ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.092.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
DECISIONE N. 281/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 2012
che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, lettera g),
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE volto ad aumentare l’impatto degli sforzi dell’Unione in materia di reinsediamento, ossia nel fornire protezione ai rifugiati, e a massimizzare l’impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare a livello di Unione priorità comuni in questo settore. |
(2) |
L’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che le politiche dell’Unione di cui al capo relativo ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del suddetto capo contengano misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio. |
(3) |
A tale scopo sono stabilite priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013, quali figurano nell’allegato aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dalla presente decisione, in base a due categorie, la prima delle quali dovrebbe comprendere le persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e la seconda dovrebbe comprendere le persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni annuali di reinsediamento dell’UNHCR e per cui l’azione comune dell’Unione contribuirebbe in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione. |
(4) |
In considerazione delle esigenze di reinsediamento stabilite nell’allegato, aggiunto alla decisione n. 573/2007/CE dalla presente decisione, che elenca le priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari. |
(5) |
Data l’importanza dell’uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dalla Tanzania, dall’Europa orientale (Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina), dal Corno d’Africa (Gibuti, Kenya e Yemen), dal Nord Africa (Egitto, Libia e Tunisia), o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro. |
(6) |
Al fine di incoraggiare un maggior numero di Stati membri ad avviare misure di reinsediamento, è ugualmente necessario fornire un ulteriore sostegno finanziario agli Stati membri che decidono di procedere al reinsediamento di persone per la prima volta. |
(7) |
È inoltre necessario stabilire le norme relative all’ammissibilità delle spese per il sostegno finanziario supplementare ai fini del reinsediamento. |
(8) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. L’importo fisso assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.»; |
3) |
il testo di cui all’allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato alla decisione n. 573/2007/CE. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 161) e decisione del Consiglio in prima lettura dell’8 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle priorità comuni specifiche dell’Unione in materia di reinsediamento per il 2013
1) |
Rifugiati congolesi della regione dei Grandi Laghi (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia); |
2) |
rifugiati provenienti dall’Iraq in Turchia, Siria, Libano e Giordania; |
3) |
rifugiati afghani in Turchia, Pakistan e Iran; |
4) |
rifugiati somali in Etiopia; |
5) |
rifugiati birmani in Bangladesh, Malaysia e Thailandia; |
6) |
rifugiati eritrei nel Sudan orientale.» |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2012 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2012
recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) in particolare l'articolo 43, lettere a), d), f) e j), l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 134, l'articolo 143, lettera b), l'articolo 148, l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 171 e l'articolo 172, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), in particolare gli articoli 37 e 38,
visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,
visto il regolamento CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (4), in particolare l'articolo 25,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), e in particolare l'articolo 142, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agromonetario dell'euro (6), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione,, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (7) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (8). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli dell'Unione prescrivono la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo. Tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tali prescrizioni vengono interpretate, nella prassi, in maniera molto differente. Pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali prescrizioni devono essere definite con maggiore precisione. |
(3) |
In particolare, occorre definire la forma della garanzia. |
(4) |
Parecchie disposizioni di regolamenti agricoli dell'Unione stabiliscono che la garanzia costituita venga escussa in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di prescrizioni principali e prescrizioni secondarie e subordinate. Ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di una prescrizione principale e le conseguenze di un mancato adempimento di una prescrizione secondaria o subordinata. In particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò sia ammissibile, venga escussa solo una parte della garanzia se gli interessati hanno adempiuto la prescrizione principale ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto una prescrizione subordinata. |
(5) |
Non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che sia stato ricevuto o meno un pagamento anticipato. Pertanto le garanzie costituite a fronte di pagamenti anticipati devono essere soggette a norme particolari. |
(6) |
Le spese relative alla costituzione della garanzia, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla garanzia stessa, se tale somma è inferiore ad un certo limite. Quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per il pagamento di una somma inferiore a tale limite. Inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non prescrivere la costituzione di una garanzia, quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende superflua tale prescrizione. |
(7) |
Le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire le garanzie da esse ritenute insoddisfacenti. |
(8) |
È opportuno fissare il termine relativo alla presentazione della prova prescritta ai fini dello svincolo delle garanzie, per i casi in cui tale termine non sia stabilito altrove. |
(9) |
In relazione al tasso di cambio da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo delle garanzie espresso in euro, deve essere, a norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (9), il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98. |
(10) |
Occorre stabilire la procedura da seguire, quando la garanzia divenga escutibile. |
(11) |
La Commissione deve essere in grado di seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle garanzie. |
(12) |
Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali che devono essere applicate sempre e quando normative specifiche dell'Unione non stabiliscano disposizioni differenti. |
(13) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e sono state trasmesse per conoscenza agli altri comitaticompetenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina le garanzie previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, fatte salve le disposizioni contrarie contenute in tali regolamenti:
a) |
regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:
|
b) |
regolamento (CE) n. 73/2009 (regimi di sostegno diretto); |
c) |
regolamento (CE) n. 1216/2009 (regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli). |
Articolo 2
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione la costituzione di una garanzia come definita all’articolo 3, anche se designata con termini diversi da «cauzione “garanzia”».
