ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.019.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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ORIENTAMENTI |
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2012/38/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010. |
(2) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito le sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nell'ultima relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tenuto conto di tali preoccupazioni e conformemente alla dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha convenuto di ampliare le sanzioni esistenti. |
(3) |
Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 invitandolo a procedere con i lavori per ampliare la portata delle misure restrittive imposte dall'UE all'Iran in via prioritaria. |
(4) |
A norma della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010. Dovrebbero inoltre essere modificate le voci riguardanti alcune persone ed entità inserite nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le persone ed entità di cui all'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.
2. L'entità di cui all'allegato II del presente regolamento è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.
3. Le entità di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 sono modificate come indicato nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone e entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1
I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran) |
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Coinvolgimento in attività volte ad aggirare le sanzioni |
23.1.2012 |
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2. |
Banca Tejarat |
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Banca di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.\ Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU. |
23.1.2012 |
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3. |
Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.) |
Recapito postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran |
Posseduta o controllata dall'IRGC. |
23.1.2012 |
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4. |
Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.) |
Recapito postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran |
Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto. |
23.1.2012 |
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5. |
Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company) |
Recapito postale Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran |
Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. E' stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
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6. |
Rosmachin |
Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran |
Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)
A. Persone
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Ali Ashraf NOURI |
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Vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC |
23.1.2012 |
2. |
Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi |
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Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC |
23.1.2012 |
3. |
Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh) |
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Comandante dell'aviazione dell'IRGC, brigadier generale |
23.1.2012 |
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Behnam Sahriyari Trading Company |
Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran |
Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007). |
23.1.2012 |
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
B. Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
BIIS Maritime Limited |
Recapito postale: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta |
Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind. |
23.1.2012 |
2. |
Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o Darya-e-khazar shipping Co. |
Recapito postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran |
Posseduta o controllata dalla IRISL. |
23.1.2012 |
ALLEGATO II
Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Syracuse S.L
ALLEGATO III
Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 3
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH |
Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH |
Controllata dall' IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l' IRISL. |
23.1.2012 |
2. |
Oasis Freight Agency |
Recapito postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti |
Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati Arabi Uniti. E' stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell' IRISL. |
23.1.2012 |
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 55/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone ed entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16, 19.1.2012, pag. 1
(2) Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Persone ed entità di cui all’articolo 1
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Brigadier Generale Jawdat Ibrahim Safi |
Comandante del 154o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
||||
2. |
Maggiore Generale Muhammad Ali Durgham |
Comandante della 4a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
||||
3. |
Maggiore Generale Ramadan Mahmoud Ramadan |
Comandante del 35o reggimento delle forze speciali |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa. |
23.1.2012 |
||||
4. |
Brigadier Generale Ahmed Yousef Jarad |
Comandante della 132a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei. |
23.1.2012 |
||||
5. |
Maggiore Generale Naim Jasem Suleiman |
Comandante della 3a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
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6. |
Brigadier Generale Jihad Mohamed Sultan |
Comandante della 65a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
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7. |
Maggiore Generale Fo'ad Hamoudeh |
Comandante delle operazioni militari a Idlib |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011. |
23.1.2012 |
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8. |
Maggiore Generale Bader Aqel |
Comandante delle forze speciali |
Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal. |
23.1.2012 |
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9. |
Brigadier Generale Ghassan Afif |
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
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10. |
Brigadier Generale Mohamed Maaruf |
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs. |
23.1.2012 |
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11. |
Brigadier Generale Yousef Ismail |
Comandante della 134a brigata |
Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente. |
23.1.2012 |
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12. |
Brigadier Generale Jamal Yunes |
Comandante del 555o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh. |
23.1.2012 |
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13. |
Brigadier Generale Mohsin Makhlouf |
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
