ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.081.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
21 marzo 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

1

 

*

Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio ( 1 )

7

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 245/2012 della Commissione, del 20 marzo 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2012 della Commissione, del 20 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 247/2012 della Commissione, del 20 marzo 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di marzo 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2012 della Commissione, del 20 marzo 2012, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


DIRETTIVA 2012/5/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (3), fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, incluse norme che istituiscono zone di protezione e sorveglianza, così come l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.

(2)

In passato si sono registrati nell’Unione solo sporadici casi di diffusione di determinati sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini. Tali occorrenze del morbo si sono verificate principalmente nelle aree meridionali dell’Unione. Tuttavia, a partire dall’adozione della direttiva 2000/75/CE e, in particolare, a partire dall’introduzione nell’Unione dei sierotipi 1 e 8 del virus della febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007, il virus della febbre catarrale degli ovini si è diffuso maggiormente nell’Unione, diventando potenzialmente endemico in alcune aree. È diventato pertanto particolarmente difficile riuscire a controllare la diffusione del virus.

(3)

Le norme sulle vaccinazioni contro la febbre catarrale degli ovini fissate dalla direttiva 2000/75/CE si basano sull’esperienza dell’impiego dei cosiddetti «vaccini vivi modificati», o «vaccini vivi attenuati», che erano gli unici vaccini disponibili all’epoca in cui la direttiva è stata adottata. L’impiego di questi vaccini potrebbe condurre ad un’indesiderata circolazione locale del virus vaccinale nei capi non vaccinati.

(4)

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili «vaccini inattivati» contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano il rischio di un’indesiderata circolazione locale del virus vaccinale per i capi non vaccinati. L’impiego intensivo di tali vaccini durante le campagne di vaccinazione del 2008 e del 2009 ha condotto a un significativo miglioramento della situazione in termini di diffusione della malattia. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d’elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di casi clinici nell’Unione.

(5)

Per garantire una maggiore efficacia nella lotta alla diffusione del virus della febbre catarrale degli ovini e ridurre l’onere che essa impone al settore agricolo, è opportuno modificare le vigenti norme in materia di vaccinazioni fissate dalla direttiva 2000/75/CE al fine di tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.

(6)

Onde consentire che la stagione vaccinale 2012 possa beneficiare delle nuove norme, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le modifiche previste dalla presente direttiva dovrebbero rendere le norme in materia di vaccinazioni più flessibili, prendendo anche in considerazione il fatto che sono oggi disponibili vaccini inattivati che possono essere impiegati con successo anche al di fuori di zone dove sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame.

(8)

Inoltre, a condizione di prendere precauzioni adeguate, l’impiego di vaccini vivi attenuati non dovrebbe essere escluso, poiché il loro impiego potrebbe ancora rivelarsi necessario in determinate circostanze, come nel caso dell’apparizione di nuovi sierotipi virali della febbre catarrale degli ovini contro cui potrebbero non essere disponibili vaccini inattivati.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/75/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/75/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«j)   “vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a)

tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dall’autorità competente;

b)

la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2.   Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente delimiti:

a)

una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b)

una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio dell’Unione profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

3)

all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative,»;

4)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.»;

5)

all’articolo 10, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 23 settembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 settembre 2012 al più tardi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 92.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 dicembre 2011 (GU C 46 E del 17.2.2012, pag. 15). Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.


21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/3


DIRETTIVA 2012/6/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea.

(2)

La contabilità è stata individuata come uno dei settori chiave in cui gli oneri amministrativi a carico delle società all'interno dell'Unione possono essere ridotti.

(3)

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3) definisce le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i criteri dimensionali per le microimprese contenuti in tale raccomandazione potrebbero essere troppo elevati a fini contabili. Pertanto, è opportuno introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette «microentità», per includere le società con criteri dimensionali inferiori, rispetto a quelli previsti per le microimprese, per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari.

(4)

Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale e non sono presenti a livello transfrontaliero o lo sono in maniera limitata. Inoltre, esse svolgono un ruolo importante per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.

(5)

Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria.

(6)

Visto che il numero di società a cui si applicheranno i criteri dimensionali stabiliti dalla presente direttiva varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che le attività delle microentità hanno una rilevanza nulla o limitata sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei diversi effetti di tali criteri in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere come o se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4).

(8)

Le microentità devono tener conto dei proventi e degli oneri imputabili all'esercizio al quale i conti si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento di tali proventi e oneri. Tuttavia, il calcolo dei ratei e risconti dell'attivo e dei ratei e risconti del passivo può risultare oneroso per le microentità. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dal calcolo e dalla presentazione di tali voci soltanto nella misura in cui tale esonero riguardi oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle imposte. In tal modo gli oneri amministrativi connessi al calcolo di valori relativamente ridotti possono essere diminuiti.

(9)

La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo previsto all'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE (5).

(10)

Lo scopo della presente direttiva è consentire agli Stati membri di creare un contesto semplificato di informativa finanziaria per le microentità. L’utilizzo del valore equo può determinare la necessità di fornire indicazioni dettagliate per spiegare i criteri adottati nella determinazione del valore equo di determinate voci. Visto che il regime destinato alle microentità prevede un’informativa molto limitata da fornire in nota integrativa, gli utilizzatori dei conti delle microentità non saprebbero se gli importi riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico includano il valore equo. Di conseguenza, per garantire a tali utilizzatori la certezza a questo proposito, gli Stati membri non dovrebbero consentire o richiedere alle microentità che utilizzano una qualsiasi delle esenzioni loro accordate ai sensi della presente direttiva di effettuare valutazioni al valore equo nell'elaborazione dei loro conti. Le microentità che desiderano o necessitano di avvalersi del valore equo potranno continuare a farlo utilizzando altri regimi ai sensi della presente direttiva laddove uno Stato membro consente o richiede tale utilizzo.

(11)

Al momento di decidere come o se attuare un regime destinato alle microentità nell'ambito della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le microentità che devono essere consolidate a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati (6), dispongano di dati contabili sufficientemente dettagliati a tale scopo e che le esenzioni di cui alla presente direttiva non pregiudichino l'obbligo di redigere conti consolidati a norma della direttiva 83/349/CEE.

(12)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità):

a)

totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;

b)

importo netto del volume di affari: 700 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a)

l'obbligo di presentare le voci «Ratei e risconti attivi» e «Ratei e risconti passivi» in conformità degli articoli 18 e 21;

b)

lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo può consentire a tali società, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti attivi» e dei «ratei e risconti passivi», a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

c)

l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità degli articoli da 43 a 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE (7), figurino in calce allo stato patrimoniale;

d)

l'obbligo di preparare la relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

e)

l'obbligo di pubblicare conti annuali in conformità degli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (8), l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

3.   Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1:

a)

di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E dell'“Attivo” e D del “Passivo” di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10;

b)

di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se applicabili:

i)

importo netto del volume di affari;

ii)

altri proventi;

iii)

spese per materie prime e sussidiarie;

iv)

spese per il personale;

v)

rettifiche di valore;

vi)

altri oneri;

vii)

imposte;

viii)

utile o perdita.

4.   Gli Stati membri non consentono o richiedono l'applicazione della sezione 7 bis alle microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, i conti annuali redatti in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, e, di conseguenza, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti.

6.   Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se si verifica nell'esercizio corrente e anche nel precedente.

7.   Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi.

8.   Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'articolo 10.

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prescrivere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis in relazione alle società d'investimento o alle società di partecipazione finanziaria.»;

3)

l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 in relazione alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi di una facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei criteri dimensionali fissati al paragrafo 1 di tale articolo. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Relazione

Entro 10 aprile 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microentità che tenga conto in particolare della situazione a livello nazionale relativamente al numero di società che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 (GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 111) e posizione del Consiglio in prima lettura del 12 settembre 2011 (GU C 337 E del 18.11.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 [(GU …)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2012.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(5)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(6)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(7)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 77/91/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam e all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 58, secondo comma, del trattato.

(8)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;


DECISIONI

21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/7


DECISIONE N. 243/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (3), la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi dovrebbero definire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità delle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessario alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio (il «programma») dovrebbe sostenere gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati dalla comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, relativa alla strategia Europa 2020 e dalla comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa ad «Un’agenda digitale europea» ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie della comunicazione della Commissione, dell'11 novembre 2010, «Verso un atto per il mercato unico».

(2)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (4), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (6), la direttiva 2002/21/CE, nonché la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (7). La presente decisione non dovrebbe, inoltre, pregiudicare le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(3)

Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici, come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile, e delle attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un facile accesso allo spettro radio contribuisce inoltre alla fornitura di comunicazioni elettroniche, in particolare per i cittadini e le aziende situati in zone remote o scarsamente popolate, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio hanno pertanto ripercussioni nei settori dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse pubblico, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia.

(4)

È opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro radio. Il suddetto approccio dovrebbe riservare particolare attenzione alla politica dello spettro radio, nell'intento di assicurare una maggiore efficienza dello spettro radio, una migliore pianificazione delle frequenze e salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali.

(5)

La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello di Unione dovrebbe rafforzare il mercato interno per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili, nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale in tutta l'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio.

(6)

L'armonizzazione dell'uso appropriato dello spettro radio può avere anche effetti benefici sulla qualità dei servizi prestati mediante le comunicazioni elettroniche ed è essenziale per creare economie di scala, riducendo il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.

(7)

Il programma dovrebbe promuovere la concorrenza e contribuire a gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato unico digitale.

(8)

Il programma dovrebbe sostenere, in particolare, la strategia Europa 2020, considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sulla conoscenza, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'utilizzo crescente, in particolare, dei servizi media audiovisivi e dei contenuti on line sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea, che mira a fornire un Internet rapido a banda larga nella futura economia basata sulla conoscenza e la rete, con l'obiettivo ambizioso della copertura universale a banda larga. Fornire velocità e capacità a banda larga, con e senza fili, più elevate possibile contribuisce a raggiungere l'obiettivo di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps per tutti entro il 2020, e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari dell'Unione un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps, ed è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, nonché necessario per realizzare i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato unico digitale. Esso dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale di tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, il programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione.

(9)

Il programma dovrebbe gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga senza fili. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che contribuisca ad aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione.

(10)

Il programma dovrebbe specificare i principi guida e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attuazione. Per quanto la gestione dello spettro radio sia ancora in gran parte di competenza nazionale, essa dovrebbe essere esercitata conformemente al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione.

(11)

Inoltre, il programma dovrebbe tener conto della decisione n. 676/2002/CE e delle conoscenze tecniche della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT») cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento europeo e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'attuazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.

(12)

Un facile accesso allo spettro radio può rendere necessari nuovi tipi di autorizzazione, quali l'uso collettivo dello spettro o l'utilizzo condiviso delle infrastrutture, la cui applicazione nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle migliori prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni generali, che costituiscono il tipo di autorizzazione meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi.

(13)

Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette «tecnologie cognitive» dovrebbero essere sin d'ora maggiormente studiate, anche facilitando la condivisione in base alla geolocalizzazione.

