ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.345.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1386/2011 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (3), la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali a uso commerciale e industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011. |
(2) |
Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La richiesta è stata motivata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull’occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico. |
(3) |
Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali. |
(4) |
Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 le Isole Canarie hanno fatto registrare il livello più alto di tutto il paese (Eurostat: statistiche regionali — tasso di disoccupazione, dalla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica — NUTS 2 regioni, 1999-2009). Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie è consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è là che la domanda locale è stata particolarmente colpita. |
(5) |
Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle Isole Canarie, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni beni elencati nell’allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002. |
(6) |
Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tre nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 3902 10, 3903 11 e 3906 10. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l’economia delle Isole Canarie. |
(7) |
Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5). |
(8) |
In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). |
(9) |
Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. Al fine di procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco dei beni per i quali è prevista una sospensione dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio. |
(10) |
Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali a uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato I.
Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.
Articolo 2
Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.
Articolo 3
La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8.
I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.
2. Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.
Articolo 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 6
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni.
Articolo 7
Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) Parere del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 22 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.
(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(5) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
ALLEGATO I
Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC (1)
4011 20 |
8450 20 |
8522 90 80 |
9006 53 80 |
4011 30 |
8450 90 |
8523 21 |
9006 59 |
4011 61 |
8469 00 91 |
|
9007 10 |
4011 62 |
8472 |
8523 29 39 |
9007 20 |
4011 63 |
|
8523 29 90 |
9008 50 |
4011 69 |
|
8523 49 99 |
|
4011 92 |
|
8523 51 99 |
|
4011 93 |
8473 |
8523 59 99 |
|
4011 94 |
|
8523 80 99 |
|
4011 99 |
8501 |
8525 50 |
9010 10 |
5608 |
|
8525 80 11 |
9010 50 |
6403 40 |
|
8525 80 19 |
9011 |
6403 51 05 |
|
8526 |
|
6403 59 05 |
|
|
|
6403 91 05 |
|
|
|
6403 99 05 |
|
|
9012 |
8415 |
|
|
|
|
|
|
9030 10 |
|
|
8701 |
|
|
|
|
9030 31 |
|
|
|
9030 33 |
|
|
8702 |
9106 |
|
|
8704 21 31 |
9107 |
8418 30 80 |
|
8704 21 39 |
9207 |
8418 40 80 |
|
8704 21 91 |
|
8418 50 |
|
8704 21 99 |
9506 91 90 |
8418 61 |
|
8704 22 |
9507 10 |
8418 69 |
|
8704 23 |
9507 20 90 |
8418 91 |
|
8704 31 31 |
9507 30 |
8418 99 |
|
8704 31 39 |
|
8427 |
|
8704 31 91 |
|
8431 20 |
|
8704 31 99 |
|
8443 31 |
|
|
|
|
|
8704 32 |
|
8443 32 |
8518 40 30 |
8704 90 |
|
8443 39 10 |
|
|
|
8443 39 39 |
8518 90 |
8705 |
|
|
8519 20 |
9006 10 |
|
8450 11 90 |
8519 81 51 |
|
|
8450 12 |
8521 10 95 |
9006 30 |
|
8450 19 |
8522 90 49 |
9006 52 |
|
(1) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
ALLEGATO II
Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC (1)
3901 |
|
5501 |
|
3902 10 |
|
5502 |
|
3903 11 |
|
5503 |
8706 |
3904 10 |
|
5504 |
8707 |
3906 10 |
|
5505 |
8708 |
4407 21 |
|
|
8714 |
|
|
5506 |
|
4407 22 |
|
5507 |
|
|
5108 |
5508 10 10 |
|
4407 25 |
5110 |
5508 20 10 |
|
|
5111 |
5509 |
|
|
|
5510 |
|
4407 26 |
|
5512 |
|
|
|
5513 |
|
|
|
5514 |
9002 90 |
4407 29 |
|
5515 |
9006 91 |
|
|
5516 |
9007 91 |
|
|
6001 |
9007 92 |
|
|
6002 |
9008 90 |
|
5112 |
|
9010 90 |
|
|
6217 90 |
9104 |
4407 99 |
|
6305 |
9108 |
4410 |
|
|
9109 |
4412 |
|
|
|
|
5205 |
|
|
|
5208 |
|
9110 |
|
5209 |
|
|
|
5210 |
|
|
|
5212 |
6309 |
|
|
5401 10 12 |
6406 |
|
|
5401 10 14 |
7601 |
9111 |
|
5401 20 10 |
|
9112 |
|
5402 |
8529 10 80 |
9114 |
|
5403 |
8529 10 95 |
|
|
5404 11 |
8529 90 |
|
|
5404 90 |
|
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5407 |
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5408 |
