ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.318.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 dicembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l’applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell’anno precedente

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2011

17

 

 

DECISIONI

 

 

2011/779/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 novembre 2011, relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011 [notificata con il numero C(2011) 8359]

20

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011, del 30 settembre 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato X (Servizi audiovisivi) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

50

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 397/09/COL, del 14 ottobre 2009, che modifica per la settantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale

51

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati

Essendo state espletate l'8 novembre 2011 le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati (1) firmati a Bruxelles il 25 luglio 2007, l'accordo in questione è entrato in vigore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del medesimo, il 9 novembre 2011.


(1)  GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.


REGOLAMENTI

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo paragrafo, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero e l’isoglucosio prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2011/12, il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione (3) fissa il limite quantitativo per le esportazioni a 650 000 tonnellate nel caso di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate nel caso di isoglucosio fuori quota. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2012 e, di conseguenza, le domande di titoli di esportazione non potranno essere presentate prima di quella data nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal medesimo regolamento.

(4)

Secondo le stime più recenti, nella campagna di commercializzazione 2011/12 la produzione di zucchero fuori quota potrebbe crescere notevolmente grazie alle eccellenti condizioni meteorologiche e all’aumento della superficie di seminativi. Si prevede che la produzione di zucchero fuori quota aumenti da 2 333 000 tonnellate nel 2010/11 a 4 920 000 tonnellate nel 2011/12 assicurando quindi ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.

(5)

Il regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (4), aveva inizialmente fissato il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota a 50 000 tonnellate. Tenuto conto della forte domanda di esportazioni, tale quantitativo è stato portato a 65 000 tonnellate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2011 della Commissione, del 24 agosto 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 397/2010 per quanto riguarda il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/11 (5).

(6)

Considerato che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni relativamente alla campagna 2011/12 non è stato completamente utilizzato, occorre aumentare il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota di 700 000 tonnellate onde sfruttare tutti i possibili sbocchi del prodotto. Tale misura offrirà ulteriori opportunità commerciali al settore dello zucchero dell’Unione. Analogamente, sulla base dell’esperienza della campagna di commercializzazione 2010/11, occorre aumentare di 20 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. Al fine di permettere ai produttori di zucchero e isoglucosio fuori quota dell’Unione di sfruttare le opportunità di mercato sui rispettivi mercati di esportazione e di beneficiare del livello elevato dei prezzi internazionali, è opportuno che tali quantitativi maggiorati siano resi disponibili prima del 1o gennaio 2012. Per assicurare una buona gestione del mercato, sarà possibile presentare le domande di titoli per le 700 000 tonnellate a partire dal 1o dicembre 2011 mentre le domande di titoli per le 650 000 tonnellate si potranno presentare soltanto a partire dal 1o gennaio 2012. Pertanto, relativamente al quantitativo di 700 000 tonnellate, è necessario prevedere una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna 2011/12, che va dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99. Tale quantitativo è ripartito come segue:

a)

700 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o dicembre 2011; e

b)

650 000 tonnellate disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2012.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione (7), non si applica al quantitativo di 700 000 tonnellate che sarà disponibile a decorrere dal 1o dicembre 2011 in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna 2011/12, che ha inizio il 1o ottobre 2011 e termina il 30 settembre 2012, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.»;

3)

all’articolo 3, il secondo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.

(4)  GU L 115 dell’8.5.2010, pag. 26.

(5)  GU L 219 del 25.8.2011, pag. 1.

(6)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.

(7)  GU L 268 del 13.10.2011, pag. 14.»;


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Da diversi mesi i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si collocano ad un livello vicino o addirittura superiore al prezzo del mercato interno dell’Unione. Le previsioni dei prezzi del mercato mondiale dello zucchero, basate sui mercati a termine di New York e di Londra per le scadenze di marzo, maggio e luglio 2012, indicano che tali prezzi dovrebbero continuare a mantenersi ad un livello elevato sul mercato mondiale. Pertanto, le importazioni dai paesi terzi, che beneficiano di determinati accordi preferenziali, dovrebbero aumentare solo moderatamente durante la campagna di commercializzazione 2011/12.

(2)

Le previsioni relative al bilancio dell’Unione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2011/12 mettono in evidenza una differenza negativa tra disponibilità e utilizzo. Il conseguente basso livello in termini di scorte finali minaccia di perturbare la disponibilità di scorte sul mercato dello zucchero nell’Unione.

(3)

Per questo motivo e allo scopo di aumentare la disponibilità, occorre agevolare le importazioni riducendo i dazi di importazione per determinati quantitativi di zucchero in maniera analoga a quella prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante apertura di una gara permanente per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/11 (2). Il quantitativo e la riduzione del dazio debbono essere determinati tenendo conto dell’attuale situazione e dell’evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell’Unione nonché su scala mondiale. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi devono basarsi su un sistema di gare.

(4)

Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alle gare.

(5)

È necessario costituire una cauzione per ogni offerta presentata. Tale cauzione funge da garanzia per la domanda di titolo di importazione qualora l’offerta venga accettata; in caso contrario, essa viene svincolata.

(6)

Le competenti autorità degli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ammissibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali notifiche, è necessario fornire alcuni modelli.

(7)

Per ogni gara parziale, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di decidere di fissare o meno un dazio doganale minimo e, se del caso, un coefficiente di attribuzione, onde ridurre i quantitativi accettati.

(8)

Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara parziale in tempi brevi.

(9)

Occorre precisare che durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione i titoli di importazione per lo zucchero greggio destinati alla raffinazione devono essere rilasciati soltanto alle raffinerie a tempo pieno.

(10)

Le autorità competenti devono notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(11)

Il Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i limiti previsti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2011/12 si apre una procedura di gara recante il numero di riferimento 09.4314 per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

Tali dazi doganali sostituiscono il dazio della tariffa doganale comune e i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (3).

Salvo disposizione contraria stabilita dal presente regolamento, sono d’applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4).

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è il 7 dicembre 2011, alle ore 12:00, ora di Bruxelles.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale nonché per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12:00, ora di Bruxelles, del 14 dicembre 2011, del 21 dicembre 2011, dell’11 gennaio 2012, del 25 gennaio 2012, del 1o febbraio 2012, del 15 febbraio 2012, del 6 giugno 2012, del 27 giugno 2012 e dell’11 luglio 2012.

3.   La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o a più gare parziali.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate da operatori aventi sede nell’Unione alla competente autorità dello Stato membro in cui essi sono registrati ai fini dell’IVA.