Il presente regolamento non si applica alle garanzie costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (10).
Articolo 3
Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all' organismo competente; |
b) |
per «garanzia cumulativa» s'intende la garanzia costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi; |
c) |
per «obbligo» s'intende la prescrizione o le prescrizioni, stabilite da un regolamento che prevedano il compimento o l'omissione di un determinato atto; |
d) |
per «organismo competente» s'intende l'organismo competente per ricevere la garanzia o l'organismo competente per decidere, in conformità della normativa applicabile, se la garanzia debba essere svincolata o escussa. |
CAPO II
OBBLIGO DI GARANZIA
Articolo 4
La garanzia deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.
Articolo 5
1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR.
2. Ove si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare un importo equivalente a quello che dovrebbe corrispondere qualora costituisca una garanzia e quest'ultima divenga successivamente, in tutto o in parte, escutibile.
Articolo 6
L'organismo competente può rinunciare ad esigere la garanzia qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia:
a) |
un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; |
b) |
un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato. |
CAPO III
FORMA DELLA GARANZIA
Articolo 7
1. La garanzia può essere costituita:
a) |
in contanti, in conformità degli articoli 12 e 13; e/o |
b) |
sotto forma di fideiussione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. |
2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme:
a) |
ipoteca; e/o |
b) |
deposito bancario; e/o |
c) |
credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o |
d) |
titolo negoziabile nello Stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito dallo Stato membro stesso; e/o |
e) |
obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario, quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro. |
3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle garanzie di cui al paragrafo 2.
Articolo 8
L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le garanzie le quali, a suo giudizio, siano inadeguate o insoddisfacenti o non offrano una copertura di sufficiente durata.
Articolo 9
1. Al momento della costituzione della garanzia, i beni ipotecati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della garanzia prescritta.
L'organismo competente può accettare le garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una garanzia complementare o a sostituire la garanzia originaria ove il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della garanzia prescritta. Tale impegno scritto non è necessario qualora così disponga la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, dei titoli o delle obbligazioni.
2. Il valore realizzabile delle garanzie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), d) ed e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste.
Il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.
A richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la garanzia deve comprovare il valore realizzabile della garanzia.
Articolo 10
1. La garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.
Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:
a) |
la garanzia sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o |
b) |
la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2. |
2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.
Articolo 11
1. Le garanzie di cui all’articolo 1 sono costituite in euro.
2. In deroga al paragrafo 1, se in uno Stato membro non appartenente alla zona euro la garanzia è accettata in moneta nazionale, l’importo della garanzia in euro è convertito in tale moneta conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006. L’impegno corrispondente alla garanzia e l’importo eventualmente trattenuto in caso di irregolarità o di inadempienza restano fissati in euro.
Articolo 12
La garanzia depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre del relativo importo.
Articolo 13
1. Gli assegni garantiti da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato sono considerati depositi in contanti. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
2. Gli assegni non contemplati dal paragrafo 1 costituiscono garanzia solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre del relativo importo.
3. Le spese addebitate dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la garanzia.
Articolo 14
La garanzia depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.
Articolo 15
1. Il fideiussore deve avere la residenza normale o essere stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, deve essere accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la garanzia. Il fideiussore si obbliga mediante fideiussione scritta.
