ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.071.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2012
relativa all’adesione dell’Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Uniterecante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicolirelativamente alla protezione degli occupantidella cabina di un veicolo commerciale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/142/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale (3) («regolamento UN/ECE n. 29») intendono eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto ed assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione per gli occupanti dei veicoli. |
(2) |
Alla data della sua adesione all’accordo del 1958 riveduto, l’Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti UN/ECE, elencati nell’allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento UN/ECE n. 29 non era compreso in tale elenco. |
(3) |
Alla luce delle modifiche successive al regolamento UN/ECE n. 29 e alla luce del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (4), in conformità del quale l’Unione deve tener conto del regolamento UN/ECE n. 29, detto regolamento UN/ECE dovrebbe essere integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale.
Articolo 2
Il regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale è integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. LIDEGAARD
(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) Approvazione del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.
(4) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2012
sulla posizione dell’Unione europea riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa della Nazioni Unite concernente la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa della Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)
(2012/143/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le prescrizioni uniformi del progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni (3), nonché quelle del progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) da utilizzare per le unità delle luci di segnalazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4) sono intese a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e a garantire che siffatti veicoli offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione. |
(2) |
È opportuno definire la posizione dell’Unione europea riguardo a tali progetti di regolamento e di conseguenza prevederne un voto a favore da parte dell’Unione, rappresentata dalla Commissione. |
(3) |
I progetti di regolamento sulla sicurezza dei pedoni e sulle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) dovrebbero essere integrati nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/127.
Articolo 2
È approvato il progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) da utilizzare per le unità delle luci di segnalazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/44 unitamente alle relative rettifiche.
Articolo 3
L’Unione, rappresentata dalla Commissione, vota a favore dei progetti di regolamento UN/ECE di cui agli articoli 1 e 2 in occasione della prossima riunione del comitato amministrativo del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli.
Articolo 4
Conformemente agli articoli 35 e 36 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (5), è riconosciuta l’equivalenza delle prescrizioni previste dal progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni a quelle previste dall’allegato I, paragrafi 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (6).
Articolo 5
I progetti di regolamento UN/ECE di cui agli articoli 1 e 2 sono integrati nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. LIDEGAARD
(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) Approvazione del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Documento UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/127.
(4) Documento UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/44.
(5) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(6) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.
REGOLAMENTI
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2012 DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2012
recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafi 2 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005. |
(2) |
A seguito del riesame dell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 560/2005, il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone nell’elenco. |
(3) |
Le informazioni relative ad una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I e alle persone figuranti nell’elenco di cui all’allegato IA di tale regolamento dovrebbero inoltre essere aggiornate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 la voce relativa alla seguente persona:
Désiré Tagro
è sostituita dalla voce riportata nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
Voce di cui all’articolo 1
«Désiré TAGRO. N. di passaporto: PD–AE 065FH08. Data di nascita: 27 gennaio 1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d’Avorio. Deceduto il 12 aprile 2011 ad Abidjan.
Segretario generale del cosiddetto “ufficio presidenziale” di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari. Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010).»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IA
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi non designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, di cui agli articoli 2, 4 e 7
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi della designazione |
1. |
Kadet Bertin |
Nato nel 1957 a Mama |
Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo. Nipote di Laurent Gbagbo. In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai “giovani patrioti” (COJEP). Implicato nel finanziamento e traffico d’armi e nelle manovre per aggirare l’embargo. Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della “Forza Lima” (squadroni della morte). Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo. A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d’armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio. |
2. |
Oulaï Delafosse |
Nato il 28 ottobre 1968 |
Ex sottoprefetto di Toulepleu. Capo dell’Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest. In quanto capo milizia, responsabile di violenze e crimini, in particolare nella zona di Toulepleu. Alle dirette dipendenze di Kadet Bertin, durante la crisi post-elettorale si è mostrato molto attivo nel reclutamento di mercenari liberiani nonché nel traffico di armi illecite provenienti dalla Liberia. Le sue truppe hanno fatto regnare il terrore durante tutto il periodo post-elettorale, uccidendo centinaia di persone originarie del nord della Costa d’Avorio. A causa del suo estremismo politico, della sua vicinanza a Kadet Bertin e dei forti legami che ha mantenuto con gli ambienti dei mercenari liberiani, continua a costituire una minaccia per la stabilità del paese. |
3. |
Pastor Gammi |
|
Capo della milizia “Movimento ivoriano per la liberazione dell’Ovest” (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi. Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Dall’esilio si è affiliato alla “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere. |
4. |
Marcel Gossio |
Nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé. N. di passaporto: 08AA14345 (data di scadenza: 6 ottobre 2013) |
In fuga dalla Costa d’Avorio. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nell’appropriazione indebita di fondi pubblici e nella fornitura di finanziamenti e armi alle milizie. Uomo chiave del finanziamento del clan Gbagbo e delle milizie. È anche un personaggio centrale nel traffico illecito di armi. Gli ingenti fondi sottratti e la sua conoscenza delle reti illegali di armi fanno sì che continui a costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio. |
5. |
Justin Koné Katina |
|
In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell’Africa dell’Ovest (BCEAO). Dal suo luogo d’esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere. |
6. |
Ahoua Don Mello |
Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou. N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013) |
Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo. In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Dall’esilio continua a dichiarare fraudolenta l’elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l’autorità. Rifiuta di rispondere all’appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano, nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana. Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d’Avorio è uno “Stato tribale assediato” e che “i giorni del regime Ouattara sono contati”. |
7. |
Moussa Touré Zéguen |
Nato il 9 settembre 1944. Vecchio passaporto: AE/46CR05 |
Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP). Fondatore della “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI). Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese. Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime. Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d’Abobo e di Adjamé). In esilio a Accra, ha fondato la “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo. Dal suo luogo di esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio, alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d’Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata “ricolonizzata” e “invita gli ivoriani a cacciare gli impostori” (Jeune Afrique, luglio 2011). Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoriano contro Ouattara.» |
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 194/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che l’importo dell’aiuto all’ammasso privato non superi l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell’Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(2) |
Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata. |
(3) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell’allegato II del medesimo regolamento, è fissato come segue:
— |
: |
primo mese |
: |
219 EUR/tonnellata, |
— |
: |
secondo mese |
: |
0 EUR/tonnellata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 195/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi di vendita unionali dei prodotti della pesca elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 25, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell’inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita unionale pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento. |
(2) |
I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2012 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio (2). |
(3) |
I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli. |
(4) |
Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d’intervento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nell’Unione. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di vendita unionali di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2012 ai prodotti elencati nell’allegato II del medesimo regolamento, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 346 del 30.12.2011, pag. 1.