(14)

Lo scambio di diritti d'uso dello spettro radio combinato con condizioni d'uso flessibili potrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali il diritto dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero immediatamente poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva 2002/21/CE. La condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande e le misure comuni destinate a evitare il cumulo dei diritto d'uso dello spettro radio che può condurre a stabilire posizioni dominanti, nonché una ingiustificata mancata utilizzazione di tali diritti faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione. L'uso collettivo (o condiviso) dello spettro radio — con un numero indeterminato di utenti e/o dispositivi indipendenti che hanno accesso allo spettro radio simultaneamente nell'ambito della stessa gamma di frequenze e in un'area geografica specifica secondo una serie di condizioni ben definite — dovrebbe essere incoraggiato, ove possibile, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/20/CE per quanto riguarda le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

(15)

Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga con fili è difficile o non è economicamente conveniente. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi concorrenziali ingiustificati. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare allorché lo spettro radio appropriato diventa più raro, può creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso dello spettro, compresi la cessione o l'affitto o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri flessibili per l'uso dello spettro radio possono incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come, ad esempio, azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti d'uso dello spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo e l'uso efficace delle frequenze come quelle di cui alla direttiva 2002/21/CE, a limitare la quantità dello spettro radio disponibile per ciascuna impresa o a evitare l'accumulo eccessivo di diritto d'uso dello spettro radio) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi di cui alla direttiva 2002/20/CE e alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (8) (direttiva «GSM»).

(16)

L'introduzione di un inventario degli usi attuali dello spettro radio, unitamente ad un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio, in particolare comprese tra 400 MHz e 6 GHz, dovrebbe consentire di individuare le bande di frequenza la cui efficienza potrebbe essere migliorata e opportunità di condivisione dello spettro radio a vantaggio del settore sia commerciale sia pubblico. La metodologia per l'elaborazione e il mantenimento di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio dovrebbe tenere debito conto degli oneri amministrativi imposti alle amministrazioni e dovrebbe puntare a ridurre al minimo tali oneri. Pertanto, è opportuno tenere pienamente in considerazione le informazioni fornite dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (9) nell'elaborazione della metodologia per la realizzazione di un inventario degli usi esistenti dello spettro radio.

(17)

Le norme armonizzate a norma della direttiva 1999/5/CE sono essenziali per ottenere un uso efficace dello spettro radio e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità degli usi dello spettro radio, rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero, pertanto, essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, se del caso, ad introdurre misure compensative connesse ai costi della migrazione.

(19)

In linea con gli obiettivi dell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili potrebbe contribuire in modo sostanziale alla ripresa e alla crescita economiche se è reso disponibile sufficiente spettro radio, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi rapidamente e gli scambi sono autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale europea auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato preso in considerazione dalle decisioni della Commissione in vigore dovrebbe essere reso disponibile nei termini e alle condizioni stabiliti da dette decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato conformemente alla direttiva 2002/20/CE entro il 31 dicembre 2012 per le comunicazioni terrestri, al fine di garantire un accesso agevole alla banda larga senza fili a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/411/CE (10), 2008/477/CE (11) e 2009/766/CE (12). Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile.

(20)

È opportuno introdurre, se del caso, misure di regolamentazione dell'uso dello spettro radio più flessibili, per favorire l'innovazione e le connessioni a banda larga ad alta velocità che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile lo sviluppo di nuovi servizi interattivi on line, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale.

(21)

La connessione alla banda larga ad alta velocità in Europa di quasi 500 milioni di persone contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offrendo nuove opportunità a tutte le regioni, nonché fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. La rapida diffusione della banda larga è quindi indispensabile per lo sviluppo della produttività europea e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi.

(22)

Secondo le stime del 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro radio per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile (IMT-2000) e dei sistemi avanzati IMT (vale a dire le comunicazioni mobili 3G e 4G) sarebbero comprese tra 1 280 e 1 720 MHz nel 2020 per il settore delle comunicazioni mobili commerciali per ogni regione UIT, inclusa l'Europa. È opportuno notare che tale valore inferiore (1 280 MHz) è più alto dei requisiti previsti per alcuni paesi. Inoltre, vi sono alcuni paesi dove il requisito è maggiore del valore più alto (1 720 MHz). Entrambi tali valori includono lo spettro radio già in uso, o il cui uso è previsto, per i sistemi Pre-IMT, IMT-2000 e relativi miglioramenti. Senza la liberazione dello spettro necessario, possibilmente in un modo armonizzato a livello globale, i nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili.

(23)

La banda da 800 MHz (790-862 MHz) rappresenta la soluzione ottimale per la copertura di ampie zone da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE e della raccomandazione della Commissione, del 28 ottobre 2009, agevolare l’utilizzo del dividendo digitale nell’Unione europea (13), che auspica lo spegnimento della radiodiffusione analogica entro il 1o gennaio 2012, nonché della rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione entro il 2013. A lungo termine, si potrebbe inoltre prevedere ulteriore spettro radio, alla luce dei risultati di un'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della futura domanda di spettro radio. Vista la capacita della banda da 800 MHz di trasmettere su zone estese, tali diritti potrebbero essere associati, se del caso, ad obblighi di copertura.

(24)

Maggiori opportunità in termini di banda larga senza fili sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada al positivo sviluppo futuro del settore.

(25)

I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, possono superare le loro attribuzioni attuali senza licenza. La necessità e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, a 2,4 GHz e 5 GHz, dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi esistenti e delle esigenze emergenti dello spettro radio, nonché in funzione dell'uso dello spettro per altri fini.

(26)

Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro, la banda larga, con o senza fili, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove opportunità per diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati.

(27)

Per focalizzare le priorità del programma pluriennale, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per sostenere e conseguire l'obiettivo di consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili mettendo a disposizione spettro radio sufficiente in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili.

(28)

Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per lo sviluppo di comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, e per evitare le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, dovrebbero essere individuate talune migliori pratiche riguardo alle condizioni e alle procedure di autorizzazione in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni e procedure potrebbero includere gli obblighi di copertura, la dimensione dei blocchi dello spettro radio, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori virtuali di reti mobili e la durata dei diritti d'uso dello spettro radio. Tali condizioni e procedure, che mostrano a che punto gli scambi di spettro radio sono importanti per accrescere l'efficacia dell'uso dello spettro radio e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenza attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati.

(29)

Altri settori come i trasporti (per sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la ricerca e sviluppo (R&S), la sanità elettronica, l'inclusione elettronica e, ove necessario, la protezione pubblica e i soccorsi in caso di catastrofe, per via del loro maggiore ricorso alla trasmissione video e dati per un servizio rapido ed efficiente, potrebbero aver bisogno di ulteriore spettro radio. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utenti dello spettro radio. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che potrebbero avere un forte potenziale economico o degli investimenti, in particolare per le PMI, come la radio cognitiva o la sanità elettronica. È opportuno dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche.

(30)

La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, energeticamente efficiente e competitiva, ad esempio aumentando l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è di capitale importanza, come sottolineato dall'agenda digitale europea. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione in tutta l'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti), utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di biossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate.

(31)

Un approccio coerente nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione dovrebbe tenere pienamente conto della protezione della salute pubblica contro l'esposizione ai campi elettromagnetici che è essenziale per il benessere dei cittadini. In osservanza alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (14), è essenziale garantire un monitoraggio costante degli effetti sulla salute di emissioni ionizzanti e non ionizzanti legati all'uso dello spettro radio, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di apparecchiature.

(32)

Alcuni obiettivi d'interesse generale essenziale, come la sicurezza della vita umana, spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. È opportuno assicurare in modo coerente la disponibilità di spettro radio sufficiente per lo sviluppo e la libera circolazione di servizi e dispositivi di sicurezza e per lo sviluppo di soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Da alcuni studi è emersa la necessità di ulteriore spettro radio armonizzato sotto 1 GHz al fine di fornire servizi mobili a banda larga per la protezione civile e soccorsi in caso di catastrofe nell'Unione nei prossimi da cinque a dieci anni.

(33)

La regolamentazione dello spettro radio ha una dimensione fortemente transfrontaliera o internazionale, dovuta alle caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi.

(34)

Conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, allorché l'oggetto di un accordo internazionale rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione. Tale obbligo di cooperazione, come chiarito da consolidata giurisprudenza, deriva dal principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(35)

Gli Stati membri potrebbero inoltre aver bisogno di sostegno in relazione al coordinamento di frequenze nelle trattative bilaterali con paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, al fine di soddisfare gli obblighi loro incombenti in base alla normativa dell'Unione in materia di coordinamento di frequenze. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione.

(36)

Per realizzare gli obiettivi della presente decisione è importante rafforzare l'attuale quadro istituzionale per il coordinamento della politica e della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche nelle questioni che riguardano direttamente due o più Stati membri, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normalizzazione, i centri di ricerca e la CEPT.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (15).

(38)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, segnatamente di istituire un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati ottenuti in virtù della presente decisione nonché delle azioni future previste.

(40)

Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione (16),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno nei settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo.

La presente decisione non riguarda la disponibilità sufficiente di spettro radio per altri settori della politica dell'Unione, quali la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, e la politica di sicurezza e di difesa comune.

2.   La presente decisione non pregiudica il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE e fatto salvo l'articolo 6 della presente decisione, la decisione n. 676/2002/CE nonché le misure adottate a livello nazionale, in osservanza del diritto dell'Unione.

3.   La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare quelle relative alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica degli audiovisivi.

La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Qualora la presente decisione o misure adottate in virtù di essa per le bande di frequenza specificate all'articolo 6 riguardino lo spettro radio utilizzato da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza o di difesa, lo Stato membro può continuare, nella misura necessaria, a usare tale banda di frequenza a fini di pubblica sicurezza e di difesa fino a quando i sistemi esistenti nella banda alla data di entrata in vigore della presente decisione o di una misura adottata in virtù di essa, rispettivamente, non siano stati gradualmente aboliti. Tale Stato membro notifica debitamente alla Commissione la propria decisione.

Articolo 2

Principi normativi generali

1.   Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:

a)

applicare il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso possibile in modo tale da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio. Tale sistema di autorizzazione è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

b)

favorire lo sviluppo del mercato interno promuovendo l'emergere di servizi digitali futuri a livello di Unione ed incoraggiando una concorrenza effettiva;

c)

promuovere la concorrenza e l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare interferenze dannose e dell'esigenza di assicurare la qualità tecnica del servizio al fine di facilitare la disponibilità di servizi a banda larga e di rispondere efficacemente all'aumento del traffico senza fili di dati;

d)

definire le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio, tenendo pienamente conto del pertinente diritto dell'Unione, anche relativo alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

e)

promuovere, ove possibile, i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio.

2.   Per le comunicazioni elettroniche, oltre ai principi normativi generali definiti nel paragrafo 1 del presente articolo, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:

a)

applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio;

b)

promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio in tutta l'Unione, coerentemente con la necessità di garantirne un uso efficace ed efficiente;

c)

favorire un aumento del traffico di dati senza fili e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità, e promuovere l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio.