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|
(1) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
DIRETTIVE
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/8 |
DIRETTIVA 2011/96/UE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2011
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando conformemente alla procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (3), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (4). Poiché essa deve ora essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di razionalità e chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06 (5), occorre riformulare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/435/CEE, chiarendo che le regole di cui a dette disposizioni sono adottate dal Consiglio conformemente alla procedura prevista dal trattato. È inoltre opportuno aggiornare gli allegati a tale direttiva. |
(3) |
La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre. |
(4) |
I raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nell’Unione condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato interno. Queste operazioni non dovrebbero essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. Occorre quindi prevedere per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale. |
(5) |
I raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie. |
(6) |
Prima dell’entrata in vigore della direttiva 90/435/CEE, le disposizioni fiscali che disciplinavano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variavano sensibilmente da uno Stato membro all’altro ed erano, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro. La cooperazione tra società di Stati membri diversi veniva perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro. Occorreva eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione. |
(7) |
Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato membro della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili. |
(8) |
Per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre. |
(9) |
La corresponsione degli utili a una stabile organizzazione della società madre come pure la percezione degli utili da parte della stessa dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D’altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l’applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato. |
(10) |
In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate. |
(11) |
Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d’imposta. Nel caso di credito d’imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della presente direttiva. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:
a) |
alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri; |
b) |
alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali; |
c) |
alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione; |
d) |
alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie. |
2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
a) |
«società di uno Stato membro» qualsiasi società:
|
b) |
«stabile organizzazione» una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno. |
Articolo 3
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
a) |
la qualità di società madre è riconosciuta:
|
b) |
«società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a). |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:
a) |
di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto; |
b) |
di non applicare la presente direttiva a quelle società di tale Stato membro che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione. |
Articolo 4
1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
a) |
si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione; o |
b) |
li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta. |
2. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato membro della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato membro delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto a imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti della società figlia.
Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato membro della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.
3. Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.
In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società.
5. Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data dell’entrata in vigore effettiva di un sistema comune d’imposta sulle società.
Articolo 5
Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Articolo 6
Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.
Articolo 7
1. L’espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
La direttiva 90/435/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 10
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) Parere espresso il 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 73.
(3) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.
(4) Cfr. allegato II, parte A.
(5) Racc. 2008, pag. I-03189.
