ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.319.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
2 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/780/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantecados de Estepa (IGP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]

41

 

*

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

43

 

*

Regolamento (UE) n. 1252/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VII per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1253/2011 della Commissione, del 1o dicembre 2011, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di cereali provenienti dai paesi terzi

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1254/2011 della Commissione, del 1o dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/781/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

51

 

*

Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC

56

 

*

Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

71

 

 

2011/784/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa all'aiuto di Stato C 39/09 (ex N 385/09) — Lettonia — Finanziamento pubblico di infrastrutture portuali nel porto di Ventspils [notificata con il numero C(2011) 6043]  ( 1 )

92

 

 

2011/785/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica la decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2011) 7382]  ( 1 )

102

 

 

2011/786/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

106

 

 

2011/787/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto [notificata con il numero C(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 2011, che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2011/18)

116

 

 

2011/789/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 16 novembre 2011, recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2011/20)

117

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2011/780/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3)

Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.

(4)

È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(5)

Dato che il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 (3), che è integrato nell’accordo, il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

L’allegato XIII dell’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

L’Unione dovrebbe pertanto adottare nel Comitato misto SEE la posizione di cui all’accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica prevista dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

K. SZUMILAS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del … (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CEE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3)

Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.

(4)

È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(5)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. … che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

«Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda, tra l’altro, il potere di imporre multe o sanzioni nel settore della sicurezza aerea. L’integrazione del presente regolamento non pregiudica le soluzioni istituzionali che potrebbero essere prese per i futuri atti che conferiscono poteri di imporre sanzioni».

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. …

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] e 66r [direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

2)

al punto 68a (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

3)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente:

«32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Se non altrimenti stipulato in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, va inteso che i termini «Stato/i membro/i» contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1.

b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste, qualora sia necessario, l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. L’Agenzia e l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, collaborano e si scambiano informazioni, qualora sia necessario.

c)

Nessun elemento del presente regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all’Agenzia il potere di agire a nome degli Stati EFTA nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarli ad adempiere agli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi.

d)

L’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o uno Stato EFTA»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per gli Stati EFTA. A loro volta gli Stati EFTA cercano di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»

e)

All’articolo 14, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 4, lettera d) del Protocollo I dell’accordo SEE, quando la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si scambiano informazioni su una decisione presa conformemente al presente paragrafo, la Commissione comunica l’informazione ricevuta dall’Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri UE e l’Autorità di vigilanza EFTA comunica l’informazione ricevuta dalla Commissione agli Stati EFTA.»

f)

All’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.»

g)

All’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

«L’Agenzia assiste anche l’Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno, se tali misure e compiti rientrano fra le competenze dell’Autorità in virtù dell’accordo.»

h)

All’articolo 17, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«nel settore di sua competenza, assolve, a nome delle parti contraenti, le funzioni e i compiti loro attribuite dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono tali funzioni e compiti soltanto se previsto nel presente regolamento.»

i)

La prima frase dell’articolo 20 è sostituita dal testo seguente:

«Con riferimento ai prodotti, parti e pertinenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all’approvazione del progetto. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono soltanto le funzioni e i compiti loro attribuiti ai sensi del presente regolamento.»

j)

L’articolo 24 è così modificato:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«L’Agenzia riferisce all’Autorità di vigilanza EFTA in merito alle ispezioni in materia di standardizzazione in uno Stato EFTA.»

ii)

Al paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia è consultata dall’Autorità di vigilanza EFTA.»

k)

All’articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

«Il potere di imporre multe o sanzioni alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato è conferito all’Autorità di vigilanza EFTA se tali persone o imprese sono stabilite in uno Stato EFTA.»

l)

All’articolo 25, paragrafo 4, le parole «La Corte di giustizia delle Comunità europee» sono sostituite da «La Corte EFTA» e le parole «la Commissione» da «l’Autorità di vigilanza EFTA» per quanto riguarda gli Stati EFTA.

m)

All’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»

n)

All’articolo 30 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.»

o)

All’articolo 32, paragrafo 1, dopo la parola «Comunità» sono inserite le seguenti parole:

«in islandese e in norvegese.»

p)

Dopo l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c) è inserito quanto segue:

«ca)

la relazione annuale generale e il programma di lavoro dell’Agenzia, di cui alle lettere b) e c) rispettivamente, sono trasmessi all’Autorità di vigilanza EFTA.»

q)

All’articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto;».

r)

All’articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso, come membri o anche come presidenti. La Commissione, nel redigere l’elenco delle persone di cui al paragrafo 3, prende in considerazione anche persone idonee aventi la cittadinanza degli Stati EFTA.»

s)

All’articolo 54, paragrafo 1, alla fine è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento dei compiti succitati.»

t)

nella prima frase dell’articolo 58, paragrafo 3, dopo la parola «trattato» sono inserite le seguenti parole:

«o in islandese o in norvegese».

u)

All’articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

«12.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo della Comunità di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine, le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo si applicano mutatis mutandis.»

v)

All’articolo 65 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«8.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della UE, ad eccezione del diritto di voto.

9.   Qualora, in mancanza di accordo tra la Commissione e il comitato, il Consiglio adotti una decisione relativa alla materia di cui trattasi, gli Stati EFTA possono sollevare la questione a livello di Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo.»

w)

Ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adeguamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi dell’Unione che conferiscono poteri all’Agenzia e che sono stati integrati nell’accordo.»


REGOLAMENTI

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1244/2011 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 1

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Mohammad Al-Jleilati

Data di nascita: 1945, luogo di nascita: Damasco

Ministro delle finanze. Responsabile dell'economia siriana

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Data di nascita: 1956, luogo di nascita: Aleppo

Ministro dell'economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

3.

Tenente generale Fahid Al-Jassim

 

Capo di stato maggiore. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

4.

Maggiore generale Ibrahim Al-Hassan

 

Sottocapo di stato maggiore. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

5.

Brigadiere Khalil Zghraybih

 

14a divisione. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

6.

Brigadiere Ali Barakat

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

7.

Brigadiere Talal Makhluf

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

8.

Brigadiere Nazih Hassun

 

Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

9.

Capitano Maan Jdiid

 

Guardia presidenziale. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Divisione della sicurezza politica. Ufficiale militare implicato nelle violenze a Homs

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

ChamPress TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Sito web: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasco - Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco

Tel/fax: 963114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

PO Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damasco

Tel: +963-11-5111352

Fax: +963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

PO Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Street, Damasco; PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damasco PO Box 21120 Baramkeh, Damasco

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria.

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1245/2011 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010, cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, del medesimo regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati.

(3)

Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone, entità ed organismi elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(4)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare le voci riguardanti talune entità inserite nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

(5)

Inoltre, considerata la preoccupazione costante manifestata dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2011 riguardo all'espansione dei programmi nucleare e missilistico dell'Iran e conformemente alla decisione 2011/783/PESC Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone, entità ed organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 è modificato come segue:

1)

vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato VIII le seguenti persone ed entità:

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vicepresidente e amministratore delegato della Banca Melli PLC, designata dall'UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Direttore generale della Banca Arian, designata dall'UE

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Refah, designata dall'UE

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministro della scienza, ricerca e tecnologia, dalle elezioni del 2009. L'Iran non ha fornito all'AIEA precisazioni circa il suo ruolo in relazione agli studi per lo sviluppo di testate missilistiche. Questo rientra nella più ampia prassi di non collaborazione con le indagini dell'AIEA in merito ai "presenti studi" che lasciano presupporre una dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, tra cui il rifiuto di accesso alla pertinente documentazione associata alle singole persone. Daneshjoo inoltre svolge un ruolo nelle attività di "difesa passiva" per conto del Presidente Ahmadenijad, oltre al suo incarico ministeriale. L'organizzazione della difesa passiva è già designata dall'UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Amministratore delegato e direttore generale della Banca Sina, designata dall'UE.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Data di nascita: 20.9.74

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura SHIG, designate dall'ONU. Ha consegnato merci alle SHIG tra gennaio e novembre 2010. I pagamenti per alcune delle merci sono stati effettuati alla sede centrale della Banca Export Development Bank of Iran (EDBI), designata dall'UE, a Teheran successivamente al novembre 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Presidente e amministratore delegato della Banca Saderat, designata dall'UE.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alle SHIG e SBIG, designate dall'ONU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Amministratore delegato della Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Melli, designata dall'UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Direttore generale a Londra della Banca Persia International, designata dall'UE

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Amministratore delegato di MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Amministratore delegato della Post Bank, designata dall'UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica) precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Amministratore delegato della Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), designata dall'UE. È anche funzionario presso l'AEOI. Supervisiona ed emana i bandi per l'appalto dei lavori sensibili richiesti presso il Fuel Manufacturing Plant (FMP), lo Zirconium Powder Plant (ZPP) e la Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Presidente e direttore non esecutivo della Banca Melli PLC, designata dall'UE

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Amministratore delegato della Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), designata dall'UE

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Export Development Bank of Iran (Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo), designata dall'UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Direttore generale facente funzioni a Dubai della Banca Persia International, designata dall'UE.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Coinvolta nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione alla Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Società iraniana di trattamento dell'uranio e di produzione del combustibile nucleare. Controllata dall'AEOI, designata dall'ONU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Società controllata dalla TAMAS, designata dall'ONU. Ha contratti di produzione con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, e con la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Società posseduta dal governo che opera il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l'IR-1 e l'IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l'AEOI, designata dall'ONU, e la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Società del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow. È oggetto di diniego di autorizzazione all'esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Società iraniana sotto contratto con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Recentemente ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Ingresso 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Società controllata dalla Malek Ashtar University, designata dall'UE, supervisiona le attività connesse con la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare con l'AIEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Nome di copertura delle Khorasan Mettalurgy Industries (designate dalla UNSCR 1803 (2008), controllata dal Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.

Filiale dell’AEOI, designata dall'ONU.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turchia

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Società di costruzione e messa in servizio di impianti nucleari. Controllata dalla Novin Energy Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Posseduta o controllata da TESA, designata dall'UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Partecipa al programma nucleare iraniano presso gli impianti di Natanz, Qom e Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Società appaltatrice per la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano. Ha cercato di ottenere l'appalto per prodotti sotto vuoto e trasduttori di pressione.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall'UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

49.

Azim AGHAJANI (anche scritto ADHAJANI)

 

Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

A capo della sede di Khatam Al-Anbia Construction

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nuovo nome della IRGC Pars Aviation Service Company oggetto di sanzioni dell'ONU e dell'UE. Nel 2011 un aeromobile della Yas Air Cargo Airlines, in rotta dall'Iran verso la Siria, è stato ispezionato in Turchia e vi sono state rinvenute armi convenzionali.

1.12.2011

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Data di nascita: 16/1/1956 Cittadinanza: iraniana.

Direttore e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nuovo nome della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), designata dall'UE, con incarico della gestione tecnica delle navi dell'IRISL. NABIPOUR è il direttore dell'esercizio navale dell'IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Data di nascita: 16/12/1962 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore degli affari legali dell'IRISL, direttore della Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), designata dall'UE. Direttore della società di copertura NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Data di nascita: 31/1/1965 Cittadinanza: iraniana.

Direttore della IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, designata dall'UE.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Data di nascita: 4/6/1953 Cittadinanza: iraniana, tedesca.

Quadro dirigente dell'IRISL in Europa, direttore esecutivo di HTTS, designata dall'UE, di Darya Capital Administration Gmbh, designata dall'UE. Amministratore di varie società di copertura possedute o controllate dall'IRISL o delle sue filiali.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data di nascita: 19/7/1956

Passaporto: N10623175 (Iran) Rilascio 27/3/2007;scadenza 26/3/2012.

Direttore regionale dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, direttore di Pacific Shipping, designata dall'UE, di Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, designata dall'UE. Nel 2010 ha costituito la Set up Crystal Shipping FZE nell'ambito dei tentativi di eludere la designazione dell' IRISL da parte dell'UE.

1.12.2011

58.

Capitano Alireza GHEZELAYAGH

 

Direttore generale della Lead Maritime, designata dall'UE, che opera per conto di HDSL a Singapore. Inoltre, direttore generale della Asia Marine Network, designata dall'UE, che è l'ufficio regionale dell'IRISL a Singapore.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Data di nascita: 23/1/1957 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore commerciale dell'IRISL, direttore aggiunto e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, direttore esecutivo e azionista della Sapid Shipping Company, filiale dell'IRISL, designata dall'UE, direttore aggiunto e azionista di HDSL, designata dall'UE, membro del comitato direttivo della Irano-Hind Shipping Company, designata dall'UE.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Data di nascita: 6/1/1959 Cittadinanza: iraniana.

Direttore e azionista di Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), designata dall'UE. Registrato come azionista in numerose società di copertura dell'IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Data di nascita: 25/5/1950 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore finanziario dell'IRISL, ex direttore di Irinvestship limited, designata dall'UE, direttore di Fairway Shipping che ha ripreso le attività di Irinvestship limited. Amministratore di società di copertura dell'IRISL, in particolare, Lancellin Shipping Company, designata dall'UE, e Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Data di nascita: 30/9/1953 Cittadinanza: iraniana.

Direttore finanziario dell'IRISL dal 2011. Ex direttore esecutivo di numerose filiali dell'IRISL, designate dall'UE, responsabile della costituzione di varie società di copertura per le quali è tuttora registrato in veste di direttore e azionista.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Data di nascita: 23/7/1965 Cittadinanza: iraniana.

Direttore aggiunto degli affari legali del gruppo IRISL, direttore degli affari legali di Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Data di nascita: 27/5/1956, Luogo di nascita: Bojnord, Iran, Passaporto:

R10748186 (Iran) Rilascio 22/1/2007; scadenza 22/1/2012

Direttore dell'IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, designata dall'UE.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

65.

E-Sail aliasE-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Cina

Nuovi nomi di Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, designata dall'UE. Opera per conto dell'IRISL. Opera per conto della SAPID in Cina, designata dall'UE, noleggiando le navi dell'IRISL ad altre società.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Entità posseduta o controllata dall'IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania.

Società di copertura di HTTS, designata dall'UE.

1.12.2011

67.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Filiale dell'IRISL, incaricata della fornitura di pezzi di ricambio per le navi.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Filiale dell'IRISL incaricata del reperimento degli equipaggi e della gestione del personale.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malesia

Società che opera per conto dell'IRISL. Boustead Shipping Agencies ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alessandria, Egitto

Società che opera per conto dell'IRISL. Diamond Shipping Services ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL, o ne ha tratto beneficio.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Società che opera per conto dell'IRISL. La Good Luck Shipping Company è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, designata dall'UE, in liquidazione coatta. Good Luck Shipping ha emesso documenti di trasporto falsi a favore dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL. Opera per conto di HDSL e Sapid, designate dall'UE, negli Emirati arabi uniti. È stata costituita nel giugno 2011 in esito alle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Società che opera per conto dell'IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited ha utilizzato dei documenti di trasporto utilizzati dall'IRISL e da entità possedute o controllate dall'IRISL per eludere le sanzioni.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato alla creazione di società di copertura possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato all'acquisizione di navi per conto dell’IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha emesso documenti di trasporto falsi intestati a una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL, ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL a favore di clienti di quest'ultima, ha emesso documenti di trasporto e fatture intestati a una società di copertura dell'IRISL, ha sondato clienti disposti ad agire a proprio nome ma a vantaggio esclusivo dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

N. IMO: 9213399; 9193185

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39359

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. Controllata da Darya Capital Administration GMBH, designata dall'UE. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38079

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Di proprietà di Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Ha fornito assistenza finanziaria per navi dell'IRISL poste sotto sequestro e per l'acquisizione di nuovi container di trasporto.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Controllata da Moghddami Fard. Fornisce servizi a Valfajre Shipping Company, controllata dall'IRISL, designata dall'UE. Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL. Moghddami Fard è un direttore della società.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresse: 171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39354

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi di proprietà dell'IRISL o di una sua filiale.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

N. IMO: 0099501

È una società di copertura situata alle Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Gholam Hossein Golparvar è un amministratore della società.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46270.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Società di copertura dell'IRISL, utilizzata per l'acquisizione di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima e per traferimenti di fondi a favore dell'IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAU

Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Istituita nel 2010 da Moghddami Fard nel tentativo di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE. Nel dicembre 2010 è stata utilizzata per traferire fondi per dissequestrare le navi dell'IRISL poste sotto fermo e per coprire il coinvolgimento dell'IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39357

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38077

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isola di Man - IM1 3DA

Holding di proprietà dell'IRISL o controllata da quest'ultima, che raggruppa società di copertura dell'IRISL con sede sull'Isola di Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46041.

