ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.059.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 59

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
1 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 174/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2012

11

 

 

DECISIONI

 

 

2012/131/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa ai contributi a favore di Interbev [notificata con il numero C(2011) 4923]

14

 

 

2012/132/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 776]

34

 

 

2012/133/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2012, che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (BCE/2012/2)

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 173/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (2), ha evidenziato la necessità di apportare modifiche di lieve entità alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Si tratta della necessità di chiarire o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire in modo ancora migliore l'applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative al controllo dell'accesso, alla sorveglianza e al pattugliamento, al controllo dei passeggeri e del bagaglio da stiva, ai controlli di sicurezza su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto, formazione del personale e attrezzature di sicurezza.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:

1)

il testo del punto 1.1.3.4 è sostituito dal seguente:

«1.1.3.4

Qualora persone non autorizzate, o passeggeri e membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, possano aver avuto accesso a parti critiche, si procede non appena possibile ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate in modo da poter ragionevolmente garantire che esse non contengano articoli proibiti.

Il dettato del paragrafo 1 si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti a una ispezione di sicurezza.

Il paragrafo 1 non si applica quando persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso a queste parti.

Per quanto riguarda i passeggeri o i membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, il paragrafo 1 si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per i bagagli da stiva e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo, che non partono sullo stesso aereo dei suddetti passeggeri o membri dell'equipaggio.»;

2)

al punto 1.2.2.2 è aggiunto il seguente testo:

«In alternativa l'accesso può essere autorizzato se l'accertamento dell'identità è avvenuto mediante verifica dei dati biometrici.»;

3)

al punto 1.2.2.4 è aggiunto il seguente testo:

«Se l'identità è accertata sulla base dei dati biometrici, la verifica deve comprovare che la persona che cerca di accedere alle aree sterili sia in possesso di una delle autorizzazioni di cui al punto 1.2.2.2 e che tale autorizzazione sia valida e non sia stata disattivata.»;

4)

è inserito il seguente punto 1.2.6.9:

«1.2.6.9

I veicoli che sono utilizzati esclusivamente nelle aree lato volo e non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche possono essere esentati dall'applicazione dei punti da 1.2.6.2 a 1.2.6.8, purché riportino all'esterno in modo chiaramente visibile l'indicazione che si tratta di veicoli operativi in uso all'aeroporto.»;

5)

alla fine del punto 1.2.7.1, lettera c), è aggiunto il seguente testo:

«; e

d)

le distanze tra il terminale o punto di accesso e l'aeromobile con il quale i membri dell'equipaggio sono arrivati o partiranno.»;

6)

il punto 1.5.2 è sostituito dal seguente:

«1.5.2

La frequenza e gli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento si basano su una valutazione del rischio e devono essere approvati dall'autorità competente. Essi tengono conto degli elementi seguenti:

a)

le dimensioni dell'aeroporto, inclusi il numero e la natura delle operazioni;

b)

la configurazione dell'aeroporto, in particolare l'interrelazione tra le aree stabilite nell'aeroporto;

c)

le possibilità e i limiti degli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento.

Le parti della valutazione del rischio relative alla frequenza e alle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento, dietro richiesta, vengono messe a disposizione per iscritto, a fini del controllo di conformità.»;

7)

il punto 4.1.3.4 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono stati acquistati nell'area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto di vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell'aeroporto, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure»;

b)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

sono stati acquistati in un altro aeroporto dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore nell'area lato volo dell'aeroporto in questione; oppure

f)

sono stati acquistati a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nelle precedenti 24 ore a bordo dell'aeromobile in questione.»;

8)

il testo del punto 5.3.3.2 è sostituito dal seguente:

«5.3.3.2

Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli menzionati al punto 5.3.2 viene rimosso dall'aeromobile e sottoposto a un nuovo controllo prima di esservi nuovamente caricato.»;

9)

il punto 6.0.2 è sostituito dal seguente:

«6.0.2

Sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di merci e posta i seguenti:

dispositivi incendiari ed esplosivi assemblati che non vengono trasportati con modalità conformi alle vigenti norme di sicurezza»;

10)

il punto 6.0.3 è soppresso;

11)

il testo del punto 6.3.2.6 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.6

La documentazione deve restare a disposizione per essere ispezionata dall'autorità competente in qualsiasi momento prima che la spedizione sia caricata nell'aeromobile e, successivamente, per tutta la durata del volo o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo) e deve contenere le seguenti informazioni:

a)

il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente;

b)

il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master);

c)

il contenuto della spedizione, fatta eccezione per le spedizioni indicate al punto 6.2.3, lettere d) ed e), della decisione C(2010) 774 def., del 13 aprile 2010, della Commissione (1);

d)

lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione:

“SPX”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta oppure

“SCO”, a significare che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto posta, oppure

“SHR”, a significare che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobile cargo o aeromobile per trasporto passeggeri o per trasporto posta, per quanto riguarda i requisiti ad alto rischio;

e)

la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:

“KC”, a significare ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure

“AC”, a significare ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure

gli strumenti o le modalità di controllo utilizzati, oppure

i motivi per dispensare la spedizione dal controllo,

f)

il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio;

g)

il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha riconosciuto lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato.

12)

il testo del punto 6.3.2.7 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.7

Nel caso di spedizioni consolidate si considerano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 6.3.2.5 e 6.3.2.6 se:

a)

l'agente regolamentato che effettua la spedizione consolidata conserva le informazioni di cui al punto 6.3.2.6, lettere da a) a g), per ogni singola partita per la durata del volo o dei voli, o per almeno 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo); e

b)

la documentazione che accompagna la spedizione consolidata riporta il codice identificativo alfanumerico dell'agente regolamentato che ha effettuato la spedizione consolidata, un codice identificativo unico della spedizione consolidata e il suo status di sicurezza.

I requisiti di cui alla lettera a) non si applicano nel caso di spedizioni consolidate che sono sempre oggetto di controllo o che sono esentate dai controlli a norma del punto 6.2.3, lettere d) ed e), della decisione C(2010) 774, se l'agente regolamentato assegna alla spedizione consolidata un codice identificativo unico e indica lo status di sicurezza e una ragione unica per il rilascio di tale status.»;

13)

il punto 6.6.1.1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

le spedizioni vengono confezionate o sigillate dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l'integrità della spedizione; e»;

14)

alla fine del punto 6.8.2.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fino a luglio 2014, la dichiarazione di status di sicurezza ai sensi del punto 6.3.2.6 lettera d) per i cargo o la posta a destinazione dell'UE può essere rilasciata da un ACC3 o da un vettore aereo in provenienza da un paese terzo elencato nell'appendice 6-Fii; dal luglio 2014 gli agenti regolamentati di cui al punto 6.8.3 possono anch'essi rilasciare una dichiarazione di status di sicurezza in tal senso.»;

15)

il settimo trattino dell'Appendice 6-A è sostituito dal seguente:

«—

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; e»;

16)

è soppressa la seconda frase della rubrica «Articoli proibiti» dell'Appendice 6-D;

17)

l'Appendice 6-E è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 6-E

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ai suoi provvedimenti attuativi.

In occasione del prelievo, del trasporto, dell'immagazzinamento e della consegna di merci e posta aerea alle quali sono stati applicati i controlli di sicurezza [a nome di nome dell'agente regolamentato/vettore aereo che effettua i controlli sulle merci o la posta/mittente conosciuto/mittente responsabile], confermo che verranno rispettate le seguenti procedure di sicurezza:

tutto il personale che trasporta tali merci e posta aerea avrà ricevuto la necessaria formazione generale di responsabilizzazione in materia di sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010,

verrà verificata l'integrità di tutto il personale selezionato che avrà accesso alle merci e alla posta aerea. Tale verifica dovrà includere almeno un controllo dell'identità (se possibile fotografico attraverso la carta d'identità, la patente di guida o il passaporto) e un controllo del curriculum vitae e/o delle referenze presentate,

gli scompartimenti di carico nei veicoli verranno sigillati o chiusi. I veicoli coperti da telone verranno protetti ai fini della sicurezza con cavi TIR. Le zone di carico di veicoli a fondo piatto verranno tenute sotto osservazione in occasione del trasporto di merci aviotrasportate,

immediatamente prima delle operazioni di carico, lo scompartimento di carico verrà ispezionato e protetto fino al completamento delle suddette operazioni di carico,

ogni conducente dovrà avere con sé una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altro documento, munito di fotografia personale, che sia stato rilasciato dalle autorità nazionali o da esse riconosciuto,

i conducenti non effettueranno soste che non siano programmate tra la raccolta del carico e la sua consegna. Quando ciò sia inevitabile, il conducente controllerà la sicurezza del carico e l'integrità dei lucchetti e/o dei sigilli al suo ritorno. Se il conducente rinviene segni di interferenze, ne informerà il suo supervisore e notificherà la circostanza al momento della consegna delle merci/posta aerea al luogo di consegna,

il trasporto non sarà subappaltato a terzi, a meno che anche il terzo abbia un contratto di autotrasporto con [stesso nome dell'agente regolamentato/mittente conosciuto/mittente responsabile o dell'autorità competente che ha riconosciuto o abilitato l'autotrasportatore], e

non saranno subappaltati altri servizi (ad esempio il deposito) a terzi diversi da un agente regolamentato o un organismo che sia stato abilitato o riconosciuto e incluso nell'elenco dei prestatori di tali servizi redatto dall'autorità competente.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Nome:

Mansioni:

Denominazione e sede della società:

Data:

Firma:»;

18)

è aggiunto il seguente punto 8.0.4:

«8.0.4

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 4-C.»;

19)

il testo del punto 8.1.4.2 è sostituito dal seguente:

«8.1.4.2

Per essere designato fornitore conosciuto, il soggetto presenta la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo”, prevista nell'appendice 8-B, a ogni società a cui effettua le forniture. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale.

La dichiarazione firmata è conservata come strumento di convalida dalla società alla quale il fornitore conosciuto consegna le forniture.»;

20)

il testo del punto 8.1.5 è sostituito dal seguente:

«8.1.5.   Controlli di sicurezza che un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto devono effettuare

8.1.5.1.

Un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto di forniture di bordo:

a)

nominano una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedono a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impediscono l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle provviste di bordo; e

d)

garantiscono con ragionevole certezza che le provviste di bordo non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicano sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano provviste di bordo o proteggono fisicamente questi ultimi.

La lettera e) non si applica durante il trasporto nelle aree lato volo.

8.1.5.2

Se un fornitore conosciuto si avvale di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5.1.

8.1.5.3

I controlli di sicurezza che un vettore aereo e un fornitore regolamentato devono applicare sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione.»;

21)

il settimo trattino dell'Appendice 8-A è sostituito dal seguente:

«—

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; e»;

22)

L'APPENDICE 8-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 8-B

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

FORNITORE CONOSCIUTO DI PROVVISTE DI BORDO

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi,

il sottoscritto dichiara quanto segue:

[nome della società]

a)

nomina una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvede a che le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedisce l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle provviste di bordo; e

d)

garantisce con ragionevole certezza che le provviste di bordo non nascondano articoli proibiti; e

e)

applica sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano provviste di bordo o proteggano fisicamente questi ultimi (questo punto non si applica al trasporto nelle aree lato volo).

Qualora si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, [nome della società] si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;

al fine di garantire la conformità, [nome della società] presta la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permette l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori,

[nome della società] informa [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui effettua forniture di bordo] su eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le provviste di bordo, in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture,

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità, e

[nome della società] informa [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui consegna le provviste di bordo] qualora:

a)

cessi l'attività; oppure

b)

non ottemperi più ai requisiti della pertinente legislazione dell’Unione europea.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Rappresentante Legale

Nome:

Data:

Firma: »;

23)

è aggiunto il seguente punto 9.0.4:

«9.0.4

L'elenco degli articoli proibiti nelle forniture per l'aeroporto è lo stesso di quello riportato nell'appendice 4-C.»;

24)

il punto 9.1.1.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.1.1

Le forniture per l'aeroporto vengono sottoposte a controllo (screening) prima di essere ammesse in un'area sterile, a meno che:

a)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un operatore aeroportuale che le consegna al proprio aeroporto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla consegna nell'area sterile; oppure

b)

le forniture siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da parte di un fornitore conosciuto e siano state protette da interferenze illecite dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati fino alla consegna nell'area sterile.»;

25)

il punto 9.1.3.2 è sostituito dal seguente:

«9.1.3.2

Per essere designato come fornitore conosciuto, il soggetto presenta la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per aeroporto” contenuta nell'appendice 9-A all'operatore aeroportuale. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale.

La dichiarazione firmata è conservata dall'operatore aeroportuale come strumento di convalida.»;

26)

il punto 9.1.4 è sostituito dal seguente:

«9.1.4   Controlli di sicurezza che un fornitore conosciuto o un operatore aeroportuale devono applicare

Un fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto o un operatore aeroportuale che consegnano forniture per l'aeroporto in un'area sterile sono tenuti a:

a)

nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedere a che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedire l'accesso non autorizzato ai suoi locali e alle forniture per l'aeroporto; e

d)

accertare con ragionevole certezza che le forniture per l'aeroporto non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano forniture per l'aeroporto o proteggere fisicamente questi ultimi.

La lettera e) non si applica durante il trasporto nelle aree lato volo.

Se un fornitore conosciuto utilizza un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale per il trasporto di forniture all'aeroporto, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza elencati in questo punto.»;

27)

l'Appendice 9-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 9-A

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e suoi provvedimenti attuativi,

il sottoscritto dichiara che:

[nome della società] si impegna a

a)

nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; e

b)

provvedere a che le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; e

c)

impedire l'accesso non autorizzato ai suoi locali e alle forniture per l'aeroporto; e

d)

accertare con ragionevole certezza che le forniture per l'aeroporto non nascondano articoli proibiti; e

e)

applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano forniture per l'aeroporto o a proteggere fisicamente questi ultimi (questo punto non si applica al trasporto nelle aree lato volo).

