ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.287.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/1 |
DECISIONE N. 1104/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (3), stabilisce che gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema istituito da tale programma possano essere utilizzati specialmente per offrire un servizio pubblico regolamentato («PRS»), riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e un elevato livello di continuità di servizio. |
(2) |
Poiché le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008 si applicano altresì ai servizi, compreso il PRS, di cui all'allegato di detto regolamento, tenendo conto dell'interconnessione tra il sistema istituito dal programma Galileo e il PRS sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo, finanziario e dal punto di vista della proprietà, ai fini della presente decisione è opportuno riprendere le disposizioni pertinenti in materia di applicazione delle norme di sicurezza. |
(3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ricordato a più riprese che il sistema istituito dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile, ovvero realizzato secondo norme civili e in base a esigenze civili e sotto il controllo delle istituzioni dell'Unione. |
(4) |
Il programma Galileo riveste un'importanza strategica per l'indipendenza dell'Unione a livello di servizi di navigazione, posizionamento e invio di segnali orari via satellite; il programma offre un contributo importante in vista dell'attuazione della strategia «Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. |
(5) |
Tra i diversi servizi offerti dai sistemi di navigazione satellitare europei, il PRS è contemporaneamente quello più protetto e quello più sensibile ed è quindi adatto ai servizi che richiedono una garanzia di solidità e di assoluta affidabilità. Deve garantire una continuità di servizio a beneficio degli utenti, anche nelle situazioni più gravi di crisi. Le conseguenze di un'infrazione alle regole di sicurezza durante l'utilizzo di questo servizio non si limitano all'utilizzatore interessato, ma potrebbero potenzialmente estendersi ad altri utilizzatori. L'impiego e la gestione del PRS fanno dunque appello alla responsabilità comune degli Stati membri ai fini della sicurezza dell'Unione e della loro stessa sicurezza. In questo contesto l'accesso al PRS deve essere rigorosamente limitato a determinate categorie di utilizzatori che saranno oggetto di un controllo permanente. |
(6) |
È pertanto necessario definire le regole di accesso al PRS e le sue regole di gestione, precisando in particolare i principi generali relativi a tale accesso, le funzioni dei diversi organismi di gestione e controllo, le condizioni legate alla fabbricazione e alla sicurezza dei ricevitori e il regime di controllo delle esportazioni. |
(7) |
Per quanto concerne i principi generali dell'accesso al PRS, l'oggetto stesso del servizio in questione e le sue caratteristiche impongono che il suo impiego sia rigorosamente limitato e che gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») possano accedervi in modo discrezionale, illimitato e continuativo in tutto il mondo. Ogni Stato membro deve inoltre essere in grado di decidere autonomamente quali siano gli utilizzatori del PRS autorizzati e quali siano gli utilizzi che possano esserne fatti, compresi gli impieghi associati alla sicurezza, in conformità alle norme minime comuni. |
(8) |
Al fine di promuovere l'utilizzo della tecnologia europea su scala mondiale, dovrebbe essere possibile per determinati paesi terzi e organizzazioni internazionali diventare partecipanti al PRS mediante la conclusione di accordi separati. Per le applicazioni governative protette di navigazione satellitare, è opportuno prevedere le condizioni in cui paesi terzi e organizzazioni internazionali possono fare ricorso al PRS nell'ambito di accordi internazionali, fermo restando che il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrebbe sempre essere obbligatorio. Nel contesto di tali accordi dovrebbe essere possibile autorizzare la fabbricazione di ricevitori PRS in presenza di condizioni e requisiti specifici, purché siano di livello almeno equivalente a quello delle condizioni e dei requisiti applicabili agli Stati membri. Gli accordi in questione non dovrebbero tuttavia contemplare aspetti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza come ad esempio la fabbricazione di moduli di sicurezza. |
(9) |
Gli accordi con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali dovrebbero essere negoziati tenendo pienamente conto dell'importanza di garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché della libertà di pensiero, di coscienza e di religione così come di espressione e di informazione, della dignità umana, dei principi di uguaglianza e solidarietà e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. |
(10) |
Le norme di sicurezza dell'Agenzia spaziale europea dovrebbero offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4) e dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5). |
(11) |
L'Unione e gli Stati membri devono fare quanto in loro potere per garantire la protezione e la sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo e delle tecnologie e attrezzature del PRS, al fine di impedire l'impiego dei segnali emessi per il PRS da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate, e per evitare un utilizzo ostile del servizio nei confronti dell'Unione e degli Stati membri. |
(12) |
A questo proposito è opportuno che gli Stati membri definiscano un sistema di sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente decisione e che vigilino sull'applicazione di tali sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(13) |