Società di copertura dell'IRISL registrata alle Isole Marshall, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320195

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38082

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 38067

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, Londra, SW1H OHW

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Haji Pajand è uno dei direttori di Fairway Shipping.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39355

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309593

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309610

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309622

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO: 8309634

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309658

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320121

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAU

L'impresa è stata utilizzata per istituire società di copertura dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, tra cui la Good Luck Shipping. L'amministratore delegato è Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309646

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320183

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

N. IMO della nave: 7027899

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta. N. di registrazione: C 45613

N. IMO della nave: 9270646

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 45618

N. IMO della nave: 9346548

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Società di copertura dell'IRISL. Posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38190

N. IMO: 9386500

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

N. IMO: 9283007

Società di copertura dell'IRISL a Panama. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione C 38076

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 40069

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34477

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34479

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34476

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45153

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45152

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 41660

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 37437

N. IMO della nave: 9274941

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34478

N. IMO della nave: 9364112

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. C 38183

N. IMO della nave: 9387786

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione C 38066.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

N. di registrazione: 5586832

N. IMO: 9284154

Società di copertura dell'IRISL à Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320169

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. IMO: 9387798

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38064

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

143/1 Tower Road, Sliema - N. C: 38181

N. IMO della nave: 9387803

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

N. di registrazione: C 43447.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320133

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

N. IMO: 9284142

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309672

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Società di tipo SPC di proprietà di Hassan Djalilzaden N. di registrazione: C38182

N. IMO della nave: 9387815

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

N.: C 49549

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309701

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, P.O.Box 5562 e 8835 (Sharjah)

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

N. di registrazione: 5586846

N. IMO: 9283019

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

N. IMO della nave: 9405930

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38783

N. IMO della nave: 9405942

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU

Opera per conto dell'IRISL nel Medio Oriente. Il suo amministratore delegato è Mohammad Moghaddami Fard. Ad ottobre 2010 è stata coinvolta nell'istituzione di società di copertura per utilizzare i nomi sulle polizze di carico al fine di evitare sanzioni. È ancora coinvolta nella programmazione delle navi dell'IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38781

N. IMO della nave: 9405954

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320145

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38782

N. IMO della nave: 9405978

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

N. di registrazione: 5586850

Società di copertura dell'IRISL a Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

N. di registrazione: 92630

Società di copertura dell'IRISL a Hong-Kong, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320157

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Sede legale dell'IRISL a Singapore, opera come agente esclusivo di Asia Marine Network. Agisce per conto di HDSL a Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320171

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

N. IMO della nave: 9541887

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Numero di registrazione C44939

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38070

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cipro)

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38069

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

2)

le voci per le entità qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui di seguito:

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Sussidiaria posseduta interamente dalla banca First East Export (FEEB), che è stata designata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di industrie operanti a livello globale.

23.5.2011

Safa Nicu alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" e "Safa Nicu Ltd Company".

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, EAU.

Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bielorussia

Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL (Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran) (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave ., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran; 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, after Noboyand Square, Pasdaran Ave ., Teheran, Iran

N. IMO IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

N. IMO: 9270658

Posseduta o controllata dall'IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controllata dall' IRISL, opera per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

N. 41, 3rd floor, corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, next to Mehrshad, Sedaghat St., opposite Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Opera per conto dell'IRISL, lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall'IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Opera per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102601 (Germania) emesso il 19 settembre 2005, indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9349576

Posseduta o controllata dall'IRISL

23.5.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94312 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102502 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349588.

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94313 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102520 (Germania) emesso il 29 agosto 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO:9349590

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94315 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102599 (Germania) emesso il 19 settembre 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349667

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94316 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102501 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349679

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94829 (Germania) emesso il 19 settembre 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102655 (Germania) emesso il 26 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165786

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) emesso il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102533 (Germania) emesso il 1o settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165803

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94698 (Germania) emesso il 9 settembre 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102565 (Germania) emesso il 15 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165798

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102679 (Germania) emesso il 27 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165815

Posseduta o controllata dall'IRISL

23.5.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94632 (Germania) emesso il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102544 (Germania) emesso il 9 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9209324

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104149 (Germania) emesso il 10 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9328900

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) emesso il 12 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9346536

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309634; 9165827

Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309622; 9165839

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 9209336

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309646; 9167253

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320183; 9167277

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320195

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309608

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309593; 9051650

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309658; 9051648

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309610; 9051636

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309701

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320157

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320171

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa usate.

23.5.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309696; 9167291

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309684

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320169; 9167265

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309672

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Costituita a Malta nel 2005

N. IMO: 9209350

Società controllata al 100% dall'IRISL. La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.

23.5.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305192

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305219

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305207

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305221

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro - N. di registrazione dell'attività: C133993 (Cipro), emesso il 2002

N. IMO: 9213387

Società posseduta interamente dall'IRISL. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.5.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Horsham Shipping Company Ltd - N. di registrazione dell'attività:111999C

N. IMO: 9323833

Società di copertura dell'IRISL situata sull'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da una sua filiale di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.5.2011


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mantecados de Estepa (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Mantecados de Estepa», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 32 dell’1.2.2011, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

SPAGNA

Mantecados de Estepa (IGP)


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio, dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo ingressi analogici»).

Il modulo consiste in due schede a circuiti stampati dotate di interfaccia d’ingresso a quattro canali, convertitore analogico-digitale, processore e interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (programmable logic controller, PLC). Il modulo ha una tensione ingresso a corrente continua compresa fra 0 V e 10 V.

Il modulo riceve da diversi dispositivi esterni segnali analogici che rappresentano per esempio misurazioni di temperatura, velocità, flusso o peso.

Il modulo converte ed elabora tali segnali prima di trasmetterli al PLC.

8538 90 99

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99.

Poiché il modulo costituisce un’interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di entrata.

Poiché il modulo riceve, converte, elabora e trasmette segnali elettrici al PLC, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici.

Poiché il modulo non controlla i dispositivi esterni in modo autonomo, ma costituisce solo l’interfaccia fra tali dispositivi e il PLC, si esclude la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica.

Poiché la conversione analogico-digitale è solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

Poiché l’uso al quale è destinato il modulo è ricevere, convertire ed elaborare segnali che rappresentano misurazioni ricevute da dispositivi esterni al fine di trasmetterli al PLC, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537.

L’articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.

2.

Un articolo avente forma di modulo dotato di alloggiamento proprio dalle dimensioni di circa 11 × 7 × 5 cm (il cosiddetto «modulo uscite discrete»).

Il modulo consiste in una scheda a circuiti stampati dotata di un’interfaccia bus per la connessione a un controllore logico programmabile (PLC) un processore, un convertitore digitale-analogico e un’interfaccia di uscita a 8 punti di connessione.

I punti di connessione per l’uscita sono commutatori di tipo elettromagnetico con un intervallo di tensione uscita a corrente alternata compresa fra 0 V e 250 e un carico di corrente per punto fino a 0,17 A.

Il modulo elabora e converte segnali discreti che rappresentano un segnale acceso/spento (per esempio 1/0 o vero/falso) prima di trasmetterli a diversi dispositivi esterni, quali contattori, commutatori e indicatori luminosi.

8538 90 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8538, 8538 90 e 8538 90 99.

Poiché il modulo costituisce un’interfaccia fra dispositivi esterni e un apparecchio di controllo digitale della voce 8537, si esclude la classificazione alla voce 8471 come unità di uscita.

Poiché il modulo riceve, elabora, converte e trasmette segnali elettrici a dispositivi esterni, si esclude la classificazione alla voce 8536 come apparecchio per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici.

I punti di connessione per l’uscita (costituiti da relè elettromagnetici) rappresentano solo una parte del modulo che consiste, oltre ai punti di connessione, nell’interfaccia bus, nel processore e nel convertitore digitale-analogico. Inoltre, il modulo non controlla in modo autonomo dispositivi esterni, bensì costituisce solo un’interfaccia fra il PLC e tali dispositivi. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8537 come apparecchio per il comando o la distribuzione elettrica.

Poiché la conversione digitale- analogico costituisce solo un processo intermedio, si esclude la classificazione alla voce 8543 come macchina ed apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.

Poiché l’uso al quale è destinato il modulo è ricevere, elaborare e convertire segnali che rappresentano un segnale acceso/spento ricevuto dal PLC per trasmetterli a dispositivi esterni, il modulo è essenziale per il funzionamento del PLC della voce 8537.

L’articolo deve essere pertanto classificato alla voce 8538, in quanto componente di apparecchi delle voci da 8535 a 8537.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un macchinario per ascensori, avente dimensioni di circa 83 × 70 × 30 cm e un peso di 418 kg (detto a «macchina a trazione diretta» o gearless), costituito da:

un motore elettrico sincrono a magnete permanente, con una potenza di 3,4 kW,

una puleggia sull’albero del motore,

un sistema frenante, e

un generatore di segnale per stabilire la posizione corretta dei cavi (sistema di controllo di sicurezza).

Installato nel vano ascensore, il macchinario fa salire e scendere la cabina.

8425 31 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8425 e 8425 31 00.

Il macchinario è costituito da un motore elettrico e da una puleggia sull’albero del motore. Date le sue caratteristiche, deve essere considerato un verricello della voce 8425.

La presenza di un sistema frenante o l’assenza di un cavo o di una cinghia non esclude la classificazione come verricello (cfr. inoltre il parere di classificazione nel SA 8425.31/1). La presenza di un sistema di controllo di sicurezza non modifica le caratteristiche di verricello.

La classificazione come parte di ascensore della voce 8431 è quindi esclusa.

Il macchinario deve pertanto essere classificato nel codice NC 8425 31 00 come verricello alimentato da un motore elettrico.


2.12.2011   

IT

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L 319/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5,5 × 2 cm («videocamera formato tascabile») costituito da:

una lente e uno zoom digitale,

un microfono,

un altoparlante,

uno schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici),

un microprocessore,

una memoria di 2 GB e

interfaccia USB e AV.

L’apparecchio può registrare unicamente file video sotto forma di sequenze di immagini in formato MPEG4-AVI. Il filmato è registrato con una risoluzione di 640 × 480 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore.

Le sequenze video registrate dall’apparecchio possono essere trasferite, tramite l’interfaccia USB e senza modificare il formato dei file video, a una macchina per l’elaborazione automatica di dati, oppure, tramite l’interfaccia AV, a una videocamera digitale, a un monitor o a un apparecchio televisivo.

I file video possono essere trasferiti da una macchina per l’elaborazione automatica di dati all’apparecchio tramite l’interfaccia USB.

8525 80 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Poiché l’apparecchio può registrare unicamente filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Considerate le sue caratteristiche, l’apparecchio è una videocamera digitale.

Dato che l’apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L’apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 91 del 23.3.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (IGP)


2.12.2011   

IT

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L 319/43


REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE,

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

1)

il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

2)

il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1)

il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

2)

all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

3)

all’articolo 56, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR»;

4)

all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000» EUR;

5)

all’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «125 000 EUR» è sostituito da «130 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «193 000 EUR» è sostituito da «200 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l’importo «387 000 EUR» è sostituito da «400 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l’importo «4 845 000 EUR» è sostituito da «5 000 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


2.12.2011   

IT

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L 319/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1252/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VII per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

76/T&Q

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

ANF/07.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

Zona VII

Data

11.11.2011


2.12.2011   

IT

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L 319/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1253/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di cereali provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), ha aperto un contingente tariffario annuale di 306 215 tonnellate all’importazione di orzo del codice NC 1003 00.

(2)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente da paesi terzi (3), ha aperto un contingente tariffario annuale di 242 074 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00.

(3)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 989 240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta.

(4)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (5), ha aperto un contingente tariffario annuo di importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

(5)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nell’ambito della loro adesione all’Unione europea (6) (in appresso «l’Accordo»), approvato con decisione 2011/769/UE del Consiglio (7), prevede segnatamente l’aggiunta di 122 790 tonnellate di frumento tenero (di qualità media e bassa), di 890 tonnellate di orzo, di 890 tonnellate di orzo da birra nonché di 35 914 tonnellate di granturco ai contingenti tariffari rispettivi dell’Unione.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2001, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (8), prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2012, alcune modifiche nei codici NC per i cereali.

(7)

Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 1064/2009.

(8)

Onde garantire un’efficace gestione amministrativa dei contingenti, è necessario fissare l’applicabilità del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è sostituito dal testo seguente:

«1.   È aperto un contingente tariffario di 307 105 tonnellate per l’importazione di orzo del codice NC 1003 (numero d’ordine 09.4126).»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 969/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 277 988 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d’ordine 09.4131.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali di 138 994 tonnellate, che includono le seguenti date:

a)

sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 30 giugno;

b)

sottoperiodo n. 2: dal 1o luglio al 31 dicembre.»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione (9), è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.»;

3)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in quattro sottocontingenti:

sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38 853 tonnellate per il Canada,

sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi,

sottocontingente IV (numero d’ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;

4)

all’articolo 4, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

per i sottocontingenti I, II e IV, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,».

Articolo 4

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1064/2009 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il presente regolamento apre un contingente tariffario di importazione di 50 890 tonnellate di orzo da birra del codice NC 1003 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero d’ordine 09.0076.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(4)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(5)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14.

(6)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 11.

(7)  GU L 317 del 30.11.2011, pag. 10.

(8)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

(9)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5»;


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1254/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

2.12.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/51


DECISIONE 2011/781/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e gli articoli 42, paragrafo 4 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC (1) relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.

(2)

L'EUPM dovrebbe proseguire fino al 30 giugno 2012.

(3)

La struttura di comando e controllo dell’EUPM dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell’EUPM.

(4)

La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per l'EUPM.

(5)

L'EUPM sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire la realizzazione dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC (2), prosegue dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

2.   L'EUPM opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti essenziali di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

Nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, l'EUPM sostiene i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina e il sistema giudiziario penale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzando l'interazione tra polizia e procure e promuovendo la cooperazione regionale e internazionale.

L'EUPM fornisce consulenza operativa al rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per coadiuvarlo nelle sue funzioni. Attraverso il suo operato e la sua rete all'interno del paese, l'EUPM contribuisce agli sforzi globali volti ad assicurare la piena informazione dell'Unione in merito agli sviluppi in Bosnia-Erzegovina.

In vista della chiusura della missione, l'EUPM predispone il trasferimento dei rimanenti compiti essenziali all'ufficio dell'RSUE.

L'EUPM appoggia le disposizioni provvisorie in materia di deposito nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in attesa dell'elaborazione delle disposizioni definitive a tale riguardo.

Articolo 3

Compiti essenziali della missione

Ai fini della realizzazione della sua missione, i compiti essenziali dell'EUPM sono i seguenti:

1)

fornire ai servizi di contrasto e alle autorità politiche in Bosnia-Erzegovina consulenza strategica sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;

2)

promuovere e facilitare i meccanismi di coordinamento e di cooperazione, verticale e orizzontale, tra i pertinenti servizi di contrasto, rivolgendo particolare attenzione alle agenzie di livello statale;

3)

assicurare il buon esito del trasferimento tra l'EUPM e l'ufficio dell'RSUE;

4)

contribuire al coordinamento degli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nel settore dello stato di diritto.

Articolo 4

Struttura della missione

1.   L'EUPM si compone dei seguenti elementi:

a)

comando principale a Sarajevo, composto dal capomissione e dal personale definito nel piano operativo (OPLAN);

b)

quattro antenne sul campo a Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla.

2.   Tali elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate dell’OPLAN.

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.   Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell’operazione e l’RSUE si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUPM.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell’EUPM. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

6.   Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.

7.   Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

Articolo 7

Personale dell’EUPM

1.   Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2, con i compiti essenziali di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.   L'EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L’EUPM può anche assumere, all'occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (3).

Articolo 8

Status della missione e del personale dell’EUPM

1.   Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali ricorsi connessi al distacco presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell’EUPM.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUPM, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare in virtù dell’articolo 37 TUE e conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L'AR può negoziare tali accordi. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPM.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPM nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 5 250 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. In conformità del regolamento finanziario, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPM. Il capomissione è responsabile della gestione di un deposito di stoccaggio delle attrezzature usate che possono essere utilizzate anche per rispondere a urgenze nel quadro degli spiegamenti in ambito PSDC. Le gare d’appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini dello Stato ospitante.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto alla supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5.   Le spese connesse all’EUPM sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 13

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione della sicurezza del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUPM, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione della sicurezza del SEAE.

4.   Il capomissione, in consultazione con la direzione della sicurezza del SEAE, nomina funzionari della sicurezza di zona nelle quattro antenne sul campo, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5.   Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

Articolo 14

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno della Bosnia-Erzegovina.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa e il Programma internazionale di assistenza alla formazione sull'investigazione criminale.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l’Unione.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUPM, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

Articolo 16

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


2.12.2011   

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L 319/56


DECISIONE 2011/782/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione avrebbe imposto ulteriori misure contro il regime siriano finché la repressione della popolazione civile fosse continuata.

(3)

Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.

(4)

Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/273/PESC.

(5)

A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2011/273/PESC e le misure supplementari dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico.

(6)

La decisione 2011/273/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

(7)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(8)

Al fine di garantire che le misure previste dalla presente decisione siano efficaci, questa dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento alla Siria o l'esportazione in questo paese di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Siria, o destinati ad essere ivi utilizzati.

Articolo 2

1.   L'articolo 1 non si applica:

a)

alle forniture e all'assistenza tecnica destinate esclusivamente al sostegno o all'utilizzo da parte della Forza delle Nazioni Unite incaricata di sorvegliare il disimpegno (UNDOF).

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria;

d)

alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

e)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.

Articolo 3

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime siriano, o per suo conto, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Siria, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento delle apparecchiature o del software.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi coperti dal presente articolo.

Articolo 4

1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

I divieti di cui all’articolo 4 si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.

