ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.057.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/105/UE |
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2012/106/UE |
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2012/107/UE |
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2012/108/UE |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo
(2012/105/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’importanza economica per l’Unione delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato, con la Federazione russa, impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione anche per il legname grezzo. |
(2) |
Detti impegni, che devono far parte dell’elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell’Unione. |
(3) |
Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (l’«accordo»). |
(4) |
Come previsto nell’accordo, l’Unione e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute in un protocollo sulle modalità tecniche ai sensi dell’accordo (il «protocollo»). |
(5) |
È opportuno firmare il protocollo. |
(6) |
Tenuto conto dell’esigenza di garantire l’applicazione del necessario sistema di gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo e il protocollo siano applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano teminate le procedure necessarie per la loro conclusione. |
(7) |
Per garantire l’uniformità delle condizioni di applicazione delle disposizioni dell’accordo e del protocollo per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1). |
(8) |
È opportuno utilizzare la procedura di esame per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla gestione, nell’Unione, dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa, dato che si tratta di atti relativi alla politica commerciale comune e che essi rientrano quindi nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento n. 182/2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche ai sensi di tale accordo è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.
I testi dell’accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Conformemente alle disposizione dell’accordo e, dell’articolo 26, paragrafo 3, del protocollo, l’accordo e il protocollo si applicano in via provvisoria, a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo (2).
Articolo 4
La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnate all’esportazione verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 5.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOGAJ
(1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(2) La data a decorrere dalla quale l’accordo e il protocollo saranno applicati in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea
1. Lettera della Federazione russa
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signori,
A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le «parti»), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:
— |
la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea, |
— |
ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera. |
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Federazione russa
2. Lettera dell’Unione europea
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signora ministro,
ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le “parti”), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:
— |
la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea, |
— |
ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera. |
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.»
Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.
Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.
Per l’Unione europea
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/5 |
TRADUZIONE
PROTOCOLLO
tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea
SEZIONE 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
1. Il presente protocollo è adottato tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa («le parti») per attuare l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea del 16 dicembre 2011 («l’accordo»).
2. Il presente protocollo fissa le modalità tecniche della gestione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i particolari connessi alla cooperazione tra le autorità dell’Unione europea («UE») e la Federazione russa («Russia»), e si applica alle esportazioni dei prodotti contemplati nell’UE in provenienza dalla Russia.
3. Ai fini del presente protocollo si intende:
a) per «prodotti contemplati»: le merci di cui all’allegato della parte V dell’elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia nel quadro dell’OMC («elenco di impegni della Russia»);
b) per «contingente tariffario»: una quantità specifica di prodotti contemplati che può essere esportata nell’UE dalla Russia entro i limiti di cui all’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, durante un periodo di tempo limitato, e che beneficia di una riduzione dei dazi all’esportazione altrimenti applicati dalla Russia; i dazi applicabili alle esportazioni effettuate nel quadro del contingente tariffario sono quelli specificati nell’elenco di impegni della Russia;
c) per «importatore»: una persona fisica o giuridica di uno degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri dell’UE») che ha l’intenzione di importare i prodotti contemplati nell’UE dalla Russia;
d) per «esportatore»: una persona fisica o giuridica della Russia che intende esportare i prodotti contemplati nell’UE dalla Russia;
e) per «autorizzazione contingentata»: un documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro dell’UE interessato a un importatore, attestante il diritto di tale importatore di accedere al contingente tariffario;
f) per «licenza di esportazione»: un documento rilasciato dall’autorità competente della Russia a un esportatore, attestante il diritto di tale esportatore di accedere al contingente tariffario.
4. L’assegnazione dei contingenti tariffari nell’ambito del presente protocollo è disciplinata dal principio di ripartizione giusta ed equa delle opportunità commerciali tra tutti gli operatori commerciali. In particolare, le parti cercano di preservare condizioni concorrenziali nel mercato dei prodotti interessati e di evitare lo scambio speculativo dei diritti ai contingenti tariffari.
5. I requisiti fissati nel presente protocollo non pregiudicano eventuali requisiti futuri che potrebbero essere introdotti o applicati conformemente all’atto giuridico applicato sul territorio russo, a condizione che tali requisiti futuri siano in genere applicabili per partecipare al commercio di merci, inclusi quelli applicati in special modo ai prodotti interessati e che siano coerenti con gli obblighi sottoscritti dalla Russia nel quadro dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo sull’OMC»).
SEZIONE 2
PERIODO CONTINGENTALE
Articolo 2
1. La Russia apre i contingenti tariffari assegnati all’UE per le quantità fissate nell’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, su base annuale. Tali contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi corrispondenti a ogni anno di calendario («periodo contingentale»).
2. Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il periodo di validità del contingente tariffario per tale anno è inteso come il periodo espresso in mesi di calendario pieni tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e il 31 dicembre dello stesso anno.
SEZIONE 3
CLASSIFICAZIONE
Articolo 3
1. La classificazione dei prodotti contemplati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Eventuali modifiche apportate alla suddetta nomenclatura tariffaria e statistica della Russia per quanto riguarda i prodotti contemplati o eventuali decisioni relative alla classificazione delle merci non possono avere per effetto l’annullamento degli impegni assunti dalla Russia in materia di riduzione dei dazi all’esportazione, quali previsti all’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, nel quadro dei limiti quantitativi ivi indicati.
2. La Russia si impegna a comunicare alla Commissione europea («la Commissione»), almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore in Russia, qualsiasi modifica alla nomenclatura tariffaria e statistica applicata sul suo territorio per quanto riguarda i prodotti interessati, ivi compresa descrizione completa dei prodotti interessati.
SEZIONE 4
AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE
Articolo 4
1. L’utilizzazione dei contingenti tariffari da parte degli importatori è subordinata al rilascio di un’autorizzazione contingentata da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE. Le autorizzazioni contingentate sono rilasciate su supporto cartaceo. È vietato modificare le autorizzazioni contingentate già rilasciate, neanche per motivi tecnici. Ove sia necessario apportare modifiche, l’autorizzazione contingentata è ritirata ed è rilasciata una nuova autorizzazione modificata di conseguenza.
2. Gli importatori presentano la loro domanda di autorizzazione contingentata per un periodo contingentale determinato non prima del 1o ottobre dell’anno di calendario precedente quello del periodo contingentale e entro e non oltre il 1o dicembre dell’anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.
3. Ogni autorizzazione contingentata è rilasciata per la quantità di merci fissata nel contratto o in un contratto preliminare per i prodotti contemplati interessati tra un importatore e un esportatore (di seguito, rispettivamente, «il contratto» e «il contratto preliminare»).
Articolo 5
1. Fatta salva la presentazione, da parte dell’importatore, del contratto o del contratto preliminare, e conformemente all’assegnazione dei contingenti tariffari da parte della Commissione in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE rilasciano autorizzazioni contingentate corrispondenti a tutte le domande di importazione di prodotti contemplati dalla Russia, nei limiti delle quantità fissate nei rispettivi contingenti tariffari.
2. La Commissione assegna le autorizzazioni contingentate secondo uno dei metodi seguenti:
a) |
secondo l’ordine cronologico di ricevimento, da parte della Commissione, delle notifiche dalle autorità competenti degli Stati membri dell’UE delle domande presentate dagli importatori; o |
b) |
conformemente a categorie di importatori: importatori «tradizionali» o «nuovi». In questo caso, per ogni periodo contingentale, la Commissione fissa la percentuale della quantità complessiva assegnata rispettivamente agli importatori tradizionali (in una forcella che va dal 70 % all’85 %) e ai nuovi importatori (in una forcella che va dal 30 % al 15 %). |
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo si intende:
a) per «importatori tradizionali»: gli importatori che possono provare, al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione contingentata:
i) |
di aver ottenuto e utilizzato autorizzazioni contingentate conformemente alla presente sezione per i prodotti contemplati, per ognuno dei due periodi contingentali precedenti; e |
ii) |
di aver importato dalla Russia verso l’UE almeno 5 000 m3 di prodotti contemplati durante ognuno dei due periodi contingentali precedenti. |
b) per «nuovi importatori»: gli importatori diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, ai fini dell’applicazione della lettera a) del presente paragrafo il volume delle importazioni dalla Russia per il primo periodo contingentale è calcolato proporzionalmente, come segue:
M = (5 000/12) * t
in cui
|
«M» rappresenta il volume di importazioni dalla Russia richiesto per il primo periodo contingentale; |
|
«t» rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno. |
4. Qualora la Commissione dovesse applicare il metodo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo durante i primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, l’espressione «importatore tradizionale» deve intendersi a tal fine come riferito agli importatori in grado di comprovare di aver importato dalla Russia verso l’UE almeno 5 000 m3 in media di prodotti contemplati nel corso di un periodo di riferimento da determinare.
5. Le autorizzazioni contingentate sono a nome del detentore del contingente. Esse sono valide per tutto il periodo contingentale per le importazioni su tutto il territorio doganale dell’UE.
Articolo 6
1. Un’autorizzazione contingentata è conforme a uno dei moduli di cui all’allegato del presente protocollo.
2. Ogni autorizzazione contingentata deve specificare, tra l’altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all’elenco degli impegni della Russia.
Articolo 7
1. Per ogni autorizzazione contingentata individuale rilasciata, la Commissione informa immediatamente l’autorità competente della Russia circa l’identità del detentore dell’autorizzazione contingentata, l’identità dell’esportatore e la quantità del contingente interessato.
2. La Commissione informa immediatamente l’autorità competente della Russia circa il ritiro di qualsiasi autorizzazione contingentata già rilasciata, nonché eventuali duplicati emessi e autorizzazioni contingentate che non sono state autorizzate e restituite dagli importatori. Il saldo del contingente disponibile nel quadro del limite quantitativo fissato nell’elenco di impegni della Russia per i prodotti contemplati è modificato di conseguenza.
3. L’autorità competente della Russia conserva in un registro le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale registro comprende in particolare l’identità del detentore di ogni autorizzazione contingentata e la quantità di merci interessate da detta autorizzazione.
SEZIONE 5
LICENZE DI ESPORTAZIONE
Articolo 8
1. L’utilizzazione di contingenti tariffari da parte degli esportatori è subordinata al rilascio di una licenza di esportazione da parte dell’autorità competente della Russia.
2. Per richiedere una licenza di esportazione, un esportatore presenta all’autorità competente della Russia i documenti previsti dalla legislazione russa, quali enumerati al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l’originale, un duplicato o una copia dell’autorizzazione contingentata concessa all’importatore conformemente all’articolo 5 del presente protocollo. La quantità di merci fissata nel contratto corrisponde alla quantità di merci fissata nell’autorizzazione contingentata presentata dall’esportatore. Ove un esportatore fornisca una copia dell’autorizzazione contingentata, la licenza è rilasciata soltanto su presentazione dell’originale o di un duplicato di detta autorizzazione.
3. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i documenti richiesti conformemente alla legislazione russa ai fini del rilascio di una licenza di esportazione sono i seguenti:
a) |
una domanda debitamente compilata di una licenza di esportazione, per iscritto e in formato elettronico; |
b) |
una copia del contratto; |
c) |
una copia del documento attestante che l’esportatore è registrato presso le autorità fiscali russe; e |
d) |
una copia del documento attestante che il diritto per licenza è stato versato. |
Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo, non sono richiesti documenti supplementari all’esportatore ai fini del rilascio di una licenza di esportazione.
4. L’autorità competente della Russia accetta le domande di licenze di esportazione a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di calendario precedente quello del periodo contingentale fino al 15 dicembre dell’anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.
5. I diritti per licenze di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, corrispondono a quelli precisate negli atti giuridici riguardanti la regolamentazione generale relativa alle licenze d’esportazione della Russia.
Articolo 9
1. A condizione che un esportatore soddisfi tutti i requisiti applicabili di cui all’articolo 8 del presente protocollo, l’autorità competente della Russia rilascia al detentore dell’autorizzazione contingentata una licenza di esportazione per le partite di prodotti contemplati.
2. La licenza di esportazione è rilasciata per il volume di merci fissato nel contratto.
3. La licenza di esportazione è rilasciata a nome dell’esportatore. Essa precisa altresì l’identità dell’importatore.
4. La licenza di esportazione non ha valore giuridico per l’esportazione verso territori doganali diversi da quello dell’UE, né per un importatore diverso dal detentore dell’autorizzazione contingentata.
Articolo 10
Se l’autorità competente della Russia adotta una decisione positiva a seguito di una domanda di licenza di esportazione, essa rilascia detta licenza in un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 11
1. Le licenze di esportazione scadono alla fine dell’anno di calendario per il quale è stato aperto il corrispondente contingente tariffario.
2. Qualora la Commissione abbia informato l’autorità competente della Russia che un’autorizzazione contingentata è stata ritirata, l’autorità in questione annulla la licenza d’esportazione corrispondente già rilasciata, a condizione che ne sia stata informata prima dello sdoganamento all’esportazione delle merci contemplate dalla licenza in questione. Se all’autorità competente della Russia non è stato comunicato il ritiro dell’autorizzazione contingentata che dopo lo sdoganamento all’esportazione delle merci contemplate dalla relativa licenza d’esportazione, l’esportazione è imputata sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale è stata rilasciata la licenza d’esportazione.
Articolo 12
1. L’esportatore presenta l’originale o il duplicato della licenza di esportazione all’ufficio doganale russo al momento della presentazione delle merci ai fini dello sdoganamento per l’esportazione.
2. È possibile effettuare spedizioni successive di merci a titolo di una stessa licenza di esportazione, nel limite quantitativo di detta licenza.
3. Le licenze di esportazione non possono essere corrette, neppure per motivi tecnici. Se sono necessarie modifiche, la licenza deve essere annullata e una nuova licenza d’esportazione, modificata di conseguenza, rilasciata. Ove la quantità che deve effettivamente essere esportata sia inferiore alla quantità che figura nella licenza d’esportazione, quest’ultima può essere utilizzata senza necessità di modifiche.