ALLEGATO I
PARTE A
Elenco delle società di cui all’articolo 2, lettera a), punto i)
a) |
Le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (1) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2) e le società cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (3) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (4); |
b) |
le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società; |
c) |
le società di diritto bulgaro denominate «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия» costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; |
d) |
le società di diritto ceco denominate: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»; |
e) |
le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»; |
f) |
le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società; |
g) |
le società di diritto estone denominate: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»; |
h) |
le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989; |
i) |
le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)» e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all’imposta greca sulle società; |
j) |
le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità soggette all’imposta spagnola sulle società («Impuesto sobre sociedades»); |
k) |
le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, «coopératives», «unions de coopératives» e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società; |
l) |
le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale; |
m) |
in diritto cipriota: «εταιρείες» così come definite nella legge relativa all’imposta sul reddito; |
n) |
le società di diritto lettone denominate: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»; |
o) |
le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica; |
p) |
le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società; |
q) |
le società di diritto ungherese denominate: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»; |
r) |
le società di diritto maltese denominate: «Kumpaniji tà Responsabilità Limitata», «Soċjetajiet en commandite lil-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»; |
s) |
le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società; |
t) |
le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen» e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all’imposta austriaca sulle società; |
u) |
le società di diritto polacco denominate: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»; |
v) |
le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese; |
w) |
le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți curăspundere limitată»; |
x) |
le società di diritto sloveno denominate: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»; |
y) |
le società di diritto slovacco denominate: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»; |
z) |
le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; |
aa) |
le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»; |
ab) |
le società registrate a norma del diritto del Regno Unito. |
PARTE B
Elenco delle imposte di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii)
— |
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio, |
— |
корпоративен данък in Bulgaria, |
— |
daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca, |
— |
selskabsskat in Danimarca, |
— |
Körperschaftssteuer in Germania, |
— |
tulumaks in Estonia, |
— |
corporation tax in Irlanda, |
— |
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia, |
— |
impuesto sobre sociedades in Spagna, |
— |
impôt sur les sociétés in Francia, |
— |
imposta sul reddito delle società in Italia, |
— |
φόρος εισοδήματος in Cipro, |
— |
uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia, |
— |
pelno mokestis in Lituania, |
— |
impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo, |
— |
társasági adó, osztalékadó in Ungheria, |
— |
taxxa fuq l-income in Malta, |
— |
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi, |
— |
Körperschaftssteuer in Austria, |
— |
podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia, |
— |
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo, |
— |
impozit pe profit in Romania, |
— |
davek od dobička pravnih oseb in Slovenia, |
— |
daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia, |
— |
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, |
— |
statlig inkomstskatt in Svezia, |
— |
corporation tax nel Regno Unito. |
(1) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive
(di cui all’articolo 9)
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio |
|
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XI.B.I.3 |
|
Direttiva 2003/123/CE del Consiglio |
|
Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 9.8 |
|
Direttiva 2006/98/CE del Consiglio |
Allegato, limitatamente al punto 7 |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 9)
Direttiva |
Termine di recepimento |
90/435/CEE |
31 dicembre 1991 |
2003/123/CE |
1o gennaio 2005 |
2006/98/CE |
1o gennaio 2007 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 90/435/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, primo paragrafo, primo, secondo, terzo e quarto trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, primo paragrafo, prima parte dell’alinea |
Articolo 2, alinea |
Articolo 2, primo paragrafo, seconda parte dell’alinea |
Articolo 2, lettera a), alinea |
Articolo 2, primo paragrafo, lettera a) |
Articolo 2, lettera a), punto i) |
Articolo 2, primo paragrafo, lettera b) |
Articolo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), alinea del primo comma e secondo comma |
Articolo 2, lettera a), punto iii) |
Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino |
Allegato I, parte B, dal primo al ventisettesimo trattino |
Articolo 2, secondo paragrafo |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 3, primo paragrafo, alinea |
Articolo 3, paragrafo 1, alinea |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), parole iniziali |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), alinea |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), primo comma, parole finali |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), terzo comma |
— |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), quarto comma |
— |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera b) |
Articolo 3, primo paragrafo, lettera b) |
Articolo 3, secondo paragrafo, primo e secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 4, primo paragrafo, primo e secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 4, primo paragrafo bis |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, secondo paragrafo, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, secondo paragrafo, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articolo 8, primo paragrafo |
— |
Articolo 8, secondo paragrafo |
Articolo 8 |
__ |
Articolo 9 |
__ |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Allegato |
Allegato I, parte A |
__ |
Allegato II |
__ |
Allegato III |
DECISIONI
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/17 |
DECISIONE N. 895/2011/UE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/546/CE del Consiglio (2), autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni o riduzioni dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie. L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o le riduzioni dall’imposta AIEM. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti di produzione locale e gli altri prodotti non può essere superiore al 5, 15 o 25 %. |
(2) |
È giustificato prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, dato che gli elementi di base che giustificano l’autorizzazione prevista da tale decisione rimangono invariati. A questo proposito, la relazione della Commissione al Consiglio, del 28 agosto 2008, relativa all’applicazione del regime speciale d’imposta AIEM nelle isole Canarie, ha confermato che il funzionamento dell’imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare la decisione 2002/546/CE. |
(3) |
Inoltre la relazione che la Commissione ha ricevuto dalle autorità spagnole conferma che gli svantaggi che hanno giustificato l’autorizzazione dell’esenzione totale e della riduzione dell’imposta AIEM a un elenco di prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie sono ancora esistenti. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/546/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2002/546/CE, la data del 31 dicembre 2011 è sostituita con quella del 31 dicembre 2013.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) Parere del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22.
