ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.297.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
16 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/738/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

1

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

3

 

 

2011/739/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

48

Accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

49

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1164/2011 della Commissione, del 15 novembre 2011, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia] allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

53

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2011 della Commissione, del 15 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

57

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1166/2011 della Commissione, del 15 novembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

59

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1167/2011 della Commissione, del 15 novembre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2011

61

 

 

DECISIONI

 

 

2011/740/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea [notificata con il numero C(2011) 8041]  ( 1 )

64

 

 

2011/741/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità tedesche nei confronti di un telefono cellulare Expert XP-Ex-1 ATEX DE-01-11 [notificata con il numero C(2011) 8046]  ( 1 )

66

 

 

2011/742/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 novembre 2011, che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2011) 8094]  ( 1 )

68

 

 

2011/743/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Francia [notificata con il numero C(2011) 8095]  ( 1 )

69

 

 

2011/744/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 2011, sull’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2011/17)

70

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010)

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/738/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in prosieguo «l’accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 12 dell’accordo agricolo prevede che quest’ultimo possa essere rivisto su richiesta di una o dell’altra parte.

(3)

Una dichiarazione comune relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stata acclusa all’atto finale dell’accordo agricolo.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo «l’accordo»), che modifica l’accordo agricolo introducendovi un nuovo allegato 12.

(5)

La decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3), definisce la procedura interna per l’adozione della posizione dell’Unione sulle questioni oggetto di decisioni del comitato misto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo. È opportuno definire anche la procedura interna relativa all’adozione della posizione dell’Unione per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 di detto accordo.

(6)

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all’articolo 3 dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

Per quanto attiene alle questioni relative all’allegato 12 dell’accordo agricolo e alle appendici ad esso relative, la posizione dell’Unione sulle questioni oggetto delle decisioni del comitato misto per l’agricoltura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo agricolo è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione (4).

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Parere conforme del 24 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione», e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in prosieguo «la Svizzera»,

in prosieguo denominate insieme «le parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo «l'accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002;

RISOLUTE a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (in prosieguo «IG») e a facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti che beneficiano di una IG ai sensi della loro rispettiva regolamentazione, e di aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette dal presente accordo;

CONSIDERANDO che esse hanno emanato le legislazioni convergenti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio;

CONSIDERANDO che esse hanno proceduto a un esame ed a una consultazione pubblica sulla protezione delle IG elencate nel presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifiche

L'accordo agricolo è modificato come segue:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli allegati da 4 a 12 del presente accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:»;

è aggiunto il seguente trattino:

«—

allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari»;

2)

all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'accordo nelle nuove lingue.»;

3)

è aggiunto un allegato 12 di cui all'allegato del presente accordo. Esso costituisce parte integrante dell'accordo agricolo conformemente all'articolo 15 dello stesso.

Articolo 2

Versioni linguistiche

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le loro procedure interne.

2.   Le parti si notificano l'avvenuto espletamento di tali procedure.

3.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

4.   L'allegato del presente accordo resta in vigore per la stessa durata e alle stesse condizioni dell'accordo agricolo.

Съставено в Брюксел на седемнадесети май две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil once.

V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septiņpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece mai două mii unsprezece.

V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč enojst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

ALLEGATO

«

ALLEGATO 12

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Articolo 1

Obiettivi

Le parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo “IG”) e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Articolo 2

Disposizioni legislative delle parti

1.   Le legislazioni delle parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle parti.

2.   Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche,

un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo,

l'applicazione della protezione effettuata dalle parti tramite controlli ufficiali,

il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente,

una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

Articolo 3

Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'accordo

Ogni parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra parte.

Articolo 4

Oggetto della protezione

1.   Ogni parte protegge le IG dell'altra parte di cui all'appendice 1.

2.   Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.

3.   La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle parti.

Articolo 5

Ambito di applicazione

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due parti di cui all'appendice 2.

Articolo 6

Ammissibilità alla protezione

1.   Le IG delle parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle parti.

2.   Le parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.

Articolo 7

Estensione della protezione

1.   Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.

2.   L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:

a)

per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;

b)

per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.

3.   La protezione in parola si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:

la vera origine del prodotto è indicata,

la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione,

la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe.

4.   Le IG sono anche protette contro:

qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato,

qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto,

qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto,

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5.   Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.

Articolo 8

Disposizioni particolari per talune denominazioni

1.   La protezione dell'IG “Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2.   La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a)

Salame di Varzi;

b)

Schwarzwälder Schinken.

3.   La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

a)

Sbrinz;

b)

Gruyère.

4.   La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a)

Munster;

b)

Taleggio;

c)

Fontina;

d)

Φέτα (Feta);

e)

Chevrotin;

f)

Reblochon;

g)

Grana Padano (compreso il termine “Grana” usato da solo).

5.   Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

“Vacherin Mont-d'Or” (Svizzera) e “Vacherin du Haut-Doubs” o “Mont d'Or” (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

6.   La protezione delle IG “Grana Padano” e “Parmigiano Reggiano” non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7.   L'IG “Gruyère” da un lato e le IG “Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, “Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, “Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” e “Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)” dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG “Gruyère” e il termine “Γραβιέρα/Graviera”, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le parti convengono in particolare che il termine “Γραβιέρα / Graviera” non può, in nessun caso, essere tradotto con “Gruyère” e lo stesso dicasi per il contrario.

Articolo 9

Relazione con i marchi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della parte interessata conformemente alla legislazione di ogni parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2.   Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle parti.

Articolo 10

Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle parti a norma dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono parti contraenti la Svizzera e l'Unione.

Articolo 11

Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra parte.

Articolo 12

Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle parti di cui all'articolo 2, ogni parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra parte.

Articolo 13

Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione

Le parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra parte.

Articolo 14

Provvedimenti alla frontiera

Le parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una parte.

Articolo 15

Cooperazione bilaterale

1.   Le parti si prestano reciproca assistenza.

2.   Le parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).

3.   Le parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.

4.   Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.

5.   Il comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.

6.   Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 16

Clausola di riesame

1.   Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del comitato.

2.   La parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.

3.   La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra parte.

4.   Le parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.

5.   Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal comitato.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.

2.   Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.

