ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.057.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 57

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
29 febbraio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/105/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo

1

 

*

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

3

 

*

Protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

5

 

 

2012/106/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa

14

 

*

Accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

15

 

 

2012/107/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

43

 

*

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (APC)

44

 

 

2012/108/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

52

 

*

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

53

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo

(2012/105/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato, con la Federazione russa, impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione anche per il legname grezzo.

(2)

Detti impegni, che devono far parte dell’elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell’Unione.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea (l’«accordo»).

(4)

Come previsto nell’accordo, l’Unione e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute in un protocollo sulle modalità tecniche ai sensi dell’accordo (il «protocollo»).

(5)

È opportuno firmare il protocollo.

(6)

Tenuto conto dell’esigenza di garantire l’applicazione del necessario sistema di gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo e il protocollo siano applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano teminate le procedure necessarie per la loro conclusione.

(7)

Per garantire l’uniformità delle condizioni di applicazione delle disposizioni dell’accordo e del protocollo per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1).

(8)

È opportuno utilizzare la procedura di esame per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla gestione, nell’Unione, dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa, dato che si tratta di atti relativi alla politica commerciale comune e che essi rientrano quindi nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento n. 182/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche ai sensi di tale accordo è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.

I testi dell’accordo e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il protocollo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Conformemente alle disposizione dell’accordo e, dell’articolo 26, paragrafo 3, del protocollo, l’accordo e il protocollo si applicano in via provvisoria, a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo (2).

Articolo 4

La Commissione adotta le disposizioni particolareggiate sul metodo di assegnazione delle autorizzazioni contingentate in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e tutte le altre disposizioni necessarie per la gestione, da parte dell’Unione, delle quantità di contingenti tariffari assegnate all’esportazione verso l’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 5.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(2)  La data a decorrere dalla quale l’accordo e il protocollo saranno applicati in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.2.2012   

IT

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L 57/3


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

1.   Lettera della Federazione russa

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signori,

A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le «parti»), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:

la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea,

ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera.

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.

Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Federazione russa

2.   Lettera dell’Unione europea

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signora ministro,

ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito le “parti”), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea, soggetti ai dazi all’esportazione, siano applicati nel modo seguente:

la Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all’Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall’Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all’esportazione. L’Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell’ambito della parte di continenti tariffari assegnata all’Unione europea,

ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull’utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell’Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l’entrata in vigore dell’accordo di cui alla presente lettera.

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.

Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.»

Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l’Unione europea


29.2.2012   

IT

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L 57/5


TRADUZIONE

PROTOCOLLO

tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea

SEZIONE 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Il presente protocollo è adottato tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa («le parti») per attuare l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea del 16 dicembre 2011 («l’accordo»).

2.   Il presente protocollo fissa le modalità tecniche della gestione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i particolari connessi alla cooperazione tra le autorità dell’Unione europea («UE») e la Federazione russa («Russia»), e si applica alle esportazioni dei prodotti contemplati nell’UE in provenienza dalla Russia.

3.   Ai fini del presente protocollo si intende:

a)   per «prodotti contemplati»: le merci di cui all’allegato della parte V dell’elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia nel quadro dell’OMC («elenco di impegni della Russia»);

b)   per «contingente tariffario»: una quantità specifica di prodotti contemplati che può essere esportata nell’UE dalla Russia entro i limiti di cui all’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, durante un periodo di tempo limitato, e che beneficia di una riduzione dei dazi all’esportazione altrimenti applicati dalla Russia; i dazi applicabili alle esportazioni effettuate nel quadro del contingente tariffario sono quelli specificati nell’elenco di impegni della Russia;

c)   per «importatore»: una persona fisica o giuridica di uno degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri dell’UE») che ha l’intenzione di importare i prodotti contemplati nell’UE dalla Russia;

d)   per «esportatore»: una persona fisica o giuridica della Russia che intende esportare i prodotti contemplati nell’UE dalla Russia;

e)   per «autorizzazione contingentata»: un documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro dell’UE interessato a un importatore, attestante il diritto di tale importatore di accedere al contingente tariffario;

f)   per «licenza di esportazione»: un documento rilasciato dall’autorità competente della Russia a un esportatore, attestante il diritto di tale esportatore di accedere al contingente tariffario.

4.   L’assegnazione dei contingenti tariffari nell’ambito del presente protocollo è disciplinata dal principio di ripartizione giusta ed equa delle opportunità commerciali tra tutti gli operatori commerciali. In particolare, le parti cercano di preservare condizioni concorrenziali nel mercato dei prodotti interessati e di evitare lo scambio speculativo dei diritti ai contingenti tariffari.

5.   I requisiti fissati nel presente protocollo non pregiudicano eventuali requisiti futuri che potrebbero essere introdotti o applicati conformemente all’atto giuridico applicato sul territorio russo, a condizione che tali requisiti futuri siano in genere applicabili per partecipare al commercio di merci, inclusi quelli applicati in special modo ai prodotti interessati e che siano coerenti con gli obblighi sottoscritti dalla Russia nel quadro dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo sull’OMC»).

SEZIONE 2

PERIODO CONTINGENTALE

Articolo 2

1.   La Russia apre i contingenti tariffari assegnati all’UE per le quantità fissate nell’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, su base annuale. Tali contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi corrispondenti a ogni anno di calendario («periodo contingentale»).

2.   Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il periodo di validità del contingente tariffario per tale anno è inteso come il periodo espresso in mesi di calendario pieni tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e il 31 dicembre dello stesso anno.

SEZIONE 3

CLASSIFICAZIONE

Articolo 3

1.   La classificazione dei prodotti contemplati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Eventuali modifiche apportate alla suddetta nomenclatura tariffaria e statistica della Russia per quanto riguarda i prodotti contemplati o eventuali decisioni relative alla classificazione delle merci non possono avere per effetto l’annullamento degli impegni assunti dalla Russia in materia di riduzione dei dazi all’esportazione, quali previsti all’allegato della parte V dell’elenco di impegni della Russia, nel quadro dei limiti quantitativi ivi indicati.

2.   La Russia si impegna a comunicare alla Commissione europea («la Commissione»), almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore in Russia, qualsiasi modifica alla nomenclatura tariffaria e statistica applicata sul suo territorio per quanto riguarda i prodotti interessati, ivi compresa descrizione completa dei prodotti interessati.

SEZIONE 4

AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

Articolo 4

1.   L’utilizzazione dei contingenti tariffari da parte degli importatori è subordinata al rilascio di un’autorizzazione contingentata da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE. Le autorizzazioni contingentate sono rilasciate su supporto cartaceo. È vietato modificare le autorizzazioni contingentate già rilasciate, neanche per motivi tecnici. Ove sia necessario apportare modifiche, l’autorizzazione contingentata è ritirata ed è rilasciata una nuova autorizzazione modificata di conseguenza.

2.   Gli importatori presentano la loro domanda di autorizzazione contingentata per un periodo contingentale determinato non prima del 1o ottobre dell’anno di calendario precedente quello del periodo contingentale e entro e non oltre il 1o dicembre dell’anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.

3.   Ogni autorizzazione contingentata è rilasciata per la quantità di merci fissata nel contratto o in un contratto preliminare per i prodotti contemplati interessati tra un importatore e un esportatore (di seguito, rispettivamente, «il contratto» e «il contratto preliminare»).

Articolo 5

1.   Fatta salva la presentazione, da parte dell’importatore, del contratto o del contratto preliminare, e conformemente all’assegnazione dei contingenti tariffari da parte della Commissione in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE rilasciano autorizzazioni contingentate corrispondenti a tutte le domande di importazione di prodotti contemplati dalla Russia, nei limiti delle quantità fissate nei rispettivi contingenti tariffari.

2.   La Commissione assegna le autorizzazioni contingentate secondo uno dei metodi seguenti:

a)

secondo l’ordine cronologico di ricevimento, da parte della Commissione, delle notifiche dalle autorità competenti degli Stati membri dell’UE delle domande presentate dagli importatori; o

b)

conformemente a categorie di importatori: importatori «tradizionali» o «nuovi». In questo caso, per ogni periodo contingentale, la Commissione fissa la percentuale della quantità complessiva assegnata rispettivamente agli importatori tradizionali (in una forcella che va dal 70 % all’85 %) e ai nuovi importatori (in una forcella che va dal 30 % al 15 %).

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo si intende:

a)   per «importatori tradizionali»: gli importatori che possono provare, al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione contingentata:

i)

di aver ottenuto e utilizzato autorizzazioni contingentate conformemente alla presente sezione per i prodotti contemplati, per ognuno dei due periodi contingentali precedenti; e

ii)

di aver importato dalla Russia verso l’UE almeno 5 000 m3 di prodotti contemplati durante ognuno dei due periodi contingentali precedenti.

b)   per «nuovi importatori»: gli importatori diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, ai fini dell’applicazione della lettera a) del presente paragrafo il volume delle importazioni dalla Russia per il primo periodo contingentale è calcolato proporzionalmente, come segue:

M = (5 000/12) * t

in cui

 

«M» rappresenta il volume di importazioni dalla Russia richiesto per il primo periodo contingentale;

 

«t» rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno.

4.   Qualora la Commissione dovesse applicare il metodo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo durante i primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, l’espressione «importatore tradizionale» deve intendersi a tal fine come riferito agli importatori in grado di comprovare di aver importato dalla Russia verso l’UE almeno 5 000 m3 in media di prodotti contemplati nel corso di un periodo di riferimento da determinare.

5.   Le autorizzazioni contingentate sono a nome del detentore del contingente. Esse sono valide per tutto il periodo contingentale per le importazioni su tutto il territorio doganale dell’UE.

Articolo 6

1.   Un’autorizzazione contingentata è conforme a uno dei moduli di cui all’allegato del presente protocollo.

2.   Ogni autorizzazione contingentata deve specificare, tra l’altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all’elenco degli impegni della Russia.

Articolo 7

1.   Per ogni autorizzazione contingentata individuale rilasciata, la Commissione informa immediatamente l’autorità competente della Russia circa l’identità del detentore dell’autorizzazione contingentata, l’identità dell’esportatore e la quantità del contingente interessato.

2.   La Commissione informa immediatamente l’autorità competente della Russia circa il ritiro di qualsiasi autorizzazione contingentata già rilasciata, nonché eventuali duplicati emessi e autorizzazioni contingentate che non sono state autorizzate e restituite dagli importatori. Il saldo del contingente disponibile nel quadro del limite quantitativo fissato nell’elenco di impegni della Russia per i prodotti contemplati è modificato di conseguenza.

3.   L’autorità competente della Russia conserva in un registro le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale registro comprende in particolare l’identità del detentore di ogni autorizzazione contingentata e la quantità di merci interessate da detta autorizzazione.

SEZIONE 5

LICENZE DI ESPORTAZIONE

Articolo 8

1.   L’utilizzazione di contingenti tariffari da parte degli esportatori è subordinata al rilascio di una licenza di esportazione da parte dell’autorità competente della Russia.

2.   Per richiedere una licenza di esportazione, un esportatore presenta all’autorità competente della Russia i documenti previsti dalla legislazione russa, quali enumerati al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l’originale, un duplicato o una copia dell’autorizzazione contingentata concessa all’importatore conformemente all’articolo 5 del presente protocollo. La quantità di merci fissata nel contratto corrisponde alla quantità di merci fissata nell’autorizzazione contingentata presentata dall’esportatore. Ove un esportatore fornisca una copia dell’autorizzazione contingentata, la licenza è rilasciata soltanto su presentazione dell’originale o di un duplicato di detta autorizzazione.

3.   Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i documenti richiesti conformemente alla legislazione russa ai fini del rilascio di una licenza di esportazione sono i seguenti:

a)

una domanda debitamente compilata di una licenza di esportazione, per iscritto e in formato elettronico;

b)

una copia del contratto;

c)

una copia del documento attestante che l’esportatore è registrato presso le autorità fiscali russe; e

d)

una copia del documento attestante che il diritto per licenza è stato versato.

Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo, non sono richiesti documenti supplementari all’esportatore ai fini del rilascio di una licenza di esportazione.

4.   L’autorità competente della Russia accetta le domande di licenze di esportazione a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di calendario precedente quello del periodo contingentale fino al 15 dicembre dell’anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.

5.   I diritti per licenze di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, corrispondono a quelli precisate negli atti giuridici riguardanti la regolamentazione generale relativa alle licenze d’esportazione della Russia.

Articolo 9

1.   A condizione che un esportatore soddisfi tutti i requisiti applicabili di cui all’articolo 8 del presente protocollo, l’autorità competente della Russia rilascia al detentore dell’autorizzazione contingentata una licenza di esportazione per le partite di prodotti contemplati.

2.   La licenza di esportazione è rilasciata per il volume di merci fissato nel contratto.

3.   La licenza di esportazione è rilasciata a nome dell’esportatore. Essa precisa altresì l’identità dell’importatore.

4.   La licenza di esportazione non ha valore giuridico per l’esportazione verso territori doganali diversi da quello dell’UE, né per un importatore diverso dal detentore dell’autorizzazione contingentata.

Articolo 10

Se l’autorità competente della Russia adotta una decisione positiva a seguito di una domanda di licenza di esportazione, essa rilascia detta licenza in un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 11

1.   Le licenze di esportazione scadono alla fine dell’anno di calendario per il quale è stato aperto il corrispondente contingente tariffario.

2.   Qualora la Commissione abbia informato l’autorità competente della Russia che un’autorizzazione contingentata è stata ritirata, l’autorità in questione annulla la licenza d’esportazione corrispondente già rilasciata, a condizione che ne sia stata informata prima dello sdoganamento all’esportazione delle merci contemplate dalla licenza in questione. Se all’autorità competente della Russia non è stato comunicato il ritiro dell’autorizzazione contingentata che dopo lo sdoganamento all’esportazione delle merci contemplate dalla relativa licenza d’esportazione, l’esportazione è imputata sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale è stata rilasciata la licenza d’esportazione.

Articolo 12

1.   L’esportatore presenta l’originale o il duplicato della licenza di esportazione all’ufficio doganale russo al momento della presentazione delle merci ai fini dello sdoganamento per l’esportazione.

2.   È possibile effettuare spedizioni successive di merci a titolo di una stessa licenza di esportazione, nel limite quantitativo di detta licenza.

3.   Le licenze di esportazione non possono essere corrette, neppure per motivi tecnici. Se sono necessarie modifiche, la licenza deve essere annullata e una nuova licenza d’esportazione, modificata di conseguenza, rilasciata. Ove la quantità che deve effettivamente essere esportata sia inferiore alla quantità che figura nella licenza d’esportazione, quest’ultima può essere utilizzata senza necessità di modifiche.

