ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.345.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
29 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

17

 

*

Decisione n. 896/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

18

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1387/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

20

 

 

DECISIONI

 

 

2011/897/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 19 dicembre 2011, recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

21

 

 

2011/898/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti [notificata con il numero C(2011) 9562]  ( 1 )

22

 

 

2011/899/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 9568]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1386/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie (3), la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali a uso commerciale e industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011.

(2)

Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La richiesta è stata motivata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull’occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.

(3)

Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali.

(4)

Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 le Isole Canarie hanno fatto registrare il livello più alto di tutto il paese (Eurostat: statistiche regionali — tasso di disoccupazione, dalla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica — NUTS 2 regioni, 1999-2009). Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie è consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è là che la domanda locale è stata particolarmente colpita.

(5)

Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle Isole Canarie, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni beni elencati nell’allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002.

(6)

Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tre nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 3902 10, 3903 11 e 3906 10. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l’economia delle Isole Canarie.

(7)

Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5).

(8)

In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(9)

Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. Al fine di procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici necessari dell’elenco dei beni per i quali è prevista una sospensione dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.

(10)

Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali a uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato I.

Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.

Articolo 2

Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell’allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Articolo 3

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1.   Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8.

I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2.   Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

3.   Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 6

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni.

Articolo 7

Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 247 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  Parere del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 22 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO I

Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).


DIRETTIVE

29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/8


DIRETTIVA 2011/96/UE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando conformemente alla procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (3), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (4). Poiché essa deve ora essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di razionalità e chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06 (5), occorre riformulare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/435/CEE, chiarendo che le regole di cui a dette disposizioni sono adottate dal Consiglio conformemente alla procedura prevista dal trattato. È inoltre opportuno aggiornare gli allegati a tale direttiva.

(3)

La presente direttiva intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

(4)

I raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nell’Unione condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così il buon funzionamento del mercato interno. Queste operazioni non dovrebbero essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. Occorre quindi prevedere per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale.

(5)

I raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie.

(6)

Prima dell’entrata in vigore della direttiva 90/435/CEE, le disposizioni fiscali che disciplinavano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variavano sensibilmente da uno Stato membro all’altro ed erano, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro. La cooperazione tra società di Stati membri diversi veniva perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro. Occorreva eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione.

(7)

Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato membro della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili.

(8)

Per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre.

(9)

La corresponsione degli utili a una stabile organizzazione della società madre come pure la percezione degli utili da parte della stessa dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D’altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l’applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.

(10)

In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

(11)

Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d’imposta. Nel caso di credito d’imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della presente direttiva.

(12)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

a)

alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;

b)

alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali;

c)

alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione;

d)

alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

2.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a)

«società di uno Stato membro» qualsiasi società:

i)

che abbia una delle forme enumerate nell’allegato I, parte A;

ii)

che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori dell’Unione;

iii)

che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate;

b)

«stabile organizzazione» una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.

Articolo 3

1.   Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)

la qualità di società madre è riconosciuta:

i)

almeno a una società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni;

ii)

alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 10 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro;

b)

«società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

a)

di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

b)

di non applicare la presente direttiva a quelle società di tale Stato membro che non conservino, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Articolo 4

1.   Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione; o

b)

li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.

2.   La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato membro della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato membro delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto a imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato membro della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato membro della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all’articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.

3.   Ogni Stato membro ha la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.

In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.

4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fino alla data dell’effettiva entrata in vigore di un sistema comune d’imposta sulle società.

5.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data dell’entrata in vigore effettiva di un sistema comune d’imposta sulle società.

Articolo 5

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Articolo 6

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

Articolo 7

1.   L’espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 90/435/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Parere espresso il 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 73.

(3)  GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  Racc. 2008, pag. I-03189.


