ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.343.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
23 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1376/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mongeta del Ganxet (DOP)]

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salva Cremasco (DOP)]

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1378/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Apfelkraut (IGP)]

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 con riguardo ai codici NC e ai codici dei prodotti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione nei settori delle carni bovine, delle uova e del pollame

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni specifiche applicabili ai ratiti da riproduzione e da reddito ( 1 )

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1382/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1383/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2012

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

35

 

*

Decisione 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2011/430/PESC

54

 

 

2011/873/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2011, sulla determinazione delle quantità e sull’assegnazione delle quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 [notificata con il numero C(2011) 9196]

57

 

 

2011/874/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232]  ( 1 )

65

 

 

2011/875/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 dicembre 2011, che esonera taluni servizi finanziari del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2011) 9197]  ( 1 )

77

 

 

2011/876/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2011, che concede ad alcune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse ad alcune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2011) 9473]

86

 

 

2011/877/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE [notificata con il numero C(2011) 9523]

91

 

 

2011/878/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 dicembre 2011, che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

97

 

 

2011/879/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [notificata con il numero C(2011) 9518]  ( 1 )

105

 

 

2011/880/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 9524]  ( 1 )

117

 

 

2011/881/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa all’adozione di una decisione di finanziamento a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api [notificata con il numero C(2011) 9597]

119

 

 

2011/882/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 9680]

121

 

 

2011/883/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2011, che istituisce l’elenco degli ispettori dell’Unione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 [notificata con il numero C(2011) 9701]

123

 

 

2011/884/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 dicembre 2011, recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE ( 1 )

140

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 107 del 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/1


DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le normative nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In questo contesto ha affermato, in particolare, che l’Unione europea dovrebbe garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione. Conseguentemente, il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare strumenti giuridici sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

(3)

L’istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo contribuirà alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta da vari Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro e ha consentito controlli più agevoli della regolarità del soggiorno e dell’impiego.

(4)

Al fine di permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare un permesso unico o, se rilasciano permessi unici solo dopo l’ingresso, un visto. Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali permessi unici o visti in maniera tempestiva.

(5)

È opportuno fissare una serie di norme che disciplinino la procedura di esame della domanda di permesso unico. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile, tenendo conto del normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(6)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l’ingresso, anche in termini di volumi, di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.

(7)

La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati. Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente in uno Stato membro e sono distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall’applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (4).

(8)

La presente direttiva non dovrebbe riguardare i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (5), tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno («soggiornante di lungo periodo-UE»).

(9)

Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un’attività lavorativa stagionale.

(10)

L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero decidere se la domanda di permesso unico debba essere introdotta nello Stato membro di destinazione o a partire da un paese terzo. Nei casi in cui il cittadino di un paese terzo non sia autorizzato a presentare la domanda a partire da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la domanda possa essere presentata dal datore di lavoro nello Stato membro di destinazione.

(11)

Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi o i visti per soggiorni di lunga durata.

(12)

La designazione dell’autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(13)

Il termine per l’adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.

(14)

Il permesso unico dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (6), e che consente agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l’immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest’ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche negli altri permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di un paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l’accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro.

(15)

Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno a fini diversi dall’attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbero far salve le norme dell’Unione o nazionali concernenti le procedure di ingresso e le procedure di rilascio di tali permessi.

(16)

Le disposizioni della presente direttiva sul permesso unico e sul permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall’attività lavorativa non dovrebbero impedire agli Stati membri di rilasciare un documento cartaceo aggiuntivo che consenta loro di fornire informazioni più precise sul rapporto di lavoro per le quali non vi è sufficiente spazio nel modello di permesso di soggiorno. Un tale documento può servire a impedire lo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi e a lottare contro il lavoro irregolare, ma dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri e non dovrebbe fungere da sostituto del permesso di lavoro, compromettendo in tal modo il concetto del permesso unico. Per memorizzare tali informazioni in formato elettronico ci si può altresì avvalere delle possibilità tecniche offerte dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e dal punto 16, lettera a), del relativo allegato.

(17)

Le condizioni e i criteri in base ai quali una domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico può essere respinta o sulla base dei quali il permesso unico può essere revocato dovrebbero essere oggettivi e dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale, incluso l’obbligo di rispettare il principio della preferenza dell’Unione enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 2003 e del 2005. È opportuno che le decisioni di rigetto o revoca siano debitamente motivate.

(18)

I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (7), e dell’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (8) (convenzione Schengen).

(19)

In mancanza di una normativa orizzontale a livello di Unione, i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro cittadinanza. Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro e di integrare l’acquis esistente in materia di immigrazione, è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell’Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi. Ai fini della presente direttiva un lavoratore di un paese terzo dovrebbe essere definito, fatta salva l’interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre disposizioni del diritto dell’Unione, come un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e a cui è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito.

(20)

Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l’accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (9), i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (10), e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (11).

(21)

Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente collegato al soggiorno regolare del cittadino del paese terzo e all’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro risultanti dal permesso unico che autorizza il soggiorno e il lavoro e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono informazioni relative al permesso di lavoro.

(22)

Nella presente direttiva per condizioni di lavoro si dovrebbero intendere quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l’orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi in vigore.

(23)

Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell’Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (12). Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.

(24)

I lavoratori di paesi terzi dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13). Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che il diritto vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazioni transfrontaliere. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti in relazione a situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero garantire per lo meno la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo minimo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (14).

(26)

Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione.

(27)

La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non dovrebbe applicarsi alle misure adottate nel settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale.

(28)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto dell’Unione e negli strumenti internazionali applicabili.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (15), e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (16).

(30)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, cioè la fissazione di una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornino regolarmente in uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, TUE.

(32)

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(33)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al TUE e TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(34)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce:

a)

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; e

b)

un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell’ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.

2.   La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’ingresso di cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo» chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

b)

«lavoratore di un paese terzo» un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;

c)

«permesso unico» un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;

d)

«procedura unica di domanda» una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica:

a)

ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;

b)

ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e

c)

ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a)

che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (17);

b)

che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi;

c)

che sono distaccati, per la durata del distacco;

d)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all’interno di società;

e)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o «alla pari»;

f)

che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

g)

che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (18), o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;

h)

che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;

i)

che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;

j)

il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;

k)

che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;

l)

che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.

4.   Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.

CAPO II

PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO

Articolo 4

Procedura unica di domanda

1.   La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di un paese terzo. Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata indifferentemente dall’una o dall’altra parte. Se la domanda deve essere presentata dal cittadino di un paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata a partire da un paese terzo o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui il cittadino di un paese terzo è presente regolarmente.

2.   Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dal diritto dell’Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.

3.   La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto che sia eventualmente richiesto per il primo ingresso.

4.   Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

Articolo 5

Autorità competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

2.   L’autorità competente adotta una decisione sulla domanda completa non appena possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità dell’esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.

3.   L’autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.

4.   Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l’autorità competente notifica per iscritto al richiedente le ulteriori informazioni o gli ulteriori documenti necessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l’autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l’autorità competente può respingere la domanda.

Articolo 6

Permesso unico

1.   Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), sezione 7.5-9, dell’allegato del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) su supporto cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), sezione 16, del relativo allegato.

2.   Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.

Articolo 7

Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa

1.   Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.

Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), sezione 16, del relativo allegato.

2.   Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.

Articolo 8

Garanzie procedurali

1.   Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto.

2.   Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o che revocano il permesso unico sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui l’interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.

3.   Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate ai volumi di ingresso di cittadini di paesi terzi che entrano a fini lavorativi e in tal caso non necessita di essere trattata.

Articolo 9

Accesso all’informazione

Gli Stati membri forniscono, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari per presentare una domanda completa.

Articolo 10

Diritti da pagare

Se del caso, gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L’importo di tali diritti è proporzionato e può essere basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi.

Articolo 11

Diritti derivanti dal permesso unico

Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare quanto meno a:

a)

entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l’ingresso conformemente al diritto nazionale;

b)

accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;

c)

svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;

d)

essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e/o del diritto nazionale.

CAPO III

DIRITTO ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 12

Diritto alla parità di trattamento

1.   I lavoratori dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

a)

le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

l’istruzione e la formazione professionale;

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e)

i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

f)

le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;

g)

l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, incluse le procedure per l’ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale;

h)

i servizi di consulenza forniti dai centri per l’impiego.

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

a)

in ordine al paragrafo 1, lettera c):

i)

restringendone l’applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;

ii)

escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;

iii)

escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

iv)

stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l’accesso all’università e all’istruzione post-secondaria, nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica;

b)

limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

c)

in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato;

d)

in ordine al paragrafo 1, lettera g):

i)

limitandone l’applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un’attività lavorativa;

ii)

limitando l’accesso per quanto concerne l’assistenza abitativa.

3.   Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall’attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.

4.   I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi;

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle persone a cui si applica.

Articolo 14

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d’ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgervi un’attività lavorativa.

Articolo 15

Relazioni

1.   Periodicamente, e per la prima volta entro il 25 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le modifiche che ritiene necessarie.

2.   Annualmente, e per la prima volta entro il 25 dicembre 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui hanno rilasciato un permesso unico nell’anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (19).

Articolo 16

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(5)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(6)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

(7)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(8)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(9)  GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

(10)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(11)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

(12)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(13)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

(15)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(16)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(17)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(18)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(19)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1375/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2011

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (2) e che stabilisce l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 di avere deciso di mantenerli nell’elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell’elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata. Nel caso di talune persone e gruppi è stata fornita una modifica della motivazione.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo (4), che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall’elenco figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (CE) n. 687/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 2.

(3)  GU C 212 del 19.7.2011, pag. 20.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878

2.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra")

3.

ABOUD, Maisi (pseudonimo "l'Abderrahmane svizzero") nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra")

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo. Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA)

7.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

8.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

9.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

10.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep"

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1o.2.1972 in Algeria – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1o.6.1970 in Algeria – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

13.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1o.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

16.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

17.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

18.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

19.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

20.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

21.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

22.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimo Abdol Reza Shala'i, pseudonimo Abd-al Reza Shalai, pseudonimo Abdorreza Shahlai, pseudonimo Abdolreza Shahla'i, pseudonimo Abdul-Reza Shahlaee, pseudonimo Hajj Yusef, pseudonimo Haji Yusif, pseudonimo Hajji Yasir, pseudonimo Hajji Yusif, pseudonimo Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

23.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimo Ghasem Soleymani, pseudonimo Qasmi Sulayman, pseudonimo Qasem Soleymani, pseudonimo Qasem Solaimani, pseudonimo Qasem Salimani, pseudonimo Qasem Solemani, pseudonimo Qasem Sulaimani, pseudonimo Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

25.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

26.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'"Hofstadgroep"

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO", (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah", "Brigate rivoluzionarie arabe", "Settembre nero" e "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti")

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa"

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra"

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA", Filippine

7.

"Gama'a al-Islamiyya", (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente")

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem")

10.

"Hizbul Mujahideen" – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo")

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK", anche noto come "KONGRA-GEL")

16.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberaciòn Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale")

18.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ"

19.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP"

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale", (anche noto come "Comando generale del PFLP")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C", (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria", "Dev Sol") ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione")

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso")

24.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland", anche noto come "Al Aqsa Nederland")

25.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK", (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan")


23.12.2011   

IT

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L 343/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1376/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mongeta del Ganxet (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Mongeta del Ganxet» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 124 del 27.4.2011, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Mongeta del Ganxet (DOP)


23.12.2011   

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L 343/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1377/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salva Cremasco (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Salva Cremasco» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 124 del 27.4.2011, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggio

ITALIA

Salva Cremasco (DOP)


23.12.2011   

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L 343/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1378/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Apfelkraut (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Rheinisches Apfelkraut» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 129 del 30.4.2011, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Rheinisches Apfelkraut (IGP)


23.12.2011   

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L 343/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1379/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 con riguardo ai codici NC e ai codici dei prodotti della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione nei settori delle carni bovine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134, l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170 e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 382/2008 (2), (UE) n. 1178/2010 (3) e (UE) n. 90/2011 (4) stabiliscono norme per il regime dei titoli di esportazione in relazione alle restituzioni all’esportazione nel settore rispettivamente delle carni bovine, delle uova e del pollame. Per le restituzioni all’esportazione, detti regolamenti fanno riferimento ai codici NC e ai codici dei prodotti della nomenclatura dei prodotti agricoli al fine di indicare i prodotti per i quali è necessaria, e quelli per i quali non è necessaria, la presentazione di un titolo all’esportazione quando è richiesta una restituzione all’esportazione.

(2)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (6).

(3)

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (7) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2011 della Commissione (8).

(4)

Di conseguenza, i codici NC e i codici dei prodotti usati nei regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 devono essere adeguati a quelli usati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011, e nel regolamento (CEE) n. 3846/87, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2011.

(5)

Anche il regolamento (CE) n. 382/2008 usa codici NC nel contesto dei titoli di importazione. Per motivi di coerenza, è opportuno modificare anche tali codici.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, il membro di frase «codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49» è sostituito da «codici NC da 0102 29 10 a 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso inferiore o pari a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso inferiore o pari a 300 kg»;

2)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»; e il membro di frase «codici NC 0102 90 e ex 1602» è sostituito da «codici NC 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 e ex 1602»;

b)

al paragrafo 2, lettera a), il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»;

c)

al paragrafo 3, il membro di frase «codice NC 0102 10» è sostituito da «codici NC 0102 21, 0102 31 00 e 0102 90 20»;

3)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

4)

nell’allegato V, il primo gruppo di categorie di prodotti è sostituito dal seguente:

«Categoria di prodotto

Codice NC

110

0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg e ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg

120

0102 29 21 e 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

130

0102 29 41 e 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

140

da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg»;

5)

nell’allegato VI, il primo gruppo di categorie di prodotti è sostituito dal seguente:

«Categoria

Codice del prodotto

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 e 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 e 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 e 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 e 0102 90 91 9400».

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1178/2010 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il membro di frase «codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19» è sostituito da «codici NC 0407 11 00, 0407 19 11 e 0407 19 19»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 1, il membro di frase «codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19» è sostituito da «codici NC 0407 11 00, 0407 19 11 e 0407 19 19»;

3)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 90/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il membro di frase «codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19» è sostituito da «codici NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 e 0105 15 00»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 1, il membro di frase «codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19» è sostituito da «codici NC 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 e 0105 15 00»;

3)

l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(3)  GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(8)  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 35.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 382/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1

0102 29 10, ex 0102 39 10 di peso inferiore o pari a 80 kg e ex 0102 90 91 di peso inferiore o pari a 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o pari a 160 kg e 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o pari a 160 kg

da 0102 29 41 a 0102 29 49, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o pari a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o pari a 300 kg

da 0102 29 51 a 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg e ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69»


ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (1)

Categoria

Importo della cauzione

(EUR/100 kg peso netto)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 8.

(2)  Per le destinazioni indicate nell’allegato V.

(3)  Altre destinazioni.»


ALLEGATO III

L'allegato I del regolamento (UE) n. 90/2011 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (1)

Categoria

Importo della cauzione

(EUR/100 kg peso netto)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 7.

(2)  Per le destinazioni indicate nell’allegato VII.

(3)  Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati VII e VIII.

(4)  Destinazioni indicate nell’allegato VIII.

(5)  Destinazioni diverse da quelle indicate nell’allegato VIII.»


23.12.2011   

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L 343/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1380/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni specifiche applicabili ai ratiti da riproduzione e da reddito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) definisce le condizioni specifiche applicabili alle importazioni di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nonché alle importazioni di uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti.

(2)

La parte II, punto 2, di detto allegato stabilisce che i pulcini di un giorno, qualora non siano allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova, devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale dove devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa. Tale prescrizione si riflette nella parte I del modello di certificato veterinario per i pulcini di un giorno che figura nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

(3)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 definisce le condizioni specifiche che si applicano alle importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno. Tali condizioni specifiche non prevedono attualmente, per i ratiti, una disposizione analoga a quella per il pollame di cui all’allegato VIII, parte II, punto 2, del suddetto regolamento.

(4)

L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale disposizione relativamente al pollame indica che è opportuno estendere la stessa disposizione anche ai pulcini di un giorno dei ratiti.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IX, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

I ratiti nati da uova da cova importate devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o per almeno tre settimane presso lo stabilimento o gli stabilimenti in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

I pulcini di un giorno di ratiti eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale [come specificato ai punti I.10 e I.11 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (3)] e vi devono restare per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74


23.12.2011   

IT

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L 343/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1381/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica della decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio continua ad applicarsi, per quanto riguarda procedura e condizioni di approvazione, alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (3). La cloropicrina è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente a tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono modalità dettagliate per l’attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva. In tale elenco figura anche la cloropicrina.

(3)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il proprio sostegno all’iscrizione di tale sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1095/2007. Di conseguenza è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze (7), che prevede la non inclusione della cloropicrina.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda chiedendo l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata all’Italia, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

L’Italia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l’Autorità») e alla Commissione l’11 marzo 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi concernenti la cloropicrina il 23 febbraio 2011 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 11 ottobre 2011, adottati sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la cloropicrina.

(7)

Dalla valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni fattori di preoccupazione, che riguardano in particolare gli aspetti riportati qui di seguito. Il rischio per gli operatori è inaccettabile. Non è stato possibile eseguire una valutazione affidabile dell’esposizione delle acque sotterranee in assenza di dati sul metabolita dicloronitrometano e sulle impurità della sostanza attiva prodotta. I dati a disposizione non sono stati sufficienti per trarre conclusioni sui rischi per gli organismi presenti nei sedimenti, le api, i lombrichi e le piante non bersaglio. È stato individuato un alto livello di rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Non è stato possibile eseguire una valutazione affidabile dell’esposizione delle acque di superficie e dei sedimenti in assenza di dati sulla cloropicrina e sul metabolita dicloronitrometano. Non è stato possibile eseguire una valutazione affidabile delle concentrazioni di esposizione atmosferica al fosgene. È stato identificato un rischio elevato di propagazione atmosferica a lunga distanza.

(8)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame.

(9)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni menzionate al considerando 7. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti cloropicrina siano generalmente conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Pertanto la cloropicrina non va approvata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Per dare agli Stati membri il tempo di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la cloropicrina, occorre prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 1490/2002.

(12)

Per i prodotti fitosanitari contenenti cloropicrina, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere al più tardi entro un anno dal ritiro della relativa autorizzazione.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa alla cloropicrina ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

A fini di chiarezza va cancellata la voce relativa alla cloropicrina nell’allegato della decisione 2008/934/CE.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(16)

Il comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale non ha espresso un parere. È stato ritenuto necessario un atto di esecuzione e il presidente ha sottoposto il progetto di atto di esecuzione al comitato d’appello per una nuova delibera. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato d’appello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cloropicrina non è approvata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti cloropicrina siano ritirate entro il 23 giugno 2012.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade trascorsi dodici mesi dal ritiro della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

Nell’allegato della decisione 2008/934/CE è cancellata la voce relativa alla cloropicrina.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva cloropicrina). EFSA Journal 2011;9(3):2084. [58 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2084. Disponibile online sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1382/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

68,8

TN

96,0

TR

107,7

ZZ

84,1

0707 00 05

EG

170,1

JO

182,1

TR

120,6

ZZ

157,6

0709 90 70

MA

37,6

TR

133,4

ZZ

85,5

0805 10 20

AR

37,9

BR

41,5

CL

30,5

MA

49,0

TR

76,8

ZA

41,5

ZZ

46,2

0805 20 10

MA

80,1

TR

79,7

ZZ

79,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

76,8

MA

72,3

TR

99,1

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

46,9

MA

50,0

TR

52,1

ZZ

49,7

0808 10 80

CA

112,8

CN

99,1

US

113,0

ZA

122,9

ZZ

112,0

0808 20 50

CN

102,1

ZZ

102,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1383/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.12.2011-21.12.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

246,86

180,19

Prezzo fob USA

309,62

299,62

279,62

Premio sul Golfo

13,88

Premio sui Grandi Laghi

35,46

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

19,73 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

50,92 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1384/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/12 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della terza gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 dicembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

269,16

1701 11 90

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 91 00

X

1701 99 10

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/35


DECISIONE 2011/871/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2 e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall’UE, di schierare nell’arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l’insieme dei compiti di Petersberg».