Per quanto riguarda gli organismi di gestione e controllo, la soluzione che prevede che i partecipanti al PRS nominino una «autorità responsabile per il PRS» per la gestione e il controllo degli utilizzatori, risulterebbe quella più adeguata a garantire una gestione efficace dell'impiego del PRS, in quanto facilita le relazioni tra i diversi attori incaricati della sicurezza e assicura il controllo permanente degli utilizzatori, in particolare degli utilizzatori nazionali, nel rispetto delle norme minime comuni. Tuttavia, dovrebbe esserci una certa flessibilità al fine di consentire agli Stati membri un'efficiente organizzazione delle competenze. |
(14) |
In sede di attuazione della presente decisione è opportuno che il trattamento dei dati personali avvenga sempre nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (7). |
(15) |
Inoltre, una delle missioni del centro della sicurezza Galileo («centro di monitoraggio della sicurezza Galileo» o «GSMC») di cui all'articolo 16, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 683/2008 dovrebbe essere di garantire un'interfaccia operativa tra i diversi attori responsabili della sicurezza del PRS. |
(16) |
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero svolgere un ruolo nella gestione del PRS tramite l'attuazione dell'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (8). Il Consiglio dovrebbe approvare accordi internazionali che autorizzano un paese terzo o un'organizzazione internazionale a fare ricorso al PRS. |
(17) |
Per quanto concerne la fabbricazione e la sicurezza dei ricevitori, le esigenze di sicurezza fanno sì che questo compito debba essere affidato solo agli Stati membri che hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS o a imprese situate nel territorio di uno Stato membro che ha nominato un'autorità responsabile per il PRS. Inoltre, il fabbricante di ricevitori deve essere stato autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza per i sistemi GNSS istituito dal regolamento (UE) n. 912/2010 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio («consiglio di accreditamento di sicurezza») ed è tenuto a conformarsi alle decisioni di questo. È compito delle autorità responsabili per il PRS vigilare in modo continuato sul rispetto sia del requisito di tale autorizzazione, sia delle suddette decisioni e delle specifiche tecniche particolari derivanti dalle norme minime comuni. |
(18) |
Gli Stati membri che non hanno nominato un'autorità responsabile per il PRS dovrebbero in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione delle interferenze elettromagnetiche dannose con ripercussioni sul PRS eventualmente individuate. Tale punto di contatto dovrebbe essere una persona fisica o giuridica che svolga il ruolo di punto di riferimento, oppure un recapito che la Commissione possa contattare in caso di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose al fine di porvi rimedio. |
(19) |
Per quanto riguarda le restrizioni alle esportazioni, le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature o di tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché alla fabbricazione a esso finalizzata al PRS, indipendentemente dal fatto che le attrezzature, software o tecnologie figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (10), devono essere limitate ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS da un accordo internazionale stipulato con l'Unione. Un paese terzo non è considerato un partecipante al PRS per il solo fatto che nel suo territorio è installata una stazione di riferimento che ospita attrezzature PRS e fa parte del sistema istituito dal programma Galileo. |
(20) |
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle norme minime comuni nei settori indicati nell'allegato e, ove necessario, di aggiornarlo e modificarlo al fine di tenere conto delle evoluzioni del programma Galileo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(21) |
Alla luce del potenziale impatto sulla sicurezza del sistema istituito dal programma Galileo, dell'Unione e dei suoi Stati membri, sia sul piano individuale che su quello collettivo, è essenziale che le norme comuni relative all'accesso al PRS nonché alla fabbricazione dei ricevitori PRS e dei moduli di sicurezza siano applicate in modo uniforme nei singoli Stati membri. È pertanto necessario che la Commissione abbia la facoltà di adottare prescrizioni dettagliate, orientamenti e altre misure al fine di dare attuazione alle norme minime comuni. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11). |
(22) |
È opportuno che gli audit e le ispezioni che la Commissione è tenuta a effettuare con l'assistenza degli Stati membri siano realizzati, se del caso, con modalità analoghe a quelle previste alla parte VII dell'allegato III della decisione 2011/292/UE. |
(23) |
Le regole di accesso al PRS offerto dal sistema istituito dal programma Galileo costituiscono un prerequisito per l'attuazione del PRS. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare una politica di tariffazione, anche per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale valutazione. |
(24) |
Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire definire le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al PRS, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a motivo dell'ampiezza dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(25) |
Non appena il PRS sia dichiarato operativo, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di informazione e riesame, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione definisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato (PRS) offerto dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) istituito dal programma Galileo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«partecipanti al PRS», gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; |
b) |
«utilizzatori del PRS», le persone fisiche o giuridiche debitamente autorizzate dai partecipanti al PRS a possedere o utilizzare un ricevitore PRS. |
Articolo 3
Principi generali in materia di accesso al PRS
1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno diritto di accesso al PRS in modo illimitato e continuativo in tutto il mondo.