Articolo 3

Obiettivi strategici

Per focalizzare le priorità della presente decisione, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e conseguire i seguenti obiettivi strategici:

a)

incoraggiare la gestione e l'uso efficienti dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, alla luce dell'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio;

b)

cercare di assegnare tempestivamente uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e rispondere al meglio alla domanda di traffico di dati senza fili, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo conto di importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale ed il pluralismo dei media; a tal fine, si dovrebbe compiere ogni sforzo per individuare, sulla base dell'inventario dello spettro radio di cui all'articolo 9, almeno 1 200 MHz di spettro radio disponibile entro il 2015. Tale valore include lo spettro radio già utilizzato;

c)

colmare il divario digitale e contribuire agli obiettivi dell'agenda digitale europea, favorendo l'accesso alla banda larga con una velocità di almeno 30 Mbps a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020 e consentendo all'Unione di disporre della massima capacità e velocità di banda larga possibili;

d)

consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione sufficiente spettro radio in bande efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;

e)

garantire opportunità per il settore sia commerciale che pubblico mediante maggiori capacità di banda larga mobile;

f)

promuovere l'innovazione e gli investimenti rafforzando la flessibilità nell'uso dello spettro radio, mediante un'applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi tra le soluzioni tecnologiche che possono essere adottate e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa come previsto, tra l'altro, nel quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, mediante l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti d'uso dello spettro radio, creando così opportunità di sviluppo per i futuri servizi digitali a livello di Unione;

g)

agevolare l'accesso allo spettro radio sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali per le comunicazioni elettroniche conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE;

h)

incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;

i)

mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi di comunicazione elettronica, cercando di evitare, mediante misure ex ante o correttive ex post, l'accumulo eccessivo di diritto d'uso di frequenze radio da parte di determinate imprese che determini una significativa distorsione della concorrenza;

j)

ridurre la frammentazione e sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno al fine di favorire la crescita economica e le economie di scala a livello di Unione migliorando, ove opportuno, il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio;

k)

evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non, tra l'altro agevolando l'elaborazione di norme che contribuiscono all'uso efficiente dello spettro radio e accrescendo l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi e della densità crescenti dei dispositivi e delle applicazioni radio;

l)

favorire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo al fine di garantire che i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e assicurare l'uso efficace del dividendo digitale;

m)

ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica ed energetica delle reti di comunicazione e delle apparecchiature senza fili.

Articolo 4

Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, favoriscono, ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio.

Gli Stati membri favoriscono inoltre lo sviluppo di tecnologie esistenti e nuove, ad esempio, nel settore della radio cognitiva, comprese quelle che utilizzano gli «spazi bianchi».

2.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per migliorare la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti, mediante la possibilità di utilizzare nuove tecnologie e mediante il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso di spettro radio.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per favorire l'elaborazione e l'armonizzazione delle norme relative agli apparati radioelettrici e ai terminali di telecomunicazioni, nonché alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normalizzazione conferiti dalla Commissione agli organi di normalizzazione pertinenti. Un'attenzione particolare è da riservare alle norme per le apparecchiature destinate alle persone disabili.

4.   Gli Stati membri favoriscono le attività di R&S in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive e le banche dati di geolocalizzazione.

5.   Gli Stati membri stabiliscono, se del caso, criteri e procedure di selezione per la concessione di diritti d'uso dello spettro radio che promuovono la concorrenza, gli investimenti e l'uso efficace dello spettro radio in quanto bene pubblico, nonché la coesistenza di servizi ed apparecchi nuovi ed esistenti. Gli Stati membri promuovono l'uso efficiente continuo dello spettro radio per le reti, i dispositivi e le applicazioni.

6.   Qualora sia necessario per garantire l'uso efficace dei diritti d'uso dello spettro radio ed evitare l'accumulo dello spettro radio, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate, come sanzioni finanziarie, applicazione di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. Tali misure sono stabilite e applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

7.   Per i servizi di comunicazione elettronica, gli Stati membri adottano entro il 1o gennaio 2013 misure di attribuzione e di autorizzazione adeguate per lo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE allo scopo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga possibili.

8.   Per evitare l'eventuale frammentazione del mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti applicabili allo spettro radio armonizzato assegnato ai servizi di comunicazione elettronica e che possono essere oggetto di scambio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, agevola l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e procedure di autorizzazione ed incoraggia lo scambio di informazioni per tale spettro in modo da aumentare la coerenza in tutta l'Unione, in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

Articolo 5

Concorrenza

1.   Gli Stati membri promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE.

Essi tengono conto inoltre degli aspetti relativi alla concorrenza al momento di concedere diritti d'uso dello spettro radio ad utenti di reti di comunicazione elettronica private.

2.   Ai fini del primo comma del paragrafo 1 e senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e delle misure adottate dagli Stati membri per conseguire obiettivi di interesse generale conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri possono adottare, inter alia, le seguenti misure:

a)

limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un'impresa o imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso, come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz attribuite ai servizi di comunicazione elettronica. Tali condizioni supplementari possono essere imposte soltanto dalle autorità nazionali competenti;

b)

riservare, se del caso in considerazione della situazione sul mercato nazionale, una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;

c)

rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute a eventuali assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

d)

vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e)

modificare i diritti esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a distorsioni della concorrenza dovute a eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio.

3.   Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essi procedono conformemente alle procedure per l’imposizione o la modifica di tali condizioni relative ai diritti d'uso dello spettro radio stabilite nella direttiva 2002/20/CE.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le procedure di autorizzazione e selezione per i servizi di comunicazione elettronica promuovano la concorrenza effettiva a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese dell'Unione.

Articolo 6

Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili

1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di spettro radio sufficiente per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire all'Unione di disporre della banda larga più veloce al mondo, affinché le applicazioni senza fili e il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini.

2.   Al fine di promuovere una più ampia disponibilità dei servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, gli Stati membri rendono disponibili le bande designate dalle decisioni 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) e 2009/766/CE (900-1 800 MHz) nei termini e alle condizioni specificati in tali decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, gli Stati membri completano il processo di autorizzazione entro il 31 dicembre 2012, senza pregiudicare la disponibilità di servizi esistenti e a condizioni che consentano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.

3.   Gli Stati membri favoriscono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

4.   Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica. La Commissione concede deroghe specifiche fino al 31 dicembre 2015 per gli Stati membri in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze renderebbero impossibile la disponibilità della banda, su richiesta debitamente motivata dello Stato membro in questione.

Qualora uno Stato membro continui ad avere con uno o più paesi, compresi i paesi candidati o in via di adesione, problemi accertati di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tali da impedire la disponibilità della banda da 800 MHz dopo il 31 dicembre 2015, la Commissione concede deroghe eccezionali su base annuale fino al superamento di tali problemi.

Gli Stati membri cui sia stata concessa una deroga ai sensi del primo o del secondo comma, garantiscono che l'uso della banda da 800 MHz non impedisca la disponibilità di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione negli Stati membri limitrofi.

Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

5.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, sottopongono a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili. Sulla base dei risultati dell'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2015, in merito alla necessità di misure intese ad armonizzare ulteriori bande di frequenza.

Gli Stati membri possono garantire, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, che il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato conformemente al diritto nazionale.

6.   Ove opportuno, gli Stati membri promuovono, in cooperazione con la Commissione, l'accesso ai servizi a banda larga che utilizzano la banda 800 MHz in zone remote e scarsamente popolate. In questo modo gli Stati membri valutano le modalità e, ove opportuno, adottano misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali.

7.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la giustificazione e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza.

8.   Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio per le bande armonizzate da 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz e 3,4-3,8 GHz.

9.   Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di una porzione dello spettro radio sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.

10.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocelle e femtocelle. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni base cellulari e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.

Articolo 7

Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche di comunicazione senza fili

Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini dell'Unione, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, si prefiggono di garantire la disponibilità di sufficiente spettro radio per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi, se l'esigenza sia chiaramente giustificata.

Articolo 8

Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione

1.   Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della terra, per consentire lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione civile via satellite istituito dal programma Galileo (17), per il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) (18) e per i sistemi intelligenti di sicurezza e gestione dei trasporti.

2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esegue studi sul risparmio di energia nell'uso dello spettro radio al fine di contribuire all'attuazione di una politica a bassa emissione di carbonio, economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, e prende in considerazione la possibilità di mettere a disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili che possano aumentare il risparmio di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia e i sistemi di misurazione intelligenti.

3.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, cerca di garantire la messa a disposizione di sufficiente spettro radio, in condizioni armonizzate, per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione dei dispositivi pertinenti, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore dell'incolumità e protezione pubblica, della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.

4.   Gli Stati membri e la Commissione collaborano con la comunità scientifica e accademica per individuare un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere un'incidenza socioeconomica rilevante e/o un potenziale per gli investimenti e tengono conto delle esigenze in materia di spettro radio di tali applicazioni e, se necessario, prendono in esame l'assegnazione di sufficiente spettro radio per tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con il minore onere amministrativo possibile.

5.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di garantire le bande di frequenza necessarie per la realizzazione di programmi e eventi speciali, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura.

6.   Gli Stati membri e la Commissione cercano di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e le altre tecnologie di comunicazione senza fili legate all'Internet degli oggetti (IoT) e cooperano per favorire l'elaborazione di norme e l'armonizzazione dell’assegnazione dello spettro radio per le comunicazioni IoT negli Stati membri.

Articolo 9

Inventario

1.   È stabilito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici.

Gli obiettivi dell'inventario sono:

a)

permettere l'individuazione delle bande di frequenza per le quali l'efficacia degli usi esistenti dello spettro radio potrebbe essere migliorata;

b)

aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere adatte alla riassegnazione e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell'Unione stabilite nella presente decisione, al contempo tenendo conto delle esigenze future di spettro radio basandosi, tra l'altro, sulla domanda dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze;

c)

aiutare ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti del settore pubblico e privato;

d)

aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantirne un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, studiare nuove modalità di condivisione dello spettro radio, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi dell'assegnazione o ri-assegnazione di tali bande e di bande adiacenti su utenti esistenti.

2.   Al fine di garantire un'attuazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, tenendo nella massima considerazione i punti di vista del gruppo «Politica dello spettro radio», adotta gli atti di esecuzione entro il 1o luglio 2013 al fine di:

a)

sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio, a condizione che le norme in materia di riservatezza commerciale di cui all'articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE e il diritto degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni riservate siano rispettati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi esistenti imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione, in particolare l'obbligo di fornire informazioni specifiche;

b)

elaborare una metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori della politica dell'Unione contemplati dalla presente decisione, in particolare per i servizi che potrebbero operare nell'intervallo di frequenza compresa tra 400 MHz e 6 GHz, allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio potenziali o in fase di sviluppo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3.   Alla Commissione spetta la gestione dell'inventario di cui al paragrafo 1, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione effettua l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale analisi.

Articolo 10

Negoziati internazionali

1.   Nei negoziati internazionali riguardanti lo spettro radio si applicano i seguenti principi:

a)

se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra nella competenza dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita in conformità del diritto dell'Unione;

b)

se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri cercano di stabilire una posizione comune conformemente a quanto prescritto dal principio di leale collaborazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), l'Unione e gli Stati membri cooperano conformemente al principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

2.   L'Unione assiste gli Stati membri che ne fanno richiesta fornendo loro un sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Nel fornire tale assistenza, l'Unione si serve di tutti i suoi poteri giuridici e politici per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione.

L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

3.   Quando conducono trattative bilaterali o multilaterali con paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Quando firmano o accettano in altro modo eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno detti accordi o impegni internazionali conformemente agli obblighi loro incombenti in base al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 11

Cooperazione tra i vari organi

1.   La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'attuale assetto istituzionale al fine di promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello di Unione, anche per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, allo scopo di sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio.