(2)

Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall’UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(3)

Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

(4)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell’Unione europea.

(5)

Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l’Unione europea dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell’UE.

(6)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1). La decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2008/975/PESC (2).

(7)

L’Unione europea è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE. L’Unione europea è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE.

(8)

Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.

(9)

Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell’ambito di operazioni militari dell’UE, attraverso esercitazioni dei comandi UE approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell’Unione.

(10)

Il Consiglio decide, caso per caso, se un’operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea («TUE»).

(11)

L’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell’operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

(12)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.

(13)

In virtù dell’articolo 44 della decisione 2008/975/PESC, il Consiglio ha riveduto detta decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.

(14)

A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2008/975/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto la Danimarca;

b)

«Stati contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione militare in questione, in virtù dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l’Unione europea;

c)

«operazioni», le operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

d)

«azioni di sostegno militare», le operazioni dell’UE, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un’organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell’Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1.   È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2.   Il meccanismo è denominato ATHENA.

3.   ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all’assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell’Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5

Organi di gestione e personale

1.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale:

a)

dall’amministratore;

b)

dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione affidatagli («comandante dell’operazione»);

c)

dal contabile.

2.   ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell’Unione o distaccato dagli Stati membri.

3.   Il segretario generale del Consiglio può affiancare all’amministratore e al contabile il personale necessario all’esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4.   Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Articolo 6

Comitato speciale

1.   È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale.

3.   Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

a)

il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

b)

i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

c)

il comandante dell’operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4.   La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore. Quest’ultimo elabora il verbale sull’esito delle deliberazioni del comitato. L’amministratore non partecipa alle votazioni del comitato.

5.   Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6.   Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell’amministratore o del comandante dell’operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

7.   L’amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad ATHENA.

8.   Il comitato speciale delibera all’unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9.   Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze a norma della presente decisione.

10.   Il comitato speciale è informato dall’amministratore, dal comandante dell’operazione e dal contabile a norma della presente decisione.

11.   Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, all’atto della loro approvazione, dal presidente del comitato speciale in carica e dall’amministratore.

Articolo 7

Amministratore

1.   Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l’amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2.   L’amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3.   L’amministratore:

a)

stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese», relativa a un’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione;

b)

sottoscrive i bilanci previa approvazione del comitato speciale;

c)

assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell’operazione;

d)

attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell’UE;

e)

apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA.

4.   L’amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull’attuazione delle decisioni del comitato speciale.

5.   L’amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa il comitato speciale.

6.   L’amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell’UE. L’amministratore rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7.   L’amministratore risponde al comitato speciale.

Articolo 8

Comandante dell’operazione

1.   Il comandante dell’operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell’operazione affidatagli.

2.   Il comandante dell’operazione, ai fini dell’operazione affidatagli:

a)

fa pervenire all’amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;

b)

esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all’articolo 28; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l’operazione affidatagli.

3.   Il comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare, per l’operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

4.   Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, il comandante dell’operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone ATHENA. L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.

Articolo 9

Contabile

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di tre anni.

2.   Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA

3.   Il contabile è incaricato:

a)

della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti accertati;

b)

della preparazione annuale dello stato finanziario di ATHENA e, al termine di ogni operazione, dei conti dell’operazione;

c)

di prestare assistenza all’amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un’operazione al comitato speciale per approvazione;

d)

di tenere la contabilità di ATHENA;

e)

di definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

f)

di definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

g)

di conservare i documenti giustificativi;

h)

di provvedere, congiuntamente con l’amministratore, alla gestione della tesoreria.

4.   L’amministratore e il comandante dell’operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all’elaborazione dei conti che restituiscono un quadro fedele degli attivi di ATHENA e dell’esecuzione del bilancio amministrato da ATHENA. Essi ne garantiscono l’affidabilità.

5.   Il contabile risponde al comitato speciale.

Articolo 10

Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA

1.   Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, non sono compatibili tra di loro.

2.   L’amministratore aggiunto agisce sotto l’autorità dell’amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l’autorità del contabile.

3.   L’amministratore aggiunto sostituisce l’amministratore in caso di assenza di quest’ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza di quest’ultimo.

4.   I funzionari e altri agenti dell’Unione europea, nell’esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.

5.   Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione dell’Unione o ATHENA.

6.   Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l’autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio, o un’autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

7.   L’amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni dell’Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.

CAPO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI QUADRO

Articolo 11

Disposizioni amministrative e contratti quadro

1.   Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

2.   Tali disposizioni sono:

a)

sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell’Unione;

b)

sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

3.   Tali disposizioni sono firmate dall’amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell’operazione, che agisce in nome di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

4.   I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l’approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall’amministratore e sono messi a disposizione degli Stati membri e dei comandanti dell’operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l’obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.

Articolo 12

Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

1.   Nel quadro degli accordi conclusi tra l’Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell’UE o quali contributori a una specifica operazione dell’UE, l’amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi.

2.   In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l’amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.

3.   L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di ATHENA.

4.   Quando l’Unione avvia un’operazione militare, l’amministratore attua, per l’ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

CAPO 4

CONTI BANCARI

Articolo 13

Apertura e destinazione

1.   I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro. In casi debitamente giustificati, e previa approvazione dell’amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede al di fuori degli Stati membri.

2.   In casi debitamente giustificati i conti possono essere aperti in moneta diverse dall’euro.

3.   I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti bancari. Essi sono destinati a coprire i costi amministrati da ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell’operazione gli anticipi necessari all’esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un’operazione militare.

Articolo 14

Gestione dei fondi

1.   I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell’amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall’altro.

2.   Gli scoperti di conto non sono consentiti.

CAPO 5

COSTI COMUNI

Articolo 15

Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1.   Sono a carico di ATHENA i costi comuni elencati nell’allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all’operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell’operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

2.   Inoltre, ATHENA si fa carico dei costi comuni operativi elencati nell’allegato II per il periodo che va dall’approvazione del concetto di gestione della crisi per l’operazione fino alla nomina del comandante dell’operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono a carico di ATHENA.

3.   Durante la fase attiva di un’operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell’operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di ATHENA, come costi comuni operativi:

a)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte A;

b)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte B, se il Consiglio decide in tal senso.

c)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte C, se richiesto dal comandante dell’operazione e approvato dal comitato speciale.

4.   Durante la fase attiva di un’azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all’allegato III.

5.   Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un’operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell’allegato IV.

Un’operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l’operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell’operazione.

6.   Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale, indipendentemente dall’organizzazione di un’operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.

7.   Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell’allegato III, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

8.   Se l’unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest’ultimo, su iniziativa della presidenza, può sottoporre la questione al Consiglio.

Articolo 16

Esercitazioni

1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2.   Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione.

3.   I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

a)

acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e ai materiali;

b)

la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale;

c)

il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 17

Importo di riferimento

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un’operazione militare dell’UE comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L’amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’Unione e, se è in servizio, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L’amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all’organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all’importo di riferimento.

CAPO 6

BILANCIO

Articolo 18

Principi di bilancio

1.   Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui ATHENA ha l’amministrazione.

2.   Tutte le spese sono connesse a un’operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell’allegato I.

3.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4.   Nel bilancio, entrate e spese risultano in pareggio.

5.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell’articolo 32, paragrafo 5.

Articolo 19

Bilancio annuale

1.   L’amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l’esercizio successivo, con il concorso di ciascun comandante dell’operazione relativamente alla sua operazione.

2.   Il progetto riporta:

a)

gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;

b)

gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;

c)

gli stanziamenti accantonati di cui all’articolo 26;

d)

una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

3.   Gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

4.   Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5.   Le entrate comprendono:

a)

contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;

b)

entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell’esecuzione dell’esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

6.   L’amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L’amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.

Articolo 20

Bilanci rettificativi

1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, anche quando un’operazione è avviata durante l’anno finanziario, l’amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell’urgenza.

2.   Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all’avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un’operazione in corso, l’amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per l’operazione. Se detti costi superano sostanzialmente l’importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.

3.   Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all’avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un termine di quattro mesi dall’approvazione dell’importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.

Articolo 21

Storni

1.   L’amministratore, se del caso su proposta del comandante dell’operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L’amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

a)

lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un’operazione;

o

b)

gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l’esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

2.   Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell’operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell’operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all’operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

Articolo 22

Riporto degli stanziamenti

1.   Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell’esercizio finanziario, se disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.

2.   Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell’equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l’impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un’operazione la cui liquidazione non è terminata.

3.   L’amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell’esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

4.   Gli stanziamenti impegnati dell’esercizio precedente sono riportati e l’amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.

Articolo 23

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

CAPO 7

CONTRIBUTI E RIMBORSI

Articolo 24

Determinazione dei contributi

1.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

2.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un’operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.

3.   I contributi degli Stati membri contributori per un’operazione corrispondono all’importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell’articolo 12.

4.   La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

5.   I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio generale adottato dell’Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell’RNL (reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

Articolo 25

Calendario di pagamento dei contributi

1.   Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un’operazione militare dell’UE, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L’amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell’operazione fino all’ammontare concordato.

2.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all’operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

3.   Quando per un’operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo gli Stati membri versano il saldo dei contributi dovuti per tale operazione in applicazione dell’articolo 24. Tuttavia, quando la durata prevista dell’operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso la prima rata è versata entro 60 giorni dall’avvio dell’operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo.

4.   L’amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando:

a)

il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all’articolo 19. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributo copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione;

b)

un importo di riferimento è stato adottato come previsto all’articolo 25, paragrafo 1; o

c)

un bilancio rettificativo è approvato come previsto all’articolo 20.

5.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributo per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

6.   Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

7.   L’amministratore accusa ricevuta dei contributi.

Articolo 26

Prefinanziamento

1.   Nel caso di un’operazione di reazione militare rapida dell’UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell’importo di riferimento. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

2.   Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell’UE, gli Stati membri partecipanti:

a)

versano i contributi ad ATHENA in anticipo; o

b)

quando il Consiglio decide di condurre un’operazione di reazione militare rapida dell’UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

3.   Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che versano i contributi in anticipo, iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi dovuti dagli Stati membri che versano i contributi in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

4.   Gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 utilizzati per un’operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 uno Stato membro che versa il contributo in anticipo può, in circostanze specifiche, autorizzare l’amministratore a utilizzarlo per coprire il contributo a un’operazione a cui partecipa, diversa da un’operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

6.   Ove siano necessari fondi per un’operazione diversa da un’operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per detta operazione:

a)

i contributi versati in anticipo dagli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione, previa approvazione degli Stati membri che versano in anticipo, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l’operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri che versano in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta;

b)

nel caso di cui alla lettera a), del presente paragrafo, i contributi dovuti per l’operazione a titolo dell’articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non hanno versato in anticipo sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall’invio della richiesta corrispondente da parte dell’amministratore.

7.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 3, il comandante dell’operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

8.   Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all’amministratore di almeno tre mesi.

9.   Gli interessi maturati sul prefinanziamento saranno ripartiti annualmente tra gli Stati membri che versano in anticipo e aggiunti ai loro stanziamenti accantonati. Gli importi saranno notificati a detti Stati membri nell’ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 27

Rimborso dei prefinanziamenti

1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione.

2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in servizio, e dall’amministratore.

3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore.

4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l’amministratore procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione.

5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l’operazione sia annullata.

6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.

Articolo 28

Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

1.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, con l’assistenza del comandante dell’operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un’operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, è affidata ad ATHENA.

2.   Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un’operazione, e se del caso, di terzi, contratti per l’acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.

3.   Il comitato speciale, nella sua decisione, stabilisce le modalità di finanziamento dei costi a carico degli Stati.

4.   ATHENA tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricato e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a suo carico e sostenute da esso o dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, i terzi versano ad ATHENA i fondi necessari entro trenta giorni dall’invio della relativa richiesta.

Articolo 29

Interessi di mora

1.   Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme dell’Unione sugli interessi di mora fissate all’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell’UE.

2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.

CAPO 8

ESECUZIONE DELLE SPESE

Articolo 30

Principi

1.   Gli stanziamenti di ATHENA sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia economia, efficienza ed efficacia.

2.   Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate e alle spese di ATHENA conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di assicurarne la regolarità e la legalità. Per eseguire le spese, gli ordinatori procedono agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

a)

i delegati di livello appropriato;

b)

la portata dei poteri conferiti;

c)

la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.

3.   L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato tramite i fondi amministrati da ATHENA richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.

4.   Fatta salva la presente decisione, quando l’esecuzione delle spese comuni è affidata a uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione o, se del caso, un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese. Quando l’amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all’esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale dell’Unione europea.

5.   L’amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al comitato speciale sulle norme per l’esecuzione delle spese comuni.

6.   Il comitato speciale può approvare norme per l’esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.

Articolo 31

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un’operazione specifica

L’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un’operazione specifica.

Articolo 32

Costi comuni operativi

1.   Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell’operazione affidatagli. Tuttavia, l’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un’operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all’operazione al termine della fase attiva.

2.   Su richiesta del comandante di un’operazione l’amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l’esecuzione delle spese di un’operazione.

3.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, l’adozione di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore e al comandante dell’operazione, per il rispettivo settore di competenza, d’impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione nella percentuale dell’importo di riferimento approvata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, a meno che il Consiglio non stabilisca un livello di impegni più elevato.

Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o del comandante dell’operazione e tenendo conto della necessità operativa e dell’urgenza, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e, se del caso, pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza, a meno che circostanze operative non impongano diversamente. Tale deroga non si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell’operazione in questione.

4.   Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un’operazione, l’amministratore e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull’esecuzione delle spese in questo periodo.

5.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione militare dell’UE, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l’amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore propone un bilancio rettificativo.

CAPO 9

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

Articolo 33

Materiali e infrastrutture

1.   In vista della liquidazione dell’operazione affidatagli, il comandante dell’operazione propone una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per tale operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

2.   L’amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell’operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Egli propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

3.   Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri mezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.

4.   La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

a)

per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di ATHENA al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;

b)

per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di ATHENA a uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l’immagazzinamento e la manutenzione da parte di ATHENA, uno Stato membro o tale terzo, per uso in un’operazione successiva.

5.   In caso di vendita i materiali e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora detto prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

6.   La vendita o cessione al paese ospite o a un terzo sono effettuate in conformità delle pertinenti norme di sicurezza vigenti.

7.   Se si decide che ATHENA conserva i materiali finanziati in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell’amministratore.

CAPO 10

CONTABILITÀ E INVENTARIO

Articolo 34

Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell’operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da ATHENA, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa, come pure dell’inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di ATHENA e utilizzati per l’operazione affidatagli.

Articolo 35

Contabilità consolidata

1.   Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Egli stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative e delle entrate eseguite sotto la responsabilità diretta dell’amministratore.

2.   Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché delle entrate che ha ricevuto.

CAPO 11

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 36

Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi l’amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese dall’inizio dell’esercizio. A tal fine ciascun comandante dell’operazione fornisce all’amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell’operazione affidatagli.

Articolo 37

Condizioni per l’esercizio dei controlli

1.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

2.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese di ATHENA forniscono all’amministratore e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 38

Revisione esterna dei conti

1.   Quando l’esecuzione delle spese di ATHENA è affidata a uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.

2.   Tuttavia, l’amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un’operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

3.   Per l’esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina i membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi.

I candidati devono appartenere al più importante organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale istituzione e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Essi devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell’esercizio di tali funzioni:

a)

i membri del collegio continuano a essere retribuiti dall’organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari dell’Unione europea di grado equivalente;

b)

i membri possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio e i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

c)

i membri riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;

d)

i membri verificano, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, ovvero economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il suo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all’amministratore e al comitato speciale.

4.   In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.

5.   Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.

Articolo 39

Revisione interna dei conti

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell’amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, un revisore interno del meccanismo ATHENA e almeno un revisore interno aggiunto, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta; i revisori interni devono possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.

2.   Il revisore interno riferisce all’amministratore riguardo al controllo dei rischi esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. In particolare, è incaricato di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.

3.   Il revisore interno esercita le sue funzioni sull’insieme dei servizi che partecipano all’incasso delle entrate di ATHENA o all’esecuzione delle spese finanziate da ATHENA.

4.   Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell’esercizio, secondo necessità. Egli riferisce all’amministratore e informa il comandante dell’operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell’operazione e l’amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni.

5.   L’amministratore rende conto annualmente al comitato speciale dei lavori di revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

6.   Inoltre, ciascun comandante dell’operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all’operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci.

7.   I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 40

Rendimento e chiusura annuale dei conti

1.   Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell’articolo 28 e la relazione di attività annuale.

2.   L’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio, lo stato finanziario e la relazione di attività annuale.

3.   Entro otto settimane dalla trasmissione dello stato finanziario il comitato speciale riceve un parere sulla revisione dal collegio dei revisori e lo stato finanziario certificato di ATHENA dall’amministratore, assistito dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione.

4.   Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio il comitato speciale riceve dal collegio dei revisori la relazione sulla revisione e la esamina insieme con il parere sulla revisione e lo stato finanziario al fine di dare scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.

5.   L’insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un’operazione il comandante dell’operazione provvede alla trasmissione dell’insieme dei conti e degli inventari al contabile.

6.   Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell’esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati a bilancio dell’esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo. Il comitato speciale può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell’esecuzione dell’esercizio dopo aver ricevuto il parere sulla revisione del collegio dei revisori.

7.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.

8.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.

9.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.

10.   Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un’operazione può fornire all’amministratore, se del caso attraverso il comandante dell’operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l’operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L’amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell’operazione.

Articolo 41

Chiusura dei conti di un’operazione

1.   Al termine di un’operazione il comitato speciale può decidere, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, che l’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell’operazione, presenti al comitato speciale lo stato finanziario dell’operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all’amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell’operazione.

2.   Se lo stato finanziario non può includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell’operazione, tali entrate e spese figurano nello stato finanziario di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro della procedura di cui all’articolo 40.

3.   Il comitato speciale approva, sulla scorta del parere del collegio dei revisori, lo stato finanziario dell’operazione che gli viene sottoposto. Esso dà scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l’operazione considerata.

4.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.

CAPO 12

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 42

Regime di responsabilità

1.   Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell’operazione, dell’amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni dell’Unione o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell’esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, ATHENA può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

2.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell’amministratore, del contabile o del personale a essi affiancati.

3.   La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di ATHENA. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

4.   In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell’esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite ATHENA conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

5.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale a essi assegnato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 43

Riesame e revisione

La presente decisione o parte di essa, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame, se necessario, su richiesta di uno Stato membro o dopo ciascuna operazione. Essa è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni. In sede di riesame o revisione può essere fatto ricorso a tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare agli organi di gestione di ATHENA.

Articolo 44

Disposizioni finali

La decisione 2008/975/PESC è abrogata.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

(3)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

COSTI COMUNI A CARICO DI ATHENA OVE INSORGANO

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili a un’operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all’operazione a cui essi sono principalmente connessi.

1.

Spese di missione sostenute dal comandante dell’operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell’operazione al comitato speciale.

