ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.293.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
11 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1139/2011 del Consiglio, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

19

 

*

Regolamento (UE) n. 1140/2011 della Commissione, dell’8 novembre 2011, recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

20

 

*

Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

24

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1145/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/729/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

35

 

 

2011/730/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 novembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell’Unione agli interventi urgenti di lotta contro l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011 [notificata con il numero C(2011) 7993]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1138/2011 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e disponela riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 446/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele (FOH) originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, in data 13 agosto 2010 (3), dell’avviso di apertura in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell’Unione, Cognis GmbH (Cognis) e Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Sasol), (denominati entrambi «i denunzianti»). Queste due società rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame.

(3)

Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   Fase successiva del procedimento

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6)

Tutte le parti sono state quindi informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(7)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(8)

Come descritto nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00.

(9)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie talune parti hanno contestato la definizione del prodotto in esame, ritenendola ambigua. Esse hanno affermato che, secondo l’avviso di apertura, solo gli FOH lineari sono compresi nella definizione del prodotto e vanno quindi esclusi gli FOH contenenti isomeri ramificati, detti anche FOH ramificati. Altre parti hanno affermato che non ha senso escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati risultanti dal processo oxo, perché consentono gli stessi impieghi e competono sul mercato con gli FOH lineari.

(10)

È risultato che tutti i tipi di FOH oggetto della presente inchiesta, come descritto nel considerando 8, malgrado possibili differenze in termini di materia prima utilizzata nella produzione o variazioni nel processo di produzione, possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(11)

Di conseguenza, dovrebbe essere mantenuta la decisione provvisoria di escludere gli FOH contenenti isomeri ramificati dalla definizione del prodotto, come indicato nell’avviso di apertura, e di escludere la produzione di FOH ramificati di dette società dalla definizione della produzione dell’Unione (comprese le società che producono FOH tramite il processo oxo). In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame, si confermano i considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio.

2.   Prodotto simile

(12)

Si rammenta che nel considerando 13 del regolamento provvisorio era stato stabilito in via provvisoria che gli FOH lineari e quelli ramificati non sono prodotti simili e che quindi i dati relativi ai produttori di FOH costituiti da isomeri ramificati dovrebbero essere esclusi dall’analisi del pregiudizio.

(13)

In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   India

1.1.   Valore normale

(14)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

1.2.   Prezzo all’esportazione

(15)

In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.3.   Confronto

(16)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, i due produttori esportatori indiani hanno ribadito che le loro vendite ad uno dei denunzianti iniziali nell’Unione durante il PI non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo del margine di dumping (cfr. considerando 22 del regolamento provvisorio). Le società hanno fondato la loro richiesta sul fatto che, a norma dell’articolo 9.1, dell’accordo antidumping dell’OMC, l’importo del dazio da istituire deve essere uguale o inferiore all’intero margine di dumping. I produttori esportatori indiani hanno inoltre rinviato all’articolo 2.4, dell’accordo antidumping dell’OMC, secondo il quale va effettuato un confronto equo tra il prezzo all’esportazione ed il valore normale. Su tale base essi hanno affermato che il denunziante aveva con essi negoziato l’acquisto di ingenti quantitativi a prezzi molto bassi nel momento in cui stava elaborando la denuncia e che per tale motivo i prezzi di tali transazioni non erano stati fissati equamente e dunque tali transazioni non dovrebbero essere incluse nei calcoli del dumping.

(17)

Innanzitutto è opportuno osservare che il fatto che l’accordo antidumping dell’OMC contempli la possibilità di istituire un dazio inferiore all’intero margine di dumping non costituisce un obbligo in tal senso. L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base contempla unicamente l’obbligo di limitare il dazio antidumping ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio. Inoltre non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati negoziati liberamente tra le parti. Esaminando tutti gli acquisti effettuati dal denunziante in questione si nota anche che i prezzi negoziati con i due produttori esportatori indiani erano in linea con i prezzi concordati per acquisti di prodotti comparabili effettuati dal denunziante in questione presso altri fornitori. Inoltre, è risultato che il denunziante importava da anni il prodotto in esame dai produttori esportatori indiani, e non solo durante il PI. Uno dei produttori esportatori ha addirittura affermato in un’audizione presieduta dal consigliere-auditore che i suoi prezzi al denunziante in questione erano strutturalmente inferiori a quelli applicati ad altri acquirenti. Per concludere, non vi sono prove del fatto che i prezzi non siano stati fissati in modo equo solo perché le vendite sono state effettuate ad un denunziante e si conferma che l’obiezione è respinta.

(18)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, entrambi i produttori esportatori indiani hanno nuovamente chiesto un adeguamento della conversione valutaria a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, obiettando che a partire dal novembre 2009 un notevole apprezzamento della rupia indiana (INR) nei confronti dell’euro (EUR) avrebbe prodotto distorsioni nei calcoli del dumping (cfr. considerando 23 del regolamento provvisorio). Entrambi i produttori esportatori hanno riconosciuto che i loro prezzi di vendita nella seconda metà del PI erano più elevati rispetto a quelli della prima metà del PI, ma hanno affermato che tale tendenza era dovuta esclusivamente ad un aumento dei costi delle materie prime e al generale miglioramento delle condizioni del mercato in seguito alla fine della crisi economica e non rispecchiava l’apprezzamento dell’INR rispetto all’EUR. Inoltre le società hanno affermato che, anche se fossero in grado di adeguare i loro prezzi a scadenza regolare e ad intervalli brevi, non sarebbero mai in grado di prevedere esattamente l’andamento futuro dei tassi di cambio.

(19)

Dall’inchiesta è emerso che, anche se l’INR si è progressivamente apprezzata rispetto all’EUR nella seconda metà del PI, per ogni produttore esportatore indiano i prezzi di vendita dei principali prodotti a numerosi grandi acquirenti in realtà sono cambiati su base mensile, in particolare durante la seconda metà del PI. Di conseguenza non risulta che i prezzi di vendita all’Unione non possano essere stati modificati per riflettere anche le modifiche dei tassi di cambio entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e all’articolo 2.4.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. Poiché in molti casi i prezzi sono stati modificati frequentemente, sarebbe stato possibile tenere conto anche dell’andamento dei tassi di cambio. Inoltre questo dimostra che il mercato degli FOH in generale è disposto ad accettare frequenti cambiamenti dei prezzi. Pertanto, anche nei casi in cui i prezzi sono stati modificati con minore frequenza, non vi sono prove del fatto che questo non sia dovuto ad una scelta commerciale delle parti. Il fatto che i prezzi possano essere adeguati rapidamente per rispecchiare cambiamenti nella situazione del mercato (in tal caso si tratterebbe di modifiche dei tassi di cambio) ha consentito ai produttori esportatori indiani di tenere conto, quando lo desideravano, di tali modifiche nei loro prezzi di vendita ed in taluni casi risulta che lo abbiano fatto. In considerazione di quanto esposto finora, l’adeguamento della conversione valutaria non risulta motivato e l’obiezione è dunque respinta.

(20)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore indiano ha obiettato che un adeguamento concesso per taluni tipi di prodotto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto di differenze nelle imposte dirette, avrebbe dovuto essere concesso anche per i prodotti e le miscele con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14, dato che il dazio versato sulle materie prime impiegate per tali prodotti era rimborsato all’esportazione del prodotto. Tuttavia durante l’inchiesta non sono state presentate informazioni verificabili in loco a conferma del fatto che tali dazi siano effettivamente stati rimborsati. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la società ha sostenuto che le sue osservazioni erano state fraintese e che tutte le materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti e miscele con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14 erano state importate in esenzione dai dazi. Dato che, se tali materie prime vengono successivamente incorporate in prodotti venduti sul mercato nazionale, va versata un’imposta indiretta, la società chiede un adeguamento del valore normale per tali specifici tipi di prodotto. Tuttavia, dalle prove presentate durante la verifica risulta che le specifiche materie prime necessarie per la fabbricazione dei tipi di prodotto con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14, importate in esenzione dai dazi durante il PI, erano sufficienti a produrre solo una parte dei quantitativi del prodotto in questione venduti all’esportazione dalla società durante il PI. Di conseguenza è accertato che almeno due terzi del prodotto esportato con catene di atomi di carbonio di lunghezza C12 e C14 sono stati fabbricati con materie prime per le quali erano stati versati i dazi all’importazione. Poiché la società non ha mai presentato prove a sostegno del fatto che le materie prime importate in esenzione dai dazi siano state impiegate per fabbricare i prodotti esportati verso l’Unione e non verso paesi terzi, l’obiezione è respinta.

(21)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando 20 e 23 del regolamento provvisorio.

1.4.   Margine di dumping

(22)

In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando da 24 a 26 del regolamento provvisorio.

(23)

L’importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società

Margine di dumping definitivo

Godrej Industries Limited

9,3 %

VVF Limited

4,8 %

Tutte le altre società

9,3 %

2.   Indonesia

2.1.   Valore normale

(24)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, un produttore esportatore indonesiano ha affermato che, nell’esaminare la redditività delle transazioni, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) non avrebbero dovuto essere associate a singole transazioni in base al fatturato e che, così facendo, varie di transazioni sono risultate non remunerative. L’obiezione è stata esaminata, ma si è concluso che la ripartizione delle SGAV sulla base del fatturato è più idonea, vista la natura di tali spese, che sono connesse più al valore che al volume. Va osservato che l’importo complessivo delle SGAV associate a ogni tipo di prodotto resta lo stesso a prescindere dal fatto che venga impiegato l’uno o l’altro dei due metodi per associare le SGAV alle singole transazioni. Infine le transazioni per le quali il produttore esportatore aveva contestato i risultati dell’analisi di redditività sono state riesaminate ed è stato confermato che le transazioni non erano remunerative. Tale argomentazione è perciò respinta.