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14. |
Brigadier Generale Ali Dawwa |
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
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15. |
Brigadier Generale Mohamed Khaddor |
Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale |
Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma. |
23.1.2012 |
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16. |
Maggiore Generale Suheil Salman Hassan |
Comandante della 5a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa. |
23.1.2012 |
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17. |
Wafiq Nasser |
Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare) |
Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda. |
23.1.2012 |
||||
18. |
Ahmed Dibe |
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa. |
23.1.2012 |
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19. |
Makhmoud al-Khattib |
Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
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20. |
Mohamed Heikmat Ibrahim |
Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
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21. |
Nasser Al-Ali |
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
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22. |
Mehran (o Mahran) Khwanda |
Proprietario della compagnia di trasporti Qadmous Transport Co., nato l'11/5/1938. Passaporti: no 3298 858 (scadenza: 9/5/2004), no 001452904 (scadenza: 29/11/2011, e no 006283523 (scadenza: 28/6/2017). |
Fornisce sostegno logistico alla repressione violenta esercitata contro la popolazione civile nelle zone d'azione delle milizie progovernative coinvolte nelle violenze ("shabbiha"). |
23.1.2012 |
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23. |
Industrial Bank |
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Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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24. |
Popular Credit Bank |
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Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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25. |
Saving Bank |
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Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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26. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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27. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
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Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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28. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
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Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
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29. |
Ebla Petroleum Company |
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Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
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30. |
Dijla Petroleum Company |
Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria |
Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 56/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010. |
(2) |
Tali misure restrittive includono il congelamento dei beni di talune persone e entità. |
(3) |
In data 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, con la quale ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in questione enti finanziari, nei cui confronti sono state disposte deroghe specifiche relative al finanziamento di scambi commerciali. |
(4) |
Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È necessario pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010 al fine di inserire le deroghe summenzionate. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 19 bis
1. I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano:
a) |
a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure |
b) |
al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente. |
2. I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che:
(a) |
tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e |
(b) |
l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.". |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 57/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2012
recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/2012. |
(2) |
Poiché l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione è migliorato, non è necessario ridurre ulteriormente il dazio all’importazione e occorre sospendere la presentazione delle offerte. |
(3) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, è sospesa la presentazione delle offerte per le gare parziali che scadono il 25 gennaio 2012, il 1o febbraio 2012 e il 15 febbraio 2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 4.
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 58/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
260,5 |
MA |
62,0 |
|
TN |
92,5 |
|
TR |
117,3 |
|
ZZ |
133,1 |
|
0707 00 05 |
JO |
229,9 |
MA |
148,6 |
|
TR |
182,5 |
|
ZZ |
187,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
129,3 |
ZZ |
129,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
123,7 |
TR |
138,5 |
|
ZZ |
131,1 |
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
BR |
41,5 |
|
EG |
52,1 |
|
MA |
54,4 |
|
TN |
63,3 |
|
TR |
63,7 |
|
ZA |
41,5 |
|
ZZ |
51,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
95,0 |
ZZ |
95,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
61,5 |
IL |
87,2 |
|
KR |
91,8 |
|
MA |
120,2 |
|
TR |
88,3 |
|
ZZ |
89,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
58,3 |
UY |
45,3 |
|
ZZ |
51,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,5 |
CA |
126,3 |
|
CL |
58,2 |
|
CN |
110,9 |
|
MK |
30,8 |
|
US |
153,3 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
70,2 |
TR |
116,3 |
|
US |
119,8 |
|
ZZ |
102,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 59/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2012 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.
(4) GU L 9 del 13.1.2012, pag. 9.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 gennaio 2012
(in EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 12 10 (1) |
44,47 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
44,47 |
1,27 |
1701 13 10 (1) |
44,47 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
44,47 |
1,56 |
1701 14 10 (1) |
44,47 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
44,47 |
1,56 |
1701 91 00 (2) |
50,09 |
2,44 |
1701 99 10 (2) |
50,09 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
50,09 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/17 |
DECISIONE 2012/33/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC (1), che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente. |
(2) |
È opportuno che il sig. Andreas REINICKE sia nominato RSUE per il processo di pace in Medio Oriente per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013. |
(3) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Andreas REINICKE è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente («processo di pace») per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione con riguardo al processo di pace.
