ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.094.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
30 marzo 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

1

 

*

Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori ( 1 )

16

 

*

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011)

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (2), la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto protocollo («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco») il 16 gennaio 2002.

(2)

Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.

(3)

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

(4)

I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(5)

Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco (5), la Commissione ha annunciato l’intenzione di attuare l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell’ambito delle misure da adottare per consentire all’Unione di concludere tale protocollo.

(6)

Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo alle parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell’importazione e dell’esportazione delle armi da fuoco.

(7)

Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.

(8)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. È opportuno adattare le misure necessarie per rispettare i requisiti di cui all’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l’autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l’esportazione temporanea per scopi legittimi.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (6), o sulla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (7). Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l’applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell’interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

(10)

La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all’interno del territorio dell’Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione verso o attraverso paesi terzi.

(11)

Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette al diritto dell’Unione e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.

(12)

È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell’Unione.

(13)

Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.

(14)

Al fine di mantenere l’elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’allineamento dell’allegato I del presente regolamento all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (8), e all’allegato I della direttiva 91/477/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)

L’Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (9), e nelle relative disposizioni d’applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (10). È opportuno tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (11), le cui disposizioni si applicano in fasi diverse conformemente al relativo articolo 188. Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l’esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(17)

Il presente regolamento non pregiudica il regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (12).

(18)

Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (13).

(19)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(20)

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l’autorizzazione all’esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco»).

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente ai sensi dell’allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

ha l’aspetto di un’arma da fuoco, e

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2)

«parti», qualsiasi elemento o elemento di ricambio di cui all’allegato I specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

3)

«componenti essenziali», il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;

4)

«munizione», l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un’arma da fuoco, di cui all’allegato I, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

5)

«armi da fuoco disattivate», oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.

Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un’autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o all’applicazione sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;

6)

«esportazione»:

a)

un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

una riesportazione ai sensi dell’articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell’ambito del regime di transito esterno di cui all’articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui all’articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento;

7)

«persona», una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un’associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;

8)

«esportatore», qualsiasi persona stabilita nell’Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio dell’articolo al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Qualora una persona stabilita al di fuori dell’Unione ai sensi del contratto sul quale si basa l’esportazione maturi il diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, si considera esportatore la parte contraente stabilita nell’Unione;

9)

«territorio doganale dell’Unione», il territorio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

10)

«dichiarazione d’esportazione», l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;

11)

«esportazione temporanea», la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell’Unione e sono destinate alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

12)

«transito», l’operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;

13)

«trasbordo», il transito che comporta l’operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;

14)

«autorizzazione all’esportazione»:

a)

un’autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un paese terzo; o

b)

un’autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; o

c)

un’autorizzazione o una licenza globale concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;

15)

«traffico illecito», l’importazione, l’esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a)

lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

b)

le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE;

c)

al momento dell’importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all’interno dell’Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;

16)

«tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Articolo 3

1.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;

b)

alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco automatiche;

c)

alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;

d)

ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità;

e)

alle armi da fuoco disattivate;

f)

alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.

2.   Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI E MISURE DI IMPORTAZIONE E TRANSITO

Articolo 4

1.   L’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione all’esportazione emessa conformemente al modulo figurante all’allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.

2.   Qualora l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e da detta posizione comune.

3.   Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all’esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all’esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare l’allegato I in base alle modifiche all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche all’allegato I della direttiva 91/477/CEE.

Articolo 6

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

1.   Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che:

a)

il paese terzo d’importazione abbia autorizzato l’importazione in questione; e

b)

gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non hanno obiezioni al transito. Tale disposizione non si applica:

alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto,

in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione.

2.   Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito presentata dall’esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito.

3.   L’esportatore presenta all’autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d’importazione ha autorizzato l’importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito.

4.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all’esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a novanta giorni lavorativi.

5.   Il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione non supera il periodo di validità dell’autorizzazione all’importazione. Qualora l’autorizzazione all’importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione è pari almeno a nove mesi.

6.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all’esportazione.

Articolo 8

1.   Ai fini della tracciabilità, l’autorizzazione all’esportazione e la licenza o autorizzazione all’importazione rilasciata dal paese terzo d’importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:

a)

date di rilascio e di scadenza;

b)

luogo di rilascio;

c)

il paese di esportazione;

d)

il paese di importazione;

e)

se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;

f)

il destinatario;

g)

il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;

h)

i dettagli che consentono l’identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o nell’autorizzazione all’importazione, sono fornite anticipatamente dall’esportatore ai paesi terzi di transito, al più tardi entro la spedizione.

Articolo 9

1.   Le procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:

a)

l’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per:

i)

l’esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:

una o più armi da fuoco,

loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,

loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;

ii)

la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l’ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;

b)

i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d’arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d’arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell’Unione.

I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d’arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;

c)

per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all’articolo 10. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.

2.   Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:

a)

la riesportazione di armi da fuoco dopo l’ammissione temporanea per la valutazione o l’esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;

b)

la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell’Unione fino alla loro uscita;

c)

l’esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l’esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.

Articolo 10

1.   Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;

b)

considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;

c)

considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull’utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.

2.   Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.

Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.

Articolo 11

1.   Gli Stati membri:

a)

rifiutano di concedere un’autorizzazione all’esportazione se il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (15), o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più severa;

b)

annullano, sospendono, modificano o revocano un’autorizzazione all’esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.

Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.

2.   In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un’autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione all’esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione.

3.   Prima di concedere un’autorizzazione all’esportazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un’autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o destinatario).

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un’autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

4.   Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, in materia di riservatezza.

Articolo 12

In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent’anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione all’esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell’esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte.

Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui all’articolo 9.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo d’importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

2.   Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell’esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all’interno del territorio doganale dell’Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d’importazione.

3.   Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, l’autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all’esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d’importazione.

Articolo 14

Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l’autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:

a)

raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e

b)

verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un’operazione di esportazione.

Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO III

FORMALITÀ DOGANALI

Articolo 17

1.   In occasione dell’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’ufficio doganale di esportazione, l’esportatore fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all’esportazione necessarie sono state ottenute.

2.   Può essere richiesto all’esportatore di fornire una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova.

3.   Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, gli Stati membri sospendono, per un periodo non superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal loro territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione all’esportazione lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di sospettare che:

a)

al momento della concessione dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o

b)

le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell’autorizzazione.

In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a trenta giorni.

4.   Entro il periodo o l’estensione del periodo di cui al paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l’esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 18

1.   Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici doganali a tal fine abilitati.

2.   Qualora si avvalgano dell’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli uffici doganali debitamente abilitati e relative modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

CAPO IV

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19

1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell’articolo 21, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:

a)

dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11;

b)

dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.

2.   Fatto salvo l’articolo 20 del presente regolamento, alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (16) relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

1.   È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco («il gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro nomina un rappresentante in tale gruppo.

Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Esso è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.

2.   Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.

Articolo 21

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui all’articolo 16.

2.   Entro il 19 aprile 2012 ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione circa le autorità nazionali competenti per l’attuazione degli articoli 7, 9, 11 e 17. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente.

3.   Entro il 19 aprile 2017 su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi incluse le informazioni relative all’utilizzo della procedura unica prevista all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.

Tuttavia, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell’Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 marzo 2012.

(2)  GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  COM(2005) 329. La comunicazione annunciava inoltre la modifica tecnica della direttiva 91/477/CEE volta ad integrare le disposizioni pertinenti previste dal protocollo delle Nazioni Unite per quanto concerne i trasferimenti intra-comunitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5).

(6)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(7)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(8)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(11)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(12)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(13)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(14)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(15)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(16)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).


ALLEGATO I (1)

Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni:

 

Descrizione

Codice NC (2)

1

Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione

ex 9302 00 00

2

Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale

ex 9302 00 00

3

Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm

ex 9302 00 00

4

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

5

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti normali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

6

Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

7

Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

8

Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto 6

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

9

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

10

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui ai punti da 4 a 7

ex 9303 90 00

11

Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

ex 9302 00 00

12

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

13

Parti specificamente progettate per un’arma da fuoco e indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte

ex 9305 10 00

ex 9305 21 00

ex 9305 29 00

ex 9305 99 00

14

Munizione: l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato

ex 3601 00 00

ex 3603 00 90

ex 9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 90

ex 9306 90 90

15

Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico

Esemplari antichi di oltre cento anni

ex 9705 00 00

ex 9706 00 00

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«arma da fuoco corta», un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;

b)

«arma da fuoco lunga», qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c)

«arma automatica», un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare più colpi azionando una sola volta il grilletto;

d)

«arma semiautomatica», un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e)

«arma a ripetizione», un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f)

«arma a colpo singolo», un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna.


(1)  Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune.

(2)  Quando è indicato il codice «ex», l’ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.