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/18 |
DECISIONE N. 896/2011/UE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
la decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare (2) autorizza la Francia ad applicare, nel territorio della Francia continentale e per il rum «tradizionale» prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum «tradizionale» cui si applica l’accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4). L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012. |
(2) |
Per adattare i termini della decisione 2007/659/CE all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e tenendo presente che il rum «tradizionale» è prodotto soltanto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, è opportuno pertanto fare riferimento nella presente decisione di modifica esclusivamente alle suddette quattro regioni ultraperiferiche. |
(3) |
In conformità all’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione la relazione ivi prevista, in cui figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (5) («decisione in materia di aiuti di Stato»). |
(4) |
Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum «tradizionale» assoggettati a un’accisa di aliquota ridotta immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2 %, passando da 96 100 ettolitri di alcole puro nel 2007 a 105 700 ettolitri nel 2010. A condizione che tale tendenza continui, i quantitativi di rum «tradizionale» immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 ettolitri nel 2011, 112 600 ettolitri nel 2012 e 116 200 ettolitri nel 2013, superando così il contingente di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE. |
(5) |
Il considerando 9 della decisione 2007/659/CE sottolinea che, allo scopo di preservare l’attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d’oltremare ai quali si possa applicare un’aliquota ridotta dell’accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato. È pertanto necessario aumentare il contingente annuale di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 ettolitri, compreso il contingente per il 2011 per garantire la continuità, tenendo conto dell’aumento previsto per tale anno. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3 %, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2 % osservato nel periodo 2007-2010. |
(6) |
È inoltre necessario prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione in materia di aiuti di Stato. |
(7) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/659/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/659/CE è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 In deroga all’articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.»; |
3) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (6), e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 %. |
4) |
l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010. Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 detta aliquota è limitata a un contingente annuale di 120 000 ettolitri.»; |
5) |
nell’articolo 5, la data del «31 dicembre 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
(1) Parere del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12.
(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.
(4) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(5) GU C 15 del 22.1.2008, pag. 1.
(6) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.»;
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1387/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2011
che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) a opera del regolamento (CE) n. 1055/2009 della Commissione (3) è stato constatato che le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 contengono all’articolo 7 ter, paragrafo 3, un errore relativo alla data di inizio per la presentazione delle domande di titoli di esportazione. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Nell’articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 290 del 6.11.2009, pag. 64.