Articolo 6

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio:

a)

raffinazione;

b)

gas naturale liquefatto;

c)

esplorazione;

d)

produzione.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria:

a)

la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

Articolo 7

1.   Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011.

2.   I divieti di cui all’articolo 6 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.

Articolo 8

È vietata la consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale siriana.

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

Articolo 9

Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria;

b)

la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria;

c)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana, ovvero in imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

d)

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni o di titoli a carattere partecipativo;

e)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate;

f)

la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nella costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Articolo 10

1.   I divieti di cui all’articolo 9, lettere a) e c):

i)

si applicano fatta salva l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 23 settembre 2011;

ii)

non impediscono l’aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.

2.   I divieti di cui all’articolo 9, lettere b) e d):

i)

si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1o dicembre 2011;

ii)

non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 1o dicembre 2011.

RESTRIZIONI AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 11

1.   È vietata la partecipazione alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.

2.   È vietato prestare assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica in Siria.

3.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi anteriormente al 1o dicembre 2011.

RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI

Articolo 12

1.   Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato a breve e medio termine per gli scambi con la Siria, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca alla repressione violenta della popolazione civile in Siria. Inoltre gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la Siria.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti anteriormente al 1o dicembre 2011.

3.   Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

CAPO 2

SETTORE FINANZIARIO

Articolo 13

Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo della Siria, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

Articolo 14

Sono vietati:

a)

le erogazioni o i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi;

b)

la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.

Articolo 15

Sono vietati la vendita, l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza – diretti o indiretti – all'emissione concernente obbligazioni pubbliche siriane o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 1o dicembre 2011 verso o da governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale siriana o banche domiciliate in Siria o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Siria o enti finanziari non domiciliati in Siria né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Siria, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

Articolo 16

1.   Sono vietati l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche siriane nel territorio degli Stati membri e la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà in banche sotto la giurisdizione degli Stati membri o l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con dette banche da parte di banche siriane, inclusa la Banca centrale siriana, le sue succursali e filiali e gli altri enti finanziari non domiciliati in Siria ma controllati da persone o entità ivi domiciliate.

2.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Siria ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

Articolo 17

1.   È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di:

a)

assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone;

b)

assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione;

c)

assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II.

CAPO 3

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 18

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Siria.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Ove uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3 a 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO 4

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei loro familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica;

e)

necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione dalla Siria;

f)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l'entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata inserita nell'allegato I o II o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato I o II; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 1 non osta a che un'entità inserita nell'allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell'ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

7.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obbligazioni conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.

Articolo 21

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione sull'inserimento nell'elenco e relativi motivi alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 22

1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 23

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 24

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 25

La presente decisione si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 26

La decisione 2011/273/PESC è abrogata.

Articolo 27

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO I

Elenco delle persone ed entità di cui agli articoli 18 e 19

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bashar Al-Assad

Nato l'11.9.1965 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D1903

Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.

23.5.2011

2.

Maher (alias Mahir) Al-Assad

Nato l'8.12.1967;

passaporto diplomatico n. 4138

Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Nato il 19.2.1946 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 983

Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Nato il 2.4.1971 a Damasco;

passaporto diplomatico n. 2246

Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Nato il 20.5.1951 a Damasco;

passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00

Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Nato il 10.7.1969 a Damasco;

passaporto n. 454224

Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Nato nel 1953 a Hama,

passaporto diplomatico n. D0005788

Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Nato il 3.5.1953 a Deraa;

passaporto diplomatico n. D 000 000 887

Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Nato il 18.6.1962 a Kerdala;

passaporto n. 88238

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Nato l'1.3.1961 a Lattaquié;

passaporto n. 86449 e n. 842781

Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus

Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Nato nel 1941

Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Nato il 10.12.1938

Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama,

passaporto diplomatico n. 0002250

Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Nato il 20.5.1966;

passaporto n. 002954347

Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Nato il 21.1.1973 a Damasco;

passaporto n. N001820740

Fratello di Rami Makhlouf e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato il 21.1.1973 a Damasco;

passaporto n. N002848852

Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.

Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadiere Comandante Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Nato il 1o settembre 1957; luogo di nascita: Yazd, Iran.

Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

27.

Maggiore generale Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Nato nel 1963; luogo di nascita: Tehran, Iran.

Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-quwatli)

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Capo dell'intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

1.8.2011

32.

Maggiore generale Tawfiq Younes

 

Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Nato a Latakia, Siria, il 19.10.1932

Stretto collaboratore e zio materno di Bashar, socio di Mahir al-Assad, e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Nato a Latakia

Collaboratore di Mahir al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

1.8.2011

35.

Generale Ali Habib Mahmoud

Nato a Tartous, 1939.

Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009

Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d’armi dell'esercito siriano.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Cugino di Bashar Al-Assad; ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies".

Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia "shabiha" nella regione di Latakia.

23.8.2011

39.

Brigadier generale Rafiq Shahadah

 

Capo dell'intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

23.8.2011

40.

Brigadier generale Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Data di nascita 1935 ad Aleppo

Viceministro aggiunto, ex ministro della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadier generale Nawful Al-Husayn

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier generale Husam Sukkar

 

Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

23.8.2011

46.

Brigadier generale Muhammed Zamrini

 

Capo dipartimento dell'intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs.

23.8.2011

47.

Tenente generale Munir Adanov (Adnuf)

 

Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

48.

Brigadier generale Ghassan Khalil

 

Capo del dipartimento informazioni della direzione generale dell'intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Luogo di nascita: Latakia

Milizia shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Data di nascita: marzo 1959; luogo di nascita: Damasco, Siria

Presidente della camera dell’industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Data di nascita: 1949; luogo di nascita: Homs, Siria

Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Data di nascita: 1949; luogo di nascita: Lattakia, Siria

Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Fornisce sostegno economico al regime siriano.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Data di nascita: 1943; luogo di nascita: Damasco

Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Data di nascita: 1966; luogo di nascita: Tartous

Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime.

23.9.2011

57.

Maggiore generale Jumah Al-Ahmad

 

Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

58.

Colonnello Lu'ai al-Ali

 

Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.

14.11.2011

59.

Tenente generale Ali Abdullah Ayyub

 

Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

60.

Tenente generale Jasim al-Furayj

 

Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

61.

Generale Aous (Aws) ASLAN

Nato nel 1958

Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-ASSAD e al presidente al-ASSAD. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

62.

Generale Ghassan Belal

 

Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-ASSAD e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

65.

Maggiore generale Zuhair Hamad

 

Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

69.

Maggiore generale Nazih

 

Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deïr el-Zor.

14.11.2011

71.

Maggiore generale Wajih Mahmud

 

Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Nato il 24 agosto 1959 a Damasco.

Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco.

Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2/11/2008, valido fino al novembre 2014.

Avvocato del foro di Parigi.

Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco. Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bachar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Lattaquié. Fornisce sostegno al finanziamento del regime.

14.11.2011

73.

Tenente generale Mustafa Tlass

 

Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

14.11.2011

74.

Maggiore generale Fu’ad Tawil

 

Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Nato nel 1945 a Damasco

Ministro delle finanze. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Nato nel 1956 ad Aleppo

Ministro dell'economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana.

1.12.2011

77.

Tenente generale Fahid Al-Jassim

 

Capo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

78.

Maggiore generale Ibrahim Al-Hassan

 

Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

79.

Brigadiere Khalil Zghraybih

 

Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

80.

Brigadiere Ali Barakat

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

81.

Brigadiere Talal Makhluf

 

103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

82.

Brigadiere Nazih Hassun

 

Intelligence dell'aeronautica militare siriana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

83.

Capitano Maan Jdiid

 

Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Bena Properties

 

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

PO Box 108, Damasco

Tel.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Bagdad Street, PO Box 8254, Damasco

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Sito internet: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com

Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

5.

Direzione della sicurezza politica

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

6.

Direzione delle informazioni generali

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

7.

Direzione delle informazioni militari

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

8.

Direzione delle informazioni dell'aeronautica militare

 

Servizio dello Stato siriano direttamente coinvolto nella repressione.

23.8.2011

9.

Forza Qods dell'IRGC (alias: Forza Quds)

Teheran (Iran)

La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Entità economica che finanzia il regime.

2.09.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh Square PO Box: 2337 Damasco, Repubblica araba siriana

Tel: (+963) 11 2456777 e 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 e 2211186

E-mail della banca: Publicrelations@reb.sy

Sito web: www.reb.sy

Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime.

2.09.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271

Fax: +963-11-5667272

Sito web: http://www.addounia.tv

Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria PO Box 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, PO Box 3052, Damasco – Siria

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Sito web: www.eltelme.com

Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Indirizzo: Daa'ra Highway, Damasco, Siria

Tel.: +963-11-6858111

Cell.: +963-933-240231

Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco – Siria

Tel.: +963-11-5327266

Cell.: +963-933-526812, +963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco

Investimenti in progetti industriali, militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building, 6 piano, PO Box 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Sito web: http://syriatel.sy/

Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime: mediante il contratto di licenza versa il 50% dei suoi utili al governo.

23.9.2011

19.

ChamPress TV

Al Qudsi building, 2o piano - Baramkeh - Damasco

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Sito web: www.champress.net

Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasco - Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco

Tel/fax: 963114471080

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

PO Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damasco

Tel: +963-11-5111352

Fax: +963-11-5110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

PO Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Street, Damasco; PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damasco PO Box 21120 Baramkeh, Damasco

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria.

Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Fornisce sostegno finanziario al regime.

1.12.2011


ALLEGATO II

Elenco delle entità di cui all'articolo 19, paragrafo 1

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, PO Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria; - PO Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;

Aleppo Branch, PO Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

direzione generale: dir.cbs@mail.sy

Banca statale che sostiene finanziariamente il regime.

13.10.2011


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/71


DECISIONE 2011/783/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista le decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone e entità, riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC, a cui si applicano l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della medesima decisione. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati.

(3)

Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone e entità elencate nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste in detta decisione.

(4)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno modificare le voci riguardanti talune entità inserite nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(5)

Inoltre, considerata la preoccupazione costante manifestata dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2011 riguardo all'espansione dei programmi nucleare e missilistico dell'Iran, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone e entità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come segue:

1)

vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II le seguenti persone ed entità:

I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vicepresidente e amministratore delegato della Banca Melli PLC, designata dall'UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Direttore generale della Banca Arian, designata dall'UE

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale dipende da Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Refah, designata dall'UE

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Ministro della scienza, ricerca e tecnologia, dalle elezioni del 2009. L'Iran non ha fornito all'AIEA precisazioni circa il suo ruolo in relazione agli studi per lo sviluppo di testate missilistiche. Questo rientra nella più ampia prassi di non collaborazione con le indagini dell'AIEA in merito ai "presenti studi" che lasciano presupporre una dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, tra cui il rifiuto di accesso alla pertinente documentazione associata alle singole persone. Daneshjoo inoltre svolge un ruolo nelle attività di "difesa passiva" per conto del Presidente Ahmadenijad, oltre al suo incarico ministeriale. L'organizzazione della difesa passiva è già designata dall'UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Amministratore delegato e direttore generale della Banca Sina, designata dall'UE.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

Data di nascita: 20.9.74

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura SHIG, designate dall'ONU. Ha consegnato merci alle SHIG tra gennaio e novembre 2010. I pagamenti per alcune delle merci sono stati effettuati alla sede centrale della Banca Export Development Bank of Iran (EDBI), designata dall'UE, a Teheran successivamente al novembre 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Presidente e amministratore delegato della Banca Saderat, designata dall'UE.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alle SHIG e SBIG, designate dall'ONU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Amministratore delegato della Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Melli, designata dall'UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Direttore generale a Londra della Banca Persia International, designata dall'UE

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Amministratore delegato di MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Amministratore delegato della Post Bank, designata dall'UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica) precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Amministratore delegato della Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), designata dall'UE. È anche funzionario presso l'AEOI. Supervisiona ed emana i bandi per l'appalto dei lavori sensibili richiesti presso il Fuel Manufacturing Plant (FMP), lo Zirconium Powder Plant (ZPP) e la Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Presidente e direttore non esecutivo della Banca Melli PLC, designata dall'UE

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Amministratore delegato della Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), designata dall'UE

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Export Development Bank of Iran (Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo), designata dall'UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Direttore generale facente funzioni a Dubai della Banca Persia International, designata dall'UE.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Coinvolta nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione alla Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Società iraniana di trattamento dell'uranio e di produzione del combustibile nucleare. Controllata dall'AEOI, designata dall'ONU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Società controllata dalla TAMAS, designata dall'ONU. Ha contratti di produzione con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, e con la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Società posseduta dal governo che opera il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l'IR-1 e l'IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l'AEOI, designata dall'ONU, e la TESA, designata dall'UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Società del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow. È oggetto di diniego di autorizzazione all'esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Società iraniana sotto contratto con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Recentemente ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Ingresso 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Società controllata dalla Malek Ashtar University, designata dall'UE, supervisiona le attività connesse con la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare con l'AIEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Nome di copertura delle Khorasan Mettalurgy Industries (designate dalla UNSCR 1803 (2008), controllata dal Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.

Filiale dell’AEOI, designata dall'ONU.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turchia

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Società di costruzione e messa in servizio di impianti nucleari. Controllata dalla Novin Energy Company, designata dall'ONU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Posseduta o controllata da TESA, designata dall'UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.

Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Partecipa al programma nucleare iraniano presso gli impianti di Natanz, Qom e Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Società appaltatrice per la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano. Ha cercato di ottenere l'appalto per prodotti sotto vuoto e trasduttori di pressione.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall'UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

49.

Azim AGHAJANI (anche scritto ADHAJANI)

 

Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

A capo della sede di Khatam Al-Anbia Construction

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nuovo nome della IRGC Pars Aviation Service Company oggetto di sanzioni dell'ONU e dell'UE. Nel 2011 un aeromobile della Yas Air Cargo Airlines, in rotta dall'Iran verso la Siria, è stato ispezionato in Turchia e vi sono state rinvenute armi convenzionali.

1.12.2011

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Data di nascita: 16/1/1956 Cittadinanza: iraniana.

Direttore e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nuovo nome della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), designata dall'UE, con incarico della gestione tecnica delle navi dell'IRISL. NABIPOUR è il direttore dell'esercizio navale dell'IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Data di nascita: 16/12/1962 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore degli affari legali dell'IRISL, direttore della Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), designata dall'UE. Direttore della società di copertura NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Data di nascita: 31/1/1965 Cittadinanza: iraniana.

Direttore della IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, designata dall'UE.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Data di nascita: 4/6/1953 Cittadinanza: iraniana, tedesca.

Quadro dirigente dell'IRISL in Europa, direttore esecutivo di HTTS, designata dall'UE, di Darya Capital Administration Gmbh, designata dall'UE. Amministratore di varie società di copertura possedute o controllate dall'IRISL o delle sue filiali.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data di nascita: 19/7/1956

Passaporto: N10623175 (Iran) Rilascio 27/3/2007; scadenza 26/3/2012.

Direttore regionale dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, direttore di Pacific Shipping, designata dall'UE, di Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, designata dall'UE. Nel 2010 ha costituito la Set up Crystal Shipping FZE nell'ambito dei tentativi di eludere la designazione dell' IRISL da parte dell'UE.

1.12.2011

58.

Capitano Alireza GHEZELAYAGH

 

Direttore generale della Lead Maritime, designata dall'UE, che opera per conto di HDSL a Singapore. Inoltre, direttore generale della Asia Marine Network, designata dall'UE, che è l'ufficio regionale dell'IRISL a Singapore.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Data di nascita: 23/1/1957 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore commerciale dell'IRISL, direttore aggiunto e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, direttore esecutivo e azionista della Sapid Shipping Company, filiale dell'IRISL, designata dall'UE, direttore aggiunto e azionista di HDSL, designata dall'UE, membro del comitato direttivo della Irano-Hind Shipping Company, designata dall'UE.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Data di nascita: 6/1/1959 Cittadinanza: iraniana.

Direttore e azionista di Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), designata dall'UE. Registrato come azionista in numerose società di copertura dell'IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Data di nascita: 25/5/1950 Cittadinanza: iraniana.

Ex direttore finanziario dell'IRISL, ex direttore di Irinvestship limited, designata dall'UE, direttore di Fairway Shipping che ha ripreso le attività di Irinvestship limited. Amministratore di società di copertura dell'IRISL, in particolare, Lancellin Shipping Company, designata dall'UE, e Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Data di nascita: 30/9/1953 Cittadinanza: iraniana.

Direttore finanziario dell'IRISL dal 2011. Ex direttore esecutivo di numerose filiali dell'IRISL, designate dall'UE, responsabile della costituzione di varie società di copertura per le quali è tuttora registrato in veste di direttore e azionista.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Data di nascita: 23/7/1965 Cittadinanza: iraniana.

Direttore aggiunto degli affari legali del gruppo IRISL, direttore degli affari legali di Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Data di nascita: 27/5/1956, Luogo di nascita: Bojnord, Iran, Passaporto:

R10748186 (Iran) Rilascio 22/1/2007; scadenza 22/1/2012

Direttore dell'IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, designata dall'UE.

1.12.2011


B.   Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

65.

