ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.326.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 326

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
8 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1228/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l’importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69

17

 

*

Regolamento (UE) n. 1229/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

18

 

*

Regolamento (UE) n. 1230/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1231/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune

24

 

*

Regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

26

 

*

Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

45

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario ( 1 )

113

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.

(2)

Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso è opportuno promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali.

(3)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che prevenga gli abusi di mercato e tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.

(4)

I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Pertanto, il compito di garantire l’integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.

(5)

I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.

(6)

Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell’energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell’assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.

(7)

Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell’energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l’integrità non sono vietati in modo esplicito. Al fine di tutelare il consumatore finale e di garantire prezzi energetici convenienti per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo.

(8)

Le negoziazioni in derivati, che possono essere regolate sul piano fisico o finanziario, e le negoziazioni in materie prime sono usate congiuntamente nei mercati dell’energia all’ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di «insider trading» e di «manipolazione del mercato», che configurano abusi di mercato, siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in via di principio a ogni transazione conclusa, ma dovrebbe al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso.

(9)

I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. È pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti.

(10)

Visti i risultati dell'analisi svolta nella comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2010, dal titolo «Verso un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea», la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni le carenze individuate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio.

(11)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3), e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull’efficienza del sistema è necessario per consentire a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso.

(12)

Il ricorso o il tentativo di ricorrere ad informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietato. L’impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate. Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma di tali regolamenti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e potrebbero, pertanto, costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.

(13)

La manipolazione sui mercati dell’energia all’ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo, la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione.

(14)

Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre inique condizioni commerciali; e l'offerta, l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari, che sono attualmente definite dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (5), e per le quali potrebbero intervenire adattamenti con le eventuali modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso.

(15)

La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso da parte di giornalisti che operano nell'ambito della loro attività professionale dovrebbe essere valutata tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di liberà di stampa, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

(16)

Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto, al fine di garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento tecnico delle definizioni di «informazioni privilegiate» e di «manipolazione del mercato», allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti testi legislativi dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e dell'energia. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)

Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («l’Agenzia») si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e dei sistemi dell’elettricità e del gas nell’Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di una comprensione globale dell’andamento dei mercati dell’energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assicurare il monitoraggio efficace dei mercati a livello nazionale. Una stretta cooperazione e un coordinamento tra l’Agenzia e le autorità nazionali è pertanto necessaria per garantire un corretto monitoraggio e un’adeguata trasparenza dei mercati dell’energia. La raccolta di informazioni da parte dell’Agenzia non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne.

(18)

Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni nonché a dati strutturati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato, fra cui operatori dei sistemi di trasmissione, fornitori, trader, broker e grandi utenti, che negoziano prodotti energetici all’ingrosso, di fornire tali informazioni all’Agenzia. L’Agenzia può dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.

(19)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sulla raccolta dei dati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze d’esecuzione attribuite alla Commissione (7). Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato. Le regole uniformi di segnalazione delle informazioni dovrebbero pertanto essere sottoposte a un’analisi preventiva costi-benefici, dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell’ambito di altre pertinenti normative. Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti e fonti già esistenti. Qualora un operatore di mercato o un terzo che agisce per conto dello stesso, un sistema di segnalazione delle operazioni, un mercato organizzato, un sistema di riscontro delle operazioni o un’altra persona che compia professionalmente questo tipo di operazioni abbiano assolto i loro obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità competente ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8), o della normativa applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, gli obblighi in questione dovrebbero considerarsi assolti anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest’ultimo.

(20)

È importante che la Commissione e l’Agenzia cooperino strettamente per l’attuazione del presente regolamento e consultino opportunamente le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (ESMA), con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con i soggetti interessati, come i mercati organizzati (ad esempio le borse dell’energia), e gli operatori di mercato.

(21)

Dovrebbe essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. Un anno dopo l’istituzione di tale registro la Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con l’Agenzia, in conformità con le relazioni presentate dall’Agenzia alla Commissione, e con le autorità nazionali di regolamentazione, il funzionamento e l’utilità del registro europeo degli operatori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato a livello dell’Unione.

(22)

Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso, l’Agenzia dovrebbe introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso, in particolare all’ESMA, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre competenti autorità.

(23)

L’Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa e la protezione dei dati ricevuti, impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L’Agenzia dovrebbe altresì accertarsi se le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato e siano vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa dei sistemi informatici usati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell’allestimento di un sistema informatico in grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l’Agenzia dovrebbe essere incoraggiata a cooperare strettamente con l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA). Tali norme dovrebbero altresì essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento.

(24)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e le tradizioni costituzionali degli Stati membri ed esso dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuto dall’articolo 11 della Carta.

(25)

Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico al fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Tale trasparenza promuoverà la fiducia nel mercato e contribuirà allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso. L’Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità eque e trasparenti.

(26)

È opportuno che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente questo compito. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla legislazione nazionale e possono essere soggetti a un’opportuna azione di vigilanza.

(27)

L’Agenzia dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia applicato in maniera coerente all’interno dell’Unione e sia coerente con l’applicazione della direttiva 2003/6/CE. A tal fine l’Agenzia dovrebbe pubblicare indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui al presente regolamento, come opportuno. Tali indicazioni dovrebbero affrontare tra l’altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre, dal momento che gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, dovrebbe spettare all’Agenzia svolgere un ruolo importante nell’assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coordinata. Per conseguire questo obiettivo è opportuno che l’Agenzia sia in grado di richiedere cooperazione e di coordinare l’operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza.

(28)

All’Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l’esecuzione e il controllo del bilancio di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

(29)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. Tale cooperazione dovrebbe includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto della concorrenza. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e all’azione giudiziaria.

(30)

È importante che l’obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e le autorità nazionali per la concorrenza dovrebbero garantire la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute.

(31)

È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, effettive e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, il danno arrecato ai consumatori nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Le sanzioni dovrebbero essere applicate conformemente al diritto nazionale. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell’elettricità e del gas naturale e quelle in elettricità e gas naturale veri e propri, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Alla luce delle consultazioni sulla comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», la Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di presentare proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all’accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell’Unione.

(32)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

1.   Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia»), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso.

2.   Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. Gli articoli 3 e 5 del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che consistono in strumenti finanziari e che sono soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE, come pure l’applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

3.   L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

4.   Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia provvede a che l’Agenzia assolva i compiti attribuitile dal presente regolamento, secondo il disposto dello stesso e del regolamento (CE) n. 713/2009.

5.   Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:

a)

le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

b)

le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

c)

le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso; e

d)

altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

Un’informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso;

2)

per «manipolazioni del mercato» s’intendono:

a)

la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso:

i)

che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

ii)

che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all’ingrosso in questione; o

iii)

che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o

b)

la diffusione di informazioni tramite i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che:

i)

detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

ii)

la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

3)

«tentata manipolazione del mercato»:

a)

concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

i)

fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

ii)

fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

iii)

utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o

b)

diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

4)

«prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

a)

contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga nell’Unione;

b)

i derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione;

c)

i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;

d)

i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione.

I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

5)

per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o di gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi.

Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

6)

«mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

7)

«operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all’ingrosso;

8)

«persona», una persona fisica o giuridica;

9)

«autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE;

10)

«autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (10), oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (11);

11)

«gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

12)

«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (12);

13)

«impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

14)

«distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

15)

«distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE.

Articolo 3

Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

1.   È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di:

a)

utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le informazioni si riferiscono;

b)

comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;

c)

raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

a)

membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;

b)

persone che detengono quote di capitale di un’impresa;

c)

persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;

d)

persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;

e)

persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

3.   Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.

4.   Il presente articolo non si applica:

a)

alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;

b)

alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c)

agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di elettricità o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 4.

5.   Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

6.   Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

a)

detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

b)

la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

Articolo 4

Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1.   Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

2.   Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all’articolo 8, paragrafo 5.

3.   Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.

4.   La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti, ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico.

5.   Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati dati a norma del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.

6.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.

7.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (13), se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

Articolo 5

Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

Articolo 6

Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1.   La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 al fine di:

a)

allineare le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti disposizioni legislative dell’Unione nei settori dei servizi finanziari e dell’energia; e

b)

aggiornare tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell’energia all’ingrosso.

2.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

a)

del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell’elettricità e del gas, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

b)

delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell’elettricità e del gas e sui mercati delle merci e dei derivati;

c)

del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

d)

dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Monitoraggio dei mercati

1.   L’Agenzia procede al monitoraggio dell’attività di negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso conformemente all’articolo 8.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.

3.   L’Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e la mette a disposizione del pubblico. In tali relazioni l’Agenzia valuta l’operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l’integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se ai fini di un’accresciuta trasparenza del mercato sia opportuna l’introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

L’Agenzia può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l’Agenzia si consulta con le parti interessate, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l’ESMA.

Tutte le raccomandazioni dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e del pubblico.

Articolo 8

Raccolta di dati

1.   Gli operatori di mercato, un soggetto o un’autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all’Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l’identificazione esatta dei prodotti energetici all’ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell’operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a)

redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;

b)

adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;

c)

stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi devono tener conto degli attuali sistemi di segnalazione.

3.   Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle transazioni di cui sopra.

Fatto salvo il primo comma del paragrafo 1, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.

4.   Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:

a)

dall’operatore di mercato;

b)

da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;

c)

da un sistema di segnalazione delle operazioni;

d)

da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da chiunque compia professionalmente questo tipo di operazioni;

e)

da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o

f)

da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.

5.   Gli operatori di mercato trasmettono all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.

6.   La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a)

adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;

b)

stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

Articolo 9

Registrazione degli operatori di mercato

1.   Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.

La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

2.   Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all’Agenzia in un formato determinato dall’Agenzia stessa. L’Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica entro il 29 giugno 2012. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l’Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso al registro europeo. Fatto salvo dell’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.

4.   Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

5.   Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.

Articolo 10

Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

1.   L’Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e altre autorità competenti. Prima di istituire tali meccanismi, l’Agenzia consulta dette autorità.

2.   L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.

L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia.

L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

Articolo 11

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14), o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (15), in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

Articolo 12

Affidabilità operativa

1.   L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 5, o dell’articolo 10 e mettono in atto le misure necessarie a impedire l’uso improprio di tali informazioni.

L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

2.   Fatto salvo l’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati.

L’Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell’interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell’energia.

L’Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a metterle a disposizione del pubblico.

Articolo 13

Attuazione del divieto di abusi di mercato

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l’attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell’obbligo di cui all’articolo 4.

Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l’espletamento di tale funzione entro il 29 giugno 2013. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri possono essere esercitati:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità; o

c)

tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o chiunque compia professionalmente le operazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera d).

2.   I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:

a)

accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;

b)

chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente;

c)

condurre sopralluoghi;

d)

richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

e)

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;

f)

presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;

g)

presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.

Articolo 14

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 15

Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso avverte immediatamente l’autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un’operazione configura una violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 5.

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, istituisce e mantiene efficaci provvedimenti e procedure per individuare le violazioni all’articolo 3 o dell’articolo 5.

Articolo 16

Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale

1.   L’Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.

L’Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui all’articolo 2, come opportuno.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia e fra loro, anche a livello regionale, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e le autorità nazionali garanti della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un’indagine e un’esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all’azione giudiziaria e all’attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziare e in materia di concorrenza.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l’Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.

Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell’energia all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare provvedimenti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:

a)

le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l’Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 di detta direttiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l’autorità finanziaria competente del loro Stato membro;

b)

l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 di detta direttiva;

c)

l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 3 e 5;

d)

le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione e l’Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza.

4.   Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l’Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:

a)

di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;

b)

di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all’autorità nazionale di regolamentazione interessata;

c)

laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.

5.   Un’autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.

In deroga al primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:

a)

il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;

b)

sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o

c)

nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

In tali casi l’autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all’Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.

6.   L’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all’Agenzia quando quest’ultima espleta le sue funzioni nell’ambito del presente regolamento.

Articolo 17

Segreto professionale

1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L’obbligo di segreto professionale si applica:

a)

alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia;

b)

ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia;

c)

alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità competenti;

d)

ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l’identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell’Unione.

4.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l’ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento delle loro mansioni e per l’esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. L’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell’ESMA, degli organismi o delle persone che comunicano le informazioni.

5.   Il presente articolo non osta a che un’autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un’autorità di un altro Stato membro o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2013 e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 19

Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, fra cui il servizio europeo per l’azione esterna, l’Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelli che hanno un impatto sul mercato dell’Unione dell’energia all’ingrosso, al fine di promuovere l’armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stata loro notificata, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 6 di detto articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 108.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(5)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(6)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(10)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(11)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(12)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(13)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che le soglie per la comunicazione delle transazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e delle informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), non possano essere stabilite con l’adozione di atti di esecuzione.

Se del caso la Commissione presenterà una proposta legislativa mirata a fissare tali soglie.


DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il legislatore dell'UE ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE in relazione alle misure previste all'articolo 8. Ciò è giuridicamente vincolante per la Commissione nonostante la dichiarazione da essa resa riguardo all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a).


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l’importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia «legiferare meglio» che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio (2) è stato adottato per determinare l’elemento fisso ridotto dei dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nel quadro del protocollo addizionale allegato all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970.

(3)

La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (3), stabilisce le regole per determinare i dazi doganali per i prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nell’Unione europea. Il regolamento (CEE) n. 429/73 è pertanto divenuto obsoleto.

(4)

Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 429/73,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il regolamento (CEE) n. 429/73 è abrogato.

2.   L’abrogazione dell’atto di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

a)

il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati in base all’atto di cui al paragrafo 1; e

b)

la validità delle modifiche apportate dall’atto di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

(2)  GU L 59 del 5.3.1973, pag. 85.

(3)  GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare l’articolo 60, l’articolo 61, paragrafo 5, e l’articolo 72, paragrafo 1,

visto l’atto di adesione del 1985, in particolare l’articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e secondo il criterio di unanimità in seno al Consiglio di cui all’articolo 234, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 1985 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.

(2)

Un certo numero di regolamenti relativi alla politica agricola comune sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dell’esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari (3), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l’intervento nel settore del tabacco greggio (4), ha esaurito i suoi effetti in seguito alle successive riforme del settore del tabacco a partire dal 1992.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all’unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (5), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (6), ha introdotto misure applicabili fino al 1981 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino (7), ha introdotto misure speciali per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino (8), la cui validità è scaduta il 30 settembre 1984, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l’olio d’oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (9), riguardava solo le campagne di commercializzazione 1977/78 e 1978/79 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali (10), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (11), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo (12), ha introdotto solo misure temporanee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(12)

Il regolamento (CEE) n. 3033/83 del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativo alla soppressione dell’importo compensativo «adesione» applicabile ai vini liquorosi (13), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio, del 1o marzo 1984, relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (14), riguardava unicamente l’anno 1984 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(14)

Il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l’importo dell’aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (15), ha introdotto una misura speciale applicabile fino al 1995 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(15)

Il regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (16), ha conferito al Consiglio il potere di adeguare alcune disposizioni transitorie introdotte a seguito dell’adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(16)

Il regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (17), ha introdotto diverse misure eccezionali all’interno dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabili al massimo fino al 30 giugno 1992, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(17)

Il regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un’indennità comunitaria per l’abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo (18), ha introdotto una misura speciale da attuare fino al 1996 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(18)

Il regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all’applicazione del prezzo comune d’intervento dell’olio d’oliva in Portogallo (19), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(19)

Il regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (20), riguardava l’applicabilità al Portogallo del regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (21), regolamento successivamente abrogato, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(20)

Il regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine (22), riguardava unicamente l’anno 1997 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(21)

Il regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce (23), era finalizzato a introdurre un premio speciale per la campagna di commercializzazione 1997/1998 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(22)

Il regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (24), contemplava unicamente una misura speciale temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(23)

Il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell’introduzione dell’euro (25), era finalizzato a introdurre unicamente misure transitorie e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(24)

Il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (26), era finalizzato a introdurre una singola misura una tantum e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(25)

Il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 (27), riguardava unicamente i raccolti 1999, 2000 e 2001 e ha pertanto esaurito i suoi effetti

(26)

Il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (28), riguardava unicamente i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(27)

Il regolamento (CE) n. 527/2003 del Consiglio, del 17 marzo 2003, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (29), era finalizzato a introdurre una deroga applicabile solo fino al 31 dicembre 2008 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(28)

Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti divenuti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I regolamenti (CEE) n. 2052/69, (CEE) n. 1467/70, (CEE) n. 3279/75, (CEE) n. 1078/77, (CEE) n. 1853/78, (CEE) n. 2580/78, (CEE) n. 1/81, (CEE) n. 1946/81, (CEE) n. 2989/82, (CEE) n. 3033/83, (CEE) n. 564/84, (CEE) n. 2997/87, (CEE) n. 1441/88, (CEE) n. 1720/91, (CEE) n. 740/93, (CEE) n. 741/93, (CEE) n. 744/93, (CE) n. 2443/96, (CE) n. 2200/97, (CE) n. 2330/98, (CE) n. 2800/98, (CE) n. 2802/98, (CE) n. 660/1999, (CE) n. 546/2002 e (CE) n. 527/2003 sono abrogati.

2.   L’abrogazione degli atti di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

a)

il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati sulla base degli atti di cui al paragrafo 1; e

b)

la validità delle modifiche apportate dagli atti di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 72.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

(3)  GU L 263 del 21.10.1969, pag. 6.

(4)  GU L 164 del 27.7.1970, pag. 32.

(5)  GU L 326 del 18.12.1975, pag. 1.

(6)  GU L 131 del 26.5.1977, pag. 1.

(7)  GU L 212 del 2.8.1978, pag. 1.

(8)  GU L 332 del 24.12.1977, pag. 1.

(9)  GU L 309 dell’1.11.1978, pag. 13.

(10)  GU L 1 dell’1.1.1981, pag. 1.

(11)  GU L 197 del 20.7.1981, pag. 32.

(12)  GU L 314 del 10.11.1982, pag. 25.

(13)  GU L 297 del 29.10.1983, pag. 1.

(14)  GU L 61 del 2.3.1984, pag. 34.

(15)  GU L 284 del 7.10.1987, pag. 19.

(16)  GU L 132 del 28.5.1988, pag. 1.

(17)  GU L 162 del 26.6.1991, pag. 27.

(18)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 5.

(19)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 7.

(20)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 11.

(21)  GU L 387 del 31.12.1992, pag. 12.

(22)  GU L 333 del 21.12.1996, pag. 2.

(23)  GU L 303 del 6.11.1997, pag. 3.

(24)  GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4.

(25)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

(26)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

(27)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(28)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(29)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1.


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1230/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia «legiferare meglio» che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.

