ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.336.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54° anno
20 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/853/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

1

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante pubblicazione, per il 2012, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

72

 

 

DECISIONI

 

 

2011/854/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011, che proroga il periodo di deroga concesso alla Romania per sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti verso il suo territorio, destinati al recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti [notificata con il numero C(2011) 9191]  ( 1 )

74

 

 

2011/855/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione a determinati interventi di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011-2012 [notificata con il numero C(2011) 9225]

75

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2011/856/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativa a misure intese a evitare la doppia imposizione in materia di successioni

81

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/851/EU della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) ( GU L 335 del 17.12.2011 )

85

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

(2011/853/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in seno al Consiglio d’Europa, a nome della Comunità europea, una convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.

(2)

La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (la «convenzione») è stata adottata dal Consiglio d’Europa il 24 gennaio 2001.

(3)

La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (1).

(4)

La Convenzione è entrata in vigore il 1o luglio 2003 ed è aperta alla firma dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(5)

La firma della convenzione permetterebbe di contribuire ad estendere l’applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell’Unione e di istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile in tutto il continente europeo.

(6)

Con l’adozione della direttiva 98/84/CE l’Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno nei settori coperti dalla convenzione, salvo per quanto concerne gli articoli 6 e 8, nella misura in cui l’articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell’articolo 6. La convenzione dovrebbe pertanto essere firmata sia dall’Unione e che dai suoi Stati membri.

(7)

È opportuno firmare la convenzione a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva di conclusione di tale convenzione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, la convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

K. SZUMILAS


(1)  GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.


TRADUZIONE

CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI SERVIZI AD ACCESSO CONDIZIONATO E DI ACCESSO CONDIZIONATO

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente convenzione,

considerando che il Consiglio d’Europa è chiamato a realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri;

basandosi sulla raccomandazione n. R(91)14 del Comitato dei ministri sulla protezione giuridica dei servizi televisivi codificati;

considerando che la pirateria di decodificatori di servizi televisivi codificati continua a costituire un problema in tutta l’Europa;

constatando che dall’adozione della raccomandazione sopraccitata sono apparsi nuovi tipi di servizi e di dispositivi di accesso condizionato, nonché nuove forme di accesso illegale a questi ultimi;

constatando la grande disparità che esiste negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato;

constatando che l’accesso illecito minaccia la vitalità economica degli organismi che forniscono dei servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell’informazione e, di conseguenza, può pregiudicare la diversità dei programmi e dei servizi offerti al pubblico;

convinti della necessità di seguire una politica comune volta a proteggere i servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato;

convinti che sanzioni penali, amministrative o di altro tipo possano essere efficaci nella prevenzione delle attività illecite contro i servizi ad accesso condizionato;

ritenendo che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività illecite svolte a scopo commerciale;

tenendo conto degli strumenti internazionali esistenti che contengono disposizioni relative alla protezione dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente convenzione concerne i servizi di radiodiffusione e i servizi della società dell’informazione forniti a pagamento e ad accesso condizionato o di accesso condizionato. Lo scopo della presente convenzione è rendere illecito sul territorio delle parti una serie di attività che permettono l’accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle parti in questo settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione s’intende per:

a)

«servizio protetto», uno dei seguenti servizi, purché sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

trasmissioni televisive, come definite all’articolo 2 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera modificata,

servizi di radiodiffusione sonora, vale a dire programmi radiofonici destinati al pubblico, trasmessi via cavo o via etere, ivi incluso via satellite,

servizi della società dell’informazione, intesi come servizi forniti per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario dei servizi;

oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi succitati, considerata come un servizio indipendente;

b)

«accesso condizionato», ogni misura e/o dispositivo tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile a uno dei servizi menzionati al paragrafo a), del presente articolo sia subordinato ad autorizzazione preliminare e individuale;

c)

«dispositivo di accesso condizionato», apparecchiature, software e/o dispositivi concepiti o adattati al fine di fornire l’accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo;

d)

«dispositivo illecito», apparecchiature, software e/o dispositivi concepiti o adattati al fine di fornire l’accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a) del presente articolo senza l’autorizzazione del fornitore di servizi.

Articolo 3

Beneficiari

La presente convenzione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che offrono un servizio protetto, come sopra definito all’articolo 2, lettera a), indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che rientrino o meno nella competenza di una delle parti.

SEZIONE II

ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 4

Reati

Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una parte:

a)

la fabbricazione o la produzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

b)

l’importazione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

c)

la distribuzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

d)

la vendita o il noleggio a fini commerciali di dispositivi illeciti;

e)

il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;

f)

l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

g)

la promozione commerciale, il marketing o la pubblicità in favore di dispositivi illeciti.

In qualsiasi momento, ogni parte può, con una dichiarazione indirizzata alla segretario generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre attività diverse da quelle menzionate al primo paragrafo del presente articolo.

SEZIONE III

SANZIONI E MEZZI DI TUTELA

Articolo 5

Sanzioni per le attività illecite

Le parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all’articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o di altro tipo. Tali misure sono effettive, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell’attività illecita.

Articolo 6

Misure di confisca

Le parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per permettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, di marketing o pubblicitario utilizzato per commettere un delitto, nonché la confisca di tutti i profitti o guadagni finanziari derivanti dall’attività illecita.

Articolo 7

Procedimenti civili

Le parti adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita di cui all’articolo 4, abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un’azione per il risarcimento del danno e ottenere un’ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.

SEZIONE IV

ATTUAZIONE E MODIFICHE

Articolo 8

Cooperazione internazionale

Le parti si impegnano ad assistersi reciprocamente per l’attuazione della presente convenzione. Conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell’ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nei procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali o amministrativi stabiliti conformemente alla presente convenzione.

Articolo 9

Consultazioni multilaterali

1.   Entro due anni dall’entrata in vigore della presente convenzione e successivamente ogni due anni, e in ogni caso ogni qual volta una parte lo richiede, le parti procedono a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa, al fine di esaminare l’applicazione della presente convenzione e l’opportunità di effettuare una revisione o un ampliamento di alcune delle sue disposizioni, in particolare per quanto concerne le definizioni di cui all’articolo 2. Tali consultazioni avvengono durante riunioni convocate dal segretario generale del Consiglio d’Europa.

2.   Ogni parte può farsi rappresentare alle consultazioni multilaterali da uno o più delegati. Ogni parte ha diritto di voto. Ogni Stato parte della presente convenzione dispone di un voto. Sulle questioni di sua competenza, la Comunità europea esercita il suo diritto di voto ed esprime un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono parte della presente convenzione. La Comunità europea si astiene se la votazione riguarda una questione che non rientra nella sua competenza.

3.   Ogni Stato di cui all’articolo 12 paragrafo 1, o la Comunità europea, che non è parte della presente convenzione, può farsi rappresentare alle riunioni di consultazione da un osservatore.

4.   Dopo ogni consultazione, le parti sottopongono al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione e sul funzionamento della presente convenzione, corredato, se lo ritengono necessario, da proposte di modifica della convenzione.

5.   Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, le parti stabiliscono un regolamento interno delle riunioni di consultazione.

Articolo 10

Modifiche

1.   Ogni parte può proporre modifiche alla presente convenzione.

2.   Ogni proposta di modifica è notificata al segretario generale del Consiglio d’Europa che la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato a aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.

3.   Ogni modifica proposta conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo precedente è esaminata, entro sei mesi a decorrere dalla data di trasmissione del segretario generale, in occasione di una riunione di consultazione multilaterale durante la quale tale modifica può essere adottata dalla maggioranza di due terzi degli Stati che hanno ratificato la convenzione.

4.   Il testo adottato dalla riunione di consultazione multilaterale è sottoposto all’approvazione del Comitato dei ministri. Dopo essere stato approvato, il testo della modifica è trasmesso alle parti per l’accettazione.

5.   Tutte le modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno dal giorno in cui tutte le parti hanno informato il segretario generale della loro accettazione.

6.   Il Comitato dei ministri può decidere, sulla base di una raccomandazione formulata in una riunione di consultazione multilaterale, con la maggioranza prevista dall’articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti delle parti abilitate a sedere in seno al Comitato, che una determinata modifica entra in vigore allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato trasmesso per accettazione, salvo che una parte non abbia notificato al segretario generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Qualora una tale obiezione sia stata notificata, la modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la parte della convenzione che ha notificato l’obiezione ha depositato il suo strumento d’accettazione presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

7.   Se una modifica è stata approvata dal Comitato dei ministri, ma non è ancora entrata in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 5 o 6, uno Stato o la Comunità europea non possono esprime il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione senza al contempo accettare tale modifica.

Articolo 11

Relazioni con altre convenzioni o accordi

1.   La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a questioni particolari.

2.   Le parti della convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali su questioni regolamentate dalla presente convenzione, allo scopo di completare o di rafforzare le disposizioni di quest’ultima o di facilitare l’applicazione dei principi da essa decretati.

3.   Se due o più parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un tema che rientra nella presente convenzione, o se hanno diversamente stabilito le loro relazioni con riguardo a tale tema, esse hanno la facoltà di applicare tale accordo o trattato o di disciplinare tali relazioni di conseguenza, in luogo della presente convenzione se ciò facilita la cooperazione internazionale.

4.   Nelle loro relazioni reciproche, le parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole della Comunità e non applicano pertanto le regole derivanti dalla presente convenzione, solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplina il tema particolare in questione.

SEZIONE V

CLAUSOLE FINALI

Articolo 12

Firma ed entrata in vigore

1.   La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati parti della convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità europea. Tali Stati e la Comunità europea possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

a)

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

b)

firma, su riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2.   Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

3.   La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale tre Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4.   Per ogni Stato firmatario o la Comunità europea che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolato dalla convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 13

Adesione alla convenzione di Stati non membri

1.   Dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, previa consultazione delle parti della convenzione, può invitare qualunque Stato non menzionato all’articolo 12, paragrafo 1, ad aderire alla presente convenzione, mediante una decisione adottata con la maggioranza prevista all’articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a sedere in seno al Comitato.

2.   Per ogni Stato che aderisce, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 14

Applicazione territoriale

1.   Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può designare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione si applica.

2.   Ogni Stato o la Comunità europea può in seguito, in qualsiasi momento, estendere con una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa l’applicazione della presente convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per tale territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del segretario generale.

3.   Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data di ricezione di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 15

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 16

Composizione delle controversie

In caso di controversia tra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le parti interessate cercano di giungere ad una composizione amichevole della controversia mediante negoziazione o qualsiasi altra soluzione pacifica, ivi comprese il deferimento della controversia a un tribunale arbitrale le cui decisioni sono vincolanti per le parti.

Articolo 17

Denuncia

1.   Ogni parte può denunciare in qualsiasi momento la presente convenzione mediante notifica al segretario generale del Consiglio d’Europa.

2.   Gli effetti di tale denuncia decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 18

Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni altro Stato che ha aderito alla presente convenzione:

a)

ogni firma conformemente all’articolo 12;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione conformemente agli articoli 12 e 13;

c)

le date di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 12 e 13;

d)

ogni dichiarazione formulata conformemente all’articolo 4;

e)

ogni proposta di modifica formulata conformemente all’articolo 10;

f)

ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Strasburgo, addì ventiquattro gennaio duemilauno, redatto in esemplare unico in lingua inglese e francese, i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il segretario generale del Consiglio d’Europa rimette una copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

 


REGOLAMENTI

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2011 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 627/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia («la denuncia») presentata il 16 agosto 2010 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldatura dell’Unione europea («il comitato di difesa») per conto di due gruppi di produttori dell’Unione («i denunzianti») rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura.

(3)

Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («il periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.

Esame individuale

(5)

Quanto alle tre richieste di esame individuale, si è deciso in via definitiva che esse non potevano essere concesse in quanto avrebbero reso l’inchiesta eccessivamente onerosa e avrebbero ostacolato l’ultimazione dell’inchiesta a tempo debito. Come illustrato nel considerando 6 del regolamento provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione rappresentativo, riguardante il 25 % delle importazioni totali registrate presso Eurostat durante il PI e oltre il 38 % del volume complessivo degli esportatori che hanno cooperato durante il PI. Come indicato nel considerando 13 del regolamento provvisorio, due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione costituiscono grandi gruppi. La loro ampiezza ha rappresentato un onere particolare per l’inchiesta attuale in termini di sforzi investigativi e di analisi. In queste circostanze, non è stato possibile soddisfare le richieste di esame individuale di altri produttori esportatori.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(6)

Occorre rammentare che, a norma del considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 («il prodotto in esame»).

(7)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame a seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio.

2.   Prodotto simile

(8)

In mancanza di ulteriori osservazioni sono confermate le conclusioni di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(9)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno contestato alcuni dei risultati connessi alla determinazione del TEM di cui ai considerando da 21 a 43 del regolamento provvisorio.

(10)

Una delle parti ha argomentato che la Commissione non ha divulgato le differenze di prezzo delle materie prime tra il mercato dell’UE e quello della RPC. In merito, si è rilevato che tanto nella comunicazione di informazioni relative al TEM quanto nel regolamento provvisorio si menziona la differenza di prezzi nominali tra i prezzi dell’UE, degli Stati Uniti e della RPC delle materie prime. Come dichiarato nel considerando 27 del regolamento provvisorio tale differenza, in media e a seconda della qualità dell’acciaio, ammonta a circa il 30 %. Per quanto riguarda le fonti di informazione che hanno formato la base per tale raffronto, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili dai produttori dell’UE e dai produttori esportatori della RPC. I dati sono stati verificati nuovamente con alcune fonti pubbliche disponibili (3).

(11)

Si è argomentato inoltre che la Commissione non ha effettuato alcun raffronto dei prezzi del minerale di ferro importato nella RPC e i prezzi del mercato internazionale. In relazione a ciò si è affermato che non sono stati forniti dati relativi all’impatto del minerale di ferro sul costo delle materie prime (billet, lingotti, barre) acquistate dai produttori del prodotto in esame. Il riferimento al minerale di ferro nel considerando 28 del regolamento provvisorio è stato fatto nel contesto del vantaggio comparativo di esaminare una spiegazione possibile per i bassi prezzi dei billet, lingotti e barre nella RPC. Il minerale di ferro come pure il nichel e il cromo sono i fattori principali dei costi nella produzione di billet, lingotti e barre di acciaio inossidabile. Peraltro, a motivo del fatto che i prezzi del minerale di ferro, del nichel e del cromo sono in genere basati sui prezzi del mercato internazionale, il loro impatto sulla differenza di prezzo tra i billet, lingotti e barre dell’UE e quelli della RPC e, di conseguenza, sui tubi di acciaio inossidabile senza saldature può essere soltanto limitato. Di conseguenza, le conclusioni che hanno portato al rifiuto del criterio 1 della richiesta del TEM non erano basate sui prezzi del minerale di ferro, ma sulla differenza di prezzo tra le materie prime, cioè billet, lingotti e barre, utilizzati direttamente nella produzione del prodotto in esame; tale differenza di prezzo abbinata a una riconosciuta interferenza dello Stato (tassa sulle esportazioni e nessun rimborso dell’IVA) ha portato a concludere che non era stato dimostrato che fosse soddisfatto il criterio 1 per la concessione del TEM.