ALLEGATO
PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Specie |
Esposizione nel bilancio |
Fattore di conversione |
Livello d’intervento |
Prezzo di vendita (EUR/t) |
|||||||||
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 661 |
|||||||||
Nasello (Merluccius spp.) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 068 |
|||||||||
Filetti individuali |
|
|
|
||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
1 299 |
||||||||||
|
1,1 |
0,85 |
1 429 |
||||||||||
Orata (Dentex dentex e Pagellus spp.) |
Intera o eviscerata, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 242 |
|||||||||
Pesce spada (Xiphias gladius) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
3 518 |
|||||||||
Gamberi e gamberetti Penaeidae |
Congelati |
|
|
|
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
3 530 |
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
6 641 |
|||||||||
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola rondeletti) |
Congelati |
1,0 |
0,85 |
1 669 |
|||||||||
Calamari (Loligo spp.) |
|||||||||||||
|
|
1,00 |
0,85 |
1 012 |
|||||||||
|
1,20 |
0,85 |
1 215 |
||||||||||
|
|
2,50 |
0,85 |
2 531 |
|||||||||
|
2,90 |
0,85 |
2 936 |
||||||||||
Polpi (Octopus spp) |
Congelati |
1,00 |
0,85 |
1 892 |
|||||||||
Illex argentinus |
|
1,00 |
0,80 |
719 |
|||||||||
|
1,70 |
0,80 |
1 223 |
||||||||||
Forme di presentazione commerciale:
|
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. |
(2) |
Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. |
(3) |
L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. |
(4) |
L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.
(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
ALLEGATO
1. |
Ammontare dell’aiuto al riporto per i prodotti dell’allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
|
2. |
Ammontare dell’aiuto al riporto per gli altri prodotti dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
|
3. |
Ammontare dell’aiuto forfettario per i prodotti dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000
|
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell’Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento. |
(2) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(3) |
I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2012, dal regolamento (UE) n. 198/2012 della Commissione (2). |
(4) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento. |
(5) |
Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi. |
(6) |
Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensioni (1) |
Prezzi di riferimento (EUR/t) |
|||
Pesce eviscerato con testa (1) |
Pesce intero (1) |
||||
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (1) |
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (1) |
||
Aringhe della specie Clupea harengus ex 0302 41 00 |
1 |
|
— |
F011 |
133 |
2 |
— |
F012 |
203 |
||
3 |
— |
F013 |
192 |
||
4a |
— |
F016 |
121 |
||
4b |
— |
F017 |
121 |
||
4c |
— |
F018 |
254 |
||
5 |
— |
F015 |
226 |
||
6 |
— |
F019 |
113 |
||
7a |
— |
F025 |
113 |
||
7b |
— |
F026 |
102 |
||
8 |
— |
F027 |
85 |
||
Scorfano (Sebastes spp.) ex 0302 89 31 ed ex 0302 89 39 |
1 |
|
— |
F067 |
996 |
2 |
— |
F068 |
996 |
||
3 |
— |
F069 |
836 |
||
Merluzzi della specie Gadus morhua ex 0302 51 10 |
1 |
F073 |
1 161 |
F083 |
839 |
2 |
F074 |
1 161 |
F084 |
839 |
|
3 |
F075 |
1 097 |
F085 |
645 |
|
4 |
F076 |
871 |
F086 |
484 |
|
5 |
F077 |
613 |
F087 |
355 |
|
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
||
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (1) |
Codice aggiuntivo TARIC |
Extra, A (1) |
||
Gamberelli boreali (Pandalus borealis) ex 0306 26 90 |
1 |
F317 |
5 288 |
F321 |
1 114 |
2 |
F318 |
1 854 |
— |
— |
2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000
Prodotto |
Codice aggiuntivo TARIC |
Esposizione nel bilancio |
Prezzi di riferimento (EUR/t) |
||
1. Scorfano |
|||||
|
|
Interi: |
|
||
ex 0303 89 31 ex 0303 89 39 |
F411 |
|
998 |
||
ex 0304 89 21 ex 0304 89 29 |
|
Filetti: |
|
||
F412 |
|
2 011 |
|||
F413 |
|
2 136 |
|||
F414 |
|
2 239 |
|||
2. Merluzzi |
|||||
ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10 |
F416 |
Interi, con o senza testa |
1 095 |
||
ex 0304 71 90 ex 0304 79 10 |
|
Filetti: |
|
||
F417 |
|
2 451 |
|||
F418 |
|
2 716 |
|||
F419 |
|
2 574 |
|||
F420 |
|
2 972 |
|||
F421 |
|
2 990 |
|||
ex 0304 95 25 |
F422 |
Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi |
1 448 |
||
3. Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
|||||
ex 0304 73 00 |
|
Filetti: |
|
||
F424 |
|
1 611 |
|||
F425 |
|
1 688 |
|||
F426 |
|
1 476 |
|||
F427 |
|
1 713 |
|||
F428 |
|
1 895 |
|||
ex 0304 95 40 |
F429 |
Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi |
976 |
||
4. Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
|||||
ex 0304 72 00 |
|
Filetti: |
|
||
F431 |
|
2 241 |
|||
F432 |
|
2 606 |
|||
F433 |
|
2 537 |
|||
F434 |
|
2 682 |
|||
F435 |
|
2 988 |
|||
5. Merluzzo dell’Alaska |
|||||
|
|
Filetti: |
|
||
ex 0304 75 00 |
F441 |
|
1 170 |
||
F442 |
|
1 298 |
|||
6. Aringhe |
|||||
|
|
Filetti doppi di aringa |
|
||
ex 0304 59 50 ex 0304 99 23 |
F450 |
|
510 |
||
F450 |
|
464 |
(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi unionali di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita unionale sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d’orientamento. |
(2) |
Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell’Unione europea. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2012 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio (2). |
(3) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi unionali di ritiro e di vendita di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2012 ai prodotti elencati nell’allegato I di detto regolamento, figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
I prezzi unionali di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2012 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell’allegato II.