(2)

Un certo numero di atti relativi alla politica commerciale comune sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all’importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni (2), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 478/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer (3), era finalizzato ad aprire un contingente tariffario per l’anno 1992 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4), riguardava una situazione temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (5), era finalizzato alla concessione di riduzioni del dazio doganale in applicazione di un accordo internazionale che è stato successivamente sostituito da un altro accordo firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, che è entrato in vigore il 1o giugno 2010, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo di associazione e dall’accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (6), ha esaurito i suoi effetti in quanto si basava sull’accordo di associazione firmato nel 1995 che è stato successivamente sostituito dall’accordo di associazione firmato con Israele il 4 novembre 2009, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2010, nel quale sono previsti nuovi contingenti tariffari.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all’importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell’Algeria, del Marocco e dell’Egitto, nonché all’importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco (7), ha esaurito i suoi effetti in quanto era inteso come strumento interinale per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’accordo di associazione firmato con l’Algeria il 22 aprile 2002, entrato in vigore il 1o settembre 2005, dell’accordo di associazione firmato con il Marocco il 26 febbraio 1996, entrato in vigore il 1o marzo 2000 e i cui allegati agricoli sono stati modificati dagli accordi entrati in vigore nel 2003 e nel 2005, e dell’accordo di associazione firmato con l’Egitto il 28 ottobre 2009, entrato in vigore il 1o giugno 2010.

(9)

Il regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98 (8), introduceva una misura applicabile unicamente nell’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(10)

Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (9), riguardava unicamente l’anno 2000 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(11)

La decisione 2004/910/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d’Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall’altra parte, la Repubblica dell’India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005 (10), aveva carattere temporaneo e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati (11), introduceva una misura applicabile nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(13)

La decisione 2007/317/CE del Consiglio, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (12), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in un atto successivo.

(14)

Un certo numero di atti, concernenti determinati paesi, sono divenuti obsoleti in seguito all’adesione di tali paesi all’Unione.

(15)

La decisione 98/658/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra, e all’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall’altra (13), è divenuta obsoleta in seguito all’adesione della Slovenia all’Unione.

(16)

Il regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia (14), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Polonia all’Unione.

(17)

Il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell’Ungheria e all’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria (15), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell’Estonia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia (16), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione dell’Estonia all’Unione.

(19)

Il regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia (17), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Slovenia all’Unione.

(20)

Il regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all’esportazione di taluni prodotti agricoli in Lettonia (18), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Lettonia all’Unione.

(21)

Il regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania (19), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Lituania all’Unione.

(22)

Il regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all’esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca (20), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Slovacchia all’Unione.

(23)

Il regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all’esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca (21), è divenuto obsoleto in seguito all’adesione della Repubblica ceca all’Unione.

(24)

Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare tali atti divenuti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I regolamenti (CEE) n. 1471/88, (CEE) n. 478/92, (CEE) n. 3125/92, (CE) n. 2184/96, (CE) n. 2398/96, (CE) n. 1722/1999, (CE) n. 2798/1999, (CE) n. 215/2000, (CE) n. 278/2003, (CE) n. 999/2003, (CE) n. 1039/2003, (CE) n. 1086/2003, (CE) n. 1087/2003, (CE) n. 1088/2003, (CE) n. 1089/2003, (CE) n. 1090/2003 e (CE) n. 1923/2004, nonché le decisioni 98/658/CE, 2004/910/CE e 2007/317/CE sono abrogati.

2.   L’abrogazione degli atti di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

a)

il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati in base agli atti di cui al paragrafo 1; e

b)

la validità delle modifiche apportate dagli atti di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

(2)  GU L 134 del 31.5.1988, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 29.2.1992, pag. 2.

(4)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 3.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

(7)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 16.

(8)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 1.

(9)  GU L 24 del 29.1.2000, pag. 9.

(10)  GU L 391 del 31.12.2004, pag. 1.

(11)  GU L 331 del 5.11.2004, pag. 9.

(12)  GU L 119 del 9.5.2007, pag. 30.

(13)  GU L 314 del 24.11.1998, pag. 6.

(14)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 1.

(15)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

(16)  GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

(17)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 1.

(18)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 19.

(19)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 38.

(20)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 56.

(21)  GU L 163 dell’1.7.2003, pag. 73.


8.12.2011   

IT

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L 326/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), conferisce alla Commissione il potere di eseguire talune disposizioni del suddetto regolamento.

(2)

Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2007.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 378/2007 negli Stati membri interessati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(4)

Tali competenze di esecuzione relative all’adozione di disposizioni specifiche per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione di sviluppo rurale e per la garanzia della gestione finanziaria della modulazione volontaria dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).

(5)

La Commissione dovrebbe fissare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all’applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 378/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza far ricorso all’applicazione dell’articolo 6 bis, sulla base:»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2.»;

3)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (5).

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

(3)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»


8.12.2011   

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L 326/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2), prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell’Unione.

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l’Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell’Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell’Unione e garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli della sicurezza nell’Unione.

(3)

Nella comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione allo scopo di consolidare la competitività dell’industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell’Unione che esportano determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (3), con effetto dal 27 agosto 2009. Tuttavia, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima di tale data.

(5)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 aggiungendo nuovi allegati.

(6)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 428/2009 come modificato dal presente regolamento.

(7)

Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, gli effetti giuridici delle posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona devono essere mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

“autorizzazione generale di esportazione dell’Unione” è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, come indicato negli allegati da II bis a II septies.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore possono vietare a quest’ultimo di ricorrere a tali autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa in materia di controllo delle esportazioni.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di ricorrere a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, a meno che non stabiliscano che l’esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato II octies

c)

al paragrafo 4, lettera c), le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

4)

all’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, il riferimento all’«allegato II» è sostituito da un riferimento all’«allegato II bis»;

5)

all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le parole «una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «una decisione o una posizione comune»;

6)

all’articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»;

7)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), le parole «autorizzazioni generali di esportazione della Comunità» sono sostituite con «autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione è istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l’istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.»;

8)

all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

9)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell’impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3.   Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano:

a)

il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso sono trattate come riservate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte;

b)

l’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 4, e lo stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

c)

l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 1;

d)

l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2;

e)

le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’attuazione del presente regolamento con un’attenzione particolare all’attuazione dell’allegato II ter, Autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l’Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio dell’Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.»;

11)

l’allegato II diventa allegato II bis ed è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU001

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America

Autorità che rilascia il documento: Unione europea»;

b)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nell’allegato II octies.»;

c)

la parte 2 è soppressa;

d)

la parte 3 diventa parte 2 ed è così modificata:

i)

al primo paragrafo, le parole «la Comunità» sono sostituite con «l’Unione»;

ii)

la parola «Svizzera» è sostituita con «Svizzera, compreso il Liechtenstein»;

iii)

le parole «autorizzazione generale di esportazione della Comunità» sono sostituite con «la presente autorizzazione»;

iv)

le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

12)

sono inseriti gli allegati da II ter a II octies figuranti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011.

(2)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO IIter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU002

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

1A001

1A003

1A004

1C003 b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina

Croazia

Islanda

Sud Africa

Corea del Sud

Turchia

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

per uno degli scopi militari di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in un paese soggetto a embargo sugli armamenti imposto da una decisione o posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO IIquater

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU003

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione dopo riparazione/sostituzione

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

1.

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nel punto 2, qualora:

a)

i prodotti siano reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di esportazione originale, o

b)

i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di esportazione originale.

2.

Prodotti esclusi:

a)

tutti i prodotti elencati nell’allegato II octies;

b)

tutti i prodotti delle sezioni D ed E di cui all’allegato I del presente regolamento;

c)

i prodotti seguenti, specificati nell’allegato I del presente regolamento:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 attrezzature seguenti:

a)

attrezzature specificamente progettate per lo “sviluppo” o la “produzione” delle attrezzature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

b)

apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di “sicurezza dell’informazione” delle apparecchiature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

 

Albania

 

Argentina

 

Bosnia-Erzegovina

 

Brasile

 

Cile

 

Cina (compresi Hong Kong e Macao)

 

Croazia

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Territori francesi d’oltremare

 

Islanda

 

India

 

Kazakstan

 

Messico

 

Montenegro

 

Marocco

 

Russia

 

Serbia

 

Singapore

 

Sud Africa

 

Corea del Sud

 

Tunisia

 

Turchia

 

Ucraina

 

Emirati arabi uniti

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l’esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’esportatore d’origine è stabilito un’autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l’utente finale originale.

2.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;

4)

l’autorizzazione originale è stata annullata, sospesa, modificata o revocata;

5)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che l’utilizzo finale dei beni in questione è diverso da quello precisato nell’autorizzazione di esportazione originale.

3.

In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori devono:

1)

indicare nella dichiarazione di esportazione alla dogana, oltre allo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, il numero di riferimento dell’autorizzazione di esportazione originale, il numero di riferimento EU X002, specificando che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione EU003 nella casella 44 del documento amministrativo unico (DAU);

2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d’importazione dei prodotti nell’Unione, della manutenzione, delle riparazioni o delle sostituzioni dei prodotti effettuate nell’Unione e della restituzione dei prodotti all’utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importati nell’Unione.

4.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

5.

La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla “riparazione”, “sostituzione”…“manutenzione”. Tali operazioni possono implicare un coincidente miglioramento del prodotto originale, risultante dall’uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari.

ALLEGATO II quinquies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU004

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione temporanea per mostre o fiere

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, eccettuati:

a)

tutti i prodotti elencati nell’allegato II octies;

b)

tutti i prodotti della sezione D di cui all’allegato I del presente regolamento (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione);

c)

tutti i prodotti della sezione E di cui all’allegato I del presente regolamento;

d)

i prodotti seguenti specificati nell’allegato I del presente regolamento:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 attrezzature seguenti:

a)

attrezzature specificamente progettate per lo “sviluppo” o la “produzione” delle attrezzature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9;

b)

apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di “sicurezza dell’informazione” delle apparecchiature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Albania, Argentina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territori francesi d’oltremare, Islanda, India, Kazakstan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione consente l’esportazione dei prodotti che figurano nell’elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un’esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall’esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell’Unione europea.

2.

L’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, può, su richiesta di quest’ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati ai sensi del precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;

4)

l’esportatore è stato informato dall’autorità competente dello Stato membro nel quale questi è stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore) del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall’autorità competente come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o superiore;

5)

l’esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con una presentazione;

6)

i beni in questione sono destinati a essere esportati per una presentazione privata o una manifestazione (ad esempio nella sala d’esposizione di un’impresa);

7)

i beni in questione devono essere oggetto di una fusione in un qualunque processo di produzione;

8)

i beni in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne una quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia mettere i risultati specifici dei test a disposizione di terzi;

9)

l’esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

10)

i beni in questione devono essere depositati presso un’esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;

11)

l’esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l’intero periodo di esportazione temporanea.

4.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU004 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

5.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso di questa autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

6.

Ai fini della presente autorizzazione, per “mostra o fiera” si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale.

ALLEGATO II sexies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU005

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Telecomunicazioni

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione di esportazione generale riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

a)

i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:

i)

prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001b2 e 5A001c e d;

ii)

prodotti di cui alle voci 5B001 e 5D001, comprese apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione e software per prodotti di cui alle voci indicate al punto i);

b)

tecnologia sottoposta ad autorizzazione 5E001a, necessaria all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale.

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, India, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o

d)

a essere utilizzati in relazione con una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tramite l’uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la vigilanza specifica dell’uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e portali di accesso di intercettazione legale);

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell’elenco della parte 2 del presente allegato o nella parte 2 dell’allegato II bis o verso Stati membri;

4)

i prodotti in questione sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU005 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO II septies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU006

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Sostanze chimiche

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

 

1C350:

1.

Tiodiglicole (111-48-8);

2.

Ossicloruro di fosforo (10025-87-3);

3.

Metilfosfonato di dimetile (756-79-6);

5.

Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1);

6.

Fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);

7.

Tricloruro di fosforo (7719-12-2);

8.

Fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);

9.

Cloruro di tionile (7719-09-7);

10.

3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3);

11.

Cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7);

12.

N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9);

13.

Chinuclidin-3-olo (1619-34-7);

14.

Fluoruro di potassio (7789-23-3);

15.

2-cloroetanolo (107-07-3);

16.

Dimetilammina (124-40-3);

17.

Etilfosfonato di dietile (78-38-6);

18.

N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7);

19.

Fosfito di dietile (762-04-9);

20.

Cloridrato di dimetilammina (506-59-2);

21.

Dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4);

22.

Dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);

24.

Acido fluoridrico (7664-39-3);

25.

Benzilato di metile (76-89-1);

26.

Dicloruro di metilfosfinile (676-83-5);

27.

N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0);

28.

Alcool pinacolilico (464-07-3);

30.

Fosfito di trietile (122-52-1);

31.

Tricloruro di arsenico (7784-34-1);

32.

Acido benzilico (76-93-7);

33.

Metilfosfonito di dietile (15715-41-0);

34.

Etilfosfonato di dimetile (6163-75-3);

35.

Difluoruro di etilfosfinile (430-78-4);

36.

Difluoruro di metilfosfinile (753-59-3);

37.

3-chinuclidinone (3731-38-2);

38.

Pentacloruro di fosforo (10026-13-8);

39.

Pinacolone (75-97-8);

40.

Cianuro di potassio (151-50-8);

41.

Bifluoruro di potassio (7789-29-9);

42.

Bifluoruro di ammonio (1341-49-7);

43.

Fluoruro di sodio (7681-49-4);

44.

Bifluoruro di sodio (1333-83-1);

45.

Cianuro di sodio (143-33-9);

46.

Trietanolammina (102-71-6);

47.

Pentasolfuro di fosforo (1314-80-3);

48.

Diisopropilammina (108-18-9);

49.

Dietilamminoetanolo (100-37-8);

50.

Solfuro di sodio (1313-82-2);

51.

Monocloruro di zolfo (10025-67-9);

52.

Dicloruro di zolfo (10545-99-0);

53.

Cloridrato di trietanolammina (637-39-8);

54.

Cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1);

55.

Acido metilfosfonico (993-13-5);

56.

Metilfosfonato di dietile (683-08-9);

57.

Dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);

58.

Fosfito di triisopropile (116-17-6);

59.

Etildietanolammina (139-87-7);

60.

O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8);

61.

O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6);

62.

Esafluorosilicato di sodio (16893-85-9);

63.

Acido diclorometilfosfonico (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5);

5.

Cloruro di cianogeno (506-77-4);

6.

Acido cianidrico (74-90-8);

7.

Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

Prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;

2.

dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforammidedicloruro specificato in 1C350.57;

3.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;

4.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile o dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;

5.

N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;

6.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;

8.

metildietanolammina (105-59-9).

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina, Croazia, Islanda, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle elencate nella parte 2 del presente allegato o nella parte 2 dell’allegato II bis o verso Stati membri; o

4)

i prodotti in questione sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU006 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all’esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO II octies

[Elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento e agli allegati II bis, II quater e II quinquies del presente regolamento]

Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all’allegato I. Soltanto l’allegato I contiene una descrizione completa dei prodotti.

La menzione di un prodotto nel presente allegato non influisce sull’applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all’allegato I.

Tutti i prodotti specificati nell’allegato IV.

0C001 “Uranio naturale”…“uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

0C002 “materie fissili speciali” diverse da quelle specificate nell’allegato IV.

0D001 “Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV.

0E001 “Tecnologia” conformemente alla nota sulla tecnologia nucleare per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV.

1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

1C351 Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”.

1C352 Agenti patogeni per gli animali.

1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati.

1C354 Agenti patogeni per le piante.

1C450a.1. Amiton: O, O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati o protonati.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8).

7E104 “Tecnologia” per l’integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l’ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs.

9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in “missili”.

»

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione intende rivedere il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, segnatamente per quanto riguarda il vaglio della possibilità di introdurre autorizzazioni generali di esportazione per le spedizioni di basso valore.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULLE SPEDIZIONI DI BASSO VALORE

Il presente regolamento fa salve le autorizzazioni generali di esportazione nazionali per le spedizioni di basso valore, rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.


8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le agenzie di credito all’esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L’Unione è parte dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»). L’accordo, quale concluso dai partecipanti, disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

(2)

Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto si applicano nell’Unione a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all’applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (2), e della decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all’applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (3).

(3)

L’accordo contribuisce indirettamente, per il tramite dell’attività delle ACE, al commercio libero ed equo e agli investimenti da parte di imprese che avrebbero altrimenti un minor accesso alle agevolazioni creditizie fornite dal settore privato.

(4)

È opportuno che, nell’istituire, sviluppare e applicare i propri sistemi nazionali di credito all’esportazione, così come nell’esercizio della propria vigilanza sulle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, gli Stati membri ottemperino alle disposizioni generali dell’Unione in materia di azione esterna, quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico.

(5)

I partecipanti all’accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato e a creare condizioni di parità, in virtù delle quali i premi applicati dalle ACE sono basati sul rischio e risultino adeguati per coprire i costi e le perdite di esercizio a lungo termine, oltre a essere conformi agli obblighi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Per conseguire tale obiettivo, i sistemi di credito all’esportazione operano in modo trasparente e le agenzie presentano pertinenti relazioni all’OCSE.

(6)

La predisposizione di crediti all’esportazione mirati da parte delle ACE può contribuire a offrire possibilità di accesso al mercato alle imprese dell’Unione, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

(7)

I partecipanti all’accordo e gli Stati membri dell’Unione hanno deciso di divulgare determinate informazioni sui crediti all’esportazione in conformità delle norme dell’OCSE e dell’Unione in materia di trasparenza, al fine di favorire la creazione di condizioni di parità per i partecipanti all’accordo e gli Stati membri.

(8)

L’Unione applica le misure in materia di trasparenza e comunicazione enunciate nell’allegato I.

(9)

Vista l’accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell’Unione, è opportuno che la Commissione, con riferimento all’autorizzazione a negoziare conferita dagli Stati membri, sostenga gli sforzi dell’OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all’accordo. La Commissione dovrebbe ricorrere a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme valide a livello mondiale per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L’esistenza di norme valide a livello mondiale in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.

(10)

Se è vero che i paesi OCSE sono guidati dall’accordo, i paesi che non sono membri dell’OCSE non partecipano all’accordo, il che potrebbe comportare un vantaggio competitivo per gli esportatori di questi ultimi. Detti paesi sono pertanto incoraggiati ad applicare l’accordo al fine di garantire condizioni di parità anche a livello mondiale.

(11)

Vista la politica dell’Unione sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, nelle future revisioni dell’accordo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero appuntare la loro attenzione, ove opportuno, sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le ACE.