(25)

Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha inoltre affermato che, nel fissare il margine di profitto impiegato per costruire il valore normale, non si dovrebbe escludere il profitto delle vendite che non si considerano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali a livello del tipo di prodotto, dato che oltre l’80 % delle vendite nazionali era remunerativo. Per quanto riguarda tale argomentazione, si ricorda che la determinazione delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali va fatta per tipo di prodotto, come spiegato dai considerando da 29 a 32 del regolamento provvisorio, dato che questo è il modo più adeguato di associare accuratamente i prezzi di vendita e i relativi costi di produzione. Inoltre l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base non esclude la suddivisione del prodotto in esame in tipi di prodotto, se opportuna. Di conseguenza le vendite che risultano non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali vanno escluse a livello del tipo di prodotto dal calcolo del profitto da impiegare per costruire il valore normale. Tale argomentazione è perciò respinta.

(26)

Lo stesso produttore esportatore indonesiano ha inoltre affermato che, nel costruire il valore normale per determinati tipi di prodotto, non sono state effettuate detrazioni a titolo di adeguamenti al fine di riportare i valori normali al livello franco fabbrica. L’obiezione è stata accolta e i calcoli sono stati modificati di conseguenza.

(27)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 27 a 33 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 26 del presente regolamento.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(28)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore indonesiano ha obiettato che non era stato indicato il motivo per cui il prezzo alla propria società importatrice collegata nell’Unione era stato ritenuto non attendibile e non era stata giustificata la costruzione del prezzo all’esportazione in relazione a tali vendite, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Al riguardo va osservato che i prezzi dei trasferimenti tra parti collegate non vengono considerati attendibili perché potrebbero essere fissati artificialmente a livelli diversi, in modo da avvantaggiare le società collegate in questione. Per tale motivo costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, utilizzando un margine di profitto ragionevole indipendente dal profitto effettivo risultante dai prezzi di trasferimento, evita gli effetti di distorsione che possono risultare dai prezzi di trasferimento. Tale argomentazione è perciò respinta.

(29)

Per quanto concerne le vendite all’esportazione nell’Unione attraverso importatori collegati siti nell’Unione, in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi gli esportatori indonesiani hanno obiettato che il margine di profitto impiegato per costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non era adeguato. A loro avviso il margine di profitto impiegato nella fase provvisoria si riferiva solo ad un importatore che ha collaborato parzialmente e non era stato verificato, risultando dunque inattendibile. Essi suggerivano quindi di impiegare un margine di profitto del 5 %, come era stato fatto in altre inchieste. In considerazione del basso livello di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nella presente inchiesta, l’obiezione è accolta e viene applicato un margine di profitto del 5 %, in linea con quelli utilizzati in inchieste precedenti per lo stesso settore.

(30)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano i considerando da 34 a 36 del regolamento provvisorio, tenendo conto della modifica illustrata nel considerando 29 del presente regolamento.

2.3.   Confronto

(31)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi gli esportatori indonesiani hanno precisato che non si sarebbero dovuti fare adeguamenti per le differenze nelle commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite attraverso i rispettivi operatori commerciali collegati in un paese terzo. Entrambe le società hanno affermato che le loro società di produzione in Indonesia e i rispettivi operatori commerciali collegati a Singapore costituiscono un’entità economica unica e che gli operatori commerciali nel paese terzo agiscono in qualità di servizio di esportazione delle loro società collegate in Indonesia. Tuttavia, in entrambi i casi le vendite nazionali, come pure talune vendite all’esportazione a paesi terzi, sono fatturate direttamente dal fabbricante in Indonesia e gli operatori commerciali a Singapore ricevono una commissione specifica. Per una delle società in Indonesia tale commissione è menzionata in un contratto che riguardava solo le vendite all’esportazione. Inoltre gli operatori commerciali nel paese terzo vendono anche prodotti fabbricati da altri produttori, in un caso anche da produttori indipendenti. Entrambi gli operatori commerciali a Singapore hanno quindi chiaramente funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il governo dell’Indonesia e un produttore esportatore indonesiano hanno ribadito l’affermazione relativa all’entità economica unica di cui al considerando precedente. Essi hanno sostenuto che, nella sentenza Matsuhita contro Consiglio  (4), la Corte aveva stabilito che il fatto che il produttore svolga talune funzioni di vendita non significa che una società di produzione e una società commerciale non possano costituire un’entità economica unica. Inoltre essi hanno anche affermato che le vendite a paesi terzi effettuate direttamente dall’esportatore, senza coinvolgere la società commerciale a Singapore, costituiscono solo una piccola percentuale delle vendite all’esportazione e che nella sentenza Interpipe  (5), il Tribunale di primo grado ha stabilito che le vendite di volumi modesti operate direttamente dal produttore non potevano sostenere l’affermazione che non sussiste un’entità economica unica. Infine essi hanno sostenuto che nella sentenza Canon contro Consiglio  (6), il fatto che una filiale di vendita abbia agito anche da distributore di prodotti di altre società non ha influito sulle conclusioni relative all’entità economica unica.

(33)

Anche se, nella sentenza Matsuhita contro Consiglio, la Corte ha stabilito che le istituzioni, in tal caso, avevano il diritto di ritenere che un fabbricante, unitamente a una o più società di distribuzione controllate, costituisce un’entità economica anche se effettua direttamente talune funzioni di vendita, non ne consegue necessariamente che sussista l’obbligo di considerare sempre un fabbricante e le sue società di vendita collegate come un’entità economica unica. Inoltre, diversamente dal produttore esportatore indonesiano, il fabbricante nella causa Matsuhita contro Consiglio non aveva effettuato vendite direttamente. In secondo luogo, nella sentenza Interpipe, il fatto che le vendite dirette del produttore esportatore costituissero solo una percentuale limitata del volume complessivo delle vendite all’Unione era solo uno degli elementi esaminati dal Tribunale di primo grado. Più importante è il fatto che il Tribunale abbia sottolineato che, in tali vendite dirette, gli acquirenti erano nuovi Stati membri e le vendite erano state effettuate solo per un periodo transitorio. In questo caso, invece, dalle prove disponibili risulta che le vendite effettuate direttamente dal fabbricante a taluni paesi terzi non sono temporanee ma, almeno in linea di massima, strutturali, ovvero permanenti. Inoltre, per ogni fabbricante in questione, tali vendite costituivano una percentuale notevole delle sue vendite nazionali. Infine, nella causa Canon contro Consiglio, le vendite della filiale di vendita del produttore esportatore sul mercato nazionale riguardavano anche altri prodotti, venduti solo con un marchio commerciale diverso, ma comunque tutti fabbricati dallo stesso produttore esportatore. L’argomentazione è perciò nuovamente respinta.

(34)

Una società indonesiana ha anche obiettato che, anche se il concetto dell’entità economica unica non fosse accettabile, la Commissione aveva istituito un «doppio margine», detraendo dal prezzo all’esportazione a clienti indipendenti nell’Unione sia un profitto per l’importatore collegato nell’Unione, sia una commissione per l’operatore commerciale collegato nel paese terzo. Tuttavia le due voci sono state prese in considerazione per scopi diversi e sono state detratte separatamente. Come illustrato nel considerando 28, per le vendite all’esportazione attraverso importatori collegati nell’Unione, il prezzo all’esportazione si costruisce, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente. In tali casi si effettua un adeguamento per tenere conto del profitto e fissare un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione. Al contrario, la commissione per l’operatore commerciale collegato nel paese terzo è stata detratta a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(35)

La società ha inoltre affermato che, qualora il prezzo all’esportazione dovesse essere adeguato per tenere conto della commissione dell’operatore commerciale collegato nel paese terzo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), si dovrebbe operare un adeguamento identico del valore normale, dato che tale operatore coordinerebbe anche le vendite nazionali. Tuttavia il contratto scritto tra l’operatore commerciale e il produttore in Indonesia copre solo le vendite all’esportazione. Inoltre le vendite nazionali sono fatturate dalla società in Indonesia. Tale argomentazione è perciò respinta.

(36)

Per quanto riguarda l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, si considera opportuno ricorrere ad un margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dai prezzi di trasferimento, al fine di evitare distorsioni provocate dai prezzi di trasferimento. Pertanto i margini di profitto effettivi degli operatori commerciali nel paese terzo, che erano stati impiegati nella fase provvisoria, sono stati sostituiti da un margine di profitto del 5 %, ritenuto un profitto ragionevole per le attività svolte dalle società commerciali nel settore chimico e già impiegato in casi precedenti (7).

(37)

Un’altra società indonesiana ha affermato che la Commissione aveva detratto due volte le spese di commissione per le vendite effettuate attraverso il suo importatore collegato nell’Unione. La società ha argomentato che, nella costruzione del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era stato effettuato un adeguamento sia per le SGAV dell’importatore collegato, sia per le spese di commissione come spese di vendita dirette. Poiché le spese di commissione sono già incluse nelle SGAV, ne è risultata una doppia detrazione per le spese di commissione. Quest’obiezione è stata ritenuta giustificata ed il calcolo è stato modificato di conseguenza.

(38)

Una società ha chiesto nuovamente un adeguamento per tener conto delle diverse caratteristiche fisiche, dato che essa esporta il prodotto in esame verso l’Unione in forma liquida e solida, mentre lo vende sul mercato interno solo in forma solida e i prezzi per la forma liquida sono inferiori a quelli per la forma solida del prodotto in esame (cfr. considerando 39 del regolamento provvisorio). A sostegno di tale obiezione la società ha presentato la copia di due fatture relative a vendite su altri mercati di esportazione. In questa fase avanzata del procedimento non è però stato possibile verificare tale prova, né accertare che la differenza evidenziata fosse applicabile a tutti i casi in cui esistevano le differenze delle caratteristiche fisiche di cui sopra. Tale argomentazione è perciò respinta.

(39)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un esportatore indonesiano ha obiettato che il tasso d’interesse impiegato nel calcolo dei costi di credito del suo importatore collegato nell’Unione nel regolamento provvisorio era sproporzionato e ha suggerito di usare un tasso d’interesse basato su cifre pubblicate per il PI dalla Deutsche Bundesbank. Poiché il tasso d’interesse usato nel calcolo dei costi di credito per tale società nel regolamento provvisorio era basato su informazioni fornite da altre parti e quindi rispecchiava la loro situazione finanziaria specifica, che non è necessariamente applicabile all’importatore collegato in questione, l’obiezione è stata accolta ed il calcolo è stato modificato di conseguenza.