E-Sail aliasE-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Cina

Nuovi nomi di Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, designata dall'UE. Opera per conto dell'IRISL. Opera per conto della SAPID in Cina, designata dall'UE, noleggiando le navi dell'IRISL ad altre società.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

Entità posseduta o controllata dall'IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania.

Società di copertura di HTTS, designata dall'UE.

1.12.2011

67.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Filiale dell'IRISL, incaricata della fornitura di pezzi di ricambio per le navi.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Filiale dell'IRISL incaricata del reperimento degli equipaggi e della gestione del personale.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malesia

Società che opera per conto dell'IRISL. Boustead Shipping Agencies ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alessandria, Egitto

Società che opera per conto dell'IRISL. Diamond Shipping Services ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL, o ne ha tratto beneficio.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Società che opera per conto dell'IRISL. La Good Luck Shipping Company è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, designata dall'UE, in liquidazione coatta. Good Luck Shipping ha emesso documenti di trasporto falsi a favore dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL. Opera per conto di HDSL e Sapid, designate dall'UE, negli Emirati arabi uniti. È stata costituita nel giugno 2011 in esito alle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Società che opera per conto dell'IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited ha utilizzato dei documenti di trasporto utilizzati dall'IRISL e da entità possedute o controllate dall'IRISL per eludere le sanzioni.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato alla creazione di società di copertura possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato all'acquisizione di navi per conto dell’IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha emesso documenti di trasporto falsi intestati a una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL, ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria

Società che opera per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL a favore di clienti di quest'ultima, ha emesso documenti di trasporto e fatture intestati a una società di copertura dell'IRISL, ha sondato clienti disposti ad agire a proprio nome ma a vantaggio esclusivo dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresse: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

N. IMO: 9213399; 9193185

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39359

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. Controllata da Darya Capital Administration GMBH, designata dall'UE. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38079

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Dubai

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Di proprietà di Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Ha fornito assistenza finanziaria per navi dell'IRISL poste sotto sequestro e per l'acquisizione di nuovi container di trasporto.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Controllata da Moghddami Fard. Fornisce servizi a Valfajre Shipping Company, controllata dall'IRISL, designata dall'UE. Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o di una sua filiale. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL. Moghddami Fard è un direttore della società.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresse: 171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39354

È una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi di proprietà dell'IRISL o di una sua filiale.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

N. IMO: 0099501

È una società di copertura situata alle Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Gholam Hossein Golparvar è un amministratore della società.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46270.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Società di copertura dell'IRISL, utilizzata per l'acquisizione di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima e per traferimenti di fondi a favore dell'IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, EAU

Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Istituita nel 2010 da Moghddami Fard nel tentativo di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE. Nel dicembre 2010 è stata utilizzata per traferire fondi per dissequestrare le navi dell'IRISL poste sotto fermo e per coprire il coinvolgimento dell'IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39357

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38077

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isola di Man - IM1 3DA

Holding di proprietà dell'IRISL o controllata da quest'ultima, che raggruppa società di copertura dell'IRISL con sede sull'Isola di Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46041.

Società di copertura dell'IRISL registrata alle Isole Marshall, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320195

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

N. di registrazione: C 38082

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 38067

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, Londra, SW1H OHW

Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. Haji Pajand è uno dei direttori di Fairway Shipping.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. di registrazione: C 39355

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309593

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309610

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309622

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO: 8309634

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309658

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320121

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, EAU

L'impresa è stata utilizzata per istituire società di copertura dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, tra cui la Good Luck Shipping. L'amministratore delegato è Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309646

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320183

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

N. IMO della nave: 7027899

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta. N. di registrazione: C 45613

N. IMO della nave: 9270646

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 45618

N. IMO della nave: 9346548

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Società di copertura dell'IRISL. Posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38190

N. IMO: 9386500

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

N. IMO: 9283007

Società di copertura dell'IRISL a Panama. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione C 38076

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 40069

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34477

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34479

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34476

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45153

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 45152

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 41660

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 37437

N. IMO della nave: 9274941

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta - N. di registrazione: C 34478

N. IMO della nave: 9364112

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. C 38183

N. IMO della nave: 9387786

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione C 38066.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

N. di registrazione: 5586832

N. IMO: 9284154

Società di copertura dell'IRISL à Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320169

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valletta

N. IMO: 9387798

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38064

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

143/1 Tower Road, Sliema - N. C: 38181

N. IMO della nave: 9387803

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

N. di registrazione: C 43447.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320133

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

N. IMO: 9284142

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309672

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Società di tipo SPC di proprietà di Hassan Djalilzaden N. di registrazione: C38182

N. IMO della nave: 9387815

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

N.: C 49549

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8309701

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, P.O.Box 5562 e 8835 (Sharjah)

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

N. di registrazione: 5586846

N. IMO: 9283019

Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

N. IMO della nave: 9405930

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38783

N. IMO della nave: 9405942

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU

Opera per conto dell'IRISL nel Medio Oriente. Il suo amministratore delegato è Mohammad Moghaddami Fard. Ad ottobre 2010 è stata coinvolta nell'istituzione di società di copertura per utilizzare i nomi sulle polizze di carico al fine di evitare sanzioni. È ancora coinvolta nella programmazione delle navi dell'IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38781

N. IMO della nave: 9405954

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320145

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta N. di registrazione: C 38782

N. IMO della nave: 9405978

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

N. di registrazione: 5586850

Società di copertura dell'IRISL a Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

N. di registrazione: 92630

Società di copertura dell'IRISL a Hong-Kong, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320157

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Sede legale dell'IRISL a Singapore, opera come agente esclusivo di Asia Marine Network. Agisce per conto di HDSL a Singapore.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

N. IMO della nave: 8320171

Posseduta o controllata da, o che opera per conto di, IRISL.

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

N. IMO della nave: 9541887

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Numero di registrazione C44939

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38070

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Cipro)

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numero di registrazione: C 38069

Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da una filiale di quest'ultima.

1.12.2011

2)

le voci per le entità qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui seguito:

I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Sussidiaria posseduta interamente dalla banca First East Export (FEEB), che è stata designata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di industrie operanti a livello globale.

23.5.2011

Safa Nicu alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" e "Safa Nicu Ltd Company".

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, EAU.

Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.5.2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bielorussia

Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

B.   Entità

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL (Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran) (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave ., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran; 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, after Noboyand Square, Pasdaran Ave ., Teheran, Iran

N. IMO IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

N. IMO: 9270658

Posseduta o controllata dall'IRISL.

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controllata dall' IRISL, opera per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

N. 41, 3rd floor, corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, next to Mehrshad, Sedaghat St., opposite Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Opera per conto dell'IRISL, lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall'IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Opera per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102601 (Germania) emesso il 19 settembre 2005, indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9349576

Posseduta o controllata dall'IRISL

23.5.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94312 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102502 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349588.

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94313 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102520 (Germania) emesso il 29 agosto 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO:9349590

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94315 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102599 (Germania) emesso il 19 settembre 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349667

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94316 (Germania) emesso il 21 luglio 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102501 (Germania) emesso il 24 agosto 2005; indirizzo email: info@hdslines.com; sito web: www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734

N. IMO: 9349679

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94829 (Germania) emesso il 19 settembre 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102655 (Germania) emesso il 26 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165786

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) emesso il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102533 (Germania) emesso il 1o settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165803

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94698 (Germania) emesso il 9 settembre 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102565 (Germania) emesso il 15 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165798

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102679 (Germania) emesso il 27 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9165815

Posseduta o controllata dall'IRISL

23.5.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94632 (Germania) emesso il 24 agosto 2005

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102544 (Germania) emesso il 9 settembre 2005; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9209324

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104149 (Germania) emesso il 10 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9328900

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) emesso il 12 luglio 2006; indirizzo email: smd@irisl.net; sito web: www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486

N. IMO: 9346536

Posseduta o controllata dall'IRISL.

23.5.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309634; 9165827

Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309622; 9165839

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 9209336

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309646; 9167253

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320183; 9167277

Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320195

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309608

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309593; 9051650

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309658; 9051648

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309610; 9051636

Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309701

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320157

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320171

Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa usate.

23.5.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309696; 9167291

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309684

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8320169; 9167265

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

N. IMO: 8309672

Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.

23.5.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Costituita a Malta nel 2005

N. IMO: 9209350

Società controllata al 100% dall'IRISL. La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.

23.5.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305192

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305219

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305207

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

N. IMO: 9305221

Sussidiaria posseduta interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.

23.5.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro - N. di registrazione dell'attività: C133993 (Cipro), emesso il 2002

N. IMO: 9213387

Società posseduta interamente dall'IRISL. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.5.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Horsham Shipping Company Ltd - N. di registrazione dell'attività:111999C

N. IMO: 9323833

Società di copertura dell'IRISL situata sull'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da una sua filiale di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.

23.5.2011


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/92


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2011

relativa all'aiuto di Stato C 39/09 (ex N 385/09) — Lettonia — Finanziamento pubblico di infrastrutture portuali nel porto di Ventspils

[notificata con il numero C(2011) 6043]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/784/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica del 26 giugno 2009 la Lettonia ha comunicato, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), una misura di finanziamento pubblico per la costruzione di infrastrutture portuali nel porto di Ventspils.

(2)

Con lettera del 15 dicembre 2009, la Commissione ha informato la Lettonia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardo a una parte della misura in oggetto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) (in appresso «decisione di avvio del procedimento»). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da terzi interessati. Con lettere del 16 marzo 2010, 7 aprile 2010, 12 aprile 2010 e 14 aprile 2010 le autorità lettoni hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(5)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla misura con lettere del 21 settembre 2010, 22 dicembre 2010 e 18 marzo 2011. Le autorità lettoni hanno fornito le informazioni richieste con lettere dell’8 ottobre 2010, 20 gennaio 2011, 22 marzo 2011 e 31 marzo 2011.

(6)

Inoltre hanno avuto luogo varie riunioni fra i servizi della Commissione e le autorità lettoni, riunioni che erano precedute e seguite da nuovi invii di informazioni complementari da parte delle autorità lettoni.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   IL PROGETTO

(7)

L’obiettivo del progetto è modernizzare le infrastrutture portuali. Il progetto comprende i seguenti sottoprogetti che saranno realizzati tra il 2010 e il 2014:

a)

costruzione di un terminal per rinfuse secche;

b)

costruzione del posto di ormeggio n. 35;

c)

costruzione del posto di ormeggio n. 12;

d)

ricostruzione del frangiflutti settentrionale;

e)

dragaggio del bacino portuale;

f)

costruzione di un accesso ferroviario;

g)

ristrutturazione dei pontili per l’attracco delle imbarcazioni dell’autorità portuale;

h)

consolidamento delle rive del canale.

2.2.   CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE

(8)

Nella decisione del 15 dicembre 2009 (3), la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario decidere se il finanziamento pubblico del frangiflutti, del consolidamento delle rive del canale e della ristrutturazione dei pontili per l’attracco delle imbarcazioni dell’autorità portuale costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al livello dell’autorità portuale, in quanto tale tipo di aiuto risultava compatibile con il mercato interno.

(9)

Per quanto riguarda il finanziamento pubblico per il dragaggio e l’accesso ferroviario, la Commissione ha ritenuto che costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ha dichiarato l’aiuto al livello dell’autorità portuale compatibile con il mercato interno.

(10)

Per quanto riguarda il finanziamento pubblico del nuovo terminal e dei due posti di ormeggio, la Commissione ha ritenuto che costituisse un aiuto di Stato al livello dell’autorità portuale e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno.

(11)

Il terminal per rinfuse secche e i due posti di ormeggio saranno gestiti da operatori privati. A tal fine, l’autorità portuale provvederà a concludere contratti di concessione con prestatori di servizi portuali per un periodo di 35 anni. L’attribuzione dei contratti di concessione non avverrà mediante gara d’appalto. I canoni di concessione che i fornitori di servizi portuali prescelti dovranno pagare sono stati determinati preventivamente sulla base di una valutazione effettuata da un esperto indipendente.

(12)

Nella sua decisione del 15 dicembre 2009, la Commissione ha manifestato il dubbio che il prezzo di potesse contenere elementi di aiuto di Stato. Sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la Commissione non poteva esprimersi sul carattere di aiuto del finanziamento pubblico al livello dei tre concessionari delle infrastrutture portuali specificamente destinate a un utilizzatore.

(13)

La Commissione ha inoltre constatato che gli utilizzatori finali avranno accesso alle nuove infrastrutture a condizioni non discriminatorie.

(14)

Di conseguenza, oggetto del procedimento d’indagine formale sono soltanto i potenziali aiuti al livello dei concessionari.

2.3.   CONTRATTI DI CONCESSIONE

2.3.1.   TERMINAL PER RINFUSE SECCHE

(15)

L’autorità portuale intende attribuire il contratto di concessione per la gestione del nuovo terminal a […] (4). Attualmente questa impresa svolge operazioni di movimentazione del carico nella zona che l’autorità portuale ha dato in locazione a […], in base a un accordo di sublocazione concluso con […].

(16)

Secondo le autorità lettoni, […] intende ampliare le proprie attività e utilizzare l’intero territorio preso in locazione per le sue operazioni e prevede quindi di porre fine all’accordo di sublocazione.

(17)

L’autorità portuale ha deciso di costruire un nuovo terminal e di attribuire successivamente la concessione a […], in modo che […] possa continuare a operare nel porto.

2.3.2.   POSTO DI ORMEGGIO N. 35 PER MERCI LIQUIDE

(18)

Secondo le autorità lettoni, il ripristino della capacità di merci liquide nel porto di Ventspils è connesso a questa posizione specifica a causa dei vincoli relativi alla profondità necessaria per accogliere navi mercantili di tonnellaggio adeguato che trasportano merci liquide.

(19)

L’intero territorio adiacente è attualmente dato in locazione a […]. Le autorità lettoni hanno intenzione di attribuire il contratto di concessione per la gestione del nuovo posto di ormeggio a […] in quanto ha movimentato merci liquide nel porto e pertanto possiede già le attrezzature necessarie per il trasbordo di merci liquide, compresi i sistemi di estinzione degli incendi.

2.3.3.   POSTO DI ORMEGGIO N. 12 PER MERCI VARIE E RINFUSE

(20)

Uno degli utilizzatori di questo posto di ormeggio sarà una controllata di […] che ha l’intenzione di stabilire, sul territorio del porto, una fabbrica di moduli di costruzione in base a un accordo di locazione a lungo termine di terreni da stipulare con l’autorità portuale. I moduli di costruzione saranno trasportati verso i mercati di esportazione con navi ro/ro.

(21)

Il trasporto dei moduli dalla fabbrica al posto di ormeggio avverrà su ferrovia e su strada, attraverso il territorio del terminal universale n. 2 gestito da […]. A tal fine, dopo la costruzione del posto di ormeggio, sarà firmato un accordo trilaterale fra […], […] e l’autorità portuale.

(22)

Secondo le autorità lettoni, […] e […] sono gli unici gestori potenziali per il posto di ormeggio n. 12. L’autorità portuale inizialmente intendeva attribuire la concessione a […].

2.4.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA DI AIUTO DELLA MISURA AL LIVELLO DEI CONCESSIONARI

2.4.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(23)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che non erano del tutto soddisfatti i criteri che consentono di concludere che l’autorità portuale si è comportata come un investitore privato nel determinare i canoni di concessione da applicare ai futuri concessionari.

(24)

La Commissione ha manifestato dubbi sia sul metodo utilizzato per stabilire i canoni di concessione sia sull’indipendenza della valutazione dell’esperto.

2.4.1.1.   Metodi utilizzati dall’autorità portuale per stabilire i canoni di concessione

(25)

L’esperto indipendente che ha valutato i canoni di concessione ha utilizzato due metodi diversi, ossia il metodo comparativo e quello basato sul reddito. Per quanto riguarda il posto di ormeggio per le merci liquide, l’esperto ha utilizzato solamente il metodo basato sul reddito.

(26)

Per quanto riguarda il metodo comparativo, la Commissione ha osservato che si basava principalmente su contratti in vigore nello stesso porto, ragion per cui ha sollevato dubbi circa la sua affidabilità. La Commissione ha constatato che tale confronto non poteva essere determinante in quanto non vi era alcuna indicazione che i canoni di concessione pagati sulla base dei contratti presi come riferimento fossero orientati al mercato. Inoltre la Commissione ha osservato che l’analisi aveva preso in considerazione gli stessi tre contratti di concessione sia per il terminal per rinfuse secche che per il posto di ormeggio n. 12 per merci varie e rinfuse, malgrado questi terminal presentino caratteristiche notevolmente differenti.

(27)

Per quanto riguarda il metodo basato sul reddito utilizzato nella valutazione, la Commissione ha osservato che non sembrava rispecchiare tutti i costi dell’investimento nel caso del terminal per rinfuse secche e del posto di ormeggio n. 12.

2.4.1.2.   Indipendenza della valutazione dell’esperto

(28)

La Commissione ha rilevato che da una decisione adottata dal consiglio di amministrazione del porto già nel marzo 2006 risultava l’impegno del porto ad attribuire a […] la concessione per la gestione del posto di ormeggio n. 35 dopo la conclusione dei lavori di costruzione. La decisione precisa il metodo di calcolo del canone di concessione, basato sugli stessi principi della valutazione indipendente. Di conseguenza la Commissione dubita dell’indipendenza della valutazione in quanto tale.

