ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.099.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
5 aprile 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/184/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

1

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 298/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 303/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2012 della Commissione, del 4 aprile 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 23 marzo al 30 marzo 2012 nell'ambito del sottocontingente I del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

32

 

 

DECISIONI

 

 

2012/185/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all'applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

(2012/184/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica («l'accordo»). Esso è stato siglato il 14 ottobre 2010.

(2)

È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato su base provvisoria conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica

L’UNIONE EUROPEA (di seguito «l'Unione»),

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE (di seguito «Algeria»),

dall’altra,

di seguito «le parti»,

CONSIDERANDO l’importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il riferimento di cui all’articolo 51 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, entrato in vigore il 1o settembre 2005;

CONSIDERANDO la politica europea di vicinato e la strategia dell’Unione per rafforzare le relazioni con i paesi vicini;

CONSIDERANDO che l’Unione e l’Algeria hanno svolto attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell’altra a condizioni di reciprocità;

DESIDEROSE di istituire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l’utilizzo dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle parti;

DESIDEROSE di aprire lo Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d’applicazione e principi

1.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra l’Unione e l’Algeria in settori di interesse comune in cui svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito scientifico e tecnologico.

2.   Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a)

promozione di una società della conoscenza per incentivare lo sviluppo economico e sociale di entrambe le parti;

b)

beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

c)

accesso reciproco alle attività dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico svolti dalle due parti;

d)

scambio tempestivo delle informazioni che possono agevolare le attività di cooperazione;

e)

scambio e tutela adeguati dei diritti di proprietà intellettuale;

f)

partecipazione e finanziamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti delle parti.

Articolo 2

Modalità della cooperazione

1.   I soggetti giuridici stabiliti in Algeria, ai sensi dell’allegato I, comprese le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, partecipano alle azioni di cooperazione indirette del programma quadro dell’Unione di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione («programma quadro»), conformemente alle modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione, ai sensi dell’allegato I, partecipano ai programmi e progetti di ricerca algerini su aree tematiche analoghe a quelle del programma quadro, alle stesse modalità e condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II.

2.   La cooperazione può anche assumere le forme seguenti:

a)

regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità dell’Algeria e dell’Unione in materia di politiche di ricerca e sulla pianificazione;

b)

scambi di opinioni sulla cooperazione, gli sviluppi e le prospettive future;

c)

trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca dell’Algeria e dell’Unione e sui risultati dei lavori svolti nell’ambito del presente accordo;

d)

riunioni congiunte;

e)

visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a scopo di formazione;

f)

scambio e condivisione di apparecchiature, materiali e servizi di test;

g)

contatti tra i responsabili di programmi o di progetti algerini e dell’Unione;

h)

partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop;

i)

scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

j)

formazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico;

k)

accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnologica nell’ambito della presente cooperazione;

l)

qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria, di cui all’articolo 4, ritenuta conforme alle politiche e alle procedure applicabili da entrambe le parti;

m)

sostegno alla valorizzazione dei risultati della ricerca e allo sviluppo di imprese innovative al fine di promuovere la diffusione delle conoscenze nuove e dell’innovazione;

n)

assistenza alla gestione della ricerca scientifica e sostegno all’istituzione di un sistema di informazione sulla ricerca;

o)

esame delle possibilità di cooperazione per la creazione di incubatori, «vivai», start-up, centri di ricerca, in particolare mediante programmi europei diversi dal programma quadro;

p)

promozione della cooperazione mediante progetti di ricerca e sviluppo;

q)

accesso alle infrastrutture di ricerca;

r)

possibilità di cofinanziamento e di coordinamento di attività di ricerca.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare lo spostamento transfrontaliero dei beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

Articolo 4

Gestione dell’accordo

Comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria

1.   Il coordinamento e l’agevolazione delle attività oggetto del presente accordo sono svolti, per l’Algeria, dal ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica, e, per l’Unione, dai servizi dalla Commissione europea, in qualità di agenti esecutivi delle parti («agenti esecutivi»).