(40)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il confronto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle modifiche illustrate nei considerando 36, 37 e 39 del presente regolamento.

2.4.   Margine di dumping

(41)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 41 e 42 del regolamento provvisorio.

(42)

L’importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società

Margine di dumping provvisorio

P.T. Ecogreen Oleochemicals

7,3 %

P.T. Musim Mas

5,4 %

Tutte le altre società

7,3 %

3.   Malaysia

3.1.   Valore normale

(43)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, uno dei produttori esportatori della Malaysia ha affermato che l’analisi di redditività nella valutazione relativa alle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (cfr. considerando 46 del regolamento provvisorio) non avrebbe dovuto essere fondata sulla media ponderata dei costi annui di produzione bensì, considerate le fluttuazioni giornaliere dei prezzi delle principali materie prime, sul singolo costo di ogni transazione nazionale. Per quanto riguarda tale obiezione va sottolineato che, secondo una sua prassi coerente, la Commissione impiega la media ponderata dei costi di produzione quale valore di riferimento per l’analisi di redditività. Questo metodo era stato adottato anche dalla società in questione nella sua risposta al questionario e ha costituito la base per le verifiche in loco durante le quali i dati riferiti dalla società sono stati riconciliati con quelli contenuti nei documenti contabili della società. La richiesta di usare un costo di produzione per transazione, che costituirebbe una notevole deviazione dalla prassi consueta della Commissione, è stata espressa per la prima volta nelle osservazioni della società sul documento contenente le conclusioni provvisorie e quindi non è stato possibile verificare in loco le cifre corrispondenti. Va inoltre osservato che i costi delle singole transazioni presentati dalla società a sostegno della richiesta si basano in ampia misura su stime e non costituiscono quindi dati più precisi o più rappresentativi rispetto a quelli inizialmente presentati dalla società e verificati in loco. Infine è opportuno osservare che la struttura dei nuovi dati relativi ai costi non consente di riconciliarli con le relazioni di gestione verificate in loco. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(44)

L’esportatore della Malaysia che non ha effettuato vendite nazionali (cfr. considerando 51 del regolamento provvisorio) ha affermato che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti usati nel calcolo del valore normale non dovrebbero essere basati sulla media ponderata degli importi effettivi stabiliti per gli altri due produttori esportatori che vendono il prodotto simile sul mercato della Malaysia. La società ha obiettato che tali cifre non sono rappresentative, dato che la società usa metodi di fabbricazione diversi, nell’ambito dei quali vengono impiegate diverse materie prime. In relazione a tale obiezione è opportuno ricordare che nel calcolo del valore normale sono stati impiegati i costi di produzione propri della società. Solo gli importi relativi alle SGAV sono stati fondati sulle cifre ottenute dagli altri due produttori esportatori della Malaysia. Gli importi relativi al profitto sono stati stabiliti come illustrato nel considerando 45 del presente regolamento. In secondo luogo la società non ha spiegato quali siano i presunti effetti del metodo di produzione impiegato sulle SGAV. Si osserva inoltre che solo una parte limitata della produzione della società si basa sul metodo definito «diverso», mentre la maggior parte della produzione viene effettuata con lo stesso processo di produzione e impiegando le stesse materie prime degli altri due produttori della Malaysia. Si conclude pertanto che la società non è riuscita a dimostrare che le cifre usate non sono rappresentative e l’obiezione è quindi respinta.

(45)

Lo stesso esportatore della Malaysia ha anche affermato che, qualora la Commissione dovesse comunque usare i dati degli altri due esportatori al fine di stabilire le SGAV, tali dati dovrebbero essere fondati sulla media ponderata delle cifre riguardanti tutte le transazioni nazionali degli altri due produttori esportatori della Malaysia e non solo quelle remunerative. In linea di massima la richiesta è stata accolta. Di conseguenza, per quanto concerne le SGAV, è confermato che per costruire il valore normale sono state impiegate le medie delle SGAV per tutte le transazioni nazionali dei due produttori esportatori della Malaysia. Le cifre impiegate per tale calcolo sono state verificate durante le visite di verifica presso le rispettive società della Malaysia. Per quanto riguarda la determinazione del profitto, va osservato che non è stato possibile fissare un importo relativo al profitto basandosi sugli importi realizzati dagli altri due produttori esportatori. Infatti da tale calcolo risulterebbe una perdita generale. Su tale base non è stato dunque possibile stabilire nessun dato relativo al profitto. In tale contesto si respinge l’affermazione dell’esportatore della Malaysia secondo la quale, per costruire il valore normale, si può usare un importo negativo quale importo relativo al profitto. Il concetto di profitto implica infatti necessariamente l’esistenza di un importo positivo. È stata presa in considerazione anche la possibilità di stabilire l’importo del profitto sulla base delle vendite remunerative del produttore esportatore della Malaysia, ma tale metodo è stato respinto perché sarebbe stato contrario alle conclusioni dell’OMC nella controversia sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India (8). Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, il calcolo del profitto deve essere fondato su qualsiasi altro metodo ragionevole e, in assenza di altri dati disponibili, il tasso di interesse commerciale a lungo termine della Malaysia è stato considerato la base più appropriata per fissare il profitto. Questo metodo è stato ritenuto prudente, ragionevole e il più adeguato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Si osserva che il margine di profitto così determinato non supera il profitto realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(46)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 44 a 51 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 45 del presente regolamento.

3.2.   Prezzo all’esportazione

(47)

Per quanto concerne le vendite all’esportazione nell’Unione attraverso importatori collegati siti nell’Unione, in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi gli esportatori della Malaysia hanno obiettato che il margine di profitto impiegato per costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non era adeguato. A conferma delle proprie obiezioni, una delle società ha presentato le cifre di redditività del PI per taluni dei suoi operatori commerciali indipendenti europei. Va tuttavia osservato che tali cifre non si possono considerare rappresentative, dato che gli operatori commerciali indicati trattano un’ampia gamma di prodotti chimici, e uno di tali operatori è anche un produttore. Le cifre non costituiscono quindi un valore di riferimento affidabile. La seconda società ha affermato che il suo importatore collegato nell’Unione non dovrebbe essere considerato un distributore, ma un agente collegato e di conseguenza l’adeguamento per le SGAV e per il profitto nella costruzione del prezzo all’esportazione non dovrebbe eccedere la percentuale della commissione solitamente concessa agli agenti indipendenti che operano nel settore. La società ha presentato i propri accordi con agenti indipendenti come valore di riferimento. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l’affermazione è stata ribadita aggiungendo che, nel caso relativo agli elettrodi di tungsteno (9), il profitto di un importatore collegato era stato considerato attendibile e impiegato nella costruzione del prezzo all’esportazione. In risposta a tale obiezione si osserva che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non contempla differenze di trattamento tra gli importatori collegati presumibilmente operanti in qualità di distributori e gli importatori presumibilmente operanti in qualità di agenti.

L’articolo 2, paragrafo 9 prescrive di operare adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e per tenere conto dei profitti. Va inoltre osservato che dall’inchiesta risulta che la società collegata ha sede nell’Unione. Essa tratta, tra l’altro, gli ordini degli acquirenti e la fatturazione del prodotto in esame fabbricato dal suo esportatore collegato e inoltre è responsabile dello sdoganamento per l’Unione. Si noti che il fatto che talune attività siano eseguite dall’esportatore collegato prima dell’importazione non significa che il prezzo all’esportazione non possa essere ricostruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente con gli adeguamenti necessari fatti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9. Le differenze di funzioni addotte dalla società rispetto ad altri importatori collegati sono solitamente rispecchiate nelle SGAV, per le quali la Commissione ha utilizzato dati della società. Pertanto, l’obiezione non può essere accolta. Si deve inoltre osservare che nel suddetto caso degli elettrodi di tungsteno l’importatore collegato era ulteriormente integrato nel prodotto a valle fabbricato dal gruppo collegato e svolgeva anche attività diverse da quelle di una società commerciale. Di conseguenza, in una struttura così complessa, il profitto di importatori indipendenti è stato ritenuto non sufficientemente rappresentativo. La situazione del caso di cui sopra non è paragonabile con quella dell’importatore collegato della Malaysia in questione, che svolge unicamente funzioni commerciali. Tuttavia, per i motivi di cui al considerando 29, il margine di profitto in questione viene adeguato al 5 %. In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all’esportazione, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui sopra.

3.3.   Confronto

(48)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un esportatore della Malaysia ha ribadito l’affermazione (cfr. anche considerando 57 del regolamento provvisorio) secondo la quale il suo importatore collegato nell’Unione è in realtà il servizio esportazioni del fabbricante e che ci sarebbero detrazioni eccessive nel fissare il prezzo all’esportazione franco fabbrica se fossero effettuati adeguamenti completi per le SGAV e il profitto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La società ha affermato che, invece, l’adeguamento di questo tipo si potrebbe fare calcolando il valore normale. L’affermazione è stata ribadita nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Tuttavia non sono state presentate nuove argomentazioni tali da indurre una modifica delle conclusioni al riguardo. Si ricorda in particolare che le fatture sono state indirizzate dalla società collegata ad acquirenti nell’Unione e che i pagamenti di tali acquirenti sono stati ricevuti dalla società collegata. Va notato inoltre che le vendite effettuate dalla società collegata comprendevano un ricarico. Dalla contabilità finanziaria della società collegata risulta inoltre che le SGAV sostenute tra l’importazione e la rivendita erano di entità normale. La società collegata svolge quindi effettivamente le tipiche funzioni di un importatore. Va infine sottolineato che anche il produttore in Malaysia ha effettuato vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell’Unione e in altri paesi. In merito a quest’ultima questione, la società ha fatto riferimento alla sentenza Interpipe con argomentazioni analoghe a quelle presentate dai produttori esportatori indonesiani. Per i motivi già illustrati nel considerando 33 del presente regolamento, le circostanze di tale caso sono diverse da quelle oggetto della sentenza Interpipe. Inoltre l’esportatore della Malaysia, affermando che le vendite indipendenti della società sono state negoziate dal suo importatore collegato nell’Unione, operante in qualità di servizio vendite della società della Malaysia, contraddice le spiegazioni fornite durante la visita di verifica, nelle quali in tale contesto veniva invece sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla società madre in Giappone. Dalle conclusioni di cui sopra risulta che l’adeguamento per tenere conto delle SGAV e del profitto va mantenuto e che un adeguamento dello stesso tipo nel calcolo del valore normale non è motivato.