2.

Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e azioni legali cui deve far fronte ATHENA.

3.

Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un’operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un’operazione specifica).

La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi a operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

1.

costi bancari;

2.

costi della revisione dei conti;

3.

costi comuni relativi alla fase preparatoria di un’operazione ai sensi dell’allegato II;

4.

costi relativi allo sviluppo e al mantenimento del sistema contabile e di gestione degli attivi di ATHENA.


ALLEGATO II

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA A CARICO DI ATHENA

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti da personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell’UE: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazioni operative, ingaggio di personale civile locale per l’esecuzione della missione come interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d’urgenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dal personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell’UE, quando nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.


ALLEGATO III

PARTE A

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI SEMPRE A CARICO DI ATHENA

Per ciascuna operazione militare dell’UE ATHENA si fa carico, a titolo di costi comuni operativi, dei costi incrementali necessari all’operazione definiti qui di seguito.

1.   Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell’ambito di operazioni condotte dall’UE

1.1.

Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

a)   comando (QG): comando (QG); elementi di comando e di supporto approvati nel piano operativo (OPLAN);

b)   comando operativo (OHQ): comando fisso del comandante dell’operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza UE.

La definizione dei costi comuni applicabili all’OHQ di un’operazione è altresì applicabile al segretariato generale del Consiglio, al servizio europeo per l’azione esterna e ad ATHENA, nella misura in cui intervengono direttamente nell’operazione in questione;

c)   comando della forza (FHQ): comando di una forza UE schierata nella zona delle operazioni;

d)   comando componente (CCHQ): comando di un comandante della componente UE schierata per l’operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell’operazione).

1.2.

Definizione dei costi incrementali finanziati in comune:

a)   costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino dell’FHQ e dei CCHQ;

b)   spostamenti e alloggio: costi di spostamento e alloggio sostenuti dall’OHQ per viaggi ufficiali necessari a un’operazione; costi di spostamento e alloggio sostenuti dal personale dei QG schierati per viaggi ufficiali verso Bruxelles e/o i luoghi di riunioni connesse all’operazione;

c)   trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) dei QG nel teatro delle operazioni: spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; spese per l’assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi a organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio;

d)   amministrazione: attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei QG;

e)   personale civile ingaggiato specificamente nei QG ammissibili per le esigenze dell’operazione: personale civile che lavora nell’Unione, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro delle operazioni per condurre l’operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario);

f)   comunicazioni tra QG ammissibili e tra QG ammissibili e forze direttamente subordinate: spese in conto capitale per l’acquisto e l’uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso a Internet, linee dati, reti locali);

g)   caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del QG nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende), se necessario;

h)   informazione del pubblico: costi connessi a campagne di informazione e all’informazione dei media presso l’OHQ e l’FHQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall’OHQ;

i)   rappresentanza e ricevimento: spese di rappresentanza; costi sostenuti dai QG per la condotta di un’operazione.

2.   Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

a)   lavori relativi allo schieramento/all’infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; controllo, pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell’acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l’infrastruttura finanziata in comune);

b)   marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d’identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell’Unione europea e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi);

c)   strutture e servizi e medici: evacuazioni mediche d’urgenza (Medevac). Struttura di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro di tipo aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN);

d)   acquisizione di informazioni: Immagini satellitari per l’intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen).

3.   Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’operazione diretta dall’Unione europea.

I costi a carico dell’Unione derivanti dall’applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l’Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un’operazione diretta dall’Unione europea. Rimborsi della NATO all’Unione europea.

4.   Costi incrementali sostenuti dall’Unione per beni, servizi o lavori di cui all’elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un’operazione condotta dall’Unione europea, da uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all’articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

PARTE B

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN’OPERAZIONE SPECIFICA A CARICO DI ATHENA LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO

Costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all’operazione.

Comandi multinazionali dei gruppi operativi: i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell’Unione europea schierati nella zona delle operazioni.

PARTE C

COSTI COMUNI OPERATIVI A CARICO DI ATHENA, SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO SPECIALE

a)   Caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l’operazione.

b)   Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto, nel corso dell’operazione, di attrezzature specifiche non previste, essenziali per l’esecuzione dell’operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione.

c)   Strutture e servizi e medici: strutture e servizi di ruolo 2 in teatro, diversi da quella di cui all’allegato III, parte A.

d)   Acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).

e)   Altre capacità essenziali a livello di teatro: sminamento se necessario per l’operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni.


ALLEGATO IV

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN’OPERAZIONE A CARICO DI ATHENA

Costi insorti per l’assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l’operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell’operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell’allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell’operazione in questione, anche dopo la cessazione delle sue attività.


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/54


DECISIONE 2011/872/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2011

che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2011/430/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/430/PESC che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare integralmente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la decisione 2011/430/PESC.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio con riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC ed abrogare la decisione 2011/430/PESC

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC è quello figurante nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2011/430/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 47.


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 1

1.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (pseudonimo Mustafa Abdullahi), nato l'11 agosto 1960 in Iran. Passaporto: D9004878

2.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) nato il 1o.2.1966 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra")

3.

ABOUD, Maisi (pseudonimo "l'Abderrahmane svizzero") nato il. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (– membro di "al-Takfir" e "al-Hijra")

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Saudi Arabia), cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut, (Arabia saudita), cittadinanza saudita

6.

ARBABSIAR Manssor (pseudonimo. Mansour Arbabsiar), nato il 6 o il 15 marzo 1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15 marzo 2016 (patente di guida USA)

7.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) nato il 18.8.1969 a Constantine (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

8.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

9.

ASLI, Rabah nato il 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

10.

BOUYERI, Mohammed (pseudonimo Abu ZUBAIR; pseudonimo SOBIAR; pseudonimo Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 a Amsterdam (Paesi Bassi) – membro dell'"Hofstadgroep"

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) nato il 1o.2.1972 in Algeria – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) nato il 1o.6.1970 in Algeria – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

13.

FAHAS, Sofiane Yacine nato il 10.9.1971 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

14.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

15.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) nato il 14.4.1965 oppure il 1o.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

16.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) nato il 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

17.

NOUARA, Farid nato il 25.11.1973 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

18.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) nato l'11.9.1968 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

19.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) nato il 23.6.1963 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

20.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) nato il 14.6.1974 a Algeri (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

21.

SENOUCI, Sofiane nato il 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

22.

SHAHLAI Abdul Reza (pseudonimo Abdol Reza Shala'i, pseudonimo Abd-al Reza Shalai, pseudonimo Abdorreza Shahlai, pseudonimo Abdolreza Shahla'i, pseudonimo Abdul-Reza Shahlaee, pseudonimo Hajj Yusef, pseudonimo Haji Yusif, pseudonimo Hajji Yasir, pseudonimo Hajji Yusif, pseudonimo Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran

23.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran

24.

SOLEIMANI Qasem (pseudonimo Ghasem Soleymani, pseudonimo Qasmi Sulayman, pseudonimo Qasem Soleymani, pseudonimo Qasem Solaimani, pseudonimo Qasem Salimani, pseudonimo Qasem Solemani, pseudonimo Qasem Sulaimani, pseudonimo Qasem Sulemani), nato l'11 marzo 1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Passaporto: 008827 (diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore generale

25.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) nato il 21.4.1964 a Blida (Algeria) – membro di "al-Takfir" e "al-Hijra"

26.

WALTERS, Jason Theodore James (pseudonimo Abdullah; pseudonimo David), nato il 6.3.1985 a Amersfoort (Paesi Bassi), passaporto (Paesi Bassi) n. NE8146378 – membro dell'"Hofstadgroep"

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

"Organizzazione Abu Nidal" – "ANO", (anche nota come "Consiglio rivoluzionario Fatah", "Brigate rivoluzionarie arabe", "Settembre nero" e "Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti")

2.

"Brigata dei martiri di Al-Aqsa"

3.

"Al-Aqsa e.V."

4.

"Al-Takfir" e "Al-Hijra"

5.

"Babbar Khalsa"

6.

"Partito comunista delle Filippine", incluso "New People's Army" – "NPA", Filippine

7.

"Gama'a al-Islamiyya", (anche noto come "Al-Gama'a al-Islamiyya") ("Islamic Group" – "IG")

8.

"İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ("Fronte islamico dei combattenti del grande oriente")

9.

"Hamas" (incluso "Hamas-Izz al-Din al-Qassem")

10.

"Hizbul Mujahideen" – "HM"

11.

"Hofstadgroep"

12.

"Holy Land Foundation for Relief and Development" ("Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo")

13.

"International Sikh Youth Federation" – "ISYF"

14.

"Khalistan Zindabad Force" – "KZF"

15.

"Partito dei lavoratori del Kurdistan" – "PKK" (anche noto come "KADEK", anche noto come "KONGRA-GEL")

16.

"Tigri per la liberazione della patria Tamil" – "LTTE"

17.

"Ejército de Liberaciòn Nacional" ("Esercito di Liberazione Nazionale")

18.

"Jihad islamica palestinese" – "PIJ"

19.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina" – "PFLP"

20.

"Fronte popolare di liberazione della Palestina-Comando generale", (anche noto come "Comando generale del PFLP")

21.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" – "FARC" ("Forze armate rivoluzionarie della Colombia")

22.

"Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" – "DHKP/C", (anche noto come "Devrimci Sol" ("Sinistra rivoluzionaria", "Dev Sol") ("Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione")

23.

"Sendero Luminoso" – "SL" ("Sentiero luminoso")

24.

"Stichting Al Aqsa" (anche noto come "Stichting Al Aqsa Nederland", anche noto come "Al Aqsa Nederland")

25.

"Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK", (anche noto come "Kurdistan Freedom Falcons", "Kurdistan Freedom Hawks" ("Falchi per la libertà del Kurdistan")


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

sulla determinazione delle quantità e sull’assegnazione delle quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012

[notificata con il numero C(2011) 9196]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/873/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è subordinata a restrizioni quantitative, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2009.

(2)

La Commissione deve inoltre stabilire le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.

(3)

Le quote assegnate per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi devono essere determinate in modo da garantire il rispetto delle restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, paragrafo 6, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2). Poiché tali restrizioni comprendono le quantità di idroclorofluorocarburi autorizzate per usi di laboratorio e a fini di analisi, l’assegnazione deve contemplare anche la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.

(4)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione rivolta alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (2011/C 75/05) (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2012.

(5)

Le restrizioni quantitative e le quote devono essere determinate per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, in conformità con le relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

1.   La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 11 185 000 kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).

2.   La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne, è di 15 761 510 kg ODP.

3.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 8 800 220 kg ODP.

4.   La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 1 000 015 kg ODP.

5.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 889 320 kg ODP.

6.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 1 065,8 kg ODP.

7.   La quantità di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 4 581 681,8 kg ODP.

8.   La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2012 a partire da fonti esterne è di 294 012 kg ODP.

Articolo 2

Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

1.   Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I.

2.   Le quote di halon sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II.

3.   Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III.

4.   Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV.

5.   Le quote di bromuro di metile sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V.

6.   Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI.

7.   Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII.

8.   Le quote di bromoclorometano sono assegnate, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII.

9.   Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per l’anno 2012 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.

Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2012, assegnate alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012.

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germania

 

Aesica Queenborough Ltd.

North Street

Queenborough

Kent, ME11 5EL

Regno Unito

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Francia

 

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

Holywell

Flintshire, CH8 9DN

Regno Unito

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgio

 

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistasseos Str,

152 31 Chalandri,

Atene

Grecia

 

Arkema France S.A.

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Francia

 

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spagna

 

Ateliers Bigata SAS

10, rue Jean Baptiste Perrin,

33320 Eysines Cedex

Francia

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès Elbeuf

Francia

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Germania

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Germania

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Paesi Bassi

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Germania

 

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint Nazaire les Eymes

Francia

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italia

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italia

 

Fire Fighting Enterprises Ltd.

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Regno Unito

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1 A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgio

 

Halon & Refrigerants Services Ltd.

J. Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Regno Unito

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Regno Unito

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Paesi Bassi

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Germania

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portogallo

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Paesi Bassi

 

Laboratorios Miret SA

Geminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spagna

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germania

 

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spagna

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgio

 

Merck KgaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Germania

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Regno Unito

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10.000

1780 CA Den Helder

Paesi Bassi

 

Panreac Quimica S.L.U.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spagna

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk/Danzica

Polonia

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italia

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italia

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

Ul. Wolnosci 20

Psary

51-180 Wroclaw/Breslavia

Polonia

 

Sicor Srl

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italia

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Germania

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Francia

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Regno Unito

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Germania

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Parigi

Francia

 

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francia

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italia

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italia

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Regno Unito

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italia

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Germania

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Regno Unito

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Germania

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4.

(3)  GU C 75 del 9.3.2011, pag. 4.


ALLEGATO I

GRUPPI I E II

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Solexis (IT)

Syngenta Crop Protection (UK)

Tazzetti (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Product (FR)

ERAS Labo (FR)

Eusebi Impianti (IT)

Eusebi Service (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Halon & Refrigerant Services (UK)

LPG Tecnicas en Extinción de Incendios (ES)

Poz-Pliszka (PL)

Safety Hi-Tech (IT)

Savi Technologie (PL)

Total Feuerschutz (DE)


ALLEGATO III

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Dow Deutschland (DE)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluores France (FR)


ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Arkema (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Albemarle Europe (BE)

ALFA Agricultural Supplies (EL)

ICL-IP Europe (NL)

Mebrom (BE)

Sigma Aldrich Chemie (DE)


ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione di idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

ABCR Dr. Braunagel (DE)

Albany Molecular Research (UK)

Hovione Farmaciencia (PT)

R.P. Chem (IT)

Sicor Srl (IT)

Sterling (IT)


ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione di idroclorofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materie prime e agenti di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Aesica Queenborough (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica (ES)

Bayer CropScience (DE)

DuPont de Nemours (NL)

Dyneon (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

Mexichem UK (UK)

Solvay Fluor (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Solexis (IT)

Tazzetti (IT)


ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l’uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012.

Impresa

Albemarle Europe (BE)

ICL-IP Europe (NL)

Laboratorios Miret (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Thomas Swan & Co (UK)


ALLEGATO IX

(Informazioni commerciali sensibili — Riservate — Non destinate alla pubblicazione)


ALLEGATO X

Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:

Impresa

Airbus Operations (FR)

Arkema France SA (FR)

Harp International Ltd (UK)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Mebrom NV (BE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Ltd (UK)

Ministero della Difesa (NL)

Panreac Quimica SLU (ES)

Sigma Aldrich Chemie (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Tazzetti SpA (IT)


ALLEGATO XI

(Informazioni commerciali sensibili — Riservate — Non destinate alla pubblicazione)


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione

[notificata con il numero C(2011) 9232]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/874/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione. Fra gli animali da compagnia oggetto di detto regolamento vi sono i cani, i gatti e i furetti.

(2)

La direttiva 92/65/CEE fissa le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Essa stabilisce che le condizioni per l’importazione di tali animali devono essere almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale variano a seconda della situazione riguardante la rabbia nel paese terzo di origine e a seconda dello Stato membro di destinazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che i cani, i gatti e i furetti introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza dai paesi terzi elencati nel suo allegato, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati contro la rabbia, mentre quelli provenienti da altri paesi terzi siano sottoposti anche a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che fino al 31 dicembre 2011, i cani, i gatti e i furetti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito dai paesi terzi elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, in conformità alle norme nazionali, mentre quelli provenienti dagli altri paesi terzi siano sottoposti a una quarantena dopo il loro arrivo, conformemente alle norme nazionali.

(6)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di cani, gatti e furetti nel loro territorio al rispetto di determinate condizioni nazionali supplementari.

(7)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (3), è stato adottato al fine di garantire una protezione sanitaria continua da Echinococcus multilocularis in Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(8)

La decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (4) prevede l’autorizzazione delle importazioni di tali animali dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5). La decisione 2004/595/CE prevede inoltre che tali animali debbano essere accompagnati da un certificato conforme al modello figurante nel suo allegato.

(9)

Il modello contenuto nell’allegato della decisione 2004/595/CE è un certificato individuale che viene rilasciato per ogni cane, gatto o furetto introdotto negli Stati membri in provenienza da un paese terzo elencato nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

(10)

Detto certificato è sufficiente per introdurre negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito gli animali provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, ma non è accettato per gli animali destinati a Irlanda, Svezia e Regno Unito, dove sono posti in quarantena al loro arrivo, in conformità alla legislazione nazionale.

(11)

In considerazione dei problemi incontrati da alcuni importatori nell’utilizzo del modello di certificato individuale della decisione 2004/595/CE, è necessario sostituirlo con un modello che possa valere per una partita costituita da vari animali.

(12)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 998/2003 e del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (6), i movimenti non commerciali di più di cinque cani, gatti o furetti introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo devono essere conformi alle condizioni di polizia sanitaria e ai controlli di cui alla direttiva 92/65/CEE.

(13)

Dato che i rischi presentati dalle importazioni di cani, gatti e furetti e dai movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di più di cinque di tali animali non sono diversi, è necessario adottare un certificato sanitario comune per le importazioni di tali animali e per i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque di tali animali verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Per ragioni di coerenza e semplificazione della legislazione dell’Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti tengano conto delle prescrizioni della decisione 2007/240/CE della Commissione (7), che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell’Unione di animali vivi devono basarsi sui modelli unici di certificati veterinari figuranti nel suo allegato I.

(15)

La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (8), stabilisce un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di tali animali provenienti da paesi terzi e introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito. Tale modello di certificato può essere utilizzato anche per l’entrata in questi tre Stati membri se tali animali provengono dai paesi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, questo certificato va rilasciato per l’introduzione di ogni singolo cane, gatto o furetto negli Stati membri.

(16)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nella decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (9) quando sono introdotti in uno Stato membro dopo uno spostamento temporaneo da uno Stato membro a un paese terzo o territorio.

(17)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia che provengono dai paesi e territori elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato che tali paesi e territori applicano norme almeno equivalenti alle norme dell’Unione relative ai movimenti dai paesi terzi, devono essere soggetti alle norme per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri.

(18)

È opportuno che la presente decisione sia applicata lasciando impregiudicata la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (10), la quale dà agli Stati membri la possibilità di autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, non vaccinati contro la rabbia e provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

(19)

Al fine di facilitare l’accesso a certificati plurilingui, il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione deve basarsi sui modelli unici figuranti nella decisione 2007/240/CE.

(20)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (11), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio dei certificati richiesti dalla legislazione veterinaria al fine di evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(21)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione.

(22)

Occorre di conseguenza abrogare le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE.

(23)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce:

a)

l’elenco dei paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti non commerciali;

b)

il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   La presente decisione si applica fatto salva la decisione 2004/839/CE.

Articolo 2

Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati:

a)

nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure

b)

nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

2.   I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:

a)

accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;

b)

conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).

Articolo 3

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione

1.   Gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza o di transito:

a)

siano elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure

b)

non siano elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:

a)

accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;

b)

conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato II per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2012 le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 29 febbraio 2012, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2004/595/CE e nell’allegato della decisione 2004/824/CE.

Articolo 5

Abrogazioni

Le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE sono abrogate.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

(4)  GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.

(5)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(6)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(7)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

(8)  GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.

(9)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(10)  GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 40.