Articolo 13
1. Le merci contemplate da una licenza di esportazione sono sdoganate presso un ufficio doganale russo durante il periodo di validità della licenza. Le autorità doganali russe sdoganano tali merci senza indugi, conformemente alla legislazione doganale applicata in Russia.
2. Le merci sdoganate in vista della loro esportazione presso uffici doganali russi, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere spedite dalla Russia anche se il periodo di validità della licenza di esportazione per tali merci è scaduto. Tali esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale la licenza di esportazione è stata rilasciata, anche se la spedizione delle merci avviene dopo tale periodo.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l’esportazione, sui mezzi di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
SEZIONE 6
RIPORTO
Articolo 14
1. Quando il contingente tariffario di un gruppo di prodotti non è utilizzato appieno, le quantità non utilizzate non superiori al 7 % delle quantità complessive di detto contingente possono essere riportate al contingente tariffario corrispondente per l’anno di calendario seguente. La Commissione informa l’autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell’anno di calendario successivo all’anno corrispondente al periodo contingentale. L’autorità competente della Russia conferma le quantità supplementari del contingente tariffario per il/i gruppo/i di prodotti interessati dal riporto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
2. Oltre alla/e percentuale/i del contingente/i tariffario/i riportato/i a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, fino al 3 % in più dei contingenti tariffari interessati può essere riportato a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, previo accordo delle parti. La Commissione informa l’autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell’anno di calendario successivo all’anno corrispondente al periodo contingentale. L’autorità competente della Russia informa la Commissione della sua decisione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di quest’ultima.
3. I riporti a titolo dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aver luogo soltanto una volta nel corso dell’anno di calendario durante il quale la/le decisione/i relativa/e ai riporti è/sono adottata/e. Qualsiasi adeguamento dei limiti quantitativi derivanti dal riporto riguardano soltanto l’anno di calendario in cui la decisione relativa al riporto è adottata.
SEZIONE 7
SCAMBI D’INFORMAZIONI
Articolo 15
1. Per ottimizzare l’efficacia del sistema di controllo e di minimizzare le possibilità di abuso e di elusione del sistema di contingenti tariffari sui prodotti contemplati convenuto tra la Russia e l’UE:
a) |
la Commissione informa l’autorità competente della Russia, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle autorizzazioni contingentate rilasciate nel corso del mese precedente; |
b) |
l’autorità competente della Russia informa la Commissione, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente; |
c) |
le autorità doganali russe informano la Commissione, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati esportati nell’UE nel corso del trimestre suddetto; |
d) |
la Commissione informa l’autorità competente della Russia, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati importati nell’UE nel corso del trimestre suddetto. |
2. Fatto salvo lo scambio periodico di informazioni in merito alle licenze di esportazione e alle autorizzazioni contingentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di scambiare le informazioni statistiche di cui dispongono sui prodotti contemplati, ad intervalli adeguati, tenuto conto dei periodi minimi necessari per ottenere tali informazioni. Queste ultime riguardano le autorizzazioni contingentate, le licenze di esportazione rilasciate, nonché le statistiche di importazione e di esportazione per i prodotti in questione.
3. In caso di disparità rilevante, tenuto conto del tempo necessario per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, ogni parte può chiedere l’apertura immediata di consultazioni.
SEZIONE 8
MODULO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI A DESTINAZIONE DELL’UE
Articolo 16
1. Il modulo di autorizzazione contingentata è compilato in lingua russa o in una delle lingue ufficiali dell’UE. Se compilato in una lingua ufficiale dell’UE, al momento della presentazione all’autorità competente della Russia tale autorizzazione contingentata deve essere accompagnata dalla sua traduzione in russo, certificata da un notaio pubblico russo conformemente alla legislazione russa.
2. Ogni documento reca un numero di serie standard mediante il quale è possibile identificarlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
a) |
due lettere che identificano il paese esportatore: RU; |
b) |
due lettere che identificano lo Stato membro dell’UE che rilascia l’autorizzazione contingentata: BE= Belgio BG= Bulgaria CZ= Repubblica ceca DK= Danimarca DE= Germania EE= Estonia EL= Grecia ES= Spagna FR= Francia IE= Irlanda IT= Italia CY= Cipro LV= Lettonia LT= Lituania LU= Lussemburgo HU= Ungheria MT= Malta NL= Paesi Bassi AT= Austria PL= Polonia PT= Portogallo RO= Romania SI= Slovenia SK= Slovacchia FI= Finlandia SE= Svezia GB= Regno Unito; |
c) |
un numero di due cifre che indica l’anno in questione, corrispondente alle ultime due cifre dell’anno, ad esempio «12» per il 2012; e |
d) |
un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dell’UE in cui avviene lo sdoganamento. |
Articolo 17
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un’autorizzazione contingentata, l’importatore può chiederne un duplicato all’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato. Il duplicato di tale autorizzazione contingentata deve recare la dicitura «duplicato».
2. Il duplicato deve recare la data dell’autorizzazione contingentata originale.
SEZIONE 9
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 18
L’UE e la Russia collaborano strettamente all’attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di pareri, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 19
1. Al fine di garantire un funzionamento efficace del presente protocollo, l’UE e la Russia convengono di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, esaminare e intraprendere tutte le azioni necessarie dal punto di vista giuridico e/o amministrativo contro l’elusione, in particolare tramite trasbordo o rispedizione di merci, la falsificazione di documenti, false dichiarazioni riguardo alla quantità, alla descrizione o alla classificazione delle merci.
2. Nell’ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione e l’autorità competente della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute da entrambe le parti utili per prevenire l’elusione o la violazione delle disposizioni del presente protocollo. Su richiesta di una parte, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
3. Se le informazioni in possesso della Commissione o dell’autorità competente della Russia indicano o sembrano indicare una violazione o un’elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente e con la necessaria tempestività, adottando eventualmente qualsiasi misura necessaria per prevenire tali infrazioni.
Articolo 20
1. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo o violando il presente protocollo, può chiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio.
2. Su propria iniziativa o su richiesta dell’altra parte, le competenti autorità di una parte effettuano indagini adeguate, o ne incaricano altri, in merito alle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, un’elusione o un’infrazione del presente protocollo. La parte comunica i risultati di tale indagine all’altra parte, come pure qualsiasi informazione pertinente che consenta di individuare la causa dell’elusione o dell’infrazione.
Articolo 21
Per garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l’UE e la Russia si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e della correttezza delle autorizzazioni contingentate rilasciate.
Articolo 22
1. La verifica a posteriori delle autorizzazioni contingentate è effettuata a titolo eccezionale, ove l’autorità competente della Russia abbia fondati dubbi sulla loro autenticità. In questi casi, l’autorità competente della Russia rinvia l’autorizzazione contingentata alla Commissione, indicando i motivi di forma o di contenuto che giustificano un’indagine.
2. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo vengono comunicati entro dieci giorni lavorativi all’autorità competente della Russia. Le informazioni trasmesse indicano se l’autorizzazione contingentata oggetto della contestazione si applicano al presunto titolare e se le merci possono essere esportate sotto il regime definito dal presente protocollo.
3. Il ricorso alla procedura di verifica di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo al rilascio delle licenze di esportazione. A tal fine, e fatto salvo l’articolo 10 del presente protocollo, l’autorità competente della Russia rilascia la licenza di esportazione corrispondente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della conferma dell’autenticità di un’autorizzazione contingentata, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
SEZIONE 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 23
1. Nell’attesa dell’adozione da parte dell’UE delle misure interne necessarie alla gestione dei contingenti tariffari, l’autorità competente della Russia non esige l’originale o un duplicato dell’autorizzazione contingentata per rilasciare una licenza di esportazione conformemente all’articolo 8 del presente protocollo.
2. L’UE notifica per iscritto l’adozione delle misure interne di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il regime transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo termina alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell’autorità competente della Russia.
3. Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il contingente tariffario per tale anno è applicato proporzionalmente. A tale fine, la Russia apre un contingente tariffario calcolato nel modo seguente («contingente tariffario transitorio»):
Qt = (Q:12) * Tt,
in cui
|
«Q» rappresenta il continente tariffario; |
|
«Qt» rappresenta il contingente tariffario transitorio; |
|
«Tt» rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno. |
4. Durante l’applicazione dei regimi transitori di cui al presente articolo, le disposizioni del presente protocollo si applicano mutatis mutandis.
SEZIONE 11
CONSULTAZIONI
Articolo 24
1. Consultazioni sono tenute in merito a qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall’applicazione del presente protocollo e dell’accordo, su richiesta di una delle parti. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente protocollo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. Alle consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte; |
b) |
ogni richiesta espone i motivi delle consultazioni; |
c) |
le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta; e |
d) |
si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. |
SEZIONE 12
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 25
1. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente protocollo o dell’accordo e le consultazioni a norma dell’articolo 24 del presente protocollo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione definita di comune accordo entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo, tale parte può chiedere la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell’articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione — istituito in virtù dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 — che stabilisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro di tale accordo, adottato il 7 aprile 2004 («decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie»).
2. Nel caso in cui sia fatto ricorso a un panel di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie, fatta eccezione per quelle dell’articolo 2 di tale decisione relativa alle consultazioni. Resta inteso che, allorché fa riferimento a controversie relative all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 («accordo di partenariato e cooperazione»), tale decisione va letta come riguardante le controversie relative al presente protocollo o all’accordo.
3. Il panel di conciliazione istituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità con le disposizioni dell’accordo di partenatiato e cooperazione o dell’accordo OMC di una misura di una parte esaminata da tale panel di conciliazione.
4. Qualora l’elenco indicativo dei conciliatori previsto al paragrafo 1 dell’articolo 4 della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie non sia stato ancora compilato nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell’articolo 3 di tale decisione a motivo di una asserita violazione del presente protocollo e dell’accordo e qualora una parte non abbia nominato un conciliatore o le parti non siano giunte ad un accordo sul presidente del panel di conciliazione entro i termini prestabiliti di cui all’articolo 4 di tale decisione, qualsiasi parte può chiedere al direttore generale dell’OMC di nominare i conciliatori che restano da nominare. Il direttore generale dell’OMC, previa consultazione delle parti, notifica a entrambe la nomina dei conciliatori entro 20 giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.
5. Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l’UE e la Russia successivo all’accordo di partenariato e cooperazione («nuovo accordo») si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi di cui al presente protocollo o all’accordo. Resta inteso che, ogni qualvolta il nuovo accordo si riferisce a controversie relative al nuovo accordo, esso va considerato come inerente a controversie relative al presente protocollo o all’accordo.
SEZIONE 13
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 26
1. Il presente protocollo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente protocollo entra in vigore 30 giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle parti, ma non prima della data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica provvisoriamente dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.
Fatto a Ginevra, il 16 dicembre 2011, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
(2012/106/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In considerazione della notevole importanza economica per l’Unione che rivestono le esportazioni di autoveicoli e di loro parti e componenenti e, in esito ai negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), come indicato nella relazione del gruppo di lavoro in merito a tale adesione, l’applicazione da parte della Federazione russa del regime di investimenti nel settore automobilistico, come modificato il 24 dicembre 2010, può continuare, a determinate condizioni, fino al 1o luglio 2018. |
(2) |
Esiste il rischio che il regime di investimenti nel settore automobilistico della Federazione russa possa determinare una delocalizzazione a scapito dell’Unione della produzione di parti e di componenti di autoveicoli, a causa degli obblighi imposti agli investitori di rispettare determinate prescrizioni ai sensi del predetto regime in merito al contenuto locale e all’ubicazione della produzione. |
(3) |
Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa (l’«accordo») che istituisce un meccanismo di compensazione finalizzato a garantire che le importazioni di parti e di componenti di autoveicoli nella Federazione russa dall’Unione europea non diminuiscano in conseguenza dell’applicazione del regime di investimenti nel settore automobilistico. |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo. Esso dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti di autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’accordo, esso è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data dell’adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOGAJ
(1) La data, a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/15 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,
dall'altra,
(laddove opportuno, denominate congiuntamente «le Parti»)
RICONOSCENDO l'auspicio comune di garantire la stabilità dei flussi degli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa successivamente all'introduzione del nuovo regime di investimenti nel settore automobilistico adottato dalla Federazione russa,
RIBADENDO la propria disponibilità a garantire un'efficace collaborazione nel settore dello scambio di informazioni e delle procedure amministrative nell'intento di creare le condizioni necessarie all'attuazione del presente accordo,
RIAFFERMANDO i propri diritti e i propri obblighi nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
Il presente accordo è diretto ad istituire un meccanismo («meccanismo di compensazione») finalizzato a evitare una contrazione delle esportazioni dell'Unione europea («UE») verso la Federazione russa («Russia») di parti e di componenti per autoveicoli, come definiti negli allegati 1 e 2 del presente accordo, in conseguenza dell'entrata in vigore del regime di investimenti nel settore automobilistico istituito con il decreto n. 73/81/58n del ministero dello Sviluppo economico e del commercio della Federazione russa, del ministero dell'Energia e dell'industria della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa, del 15 aprile 2005, relativo all'approvazione della procedura che definisce la nozione di «industria del montaggio» e all'applicazione della nozione in sede di importazione nel territorio della Federazione russa di componenti automobilistici ai fini della fabbricazione degli autoveicoli di cui alle voci 8701-8705 della CCFEA e loro unità e insiemi, come modificato dal decreto n. 678/1289/184n del ministero dello Sviluppo economico della Federazione russa, del ministero dell'Industria e del commercio della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa del 24 dicembre 2010 («decreto 73»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
1) «prodotti in questione»: tutti i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del presente accordo;
2) «esportazioni UE»: le esportazioni dall'UE in Russia;
3) «prodotti originari dell'UE»: i prodotti originari dell'UE conformemente alle norme di origine definite nell'allegato 5 del presente accordo;
4) «prescrizione generale sul contenuto locale»: il livello annuo medio di localizzazione della produzione definito nell'allegato 1 del decreto 73.