(49)

La stessa società ha anche affermato che determinate spese di vendita del suo importatore collegato erano state detratte due volte nel ricostruire il prezzo all’esportazione. I calcoli sono stati verificati e, visto che l’obiezione era giustificata, sono stati corretti di conseguenza.

(50)

Uno degli esportatori della Malaysia ha obiettato che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione non dovrebbe essere basato sui tipi di prodotto identificati dai numeri di controllo del prodotto (NCP), ma sui codici prodotto delle società. Secondo tale società, i NCP utilizzati nell’inchiesta non terrebbero conto in modo sufficiente delle specificità del processo di produzione e delle differenze nei costi e nei prezzi. A sostegno di tale obiezione la società ha fatto riferimento a taluni suoi prodotti fabbricati utilizzando processi di produzione e materie prime diversi, che hanno determinato costi unitari di produzione più elevati. È opportuno osservare che tale obiezione non era stata sollevata né durante la fase provvisoria dell’inchiesta, né durante la verifica in loco. Inoltre, l’uso dei codici prodotto della società a fini di calcolo non risolverebbe il problema dei metodi di produzione diversi, dato che la società usa gli stessi codici anche per prodotti fabbricati con processi diversi. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(51)

In assenza di altre osservazioni quanto al confronto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio, tenendo conto delle correzioni di cui al considerando 49 del presente regolamento.

3.4.   Margine di dumping

(52)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore della Malaysia che non aveva esportato nell’Unione ha osservato, in merito al considerando 60 del regolamento provvisorio, che vi sono altri produttori del prodotto in esame in Malaysia. Al riguardo si osserva che la presenza in Malaysia di un ulteriore produttore, che non esporta nell’Unione, non modifica le conclusioni relative al livello di collaborazione in Malaysia, dato che non sono state presentate prove del fatto che le società oggetto dell’inchiesta non hanno effettuato tutte le esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il PI. Inoltre, lo stesso produttore della Malaysia ha criticato il fatto che produttori come lui, che non hanno esportato nell’Unione durante il PI, sarebbero soggetti all’aliquota del dazio residuo. Al riguardo va osservato che alle società che non hanno esportato nell’Unione durante il PI non si può applicare un’aliquota del dazio individuale. Tuttavia, appena tali società iniziano a esportare, o assumono un obbligo irrevocabile di vendita all’Unione, possono chiedere l’apertura di un riesame per nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e, se rispettano le condizioni di cui al predetto articolo, possono beneficiare dell’aliquota del dazio individuale.

(53)

Uno dei produttori della Malaysia ha affermato che il valore cif utilizzato come base per il calcolo del margine di dumping espresso in percentuale non dovrebbe essere fondato sul prezzo dichiarato in dogana, ma calcolato a partire dal prezzo di rivendita, detraendo tutti i costi successivi all’importazione nell’Unione. Tuttavia, poiché il prezzo cif è stato utilizzato come base delle dichiarazioni del valore in dogana alla frontiera dell’Unione e non risulta che le dichiarazioni non siano corrette, tale prezzo va usato come base per il calcolo del margine di dumping. La società ha sostenuto che è trascorso del tempo tra le consegne dalla Malaysia e lo sdoganamento a fini di rivendita nell’Unione. Tuttavia, anche se le fatture per lo sdoganamento vengono emesse successivamente, con prezzi secondo il metodo di valutazione delle scorte FIFO, è sempre il prezzo di trasferimento e non il prezzo di rivendita che costituisce la base del calcolo del valore in dogana. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(54)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio.

(55)

L’importo del dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente.

Società

Margine di dumping definitivo

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

3,3 %

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

5,3 %

Fatty Chemicals Malaysia Sdn. Bhd.

5,7 %

Tutte le altre società

5,7 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(56)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio è risultato necessario apportare lievi correzioni alle cifre relative ai consumi, a causa di un errore di trascrizione. La correzione ha determinato lievi modifiche del volume delle vendite, della quota di mercato dell’industria dell’Unione e della quota di mercato dei paesi interessati. Tali correzioni non hanno però un impatto significativo sulle tendenze e sulle conclusioni ottenute circa i consumi, i volumi di vendita, la quota di mercato dell’industria dell’Unione e la quota di mercato dei paesi interessati durante il periodo in esame nel mercato dell’Unione.

2.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(57)

Come indicato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, è risultato che il prodotto simile era fabbricato dai due denunzianti e da piccoli produttori nell’Unione. Come indicato nei considerando 11 e 12 del presente regolamento, i produttori di FOH contenenti isomeri ramificati erano esclusi dalla definizione della produzione dell’Unione di FOH. Malgrado la situazione illustrata nel considerando 58 del presente regolamento, si conferma la definizione di industria dell’Unione di cui ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

(58)

Uno dei due denunzianti è stato rilevato da una società che partecipa al procedimento in corso in quanto utilizzatore. Tale denunziante ha assunto una posizione neutrale dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.

(59)

Di conseguenza talune parti hanno messo in dubbio il livello di sostegno o di impegno nei confronti dell’inchiesta, affermando che il sostegno all’inchiesta deve durare per tutto lo svolgimento della medesima.

(60)

Dall’esame di tale obiezione è risultato che il denunziante restante rappresenta oltre il 40 % della produzione totale dell’Unione, quindi più del 25 % della produzione totale dell’Unione e il 100 % dei produttori di FOH dell’Unione che esprimono il proprio sostegno alla denuncia o che vi si oppongono. Di conseguenza, le soglie del 25 % e del 50 % previste dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono rispettate e la continuazione dell’inchiesta è confermata.

(61)

Talune parti hanno affermato che i due denunzianti, dato che avevano importato il prodotto in esame durante il PI, non dovrebbero essere considerati parte dell’industria dell’Unione. È stato tuttavia constatato che la percentuale del prodotto importato da queste società dai paesi interessati non era cospicua rispetto alla loro produzione del prodotto simile. Inoltre, queste importazioni erano soprattutto di natura temporanea. Si può quindi confermare che l’attività centrale di tali società è costituita dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile. Si confermano pertanto i considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo dell’Unione

(62)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

4.   Importazioni nell’Unione dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

4.1.   Cumulo

(63)

Varie parti hanno protestato perché è stata effettuata una valutazione cumulativa per i tre paesi interessati nel regolamento provvisorio. A loro avviso le condizioni per il cumulo fissate dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non erano presenti. Esse ritengono in particolare che l’undercutting negativo constatato per uno dei paesi precluda la possibilità di effettuare una valutazione cumulativa. Inoltre esse affermano che le tendenze relative ai volumi delle vendite per i tre paesi esportatori differivano nel periodo in esame, che l’accesso alle materie prime e le materie prime utilizzate nei tre paesi esportatori erano anch’essi diversi. Infine è stato segnalato che le vendite all’esportazione di uno dei paesi interessati erano convogliate attraverso società collegate. A loro avviso sul mercato dell’Unione esistevano condizioni di concorrenza diverse per ognuno dei paesi interessati. A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell’Unione.

a)

Come illustrato nel punto 4.3.2 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni oggetto di dumping per ognuno dei paesi interessati non era trascurabile e la presenza di importazioni oggetto di dumping è rimasta significativa durante il periodo dell’esame;

b)

le condizioni della concorrenza e i prezzi praticati nei paesi interessati sono risultati analoghi tra prodotti importati e prodotto simile, in particolare durante il PI. Come illustrato dal considerando 127 del regolamento provvisorio, i livelli di eliminazione del pregiudizio fissati per i paesi interessati erano notevolmente superiori alla soglia minima del 2 %; di conseguenza l’undercutting dei prezzi non rispecchia esattamente la situazione di un mercato con una vera concorrenza a livello dei prezzi. Inoltre i canali di vendita e le tendenze dei prezzi per ognuno dei paesi interessati sono stati esaminati e sono risultati simili, come illustrato nella tabella seguente. I prezzi all’importazione dei paesi interessati hanno seguito una tendenza al ribasso e sono stati particolarmente bassi durante il PI, rispetto alla media dei prezzi dell’industria dell’Unione.

Importazioni basate su dati Eurostat (adeguati per coprire solo il prodotto in esame)

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio in EUR/t Malaysia

911

944

799

857

Indice: 2007 = 100

100

104

88

94

Δ % annuale

 

3,6

–15,4

7,3

Prezzo medio in EUR/t Indonesia

996

1 169

899

912

Indice: 2007 = 100

100

117

90

92

Δ % annuale

 

17,3

–23,1

1,4

Prezzo medio in EUR/t India

997

1 141

897

915

Indice: 2007 = 100

100

114

90

92

Δ % annuale

 

14,4

–21,4

2,1

(64)

Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 67 a 70 del regolamento provvisorio.

4.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati

(65)

In mancanza di osservazioni riguardo al volume, al prezzo e alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, si confermano i considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio.

4.3.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(66)

Talune parti hanno precisato che vi sono differenze nei prezzi delle materie prime tra i FOH fabbricati a partire da oli e grassi naturali e quelli fabbricati a partire da fonti sintetiche quali il petrolio greggio o l’olio minerale e che sarebbe stato necessario introdurre un nuovo criterio relativo al numero di controllo del prodotto (NCP), al fine di tenere conto dei diversi costi di produzione a seconda del processo di produzione. Tuttavia, i NCP sono fissati sulla base delle caratteristiche individuali di ogni sottocategoria di articoli che rientrano nella definizione del prodotto in esame e non sulla base del prezzo di ogni articolo. Inoltre è risultato che non vi sono differenze sostanziali in termini di caratteristiche di base tra i FOH fabbricati a partire da oli e grassi naturali e i FOH fabbricati con petrolio greggio o olio minerale, né la differenza tra i costi di produzione è tale da giustificare una differenziazione a livello di NCP. Tale argomentazione è perciò respinta.