ALLEGATO I

PARTE A

Elenco delle società di cui all’articolo 2, lettera a), punto i)

a)

Le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (1) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2) e le società cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (3) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (4);

b)

le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta belga sulle società;

c)

le società di diritto bulgaro denominate «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия» costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

d)

le società di diritto ceco denominate: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

e)

le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;

f)

le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società;

g)

le società di diritto estone denominate: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

h)

le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;

i)

le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)» e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all’imposta greca sulle società;

j)

le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità soggette all’imposta spagnola sulle società («Impuesto sobre sociedades»);

k)

le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d’assurances mutuelles», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, «coopératives», «unions de coopératives» e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società;

l)

le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

m)

in diritto cipriota: «εταιρείες» così come definite nella legge relativa all’imposta sul reddito;

n)

le società di diritto lettone denominate: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

o)

le società di diritto lituano dotate di personalità giuridica;

p)

le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società;

q)

le società di diritto ungherese denominate: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;

r)

le società di diritto maltese denominate: «Kumpaniji tà Responsabilità Limitata», «Soċjetajiet en commandite lil-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;

s)

le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società;

t)

le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen» e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all’imposta austriaca sulle società;

u)

le società di diritto polacco denominate: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

v)

le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;

w)

le società di diritto rumeno denominate: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți curăspundere limitată»;

x)

le società di diritto sloveno denominate: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;

y)

le società di diritto slovacco denominate: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»;

z)

le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

aa)

le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»;

ab)

le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

PARTE B

Elenco delle imposte di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

корпоративен данък in Bulgaria,

daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

selskabsskat in Danimarca,

Körperschaftssteuer in Germania,

tulumaks in Estonia,

corporation tax in Irlanda,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

impuesto sobre sociedades in Spagna,

impôt sur les sociétés in Francia,

imposta sul reddito delle società in Italia,

φόρος εισοδήματος in Cipro,

uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

pelno mokestis in Lituania,

impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

társasági adó, osztalékadó in Ungheria,

taxxa fuq l-income in Malta,

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

Körperschaftssteuer in Austria,

podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

impozit pe profit in Romania,

davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

statlig inkomstskatt in Svezia,

corporation tax nel Regno Unito.


(1)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(3)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

(4)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 9)

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio

(GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6).

 

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto XI.B.I.3

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196).

 

Direttiva 2003/123/CE del Consiglio

(GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 9.8

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555).

 

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

Allegato, limitatamente al punto 7

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 9)

Direttiva

Termine di recepimento

90/435/CEE

31 dicembre 1991

2003/123/CE

1o gennaio 2005

2006/98/CE

1o gennaio 2007


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 90/435/CE

Presente direttiva

Articolo 1, primo paragrafo, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, primo paragrafo, prima parte dell’alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, primo paragrafo, seconda parte dell’alinea

Articolo 2, lettera a), alinea

Articolo 2, primo paragrafo, lettera a)

Articolo 2, lettera a), punto i)

Articolo 2, primo paragrafo, lettera b)

Articolo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), alinea del primo comma e secondo comma

Articolo 2, lettera a), punto iii)

Articolo 2, primo paragrafo, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I, parte B, dal primo al ventisettesimo trattino

Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 2, lettera b)

Articolo 3, primo paragrafo, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), parole iniziali

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), alinea

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), primo comma, parole finali

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), terzo comma

Articolo 3, primo paragrafo, lettera a), quarto comma

Articolo 3, primo paragrafo, lettera b)

Articolo 3, primo paragrafo, lettera b)

Articolo 3, secondo paragrafo, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, primo paragrafo, primo e secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, primo paragrafo bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, secondo paragrafo, prima frase

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, secondo paragrafo, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, primo paragrafo

Articolo 8, secondo paragrafo

Articolo 8

__

Articolo 9

__

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Allegato

Allegato I, parte A

__

Allegato II

__

Allegato III


DECISIONI

29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/17


DECISIONE N. 895/2011/UE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/546/CE del Consiglio (2), autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni o riduzioni dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie. L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o le riduzioni dall’imposta AIEM. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti di produzione locale e gli altri prodotti non può essere superiore al 5, 15 o 25 %.