ALLEGATO II

(Fac-simile dei moduli per l’autorizzazione all’esportazione)

(di cui all’articolo 4 del presente regolamento)

Quando concedono autorizzazioni all’esportazione, gli Stati membri si adopereranno per garantire la visibilità della natura dell’autorizzazione sul modulo fornito.

Si tratta di un’autorizzazione all’esportazione valida in tutti gli Stati membri dell’Unione europea fino alla sua scadenza.

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30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/16


REGOLAMENTO (UE) N. 259/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella relazione del 4 maggio 2007 al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione ha valutato, a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’uso dei fosfati nei detergenti. Sulla base di un’analisi approfondita si è giunti alla conclusione che l’uso dei fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori dovrebbe essere limitato al fine di ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e di diminuire il costo dell’eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue. Tale riduzione dei costi supera il costo della riformulazione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori con sostanze alternative ai fosfati.

(2)

Alternative efficaci ai detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfato richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati che, se utilizzati in quantità crescenti, potrebbero essere nocivi per l’ambiente. Se è vero che nella produzione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori è importante incoraggiare l’utilizzazione di sostanze alternative, aventi un profilo ambientale più favorevole di quello dei fosfati e di altri composti del fosforo, nelle normali condizioni d’uso tali sostanze non dovrebbero presentare rischi, ovvero dovrebbero presentare rischi di minore entità, per l’uomo e/o l’ambiente. È pertanto opportuno, se del caso, utilizzare il sistema REACH (4) per valutare tali sostanze.

(3)

L’interazione tra i fosfati e gli altri composti del fosforo richiede una definizione accurata della portata e del livello della limitazione all’uso di fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. La limitazione dovrebbe valere non solo per i fosfati, ma anche per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il limite del tenore di fosforo dovrebbe essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la commercializzazione di detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.

(4)

Attualmente non è opportuno che le limitazioni all’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori siano estese ai detergenti per uso industriale o istituzionale a livello di Unione, perché non sono ancora disponibili alternative tecnicamente valide ed economicamente realizzabili all’uso dei fosfati in tali detergenti. Per quanto riguarda i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, è verosimile che nel prossimo futuro saranno più ampiamente disponibili delle alternative. È dunque opportuno prevedere una limitazione all’uso dei fosfati in tali detergenti. Detta limitazione dovrebbe applicarsi a partire da una data futura, entro la quale si prevede che siano ampiamente disponibili alternative ai fosfati, in modo da incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti. È parimenti opportuno specificare il tenore massimo di fosforo ammesso sulla base di dati concreti, incluse le limitazioni vigenti a livello nazionale relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Tuttavia, occorre altresì prevedere che la Commissione proceda, prima che tale limitazione divenga applicabile in tutta l’Unione, a una valutazione approfondita del valore limite, sulla base dei dati disponibili più recenti e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Tale valutazione dovrebbe esaminare l’impatto sull’ambiente, l’industria e i consumatori di detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite di cui all’allegato VI bis e l’impatto delle alternative, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l’efficienza di lavaggio e le conseguenze di tali detergenti in termini di trattamento delle acque reflue.

(5)

Il presente regolamento persegue fra l’altro l’obiettivo di proteggere l’ambiente riducendo l’eutrofizzazione causata dal fosforo contenuto nei detergenti utilizzati dai consumatori. Non sarebbe dunque opportuno obbligare gli Stati membri che hanno già introdotto limitazioni relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori ad adeguare tali limitazioni prima che la limitazione a livello di Unione divenga di applicazione. È inoltre auspicabile che gli Stati membri abbiano la facoltà di introdurre quanto prima possibile e in modo graduale le limitazioni di cui al presente regolamento.

(6)

Per ragioni di leggibilità, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 648/2004 la definizione di «pulizia» anziché un riferimento alla corrispondente norma ISO e includervi anche la definizione di «detergente per bucato destinato ai consumatori» e di «detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori». Inoltre, è opportuno chiarire la definizione di «immissione sul mercato» e includere la definizione di «messa a disposizione sul mercato».

(7)

Al fine di fornire informazioni esatte nel più breve tempo possibile, è opportuno modernizzare le modalità di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi delle autorità competenti e dei laboratori approvati.

(8)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 648/2004 al progresso scientifico e tecnico, di introdurre disposizioni relative ai detergenti a base di solventi e di introdurre limiti di concentrazioni individuali adeguati e basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati di tale regolamento necessarie per conseguire tali obiettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento (CE) n. 648/2004 e assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

È opportuno prevedere un’applicazione differita delle limitazioni stabilite dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato destinati ai consumatori e i loro detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurne al minimo i costi.

(11)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti destinati ai consumatori ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell’eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri perché provvedimenti nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono garantire un miglioramento generale della qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 648/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti ed è aggiunto un quinto trattino:

«—

l’etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti,

le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri,

le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i punti seguenti:

«1 bis)   “detergente per bucato destinato ai consumatori”: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;

1 ter)   “detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori”: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;»

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)   “pulizia”: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione;»;

c)

il punto 9 è sostituito dai seguenti:

«9)   “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione. L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata come immissione sul mercato;

9 bis)   “messa a disposizione sul mercato”: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione, nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo

I detergenti elencati nell’allegato VI bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo previste in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalle date ivi fissate.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione rende pubblici gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2.»;

5)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Inoltre, l’imballaggio dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori riporta le informazioni previste dall’allegato VII, sezione B.»;

6)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

7)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per introdurre le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati da I a IV, VII e VIII al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per introdurre modifiche agli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.

3.   Se il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori stabilisce limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per adattare di conseguenza il limite dello 0,01 % indicato nell’allegato VII, sezione A.

Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 aprile 2012. Entro il 19 luglio 2016 la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Clausola di libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo in detergenti per i quali l’allegato VI bis non fissa limitazioni, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell’ambiente lo giustificano e se sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente valide.

3.   Gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali in vigore il 19 marzo 2012 concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per i quali non sono ancora di applicazione le limitazioni fissate nell’allegato VI bis. Tali misure nazionali vigenti sono comunicate alla Commissione entro il 30 settembre 2012 e possono rimanere in vigore sino alla data di applicazione delle limitazioni fissate nell’allegato VI bis.

4.   Dal 19 marzo 2012 al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono adottare norme nazionali che attuano la limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo prevista all’allegato VI bis, punto 2, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell’ambiente lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (5).

5.   La Commissione pubblica l’elenco delle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4.

8)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se uno Stato membro ha fondati motivi per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, presenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l’ambiente, esso può adottare tutte le misure temporanee adeguate proporzionalmente alla natura del rischio, per garantire che il detergente in questione non presenti più tale rischio, che sia ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole ovvero che la sua disponibilità venga in altro modo limitata.

Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.»;

9)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Relazione

1.   Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sul tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori immessi sul mercato nel loro territorio e alla luce degli eventuali dati scientifici, esistenti o nuovi, a sua disposizione circa le sostanze utilizzate nei prodotti contenenti fosfati e nelle formulazioni alternative, determina, attraverso una valutazione approfondita, se occorre modificare le limitazioni previste all’allegato VI bis, punto 2. Tale valutazione include un’analisi dell’impatto sull’ambiente, l’industria e i consumatori dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite previsto all’allegato VI bis, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l’efficienza di lavaggio e le conseguenze in termini di trattamento delle acque reflue. La Commissione presenta tale valutazione approfondita al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Inoltre, qualora la Commissione ritenga, sulla base dalla valutazione approfondita di cui al paragrafo 1, che occorre rivedere la limitazione relativa ai fosfati e agli altri composti del fosforo utilizzati nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, essa presenta entro il 1o luglio 2015 una proposta legislativa adeguata. Qualsiasi proposta di questo tipo deve essere volta a minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente in generale di tutti i prodotti detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, tenendo conto nel contempo degli eventuali costi economici individuati in tale valutazione approfondita. Salvo che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente entro il 31 dicembre 2016 sulla base di una siffatta proposta, il valore limite fissato all’allegato VI bis, punto 2, diviene il valore limite per il tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a decorrere dalla data indicata in detto punto.»;

10)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Ciò può comprendere anche misure appropriate che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi per detergenti che non sono conformi al presente regolamento. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Tali norme comprendono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.»;

11)

il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VI bis del regolamento (CE) n. 648/2004;

12)

l’allegato VII è così modificato:

a)

alla sezione A è soppresso il testo seguente:

«Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l’adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

b)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

«B.   Informazioni sul dosaggio

Come prescritto dall’articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Detergenti per bucato destinati ai consumatori

L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato reca le seguenti informazioni:

quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,

per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “normalmente sporchi” e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “leggermente sporchi” che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,

qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche per indicare la dose di detersivo adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (6). Un detersivo è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

L’imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per lavastoviglie automatiche reca le seguenti informazioni:

il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, tenendo conto, se del caso, delle classi di durezza bassa, media ed elevata dell’acqua.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 132, del 3.5.2011, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 febbraio 2012.