(12)

I partecipanti all’accordo hanno deciso di modificare e razionalizzare l’accordo stesso. Le modifiche da essi concordate riguardano una maggiore facilità di consultazione, una migliore coerenza con gli obblighi internazionali esistenti nel settore e una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti dei non partecipanti all’accordo. I partecipanti all’accordo hanno inoltre convenuto di integrare nel testo dell’accordo stesso le norme in tema di finanza di progetto introdotte dalla decisione 2001/77/CE, nonché le norme sui crediti all’esportazione relativi alle navi, introdotte dalla decisione 2002/634/CE del Consiglio (4), che ha modificato la decisione 2001/76/CE.

(13)

È opportuno che la decisione 2001/76/CE, quale modificata, sia abrogata e sostituita dal presente regolamento e dal testo consolidato e riveduto dell’accordo ad esso allegato, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata.

(14)

Per integrare agevolmente e prontamente nella legislazione dell’Unione le modifiche degli orientamenti figuranti nell’accordo convenute dai partecipanti all’accordo stesso, è opportuno che la Commissione, quando necessario, adotti atti delegati per modificare l’allegato II. Dovrebbe dunque essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti convenute dai partecipanti all’accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell’accordo

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Delega di potere

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 3 per modificare l’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo.

Qualora, in caso di modifiche dell’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 4 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 2011.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 5

Trasparenza e rendicontazione

Le misure in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell’Unione figurano nell’allegato I.

Articolo 6

Abrogazione

Le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE sono abrogate.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(2)  GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1.

(3)  GU L 32 del 2.2.2001, pag. 55.

(4)  GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16.


ALLEGATO I

1.

Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all’esportazione, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale d’attività per accrescere la trasparenza a livello dell’Unione. Gli Stati membri forniscono informazioni, in conformità del proprio quadro legislativo nazionale, in merito ad attività e passività, indennizzi pagati e recuperi, nuovi impegni, esposizioni e premi applicati. Qualora le attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico possano dar luogo a passività contingenti, tali attività sono comunicate nel quadro della relazione annuale d’attività.

2.

Nella relazione annuale d’attività gli Stati membri descrivono in che modo i rischi ambientali, che possono comportare altri rischi pertinenti, sono presi in considerazione nelle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico delle loro ACE.

3.

La Commissione elabora un resoconto annuale destinato al Parlamento europeo, basato su tali informazioni e comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e obblighi dell’Unione.

4.

Conformemente alle sue competenze, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sui negoziati avviati, ove la Commissione disponga dell’autorizzazione a negoziare nelle diverse sedi di cooperazione internazionale, per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Il primo periodo di rendicontazione nell’ambito del presente regolamento corrisponde al 2011.


ALLEGATO II

ACCORDO SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO

INDICE

CAPITOLO I:

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

OBIETTIVO

2.

FORMA

3.

PARTECIPAZIONE

4.

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

5.

AMBITO D’APPLICAZIONE

6.

INTESE SETTORIALI

7.

FINANZIAMENTO DI PROGETTI

8.

RECESSO

9.

CONTROLLO

CAPITOLO II:

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

10.

PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMOE SPESE LOCALI

11.

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

12.

PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

13.

PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

14.

RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

15.

TASSI D’INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

16.

PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

17.

PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

18.

ALLINEAMENTO

19.

TASSI D’INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

20.

COSTRUZIONE DEI CIRR

21.

VALIDITÀ DEI CIRR

22.

APPLICAZIONE DEI CIRR

23.

PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO

24.

TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

25.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

26.

CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

27.

PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

28.

ESCLUSIONE DI SPECIFICI ELEMENTI DI RISCHIO PAESE E TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

29.

RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

CAPITOLO III:

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

30.

PRINCIPI GENERALI

31.

FORME DI AIUTO LEGATO

32.

FINANZIAMENTI ASSOCIATI

33.

PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

34.

AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

35.

LIVELLO MINIMO DI CONCESSIONALITÀ

36.

ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL’AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

37.

CALCOLO DEL LIVELLO DI CONCESSIONALITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

38.

PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

39.

ALLINEAMENTO

CAPITOLO IV:

PROCEDURE

SEZIONE 1:

PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

40.

NOTIFICHE

41.

INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

42.

PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO

43.

CONSULTAZIONI SPECIAL I

SEZIONE 2:

PROCEDURE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

44.

NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

45.

NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE

SEZIONE 3:

PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

46.

NOTIFICA PREVENTIVA

47.

NOTIFICA IMMEDIATA

SEZIONE 4:

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI

48.

FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

49.

AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

50.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

SEZIONE 5:

SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

51.

PUNTI DI CONTATTO

52.

AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

53.

AMBITO DELLE RISPOSTE

54.

CONSULTAZIONI DIRETTE

55.

PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

56.

RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEE COMUNI

57.

ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

58.

DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

59.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE COMUNI

60.

VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

SEZIONE 6:

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI (CIRR)

61.

COMUNICAZIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI

62.

DECORRENZA DEI TASSI D’INTERESSE

63.

MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D’INTERESSE

SEZIONE 7:

REVISIONI

64.

REVISIONE PERIODICA DELL’ACCORDO

65.

REVISIONE DEI TASSI D’INTERESSE MINIMI

66.

REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

ALLEGATO I:

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

ALLEGATO II:

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

ALLEGATO III:

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

ALLEGATO IV:

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVABILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007

ALLEGATO V:

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

ALLEGATO VI:

CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

ALLEGATO VII:

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GARANTE O UN’ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE

ALLEGATO VIII:

CRITERI E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLUSIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

ALLEGATO IX:

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO

ALLEGATO X:

TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

ALLEGATO XI:

DEFINIZIONI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Obiettivo

a)

L’obiettivo principale dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (qui di seguito l’accordo) è quello di fornire un quadro per un’utilizzazione disciplinata di tali crediti.

b)

L’accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

2.   Forma

L’accordo, elaborato nell’ambito dell’OCSE, è entrato in vigore nell’aprile 1978 con durata indeterminata. Esso è un accordo volontario tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell’OCSE (1), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell’Organizzazione (qui di seguito «il segretariato»).

3.   Partecipazione

I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Unione europea, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.

4.   Informazioni a disposizione dei non partecipanti

a)

I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a).

b)

Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

5.   Ambito d’applicazione

L’accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

a)

Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:

1)

garanzie o assicurazione dei crediti all’esportazione (copertura pura);

2)

sostegno finanziario pubblico:

crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti, o

interventi sul tasso d’interesse;

3)

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

b)

L’accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.

c)

L’accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

d)

Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove incontestabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli.

6.   Intese settoriali

a)

Le seguenti intese settoriali fanno parte dell’accordo:

navi (allegato I),

centrali elettriche nucleari (allegato II),

aeromobili civili (allegato III),

energie rinnovabili e progetti idrici (allegato IV).

b)

Il partecipante ad un’intesa settoriale può chiedere l’applicazione delle disposizioni dell’intesa per il sostegno pubblico per l’esportazione dei beni o servizi inclusi in tale intesa. Se un’intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell’accordo, il partecipante all’intesa settoriali applica la disposizione dell’accordo.

7.   Finanziamento di progetti

a)

I partecipanti possono applicare i termini e le condizioni stabilite nell’allegato X all’esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che si conformano ai criteri di cui all’appendice 1 dell’allegato X.

b)

Il paragrafo a) non è applicabile all’esportazione di beni e servizi coperti dall’intesa settoriale sugli aeromobili civili.

8.   Recesso

Ogni partecipante può recedere dall’accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo on line dell’OCSE (OLIS). Il recesso prende effetto decorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

9.   Controllo

Il segretariato controlla l’esecuzione dell’accordo.

CAPITOLO II

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.

L’accordo stabilisce i limiti alle condizioni e modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che tradizionalmente ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e termini finanziari più restrittivi di quelli previsti dall’accordo. I partecipanti intendono rispettare condizioni e termini finanziari in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

10.   Pagamenti in acconto, sostegno pubblico massimo e spese locali

a)

I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito quale definito nell’allegato XI. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l’operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 percento del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.

b)

Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali di produzione.

c)

Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi b) e d), i partecipanti non possono concedere un sostegno pubblico superiore all’85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

d)

I partecipanti possono concedere sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

1)

l’importo totale del sostegno pubblico concesso a norma dei paragrafi c) e d) non superi complessivamente il 100 percento del valore del contratto di esportazione. Pertanto l’ammontare delle spese locali sostenute non deve superare l’ammontare dei pagamenti in acconto;

2)

esso non sia concesso a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;

3)

per i paesi della categoria I, quali definiti all’articolo 11, lettera a), esso sia limitato alla copertura pura.

11.   Classificazione dei paesi per il periodo di rimborso massimo

a)

I paesi della categoria I sono quelli che figurano nella graduatoria della Banca mondiale (2). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. Il livello di classificazione della Banca mondiale è riveduto su base annua. Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

b)

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1)

la classificazione ai fini dell’accordo è determinata dall’RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari;

2)

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all’RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3)

la riclassificazione di un paese a norma dell’articolo 11, lettera a), prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale;

4)

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell’accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

12.   Periodo di rimborso massimo

Fatto salvo l’articolo 13, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all’articolo 11.

a)

Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all’articolo 45.

b)

Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

c)

Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 55 a 60 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate.

13.   Periodo di rimborso per le centrali elettriche non nucleari

a)

Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all’articolo 12 ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all’articolo 45.

b)

Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, nonché ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell’acquirente, con le seguenti eccezioni:

1)

nei casi in cui l’acquirente del centro di commutazione è il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario è lo stesso di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni); e

2)

il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 Kv è lo stesso stabilito per la centrale elettrica non nucleare.

14.   Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

a)

Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

d)

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all’esportazione possono essere concessi a condizioni diversi da quelli stabiliti dalle lettere da a) a c). Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 percento dell’importo del capitale;

2)

il rimborso del capitale deve essere versato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 percento del capitale del credito deve essere rimborsato entro dodici mesi dal punto di partenza del credito;

3)

gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4)

la vita media massima ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore:

per le operazioni con acquirenti pubblici (oppure con una garanzia governativa per il rimborso): a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II,

per le operazioni con acquirenti non pubblici (e senza garanzia governativa per il rimborso): a cinque anni per i paesi della categoria I e sei anni per i paesi della categoria II,

nonostante le disposizioni di cui nei precedenti due trattini, per le operazioni riguardanti il sostegno per una centrale elettrica non nucleare a norma dell’articolo 13: a sei anni e tre mesi;

5)

il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all’articolo 45, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene concesso a norma dei paragrafi da a) a c).

e)

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

15.   Tassi d’interesse, tassi di premio e altre commissioni

a)

Dagli interessi sono esclusi:

1)

qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all’assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari;

2)

qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all’esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

3)

le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

b)

Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d’interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti.

16.   Periodo di validità dei crediti all’esportazione

Le condizioni e i termini finanziari relativi ad un singolo credito all’esportazione o ad una singola linea di credito, ad eccezione del periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all’articolo 21, non possono essere fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell’impegno definitivo.

17.   Provvedimenti per evitare o minimizzare le perdite

Le disposizioni dell’accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all’esportazione concedano condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall’accordo se tali misure sono adottate dopo l’assegnazione del contratto (quando l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

18.   Allineamento

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante. Le modalità e le condizioni finanziarie proposte a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV e X.

19.   Tassi d’interesse fissi minimi nell’ambito del sostegno finanziario pubblico

a)

I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

1)

i CIRR devono essere rappresentativi dei tassi d’interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione;

2)

i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

3)

i CIRR devono basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;

4)

i CIRR non devono provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne; e

5)

i CIRR devono corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

b)

Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio del credito che, a norma dell’articolo 23, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

20.   Costruzione dei CIRR

a)

Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:

1)

rendimento dei titoli di Stato a tre anni per periodi di rimborso fino a cinque anni; rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi superiori a cinque anni fino a otto anni e mezzo; e rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi superiori a otto anni e mezzo; oppure

2)

rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per tutte le scadenze.

Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti.

b)

I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo diversa decisione dei partecipanti.

c)

Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

d)

Un partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.

e)

Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60.

21.   Validità dei CIRR

Il tasso d’interesse applicabile ad un’operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se i termini modalità e le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR è aggiunto un margine di 20 punti base.

22.   Applicazione dei CIRR

a)

Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso d’interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso d’interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

b)

Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l’ente che ha fornito l’aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l’ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotto dal rimborso anticipato.

23.   Premio per il rischio del credito

I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all’esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

24.   Tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano

I partecipanti devono addebitare non meno del tasso di premio minimo (MPR) applicabile per il rischio paese e sovrano, indipendentemente dal fatto che l’acquirente/mutuatario sia un ente pubblico o privato.

a)

Il MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

la classificazione di rischio paese applicabile, conformemente all’articolo 25,

se la copertura pubblica del credito all’esportazione è strettamente limitata al rischio paese conformemente all’articolo 25, lettera a),

il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR),

la percentuale di copertura e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all’esportazione, conformemente all’articolo 27, e

l’eventuale applicazione di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese di cui all’articolo 28.

b)

Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso alla prima utilizzazione del credito. La formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR è riportata nell’allegato VI.

c)

Per i paesi classificati, a norma dell’articolo 25, nella categoria 0 non sono stati stabiliti MPR, ma i partecipanti non possono addebitare tassi di premio inferiori alle tariffe del mercato privato.

d)

I paesi a «più elevato rischio» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sui tassi di premio minimo stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che concede il sostegno pubblico.

e)

Per calcolare il MPR relativo ad un’operazione, si applica la classificazione di rischio paese applicabile al paese dell’acquirente, tranne nei casi in cui:

un ente di un paese terzo, meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull’intero obbligo di rimborso del debito e per l’intera durata del credito, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, oppure

un’istituzione multilaterale o regionale, quale definita all’articolo 26, svolga il ruolo di mutuatario o di garante per l’operazione, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.

f)

I criteri e le condizioni relative all’applicazione di una determinata classificazione di rischio paese nei casi descritti al primo e secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), sono riportati nell’allegato VII.

g)

Se il sostegno pubblico è strettamente limitato al rischio paese quale definito all’articolo 25, lettera a), e pertanto la copertura del rischio acquirente/mutuatario è del tutto esclusa, il MPR è ridotto del 10 percento; questo principio è ripreso nella formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR riportata nell’allegato VI.

h)

Il dato relativo alla durata del rischio (HOR) che viene utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l’intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all’esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5.

i)

I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al primo trattino della precedente lettera e) con un tasso di premio inferiore all’MPR applicabile al paese dell’acquirente, danno notifica preventiva della cosa conformemente all’articolo 44, lettera a). I partecipanti che applicano il MPR nel caso evocato al secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), o all’articolo 23, lettera g), danno notifica preventiva della cosa conformemente all’articolo 45, lettera a).

25.   Classificazione del rischio paese

I paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

a)

Il rischio paese comprende cinque elementi:

moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo dell’acquirente/mutuatario/garante o dall’organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso,

eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati fuori del paese del partecipante autore della notifica che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito,

disposizioni legali adottate nel paese dell’acquirente/mutuatario che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale, anche se, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprono più l’importo del debito alla data del trasferimento dei fondi,

ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito, e

casi di forza maggiore che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.

b)

Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7, ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile.

c)

I paesi OCSE ad alto reddito, secondo quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, sono classificati nella categoria 0.

Ai fini degli MPR, un paese OCSE classificato nella categoria 0 in base alla sua posizione di paese ad alto reddito, resta classificato in tale categoria fintanto che non scende al di sotto della soglia di RNL stabilita per i paesi ad alto reddito per due anni consecutivi. In questo caso la classificazione verrebbe rivista conformemente all’articolo 25, lettere da d) a f).

Un paese OCSE che si situa per due anni consecutivi al di sopra della soglia fissata per i paesi ad alto reddito è classificato, per definizione, nella categoria 0. Tale classificazione prende effetto immediatamente dopo la comunicazione da parte del segretariato della posizione del paese stabilito dalla Banca mondiale.

Nella categoria 0 possono essere classificati anche altri paesi che si ritiene presentino un analogo livello di rischio.

d)

Tutti i paesi diversi dai paesi OCSE ad alto reddito (3) sono classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:

il modello di valutazione del rischio paese (il modello) da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza pregressa di pagamento nei confronti dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio, e la combinazione e flessibile ponderazione dei gruppi di indicatori di rischio,

la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.

e)

Le classificazioni del rischio paese devono essere monitorate su base continuativa e riviste almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, i partecipanti devono, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta riclassificazione da parte del segretariato, cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore al MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

f)

Le classificazioni del rischio paese applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

26.   Classificazione delle istituzioni multilaterali e regionali

Le istituzioni multilaterali e regionali devono essere opportunamente classificate e sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

27.   Percentuale e qualità della copertura dei crediti all’esportazione mediante sostegno pubblico

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell’allegato VI. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell’esportatore (ossia neutralizzare l’effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all’esportatore/istituto finanziario).

a)

La qualità di un prodotto per i crediti all’esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso, se si tratta di assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto, e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell’offerta di copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte dell’acquirente/mutuatario e la data alla quale l’assicuratore è tenuto a rimborsare l’esportatore/istituto finanziario) senza supplemento di premio.

b)

Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all’esportazione offerti dai partecipanti devono essere classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio,

prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti, e

prodotto superiore, ossia garanzie.

28.   Esclusione di specifici elementi di rischio paese e tecniche di mitigazione del rischio paese

In linea con i criteri e le condizioni specifici riportati nell’allegato VIII, i partecipanti possono escludere taluni elementi del rischio paese o utilizzare le tecniche di mitigazione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), ottenendo MPR più ridotti mediante l’applicazione di un fattore di mitigazione/esclusione (MEF) del rischio paese nella formula del MPR. Il MEF è determinato nel modo seguente:

a)

per quanto riguarda l’esclusione di determinati elementi di rischio paese dalla copertura dei crediti all’esportazione mediante sostegno pubblico:

nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo i primi tre elementi di rischio paese tra quelli elencati all’articolo 25, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,5,

nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo il quarto e il quinto elemento di rischio paese tra quelli elencati all’articolo 25, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,2;

b)

per quanto riguarda le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, nell’allegato VIII figurano il MPR applicabile nonché i criteri e le condizioni in presenza dei quali è possibile applicare il MEF:

struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account),

garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security),

garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security),

garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing),

cofinanziamento con istituti finanziari internazionali (IFI),

finanziamento in valuta locale,

assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata,

debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano;

c)

l’applicazione di più di una delle tecniche di mitigazione del rischio paese descritte all’articolo 28, lettera b), non ha un effetto cumulativo diretto sul MEF applicabile. La selezione di un MEF che rifletta la combinazione delle tecniche di mitigazione del rischio paese deve tenere conto del possibile effetto di sovrapposizione di due o più tecniche su rischi paese identici. In caso di sovrapposizione, per determinare il MEF applicabile verrà di norma tenuta in considerazione solo la garanzia qualitativamente migliore;

d)

il partecipante che applica il MPR nei casi di cui all’articolo 28, lettere da a) a c), ne dà notifica preventiva conformemente all’articolo 44, lettera a);

e)

l’elenco delle tecniche di mitigazione del rischio paese fornito all’articolo 28, lettera b), non è un elenco chiuso; conformemente all’articolo 66, i partecipanti devono monitorare le esperienze maturate nell’uso di queste tecniche, riesaminando tra l’altro i criteri, le condizioni, le circostanze e i MEF applicabili che figurano nell’allegato VIII.