Articolo 3
Sospensione o riduzione dei dazi doganali all'importazione
1. Se il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione diminuisce in un dato anno civile («anno di attivazione») rispetto alla relativa soglia precisata all'articolo 4 del presente accordo, la Russia applica i pertinenti dazi doganali all'importazione stabiliti negli allegati 1 e 2 del presente accordo all'ammontare delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'UE, determinato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo («contingente di compensazione»).
2. Il valore di ciascun contingente di compensazione è pari alla differenza (espressa in dollari USA) tra la soglia per i prodotti in questione e il valore, espresso nella stessa valuta, delle esportazioni UE dei prodotti in questione nell'anno di attivazione.
3. La Russia procede all'applicazione di eventuali contingenti di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel rispetto dei suoi obblighi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). A tale scopo la Russia garantisce che la quota dell'UE di un più ampio contingente tariffario applicato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) sia di ammontare pari al contingente di compensazione.
4. Mentre l'ammontare del contingente o dei contingenti di compensazione è definito tenendo conto dell'evoluzione degli scambi per tutte le linee tariffarie elencate rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente accordo, le importazioni dei prodotti di cui alle voci tariffarie 8707 10 e 8707 90 non sono consentite nell'ambito dei contingenti di compensazione.
Articolo 4
Definizione delle soglie
1. Il meccanismo di compensazione è attivato in funzione di una sola o di entrambe le seguenti soglie:
a) |
valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 dei motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo (espresse in dollari USA); e |
b) |
valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo (espresse in dollari USA). |
2. Le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisate nell'allegato 3 del presente accordo.
Articolo 5
Attivazione del meccanismo di compensazione
1. Il 1o marzo di ogni anno civile le Parti riesaminano le statistiche delle esportazioni UE nell'anno civile precedente dei prodotti in questione, trasmesse dalla Russia a norma dell'articolo 10 del presente accordo.
Il meccanismo di compensazione è attivato allorché il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione durante l'anno di attivazione scenda di oltre il 3 % al di sotto di una sola o di entrambe le pertinenti soglie di cui all'allegato 3 del presente accordo.
2. L'UE può attivare il meccanismo di compensazione mediante notifica scritta alla Russia sulla base delle statistiche fornite da tale paese a norma dell'articolo 10 del presente accordo. Per il primo periodo di attivazione la Russia adotta misure di compensazione entro tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica scritta. Nel caso in cui un contingente di compensazione già esista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente accordo. Il primo anno civile da monitorare quale possibile anno di attivazione è il 2012.
Articolo 6
Circostanze eccezionali
1. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per l'attivazione del meccanismo di compensazione precisate all'articolo 5 del presente accordo, ma nell'anno di attivazione si registri un forte calo del numero totale di auto nuove vendute in Russia (espresse in unità) rispetto all'anno precedente, si applica quanto segue.
Nel caso in cui il tasso di contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga almeno il 25 %, senza superare il 45 %, l'ammontare del contingente di compensazione altrimenti applicabile è calcolato come segue:
a) |
se la flessione delle vendite di auto nuove raggiunge il 25 %, il valore del contingente di compensazione è ridotto del 25 %; |
b) |
per ogni ulteriore flessione compresa tra il 25 % e il 45 %, ciascuna diminuzione dell'1 % delle vendite di auto nuove determina un'ulteriore riduzione del 3,75 % del valore del contingente di compensazione. Pertanto, nel caso in cui la contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga il 45 %, il contingente di compensazione si riduce a zero. |
2. Le autorità competenti della Russia trasmettono alla Commissione europea statistiche riguardanti le vendite di auto nuove (espresse in unità) in Russia conformemente all'allegato 4 del presente accordo.
3. Le autorità competenti della Russia comunicano senza indugio alla Commissione europea la loro intenzione di applicare le disposizioni del presente articolo e trasmettono le necessarie statistiche e analisi attestanti che le condizioni di cui al presente articolo si sono verificate. Su richiesta della Commissione europea, si svolgono consultazioni sull'intenzione della Russia di aprire contingenti ridotti oppure di non aprire alcun contingente di compensazione.
Articolo 7
Portata e durata delle misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione
1. Le misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione si applicano per un periodo minimo di dodici mesi a decorrere dalla data della loro introduzione. Dieci mesi dopo la data di introduzione delle misure e, successivamente, ogni dodici mesi, l'ammontare del contingente di compensazione è riveduto alla luce dell'ulteriore evoluzione delle esportazioni UE dei prodotti in questione nel corso dell'anno civile precedente nella maniera seguente:
a) |
qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione abbiano raggiunto, nell'ultimo anno civile («periodo di riferimento»), un livello pari o superiore alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo, la Russia può sospendere l'applicazione del contingente di compensazione entro due mesi dalla data della revisione; |
b) |
qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione siano inferiori alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo nel periodo di riferimento, il contingente di compensazione continua ad essere applicato per altri dodici mesi per un valore pari alla differenza tra la soglia e il valore delle pertinenti importazioni nel periodo di riferimento. |
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Russia provvede affinché le misure amministrative necessarie per la continuazione dell'applicazione del contingente di compensazione, con gli eventuali adeguamenti necessari, siano adottate almeno trenta giorni prima della fine del periodo originario per il quale il contingente di compensazione era stato aperto.
Articolo 8
Assegnazione del contingente di compensazione
1. L'assegnazione del contingente di compensazione mira ad assicurare l'utilizzazione del contingente al livello più elevato possibile. A tale scopo, la Russia gestisce le distribuzione del contingente mediante un regime di licenze di importazione.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente registrata in Russia può chiedere il rilascio di una licenza di importazione nel quadro del contingente di compensazione. Ai prodotti in questione originari dell'UE presentati allo sdoganamento si applicano i dazi all'importazione elencati nell'allegato 1 e/o nell'allegato 2 del presente accordo nell'ambito del contingente di compensazione, previa presentazione di una licenza di importazione e di una prova dell'origine conformemente all'allegato 5 del presente accordo. La Russia non vincola tali importazioni incluse nel contingente di compensazione, o il successivo utilizzo dei prodotti importati nell'ambito di siffatto contingente, all'adempimento di altre condizioni aggiuntive rispetto alle importazioni degli stessi prodotti al di fuori del contingente di compensazione o a eventuali prescrizioni sul contenuto locale.
3. Il contingente di compensazione è assegnato senza indugio ai richiedenti, applicando un metodo definito mediante un atto giuridico da adottare a cura della Russia conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione doganale della Federazione russa, della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica del Kazakstan. Immediatamente dopo essere stata adottata, la pertinente legislazione è notificata dalla Russia all'UE. Tale metodo tiene conto degli interessi dei vecchi e dei nuovi importatori, prestando particolare attenzione alle esigenze dei richiedenti che hanno concluso accordi di investimento conformemente al decreto 73 e attribuisce almeno il 10 % del contingente di compensazione a nuovi importatori.
4. Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti in questione considerati sono definite nell'allegato 5 del presente accordo.
Articolo 9
Relazione con accordi di investimento
Il dato aggregato delle importazioni comprese nei contingenti ogni anno da parte degli importatori che hanno concluso accordi di investimento alle condizioni specificate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto 73 (calcolato come valore assoluto di tali importazioni di componenti) può essere detratto dal valore annuale globale della produzione in quell'anno di tali investitori cui si applica la prescrizione generale sul contenuto locale di cui al decreto 73.
Articolo 10
Monitoraggio
1. La Russia trasmette all'UE statistiche commerciali mensili conformemente all'allegato 4 del presente accordo, iniziando con le statistiche relative agli scambi di gennaio 2012. Le statistiche di ciascun mese sono trasmesse entro trenta giorni dalla fine del mese in questione. Le statistiche annuali per ciascun anno intero sono trasmesse entro il 28 febbraio dell'anno successivo, come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo. In caso di adozione di un contingente di compensazione, la Russia trasmette alla Commissione europea su base mensile, per l'intera durata di tale contingente, anche informazioni in merito alle licenze di importazione rilasciate per tale contingente come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo.
2. Le Parti avviano consultazioni nel caso in cui sia riscontrata per un periodo di dodici mesi una contrazione delle esportazioni UE dei prodotti in questione al di sotto della corrispondente soglia. Dopo l'entrata in vigore del meccanismo di compensazione conformemente all'articolo 5 del presente accordo, le Parti si consultano su base trimestrale.
Articolo 11
Consultazioni
1. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti, sono avviate consultazioni su eventuali problemi connessi all'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di collaborazione e col proposito di superare le divergenze tra le Parti.
2. Le consultazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) |
ogni richiesta di consultazioni è notificata per iscritto all'altra Parte; |
b) |
se del caso, alla presentazione della richiesta fa seguito entro un periodo di tempo ragionevole la trasmissione di una relazione per illustrare i motivi delle consultazioni; |
c) |
le consultazioni iniziano entro un mese dalla data del ricevimento della richiesta. |
3. Nel corso delle consultazioni le Parti si adoperano per pervenire di comune accordo a una soluzione entro un mese dal loro avvio.
Articolo 12
Meccanismi di risoluzione delle controversie
1. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto ai propri obblighi nel quadro dell'accordo e le consultazioni a norma dell'articolo 11 del presente accordo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione concordata entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3 di detto articolo, tale Parte può chiedere la costituzione di un comitato di conciliazione a norma dell'articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione — istituito in virtù dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 — che definisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro dell'accordo («decisione del Consiglio di cooperazione per la composizione delle controversie»), adottata il 7 aprile 2004.
2. Nel caso in cui sia fatto ricorso a un comitato di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione del consiglio di cooperazione per la composizione delle controversie, fatta eccezione per quelle relative alla consultazione di cui all'articolo 2 di tale decisione. I riferimenti di tale decisione a controversie relative all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 («accordo di partenariato e cooperazione») si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.
3. Il comitato di conciliazione costituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità di una misura proveniente da una parte, esaminata da tale comitato di conciliazione, con le disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione o dell'accordo OMC.
4. Qualora l'elenco indicativo dei conciliatori previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie non sia stato ancora compilato nel momento in cui una Parte chiede la costituzione di un comitato di conciliazione a norma dell'articolo 3 di tale decisione a motivo di una presunta violazione del presente accordo e qualora una Parte non abbia nominato un conciliatore o le Parti non siano giunte a un accordo sul presidente del comitato di conciliazione entro i termini previsti all'articolo 4 di tale decisione, una qualsiasi delle Parti può chiedere al direttore generale dell'OMC di nominare i conciliatori non ancora nominati. Il direttore generale dell'OMC, previa consultazione delle Parti, notifica a entrambe la nomina del conciliatore o dei conciliatori entro venti giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.
5. Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l'UE e la Russia successivo all'accordo di partenariato e cooperazione («nuovo accordo») si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo. I riferimenti del nuovo accordo a controversie relative al nuovo accordo si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.
Articolo 13
Entrata in vigore e denuncia dell’accordo
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni a seguito della data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle Parti, ma non prima della data dell'adesione della Russia all'OMC.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo si applica in via provvisoria dalla data dell'adesione della Russia all'OMC.
4. Il presente accordo resta in vigore fino al 1o luglio 2018 o fino alla data in cui la Russia avrà eliminato tutti gli elementi del suo regime di investimenti nel settore automobilistico che sono incompatibili con l'OMC, se tale data è successiva.
Fatto a Ginevra, il 16 dicembre 2011, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
Elenco dei motori e dei corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione
Merci |
Codice a 10 cifre (1) |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio all'importazione |
Motori (codici non per «industria del montaggio») |
8407 34 910 9 |
– – – – – – altri |
0 |
8407 34 990 8 |
– – – – – – – altri |
0 |
|
8407 90 900 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8408 20 550 8 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8408 20 510 8 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8408 20 579 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8408 20 990 8 |
– – – – – – altri |
0 |
|
Motori (codici per «industria del montaggio») |
8407 34 100 0 |
– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
8407 34 990 2 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 800 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8407341000 |
0 |
|
8407 90 500 0 |
– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8407 90 900 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 800 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8407905000 |
0 |
|
8408 20 100 0 |
– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8408 20 510 2 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500 cm3, ma non superiore a 3 000 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote |
0 |
|
8408 20 550 2 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500 cm3, ma non superiore a 3 000 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote |
0 |
|
8408 20 579 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500 cm3, ma non superiore a 3 000 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote |
0 |
|
8408 20 990 2 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500 cm3, ma non superiore a 3 000 cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote |
0 |
(1) Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o ottobre 2011.