2. La fideiussione scritta deve specificare quanto meno:
a) |
l'obbligo o, nel caso di una garanzia cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento della somma di denaro; |
b) |
l'importo massimo che il fideiussore si obbliga a pagare; |
c) |
che il fideiussore si impegna, in solido con la persona tenuta ad adempiere gli obblighi, a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della fideiussione qualsiasi importo dovuto qualora la garanzia divenga escutibile. |
3. L'organismo competente può accettare come fideiussione scritta un telescritto inviato dal fideiussore. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per accertare l'autenticità del telescritto.
4. Quando è stata presentata una fideiussione cumulativa scritta, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare una parte o la totalità della fideiussione stessa a un determinato obbligo.
Articolo 16
Non appena una parte della garanzia cumulativa sia stata destinata ad un determinato obbligo, va annotato il saldo disponibile.
CAPO IV
PAGAMENTI ANTICIPATI
Articolo 17
Le disposizioni del presente capo si applicano ogniqualvolta una specifica normativa dell'Unione preveda la possibilità di anticipare un determinato importo prima che l'obbligo di cui trattasi sia stato adempiuto.
Articolo 18
1. La garanzia è svincolata quando:
a) |
è accertato il diritto all'attribuzione definitivadell'importo; o |
b) |
l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato. |
2. Quando il termine entro cui deve essere provato il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di cui all'articolo 28.
In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.
Tuttavia, nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della garanzia.
3. Se nella normativa dell'Unione le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, si applicano le seguenti condizioni supplementari:
a) |
le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono comunicate all'organismo competente entro 30 giorni; tale termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire casi di forza maggiore; |
b) |
l'interessato rimborsa l'anticipo o la parte pertinente dell'anticipo entro i 30 giorni successivi alla data in cui l'organismo competente ha emesso la domanda di rimborso. |
Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, il rimborso è soggetto alle condizioni applicabili in assenza di forza maggiore.
CAPO V
SVINCOLO ED ESCUSSIONE DI GARANZIE NON CONTEMPLATE DAL CAPO IV
Articolo 19
1. Gli obblighi possono comprendere prescrizioni principali, secondarie o subordinate.
2. Per prescrizione principale s'intende qualsiasi prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che preveda il compimento o l'omissione di determinati atti.
3. Per prescrizione secondaria s'intende qualsiasi prescrizione che fissi il termine entro cui deve essere adempiuta una prescrizione principale.
4. Per prescrizione subordinata s'intende ogni altra prescrizione stabilita da un regolamento.
5. Il presente capo non si applica quando la specifica normativa dell'Unione non abbia definito la prescrizione o le prescrizioni principali.
6. Ai fini del presente capo per «parte pertinente dell'importo garantito» si intende la parte dell'importo garantito corrispondente al quantitativo per il quale le prescrizioni non sono state adempiute.
Articolo 20
La garanzia è svincolata non appena sia stata fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che tutte le prescrizioni principali, secondarie e subordinate sono state adempiute.
Articolo 21
1. La garanzia è interamente escutibile in riferimento al quantitativo per il quale le prescrizioni principali non siano state adempiute, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.
2. Le prescrizioni principali sono considerate inadempiute se la relativa prova non è fornita entro il termine prestabilito, salvo che la mancata presentazione della prova entro tale termine sia dovuta a forza maggiore. È immediatamente avviato il procedimento per la riscossione dell'importo escutibile di cui all'articolo 28.
3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 viene presentata la prova che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, l'85 % dell'importo escusso viene rimborsato.
Se la prova dell'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali è stata fornita entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 ma la correlativa prescrizione secondaria non è stata adempiuta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.
4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre il periodo di 18 mesi previsto al paragrafo 3 a meno che la mancata presentazione della prova entro tale periodo sia dovuta a forza maggiore.
Articolo 22
1. Se, entro il termine prestabilito è fornita la prova, prescritta dalla specifica normativa dell'Unione, che la prescrizione o le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non è stata adempiuta una prescrizione secondaria, la garanzia è parzialmente svincolata e la somma restante diviene escutibile. Per la riscossione della somma escutibile si avvia il procedimento di cui all’articolo 28.