Articolo 3
Nell’allegato III figurano i prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2012 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell’Unione, i coefficienti correttivi utilizzati per il calcolo di tali prezzi e i prodotti ai quali essi si riferiscono.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 346 del 30.12.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Coefficienti di conversione dei prodotti elencati nell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensione (1) |
Fattori di conversione |
|
Pesci eviscerati con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||
Aringhe della specie Clupea harengus |
1 |
0,00 |
0,47 |
2 |
0,00 |
0,72 |
|
3 |
0,00 |
0,68 |
|
4a |
0,00 |
0,43 |
|
4b |
0,00 |
0,43 |
|
4c |
0,00 |
0,90 |
|
5 |
0,00 |
0,80 |
|
6 |
0,00 |
0,40 |
|
7a |
0,00 |
0,40 |
|
7b |
0,00 |
0,36 |
|
8 |
0,00 |
0,30 |
|
Sardine della specie Sardina pilchardus |
1 |
0,00 |
0,51 |
2 |
0,00 |
0,64 |
|
3 |
0,00 |
0,72 |
|
4 |
0,00 |
0,47 |
|
Spinarolo Squalus acanthias |
1 |
0,60 |
0,60 |
2 |
0,51 |
0,51 |
|
3 |
0,28 |
0,28 |
|
Gattucci Scyliorhinus spp. |
1 |
0,64 |
0,60 |
2 |
0,64 |
0,56 |
|
3 |
0,44 |
0,36 |
|
Scorfani Sebastes spp. |
1 |
0,00 |
0,81 |
2 |
0,00 |
0,81 |
|
3 |
0,00 |
0,68 |
|
Merluzzi della specie Gadus morhua |
1 |
0,72 |
0,52 |
2 |
0,72 |
0,52 |
|
3 |
0,68 |
0,40 |
|
4 |
0,54 |
0,30 |
|
5 |
0,38 |
0,22 |
|
Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
1 |
0,72 |
0,56 |
2 |
0,72 |
0,56 |
|
3 |
0,71 |
0,55 |
|
4 |
0,61 |
0,30 |
|
Eglefino Melanogrammus aeglefinus |
1 |
0,72 |
0,56 |
2 |
0,72 |
0,56 |
|
3 |
0,62 |
0,43 |
|
4 |
0,52 |
0,36 |
|
Merlano Merlangius merlangus |
1 |
0,66 |
0,50 |
2 |
0,64 |
0,48 |
|
3 |
0,60 |
0,44 |
|
4 |
0,41 |
0,30 |
|
Molve Molva spp. |
1 |
0,68 |
0,56 |
2 |
0,66 |
0,54 |
|
3 |
0,60 |
0,48 |
|
Sgombri della specie Scomber scombrus |
1 |
0,00 |
0,72 |
2 |
0,00 |
0,71 |
|
3 |
0,00 |
0,69 |
|
Lanzardi della specie Scomber japonicus |
1 |
0,00 |
0,77 |
2 |
0,00 |
0,77 |
|
3 |
0,00 |
0,63 |
|
4 |
0,00 |
0,47 |
|
Acciughe Engraulis spp. |
1 |
0,00 |
0,68 |
2 |
0,00 |
0,72 |
|
3 |
0,00 |
0,60 |
|
4 |
0,00 |
0,25 |
|
Passera di mare Pleuronectes platessa |
1 |
0,75 |
0,41 |
2 |
0,75 |
0,41 |
|
3 |
0,72 |
0,41 |
|
4 |
0,52 |
0,34 |
|
Naselli della specie Merluccius merluccius |
1 |
0,90 |
0,71 |
2 |
0,68 |
0,53 |
|
3 |
0,68 |
0,52 |
|
4 |
0,56 |
0,43 |
|
5 |
0,52 |
0,41 |
|
Lepidorombi Lepidorhombus spp. |
1 |
0,68 |
0,64 |
2 |
0,60 |
0,56 |
|
3 |
0,54 |
0,49 |
|
4 |
0,34 |
0,29 |
|
Limanda Limanda limanda |
1 |
0,71 |
0,58 |
2 |
0,54 |
0,42 |
|
Passera pianuzza Platichthys flesus |
1 |
0,66 |
0,58 |
2 |
0,50 |
0,42 |
|
Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga |
1 |
0,90 |
0,81 |
2 |
0,90 |
0,77 |
|
Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma |
1 |
0,00 |
0,64 |
2 |
0,00 |
0,64 |
|
3 |
0,00 |
0,40 |
Specie |
Dimensione (2) |
Fattore di conversione |
|
|
Pesci interi |
Pesci decapitati (2) |
|||
Pesci eviscerati con testa (2) |
|
|||
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Rane pescatrici Lophius spp. |
1 |
0,61 |
0,77 |
|
2 |
0,78 |
0,72 |
||
3 |
0,78 |
0,68 |
||
4 |
0,65 |
0,60 |
||
5 |
0,36 |
0,43 |
||
|
|
Tutte le presentazioni |
|
|
Extra, A (2) |
|
|||
Gamberetti della specie Crangon crangon |
1 |
0,59 |
|
|
2 |
0,27 |
|||
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
|
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Gamberelli boreali Pandalus borealis |
1 |
0,77 |
0,68 |
|
2 |
0,27 |
— |
||
|
|
Interi (2) |
|
|
Granchi porri Cancer pagurus |
1 |
0,72 |
|
|
2 |
0,54 |
|||
|
|
Interi (2) |
|
Code (2) |
E’ (2) |
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
||
Scampi Nephrops norvegicus |
1 |
0,86 |
0,86 |
0,81 |
2 |
0,86 |
0,59 |
0,68 |
|
3 |
0,77 |
0,59 |
0,50 |
|
4 |
0,50 |
0,41 |
0,41 |
|
|
|
Pesci eviscerati con testa (2) |
Pesci interi (2) |
|
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Sogliole Solea spp. |
1 |
0,75 |
0,58 |
|
2 |
0,75 |
0,58 |
||
3 |
0,71 |
0,54 |
||
4 |
0,58 |
0,42 |
||
5 |
0,50 |
0,33 |
(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
(2) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
ALLEGATO II
Prezzi di ritiro e di vendita nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato I, nelle parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000
Specie |
Dimensione (1) |
Prezzo di ritiro (EUR/t) |
|||
Pesci eviscerati con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||||
Aringhe della specie Clupea harengus |
1 |
0 |
133 |
||
2 |
0 |
203 |
|||
3 |
0 |
192 |
|||
4a |
0 |
121 |
|||
4b |
0 |
121 |
|||
4c |
0 |
254 |
|||
5 |
0 |
226 |
|||
6 |
0 |
113 |
|||
7a |
0 |
113 |
|||
7b |
0 |
102 |
|||
8 |
0 |
85 |
|||
Sardine della specie Sardina pilchardus |
1 |
0 |
293 |
||
2 |
0 |
367 |
|||
3 |
0 |
413 |
|||
4 |
0 |
270 |
|||
Spinarolo Squalus acanthias |
1 |
674 |
674 |
||
2 |
573 |
573 |
|||
3 |
314 |
314 |
|||
Gattucci Scyliorhinus spp. |
1 |
455 |
427 |
||
2 |
455 |
398 |
|||
3 |
313 |
256 |
|||
Scorfani Sebastes spp. |
1 |
0 |
996 |
||
2 |
0 |
996 |
|||
3 |
0 |
836 |
|||
Merluzzi della specie Gadus morhua |
1 |
1 161 |
839 |
||
