ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.077.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
16 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 229/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2012

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

15

 

 

DECISIONI

 

 

2012/151/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 1o marzo 2012, che elegge il presidente del Consiglio europeo

17

 

*

Decisione 2012/152/PESC del Consiglio, del 15 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

18

 

 

2012/153/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3)

19

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2012/154/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (UE) N. 225/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (1), in particolare l’articolo 27, lettere b) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, nonché condizioni e disposizioni atte a garantire il rispetto rispettate delle condizioni di trasformazione necessarie per ridurre al minimo e controllare i pericoli potenziali. Gli stabilimenti nel settore dei mangimi devono essere registrati presso l’autorità competente o essere da quest’ultima riconosciuti. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi lungo tutta la filiera hanno l’obbligo di procurarsi i mangimi solo da stabilimenti registrati o riconosciuti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (2) stabilisce che i mangimi immessi sul mercato debbano essere sicuri ed esplicitamente etichettati con l’indicazione del relativo tipo di mangime. Inoltre, il regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (3) elenca le descrizioni dettagliate di specifiche materie prime per mangimi da usare ai fini dell’etichettatura.

(3)

L’interazione tra questi requisiti dovrebbe garantire la rintracciabilità e un elevato livello di protezione dei consumatori lungo tutta la catena alimentare e dei mangimi.

(4)

I controlli ufficiali e quelli svolti dagli operatori del settore dei mangimi hanno mostrato che determinati oli e grassi nonché i prodotti da essi derivati non destinati all’alimentazione degli animali, sono stati usati come materie prime per mangimi, il che ha determinato il superamento, nei mangimi, dei livelli massimi di diossina previsti dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (4). Di conseguenza gli alimenti derivati da animali nutriti con mangimi contaminati possono rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il ritiro dei mangimi e degli alimenti contaminati dal mercato può infine determinare perdite finanziarie.

(5)

Al fine di migliorare l’igiene dei mangimi e fatta salva la competenza degli Stati membri di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005, gli stabilimenti che sottopongono a ulteriore trasformazione gli oli vegetali greggi, che fabbricano prodotti derivati da oli di origine vegetale e che miscelano i grassi devono essere soggetti al riconoscimento a norma di tale regolamento, se questi prodotti sono destinati all’alimentazione degli animali.

(6)

Per tenere conto dell’esperienza maturata con l’applicazione dei sistemi di analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP), devono essere previsti requisiti specifici per la produzione, l’etichettatura, lo stoccaggio e il trasporto di queste materie prime per mangimi.

(7)

Un monitoraggio rafforzato della diossina faciliterebbe l’accertamento di casi di non conformità e l’applicazione della legislazione sui mangimi. È necessario prevedere un obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di effettuare test per la diossina e i PCB diossina-simili su grassi, oli e prodotti da essi derivati al fine di ridurre il rischio che prodotti contaminati entrino nella catena alimentare e sostenere così la strategia finalizzata a ridurre l’esposizione alla diossina dei cittadini dell’UE. Il rischio di contaminazione da diossina deve costituire la base per la definizione del piano di monitoraggio. La responsabilità di immettere sul mercato mangimi sicuri è degli operatori del settore dei mangimi. Pertanto, i costi delle analisi devono essere totalmente a loro carico. Le disposizioni dettagliate in materia di campionamento e di analisi non contenute nel presente regolamento devono rimanere di competenza degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a concentrarsi sui controlli degli operatori del settore dei mangimi che non rientrano nel campo di applicazione del monitoraggio della diossina, ma che ottengono i prodotti di cui sopra.

(8)

Il sistema di monitoraggio obbligatorio basato sul rischio non deve incidere sul dovere dell’operatore del settore dei mangimi di osservare le prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di igiene dei mangimi. Esso va integrato nelle buone pratiche di igiene e nel sistema basato sui principi HACCP. Questo elemento deve essere verificato dall’autorità competente nell’ambito del riconoscimento dell’operatore del settore dei mangimi. La revisione periodica che l’operatore svolge in merito alla propria valutazione dei rischi deve prendere in considerazione i risultati del monitoraggio della diossina.

(9)

Al fine di migliorare la trasparenza, i laboratori che svolgono analisi per la diossina devono essere obbligati a comunicare i risultati superiori ai livelli massimi consentiti ai sensi della direttiva 2002/32/CE non solo all’operatore del settore dei mangimi, ma anche all’autorità competente; questo obbligo non esonera l’operatore del settore dei mangimi dall’obbligo di informare l’autorità competente.