2.   Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato congiunto denominato «comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Algeria» («comitato misto»), le cui funzioni comprendono:

a)

assicurare, valutare e riesaminare l’attuazione del presente accordo, nonché modificarne gli allegati o adottarne di nuovi per tenere conto degli sviluppi delle politiche scientifiche delle parti, nell’osservanza delle relative procedure interne di ciascuna delle due parti;

b)

individuare annualmente i settori potenziali in cui risulti opportuno sviluppare e migliorare la cooperazione ed esaminare le relative misure;

c)

esaminare periodicamente gli orientamenti e le priorità per il futuro delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Algeria e nell’Unione, nonché le prospettive di cooperazione futura ai sensi del presente accordo;

d)

formulare raccomandazioni destinate alle parti circa l’attuazione del presente accordo, includendovi la definizione e la raccomandazione di integrazioni alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e misure specifiche per migliorare l’accesso reciproco previsto all’articolo 1, paragrafo 2;

e)

apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti degli agenti esecutivi; esso adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nell’Unione e in Algeria. Riunioni straordinarie sono convocate laddove necessario e previo accordo delle parti. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto sono trasmesse per conoscenza al comitato d’associazione dell’accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra.

Articolo 5

Finanziamento

Il livello di partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all’allegato I ed è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti, dalle politiche e dalle modalità di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

Se una delle parti concede un aiuto finanziario ai partecipanti dell’altra parte in relazione ad attività di cooperazione indirette, tutte le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo dalla parte finanziatrice ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura.

Articolo 6

Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

La diffusione e l’utilizzazione dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle condizioni di cui all’allegato II.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

2.   Il presente accordo entra in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente il completamento delle procedure interne per la conclusione dello stesso. In attesa dell’espletamento di tali procedure, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso. Qualora una parte notifichi all’altra parte l’intenzione di non concludere l’accordo, i progetti e le attività avviati nel periodo di applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della notifica summenzionata sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento da previo preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia dell'accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel quadro dello stesso.

4.   Il presente accordo resta in vigore fino a quando una delle parti non notifichi per iscritto all’altra parte la sua intenzione di denunciare l’accordo. In tal caso l' accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica.

5.   Qualora una della parti decida di modificare i suoi programmi o progetti di ricerca, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’agente esecutivo di tale parte notifica all’agente esecutivo dell’altra parte il contenuto preciso dellemodifiche in questione. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all’altra, entro un mese dall’adozione delle modifiche di cui a detto paragrafo, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

6.   Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio della Repubblica algerina democratica e popolare. La presente disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, rispettivamente dall’Unione europea e dalla Repubblica algerina democratica e popolare, hanno firmato il presente accordo.

FATTO in duplice esemplare a Algeri, addì diciannove marzo duemiladodici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За правителството на Алжирската демократична народна република

Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular

Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky

For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsusele

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας

For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria

Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

Per il governo della Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pelo Governo da República Argelina Democrática e Popular

Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare

Za vládu Alžírskej demokratickej ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije

Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriets regering

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ALLEGATO I

Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione e in Algeria

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell’Unione o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Algeria alle azioni indirette del programma quadro

1.

La partecipazione alle azioni indirette del programma quadro di soggetti giuridici aventi sede in Algeria è soggetta alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

L’Unione può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Algeria che partecipano alle azioni indirette di cui al punto 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla decisione o dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all’articolo 183 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al regolamento finanziario dell’Unione e ad altra normativa dell’Unione applicabile.

3.

Una convenzione di sovvenzione, un contratto concluso dall’Unione con un soggetto giuridico stabilito in Algeria per la realizzazione di un’azione indiretta o la decisione di concessione della sovvenzione adottata dall’Unione devono prevedere il diritto della Commissione europea e della Corte dei conti europea di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

Le competenti autorità algerine provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, l’assistenza ragionevole e utile, qualora necessaria, per eseguire tali controlli e verifiche contabili e le azioni di recupero summenzionati.

II.   Modalità e condizioni di partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea a programmi e progetti di ricerca dell’Algeria

1.

Ciascun soggetto giuridico stabiliti nell'Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione o al diritto dell'Unione, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo dell’Algeria in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Algeria.

2.

I diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, che partecipano a progetti algerini di ricerca nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché 0le modalità e condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l’attuazione di detti progetti, sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle direttive governative vigenti in Algeria che disciplinano l’attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo applicabili ai soggetti giuridici algerini e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra l’Algeria e l’Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca algerini nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Algeria, applicabili ai soggetti giuridici non algerini.

III.   Informazioni sulle possibilità di partecipazione

L’Algeria e la Commissione europea rendono regolarmente disponibili informazioni in merito ai programmi in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nei territori delle due parti.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Ambito di applicazione

Ai fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Ai fini del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, progetti, specie vegetali, certificati di protezione supplementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti che partecipano ad azioni indirette di cooperazione

1.

Ciascuna parte garantisce che il trattamento dei diritti e degli obblighi di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nei territori dell’altra parte, che partecipano ad attività di cooperazione indirette svolte conformemente al presente accordo, e dei relativi diritti e obblighi derivanti da detta partecipazione, sia compatibile con le leggi e i regolamenti, nonché con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alle parti, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971, della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma, del 14 luglio 1967, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2.

Ciascuna delle parti garantisce che i soggetti dell’altra parte che partecipano ad attività di cooperazione indirette beneficino dello stesso trattamento, in materia di proprietà intellettuale, dei partecipanti della propria parte, ai sensi delle regole di partecipazione di ciascun programma o progetto di ricerca, o delle sue leggi o regolamenti applicabili.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo diverso e specifico accordo delle parti, alle conoscenze generate dalle parti, nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2 del presente accordo, si applicano le seguenti regole:

a)

la parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora risulti impossibile determinare il contributo delle rispettive parti, le parti sono congiuntamente proprietarie di dette conoscenze;

b)

la parte proprietaria delle conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso alle conoscenze sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo diverso accordo tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le seguenti regole:

a)

nel caso di pubblicazione, ad opera di una parte, di informazioni e risultati scientifici o tecnici, per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che derivino dalle attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza valida in tutti i paesi, non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico le opere in questione;

b)

tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore e prodotte a norma delle presente sezione, indicano il nome o i nomi degli autori dell’opera, salvo che un autore espressamente richieda di non essere citato. Ciascuna riproduzione inoltre contiene una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

3.

Salvo diverso e specifico accordo delle parti, alle informazioni riservate si applicano le seguenti regole:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte identifica le informazioni che non desidera divulgare mediante segni o legende indicanti la riservatezza;

b)

la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di attività di cooperazione indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima dell’atto di comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna ad assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d) siano protette a norma del presente accordo. Se una delle parti consta di non essere in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sulla non divulgazione di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti si consultano in seguito per stabilire le misure appropriate da adottare.


REGOLAMENTI

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di forma rettangolare che misura approssimativamente 60 × 300 cm ed è composto da due strati (uno di stoffa, l’altro di carta), incollati l’uno sull’altro, con uno spessore complessivo di circa 0,26 mm.

Lo strato di stoffa è costituito da fibre sintetiche non tessute (poliestere) con spessore di circa 0,18 mm e dal peso di circa 48,3 g/m2. Lo strato di carta presenta uno spessore di circa 0,08 mm e un peso di circa 20,9 g/m2.

Il lato visibile dello strato di carta è leggermente tramato e presenta quattro cordoncini di cotone (in forma di spago) incollati verticalmente lungo tutta la lunghezza. Sullo stesso lato, orizzontalmente, sono posizionate sottili stecche di bambù sono per tutta la larghezza a circa 4 cm di distanza l’una dall’altra.

L’articolo può essere utilizzato per vari scopi, ad esempio come tenda a pacchetto, come separé, oppure per nascondere ripiani aperti o sostituire una porta.

(tenda a pacchetto)

(Cfr. la fotografia n. 657) (1)

6303 92 10

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 63, della nota 7 e) della sezione XI e del testo dei codici NC 6303, 6303 92 e 6303 92 10.

La stoffa non tessuta conferisce all’articolo il suo carattere essenziale, in quanto la sua presenza è predominante in termini di quantità e di peso, e in virtù del suo ruolo importante nell’utilizzo dell’articolo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale d’interpretazione 3 b), punto VIII]. Più specificatamente, senza la funzione di supporto della stoffa non tessuta non sarebbe possibile destinare l’articolo all’uso previsto. Pertanto, la classificazione nel capitolo 48 come articolo di carta è esclusa.

