ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.302.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi acido benzoico (VevoVitall) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Le procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), firmato a Bruxelles il 17 maggio 2011, sono state espletate il 21 ottobre 2011. L’accordo entrerà pertanto in vigore conformemente all’articolo 3, paragrafo 3 del medesimo, il 1o dicembre 2011.
(1) GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/2 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Le procedure necessarie all’entrata in vigore dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), firmato a Bruxelles il 17 maggio 2011, sono state espletate il 21 ottobre 2011. L’accordo entrerà pertanto in vigore, conformemente all’articolo 3 del medesimo, il 1o dicembre 2011.
(1) GU L 297 del 16.11.2011, pag. 49.
REGOLAMENTI
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2011 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» («impresa comune FCH») è stata istituita il 30 maggio 2008 a norma del regolamento (CE) 521/2008 del Consiglio (2) dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» (il «gruppo industriale») e la Commissione. |
(2) |
Il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Il gruppo di ricerca contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell’impresa comune FCH. Data la composizione particolare dell’impresa FCH e delle sue regole, nonché della natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stessa stregua dei membri del gruppo industriale. Pertanto, è giustificato considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come finanziamenti equivalenti. |
(3) |
Il gruppo di ricerca è diventato un membro dell’impresa comune FCH ed è quindi opportuno considerare che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo dell’Unione ai sensi dello statuto dell’impresa comune FCH allegato al regolamento (CE) n. 521/2008 (lo «statuto»). |
(4) |
L’impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo e durante tale periodo è stato completato l’intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L’esperienza maturata durante questo periodo ha dimostrato che i livelli massimi di finanziamento dei progetti dell’impresa comune FCH hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Conseguentemente, il livello di partecipazione alle azioni dell’impresa comune FCH è stato considerevolmente inferiore alle previsioni iniziali. |
(5) |
Il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento (CE) n. 521/2008 conformemente allo statuto. |
(6) |
Il fatto di considerare i contributi in natura di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività come finanziamenti equivalenti costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell’equivalenza, nonché l’esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti. |
(7) |
I costi operativi dell’Ufficio del programma dell’impresa comune FCH («Ufficio del programma») dovrebbero essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno prevedere che tutti i membri dell’impresa comune FCH abbiano lo stesso scadenziario per i pagamenti. |
(8) |
La Commissione dovrebbe beneficiare di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi. |
(9) |
Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, si dovrebbe prevedere la possibilità per ogni invito a presentare proposte di precisare il livello minimo di finanziamento. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 521/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.»; |
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento di modifica non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall’impresa comune FCH prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, esso non incide sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, il punto 2, lettera a), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) Parere del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Lo statuto dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 12 è così modificato:
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3) |
all’articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte.» |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1184/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2011
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
73/T&Q |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
POK/2A34 |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
Zone IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
Data |
31.10.2011 |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1185/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2011
recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
72/T&Q |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
RED/51214D |
Specie |
Scorfano (acque pelagiche profonde) - (Sebastes spp.) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali della zona V e acque internazionali delle zone XII e XIV |
Data |
24.10.2011 |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1186/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2011
recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
75/T&Q |
Stato membro |
Francia |
Stock |
HER/4AB. |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N |
Data |
23.10.2011 |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1187/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2011
recante divieto di pesca della molva nella zona IIIa, sottodivisioni 22-32 delle acque dell'Unione europea, per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
70/T&Q |
Stato membro |
Danimarca |
Stock |
LIN/3A/BCD |
Specie |
Molva (Molva molva) |
Zona |
IIIa; Sottodivisioni 22-32 (acque UE) |
Data |
17.10.2011 |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1188/2011 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2011
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa, nella parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
74/T&Q |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
COD/2A3AX4 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Zona IV; acque UE della zona IIa; parte della zona IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat |
Data |
31.10.2011 |