2.   Le offerte sono presentate mediante il modulo di domanda di titolo di importazione che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

3.   Il modulo di domanda può essere trasmesso elettronicamente, mediante il metodo proposto agli operatori economici dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte comunicate elettronicamente siano corredate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

4.   Le offerte sono ammissibili unicamente se sono rispondenti ai seguenti requisiti:

a)

le offerte indicano:

i)

alla casella 4, il nome e l’indirizzo dell’offerente nonché il suo numero di partita IVA;

ii)

alle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero oggetto dell’offerta che deve essere compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondate senza decimali;

iii)

alla casella 20, l’importo proposto dei dazi doganali, espresso in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al massimo a due decimali;

iv)

alla casella 16, il codice NC di otto cifre per lo zucchero;

b)

prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte è esibita la prova del fatto che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

c)

l’offerta è redatta nella lingua ufficiale oppure in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è presentata l’offerta;

d)

l’offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite per la presentazione;

e)

l’offerta non include alcuna condizione supplementare introdotta dall’offerente diversa da quelle previste dal presente regolamento.

5.   Un’offerta che non è presentata conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non è ammissibile.

6.   I candidati non possono presentare più di un’offerta per codice NC di otto cifre per una stessa gara parziale.

7.   Una volta presentata, l’offerta non può essere né ritirata né modificata.

Articolo 4

1.   Conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in forza del presente regolamento.

2.   Se l’offerta viene accettata, la cauzione costituisce la cauzione del titolo di esportazione.

3.   La cauzione indicata al paragrafo 1 è svincolata allorché gli offerenti sono stati scartati.

Articolo 5

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni di cui all’articolo 3.

2.   Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte hanno l’obbligo di non divulgare alcun elemento inerente a dette offerte a persone non autorizzate.

3.   Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse ne debbono informare l’offerente interessato.

4.   Le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ammissibili presentate, entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione stabilito all’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i).

5.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. Se non è presentata alcuna offerta, l’autorità competente informa la Commissione, per fax, entro lo stesso termine.

Articolo 6

Tenendo conto dell’attuale situazione e della prevedibile evoluzione dei mercati dello zucchero sia nell’Unione sia a livello mondiale, la Commissione decide di fissare o meno un dazio doganale minimo per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC di otto cifre, mediante l’adozione di un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Tale regolamento di esecuzione consente altresì alla Commissione di fissare, eventualmente, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso, la cauzione menzionata all’articolo 4 è svincolata in modo proporzionale ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1.   Qualora non sia stato fissato alcun dazio doganale minimo, sono respinte tutte le offerte.

2.   La competente autorità in questione comunica a tutti i candidati, entro i tre giorni feriali successivi alla pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, l’esito della loro partecipazione alla gara parziale.

Articolo 8

1.   Entro e non oltre l’ultimo giorno feriale della settimana successiva alla settimana della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, la competente autorità rilascia un titolo di importazione a qualsiasi offerente la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC di otto cifre uguale o superiore al dazio doganale minimo stabilito dalla Commissione per detto codice NC di otto cifre. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di aggiudicazione stabilito dalla Commissione conformemente all’articolo 6.

Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non siano state comunicate conformemente all’articolo 5, paragrafo 4.

2.   I titoli di importazione contengono le seguenti indicazioni:

a)

alla casella 16, il codice NC di otto cifre dello zucchero;

b)

alle caselle 17 e18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;

c)

alla casella 20, almeno una delle indicazioni che figurano nell’allegato, parte A;

d)

alla casella 24, i dazi doganali applicabili, utilizzando una delle diciture che figurano all’allegato, parte B.

3.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

4.   L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono d’applicazione.

Articolo 9

I titoli di importazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dalla data di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo al mese di pubblicazione del regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Entro l’ultimo giorno feriale della seconda settimana successiva a quella della pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione in virtù del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente, conformemente ai modelli e ai metodi messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(4)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(5)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO

A.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

In bulgaro

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент (ЕС) № 1239/2011; референтен номер 09.4313

In spagnolo

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011; Número de referencia 09.4313

In ceco

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011; Referenční číslo 09.4313

In danese

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til forordning (EU) nr. 1239/2011; Referencenummer 09.4313

In tedesco

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1239/2011; Referenznummer 09.4313

In estone

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt määrusele (EL) nr 1239/2011; viitenumber 09.4313

In greco

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011· αριθμός αναφοράς 09.4313

In inglese

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 1239/2011; reference number 09.4313

In francese

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) no 1239/2011; numéro de référence 09.4313

In italiano

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011; Numero di riferimento 09.4313

In lettone

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011; atsauces numurs 09.4313

In lituano

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1239/2011; Nuorodos numeris 09.4313

In ungherese

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett az 1239/2011/EU rendelet alapján; hivatkozási szám 09.4313

In maltese

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1239/2011; Numru ta’ referenza 09.4313

In olandese

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2011; referentienummer 09.4313

In polacco

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011; numer referencyjny 09.4313

In portoghese

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 1239/2011; Número de referência 09.4313

In rumeno

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011; Număr de referință 09.4313

In slovacco

:

Dovoz so zníženým clom podľa nariadenia (EÚ) č. 1239/2011; referenčné číslo 09.4313

In sloveno

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1239/2011; referenčna številka 09.4313

In finlandese

:

Tuonti alennetuin tullein asetuksen (EU) N:o 1239/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4313

In svedese

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011; Referensnummer 09.4313

B.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

In bulgaro

:

Мито (мито върху приетата оферта)

In spagnolo

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

In ceco

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

In danese

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

In tedesco

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

In estone

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

In greco

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

In inglese

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

In francese

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

In italiano

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

In lettone

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

In lituano

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

In ungherese

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

In maltese

:

Dazju doganali: (dazju doganali tal-offerta magħżula)

In olandese

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

In polacco

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

In portoghese

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

In rumeno

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

In slovacco

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

In sloveno

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

In finlandese

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

In svedese

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1240/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Da alcuni mesi, i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si mantengono su livelli vicini e addirittura più elevati del prezzo del mercato interno dell’Unione. Le previsioni dell’andamento dei prezzi del mercato mondiale, basate sui mercati a termine dello zucchero di New York e Londra per marzo, maggio e luglio 2012, indicano il perdurare di livelli elevati di prezzi sul mercato mondiale. Si prevede quindi un aumento solo moderato, nella campagna di commercializzazione 2011/12, delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di accordi preferenziali.

(2)

Il bilancio stimato dello zucchero nell’Unione per la campagna di commercializzazione 2011/12 rileva un disavanzo di circa 700 000 t tra l’utilizzo di zucchero di quota e la quantità che doveva essere disponibile. Il livello molto contenuto di scorte finali che ne risulta rischia di perturbare gravemente l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione e di provocare un aumento del prezzo dello zucchero sul mercato interno.

