che è azionato il commutatore di accensione.

1.3.2.

Un segnale di avvertimento ottico continuo avvisa il conducente che il sistema è stato disattivato. Al questo scopo può essere utilizzato il segnale di avvertimento giallo di cui al punto 1.4.2.

1.4.   Segnale di avvertimento

1.4.1.   L’avvertimento di cui al punto 1.2.1 è percepibile dal conducente e proviene:

a)

da almeno due dispositivi, ottici, acustici o tattili;

b)

da un unico dispositivo, tattile o acustico, con indicazione spaziale della direzione della deviazione non intenzionale del veicolo.

1.4.1.1.

Se per l’avvertimento di deviazione dalla corsia di marcia è utilizzato un segnale ottico, può essere utilizzato il segnale di avaria di cui al punto 1.2.2 nella modalità lampeggiante.

1.4.2.   Per il rilevamento di avaria di cui al punto 1.2.2 il segnale di avvertimento è ottico, di colore giallo.

1.4.3.   I segnali di avvertimento ottico del sistema LDWS si attivano quando il commutatore di accensione è in posizione «on» («marcia») o in posizione intermedia tra «on» («marcia») e «start» («avviamento»), indicata dal costruttore come posizione di controllo [sistema iniziale (contatto)]. Questo requisito non si applica ai segnali di avvertimento visualizzati in uno spazio comune.

1.4.4.   I segnali di avvertimento ottico sono visibili anche in pieno giorno e dal suo posto di guida il conducente deve poterne controllare agevolmente il buon funzionamento.

1.4.5.   Quando un segnale di avvertimento ottico è utilizzato per indicare al conducente che il sistema LDWS è temporaneamente fuori servizio, ad esempio a causa di cattive condizioni meteorologiche, il segnale deve essere costante. Allo scopo può essere utilizzato il segnale di avaria di cui al punto 1.4.2.

1.5.   Disposizioni per l’ispezione tecnica periodica

1.5.1.   In un’ispezione tecnica periodica deve essere possibile verificare il funzionamento corretto del sistema LDWS osservando visualmente lo stato del segnale di avaria dopo aver messo il contatto (spento: funzionamento corretto — acceso: anomalia del sistema).

Nel caso in cui il segnale di avaria compaia in uno spazio comune, va verificato che quest’ultimo sia funzionante prima di controllare lo stato di tale segnale.

1.5.2.   All’atto dell’omologazione devono essere indicati, a titolo riservato, i mezzi scelti dal costruttore per evitare che il funzionamento del segnale di avaria possa essere facilmente modificato in modo non autorizzato.

In alternativa, questo requisito di protezione si considera soddisfatto quando esiste un altro modo per verificare il corretto funzionamento del sistema LDWS.

2.   Procedure di prova

2.1.   Il costruttore fornisce una documentazione che illustra sinteticamente le caratteristiche principali del sistema e, se del caso, il modo in cui esso è collegato ad altri sistemi del veicolo, ne spiega la funzione, indica in che modo procedere per verificarne il funzionamento, se esso influisce sugli altri sistemi del veicolo e precisa i metodi utilizzati per stabilire situazioni che determinano una segnalazione di avaria.

2.2.   Condizioni di prova

2.2.1.   La prova è effettuata su una superficie piatta e asciutta di cemento o asfalto.

2.2.2.   La temperatura ambiente è compresa tra 0 °C e 45 °C.

2.2.3.   Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie

2.2.3.1.

La segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie utilizzata per le prove di cui al punto 2.6 è una di quelle illustrate nell’appendice del presente allegato, è in buono stato ed è realizzata in un materiale conforme alla norme vigenti in proposito nello Stato membro interessato. La configurazione della segnaletica utilizzata per le prove è registrata.

2.2.3.2.

Il costruttore del veicolo dimostra, sulla base di una documentazione, che il sistema funziona con tutti gli altri tipi di segnaletica figuranti nell’appendice del presente allegato. Tale documentazione è allegata al verbale di prova.

2.2.3.3.

Se il tipo di veicolo può essere equipaggiato con diverse varianti del sistema LDWS con adattate alle specificità locali, il costruttore dimostra, sulla base di una documentazione, che tutte le varianti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2.2.4.   La prova è eseguita in condizioni di visibilità che consentono una guida sicura alla velocità di prova prescritta.

2.3.   Condizioni del veicolo

2.3.1.   Peso nella prova

Il veicolo può essere sottoposto a prova in qualsiasi condizione di carico. La distribuzione della massa tra gli assi deve essere quella indicata dal costruttore del veicolo, senza superare la massa massima consentita per ciascun asse. Una volta iniziata la prova non possono essere effettuate modifiche. Il costruttore del veicolo dimostra, sulla base di una documentazione, che il sistema funziona in tutte le condizioni di carico.