Qualora si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale per il trasporto di forniture, [nome della società] si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;

al fine di garantire la conformità, [nome della società] presta la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permette l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori,

[nome della società] informa [l'operatore aeroportuale] di eventuali gravi violazioni della sicurezza ed eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le forniture per l'aeroporto, in particolare segnala qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture,

[nome della società] provvede a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento (UE) n. 185/2010 e sia consapevole delle proprie responsabilità, e

[nome della società] informa [l'operatore aeroportuale] qualora:

a)

cessi l'attività; oppure

b)

non ottemperi più ai requisiti della pertinente legislazione dell’Unione europea.

Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.

Rappresentante Legale

Nome:

Data:

Firma: »;

28)

è aggiunto il seguente punto 11.2.7:

«11.2.7   Formazione delle persone che necessitano di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza

La formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza deve fornire le seguenti competenze:

a)

conoscenza di atti di interferenza illecita già commessi nel passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali;

b)

consapevolezza dei principali obblighi legali;

c)

conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea nel proprio ambito lavorativo, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza;

d)

conoscenza delle procedure di comunicazione; e

e)

capacità di reagire in modo appropriato a incidenti relativi alla sicurezza.

Chiunque partecipi a una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza è tenuto a dimostrare di conoscere tutti gli aspetti elencati in questo punto prima di prendere servizio.»;

29)

il punto 11.4.2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

per competenze acquisite durante la formazione iniziale di base, specifica e di sensibilizzazione alla sicurezza, almeno una volta ogni 5 anni o, nei casi in cui le competenze non sono state esercitate per più di 6 mesi, prima del ritorno ai compiti di sicurezza; e»;

30)

il punto 12.7.2.2 è sostituito dal seguente:

«12.7.2.2.

Tutti i dispositivi per lo screening dei LAG devono soddisfare lo standard 1.

Lo standard 1 scade il 29 aprile 2016.»


(1)  Non ancora pubblicata.»;


1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 174/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

60,4

JO

77,3

MA

79,1

TN

97,3

TR

127,1

ZZ

88,2

0707 00 05

JO

134,1

TR

112,5

ZZ

123,3

0709 91 00

EG

88,4

MA

82,2

ZZ

85,3

0709 93 10

MA

60,5

TR

100,2

ZZ

80,4

0805 10 20

EG

53,0

IL

73,9

MA

49,6

TN

52,0

TR

74,6

ZZ

60,6

0805 50 10

EG

42,9

TR

51,7

ZZ

47,3

0808 10 80

CA

122,9

CL

98,4

CN

86,4

MK

28,7

US

147,6

ZZ

96,8

0808 30 90

AR

84,7

CL

114,0

CN

66,8

US

99,0

ZA

106,0

ZZ

94,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 175/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o marzo 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o marzo 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o marzo 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.2.2012-28.2.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

237,97

189,88

Prezzo fob USA

302,13

292,13

272,13

Premio sul Golfo

85,15

18,51

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

15,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2011

relativa ai contributi a favore di Interbev

[notificata con il numero C(2011) 4923]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2012/131/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I   PROCEDURA

(1)

A seguito di informazioni ricevute sulla misura in oggetto, la Commissione europea, con lettera del 2 ottobre 2001, ha interpellato le autorità francesi a proposito della misura stessa. La rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha risposto alla Commissione con lettera del 9 novembre 2001.

(2)

Poiché attuata senza preliminare autorizzazione della Commissione, la misura è stata inserita nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 39/03.

(3)

Con lettera n. C(2003) 2057 def. del 9 luglio 2003, la Commissione ha aperto la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione di aprire la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sugli aiuti in esame. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità francesi hanno inviato le proprie osservazioni con lettere dell’8 e del 10 ottobre 2003, del 13 settembre e del 29 novembre 2005.

(5)

Il 25 febbraio 2011 è stata inviata alla Francia una richiesta di informazioni supplementari; il 29 marzo 2011 si è tenuta una riunione.

(6)

Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 24 maggio 2011.

II   DESCRIZIONE DELLA MISURA IN ESAME

1.   CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERBEV

1.1.   LE ORGANIZZAZIONI INTERCATEGORIALI («IPO») E IL SISTEMA DI CONTRIBUTI VOLONTARI RESI OBBLIGATORI

(7)

Le organizzazioni intercategoriali (le «IPO») sono associazioni che raggruppano nel loro ambito, per filiera, le differenti e più rappresentative famiglie di operatori della categoria della produzione agricola e, secondo i casi, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione, che siano state tutte riconosciute dall’autorità amministrativa competente come organizzazione intercategoriale. La loro esistenza, i loro compiti e il loro funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e successivi del codice rurale. Affinché una tale associazione sia riconosciuta, le autorità competenti devono verificare che siano soddisfatti diversi criteri, in particolare che gli statuti siano conformi alla legge (articolo L.632-1 del codice rurale) e che le organizzazioni costitutive dell’IPO in questione siano rappresentative.

(8)

Le IPO hanno lo scopo di condurre interventi nell’interesse di tutti i componenti di una filiera e possono, con questo intento, concludere accordi. Tali accordi, e il prelievo dei contributi volontari destinati a finanziare gli interventi previsti dagli accordi stessi, possono in seguito essere resi obbligatori («essere estesi») con decreto interministeriale per tutti i soggetti della filiera, che siano o no aderenti a un’organizzazione professionale affiliata all’IPO, se conformi alle finalità la cui lista è stilata dalla legge. Tali accordi mirano essenzialmente a favorire la conoscenza del mercato, le relazioni tra operatori del settore, la qualità e la promozione dei prodotti. Il codice rurale autorizza l’estensione degli accordi solo quando questi mirano a «un interesse comune» fondato su interventi «conformi all’interesse generale e compatibile con le norme della politica agricola comune» (cfr. l’articolo L.632-3 del codice rurale).

(9)

Le modalità per la riscossione e per l’assegnazione dei contributi volontari resi obbligatori sono stabilite singolarmente per ogni accordo d’IPO.

1.2.   IL RUOLO DELLO STATO

(10)

Benché le IPO siano persone giuridiche di diritto privato e il relativo finanziamento sia garantito dai contributi del settore in questione, il funzionamento del sistema dei contributi volontari obbligatori richiede l’intervento dello Stato, in particolare secondo le seguenti modalità:

a)

preliminarmente a qualsiasi richiesta di estensione, l’IPO deve essere riconosciuta dai poteri pubblici e deve conformarsi agli scopi della politica agricola nazionale e della politica agricola comune (cfr. considerando 7 e 8);

b)

una volta riconosciute, le IPO possono richiedere allo Stato di rendere obbligatori i loro accordi con un decreto interministeriale sull’estensione. In tal modo, ogni operatore del settore di produzione in questione diventa soggetto al contributo volontario obbligatorio percepito da una IPO rappresentativa (cfr. considerando 8);

c)

in applicazione dell’articolo L.632-8-1 del codice rurale, le autorità competenti sono le destinatarie delle relazioni di attività di ogni IPO e dei bilanci di applicazione di ogni accordo esteso.

2.   SCOPO DELL’AIUTO

(11)

Lo scopo dell’aiuto in oggetto è di promuovere interventi di ricerca e di sviluppo, di assistenza tecnica e di promozione (pubblicità) a vantaggio del settore dell’allevamento.

2.1.   I CONTRIBUTI ISTITUITI DA INTERBEV

(12)

Sono oggetto della presente decisione due tipi di contributi intercategoriali resi obbligatori dalle autorità pubbliche. Si tratta da una parte del contributo sulle carni e le frattaglie destinate al consumo umano della specie bovina e ovina e sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati nei paesi dell’UE o esportati («il contributo sulle carni») e, dall’altra parte, del contributo a beneficio del Fonds National de l’Élevage («il contributo FNE»).

(13)

Gli accordi intercategoriali che istituiscono i contributi a favore di Interbev oggetto della presente decisione sono i seguenti:

Contributi sulle carni

Contributi a favore del Fond National de l’Elevage (FNE)

Accordi IPO

Decreto di estensione

Accordo IPO

Decreto di estensione

25.7.1995

18.12.1995

15.6.1994

18.12.1995

12.6.2001

19.9.2001

19.4.2001

(14)

L’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) è l’organizzazione intercategoriale francese per il settore del bestiame e delle carni. È stata fondata il 9 ottobre 1979 per iniziativa di organizzazioni rappresentative della filiera bestiame e carni dei settori bovino e equino ed è stata riconosciuta con decreto del 18 novembre 1980 (3). Il suo ruolo è di difendere e valorizzare gli interessi comuni dell’allevamento e delle attività industriali, artigianali e commerciali della filiera. Interbev è stata riconosciuta nel 1980 come organizzazione intercategoriale per il settore del bestiame e delle carni. È composta di tredici organizzazioni professionali nazionali rappresentanti i differenti mestieri del settore economico bestiame e carni: allevatori, commercianti di animali vivi, macellatori, grossisti, industriali, distributori.

(15)

I suoi due principali compiti sono l’elaborazione di accordi intercategoriali e la comunicazione collettiva. A ciò si aggiungono programmi di ricerca nel settore delle carni. Gli accordi intercategoriali firmati nell’ambito dell’associazione definiscono le norme che governano l’attività della filiera. Tali accordi possono essere presentati alle autorità pubbliche nell’ambito della procedura di estensione. Dopo promulgazione dell’estensione, con decreto congiunto del ministero dell’Agricoltura e del ministro dell’Economia, le misure previste da un accordo intercategoriale rivestono carattere obbligatorio per tutti gli operatori della filiera.

2.2.   IL CONTRIBUTO SULLE CARNI

(16)

Con accordo intercategoriale del 25 luglio 1995, oggetto di estensione con decreto del 18 dicembre 1995 (4), Interbev ha istituito un contributo sulle carni e le frattaglie della specie bovina e ovina destinate al consumo umano, nonché sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati nei paesi dell’UE o esportati.

(17)

Il contributo si applicava a tre categorie di carni e/o animali, secondo il seguente sistema:

a)

contributo sulla carne e le frattaglie, destinate al consumo umano, degli animali macellati in Francia: fissato a 0,084 franchi francesi («FRF») (5) a chilogrammo di carcassa e versato dalla persona fisica o giuridica, proprietaria o comproprietaria dell’animale al momento della macellazione;

b)

contributo sulle carni introdotte o importate per essere consumate in Francia: fissato a 0,042 FRF/kg e versato dalla persona fisica o giuridica, prima proprietaria o comproprietaria delle carni sul territorio nazionale;

c)

contributo sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati in un paese dell’UE o esportati: fissato a 7 FRF a capo e versato dalla persona fisica o giuridica, ultimo proprietario o comproprietario degli animali sul territorio nazionale.

(18)

L’accordo intercategoriale del 25 luglio 1995 è stato sostituito da un altro accordo intercategoriale del 12 giugno 2001, il quale ha costituito oggetto di estensione con decreto del 19 settembre 2001 (6). L’articolo primo del decreto prevede che l’accordo sia esteso per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, vale a dire il 30 settembre 2004.

(19)

L’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001 prevedeva una riconduzione della situazione precedente riguardo alla categoria delle carni e/o animali in oggetto, con aumenti sull’importo del contributo: 0,1574 FRF (0,024 EUR) per la carne e le frattaglie destinate al consumo umano degli animali macellati in Francia; 0,0656 FRF (0,010 EUR) per le carni introdotte o importate per essere consumate in Francia; 11,15 FRF (1,7 EUR) per gli animali vivi della specie bovina e ovina inviati in un paese dell’UE o esportati.

(20)

L’accordo del 12 giugno 2001 introduceva anche la possibilità di rimborso parziale del contributo sulle carni al momento del loro invio in un paese dell’UE o della loro esportazione in paesi terzi. Il tasso di rimborso era di 0,0656 FRF/kg (0,010 EUR).

(21)

Le estensioni intervenute nel 1995 e 2001 hanno escluso dal dispositivo il contributo sulle carni introdotte o importate per essere consumate in Francia. Su tali prodotti non si applica dunque il contributo obbligatorio sulle carni.

2.3.   IL CONTRIBUTO FNE

(22)

Con accordo intercategoriale del 15 giugno 1994, esteso con decreto del 18 dicembre 1995 (7) e con decreto del 19 settembre 2001 (8), Interbev ha istituito un contributo a favore del Fonds national de l’élevage. Quest’ultimo decreto prevede che l’accordo sia esteso per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, vale a dire il 30 settembre 2004.

(23)

Tale fondo professionale, gestito nell’ambito della Confédération Nationale de l’Élevage (CNE), è stato creato per rispondere a due scopi principali. Da una parte, esso è volto a incitare alla ristrutturazione delle organizzazioni di servizio e a favorirne l’adattamento ai futuri bisogni di allevatori sempre meno numerosi e costretti a far fronte alle politiche comunitarie di controllo delle produzioni; e dall’altra parte mira a contribuire alla perpetuazione dei mezzi collettivi in materia di creazione del progresso genetico e di ricerca applicata, fattori che saranno in futuro la chiave della concorrenzialità dell’allevamento.

(24)

Un contributo destinato al finanziamento di tale fondo viene prelevato dalle persone fisiche o giuridiche proprietarie o comproprietarie degli animali di specie bovina e ovina macellati in Francia. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle autorità francesi, tale contributo era fissato a 0,02 FRF/kg (0,003 EUR) di carne netta macellata (o 7 FRF a capo per i bovini adulti, 2,40 FRF a capo per i vitelli e 0,36 FRF a capo per gli ovini — rispettivamente 1,05, 0,36 e 0,054 EUR).

(25)

Secondo le autorità francesi, gli incassi di tale contributo vengono impiegati per il miglioramento genetico, il sistema di informazione genetica, la biotecnologia e gli studi economici.

2.4.   GLI INTERVENTI FINANZIATI DA TALI CONTRIBUTI

(26)

Le risorse di Interbev provenienti dai contributi sulle carni sono impiegate in tre tipi di interventi, in particolare:

a)

La comunicazione e la promozione a beneficio del settore;

b)

l’assistenza tecnica;

c)

la ricerca e la sperimentazione.

(27)

Per quanto riguarda la comunicazione e la promozione, si tratta segnatamente del finanziamento di campagne su temi diversi connessi ai prodotti di carne di qualità, o campagne più generiche, alla televisione e alla radio, a favore della carne bovina, nonché iniziative di pubbliche relazioni. Vengono inoltre finanziati interventi di promozione sui mercati esterni o di partecipazione a saloni della categoria e a manifestazioni promozionali.