(12)

Una delle parti ha ribadito in varie occasioni la stessa richiesta relativa agli aspetti procedurali della determinazione del TEM. La richiesta si riferiva alle consultazioni con il comitato consultivo degli Stati membri, ossia alle informazioni trasmesse a tale comitato nel corso dell’attuale inchiesta. L’aspetto è stato spiegato in due lettere inviate alla parte ed è stato oggetto di vari scambi con il consigliere-auditore. A tal proposito occorre rilevare che, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento di base, gli scambi di informazioni relative alle consultazioni effettuate con il comitato consultivo degli Stati membri non devono essere divulgate, fatte salve disposizioni specifiche nel regolamento di base. Di conseguenza, le disposizioni in vigore non consentono di concedere alle parti accesso agli scambi tra la Commissione e gli Stati membri.

(13)

La stessa parte ha fatto alcune richieste relative per lo più al tema delle distorsioni sul mercato delle materie prime. È stato argomentato che i billet di acciaio inossidabile acquistati sul mercato interno della RPC rappresentavano soltanto una percentuale degli acquisti di materie prime durante il PI. In proposito, è stato rilevato innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non fissa una soglia riguardo alla percentuale di materie prime acquistate che potrebbero essere state interessate dalle distorsioni. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base prevede che i costi dei principali mezzi di produzione devono rispecchiare nel complesso i valori di mercato. Soprattutto, la Commissione ha peraltro spiegato che le distorsioni sul mercato delle materie prime nella RPC riguardavano le materie prime principali utilizzate nella produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldature e non soltanto di billet. Le materie prime principali utilizzate nella produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldature sono i billet, i lingotti e le barre in acciaio che rappresentano oltre il 50 % del costo di produzione del prodotto in esame. Queste materie prime rientrano nel complesso nel codice SA 7218 10 (lingotti e altre forme primarie di acciaio inossidabile). Esse sono tutte soggette al 15 % di tassa sulle esportazioni e non hanno diritto ad alcun rimborso dell’IVA al 17 % qualora esportate. È su questo punto che sono state fissate le distorsioni che hanno portato alla conclusione che il criterio 1 della valutazione TEM non era soddisfatto da nessuno dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. Per le società interessate, le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame acquistate sul mercato interno della RPC rappresentano una parte considerevole, di circa il 30 %, degli acquisti. Occorre rilevare, inoltre, che un’altra percentuale di rilievo è importata da società collegate.

Se si rivolge l’attenzione, in modo specifico, sugli acquisti presso fornitori indipendenti, addirittura il 56 % è stato acquistato sul mercato interno. Di conseguenza, contrariamente alla dichiarazione della parte, non vi è stata alcuna interpretazione errata dei fatti per quanto riguarda la determinazione del TEM né nella comunicazione con la parte in questione né nel processo di consultazione con il comitato consultivo, che è stato informato su tutte le questioni presentate. L’argomentazione deve pertanto essere respinta.

(14)

Una società ha dichiarato che la decisione di negare il TEM dovrebbe essere individuale e riguardante una società specifica, mentre nel caso attuale le istituzioni hanno esteso le conclusioni generali a livello del paese a produttori singoli. Questo argomento non può essere accettato. Infatti, le istituzioni hanno analizzato individualmente la situazione di ogni produttore del campione. È vero che le istituzioni sono giunte alla stessa conclusione per tutti e tre, ma questo è dovuto al fatto che lo Stato interferisce nel processo decisionale di ciascuno di essi, come è spiegato nel regolamento provvisorio.

(15)

Considerato quanto detto in precedenza, sono confermate le conclusioni che tutte le richieste di TEM devono essere negate, come disposto ai considerando da 21 a 43 del regolamento provvisorio.

2.   Valore normale

a)   Paese di riferimento

(16)

Una parte ha affermato che gli Stati Uniti d’America dovrebbero essere utilizzati come paese di riferimento. In proposito è stato rilevato che i motivi della decisione di non utilizzare gli USA come paese di riferimento sono stati ampiamente precisati nei considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio. Visto che la parte non ha fornito prove per la sua richiesta né fatti supplementari che potessero alterare le conclusioni riguardo agli USA come possibile paese di riferimento, l’argomentazione deve essere respinta.

(17)

Nel contempo è stato sottolineato che la Commissione ha continuato gli sforzi per ottenere la cooperazione da un paese di riferimento adeguato. Oltre agli sforzi menzionati nel considerando 47 del regolamento provvisorio, la Commissione ha contattato produttori in Brasile, Canada, Malesia, Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina. In generale sono state contattate 46 società, che non hanno prestato la loro cooperazione.

(18)

Tenendo conto di quanto detto sopra, la conclusione provvisoria che il valore normale debba essere basato sui prezzi attualmente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati, se del caso, per includere un profitto ragionevole, come fissato nel considerando 51 del regolamento provvisorio, è quindi confermata.

b)   Determinazione del valore normale

(19)

Come illustrato nei considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio, il valore normale è basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati, se del caso, per includere un profitto ragionevole, dei tipi di prodotto il più possibile somiglianti e aventi lo stesso diametro, lo stesso tipo di acciaio e lo stesso tipo di trafilatura (ad esempio, a freddo o a caldo).

(20)

Le osservazioni delle parti riguardo ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione nonché quelle riguardanti gli adeguamenti (ad esempio, stadio commerciale e percezione della qualità) sono state discusse nei considerando 45 e 46 seguenti.

(21)

Una società ha affermato che il valore normale potrebbe essere compilato in base ai prezzi all’importazione dei profilati cavi negli Stati Uniti in provenienza dall’UE o nell’UE in provenienza dai produttori dell’Unione. Questa argomentazione non è stata ulteriormente motivata. La società non ha presentato alcun elemento che spieghi in che modo tale elaborazione sarebbe meglio adatta per la determinazione del valore normale che non il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio. In particolare, essa non ha motivato per quale motivo esso sarebbe più idoneo a elaborare il valore normale sulla base dei prezzi dei profilati cavi piuttosto che sui prezzi dell’industria dell’Unione per il prodotto simile.

(22)

Inoltre, non è stato addotto alcun motivo per cui andassero considerate le esportazioni UE verso gli Stati Uniti. Questa alternativa non appare adatta, in particolare a motivo del fatto che i produttori statunitensi che hanno cooperato si basano sulle importazioni da parte delle loro società madri dell’UE come già menzionato nel considerando 48 del regolamento provvisorio. Inoltre, gli elevati costi di trasformazione negli Stati Uniti, come detto nel considerando 48 del regolamento provvisorio, il vero motivo per il quale gli Stati Uniti non sono stati considerati adeguati come paese di riferimento, renderebbero inadatto il metodo suggerito.

(23)

Quanto alle esportazioni dagli Stati Uniti verso l’Unione europea, questo aspetto è stato espressamente trattato nel considerando 49 del regolamento provvisorio. Si è ritenuto che i prezzi all’esportazione degli Stati Uniti fossero inficiati dagli elevati costi di produzione e che i volumi di tali esportazioni fossero molto limitati.

(24)

La stessa società ha proposto di elaborare il valore normale in base agli effettivi prezzi all’importazione dei profilati cavi di acciaio inossidabile da parte dei produttori dell’Unione. Peraltro, il produttore UE che importa i profilati cavi dall’India nell’UE, come detto nella denuncia, non coopera nell’attuale inchiesta. Inoltre, nessuno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione importa profilati cavi da paesi al di fuori dell’UE. Di conseguenza, la metodologia proposta non può essere utilizzata.

(25)

Tenuto conto di quanto detto in precedenza, è confermata la determinazione del valore normale di cui ai considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.

3.   Prezzo all’esportazione

(26)

Una parte ha ribadito che, per garantire un equo raffronto, andrebbe considerata la data dell’ordinazione piuttosto che la data di fatturazione. Tale richiesta è stata fatta in riferimento all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Come già spiegato alla parte interessata durante l’audizione con il consigliere-auditore dell’11 marzo 2011, la disposizione in questione si riferisce in modo specifico alle conversioni valutarie, cioè ai tassi di cambio applicabili ove il raffronto dei prezzi richieda una conversione delle valute. Di conseguenza, il riferimento alle date degli ordini d’acquisto riguarda le conversioni valutarie nel quadro di un equo raffronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale e non riguarda la cifra d’affari e il volume delle vendite all’esportazione nell’UE durante il PI.

(27)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile. È quindi confermato il considerando 52 del regolamento provvisorio.

4.   Confronto

(28)

Come dichiarato nel considerando 20 precedente, le osservazioni delle parti relative ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione nonché riguardo gli adeguamenti (ad esempio, stadio commerciale e percezione della qualità) sono state trattate nei considerando 45 e 46 seguenti.

(29)

Una parte ha contestato il metodo di raffronto del prezzo all’esportazione e del valore normale basato su tre parametri specifici [diametro, tipo di acciaio e tipo di trafilatura (ad esempio, a freddo o a caldo)]. La parte ha affermato che i raffronti avrebbero dovuto essere effettuati a un livello di maggior dettaglio, ad esempio prendendo in esame altri parametri, in particolare lunghezza, spessore delle pareti e prove.

(30)

I servizi della Commissione hanno in realtà raccolto informazioni relative a una serie di parametri, incluse lunghezza, spessore delle pareti e prove.

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è in genere fissato in base a un raffronto del valore normale medio ponderato e una media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione. L’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, richiede che i calcoli in materia di dumping siano basati su «tutte le transazioni di esportazione nella Comunità» ma che debbano essere «soggetti a tutte le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto». La società si riferiva al cosiddetto numero di controllo del prodotto e ai parametri ivi contenuti. In merito, è stato osservato che il numero di controllo del prodotto è uno strumento utilizzato nell’inchiesta al fine di strutturare e organizzare i volumi notevoli di dati molto particolareggiati presentati dalle società. Esso costituisce un aiuto per effettuare un’analisi più particolareggiata delle varie caratteristiche del prodotto all’interno della categoria di prodotto in esame e il prodotto simile. Il raffronto è stato basato sulle caratteristiche più pertinenti per garantire un raffronto equo.

(32)

A seguito della richiesta della società, la Commissione ha spiegato in una lettera che lo spessore delle pareti di un tubo era connesso proporzionalmente al suo peso ed era quindi indirettamente coperto dal raffronto. Altre caratteristiche, quali le prove, hanno effetti di minor rilievo sul raffronto. Ad esempio, quasi tutti i prodotti in esame sono soggetti alle applicazioni di prova standard.

(33)

Occorre sottolineare che, contrariamente all’argomentazione della parte, la Commissione non ha trascurato alcuna informazione. Non è tuttavia raro che alcuni parametri utilizzati nel numero di controllo del prodotto abbiano un peso minore e che parametri specifici formino, più di altri, una base migliore per un raffronto equo. Nessun tubo è stato escluso dal raffronto sulla base delle differenze fisiche o di altri motivi, né sono stati creati nuovi tipi di prodotto. Al contrario, tutte le vendite sono state incluse nel raffronto, a prescindere dal diametro o dalla lunghezza del tubo.

(34)

La società ha inoltre dichiarato che l’approccio utilizzato dalla Commissione non consentiva di fare una richiesta per adeguamenti in tema di caratteristiche fisiche. Questa argomentazione, ancora una volta, è stata basata sul fatto che la Commissione ha effettuato il raffronto solamente in base a tre parametri; il punto è già stato trattato in precedenza nel considerando 31 e seguenti.

(35)

Quanto all’ottica procedurale dell’aspetto del raffronto, evocata dalla stessa parte, occorre rilevare che la società aveva piena opportunità di fare osservazioni sui calcoli eseguiti nel suo caso specifico. Tutti i dati di tali calcoli sono stati diffusi il giorno della pubblicazione del regolamento provvisorio. La società ha discusso della questione dei parametri utilizzati nel confronto in una lettera dell’11 luglio 2011, in cui si richiedevano ulteriori chiarimenti. Il 19 luglio 2011 i servizi della Commissione hanno inviato una risposta. La società ha quindi reiterato le sue argomentazioni in una lettera del 29 luglio 2011. Mentre non era d’accordo sulla base per il raffronto, la società ribadiva ripetutamente che parametri quali lo spessore della parete, la lunghezza o le prove avevano un impatto sui prezzi. Come detto in precedenza, la Commissione riconosce che tali parametri hanno avuto un impatto sui prezzi. Peraltro, è stato ritenuto più adeguato basare i calcoli sui tre parametri più importanti, in quanto ciò comporta il livello più elevato di concordanza e, contemporaneamente, la possibilità di rilevare vendite equivalenti per tutte le transazioni di esportazione.

(36)

La società ha sostenuto di non aver potuto presentare richieste di adeguamento. Questa argomentazione non può essere accolta. L’opportunità per presentare richieste si è presentata per tutto il corso del procedimento, in particolare al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie quando la società era pienamente a conoscenza di tutti i particolari dei calcoli.

(37)

Una parte ha dichiarato che l’applicazione dei costi di produzione di diametri più piccoli ai diametri maggiori non rispecchiava i costi effettivi, dato che i costi per i diametri maggiori erano molto più elevati. La parte, tuttavia, non ha fornito alcuna alternativa né motivato la sua richiesta. Di conseguenza, dato che non è stato presentato alcun metodo alternativo, il metodo utilizzato è ritenuto il più ragionevole.

(38)

Una società ha argomentato che il numero di adeguamenti (il fatto che la Commissione avesse utilizzato soltanto tre parametri, gli adeguamenti in merito alla percezione della qualità e allo stadio commerciale) implica che i prodotti dei produttori dell’Unione sono difficilmente comparabili ai prodotti della RPC importati. In merito si rileva che il solo fatto che le istituzioni effettuino adeguamenti è una parte inerente di qualsiasi calcolo di dumping. Detti adeguamenti sono previsti nel regolamento di base e quindi, come tali, non mettono in causa la comparabilità tra il prodotto in esame e il prodotto simile. In effetti, il rapporto elevato di concordanza conferma che il prodotto in esame e il prodotto simile sono pienamente comparabili.

(39)

Visto quanto precede, si confermano i risultati di cui ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio.

5.   Margini di dumping

(40)

Una parte ha affermato che, a motivo di un’elevata fluttuazione del prezzo del nichel, il margine di dumping dovrebbe essere calcolato su base trimestrale. In proposito si rileva che nel caso attuale il raffronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale non costituisce un raffronto tra prezzi e costi, ma soltanto tra prezzi di vendita medi ponderati (il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi di vendita dell’industria UE). L’aumento dei prezzi del nichel, inoltre, era dovuto a un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale e, pertanto, non era un fenomeno soltanto della RPC. L’aumento ha riguardato al massimo tre mesi del PI, mentre le vendite del prodotto in esame sono avvenute durante tutto il PI. Inoltre, le variazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerate come una parte normale dell’attività commerciale. L’aumento dei prezzi del nichel dovrebbe interessare tanto i produttori dell’Unione quanto quelli della RPC in modo uguale, in quanto il nichel è quotato pressso la borsa dei metalli di Londra (London Metal Exchange). Qualsiasi differenza sarebbe dovuta alla distorsione dei prezzi delle materie prime nella RPC e non andrebbe quindi considerata nel calcolo. Di conseguenza, l’argomentazione deve essere rifiutata e il raffronto basato sui prezzi di esportazione della RPC medi annui con i prezzi UE medi annui, debitamente adeguati per includere un margine di profitto ragionevole. L’affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

(41)

Un produttore della RPC ha sostenuto che la determinazione degli adeguamenti nel calcolo del suo margine di dumping individuale non era corretta. La Commissione ha accettato questa argomentazione ed effettuato un nuovo calcolo, che ha dato come risultato un margine di dumping dell’83,7 %. A parte questo cambiamento, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 55 a 61 del regolamento provvisorio. I margini di dumping riveduti sono i seguenti:

 

Margini di dumping definitivi

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

83,7 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

62,6 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

67,1 %

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

71,5 %

Tutte le altre società

83,7 %

E.   PREGIUDIZIO

1.   Industria dell’Unione

(42)

A seguito della divulgazione provvisoria non sono pervenute nuove denunce in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e alla rappresentatività del campione di produttori dell’Unione. Sono pertanto confermati i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo dell’Unione

(43)

In merito al consumo dell’Unione non sono pervenute denunce. Sono pertanto confermati i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

3.   Importazioni dal paese interessato

(44)

Per quanto riguarda le conclusioni provvisorie relative al volume, alla quota di mercato e all’evoluzione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, le parti interessate non hanno presentato osservazioni. Sono pertanto confermati i considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio.

Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(45)

Per quanto riguarda il calcolo della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC, sia i produttori esportatori della RPC sia l’industria dell’Unione hanno richiesto ulteriori informazioni sul metodo di determinazione di alcuni adeguamenti (ad esempio, costi post importazione, stadio commerciale e percezione della qualità da parte del mercato) che sono stati applicati nel calcolo. La Commissione ha soddisfatto queste richieste comunicando in che modo tali adeguamenti sono stati determinati, garantendo nel contempo le norme di riservatezza.

(46)

In seguito alle osservazioni di un produttore della RPC, è stata apportata una piccola correzione nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi, dato che nel calcolo provvisorio l’adeguamento in materia di stadio commerciale includeva anche una parte dei costi post importazione che erano allo stesso tempo stati coperti da un adeguamento a parte per tutti i costi post importazione. La correzione ha comportato una modifica di meno di un punto percentuale nei margini di sottoquotazione dei prezzi e nel livello di eliminazione del pregiudizio (per la revisione del livello di eliminazione del pregiudizio cfr. considerando 82 e 83 seguenti) rispetto alla fase provvisoria.

(47)

A parte le modifiche sopra menzionate e in mancanza di osservazioni, sono confermati i considerando 70 e 71 del regolamento provvisorio.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(48)

A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori della RPC hanno dichiarato che dall’analisi del pregiudizio debbano essere esclusi alcuni indicatori. In particolare, essi hanno affermato che la produzione e l’utilizzazione di capacità sono diminuite allo stesso ritmo del consumo dell’Unione, affermando che per tale motivo gli indicatori suddetti non debbono essere considerati come fattori nell’analisi di un pregiudizio notevole. Una simile affermazione è stata fatta per quanto concerne la diminuzione delle vendite dell’Unione che presumibilmente sono avvenute anch’esse a un tasso comparabile alla riduzione del consumo.

(49)

In questo contesto, andrebbe anzitutto osservato che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, «tutti i fattori e gli indici economici che influenzano la situazioni dell’industria» andrebbero esaminati in un’analisi del pregiudizio. Quanto agli effetti potenziali di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che possono aver contribuito al pregiudizio, essi sono illustrati nel capitolo F. Nesso di causalità, in particolare al punto riguardante gli effetti di altri fattori (cfr. considerando da 59 a 69).

(50)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 72 a 89 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(51)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 90 a 92 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping e del rallentamento dell’economia

(52)

Alcune parti hanno reiterato le loro argomentazioni, presentate nella fase provvisoria, sul fatto che una parte rilevante del pregiudizio notevole sofferto dall’industria dell’Unione dovrebbe essere attribuita a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

(53)

In questo contesto, a seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni produttori esportatori della RPC hanno dichiarato, in particolare, che una parte rilevante della perdita del volume di vendite e della quota di mercato era dovuta alla riduzione della domanda come risultato della crisi economica piuttosto che alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Essi inoltre hanno argomentato che la riduzione comparabile dei prezzi delle importazioni della RPC e dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato (rispettivamente del 9 % e dell’8 %) indicava anch’essa che il calo dei prezzi dell’industria dell’Unione era dovuto solamente alla domanda minore del mercato piuttosto che all’effetto delle importazioni oggetto di dumping.

(54)

Anzitutto, occorrerebbe rilevare che come illustrato nei considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, il rallentamento dell’economia e la risultante contrazione della domanda hanno avuto effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione e che, in quanto tali, possono aver contribuito al pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione. Ciò, tuttavia, non diminuisce l’effetto pregiudizievole delle importazioni della RPC a basso prezzo e oggetto di dumping che hanno notevolmente aumentato la loro quota nel mercato dell’Unione durante il periodo considerato.

(55)

Come è spiegato nei considerando 104 e 105 del regolamento provvisorio, l’effetto delle importazioni oggetto di dumping è effettivamente molto più nocivo in un periodo di calo della domanda che non durante gli anni di rapida crescita. Le importazioni della RPC sembrano aver continuamente sottoquotato i prezzi dell’Unione in tutto il periodo considerato. Inoltre, nel PI la sottoquotazione dei prezzi è variata dal 21 % al 32 %, e le importazioni della RPC hanno rappresentato oltre il 18 % della quota di mercato dell’Unione, come risultato di un aumento di 7,9 punti percentuali sul periodo considerato. Di conseguenza, mentre le importazioni della RPC hanno esercitato una pressione manifesta sui prezzi, che ha impedito all’industria dell’Unione di fissare prezzi che coprissero i costi (senza menzionare prezzi remunerativi), allo stesso tempo l’aumento del volume e della quota di mercato di tali importazioni ha reso anche impossibile all’industria dell’Unione di mirare a volumi più elevati di produzione, utilizzazione delle capacità e vendite più elevate, in particolare per quanto concerne prodotti di base venduti soprattutto attraverso distributori.

(56)

In secondo luogo, trarre conclusioni unicamente in base a indicatori selezionati del pregiudizio, ad esempio volume delle vendite e quota di mercato, o prezzi di vendita, distorcerebbe l’analisi in questo caso. Ad esempio, le perdite in termini di volume di vendite e di quota di mercato sono state combinate, tra l’altro, con un grave deterioramento della redditività esono state dovute, in gran parte, alla pressione sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda in modo specifico l’aspetto della quota di mercato, l’industria dell’Unione ha perso 3,6 punti percentuali nei confronti delle importazioni della RPC durante il periodo considerato. Infine, dato il tasso di sottoquotazione e l’aumento delle importazioni della RPC in termini sia relativi sia assoluti, non può essere concluso in alcun caso che la riduzione dei prezzi dei produttori dell’Unione era connessa al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping.

(57)

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato è confermato sulla base dell’esistenza di un volume notevole abbinato alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni della RPC sull’industria dell’Unione.

(58)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 94 a 96 del regolamento provvisorio.

2.   Effetti di altri eventuali fattori

(59)

Quanto all’effetto di altre importazioni provenienti da paesi terzi verso l’Unione, alcuni produttori esportatori della RPC hanno affermato che 1,0 dei 3,6 punti percentuali di perdita della quota di mercato dell’industria dell’Unione andrebbe attribuita alle importazioni dal Giappone e dall’India. È tuttavia un fatto che le importazioni della RPC hanno guadagnato una quota di mercato a spese di altre importazioni e dell’industria dell’Unione. L’aumento della quota di mercato della RPC di 7,9 punti percentuali può essere suddivisa tra la perdita di 3,6 punti percentuali della quota di mercato dell’industria dell’Unione e la perdita di 4,3 punti percentuali della quota di mercato di altre importazioni.

(60)

Gli stessi produttori esportatori della RPC hanno affermato che i prezzi medi delle importazioni di alcuni paesi terzi selezionati, in special modo l’Ucraina, l’India e gli Stati Uniti, sono anch’essi notevolmente diminuiti, il che avrebbe potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In proposito occorre rilevare, tuttavia, che in generale il prezzo medio delle importazioni da tutti i paesi diversi dalla RPC sono effettivamente diminuite del 34 % durante il periodo considerato. Come già affermato nel considerando 100 del regolamento provvisorio, il prezzo medio d’importazione dagli Stati Uniti ha ampiamente superato i prezzi sul mercato dell’Unione. Come anche rilevato nello stesso considerando, la quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina è diminuita mentre le quote di mercato americane e indiane sono rimaste fondamentalmente stabili. Tuttavia, in base ai dati Eurostat su tali importazioni, non si può concludere che le importazioni da altri paesi terzi avrebbero rivestito un ruolo significativo nel deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, rompendo in tal modo il nesso di causalità determinato tra le importazioni della RPC oggetto di dumping e il pregiudizio.

(61)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 102 del regolamento provvisorio.

(62)

Per quanto concerne l’effetto del rallentamento dell’economia, i motivi per i quali il rallentamento dell’economia non può essere ritenuto un elemento atto a rompere il nesso di causalità sono analizzati nei considerando da 52 a 58 precedenti. Dal momento che nessuna delle osservazioni presentate contraddice tale affermazione, sono mantenute le conclusioni di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

(63)

Quanto all’andamento delle esportazioni dell’industria europea, in mancanza di osservazioni in merito alle conclusioni dei considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio, tali conclusioni sono confermate.

(64)

Alcuni produttori esportatori della RPC hanno argomentato che l’aumento del 18 % del costo unitario di produzione di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio ha giocato un ruolo importante nel deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, piuttosto che le importazioni oggetto di dumping, e ha chiesto un’analisi più particolareggiata dell’effetto di tale aumento del costo unitario.

(65)

La Commissione ha esaminato la questione e riscontrato che l’aumento dei costi unitari di produzione può essere attribuito ai costi di fabbricazione più elevati dovuti ai prezzi più elevati delle materie prime, come pure ai costi fissi quali manodopera diretta, ammortamento, spese generali di fabbricazione amministrative e di vendita (SGAV) nonché al rapido calo della produzione.

(66)

Dal momento che la fluttuazione dei costi delle materie prime è in larga parte coperta dal meccanismo di fissazione dei prezzi dell’industria dell’Unione — il cosiddetto meccanismo «extra di lega» che collega direttamente i prezzi alla quotazione delle materie prime più importanti quali il nichel, il molibdeno e il cromo — il suo impatto sulla redditività non è probabilmente significativo. Gli altri elementi, tuttavia, connessi alla produzione e ai volumi di vendite insufficienti, hanno avuto un effetto diretto sui livelli di redditività. Anche se la produzione e il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sarebbero stati notevolmente più elevati senza le importazioni oggetto di dumping, non si può tuuttavia concludere che l’aumento dei costi unitari di produzione in se stesso sia un fattore del pregiudizio più importante delle importazioni oggetto di dumping, in quanto esso è inestricabilmente connessi all’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping.

(67)

Alcuni produttori esportatori della RPC hanno anche affermato che l’incapacità dell’industria dell’Unione di ristrutturarsi malgrado il calo del consumo può essere un fattore importante che ha causato il pregiudizio determinato.

(68)

In proposito, occorre anzitutto rilevare che l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte non soltanto all’effetto del calo del consumo in se stesso ma anche all’impatto delle importazioni oggetto di dumping in un periodo di flessione del consumo. Nondimeno l’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione: i) ha mantenuto la sua capacità di produzione in previsione della natura temporanea della crisi e della futura ripresa e non può prevedibilmente adeguare la sua capacità, a motivo dei volumi crescenti di importazioni della RPC a prezzi anormalmente bassi, di dumping; ii) ha continuato a sviluppare il suo mix di prodotti incentrandosi su prodotti specializzati di valore più elevato, dove la concorrenza della RPC è meno predominante; e iii) ha ridotto la sua forza lavoro dell’8 % e tagliato il costo medio del lavoro per dipendente del 2 % nel periodo considerato (ove tali riduzioni siano considerate soltanto nel periodo di crisi, cioè tra il 2008 e il PI, tali tagli rappresentano 19 e 11 punti percentuali). Tutti questi elementi dimostrano che l’industria dell’Unione è stata molto attiva nell’adottare misure per far fronte agli effetti negativi derivanti dal pregiudizio sofferto. Le iniziative di cui sopra, tuttavia, si sono dimostrate insufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping in un periodo di debole domanda.

(69)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(70)

Nessuno degli argomenti avanzati dalle parti interessate dimostra che l’incidenza di fattori diversi dalle importazioni in dumping dalla RPC è tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole constatato. In considerazione di quanto precede, si è concluso che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole a seguito delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(71)

Sono confermate quindi le conclusioni sul nesso di causalità quali sintetizzate nei considerando da 111 a 113 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

(72)

Tenendo conto delle osservazioni delle parti, la Commissione ha continuato la sua analisi relativa all’interesse dell’Unione.

1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(73)

Non sono pervenute ulteriori informazioni concernenti l’interesse dell’industria dell’Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 116 a 120 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli importatori indipendenti nell’Unione

(74)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 121 a 123 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli utilizzatori

(75)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, una società utilizzatrice che non ha cooperato ha presentato osservazioni riguardo all’interesse dell’Unione. In particolare, la società utilizzatrice ha dichiarato che l’impatto delle misure antidumping sarà rilevante per la società. Essa ha dichiarato che i tubi di acciaio inossidabile costituiscono un componente basilare per vari prodotti a valle compresi quelli fabbricati dalla società utilizzatrice (ad esempio, scambiatori di calore) e che vi era un’ulteriore preoccupazione in merito alla sicurezza della fornitura, a motivo dei ritardi che la compagnia ha rilevato per quanto riguarda alcune consegne fatte dai produttori dell’Unione.

(76)

D’altra parte, dato che la società utilizzatrice acquista soltanto il 5 % dei tubi di acciaio inossidabile dell’industria dell’Unione e dei tubi dalla Cina, il possibile impatto sulla società sembrerebbe limitato, tanto in termini di costi quanto di sicurezza della fornitura.

(77)

Quanto al presunto impatto sui costi, in particolare, la società non ha motivato la sua richiesta con dati concreti. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dei considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio, l’impatto sui costi sull’unica società utilizzatrice che ha pienamente collaborato è stato ritenuto insignificante, tanto per quanto riguarda la società nel suo complesso quanto il suo reparto che utilizza tubi di acciaio inossidabile.

(78)

Quanto all’aspetto della sicurezza della fornitura sollevato dall’utilizzatore, occorrerebbe rilevare che numerosi paesi terzi diversi dalla RPC continuano ad importare tubi di acciaio inossidabile nell’Unione. Inoltre, visto che l’industria dell’Unione resta la fornitrice più importante del prodotto, la sua esistenza è altrettanto fondamentale per l’industria utilizzatrice.

(79)

Sebbene nella fase provvisoria si sia anche ritenuto che le misure antidumping potessero avere un impatto più grave sugli utilizzatori che utilizzano notevoli quantità di tubi di acciaio inossidabile importati dalla RPC per fabbricare i loro prodotti a valle (cfr. considerando 126 del regolamento provvisorio), in mancanza di qualsiasi argomentazione motivata o di qualsiasi nuova informazione in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, si può concludere che i benefici fondamentali dell’industria dell’Unione derivanti dall’istituzione di misure antidumping sembrano controbilanciare gli effetti negativi previsti su tali utilizzatori. Di conseguenza, sono confermate le conclusioni riguardo all’interesse degli utilizzatori di cui ai considerando da 124 a 130 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(80)

Stante quanto precede, la conclusione finale è che nel complesso non esistono validi motivi che ostino all’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le conclusioni dei considerando 131 e 132 del regolamento provvisorio sono perciò confermate.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(81)

I denuncianti hanno argomentato che il profitto di riferimento del 5 %, fissato nella fase provvisoria, era eccessivamente basso e hanno reiterato che secondo loro sarebbe giustificato un livello del 12 %, considerato il fatto che l’industria in questione è ad alta intensità di capitale e richiede miglioramenti tecnici permanenti e aggiornamenti innovativi, e di conseguenza investimenti importanti. I denuncianti hanno dichiarato che un tale livello di redditività sarebbe necessario per garantire un corretto utile sul capitale investito e permettere tali investimenti. Tale argomentazione, tuttavia, non è stata motivata in modo convincente da dati effettivi. Di conseguenza, si conclude che il margine di profitto del 5 % fissato nella fase provvisoria debba essere mantenuto.