Articolo 13

1.   Le merci contemplate da una licenza di esportazione sono sdoganate presso un ufficio doganale russo durante il periodo di validità della licenza. Le autorità doganali russe sdoganano tali merci senza indugi, conformemente alla legislazione doganale applicata in Russia.

2.   Le merci sdoganate in vista della loro esportazione presso uffici doganali russi, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere spedite dalla Russia anche se il periodo di validità della licenza di esportazione per tali merci è scaduto. Tali esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale la licenza di esportazione è stata rilasciata, anche se la spedizione delle merci avviene dopo tale periodo.

3.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l’esportazione, sui mezzi di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.

SEZIONE 6

RIPORTO

Articolo 14

1.   Quando il contingente tariffario di un gruppo di prodotti non è utilizzato appieno, le quantità non utilizzate non superiori al 7 % delle quantità complessive di detto contingente possono essere riportate al contingente tariffario corrispondente per l’anno di calendario seguente. La Commissione informa l’autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell’anno di calendario successivo all’anno corrispondente al periodo contingentale. L’autorità competente della Russia conferma le quantità supplementari del contingente tariffario per il/i gruppo/i di prodotti interessati dal riporto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

2.   Oltre alla/e percentuale/i del contingente/i tariffario/i riportato/i a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, fino al 3 % in più dei contingenti tariffari interessati può essere riportato a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, previo accordo delle parti. La Commissione informa l’autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell’anno di calendario successivo all’anno corrispondente al periodo contingentale. L’autorità competente della Russia informa la Commissione della sua decisione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di quest’ultima.

3.   I riporti a titolo dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aver luogo soltanto una volta nel corso dell’anno di calendario durante il quale la/le decisione/i relativa/e ai riporti è/sono adottata/e. Qualsiasi adeguamento dei limiti quantitativi derivanti dal riporto riguardano soltanto l’anno di calendario in cui la decisione relativa al riporto è adottata.

SEZIONE 7

SCAMBI D’INFORMAZIONI

Articolo 15

1.   Per ottimizzare l’efficacia del sistema di controllo e di minimizzare le possibilità di abuso e di elusione del sistema di contingenti tariffari sui prodotti contemplati convenuto tra la Russia e l’UE:

a)

la Commissione informa l’autorità competente della Russia, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle autorizzazioni contingentate rilasciate nel corso del mese precedente;

b)

l’autorità competente della Russia informa la Commissione, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

c)

le autorità doganali russe informano la Commissione, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati esportati nell’UE nel corso del trimestre suddetto;

d)

la Commissione informa l’autorità competente della Russia, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati importati nell’UE nel corso del trimestre suddetto.

2.   Fatto salvo lo scambio periodico di informazioni in merito alle licenze di esportazione e alle autorizzazioni contingentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di scambiare le informazioni statistiche di cui dispongono sui prodotti contemplati, ad intervalli adeguati, tenuto conto dei periodi minimi necessari per ottenere tali informazioni. Queste ultime riguardano le autorizzazioni contingentate, le licenze di esportazione rilasciate, nonché le statistiche di importazione e di esportazione per i prodotti in questione.

3.   In caso di disparità rilevante, tenuto conto del tempo necessario per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, ogni parte può chiedere l’apertura immediata di consultazioni.

SEZIONE 8

MODULO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI A DESTINAZIONE DELL’UE

Articolo 16

1.   Il modulo di autorizzazione contingentata è compilato in lingua russa o in una delle lingue ufficiali dell’UE. Se compilato in una lingua ufficiale dell’UE, al momento della presentazione all’autorità competente della Russia tale autorizzazione contingentata deve essere accompagnata dalla sua traduzione in russo, certificata da un notaio pubblico russo conformemente alla legislazione russa.

2.   Ogni documento reca un numero di serie standard mediante il quale è possibile identificarlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

a)

due lettere che identificano il paese esportatore: RU;

b)

due lettere che identificano lo Stato membro dell’UE che rilascia l’autorizzazione contingentata:

BE= Belgio

BG= Bulgaria

CZ= Repubblica ceca

DK= Danimarca

DE= Germania

EE= Estonia

EL= Grecia

ES= Spagna

FR= Francia

IE= Irlanda

IT= Italia

CY= Cipro

LV= Lettonia

LT= Lituania

LU= Lussemburgo

HU= Ungheria

MT= Malta

NL= Paesi Bassi

AT= Austria

PL= Polonia

PT= Portogallo

RO= Romania

SI= Slovenia

SK= Slovacchia

FI= Finlandia

SE= Svezia

GB= Regno Unito;

c)

un numero di due cifre che indica l’anno in questione, corrispondente alle ultime due cifre dell’anno, ad esempio «12» per il 2012; e

d)

un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dell’UE in cui avviene lo sdoganamento.

Articolo 17

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un’autorizzazione contingentata, l’importatore può chiederne un duplicato all’autorità competente dello Stato membro dell’UE interessato. Il duplicato di tale autorizzazione contingentata deve recare la dicitura «duplicato».

2.   Il duplicato deve recare la data dell’autorizzazione contingentata originale.

SEZIONE 9

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 18

L’UE e la Russia collaborano strettamente all’attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di pareri, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 19

1.   Al fine di garantire un funzionamento efficace del presente protocollo, l’UE e la Russia convengono di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, esaminare e intraprendere tutte le azioni necessarie dal punto di vista giuridico e/o amministrativo contro l’elusione, in particolare tramite trasbordo o rispedizione di merci, la falsificazione di documenti, false dichiarazioni riguardo alla quantità, alla descrizione o alla classificazione delle merci.

2.   Nell’ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione e l’autorità competente della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute da entrambe le parti utili per prevenire l’elusione o la violazione delle disposizioni del presente protocollo. Su richiesta di una parte, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

3.   Se le informazioni in possesso della Commissione o dell’autorità competente della Russia indicano o sembrano indicare una violazione o un’elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente e con la necessaria tempestività, adottando eventualmente qualsiasi misura necessaria per prevenire tali infrazioni.

Articolo 20

1.   Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo o violando il presente protocollo, può chiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio.

2.   Su propria iniziativa o su richiesta dell’altra parte, le competenti autorità di una parte effettuano indagini adeguate, o ne incaricano altri, in merito alle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, un’elusione o un’infrazione del presente protocollo. La parte comunica i risultati di tale indagine all’altra parte, come pure qualsiasi informazione pertinente che consenta di individuare la causa dell’elusione o dell’infrazione.

Articolo 21

Per garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l’UE e la Russia si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e della correttezza delle autorizzazioni contingentate rilasciate.

Articolo 22

1.   La verifica a posteriori delle autorizzazioni contingentate è effettuata a titolo eccezionale, ove l’autorità competente della Russia abbia fondati dubbi sulla loro autenticità. In questi casi, l’autorità competente della Russia rinvia l’autorizzazione contingentata alla Commissione, indicando i motivi di forma o di contenuto che giustificano un’indagine.

2.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo vengono comunicati entro dieci giorni lavorativi all’autorità competente della Russia. Le informazioni trasmesse indicano se l’autorizzazione contingentata oggetto della contestazione si applicano al presunto titolare e se le merci possono essere esportate sotto il regime definito dal presente protocollo.

3.   Il ricorso alla procedura di verifica di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo al rilascio delle licenze di esportazione. A tal fine, e fatto salvo l’articolo 10 del presente protocollo, l’autorità competente della Russia rilascia la licenza di esportazione corrispondente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della conferma dell’autenticità di un’autorizzazione contingentata, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

SEZIONE 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23

1.   Nell’attesa dell’adozione da parte dell’UE delle misure interne necessarie alla gestione dei contingenti tariffari, l’autorità competente della Russia non esige l’originale o un duplicato dell’autorizzazione contingentata per rilasciare una licenza di esportazione conformemente all’articolo 8 del presente protocollo.

2.   L’UE notifica per iscritto l’adozione delle misure interne di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il regime transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo termina alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell’autorità competente della Russia.

3.   Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il contingente tariffario per tale anno è applicato proporzionalmente. A tale fine, la Russia apre un contingente tariffario calcolato nel modo seguente («contingente tariffario transitorio»):

Qt = (Q:12) * Tt,

in cui

 

«Q» rappresenta il continente tariffario;

 

«Qt» rappresenta il contingente tariffario transitorio;

 

«Tt» rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno.

4.   Durante l’applicazione dei regimi transitori di cui al presente articolo, le disposizioni del presente protocollo si applicano mutatis mutandis.

SEZIONE 11

CONSULTAZIONI

Articolo 24

1.   Consultazioni sono tenute in merito a qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall’applicazione del presente protocollo e dell’accordo, su richiesta di una delle parti. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2.   Quando il presente protocollo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3.   Alle consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

a)

ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte;

b)

ogni richiesta espone i motivi delle consultazioni;

c)

le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta; e

d)

si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

SEZIONE 12

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 25

1.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente protocollo o dell’accordo e le consultazioni a norma dell’articolo 24 del presente protocollo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione definita di comune accordo entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo, tale parte può chiedere la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell’articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione — istituito in virtù dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 — che stabilisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro di tale accordo, adottato il 7 aprile 2004 («decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie»).

2.   Nel caso in cui sia fatto ricorso a un panel di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie, fatta eccezione per quelle dell’articolo 2 di tale decisione relativa alle consultazioni. Resta inteso che, allorché fa riferimento a controversie relative all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 («accordo di partenariato e cooperazione»), tale decisione va letta come riguardante le controversie relative al presente protocollo o all’accordo.

3.   Il panel di conciliazione istituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità con le disposizioni dell’accordo di partenatiato e cooperazione o dell’accordo OMC di una misura di una parte esaminata da tale panel di conciliazione.

4.   Qualora l’elenco indicativo dei conciliatori previsto al paragrafo 1 dell’articolo 4 della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie non sia stato ancora compilato nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell’articolo 3 di tale decisione a motivo di una asserita violazione del presente protocollo e dell’accordo e qualora una parte non abbia nominato un conciliatore o le parti non siano giunte ad un accordo sul presidente del panel di conciliazione entro i termini prestabiliti di cui all’articolo 4 di tale decisione, qualsiasi parte può chiedere al direttore generale dell’OMC di nominare i conciliatori che restano da nominare. Il direttore generale dell’OMC, previa consultazione delle parti, notifica a entrambe la nomina dei conciliatori entro 20 giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.

5.   Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l’UE e la Russia successivo all’accordo di partenariato e cooperazione («nuovo accordo») si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi di cui al presente protocollo o all’accordo. Resta inteso che, ogni qualvolta il nuovo accordo si riferisce a controversie relative al nuovo accordo, esso va considerato come inerente a controversie relative al presente protocollo o all’accordo.

SEZIONE 13

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 26

1.   Il presente protocollo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

2.   Il presente protocollo entra in vigore 30 giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle parti, ma non prima della data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.

3.   In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica provvisoriamente dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.

Fatto a Ginevra, il 16 dicembre 2011, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

 


ALLEGATO

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Testo di immagine

29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa

(2012/106/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione della notevole importanza economica per l’Unione che rivestono le esportazioni di autoveicoli e di loro parti e componenenti e, in esito ai negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), come indicato nella relazione del gruppo di lavoro in merito a tale adesione, l’applicazione da parte della Federazione russa del regime di investimenti nel settore automobilistico, come modificato il 24 dicembre 2010, può continuare, a determinate condizioni, fino al 1o luglio 2018.

(2)

Esiste il rischio che il regime di investimenti nel settore automobilistico della Federazione russa possa determinare una delocalizzazione a scapito dell’Unione della produzione di parti e di componenti di autoveicoli, a causa degli obblighi imposti agli investitori di rispettare determinate prescrizioni ai sensi del predetto regime in merito al contenuto locale e all’ubicazione della produzione.

(3)

Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa (l’«accordo») che istituisce un meccanismo di compensazione finalizzato a garantire che le importazioni di parti e di componenti di autoveicoli nella Federazione russa dall’Unione europea non diminuiscano in conseguenza dell’applicazione del regime di investimenti nel settore automobilistico.

(4)

È opportuno firmare l’accordo. Esso dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti di autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’accordo, esso è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data dell’adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  La data, a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/15


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

(laddove opportuno, denominate congiuntamente «le Parti»)

RICONOSCENDO l'auspicio comune di garantire la stabilità dei flussi degli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa successivamente all'introduzione del nuovo regime di investimenti nel settore automobilistico adottato dalla Federazione russa,

RIBADENDO la propria disponibilità a garantire un'efficace collaborazione nel settore dello scambio di informazioni e delle procedure amministrative nell'intento di creare le condizioni necessarie all'attuazione del presente accordo,

RIAFFERMANDO i propri diritti e i propri obblighi nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente accordo è diretto ad istituire un meccanismo («meccanismo di compensazione») finalizzato a evitare una contrazione delle esportazioni dell'Unione europea («UE») verso la Federazione russa («Russia») di parti e di componenti per autoveicoli, come definiti negli allegati 1 e 2 del presente accordo, in conseguenza dell'entrata in vigore del regime di investimenti nel settore automobilistico istituito con il decreto n. 73/81/58n del ministero dello Sviluppo economico e del commercio della Federazione russa, del ministero dell'Energia e dell'industria della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa, del 15 aprile 2005, relativo all'approvazione della procedura che definisce la nozione di «industria del montaggio» e all'applicazione della nozione in sede di importazione nel territorio della Federazione russa di componenti automobilistici ai fini della fabbricazione degli autoveicoli di cui alle voci 8701-8705 della CCFEA e loro unità e insiemi, come modificato dal decreto n. 678/1289/184n del ministero dello Sviluppo economico della Federazione russa, del ministero dell'Industria e del commercio della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa del 24 dicembre 2010 («decreto 73»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1)   «prodotti in questione»: tutti i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del presente accordo;

2)   «esportazioni UE»: le esportazioni dall'UE in Russia;

3)   «prodotti originari dell'UE»: i prodotti originari dell'UE conformemente alle norme di origine definite nell'allegato 5 del presente accordo;

4)   «prescrizione generale sul contenuto locale»: il livello annuo medio di localizzazione della produzione definito nell'allegato 1 del decreto 73.

Articolo 3

Sospensione o riduzione dei dazi doganali all'importazione

1.   Se il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione diminuisce in un dato anno civile («anno di attivazione») rispetto alla relativa soglia precisata all'articolo 4 del presente accordo, la Russia applica i pertinenti dazi doganali all'importazione stabiliti negli allegati 1 e 2 del presente accordo all'ammontare delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'UE, determinato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo («contingente di compensazione»).