(11)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/77


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che esonera taluni servizi finanziari del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2011) 9197]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/875/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la domanda presentata da Magyar Posta, pervenuta tramite posta il 24 giugno 2011,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 24 giugno 2011 la Commissione ha ricevuto per posta una domanda a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari al richiedente e all’Autorità ungherese per la concorrenza a mezzo posta elettronica in data 8 agosto 2011. Le risposte sono pervenute rispettivamente il 2 e il 15 settembre 2011. La domanda presentata da Magyar Posta (in appresso «Posta») riguarda diversi servizi finanziari da essa erogati e consta di due parti: servizi di pagamento e servizi svolti per conto di altri enti finanziari. A loro volta, entrambe le parti riguardano vari servizi finanziari che sono stati raggruppati nelle categorie riportate di seguito, come indicato da Posta:

Servizi di pagamento

1.

servizi propri esistenti:

1.1.

servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento (pagamenti di bollette e pagamenti espressi di bollette);

1.2.

servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento (servizi di consegna di contante e pagamenti di pensioni);

1.3.

servizi di trasferimento di denaro (ordini di trasferimento nazionali e internazionali, ordini di trasferimento Western Union — eseguiti per conto di terzi);

2.

servizi di conto e servizi di pagamento correlati proposti, disponibili in futuro:

2.1.

servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni necessarie per gestire un conto di pagamento;

2.2.

servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni necessarie per gestire un conto di pagamento;

2.3.

esecuzione di pagamenti tra conti di pagamento;

2.4.

rilascio di strumenti di pagamento sostitutivi della carta di pagamento.

Servizi svolti per conto terzi

3.1.

intermediazione di conti correnti e prodotti e servizi correlati (servizi di conto bancario al dettaglio e per imprese offerti per conto di enti creditizi, compresa l’accettazione e la trasmissione di ordini di pagamento per l’esecuzione, nonché l’intermediazione di depositi a vista e depositi vincolati collegati a un conto bancario);

3.2.

intermediazione creditizia per conto di enti creditizi;

3.3.

intermediazione e accettazione di carte di pagamento per conto di enti creditizi (carte di credito, carte di debito, accettazione di carte bancarie e terminali POS);

3.4.

intermediazione di investimenti e risparmi per fini speciali per conto di terzi:

a)

vendita di strumenti finanziari (titoli di Stato, fondi d’investimento e altri titoli);

b)

intermediazione di prodotti di risparmio finalizzati all’acquisto di un’abitazione;

3.5.

intermediazione di prodotti assicurativi (assicurazioni vita e non vita).

(2)

Come risulta dalla domanda (2), la rete di Posta è formata da oltre 2 600 uffici postali permanenti, ma non tutti i servizi elencati nella domanda sono disponibili in tutti gli uffici (3). Attualmente sono operative sul territorio ungherese complessivamente 4 605 agenzie di enti creditizi. Secondo la Giro Zrt, la banca OTP è la più grande, con 809 agenzie, seguita da K&H Bank Zrt. (377 agenzie), CIB Bank Zrt. (218 agenzie), Reiffeisen Bank Zrt. (180 agenzie) e Erste Bank Hungary Nyrt. (145 agenzie). Le otto banche più grandi operanti nel settore degli enti creditizi hanno ciascuna oltre 100 agenzie; ci sono, poi, 22 banche di piccole e medie dimensioni, 10 agenzie di enti creditizi e 138 enti creditizi costituiti in forma di cooperativa; di questi, il più grande gestisce una rete di 20-40 agenzie. Facendo un raffronto internazionale e utilizzando i dati del Libro blu del 2007 della Banca centrale europea (4), l’Ungheria si colloca a metà del ranking in termini di numero di agenzie pro capite.

II.   QUADRO NORMATIVO

(3)

È opportuno ricordare che, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/17/CE, la fornitura di servizi finanziari di cui al quarto trattino rientra nel campo di applicazione della direttiva solo a condizione che tali servizi siano forniti da un’entità che fornisce anche servizi postali ai sensi della lettera b) della stessa disposizione. Posta è l’unico ente aggiudicatore in Ungheria che offre i servizi in questione.

(4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività cui si applica la direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione UE in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Qualora l’allegato XI alla direttiva non elenchi norme della legislazione UE in materia, come è il caso per i servizi in questione, l’articolo 30, paragrafo 3, secondo comma prescrive che «si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto».

(5)

Per quanto riguarda i servizi finanziari, è opportuno ricordare che a livello di UE è stato adottato un ampio corpus di atti legislativi volti a liberalizzare lo stabilimento e la prestazione di servizi in questo settore (5). In merito ai servizi di pagamento, si rileva che l’Ungheria ha recepito pienamente e puntualmente la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, mediante la legge LXXXV/2009 relativa all’esercizio dell’attività di servizi di pagamento.

(6)

L’Ungheria ha dato attuazione alla normativa dell’Unione europea sulla liberalizzazione dei movimenti di capitali e sulla libera prestazione di servizi, nonché alla pertinente normativa sulla liberalizzazione dei mercati finanziari. Ha altresì adempiuto i requisiti previsti dal piano d’azione per i servizi finanziari. Il mercato ungherese degli enti creditizi e dei servizi di pagamento è ben regolato. Ai sensi della legge CXII/1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie (legge sulle banche), i servizi finanziari e le attività ausiliarie sono soggette ad autorizzazione. Ai sensi della legge CXXXVII/2007 sulle imprese di investimento e i negoziatori per conto proprio di merci e delle norme che disciplinano le loro attività, i servizi di investimento possono essere svolti soltanto da imprese di investimento e enti creditizi. La legge LX/2003 sulle imprese di assicurazione e le attività di assicurazione prevede che queste ultime possano essere svolte soltanto da imprese di assicurazione. Posta è autorizzata dall’Autorità ungherese di vigilanza delle attività finanziarie a prestare i servizi finanziari oggetto della domanda. Qualsiasi ente in grado di adempiere le disposizioni riguardanti una gestione prudente e una sorveglianza efficace può essere autorizzato a svolgere questi servizi. La prestazione di servizi finanziari e delle relative attività ausiliarie, nonché di servizi di investimento e di assicurazione è aperta anche alle società che non hanno sede in Ungheria, attraverso le loro agenzie, a condizione che siano autorizzate dalla competente autorità di vigilanza del paese in cui hanno sede. Il requisito di avere una filiale in Ungheria non si applica agli enti finanziari che hanno sede in uno qualsiasi degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), poiché detti istituti possono fornire i propri servizi a livello transfrontaliero.

(7)

Alla luce di quanto esposto nei precedenti considerando 5 e 6, si possono ritenere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, concernenti il libero accesso al mercato.

(8)

È opportuno che l’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato sia valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali di un determinato mercato. Altri criteri da considerare possono essere il grado di concentrazione sui mercati e/o il cambiamento di fornitore da parte dei clienti. Poiché le diverse attività oggetto della presente decisione sono caratterizzate da condizioni differenti, l’esame della situazione concorrenziale dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati.

(9)

Benché in taluni casi si possano considerare definizioni di mercato più restrittive o più ampie, la definizione precisa del mercato rilevante può essere lasciata aperta ai fini della presente decisione per diversi servizi elencati nella domanda presentata da Posta in quanto il risultato dell’analisi resta immutato indipendentemente dal fatto che ci si basi su una definizione ristretta o su una più ampia.

(10)

La presente decisione non osta all’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(11)

La domanda contiene due categorie distinte di servizi di pagamento: a) servizi esistenti; b) servizi la cui introduzione è prevista per il 2012. Ai fini della valutazione nel contesto della presente decisione saranno presi in considerazione soltanto i servizi esistenti, non essendoci prove materiali degli effetti che i servizi previsti potrebbero comportare, se realizzati.

(12)

I servizi di pagamento esistenti erogati da Posta sono servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento e servizi che consentono il prelievo di contante da un conto bancario (servizi che Posta fornisce in qualità di intermediario), nonché servizi di trasferimento di denaro (ordini di trasferimento nazionali e internazionali eseguiti in proprio e ordini di trasferimento di denaro Western Union eseguiti in qualità di intermediario).

(13)

Lo scopo della presente decisione è stabilire se i servizi offerti da Posta sono esposti a un livello di concorrenza tale (su mercati liberamente accessibili) da far sì che, anche in mancanza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE, gli appalti organizzati da Posta per l’esercizio delle attività in oggetto saranno svolti in maniera trasparente, non discriminatoria e in base a criteri che permettono di individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo economico. A tal fine è necessario esaminare se le banche e altri enti finanziari possono esercitare su Posta una pressione concorrenziale.

(14)

Il principale concorrente di Posta sul mercato dei servizi di pagamento sono le banche e altri enti finanziari ai quali non si applica la direttiva 2004/17/CE perché non sono enti aggiudicatori ai sensi della direttiva e/o non forniscono servizi finanziari congiuntamente ai servizi postali.

(15)

I metodi di pagamento offerti dalle banche suscitano di solito più interesse di quelli che richiedono supporti cartacei e/o in contanti e sono generalmente disponibili. Secondo GfK Hungaria (6), alla fine del 2010 il numero degli utenti dei servizi bancari online era superiore di 200 000 unità rispetto all’anno precedente e aveva raggiunto la cifra di un milione, con un tasso di crescita in aumento. Contemporaneamente, secondo la stessa fonte sta diminuendo il numero di coloro che preferiscono compiere le operazioni bancarie di persona, tanto che un quarto di tutti i clienti non si reca più alla filiale della banca per sbrigare le operazioni.

(16)

Il mercato del prodotto così come definito dal richiedente è il mercato dei servizi di pagamento erogati dagli enti creditizi e da altri fornitori di servizi di pagamento, mentre si ritiene che il rispettivo mercato geografico abbia dimensioni nazionali. L’Autorità ungherese per la concorrenza (GVH) ha segnalato che, pur non disponendo di tutte le informazioni e i dati necessari per poter definire il mercato del prodotto in modo corretto e preciso, ritiene che la definizione data dal richiedente del mercato rilevante sia «probabilmente accettabile». Per quanto attiene al mercato geografico, fatta salva la suddetta riserva, la GVH ha segnalato di «non essere a conoscenza di alcuna circostanza tale da far ritenere che il mercato geografico non sia l’intero territorio dell’Ungheria».

(17)

Ai fini della presente decisione non si procederà a un’ulteriore distinzione del mercato dei servizi di pagamento tra mercato al dettaglio e mercato all’ingrosso poiché il risultato dell’analisi resta pressoché immutato, che ci si basi su una definizione ristretta o su una più ampia.

(18)

In merito al grado di concentrazione del mercato dei pagamenti, l’Autorità ungherese per la concorrenza rileva che, presumibilmente, «le 5-6 banche maggiori, insieme con Magyar Posta, possiedono una quota di mercato congiunta molto grande nel caso dei servizi di pagamento al dettaglio, ed è possibile che coprano la maggior parte del mercato. È presumibile che il mercato all’ingrosso sia meno concentrato, grazie alla presenza di numerosi altri enti finanziari».

(19)

Questi servizi consentono ai clienti di effettuare il pagamento di un bene o servizio acquistato. Sono utilizzati dai privati cittadini per adempiere obblighi di pagamento, in particolare per pagare servizi di pubblica utilità, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di consegna a domicilio, nonché per il versamento di imposte e tasse, ecc.

(20)

Il metodo principale per determinare quale sia il mercato rilevante del prodotto è accertare l’ambito di applicazione dei prodotti sostitutivi, ossia degli strumenti alternativi che un cliente avrebbe a disposizione per onorare i propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, il richiedente ritiene che il mercato rilevante comprenda i versamenti in contante effettuati su conti correnti presso banche o per mezzo di ATM (7), carte di pagamento e trasferimenti tra conti bancari (trasferimenti semplici e trasferimenti con addebito diretto).

(21)

Per quanto riguarda il passaggio da un metodo di pagamento a un altro, l’Autorità ungherese per la concorrenza ha confermato che «i principali enti erogatori di servizi di pubblica utilità e altri fornitori di servizi tendono a offrire ai loro clienti una varietà di metodi di pagamento, nonché la possibilità di passare facilmente dall’uno all’altro. Sembra esserci inoltre la tendenza a indurre i clienti a utilizzare metodi di pagamento elettronici, invece di quelli cartacei e in contante». In tale contesto va sottolineato il maggiore ricorso ai servizi bancari online. Tuttavia, come osservato nel precedente considerando 9, ai fini della presente decisione la definizione precisa può restare aperta.

(22)

La quota di mercato detenuta da Posta in relazione ai servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento, calcolata in percentuale del mercato complessivo così come definito, era pari (8) al 3,91 % nel 2007, al 3,88 % nel 2008 e al 4,14 % nel 2009. In termini sia di volume che di valore, va osservato che nel 2009 il numero delle operazioni effettuate da Posta e il loro valore sono diminuiti rispetto ai due anni precedenti (9).

(23)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(24)

La caratteristica dei servizi che consentono prelievi di contante è che il titolare del conto autorizza pagamenti dal proprio conto di pagamento su disposizione di terzi. Questi servizi comprendono attualmente i servizi di consegna di contante e il pagamento di pensioni. Nella maggior parte dei casi il ministero del Tesoro e le amministrazioni comunali utilizzano questo sistema per il pagamento di assegni familiari, contributi sociali, indennità di disoccupazione ecc. Per i pagamenti effettuati dal governo, il beneficiario può scegliere di farsi accreditare gli importi su un conto bancario oppure di riceverli mediante consegna postale. Nel caso dei versamenti delle pensioni, i beneficiari hanno anche la possibilità di farsi accreditare in conto una parte dell’importo e di incassare in contante la parte restante. È inoltre possibile passare in qualsiasi momento dalla consegna postale in contante al trasferimento sul conto bancario semplicemente facendone richiesta all’amministrazione centrale dell’istituto nazionale della previdenza.

(25)

Lo Stato ungherese sta perseguendo, attraverso la Banca nazionale, una politica mirata a ridurre il volume delle operazioni in contante e a incoraggiare lo sviluppo dei metodi di pagamento elettronici e delle relative infrastrutture. Alle imprese si chiede di effettuare i pagamenti per mezzo di conti di pagamento, mentre gli stipendi dei dipendenti pubblici sono versati su conti bancari. Secondo uno studio recente (10) svolto dalla Banca nazionale ungherese, attualmente metà delle pensioni erogate dallo Stato sono pagate secondo modalità diverse dai pagamenti postali; inoltre, nella domanda si sostiene (11) che sia il numero sia il valore complessivo delle pensioni pagate attraverso Posta sono diminuiti costantemente nel corso degli ultimi anni.

(26)

Per i motivi sopra esposti, il trasferimento di pagamenti tra conti di pagamento (trasferimento semplice e trasferimenti multipli), i prelievi di contante mediante carte bancarie presso sportelli automatici e terminali POS (12) nonché i prelievi di contante presso gli sportelli bancari sono considerati il mercato rilevante dei servizi che consentono prelievi di contante da un conto di pagamento.

(27)

Nel caso dei servizi summenzionati, per i pagamenti a titolari di conti bancari si potrebbero considerare prodotti sostitutivi i pagamenti effettuati tra conti di pagamento (operazioni semplici e trasferimenti multipli nei quali i pagamenti sono eseguiti da un unico conto a una pluralità di persone). Anche in questi casi, ai fini della presente decisione la definizione precisa può essere lasciata aperta.

(28)

La quota di mercato detenuta da Posta relativamente ai servizi che consentono prelievi di contante da un conto di pagamento, calcolata in percentuale del totale del servizio sostitutivo, era pari (13) al 2,44 % nel 2007, al 2,49 % nel 2008 e al 2,61 % nel 2009. In termini sia di volume che di valore, va rilevato che il numero delle operazioni effettuate da Posta e il loro valore totale hanno registrato una tendenza al ribasso negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati, cioè nel 2007, 2008 e 2009 (14).

(29)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(30)

Il servizio di trasferimento di denaro fornito da Posta è utilizzato di solito per pagamenti tra privati. Questi servizi sono ordini di pagamento nazionali e ordini di pagamento internazionali eseguiti da Posta in proprio, nonché trasferimenti di denaro Western Union che sono disponibili a livello nazionale e internazionale e costituiscono un modo per inviare denaro in tempo reale.

(31)

Riguardo ai trasferimenti nazionali, sia quelli eseguiti da Posta in proprio sia quelli eseguiti per conto di Western Union, il richiedente ritiene che le operazioni tra conti di pagamento siano sostituti di trasferimenti di denaro qualora il beneficiario abbia un conto di pagamento. Pertanto, il mercato dei pagamenti effettuati in Ungheria tra un conto e un altro potrebbe essere considerato il mercato rilevante per i trasferimenti di denaro nazionali; tuttavia si può lasciare aperta la definizione precisa.

(32)

Calcolata di conseguenza, la quota di mercato di Posta era inferiore all’1 % nel 2007, 2008 e 2009.

(33)

Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali di denaro, le attività svolte da Posta e Western Union sono state considerate sostituti molto simili. Inoltre, poiché i pagamenti effettuati mediante conti di pagamento sono considerati prodotti sostituibili, il richiedente considera i pagamenti transfrontalieri tra conti di pagamento come il mercato rilevante del prodotto. Tuttavia, si può lasciare aperta la definizione precisa del mercato rilevante.

(34)

La quota di mercato di Posta calcolata su questa base era pari allo 0,5 % nel 2007, 2008 e 2009.

(35)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(36)

La domanda di esenzione riguarda anche determinate attività che Posta svolge per conto terzi in relazione a determinati servizi finanziari nei quali funge da intermediario.

(37)

La domanda di esenzione riguarda l’intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi correlati, segnatamente: servizi di conto bancario al dettaglio e per imprese offerti per conto di enti creditizi, compresa l’accettazione e la trasmissione di ordini di pagamento per l’esecuzione, nonché l’intermediazione di depositi a vista e depositi vincolati collegati a un conto bancario.

(38)

I prodotti e i servizi finanziari offerti da Posta in qualità di intermediario sono erogati da Erste Bank e OTP Bank. Posta offre altresì prodotti di deposito in proprio.

(39)

La precedente prassi della Commissione (15) distingue tra servizi bancari al dettaglio e servizi bancari per imprese. I primi sono tutti i servizi bancari erogati a privati cittadini e a imprese di dimensioni molto piccole, mentre i secondi comprendono di solito i servizi bancari forniti a grandi clienti aziendali e a piccole e medie imprese. Tuttavia, in decisioni precedenti (16) riguardanti il settore dei servizi bancari al dettaglio, la Commissione non specificava se i prodotti bancari individuali al dettaglio costituiscano mercati separati o se una pluralità di prodotti bancari al dettaglio possano far parte di un unico mercato rilevante.

(40)

Il mercato rilevante dei prodotti deve essere distinto a seconda della fase della catena di distribuzione (verso monte — fornitura di conti correnti e dei prodotti e servizi correlati — oppure verso valle — intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi correlati). Per quanto riguarda l’attività di intermediazione di conti di pagamento al dettaglio, il mercato rilevante potrebbe essere considerato il mercato di intermediazione di conti correnti e prodotti di deposito al dettaglio. Per quanto riguarda l’attività di intermediazione dei conti di pagamento per le imprese, il mercato rilevante potrebbe essere considerato il mercato di intermediazione di conti correnti e prodotti di deposito per le aziende. Tuttavia, conformemente al considerando 9 della presente decisione, non è necessario definire il mercato rilevante.

(41)

Il richiedente dichiara che il mercato geografico è l’intero territorio dell’Ungheria. L’Autorità ungherese per la concorrenza ha confermato che «ai fini del caso in questione, tutti gli enti finanziari presenti in Ungheria svolgono le loro attività a livello nazionale; non vi sono segnali di deviazioni regionali sotto alcun aspetto della fornitura dei servizi finanziari». Inoltre, secondo la precedente prassi della Commissione (17) in materia di mercati finanziari, il mercato geografico rilevante era di portata nazionale, viste le diverse condizioni della concorrenza all’interno dei singoli Stati membri e vista l’importanza di una rete di agenzie.