(3)

D’altra parte, un buon raccolto in alcune regioni dell’Unione ha determinato una produzione di zucchero superiore di quasi 5 milioni di tonnellate alla quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2011/12, resteranno disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari a ca. 1 000 000 tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata al mercato dello zucchero dell’Unione per soddisfare in parte la domanda ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

(4)

L’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007 conferisce alla Commissione la facoltà di adottare le misure appropriate per il settore nel caso in cui le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale dello zucchero raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato unionale. In tale contesto le misure possibili non si limitano a quelle esplicitamente citate della sospensione totale o parziale dei dazi all’importazione.

(5)

Nel corso della campagna di commercializzazione 2010/11 il prezzo del mercato mondiale dello zucchero era prossimo o addirittura superiore al prezzo medio registrato nell’Unione per determinati periodi. Stando così le cose e tenendo conto dei costi di trasporto e dei tempi richiesti dalle importazioni, lo strumento della riduzione dei dazi doganali potrebbe non essere sufficiente, da solo, per far fronte alla scarsità di zucchero di quota e alle pressioni all’aumento dei prezzi sul mercato dell’Unione.

(6)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

(7)

Le disponibilità di zucchero sul mercato interno per la campagna di commercializzazione 2011/12 continuano ad essere contenute e permetterebbero la vendita di 400 000 t di zucchero fuori quota sul mercato interno. Poiché le carenze di approvvigionamento sono meno gravi rispetto alla campagna di commercializzazione 2010/11 e le misure sono adottate con anticipo rispetto alla campagna 2010/11 e poiché al momento permangono alcune incertezze circa i quantitativi esatti disponibili sul mercato dell’Unione, appare appropriato fissare un prelievo ridotto per evitare ogni rischio di accumulo di quantitativi. È opportuno che per il quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che rappresenta la differenza tra il prezzo medio dell’Unione più recente pubblicato e il prezzo del mercato mondiale.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote sia per lo zucchero che per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, perché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

(9)

Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.

(10)

È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta.

(11)

La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(12)

Con la presentazione della domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.

(13)

Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. È opportuno semplificare e uniformare le comunicazioni utilizzando modelli prestabiliti.

(14)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tal fine, se necessario, la Commissione deve essere autorizzata a fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(15)

È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(16)

È opportuno disporre che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.

(17)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A questo scopo la Commissione deve mettere a disposizione i modelli necessari.

(18)

I quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento sono soggetti all’applicazione del prelievo sulle eccedenze previsto dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di quest’approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

(19)

Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (3), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 400 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 21 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2011/12, è fissato a 85 EUR/t. Il prelievo sulle eccedenze ridotto è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ogni richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.

4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni.

a)

le domande indicano:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e

ii)

i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b)

i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio;

c)

ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande nel periodo di presentazione di cui si tratta;

f)

il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1.   Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 7 dicembre 2011.

2.   Il secondo periodo di presentazione delle domande e i periodi successivi iniziano il primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tali periodi scadono alle ore 12:00 (ora di Bruxelles), rispettivamente del 14 dicembre 2011, dell’11 gennaio 2012, del 25 gennaio 2012, del 1o febbraio 2012, del 15 febbraio 2012, del 6 giugno 2012, del 27 giugno 2012 e dell’11 luglio 2012.

3.   La Commissione può sospendere la presentazione di domande per uno o più periodi di presentazione.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell’articolo 2. Se decidono che una domanda non è ammissibile le autorità competenti ne informano immediatamente il richiedente.

2.   L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel periodo di presentazione precedente, entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. La comunicazione non riporta i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2011/12, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 5

Superamento di limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a)

fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;

b)

respinge le domande non ancora comunicate;

c)

pone termine al periodo di presentazione delle domande.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Articolo 10

Sorveglianza

1.   I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 31 ottobre 2012 i titolari di un certificato rilasciato norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 415 EUR/t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.

4.   Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(4)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 7, paragrafo 3

CERTIFICATO

di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2011/12, del prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006

Stato membro:

Titolare di quota:

 

Prodotto

 

Quantitativi oggetto di domanda:

 

Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato:

 

Prelievo pagato (EUR/t):

85 EUR/t,

Per la campagna di commercializzazione 2011/12, il prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, lettera c).

Firma dell’autorità competente dello Stato membro

Rilasciato il

Il presente certificato è valido fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l’applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 della Commissione (2) riduce lo sforzo di pesca massimo consentito per alcuni Stati membri in base al regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (3) e, per talune zone e attività di pesca, al regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (4).

(2)

Sulla base della recente corrispondenza con alcuni Stati membri, è emersa la necessità di verifiche supplementari delle informazioni alla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 e dei quantitativi detratti fissati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011.

(3)

Considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dopo la sua entrata in vigore e considerando l’impatto diretto che esso potrebbe avere sulle attività di pesca di alcuni operatori dell’UE, è opportuno che esso venga abrogato a decorrere da tale data in attesa della verifica e della sostituzione con un nuovo regolamento. Resta impregiudicato l’obbligo per la Commissione di applicare detrazioni dagli sforzi di pesca per gli anni successivi in seguito al superamento dei contingenti nell’anno 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 308 del 24.11.2011, pag. 15.

(3)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(4)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1242/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,6

IL

98,1

MA

42,3

TN

143,0

TR

82,9

ZZ

85,0

0707 00 05

EG

193,3

TR

111,4

ZZ

152,4

0709 90 70

MA

32,9

TR

130,1

ZZ

81,5

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,2

IL

80,7

TR

86,7

UY

71,0

ZZ

69,4

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

105,1

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

NZ

41,5

US

114,3

ZA

84,7

ZZ

78,1

0808 20 50

CN

48,6

TR

137,2

ZZ

92,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o dicembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.11.2011-29.11.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

254,49

177,85

Prezzo FOB USA

344,45

334,45

314,45

Premio sul Golfo

19,30

Premio sui Grandi laghi

44,18

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

19,69 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

51,30 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2011

relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011

[notificata con il numero C(2011) 8359]

(I testi in lingua bulgara, danese, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/779/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle domande di cofinanziamento dell’Unione presentate dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi programmi di controllo della pesca per il 2011, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/431/UE, dell’11 luglio 2011, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011 (2), la quale ha lasciato inutilizzata parte della dotazione di bilancio destinata nel 2011 al controllo della pesca.

(2)

È opportuno che la parte non utilizzata della dotazione di bilancio relativa al 2011 sia ora assegnata mediante una nuova decisione.