2.4.1.3.   Conclusioni

(29)

La Commissione ha ritenuto che il finanziamento pubblico della costruzione del terminal e dei due punti di ormeggio sembrava offrire un vantaggio economico selettivo ai gestori delle infrastrutture in questione, costituendo perciò un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2.4.2.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

(30)

La Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che qualsiasi aiuto a favore dei concessionari costituirebbe un aiuto al funzionamento volto a ridurre i costi che essi dovrebbero normalmente sostenere. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tali aiuti al funzionamento sono in linea di principio incompatibili con il mercato interno (5).

3.   OSSERVAZIONI DELLA LETTONIA

3.1.1.   I CONCESSIONARI

(31)

Le autorità lettoni sostengono che i tre operatori sono stati scelti dall’autorità portuale in base a motivi obiettivi e rappresentano l’alternativa più vantaggiosa per gestire le nuove infrastrutture.

3.1.1.1.   Terminal per rinfuse secche

(32)

L’autorità portuale intende attribuire la concessione per la gestione del terminal per rinfuse secche a […], che si occupa prevalentemente di trasbordo del legname. Le autorità lettoni spiegano che la presenza di […] nel porto è fondamentale a causa della particolare rilevanza delle esportazioni del legname per la regione.

(33)

Come illustrato sopra, […] fornisce attualmente servizi di movimentazione del carico nella zona che l’autorità portuale ha dato in locazione a […], in base a un accordo di sublocazione concluso con […]. Poiché […] intende ampliare le proprie attività e utilizzare l’intero territorio preso in locazione, nell’ottobre 2005 il consiglio di amministrazione del porto ha deciso di costruire un nuovo terminal e successivamente di attribuire a […] la concessione per gestirlo (cfr. l’allegato I).

(34)

Le autorità lettoni affermano che la decisione di attribuire il contratto di concessione a questo determinato operatore si basa esclusivamente su motivazioni commerciali obiettive. A tal riguardo le autorità lettoni sottolineano che […] rappresenta la soluzione più realistica per la gestione del terminal in quanto possiede già l’attrezzatura necessaria per la movimentazione delle rinfuse secche. Inoltre, nessun altro concessionario potenziale ha manifestato il proprio interesse a gestire il terminal per rinfuse secche. Le autorità lettoni sottolineano che è interesse dell’autorità portuale avviare negoziati con tutti i soggetti potenzialmente interessati, soprattutto perché una porzione significativa del territorio portuale è ancora inutilizzata.

(35)

[…] ha già trasbordato nel porto oltre […] mila m3 l’anno e ha quindi già stabilito una solida rete commerciale. L’autorità portuale ritiene che l’impresa sarebbe in grado di mantenere questo volume di movimentazione merci in futuro e offrirebbe quindi le necessarie garanzie di recupero degli investimenti effettuati dall’autorità portuale.

3.1.1.2.   Posto di ormeggio n. 35

(36)

Il posto di ormeggio sostituirà il molo n. 1 per il trasbordo di merci liquide pericolose. Il molo è attualmente obsoleto e non può pertanto essere utilizzato per la movimentazione delle merci. Come illustrato sopra, il ripristino della capacità di merci liquide nel porto di Ventspils è connesso a questa posizione specifica a causa dei requisiti e dei vincoli in materia di sicurezza relativi alla profondità necessaria per navi mercantili di tonnellaggio adeguato che trasportano merci liquide.

(37)

Le autorità lettoni affermano che in pratica non è possibile attribuire la concessione della gestione del posto di ormeggio n. 35 a un’altra impresa proprio a causa della localizzazione specifica dell’infrastruttura in questione all’interno del porto. L’intero territorio adiacente è attualmente dato in locazione a […] (cfr. l’allegato II).

(38)

Inoltre è argomentato che, analogamente a […], anche […] ha già movimentato merci liquide nel porto di Ventspils e possiede quindi tutta l’attrezzatura necessaria per il trasbordo di merci liquide, fondamentale per la gestione del posto di ormeggio.

3.1.1.3.   Posto di ormeggio n. 12

(39)

Il progetto mira ad accrescere la capacità di scarico di merci varie. Le autorità lettoni spiegano che la decisione di costruire il posto di ormeggio è connessa alla conclusione di un accordo di locazione a lungo termine di terreni tra l’autorità portuale e una controllata di […], che intende stabilire una fabbrica di moduli di costruzione sul territorio del porto. I moduli di costruzione possono essere trasportati verso i mercati di esportazione unicamente con navi ro/ro.

(40)

Le autorità lettoni sottolineano tuttavia che, prima della conclusione del contratto di locazione con […], l’autorità portuale ha partecipato a varie gare di appalto organizzate da spedizionieri e potenziali concessionari del posto di ormeggio n. 12, quali […], ma senza successo.

(41)

Secondo le autorità lettoni, il trasporto dei moduli dalla fabbrica al posto di ormeggio può essere effettuato solo su ferrovia e su strada, attraverso il territorio del terminal universale n. 2, gestito da […]. A tal fine, dopo la costruzione del posto di ormeggio, sarà firmato un accordo trilaterale fra […], […] e l’autorità portuale.

(42)

Inoltre, le autorità lettoni affermano che vi sono solo due potenziali gestori per il posto di ormeggio, vale a dire […] e […]. Nelle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di indagine formale, le autorità lettoni hanno chiarito che il contratto di concessione per la gestione del posto di ormeggio sarà attribuito a […].

(43)

Dato che l’unico modo per trasportare i moduli di costruzione dalla fabbrica al posto di ormeggio n. 12 è attraversare il territorio dato in locazione a […] (si veda l’allegato III), l’autorità portuale ritiene che […] rappresenti l’alternativa più realistica.

(44)

Inoltre, le autorità lettoni sottolineano che la superficie dell’area adiacente al posto di ormeggio non consente lo stoccaggio delle merci. È pertanto necessario garantire connessioni affidabili con altre zone del porto, dove è possibile lo stoccaggio.

(45)

Le autorità lettoni sostengono altresì che, considerando la sua posizione e le sue caratteristiche tecniche, il posto di ormeggio potrà essere utilizzato da spedizionieri ubicati in una zona di 12 ettari, indipendentemente dal tipo di merce movimentata.

3.1.2.   LA VALUTAZIONE DELL’ESPERTO

(46)

Ciascuno dei contratti di concessione per le infrastrutture specificamente destinate a un utilizzatore è stato oggetto di una valutazione distinta. Le autorità lettoni sostengono che queste valutazioni sono state eseguite conformemente alle norme di valutazione sia lettoni che internazionali.

(47)

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, le autorità lettoni sottolineano che, data l’ubicazione e le caratteristiche dei porti di Riga e di Liepaja, l’esercizio di confronto (il cosiddetto metodo comparativo) è pienamente attendibile. Gli importi pagati a titolo di canoni di concessione dai prestatori di servizi operanti in tali porti sono stati comunicati dalle stesse autorità portuali e sono pertanto da considerare affidabili.

(48)

Secondo le autorità lettoni, le valutazioni rivedute, basate sull’analisi dei flussi di cassa, dovrebbero dissipare i dubbi della Commissione in merito alla loro indipendenza.

(49)

In appresso, la Commissione illustra in dettaglio le metodologie utilizzate dall’esperto per determinare i canoni di concessione.

3.1.2.1.   Terminal per rinfuse secche

(50)

La valutazione si basa su due metodi, illustrati di seguito:

(51)

L’analisi comparativa prende in considerazione tre contratti considerati comparabili del porto di Ventspils. L’esperto si è servito di quozienti correttivi per stabilire un canone di concessione adeguato. Sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: il momento e le condizioni della conclusione del contratto, l’ubicazione e la descrizione dei posti di ormeggio, la superficie data in locazione, le condizioni tecniche dei terminal e l’accesso ai servizi di pubblica utilità.

(52)

Il canone di concessione annuo calcolato è pari a […] EUR al m2. Il valutatore ha fissato il canone di concessione annuo a […] EUR al m2.

(53)

Il metodo basato sul reddito è utilizzato per valutare se il valore attualizzato dei redditi futuri consente di coprire interamente i costi totali dell’investimento (compresi i costi della zona di carico, del dragaggio e dell’accesso ferroviario) e fornisce previsioni finanziarie per un periodo di 25 anni. Le entrate e i costi stimati sono corretti con un tasso di attualizzazione del 7,5 %, che corrisponde al livello di rischio dell’investimento.

(54)

La valutazione indipendente tiene conto delle entrate provenienti dalle tasse e dai diritti portuali e delle entrate relative all’utilizzo dei terreni e delle infrastrutture portuali. I costi presi in considerazione sono i costi totali dell’investimento.

(55)

In base a diversi livelli di volume di merci, sono stimati il valore attuale netto (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rapporto costi/benefici per canoni di concessione annui compresi tra […] EUR e […] EUR al m2. Gli indicatori finanziari giustificano un canone di concessione di almeno […] EUR al m2 l’anno per un volume di merci medio annuo di […] tonnellate e di […] EUR al m2 l’anno per un volume di merci medio annuo di […] tonnellate. Se il volume medio di merci supera […] tonnellate l’anno, il canone di concessione può essere trascurabile.

(56)

Dato che il volume medio di merci previsto è di […] tonnellate l’anno, il valutatore indipendente ha concluso che è giustificato fissare il canone di concessione annuo tra […] EUR e […] EUR al m2.

(57)

Tenendo conto di entrambi i metodi descritti sopra, il valutatore indipendente ha fissato il canone di concessione annuo a […] EUR al m2.

(58)

La tabella seguente presenta i valori degli indicatori finanziari del progetto in base al canone di concessione ottenuto:

Volume di merci pari a […] tonnellate, canone di concessione annuo pari a […] EUR al m2, tasso di attualizzazione del 7,5 %, tasso di crescita del 2,28 %

Indicatore

Senza contributo del Fondo di coesione

Con contributo del Fondo di coesione

TIR

[…] %

[…] %

VAN

[…]

[…]

(59)

Pertanto la stima del valutatore indipendente ha confermato l’adeguatezza del canone di concessione annuo calcolato secondo il metodo sopra descritto, vale a dire […] EUR al m2.

3.1.2.2.   Posto di ormeggio n. 35

(60)

Il metodo basato sul reddito fornisce previsioni finanziarie per un periodo di 25 anni. Le entrate e i costi stimati sono corretti con lo stesso tasso di attualizzazione del 7,5 %, che corrisponde al livello di rischio dell’investimento.

(61)

La valutazione indipendente tiene conto delle entrate provenienti dalle tasse e dai diritti portuali e delle entrate relative all’utilizzo dei terreni e delle infrastrutture portuali. I costi presi in considerazione sono i costi totali dell’investimento.

(62)

In base a diversi livelli di volume di merci, sono stimati il valore attuale netto (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rapporto costi/benefici per canoni di concessione annui compresi tra […] EUR e […] EUR. Gli indicatori finanziari giustificano un canone di concessione superiore a […] EUR l’anno per un volume di merci annuo di […] tonnellate e superiore a […] EUR l’anno per un volume di merci annuo di […] tonnellate. Per un volume di merci più elevato, il canone di concessione può essere trascurabile.

(63)

Tenuto conto del periodo di ammortamento di 30 anni dei posti di ormeggio in acque profonde, il valutatore indipendente ha fissato il valore del canone di concessione annuo a […] EUR, ossia 1/30 dei costi dell’investimento relativo al posto di ormeggio, esclusi i lavori di dragaggio.

(64)

La tabella seguente riporta i risultati finanziari del progetto per un volume di merci annuo di […] tonnellate, tenendo conto di un canone di concessione annuo di […] EUR. Ai fini del calcolo sono stati presi in considerazione i costi totali dell’investimento, compresi i lavori di dragaggio.

Volume di merci pari a […] tonnellate, canone di concessione annuo pari a […] EUR, tasso di attualizzazione del 7,5 %, tasso di crescita del 2,28 %

Indicatore

Senza contributo del Fondo di coesione

Con contributo del Fondo di coesione

TIR

[…] %

[…] %

VAN

[…]

[…]

(65)

Di conseguenza, il valutatore ha fissato il canone di concessione annuo a […] EUR (invece che […] EUR l’anno, come previsto inizialmente).

3.1.2.3.   Posto di ormeggio n. 12

(66)

La valutazione si basa su due metodi, ossia il metodo della transazione comparabile e il metodo basato sul reddito.

(67)

In primo luogo, il contratto di concessione è messo a confronto con tre contratti considerati comparabili nel porto di Ventspils. Tenuto conto delle funzioni e delle caratteristiche specifiche delle infrastrutture oggetto di questi tre contratti, il valutatore si è servito di quozienti correttivi onde determinare un canone di concessione adeguato. Sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: il momento e le condizioni della conclusione del contratto, l’ubicazione e la descrizione dei posti di ormeggio, la superficie data in locazione, le condizioni tecniche delle infrastrutture e l’accesso ai servizi di pubblica utilità.

(68)

Il canone di concessione annuo calcolato è pari a […] EUR al m2. Il canone di concessione annuo è stato fissato a […] EUR al m2.

(69)

Il metodo basato sul reddito è utilizzato per valutare se il valore attualizzato dei redditi futuri consente di coprire i costi totali dell’investimento (compresi i costi per il dragaggio e l’accesso ferroviario) e fornisce previsioni finanziarie per un periodo di 25 anni. Le entrate e i costi stimati sono corretti con un tasso di attualizzazione del 7,5 %, che corrisponde al livello di rischio dell’investimento.

(70)

La valutazione indipendente tiene conto delle entrate provenienti dalle tasse e dai diritti portuali e delle entrate relative all’utilizzo dei terreni e delle infrastrutture portuali. I costi presi in considerazione sono i costi totali dell’investimento, compreso il finanziamento pubblico.

(71)

In base a diversi livelli di volume di merci, sono stimati il valore attuale netto (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR) e il rapporto costi/benefici per canoni di concessione annui compresi tra […] EUR e […] EUR al m2. Il valutatore indipendente ha concluso che gli indicatori finanziari giustificano (il VAN è positivo) un canone di concessione annuo di almeno […] EUR al m2 per un volume di merci previsto di […] tonnellate l’anno e di […] EUR al m2 l’anno per un volume di merci previsto di […] tonnellate l’anno.

(72)

Dato il volume previsto di […] tonnellate l’anno, il valutatore ha concluso che è giustificato fissare il canone di concessione annuo ad almeno […] EUR al m2.

(73)

Tenendo conto dei risultati dei due metodi descritti sopra, il valutatore indipendente ha fissato il canone di concessione annuo a […] EUR al m2.

(74)

La tabella seguente presenta i valori degli indicatori finanziari del progetto in base al canone di concessione ottenuto:

Volume di merci pari a […] tonnellate, canone di concessione annuo pari a […] EUR al m2, tasso di attualizzazione del 7,5 %, tasso di crescita del 2,28 %

Indicatore

Senza contributo del Fondo di coesione

Con contributo del Fondo di coesione

TIR

[…] %

[…] %

VAN

[…]

[…]

(75)

Pertanto la stima del valutatore indipendente ha confermato l’adeguatezza del canone di concessione annuo calcolato secondo il metodo sopra descritto, vale a dire […] EUR al m2.

3.1.3.   IL CANONE DI CONCESSIONE

(76)

Sulla base della valutazione effettuata dall’esperto indipendente, le autorità lettoni hanno deciso di fissare i canoni di concessione come segue:

Concessionario

Infrastruttura

Valutazione indipendente

(l’anno)

Canone di concessione

(l’anno)

[…]

Terminal per rinfuse secche

[…] EUR

[…] EUR

[…]

Posto di ormeggio n. 35

[…] EUR

[…] EUR

[…]

Posto di ormeggio n. 12

[…] EUR

[…] EUR

4.   VALUTAZIONE

4.1.   ESISTENZA DI AIUTO

(77)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(78)

I criteri fissati all’articolo 107, paragrafo 1, sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se le misure notificate costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare il sostegno finanziario:

a)

è concesso dallo Stato membro, ovvero mediante risorse statali;

b)

favorisce talune imprese o talune produzioni;

c)

falsa o minaccia di falsare la concorrenza;

d)

incide sugli scambi fra Stati membri.

4.1.1.   VANTAGGIO ECONOMICO

(79)

Secondo la giurisprudenza della Corte (6), non vi è vantaggio per i concessionari se un investitore privato, in simili circostanze, avesse fissato il canone di concessione allo stesso livello.

(80)

Fin dall’inizio, la Commissione nota che nel caso di specie i canoni di concessione sono stati stabiliti preventivamente mediante valutazioni distinte effettuate da un esperto esterno. Le autorità lettoni hanno fornito prove del fatto che l’esperto possiede qualifiche ed esperienza adeguate.

(81)

Come illustrato sopra, il valutatore indipendente ha confrontato i canoni di concessione calcolati con quelli dei tre contratti considerati comparabili nel porto di Ventspils. Tenuto conto delle funzioni e delle caratteristiche specifiche delle infrastrutture oggetto di questi tre contratti, il valutatore si è servito di quozienti correttivi onde determinare un canone di concessione adeguato.