(67)

Talune parti hanno affermato che la cifra utilizzata per rispecchiare i costi successivi all’importazione, che costituiscono circa il 3 % del prezzo d’importazione, usato per fissare il livello di undercutting da parte dei paesi interessati, non era chiara e non sembrava adeguata nella fattispecie. Tuttavia dalle informazioni verificate durante l’inchiesta risulta che le parti che importano, quali gli importatori e gli utilizzatori, devono pagare i suddetti costi successivi all’importazione per poter immettere il prodotto in esame in libera pratica sul mercato dell’Unione. Inoltre le parti non hanno fornito prove del fatto che i costi successivi all’importazione non siano stati fissati correttamente nel caso in questione. L’obiezione è stata quindi respinta. La metodologia impiegata per calcolare l’undercutting dei prezzi di cui ai considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio è dunque confermata.

5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.1.   Osservazioni preliminari

(68)

Malgrado il cambiamento proprietario di cui al considerando 58, si è ritenuto che i dati forniti dal denunziante che si è ritirato, verificati presso la sua sede, non debbano essere automaticamente esclusi dall’analisi del pregiudizio, dato che la sua produzione continua a far parte della produzione dell’Unione.

(69)

Talune parti hanno affermato che alcuni dati forniti dall’industria dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i loro acquisti del prodotto in esame originario dell’India, della Malaysia e dell’Indonesia, dovrebbero essere esclusi dall’analisi del pregiudizio e dal calcolo del margine di pregiudizio perché l’eventuale pregiudizio connesso a tali acquisti sarebbe autoprovocato. Tuttavia, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio, tali acquisti erano prevalentemente dovuti alla temporanea chiusura di uno dei siti di produzione di un produttore. Inoltre tali acquisti non erano rilevanti rispetto alla produzione complessiva dei denunzianti. Pertanto non vi erano ragioni impellenti per escludere gli acquisti dei suddetti produttori dall’analisi del pregiudizio o dal calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(70)

Sono quindi confermate le osservazioni preliminari di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

5.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti, vendite e quota di mercato

(71)

In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità di produzione, sull’utilizzo degli impianti, sulle vendite e sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 77 a 81 del regolamento provvisorio.

5.3.   Prezzi medi unitari dell’industria dell’Unione

(72)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio è risultato necessario apportare correzioni ai prezzi medi unitari dell’industria dell’Unione, a causa di un errore di trascrizione. La tabella seguente illustra le tendenze modificate del prezzo unitario dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

Prezzo unitario e vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

123

102

96

Δ % annuale

 

22,6 %

–16,9 %

–5,3 %

Fonte: risposte al questionario.

(73)

Contrariamente a quanto affermato nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 4 % durante il periodo in esame. La diminuzione è stata notevole dal 2008 al 2009, con un ulteriore calo nel PI. In tale periodo i prezzi di vendita sono diminuiti del 22 %. La suddetta modifica non ha alcun effetto sulla conclusione relativa alla situazione economica dell’industria dell’Unione e, in assenza di osservazioni riguardanti i prezzi unitari medi dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando 82 e 83 del regolamento provvisorio.

5.4.   Scorte, occupazione, salari e produttività, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitale, crescita, entità del margine di dumping effettivo

(74)

Talune parti hanno obiettato che non è possibile che l’industria dell’Unione abbia subito pregiudizio, dato che le società che ne fanno parte sono verticalmente integrate e hanno importato il prodotto in esame da paesi terzi. Per tale motivo hanno potuto usare il prodotto importato per la loro produzione a valle e vendere la loro produzione non remunerativa.

(75)

È opportuno osservare che in talune inchieste antidumping i produttori, ad esempio i produttori di acciaio o i fabbricanti di prodotti chimici, compresi nella definizione di industria dell’Unione svolgono in tali casi un’attività a valle e una quota della loro produzione del prodotto in esame è destinata all’uso vincolato. Ciononostante, in tali situazioni, l’eventuale esistenza di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione viene esaminata esclusivamente per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame. Nel caso in questione è stato accertato un grave pregiudizio per l’industria del prodotto in esame, come illustrato nei considerando da 77 a 93 del regolamento provvisorio. Le parti non hanno presentato prove atte a dimostrare che le conclusioni di cui ai suddetti considerando non sono corrette e che l’industria dell’Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il PI. L’obiezione è quindi respinta.

(76)

Talune parti hanno obiettato che la chiusura di alcuni impianti di produzione da parte dei denunzianti ha fornito un’immagine fuorviante del presunto pregiudizio da essi subito. Esse hanno sostenuto che vi erano altri produttori dell’Unione che hanno contribuito alla capacità dell’Unione e che la capacità dell’industria dell’Unione è aumentata attraverso investimenti in nuovi impianti. Questa situazione non è certo quella di un’industria che subisce pregiudizio. Altre parti hanno affermato che la riduzione degli investimenti non significa pregiudizio, ma delocalizzazione della produzione al di fuori dell’Unione.

(77)

Come illustrato nel considerando 78 del regolamento provvisorio, dall’inchiesta è risultato che la capacità di produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 9 % nel 2008, per poi diminuire del 10 % durante il PI, in seguito a decisioni adottate al fine di affrontare la concorrenza dei paesi interessati; le successive chiusure temporanee sono state anch’esse la conseguenza della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda gli investimenti, dal considerando 89 del regolamento provvisorio risulta che gli investimenti effettuati nell’Unione dall’industria dell’Unione sono diminuiti del 35 % durante il periodo in esame. Questo è uno dei vari fattori di pregiudizio che hanno consentito di concludere, nei considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio durante il PI.

(78)

In assenza di altre osservazioni relative a scorte, occupazione, salari e produttività, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitale, crescita ed entità del margine di dumping effettivo, si confermano i considerando da 85 a 91 del regolamento provvisorio.

5.5.   Sviluppi successivi al PI

(79)

Talune parti hanno affermato che non vi erano prove del grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e che il ritiro del sostegno di uno dei due denunzianti iniziali all’inchiesta dimostra che non stava subendo pregiudizio. È stato anche sostenuto che gli indicatori di pregiudizio per l’altro denunziante non dimostravano l’esistenza del pregiudizio.

(80)

Va osservato che la società in questione non si è opposta all’inchiesta ma ha assunto una posizione neutrale. Pertanto, come illustrato nel considerando 57, si è ritenuto che fosse appropriato continuare a considerare entrambi i produttori dell’Unione come parte dell’industria dell’Unione.

(81)

È stato affermato che i prezzi sono nettamente aumentati nel periodo successivo al PI e che l’andamento dei prezzi in tale periodo avrebbe immediatamente generato profitti per i denunzianti, che prevedevano essi stessi migliori risultati nelle loro dichiarazioni pubbliche per il periodo 2010-2011.

(82)

Talune parti hanno ribadito che la situazione dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata nel periodo successivo al PI, precisando che talune società stavano progettando la costruzione di nuovi impianti nell’Unione. È stato anche affermato che, in considerazione del recente aumento dei prezzi all’importazione, le misure dovrebbero essere sospese o istituite sotto forma di prezzo minimo d’importazione.

(83)

In un’inchiesta antidumping solitamente non si tiene conto di eventi occorsi dopo il PI. Inoltre non è stato fornito nessun elemento di prova del fatto che i citati eventi successivi al PI siano evidenti, incontestabili e duraturi. Per quanto riguarda l’eventuale sospensione delle misure definitive, essa va considerata alla luce di sviluppi successivi al PI che siano duraturi.

(84)

Per quanto riguarda la fissazione di un prezzo minimo d’importazione, come illustrato nei considerando da 123 a 126, si ritiene che le circostanze non siano tali da motivare tale provvedimento. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(85)

I risultati dell’inchiesta hanno confermato che la maggior parte degli indicatori del pregiudizio relativi all’industria dell’Unione hanno evidenziato una tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Basandosi su quanto finora esposto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio, secondo le quali l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio durante il PI.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(86)

Una parte ha osservato che l’analisi di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio è scorretta in quanto sembra collegare un generale e continuo declino dei consumi all’aumento delle importazioni mentre, secondo tale parte, le importazioni dai paesi interessati hanno avuto un andamento in linea con quello del consumo.

(87)

Va infatti chiarito che, come affermato nei considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio, i consumi sono generalmente aumentati del 2 % nel periodo in esame. Tuttavia, questo non pregiudica il fatto che vi sia stato un importante aumento generale dei volumi e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati durante il periodo in esame (cfr. considerando 96 del regolamento provvisorio), mentre la dimensione del mercato è rimasta quasi immutata e l’industria dell’Unione ha perso un’importante quota di mercato, soprattutto tra il 2009 e il PI.

(88)

Talune parti hanno argomentato che le tendenze delle importazioni dai paesi interessati non sono collegate al deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, in particolare del volume e dei valori delle vendite, nonché della redditività. Esse affermano che vi è stato un miglioramento della redditività dell’industria dell’Unione quando sono aumentate le importazioni nel 2008, seguito da un notevole declino quando le importazioni sono rimaste stabili.

(89)

Contrariamente alla suddetta argomentazione, dall’inchiesta è risultato che esiste una correlazione generale tra le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping ed il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio). Dall’inchiesta è inoltre emerso che l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi nel periodo in esame a causa della maggiore presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(90)

Un’altra affermazione riguardava le differenti tendenze delle importazioni a seconda del tipo di alcole fabbricato da taluni produttori esportatori, differenze che renderebbero necessaria un’analisi del pregiudizio distinta per tali alcoli. I vari tipi di alcoli compresi nella definizione del prodotto condividono però le stesse caratteristiche di base. Dall’inchiesta non sono risultate differenze sostanziali tra i FOH fabbricati a partire da materie prime diverse. Pertanto non vi sono motivi che giustificano la realizzazione di un’analisi separata delle tendenze per tipo di alcole.

(91)

È stato anche affermato che l’India non può essere considerata causa di pregiudizio, perché le sue importazioni non sono aumentate durante il periodo in esame, in particolare se non si tiene conto degli acquisti dei denunzianti. È stato però constatato che le importazioni dall’India sono state effettuate a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione e che il margine di pregiudizio era ampiamente superiore ai livelli minimi del 2 %. Inoltre, come illustrato nei precedenti da 63 a 65, le condizioni per una valutazione cumulativa per i paesi interessati erano soddisfatte. L’obiezione va quindi respinta.