(82)

Quanto alla determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, come già affermato nel precedente considerando 45, la piccola correzione riguardo all’adeguamento dello stadio commerciale che ha interessato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stata applicata anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(83)

La correzione di cui sopra ha comportato una revisione minore del livello di eliminazione del pregiudizio. Come risultato, il livello di eliminazione del pregiudizio varia tra il 48,3 % e il 71,9 %, come è indicato nella tabella seguente:

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

56,9 %

Tutte le altre società

71,9 %

(84)

Un produttore importatore della RPC ha ribadito che, a motivo del pregiudizio causato dalla crisi economica, il margine di pregiudizio dovrebbe essere basato sulla sottoquotazione dei prezzi piuttosto che sulle vendite sottocosto, affermando che tale metodo è stato seguito in vari procedimenti antidumping (4). In tutte le inchieste citate dal produttore esportatore, tuttavia, vi erano motivi particolari riguardo all’industria o al settore economico (quali la minaccia di creare un monopolio, un sostanziale aumento di capacità dell’industria dell’Unione in un mercato maturo, l’assenza a lungo termine di profitti dell’industria su scala globale) che hanno motivato l’applicazione eccezionale di questa metodologia particolare. Nell’inchiesta corrente ciò non è il caso, dato che la crisi economica ha interessato l’economia globale in quanto tale e il fenomeno quindi non può essere ritenuto specifico dell’industria che produce tubi senza saldature di acciaio inossidabile.

2.   Misure definitive

(85)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso, poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono inferiori ai margini di dumping stabiliti, le misure definitive devono basarsi sui livelli di eliminazione del pregiudizio.

(86)

In base a quanto sopra esposto, le aliquote di dazio, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione e figuranti nell’allegato I

56,9 %

Tutte le altre società

71,9 %

(87)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(88)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(89)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(90)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(91)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della RPC. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(92)

Le osservazioni comunicate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e nessuna delle osservazioni è stata ritenuta tale da alterare i risultati dell’inchiesta.

(93)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per paese dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

(94)

Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell’allegato I del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(95)

Tenuto conto dell’ampiezza dei margini di dumping riscontrati e del livello di pregiudizio causato all’industria dell’Unione (il dazio definitivo istituito dal presente regolamento è stato fissato a un livello superiore al dazio provvisorio istituito dal regolamento provvisorio), si ritiene necessario che siano riscossi in modo definitivo gli importi depositati a titolo del dazio antidumping istituito dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Società elencate nell’allegato I

56,9 %

 

Tutte le altre società

71,9 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori, conformemente al regolamento (UE) n. 627/2011, sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 e ex 7304 90 00 originari della RPC devono essere riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, durante periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 56,9 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOGAJ


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 1.

(3)  Inter alia, www.meps.co.uk

(4)  Regolamento (CE) n. 2376/94 della Commissione, del 27 settembre 1994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari dalla Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia (GU L 255 dell’1.10.1994, pag. 50). Regolamento (CEE) n. 129/91 della Commissione, dell’11 gennaio 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese (GU L 14 del 19.1.1991, pag. 31). Decisione 91/392/CEE della Commissione, del 21 giugno 1991, recante accettazione degli impegni offerti nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di amianto-cemento originari della Turchia e chiusura della relativa inchiesta (GU L 209 del 31.7.1991, pag. 37), regolamento (CEE) n. 2686/92 della Commissione, del 16 settembre 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettrici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso causale), originari della Repubblica di Corea (GU L 272 del 17.9.1992, pag. 13) e regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1).

(5)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Nome

Codice addizionale TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui

B236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou

B237

Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou

B238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou

B239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou

B240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou

B241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing

B242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

B243

Lixue Group, Co. Ltd, Ruian

B244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai

B245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai

B246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai

B247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai

B248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai

B249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou

B250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou

B251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing

B252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing

B253

Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou

B254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui

B255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui

B256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City

B257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town

B258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou

B259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui

B260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town

B261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou

B262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town

B264


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi d’acciaio inossidabile senza saldature venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1332/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2011

che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario imporre requisiti di sicurezza a operatori di aeromobili registrati in uno Stato membro o registrati in un paese terzo e utilizzati da operatori dell’Unione, nonché a operatori di aeromobili utilizzati da un operatore di un paese terzo all’interno dell’Unione.

(2)

In seguito a una serie di contatti avvenuti in volo nei quali erano venuti meno i margini di sicurezza, tra cui gli incidenti di Yaizu (Giappone) nel 2001 e Überlingen (Germania) nel 2002, è necessario aggiornare il software dell’attuale sistema anticollisione di bordo. Dagli studi effettuati è emerso che con l’attuale software del sistema anticollisione di bordo la probabilità di un rischio di collisione in volo è di 2,7 × 10-8 per ora di volo. Pertanto si deve ritenere che l’attuale ACAS II versione 7.0 presenti un rischio inaccettabile per la sicurezza.

(3)

È necessario introdurre una nuova versione del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare le collisioni in volo di tutti gli aeromobili che volano nello spazio aereo disciplinato dal regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Per garantire standard di sicurezza più elevati possibili, è necessario che gli aeromobili che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’obbligo di installazione a bordo ma che sono stati equipaggiati con il sistema ACAS II prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, installino un sistema ACAS II dotato della versione più recente del software anticollisioni.

(5)

Per garantire che siano effettivamente conseguiti i vantaggi per la sicurezza che offre la nuova versione del software, è necessario che questa venga installata su tutti gli aeromobili al più presto possibile. È tuttavia indispensabile lasciare all’industria aeronautica il tempo sufficiente per potersi adattare al presente nuovo regolamento tenendo conto della disponibilità delle nuove apparecchiature.

(6)

L’Agenzia ha preparato dei progetti di norme attuative e li ha trasmessi, per parere, alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e le procedure operative per prevenire le collisioni in volo cui devono ottemperare:

a)

gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli verso, all’interno o in uscita dall’Unione; e

b)

gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli all’interno dello spazio aereo sopra il territorio di applicazione del trattato, nonché in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «sistema anticollisione di bordo (ACAS)»: sistema che si basa sui segnali del transponder di un radar secondario di sorveglianza (SSR) che funziona indipendentemente dalle apparecchiature a terra per avvertire il pilota della presenza di aeromobili, equipaggiati con transponder SSR, in rotta di potenziale collisione;

2)   «sistema anticollisione di bordo (ACAS II)»: sistema anticollisione di bordo che invia avvisi di risoluzione verticale in aggiunta agli avvisi di traffico;

3)   «avviso di risoluzione (RA)»: indicazione fornita all’equipaggio che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia oppure una limitazione di manovra intesa a mantenere una separazione esistente;

4)   «avviso di traffico (TA)»: indicazione fornita all’equipaggio per segnalare che la prossimità di un altro aeromobile rappresenta una potenziale minaccia.

Articolo 3

Sistema anticollisione di bordo (ACAS)

1.   Gli aeromobili di cui alla sezione I dell’allegato de presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell’allegato.

2.   Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell’allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 4

Disposizioni speciali da applicare agli operatori soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (3)

1.   In deroga alle norme OPS 1.668 e OPS 1.398 dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91, l’articolo 3 e l’allegato del presente regolamento si applicano agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 1, lettera a).

2.   Qualsiasi altro obbligo imposto agli operatori aerei dal regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda l’approvazione, l’installazione o il funzionamento delle apparecchiature continua ad applicarsi al sistema ACAS II.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2012.

3.   In deroga al paragrafo 2, nel caso di un aeromobile munito di certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano solo a partire dal 1o dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.


ALLEGATO

Sistema anticollisione di bordo (ACAS) II

[Part-ACAS]

Sezione I —   Apparecchiatura ACAS II

AUR.ACAS.1005   Requisito di rendimento

1)

I seguenti aeromobili a turbina devono essere equipaggiati della versione 7.1 del sistema anticollisione ACAS II:

a)

aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg; oppure

b)

aeromobili autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.

2)

Un aeromobile al quale non si fa riferimento al punto 1 e che tuttavia è equipaggiato, su base volontaria, con il sistema ACAS II, deve disporre della versione 7.1 del sistema anticollisione.

3)

Il punto 1 non si applica ai sistemi di aeromobili senza pilota.

Sezione II —   Operazioni

AUR.ACAS.2005   Uso del sistema ACAS II

1)

Il sistema ACAS II deve essere utilizzato durante il volo, fatto salvo quanto prevede la lista degli equipaggiamenti minimi specificata all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, in una modalità che consenta di produrre le indicazioni RA per l’equipaggio ove sia rilevata una prossimità irregolare con un altro aeromobile, tranne qualora sia richiesta un’inibizione della modalità RA (utilizzando solo un TA o un suo equivalente) a causa di una procedura anomala o di condizioni di limitazione delle prestazioni.

2)

Quando è prodotto un RA dal sistema ACAS II:

a)

il pilota in volo deve conformarsi immediatamente alle indicazioni del RA, anche se queste siano in conflitto con un’istruzione del controllo del traffico aereo (CTA), tranne quando ciò metta a repentaglio la sicurezza dell’aeromobile;

b)

l’equipaggio deve notificare, con la massima tempestività consentita dal proprio carico di lavoro, all’unità CTA competente qualsiasi indicazione RA che comporti una deviazione dall’istruzione o dall’autorizzazione CTA attuale;

c)

quando il conflitto è risolto, l’aeromobile deve:

i)

essere ricondotto tempestivamente alle condizioni dell’istruzione o dell’autorizzazione CTA riconosciuta e la manovra deve essere notificata al CTA, oppure

ii)

conformarsi a qualsiasi autorizzazione o istruzione modificata emessa dal CTA.

AUR.ACAS.2010   Addestramento sul sistema ACAS II

Gli operatori devono stabilire procedure operative e programmi di addestramento sul sistema ACAS II in modo che l’equipaggio di volo sia adeguatamente addestrato su come evitare collisioni e acquisisca competenza sull’uso delle apparecchiature del sistema ACAS II.


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l’articolo 121, lettera a) e l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le banane (2), il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana (3) e il regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana (4), sono state modificate in modo sostanziale (5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti incorporandole in un unico atto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha previsto che vengano definite norme di commercializzazione per le banane. Tali norme hanno come obiettivo di garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti omogenei, di qualità soddisfacente, in particolare per le banane raccolte nell’Unione per le quali occorre proseguire gli sforzi di miglioramento qualitativo.

(3)

La molteplicità delle varietà immesse in commercio nell’Unione, nonché delle pratiche commerciali, induce a istituire norme minime per le banane verdi non maturate, ferma restando la fissazione ulteriore di norme applicabili ad un altro stadio commerciale. Le caratteristiche e le modalità di immissione in commercio della banana-fico inducono ad escludere tale prodotto dal campo d'applicazione delle norme dell’Unione.

(4)

Tenuto conto degli obiettivi perseguiti, è opportuno autorizzare i produttori di banane degli Stati membri ad applicare norme nazionali nel loro territorio per la loro produzione, unicamente per le fasi della filiera successiva a quella della banana verde non maturata, a condizione che le disposizioni non siano incompatibili con le norme dell’Unione e non costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle banane nell’Unione.

(5)

È necessario tener conto del fatto che condizioni di produzione sfavorevoli, a seguito di fattori climatici di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro, impediscono alle banane di raggiungere la lunghezza minima prescritta. In tal caso la produzione dovrebbe poter essere immessa in commercio, purché sia classificata nella categoria II.

(6)

Occorre adottare misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme di tali norme di commercializzazione applicabili alle banane, in particolare in materia di controlli di conformità.

(7)

Pur tenendo conto delle caratteristiche di un prodotto altamente deperibile, nonché dei metodi di commercializzazione e delle pratiche di controllo in vigore, occorre prevedere che il controllo di conformità venga effettuato di norma allo stadio cui si applicano le norme.

(8)

Un prodotto che superi il controllo in questa fase è considerato conforme alle norme. Tale valutazione lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori verifiche operate in materia imprevista ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

(9)

Il controllo di conformità va effettuato non in maniera sistematica ma per sondaggio, esaminando un campione globale prelevato a caso sulla partita scelta dall'organismo competente ai fini del controllo e ritenuto rappresentativo della partita stessa. A tal fine occorre rendere applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (6).

(10)

Il commercio della banana è soggetto a una fortissima concorrenza. Gli stessi operatori hanno istituito rigorose pratiche di controllo. Non occorre pertanto sottoporre ai controlli alla fase prevista gli operatori che presentino adeguate garanzie in materia di personale e di attrezzature di movimentazione e che possano garantire una qualità costante delle banane da essi commercializzate nell’Unione. Tale esenzione dovrebbe essere concessa dallo Stato membro sul cui territorio è di norma operato il controllo. Essa dovrebbe essere tuttavia revocata in caso di mancato rispetto delle norme e delle condizioni imposte per beneficiarvi.

(11)

L'esecuzione dei controlli dovrebbe implicare la notifica delle necessarie informazioni agli organismi competenti da parte degli operatori interessati.

(12)

L'attestato di conformità rilasciato a seguito del controllo non deve costituire un documento di accompagnamento delle banane fino alla fase ultima di commercializzazione, ma un documento attestante la conformità del prodotto fino alla fase di ingresso nel locale di maturazione, conformemente al campo di applicazione della norma, da presentare su richiesta delle autorità competenti. Occorre d'altronde ricordare che le banane non conformi alle norme fissate dal presente regolamento non possono essere destinate al consumo allo stato fresco nell'Unione.

(13)

Ai fini di un corretto monitoraggio del funzionamento del mercato delle banane è necessario che la Commissione riceva le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle banane prodotte nell’Unione. Devono quindi essere stabilite norme che disciplinino la notificazione di tali informazioni da parte degli Stati membri.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 1

Le norme di commercializzazione applicabili alle banane di cui al codice NC 0803 00, escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, sono stabilite nell'allegato I.

Le norme di commercializzazione si applicano alla fase dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi, alla fase dello sbarco nel primo porto dell’Unione per i prodotti originari dell’Unione o all'uscita dal capannone di confezionamento per i prodotti consegnati allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.

Articolo 2

Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali:

a)

senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell’Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1, e

b)

non contrarie alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1.

CAPO 2

CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 3

Gli Stati membri effettuano i controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 per le banane di cui al codice NC 0803 00 escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, conformemente alle disposizioni del presente capo.

Articolo 4

Le banane prodotte all'interno dell’Unione sono oggetto di un controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco. Detto controllo può essere effettuato presso il centro di condizionamento.

Le banane commercializzate al di fuori della regione di produzione sono oggetto di controlli imprevisti al momento del primo sbarco nel resto dell'Unione.

I controlli di cui al primo e secondo paragrafo vengono effettuati fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 5

Le banane importate da paesi terzi sono sottoposte, anteriormente all'immissione in libera pratica nell’Unione, al controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nell'Unione, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 6

1.   Il controllo di conformità è effettuato conformemente al disposto dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   Per i prodotti che, per motivi tecnici, non possono essere sottoposti alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco nell'Unione, tale controllo è effettuato successivamente, al più tardi all'arrivo presso l'impianto di maturazione, e comunque prima dell'immissione in libera pratica per i prodotti importati da paesi terzi.

3.   A seguito del controllo di conformità, per i prodotti risultati conformi alle norme viene rilasciato un certificato di controllo, redatto sulla base del modello che figura all'allegato II.

Il certificato di controllo rilasciato per le banane originarie dei paesi terzi deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nell'Unione.