3.   Fatte salve disposizioni contrarie del comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE DALL'ALTRA PARTE

1.   Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodotto

Denominazione

Protezione (1)

Spezie:

Munder Safran

DOP

Formaggi:

Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse

DOP

 

Formaggio d'alpe ticinese

DOP

 

L'Etivaz

DOP

 

Gruyère

DOP

 

Raclette du Valais / Walliser Raclette

DOP

 

Sbrinz

DOP

 

Tête de Moine / Fromage de Bellelay

DOP

 

Vacherin fribourgeois

DOP

 

Vacherin Mont-d'Or

DOP

Frutta:

Poire à Botzi

DOP

Ortaggi o legumi:

Cardon épineux genevois

DOP

Prodotti carnei e di salumeria:

Longeole

IGP

 

Saucisse d'Ajoie

IGP

 

Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise

IGP

 

Saucisson vaudois

IGP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

 

St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

 

Bündnerfleisch

IGP

 

Viande séchée du Valais

IGP

Prodotti di panetteria:

Pain de seigle valaisan / Walliser Roggenbrot

DOP

Prodotti della molitura:

Rheintaler Ribel / Türggen Ribel

DOP

2.   Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Denominazione

Traslitterazione in caratteri latini

Protezione (2)

Tipo di prodotto

Gailtaler Almkäse

 

DOP

13

Gailtaler Speck

 

IGP

12

Marchfeldspargel

 

IGP

16

Steirischer Kren

 

IGP

16

Steirisches Kürbiskernöl

 

IGP

15

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

 

DOP

13

Tiroler Bergkäse

 

DOP

13

Tiroler Graukäse

 

DOP

13

Tiroler Speck

 

IGP

12

Vorarlberger Alpkäse

 

DOP

13

Vorarlberger Bergkäse

 

DOP

13

Wachauer Marille

 

DOP

16

Waldviertler Graumohn

 

DOP

16

Beurre d'Ardenne

 

DOP

15

Brussels grondwitloof

 

IGP

16

Fromage de Herve

 

DOP

13

Geraardsbergse Mattentaart

 

IGP

24

Jambon d'Ardenne

 

IGP

12

Pâté gaumais

 

IGP

18

Vlaams-Brabantse Tafeldruif

 

DOP

16

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IGP

24

Brněnské pivo/ Starobrněnské pivo

 

IGP

21

Budějovické pivo

 

IGP

21

Budějovický měšťanský var

 

IGP

21

České pivo

 

IGP

21

Českobudějovické pivo

 

IGP

21

Český kmín

 

DOP

18

Chamomilla bohemica

 

DOP

18

Chodské pivo

 

IGP

21

Hořické trubičky

 

IGP

24

Karlovarský suchar

 

IGP

24

Lomnické suchary

 

IGP

24

Mariánskolázeňské oplatky

 

IGP

24

Nošovické kysané zelí

 

DOP

16

Pardubický perník

 

IGP

24

Pohořelický kapr

 

DOP

17

Štramberské uši

 

IGP

24

Třeboňský kapr

 

IGP

17

Všestarská cibule

 

DOP

16

Žatecký chmel

 

DOP

18

Znojemské pivo

 

IGP

21

Aachener Printen

 

IGP

24

Allgäuer Bergkäse

 

DOP

13

Altenburger Ziegenkäse

 

DOP

13

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

 

IGP

12

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

 

IGP

12

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

 

IGP

16

Bayerisches Bier

 

IGP

21

Bremer Bier

 

IGP

21

Diepholzer Moorschnucke

 

DOP

11

Dortmunder Bier

 

IGP

21

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Gögginger Bier

 

IGP

21

Greußener Salami

 

IGP

12

Gurken von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Hofer Bier

 

IGP

21

Holsteiner Karpfen

 

IGP

17

Kölsch

 

IGP

21

Kulmbacher Bier

 

IGP

21

Lausitzer Leinöl

 

IGP

15

Lübecker Marzipan

 

IGP

24

Lüneburger Heidschnucke

 

DOP

11

Mainfranken Bier

 

IGP

21

Meißner Fummel

 

IGP

24

Münchener Bier

 

IGP

21

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

 

IGP

12

Nürnberger Lebkuchen

 

IGP

24

Oberpfälzer Karpfen

 

IGP

17

Odenwälder Frühstückskäse

 

DOP

13

Reuther Bier

 

IGP

21

Rieser Weizenbier

 

IGP

21

Salate von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IGP

11

Schwarzwälder Schinken

 

IGP

12

Schwarzwaldforelle

 

IGP

17

Spreewälder Gurken

 

IGP

16

Spreewälder Meerrettich

 

IGP

16

Thüringer Leberwurst

 

IGP

12

Thüringer Rostbratwurst

 

IGP

12

Thüringer Rotwurst

 

IGP

12

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Wernesgrüner Bier

 

IGP

21

Danablu

 

IGP

13

Esrom

 

IGP

13

Lammefjordsgulerod

 

IGP

16

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

15

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IGP

16

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

DOP

16

Ανεβατό

Anevato

DOP

13

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

DOP

15

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Irakliou Kritis

DOP

15

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

DOP

17

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Irakliou Kritis

DOP

15

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

DOP

15

Γαλοτύρι

Galotyri

DOP

13

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

DOP

13

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

DOP

13

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

DOP

13

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

DOP

16

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία”

Exeretiko partheno eleolado “Trizinia”

DOP

15

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

DOP

15

Ζάκυνθος

Zakynthos

IGP

15

Θάσος

Thassos

IGP

15

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

DOP

16

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

DOP

16

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

DOP

16

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

DOP

13

Καλαμάτα

Kalamata

DOP

15

Κασέρι

Kasseri

DOP

13

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

DOP

13

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

DOP

16

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

DOP

16

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

DOP

13

Κεφαλονιά

Kefalonia

IGP

15

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

DOP

15

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

DOP

16

Κονσερβολιά Άρτας

Konservolia Artas

IGP

16

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

DOP

16

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

DOP

16

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

DOP

16

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

DOP

16

Κοπανιστή

Kopanisti

DOP

13

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

DOP

16

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IGP

16

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

DOP

15

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IGP

24

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

DOP

15

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

DOP

18

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

DOP

13

Λακωνία

Lakonia

IGP

15

Λέσβος; Mυτιλήνη

Lesvos; Mytilini

IGP

15

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

DOP

15

Μανούρι

Manouri

DOP

13

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

DOP

25

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

DOP

32

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

DOP

18

Μετσοβόνε

Metsovone

DOP

13

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

DOP

16

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

DOP

16

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IGP

16

Μπάτζος

Batzos

DOP

13

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka Kymis

DOP

16

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

DOP

13

Ολυμπία

Olympia

IGP

15

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

16

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Irakliou Kritis

DOP

15

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

DOP

15

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

DOP

13

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

DOP

16

Πρέβεζα

Preveza

IGP

15

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

DOP

16

Ρόδος

Rodos

IGP

15

Σάμος

Samos

IGP

15

Σαν Μιχάλη

San Michali

DOP

13

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

DOP

15

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

DOP

16

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

IGP

16

Σφέλα

Sfela

DOP

13

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

DOP

16

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

DOP

25

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

IGP

16

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

16

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias

IGP

16

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

16

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

IGP

16

Φέτα

Feta

DOP

13

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

DOP

15

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

DOP

13

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

DOP

16

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

DOP

16

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IGP

15

Aceite de La Alcarria

 

DOP

15

Aceite de la Rioja

 

DOP

15

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

 

DOP

15

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

 

DOP

15

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

 

DOP

15

Aceite del Bajo Aragón

 

DOP

15

Aceite Monterrubio

 

DOP

15

Afuega'l Pitu

 

DOP

13

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IGP

16

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

 

DOP

16

Alcachofa de Tudela

 

IGP

16

Alfajor de Medina Sidonia

 

IGP

24

Antequera

 

DOP

15

Arroz de Valencia; Arròs de València

 

DOP

16

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre

 

DOP

16

Avellana de Reus

 

DOP

16

Azafrán de la Mancha

 

DOP

18

Baena

 

DOP

15

Berenjena de Almagro

 

IGP

16

Botillo del Bierzo

 