2.   La Commissione e gli Stati membri incoraggiano gli organismi di normalizzazione, la CEPT, il centro comune di ricerca della Commissione e tutte le parti competenti a cooperare strettamente sulle questioni tecniche per promuovere un uso efficace dello spettro radio. A tal fine, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normalizzazione, in modo da rafforzare il mercato interno.

Articolo 12

Consultazione pubblica

La Commissione organizza, ove necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelli dell'opinione pubblica sull'uso dello spettro radio nell'Unione.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Osservanza degli orientamenti e degli obiettivi strategici

Gli Stati membri applicano gli orientamenti e gli obiettivi strategici di cui alla presente decisione entro il 1o luglio 2015 salvo se altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 15

Relazioni e riesame

Entro il 10 aprile 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate a norma della presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede all'esame dell'applicazione del presente programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 53.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 dicembre 2011 (GU C 46 E del 17.2.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(8)  GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

(9)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(10)  Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).

(11)  Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).

(12)  Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).

(13)  GU L 308 del 24.11.2009, pag. 24.

(14)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(15)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(16)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(17)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 244/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2012

che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/31/UE dispone che la Commissione istituisca, per atto delegato, un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

(2)

È competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti devono essere fissati al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Spetta agli Stati membri decidere se il riferimento nazionale utilizzato quale risultato finale dei calcoli del costo ottimale debba essere calcolato sulla base di una prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici per tutta la società degli investimenti in efficienza energetica), oppure di una prospettiva prettamente finanziaria (che considera solamente l’investimento stesso). È opportuno che i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non siano inferiori di più del 15 % ai risultati dei calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento nazionale. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l’analisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva.

(3)

La direttiva 2010/31/UE promuove la riduzione del consumo energetico nell’ambiente edificato, rilevando altresì che il settore dell’edilizia è una delle principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.

(4)

La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (2) dispone la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica per tali prodotti. Nel fissare requisiti nazionali per i sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri devono tenere conto delle misure attuative stabilite a norma di tale direttiva. Occorre determinare le prestazioni dei prodotti per l’edilizia da utilizzare nei calcoli di cui al presente regolamento conformemente al disposto del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (3).

(5)

L’obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può, in talune circostanze, giustificare che gli Stati membri stabiliscano requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi i quali, nella pratica, impedirebbero il ricorso a determinate concezioni o tecniche edilizie e incentiverebbero l’uso di prodotti connessi con l’energia dotati di migliori prestazioni energetiche.

(6)

Gli elementi del quadro metodologico comparativo sono esplicitati nell’allegato III della direttiva 2010/31/UE e comprendono la definizione di edifici di riferimento, la definizione delle misure di efficienza energetica da applicare a tali edifici di riferimento, la valutazione del fabbisogno di energia primaria di tali misure e il calcolo dei costi (ossia del valore attuale netto) delle medesime misure.

(7)

Il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici stabilito all’allegato I della direttiva 2010/31/UE si applica anche al quadro metodologico per l’ottimalità dei costi per tutte le sue fasi, in particolare per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

(8)

Ai fini dell’adeguamento del quadro metodologico comparativo alle circostanze nazionali, è opportuno che gli Stati membri determinino il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio, il costo appropriato dei vettori energetici, dei prodotti, dei sistemi, della manutenzione, dei costi di funzionamento e del personale, dei fattori di conversione dell’energia primaria e della connessa evoluzione dei prezzi dell’energia da prendere in considerazione per i combustibili utilizzati nel rispettivo contesto nazionale per rifornire gli edifici, tenendo conto delle informazioni fornite dalla Commissione. È altresì opportuno che gli Stati membri definiscano il tasso di sconto da impiegare nei calcoli di matrice sia macroeconomica che finanziaria, dopo avere svolto un’analisi di sensibilità per almeno due tassi di interesse per ciascun calcolo.

(9)

Per garantire un approccio comune all’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione stabilisca le principali condizioni quadro necessarie per effettuare i calcoli del valore attuale netto, quali l’anno di inizio per i calcoli, le categorie di costo da considerare e il periodo di calcolo da impiegare.

(10)

La fissazione di un periodo di calcolo comune non è in conflitto con il diritto degli Stati membri di fissare il ciclo di vita economico stimato degli edifici e/o degli elementi edilizi, poiché quest’ultimo potrebbe essere più lungo o più breve del periodo di calcolo fissato. Il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio non ha che un’influenza limitata sul periodo di calcolo, poiché quest’ultimo è maggiormente determinato dal ciclo di ristrutturazione di un edificio, ovvero il periodo di tempo al termine del quale un edificio è sottoposto a una ristrutturazione completa.

(11)

I calcoli e le proiezioni dei costi che comportano numerose ipotesi e incertezze, fra cui per esempio l’evoluzione dei prezzi dell’energia nel tempo, tendono a essere corredati da un’analisi di sensibilità per valutare la solidità dei principali parametri utilizzati. Ai fini dei calcoli dell’ottimalità dei costi, l’analisi di sensibilità deve considerare almeno l’evoluzione del prezzo dell’energia e il tasso di sconto e, idealmente, anche la futura evoluzione dei prezzi delle tecnologie per la revisione dei calcoli.

(12)

Occorre che il quadro metodologico comparativo consenta agli Stati membri di confrontare i risultati dei calcoli di ottimalità dei costi con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e di utilizzare il risultato del confronto per garantire che siano stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica in vista del raggiungimento di livelli ottimali in funzione dei costi. È altresì opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di fissare requisiti minimi di prestazione energetica al livello dell’ottimalità dei costi per quelle categorie di edifici per le quali non esistono ancora requisiti minimi di prestazione energetica.

(13)

La metodologia dell’ottimalità dei costi è neutra sotto il profilo tecnologico e non privilegia nessuna particolare soluzione tecnologica a detrimento di altre. Essa garantisce la concorrenza fra misure/pacchetti/varianti nell’arco della vita stimata di un edificio o di un elemento edilizio.

(14)

Occorre riferire alla Commissione i risultati dei calcoli e i dati e le ipotesi impiegati, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Tali relazioni devono consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.

(15)

Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno che questi ultimi possano ridurre il numero dei calcoli stabilendo edifici di riferimento rappresentativi di più di una categoria di edifici, senza pregiudicare l’obbligo degli Stati membri, a norma della direttiva 2010/31/UE, di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per determinate categorie di edifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

A norma dell’articolo 5 e degli allegati I e III della direttiva 2010/31/UE, il presente regolamento istituisce un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi.

Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/31/CE, e tenendo presente che occorre escludere dal calcolo a livello macroeconomico tutte le imposte e altri oneri, s’intende per:

1)

costo globale, la somma del valore attuale dei costi dell’investimento iniziale, dei costi di gestione e dei costi di sostituzione (riferiti all’anno di inizio), nonché dei costi di smaltimento, se del caso. Per il calcolo a livello macroeconomico si introduce la categoria di costo supplementare del costo delle emissioni di gas a effetto serra;

2)

costi dell’investimento iniziale, tutti i costi incorsi fino al momento in cui l’edificio o l’elemento edilizio è consegnato al cliente, pronto per l’uso. Questi costi comprendono la progettazione, l’acquisto degli elementi edilizi, il collegamento delle forniture, l’installazione e i procedimenti di messa in servizio;

3)

costi energetici, i costi annuali e i canoni fissi e di punta per l’energia, comprese le imposte nazionali;

4)

costi di funzionamento, tutti i costi connessi con il funzionamento dell’edificio, fra cui le spese annuali per assicurazioni, utenze di servizi pubblici, altri oneri fissi e fiscalità;

5)

costi di manutenzione, i costi annuali delle misure volte a conservare e ripristinare la qualità desiderata dell’edificio o dell’elemento edilizio. Comprendono i costi annuali di ispezione, pulizia, regolazioni, riparazioni e materiale di consumo;

6)

costi di gestione, le spese annuali di manutenzione, di funzionamento ed energetiche;

7)

costi di smaltimento, i costi per lo smantellamento alla fine della vita di un edificio o di un elemento edilizio, che comprendono lo smantellamento, la rimozione degli elementi edilizi non ancora giunti alla fine della loro vita utile, il trasporto e il riciclaggio;

8)

costo annuale, la somma dei costi di gestione e dei costi periodici o di sostituzione sostenuti in un determinato anno;

9)

costo di sostituzione, un investimento sostitutivo per un elemento edilizio, sulla base del ciclo di vita economico stimato durante il periodo di calcolo;

10)

costo delle emissioni di gas a effetto serra, il valore monetario del danno ambientale causato dalle emissioni di CO2 relative al consumo di energia negli edifici;

11)

edificio di riferimento, un edificio di riferimento ipotetico o reale che sia tipico in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi nello Stato membro e sia rappresentativo delle condizioni climatiche e dell’ubicazione geografica;

12)

tasso di sconto, un valore definito per comparare il valore del denaro in date diverse, espresso in termini reali;

13)

fattore di sconto, un coefficiente di moltiplicazione usato per convertire un flusso finanziario in un determinato momento nel suo valore equivalente alla data iniziale. È derivato dal tasso di sconto;

14)

anno iniziale, l’anno su cui si basano tutti i calcoli e a partire dal quale è determinato il periodo di calcolo;

15)

periodo di calcolo, il periodo di tempo considerato nel calcolo, generalmente espresso in anni;

16)

valore residuo di un edificio, la somma dei valori residui dell’edificio e degli elementi edilizi al termine del periodo di calcolo;

17)

evoluzione dei prezzi, l’evoluzione nel tempo dei prezzi dell’energia, dei prodotti, dei sistemi edilizi, dei servizi, del personale, della manutenzione e di altri costi, che può differire dal tasso di inflazione;

18)

misura di efficienza energetica, una modifica apportata a un edificio che risulti nella riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso;

19)

pacchetto, un insieme di misure di efficienza energetica e/o di misure basate sull’energia da fonti rinnovabili applicato a un edificio di riferimento;

20)

variante, il risultato globale e la descrizione di un insieme completo di misure/pacchetti applicati a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull’involucro dell’edificio, tecniche passive, misure sui sistemi edilizi e/o misure basate sull’energia da fonti rinnovabili;

21)

sottocategorie di edifici, categorie di tipi di edifici più differenziate per dimensioni, età, materiali di costruzione, modelli d’uso, zona climatica o altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell’allegato I, paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE. In generale, gli edifici di riferimento sono definiti in funzione di tali sottocategorie;

22)

energia fornita, l’energia, espressa per vettore energetico, fornita al sistema tecnico per l’edilizia attraverso il limite del sistema per servire agli usi considerati (riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, apparecchi ecc.), oppure per produrre elettricità;

23)

fabbisogno energetico per riscaldamento e rinfrescamento, il calore da fornire a uno spazio condizionato o da estrarre da tale spazio per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo;

24)

energia esportata, energia espressa per vettore energetico erogata dal sistema tecnico per l’edilizia attraverso la frontiera del sistema e utilizzata fuori da tale frontiera;

25)

spazio condizionato, lo spazio in cui determinati parametri ambientali, quali temperatura, umidità ecc., sono regolati con mezzi tecnici quali il riscaldamento, il rinfrescamento ecc.;

26)

energia da fonti rinnovabili, energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Articolo 3

Quadro metodologico comparativo

1.   Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo di cui all’allegato I. Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica.