2 |
1 161 |
839 |
|||
3 |
1 097 |
645 |
|||
4 |
871 |
484 |
|||
5 |
613 |
355 |
|||
Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
1 |
593 |
461 |
||
2 |
593 |
461 |
|||
3 |
584 |
453 |
|||
4 |
502 |
247 |
|||
Eglefino Melanogrammus aeglefinus |
1 |
702 |
546 |
||
2 |
702 |
546 |
|||
3 |
605 |
419 |
|||
4 |
507 |
351 |
|||
Merlano Merlangius merlangus |
1 |
595 |
451 |
||
2 |
577 |
433 |
|||
3 |
541 |
397 |
|||
4 |
370 |
271 |
|||
Molve Molva spp. |
1 |
800 |
659 |
||
2 |
776 |
635 |
|||
3 |
706 |
564 |
|||
Sgombri della specie Scomber scombrus |
1 |
0 |
236 |
||
2 |
0 |
233 |
|||
3 |
0 |
226 |
|||
Lanzardi della specie Scomber japonicus |
1 |
0 |
226 |
||
2 |
0 |
226 |
|||
3 |
0 |
185 |
|||
4 |
0 |
138 |
|||
Acciughe Engraulis spp. |
1 |
0 |
862 |
||
2 |
0 |
913 |
|||
3 |
0 |
761 |
|||
4 |
0 |
317 |
|||
Passera di mare Pleuronectes platessa |
|||||
|
1 |
758 |
415 |
||
2 |
758 |
415 |
|||
3 |
728 |
415 |
|||
4 |
526 |
344 |
|||
|
1 |
1 048 |
573 |
||
2 |
1 048 |
573 |
|||
3 |
1 006 |
573 |
|||
4 |
726 |
475 |
|||
Naselli della specie Merluccius merluccius |
1 |
2 912 |
2 297 |
||
2 |
2 200 |
1 715 |
|||
3 |
2 200 |
1 682 |
|||
4 |
1 812 |
1 391 |
|||
5 |
1 682 |
1 326 |
|||
Lepidorombi Lepidorhombus spp. |
1 |
1 608 |
1 514 |
||
2 |
1 419 |
1 324 |
|||
3 |
1 277 |
1 159 |
|||
4 |
804 |
686 |
|||
Limanda Limanda limanda |
1 |
562 |
459 |
||
2 |
427 |
332 |
|||
Passera pianuzza Platichtys flesus |
1 |
325 |
286 |
||
2 |
247 |
207 |
|||
Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga |
1 |
2 149 |
1 898 |
||
2 |
2 149 |
1 804 |
|||
Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma |
1 |
0 |
1 163 |
||
2 |
0 |
1 163 |
|||
3 |
0 |
727 |
|||
|
|
Pesci interi |
Pesci decapitati (1) |
||
Pesci eviscerati con testa (1) |
|
||||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||||
Rane pescatrici Lophius spp. |
1 |
1 756 |
4 585 |
||
2 |
2 246 |
4 288 |
|||
3 |
2 246 |
4 049 |
|||
4 |
1 871 |
3 573 |
|||
5 |
1 036 |
2 561 |
|||
|
|
Tutte le presentazioni |
|||
Extra, A (1) |
|||||
Gamberetti della specie Crangon crangon |
1 |
1 401 |
|||
2 |
641 |
||||
|
|
Cotti in acqua |
Freschi o refrigerati |
||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||||
Gamberelli boreali Pandalus borealis |
1 |
5 288 |
1 114 |
||
2 |
1 854 |
— |
Specie |
Dimensione (2) |
Prezzi di vendita (EUR/t) |
|
|
Interi (2) |
|
|||
Granchi porri Cancer pagurus |
1 |
1 219 |
|
|
2 |
914 |
|
|
|
|
|
Interi (2) |
Code (2) |
|
E' (2) |
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
||
Scampi Nephrops norvegicus |
1 |
4 469 |
4 469 |
3 272 |
2 |
4 469 |
3 066 |
2 747 |
|
3 |
4 001 |
3 066 |
2 020 |
|
4 |
2 598 |
2 130 |
1 656 |
|
|
|
Pesci eviscerati con testa (2) |
Pesci interi (2) |
|
Extra, A (2) |
Extra, A (2) |
|||
Sogliola Solea spp. |
1 |
5 183 |
4 008 |
|
2 |
5 183 |
4 008 |
|
|
3 |
4 907 |
3 732 |
|
|
4 |
4 008 |
2 903 |
|
|
5 |
3 456 |
2 281 |
|
(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
(2) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
ALLEGATO III
Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo
Specie |
Zona di sbarco |
Coefficiente correttivo Fattore |
Dimensione (1) |
Prezzo di ritiro (EUR/t) |
|
Pesci eviscerati con testa (1) |
Pesci interi (1) |
||||
Extra, A (1) |
Extra, A (1) |
||||
Aringhe della specie Clupea harengus |
Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda |
0,90 |
1 |
0 |
119 |
2 |
0 |
183 |
|||
3 |
0 |
173 |
|||
4a |
0 |
109 |
|||
Le regioni costiere dell’Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord) |
0,90 |
1 |
0 |
119 |
|
2 |
0 |
183 |
|||
3 |
0 |
173 |
|||
4a |
0 |
109 |
|||
Sgombri della specie Scomber scombrus |
Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda |
0,96 |
1 |
0 |
227 |
2 |
0 |
224 |
|||
3 |
0 |
217 |
|||
Le regioni costiere e le isole della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito |
0,95 |
1 |
0 |
224 |
|
2 |
0 |
221 |
|||
3 |
0 |
215 |
|||
Naselli della specie Merluccius merluccius |
Le regioni costiere da Troon, a sud-ovest della Scozia, fino a Wick, a nord-est della Scozia, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni |
0,75 |
1 |
2 184 |
1 723 |
2 |
1 650 |
1 286 |
|||
3 |
1 650 |
1 262 |
|||
4 |
1 359 |
1 043 |
|||
5 |
1 262 |
995 |
|||
Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga |
Isole delle Azzorre e Madera |
0,48 |
1 |
1 032 |
911 |
2 |
1 032 |
866 |
|||
Sardine della specie Sardina pilchardus |
Canarie |
0,48 |
1 |
0 |
141 |
2 |
0 |
176 |
|||
3 |
0 |
198 |
|||
4 |
0 |
129 |
|||
Le regioni costiere e le isole della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito |
0,74 |
1 |
0 |
217 |
|
2 |
0 |
272 |
|||
3 |
0 |
306 |
|||
4 |
0 |
200 |
|||
Le regioni costiere atlantiche del Portogallo |
0,93 |
2 |
0 |
342 |
|
0,81 |
3 |
0 |
335 |
(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2), precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri. |
(3) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede che, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l’organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro. |
(4) |
Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.