2. Spetta a ogni singolo Stato membro, al Consiglio, alla Commissione e al SEAE decidere, nell'ambito delle rispettive competenze, se fare ricorso al PRS.
3. Ogni Stato membro che fa ricorso al PRS determina autonomamente le categorie di persone fisiche residenti sul proprio territorio o che esercitano funzioni ufficiali all'estero per conto dello Stato membro stesso, nonché le categorie di persone giuridiche situate sul proprio territorio autorizzate a essere utilizzatori del PRS, unitamente agli usi previsti per il PRS, conformemente all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato. Detti impieghi possono essere legati anche alla sicurezza.
Il Consiglio, la Commissione e il SEAE determinano le categorie dei propri agenti autorizzati a essere utilizzatori del PRS in conformità all'articolo 8 e al punto 1, lettere i) e ii), dell'allegato.
4. Un'agenzia dell'Unione può diventare un partecipante al PRS solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite da un accordo amministrativo stipulato tra la Commissione e l'agenzia in questione.
5. I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al PRS solo se, in base alla procedura stabilita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aderiscono a entrambi i seguenti accordi tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati:
a) |
un accordo sulla sicurezza dell'informazione che stabilisce il quadro per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate e che prevede un livello di protezione almeno equivalente a quello degli Stati membri; |
b) |
un accordo volto a fissare le condizioni e le regole di accesso al PRS da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; tale accordo potrebbe includere la fabbricazione, in presenza di specifiche condizioni, di ricevitori PRS, a esclusione dei moduli di sicurezza. |
Articolo 4
Applicazione delle norme di sicurezza
1. Ciascuno Stato membro assicura che le proprie norme di sicurezza nazionali garantiscano un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalla decisione 2011/292/UE e che tali norme di sicurezza nazionali si applichino ai suoi utilizzatori del PRS nonché a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche con sede nel suo territorio che trattano informazioni classificate UE relative al PRS.
2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1.
3. Se emerge che informazioni classificate UE relative al PRS siano state divulgate a persone non autorizzate a venirne a conoscenza, la Commissione, in piena consultazione con lo Stato membro interessato:
a) |
informa l'originatore dei dati classificati PRS; |
b) |
valuta i potenziali danni causati agli interessi dell'Unione o degli Stati membri; |
c) |
comunica alle autorità competenti gli esiti di tale valutazione unitamente alla raccomandazione di porre rimedio alla situazione, nel qual caso le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito all'azione che hanno intrapreso o intendono intraprendere, compresa quella volta a impedire il ripetersi della medesima situazione, e ai risultati con essa conseguiti; e |
d) |
informa, ove opportuno, il Parlamento europeo e il Consiglio di tali risultati. |
Articolo 5
Autorità responsabile per il PRS
1. Un'autorità responsabile per il PRS è nominata:
a) |
da ogni Stato membro che fa ricorso al PRS e da ogni Stato membro nel cui territorio sono stabiliti gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; in tali casi, l'autorità responsabile per il PRS è stabilita nel territorio dello Stato membro interessato, che notifica senza indugio la nomina alla Commissione; |
b) |
dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE, se fanno ricorso al PRS. In tal caso, l'agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 («agenzia del GNSS europeo») può essere nominata autorità responsabile per il PRS, secondo modalità appropriate; |
c) |
dalle agenzie dell'Unione e dalle organizzazioni internazionali, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5; in tal caso, l'agenzia del GNSS europeo può essere nominata autorità responsabile per il PRS; |
d) |
da paesi terzi, secondo le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5. |
2. I costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS sono sostenuti dai partecipanti al PRS che l'hanno nominata.