(3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.»;

(6)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione come modificata dalla decisione 2011/264/UE (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).»


ALLEGATO

«ALLEGATO VI bis

LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E DI ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO

Detergente

Limitazioni

Data a decorrere dalla quale si applica la limitazione

1.

Detergenti per bucato destinati ai consumatori

Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l’utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell’allegato VII, sezione B, in presenza di acqua di durezza elevata

per tessuti “normalmente sporchi”, nel caso dei detersivi normali,

per tessuti “leggermente sporchi”, nel caso dei detersivi per tessuti delicati.

30 giugno 2013

2.

Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell’allegato VII, sezione B.

1o gennaio 2017»


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/22


REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell’area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l’Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell’introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell’Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all’interno dell’Unione. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l’accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l’Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l’aumento delle economie di scala, l’accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l’USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate. La Commissione continuerà a monitorare l’evoluzione dei prezzi nel settore dei pagamenti ed è invitata a produrre al riguardo un’analisi annuale.

(2)

Il successo della SEPA è molto importante dal punto di vista economico e politico. La SEPA è pienamente in linea con la strategia Europa 2020, che mira a creare un’economia più intelligente in cui la prosperità deriva dall’innovazione e dall’uso più efficiente delle risorse disponibili. Sia il Parlamento europeo, tramite le risoluzioni del 12 marzo 2009 (4) e del 10 marzo 2010 (5) sull’attuazione della SEPA, che il Consiglio, con le conclusioni adottate il 2 dicembre 2009, hanno sottolineato l’importanza di realizzare una rapida migrazione alla SEPA.

(3)

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (6), fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui la SEPA è un elemento fondamentale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (7), fornisce anch’esso una serie di misure per promuovere il successo della SEPA, quali l’estensione all’addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.

(5)

Gli sforzi di autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l’iniziativa SEPA si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso schemi a livello di Unione per i bonifici e gli addebiti diretti sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta. In particolare, non si è tenuto conto in modo adeguato e trasparente degli interessi dei consumatori e degli altri utenti. È opportuno sentire l’opinione di tutte le parti interessate. Inoltre, tale processo di autoregolamentazione non è stato soggetto a meccanismi di governance adeguati, il che potrebbe in parte spiegare la lentezza della diffusione sul lato della domanda. Se la recente istituzione del consiglio SEPA rappresenta un miglioramento significativo della governance del progetto SEPA, sul piano sia sostanziale che formale la governance rimane in gran misura appannaggio del Consiglio europeo per i pagamenti («EPC»). La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare le disposizioni in materia di governance dell’intero progetto SEPA entro la fine del 2012 e, se del caso, presentare una proposta. Tale riesame dovrebbe riguardare, tra l’altro, la composizione dell’EPC, l’interazione tra l’EPC e una struttura di governance generale, come il consiglio SEPA, e il ruolo di tale struttura generale.

(6)

Solo una migrazione rapida e completa verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione permetterà di trarre tutti i vantaggi di un mercato integrato dei pagamenti, consentendo in tal modo di eliminare i costi elevati associati all’uso parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti SEPA. È opportuno pertanto stabilire norme che si applichino all’esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell’Unione. Tuttavia, in questa fase non è opportuno comprendere le operazioni tramite carta, dato che gli standard comuni per i pagamenti tramite carta nell’Unione sono ancora in fase di elaborazione. È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di importo rilevante, i pagamenti tra prestatori di servizi di pagamento («PSP») per conto proprio e i pagamenti tramite telefonia mobile o altri dispositivi di telecomunicazione, o apparecchi digitali o informatici, non rientrino nell’ambito di applicazione di tali norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili ai bonifici o agli addebiti diretti. Quando una carta di pagamento presso il punto vendita o un altro dispositivo come un telefono cellulare sono utilizzati per iniziare un’operazione di pagamento, presso il punto vendita o a distanza, che dà luogo direttamente a un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dalle attuali coordinate nazionali del conto bancario («BBAN») o dal numero internazionale di conto bancario («IBAN»), tale operazione di pagamento dovrebbe, tuttavia, essere inclusa. Inoltre, viste le caratteristiche specifiche dei pagamenti trattati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante, segnatamente l’alta priorità, l’urgenza e principalmente l’importo elevato degli stessi, non è opportuno includere tali pagamenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione non dovrebbe riguardare pagamenti mediante addebito diretto, salvo che il pagatore abbia esplicitamente richiesto che il pagamento sia trattato attraverso un sistema di pagamento di importo rilevante.

(7)

Esistono attualmente diversi servizi di pagamento, per lo più per pagamenti tramite Internet, che utilizzano anche l’IBAN e il codice identificativo d’azienda («BIC») e che sono basati sui bonifici o sugli addebiti diretti, ma presentano caratteristiche aggiuntive. Si prevede che tali servizi si sviluppino oltre le loro attuali frontiere nazionali e possano soddisfare la domanda dei consumatori di servizi di pagamento innovativi, sicuri ed economici. Per non escludere dal mercato tali servizi, la disciplina dei termini per i bonifici e gli addebiti diretti prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto al bonifico o all’addebito diretto sottostante tali operazioni.

(8)

Nella maggior parte delle operazioni di pagamento effettuate nell’Unione è possibile identificare un unico conto di pagamento utilizzando soltanto l’IBAN senza l’ulteriore indicazione del BIC. Ciò considerato, in alcuni Stati membri le banche hanno già creato un elenco, una banca dati o altri dispositivi tecnici per identificare il BIC corrispondente a un determinato IBAN. Il BIC è richiesto solo in un numero molto limitato di casi residui. Sembra ingiustificato ed eccessivamente oneroso obbligare tutti i pagatori e i beneficiari nell’Unione a indicare sistematicamente il BIC oltre all’IBAN a causa del ristretto numero di casi in cui ciò è tuttora necessario. Sarebbe molto più semplice se i PSP e le altre parti risolvessero ed eliminassero i casi in cui il conto di pagamento non può essere identificato senza ambiguità mediante un determinato IBAN. Pertanto, è opportuno sviluppare i dispositivi tecnici necessari che consentano a tutti gli utenti di identificare senza ambiguità un conto di pagamento attraverso il solo IBAN.

(9)

Per l’esecuzione di un bonifico occorre che il conto di pagamento del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione dei bonifici e degli addebiti diretti a livello di Unione, si dovrebbe prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l’Unione. Per accrescere la trasparenza, è inoltre opportuno consolidare in un unico atto tale obbligo e l’obbligo di raggiungibilità per gli addebiti diretti già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009. Tutti i conti di pagamento dei beneficiari raggiungibili per un bonifico nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per bonifici a valere su uno schema a livello di Unione. Tutti i conti di pagamento dei pagatori raggiungibili per un addebito diretto nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per addebiti diretti a valere su uno schema a livello di Unione. Ciò dovrebbe trovare applicazione a prescindere dalla decisione di un PSP di partecipare o meno a un determinato schema di bonifico o addebito diretto.

(10)

L’interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da regole commerciali o da impedimenti tecnici, quali l’adesione obbligata a più di un sistema di regolamento dei pagamenti transfrontalieri. I bonifici e gli addebiti diretti dovrebbero essere eseguiti all’interno di uno schema le cui regole di base siano sottoscritte da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all’interno dell’Unione, e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali. Qualora esista più di un sistema di pagamento per il trattamento di tali pagamenti, tali sistemi di pagamento dovrebbero essere interoperabili mediante l’uso di standard a livello di Unione e internazionali, in modo che tutti gli USP e tutti i PSP godano dei vantaggi derivanti da pagamenti al dettaglio in euro senza ostacoli in tutta l’Unione.

(11)

Date le caratteristiche specifiche del mercato relativo alle imprese, mentre gli schemi di bonifico o addebito diretto tra imprese devono osservare tutte le altre disposizioni del presente regolamento, inclusa l’applicazione delle stesse norme per le operazioni transfrontaliere e nazionali, il requisito secondo il quale i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri dovrebbe essere applicato solo nella misura in cui i PSP che forniscono servizi di bonifico o addebito diretto tra imprese rappresentino la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri in cui tali servizi sono disponibili e costituiscano la maggioranza dei PSP che forniscono tali servizi all’interno dell’Unione.