IGP

12

Caballa de Andalucia

 

IGP

17

Cabrales

 

DOP

13

Calasparra

 

DOP

16

Calçot de Valls

 

IGP

16

Carne de Ávila

 

IGP

11

Carne de Cantabria

 

IGP

11

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IGP

11

Carne de Morucha de Salamanca

 

IGP

11

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela

 

IGP

11

Cebreiro

 

DOP

13

Cecina de León

 

IGP

12

Cereza del Jerte

 

DOP

16

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IGP

16

Chufa de Valencia

 

DOP

18

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

 

IGP

16

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

 

IGP

16

Coliflor de Calahorra

 

IGP

16

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

 

IGP

11

Cordero Manchego

 

IGP

11

Dehesa de Extremadura

 

DOP

12

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

 

IGP

24

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IGP

16

Espárrago de Navarra

 

IGP

16

Faba Asturiana

 

IGP

16

Gamoneu; Gamonedo

 

DOP

13

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IGP

16

Gata-Hurdes

 

DOP

15

Guijuelo

 

DOP

12

Idiazábal

 

DOP

13

Jamón de Huelva

 

DOP

12

Jamón de Teruel

 

DOP

12

Jamón de Trevélez

 

IGP

12

Jijona

 

IGP

24

Judías de El Barco de Ávila

 

IGP

16

Kaki Ribera del Xúquer

 

DOP

16

Lacón Gallego

 

IGP

11

Lechazo de Castilla y León

 

IGP

11

Lenteja de La Armuña

 

IGP

16

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

 

IGP

16

Les Garrigues

 

DOP

15

Mahón-Menorca

 

DOP

13

Mantecadas de Astorga

 

IGP

24

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

 

DOP

15

Mantequilla de Soria

 

DOP

15

Manzana de Girona; Poma de Girona

 

IGP

16

Manzana Reineta del Bierzo

 

DOP

16

Mazapán de Toledo

 

IGP

24

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

 

DOP

17

Melocotón de Calanda

 

DOP

16

Melva de Andalucia

 

IGP

17

Miel de Galicia; Mel de Galicia

 

IGP

14

Miel de Granada

 

DOP

14

Miel de La Alcarria

 

DOP

14

Montes de Granada

 

DOP

15

Montes de Toledo

 

DOP

15

Nísperos Callosa d'En Sarriá

 

DOP

16

Pan de Cea

 

IGP

24

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IGP

24

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

 

IGP

16

Patatas de Prades; Patates de Prades

 

IGP

16

Pera de Jumilla

 

DOP

16

Peras de Rincón de Soto

 

DOP

16

Picón Bejes-Tresviso

 

DOP

13

Pimentón de la Vera

 

DOP

18

Pimentón de Murcia

 

DOP

18

Pimiento Asado del Bierzo

 

IGP

16

Pimiento Riojano

 

IGP

16

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

DOP

16

Pollo y Capón del Prat

 

IGP

11

Poniente de Granada

 

DOP

15

Priego de Córdoba

 

DOP

15

Queso de La Serena

 

DOP

13

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

 

DOP

13

Queso de Murcia

 

DOP

13

Queso de Murcia al vino

 

DOP

13

Queso de Valdeón

 

IGP

13

Queso Ibores

 

DOP

13

Queso Majorero

 

DOP

13

Queso Manchego

 

DOP

13

Queso Nata de Cantabria

 

DOP

13

Queso Palmero; Queso de la Palma

 

DOP

13

Queso Tetilla

 

DOP

13

Queso Zamorano

 

DOP

13

Quesucos de Liébana

 

DOP

13

Roncal

 

DOP

13

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

 

IGP

12

San Simón da Costa

 

DOP

13

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

 

DOP

18

Sierra de Cadiz

 

DOP

15

Sierra de Cazorla

 

DOP

15

Sierra de Segura

 

DOP

15

Sierra Mágina

 

DOP

15

Siurana

 

DOP

15

Sobrasada de Mallorca

 

IGP

12

Ternasco de Aragón

 

IGP

11

Ternera Asturiana

 

IGP

11

Ternera de Extremadura

 

IGP

11

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

 

IGP

11

Ternera Gallega

 

IGP

11

Torta del Casar

 

DOP

13

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

 

IGP

24

Turrón de Alicante

 

IGP

24

Uva de mesa embolsada “Vinalopó”

 

DOP

16

Kainuun rönttönen

 

IGP

24

Lapin Poron liha

 

DOP

11

Lapin Puikula

 

DOP

16

Abondance

 

DOP

13

Agneau de l'Aveyron

 

IGP

11

Agneau de Lozère

 

IGP

11

Agneau de Pauillac

 

IGP

11

Agneau de Sisteron

 

IGP

11

Agneau du Bourbonnais

 

IGP

11

Agneau du Limousin

 

IGP

11

Agneau du Poitou-Charentes

 

IGP

11

Agneau du Quercy

 

IGP

11

Ail blanc de Lomagne

 

IGP

16

Ail de la Drôme

 

IGP

16

Ail rose de Lautrec

 

IGP

16

Anchois de Collioure

 

IGP

17

Asperge des sables des Landes

 

IGP

16

Banon

 

DOP

13

Barèges-Gavarnie

 

DOP

11

Beaufort

DOP

13

Bergamote(s) de Nancy

 

IGP

24

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

 

DOP

15

Beurre d'Isigny

 

DOP

15

Bleu d'Auvergne

 

DOP

13

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

 

DOP

13

Bleu des Causses

 

DOP

13

Bleu du Vercors-Sassenage

 

DOP

13

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IGP

11

Boeuf de Bazas

 

IGP

11

Bœuf de Chalosse

 

IGP

11

Bœuf du Maine

 

IGP

11

Boudin blanc de Rethel

 

IGP

12

Brie de Meaux

 

DOP

13

Brie de Melun

 

DOP

13

Brioche vendéenne

 

IGP

24

Brocciu Corse; Brocciu

 

DOP

13

Camembert de Normandie

 

DOP

13

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IGP

12

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

 

DOP

13

Chabichou du Poitou

 

DOP

13

Chaource

 

DOP

13

Chasselas de Moissac

 

DOP

16

Chevrotin

 

DOP

13

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

 

IGP

18

Cidre de Normandie; Cidre Normand

 

IGP

18

Clémentine de Corse

 

IGP

16

Coco de Paimpol

 

DOP

16

Comté

 

DOP

13

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

 

IGP

17

Cornouaille

 

DOP

18

Crème d'Isigny

 

DOP

14

Crème fraîche fluide d'Alsace

 

IGP

14

Crottin de Chavignol; Chavignol

 

DOP

13

Dinde de Bresse

 

DOP

11

Domfront

 

DOP

18

Époisses

 

DOP

13

Foin de Crau

 

DOP

31

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

 

DOP

13

Fraise du Périgord

 

IGP

16

Haricot tarbais

 

IGP

16

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

 

DOP

15

Huile d'olive de Haute-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de Nice

 

DOP

15

Huile d'olive de Nîmes

 

DOP

15

Huile d'olive de Nyons

 

DOP

15

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

DOP

15

Huîtres Marennes Oléron

 

IGP

18

Jambon de Bayonne

 