2.   Il valore di ciascun contingente di compensazione è pari alla differenza (espressa in dollari USA) tra la soglia per i prodotti in questione e il valore, espresso nella stessa valuta, delle esportazioni UE dei prodotti in questione nell'anno di attivazione.

3.   La Russia procede all'applicazione di eventuali contingenti di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel rispetto dei suoi obblighi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). A tale scopo la Russia garantisce che la quota dell'UE di un più ampio contingente tariffario applicato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) sia di ammontare pari al contingente di compensazione.

4.   Mentre l'ammontare del contingente o dei contingenti di compensazione è definito tenendo conto dell'evoluzione degli scambi per tutte le linee tariffarie elencate rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente accordo, le importazioni dei prodotti di cui alle voci tariffarie 8707 10 e 8707 90 non sono consentite nell'ambito dei contingenti di compensazione.

Articolo 4

Definizione delle soglie

1.   Il meccanismo di compensazione è attivato in funzione di una sola o di entrambe le seguenti soglie:

a)

valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 dei motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo (espresse in dollari USA); e

b)

valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo (espresse in dollari USA).

2.   Le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisate nell'allegato 3 del presente accordo.

Articolo 5

Attivazione del meccanismo di compensazione

1.   Il 1o marzo di ogni anno civile le Parti riesaminano le statistiche delle esportazioni UE nell'anno civile precedente dei prodotti in questione, trasmesse dalla Russia a norma dell'articolo 10 del presente accordo.

Il meccanismo di compensazione è attivato allorché il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione durante l'anno di attivazione scenda di oltre il 3 % al di sotto di una sola o di entrambe le pertinenti soglie di cui all'allegato 3 del presente accordo.

2.   L'UE può attivare il meccanismo di compensazione mediante notifica scritta alla Russia sulla base delle statistiche fornite da tale paese a norma dell'articolo 10 del presente accordo. Per il primo periodo di attivazione la Russia adotta misure di compensazione entro tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica scritta. Nel caso in cui un contingente di compensazione già esista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente accordo. Il primo anno civile da monitorare quale possibile anno di attivazione è il 2012.

Articolo 6

Circostanze eccezionali

1.   Qualora risultino soddisfatte le condizioni per l'attivazione del meccanismo di compensazione precisate all'articolo 5 del presente accordo, ma nell'anno di attivazione si registri un forte calo del numero totale di auto nuove vendute in Russia (espresse in unità) rispetto all'anno precedente, si applica quanto segue.

Nel caso in cui il tasso di contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga almeno il 25 %, senza superare il 45 %, l'ammontare del contingente di compensazione altrimenti applicabile è calcolato come segue:

a)

se la flessione delle vendite di auto nuove raggiunge il 25 %, il valore del contingente di compensazione è ridotto del 25 %;

b)

per ogni ulteriore flessione compresa tra il 25 % e il 45 %, ciascuna diminuzione dell'1 % delle vendite di auto nuove determina un'ulteriore riduzione del 3,75 % del valore del contingente di compensazione. Pertanto, nel caso in cui la contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga il 45 %, il contingente di compensazione si riduce a zero.

2.   Le autorità competenti della Russia trasmettono alla Commissione europea statistiche riguardanti le vendite di auto nuove (espresse in unità) in Russia conformemente all'allegato 4 del presente accordo.

3.   Le autorità competenti della Russia comunicano senza indugio alla Commissione europea la loro intenzione di applicare le disposizioni del presente articolo e trasmettono le necessarie statistiche e analisi attestanti che le condizioni di cui al presente articolo si sono verificate. Su richiesta della Commissione europea, si svolgono consultazioni sull'intenzione della Russia di aprire contingenti ridotti oppure di non aprire alcun contingente di compensazione.

Articolo 7

Portata e durata delle misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione

1.   Le misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione si applicano per un periodo minimo di dodici mesi a decorrere dalla data della loro introduzione. Dieci mesi dopo la data di introduzione delle misure e, successivamente, ogni dodici mesi, l'ammontare del contingente di compensazione è riveduto alla luce dell'ulteriore evoluzione delle esportazioni UE dei prodotti in questione nel corso dell'anno civile precedente nella maniera seguente:

a)

qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione abbiano raggiunto, nell'ultimo anno civile («periodo di riferimento»), un livello pari o superiore alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo, la Russia può sospendere l'applicazione del contingente di compensazione entro due mesi dalla data della revisione;

b)

qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione siano inferiori alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo nel periodo di riferimento, il contingente di compensazione continua ad essere applicato per altri dodici mesi per un valore pari alla differenza tra la soglia e il valore delle pertinenti importazioni nel periodo di riferimento.

2.   Qualora si verifichino le condizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Russia provvede affinché le misure amministrative necessarie per la continuazione dell'applicazione del contingente di compensazione, con gli eventuali adeguamenti necessari, siano adottate almeno trenta giorni prima della fine del periodo originario per il quale il contingente di compensazione era stato aperto.

Articolo 8

Assegnazione del contingente di compensazione

1.   L'assegnazione del contingente di compensazione mira ad assicurare l'utilizzazione del contingente al livello più elevato possibile. A tale scopo, la Russia gestisce le distribuzione del contingente mediante un regime di licenze di importazione.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente registrata in Russia può chiedere il rilascio di una licenza di importazione nel quadro del contingente di compensazione. Ai prodotti in questione originari dell'UE presentati allo sdoganamento si applicano i dazi all'importazione elencati nell'allegato 1 e/o nell'allegato 2 del presente accordo nell'ambito del contingente di compensazione, previa presentazione di una licenza di importazione e di una prova dell'origine conformemente all'allegato 5 del presente accordo. La Russia non vincola tali importazioni incluse nel contingente di compensazione, o il successivo utilizzo dei prodotti importati nell'ambito di siffatto contingente, all'adempimento di altre condizioni aggiuntive rispetto alle importazioni degli stessi prodotti al di fuori del contingente di compensazione o a eventuali prescrizioni sul contenuto locale.

3.   Il contingente di compensazione è assegnato senza indugio ai richiedenti, applicando un metodo definito mediante un atto giuridico da adottare a cura della Russia conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione doganale della Federazione russa, della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica del Kazakstan. Immediatamente dopo essere stata adottata, la pertinente legislazione è notificata dalla Russia all'UE. Tale metodo tiene conto degli interessi dei vecchi e dei nuovi importatori, prestando particolare attenzione alle esigenze dei richiedenti che hanno concluso accordi di investimento conformemente al decreto 73 e attribuisce almeno il 10 % del contingente di compensazione a nuovi importatori.

4.   Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti in questione considerati sono definite nell'allegato 5 del presente accordo.

Articolo 9

Relazione con accordi di investimento

Il dato aggregato delle importazioni comprese nei contingenti ogni anno da parte degli importatori che hanno concluso accordi di investimento alle condizioni specificate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto 73 (calcolato come valore assoluto di tali importazioni di componenti) può essere detratto dal valore annuale globale della produzione in quell'anno di tali investitori cui si applica la prescrizione generale sul contenuto locale di cui al decreto 73.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   La Russia trasmette all'UE statistiche commerciali mensili conformemente all'allegato 4 del presente accordo, iniziando con le statistiche relative agli scambi di gennaio 2012. Le statistiche di ciascun mese sono trasmesse entro trenta giorni dalla fine del mese in questione. Le statistiche annuali per ciascun anno intero sono trasmesse entro il 28 febbraio dell'anno successivo, come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo. In caso di adozione di un contingente di compensazione, la Russia trasmette alla Commissione europea su base mensile, per l'intera durata di tale contingente, anche informazioni in merito alle licenze di importazione rilasciate per tale contingente come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo.

2.   Le Parti avviano consultazioni nel caso in cui sia riscontrata per un periodo di dodici mesi una contrazione delle esportazioni UE dei prodotti in questione al di sotto della corrispondente soglia. Dopo l'entrata in vigore del meccanismo di compensazione conformemente all'articolo 5 del presente accordo, le Parti si consultano su base trimestrale.

Articolo 11

Consultazioni

1.   Su richiesta di una qualsiasi delle Parti, sono avviate consultazioni su eventuali problemi connessi all'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di collaborazione e col proposito di superare le divergenze tra le Parti.

2.   Le consultazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a)

ogni richiesta di consultazioni è notificata per iscritto all'altra Parte;

b)

se del caso, alla presentazione della richiesta fa seguito entro un periodo di tempo ragionevole la trasmissione di una relazione per illustrare i motivi delle consultazioni;

c)

le consultazioni iniziano entro un mese dalla data del ricevimento della richiesta.

3.   Nel corso delle consultazioni le Parti si adoperano per pervenire di comune accordo a una soluzione entro un mese dal loro avvio.

Articolo 12

Meccanismi di risoluzione delle controversie

1.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto ai propri obblighi nel quadro dell'accordo e le consultazioni a norma dell'articolo 11 del presente accordo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione concordata entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3 di detto articolo, tale Parte può chiedere la costituzione di un comitato di conciliazione a norma dell'articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione — istituito in virtù dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 — che definisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro dell'accordo («decisione del Consiglio di cooperazione per la composizione delle controversie»), adottata il 7 aprile 2004.

2.   Nel caso in cui sia fatto ricorso a un comitato di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione del consiglio di cooperazione per la composizione delle controversie, fatta eccezione per quelle relative alla consultazione di cui all'articolo 2 di tale decisione. I riferimenti di tale decisione a controversie relative all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 («accordo di partenariato e cooperazione») si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.

3.   Il comitato di conciliazione costituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità di una misura proveniente da una parte, esaminata da tale comitato di conciliazione, con le disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione o dell'accordo OMC.

4.   Qualora l'elenco indicativo dei conciliatori previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie non sia stato ancora compilato nel momento in cui una Parte chiede la costituzione di un comitato di conciliazione a norma dell'articolo 3 di tale decisione a motivo di una presunta violazione del presente accordo e qualora una Parte non abbia nominato un conciliatore o le Parti non siano giunte a un accordo sul presidente del comitato di conciliazione entro i termini previsti all'articolo 4 di tale decisione, una qualsiasi delle Parti può chiedere al direttore generale dell'OMC di nominare i conciliatori non ancora nominati. Il direttore generale dell'OMC, previa consultazione delle Parti, notifica a entrambe la nomina del conciliatore o dei conciliatori entro venti giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.

5.   Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l'UE e la Russia successivo all'accordo di partenariato e cooperazione («nuovo accordo») si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo. I riferimenti del nuovo accordo a controversie relative al nuovo accordo si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia dell’accordo

1.   Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore trenta giorni a seguito della data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle Parti, ma non prima della data dell'adesione della Russia all'OMC.

3.   In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo si applica in via provvisoria dalla data dell'adesione della Russia all'OMC.

4.   Il presente accordo resta in vigore fino al 1o luglio 2018 o fino alla data in cui la Russia avrà eliminato tutti gli elementi del suo regime di investimenti nel settore automobilistico che sono incompatibili con l'OMC, se tale data è successiva.

Fatto a Ginevra, il 16 dicembre 2011, in duplice esemplare ciascuno in lingua inglese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

 


ALLEGATO I

dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

Elenco dei motori e dei corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione

Merci

Codice a 10 cifre (1)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio all'importazione

Motori (codici non per «industria del montaggio»)

8407 34 910 9

– – – – – – altri

0

8407 34 990 8

– – – – – – – altri

0

8407 90 900 9

– – – – – altri

0

8408 20 550 8

– – – – – – altri

0

8408 20 510 8

– – – – – – altri

0

8408 20 579 9

– – – – – – altri

0

8408 20 990 8

– – – – – – altri

0

Motori (codici per «industria del montaggio»)

8407 34 100 0

– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8407 34 990 2

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 800  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8407341000

0

8407 90 500 0

– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8407 90 900 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 800  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8407905000

0

8408 20 100 0

– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 500  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8408 20 510 2

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500  cm3, ma non superiore a 3 000  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote

0

8408 20 550 2

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500  cm3, ma non superiore a 3 000  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote

0

8408 20 579 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500  cm3, ma non superiore a 3 000  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote

0

8408 20 990 2

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , con motore di cilindrata non inferiore a 2 500  cm3, ma non superiore a 3 000  cm3, fatta eccezione per gli autoveicoli della sottovoce 8408201000 , di trattori agricoli e trattori forestali a ruote

0


(1)  Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o ottobre 2011.


ALLEGATO 2

dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

Elenco delle altre parti e degli altri componenti per autoveicoli (compresi parti e componenti per motori) e corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione

Gruppo di merci

Codice a 10 cifre (1)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio all'importazione

Altre parti e altri componenti (codici non per «industria del montaggio»)

3208 20 900 9

– – – altre

0

3208 90 190 9

– – – – altre

0

3208 90 910 9

– – – – altre

0

3209 10 000 9

– – altre

0

3910 00 000 9

– altri

10

3917 23 100 9

– – – – altri

0

3917 31 000 9

– – – altri

0

3917 32 990 9

– – – – – altri

0

3926 30 000 9

– – altre

0

3926 90 980 8

– – – – altri

10

4009 12 000 9

– – – altri

0

4016 93 000 8

– – – altri

0

4016 99 520 9

– – – – – – altri

5

4016 99 580 9

– – – – – – altri

5

4823 90 909 1

– – – – carta, non perforata, per macchine a schede perforate, anche in strisce

5

4823 90 909 2

– – – – carta e cartoni perforati per telai Jacquard e apparecchi simili

5

4823 90 909 8

– – – – altri

5

7007 11 100 9

– – – – altri

3

7007 21 200 9

– – – – – altri

3

7009 10 000 9

– – altri

3

7209 17 900 9

– – – – altri

0

7209 27 900 9

– – – – altri

0

7210 49 000 9

– – – altri

0

7219 34 900 9

– – – – altri

0

7220 20 490 9

– – – – altri

0

7304 31 200 9

– – – – altri

5

7306 30 770 9

– – – – altri

5

7306 40 800 9

– – – altri

5

7306 90 000 9

– – altri

5

7307 99 900 9

– – – – altri

5

7318 21 000 9

– – – altre

5

7318 22 000 9

– – – altre

5

7318 29 000 9

– – – altri

5

7320 20 200 9

– – – altre

0

7320 20 810 8

– – – – altre

0

7320 20 850 8

– – – – altre

0

7320 20 890 8

– – – – altre

0

7320 90 900 8

– – – – altre

5

7326 90 980 9

– – – – altri

5

7616 99 100 9

– – – – altri

0

8301 20 000 9

– – altre

3

8301 60 000 9

– – altre

0

8302 30 000 9

– – altre

3

8302 60 000 9

– – altri

3

8409 91 000 9

– – – altre

0

8409 99 000 9

– – – altre

0

8412 21 800 8

– – – – – altri

0

8412 90 400 8

– – – altre

0

8413 30 200 9

– – – altre

0

8413 30 800 9

– – – altre

0

8413 91 000 9

– – – altre

0

8414 30 810 6

– – – – – di potenza superiore a 0,4 kW ma inferiore o uguale a 1,3 kW

5

8414 30 810 7

– – – – – di potenza superiore a 1,3 kW ma inferiore o uguale a 10 kW

5

8414 30 810 9

– – – – – altri

5

8415 20 000 9

– – altri

0

8415 90 000 2

– – di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81 , 8415 82 o 8415 83 destinati ad aeromobili civili