4.   Qualora non risultino conformi, si applica il punto 2.7 dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

5.   Nel caso in cui l'organismo competente non abbia effettuato il controllo di taluni prodotti, esso appone un timbro sulla notifica di cui all'articolo 7 oppure, se trattasi di prodotti importati, informa in altro modo le autorità doganali.

6.   L'operatore provvede ad agevolare l'opera di verifica effettuata dall'organismo competente ai sensi del presente capo.

Articolo 7

L'operatore interessato, o il suo rappresentante, che non beneficia dell'esenzione prevista all'articolo 9, fornisce in tempo utile all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per identificare le partite e l'indicazione precisa dei luoghi e delle date di condizionamento e di spedizione per le banane raccolte nell'Unione, dei luoghi e delle date di sbarco previste per le merci provenienti dai paesi terzi o dalle regioni produttrici dell'Unione, nonché delle consegne agli impianti di maturazione per le banane che non possono essere sottoposte al controllo al momento del primo sbarco nell'Unione.

Articolo 8

1.   I controlli di conformità sono effettuati dai servizi o dagli organismi designati dalle autorità nazionali competenti. Tali servizi e dipartimenti o organismi devono presentare i necessari requisiti di idoneità all'esercizio dei controlli, in particolare in materia di attrezzature, formazione ed esperienza.

2.   Le autorità nazionali competenti possono delegare l'esercizio dei controlli di conformità ad organismi privati all'uopo riconosciuti che presentino i seguenti requisiti:

a)

disporre di controllori in possesso di una formazione riconosciuta dalle autorità nazionali competenti;

b)

disporre del materiale e delle installazioni necessarie alle verifiche ed analisi richieste dal controllo;

c)

disporre di attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3.   Le autorità nazionali competenti verifica periodicamente l'esecuzione e l'efficacia dei controlli di conformità. Essa revoca il riconoscimento qualora constati anomalie o irregolarità tali da pregiudicare il normale svolgimento dei controlli di conformità, o quando vengano meno i presupposti richiesti.

Articolo 9

1.   Gli operatori che commercializzano banane raccolte nell'Unione o importate da paesi terzi non sono soggetti ai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione alle fasi previste agli articoli 4 e 5 qualora:

a)

dispongano di personale esperto in materia di norme di commercializzazione e di attrezzature di movimentazione e di controllo;

b)

tengano un registro delle operazioni effettuate; e

c)

siano in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate a norme di commercializzazione di cui all’articolo 1.

Gli operatori esentati dal controllo ottengono un certificato di esenzione redatto sulla base del modello che figura all'allegato III.

2.   Il beneficio dell'esenzione dalle operazioni di controllo è concesso, su richiesta dell'operatore interessato, dagli organismi o servizi di controllo designati, secondo il caso, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di produzione per le banane commercializzate nella regione di produzione dell’Unione o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco per le banane dell’Unione commercializzate nel resto dell'Unione e per quelle importate da paesi terzi. Detto beneficio è accordato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. L'esenzione è valida sull'intero mercato dell’Unione per i prodotti sbarcati nello Stato membro che l'ha concessa.

Tali servizi o organismi procedono alla revoca dell'esenzione qualora constatino anomalie o irregolarità tali da pregiudicare la conformità delle banane alle norme di commercializzazione di all’articolo 1, o quando vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

Gli Stati membri redigono un registro degli operatori esentati dal controllo ed attribuiscono a ciascuno un numero d'immatricolazione, adottando le misure necessarie per la diffusione di queste informazioni.

3.   I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la qualità delle banane commercializzate dagli operatori di cui al paragrafo 1, nonché il rispetto delle condizioni ivi definite. Gli operatori esentati provvedono ugualmente a predisporre quanto necessario al corretto svolgimento di tali verifiche.

I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo, nonché i casi di revoca di quest'ultima.

Articolo 10

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di effettuare controlli puntuali imprevisti ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

CAPO 3

NOTIFICAZIONI

Articolo 11

1.   Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

il quantitativo di banane prodotte nell'Unione che viene commercializzato:

i)

nella regione di produzione;

ii)

al di fuori della regione di produzione;

b)

i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione;

c)

i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione;

d)

le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi.

2.   Le regioni di produzione sono:

a)

Isole Canarie;

b)

Guadalupa;

c)

Martinica;

d)

Madera, Azzorre e Algarve;

e)

Creta e Laconia;

f)

Cipro.

3.   I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono:

a)

da gennaio ad aprile incluso;

b)

da maggio ad agosto incluso;

c)

da settembre a dicembre incluso.

Le notificazioni relative a ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo.

4.   Le notificazioni di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 12

I regolamenti (CE) n. 2257/94, (CE) n. 2898/95 e (CE) n. 239/2007 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6.

(3)  GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.

(4)  GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.

(5)  Vedi Allegato V.

(6)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(7)  GU L 288 dell'1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Norme di commercializzazione per le banane

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato IV, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La presente norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le banane verdi non maturate devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le banane devono essere:

verdi e non maturate,

intere,

sode,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da attacchi parassitari,

col peduncolo intatto, senza piegature né infezioni fungine e senza tracce di disseccamento,

prive di residui di pistilli,

prive di malformazioni e normalmente ricurve,

praticamente prive di ammaccature,

praticamente esenti da danni dovuti a basse temperature,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, le mani e i frammenti di mani devono presentare:

una parte sufficiente del cuscinetto di colorazione normale, sana, senza infezioni fungine,

un taglio netto e non smussato del cuscinetto, senza tracce di strappo né frammenti di gambo del casco.

Le banane devono presentare un adeguato grado di sviluppo, tale da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti, onde poter essere messe a maturare fino a raggiungere un grado di maturazione appropriato.

B.   Classificazione

Le banane vengono classificate nelle tre categorie sotto definite:

i)   Categoria Extra

Le banane di questa categoria devono essere di qualità superiore e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, nei limiti di 1 cm2 della superficie totale del frutto, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii)   Categoria I

Le banane di questa categoria devono essere di buona qualità e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti possono tuttavia presentare i lievi difetti sotto indicati, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

lievi difetti di forma,

lievi difetti della buccia dovuti a sfregamenti ed altri lievi difetti superficiali, nei limiti di 2 cm2 della superficie totale del frutto.

I lievi difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le banane che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammissibili i difetti sotto indicati, sempreché le banane conservino le loro principali caratteristiche di qualità, di conservazione e di presentazione:

difetti di forma,

difetti della buccia dovuti a raschiamenti, sfregamenti o altre cause, nei limiti di 4 cm2 della superficie totale del frutto.

I difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato:

dalla lunghezza del frutto, espressa in centimetri e misurata lungo la faccia convessa, dal punto in cui il peduncolo si inserisce sul cuscinetto fino all'apice;

dal grado, cioè dallo spessore, espresso in millimetri, di una sezione trasversale del frutto praticata tra le facce laterali e nel mezzo del frutto stesso, perpendicolarmente all'asse longitudinale.

Il frutto di riferimento che serve a misurare la lunghezza e il grado è il seguente:

il frutto mediano, situato sul lato esterno della mano;

il frutto che si trova accanto al taglio con cui è stata sezionata la mano, sul lato esterno del frammento di mano.

La lunghezza minima e il grado minimo sono fissati rispettivamente a 14 cm e 27 mm.

In deroga al terzo paragrafo, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nell'Unione, ma vanno classificate nella categoria II.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria Extra

Il 5 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero di banane non rispondenti alle caratteristiche di calibrazione, nei limiti di 1 cm per la lunghezza minima di 14 cm.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo e comprendere esclusivamente banane di origine, varietà e/o tipo commerciale e qualità identici.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento

Le banane devono essere condizionate in modo da garantire un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e fabbricati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C.   Presentazione

Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.

Per singolo imballaggio sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di mani, a condizione che il peduncolo non sia strappato bensì reciso con un taglio netto, senza danni per i frutti vicini.

All'interno dell'imballaggio, per ogni fila è ammesso non più di un frammento di mano con soli 3 frutti, a condizione che abbia le medesime caratteristiche delle altre banane contenute nell'imballaggio stesso.

Nelle regioni di produzione le banane possono essere commercializzate in caschi.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A.   Identificazione

Imballatore e/o speditore

Nome e indirizzo o marchio convenzionale rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale.

B.   Natura del prodotto

«banane», se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;

nome della varietà o del tipo commerciale.

C.   Origine del prodotto

Paese d'origine e, per i prodotti dell’Unione:

zona di produzione,

denominazione nazionale, regionale o locale (facoltativo).

D.   Caratteristiche commerciali

categoria,

peso netto,

calibro, espresso dalla lunghezza minima e, eventualmente, dalla lunghezza massima.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

Certificato di esenzione dal controllo del rispetto delle norme di commercializzazione nel settore della banana

Image


ALLEGATO IV

Elenco dei principali gruppi, sottogruppi e cultivar di banane da dessert commercializzate nell'Unione

Gruppi

Sottogruppi

Cultivar principali

(elenco non limitativo)

AA

Fico-zucchero

Fico-zucchero, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney-Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Nana piccola (Dwarf Cavendish)

Nana grande (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valéry

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Ibridi

Flhorban 920

Figue la Rose

Figue la Rose

Figue la Rose verde

Ibota

 

AAB

Fico-mela

Fico-mela, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ALLEGATO V

Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione

(GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione

(GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)

limitatamente all’articolo 1 e alla versione tedesca

Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione

(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)

limitatamente all’articolo 1 e alle versioni inglese e svedese

Regolamento (CE) n. 228/2006 della Commissione

(GU L 39 del 10.2.2006, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione

(GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 465/96 della Commissione

(GU L 65 del 15.3.1996, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione

(GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)

limitatamente all’articolo 2 e alla versione inglese

Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione

(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)

limitatamente all’articolo 2 e alla versione spagnola

Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione

(GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3)

 

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione

(GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13)

limitatamente all’articolo 6


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2257/94

Regolamento (CE) n. 2898/95

Regolamento (CE) n. 239/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lett. a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, lett. b)

Articolo 3

Articolo 13

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato IV

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Articolo 1

Articolo 11

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 12

Allegato V

Allegato VI


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1334/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante pubblicazione, per il 2012, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (2), in particolare l’articolo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1o gennaio 2012, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è così modificato:

(1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

(2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.

Esso scade il 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE

SOMMARIO

Settore

1.

Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala 36

2.

Riso e rotture di riso 38

3.

Prodotti trasformati a base di cereali 39

4.

Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali 44

5.

Carni bovine 45

6.

Carni suine 49

7.

Carni di volatili 53

8.

Uova 54

9.

Latte e prodotti lattiero-caseari 55

10.

Zucchero bianco e zucchero greggio come tali 67

11.

Sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero 67

1.   Cereali, farine e semolini di frumento o di segala

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

 

Frumento (grano) duro:

 

1001 11 00

– –

destinato alla semina

1001 11 00 9000

1001 19 00

– –

altri

1001 19 00 9000

 

altri:

 

ex 1001 91

– –

destinato alla semina:

 

1001 91 20

– – –

Frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 91 20 9000

1001 91 90

– – –

altri

1001 91 90 9000

1001 99 00

– –

altri

1001 99 00 9000

1002

Segala:

 

1002 10 00

destinata alla semina

1002 10 00 9000

1002 90 00

altri

1002 90 00 9000

1003

Orzo:

 

1003 10 00

destinato alla semina

1003 10 00 9000

1003 90 00

altri

1003 90 00 9000

1004

Avena:

 

1004 10 00

destinata alla semina

1004 10 00 9000

1004 90 00

altri

1004 90 00 9000

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

destinato alla semina:

 

1005 10 90

– –

altri

1005 10 90 9000

1005 90 00

altri

1005 90 00 9000

1007

Sorgo da granella:

 

 

destinato alla semina:

 

1007 10 10

– –

ibridi

1007 10 10 9000

1007 10 90

– –

altri

1007 10 90 9000

1007 90 00

altri

1007 90 00 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

 

Miglio:

 

1008 21 00

– –

da semina

1008 21 00 9000

1008 29 00

– –

altro

1008 29 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

di frumento (grano):

 

1101 00 11

– –

di frumento (grano duro)

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – –

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diverse dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 90 70

altro:

– –

Farina di segala:

 

– – –

avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 90 70 9500

– – –

avente tenore in ceneri da 1 401 a 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9700

– – –

avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

semole e semolini:

 

1103 11

– –

di frumento (grano):

 

1103 11 10

– – –

di frumento (grano) duro:

 

– – – –

avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Semolini con un tasso di passaggio attravero un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10% in peso

1103 11 10 9200

– – – – –

altri

1103 11 10 9400

– – – –

aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – –

avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riso e rotture di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1006

Riso:

 

1006 20

Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):

 

 

– –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

– – –

a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

a grani medi

1006 20 13 9000

 

– – –

a grani lunghi:

 

1006 20 15

– – – –

con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

 

– –

altro:

 

1006 20 92

– – –

a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

a grani medi

1006 20 94 9000

 

– – –

a grani lunghi:

 

1006 20 96

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

 

– –

Riso semilavorato:

 

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

– – – –

a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

a grani medi

1006 30 23 9000

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 25

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

 

– – –

altro:

 

1006 30 42

– – – –

a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

a grani medi

1006 30 44 9000

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 46

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

 

– –

Riso lavorato:

 

 

– – –

surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

– – – –

a grani tondi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – –

altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

a grani medi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – –

altri

1006 30 63 9900

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 65

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – –

altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – –

altri

1006 30 67 9900

 

– – –

altro:

 

1006 30 92

– – – –

a grani tondi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – –

altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

a grani medi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a kg

1006 30 94 9100

– – – – –

altri

1006 30 94 9900

 

– – – –

a grani lunghi:

 

1006 30 96

– – – – –

con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – –

altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – –

altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

Rotture di riso

1006 40 00 9000


3.   Prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

– –

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%:

 

– – –

il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

– – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiofre o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

altre:

 

– – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia seccsa, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

altre

 

1102 90 10

– –

di orzo:

 

– – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

– – –

altre

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

di avena:

 

– – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

Semole e semolini:

 

ex 1103 13

– –

di granturco:

 

ex 1103 13 10

– – –

avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

– – – –

il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,0 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

altri:

 

– – – –

il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

di altri cereali:

 

1103 19 20

– – –

di segala o di orzo:

 

 

– – – –

di segala

1103 19 20 9100

 

– – – –

di orzo:

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 20 9200

ex 1103 19 40

– – –

di avena:

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

ex 1103 20 25

di segala o di orzo:

 

 

– – –

di orzo

1103 20 25 9100

1103 20 60

– –

di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

– –

di avena:

 

ex 1104 12 90

– – –

in fiocchi:

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

di altri cereali:

 

1104 19 10

– – –

di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

di granturco:

 

– – – –

in fiocchi:

 

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore on uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia grassa, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

di orzo:

 

ex 1104 19 69

– – – –

in fiocchi

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

– –

di avena:

 

ex 1104 22 40

– – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

 

– – – –

mondati (decorticati o pilati):

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 22 40 9100

 

– – – –

mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 22 40 9200

ex 1104 23

– –

di granturco:

 

ex 1104 23 40

– – –

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati; perlati:

 

 

– – – –

mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati; perlati:

 

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)  (3)

1104 23 40 9100

– – – – –

il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)  (3)

1104 23 40 9300

1104 29

– –

di altri cereali:

 

 

– – –

di orzo:

 

ex 1104 29 04

– – – –

mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:

 

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 04 9100

ex 1104 29 05

– – – –

perlati:

 

– – – – –

il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – –

prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) N. 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

altri:

 

ex 1104 29 17

– – – –

mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:

 

 