29.   Riesame della validità dei tassi di premio minimi per il rischio paese e sovrano

a)

Per valutare la congruità degli MPR e, qualora fosse necessario, per consentirne l’adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati tre strumenti di verifica del premio (Premium Feedback Tools = PFT), destinati a controllare e ad adeguare gli MPR.

b)

Il PFT su base di cassa e il PFT su base di competenza sono riferimenti contabili intesi a valutare la validità degli MPR, nel quadro di una determinata categoria di rischio paese e di un determinato periodo di rischio, sulla base degli effettivi risultati conseguiti dai partecipanti relativamente al rischio paese e sovrano di crediti all’esportazione soggetti agli MPR.

c)

Il terzo PFT è composto di quattro gruppi di indicatori del mercato privato (4), che forniscono informazioni circa la fissazione sul mercato delle tariffe per il rischio paese e sovrano.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

30.   Principi generali

a)

I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all’esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all’esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all’impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

b)

Le disposizioni dell’accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

c)

Questi principi lasciano intatte le considerazioni del Comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell’aiuto legato e non legato.

d)

I partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell’ambito della definizione degli aiuti legati di cui all’allegato XI, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un’eventuale asserzione secondo cui l’aiuto è di fatto «slegato», conformemente alla definizione fornita nell’allegato XI.

31.   Forme di aiuto legato

L’aiuto legato può assumere le forme seguenti:

a)

prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»;

b)

doni APS (aiuto pubblico allo sviluppo) quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; e

c)

altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti doni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell’accordo; oppure

d)

qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:

1)

un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, interventi sui tassi d’interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell’accordo; e

2)

altri fondi alle condizioni di mercato o vicini a tali condizioni, o pagamenti in acconto dall’acquirente.

32.   Finanziamenti associati

a)

I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

una componente concessionale collegata, di diritto e di fatto, alla componente non confessionale,

una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato, e

fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.

b)

L’associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

l’esistenza di intese informali tra il beneficiario e l’organismo donatore,

l’intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite l’APS un pacchetto di finanziamenti,

l’effettivo vincolo dell’intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore,

il carattere vincolante dell’APS e le modalità dell’appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento, oppure

qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.

c)

Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un’associazione o collegamento di fatto:

frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto,

frazionamento di contratti finanziati in varie fasi,

mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto, e/o

mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

33.   Paesi ammissibili agli aiuti legati

a)

Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi che, in considerazione del loro RNL pro capite, non possono beneficiare dei mutui della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni. La Banca mondiale ricalcola la soglia per questa categoria su base annua (5). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

b)

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1)

la classificazione ai fini dell’accordo è determinata dall’RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari. tale classificazione viene resa pubblica dal segretariato;

2)

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all’RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3)

qualora l’ammissibilità di un paese all’aiuto legato cambi in base all’articolo 33, lettera a), la riclassificazione ha efficacia due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti da parte del segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un paese promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest’ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore);

4)

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell’accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli da 55 a 60, e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato;

5)

ferma restando la classificazione dei paesi aventi o non aventi diritto a beneficiare di aiuti legati, i partecipanti devono evitare di concedere aiuti legati a Bielorussia, Bulgaria, Romania, Federazione Russa e Ucraina, ad eccezione dei doni diretti, degli aiuti alimentari e degli aiuti umanitari, nonché degli aiuti destinati a ridurre gli effetti di incidenti nucleari o di gravi incidenti industriali o ad evitare che tali incidenti accadano. Qualora l’RNL pro capite di uno di questi paesi superasse, per tre anni consecutivi, la soglia di inammissibilità ai prestiti di 17 anni fissata dalla Banca mondiale, al paese in questione si applicherebbero le disposizioni dell’articolo 33, lettere a) e b), paragrafi da 1 a 4, nonché tutte le disposizioni dell’accordo relative agli aiuti legati (6).

34.   Ammissibilità dei progetti

a)

Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell’accordo.

b)

I principali criteri da applicare per determinare l’ammissibilità a questo tipo di aiuto sono i seguenti:

la non fattibilità finanziaria del progetto, vale a dire che il progetto non è in grado, in base a un’appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente per coprire le spese di gestione e per pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio), oppure

se sia ragionevole concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell’accordo (secondo criterio). Per quanto riguarda i progetti di entità superiore a 50 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), nell’esaminare l’opportunità dell’aiuto in questione, occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell’accordo.

c)

I criteri di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all’esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell’accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 48 a 50, dovrebbe col tempo essere acquisita un’esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

35.   Livello minimo di concessionalità

I partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di concessionalità inferiore al 35 percento oppure al 50 percento se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche esenzione dalle procedure di notifica di cui all’articolo 47, lettera a):

a)

assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al tre percento del valore totale dell’operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a un milione di diritti speciali di prelievo (DSP); e

b)

piccoli progetti: progetti d’investimento di valore inferiore a un milione di DSP interamente finanziati con doni a fondo perduto per lo sviluppo.

36.   Esenzioni dalle disposizioni sull’ammissibilità di paesi o progetti agli aiuti legati

a)

Le disposizioni degli articoli 33 e 34 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di concessionalità sia pari o superiore all’80 percento, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32.

b)

Le disposizioni dell’articolo 34 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32.

c)

Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 33 e 34.

d)

Fermi restando gli articoli 33 e 34, un partecipante può, in via eccezionale, concedere sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:

procedura della linea comune, definita nell’allegato XI e descritta agli articoli da 55 a 60, oppure

giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 48 e 49, oppure

una lettera al segretario generale dell’OCSE, secondo la procedura di cui all’articolo 50, che secondo i partecipanti deve rimanere eccezionale e isolato.

37.   Calcolo del livello di concessionalità degli aiuti legati

Il livello di concessionalità degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell’elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:

a)

il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di concessionalità di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

media dei CIRR + margine.

Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:

R

M

inferiore a 15 anni

0,75

da 15 a 20 anni (ventesimo non incluso)

1,00

da 20 a 30 anni (trentesimo non incluso)

1,15

da 30 anni e più

1,25

per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell’anno precedente e il 14 febbraio dell’anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga indicato all’articolo 20, lettera a);

b)

la data base per il calcolo del livello di concessionalità è il punto di partenza del credito di cui all’allegato XI;

c)

ai fini del calcolo del livello di concessionalità complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di concessionalità dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

crediti all’esportazione conformi all’accordo,

altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe,

altri finanziamenti pubblici aventi un livello di concessionalità inferiore al minimo consentito dall’articolo 35 fatta eccezione per gli allineamenti, e

pagamenti in acconto dell’acquirente.

I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità;

d)

il tasso di sconto nell’allineamento: nell’allineamento dell’aiuto, si intende per allineamento identico l’allineamento con un livello di concessionalità identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell’allineamento;

e)

le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità soltanto se sono finanziati dal paese donatore;

f)

per determinare il livello di concessionalità complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di concessionalità, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti;

g)

il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all’epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di concessionalità;

h)

se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di concessionalità è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di concessionalità sono indicate nella notifica originale;

i)

fatte salve le disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di concessionalità delle singole operazioni varate nell’ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

38.   Periodo di validità degli aiuti legati

a)

Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un’intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell’articolo 47; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un’intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell’impegno a norma degli articoli 46 o 47, a seconda dei casi.

b)

Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all’articolo 33, lettera b).

c)

Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 33 e 34 dell’accordo dopo:

la riclassificazione dei paesi, e

una modifica delle disposizioni dell’accordo.

In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all’articolo 37.

39.   Allineamento

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 42, a condizioni e termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante.

CAPITOLO IV

PROCEDURE

Sezione 1:   Procedure comuni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio

40.   Notifiche

Le notifiche previste dalle procedure dell’accordo sono effettuate secondo il formulario standard di cui all’allegato V, con copia al segretariato.

41.   Informazione sul sostegno pubblico

a)

Appena assunto l’impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 44 a 47, il partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1C del Creditor Reporting System (CRS).

b)

Nell’ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 52 a 54, un partecipante comunica agli altri partecipanti i termini e le condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti.

42.   Procedure per l’allineamento

a)

Prima di allinearsi ai termini e alle condizioni di credito che si ritiene siano offerti da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 18 e 39, un partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all’articolo 54, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:

1)

il partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti le condizioni e modalità che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per i termini e le condizioni cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non partecipante, il partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora i termini e le condizioni cui si allinea fossero state offerte da un partecipante;

2)

fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, se la procedura di notifica applicabile prevede che il partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l’offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile;

3)

se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti;

b)

un partecipante che intenda offrire condizioni e termini finanziari identici a quelli notificati a norma degli articoli 44 e 45 può farlo una volta decorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

43.   Consultazioni speciali

a)

Un partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generosi di quelli previsti dall’accordo ne informa il segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili.

b)

Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le modalità e le condizioni finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato.

c)

Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualunque partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale riunione di consultazione per discutere l’argomento.

d)

In attesa dei risultati della speciale riunione di consultazione dei partecipanti, le modalità e le condizioni finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

Sezione 2:   Procedure per i crediti all’esportazione

44.   Notifica preventiva con discussione

a)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno nel caso in cui il tasso di premio minimo applicato sia stato determinato a norma dell’articolo 24, lettera e), primo trattino o dell’articolo 28 conformemente all’allegato V dell’accordo. Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario. Se l’MPR al netto della mitigazione/esclusione del rischio è inferiore o uguale al 75 percento dell’MPR che risulterebbe dall’applicazione della classificazione del rischio paese relativo al paese dell’acquirente senza mitigazione o esclusione del rischio, il partecipante autore della notifica deve notificare dette condizioni a tutti i partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno.

b)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame, a norma dell’articolo 66, delle esperienze maturate in materia. I partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente al precedente paragrafo a).

45.   Notifica preventiva senza discussione

a)

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all’allegato V dell’accordo qualora intenda:

1)

sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni, ma inferiore a otto anni e mezzo, a favore di un paese della categoria I;

2)

fornire sostegno per una centrale elettrica non nucleare con un periodo di rimborso superiore al massimo applicabile di cui all’articolo 12, ma inferiore a 12 anni a norma dell’articolo 13, lettera a);

3)

fornire sostegno conformemente all’articolo 14, lettera d);

4)

applicare un tasso di premio conformemente al secondo trattino dell’articolo 24, lettera e);

5)

applicare un tasso di premio conformemente all’articolo 24, lettera g).

b)

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l’operazione in oggetto, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

Sezione 3:   Procedure per gli aiuti collegati al commercio

46.   Notifica preventiva

a)

Un partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:

aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore all’80 percento,

aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un elemento dono (quale definito dal DAC) inferiore al 50 percento,

aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore all’80 percento, oppure

aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore al 50 percento, tranne per i casi di cui all’articolo 35, lettere a) e b).

b)

La notifica preventiva viene data al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell’impegno.

c)

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

d)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 32.

47.   Notifica immediata

a)

Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell’impegno, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che fornisca sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:

pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di concessionalità pari o superiore all’80 percento, oppure

inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità pari o superiore al 50 percento ad eccezione dei casi di cui all’articolo 35, lettere a) e b).

b)

Inoltre, un partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un’intesa analoga.

c)

Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e termini finanziari che sono stati oggetto di una notifica immediata non deve darne notifica preventiva.

Sezione 4:   Procedure di consultazione per gli aiuti legati

48.   Finalità delle consultazioni

a)

I partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti legati possono esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità dell’aiuto» (cfr. allegato IX).

b)

Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri partecipanti, a norma dell’articolo 49. Tali consultazioni comprendono anche consultazioni dirette a norma dell’articolo 54 per esaminare:

in primo luogo, se un’offerta di aiuto soddisfi i requisiti di cui agli articoli 34 e 33, e

se necessario, se un’offerta di aiuto sia giustificata anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 33 e 34.

49.   Ambito e calendario delle consultazioni

a)

Durante le consultazioni i partecipanti possono chiedere, tra l’altro, le seguenti informazioni:

esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati,

eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non concessionali oppure con crediti di aiuto,

capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera,

eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale,

eventuale gara d’appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l’offerta più favorevole,

impatto sull’ambiente,

partecipazione del settore privato, e

termini delle notifiche (ad esempio, sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell’impegno) dei crediti concessionali o di aiuto.

b)

La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all’articolo 48 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l’offerta oppure, se è precedente, della data dell’impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la propria opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l’opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all’offerta di aiuto.

50.   Esito delle consultazioni

a)

Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall’approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore inoltre invia al segretario generale dell’OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l’interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

b)

Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell’OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

c)

Il segretariato controlla l’andamento e i risultati delle consultazioni.

Sezione 5:   Scambio di informazioni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio

51.   Punti di contatto

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

52.   Ambito delle richieste di informazioni

a)

Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un’istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

b)

Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c)

Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l’elenco dei destinatari.

d)

Si deve inviare copia di tutte le richieste d’informazioni al segretariato.

53.   Ambito delle risposte

a)

Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

b)

Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio

perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure

perché si stanno esaminando condizioni diverse,

si fa immediatamente seguire un’altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta d’informazioni e al segretariato.

54.   Consultazioni dirette

a)

Un partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.

b)

Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette tanto partecipanti quanto non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima decorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

c)

Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretariato, ad eventuali azioni di verifica, ad esempio ad una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

55.   Procedure e formato delle linee comuni

a)

La proposta di linea comune deve essere inviata unicamente al segretariato. Quest’ultimo provvede ad inviarla a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L’identità dell’autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b)

La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

numero di riferimento, seguito dall’indicazione «Linea comune»,

nome del paese importatore e dell’acquirente,

titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione,

termini e condizioni previsti dal paese che ha preso l’iniziativa,

proposta di linea comune,

nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti,

termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto,

altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.

c)

Una proposta di linea comune presentata a norma dell’articolo 33, lettera b), punto 4, è inviata al segretariato e per conoscenza agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all’articolo 33, lettera b).

d)

Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

56.   Risposte alle proposte di linee comuni

a)

Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b)

Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l’accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c)

Se un partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

57.   Accettazione di linee comuni

a)

Decorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

b)

Decorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l’iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c)

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.

d)

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 55 e 56. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

58.   Divergenze su linee comuni

Se il partecipante che ha preso l’iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di 8 giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.

59.   Data di entrata in vigore delle linee comuni

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore decorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

60.   Validità delle linee comuni

a)

Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell’articolo 33, lettera b), paragrafo 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l’anno successivo.

b)

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «Situazione delle linee comuni in vigore» su OLIS. Il segretariato provvede tra l’altro a:

aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai partecipanti,

aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga,

cancellare le linee comuni scadute,

compilare, su base trimestrale, l’elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

Sezione 6:   Disposizioni operative per la comunicazione dei tassi d’interesse minimi (CIRR)

61.   Comunicazione dei tassi d’interesse minimi

a)

I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell’articolo 20 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti.

b)

La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato quindi informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

62.   Decorrenza dei tassi d’interesse

Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

63.   Modifiche immediate dei tassi d’interesse

Quando l’evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

Sezione 7:   Revisioni

64.   Revisione periodica dell’accordo

a)

I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell’accordo. Nel corso della revisione si esaminano, tra l’altro, le procedure di notifica, l’applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all’allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all’accordo.

b)

La revisione si basa su informazioni relative all’esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l’efficacia dell’accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell’accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data della stessa.

65.   Revisione dei tassi d’interesse minimi

a)

I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell’istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

b)

Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti.

66.   Revisione dei tassi di premio minimi e degli elementi connessi

I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi. In particolare:

a)

il metodo per il modello di valutazione del rischio paese, al fine di esaminarne la validità alla luce dell’esperienza;

b)

i tassi di premio minimi per i rischi paese e sovrano, per adeguarli progressivamente al fine di garantire che rimangano un’accurata misura del rischio, tenendo conto dei tre PFT: contabilità per cassa, contabilità per competenza e, ove opportuno, indicatori del mercato privato;

c)

le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e

d)

le esperienze maturate nell’uso di fattori di mitigazione e/o esclusione del rischio, di cui all’articolo 28, nonché la validità e l’adeguatezza degli specifici fattori di mitigazione/esclusione del rischio applicabili. Ai fini della revisione il segretariato fornisce il resoconto di tutte le notifiche.


(1)  Secondo la definizione di cui all’articolo 5 della Convenzione OCSE.

(2)  Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, i paesi verranno classificati per categoria in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell’OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Ai fini amministrativi taluni paesi che di norma non ricevono crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico non possono essere classificati.

(4)  Gli indicatori del mercato privato sono: i titoli pubblici, il metodo «read-across», il forfaiting e i prestiti sindacati.

(5)  Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l’ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito WEB dell’OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Ai fini dell’articolo 33, lettera b), paragrafo 5, la disattivazione delle centrali nucleari può essere considerata un aiuto umanitario. Nel caso di un incidente nucleare o di un grave incidente industriale che dia luogo a un serio inquinamento transfrontaliero, qualunque partecipante interessato dal fenomeno può fornire aiuti legati destinati ad eliminare o a mitigare gli effetti dell’evento. In presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualunque partecipante potenzialmente interessato che intenda fornire aiuti volti a scongiurare l’evento ne dà notifica preventiva conformemente all’articolo 46. Gli altri partecipanti considerano favorevolmente un’accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle circostanze specifiche.

ALLEGATO I

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE

1.   Partecipazione

I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Unione europea, Giappone, Corea e Norvegia.

2.   Ambito di applicazione

La presente intesa settoriale, che integra l’accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

a)

navi d’alto mare nuove di almeno 100 tl adibite al trasporto di merci o persone oppure all’effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L’intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all’esportazione per tali strutture, i partecipanti all’intesa settoriale (qui di seguito «i partecipanti»), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi partecipante, possono decidere che l’intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti;

b)

trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d’alto mare di oltre 1 000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione;

c)

1)

benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nell’ambito di applicazione dell’intesa settoriale, i partecipanti possono concedere crediti all’esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell’intesa settoriale. I partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non applicare tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell’intesa;

2)

ai fini dell’intesa settoriale con il termine «hovercraft» s’intende: un veicolo anfibio di almeno 100 t sostenuto interamente dall’aria espulsa dal veicolo che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d’aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi;

3)

rimane inteso che la concessione di crediti all’esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa settoriale si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di 1 chilometro dal mare.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

3.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

4.   Pagamenti in contanti

I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 percento del prezzo del contratto.

5.   Rimborso del capitale

Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

6.   Premio minimo

Le disposizioni dell’accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai partecipanti della presente intesa settoriale.