(92)

È stato anche obiettato che la responsabilità del pregiudizio non può essere attribuita alle società il cui margine individuale di undercutting era negativo né, per questo, a tutte le importazioni dall’Indonesia.

(93)

Come illustrato nei considerando da 63 a 65, tutte le condizioni per la valutazione cumulativa delle importazioni in esame sono state soddisfatte. Di conseguenza gli effetti delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie dei paesi interessati sull’industria dell’Unione sono stati valutati congiuntamente ai fini dell’analisi del pregiudizio e della causa del pregiudizio. Inoltre l’assenza di undercutting non esclude l’esistenza di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione. Infatti, come spiegato nei considerando da 124 a 127 del regolamento provvisorio, è risultato che il prezzo praticato dall’industria dell’Unione non era sufficiente a coprire tutti i costi di produzione e ottenere il margine di profitto ragionevole che essa avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni in dumping durante il PI. L’obiezione è quindi respinta.

(94)

In assenza di altre osservazioni sugli effetti delle importazioni in dumping, si confermano i considerando da 95 a 98 del regolamento provvisorio.

2.   Effetti di altri fattori

(95)

Varie parti hanno affermato che la vera causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione dovrebbe essere attribuita alla crisi finanziaria, dato che il danno maggiore ha colpito l’industria quando le importazioni dai paesi interessati si sono stabilizzate. Si è anche segnalato che il deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione è stato analogo a quello osservato per altre società che operano nel settore chimico.

(96)

La crisi ha influito sui risultati dell’industria dell’Unione. Le tendenze di fattori di pregiudizio quali l’utilizzo degli impianti e il volume delle vendite dimostrano che la situazione dell’industria dell’Unione è peggiorata con la crisi ed è leggermente migliorata con la ripresa del mercato. Tuttavia, l’inchiesta ha evidenziato che il miglioramento non ha consentito la ripresa dell’industria dell’Unione, che si è trovata in una situazione economica ben diversa da quella dell’inizio del periodo in esame. Inoltre, come indicato nel considerando 89, nel 2008, appena prima dell’inizio della crisi finanziaria, si sono registrati il maggiore aumento di importazioni in dumping dai paesi interessati e la più netta contrazione del volume delle vendite per l’industria dell’Unione. Dopo tale anno l’industria dell’Unione non si è ripresa e le importazioni oggetto di dumping hanno continuato a essere massicciamente presenti sul mercato dell’Unione. Per tali motivi è evidente che, a prescindere da altri fattori, le importazioni oggetto di dumping hanno ampiamente contribuito al grave pregiudizio sofferto dall’industria dell’Unione durante il PI. L’obiezione è dunque respinta.

(97)

Varie parti hanno anche affermato che la vera causa del presunto pregiudizio per l’industria dell’Unione è costituita dalle importazioni da altri paesi terzi, dal declino della domanda, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dalla mancanza di un accesso adeguato a tali materie prime, da decisioni strategiche errate dell’industria dell’Unione, dalla pressione della concorrenza sul mercato a valle, dal calo della produzione del prodotto in esame per l’uso vincolato, dal generale cambiamento delle condizioni sul mercato e dalla situazione concorrenziale sul mercato dell’Unione.

(98)

È opportuno ricordare che le suddette parti non sono state in grado di comprovare le loro affermazioni e di dimostrare che fattori diversi dalle importazioni a basso prezzo in dumping dai paesi interessati interrompono il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni in dumping.

(99)

Talune parti hanno segnalato che la Commissione non ha esaminato l’eventuale impatto delle vendite di FOH ramificati sulle vendite del prodotto in esame effettuate dall’industria dell’Unione e gli effetti per la sua situazione economica. L’inchiesta ha riguardato il prodotto definito nei considerando da 8 a 12 e nessuna delle parti ha fornito dati attendibili che avrebbero consentito di valutare l’eventuale impatto negativo dei FOH ramificati sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è perciò respinta.

(100)

In assenza di osservazioni sugli effetti di altri fattori, si confermano i considerando da 99 a 106 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(101)

Dall’inchiesta non risultano altri fattori, diversi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati, che possano interrompere il nesso di causalità tra il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni in dumping.

(102)

In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Industria dell’Unione

(103)

In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio.

2.   Importatori

(104)

In assenza di osservazioni relative agli interessi degli importatori, si confermano i considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio.

3.   Utilizzatori

(105)

Si ricorda che, al fine di valutare il possibile impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori dell’Unione, l’inchiesta si è concentrata prevalentemente sui dati aggregati forniti dalle cinque grandi società utilizzatrici presso le quali sono stati effettuati sopralluoghi nella fase provvisoria.

(106)

Su tale base è stato provvisoriamente constatato che la quota del costo del prodotto in esame nel costo complessivo di produzione per tale gruppo era significativa e si situava tra il 10 % e il 20 % a seconda del prodotto finale. Tuttavia i dati disponibili sono stati riveduti e, secondo nuovi calcoli e in seguito alla correzione di talune cifre, la suddetta fascia è risultata compresa tra il 15 % e il 25 %. Analogamente, il margine medio di profitto nell’attività che utilizza il prodotto in esame è risultato pari al 6 % circa per il gruppo delle cinque suddette società; dai nuovi calcoli risulta un margine medio di profitto più ampio, pari al 7,5 % circa. Infine anche la quota media dell’attività in cui si usa il prodotto in esame rispetto all’attività complessiva è stata corretta. Provvisoriamente tale quota era risultata pari al 22 % circa, mentre secondo i nuovi calcoli la percentuale ammonta al 25 %.

(107)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio una serie di utilizzatori ha reagito e ha presentato osservazioni sulle conclusioni definitive. I suddetti utilizzatori hanno contestato la selezione delle cinque società utilizzatrici di cui al considerando 118 del regolamento provvisorio, affermando che i dati usati per valutare il possibile impatto delle misure sull’industria utilizzatrice non erano trasparenti, non si fondavano su parti rappresentative e provenivano da un numero di parti limitato. Si aggiungeva che l’analisi dovrebbe prendere in considerazione i dati forniti da tutti gli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta.

(108)

Tuttavia, come indicato nei considerando 117 e 118 del regolamento provvisorio, mentre le 21 società che hanno collaborato rappresentano insieme circa il 25 % degli acquisti complessivi nell’Unione del prodotto in esame durante il PI, le cinque società utilizzate per valutare l’interesse degli utilizzatori rappresentano circa il 18 % di tali acquisti, ovvero il 72 % degli acquisti del prodotto in esame effettuati dagli utilizzatori che hanno collaborato. Oltre a essere rappresentativi in termini di volume degli acquisti del prodotto in esame, tali cinque utilizzatori rappresentano in modo ottimo i vari settori di attività dell’industria utilizzatrice. Infatti le cinque società visitate costituiscono un gruppo eterogeneo che comprende non solo i produttori di tensioattivi, ma anche gli utilizzatori dei tensioattivi e altri utilizzatori a valle.

(109)

È stata comunque effettuata anche un’analisi più ampia, nella quale è stato tenuto conto di tutte le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato. In particolare, è stata effettuata una valutazione specifica del possibile impatto dei dazi antidumping sui produttori di tensioattivi come gruppo separato, dato che tale gruppo potrebbe essere potenzialmente il più colpito dall’istituzione delle misure. Un’altra analisi separata è stata svolta per un secondo gruppo di utilizzatori, costituito da tutte le altre società utilizzatrici che hanno collaborato all’inchiesta.

(110)

È stata realizzata una simulazione che valuta il possibile effetto di un dazio medio del 5 % sulle importazioni di FOH innanzitutto su tutti gli utilizzatori che hanno collaborato ed in secondo luogo sui due gruppi separati. I risultati della simulazione indicano che l’impatto finale del suddetto dazio medio sui costi totali di produzione per l’attività che usa il prodotto in esame sarebbe dello 0,09 % circa per tutti gli utilizzatori, mentre l’impatto dello stesso dazio per i produttori a valle che usano il prodotto in esame sarebbe, per il gruppo dei tensioattivi, dello 0,05 % e per il secondo gruppo di società dello 0,29 % circa.

(111)

Dall’analisi risulta inoltre che i produttori di tensioattivi hanno realizzato margini di profitto inferiori nei settori in cui viene usato il prodotto oggetto dell’inchiesta; questo gruppo ha però importato solo circa il 2,6 % dei suoi acquisti totali del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI. Inoltre, la percentuale dell’attività relativa ai tensioattivi in cui si usano i FOH rispetto al fatturato totale è pari al 24 % circa. Di conseguenza, anche applicando un dazio antidumping medio del 5 %, l’impatto finale sul costo di produzione di prodotti che comprendono il prodotto oggetto dell’inchiesta è molto limitato, se non addirittura trascurabile per la redditività complessiva.

(112)

Taluni produttori di tensioattivi hanno comunque affermato che i dazi antidumpig impediranno loro di acquistare liberamente le loro materie prime, creando quindi una distorsione nel loro segmento di mercato.

(113)

Come affermato nel considerando 120 del regolamento provvisorio, il livello dei dazi antidumping e il possibile impatto sull’industria utilizzatrice e sul mercato a valle non costituiscono gravi ostacoli alle importazioni del prodotto in esame. I risultati dell’inchiesta confermano che i dazi antidumping definitivi non possono creare distorsioni sul mercato a valle. Allo stesso tempo, per i produttori di tensioattivi non dovrebbe essere difficile trasferire quest’aumento piuttosto contenuto dei costi al prezzo finale dei loro prodotti. Per tali motivi le obiezioni secondo le quali i dazi antidumping creerebbero distorsioni sul mercato a valle sono respinte.