3. Uno Stato membro che non ha nominato un'autorità responsabile per il PRS a norma del paragrafo 1, lettera a), nomina in ogni caso un punto di contatto per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tale nomina alla Commissione.
4. Un'autorità responsabile per il PRS assicura che l'utilizzo del PRS sia conforme all'articolo 8 e al punto 1 dell'allegato e che:
a) |
gli utilizzatori del PRS siano raggruppati per la gestione del PRS con il GSMC; |
b) |
i diritti d'accesso al PRS per ogni gruppo o utilizzatore siano determinati e gestiti; |
c) |
le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano ottenute dal GSMC; |
d) |
le chiavi del PRS e altre informazioni classificate correlate siano distribuite agli utilizzatori; |
e) |
la sicurezza dei ricevitori e la tecnologia e le informazioni classificate correlate siano gestite e i rischi valutati; |
f) |
un punto di contatto sia istituito per contribuire per quanto necessario a riferire di eventuali interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che influenzano il PRS. |
5. L'autorità responsabile per il PRS di uno Stato membro assicura che un organismo stabilito nel territorio di detto Stato membro possa sviluppare o fabbricare ricevitori PRS o moduli di sicurezza solo se tale organismo:
a) |
è stato debitamente autorizzato dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 912/2010; e |
b) |
è conforme sia alle decisioni del consiglio di accreditamento di sicurezza sia all'articolo 8 e al punto 2 dell'allegato riguardo allo sviluppo e alla fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza, nella misura in cui queste sono correlate alla sua attività. |
Le autorizzazioni per la fabbricazione di attrezzature di cui al presente paragrafo sono riesaminate almeno ogni cinque anni.
6. In caso di sviluppo o fabbricazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o in caso di esportazione al di fuori dell'Unione, l'autorità responsabile per il PRS dello Stato membro interessato funge da interfaccia verso i soggetti competenti in materia di restrizioni all'esportazione di attrezzature, tecnologia e software pertinenti riguardo all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione finalizzata al PRS, al fine di assicurare che siano applicate le disposizioni dell'articolo 9.
7. Un'autorità responsabile per il PRS è connessa al GSMC in conformità all'articolo 8 e al punto 4 dell'allegato.
8. I paragrafi 4 e 7 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di delegare determinati compiti specifici della rispettiva autorità responsabile per il PRS, di comune intesa, a un altro Stato membro, a esclusione dei compiti correlati all'esercizio della sovranità sui rispettivi territori. I compiti di cui ai paragrafi 4 e 7, nonché quelli elencati al paragrafo 5, possono essere svolti congiuntamente dagli Stati membri. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali misure alla Commissione.
9. Un'autorità responsabile per il PRS può richiedere l'assistenza tecnica dell'agenzia del GNSS europeo per svolgere i suoi compiti, fatte salve specifiche modalità. Gli Stati membri interessati notificano senza indugio tali modalità alla Commissione.
10. Le autorità responsabili per il PRS riferiscono ogni tre anni alla Commissione e all'agenzia del GNSS europeo circa l'osservanza delle norme minime comuni.
11. La Commissione, con l'assistenza dell'agenzia del GNSS europeo, riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'osservanza delle norme minime comuni per il PRS da parte delle autorità responsabili, nonché in tutti i casi di violazione grave di tali norme.
12. Nel caso in cui un'autorità responsabile per il PRS non si conformi alle norme minime comuni di cui all'articolo 8, la Commissione può emanare una raccomandazione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà e in consultazione con lo Stato membro interessato, nonché, se del caso, dopo aver ottenuto ulteriori informazioni. Entro tre mesi dall'emanazione della raccomandazione, l'autorità competente per il PRS interessata si conforma alla raccomandazione della Commissione oppure chiede o propone modifiche per conformarsi alle norme minime comuni e le applica d'intesa con la Commissione.
