ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.044.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
|
I Atti legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
16.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 121/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2012
recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (4), successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), ha istituito un programma affidabile di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione («programma di distribuzione di derrate alimentari»), in atto da oltre vent’anni, e ha contribuito positivamente alla coesione sociale dell’Unione riducendo le disparità economiche e sociali. |
(2) |
La politica agricola comune (PAC) include tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito nel corso degli anni alla realizzazione di entrambi gli obiettivi e, riducendo l’insicurezza alimentare degli indigenti nell’Unione, si è rivelato uno strumento essenziale per garantire l’ampia disponibilità di derrate alimentari all’interno dell’Unione e ridurre nel contempo le scorte d’intervento. |
(3) |
Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 7 luglio 2011, ha invitato la Commissione e il Consiglio ad elaborare una soluzione provvisoria per gli anni restanti dell’attuale quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare una netta diminuzione degli aiuti alimentari a seguito della riduzione dei finanziamenti, da 500 milioni di EUR a 113 milioni di EUR, e al fine di garantire che le persone dipendenti dagli aiuti alimentari non versino in condizioni di povertà alimentare. |
(4) |
Attualmente il programma di distribuzione di derrate alimentari attinge alla distribuzione di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento dell’Unione aggiungendovi, in via temporanea, prodotti acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi alla produzione hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento e la gamma di prodotti disponibili. L’attuale versione del regolamento (CE) n. 1234/2007 consente gli acquisti sul mercato solo in caso di indisponibilità temporanea di prodotti. Alla luce della sentenza del Tribunale nella causa T-576/08 (6), gli acquisti di derrate alimentari sul mercato dell’Unione non possono sostituire su base regolare le ridotte scorte d’intervento. In tali circostanze appare opportuno porre termine al programma di distribuzione di derrate alimentari. Al fine di concedere alle organizzazioni caritative negli Stati membri che ricorrono all’attuale programma di distribuzione di derrate alimentari il tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova situazione, il programma di distribuzione di derrate alimentari dovrebbe essere modificato in modo da prevedere un periodo di abbandono graduale durante il quale gli acquisti sul mercato dovrebbero diventare una fonte regolare di approvvigionamento per il programma di distribuzione di derrate alimentari, al fine di integrare le scorte di intervento qualora non siano disponibili scorte d’intervento idonee. Il periodo di abbandono graduale dovrebbe terminare con il completamento del piano annuale per il 2013. |
(5) |
Il programma di distribuzione di derrate alimentari dell’Unione dovrebbe applicarsi senza pregiudicare eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari. |
(6) |
Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è necessario stabilire un massimale fisso per l’aiuto dell’Unione. Il programma di distribuzione di derrate alimentari dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle spese ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7). |
(7) |
In base all’esperienza effettuata risulta necessario apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma di distribuzione di derrate alimentari. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani annuali per l’attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari nel 2012 e 2013, sulla base delle richieste comunicatele dagli Stati membri e di altre informazioni ritenute pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero formulare le loro richieste di derrate alimentari in base a programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari che definiscano i loro obiettivi e priorità nella distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che dovrebbero tenere conto anche di considerazioni nutrizionali. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione. Infine, per garantire un’adeguata copertura dei costi inerenti all’attuazione dei piani annuali, è necessario dare agli Stati membri la facoltà di rimborsare, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei piani annuali, talune spese amministrative, di trasporto e di ammasso sostenute dagli organismi designati. |
(8) |
Al fine di garantire l’attuazione dei piani annuali conformemente alla normativa applicabile, è opportuno che gli Stati membri procedano agli opportuni controlli amministrativi e fisici e prevedano sanzioni in caso di irregolarità. |
(9) |
Al fine di assicurare che l’attuale programma di distribuzione di derrate alimentari continui a funzionare in modo da consentire un abbandono graduale efficiente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2012 fino al completamento del piano annuale per il 2013. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la lettera seguente:
«g) |
il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007.» |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:
1) |
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione 1. È istituito un programma per il 2012 e il 2013 che prevede la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’Unione a cura di organismi, diversi da imprese commerciali, designati dagli Stati membri. Al fine di detto programma di distribuzione di derrate alimentari sono messi a disposizione prodotti in scorte d’intervento o, ove non siano disponibili scorte d’intervento idonee al programma di distribuzione, le derrate alimentari sono acquistate sul mercato. Ai fini del programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al primo comma, per “persone indigenti” si intendono le persone fisiche, compresi i nuclei familiari o i gruppi costituiti da dette persone, la cui dipendenza sociale ed economica è documentata o riconosciuta sulla base di criteri di ammissibilità approvati dalle competenti autorità nazionali o giudicata tale sulla base di criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati da tali competenti autorità nazionali. 2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari che includono i seguenti elementi:
Gli Stati membri scelgono le derrate alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A tal fine, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione. 3. La Commissione adotta piani annuali sulla base delle richieste e di altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), presentate dagli Stati membri come parte dei loro programmi di distribuzione di derrate alimentari. Ciascun piano annuale specifica gli stanziamenti finanziari annuali dell’Unione per Stato membro. Se i prodotti previsti dal piano annuale non sono disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione ne prevede nel piano annuale il trasferimento verso detto Stato membro da Stati membri che detengono scorte d’intervento di detti prodotti. La Commissione può rielaborare un piano annuale alla luce di eventuali sviluppi rilevanti che ne pregiudichino l’esecuzione. 4. Le derrate alimentari sono consegnate agli organismi designati a titolo gratuito. La distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti è effettuata:
5. Gli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1:
6. L’Unione finanzia i costi ammissibili nell’ambito del programma. Detto finanziamento non può superare 500 milioni di EUR per esercizio finanziario. 7. Sono costi ammissibili nell’ambito del programma:
Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dei piani annuali in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare ammissibili:
8. Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per garantire che i piani siano attuati conformemente alle norme applicabili e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità. 9. I termini “aiuto dell’Unione europea” accompagnati dal simbolo dell’Unione europea sono chiaramente indicati sull’imballaggio delle derrate alimentari distribuite tramite i piani annuali, nonché nei punti di distribuzione. 10. Il programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti conformi al diritto dell’Unione.»; |
2) |
all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L’articolo 27 si applica dal 1o gennaio 2012 fino al completamento del piano annuale per il 2013.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2012 fino al completamento del piano annuale per il 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Parere del 20 gennaio 2011 (GU C 84 del 17.3.2011, pag. 49) e parere dell’8 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 104 del 2.4.2011, pag. 44.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 (GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 258) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 gennaio 2012 (GU L 38 E dell'11.2.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.
(5) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(6) Causa T-576/08, Germania/Commissione, sentenza del 13 aprile 2011 (non ancora pubblicata).
(7) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.