ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.019.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

6

 

*

Regolamento (UE) n. 56/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/33/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

17

 

*

Decisione 2012/34/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea

21

 

*

Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

22

 

*

Decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

31

 

*

Decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

33

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2012/38/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 dicembre 2011, che modifica l’Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2011/27)

37

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 54/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010.

(2)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito le sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nell'ultima relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tenuto conto di tali preoccupazioni e conformemente alla dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha convenuto di ampliare le sanzioni esistenti.

(3)

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 invitandolo a procedere con i lavori per ampliare la portata delle misure restrittive imposte dall'UE all'Iran in via prioritaria.

(4)

A norma della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010. Dovrebbero inoltre essere modificate le voci riguardanti alcune persone ed entità inserite nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le persone ed entità di cui all'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

2.   L'entità di cui all'allegato II del presente regolamento è cancellata dall'elenco che figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

3.   Le entità di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 sono modificate come indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Elenco delle persone e entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Recapito postale: Mirdamad Blvd., n. 144, Teheran, Repubblica islamica dell'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Centralino: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Indirizzo SWIFT: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolgimento in attività volte ad aggirare le sanzioni

23.1.2012

2.

Banca Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sito web: http://www.tejaratbank.ir

Banca di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile.

La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.\

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Recapito postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Recapito postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Recapito postale Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. E' stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi

 

Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Comandante dell'aviazione dell'IRGC, brigadier generale

23.1.2012


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007).

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

BIIS Maritime Limited

Recapito postale: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o Darya-e-khazar shipping Co.

Recapito postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Posseduta o controllata dalla IRISL.

23.1.2012


ALLEGATO II

Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Syracuse S.L


ALLEGATO III

Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 3

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Controllata dall' IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l' IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Recapito postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti

Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati Arabi Uniti. E' stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell' IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 55/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone ed entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 16, 19.1.2012, pag. 1

(2)  Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all’articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Brigadier Generale

Jawdat Ibrahim Safi

Comandante del 154o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Maggiore Generale

Muhammad Ali Durgham

Comandante della 4a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Maggiore Generale

Ramadan Mahmoud Ramadan

Comandante del 35o reggimento delle forze speciali

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa.

23.1.2012

4.

Brigadier Generale

Ahmed Yousef Jarad

Comandante della 132a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei.

23.1.2012

5.

Maggiore Generale

Naim Jasem Suleiman

Comandante della 3a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

6.

Brigadier Generale

Jihad Mohamed Sultan

Comandante della 65a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

7.

Maggiore Generale

Fo'ad Hamoudeh

Comandante delle operazioni militari a Idlib

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.

23.1.2012

8.

Maggiore Generale

Bader Aqel

Comandante delle forze speciali

Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.

23.1.2012

9.

Brigadier Generale

Ghassan Afif

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.

23.1.2012

10.

Brigadier Generale

Mohamed Maaruf

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.

23.1.2012

11.

Brigadier Generale

Yousef Ismail

Comandante della 134a brigata

Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.

23.1.2012

12.

Brigadier Generale

Jamal Yunes

Comandante del 555o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Brigadier Generale

Mohsin Makhlouf

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

14.

Brigadier Generale

Ali Dawwa

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

15.

Brigadier Generale

Mohamed Khaddor

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

16.

Maggiore Generale

Suheil Salman Hassan

Comandante della 5a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare)

Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

22.

Mehran (o Mahran) Khwanda

Proprietario della compagnia di trasporti Qadmous Transport Co., nato l'11/5/1938. Passaporti: no 3298 858 (scadenza: 9/5/2004), no 001452904 (scadenza: 29/11/2011, e no 006283523 (scadenza: 28/6/2017).

Fornisce sostegno logistico alla repressione violenta esercitata contro la popolazione civile nelle zone d'azione delle milizie progovernative coinvolte nelle violenze ("shabbiha").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banca di proprietà dello

Stato. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banca di proprietà dello

Stato. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banca di proprietà dello

Stato. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damasco, Siria.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Website: www.agrobank.org

Banca di proprietà dello

Stato. Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano

Tel: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Website: www.slcb.com.lb

Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damasco Siria

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damasco, Siria

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/10


REGOLAMENTO (UE) N. 56/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.

(2)

Tali misure restrittive includono il congelamento dei beni di talune persone e entità.

(3)

In data 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC, con la quale ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in questione enti finanziari, nei cui confronti sono state disposte deroghe specifiche relative al finanziamento di scambi commerciali.