Visto che l’articolo è composto da due diversi materiali incollati insieme (la stoffa non tessuta in poliestere e la carta), esso è considerato confezionato ai sensi della nota 7 e) della sezione XI.

Considerato che le sottili stecche di bambù sono incollate a circa 4 cm di distanza l’una dall’altra, si ritiene che abbiano una mera funzione decorativa e che non contribuiscano a rendere più robusto l’articolo. Pertanto, la classificazione nel capitolo 46 come articolo di bambù è esclusa.

Grazie alle sue dimensioni, alla possibilità di accorciarlo alla lunghezza desiderata semplicemente tagliandolo e alle sue molteplici possibilità d’impiego, l’articolo presenta le caratteristiche oggettive di una tenda o di un tendaggio per interni.

Va pertanto classificato con il codice NC 6303 92 10 come tenda o tendaggio per interni di fibre sintetiche.

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(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 298/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo confezionato, a forma di indumento senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo fin sotto i fianchi. L’articolo è costituito da tre pannelli uniti da cuciture. Ogni pannello è costituito da tre strati di cui due strati esterni di tessuto di fibre sintetiche (nylon) e uno strato interno di protezione contro le radiazioni, costituito da una miscela di polvere di antimonio, polvere di tungsteno e un polimero. I tre strati sono cuciti insieme lungo i bordi su cui è applicata una fettuccia.

I due pannelli anteriori si sovrappongono completamente, il pannello sinistro sopra il destro. I due pannelli anteriori sono uniti da due lunghe e larghe fasce verticali di «velcro» sul davanti e da due fasce di «velcro» più corte all’altezza delle spalle. L’allacciatura anteriore è integrata sul lato destro da tre fibbie a scatto. L’articolo ha uno scollo rotondo, una tasca all’altezza del petto sul lato sinistro e spalle imbottite.

(Indumento protettivo da lavoro)

(Cfr. fotografie n. 659 A e B) (1)

6211 33 10

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7, lettera e) della sezione XI, della nota 8 del capitolo 62 e del testo dei codici NC 6211, 6211 33 e 6211 33 10.

L’articolo è destinato ad essere indossato come indumento protettivo contro le radiazioni durante attività professionali che comportano l’esposizione a raggi x. Esso deve essere considerato come indumento da lavoro, dato che è progettato per essere indossato unicamente o principalmente allo scopo di fornire una protezione per altri indumenti e/o persone nel corso di attività industriali, professionali o domestiche (cfr. anche le note esplicative alla nomenclatura combinata nel capitolo 62, considerazioni generali, paragrafo 4).

Gli indumenti protettivi anti-radiazioni sono inclusi nella voce 6210 della sezione XI (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 6210, secondo comma). Tuttavia, poiché l’articolo non è costituito dai tessuti di cui alle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907, è esclusa la classificazione sotto tale voce.

Considerato l’aspetto generale dell’articolo come indumento, la sua forma e i materiali tessili di cui sono costituiti i due strati esterni, la classificazione basata sulle caratteristiche dello strato interno dell’articolo è esclusa. Di conseguenza la classificazione sotto il codice NC 8110 90 00 è esclusa.

L’articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6211 33 10 come indumento da lavoro.

Image

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(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


5.4.2012   

IT

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L 99/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio elettronico multifunzionale portatile a batteria inserito in un involucro unico, dalle dimensioni di circa 10 × 9,5 × 10,5 cm, dotato di:

uno schermo a colori a cristalli liquidi, avente una diagonale di circa 9 cm (3,5 pollici), di formato 4:3 e dalla risoluzione di 320 × 240 pixel,

diffusori,

un microfono,

una sveglia,

una memoria di 2 GB,

un lettore di schede di memoria,

un’interfaccia USB,

un’interfaccia per antenna FM,

pulsanti di controllo.

L’apparecchio è in grado di eseguire le seguenti funzioni:

ricezione della radiodiffusione,

registrazione vocale,

riproduzione sonora,

riproduzione di immagini e video,

sveglia.

 (1) Cfr. illustrazione.