(2)

È giustificato prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, dato che gli elementi di base che giustificano l’autorizzazione prevista da tale decisione rimangono invariati. A questo proposito, la relazione della Commissione al Consiglio, del 28 agosto 2008, relativa all’applicazione del regime speciale d’imposta AIEM nelle isole Canarie, ha confermato che il funzionamento dell’imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare la decisione 2002/546/CE.

(3)

Inoltre la relazione che la Commissione ha ricevuto dalle autorità spagnole conferma che gli svantaggi che hanno giustificato l’autorizzazione dell’esenzione totale e della riduzione dell’imposta AIEM a un elenco di prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie sono ancora esistenti.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/546/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla prima frase dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2002/546/CE, la data del 31 dicembre 2011 è sostituita con quella del 31 dicembre 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  Parere del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22.


29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/18


DECISIONE N. 896/2011/UE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare (2) autorizza la Francia ad applicare, nel territorio della Francia continentale e per il rum «tradizionale» prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum «tradizionale» cui si applica l’accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4). L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.

(2)

Per adattare i termini della decisione 2007/659/CE all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e tenendo presente che il rum «tradizionale» è prodotto soltanto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, è opportuno pertanto fare riferimento nella presente decisione di modifica esclusivamente alle suddette quattro regioni ultraperiferiche.

(3)

In conformità all’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione la relazione ivi prevista, in cui figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (5) («decisione in materia di aiuti di Stato»).

(4)

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum «tradizionale» assoggettati a un’accisa di aliquota ridotta immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2 %, passando da 96 100 ettolitri di alcole puro nel 2007 a 105 700 ettolitri nel 2010. A condizione che tale tendenza continui, i quantitativi di rum «tradizionale» immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 ettolitri nel 2011, 112 600 ettolitri nel 2012 e 116 200 ettolitri nel 2013, superando così il contingente di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE.

(5)

Il considerando 9 della decisione 2007/659/CE sottolinea che, allo scopo di preservare l’attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d’oltremare ai quali si possa applicare un’aliquota ridotta dell’accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato. È pertanto necessario aumentare il contingente annuale di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 ettolitri, compreso il contingente per il 2011 per garantire la continuità, tenendo conto dell’aumento previsto per tale anno. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3 %, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2 % osservato nel periodo 2007-2010.

(6)

È inoltre necessario prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione in materia di aiuti di Stato.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/659/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/659/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (6), e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 %.

4)

l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010. Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 detta aliquota è limitata a un contingente annuale di 120 000 ettolitri.»;

5)

nell’articolo 5, la data del «31 dicembre 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  Parere del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12.

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(4)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(5)  GU C 15 del 22.1.2008, pag. 1.

(6)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.12.2011   

IT

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L 345/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1387/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) a opera del regolamento (CE) n. 1055/2009 della Commissione (3) è stato constatato che le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 contengono all’articolo 7 ter, paragrafo 3, un errore relativo alla data di inizio per la presentazione delle domande di titoli di esportazione.

(2)

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nell’articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 290 del 6.11.2009, pag. 64.


DECISIONI

29.12.2011   

IT

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L 345/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 19 dicembre 2011

recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(2011/897/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,

vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera in data 10 novembre 2011, il presidente della Banca centrale europea, sig. Mario DRAGHI, ha annunciato la decisione del sig. Lorenzo BINI SMAGHI di dimettersi dalle sue funzioni nell’ambito del comitato esecutivo con effetto a decorrere dalla fine del 31 dicembre 2011. È pertanto necessario nominare un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

(2)

Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Benoît COEURÉ il quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all’articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Benoît COEURÉ è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Parere emesso il 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere emesso l’8 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


29.12.2011   

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L 345/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica la decisione 2009/852/CE concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti

[notificata con il numero C(2011) 9562]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/898/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 12, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, basate tra l’altro sui principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso prevede che gli operatori del settore alimentare rispettino determinate procedure basate su tali principi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, e integra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 852/2004 includono requisiti strutturali per gli stabilimenti di trasformazione del latte, e le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004 includono requisiti strutturali per tali stabilimenti nonché requisiti d’igiene concernenti il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari.