(4)

Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È necessario pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010 al fine di inserire le deroghe summenzionate.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 961/2010 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

1.   I divieti di cui all'articolo 16 non si applicano:

a)

i)

al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione, o

ii)

al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico,

a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato VII o nell'allegato VIII; oppure

b)

al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale dell'Iran di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente.

2.   I divieti di cui all'articolo 16 non ostano a che la Banca Tejarat, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, a condizione che:

(a)

tale pagamento sia dovuto in relazione ad uno specifico contratto commerciale; e

(b)

l'autorità competente dello Stato Membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.


24.1.2012   

IT

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L 19/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 57/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2012

recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/2012.

(2)

Poiché l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione è migliorato, non è necessario ridurre ulteriormente il dazio all’importazione e occorre sospendere la presentazione delle offerte.

(3)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, è sospesa la presentazione delle offerte per le gare parziali che scadono il 25 gennaio 2012, il 1o febbraio 2012 e il 15 febbraio 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 4.


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 58/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.1.2012   

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L 19/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 59/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 9 del 13.1.2012, pag. 9.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 gennaio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.1.2012   

IT

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L 19/17


DECISIONE 2012/33/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC (1), che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente.

(2)

È opportuno che il sig. Andreas REINICKE sia nominato RSUE per il processo di pace in Medio Oriente per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013.

(3)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Andreas REINICKE è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente («processo di pace») per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione con riguardo al processo di pace.

2.   Tali obiettivi includono, tra l’altro:

a)

una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU»), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all’iniziativa di pace araba;

b)

una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid;

c)

una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

d)

una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

e)

il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente («Quartetto») quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell’attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale.

3.   Tali obiettivi sono basati sull’impegno dell’Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell’ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

4.   L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione, anche nell’ambito del Quartetto.

Articolo 3

Mandato

Al fine di conseguire gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

d)

seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell’Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati;

e)

contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

f)

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace;

g)

impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto;

h)

formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;

i)

monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all’attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l’esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto di valutare meglio l’osservanza delle parti;

j)

in qualità di inviato presso il Quartetto riferire sui progressi e sull’andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

k)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

l)

contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR. Per assolvere al mandato e alle responsabilità specifiche sul terreno l’RSUE si dedica interamente alla missione.

2.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»).

4.   In particolare durante le sue missioni l’RSUE collabora strettamente con l’ufficio di rappresentanza dell’UE a Gerusalemme, con la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell’Unione nella regione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 300 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2012. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di orientamenti del SEAE, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, compreso l’RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il novembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/21


DECISIONE 2012/34/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,

vista la decisione 2001/79/PESC del Consiglio che istituisce il comitato militare dell'Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/79/PESC, il presidente del comitato militare dell'Unione europea ("il comitato militare") è nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa. Conformemente dall'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, il mandato del presidente del comitato militare è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio.

(2)

In data 8 dicembre 2008 il Consiglio ha nominato il generale Håkan SYRÉN quale presidente del comitato militare per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2009 (2).

(3)

Nella riunione del 22 novembre 2011 il comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa ha raccomandato di nominare il generale Patrick de ROUSIERS presidente del comitato militare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale Patrick de ROUSIERS è nominato presidente del comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.

(2)  Decisione 2009/22/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, recante nomina del presidente del comitato militare dell’Unione europea (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 51).


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/22


DECISIONE 2012/35/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione (UNSCR) 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/246/PESC (2) che ha attuato la UNSCR 1747 (2007).

(3)

Il 7 agosto 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato la UNSCR 1803 (2008).

(4)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato la UNSCR 1929 (2010).

(5)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito le sue serie e crescenti preoccupazioni circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nell'ultima relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Alla luce di dette preoccupazioni e in conformità della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha convenuto di ampliare le sanzioni esistenti esaminando, in stretta collaborazione con i partner internazionali, misure aggiuntive, comprese misure intese a colpire duramente il sistema finanziario iraniano, nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, misure contro il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), nonché in altri settori.

(6)

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 invitandolo a procedere con i lavori per ampliare l'ambito di applicazione delle misure restrittive imposte dall'Unione all'Iran in via prioritaria.

(7)

In tale contesto, è opportuno vietare o sorvegliare la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di prodotti aggiuntivi, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa. Detto divieto dovrebbe comprendere i prodotti e le tecnologie a duplice uso.