(28)

Gli interventi di assistenza tecnica sono connessi in particolare alla certificazione e alla qualificazione degli allevamenti, in particolare al fine di superare gli ostacoli cui sono confrontati gli operatori che partecipano a tali pratiche. Interbev elabora inoltre disciplinari collettivi a favore delle filiere e partecipa alla divulgazione e all’applicazione della carta delle buone pratiche di allevamento e del codice «buone pratiche di lavoro» delle carni, oltre a contribuire a una maggiore efficacia delle transazioni su tutta la filiera.

(29)

Gli interventi di ricerca e di sperimentazione sono quelli che meglio rappresentano le esigenze della filiera giacché interessano, segnatamente, la sicurezza alimentare, la gestione della qualità e il benessere animale.

(30)

Le risorse di Interbev provenienti dai contributi FNE sono impiegate per i seguenti interventi:

a)

interventi collettivi di miglioramenti genetici;

b)

sistema informatizzato di gestione dei sistemi d’informazione degli allevamenti;

c)

lavori di ricerca applicata;

d)

studi economici;

e)

interventi vari.

3.   DURATA DELLA MISURA IN ESAME

(31)

La presente decisione concerne un periodo che va dal 1996 al 2004, anno di scadenza dell’ultimo accordo intercategoriale oggetto della presente procedura.

4.   BENEFICIARI

(32)

I beneficiari della misura di aiuto in questione sono gli allevatori di bovini e ovini.

(33)

I principali destinatari finali della misura di aiuto in esame sono i produttori, gli addetti alla trasformazione e i distributori dei prodotti agricoli. È ammesso che taluni interventi possano essere avviati per conto di questi ultimi da ditte private.

(34)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione sulla compatibilità del procedimento di selezione dei fornitori di servizi ai quali è affidata la realizzazione degli interventi di Interbev nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.

5.   RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L’APERTURA DELLA PROCEDURA  (9)

(35)

La Commissione aveva preso nota, per quanto riguarda innanzitutto la natura dei contributi in esame, che questi ultimi erano stati resi obbligatori dal governo francese in forza di una procedura di estensione degli accordi intercategoriali. L’estensione degli accordi si è realizzata tramite adozione di un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Ne consegue che tali contributi avevano richiesto un atto di autorità pubblica per produrre tutti i relativi effetti. Pertanto la Commissione, in fase di apertura della procedura d’esame, aveva ritenuto che si trattasse, nel caso specifico, di prelievi parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche e che tali aiuti fossero illegali poiché non notificati.

(36)

Secondo il considerando 194 degli orientamenti comunitari, riguardante gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (10) (in seguito «gli orientamenti agricoli»), qualsiasi aiuto illegale deve essere valutato secondo la normativa e gli orientamenti in vigore alla data in cui è stato concesso. Gli orientamenti agricoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007. Gli orientamenti precedenti, orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000-2006) (11), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Qualsiasi aiuto concesso invece prima di tale data deve essere valutato in base alle disposizioni e alla prassi applicabile prima del 1o gennaio 2000. Gli aiuti in questione sono stati concessi a decorrere dal 1996.

(37)

Trattandosi di aiuti di Stato finanziati mediante un prelievo parafiscale, gli interventi finanziati dagli aiuti, nonché il finanziamento degli aiuti stessi, avrebbero dovuto essere sottoposti a esame da parte della Commissione.

5.1.   GLI AIUTI

5.1.1.    Gli interventi di promozione

(38)

La Commissione ha ricordato che la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2002 doveva essere verificata alla luce della disciplina degli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell’allegato II del trattato CEE (12) e che la compatibilità degli aiuti concessi dopo tale data, doveva essere verificata alla luce degli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato e alla pubblicità dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato CE e di alcuni prodotti non compresi nell’allegato I (13). Entrambi i testi condividono, in sostanza, gli stessi principi prevedendo, in particolare, criteri negativi e positivi da rispettare. Per quanto riguarda i massimali dell’aiuto, tali interventi devono essere finanziati dal settore per un importo, minimo, del 50 % dei costi. Nel caso in esame, le misure sono state totalmente finanziate da prelievi parafiscali e gli apporti finanziari degli operatori del settore raggiungono per definizione tale livello. La Commissione, in fase di apertura della procedura d’esame, ha dunque ritenuto che le condizioni applicabili fossero rispettate.

5.1.2.    Gli interventi di assistenza tecnica

(39)

La Commissione ha ricordato che la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2000 doveva essere verificata alla luce della prassi adottata dalla Commissione stessa che si ispira alla proposta di misure utili riguardo agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell’allevamento e dei prodotti dell’allevamento (14) e che la compatibilità degli aiuti concessi dopo tale data doveva essere verificata alla luce degli orientamenti agricoli. La prassi che la Commissione adotta prima del 2000 e gli orientamenti agricoli condividono essenzialmente i medesimi principi. Cosicché, per tale tipo di aiuti saranno autorizzati gli aiuti concessi per il 100 % delle spese sovvenzionabili. Inoltre, gli aiuti devono essere accessibili a qualsiasi categoria professionale potenzialmente interessata. La Commissione, in fase di apertura della procedura d’esame, ha allora ritenuto che le disposizioni fossero rispettate.

5.1.3.    Gli interventi di ricerca e di sperimentazione

(40)

La Commissione ha ricordato che la compatibilità di tali aiuti doveva essere verificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo (15) e della comunicazione della Commissione riguardo alla modifica della suddetta disciplina (16). Di modo che un tasso di aiuti fino a 100 % sarà compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni: l’aiuto rivesta un interresse generale per il settore; l’informazione sia pubblicata su giornali specializzati; i risultati dei lavori siano forniti su equa base, tanto in termini di costi quanto di tempo; l’aiuto risponda ai criteri commerciali internazionali sottoscritti dall’UE. In fase di apertura della procedura d’esame, la Commissione ha dunque ritenuto che le disposizioni fossero rispettate.

5.1.4.    Gli interventi finanziati dai contributi FNE

(41)

La Commissione si pone interrogativi sulla natura precisa degli interventi finanziati dal contributo FNE, il cui scopo era di incitare alla ristrutturazione delle organizzazioni di servizio e favorirne l’adattamento ai bisogni futuri degli allevatori, nonché quello di contribuire alla perpetuazione dei mezzi collettivi in materia di creazione del progresso genetico e di ricerca applicata. Secondo le autorità francesi, gli incassi ricavati da tale contributo sarebbero stati impiegati per il miglioramento genetico, il sistema di informazione genetica, la biotecnologia e gli studi economici. Tali elementi d’informazione erano insufficienti per consentire alla Commissione di costatare la compatibilità degli interventi con le disposizioni comunitarie eventualmente applicabili. In fase di apertura della procedura, la Commissione non era dunque in misura di desumere se gli interventi finanziati dal contributo FNE fossero compatibili con il trattato CE (17).

5.2.   IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI

5.2.1.    Il contributo sulle carni

(42)

Dal 1o gennaio 1996, il contributo si applica, tra l’altro, agli animali vivi di specie bovina e ovina, inviati verso altri Stati membri, nonché ai prodotti di carne bovina e ovina inviati verso altri Stati membri, sebbene, per questi ultimi, sia stato introdotto nel 2001 un rimborso parziale del contributo. Secondo un decreto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in seguito «la Corte di giustizia») (18), un tributo è da considerare come una violazione dell’interdizione di discriminazione emanata all’articolo 110 del TRUE se i vantaggi derivanti dalla destinazione del gettito dell’imposizione giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati che sono trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, compensando parzialmente l’onere da essi sopportato e sfavorendo così i prodotti nazionali esportati.

(43)

In fase di procedura di esame, la Commissione ha ritenuto che gli incassi riscossi grazie al tributo sui prodotti e gli animali vivi inviati verso altri Stati membri e destinato a finanziare gli interventi di promozione, di assistenza tecnica e di ricerca nonché di sperimentazione condotti da Interbev, potessero costituire un finanziamento dell’aiuto incompatibile con il mercato interno, tenuto conto del trattato e in particolare dell’articolo 107; e, di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti di Stato di tal sorta finanziati fossero incompatibili con il suddetto trattato. In effetti, il tributo avrebbe potuto sfavorire la produzione di tali animali destinati a essere esportati in altri Stati membri poiché l’assegnazione del gettito dell’imposizione era, per sua natura, suscettibile di agevolare la produzione nazionale commercializzata in Francia con pregiudizio della produzione nazionale esportata, e il livello del tributo non teneva conto degli utili differenti ricavati dai prodotti nazionali a seconda che fossero commercializzati in Francia o fuori dal territorio nazionale.

5.2.2.    Il contributo FNE

(44)

Sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’apertura della procedura di esame, la Commissione non disponeva, in fase della procedura di esame, di elementi indicanti che tale tributo si applicasse ad animali importati o inviati verso altri Stati membri.

6.   COMPATIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VOLONTARI OBBLIGATORI CON IL SISTEMA DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

(45)

Sulla questione della compatibilità dei contributi volontari obbligatori con il sistema dell’organizzazione comune dei mercati (in seguito «l’OCM») nell’ambito della sentenza del 22 maggio 2003Freskot  (19), la Commissione riteneva che nel caso specifico, i contributi volontari obbligatori non interferissero, né direttamente né indirettamente con i prezzi dei prodotti finali in questione poiché i contributi non influenzano i prezzi dei prodotti: questi ultimi sono infatti determinati dal libero mercato. L’onere che grava sui salumi e gli animali di allevamento viene pertanto annullato dall’agevolazione rappresentata dagli interventi finanziati. Di conseguenza si può ritenere che gli effetti dei prelievi sul prezzo sono molto limitati o inesistenti.

III   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(46)

Con lettere dell’8 e del 10 ottobre 2003, le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di aprire la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti della misura di aiuto qui in esame.

(47)

Con lettere del 13 settembre e del 29 novembre 2005, le autorità francesi hanno presentato altre osservazioni in risposta alle richieste di informazioni supplementari inviate dalla Commissione.

(48)

In seguito alla richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione il 25 febbraio 2011 e alla riunione del 29 marzo 2011, le autorità francesi, con lettera del 24 maggio 2011, hanno presentato altre osservazioni.

(49)

Le autorità francesi prendono nota del fatto che la Commissione ritiene che le risorse provenienti da siffatti contributi intercategoriali, resi obbligatori, siano assimilabili a prelievi parafiscali che possono falsare la concorrenza nel mercato interno. Le autorità francesi prendono nota altresì che le misure si sarebbero dovute notificare. Hanno quindi segnalato quanto segue:

1.   PORTATA DELL’ESAME DELLA COMMISSIONE SECONDO LE AUTORITÀ FRANCESI

(50)

Rispetto ai contributi percepiti in applicazione degli accordi intercategoriali del 15 giugno 1994 a favore del fondo per l’allevamento e del 18 dicembre 1995 a favore di Interbev, le autorità francesi ritenevano che la Commissione ne avesse intrapreso l’esame con lettere del 16 gennaio 1995 (aiuto NN 34/95) e del 18 marzo 1996 e archiviato l’esame stesso con lettera [SG(96) D/6396] del 15 luglio 1996 con la seguente conclusione «le misure in esame rientrano esclusivamente nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 e devono costituire oggetto di esame secondo il regolamento menzionato. In effetti, l’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento esclude l’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato».

(51)

In risposta alla Commissione, che faceva valere che all’epoca la Commissione stessa non si era pronunciata sugli altri interventi condotti da Interbev (poiché la pratica NN 34/95 riguardava solo gli investimenti aventi per scopo la ristrutturazione degli allevamenti di bovini lattanti), le autorità francesi hanno affermato che, rispondendo a una lettera della Commissione del 18 marzo 1996, si erano espresse in questi termini: «il fondo nazionale per l’allevamento è effettivamente destinato […] a migliorare la selezione nell’allevamento e a sostenere la ricerca, in particolare quella genetica. […]» (lettera del 13 settembre 2005).

(52)

Le autorità francesi reputano, dunque, che la Commissione fosse perfettamente informata dell’esistenza di interventi di comunicazione, di promozione, di ricerca e di sperimentazione finanziati da Interbev e avrebbe potuto, nell’ambito di tale pratica, inoltrare alle autorità francesi richieste di informazioni supplementari. Non avendo la Commissione dato seguito a tale comunicazione, le autorità francesi hanno dedotto che le informazioni comunicate soddisfacessero la Commissione.

(53)

In una successiva risposta alla Commissione, la quale faceva valere l’invio di una richiesta di informazioni supplementari (30 maggio 1996) alla lettera suddetta, le autorità francesi hanno affermato di non aver mai ricevuto richieste di informazioni supplementari e hanno reputato che la mancanza di azioni da parte della Commissione tra il 30 maggio 1996 e il 2 ottobre 2001 costituisse un’accettazione implicita della compatibilità degli interventi di cui la Commissione stessa era a conoscenza.

(54)

Inoltre, le autorità francesi affermano che la Commissione fosse informata degli interventi di comunicazione condotti da Interbev nell’ambito della pratica C 18/95, relativa agli interventi a beneficio della filiera ovina.

(55)

Di conseguenza, non avendo la Commissione da allora proseguito l’esame di tali accordi, le autorità francesi reputano aver legittimamente ritenuto che essa non si opponesse alla loro applicazione.

(56)

In tali condizioni, le autorità francesi reputavano che la presente procedura riguardasse solo l’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001.

(57)

Con lettera del 24 maggio 2011 e al momento della riunione del 29 marzo 2011, le autorità francesi hanno infine consegnato alla Commissione dati riguardanti tutto il periodo in questione.

2.   RAGIONE CHE GIUSTIFICA LA MANCATA NOTIFICA DELL’AIUTO SECONDO LE AUTORITÀ FRANCESI

(58)

Per quanto riguarda gli interventi perseguiti grazie alle risorse provenienti dai contributi percepiti in applicazione dei nuovi accordi intercategoriali con data del 12 giugno 2001, a favore di Interbev e del FNE, alle autorità francesi, non era sembrato necessario notificarli poiché finanziati solo dalle risorse private prelevate dalla filiera interessata.