ALLEGATO
Valori forfettari
Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato |
EUR/tonnellata |
||
|
|
||
|
|
||
|
50 |
||
|
50 |
||
|
15 |
||
|
2 |
||
|
|
||
|
0 |
||
|
10 |
||
|
|
||
|
40 |
||
|
20 |
||
|
20 |
||
|
1 |
||
|
|
||
|
|
||
|
8 |
||
|
|
||
|
0 |
||
|
25 |
||
|
30 |
||
|
|
||
|
55 |
||
|
20 |
||
|
0 |
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 200/2012 DELLA COMMISSIONE,
dell'8 marzo 2012,
sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo, tra l’altro, della salmonella in tutte le fasi di rilievo in particolare a livello della produzione primaria, ovvero nei branchi, in modo da ridurre la diffusione di agenti patogeni zoonotici di origine alimentare e il pericolo per la salute pubblica. |
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi per l’Unione per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei polli da carne. Questa riduzione è la chiave per garantire che i criteri per la salmonella nelle carni fresche del pollame enunciati nella parte E dell'allegato II del suddetto regolamento e nel capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari (2) possano essere soddisfatti. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo dell’Unione debba comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche inclusa all'occorrenza una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorra tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE (3) del Consiglio, in particolare del suo articolo 5. |
(5) |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (4), definisce l’obiettivo per la riduzione della percentuale massima dei branchi di polli da carne che restano positivi ai due sierotipi di salmonella all’1% o meno entro il 31 dicembre 2011. |
(6) |
Secondo la relazione sintetica dell’Unione europea sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nel 2009 (5), la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da Salmonella enteritidis sono diminuiti in modo significativo nel 2009, mentre si è osservato un aumento dei casi di Salmonella typhimurium. |
(7) |
Nel luglio 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico su una stima quantitativa dell’impatto sulla salute pubblica di un nuovo obiettivo per la riduzione della salmonella nei polli da carne (6). Gli esperti hanno concluso che la Salmonella enteritidis è il sierotipo zoonotico di Salmonella trasmesso alla progenie dalla madre più frequente nel pollame. L’EFSA ha anche constatato che le misure di controllo dell’Unione nei polli da carne hanno contribuito a ridurre notevolmente il numero di casi di salmonellosi umana dovuta al consumo di pollame rispetto alla situazione nel 2006. Occorre pertanto confermare l’obiettivo. |
(8) |
Negli ultimi anni i ceppi monofasici di Salmonella typhimurium si sono sviluppati fra i sierotipi di Salmonella più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani. Il parere scientifico dell’EFSA del 2010 sul controllo e sulla valutazione del rischio per la salute pubblica dei “ceppi del tipo Salmonella typhimurium” adottato il 22 settembre 2010 (7) ha specificato anche che i ceppi monofasici di Salmonella typhimurium con formula antigenica 1,4,[5],12:i:-, la quale comprende ceppi con o senza l’antigene O5, devono essere considerati varianti di Salmonella typhimurium e rappresentano un rischio per la salute pubblica paragonabile a quello degli altri ceppi di Salmonella typhimurium. I ceppi di Salmonella typhimurium con formula antigenica 1,4,[5],12:i:- dovrebbero quindi essere inclusi nell’obiettivo. |
(9) |
Per verificare se l’obiettivo dell’Unione è stato conseguito è necessario campionare ripetutamente i branchi di polli. Per valutare e comparare i risultati è necessario definire un metodo di prova comune per verificare se l’obiettivo dell’Unione è stato raggiunto. |
(10) |
I programmi di controllo nazionali per raggiungere l'obiettivo dell'Unione entro il 2012, per branchi di polli della specie Gallus gallus, sono stati trasmessi per ottenere il cofinanziamento dell'Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, relativa alle spese nel settore veterinario (8). Le modifiche tecniche introdotte nell’allegato del presente regolamento sono direttamente applicabili. La Commissione non deve di conseguenza approvare una seconda volta i programmi di controllo nazionali che applicano questo regolamento. Non è quindi necessario un periodo transitorio. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Obiettivo dell'Unione
1. L’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne, (“obiettivo dell’Unione”) è quello di ridurre all'1% o meno la percentuale annua massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium entro il 1 dicembre 2011.
Per quanto riguarda la Salmonella typhimurium monofasica, sono inclusi nell'obiettivo dell'Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.
2. Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato ("metodo di prova").
Articolo 2
Riesame dell'obiettivo dell'Unione
La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del metodo di prova e secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Articolo 3
Abrogazione del regolamento (CE) n. 646/2007
Il regolamento (CE) n. 646/2007 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(4) GU L 151 del 13.06.2007, pag. 21.
(5) EFSA Journal 2011; 9(3):2090.
(6) EFSA Journal 2011; 9(7):2106.
(7) EFSA Journal 2010; 8(10):1826.
(8) GU L 155 del 18.06.2009, pag. 30.
ALLEGATO
Programma di test necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2
1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO
Il campionamento comprende tutti i branchi di polli da carne della specie Gallus gallus ("polli da carne") nell'ambito dei programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.