– – – – –

di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 29 17 9100

 

– – – –

anche tagliati o spezzati:

 

1104 29 51

– – – – –

di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

di segala

1104 29 55 9000

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

– –

di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

non torrefatto

 

 

– –

di frumento (grano):

 

1107 10 11

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

altro:

1107 10 19 9000

 

– –

altro:

 

1107 10 91

– – –

presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Amido di frumento (grano):

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87% e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Amido di granturco:

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Fecola di patate:

 

– – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

– – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

– – –

Amido di riso:

 

– – – –

avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82% in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

 

– –

altri:

 

1702 30 50

– – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

altri (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– –

altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– –

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

– – –

Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

– – –

altri (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

– – –

altri:

 

1702 90 75

– – – –

In polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

altri

1702 90 79 9000

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatozzati o colorati:

 

 

– – –

altri:

 

2106 90 55

– – – –

di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (7):

 

ex 2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

– –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

– – –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina:

 

 

– – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore o uguale a 50 %

2309 10 13 9000

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

altri:

 

 

– –

altri, comprese le premiscele:

 

 

– – –

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

– – – –

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

– – – – –

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 33 9000

 

– – – – –

aventi tenore, in peso di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattoero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 43 9000

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000


5.   Carni bovine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

bovini:

 

ex 0102 21

– –

riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 21 10

– – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 21 10 9140

– – – – –

altre

0102 21 10 9150

ex 0102 21 30

– – –

Vacche:

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 21 30 9140

– – – – –

altre

0102 21 30 9150

ex 0102 21 90

– – –

altre:

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 21 90 9120

ex 0102 29

– –

altre:

 

 

– – –

di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 29 41

– – – –

da macello:

 

– – – – –

di peso superiore a 220 kg

0102 29 41 9100

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 29 51

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 29 51 9000

0102 29 59

– – – – –

altre

0102 29 59 9000

 

– – – –

Vacche:

 

0102 29 61

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 29 61 9000

0102 29 69

– – – – –

altre

0102 29 69 9000

 

– – – –

altre:

 

0102 29 91

– – – – –

destinate alla macellazione

0102 29 91 9000

0102 29 99

– – – – –

altre

0102 29 99 9000

 

Bufali:

 

ex 0102 31 00

– –

riproduttori di razza pura:

 

 

– – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 31 00 9100

 

– – – – –

altre

0102 31 00 9150

 

– – –

vacche:

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 31 00 9200

 

– – – – –

altre

0102 31 00 9250

 

– – –

altre:

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 31 00 9300

0102 39

– –

altre:

 

ex 0102 39 10

– – –

delle specie domestiche:

 

 

– – – –

di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

 

– – – – –

destinate alla macellazione:

 

 

– – – – – –

di peso superiore a 220 kg

0102 39 10 9100

 

– – – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 39 10 9150

 

– – – – – –

altre

0102 39 10 9200

 

– – – – –

Vacche:

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 39 10 9250

 

– – – – – –

altre

0102 39 10 9300

 

– – – – –

altre:

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 39 10 9350

 

– – – – – –

altre

0102 39 10 9400

ex 0102 90

altre:

 

ex 0102 90 20

– –

riproduttori di razza pura:

 

 

– – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 90 20 9100

 

– – – – –

altre

0102 90 20 9150

 

– – –

Vacche:

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

– – – – –

sino all’età di 30 mesi

0102 90 20 9200

 

– – – – –

altre

0102 90 20 9250

 

– – –

altre:

 

 

– – – –

di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 90 20 9300

 

– –

altre:

 

ex 0102 90 91

– – –

delle specie domestiche:

 

 

– – – –

di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

 

– – – – –

destinate alla macellazione:

 

 

– – – – – –

di peso superiore a 220 kg

0102 90 91 9100

 

– – – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 91 9150

 

– – – – – –

altre

0102 90 91 9200

 

– – – – –

Vacche:

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 91 9250

 

– – – – – –

altre

0102 90 91 9300

 

– – – – –

altre:

 

 

– – – – – –

destinate alla macellazione

0102 90 91 9350

 

– – – – – –

altre

0102 90 91 9400

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

 

– –

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

– – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9110

– – –

altri

0201 10 00 9120

– –

altre:

 

– – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9130

– – –

altri

0201 10 00 9140

0201 20

altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

– –

quarti detti “compensati”:

 

– – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 20 9110

– – –

altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

busti e quarti anteriori:

 

– – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 30 9110

– – –

altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

selle e quarti posteriori anche separati:

 

– – –

con un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – –

di bovini maschi adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – –

altri

0201 20 50 9120

– – –

con più di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – –

di bovini adulti maschi (10)

0201 20 50 9130

– – – –

altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

altri:

 

– – –

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

disossate:

 

– –

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d’America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (15)

0201 30 00 9060

– –

altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (15), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

– – –

ottenuti da quarti posteriori anche separati di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9100

– – –

ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9120

– –

altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

 

– –

la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

– –

altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

– –

Quarti detti “Compensati”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori:

 

– – –

con un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

– – –

con più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

altri:

 

– – –

il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

disossate

 

0202 30 90

– –

altre:

 

– – –

pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d’America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (15)

0202 30 90 9200

– – –

altri

0202 30 90 9900

ex 0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

– –

altre:

 

0206 10 95

– – –

Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

 

della specie bovina, congelate:

 

0206 29

– –

altre:

 

 

– – –

altre:

 

0206 29 91

– – – –

Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

– –

disossate:

 

– – –

salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

della specie bovina:

 

 

– –

altre:

 

ex 1602 50 31

– – –

“corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

– – – –

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – –

90 % o più:

 

– – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

altre, in recipienti ermeticamente chiusi:

 

– – – –

contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

– – – – –

con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – –

90 % o più:

 

– – – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – –

prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

altri:

 

ex 0103 91

– –

di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

– – –

delle specie domestiche:

 

0103 92 19

– – – –

altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

– –

in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

– – –

di animali della specie suina domestica (27)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Spalle e loro pezzi (28):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

altre:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi (29):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Lombate e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

 

– – – –

altre:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

disossate:

 

– – – – – –

prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (17)  (26)  (28)  (29)  (30)

0203 19 55 9110

– – – – – –

pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (17)  (26)

0203 19 55 9310

 

congelate:

 

ex 0203 21

– –

in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

– – –

di animali della specie suina domestica (27)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Spalle e loro pezzi (28):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

altre:

 

 

– – –

di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi (29):

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Lombate e loro pezzi, non disossate:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

 

– – – –

altre:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

disossate:

 

– – – – – –

prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (17)  (28)  (29)  (30)  (31)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

– –

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

 

– – – –

secchi o affumicati

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – –

altri:

 

– – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25%

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

– – – –

salate o in salamoia:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

secche o affumicate:

 

– – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

altre:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – –

con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

altre:

 

 

– – – – – –

disossate:

 

– – – – – – –

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Pancette e loro pezzi, scotennate (17):

 

– – – – – – – –

con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

 

– – – –

secche o affumicate:

 

 

– – – – –

altre:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

disossate:

 

– – – – – – –

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, e loro pezzi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

altri (23):

 

1601 00 91

– –

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (20)  (21):

 

– – –

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

– – –

altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

altri (19)  (21):

 

– – –

non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

– – –

altri

1601 00 99 9190

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

della specie suina:

 

ex 1602 41

– –

Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

– – –

della specie suina domestica (22):

 

– – – –

cotti, contenenti, in peso, l’80% o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (32)

1602 41 10 9110

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

– – –

della specie suina domestica (22):

 

– – – –

cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (33)

1602 42 10 9110

– – – – –

in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

altre, compresi i miscugli:

 

 

– – –

della specie suina domestica:

 

 

– – – –

contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

altre (22)  (25):

 

– – – – – –

cotte, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – – – –

non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

– – – – – – – –

contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130


7.   Carni di volatili

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

– –

Galli e galline della specie Gallus domesticus:

 

 

– – –

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

 

0105 11 11

– – – –

razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

altri

0105 11 19 9000

 

– – –

altri:

 

0105 11 91

– – – –

razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

0105 14 00

– –

Oche

0105 14 00 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

 

di galli e galline della specie Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– –

interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”:

 

– – – –

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – –

altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %” o altrimenti presentati:

 

– – – –

“polli 65 %”:

 

– – – – –

galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – –

altri

0207 12 90 9190

– – – –

galli e galline della specie Gallus domesticus presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

– – – – –

galli e galline della specie Gallus domesticus con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – –

altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

– – –

Pezzi:

 

 

– – – –

non disossati:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Metà o quarti:

 

– – – – – –

di galli e galline della specie Gallus domesticus con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – –

altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

 

– – – – – –

di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – –

altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

Metà o quarti, senza codrioni:

 

– – – – – – –

di galli e galline della specie Gallus domesticus, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – –

altri

0207 14 70 9190

– – – – – –

Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

– – – – – – –

di galli e galline della specie Gallus domesticus con femore completamente ossificato

 

– – – – – – –

altri

0207 14 70 9290

 

di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

– –

interi, congelati:

 

0207 25 10

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 73 %” o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

– – –

Pezzi:

 

ex 0207 27 10

– – – –

disossati:

 

– – – – –

Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

 

– – – –

non disossati:

 

 

– – – – –

Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

– – – – – –

Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

altri

0207 27 70 9000


8.   Uova

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

Uova fecondate da incubazione (34):

 

0407 11 00

– –

di galline della specie Gallus domesticus

0407 11 00 9000

ex 0407 19

– –

altri:

 

 

– – –

di volatili da cortile diversi dalle galline della specie Gallus domesticus:

 

0407 19 11

– – – –

di tacchini o di oche

0407 19 11 9000

0407 19 19

– – – –

altri

0407 19 19 9000

 

altre uova fresche:

 

0407 21 00

– –

di galline della specie Gallus domesticus

0407 21 00 9000

ex 0407 29

– –

altri:

 

0407 29 10

– – –

di volatili da cortile diversi dalle galline della specie Gallus domesticus:

0407 29 10 9000

ex 0407 90

altri:

 

0407 90 10

– –

di volatili da cortile

0407 90 10 9000

ex 0408

Uova di volatili da cortile sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

Tuorli:

 

ex 0408 11

– –

essiccati:

 

ex 0408 11 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

altri:

 

 

– – –

altri:

 

ex 0408 19 81

– – – –

liquidi:

 

– – – – –

atti ad uso alimentare

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

altri, compresi congelati:

 

 

– – – – –

atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

 

altri:

 

ex 0408 91

– –

essiccati:

 

ex 0408 91 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

altri:

 

ex 0408 99 80

– – –

altri:

 

– – – –

atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100


9.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (45):

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

altri

0401 10 90 9000

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

– –

inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

 

– –

superiore a 3 %:

 

0401 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

altri

0401 20 99 9000

0401 40

aventi tenore, in peso, di materie grasse supeirore a 6 % ma non superiore a 10 %:

 

0401 40 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netti inferiore o uguale a 2 litri

0401 40 10 9000

0401 40 90

– –

altri

0401 40 90 9000

0401 50

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10%:

 

 

– –

inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 50 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 17 %

0401 50 11 9400

– – – – –

superiore a 17%

0401 50 11 9700

0401 50 19

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0401 50 19 9700

 

– –

superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 50 31

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 35 %

0401 50 31 9100

– – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 50 31 9400

– – – – –

superiore a 39 %

0401 50 31 9700

0401 50 39

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 35 %

0401 50 39 9100

– – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 50 39 9400

– – – – –

superiore a 39 %

0401 50 39 9700

 

– –

superiore a 45 %:

 

0401 50 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 68 %

0401 50 91 9100

– – – – –

superiore a 68 %

0401 50 91 9500

0401 50 99

– – –

altri:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 68 %

0401 50 99 9100

– – – – –

superiore a 68 %

0401 50 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (39):

 

ex 0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (41):

 

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

0402 10 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

altri

0402 10 19 9000

 

– –

altri (44):

 

0402 10 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

altri

0402 10 99 9000

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (41):

 

ex 0402 21

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0402 21 11 9900

0402 21 18

– – – –

altri:

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

– – – – – –

inferiore a 11 %

0402 21 18 9100

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 18 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 18 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0402 21 18 9900

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – –

superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – –

superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – –

superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – –

superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – –

superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – –

superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

altri (44):

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

– – – –

altri:

 

0402 29 15

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – –

superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – –

superiore a 25 %

0402 29 19 9900

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – –

superiore a 41 %

0402 29 99 9500

 

altri:

 

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

0402 91 10

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 30 9300

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

– – – –

altri

0402 91 99 9000

0402 99

– –

altri (44):

 

0402 99 10

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

 

– – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 10 9350

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

– – – – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 3 19150

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

altri:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

 

ex 0403 90

altri:

 

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao:

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide (39)  (42):

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

0403 90 11

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – –

superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – –

superiore a 27 %

0403 90 19 9000

 

– – – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (37):

 

0403 90 33

– – – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – –

superiore a 25 %

0403 90 33 9900

 

– – –

altri:

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

0403 90 51

– – – – –

inferiore o uguale a 3 %:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – –

superiore a 6 %:

 

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – –

superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – –

superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – –

superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – –

superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

altri:

 

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

ex 0404 90 21

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – –

in polvere o granuli, aventi tenore d’acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

– – – – –

uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

– – – – –

uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (39):

 

– – – –

in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – –

superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – –

superiore a 27 % (39):

 

– – – –

in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – –

inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

– – – – –

superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

– – – – –

superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

– – – – –

superiore a 45 %

0404 90 29 9140

 

– –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (37)  (39):

 

0404 90 81

– – –

inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – –

in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – –

in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – –

superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – –

superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – –

superiore a 25 %

0404 90 83 9170

– – – –

altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

– – – – –

aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

Burro:

 

 

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

 

– – –

Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – –

Burro ricombinato:

 

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – –

Burro di siero di latte:

 

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

– – – –

altro:

 

– – – – –

avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– –

altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ma inferiore a 80%:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – –

superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

– – – –

uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

altre:

 

0405 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– –

altre

0405 90 90 9000

Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

Tenore massimo d’acqua in peso del prodotto

(%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca

(%)

ex 0406

Formaggi e latticini (38)  (40):

 

 

 

ex 0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

– – –

formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

– – –

altri:

 

 

 

– – – –

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – –

Ricotta salata:

 

 

 

– – – – – –

fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – –

altri

55

39

0406 10 20 9290

– – – – –

Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – –

altri, aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

– – – – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – –

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – –

superiore a 62%

 

 

0406 10 20 9660

– – – –

aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

– – – – –

Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – –

uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – –

altri

 

 

0406 10 20 9870

– – – –

altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

– –

altri:

 

 

 

– – –

Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

– – –

altri:

 

 

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – –

uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – –

uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – –

uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – –

uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – –

altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

 

– –

altri:

 

 

 

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – –

inferiore o uguale a 48 %

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – –

uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – –

uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – –

uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – –

uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – –

superiore a 48 %:

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – –

uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – –

uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – –

uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – –

inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – –

uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– –

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– –

altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

altri formaggi:

 

 

 

 

– –

altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – –

Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – –

Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – –

Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – –

Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – –

Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – –

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – –

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – –

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – –

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 29

– – –

Kashkaval:

 

 

 

 

– – – –

fabbricati con latte di pecora e/o di capra

42

50

0406 90 29 9100

 

– – – –

fabbricati esclusivamente con latte di vacca

44

45

0406 90 29 9300

ex 0406 90 32

– – –

Feta (36):

 

 

 

 

– – – –

fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

– – – – –

avente tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – –

Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – –

fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra

38

40

0406 90 35 9190

– – – –

altri:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – –

Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

 

– – –

altri:

 

 

 

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

– – – – – –

inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – –

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – –

Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – –

fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – –

altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – – – –

Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – –

altri

38

30

0406 90 69 9910

 

– – – – – –

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – –

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – –

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – –

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – –

aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – –

Gouda:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – –

altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – –

Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – –

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – –

Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – –

aventi tenore, in peso, d’acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – –

aventi tenore, in peso, d’acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – –

altri

 

 

0406 90 85 9999

 

– – – – – – –

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – –

superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – –

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – –

inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – –

superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – –

altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – –

inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – –

uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – –

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – –

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – –

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – –

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – –

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – –

altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – –

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – –

formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – – – – – –

aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – –

uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – –

uguale o superiore a 40 %:

– – – – – – – – – – – –

Akawi

55

40

0406 90 88 9500


10.   Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

ex 1701 12

– –

di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

– – –

altri:

 

– – – –

zuccheri canditi

1701 12 90 9100

– – – –

altri zuccheri greggi:

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

ex 1701 13

– –

Zuccheri di canna precisati nella nota 2 della sottovoce del presente capitolo:

 

1701 13 90

– – –

altri:

 

 

– – – –

zuccheri canditi

1701 13 90 9100

 

– – – –

altri zuccheri greggi:

 

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 13 90 9910

ex 1701 14

– –

altri zuccheri di canna:

 

1701 14 90

– – –

altri

 

 

– – – –

zuccheri canditi

1701 14 90 9100

 

– – – –

altri zuccheri greggi:

 

 

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 14 90 9910

 

altri:

 

1701 91 00

– –

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– –

altri:

 

1701 99 10

– – –

Zuccheri bianchi:

 

– – – –

Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

– – – –

altri:

 

– – – – –

di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

– – – – –

altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – –

altri:

 

– – – –

addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100


11.   Sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

– –

Isoglucosio:

 

– – –

contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 60 10

– –

Isoglucosio

1702 60 10 9000

1702 60 95

– –

altri:

1702 60 95 9000

ex 1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

– –

Isoglucosio

1702 90 30 9000

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– –

altri:

 

– – –

Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

1702 90 95 9100

– – –

altri, escluso sorbosio

1702 90 95 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

altre:

 

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

– – –

di isoglucosio

2106 90 30 9000

 

– – –

altri:

 

2106 90 59

– – – –

altri

2106 90 59 9000»


(1)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55.