3.   GLI INTERVENTI CONDOTTI DA INTERBEV

(59)

Per quanto riguarda gli interventi condotti da Interbev, le autorità francesi prendono nota del fatto che la Commissione, dopo analisi delle informazioni ottenute con lettera del 9 novembre 2001, riteneva tali interventi compatibili con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al settore agricolo (2000-2006) e con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti agricoli nonché di taluni prodotti non compresi nell’allegato I. Le autorità francesi confermano inoltre che durante il periodo interessato dalla presente decisione, Interbev ha finanziato tali interventi di pubblicità, di assistenza tecnica, di ricerca e di sperimentazione, nelle medesime condizioni di quelle esposte in precedenza, nella lettera del 9 novembre 2001.

4.   LE AZIONI DI RICERCA E DI ASSISTENZA TECNICA CONDOTTE ATTRAVERSO IL FNE

(60)

Riguardo al FNE, le autorità francesi, con lettera di risposta alla decisione di apertura della procedura (8 e 10 ottobre 2003), hanno fornito le seguenti spiegazioni.

(61)

Gli interventi condotti grazie alle risorse FNE sono interventi di assistenza tecnica e di ricerca applicata. Le autorità francesi hanno confermato che tali interventi erano stati concepiti nel rispetto dei considerando 14 e 17 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000-2006).

(62)

Innanzitutto, viene precisato che le risorse riscosse dal FNE sono state destinate ai seguenti interventi:

a)

interventi collettivi di miglioramento genetico;

b)

sistema informatizzato di gestione e sistema d’informazione sugli allevamenti;

c)

lavori di ricerca applicata;

d)

studi economici;

e)

interventi vari.

4.1.   SETTORE DELLA GENETICA

(63)

Nel settore della genetica, la partecipazione del FNE rimane strettamente riservata all’accompagnamento di alcuni interventi collettivi condotti nell’ambito del Dispositivo Nazionale di Miglioramento Genetico e definiti dalla Commission Nationale d’Amélioration Génétique (CNAG) che raggruppa i rappresentanti dello Stato, del settore, della ricerca e dell’insegnamento.

(64)

I finanziamenti concessi dal FNE sono essenzialmente dedicati all’accompagnamento degli interventi della sezione genetica dell’Istituto dell’allevamento, il cui compito principale è: il sostegno alle organizzazioni di base che concorrono al progresso genetico dei ruminanti; l’elaborazione, la manutenzione e l’evoluzione dei disciplinari collettivi che definiscono le procedure di base; il controllo delle procedure di valorizzazione e di registrazione nelle reti informatiche collettive dei dati necessari alla valutazione genetica dei riproduttori; l’adeguamento delle procedure di indicizzazione in partenariato con l’INRA, l’attuazione delle procedure di scambio di dati sul piano internazionale e la divulgazione degli indici ufficiali in Francia.

4.2.   RINNOVO E SVILUPPO DEI SISTEMI D’INFORMAZIONE SULL’ALLEVAMENTO

(65)

A titolo della propria azione di rinnovo e di sviluppo dei sistemi d’informazione sull’allevamento, il FNE contribuisce al rinnovo del sistema d’informazione genetica (SIG). Intrapreso nel 1995, tale rinnovo si è imposto con lo scopo di modernizzare un sistema collettivo d’informazione istituito da oltre 20 anni e di unificarlo onde garantire una gestione più efficace dei dati genetici consentendo al contempo di integrare le nuove funzioni necessarie all’indicizzazione e di ridurre i costi.

(66)

Peraltro, il FNE ha partecipato allo studio della fattibilità economica, tecnica e giuridica del progetto Système professionnel d’information en élevage (SPIE — Sistema professionale d’informazione sull’allevamento) il cui scopo è di garantire la valorizzazione professionale e intercategoriale dei dati ufficiali di identificazione e di altri dati che potrebbero essere garantiti.

4.3.   PROVVEDIMENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA APPLICATA

(67)

Diversi programmi di ricerca applicata hanno beneficiato di sostegni da parte del FNE, che si prefigge di impegnare la propria partecipazione in studi aventi per scopo temi di interesse generale per la filiera dell’allevamento, come per esempio l’aiuto al programma di ricerca applicata e di trasferimento delle biotecnologie della riproduzione (trasferimento di embrioni, sexing, fecondazione in vitro, clonazione). Tali lavori riguardano le nuove tecniche derivanti dall’embriologia, particolarmente interessanti in previsione del futuro impiego dei marcatori molecolari e dei lavori di selezione assistita da marcatori. Il programma si è materializzato attraverso un rilevante miglioramento del rendimento del classico trasferimento di embrioni, lo sviluppo e l’evoluzione del metodo francese di sexing degli embrioni, lo sviluppo del metodo di aspirazione ecoguidata degli ovociti, il miglioramento della fecondazione in vitro.

(68)

Il FNE ha anche partecipato al progetto pilota di ricerca sulla ricombinazione omologa. Il progetto, condotto dall’INRA, attraverso il metodo di transgenesi, si è centrato su una modifica controllata del genoma degli animali mirando all’inserimento di un transgene in una specifica posizione del DNA. Questa scelta del genoma bersaglio è destinata ad aprire la strada alla sostituzione di un gene con un altro senza il ricorso a organismi geneticamente modificati.

(69)

Inoltre, il FNE ha partecipato al programma IDEA sull’identificazione elettronica dei bovini e degli ovini. Ha anche contribuito al finanziamento dei progetti nazionali designati nell’ambito del programma comunitario IDEA miranti a migliorare l’affidabilità dell’identificazione degli animali impiegando le nuove tecnologie elettroniche.

4.4.   LAVORI DI STUDI ECONOMICI

(70)

Il FNE è stato indotto a partecipare al finanziamento dei lavori di studi economici indispensabili alle organizzazioni di allevamento, in particolare per rispondere ai quesiti posti dalle successive riforme della PAC, l’allargamento dell’Europa, le crisi degli ultimi anni e l’evoluzione della situazione internazionale.

(71)

Tutti questi studi sono realizzati sotto la guida di un gruppo detto «Groupe Économique du Bétail» (GEB) pilotato dall’Institut de l’Élevage che garantisce la coerenza dei vari lavori richiesti dal settore e la loro complementarità con altri studi esistenti.

(72)

I lavori realizzati si materializzano tramite il monitoraggio congiunturale sulle filiere del latte e della carne, in Francia e in Europa, le pratiche mensili sull’economia che analizzano approfonditamente gli aspetti economici delle produzioni animali in Francia, in Europa e nel mondo, i lavori specifici quali il monitoraggio dei prezzi, quello dei costi di produzione, dei negoziati comunitari e quelli con l’OMC.

(73)

L’osservatorio economico, istituito nell’ambito del GEB, include conoscenze concrete del funzionamento delle proprietà, note dalle reti di allevamento, e garantisce la sinergia tra approccio macro e microeconomico.

4.5.   INTERVENTI VARI

(74)

Il FNE è peraltro chiamato puntualmente a sostenere il lancio di nuovi progetti catalizzatori destinati a agevolare l’adeguamento dell’allevamento alle evoluzioni socio-economiche, quali l’attuazione della carta delle buone pratiche di allevamento che si impongono come la più importante procedura collettiva di questo tipo in Europa, e il lancio del progetto di comunicazione sul mestiere di allevatore, in risposta alla seconda crisi ESB per ripristinare l’intesa tra allevatori e cittadini.

4.6.   DISCIPLINA COMUNITARIA

(75)

Le autorità francesi hanno rilevato che tutti gli interventi finanziati hanno un carattere di interesse generale per tutti gli allevatori di bovini o di ovini; non si tratta in nessun caso di interventi il cui beneficio sia limitato a singoli operatori né a particolari gruppi di operatori.

(76)

La partecipazione finanziaria del FNE è nella maggioranza dei casi inferiore al 50 % dei costi di tali lavori e di tali ricerche. Essa può risultare superiore al 50 % per taluni precisi progetti, ciò nonostante il tasso di aiuto non supera mai il 100 %.

4.6.1.    Assistenza tecnica

(77)

Gli studi economici sono finanziati badando sia al rispetto del limite di 100 000 EUR ad allevatore per un periodo di tre anni, sia al rispetto della norma di accesso di tutti gli allevatori ai loro risultati.

4.6.2.    Ricerca applicata

(78)

Le autorità francesi hanno confermato che i dati di ogni studio economico, nonché quelli derivanti dall’esito di ogni programma di ricerca, quando si tratta di dati definitivi, sono oggetto di divulgazione su larga scala. Si procede sistematicamente alla pubblicazione e alla divulgazione dei risultati di tutti i lavori sovvenzionati dal fondo, affinché gli allevatori e le relative organizzazioni di base possano beneficiarne e accedervi senza discriminazione.

(79)

Vengono usati due grandi canali di divulgazione: quello delle organizzazioni degli operatori del settore dell’allevamento e quello dell’istituto dell’allevamento, attraverso le pubblicazioni del settore tecnico ed economico a larga diffusione presso gli allevatori e i tecnici.

(80)

Considerato il carattere di interesse generale dei lavori, non è prevista alcuna utilizzazione commerciale dei risultati. I veri beneficiari degli interventi sono proprio tutti gli allevatori di bovini e ovini, ai quali vengono comunicati i risultati teorici e pratici dei lavori.

(81)

Gli studi finanziati non producono alcun versamento diretto ai produttori né agli addetti alla trasformazione.

5.   CONTRIBUTI SU ANIMALI E CARNI IMPORTATI

5.1.   SUI CONTRIBUTI INTERBEV

(82)

Per quanto riguarda l’imposizione delle carni introdotte in Francia e provenienti da allevamenti di altri Stati membri o paesi terzi, secondo le informazioni trasmesse a più riprese dalle autorità francesi, la Commissione ha potuto constatare che i decreti interministeriali di estensione degli accordi intercategoriali del 1995 e del 2001 hanno sempre escluso dal campo di applicazione i contributi sulle carni importate.

5.2.   SUI CONTRIBUTI FNE

(83)

La Commissione aveva, infine, rilevato che il contributo percepito a favore del FNE era suscettibile d’essere applicato ad animali allevati fuori dal territorio nazionale, ma introdotti in Francia per essere macellati.

(84)

Nella lettera del 6 ottobre 2003, le autorità francesi avevano preso atto della pertinenza di tale obiezione sul piano dei principi del diritto comunitario. Si erano dunque impegnati a modificare il testo dell’accordo allo scopo di escludere qualsiasi contributo sugli animali allevati fuori dal territorio nazionale, ma introdotti in Francia per essere macellati. Le autorità francesi si erano proposte di far pervenire alla Commissione il testo modificato appena fosse stato formalizzato e firmato il nuovo accordo.

(85)

Fermo restando ciò, le autorità francesi aggiungono che, all’atto pratico, le importazioni di animali vivi avevano un carattere marginale e non costituivano un rischio di distorsione alla concorrenza. Secondo i servizi doganali, l’importazione di «bovini adulti grassi» è stata rispettivamente di 24 933 capi nel 2001 e 22 250 capi nel 2002. Gli animali nazionali macellati sono circa 4 milioni di capi, di conseguenza le importazioni di animali vivi rappresentano solo lo 0,58 % del totale dei capi macellati. Peraltro, oltre il 70 % di tali importazioni riguarda animali di notevole mole e di prezzi elevati, destinati a uno specifico settore di consumo della Francia settentrionale. Considerando i prezzi medi d’importazione di tali animali (secondo i servizi doganali 1,50 EUR al chilo vivo, cioè l’equivalente di 2,5 EUR al kg netto), il contributo FNE percepito su tali animali è stato circa di un millesimo del valore dell’animale.

(86)

Secondo le autorità francesi, i contributi volontari obbligatori riscossi sono stati minimi, poiché, da un lato, il mancato pagamento del contributo stesso sugli animali importati, da frequente, è diventato sistematico e, dall’altro, l’importo dei contributi volontari obbligatori in questione in rapporto al valore degli animali era talmente basso da non indurre alcun fattore di distorsione di concorrenza. Le autorità francesi, con lettera del 24 maggio 2011, hanno trasmesso esempi di fogli di calcolo dei contributi e di dichiarazioni d’imprese dimostranti che poteva applicarsi in talune occasioni la prassi del rimborso, sebbene non fosse obbligatoria.

(87)

Con lettere del 13 settembre 2005 e del 24 maggio 2011, le autorità francesi hanno confermato che dal 2003 il contributo FNE interessava solo gli animali allevati e macellati in Francia (20).

6.   CONTRIBUTI SU ANIMALI E CARNI INVIATI IN ALTRI STATI MEMBRI

6.1.   SUI CONTRIBUTI INTERBEV

(88)

Sul contributo applicato alle carni inviate verso altri Stati membri, la Commissione aveva evocato un rischio di discriminazione dovuto a un sistema di contributi che non avrebbe preso in considerazione l’invio fuori dal territorio nazionale di taluni prodotti sottoposti a contributo e, la Commissione stessa, aveva temuto che un tal tipo di provvedimento potesse favorire le produzioni nazionali commercializzate in Francia.

(89)

Come esposto ai considerando 16 e successivi, le carni inviate in altri Stati membri erano sottoposte a un contributo volontario obbligatorio di 0,0126 EUR/kg e, in seguito all’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001, un contributo volontario obbligatorio di 0,024 EUR/kg. Inoltre, dopo il suddetto accordo, era previsto un sistema di rimborso pari a 0,010 EUR/kg.

(90)

Riguardo ai contributi volontari obbligatori applicati agli animali inviati in altri Stati membri, con lettera del 24 maggio 2011 le autorità francesi hanno fornito spiegazioni per dimostrare che i suddetti contributi volontari obbligatori erano proporzionali ai benefici ricavati dagli interventi finanziati dai contributi stessi.

(91)

Le autorità francesi hanno spiegato che gli invii di animali vivi riguardavano i vitelli da ristallo della specie bovina. Come indicato ai considerando 17 e successivi, tali animali erano sottoposti a un contributo volontario obbligatorio, calcolato a capo e non a chilogrammo di carne.

(92)

Le autorità francesi hanno dunque trasmesso un calcolo che consente di valutare l’equivalenza tra il peso a capo e a chilogrammo. In effetti, l’accordo intercategoriale del 25 luglio 1995 indicava che il contributo volontario obbligatorio per la macellazione era di 0,084 FRF/kg di carcassa e che il contributo volontario obbligatorio per l’invio di animali vivi era di 7 FRF a capo per un bovino adulto (articolo 4). Orbene, un vitello da ristallo pesa tra i 250 e i 280 kg vivo, che si trasforma in un peso medio di carne (indice di 65 %) di 163 kg. Ne deriva che il contributo di 7 FRF a capo equivaleva a un contributo di 0,042 FRF/kg, corrispondente approssimativamente alla metà del contributo dovuto per le carni.