(10)

Al fine di verificare l’efficacia delle disposizioni concernenti il monitoraggio obbligatorio della diossina e la sua integrazione nel sistema HACCP degli operatori del settore dei mangimi, deve essere previsto un riesame una volta trascorsi due anni.

(11)

Occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente per permettere alle autorità competenti e agli operatori del settore dei mangimi di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.

(2)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25.

(4)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

1)

la seguente sezione è inserita dopo il titolo dell’allegato II:

«DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:

a)   “partita”: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione di questo tipo, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate insieme;

b)   “prodotti derivati da oli vegetali”: qualsivoglia prodotto derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato;

c)   “miscelazione di grassi”: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell’industria alimentare e/o prodotti da essi derivati per produrre un olio o grasso miscelato, con la sola eccezione dello stoccaggio di partite consecutive.»;

2)

il seguente punto è aggiunto nella sezione intitolata «IMPIANTI E ATTREZZATURA»:

«10.

Gli stabilimenti che effettuano una o più delle seguenti attività per immettere sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali sono soggetti al riconoscimento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3:

a)

trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;

b)

trattamento oleochimico di acidi grassi;

c)

produzione di biodiesel;

d)

miscelazione di grassi.»;

3)

i seguenti punti sono aggiunti nella sezione intitolata «PRODUZIONE»:

«7.

Gli stabilimenti di miscelazione di grassi che immettono sul mercato prodotti destinati all’alimentazione degli animali devono tenere tutti i prodotti destinati a tal fine fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi siano conformi:

alle prescrizioni del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e

all’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

8.

L’etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se il produttore dichiara che una determinata partita di un prodotto non è destinata all’alimentazione degli animali o umana, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.

4)

la seguente sezione viene aggiunta dopo la sezione intitolata «CONTROLLO DI QUALITÀ»:

«MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA

1.

Gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione degli animali, compresi i mangimi composti, devono analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per la somma di diossine e PCB diossina-simili, in conformità del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2).

2.

A integrazione del sistema HACCP dell’operatore del settore dei mangimi, le analisi di cui al punto 1 devono essere effettuate almeno con le seguenti frequenze:

a)

trasformatori di oli vegetali greggi:

i)

deve essere analizzato il 100 % delle partite di oli di cocco greggi. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

ii)

deve essere analizzato il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme destinate all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

b)

produttori di grassi animali:

un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, come previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

operatori del settore dell’olio di pesce:

i)

deve essere analizzato il 100 % delle partite di olio di pesce se ottenuto da:

prodotti derivati da olio di pesce greggio diverso dell’olio di pesce raffinato,

prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal Mar Baltico,

sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti dall’Unione europea,

melù o menade,

una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di olio di pesce;

ii)

deve essere analizzato il 100 % delle partite in uscita derivate da olio di pesce greggio diverso dall’olio di pesce raffinato. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

iii)

per quanto riguarda l’olio di pesce non menzionato al punto i), deve essere condotta un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate;

iv)

l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto deve essere analizzato secondo i principi HACCP conformemente all’articolo 6;

d)

industria oleochimica e del biodiesel:

i)

deve essere analizzato il 100 % delle partite in entrata di oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali con l’eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientrante nella lettera c), oli recuperati dell’industria alimentare e grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

ii)

deve essere analizzato il 100 % delle partite di prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di cui al punto i), ad eccezione di glicerolo, lecitina e gomme;

e)

stabilimenti di miscelazione dei grassi:

i)

deve essere analizzato il 100 % delle partite in entrata di oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali con l’eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali non rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientrante nella lettera c), oli recuperati dell’industria alimentare e grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

oppure

ii)

deve essere analizzato il 100 % delle partite dei grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti.

L’operatore del settore dei mangimi deve dichiarare all’autorità competente, nel contesto della sua valutazione dei rischi, l’opzione da lui scelta;

f)

produttori di mangimi composti per animali da produzione alimentare diversi da quelli indicati alla lettera e):

i)

deve essere analizzato il 100 % delle partite in entrata di oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali con l’eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali non rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientranti nella lettera c), oli recuperati dell’industria alimentare e grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

ii)

per i mangimi composti fabbricati contenenti i prodotti di cui al punto i) deve essere applicata una frequenza di campionamento pari all’1 % delle partite.

