ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.091.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
29 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 278/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 279/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 280/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

25

 

 

DECISIONI

 

 

2012/180/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 21 marzo 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/4)

27

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Dichiarazione dell'Irlanda alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


REGOLAMENTO (UE) N. 277/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d’intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell’allegato I della medesima. L’allegato II stabilisce soglie d’intervento che richiedono indagini nei casi di aumento dei livelli di tali sostanze.

(2)

Le diossine di cui al presente regolamento rappresentano un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali hanno rilevanza tossicologica. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche simili a quelle delle diossine e sono perciò spesso denominati PCB diossina-simili (PCB-dl). Gli altri PCB non presentano una tossicità simile a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.

(3)

Ciascuno dei congeneri di diossine o di PCB diossina-simili che hanno una rilevanza tossicologica presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (toxic equivalency factors — TEF) per agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutti i singoli congeneri di diossine e PCB diossina-simili di rilevanza tossicologica vengono espressi mediante un’unità quantificabile, ossia in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).

(4)

Per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito nel 2005 l’introduzione di nuovi fattori di tossicità equivalente rispetto a quelli da essa stessa stabiliti nel 1998. Su richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato una relazione scientifica dal titolo «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (Risultati del monitoraggio dei livelli di diossine nei mangimi e negli alimenti) (2), nella quale vengono presi in considerazione questi nuovi valori suggeriti dall’OMS e le informazioni recenti raccolte dalla Commissione. Alla luce di tale relazione, risulta opportuno modificare i livelli massimi e i valori soglia delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(5)

Per quanto concerne i PCB non diossina-simili, su richiesta della Commissione l’EFSA ha adottato un parere sulla presenza dei PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti (3).

(6)

I policlorobifenili (PCB) rappresentano un gruppo di 209 diversi congeneri di PCB. La somma dei sei congeneri indicatori dei PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa metà di tutti i PCB non diossina-simili (PCB-ndl) presenti nei mangimi e nei prodotti alimentari. L’EFSA ritiene che la somma dei sei PCB indicatori costituisca un indicatore adeguato dell’occorrenza dei PCB-ndl e dell’esposizione umana agli stessi. Inoltre, effettuare ogni volta un’analisi per tutti i 209 congeneri dei PCB ai fini di un controllo ufficiale risulterebbe poco pratico e molto costoso, senza peraltro apportare alcun vantaggio ai fini dell’applicazione della normativa. È pertanto opportuno fissare i livelli massimi come somma dei sei PCB.

(7)

I livelli massimi dei PCB non diossina-simili sono stati fissati tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti. Questi dati sono raccolti nella relazione scientifica dell’EFSA «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» (Risultati del monitoraggio dei PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti) (4). Anche se è possibile raggiungere un limite di quantificazione più basso (LOQ), si può rilevare che numerosi laboratori preposti al controllo ufficiale applicano un LOQ pari a 0,5 ng/kg di prodotto o anche a 1 ng/kg di prodotto. Esprimere il risultato analitico in forma di livello upper bound dovrebbe già corrispondere, in alcuni casi, a un livello vicino a quello massimo anche se non è stato quantificato alcun PCB. È stato inoltre riconosciuto che per alcune categorie di mangimi i dati non erano esaurienti. Sarebbe pertanto opportuno riesaminare i livelli massimi fra tre anni, sulla base di un base di dati più ampia creata con un metodo di analisi dotato di un livello di sensibilità idoneo alla quantificazione dei livelli bassi.

(8)

Studi sul trasferimento lungo la catena alimentare (carry-over) indicano che talvolta la presenza di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non diossina-simili nei mangimi ai livelli massimi di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE può dar luogo, nei prodotti alimentari di origine animale, a livelli massimi superiori a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (5). Non è possibile tuttavia stabilire livelli massimi più bassi tenuto conto della sensibilità dei metodi di analisi attualmente disponibili e del fatto che i livelli massimi vengono fissati come livelli upper bound. Inoltre, nella maggioranza dei casi è improbabile che un animale sia esposto per lungo tempo a un mangime conforme ma contenente un livello di diossine e/o PCB vicino o pari al livello massimo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(3)  EFSA Journal (2005) 284, 1–137, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(4)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf

(5)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.


ALLEGATO

1)

Nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, la «sezione V: Diossine e PCB» è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE V:   DIOSSINE E PCB

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,75

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,75

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,75

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

1,50

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,75

olio di pesce

5,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (3)

1,25

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

1,75

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,75

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,0

Premiscele

1,0

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,75

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,75

mangimi composti per animali da pelliccia

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

2.

Somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

1,25

oli vegetali e loro sottoprodotti

1,5

Materie prime per mangimi di origine minerale

1,0

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

2,0

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

1,25

olio di pesce

20,0

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 2 % di grasso (3)

4,0

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

9,0

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

1,5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,5

Premiscele

1,5

Mangimi composti, ad eccezione di:

1,5

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

5,5

mangimi composti per animali da pelliccia

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in μg/kg (ppb) di mangime con un tasso di umidità del 12 % (1)

3.