0

8415 90 000 9

– – altre

0

8419 39 900 8

– – – – altri

0

8421 99 000 8

– – – altre

0

8481 80 739 9

– – – – – – – altri

5

8482 10 100 9

– – – altri

0

8482 10 900 1

– – – con prezzo CIF dichiarato alla frontiera doganale non superiore a 2,2 EUR/kg di peso lordo

0

8482 10 900 8

– – – – altri

0

8482 20 000 9

– – altri

0

8482 40 000 9

– – altri

0

8482 50 000 9

– – altri

0

8482 80 000 9

– – altri

0

8483 10 210 8

– – – – altri

0

8483 10 250 9

– – – – altri

0

8483 10 290 9

– – – – altri

0

8483 30 800 8

– – – – altri

0

8483 90 890 9

– – – – altre

0

8507 10 920 9

– – – – altri

5

8511 30 000 8

– – – altri

5

8511 40 000 8

– – – altri

3

8511 50 000 9

– – – altri

0

8511 90 000 8

– – – altre

5

8512 20 000 9

– – altri

0

8512 30 100 9

– – – altri

0

8512 30 900 9

– – – altri

0

8512 40 000 9

– – altri

0

8512 90 900 9

– – – altri

0

8526 92 000 9

– – – altri

0

8527 21 200 9

– – – – – altri

0

8527 21 520 9

– – – – – – altri

0

8527 21 590 9

– – – – – – altri

0

8527 29 000 9

– – – altri

0

8531 90 850 8

– – – altri

5

8533 40 100 9

– – – altre

0

8534 00 110 9

– – – altri

0

8536 20 100 8

– – – altri

0

8536 20 900 8

– – – altri

0

8536 50 110 9

– – – – – altri

0

8536 50 150 9

– – – – – altri

0

8536 50 190 8

– – – – – – altri

0

8536 90 100 9

– – – altri

0

8539 21 300 9

– – – – altri

0

8539 29 300 9

– – – – altri

0

8541 30 000 9

– – altri

0

8542 39 900 1

– – – – – wafer non ancora tagliati in chip, boule

0

8542 39 900 5

– – – – – – altri

0

8542 39 900 7

– – – – – fotoricevitori in un unico chip e trasmettitori a infrarossi (IR-60), frequenza di 30, 33, 36 kHz; integrazione di larga scala di sincronizzazione al quarzo senza aggiornamento

0

8542 39 900 9

– – – – – altri

0

8543 70 200 9

– – – altre

0

8544 30 000 8

– – altri

3

8544 49 800 8

– – – – – – altri

10

8544 49 800 9

– – – – – altri

10

8544 60 900 9

– – – altri

10

8547 20 000 9

– – altri

0

8706 00 910 9

– – – altri

0

8707 10 900 0

– – altre

0

8707 90 900 9

– – – altre

15

8708 10 900 9

– – – altri

0

8708 21 900 9

– – – – altre

0

8708 29 900 9

– – – – altri

0

8708 30 910 9

– – – altre

0

8708 30 990 9

– – – – altre

0

8708 40 500 9

– – – – altri

0

8708 40 600 9

– – – – – altri

0

8708 40 800 9

– – – – – altri

0

8708 50 300 9

– – – – altri

0

8708 50 500 9

– – – – – altri

0

8708 50 700 9

– – – – – – altri

0

8708 50 800 9

– – – – – – altri

0

8708 70 500 9

– – – – altre

0

8708 70 910 9

– – – – altre

0

8708 70 990 9

– – – – altri

0

8708 80 300 3

– – – – – di baby car con le seguenti caratteristiche: sforzo massimo – H (kg.p): fase di compressione: 235-280; fase di ritorno: 1150-1060

0

8708 80 300 8

– – – – – altri

0

8708 80 400 8

– – – – altri

0

8708 80 500 9

– – – – – altri

0

8708 80 800 2

– – – – – altri

0

8708 91 300 9

– – – – – altri

0

8708 91 500 9

– – – – – – altri

0

8708 91 800 9

– – – – – – altri

0

8708 92 300 9

– – – – – altri

0

8708 92 500 9

– – – – – – altri

0

8708 92 800 9

– – – – – – altri

0

8708 93 900 9

– – – – altre

0

8708 94 300 9

– – – – – altri

0

8708 94 500 9

– – – – – – altri

0

8708 94 800 9

– – – – – – altri

0

8708 95 500 9

– – – – – altri

0

8708 95 900 9

– – – – – altri

0

8708 99 910 9

– – – – – altri

0

8708 99 990 9

– – – – – altri

0

9025 19 800 9

– – – – altri

0

9025 90 000 9

– – altre

0

9026 20 200 9

– – – altri

0

9026 80 200 9

– – – altri

0

9026 90 000 9

– – altre

0

9029 20 310 9

– – – – altri

3

9029 90 000 9

– – altre

5

9032 90 000 9

– – altre

0

9104 00 000 9

– altri

0

9401 20 000 9

– – altri

5

9401 90 800 9

– – – – altre

0

9603 50 000 9

– – altre

0

Altre parti e altri componenti (codici per «industria del montaggio»)

3208 20 900 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3208 90 190 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3208 90 910 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3209 10 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

3910 00 000 9

– altri

10

3917 23 100 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3917 31 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3917 32 990 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3926 30 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

3926 90 980 3

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

10

4009 12 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

4016 93 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

4016 99 520 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

4016 99 580 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

4823 90 909 3

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7007 11 100 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

7007 21 200 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

7009 10 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

7209 17 900 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7209 27 900 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7210 49 000 1

– – – di larghezza uguale o superiore a 1 500  mm, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7219 34 900 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7220 20 490 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7304 31 200 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7306 30 770 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7306 40 800 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7306 90 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7307 99 900 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7318 21 000 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7318 22 000 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7318 29 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7320 20 200 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7320 20 810 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7320 20 850 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7320 20 890 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

7320 90 900 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7326 90 980 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

7616 99 100 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8302 60 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

3

8301 20 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

8301 60 000 1

– – serrature destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8302 30 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

8409 91 000 1

– – – per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8409 99 000 1

– – – per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8412 21 800 6

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8412 90 400 3

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8413 30 200 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8413 30 800 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8413 91 000 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8414 30 810 5

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8415 20 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8415 90 000 1

– – per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8419 39 900 2

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8421 99 000 2

– – – per apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8481 80 739 1

– – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8482 10 100 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8482 10 900 2

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8482 20 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8482 40 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8482 50 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8482 80 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8483 10 210 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8483 10 250 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8483 10 290 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8483 30 800 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8483 90 890 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8507 10 920 2

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8511 30 000 2

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8511 40 000 2

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

3

8511 50 000 2

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8511 90 000 2

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8512 20 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8512 30 100 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8512 30 900 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8512 40 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8512 90 900 1

– – – di apparecchi di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8526 92 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8527 21 200 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8527 21 520 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8527 21 590 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8527 29 000 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8531 90 850 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

8533 40 100 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8534 00 110 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 20 100 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 20 900 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 50 110 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 50 150 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 50 190 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8536 90 100 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8539 21 300 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8539 29 300 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8541 30 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8542 39 900 4

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8543 70 200 1

– – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8544 30 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705

3

8544 49 800 2

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

10

8544 60 900 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

10

8547 20 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

8706 00 910 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli della voce 8703

0

8707 10 100 0

– – destinate all'industria del montaggio

0

8707 90 100 0

– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

15

8708 10 100 0

– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 10 900 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708101000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 21 100 0

– – – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 21 900 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708211000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 29 100 0

– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 29 900 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708291000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 30 100 0

– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 30 910 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 30 990 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 40 200 1

– – – cambi di velocità

0

8708 40 200 9

– – – parti

0

8708 40 500 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708402000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 40 600 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 40 800 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 50 200 1

– – – ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; parti di assi portanti

0

8708 50 200 9

– – – altri

5

8708 50 300 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 50 500 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 50 700 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 50 800 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 50 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 70 100 0

– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 , degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 70 500 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708701000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 70 910 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708701000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 70 990 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708701000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 80 150 1

– – – ammortizzatori di sospensione

0

8708 80 150 9

– – – altri

0

8708 80 300 2

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 80 400 3

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 80 500 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708801500 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 80 800 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 80 150 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 91 200 1

– – – – radiatori

0

8708 91 200 9

– – – – parti

5

8708 91 300 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 91 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 91 500 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708912000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 91 800 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 91 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 92 200 1

– – – – silenziatori e tubi di scappamento

0

8708 92 200 9

– – – – parti

0

8708 92 300 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 92 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 92 500 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708922000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 92 800 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 93 100 0

– – – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 93 900 1

– – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708301000 ; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 94 200 1

– – – – volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo

0

8708 94 200 9

– – – – parti

0

8708 94 300 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 94 500 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 94 800 1

– – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708 94 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 95 100 0

– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 95 500 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708951000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 95 900 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708951000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 99 100 0

– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701100000 ; degli autoveicoli della voce 8703 , degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500  cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3, degli autoveicoli della voce 8705

0

8708 99 910 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708991000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

8708 99 990 1

– – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , ad eccezione degli autoveicoli della sottovoce 8708991000 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701 -8705

0

9025 19 800 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9025 90 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9026 20 200 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9026 80 200 1

– – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9026 90 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9029 20 310 1

– – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

3

9029 90 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

9032 90 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9104 00 000 1

– destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9401 20 000 1

– – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

5

9401 90 800 1

– – – – di mobili per sedersi destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0

9603 50 000 1

– – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701 -8705 , loro unità e aggregati

0


(1)  Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o ottobre 2011.


ALLEGATO 3

dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

Soglie di attivazione

Valore totale delle esportazioni UE di motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo nell'anno 2010

896,1 milioni di dollari USA

Valore totale delle esportazioni UE di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo nell'anno 2010

8 253,2 milioni di dollari USA


ALLEGATO 4

dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

Dati statistici

Le statistiche mensili e annuali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo contengono i dati seguenti:

a)

statistiche delle importazioni mensili in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione e delle importazioni mensili in Russia dal resto del mondo dei prodotti in questione, entrambe in dollari USA.

Nel caso in cui sia stato aperto un contingente di compensazione, le statistiche includono il valore delle importazioni in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione entro il contingente di compensazione e il valore delle importazioni russe di tutti i prodotti in questione entro il contingente tariffario più ampio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente accordo;

b)

se pertinenti, informazioni mensili sul valore e sul numero di licenze di importazione rilasciate per un contingente di compensazione durante il mese precedente.

A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo, le autorità russe competenti trasmettono, non appena sono disponibili e comunque entro il 1o marzo dell'anno successivo, statistiche annuali in merito alle vendite di auto nuove (in unità) in Russia.


ALLEGATO 5

dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

NORME DI ORIGINE

SEZIONE 1

DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

Articolo 1

1.   Ai fini dell'applicazione di un contingente di compensazione di cui all'articolo 3 del presente accordo, i prodotti in questione sono considerati prodotti originari del paese in cui sono:

a)

interamente prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo; oppure

b)

prodotti incorporando materiali che non sono stati interamente ottenuti in tale paese, a condizione che in tale paese sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

2.   L'espressione «interamente prodotti» si riferisce a beni prodotti in un paese esclusivamente a partire da prodotti interamente ottenuti o prodotti in tale paese o da loro derivati in qualunque fase della produzione.

Articolo 2

Per i prodotti in questione elencati nell'appendice 1 del presente allegato, le lavorazioni o le trasformazioni che figurano nella colonna 3 di tale appendice sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 1 del presente allegato.

Articolo 3

Se dall'elenco dell'appendice 1 del presente allegato risulta acquisito il carattere originario, quando il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione,

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto,

per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» si intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Articolo 4

1.   Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2.   I pezzi di ricambio essenziali destinati a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente importati in Russia sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché siano adempiute le condizioni contemplate nel presente allegato.

Articolo 5

La presunzione di origine di cui all'articolo 4 del presente allegato è ammessa soltanto:

se necessaria per l'importazione in Russia,

se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali nello stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non avrebbe impedito l'attribuzione di tale origine al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente allegato si intendono:

a)   per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

b)   per «pezzi di ricambio essenziali»: quelli che contemporaneamente:

i)

costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) importate o precedentemente esportate;

ii)

sono caratteristici di queste merci; e

iii)

sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 7

Qualora una delle Parti adotti normative, o proceda a una loro modifica, in merito alle norme non preferenziali di origine applicabili ai prodotti in questione, su richiesta di una delle Parti le due Parti avviano consultazioni al fine di valutare l'opportunità di modificare la presente sezione dell'allegato.

SEZIONE 2

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 8

1.   I prodotti originari dell'UE, come definiti all'articolo 2 del presente accordo, da esportare in Russia nel quadro di un contingente di compensazione sono accompagnati da un certificato di origine UE conforme al modello di cui all'appendice 2 del presente allegato. I certificati di origine UE possono essere rilasciati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia i certificati di origine rilasciati in una lingua diversa dall'inglese sono accompagnati da una traduzione in inglese.

2.   Il certificato di origine è comprovato dalle autorità competenti o da agenzie autorizzate dello Stato membro UE di esportazione (in appresso «organizzazioni UE competenti») che accertano che i prodotti in questione possano essere considerati prodotti originari dell'UE conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato.

Articolo 9

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le organizzazioni UE competenti sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 10

La constatazione di lievi discordanze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati alle autorità doganali russe per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non pregiudica di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato. Il certificato di origine è accettato allorché sia possibile stabilire che i documenti trasmessi corrispondono ai prodotti in questione. In caso di errori formali evidenti, come ad esempio errori di battitura, in un certificato di origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 11

1.   In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi all'organizzazione UE competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati devono recare la dicitura «duplicato».