IGP

12

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

 

IGP

12

Kiwi de l'Adour

 

IGP

16

Laguiole

 

DOP

13

Langres

 

DOP

13

Lentille vert du Puy

 

DOP

16

Lentilles vertes du Berry

 

IGP

16

Lingot du Nord

 

IGP

16

Livarot

 

DOP

13

Mâche nantaise

 

IGP

16

Maroilles; Marolles

 

DOP

13

Melon du Haut-Poitou

 

IGP

16

Melon du Quercy

 

IGP

16

Miel d'Alsace

 

IGP

14

Miel de Corse; Mele di Corsica

 

DOP

14

Miel de Provence

 

IGP

14

Miel de sapin des Vosges

 

DOP

14

Mirabelles de Lorraine

 

IGP

16

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

 

DOP

13

Morbier

 

DOP

13

Munster; Munster-Géromé

 

DOP

13

Muscat du Ventoux

 

DOP

16

Neufchâtel

 

DOP

13

Noix de Grenoble

 

DOP

16

Noix du Périgord

 

DOP

16

Œufs de Loué

 

IGP

14

Oignon doux des Cévennes

 

DOP

16

Olive de Nice

 

DOP

16

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DOP

16

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

DOP

16

Olives noires de Nyons

 

DOP

16

Ossau-Iraty

 

DOP

13

Pâtes d'Alsace

 

IGP

27

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

 

DOP

18

Pélardon

 

DOP

13

Petit Épeautre de Haute Provence

 

IGP

16

Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme

 

DOP

13

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

 

DOP

18

Poireaux de Créances

 

IGP

16

Pomme de terre de l'Île de Ré

 

DOP

16

Pomme du Limousin

 

DOP

16

Pommes de terre de Merville

 

IGP

16

Pommes et poires de Savoie

 

IGP

16

Pont-l'Évêque

 

DOP

13

Porc de la Sarthe

 

IGP

11

Porc de Normandie

 

IGP

11

Porc de Vendée

 

IGP

11

Porc du Limousin

 

IGP

11

Pouligny-Saint-Pierre

 

DOP

13

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

IGP

16

Reblochon; Reblochon de Savoie

 

DOP

13

Riz de Camargue

 

IGP

16

Rocamadour

 

DOP

13

Roquefort

 

DOP

13

Sainte-Maure de Touraine

 

DOP

13

Saint-Nectaire

 

DOP

13

Salers

 

DOP

13

Selles-sur-Cher

 

DOP

13

Taureau de Camargue

 

DOP

11

Tome des Bauges

 

DOP

13

Tomme de Savoie

 

IGP

13

Tomme des Pyrénées

 

IGP

13

Valençay

 

DOP

13

Veau de l'Aveyron et du Ségala

 

IGP

11

Veau du Limousin

 

IGP

11

Volailles d'Alsace

 

IGP

11

Volailles d'Ancenis

 

IGP

11

Volailles d'Auvergne

 

IGP

11

Volailles de Bourgogne

 

IGP

11

Volailles de Bresse

 

DOP

11

Volailles de Bretagne

 

IGP

11

Volailles de Challans

 

IGP

11

Volailles de Cholet

 

IGP

11

Volailles de Gascogne

 

IGP

11

Volailles de Houdan

 

IGP

11

Volailles de Janzé

 

IGP

11

Volailles de la Champagne

 

IGP

11

Volailles de la Drôme

 

IGP

11

Volailles de l'Ain

 

IGP

11

Volailles de Licques

 

IGP

11

Volailles de l'Orléanais

 

IGP

11

Volailles de Loué

 

IGP

11

Volailles de Normandie

 

IGP

11

Volailles de Vendée

 

IGP

11

Volailles des Landes

 

IGP

11

Volailles du Béarn

 

IGP

11

Volailles du Berry

 

IGP

11

Volailles du Charolais

 

IGP

11

Volailles du Forez

 

IGP

11

Volailles du Gatinais

 

IGP

11

Volailles du Gers

 

IGP

11

Volailles du Languedoc

 

IGP

11

Volailles du Lauragais

 

IGP

11

Volailles du Maine

 

IGP

11

Volailles du plateau de Langres

 

IGP

11

Volailles du Val de Sèvres

 

IGP

11

Volailles du Velay

 

IGP

11

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IGP

12

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

 

DOP

12

Clare Island Salmon

 

IGP

17

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

 

IGP

11

Imokilly Regato

 

DOP

13

Timoleague Brown Pudding

 

IGP

12

Abbacchio Romano

 

IGP

11

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

 

IGP

17

Aceto balsamico di Modena

 

IGP

18

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

DOP

18

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

DOP

18

Agnello di Sardegna

 

IGP

11

Alto Crotonese

 

DOP

15

Aprutino Pescarese

 

DOP

15

Arancia del Gargano

 

IGP

16

Arancia Rossa di Sicilia

 

IGP

16

Asiago

 

DOP

13

Asparago Bianco di Bassano

 

DOP

16

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IGP

16

Asparago verde di Altedo

 

IGP

16

Basilico Genovese

 

DOP

16

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

 

DOP

32

Bitto

 

DOP

13

Bra

 

DOP

13

Bresaola della Valtellina

 

IGP

12

Brisighella

 

DOP

15

Bruzio

 

DOP

15

Caciocavallo Silano

 

DOP

13

Canestrato Pugliese

 

DOP

13

Canino

 

DOP

15

Capocollo di Calabria

 

DOP

12

Cappero di Pantelleria

 

IGP

16

Carciofo di Paestum

 

IGP

16

Carciofo Romanesco del Lazio

 

IGP

16

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

16

Cartoceto

 

DOP

15

Casatella Trevigiana

 

DOP

13

Casciotta d'Urbino

 

DOP

13

Castagna Cuneo

IGP

16

Castagna del Monte Amiata

 

IGP

16

Castagna di Montella

 

IGP

16

Castagna di Vallerano

 

DOP

16

Castelmagno

 

DOP

13

Chianti Classico

 

DOP

15

Ciauscolo

 

IGP

12

Cilento

 

DOP

15

Ciliegia di Marostica

 

IGP

16

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

 

IGP

16

Cipollotto Nocerino

 

DOP

16

Clementine del Golfo di Taranto

 

IGP

16

Clementine di Calabria

 

IGP

16

Collina di Brindisi

 

DOP

15

Colline di Romagna

 

DOP

15

Colline Salernitane

DOP

15

Colline Teatine

 

DOP

15

Coppa Piacentina

 

DOP

12

Coppia Ferrarese

 

IGP

24

Cotechino Modena

 

IGP

12

Culatello di Zibello

 

DOP

12

Dauno

 

DOP

15

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IGP

16

Fagiolo di Sarconi

 

IGP

16

Fagiolo di Sorana

 

IGP

16

Farina di Neccio della Garfagnana

 

DOP

16

Farro della Garfagnana

 

IGP

16

Fico Bianco del Cilento

 

DOP

16

Ficodindia dell'Etna

 

DOP

16

Fiore Sardo

 

DOP

13

Fontina

 

DOP

13

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

 

DOP

13

Fungo di Borgotaro

 

IGP

16

Garda

 

DOP

15

Gorgonzola

 