ALLEGATO 2
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
Elenco delle altre parti e degli altri componenti per autoveicoli (compresi parti e componenti per motori) e corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione
Gruppo di merci |
Codice a 10 cifre (1) |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio all'importazione |
Altre parti e altri componenti (codici non per «industria del montaggio») |
3208 20 900 9 |
– – – altre |
0 |
3208 90 190 9 |
– – – – altre |
0 |
|
3208 90 910 9 |
– – – – altre |
0 |
|
3209 10 000 9 |
– – altre |
0 |
|
3910 00 000 9 |
– altri |
10 |
|
3917 23 100 9 |
– – – – altri |
0 |
|
3917 31 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
3917 32 990 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
3926 30 000 9 |
– – altre |
0 |
|
3926 90 980 8 |
– – – – altri |
10 |
|
4009 12 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
4016 93 000 8 |
– – – altri |
0 |
|
4016 99 520 9 |
– – – – – – altri |
5 |
|
4016 99 580 9 |
– – – – – – altri |
5 |
|
4823 90 909 1 |
– – – – carta, non perforata, per macchine a schede perforate, anche in strisce |
5 |
|
4823 90 909 2 |
– – – – carta e cartoni perforati per telai Jacquard e apparecchi simili |
5 |
|
4823 90 909 8 |
– – – – altri |
5 |
|
7007 11 100 9 |
– – – – altri |
3 |
|
7007 21 200 9 |
– – – – – altri |
3 |
|
7009 10 000 9 |
– – altri |
3 |
|
7209 17 900 9 |
– – – – altri |
0 |
|
7209 27 900 9 |
– – – – altri |
0 |
|
7210 49 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
7219 34 900 9 |
– – – – altri |
0 |
|
7220 20 490 9 |
– – – – altri |
0 |
|
7304 31 200 9 |
– – – – altri |
5 |
|
7306 30 770 9 |
– – – – altri |
5 |
|
7306 40 800 9 |
– – – altri |
5 |
|
7306 90 000 9 |
– – altri |
5 |
|
7307 99 900 9 |
– – – – altri |
5 |
|
7318 21 000 9 |
– – – altre |
5 |
|
7318 22 000 9 |
– – – altre |
5 |
|
7318 29 000 9 |
– – – altri |
5 |
|
7320 20 200 9 |
– – – altre |
0 |
|
7320 20 810 8 |
– – – – altre |
0 |
|
7320 20 850 8 |
– – – – altre |
0 |
|
7320 20 890 8 |
– – – – altre |
0 |
|
7320 90 900 8 |
– – – – altre |
5 |
|
7326 90 980 9 |
– – – – altri |
5 |
|
7616 99 100 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8301 20 000 9 |
– – altre |
3 |
|
8301 60 000 9 |
– – altre |
0 |
|
8302 30 000 9 |
– – altre |
3 |
|
8302 60 000 9 |
– – altri |
3 |
|
8409 91 000 9 |
– – – altre |
0 |
|
8409 99 000 9 |
– – – altre |
0 |
|
8412 21 800 8 |
– – – – – altri |
0 |
|
8412 90 400 8 |
– – – altre |
0 |
|
8413 30 200 9 |
– – – altre |
0 |
|
8413 30 800 9 |
– – – altre |
0 |
|
8413 91 000 9 |
– – – altre |
0 |
|
8414 30 810 6 |
– – – – – di potenza superiore a 0,4 kW ma inferiore o uguale a 1,3 kW |
5 |
|
8414 30 810 7 |
– – – – – di potenza superiore a 1,3 kW ma inferiore o uguale a 10 kW |
5 |
|
8414 30 810 9 |
– – – – – altri |
5 |
|
8415 20 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8415 90 000 2 |
– – di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81 , 8415 82 o 8415 83 destinati ad aeromobili civili |
0 |
|
8415 90 000 9 |
– – altre |
0 |
|
8419 39 900 8 |
– – – – altri |
0 |
|
8421 99 000 8 |
– – – altre |
0 |
|
8481 80 739 9 |
– – – – – – – altri |
5 |
|
8482 10 100 9 |
– – – altri |
0 |
|
8482 10 900 1 |
– – – con prezzo CIF dichiarato alla frontiera doganale non superiore a 2,2 EUR/kg di peso lordo |
0 |
|
8482 10 900 8 |
– – – – altri |
0 |
|
8482 20 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8482 40 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8482 50 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8482 80 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8483 10 210 8 |
– – – – altri |
0 |
|
8483 10 250 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8483 10 290 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8483 30 800 8 |
– – – – altri |
0 |
|
8483 90 890 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8507 10 920 9 |
– – – – altri |
5 |
|
8511 30 000 8 |
– – – altri |
5 |
|
8511 40 000 8 |
– – – altri |
3 |
|
8511 50 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
8511 90 000 8 |
– – – altre |
5 |
|
8512 20 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8512 30 100 9 |
– – – altri |
0 |
|
8512 30 900 9 |
– – – altri |
0 |
|
8512 40 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8512 90 900 9 |
– – – altri |
0 |
|
8526 92 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
8527 21 200 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8527 21 520 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8527 21 590 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8527 29 000 9 |
– – – altri |
0 |
|
8531 90 850 8 |
– – – altri |
5 |
|
8533 40 100 9 |
– – – altre |
0 |
|
8534 00 110 9 |
– – – altri |
0 |
|
8536 20 100 8 |
– – – altri |
0 |
|
8536 20 900 8 |
– – – altri |
0 |
|
8536 50 110 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8536 50 150 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8536 50 190 8 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8536 90 100 9 |
– – – altri |
0 |
|
8539 21 300 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8539 29 300 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8541 30 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8542 39 900 1 |
– – – – – wafer non ancora tagliati in chip, boule |
0 |
|
8542 39 900 5 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8542 39 900 7 |
– – – – – fotoricevitori in un unico chip e trasmettitori a infrarossi (IR-60), frequenza di 30, 33, 36 kHz; integrazione di larga scala di sincronizzazione al quarzo senza aggiornamento |
0 |
|
8542 39 900 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8543 70 200 9 |
– – – altre |
0 |
|
8544 30 000 8 |
– – altri |
3 |
|
8544 49 800 8 |
– – – – – – altri |
10 |
|
8544 49 800 9 |
– – – – – altri |
10 |
|
8544 60 900 9 |
– – – altri |
10 |
|
8547 20 000 9 |
– – altri |
0 |
|
8706 00 910 9 |
– – – altri |
0 |
|
8707 10 900 0 |
– – altre |
0 |
|
8707 90 900 9 |
– – – altre |
15 |
|
8708 10 900 9 |
– – – altri |
0 |
|
8708 21 900 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8708 29 900 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8708 30 910 9 |
– – – altre |
0 |
|
8708 30 990 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8708 40 500 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8708 40 600 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 40 800 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 50 300 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8708 50 500 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 50 700 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 50 800 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 70 500 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8708 70 910 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8708 70 990 9 |
– – – – altri |
0 |
|
8708 80 300 3 |
– – – – – di baby car con le seguenti caratteristiche: sforzo massimo – H (kg.p): fase di compressione: 235-280; fase di ritorno: 1150-1060 |
0 |
|
8708 80 300 8 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 80 400 8 |
– – – – altri |
0 |
|
8708 80 500 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 80 800 2 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 91 300 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 91 500 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 91 800 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 92 300 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 92 500 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 92 800 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 93 900 9 |
– – – – altre |
0 |
|
8708 94 300 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 94 500 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 94 800 9 |
– – – – – – altri |
0 |
|
8708 95 500 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 95 900 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 99 910 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
8708 99 990 9 |
– – – – – altri |
0 |
|
9025 19 800 9 |
– – – – altri |
0 |
|
9025 90 000 9 |
– – altre |
0 |
|
9026 20 200 9 |
– – – altri |
0 |
|
9026 80 200 9 |
– – – altri |
0 |
|
9026 90 000 9 |
– – altre |
0 |
|
9029 20 310 9 |
– – – – altri |
3 |
|
9029 90 000 9 |
– – altre |
5 |
|
9032 90 000 9 |
– – altre |
0 |
|
9104 00 000 9 |
– altri |
0 |
|
9401 20 000 9 |
– – altri |
5 |
|
9401 90 800 9 |
– – – – altre |
0 |
|
9603 50 000 9 |
– – altre |
0 |
|
Altre parti e altri componenti (codici per «industria del montaggio») |
3208 20 900 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
3208 90 190 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3208 90 910 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3209 10 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
3910 00 000 9 |
– altri |
10 |
|
3917 23 100 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3917 31 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3917 32 990 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3926 30 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
3926 90 980 3 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
10 |
|
4009 12 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
4016 93 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
4016 99 520 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
4016 99 580 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
4823 90 909 3 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7007 11 100 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
7007 21 200 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
7009 10 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
7209 17 900 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7209 27 900 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7210 49 000 1 |
– – – di larghezza uguale o superiore a 1 500 mm, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7219 34 900 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7220 20 490 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7304 31 200 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7306 30 770 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7306 40 800 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7306 90 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7307 99 900 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7318 21 000 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7318 22 000 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7318 29 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7320 20 200 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7320 20 810 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7320 20 850 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7320 20 890 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
7320 90 900 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7326 90 980 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
7616 99 100 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8302 60 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
3 |
|
8301 20 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
8301 60 000 1 |
– – serrature destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8302 30 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
8409 91 000 1 |
– – – per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8409 99 000 1 |
– – – per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8412 21 800 6 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8412 90 400 3 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8413 30 200 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8413 30 800 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8413 91 000 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8414 30 810 5 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8415 20 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8415 90 000 1 |
– – per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8419 39 900 2 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8421 99 000 2 |
– – – per apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8481 80 739 1 |
– – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8482 10 100 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8482 10 900 2 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8482 20 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8482 40 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8482 50 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8482 80 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8483 10 210 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8483 10 250 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8483 10 290 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8483 30 800 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8483 90 890 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8507 10 920 2 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8511 30 000 2 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8511 40 000 2 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
3 |
|
8511 50 000 2 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8511 90 000 2 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8512 20 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8512 30 100 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8512 30 900 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8512 40 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8512 90 900 1 |
– – – di apparecchi di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8526 92 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8527 21 200 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8527 21 520 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8527 21 590 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8527 29 000 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8531 90 850 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
8533 40 100 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8534 00 110 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 20 100 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 20 900 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 50 110 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 50 150 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 50 190 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8536 90 100 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8539 21 300 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8539 29 300 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8541 30 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8542 39 900 4 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8543 70 200 1 |
– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8544 30 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
3 |
|
8544 49 800 2 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
10 |
|
8544 60 900 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
10 |
|
8547 20 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
8706 00 910 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli della voce 8703 |
0 |
|
8707 10 100 0 |
– – destinate all'industria del montaggio |
0 |
|
8707 90 100 0 |
– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
15 |
|
8708 10 100 0 |
– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 10 900 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708101000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 21 100 0 |
– – – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 21 900 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708211000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 29 100 0 |
– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 29 900 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708291000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 30 100 0 |
– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 30 910 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 30 990 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 40 200 1 |
– – – cambi di velocità |
0 |
|
8708 40 200 9 |
– – – parti |
0 |
|
8708 40 500 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708402000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 40 600 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 40 800 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 50 200 1 |
– – – ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; parti di assi portanti |
0 |
|
8708 50 200 9 |
– – – altri |
5 |
|
8708 50 300 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 50 500 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 50 700 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 50 800 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 70 100 0 |
– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 70 500 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708701000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 70 910 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708701000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 70 990 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708701000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 80 150 1 |
– – – ammortizzatori di sospensione |
0 |
|
8708 80 150 9 |
– – – altri |
0 |
|
8708 80 300 2 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 80 400 3 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 80 500 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708801500 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 80 800 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 91 200 1 |
– – – – radiatori |
0 |
|
8708 91 200 9 |
– – – – parti |
5 |
|
8708 91 300 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 91 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 91 500 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708912000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 91 800 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 91 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 92 200 1 |
– – – – silenziatori e tubi di scappamento |
0 |
|
8708 92 200 9 |
– – – – parti |
0 |
|
8708 92 300 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 92 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 92 500 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708922000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 92 800 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 93 100 0 |
– – – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 93 900 1 |
– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 94 200 1 |
– – – – volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo |
0 |
|
8708 94 200 9 |
– – – – parti |
0 |
|
8708 94 300 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 94 500 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 94 800 1 |
– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 95 100 0 |
– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 95 500 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708951000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 95 900 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708951000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 99 100 0 |
– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 |
0 |
|
8708 99 910 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708991000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
8708 99 990 1 |
– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708991000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705 |
0 |
|
9025 19 800 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9025 90 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9026 20 200 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9026 80 200 1 |
– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9026 90 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9029 20 310 1 |
– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
3 |
|
9029 90 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
9032 90 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9104 00 000 1 |
– destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9401 20 000 1 |
– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
5 |
|
9401 90 800 1 |
– – – – di mobili per sedersi destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
|
9603 50 000 1 |
– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati |
0 |
(1) Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o ottobre 2011.
ALLEGATO 3
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
Soglie di attivazione
Valore totale delle esportazioni UE di motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo nell'anno 2010 |
896,1 milioni di dollari USA |
Valore totale delle esportazioni UE di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo nell'anno 2010 |
8 253,2 milioni di dollari USA |
ALLEGATO 4
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
Dati statistici
Le statistiche mensili e annuali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo contengono i dati seguenti:
a) |
statistiche delle importazioni mensili in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione e delle importazioni mensili in Russia dal resto del mondo dei prodotti in questione, entrambe in dollari USA. Nel caso in cui sia stato aperto un contingente di compensazione, le statistiche includono il valore delle importazioni in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione entro il contingente di compensazione e il valore delle importazioni russe di tutti i prodotti in questione entro il contingente tariffario più ampio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente accordo; |
b) |
se pertinenti, informazioni mensili sul valore e sul numero di licenze di importazione rilasciate per un contingente di compensazione durante il mese precedente. |
A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo, le autorità russe competenti trasmettono, non appena sono disponibili e comunque entro il 1o marzo dell'anno successivo, statistiche annuali in merito alle vendite di auto nuove (in unità) in Russia.
ALLEGATO 5
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa
NORME DI ORIGINE
SEZIONE 1
DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE
Articolo 1
1. Ai fini dell'applicazione di un contingente di compensazione di cui all'articolo 3 del presente accordo, i prodotti in questione sono considerati prodotti originari del paese in cui sono:
a) |
interamente prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo; oppure |
b) |
prodotti incorporando materiali che non sono stati interamente ottenuti in tale paese, a condizione che in tale paese sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. |
2. L'espressione «interamente prodotti» si riferisce a beni prodotti in un paese esclusivamente a partire da prodotti interamente ottenuti o prodotti in tale paese o da loro derivati in qualunque fase della produzione.
Articolo 2
Per i prodotti in questione elencati nell'appendice 1 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni che figurano nella colonna 3 di tale appendice sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 1 del presente allegato.
Articolo 3
Se dall'elenco dell'appendice 1 del presente allegato risulta acquisito il carattere originario, quando il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:
— |
per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione, |
— |
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto, |
— |
per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» si intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra. |
Articolo 4
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente importati in Russia sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché siano adempiute le condizioni contemplate nel presente allegato.