(8)

Ricordando il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e il fatto che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all'industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per alcune attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, secondo quanto rilevato nella UNSCR 1929 (2010), dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di ulteriori attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale o dell'industria petrolchimica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre vietare nuovi investimenti nel settore petrolchimico in Iran.

(9)

Dovrebbero essere altresì vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto dall'Iran di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nonché di prodotti petrolchimici.

(10)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran.

(11)

Dovrebbe inoltre essere vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio.

(12)

Dovrebbero inoltre essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale dell'Iran considerato il suo coinvolgimento nelle attività per aggirare le sanzioni nei confronti dell'Iran.

(13)

Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell'Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare le persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell'Iran.

(14)

Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi applicati ai membri dell'IRGC non dovrebbero più essere limitate ai membri di alto livello ma potrebbero essere applicate agli altri membri dell'IRGC.

(15)

Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(16)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)

altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (5), e non contemplati nella lettera a), tranne per quanto riguarda alcuni prodotti della categoria 5 - Parte 1 e la categoria 5 - Parte 2 dell'allegato I di tale regolamento.

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 3 bis

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

Articolo 3 ter

1.   Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici iraniani.

Articolo 3 quater

1.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o luglio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012.

2.   I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

Articolo 3 quinquies

1.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione, sino al 1o maggio 2012, di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012.

2.   I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.";

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 4 bis

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran:

a)

assistenza tecnica o formazione e altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1;

b)

finanziamento o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave determinate conformemente al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 ter

1.   Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010.

2.   I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

3.   Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012.

4.   I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

Articolo 4 quater

Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi nonché di diamanti a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale dell'Iran, nonché a, da o per conto di persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

Articolo 4 quinquies

È vietata la consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o per il suo beneficio.";

4)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Iran operanti nell'industria petrolchimica iraniana ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran;

b)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, ovvero in imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale industria al di fuori dell'Iran, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

c)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Iran, operanti nell'industria petrolchimica iraniana, e con società controllate o affiliate da esse controllate.";

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1.   I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:

i)

non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 26 luglio 2010;

ii)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 26 luglio 2010.

2.   I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:

i)

non pregiudicano l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 gennaio 2012;

ii)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012.";

6)

l'articolo 19, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

delle altre persone non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II.";

b)

è aggiunta la lettera seguente:

"c)

delle altre persone non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato II.";

7)

l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

dalle persone e entità non menzionate nell'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II.";

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

"c)

dalle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato I che danno il loro sostegno al governo dell'Iran, nonché dalle persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato II.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis.   Riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato II, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui detti pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un'istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

8.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale dell'Iran, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.

9.   Il paragrafo 2 non pregiudica i pagamenti alla Banca centrale dell'Iran in relazione all’esecuzione di contratti conformemente agli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater o 3 quinquies.

10.   Il paragrafo 1 non osta a che la Banca Tejarat, che figura nell'elenco dell'allegato II, effettui un pagamento con fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o percepisca un pagamento dopo la data della sua designazione, se tale pagamento è dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

11.   I paragrafi 7, 8, 9 e 10 fanno salvi i paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 del presente articolo e l'articolo 10, paragrafo 3.";

8)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l'allegato II.";

9)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data dell'indicazione.";

10)

all’articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Le misure relative al divieto di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi iraniani di cui all'articolo 3 bis sono riesaminate entro il 1o maggio 2012, in particolare tenendo in debito conto la disponibilità e la situazione finanziaria per quanto riguarda la fornitura di petrolio greggio e prodotti petroliferi prodotti in paesi diversi dall'Iran, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia degli Stati membri.

3.   Le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 24, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.".

Articolo 2

1.   Le persone ed entità di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

2.   L'entità di cui all'allegato II della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

3.   Le voci di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC sono modificate conformemente all'allegato III della presente decisione. Articolo 3

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

(2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.

(3)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

(4)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(5)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.";


ALLEGATO I

Elenco delle persone e entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)

Recapito postale: Mirdamad Blvd., n. 144, Teheran, Repubblica islamica dell'Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Centralino: +98 21 299 51

Indirizzo cablografico: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Indirizzo SWIFT: BMJIIRTH

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Coinvolgimento in attività volte ad aggirare le sanzioni

23.1.2012

2.

Banca Tejarat

Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sito web: http://www.tejaratbank.ir

Banca di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile.

La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.

Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defense Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Recapito postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Recapito postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. E' stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Recapito postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran

Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi

 

Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Comandante dell'aviazione dell'IRGC, brigadier generale

23.1.2012


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007).