(12)

Per assicurare l’interoperabilità tra i sistemi di pagamento, è essenziale fissare requisiti tecnici che stabiliscano chiaramente le caratteristiche degli schemi di pagamento a livello di Unione, da sviluppare nell’ambito di appropriate strutture di governance. È opportuno che tali requisiti tecnici non limitino la flessibilità e l’innovazione, ma che siano aperti e neutri verso potenziali nuovi sviluppi e miglioramenti nel mercato dei pagamenti. I requisiti tecnici dovrebbero essere concepiti tenendo conto delle particolarità dei bonifici e degli addebiti diretti, in particolare per quanto riguarda i dati contenuti nel messaggio di pagamento.

(13)

È importante adottare misure per accrescere la fiducia degli USP nell’uso di tali servizi, in particolare per gli addebiti diretti. Tali misure dovrebbero consentire ai pagatori di dare istruzione ai propri PSP di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità l’incasso dell’addebito diretto e di stilare liste di buoni o di cattivi beneficiari. Nel quadro della creazione di schemi di addebito diretto a livello di Unione, è opportuno che i consumatori siano in grado di beneficiare di questo tipo di controlli. Tuttavia, ai fini dell’attuazione pratica di tali controlli sui beneficiari, è importante che i PSP siano in grado di effettuare i controlli sulla base dell’IBAN e, per un periodo transitorio e solo se necessario, del BIC o di un altro identificativo unico del creditore di beneficiari specifici. Altri rilevanti diritti degli utenti sono già sanciti nella direttiva 2007/64/CE e dovrebbero essere pienamente garantiti.

(14)

La standardizzazione tecnica è un elemento essenziale dell’integrazione di reti, quale il mercato dei pagamenti dell’Unione. L’uso di standard sviluppati da organismi di standardizzazione internazionali o europei dovrebbe essere obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni in questione. Per quanto riguarda i pagamenti, tali standard obbligatori sono l’IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari «ISO 20022 XML». L’uso di tali standard da parte di tutti i PSP è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l’Unione. In particolare, è opportuno promuovere l’uso obbligatorio dell’IBAN e del BIC, se necessario, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, per consentire un passaggio facile e regolare ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, in particolare per i consumatori. I PSP dovrebbero essere in grado di decidere, a livello bilaterale o multilaterale, di estendere la serie di caratteri latini di base a supporto delle varianti regionali dei messaggi standard della SEPA.

(15)

È di assoluta importanza che tutte le parti coinvolte, e in particolare i cittadini dell’Unione, siano adeguatamente e tempestivamente informate, in modo tale da essere pienamente preparate ai cambiamenti apportati dalla SEPA. Pertanto, le principali parti interessate, come i PSP, le amministrazioni pubbliche e le banche centrali nazionali, nonché gli altri soggetti che effettuano regolarmente ingenti volumi di pagamenti, dovrebbero realizzare campagne d’informazione specifiche ed esaustive, proporzionate alle esigenze e adeguate ai destinatari, laddove necessario, al fine di sensibilizzare e preparare i cittadini alla migrazione alla SEPA. In particolare, è necessario familiarizzare i cittadini alla migrazione dal BBAN all’IBAN. I comitati nazionali di coordinamento SEPA sono i più idonei a coordinare tali campagne d’informazione.

(16)

Al fine di consentire un processo concertato di transizione nell’interesse della chiarezza e della semplicità per i consumatori, è opportuno fissare un termine di migrazione unico entro il quale tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovrebbero conformarsi a tali requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

(17)

Per un periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero poter consentire che i PSP permettano ai consumatori di continuare a utilizzare il BBAN per le operazioni di pagamento nazionali, a condizione che sia garantita l’interoperabilità mediante la conversione del BBAN, in maniera tecnica e sicura, nel rispettivo identificativo unico di conto di pagamento da parte del PSP interessato. Il PSP non dovrebbe addebitare alcuna commissione diretta o indiretta o altre spese legate a tale servizio.

(18)

Anche se il grado di sviluppo dei servizi di bonifico e di addebito diretto varia da uno Stato membro all’altro, l’adozione di un termine unico, decorso un adeguato periodo che permetta di completare tutti i necessari processi di attuazione, aiuterebbe la migrazione coordinata, coerente e integrata verso la SEPA, contribuendo anche a evitare l’introduzione di una SEPA a due velocità che non farebbe che accrescere la confusione fra i consumatori.

(19)

È opportuno che i PSP e gli USP dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici. Il periodo di adattamento non dovrebbe, tuttavia, ritardare inutilmente i benefici per i consumatori o penalizzare gli sforzi degli operatori lungimiranti che sono già passati alla SEPA. Per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere è opportuno che i PSP forniscano ai clienti al dettaglio l’assistenza tecnica necessaria a garantire un adeguamento sicuro e ordinato ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.

(20)

È importante assicurare la certezza del diritto nel settore dei pagamenti riguardo ai modelli commerciali per gli addebiti diretti. È essenziale disciplinare le commissioni interbancarie multilaterali («MIF») per l’addebito diretto per creare condizioni neutre di concorrenza tra i PSP e permettere in tal modo lo sviluppo di un mercato unico degli addebiti diretti. Dette commissioni per le operazioni rifiutate, revocate, stornate o riaccreditate perché non possono essere eseguite correttamente o perché danno luogo a un trattamento di eccezione [le cosiddette «operazioni R», laddove la lettera «R» può indicare rifiuto (reject), revoca (refusal), storno (return), riaccredito (reversal), disposizione di incasso richiamata (revocation) o richiesta di cancellazione (request for cancellation)], potrebbero consentire un’allocazione efficiente dei costi nel mercato interno. Sarebbe pertanto utile per la creazione di un effettivo mercato europeo degli addebiti diretti vietare le MIF per ogni operazione. È opportuno tuttavia autorizzare le commissioni per le operazioni R, purché siano rispettate determinate condizioni. Ai fini della trasparenza e della protezione dei consumatori, i PSP devono fornire ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sulle commissioni applicabili alle operazioni R. In ogni caso, le norme sulle operazioni R non pregiudicano l’applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Inoltre, è opportuno rilevare che, in generale, gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta hanno caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda la più elevata possibilità per i beneficiari di incentivare l’uso di un addebito diretto da parte dei pagatori attraverso un contratto preesistente tra il beneficiario e il pagatore, un contratto preliminare che non esiste per i pagamenti tramite carta dove l’operazione di pagamento è spesso un evento isolato e irregolare. Pertanto, le norme sulle MIF per gli addebiti diretti non pregiudicano l’analisi, in base alle norme dell’Unione sulla concorrenza, delle MIF per le operazioni di pagamento tramite carta. Il divieto a norma del presente regolamento non si applica ai servizi opzionali aggiuntivi laddove essi siano chiaramente e inequivocabilmente distinti dai servizi di addebito diretto di base e laddove i PSP e gli USP siano completamente liberi di offrire o di utilizzare tali servizi. Tuttavia, tali servizi rimangono soggetti alle norme dell’Unione e nazionali sulla concorrenza.

(21)

Pertanto, è opportuno limitare il periodo in cui le MIF possono essere applicate su ogni operazione di addebito diretto nazionale e transfrontaliero e definire condizioni generali per l’applicazione di commissioni interbancarie per le operazioni R.

(22)

La Commissione dovrebbe monitorare il livello delle commissioni sulle operazioni R in tutta l’Unione. Le commissioni sulle operazioni R nel mercato interno dovrebbero convergere nel tempo, in modo che esse non varino tra gli Stati membri in misura tale da alterare la parità delle condizioni concorrenziali.

(23)

In alcuni Stati membri vigono alcuni servizi di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Le operazioni associate a tali servizi sono generalmente di volume limitato. Tali servizi potrebbero pertanto essere classificati come prodotti di nicchia. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l’impatto della migrazione per gli USP, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione della massa dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo la maggior parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti integrato nell’Unione. In alcuni Stati membri esistono strumenti specifici di addebito diretto che appaiono molto simili alle operazioni di pagamento tramite carta, visto che il pagatore utilizza una carta presso il punto vendita per iniziare l’operazione di pagamento, ma l’operazione di pagamento sottostante corrisponde a un addebito diretto. In tali operazioni di pagamento, la carta è utilizzata solo per la lettura dei dati al fine di facilitare la generazione elettronica del mandato, che deve essere firmato dal pagatore presso il punto vendita. Sebbene questi servizi di pagamento non siano classificabili come prodotto di nicchia, è necessario prevedere per tali servizi di pagamento un periodo transitorio, dato il volume considerevole delle operazioni trattate. Al fine di consentire alle parti interessate di dar vita a un’alternativa SEPA adeguata, il periodo transitorio dovrebbe avere una durata sufficiente.