(3)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2009/852/CE della Commissione (3), determinati requisiti strutturali fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, agli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania elencati nell’allegato I della suddetta decisione.

(4)

La decisione 2009/852/CE stabilisce inoltre che, in deroga alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II di tale decisione possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme, a condizione che la trasformazione sia effettuata su linee di produzione separate.

(5)

La decisione 2009/852/CE prescrive inoltre che gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati all’allegato III della stessa possono trasformare, fino al 31 dicembre 2011, latte conforme e non conforme senza linee di produzione separate.

(6)

Nel settembre 2011 la Romania ha informato la Commissione che, a partire da gennaio 2012, tutti gli stabilimenti di trasformazione del latte attualmente elencati nell’allegato I della decisione 2009/852/CE saranno conformi ai requisiti strutturali fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. L’articolo 2 della decisione 2009/852/CE va pertanto soppresso.

(7)

Gli allegati II e III della decisione 2009/852/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(8)

La Romania ha inoltre informato la Commissione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore della decisione 2009/852/CE, la quantità di latte crudo conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte in tale Stato membro, è aumentata considerevolmente. La Romania ha inoltre definito un piano d’azione finalizzato a coprire l’intera catena di produzione del latte in tale Stato membro, in modo da garantire la conformità alle norme dell’UE.

(9)

Tuttavia, sulla base della relazione presentata dalla Romania a norma dell’articolo 6 della decisione 2009/852/CE e delle informazioni fornite dalle autorità rumene al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 ottobre 2011, la situazione del settore lattiero rumeno non è ancora conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004.

(10)

Tenendo conto della situazione attuale e per non vanificare gli sforzi compiuti dalle autorità rumene, è opportuno estendere l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/852/CE.

(11)

La Romania deve portare avanti il processo finalizzato a rendere il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III della decisione 2009/852/CE conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.

(12)

La Romania deve, in particolare, continuare a sorvegliare la situazione e presentare alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti verso la piena conformità a tali requisiti. In base alle conclusioni di tali relazioni occorre adottare misure adeguate.

(13)

La decisione 2009/852/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/852/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è soppresso;

2)

all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

3)

all’articolo 4, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La Romania presenta relazioni annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:

a)

le aziende che producono latte non conforme; e

b)

il sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.

La prima relazione annuale è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, e la seconda entro il 31 ottobre 2013.

Per tali relazioni è utilizzato il modulo figurante nell’allegato IV.

2.   La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati II e III ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Qualora, in base alle relazioni presentate dalla Romania, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»;

5)

all’articolo 7, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

6)

gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 59.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 2009/852/CE sono modificati come segue.

1)

l’allegato I è soppresso;

2)

gli allegati II e III sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo (città/villaggio/distretto)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4

N.

Numero di riconoscimento veterinario

Nome dello stabilimento

Indirizzo (città/villaggio/distretto)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122

»

29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica la decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 9568]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/899/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme includono le prescrizioni d’igiene per il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari.

(2)

La decisione 2009/861/CE della Commissione (2) prevede alcune deroghe alle prescrizioni di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004 per gli stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria elencati in tale decisione. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2011.

(3)

Di conseguenza, in deroga alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 853/2004, ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di cui all’allegato I della decisione 2009/861/CE è consentito trasformare latte conforme e non conforme a condizione che tale trasformazione di latte conforme e non conforme sia effettuata in linee di produzione separate. Inoltre, determinati stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell’allegato II di tale decisione possono trasformare latte non conforme senza il ricorso a linee di produzione separate.