8527 13 99

La classificazione è determinata a norma a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8527, 8527 13 e 8527 13 99.

Poiché l’apparecchio è progettato per eseguire diverse funzioni del capitolo 85, esso va classificato, in virtù della nota 3 della sezione XVI, in quanto apparecchio che esegue la funzione principale.

Alla luce delle caratteristiche obiettive dell’apparecchio, nella fattispecie il progetto e la concezione, l’uso al quale è destinato è quello di radiosveglia. La riproduzione sonora è ritenuta secondaria. Considerate le dimensioni ridotte e la bassa risoluzione dello schermo, anche la riproduzione di immagini e video è ritenuta secondaria.

La principale funzione dell’apparecchio è pertanto di apparecchio ricevente per la radiodiffusione, combinato nel medesimo involucro con un dispositivo per la registrazione o la riproduzione del suono e una sveglia.

L’apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8527 13 99 in quanto altro apparecchio ricevente per la radiodiffusione che può funzionare senza sorgente di energia esterna, combinato con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono.

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(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Un supporto di forma rettangolare di circa 55 × 31 cm, di vetro di silice fusa, di spessore di 8 mm.

Il supporto comprende un cilindro di vetro alto 5 cm con un diametro di 5,5 cm e una staffa di supporto appositamente progettata.

Una console di plastica di forma rettangolare di circa 17 × 10 × 2,5 cm è attaccata alla staffa di supporto.

Il supporto viene utilizzato per la collocazione, ad esempio su un tavolo, del televisore.

 (1) Cfr. l’illustrazione.

7020 00 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6, per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7020 00 e 7020 00 10.

La presenza del supporto non è indispensabile per il funzionamento di un apparecchio televisivo della voce 8528. Ne è quindi esclusa la classificazione alla voce 8529 come parte destinata esclusivamente o principalmente ad un apparecchio delle voci 8525 e 8528.

Il supporto deve pertanto essere classificato in base al materiale costitutivo che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (vetro).

L’articolo deve essere pertanto classificato con il codice NC 7020 00 10 come altri articoli di vetro di silice fusa.

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(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 301/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Autoveicolo nuovo a tre ruote, a trazione posteriore, per il trasporto di persone, con motore a scoppio a movimento alternativo di cilindrata pari a 998 cm3.

Le ruote anteriori sono distanziate di circa 130 cm. Il veicolo non ha un differenziale.

Il veicolo ha un sistema direzionale di tipo automobilistico. Esso si guida mediante manubrio dotato di due manopole nelle quali sono integrati gli organi di comando.

Il veicolo ha cinque marce in avanti e una retromarcia.

8703 21 10

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 21 e 8703 21 10.

I veicoli a tre ruote sono classificati alla voce 8711 a condizione che non abbiano le caratteristiche degli autoveicoli della voce 8703 (cfr. anche le note esplicative del SA della voce 8711, quinto comma).

La voce 8703 comprende i veicoli a tre ruote leggeri di struttura più semplice, come quelli muniti di un motore e ruote di motociclo, i quali, in virtù della loro struttura meccanica, possiedono le caratteristiche degli autoveicoli convenzionali, cioè il sistema direzionale di tipo automobilistico (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8703, secondo comma).

Poiché il veicolo ha un sistema direzionale di tipo automobilistico, una caratteristica degli autoveicoli convenzionali contemplata alla voce 8703, è esclusa la classificazione alla voce 8711.

Il veicolo deve pertanto essere classificato come un nuovo autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone di cui al codice NC 8703 21 10.


5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che include anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, in combinato disposto con l’articolo 125 sexies del regolamento, l’aiuto dell’Unione può essere concesso ai gruppi di produttori costituiti negli Stati membri che hanno di recente aderito all’Unione europea, nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e nelle Isole minori del mar Egeo. Tale aiuto intende stimolare la costituzione dei gruppi di produttori, agevolarne il funzionamento amministrativo e metterli in grado di rispettare i criteri di riconoscimento dei gruppi di produttori che sono gli operatori fondamentali del settore ortofrutticolo.