PCB non diossina-simili [somma di PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180 (ICES – 6) (1)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

10

Materie prime per mangimi di origine minerale

10

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

10

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

10

olio di pesce

175

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (4)

30

Proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

50

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

10

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

10

Premiscele

10

Mangimi composti, ad eccezione di:

10

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

40

mangimi composti per animali da pelliccia

2)

L’allegato II della direttiva 2002/32/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE: DIOSSINE E PCB

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (6) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)

1.

Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (5)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,5

 (7)

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (7)

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,5

 (7)

olio di pesce

4,0

 (8)

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (7)

0,75

 (8)

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

1,25

 (8)

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (7)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,5

 (7)

Premiscele

0,5

 (7)

Mangimi composti, ad eccezione di:

 

 

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,25

 (8)

mangimi composti per animali da pelliccia

 

2.

PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (5)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,35

 (7)

oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (7)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35

 (7)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (7)

altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,35

 (7)

olio di pesce

11,0

 (8)

pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (7)

2,0

 (8)

proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

5,0

 (8)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (7)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,35

 (7)

Premiscele

0,35

 (7)

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,5

 (7)

mangimi composti per animali da compagnia e pesci

2,5

 (8)

mangimi composti per animali da pelliccia

 


(1)  Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

(2)  Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell’uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani(PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “diossina-simili”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = esa; “Hp” = epta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzodiossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.

(3)  Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 20,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto è il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo o ad essere utilizzato come materiale per mangimi per la produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(4)  Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 75 μg/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 200 μg/kg di prodotto sono il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato a essere somministrato ad animali da compagnia, da zoo e da circo o a essere utilizzato come materiale per mangimi nella produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.»

(5)  Tabella TEF (fattori di tossicità equivalente) per diossine, furani e PCB diossina-simili:

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell’uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. 2005, “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)]

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furanti (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “diossina-simili”: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = esa; “Hp” = epta; “O” = octa; “CDD” = clorodibenzodiossina; “CDF” = clorodibenzofurano; “CB” = clorobifenile.

(6)  Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(7)  Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(8)  In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.»


29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/8


REGOLAMENTO (UE) N. 278/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2) fissa i livelli massimi per le diossine, i furani e policlorobifenili (PCB) negli alimenti per animali e le soglie d’intervento che richiedono indagini da parte degli Stati membri per identificare le fonti di tali sostanze.

(2)

Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (3) definisce i metodi per la determinazione dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili negli alimenti per animali.

(3)

Per identificare i campioni con livelli significativi di PCDD/F e di PCB diossina-simili può essere utilizzato un metodo di screening di validità ampiamente riconosciuta e ad alto «throughput» (preferibilmente che selezioni campioni che superano le soglie di intervento e che assicuri la selezione di campioni che superano i livelli massimi). I livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili in questi campioni devono essere determinati con un metodo analitico di conferma. È quindi opportuno stabilire per il metodo di screening requisiti appropriati, che assicurino un tasso di falsi conformi in rapporto ai livelli massimi inferiore al 5 %, e requisiti rigorosi per i metodi di conferma. Inoltre, i metodi di conferma permettono la determinazione dei livelli anche nel range di background basso. Questo è importante per il monitoraggio delle tendenze nel tempo, la valutazione dell’esposizione e la ri-valutazione dei livelli massimi e delle soglie di intervento.

(4)

La modifica dei livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili e la fissazione dei livelli massimi per i PCB non diossina-simili nella direttiva 2002/32/CE nonché l’esigenza di aggiornare i criteri per i metodi di screening rendono necessaria una modifica delle norme relative alla determinazione delle diossine e dei PCB negli alimenti per animali contenute nella parte B dell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009. Per motivi di chiarezza e di comprensibilità, è opportuno sostituire la parte B dell’allegato V.

(5)

È essenziale che i risultati analitici siano comunicati e interpretati in modo uniforme, affinché possano essere armonizzate le misure esecutive adottate nell’Unione.

(6)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificata come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(3)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009, la parte B «DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI» è sostituita dalla seguente:

«B.   DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E PCB

CAPO I

Metodi di campionamento e interpretazione dei risultati analitici

1.   Finalità e campo d’applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) diossina-simili (1) e PCB non diossina-simili negli alimenti per animali sono prelevati secondo le disposizioni dell’allegato I. Si applicano le prescrizioni quantitative relative al controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme negli alimenti per animali di cui al punto 5.A dell’allegato I. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE è accertato in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

Ai fini di questa parte dell’allegato V, si applicano le definizioni figuranti nell’allegato I della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (2).

2.   Conformità della partita o sottopartita alle specifiche

2.1.   PCB non diossina-simili

La partita è conforme alle specifiche se il risultato analitico non supera il livello massimo di PCB non diossina-simili fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell’incertezza di misura.

La partita non è conforme alle specifiche se il risultato analitico upperbound (3), confermato da una doppia analisi (4), supera il livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell’incertezza di misura.

Può tenersi conto dell’incertezza di misura in uno dei seguenti modi:

calcolando l’incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello massimo,

stabilendo il limite di decisione (CCα) come indicato al punto 3.1.2.5 dell’allegato I della decisione 2002/657/CE. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.