DOP

13

Grana Padano

 

DOP

13

Kiwi Latina

 

IGP

16

La Bella della Daunia

DOP

16

Laghi Lombardi

DOP

15

Lametia

 

DOP

15

Lardo di Colonnata

 

IGP

12

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IGP

16

Limone Costa d'Amalfi

 

IGP

16

Limone di Sorrento

 

IGP

16

Limone Femminello del Gargano

 

IGP

16

Lucca

 

DOP

15

Marrone del Mugello

 

IGP

16

Marrone di Castel del Rio

 

IGP

16

Marrone di Roccadaspide

 

IGP

16

Marrone di San Zeno

 

DOP

16

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

 

IGP

16

Mela Val di Non

 

DOP

16

Melannurca Campana

 

IGP

16

Miele della Lunigiana

 

DOP

14

Molise

 

DOP

15

Montasio

 

DOP

13

Monte Etna

 

DOP

15

Monte Veronese

 

DOP

13

Monti Iblei

 

DOP

15

Mortadella Bologna

 

IGP

11

Mozzarella di Bufala Campana

 

DOP

13

Murazzano

 

DOP

13

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

 

IGP

16

Nocciola di Giffoni

 

IGP

16

Nocciola Romana

 

DOP

16

Nocellara del Belice

 

DOP

16

Oliva Ascolana del Piceno

 

DOP

16

Pagnotta del Dittaino

 

DOP

16

Pancetta di Calabria

 

DOP

12

Pancetta Piacentina

 

DOP

12

Pane casareccio di Genzano

IGP

24

Pane di Altamura

DOP

24

Pane di Matera

 

IGP

24

Parmigiano Reggiano

DOP

13

Pecorino di Filiano

 

DOP

13

Pecorino Romano

 

DOP

13

Pecorino Sardo

 

DOP

13

Pecorino Siciliano

 

DOP

13

Pecorino Toscano

 

DOP

13

Penisola Sorrentina

 

DOP

15

Peperone di Senise

 

IGP

16

Pera dell'Emilia Romagna

 

IGP

16

Pera mantovana

 

IGP

16

Pesca e nettarina di Romagna

 

IGP

16

Pomodoro di Pachino

 

IGP

16

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

 

DOP

16

Pretuziano delle Colline Teramane

 

DOP

15

Prosciutto di Carpegna

 

DOP

12

Prosciutto di Modena

 

DOP

12

Prosciutto di Norcia

 

IGP

12

Prosciutto di Parma

 

DOP

12

Prosciutto di S. Daniele

 

DOP

11

Prosciutto Toscano

 

DOP

12

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

 

DOP

12

Provolone Valpadana

 

DOP

13

Quartirolo Lombardo

 

DOP

13

Radicchio di Chioggia

 

IGP

16

Radicchio di Verona

 

IGP

16

Radicchio Rosso di Treviso

 

IGP

16

Radicchio Variegato di Castelfranco

 

IGP

16

Ragusano

 

DOP

13

Raschera

 

DOP

13

Ricotta Romana

 

DOP

13

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

DOP

16

Riso Nano Vialone Veronese

 

IGP

16

Riviera Ligure

 

DOP

15

Robiola di Roccaverano

 

DOP

13

Sabina

 

DOP

15

Salame Brianza

 

DOP

12

Salame Cremona

 

IGP

12

Salame di Varzi

 

IGP

12

Salame d'oca di Mortara

 

IGP

12

Salame Piacentino

 

DOP

12

Salame S. Angelo

 

IGP

12

Salamini italiani alla cacciatora

 

DOP

12

Salsiccia di Calabria

 

DOP

12

Sardegna

 

DOP

15

Scalogno di Romagna

 

IGP

16

Soppressata di Calabria

 

DOP

12

Soprèssa Vicentina

 

DOP

12

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck

 

IGP

12

Spressa delle Giudicarie

 

DOP

13

Stelvio; Stilfser

 

DOP

13

Taleggio

 

DOP

13

Tergeste

 

DOP

15

Terra di Bari

 

DOP

15

Terra d'Otranto

 

DOP

15

Terre di Siena

 

DOP

15

Terre Tarentine

 

DOP

15

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

 

DOP

17

Toma Piemontese

 

DOP

13

Toscano

 

IGP

15

Tuscia

 

DOP

15

Umbria

 

DOP

15

Uva da tavola di Canicattì

 

IGP

16

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IGP

16

Val di Mazara

 

DOP

15

Valdemone

 

DOP

15

Valle d'Aosta Fromadzo

 

DOP

13

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

 

DOP

12

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

 

DOP

12

Valle del Belice

 

DOP

15

Valli Trapanesi

 

DOP

15

Valtellina Casera

 

DOP

13

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

DOP

15

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

 

IGP

11

Zafferano dell'Aquila

 

DOP

18

Zafferano di San Gimignano

 

DOP

18

Zafferano di sardegna

 

DOP

17

Zampone Modena

 

IGP

12

Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DOP

15

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DOP

14

Salaisons fumées, marque nationaledu Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

12

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

11

Boeren-Leidse met sleutels

 

DOP

13

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

 

DOP

13

Noord-Hollandse Edammer

 

DOP

13

Noord-Hollandse Gouda

 

DOP

13

Opperdoezer Ronde

 

DOP

16

Westlandse druif

 

IGP

16

Andruty Kaliskie

 

IGP

24

Bryndza Podhalańska

 

DOP

13

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IGP

14

Oscypek

 

DOP

13

Rogal świętomarciński

 

IGP

24

Wielkopolski ser smażony

 

IGP

13

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Alheira de Vinhais

 

IGP

12

Ameixa d'Elvas

 

DOP

16

Amêndoa Douro

 

DOP

16

Ananás dos Açores/São Miguel

 

DOP

16

Anona da Madeira

 

DOP

16

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IGP

16

Azeite de Moura

 

DOP

15

Azeite de Trás-os-Montes

 

DOP

15

Azeite do Alentejo Interior

 

DOP

14

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

DOP

15

Azeites do Norte Alentejano

 

DOP

15

Azeites do Ribatejo

 

DOP

15

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

DOP

16

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

DOP

16

Batata de Trás-os-montes

 

IGP

16

Batata doce de Aljezur

 

IGP

16

Borrego da Beira

 

IGP

11

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IGP

11

Borrego do Baixo Alentejo

 

IGP

11

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IGP

11

Borrego Serra da Estrela

 

DOP

11

Borrego Terrincho

 

DOP

11

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IGP

12

Cabrito da Beira

 

IGP

11

Cabrito da Gralheira

 

IGP

11

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IGP

11

Cabrito de Barroso

 

IGP

11

Cabrito Transmontano

 

DOP

11

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IGP

12

Carnalentejana

 

DOP

11

Carne Arouquesa

 

DOP

11

Carne Barrosã

 

DOP

11

Carne Cachena da Peneda

 

DOP

11

Carne da Charneca

 

DOP

11

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano

 

DOP

11

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IGP

11

Carne de Porco Alentejano

 

DOP

11

Carne dos Açores

 

IGP

11

Carne Marinhoa

 

DOP

11

Carne Maronesa

 

DOP

11

Carne Mertolenga

 