2. Tali obiettivi includono, tra l’altro:
a) |
una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU»), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all’iniziativa di pace araba; |
b) |
una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid; |
c) |
una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; |
d) |
una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi; |
e) |
il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente («Quartetto») quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell’attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale. |
3. Tali obiettivi sono basati sull’impegno dell’Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell’ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;
4. L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione, anche nell’ambito del Quartetto.
Articolo 3
Mandato
Al fine di conseguire gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; |
b) |
facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace; |
c) |
assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi; |
d) |
seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell’Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati; |
e) |
contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi; |
f) |
prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace; |
g) |
impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto; |
h) |
formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione; |
i) |
monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all’attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l’esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto di valutare meglio l’osservanza delle parti; |
j) |
in qualità di inviato presso il Quartetto riferire sui progressi e sull’andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso; |
k) |
contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo; |
l) |
contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR. Per assolvere al mandato e alle responsabilità specifiche sul terreno l’RSUE si dedica interamente alla missione.
2. Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»).
4. In particolare durante le sue missioni l’RSUE collabora strettamente con l’ufficio di rappresentanza dell’UE a Gerusalemme, con la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell’Unione nella regione.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 300 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2012. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di orientamenti del SEAE, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal SEAE; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri».
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, compreso l’RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il novembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/21 |
DECISIONE 2012/34/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,
vista la decisione 2001/79/PESC del Consiglio che istituisce il comitato militare dell'Unione europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dell'Unione europea ("il comitato militare") è nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa. Conformemente dall'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, il mandato del presidente del comitato militare è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio. |
(2) |
In data 8 dicembre 2008 il Consiglio ha nominato il generale Håkan SYRÉN quale presidente del comitato militare per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2009 (2). |
(3) |
Nella riunione del 22 novembre 2011 il comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa ha raccomandato di nominare il generale Patrick de ROUSIERS presidente del comitato militare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale Patrick de ROUSIERS è nominato presidente del comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.
(2) Decisione 2009/22/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, recante nomina del presidente del comitato militare dell’Unione europea (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 51).
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/22 |
DECISIONE 2012/35/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione (UNSCR) 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC (2) che ha attuato la UNSCR 1747 (2007). |
(3) |
Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato la UNSCR 1803 (2008). |
(4) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato la UNSCR 1929 (2010). |
(5) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito le sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nell'ultima relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Alla luce di dette preoccupazioni e in conformità della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha convenuto di ampliare le sanzioni esistenti esaminando, in stretta collaborazione con i partner internazionali, misure aggiuntive, comprese misure intese a colpire duramente il sistema finanziario iraniano, nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, misure contro il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), nonché in altri settori. |
(6) |
Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 invitandolo a procedere con i lavori per ampliare l'ambito di applicazione delle misure restrittive imposte dall'Unione all'Iran in via prioritaria. |
(7) |
In tale contesto, è opportuno vietare o sorvegliare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di prodotti aggiuntivi, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Detto divieto dovrebbe comprendere i prodotti e le tecnologie a duplice uso. |
(8) |
Ricordando il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e il fatto che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per alcune attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, secondo quanto rilevato nella UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di ulteriori attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale o dell'industria petrolchimica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti nel settore petrolchimico in Iran. |
(9) |
Dovrebbero essere altresì vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dall'Iran di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nonché di prodotti petrolchimici. |
(10) |
Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran. |
(11) |
Dovrebbe inoltre essere vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio. |
(12) |
Dovrebbero inoltre essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale dell'Iran considerato il suo coinvolgimento nelle attività per aggirare le sanzioni nei confronti dell'Iran. |
(13) |
Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell'Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell'Iran. |
(14) |
Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi applicati ai membri dell'IRGC non dovrebbero più essere limitate ai membri di alto livello ma potrebbero essere applicate agli altri membri dell'IRGC. |
(15) |
Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(16) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 3 bis 1. Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani. Articolo 3 ter 1. Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di prodotti petrolchimici iraniani. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici iraniani. Articolo 3 quater 1. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012. 2. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. Articolo 3 quinquies 1. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione, sino al 1o maggio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012. 2. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi."; |
3) |
sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 4 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 ter 1. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010. 2. I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. 3. Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012. 4. I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. Articolo 4 quater Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi nonché di diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'Iran, nonché a, da o per conto di persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. Articolo 4 quinquies È vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio."; |
4) |
è inserito il seguente articolo: "Articolo 6 bis Sono vietati:
|
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 1. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:
2. I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:
|
6) |
l'articolo 19, paragrafo 1, è così modificato:
|
7) |
l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:
|
8) |
all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II."; |
9) |
all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data dell'indicazione."; |
10) |
all’articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le misure relative al divieto di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani di cui all'articolo 3 bis sono riesaminate entro il 1o maggio 2012, in particolare tenendo in debito conto la disponibilità e la situazione finanziaria per quanto riguarda la fornitura di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia degli Stati membri. 3. Le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.". |
Articolo 2
1. Le persone ed entità di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
2. L'entità di cui all'allegato II della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
3. Le voci di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC sono modificate conformemente all'allegato III della presente decisione. Articolo 3
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(3) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(4) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(5) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.";
ALLEGATO I
Elenco delle persone e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1
I. Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||
1. |
Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran) |
|
Coinvolgimento in attività volte ad aggirare le sanzioni |
23.1.2012 |
||||||||
2. |
Banca Tejarat |
|
Banca di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU. Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU. |
23.1.2012 |
||||||||
3. |
Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.) |
Recapito postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran |
Posseduta o controllata dall'IRGC. |
23.1.2012 |
||||||||
4. |
Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.) |
Recapito postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran |
Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto. |
23.1.2012 |
||||||||
5. |
Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company) |
Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran |
Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. E' stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
||||||||
6. |
Rosmachin |
Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran |
Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Ali Ashraf NOURI |
|
Vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC |
23.1.2012 |
2. |
Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi |
|
Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC |
23.1.2012 |
3. |
Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh) |
|
Comandante dell'aviazione dell'IRGC, brigadier generale |
23.1.2012 |
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Behnam Sahriyari Trading Company |
Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran |
Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007). |
23.1.2012 |
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
BIIS Maritime Limited |
Recapito postale: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta |
Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind. |
23.1.2012 |
2. |
Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o Darya-e-khazar shipping Co. |
Recapito postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran |
Posseduta o controllata dalla IRISL. |
23.1.2012 |
ALLEGATO II
Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2
Syracuse S.L
ALLEGATO III
Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH |
Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH |
Controllata dall' IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l' IRISL. |
23.1.2012 |
2. |
Oasis Freight Agency |
Recapito postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti |
Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati Arabi Uniti. E' stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell' IRISL. |
23.1.2012 |
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/31 |
DECISIONE 2012/36/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1). |
(2) |
Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2012 le misure restrittive in vigore adottando la decisione 2011/666/PESC (2). |
(3) |
Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussa. |
(4) |
Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
2) |
all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
3) |
all’articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V.»; |
4) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V alla decisione 2010/639/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.