Le norme di interpretazione di cui sopra si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

2.2.   PCDD/F e PCB diossina-simili

La partita è conforme alle specifiche se il risultato di una singola analisi

eseguita con un metodo di screening con un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % indica che il livello non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili,

eseguita con un metodo di conferma non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili tenendo conto dell’incertezza di misura.

Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per le decisioni sulla conformità ai livelli di interesse stabiliti rispetivamente per PCDD/PCDF o per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

La partita non è conforme alle specifiche se il risultato analitico upperbound (5) ottenuto con un metodo di conferma e confermato da una doppia analisi supera il livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell’incertezza di misura (6).

Può tenersi conto dell’incertezza di misura in uno dei seguenti modi:

calcolando l’incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello massimo. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, la somma dell’incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili,

stabilendo il limite di decisione (CCα) come indicato al punto 3.1.2.5 dell’allegato I della decisione 2002/657/CE. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CCα.

Le norme di interpretazione di cui sopra si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

3.   Risultati eccedenti le soglie d’intervento di cui all’Allegato II della Direttiva 2002/32/CE

Le soglie di intervento fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è necessario identificare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening permettono di stabilire appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Le azioni necessarie per identificare una fonte e ridurre o eliminare la contaminazione sono intraprese solo se il superamento delle soglie di intervento è confermato da una doppia analisi eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell’incertezza di misura (7).

CAPO II

Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali

1.   Campo d’applicazione

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) 2,3,7,8-sostituiti e di policlorobifenili diossina-simili (PCB diossina-simili) e per finalità di legge.

Il monitoraggio della presenza di PCDD/F e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali può essere effettuato per due diversi scopi:

a)

la selezione di campioni con livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o alle soglie d’intervento, eventualmente ricorrendo a un metodo di screening che permetta un alto throughput di campioni a costi commisurati all’efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti con alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening possono comprendere metodi bioanalitici e metodi GC/MS. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli significativi deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma;

b)

la determinazione dei livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili nei campioni di alimenti per animali nel range dei livelli di background bassi. Ciò è importante per seguire le tendenze nel tempo, valutare l’esposizione della popolazione e creare una base di dati per l’eventuale ri-valutazione dei livelli di azione e dei livelli massimi. Questo obiettivo è raggiunto mediante metodi di conferma che permettono di identificare e quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili al livello di interesse. Questi metodi possono essere utilizzati per la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening e per la determinazione dei livelli di background bassi nel monitoraggio degli alimenti per animali; sono importanti anche per stabilire pattern di congeneri per identificare la fonte di una possibile contaminazione. Attualmente questi metodi utilizzano la gascromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC/HRMS).

2.   Classificazione dei metodi per grado di quantificazione  (8)

2.1.   I metodi qualitativi danno una risposta sì/no sulla presenza di analiti di interesse, senza dare un’indicazione quantificata della concentrazione dell’analita presunto. Questi metodi possono dare risultati semiquantitativi ma sono utilizzati esclusivamente per indicare in termini di decisione sì/no livelli superiori o inferiori a determinati range, ad esempio il limite di rilevabilità, il limite di quantificazione o i valori di cut-off.

Per il controllo dei livelli massimi e delle soglie d’intervento per i PCDD/PCDF e i PCB diossina-simili negli alimenti per animali possono essere utilizzati metodi di screening che sono basati sul confronto del risultato analitico con un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello di interesse.

2.2.   I metodi semiquantitativi danno un’indicazione approssimativa della concentrazione dell’analita presunto quando il risultato numerico non risponde ai requisiti dei metodi quantitativi. Possono essere utilizzati per fornire informazioni sul range di concentrazione dell’analita e permettere all’analista di decidere sul range di calibrazione per il test di conferma da eseguire successivamente e per scopi di controllo della qualità. Ad esempio, i seguenti metodi sono considerati semiquantitativi:

a)

metodi basati su principi biologici, come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori e gli immunodosaggi (metodi bioanalitici), che sono in grado di rilevare gli analiti d’interesse, includono una curva di calibrazione, danno una decisione sì/no indicante il possibile superamento del livello di interesse e permettono di esprimere il risultato in equivalenti bioanalitici (BEQ), che sono un’indicazione del valore TEQ nel campione;

b)

test fisico-chimico, ad esempio gascromatografia-spettrometria di massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS) o gascromatografia/spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC/LRMS), per il quale le caratteristiche misurate della precisione del metodo non soddisfano i requisiti per i test quantitativi.

2.3.   I metodi quantitativi soddisfano gli stessi requisiti di accuratezza, range dinamico e precisione dei test di conferma. Se è richiesta la quantificazione, questi metodi sono convalidati come metodi di conferma.

3.   Background

Per il calcolo delle concentrazioni di equivalenti tossici (TEQ), le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione sono moltiplicate per i rispettivi fattori di tossicità equivalente (TEF) stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità ed elencati nell’appendice del presente allegato, quindi sommate per ottenere la concentrazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.

Ai fini della presente parte B dell’allegato V, il limite di quantificazione specifico accettato di un singolo congenere è la concentrazione di un analita nell’estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno intenso e il rispetto dei criteri di identificazione descritti, ad esempio, nella norma prEN 16215 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nel metodo EPA 1613 revisione B.