(82)

Tuttavia, la Commissione non può accertare, sulla base delle informazioni disponibili, se i contratti presi come riferimento sono stati oggetto di una gara d’appalto, né vi sono attualmente elementi indicanti che i canoni di concessione pagati sulla base di questi contratti rispecchino i prezzi di mercato.

(83)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la valutazione comparativa non sia sufficientemente attendibile e quindi non consente di escludere la possibilità che i concessionari beneficino di un vantaggio.

(84)

In base al secondo metodo utilizzato dal valutatore indipendente, i canoni di concessione e le altre entrate dell’autorità portuale dovrebbero assicurare il recupero dei costi dell’investimento nelle infrastrutture e un certo tasso di rendimento in 25 anni. L’autorità portuale ha deciso di stabilire il canone di concessione del terminal per rinfuse secche ([…] EUR al m2 l’anno invece di […] EUR al m2 l’anno) e del posto di ormeggio n. 35 ([…] EUR l’anno invece di […] EUR l’anno) a un livello notevolmente superiore al valore raccomandato dall’esperto. Di conseguenza, il rendimento effettivo previsto dall’autorità portuale è considerevolmente superiore al valore calcolato dall’esperto.

(85)

Pertanto, la Commissione conclude che il canone di concessione e le altre entrate dell’autorità portuale le consentono di recuperare i costi totali dell’investimento nelle infrastrutture, compresi i costi per il dragaggio e per l’accesso ferroviario, e di ottenere un rendimento analogo a quello che richiederebbe un investitore privato.

(86)

La Commissione osserva altresì che nel caso di specie non vi sono motivi per ritenere che l’autorità portuale abbia fissato i canoni di concessione a un livello che non massimizzi le sue entrate.

(87)

Inoltre, l’inserimento della clausola di riesame consente di rivedere periodicamente il canone di concessione.

(88)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che nella fattispecie si possa concludere che il canone di concessione stabilito secondo le modalità sopra descritte non conferisca vantaggi indebiti ai concessionari delle infrastrutture specificamente destinate a un utilizzatore.

(89)

La presente decisione non pregiudica in alcun modo eventuali analisi complementari della Commissione per quanto riguarda il rispetto delle norme UE in materia di appalti pubblici o di altri principi generali del TFUE.

4.1.2.   CONCLUSIONI

(90)

La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico delle infrastrutture specificamente destinate a un utilizzatore nel porto di Ventspils non comporti un vantaggio economico al livello dei concessionari e che pertanto la misura non favorisca la posizione concorrenziale dei fornitori di servizi prescelti rispetto alle imprese con cui competono.

(91)

Secondo la costante giurisprudenza della Corte (7), una misura può costituire aiuto di Stato se sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché la misura che le autorità lettoni intendono realizzare non comporta un vantaggio economico per i futuri concessionari, essa non risponde cumulativamente ai criteri per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.   CONCLUSIONI

(92)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il finanziamento pubblico della costruzione di infrastrutture specificamente destinate a un utilizzatore nel porto di Ventspils non comporta aiuti al livello dei concessionari.

(93)

La presente decisione riguarda soltanto gli aspetti relativi agli aiuti di Stato e lascia impregiudicata l’applicazione di altre disposizioni del TFUE, in particolare in materia di concessioni di servizi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato cui la Lettonia intende dare esecuzione a favore dell’autorità del porto di Ventspils in relazione alla costruzione del terminal per rinfuse secche e dei posti di ormeggio n. 12 e n. 35 non comporta aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al livello dei concessionari.

L’attuazione della misura è pertanto autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 62 del 13.3.2010, pag. 7.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Cfr. nota n. 1.

(4)  Informazioni coperte dal segreto professionale.

(5)  Causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. 1995, pag. II-01675, punto 48. A questo proposito cfr. anche la sentenza dell’8 luglio 2010 nella causa T-396/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, punti 46-48; causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6857, punto 30.

(6)  Cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. 2003, pag. I-4053.

(7)  Cause riunite C-278/92, C.279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 20; causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, punto 68.


ALLEGATO I

ATTUALI E NUOVI TERRENI DESTINATI AL TERMINAL PER RINFUSE SECCHE

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ALLEGATO II

RAPPRESENTAZIONE DELL'AREA DATA IN LOCAZIONE A […] (COMPRESO IL FUTURO POSTO DI ORMEGGIO N. 35)

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ALLEGATO III

SCHEMA DEL TRANSPORTO DEI MODULI DI COSTRUZIONE DAI TERRENI DATI IN LOCAZIONE A […] AL POSTO DI ORMEGGIO N. 12

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2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/102


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2011) 7382]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/785/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 16 septies,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 15 luglio 2010 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Hamamelis virginiana L. può essere considerata una sostanza vegetale, un preparato vegetale o una loro combinazione ai sensi della direttiva 2001/83/CE ed è conforme ai requisiti indicati in tale direttiva.

(2)

È pertanto appropriato includere Hamamelis virginiana L. nell’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale di cui alla decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/911/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, la sostanza seguente è inserita dopo Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Finocchio dolce, frutto):

«Hamamelis virginiana L., folium et cortex aut ramunculus destillatum»;

2)

nell’allegato II, la voce seguente è inserita dopo quella relativa a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus:

«VOCE DELL’ELENCO COMUNITARIO RELATIVA A HAMAMELIS VIRGINIANA L., FOLIUM ET CORTEX AUT RAMUNCULUS DESTILLATUM

Nome scientifico della pianta

Hamamelis virginiana L.

Famiglia botanica

Hamamelidaceae

Preparazione(i) vegetale(i)

1)

Distillato preparato con foglie e corteccia fresche (1:1.12 – 2.08; etanolo come solvente di estrazione 6 % v/v)

2)

Distillato preparato con rami essiccati (1:2; etanolo come solvente di estrazione 14-15 %) (1)

Riferimento alla monografia della Farmacopea europea

Non pertinente

Indicazione(i)

Indicazione a)

Medicinale tradizionale di origine vegetale usato per alleviare i sintomi dell’infiammazione cutanea di lieve entità e la secchezza cutanea.

Indicazione b)

Medicinale tradizionale di origine vegetale usato per alleviare temporaneamente il fastidio oculare dovuto a secchezza oculare o a esposizione a vento o sole.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

Europea

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo “Posologia specifica”.

Posologia specifica

Bambini di età superiore a 6 anni, adolescenti, adulti e anziani

Indicazione a)

Distillato a un dosaggio corrispondente al 5-30 % in preparati semisolidi, più volte al giorno.

Non si consiglia l’impiego nei bambini di età inferiore a 6 anni (cfr. il paragrafo “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Adolescenti, adulti e anziani

Indicazione b)

Gocce oculari (2): distillato (2) diluito (1:10), 2 gocce per occhio, 3-6 volte al giorno.

Non si consiglia l’impiego nei bambini di età inferiore a 12 anni (cfr. il paragrafo “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).

Via di somministrazione

 

Uso cutaneo.

 

Uso oculare.

Durata d’impiego o limitazioni della durata d’impiego

Bambini di età superiore a 6 anni, adolescenti, adulti e anziani

Indicazione a)

Se i sintomi persistono per più di 2 settimane durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Adolescenti, adulti e anziani

Indicazione b)

La durata d’impiego raccomandata è di 4 giorni. Se i sintomi persistono per più di 2 giorni durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Altre informazioni necessarie per l’uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità alla sostanza attiva.

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Indicazione a)

Non si consiglia l’impiego nei bambini di età inferiore a 6 anni a causa della mancanza di dati adeguati.

Indicazione b)

In caso di dolore oculare, alterazioni della vista, arrossamento persistente o irritazione oculare o in caso di peggioramento o persistenza della condizione per più di 48 ore durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Non si consiglia l’impiego nei bambini di età inferiore a 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.

Per gli estratti contenenti etanolo deve essere riportata l’esatta etichettatura per l’etanolo, presa dalla “Linea guida sugli eccipienti nell’etichettatura e nel foglio illustrativo dei medicinali per uso umano”.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

Nessuna riferita.

Gravidanza e allattamento

La sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento non è stata stabilita. In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Effetti indesiderati

Indicazione a)

In pazienti sensibili potrebbe presentarsi dermatite allergica da contatto, la cui frequenza non è nota.

Indicazione b)

Sono stati riferiti casi di congiuntivite, la cui frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopraccitate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Informazioni farmaceutiche [se necessario]

Non pertinente.

Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data [se necessario ai fini dell’uso sicuro del medicinale]

Non pertinente.


(1)  Conformemente a quanto riportato dall’USP, la Farmacopea statunitense (USP-31- NF 26, 2008 Vol 3:3526).

(2)  Il medicinale è conforme alla monografia della Farmacopea europea sui preparati oftalmici (01/2008:1163)»


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/786/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee devono essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme devono assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(2)

Secondo la direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

L'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE stabilisce la procedura di elaborazione delle norme europee. Secondo tale procedura, la Commissione definisce i requisiti specifici di sicurezza che le norme europee devono soddisfare e successivamente dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare queste norme.

(4)

La Commissione pubblica i riferimenti delle norme europee adottate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

In base all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, i riferimenti delle norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anche in assenza di un mandato della Commissione, se tali norme soddisfano l'obbligo generale di sicurezza stabilito da detta direttiva.

(6)

A seguito della decisione 2006/514/CE (2), la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme europee EN 14764:2005 per le biciclette da città e da trekking, EN 14766:2005 per le mountain bike, EN 14781:2005 per le biciclette da corsa e EN 14872:2006 per i portapacchi per biciclette.

(7)

Le quattro norme europee contemplate dalla decisione 2006/514/CE non sono sostenute da un mandato della Commissione adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE.

(8)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha annunciato che le norme europee EN 14764:2005, EN 14766:2005 EN 14781:2005 e EN 14872:2006 saranno rivedute. I riferimenti delle nuove versioni di tali norme a seguito della revisione non possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in mancanza di un mandato della Commissione che fissi i requisiti specifici di sicurezza.

(9)

Occorre quindi che la Commissione fissi i requisiti specifici di sicurezza per le biciclette e i portapacchi per biciclette e dia mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme europee in base a questi requisiti.

(10)

Le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli [direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)], se insicure, possono esporre i bambini a gravi lesioni alla testa, al petto, all'addome o agli arti, in particolare dopo una caduta.

(11)

I bambini sulle biciclette tendono a subire lesioni quando giocano o quando guidano troppo velocemente (4) e sono particolarmente vulnerabili alla cadute, sia perché stanno sviluppando le loro capacità motorie, con la crescita, sia perché stanno imparando come manovrare la bicicletta, inclusa la capacità di evitare ostacoli, pedoni o altri ciclisti. Questi fattori, abbinati al centro di gravità più alto dei bambini, rendono l'equilibrio difficile.

(12)

Secondo la base dati sulle lesioni (Injury Data Base = IDB), per il 37 % le lesioni connesse all'utilizzazione di biciclette nell'UE riguardava bambini di età compresa tra 5 e 9 anni (5). Sebbene gli incidenti stradali rappresentino una larga percentuale degli incidenti in questione, molti di essi avvengono durante il gioco, quando i bambini in bicicletta urtano contro oggetti o altre persone, o semplicemente cadono dalla loro bicicletta. Nel Regno Unito si è stimato che oltre 2 000 bambini sono trasportati ogni anno in ospedale dopo un incidente domestico connesso alla bicicletta e altri 21 000 dopo incidenti in luoghi, quali parchi e campi da gioco (6).

(13)

La norma europea EN 14765: 2005+A1:2008 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le biciclette per bambini, che sono esclusi dall'ambito della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE). Peraltro questa norma non è sostenuta da un mandato della Commissione.

(14)

È quindi necessario fissare requisiti di sicurezza e promuovere lo sviluppo della norme europee secondo tali requisiti per le biciclette per bambini, che non sono considerate giocattoli ai sensi della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (direttiva 2009/48/CE).

(15)

Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, le biciclette, le biciclette per bambini e i portapacchi per biciclette che soddisfano tali norme godono di una presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme.

(16)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 2001/95/CE. Né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «bicicletta»: un veicolo a due ruote che è spinto unicamente o per lo più dall'energia muscolare del guidatore, ad esclusione dei veicoli con due o più selle;

b)   «bicicletta per bambini»: una bicicletta con un'altezza massima della sella superiore a 435 mm e inferiore a 635 mm, destinata a persone di un peso massimo di 30 kg;

c)   «bicicletta da città e da trekking»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione su strade pubbliche, incluse strade non asfaltate;

d)   «mountain bike»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata all'utilizzazione fuoristrada su terreno accidentato, strade pubbliche e sentieri pubblici, munita di un telaio appositamente rafforzato e di altri componenti e, in genere, con una sezione ampia delle gomme e battistrada ruvidi e con numerose marce;

e)   «bicicletta da corsa»: una bicicletta con un'altezza massima della sella di 635 mm o più destinata ad un'utilizzazione ad alta velocità su strade pubbliche. Tali biciclette sono in genere destinate ad essere utilizzate su piste asfaltate;

f)   «portapacchi per biciclette»: un dispositivo o contenitore, ad esclusione dei rimorchi, che è montato e fissato in permanenza sopra e/o accanto alla ruota posteriore (portapacchi posteriore) o alla ruota anteriore (portapacchi anteriore) di una bicicletta e che è destinato esclusivamente a trasportare bagagli o bambini seduti su un seggiolino apposito.

Articolo 2

L'allegato alla presente decisione fissa i requisiti specifici di sicurezza per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette che le norme europee devono soddisfare conformemente all'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35.

(3)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(4)  http://www.rospa.com/roadsafety/info/cycling_accidents.pdf

(5)  IDB Database 2006-2008.

(6)  http://www.capt.org.uk/resources/talking-about-cycle-safety


ALLEGATO

PARTE I

Requisiti specifici di sicurezza per le biciclette

SEZIONE 1

Requisiti di sicurezza applicabili a tutti i tipi di biciclette

1.   Requisiti generali

Tutti i tipi di biciclette devono essere concepiti in modo da adattarsi alle capacità ciclistiche e allo stato fisico dell'utilizzatore previsto. Un'attenzione particolare deve essere prestata alla progettazione di biciclette per bambini.

Il livello di rischio di lesioni o danni alla salute quando si guida una bicicletta deve essere il minimo compatibile con un'utilizzazione ragionevole e prevedibile del prodotto, considerato accettabile e coerente con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

Nessuna delle parti accessibili all'utilizzatore durante un'utilizzazione normale o prevista deve provocare lesioni fisiche.

Gli utilizzatori sono informati sui rischi e pericoli che l'utilizzo comporta e su come evitarli (cfr. sezione relativa alle informazioni sulla sicurezza del prodotto).

Le biciclette devono essere munite di dispositivi di illuminazione e catarifrangenti davanti, dietro e ai lati per garantire una buona visibilità della bicicletta e del suo guidatore. Tali dispositivi devono soddisfare le disposizioni in vigore nel paese in cui il prodotto è commercializzato.

Il fabbricante deve indicare la capacità massima di carico ammissibile (ad esempio, peso del guidatore e del passeggero, bagaglio, portapacchi ecc.) per la quale la bicicletta è concepita.

Il fabbricante deve indicare se sia o meno possibile fissare alla bicicletta un portapacchi e/o un seggiolino per bambini.

2.   Proprietà fisiche

Manovrabilità

La bicicletta completamente assemblata deve offrire una manovrabilità stabile durante la guida, la frenata, la svolta e la sterzata. Deve essere possibile guidare la bicicletta con una mano lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali con la mano) senza che diventi difficile da manovrare o pericolosa per il guidatore.

Stabilità

Tutte le parti di una bicicletta devono essere costruite in modo da fornire un livello di stabilità compatibile con la normale utilizzazione da parte dell'utilizzatore previsto.

Deve essere possibile guidare la bicicletta con una mano lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali con la mano) senza che diventi difficile da manovrare o pericolosa per il guidatore. La bicicletta con un portapacchi carico deve offrire una manovrabilità stabile alla guida, alla frenata, alla svolta e alla sterzata.

Resistenza all'usura/alla fatica

Tutte le parti di una bicicletta devono essere sicure per il guidatore durante l'intera durata di vita del prodotto. Se del caso, le parti in questione devono recare un'indicazione dei limiti di usura entro i quali devono essere sostituite per essere interamente funzionanti.

L'effetto delle condizioni meteorologiche (ad esempio: pioggia) sui sistemi di frenatura deve essere ridotto al minimo.

Sistemi di frenatura

Una bicicletta deve essere munita di almeno due sistemi di frenatura indipendenti. Almeno uno deve agire sulla ruota anteriore e uno sulla ruota posteriore. I sistemi di frenatura devono essere concepiti in modo da garantire la sicurezza su terreno sia bagnato che asciutto.

La decisione di determinare se il sistema di frenatura posteriore debba essere azionato dalla mano o dal piede del ciclista va presa conformemente alla legislazione, alle usanze o alle preferenze del paese nel quale la bicicletta è commercializzata.

Angoli taglienti

Nessuna parte esterna che possa venire in contatto con il corpo dell'utilizzatore durante la guida, la manovra o la manutenzione normali deve essere affilata.

Intrappolamento

Le biciclette non devono comportare rischi di intrappolamento, che possono essere evitati con una progettazione adeguata.