(2)  Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3)  La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo utilizzato è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4)  Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20). La purezza dell’amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell’allegato III, parte L, del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(5)  La restituzione all’esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1.

fecola di patate: ((tenore effettivo % di materia secca)/80) × restituzione all’esportazione;

2.

per tutti gli altri amidi: ((tenore effettivo % di materia secca)/87) × restituzione all’esportazione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all’uopo prevista.

(6)  La restituzione all’esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78%. La restituzione all’esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78% è adeguata secondo la formula seguente:

((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all’esportazione.

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell’allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

(7)  Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(8)  Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l’espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 99 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l’origine dell’amido.

(9)  La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

(10)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag 3).

(11)  La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21) e, se del caso, nel regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag.7).

(12)  GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7.

(13)  GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3.

(14)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(15)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39). Il termine “tenore medio” si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(16)  Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev’essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(17)  I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L’espressione “loro pezzi” si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(18)  Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(19)  La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(20)  Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(21)  Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(22)  La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(23)  La concessione delle restituzioni è subordinata all’osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3). Al momento dell’ottemperamento delle formalità doganali d’esportazione, l’esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(24)  Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 22).

(25)  Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(26)  Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(27)  Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(28)  Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(29)  Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(30)  La parte della “gola, parte della spalla”, la parte della gola chiamata “guancia bassa” o la parte della gola comprendente insieme la “guancia bassa” e la parte della “gola parte della spalla”, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(31)  La carne senz’osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(32)  Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione.

(33)  Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009.

(34)  Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell’azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(35)  Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(36)  Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(37)  L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l’importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l’importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

(38)  

a)

La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b)

La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione

c)

Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(39)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d’acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d’acqua.

(40)  

a)

Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b)

Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c)

Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d)

I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(41)  La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(42)  Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabili rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(43)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(44)  L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l’importo indicato per 100 kg, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(45)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all’esportazione

A00

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori della Comunità)

A01

Altre destinazioni.

A02

Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d’America

A03

Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera.

A04

Tutti i paesi terzi.

A05

Altri paesi terzi.

A10

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

A11

Paesi ACP (paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centrafricana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d’Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan meridionale, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Paesi o territori del bacino mediterraneo

Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

A13

Paesi dell’OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

A14

Paesi dell’ANASE (Associazione delle nazioni dell’Asia Sud-orientale)

Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

A15

Paesi dell’America Latina

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Paesi dell’AASCR (Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall’Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Paesi o territori PECO (paesi o territori dell’Europa centrale e orientale)

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A19

Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

Stati Uniti d’America, Canada, Messico.

A20

Paesi del Mercosur (Mercato comune dell’America del Sud)

Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell’Asia)

Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong.

A22

Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A23

Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

A24

Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

A25

Paesi dell’OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A26

Paesi o territori europei diversi dall’Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A27

Africa (A28) (A29)

Paesi o territori dell’Africa del Nord, altri paesi dell’Africa.

A28

Paesi o territori dell’Africa del Nord

Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

A29

Altri paesi dell’Africa

Sudan, Sudan meridionale, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

A31

America del Nord

Stati Uniti d’America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

A32

America centrale e Antille

Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba).

A33

America del Sud

Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell’Asia.

A35

Vicino e Medio Oriente

Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

A36

Altri paesi dell’Asia

Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.

A37

Oceania e regioni polari (A38) (A39)

Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell’Oceania e regioni polari.

A38

Australia e Nuova Zelanda

Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A39

Altri paesi dell’Oceania e regioni polari

Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

A40

Paesi o territori PTOM

Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena e dipendenze, Territori dell’Antartico britannico, Territorio britannico dell’Oceano indiano.

A96

Comuni di Livigno e di Campione d’Italia, Isola di Helgoland.

A97

Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori della Comunità

Destinazioni di cui agli articoli 33, 41 e 42 del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).»


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

60,1

MA

72,9

TN

88,5

TR

106,7

ZZ

82,1

0707 00 05

TR

119,2

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

42,8

TR

147,9

ZZ

95,4

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

56,0

TR

58,3

ZA

54,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

70,9

TR

79,7

ZZ

75,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,4

TR

84,8

ZZ

84,6

0805 50 10

AR

52,9

TR

49,1

ZZ

51,0

0808 10 80

CA

112,8

US

108,1

ZZ

110,5

0808 20 50

CN

69,3

ZZ

69,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/74


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che proroga il periodo di deroga concesso alla Romania per sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti verso il suo territorio, destinati al recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

[notificata con il numero C(2011) 9191]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/854/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 5, terzo e quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Romania può sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti destinati al recupero per un periodo di tempo che si conclude il 31 dicembre 2011.

(2)

Con lettera del 1o giugno 2011, la Romania ha chiesto la proroga di tale periodo fino al 31 dicembre 2015.

(3)

Occorre garantire che la tutela dell’ambiente sia mantenuta a livelli elevati in tutta l’Unione, in particolare allorché il paese di destinazione non possiede o possiede una capacità insufficiente di recupero per alcuni tipi di rifiuti. La Romania deve poter continuare a opporsi a determinate spedizioni, previste verso il suo territorio, di rifiuti non desiderati destinati al recupero. Occorre pertanto prorogare il regime di deroga applicabile alla Romania fino al 31 dicembre 2015.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, il periodo durante il quale le autorità rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero, elencati all’articolo 63, paragrafo 5, secondo e quarto capoverso, del suddetto regolamento, conformemente ai motivi di opposizione di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, è prolungato fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/75


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione a determinati interventi di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011-2012

[notificata con il numero C(2011) 9225]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2011/855/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, gli articoli 20 e 23, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 35, paragrafo 2, e l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa degli artiodattili selvatici e domestici con gravi conseguenze per la redditività dell’allevamento di bestiame che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende che detengono animali di specie sensibili non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso il movimento di animali sensibili vivi o di prodotti derivati.

(3)

La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di determinati interventi di eradicazione dell’afta epizootica.

(5)

In Bulgaria nel 2011 si sono manifestati focolai di afta epizootica e taluni casi della malattia sono stati individuati presso animali selvatici sensibili. Le autorità della Bulgaria hanno potuto dimostrare, grazie alla fornitura regolare di informazioni sugli sviluppi della situazione relativa alla malattia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad una continua trasmissione di relazioni alla Commissione e agli Stati membri, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2003/85/CE.

(6)

Le autorità della Bulgaria hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3).

(7)

Conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE l’autorità competente bulgara, non appena ha avuto conferma del caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, ha applicato le misure di cui all’allegato XVIII, parte A, della direttiva al fine di contenere la diffusione della malattia.

(8)

Poiché l’afta epizootica si è manifestata in zone condivise tra animali selvatici e artiodattili domestici sensibili, per la prima volta uno Stato membro ha elaborato un piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici nella zona definita infetta e ha specificato le misure applicate nelle aziende di tale zona a norma dell’allegato XVIII, parte B, della direttiva 2003/85/CE.

(9)

Il 4 aprile 2011, entro 90 giorni dalla conferma del caso di afta epizootica negli animali selvatici, la Bulgaria ha presentato un piano per l’eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in parti delle regioni di Burgas, Yambol e Haskovo.

(10)

Successivamente alla valutazione da parte della Commissione del piano presentato dalla Bulgaria è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione 2011/493/UE, del 5 agosto 2011, che approva il piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria (4).

(11)

Secondo quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall’istituzione cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa.

(12)

È necessario fissare il livello della partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi sostenuti dalla Bulgaria per l’attuazione di determinati elementi del piano approvato per l’eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria, tenendo conto anche della particolare situazione epidemiologica per quanto concerne l’afta epizootica nel sudest dei Balcani.

(13)

È opportuno finanziare, a un tasso stabilito a norma della presente decisione, le necessarie e urgenti attività di sorveglianza, comprese quelle di miglioramento del laboratorio nazionale di riferimento, uno dei pochissimi laboratori dell’intera regione che dispone di sufficiente esperienza nella diagnosi dell’afta epizootica, e del sistema di informazione veterinaria, per integrare i dati della sorveglianza con quelli del controllo degli spostamenti, nonché i costi di pulizia e disinfezione e le campagne d’informazione pubblica. Le suddette azioni consentiranno di ampliare le conoscenze dell’Unione per la gestione di casi analoghi in futuro.

(14)

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7).

(15)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Alla Bulgaria può essere concesso un contributo finanziario dell’Unione al finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro e relativi all’adozione di misure a norma dell’articolo 8, dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera c), degli articoli 19 e 22, dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’articolo 35, paragrafo 1, e dell’articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE per combattere ed eradicare l’afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011, secondo il piano di eradicazione approvato mediante la decisione 2011/493/UE.

Il primo comma costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

2.   L’importo complessivo del contributo dell’Unione non eccede 890 000 EUR.

3.   Solo i costi sostenuti per l’attuazione delle misure descritte nell’allegato, attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, pagati dalla Bulgaria entro il 5 agosto 2012 sono ammissibili al cofinanziamento attraverso il contributo finanziario dell’Unione al tasso massimo per le attività specifiche indicato nell’allegato.

Articolo 2

1.   Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto, né altre imposte.

2.   Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall’euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dallo Stato membro.

Articolo 3

1.   Il contributo finanziario dell’Unione per l’attuazione del piano di cui all’articolo 1 è concesso a condizione che la Bulgaria:

a)

attui il piano di eradicazione di cui all’articolo 1 con efficacia e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, tra cui la direttiva 2003/85/CE, e la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

trasmetta alla Commissione entro il 31 gennaio 2012 una relazione intermedia sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, conformemente all’allegato XVIII, parte B, paragrafo 5, della direttiva 2003/85/CE, accompagnata da una relazione finanziaria intermedia relativa al periodo compreso tra il 4 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011;

c)

trasmetta alla Commissione entro il 15 settembre 2012 una relazione finale sull’esecuzione tecnica del piano di eradicazione, alla quale vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dei risultati conseguiti nel periodo dal 4 aprile 2011 al 3 aprile 2012;

d)

non presenti altre richieste di contributo all’Unione per le misure descritte nell’allegato, né lo abbia fatto in precedenza.

2.   Qualora la Bulgaria non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.

Articolo 4

1.   La Bulgaria garantisce che l’autorità competente conservi per un periodo di sette anni una copia certificata dei documenti giustificativi relativi alle attività oggetto del contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 1, in particolare fatture, buste paga, liste di presenza e documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni.

2.   La Bulgaria registra nel proprio sistema contabile le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni.

3.   I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 vanno inviati alla Commissione, se richiesti.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(4)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 32.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Costo delle misure attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, conformemente al piano di eradicazione dell’afta epizootica negli animali selvatici sensibili nel sudest della Bulgaria, di cui all’articolo 1

Attività

Azione nel piano approvato

Specifica

Numero di unità

Costo per unità (in EUR)

Totale (in EUR)

Percentuale contributo dell’unione (%)

1.

Sorveglianza

1.1.

Analisi di laboratorio

su animali domestici

Test: ELISA NSP

2 000

3,00

6 000

100

Test: ELISA anticorpi — Tipo «О»

21 024

3,50

73 584

100

RT-PCR

2 000

15,00

30 000

100

ELISA Ag

2 000

10,00

20 000

100

Totale parziale

 

 

 

129 584

 

1.2.

Campionamento

su animali domestici

Vacutainer (contenitori sottovuoto)

21 024

0,50

10 512

100

Provette

2 000

0,50

1 000

100

Totale parziale

 

 

 

11 512

 

1.3.

Analisi di laboratorio

su animali selvatici

Test: ELISA NSP

480 (282)

3,00

1 440

100

Test: ELISA anticorpi — Tipo «О»

480 (282)

3,50

1 680

100

RT-PCR

400 (282)

15,00

6 000

100

ELISA Ag

400

10,00

4 000

100

Totale parziale

 

 

 

13 120

 

1.4.

Campionamento

su animali selvatici

Vacutainer (contenitori sottovuoto)

282

0,50

141

100

Provette

200

0,50

100

100

Totale parziale

 

 

 

241

 

1.5.

Cattura animali selvatici mediante trappole

Trappole per cinghiali

7

500,00

3 500

100

1.6.

Caccia mirata e cattura mediante trappole di animali selvatici e animali domestici senza proprietario

Manodopera (retribuzione giornaliera)

4 650

22,00

102 300

100

Cartucce

400

2,00

800

100

Altri costi

153

50,00

7 650

100

1.7.

Altri costi: prelievo e trasporto dei campioni al laboratorio

animali domestici + selvatici

Trasporto settimanale

52

100,00

5 200

100

Totale parziale

 

 

 

119 450

 

1.8.

Esame clinico delle mandrie di animali domestici:

taskforce, compresi i controlli di rintracciabilità del campionamento e l’aggiornamento on line della base dati centrale

3 gruppi di quattro esperti

Manodopera (retribuzioni + IGS/indennità lavoro notturno) al mese, per esperto

12 (365 + 700)

1 065,00

153 360

100

Indumenti protettivi

6 240

500,00

31 200

100

Altri costi: trasporto mediante veicoli noleggiati

3

9 000,00

27 000

100

Accesso alla base dati centrale in tempo reale on line:

 

tramite laptop veloci, dotati di memoria sufficiente e dispositivo GPS

3

1 000,00

3 000

100

tramite telefoni cellulari

3

5,00

1 500

100

Totale parziale

 

 

 

216 060

 

2.

Pulizia e disinfezione

2.1.