I metodi di screening bioanalitici non danno risultati al livello del congenere, ma solo un’indicazione (9) del livello di TEQ, espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un estratto di campione che produce una risposta nel test possono soddisfare i requisiti del principio di TEQ.

I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile al livello di interesse (soglia d’intervento o livello massimo).

4.   Prescrizioni di garanzia della qualità

4.1.   Devono essere adottate misure per evitare contaminazioni accidentali durante ogni fase del campionamento e dell’analisi.

4.2.   I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili. Le tracce di polvere di carta devono essere rimosse dal contenitore.

4.3.   La conservazione e il trasporto devono avvenire in modo da preservare l’integrità del campione di alimento per animali.

4.4.   Se del caso, macinare finemente e mescolare accuratamente ogni campione di laboratorio utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta il passaggio attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, qualora il tenore di umidità sia troppo elevato.

4.5.   I reagenti, la vetreria e le apparecchiature sono sottoposti a controlli per evitare che inflenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.

4.6.   È effettuata un’analisi in bianco, eseguendo l’intera procedura analitica senza il campione.

4.7.   Per i metodi bioanalitici occorre verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell’analisi siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La vetreria deve essere risciacquata con solventi o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla superficie le tracce di PCDD/PCDF, composti diossina-simili e composti interferenti.

4.8.   La quantità del campione utilizzato per l’estrazione deve permettere la conformità ai requisiti in relazione a un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di interesse.

4.9.   Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a linee guida internazionalmente accettate.

5.   Prescrizioni per i laboratori

5.1.   Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che applichino alle loro analisi le procedure di assicurazione qualità. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.

5.2.   La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili nelle matrici di alimenti per animali e nei range di concentrazioni corrispondenti.

5.3.   I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma, per il controllo della qualità e per la conferma del risultato analitico dei campioni sospetti.

6.   Prescrizioni di base per la procedura di analisi per le diossine (PCDD/PCDDF) e i PCB diossina-simili

6.1.   Working range e limiti di quantificazione bassi

Per i PCDD/PCDF le quantità rilevabili devono situarsi nel range superiore del femtogrammo (10– 15 g), data l’estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente il limite di quantificazione dell’ordine del nanogrammo (10– 9 g). Per la misura dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working range deve raggiungere i livelli bassi del picogrammo (10– 12 g). Per tutti gli altri congeneri dei PCB è sufficiente un limite di quantificazione dell’ordine del nanogrammo (10– 9 g).

6.2.   Alta selettività (specificità)

6.2.1.   Occorre distinguere tra PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che possono generare un’interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza a quelle degli analiti di interesse. Per i metodi GC/MS è necessaria una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.

6.2.2.   I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.

6.3.   Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biodosaggio)

6.3.1.   Per i metodi GC/MS la determinazione fornisce una stima valida della concentrazione vera in un campione. È necessaria un’alta accuratezza per evitare che il risultato dell’analisi di un campione sia respinto a causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L’accuratezza è espressa come esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSDR calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità).

6.3.2.   Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biodosaggio. Il recupero apparente del biodosaggio è il livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello TEQ determinato mediante GC/HRMS. Mira a correggere fattori quali la perdita di PCDD/PCDF e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del fit della curva o le differenze tra i valori TEF (fattore di equivalenza tossica) e REP (potenzialità relativa). Il recupero apparente del biodosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse.

6.4.   Validazione nel range del livello di interesse e misure generali di controllo della qualità

6.4.1.   I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello di interesse, ad esempio 0,5 ×, 1 × e 2 × il livello di interesse, con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la procedura di validazione e durante le analisi di routine.

6.4.2.   Controlli regolari in bianco ed esperimenti spiking o analisi di campioni di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo della qualità. Per i controlli in bianco, gli esperimenti spiking o le analisi dei campioni di controllo sono registrate e verificate carte di controllo qualità per assicurare che la performance analitica sia conforme ai requisiti.

6.5.   Limite di quantificazione

6.5.1.   Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore cut-off. Quando è fornito un livello BEQ, è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi almeno di un fattore tre, con una risposta al di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.

6.5.2.   Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell’ordine di circa un quinto del livello di interesse.

6.6.   Criteri analitici

Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti criteri rispettivamente per il valore TEQ e il valore BEQ, determinati come TEQ totale (somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

 

Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici

Metodi di conferma

Percentuale di falsi conformi (10)

< 5 %

 

Esattezza

 

da – 20 % a + 20 %

Ripetibilità (RSDr)

< 20 %

 

Riproducibilità in laboratorio (RSDR)

< 25 %

< 15 %

6.7.   Prescrizioni specifiche per i metodi di screening

6.7.1.   Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC/MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC/MS valgono le prescrizioni indicate al punto 7. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni specifiche indicate al punto 8.

6.7.2.   I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.

6.7.3.   Durante l’analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante un controllo della qualità analitica e una validazione del metodo «on-going». È necessario un programma continuo per il controllo dei risultati conformi.