DECISIONI
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 19 dicembre 2011
recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(2011/897/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,
vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera in data 10 novembre 2011, il presidente della Banca centrale europea, sig. Mario DRAGHI, ha annunciato la decisione del sig. Lorenzo BINI SMAGHI di dimettersi dalle sue funzioni nell’ambito del comitato esecutivo con effetto a decorrere dalla fine del 31 dicembre 2011. È pertanto necessario nominare un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. |
(2) |
Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Benoît COEURÉ il quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Benoît COEURÉ è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere emesso il 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere emesso l’8 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti
[notificata con il numero C(2011) 9562]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/898/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, basate tra l’altro sui principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso prevede che gli operatori del settore alimentare rispettino determinate procedure basate su tali principi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, e integra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 852/2004 includono requisiti strutturali per gli stabilimenti di trasformazione del latte, e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004 includono requisiti strutturali per tali stabilimenti nonché requisiti d’igiene concernenti il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari. |
(3) |
A norma dell’articolo 2 della decisione 2009/852/CE della Commissione (3), determinati requisiti strutturali fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, agli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania elencati nell’allegato I della suddetta decisione. |
(4) |
La decisione 2009/852/CE stabilisce inoltre che, in deroga alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II di tale decisione possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate. |
(5) |
La decisione 2009/852/CE prescrive inoltre che gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati all’allegato III della stessa possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme senza linee di produzione separate. |
(6) |
Nel settembre 2011 la Romania ha informato la Commissione che, a partire da gennaio 2012, tutti gli stabilimenti di trasformazione del latte attualmente elencati nell’allegato I della decisione 2009/852/CE saranno conformi ai requisiti strutturali fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. L’articolo 2 della decisione 2009/852/CE va pertanto soppresso. |
(7) |
Gli allegati II e III della decisione 2009/852/CE devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(8) |
La Romania ha inoltre informato la Commissione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore della decisione 2009/852/CE, la quantità di latte crudo conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte in tale Stato membro, è aumentata considerevolmente. La Romania ha inoltre definito un piano d’azione finalizzato a coprire l’intera catena di produzione del latte in tale Stato membro, in modo da garantire la conformità alle norme dell’UE. |
(9) |
Tuttavia, sulla base della relazione presentata dalla Romania a norma dell’articolo 6 della decisione 2009/852/CE e delle informazioni fornite dalle autorità rumene al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 ottobre 2011, la situazione del settore lattiero rumeno non è ancora conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
(10) |
Tenendo conto della situazione attuale e per non vanificare gli sforzi compiuti dalle autorità rumene, è opportuno estendere l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/852/CE. |
(11) |
La Romania deve portare avanti il processo finalizzato a rendere il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III della decisione 2009/852/CE conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