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

BIIS Maritime Limited

Recapito postale: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o Darya-e-khazar shipping Co.

Recapito postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Posseduta o controllata dalla IRISL.

23.1.2012


ALLEGATO II

Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Syracuse S.L


ALLEGATO III

Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Controllata dall' IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l' IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Recapito postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti

Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati Arabi Uniti. E' stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell' IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/31


DECISIONE 2012/36/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1).

(2)

Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2012 le misure restrittive in vigore adottando la decisione 2011/666/PESC (2).

(3)

Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussa.

(4)

Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/639/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«e)

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;

f)

e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c)

di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;

d)

e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;

3)

all’articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V.»;

4)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone elencate negli allegati IIIA, IV e V e dei loro familiari dipendenti;».

Articolo 2

L’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V alla decisione 2010/639/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

(2)  GU L 265 dell’11.10.2011, pag. 17.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco delle persone ed entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)

 

Persone

 

Entità»


24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/33


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/37/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone ed entità dovrebbero essere iscritte nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone ed entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all’articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Brigadier Generale

Jawdat Ibrahim Safi

Comandante del 154o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Maggiore Generale

Muhammad Ali Durgham

Comandante della 4a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Maggiore Generale

Ramadan Mahmoud Ramadan

Comandante del 35o reggimento delle forze speciali

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa.

23.1.2012

4.

Brigadier Generale

Ahmed Yousef Jarad

Comandante della 132a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Deraa, incluso l'uso di mitragliatrici e cannoni contraerei.

23.1.2012

5.

Maggiore Generale

Naim Jasem Suleiman

Comandante della 3a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

6.

Brigadier Generale

Jihad Mohamed Sultan

Comandante della 65a brigata

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

23.1.2012

7.

Maggiore Generale

Fo'ad Hamoudeh

Comandante delle operazioni militari a Idlib

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all'inizio di settembre 2011.

23.1.2012

8.

Maggiore Generale

Bader Aqel

Comandante delle forze speciali

Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.

23.1.2012

9.

Brigadier Generale

Ghassan Afif

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib.

23.1.2012

10.

Brigadier Generale

Mohamed Maaruf

Comandante del 45o reggimento

Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs.

23.1.2012

11.

Brigadier Generale

Yousef Ismail

Comandante della 134a brigata

Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente.

23.1.2012

12.

Brigadier Generale

Jamal Yunes

Comandante del 555o reggimento

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

Brigadier Generale

Mohsin Makhlouf

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

14.

Brigadier Generale

Ali Dawwa

 

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

23.1.2012

15.

Brigadier Generale

Mohamed Khaddor

Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale

Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.

23.1.2012

16.

Maggiore Generale

Suheil Salman Hassan

Comandante della 5a divisione

Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti nel governatorato di Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell'intelligence militare)

Come capo della sezione di Suwayda del dipartimento dell'intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza generale)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Capo della sezione operativa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Capo della sezione regionale di Deraa (direzione della sicurezza politica)

Come capo della sezione regionale di Deraa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

23.1.2012

22.

Mehran (o Mahran) Khwanda

Proprietario della compagnia di trasporti Qadmous Transport Co., nato l'11.5.1938. Passaporti: no 3298 858 (scadenza: 9.5.2004), no 001452904 (scadenza: 29.11.2011, e no 006283523 (scadenza: 28.6.2017).

Fornisce sostegno logistico alla repressione violenta esercitata contro la popolazione civile nelle zone d'azione delle milizie progovernative coinvolte nelle violenze ("shabbiha").

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banca di proprietà dello Stato.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria.

Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banca di proprietà dello Stato.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banca di proprietà dello Stato.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damasco, Siria.

Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Website: www.agrobank.org

Banca di proprietà dello Stato.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano

Tel: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Website: www.slcb.com.lb

Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell'elenco.

Partecipa al finanziamento del regime.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damasco Siria

Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damasco, Siria

Tel: +963 116691100

P.O. Box 9120

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damasco, Siria

Joint venture della GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

23.1.2012


ORIENTAMENTI

24.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/37


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 dicembre 2011

che modifica l’Indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2011/27)

(2012/38/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (1) detta le norme per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

(2)

Data la varietà di operazioni di politica monetaria, è opportuno chiarire nell’allegato IV all’Indirizzo BCE/2010/20 che i fondi di accantonamento relativi alle operazioni di politica monetaria possono essere di diverso tipo, vale a dire che i fondi indicati alla voce 13 del passivo, e richiamati alla voce 7.1 dell’attivo, non sono necessariamente fondi dell’Eurosistema.