(42)

Le quote di mercato di Posta relativamente ai conti correnti e ai depositi al dettaglio, calcolate sulla base della considerazione su esposta, erano le seguenti: 1,45 % nel 2007, 1,38 % nel 2008 e 1,51 % nel 2009. Sul mercato dei conti correnti e dei depositi per le aziende, le quote di Posta erano trascurabili (0 %) nel 2007, 2008 e 2009. Tali cifre dimostrano che anche le quote di mercato dell’intermediazione di questi servizi finanziari sono basse.

(43)

Il resto del mercato è suddiviso tra altre banche ed enti finanziari, ai quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE.

(44)

Nella sua indagine del 2009 sui servizi bancari al dettaglio (18), l’Autorità ungherese per la concorrenza ha riscontrato che in Ungheria non vi sono gravi ostacoli ai trasferimenti dei conti bancari e che il livello degli attuali trasferimenti dei conti bancari è tra i più elevati se raffrontato con quello degli altri Stati membri dell’UE.

(45)

I vantaggi dell’ampia rete di cui Posta dispone sono controbilanciati dalla crescente importanza dei servizi bancari online.

(46)

Secondo un’indagine (19) dei fattori che influenzano la scelta della banca da parte dei clienti, i fattori più importanti risultano essere l’affidabilità e la fiducia, la vicinanza e l’accessibilità (compresa la disponibilità di dispositivi per il prelievo di contante) e la qualità del servizio alla clientela. Tali conclusioni sono state confermate anche dai risultati dell’indagine (20) sui servizi finanziari e sui servizi di conto corrente. Secondo questa fonte, i fattori più rilevanti ai fini della scelta della banca sono le spese e la reputazione, mentre la facilità di accesso (cioè, una rete diffusa) sembra essere meno importante. Inoltre, sono considerati fattori rilevanti anche lo spettro dei servizi offerti, cioè la disponibilità di una vasta gamma di servizi bancari, e l’alta qualità del servizio alla clientela. Stando così le cose, sebbene Posta disponga di una rete ampia, ci sono tuttavia altri criteri che sono considerati importanti dalla clientela (reputazione come banca, servizi bancari, qualità del servizio alla clientela) e che fanno da contrappeso nella scelta della banca. Quindi, i clienti che hanno bisogno di una vasta gamma di servizi sarebbero poco inclini a valutare la possibilità di passare a un conto postale che non offre la gamma abituale di servizi.

(47)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(48)

Questa attività consiste nell’intermediazione di crediti concessi da terzi, nella quale Posta funge da intermediario di servizi speciali multipli. Posta offre prodotti di credito (senza requisiti secondari, né mobiliari né immobiliari) forniti da Erste Bank a clienti al dettaglio, mentre nel settore dei servizi bancari per le aziende Posta offre un prodotto della Magyar Fejlesztesi Bank agendo in qualità di intermediario di servizi speciali multipli.

(49)

I servizi qui considerati possono essere suddivisi in molti modi differenti, in base a vari fattori, quali lo scopo per cui è chiesto un prestito o il cliente tipico (consumatore, piccola o media impresa, impresa di maggiori dimensioni o ente pubblico). Quindi, l’intermediazione del credito al dettaglio e quella del credito per le imprese possono essere considerate come mercati distinti.

(50)

Il mercato dell’intermediazione creditizia al dettaglio è definito dal richiedente come il mercato dei prestiti ipotecari e dei prestiti personali senza restrizioni, sia in fiorini ungheresi che in valute straniere. Ciò non è in contrasto con la precedente prassi della Commissione (21), poiché la Commissione ha lasciato aperta la questione se i prodotti bancari al dettaglio costituiscano mercati rilevanti separati o se una pluralità di prodotti bancari al dettaglio possa far parte di un unico mercato rilevante del prodotto.

(51)

Nel settore dei servizi bancari per le imprese, Posta offre attualmente un solo tipo di prodotto creditizio per le imprese. Si tratta di un prodotto che è abitualmente offerto da altri enti finanziari (cioè casse di risparmio cooperative). Posta lo propone in 45 località prestabilite, non in tutta la propria rete. Secondo il richiedente, il mercato rilevante per il settore dei servizi bancari alle imprese comprende i prestiti alle piccole e medie imprese concessi da enti creditizi. Tuttavia, come rilevato nel precedente considerando 9, ai fini della presente decisione la definizione precisa del mercato può essere lasciata aperta.

(52)

Il mercato geografico è l’intero territorio dell’Ungheria, praticamente per gli stessi motivi indicati nel considerando 41.

(53)

Le quote di Posta del mercato del credito al dettaglio sono indicate come inferiori allo 0,5 % nel 2007, 2008 e 2009, mentre in questi stessi anni le sue quote del mercato del credito alle imprese erano trascurabili (0 %). I dati disponibili rivelano che le quote detenute da Posta di questi mercati individuati secondo una definizione ristretta sono talmente piccole che, in un mercato individuato secondo una definizione più ampia, le relative quote di mercato di Posta sarebbero ancora più esigue.

(54)

Il resto del mercato è suddiviso tra altre banche e enti finanziari, ai quali non si applicano le disposizioni della direttiva sui settori di pubblica utilità. Le quote di mercato congiunte (22) dei primi tre concorrenti nel 2007, 2008 e 2009 erano pari rispettivamente al 52,54 %, 51,39 % e 54,27 % del mercato dei prestiti al dettaglio e pari rispettivamente al 42,69 %, 47,36 % e 48,07 % del mercato dei prestiti alle imprese.

(55)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(56)

Posta offre carte di credito emesse da Erste Bank Zrt. Questo prodotto è una carta di credito standard sotto il profilo delle condizioni e dei servizi offerti.

(57)

Per quanto riguarda le carte di debito, Posta opera in qualità di intermediario di carte bancarie per le imprese e al dettaglio associate a conti correnti. Posta agisce da intermediario di servizi speciali multipli, mentre il relativo servizio alla clientela è svolto da Erste Bank Hungary Nyrt. Le carte offerte sono carte di debito standard.

(58)

Per quanto riguarda l’accettazione di carte di pagamento, gli uffici postali sono muniti di terminali POS che consentono prelievi mediante carte bancarie. Il richiedente argomenta che i clienti possono ottenere lo stesso servizio (accesso a contante) mediante prelievi di contante presso uno sportello bancario o un altro terminale POS gestito da terzi in luoghi diversi dagli uffici postali. Si tratta pertanto di prodotti sostituibili.

(59)

In passato la Commissione ha distinto (23) due tipi principali di attività correlate a carte di pagamento: la prima è l’emissione di carte a privati cittadini e imprese, la seconda è l’«acquisizione» di esercenti che accettino pagamenti mediante carte. Inoltre, nel contesto dell’emissione di carte di pagamento, in decisioni precedenti (24) la Commissione ha valutato la possibilità di distinguere tra tipi diversi di carte, ma ha infine lasciato aperta la definizione precisa.

(60)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, saranno presi in considerazione tre mercati, ossia il mercato delle carte di credito, il mercato delle carte di debito e l’accettazione di carte.

(61)

Per quanto riguarda il mercato dell’accettazione delle carte, il mercato così come definito dal richiedente non è il mercato che era stato originariamente stabilito in precedenti decisioni della Commissione, citate nel considerando 59. Il mercato «originario» dell’accettazione di carte è quello formato dagli esercenti che accettano i pagamenti mediante carte. Un altro possibile mercato di accettazione delle carte è quello formato dalle banche che offrono servizi di accettazione delle carte agli esercenti citati. Ma, come confermato dall’Autorità ungherese per la concorrenza (25), nel caso di Posta, considerando che i terminali POS funzionano come dispositivi ATM delle due banche per le quali Posta funge da intermediario, «Magyar Posta ha probabilmente agito correttamente nel fornire dati sulla concentrazione basati sul numero dei dispositivi ATM in funzione».

(62)

Sotto il profilo del mercato geografico, in casi affrontati in passato (26) la Commissione ha osservato che il mercato delle carte di pagamento è ancora nazionale, ma ha ammesso che è possibile ampliare tale mercato in futuro. Nel caso in questione, la definizione del mercato geografico comprende l’intero territorio dell’Ungheria.

(63)

Tra il 2007 e il 2009 le quote di mercato di Posta erano inferiori all’1 % del mercato delle carte di credito, inferiori al 3 % del mercato delle carte di debito e inferiori al 6 % del mercato dell’accettazione delle carte, così come definito dal richiedente.

(64)

Secondo l’Autorità ungherese per la concorrenza (27), da uno studio condotto di recente dalla stessa Autorità e dalla Banca nazionale ungherese, considerando tutte le 24 banche che emettono carte di debito, la quota totale di mercato delle prime cinque è pari a circa l’82 %. Secondo la stessa fonte, il mercato delle emissioni di carte di credito è meno concentrato: considerando le 18 banche che emettono carte di credito, le prime sette hanno una quota congiunta di mercato pari al 68 % del mercato. Inoltre, secondo la domanda, il livello di concentrazione del mercato dell’accettazione di carte era tale per cui tre quarti di tutti i dispositivi ATM erano gestiti da quattro banche.

(65)

Viste le ridotte dimensioni delle quote di mercato di Posta e la presenza di altre banche ed enti finanziari, che esercitano pressione concorrenziale sulle attività di Posta, possiamo concludere che, ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta alla concorrenza.

(66)

Questa categoria di servizi comprende la vendita di strumenti finanziari e la collocazione sul mercato di prodotti di investimento specifici. Gli strumenti finanziari offerti sono titoli di Stato, fondi di investimento di Erste Befektetesi Zrt, altri titoli e uno specifico programma di gestione del risparmio familiare per conto di Fundamenta Lakaskassza Zrt. e OTP Lakastakarekpenztar Zrt., in qualità di intermediario.

(67)

In casi precedenti la Commissione ha lasciato aperta la questione se ciascuno di questi servizi possa costituire un mercato distinto (28). Nel caso in questione, la definizione sarà lasciata aperta perché i servizi erogati da Posta in qualità di intermediario non sono rilevanti in termini di concorrenza, indipendentemente dalla definizione di mercato considerata.

(68)

Per quanto riguarda l’ambito geografico, la Commissione ha ritenuto (29) che la maggior parte dei segmenti di mercato fossero di portata internazionale; alcuni di essi, però, sono stati esaminati in una prospettiva nazionale (30). La definizione precisa del mercato geografico sarà lasciata aperta e nel caso in questione il mercato geografico sarà considerato il territorio dell’Ungheria.

(69)

Tra il 2007 e il 2009 Posta deteneva una quota inferiore al 4 % del mercato dei titoli di Stato, una quota compresa tra il 3 % e il 9 % del mercato delle unità di investimento, una quota inferiore al 2 % del mercato delle obbligazioni e una quota inferiore al 4 % del mercato dei programmi di gestione del risparmio familiare.

(70)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta nel mercato degli investimenti alla concorrenza.

(71)

Posta offre assicurazioni sulla vita per conto di Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. e assicurazioni non vita per conto di Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

Nelle sue decisioni precedenti (31) la Commissione ha distinto tre grandi categorie di assicurazioni: assicurazioni sulla vita, assicurazioni non vita e riassicurazioni. Inoltre si è osservato che, dal lato della domanda, le assicurazioni vita e non vita possono essere ulteriormente suddivise in tanti mercati di prodotti individuali quanti sono i diversi tipi di rischio coperti. Riguardo all’assicurazione sulla vita, la Commissione ha considerato, nelle sue decisioni precedenti, la seguente suddivisione: vita-individuale, vita-gruppo e unit linked o, in alternativa, protezione individuale, protezione di gruppo, pensione individuale, pensioni di gruppo, risparmi e investimenti (32). In passato la Commissione ha considerato come assicurazioni non vita, tra l’altro, le assicurazioni riguardanti automobili, incendi, trasporti, salute, beni, responsabilità civile generale, infortuni, contenziosi, infortuni sul lavoro e crediti (33). Invece, dal lato del fornitore, si potrebbero considerare mercati più ampi. Ai fini della presente decisione si può lasciare aperta la definizione precisa del mercato del prodotto.

(73)

In passato la Commissione ha analizzato anche la distribuzione dei prodotti assicurativi e confermato che il mercato rilevante per la distribuzione di assicurazioni non vita o vita comprende tutti i canali di distribuzione verso l’esterno (cioè di terzi o non propri), come i broker, gli agenti e altri intermediari (34). Tuttavia, ai fini della presente decisione si può lasciare aperta la definizione precisa del mercato del prodotto.

(74)

Riguardo al mercato geografico, nelle sue decisioni precedenti (35) la Commissione ha ritenuto che i mercati delle assicurazioni sulla vita sono di portata nazionale, considerati i canali di distribuzione nazionali, la struttura consolidata del mercato, le restrizioni fiscali e i diversi sistemi normativi. Lo stesso approccio sarà applicato al caso in esame e il mercato geografico sarà pertanto considerato l’intero territorio dell’Ungheria.

(75)

Tra il 2007 e il 2009 Posta deteneva una quota inferiore al 5 % (36) del mercato delle assicurazioni sulla vita e una quota inferiore all’1 % (37) del mercato delle assicurazioni non vita. Da queste cifre si evince che anche le quote del mercato dell’intermediazione di prodotti assicurativi sono basse.

(76)

Negli stessi anni le quote congiunte di mercato dei primi tre concorrenti erano rispettivamente del 52,29 %, 51,08 % e 50,1 % per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita e rispettivamente del 54,84 %, 52,56 % e 51,66 % per le assicurazioni non vita.

(77)

Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l’applicazione delle norme sulla concorrenza, questi fattori vanno considerati indice dell’esposizione diretta delle attività di Posta nel mercato dei prodotti assicurativi alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(78)

Alla luce dei fattori esaminati ai considerando 11-77, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è considerata soddisfatta in Ungheria riguardo ai seguenti servizi:

a)

servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento;

b)

servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento;

c)

servizi di trasferimento di denaro;

d)

intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi collegati;

e)

intermediazione creditizia;

f)

intermediazione e accettazione di carte di pagamento emesse da enti creditizi;

g)

intermediazione di investimenti e risparmi a fini specifici per conto di terzi;

h)

intermediazione di prodotti assicurativi.

(79)

Poiché è soddisfatta anche la condizione del libero accesso al mercato, la direttiva 2004/17/CE non si applica quando gli enti aggiudicatori attribuiscono appalti destinati a consentire l’esecuzione in Ungheria dei servizi di cui al considerando 78, né quando vengono organizzati concorsi per l’esercizio di tale attività nel paese.

(80)

I servizi finanziari erogati da Posta sono ausiliari ai servizi postali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/17/CE. I servizi postali forniti da Posta non sono soggetti a questa domanda di esenzione; pertanto, a queste attività continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. In tale contesto, si ricorda che i contratti di appalto riguardanti diverse attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che, quando un ente aggiudicatore bandisce un appalto «misto», ossia un appalto inteso a promuovere sia le attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE sia quelle non esonerate, è necessario considerare le attività principali cui è destinato l’appalto stesso. In caso di appalti misti il cui scopo principale è di promuovere le attività postali, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l’appalto, esso è aggiudicato secondo le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/17/CE.

(81)

La presente decisione è basata sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra luglio e ottobre 2011, quale risulta dalle informazioni presentate da Magyar Posta e dall’Autorità ungherese per la concorrenza. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

(82)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Ungheria:

a)

servizi che consentono il versamento di contante su un conto di pagamento;

b)

servizi che consentono il prelievo di contante da un conto di pagamento;

c)

servizi di trasferimento di denaro;

d)

intermediazione di conti correnti e dei prodotti e servizi collegati;

e)

intermediazione creditizia;

f)

intermediazione e accettazione di carte di pagamento emesse da enti creditizi;

g)

intermediazione di investimenti e risparmi a fini speciali per conto di terzi;

h)

intermediazione di prodotti assicurativi.

Articolo 2

La Repubblica ungherese è destinataria della presente decisione in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. domanda, pag. 11.

(3)  Ad esempio, per quanto riguarda i servizi di pagamento, gli ordini postali di trasferimento internazionale di denaro sono eseguiti solo in 328 uffici postali, mentre il servizio di trasferimento di denaro Western Union è fornito in qualità di intermediario solo in 1 024 uffici postali. Per quanto riguarda i servizi forniti per conto di terzi, l’intermediazione della carta di credito Posta, di obbligazioni e di determinati prodotti assicurativi è disponibile solo in 343 uffici, mentre i prodotti di conto corrente della banca OTP per clienti al dettaglio sono disponibili in 244 uffici postali e il credito per le imprese è disponibile in solo 45 uffici.

(4)  Banca centrale europea, «Payment and Securities settlement systems in the European Union: non-euro area countries — Hungary», agosto 2007.

(5)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(6)  GfK Hungaria: «Internet banking continues to gain ground», 3 novembre 2010, http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  ATM è l’abbreviazione di Automated Teller Machine (sportello automatico).

(8)  Le quote del mercato rilevante sono state calcolate in rapporto al valore totale delle operazioni. Cfr. pag. 34 della domanda.

(9)  Cfr. pag. 32 della domanda.

(10)  Banca nazionale ungherese, «Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary», di Dr. Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.

(11)  Cfr. pagg. 35 e 36 della domanda.

(12)  POS è l’abbreviazione di Point of Sale (punto vendita).

(13)  Le quote del mercato rilevante sono state calcolate in rapporto al valore totale delle operazioni. Cfr. pag. 36 della domanda.

(14)  Cfr. pagg. 35 e 36 della domanda.

(15)  Caso COMP/M. 5384- BNP PARIBAS/FORTIS, pag. 3.

(16)  Caso COMP/M. 4844, Fortis:ABN AMRO Assets.

(17)  Caso COMP/M. 2225 FORTIS/ASR, pag. 3, COMP/M. 5075Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, e COMP/M. 5384- BNP PARIBAS/FORTIS, pag. 15.

(18)  «Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients» — Settore Indagini — Relazione finale, 5 febbraio 2009, Autorità ungherese per la concorrenza (GVH). La GVH ha condotto questo studio sui trasferimenti bancari nel periodo 2002-2006.

(19)  «Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients» — Settore Indagini — Relazione finale, 5 febbraio 2009, Autorità ungherese per la concorrenza (GHV) e lo studio collegato «Information and experience related to switching between banks», sintesi dell’analisi del mercato della clientela, Millward Brown, settembre 2006.

(20)  Ipsos: Financial services, current account services, sintesi dell’indagine sui clienti al dettaglio, gennaio 2009.

(21)  Caso COMP/M. 4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(22)  Secondo le informazioni supplementari fornite dal richiedente nella lettera del 2 settembre 2011.

(23)  Caso COMP/M. 5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  Caso COMP/M. 3894 Unicredito/HVB, COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot, COMP/M. 3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV, COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M. 5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  Risposta dell’Autorità ungherese della concorrenza del 15 settembre 2011 alla lettera di richiesta di informazioni inviata dalla Commissione l’8 agosto 2011.

(26)  Caso COMP/M. 3740, Barklays Bank/Foereningssparbanken/JV e COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot.

(27)  Risposta dell’Autorità ungherese della concorrenza del 15 settembre 2011 alla lettera di richiesta di informazioni inviata dalla Commissione l’8 agosto 2011.

(28)  Caso COMP/M. 3894 Unicredito/HVB, caso COMP/M. 5384 BNP Paribas/FORTIS.

(29)  Caso COMP/M. 2225 Fortis/ASR, COMP/M. 1172 Fortis AG/Generale Bank.

(30)  Caso COMP/M. 4155 BNP Paribas/BNL.

(31)  Caso COMP/M. 4284 AXA/Winterhur, caso COMP/M. 5384 BNP Paribas/FORTIS.