(114)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive taluni utilizzatori hanno continuato a sostenere che i produttori dell’Unione avevano rifiutato di rifornirli e che i fornitori alternativi erano pochi. Tuttavia, come affermato nel considerando 120 del regolamento provvisorio, il livello piuttosto basso delle misure proposte non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame. Inoltre i produttori dell’Unione non producevano al massimo della capacità durante il periodo in esame. Inoltre, è possibile importare anche da altri paesi terzi non soggetti alle misure e le cifre di Eurostat sulle importazioni di FOH dal resto del mondo dopo il PI dimostrano che tali importazioni stanno aumentando; di conseguenza, il presunto rischio di lacune nell’approvvigionamento è immotivato. Quest’argomentazione è stata quindi respinta.

(115)

Talune associazioni di utilizzatori, che non si erano manifestate entro i termini di cui al punto 5.3 dell’avviso di apertura, hanno affermato che le loro opinioni, soprattutto in merito all’eventuale impatto delle misure sulle piccole e medie imprese e su specifici settori, non erano state prese in considerazione nella valutazione dell’interesse dell’Unione. Va tuttavia osservato che tutte le osservazioni presentate da tali associazioni sono state prese in considerazione nella presente inchiesta. Inoltre, come affermato al considerando 109, nella valutazione dell’interesse dell’Unione si è tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli utilizzatori che hanno collaborato. Quest’argomentazione è stata quindi respinta.

(116)

Varie parti hanno sostenuto che la durata delle misure, qualora esse dovessero essere istituite, dovrebbe essere limitata a un massimo di due anni. A norma del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi vengono normalmente istituiti per un periodo di cinque anni. Poiché nessuna delle parti ha dimostrato che un periodo di due anni sia sufficiente a contrastare il dumping causa di pregiudizio, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, non risultano motivi validi per deviare dalla durata consueta delle misure. Quest’argomentazione è stata quindi respinta.

(117)

In assenza di altre osservazioni sull’interesse degli utilizzatori, si conferma che l’adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all’interesse dell’Unione e i considerando da 117 a 121 del regolamento provvisorio sono quindi confermati.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(118)

Stante quanto precede, è confermata la conclusione di cui al considerando 122 del regolamento provvisorio. Non esistono ragioni impellenti per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FOH dai paesi interessati.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(119)

Si rammenta che il margine di profitto impiegato per determinare l’obiettivo di profitto nella fase provvisoria ammontava a 7,7 %. I denunzianti hanno obiettato che un obiettivo di profitto del 15 % sarebbe più adeguato. Al riguardo va precisato che essi non hanno presentato prove verificabili a sostegno dell’affermazione secondo cui l’obiettivo di profitto sarebbe troppo basso. Si propone pertanto di confermare l’obiettivo di profitto provvisorio del 7,7 %, basato sul margine di profitto ottenuto dall’intera attività relativa agli alcoli di un denunziante nel suo ultimo anno redditizio, prima dell’incremento delle importazioni a basso prezzo in dumping.

(120)

Talune parti hanno affermato che il 7,7 % non è realistico perché troppo elevato. Esse hanno suggerito di usare un margine di profitto più basso, tra il 3 e il 5 %, per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia tale obiezione non è stata sostenuta da alcuna prova del fatto che il profitto proposto sia quello ottenibile dall’industria dell’Unione in assenza di importazioni in dumping sul mercato dell’Unione e quindi non viene accolta.

(121)

Talune parti hanno anche affermato che la Commissione ha erroneamente fissato il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base del margine di underselling, mentre avrebbe dovuto usare il margine di undercutting. Nel caso in questione il margine di undercutting non è stato ritenuto una base appropriata per fissare il livello di eliminazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, perché non rifletterebbe il livello di prezzo ottenibile in assenza di importazioni in dumping sul mercato dell’Unione. La richiesta è stata pertanto respinta.

(122)

Su tale base si conferma il margine di pregiudizio provvisorio espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, come indicato nel considerando 127 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

2.1.   Forma delle misure definitive

(123)

Come indicato nei considerando da 79 a 84, talune parti hanno tra l’altro affermato che le misure attuali dovrebbero essere sospese perché gli eventi successivi al PI, relativi all’aumento del prezzo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione erano evidenti, incontestabili e duraturi. Esse hanno anche sostenuto che le eventuali misure definitive non dovrebbero assumere la forma di dazio ad valorem, ma di prezzo minimo d’importazione.

(124)

In tale caso specifico si ritiene tuttavia che le circostanze non siano tali da motivare l’istituzione di un prezzo minimo d’importazione. Questa forma di misura si potrebbe eludere facilmente, considerata la natura del prodotto in esame e le complesse strutture societarie degli esportatori in questione.

(125)

Si ammette comunque che il mercato evidenzia una certa sensibilità sul prezzo del prodotto in questione e che sarebbe quindi ragionevole ridurre al minimo l’impatto delle misure definitive sugli utilizzatori dell’Unione, qualora dovessero verificarsi notevoli aumenti di prezzo del prodotto in esame. Ne consegue che si ritiene opportuno cambiare la forma delle misure definitive da dazi ad valorem a dazi specifici.

(126)

Questa forma di misure dovrebbe contenere entro una certa misura gli eventuali impatti negativi sugli utilizzatori qualora i prezzi dovessero aumentare in modo significativo e rapido. Se, invece, i prezzi dovessero scendere, i dazi specifici garantirebbero comunque una tutela sufficiente dei produttori dell’Unione. I dazi specifici si basano sui valori cif delle esportazioni verso l’Unione delle società che hanno collaborato durante il PI, convertiti in euro ai tassi di cambio mensili, moltiplicati per il più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(127)

Al riguardo, due produttori esportatori hanno affermato che si dovrebbe utilizzare il tasso di cambio medio annuo anziché il tasso mensile. Si osserva però che, secondo la prassi consueta, nelle inchieste antidumping le conversioni valutarie si effettuano utilizzando i tassi di cambio mensili. Così è stato fatto anche nell’inchiesta in questione. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(128)

Il denunziante ha affermato che, nella fissazione dei dazi specifici, si sarebbero dovuti usare i prezzi attuali dei FOH e non i valori cif durante il PI. È opportuno osservare che i dazi specifici vengono istituiti sulla base dei calcoli del dumping e del pregiudizio per il PI. Non sono state presentate motivazioni concrete a favore di calcoli del dazio specifico basati su un periodo, in tal caso, successivo al PI. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.

2.2.   Istituzione delle misure definitive

(129)

Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie un potenziale produttore esportatore si è manifestato e ha affermato che l’aliquota del dazio residuo dovrebbe essere fissata al livello del più elevato tra i dazi istituiti e non del più elevato margine di dumping individuato per l’Indonesia. Il dazio residuo è però fissato al livello del margine di dumping residuo o del margine di pregiudizio residuo applicando la regola del dazio inferiore. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(130)

In considerazione di quanto precede e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.

(131)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione finale. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese nella dovuta considerazione e, se del caso, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(132)

Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping definitivi:

Paese

Società

Dazio antidumping specifico definitivo (EUR/t netta)

India

VVF Limited

46,98

Tutte le altre società

86,99

Indonesia

P.T. Musim Mas

45,63

Tutte le altre società

80,34

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Tutte le altre società

61,01

(133)

Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dagli specifici soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(134)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) dovrebbero essere inviate immediatamente alla Commissione (10), con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento dovrebbe essere modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

3.   Impegni

(135)

Un produttore esportatore indiano e un produttore esportatore della Malaysia, unitamente al suo importatore collegato, hanno offerto un impegno sul prezzo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Entrambi gli impegni riguardavano un numero elevato di gruppi di prodotti (a seconda della specifica chimica), ognuno soggetto a un prezzo minimo all’importazione diverso, con differenze di prezzo tra i gruppi fino al 25 % per l’esportatore della Malaysia e fino al 100 % per l’esportatore indiano. Inoltre, all’interno dei singoli gruppi, i prezzi variavano fino al 20 %, rendendo quindi estremamente elevato il rischio di compensazione incrociata. Si è anche osservato che nell’offerta dell’esportatore indiano non veniva affrontata la volatilità dei prezzi del prodotto in esame. Ulteriori rischi di compensazione incrociata sono stati individuati in relazione all’esportatore della Malaysia e del suo importatore collegato nell’Unione, che non acquista il prodotto in esame solo dall’esportatore della Malaysia, ma anche da altri fornitori. Infine, per le autorità doganali sarebbe difficile stabilire la specifica chimica del prodotto senza singole analisi; il monitoraggio diventerebbe dunque molto oneroso, se non irrealizzabile. Le offerte d’impegno sono state pertanto respinte. In seguito alla proposta di modifica della forma delle misure, un produttore esportatore ha modificato la propria offerta d’impegno suggerendo un prezzo minimo d’importazione medio per tutti i gruppi di prodotti e sostenendo che non vi sarebbero più rischi di compensazione incrociata. L’altro produttore esportatore ha invece semplicemente confermato la propria offerta. Tuttavia, considerato il numero di tipi di prodotto e le variazioni di prezzo fra un tipo e l’altro, un prezzo minimo d’importazione potrebbe compromettere interamente l’efficacia delle misure. Inoltre la struttura delle società e delle loro offerte appena descritte continuano a costituire un ostacolo all’accettazione di un impegno. La rapportistica e il regime dei prezzi sostenuti da un esportatore non affrontano tali problematiche e comunque renderebbero il monitoraggio estremamente oneroso, se non irrealizzabile. Di conseguenza le offerte d’impegno non possono essere accolte.

4.   Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

(136)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio vengano riscossi definitivamente a concorrenza dell’importo dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Se i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l’aliquota dei dazi antidumping definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 e 3823700091) e originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta)

Codice addizionale TARIC

India

VVF Ltd, Taloja, Maharashtra

46,98

B110

Tutte le altre società

86,99

B999

Indonesia

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

B112

Tutte le altre società

80,34

B999

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan

35,19

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

61,01

B114

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang

51,07

B117

Tutte le altre società

61,01

B999

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (11), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi sopramenzionati, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 446/2011 riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 47.

(3)  GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.

(4)  Causa C-175/87, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd e Matsushita Electric Trading Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee, Raccolta I (1992), pag. 1409.

(5)  Causa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contro Consiglio dell’Unione europea, Raccolta II (2009), pag. 383.

(6)  Causa C-171/87, Canon Inc contro Consiglio delle Comunità europee, Raccolta I (1992), pag. 1237.