DOP

11

Carne Mirandesa

 

DOP

11

Castanha da Terra Fria

 

DOP

16

Castanha de Padrela

 

DOP

16

Castanha dos Soutos da Lapa

 

DOP

16

Castanha Marvão-Portalegre

 

DOP

16

Cereja da Cova da Beira

 

IGP

16

Cereja de São Julião-Portalegre

 

DOP

16

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

 

IGP

12

Chouriça doce de Vinhais

 

IGP

12

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

 

IGP

12

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Chouriço de Portalegre

 

IGP

12

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IGP

12

Citrinos do Algarve

 

IGP

16

Cordeiro Bragançano

 

DOP

11

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

 

IGP

11

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Farinheira de Portalegre

 

IGP

12

Linguiça de Portalegre

 

IGP

12

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IGP

12

Lombo Branco de Portalegre

 

IGP

12

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IGP

12

Maçã Bravo de Esmolfe

 

DOP

16

Maçã da Beira Alta

 

IGP

16

Maçã da Cova da Beira

 

IGP

16

Maçã de Alcobaça

 

IGP

16

Maçã de Portalegre

 

IGP

16

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

DOP

16

Mel da Serra da Lousã

 

DOP

14

Mel da Serra de Monchique

 

DOP

14

Mel da Terra Quente

 

DOP

14

Mel das Terras Altas do Minho

 

DOP

14

Mel de Barroso

 

DOP

14

Mel do Alentejo

 

DOP

14

Mel do Parque de Montezinho

 

DOP

14

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

 

DOP

14

Mel dos Açores

 

DOP

14

Morcela de Assar de Portalegre

 

IGP

12

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IGP

12

Morcela de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Ovos moles de Aveiro

 

IGP

24

Paio de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Painho de Portalegre

 

IGP

12

Paio de Beja

 

IGP

12

Pêra Rocha do Oeste

 

DOP

16

Pêssego da Cova da Beira

 

IGP

16

Presunto de Barrancos

 

DOP

12

Presunto de Barroso

 

IGP

12

Presunto de Campo Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IGP

12

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

 

IGP

12

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

 

IGP

12

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

 

DOP

12

Queijo de Azeitão

 

DOP

13

Queijo de cabra Transmontano

 

DOP

13

Queijo de Évora

 

DOP

15

Queijo de Nisa

 

DOP

13

Queijo do Pico

 

DOP

13

Queijo mestiço de Tolosa

 

IGP

13

Queijo Rabaçal

 

DOP

13

Queijo São Jorge

 

DOP

13

Queijo Serpa

 

DOP

13

Queijo Serra da Estrela

 

DOP

13

Queijo Terrincho

 

DOP

13

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

DOP

13

Requeijão Serra da Estrela

 

DOP

14

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Salpicão de Vinhais

 

IGP

12

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Vitela de Lafões

 

IGP

11

Skånsk spettkaka

 

IGP

24

Svecia

 

IGP

13

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

DOP

15

Skalický trdelník

 

IGP

24

Slovenská bryndza

 

IGP

13

Slovenská parenica

 

IGP

13

Slovenský oštiepok

 

IGP

13

Arbroath Smokies

 

IGP

17

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

 

DOP

13

Bonchester cheese

 

DOP

13

Buxton blue

 

DOP

13

Cornish Clotted Cream

 

DOP

14

Dorset Blue Cheese

 

IGP

13

Dovedale cheese

 

DOP

13

Exmoor Blue Cheese

 

IGP

13

Gloucestershire cider/perry

 

IGP

18

Herefordshire cider/perry

 

IGP

18

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

DOP

11

Jersey Royal potatoes

DOP

16

Kentish ale and Kentish strong ale

IGP

21

Melton Mowbray Pork Pie

 

IGP

12

Orkney beef

DOP

11

Orkney lamb

DOP

11

Rutland Bitter

IGP

21

Scotch Beef

IGP

11

Scotch Lamb

IGP

11

Scottish Farmed Salmon

IGP

17

Shetland Lamb

DOP

11

Single Gloucester

DOP

13

Staffordshire Cheese

DOP

13

Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese

DOP

13

Teviotdale Cheese

 

IGP

13

Welsh Beef

 

IGP

11

Welsh lamb

 

IGP

11

West Country farmhouse Cheddar cheese

 

DOP

13

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

 

DOP

13

Whitstable oysters

 

IGP

17

Worcestershire cider/perry

 

IGP

18

Appendice 2

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione dell'Unione europea:

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008 (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione svizzera:

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo l'1.1.2008 (RS 910.12, RU 2007 6109).

»

(1)  Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2

(2)  Conformemente alla legislazione vigente dell'Unione, come contenuto nell'appendice 2

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

dell'UNIONE EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti il 17 maggio 2011 Bruxelles per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DENOMINAZIONI OMONIME

Le parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d'intenti dell'11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente accordo e, in particolare, dell'articolo 7 dell'allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all'articolo 4bis dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato 12, il comitato potrà considerare una modifica dell'articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.


16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2011/739/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in prosieguo: l’«accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Il 13 ottobre 2007 è entrato in vigore un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3) (in prosieguo: l’«accordo aggiuntivo»).

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che modifica l’accordo agricolo inserendovi un nuovo allegato 12.

(4)

L’Unione europea, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno convenuto che è necessario modificare anche l’accordo aggiuntivo, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.

(5)

È opportuno concludere l’accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo (in prosieguo: l’«accordo»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell’accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo: l’«accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento d’approvazione di cui all’articolo 3 dell’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Approvazione del 24 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.


ACCORDO

fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'UNIONE EUROPEA (in prosieguo: l'«Unione»),

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (in prosieguo: la «Svizzera») e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN (in prosieguo: il «Liechtenstein»),

in prosieguo: le «parti»,

risoluti a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (in prosieguo: le «IG») nonché a facilitare, tramite la protezione da esse accordata nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo: l'«accordo agricolo»), i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti che beneficiano di una IG ai sensi della rispettiva normativa, e ad aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette da detto accordo,

considerando quanto segue:

(1)

La legislazione svizzera in materia di IG per i prodotti agricoli e alimentari si applica nel Liechtenstein.

(2)

Alcune IG del registro nazionale svizzero possono essere costituite da nomi geografici presenti sul territorio del Liechtenstein e l'area geografica di queste IG può comprendere detto territorio.

(3)

In virtù dell'accordo aggiuntivo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo: «l'accordo aggiuntivo»), l'accordo agricolo si applica anche al Liechtenstein.

(4)

In virtù dell'accordo aggiuntivo i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti originari della Svizzera.

(5)

È opportuno modificare l'accordo aggiuntivo affinché l'aggiunta di un nuovo allegato all'accordo agricolo, concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine della Svizzera e dell'Unione per i prodotti agricoli e alimentari, si applichi anche al Liechtenstein,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Modifiche

L'accordo aggiuntivo è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell'allegato del presente accordo (in prosieguo: l'“accordo aggiuntivo”) e ne costituiscono parte integrante.»;

2)

nell'allegato, il titolo «Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell'accordo agricolo» è sostituito dal seguente:

3)

al titolo suindicato è aggiunto il capoverso seguente:

«Allegato 12 — Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell'allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:

Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP),

St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (IGP).»