Articolo 5
La presunzione di origine di cui all'articolo 4 del presente allegato è ammessa soltanto:
— |
se necessaria per l'importazione in Russia, |
— |
se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali nello stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non avrebbe impedito l'attribuzione di tale origine al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra. |
Articolo 6
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente allegato si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
b) per «pezzi di ricambio essenziali»: quelli che contemporaneamente:
i) |
costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) importate o precedentemente esportate; |
ii) |
sono caratteristici di queste merci; e |
iii) |
sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili. |
Articolo 7
Qualora una delle Parti adotti normative, o proceda a una loro modifica, in merito alle norme non preferenziali di origine applicabili ai prodotti in questione, su richiesta di una delle Parti le due Parti avviano consultazioni al fine di valutare l'opportunità di modificare la presente sezione dell'allegato.
SEZIONE 2
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 8
1. I prodotti originari dell'UE, come definiti all'articolo 2 del presente accordo, da esportare in Russia nel quadro di un contingente di compensazione sono accompagnati da un certificato di origine UE conforme al modello di cui all'appendice 2 del presente allegato. I certificati di origine UE possono essere rilasciati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia i certificati di origine rilasciati in una lingua diversa dall'inglese sono accompagnati da una traduzione in inglese.
2. Il certificato di origine è comprovato dalle autorità competenti o da agenzie autorizzate dello Stato membro UE di esportazione (in appresso «organizzazioni UE competenti») che accertano che i prodotti in questione possano essere considerati prodotti originari dell'UE conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato.
Articolo 9
Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le organizzazioni UE competenti sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 10
La constatazione di lievi discordanze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati alle autorità doganali russe per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non pregiudica di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato. Il certificato di origine è accettato allorché sia possibile stabilire che i documenti trasmessi corrispondono ai prodotti in questione. In caso di errori formali evidenti, come ad esempio errori di battitura, in un certificato di origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 11
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi all'organizzazione UE competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati devono recare la dicitura «duplicato».
2. I duplicati devono recare la data del certificato di origine originale.
SEZIONE 3
ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 12
Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente allegato, l'UE e la Russia si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità dei certificati di origine rilasciati a norma del presente accordo.
Articolo 13
La Commissione europea comunica alle autorità doganali russe il nome e l'indirizzo delle organizzazioni UE competenti, fornendo il facsimile dei timbri da queste utilizzati. La Commissione europea notifica inoltre alle autorità doganali russe qualsiasi cambiamento a questo riguardo.
Articolo 14
1. Controlli a posteriori dei certificati di origine vengono effettuati a campione oppure ogni qualvolta le autorità doganali russe nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine dei prodotti in questione.
2. In questi casi le autorità doganali russe restituiscono il certificato di origine o una sua copia alla Commissione europea, specificando, se del caso, i motivi formali o di merito che giustificano la richiesta di approfondimento. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato. Le autorità doganali russe forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato.
3. Fatte salve le pertinenti disposizioni del protocollo aggiuntivo concordate a norma dell'articolo 15 del presente allegato, i risultati delle successive verifiche condotte conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicati alle autorità doganali russe normalmente entro tre mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le informazioni trasmesse devono precisare se il certificato oggetto della contestazione si applica alle merci effettivamente esportate e se queste rientrano tra quelle ammesse a essere esportate in Russia nel quadro delle disposizioni definite dal presente accordo. Fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni delle imprese, le informazioni comunicate comprendono anche, su richiesta delle autorità doganali russe, copia di tutta la documentazione necessaria a consentire il pieno accertamento dei fatti e in particolare la reale origine delle merci.
4. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le organizzazioni UE competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno tre anni dopo il termine della verifica.
5. Il ricorso alla procedura di controllo descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'ammissione all'importazione dei prodotti in questione.
Articolo 15
Disposizioni più dettagliate sulla cooperazione amministrativa riguardo alla prova dell'origine tra le autorità doganali russe e le organizzazioni UE competenti nonché le procedure relative alla prova dell'origine sono definite, se del caso, in un protocollo aggiuntivo al presente accordo entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Appendice 1
dell'allegato 5 che determina le norme di origine
Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione e trasformazione che permettono di acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE
Codice SA |
Designazione del prodotto |
Operazioni qualificanti (lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE) |
1 |
2 |
3 |
ex ex8482 |
Cuscinetti a sfere, a rulli o ad aghi, assemblati |
Assemblaggio previo trattamento termico, rettifica e lucidatura degli anelli interni ed esterni |
ex ex8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione allorché l'aumento di valore acquisito per effetto delle operazioni di assemblaggio e, se del caso, dell'incorporazione di parti originarie dell'UE rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti |
8542 |
Circuiti integrati |
Operazione di diffusione [consistente nella realizzazione di un circuito integrato su di un substrato semiconduttore mediante l'applicazione selettiva di apposite sostanze agenti («dopant»)] |
ex ex9401 |
Mobili per sedersi in ceramica (esclusi quelli della voce NC 9402 ) anche trasformabili in letti e altri mobili, e loro parti, decorati |
Decorazione dei prodotti in ceramica in questione, a condizione che tale decorazione abbia comportato la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati |
Appendice 2
dell’allegato 5 che determina le norme di origine
Modello del certificato di origine
Testo di immagine
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia
(2012/107/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso dei prestatori di servizi europei al mercato della Federazione russa, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni su vasta scala da parte di quest’ultima per quanto riguarda lo scambio di servizi. |
(2) |
Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non forniscono il livello equivalente di accesso al mercato quale definito negli impegni attuali della Federazione russa nei confronti dell’Unione nell’ambito dell’accordo di partenariato e di cooperazione, che istituisce un partenariato fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 («APC»). |
(3) |
Al fine di mantenere gli impegni dell’APC è necessario fissarli in un accordo vincolante fra il governo della Federazione russa e l’Unione europea. |
(4) |
Nell’ambito dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (l’«accordo»). |
(5) |
È opportuno firmare l’accordo. |
(6) |
Tenuto conto dell’esigenza di garantire che gli impegni della Federazione russa nell’ambito dell’APC continuino ad applicarsi anche a seguito della data di adesione di quest’ultima all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria a decorrere da tale data, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure per la conclusione dell’accordo stesso (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOGAJ
(1) La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/44 |
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (APC)
1. Lettera del governo della Federazione russa
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signori,
a seguito dei negoziati tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda lo scambio di servizi, le parti convengono quanto segue:
I. |
In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra la Federazione russa, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall’altra, del 24 giugno 1994 («APC»), successivamente all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’articolo 35 e l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 30, lettera h), dell’APC, continueranno ad applicarsi tra le parti. |
II. |
In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’APC, in seguito all’adesione della Federazione russa all’OMC, le parti estenderanno i benefici dei propri impegni nel quadro del GATS, applicati alle persone trasferite all’interno di una società presso presenze commerciali (come definito nel presente paragrafo) diverse dagli uffici di rappresentanza nei rispettivi territori, a qualunque persona che risponde ai requisiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’APC. Ai fini del presente paragrafo, il termine «organizzazioni» di cui all’articolo 32 dell’APC comprende la presenza commerciale quale definita nei rispettivi elenchi GATS delle parti. |
III.1. |
Le persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche russe presso i loro uffici di rappresentanza nell’Unione europea, beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società da qualsiasi persona giuridica di un paese terzo. |
III.2. |
È escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento concesso nell’ambito di accordi diversi dall’APC, conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo e notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS. |
III.3. |
A norma del presente paragrafo, il trattamento riservato dalla Federazione russa alle persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche dell’Unione europea presso i loro uffici di rappresentanza nella Federazione russa, non è meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società. La Federazione russa può tuttavia limitare il numero di persone trasferite all’interno della società a cinque per ufficio di rappresentanza (due per il settore bancario). |
IV.1. |
Ai fini del paragrafo IV:
|
IV.2. |
Il trattamento concesso dall’Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Federazione russa non sarà meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo. |
IV.3. |
Il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo, notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita), è escluso dalla presente disposizione. È ugualmente escluso dall’appplicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS. |
IV.4. |
La Federazione russa permetterà la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
La concessione di accesso a norma delle disposizioni del paragrafo IV.4 si riferisce solo al servizio oggetto del contratto e non dà il diritto di utilizzare il titolo professionale della Federazione russa. La Federazione russa può stabilire una quota annuale di permessi di lavoro riservati alle persone fisiche dell’Unione europea alle quali viene concesso l’accesso al mercato dei servizi della Federazione russa conformemente alle disposizioni del paragrafo IV.4. Nel primo anno in cui entrano in vigore le disposizioni del paragrafo IV.4, la quota annuale non può essere inferiore a 16 000 persone. Negli anni che seguono, la quota annuale non può essere inferiore alla quota dell’anno precedente. |
IV.5. |
Una volta entrati in vigore i risultati del ciclo attuale di negoziati commerciali multilaterali nel settore dei servizi, le parti rivedranno le disposizioni del paragrafo IV.4 al fine di estenderlo ai lavoratori autonomi nel ruolo di prestatori di servizi contrattuali. |
V.1. |
Quanto concordato non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. |
V.2. |
Quanto concordato non impedisce ad una delle parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte ai sensi dei paragrafi II, III e IV. |
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione delle disposizioni di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’APC. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo della Federazione russa
2. Lettera dell’Unione europea
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signora ministro,
ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:
«A seguito dei negoziati tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda lo scambio di servizi, le parti convengono quanto segue:
I. |
In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra la Federazione russa, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall’altra, del 24 giugno 1994 (“APC”), successivamente all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’articolo 35 e l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 30, lettera h), dell’APC, continueranno ad applicarsi tra le parti. |
II. |
In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’APC, in seguito all’adesione della Federazione russa all’OMC, le parti estenderanno i benefici dei propri impegni nel quadro del GATS, applicati alle persone trasferite all’interno di una società presso presenze commerciali (come definito nel presente paragrafo) diverse dagli uffici di rappresentanza nei rispettivi territori, a qualunque persona che risponde ai requisiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’APC. Ai fini del presente paragrafo, il termine “organizzazioni” di cui all’articolo 32 dell’APC comprende la presenza commerciale quale definita nei rispettivi elenchi GATS delle parti. |
III.1. |
Le persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche russe presso i loro uffici di rappresentanza nell’Unione europea, beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società da qualsiasi persona giuridica di un paese terzo. |
III.2. |
È escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi diversi dall’APC, conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo e notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS. |
III.3. |
A norma del presente paragrafo, il trattamento riservato dalla Federazione russa alle persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche dell’Unione europea presso i loro uffici di rappresentanza nella Federazione russa, non è meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società. La Federazione russa può tuttavia limitare il numero di persone trasferite all’interno della società a cinque per ufficio di rappresentanza (due per il settore bancario). |
IV.1. |
Ai fini del paragrafo IV:
|
IV.2. |
Il trattamento concesso dall’Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Federazione russa non sarà meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo. |
IV.3. |
Il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo, notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita), è escluso dalla presente disposizione. È ugualmente escluso dall’applicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS. |
IV.4. |
La Federazione russa permetterà la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
La concessione di accesso a norma delle disposizioni del paragrafo IV.4 si riferisce solo al servizio oggetto del contratto e non dà il diritto di utilizzare il titolo professionale della Federazione russa. La Federazione russa può stabilire una quota annuale di permessi di lavoro riservati alle persone fisiche dell’Unione europea alle quali viene concesso l’accesso al mercato dei servizi della Federazione russa conformemente alle disposizioni del paragrafo IV.4. Nel primo anno in cui entrano in vigore le disposizioni del paragrafo IV.4, la quota annuale non può essere inferiore a 16 000 persone. Negli anni che seguono, la quota annuale non può essere inferiore alla quota dell’anno precedente. |
IV.5. |
Una volta entrati in vigore i risultati del ciclo attuale di negoziati commerciali multilaterali nel settore dei servizi, le parti rivedranno le disposizioni del paragrafo IV.4 al fine di estenderlo per ricomprendervi i lavoratori autonomi quali prestatori di servizi contrattuali. |
V.1. |
Quanto concordato non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. |
V.2. |
Quanto concordato non impedisce ad una delle parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte ai sensi dei paragrafi II, III e IV. |
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’APC. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applicherà a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.»
Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.
Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.