(24)

Per il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti è essenziale garantire che i pagatori, quali i consumatori, le imprese o le autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso PSP situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

(25)

Al fine di garantire una transizione ordinata verso la SEPA, un’autorizzazione valida rilasciata al beneficiario per l’incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti periodici in uno schema tradizionale dovrebbe restare valida dopo il termine di migrazione introdotto con il presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere considerata alla stregua del consenso al PSP del pagatore a eseguire gli addebiti diretti periodici a favore del beneficiario conformemente al presente regolamento, in assenza di una normativa nazionale relativa alla proroga di validità del mandato o di accordi del cliente aventi l’effetto di modificare i mandati di addebito diretto per consentirne la proroga. Tuttavia, i diritti dei consumatori devono essere protetti e, laddove i mandati esistenti per addebiti diretti prevedano diritti di rimborso incondizionati, tali diritti dovrebbero essere mantenuti.

(26)

È opportuno che le autorità competenti siano dotate dei poteri per svolgere efficacemente la loro funzione di controllo e adottare le misure necessarie, incluso l’esame dei reclami, per fare in modo che i PSP rispettino il presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che i reclami avverso gli USP che non rispettano il presente regolamento possano essere presentati e che il presente regolamento possa essere applicato in modo effettivo ed efficace mediante strumenti amministrativi o giudiziari. Per favorire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti dei diversi Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea («BCE») e le banche centrali nazionali degli Stati membri, nonché con altre pertinenti autorità competenti, come l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) designate ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale applicabile ai PSP.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e dovrebbero garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate. Tali sanzioni non dovrebbero essere applicate ai consumatori.

(28)

Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano tra USP e PSP controversie concernenti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che tali procedure si applichino soltanto ai consumatori o soltanto ai consumatori e alle microimprese.

(29)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, all’ABE e alla BCE una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere corredata, se necessario, di una proposta di modifica dello stesso.

(30)

Al fine di garantire l’aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili ai bonifici e agli addebiti diretti in euro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a detti requisiti tecnici. Nella dichiarazione 39 relativa all’articolo 290 TFUE, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza ha preso atto dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, conformemente alla sua prassi consolidata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate e trasparenti consultazioni, anche con la BCE e tutte le parti interessate. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Dato che i PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l’euro avrebbero bisogno di svolgere attività preparatorie straordinarie al di fuori del mercato dei pagamenti per la loro moneta nazionale, detti PSP dovrebbero essere autorizzati a differire di un determinato periodo l’applicazione dei requisiti tecnici. È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro si conformino ai requisiti tecnici per creare un’autentica area europea dei pagamenti che rafforzerà il mercato interno.

(32)

Al fine di ottenere un ampio consenso pubblico a favore della SEPA, è essenziale garantire un elevato livello di protezione per i pagatori, segnatamente per quanto riguarda le operazioni di addebito diretto. Lo schema attuale — l’unico paneuropeo — di addebito diretto per i consumatori messo a punto dall’EPC prevede, per i pagamenti autorizzati, un diritto di rimborso incondizionato e senza bisogno di giustificazioni durante un periodo di otto settimane a decorrere dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, mentre tale diritto è soggetto a diverse condizioni a norma degli articoli 62 e 63 della direttiva 2007/64/CE. Alla luce della situazione che caratterizza attualmente i mercati e della necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, è opportuno che l’impatto di tali disposizioni sia valutato nella relazione che la Commissione presenta, in conformità dell’articolo 87 della direttiva 2007/64/CE, entro il 1o novembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.

(33)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. La migrazione alla SEPA e l’introduzione di norme e regole di pagamento comuni dovrebbero essere basate sul rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali sensibili negli Stati membri e dovrebbero salvaguardare gli interessi dei cittadini dell’Unione.

(34)

I messaggi finanziari relativi ai pagamenti e ai trasferimenti all’interno della SEPA non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America del 28 giugno 2010 sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (10).

(35)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 924/2009, gli Stati membri sono tenuti a rimuovere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai PSP ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti non superiori a 50 000 EUR. La raccolta di statistiche della bilancia dei pagamenti basate sui pagamenti, emersa dalla fine del controllo sui cambi a tutt’oggi, rappresenta una fonte di dati rilevante accanto ad altre quali le indagini dirette, contribuendo a produrre statistiche di qualità. Con l’inizio degli anni ‘90 alcuni Stati membri hanno scelto di affidarsi maggiormente alle informazioni fornite direttamente dalle imprese e dalle famiglie piuttosto che ai dati comunicati dalle banche a nome dei loro clienti. Sebbene la segnalazione basata sui pagamenti rappresenti una soluzione che, per la collettività nel suo complesso, riduce il costo di compilazione della bilancia dei pagamenti garantendo nel contempo statistiche di qualità, nel caso di pagamenti transfrontalieri in senso stretto conservare tale segnalazione in alcuni Stati membri potrebbe ridurre l’efficienza e aumentare i costi. Dal momento che uno degli obiettivi della SEPA è di ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri, la segnalazione basata sui pagamenti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti dovrebbe essere abolita completamente.

(37)

Al fine di consolidare la certezza del diritto è opportuno allineare le scadenze per la fissazione delle commissioni interbancarie di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 alle disposizioni del presente regolamento.

(38)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 924/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell’ambito dell’Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell’Unione, ovvero nei casi in cui l’unico prestatore di servizi di pagamento («PSP») interessato dall’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali;

b)

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi di pagamento di importo rilevante, ad esclusione delle operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un sistema di pagamento di importo rilevante;

c)

alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN;

d)

alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette operazioni di pagamento non danno luogo a bonifico o addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;

e)

alle operazioni di rimessa di denaro quali definite all’articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE;

f)

alle operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (11), salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.

3.   Qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«bonifico», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione data dal pagatore;

2)

«addebito diretto», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

3)

«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;

4)

«beneficiario», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

5)

«conto di pagamento», un conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

6)

«sistema di pagamento», un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;

7)

«schema di pagamento», un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i PSP per l’esecuzione di operazioni di pagamento nell’Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;

8)

«PSP», un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (12), che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

9)

«USP», la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario;

10)

«operazione di pagamento», l’atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento nell’Unione, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

11)

«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un’operazione di pagamento;

12)

«commissione interbancaria», una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto;

13)

«MIF», una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP;

14)

«BBAN», un numero identificativo di un conto di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento presso un PSP in uno Stato membro e che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento nazionali, laddove lo stesso conto di pagamento è identificato dall’IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere;

15)

«IBAN», un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro, e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

16)

«BIC», un codice identificativo d’azienda che individua, senza ambiguità, un PSP e i cui elementi sono specificati dall’ISO;

17)

«standard ISO 20022 XML», uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell’ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione per operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

18)

«sistema di pagamento di importo rilevante», un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;

19)

«data di regolamento», la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario;

20)

«incasso», la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;

21)

«mandato», l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest’ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

22)

«sistema di pagamento al dettaglio», un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità;

23)

«microimpresa», un’impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13);

24)

«consumatore», una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

25)

«operazione R», un’operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;

26)

«operazione di pagamento transfrontaliera», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

27)

«operazione di pagamento nazionale», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;

28)

«parte di riferimento», una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve.

Articolo 3

Raggiungibilità

1.   Il PSP di un beneficiario che è raggiungibile per un bonifico nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per i bonifici iniziati da un pagatore mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.

2.   Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.

3.   Il paragrafo 2 si applica solo agli addebiti diretti disponibili per i consumatori in quanto pagatori a norma di uno schema di pagamento.

Articolo 4

Interoperabilità

1.   Gli schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici e addebiti diretti rispettano le seguenti condizioni:

a)

le loro norme sono le stesse per operazioni nazionali o transfrontaliere di bonifico all’interno dell’Unione e, analogamente, per operazioni nazionali o transfrontaliere di addebito diretto all’interno dell’Unione; e

b)

i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all’interno dell’Unione, prendendo in considerazione unicamente i PSP che effettuano, rispettivamente, bonifici o addebiti diretti.

Ai fini del primo comma, lettera b), quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, sono presi in considerazione unicamente gli Stati membri in cui detti servizi sono messi a disposizione dai PSP e solo i PSP che li prestano.

2.   Il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione garantiscono l’interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell’ambito dell’Unione mediante l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, essi non adottano regole commerciali che limitino l’interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione. I sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (14), sono unicamente tenuti a garantire l’interoperabilità tecnica con altri sistemi di pagamento designati ai sensi della medesima direttiva.

3.   Il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non è ostacolato da impedimenti tecnici.

4.   Il proprietario dello schema di pagamento o, in assenza di un proprietario ufficiale dello schema di pagamento, il partecipante principale di un nuovo schema di pagamento al dettaglio che abbia partecipanti in almeno otto Stati membri, può rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato per ottenere un’esenzione temporanea dalle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Tali autorità competenti possono concedere, previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il nuovo schema di pagamento entrante ha un partecipante, della Commissione e della BCE, tale esenzione per un periodo massimo di tre anni. Dette autorità competenti basano la propria decisione sulle capacità che il nuovo schema di pagamento entrante ha di trasformarsi in uno schema di pagamento paneuropeo a pieno titolo e sul suo contributo al miglioramento della concorrenza o alla promozione dell’innovazione.