(4)

La Bulgaria ha informato la Commissione del fatto che, in seguito all’entrata in vigore della decisione 2009/861/CE, la quantità di latte crudo conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, consegnata agli stabilimenti di trasformazione del latte in tale Stato membro, è aumentata considerevolmente. La Bulgaria ha inoltre definito un piano d’azione finalizzato a coprire l’intera catena di produzione del latte in tale Stato membro, in modo da garantire la conformità alle norme dell’UE.

(5)

Tuttavia, sulla base del rapporto presentato dalla Bulgaria a norma dell’articolo 5 della decisione 2009/861/CE e delle informazioni fornite dalle autorità bulgare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 ottobre 2011, la situazione del settore lattiero bulgaro non è ancora conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004.

(6)

Tenendo conto della situazione attuale e per non vanificare gli sforzi compiuti dalle autorità bulgare, è opportuno estendere l’applicazione delle misure fissate dalla decisione 2009/861/CE.

(7)

La Bulgaria deve portare avanti il processo finalizzato a rendere il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati della decisione 2009/861/CE conforme ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.

(8)

La Bulgaria deve, in particolare, continuare a sorvegliare la situazione e presentare alla Commissione rapporti periodici sui progressi compiuti verso la piena conformità a tali requisiti. In base alle conclusioni di tali rapporti occorre adottare misure adeguate.

(9)

La decisione 2009/861/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/861/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

2)

all’articolo 3, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La Bulgaria presenta rapporti annuali alla Commissione sui progressi compiuti nel rendere conformi al regolamento (CE) n. 853/2004:

a)

le aziende produttrici che producono latte non conforme; e

b)

il sistema di raccolta e di trasporto del latte non conforme.

Il primo rapporto annuale è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 2012, il secondo entro il 31 ottobre 2013.

Per tali rapporti è utilizzato il modulo figurante nell’allegato III.

2.   La Commissione sorveglia attentamente i progressi compiuti nel rendere conforme il latte crudo trasformato dagli stabilimenti elencati negli allegati I e II ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Qualora, in base ai rapporti presentati dalla Bulgaria, la Commissione ritenga che probabilmente la conformità non sarà raggiunta entro il 31 dicembre 2013, essa propone misure adeguate al fine di porre rimedio alla situazione.»;

4)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2013»;

5)

gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 83.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco degli stabilimenti lattieri autorizzati a trasformare latte conforme e latte non conforme di cui all’articolo 2

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

1

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

ul. “Treti mart” 19

2

BG 0612027

“Mlechen ray – 2” EOOD

gr. Vratsa

kv. “Bistrets”

3

BG 0612043

ET “Zorov- 91 -Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Mestnost “Parshevitsa”

4

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven

kv. “Rechitsa”

5

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

“Rodopeya — Belev” EOOD

gr. Smolyan,

Ul. “Trakya” 20

7

BG 1212001

“S i S — 7” EOOD

gr. Montana

“Vrachansko shose” 1

8

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

ALLEGATO II

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte autorizzati a trasformare latte non conforme di cui all’articolo 3

N.

N. veterinario

Nome dello stabilimento

Città/via o comune/regione

1

BG 2412037

“Stelimeks” EOOD

s. Asen

2

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD “Persenski”

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

5

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

“Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

7

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

8

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

9

1612049

“Alpina -Milk” EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD “Ikay”

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

“Penchev” EOOD

gr. Chirpan

ul. “Septemvriytsi” 58

13

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET “Veles-Kostadin Velev”

gr. Razlog

ul. “Golak” 14

15

2312041

“Danim-D.Stoyanov” EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

“Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

“Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET “Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

“Ekobalkan” OOD

gr. Sofia

bul “Evropa” 138

20

2312030

ET “Favorit- D.Grigorov”

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET “Belite kamani”

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev”

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

“Lavena” OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET “Slavka Todorova”

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET “Radev-Radko Radev”