(3)

In conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri sono stati invitati a presentare i programmi che possono beneficiare di un finanziamento aggiuntivo per i settori prioritari definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 20 maggio 2011, vale a dire automazione e gestione dei dati, sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (sistemi ERS), dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (dispositivi ERS) e sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), così come tracciabilità e controllo della potenza motrice.

(4)

Su tale base e dati i vincoli di bilancio sono state respinte le domande di finanziamento dell’Unione presentate nell’ambito di programmi di formazione e scambio, progetti pilota in materia di ispezione e osservatori, analisi e valutazione delle spese, iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP, nonché per la costruzione di navi e aerei pattuglia, in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati.

(5)

A causa dei vincoli di bilancio non è stato possibile prendere in considerazione tutte le spese ammissibili previste dai programmi che rientrano nei settori prioritari indicati dalla Commissione. La Commissione ha selezionato i progetti da cofinanziare sulla base delle necessità più urgenti da essa definite.

(6)

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

(7)

Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(8)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(9)

Al fine di promuovere gli investimenti a favore delle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(10)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione siano conformi ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4).

(11)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione è necessario che i dispositivi di registrazione e comunicazione siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 404/2011.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria aggiuntiva dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2011 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria dell’Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2015. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4.   Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 4 500 EUR per peschereccio.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 8

Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(in EUR)

Stato membro

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Bulgaria

147 254

147 254

132 530

Cipro

259 000

255 000

229 500

Danimarca

2 159 798

1 408 564

1 267 708

Germania

6 792 280

137 480

123 732

Irlanda

51 610 000

250 000

225 000

Grecia

2 133 500

590 000

455 000

Spagna

4 182 697

2 264 977

2 038 480

Italia

4 010 000

1 140 000

1 026 000

Lettonia

140 944

140 944

126 850

Lituania

207 200

135 313

121 782

Malta

270 664

191 486

130 313

Paesi Bassi

300 000

0

0

Polonia

386 324

385 360

343 623

Portogallo

2 843 921

2 395 200

2 155 680

Romania

589 000

85 000

76 500

Finlandia

1 000 000

870 000

635 000

Regno Unito

2 862 415

1 349 325

1 214 392

Totale

79 894 998

11 745 904

10 302 090

Articolo 9

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2011

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 50.

(3)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(4)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Bulgaria:

BG/11/06

147 255

147 255

132 530

Totale parziale

147 255

147 255

132 530

Cipro:

CY/11/09

4 000

0

0

CY/11/10

55 000

55 000

49 500

Totale parziale

59 000

55 000

49 500

Danimarca:

DK/11/16

100 612

100 612

90 551

DK/11/17

214 638

0

0

DK/11/18

335 372

335 372

301 835

DK/11/19

268 298

0

0

DK/11/20

268 298

268 298

241 468

DK/11/21

268 298

268 298

241 468

DK/11/22

234 761

234 761

211 285

DK/11/23

201 223

201 223

181 101

DK/11/24

268 298

0

0

Totale parziale

2 159 798

1 408 564

1 267 708

Germania:

DE/11/31

18 000

18 000

16 200

DE/11/32

2 656 400

0

0

DE/11/33

63 480

63 480

57 132

DE/11/34

56 000

56 000

50 400

DE/11/35

3 998 400

0

0

Totale parziale

6 792 280

137 480

123 732

Irlanda:

IE/11/18

335 000

0

0

IE/11/19

100 000

0

0

Totale parziale

435 000

0

0

Grecia:

GR/11/08

400 000

400 000

360 000

GR/11/09

283 500

190 000

95 000

Totale parziale

683 500

590 000

455 000

Spagna:

ES/11/11

305 860

305 860

275 274

ES/11/14

253 117

253 117

227 805

Totale parziale

558 977

558 977

503 079

Italia:

IT/11/19

120 000

120 000

108 000

IT/11/21

300 000

300 000

270 000

IT/11/22

1 900 000

0

0

Totale parziale

2 320 000

420 000

378 000

Lituania:

LT/11/08

55 000

13 113

11 802

Totale parziale

55 000

13 113

11 802

Malta:

MT/11/05

125 165

73 165

65 848

MT/11/07

16 741

16 741

8 371

Totale parziale

141 906

89 906

74 219

Paesi Bassi:

NL/11/05

300 000

0

0

Totale parziale

300 000

0

0

Polonia:

PL/11/03

226 415

226 415

203 774

PL/11/04

8 964

8 000

4 000

Totale parziale

235 379

234 415

207 774

Portogallo:

PT/11/25

125 000

125 000

112 500

PT/11/26

105 000

0

0

PT/11/27

98 000

98 000

88 200

PT/11/28

135 500

0

0

PT/11/29

385 000

385 000

346 500

PT/11/30

265 700

265 700

239 130

Totale parziale

1 114 200

873 700

786 330

Romania:

RO/11/10

300 000

0

0

RO/11/12

24 000

0

0

Totale parziale

324 000

0

0

Finlandia:

FI/11/09

500 000

370 000

185 000

Totale parziale

500 000

370 000

185 000

Regno Unito:

UK/11/67

1 153 270

0

0

Totale parziale

1 153 270

0

0

Totale

16 979 564

4 898 410

4 174 674


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Grecia:

GR/11/03

400 000

0

0

Totale parziale

400 000

0

0

Spagna:

ES/11/12

996 000

830 000

747 000

Totale parziale

996 000

830 000

747 000

Italia:

IT/11/18

720 000

720 000

648 000

Totale parziale

720 000

720 000

648 000

Totale

2 116 000

1 550 000

1 395 000


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Irlanda:

IE/11/22

250 000

250 000

225 000

Totale parziale

250 000

250 000

225 000

Lettonia:

LV/11/02

140 944

140 944

126 850

Totale parziale

140 944

140 944

126 850

Portogallo:

PT/11/21-03

50 000

50 000

45 000

Totale parziale

50 000

50 000

45 000

Romania:

RO/11/03

85 000

85 000

76 500

Totale parziale

85 000

85 000

76 500

Finlandia:

FI/11/10

500 000

500 000

450 000

Totale parziale

500 000

500 000

450 000

Regno Unito:

UK/11/69

172 990

172 990

155 691

Totale parziale

172 990

172 990

155 691

Totale

1 198 935

1 198 935

1 079 041


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Cipro:

CY/11/11

200 000

200 000

180 000

Totale parziale

200 000

200 000

180 000

Spagna:

ES/11/13

1 022 000

876 000

788 400

Totale parziale

1 022 000

876 000

788 400

Lituania:

LT/11/09

152 200

122 200

109 980

Totale parziale

152 200

122 200

109 980

Malta:

MT/11/09

7 693

7 693

6 924

MT/11/10

5 567

5 567

5 010

Totale parziale

13 260

13 260

11 934

Polonia:

PL/11/05

100 630

100 630

90 567

PL/11/06

50 314

50 314

45 283

Totale parziale

150 944

150 944

135 850

Portogallo:

PT/11/21-01

1 228 500

1 228 500

1 105 650

PT/11/21-02

243 000

243 000

218 700

Totale parziale

1 471 500

1 471 500

1 324 350

Regno Unito:

UK/11/68

1 176 335

1 176 335

1 058 701

Totale parziale

1 176 335

1 176 335

1 058 701

Totale

4 186 239

4 010 239

3 609 215


ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Italia:

IT/11/20

750 000

0

0

Totale parziale

750 000

0

0

Malta:

MT/11/06

88 320

88 320

44 160

MT/11/08

3 447

0

0

Totale parziale

91 767

88 320

44 160

Regno Unito:

UK/11/66

359 820

0

0

Totale parziale

359 820

0

0

Totale

1 201 587

88 320

44 160


ALLEGATO VI

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Irlanda:

IE/11/20

25 000

0

0

Totale parziale

25 000

0

0

Malta:

MT/11/11

12 731

0

0

MT/11/12

11 000

0

0

Totale parziale

23 731

0

0

Portogallo:

PT/11/23

100 226

0

0

PT/11/24

15 995

0

0

Totale parziale

116 221

0

0

Totale

164 952

0

0


ALLEGATO VII

PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Romania:

RO/11/11

180 000

0

0

Totale parziale

180 000

0

0

Totale

180 000

0

0


ALLEGATO VIII

SPESE DI ANALISI E VALUTAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Portogallo:

PT/11/21-04

50 000

0

0

PT/11/21-05

42 000

0

0

Totale parziale

92 000

0

0

Totale

92 000

0

0


ALLEGATO IX

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Italia:

IT/11/16

110 000

0

0

IT/11/17

110 000

0

0

Totale parziale

220 000

0

0

Totale

220 000

0

0


ALLEGATO X

NAVI E AEREI PATTUGLIA

(in EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima UE

Irlanda:

IE/11/21

50 900 000

0

0

Totale parziale

50 900 000

0

0

Grecia:

GR/11/02

1 050 000

0

0

Totale parziale

1 050 000

0

0

Spagna:

ES/11/10

785 600

0

0

ES/11/15

820 120

0

0

Totale parziale

1 605 720

0

0

Totale

53 555 720

0

0


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/7/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo, viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0007: Decisione 2011/7/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011 (GU L 5 dell’8.1.2011, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/7/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 16.

(2)  GU L 5 dell'8.1.2011, pag. 27.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2011

del 30 settembre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/2011 del 1o luglio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica l’allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/852/CE per quanto riguarda l’elenco di alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania soggetti a determinate misure transitorie (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all’applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania (6).

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0617: Decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010 (GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8).»;

2)

al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) dei punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0654: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

3)

al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione) del punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0009: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 30).»;

4)

al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0653: Decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28).»

Articolo 2

Il punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0654: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

2)

al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0009: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 30).»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2010/617/UE, 2010/653/UE, 2010/654/UE e 2011/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (7).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 16.

(2)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 26.

(3)  GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8.

(4)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28.

(5)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34.

(6)  GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 30.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/10/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/11/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/12/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/13/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 L 0010: Direttiva 2011/10/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011 (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 41),

32011 L 0011: Direttiva 2011/11/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011 (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 45),

32011 L 0012: Direttiva 2011/12/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011 (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 49),

32011 L 0013: Direttiva 2011/13/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011 (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 52).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE e 2011/13/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 31.

(2)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 41.

(3)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 45.

(4)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 49.

(5)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 52.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato X (Servizi audiovisivi) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato X dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2010 del 1o ottobre 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/425/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1b (Decisione 2009/767/CE della Commissione) dell’allegato X dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0425: Decisione 2010/425/UE della Commissione, del 28 luglio 2010 (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/425/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 332 del 16.12.2010, pag. 52.

(2)  GU L 199 del 31.7.2010, pag. 30.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XI dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 5cw (decisione 2007/131/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32009 D 0343: Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009 (GU L 105 del 25.4.2009, pag. 9).»;

2)

al punto 54cz (decisione 2006/771/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0381: Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009 (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2009/343/CE e 2009/381/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 50.

(2)  GU L 105 del 25.4.2009, pag. 9.

(3)  GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/884/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con «116» (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5cx (decisione 2007/116/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0884: Decisione 2009/884/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 317 del 3.12.2009, pag. 46)».

Articolo 2

I testi della decisione 2009/884/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 50.

(2)  GU L 317 del 3.12.2009, pag. 46.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czf (decisione 2008/671/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5czg.

32010 D 0166: Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/166/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 50.

(2)  GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/146/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5ek (decisione 2008/393/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5el.

32010 D 0146: Decisione 2010/146/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali (GU L 58 del 9.3.2010, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/146/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 50.

(2)  GU L 58 del 9.3.2010, pag. 17.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17 j (direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«17k.

32010 L 0040: Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/40/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(2)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 37dc (decisione 2009/965/CE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il punto seguente:

«37dd.

32010 D 0713: Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/713/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(2)  GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3).

(4)

La decisione n. 661/2010/UE abroga la decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa ai sensi del medesimo.

(5)

Per il buon funzionamento dell’accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell’accordo in modo tale che questo comprenda il comitato della rete transeuropea dei trasporti istituito dalla decisione n. 661/2010/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5 (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32010 D 0661: Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della decisione s’intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 8, paragrafo 1, le parole «e applicando le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE» non si applicano agli Stati EFTA;

b)

all’articolo 13, paragrafo 5, lettera b), le parole «gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» sono sostituite da «gli articoli 61 e 62 dell’accordo»;

c)

all’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1, ma non hanno diritto di voto.»;

d)

l’articolo 25, paragrafo 1, non si applica agli Stati EFTA.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo, il testo del punto 4 (Comitato della rete transeuropea dei trasporti) è sostituito da quanto segue:

«Comitato della rete transeuropea dei trasporti (decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)».

Articolo 3

I testi della decisione n. 661/2010/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

(2)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.

(3)  GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

(4)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo ma deve continuare ad applicarsi agli Stati EFTA e, pertanto, deve essere abrogato ai sensi dell’accordo con effetto dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è così modificato:

1)

il punto 8 [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] diventa il punto 8a;

2)

prima del nuovo punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«8.