6.7.4.   Controllo dell’eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità

Il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di 2,3,7,8-TCDD corrispondente al livello di interesse, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti nell’estratto del campione. La concentrazione misurata del campione spiked è comparata con la somma della concentrazione dell’estratto unspiked e della concentrazione dello spiking. Se la concentrazione misurata è inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, si ha un’indicazione di una potenziale soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma GC/HRMS. I risultati sono monitorati in carte di controllo qualità.

6.7.5.   Controllo di qualità sui campioni conformi

Dal 2 al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l’esperienza del laboratorio, sono confermati mediante GC/HRMS.

6.7.6.   Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati QC

 

È determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del livello massimo o della soglia di intervento. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %. Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. I risultati dei campioni analizzati in «ring trial» o durante incidenti di contaminazione che coprono un range di concentrazione fino a per esempio 2 × il livello massimo (LM) possono essere inclusi nel minimo di 20 risultati per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

 

Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano la soglia d’intervento, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura del metodo di conferma.

6.7.7.   I campioni sospetti non conformi dello screening sono sempre verificati con un metodo analitico di conferma (GC/HRMS). Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati confermati conformi dall’analisi di conferma GC/HRMS, quando nello screening precedente il campione è stato dichiarato sospetto non conforme. La valutazione della vantaggiosità del metodo di screening si basa sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l’uso di uno strumento di screening.

6.7.8.   Almeno in condizioni di validazione, i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.

Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSDr intralaboratorio è di norma inferiore alla riproducibilità RSDR.

7.   Prescrizioni specifiche per i metodi gc/ms da rispettare a fini di screening o di conferma

7.1.   Prescrizioni generali

La differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound non deve essere superiore al 20 % per gli alimenti per animali con una contaminazione di circa 1 ng OMS-TEQ/kg di prodotto con tenore di umidità del 12 % (in base alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili). Per livelli di contaminazione inferiori, ad esempio 0,5 ng OMS-TEQ/kg di prodotto, la differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound può essere compresa tra il 25 e il 40 %.

7.2.   Controllo dei recuperi

7.2.1.   All’inizio del metodo d’analisi, ad esempio prima dell’estrazione, devono essere aggiunti standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-clorosostituiti e marcati con 13C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C per convalidare la procedura d’analisi. Deve essere aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/PCDF e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB diossina-simile (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrometria di massa utilizzata per il monitoraggio di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Nel caso dei metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti marcati con 13C e tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C.

7.2.2.   Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo marcato con 13C, utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.

7.2.3.   Per gli alimenti per animali di origine vegetale e per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi inferiore al 10 %, l’aggiunta di standard interni prima dell’estrazione è obbligatoria. Per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l’estrazione dei grassi. È effettuata un’appropriata validazione dell’efficienza dell’estrazione, a seconda della fase in cui sono introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono espressi (sulla base del prodotto o dei grassi).

7.2.4.   Prima dell’analisi GC/MS, sono aggiunti 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

7.2.5.   È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (in base alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Per i metodi di screening GC/MS i recuperi sono compresi tra il 30 % e il 140 %.

7.3.   Rimozione delle sostanze interferenti

La separazione dei PCDD/PCDF dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli eteri clorurati di difenile è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una colonna di florisil, d’allumina e/o di carbone).

La separazione gascromatografica degli isomeri è < 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF.

7.4.   Calibrazione con curva standard

Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range dei livelli di interesse.

8.   Prescrizioni specifiche per i metodi bioanalitici

I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici, come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori e gli immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto 8 si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.

Un metodo di screening in via di principio classifica un campione come conforme o sospetto non conforme. Per questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. 8.3). I campioni al di sotto del valore di cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a 2/3 del livello massimo può servire come il valore di cut-off più idoneo a garantire un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento richiede appropriati valori di cut-off dei biodosaggi per i PCDD/F. Per il controllo dei campioni che superano le soglie di intervento, una percentuale appropriata del rispettivo livello di interesse può fungere da valore di cut-off.

Inoltre, nel caso di alcuni metodi bioanalitici, un livello indicativo espresso in BEQ può essere dato per i campioni compresi nel working range e che superano il limite di reporting (cfr. 8.1.1 e 8.1.6).

8.1.   Valutazione della risposta al test

8.1.1.   Prescrizioni generali

Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori agli estremi inferiore e superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15 %. L’estremo inferiore del working range (limite di reporting) deve inoltre essere fissato al di sopra dei bianchi di procedura almeno di un fattore tre. L’estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC70 (70 % della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15 % in questo range. Il working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (8.3) devono situarsi entro il working range.

Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una soluzione standard o un estratto di controllo testati in 4-6 pozzetti distribuiti sulla piastra producono una risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un CV < 15 %.

8.1.2.   Calibrazione

8.1.2.1.    Calibrazione con curva standard

I livelli nei campioni sono stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/PCDF/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ nell’estratto e poi nel campione.

Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del fit della curva nel working range. Il valore R2, come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e osservati nel working range, ad esempio minimizzando la somma dei quadrati residui.

Il livello stimato nell’estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione bianco di matrice/solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse). Per effettuare una correzione del recupero, il recupero apparente deve situarsi entro il range richiesto (cfr. punto 8.1.4). I campioni di riferimento utilizzati per la correzione del recupero devono rispondere ai requisiti indicati al punto 8.2.