(2)

Gli articoli 36-49 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) definiscono le norme particolareggiate in merito ai gruppi di produttori. Per impedire il verificarsi di situazioni in cui gli operatori creano artificialmente le condizioni atte ad ottenere l’erogazione dell’aiuto dell’Unione onde ottenere vantaggi contrari agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1234/2007, è opportuno chiedere agli Stati membri di definire le norme atte ad impedire che i produttori passino da un gruppo di produttori all’altro allo scopo di beneficiare dell’aiuto dell’Unione per un periodo più lungo di quello stabilito all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per impedire che gli Stati membri riconoscano come gruppo di produttori qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita laddove dette persone giuridiche potrebbero già rispondere ai criteri di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

(3)

L’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 impone ai gruppi di produttori di presentare un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo allo Stato membro competente. Gli Stati membri debbono valutare se la durata del proposto piano di riconoscimento non sia indebitamente lunga e chiedere modifiche se un gruppo di produttori potrebbe rispondere ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1.

(4)

L’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede che gli Stati membri stabiliscano le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Onde garantire una corretta applicazione del suddetto regolamento e nell’interesse della prevedibilità finanziaria e di una corretta gestione finanziaria, è opportuno definire norme che fissino una percentuale massima in caso di aumento proposto della spesa nell’ambito di un piano di riconoscimento approvato. Tuttavia, occorre applicare limiti diversi ai piani di riconoscimento approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e nel caso di fusioni di gruppi di produttori.

(5)

Per ragioni di disciplina di bilancio e allo scopo di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie in modo sostenibile ed efficiente, è opportuno stabilire un massimale per l’erogazione da parte dell’Unione dell’aiuto destinato a finanziare una parte degli investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1), lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ragioni di sicurezza finanziaria e di certezza del diritto, occorre stilare un elenco di investimenti che non possono essere inclusi nei piani di riconoscimento.

(6)

Per ragioni di disciplina di bilancio è necessario anche stabilire un tetto massimo per la spesa ammessa al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) relativa all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e prevedere un sistema di notifica per mezzo del quale gli Stati membri informano la Commissione in merito alle incidenze finanziarie dei piani di riconoscimento prima della loro approvazione.

(7)

Allo scopo di impedire arricchimenti ingiustificati quando un membro lascia il proprio gruppo di produttori e beneficia di investimenti nella propria azienda, occorre stabilire una serie di norme onde consentire al gruppo di produttori di recuperare l’investimento o il valore residuo dell’investimento nel caso in cui il periodo di ammortamento non sia ancora trascorso.

(8)

Per ragioni di prevedibilità finanziaria e di previsioni di bilancio, è opportuno definire norme più particolareggiate sulle notifiche degli Stati membri alla Commissione in merito alle incidenze finanziarie dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori.

(9)

I controlli devono essere effettuati in modo da consentire agli Stati membri di reagire prontamente a ogni possibile abuso che comporti un rischio per il bilancio dell’Unione. A tal fine, occorre rafforzare i controlli laddove siano state rilevate irregolarità significative.

(10)

L’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio prevede che, per quanto riguarda le regioni in cui il livello di organizzazione di produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(11)

Ai sensi dell’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato dalle organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l’aiuto finanziario nazionale può essere rimborsato dall’Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

(12)

L’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce che la Commissione accoglie o respinge la richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta. Tuttavia, se la richiesta presentata dallo Stato membro è incompleta, il termine di tre mesi può essere sospeso.

(13)

L’esperienza insegna che la procedura di adozione e notifica allo Stato membro di una decisione della Commissione richiede spesso più di tre mesi e che la data effettiva a decorrere dalla quale la richiesta deve ritenersi accolta non può sempre essere individuata. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire che la Commissione accolga o respinga la richiesta mediante una decisione ufficiale.

(14)

L’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita la quota dell’aiuto finanziario nazionale che può essere autorizzato ad un massimo dell’80 % dei contributi finanziari versati dai membri di un’organizzazione di produttori o dalla organizzazione di produttori stessa. L’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 limita la quota del rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione al 60 % dell’aiuto finanziario nazionale concesso all’organizzazione di produttori. Per ragioni di disciplina di bilancio, è necessario imporre un massimale all’importo dell’aiuto finanziario nazionale che può essere rimborsato dall’Unione rispetto all’importo massimo dell’aiuto finanziario unionale che può essere concesso ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori.