(2) GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 17.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Elenco delle persone ed entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)
|
Persone |
|
Entità» |
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/37/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone ed entità dovrebbero essere iscritte nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone ed entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
ALLEGATO
Persone ed entità di cui all’articolo 1
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|||||
1. |
Brigadier Generale Jawdat Ibrahim Safi |
Comandante del 154o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
|||||
2. |
Maggiore Generale Muhammad Ali Durgham |
Comandante della 4a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.1.2012 |
|||||
3. |
Maggiore Generale Ramadan Mahmoud Ramadan |
Comandante del 35o reggimento delle forze speciali |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa. |
23.1.2012 |
|||||
4. |
Brigadier Generale Ahmed Yousef Jarad |
Comandante della 132a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei. |
23.1.2012 |
|||||
5. |
Maggiore Generale Naim Jasem Suleiman |
Comandante della 3a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
|||||
6. |
Brigadier Generale Jihad Mohamed Sultan |
Comandante della 65a brigata |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. |
23.1.2012 |
|||||
7. |
Maggiore Generale Fo'ad Hamoudeh |
Comandante delle operazioni militari a Idlib |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011. |
23.1.2012 |
|||||
8. |
Maggiore Generale Bader Aqel |
Comandante delle forze speciali |
Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal. |
23.1.2012 |
|||||
9. |
Brigadier Generale Ghassan Afif |
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib. |
23.1.2012 |
|||||
10. |
Brigadier Generale Mohamed Maaruf |
Comandante del 45o reggimento |
Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs. |
23.1.2012 |
|||||
11. |
Brigadier Generale Yousef Ismail |
Comandante della 134a brigata |
Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente. |
23.1.2012 |
|||||
12. |
Brigadier Generale Jamal Yunes |
Comandante del 555o reggimento |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh. |
23.1.2012 |
|||||
13. |
Brigadier Generale Mohsin Makhlouf |
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
|||||
14. |
Brigadier Generale Ali Dawwa |
|
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. |
23.1.2012 |
|||||
15. |
Brigadier Generale Mohamed Khaddor |
Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale |
Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma. |
23.1.2012 |
|||||
16. |
Maggiore Generale Suheil Salman Hassan |
Comandante della 5a divisione |
Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa. |
23.1.2012 |
|||||
17. |
Wafiq Nasser |
Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare) |
Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda. |
23.1.2012 |
|||||
18. |
Ahmed Dibe |
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa. |
23.1.2012 |
|||||
19. |
Makhmoud al-Khattib |
Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
|||||
20. |
Mohamed Heikmat Ibrahim |
Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
|||||
21. |
Nasser Al-Ali |
Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica) |
Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. |
23.1.2012 |
|||||
22. |
Mehran (o Mahran) Khwanda |
Proprietario della compagnia di trasporti Qadmous Transport Co., nato l'11.5.1938. Passaporti: no 3298 858 (scadenza: 9.5.2004), no 001452904 (scadenza: 29.11.2011, e no 006283523 (scadenza: 28.6.2017). |
Fornisce sostegno logistico alla repressione violenta esercitata contro la popolazione civile nelle zone d'azione delle milizie progovernative coinvolte nelle violenze ("shabbiha"). |
23.1.2012 |
|||||
23. |
Industrial Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
|||||
24. |
Popular Credit Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
|||||
25. |
Saving Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
|||||
26. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
|||||
27. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
|
Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco. Partecipa al finanziamento del regime. |
23.1.2012 |
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28. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
|
Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
|||||
29. |
Ebla Petroleum Company |
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Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
|||||
30. |
Dijla Petroleum Company |
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Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime. |
23.1.2012 |
ORIENTAMENTI
24.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/37 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 dicembre 2011
che modifica l’Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali
(BCE/2011/27)
(2012/38/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (1) detta le norme per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali. |
(2) |
Data la varietà di operazioni di politica monetaria, è opportuno chiarire nell’allegato IV all’Indirizzo BCE/2010/20 che i fondi di accantonamento relativi alle operazioni di politica monetaria possono essere di diverso tipo, vale a dire che i fondi indicati alla voce 13 del passivo, e richiamati alla voce 7.1 dell’attivo, non sono necessariamente fondi dell’Eurosistema. |
(3) |
L’Indirizzo BCE/2010/20 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
L’Indirizzo BCE/2010/20 è modificato come segue:
l’allegato IV all’Indirizzo BCE/2010/20 è sostituito dall’allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 31 dicembre 2011.