32009 R 0471: Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Gli Stati EFTA pongono in atto le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1o gennaio 2012.

b)

Per gli Stati EFTA, tutti i riferimenti al sistema di sdoganamento centralizzato e le relative disposizioni sono non pertinenti.

c)

Per il Liechtenstein, il testo dell’articolo 2, lettera a), è così redatto:

«“merci”: tutti i beni mobili, esclusa l’energia elettrica;»

d)

Il testo dell’articolo 2, lettera b), è sostituito da quanto segue:

«Il territorio statistico del SEE comprende, di norma, i territori doganali delle parti contraenti. Le parti contraenti definiscono i loro territori statistici di conseguenza.

Tuttavia, per la Norvegia, nel territorio statistico si intendono inclusi l’arcipelago delle Svalbard e l’isola Jan Mayen.

Il Liechtenstein è dispensato dalla raccolta dei dati sul commercio tra Svizzera e Liechtenstein. Il Liechtenstein raccoglie soltanto i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dirette, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.

Per l’Islanda il territorio statistico comprende il territorio doganale.»

e)

Il Liechtenstein è dispensato dalla raccolta dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1), lettera e).

f)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k), non si applica agli Stati EFTA.

g)

La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata quantomeno al livello delle prime 6 cifre.

h)

L’articolo 5, paragrafo 1, non si applica al Liechtenstein.

i)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punto ii), non si applica agli Stati EFTA.

j)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punto iii), non si applica al Liechtenstein.

k)

L’articolo 6 non si applica per i dati statistici che gli Stati EFTA sono dispensati dal raccogliere a norma dell’articolo 5.

l)

L’articolo 7 non si applica agli Stati EFTA.

m)

L’articolo 9, paragrafo 2, non si applica al Liechtenstein.

n)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, i risultati statistici di cui all’articolo 10 che consentono di identificare indirettamente gli esportatori e gli importatori non vengono divulgati, anche in assenza di una richiesta in tal senso presentata da un importatore o da un esportatore, ma vengono divulgati soltanto i codici a due cifre del Sistema armonizzato.»

3)

Il testo del nuovo punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2012.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 471/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

(3)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (3).

(4)

Il regolamento (UE) n. 113/2010 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (4), che è integrato nell’accordo ma deve continuare ad applicarsi agli Stati EFTA fintanto che non siano state poste in essere le misure necessarie per conformarsi al regolamento (CE) n. 471/2009 e, pertanto, deve essere abrogato ai sensi dell’accordo con effetto dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] sono inseriti i seguenti punti:

«8aa.

32010 R 0092: Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4).

8ab.

32010 R 0113: Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Per gli Stati EFTA il ‘valore in dogana’ è definito conformemente alle rispettive norme nazionali.”;

b)

all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Per gli Stati EFTA, per ‘paese d’origine’ si intende il paese nel quale le merci sono prodotte ai sensi delle rispettive norme nazionali di origine.”;

c)

il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/93 contenuto nell’articolo 15, paragrafo 4, non è pertinente.»;

2)

il testo del punto 16a [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione] è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2012.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 92/2010 e (UE) n. 113/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 105/2011 del 30 settembre 2011 (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(4)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(6)  Cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18uc [regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«18ud.

32011 R 0263: Regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (Esspros) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo Esspros sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 263/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18yb [regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«18yc.

32010 R 1151: Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1151/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 324 del 9.12.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la decisione 97/80/CE recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo, al punto 22 (decisione 97/80/CE del Consiglio), è inserito il seguente trattino:

«—

32011 D 0142: Decisione 2011/142/UE della Commissione del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/142/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1200/2009 abroga la decisione 2000/115/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 23a (decisione 2000/115/CE della Commissione) dell’allegato XXI dell’accordo è sostituito dal testo seguente:

«32009 R 1200: Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1200/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

(2)  GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/51


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 397/09/COL

del 14 ottobre 2009

che modifica per la settantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (4),

CONSIDERANDO che, in data 10 giugno 2009, la Commissione delle Comunità europee (di seguito Commissione CE) ha adottato una comunicazione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (5),

CONSIDERANDO che la presente comunicazione ha rilevanza anche per lo Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

VISTO il parere degli Stati EFTA con lettera del 31 agosto 2009 (fatti nn. 526393, 526395 e 526367),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida agli aiuti di Stato viene modificata inserendovi un nuovo capitolo relativo agli aiuti di Stato alle società di gestione navale. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2009

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «l’Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell’Autorità: http:// http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)  GU C 132 dell’11.6.2009, pag. 6.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI IN MERITO AGLI AIUTI DI STATO ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE NAVALE

1.   Campo di applicazione

Il presente capitolo riguarda il diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni di imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio ai sensi della sezione 3.1 del capitolo sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (1) (di seguito «gli Orientamenti marittimi»). La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. Il presente capitolo si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi vengano forniti congiuntamente o separatamente.

2.   Introduzione

2.1.   Contesto generale

In base agli Orientamenti marittimi, alle società di gestione navale è consentito di beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio o di altre agevolazioni fiscali istituite per le società di navigazione (sezione 3.1). Questo beneficio è però limitato alle società che assicurano la totalità della gestione dell’equipaggio e della gestione tecnica della stessa nave («gestione totale»), mentre la possibilità di beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio o di altre agevolazioni fiscali non è ammessa quando queste attività sono fornite separatamente.

Negli Orientamenti marittimi è previsto che l’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l’Autorità») avrebbe esaminato i loro effetti sulla gestione delle navi tre anni dopo la loro adozione (2). Il presente capitolo espone i risultati di questa valutazione e trae alcune conclusioni sull’ammissibilità delle società di gestione navale agli aiuti pubblici.

2.2.   La gestione navale

Le società di gestione navale sono imprese che forniscono una vasta gamma di servizi agli armatori, come i controlli tecnici, il reclutamento e l’addestramento degli equipaggi, la gestione degli equipaggi e la gestione della flotta. I servizi in questione si possono raggruppare in tre categorie principali: gestione degli equipaggi, gestione tecnica e gestione commerciale.

La gestione dell’equipaggio consiste, in particolare, nel provvedere a tutte le esigenze relative all’equipaggio, come la selezione e l’assunzione di marittimi in possesso delle prescritte qualifiche, la gestione delle retribuzioni, il controllo sull’adeguatezza del personale a bordo delle navi, la verifica dei certificati dei marittimi, la copertura assicurativa dei membri dell’equipaggio contro gli infortuni e le invalidità, l’organizzazione dei preparativi per il viaggio e l’ottenimento dei visti, i rimborsi delle spese mediche, la valutazione delle competenze del personale e, in alcuni casi, la loro formazione. La gestione degli equipaggi rappresenta l’attività di gran lunga più importante di tutto il settore della gestione navale a livello mondiale.