(12) |
La Romania deve, in particolare, continuare a sorvegliare la situazione e presentare alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti verso la piena conformità a tali requisiti. In base alle conclusioni di tali relazioni occorre adottare misure adeguate. |
(13) |
La decisione 2009/852/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/852/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è soppresso; |
2) |
all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
3) |
all’articolo 4, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
4) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La Romania presenta relazioni annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:
La prima relazione annuale è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, e la seconda entro il 31 ottobre 2013. Per tali relazioni è utilizzato il modulo figurante nell’allegato IV. 2. La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. Qualora, in base alle relazioni presentate dalla Romania, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»; |
5) |
all’articolo 7, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
6) |
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione 2009/852/CE sono modificati come segue.
1) |
l’allegato I è soppresso; |
2) |
gli allegati II e III sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO II ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3
ALLEGATO III ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4
|
29.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria
[notificata con il numero C(2011) 9568]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/899/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme includono le prescrizioni d’igiene per il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari. |
(2) |
La decisione 2009/861/CE della Commissione (2) prevede alcune deroghe alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 per gli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria elencati in tale decisione. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2011. |
(3) |
Di conseguenza, in deroga alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 853/2004, ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di cui all’allegato I della decisione 2009/861/CE è consentito trasformare latte conforme e non conforme a condizione che tale trasformazione di latte conforme e non conforme sia effettuata in linee di produzione separate. Inoltre, determinati stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II di tale decisione possono trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate. |
(4) |
La Bulgaria ha informato la Commissione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore della decisione 2009/861/CE, la quantità di latte crudo conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte in tale Stato membro, è aumentata considerevolmente. La Bulgaria ha inoltre definito un piano d’azione finalizzato a coprire l’intera catena di produzione del latte in tale Stato membro, in modo da garantire la conformità alle norme dell’UE. |
(5) |
Tuttavia, sulla base del rapporto presentato dalla Bulgaria a norma dell’articolo 5 della decisione 2009/861/CE e delle informazioni fornite dalle autorità bulgare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 ottobre 2011, la situazione del settore lattiero bulgaro non è ancora conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
(6) |
Tenendo conto della situazione attuale e per non vanificare gli sforzi compiuti dalle autorità bulgare, è opportuno estendere l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/861/CE. |
(7) |
La Bulgaria deve portare avanti il processo finalizzato a rendere il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati della decisione 2009/861/CE conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. |
(8) |
La Bulgaria deve, in particolare, continuare a sorvegliare la situazione e presentare alla Commissione rapporti periodici sui progressi compiuti verso la piena conformità a tali requisiti. In base alle conclusioni di tali rapporti occorre adottare misure adeguate. |