(32)  Caso COMP/M. 4047 Aviva/Ark life, caso COMP/M. 4284 Axa/Winterthur, caso COMP/M. 4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  Caso COMP/M. 4284 Axa/Winterthur, caso COMP/M. 4701 Generali/PPF Insurance Business, caso COMP/M. 2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  Caso COMP/M. 4284 AXA/Winterthur, caso COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  Caso COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(36)  La quota di mercato è calcolata sulla base della raccolta premi.

(37)  Cfr. nota 36.


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/86


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che concede ad alcune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse ad alcune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2011) 9473]

(2011/876/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2) («regolamento di estensione») che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3) sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione (4),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (5) («regolamento di esenzione») relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, varie imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (6) per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(2)

Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti in esame (7), è stato selezionato un periodo principale di esame, che va dal 1o gennaio 2011 al 31 luglio 2011. Sono state inoltre chieste ulteriori informazioni sugli anni 2009 e 2010. A tutte le parti in esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame.

(3)

La Commissione è stata anche informata della liquidazione di una società esentata dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Inoltre, una società ha informato la Commissione che aveva interrotto le sue operazioni di assemblaggio.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA UNA SOSPENSIONE IN PRECEDENZA

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(4)

La Commissione ha ricevuto dalle parti elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni richieste per determinare l’ammissibilità delle loro domande. A tali parti era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuta alla Commissione una prima richiesta completa. In base a queste informazioni, la Commissione ha stabilito che le domande di esenzione presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 1 erano ammissibili, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

Tabella 1

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Spagna

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Polonia

A966

JETLANE SAS (ex JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francia

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Germania

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

A978 (initially A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Svezia

A967

(5)

Durante l’esame è stato stabilito che per tutti i richiedenti il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, essi non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

Per questo motivo e in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti elencate nella precedente tabella 1 devono essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(7)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l’esenzione delle parti elencate nella tabella 1 dal dazio antidumping esteso deve prendere effetto dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

(8)

La società Code X Sp. z o.o. ha cambiato indirizzo nel corso della procedura di esame. La società ha ricevuto la sua sospensione all’indirizzo ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa, Polonia. Durante il periodo di sospensione si è trasferita all’indirizzo Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Polonia. Questo cambiamento di indirizzo non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.

(9)

La società JETLANE SAS ha cambiato ragione sociale durante la procedura di esame. La società è stata sospesa inizialmente con la ragione sociale JET’LEAN SAS. Durante il periodo di sospensione la società che cambiato la sua ragione sociale in JETLANE SAS. Questo cambiamento non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.

(10)

Il codice addizionale TARIC A977 assegnato inizialmente alla società Müller GmbH è stato attribuito due volte erroneamente e ha dovuto essere ritirato. Il 3 giugno 2010 la società ha ricevuto il codice addizionale TARIC A978. Questo cambiamento di codice non incide sulla domanda iniziale di sospensione né sulla decisione di esenzione.

A.2.   Domande di esenzione respinte

(11)

Anche la parte indicata nella seguente tabella 2 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

A980

(12)

La parte in questione ha assemblato biciclette come subfornitore e non a proprio nome. La società non ha effettuato acquisti di parti e non è stato possibile valutare se le operazioni di assemblaggio fossero conformi alle condizioni stabilite nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(13)

Per questo motivo la Commissione deve respingere la richiesta, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione. Di conseguenza, la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere revocata e il dazio antidumping esteso deve essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale parte, cioè dalla data di effetto della sospensione.

A.3   Revoche

(14)

Per le parti elencate nella seguente tabella 3 l’esenzione deve essere revocata.

Tabella 3

Nome

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Spagna

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portogallo

8244

(15)

Queste parti erano state esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Una società ha ora informato i servizi della Commissione di aver interrotto le sue operazioni di assemblaggio. In seguito a un’indagine, i servizi della Commissione sono stati informati da un tribunale portoghese che l’altra parte è stata liquidata. Per entrambe le parti l’esenzione va revocata.

B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA UNA SOSPENSIONE IN PRECEDENZA

B.1   Domande di esenzione non ammissibili

(16)

Anche le parti elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 4

Nome

Indirizzo

Paese

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Paesi Bassi

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiă

Portogallo

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Germania

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francia

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64-920 Pila

Polonia

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

(17)

Una di queste parti è un’impresa di assemblaggio di biciclette elettriche le cui importazioni non sono soggette al dazio antidumping sulle parti di biciclette a norma del regolamento (CE) n. 71/79. Tale parte non è ammessa a fruire di un’esenzione. Per alcune parti interessate la fornitura di parti per la produzione di biciclette oggetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 71/97 rientra nel limite di un quantitativo inferiore a 300 unità su base mensile, come specificato nell’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione. Pertanto, tali parti non hanno soddisfatto le condizioni stabilite dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esenzione e non hanno potuto fruire di un’esenzione. Alcune altre parti non avevano ancora iniziato la produzione di biciclette e quindi non ha potuto essere concessa loro una sospensione.

(18)

Tutte le società elencate nelle precedenti tabelle da 1 a 4 sono state informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Nessuna delle osservazioni ricevute ha modificato le conclusioni esposte nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

Per ciascuna parte, l’esenzione prende effetto alla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 1

Elenco delle parti interessate alle quali è concessa l’esenzione

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Spagna

Articolo 7

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul. Krolewska 16, 00-103 Warszawa)

Polonia

Articolo 7

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francia

Articolo 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Germania

Articolo 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgaria

Articolo 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italia

Articolo 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

Articolo 7

30.3.2010

A978 (inizialmente A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Svezia

Articolo 7

11.1.2010

A967

Articolo 2

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, dalla parte indicata nella seguente tabella 2 è respinta.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 2

Elenco delle parti per le quali è revocata la sospensione

Nome

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Germania

Articolo 5

11.6.2010

A980

Articolo 3

Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella seguente tabella 3 sono revocate a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.

L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 3

Elenco delle parti per le quali l’esenzione è revocata

Nome

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Spagna

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, P-3781-908 Sangalhos

Portogallo

Articolo 7

1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

8244

Articolo 4

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 4 sono respinte.

Tabella 4

Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono respinte

Nome

Indirizzo

Paese

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Paesi Bassi

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiă

Portogallo

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Germania

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francia

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Romania

Sun Baby Jacek Gabrus

Ul. Jana Styki 12, 64-920 Pila

Polonia

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Italia

Articolo 5

Gli Stati membri e le parti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(4)  GU L 98 del 19.4.1996, pag. 3.

(5)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(6)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99.

(7)  GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99.


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/91


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE

[notificata con il numero C(2011) 9523]

(2011/877/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2004/8/CE, la Commissione ha fissato con la decisione 2007/74/CE del 21 dicembre 2006 (2) valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, che constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l’anno di costruzione e i tipi di combustibile.

(2)

La Commissione deve procedere, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, al riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.

(3)

La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri. Dall’esame dei progressi delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili osservati nel periodo 2006-2011 oggetto del riesame, risulta che per gli impianti costruiti a partire dal 1o gennaio 2006 non è opportuno mantenere la distinzione stabilita nella decisione 2007/74/CE in funzione dell’anno di costruzione delle unità di cogenerazione, per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità. Tuttavia, per le unità di cogenerazione costruite negli anni fino al 2005, occorre continuare ad applicare i valori di riferimento in funzione dell’anno di costruzione, al fine di tenere conto dei progressi osservati delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili. Inoltre, sulla base delle recenti esperienze e analisi, il riesame ha confermato l’opportunità di continuare ad applicare i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche. Inoltre, occorre continuare ad applicare anche i fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete, perché le perdite sulla rete sono rimaste invariate negli ultimi anni. Occorre altresì applicare tali fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete anche agli impianti che utilizzano combustibili a base di legno e biogas.

(4)

Il riesame non ha riscontrato elementi che indichino una variazione del rendimento energetico delle caldaie nel periodo considerato e pertanto non è opportuno che i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore siano riferiti all’anno di costruzione. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è significativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.

(5)

Sono necessarie condizioni stabili per favorire gli investimenti nella cogenerazione e conservare la fiducia degli investitori. A tale riguardo, è altresì opportuno prorogare gli attuali valori di riferimento armonizzati per l’elettricità e il calore a tutto il periodo 2012-2015.

(6)

I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali non rivelano alcun miglioramento statisticamente significativo degli impianti di ultima generazione nel periodo oggetto del riesame. Ne consegue che i valori di riferimento stabiliti per il periodo 2006-2011 nella decisione 2007/74/CE devono essere mantenuti per il periodo 2012-2015.

(7)

Il riesame ha confermato la validità degli attuali fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche e per le perdite evitate sulla rete

(8)

L’impiego di un unico insieme di valori di riferimento per tutto il periodo e l’eliminazione dei fattori di correzione per le variazioni climatiche e le perdite sulla rete sono stati confermati anche per la generazione di calore.

(9)

Tenuto conto del fatto che l’obiettivo principale della direttiva 2004/8/CE è promuovere la cogenerazione per permettere di risparmiare energia, è opportuno incentivare l’ammodernamento delle unità di cogenerazione per migliorarne l’efficienza energetica. Per tali ragioni, è opportuno che i valori di rendimento di riferimento per l’elettricità che si applicano alle unità di cogenerazione divengano più elevati a partire dall’undicesimo anno successivo a quello di costruzione.

(10)

Tale approccio è in linea con il requisito per cui i valori di rendimento di riferimento armonizzati vanno definiti sulla base dei principi enunciati nell’allegato III, lettera f), della direttiva 2004/8/CE.

(11)

Occorre stabilire i valori di rendimento di riferimento armonizzati aggiornati per la produzione separata di elettricità e di calore. Occorre pertanto abrogare la decisione 2007/74/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato cogenerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore sono definiti rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II.

Articolo 2

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

1.   Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all’allegato I in relazione all’anno di costruzione delle unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per una durata di 10 anni a partire dall’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione.

2.   A partire dall’undicesimo anno successivo all’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.

3.   Ai fini del presente articolo, l’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione è inteso come l’anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità.

Articolo 3

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità

1.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.

Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest’ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all’allegato III, lettera b).

2.   Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.

3.   Quando applicano contemporaneamente i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), e quelli di cui all’allegato IV, gli Stati membri applicano l’allegato III, lettera a), prima di applicare l’allegato IV.

Articolo 4

Ammodernamento di un’unità di cogenerazione

Se un’unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo d’investimento supera il 50 % del costo d’investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l’anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità dell’unità di cogenerazione ammodernata è considerato come l’anno di costruzione ai fini dall’articolo 2.

Articolo 5

Miscela di combustibili

Se l’unità di cogenerazione utilizza più combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell’apporto energetico dai vari combustibili.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2007/74/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(2)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.


ALLEGATO I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

 

Anno di costruzione:

Tipo di combustibile:

2001 e antecedenti

2002

2003

2004

2005

2006-2011

2012-2015

Solido

Carbone fossile/coke

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignite/mattonelle di lignite

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Torba/mattonelle di torba

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Combustibili a base di legno

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomasse di origine agricola

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Rifiuti (urbani) biodegradabili

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Scisti bituminosi

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Liquido

Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biocombustibili

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Rifiuti biodegradabili

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Rifiuti non rinnovabili

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gassoso

Gas naturale

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Gas di raffineria/idrogeno

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogas

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato

35

35

35

35

35

35

35


ALLEGATO II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

 

Tipo di combustibile

Vapore/acqua calda

Utilizzo diretto dei gas di scarico (1)

Solido

Carbone fossile/coke

88

80

Lignite/mattonelle di lignite

86

78

Torba/mattonelle di torba

86

78

Combustibili a base di legno

86

78

Biomasse di origine agricola

80

72

Rifiuti (urbani) biodegradabili

80

72

Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili

80

72

Scisti bituminosi

86

78

Liquido

Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL

89

81

Biocarburanti

89

81

Rifiuti biodegradabili

80

72

Rifiuti non rinnovabili

80

72

Gassoso

Gas naturale

90

82

Gas di raffineria/idrogeno

89

81

Biogas

70

62

Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato

80

72


(1)  Occorre utilizzare i valori relativi al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.


ALLEGATO III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all’articolo 3, paragrafo 1)

a)   Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie

La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO standard (15 °C).

La correzione si effettua nel modo seguente:

i)

perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C;

ii)

guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C.

Esempio:

Quando la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b)   Metodo per determinare le zone climatiche

I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4 °C.

Esempio:

In uno Stato membro la temperatura ambientale media annuale è di 12 °C in un luogo A e di 6 °C in un luogo B. La differenza è superiore a 5 °C. In questo caso lo Stato membro la facoltà di definire due zone climatiche separate dall’isoterma di 9 °C, vale a dire una zona climatica compresa tra le isoterme di 9 °C e 13 °C con una temperatura ambientale media di 11 °C e un’altra zona climatica situata tra le isoterme di 5 °C e 9 °C con una temperatura ambientale annuale media di 7 °C.


ALLEGATO IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all’articolo 3, paragrafo 2)

Tensione:

Per l’elettricità esportata verso la rete

Per l’elettricità consumata in loco

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Esempio:

Un’unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L’85 % di questa elettricità è destinata all’autoconsumo e il 15 % della produzione è esportato nella rete. L’impianto è stato costruito nel 1999. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

A norma dell’articolo 2 della presente decisione, alle unità di cogenerazione di più di 10 anni di età occorre applicare i valori di riferimento per le unità di 10 anni di età. In base all’allegato I della presente decisione, il valore di rendimento di riferimento armonizzato per un’unità di cogenerazione a gas naturale costruita nel 1999, non ammodernata, di applicazione nel 2011 è il valore di riferimento per il 2001, pari al 51,7 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/97


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/878/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche per ogni costruttore di autovetture nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 4 del suddetto regolamento. Nei casi in cui risulta chiaramente che un costruttore o un raggruppamento non hanno ottemperato al loro obiettivo specifico, la Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è tenuta ad imporre delle indennità per le emissioni in eccesso attraverso decisioni individuali indirizzate ai costruttori o ai responsabili del raggruppamento in questione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, gli obiettivi sono vincolanti per costruttori e raggruppamenti con effetto a partire dal 2012. Per gli anni civili 2010 e 2011, tuttavia, è necessario che la Commissione calcoli degli obiettivi indicativi e, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del suddetto regolamento, li comunichi a quei costruttori o raggruppamenti le cui emissioni specifiche medie superano i loro obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi per il 2010 e il 2011 serviranno da indicatori per i costruttori per quanto riguarda lo sforzo richiesto per conseguire l’obiettivo vincolante nel 2012, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2010 e il 2011, a norma dei requisiti di cui al secondo paragrafo dell’articolo 4 del suddetto regolamento, e tener conto solo del 65 % di autoveicoli che emettono le emissioni più basse per ogni costruttore.

(3)

I dati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi di emissioni specifiche figurano nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle immatricolazioni degli Stati membri di nuove autovetture durante l’anno civile precedente. I dati sono ricavati dai certificati di conformità rilasciati dai costruttori o da documenti che forniscono informazioni equivalenti, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, sul monitoraggio e la comunicazione di dati sull’immatricolazione di nuove autovetture, ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

I dati per il 2010 sono stati trasmessi alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2011 specificato all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 dalla maggior parte degli Stati membri. Le serie complete di dati per tutti gli Stati membri, tuttavia, sono state messe a disposizione della Commissione solo a metà aprile e sono state successivamente verificate in via provvisoria.

(5)

Quando, a seguito della verifica iniziale, è risultato evidente che alcuni dati erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato gli Stati membri interessati e, fatto salvo l’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con uno Stato membro, i dati provvisori di tale Stato membro non sono stati corretti.

(6)

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha pubblicato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori e ha comunicato a 89 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie per il 2010 e i loro obiettivi di emissioni specifiche. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento.

(7)

Il 12 agosto la Commissione ha pubblicato sul proprio sito internet gli orientamenti per la notifica di errori nei dati relativi alla CO2 prodotta da autovetture. Gli orientamenti precisano il formato da utilizzare per la comunicazione e indicano le informazioni richieste ai costruttori per consentire alla Commissione di tener conto di tali errori.

(8)

Quindici costruttori hanno trasmesso comunicazioni di errori entro il termine di tre mesi. Un costruttore ha presentato una notifica completa dopo la scadenza del termine. Sette costruttori sui quindici suddetti hanno trasmesso comunicazioni che comprendevano informazioni dettagliate sugli errori e le giustificazioni per le correzioni proposte. I restanti otto costruttori hanno trasmesso comunicazioni sommarie che rispettavano solo in parte le raccomandazioni della Commissione relative al formato e al contenuto delle comunicazioni. Oltre ai costruttori che hanno trasmesso segnalazioni di errori, otto costruttori hanno informato la Commissione della presenza di errori nelle serie di dati senza fornire ulteriori informazioni o prove relative alla natura o alle ragioni di tali errori.

(9)

Nel caso di 73 costruttori che non hanno comunicato errori nelle serie di dati o si sono limitati a segnalare alla Commissione errori senza fornire le necessarie prove, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(10)

Nei casi in cui i costruttori hanno fornito le informazioni e le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di errori nelle serie di dati, è opportuno che la Commissione esamini tali comunicazioni e, se necessario, modifichi i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi.

(11)

Le autorità di immatricolazione degli Stati membri sono unicamente responsabili del numero di immatricolazioni comunicato alla Commissione. Dato che i dati sulle vendite dei costruttori non riflettono necessariamente con precisione il numero di immatricolazioni in un determinato Stato membro per un determinato periodo di tempo, non è possibile prendere in considerazione errori nel numero di immatricolazioni per il calcolo delle emissioni specifiche medie. Occorre quindi prendere in considerazione solo gli errori relativi al contenuto delle serie di dati per i veicoli immatricolati. Tuttavia, in alcuni casi, i costruttori hanno segnalato che delle immatricolazioni dovrebbero essere attribuite ad un altro costruttore. È opportuno che queste riattribuzioni si riflettano nelle serie di dati finali confermate.

(12)

Risulta dalle comunicazioni complete che i costruttori sono stati in grado di giudicare corretta una parte delle serie di dati e hanno proposto correzioni per quelle parti delle serie di dati che hanno potuto verificare. Tra il 4 e il 15 % delle serie di dati consiste, tuttavia, in immatricolazioni che si riferiscono ad autoveicoli non identificabili per i quali valori come le emissioni di CO2 o la massa non possono essere verificate dal costruttore. Questo è dovuto di solito a informazioni mancanti che sono necessarie perché il costruttore possa identificare i singoli autoveicoli, più precisamente il codice di identificazione composto da tipo, variante e versione dei veicoli in questione. In un ristretto numero di casi, le immatricolazioni hanno potuto essere attribuite a dei costruttori, tuttavia, non erano disponibili dati essenziali sulle emissioni di CO2 e la massa.

(13)

La Commissione ha verificato le correzioni proposte dai costruttori e le prove a sostegno. Quando le registrazioni sono state corrette inserendo un valore mancante o sostituendo un valore inesatto per quelle registrazioni che possono essere verificate dal costruttore e i valori corretti sono coerenti con valori ottenuti dalle fonti di dati di riferimento, come i dati provenienti dai documenti di omologazione, tali correzioni sono giustificate. Tuttavia, quando un costruttore ha comunicato errori ma non ha proposto correzioni, anche se tali errori avrebbero potuto essere verificati e corretti, e non ha sufficientemente dimostrato che tali correzioni non hanno potuto essere effettuate nel periodo di verifica di tre mesi, non è opportuno prendere in considerazione questi errori per il calcolo finale.