Per l’Unione europea
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/52 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime
(2012/108/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso alle materie prime e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di materie prime, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione attualmente applicati. |
(2) |
Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non riguardano le materie prime alle quali attualmente la Federazione russa non applica dazi all’esportazione. |
(3) |
Per ridurre il rischio che in futuro la Federazione russa introduca nuovi dazi all’esportazione e le conseguenze che ne deriverebbero sull’approvvigionamento di materie prime, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime («l’accordo»). |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo. |
(5) |
Tenuto conto dell’esigenza che gli impegni della Federazione russa per quanto riguarda nuovi dazi all’esportazione sulle materie prime si applichino a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime è autorizzato a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOGAJ
(1) La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/53 |
TRADUZIONE
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime
1. Lettera della Federazione russa
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signori,
A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito «le parti») per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:
Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all’esportazione sulle materie prime elencate nell’allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:
|
Le materie prime che non figurano nella parte V dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10 % della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l’Unione europea nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l’importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale. |
|
Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell’attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti. |
|
Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti elencati all’allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa per quanto riguarda i dazi all’esportazione. |
|
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC. |
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Federazione russa
ALLEGATO
Elenco di materie prime
SA (1) |
Designazione delle merci (*1) |
0902 10 |
Tè verde presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg |
0902 30 |
Tè nero fermentato e tè parzialmente fermentato, anche aromatizzati, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg |
0909 20 |
Semi di coriandolo |
1001 10 |
Frumento (grano) duro |
1001 90 |
Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento (grano) duro] |
1002 00 |
Segala |
1003 00 |
Orzo |
1008 10 |
Grano saraceno |
1008 20 |
Miglio (escl. sorgo da granella) |
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
1102 10 |
Farina di segala |
1103 19 |
Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano) e granturco] |
1104 12 |
Cereali di avena, schiacciati o in fiocchi |
1104 29 |
Cereali, mondati, perlati, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. avena e granturco, nonché farina di cereali, riso semigreggio, semilavorato o lavorato e rotture di riso) |
1107 10 |
Malto (non torrefatto) |
1107 20 |
Malto torrefatto |
1204 00 |
Semi di lino, anche frantumati |
1205 10 |
Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati» |
1205 90 |
Semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico «che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è superiore o uguale a 2 % e un componente solido che contiene ≥ 30 micromole per grammo di glucosinolati», anche frantumati |
1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati |
1207 50 |
Semi di senape, anche frantumati |
1512 11 |
Oli greggi di girasole o di cartamo |
1512 19 |
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi) |
1514 11 |
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 %», greggi |
1514 19 |
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 %», nonché loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi) |
1517 10 |
Margarina (escl. quella liquida) |
1517 90 |
Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli (escl. grassi, oli e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di oli d’oliva e loro frazioni e margarina solida) |
1701 99 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e zuccheri greggi) |
1703 90 |
Melassi di barbabietola ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
2401 10 |
Tabacchi non scostolati |
2403 10 |
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
2403 91 |
Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» da foglie di tabacco finemente sminuzzate, cascami di tabacco o polveri di tabacco |
2502 00 |
Piriti di ferro non arrostite |
2503 00 |
Zolfi di ogni specie (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale) |
2504 10 |
Grafite naturale in polvere o in scaglie |
2504 90 |
Grafite naturale (escl. grafite in polvere o in scaglie) |
2505 10 |
Sabbie silicee e sabbie quarzose, anche colorate |
2506 10 |
Quarzi (escl. sabbie quarzose) |
2506 20 |
Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2507 00 |
Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati |
2508 10 |
Bentonite |
2508 30 |
Argille refrattarie (escl. caolino e altre argille caoliniche ed espanse) |
2508 70 |
Terre di chamotte o di dinas |
2509 00 |
Creta |
2510 10 |
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, non macinati |
2510 20 |
Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, macinati |
2511 10 |
Solfato di bario naturale «baritina» |
2511 20 |
Carbonato di bario naturale «witherite», anche calcinato (escl. ossido di bario) |
2518 30 |
Pigiata di dolomite |
2519 10 |
Carbonato di magnesio naturale «magnesite» |
2519 90 |
Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte «sinterizzata», anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio (escl. carbonato di magnesio naturale «magnesite») |
2520 10 |
Pietra da gesso; anidrite |
2522 10 |
Calce viva |
2522 20 |
Calce spenta |
2523 29 |
Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente) |
2524 10 |
Amianto di crocidolite (escl. prodotti a base di crocidolite) |
2524 90 |
Amianto (asbesto) (escl. crocidolite e prodotti a base di amianto) |
2525 10 |
Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari |
2525 20 |
Mica in polvere |
2525 30 |
Cascami di mica |
2526 10 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, e talco, non frantumati né polverizzati |
2526 20 |
Steatite naturale e talco, frantumati o polverizzati |
2528 10 |
Borati di sodio naturali e loro concentrati, anche calcinati (escl. borati di sodio estratti dalle soluzioni naturali) |
2528 90 |
Borati naturali e loro concentrati, anche calcinati, e acido borico naturale con un contenuto di H3BO3 sul prodotto secco ≤ 85 % (escl. borati di sodio e i loro concentrati nonché i borati estratti dalle soluzioni naturali) |
2529 10 |
Feldspato |
2529 21 |
Spatofluore, contenente in peso ≤ 97 % di fluoruro di calcio |
2529 22 |
Spatofluore, contenente in peso > 97 % di fluoruro di calcio |
2529 30 |
Leucite, nefelina e sienite-nefelinica |
2530 10 |
Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi |
2530 20 |
Kieserite, epsomite «solfati di magnesio naturali» |
2530 90 |
Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a. |
2601 11 |
Minerali di ferro e loro concentrati, non agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite «ceneri di piriti») |
2601 12 |
Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite «ceneri di piriti») |
2601 20 |
Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) |
2602 00 |
Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore di manganese ≥ 20 %, in peso, sul prodotto secco |
2603 00 |
Minerali di rame e loro concentrati |
2604 00 |
Minerali di nichel e loro concentrati |
2605 00 |
Minerali di cobalto e loro concentrati |
2606 00 |
Minerali di alluminio e loro concentrati |
2607 00 |
Minerali di piombo e loro concentrati |
2608 00 |
Minerali di zinco e loro concentrati |
2609 00 |
Minerali di stagno e loro concentrati |
2610 00 |
Minerali di cromo e loro concentrati |
2611 00 |
Minerali di tungsteno e loro concentrati |
2612 10 |
Minerali di uranio e loro concentrati |
2612 20 |
Minerali di torio e loro concentrati |
2613 10 |
Minerali di molibdeno arrostiti e loro concentrati |
2613 90 |
Minerali di molibdeno e loro concentrati (escl. quelli arrostiti) |
2614 00 |
Minerali di titanio e loro concentrati |
2615 10 |
Minerali di zirconio e loro concentrati |
2615 90 |
Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro concentrati |
2616 10 |
Minerali di argento e loro concentrati |
2616 90 |
Minerali di metalli preziosi e loro concentrati (escl. minerali di argento e loro concentrati) |
2617 10 |
Minerali di antimonio e loro concentrati |
2617 90 |
Minerali e loro concentrati (escl. quelli di ferro, manganese, rame, nichel, cobalto, alluminio, piombo, zinco, stagno, cromo, tungsteno, uranio, torio, molibdeno, titanio, niobio, tantalio, vanadio, zirconio, metalli preziosi e antimonio) |
2618 00 |
Loppe granulate «sabbia di scorie» provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio |
2619 00 |
Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio (escl. loppe granulate) |
2620 11 |
Metalline di galvanizzazione |
2620 19 |
Ceneri e residui, contenenti principalmente zinco (escl. metalline di galvanizzazione) |
2620 21 |
Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo, provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo, costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro |
2620 29 |
Ceneri e residui, contenenti principalmente piombo (escl. fanghi di benzina contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo) |
2620 30 |
Ceneri e residui, contenenti principalmente rame |
2620 40 |
Ceneri e residui, contenenti principalmente alluminio |
2620 60 |
Ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio) |
2620 91 |
Ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio) |
2620 99 |
Ceneri e residui contenenti metalli o composti di metalli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio nonché quelli contenenti principalmente zinco, piombo, rame o alluminio, quelli contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici e quelli contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli) |
2621 10 |
Ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani |
2621 90 |
Scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech (escl. loppe, anche granulate, provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio, nonché ceneri e residui contenenti arsenico, metalli o composti di metalli e ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani) |
2701 11 |
Antracite, anche polverizzata, non agglomerata |
2701 12 |
Carbon fossile bituminoso, anche polverizzato, non agglomerato |
2701 19 |
Carboni fossili, anche polverizzati, non agglomerati (escl. antracite e carbon fossile bituminoso) |
2701 20 |
Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 10 |
Ligniti, anche polverizzate, non agglomerate (escl. il giavazzo) |
2702 20 |
Ligniti agglomerate (escl. il giavazzo) |
2703 00 |
Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2705 00 |
Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili (escl. i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi) |
2706 00 |
Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti |
2707 10 |
Benzolo «benzene» contenente > 50 % di benzene (escl. di costituzione chimica definita) |
2707 20 |
Toluolo «toluene» contenente > 50 % di toluene (escl. di costituzione chimica definita) |
2707 30 |
Xilolo «xileni» contenente > 50 % di xileni (escl. di costituzione chimica definita) |
2707 40 |
Naftalene contenente > 50 % di naftalene (escl. di costituzione chimica definita) |
2707 50 |
Miscele di idrocarburi aromatici che distillano ≥ 65 % del loro volume, comprese le perdite, a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 (escl. composti di costituzione chimica definita) |
2707 91 |
Oli di creosoto (escl. di costituzione chimica definita) |
2707 99 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (escl. composti di costituzione chimica definita, benzolo «benzene», toluolo «toluene», xilolo «xileni», naftalene, miscele di idrocarburi aromatici della sottovoce 2707 50 , fenoli e oli di creosoto) |
2708 10 |
Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2708 20 |
Coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 11 |
Oli leggeri e preparazioni di oli di petrolio o di minerali bituminosi, che distillano in volume, comprese le perdite, ≥ 90 % a 210 °C secondo il metodo ASTM D 86 |
2710 19 |
Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi, n.n.a. |
2710 91 |
Residui di oli, contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB) |
2710 99 |
Residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi [escl. quelli contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)] |
2711 11 |
Gas naturale liquefatto |
2711 12 |
Propano liquefatto |
2711 13 |
Butani, liquefatti (escl. quelli con purezza ≥ 95 % di n-butano o isobutano) |
2711 14 |
Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti (escl. etilene di purezza ≥ 95 % e propilene, butilene e butadiene di purezza ≥ 90 %) |
2711 19 |
Idrocarburi, gassosi, liquefatti, n.n.a. (escl. gas naturale, propano, butani, etilene, propilene, butilene e butadiene) |
2711 21 |
Gas naturale allo stato gassoso |
2711 29 |
Idrocarburi allo stato gassoso, n.n.a. (escl. gas naturale) |
2712 10 |
Vaselina |
2712 20 |
Paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio |
2712 90 |
Paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati (escl. la vaselina, nonché la paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio) |
2713 11 |
Coke di petrolio, non calcinato |
2713 12 |
Coke di petrolio, calcinato |
2713 20 |
Bitume di petrolio |
2713 90 |
Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. coke di petrolio e bitume di petrolio) |
2714 10 |
Scisti e sabbie bituminosi |
2714 90 |
Bitumi ed asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 00 |
Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
2801 10 |
Cloro |
2801 20 |
Iodio |
2801 30 |
Fluoro; bromo |
2802 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
2803 00 |
Carbonio «neri di carbonio e altre forme di carbonio», n.n.a. |
2804 10 |
Idrogeno |
2804 21 |
Argo |
2804 29 |
Gas rari (escl. l’argo) |
2804 30 |
Azoto |
2804 40 |
Ossigeno |
2804 50 |
Boro; tellurio |
2804 61 |
Silicio, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di silicio |
2804 69 |
Silicio, contenente, in peso, < 99,99 % di silicio |
2804 70 |
Fosforo |
2804 80 |
Arsenico |
2804 90 |
Selenio |
2805 11 |
Sodio |
2805 12 |
Calcio |
2805 19 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi (escl. sodio e calcio) |
2805 30 |
Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro |
2805 40 |
Mercurio |
2806 10 |
Cloruro di idrogeno «acido cloridrico» |
2806 20 |
Acido clorosolforico |
2807 00 |
Acido solforico; oleum |
2808 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
2809 10 |
Pentaossido di difosforo |
2809 20 |
Acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no |
2810 00 |
Ossidi di boro; acidi borici |
2811 11 |
Fluoruro d’idrogeno «acido fluoridrico» |
2811 19 |
Acidi inorganici (escl. cloruro di idrogeno «acido cloridrico», acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, acido fosforico, acidi polifosforici, acidi borici e fluoruro di idrogeno «acido fluoridrico») |
2811 21 |
Diossido di carbonio |
2811 22 |
Diossido di silicio |
2811 29 |
Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. pentaossido di difosforo, ossidi di boro, diossido di carbonio, diossido di silicio e diossido di zolfo) |
2812 10 |
Cloruri e ossicloruri |
2812 90 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici (escl. cloruri e ossicloruri) |
2813 10 |
Disolfuro di carbonio |
2813 90 |
Solfuri degli elementi non metallici (escl. il disolfuro di carbonio); trisolfuro di fosforo del commercio |
2814 10 |
Ammoniaca anidra |
2814 20 |
Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 11 |
Idrossido di sodio «soda caustica», solido |
2815 12 |
Idrossido di sodio «soda caustica» in soluzione acquosa «liscivia di soda caustica» |
2815 20 |
Idrossido di potassio «potassa caustica» |
2815 30 |
Perossidi di sodio o di potassio |
2816 10 |
Idrossido e perossido di magnesio |
2816 40 |
Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario |
2817 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
2818 20 |
Ossido di alluminio (escl. il corindone artificiale) |
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
2819 10 |
Triossido di cromo |
2819 90 |
Ossidi e idrossidi di cromo (escl. il triossido di cromo) |
2820 10 |
Diossido di manganese |
2820 90 |
Ossidi di manganese (escl. il diossido di manganese) |
2821 10 |
Ossidi e idrossidi di ferro |
2821 20 |
Terre coloranti contenenti, in peso, ≥ 70 % di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
2822 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
2823 00 |
Ossidi di titanio |
2824 10 |
Monossido di piombo «litargirio, massicot» |
2824 90 |
Ossidi di piombo (escl. il monossido di piombo «litargirio, massicot») |
2825 10 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici |
2825 20 |
Ossido e idrossido di litio |
2825 30 |
Ossidi e idrossidi di vanadio |
2825 40 |
Ossidi e idrossidi di nichel |
2825 50 |
Ossidi e idrossidi di rame |
2825 60 |