(9) |
La decisione 2009/861/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/861/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
2) |
all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
3) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. La Bulgaria presenta rapporti annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:
Il primo rapporto annuale è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, il secondo entro il 31 ottobre 2013. Per tali rapporti è utilizzato il modulo figurante nell’allegato III. 2. La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati I e II ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004. Qualora, in base ai rapporti presentati dalla Bulgaria, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»; |
4) |
all’articolo 6, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»; |
5) |
gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 83.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Elenco degli stabilimenti lattieri autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all’articolo 2
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città/via o comune/regione |
1 |
BG 0412010 |
“Bi Si Si Handel” OOD |
gr. Elena ul. “Treti mart” 19 |
2 |
BG 0612027 |
“Mlechen ray – 2” EOOD |
gr. Vratsa kv. “Bistrets” |
3 |
BG 0612043 |
ET “Zorov- 91 -Dimitar Zorov” |
gr. Vratsa Mestnost “Parshevitsa” |
4 |
BG 2012020 |
“Yotovi” OOD |
gr. Sliven kv. “Rechitsa” |
5 |
BG 2512020 |
“Mizia-Milk” OOD |
gr. Targovishte Industrialna zona |
6 |
BG 2112001 |
“Rodopeya — Belev” EOOD |
gr. Smolyan, Ul. “Trakya” 20 |
7 |
BG 1212001 |
“S i S — 7” EOOD |
gr. Montana “Vrachansko shose” 1 |
8 |
BG 2812003 |
“Balgarski yogurt” OOD |
s. Veselinovo, obl. Yambolska |
ALLEGATO II
Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all’articolo 3
N. |
N. veterinario |
Nome dello stabilimento |
Città/via o comune/regione |
1 |
BG 2412037 |
“Stelimeks” EOOD |
s. Asen |
2 |
0912015 |
“Anmar” OOD |
s. Padina obsht. Ardino |
3 |
0912016 |
OOD “Persenski” |
s. Zhaltusha obsht. Ardino |
4 |
1012014 |
ET “Georgi Gushterov DR” |
s. Yahinovo |
5 |
1012018 |
“Evro miyt end milk” EOOD |
gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo |
6 |
1112004 |
“Matev-Mlekoprodukt” OOD |
s. Goran |
7 |
1112017 |
ET “Rima-Rumen Borisov” |
s. Vrabevo |
8 |
1312023 |
“Inter-D” OOD |
s. Kozarsko |
9 |
1612049 |
“Alpina -Milk” EOOD |
s. Zhelyazno |
10 |
1612064 |
OOD “Ikay” |
s. Zhitnitsa obsht. Kaloyanovo |
11 |
2112008 |
MK “Rodopa milk” |
s. Smilyan obsht. Smolyan |
12 |
2412039 |
“Penchev” EOOD |
gr. Chirpan ul. “Septemvriytsi” 58 |
13 |
2512021 |
“Keya-Komers-03” EOOD |
s. Svetlen |
14 |
0112014 |
ET “Veles-Kostadin Velev” |
gr. Razlog ul. “Golak” 14 |
15 |
2312041 |
“Danim-D.Stoyanov” EOOD |
gr. Elin Pelin m-st Mansarovo |
16 |
2712010 |
“Kamadzhiev-milk” EOOD |
s. Kriva reka obsht. N.Kozlevo |
17 |
0712001 |
“Ben Invest” OOD |
s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
18 |
1512012 |
ET “Ahmed Tatarla” |
s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol |
19 |
2212027 |
“Ekobalkan” OOD |
gr. Sofia bul “Evropa” 138 |
20 |
2312030 |
ET “Favorit- D.Grigorov” |
s. Aldomirovtsi |
21 |
2312031 |
ET “Belite kamani” |
s. Dragotintsi |
22 |
BG 1512033 |
ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev” |
s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi |
23 |
BG 1512029 |
“Lavena” OOD |
s. Dolni Dębnik obl. Pleven |
24 |
BG 1612028 |
ET “Slavka Todorova” |
s. Trud obsht. Maritsa |
25 |
BG 1612051 |
ET “Radev-Radko Radev” |
s. Kurtovo Konare obl. Plovdiv |
26 |
BG 1612066 |
“Lakti ko” OOD |
s. Bogdanitza |
27 |
BG 2112029 |
ET “Karamfil Kasakliev” |
gr. Dospat |
28 |
BG 0912004 |
“Rodopchanka” OOD |
s. Byal izvor obsht. Ardino |
29 |
0112003 |
ET “Vekir” |
s. Godlevo |
30 |
0112013 |
ET “Ivan Kondev” |
gr. Razlog Stopanski dvor |
31 |
0212037 |
“Megakomers” OOD |
s. Lyulyakovo obsht. Ruen |
32 |
0512003 |
SD “LAF-Velizarov i sie” |
s. Dabravka obsht. Belogradchik |
33 |
0612035 |
OOD “Nivego” |
s. Chiren |
34 |
0612041 |
ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova” |
gr. Vratsa ul. “Ilinden” 3 |