8.1.2.2.    Calibrazione con campioni di riferimento

In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno 4 campioni di riferimento (cfr. punto 8.2.4: un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a 0,5 ×, 1,0 ×, 2,0 × il livello di interesse) attorno al livello di interesse, il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero. In tal caso, la risposta al test corrispondente a 2/3 del livello massimo (cfr. punto 8.3) può essere calcolata direttamente a partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano le soglie d’intervento, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata di queste soglie d’intervento.

8.1.3.   Determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, il che permette un’indicazione separata dei livelli TEQ (in BEQ) di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB 126.

8.1.4.   Recuperi apparenti del biodosaggio

Il «recupero apparente del biodosaggio» è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al livello TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF (11) utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/PCDF. Pertanto, se è eseguita una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biodosaggio sono: per i PCB diossina-simili dal 25 % al 60 %, per i PCDD/PCDF dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biodosaggio per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %. Ogni modifica sostanziale dei valori TEF per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nella legislazione dell’Unione richiede la revisione di questi range.

8.1.5.   Controllo dei recuperi per il clean-up

La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco addizionato con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno n = 3) e il recupero e la variabilità sono verificati mediante analisi GC/HRMS. Il recupero è compreso tra 60 % e 120 %, in particolare per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello TEQ in diverse miscele.

8.1.6.   Limite di reporting

Per i livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicanti pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell’estrazione e del clean-up. Il limite di reporting è fissato al di sopra dei bianchi di procedura almeno di un fattore tre.

8.2.   Uso di campioni di riferimento

8.2.1.   I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concentrazione per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili attorno al livello di interesse.

8.2.2.   Un bianco matrice e, se questo non è possibile, un bianco di procedura e un campione di riferimento al livello di interesse sono inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni sono estratti e testati nello stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento presenta una risposta notevolmente più elevata del campione in bianco, in modo da garantire l’idoneità del test. Questi campioni possono essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.

8.2.3.   I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni del test, il che significa che i pattern di congeneri non possono portare a una sottostima dei livelli.

8.2.4.   Campioni di riferimento supplementari, per esempio a 0,5 × e 2 × il livello di interesse possono essere inclusi per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello di interesse. Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni del test (cfr. punto 8.1.2.2).

8.3.   Determinazione dei valori di cut-off

È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati GC/HRMS in TEQ, ad esempio mediante esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento spiked a 0, 0,5 ×, 1 × e 2 × il livello massimo, con 6 ripetizioni ad ogni livello (n = 24). I fattori di correzione (bianco e recupero) possono essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati come indicato al punto 8.2.2.

Sono stabiliti valori di cut-off per la decisione sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo delle soglie d’intervento, se pertinente, con i rispettivi livelli di interesse fissati singolarmente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall’endpoint inferiore della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del ricupero) corrispondente al limite di decisione GC/HRMS in base a un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e a un RSDR < 25 %. Il limite di decisione GC/HRMS è il livello massimo, tenendo conto dell’incertezza di misura.

Il valore di cut-off value (in BEQ) può essere calcolato in uno dei modi indicati ai punti 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3 (cfr. figura 1):

8.3.1.

Uso della banda inferiore dell’intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione GC/HRM

Formula

dove:

BEQDL

BEQ corrispondente al limite di decisione GC/HRMS, ossia al livello massimo compresa l’incertezza di misura

sy,x

deviazione standard residua

t α,f = m-2

fattore di Student (α = 5 %, f = gradi di libertà, un lato)

m

numero totale dei punti di calibrazione (indice j)

n

numero di ripetizioni ad ogni livello

xi

concentrazione del campione GC/HRMS (in TEQ) del punto di calibrazione i

Formula

media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione

Formula parametro somma dei quadrati, i = indice per il punto di calibrazione i

8.3.2.

Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni (n ≥ 6) contaminati al limite di decisione GC/HRMS, come endpoint inferiore della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio

Valore di cut-off = BEQDL – 1,64 × SDR

dove

SDR

deviazione standard dei risultati del biodosaggio a BEQDL, misurata in condizioni di riproducibilità in laboratorio

8.3.3.

Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall’analisi multipla di campioni (n≥ 6) contaminati a 2/3 del livello di interesse, sulla base dell’osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 8.3.1 o 8.3.2.

Figura 1

Image

8.3.4.

Restrizioni dei valori di cut-off

I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSDR ottenuta durante la validazione utilizzando un numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli di interesse espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati a partire da una RSDR = 25 %, o sono preferiti i due terzi del livello di interesse.

8.4.   Caratteristiche di performance

8.4.1.   Sono eseguiti test di ripetibilità dei metodi bioanalitici per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al 20 %, la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25 % in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del bianco e del recupero.

8.4.2.   Nel processo di validazione il test deve permettere di distinguere tra un campione in bianco e un livello al valore di cut-off, consentendo l’identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off (cfr. punto 8.1.2).

8.4.3.   Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.

8.4.4.   La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta (possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non può essere superiore al 15 %.

8.4.5.   I risultati non corretti dei campioni di riferimento espressi in BEQ (bianco e livello di interesse) sono utilizzati per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.