2. La percentuale della garanzia che deve essere svincolata corrisponde alla garanzia relativa alla parte pertinente dell'importo garantito, diminuita del 15 % e:
a) |
del 10 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
|
b) |
del 5 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
|
c) |
del 2 % del saldo derivante dalla deduzione del 15 %, per ogni giorno:
|
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini stabiliti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.
Articolo 23
1. L'inadempimento di una o più prescrizioni subordinate comporta l'escussione di un importo pari al 15 % della parte pertinente dell'importo garantito, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.
2. Il procedimento di cui all'articolo 28 per la riscossione dell'importo escutibile viene immediatamente avviato.
3. Il presente articolo non si applica nei casi in cui è applicabile l'articolo 21, paragrafo 3.
Articolo 24
Se viene fornita la prova che tutte le prescrizioni principali sono state adempiute, ma non risultano adempiute le prescrizioni secondarie e subordinate, si applicano gli articoli 22 e 23 e l'importo totale da escutere è pari a quello escutibile in applicazione dell'articolo 22, maggiorato del 15 % della parte pertinente dell'importo garantito.
Articolo 25
L'importo totale da escutere non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell'importo garantito.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 26
1. La garanzia è parzialmente svincolata, a richiesta, quando la prova prescritta è fornita relativamente ad una determinata parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo indicato nel regolamento che prevede la garanzia stessa.
Se la specifica normativa dell'Unione non stabilisce alcun minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia o fissare un importo minimo per gli svincoli parziali.
2. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'organismo competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo.
3. Nel caso di garanzie che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata, quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.
Articolo 27
1. Qualora non sia stabilito alcun termine per la presentazione delle prove prescritte per lo svincolo della garanzia, si applicano i termini seguenti:
a) |
dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per l'adempimento della prescrizione o delle prescrizioni principali; oppure |
b) |
ove non sia stato fissato alcun termine ai sensi della lettera a), dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono state adempiute la prescrizione o le prescrizioni principali. |
2. Salvo forza maggiore, il termine previsto dal paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la garanzia è stata destinata all' obbligo di cui trattasi.
Articolo 28
1. Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda.
Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente:
a) |
incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a); |
b) |
chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda; |
c) |
adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
|
L'organismo competente può incassare definitivamente la garanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.
2. L'organismo competente può rinunciare ad escutere importi inferiori a 60 EUR, purché un'analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
3. Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile.
Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali.
Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (11).
Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.
Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato al FEAGA o al FEASR ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere - interamente o parzialmente — restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico del FEAGA o del FEASR a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.
Articolo 29
La Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra con la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti pertinenti.
CAPO VII
INFORMAZIONI
Articolo 30
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all'articolo 28, indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia.
3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.
Articolo 31
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione i dati seguenti:
a) |
i tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché i requisiti necessari; |
b) |
i tipi di garanzie accettate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le relative condizioni. |
Articolo 32
Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 33
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1
(2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(3) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.
(4) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(5) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(7) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(8) Cfr. allegato I.
(9) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.
(10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(11) GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 1181/87 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3745/89 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1932/1999 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 673/2004 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione |
limitatamente all’articolo 12 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2220/85 |
Presente regolamento |
Titolo I |
Capo I |
Articolo 1, parte introduttiva |
Articolo 1, parte introduttiva |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 1, lettera c) |
— |
Articolo 1, lettera d) |
— |
Articolo 1, lettera e) |
— |
Articolo 1, lettera f) |
Articolo 1, lettera c) |
Articolo 2 |
Articolo 2, secondo paragrafo |
Articolo 3, parole introduttive |
Articolo 3, parole introduttive |
Articolo 3, lettera a), primo comma |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, lettera a), secondo comma |
Articolo 2, primo paragrafo |
Articolo 3, lettere b), c) e d) |
Articolo 3, lettere b), c) e d) |
Titolo II |
Capo II |
Articoli 4, 5 e 6 |
Articoli 4, 5 e 6 |
Titolo III |
Capo III |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Titolo IV |
Capo IV |
Articolo 18, parole introduttive e trattino |
Articolo 17 |
Articolo 19 |
Articolo 18 |
Titolo V |
Capo V |
Articolo 20 |
Articolo 19 |
Articolo 21 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |
Articolo 21 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 22, paragrafo 2, parole introduttive |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), parole introduttive |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, primo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto i) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, secondo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), parole introduttive |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, primo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto i) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, secondo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto ii) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, parole introduttive |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), parole introduttive |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, primo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto i) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, secondo sottotrattino |
Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii) |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 24 |
Articolo 23 |
Articolo 25 |
Articolo 24 |
Articolo 26 |
Articolo 25 |
Titolo VI |
Capo VI |
Articolo 27 |
Articolo 26 |
Articolo 28 |
Articolo 27 |
Articolo 29 |
Articolo 28 |
Articolo 30 |
Articolo 29 |
Titolo VII |
Capo VII |
Articolo 31 |
Articolo 30 |
Articolo 32 |
Articolo 31 |
— |
Articolo 32 |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 283/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2012
recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale a decorrere dall’esercizio contabile 2012 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1),
visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede che la Commissione versi agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata e trasmessale entro i termini di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 224/2011 della Commissione, del 7 marzo 2011, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall’esercizio contabile 2011 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola (3) ha fissato l’importo della retribuzione forfettaria per l’esercizio contabile 2011 a 157 EUR per scheda aziendale. L’andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Article 1
La retribuzione forfettaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 160 EUR.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.