La gestione tecnica consiste, a sua volta, nel garantire la navigabilità della nave e la sua piena rispondenza alle prescrizioni tecniche e di sicurezza. In particolare, il manager tecnico è responsabile delle decisioni riguardanti le riparazioni e la manutenzione di una nave. La gestione tecnica, pur essendo un’attività significativa nel settore della gestione navale, è comunque un comparto di dimensioni molto inferiori a quelle della gestione degli equipaggi.

La gestione commerciale consiste nella promozione e nella vendita della capacità navale, mediante il chartering delle navi, le prenotazioni di trasporto merci e passeggeri, il marketing e la nomina degli agenti. La gestione commerciale rappresenta un comparto molto piccolo all’interno del settore della gestione navale. Allo stato, l’Autorità non dispone d’informazioni complete circa la gestione commerciale delle navi. Pertanto, questo settore non è preso in considerazione dal presente capitolo.

Come ogni attività marittima, la gestione navale è un’attività per sua natura globale. In assenza di una normativa internazionale che disciplini la gestione delle navi da parte di terzi, le norme in vigore in questo settore sono state emanate nell’ambito di accordi di diritto privato (3).

Nel SEE la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede nel Regno Unito, in Germania, in Danimarca, in Belgio e nei Paesi Bassi. Al di fuori del SEE, le società di gestione sono principalmente stabilite a Hong Kong, a Singapore, in India, negli Emirati Arabi uniti e negli USA.

2.3.   Revisione delle condizioni di ammissibilità applicabili alle società di gestione navale

Da quando sono stati adottati gli Orientamenti marittimi nel marzo 2004 molti paesi dotati di una flotta marittima sono entrati a far parte del SEE e fra essi Cipro, che è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo.

L’adesione di Cipro e il lavoro preliminare che questo Stato ha svolto per conformarsi agli Orientamenti marittimi, come pure uno studio realizzato da un consorzio per l’amministrazione di tale Stato SEE (4), hanno consentito di acquisire una comprensione più completa di questa attività e delle sue linee evolutive. La maggiore consapevolezza è stata acquisita in particolare in relazione alle connessioni fra la gestione tecnica e degli equipaggi da un lato e l’attività marittima dall’altro, come pure della possibilità che i gestori degli equipaggi e/o i gestori tecnici possano dare un contributo per conseguire gli obiettivi fissati negli Orientamenti marittimi.

3.   Valutazione dell’ammissibilità delle società di gestione navale

A differenza degli altri servizi nel settore marittimo, la gestione delle navi è un’attività di base dei vettori marittimi, attività che di norma viene effettuata all’interno dell’impresa. La gestione delle navi è una delle attività più caratteristiche degli operatori marittimi. Attualmente, tuttavia, essa viene, in alcuni casi, ceduta a società esterne specializzate nella gestione navale. Proprio a causa di questa connessione tra gestione delle navi e trasporti marittimi le società di gestione navale per conto terzi sono formate da operatori professionali con lo stesso background degli armatori — pur con alcune specializzazioni interne — e operano nello stesso ambiente industriale. Gli unici clienti delle società di gestione navale sono gli armatori.

In questo contesto, l’Autorità ritiene che non sia opportuno che le attività di gestione navale cedute a terzi (outsourcing) vengano penalizzate fiscalmente rispetto alla gestione interna, a condizione che le società di gestione soddisfino gli stessi requisiti applicabili agli armatori e a condizione che la concessione di aiuti di Stato a queste società contribuisca al conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli Orientamenti marittimi esattamente come la concessione di aiuti agli armatori.

In particolare, l’Autorità ritiene che, proprio in ragione della loro specializzazione e della natura della loro attività principale, le società di gestione navale possano dare un contributo sostanziale al conseguimento degli obiettivi degli Orientamenti marittimi, ed in particolare a «realizzare un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente» e a «contribuire al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati SEE» (5).

4.   Estensione del diritto di ricevere aiuti di stato alle società di gestione navale

Sulla base di quanto si è detto al punto 3, l’Autorità autorizzerà, a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, sgravi fiscali per le società di gestione navale come disposto dalla sezione 3.1 degli Orientamenti marittimi, per la prestazione congiunta o separata di servizi di gestione tecnica e gestione dell’equipaggio delle navi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 5 e 6 del presente capitolo.

5.   Condizioni di ammissibilità applicabili sia alle imprese di gestione tecnica che alle imprese di gestione degli equipaggi

Per poter beneficiare degli aiuti le società di gestione navale devono presentare una chiara connessione con il SEE e la sua economia, secondo i criteri definiti alla sezione 3.1 degli Orientamenti marittimi. Inoltre, queste imprese devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ivi indicati, come quelli della sezione 2.2. Le imprese di gestione tecnica e di gestione dell’equipaggio possono beneficare di aiuti di Stato purché il naviglio che gestiscono soddisfi tutti i requisiti indicati nelle sezioni da 5.1 a 5.4 del presente capitolo. Le attività sovvenzionabili devono essere interamente esercitate a partire dal territorio del SEE.

5.1.   Contributo all’economia e all’occupazione nel SEE

L’esistenza di un legame economico con il SEE è provata dal fatto che la gestione della nave viene effettuata nel territorio di uno o più Stati SEE e dal fatto che nell’espletamento delle attività a terra o a bordo vengono impiegati prevalentemente cittadini degli Stati SEE.

5.2.   Legame economico fra la gestione delle navi e il SEE

Le imprese di gestione navale possono beneficiare di aiuti di Stato per le navi interamente gestite a partire dal territorio del SEE, indipendentemente dal fatto che i servizi di gestione vengano forniti all’interno della stessa società o che siano parzialmente o totalmente affidati a una o più imprese esterne di gestione navale.

Tuttavia, dal momento che le imprese di gestione navali non dispongono di un controllo totale sui loro clienti, il requisito ora enunciato si presume soddisfatto quando almeno due terzi del tonnellaggio delle navi in gestione viene gestito a partire dal territorio del SEE. Il tonnellaggio che supera tale percentuale, che non sia cioè interamente gestito a partire dal SEE, non può beneficiare di aiuti di Stato (6).

5.3.   Conformità alle norme internazionali e comunitarie

Le imprese di gestione navale possono beneficiare di aiuti di Stato se tutte le navi e gli equipaggi che esse gestiscono osservano le norme internazionali e se sono soddisfatti tutti i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza, alla formazione e alla certificazione dei marittimi, al rispetto delle norme ambientali e delle condizioni di lavoro a bordo.