(3)

L’Indirizzo BCE/2010/20 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’Indirizzo BCE/2010/20 è modificato come segue:

l’allegato IV all’Indirizzo BCE/2010/20 è sostituito dall’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo ha come destinatarie tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE  (1)

ATTIVO

Voce di bilancio (3)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (4)

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o “in transito”. Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell’oro e b) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatorio

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell’area dell’euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell’area dell’euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)   Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMI. Il conto n. 2 del FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce “Passività verso non residenti nell’area dell’euro denominate in euro”

a)   Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)   DSP

Disponibilità in diritti speciali di prelievo (lorde)

b)   DSP

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

c)   Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dal FMI

c)   Altri crediti

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

2.2

2.2

Saldi con banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero

a)   Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)   Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

b)   Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell’area euro

i)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)   Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

c)   Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell’attivo 11.3 “Altre attività finanziarie”

c)   Prestiti esteri

Depositi a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

d)   Altre attività sull’estero

Banconote e monete metalliche esterne all’area dell’euro

d)   Altre attività sull’estero

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

3

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

a)   Investimenti in titoli all’interno dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell’area euro

i)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)   Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

b)   Altri crediti verso residenti nell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di riacquisto a termine, crediti vari

b)   Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)   Saldi presso banche al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)   Saldi con banche al di fuori dell’area dell’euro

Valore nominale

Obbligatorio

b)   Investimenti in titoli al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell’area dell’euro

i)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore.

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iv)   Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

c)   Prestiti al di fuori dell’area dell’euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”

c)   Prestiti al di fuori dell’area dell’euro

Depositi al valore nominale

Obbligatorio

d)   Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie” emessi da soggetti al di fuori dell’area dell’euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica

i)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

ii)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

iii)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatorio

5

5

Rifinanziamento a favore di enti creditizi dell’area dell’euro in relazione a operazioni di politica monetaria denominate in euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (5)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza normalmente a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità con frequenza mensile e con scadenza normalmente a tre mesi.

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all’erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatorio

6

6

Altri crediti denominati in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”, comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell’area dell’euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell’area dell’euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da un BCN prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatorio

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

Titoli emessi nell’area dell’euro detenuti a fini di politica monetaria. Certificati di debito della BCE acquistati a finalità di fine tuning

a)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore [costo quando la riduzione di valore è iscritta in un fondo di cui alla voce 13, lettera b), del passivo “Fondi di accantonamento”]

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

c)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a diminuzione

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell’attivo “Titoli detenuti a fini di politica monetaria” ed alla voce 11.3 dell’attivo “altre attività finanziarie”; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici derivanti da operazioni anteriori all’UEM, denominati in euro. Strumenti azionari

a)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

b)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

c)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

d)   Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatorio

8

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni Pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche sorti anteriormente all’UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatorio

9

Crediti interni all’Eurosistema (+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatorio

9.2

Crediti equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve estere ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatorio

9.3

Crediti connessi all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+)  (2)

Per le BCN: crediti netti connessi all’applicazione dello schema di distribuzione di banconote, ossia inclusa l’emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all’Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 sulla distribuzione del reddito monetario alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (6)

Per la BCE: crediti relativi all’emissione di banconote della BCE, conformemente alla decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatorio

9.5

Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce 10.4 del passivo “Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

Altri crediti interni all’Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (2)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni in corso già negoziati di incasso

Valore nominale

Obbligatorio

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell’area dell’euro

Monete metalliche in euro qualora l’emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatorio

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, compresa attrezzatura informatica, software

Costo meno ammortamento

Periodi di ammortamento:

computers e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

impianti, mobili e attrezzature all’interno dell’edificio: 10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Consigliato

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli, comprese le azioni e altri strumenti finanziari e saldi (ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti), detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni con enti creditizi di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)   Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Consigliato

b)   Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Consigliato

c)   Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Consigliato

d)   Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

e)   Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

f)   Titoli non negoziabili

Costo soggetto a riduzione di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

Consigliato

g)   Saldi con banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Consigliato

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, futures su tassi d’interesse, contratti sui tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati (ad esempio interessi maturati su un titolo e pagati al venditore in relazione all’acquisto del titolo stesso)

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

9

11.6

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità.

Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell’esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i rispettivi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo “Conti di rivalutazione”). Prestiti su base fiduciaria. Investimenti connessi a depositi in oro di clienti. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell’area dell’euro Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell’esercizio precedente, prima della copertura. Attività nette per il finanziamento delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivalutazione

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

Valore di mercato

Obbligatorio

I crediti esistenti che derivano dall’insolvenza delle controparti dell’Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell’Eurosistema.

Crediti esistenti (da insolvenza)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

Obbligatorio

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell’Eurosistema insolventi

Attività o crediti (da insolvenza)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell’acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

Obbligatorio

12

Perdita d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


PASSIVO

Voce di bilancio (8)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (9)

1

1

Banconote in circolazione  (7)

a)

Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della decisione BCE/2010/23 e della decisione BCE/2010/29

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

Banconote denominate in valute nazionali dell’area dell’euro durante l’anno della sostituzione del contante

b)

Valore nominale

Obbligatorio

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell’elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva minima

Valore nominale

Obbligatorio

2.2

2.2

Depositi overnight

Depositi overnight remunerati a tasso d’interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatorio

2.3

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

Obbligatorio

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all’assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività alla base di altri crediti concessi a tali enti

Valore nominale

Obbligatorio

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro

Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell’attivo “Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro”. Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell’Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di istituti di credito Crediti/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell’Eurosistema

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio

Certificati di debito come descritti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Gli sconti sono ammortizzati

Obbligatorio

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatorio

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo “Conti correnti”); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista.

Valore nominale

Obbligatorio

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di pronti contro termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro.

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Valore nominale o costo delle operazioni di pronti contro termine

Obbligatorio

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro

Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti Passività relative a operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine; di solito operazioni di investimento con l’impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l’ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.

Valore nominale, conversione al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

Passività interne all’Eurosistema (+)

 

 

 

10.1

Passività equivalenti al trasferimento di riserve estere (+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatorio

10.2

Passività connesse all’emissione di certificati di debito della BCE (+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Passività interne all’Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall’emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatorio

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all’interno dell’Eurosistema (+)  (7)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN.

Per le BCN: passività netta correlata all’applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all’Eurosistema collegati all’emissione di banconote della BCE, l’importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione BCE/2010/23

Valore nominale

Obbligatorio

10.4

Altre passività nell’ambito dell’Eurosistema (nette) (+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ovvero saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell’attivo 9.5 “Altri crediti nell’ambito dell’Eurosistema (netti)”

a)

Valore nominale

Obbligatorio

b)

passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine anno e il suo regolamento effettuato ogni anno nell’ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatorio

c)

Altre passività interne all’Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (7)

c)

Valore nominale

Obbligatorio

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese “partite viaggianti” per giroconti

Valore nominale

Obbligatorio

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su tassi di interesse, contratti su tassi a termine, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra a termine e a pronti, al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo in questione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, partite in valuta estera convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

10

12.3

Varie

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell’attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell’esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Depositi in oro dei clienti. Monete metalliche in circolazione qualora l’emittente sia una BCN. Banconote denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro in circolazione che abbiano perso il loro corso legale ma che sono tuttora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se non mostrate sotto la voce del passivo “Fondi di accantonamento”. Passività nette destinate al finanziamento del sistema pensionistico

Valore nominale o costo per le operazioni di pronti contro termine

Consigliato

Depositi in oro dei clienti

Valore di mercato

Depositi in oro dei clienti: obbligatorio

10

13

Fondi di accantonamento

a)

Per prestazioni previdenziali, tassi di cambio e rischi di cambio e di prezzo dell’oro, e per altri scopi, come ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per unità denominate in valuta nazionale dell’area dell’euro che abbiano perso il loro corso legale ma che siano ancora in circolazione dopo l’anno di sostituzione del contante, se tali banconote non sono mostrate sotto la voce 12.3 del passivo “Altre passività/Varie”

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

a)

Costo/valore nominale

Consigliato

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale

Obbligatorio

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l’oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

Obbligatorio

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatorio

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell’attivo “Partecipazione al capitale della BCE” (+)

Valore nominale

Obbligatorio

10

16

Utile d’esercizio

 

Valore nominale

Obbligatorio


(1)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all’Eurosistema che derivano dall’assegnazione delle banconote in euro nell’Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)  Voci da armonizzare. Confronta il considerando 5 del presente indirizzo.

(3)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(4)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.

(5)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(6)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17.

(7)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.

(8)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario settimanale e bilancio consolidato annuale dell’Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bilancio riportato nell’allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell’Eurosistema.

(9)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell’Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell’Eurosistema.»