5.   Ad eccezione dei servizi di pagamento che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, il presente articolo entra in vigore il 1o febbraio 2014.

Articolo 5

Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1.   I PSP effettuano operazioni di bonifico e di addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti:

a)

essi devono utilizzare, per l’individuazione dei conti di pagamento, l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati;

b)

essi devono utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio;

c)

essi devono assicurare che gli USP, per l’individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l’operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti;

d)

essi devono assicurare che, se un USP che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato.

Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano, su richiesta specifica dell’USP, i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato in relazione a tale USP.

2.   Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti requisiti:

a)

il PSP del pagatore deve garantire che quest’ultimo fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell’allegato;

b)

il PSP del pagatore deve fornire al PSP del beneficiario i dati specificati al punto 2, lettera b), dell’allegato;

c)

il PSP del beneficiario deve fornire al beneficiario o mettere a sua disposizione i dati specificati al punto 2, lettera d), dell’allegato.

3.   Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti:

a)

il PSP del beneficiario deve garantire che:

i)

il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell’allegato con il primo addebito diretto e con l’addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento;

ii)

il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest’obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE;

b)

il PSP del beneficiario deve fornire al PSP del pagatore i dati di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato;

c)

il PSP del pagatore deve fornire al pagatore o mettere a sua disposizione i dati di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato;

d)

il pagatore deve avere il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:

i)

limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto;

ii)

qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;

iii)

blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento del pagatore o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.

Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i PSP non sono tenuti a osservare la lettera d), punti i), ii) e iii).

Il PSP del pagatore informa quest’ultimo dei diritti di cui alla lettera d), in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE.

Con la prima operazione di addebito diretto o con un’operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo PSP, che le trasmette al PSP del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.

4.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, quando viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica ai suoi pagatori l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato e, fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.

5.   Anteriormente alla prima operazione di addebito diretto, un pagatore comunica l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Il BIC del PSP di un pagatore è comunicato dal pagatore fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario.

6.   Qualora il contratto quadro tra il pagatore e il PSP del pagatore non contempli il diritto al rimborso, il PSP del pagatore verifica, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), punto ii), ogni operazione di addebito diretto e accerta, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto di pagamento del pagatore sia addebitato, che l’importo dell’operazione di addebito diretto presentata corrisponda all’importo e alla periodicità concordati nel mandato.

7.   Dopo il 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario.

8.   Il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.

Articolo 6

Termini

1.   Entro il 1o febbraio 2014, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell’allegato.

2.   Entro il 1o febbraio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 3, 5, 6 e 8 e ai punti 1 e 3 dell’allegato.

3.   Fatto salvo l’articolo 3, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro il 1o febbraio 2017 per i pagamenti nazionali ed entro il 1o novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.

4.   Per le operazioni di pagamento nazionali, uno Stato membro oppure, previa approvazione dello Stato membro interessato, i PSP di uno Stato membro possono, tenuto conto e valutato lo stato di preparazione e di disponibilità dei loro cittadini, stabilire termini anteriori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Validità dei mandati e diritto al rimborso

1.   In assenza di una normativa nazionale o di accordi con la clientela per prorogare la validità dei mandati di addebito diretto, un’autorizzazione valida rilasciata al beneficiario per l’incasso di addebiti diretti periodici secondo uno schema tradizionale prima del 1o febbraio 2014, rimane valida anche dopo tale data ed è considerata alla stregua del consenso prestato al PSP del pagatore a effettuare gli addebiti diretti periodici incassati da detto beneficiario a norma del presente regolamento.

2.   I mandati di cui al paragrafo 1 consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell’ambito dell’esistente mandato.

Articolo 8

Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, alle operazioni di addebito diretto non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.

2.   Alle operazioni R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l’accordo mira a un’attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all’USP del medesimo, che ha causato l’operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell’esistenza di costi di operazione e garantisce che essi non siano imputati automaticamente al pagatore e che al PSP sia vietato imputare agli USP le commissioni applicabili a un determinato tipo di operazione R che superano il costo a carico del PSP per dette operazioni;

b)

le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;

c)

il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell’accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;

d)

l’applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;

e)

non esiste un’alternativa pratica ed economicamente percorribile all’accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.

Ai fini del primo comma, soltanto le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell’importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell’accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, agli accordi unilaterali di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 9

Accessibilità del pagamento

1.   Il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’articolo 3.

2.   Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’articolo 3.

Articolo 10

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche, gli organismi riconosciuti dalla normativa nazionale o le autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dalla normativa nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi informano senza indugio la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più di un’autorità competente per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in modo da svolgere efficacemente le loro rispettive funzioni.

4.   Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento da parte dei PSP e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto. Esse collaborano tra loro conformemente all’articolo 24 della direttiva 2007/64/CE e all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Sanzioni

1.   Entro il 1o febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.

Articolo 12

Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso

1.   Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli USP e i loro PSP. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti o, se del caso, istituiscono nuovi organismi.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi notificano senza indugio alla Commissione ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il presente articolo si applichi unicamente agli USP che sono consumatori o unicamente a quelli che sono consumatori e microimprese. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o agosto 2013.

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell’evoluzione del mercato.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 marzo 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Riesame

Entro il 1o febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le operazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.

2.   I PSP che offrono servizi di pagamento denominati in euro e che sono situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta, quando offrono servizi di pagamento denominati in euro si conformano all’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016. Tuttavia, se l’euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del 31 ottobre 2015, i PSP situati in detto Stato membro si conformano all’articolo 3 entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.

3.   Gi Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10 % del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.

5.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti, entro il 1o febbraio 2016, di derogare al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per gli USP che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. Salvo eventuale deroga, i PSP soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), se un USP richiede tale servizio.

6.   In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono differire i requisiti relativi alla fornitura del BIC per le operazioni di pagamento nazionali di cui all’articolo 5, paragrafi 4, 5 e 7, fino al 1o febbraio 2016.

7.   Qualora uno Stato membro intenda avvalersi di una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 5 o 6, tale Stato membro ne informa la Commissione entro il 1o febbraio 2013 e, successivamente, consente alla propria autorità competente di derogare, se del caso, ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 1 o 2, e all’allegato, per le pertinenti operazioni di pagamento di cui ai rispettivi paragrafi o commi e per un periodo non superiore a quello della deroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di pagamento soggette a deroga e ogni successiva modifica.

8.   I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.

Se, tuttavia, tale Stato membro adotta l’euro come moneta prima del 31 ottobre 2015, i PSP o, se del caso, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio situati in quello Stato membro e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento nel medesimo si conformano alle rispettive disposizioni entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro, ma non prima delle rispettive date specificate per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta al 31 marzo 2012.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

“fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (15);

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (16), il relativo BIC del conto di pagamento nell’altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dal 1o febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

b)

al paragrafo 2, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

c)

al paragrafo 3, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

6)

l’articolo 8 è soppresso.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 155 del 25.5.2011, pag. 1.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012.

(4)  GU C 87 E dell’1.4.2010, pag. 166.

(5)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 43.

(6)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(7)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

(8)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 5.

(11)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(12)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(13)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(14)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(15)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;

(16)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.»;


ALLEGATO

REQUISITI TECNICI (ARTICOLO 5)

1)

In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, alle operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici:

a)

l’identificativo del conto di pagamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), deve essere l’IBAN;

b)

lo standard per i formati di messaggistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e d), deve essere lo standard ISO 20022 XML;

c)

il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l’inserimento di 140 caratteri. Gli schemi di pagamento possono consentire l’inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;

d)

le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;

e)

una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da utente a utente), in modo che l’intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;

f)

gli schemi di pagamento non devono fissare soglie minime per l’importo dell’operazione di pagamento relativa a bonifici e addebiti diretti, ma non devono prevedere l’effettuazione di operazioni di pagamento a importo zero;

g)

gli schemi di pagamento non sono obbligati a effettuare bonifici e addebiti diretti di importo superiore a 999 999 999,99 EUR.

2)

In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti requisiti:

a)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono i seguenti:

i)

il nome del pagatore e/o l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;

ii)

l’importo del bonifico;

iii)

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;

iv)

se disponibile, il nome del beneficiario;

v)

eventuali informazioni sul trasferimento;

b)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono i seguenti:

i)

il nome del pagatore;

ii)

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;

iii)

l’importo del bonifico;

iv)

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;

v)

eventuali informazioni sul trasferimento;

vi)

eventuali codici identificativi del beneficiario;

vii)

il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario;

viii)

l’eventuale causale del bonifico;

ix)

l’eventuale tipologia di causale del bonifico;

c)

in aggiunta, il PSP del pagatore comunica i seguenti elementi di dati al PSP del beneficiario:

i)

il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

ii)

il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

iii)

il codice identificativo dello schema di pagamento;

iv)

la data di regolamento del bonifico;

v)

il numero di riferimento del messaggio del bonifico del PSP del pagatore;

d)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

i)

il nome del pagatore;

ii)

l’importo del bonifico;

iii)

eventuali informazioni sul trasferimento.