Se al termine dei tre mesi l'autorità responsabile per il PRS interessata continua a non conformarsi alle norme minime comuni, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio e propone l'adozione di misure appropriate.
Articolo 6
Ruolo del GSMC
Il GSMC garantisce l'interfaccia operativa tra le autorità responsabili per il PRS, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza operanti a titolo dell'azione comune 2004/552/PESC e i centri di controllo. Informa la Commissione di qualsiasi evento che potrebbe compromettere il buon funzionamento del PRS.
Articolo 7
Fabbricazione e sicurezza dei ricevitori e dei moduli di sicurezza
1. Uno Stato membro può, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati a organismi stabiliti nel suo territorio o nel territorio di un altro Stato membro. Il Consiglio, la Commissione o il SEAE possono affidare la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati per proprio uso a organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
2. Il consiglio di accreditamento di sicurezza può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa a un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la fabbricazione dei ricevitori PRS o dei moduli di sicurezza associati se le misure previste all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), non sono state rispettate.
Articolo 8
Norme minime comuni
1. Le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS di cui all'articolo 5 riguardano i settori indicati nell'allegato.
2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 riguardo all'adozione delle norme minime comuni nei settori precisati nell'allegato e, se del caso, modifiche volte ad aggiornare l'allegato per tener conto degli sviluppi nel programma Galileo, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in relazione alle esigenze di sicurezza.
3. Sulla base delle norme minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione può adottare le specifiche tecniche, le linee guida e altre misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4. La Commissione provvede affinché siano adottate le iniziative necessarie per conformarsi alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 e affinché le disposizioni relative alla sicurezza del PRS e dei suoi utilizzatori nonché della relativa tecnologia siano rispettate, tenendo pienamente conto del parere degli esperti.
5. Al fine di contribuire all'attuazione del presente articolo, la Commissione organizza una riunione di tutte le autorità responsabili per il PRS almeno una volta all'anno.
6. La Commissione, assistita dagli Stati membri e dall'agenzia del GNSS europeo, garantisce il rispetto delle norme minime comuni da parte delle autorità responsabili per il PRS, in particolar modo effettuando audit o ispezioni.
Articolo 9
Restrizioni alle esportazioni
Le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature, tecnologie e software relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS e alla fabbricazione a esso finalizzata sono autorizzate unicamente in conformità dell'articolo 8 e del punto 3 dell'allegato e a norma degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o nel quadro degli accordi recanti le disposizioni dettagliate in materia di sistemazione e funzionamento delle stazioni di riferimento.
Articolo 10
Applicazione dell'azione comune 2004/552/PESC
La presente decisione si applica fatte salve le misure decise ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 13
Riesame e presentazione di relazioni
Entro due anni dalla dichiarazione che il PRS è operativo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento corretto e all'adeguatezza delle norme stabilite per l'accesso al PRS e, se del caso, propone le opportune modifiche alla presente decisione.
Articolo 14
Disposizioni specifiche per l'attuazione del programma Galileo
In deroga alle altre disposizioni della presente decisione, per garantire il buon funzionamento del sistema istituito dal programma Galileo, l'accesso alla tecnologia PRS e la proprietà o l'utilizzo di ricevitori PRS sono autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 e all'allegato, per:
a) |
la Commissione, quando agisce in qualità di gestore del programma Galileo; |
b) |
gli operatori del sistema istituito dal programma Galileo, rigorosamente ai fini del rispetto del capitolato d'oneri a cui si devono conformare, definito in un accordo specifico con la Commissione; |
c) |
l'agenzia del GNSS europeo, affinché possa svolgere i compiti a essa affidati, definiti in un accordo specifico con la Commissione; |
d) |
l'agenzia spaziale europea, rigorosamente a fini di ricerca, sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura, conformemente a un accordo specifico con la Commissione. |
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente decisione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri applicano l'articolo 5 entro il 6 novembre 2013.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 36.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.
(3) GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.
(4) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(5) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.