7.   Aiuti

I partecipanti che intendano fornire sostegno devono, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un’impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l’accordo del suo governo.

CAPITOLO III

PROCEDURE

8.   Notifica

A fini di trasparenza ogni partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa, compresi i regimi in vigore.

9.   Riesame

a)

La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell’OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all’accordo.

b)

Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l’accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell’industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all’accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all’opportuno coordinamento tra loro.

c)

Qualora i partecipanti all’accordo adottino una decisione di modifica dell’accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all’accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all’accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all’accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei partecipanti relativamente all’applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale.

d)

Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell’industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, la presente intesa settoriale cessa di essere applicabile per i partecipanti che sono giuridicamente tenuti ad applicare l’intesa sui crediti all’esportazione relativi alle navi del 1994 [C/WP6(94)6]. Tali partecipanti procederanno immediatamente ad una revisione al fine di conformare l’intesa del 1994 alla presente intesa settoriale.

Appendice

IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell’accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:

a)

compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell’accordo;

b)

effettuare una revisione delle disposizioni dell’accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;

c)

discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l’inclusione di altre norme sui tassi d’interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili;

d)

discutere l’applicabilità di rate annue per il rimborso del capitale.

ALLEGATO II

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE

1.   Ambito di applicazione

a)

La presente intesa settoriale, che integra l’accordo:

istituisce le linee guida specifiche applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti per l’esportazione di centrali elettriche nucleari complete o di parti di tali centrali, ossia di tutte le componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi, inclusa la formazione del personale, direttamente necessari per la costruzione e la messa in servizio delle centrali in oggetto. Istituisce inoltre le condizioni applicabili al sostegno per il combustibile nucleare,

non si applica agli elementi di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare ai costi attinenti alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né ai costi derivanti nel paese dell’acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permesso di insediamento, permesso di costruzione e licenza per il caricamento del combustibile), tranne:

nei casi in cui l’acquirente del centro di commutazione è lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguarda il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo e i tassi di interesse minimi per il centro di commutazione originario sono i medesimi fissati per la centrale elettrica nucleare (ossia 15 anni e gli SCIRR),

non si applica a sottostazioni, trasformatori e linee di trasmissione.

b)

La presente intesa settoriale si applica altresì all’ammodernamento delle centrali elettriche nucleari esistenti nei casi in cui il valore totale dell’ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP (categoria X) e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno 15 anni. Se uno di questi due criteri non è soddisfatto, si applica l’accordo.

c)

Anziché l’intesa settoriale si applicano le condizioni dell’accordo nel caso del sostegno pubblico fornito per la disattivazione delle centrali nucleari. Si intende per disattivazione la chiusura o lo smantellamento di una centrale. Le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 55 a 60 dell’accordo forniscono la possibilità di restringere o estendere il periodo di rimborso.

2.   Riesame

I partecipanti effettuano una revisione periodica delle disposizioni dell’intesa settoriale.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

3.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 15 anni.

4.   Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

a)

Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

5.   Tassi d’interesse minimi

a)

Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d’interesse applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR). Nei casi in cui l’impegno ad applicare lo SCIRR è inizialmente limitato a un periodo massimo non superiore a quindici anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del contratto, il sostegno pubblico per il periodo rimanente del prestito si limita alle garanzie o ad interventi sui tassi d’interesse allo SCIRR pertinente in vigore alla data del rinnovo.

b)

Nei casi in cui viene fornito sostegno finanziario pubblico per attrezzature per la fornitura parziale di una centrale nucleare della cui accettazione provvisoria il fornitore non è responsabile, il tasso d’interesse minimo è lo SCIRR a norma dell’articolo 6 della presente intesa settoriale. Il partecipante può offrire in alternativa il CIRR pertinente a norma dell’articolo 20 dell’accordo, purché il periodo massimo dalla data di aggiudicazione del contratto alla data del rimborso finale non superi i dieci anni.

6.   Costruzione degli SCIRR

Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell’articolo 20, lettera a), primo trattino, dell’accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

7.   Spese locali e capitalizzazione degli interessi

L’articolo 10, lettera d), dell’accordo non si applica quando il sostegno finanziario pubblico è fornito sulla base dello SCIRR. Il sostegno finanziario pubblico a tassi diversi dagli SCIRR per le spese locali e per la capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza non copre, cumulativamente, un importo superiore al 15 percento del valore dell’esportazione.

8.   Sostegno pubblico per il combustibile nucleare

a)

Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile non deve superare quattro anni dalla consegna. Un partecipante che fornisca sostegno pubblico finanziario per la carica iniziale applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente. La carica di combustibile iniziale non deve superare il nocciolo nucleare inserito all’inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.

b)

Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è pari a sei mesi. Qualora in circostanze eccezionali si ritengano appropriati periodi di rimborso più lunghi, comunque non superiori ai due anni, si applicano le procedure di cui all’articolo 44 dell’accordo. Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare applica tassi d’interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente.

c)

Il sostegno pubblico per la fornitura separata di servizi di arricchimento dell’uranio non viene fornito a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di combustibile nucleare.

d)

I ritrattamenti e la gestione del combustibile esaurito (compreso lo smaltimento delle scorie) sono pagati in contanti.

e)

I partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o servizi.

9.   Aiuti

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato.

CAPITOLO III

PROCEDURE

10.   Consultazione preliminare

Riconoscendo i vantaggi che potrebbero scaturire dall’assunzione di un atteggiamento comune nei confronti delle condizioni relative alle centrali elettriche nucleari, i partecipanti convengono di avviare consultazioni preventive in tutti i casi in cui si intenda fornire sostegno pubblico.

11.   Notifica preventiva

a)

Il partecipante che avvia la procedura di consultazione preventiva deve notificare a tutti gli altri partecipanti, almeno dieci giorni lavorativi prima di prendere una decisione definitiva, le condizioni che intende sostenere conformemente all’allegato V dell’accordo.

b)

Gli altri partecipanti non prendono una decisione definitiva sulle condizioni che il partecipante che ha avviato le consultazioni intende sostenere nel periodo di dieci giorni lavorativi di cui alla lettera a), ma procedono entro cinque giorni a uno scambio di informazioni con tutti gli altri partecipanti alla consultazione sulle condizioni di credito adeguate per l’operazione in questione al fine di pervenire a un atteggiamento comune in materia.

c)

Se attraverso questi scambi di informazioni non si perviene ad un atteggiamento comune entro i dieci giorni successivi al ricevimento della notifica iniziale, la decisione definitiva di ogni partecipante alla consultazione viene rimandata di altri dieci giorni lavorativi, durante i quali si fanno ulteriori sforzi, tramite consultazioni dirette, per pervenire a un atteggiamento comune.

ALLEGATO III

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

PARTE 1

AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.   Forma e ambito di applicazione

a)

La parte 1 dell’intesa settoriale, che integra l’accordo, espone gli orientamenti particolari applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili civili nuovi di grandi dimensioni di cui all’appendice I e dei motori installati in tali aeromobili. Per aeromobile nuovo si intende un aeromobile di proprietà del fabbricante, ossia un aeromobile che non è stato consegnato né è stato ancora utilizzato ai fini del trasporto a pagamento di passeggeri e/o di merci cui è destinato. Ciò non preclude il sostegno di un partecipante a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni per le quali, a seguito di ritardi nell’erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento commerciale provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente. In questi casi, i termini del rimborso, compresi il «punto di partenza del credito» e la «data finale del rimborso», sono i medesimi che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell’aeromobile avesse ricevuto il sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell’aeromobile.

b)

Le disposizioni del capitolo I sono altresì applicabili ai motori e ai ricambi compresi nell’ordinazione originale, disciplinati dall’articolo 33 della parte 3 della presente intesa settoriale. La presente parte non si applica ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell’accordo.

2.   Finalità

Obiettivo della presente parte dell’intesa settoriale è l’istituzione di una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti,

le diverse condizioni di finanziamento offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra aeromobili concorrenti, e

si evitino le distorsioni della concorrenza.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

3.   Pagamento in acconto

a)

I partecipanti richiedono un pagamento in acconto minimo pari al 15 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile, ossia prezzo della cellula e dei motori installati, dei motori di riserva e dei ricambi di cui alla parte 3, articolo 33, della presente intesa settoriale.

b)

Il sostegno pubblico per i suddetti pagamenti in acconto può essere concesso soltanto sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura, contro i rischi usuali di produzione.

4.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.

5.   Valute ammissibili

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono dollaro Usa, euro, e lira sterlina.

6.   Rimborso del capitale

a)

Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all’importo cumulativo di capitale e interessi.

b)

Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:

1)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 percento dell’importo del capitale rimborsabile nel periodo di rimborso;

2)

il partecipante ne dà notifica preventiva.

7.   Pagamento degli interessi

a)

Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.

b)

Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva.

8.   Tassi d’interesse minimi

a)

I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico, non superiore all’85 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile a norma dell’articolo 3, lettera a), della presente intesa settoriale, applicano tassi d’interesse minimi fino ad un massimo del 62,5 percento del prezzo complessivo dell’aeromobile nel modo seguente:

per un periodo di rimborso fino a 10 anni (decimo incluso) - BT10 + 120 punti base,

per un periodo di rimborso da oltre 10 fino a 12 anni - BT10 + 175 punti base,

dove BT10 indica la media dei rendimenti dei titoli di Stato decennali per la valuta in questione (tranne l’euro) a scadenza costante calcolata sulle due settimane di calendario precedenti. Nel caso dell’euro, BT10 indica la media dei rendimenti a scadenza decennale della curva di rendimento dell’euro, calcolata da Eurostat al fine di definire il CIRR dell’euro, sulle ultime due settimane di calendario. Per tutte le valute si applica un margine come specificato sopra.

b)

La percentuale massima del prezzo totale dell’aeromobile che si può finanziare ai tassi fissi minimi di cui alla lettera a) è del 62,5 percento quando il rimborso del prestito è scaglionato su tutto il periodo del finanziamento e del 42,5 percento quando il rimborso del prestito è ripartito sulle scadenze più lontane. I partecipanti sono liberi di utilizzare l’uno o l’altro metodo di rimborso, nel rispetto del massimale applicabile al sistema scelto. Un partecipante che offra le suddette forme di ripartizione comunica agli altri partecipanti l’ammontare, il tasso d’interesse, la data in cui si fissa il tasso d’interesse, il periodo di validità del tasso d’interesse e lo schema di rimborso. I partecipanti riesaminano i due massimali al momento di ogni revisione a norma dell’articolo 17 della presente intesa settoriale, per esaminare se un massimale risulti più conveniente dell’altro e correggere quello più conveniente al fine di garantire un maggiore equilibrio.

c)

Fatta salva la soglia dell’85 percento di cui alla lettera a):

1)

i partecipanti possono inoltre fornire forme di sostegno finanziario pubblico analoghe a quelle concesse dalla Private Export Funding Corporation (PEFCO). Le informazioni bimensili sui costi di raccolta della PEFCO e sui suoi tassi creditori applicabili, escluse le spese di garanzia ufficiali sui finanziamenti a tasso fisso per erogazione immediata scaglionata su una serie di date, per le offerte di contratti e di appalti, vengono regolarmente comunicate agli altri partecipanti. Il partecipante che offre tale forma di finanziamento deve comunicare agli altri partecipanti l’ammontare, i tassi d’interesse, la data di fissazione del tasso d’interesse, il periodo di validità del tasso d’interesse e il metodo di rimborso. Qualsiasi partecipante che si allinei a un finanziamento di questo tipo offerto da un altro partecipante vi si allinea con tutti i termini e le condizioni, fatta eccezione per il periodo di validità delle offerte di impegno di cui all’articolo 8 della presente intesa settoriale;

2)

i tassi in tal modo notificati sono applicati da tutti i partecipanti a condizione che il tasso d’interesse creditore a 24 mesi non superi BT10 + 225 punti base. Qualora il tasso a 24 mesi ecceda i 225 punti base, i partecipanti sono liberi di applicare il tasso di 225 punti base per l’esborso a ventiquattro mesi e tutti i tassi corrispondenti e si consultano immediatamente per trovare una soluzione definitiva.

d)

I tassi d’interesse minimi comprendono i premi assicurativi e le spese della garanzia. Non comprendono tuttavia le commissioni d’impegno e di gestione.

9.   Adeguamenti dei tassi d’interesse

I tassi d’interesse minimi di cui all’articolo 8 della presente intesa settoriale vengono riveduti ogni due settimane. Se la media dei rendimenti dei titoli di Stato per la valuta in questione a scadenza fissa differisce di almeno 10 punti base al termine di un qualsiasi periodo di due settimane, i tassi d’interesse minimi di cui sopra vengono corretti dello stesso numero di punti base e i tassi minimi così ricalcolati sono arrotondati ai cinque punti base più vicini.

10.   Periodo di validità dei crediti all’esportazione/offerte di tassi d’interesse

La durata delle offerte del tasso d’interesse minimo a norma dell’articolo 8 della presente intesa settoriale non deve superare i tre mesi.

11.   Determinazione dell’offerta del tasso d’interesse e selezione dei tassi

a)

I partecipanti possono fornire sostegno finanziario pubblico a norma degli articoli 8 e 9 della presente intesa settoriale ad un tasso d’interesse in vigore alla data di offerta di un tasso per l’aeromobile in questione, purché l’offerta sia accettata entro il relativo periodo di validità a norma dell’articolo 10 della presente intesa settoriale. Se l’offerta del tasso d’interesse non è accettata, possono essere fatte ulteriori offerte entro la data di consegna dell’aeromobile in questione.

b)

Un’offerta relativa ad un tasso d’interesse può essere accettata e il tasso d’interesse può essere scelto in qualsiasi momento tra la firma del contratto e la data di consegna dell’aeromobile in questione. Il tasso scelto dal mutuatario è irrevocabile.

12.   Sostegno di copertura pura

I partecipanti possono fornire sostegno pubblico semplicemente sotto forma di assicurazione o garanzia (copertura pura) nel rispetto del massimale dell’85 percento di cui all’articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale. Il partecipante che offra tale sostegno deve tuttavia notificare agli altri partecipanti ammontare, durata, valuta e metodo del rimborso e i tassi d’interesse.

13.   Punto di riferimento concorrenziale

Nel caso di concorrenza che beneficia di sostegno pubblico, gli aeromobili che figurano nell’elenco degli aeromobili civili di grandi dimensioni dell’appendice I della presente intesa settoriale e che sono in concorrenza con altri aeromobili possono beneficiare delle stesse condizioni e modalità di credito.

14.   Garanzia per il rischio di rimborso

I partecipanti possono decidere le garanzie che ritengono accettabili per assicurare il rischio di rimborso senza far riferimento agli altri partecipanti. Tuttavia accettano di fornire informazioni su tali garanzie agli altri partecipanti, a richiesta di questi ultimi o quando lo ritengano opportuno.

15.   Cambiamenti di modello

I partecipanti convengono che quando è stata fatta o accettata un’offerta relativa a un tasso d’interesse fisso per un tipo di aeromobile le condizioni di tale offerta non possono essere trasferite a un altro tipo di aeromobile con una designazione di modello diversa.

16.   Leasing

Ferme restando le altre condizioni della parte 1 della presente intesa settoriale, i partecipanti possono fornire sostegno per un leasing finanziario su basi uguali a quelle per un contratto di vendita.

17.   Aiuti

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

CAPITOLO III

PROCEDURE

18.   Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni e modalità non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.

19.   Riesame

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

PARTE 2

TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI

CAPITOLO IV

AMBITO DI APPLICAZIONE

20.   Forma e ambito di applicazione

La parte 2 della presente intesa settoriale, che integra l’accordo, illustra le linee guida specifiche applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili nuovi non coperti dalla parte 1 della presente intesa settoriale. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d’aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, che sono soggetti alle disposizioni dell’accordo.

21.   Dichiarazioni d’impegno

Le disposizioni del presente capitolo rappresentano le condizioni più favorevoli che i partecipanti possono offrire quando concedono sostegno pubblico. I partecipanti continueranno tuttavia a rispettare le condizioni di mercato abitualmente applicate per i vari tipi di aeromobili e faranno quanto in loro potere per evitare il deterioramento di dette condizioni.

22.   Categorie di aeromobili

I partecipanti hanno convenuto la seguente classificazione degli aeromobili:

—   categoria A: aeromobili a turbina, elicotteri compresi, (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70,

—   categoria B: altri aeromobili a turbina, compresi gli elicotteri,

—   categoria C: altri aeromobili, compresi gli elicotteri.

Nell’appendice I figura un elenco illustrativo degli aeromobili delle categorie A e B.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

23.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione dell’aeromobile, determinata in base ai criteri di cui all’articolo 22 della presente intesa settoriale.

a)

dieci anni per gli aeromobili della categoria A;

b)

sette anni per gli aeromobili della categoria B;

c)

cinque anni per gli aeromobili della categoria C.

24.   Rimborso del capitale

a)

Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all’importo cumulativo di capitale e interessi.

b)

Il partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:

1)

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 percento dell’importo del capitale rimborsabile nel periodo di rimborso;

2)

il partecipante ne dà notifica preventiva.

25.   Pagamento degli interessi

a)

Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.

b)

Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Il partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva.

d)

Dagli interessi sono esclusi:

1)

qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all’assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari. Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d’interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti;

2)

qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all’esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

3)

le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

26.   Tassi d’interesse minimi

I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all’articolo 20 dell’accordo.

27.   Premi assicurativi e commissioni di garanzia

I partecipanti non abbuonano in tutto o in parte i premi assicurativi o le commissioni di garanzia.

28.   Aiuti

I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Essi esaminano tuttavia benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

CAPITOLO VI

PROCEDURE

29.   Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

In caso di concorrenza tra operatori che beneficiano di sostegno pubblico in relazione ad un contratto di vendita o di leasing, gli aeromobili in concorrenza con quelli di un’altra categoria o con quelli oggetto di altre parti dell’intesa settoriale possono beneficiare, in rapporto al contratto in questione, degli stessi termini e condizioni di cui beneficiano gli aeromobili concorrenti. Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.

30.   Riesame

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

PARTE 3

AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

CAPITOLO VII

AMBITO DI APPLICAZIONE

31.   Forma e ambito di applicazione

La parte 3 dell’intesa settoriale, che integra l’accordo, stabilisce le linee guida specifiche applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili usati, motori di riserva e ricambi, nonché a contratti di manutenzione e servizi per aeromobili nuovi e usati. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d’aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell’accordo. Si applicano le pertinenti disposizioni delle parti 1 e 2 della presente intesa settoriale, ad eccezione di quanto segue.