3.

Se si può dimostrare che una consegna omogenea è più grande della dimensione massima della partita di cui al punto 2 e che è stata campionata in modo rappresentativo, allora i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.

4.

Se un operatore del settore dei mangimi dimostra che una partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di cui al punto 2, immessi nella sua attività sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, o sono conformi ai requisiti di cui al punto 2, lettera b) o al punto 2, lettera c), punto iii), l’operatore del settore dei mangimi è esentato dall’obbligo di analizzare tale partita e deve analizzarla secondo i principi generali HACCP in conformità all’articolo 6.

5.

Qualsiasi consegna di prodotti di cui al punto 2, lettera d), punto i); al punto 2, lettera e), punto i) e al punto 2, lettera f), punto i) deve essere accompagnata dalla prova che questi prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati in base ai requisiti di cui al punto 2, lettera b) o al punto 2, lettera c), punto iii) o sono conformi a essi.

6.

Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al punto 2, lettera d), punto i); al punto 2, lettera e), punto i) e al punto 2, lettera f), punto i) che entrano in un processo di produzione sono state analizzate in linea con i requisiti del presente regolamento e se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione da diossina, l’operatore del settore dei mangimi è esentato dall’obbligo di analizzare il prodotto finale e deve analizzarlo secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 6.

7.

Se un operatore del settore dei mangimi affida a un laboratorio il compito di eseguire un’analisi, come indicato al punto 1, egli deve richiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina di cui alla sezione V, punti 1 e 2, dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.

Se un operatore del settore dei mangimi affida l’incarico a un laboratorio che si trova in uno Stato membro diverso da quello dell’operatore del settore dei mangimi che richiede l’analisi, egli deve richiedere al laboratorio di riferire all’ autorità competente di quest’ultimo, che successivamente informa l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’operatore del settore dei mangimi.

Gli operatori del settore dei mangimi devono informare l’autorità competente dello Stato membro in cui hanno sede nel caso di affidamento dell’incarico a un laboratorio situato in un paese terzo. Devono essere fornite prove che il laboratorio svolge l’analisi conformemente al regolamento (CE) n. 152/2009.

8.

I requisiti in materia di test per la diossina sono rivisti entro il 16 marzo 2014.

5)

il seguente punto è aggiunto nella sezione intitolata «STOCCAGGIO E TRASPORTO»:

«7.

I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione degli animali non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che tali prodotti soddisfino i requisiti:

del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e

dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.

Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esista un rischio di contaminazione.

Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei contenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti

del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e

dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.

I grassi di origine animale della categoria 3, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, destinati all’alimentazione degli animali devono essere immagazzinati e trasportati conformemente a tale regolamento.»;


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.»;

(2)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1


16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'impiego del preparato acido benzoico, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per i suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3).

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato acido benzoico come additivo per mangimi per i suinetti svezzati sopprimendo la condizione relativa all'aggiunta di tale preparato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e modificando le condizioni relative ai mangimi complementari. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

Nel suo parere del 6 settembre 2011 (4) l'Autorità ha concluso che non vi è motivo di continuare ad imporre restrizioni all'aggiunta del preparato acido benzoico nei mangimi composti sotto forma di premiscela. L'Autorità ritiene che le restrizioni all'impiego dell'additivo nei mangimi complementari previste dal regolamento (CE) n. 1138/2007e siano sufficienti e applicabili ai suinetti svezzati.

(4)

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1730/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

(3)  GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

(4)  The EFSA Journal 2011; 9(9):2358.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)

4d210

Emerald Kalama Chemical BV

Acido benzoico

 

Composizione dell'additivo

acido benzoico (≥ 99,9 %)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C7H6O2

numero CAS: 65-85-0

Livello massimo in:

 

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

 

difenile: ≤ 100 mg/kg

 

Metodo analitico  (1)

Quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (monografia 0066 dell'European Pharmacopeia).

Quantificazione dell'acido benzoico nella premiscela e nel mangime: Cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) - metodo basato sulla norma ISO9231:2008.

Suinetti

(svezzati)

5 000

1.

La miscela delle varie fonti di acido benzoico non deve superare il livello massimo consentito nei mangimi completi di 5 000 mg per kg di mangime completo.

2.

Dose minima raccomandata: 5 000 mg/kg di mangime completo

3.

I mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere somministrati direttamente a suinetti svezzati se non sono stati accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

4.

Per suinetti svezzati di peso non superiore a 25 kg.

5.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

14.12.2016


(1)  Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)»


16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 227/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

relativo all'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) come additivo nei mangimi per animali di tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Lactococcus lactis (NCIMB 30117) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente e che il preparato può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30117) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(12):2448.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati

1k2083

Lactococcus lactis

(NCIMB 30117)

 

Composizione dell'additivo

Preparato di Lactococcus lactis (NCIMB 30117) contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lactococcus lactis (NCIMB 30117)

 

Metodo analitico  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi: semina per inclusione su piastra utilizzando MRS agar (ISO 15214)

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1×108 CFU/kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

5 aprile 2022


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 228/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

57,8

TN

84,0

TR

97,9

ZZ

71,9

0707 00 05

JO

225,1

TR

174,9

ZZ

200,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

64,2

TR

121,7

ZZ

93,0

0805 10 20

EG

53,0

IL

75,6

MA

65,8

TN

76,9

TR

62,9

ZZ

66,8

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

56,0

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

89,5

BR

88,4

CA

119,9

CL

104,1

CN

115,1

MK

33,9

US

159,8

ZZ

101,5

0808 30 90

AR

95,3

CL

127,3

CN

47,7

ZA

91,4

ZZ

90,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.3.2012   

IT

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L 77/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 229/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 marzo 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 marzo 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 marzo 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.3.2012-14.3.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

241,57

195,02

Prezzo fob USA

309,02

299,02

279,02

Premio sul Golfo

88,06

18,76

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

15,55 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 230/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 marzo 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

42,21

0,00

1701 12 90 (1)

42,21

1,94

1701 13 10 (1)

42,21

0,00

1701 13 90 (1)

42,21

2,24

1701 14 10 (1)

42,21

0,00

1701 14 90 (1)

42,21

2,24

1701 91 00 (2)

49,75

2,54

1701 99 10 (2)

49,75

0,00

1701 99 90 (2)

49,75

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

16.3.2012   

IT

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L 77/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 1o marzo 2012

che elegge il presidente del Consiglio europeo

(2012/151/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2009, con la decisione 2009/879/UE (1) del Consiglio europeo, Herman VAN ROMPUY è stato eletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 maggio 2012.

(2)

Conformemente al trattato, il mandato di presidente del Consiglio europeo è rinnovabile una volta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Herman VAN ROMPUY è rieletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1o giugno 2012 al 30 novembre 2014.

Articolo 2

La presente decisione è notificata a Herman VAN ROMPUY a cura del segretario generale del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  GU L 315 del 2.12.2009, pag. 48.


16.3.2012   

IT

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L 77/18


DECISIONE 2012/152/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1).

(2)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC (2), in risposta alle sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano.

(3)

In tale contesto, l'applicazione di misure finanziarie mirate ad opera dei fornitori di servizi specializzati di messaggistica finanziaria dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, in coerenza con la decisione 2010/413/PESC.

(4)

La decisione 2010/413/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 20 della decisione 2010/413/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   Fatte salve le deroghe di cui al presente articolo, è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone ed entità di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22.


16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/19


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 marzo 2012

sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

(BCE/2012/3)

(2012/153/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare le sezioni 1.6, 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione delle circostanze eccezionali sussistenti nei mercati finanziari, nonché dell’alterazione della normale valutazione da parte del mercato dei titoli emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha adotatto la decisione BCE/2010/3, del 6 maggio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (2). Tale decisione ha temporaneamente sospeso i requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come definiti nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative ad alcune attività negoziabili, di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. La decisione BCE/2012/2 (3) ha abrogato la decisione BCE/2010/3, a causa dell’impatto negativo sui rating del credito assegnati a tali strumenti di debito del lancio dell’offerta di scambio del debito rivolta ai detentori di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco, nell’ambito del coinvolgimento del settore privato.

(2)

Il 21 luglio 2011, i Capi di Stato o di governo della zona dell’euro e le istituzioni dell’Unione hanno annunciato delle misure volte a stabilizzare le finanze pubbliche greche, che includevano anche l’impegno da parte loro a concedere un supporto di garanzie a sostegno della qualità degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica ellenica. Il Consiglio direttivo ha deciso che tale supporto di garanzie deve essere concesso dalla Repubblica ellenica a beneficio delle banche centrali nazionali (BCN).