(9) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.
(10) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(11) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
ALLEGATO
Norme minime comuni
1. |
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, le norme minime comuni per l'utilizzo del PRS disciplinano i seguenti settori:
|
2. |
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 5, le norme minime comuni per lo sviluppo e la fabbricazione di ricevitori PRS o moduli di sicurezza disciplinano i settori seguenti:
|
3. |
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 9, le norme minime comuni per le restrizioni all'esportazione disciplinano i settori seguenti:
|
4. |
Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 7, le norme minime comuni per i collegamenti tra GSCM e autorità competenti PRS disciplinano i collegamenti dati e voce. |
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/9 |
DECISIONE N. 1105/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (2), le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 (3) e SCH/Com-ex (99) 14 (4) hanno istituito il manuale dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. È opportuno adattare tali decisioni al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione. |
(2) |
È opportuno controllare sistematicamente l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi per garantire che le autorità degli Stati membri responsabili del trattamento delle domande di visto e dei controlli di frontiera dispongano di informazioni precise relative ai titoli di viaggio esibiti dai cittadini di paesi terzi. È opportuno modernizzare e rendere più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti di viaggio rilasciati e sul loro riconoscimento, così come l'accesso dei cittadini all'elenco completo. |
(3) |
L'obiettivo dell'elenco dei documenti di viaggio è duplice: da un lato, esso permette alle autorità di controllo delle frontiere di verificare se un determinato documento di viaggio è riconosciuto per l'attraversamento delle frontiere esterne come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5); dall'altro lato, esso consente al personale consolare di verificare se gli Stati membri riconoscono un dato documento di viaggio ai fini dell'apposizione di una vignetta di visto. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (6), nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno compilare un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante. |
(5) |
È necessario creare un meccanismo che garantisca un aggiornamento costante dell'elenco dei documenti di viaggio. |
(6) |
Considerando l'importanza della sicurezza dei documenti di viaggio per quanto riguarda il loro eventuale riconoscimento, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, dovrebbe fornire una valutazione tecnica, laddove opportuno. |
(7) |
Gli Stati membri sono e dovrebbero rimanere competenti per il riconoscimento dei documenti di viaggio ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione delle vignette di visto. |
(8) |
È opportuno che gli Stati membri si esprimano in merito al riconoscimento o meno di tutti i documenti di viaggio e che cerchino di armonizzare le loro posizioni sui vari tipi di documenti di viaggio. Poiché la mancata comunicazione da parte di uno Stato membro della propria posizione riguardo ad un documento di viaggio può causare problemi ai titolari di tale documento di viaggio, dovrebbe essere definito un meccanismo per imporre agli Stati membri l'obbligo di esprimere la loro posizione sul riconoscimento e non riconoscimento di detto documento. Tale meccanismo non dovrebbe precludere agli Stati membri di comunicare un cambiamento della loro posizione in qualsiasi momento. |
(9) |
È opportuno istituire a lungo termine una banca dati on line contenente i modelli di tutti i documenti di viaggio, per agevolare l'esame di un determinato documento di viaggio da parte delle autorità di controllo delle frontiere e del personale consolare. Tale banca dati dovrebbe essere tenuta aggiornata in funzione dei cambiamenti relativi al riconoscimento o al non riconoscimento precedentemente segnalato dagli Stati membri di un dato documento di viaggio. |
(10) |
A fini informativi, la Commissione dovrebbe redigere un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e fittizi (camouflage) conosciuti, sottoposti alla sua attenzione da parte degli Stati membri. I passaporti di fantasia e fittizi figuranti nell'elenco non dovrebbero essere soggetti al riconoscimento o al non riconoscimento. Essi non dovrebbero autorizzare i loro titolari ad attraversare le frontiere esterne e non dovrebbe esservi apposto un visto. |
(11) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7). |
(12) |
Per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti di viaggio si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, dato che tali atti costituiscono solamente la raccolta dei documenti di viaggio rilasciati. |
(13) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (9). |
(14) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11). |
(15) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12). |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente atto, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(17) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (13); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(18) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(19) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. |
(20) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto («elenco dei documenti di viaggio»), e un meccanismo di compilazione di tale elenco.