32.   Aeromobili usati

I partecipanti non sostengono condizioni di credito più favorevoli di quelle fissate nella presente intesa settoriale per gli aeromobili nuovi. Le seguenti disposizioni si applicano specificamente agli aeromobili usati:

a)

Età dell’aeromobile (anni)

Periodo di rimborso massimo normale

 

Aeromobili di grandi dimensioni

Categoria A

Categoria B

Categoria C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5-10

6

6

5

4

Oltre 10

5

5

4

3

Queste condizioni sono soggette a revisione, qualora cambino i periodi di rimborso massimo per gli aeromobili nuovi.

b)

I partecipanti applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente intesa settoriale.

c)

I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all’articolo 20 dell’accordo.

33.   Motori di riserva e pezzi di ricambio

a)

Il finanziamento di queste voci, se previste nell’ordine originale dell’aeromobile, può essere concesso alle stesse condizioni applicate per l’aeromobile, ma in tal caso i partecipanti tengono anche conto delle dimensioni della flotta di ciascun tipo di aeromobile, compresi gli aeromobili di cui è in corso l’acquisto, quelli per cui esiste già un ordine fermo e quelli già posseduti, nel modo seguente:

per i primi cinque aeromobili dello stesso tipo nella flotta: 15 percento del prezzo dell’aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati), e

per il sesto e per gli altri aerei dello stesso tipo nella flotta: 10 percento del prezzo dell’aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati).

b)

Quando l’ordine di queste voci non è effettuato insieme a quello dell’aeromobile il periodo di rimborso massimo è di 5 anni per nuovi motori di riserva e di 2 anni per gli altri pezzi di ricambio.

c)

Fermo restando quanto sopra alla lettera b) per i motori di riserva nuovi destinati ad aeromobili di grandi dimensioni, i partecipanti possono superare, di un periodo massimo di tre anni, il normale periodo massimo di rimborso di cinque anni:

qualora le operazioni abbiano un valore di contratto minimo superiore a 20 milioni di dollari USD, oppure

includano almeno quattro nuovi motori di riserva.

Il valore del contratto dovrebbe essere sottoposto a revisione ogni due anni e debitamente adeguato per tener conto dell’aumento dei prezzi.

d)

I partecipanti si riservano il diritto di modificare la loro prassi e di allinearsi a quella di altri partecipanti loro concorrenti rispetto ai tempi del primo rimborso del capitale per quanto riguarda i motori di riserva e i pezzi di ricambio.

34.   Contratti di manutenzione e di servizi

I partecipanti possono offrire sostegno finanziario pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni per i contratti di manutenzione e di servizi.

CAPITOLO VIII

PROCEDURE

35.   Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell’accordo si applicano alla presente parte dell’intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all’intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all’articolo 54 dell’accordo.

36.   Riesame

I partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

Appendice I

ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO

Tutti gli altri aeromobili analoghi eventualmente messi sul mercato in futuro saranno disciplinati dalla presente intesa settoriale e aggiunti a tempo debito nell’elenco di appartenenza. I presenti elenchi non comprendono tutti i modelli e servono unicamente come indicazione del tipo di aeromobili da inserire nelle varie categorie in caso di dubbio.

AEROMOBILI COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI

Produttore

Designazione

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 JET

Fairchild Dornier

928 JET

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

serie MD-80

McDonnell Douglas

serie MD-90

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

AEROMOBILI DELLA CATEGORIA A

Aeromobili a turbina — elicotteri compresi — (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70. Nel caso in cui si dovesse sviluppare un nuovo aeromobile di grandi dimensioni a turbina con più di 70 posti, si terranno immediate consultazioni a richiesta dei partecipanti per convenire la classificazione di tale aeromobile in questa categoria o nella parte 1 della presente intesa, in funzione della situazione competitiva.

Produttore

Designazione

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8-100

De Havilland

Dash 8-200

De Havilland

Dash 8-300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (U.S.)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 JET

Fairchild Dornier

328 JET

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

AEROMOBILI DELLA CATEGORIA B

Altri aeromobili con motore a turbina, inclusi gli elicotteri.

Produttore

Designazione

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1 000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1 000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Beechjet 400 series

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2 000 A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3 A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

441 Conquest III e Caravan 208 series

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV e V

IAI

Astra SP e SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

31 A, 35 A, 45 e 60 series

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30

ALLEGATO IV

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE, SULLE ENERGIE RINNOVABILI E SUI PROGETTI IDRICI IN VIGORE PER UN PERIODO DI PROVA FINO AL 30 GIUGNO 2007

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito d’applicazione

La presente intesa settoriale che completa l’accordo, stabilisce le condizioni e i termini finanziari che possono essere applicati ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le energie rinnovabili e per i progetti idrici; i settori ammessi sono indicati nell’appendice 1.

CAPITOLO II

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

2.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione del paese di cui all’articolo 11 dell’accordo, è di 15 anni.

3.   Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

a)

Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali.

b)

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c)

Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo al posto del rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

4.   Tassi d’interesse fissi minimi nell’ambito del sostegno finanziario pubblico

Un partecipante che fornisce sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d’interesse applica i seguenti tassi d’interesse minimi:

a)

per un periodo di rimborso di un massimo di 12 anni il partecipante applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento [Commercial Interest Reference Rate (CIRR)] conformemente all’articolo 20 dell’accordo;

b)

per un periodo di rimborso superiore a 12 anni e fino a 14 anni, si applica un’addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute;

c)

per un periodo di rimborso superiore a 14 anni si applica il pertinente tasso d’interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR) (Special Commercial Interest Reference Rate) conformemente all’articolo 5 della presente intesa settoriale per tutte le valute.

5.   Costruzione degli SCIRR

Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell’articolo 20, lettera a), primo trattino, dell’accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

CAPITOLO III

PROCEDURA

6.   Notifica preventiva senza discussione

Un partecipante notifica tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di emettere qualsiasi impegno disciplinato dall’ambito di applicazione della presente intesa settoriale conformemente all’allegato V dell’accordo.

CAPITOLO IV

RIESAME

7.   Periodo di prova e controllo

a)

Le condizioni e i termini finanziari stabiliti dalla presente intesa settoriali sono applicabili per un periodo di prova di due anni, vale a dire dal 1o luglio 2005 fino al 30 giugno 2007. Durante questo periodo di prova di due anni i partecipanti rivedranno l’operazione della presente intesa settoriale alla luce delle esperienze acquisite.

b)

Al termine del periodo di prova le condizioni e i termini finanziari saranno abrogati a meno che i partecipanti concordino:

di prorogare il periodo di prova, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari, oppure

di confermare le condizioni e i termini finanziari, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari.

c)

Il segretariato presenterà una relazione sull’attuazione di tali condizioni e termini finanziari.

Appendice 1

SETTORI AMMESSI

Le seguenti energie rinnovabili ed i seguenti settori idrici sono ammessi alle condizioni e ai termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale, a condizione che i loro impatti siano valutati conformemente alla raccomandazione OCSE del 2003 sugli approcci comuni all’ambiente e ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (1) (modificata successivamente dai membri del gruppo di lavoro OCSE sui crediti all’esportazione e garanzie di credito (ECG) e concordato dal consiglio OCSE) a partire dal 1o luglio 2005:

a)

energia eolica;

b)

energia geotermica;

c)

energia mareomotrice;

d)

energia delle onde;

e)

energia solare fotovoltaica;

f)

energia termica solare;

g)

energia termica oceanica;

h)

bioenergia: tutte le biomasse sostenibili, gas di discarica, gas da impianti di trattamento delle acque reflue e impianti di energia da biogas. Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall’agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

i)

progetti riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:

infrastrutture per la fornitura di acqua potabile alle famiglie, vale a dire la purificazione dell’acqua al fine di ottenere acqua potabile e la rete di distribuzione (incluso il controllo delle perdite),

impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, vale a dire la raccolta e il trattamento di acque reflue domestiche e industriali, inclusi i processi per il riutilizzo o il riciclaggio dell’acqua e il trattamento dei fanghi direttamente associati a tali attività;

j)

energia idroelettrica.


(1)  È sottinteso che la raccomandazione OCSE è applicabile ugualmente ai progetti che non sono ammessi a queste condizioni e i termini finanziari.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

Le informazioni di cui alla sezione I sotto vanno fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell’accordo (inclusi i suoi allegati). Inoltre, le informazioni indicate nella sezione II vanno fornite, all’occorrenza, in relazione al tipo specifico di notifica.

I.   INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE

a)   Informazioni di base

1.

Paese notificante

2.

Data della notifica

3.

Nome dell’autorità/organismo autore della notifica

4.

Numero di riferimento

5.

Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione se del caso)

6.

Numero della rata (se del caso)

7.

Numero di riferimento della linea di credito (se del caso)

8.

Articoli dell’accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica

9.

Numero di riferimento della notifica di allineamento (se del caso)

10.

Descrizione del sostegno a cui si effettua l’allineamento (se del caso)

b)   Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante

11.

Paese dell’acquirente/mutuatario

12.

Nome dell’acquirente/mutuatario

13.

Ubicazione dell’acquirente/mutuatario

14.

Forma giuridica dell’acquirente/mutuatario

15.

Paese del garante (se del caso)

16.

Nome del garante (se del caso)

17.

Ubicazione del garante (se del caso)

18.

Forma giuridica del garante (se del caso)

c)   Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto

19.

Descrizione dei beni e/o servizi esportati

20.

Descrizione del progetto (se del caso)

21.

Ubicazione del progetto (se del caso)

22.

Data di chiusura della gara (se del caso)

23.

Data di scadenza della linea di credito (se del caso)

24.

Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento del progetto o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:

Categoria

DA

A

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

25.

Valuta dei contratti

d)   Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico del credito all’esportazione

26.

Valore del credito: l’effettivo valore per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento del progetto o di qualsiasi operazione individuale su base volontaria o in base alla scala DSP

27.

Valuta del credito

28.

Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

29.

Costi locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

30.

Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell’articolo 10

31.

Durata del periodo di rimborso

32.

Base del tasso d’interesse

33.

Tasso d’interesse o margine

II.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

a)   Accordo, articolo 14, lettera d), paragrafo 5

1.

Piano di rimborso

2.

Frequenza di rimborso

3.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

4.

Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

5.

Vita ponderata media del periodo di rimborso

6.

Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell’articolo 14, lettere da a) a c)

b)   Accordo, articoli 24 e 28

1.

Classificazione di rischio paese del paese dell’acquirente/mutuatario o dell’istituzione multilaterale/regionale

2.

Durata del periodo di esborso

3.

Percentuale di copertura per il rischio paese

4.

Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)

5.

MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese dell’acquirente/mutuatario senza garanzia di un paese terzo, partecipazione di un’istituzione multilaterale/regionale e/o mitigazione/esclusione del rischio

6.

MPR applicabile

7.

Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)

c)   Accordo, articolo 24, lettera e), primo trattino

1.

Classificazione del rischio paese del paese del garante

2.

Conferma del fatto che la garanzia copre i cinque elementi del rischio paese di cui all’articolo 25, lettera a), per l’intera durata del credito

3.

Indicazione riguardo alla copertura da parte della garanzia dell’intero importo in rischio (capitale e interessi)

4.

Conferma del fatto che il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito

5.

Conferma del fatto che la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese terzo

6.

Indicazione in merito all’eventuale esistenza di qualunque tipo di relazione finanziaria tra il garante e l’acquirente/mutuatario

7.

Qualora esista una relazione tra il garante e l’acquirente/mutuatario:

il tipo di relazione (società controllante-controllata/società controllata-controllante/società appartenenti allo stesso gruppo)

conferma dell’indipendenza giuridica e finanziaria del garante e della sua capacità di ottemperare agli obblighi di pagamento dell’acquirente/mutuatario

conferma del fatto che il garante non è soggetto all’influenza di eventi, norme o interventi del governo nel paese dell’acquirente/mutuatario

d)   Accordo, articolo 28

1.

Tecnica di mitigazione/esclusione del rischio utilizzata

2.

MEF applicato

3.

Indicazione completa dei rischi paese esternalizzati/rimossi o limitati/esclusi nella specifica operazione e spiegazione del modo in cui tale esternalizzazione/rimozione o limitazione/esclusione giustifichi il MEF applicato

e)   Accordo, articoli 46 e 47

1.

Forma di aiuto legato (crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati)

2.

Livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuto legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell’articolo 37

3.

TSD utilizzato per il calcolo dell’agevolazione

4.

Trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione

5.

Restrizioni all’uso delle linee di credito

f)   Allegato II, articolo 11

1.

Piano di rimborso

2.

Frequenza di rimborso

3.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

4.

Costo locale del sostegno: modalità di pagamento e natura del sostegno

5.

Parte del progetto da finanziare (con informazioni separate, se del caso, sulla carica iniziale di combustibile)

6.

Ogni altra informazione pertinente (compresi i riferimenti a casi analoghi)

g)   Allegato IV, articolo 6

1.

Descrizione dettagliata del progetto, incluso il settore specifico di cui all’appendice 1 dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV)

2.

Spiegazione esauriente del motivo che rende necessarie modalità finanziarie speciali

3.

Per quanto riguarda il tasso d’interesse, informazioni sul livello dell’addizionale sul CIRR laddove si applichi l’articolo 4, lettere b) o c), dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione, sulle energie rinnovabili e sui progetti idrici (allegato IV)

h)   Allegato X, articolo 5

1.

Motivazione della messa a disposizione di modalità finanziarie di progetto

2.

Valore del contratto in relazione a contratto completo, porzione dei subappalti ecc.

3.

Descrizione dettagliata del progetto

4.

Tipo di copertura fornita prima del punto di partenza del credito

5.

Percentuale della di copertura per il rischio politico prima del punto di partenza del credito

6.

Percentuale della copertura per il rischio commerciale prima del punto di partenza del credito

7.

Tipo di copertura fornita dopo il punto di partenza del credito

8.

Percentuale della copertura per il rischio politico dopo il punto di partenza del credito

9.

Percentuale della copertura per il rischio commerciale dopo il punto di partenza del credito

10.

Durata del periodo di costruzione (se del caso)

11.

Durata del periodo di esborso

12.

Vita ponderata media del periodo di rimborso

13.

Piano di rimborso

14.

Frequenza di rimborso

15.

Periodo di tempo tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso di capitale

16.

Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito

17.

Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

18.

Altri onorari percepiti dall’ECA, ad esempio commissioni d’impegno (opzionali, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)

19.

Tasso di premio (opzionale, ad eccezione del caso di operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)

20.

Conferma (e se del caso spiegazione) che l’operazione interessa/è caratterizzata da:

un finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell’unità economica costituiscano una garanzia del prestito,

finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti in grado di generare entrate proprie,

adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati,

il flusso di cassa generato dal progetto dev’essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi,

le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto,

un’acquirente/mutuatario non pubblico senza garanzia di rimborso pubblico,

garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi,

rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

i)   Allegato X, articolo 5 per progetti in paesi OCSE ad alto reddito

1.

Importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati

2.

Importo totale del debito sindacato da prestatori privati

3.

Percentuale del debito sindacato fornito dai partecipanti

4.

Conferma che:

in relazione alla partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di un sostegno pubblico di credito all’esportazione, il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito,

il tasso di premio indicato alla voce 19 sopra non svantaggia il finanziamento disponibile dal mercato privato ed è commisurato ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.


(1)  Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP in eccesso di 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP andrebbero notificati come categoria XV + 4.

ALLEGATO VI

CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

La formula per il calcolo dell’MPR applicabile per un credito all’esportazione è la seguente:

MPR = [(a × HOR) + b) × (PC/0,95) × QPF × PCF × (1-MEF)] × BRF

dove:

a e b sono coefficienti relativi alla categoria di rischio paese applicabile

HOR indica il periodo di rischio

PC indica la percentuale di copertura

QPF indica il fattore qualità del prodotto

PCF indica il fattore percentuale di copertura

MEF indica il fattore di mitigazione/esclusione del rischio paese

BRF indica il fattore copertura del rischio acquirente (buyer risk cover factor)

I valori dei coefficienti a e b si evincono dalla tabella seguente:

 

Categoria di rischio paese

0

1

2

3

4

5

6

7

a

n/a

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

b

n/a

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

Il periodo di rischio (HOR) è calcolato come segue:

 

Per piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale)

HOR = (durata del periodo di esborso × 0,5) + durata del periodo di rimborso

 

Per i piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula:

HOR = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25)/0,5

L’uso degli anni o dei mesi quali unità di misura nella formula non ha incidenza sul risultato a condizione che per i periodi di esborso e di rimborso sia usata la stessa unità di misura.

La percentuale di copertura (PC) espressa in valore decimale (ad esempio 95 % equivale a 0,95)

Il fattore qualità del prodotto (QPF) si evince dalla tabella seguente:

 

Categoria di rischio paese

Qualità del prodotto

0

1

2

3

4

5

6

7

inferiore

n/a

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

standard

n/a

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

superiore

n/a

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Il fattore percentuale di copertura (PCF) è determinato nel modo seguente:

 

Per PC <= 0,95, PCF = 1

 

Per PC > 0,95, PCF = 1 + [(PC - 0,95)/0,05)] × coefficiente della percentuale di copertura)

 

Categoria di rischio paese

0

1

2

3

4

5

6

7

coefficiente della percentuale di copertura

n/a

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Il fattore mitigazione/esclusione del rischio paese (MEF) è determinato nel modo seguente:

 

Per i crediti all’esportazione senza mitigazione del rischio paese, MEF = 0

 

Per i crediti all’esportazione con mitigazione del rischio paese, il MEF è determinato secondo i criteri di cui all’allegato VIII.

Il fattore copertura del rischio acquirente (BRF) è determinato nel modo seguente:

 

Quando la copertura per il rischio acquirente è esclusa del tutto, BRF = 0,90

 

Quando la copertura per il rischio acquirente non è esclusa, BRF = 1

ALLEGATO VII

CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE LADDOVE SIANO INTERESSATI UN PAESE TERZO QUALE GARANTE O UN’ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE

OBIETTIVO

Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che governano l’applicazione di una classificazione di rischio paese laddove siano interessati un paese terzo quale garante o un’istituzione multilaterale o regionale, conformemente alle situazioni descritte al primo e al secondo trattino dell’articolo 24, lettera e), dell’accordo.

APPLICAZIONE

Classificazione del rischio paese laddove un paese terzo sia garante

Caso 1:   Garanzia per l’intero importo in rischio

Quando un ente che ha sede al di fuori del paese dell’acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per l’intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

la garanzia copre l’intera durata del credito,

la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,

la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante,

la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell’acquirente/mutuatario,

il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito,

il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede,

se il garante è una società controllata/controllante dell’ente garantito, i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante ed il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente ed sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile.

Caso 2:   Garanzia di importo limitato

Quando un ente con sede fuori del paese dell’acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per una quota limitata dell’importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione del paese del garante può essere applicata esclusivamente quando l’importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 percento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell’acquirente.