Ossidi di germanio e diossido di zirconio |
2825 70 |
Ossidi e idrossidi di molibdeno |
2825 80 |
Ossidi di antimonio |
2825 90 |
Basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a. |
2826 12 |
Fluoruro di alluminio |
2826 19 |
Fluoruri (escl. di ammonio, di sodio e di alluminio) |
2826 30 |
Esafluoroalluminato di sodio «criolite sintetica» |
2826 90 |
Fluorosilicati, fluoroalluminati e altri sali complessi del fluoro (escl. fluorosilicati di sodio o di potassio e esafluoroalluminato di sodio «criolite sintetica») |
2827 10 |
Cloruro di ammonio |
2827 20 |
Cloruro di calcio |
2827 31 |
Cloruro di magnesio |
2827 32 |
Cloruro di alluminio |
2827 35 |
Cloruro di nichel |
2827 39 |
Cloruri (escl. cloruro di ammonio, di calcio, di magnesio, di alluminio, di ferro, di cobalto, di nichel e di zinco) |
2827 41 |
Ossicloruri e idrossicloruri di rame |
2827 49 |
Ossicloruri e idrossicloruri (escl. quelli di rame) |
2827 51 |
Bromuri di sodio o di potassio |
2827 59 |
Bromuri e ossibromuri (escl. quelli di sodio e di potassio) |
2827 60 |
Ioduri e ossiioduri |
2828 10 |
Ipocloriti di calcio, compresi gli ipocloriti di calcio del commercio |
2828 90 |
Ipocloriti, cloriti e ipobromiti (escl. ipocloriti di calcio) |
2829 11 |
Clorati di sodio |
2829 19 |
Clorati (escl. quelli di sodio) |
2829 90 |
Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
2830 10 |
Solfuri di sodio |
2830 90 |
Solfuri (escl. solfuri di sodio, di zinco e di cadmio); polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
2831 10 |
Ditioniti e solfossilati, di sodio |
2831 90 |
Ditioniti e solfossilati (escl. quelli di sodio) |
2832 10 |
Solfiti di sodio |
2832 20 |
Solfiti (escl. quelli di sodio) |
2832 30 |
Tiosolfati |
2833 11 |
Solfato di disodio |
2833 19 |
Solfati di sodio (escl. quello di disodio) |
2833 21 |
Solfato di magnesio |
2833 22 |
Solfato di alluminio |
2833 24 |
Solfati di nichel |
2833 25 |
Solfati di rame |
2833 27 |
Solfato di bario |
2833 29 |
Solfati (escl. quelli di sodio, di magnesio, di alluminio, di cromo, di nichel, di rame di zinco e di bario) |
2833 30 |
Allumi |
2833 40 |
Perossolfati «persolfati» |
2834 10 |
Nitriti |
2834 21 |
Nitrato di potassio |
2834 29 |
Nitrati (escl. di potassio) |
2835 10 |
Fosfinati «ipofosfiti» e fosfonati «fosfiti» |
2835 22 |
Fosfati di mono o di disodio |
2835 24 |
Fosfati di potassio |
2835 25 |
Idrogenoortofosfato di calcio «fosfato dicalcico» |
2835 26 |
Fosfati di calcio (escl. idrogenoortofosfato di calcio «fosfato dicalcico») |
2835 29 |
Fosfati (escl. fosfati di monosodio, disodio, trisodio, nonché i fosfati di potassio e di calcio) |
2835 31 |
Trifosfato di sodio «tripolifosfato di sodio», di costituzione chimica definita o no |
2835 39 |
Polifosfati, di costituzione chimica definita o no (escl. trifosfato di sodio «tripolifosfato di sodio») |
2836 20 |
Carbonato di disodio |
2836 30 |
Idrogenocarbonato «bicarbonato» di sodio |
2836 40 |
Carbonati di potassio |
2836 50 |
Carbonato di calcio |
2836 60 |
Carbonato di bario |
2836 91 |
Carbonati di litio |
2836 92 |
Carbonato di stronzio |
2836 99 |
Carbonati e perossocarbonati «percarbonati» (escl. carbonati di ammonio, compreso il carbonato di ammonio del commercio, carbonato di disodio, idrogenocarbonato «bicarbonato» di sodio, carbonati di potassio, carbonato di calcio, carbonato di bario, carbonato di piombo, carbonati di litio e carbonato di stronzio) |
2837 11 |
Cianuro di sodio |
2837 19 |
Cianuri e ossicianuri (escl. di sodio) |
2837 20 |
Cianuri complessi |
2839 11 |
Metasilicati di sodio, anche del commercio |
2839 19 |
Silicati di sodio, anche del commercio (escl. metasilicati di sodio) |
2839 90 |
Silicati, compresi i silicati dei metalli alcalini del commercio (escl. quelli di sodio e di potassio) |
2840 11 |
Tetraborato di disodio «borace raffinato» anidro |
2840 19 |
Tetraborato di disodio «borace raffinato» (escl. anidro) |
2840 20 |
Borati (escl. tetraborato di disodio «borace raffinato») |
2840 30 |
Perossoborati «perborati» |
2841 30 |
Dicromato di sodio |
2841 50 |
Cromati e dicromati; perossocromati (escl. cromati di zinco o di piombo e dicromato di sodio) |
2841 61 |
Permanganato di potassio |
2841 69 |
Manganiti, manganati e permanganati (escl. permanganato di potassio) |
2841 70 |
Molibdati |
2841 80 |
Tungstati «volframati» |
2841 90 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici (escl. alluminati, cromati, dicromati, perossocromati, manganiti, manganati, permanganati, molibdati e tungstati «volframati») |
2842 10 |
Silicati doppi o silicati complessi degli acidi o perossoacidi inorganici, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no |
2842 90 |
Sali degli acidi o perossoacidi inorganici (escl. i sali degli acidi ossometallici o perossometallici, i silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no, nonché gli azoturi) |
2843 10 |
Metalli preziosi allo stato colloidale |
2843 21 |
Nitrato d’argento |
2843 29 |
Composti dell’argento, inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (escl. il nitrato di argento) |
2843 30 |
Composti d’oro, inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no |
2843 90 |
Composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no (escl. composti di argento o di oro); amalgami di metalli preziosi |
2844 10 |
Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale (Euratom) |
2844 20 |
Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (Euratom) |
2844 30 |
Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti |
2844 40 |
Elementi, isotopi e composti radioattivi, leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi (escl. uranio naturale, uranio arricchito in U 235 e uranio impoverito in U 235 nonché plutonio, torio e loro composti) |
2845 10 |
Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) |
2845 90 |
Isotopi non radioattivi e loro composti inorganici e organici, di costituzione chimica definita o no (escl. l’acqua pesante «ossido di deuterio») |
2846 10 |
Composti del cerio |
2846 90 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli (escl. quelli del cerio) |
2847 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2848 00 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. i ferrofosfori) |
2849 10 |
Carburi di calcio, di costituzione chimica definita o no |
2849 20 |
Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no |
2849 90 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no (escl. quelli di calcio o di silicio) |
2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no (escl. composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 ) |
2853 00 |
Composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza, n.n.a.; aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi |
2901 10 |
Idrocarburi aciclici saturi |
2901 22 |
Propene «propilene» |
2901 23 |
Butene «butilene» e suoi isomeri |
2901 24 |
Buta-1,3-diene e isoprene |
2901 29 |
Idrocarburi aciclici non saturi (escl. etilene, propene «propilene», butene «butilene» e suoi isomeri nonché buta-1,3-diene e isoprene) |
2902 20 |
Benzene |
2902 30 |
Toluene |
2902 41 |
o-Xilene |
2902 43 |
p-Xilene |
2902 50 |
Stirene |
2903 11 |
Clorometano «cloruro di metile» e cloroetano «cloruro di etile» |
2903 12 |
Diclorometano «cloruro di metilene» |
2903 14 |
Tetracloruro di carbonio |
2903 22 |
Tricloroetilene |
2903 23 |
Tetracloroetilene «percloroetilene» |
2903 46 |
Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani |
2903 59 |
Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici (escl. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano) |
2905 11 |
Metanolo «alcole metilico» |
2905 12 |
Propan-1-olo «alcole propilico» e propan-2-olo «alcole isopropilico» |
2905 13 |
Butan-1-olo «alcole n-butilico» |
2905 14 |
Butanoli (escl. il butan-1-olo «alcole n-butilico») |
2905 16 |
Ottanolo «alcole ottilico» e suoi isomeri |
2905 31 |
Glicole etilenico (etandiolo) |
2905 42 |
Pentaeritritolo (pentaeritrite) |
2905 59 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici (escl. l’etclorvinolo «DCI») |
2906 12 |
Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli |
2906 21 |
Alcole benzilico |
2907 11 |
Fenolo «idrossibenzene» e suoi sali |
2907 12 |
Cresoli e loro sali |
2907 13 |
Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti |
2907 19 |
Monofenoli (escl. fenolo «idrossibenzene» e suoi sali, cresoli e loro sali, ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri e sali di tali prodotti, xilenoli e loro sali e naftoli e loro sali) |
2907 23 |
4,4′-Isopropilidendifenolo «bisfenolo A, difenilolpropano» e suoi sali |
2909 19 |
Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. l’etere dietilico «ossido di dietile») |
2909 41 |
2,2′-Ossidietanolo «dietilenglicole» |
2909 44 |
Eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole (escl. gli eteri monometilici e gli eteri monobutilici) |
2910 10 |
Ossirano «ossido di etilene» |
2910 30 |
1-Cloro-2,3-epossipropano «epicloridrina» |
2912 11 |
Metanale «formaldeide» |
2912 12 |
Etanale «acetaldeide» |
2914 11 |
Acetone |
2915 21 |
Acido acetico |
2915 31 |
Acetato di etile |
2915 32 |
Acetato di vinile |
2915 33 |
Acetato di n-butile |
2916 13 |
Acido metacrilico e suoi sali |
2916 14 |
Esteri dell’acido metacrilico |
2917 35 |
Anidride ftalica |
2919 90 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. il fosfato di tris «2,3-dibromopropile») |
2921 42 |
Derivati dell’anilina e loro sali |
2922 11 |
Monoetanolammina e suoi sali |
2922 12 |
Dietanolammina e suoi sali |
2922 13 |
Trietanolammina e suoi sali |
2926 10 |
Acrilonitrile |
2929 90 |
Composti a funzioni azotate (escl. composti a funzione ammina, composti amminici a funzioni ossigenate, sali e idrossidi di ammonio quaternari, lecitine e altri fosfoamminolipidi, composti a funzione carbossiammide e a funzione ammide dell’acido carbonico, composti a funzione carbossiimmide, immina o nitrile, composti a funzione diazo, azo o azosi, nonché derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina e isocianati) |
2930 40 |
Metionina |
2933 69 |
Composti, eterociclici, con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati (escl. melamina) |
2933 71 |
6-Esanolattame «epsilon-caprolattame» |
3102 10 |
Urea, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg) |
3102 21 |
Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg) |
3102 29 |
Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (escl. in pastiglie o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg) |
3102 30 |
Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg) |
4101 20 |
Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 8 kg se sono secchi, ≤ 10 kg se sono salati secchi e ≤ 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati (escl. conciati e pergamenati) |
4101 50 |
Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati) |
4101 90 |
Gropponi, mezzi gropponi e fianchi nonché cuoi e pelli greggi, spaccati, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati; cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario > 8 kg ma < 16 kg se sono secchi, > 10 kg ma < 16 kg se sono salati secchi (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati) |
4102 10 |
Pelli gregge, col vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate (escl. pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet) |
4102 21 |
Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, piclate, anche spaccate |
4102 29 |
Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce o altrimenti conservate, anche spaccate (escl. piclate o pergamenate) |
4103 20 |
Cuoi e pelli, greggi, di rettili, freschi o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati (escl. pergamenati) |
4103 30 |
Cuoi e pelli, greggi, di suini, freschi o salati, secchi, calcinati o piclati o altrimenti conservati, anche depilati o spaccati (escl. pergamenati) |
4103 90 |
Cuoi e pelli, greggi, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati incluse le pelli di uccelli senza piume o calugine (escl. pergamenati nonché cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, di equidi, ovini, caprini, rettili e suini) |
4104 11 |
Cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, compresi i «wet-blue», di bovini, compresi i bufali, o di equidi, conciati, depilati (escl. altrimenti preparati) |
4104 19 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore) |
4104 41 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato secco «in crosta», depilati (escl. altrimenti preparati) |
4104 49 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore non spaccati nonché lato fiore) |
4105 10 |
Pelli di ovini, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciate, depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché solamente sottoposte a preconciatura) |
4105 30 |
Pelli di ovini allo stato secco «in crosta», depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché sottoposte solamente a preconciatura) |
4106 21 |
Cuoi e pelli di caprini allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura) |
4106 22 |
Cuoi e pelli di caprini allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura) |
4106 31 |
Cuoi e pelli di suini allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura) |
4106 32 |
Cuoi e pelli di suini allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura) |
4106 40 |
Cuoi e pelli di rettili conciati o in crosta, anche spaccati (escl. altrimenti preparati) |
4106 91 |
Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura) |
4106 92 |
Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato secco «in crosta», anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura) |
4107 11 |
Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4107 12 |
Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4107 19 |
Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4107 91 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4107 92 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati) |
4107 99 |
Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4112 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4113 10 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di caprini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4113 20 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di suini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4113 30 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di rettili, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4113 90 |
Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza peli, anche spaccati (escl. di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati) |
4114 10 |
Cuoi e pelli, scamosciati, compreso lo scamosciato combinato (escl. cuoi e pelli lucidi conciati, trattati successivamente con formaldeide, nonché cuoi e pelli che dopo la concia sono stati trattati unicamente con oli grassi) |
4114 20 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati (escl. cuoi e pelli ricostituiti, verniciati o metallizzati) |
4115 10 |
Cuoio, ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
4115 20 |
Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio |
4401 10 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili |
4401 21 |
Legno di conifere in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia) |
4401 22 |
Legno in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia, nonché legno di conifere) |
4401 30 |
Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
4402 10 |
Carbone di bambù, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino) |
4402 90 |
Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù, carbone di legna come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino) |
4403 10 |
Legno, grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.) |
4403 20 |
Legno di conifere, grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione) |
4403 41 |
Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione) |
4403 49 |
Legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo, grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati (escl. Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione) |
4403 91 |
Legno di quercia «Quercus spp.» grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione) |
4403 92 |
Legno di faggio «Fagus spp.» grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione) |
4403 99 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; legno di conifere, legno di quercia «Quercus spp.», legno di faggio «Fagus spp.» nonché legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo) |
4404 10 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili, di conifere (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all’estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe) |
4404 20 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all’estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe; legno di conifere) |
4405 00 |
Lana (paglia) di legno; farina di legno, nel senso di polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un residuo ≤ 8 %, in peso |
4501 10 |
Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato |
4501 90 |
Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
4502 00 |
Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, incl. gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli |
4701 00 |
Paste meccaniche, di legno (non trattate chimicamente) |
4702 00 |
Paste chimiche di legno, per dissoluzione |
4703 11 |
Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 19 |
Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 21 |
Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 29 |
Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 11 |
Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 19 |
Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 21 |
Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 29 |
Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 00 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4706 10 |
Paste di linters di cotone |
4706 20 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) |
4706 30 |
Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù |
4706 91 |
Paste di materie fibrose cellulosiche, meccaniche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti») |
4706 92 |
Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti») |
4706 93 |
Paste di materie fibrose cellulosiche, semichimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti») |
4707 10 |
Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati |
4707 20 |
Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta |
4707 30 |
Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p.es. giornali, periodici e stampati simili |
4707 90 |
Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti», compresi gli avanzi e i rifiuti non selezionati (escl. avanzi o rifiuti di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche; lana di carta) |
5101 11 |
Lane di tosatura, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate) |
5101 19 |
Lane sucide, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura) |
5101 21 |
Lane di tosatura, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate) |
5101 29 |
Lane, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura) |
5101 30 |
Lane, carbonizzate (non cardate né pettinate) |
5102 11 |
Peli di capra del Cachemir, non cardati né pettinati |
5102 19 |
Peli fini, non cardati né pettinati (escl. lana nonché peli di capra del Cachemir) |
5102 20 |
Peli grossolani (non cardati né pettinati) (escl. lana, peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché crini) |
5103 10 |
Pettinacce di lana o di peli fini (escl. sfilacciati) |
5103 20 |
Cascami di lana o di peli fini, compresi i cascami di filati (escl. pettinacce e sfilacciati) |
5103 30 |
Cascami di peli grossolani, compresi i cascami di filati (escl. sfilacciati, cascami di peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché cascami di crini) |
5104 00 |
Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani (non cardati né pettinati) |
5105 29 |
Lana, pettinata (escl. alla rinfusa) |
5105 31 |
Peli di capra del Cachemir, cardati o pettinati |
5107 10 |
Filati di lana pettinata, contenenti, in peso, ≥ 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5201 00 |
Cotone (non cardato né pettinato) |
5202 10 |
Cascami di filati di cotone |
5202 91 |
Sfilacciati di cotone |
5202 99 |
Cascami di cotone (escl. cascami di filati e sfilacciati) |
5203 00 |
Cotone, cardato o pettinato |
5205 12 |
Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 13 |
Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 22 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 23 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 24 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 33 |
Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 34 |
Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5206 15 |
Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, < 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5301 30 |
Stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
7101 10 |
Perle fini, anche lavorate o assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle fini, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. madreperla) |
7101 21 |
Perle coltivate, gregge, anche assortite |
7101 22 |
Perle coltivate, lavorate, anche assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle coltivate lavorate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
7102 10 |
Diamanti, non scelti |
7102 21 |
Diamanti industriali greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati |
7102 29 |
Diamanti industriali, lavorati (ma non montati né incastonati) (escl. pietre (non montate) per punte di lettura e pietre lavorate riconoscibili come parti di contatori, strumenti di misura o altri oggetti del capitolo 90) |
7102 31 |
Diamanti (non industriali) greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati |
7102 39 |
Diamanti (non industriali) lavorati (ma non montati né incastonati) |
7103 10 |
Pietre preziose e pietre semipreziose, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. diamanti e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose) |
7103 91 |
Rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, anche assortiti (ma non infilati né montati né incastonati), rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati (non assortiti), infilati temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelli semplicemente segati o sgrossati e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose) |
7103 99 |
Pietre preziose «gemme» e pietre semipreziose «fini», lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre preziose «gemme» e pietre semipreziose «fini», lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose) |
7104 10 |
Quarzo piezoelettrico, di pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorato o assortito (ma non montato né incastonato) |
7104 20 |
Pietre sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. quarzo piezoelettrico) |
7104 90 |
Pietre sintetiche o ricostituite, lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre sintetiche o ricostituite, lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate e quarzo piezoelettrico) |
7105 10 |
Residui e polveri di diamanti, incl. diamanti sintetici |
7105 90 |
Residui e polveri di pietre preziose «gemme», di pietre semipreziose «fini» o di pietre sintetiche (escl. di diamanti) |
7106 10 |
Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, in polvere |
7106 91 |
Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, greggio (escl. in polvere) |
7106 92 |
Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, semilavorato |
7107 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati |
7108 11 |
Oro, compreso l’oro platinato, in polvere, per usi non monetari |
7108 12 |
Oro, compreso l’oro platinato, greggio, per usi non monetari (escl. in polvere) |
7108 13 |
Oro, compreso l’oro platinato, semilavorato, per usi non monetari |
7108 20 |
Oro per uso monetario |
7109 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 11 |
Platino, greggio o in polvere |
7110 19 |
Platino, semilavorato |
7110 21 |
Palladio, greggio o in polvere |
7110 29 |
Palladio, semilavorato |
7110 31 |
Rodio, greggio o in polvere |
7110 39 |
Rodio, semilavorato |
7110 41 |
Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere |
7110 49 |
Iridio, osmio e rutenio, semilavorati |
7111 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 30 |
Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria |
7112 91 |
Cascami ed avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro ed altri cascami ed avanzi contenenti oro o composti di oro dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti oro o composti di oro, cascami e avanzi di oro fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi) |
7112 92 |
Cascami ed avanzi di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, ed altri cascami ed avanzi contenenti platino o composti di platino dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti platino o composti di platino, cascami e avanzi di platino fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi) |
7112 99 |
Cascami ed avanzi di argento, anche di metalli placcati o ricoperti di argento; altri cascami ed avanzi contenenti argento o composti di argento dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri nonché cascami e avanzi di metalli preziosi fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili) |
7201 10 |
Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo |
7201 20 |
Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso > 0,5 % di fosforo |
7201 50 |
Ghise gregge legate e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 11 |
Ferromanganese, contenente, in peso, > 2 % di carbonio |
7202 19 |
Ferromanganese, contenente, in peso, ≤ 2 % di carbonio |
7202 21 |
Ferrosilicio, contenente, in peso, > 55 % di silicio |
7202 29 |
Ferrosilicio, contenente, in peso, ≤ 55 % di silicio |
7202 30 |
Ferro-silico-manganese |
7202 41 |
Ferrocromo, contenente, in peso, > 4 % di carbonio |
7202 49 |
Ferrocromo, contenente, in peso, ≤ 4 % di carbonio |
7202 50 |
Ferro-silico-cromo |
7202 60 |
Ferro-nichel |
7202 70 |
Ferro-molibdeno |
7202 80 |
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno |
7202 91 |
Ferro-titanio e ferro-silico-titanio |
7202 92 |
Ferro-vanadio |
7202 93 |
Ferro-niobio |
7202 99 |
Ferro-leghe (escl. ferromanganese, ferrosilicio, ferro-silico-manganese, ferrocromo, ferro-silico-cromo, ferro-nichel, ferro-molibdeno, ferro-tungsteno, ferro-silico-tungsteno, ferro-titanio, ferro-silico-titanio, ferro-vanadio, ferro-niobio) |
7203 10 |
Prodotti ferrosi, ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro, in pezzi, palline o forme simili |
7203 90 |
Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
7205 10 |
Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere) |
7205 21 |
Polveri di acciai legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo «isotopi») |
7205 29 |
Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciai non legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo «isotopi») |
7206 10 |
Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, nonché ferro della voce 7203 ) |
7206 90 |
Ferro ed acciai non legati, in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203 ) |
7207 11 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore |
7207 12 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare «non quadrata» e di larghezza ≥ al doppio dello spessore |
7207 19 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare |
7207 20 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio |
7218 10 |
Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7218 91 |
Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare |
7218 99 |
Semiprodotti di acciai inossidabili (escl. quelli di sezione trasversale rettangolare) |
7224 10 |
Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7224 90 |
Semiprodotti di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili |
7401 00 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
7402 00 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
7403 11 |
Rame raffinato, in forma di catodi e sezioni di catodi |
7403 12 |
Rame raffinato, in forma di barre da filo «Wire-bars» |
7403 13 |
Rame raffinato, in forma di billette |
7403 19 |
Rame raffinato, greggio (escl. in forma di billette, di barre da filo «Wire-bars», di catodi e sezioni di catodi) |
7403 21 |
Leghe a base di rame-zinco (ottone), gregge |
7403 22 |
Leghe a base di rame-stagno (bronzo), gregge |
7403 29 |
Leghe di rame, gregge (escl. leghe a base di rame-zinco «ottone», di rame-stagno «bronzo», di rame-nichel «cupronichel» e di rame-nichel-zinco «argentone», nonché leghe madri di rame della voce 7405 ) |
7404 00 |
Cascami e avanzi di rame (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami e avanzi di rame fusi, ceneri e residui contenenti rame nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici) |
7405 00 |
Leghe madri di rame (escl. combinazioni di fosforo e rame «fosfuri di rame» contenenti, in peso, > 15 % di fosforo) |
7406 10 |
Polveri di rame a struttura non lamellare (escl. granelli di rame) |
7406 20 |
Polveri di rame, a struttura lamellare e pagliette di rame (escl. granelli di rame e pagliette di rame tagliate della voce 8308 ) |
7504 00 |
Polveri e pagliette di nichel (escl. «sinters» di ossido di nichel) |
7601 10 |
Alluminio greggio non legato |
7601 20 |
Leghe di alluminio greggio |
7602 00 |
Cascami e avanzi di alluminio (escl. scorie, calamina, ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di alluminio, ceneri e residui della produzione di alluminio) |
7603 10 |
Polveri di alluminio a struttura non lamellare (escl. pellets di alluminio) |
7603 20 |
Polveri di alluminio a struttura lamellare e pagliette di alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate) |
7801 10 |
Piombo greggio, raffinato |
7801 91 |
Piombo greggio contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso |
7801 99 |
Piombo greggio (escl. piombo raffinato e piombo contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso) |
7802 00 |
Cascami e avanzi di piombo (escl. ceneri e residui della produzione di piombo [voce 2620 ], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di piombo [voce 7801 ] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici) |
7804 20 |
Polveri e pagliette di piombo (escl. granelli di piombo e pagliette tagliate di piombo della voce 8308 ) |
7901 11 |
Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco |
7901 12 |
Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, < 99,99 % di zinco |
7901 20 |
Leghe di zinco greggio |
7902 00 |
Cascami e avanzi di zinco (escl. ceneri e residui della produzione di zinco [voce 2620 ], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di zinco [voce 7901 ] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici) |
7903 10 |
Zinco polverizzato |
7903 90 |
Polvere di zinco «tuzia» (escl. granelli di zinco, pagliette tagliate di zinco della voce 8308 e zinco polverizzato) |
8001 10 |
Stagno greggio, non legato |
8001 20 |
Leghe di stagno greggio |
8002 00 |
Cascami e avanzi di stagno (escl. ceneri e residui della produzione di stagno della voce 2620 , lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di stagno greggio della voce 8001 ) |
8101 10 |
Polveri di tungsteno «wolframio» |
8101 94 |
Tungsteno «wolframio» greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione |
8101 97 |
Cascami e avanzi di tungsteno «wolframio» (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno) |
8102 10 |
Polveri di molibdeno |
8102 94 |
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione |
8102 97 |
Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno) |
8103 20 |
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri di tantalio |
8103 30 |
Cascami e avanzi di tantalio (escl. ceneri e residui contenenti tantalio) |
8104 11 |
Magnesio greggio, contenente, in peso, ≥ 99,8 % di magnesio |
8104 19 |
Magnesio greggio, contenente, in peso, < 99,8 % di magnesio |
8104 20 |
Cascami e avanzi di magnesio (escl. ceneri e residui contenenti magnesio; trucioli, torniture e granelli calibrati) |
8104 30 |
Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri di magnesio |
8105 20 |
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri di cobalto |
8105 30 |
Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto) |
8106 00 |
Bismuto e lavori di bismuto, n.n.a, compresi i cascami e gli avanzi (escl. ceneri e residui contenenti bismuto) |
8107 20 |
Cadmio greggio; polveri di cadmio |
8107 30 |
Cascami e avanzi di cadmio (escl. ceneri e residui contenenti cadmio) |
8108 20 |
Titanio greggio; polveri di titanio |
8108 30 |
Cascami e avanzi di titanio (escl. ceneri e residui contenenti titanio) |
8109 20 |
Zirconio greggio; polveri di zirconio |
8109 30 |
Cascami e avanzi di zirconio (escl. ceneri e residui contenenti zirconio) |
8110 10 |
Antimonio greggio; polveri di antimonio |
8110 20 |
Cascami e avanzi di antimonio (escl. ceneri e residui contenenti antimonio) |
8111 00 |
Manganese e lavori di manganese n.n.a., compresi i cascami e gli avanzi di manganese (escl. ceneri e residui contenenti manganese) |
8112 12 |
Berillio greggio; polveri di berillio |
8112 13 |
Cascami e avanzi di berillio (escl. ceneri e residui contenenti berillio) |
8112 21 |
Cromo greggio; polveri di cromo |
8112 22 |
Cascami e avanzi di cromo (escl. ceneri e residui contenenti cromo; leghe di cromo contenenti, in peso, > 10 % di nichel) |
8112 51 |
Tallio greggio; polveri di tallio |
8112 52 |
Cascami e avanzi di tallio (escl. ceneri e residui contenenti tallio) |
8112 92 |
Afnio «celtio», niobio «colombio», renio, gallio e indio, greggi; polveri, cascami e avanzi di tali metalli (escl. ceneri e residui contenenti tali metalli) |
2. Lettera dell’Unione europea
Ginevra, 16 dicembre 2011
Signora ministro,
ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:
«A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito “le parti”) per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:
Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all’esportazione sulle materie prime elencate nell’allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:
|
Le materie prime che non figurano nella parte V dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10 % della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l’Unione europea nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l’importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale. |
|
Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell’attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti. |
|
Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti elencati all’allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa per quanto riguarda i dazi all’esportazione. |
|
Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Tale accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.» |
Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.
Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.
Per l’Unione europea
(1) Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o dicembre 2010.
(*1) Ai fini dell'applicazione del presente elenco i beni sono definiti solamente mediante codice SA. Le descrizioni dei beni sono fornite per comodità.