(15)

A fini di semplificazione, è opportuno modulare la procedura di notifica dei prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno su base volontaria.

(16)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(17)

Onde garantire che le legittime aspettative dei produttori siano rispettate, è necessario che talune modifiche apportate dal presente regolamento non si applichino ai piani di riconoscimento che sono stati accolti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per tenere sotto controllo la spesa di bilancio e garantire pari trattamento degli operatori economici è opportuno prevedere che i piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento siano trattati nello stesso modo dei piani adottati dopo la sua entrata in vigore per quanto riguarda il contributo dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui i gruppi di produttori interessati non abbiano ancora assunto impegni finanziari, né concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(18)

Per garantire una transizione ordinata alle nuove norme applicabili al rimborso dell’aiuto finanziario nazionale da parte dell’Unione, è opportuno che le modifiche apportate mediante il presente regolamento non si applichino ai casi in cui la richiesta dell’autorizzazione a pagare l’aiuto finanziario nazionale sia stata approvata dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma la Commissione non abbia ancora adottato una decisione in merito al rimborso. In tali casi l’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 deve continuare ad applicarsi nella versione non modificata dal presente regolamento.

(19)

Per tenere sotto controllo la spesa dell’Unione nel settore degli ortofrutticoli, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(20)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell’aiuto dell’Unione destinato ai gruppi di produttori.»;

2)

all’articolo 37 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.»;

3)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:

a)

accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;

b)

chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori.

L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4.   L’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1o luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell’allegato V ter.

5.   Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l’autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.

6.   L’autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.»;

4)

all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.

I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.

Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.»;

5)

all’articolo 44 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.»;

6)

l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Articolo 47

Partecipazione finanziaria dell’Unione

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:

a)

al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 50 % nelle altre regioni.

Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.

2.   La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

a)

al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:

a)

al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b)

al 45 % nelle altre regioni.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:

a)

per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;

b)

per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.

4.   La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10 000 000 EUR per anno civile.

In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.

La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.

Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.

7)

all’articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.»;

8)

all’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

9)

all’articolo 97, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento incluso l’attuale anno di esecuzione. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:

i)

l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;

ii)

una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

10)

all’articolo 98, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in base a modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano fino a che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non sia stato informato.»;

11)

all’articolo 112, sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

«3 bis.   I risultati dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 sono valutati per stabilire se i problemi incontrati siano di natura sistemica, segnalando il rischio di irregolarità per quanto riguarda azioni, beneficiari od enti simili. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di una regione oppure per uno specifico gruppo di produttori, lo Stato membro procede a controlli supplementari durante l’anno in esame ed aumenta la percentuale di domande corrispondenti da sottoporre a verifica nel corso dell’anno successivo.

3 ter.   Lo Stato membro stabilisce i gruppi di produttori da sottoporre a controlli in loco in base ad un’analisi dei rischi.

L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

l’importo dell’aiuto;

b)

le risultanze dei controlli degli anni precedenti;

c)

un elemento per garantire la randomizzazione e

d)

altri parametri che spetta agli Stati membri definire.»;

12)

è inserito l’allegato V bis, figurante nell’allegato I del presente regolamento;

13)

è inserito l’allegato V ter figurante nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   Il punto 2), il punto 3), lettera b) e il punto 12) dell’articolo 1 del presente regolamento non si applicano ai piani di riconoscimento accolti prima della sua entrata in vigore.

2.   Il punto 6) dell’articolo 1 del presente regolamento, relativamente all’articolo 47, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applica ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali:

a)

il gruppo di produttori interessato abbia già assunto impegni finanziari oppure abbia concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, oppure

b)

il piano di riconoscimento di cui si tratta copra solo l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Per i piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma per i quali il gruppo di produttori interessato non abbia ancora assunto impegni finanziari, né concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti regole:

a)

entro il 1o luglio 2012 l’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione i piani di riconoscimento a cui si applica il presente paragrafo;

b)

nel fissare i coefficienti di attribuzione in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, la Commissione tiene conto delle notifiche ricevute in applicazione della lettera a) del presente paragrafo. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è concessa in funzione dei suddetti coefficienti di attribuzione;

c)

i coefficienti di attribuzione fissati in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applicano per l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, l’autorità competente dello Stato membro dà ai gruppi di produttori cui si applica il presente paragrafo la possibilità di modificare o di ritirare il piano di riconoscimento. In caso di ritiro, l’Unione rimborsa le spese sostenute dal gruppo di produttori dopo l’accoglimento iniziale del piano, per la sua costituzione e il funzionamento amministrativo, nella misura massima del 3 % dell’aiuto al quale il gruppo avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se il piano di riconoscimento fosse stato eseguito.