2. La presente decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali (ordinari, diplomatici o di servizio/ufficiali o speciali), i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare.
3. La presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio.
Articolo 2
Compilazione dell'elenco dei documenti di viaggio
1. La Commissione compila l'elenco dei documenti di viaggio con la collaborazione degli Stati membri e in base alle informazioni raccolte nell'ambito della cooperazione locale Schengen, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009.
2. L'elenco dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 3
Struttura dell'elenco dei documenti di viaggio
1. L'elenco dei documenti di viaggio è diviso in tre parti.
2. La parte I enumera i documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi e dalle entità territoriali di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (15).
3. La parte II elenca i seguenti documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, compresi quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano all'adozione della presente decisione e dagli Stati membri dell'Unione europea che non applicano ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen:
a) |
documenti di viaggio rilasciati a cittadini di paesi terzi; |
b) |
documenti di viaggio rilasciati a rifugiati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; |
c) |
documenti di viaggio rilasciati ad apolidi in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi; |
d) |
documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese e che risiedono in uno Stato membro; |
e) |
documenti di viaggio rilasciati dal Regno Unito a cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione. |
4. La parte III enumera i documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali.
5. Di norma, l'inserimento nell'elenco di un dato documento di viaggio vale per tutte le serie di tale documento che sono ancora valide.
6. Se un paese terzo non rilascia un particolare tipo di documento di viaggio, nell'elenco dei documenti di viaggio figura la menzione «non emesso».
Articolo 4
Comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco
1. Entro tre mesi dalla trasmissione dell'elenco dei documenti di viaggio, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti di viaggio che vi figurano.
2. Se uno Stato membro non comunica la propria posizione entro il termine di cui al paragrafo 1, il documento di viaggio in questione è considerato riconosciuto fino a quando lo Stato membro comunica alla Commissione il proprio non riconoscimento.
3. Nel quadro del comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri si scambiano informazioni sui motivi del riconoscimento o del non riconoscimento di specifici documenti di viaggio al fine di raggiungere una posizione armonizzata.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni cambiamento rispetto al riconoscimento o meno, già indicato, di un dato documento di viaggio.
Articolo 5
Emissione di nuovi documenti di viaggio
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'emissione di nuovi documenti di viaggio rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d).
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'emissione di nuovi documenti di viaggio da parte di paesi terzi, Stati membri e organizzazioni internazionali, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per raccogliere modelli dei nuovi documenti di viaggio al fine di condividerli.
3. La Commissione aggiorna l'elenco dei documenti di viaggio conformemente alle comunicazioni e alle informazioni ricevute e chiede agli Stati membri di esprimere la propria posizione in merito al riconoscimento o al non riconoscimento dei documenti interessati ai sensi dell'articolo 4.
4. L'elenco aggiornato dei documenti di viaggio è compilato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 6
Informazioni concernenti i passaporti di fantasia e fittizi conosciuti
La Commissione elabora e aggiorna altresì un elenco non esaustivo dei passaporti di fantasia e fittizi conosciuti sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Articolo 7
Valutazione dei documenti di viaggio
1. Per assistere gli Stati membri nella loro valutazione tecnica dei documenti di viaggio, la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, può effettuare un'analisi tecnica di tali documenti, tenendo conto in particolare delle norme e delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
2. Se del caso, in questo contesto possono essere analizzate anche le condizioni e le procedure per il rilascio di documenti di viaggio.
3. I risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicati agli Stati membri.
Articolo 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato documenti di viaggio»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9
Pubblicazione degli elenchi
La Commissione mette l'elenco dei documenti di viaggio, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 4, e l'elenco di cui all'articolo 6, a disposizione degli Stati membri e dei cittadini nella forma di una pubblicazione elettronica costantemente aggiornata.
Articolo 10
Abrogazioni
Le decisioni SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14 sono abrogate.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 10, che si applica a decorrere dalla data della prima pubblicazione della lista dei documenti di viaggio da parte della Commissione.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2011.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 207.
(4) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 298.