2.3.2.   Il veicolo è sottoposto alla prove con la pressione degli pneumatici raccomandata dal costruttore.

2.3.3.   Se il sistema LDWS è dotato di una soglia di avvertimento modificabile dall’utilizzatore, la prova di cui al punto 2.5 è effettuata alla soglia corrispondente alla massima deviazione dalla corsia di marcia. Una volta iniziata la prova non possono essere effettuate modifiche.

2.4.   Prova di verifica del segnale di avvertimento ottico

A veicolo fermo verificare che i segnali ottici di avvertimento siano conformi alle prescrizioni di cui al punto 1.4.3.

2.5.   Prova del segnale di avvertimento di deviazione dalla corsia di marcia

2.5.1.   Guidare in maniera fluida ad una velocità di 65 km/h +/- 3 km/h al centro della corsia in modo che l’assetto del veicolo sia stabile.

Mantenendo la velocità prescritta, far deviare leggermente il veicolo a destra o a sinistra, con un indice di deviazione compreso tra 0,1 e 0,8 m/s, in modo che esso superi la striscia di delimitazione. Ripetere la prova con diversi indici di deviazione compresi tra 0,1 e 0,8 m/s.

Ripetere le prove di cui sopra, facendo deviare il veicolo nella direzione opposta.

2.5.2.   Il sistema LDWS emette il segnale di cui al punto 1.4.1 al più tardi nel momento in cui l’esterno dello pneumatico della ruota anteriore del veicolo più vicina alla striscia supera una linea posta 0,3 m oltre il bordo esterno della striscia verso cui il veicolo è deviato.

2.6.   Prova di rilevamento di avaria

2.6.1.   Simulare un’avaria del sistema LDWS, ad esempio disinserendo la fonte di alimentazione di uno dei suoi componenti o interrompendo il collegamento elettrico tra di essi. I collegamenti elettrici del segnale di avvertimento di avaria di cui al punto 1.4.2 e del dispositivo di disattivazione del sistema LDWS di cui al punto 1.3 non devono essere disinseriti durante la simulazione di un’avaria del sistema.

2.6.2.   Il segnale di avaria di cui al punto 1.4.2 è attivato e rimane acceso col veicolo in marcia e si riattiva dopo un successivo ciclo di spegnimento-accensione del motore finché permane l’avaria simulata.

2.7.   Prova di disattivazione

2.7.1.   Se il veicolo è dotato di un dispositivo di disattivazione del sistema LDWS, portare il commutatore di accensione in posizione «on» («marcia») e disattivare il sistema. Il segnale di avvertimento di cui al punto 1.3.2 è attivato. Portare il commutatore di accensione in posizione «off» («stop»). Riportare il commutatore di accensione in posizione «on» («marcia») e verificare che il segnale di avvertimento (in precedenza attivato) non sia riattivato (questo indica che il sistema LDWS è stato rimesso in funzione, come specificato al punto 1.3.1). Se il sistema di accensione è azionato mediante una chiave, l’operazione di cui sopra è effettuata senza estrarre la chiave.


(1)  GU L 116 dell’8.5.2010, pag. 1.

Appendice

Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marcia

1.

Ai fini delle procedure di prova di cui all’allegato II, punti 2.2 e 2.5, la larghezza della corsia di prova è superiore a 3,5 m.

2.

La segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marcia indicata nella tabella 1 s’intende di colore bianco, salvo diversa indicazione nella presente appendice.

3.

La tabella 1 è utilizzata a fini dell’omologazione in conformità all’allegato II, punti 2.2 e 2.5 del presente regolamento.

Tabella 1

Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marci

Image

Image

Image

Image


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 352/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

49,0

TN

124,7

TR

110,1

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

216,8

TR

129,5

ZZ

173,2

0709 93 10

TR

102,8

ZZ

102,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

73,9

MA

51,3

TN

54,8

TR

50,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

45,9

ZZ

45,9

0808 10 80

AR

82,1

BR

81,6

CA

117,0

CL

93,7

CN

111,9

MK

31,8

NZ

123,3

US

157,3

UY

72,9

ZA

87,4

ZZ

95,9

0808 30 90

AR

112,5

CL

112,9

CN

65,6

US

107,0

ZA

126,1

ZZ

104,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 345/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 32.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 aprile 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

39,53

0,00

1701 12 90 (1)

39,53

2,75

1701 13 10 (1)

39,53

0,00

1701 13 90 (1)

39,53

3,05

1701 14 10 (1)

39,53

0,00

1701 14 90 (1)

39,53

3,05

1701 91 00 (2)

43,62

4,38

1701 99 10 (2)

43,62

1,25

1701 99 90 (2)

43,62

1,25

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/35


DECISIONE 2012/205/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere una persona e due entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

Persona ed entità di cui all’articolo 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/36


DECISIONE 2012/206/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

(2)

Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari contro il regime siriano.

(3)

In tale contesto la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di ulteriori beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna dovrebbero essere vietati o soggetti ad un'autorizzazione.