2. CONTROLLO NEI POLLI DA CARNE
2.1. Frequenza dei campionamenti
(a) |
Gli operatori del settore alimentare devono sottoporre a campionamento tutti i branchi di polli da carne entro tre settimane prima della macellazione. In deroga al campionamento obbligatorio di cui al primo comma, l'autorità competente può prevedere che gli operatori del settore alimentare debbano sottoporre a campionamento almeno un branco di polli da carne per ciclo nelle aziende agricole con più di un branco se:
In deroga ai suddetti obblighi di campionamento l’autorità competente può autorizzare il campionamento nelle ultime sei settimane prima della macellazione nel caso in cui i branchi siano tenuti per più di 81 giorni o facciano parte della produzione di polli da carne biologici conformemente al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (1). |
(b) |
L’autorità competente deve campionare ogni anno almeno un branco di polli da carne sul 10% delle aziende agricole con oltre 5 000 capi. Il campionamento può essere effettuato sulla base del rischio e ogniqualvolta l’autorità competente lo ritenga necessario. Un campionamento eseguito dall’autorità competente può sostituire il campionamento da parte dell'operatore del settore alimentare conformemente al punto (a). |
2.2. Protocollo di campionamento
2.2.1. Istruzioni generali per il campionamento
L’autorità competente o l’operatore del settore alimentare deve garantire che i campioni sono prelevati da personale adeguatamente formato a tale scopo.
Devono essere prelevate almeno due paia di tamponi da stivale. I tamponi da stivale vengono posti sugli stivali e il campione viene estratto muovendosi nel pollaio. I tamponi relativi a un branco di polli da carne possono essere raggruppati in un unico campione.
Prima di applicare i tamponi da stivale la loro superficie deve essere inumidita attraverso:
(a) |
l'applicazione di diluente a massimo recupero (MRD: 0,8% cloruro di sodio, 0,1% peptone in acqua deionizzata sterile); |
(b) |
l’applicazione di acqua sterile; |
(c) |
l’applicazione di altri diluenti approvati dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003; oppure |
(d) |
deve essere trattata in autoclave in un contenitore con diluenti. |
La modalità di inumidimento dei tamponi da stivale consiste nel versare il liquido all’interno prima che siano applicati o nell’agitarli in un contenitore con del diluente.
Va garantito che tutte le sezioni del pollaio siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ciascun paio di tamponi da stivale deve coprire il 50% circa della superficie del pollaio.
Dopo il campionamento i tamponi vanno rimossi attentamente dagli stivali per non staccare il materiale aderitovi. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore etichettato.
L'autorità competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurarne la rappresentatività in una valutazione caso per caso dei parametri epidemiologici, quali le condizioni di biosicurezza, la distribuzione o l’entità del branco.
Se l’autorità competente fornisce l'autorizzazione è possibile sostituire un paio di tamponi da stivale con un campione di polvere di 100 g prelevato in vari siti del pollaio da superfici sulle quali la presenza della polvere sia visibile. In alternativa, per raccogliere la polvere in più punti del pollaio, possono essere usati uno o più tamponi di tessuto umidi con una superficie di almeno 900 cm2. Ciascun tampone deve risultare ben coperto di polvere su entrambi i lati.
2.2.2. Istruzioni specifiche relative ad alcune aziende
(a) |
Per i polli da carne in allevamenti estensivi i campioni vanno prelevati esclusivamente all’interno del pollaio. |
(b) |
Quando non è possibile accedere ai pollai a causa dello spazio ridotto nei branchi con meno di 100 capi ed è quindi impossibile utilizzare tamponi da stivale camminando, questi possono essere sostituiti dalla stessa tipologia di tamponi di tessuto prelevati a mano usati per la polvere nei quali i tamponi vengono strofinati sulle superfici contaminate con feci fresche o, se questo non sia fattibile, ricorrendo ad altre tecniche di campionamento per le feci idonee allo scopo. |
2.2.3. Campionamento ad opera dell'autorità competente
L’autorità competente deve eseguire ulteriori test e/o controlli documentali necessari per verficare che i risultati non siano alterati dalla presenza di antimicrobici o di altre sostanze che inibiscono la proliferazione di batteri.
Qualora non venga rilevata la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, ma vengano riscontrati antimicrobici o effetti inibitori della crescita batterica, il branco di polli da carne è considerato infetto ai fini dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2.2.4. Trasporto
I campioni devono essere inviati senza indebiti ritardi, per posta celere o corriere ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Durante il trasporto devono essere al riparo da temperature oltre i 25°C e dall'esposizione alla luce solare.
I campioni che non possono essere inviati entro 24 ore dal campionamento devono essere conservati sotto refrigerazione.
3. ANALISI DI LABORATORIO
3.1. Preparazione dei campioni
In laboratorio i campioni devono essere convervati sotto refrigerazione prima dell’esame. Questo deve essere eseguito entro le 48 ore successive alla ricezione dei campioni ed entro 4 giorni dalla data di campionamento.
I campioni di polvere devono essere analizzati separatamente. Ai fini dell’analisi tuttavia l’autorità competente può decidere di unirli al paio di tamponi da stivale.
Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente e la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.
Le due paia di tamponi da stivale vengono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con peptone tamponato (BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente, oppure i 225 ml di diluente vengono aggiunti direttamente alle due paia di tamponi da stivali nel contenitore così come è giunto in laboratorio.
I tamponi da stivale vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliervisi; se necessario aggiungere altro BPW.
Se si adottano le norme EN ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.
3.2. Metodo di rilevazione
La rilevazione di Salmonella spp deve essere effettuata in conformità con l’emendamento 1 della norma EN/ISO 6579 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Metodo orizzontale per la rilevazione della Salmonella spp. - Emendamento 1: Allegato D: “Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria” dell’Organizzazione internazionale per la normazione.
3.3. Sierotipizzazione
Dev'essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo prelevato dall'autorità competente, sulla base dell’attuale schema di Kaufmann-White-LeMinor.
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che per tutti gli isolati è escluso almeno che non appartengono ai sierotipi di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.
3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore del settore alimentare si possono utilizzare i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in alternativa ai metodi per la preparazione dei campioni ed ai metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.
3.5. Stoccaggio dei ceppi
L'autorità competente assicura che almeno un ceppo isolato dei sierotipi di salmonella rilevati provenienti dai prelievi effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, per pollaio e per anno, sia conservato in vista di una futura tipizzazione fagica o dell'effettuazione di un test di suscettibilità antimicrobica, utilizzando i metodi stabiliti per la raccolta delle colture, che devono garantire l'integrità dei ceppi per un periodo minimo di due anni dalla data dell’analisi.
L’autorità competente può decidere di depositare gli isolati dal campionamento eseguito dalle imprese del settore alimentare in vista di una futura tipizzazione fagica o di un test di suscettibilità antimicrobica in previsione di un test degli isolati in comformità con l’articolo 2 della decisione 2007/407/CE della Commissione (3).