2.   I duplicati devono recare la data del certificato di origine originale.

SEZIONE 3

ASSISTENZA RECIPROCA

Articolo 12

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente allegato, l'UE e la Russia si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità dei certificati di origine rilasciati a norma del presente accordo.

Articolo 13

La Commissione europea comunica alle autorità doganali russe il nome e l'indirizzo delle organizzazioni UE competenti, fornendo il facsimile dei timbri da queste utilizzati. La Commissione europea notifica inoltre alle autorità doganali russe qualsiasi cambiamento a questo riguardo.

Articolo 14

1.   Controlli a posteriori dei certificati di origine vengono effettuati a campione oppure ogni qualvolta le autorità doganali russe nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine dei prodotti in questione.

2.   In questi casi le autorità doganali russe restituiscono il certificato di origine o una sua copia alla Commissione europea, specificando, se del caso, i motivi formali o di merito che giustificano la richiesta di approfondimento. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato. Le autorità doganali russe forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato.

3.   Fatte salve le pertinenti disposizioni del protocollo aggiuntivo concordate a norma dell'articolo 15 del presente allegato, i risultati delle successive verifiche condotte conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicati alle autorità doganali russe normalmente entro tre mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le informazioni trasmesse devono precisare se il certificato oggetto della contestazione si applica alle merci effettivamente esportate e se queste rientrano tra quelle ammesse a essere esportate in Russia nel quadro delle disposizioni definite dal presente accordo. Fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni delle imprese, le informazioni comunicate comprendono anche, su richiesta delle autorità doganali russe, copia di tutta la documentazione necessaria a consentire il pieno accertamento dei fatti e in particolare la reale origine delle merci.

4.   Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le organizzazioni UE competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno tre anni dopo il termine della verifica.

5.   Il ricorso alla procedura di controllo descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'ammissione all'importazione dei prodotti in questione.

Articolo 15

Disposizioni più dettagliate sulla cooperazione amministrativa riguardo alla prova dell'origine tra le autorità doganali russe e le organizzazioni UE competenti nonché le procedure relative alla prova dell'origine sono definite, se del caso, in un protocollo aggiuntivo al presente accordo entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 1

dell'allegato 5 che determina le norme di origine

Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione e trasformazione che permettono di acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE

Codice SA

Designazione del prodotto

Operazioni qualificanti (lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE)

1

2

3

ex ex8482

Cuscinetti a sfere, a rulli o ad aghi, assemblati

Assemblaggio previo trattamento termico, rettifica e lucidatura degli anelli interni ed esterni

ex ex8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione allorché l'aumento di valore acquisito per effetto delle operazioni di assemblaggio e, se del caso, dell'incorporazione di parti originarie dell'UE rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

8542

Circuiti integrati

Operazione di diffusione [consistente nella realizzazione di un circuito integrato su di un substrato semiconduttore mediante l'applicazione selettiva di apposite sostanze agenti («dopant»)]

ex ex9401

Mobili per sedersi in ceramica (esclusi quelli della voce NC 9402 ) anche trasformabili in letti e altri mobili, e loro parti, decorati

Decorazione dei prodotti in ceramica in questione, a condizione che tale decorazione abbia comportato la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

Appendice 2

dell’allegato 5 che determina le norme di origine

Modello del certificato di origine

Image 2

Testo di immagine

29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

(2012/107/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso dei prestatori di servizi europei al mercato della Federazione russa, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni su vasta scala da parte di quest’ultima per quanto riguarda lo scambio di servizi.

(2)

Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non forniscono il livello equivalente di accesso al mercato quale definito negli impegni attuali della Federazione russa nei confronti dell’Unione nell’ambito dell’accordo di partenariato e di cooperazione, che istituisce un partenariato fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, del 24 giugno 1994 («APC»).

(3)

Al fine di mantenere gli impegni dell’APC è necessario fissarli in un accordo vincolante fra il governo della Federazione russa e l’Unione europea.

(4)

Nell’ambito dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (l’«accordo»).

(5)

È opportuno firmare l’accordo.

(6)

Tenuto conto dell’esigenza di garantire che gli impegni della Federazione russa nell’ambito dell’APC continuino ad applicarsi anche a seguito della data di adesione di quest’ultima all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria a decorrere da tale data, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure per la conclusione dell’accordo stesso (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/44


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia (APC)

1.   Lettera del governo della Federazione russa

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signori,

a seguito dei negoziati tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda lo scambio di servizi, le parti convengono quanto segue:

I.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra la Federazione russa, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall’altra, del 24 giugno 1994 («APC»), successivamente all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’articolo 35 e l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 30, lettera h), dell’APC, continueranno ad applicarsi tra le parti.

II.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’APC, in seguito all’adesione della Federazione russa all’OMC, le parti estenderanno i benefici dei propri impegni nel quadro del GATS, applicati alle persone trasferite all’interno di una società presso presenze commerciali (come definito nel presente paragrafo) diverse dagli uffici di rappresentanza nei rispettivi territori, a qualunque persona che risponde ai requisiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’APC. Ai fini del presente paragrafo, il termine «organizzazioni» di cui all’articolo 32 dell’APC comprende la presenza commerciale quale definita nei rispettivi elenchi GATS delle parti.

III.1.

Le persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche russe presso i loro uffici di rappresentanza nell’Unione europea, beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società da qualsiasi persona giuridica di un paese terzo.

III.2.

È escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento concesso nell’ambito di accordi diversi dall’APC, conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo e notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS.

III.3.

A norma del presente paragrafo, il trattamento riservato dalla Federazione russa alle persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche dell’Unione europea presso i loro uffici di rappresentanza nella Federazione russa, non è meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società. La Federazione russa può tuttavia limitare il numero di persone trasferite all’interno della società a cinque per ufficio di rappresentanza (due per il settore bancario).

IV.1.

Ai fini del paragrafo IV:

a)

«consumatore finale» di una parte è una persona giuridica, stabilita conformemente alla legislazione della parte in questione nel suo territorio;

b)

«persona fisica» è un cittadino di una parte (nel caso dell’Unione europea, un cittadino di uno dei suoi Stati membri), residente nel territorio della parte in questione, che entra temporaneamente nel territorio dell’altra parte in qualità di dipendente del prestatore di servizi contrattuali per fornire i servizi previsti dal contratto di prestazione di servizi;

c)

«prestatore di servizi contrattuali» è una persona giuridica di una delle parti, stabilita conformemente alla legislazione della parte in questione nel suo territorio, che non dispone di alcuna presenza commerciale sotto forma di società consociata o dipendente, o di filiale, costituita nel territorio dell’altra parte e che ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima parte un contratto per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di persone fisiche nel territorio di tale parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

IV.2.

Il trattamento concesso dall’Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Federazione russa non sarà meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo.

IV.3.

Il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo, notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita), è escluso dalla presente disposizione. È ugualmente escluso dall’appplicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS.

IV.4.

La Federazione russa permetterà la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il contratto di prestazione di servizi:

i)

è stato concluso direttamente tra il prestatore di servizi contrattuali e il consumatore finale;

ii)

richiede la presenza temporanea di persone fisiche dell’Unione europea nel territorio della Federazione russa ai fini della prestazione dei servizi; e

iii)

è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Federazione russa;

b)

l’entrata e il soggiorno temporanei di persone fisiche all’interno della Federazione russa ai fini dell’esecuzione di tale contratto saranno per un periodo non superiore a sei mesi successivi uno all’altro in un periodo di dodici mesi o per la durata del contratto, se inferiore;

c)

le persone fisiche che entrano nella Federazione russa devono essere in possesso di:

i)

un titolo di studio universitario o una qualifica tecnica che attesti conoscenze di livello equivalente; e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente previste per l’esercizio di un’attività nel settore interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Federazione russa;

d)

durante il soggiorno nella Federazione russa le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali;

e)

le persone fisiche che entrano nella Federazione russa devono essere alle dipendenze del prestatore di servizi contrattuali per almeno un anno prima della data di invio di una domanda di ingresso nella Federazione russa. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un’esperienza professionale almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;

f)

il contratto di prestazione di servizi deve essere stipulato in uno dei seguenti settori di attività inclusi e definiti nell’elenco di impegni GATS della Federazione russa:

1)

servizi legali;

2)

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

3)

servizi fiscali;

4)

servizi di architettura;

5)

servizi di ingegneria;

6)

servizi integrati di ingegneria;

7)

servizi urbanistici e di architettura del paesaggio;

8)

servizi informatici e servizi correlati;

9)

servizi pubblicitari;

10)

servizi di ricerca di mercato;

11)

servizi di consulenza gestionale;

12)

servizi connessi alla consulenza gestionale;

13)

servizi tecnici di prova e analisi;

14)

servizi di consulenza per il settore minerario;

15)

servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

16)

servizi di traduzione e interpretariato;

17)

manutenzione e riparazione delle attrezzature, comprese le attrezzature di trasporto;

18)

servizi ambientali;

g)

il contratto non può riguardare i settori quali definiti in CPC 872 «Servizi di collocamento e di fornitura del personale».

La concessione di accesso a norma delle disposizioni del paragrafo IV.4 si riferisce solo al servizio oggetto del contratto e non dà il diritto di utilizzare il titolo professionale della Federazione russa.

La Federazione russa può stabilire una quota annuale di permessi di lavoro riservati alle persone fisiche dell’Unione europea alle quali viene concesso l’accesso al mercato dei servizi della Federazione russa conformemente alle disposizioni del paragrafo IV.4. Nel primo anno in cui entrano in vigore le disposizioni del paragrafo IV.4, la quota annuale non può essere inferiore a 16 000 persone. Negli anni che seguono, la quota annuale non può essere inferiore alla quota dell’anno precedente.

IV.5.

Una volta entrati in vigore i risultati del ciclo attuale di negoziati commerciali multilaterali nel settore dei servizi, le parti rivedranno le disposizioni del paragrafo IV.4 al fine di estenderlo ai lavoratori autonomi nel ruolo di prestatori di servizi contrattuali.

V.1.

Quanto concordato non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

V.2.

Quanto concordato non impedisce ad una delle parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte ai sensi dei paragrafi II, III e IV.

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione delle disposizioni di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’APC. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.

Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Federazione russa

2.   Lettera dell’Unione europea

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signora ministro,

ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«A seguito dei negoziati tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda lo scambio di servizi, le parti convengono quanto segue:

I.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra la Federazione russa, da una parte, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall’altra, del 24 giugno 1994 (“APC”), successivamente all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’articolo 35 e l’articolo 39, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 30, lettera h), dell’APC, continueranno ad applicarsi tra le parti.

II.

In deroga alle disposizioni dell’articolo 51 dell’APC, in seguito all’adesione della Federazione russa all’OMC, le parti estenderanno i benefici dei propri impegni nel quadro del GATS, applicati alle persone trasferite all’interno di una società presso presenze commerciali (come definito nel presente paragrafo) diverse dagli uffici di rappresentanza nei rispettivi territori, a qualunque persona che risponde ai requisiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’APC. Ai fini del presente paragrafo, il termine “organizzazioni” di cui all’articolo 32 dell’APC comprende la presenza commerciale quale definita nei rispettivi elenchi GATS delle parti.

III.1.

Le persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche russe presso i loro uffici di rappresentanza nell’Unione europea, beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società da qualsiasi persona giuridica di un paese terzo.

III.2.

È escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi diversi dall’APC, conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo e notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall’applicazione del paragrafo III.1 il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS.

III.3.

A norma del presente paragrafo, il trattamento riservato dalla Federazione russa alle persone che, nel quadro di un trasferimento all’interno della società, sono trasferite da persone giuridiche dell’Unione europea presso i loro uffici di rappresentanza nella Federazione russa, non è meno favorevole di quello riservato dall’Unione europea alle persone trasferite in modo analogo all’interno della società. La Federazione russa può tuttavia limitare il numero di persone trasferite all’interno della società a cinque per ufficio di rappresentanza (due per il settore bancario).

IV.1.

Ai fini del paragrafo IV:

a)

“consumatore finale” di una parte è una persona giuridica, stabilita conformemente alla legislazione della parte in questione nel suo territorio;

b)

“persona fisica” è un cittadino di una parte (nel caso dell’Unione europea, un cittadino di uno dei suoi Stati membri), residente nel territorio della parte in questione, che entra temporaneamente nel territorio dell’altra parte in qualità di dipendente del prestatore di servizi contrattuali per fornire i servizi previsti dal contratto di prestazione di servizi;

c)

“prestatore di servizi contrattuali” è una persona giuridica di una delle parti, stabilita conformemente alla legislazione della parte in questione nel suo territorio, che non dispone di alcuna presenza commerciale sotto forma di società consociata o dipendente, o di filiale, costituita nel territorio dell’altra parte e che ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima parte un contratto per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di persone fisiche nel territorio di tale parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

IV.2.

Il trattamento concesso dall’Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Federazione russa non sarà meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo.

IV.3.

Il trattamento concesso nell’ambito di altri accordi conclusi dall’Unione europea con uno Stato terzo, notificati a norma dell’articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell’elenco GATS dell’Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita), è escluso dalla presente disposizione. È ugualmente escluso dall’applicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall’armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’Unione europea conformemente all’articolo VII del GATS.

IV.4.

La Federazione russa permetterà la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell’Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il contratto di prestazione di servizi:

i)

è stato concluso direttamente tra il prestatore di servizi contrattuali e il consumatore finale;

ii)

richiede la presenza temporanea di persone fisiche dell’Unione europea nel territorio della Federazione russa ai fini della prestazione dei servizi; e

iii)

è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Federazione russa;

b)

l’entrata e il soggiorno temporanei di persone fisiche all’interno della Federazione russa ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi saranno per un periodo non superiore a sei mesi successivi uno all’altro in un periodo di dodici mesi o per la durata del contratto, se inferiore;

c)

le persone fisiche che entrano nella Federazione russa devono essere in possesso di:

i)

un titolo di studio universitario o una qualifica tecnica che attesti conoscenze di livello equivalente; e

ii)

le qualifiche professionali eventualmente previste per l’esercizio di un’attività nel settore interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Federazione russa;

d)

durante il soggiorno nella Federazione russa le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali;

e)

le persone fisiche che entrano nella Federazione russa devono essere alle dipendenze del prestatore di servizi contrattuali per almeno un anno prima della data di invio di una domanda di ingresso nella Federazione russa. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un’esperienza professionale almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto;

f)

il contratto di prestazione di servizi deve essere stipulato in uno dei seguenti settori di attività inclusi e definiti nell’elenco di impegni GATS della Federazione russa:

1)

servizi legali;

2)

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

3)

servizi fiscali;

4)

servizi di architettura;

5)

servizi di ingegneria;

6)

servizi integrati di ingegneria;

7)

servizi urbanistici e di architettura del paesaggio;

8)

servizi informatici e servizi correlati;

9)

servizi pubblicitari;

10)

servizi di ricerca di mercato;

11)

servizi di consulenza gestionale;

12)

servizi connessi alla consulenza gestionale;

13)

servizi tecnici di prova e analisi;

14)

servizi di consulenza per il settore minerario;

15)

servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;

16)

servizi di traduzione e interpretariato;

17)

manutenzione e riparazione delle attrezzature, comprese le attrezzature di trasporto;

18)

servizi ambientali;

g)

il contratto non può riguardare i settori quali definiti in CPC 872 “Servizi di collocamento e di fornitura del personale”.