2.   Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:

a)

adottano come anno iniziale per il calcolo l’anno in cui il calcolo viene eseguito;

b)

impiegano il periodo di calcolo di cui all’allegato I;

c)

impiegano le categorie di costo di cui all’allegato I;

d)

impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui all’allegato II.

3.   Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:

a)

il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;

b)

il tasso di sconto;

c)

i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;

d)

i fattori di energia primaria;

e)

l’evoluzione dei prezzi dell’energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all’allegato II.

4.   Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione energetica.

5.   Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.

Articolo 4

Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri, dopo aver calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo una prospettiva macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, decidono quale di queste ultime debba diventare il riferimento nazionale e ne riferiscono alla Commissione nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 6.

Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto come riferimento nazionale di cui all’articolo 3 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la pertinente categoria di edifici.

Gli Stati membri utilizzano il risultato di tale comparazione per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Si raccomanda fortemente agli Stati membri di vincolare gli incentivi fiscali e finanziari alla conformità con il risultato del calcolo di ottimalità dei costi del medesimo edificio di riferimento.

2.   Se uno Stato membro ha definito edifici di riferimento in modo tale che il risultato del calcolo dell’ottimalità dei costi si può applicare a più categorie di edifici, esso può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le pertinenti categorie di edifici.

Articolo 5

Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi

1.   Gli Stati membri rivedono i loro calcoli di ottimalità dei costi in tempo utile per la revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Tale revisione comprende in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da prendere in considerazione, che sono aggiornati se necessario.

2.   I risultati di tale revisione sono trasmessi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Tale relazione comprende i fattori di conversione dell’energia primaria applicati, i risultati dei calcoli ai livelli macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e l’evoluzione prevista dei prezzi dell’energia e del carbonio.

2.   Qualora il risultato del confronto di cui all’articolo 4 dimostri che i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore sono significativamente meno efficienti sotto il profilo energetico dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, la relazione comprende una giustificazione di tale differenza. Nella misura in cui tale scarto non possa essere giustificato, la relazione è corredata di un piano con la descrizione di massima degli interventi opportuni per ridurre lo scarto a un’ampiezza non significativa entro la successiva revisione. A tale riguardo, il livello significativamente meno efficiente sotto il profilo energetico dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore è calcolato come la differenza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi del calcolo utilizzato come riferimento nazionale per tutti gli edifici di riferimento e tipi di edifici utilizzati.

3.   Per le relazioni, gli Stati membri possono servirsi del modello di relazione di cui all’allegato III.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, a eccezione dell’articolo 6, paragrafo 1, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(3)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO I

Quadro metodologico dell’ottimalità dei costi

1.   DEFINIZIONE DEGLI EDIFICI DI RIFERIMENTO

1)

Gli Stati membri definiscono edifici di riferimento per le seguenti categorie di edifici:

1)

abitazioni monofamiliari;

2)

condomini di appartamenti e multifamiliari;

3)

edifici adibiti a uffici.

2)

Oltre agli edifici adibiti a uffici, gli Stati membri definiscono edifici di riferimento per le altre categorie di edifici non residenziali elencate all’allegato I, paragrafo 5, lettere da d) a i), della direttiva 2010/31/UE, per i quali esistono specifici requisiti di prestazione energetica.

3)

Qualora uno Stato membro possa dimostrare nella relazione di cui all’articolo 6 che un edificio di riferimento definito può applicarsi a più di una categoria di edifici, esso può ridurre il numero di edifici di riferimento utilizzati e, di conseguenza, il numero di calcoli. Gli Stati membri giustificano tale approccio sulla base di un’analisi che dimostri che un edificio di riferimento utilizzato per più categorie di edifici è rappresentativo del parco immobiliare per tutte le categorie interessate.

4)

Per ciascuna categoria di edifici si definiscono almeno un edificio di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e almeno due per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione completa. Gli edifici di riferimento si possono definire sulla base di sottocategorie di edifici (differenziate, ad esempio, per dimensioni, età, struttura dei costi, materiali costruttivi, modelli d’uso o zona climatica) che tengono conto delle caratteristiche del parco immobiliare nazionale. Gli edifici di riferimento e le loro caratteristiche corrispondono alla struttura dei requisiti di prestazione energetica attuali o previsti.

5)

Gli Stati membri possono avvalersi del modello di relazione di cui all’allegato III per riferire alla Commissione i parametri considerati nella definizione degli edifici di riferimento. L’insieme di dati soggiacente al parco immobiliare nazionale utilizzato per definire gli edifici di riferimento deve essere comunicato alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 6. In particolare, occorre giustificare la scelta delle caratteristiche alla base della definizione degli edifici di riferimento.

6)

Per gli edifici esistenti (residenziali e non residenziali), gli Stati membri applicano almeno una misura/pacchetto/variante rappresentativi di una ristrutturazione standard necessaria per la manutenzione dell’edificio o dell’unità immobiliare (senza misure di efficienza energetica supplementari al di là dei requisiti legali).

7)

Per gli edifici nuovi (residenziali e non residenziali), i requisiti minimi di prestazione energetica attualmente in vigore costituiscono il requisito di base da soddisfare.

8)

Gli Stati membri calcolano i livelli ottimali in funzione dei costi anche per i requisiti minimi di prestazione per gli elementi edilizi installati negli edifici esistenti, oppure li derivano dai calcoli effettuati a livello di edificio. Nel fissare i requisiti per gli elementi edilizi installati negli edifici esistenti, i requisiti ottimali in funzione dei costi devono, nella misura del possibile, tenere conto dell’interazione dell’elemento edilizio stesso con tutto l’edificio di riferimento e con gli altri elementi edilizi.

9)

Gli Stati membri si adoperano per calcolare e fissare requisiti ottimali in funzione dei costi a livello di singoli sistemi tecnici per l’edilizia per gli edifici esistenti, oppure li derivano dai calcoli svolti a livello di edificio non solo per il riscaldamento, il rinfrescamento, l’acqua calda, l’aria condizionata e la ventilazione (o per una combinazione di tali sistemi), ma anche per i sistemi di illuminazione degli edifici non residenziali.

2.   IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE MISURE BASATE SULL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E/O DEI PACCHETTI E VARIANTI DI TALI MISURE PER CIASCUN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1)

Le misure di efficienza energetica per gli edifici nuovi ed esistenti sono definite per tutti i parametri impiegati per il calcolo che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione energetica dell’edificio, compresi i sistemi alternativi ad alta efficienza quali sistemi collettivi di approvvigionamento energetico e le altre alternative di cui all’articolo 6 della direttiva 2010/31/UE.

2)

Le misure possono essere accorpate in pacchetti di misure o varianti. Se talune misure non sono adatte a un dato contesto locale, economico o climatico, gli Stati membri ne fanno menzione nella relazione alla Commissione a norma dell’articolo 6.

3)

Gli Stati membri individuano anche misure/pacchetti/varianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili per gli edifici nuovi ed esistenti. Gli obblighi vincolanti stabiliti nell’applicazione nazionale dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si considerano come una sola misura/pacchetto/variante da applicare nello Stato membro interessato.

4)

Le misure/pacchetti/varianti di efficienza energetica individuati per il calcolo dei requisiti ottimali in funzione dei costi comprendono le misure necessarie per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica attualmente in vigore. Se del caso, essi comprendono anche misure/pacchetti/varianti necessari per soddisfare i requisiti dei regimi nazionali di sostegno. Gli Stati membri includono anche misure/pacchetti/varianti necessari per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici a energia quasi zero per gli edifici nuovi ed eventualmente anche per quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

5)

Se uno Stato membro può dimostrare, presentando previe analisi dei costi nell’ambito della relazione di cui all’articolo 6, che determinati misure/pacchetti/varianti sono decisamente poco ottimali in funzione dei costi, essi possono essere esclusi dal calcolo. Tuttavia, tali misure/pacchetti/varianti dovranno essere riesaminati in occasione della successiva revisione dei calcoli.

6)

Le misure di efficienza energetica e quelle basate sull’energia da fonti rinnovabili che sono selezionate e i relativi pacchetti/varianti sono compatibili con i requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 e specificati dagli Stati membri. Tali misure sono altresì compatibili con i livelli di qualità dell’aria e di comfort dell’ambiente interno di cui alla norma CEN 15251 sulla qualità dell’aria interna o norme nazionali equivalenti. Nei casi in cui le misure producono diversi livelli di comfort, ciò deve essere esplicitato dai calcoli.

3.   CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEI PACCHETTI DI MISURE A UN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1)

La prestazione energetica è calcolata sulla base del quadro comune generale di cui all’allegato I della direttiva 2010/31/UE.

2)

Gli Stati membri calcolano la prestazione energetica di misure/pacchetti/varianti calcolando, per la superficie definita a livello nazionale, prima l’energia necessaria per il riscaldamento e il rinfrescamento e, successivamente, l’energia fornita ai sistemi di riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione degli spazi.

3)

L’energia prodotta in loco è dedotta dalla domanda di energia primaria e dall’energia fornita.

4)

Gli Stati membri calcolano il consumo risultante di energia primaria impiegando fattori di conversione di energia definiti a livello nazionale. Essi comunicano alla Commissione i fattori di conversione dell’energia primaria nella relazione di cui all’articolo 6.

5)

Gli Stati membri impiegano:

a)

le pertinenti norme CEN esistenti per il calcolo della prestazione energetica; oppure

b)

un metodo di calcolo nazionale equivalente, purché conforme all’articolo 2, paragrafo 4, e all’allegato I della direttiva 2010/31/UE.

6)

Ai fini del calcolo di ottimalità dei costi, i risultati della prestazione energetica sono espressi in metri quadrati di superficie utile di un edificio di riferimento e fanno riferimento al fabbisogno di energia primaria.

4.   CALCOLO DEL COSTO GLOBALE IN TERMINI DI VALORE ATTUALE NETTO PER CIASCUN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

4.1.   Categorie di costi

Gli Stati membri stabiliscono e descrivono le seguenti categorie di costi distinte da impiegare:

a)

costo dell’investimento iniziale;

b)

costi di gestione, comprendono i costi per la sostituzione periodica di elementi edilizi e possono anche comprendere, se del caso, gli introiti generati dall’energia prodotta eventualmente presi in considerazione dagli Stati membri per il calcolo finanziario;

c)

costi energetici, rispecchiano il costo energetico complessivo, comprensivo del prezzo dell’energia, delle tariffe di capacità e delle tariffe di rete;

d)

costi di smaltimento, se del caso.

Per il calcolo a livello macroeconomico, gli Stati membri stabiliscono anche la categoria di costo:

e)

costo delle emissioni di gas a effetto serra, rispecchia i costi di funzionamento quantificati, monetizzati e attualizzati della CO2 derivante dalle emissioni di gas a effetto serra in tonnellate equivalenti di CO2 nell’arco del periodo di calcolo.

4.2.   Principi generali per il calcolo dei costi

1)

Nel proiettare l’evoluzione del costo dell’energia, gli Stati membri possono avvalersi delle previsioni dell’evoluzione dei prezzi dell’energia di cui all’allegato II per petrolio, gas, carbone ed elettricità, utilizzando come base la media dei prezzi assoluti dell’energia (espressa in euro) per tali rispettive fonti di energia nell’anno dell’esercizio di calcolo.