4. RISULTATI E RELAZIONI
4.1. Calcolo della diffusione per la verifica dell’obiettivo dell’Unione
Ai fini della verifica del conseguimento dell’obiettivo dell’Unione, un branco di polli da carne è considerato positivo qualora sia rilevata nel branco la presenza di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino).
I branchi di polli da carne risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono riportati solo nell’anno del primo esito positivo del campionamento.
4.2. Relazioni
Le informazioni da trasmettere sono:
(a) |
il numero totale dei branchi di polli da carne che sono stati oggetto di test almeno una volta nel corso dell'anno considerato; |
(b) |
il numero totale dei branchi di polli da carne positivi a qualunque sierotipo della salmonella nello Stato membro; |
(c) |
il numero di branchi di polli da carne positivi almeno una volta alla Salmonella enteritidis e alla Salmonella typhimurium inclusi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-; |
(d) |
il numero dei branchi di polli da carne positivi a ciascuno dei sierotipi di Salmonella o a una Salmonella non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati); |
Le informazioni vanno fornite separatamente dal campionamento ai sensi del programma generale di controllo nazionale per la salmonella come previsto al punto 2.1. (a) e (b), del campionamento per gli operatori del settore alimentare come previsto al punto 2.1. (a) e del campionamento delle autorità competenti come previsto al punto 2.1. (b).
I risultati dei test sono considerati informazioni pertinenti relative alla catena alimentare ai termini di quanto disposto nell’allegato II sezione III del regolamento 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Devono essere a disposizione dell’autorità competente almeno le seguenti informazioni di ciascun branco di polli da carne analizzato:
(a) |
il riferimento dell’azienda agricola, che rimane unico nel tempo; |
(b) |
il riferimento del pollaio, che rimane unico nel tempo; |
(c) |
il mese di campionamento. |
I risultati e ogni altra informazione pertinente sono comunicati nella relazione sulle tendenze e le fonti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE (5).
L’operatore del settore alimentare comunicherà all'autorità competente l'avvenuta individuazione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium senza indebiti ritardi. Lo stesso incaricherà il laboratorio di analisi di agire di conseguenza.
(1) GU L 250 del 18.09.2008, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.04.2004, pag. 1.
(3) GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012
che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
Attualmente il nitroxinil figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
(4) |
L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito alla cancellazione della voce esistente relativa al nitroxinil applicabile a latte vaccino e ovino. |
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare un limite massimo di residui per il nitroxinil per il latte vaccino e ovino nonché di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». |
(6) |
Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di prendere i provvedimenti del caso per conformarsi al nuovo LMR. |
(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 maggio 2012.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La voce relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Nitroxinil |
Nitroxinil |
Bovini, ovini |
400 μg/kg |
Muscolo |
|
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
200 μg/kg |
Grasso |
|||||
20 μg/kg |
Fegato |
|||||
400 μg/kg |
Rene |
|||||
20 μg/kg |
Latte |
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 202/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012
che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di determinare il limite massimo di residui per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(4) |
In base alla raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non occorre stabilire i LMR per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(5) |
È dunque opportuno modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini. |
(6) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
“Fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato |
Non applicabile |
Bovini |
LMR non richiesto |
Non applicabile |
NESSUNA |
Biologico / Immunomodulatore” |
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 38, lettera a), e l'articolo 40,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il capo 4 del titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione biologica di alimenti trasformati. Le modalità di applicazione delle suddette prescrizioni fondamentali sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (2). |
(2) |
È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 889/2008 prescrizioni specifiche per la produzione di vino biologico. Tali prescrizioni devono applicarsi ai prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3). |
(3) |
L'elaborazione del vino biologico comporta l'uso di determinati prodotti e sostanze come additivi o coadiuvanti tecnologici a condizioni ben definite. A questo scopo e sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio compiuto a livello dell'Unione sulla «Viticoltura ed enologia biologica: sviluppo di tecniche ecologicamente sostenibili e orientate alle richieste del consumatore per il miglioramento della qualità del vino biologico e per una normativa di riferimento basata su criteri scientifici» (noto anche come «Orwine») (4) l'uso di tali prodotti e sostanze deve essere autorizzato in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007. |
(4) |
Determinati prodotti e sostanze, che sono utilizzati come additivi e coadiuvanti nelle pratiche enologiche a norma del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (5), sono ottenuti da materie prime di origine agricola. In questo caso le materie prime possono essere disponibili sul mercato in forma biologica. Allo scopo di promuoverne la domanda sul mercato, è necessario dare la preferenza all'uso di additivi e di coadiuvanti ottenuti da materie prime provenienti dall'agricoltura biologica. |
(5) |
Le pratiche e le tecniche di vinificazione sono stabilite a livello unionale dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalle sue norme di attuazione previste dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (6). L'utilizzo di queste pratiche e tecniche nella vinificazione biologica può non essere coerente con gli obiettivi e i principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare con i principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici, menzionati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto necessario introdurre restrizioni e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche. |
(6) |
Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasformazione degli alimenti possono essere utilizzate anche nella vinificazione e avere degli effetti anche su determinate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e pertanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono tecniche alternative in grado di sostituirle. Questo vale per i trattamenti termici, la filtrazione, l'osmosi inversa e l'uso di resine a scambio ionico. Di conseguenza è necessario che queste pratiche siano disponibili per i vinificatori biologici, ma il loro uso deve essere sottoposto a restrizioni. Occorre prevedere a tempo debito la possibilità di un riesame del trattamento termico, delle resine a scambio ionico e dell'osmosi inversa. |
(7) |
Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura dei prodotti biologici devono essere esclusi dal processo di vinificazione di vino biologico. Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche modificano notevolmente la composizione del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. Per gli stessi scopi, anche l'utilizzo o l'aggiunta di certe sostanze potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. È pertanto appropriato vietare l'uso o l'aggiunta di tali sostanze nell'ambito di pratiche e trattamenti enologici biologici. |
(8) |
Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, i risultati dello studio Orwine hanno dimostrato che i vinificatori biologici dell'Unione già riescono a ridurre il tenore di anidride solforosa nei vini ottenuti da uve biologiche, rispetto al tenore massimo di anidride solforosa autorizzato per i vini non biologici. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di zolfo specifico per i vini biologici, che dovrebbe essere inferiore al tenore autorizzato nei vini non biologici. I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il suo tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride solforosa specifici per i vini biologici. Tuttavia, condizioni climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune zone viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi supplementari di solfiti nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finito di quell'annata. È quindi opportuno autorizzare l'aumento del tenore massimo di anidride solforosa qualora si verifichino le condizioni summenzionate. |
(9) |
Il vino è un prodotto a lunga durata di conservazione e determinati vini vengono conservati tradizionalmente per molti anni in botti o cisterne prima di essere immessi sul mercato. Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (7) e per un periodo limitato in virtù del regolamento (CE) n. 889/2008, è opportuno autorizzare la commercializzazione di tali vini fino a esaurimento delle scorte mantenendo i requisiti di etichettatura previsti da tale regolamento. |
(10) |
Alcuni dei vini ancora in magazzino sono stati elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle norme sulla produzione di vino biologico previste dal presente regolamento. Se questo può essere dimostrato, occorre autorizzare l'uso del logo comunitario di produzione biologica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, che dal 1o luglio 2010 si chiama «logo biologico dell'UE», per consentire un confronto e una concorrenza leali tra vini biologici prodotti anteriormente e successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se invece non sia possibile dimostrarlo, il vino può recare esclusivamente l'etichetta di «vino ottenuto da uve biologiche», senza il logo di produzione biologica dell'UE, purché sia stato ottenuto in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 e al regolamento (CE) n. 889/2008 nella versione in vigore prima della modifica apportata dal presente regolamento. |
(11) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1) |
il titolo II è così modificato:
|
2) |
il titolo V è così modificato:
|
3) |
è inserito un nuovo allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263
(5) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
(6) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
(7) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(8) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(9) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.