(93)

L’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001 aveva ricondotto tale dispositivo rispettando la stessa equivalenza. Gli importi (in euro) erano i seguenti: un contributo volontario obbligatorio per la macellazione di 0,024 EUR/kg di carcassa (articolo 2) e un CVO per l’invio di animali vivi di 1,7 EUR a capo per un bovino adulto (articolo 4). Il contributo di 1,7 EUR a capo per un bovino adulto equivaleva a un contributo di 0,0104 EUR/kg, corrispondente approssimativamente alla metà del contributo dovuto per le carni.

(94)

Le autorità francesi ritengono che il totale degli incassi (38 136 670 EUR) ricavati dal contributo volontario obbligatorio percepito sui prodotti inviati negli Stati membri (animali vivi e carni) rappresenti il 15 % dell’importo totale degli incassi ricavati da tutti i contributi volontari obbligatori percepiti da Interbev tra il 1995 e 2004 (cioè 252 855 282 EUR). Adottando un approccio globale sugli anni 1995-2004, le autorità francesi ritengono che i suddetti incassi si rivelino proporzionati agli interventi di cui avrebbero beneficiato i prodotti inviati verso gli altri Stati membri.

(95)

Inoltre, le autorità francesi indicano che gli animali e le carni inviate fuori dalla Francia hanno beneficiato degli interventi condotti fuori dal territorio nazionale, per un importo di 21 490 848 EUR, e hanno goduto degli interventi utili al complesso degli animali e dei prodotti indipendentemente dalla rispettiva destinazione. Le autorità francesi reputano che, di tale somma di interventi, utili al complesso degli animali e dei prodotti, e corrispondente a 91 231 075 EUR, è giusto ritenere che solo 28 280 000 EUR siano serviti a finanziare interventi condotti fuori dal territorio nazionale.

(96)

Gli interventi che riguardavano specificamente animali e prodotti esportati erano in particolare operazioni di promozione (ad esempio: saloni internazionali, interventi di informazioni imprenditoriali e di pubbliche relazioni, settimana verde a Berlino, corsi di formazione di taglio all’estero). Gli interventi che riguardavano tutti gli animali e tutti i prodotti, indipendentemente dai rispettivi mercati, in Francia e fuori dalla Francia, sono stati in particolare gli interventi di pubblicità quali le campagne su «la carne bovina di qualità», sulle frattaglie, sulle «razze da carne», e un certo numero di interventi di ricerca sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sulla gestione della qualità, sulla caratterizzazione del prodotto e sulle pratiche di certificazione o di tracciabilità delle carni bovine, i cui risultati sono stati largamente divulgati tanto in Francia quanto fuori.

(97)

Le autorità francesi ritengono che, globalmente, i prodotti inviati fuori dalla Francia hanno beneficiato degli interventi intercategoriali per circa 49 770 000 EUR. Tale importo deve essere messo in relazione con i contributi volontari obbligatori che hanno dovuto pagare, cioè 38 136 670 EUR. La parte di contributi volontari obbligatori pagati dalla produzione francese esportata durante il periodo 1995-2004 era equilibrata rispetto ai benefici che la stessa ha ricavato dagli interventi finanziati da Interbev.

6.2.   SUI CONTRIBUTI FNE

(98)

Con lettera del 13 settembre 2005, le autorità francesi hanno confermato che i prodotti inviati in altri Stati, in quanto tali, non subivano l’applicazione di un contributo a titolo del FNE.

IV   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(99)

Gli articoli 107 e 108 TFUE si applicano a tutti i prodotti agricoli elencati nell’allegato I, sottoposti a un’organizzazione comune di mercato (tutti i prodotti agricoli, eccetto la carne equina, il miele, il caffè, l’alcool di origine agricola, l’aceto derivato dall’alcool e il sughero) in conformità ai vari regolamenti che disciplinano le rispettive organizzazioni comuni di mercato.

1.   ESISTENZA DI UN AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE

(100)

Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(101)

Gli articoli da 107 a 109 TFUE, all’epoca dei fatti, erano resi applicabili nel settore della carne bovina dall’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio (21) relativo all’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti. Prima che quest’ultimo fosse adottato, erano resi applicabili, nel medesimo settore, dall’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (22). Nel settore delle carni ovine e caprine, erano resi applicabili dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (23). Prima che quest’ultimo fosse adottato, erano resi applicabili, nel medesimo settore, dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (24) e, prima che quest’ultimo fosse adottato, erano resi applicabili dall’articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre1989, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (25).

(102)

Gli articoli da 107 a 109 TFUE sono oggi resi applicabili, per i due settori menzionati ai considerando 32 e successivi della presente decisione, dall’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (26)  (27).

1.1.   ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO

(103)

Secondo la Corte di giustizia, vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (28). Nel caso in esame, il sostegno concesso ha favorito talune imprese attive nel settore dell’allevamento bovino o ovino tramite la realizzazione di interventi suscettibili di tornare a vantaggio dei produttori o dei settori delle filiere rappresentate da Interbev.

(104)

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (29).

(105)

Per quanto concerne l’esistenza di un vantaggio, quest’ultimo va accertato a livello dei potenziali beneficiari degli interventi a favore della filiera della carne nonché dei contributi intercategoriali in causa e del relativo finanziamento. Nel caso specifico, il sostegno concesso ha favorito talune imprese attive nel settore dell’allevamento bovino o ovino tramite la realizzazione di interventi suscettibili di tornare a vantaggio dei produttori della filiera.

1.2.   AIUTO CONCESSO DALLO STATO O MEDIANTE RISORSE STATALI

(106)

In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, perché un vantaggio possa essere considerato aiuto di Stato, è necessario anzitutto che venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e in secondo luogo che sia riconducibile allo Stato (30).

(107)

Per quanto concerne la natura dei contributi nel caso in esame (contributi volontari obbligatori), la Commissione ritiene che si tratti di prelievi parafiscali, cioè di risorse pubbliche. La Commissione fonda la propria valutazione sulle considerazioni che seguono.

(108)

Innanzitutto, occorre sottolineare che, in conformità a una giurisprudenza costante, e in particolare al considerando 139 della sentenza Salvat  (31), la distinzione tra enti privati e pubblici non è «elemento determinante per l’applicazione del trattato sugli aiuti di Stato». Inoltre, la sentenza Ladbroke  (32) conferma in modo molto chiaro che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «comprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio del suddetto settore. Pertanto, anche se le somme […] non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali e perché detta misura rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato».

(109)

Innanzitutto, alla luce di tale giurisprudenza la Commissione ritiene che il fatto che i contributi volontari obbligatori in questione consistano in partecipazioni del settore privato e non siano a disposizione permanente dello Stato non rappresenti un elemento sufficiente per desumere che esse non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In tale ottica, la Commissione deve anche esaminare il livello di controllo esercitato dallo Stato sui redditi ricavati dai contributi volontari obbligatori in questione e la capacità dello Stato nell’orientare l’impiego delle risorse per finanziare le misure di aiuto.

(110)

Nel caso in esame, la Commissione osserva che l’approvazione del governo, tramite il riconoscimento concesso a Interbev, costituisce una condizione preliminare dell’istituzione dei contributi volontari obbligatori. Di conseguenza, anche se Interbev è un’entità del diritto privato, la capacità di cui si avvale per istituire contributi volontari obbligatori nel relativo settore di attività è soggetta a un’approvazione statale tanto sul funzionamento quanto sugli scopi perseguiti (cfr. considerando 14 della presente decisione).

(111)

Il codice rurale prevede anche che i contributi siano resi obbligatori per tutti i membri del settore in questione dal momento in cui è prevista, per decreto interministeriale, un’estensione dei contributi stessi (cfr. considerando 10 della presente decisione). Ne deriva che tale tipo di contributi richiede un atto di autorità pubblica per produrre tutti i relativi effetti (33).

(112)

Sulla base di tali fatti, la Commissione constata che i CVO in esame possono essere ritenuti sotto il controllo dello Stato e considerati componenti delle risorse di Stato.

(113)

Secondariamente, l’impiego del reddito dei CVO è determinato dagli scopi e dalla base operativa dell’organizzazione interprofessionale così come definiti nel codice rurale (cfr. considerando da 7 a 10). In tal modo, lo Stato ha la facoltà di orientare l’impiego del reddito ricavato dai contributi volontari obbligatori per finanziare le misure di aiuto concepite da Interbev. I vantaggi concessi da Interbev possono, di conseguenza, essere considerati attribuibili allo Stato.

(114)

Inoltre, occorre ricordare che, nella causa C-345/02 Pearle  (34), la Corte di giustizia ha identificato taluni indici che consentono di determinare o meno se i prelievi parafiscali vanno considerati o no come risorse di Stato attribuibili allo Stato quando detti prelievi sono essenzialmente riscossi da un’organizzazione intercategoriale a beneficio dei propri membri.

(115)

In conformità al test proposto dalla Corte di giustizia nella suddetta causa, i contribuiti obbligatori riscossi da un ente intermediario che rappresenta le imprese di taluni settori economici non sono considerate risorse di Stato se non risultano riunite tutte le seguenti condizioni:

a)

la misura in questione viene stabilita dal personale che rappresenta le imprese e i dipendenti del settore e non serve da strumento per l’attuazione di politiche di Stato;

b)

gli scopi della misura in questione sono totalmente finanziati dai contributi delle imprese del settore;

c)

le modalità di finanziamento e la percentuale/quantità dei contributi vengono stabiliti nella cerchia del personale dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, senza alcun intervento dello Stato;

d)

i contributi vengono obbligatoriamente impiegati per il finanziamento della misura, senza possibilità d’intervento da parte dello Stato.

(116)

Orbene, sembra chiaro che la misura attuale non soddisfa tutte le condizioni della sentenza Pearle. Prima di tutto perché l’esistenza, i compiti e il funzionamento di Interbev sono disciplinati dalla legislazione nazionale (cfr. considerando 10 e 14), poi perché il relativo finanziamento, tramite contributo volontario obbligatorio, richiede l’intervento dello Stato (cfr. considerando 10). Inoltre, l’articolo 632-2-1 del codice rurale sancisce che le organizzazioni interprofessionali contribuiscano all’attuazione delle politiche economiche nazionali e dell’Unione europea e possano beneficiare di priorità nell’attribuzione degli aiuti pubblici. Interbev può dunque essere considerata uno strumento per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato che realizza interventi nell’interesse generale dell’organizzazione interprofessionale (cfr. considerando 40, 61 e successivi). Inoltre, come sancito nello Statuto di Interbev, i bilanci dell’organizzazione interprofessionale possono essere alimentati da una sovvenzione diretta dello Stato. Infine, considerando l’interesse generale degli interventi di ricerca finanziati (cfr. considerando 10), non si può affermare con certezza che, nel caso specifico, i beneficiari degli aiuti siano sempre i contribuenti dei tributi.

(117)

Tenuto conto delle considerazioni dinanzi esposte, la Commissione decreta che le misure in causa sono attribuibili allo Stato e sono finanziate da risorse di Stato.

1.3.   L’INCIDENZA SUGLI SCAMBI E LE DISTORSIONI DI CONCORRENZA

(118)

Per essere materia di pertinenza dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli aiuti devono inoltre incidere sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Questo criterio implica che il beneficiario degli aiuti eserciti un’attività economica.

(119)

Allo scopo di stabilire se l’aiuto in esame rientra nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bisogna da ultimo determinare se il citato aiuto è suscettibile di incidere sugli scambi commerciali tra Stati membri e di falsare la concorrenza.

(120)

La Corte di giustizia ha costatato che, quando un’agevolazione concessa da uno Stato membro rafforza la posizione di una categoria di imprese rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, tali scambi devono essere considerati influenzati dall’agevolazione (35), il che basta per dimostrare l’esistenza di distorsioni di concorrenza.

(121)

Il fatto che ci siano scambi tra Stati membri nel settore della carne è sufficientemente dimostrato dall’esistenza di un’organizzazione comune dei mercati nel settore (36). A titolo di esempio, gli scambi commerciali intracomunitari di prodotti di carne in Francia hanno rappresentato circa il 15 % degli scambi complessivi dell’Unione per i prodotti suddetti (37).

(122)

Gli aiuti concessi sono dunque suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui essi favoriscono la produzione nazionale con pregiudizio della produzione degli altri Stati membri. In effetti, il settore della carne era, all’epoca dei fatti oggetto della presente decisione, estremamente aperto alla concorrenza a livello comunitario e, dunque, molto sensibile a qualsiasi provvedimento a favore della produzione di uno degli Stati membri.

1.4.   CONCLUSIONI SUL CARATTERE DI «AIUTO» AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE

(123)

La Commissione ritiene, alla luce delle considerazioni dinanzi esposte, che le misure istituite, nel caso specifico, a favore dei beneficiari conferiscano loro un’agevolazione di cui altri operatori non possono usufruire e falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese e talune produzioni, e siano dunque suscettibili di incidere sul commercio tra Stati membri.

(124)

Per tali ragioni, la Commissione decreta che la misura in causa rientra nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e costituisce un aiuto di Stato.

2.   ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

2.1.   PORTATA DELLA DECISIONE

(125)

Le autorità francesi ritengono che la decisione in questione dovrebbe riguardare solo l’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001, come spiegato in precedenza (cfr. considerando 56).

(126)

La Commissione, nell’ambito dell’aiuto NN 34/95, non era in possesso di informazioni riguardanti i contributi FNE o il sistema di finanziamento degli aiuti che riguardano tale pratica (38). Inoltre, la posizione della Commissione riguardava solo gli aiuti agli investimenti a favore di taluni allevatori, in particolare ai fini del primo acquisto di animali. La Commissione non aveva preso posizione neppure nei confronti del sistema di contributi volontari obbligatori o degli aiuti per il miglioramento genetico, il sistema d’informazione genetica, la biotecnologia o degli studi economici, o anche degli interventi di promozione, di assistenza tecnica, di ricerca e di sperimentazione finanziati dai contributi Interbev, per i quali non si è proceduto a notificazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(127)

Tali interventi sono stati menzionati dalla Francia con lettera del 29 aprile 1996 nell’ambito della pratica NN 49/96, limitatamente agli interventi rientranti nel campo del FNE.