(3) GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 1.
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 284/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2012
che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(2) |
Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Il suddetto regolamento è stato successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3). |
(3) |
Le autorità giapponesi hanno fornito alla Commissione informazioni secondo le quali sono stati prelevati numerosi campioni di sakè ed altre bevande spiritose (whisky e shochu) e in nessuno di tali campioni è stata rilevata radioattività. Il processo di brillatura, fermentazione e distillazione rimuove la radioattività quasi completamente dalla bevanda spiritosa. La questione sarà seguita attraverso un monitoraggio continuo di sakè, whisky e shochu da parte delle autorità giapponesi. Risulta quindi opportuno escludere dal campo d’applicazione del presente regolamento sakè, whisky e shochu, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità giapponesi e per le autorità competenti degli Stati membri importatori. |
(4) |
Il 24 febbraio 2012 le autorità giapponesi hanno adottato nuovi livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137, da applicare a decorrere dal 1o aprile 2012, con misure transitorie previste per il riso, la carne bovina e la soia nonché per i relativi prodotti trasformati; tali livelli massimi sono inferiori a quelli stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (4). Le misure transitorie per la carne bovina non sono pertinenti per le importazioni nell’Unione, dato che l’importazione di carne bovina dal Giappone non è consentita nell’Unione per motivi di salute pubblica e degli animali diversi dalla radioattività. Le autorità giapponesi hanno anche informato la Commissione circa il fatto che i prodotti dei quali non è consentita l’immissione sul mercato giapponese non possono neppure essere esportati. Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all’esportazione effettuati dalle autorità giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati al momento dell’ingresso nell’Unione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, è opportuno, pur non essendo necessario per motivi di sicurezza, che si applichino nell’Unione, relativamente agli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, livelli massimi di radionuclidi corrispondenti ai livelli massimi applicabili in Giappone, purché questi ultimi siano inferiori ai valori stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87. |
(5) |
Nel periodo immediatamente successivo all’incidente nucleare sono stati imposti controlli sulla presenza di iodio-131 e della somma di cesio-134 e cesio-137 negli alimenti e nei mangimi originari del Giappone, dato che esistevano prove del fatto che il rilascio di radioattività nell’ambiente fosse connesso in ampia parte allo iodio-131, al cesio-134 e al cesio-137 e che vi fossero solo emissioni molto limitate o nessuna emissione dei radionuclidi stronzio (Sr-90), plutonio (Pu 239) e americio (Am-241). Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (8 giorni), che negli ultimi mesi non vi sono state emissioni di radioattività nell’ambiente dalla centrale nucleare in questione e che attualmente il reattore si trova in una situazione stabile e non si prevedono ulteriori emissioni nell’ambiente, lo iodio-131 non è più presente nell’ambiente e, di conseguenza, nemmeno negli alimenti e nei mangimi originari del Giappone. Per tale motivo il controllo della presenza di iodio-131 non era più prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (5). Di conseguenza non è necessario mantenere livelli massimi per lo iodio-131 nel presente regolamento. |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 prevedeva anche livelli massimi per lo stronzio, per il plutonio e per l’americio qualora vi fossero state nuove emissioni di radioattività nell’ambiente comprendente tali radionuclidi. Considerato che il reattore nucleare in questione si trova attualmente in una situazione di stabilità, che la possibilità di nuove emissioni di radioattività nell’ambiente è esclusa o minima e che, dopo l’incidente presso la centrale nucleare, non vi sono state emissioni significative nell’ambiente di stronzio, plutonio e americio, è evidente che i controlli volti ad accertare la presenza dei suddetti radionuclidi nei mangimi e negli alimenti originari del Giappone non sono necessari. Di conseguenza non è necessario mantenere livelli massimi per i suddetti radionuclidi nel presente regolamento. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è stato modificato due volte per tener conto degli sviluppi della situazione. Dato che il presente regolamento prevede ulteriori modifiche di numerose diposizioni del suddetto regolamento, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 con un nuovo regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’articolo1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:
a) |
prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011; |
b) |
prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; |
c) |
sakè classificato nelle voci NC ex 2206 00 39 (spumante), ex 2206 00 59 (non spumante, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri) oppure ex 2206 00 89 (non spumante, in recipienti di capacità superiore a 2 litri); |