Gli Stati membri elaborano anche previsioni dell’evoluzione dei prezzi nazionali dell’energia per gli altri vettori energetici utilizzati in misura significativa nel loro contesto regionale/locale e, se del caso, anche per le tariffe applicate nei periodi di punta. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione le tendenze previste dei prezzi e le quote del consumo di energia degli edifici attualmente detenute dai diversi vettori energetici.

2)

Anche l’effetto della futura evoluzione (prevista) dei prezzi sui costi non energetici, della sostituzione di elementi edilizi durante il periodo di calcolo e degli eventuali costi di smaltimento può essere incluso nel calcolo dei costi. L’evoluzione dei prezzi, anche in funzione dell’innovazione e dell’adeguamento tecnologico, deve essere presa in considerazione in occasione della revisione e dell’aggiornamento dei calcoli.

3)

I dati dei costi per le categorie di costi da a) a d) si basano sulla situazione del mercato e sono coerenti in termini geografici e temporali. I costi vanno espressi come costi reali al netto dell’inflazione e sono valutati a livello nazionale.

4)

Nel determinare il costo globale di una misura/pacchetto/variante, si possono omettere:

a)

i costi che rimangono uguali in tutte le misure/pacchetti/varianti in considerazione;

b)

i costi relativi agli elementi edilizi che non hanno alcuna influenza sulla prestazione energetica di un edificio.

Occorre tenere pienamente conto di tutti gli altri costi per il calcolo dei costi globali.

5)

Il valore residuo è determinato da un ammortamento lineare dell’investimento iniziale o del costo di sostituzione di un dato elemento edilizio fino alla fine del periodo di calcolo, attualizzato all’inizio del periodo di calcolo. La durata dell’ammortamento è determinata dal ciclo di vita economico di un edificio o elemento edilizio. Può essere necessario correggere i valori residui degli elementi edilizi per tenere conto del costo della loro rimozione dall’edificio alla fine del ciclo di vita economico stimato dell’edificio stesso.

6)

I costi di smaltimento, se del caso, sono attualizzati e possono essere dedotti dal valore finale. Può anche essere necessario attualizzarli prima a partire dal ciclo di vita economico stimato fino alla fine del periodo di calcolo, per poi attualizzarli fino all’inizio del periodo di calcolo.

7)

Alla fine del periodo di calcolo, i costi di smaltimento (se del caso) o il valore residuo dei componenti e degli elementi edilizi sono presi in considerazione per determinare i costi finali nell’arco del ciclo di vita economico stimato dell’edificio.

8)

Gli Stati membri utilizzano un periodo di calcolo di 30 anni per gli edifici residenziali e pubblici e un periodo di calcolo di 20 anni per gli edifici commerciali non residenziali.

9)

Si esortano gli Stati membri a fare uso dell’allegato A della norma EN 15459 sui dati economici per gli elementi edilizi nel definire i cicli di vita economici stimati per detti elementi edilizi. Qualora si definiscano altri cicli di vita economici stimati per elementi edilizi, occorre comunicarli alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’articolo 6. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale il ciclo di vita economico stimato di un edificio.

4.3.   Calcolo dei costi globali per un calcolo finanziario

1)

Nel determinare il costo globale di una misura/pacchetto/variante per il calcolo finanziario, i prezzi pertinenti di cui tenere conto sono quelli a carico del cliente, comprensivi di tutte le imposte, dell’IVA e degli altri oneri. Idealmente, occorre includere nel calcolo anche i sussidi disponibili per diverse varianti/pacchetti/misure, ma gli Stati membri possono decidere di escludere i sussidi, purché garantiscano che in tal caso siano esclusi sia i sussidi che i regimi di sostegno alle tecnologie, nonché eventualmente i sussidi esistenti ai prezzi dell’energia.

2)

I costi globali per gli edifici e gli elementi edilizi sono calcolati sommando i diversi tipi di costi e applicando a essi il tasso di sconto, mediante un fattore di sconto, così da esprimerli in termini di valore nell’anno iniziale, con l’aggiunta del valore residuo attualizzato, come di seguito esplicitato:

Formula

dove:

τ

è il periodo di calcolo

Cg(τ)

rappresenta il costo globale (riferito all’anno iniziale τ 0) nell’arco del periodo di calcolo

CI

rappresenta il costo iniziale dell’investimento per la misura o l’insieme di misure j

Ca,I (j)

rappresenta il costo annuale durante l’anno i per la misura o l’insieme di misure j

Vf,τ (j)

rappresenta il valore residuo della misura o dell’insieme di misure j alla fine del periodo di calcolo (attualizzato all’anno iniziale τ 0)

Rd (i)

rappresenta il fattore di sconto per l’anno i sulla base del tasso di sconto r da calcolare

e:

Formula

dove p rappresenta il numero di anni a partire dal periodo iniziale e r rappresenta il tasso di sconto reale.

3)

Gli Stati membri determinano il tasso di sconto da impiegare nel calcolo finanziario dopo aver svolto un’analisi di sensibilità su almeno due tassi diversi a loro scelta.

4.4.   Calcolo dei costi globali per il calcolo macroeconomico

1)

Nel determinare il costo globale per il calcolo macroeconomico di una misura/pacchetto/variante, i prezzi pertinenti di cui tenere conto sono al netto di tutte le imposte, dell’IVA, degli altri oneri e dei sussidi.

2)

Nel determinare il costo globale a livello macroeconomico di una misura/pacchetto/variante, oltre alle categorie di costo di cui al punto 4.1 occorre includere anche una nuova categoria di costo per le emissioni di gas a effetto serra, ottenendo la seguente metodologia adattata del costo globale:

Formula

dove:

C c, i(j) rappresenta il costo delle emissioni di carbonio per la misura o l’insieme di misure j durante l’anno i.

3)

Gli Stati membri calcolano il costo delle emissioni di carbonio delle misure/pacchetti/varianti accumulato nell’arco del periodo di calcolo moltiplicando la somma delle emissioni annuali di gas a effetto serra per i prezzi previsti per tonnellata di CO2 equivalente delle quote di emissione in ogni anno in cui sono emesse, impiegando inizialmente una soglia minima di 20 EUR per tonnellata di CO2 equivalente fino al 2025, di 35 EUR fino al 2030 e di 50 EUR dopo il 2030, in linea con le attuali previsioni della Commissione dei prezzi del carbonio del sistema ETS (misurati a prezzi reali e costanti in euro del 2008, da adattare alle date del calcolo e alla metodologia prescelta). Si terrà conto di previsioni aggiornate in ogni revisione dei calcoli dell’ottimalità dei costi.

4)

Gli Stati membri determinano il tasso di sconto da impiegare nel calcolo macroeconomico dopo aver svolto un’analisi di sensibilità su almeno due tassi diversi, di cui uno del 3 % in termini reali.

5.   SVOLGIMENTO DI UN’ANALISI DI SENSIBILITÀ PER I DATI DI COSTO PER I CALCOLI CHE INCLUDONO I PREZZI DELL’ENERGIA

Lo scopo dell’analisi di sensibilità è l’individuazione dei principali parametri di un calcolo dell’ottimalità dei costi. Gli Stati membri svolgono un’analisi di sensibilità sui tassi di sconto utilizzando almeno due tassi di sconto espressi entrambi in termini reali per il calcolo macroeconomico e due tassi per il calcolo finanziario. Uno dei tassi di sconto da impiegare per l’analisi di sensibilità del calcolo macroeconomico deve essere del 3 % espresso in termini reali. Gli Stati membri svolgono un’analisi di sensibilità sugli scenari di evoluzione dei prezzi dell’energia per tutti i vettori energetici usati in misura significativa negli edifici nei rispettivi contesti nazionali. Si raccomanda di estendere l’analisi di sensitività anche ad altri dati importanti per i calcoli.

6.   DERIVAZIONE DI UN LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA PER CIASCUN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1)

Per ciascun edificio di riferimento, gli Stati membri confrontano i risultati del costo globale calcolato per diverse misure di efficienza energetica e misure basate sull’energia da fonti rinnovabili e relativi pacchetti/varianti.

2)

Nei casi in cui l’esito dei calcoli dell’ottimalità dei costi produca gli stessi costi globali per livelli diversi di prestazione energetica, si esortano gli Stati membri a impiegare i requisiti che risultino in un consumo minore di energia primaria come base di confronto con i requisiti minimi di prestazione energetica esistenti.

3)

Una volta deciso quale calcolo — macroeconomico o finanziario — debba essere adottato come riferimento nazionale, si calcolano le medie dei livelli ottimali in funzione dei costi della prestazione energetica calcolati per tutti gli edifici di riferimento utilizzati, presi nel loro insieme, per confrontarle con le medie dei requisiti di prestazione energetica esistenti per i medesimi edifici di riferimento, al fine di consentire il calcolo dello scarto fra i requisiti di prestazione energetica esistenti e i livelli ottimali calcolati in funzione dei costi.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


ALLEGATO II

Informazioni sull’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia nel lungo periodo

Per effettuare i calcoli, gli Stati membri possono tenere conto delle tendenze dell’evoluzione stimata dei prezzi dell’elettricità e dei combustibili pubblicate dalla Commissione europea e aggiornate ogni due anni. Gli aggiornamenti sono disponibili sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm

Tali tendenze possono essere estrapolate oltre il 2030 in attesa di disporre di proiezioni a lungo termine.

Informazioni sull’evoluzione prevista a lungo termine dei prezzi del carbonio

Per i calcoli macroeconomici, gli Stati membri devono impiegare quale soglia minima i prezzi del carbonio del sistema ETS previsti nello scenario di riferimento della Commissione fino al 2050, supponendo che sia attuata la normativa esistente ma non la decarbonizzazione (prima riga della tabella sottostante). Attualmente le previsioni suppongono un prezzo per tonnellata di 20 EUR fino al 2025, di 35 EUR fino al 2030 e di 50 EUR dopo il 2030, misurato in prezzi reali e costanti in EUR al 2008, da adattare alle date del calcolo e alla metodologia prescelta (cfr. la tabella sottostante). Si tiene conto degli scenari aggiornati dei prezzi del carbonio forniti dalla Commissione in occasione di ogni revisione del calcolo dell’ottimalità dei costi.

Evoluzione del prezzo del carbonio

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Riferimento

(azione framm., prezzi dei comb. fossili di rif.)

16,5

20

36

50

52

51

50

Tecnologia efficace

(azione glob., prezzi dei comb. fossili bassi)

25

38

60

64

78

115

190

Tecnologia efficace

(azione framm., prezzi dei comb. fossili di rif.)

25

34

51

53

64

92

147

Fonte: allegato 7.10 del documento SEC (2011) 288 final (disponibile in inglese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF)


ALLEGATO III

Modello di relazione a disposizione degli Stati membri per riferire alla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/CE e dell’articolo 6 del presente regolamento

1.   EDIFICI DI RIFERIMENTO

1.1.   Riferire sugli edifici di riferimento per tutte le categorie di edifici e su come sono rappresentativi del parco immobiliare utilizzando la tabella 1 (edifici esistenti) e la tabella 2 (edifici di nuova costruzione). Si possono allegare ulteriori informazioni.

1.2.   Fornire la definizione della superficie di riferimento utilizzata nel proprio paese e le modalità del relativo calcolo.