Ove esistesse un rischio di intrappolamento durante la normale utilizzazione o manutenzione, ciò deve essere menzionato nel manuale d'uso / nelle avvertenze in merito alla bicicletta.

Sporgenze

Le sporgenze devono essere evitate, se pericolose per l'utilizzatore.

3.   Proprietà meccaniche

Meccanismi di piegatura

I meccanismi di piegatura devono essere funzionali, stabili e sicuri per evitare un'apertura involontaria durante l'utilizzazione e non devono causare lesioni.

Dispositivi di fissaggio

Tutti i dispositivi di fissaggio, viti, raggi e dadi a vite utilizzati su una bicicletta devono essere di giusta dimensione e prodotti con materiali adeguati per evitare lesioni.

Tutti i dispositivi di fissaggio e viti utilizzati nei punti connessi alla sicurezza su una bicicletta devono essere ben fissati per evitare un involontario allentamento.

Adattabilità e controlli

Le parti di bicicletta progettate per adattarsi alla statura o alla forma dell'utilizzatore, ad es. sella o manubrio, devono essere facilmente manovrabili senza pregiudicare la sicurezza dell'utilizzatore. Nelle istruzioni deve essere indicato lo strumento adeguato da utilizzare, tenendo conto dell'utilizzatore. Tutte le parti di controllo devono essere accessibili facilmente e senza pericolo nelle normali condizioni di utilizzazione. Esse devono essere costruite e montate in modo da permettere all'utilizzatore di avere il controllo della bicicletta. In particolare, il guidatore deve essere in grado di frenare e di cambiare le marce con almeno una mano sul manubrio.

4.   Proprietà chimiche

Nessuna delle parti che vengono a contatto con il guidatore deve comportare pericoli di tossicità all'utilizzatore, in particolare per quanto riguarda le biciclette per bambini.

5.   Metodi di prova

La norma deve descrivere prove di stabilità, prove di prestazioni per valutare il carico massimo, il gruppo propulsore, il sistema di frenatura, di sterzo, prove di resistenza all'usura e alla fatica delle parti del telaio.

6.   Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

Le informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere scritte nella lingua/nelle lingue del paese in cui il prodotto è venduto.

Le informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere fornite per tutti i tipi di biciclette. Tali informazioni, pur rimanendo concise, devono essere leggibili, comprensibili e il più possibile esaustive.

Nelle informazioni sulla sicurezza del prodotto devono essere messi in evidenza i supporti visivi, ad esempio, pittogrammi e illustrazioni.

Le informazioni sulla sicurezza devono includere informazioni sull'acquisto, istruzioni per l'utilizzazione, la pulizia, il controllo e la manutenzione, e devono mettere in evidenza i probabili rischi e le precauzioni da adottare per evitare incidenti.

Le informazioni sulla sicurezza devono includere istruzioni su come posizionare riflettori e luci per garantire la massima visibilità, conformemente alle disposizioni in vigore nel paese in cui il prodotto è commercializzato.

Non devono esserci conflitti tra le informazioni sulla sicurezza fornite con il prodotto e la normale utilizzazione del prodotto.

Sul telaio devono essere indicati in modo visibile e permanente il numero di serie del telaio in un punto facilmente visibile e nome e indirizzo dell'operatore che ha montato la bicicletta (o suo rappresentante).

SEZIONE 2

Requisiti di sicurezza addizionali applicabili a biciclette specifiche

Per le biciclette di questa sezione, oltre ai requisiti di sicurezza di cui alla sezione 1, vanno applicati i requisiti addizionali sotto menzionati.

1.   Biciclette per bambini

L'altezza massima della sella e i limiti di peso medio sono basati su dati antropometrici (peso e lunghezza media delle gambe a seconda dell'età). Per tali biciclette sono applicabili i seguenti requisiti:

non devono essere utilizzati dispositivi di sganciamento rapido di alcun tipo,

non devono essere montati né cinturini né staffe per pedali,

la forza dei freni anteriori deve essere limitata per evitare la perdita di controllo della bicicletta a seguito del blocco delle ruote,

deve essere possibile montare o togliere gli stabilizzatori senza allentare il fissaggio dell'asse della ruota posteriore,

le biciclette per bambini non devono comportare pericoli di intrappolamento, a prescindere da qualsiasi posizione della sella,

le biciclette per bambini devono essere munite di almeno due sistemi di frenatura indipendenti, uno davanti e uno dietro.

2.   Mountain bike

Sulle mountain bike tutti i componenti di sicurezza devono essere tali da resistere a tutte le forze che sono più elevate durante l'utilizzazione normale che non in altri tipi di bicicletta (ad esempio, vibrazioni e urti causati da strade accidentate, forze più elevate sui componenti di propulsione, di sterzo e sui freni) e all'usura del sistema di frenatura.

3.   Biciclette da corsa

Sulle biciclette da corsa tutti i componenti di sicurezza devono essere tali da resistere a tutte le forze che sono superiori durante la normale utilizzazione che non in altri tipi di bicicletta (ad esempio, velocità più elevata, forza superiore sui componenti di guida, sterzo e sui freni).

PARTE II

Requisiti specifici di sicurezza per i portapacchi per biciclette

1.   Requisiti generali

Requisiti specifici e metodi di prova per i portapacchi per biciclette devono garantire la sicurezza dell'utilizzatore e del bambino, se trasportato sulla bicicletta. Il prodotto deve superare le prove per verificare la sua stabilità e resistenza all'usura, nonché la sua resistenza alla fatica e alla temperatura.

2.   Classificazione

I portapacchi sono divisi in due classi di capacità di carico, a seconda dell'utilizzazione prevista e del punto della bicicletta su cui sono fissati.

3.   Dimensioni

I portapacchi progettati per poter essere adattati con un seggiolino per bambini devono essere di dimensioni appropriate per questo tipo di utilizzazione.

4.   Stabilità

Tutte le parti di un portapacchi devono essere progettate in modo da fornire una stabilità sufficiente per l'uso normale dell'utilizzatore.

Le parti del portapacchi devono essere montate e fissate saldamente utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti o specificati dal fabbricante, conformemente alle istruzioni di quest'ultimo.

Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere di dimensioni adeguate.

Gli effetti delle condizioni meteorologiche sulle prestazioni di sicurezza di un portapacchi devono essere ridotti al minimo.

5.   Angoli taglienti

Gli angoli esposti che possono venire in contatto con il corpo del guidatore o del bambino trasportato durante la guida, la manovra e la manutenzione normali non devono comportare rischi di lesione. Le estremità delle molle devono essere arrotondate o protette.

6.   Sporgenze

Per evitare o minimizzare il rischio per l'utilizzatore o il bambino trasportato, le sporgenze devono essere o evitate oppure progettate accuratamente.

7.   Visibilità

Il prodotto deve essere progettato in modo da garantire che la bicicletta resti visibile in condizioni di oscurità o di insufficiente visibilità.

8.   Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

A prescindere dal fatto che il portapacchi sia venduto separatamente, come accessorio o già montato sulla bicicletta, il prodotto in questione deve recare quanto meno le informazioni seguenti per i consumatori:

a)

modalità su come e dove fissare il portapacchi sulla bicicletta;

b)

avvertenza, da indicare in modo permanente sul prodotto, che precisa la capacità massima di carico del portapacchi e che avverte che tale carico non va superato;

c)

possibilità di fissare al portapacchi un seggiolino per bambini;

d)

avvertenza che il portapacchi è destinato a trasportare con sicurezza soltanto bagagli;

e)

avvertenza di non modificare il portapacchi;

f)

avvertenza che il dispositivo di fissaggio deve essere saldamente montato e controllato frequentemente;

g)

avvertenza che la bicicletta può comportarsi in modo diverso (in particolare, al momento della sterzata e della frenata) quando il portapacchi è carico;

h)

avvertenza per garantire che bagagli o seggiolino per bambino adattati al portapacchi siano fissati in modo sicuro conformemente alle istruzioni del fabbricante e che non ci siano cinghie sciolte che potrebbero impigliarsi nelle ruote;

i)

istruzioni su come posizionare riflettori e fari per garantire la visibilità in qualsiasi momento, specialmente quando, ad esempio, il portapacchi è carico;

j)

informazioni con il nome e l'indirizzo del fabbricante, importatore o rappresentante, marchio di fabbrica, modello e numero o riferimento del lotto di produzione, che sul prodotto devono essere visibili, leggibili e permanenti;

k)

informazioni sul/i tipo/i di biciclette su cui i portapacchi vanno montati, a meno che il prodotto sia venduto come parte della bicicletta e già fissato.


2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/112


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell’Egitto

[notificata con il numero C(2011) 8618]

(2011/787/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [denominata anche Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith] è un organismo nocivo ai tuberi di Solanum tuberosum L. e in quanto tale è oggetto di misure stabilite dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio e dalla direttiva 98/57/CE del 20 luglio 1998 sul controllo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (2).

(2)

In seguito alle intercettazioni nell’Unione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto, la Commissione ha adottato la decisione 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nei confronti dell’Egitto (3). Tale decisione vieta l’introduzione nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto a meno che non siano soddisfatte determinate prescrizioni.

(3)

Negli ultimi anni si sono verificate ulteriori intercettazioni di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. sui tuberi di Solanum tuberosum L. È pertanto opportuno continuare ad adottare misure urgenti contro la diffusione del suddetto organismo nocivo in merito all’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto.

(4)

Occorre pertanto modulare tali misure urgenti per rispondere al miglioramento della situazione derivante dalle iniziative prese dall’Egitto, in particolare un nuovo regime di controllo per la produzione e l’esportazione di tuberi di Solanum tuberosum L. presentato dall’Egitto all’Unione. Durante la campagna d’importazione 2010/2011 si è inoltre registrata nell’Unione alcuna intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

(5)

L’arrivo nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto è quindi consentito se questi sono cresciuti in determinate aree stabilite dall’Egitto in ottemperanza alle relative norme internazionali. La Commissione deve comunicare agli Stati membri un elenco di queste aree presentato dall’Egitto per permettere loro di eseguire controlli d’importazione e consentire la tracciabilità delle partite. Nel caso di un’intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è opportuno provvedere all’aggiornamento di tale elenco. È inoltre il caso di limitare le disposizioni di controllo dell’Unione per l’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originario dell’Egitto a un regime intensivo di ispezione all’arrivo nell’Unione dei suddetti tuberi.

(6)

Dopo ogni campagna d’importazione gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati informazioni dettagliate sulle importazioni per garantire l’applicazione di tale decisione.

(7)

Per garantire chiarezza e razionalità è opportuno abrogare la decisione 2004/4/CE e sostituirla con la presente decisione.

(8)

È possibile che questa decisione venga riesaminata.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Zone indenni da organismi nocivi

1.   L’introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nel territorio dell’Unione viene consentita se questi sono cresciuti nelle zone incluse nell’elenco delle aree indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2 e se vengono soddisfatte le prescrizioni che figurano nell’allegato.

2.   Prima di ciascuna campagna d’importazione la Commissione fornirà agli Stati membri un elenco di zone indenni da organismi nocivi stabilite dall’Egitto contenente le aree indenni da organismi nocivi in ottemperanza alla «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4. Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi».

3.   Quando la Commissione e l’Egitto vengono informati di un’intercettazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. l’area di origine dei tuberi intercettati di Solanum tuberosum L. viene esclusa dall’elenco di zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo 2, in attesa di accertamenti da parte dell’Egitto. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati degli accertamenti e, se necessario, un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi quale fornito dall’Egitto.

Articolo 2

Presentazione di informazioni e notifiche

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sui quantitativi importati nella campagna d’importazione precedente in ottemperanza alla presente decisione, una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni di cui al punto 4 dell’allegato, le analisi per l’individuazione di infezioni latenti di cui al punto 5 dell’allegato e copie di tutti i certificati fitosanitari ufficiali.

2.   Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione un sospetto o un riscontro di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. conformemente al punto 6 dell’allegato, la notifica deve essere corredata di copie delle relative certificazioni fitosanitarie ufficiali e dei documenti ad esse allegati.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 riguarda unicamente la partita composta da lotti aventi la stessa origine.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2004/4/CE è abrogata.

Articolo 4

Clausola di revisione

La Commissione riesaminerà tale decisione entro il 30 settembre 2012.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

(3)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


ALLEGATO

Oltre alle prescrizioni applicabili ai tuberi di Solanum tuberosum L., le prescrizioni che devono essere soddisfatte di cui all’articolo 1 figurano nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE

1.   Prescrizioni relative alle zone indenni da organismi nocivi

Le zone indenni da organismi nocivi di cui all’articolo 1 comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice.

2.   Prescrizioni relative ai tuberi di Solanum tuberosum L. da importare

2.1.

I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nell’Unione devono essere stati sottoposti in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l’assenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, ispezioni prima dell’esportazione e le analisi.

2.2.

I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nell’Unione devono essere:

a)

preparati in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da tuberi di Solanum tuberosum L. raccolti in un’unica zona come specificato nel punto 1;

b)

chiaramente etichettati su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un’indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui all’articolo 1, e del numero del lotto corrispondente;

c)

corredati del certificato fitosanitario ufficiale a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE con indicazione del/dei numero/i del lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» del certificato nonché del numero di codice ufficiale di cui al punto 2.2 b) nella sezione «Dichiarazione supplementare» del certificato;

d)

esportati da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.

3.   Prescrizioni relative ai punti d’entrata

3.1.

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione i punti d’entrata autorizzati per l’importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nonché il nome e il recapito dell’organismo ufficiale responsabile di ogni punto. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e l’Egitto.

3.2.

L’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto nonché delle loro quantità.

4.   Prescrizioni relative alle ispezioni

4.1.

Nel punto di entrata i tuberi di Solanum tuberosum sono sottoposti alle ispezioni previste dall’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti.

4.2.

Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che i suddetti esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano inoltre sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in tale lotto non sia stata confermata o smentita.

4.3.

Se durante le ispezioni vengono individuate manifestazioni tipiche o sospette di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformità con il metodo di prova definito nella direttiva 98/57/CE. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va respinto, deve ottenere l’autorizzazione di spedizione verso una destinazione all’esterno dell’Unione oppure va distrutto e tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa area devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5.

5.   Prescrizioni relative alle analisi per l’individuazione di infezioni latenti

5.1.

Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti in conformità con il metodo di prova descritto nella direttiva 98/57/CE su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d’importazione va prelevato almeno un campione di ogni settore o bacino per area di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il campione selezionato per l’individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un’ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni adeguate.

5.2.

Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che l’analisi suddetta non ha confermato la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va respinto, deve ottenere l’autorizzazione di spedizione verso una destinazione all’esterno del’Unione oppure va distrutto.

6.   Prescrizioni relative alle notifiche

Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. gli Stati membri ne danno immediata comunicazione alla Commissione e all’Egitto. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell’allegato II nella direttiva 98/57/CE, o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell’allegato II della suddetta direttiva.

7.   Prescrizioni relative all’etichettatura

Gli Stati membri stabiliscono requisiti adeguati per l’etichettatura relativa ai tuberi di Solanum tuberosum L., includendone uno che ne indichi l’origine egiziana così da impedire che i tuberi di Solanum tuberosum L. vengano piantati. Devono anche prendere misure adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all’imballaggio o alla lavorazione dei tuberi di Solanum tuberosum L. per impedire la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in seguito a una possibile infezione latente.


2.12.2011   

IT

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L 319/116


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2011

che modifica la decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2011/18)

(2011/788/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/23 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali di Stati membri la cui moneta è l’euro (1), prevede un meccanismo per la redistribuzione e l’allocazione del reddito monetario derivante da operazioni di politica monetaria.

(2)

La decisione BCE/2011/17 del 3 novembre 2011 relativa all’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (2) prevede l’istituzione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite per motivi di politica monetaria.

(3)

Il consiglio direttivo ritiene che come per gli acquisti ai sensi della decisione BCE/2009/16 del 2 luglio 2009 sull’attuazione del programma di acquisto di obbligazioni garantite (3), l’acquisto di obbligazioni garantite si sensi della decisione BCE/2011/17 debba creare reddito al tasso di riferimento definito nella decisione BCE/2010/23.

(4)

La decisione BCE/2010/23 deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All’articolo 3, il paragrafo 1 della decisione BCE/2010/23 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. In via d’eccezione, l’oro è considerato non produttivo di reddito, e i titoli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (4), ed ai sensi della decisione BCE/2011/17 del 3 novembre 2011 sull’attuazione del secondo programma di acquisto di obbligazioni garantite (5), si considerano produttive di reddito al tasso di interesse di riferimento.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17.

(2)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70.

(3)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(4)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(5)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70


2.12.2011   

IT

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L 319/117


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2011

recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (1), in particolare l’articolo 10,

visto l’indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 15,

vista la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (3),

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 stabilisce i criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli (CSD) all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (T2S).