d) |
whisky di cui alla voce NC 2208 30; |
e) |
shochu di cui alle voci NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 oppure ex 2208 90 78. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese» si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.
Articolo 3
Importazioni verso l’Unione
Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari (di seguito «i prodotti») di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione europea solo se conformi al presente regolamento.
Articolo 4
Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137
1. I prodotti di cui all’articolo 1, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati devono rispettare i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato II.
2. Il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati devono rispettare i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.
Articolo 5
Dichiarazione
1. Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell’articolo 6.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
a) |
attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Gippone; e |
b) |
specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese. |
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
a) |
i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure |
b) |
i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure |
c) |
i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure |
d) |
se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. |
4. Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
Articolo 6
Redazione e firma della dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 5 deve essere redatta conformemente al modello riportato nell’allegato I.
2. Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.
3. Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.
Articolo 7
Identificazione
Ogni partita dei prodotti di cui all’articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
Articolo 8
Posti d’ispezione frontalieri e punti di entrata designati
Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (6), sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) (di seguito «punto di entrata designato»).
Articolo 9
Notifica preventiva
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l’arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all’articolo 1 alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita.
Articolo 10
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:
a) |
controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1; |
b) |
controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:
|
2. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
3. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e di mangimi non rispetta le disposizioni del presente regolamento.
Articolo 11
Spese
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.
Articolo 12
Immissione in libera pratica
Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti presentano alle autorità doganali la dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che:
a) |
è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e |
b) |
prova che i controlli ufficiali di cui all’articolo 10 sono stati effettuati e che i risultati di tali controlli sono favorevoli. |
Articolo 13
Prodotti non conformi
I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.
Articolo 14
Relazioni
Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 16
Misure transitorie
In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011, a condizione che:
a) |
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure |
b) |
siano accompagnati da una dichiarazione a norma del suddetto regolamento, rilasciata prima del 1o aprile 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 15 aprile 2012. |
Articolo 17
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’entrata in vigore e fino al 31 ottobre 2012. Il regolamento è oggetto di un riesame a scadenza regolare, che tiene conto degli sviluppi della situazione della contaminazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.
(3) GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.
(4) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.
(5) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 41.
(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(7) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
|
Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Altri prodotti alimentari, eccetto acque minerali e bevande simili tè ottenuto da foglie non fermentate soia e prodotti a base di soia (4) |
Acque minerali e bevande simili, tè ottenuto da foglie non fermentate |
Somma di cesio-134 e cesio-137 |
50 (2) |
50 (2) |
10 (2) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (5) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
|
Alimenti destinati a mucche e cavalli |
Alimenti destinati a suini |
Alimenti destinati a pollame |
Alimenti destinati ai pesci (7) |
Somma di cesio -134 e cesio-137 |
100 (6) |
80 (6) |
160 (6) |
40 (6) |
(1) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.
Per il tè, il livello massimo si applica all’infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell’infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.