(128)

In risposta a tale lettera, la Commissione, con lettera del 30 maggio 1996 (VI/021559), aveva tuttavia richiesto informazioni supplementari per comprendere la natura e la portata degli strumenti finanziari che facilitano la ristrutturazione degli enti del settore dell’allevamento impegnati nell’identificazione e nella selezione animale nonché negli interventi di sviluppo. La Commissione aveva anche richiesto di compilare una scheda descrittiva. Tuttavia, le autorità francesi non hanno risposto a tale lettera e la Commissione non si è mai pronunciata sulla compatibilità degli interventi in questione con il mercato interno. La Commissione, con lettera del 9 luglio 2003 (39), ha aperto la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti dell’aiuto in questione.

(129)

Gli accordi intercategoriali del 15 giugno 1994 a favore del fondo per l’allevamento e del 18 dicembre 1995 a favore di Interbev, nonché gli aiuti finanziati da tali accordi, dovrebbero dunque essere sempre esaminati alla luce delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato, nella misura in cui tali aiuti non sono stati sottoposti ad approvazione da parte della Commissione.

(130)

Di conseguenza, la presente decisione riguarda anche gli accordi del 15 giugno 1994 a vantaggio del FNE e del 18 dicembre 1995 a vantaggio di Interbev. Al momento dell’analisi di tali accordi, la Commissione non si è pronunciata sugli interventi finanziati dai suddetti contributi intercategoriali.

(131)

Come indicato al considerando 57, le autorità francesi hanno implicitamente accettato tale interpretazione.

2.2.   APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, TFUE

(132)

L’articolo 107 TFUE ammette talune eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il TFUE, sebbene alcune di esse manifestamente non siano applicabili, in particolare quelle previste dal paragrafo 2. Esse non sono state neppure invocate dalle autorità francesi.

(133)

Per quanto riguarda le deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 3, esse devono essere interpretate restrittivamente al momento dell’esame di qualsiasi di aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi singolo caso di applicazione di regimi di aiuti generali. In particolare, tali deroghe possono essere concesse solo nel caso in cui la Commissione potrebbe affermare che l’aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in causa. Concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non comportano la contropartita suesposta equivarrebbe a consentire pregiudizi agli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate rispetto all’interesse comunitario e, correlativamente, indebiti vantaggi per determinati Stati membri.

(134)

La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave sottoccupazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a). Tali aiuti non sono neppure destinati alla promozione di un importante progetto di comune interesse europeo o atti a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Gli aiuti non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d).

(135)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), prevede tuttavia che possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività o di taluni regioni economiche quando gli aiuti stessi non alterano le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune. Per usufruire della deroga di cui all’articolo suddetto, gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

2.3.   DETERMINAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI APPLICABILI ALLE MISURE NON NOTIFICATE

(136)

Secondo il considerando 194 degli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (40), gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (41) sono valutati secondo le norme e gli orientamenti in vigore al momento in cui sono stati concessi (42).

(137)

Dal 1o gennaio 2000 vengono applicati per il settore agricolo orientamenti specifici. Di conseguenza, gli aiuti concessi a partire da tale data dovranno essere valutati alla luce dei suddetti orientamenti applicabili al periodo in questione. Tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 sono stati applicati gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Dal 1o gennaio 2007 si applicano gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(138)

Per contro, gli aiuti concessi prima di tale data dovranno eventualmente essere valutati alla luce delle disposizioni e della prassi applicabile prima del 1o gennaio 2000.

2.4.   COMPATIBILITÀ DEI CONTRIBUTI VOLONTARI OBBLIGATORI CON IL SISTEMA DELL’OCM

(139)

Sulla questione della compatibilità dei contributi volontari obbligatori con il sistema dell’OCM nel contesto della sentenza Freskot del 22 maggio 2003 (43), la Commissione ritiene che, nel caso specifico, i contributi volontari obbligatori non interferiscano, direttamente o indirettamente, con i prezzi dei prodotti finali in questione poiché i prelievi non influenzano i prezzi dei prodotti, essendo questi ultimi determinati dal libero mercato. In tal modo, l’onere che grava sui salumi e gli animali di allevamento viene annullato dall’agevolazione rappresentata dagli interventi finanziati. Si può pertanto ritenere che gli effetti dei prelievi sul prezzo siano molto limitati.

(140)

Alla luce delle informazioni fornite, il finanziamento di tale regime non solleva obiezioni.

2.5.   ANALISI DEGLI INTERVENTI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI

2.5.1.    Interventi realizzati mediante i contributi sulle carni

2.5.1.1.   Promozione

(141)

Per quanto concerne gli aiuti alla promozione, la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2002 deve essere verificata alla luce della disciplina degli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell’allegato II del trattato CEE (44) e, per la compatibilità degli aiuti concessi dopo tale data, essa deve essere verificata alla luce degli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell’allegato I (45).

(142)

La disciplina del 1987, nonché gli orientamenti del 2002, condividono, in sostanza, i medesimi principi. Prevedono criteri negativi e positivi che devono essere rispettati da tutti i regimi di aiuti nazionali. Sicché non deve trattarsi di interventi di pubblicità contrari all’articolo 34 TFUE o al diritto comunitario derivato né di interventi orientati in funzione di determinate imprese. Secondo le informazioni inviate dalle autorità francesi, si può desumere che le misure in questione avranno obiettivi conformi a diversi criteri positivi adottati dalla disciplina e dagli orientamenti suddetti, poiché le menzionate misure aderiranno in alcuni casi all’obiettivo di riassorbimento di produzioni eccedentarie, in altri all’obiettivo di sviluppo di prodotti di alta qualità e di alimentazione sana.

(143)

Le autorità francesi hanno inoltre spiegato che i messaggi trasmessi attraverso gli interventi pubblicitari non avranno lo scopo di dissuadere i consumatori dall’acquisto dei prodotti di altri Stati membri o di denigrare detti prodotti e non agevoleranno la marca di una particolare impresa o di un singolo produttore.

(144)

Per quanto concerne i massimali dell’aiuto, gli interventi di pubblicità possono essere finanziati fino al 50 % da risorse statali, il resto dovrà essere saldato da apporti delle organizzazioni professionali e dalle organizzazioni interprofessionali beneficiarie grazie sia alle partecipazioni volontarie sia alla riscossione di prelievi parafiscali o di partecipazioni obbligatorie. Nel caso specifico, le misure sono totalmente finanziate da prelievi parafiscali, e gli apporti finanziari degli operatori del settore in tali campagne raggiungono, per definizione, il livello del 50 % dei corrispondenti costi.

(145)

La Commissione ritiene che gli aiuti pubblici versati per finanziare gli interventi di promozione abbiano rispettato, nel caso in esame, i criteri fissati dalla legislazione comunitaria applicabile in materia.

2.5.1.2.   Assistenza tecnica

(146)

Per gli aiuti all’assistenza tecnica concessi prima del 1o gennaio 2000, la compatibilità deve essere analizzata alla luce della prassi comunitaria che si ispira alla proposta di misure utili riguardo agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell’allevamento e dei prodotti dell’allevamento (46) e, per gli aiuti concessi dopo la suddetta data, alla luce degli orientamenti agricoli (47).

(147)

La prassi della Commissione applicabile prima del 2000 e gli orientamenti agricoli adottati nel 2000 condividono, in sostanza, gli stessi principi. Sicché saranno autorizzati aiuti concessi per il 100 % delle spese sovvenzionabili se tali aiuti riguardano in particolare gli interventi di assistenza tecnica tramite informazione e assistenza contabile, gli interventi riguardanti la divulgazione delle nuove tecniche, nonché gli interventi relativi alla formazione dei dipendenti agricoli.

(148)

Con l’adozione degli orientamenti del 2000, si è aggiunta una nuova condizione che prevede che gli aiuti debbano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti, e che l’importo globale dell’aiuto concesso non debba superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni o, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % delle spese ammissibili, tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore. Le autorità francesi hanno spiegato che il criterio di accesso ai lavori realizzati da parte di tutte le professioni potenzialmente interessate è perfettamente soddisfatto. La Commissione ritiene, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, in particolare sul numero molto elevato di beneficiari, che il criterio riguardante i massimali di aiuto sia soddisfatto.

(149)

La Commissione ritiene che gli aiuti pubblici versati per finanziare gli interventi di assistenza tecnica abbiano rispettato, nel caso specifico, i criteri fissati dalle norme comunitarie applicabili in materia.

2.5.1.3.   Ricerca e sperimentazione

(150)

Per quanto concerne gli interventi di ricerca e di sperimentazione, la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2000 deve essere verificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo e della comunicazione della Commissione relativa alla modifica della suddetta disciplina e, per gli aiuti concessi dopo tale data, alla luce degli orientamenti agricoli, i quali, al considerando 17, fanno un richiamo alla menzionata disciplina.

(151)

La disciplina comunitaria precisa che l’intensità di aiuto del 100 % è compatibile con il mercato interno anche nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo siano svolte da imprese, purché siano sempre soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

a)

l’aiuto riveste un interesse generale per il settore considerato e non provoca distorsioni alla concorrenza in altri settori;

b)

viene data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata attuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

c)

i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell’aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

d)

l’aiuto soddisfa le condizioni previste dall’allegato 2 «Sostegno interno: base per l’esonero dagli impegni di riduzione» dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell’Uruguay round (48).

(152)

A tale riguardo, le autorità francesi hanno spiegato che gli interventi di ricerca e di sperimentazione tecnica di Interbev vengono realizzati a favore di tutti i partecipanti della filiera. Inoltre, l’associazione divulga le conoscenze acquisite e le istruzioni tecniche organizzando formazioni e distribuendo documentazioni, avvertenze, compendi, opuscoli d’informazione anche tramite supporti elettronici. Qualsiasi allevatore, macellatore, macellaio, addetto alla trasformazione o venditore nella filiera bovina e ovina può essere informato dei risultati e accedere alle sintesi di ricerca senza discriminazioni e simultaneamente a chiunque altro e su semplice richiesta. Infine, le autorità francesi garantiscono che gli interventi in questione non generano alcun versamento diretto ai produttori né agli addetti alla trasformazione e che gli stessi soddisfano i criteri commerciali internazionali sottoscritti dall’Unione europea.

(153)

La Commissione ritiene che gli aiuti pubblici versati per finanziare gli interventi di ricerca e di sperimentazione abbiano, nel caso specifico, rispettato i criteri fissati dalle norme comunitarie applicabili in materia.

2.5.2.    Interventi realizzati dal FNE

2.5.2.1.   Assistenza tecnica

(154)

Per quanto concerne gli aiuti all’assistenza tecnica, la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2000 deve essere verificata alla luce della prassi comunitaria che si ispira alla proposta di misure utili riguardo agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell’allevamento e dei prodotti dell’allevamento (49) e, per gli aiuti concessi dopo tale data, alla luce degli orientamenti agricoli (50).

(155)

La prassi comunitaria applicabile prima del 2000 e gli orientamenti agricoli adottati nel 2000 condividono, in sostanza, i medesimi principi. Saranno dunque autorizzati aiuti concessi per il 100 % delle spese sovvenzionabili se tali aiuti riguardano in particolare gli interventi di assistenza contabile, interventi riguardanti la divulgazione delle nuove tecniche, nonché gli interventi relativi alla formazione dei dipendenti agricoli.

(156)

Con l’adozione degli orientamenti del 2000, si è aggiunta una nuova condizione che prevede che gli aiuti debbano essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti, e che l’importo globale dell’aiuto concesso non debba superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni o, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % delle spese ammissibili, tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore.

(157)

Le autorità francesi hanno sottolineato che tutti gli interventi finanziati hanno un carattere di interesse generale per tutti gli allevatori di bovini o di ovini; non si tratta in nessun caso di interventi il cui beneficio si limiti a singoli operatori né a particolari gruppi di operatori.

(158)

La partecipazione finanziaria del FNE è nella maggioranza dei casi inferiore al 50 % dei costi di tali lavori e di tali ricerche. Essa può risultare superiore al 50 % per alcuni precisi progetti, ma il tasso di aiuto non supera mai il 100 %.

(159)

Gli studi economici sono finanziati badando sia al rispetto del limite di 100 000 EUR ad allevatore per un periodo di tre anni, sia al rispetto della norma di accesso di tutti gli allevatori ai loro risultati.

(160)

La Commissione ritiene che gli aiuti pubblici versati per finanziare gli interventi di assistenza tecnica abbiano, nel caso in esame, rispettato i criteri fissati dalle norme comunitarie applicabili in materia.

2.5.2.2.   Ricerca e sperimentazione

(161)

Per quanto concerne gli interventi di ricerca e di sperimentazione, la compatibilità degli aiuti concessi prima del 1o gennaio 2000 deve essere verificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo e della comunicazione della Commissione relativa alla modifica della suddetta disciplina e, per gli aiuti concessi dopo tale data, alla luce degli orientamenti agricoli, i quali, al considerando 17, fanno un richiamo alla menzionata disciplina.

(162)

La disciplina comunitaria precisa che l’intensità di aiuto del 100 % è compatibile con il mercato interno anche nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo siano svolte da imprese, purché siano sempre soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

a)

l’aiuto riveste un interesse generale per il settore considerato e non provoca distorsioni alla concorrenza in altri settori;

b)

viene data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata attuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

c)

i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell’aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo;

d)

l’aiuto soddisfa le condizioni previste dall’allegato 2 «Sostegno interno: base per l’esonero dagli impegni di riduzione» dell’accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell’Uruguay round.

(163)

Nel caso in esame, i dati di ogni studio economico, nonché quelli derivanti dall’esito di ogni programma di ricerca, quando si tratta di dati definitivi, sono oggetto di divulgazione su larga scala. Si procede sistematicamente alla pubblicazione e alla divulgazione dei risultati di tutti i lavori sovvenzionati dal fondo, affinché gli allevatori e le relative organizzazioni di base possano beneficiarne e accedervi senza discriminazione.