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1), in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2010/24/UE ha modificato in modo sostanziale le norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e ha ridefinito le competenze di esecuzione conferite alla Commissione rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/55/CE del Consiglio (2). È opportuno pertanto sostituire le attuali modalità di applicazione adottate dalla Commissione con un nuovo regolamento di esecuzione. |
(2) |
Al fine di garantire comunicazioni rapide tra le autorità competenti, è opportuno adottare modalità di applicazione in relazione ai termini e alle modalità pratiche di comunicazione tra le autorità adite e le autorità richiedenti. |
(3) |
Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare che la validità dei documenti non è inficiata dal fatto che sono trasmessi per via elettronica. |
(4) |
Al fine di confermare che i documenti trasmessi per via postale sono inviati da un’autorità competente, è opportuno stabilire modalità specifiche per tale forma di comunicazione. |
(5) |
Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, è opportuno definire il modulo standard da allegare alla richiesta di notifica e il modulo standard del titolo che permette l’esecuzione nello Stato membro adito. |
(6) |
Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno sancire esplicitamente che le notifiche eseguite dallo Stato membro adito su richiesta dello Stato membro richiedente hanno effetto giuridico. |
(7) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è inoltre opportuno specificare che la notifica o la comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione negli Stati membri aditi non hanno alcun effetto sulle conseguenze della notifica del titolo iniziale che consente l’esecuzione e che il titolo modificato che permette l’esecuzione nello Stato membro adito non ha alcun effetto sul credito iniziale o sul titolo iniziale che consente l’esecuzione. |
(8) |
È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (3). |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 8, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 15, dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, comprese le modalità di applicazione relative alla conversione e al trasferimento degli importi recuperati nonché alle modalità di comunicazione tra le autorità.
Articolo 2
1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le «domande di assistenza»), nonché tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati e qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviate tramite la rete CCN, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche.
2. I documenti trasmessi in forma elettronica o le versioni cartacee degli stessi sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti inviati per posta.
3. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, viene inviata per posta. In tale caso, si procede come segue:
a) |
la richiesta deve essere firmata da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine; |
b) |
il modulo standard che accompagna la richiesta di notifica, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE (di seguito il «modulo standard di notifica») o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, di cui all’articolo 12 della stessa direttiva, devono essere firmati da un funzionario dell’autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine; |
c) |
se la richiesta è corredata di una copia di un documento diverso dal modulo standard di notifica o dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità richiedente deve certificare la conformità di tale copia con l’originale, apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, la menzione «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione. |
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il modulo standard di notifica elaborato conformemente al modello di cui all’allegato I del presente regolamento e il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito elaborato conformemente al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
4. Se il modulo standard di notifica o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito sono trasmessi per via elettronica, la loro struttura e lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico al fine di facilitare le comunicazioni tra le autorità competenti, purché le serie di dati e le informazioni in essi contenute non subiscano modifiche sostanziali rispetto ai modelli di cui agli allegati I e II.
Articolo 3
1. L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.
2. Una richiesta di informazioni, recupero o misure cautelari può riguardare una delle seguenti persone:
a) |
il debitore principale o un codebitore; |
b) |
una persona diversa dal codebitore tenuta al pagamento delle imposte, dazi o altre misure o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi o altre misure, ai sensi della normativa in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente; |
c) |
un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b) o abbia debiti nei confronti delle stesse. |
Articolo 4
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
Articolo 5
Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni della direttiva 2010/24/UE sui cui tale rifiuto si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena quest’ultima abbia preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.
Articolo 6
Ogni richiesta di informazioni o di recupero o di adozione di misure cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità.
CAPO II
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Articolo 7
L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
Articolo 8
1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono.
2. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
Articolo 9
L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.
CAPO III
RICHIESTA DI NOTIFICA
Articolo 10
1. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l’originale o la copia certificata di ciascun documento di cui è richiesta la notifica.
Il modulo standard di notifica che accompagna la richiesta a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE deve essere compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa. Esso fornisce informazioni al destinatario in relazione ai documenti per i quali è stata chiesta l’assistenza.