1.3.   Elencare i criteri di selezione impiegati per definire ciascun edificio di riferimento (di nuova costruzione ed esistente): analisi statistica basata sull’uso, l’età, la geometria, le zone climatiche, le strutture dei costi, i materiali di costruzione ecc., specificando anche le condizioni climatiche interne ed esterne e l’ubicazione geografica.

1.4.   Indicare se l’edificio di riferimento è un edificio modello, un edificio virtuale ecc.

1.5.   Indicare la serie di dati di riferimento per il parco immobiliare nazionale.

Tabella 1

Edificio di riferimento per gli edifici esistenti (ristrutturazione completa)

Per gli edifici esistenti

Geometria dell’edificio (1)

Proporzione di superficie delle finestre dell’involucro dell’edificio e delle finestre senza esposizione al sole

Superficie in m2 a norma del codice dell’edilizia

Descrizione dell’edificio (2)

Descrizione della tecnologia di costruzione media (3)

Prestazione energetica media

kWh/m2, a

(prima dell’investimento)

Requisiti a livello di componenti

(valore tipo)

1)   Edifici monofamiliari e sottocategorie

Sottocategoria 1

 

 

 

 

 

 

 

Sottocategoria 2 ecc.

 

 

 

 

 

 

 

2)   Condomini di appartamenti e multifamiliari

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Edifici per uffici e sottocategorie

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   Altre categorie di edifici non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Edificio di riferimento per edifici di nuova costruzione

Per edifici di nuova costruzione

Geometria dell’edificio (4)

Proporzione di superficie delle finestre dell’involucro dell’edificio e delle finestre senza esposizione al sole

Superficie in m2 a norma del codice dell’edilizia

Prestazione energetica tipo

kWh/m2, a

Requisiti a livello di componente

1)   Edifici monofamiliari e sottocategorie

Sottocategoria 1

 

 

 

 

 

Sottocategoria 2 ecc.

 

 

 

 

 

2)   Condomini di appartamenti e multifamiliari

 

 

 

 

 

 

3)   Edifici per uffici e sottocategorie

 

 

 

 

 

 

4)   Altre categorie di edifici non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Esempio di tabella di base per riferire sui dati attinenti alla prestazione energetica

 

Quantità

Unità

Descrizione

Calcolo

Metodo e strumenti

 

Breve descrizione del metodo di calcolo adottato (per esempio con riferimento a EN ISO 13790) e osservazioni sugli strumenti di calcolo impiegati.

Fattori di conversione dell’energia primaria

 

Valori dei fattori di conversione dell’energia primaria in energia fornita (per vettore energetico) impiegati per il calcolo.

Condizioni climatiche

Ubicazione

 

Nome della località con indicazione di latitudine e longitudine.

Riscaldamento gradi-giorni

 

HDD

Da valutare conformemente alla norma EN ISO 15927-6, specificando il periodo di calcolo.

Rinfrescamento gradi-giorni

 

CDD

Fonte della serie di dati climatici

 

Fornire i riferimenti alla serie di dati climatici impiegata per il calcolo.

Descrizione del terreno

 

P. es.: zona rurale, suburbana, urbana. Specificare se la presenza di edifici vicini sia stata presa in considerazione.

Geometria dell’edificio

Lunghezza × larghezza × altezza

 

m × m × m

Connesso al volume di aria da riscaldare/condizionare (EN 13790) e considerando come «lunghezza» la dimensione orizzontale della facciata orientata a sud.

Numero di piani

 

 

Rapporto S/V (superficie/volume)

 

m2/m3

 

Rapporto fra la superficie delle finestre e la superficie totale dell’involucro dell’edificio

Sud

 

%

 

Est

 

%

 

Nord

 

%

 

Ovest

 

%

 

Orientazione

 

°

Angolo azimutale della facciata sud (deviazione dalla direzione sud della facciata orientata a sud)

Apporti interni

Utilizzazione dell’edificio

 

Sulla base delle categorie proposte all’allegato 1 della direttiva 2010/31/UE

Apporto termico medio degli occupanti

 

W/m2

 

Potenza elettrica specifica del sistema di illuminazione

 

W/m2

Potenza elettrica totale del sistema di illuminazione completo degli spazi condizionati (tutti i punti luce + impianti di controllo del sistema di illuminazione).

Potenza elettrica specifica dell’impianto elettrico

 

W/m2

 

Elementi edilizi

Valore U medio delle pareti

 

W/m2K

Valore U ponderato di tutte le pareti: U_parete = (U_parete_1 · A_parete_1 + U_parete_2 · A_parete_2 + … + U_parete_n · A_parete_n)/(A_parete_1 + A_parete_2 + … + A_parete_n); ossia: U_parete_i = valore U di parete di tipo i; A_parete_i = superficie totale di parete di tipo i

Valore U medio del tetto

 

W/m2K

Analogo alle pareti.

Valore U medio del piano interrato

 

W/m2K

Analogo alle pareti.

Valore U medio delle finestre

 

W/m2K

Analogo alle pareti; deve tenere conto del ponte termico dovuto agli infissi e alle divisioni (secondo la norma EN ISO 10077-1).

Ponti termici

Lunghezza totale

 

m

 

Trasmittanza termica lineare media

 

W/mK

 

Capacità termica per superficie di unità

Pareti esterne

 

J/m2K

Da valutare secondo la norma EN ISO 13786.

Pareti interne

 

J/m2K

Solette

 

J/m2K

Tipo di sistemi di ombreggiamento

 

P. es. veneziane, tapparelle, tende ecc.

Valore g medio di

Vetratura

 

Trasmittanza totale di energia solare della vetratura (per la radiazione perpendicolare alla vetratura), ossia: valore ponderato in funzione della superficie delle diverse finestre (da valutare secondo la norma EN 410).

Vetratura + ombreggiamento

 

La trasmittanza totale di energia solare della vetratura e un dispositivo esterno di protezione solare vanno valutati secondo la norma EN 13363-1/-2.

Tasso di infiltrazione (ricambi d’aria all’ora)

 

1/h

P. es. calcolata per una differenza di pressione interna/esterna di 50 Pa.

Sistemi per l’edilizia

Sistema di ventilazione

Ricambi d’aria all’ora

 

1/h

 

Efficienza di recupero del calore

 

%

 

Guadagni di efficienza del sistema di riscaldamento

Generazione

 

%

Da valutare secondo le norme EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232 EN 14825, EN 14511.

Distribuzione

 

%

Emissione

 

%

Controllo

 

%

Guadagni di efficienza del sistema di rinfrescamento

Generazione

 

%

Da valutare secondo le norme EN 14825, EN 15243, EN 14511, EN 15232.

Distribuzione

 

%

Emissione

 

%

Controllo

 

%

Guadagni di efficienza del sistema di acqua calda sanitaria

Generazione

 

%

Da valutare secondo le norme EN 15316-3-2, EN 15316-3-3.

Distribuzione

 

%

Valori programmati e programmazione oraria negli edifici

Temperatura programmata

Inverno

 

°C

Temperatura interna funzionale.

Estate

 

°C

Umidità programmata

Inverno

 

%

Umidità relativa interna, se del caso: «L’umidità ha un effetto minimo sulla sensazione termica e sulla percezione della qualità dell’aria negli ambienti a occupazione sedentaria» (EN 15251).

Estate

 

%

Orari e controlli di funzionamento

Occupazione

 

Fornire osservazioni o riferimenti (norme EN o nazionali ecc.) per le programmazioni utilizzate per il calcolo.

Illuminazione

 

Apparecchi

 

Ventilazione

 

Sistema di riscaldamento

 

Sistema di rinfrescamento

 

Fabbisogno e consumo energetico dell’edificio

Contributo energetico (termico) delle principali strategie passive attuate

1)

 

kWh/a

P. es. serra solare, ventilazione naturale, illuminazione naturale ecc.

2)

 

kWh/a

3)

 

kWh/a

Fabbisogno energetico del riscaldamento

 

kWh/a

Calore da fornire a uno spazio condizionato o da estrarre dal medesimo per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo.

Fabbisogno energetico del rinfrescamento

 

kWh/a

Fabbisogno energetico dell’acqua calda sanitaria

 

kWh/a

Calore da fornire alla quantità necessaria di acqua potabile sanitaria per elevarne la temperatura da quella del circuito di acqua fredda alla temperatura prefissata di fornitura nel punto di utilizzo.

Fabbisogno energetico di altre funzioni (umidificazione, deumidificazione)

 

kWh/a

Calore latente nel vapore acqueo fornito a uno spazio condizionato o da esso estratto da un sistema tecnico per gli edifici al fine di mantenere un’umidità minima o massima specificata nello spazio stesso (se del caso).

Fabbisogno energetico della ventilazione

 

kWh/a

Alimentazione elettrica al sistema di ventilazione per la movimentazione dell’aria e il recupero del calore (esclusa l’alimentazione di energia per il preriscaldamento dell’aria) e alimentazione di energia ai sistemi di umidificazione per sopperire ai bisogni di umidificazione.

Consumo di energia per l’illuminazione interna

 

kWh/a

Alimentazione elettrica al sistema di alimentazione e ad altri apparecchi/sistemi.

Consumo di energia per altri usi (apparecchi, illuminazione esterna, sistemi ausiliari ecc.)

 

kWh/a

Generazione energia sul sito dell’edificio

Energia termica da fonti rinnovabili (per esempio pannelli solari termici)

 

kWh/a

Energia da fonti rinnovabili (non esaurite per estrazione, quali energia solare, vento, energia idrica, biomassa rinnovabile) o cogenerazione.

Elettricità generata nell’edificio e utilizzata in loco

 

kWh/a

Elettricità generata nell’edificio e immessa sul mercato

 

kWh/a

Consumo di energia

Energia fornita

Elettricità

 

kWh/a

Energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l’edilizia attraverso il limite del sistema per servire agli usi considerati (riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, apparecchi ecc.).

Combustibili fossili

 

kWh/a

Altri (biomassa, teleriscaldamento, telerinfrescamento ecc.)

 

kWh/a

Energia primaria

 

kWh/a

Energia non sottoposta ad alcun processo di conversione o trasformazione.

 

 

 

 

2.   SELEZIONE DI VARIANTI/MISURE/PACCHETTI

2.1.   Riportare in formato di tabella le caratteristiche delle varianti/misure/pacchetti selezionati applicati nel calcolo dell’ottimalità dei costi. Iniziare con le tecnologie e le soluzioni più comuni e proseguire con quelle più innovative. Qualora calcoli previ abbiano dimostrato che delle misure sono decisamente poco ottimali in funzione dei costi, non occorre compilare una tabella ma le informazioni devono essere comunicate alla Commissione separatamente. Ci si può servire del formato in appresso, tenendo presente che gli esempi riportati sono puramente illustrativi.

Tabella 4

Tabella illustrativa per l’elenco delle varianti/misure selezionate

Ciascun calcolo deve riferirsi al medesimo livello di comfort. Pro forma, ciascuna variante/pacchetto/misura deve indicare il comfort accettabile. Se si tenesse conto di diversi livelli di comfort, si perderebbe la base di comparazione.


Misura

Scenario di riferimento

Variante 1

Variante 2

Ecc. …

Isolamento del tetto

 

 

 

 

Isolamento delle pareti

 

 

 

 

Finestre

5,7 W/m2K

(descrizione)

2,7 W/m2K

(descrizione)

1,9 W/m2K

(descrizione)

 

Quota di superficie delle finestre dell’involucro complessivo dell’edificio

 

 

 

 

Misure connesse con l’edificio (massa termica ecc.)