35 |
0612042 |
ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova” |
gr. Krivodol ul. “Vasil Levski” |
36 |
1012008 |
“Kentavar” OOD |
s. Konyavo obsht. Kyustendil |
37 |
1212022 |
“Milkkomm” EOOD |
gr. Lom ul. “Al.Stamboliyski” 149 |
38 |
1212031 |
“ADL” OOD |
s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi |
39 |
1512006 |
“Mandra” OOD |
s. Obnova obsht. Levski |
40 |
1512008 |
ET “Petar Tonovski-Viola” |
gr. Koynare ul. “Hr.Botev” 14 |
41 |
1512010 |
ET “Militsa Lazarova-90” |
gr. Slavyanovo, ul.” Asen Zlatarev” 2 |
42 |
1612024 |
SD “Kostovi - EMK” |
gr. Saedinenie ul. “L.Karavelov” 5 |
43 |
1612043 |
ET “Dimitar Bikov” |
s. Karnare obsht. “Sopot” |
44 |
1712046 |
ET “Stem-Tezdzhan Ali” |
gr. Razgrad ul. “Knyaz Boris”23 |
45 |
2012012 |
ET “Olimp-P.Gurtsov” |
gr. Sliven m-t “Matsulka” |
46 |
2112003 |
“Milk- inzhenering” OOD |
gr. Smolyan ul. “Chervena skala” 21 |
47 |
2112027 |
“Keri” OOD |
s. Borino, obsht. Borino |
48 |
2312023 |
“Mogila” OOD |
gr. Godech, ul. “Ruse” 4 |
49 |
2512018 |
“Biomak” EOOD |
gr. Omurtag ul. “Rodopi” 2 |
50 |
2712013 |
“Ekselans” OOD |
s. Osmar, obsht. V. Preslav |
51 |
2812018 |
ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov” |
s. General Inzovo, obl. Yambolska |
52 |
2812010 |
ET “Mladost-2-Yanko Yanev” |
gr. Yambol, ul. “Yambolen” 13 |
53 |
BG 1012020 |
ET “Petar Mitov-Universal” |
s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil |
54 |
BG 1112016 |
Mandra “IPZHZ” |
gr. Troyan ul. “V.Levski” 281 |
55 |
BG 1712042 |
ET “Madar” |
s. Terter |
56 |
BG 2612042 |
“Bulmilk” OOD |
s. Konush obl. Haskovska |
57 |
BG 0912011 |
ET “Alada-Mohamed Banashak” |
s. Byal izvor obsht. Ardino |
58 |
1112026 |
“ABLAMILK” EOOD |
gr. Lukovit ul. “Yordan Yovkov” 13 |
59 |
1312005 |
“Ravnogor” OOD |
s. Ravnogor |
60 |
1712010 |
“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD |
s. Yuper Industrialen kvartal |
61 |
1712013 |
ET “Deniz” |
s. Ezerche |
62 |
2012011 |
ET “Ivan Gardev 52” |
gr. Kermen ul. “Hadzhi Dimitar” 2 |
63 |
2012024 |
ET “Denyo Kalchev 53” |
gr. Sliven ul. “Samuilovsko shose” 17 |
64 |
2112015 |
OOD “Rozhen Milk” |
s. Davidkovo, obsht. Banite |
65 |
2112026 |
ET “Vladimir Karamitev” |
s. Varbina obsht. Madan |
66 |
2312007 |
ET “Agropromilk” |
gr. Ihtiman ul. “P.Slaveikov” 19 |
67 |
BG 1812008 |
“Vesi” OOD |
s. Novo selo |
68 |
BG 2512003 |
“Si Vi Es” OOD |
gr. Omurtag Promishlena zona |
69 |
BG 2612034 |
ET “Eliksir-Petko Petev” |
s. Gorski izvor |
70 |
BG 1812003 |
“Sirma Prista” AD |
gr. Ruse bul. “3-ti mart” 51 |
71 |
BG 2512001 |
“Mladost -2002” OOD |
gr. Targovishte bul.”29-ti yanuari” 7 |
72 |
0812030 |
“FAMA” AD |
gr. Dobrich bul. “Dobrudzha” 2 |
73 |
0912003 |
“Koveg-mlechni produkti” OOD |
gr. Kardzhali Promishlena zona |
74 |
1412015 |
ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000” |
s. Stefanovo obsht. Radomir |
75 |
1712017 |
“Diva 02” OOD |
gr. Isperih ul. “An.Kanchev” |
76 |
1712037 |
ET “Ali Isliamov” |
s. Yasenovets |
77 |
1712043 |
“Maxima milk” OOD |
s. Samuil |
78 |
1812005 |
“DAV - Viktor Simonov” EOOD |
gr. Vetovo ul. “Han Kubrat” 52 |
79 |
2012010 |
“Saray” OOD |
s. Mokren |
80 |
2012032 |
“Kiveks” OOD |
s.Kovachite |
81 |
2012036 |
“Minchevi” OOD |
s. Korten |
82 |
2212009 |
“Serdika -94” OOD |
gr. Sofia kv. Zheleznitza |
83 |
2312028 |
ET “Sisi Lyubomir Semkov” |
s. Anton |
84 |
2312033 |
“Balkan spetsial” OOD |
s. Gorna Malina |
85 |
2312039 |
EOOD “Laktoni” |
s. Ravno pole, obl. Sofiyska |
86 |
2412040 |
“Inikom” OOD |
gr. Galabovo ul. “G.S.Rakovski” 11 |
87 |
2512011 |
ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova” |
s. Krepcha obsht. Opaka |
88 |
2612015 |
ET “Detelina 39” |
s. Brod |
89 |
2812002 |
“Arachievi” OOD |
s. Kirilovo, obl. Yambolskà |
90 |
BG 1612021 |
ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov” |
s. Briagovo obsht. Gulyantsi |
91 |
BG 2012019 |
“Hemus-Milk komers” OOD |
gr. Sliven Promishlena zona Zapad |
92 |
2012008 |
“Raftis” EOOD |
s. Byala |
93 |
2112023 |
ET “Iliyan Isakov” |
s. Trigrad obsht. Devin |
94 |
2312020 |
“MAH 2003” EOOD |
gr. Etropole bul. “Al. Stamboliyski” 21 |
95 |
2712005 |
“Nadezhda” OOD |
s. Kliment |