5.4.   Obbligo di presenza della bandiera (flag link)

L’obbligo relativo alla presenza della bandiera di almeno uno Stato membro, quale prescritto nella sezione 3.1, ottavo capoverso, degli Orientamenti marittimi si applica anche alle imprese di gestione navale. La percentuale di bandiere SEE da prendere in considerazione come valore di riferimento è quella del giorno della pubblicazione del presente capitolo. Per le nuove imprese il valore di riferimento da prendere in considerazione è quello dell’anno successivo alla data in cui hanno iniziato l’attività.

6.   Requisiti supplementari per le imprese di gestione degli equipaggi

6.1.   Formazione dei marinai

Le imprese di gestione dell’equipaggio possono beneficiare di aiuti di Stato nella misura in cui tutti i marittimi che lavorano a bordo del naviglio da esse gestito vengono formati, addestrati e detengono un certificato di idoneità conforme alla Convenzione del 1978 dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme di formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW) come successivamente modificata ed abbiano completato con successo la formazione necessaria per la sicurezza personale a bordo. Inoltre, le imprese di gestione degli equipaggi possono beneficiare di aiuti di Stato se soddisfano i requisiti stabiliti dalla STCW e dalla normativa comunitaria in ordine alle responsabilità delle società.

6.2.   Condizioni sociali

Per poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese che gestiscono gli equipaggi devono provvedere affinché su tutto il naviglio da esse gestito vengano integralmente osservate, da parte del datore di lavoro del marittimo (armatore o società di gestione), le disposizioni della Convenzione per il lavoro marittimo del 2006 adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro («convenzione MLC») (7). Le società di gestione del naviglio devono in particolare garantire che vengano adeguatamente applicate le disposizioni della convenzione MLC riguardanti il contratto di lavoro dei marittimi (8), la perdita o il naufragio della nave (9), le cure mediche (10), la responsabilità dell’armatore, ivi compreso il pagamento degli stipendi in caso di infortunio o malattia (11) e il rimpatrio (12).

Le imprese di gestione degli equipaggi devono inoltre garantire che vengano integralmente osservate le norme internazionali sull’orario di lavoro e sulle ore di riposo previste dalla citata MLC.

Infine, per poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese di gestione degli equipaggi devono anche offrire garanzie finanziarie atte a garantire il pagamento delle retribuzioni in caso di morte o di incapacità a lungo termine del marittimo dovuto a infortunio professionale, malattia o incidente.

7.   Calcolo dell’imposta

Anche nel caso delle società di gestione navale l’Autorità applicherà il principio già delineato negli Orientamenti marittimi, secondo il quale, per evitare distorsioni, essa autorizzerà soltanto i regimi che comportano un carico fiscale omogeneo in tutti gli Stati SEE per la stessa attività o per lo stesso tonnellaggio. In altri termini, l’Autorità non autorizzerà un’esenzione fiscale totale o regimi di effetto equivalente (13).

Ovviamente, l’imposta che verrà utilizzata nel caso delle società di gestione navale non sarà quella applicata agli armatori poiché, riguardo ad una nave determinata, il giro di affari delle società di gestione navale è molto inferiore a quello realizzato dall’armatore. Secondo lo studio menzionato al punto 2.3, e in base a notifiche ricevute in passato, la base imponibile da applicare alle società di gestione dovrebbe essere all’incirca pari al 25 % (in termini di tonnellaggio o di profitto teorico) di quello che si applicherebbe all’armatore per la stessa nave o per lo stesso tonnellaggio. L’Autorità chiede pertanto che i regimi nazionali che prevedono l’imposta sul tonnellaggio per le imprese di gestione navale applichino una percentuale non inferiore al suddetto 25 % (14).

Se effettuano attività che non possono beneficiare di aiuti di Stato ai sensi del presente capitolo le imprese di gestione navale devono tenere una contabilità separata per le attività in questione.

Qualora le società di gestione cedano parti delle loro attività a terzi, questi non possono beneficiare di aiuti di Stato.

8.   Applicazione e riesame

L’Autorità applicherà gli Orientamenti esposti nel presente capitolo a decorrere dal giorno della loro adozione.

Gli aiuti di Stato alle imprese di gestione navale saranno compresi nella revisione generale degli Orientamenti marittimi come previsto alla sezione 13 di questi.


(1)  Disponibile sul sito Internet dell’Autorità di vigilanza EFTA all’indirizzo http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(2)  Cfr. nota 20 a piè di pagina degli Orientamenti marittimi.

(3)  Un esempio è costituito dall’accordo detto «BIMCO’s Standard Ship Management Agreement SHIPMAN 98», che è correntemente utilizzato nelle relazioni tra gli armatori e le società di gestione.

(4)  Lo studio, denominato Study on Ship Management in Cyprus and in the European Union, del 31 maggio 2008, è stato realizzato per conto del governo cipriota da un consorzio sotto la direzione dell’Università di Vienna, facoltà di economia e amministrazione aziendale.

(5)  Sezione 2.2 degli Orientamenti marittimi.

(6)  Il fatto di non rispettare la regola dei due terzi non incide sull’ammissibilità agli aiuti dell’impresa di gestione navale in quanto tale.

(7)  Va ricordato, a questo proposito, che i partner sociali europei hanno adottato un accordo che recepisce le parti essenziali della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, ora incorporata nella legislazione comunitaria dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, che attua l’accordo concluso dalla ECSA (Associazione degli armatori della Comunità europea) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione del 2006 sul lavoro marittimo e che modifica la direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30). La direttiva 2009/13/CE è in fase di integrazione nell’accordo SEE.

(8)  Convenzione MLC, Titolo 2, regolamento 2.1 e norma A2.1 (Contratto di lavoro dei marittimi).

(9)  Ibidem, regolamento 2.6 e norma A2.6 (Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave), Titolo 2.

(10)  Ibidem, regolamento 4.1 e norma A4.1 (Assistenza sanitaria a bordo e a terra; responsabilità dell’armatore); regolamento 4.3 e norma A4.3 (Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni); regolamento 4.4 (Accesso alle strutture di terra) del Titolo 4.

(11)  Ibidem, regolamento 4.2 e norma A4.2 (Responsabilità dell’armatore) del Titolo 4.

(12)  Ibidem, regolamento 2.5 e norma A2.5 (Rimpatrio) del Titolo 2.

(13)  L’Autorità coglie l’occasione, nel contesto del presente capitolo dei suoi Orientamenti, per ribadire che il meccanismo utilizzato per calcolare l’imposta che deve essere pagata sia dalle imprese di gestione navale, sia dagli armatori, è irrilevante in quanto tale; in particolare, è irrilevante che venga applicato o non applicato un sistema basato sul profitto teorico.

(14)  L’armatore, se può beneficare di aiuti pubblici, resta responsabile del pagamento dell’intera imposta sul tonnellaggio.