 

 

 

 

Sistema di riscaldamento

 

 

 

 

Acqua calda sanitaria

 

 

 

 

Sistema di ventilazione (compresa la ventilazione notturna)

 

 

 

 

Sistema di rinfrescamento degli ambienti

 

 

 

 

Misure basate sull’energia da fonti rinnovabili

 

 

 

 

Cambiamento di vettore energetico

 

 

 

 

Ecc.

 

 

 

 

L’elenco di misure è puramente illustrativo.

Per l’involucro dell’edificio: in W/m2K.

Per i sistemi: efficienza.

Si possono selezionare diversi livelli di miglioramento (per esempio: diversi valori di trasmittanza termica per le finestre).

3.   CALCOLO DEL FABBISOGIO DI ENERGIA PRIMARIA DELLE MISURE

3.1.   Valutazione della prestazione energetica

3.1.1.

Riportare la procedura di calcolo della valutazione della prestazione energetica applicata all’edificio di riferimento e le misure/varianti adottate.

3.1.2.

Fornire i riferimenti alla legislazione, alla regolamentazione e alla normativa pertinente.

3.1.3.

Inserire il periodo di calcolo (20 o 30 anni), l’intervallo di calcolo (annuale, mensile o giornaliero) e i dati climatici utilizzati per ogni edificio di riferimento.

3.2.   Calcolo del fabbisogno energetico

3.2.1.

Riportare i risultati del calcolo della prestazione energetica per ciascuna misura/pacchetto/variante e per ciascun edificio di riferimento, differenziati almeno per il fabbisogno energetico del riscaldamento e del rinfrescamento, il consumo di energia, l’energia fornita e il fabbisogno primario di energia.

Inserire anche i risparmi energetici.

Tabella 5

Tabella dei risultati del calcolo del fabbisogno energetico

Compilare una tabella per ciascun edificio di riferimento e categoria di edifici, per tutte le misure introdotte.


Edificio di riferimento

Misura/pacchetto/variante di misure

(come descritto nella tabella 4)

Fabbisogno energetico

Consumo energetico

Energia fornita specificata per fonte

Fabbisogno di energia primaria in kWh/m2, a

Riduzione energetica in energia primaria rispetto all’edificio di riferimento

per il riscaldamento

per il rinfrescamento

Riscaldamento

Rinfrescamento

Ventilazione

Acqua calda sanitaria

Illuminazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare una tabella per ciascun edificio di riferimento

La relazione può limitarsi alle principali misure/pacchetti ma occorre indicare quanti calcoli sono stati effettuati complessivamente. Qualora calcoli previ abbiano dimostrato che determinate misure sono decisamente poco ottimali in funzione dei costi, non occorre compilare una tabella ma le informazioni devono essere comunicate alla Commissione separatamente.

3.2.2.

Riportare in una tabella a parte la sintesi dei fattori di conversione dell’energia primaria utilizzati nel paese.

3.2.3.

Indicare l’energia fornita per vettore in una tabella supplementare.

4.   CALCOLO DEL COSTO GLOBALE

4.1.   Calcolare il costo globale per ciascuna variante/pacchetto/misura utilizzando le tabelle in appresso sulla base di uno scenario (di evoluzione dei prezzi dell’energia) basso, medio o alto. Il calcolo del costo per l’edificio di riferimento va fissato al 100 %.

4.2.   Riportare la fonte dell’evoluzione dei prezzi dell’energia applicata.

4.3.   Riportare il tasso di sconto applicato per i calcoli finanziario e macroeconomico e il risultato della relativa analisi di sensibilità per almeno due tassi di interesse diversi per ciascun calcolo.

Tabella 6

Dati risultato dei calcoli e calcoli del costo globale

Compilare la tabella per ogni edificio di riferimento, utilizzandola una volta per il calcolo macroeconomico e una seconda volta per il calcolo finanziario. Inserire i dati di costo in valuta nazionale.


Variante/pacchetto/misura come indicato nella tabella 5

Costo iniziale dell’investimento

(riferito all’anno iniziale)

Costi annuali di gestione

Periodo di calcolo (5) 20-30 anni

Costo delle emissioni di gas a effetto serra

(solo per il calcolo macroeconomico)

Valore residuo

Tasso di sconto

(tassi diversi per il calcolo macroeconomico e per quello finanziario)

Ciclo di vita economico stimato

Costo di smaltimento

(se del caso)

Costo globale calcolato

Costi annuali di manutenzione

Costi di funzionamento

 

Costo dell’energia (6) per combustibile Con lo scenario medio del prezzo dell’energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Riportare i parametri impiegati nel calcolo del costo globale (per esempio costi di personale, costo della tecnologia ecc.).

4.5.   Svolgere il calcolo sull’analisi di sensibilità per i costi principali e per i costi dell’energia e per il tasso di sconto applicato, sia per il calcolo macroeconomico che per quello finanziario. Per ciascuna variazione di costo, utilizzare una tabella a parte come la tabella sopra riportata.

4.6.   Indicare il costo stimato delle emissioni di gas a effetto serra per i calcoli macroeconomici.

5.   LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI PER GLI EDIFICI DI RIFERIMENTO

5.1.   Riportare il livello economicamente ottimale di prestazione energetica in energia primaria (kWh/m2 anno o, qualora si segua un approccio a livello di sistema, nell’unità pertinente, per esempio valore U) per ciascuno scenario in rapporto con gli edifici di riferimento, indicando se i livelli ottimali in funzione dei costi siano stati calcolati a livello macroeconomico o finanziario.

6.   COMPARAZIONE

6.1.   Se la differenza è significativa, indicare la giustificazione dello scarto, nonché un piano contenente le azioni appropriate per ridurre la differenza qualora tale scarto non si possa (pienamente) giustificare.

Tabella 7

Tabella di comparazione per gli edifici di nuova costruzione e già esistenti

Edificio di riferimento

Fascia/livello ottimale in funzione dei costi (da-a)

kWh/m2 a

(per un approccio per componente nell’unità pertinente)

Requisiti attuali per gli edifici di riferimento

kWh/m2, a

Scarto

 

 

 

 

Giustificazione dello scarto:

Piano per ridurre lo scarto non giustificato:


(1)  Rapporto superficie/volume, orientazione, superficie delle facciate orientate a nord, ovest, sud ed est.

(2)  Materiale di costruzione, ermeticità tipica (qualitativa), modello d’uso (se del caso), età (se del caso).

(3)  Sistemi tecnici per l’edilizia, valori U degli elementi edilizi, finestre superficie, valore U, valore g, ombreggiamento, sistemi passivi ecc.

(4)  Rapporto superficie/volume, superficie delle facciate orientate a nord, ovest, sud ed est. NB: l’orientazione dell’edificio può già rappresentare di per sé una misura di efficienza energetica nel caso di edifici di nuova costruzione.

(5)  Per gli edifici residenziali e pubblici si utilizza un periodo di calcolo di 30 anni; per gli edifici commerciali non residenziali si utilizza un periodo di non meno di 20 anni.

(6)  Occorre tenere conto dell’effetto dell’evoluzione futura (prevista) dei prezzi in caso di sostituzione di componenti durante il periodo di calcolo.


21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 245/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che, nel contesto del contingente di esportazione del latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, debbano essere rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per i prodotti dei codici di prodotti specifici della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione. Tale restrizione è stata introdotta onde evitare un numero eccessivo di domande di titoli, che potrebbe comportare una frammentazione del mercato ed il rischio che gli esportatori dell’Unione perdano una quota di mercato.

(2)

Per la prima volta i quantitativi richiesti per l’esercizio contingentale 2011/2012 sono stati inferiori ai volumi contingentati disponibili. Qualora dovessero rimanere dei quantitativi, occorre suddividere detti quantitativi fra i richiedenti che desiderano ricevere quantitativi più importanti di quelli richiesti, sempre che la cauzione venga aumentata in conseguenza.

(3)

Allo scopo di utilizzare al massimo il contingente nel corso degli anni successivi, è opportuno estendere il campo d’applicazione delle domande di titoli a tutti i prodotti del contingente tariffario previsto nell’ambito dell’accordo di partenariato economico concluso fra gli Stati del Cariforum da un lato e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altro (3), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio (4). Inoltre, per quanto riguarda la validità dei titoli d’esportazione, non si deve limitare la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 ai soli prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotto di cui all’allegato I del suddetto regolamento ma la si deve estendere a tutti i prodotti del contingente tariffario.

(4)

Poiché le restituzioni all’esportazione sono fissate a 0 fin dal 2008, è necessario che sulle domande di titoli d’esportazione e sui titoli stessi figurino i codici della nomenclatura combinata in luogo dei codici della nomenclatura per le restituzioni. È quindi opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni di cui trattasi.

(5)

Ai fini di una corretta gestione, è necessario notificare alla Commissione, entro il 31 agosto, il quantitativo per il quale i titoli sono stati rilasciati. Viceversa, la notifica riguardante i quantitativi assegnati è superflua e può essere soppressa.

(6)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, prevede che le domande di titoli di esportazione siano ricevibili soltanto se il richiedente costituisce una cauzione conformemente all’articolo 9 di detto regolamento. Pertanto, l’eccezione all’articolo 9 del suddetto regolamento di cui all’articolo 33, paragrafo 1, dello stesso regolamento è incoerente.

(7)

Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1187/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

1)

all’articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Domande di titoli possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.»;

2)

all’articolo 28, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Pena l’irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura combinata e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.»;

3)

l’articolo 31 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Se i quantitativi di prodotto oggetto delle domande di titoli non superano i contingenti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, la Commissione ripartisce i quantitativi rimanenti in proporzione ai quantitativi richiesti, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. Gli operatori comunicano all’autorità competente il quantitativo supplementare che essi accettano, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.»;

4)

l’articolo 32 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio e per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, suddivisi in base al codice di prodotto della nomenclatura combinata.»;

b)

al paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:

«Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, il titolo d’esportazione è valido altresì pere qualsiasi prodotto dei codici di cui all’articolo 27, paragrafo 2), primo comma.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5.   Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di dodici mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, suddivisi per codice di nomenclatura combinata:

il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati o annullati titoli,

il quantitativo esportato.»;

5)

all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale 2012/2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.


21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 246/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

139,1

JO

64,0

MA

49,0

TN

98,4

TR

98,3

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

157,2

ZZ

170,3

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

60,5

TR

129,2

ZZ

138,3

0805 10 20

EG

51,8

IL

76,4

MA

51,2

TN

57,9

TR

68,9

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

43,8

TR

53,3

ZZ

48,6

0808 10 80

AR

89,5

BR

82,5

CA

125,0

CL

101,6

CN

103,4

MK

31,8

US

164,1

UY

74,9

ZA

119,9

ZZ

99,2

0808 30 90

AR

94,3

CL

124,6

CN

63,0

ZA

91,6

ZZ

93,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.3.2012   

IT

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L 81/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 247/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di marzo 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 marzo 2012 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 marzo 2012 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,385109 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


21.3.2012   

IT

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L 81/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 248/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2012

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4318 è stata sospesa a decorrere dal 19 gennaio 2012 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

(2)

Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2012 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4318 a partire dal 19 gennaio 2012 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 40.