3)

In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti:

a)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), sono i seguenti:

i)

il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);

ii)

il nome del beneficiario;

iii)

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;

iv)

se disponibile, il nome del pagatore;

v)

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;

vi)

il riferimento unico del mandato;

vii)

qualora il mandato del pagatore sia conferito dopo il 31 marzo 2012, la data in cui è stato firmato;

viii)

l’importo dell’incasso;

ix)

se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il mandato;

x)

l’identificativo del beneficiario;

xi)

se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, l’identificativo del beneficiario originale che ha emesso il mandato;

xii)

eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;

xiii)

l’eventuale causale dell’incasso;

xiv)

l’eventuale tipologia di causale dell’incasso;

b)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sono i seguenti:

i)

il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

ii)

il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

iii)

il nome della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

iv)

il codice identificativo della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

v)

il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

vi)

il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

vii)

il codice identificativo dello schema di pagamento;

viii)

la data di regolamento dell’incasso;

ix)

il riferimento per l’incasso del PSP del beneficiario;

x)

il tipo di mandato;

xi)

il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);

xii)

il nome del beneficiario;

xiii)

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;

xiv)

se disponibile, il nome del pagatore;

xv)

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;

xvi)

il riferimento unico del mandato;

xvii)

la data in cui è stato firmato il mandato, qualora il mandato sia conferito dal pagatore dopo il 31 marzo 2012;

xviii)

l’importo dell’incasso;

xix)

il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

xx)

l’identificativo del beneficiario;

xxi)

l’identificativo del beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

xxii)

eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;

c)

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), sono i seguenti:

i)

il riferimento unico del mandato;

ii)

l’identificativo del beneficiario;

iii)

il nome del beneficiario;

iv)

l’importo dell’incasso;

v)

eventuali informazioni sul trasferimento;

vi)

il codice identificativo dello schema di pagamento.


30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/38


REGOLAMENTO (UE) N. 261/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Riforme successive dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ora incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), sono state dirette a promuovere l’orientamento al mercato, a lasciare cioè che fossero i segnali di prezzo a guidare le decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre, in modo da rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario e la sua sostenibilità nel contesto della globalizzazione degli scambi. È stato pertanto deciso di aumentare gradualmente le quote adottando il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (5) (la «valutazione dello stato di salute» della riforma del 2008-2009), al fine di assicurare un’abolizione graduale e indolore del regime delle quote latte entro il 2015.

(2)

Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale che, in ultima analisi, hanno provocato, nel 2008/2009, un crollo dei prezzi. All’inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c’è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato a un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Sebbene sia cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi abbiano iniziato a tornare a livelli più normali, la successiva crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell’Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L’aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l’energia. Successivamente, durante un periodo in cui la produzione dell’Unione è rimasta stabile, c’è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell’Unione, che ha interessato anche la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell’Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari di base non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi e aggravando l’impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte, e la sopravvivenza di molti di loro è stata messa a grave rischio.

(3)

In risposta alla difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito, nell’ottobre 2009, un gruppo di esperti di alto livello sul latte («GAL») per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, in vista dell’abolizione delle quote latte entro il 2015, contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori di latte e a rafforzare la trasparenza nel settore.

(4)

Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Inoltre, altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito a una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione. La relazione conteneva un’analisi dello stato attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni riguardanti in particolare le relazioni contrattuali, il potere contrattuale dei produttori, le organizzazioni interprofessionali/intersettoriali, la trasparenza (compresa l’ulteriore elaborazione dello strumento europeo di monitoraggio dei prezzi), le misure di mercato e i futures, le norme di commercializzazione e l’etichettatura di origine nonché l’innovazione e la ricerca. Come primo passo, il presente regolamento affronta le prime quattro di tali tematiche.

(5)

Il GAL ha rilevato un elevato livello di diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all’interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi tuttavia si rileva una bassa concentrazione dell’offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all’interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sono in grado di sapere che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto di frequente il prezzo è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, in molti casi, resta al di fuori del controllo dell’agricoltore.

(6)

C’è pertanto un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione. D’altro lato nel corso del 2009 l’approvvigionamento di latte non si è adeguato tempestivamente al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, gli agricoltori hanno reagito alla diminuzione dei prezzi producendo più che nell’anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie e nei negozi al dettaglio, con un prezzo finale al consumatore che non si riflette sul prezzo pagato ai produttori di latte. Tutti gli attori della filiera lattiero-casearia, compreso il settore della distribuzione, dovrebbero essere incoraggiati a collaborare per risolvere questo squilibrio.

(7)

Nel caso delle latterie, il volume del latte che viene loro consegnato nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche nel caso delle cooperative lattiero-casearie (che sono di proprietà degli agricoltori e possiedono gli impianti di trasformazione che trasformano il 58 % del latte crudo dell’Unione), l’adeguamento dell’offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte in questione.

(8)

L’uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e a adeguare l’offerta alla domanda, nonché contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.

(9)

In mancanza di una normativa dell’Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, nell’ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell’Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni che esistono nell’Unione relativamente al diritto contrattuale, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. È opportuno che a tutte le consegne di latte crudo in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna di latte crudo a un trasformatore da parte di un agricoltore debba essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne di latte crudo proveniente da altri Stati membri, ma non è necessario che esso si applichi alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la possibilità di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un’offerta scritta a un agricoltore per concludere tale contratto.

(10)

Al fine di garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell’Unione alcune condizioni di base per l’utilizzazione dei contratti in questione. Tutte queste condizioni di base dovrebbero comunque essere liberamente negoziate. Tuttavia, al fine di rafforzare la stabilità del mercato lattiero-caseario e gli sbocchi dei produttori di latte in alcuni Stati membri dove l’uso di contratti estremamente brevi è piuttosto diffuso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare una durata contrattuale minima da inserire in tali contratti e/o offerte. Tale durata minima dovrebbe tuttavia essere imposta solo per i contratti tra il primo acquirente e i produttori di latte o per le offerte fatte dai primi acquirenti ai produttori di latte. Inoltre, essa non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e i produttori di latte dovrebbero avere la facoltà di rinunciare o respingere tale durata minima. Tra le condizioni di base, è importante che il prezzo pagabile alla consegna possa essere fissato nel contratto, a scelta delle parti contraenti, come prezzo statico o prezzo variabile che dipenda da fattori definiti, quali volume e qualità o composizione del latte crudo consegnato, senza escludere la possibilità di una combinazione di un prezzo statico per un certo volume e un prezzo formulare per un volume addizionale di latte crudo consegnato in un unico contratto.

(11)

Le cooperative lattiero-casearie che hanno nei loro statuti o nelle regole e decisioni basate su di essi disposizioni con effetti analoghi a quelli delle condizioni di base dei contratti di cui al presente regolamento dovrebbero, per esigenze di semplicità, essere esentate dall’obbligo di concludere un contratto per iscritto.

(12)

Per rafforzare l’efficacia del sistema contrattuale di cui sopra, in cui la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare tale sistema anche a detti intermediari.

(13)

L’articolo 42 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che le regole dell’Unione in materia di concorrenza si applichino alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il quale da parte sua prevede l’istituzione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(14)

Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e per assicurare quindi un equo tenore di vita ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori lattiero-caseari, portando così a una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell’articolo 42 e dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE che consenta alle organizzazioni di produttori costituite esclusivamente da produttori di latte, o ad associazioni di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Tuttavia, è opportuno che solo le organizzazioni di produttori che chiedono e ottengono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 possano beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle organizzazioni di produttori riconosciute, comprese le cooperative, che trasformano tutto il latte crudo prodotto dai loro membri, poiché non vi è consegna di latte crudo ad altri trasformatori. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità per le organizzazioni di produttori esistenti, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale, di essere riconosciute de facto ai sensi del presente regolamento.

(15)

Al fine di non pregiudicare l’efficace funzionamento delle cooperative e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l’appartenenza di un agricoltore a una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte di detta produzione di latte dell’agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un’organizzazione di produttori.

(16)

Inoltre, per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti espressi in termini di percentuale della produzione dell’Unione e della produzione di qualunque Stato membro oggetto di tali trattative. È opportuno che il limite espresso in termini di percentuale della produzione nazionale si applichi in primo luogo al volume di latte crudo prodotto nello Stato membro produttore o in ogni singolo Stato membro produttore. Lo stesso limite percentuale dovrebbe applicarsi inoltre al volume di latte crudo consegnato a un particolare Stato membro di destinazione.