(3) Per il riso e i prodotti a base di riso il livello massimo si applica a partire dal 1o ottobre 2012. Prima di tale data si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.
(4) Per la soia e i prodotti a base di soia si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.
(5) Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12 %.
(6) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
(7) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali
ALLEGATO III
Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili per il presente regolamento
a) |
Il latte e i prodotti lattiero-caseari, le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo. Altri prodotti alimentari, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati, fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012, non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo. |
b) |
Il riso raccolto prima del 30 settembre 2012 non deve contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo. |
c) |
I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo. |
d) |
La soia non deve contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo. |
e) |
I prodotti a base di soia non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo. |
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 285/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
CR |
48,1 |
IL |
73,5 |
|
MA |
53,4 |
|
TN |
56,0 |
|
TR |
90,6 |
|
ZZ |
64,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
225,1 |
TR |
149,1 |
|
ZZ |
187,1 |
|
0709 91 00 |
EG |
76,0 |
ZZ |
76,0 |
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
MA |
49,6 |
|
TR |
127,5 |
|
ZZ |
134,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
53,1 |
IL |
85,4 |
|
MA |
51,0 |
|
TN |
56,9 |
|
TR |
64,8 |
|
ZA |
45,1 |
|
ZZ |
59,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
69,3 |
MX |
39,8 |
|
TR |
54,9 |
|
ZZ |
54,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,2 |
BR |
86,6 |
|
CA |
121,1 |
|
CL |
102,1 |
|
CN |
87,8 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
171,1 |
|
UY |
71,6 |
|
ZA |
74,7 |
|
ZZ |
92,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
88,7 |
CL |
116,8 |
|
CN |
54,7 |
|
ZA |
93,9 |
|
ZZ |
88,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 2012
che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(2012/181/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata presso la Commissione il 30 agosto 2011, la Romania ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno dell'adesione della Romania all'Unione europea. La misura esenterebbe detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. |
(2) |
In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera dell'8 novembre 2011, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 9 novembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda. |
(3) |
Gli Stati membri possono già optare per l'applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva 2006/112/CE soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime supera quella consentita alla Romania ai sensi dell'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, ossia 35 000 EUR. |
(4) |
La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in grado di ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi. Nel complesso si prevede che tale misura migliori il livello generale di rispetto della normativa sull'IVA. |
(5) |
Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 che modifica la direttiva 77/388/CEE del Consiglio al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d'affari annuo per l'esenzione dall'IVA a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La domanda presentata dalla Romania è conforme alla predetta proposta. |
(6) |
La misura non incide sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA e ha un effetto solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale della Romania riscosso nella fase del consumo finale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2012
relativa al contributo finanziario dell'Unione a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2012
[notificata con il numero C(2012) 1954]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2012/182/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, prima frase del primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 novembre 2011 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma per il 2012 che prevede misure fitosanitarie per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati concreti previsti, le misure da realizzare, la loro durata e il loro costo al fine di un eventuale contributo finanziario dell'Unione. |
(2) |
Le misure previste in detto programma soddisfano le prescrizioni della decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell'ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera (2). |
(3) |
Le misure previste nel programma sono state valutate dalla Commissione e discusse nell'ambito del comitato fitosanitario permanente il 24-25 novembre 2011. La Commissione ritiene pertanto che il programma e i suoi obiettivi siano conformi alle prescrizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. |
(4) |
In conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006, è necessario fissare un limite massimo adeguato al contributo finanziario dell'Unione ed effettuare il pagamento in base alla documentazione presentata dalla Francia. |
(5) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), il contributo finanziario dell'Unione ad azioni fitosanitarie è finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali azioni si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di detto regolamento. |
(6) |
In conformità all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), l'impegno della spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate, che determina gli elementi essenziali di un'azione comportante una spesa. |
(7) |
Il programma presentato dalle autorità francesi l'8 novembre 2011 e le azioni stabilite riguardano l'anno civile 2012. L'articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che la sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della convenzione. La Francia ha provato la necessità di avviare questo programma dall'inizio del 2012 consentendo l'adeguato finanziamento e l'avvio dell'azione prima della concessione del contributo finanziario dell'Unione stabilito dalla decisione in vigore. |
(8) |
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario per gli importi massimi autorizzati di spesa previsti nella domanda di cofinanziamento, come indicato nel programma presentato dalla Francia. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla Francia è concesso un contributo finanziario dell'Unione a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2012, come precisato nella parte A dell'allegato.