(7)  Ad esempio nel regolamento (CE) n. 862/2005 della Commissione, del 7 giugno 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di politetrafluoroetilene (PTFE) granulare originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 11) e nel regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6).

(8)  WT/DS141/AB/R, adottate il 12 marzo 2001.

(9)  Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, del 9 marzo 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1).

(10)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, NERV-105, 1049 Bruxelles, BELGIO.

(11)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


11.11.2011   

IT

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L 293/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/729/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1973 (2011) del 17 marzo 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di imporre un divieto di volo nello spazio aereo libico.

(2)

In applicazione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio (2), tale divieto è stato reso effettivo nell’Unione europea mediante il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (3).

(3)

Con la risoluzione 2016 (2011) del 27 ottobre 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di porre fine al divieto.

(4)

A seguito della decisione 2011/729/PESC, la disposizione del regolamento (UE) n. 204/2011 che impone il divieto di volo dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 ter del regolamento (UE) n. 204/2011 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Cfr. pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


11.11.2011   

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L 293/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1140/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2011

recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

65/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

GFB/567-

Specie

Musdea (Phycis blennoides)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data

28.9.2011


11.11.2011   

IT

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L 293/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1141/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4 e l’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione deve adottare disposizioni generali volte a modificare, integrandoli, elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni stabilite nell’allegato di detto regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, la Commissione è inoltre tenuta ad adottare disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento citato, integrate dalle disposizioni generali adottate dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2.

(3)

In particolare, il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2), che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, prevede disposizioni generali relative ai metodi di screening dei passeggeri, secondo quanto disposto nella parte A del suo allegato.

(4)

Gli scanner di sicurezza rappresentano un metodo efficace per lo screening dei passeggeri. Sarebbe pertanto opportuno autorizzarne l’impiego presso gli aeroporti dell’UE aggiungendoli all’elenco dei metodi di screening consentiti.

(5)

La Commissione ha chiesto al suo comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) di valutare gli effetti che gli scanner di sicurezza ad emissione di radiazioni ionizzanti possono avere sulla salute umana. Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), e la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4), in questa fase, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini, all’elenco dei metodi consentiti di screening dei passeggeri ai fini della sicurezza dell’aviazione civile sono aggiunti soltanto gli scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti.

(6)

È opportuno che l’impiego degli scanner di sicurezza sia soggetto a disposizioni di attuazione specifiche che consentano l’impiego di questo metodo di screening, da solo o in combinazione con altri, come strumento primario o secondario e a determinate condizioni, stabilite per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Dette disposizioni di attuazione sono adottate separatamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

(7)

Stabilendo condizioni operative specifiche sull’impiego degli scanner di sicurezza e offrendo ai passeggeri la possibilità di sottoporsi a metodi di screening alternativi, il presente regolamento, insieme alle disposizioni di attuazione specifiche adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto alla libertà di religione e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(8)

La Commissione lavorerà in stretta collaborazione con l’industria e con gli Stati membri per garantire che negli aeroporti dell’Unione europea siano installati al più presto possibile soltanto gli scanner di sicurezza basati sul rilevamento automatico degli oggetti pericolosi, in modo che per analizzare le immagini non sia più necessaria la presenza di un esaminatore umano.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(4)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.


ALLEGATO

Nella parte A, paragrafo 1, primo capoverso, dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è aggiunta la lettera seguente:

«f)

scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti».


11.11.2011   

IT

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L 293/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 73, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2), in particolare l’articolo 70,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità amministrative di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

La Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito ed elencate nell’allegato I rispondono alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

(4)

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(5)

La Finlandia ha comunicato alla Commissione l’autorità competente da inserire nell’elenco di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009.

(6)

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 4/2009 e partecipano quindi all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per tale paese di attuarne il contenuto ai sensi dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l’esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

(9)

Occorre pertanto stabilire di conseguenza gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 figura negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


ALLEGATO I

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali (“Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”),

in Svezia: l’autorità di esecuzione (“Kronofogdemyndigheten”),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra, Galles e Scozia: la commissione per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e l’esecuzione (“Child Maintenance and Enforcement Commission” — CMEC);

b)

in Irlanda del Nord: il ministero dello sviluppo sociale dell’Irlanda del Nord (“Department for Social Development Northern Ireland” — DSDNI).»


ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

in Finlandia: l’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (“Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå”).»


11.11.2011   

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L 293/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1143/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive per le quali è stata verificata la completezza, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (3). Procloraz è una sostanza attiva per la quale è stata verificata la completezza in conformità a tale regolamento.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza procloraz.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2229/2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6), il notificante ha ritirato il suo sostegno all’iscrizione di detta sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall’entrata in vigore di tale regolamento. Di conseguenza, riguardo alla non iscrizione del procloraz è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (7).

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova richiesta di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

La domanda è stata presentata all’Irlanda, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il periodo previsto per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(6)

L’Irlanda ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che ha inviato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 3 agosto 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul procloraz il 13 luglio 2011 (8). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 27 settembre 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al procloraz.

(7)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti procloraz possono, in generale, essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il procloraz in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.

(9)

Fatta salva la conclusione secondo cui il procloraz va approvato, occorre, in particolare, chiedere ulteriori informazioni confermative.

(10)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione.

(11)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della situazione specifica dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, agli Stati membri deve essere concesso un periodo di sei mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti procloraz e, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III, come stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto in conformità ai principi uniformi.

(12)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (9), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(13)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

(14)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del procloraz e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La riga relativa al procloraz nell’allegato di detta decisione deve essere soppressa. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva procloraz, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti procloraz come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente procloraz come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente procloraz come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente procloraz in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

La riga relativa al procloraz nell’allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(5)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(6)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(7)  GU L 333 dell’11.12.2008, pag. 11.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prochloraz. EFSA Journal 2011, 9(7):2323 [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2323. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu

(9)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(10)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Procloraz

N. CAS 67747-09-5

N. CIPAC 407

N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi)etil]imidazolo-1-carbossammide

≥ 970 g/kg

Impurità:

somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T- TEQ) (2): non superiore a 0,01 mg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procloraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d’impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso;

b)

al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso;

c)

al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

I richiedenti presentano informazioni confermative concernenti:

1)

il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull’ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico;

2)

la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del procloraz;

3)

i possibili effetti nocivi del procloraz sul sistema endocrino degli uccelli.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall’adozione delle linee guida dell’OCSE relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)].


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«20

Procloraz

N. CAS 67747-09-5

N. CIPAC 407

N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi) etil]imidazolo-1-carbossammide

≥ 970 g/kg

Impurità:

somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T-TEQ) (1): non superiore a 0,01 mg/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all’aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procloraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d’impiego prescrivano l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se necessario;

b)

al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso;

c)

al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

I richiedenti presentano informazioni confermative riguardanti:

1)

il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull’ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico;

2)

la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del procloraz;

3)

i possibili effetti nocivi del procloraz sul sistema endocrino degli uccelli.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall’adozione delle linee guida dell’OCSE relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.


(1)  Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF)].»


11.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1144/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

MA

48,1

TR

85,0

ZZ

65,7

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

133,7

ZZ

119,7

0709 90 70

AR

61,1

MA

72,3

TR

146,9

ZZ

93,4

0805 20 10

MA

80,2

ZA

103,8

ZZ

92,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

78,0

MA

79,7

TR

83,5

UY

54,6

ZZ

65,0

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

58,2

ZA

40,1

ZZ

54,1

0806 10 10

BR

230,0

CL

73,3

EC

65,7

LB

269,8

TR

145,4

US

254,8

ZA

80,8

ZZ

160,0

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

67,2

MK

41,0

ZA

175,5

ZZ

103,7

0808 20 50

CN

50,3

TR

133,1

ZZ

91,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


11.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1145/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (2), prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell’aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell’aiuto.

(3)

Sulla base delle offerte presentate nell’ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato dell’olio di oliva per il sottoperiodo che scade l’8 novembre 2011.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade l’8 novembre 2011 nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1023/2011, l’importo massimo dell’aiuto per l’olio di oliva è fissato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 15.10.2011, pag. 22.

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

(EUR/tonnellate/giorno)

Prodotto

Importo massimo dell’aiuto

Olio di oliva vergine

1,3


DECISIONI

11.11.2011   

IT

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L 293/35


DECISIONE 2011/729/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2011

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), che attua la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

(2)

Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC (2) che modifica la decisione 2011/137/PESC e attua l’UNSCR 1973 (2011).

(3)

Il 22 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/625/PESC (3) che modifica la decisione 2011/137/PESC e attua l’UNSCR 2009 (2011).

(4)

Il 27 ottobre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2016 (2011) che ha deciso che le disposizioni dei paragrafi da 6 a 12 dell’UNSCR 1973 (2011) siano divenute caduche il 31 ottobre 2011.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 bis della decisione 2011/137/PESC è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.

(3)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.


11.11.2011   

IT

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L 293/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell’Unione agli interventi urgenti di lotta contro l’afta epizootica in Bulgaria nel 2011

[notificata con il numero C(2011) 7993]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2011/730/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L’afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa degli artiodattili selvatici e domestici con gravi conseguenze per la redditività dell’allevamento di bestiame che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altre aziende che detengono animali di specie suscettibili non solo all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso il movimento di animali suscettibili vivi o di prodotti derivati.

(3)

La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione dell’afta epizootica.

(5)

L’articolo 14, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo finanziario dell’Unione.

(6)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti all’eradicazione dell’afta epizootica è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

In Bulgaria nei primi sei mesi del 2011 si sono manifestati focolai di afta epizootica. La Bulgaria ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE per combattere tali focolai.

(8)

Le autorità della Bulgaria hanno potuto dimostrare, grazie a relazioni inviate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a una continua trasmissione di informazioni sugli sviluppi della situazione, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2003/85/CE.

(9)

Le autorità della Bulgaria hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione alla Bulgaria

1.   La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi sostenuti nei primi sei mesi del 2011 da tale Stato membro per l’adozione delle misure volte a combattere l’afta epizootica di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 4, della decisione 2009/470/CE.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è pari al 60 % (sessanta percento) della spesa ammissibile totale.

3.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.