La concessione di accesso a norma delle disposizioni del paragrafo IV.4 si riferisce solo al servizio oggetto del contratto e non dà il diritto di utilizzare il titolo professionale della Federazione russa.

La Federazione russa può stabilire una quota annuale di permessi di lavoro riservati alle persone fisiche dell’Unione europea alle quali viene concesso l’accesso al mercato dei servizi della Federazione russa conformemente alle disposizioni del paragrafo IV.4. Nel primo anno in cui entrano in vigore le disposizioni del paragrafo IV.4, la quota annuale non può essere inferiore a 16 000 persone. Negli anni che seguono, la quota annuale non può essere inferiore alla quota dell’anno precedente.

IV.5.

Una volta entrati in vigore i risultati del ciclo attuale di negoziati commerciali multilaterali nel settore dei servizi, le parti rivedranno le disposizioni del paragrafo IV.4 al fine di estenderlo per ricomprendervi i lavoratori autonomi quali prestatori di servizi contrattuali.

V.1.

Quanto concordato non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

V.2.

Quanto concordato non impedisce ad una delle parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra parte ai sensi dei paragrafi II, III e IV.

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra il governo della Federazione russa e l’Unione europea sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’APC. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applicherà a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.»

Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l’Unione europea


29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/52


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

(2012/108/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso alle materie prime e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di materie prime, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione attualmente applicati.

(2)

Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non riguardano le materie prime alle quali attualmente la Federazione russa non applica dazi all’esportazione.

(3)

Per ridurre il rischio che in futuro la Federazione russa introduca nuovi dazi all’esportazione e le conseguenze che ne deriverebbero sull’approvvigionamento di materie prime, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime («l’accordo»).

(4)

È opportuno firmare l’accordo.

(5)

Tenuto conto dell’esigenza che gli impegni della Federazione russa per quanto riguarda nuovi dazi all’esportazione sulle materie prime si applichino a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime è autorizzato a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/53


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

1.   Lettera della Federazione russa

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signori,

A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito «le parti») per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:

Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all’esportazione sulle materie prime elencate nell’allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:

 

Le materie prime che non figurano nella parte V dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10 % della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l’Unione europea nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l’importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale.

 

Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell’attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti.

 

Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti elencati all’allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa per quanto riguarda i dazi all’esportazione.

 

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.

Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Federazione russa

ALLEGATO

Elenco di materie prime

SA (1)

Designazione delle merci (*1)

0902 10

Tè verde presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg

0902 30

Tè nero fermentato e tè parzialmente fermentato, anche aromatizzati, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg

0909 20

Semi di coriandolo

1001 10

Frumento (grano) duro

1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento (grano) duro]

1002 00

Segala

1003 00

Orzo

1008 10

Grano saraceno

1008 20

Miglio (escl. sorgo da granella)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 10

Farina di segala

1103 19

Semole e semolini di cereali [escl. frumento (grano) e granturco]

1104 12

Cereali di avena, schiacciati o in fiocchi

1104 29

Cereali, mondati, perlati, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. avena e granturco, nonché farina di cereali, riso semigreggio, semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1107 10

Malto (non torrefatto)

1107 20

Malto torrefatto

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

1205 10

Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati»

1205 90

Semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico «che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è superiore o uguale a 2 % e un componente solido che contiene ≥ 30 micromole per grammo di glucosinolati», anche frantumati

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

1207 50

Semi di senape, anche frantumati

1512 11

Oli greggi di girasole o di cartamo

1512 19

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

1514 11

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 %», greggi

1514 19

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico «olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 %», nonché loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

1517 10

Margarina (escl. quella liquida)

1517 90

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli (escl. grassi, oli e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di oli d’oliva e loro frazioni e margarina solida)

1701 99

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e zuccheri greggi)

1703 90

Melassi di barbabietola ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

2401 10

Tabacchi non scostolati

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

2403 91

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» da foglie di tabacco finemente sminuzzate, cascami di tabacco o polveri di tabacco

2502 00

Piriti di ferro non arrostite

2503 00

Zolfi di ogni specie (escl. zolfo sublimato, zolfo precipitato e zolfo colloidale)

2504 10

Grafite naturale in polvere o in scaglie

2504 90

Grafite naturale (escl. grafite in polvere o in scaglie)

2505 10

Sabbie silicee e sabbie quarzose, anche colorate

2506 10

Quarzi (escl. sabbie quarzose)

2506 20

Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

2508 10

Bentonite

2508 30

Argille refrattarie (escl. caolino e altre argille caoliniche ed espanse)

2508 70

Terre di chamotte o di dinas

2509 00

Creta

2510 10

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, non macinati

2510 20

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, macinati

2511 10

Solfato di bario naturale «baritina»

2511 20

Carbonato di bario naturale «witherite», anche calcinato (escl. ossido di bario)

2518 30

Pigiata di dolomite

2519 10

Carbonato di magnesio naturale «magnesite»

2519 90

Magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte «sinterizzata», anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio (escl. carbonato di magnesio naturale «magnesite»)

2520 10

Pietra da gesso; anidrite

2522 10

Calce viva

2522 20

Calce spenta

2523 29

Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente)

2524 10

Amianto di crocidolite (escl. prodotti a base di crocidolite)

2524 90

Amianto (asbesto) (escl. crocidolite e prodotti a base di amianto)

2525 10

Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

2525 20

Mica in polvere

2525 30

Cascami di mica

2526 10

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, e talco, non frantumati né polverizzati

2526 20

Steatite naturale e talco, frantumati o polverizzati

2528 10

Borati di sodio naturali e loro concentrati, anche calcinati (escl. borati di sodio estratti dalle soluzioni naturali)

2528 90

Borati naturali e loro concentrati, anche calcinati, e acido borico naturale con un contenuto di H3BO3 sul prodotto secco ≤ 85 % (escl. borati di sodio e i loro concentrati nonché i borati estratti dalle soluzioni naturali)

2529 10

Feldspato

2529 21

Spatofluore, contenente in peso ≤ 97 % di fluoruro di calcio

2529 22

Spatofluore, contenente in peso > 97 % di fluoruro di calcio

2529 30

Leucite, nefelina e sienite-nefelinica

2530 10

Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

2530 20

Kieserite, epsomite «solfati di magnesio naturali»

2530 90

Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a.

2601 11

Minerali di ferro e loro concentrati, non agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite «ceneri di piriti»)

2601 12

Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati (escl. piriti di ferro arrostite «ceneri di piriti»)

2601 20

Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

2602 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore di manganese ≥ 20 %, in peso, sul prodotto secco

2603 00

Minerali di rame e loro concentrati

2604 00

Minerali di nichel e loro concentrati

2605 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

2606 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

2607 00

Minerali di piombo e loro concentrati

2608 00

Minerali di zinco e loro concentrati

2609 00

Minerali di stagno e loro concentrati

2610 00

Minerali di cromo e loro concentrati

2611 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

2612 10

Minerali di uranio e loro concentrati

2612 20

Minerali di torio e loro concentrati

2613 10

Minerali di molibdeno arrostiti e loro concentrati

2613 90

Minerali di molibdeno e loro concentrati (escl. quelli arrostiti)

2614 00

Minerali di titanio e loro concentrati

2615 10

Minerali di zirconio e loro concentrati

2615 90

Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro concentrati

2616 10

Minerali di argento e loro concentrati

2616 90

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati (escl. minerali di argento e loro concentrati)

2617 10

Minerali di antimonio e loro concentrati

2617 90

Minerali e loro concentrati (escl. quelli di ferro, manganese, rame, nichel, cobalto, alluminio, piombo, zinco, stagno, cromo, tungsteno, uranio, torio, molibdeno, titanio, niobio, tantalio, vanadio, zirconio, metalli preziosi e antimonio)

2618 00

Loppe granulate «sabbia di scorie» provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio

2619 00

Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio (escl. loppe granulate)

2620 11

Metalline di galvanizzazione

2620 19

Ceneri e residui, contenenti principalmente zinco (escl. metalline di galvanizzazione)

2620 21

Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo, provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo, costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro

2620 29

Ceneri e residui, contenenti principalmente piombo (escl. fanghi di benzina contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo)

2620 30

Ceneri e residui, contenenti principalmente rame

2620 40

Ceneri e residui, contenenti principalmente alluminio

2620 60

Ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio)

2620 91

Ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio)

2620 99

Ceneri e residui contenenti metalli o composti di metalli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio nonché quelli contenenti principalmente zinco, piombo, rame o alluminio, quelli contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l’estrazione dell’arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici e quelli contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli)

2621 10

Ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani

2621 90

Scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech (escl. loppe, anche granulate, provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio, nonché ceneri e residui contenenti arsenico, metalli o composti di metalli e ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani)

2701 11

Antracite, anche polverizzata, non agglomerata

2701 12

Carbon fossile bituminoso, anche polverizzato, non agglomerato

2701 19

Carboni fossili, anche polverizzati, non agglomerati (escl. antracite e carbon fossile bituminoso)

2701 20

Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702 10

Ligniti, anche polverizzate, non agglomerate (escl. il giavazzo)

2702 20

Ligniti agglomerate (escl. il giavazzo)

2703 00

Torba, compresa la torba per lettiera, anche agglomerata

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705 00

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili (escl. i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi)

2706 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707 10

Benzolo «benzene» contenente > 50 % di benzene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 20

Toluolo «toluene» contenente > 50 % di toluene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 30

Xilolo «xileni» contenente > 50 % di xileni (escl. di costituzione chimica definita)

2707 40

Naftalene contenente > 50 % di naftalene (escl. di costituzione chimica definita)

2707 50

Miscele di idrocarburi aromatici che distillano ≥ 65 % del loro volume, comprese le perdite, a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 (escl. composti di costituzione chimica definita)

2707 91

Oli di creosoto (escl. di costituzione chimica definita)

2707 99

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (escl. composti di costituzione chimica definita, benzolo «benzene», toluolo «toluene», xilolo «xileni», naftalene, miscele di idrocarburi aromatici della sottovoce 2707 50 , fenoli e oli di creosoto)

2708 10

Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2708 20

Coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710 11

Oli leggeri e preparazioni di oli di petrolio o di minerali bituminosi, che distillano in volume, comprese le perdite, ≥ 90 % a 210 °C secondo il metodo ASTM D 86

2710 19

Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi, n.n.a.

2710 91

Residui di oli, contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)

2710 99

Residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi [escl. quelli contenenti difenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)]

2711 11

Gas naturale liquefatto

2711 12

Propano liquefatto

2711 13

Butani, liquefatti (escl. quelli con purezza ≥ 95 % di n-butano o isobutano)

2711 14

Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti (escl. etilene di purezza ≥ 95 % e propilene, butilene e butadiene di purezza ≥ 90 %)

2711 19

Idrocarburi, gassosi, liquefatti, n.n.a. (escl. gas naturale, propano, butani, etilene, propilene, butilene e butadiene)

2711 21

Gas naturale allo stato gassoso

2711 29

Idrocarburi allo stato gassoso, n.n.a. (escl. gas naturale)

2712 10

Vaselina

2712 20

Paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio

2712 90

Paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati (escl. la vaselina, nonché la paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio)

2713 11

Coke di petrolio, non calcinato

2713 12

Coke di petrolio, calcinato

2713 20

Bitume di petrolio

2713 90

Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. coke di petrolio e bitume di petrolio)

2714 10

Scisti e sabbie bituminosi

2714 90

Bitumi ed asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 00

Mastici bituminosi, «cut-backs» e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale

2801 10

Cloro

2801 20

Iodio

2801 30

Fluoro; bromo

2802 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803 00

Carbonio «neri di carbonio e altre forme di carbonio», n.n.a.

2804 10

Idrogeno

2804 21

Argo

2804 29

Gas rari (escl. l’argo)

2804 30

Azoto

2804 40

Ossigeno

2804 50

Boro; tellurio

2804 61

Silicio, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di silicio

2804 69

Silicio, contenente, in peso, < 99,99 % di silicio

2804 70

Fosforo

2804 80

Arsenico

2804 90

Selenio

2805 11

Sodio

2805 12

Calcio

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi (escl. sodio e calcio)

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

2805 40

Mercurio

2806 10

Cloruro di idrogeno «acido cloridrico»

2806 20

Acido clorosolforico

2807 00

Acido solforico; oleum

2808 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809 10

Pentaossido di difosforo

2809 20

Acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici

2811 11

Fluoruro d’idrogeno «acido fluoridrico»

2811 19

Acidi inorganici (escl. cloruro di idrogeno «acido cloridrico», acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, acido fosforico, acidi polifosforici, acidi borici e fluoruro di idrogeno «acido fluoridrico»)

2811 21

Diossido di carbonio

2811 22

Diossido di silicio

2811 29

Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. pentaossido di difosforo, ossidi di boro, diossido di carbonio, diossido di silicio e diossido di zolfo)

2812 10

Cloruri e ossicloruri

2812 90

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici (escl. cloruri e ossicloruri)

2813 10

Disolfuro di carbonio

2813 90

Solfuri degli elementi non metallici (escl. il disolfuro di carbonio); trisolfuro di fosforo del commercio

2814 10

Ammoniaca anidra

2814 20

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815 11

Idrossido di sodio «soda caustica», solido

2815 12

Idrossido di sodio «soda caustica» in soluzione acquosa «liscivia di soda caustica»

2815 20

Idrossido di potassio «potassa caustica»

2815 30

Perossidi di sodio o di potassio

2816 10

Idrossido e perossido di magnesio

2816 40

Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

2817 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

2818 20

Ossido di alluminio (escl. il corindone artificiale)

2818 30

Idrossido di alluminio

2819 10

Triossido di cromo

2819 90

Ossidi e idrossidi di cromo (escl. il triossido di cromo)

2820 10

Diossido di manganese

2820 90

Ossidi di manganese (escl. il diossido di manganese)

2821 10

Ossidi e idrossidi di ferro

2821 20

Terre coloranti contenenti, in peso, ≥ 70 % di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823 00