Il contributo finanziario è limitato a un massimo del 60 % delle spese totali ammissibili, come specificato nella parte B dell'allegato, con un massimale di 180 000 EUR (IVA esclusa).
Articolo 2
1. Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento presentata dalla Francia.
2. Il saldo del contributo finanziario dell'Unione è versato a condizione che venga presentata alla Commissione entro il 15 marzo 2013 una relazione finale sull'esecuzione del programma in forma elettronica e dopo che tale relazione sarà stata approvata dalla Commissione.
La relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) |
una breve valutazione tecnica dell'intero programma, compreso il grado di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi. La valutazione confronta gli obiettivi previsti nel programma iniziale presentato dalla Francia con i risultati raggiunti, espressi in termini di risultati previsti e fasi di completamento dei lavori. Essa spiega i progressi compiuti e valuta l'impatto fitosanitario ed economico immediato delle azioni realizzate; |
b) |
una scheda finanziaria dei costi che indichi le spese previste ed effettive ripartite per sottoprogrammi e misure. La scheda è accompagnata da documenti attestanti il pagamento delle spese, come fatture o ricevute. |
3. Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell'allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse misure dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo finanziario dell'Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l'importo totale delle spese ammissibili previste nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione in merito ad eventuali adeguamenti apportati.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 20.
(3) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO PER IL 2012
PARTE A
Programma
Il programma consiste in tre sottoprogrammi:
1) |
sottoprogramma interdipartimentale: — misura 1.1: strumento per definire la priorità degli organismi nocivi e delle malattie soggetti a quarantena per i dipartimenti francesi d'oltremare, — misura 1.2: metodi innovativi di individuazione degli organismi nocivi; |
2) |
sottoprogramma per il dipartimento della Martinica: — misura 2: reti di sorveglianza degli organismi nocivi e delle malattie; |
3) |
sottoprogramma per il dipartimento della Guadalupa: — misura 3.1: reti di osservazione dei moscerini della frutta, — misura 3.2: gestione dei rischi d'introduzione di organismi nocivi attraverso le attività turistiche. |
PARTE B
Ripartizione indicativa del bilancio con indicazione dei risultati concreti previsti
(in EUR) |
||||
Sottoprogrammi |
Risultati concreti (S: fornitura di servizi, R: lavori di ricerca o di studio) |
Spesa ammissibile |
Contributo finanziario nazionale |
Massimo contributo finanziario dell'Unione |
Sottoprogramma interdipartimentale |
||||
Misura 1.1 |
Strumento per definire la priorità degli organismi nocivi e delle malattie soggetti a quarantena per i dipartimenti francesi d'oltremare (R) |
63 000 |
25 200 |
37 800 |
Misura 1.2 |
Metodi innovativi di individuazione degli organismi nocivi (R) |
120 000 |
48 000 |
72 000 |
Totale parziale |
|
183 000 |
73 200 |
109 800 |
Martinica |
||||
Misura 2 |
Reti di sorveglianza degli organismi nocivi e delle malattie (S) |
93 500 |
37 400 |
56 100 |
Totale parziale |
|
93 500 |
37 400 |
56 100 |
Guadalupa |
||||
Misura 3.1 |
Reti di osservazione dei moscerini della frutta (S) |
13 500 |
5 400 |
8 100 |
Misura 3.2 |
Gestione dei rischi d'introduzione di organismi nocivi attraverso le attività turistiche (S) |
10 000 |
4 000 |
6 000 |
Totale parziale |
|
23 500 |
9 400 |
14 100 |
Totale |
|
300 000 |
120 000 |
180 000 |
Rettifiche
30.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/31 |
Rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 9 luglio 2003 )
Pagina 76, allegato V, parte B (Limiti dei veicoli di fine serie):
anziché:
«Il numero massimo di uno o più tipi di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10 % di tutti i veicoli del tipo interessato messo in circolazione l’anno precedente nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.»,
leggi:
«Il numero massimo di uno o più tipi di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10 % di tutti i veicoli del tipo interessato messo in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.»