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

“Lakti ko” OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET “Karamfil Kasakliev”

gr. Dospat

28

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

30

0112013

ET “Ivan Kondev”

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

34

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova”

gr. Vratsa

ul. “Ilinden” 3

35

0612042

ET “Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova”

gr. Krivodol

ul. “Vasil Levski”

36

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

“Milkkomm” EOOD

gr. Lom

ul. “Al.Stamboliyski” 149

38

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola”

gr. Koynare

ul. “Hr.Botev” 14

41

1512010

ET “Militsa Lazarova-90”

gr. Slavyanovo,

ul.” Asen Zlatarev” 2

42

1612024

SD “Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

ul. “L.Karavelov” 5

43

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare

obsht. “Sopot”

44

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali”

gr. Razgrad

ul. “Knyaz Boris”23

45

2012012

ET “Olimp-P.Gurtsov”

gr. Sliven

m-t “Matsulka”

46

2112003

“Milk- inzhenering” OOD

gr. Smolyan

ul. “Chervena skala” 21

47

2112027

“Keri” OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

“Mogila” OOD

gr. Godech,

ul. “Ruse” 4

49

2512018

“Biomak” EOOD

gr. Omurtag

ul. “Rodopi” 2

50

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev”

gr. Yambol,

ul. “Yambolen” 13

53

BG 1012020

ET “Petar Mitov-Universal”

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra “IPZHZ”

gr. Troyan

ul. “V.Levski” 281

55

BG 1712042

ET “Madar”

s. Terter

56

BG 2612042

“Bulmilk” OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET “Alada-Mohamed Banashak”

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

“ABLAMILK” EOOD

gr. Lukovit

ul. “Yordan Yovkov” 13

59

1312005

“Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

60

1712010

“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET “Deniz”

s. Ezerche

62

2012011

ET “Ivan Gardev 52”

gr. Kermen

ul. “Hadzhi Dimitar” 2

63

2012024

ET “Denyo Kalchev 53”

gr. Sliven

ul. “Samuilovsko shose” 17

64

2112015

OOD “Rozhen Milk”

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET “Vladimir Karamitev”

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET “Agropromilk”

gr. Ihtiman

ul. “P.Slaveikov” 19

67

BG 1812008

“Vesi” OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

“Si Vi Es” OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET “Eliksir-Petko Petev”

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

“Sirma Prista” AD

gr. Ruse

bul. “3-ti mart” 51

71

BG 2512001

“Mladost -2002” OOD

gr. Targovishte

bul.”29-ti yanuari” 7

72

0812030

“FAMA” AD

gr. Dobrich

bul. “Dobrudzha” 2

73

0912003

“Koveg-mlechni produkti” OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET “Boycho Videnov - Elbokada 2000”

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

“Diva 02” OOD

gr. Isperih

ul. “An.Kanchev”

76

1712037

ET “Ali Isliamov”

s. Yasenovets

77

1712043

“Maxima milk” OOD

s. Samuil

78

1812005

“DAV - Viktor Simonov” EOOD

gr. Vetovo

ul. “Han Kubrat” 52

79

2012010

“Saray” OOD

s. Mokren

80

2012032

“Kiveks” OOD

s.Kovachite

81

2012036

“Minchevi” OOD

s. Korten

82

2212009

“Serdika -94” OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET “Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

84

2312033

“Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD “Laktoni”

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

“Inikom” OOD

gr. Galabovo

ul. “G.S.Rakovski” 11

87

2512011

ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova”

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET “Detelina 39”

s. Brod

89

2812002

“Arachievi” OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolskà

90

BG 1612021

ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov”

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

“Hemus-Milk komers” OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

“Raftis” EOOD

s. Byala

93

2112023

ET “Iliyan Isakov”

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

“MAH 2003” EOOD

gr. Etropole

bul. “Al. Stamboliyski” 21

95

2712005

“Nadezhda” OOD

s. Kliment

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