(2)

È necessario stabilire le procedure di domanda da parte dei CSD all’accesso ai servizi di T2S nonché le procedure per la richiesta da parte dei CSD di deroga al criterio di accesso n. 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «rapporto di valutazione» si intende la documentazione scritta contenente: a) un rapporto redatto dalla pertinente autorità competente che valuta la conformità del CSD al criterio di accesso n. 2; e b) un’auto-valutazione del CSD sulla propria conformità ai criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5;

2)

per «banca centrale (BC)» si intendono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito «banca centrale SEE»), e qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente di un paese non appartenente al SEE (di seguito «altra banca centrale»), laddove la valuta di tale BCN non appartenente all’area dell’euro, banca centrale SEE o altra banca centrale sia considerata idonea in conformità all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/2;

3)

per «criterio di accesso n. 1» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

4)

per «criterio di accesso n. 2» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli (di seguito le «raccomandazioni SEBC/CESR») (4);

5)

per «criterio di accesso n. 3» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico;

6)

per «criterio di accesso per i CSD n. 4» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

7)

per «criterio di accesso n. 5» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S;

8)

per «autorità competenti pertinenti» si intendono le BC e le autorità competenti in materia di sorveglianza e/o vigilanza su un CSD specifico e responsabili della valutazione dei CSD rispetto a standard riconosciuti e applicabili;

9)

per «parte con connessione diretta» si intende una parte di T2S dotata di un dispositivo tecnico che consenta di accedere a T2S e usare i suoi servizi di regolamento titoli senza necessità di un CSD che funga da interfaccia tecnica;

10)

per «parte di T2S» si intende una persona giuridica o, in taluni mercati, un individuo che ha un rapporto contrattuale con un CSD in T2S per l’elaborazione delle sue attività collegate al regolamento in T2S e che non detiene necessariamente un conto titoli presso il CSD;

11)

per «comitato per il programma T2S» si intende l’organo di gestione dell’Eurosistema, istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6, così come definito nell’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2010/2, o il suo successore;

12)

per «gruppo consultivo T2S (AG)» si intende il gruppo definito nell’articolo 7 dell’indirizzo BCE/2010/2;

13)

per «accordo di partecipazione di valuta (CPA)» si intende un accordo stipulato tra l’Eurosistema e una BCN non appartenente all’area dell’euro, o un’autorità responsabile di una valuta diversa dall’euro, allo scopo di regolare operazioni in titoli con moneta di banca centrale in valute diverse dall’euro.

Articolo 2

Oggetto e campo d’applicazione

1.   Ai cinque criteri che determinano l’idoneità dei CSD ad accedere ai servizi T2S stabiliti all’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 (di seguito «cinque criteri di accesso») è data attuazione conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 3 a 5 della presente decisione e alle regole contenute nell’allegato.

2.   La presente decisione non si applica alle parti con connessione diretta aventi un rapporto giuridico con i CSD.

Articolo 3

Procedura di domanda

1.   Ai fini dell’accesso ai servizi di T2S, un CSD è tenuto a presentare a) una richiesta al consiglio direttivo; e b) al momento della sua migrazione a T2S, un rapporto di valutazione.

2.   Il rapporto di valutazione fornisce la prova della conformità del CSD ai cinque criteri di accesso al momento della sua migrazione a T2S, attesta il livello di attuazione di ciascun criterio di accesso secondo le seguenti categorie: conforme, parzialmente conforme e non applicabile, e inoltre espone le motivazioni e spiegazioni del CSD e gli elementi di prova pertinenti.

3.   Il comitato per il programma T2S presenta al consiglio direttivo una proposta, basata su detta documentazione, in merito alla domanda del CSD di accesso ai servizi T2S. Per predisporre la propria proposta, il comitato per il programma T2S può richiedere chiarimenti o rivolgere delle domande al CSD richiedente.

4.   A seguito della presentazione della proposta da parte del comitato per il programma T2S, il consiglio direttivo adotta una decisione sulla richiesta del CSD e la comunica per iscritto allo stesso entro i due mesi successivi alla: a) data di ricezione della richiesta; o b) data di ricezione della risposta a qualunque richiesta di chiarimenti o formulazione di domande da parte del comitato per il programma T2S, ai sensi del paragrafo 3. Laddove il consiglio direttivo respinga una richiesta, fornisce i motivi del rigetto.

Articolo 4

Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5

1.   Un CSD può presentare una richiesta di deroga al criterio di accesso n. 5 in base alla propria specifica situazione operativa o tecnica.

2.   Per far sì che una richiesta di deroga sia valutata, il CSD presenta una richiesta al comitato per il programma T2S e fornisce la prova di quanto segue:

a)

la deroga riguarda un ammontare molto limitato del volume dei regolamenti in proporzione al totale medio giornaliero delle istruzioni di consegna contro pagamento (delivery-versus-payment) ricevute nell’arco di un mese presso il CSD e il costo per il regolamento di tali operazioni in T2S sarebbe eccessivo per il CSD;

b)

il CSD ha adottato misure di salvaguardia tecniche e operative tali da assicurare che la deroga rimarrà entro la soglia fissata al punto a);

c)

il CSD ha compiuto ogni sforzo per soddisfare il criterio di accesso n. 5.

3.   A seguito della ricevimento di tale richiesta di deroga:

a)

il comitato di gestione T2S presenta la richiesta del CSD e una propria valutazione preliminare al gruppo consultivo T2S;

b)

il gruppo consultivo T2S fornisce al comitato per il programma T2S un parere in merito alla richiesta senza indugio ed entro il tempo necessario perché questa sia valutata;

c)

a seguito della ricezione del parere del gruppo consultivo T2S, il comitato per il programma T2S predispone una valutazione finale e la sottopone, unitamente alla documentazione completa, al consiglio direttivo;

d)

il consiglio direttivo emette una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga;

e)

il comitato per il programma T2S informa il CSD e il gruppo consultivo T2S per iscritto della decisione motivata del consiglio direttivo.

4.   Un CSD designato da una BC che abbia sottoscritto un CPA e che abbia optato per un regolamento delle operazioni inerenti alla propria politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S, presenta una richiesta di deroga al fine di poter regolare tali operazioni di politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S. In tal caso, una deroga è accordata a condizione che: a) l’Eurosistema abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento tecnico di tale regolamento; e b) tale regolamento non richieda modifiche alla funzionalità di T2S né si ripercuota negativamente sulla stessa. La BC designante dovrebbe essere invitata a fornire il proprio parere su tale richiesta di deroga.

5.   Un CSD beneficiario di una deroga presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile nella quale dimostri di continuare a osservare la deroga, inclusa la soglia concordata e fissata al paragrafo 2, lettera a). Un CSD beneficiario di una deroga ai sensi del paragrafo 4 presenta al comitato per il programma T2S una relazione mensile sulla situazione.

6.   Laddove un CSD con deroga superi costantemente la soglia concordata di cui al paragrafo 2, lettera a), nell’arco di un periodo di sei mesi, il consiglio direttivo revoca la deroga per inosservanza del criterio di accesso n. 5 e il comitato per il programma T2S ne dà conseguentemente notifica al CSD.

7.   A seguito della revoca di una deroga, un CSD può presentare una nuova richiesta di deroga conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

8.   Laddove si presenti una situazione di crisi suscettibile di compromettere la stabilità finanziaria di un paese o il compito della relativa BC di tutelare l’integrità della propria valuta e che abbia condotto la BC del paese interessato a procedere a una modalità di regolamento di emergenza come parte del proprio piano di gestione della crisi, un CSD designato da tale BC presenta al comitato per il programma T2S una richiesta di deroga temporanea al criterio di accesso n. 5 e può temporaneamente effettuare regolamenti in altro modo. Il consiglio direttivo adotta una decisione motivata in merito a tale richiesta, tenuto conto del parere della BC interessata sulla situazione che ha dato luogo alla deroga temporanea al criterio di accesso n. 5. La BC interessata presenta al comitato per il programma T2S una relazione per lo meno mensile sulla propria valutazione della situazione.

Articolo 5

Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD

1.   Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:

a)

assicura, in particolare, attraverso un’auto-valutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua osservanza dei criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5. L’auto-valutazione è accompagnata dalla valutazione più recente compiuta dalle autorità competenti pertinenti sulla conformità del CSD al criterio n. 2;

b)

fornisce prontamente al comitato per il programma T2S la valutazione, periodica o ad hoc, effettuata dalle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2;

c)

richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti pertinenti circa la propria conformità al criterio di accesso n. 2 nell’eventualità di modifiche materiali al sistema del CSD;

d)

notifica al comitato per il programma T2S qualora una valutazione della autorità competente pertinente o un’auto-valutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;

e)

a seguito di una richiesta del comitato per il programma T2S, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.

2.   Ad eccezione del criterio di accesso n. 2, il comitato per il programma T2S può effettuare la propria valutazione e controllare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni al CSD. Laddove il comitato per il programma T2S decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/2.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(2)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(3)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.

(4)  Disponibili sul sito Internet dell’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) all’indirizzo www.esma.europa.eu


ALLEGATO

DISPOSIZIONI DETTAGLIATE PER L’APPLICAZIONE DEI CINQUE CRITERI DI ACCESSO PER I DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Ai fini del presente allegato: —

per «servizi basilari di custodia» si intendono la conservazione e gestione di titoli e di altri strumenti finanziari di proprietà di un terzo da parte di un soggetto cui siano affidati tali compiti. Detti servizi includono la custodia dei titoli, la distribuzione di interessi e dividendi sui titoli in custodia e lo svolgimento di operazioni societarie (corporate actions) su tali titoli;

per «CSD investitore» si intende, nell’ambito dei legami tra depositari centrali di titoli (CSD), un CSD che apre un conto presso un altro CSD (CSD emittente) per consentire il regolamento reciproco di operazioni sui titoli;

per «CSD emittente» si intende il CSD presso il quale sono stati emessi e distribuiti i titoli per conto dell’emittente. Il CSD emittente è responsabile per lo svolgimento di operazioni societarie in nome dell’emittente. Il CSD emittente mantiene nei propri libri contabili i conti in nome dei CSD investitori ai fini del trasferimento dei titoli a quest’ultimi;

per «emittente tecnico CSD» si intende un CSD investitore che detiene titoli presso un CSD emittente non partecipante a T2S ed è considerato un CSD emittente ai fini del funzionamento di T2S rispetto a tali titoli;

per «quote di fondi di investimento» si intendono porzioni di proprietà delle attività nette di un fondo di investimento che gli investitori ricevono come corrispettivo dei propri investimenti di capitale.

I.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 1

Per poter ricevere una valutazione positiva rispetto a tale criterio:

a)

per un CSD situato in un paese appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), il CSD deve essere incluso nella lista dei sistemi designati tenuta in conformità all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE; e

b)

per un CSD situato in un paese non appartenente al SEE, deve essere presentato un parere legale, aggiornato di volta in volta in occasione di modifiche materiali che possano avere effetti sul parere legale stesso o quando richiesto dal comitato per il programma T2S, emesso da uno studio legale approvato dal comitato per il programma T2S, in cui si confermi che il CSD opera secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione.

II.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 2

Laddove un CSD non sia pienamente conforme a tutte le raccomandazioni SEBC/CESR, il rispettivo CSD informerà il comitato per il programma T2S dei relativi dettagli e fornirà spiegazioni e elementi di prova riguardo alle raccomandazioni SEBC/CESR rispetto alle quali non è conforme. Il CSD fornirà inoltre al comitato per il programma T2S le conclusioni delle autorità competenti pertinenti nel rapporto di valutazione. Le conclusioni della valutazione saranno elaborate in conformità alle relative procedure di adesione per l’accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD. Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD il comitato per il programma T2S avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.

Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:

a)

per un CSD situato in un paese appartenente al SEE, le autorità competenti pertinenti abbiano dato una valutazione positiva di tale CSD rispetto alle raccomandazioni SEBC/CESR; e

b)

per un CSD situato in un paese non appartenente al SEE, le autorità competenti pertinenti abbiano dato una valutazione positiva di tale CSD rispetto alle raccomandazioni SEBC/CESR o a standard equivalenti, quali gli standard propri dell’autorità competente pertinente o le raccomandazioni CPSS/IOSCO (1). In tale ultimo caso, al comitato per il programma T2S o al consiglio direttivo, rispettivamente, deve essere fornita la prova che il CSD è stato valutato rispetto a standard di livello e natura analoghi.

Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità.

III.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 3

Un CSD avente accesso ai servizi di T2S non è obbligato a detenere tutti i propri conti e saldi in T2S per ogni codice/ISIN che emette o per il quale funga da emittente tecnico CSD. Tuttavia, deve rendere disponibile un codice/ISIN senza costi aggiuntivi, senza indugio e con un contratto che non imponga condizioni irragionevoli, su richiesta da parte degli utilizzatori del CSD investitore in T2S. Talune quote di fondi di investimento possono non essere automaticamente disponibili per un CSD investitore che apra un conto presso il CSD emittente, a causa di restrizioni legali sulle distribuzioni transfrontaliere applicabili agli emittenti di quote di fondi di investimento.

Un CSD emittente è obbligato a conformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma non può trasferire i costi derivanti dall’applicazione di tale quadro ad altri CSD in T2S. Questo requisito assicura che i costi necessari per uniformarsi al quadro regolamentare nazionale restino a livello locale e che vi sia reciprocità tra i CSD in T2S. Inoltre, il presente requisito favorisce processi di regolamento in T2S quanto più possibile armonizzati.

Un CSD emittente è obbligato a uniformarsi al quadro regolamentare nazionale, ma deve supportare un CSD investitore che richieda accesso e non può applicare un costo di regolamento aggiuntivo. Qualunque ritardo causato dall’osservanza del quadro regolamentare nazionale deve applicarsi ugualmente a tutte le parti.

Il CSD investitore può richiedere un codice/ISIN che non sia ancora disponibile in T2S al rispettivo CSD emittente o emittente tecnico CSD. Ricevuta tale richiesta, il CSD emittente o emittente tecnico CSD inserisce tutti i dati di riferimento di sicurezza in T2S e li rende accessibili entro il termine definito nel Manuale delle procedure operative che deve essere fornito dall’Eurosistema ai CSD e alle BC.

A condizione che il CSD investitore abbia sottoscritto le disposizioni contrattuali richieste, il CSD emittente apre, senza alcun indebito ritardo, almeno un conto titoli per uno specifico codice/ISIN per il CSD investitore. Il rifiuto da parte di un CSD emittente di aprire un conto titoli e fornire al CSD investitore l’accesso ai titoli del CSD emittente costituisce un’inosservanza del criterio di accesso n. 3.

IL CSD investitore deve riferire al comitato di gestione T2S ogni caso di inosservanza del criterio di accesso n. 3 da parte di un CSD emittente. In base alla natura e le circostanze dell’inosservanza, il comitato per il programma T2S determinerà se il CSD emittente rivela un’inosservanza consistente, nel qual caso si applicherà la procedura prevista nei contratti con i CSD ai sensi dell’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/2.

IV.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 4

Questo criterio di accesso per i CSD è conforme agli orientamenti sull’accesso e sull’interoperabilità (2) secondo cui i CSD investitori hanno accesso ai servizi del CSD emittente in base agli stessi termini e alle stesse condizioni alle quali sono forniti a ogni altro normale partecipante al CSD emittente.

Perché un CSD investitore fornisca servizi di regolamento per titoli emessi da un CSD emittente, il CSD investitore deve anche fornire ai suoi partecipanti servizi basilari di custodia in relazione a tali titoli. T2S offre cassa principale e regolamento titoli in moneta di banca centrale, ove i servizi basilari di custodia siano forniti al di fuori di T2S.

IL CSD emittente deve conformarsi agli standard elaborati dal sottogruppo per le operazioni societarie T2S (T2S Corporate Actions Subgroup Standards) (3) e a tutti gli standard o pratiche di mercato pertinenti.

IL CSD investitore deve essere trattato al pari di ogni altro cliente del CSD emittente. Un CSD emittente non può imporre barriere tecniche o offrire condizioni preferenziali ai CSD investitori per l’accesso ai servizi basilari di custodia.

V.   Modalità dettagliate per l’applicazione del criterio di accesso n. 5

È essenziale mantenere condizioni di parità tra i mercati della partecipazione diretta e indiretta nell’applicazione del criterio di accesso n. 5. Un CSD del mercato della partecipazione diretta può in linea di principio migrare a T2S integrando tutti i propri conti titoli in T2S oppure usando il modello a vari livelli, con conti del partecipante tecnico in T2S e conti dell’investitore finale che rimangono sulla piattaforma locale del CSD. Il criterio di accesso n. 5 è soddisfatto pienamente laddove un mercato della partecipazione diretta opti per l’integrazione totale e il mantenimento di tutti i suoi conti in titoli in T2S. Tuttavia, laddove un mercato della partecipazione diretta opti per una migrazione a T2S usando il modello a vari livelli, la valutazione da parte del comitato di gestione T2S dei processi associati all’interno e all’esterno di T2S, tenuto conto della ratio del criterio di accesso n. 5, deve indicare se il mercato necessiti di una deroga al criterio di accesso n. 5.


(1)  Raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli del Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) e dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) disponibili sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali www.bis.org

(2)  Gli orientamenti sull’accesso e l’interoperabilità (The Access and Interoperability Guideline) del 28 giugno 2007 definiscono i principi e le condizioni per l’accesso e l’interoperabilità in linea con il Codice di condotta e sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu

(3)  Disponibili sul sito Internet della banca centrale europea all’indirizzo www.ecb.europa.eu