Classificazione del rischio paese laddove sia interessata un’istituzione multilaterale o regionale

Caso 1:   Garanzia per l’intero importo in rischio

Quando un’istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per l’intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all’istituzione multilaterale o regionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

la garanzia copre l’intera durata del credito,

la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta,

la garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell’acquirente/mutuatario,

il garante è giuridicamente impegnato per l’intero importo del credito,

i rimborsi sono versati direttamente al creditore.

Caso 2:   Garanzia di importo limitato

Quando un’istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia per una quota limitata dell’importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all’istituzione multilaterale o regionale per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione dell’istituzione multilaterale o regionale può essere applicata esclusivamente quando l’importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 percento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell’acquirente.

Caso 3:   Istituzione multilaterale o regionale quale mutuatario

Quando il mutuatario è un’istituzione multilaterale o regionale classificata, la classificazione del rischio paese applicabile è quella dell’istituzione multilaterale o regionale.

Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali

Possono accedere alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese da 0 a 7 in funzione di una valutazione individuale del rischio e in base alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:

l’istituzione ha indipendenza statutaria e finanziaria,

nessun’attività dell’istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca,

l’istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi,

l’istituzione non è soggetta all’intervento del governo nel paese in cui ha sede,

l’istituzione gode di immunità fiscale, e

esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell’istituzione.

La valutazione tiene anche conto dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempimento attribuibile al rischio paese nel paese in cui l’istituzione ha sede o nel paese di un acquirente/mutuatario, nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.

L’elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso e un partecipante può proporre il riesame della classificazione di un’istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.

ALLEGATO VIII

CRITERI E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE/ESCLUSIONE DEL RISCHIO PAESE NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

OBIETTIVO

Il presente allegato fornisce indicazioni sull’uso delle tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), dell’accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche dell’applicazione di tali tecniche nonché i MEF applicabili.

APPLICAZIONE GENERALE

Per tutte le tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all’articolo 28, lettera b), dell’accordo:

i MEF elencati costituiscono il livello più alto applicabile nelle migliori circostanze e devono essere giustificati caso per caso,

i partecipanti devono accertarsi che le garanzie previste siano escutibili nella loro realtà giuridica e giudiziaria,

gli MPR risultanti dall’uso di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese non devono portare a premi inferiori a quelli proposti sul mercato privato in circostanze analoghe,

quando un’operazione è parallelamente finanziata da altre fonti, la garanzia detenuta in relazione alla copertura pubblica del credito all’esportazione è trattata, almeno, pari passu con le altre fonti che detengono la medesima garanzia.

APPLICAZIONE SPECIFICA

1.   Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)

Definizione:

un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall’atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all’altra parte interessata per divenire efficace. Se, subordinatamente ad un’analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto nelle categorie di paesi a più elevato rischio.

Criteri:

il conto vincolato è collegato ad un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto vincolato sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione,

il conto vincolato è tenuto all’estero, in un paese, diverso da quello dell’acquirente/mutuatario, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (un paese classificato nella categoria 0),

il conto vincolato è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi dell’acquirente/mutuatario o dal paese dell’acquirente/mutuatario,

l’alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo,

l’insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) dell’acquirente/mutuatario che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l’intera durata del credito, esso proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario (di norma paesi classificati nella categoria 0),

l’acquirente/mutuatario conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dall’acquirente/mutuatario né tramite il suo paese),

sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati termini di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l’importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito,

l’acquirente/mutuatario ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione),

le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l’intera vita del credito,

l’apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti,

ll conto vincolato e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l’altro, dei seguenti fattori:

il paese, l’acquirente/mutuatario (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l’intera durata del credito), i clienti,

le strutture giuridiche (ad esempio se il meccanismo è immune dall’influenza dell’acquirente/mutuatario o del suo paese),

la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri,

il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto,

l’importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un’adeguata alimentazione del conto,

la situazione rispetto al Club di Parigi (ad esempio eventuale esenzione),

l’eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento,

il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è aperto il conto,

i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata, e

l’importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all’importo totale del credito.

MEF applicabile

Il massimo MEF applicabile è 0,20, con le seguenti eccezioni:

 

caso specifico 1: il massimo MEF applicabile è 0,40 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

il creditore ha un privilegio sul conto vincolato e sui contratti a lungo termine,

l’acquirente/mutuatario è un ente privato, per più dell’80 percento di proprietà privata,

l’LLCR (Indice del servizio del debito calcolato sulla durata residua del debito) medio è di almeno 2.5:1 oppure il LLCR previsto ha una media di almeno 2.0:1 e l’ADSCR (Indice di servizio annuale del debito) non è mai inferiore ad 1,0 dal punto di partenza del credito (1),

sul conto vincolato sono depositati almeno 12 mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento;

 

caso specifico 2: il massimo MEF applicabile è 0,30 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

l’LLCR medio è pari almeno a 1,75:1 oppure sul conto vincolato sono depositati almeno nove mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento.

2.   Garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security)

Definizione:

garanzie in forma di pegni di primo o di secondo grado all’estero o di cessioni di garanzie detenute all’estero da un azionista dell’acquirente/mutuatario o dall’acquirente/mutuatario stesso, o di deposito in contanti presso un conto estero.

Criteri:

per garanzie si intendono azioni e obbligazioni quotate emesse da enti con sede in un paese con livello di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario e che sono negoziati sulle borse di paesi classificati nella categoria 0,

per contanti si intende un deposito in valute forti di paesi classificati nella categoria 0 o titoli di Stato emessi sempre in valute forti da paesi classificati nella categoria 0,

la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l’intera durata del credito,

il paese in cui è depositata la garanzia rappresenta un rischio migliore del paese dell’acquirente/mutuatario ed è di norma un paese classificato nella categoria 0,

la garanzia è fuori dalla portata e dalla giurisdizione dell’acquirente/mutuatario,

la previsione prudenziale del valore di mercato delle garanzie deve corrispondere lungo tutto il periodo di rimborso all’importo residuo del debito coperto dalla garanzia,

in ogni caso, l’entità del deposito in contanti o il valore prudenziale delle garanzie (destinato a coprire capitale e interessi) devono essere: 1) non inferiori al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP,

la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ossia al materializzarsi del rischio paese nel paese dell’acquirente/mutuatario),

quanto ricavato dalle garanzie o dal deposito in contanti può essere liberamente convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte,

in caso di inadempimento, le garanzie sono direttamente trasferite al creditore o, in caso di deposito in contanti, al creditore è versato direttamente l’appropriato importo.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) delle garanzie o del deposito in contanti, ad esempio rispetto alla probabilità di escussione di questa garanzia nel caso di debitori pubblici,

il previsto valore delle garanzie e la probabilità di escussione in funzione dell’ente, del settore e del paese da cui provengono,

il contesto giuridico.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve:

riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l’altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all’escussione della garanzia,

essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l’altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

Il valore della garanzia in contanti sarà preso a non più dell’80 percento e il valore delle azioni o delle obbligazioni a non più del 35 percento della loro valutazione prudenziale.

3.   Garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security)

Definizione:

garanzia in forma di ipoteche di primo grado su beni (immobili) ubicati all’estero.

criteri:

la garanzia è incondizionata e irrevocabile per l’intera durata del credito,

i beni reali hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale e rappresentano per il proprietario una consistente quota di partecipazione azionaria. Questo valore previsto corrisponde per l’intera durata del periodo di rimborso all’importo residuo del debito dell’acquirente/mutuatario,

la garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ad esempio al materializzarsi del rischio paese nel paese dell’acquirente/mutuatario),

il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte,

in caso di inadempimento, un adeguato ricavato è versato o assegnato direttamente al creditore,

il paese in cui la garanzia può essere escussa rappresenta una categoria di rischio migliore rispetto al paese dell’acquirente/mutuatario, ossia è di norma catalogata nelle categorie di rischio migliore.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) dei beni reali ad esempio rispetto alla probabilità dell’escussione di questa garanzia nel caso di proprietà pubblica,

la natura dei beni reali (ad esempio settore) che può incidere sulla persistenza del loro valore e sulla probabilità di escussione,

il contesto giuridico.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve:

riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l’altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all’escussione della garanzia, e

essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l’altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

La differenza che intercorre tra l’MPR ricavato con l’applicazione di questa tecnica e l’MPR che si applicherebbe senza mitigazioni non deve essere maggiore del 15 percento della differenza che intercorre tra l’MPR che si applicherebbe senza mitigazioni e l’MPR che risulterebbe dall’applicazione della classificazione di rischio paese relativa al paese in cui è ubicato il bene.

Vi è un’incidenza sulla fissazione dei premi quando:

la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un’incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dal capitale garantito/l’importo di capitale del credito,

la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base non uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un’incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dall’applicazione del concetto di vita media ponderata.

4.   Garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing)

Definizione:

garanzia in forma di locazione all’estero o ipoteca di primo grado su beni mobili che non è:

1)

utilizzata per rendere accettabili i rischi paese (es.: per paesi in categorie ad elevato rischio); né

2)

prevalentemente inerente ai rischi acquirente/mutuatario o locatore.

Criteri:

i beni sono generalmente direttamente connessi all’operazione,

i beni sono identificabili e mobili o portatili e possono essere, tanto fisicamente e quanto giuridicamente, recuperati/sequestrati dal creditore, dal suo agente o dalla persona da lui nominata fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario,

la garanzia è irrevocabile e incondizionata per l’intera durata del credito,

i beni hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale che corrisponde per tutta la durata del periodo di rimborso all’importo del debito residuo,

la garanzia è registrata all’estero in una giurisdizione accettabile,

i beni possono essere liberamente venduti e offrono opportunità di utilizzazione al di fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o del locatario,

il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un’altra valuta forte,

in caso di escussione della garanzia, il ricavato è versato direttamente al creditore.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica, in primo luogo, a beni come ad esempio aeromobili, navi e piattaforme petrolifere, destinati principalmente ad essere utilizzati fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario. Essa può tuttavia applicarsi a tutti i paesi, acquirenti/mutuatari, settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:

la natura dei beni che può incidere sulla loro piena mobilità, la possibilità di recuperare tali beni fuori del paese dell’acquirente/mutuatario o locatario e il loro valore commerciale di mercato previsto,

i costi che comportano il sequestro, il trasporto, la rimessa a nuovo e la rivendita dei beni, nonché gli interessi che maturano fino alla rivendita,

la possibilità di sequestrare i beni nei paesi che presentano i livelli di rischio più bassi e che presentano un’adeguata realtà giuridica.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare:

deve riflettere il grado della potenziale mitigazione del rischio paese che dipende, tra l’altro, dal persistere del valore dei beni, nonché dalle eventuali incertezze in merito alla possibilità di recuperarli in un contesto internazionale,

deve essere valutato caso per caso, e

non deve essere superiore a 0,10 oppure a 0,20 nel caso degli aeromobili.

Nel caso in cui la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l’intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 percento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l’operazione sia superiore a 50 milioni di DSP, il MEF è calcolato su una base che rifletta l’importo della garanzia rispetto al capitale garantito/l’importo di capitale del credito.

5.   Cofinanziamenti con istituti finanziari internazionali (IFI)

Definizione:

il credito all’esportazione (assicurazione/garanzia/prestito) è cofinanziato con un IFI classificato dai partecipanti ai fini del premio.

Criteri:

l’IFI beneficia di una posizione di creditore preferenziale,

l’IFI ha valutato il progetto e i suoi aspetti tecnici, economici e finanziari, nonché la situazione relativa al rischio paese,

si ritiene che l’IFI seguirà l’esecuzione e il rimborso del progetto.

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

la tecnica si applica a tutti i paesi/acquirenti/mutuatari e ai settori in cui l’IFI, in virtù della sua posizione e della politica seguita, può intervenire, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l’altro, se, riguardo al progetto:

tra il partecipante e l’IFI si è stabilito un buon livello di collaborazione nella fase di valutazione e di avvio del progetto e del relativo finanziamento,

il partecipante ha ottenuto dall’IFI il beneficio delle clausole di pari passu e di cross default per l’intero importo e l’intera durata del credito,

le clausole e la collaborazione tra il partecipante e l’IFI si applicano anche nel caso in cui i calendari delle scadenze dei due crediti non procedano parallelamente, e

le stesse disposizioni dell’IFI si applicano a qualunque offerta concorrente di un partecipante.

MEF applicabile

Il massimo MEF applicabile non deve essere superiore a 0,05.

6.   Finanziamento in valuta locale

Definizione:

contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L’onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.

Criteri:

il pagamento degli impegni delle ECA e il pagamento dei sinistri o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale,

l’ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento,

in situazioni normali non sarà necessario convertire i depositi in valuta locale in valuta forte,

il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito,

se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio,

le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull’obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale,

in caso di inadempimento con pagamento di indennizzo in valuta locale, il valore dell’indennizzo è tradotto, come esplicitamente stabilito nell’accordo di prestito, in un importo equivalente in valuta forte. Il recupero delle somme corrisposte a titolo d’indennizzo è effettuato in valuta locale per un controvalore del valore dell’indennizzo espresso in valuta forte al momento del pagamento,

la responsabilità della conversione dei rimborsi effettuati in valuta locale dall’acquirente/mutuatario spetta alla parte assicurata che sopporta anche il rischio di un’eventuale svalutazione o apprezzamento delle somme ricevute in valuta locale. (Se un finanziatore diretto può essere esposto direttamente alle fluttuazioni valutarie, tale esposizione non riguarda i rischi paese né i rischi acquirente/mutuatario).

Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un’economia sana. L’ECA del Partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l’ECA ha contratto l’impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio);

anche dopo la trasposizione dell’importo di un inadempimento (non dell’intero valore del prestito) nell’equivalente importo in valuta forte, al mutuatario resta un obbligo in valuta locale, benché di valore «aperto», rispetto al corrispondente valore in valuta forte dell’importo oggetto dell’inadempimento. Il pagamento in moneta locale dal parte del mutuatario del suo debito ancora scoperto deve essere equivalente al valore in valuta forte dell’indennizzo al momento in cui l’indennizzo è stato pagato.

MEF applicabile

Lo specifico MEF da applicare deve essere determinato caso per caso, ma se i primi tre rischi paese sono esplicitamente esclusi, il MEF massimo è di 0,50. Se il rischio è solo mitigato, quindi non esplicitamente escluso, il MEF massimo è 0,35.

7.   Assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata

8.   Debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano

L’uso delle tecniche 7 e 8 del presente allegato sarà oggetto di ulteriori discussioni tra i Partecipanti.


(1)  Il calcolo dei due indici è effettuato conformemente alle convenzioni applicate di norma dai finanziatori internazionali, in osservanza del principio della prudenza, per definire, dopo tutti gli accertamenti tecnici ed economici del caso, un profilo concordato di prestito al momento o nell’imminenza della conclusione dell’accordo di finanziamento.

ALLEGATO IX

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DI SVILUPPO

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITà DI SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI CREDITI DI AIUTO

Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988,

negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987, e

nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)

Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

(Specificare il documento politico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell’insufficiente priorità data allo sviluppo?

Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

a)

aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38);

b)

aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22);

c)

aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all’utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).

a)

Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44).

b)

Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57).

c)

Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà prescelta? (Per le definizioni, cfr. principi elencati nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l’APS).

a)

Gara d’appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d’appalto internazionali efficienti).

b)

Gara d’appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV).

c)

Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63)?

ALLEGATO X

TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Ambito d’applicazione

a)

Il presente allegato stabilisce i termini e le condizioni che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di cui all’appendice 1.

b)

Qualora non esista una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell’accordo.

CAPITOLO II

TERMINI E CONDIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI

2.   Periodo di rimborso massimo

Il periodo massimo di rimborso è di quattordici anni, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all’esportazione comprenda oltre il 35 percento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove il periodo massimo di rimborso è di dieci anni.

3.   Rimborso del capitale e pagamento degli interessi

Il capitale di un credito all’esportazione può essere rimborsato in rate non uguali e il capitale e gli interessi possono essere rimborsati con frequenza inferiore alle rate semestrali, alle seguenti condizioni:

a)

nessuna singola rata o serie di rate di rimborso di capitale versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 percento dell’importo del capitale del credito;

b)

il primo rimborso di capitale è versato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito; almeno il due percento del capitale del credito sarà rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito;

c)

gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai dodici mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

d)

la vita ponderata media del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi, ad eccezione dei casi in cui il sostegno pubblico fornito da parte dei partecipanti mediante credito all’esportazione comprenda oltre il 35 percento della sindacazione per un progetto in un paese OCSE ad alto reddito, dove la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a cinque anni e tre mesi;

e)

il partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all’articolo 5 del presente allegato.

4.   Tassi d’interesse minimi fissi

Se i partecipanti concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso:

a)

per termini di rimborso fino a 12 anni inclusi, i partecipanti devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) costruito conformemente all’articolo 20 dell’accordo;

b)

per termini di rimborso superiori a 12 anni si applica un’addizionale di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute.

CAPITOLO III

PROCEDURE

5.   Previa notifica per le operazioni di finanziamento di progetti

Un partecipante deve notificare a tutti i partecipanti l’intenzione di fornire un sostegno conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di emettere un impegno. La notifica deve essere fornita conformemente all’allegato V dell’accordo. Se un partecipante richiede una spiegazione dei termini e delle condizioni che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante notificante attende un periodo ulteriore di dieci giorni di calendario prime di emettere un impegno.