(10) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO VIII bis
Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater
Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 |
Nome del prodotto o della sostanza |
Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 |
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Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte |
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Autorizzato fino al 31 luglio 2015 |
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Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009 |
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Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor” |
(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.
(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.»
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 204/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
85,1 |
JO |
78,3 |
|
MA |
64,7 |
|
SN |
207,5 |
|
TN |
99,6 |
|
TR |
90,3 |
|
ZZ |
104,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
121,8 |
TR |
170,7 |
|
ZZ |
146,3 |
|
0709 91 00 |
EG |
82,2 |
ZZ |
82,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
53,5 |
TR |
99,8 |
|
ZZ |
76,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,2 |
IL |
69,1 |
|
MA |
47,5 |
|
TN |
55,6 |
|
TR |
72,6 |
|
ZZ |
58,8 |
|
0805 50 10 |
BR |
43,7 |
EG |
41,7 |
|
MA |
69,3 |
|
TR |
57,0 |
|
ZZ |
52,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
117,2 |
CL |
104,7 |
|
CN |
107,7 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
164,3 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
76,6 |
CL |
119,7 |
|
CN |
55,6 |
|
ZA |
88,3 |
|
ZZ |
85,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/144/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2012
recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC. |
(2) |
A seguito del riesame dell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC, il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone nell’elenco. |
(3) |
Le informazioni relative ad una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I e alle persone figuranti nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbero inoltre essere aggiornate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato I della decisione 2010/656/PESC, la voce relativa alla seguente persona:
Désiré Tagro
è sostituita dalla voce riportata nell’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
ALLEGATO I
Voce di cui all’articolo 1
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, ecc.) |
Motivi della designazione |
Data di designazione da parte dell’ONU |
Désiré Tagro |
N. di passaporto: PD–AE 065FH08 Data di nascita: 27 gennaio 1959 Luogo di nascita: Issia, Costa d’Avorio Deceduto il 12 aprile 2011 ad Abidjan |
Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari. |
Data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell’Unione europea: 22.12.2010) |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi della designazione |
1. |
Kadet Bertin |
Nato nel 1957 a Mama |
Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo. Nipote di Laurent Gbagbo. In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai “giovani patrioti” (COJEP). Implicato nel finanziamento e traffico d’armi e nelle manovre per aggirare l’embargo. Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della “Forza Lima” (squadroni della morte). Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo. A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d’armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio. |
2. |
Oulaï Delafosse |
Nato il 28 ottobre 1968 |
Ex sottoprefetto di Toulepleu. Capo dell’Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest. In quanto capo milizia, responsabile di violenze e crimini, in particolare nella zona di Toulepleu. Alle dirette dipendenze di Kadet Bertin, durante la crisi post-elettorale si è mostrato molto attivo nel reclutamento di mercenari liberiani nonché nel traffico di armi illecite provenienti dalla Liberia. Le sue truppe hanno fatto regnare il terrore durante tutto il periodo post-elettorale, uccidendo centinaia di persone originarie del nord della Costa d’Avorio. A causa del suo estremismo politico, della sua vicinanza a Kadet Bertin e dei forti legami che ha mantenuto con gli ambienti dei mercenari liberiani, continua a costituire una minaccia per la stabilità del paese. |
3. |
Pastor Gammi |
|
Capo della milizia “Movimento ivoriano per la liberazione dell’Ovest” (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi. Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Dall’esilio si è affiliato alla “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere. |
4. |
Marcel Gossio |
Nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé. N. di passaporto: 08AA14345 (data di scadenza: 6 ottobre 2013) |
In fuga dalla Costa d’Avorio. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nell’appropriazione indebita di fondi pubblici e nella fornitura di finanziamenti e armi alle milizie. Uomo chiave del finanziamento del clan Gbagbo e delle milizie. È anche un personaggio centrale nel traffico illecito di armi. Gli ingenti fondi sottratti e la sua conoscenza delle reti illegali di armi fanno sì che continui a costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio. |
5. |
Justin Koné Katina |
|
In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell’Africa dell’Ovest (BCEAO). Dal suo luogo d’esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere. |
6. |
Ahoua Don Mello |
Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou. N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013) |
Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo. In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Dall’esilio continua a dichiarare fraudolenta l’elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l’autorità. Rifiuta di rispondere all’appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano e nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana. Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d’Avorio è uno “Stato tribale assediato” e che “i giorni del regime Ouattara sono contati”. |
7. |
Moussa Touré Zéguen |
Nato il 9 settembre 1944. Vecchio passaporto: AE/46CR05 |
Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP). Fondatore della “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI). Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese. Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime. Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d’Abobo e di Adjamé). In esilio a Accra, ha fondato la “Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio” (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo. Dal suo luogo d’esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d’Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata “ricolonizzata” e “invita gli ivoriani a cacciare gli impostori” (Jeune Afrique, luglio 2011). Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoriano contro Ouattara». |
Rettifiche
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/55 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2010 )
A pagina 6, all'articolo 5, paragrafo 3:
anziché:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:»,
leggi:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che imponga all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:».