Articolo 2

Versioni linguistiche

Il presente accordo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure interne.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

3.   Il presente accordo entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Съставено в Брюксел на седемнадесети май две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil once.

V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septiņpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece mai două mii unsprezece.

V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč enojst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendommet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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REGOLAMENTI

16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/53


REGOLAMENTO (UE) N. 1164/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia] allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (3), il Consiglio ha esteso tali misure a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni di prodotti di talune società specificamente menzionate.

B.   DOMANDA DI RIESAME

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping estese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia. La domanda è stata presentata da Andfast Malaysia Sdn. Bhd. («il richiedente»), un produttore della Malaysia («il paese interessato»).

C.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, spediti dalla Malaysia, di cui attualmente ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 («prodotto in esame»).

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo considerato dall’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2010.

(5)

Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio di origine cinese.

(6)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese.

E.   PROCEDURA

(7)

I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(8)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che vi sono elementi di prova sufficienti a motivare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione europea dal richiedente.

(10)

Parallelamente, tali importazioni devono essere sottoposte a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione del dazio da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(11)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(12)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(13)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(14)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(15)

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale.

(16)

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, di cui attualmente ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 e 7318220095), spediti dalla Malaysia e prodotti da Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (codice addizionale TARIC B265), debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1225/2009.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (5).

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all’indirizzo indicato di seguito. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,9

AR

40,4

MA

47,6

MK

64,0

TR

87,5

ZZ

59,7

0707 00 05

AL

73,2

EG

161,4

TR

106,9

ZZ

113,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

129,0

ZZ

98,5

0805 20 10

MA

70,9

ZA

69,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

32,9

IL

75,5

MA

79,7

TR

78,4

ZZ

66,6

0805 50 10

TR

58,5

ZA

43,5

ZZ

51,0

0806 10 10

BR

239,0

CL

70,8

LB

202,8

PE

200,1

TR

153,8

US

278,5

ZA

77,5

ZZ

174,6

0808 10 80

CA

86,1

CN

67,2

NZ

148,0

TR

95,1

US

136,9

ZA

142,3

ZZ

112,6

0808 20 50

CL

73,3

CN

79,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

77,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.11.2011   

IT

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L 297/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1166/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1163/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 33.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 novembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

41,78

0,00

1701 11 90 (1)

41,78

2,37

1701 12 10 (1)

41,78

0,00

1701 12 90 (1)

41,78

2,07

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


16.11.2011   

IT

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L 297/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1167/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 novembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 novembre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.11.2011-14.11.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

263,58

186,29

Prezzo FOB USA

347,89

337,89

317,89

Premio sul Golfo

19,07

Premio sui Grandi laghi

34,74

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

19,56 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

51,68 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea

[notificata con il numero C(2011) 8041]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/740/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (2) si applica fino al 31 dicembre 2011.

(2)

La decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (3) si applica fino al 31 dicembre 2011.

(3)

La decisione 2007/506/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (4) si applica fino al 31 dicembre 2011.

(4)

La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (5) si applica fino al 31 dicembre 2011.

(5)

La decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (6) si applica fino al 18 agosto 2012.

(6)

La decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (7) si applica fino al 18 agosto 2012.

(7)

In conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(8)

Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni medesime. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/506/CE va prorogato fino al 31 marzo 2013. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE va prorogato fino al 31 marzo 2013 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE va prorogato fino al 30 giugno 2013.

(9)

Occorre pertanto modificare in tal senso le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013.»

Articolo 3

L’articolo 4 della decisione 2007/506/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “saponi, shampoo e balsami per capelli” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013.»

Articolo 4

L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 marzo 2013.»

Articolo 5

L’articolo 3 della decisione 2009/543/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2009/544/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2013.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

(3)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

(4)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 36.

(5)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

(6)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

(7)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.


16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità tedesche nei confronti di un telefono cellulare «Expert XP-Ex-1» ATEX DE-01-11

[notificata con il numero C(2011) 8046]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/741/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (1) (direttiva ATEX), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi e sistemi di protezione e i dispositivi cui si applica la direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE statuisce che lo Stato membro il quale constati che un apparecchio, un sistema di protezione o un dispositivo munito della marcatura CE di conformità e utilizzato in conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detto apparecchio, sistema di protezione o dispositivo, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione dei provvedimenti suddetti, motivando la decisione.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/9/CE, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. In caso affermativo, ne informa gli Stati membri perché possano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dell’apparecchio o sistema di protezione in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE.

(4)

Il 17 marzo 2011 le autorità tedesche hanno notificato formalmente alla Commissione europea un provvedimento di divieto relativo alla immissione sul mercato e al ritiro dal mercato/vendita al dettaglio di un telefono cellulare, marca e tipo XP-Ex-1, fabbricato da Experts Intrinsic Safety Specialists, Groningsewet 7, NL-2994 LC Barendrecht, Paesi Bassi. In base ai documenti presentati alla Commissione, il prodotto è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 94/9/CE, attestata dal certificato di esame CE del tipo n. BKI09ATEX0014 X rilasciato da BKIEx-ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizgáló Állomása Kft., Mikoviny Samuel u. 2-4, H-1037 Ungheria — organismo notificato n. 1418.

(5)

Le autorità tedesche hanno indicato che il provvedimento adottato si basava sulla mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e riportati nell’allegato II, in particolare ai punti 1.0.5 (Marcatura) e 1.3 (Sorgenti potenziali di innesco di esplosione), in relazione all’applicazione incorretta o a carenza nell’applicazione della norma armonizzata EN 60079-11:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — parte 11 — apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i» (IEC 60079-11:2006), cui fa riferimento il certificato di esame CE del tipo rilasciato da BKIEx-ExVÁ:

paragrafo 5.3 (limitazione di energia e potenza non conforme),

paragrafo 6.3.1.1 (distanze minime non rispettate: la distanza richiesta da un voltaggio di 4,2 V è di 1,5 mm, la distanza esistente è di circa 0,2 mm),

paragrafo 10.5.3 (alimentazione elettrica non conforme),

schema/tabella (capacità della scheda madre senza elementi di limitazione; la capacità massima 299 μF è 3 000 volte superiore al limite consentito).

(6)

A sostegno delle loro affermazioni, le autorità tedesche hanno trasmesso l’ordinanza del Regierungspräsidium Darmstadt Unità IV/Wiesbaden che informa della sospensione delle vendite del telefono cellulare Expert XP-Ex-1, con i relativi motivi, relazioni e lettere, e la relazione sulla qualità n. 211518000/A eseguita da Kema sul telefono cellulare XP-Ex-1.

(7)

Secondo le autorità tedesche, il telefono cellulare non soddisfa le prescrizioni in tema di salute e sicurezza di cui alla direttiva 94/9/CE per gli apparecchi elettrici appartenenti alla categoria 2: in caso di guasti può produrre scintille pericolose e il dispositivo non risulta pertanto conforme ai requisiti relativi al modo di protezione a sicurezza intrinseca. Le autorità tedesche concludono che il prodotto non può essere utilizzato in sicurezza in ambienti classificati zona 1 (categoria 2G) e rappresenta un effettivo pericolo di esplosione nel caso in cui venga impiegato per la sua destinazione d’uso.