(3)

Il Consiglio direttivo ha deciso che è opportuno che la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema sia sospesa in relazione agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica che sono oggetto della copertura fornita dal supporto di garanzie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica

1.   L’uso quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica, che non soddisfino i requisiti minimi di valutazione della qualità creditizia, come definiti nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative ad alcune attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfino invece gli altri requisiti di idoneità specificati in tale allegato, è condizionato alla concessione in favore delle BCN, da parte della Repubblica ellenica, di un supporto di garanzie sotto forma di un piano di riacquisto.

2.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1 rimangono idonei per la durata del supporto di garanzie.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore l’8 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 102.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 36.


RACCOMANDAZIONI

16.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

sul controllo della presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in alimenti e mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (1) impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all’alimentazione animale che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi di cui all’allegato I della medesima.

(2)

Per mangimi contenenti cereali non macinati è stato stabilito un livello massimo di 1 000 mg/kg di sclerozi di Claviceps purpurea.

(3)

Il 19 aprile 2005 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo alle specie Claviceps quali sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2).

(4)

Oggetto della presente raccomandazione sono le strutture fungine delle specie Claviceps che parassitano i semi sulle spighe di grano o sugli steli d’erba e che si presentano come grossi sclerozi dal colore scuro (in francese «ergot»). Tali sclerozi contengono classi diverse di alcaloidi, i principali dei quali sono ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina nonché le «-inine» ad esse associate. La quantità e la miscela di tossine variano da ceppo a ceppo in funzione della pianta ospite e della regione geografica.

(5)

Il grado di variabilità nella miscela di alcaloidi della Claviceps spp. in relazione a ceppo fungino, distribuzione geografica e pianta ospite (ad esempio la composizione di alcaloidi presente nella Claviceps purpurea che dà origine alla segale cornuta è diversa da quella riscontrata in altre erbe) è tuttora sconosciuto. Per identificare tutti i fattori responsabili della variabilità nella miscela di alcaloidi per le singole specie vegetali occorrerebbe un volume di dati maggiore.

(6)

La determinazione del tasso di contaminazione da Claviceps spp. nei cereali per mezzo di metodi fisici è spesso poco accurata poiché dimensioni e peso degli sclerozi possono variare in modo rilevante. Tale analisi non è inoltre eseguibile su mangimi e alimenti lavorati. Per questo motivo, e data l’esistenza di numerosi metodi cromatografici in grado di rilevare la presenza di alcaloidi in alimenti e mangimi, è stata suggerita la possibilità di affiancare ai controlli fisici anche analisi chimiche. Tali metodi sono tuttavia limitati a un numero ristretto di alcaloidi della Claviceps spp.

(7)

È necessario generare un volume di dati maggiore circa la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. non solo nei cereali non macinati ma anche in prodotti da essi derivati e in alimenti e mangimi composti, nonché ottenere dati affidabili sulla miscela di alcaloidi della Claviceps spp. presente in alimenti e mangimi e mettere in relazione la presenza di tali alcaloidi e la quantità di sclerozi presenti. È opportuno concentrare i controlli sui sei alcaloidi maggiormente ricorrenti, ovvero ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché le «-inine» ad essi associate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero operare coinvolgendo attivamente gli operatori commerciali dei settori di alimenti e mangimi per monitorare la presenza di alcaloidi della Claviceps spp. in cereali e prodotti derivati destinati al consumo umano o animale, piante da pascolo/foraggio per il consumo animale e alimenti e mangimi composti.

2.

Gli Stati membri sono tenuti ad analizzare i campioni almeno per quanto riguarda i seguenti alcaloidi:

ergocristina/ergocristinina,

ergotamina/ergotaminina,

ergocriptina/ergocriptinina,

ergometrina/ergometrinina,

ergosina/ergosinina,

ergocornina/ergocorninina.

3.

Al tempo stesso gli Stati membri devono determinare, ove possibile, il tenore di sclerozi presenti nel campione al fine di comprendere meglio il rapporto tra il tenore di sclerozi e il livello dei singoli alcaloidi della Claviceps spp.

4.

I risultati delle analisi andranno trasmessi regolarmente all’Autorità europea per la sicurezza alimentare che li raccoglierà in una base di dati.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sulla segale cornuta quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2005)225, 1-27. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej225_ergot_en1.pdf