2. In relazione alle informazioni menzionate nel modulo standard di notifica si procede come segue:
a) |
l’importo del credito, se già stabilito, deve essere menzionato; |
b) |
il termine entro il quale deve avvenire la notifica può consistere nell’indicazione della data entro la quale, l’autorità richiedente, ritiene che la notifica debba essere effettuata. |
Articolo 11
La richiesta di notifica può riguardare una delle persone di cui all’articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/24/UE che, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro richiedente, deve essere informata di ogni documento che la concerne.
Articolo 12
1. L’autorità adita accusa ricezione della richiesta di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità con la normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede.
Se necessario, ma fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.
L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso.
2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.
Articolo 13
1. Una notifica eseguita dallo Stato membro adito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro, è considerata come avente nello Stato membro richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato membro richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.
2. La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall’autorità dello Stato membro adito competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro adito.
Articolo 14
Ai fini della notifica lo Stato membro adito può utilizzare il modulo standard di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.
CAPO IV
RICHIESTA DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI
Articolo 15
La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca.
Articolo 16
1. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, allegato alla richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari è compilato dall’autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.
Le penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/24/UE e gli interessi e le spese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva, il cui pagamento, conformemente alle norme in vigore nello Stato membro richiedente, può essere richiesto a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l’esecuzione e fino alla data in cui è inviata la richiesta di recupero, possono essere aggiunte al titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
2. Un unico titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente.
3. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l’esecuzione di diversi crediti nello Stato membro richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l’esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato membro, il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito può essere basato sui titoli iniziali che consentono l’esecuzione nello Stato membro richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato membro richiedente.
4. Ai fini dell’esecuzione dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta assistenza, lo Stato membro adito può utilizzare il titolo uniforme che consente l’esecuzione in tale Stato membro nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.
Articolo 17
Il destinatario di una richiesta di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.
Articolo 18
1. Se la valuta dello Stato membro adito è diversa da quella dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.
2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’assistenza in materia di recupero è l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima della data di invio della richiesta.
Articolo 19
1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari, l’autorità adita conferma l’avvenuto ricevimento della richiesta.
2. L’autorità adita può, se necessario, chiedere all’autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.
Articolo 20
1. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di misure cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
2. Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di misure cautelari.
Articolo 21
1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato membro dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata.
2. L’autorità adita notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito non consentono l’adozione delle misure cautelari o il recupero di cui all’articolo 14, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/24/UE.
3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro adito per ottenere il rimborso di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2010/24/UE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata.
Per quanto possibile, l’autorità adita coinvolge l’autorità richiedente nelle procedure per liquidare l’importo da rimborsare e l’indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale richiesta.
Articolo 22
1. Se la richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.
2. Se l’importo del credito oggetto della richiesta di recupero o di misure cautelari viene modificato in virtù di una decisione dell’organo competente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, l’autorità richiedente informa l’autorità adita di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. Il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito è redatto dall’autorità richiedente, o sotto la responsabilità della stessa, sulla base della decisione di modifica dell’importo del credito.
3. Il nuovo titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato membro adito non incide sulla possibilità di contestare il credito iniziale, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o la decisione di cui al precedente comma.
4. Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione avviata ai fini del recupero o dell’adozione di misure cautelari ma limitatamente all’importo ancora dovuto..
Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello ancora dovuto, ma la procedura di trasferimento di cui all’articolo 23 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso.
5. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente può trasmettere all’autorità adita una richiesta complementare di recupero o di adozione di misure cautelari.
Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale richiesta complementare insieme alla richiesta iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l’autorità adita è tenuta a dare seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.
6. Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.
Articolo 23
1. Gli importi da trasferire all’autorità richiedente conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/UE, sono versati a tale autorità nella valuta dello Stato membro adito.
Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero.
Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato membro richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato membro richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) |
l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e |
b) |
l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata. |
Se l’autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al terzo comma, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall’autorità adita entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell’autorità adita.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.
Articolo 24
Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/24/UE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella valuta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Il regolamento (CE) n. 1179/2008 è abrogato.
Articolo 26
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.
(2) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.
(3) GU L 319 del 29.11.2008, pag. 21.
ALLEGATO I
Modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti notificati (da inviare al destinatario della notifica) (1)
Il presente documento accompagna il o i documenti notificati dall’autorità competente di [nome dello Stato membro adito].
La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti di [nome dello Stato membro richiedente] che hanno chiesto assistenza per la notifica, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010.
A. IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA
1. |
Nome: |
2. |
Indirizzo: |
3. |
Data di nascita: |
4. |
Luogo di nascita: |
B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA
1. |
La presente notifica è finalizzata:
Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario. Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:
(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone: i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]). |
2. |
L’autorità richiedente di [nome dello Stato membro richiedente] ha invitato le autorità competenti di [nome dello Stato membro adito] ad eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione. |
C. DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI NOTIFICATI
1. |
Numero di riferimento: Data di emissione: |
2. |
Tipo di documento notificato:
|
3. |
Nome del credito in questione (nella lingua dello Stato membro richiedente): |
4. |
Tipo di credito:
|
5. |
Importo del credito in questione nella valuta di [Nome dello Stato membro richiedente]:
|
6. |
Il pagamento dell’importo di cui al punto 5 deve essere effettuato:
Il pagamento deve essere effettuato a favore di: Riferimento da utilizzare per il pagamento |
7. |
Il destinatario può rispondere al o ai documenti notificati
Nome e indirizzo dell’autorità cui può essere inviata la risposta |
8. |
Possibilità di contestazione
Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l’esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità di [nome dello Stato membro richiedente] rientrano nell’ambito di competenza degli organismi competenti di [nome dello Stato membro richiedente], conformemente all’articolo 14 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio. Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore in [nome dello Stato membro richiedente].
|
9. |
Ufficio responsabile per i documenti allegati: Nome Indirizzo
|
10. |
Altre informazioni relative:
possono essere ottenuti presso:
|
(1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi.
ALLEGATO II
Titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito (1)
TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO
Data di emissione:
TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L’ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE DEL CONSIGLIO
Data di emissione del titolo uniforme:
Data della modifica:
Motivo della modifica: Sentenza/ordinanza di [nome dell’organo giurisdizionale] decisione amministrativa del [data]
Numero di riferimento:
Stato membro UE che emette il presente documento:
Ogni Stato membro dell’Unione europea può chiedere agli altri Stati membri assistenza per il recupero dei crediti non pagati di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010.
Le misure di recupero adottate nello Stato membro adito sono basate su:
|
un titolo uniforme che consente l’esecuzione conformemente all’articolo 12 della citata direttiva |
|
un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione conformemente all’articolo 15 della citata direttiva (per tenere conto della decisione dell’organo competente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva). |
Il presente documento è il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione. Esso riguarda i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati in [nome dello Stato membro richiedente]. Il titolo iniziale per l’esecuzione dei crediti in oggetto è stato notificato in quanto previsto dalla normativa nazionale di [nome dello Stato membro richiedente].
Le controversie relative a tali crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti di [nome dello Stato membro richiedente], conformemente all’articolo 14 della direttiva 2010/24/UE. Ogni siffatta azione deve essere promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore in [nome dello Stato membro richiedente].
DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE
IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO
1. |
Riferimento: |
2. |
Tipo di credito:
|
3. |
Nome dell’imposta/dazio in questione: |
4. |
Periodo o data interessati: |
5. |
Data di costituzione del credito: |
6. |
Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione: |
7. |
Importo del credito (inizialmente dovuto – ancora dovuto):
|
8. |
Data di notifica del titolo iniziale che consente l’esecuzione in [nome dello Stato membro richiedente]: |
9. |
Ufficio responsabile dell’accertamento del credito: nome, indirizzo e altri estremi: |
10. |
Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:
|
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE INTERESSATE NEL TITOLO NAZIONALE CHE CONSENTE L’ESECUZIONE
1. |
Nome |
2. |
Indirizzo |
3. |
Motivo della responsabilità:
|
(1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1190/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi acido benzoico (VevoVitall)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Emerald Kalama Chemical BV ha presentato domanda ai sensi all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione rispetto al regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (2) e rispetto al regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, dell’1o ottobre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (3). |
(2) |
Il richiedente sostiene che, a decorrere dal 26 maggio 2011, DSM Special Products BV è stato convertito in Emerald Kalama Chemical BV, attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto dichiara. |
(3) |
La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(4) |
Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Emerald Kalama Chemical BV, occorre modificare i termini delle autorizzazioni. |
(5) |
I regolamenti (CE) n. 1730/2006 e n. 1138/2007 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(6) |
Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».
Articolo 2
Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1138/2007, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».
Articolo 3
Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzate e utilizzate fino a 9 giugno 2012.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.
(3) GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (2) prevede che il «prezzo franco fabbrica» comunicato dagli Stati membri alla Commissione corrisponda alle vendite che sono state fatturate durante il periodo di riferimento. |
(2) |
Benché le fatture siano documenti contabili ufficiali affidabili, limitare la fonte di riferimento dei prezzi soltanto alle fatture potrebbe impedire agli Stati membri di avvalersi di altre fonti di riferimento affidabili in materia di prezzi. A seconda del prodotto, tali altre fonti di riferimento affidabili in materia di prezzi possono rispecchiare meglio la congiuntura del mercato. Pertanto dovrebbe essere consentita anche la comunicazione dei prezzi derivanti da contratti conclusi nel periodo di riferimento. |
(3) |
La pratica ha dimostrato che il termine per la comunicazione dei prezzi mensili di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 è difficile da rispettare in vari Stati membri e non consente a questi ultimi di comunicare alla Commissione i prezzi definitivi. Una proroga del termine dovrebbe consentire una maggiore accuratezza nella comunicazione dei prezzi. |
(4) |
È opportuno descrivere con maggior precisione il metodo di indagine usato per quanto riguarda l’origine dei dati relativi al prezzo e le modalità di rilevamento di tali dati da parte delle autorità competenti. |
(5) |
È necessario far coincidere le informazioni delle licenze di esportazione, trasmesse mensilmente dagli Stati membri, con quelle comunicate quotidianamente. Pertanto sono necessarie informazioni supplementari nelle comunicazioni mensili. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 7, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
all’allegato II, il punto 3, lettera c), è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1192/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
49,9 |
MA |
48,9 |
|
MK |
64,0 |
|
TR |
86,5 |
|
ZZ |
62,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
64,0 |
EG |
161,4 |
|
TR |
101,9 |
|
ZZ |
109,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
57,3 |
TR |
133,9 |
|
ZZ |
95,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
91,7 |
ZA |
65,5 |
|
ZZ |
78,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
43,0 |
IL |
74,8 |
|
MA |
53,5 |
|
TR |
77,6 |
|
UY |
42,7 |
|
ZA |
62,9 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
56,4 |
ZA |
43,5 |
|
ZZ |
50,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
224,5 |
CL |
70,8 |
|
EC |
65,7 |
|
LB |
293,6 |
|
PE |
261,2 |
|
TR |
143,7 |
|
US |
270,3 |
|
ZA |
85,0 |
|
ZZ |
176,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
114,3 |
CL |
90,0 |
|
MK |
41,0 |
|
NZ |
76,3 |
|
TR |
95,1 |
|
US |
111,1 |
|
ZA |
104,2 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
43,9 |
CL |
73,3 |
|
CN |
54,3 |
|
TR |
85,0 |
|
ZA |
73,2 |
|
ZZ |
65,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».