Pulizia e disinfezione

Disinfezione dei punti di controllo (costruzione)

16

200,00

3 200

100

Disinfezione periodica dei punti di controllo (manutenzione)

17

200,00

3 400

100

Disinfezione dei veicoli della taskforce

3

200,00

600

100

Totale parziale

 

 

 

7 200

 

3.

Miglioramento dei laboratori nazionali di riferimento

3.1.

Rafforzamento della capacità dei LNR per quanto riguarda l’afta epizootica

Macchinari, attrezzature e materiale di consumo

 

 

128 000

100

Totale parziale

 

 

 

128 000

 

4.

Sistema di informazione veterinaria

4.1.

Miglioramento della base dati (VetIS) e integrazione del sistema di dati dei laboratori

Hardware, software e programmazione

 

 

957 000

25

Totale parziale

 

 

 

239 250

 

5.

Campagna informativa

5.1.

Campagna informativa

12 riunioni l’anno, per zona, opuscoli e altro materiale informativo

36

500,00

18 000

100

Totale parziale

 

 

 

18 000

 

 

Totale

 

 

 

882 417

 


RACCOMANDAZIONI

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/81


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

relativa a misure intese a evitare la doppia imposizione in materia di successioni

(2011/856/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Molti Stati membri applicano imposte al momento del decesso di una persona, in particolare imposte sulla successione e sul patrimonio, mentre alcuni Stati membri possono tassare le successioni e i patrimoni a titolo di altre imposte, come l’imposta sui redditi. Tutte le imposte prelevate al momento del decesso di una persona sono di seguito denominate «imposte di successione».

(2)

La maggior parte degli Stati membri che applicano imposte di successione prelevano imposte anche sulle donazioni tra vivi.

(3)

Gli Stati membri possono tassare le successioni sulla base di vari fattori «di collegamento». Essi possono fare riferimento a un legame personale, come la residenza, il domicilio o la nazionalità della persona deceduta, oppure la residenza, il domicilio o la nazionalità dell’erede, oppure a entrambi i criteri. Alcuni Stati membri possono applicare diversi di questi fattori oppure misure antiabuso che comportano un concetto più ampio di domicilio o residenza a fini fiscali.

(4)

Oltre a tassare sulla base di un legame personale, gli Stati membri possono prelevare imposte di successione su attivi rientranti nella loro giurisdizione. Le imposte possono essere applicate su tale base anche se né la persona deceduta, né l’erede hanno un legame personale con il paese in cui è situato l’attivo.

(5)

Sono sempre più numerosi i cittadini dell’UE che nel corso della loro vita si spostano da un paese all’altro dell’Unione per vivere, studiare, lavorare o stabilirsi dopo la pensione e che acquistano beni immobili e investono in attivi in paesi diversi dal loro paese di origine.

(6)

Se queste situazioni danno luogo a successioni transfrontaliere al momento del decesso di una persona, più Stati membri possono avere il diritto di prelevare imposte di successione sui beni lasciati in eredità.

(7)

Esistono poche convenzioni bilaterali tra gli Stati membri finalizzate ad evitare la doppia o multipla imposizione delle successioni.

(8)

Molti Stati membri prevedono, nella propria legislazione o tramite pratiche amministrative adottate unilateralmente a livello nazionale, lo sgravio dalle doppie imposizioni in materia di imposte di successione estere.

(9)

In genere, tuttavia, tali sistemi nazionali di sgravio delle imposte di successione estere presentano dei limiti. In particolare, essi possono avere un ambito circoscritto per quanto riguarda le imposte e le persone coperte. A volte non prevedono credito per imposte precedentemente versate su donazioni nell’ambito della stessa successione o per imposte applicate a livello locale o regionale anziché nazionale, o ancora per tutte le imposte prelevate da altri paesi al momento del decesso. A volte prevedono lo sgravio solo per le imposte estere versate su alcuni beni immobili situati all’estero. Non sempre prevedono lo sgravio per tasse estere versate su un bene immobile situato in un paese diverso da quello dell’erede o della persona deceduta. Possono escludere le imposte estere su attivi situati nel territorio dello Stato membro che concede lo sgravio. A volte i sistemi nazionali di sgravio non funzionano perché non prendono in considerazione le incompatibilità con le norme in materia di tasse di successione vigenti in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda la definizione di un attivo locale rispetto a un attivo estero, il momento del trasferimento degli attivi e la data in cui l’imposta è esigibile. Lo sgravio fiscale può infine essere soggetto alla discrezione dell’autorità competente e pertanto non essere garantito.

(10)

L’assenza di meccanismi adeguati volti a evitare l’imposizione cumulativa delle successioni può dar luogo a livelli di imposizione complessivi nettamente più elevati rispetto a quelli applicabili in situazioni interne che riguardano esclusivamente l’uno o l’altro degli Stati membri interessati.

(11)

Questa situazione può impedire ai cittadini dell’UE di beneficiare pienamente del diritto di circolare e di svolgere attività liberamente all’interno dei confini dell’Unione e può creare difficoltà per il trasferimento di proprietà delle piccole imprese al momento del decesso dei proprietari.

(12)

Se è vero che le entrate derivanti dalle imposte di successione rappresentano una percentuale relativamente bassa del gettito fiscale complessivo degli Stati membri, e i casi transfrontalieri presi singolarmente corrispondono a una percentuale ancora inferiore, la doppia imposizione delle successioni può tuttavia incidere in maniera significativa sugli individui interessati.

(13)

Attualmente il problema della doppia imposizione delle successioni non ha una soluzione completa a livello nazionale o bilaterale o sulla base del diritto dell’Unione. Per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno è necessario incoraggiare un sistema più completo di eliminazione della doppia imposizione nei casi transfrontalieri.

(14)

Occorre stabilire un ordine di priorità per i diritti di imposizione o, al contrario, per la concessione dello sgravio nei casi in cui due o più Stati membri applicano imposte di successione alla stessa eredità.

(15)

In generale e in linea con la prassi dominante a livello internazionale, è opportuno che gli Stati membri in cui sono situati i beni immobili e i beni aziendali di una stabile organizzazione, in quanto Stati con il legame più stretto, abbiano il diritto primario di applicare l’imposta di successione su tali beni.

(16)

Poiché i beni mobili che non fanno parte dei beni aziendali di una stabile organizzazione possono facilmente cambiare luogo, il loro legame con lo Stato membro in cui sono situati al momento del decesso è in generale molto meno stretto rispetto ai legami personali che la persona deceduta o l’erede possono avere con un altro Stato membro. Occorre che lo Stato membro in cui sono situati tali beni mobili li esoneri dall’imposta di successione se tale imposta è applicata dallo Stato membro con cui la persona deceduta e/o l’erede aveva/ha un legame personale.

(17)

Spesso le eredità sono state accumulate nel corso della vita della persona deceduta. È inoltre più probabile che gli attivi ereditari siano situati nello Stato membro con cui la persona deceduta aveva legami personali rispetto allo Stato membro con cui l’erede ha tali legami, qualora si tratti di Stati membri diversi. La maggior parte degli Stati membri che applicano imposte di successione sulla base di legami personali con il loro territorio fanno riferimento ai legami della persona deceduta piuttosto che a quelli dell’erede, nonostante alcuni di essi applichino l’imposta anche o solo se l’erede ha un legame personale con il loro territorio. A causa della natura suddetta e dell’importanza dei legami personali della persona deceduta nonché per motivi pratici, occorre che la doppia imposizione dovuta al fatto che la persona deceduta e l’erede hanno legami personali con Stati membri diversi sia evitata dallo Stato membro con cui l’erede ha legami personali.

(18)

Eventuali conflitti relativi ai legami personali con diversi Stati membri potrebbero essere risolti sulla base di una procedura amichevole che preveda criteri alternativi per la determinazione del legame personale più stretto.

(19)

Poiché i tempi per l’applicazione dell’imposta di successione possono variare da uno Stato membro all’altro e i casi con elementi transfrontalieri possono richiedere molto più tempo per essere risolti rispetto ai casi nazionali in quanto sono coinvolti più sistemi giuridici e/o fiscali, occorre che gli Stati membri autorizzino la presentazione di richieste di sgravio fiscale per un periodo di tempo ragionevole.

(20)

La presente raccomandazione promuove i diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come il diritto di proprietà (articolo 17), che garantisce specificamente il diritto di lasciare in eredità i beni acquistati legalmente, la libertà d’impresa (articolo 16) e il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare nel territorio degli Stati membri (articolo 45),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   Oggetto

1.1.   La presente raccomandazione stabilisce le modalità con cui gli Stati membri possono porre in atto misure, o migliorare le misure vigenti, al fine di evitare l’imposizione doppia o multipla derivante dall’applicazione di imposte di successione da parte di due o più Stati membri (di seguito: doppia imposizione).

1.2.   Per analogia, la presente raccomandazione si applica anche alle imposte sulle donazioni qualora queste ultime siano tassate sulla base di norme identiche o simili a quelle relative alle successioni.

2.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

«imposta di successione», qualsiasi imposta prelevata a livello nazionale, federale, regionale o locale al momento di un decesso, a prescindere dalla denominazione dell’imposta, dalle modalità di prelievo e dalla persona a cui l’imposta è applicata, comprese in particolare l’imposta sul patrimonio, l’imposta di successione, l’imposta sui trasferimenti, l’imposta di registro, l’imposta sul reddito e l’imposta sui redditi di capitale;

b)

«sgravio fiscale», una disposizione prevista nella legislazione e/o nelle direttive o negli orientamenti amministrativi di uno Stato membro in base alla quale esso concede lo sgravio per l’imposta di successione versata in un altro Stato membro accreditando l’imposta estera a fronte dell’imposta dovuta in tale Stato membro, esentando la successione o parte di essa dall’imposizione in tale Stato membro in riconoscimento dell’imposta estera versata o astenendosi in altri modi dal prelevare l’imposta di successione;

c)

«attivi», i beni mobili e/o immobili e/o i diritti soggetti all’imposta di successione;

d)

«legame», il legame di una persona deceduta o di un erede con uno Stato membro, basato su domicilio, residenza, abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità o sede di direzione effettiva.

Ai fini della lettera a), un’imposta sulle donazioni precedentemente versata per lo stesso attivo è considerata come un’imposta di successione ai fini della concessione del credito d’imposta.

I termini «stabile organizzazione», «beni immobili», «beni mobili», «residente», «domicilio/domiciliato», «cittadino/nazionalità», «dimora abituale» e «abitazione permanente» si intendono ai sensi del diritto interno dello Stato membro che li applica.

3.   Obiettivo generale

Le misure oggetto della presente raccomandazione sono finalizzate a risolvere i casi di doppia imposizione in modo che il livello complessivo dell’imposta prelevata su una determinata successione non sia superiore al livello che sarebbe applicato se solo lo Stato membro con il livello d’imposta più elevato fra gli Stati membri interessati avesse competenza fiscale sulla totalità della successione.

4.   Concessione dello sgravio fiscale

È opportuno che gli Stati membri che applicano l’imposta di successione concedano uno sgravio fiscale in conformità ai punti da 4.1 a 4.4.

4.1.   Sgravio fiscale concernente i beni immobili e i beni mobili di una stabile organizzazione

Occorre che gli Stati membri che applicano l’imposta di successione concedano uno sgravio fiscale per le imposte di successione applicate da un altro Stato membro sugli attivi seguenti:

a)

beni immobili situati in tale altro Stato membro;

b)

beni mobili che fanno parte dei beni aziendali di una stabile organizzazione situati in tale altro Stato membro.

4.2.   Sgravio fiscale concernente altri tipi di beni mobili

Con riguardo ai beni mobili diversi dai beni aziendali di cui al punto 4.1, lettera b), occorre che uno Stato membro con cui né la persona deceduta né l’erede aveva/ha un legame personale si astenga dall’applicare imposte di successione, a condizione che tali imposte siano prelevate da un altro Stato membro a motivo del legame personale della persona deceduta e/o dell’erede con tale altro Stato.

4.3.   Sgravio fiscale nei casi in cui la persona deceduta aveva un legame personale con uno Stato membro diverso da quello con cui l’erede ha un legame personale

Fatto salvo il punto 4.1, nei casi in cui più Stati membri possono prelevare l’imposta di successione sulla base del fatto che la persona deceduta aveva legami personali con uno Stato membro, mentre l’erede ha legami personali con un altro Stato membro, è opportuno che quest’ultimo Stato membro conceda lo sgravio fiscale per l’imposta di successione versata nello Stato membro con cui la persona deceduta aveva legami personali.

4.4.   Sgravio fiscale nel caso di legami personali multipli di una stessa persona

Qualora, sulla base delle disposizioni di Stati membri diversi, si ritenga che una persona abbia un legame personale con più di uno Stato membro di imposizione, occorre che le autorità competenti degli Stati membri interessati determinino, in base alla procedura amichevole di cui al punto 6 o in altri modi, quale Stato membro debba concedere lo sgravio fiscale se l’imposta di successione è applicata in uno Stato con cui la persona ha un legame personale più stretto.

4.4.1.

Il legame personale più stretto di una persona può essere determinato come segue:

a)

si considera che la persona abbia un legame personale più stretto con lo Stato membro in cui dispone di un’abitazione permanente;

b)

se lo Stato membro di cui alla lettera a) non applica imposte di successione o se la persona dispone di un’abitazione permanente in più Stati membri, si ritiene che abbia un legame personale più stretto con lo Stato membro con cui le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

c)

se lo Stato membro di cui alla lettera b) non applica imposte di successione o se non è possibile determinare lo Stato membro in cui la persona ha il proprio centro degli interessi vitali, oppure se detta persona non dispone di un’abitazione permanente in nessuno Stato membro, si ritiene che essa abbia un legame personale più stretto con lo Stato membro in cui è situata la sua dimora abituale;

d)

se lo Stato membro di cui alla lettera c) non applica imposte di successione o la persona dispone di una dimora abituale in più di uno Stato membro o in nessuno Stato membro, si ritiene che abbia un legame personale più stretto con lo Stato membro di cui ha la nazionalità.

4.4.2.

Nel caso di una persona diversa da un singolo individuo, come un ente di beneficenza, il legame personale più stretto potrebbe essere ritenuto quello con lo Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

5.   Tempi di applicazione dello sgravio fiscale

È opportuno che gli Stati membri concedano lo sgravio fiscale per un periodo di tempo ragionevole, ad esempio dieci anni a decorrere dal termine entro cui devono essere pagate le imposte di successione da essi applicate.

6.   Procedura amichevole

Ove necessario per il conseguimento dell’obiettivo generale di cui al punto 3, è opportuno che gli Stati membri ricorrano a una procedura amichevole per risolvere eventuali controversie inerenti alla doppia imposizione, compresi conflitti nella definizione di beni mobili e immobili, dell’ubicazione degli attivi o della determinazione dello Stato membro che dovrebbe concedere lo sgravio fiscale in un determinato caso.

7.   Seguito dato

7.1.   È necessario che gli Stati membri continuino a impegnarsi per individuare i metodi possibili per migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali, anche a livello locale e regionale, al fine di aiutare i contribuenti che subiscono una doppia imposizione.

7.2.   Occorre inoltre che gli Stati membri adottino una posizione coordinata nei dibattiti in seno all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulle imposte di successione.

7.3.   La Commissione verificherà che gli Stati membri diano seguito alla presente raccomandazione e pubblicherà una relazione sui progressi realizzati in materia di sgravio fiscale transfrontaliero nell’Unione tre anni dopo l’adozione della raccomandazione.

8.   Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


Rettifiche

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/85


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/851/EU della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

Nel titolo, in copertina e a pagina 107, e a pagina 108 nella firma:

anziché:

«12 December 2011»,

leggi:

«15 December 2011».