(8)

In data 8 aprile 2011 la Commissione ha scritto al fabbricante — Experts Intrinsic Safety Specialists — e all’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo — BKIEx — ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizgáló Állomása Kft. — invitandoli a comunicare le loro osservazioni circa il provvedimento adottato dalle autorità tedesche.

(9)

A tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta.

(10)

Alla luce della documentazione disponibile e dei commenti delle parti interessate o della mancanza di tali commenti, la Commissione ritiene che il telefono cellulare «Expert XP-Ex-1» non possegga i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e riportati nell’allegato II, in particolare ai punti 1.0.5 (Marcatura) e 1.3 (Sorgenti potenziali di innesco di esplosione). Tali mancanze di conformità e le relative carenze tecniche comportano gravi rischi per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento, adottato dalle autorità tedesche, consistente nel vietare la commercializzazione e nell’imporre il ritiro dal mercato/vendita al dettaglio di un telefono cellulare, marca e tipo «Expert XP-Ex-1», fabbricato da Experts Intrinsic Safety Specialists è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.


16.11.2011   

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L 297/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2011) 8094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/742/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano (2) è stata adottata in seguito all’individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate in alcuni crostacei importati da tale paese terzo destinati al consumo umano.

(2)

La decisione 2008/630/CE stabilisce che gli Stati membri autorizzano l’importazione nell’Unione di partite di crostacei dal Bangladesh purché siano accompagnate dai risultati di un esame analitico effettuato all’origine che assicuri che non costituiscano un pericolo per la salute umana.

(3)

Inoltre, tale decisione stabilisce che gli Stati membri si assicurano che siano prelevati campioni ufficiali da almeno il 20 % delle partite di crostacei importati dal Bangladesh e che tali campioni ufficiali siano sottoposti ad esami analitici al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive.

(4)

La Commissione ha effettuato un’ispezione nel Bangladesh nel marzo e aprile 2011. I risultati delle ispezioni hanno confermato che sono stati compiuti considerevoli progressi in tale paese terzo, in particolare nell’utilizzo dei metodi analitici per il monitoraggio dei residui e nella tracciabilità degli animali e dei prodotti.

(5)

In base ai risultati dell’ispezione, non risulta necessario che gli Stati membri continuino a effettuare campionamenti ed esami analitici supplementari delle partite di crostacei importate dal Bangladesh, al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, prima che siano immesse sul mercato dell’Unione.

(6)

La decisione 2008/630/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/630/CE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è soppresso;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati campioni ufficiali a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, fino al completamento dell’esame analitico.

Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati dell’esame analitico confermano che le partite sono conformi all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009.»;

3)

gli articoli 4 bis e 4 ter sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 49.


16.11.2011   

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L 297/69


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Francia

[notificata con il numero C(2011) 8095]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/743/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. In tale elenco figurano parti del territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella in Francia.

(2)

La Francia ha informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici nel territorio della regione dei Vosgi settentrionali, in particolare nella parte dei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella a ovest del Reno.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata nei dipartimenti Bas-Rhin e Mosella. È dunque opportuno sospendere l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tali dipartimenti e cancellare la Francia dall’elenco di cui all’allegato della stessa. Occorre pertanto modificare di conseguenza il suddetto allegato.

(4)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 2 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


16.11.2011   

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L 297/70


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2011

sull’attuazione di un secondo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite

(BCE/2011/17)

(2011/744/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo sottoparagrafo dell’articolo 12.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono operare sui mercati finanziari, tra l’altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.

(2)

Il 7 maggio 2009 e successivamente il 4 giugno e il 18 giugno 2009 il consiglio direttivo decise, in considerazione delle circostanze eccezionali prevalenti in quel momento nel mercato, di avviare un programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «programma»), per un ammontare complessivo nominale previsto di 60 miliardi di EUR in conformità alla decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull’attuazione di un programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (1). Ai sensi del programma, le BCN ed eccezionalmente la BCE a contatto diretto con le loro controparti potevano decidere, secondo le loro quote di spettanza, di effettuare acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee da controparti idonee nei mercati primari e secondari. Tenendo conto delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema e degli obiettivi degli acquisti di obbligazioni garantite, il programma era inteso come una misura temporanea per un periodo di dodici mesi che scadeva il 30 giugno 2010.

(3)

Il consiglio direttivo ha deciso che debba essere avviato un secondo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «secondo programma»). Le banche centrali dell’Eurosistema intendono attuare il secondo programma in maniera graduale, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle esigenze di politica monetaria dell’Eurosistema. Gli obiettivi del secondo programma sono di contribuire a: a) allentare le condizioni di finanziamento per enti creditizi e imprese; e b) incoraggiare gli enti creditizi a mantenere e accrescere i prestiti alla clientela.

(4)

In quanto parte di una politica monetaria unica, l’acquisto definitivo di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del secondo programma dovrebbe essere attuato in maniera uniforme, conformemente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L’Eurosistema ha istituito il secondo programma ai sensi del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee per un ammontare nominale previsto di 40 miliardi di EUR. Ai sensi del secondo programma, le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare obbligazioni garantite idonee da controparti idonee nei mercati primari e secondari conformemente ai criteri di idoneità contenuti nella presente decisione. L’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2) non si applica agli acquisti definitivi di obbligazioni garantite da parte di una banca centrale dell’Eurosistema ai sensi del secondo programma.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite

Le obbligazioni garantite che sono: a) idonee per le operazioni di politica monetaria nel senso di cui all’indirizzo BCE/2000/7; b) denominate in euro; e c) detenute e regolate nell’area dell’euro, sono idonee per l’acquisto definitivo ai sensi del secondo programma, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti addizionali:

1)

sono alternativamente: a) obbligazioni garantite emesse conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE (3) (di seguito le «obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM»); o b) obbligazioni garantite strutturate che offrono garanzie simili alle obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM come definite nella sezione 6.2.3 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7;

2)

ciascuna emissione di obbligazioni garantite ha un volume minimo di emissione di 300 milioni di EUR;

3)

l’emissione di obbligazioni garantite ha un rating minimo di «BBB–» o equivalente, attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating;

4)

le obbligazioni garantite sono emesse conformemente alla legislazione che disciplina le obbligazioni garantite in vigore in uno Stato membro dell’area dell’euro. Nel caso di obbligazioni garantite strutturate, la legge che disciplina la documentazione delle obbligazioni garantite è la legge di uno Stato membro dell’area dell’euro;

5)

l’emissione di obbligazioni garantite ha una vita residua di massima 10 anni e mezzo al momento dell’acquisto del titolo.

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il secondo programma: a) controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema secondo la definizione di cui alla sezione 2.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7; e b) ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento del loro portafoglio d’investimento in euro.

Articolo 4

Disposizioni finali

1)   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet della BCE.

2)   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2011

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18.

(2)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


Rettifiche

16.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/72


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 30 novembre 2010 )

A pagina 62, allegato VII, la formula matematica del punto 1, lettera c), punto ii), va letta come segue:

Formula