(164)

Vengono usati due grandi canali di divulgazione: quello delle organizzazioni degli operatori del settore dell’allevamento e quello dell’istituto dell’allevamento, attraverso le pubblicazioni del settore tecnico ed economico a larga diffusione presso gli allevatori e i tecnici.

(165)

Considerato il carattere di interesse generale dei lavori, non è previsto alcun impiego commerciale dei risultati. Pertanto, la questione del costo di cessione di un diritto di utilizzo o delle condizioni di accesso a un diritto di utilizzo non si porrà. I veri beneficiari degli interventi sono proprio tutti gli allevatori di bovini e ovini, ai quali vengono divulgati i risultati teorici e pratici dei lavori.

(166)

Gli studi finanziati non producono alcun versamento diretto ai produttori né agli addetti alla trasformazione. Essi soddisfano i criteri generali e specifici enunciati nell’allegato 2 «sostegno interno: base per l’esonero dagli impegni di riduzione» dell’accordo sull’agricoltura concluso a Marrakech in occasione dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round.

(167)

La Commissione ritiene che gli aiuti pubblici versati per finanziare gli interventi di ricerca e di sperimentazione abbiano, nel caso in esame, rispettato i criteri fissati dalle norme comunitarie applicabili in materia.

2.6.   IL FINANZIAMENTO DELL’AIUTO

(168)

Poiché l’aiuto di Stato è finanziato da un prelievo parafiscale (i contributi volontari obbligatori), la Commissione deve esaminare al contempo le misure finanziate, vale a dire l’aiuto, e il modo in cui esse sono state finanziate. Secondo la Corte di giustizia (51), quando le modalità di finanziamento dell’aiuto, in particolare mediante contributi obbligatori, formano parte integrante della misura di aiuto, l’esame di quest’ultima ad opera della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione tali modalità di finanziamento.

(169)

Diversi elementi concorrono a determinare se le modalità di finanziamento fanno parte integrante della misura d’aiuto: il gettito del tributo deve essere riservato al finanziamento dell’aiuto e deve necessariamente essere assegnato al finanziamento dello stesso (52), il tributo deve essere erogato per la misura di aiuto nel rispetto della disciplina nazionale in questione (53) e l’importo del tributo deve avere un effetto diretto sull’importo dell’aiuto di Stato (54).

(170)

L’applicazione di tali criteri alle misure in esame induce la Commissione a prendere nota degli elementi che seguono. In primo luogo, la base giuridica delle misure in oggetto, cioè gli accordi intercategoriali, estesi tramite decreto, definisce obbligatori i prelievi. Il che significa che ogni prelievo viene effettuato esclusivamente a favore del fondo in questione, senza essere iscritto nel bilancio generale di Interbev o dello Stato. Il prelievo deve dunque essere considerato riservato al finanziamento dell’aiuto e assegnato al finanziamento dello stesso, sulla base della disciplina nazionale in vigore. In secondo luogo, le misure di aiuto sono finanziate esclusivamente dai prelievi settoriali. Interbev non ricorre in nessun modo alle proprie differenti fonti di sovvenzionamento per integrare il finanziamento degli interventi previsti. Si può dunque desumere che l’importo del tributo ha un effetto diretto sull’importo dell’aiuto di Stato.

(171)

Sulla base di tali elementi la Commissione desume che le modalità di finanziamento dell’aiuto, nel caso specifico i contributi volontari obbligatori, costituiscono parte integrante della misura di aiuto e devono quindi essere prese in considerazione al momento dell’esame contabile dell’aiuto stesso. Potendo le menzionate modalità di finanziamento risultare contrarie all’articolo 110 TFUE, la Commissione non potrà affermare che il regime di aiuto sia compatibile se quest’ultimo genera una discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali (55), o tra prodotti esportati e prodotti nazionali (56).

(172)

Nel caso in esame, il prelievo è stato percepito sulla produzione nazionale e anche su carni o animali esportati (nell’ambito dei contributi volontari obbligatori sulle carni) e importati (nell’ambito dei contributi volontari obbligatori percepiti del FNE).

(173)

L’esame della Commissione riguarda taluni aspetti connessi ai contributi sulle carni e al contributo FNE, nella misura in cui il commercio intracomunitario potrebbe essere leso dai suddetti prelievi.

2.6.1.    I contributi sulle carni (contributi Interbev)

2.6.1.1.   Carni importate

(174)

Come esposto al considerando 82, tra il 1996 e il 2004 la legislazione francese non aveva reso obbligatorio il contributo sulle carni importate. Esso è dunque escluso dal campo di applicazione della presente decisione, non costituendo, in quanto tale, un aiuto di Stato. Manca, in effetti, uno degli elementi determinanti citati al considerando 10, la forza vincolante. Di conseguenza, e sulla base di quanto è stato detto, le misure finanziate dal tributo imposto sui prodotti importati non costituiscono un aiuto di Stato e pertanto non sono oggetto della presente decisione.

2.6.1.2.   Prodotti esportati

(175)

Come esposto ai considerando 16 e successivi (57), dal 1o gennaio 1996, il contributo si applica ai prodotti inviati verso altri Stati membri, sebbene, nel 2001, sia stato introdotto un suo rimborso parziale. Il menzionato contributo potrebbe generare, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, una discriminazione nei confronti degli esportatori se gli interventi finanziati dal contributo stesso non tornassero anche a loro beneficio e non compensassero l’onere da questi sopportato (58). È dunque opportuno dimostrare che l’assegnazione dei relativi proventi non abbia favorito la produzione nazionale commercializzata in Francia con pregiudizio della produzione nazionale esportata.

(176)

Gli interventi che hanno riguardato specificamente animali e prodotti esportati sono stati, in particolare, operazioni di promozione (ad esempio: saloni internazionali, interventi di informazioni imprenditoriali e di pubbliche relazioni, settimana verde a Berlino, corsi di formazione di taglio all’estero).

(177)

Gli interventi che hanno interessato tutti gli animali e tutti i prodotti, indipendentemente dai rispettivi mercati, in Francia e fuori dalla Francia, sono stati in particolare gli interventi di pubblicità quali le campagne su «la carne bovina di qualità», sulle frattaglie, sulle «razze da carne», e un certo numero di interventi di ricerca sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sulla gestione della qualità, sulla caratterizzazione del prodotto, sulle pratiche di certificazione o di tracciabilità delle carni bovine i cui risultati sono stati largamente divulgati tanto in Francia quanto fuori.

i)   Carni e animali inviati verso altri Stati membri

(178)

Secondo le autorità francesi, gli interventi di cui hanno beneficiato i prodotti e gli animali inviati verso altri Stati membri, esclusivamente o unitamente ai prodotti nazionali, non hanno rappresentato la totalità degli interventi finanziati dai contributi volontari obbligatori.

(179)

È opportuno fissare, anno per anno e globalmente, se i prodotti inviati verso altri Stati membri si sono avvantaggiati degli interventi dell’organizzazione interprofessionale.

(180)

La seguente tabella presenta la suddivisione, in euro, degli incassi ricavati dai contributi volontari obbligatori tra i differenti interventi di Interbev anno per anno, nonché la percentuale degli interventi destinati esclusivamente alle carni a agli animali esportati o congiuntamente ai prodotti e animali nazionali.

Anni

Interventi a favore di tutti i prodotti

Interventi a favore solo dei prodotti in Francia

Interventi a favore solo dei prodotti esportati

Totale degli interventi per anno

% di tutti gli interventi finanziati

(arrotondato)

1996

5 517 088,95

13 308 769,70

2 101 111,35

20 926 970,00

36

1997

9 244 861,43

8 723 278,25

2 104 379,32

20 072 518,99

56

1998

8 995 703,14

11 214 605,23

927 146,63

21 137 455,00

46

1999

9 780 064,41

10 308 559,00

1 058 778,36

21 447 401,76

50

2000

8 245 970,18

10 126 453,50

991 754,32

19 264 178,00

47

2001

9 447 359,23

15 115 169,26

1 720 267,50

26 282 796,00

42

2002

10 553 240,96

24 553 282,92

4 326 569,12

39 433 093,00

37

2003

12 626 096,22

21 010 195,68

3 761 566,70

37 398 458,60

43

2004

11 288 281,00

20 527 149,24

4 045 129,24

35 860 559,48

42

(181)

Dalla tabella emerge che, per il complessivo periodo in esame, i prodotti esportati hanno in media beneficiato di circa il 44 % degli interventi totali finanziati dai contributi volontari obbligatori. È opportuno precisare che le autorità francesi hanno indicato che, per il citato periodo, il totale degli incassi ricavati dai contributi percepiti sui prodotti esportati è stato del 15 % (59). Inoltre, le autorità francesi hanno indicato che la percentuale del 15 % rappresentava un valore medio, e hanno comunicato, per ogni anno, le cifre dalle quali emerge che il volume dei contributi percepiti sui prodotti esportati non superava mai il 18 %.

ii)   Compatibilità con l’articolo 110 TFUE

(182)

Tenuto conto delle conseguenze della sentenza Nygard  (60) della Corte di giustizia, nonché del fatto che le misure finanziate dal tributo costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e che il tributo stesso non riveste un carattere discriminatorio contrario all’articolo 110 TFUE nella misura in cui esso è stato applicato anche ai prodotti e agli animali esportati che hanno beneficiato proporzionalmente delle conseguenti agevolazioni, la Commissione decreta che gli incassi ricavati dal tributo sui prodotti esportati destinati a finanziare gli interventi di Interbev costituiscono un finanziamento dell’aiuto compatibile con le norme TFUE e in particolare con l’articolo 107, sicché gli aiuti di Stato di tal sorta finanziati sono compatibili con il suddetto trattato.

2.6.2.    I contributi FNE

2.6.2.1.   Animali importati

(183)

Secondo le autorità francesi, fino al 2003, i contributi percepiti a favore del FNE erano anche suscettibili di applicazione ad animali allevati fuori dal territorio nazionale francese, ma introdotti in Francia per essere macellati.

(184)

In seguito ai dubbi sollevati dalla Commissione, le autorità francesi hanno affermato di aver modificato il testo dell’accordo intercategoriale allo scopo di escludere qualsiasi contributo sugli animali importati o introdotti in Francia. Secondo le autorità, francesi, tali contributi sono applicati solo agli animali allevati e macellati in Francia.

(185)

Le modifiche di tale accordo intercategoriale non sono state comunicate alla Commissione. È stata trasmessa solo l’istruzione del 2 febbraio 2005 (cfr. considerando 87) la quale precisa che i contributi a favore del FNE sono applicabili solo alle carni provenienti da operazioni di macellazione sul territorio metropolitano degli animali allevati in Francia.

(186)

Ne consegue che tra il 1o gennaio 1996 e il 30 settembre 2004, il contributo sulle carni si applicava anche alle carni di animali macellati in Francia ma allevati fuori dal territorio nazionale.

(187)

Le autorità francesi non hanno potuto dimostrare che gli interventi finanziati da tali contributi siano tornati a vantaggio degli allevatori che esercitavano la propria attività fuori del territorio nazionale. In effetti, i contribuenti del contributo volontario obbligatorio che esportavano i loro prodotti non beneficiavano di alcun rimborso o riduzione, anche qualora non avessero ricevuto l’intero beneficio degli interventi in questione. Trattandosi di interventi di ricerca e di sviluppo nonché di assistenza tecnica, possono, per principio, tornare a beneficio solo dei prodotti nazionali (carni di bovini allevati e macellati in Francia).

(188)

Il fatto che, all’epoca, le importazioni di animali vivi avessero un carattere marginale (61) e che, in pratica, gli importatori di animali vivi avessero, volendo, la possibilità di dichiarare i tonnellaggi di animali importati per farli dedurre dalla base contributiva e di richiederne il rimborso, non ha conseguenze dirette sulla valutazione nel merito della Commissione. Inoltre, qualsiasi discriminazione, anche minima, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 110 TFUE.

(189)

Considerate le conseguenze della sentenza Nygard  (62) della Corte di giustizia, considerato che le misure finanziate dal tributo costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e che il tributo stesso non riveste un carattere discriminatorio contrario all’articolo 110 TFUE nella misura in cui esso è stato applicato anche ai prodotti in provenienza di altri Stati membri che tuttavia non hanno beneficiato proporzionalmente delle conseguenti agevolazioni, la Commissione decreta che gli incassi ricavati dal tributo sugli animali importati da altri Stati membri, destinati a finanziare gli interventi del FNE, costituiscono un finanziamento dell’aiuto incompatibile con le norme del mercato interno tenuto conto del trattato e in particolare dell’articolo 107, sicché gli aiuti di Stato di tal sorta finanziati sono incompatibili con il suddetto trattato.

2.6.2.2.   Animali esportati

(190)

Considerando che i contributi FNE si applicano agli animali allevati o macellati in Francia, la Commissione può desumere che i prodotti esportati, in quanto tali, non sono sottoposti a un contributo a titolo del FNE e sono dunque esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.

3.   ILLEGALITÀ DEGLI AIUTI

(191)

La Commissione, come già indicato nella decisione di apertura della procedura, rileva che, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è stata informata dalla Francia dei decreti di estensione atti a rendere obbligatori i contributi volontari e degli interventi che questi ultimi finanziano prima di applicare gli stessi (cfr. considerando 2 della presente decisione).

(192)

L’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglioprecisa che l’aiuto illegale è un nuovo aiuto attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. L’obbligo di notificare un aiuto di Stato è fissato all’articolo 2 del suddetto regolamento.

(193)

Per quanto riguarda innanzitutto la natura dei contributi in esame, la Commissione rileva che, per produrre tutti i relativi effetti, essi richiedono un atto di autorità pubblica. La Commissione giudica pertanto che nel caso specifico si tratta di prelievi parafiscali, dunque di risorse pubbliche.

(194)

Nella misura in cui i contributi volontari obbligatori sono risorse pubbliche (come indicato ai considerando 106 e successivi) che fanno integralmente parte di un regime di aiuto (considerando 171 e successivi) e che essi sono stati impiegati per finanziare agevolazioni a favore delle imprese del settore delle carni, la relativa notifica alla Commissione costituisce un obbligo sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(195)

Come indicato ai considerando 123 e 124, poiché le misure attuate dalla Francia contengono elementi di aiuto di Stato, si tratta di nuovi aiuti, non notificati alla Commissione e, per tale ragione, illegali ai sensi del trattato.