(4)

In aggiunta, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni di lusso in Siria.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni altri materiali, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

3.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.";

2)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 1 bis

1.   Sono soggetti ad un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di taluni materiali, beni o tecnologie diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.

2.   La fornitura di:

a)

assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati,

è parimenti soggetta ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.";

3)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 ter

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/38


DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2012

che modifica l’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE, per quanto riguarda la Siria

(2012/207/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 (2) sulla Siria invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria.

(2)

Nella risoluzione del 7 luglio 2011 sulla situazione in Siria, Yemen e Bahrein nel contesto della situazione nel mondo arabo e in Nord Africa, il Parlamento europeo accoglie con favore le conclusioni del Consiglio di imporre alla Siria misure restrittive e soprattutto di invitare la BEI a non approvare, per il momento, nuove operazioni di finanziamento in Siria.

(3)

Dopo l’adozione della decisione n. 1080/2011/UE la situazione politica ed economica della Siria si è ulteriormente deteriorata.

(4)

Nelle conclusioni del 14 novembre 2011 (3) sulla Siria, il Consiglio ha deciso di imporre al regime siriano nuove misure restrittive sospendendo le erogazioni o altri pagamenti nell’ambito di accordi di prestito della BEI esistenti con la Siria o connessi agli stessi.

(5)

In questo contesto il Consiglio ha adottato una serie di misure restrittive, compreso il divieto di erogazioni da parte della BEI nell’ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI, adesso consolidate nella decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (4) e nel regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (5).

(6)

La Commissione, con la partecipazione del SEAE, ha valutato che la situazione del contesto economico e politico generale impone di depennare la Siria dall’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, che contiene l’elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto B, paragrafo 1, dell’allegato III della decisione n. 1080/2011/UE, la parola «Siria» è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

(2)  3091a sessione del Consiglio «Affari esteri».

(3)  3124a sessione del Consiglio «Affari esteri».

(4)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(5)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2012

recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2012) 2463]

(2012/208/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2) che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno.

(2)

Il 1o dicembre 2011 il Kenya ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Il 16 gennaio 2012 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya resta momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. È opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/861/UE era di applicazione fino al 31 dicembre 2011. È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all’Unione europea nonché una transizione armoniosa verso l’accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità dell’Africa orientale, dall’altra («accordo interinale di partenariato economico UE-EAC»). Occorre pertanto prorogare la decisione di esecuzione 2011/861/UE per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

(4)

Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato al territorio della Comunità dell’Africa orientale nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato economico UE-EAC. I contingenti per il 2012 e il 2013 dovrebbero quindi attestarsi a 2 000 tonnellate di filetti di tonno l’anno.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, perché i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0302 o 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

09.1667

1604 14 16

Filetti di tonno

1.1.2011–31.12.2011

2 000 t

1.1.2012–31.12.2012

2 000 t

1.1.2013–31.12.2013

2 000 t»


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2012

relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 2484]

(2012/209/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito ad una domanda presentata dalle autorità dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/545/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai prodotti del codice NC 3811, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (2). Tale decisione di esecuzione assoggetta tutti i prodotti del codice NC 3811 alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (3).

(2)

Coerentemente con la domanda delle autorità dei Paesi Bassi, la decisione di esecuzione 2011/545/UE è diretta a impedire fenomeni di evasione, elusione ed abuso fiscale, assoggettando alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE determinati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante, i quali, nella fattispecie, sono soggetti a tassazione a norma della direttiva 2003/96/CE.

(3)

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2011/545/UE, è stata richiamata l’attenzione della Commissione sulla particolare situazione dei prodotti dei codici NC 3811 21 00 e 3811 29 00. I suddetti prodotti non sono destinati ad essere utilizzati né come combustibile per riscaldamento o carburante per motori né come additivi e non comportano rischi di evasione, elusione o abuso fiscale. Pertanto essi non dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Solo i prodotti dei codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00 dovrebbero essere assoggettati alle suddette disposizioni.

(4)

È necessario quindi sostituire la decisione di esecuzione 2011/545/UE con una decisione analoga, limitata però ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2013, i prodotti dei codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (5) sono assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2011/545/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  GU L 241 del 17.9.2011, pag. 33.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(5)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.


24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

relativa al riconoscimento del sistema «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/210/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema volontario «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» (di seguito «sistema Ensus») è stato presentato il 21 novembre 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Tale sistema riguarda il bioetanolo ottenuto dal grano da foraggio dell’UE prodotto dallo stabilimento Ensus One.Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema Ensus risulta che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema Ensus risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 21 novembre 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


Rettifiche

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/44


Rettifica della decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 29 giugno 2011 )

A pagina 60, nell'allegato, criterio 7, lettera d):

anziché:

«d)

I prodotti confezionati con spruzzatore devono essere venduti come parte di un sistema ricaricabile.»,

leggi:

«d)

I detergenti multiuso confezionati con spruzzatore devono essere venduti come parte di un sistema ricaricabile.»