Articolo 3
Destinatari
Il presente indirizzo ha come destinatarie tutte le banche centrali dell’Eurosistema.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 dicembre 2011
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (1)
ATTIVO
Voce di bilancio (3) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (4) |
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1 |
1 |
Oro e crediti in oro |
Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro e b) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo |
Valore di mercato |
Obbligatorio |
||||||
2 |
2 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera |
|
|
||||||
2.1 |
2.1 |
Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI) |
a) Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti) Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro” |
a) Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti) Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||
b) DSP Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde) |
b) DSP Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
|||||||||
c) Altri crediti Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dal FMI |
c) Altri crediti Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
|||||||||
2.2 |
2.2 |
Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero |
a) Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine |
a) Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||
b) Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro |
i) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
|||||||||
ii) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iii) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iv) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
c) Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo 11.3 “Altre attività finanziarie” |
c) Prestiti esteri Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
|||||||||
d) Altre attività sull’estero Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro |
d) Altre attività sull’estero Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
|||||||||
3 |
3 |
Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
a) Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro |
i) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||
ii) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iii) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iv) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
b) Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari |
b) Altri crediti Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
|||||||||
4 |
4 |
Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
|
|
|
||||||
4.1 |
4.1 |
Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti |
a) Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro |
a) Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
b) Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro |
i) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
|||||||||
ii) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore. Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iii) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iv) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
c) Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” |
c) Prestiti al di fuori dell’area dell’euro Depositi al valore nominale |
Obbligatorio |
|||||||||
d) Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica |
i) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
|||||||||
ii) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
iii) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
4.2 |
4.2 |
Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
5 |
5 |
Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro |
Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (5) |
|
|
||||||
5.1 |
5.1 |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||
5.2 |
5.2 |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi. |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||
5.3 |
5.3 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||
5.4 |
5.4 |
Operazioni temporanee di tipo strutturale |
Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||
5.5 |
5.5 |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||||
5.6 |
5.6 |
Crediti connessi a richieste di margini |
Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi. |
Valore nominale o costo |
Obbligatorio |
||||||
6 |
6 |
Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo |
Obbligatorio |
||||||
7 |
7 |
Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro |
|
|
|
||||||
7.1 |
7.1 |
Titoli detenuti a fini di politica monetaria |
Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning |
a) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||
b) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore [costo quando la riduzione di valore è iscritta in un fondo di cui alla voce 13, lettera b), del passivo “Fondi di accantonamento”] Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
c) Titoli non negoziabili Costo soggetto a diminuzione Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
7.2 |
7.2 |
Altri titoli |
Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” ed alla voce 11.3 dell’attivo “altre attività finanziarie”; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM, denominati in euro. Strumenti azionari |
a) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||
b) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
c) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||||||||
d) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
8 |
8 |
Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche |
Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti) |
Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo |
Obbligatorio |
||||||
— |
9 |
Crediti interni all’Eurosistema (+) |
|
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|
||||||
— |
9.1 |
Partecipazione al capitale della BCE (+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC |
Costo |
Obbligatorio |
||||||
— |
9.2 |
Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
— |
9.3 |
Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatorio |
||||||
— |
9.4 |
Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) (2) |
Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (6) Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, conformemente alla decisione BCE/2010/29 |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
— |
9.5 |
Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
|
|
||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||
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Obbligatorio |
|||||||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||||
9 |
10 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
9 |
11 |
Altre attività |
|
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|
||||||
9 |
11.1 |
Monete metalliche dell’area dell’euro |
Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||||
9 |
11.2 |
Immobilizzazioni materiali e immateriali |
Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software |
Costo meno ammortamento Periodi di ammortamento:
Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione) |
Consigliato |
||||||
9 |
11.3 |
Altre attività finanziarie |
|
a) Strumenti azionari negoziabili Prezzo di mercato |
Consigliato |
||||||
b) Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente Costo soggetto a riduzione di valore |
Consigliato |
||||||||||
c) Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti Valore patrimoniale netto |
Consigliato |
||||||||||
d) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza Prezzo di mercato Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Consigliato |
||||||||||
e) Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Consigliato |
||||||||||