(14)

Nel caso di immatricolazioni che possono essere attribuite a, ma non verificate da costruttori, è opportuno che i valori per le emissioni di CO2 e la massa inclusi in tali immatricolazioni, siano sempre utilizzati per calcolare le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo di emissioni specifiche. È tuttavia necessario tener conto del fatto che i costruttori non possono verificare quei valori e garantire che l’inclusione non abbia un impatto negativo sui valori finali determinati per i costruttori interessati. Di conseguenza, occorre applicare un margine di errore a tale calcolo riflettendo la situazione individuale del costruttore descritta e giustificata nella comunicazione di errori. Più precisamente, occorre calcolare un margine di errore per le emissioni specifiche medie e la massa media, in quanto questi due parametri determinano la distanza dall’obiettivo di emissioni specifiche di ogni costruttore, vale a dire in che misura un costruttore si avvicina al conseguimento del proprio obiettivo di emissione specifica.

(15)

Occorre determinare il margine di errore come la differenza tra le distanze dall’obiettivo di emissioni specifiche espresso come emissioni medie sottratte dagli obiettivi di emissioni specifiche calcolati includendo ed escludendo quelle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dalla differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre ridurre la distanza dall’obiettivo del costruttore.

(16)

Nel caso di immatricolazioni dove i valori relativi a emissioni di CO2 o massa sono mancanti come pure il codice di identificazione, non è opportuno tenere conto di tali immatricolazioni per il calcolo finale delle emissioni medie.

(17)

Dato che l’esercizio di verifica dei dati del 2010 è il primo a essere eseguito ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, è opportuno prendere in considerazione, in via eccezionale, anche quelle comunicazioni che non contenevano tutte le informazioni richieste dalla Commissione per tenere pienamente conto degli errori. Tuttavia, è opportuno che i margini di errore da applicare al calcolo finale cui si fa riferimento in quelle comunicazioni siano calcolati sulla base della valutazione della Commissione del numero di immatricolazioni che non possono essere verificate da quei costruttori. È inoltre opportuno, eccezionalmente, tener conto, per la conferma dei dati del 2010, della comunicazione di errori che sono stati presentati poco dopo la scadenza del termine.

(18)

Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei nuovi autoveicoli immatricolati nel 2010, gli obiettivi di emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autoveicoli e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2010:

a)

l’obiettivo per le emissioni specifiche;

b)

le emissioni specifiche per CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;

c)

la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i nuovi autoveicoli;

e)

la massa media per tutti i nuovi autoveicoli nell’Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.


ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

CO2 media (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Distanza dall’obiettivo

Distanza dall’obiettivo corretta

Massa media

CO2 media (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

P1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd.

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

P2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles SpA.

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

P1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd.

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

P3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

P3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

P3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

P3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

P3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmBH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco SpA

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini SpA

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd.

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati SpA

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

P4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd.

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV — Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd.

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor SA.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Note esplicative per la tabella 1

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa ad un costruttore di volumi ridotti in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 8334 definitiva;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa ad un costruttore di nicchia in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione C(2011) 8336 definitiva;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie (65 %) corrette» significa emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al primo trattino del secondo comma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e della sezione 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 basate sulle correzioni comunicate alla Commissione dal costruttore in questione. Tale cifra considera tutti gli autoveicoli con un valore valido sia per la massa che per le emissioni di CO2 inclusi gli autoveicoli che non possono essere verificati dai costruttori.

Colonna E

«Obiettivo di emissioni speciali» significa l’obiettivo di emissioni basato sulla massa media di tutti gli autoveicoli attribuiti ad un costruttore (100 % di tutti gli autoveicoli da prendere in considerazione a partire dal 2015) dopo aver applicato la formula indicata all’allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Distanza dall’obiettivo» significa la differenza tra i valori alla colonna D e alla colonna E.

Colonna G

«Distanza dall’obiettivo corretta» significa la distanza dall’obiettivo indicata alla colonna F corretta per tener conto del margine di errore. L’errore è dovuto agli autoveicoli non identificabili (veicoli per i quali manca il codice di identificazione per tipo, variante e versione) e viene calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l’obiettivo di emissione specifica inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l’obiettivo di emissione specifica esclusi i veicoli non identificabili.

Tabella 2

Elenco di raggruppamenti e valori confermati in conformità all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Denominazione del raggruppamento

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

CO2 media (65 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Distanza dall’obiettivo

Distanza dall’obiettivo corretta

Massa media

CO2 media (100 %)

FORD-WERKE GmbH

P1

1 077 470

121,143

126,231

–5,088

–5,182

1 162,42

127,80

DAIMLER AG

P2

647 570

137,834

137,340

0,494

–0,016

1 167,88

140,91

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P3

174 637

128,612

128,750

–0,138

–0,365

1 344,64

146,87

MITSUBISHI MOTORS

P4

89 124

137,055

134,185

2,870

2,840

1 463,58

158,12


23.12.2011   

IT

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L 343/105


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 9518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/879/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intra-Unione di tali merci nonché i programmi di controllo sanitario di determinate malattie nelle diverse specie di pollame. L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli di certificati veterinari per gli scambi all’interno dell’Unione dei prodotti ottenuti dal pollame contemplati da detta direttiva.

(2)

L’allegato II della direttiva 2009/158/CE, quale modificata dalla decisione 2011/214/UE della Commissione (2), definisce le procedure diagnostiche per la Salmonella e il Mycoplasma.

(3)

L’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE definisce i requisiti minimi per i programmi di controllo sanitario delle malattie. Tale capitolo contiene una descrizione delle procedure di esame relative alla Salmonella pullorum e alla Salmonella gallinarum. È tuttavia necessario prevedere alcuni dettagli specifici aggiuntivi per quanto riguarda gli esami relativi alla Salmonella arizonae.

(4)

Inoltre, la casella I.31 della parte I del modello di certificato veterinario per i pulcini di un giorno che figura nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE prevede l’obbligo di fornire informazioni dettagliate riguardo all’identificazione della merce cui si riferisce il certificato.

(5)

Tale obbligo offre informazioni utili sullo stato sanitario degli allevamenti d’origine «parent» dei pulcini di un giorno, in particolare per quanto riguarda gli esami relativi ad alcuni sierotipi di Salmonella. Alcuni dei dati richiesti comportano tuttavia oneri amministrativi inutili a carico degli operatori del settore, soprattutto tenuto conto dell’imprevedibilità della schiusa. Alcuni dei dati che devono essere forniti in tale casella, inoltre, figurano già in altre parti del certificato.

(6)

È pertanto opportuno sopprimere tali voci dalla casella 1.31 dei modelli di certificati veterinari relativi a uova da cova, pulcini di un giorno e pollame da riproduzione e da reddito e sostituirle con la voce «Numero di riconoscimento», che fornirebbe informazioni più chiare sull’origine delle rispettive merci. Occorre pertanto modificare di conseguenza la parte I delle note nella parte II di tali modelli di certificati.

(7)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) definisce le condizioni specifiche che si applicano alle importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno.

(8)

La parte II, punto 3, del suddetto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2011 della Commissione (4), stabilisce che i pulcini di un giorno, qualora non siano allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova, devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale dove devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa. Tale prescrizione deve riflettersi nel modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale modello di certificato.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/158/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato II, capitolo III, il punto A.2 è così modificato:

a)

la nota (**) è sostituita dalla seguente:

«(**)

Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, ma sono invece adatti per la Salmonella arizonae.»;

b)

la nota (****) è sostituita dalla seguente:

«(****)

La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae.»;

2)

nell’allegato IV, i modelli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«MODELLO 1

Image

Image

Image

MODELLO 2

Image

Image

Image

MODELLO 3

Image

Image

Image


23.12.2011   

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L 343/117


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica l’allegato I della decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto

[notificata con il numero C(2011) 9524]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/880/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure d’emergenza da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme comprendono requisiti di igiene al fine di garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nell’Unione, o a norme equivalenti.

(3)

Alcune partite di semi di fieno greco importate dall’Egitto sono state identificate essere all’origine della comparsa nell’Unione del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. L’origine del focolaio è stata individuata nei semi di fieno greco provenienti dall’Egitto consumati come germogli.

(4)

La decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione (3) ha pertanto introdotto il divieto di immissione in libera pratica nell’Unione di determinati semi e legumi provenienti dall’Egitto classificati ai codici NC riportati nell’allegato di tale decisione. Tale divieto scade il 31 marzo 2012.

(5)

I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati non sono tuttavia utilizzati per la germinazione. I legumi da granella secchi spezzati, le fave di soia frantumate o i semi e i frutti oleosi frantumati importati dall’Egitto non vanno più considerati un rischio per la sicurezza alimentare e la loro importazione nell’Unione può essere nuovamente autorizzata.

(6)

È pertanto opportuno modificare le misure d’emergenza di cui alla decisione di esecuzione 2011/402/UE in base a queste nuove informazioni.

(7)

È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2011/402/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 179 del 7.7.2011, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Semi e legumi provenienti dall’Egitto per i quali è vietata l’immissione in libera pratica nell’Unione fino al 31 marzo 2012

Codice NC (1)

Descrizione

ex 0704 90 90

Germogli di rucola

ex 0706 90 90

Germogli di barbabietola, germogli di ravanello

ex 0708

Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati

ex 0709 90 90

ex 0709 99 90 (2)

Germogli di soia

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati, non frantumati

0910 99 10

Semi di fieno greco

ex 1201 00

ex 1201 (2)

Fave di soia, non frantumate

1207 50

Semi di senape

ex 1207 99 97

ex 1207 99 96 (2)

Altri semi e frutti oleosi, non frantumati

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

1209 21 00

Semi di erba medica

1209 91

Semi di ortaggi

ex 1214 90 90

Germogli di erba medica


(1)  I “codici NC” menzionati nella presente decisione si riferiscono ai codici specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Codice NC a partire dall’1.1.2012.»


23.12.2011   

IT

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L 343/119


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

relativa all’adozione di una decisione di finanziamento a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api

[notificata con il numero C(2011) 9597]

(2011/881/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 22 e 24,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario comunitario alle spese in campo veterinario.

(2)

In particolare l’articolo 22 della decisione 2009/470/CE prevede che la Comunità possa intraprendere o aiutare gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario.

(3)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (4) fornisce una rassegna delle azioni della Commissione, già intraprese o in corso, in merito alla salute delle api nell’UE. L’aspetto principale trattato nella comunicazione è la mortalità delle api, rilevata in vari paesi del mondo, nonché nell’UE.

(4)

Nel 2009 il progetto dell’EFSA «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalità e sorveglianza delle api in Europa) ha concluso che i sistemi di sorveglianza nell’UE sono, in genere, fragili e che i dati a livello degli Stati membri e i dati comparabili a livello dell’UE sono insufficienti.

(5)

Le azioni principali proposte dalla Commissione sono state l’istituzione di un laboratorio di riferimento dell’UE (LRUE) per la salute delle api e l’avvio di studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api, con il contributo dell’LRUE per gli aspetti tecnici e il cofinanziamento della Commissione.

(6)

Il primo passo è stato già compiuto con l’istituzione dell’LRUE a seguito del regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione (5), che è operativo dal 1o aprile 2011 (ANSES — Sophia Antipolis — FR).

(7)

Su richiesta della Commissione, l’LRUE per la salute delle api ha elaborato un documento tecnico dal titolo «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza della perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm, che fornisce agli Stati membri orientamenti per elaborare i propri studi di sorveglianza.

(8)

Per migliorare la disponibilità dei dati sulla salute delle api è opportuno fornire assistenza e aiuto a taluni studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api negli Stati membri.

(9)

Gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, i rispettivi studi di sorveglianza basati sul documento tecnico dell’LRUE.

(10)

20 Stati membri hanno inviato le loro proposte per gli studi di sorveglianza. Le proposte in questione sono in corso di valutazione tecnica e finanziaria per accertare la loro conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza della perdita di colonie di api). Dopo il processo di valutazione e di selezione sarà fissato, mediante una successiva decisione della Commissione, il tasso di cofinanziamento non superiore al 70 % e l’importo del contributo individuale a ciascuno degli Stati membri.

(11)

Occorre che gli studi di sorveglianza includano controlli sugli apiari nel periodo che precede l’inverno, seguiti da una visita dopo l’inverno. Un’altra visita è in programma durante l’estate. Di conseguenza, a seconda della concezione dei programmi degli Stati membri, la prima visita è prevista prima dell’inverno del 2012, la seconda nell’anno successivo. Per questo motivo è opportuno considerare il periodo di applicazione della presente decisione con inizio il 1o gennaio 2012 e termine il 30 giugno 2013.

(12)

È opportuno che l’Unione fissi, per gli studi, un finanziamento pari a 3 750 000 EUR.

(13)

La presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo dell’Unione europea per la realizzazione di studi di sorveglianza in merito all’azione sulla perdita di colonie di api è fissato a 3 750 000 EUR. Il contributo è applicabile al periodo 1o gennaio 2012 - 30 giugno 2013.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 per un massimo del 70 % si limita ai costi concernenti:

i)

effettuazione dei test di laboratorio; e

ii)

personale espressamente incaricato di

effettuare il campionamento, e

controllare lo stato di salute di apiari e di colonie di api.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  COM(2010) 714 definitivo.

(5)  GU L 29 del 3.2.2011, pag. 1.


23.12.2011   

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L 343/121


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che autorizza la commercializzazione di una nuova base per gomma da masticare in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 9680]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/882/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 10 ottobre 2007 la società Revolymer Ltd ha chiesto alle competenti autorità dei Paesi Bassi di poter commercializzare una nuova base per gomma da masticare come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 23 aprile 2009 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, nella quale si concludeva che la nuova base per gomma da masticare poteva essere utilizzata senza rischi come ingrediente alimentare.

(3)

Il 30 aprile 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a detta disposizione.

(5)

Il 2 luglio 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Il 25 marzo 2011, nel documento «Scientific Opinion on the safety of a “novel chewing gum base (REV-7)” as a novel food ingredient» (2) l’EFSA è giunta alla conclusione che la nuova base per gomma da masticare fosse sicura nelle condizioni di utilizzazione proposte e ai livelli di assunzione proposti.

(7)

La nuova gomma da masticare soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova base per gomma da masticare di cui all’allegato può essere commercializzata nell’Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle gomme da masticare fino ad un massimo dell’8 %.

Articolo 2

La denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «Gomma base (1,3-butadiene, 2-metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-monometiletere)».

Articolo 3

La società Revolymer Ltd, 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2011;9(4):2127.


ALLEGATO

Specifiche della nuova base per gomma da masticare

Descrizione

Il nuovo ingrediente alimentare è un polimero sintetico (Numero di brevetto WO2006016179). Esso è di colore bianco-biancastro.

Esso consiste in polimeri ramificati del monometossi polietilenglicole (MPEG) innestati su poliisoprene legato all’anidride maleica (PIP-g-MA) e MPEG che non hanno reagito (meno del 35 % in peso).

Struttura molecolare del MPEG innestato sul PIP-g-MA

Image

Image

Caratteristiche del monometossipolietilenglicole

Tenore di umidità

inferiore al 5 %

Tenore di ceneri

inferiore a 5 mg/kg

Anidride residua

meno di 15 μmol/g

Indice di polidispersità

meno di 1,4

Isoprene

inferiore a 0,05 mg/kg

Ossido di etilene

inferiore a 0,2 mg/kg

Anidride maleica libera

inferiore allo 0,1 %

Totale di oligomeri (inferiore a 1 000 Dalton)

non più di 50 mg/kg


Impurità dalle materie prime

Glicol etilenico

inferiore a 200 mg/kg

Glicol dietilenico

inferiore a 30 mg/kg

Monoetilene glicol metil etere

inferiore a 3 mg/kg

Dietilene glicol metil etere

inferiore a 4 mg/kg

Trietilene glicol metil etere

inferiore a 7 mg/kg

1,4-Diossano

inferiore a 2 mg/kg

Formaldeide

inferiore a 10 mg/kg


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/123


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che istituisce l’elenco degli ispettori dell’Unione di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

[notificata con il numero C(2011) 9701]

(2011/883/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione, al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell’Unione effettuano ispezioni in conformità di detto regolamento nelle acque dell’Unione e su pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione. L’elenco degli ispettori dell’Unione deve essere stabilito in conformità della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell’Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l’elenco degli ispettori dell’Unione è stabilito sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell’Agenzia europea di controllo della pesca.

(4)

Sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri, è pertanto opportuno stabilire nell’allegato alla presente decisione l’elenco degli ispettori dell’Unione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco degli ispettori dell’Unione ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ISPETTORI DELL’UNIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

Paese

Ispettori

Belgio

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Bulgaria

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Repubblica ceca

non applicabile

Danimarca

Aasted, Lars Jerne

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Jesper Sandager

Andersen, Jim Allan

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Backe, René

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Baadsgård, Jørgen Peder

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bach

Eilers, Bjarne

Einef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Høi, Jesper

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Johansen, Allan

Juul, Torben

Juul-Schirmer, Kasper

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mogensen, Erik Wegner

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Gunner Raunsbæk

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik Früsthück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Kim Tage

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Ole Brandt

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Østergård, Lars

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Claus

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, John

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Bjarne Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Germania

Abs, Volker

Appelmans, Jürgen

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Bigalski, Hans-Georg

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Bösherz, Andreas

Borchardt, Erwin

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Cordes, Reiner

Döhnert, Tilman

Dörbandt, Stefan

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Engelbrecht, Sascha

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Gräfe, Roland

Griemberg, Lars

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Kind, Karl-Heinz

Klimeck, Uwe

Kopec, Reinhard

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lehmann, Jan

Linke, Hans-Herbert

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Peter, Sven

Raabe, Karsten

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schröder, Lasse

Schuchardt, Karsten

Schüler, Claas

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonia

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlanda

Aherne, Robert

Allen, Damien

Allen, Patrick

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Flannery, Kevin

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Fulton, Grant

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McGroary, Peter

McIntyre, Lesley

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Grecia

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιλάλη, Μαρία

Βιδάλης, Οδυσσέας

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δόντσος, Ευστράτιος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέπος, Γεώργιος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Ρούσσου, Ελευθερία

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Spagna

Abalde Novas, Tomás

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Ester

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazain, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Cortés Fernández, Natalia

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suanzes, Javier

Del Hierro Suanzes, María

Fernández Costas, Antonio

Fernández Fernández, Manuel Ángel

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguia, Manuel

Fontanet Doménech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Gil Gamundi, Juan Luis

González Fernández, Manuel A.