(17)

Vista l’importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, e nel quadro dell’abolizione del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l’offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata. Le norme dovrebbero coprire l’intera produzione del formaggio in questione e dovrebbero essere richieste da un’organizzazione interprofessionale, da un’organizzazione di produttori o da un’associazione quale definita nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (6). Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un’ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un’ampia maggioranza del volume di latte utilizzato per tale formaggio e, nel caso di organizzazioni interprofessionali e associazioni, da un’ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un’ampia maggioranza della produzione di detto formaggio. Inoltre, queste norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.

(18)

Sono state introdotte norme a livello dell’Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell’ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate altresì nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a condizione che le attività di tali organizzazioni non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell’organizzazione comune del mercato agricolo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti gli operatori interessati a partecipare a organizzazioni interprofessionali.

(19)

Per seguire l’andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(20)

La Commissione ha inoltre bisogno che gli Stati membri la informino circa le trattative contrattuali, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, nonché le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di monitorare e analizzare l’applicazione del presente regolamento, in particolare per elaborare le relazioni che dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull’andamento del mercato lattiero-caseario.

(21)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall’attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. È opportuno pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano temporanee e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in due relazioni della Commissione sull’andamento del mercato lattiero-caseario, da presentare rispettivamente la prima entro il 30 giugno 2014 e la seconda entro il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta.

(22)

L’economia di alcune regioni svantaggiate dell’Unione dipende fortemente dalla produzione di latte. A causa delle caratteristiche specifiche di queste regioni, occorre adattare le politiche generali per soddisfare meglio le loro esigenze. La politica agricola comune contiene già misure specifiche per la produzione di latte in dette regioni svantaggiate. Le misure strategiche supplementari previste dal presente regolamento possono contribuire a rafforzare la posizione dei produttori di latte in tali regioni. Tali effetti dovrebbero comunque essere valutati nelle relazioni succitate, sulla base delle quali la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)

Al fine di assicurare che siano chiaramente definiti gli obiettivi e le responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del latte e del settore lattiero-caseario, il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, le norme relative allo stabilimento e alle condizioni di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale e il calcolo del volume di latte crudo oggetto di trattativa da parte di un’organizzazione di produttori. È particolarmente importante che, durante i propri lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione riguardanti l’applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, le notifiche da parte tali organizzazioni del volume di latte crudo oggetto di trattativa, le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione in merito a dette organizzazioni e le norme per la regolamentazione dell’offerta di formaggio che beneficia di DOP o IGP, le norme dettagliate concernenti accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenuto, il formato e la tempistica delle dichiarazioni obbligatorie in tale settore, taluni aspetti dei contratti per la fornitura di latte crudo da parte degli agricoltori e la notifica, alla Commissione, delle opzioni adottate in tal senso dallo Stato membro dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(25)

Alla luce delle prerogative della Commissione nel campo della politica di concorrenza dell’Unione e data la particolare natura di tali atti, la Commissione dovrebbe decidere senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 se taluni accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano incompatibili con le norme dell’Unione in materia di concorrenza, se possano svolgersi trattative da parte di un’organizzazione di produttori di più di uno Stato membro e se debbano essere abrogate determinate regole stabilite dagli Stati membri per regolamentare la fornitura di tale formaggio DOP o IGP.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 122, primo comma, lettera a), è inserito il punto seguente:

«iii bis)

latte e prodotti lattiero-caseari;»

2)

all’articolo 123 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a)

hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b)

sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c)

svolgono, in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii)

contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv)

esplorare potenziali mercati d’esportazione;

v)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vii)

mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l’altro promuovendo l’innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x)

valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.»;

3)

nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente:

«Sezione II bis

Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 126 bis

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

soddisfi le condizioni di cui all’articolo 122, primo comma, lettere b) e c);

b)

abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a opera del rispettivo Stato membro;

c)

offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell’offerta;

d)

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.   In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un’associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l’associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis).

Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 3 ottobre 2012.

4.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un’organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d)

informano la Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, in merito a ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 ter

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a)

soddisfino le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 4;

b)

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c)

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera a);

d)

non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4.

3.   Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un’organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri:

a)

decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all’organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l’organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii)

l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 2;

e)

notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 quater

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell’articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell’articolo 185 septies, paragrafo 1.

2.   Le trattative da parte dell’organizzazione di produttori possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c)

purché, per una determinata organizzazione di produttori:

i)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione; e

ii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e

iii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro;

d)

purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e)

purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e

f)

purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.   In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori.

5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Negli altri casi tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

7.   Ai fini del presente articolo:

a)

per “autorità nazionale garante della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (8);

b)

per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (9).

8.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Articolo 126 quinquies

Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l’area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.

4.   Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

disciplinano solo la gestione dell’offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l’offerta di tale formaggio alla domanda;

b)

hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c)

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1;

d)

non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e)

non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f)

non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione;

g)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h)

non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i)

contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j)

non pregiudicano l’articolo 126 quater.

5.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito a ogni notifica di tali norme.

8.   La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 126 sexies

Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all’efficacia dell’azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere, a norma dell’articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire:

a)

le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b)

le norme relative all’istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

c)

norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 126 quater, paragrafo 3.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per:

a)

l’attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 126 bis e 126 ter;

b)

le notifiche previste dall’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f);

c)

le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), dell’articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell’articolo 126 quinquies, paragrafo 7;

d)

le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

4)

nell’articolo 175 le parole «fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 177 bis

Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto se:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e

b)

entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, non ha accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, una decisione con cui si dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l’applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»;

6)

l’articolo 184 è così modificato:

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;»

b)

è aggiunto il seguente punto:

«9)

al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell’articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.»;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 185 sexies

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 185 septies si intende per “primo acquirente” un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

a)

sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;

b)

cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 185 septies

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.   Il contratto e/o l’offerta di contratto:

a)

è stipulato prima della consegna;

b)

è stipulato per iscritto; e

c)

comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii)

il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv)

le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;

v)

le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi)

le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore.

3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario un contratto e/o un’offerta di contratto se l’agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma:

i)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o

ii)

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»;

8)

nella parte VII, capo I, sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 196 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 2 aprile 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 126 sexies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 196 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

9)

all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l’articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, 126 ter, 126 sexies e 177 bis, si applicano a decorrere da 2 aprile 2012 fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da 3 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2020.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.

Tuttavia, gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 110.

(2)  GU C 192 dell’1.7.2011, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

(6)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Nota editoriale: titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato adattato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato.

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;

(10)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;


Rettifiche

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/49


Rettifica del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 dell'11 marzo 2011 )

Pagina 12, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A)

1)

anziché

:

«PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:»,

leggasi

:

«DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:»;

2)

anziché

:

«hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (i cittadini che vivono all'estero solo se hanno informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):»,

leggasi

:

«hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (cittadini che vivono all'estero che abbiano informato del loro luogo di residenza le proprie autorità nazionali):»;

3)

anziché

:

«2.

Numero di registrazione della Commissione»

leggasi

:

«2.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione»

4)

anziché

:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

leggasi

:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

Pagina 13, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A):

1)

tabella, titolo della terza colonna

anziché

:

«(via, numero civico, codice postale, località, paese)»

leggasi

:

«(via, numero civico, codice postale, località, Paese)»

2)

nota a pié di pagina

anziché

:

«(1)

Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.»

leggasi

:

«(1)

Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il cognome alla nascita.»

Pagina 14, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B)

1)

anziché

:

«PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI»

leggasi

:

«DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI»

2)

anziché

:

«2.

Numero di registrazione della Commissione»

leggasi

:

«2.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione»

3)

anziché

:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

leggasi

:

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

Pagina 15, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B):

1)

tabella, titolo della terza colonna

anziché

:

«(via, numero civico, codice postale, località, paese)»

leggasi

:

«(via, numero civico, codice postale, località, Paese)»

2)

tabella, titolo della sesta colonna

anziché

:

«NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE /TIPO DI NUMERO/DOCUMENTO D'IDENTITÀ»

leggasi

:

«NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE /TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ»

3)

nota a pié di pagina

anziché

:

«(1)

Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome del padre; per la Grecia e la Lettonia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.»

leggasi

:

«(1)

Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome patronimico; per la Grecia e la Lettonia, si prega di indicare anche il cognome alla nascita.»

Pagina 16, allegato III, PARTE C (1. Elenco degli Stati membri che non richiedono l’indicazione di un numero personale d’identità/numero di un documento d’identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A), tabella, titolo della seconda colonna

anziché:

«Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato»

leggasi:

«Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato membro in questione».