(196)

Secondo la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (63), qualsiasi aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 deve essere valutato in conformità alle norme e agli orientamenti in vigore al momento della concessione dell’aiuto stesso.

V   CONCLUSIONI

(197)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che non si possa muovere alcuna obiezione contro il finanziamento di tale regime tramite contributi volontari obbligatori nella misura in cui i contributi stessi vengono applicati ai prodotti nazionali e ai prodotti e animali esportati (nel caso specifico i «contributi sulle carni» tra 1996 e 2004).

(198)

Percependo contributi anche sugli animali importati (nel caso specifico i contributi sugli animali a favore del FNE tra il 1996 e il 2004), risulta dalle considerazioni di cui sopra che il sistema di contributi volontari obbligatori è incompatibile con il mercato interno in considerazione della violazione dell’articolo 110 TFUE, poiché la Francia non ha potuto dimostrare che i prodotti importati hanno goduto anch’essi degli aiuti alla stregua dei prodotti nazionali.

(199)

Inoltre, gli aiuti qui in esame non sono stati notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e costituiscono pertanto aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(200)

La Commissione si rammarica del fatto che la Repubblica francese abbia attuato i suddetti aiuti in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(201)

Trattandosi di aiuti attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, occorre ricordare che, considerata la natura imperativa delle norme di procedura definite all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, norme il cui effetto diretto è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia in occasione di diverse sentenze (64), il carattere illecito degli aiuti stessi non può essere rettificato a posteriori (65).

(202)

La Corte di giustizia ha ricordato che, quando una misura di aiuto, le cui modalità di finanziamento costituiscano parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo di notifica, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, a ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi specificamente applicati per finanziare tale aiuto. La stessa ha inoltre ricordato che è compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, il quale è sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, ed ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono farla valere e accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle misure d’aiuto in questione, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi (66).

(203)

La Commissione ritiene adeguato, nel caso in esame, adottare una decisione condizionale, avvalendosi della possibilità prevista dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, in base al quale la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa.

(204)

Per porre rimedio alla violazione dell’articolo 110 TFUE ed eliminare così retroattivamente la discriminazione, la Francia deve procedere al rimborso della parte del tributo che è stata applicata sui prodotti importati (contributi sugli animali a favore del FNE tra il 1996 e il 2004), in misura proporzionale alle agevolazioni degli aiuti dai quali non hanno tratto beneficio. La riparazione di tale violazione renderà gli aiuti in questione compatibili con l’articolo 107 TFUE.

(205)

La Commissione fissa le condizioni da adempiere ai fini del suddetto rimborso. La Francia deve pertanto rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata ai suddetti prodotti importati dalla data d’inizio dell’applicazione del prelievo stesso fino al 30 settembre 2004 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a)

se possono fornire la prova che i CVO sono stati riscossi sui prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione;

b)

la Francia stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, la Francia verificherà, con riferimento a un determinato periodo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali a titolo del tributo in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva;

c)

il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

d)

le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

e)

le autorità francesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione degli importi pagati a titolo di tributo applicabile ai prodotti provenienti da altri Stati membri;

f)

il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa;

g)

nel caso in cui un contribuente non avesse ancora pagato il tributo, le autorità francesi rinunciano formalmente al versamento della parte proporzionale di detto tributo applicabile ai prodotti importati da altri Stati membri e per il quale ne viene dimostrata l’assegnazione per il finanziamento di aiuti a esclusivo beneficio dei prodotti nazionali. Le autorità francesi rinunciano anche agli eventuali interessi di mora;

h)

qualora la Commissione lo richieda, la Francia si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso;

i)

se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo simile sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo in Francia, le autorità francesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione;

j)

la Francia si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli aiuti di Stato a favore della promozione, della pubblicità, dell’assistenza tecnica, della ricerca e dello sviluppo attuati illegalmente dalla Francia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e finanziati mediante un prelievo parafiscale (contributo volontario obbligatorio sulle carni e sugli animali vivi inviati verso altri Stati membri tra il 1996 e il 2004, e sugli animali vivi importati tra il 1996 e il 2004) sono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per quanto riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del prelievo e il 30 settembre 2004, con riserva che la Francia rispetti le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Francia deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti importati tra la data d’inizio dell’applicazione del tributo e il 30 settembre 2004 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

a)

se possono fornire la prova che i contributi volontari obbligatori sono stati riscossi sui prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione;

b)

la Francia stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, la Francia verificherà, con riferimento a un determinato periodo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali a titolo del tributo in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva;

c)

il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

d)

le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

e)

le autorità francesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione degli importi pagati a titolo di tributo applicabile ai prodotti provenienti da altri Stati membri;

f)

il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa;

g)

nel caso in cui un contribuente non avesse ancora pagato il tributo, le autorità francesi rinunciano formalmente al versamento della parte proporzionale di detto tributo applicabile ai prodotti importati da altri Stati membri e per il quale ne viene dimostrata l’assegnazione per il finanziamento di aiuti a esclusivo beneficio dei prodotti nazionali. Le autorità francesi rinunciano anche agli eventuali interessi di mora;

h)

qualora la Commissione lo richieda, la Francia si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso;

i)

se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo in Francia, le autorità francesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione;

j)

la Francia si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo.

Articolo 2

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia informerà la Commissione in merito alle misure adottate per adeguarvisi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  Con effetto al 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano rispettivamente gli articoli 107 e 108 TFUE. In entrambi i casi, le disposizioni sono, in sostanza, identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti fatti agli articoli 107 e 108 TFUE sono da intendere, ove necessario, come fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Decisione C(2003) 2057 definitiva della Commissione del 9 luglio 2003 (GU C 189 del 9.8.2003, pag. 21).

(3)  Informazioni ricavate dal sito internet www.interbev.asso.fr

(4)  Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 299 del 27 dicembre 1995.

(5)  1 FRF = 0,15 EUR.

(6)  Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 227 del 30 settembre 2001.

(7)  Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 299 del 24 dicembre 1995.

(8)  Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 227 del 30 settembre 2001.

(9)  Per una descrizione completa della decisione, cfr. la decisione C (2003) 2057 definitiva della Commissione del 9 luglio 2003, citata nella nota n. 2.

(10)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(11)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(12)  GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

(13)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(14)  Lettera della Commissione agli Stati membri n. S/75/29416 del 19 settembre 1975.

(15)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(16)  GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(17)  La Francia ha inviato informazioni dopo l’apertura della procedura formale di esame, come indicato nella sezione III («Osservazioni della Francia»).

(18)  Sentenza del 23 aprile 2002, Causa C-234/99, Nygård (Raccolta 2002, pag. I-3657).

(19)  Raccolta 2003, pag. I-5263.

(20)  Circolare del 2 febbraio 2005: «Si ricorda in particolare che il prelievo dei contributi a beneficio di Interbev e del Fondo per l’Allevamento riguarda le operazioni di macellazione di animali allevati e macellati in Francia. Pertanto, gli animali nati e allevati all’estero sono, al momento della macellazione, esenti […]»

(21)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(22)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(23)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(24)  GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(25)  GU L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

(26)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(27)  Deroga (senza conseguenze per la presente decisione) al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che fissa norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno agli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(28)  Sentenza del 24 luglio 2003, Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Raccolta 2003, pag. I-7747); e sentenza del 27 novembre 2003, Cause riunite C-34/01, C-35/01, C-36/01, C-37/01 e C-38/01 Enirisorse (Raccolta 2003, pag. I-14243).

(29)  Sentenza del 22 maggio 2003, Causa C-355/00, Freskot (Raccolta 2003, pag. I-5263).

(30)  Causa C-303/88, Italia/Commissione (Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 11), Causa C-482/99 France/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 24) e Causa C-126/01 GEMO (Raccolta 2003, pag. I-13769, punto 24).

(31)  Sentenza del 20 settembre 2007, Causa T-136/05, Salvat e.a./Commissione (Raccolta 2007, pag. II-4063).

(32)  Sentenza del 16 maggio 2000, Causa C-83/98 P, France/Ladbroke Racing Ltd e Commissione (Raccolta pag. I-3271, punto 50).

(33)  Sentenza del 20 settembre 2007, Salvat e.a./Commissione, citata nella nota 31.

(34)  Sentenza del 15 luglio 2004, Causa C-345/02, Pearle e.a. (Raccolta 2004, pag. I-7139).

(35)  Sentenza del 17 settembre 1980, Causa C-730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671).

(36)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Direzione generale dell’Agricoltura, Commissione europea.

(37)  Fonte Eurostat.

(38)  Sentenza del 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster et Cleeren (Raccolta 2003, pag. I-12249, punti 51 e 52): «51. […], lo Stato membro è tenuto […] a notificare non soltanto il progetto relativo all’aiuto propriamente detto, ma anche le modalità di finanziamento di quest’ultimo in quanto costituenti parte integrante della misura prevista. 52. Considerato che l’obbligo di notifica è esteso anche alle modalità di finanziamento dell’aiuto, le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte delle autorità nazionali, dell’articolo 93, n. 3, ultima frase, del trattato CE devono trovare applicazione anche relativamente a tale aspetto della misura di aiuto».

(39)  GU C 149 del 9.8.2003, pag. 21.

(40)  Comunicazione della Commissione C(2002) 458 (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

(41)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(42)  Citazione della Comunicazione della Commissione: «la Commissione valuta sempre la compatibilità degli aiuti di Stato illegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.»

(43)  Raccolta 2003, pag. I-5263.

(44)  Cfr. nota n. 12.

(45)  Cfr. nota n. 13.

(46)  Cfr. nota n. 14.

(47)  Cfr. nota n. 11.

(48)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(49)  Lettera della Commissione agli Stati membri n. SG(75) D/29416 del 19 settembre 1975.

(50)  Cfr. nota n. 11.

(51)  Sentenza del 21 ottobre 2003, Van Calster, cause C-261/01 e C-262/01, (Raccolta 2003, pag. I-12249, punto 49).

(52)  Sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, causa C-174/02 (Raccolta 2005, pag. I-85, punto 26); 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron, Causa C-526/04, (Raccolta 2006, pag. I-7529, punto 44).

(53)  Sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, causa C-174/02, (Raccolta 2005, pag. I-85, punto 26); 27 ottobre 2005, Nazairdis, Cause da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, (Raccolta 2005, pag. I-9481, punti 46-49).

(54)  Sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, C-174/02, (Raccolta 2005, pag. I-85, punto 28); 15 giugno 2006, Air Liquide, Cause riunite C-393/04 e C 41/05, (Raccolta 2006, pag. I-5293, punto 46).

(55)  Sentenza del 21 ottobre 2003, Van Calster, Cause riunite C-261/01 e C-262/01, (Raccolta 2003, pag. I-12249, punto 48).

(56)  Sentenza del 23 aprile 2002, Nygard, Causa C-234/99, (Raccolta 2002, pag. I-3657).

(57)  Cfr. anche i considerando 88 e successivi.

(58)  Sentenza del 23 aprile 2002, Nygard, citata nella nota n. 56.

(59)  Cfr. i considerando 94 e successivi.

(60)  Sentenza del 23 aprile 2002, Nygard, citata nella nota n. 56.

(61)  Secondo le cifre comunicate dalle autorità francesi (servizi doganali) i «bovini adulti grassi» importati sono stati 24 933 capi nel 2001 e 22 250 capi nel 2002. Le macellazioni nazionali sono state di circa 4 milioni di capi; di conseguenza le importazioni di animali vivi rappresenta solo lo 0,58 % del totale macellato.

(62)  Sentenza del 23 aprile 2002, Nygard, citata nella nota n. 56.

(63)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(64)  Sentenze della Corte rese il 19 giugno 1973 nella causa 77/72, Capolongo (Raccolta 1973, pag. 611); l’11 dicembre 1973 nella causa 120/73, Lorenz (Raccolta 1973, pag. 1471); il 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinicke e Weinlig (Raccolta 1977, pag. 595).

(65)  Sentenza della Corte del 21 novembre 1991 nella causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France (Raccolta 1991, pag I-5505); e del 21 ottobre 2003, Van Calster, cause riunite C-261/01 e C-262/01 (Raccolta 2003, pag. I-12249).

(66)  Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e.a., (Raccolta 2003, pag. I-12249).


1.3.2012   

IT

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L 59/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2012

relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 776]

(I testi in lingua italiana, neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/132/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività, avente gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e capace di perturbare gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende avicole non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2), che introduce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel 2011 in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi si sono registrati focolai di influenza aviaria. Per combattere tali focolai, la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi hanno adottato misure ai sensi della direttiva 2005/94/CE.

(8)

Le autorità della Germania, dell’Italia e dei Paesi Bassi hanno potuto dimostrare, mediante relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e una continua trasmissione di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2005/94/CE.

(9)

Le autorità della Germania, dell’Italia e dei Paesi Bassi hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

In questa fase, non è possibile determinare l’importo esatto del contributo finanziario dell’Unione, poiché le informazioni fornite relative ai costi di indennizzo e alle spese operative sono delle stime.

(11)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione alla Germania, all’Italia e ai Paesi Bassi

1.   La Germania, l’Italia e i Paesi Bassi possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute da tali Stati membri ai fini dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE, volte a eradicare l’influenza aviaria in tali Stati membri nel 2011.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Destinatari

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


1.3.2012   

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L 59/36


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 febbraio 2012

che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco

(BCE/2012/2)

(2012/133/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) (di seguito «Caratteristiche generali»).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla base di ogni informazione che possa considerare, se un programma di emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti degli elevati standard creditizi.

(3)

La decisione BCE/2010/3 del 6 maggio 2010 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (2) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco o emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco.

(4)

La Repubblica ellenica ha deciso, nell’ambito del coinvolgimento del settore privato, di lanciare un’offerta di scambio del debito rivolta ai detentori di strumenti dei debito negoziabili emessi dal governo greco.

(5)

Tale decisione del governo greco ha ulteriormente inciso in maniera negativa sull’adeguatezza, quali garanzie per le operazioni dell'Eurosistema, degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco o emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco.

(6)

È opportuno che la decisione BCE/2010/3 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della decisione BCE/2010/3

La decisione BCE/2010/3 è abrogata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 28 febbraio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 102.