8.4.6.   Le carte di controllo qualità per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono registrate e controllate per assicurare che la performance analitica sia conforme ai requisiti, in particolare per i bianchi di procedura per quanto riguarda la differenza minima richiesta rispetto all’estremo inferiore del working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi di procedura sono controllati in modo da evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.

8.4.7.   I risultati delle analisi GC/HRMS dei campioni sospetti e del 2-10 % dei campioni conformi (minimo di 20 campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la ri-valutazione dei valori di cut-off applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.

8.4.8.   La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a ring trial. Anche i risultati dei campioni analizzati in ring trial, che coprano un range di concentrazione fino a per esempio due volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

8.4.9.   Durante gli incidenti, i valori di cut-off possono essere ri-valutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di congeneri specifici del singolo incidente.

9.   Reporting dei risultati

9.1.   Metodi di conferma

9.1.1.   Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell’analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e sono espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l’interpretazione dei risultati secondo requisiti specifici.

9.1.2.   Il rapporto comprende anche il metodo utilizzato per l’estrazione di PCDD/PCDF, PCB diossina-simili e lipidi.

9.1.3.   I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 7.2.5, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.

9.1.4.   Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell’incertezza di misura, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come x +/– U, dove x è il risultato analitico e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, la somma dell’incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili è utilizzata per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

9.1.5.   Se si tiene conto dell’incertezza di misura applicando il CCα (come descritto al punto 2.2), questo parametro è indicato.

9.1.6.   I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.

9.2.   Metodi di screening bioanalitici

9.2.1.   Il risultato dello screening è espresso come «conforme» o «sospetto non conforme» («sospetto»).

9.2.2.   Inoltre, per PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato espresso in BEQ e non in TEQ.

9.2.3.   Se è data l’incertezza di misura sul livello BEQ calcolato, ad esempio come deviazione standard, essa è basata almeno su una analisi in triplo del campione (comprendente estrazione, clean-up e determinazione della risposta al test).

9.2.4.   I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come «inferiori al limite di reporting».

9.2.5.   Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello di interesse su cui si basa la valutazione.

9.2.6.   Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.

9.2.7.   Il rapporto indica il metodo utilizzato per l’estrazione di PCDD/PCDF, PCB diossina-simili e lipidi.

CAPO III

Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi dI analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180)

1.   Metodi di rilevazione applicabili

Gascromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC/ECD), GC/LRMS, GC/MS-MS, GC/HRMS o metodi equivalenti.

2.   Identificazione e conferma degli analiti di interesse

2.1.   Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di +/– 0,25 %).

2.2.   Separazione gascromatografica dei sei PCB indicatori (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180) dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali e la non conformità deve essere confermata.

[I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Per la GC/MS devono essere considerate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati].

2.3.   Requisiti per le tecniche GC/MS

Monitoraggio di almeno:

a)

due ioni specifici per HRMS;

b)

due ioni specifici di m/z > 200 o tre ioni specifici di m/z > 100 per LRMS;

c)

1 precursore e 2 ioni prodotti per MS-MS.

Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:

Deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all’abbondanza teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni qualificatori:

Intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto allo ione bersaglio

GC-EI-MS

(deviazione relativa)

GC-CI-MS, GC-MSn

(deviazione relativa)

> 50 %

± 10 %

± 20 %

da > 20 % a 50 %

± 15 %

± 25 %

da > 10 % a 20 %

± 20 %

± 30 %

≤ 10 %

± 50 % (12)

± 50 % (12)

2.4.   Requisiti per le tecniche GC/ECD

Conferma dei risultati che oltrepassano la tolleranza con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.

3.   Dimostrazione della performance del metodo

La performance del metodo è validata nel range del livello di interesse (da 0,5 a 2 volte il livello di interesse) con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute (cfr. requisiti per la precisione intermedia al punto 8).

4.   Limite di quantificazione

I valori del bianco non sono superiori al 30 % del livello di contaminazione corrispondente al livello massimo (13).

5.   Controllo di qualità

Controlli in bianco regolari, analisi di campioni spiked, campioni di controllo di qualità, partecipazione a studi interlaboratorio su matrici rilevanti.

6.   Controllo dei recuperi

6.1.   Sono utilizzati idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.

6.2.   Aggiunta di standard interni:

aggiunta ai prodotti (prima dell’estrazione e del processo di clean-up).

6.3.   Requisiti per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB indicatori marcati con isotopi:

a)

correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni;

b)

recuperi degli standard interni marcati con isotopi compresi tra 50 e 120 %;

c)

recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei sei PCB indicatori inferiore al 10 % sono accettabili.

6.4.   Requisiti per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard interni:

a)

controllo del recupero degli standard interni per ogni campione;

b)

recuperi degli standard interni compresi tra 60 % e 120 %;

c)

correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.

6.5.   I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni spiked o campioni di controllo qualità con concentrazioni nel range del livello di interesse. I recuperi per questi congeneri sono considerati accettabili se sono compresi tra 70 e 120 %.

7.   Prescrizioni per i laboratori

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l’assicurazione qualità. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.