Ossidi di titanio

2824 10

Monossido di piombo «litargirio, massicot»

2824 90

Ossidi di piombo (escl. il monossido di piombo «litargirio, massicot»)

2825 10

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

2825 20

Ossido e idrossido di litio

2825 30

Ossidi e idrossidi di vanadio

2825 40

Ossidi e idrossidi di nichel

2825 50

Ossidi e idrossidi di rame

2825 60

Ossidi di germanio e diossido di zirconio

2825 70

Ossidi e idrossidi di molibdeno

2825 80

Ossidi di antimonio

2825 90

Basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2826 12

Fluoruro di alluminio

2826 19

Fluoruri (escl. di ammonio, di sodio e di alluminio)

2826 30

Esafluoroalluminato di sodio «criolite sintetica»

2826 90

Fluorosilicati, fluoroalluminati e altri sali complessi del fluoro (escl. fluorosilicati di sodio o di potassio e esafluoroalluminato di sodio «criolite sintetica»)

2827 10

Cloruro di ammonio

2827 20

Cloruro di calcio

2827 31

Cloruro di magnesio

2827 32

Cloruro di alluminio

2827 35

Cloruro di nichel

2827 39

Cloruri (escl. cloruro di ammonio, di calcio, di magnesio, di alluminio, di ferro, di cobalto, di nichel e di zinco)

2827 41

Ossicloruri e idrossicloruri di rame

2827 49

Ossicloruri e idrossicloruri (escl. quelli di rame)

2827 51

Bromuri di sodio o di potassio

2827 59

Bromuri e ossibromuri (escl. quelli di sodio e di potassio)

2827 60

Ioduri e ossiioduri

2828 10

Ipocloriti di calcio, compresi gli ipocloriti di calcio del commercio

2828 90

Ipocloriti, cloriti e ipobromiti (escl. ipocloriti di calcio)

2829 11

Clorati di sodio

2829 19

Clorati (escl. quelli di sodio)

2829 90

Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830 10

Solfuri di sodio

2830 90

Solfuri (escl. solfuri di sodio, di zinco e di cadmio); polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

2831 10

Ditioniti e solfossilati, di sodio

2831 90

Ditioniti e solfossilati (escl. quelli di sodio)

2832 10

Solfiti di sodio

2832 20

Solfiti (escl. quelli di sodio)

2832 30

Tiosolfati

2833 11

Solfato di disodio

2833 19

Solfati di sodio (escl. quello di disodio)

2833 21

Solfato di magnesio

2833 22

Solfato di alluminio

2833 24

Solfati di nichel

2833 25

Solfati di rame

2833 27

Solfato di bario

2833 29

Solfati (escl. quelli di sodio, di magnesio, di alluminio, di cromo, di nichel, di rame di zinco e di bario)

2833 30

Allumi

2833 40

Perossolfati «persolfati»

2834 10

Nitriti

2834 21

Nitrato di potassio

2834 29

Nitrati (escl. di potassio)

2835 10

Fosfinati «ipofosfiti» e fosfonati «fosfiti»

2835 22

Fosfati di mono o di disodio

2835 24

Fosfati di potassio

2835 25

Idrogenoortofosfato di calcio «fosfato dicalcico»

2835 26

Fosfati di calcio (escl. idrogenoortofosfato di calcio «fosfato dicalcico»)

2835 29

Fosfati (escl. fosfati di monosodio, disodio, trisodio, nonché i fosfati di potassio e di calcio)

2835 31

Trifosfato di sodio «tripolifosfato di sodio», di costituzione chimica definita o no

2835 39

Polifosfati, di costituzione chimica definita o no (escl. trifosfato di sodio «tripolifosfato di sodio»)

2836 20

Carbonato di disodio

2836 30

Idrogenocarbonato «bicarbonato» di sodio

2836 40

Carbonati di potassio

2836 50

Carbonato di calcio

2836 60

Carbonato di bario

2836 91

Carbonati di litio

2836 92

Carbonato di stronzio

2836 99

Carbonati e perossocarbonati «percarbonati» (escl. carbonati di ammonio, compreso il carbonato di ammonio del commercio, carbonato di disodio, idrogenocarbonato «bicarbonato» di sodio, carbonati di potassio, carbonato di calcio, carbonato di bario, carbonato di piombo, carbonati di litio e carbonato di stronzio)

2837 11

Cianuro di sodio

2837 19

Cianuri e ossicianuri (escl. di sodio)

2837 20

Cianuri complessi

2839 11

Metasilicati di sodio, anche del commercio

2839 19

Silicati di sodio, anche del commercio (escl. metasilicati di sodio)

2839 90

Silicati, compresi i silicati dei metalli alcalini del commercio (escl. quelli di sodio e di potassio)

2840 11

Tetraborato di disodio «borace raffinato» anidro

2840 19

Tetraborato di disodio «borace raffinato» (escl. anidro)

2840 20

Borati (escl. tetraborato di disodio «borace raffinato»)

2840 30

Perossoborati «perborati»

2841 30

Dicromato di sodio

2841 50

Cromati e dicromati; perossocromati (escl. cromati di zinco o di piombo e dicromato di sodio)

2841 61

Permanganato di potassio

2841 69

Manganiti, manganati e permanganati (escl. permanganato di potassio)

2841 70

Molibdati

2841 80

Tungstati «volframati»

2841 90

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici (escl. alluminati, cromati, dicromati, perossocromati, manganiti, manganati, permanganati, molibdati e tungstati «volframati»)

2842 10

Silicati doppi o silicati complessi degli acidi o perossoacidi inorganici, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

2842 90

Sali degli acidi o perossoacidi inorganici (escl. i sali degli acidi ossometallici o perossometallici, i silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no, nonché gli azoturi)

2843 10

Metalli preziosi allo stato colloidale

2843 21

Nitrato d’argento

2843 29

Composti dell’argento, inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (escl. il nitrato di argento)

2843 30

Composti d’oro, inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no

2843 90

Composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no (escl. composti di argento o di oro); amalgami di metalli preziosi

2844 10

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale (Euratom)

2844 20

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (Euratom)

2844 30

Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

2844 40

Elementi, isotopi e composti radioattivi, leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi (escl. uranio naturale, uranio arricchito in U 235 e uranio impoverito in U 235 nonché plutonio, torio e loro composti)

2845 10

Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

2845 90

Isotopi non radioattivi e loro composti inorganici e organici, di costituzione chimica definita o no (escl. l’acqua pesante «ossido di deuterio»)

2846 10

Composti del cerio

2846 90

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli (escl. quelli del cerio)

2847 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2848 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. i ferrofosfori)

2849 10

Carburi di calcio, di costituzione chimica definita o no

2849 20

Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no

2849 90

Carburi, di costituzione chimica definita o no (escl. quelli di calcio o di silicio)

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no (escl. composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 )

2853 00

Composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza, n.n.a.; aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

2901 10

Idrocarburi aciclici saturi

2901 22

Propene «propilene»

2901 23

Butene «butilene» e suoi isomeri

2901 24

Buta-1,3-diene e isoprene

2901 29

Idrocarburi aciclici non saturi (escl. etilene, propene «propilene», butene «butilene» e suoi isomeri nonché buta-1,3-diene e isoprene)

2902 20

Benzene

2902 30

Toluene

2902 41

o-Xilene

2902 43

p-Xilene

2902 50

Stirene

2903 11

Clorometano «cloruro di metile» e cloroetano «cloruro di etile»

2903 12

Diclorometano «cloruro di metilene»

2903 14

Tetracloruro di carbonio

2903 22

Tricloroetilene

2903 23

Tetracloroetilene «percloroetilene»

2903 46

Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

2903 59

Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici (escl. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano)

2905 11

Metanolo «alcole metilico»

2905 12

Propan-1-olo «alcole propilico» e propan-2-olo «alcole isopropilico»

2905 13

Butan-1-olo «alcole n-butilico»

2905 14

Butanoli (escl. il butan-1-olo «alcole n-butilico»)

2905 16

Ottanolo «alcole ottilico» e suoi isomeri

2905 31

Glicole etilenico (etandiolo)

2905 42

Pentaeritritolo (pentaeritrite)

2905 59

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici (escl. l’etclorvinolo «DCI»)

2906 12

Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

2906 21

Alcole benzilico

2907 11

Fenolo «idrossibenzene» e suoi sali

2907 12

Cresoli e loro sali

2907 13

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

2907 19

Monofenoli (escl. fenolo «idrossibenzene» e suoi sali, cresoli e loro sali, ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri e sali di tali prodotti, xilenoli e loro sali e naftoli e loro sali)

2907 23

4,4′-Isopropilidendifenolo «bisfenolo A, difenilolpropano» e suoi sali

2909 19

Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. l’etere dietilico «ossido di dietile»)

2909 41

2,2′-Ossidietanolo «dietilenglicole»

2909 44

Eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole (escl. gli eteri monometilici e gli eteri monobutilici)

2910 10

Ossirano «ossido di etilene»

2910 30

1-Cloro-2,3-epossipropano «epicloridrina»

2912 11

Metanale «formaldeide»

2912 12

Etanale «acetaldeide»

2914 11

Acetone

2915 21

Acido acetico

2915 31

Acetato di etile

2915 32

Acetato di vinile

2915 33

Acetato di n-butile

2916 13

Acido metacrilico e suoi sali

2916 14

Esteri dell’acido metacrilico

2917 35

Anidride ftalica

2919 90

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. il fosfato di tris «2,3-dibromopropile»)

2921 42

Derivati dell’anilina e loro sali

2922 11

Monoetanolammina e suoi sali

2922 12

Dietanolammina e suoi sali

2922 13

Trietanolammina e suoi sali

2926 10

Acrilonitrile

2929 90

Composti a funzioni azotate (escl. composti a funzione ammina, composti amminici a funzioni ossigenate, sali e idrossidi di ammonio quaternari, lecitine e altri fosfoamminolipidi, composti a funzione carbossiammide e a funzione ammide dell’acido carbonico, composti a funzione carbossiimmide, immina o nitrile, composti a funzione diazo, azo o azosi, nonché derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina e isocianati)

2930 40

Metionina

2933 69

Composti, eterociclici, con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati (escl. melamina)

2933 71

6-Esanolattame «epsilon-caprolattame»

3102 10

Urea, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)

3102 21

Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)

3102 29

Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (escl. in pastiglie o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)

3102 30

Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)

4101 20

Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 8 kg se sono secchi, ≤ 10 kg se sono salati secchi e ≤ 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati (escl. conciati e pergamenati)

4101 50

Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)

4101 90

Gropponi, mezzi gropponi e fianchi nonché cuoi e pelli greggi, spaccati, di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche depilati, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati; cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario > 8 kg ma < 16 kg se sono secchi, > 10 kg ma < 16 kg se sono salati secchi (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)

4102 10

Pelli gregge, col vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate (escl. pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet)

4102 21

Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, piclate, anche spaccate

4102 29

Pelli gregge, depilate o senza vello, di ovini, fresche o salate, secche, trattate con calce o altrimenti conservate, anche spaccate (escl. piclate o pergamenate)

4103 20

Cuoi e pelli, greggi, di rettili, freschi o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati (escl. pergamenati)

4103 30

Cuoi e pelli, greggi, di suini, freschi o salati, secchi, calcinati o piclati o altrimenti conservati, anche depilati o spaccati (escl. pergamenati)

4103 90

Cuoi e pelli, greggi, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati incluse le pelli di uccelli senza piume o calugine (escl. pergamenati nonché cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, di equidi, ovini, caprini, rettili e suini)

4104 11

Cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, compresi i «wet-blue», di bovini, compresi i bufali, o di equidi, conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)

4104 19

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)

4104 41

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato secco «in crosta», depilati (escl. altrimenti preparati)

4104 49

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore non spaccati nonché lato fiore)

4105 10

Pelli di ovini, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciate, depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché solamente sottoposte a preconciatura)

4105 30

Pelli di ovini allo stato secco «in crosta», depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate nonché sottoposte solamente a preconciatura)

4106 21

Cuoi e pelli di caprini allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 22

Cuoi e pelli di caprini allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura)

4106 31

Cuoi e pelli di suini allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 32

Cuoi e pelli di suini allo stato secco «in crosta», depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura)

4106 40

Cuoi e pelli di rettili conciati o in crosta, anche spaccati (escl. altrimenti preparati)

4106 91

Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato umido, compresi i «wet-blue», conciati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4106 92

Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato secco «in crosta», anche spaccati (escl. altrimenti preparati, di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché solamente sottoposti a preconciatura)

4107 11

Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 12

Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 19

Cuoi e pelli interi di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 91

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, pieno fiore non spaccati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 92

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, lato fiore, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4107 99

Cuoi e pelli di bovini, compresi i bufali, oppure di equidi, anche pergamenati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l’essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4112 00

Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 10

Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di caprini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 20

Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di suini, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 30

Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione, cuoi e pelli pergamenati, di rettili, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4113 90

Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, inclusi gli animali marini, depilati, e pelli di animali senza peli, anche spaccati (escl. di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)

4114 10

Cuoi e pelli, scamosciati, compreso lo scamosciato combinato (escl. cuoi e pelli lucidi conciati, trattati successivamente con formaldeide, nonché cuoi e pelli che dopo la concia sono stati trattati unicamente con oli grassi)

4114 20

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati (escl. cuoi e pelli ricostituiti, verniciati o metallizzati)

4115 10

Cuoio, ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

4115 20

Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

4401 10

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21

Legno di conifere in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia)

4401 22

Legno in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia, nonché legno di conifere)

4401 30

Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 10

Carbone di bambù, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino)

4402 90

Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di bambù, carbone di legna come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino)

4403 10

Legno, grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.)