4.   Il punto 8) dell’articolo 1 non si applica ai casi in cui la richiesta di autorizzazione a pagare l’aiuto finanziario nazionale è stata approvata dalla Commissione a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma in cui la Commissione non ha ancora deciso in merito al rimborso da parte dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale a norma dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO V bis

INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, SECONDO COMMA

1.

Investimenti nei mezzi di trasporto da utilizzare per la commercializzazione o la distribuzione da parte del gruppo di produttori, fatta eccezione per:

a)

investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell’acquisto, il gruppo di produttori deve dimostrare allo Stato membro interessato che gli investimenti sono destinati unicamente al trasporto interno;

b)

accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

2.

Acquisto di terreni non edificati il cui costo è superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’azione considerata, a meno che l’acquisto sia necessario per realizzare un investimento incluso nel piano di riconoscimento.

3.

Attrezzature di seconda mano acquistate con aiuti nazionali o dell’Unione nel corso dei sette anni precedenti.

4.

Locazione, a meno che la competente autorità dello Stato membro accetti la locazione in quanto alternativa economicamente valida all’acquisto.

5.

Acquisto di immobili che sono stati acquistati, negli ultimi dieci anni, grazie ad aiuti nazionali o dell’Unione.

6.

Investimenti in azioni.

7.

Investimenti od analoghi tipi di azioni realizzati al di fuori delle aziende e/o dei locali del gruppo di produttori o dei suoi soci.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V ter

Modelli per la notifica dei gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4

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5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

48,1

IL

135,3

MA

71,2

TN

102,9

TR

107,4

ZZ

93,0

0707 00 05

JO

225,1

TR

163,4

ZZ

194,3

0709 91 00

EG

68,9

ZZ

68,9

0709 93 10

JO

225,1

MA

46,5

TR

173,3

ZZ

148,3

0805 10 20

EG

49,3

IL

76,9

MA

51,3

TN

74,5

TR

61,6

ZA

47,4

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

69,2

MX

39,8

TR

57,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

87,5

BR

84,3

CA

120,7

CL

93,0

CN

91,1

MA

49,8

MK

31,8

US

165,2

UY

72,9

ZA

85,0

ZZ

88,1

0808 30 90

AR

100,2

CL

108,7

CN

67,1

US

107,0

ZA

118,1

ZZ

100,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 304/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 23 marzo al 30 marzo 2012 nell'ambito del sottocontingente I del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha fissato a 572 000 tonnellate il quantitativo del sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123) per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 23 marzo 2012, a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 23 marzo 2012 a partire dalle ore 13 fino al 30 marzo 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 16,678529 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dal 30 marzo 2012 dalle ore 13 (ora di Bruxelles) nell'ambito del sottocontingente I di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


DECISIONI

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

(2012/185/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

In data 3 gennaio 2011 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base secondo la quale le importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e prodotto da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited («il gruppo Fang Da») sarebbero oggetto di dumping e contribuirebbero quindi al notevole pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata da Productos Aditivos SA («il denunziante»), l’unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione del prodotto in questione.

(3)

In data 17 febbraio 2011, dopo una consultazione con il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC, limitato al gruppo Fang Da.

(4)

La Commissione ha inviato questionari al denunziante, al gruppo Fang Da e a tutti gli importatori e utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con una lettera del 17 gennaio 2012 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(7)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, tranne qualora tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(8)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché l’inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC, limitato al gruppo Fang Da, deve essere chiuso.

(10)

Anche il riesame fondato sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio (3) può essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited è chiuso.

Articolo 2

Il riesame fondato sull’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 è chiuso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 9.

(3)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.