8.   Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB indicatori al livello di interesse

Esattezza

da – 30 a + 30 %

Precisione intermedia (RSD%)

≤ 20 %

Differenza tra calcolo upperbound e lowerbound

≤ 20 %

9.   Reporting dei risultati

9.1.   Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell’analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di PCB e sono espressi come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l’interpretazione dei risultati secondo requisiti specifici.

9.2.   l rapporto indica il metodo utilizzato per l’estrazione di PCB e lipidi.

9.3.   I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.

9.4.   Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell’incertezza di misura, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come x +/– U, dove x è il risultato analitico e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa.

9.5.   Se si tiene conto dell’incertezza di misura applicando il CCα (come descritto al punto 2.1 del capo I), questo parametro è indicato.

9.6.   I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.»


(1)  Tabella dei fattori di equivalenza tossica (TEF) per le diossine, i furani e i PCB diossina-simili:

TEF dell’OMS per la valutazione dei rischi per l’uomo basati sulle conclusioni della riunione di esperti del programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) svoltasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB «diossina-simili» PCB non-orto + PCB mono-orto

 

 

PCB non-orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

PCB mono-orto

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: T = tetra; Pe = penta; Hx = esa; Hp = epta; O = octa; CDD = clorodibenzodiossina; CDF = clorodibenzofurano; CB = clorobifenile.

(2)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(3)  «Upperbound»: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato. «Lowerbound»: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato. «Mediumbound»: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato.

(4)  La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. La prima analisi, tenendo conto dell’incertezza di misura, è utilizzata per verificare la conformità. Se l’analisi è effettuata nell’ambito di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l’analisi e l’incidente.

(5)  «Upperbound»: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato all’equivalente tossico (TEQ). «Lowerbound»: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ. «Mediumbound»: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ.

(6)  La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. La prima analisi, tenendo conto dell’incertezza di misura, è utilizzata per verificare la conformità. Se l’analisi è effettuata nell’ambito di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l’analisi e l’incidente.

(7)  Le precisazioni e le prescrizioni relative alla doppia analisi per il controllo delle soglie di intervento sono identiche a quelle indicate alla nota () per i livelli massimi.

(8)  Adattato ai PCDD/F e ai composti diossina-simili da Guidelines for the validation of screening methods for residues of veterinary medicines, Laboratori di riferimento UE per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale di Fougères, Berlino e Bilthoven, 20/1/2010, http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/lab_analysis_en.htm

(9)  I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell’estratto del campione possono essere presenti altri composti strutturalmente affini Ahr-attivi che contribuiscono alla risposta globale. Pertanto, i risultati bioanalitici non sono una stima, ma piuttosto un’indicazione del livello di TEQ nel campione.

(10)  rispetto ai livelli massimi.

(11)  Gli attuali requisiti si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al., Toxicol Sci 93 (2), 223-241 (2006).

(12)  Essendo disponibile un numero sufficiente di frammenti di massa con intensità relativa > 10 %, non è raccomandato l’uso di ioni qualificatori con intensità relativa inferiore al 10 % rispetto allo ione bersaglio.

(13)  È altamente raccomandato un contributo inferiore del livello del bianco reagente al livello di un contaminante in un campione. È compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.


29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 279/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

49,7

IL

97,8

MA

44,7

TN

54,3

TR

86,9

ZZ

66,7

0707 00 05

JO

119,1

TR

153,9

ZZ

136,5

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

41,8

TR

123,8

ZZ

82,8

0805 10 20

BR

35,0

EG

49,0

IL

84,5

MA

49,4

TN

76,2

TR

64,7

ZZ

59,8

0805 50 10

EG

69,3

TR

51,9

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

87,2

BR

80,3

CA

121,1

CL

98,6

CN

87,6

MK

31,8

US

155,9

UY

71,6

ZA

71,9

ZZ

89,6

0808 30 90

AR

80,3

CL

110,4

CN

68,7

ZA

98,6

ZZ

89,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 280/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 90 del 28.3.2012, pag. 19.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 29 marzo 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

47,89

3,10

1701 99 10 (2)

47,89

0,00

1701 99 90 (2)

47,89

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

29.3.2012   

IT

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L 91/27


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 marzo 2012

che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/4)

(2012/180/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito: «Caratteristiche generali»).

(2)

Non è opportuno che le BCN siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto a un programma dell’Unione europea e del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(3)

Tale misura può applicarsi temporaneamente. Pertanto, è opportuno che venga introdotta da un emendamento alla decisione BCE/2011/25 del 14 dicembre 2011 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Il seguente articolo 4 bis è inserito nella decisione BCE/2011/25:

«Articolo 4 bis

Accettazione di talune obbligazioni bancarie con garanzia statale

1.   Le BCN non sono obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto a un programma dell’Unione europea e del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito per emittenti e garanti di attività negoziabili, conformemente alle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo quando decidano di non accettare quali garanzie gli strumenti di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 23 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/28


Dichiarazione dell'Irlanda alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea

Dichiarazione dell'Irlanda in merito all'articolo 7 della decisione quadro

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'Irlanda dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro.

Dichiarazione dell'Irlanda in merito all'articolo 28 della decisione quadro

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, l'Irlanda dichiara che, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro, l'Irlanda, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, continuerà ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima della decisione quadro.