4403 20

Legno di conifere, grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 41

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 49

Legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo, grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati (escl. Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 91

Legno di quercia «Quercus spp.» grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 92

Legno di faggio «Fagus spp.» grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno lavorato in maniera grossolana per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traverse; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)

4403 99

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; legno di conifere, legno di quercia «Quercus spp.», legno di faggio «Fagus spp.» nonché legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo)

4404 10

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili, di conifere (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all’estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe)

4404 20

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all’estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe; legno di conifere)

4405 00

Lana (paglia) di legno; farina di legno, nel senso di polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un residuo ≤ 8 %, in peso

4501 10

Sughero naturale, greggio o semplicemente preparato

4501 90

Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

4502 00

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, incl. gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli

4701 00

Paste meccaniche, di legno (non trattate chimicamente)

4702 00

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

4703 11

Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4703 19

Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4703 21

Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4703 29

Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4704 11

Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4704 19

Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, gregge (escl. quelle per dissoluzione)

4704 21

Paste chimiche, di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4704 29

Paste chimiche, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. quelle per dissoluzione)

4705 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706 10

Paste di linters di cotone

4706 20

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

4706 30

Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù

4706 91

Paste di materie fibrose cellulosiche, meccaniche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti»)

4706 92

Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti»)

4706 93

Paste di materie fibrose cellulosiche, semichimiche (escl. legno, linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o cartone riciclati «avanzi o rifiuti»)

4707 10

Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati

4707 20

Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

4707 30

Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti» di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p.es. giornali, periodici e stampati simili

4707 90

Carta o cartone da riciclare «avanzi o rifiuti», compresi gli avanzi e i rifiuti non selezionati (escl. avanzi o rifiuti di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche; lana di carta)

5101 11

Lane di tosatura, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate)

5101 19

Lane sucide, comprese le lane lavate a dosso (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura)

5101 21

Lane di tosatura, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate)

5101 29

Lane, sgrassate (non carbonizzate) (non cardate né pettinate) (escl. di tosatura)

5101 30

Lane, carbonizzate (non cardate né pettinate)

5102 11

Peli di capra del Cachemir, non cardati né pettinati

5102 19

Peli fini, non cardati né pettinati (escl. lana nonché peli di capra del Cachemir)

5102 20

Peli grossolani (non cardati né pettinati) (escl. lana, peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché crini)

5103 10

Pettinacce di lana o di peli fini (escl. sfilacciati)

5103 20

Cascami di lana o di peli fini, compresi i cascami di filati (escl. pettinacce e sfilacciati)

5103 30

Cascami di peli grossolani, compresi i cascami di filati (escl. sfilacciati, cascami di peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché cascami di crini)

5104 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani (non cardati né pettinati)

5105 29

Lana, pettinata (escl. alla rinfusa)

5105 31

Peli di capra del Cachemir, cardati o pettinati

5107 10

Filati di lana pettinata, contenenti, in peso, ≥ 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5201 00

Cotone (non cardato né pettinato)

5202 10

Cascami di filati di cotone

5202 91

Sfilacciati di cotone

5202 99

Cascami di cotone (escl. cascami di filati e sfilacciati)

5203 00

Cotone, cardato o pettinato

5205 12

Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 13

Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 22

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 23

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 24

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 33

Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 34

Filati di cotone, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti, in peso, ≥ 85 % di cotone e aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5206 15

Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti, in peso, < 85 % di cotone e aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5301 30

Stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

7101 10

Perle fini, anche lavorate o assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle fini, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. madreperla)

7101 21

Perle coltivate, gregge, anche assortite

7101 22

Perle coltivate, lavorate, anche assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle coltivate lavorate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102 10

Diamanti, non scelti

7102 21

Diamanti industriali greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 29

Diamanti industriali, lavorati (ma non montati né incastonati) (escl. pietre (non montate) per punte di lettura e pietre lavorate riconoscibili come parti di contatori, strumenti di misura o altri oggetti del capitolo 90)

7102 31

Diamanti (non industriali) greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 39

Diamanti (non industriali) lavorati (ma non montati né incastonati)

7103 10

Pietre preziose e pietre semipreziose, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. diamanti e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7103 91

Rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, anche assortiti (ma non infilati né montati né incastonati), rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati (non assortiti), infilati temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelli semplicemente segati o sgrossati e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7103 99

Pietre preziose «gemme» e pietre semipreziose «fini», lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre preziose «gemme» e pietre semipreziose «fini», lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)

7104 10

Quarzo piezoelettrico, di pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorato o assortito (ma non montato né incastonato)

7104 20

Pietre sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. quarzo piezoelettrico)

7104 90

Pietre sintetiche o ricostituite, lavorate, anche assortite (ma non infilate né montate né incastonate), pietre sintetiche o ricostituite, lavorate (non assortite), infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. quelle semplicemente segate o sgrossate e quarzo piezoelettrico)

7105 10

Residui e polveri di diamanti, incl. diamanti sintetici

7105 90

Residui e polveri di pietre preziose «gemme», di pietre semipreziose «fini» o di pietre sintetiche (escl. di diamanti)

7106 10

Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, in polvere

7106 91

Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, greggio (escl. in polvere)

7106 92

Argento, compreso l’argento dorato e l’argento platinato, semilavorato

7107 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati

7108 11

Oro, compreso l’oro platinato, in polvere, per usi non monetari

7108 12

Oro, compreso l’oro platinato, greggio, per usi non monetari (escl. in polvere)

7108 13

Oro, compreso l’oro platinato, semilavorato, per usi non monetari

7108 20

Oro per uso monetario

7109 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110 11

Platino, greggio o in polvere

7110 19

Platino, semilavorato

7110 21

Palladio, greggio o in polvere

7110 29

Palladio, semilavorato

7110 31

Rodio, greggio o in polvere

7110 39

Rodio, semilavorato

7110 41

Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere

7110 49

Iridio, osmio e rutenio, semilavorati

7111 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112 30

Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

7112 91

Cascami ed avanzi di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro ed altri cascami ed avanzi contenenti oro o composti di oro dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti oro o composti di oro, cascami e avanzi di oro fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi)

7112 92

Cascami ed avanzi di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, ed altri cascami ed avanzi contenenti platino o composti di platino dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti platino o composti di platino, cascami e avanzi di platino fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti altri metalli preziosi)

7112 99

Cascami ed avanzi di argento, anche di metalli placcati o ricoperti di argento; altri cascami ed avanzi contenenti argento o composti di argento dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri nonché cascami e avanzi di metalli preziosi fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili)

7201 10

Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo

7201 20

Ghise gregge, in pani, salmoni o altre forme primarie (non legate) contenenti, in peso > 0,5 % di fosforo

7201 50

Ghise gregge legate e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202 11

Ferromanganese, contenente, in peso, > 2 % di carbonio

7202 19

Ferromanganese, contenente, in peso, ≤ 2 % di carbonio

7202 21

Ferrosilicio, contenente, in peso, > 55 % di silicio

7202 29

Ferrosilicio, contenente, in peso, ≤ 55 % di silicio

7202 30

Ferro-silico-manganese

7202 41

Ferrocromo, contenente, in peso, > 4 % di carbonio

7202 49

Ferrocromo, contenente, in peso, ≤ 4 % di carbonio

7202 50

Ferro-silico-cromo

7202 60

Ferro-nichel

7202 70

Ferro-molibdeno

7202 80

Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

7202 91

Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

7202 92

Ferro-vanadio

7202 93

Ferro-niobio

7202 99

Ferro-leghe (escl. ferromanganese, ferrosilicio, ferro-silico-manganese, ferrocromo, ferro-silico-cromo, ferro-nichel, ferro-molibdeno, ferro-tungsteno, ferro-silico-tungsteno, ferro-titanio, ferro-silico-titanio, ferro-vanadio, ferro-niobio)

7203 10

Prodotti ferrosi, ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro, in pezzi, palline o forme simili

7203 90

Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

7205 10

Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)

7205 21

Polveri di acciai legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo «isotopi»)

7205 29

Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciai non legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo «isotopi»)

7206 10

Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, nonché ferro della voce 7203 )

7206 90

Ferro ed acciai non legati, in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203 )

7207 11

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore

7207 12

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare «non quadrata» e di larghezza ≥ al doppio dello spessore

7207 19

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare

7207 20

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio

7218 10

Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7218 91

Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare

7218 99

Semiprodotti di acciai inossidabili (escl. quelli di sezione trasversale rettangolare)

7224 10

Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7224 90

Semiprodotti di acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili

7401 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403 11

Rame raffinato, in forma di catodi e sezioni di catodi

7403 12

Rame raffinato, in forma di barre da filo «Wire-bars»

7403 13

Rame raffinato, in forma di billette

7403 19

Rame raffinato, greggio (escl. in forma di billette, di barre da filo «Wire-bars», di catodi e sezioni di catodi)

7403 21

Leghe a base di rame-zinco (ottone), gregge

7403 22

Leghe a base di rame-stagno (bronzo), gregge

7403 29

Leghe di rame, gregge (escl. leghe a base di rame-zinco «ottone», di rame-stagno «bronzo», di rame-nichel «cupronichel» e di rame-nichel-zinco «argentone», nonché leghe madri di rame della voce 7405 )

7404 00

Cascami e avanzi di rame (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami e avanzi di rame fusi, ceneri e residui contenenti rame nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7405 00

Leghe madri di rame (escl. combinazioni di fosforo e rame «fosfuri di rame» contenenti, in peso, > 15 % di fosforo)

7406 10

Polveri di rame a struttura non lamellare (escl. granelli di rame)

7406 20

Polveri di rame, a struttura lamellare e pagliette di rame (escl. granelli di rame e pagliette di rame tagliate della voce 8308 )

7504 00

Polveri e pagliette di nichel (escl. «sinters» di ossido di nichel)

7601 10

Alluminio greggio non legato

7601 20

Leghe di alluminio greggio

7602 00

Cascami e avanzi di alluminio (escl. scorie, calamina, ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di alluminio, ceneri e residui della produzione di alluminio)

7603 10

Polveri di alluminio a struttura non lamellare (escl. pellets di alluminio)

7603 20

Polveri di alluminio a struttura lamellare e pagliette di alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate)

7801 10

Piombo greggio, raffinato

7801 91

Piombo greggio contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

7801 99

Piombo greggio (escl. piombo raffinato e piombo contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso)

7802 00

Cascami e avanzi di piombo (escl. ceneri e residui della produzione di piombo [voce 2620 ], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di piombo [voce 7801 ] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7804 20

Polveri e pagliette di piombo (escl. granelli di piombo e pagliette tagliate di piombo della voce 8308 )

7901 11

Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco

7901 12

Zinco greggio (non legato) contenente, in peso, < 99,99 % di zinco

7901 20

Leghe di zinco greggio

7902 00

Cascami e avanzi di zinco (escl. ceneri e residui della produzione di zinco [voce 2620 ], lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di zinco [voce 7901 ] nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e accumulatori elettrici)

7903 10

Zinco polverizzato

7903 90

Polvere di zinco «tuzia» (escl. granelli di zinco, pagliette tagliate di zinco della voce 8308 e zinco polverizzato)

8001 10

Stagno greggio, non legato

8001 20

Leghe di stagno greggio

8002 00

Cascami e avanzi di stagno (escl. ceneri e residui della produzione di stagno della voce 2620 , lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di stagno greggio della voce 8001 )

8101 10

Polveri di tungsteno «wolframio»

8101 94

Tungsteno «wolframio» greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8101 97

Cascami e avanzi di tungsteno «wolframio» (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno)

8102 10

Polveri di molibdeno

8102 94

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8102 97

Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)

8103 20

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri di tantalio

8103 30

Cascami e avanzi di tantalio (escl. ceneri e residui contenenti tantalio)

8104 11

Magnesio greggio, contenente, in peso, ≥ 99,8 % di magnesio

8104 19

Magnesio greggio, contenente, in peso, < 99,8 % di magnesio

8104 20

Cascami e avanzi di magnesio (escl. ceneri e residui contenenti magnesio; trucioli, torniture e granelli calibrati)

8104 30

Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri di magnesio

8105 20

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri di cobalto

8105 30

Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto)

8106 00

Bismuto e lavori di bismuto, n.n.a, compresi i cascami e gli avanzi (escl. ceneri e residui contenenti bismuto)

8107 20

Cadmio greggio; polveri di cadmio

8107 30

Cascami e avanzi di cadmio (escl. ceneri e residui contenenti cadmio)

8108 20

Titanio greggio; polveri di titanio

8108 30

Cascami e avanzi di titanio (escl. ceneri e residui contenenti titanio)

8109 20

Zirconio greggio; polveri di zirconio

8109 30

Cascami e avanzi di zirconio (escl. ceneri e residui contenenti zirconio)

8110 10

Antimonio greggio; polveri di antimonio

8110 20

Cascami e avanzi di antimonio (escl. ceneri e residui contenenti antimonio)

8111 00

Manganese e lavori di manganese n.n.a., compresi i cascami e gli avanzi di manganese (escl. ceneri e residui contenenti manganese)

8112 12

Berillio greggio; polveri di berillio

8112 13

Cascami e avanzi di berillio (escl. ceneri e residui contenenti berillio)

8112 21

Cromo greggio; polveri di cromo

8112 22

Cascami e avanzi di cromo (escl. ceneri e residui contenenti cromo; leghe di cromo contenenti, in peso, > 10 % di nichel)

8112 51

Tallio greggio; polveri di tallio

8112 52

Cascami e avanzi di tallio (escl. ceneri e residui contenenti tallio)

8112 92

Afnio «celtio», niobio «colombio», renio, gallio e indio, greggi; polveri, cascami e avanzi di tali metalli (escl. ceneri e residui contenenti tali metalli)

2.   Lettera dell’Unione europea

Ginevra, 16 dicembre 2011

Signora ministro,

ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l’Unione europea (di seguito “le parti”) per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime, le parti convengono quanto segue:

Il governo della Federazione russa si adopera per non introdurre o aumentare i dazi all’esportazione sulle materie prime elencate nell’allegato della presente lettera. Tale elenco è stato stabilito in base ai criteri che seguono:

 

Le materie prime che non figurano nella parte V dell’elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa, per le quali la Russia detiene più del 10 % della produzione mondiale o delle esportazioni o in relazione alle quali l’Unione europea nutre un considerevole interesse, attuale o potenziale, per l’importazione o, ancora, in relazione alle quali esiste un rischio di tensione a livello di approvvigionamento globale.

 

Il governo della Federazione russa, qualora prenda in considerazione l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione su tali materie prime, consulterà la Commissione europea almeno due mesi prima dell’attuazione di tali misure allo scopo di giungere ad una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti.

 

Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai prodotti elencati all’allegato della presente lettera e che figurano anche nella parte V dell’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)delle concessioni e degli impegni sulle merci della Federazione russa per quanto riguarda i dazi all’esportazione.

 

Qualora l’Unione europea confermi la sua approvazione dell’accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell’Unione europea costituiscano l’accordo tra la Federazione russa e l’Unione europea per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti l’espletamento delle rispettive procedure interne. Tale accordo si applica a titolo provvisorio a partire dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC.»

Mi pregio confermarLe l’accordo dell’Unione europea sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signora ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l’Unione europea


(1)  Tariffa esterna comune dell'unione doganale dal 1o dicembre 2010.

(*1)  Ai fini dell'applicazione del presente elenco i beni sono definiti solamente mediante codice SA. Le descrizioni dei beni sono fornite per comodità.