f) Titoli non negoziabili Costo soggetto a riduzione di valore Tutti i premi/sconti sono ammortizzati |
Consigliato |
||||||||||
g) Saldi con banche e prestiti Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera |
Consigliato |
||||||||||
9 |
11.4 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi d’interesse, contratti sui tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||
9 |
11.5 |
Ratei e risconti attivi |
Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso) |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||
9 |
11.6 |
Varie |
Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni |
Valore nominale o costo |
Consigliato |
||||||
Conto provvisorio di rivalutazione Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
Investimenti connessi a depositi in oro di clienti Valore di mercato |
Obbligatorio |
||||||||||
I crediti esistenti che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema. |
Crediti esistenti (da insolvenza) Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite) |
Obbligatorio |
|||||||||
Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi |
Attività o crediti (da insolvenza) Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere) |
Obbligatorio |
|||||||||
— |
12 |
Perdita d’esercizio |
|
Valore nominale |
Obbligatorio |
PASSIVO
Voce di bilancio (8) |
Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio |
Criterio per la valutazione |
Ambito di applicazione (9) |
||||||
1 |
1 |
Banconote in circolazione (7) |
|
|
Obbligatorio |
||||
|
|
Obbligatorio |
|||||||
2 |
2 |
Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14 |
|
|
||||
2.1 |
2.1 |
Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) |
Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.2 |
2.2 |
Depositi overnight |
Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti) |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.3 |
2.3 |
Depositi a tempo determinato |
Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning. |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
2.4 |
2.4 |
Operazioni temporanee di fine-tuning |
Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||
2.5 |
2.5 |
Depositi connessi a richieste di margini |
Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
3 |
3 |
Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro |
Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||
4 |
4 |
Certificati di debito emessi |
Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità |
Costo Gli sconti sono ammortizzati |
Obbligatorio |
||||
5 |
5 |
Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro |
|
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|
||||
5.1 |
5.1 |
Amministrazioni pubbliche |
Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
5.2 |
5.2 |
Altre passività |
Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista. |
Valore nominale |
Obbligatorio |
||||
6 |
6 |
Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro |
Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine |
Obbligatorio |
||||
7 |
7 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro |
Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
||||
8 |
8 |
Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro |
|
|
|
||||
8.1 |
8.1 |
Depositi, saldi e altre passività |
Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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8.2 |
8.2 |
Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II |
Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II |
Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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9 |
9 |
Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI |
Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN. |
Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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— |
10 |
Passività interne all’Eurosistema (+) |
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— |
10.1 |
Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere (+) |
Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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— |
10.2 |
Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+) |
Voce presente solo nel bilancio delle BCN Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE |
Costo |
Obbligatorio |
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— |
10.3 |
Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+) (7) |
Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN. Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione BCE/2010/23 |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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— |
10.4 |
Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+) |
Posizione netta delle seguenti sotto-voci: |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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Obbligatorio |
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10 |
11 |
Partite in corso di regolamento |
Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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10 |
12 |
Altre passività |
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10 |
12.1 |
Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio |
Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, contratti su tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento |
Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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10 |
12.2 |
Ratei e redditi percepiti in anticipo |
Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo in questione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro |
Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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10 |
12.3 |
Varie |
Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell’esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l’emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo “Fondi di accantonamento”. Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico |
Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine |
Consigliato |
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Depositi in oro dei clienti Valore di mercato |
Depositi in oro dei clienti: obbligatorio |
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10 |
13 |
Fondi di accantonamento |
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Consigliato |
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Obbligatorio |
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11 |
14 |
Conti di rivalutazione |
Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+) |
Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato |
Obbligatorio |
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12 |
15 |
Capitale e riserve |
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12 |
15.1 |
Capitale |
Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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12 |
15.2 |
Riserve |
Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+) |
Valore nominale |
Obbligatorio |
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10 |
16 |
Utile d’esercizio |
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Valore nominale |
Obbligatorio |
(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.
(2) Voci da armonizzare. Confronta il considerando 5 del presente indirizzo.
(3) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(4) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.
(5) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(6) GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17.
(7) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.
(8) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.
(9) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.»