Appendice 1

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

I.   Criteri di base

L’operazione interessa/è caratterizzata da:

a)

il finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell’unità economica costituiscano una garanzia del prestito;

b)

il finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie;

c)

l’adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati;

d)

il flusso di cassa generato dal progetto dev’essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi;

e)

le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto;

f)

un acquirente/mutuatario non governativo senza garanzie governative di rimborso (ad esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad esempio i contratti di acquisto);

g)

garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi;

h)

rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

II.   Ulteriori criteri per le operazioni di finanziamento di progetti in paesi OCSE ad alto reddito

L’operazione interessa/è caratterizzata da:

a)

la partecipazione in una sindacazione del prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico mediante un credito all’esportazione e:

1)

il partecipante è un partner minoritario e beneficia della clausola di pari passu per tutta la vita del prestito e;

2)

il sostegno pubblico fornito dai partecipanti mediante credito all’esportazione corrisponde a meno del 50 percento della sindacazione;

b)

tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti chiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

ALLEGATO XI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

impegni: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l’intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all’acquirente, al mutuatario, all’esportatore o all’istituzione finanziaria;

b)

linea comune: un’intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell’accordo unicamente per l’operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune;

c)

livello di concessionalità degli aiuti legati: nel caso dei doni il livello di concessionalità è pari al 100 percento; nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito;

d)

valore del contratto di esportazione: l’importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell’acquirente per i beni e/o servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso. Nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi;

e)

impegno definitivo: per un’operazione di credito (singola operazione o linea di credito), l’impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni finanziarie precise e complete;

f)

interventi sul tasso d’interesse: accordi tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consentono di fornire finanziamenti all’esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR;

g)

linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all’esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto;

h)

spese locali: le spese sostenute nel paese dell’acquirente per beni e servizi necessari per l’esecuzione del contratto dell’esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell’esportatore. È esclusa la commissione pagabile all’agente dell’esportatore nel paese acquirente;

i)

copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all’esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico;

j)

periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l’ultima rata di rimborso del capitale;

k)

punto di partenza del credito:

1)

parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso delle parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell’acquirente oppure, per i servizi, la data di presentazione delle fatture al cliente o l’accettazione dei servizi da parte del cliente:

2)

beni semi strumentali inclusi servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in procedimenti industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semi strumentali, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell’acquirente oppure - se l’esportatore è responsabile dell’accettazione provvisoria - alla data dell’accettazione provvisoria oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture o all’accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell’accettazione provvisoria;

3)

beni strumentali e servizi su progetti -macchinari o attrezzature di alto valore unitario destinati a procedimenti industriali o ad uso commerciale:

nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l’acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l’acquirente prende possesso dei beni,

in caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti completi, quando il fornitore non è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l’acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l’attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,

se l’esportatore è responsabile dell’accettazione provvisoria, allora il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell’accettazione provvisoria,

per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell’accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell’accettazione provvisoria;

4)

impianti o stabilimenti completi — unità produttive complete di valore elevato che richiedono l’impiego di beni strumentali:

in caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l’acquirente prende possesso effettivo di tutta l’attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,

nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata,

nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l’installazione o la costruzione ed è stato fatto un preliminare collaudo per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che l’impianto o la costruzione venga consegnato all’acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (ad esempio la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale),

quando il contratto prevede l’esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data più avanzata del punto di partenza del credito corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte, oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto, non per la totalità, ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all’insieme del progetto,

per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell’accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell’accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell’accettazione provvisoria:

l)

aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all’acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, doni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di concessionalità superiore allo zero percento.

Tale definizione si applica sia che il «legame» sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all’articolo 31 dell’accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame;

m)

aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o doni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese;

n)

vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. Esso è calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato dalla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.


DIRETTIVE

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/113


DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (3), fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un’estremità all’altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l’impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

(2)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, da un lato, e delle direttive del Consiglio 73/239/CEE (4) e 92/49/CEE (5), e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE (6), 2002/83/CE (7), 2004/39/CE (8), 2005/68/CE (9), 2006/48/CE (10), 2006/49/CE (11), 2009/65/CE (12), 2009/138/CE (13) e 2011/61/UE (14), dall’altro, per consentire un’adeguata vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e bancari, anche quando fanno parte di una struttura di partecipazione finanziaria mista.

(3)

Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell’Unione secondo l’entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) (ABE), dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (AEAP) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (AESFEM) conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l’esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.

(4)

Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall’attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della direttiva 2002/87/CE e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all’interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.

(5)

Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle compagnie di assicurazione e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall’ABE, dall’AEAP, dall’AESFEM (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.

(6)

Per garantire un’efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.

(7)

La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l’Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.

(8)

Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla direttiva 2002/87/CE appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l’unico elemento per l’identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un’esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.

(9)

Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell’attuale crisi, in quanto i regimi stabiliti dalle pertinenti direttive le hanno costrette a scegliere tra la vigilanza settoriale specifica e la vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati finanziari, occorre disciplinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.

(10)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 98/78/CE. La direttiva 98/78/CE dovrebbe essere pertanto modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al fine di garantire una vigilanza coerente e tempestiva, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall’imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE, che andrebbe agli stessi effetti modificata.

(11)

Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilire l’opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell’Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell’Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovrebbero poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale. Occorre tenere conto delle esperienze acquisite nelle precedenti prove di stress a livello dell’Unione. Le prove di stress dovrebbero, ad esempio, tenere conto dei rischi di liquidità e solvibilità dei conglomerati finanziari.

(12)

La Commissione dovrebbe ulteriormente sviluppare un sistema di vigilanza dei conglomerati finanziari coerente e organico. L’imminente revisione completa della direttiva 2002/87/CE dovrebbe riguardare le imprese non regolamentate, in particolare le società veicolo, e sviluppare un’applicazione basata sul rischio delle esenzioni a disposizione delle autorità di vigilanza per determinare cosa si intenda per conglomerato finanziario, limitando nel contempo l’utilizzo di tali esenzioni. Tenendo conto delle direttive settoriali, la revisione dovrebbe inoltre considerare i conglomerati finanziari di importanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili. Tali conglomerati dovrebbero essere identificati per analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di proporre un’azione normativa in questo ambito.

(13)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 2006/48/CE. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.

(14)

Il ripristino dei poteri al livello della società di partecipazione finanziaria mista implica che talune disposizioni delle direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE o 2009/138/CE si applichino simultaneamente a tale livello. Queste disposizioni possono essere equivalenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli elementi qualitativi delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Ad esempio, le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE prevedono identici requisiti di competenza e onorabilità per la gestione delle società di partecipazione. Per evitare sovrapposizioni tra tali disposizioni e assicurare l’efficacia della vigilanza sul livello più elevato, le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di applicare una determinata disposizione soltanto una volta, rispettando nel contempo la disposizione equivalente in tutte le altre direttive applicabili. In mancanza di una formulazione identica, due disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti se sono simili nella sostanza, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Nel valutare l’equivalenza, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare, nell’ambito dei collegi, se, con riferimento a ogni direttiva applicabile, l’ambito di applicazione sia coperto e gli obiettivi siano raggiunti, senza abbassare gli standard di vigilanza. Le valutazioni di equivalenza dovrebbero poter evolvere in base alle modifiche dei regimi e delle prassi di vigilanza e dovrebbero essere pertanto oggetto di una procedura aperta ed evolutiva. Tale procedura dovrebbe consentire soluzioni caso per caso, in modo da tenere conto di tutte le pertinenti caratteristiche di un determinato gruppo. È necessaria un’appropriata cooperazione in materia di vigilanza per assicurare la coerenza all’interno del quadro di vigilanza per un determinato gruppo e ottenere parità di condizioni tra tutti i conglomerati finanziari all’interno dell’Unione. A tale fine, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero elaborare orientamenti finalizzati alla convergenza delle valutazioni di equivalenza e adoperarsi per l’emanazione di norme tecniche vincolanti.

(15)

Al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche tecniche della direttiva 2002/87/CE relative alle definizioni, all’adeguamento della terminologia e ai metodi di calcolo stabiliti dalla stessa direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

È pertanto opportuno modificare le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)   società di partecipazione assicurativa mista: un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di un paese terzo, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione;»

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«m)   società di partecipazione finanziaria mista: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista

1.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione pertinente della direttiva 2002/87/CE.

2.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3.   L’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (ABE), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione dei suddetti orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’esercizio della vigilanza supplementare di cui all’articolo 2 non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.»;

5)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

1.   Nel caso di cui all’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l’applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all’allegato II. Sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2.   Se, in base al calcolo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa o rischia di esserlo, esse adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;

7)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (21), all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE (22), all’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE (23), all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE (24), all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (25), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE (26) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE (27) e che appartengano a un conglomerato finanziario.

La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

2)   “impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;

3)   “impresa di investimento”: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (28), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;

4)   “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

5)   “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

5 bis)   “gestore di fondi di investimento alternativi”: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

6)   “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

7)   “norme settoriali”: la normativa dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare le direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;

8)   “settore finanziario”: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

a)un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente settore bancario);b)un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente settore assicurativo);c)un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente settore dei servizi di investimento);

9)   “impresa madre”: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (29), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;

10)   “impresa figlia”: un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;

11)   “partecipazione”: una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (30), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

12)   “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

12 bis)   “controllo”: relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

13)   “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

14)   “conglomerato finanziario”: un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:

a)qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:

i)

tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

ii)

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii)

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero

b)qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:

i)

le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;

ii)

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii)

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;

15)   “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

16)   “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

17)   “autorità competenti rilevanti”:

a)

le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;

b)

il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);

c)

altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

18)   “operazioni intragruppo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

19)   “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.

2.   Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

3.   Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

3 bis.   Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all’articolo 6, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione.»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) (AEAP) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.

9.   Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall’applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,

un’autorità competente la quale sia del parere che un’impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell’articolo 2, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all’articolo 18.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.»;

5)

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:

a)

un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;

b)

un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

c)

un’impresa di investimento;

d)

una società di partecipazione finanziaria mista.

4.   Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

7)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione dell’articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d’applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell’articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l’esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 ter

Prove di stress

1.   Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.

2.   Ai fini delle prove di stress a livello dell’Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (34), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

10)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

a)

al punto ii), il primo comma è sostituito dal seguente:

«ii)

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;»

b)

il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;»

11)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell’Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l’esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell’Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.»;

12)

all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

13)

all’articolo 12 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Orientamenti comuni

1.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell’autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.

2.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all’azione di vigilanza di ricomprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.»;

15)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Imprese madri in un paese terzo»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un’adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l’obiettivo di vigilanza supplementare fissato della presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.»;

16)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l’articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;

17)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

18)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 quater riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

a)

formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;

b)

adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

c)

definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;

19)

all’articolo 21, i paragrafi 2, 3 e 5 sono soppressi;

20)

l’articolo 21 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’articolo 6, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Al fine di garantire un’applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell’allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell’allegato II.

Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro due anni dall’adozione di norme tecniche di attuazione conformemente al paragrafo 2 bis, gli Stati membri impongono un formato uniforme, determinano la frequenza e le date per la notifica dei calcoli di cui al presente articolo.»;

21)

al capo III sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 ter

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 12 ter e all’articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all’articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 quater

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all’articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

22)

all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:

a)

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c)

nell’ambito della procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.»;

23)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gestori di fondi di investimento alternativi

1.   In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

a)

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c)

nella procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d’investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell’inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).»;

24)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’articolo 39 e gli articoli da 124 a 143 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nell’Unione.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

i punti da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14)   “ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”: un ente creditizio che ha come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o detiene una partecipazione in detti enti e non è a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15)   “società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

16)   “ente creditizio impresa madre nell’UE”: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;

17)   “società di partecipazione finanziaria madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;

17 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;»

b)

è inserito il punto seguente:

«19 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista”: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

c)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)   “autorità di vigilanza su base consolidata”: l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE;»

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione è notificata all’ABE. La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco, che l’ABE pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito web. L’autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all’ABE tutte le informazioni concernenti il gruppo bancario in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;

4)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

enti creditizi stabiliti in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nell’Unione.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nell’Unione e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in un paese terzo, o detengono una partecipazione in tali enti;»

5)

all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l’impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza applicabile agli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 1.»;

6)

all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatti salvi gli articoli 68, 69 e 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all’ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.»;

7)

all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o di tale società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni significative di società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate nell’allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 72 bis

1.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della direttiva 2002/87/CE.

2.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d’intesa con l’autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) (AEAP) delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione, da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione degli orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

9)

all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l’impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione stabilita in un paese terzo un ente creditizio, un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.»;

10)

all’articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;»

11)

l’articolo 84 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo IRB su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all’allegato VII, parte 4, siano rispettati dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Qualora il metodo IRB debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.»;

12)

all’articolo 89, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali oppure un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 80, paragrafo 8;»

13)

all’articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato a essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell’allegato X, parte 3.

4.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell’allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»;

14)

all’articolo 122 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.»;

15)

all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l’impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l’autorizzazione di cui all’articolo 6.»;

16)

l’articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

1.   Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell’ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.   Quando più enti creditizi autorizzati nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l’ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE.

3.   In casi particolari, in cui l’applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell’importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un’altra autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata. Prima di concordare su tale deroga, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi, a seconda dei casi, all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE ovvero all’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4.   Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;

17)

l’articolo 127 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l’articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere le informazioni di cui all’articolo 137 alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.»;

18)

l’articolo 129 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva, l’autorità competente preposta all’esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE esegue i compiti seguenti:»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Quando una domanda per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui rispettivamente all’articolo 84, paragrafo 1, all’articolo 87, paragrafo 9, e all’articolo 105, nonché all’allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull’applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l’adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.»;

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iii)

il nono comma è sostituito dal seguente:

«La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un’autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2. In quest’ultimo caso, l’aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente che ha presentato la richiesta.»;

19)

all’articolo 131 bis, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza:

a)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE;

b)

le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis;

c)

le banche centrali ove opportuno; e

d)

le autorità competenti di paesi terzi se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 44 a 52.»;

20)

all’articolo 132, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE ed enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell’importanza di dette filiazioni all’interno del sistema finanziario di tali Stati membri.»;

b)

al sesto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, nonché identificazione delle autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

21)

l’articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l’onorabilità e l’esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.»;

22)

all’articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.»;

23)

l’articolo 140 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura di autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell’attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 71, paragrafo 2. L’elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’ABE e alla Commissione.»;

24)

gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 141

Qualora, nell’applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un’impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all’articolo 137 o una filiazione di cui all’articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell’altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell’ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero a un revisore o a un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nello stesso Stato membro ove si trova l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.»;

25)

l’articolo 143 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un ente creditizio la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto a una vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall’autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l’esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.»;

b)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.»;

26)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 146 bis

Gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi rendano pubbliche annualmente, a livello di gruppo bancario, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa.»;

27)

l’allegato X è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

all’articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

“società di partecipazione assicurativa”, un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g)

“società di partecipazione assicurativa mista”, un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

h)

“società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.»;

2)

all’articolo 213, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:

a)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;

c)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’articolo 265.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione è essa stessa o è un’impresa partecipata di un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

4.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.

5.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

6.   L’autorità di vigilanza del gruppo informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) (ABE) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall’adozione di tali orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

3)

all’articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all’articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l’articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.»;

4)

all’articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di un’altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione.

2.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione di cui al paragrafo 1 è un’impresa figlia di un’impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.»;

5)

all’articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione di cui all’articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.»;

6)

l’articolo 219 è sostituito dal seguente:

«Articolo 219

Frequenza del calcolo

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all’anno dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.

2.   L’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’autorità di vigilanza del gruppo.

Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.»;

7)

l’articolo 226 è sostituito dal seguente:

«Articolo 226

Società di partecipazione assicurativa intermedie

1.   Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata, in un’impresa di assicurazione di un paese terzo o in un’impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2.   Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all’articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.»;

8)

all’articolo 231, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

9)

all’articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 231.»;

10)

al titolo III, capo II, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

11)

l’articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Articolo 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

1.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

2.   Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.»;

12)

l’articolo 243 è sostituito dal seguente:

«Articolo 243

Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.»;

13)

all’articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;

14)

all’articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell’ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un’impresa del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;

15)

all’articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli Stati membri impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall’articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all’articolo 230, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all’autorità di vigilanza del gruppo un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l’accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all’articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.»;

16)

all’articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza seguente:

i)

se l’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii)

se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;

iii)

se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;

iv)

se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o

v)

se il gruppo non ha un’impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.»;

17)

all’articolo 249, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all’AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 51, paragrafo 1, e dell’articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;

18)

all’articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

2.   Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, presentare un’unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

a)

le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;

b)

le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.

Prima di concedere l’accordo conformemente al primo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.»;

19)

l’articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Articolo 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

L’articolo 42 si applica mutatis mutandis.»;

20)

all’articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:

a)

dall’autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;

b)

dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»;

21)

l’articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Articolo 262

Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza

1.   Se la verifica effettuata in conformità dell’articolo 260 dimostra che non vi è vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, a eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l’impresa madre è considerata come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:

a)

il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;

b)

il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 227, qualora si tratti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2.   Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell’Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.»;

22)

all’articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se l’impresa madre di cui all’articolo 260 è essa stessa un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all’articolo 260 soltanto a livello dell’impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell’articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un’impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.»

Articolo 5

Revisione

La Commissione sottopone a revisione integrale la direttiva 2002/87/CE, compresi gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa. A seguito di tale revisione, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che verta in particolare sull’ambito di applicazione di tale direttiva, esaminandone altresì un eventuale ampliamento mediante revisione dell’articolo 3, e sull’applicazione di tale direttiva alle imprese non regolamentate, in particolare alle società veicolo. La relazione riguarda anche i criteri di identificazione dei conglomerati finanziari di proprietà di ampi gruppi non finanziari, l’insieme delle cui attività nel settore bancario, nel settore assicurativo e nel settore dei servizi di investimento è di fatto rilevante nel mercato interno dei servizi finanziari.

La Commissione valuta, inoltre, se le AEV debbano elaborare, tramite il comitato congiunto, orientamenti per la valutazione di tale rilevanza di fatto.

Nello stesso contesto, la relazione riguarda i conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili, e che sono da individuare in analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Tale relazione esamina inoltre la possibilità di introdurre prove di stress obbligatorie. La relazione è seguita, se necessario, dalle opportune proposte legislative.

Articolo 6

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 della presente direttiva entro il 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 4 della presente direttiva dal 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore entro il 22 luglio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, paragrafo 23, della presente direttiva, nonché all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni modificano l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafi 4, 5 bis e 16, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori dei fondi di investimento alternativi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

4.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente articolo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(3)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(4)  Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

(5)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1).

(6)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(11)  Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(16)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(17)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(18)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(19)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(20)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.»;

(21)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(22)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(23)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(24)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(25)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(26)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(27)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(28)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(29)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(30)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.»;

(31)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(32)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(33)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(34)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(35)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(36)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(37)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(38)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(39)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati:

A)

l’allegato I è così modificato:

1)

al punto 2.1:

a)

al quarto comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano entrambe considerate ai fini del calcolo.»;

b)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall’obbligo di calcolare la solvibilità corretta l’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero da un’altra società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorità competente di quest’altro Stato membro.»;

2)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.   Società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata o in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e soggetta alle condizioni di cui all’articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 27 della direttiva 2002/83/CE o all’articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»

B)

l’allegato II è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un’impresa di assicurazione o di un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.»;

3)

al punto 2, il secondo e il terzo trattino e il comma successivo al terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,

che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l’esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Qualora società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa, nella società di partecipazione finanziaria mista o nell’impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell’ultima impresa madre cui fa capo l’impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un’impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo.»;

4)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista o di impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell’allegato I.

L’analogia consiste nell’applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell’allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,

un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell’allegato I, se si tratta di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,

le stesse condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all’articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»


ALLEGATO II

Nell’allegato I della direttiva 2002/87/CE, al punto «II. Metodi di calcolo», il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti dal seguente:

«Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.»


ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, allegato X, parte 3, sezione 3, il punto 30 è sostituito dal seguente:

«30.

Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione sia utilizzato dall’ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.»