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Munguía Corredor, Noemí

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo Daniel

Parga Díaz, Verónica

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Romero Insúa, Jesús

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubio Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Francia

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Flours, Cédric

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloagen, Maurice

Gueugniau, Damien

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastian

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Ogor, Bernard

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Vincent, Hugues

Italia

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Albani, Emidio

Antonacci, Roberto

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Astelli, Gabriele

Avallone, Guido

Azzaretto, Giuseppe

Basile, Giuseppe

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizarri, Simona

Bizarro, Federico

Bonsignore, Antonino

Borriello, Fabio

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Calandrino, Salvatore

Cambereri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Carassai, Adriano

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chianella, Marco

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cilento, Antonio

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Colonna, Vincenzo

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Francesco

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuccaro, Annalisa

Cuciniello, Luigi

D’Agostino, Gainluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Leo, Angelo

De Santis, Antonio

De Simone, Antonio

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Diaco, Gennaro

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Fava, Antonello

Ferrantino, Maria Pia

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fiorentino, Antonino

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Fortunati, Diego

Fuggetta, Pasquale

Gagliardi, Giuseppe Lucio

Gallo, Antonio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

Lambertucci, Alessandro

La Porta, Santi Alessandro

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Presti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Manconi, Danilo

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Martinez, Guiliano

Marzio, Paolo

Massaro, Gianluca

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Menna, Giuseppe

Miniero, Antonio

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Morello, Salvatore

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amedeo

Nappi, Carlo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palagiano, Angelo

Pallotta, Oreste

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Pantaleo, Fiore

Pantano, Francesco

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Perdisci, Marcello

Petrella, Vincenzo

Petrillo, Agostino

Petruzzi, Giulia

Pietrocola, Alberto Maria

Pignatale, Massimiliano

Pino, Filippo

Piras, Ugo

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Raffa, Demetrio Antonio

Raffone, Antonio

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Russo, Pasquale

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Scattola, Giovanni

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Silvestri, Antonio

Sini, Gaetano

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandiono, Rosario

Surfa’, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tofanelli, Massimo

Trapani, Salvatore

Troiano, Primiano

True, Pietro

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vicini, Alberto

Vitali, Daniele

Zippo, Luigi

Cipro

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Savvides, Andreas

Lettonia

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Lituania

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Lussemburgo

non applicabile

Ungheria

non applicabile

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Galea, Alex

Gauci Piscopo, Mark

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Xuereb, Glen

Paesi Bassi

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Austria

non applicabile

Polonia

Anulewicz, Adam

Bartczak, Tomasz

Domachowski, Marian

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Korthals, Jakub

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Piątek, Mateusz

Prażanowski, Krystian

Skibior, Sławomir

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portogallo

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, Maria João

Silva, António Miguel

Romania

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovenia

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovacchia

non applicabile

Finlandia

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Rönnholm, Eeva

Salonen, Ville

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Svezia

Åberg, Christian

Åberg-Torkelsson, EVA

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andrea

Andersson, Per-Olov

Andersson, Per-Olov Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Askeroth, Fredrik

Bergman, Daniel

Bühler, Hanna

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Hans-Göran

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hultemar, Staffan

Ingeby-Olsson, Lena

Jacobsson, Magnus

Jansson, Bengt

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Gertrud

Johansson, Klas

Johansson, Linda

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Karlsson, Zineth

Kempe, Clas

Kjellgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Lundin, Stig

Malmström, John

Mattson, Olle

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tegnander, Pär

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigsell, Andreas

Wilson, Pierre

Wimmer, Anders

Regno Unito

Aitken, Alison

Alexander, Stephen

Allen, Terry

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Banks, Andrew

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Burnett, Graeme

Burt, Ellen

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carroll, David

Carter, Chris

Clasby, Lorraine

Coatsworth, Robert

Cook, David

Corner, Nigel

Couzens, Rob

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Crowther, Robert

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davis, Danielle

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Elliott, Philip

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Fordham, Philip

Foster, Pam

Frampton, Charles

Fraser, Uilleam

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, Billy

Harrison, Thomas

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

Jackson, Amie

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Jones, Peter

Jordan, Catherine

Kelly, Kevin

Kemp, Duncan

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Kinghorn, Matthew

Korda, Rebecca

Lamb, Rob

Lane, Elizabeth

Law, Garry

Legge, James

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

MacSkimming, Peter

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Peters, Will

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Pringle, Geoff

Pritchard, Chris

Putt, David

Quinn, Barry

Radford, Angus

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Ruscoe, David

Rushton, James

Sandeman, Lillian

Serafino, Paola

Skillen, Damien

Skinner, Alastair

Smart, Barrie

Smith, Bill

Smith, Don

Smith, Pam

Smith Peter

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Terry, David

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Thompson, James

Todd, Ian

Turner, Patrick

Visram, Adrian

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, Matt

Watson, Mathew

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

Wick, Harry

Williams, Justin

Williams, Peter

Williams, Russell

Wilson, Tom

Wiseman, Carl

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Commissione europea

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janakakisz, Maria

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Mészáros, Mátyás

Monteiro, Sara

Pagliarani, Giuliano

Parker, Michael

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Zaradna, Anna

Agenzia europea di controllo della pesca

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Roose, Tarvo

Sorensen, Svend

Stewart, William

Tahon, Sven


23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/140


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/884/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono il divieto di commercializzare nell’Unione alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato dimostrato in maniera adeguata e sufficiente che esso è privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, che non fuorvia il consumatore o l’utilizzatore e che non differisce dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

(2)

Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63»; i suddetti paesi ne hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi volte a rilevare la presenza di tale organismo geneticamente modificato (OGM) non autorizzato, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63».

(3)

Dato il persistere delle segnalazioni e dato che le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» dai prodotti originari della Cina o da essa spediti, è stata adottata la decisione 2008/289/CE della Commissione (3) che ha introdotto provvedimenti d’emergenza contro la presenza dell’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso. Tale decisione stabilisce che, prima dell’immissione in commercio, gli operatori devono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato un rapporto d’analisi attestante che la partita di prodotti a base di riso non è stata contaminata con riso geneticamente modificato Bt 63. Inoltre, la decisione prevede che, per quanto riguarda i prodotti presentati all’importazione o già sul mercato, gli Stati membri adottino provvedimenti adeguati, come campionamenti casuali e analisi basate su un metodo specifico ivi descritto.

(4)

Nel marzo 2010, la Germania ha notificato mediante il sistema RASFF la presenza di nuove varietà di riso contenenti elementi genetici non autorizzati che codificano per la resistenza agli insetti e con caratteristiche simili all’OGM Kefeng 6. Successivamente sono pervenute altre segnalazioni analoghe che, oltre al Kefeng 6, indicavano anche la presenza di un’altra linea di riso resistente agli insetti che contiene elementi genetici simili a quelli dell’OGM Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 e KMD1 non sono autorizzati né nell’Unione né in Cina.

(5)

Le notifiche RASFF sono state tutte trasmesse alle autorità cinesi competenti; inoltre, nel giugno 2010 e nel febbraio 2011 la Commissione ha inviato una richiesta scritta alle autorità cinesi affinché adottassero i provvedimenti necessari per rispondere al numero crescente di segnalazioni.

(6)

Al fine di valutare lo stato d’attuazione della decisione 2008/289/CE, l’Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato nell’ottobre 2008 un’ispezione in Cina, cui ha fatto seguito un’altra nel marzo 2011. Dalle conclusioni della missione del 2008 e dai primi risultati della missione del 2011 è emerso che esistono incertezze circa la quantità, il tipo e il numero di varietà di riso geneticamente modificate che potrebbero aver contaminato prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, e che, pertanto, sussiste un rischio elevato che OGM non autorizzati continuino ad essere introdotti in tali i prodotti.

(7)

Alla luce delle risultanze delle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario del 2008 e del 2011, nonché delle numerose notifiche RASFF relative ai casi di riso geneticamente modificato non autorizzato, occorre inasprire di conseguenza le misure previste alla decisione 2008/289/CE al fine impedire l’immissione in commercio nell’UE di prodotti contaminati. È pertanto necessario sostituire la decisione 2008/289/CE con la presente decisione.

(8)

Dal momento che i prodotti a base di riso geneticamente modificato non sono autorizzati nell’Unione, è opportuno estendere il campo di applicazione dei provvedimenti previsti dalla decisione 2008/289/CE, limitato alla varietà di riso geneticamente modificato «Bt 63», a tutti gli organismi geneticamente modificati riscontrati nei prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti. L’obbligo previsto dalla decisione 2008/289/CE di produrre una prova dei metodi di campionamento e di analisi attestante l’assenza di prodotti a base di riso geneticamente modificato andrebbe mantenuto. Tuttavia, è opportuno rafforzare i controlli degli Stati membri aumentando la frequenza dei prelievi e delle analisi da effettuarsi su tutte le partite di prodotti a base di riso originari della Cina e imporre agli operatori del settore alimentare l’obbligo di comunicare in anticipo la data, l’ora e l’effettivo luogo d’arrivo previsti della partita.

(9)

I metodi di campionamento sono fondamentali ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili; è quindi opportuno definire un protocollo comune di campionamento e di analisi per verificare l’assenza di riso geneticamente modificato in prodotti importati originari della Cina. I principi di una procedura di campionamento affidabile, nel caso dei prodotti agricoli sfusi, sono enunciati nella raccomandazione 2004/787/CE della ommissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (4) e, nel caso dei prodotti alimentari preimballati, nella norma CEN/TS 15568 o equivalente. Per quanto riguarda i mangimi, si applicano i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (5).

(10)

Dato il numero di casi potenziali di riso geneticamente modificato, la mancanza di metodi di rilevamento convalidati e di campioni di controllo di qualità e quantità adeguate e al fine di agevolare i controlli, è opportuno sostituire i metodi di campionamento e di analisi di cui alla decisione 2008/289/CE con i metodi di screening analitico di cui all’allegato II.

(11)

I nuovi metodi analitici proposti devono basarsi sulla raccomandazione 2004/787/CE. Si tiene conto in particolare del fatto che i metodi attualmente disponibili sono di natura qualitativa e dovrebbero consentire la rilevazione di OGM non autorizzati per i quali non esiste una soglia di tolleranza in materia di campionamento e di analisi.

(12)

Il laboratorio di riferimento europeo per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL-GMFF) presso il Centro comune di ricerca (JRC) ha verificato e confermato l’idoneità dei metodi di screening proposti per la rilevazione del riso geneticamente modificato.

(13)

Ai fini delle attività di campionamento e di rilevazione necessarie per impedire l’immissione in commercio di prodotti a base di riso non autorizzato, è necessario che gli operatori e i servizi ufficiali applichino i metodi di campionamento e di analisi previsti all’allegato II. Occorre in particolare che si tenga conto delle indicazioni fornite dall’EURL-GMFF relative all’applicazione di detti metodi.

(14)

I prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina di cui all’allegato I devono essere immessi in libera pratica solo se sono accompagnati dal rapporto d’analisi e dal certificato sanitario rilasciato dall’Entry/Exit Inspection and Quarantine Bureau (l’Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese sulla base dei modelli presentati negli allegati III e IV della presente decisione.

(15)

Per poter disporre di una valutazione costante delle misure di controllo, è opportuno imporre agli Stati membri l’obbligo di riferire regolarmente alla Commissione in merito ai controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione devono essere proporzionate e non devono imporre restrizioni al commercio più di quanto sia necessario. Sono pertanto da applicarsi esclusivamente ai prodotti originari o spediti dalla Cina, potenzialmente contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato. Data la varietà di prodotti che potrebbero essere contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato è opportuno assoggettare a tali misure tutti i prodotti alimentari e tutti i mangimi contenenti riso tra i loro ingredienti. Alcuni prodotti, tuttavia, possono anche non contenere, essere costituiti o essere ottenuti da riso. Sembra dunque giustificato permettere agli operatori di fornire una semplice dichiarazione se il prodotto non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, evitando così l’analisi e la certificazione obbligatorie.

(17)

La possibile contaminazione di prodotti a base di riso con linee di riso GM non autorizzato andrà riesaminata tra sei mesi al fine di valutare se le misure previste dalla presente decisione sono ancora necessarie.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti a base di riso figuranti nell’allegato I, originari della Cina o da essa spediti.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), e all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   Lotto: quantitativo distinto e specificato di materiale

b)   Campione elementare: piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull’intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico)

c)   Campione globale: quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto

d)   Campione di laboratorio: quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l’effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio

e)   Campione da analizzare: campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall’intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa.

Articolo 3

Notifica preventiva

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita. Gli operatori devono indicare inoltre la denominazione del prodotto sia che si tratti di un alimento sia di un mangime.

Articolo 4

Condizioni di importazione

1.   Ciascuna partita di prodotti di cui all’articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato del Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau della Repubblica popolare cinese.

2.   Se un prodotto figurante all’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario può essere sostituito da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso.

3.   Il campionamento e l’analisi ai fini del rapporto di analisi di cui al paragrafo 1 rispettano le modalità indicate nell’allegato II.

4.   Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   L’autorità competente di uno Stato membro provvede affinché tutti i prodotti di cui all’articolo 1 siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni di importazione di cui all’articolo 4.

2.   Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta.

3.   Se la partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.

4.   L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli.

5.   L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE.

Articolo 6

Le relazioni alla Commissione

1.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all’articolo 1.

Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

2.   La relazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;

b)

i risultati dei controlli di cui all’articolo 5;

c)

il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.

Articolo 7

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate finché le autorità competenti non hanno completato tutti i controlli ufficiali.

In caso di frazionamento dopo un controllo ufficiale, una copia autenticata del certificato sanitario e del rapporto di analisi accompagna ogni lotto della partita frazionata.

Articolo 8

Costi

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’articolo 1 che abbiano lasciato la Cina prima del 1o febbraio 2012, a condizione che la campionatura e l’analisi siano state eseguite conformemente all’articolo 4.

Articolo 10

Riesame delle misure

Le misure previste dalla presente decisione sono riesaminate entro i 6 mesi successivi all’adozione.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2008/289/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 9.4.2008, pag. 29.

(4)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 18.

(5)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

ELENCHI DI PRODOTTI

Prodotto

Codice NC

Risone (riso «paddy»)

1006 10

Riso semigreggio (bruno)

1006 20

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

1006 30

Rotture di riso

1006 40 00

Farina di riso

1102 90 50

Semole e semolini di riso

1103 19 50

Agglomerati di riso

1103 20 50

Grani di riso in fiocchi

1104 19 91

Cereali, schiacciati o in fiocchi (esclusi avena, frumento «grano», segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi)

1104 19 99

Amido di riso

1108 19 10

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 10 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova

1902 19

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

1902 20

Altre paste alimentari (diverse dalle paste non cotte, non farcite né altrimenti preparate e diverse dalle paste farcite, anche cotte o altrimenti preparate)

1902 30

Alimenti preparati ottenuti per soffiatura o tostatura da cereali o da prodotti a base di cereali, ottenuti dal riso

1904 10 30

Preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati

1904 20 10

Alimenti preparati ottenuti da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati, a base di riso (escluse preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati)

1904 20 95

Riso, precotto o altrimenti preparato, non specificato o incluso altrove (escluse farine, semole e semolini, preparazioni di alimenti ottenute da cereali soffiati o tostati o da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e da fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati)

1904 90 10

Cialde di riso

ex 1905 90 20

Biscotti

1905 90 45

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

1905 90 55

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso con un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

2302 40 02

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso diverse da quelle aventi un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

2302 40 08

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3504 00 00


ALLEGATO II

Metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali dell’assenza di organismi geneticamente modificati non autorizzati nei prodotti a base di riso originari della Cina

1.   Disposizioni generali

I campioni destinati ai controlli ufficiali al fine di verificare l’assenza di riso GM nei prodotti a base di riso sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite da cui sono prelevati.

2.   Campionamento

2.1.   Campionamento di partite di prodotti sfusi e preparazione dei campioni da analizzare

Il numero di campioni elementari che compongono il campione globale e la preparazione dei campioni da analizzare sono conformi alla raccomandazione 2004/787/CE e regolamento (CE) n. 152/2009 relativo agli alimenti per animali. Il campione di laboratorio è di 2,5 kg, ma può essere ridotto a 500 grammi per alimenti e mangimi trasformati. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 dal campione globale è prelevato un secondo campione di laboratorio.

2.2.   Campionamento degli alimenti e dei mangimi preimballati

Il numero dei campioni elementari per la costituzione del campione globale è determinato conformemente alla norma CEN/ISO 15568 o equivalente, conformemente alla quale è effettuata anche la preparazione dei campioni da analizzare. Il campione di laboratorio è di 2,5 kg, ma può essere ridotto a 500 grammi per alimenti e mangimi trasformati. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, dal campione globale è prelevato un secondo campione di laboratorio.

3.   Analisi del campione di laboratorio

L’analisi di laboratorio è effettuata al punto d’origine in un laboratorio designato dall’Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ), e prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione europea, in un laboratorio di controllo ufficiale designato da uno Stato membro. I test di screening sono eseguiti conformemente al metodo basato sulla PCR in tempo reale, pubblicato dal Laboratorio europeo di riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL-GMFF) (1), almeno per i seguenti elementi genetici: il promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore (CaMV), il terminatore NOS (nopalina sintasi) di Agrobacterium tumefaciens e gli elementi manipolati/geni CryIAb, CryIAc e/o CryIAb/CryIA del Bacillus thuringiensis.

Nel caso dei campioni di granelle il laboratorio di controllo designato preleva dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 grammi (equivalenti a 10 000 grani di riso). Per i prodotti trasformati quali farina, pasta o amido, i campioni da analizzare possono essere ridotti a 125 g. I quattro campioni da analizzare sono macinati e poi analizzati separatamente. Da ciascun campione sono effettuate due estrazioni. Ogni estrazione è sottoposta a una prova PCR per ciascun elemento geneticamente modificato, secondo i metodi di screening indicati al punto 4. La partita è considerata non conforme se almeno un elemento GM è considerato rilevabile in almeno un campione da analizzare prelevato dalla partita secondo gli orientamenti forniti nella relazione del laboratorio europeo di riferimento.

4.   Sono impiegati i metodi di analisi sotto indicati.

a)

per lo screening per il promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore (CaMV) il terminatore NOS (nopalina sintasi) di Agrobacterium tumefaciens:

ISO 21570: 2005 Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products—quantitative nucleic acid based methods (Metodi di analisi per il rilevamento di organismi geneticamente modificati e prodotti derivati—metodi quantitativi basati sull’acido nucleico). Allegato B1.

H.-U. Waiblinger et al., (2008) «Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products» Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010) «SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of “35S promoter” and “NOS terminator” elements in food and feed products» Eur. Food Res. and Technol Volume 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121;

b)

per lo screening degli elementi manipolati CryIAb, CryIAc e/o CryIAb/CryIAc del Bacillus thuringiensis:

E. Barbau-Piednoir et al., (in press) «Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products» Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

In seguito alla verifica della specificità dei metodi dell’EURL-GMFF su una grande varietà di campioni di riso cinese, tale metodo è considerato adeguata ai fini dello screening.

5.   Per l’applicazione dei suindicati metodi di screening si tiene conto del documento di orientamento pubblicato dall’EURL-GMFF.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

Image


ALLEGATO IV

MODELLO DEL RAPPORTO DI ANALISI

Nota: si prega di compilare un modulo per ciascun campione analizzato

Parametri da indicare

Informazioni fornite

Nome e indirizzo del laboratorio di prova (1)

 

Codice di identificazione del rapporto di prova (1)

<<000>>

Codice di identificazione del campione di laboratorio (1)

<<000>>

Dimensioni del campione di laboratorio (1)

X kg

In caso di divisione del campione:

Numero e dimensioni dei campioni analizzati

X campioni da analizzare di Y g

Numero e dimensioni delle frazioni analizzate (1)

X frazioni di Y mg

Quantità totale di DNA analizzato (1)

X ng/PCR

Sequenza(e) di DNA sottoposta(e) a prova (1):

Indicare il metodo utilizzato e il valore Ct medio ottenuto Ct per ciascuno dei seguenti elementi:

 

Gene marcatore per il riso:

 

promotore 35S:

 

terminatore NOS:

 

CryIAb/CryIAc:

Sequenza(e) di DNA sottoposta(e) a prova:

Stato di validazione: (ad esempio, interlaboratorio, interna [si prega di indicare in base a quale norma, linea direttiva])

Descrizione delle sequenze di DNA riscontrate (riferimento + geni obiettivo):

Specificità del metodo (screening, per determinati costrutti genici o per determinati eventi di trasformazione):

Limite di rilevazione assoluto (numero di copie):

Limite di rilevazione pratico (limit of detection — LOD) relativo al campione analizzato, se determinato:

Descrizione dei controlli positivi per il DNA obiettivo e materiale di riferimento (1)

Fonte e natura del controllo positivo e del materiale di riferimento (plasmide, DNA genomico, CRM ecc.)

Informazioni sul controllo positivo (1)

Indicare la quantità (in ng di DNA) del controllo positivo analizzato e il valore Ct medio ottenuto

Osservazioni

 


(1)  Campi obbligatori


Rettifiche

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/149


Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 17 aprile 2008 )

A pagina 58, allegato, nota esplicativa 33, lettera c):

anziché:

«… e trasmetterla direttamente all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, …»,

leggi:

«… e trasmetterla direttamente all’autorità competente dello Stato membro di destinazione, …».