(5) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(6) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(10) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(11) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(12) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
(13) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(14) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(15) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2011 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2011
che modifica i regolamenti (UE) n. 57/2011 e (CE) n. 754/2009 per quanto attiene alla protezione della specie «smeriglio», a determinati TAC e a taluni limiti dello sforzo di pesca fissati per la Germania e l'Irlanda
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE. |
(2) |
Un'incoerenza tra il testo del regolamento (UE) n. 57/2011 e il testo della voce contenuta nell'allegato IA di detto regolamento relativamente alla busbana norvegese dovrebbe essere sanata. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 vieta la pesca dello smeriglio nelle acque internazionali con obbligo di immediata reimmissione in mare in caso di catture accidentali. L'allegato IA di detto regolamento fissa i totali ammissibili di catture per lo smeriglio a 0 tonnellate in talune zone CIEM, senza disposizioni relative alle catture accidentali. Di conseguenza, in determinate acque UE le catture di smeriglio sono illimitate, mentre in altre (oceano Atlantico) determinate zone (zone CIEM) sono gestite in base a totali ammissibili di catture (TAC) e talune altre no (zone COPACE). Considerato lo status della specie in parola e i dibattiti in corso in merito alla possibilità della sua inclusione nella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (convenzione CITES) (appendice III), è opportuno prevedere un rafforzamento della protezione dello smeriglio in tutte le zone e includere sia le navi UE, sia quelle di paesi terzi che praticano la pesca in acque UE. |
(4) |
La valutazione scientifica del merluzzo bianco nel Mar Celtico è migliorata e ha confermato che il parere a fondamento del TAC in vigore ha sottovalutato la robusta classe di età del 2009 e di conseguenza l'incremento dinamico della biomassa per tale stock. In seguito a nuove misure in materia di selettività previste dal consiglio consultivo regionale per le acque nordoccidentali, suscettibili di ridurre i rischi di rigetti in mare dell'eglefino e del merlano nella pesca del merluzzo bianco, è opportuno adeguare il TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico al nuovo parere scientifico per il resto del 2011. |
(5) |
Il 29 luglio 2011 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha comunicato a tutte le parti contraenti l'adozione di una revisione dei TAC NAFO per il 2011 relativamente allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, con effetto immediato. In data 1o agosto 2011, la Commissione ha notificato la stessa informazione a tutti gli Stati membri interessati a questa attività di pesca. La revisione dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione ed applicata alla navi UE dal 2 agosto 2011. |
(6) |
Nello stabilire le possibilità di pesca e conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (2), il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5 % delle catture totali del gruppo di navi e che l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. |
(7) |
Sulla base del regolamento (CE) n. 1342/2008, il regolamento (CE) n. 754/2009 (3) ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. |
(8) |
L'Irlanda ha comunicato le informazioni relative alle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che operano a ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm, con pannelli a maglie quadrate, nella zona dichiarata al punto 6.1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), e con maglia di dimensioni pari a 100 mm nelle altre zone a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni e della valutazione del CSTEP si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, comprensive dei rigetti, effettuate da tale gruppo di navi non superano l'1,5 % del totale delle loro catture. Inoltre, le misure di controllo e di monitoraggio in essere garantiscono il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca di tale gruppo di navi. Infine, l'inclusione di tale gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo di pesca rappresenta un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 754/2009 al fine di escludere tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. È opportuno modificare di conseguenza le limitazioni dello sforzo fissate per l'Irlanda nel regolamento (UE) n. 57/2011. |
(9) |
Un gruppo di navi tedesche è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Germania nel 2011 il CSTEP non è stato in grado di valutare se le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1342/2008 fossero soddisfatte nel periodo di gestione 2010. Il gruppo di navi tedesche in questione dovrebbe pertanto essere reinserito in tale regime di gestione dello sforzo di pesca. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009. |
(10) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite dal regolamento (UE) n. 57/2011 si applicano per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle ripartizioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2011, ad eccezione delle nuove disposizioni riguardanti lo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K, che dovrebbero applicarsi dal 2 agosto 2011. Le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2011. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicato il principio della certezza del diritto poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Considerato che le modifiche ai regimi di sforzo esercitano un'influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 57/2011
Il regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 37 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
|
4) |
nell'allegato IA la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
nell'allegato IA la voce relativa allo smeriglio nelle acque UE e internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII è sostituita dalla seguente:
|
6) |
nell’allegato IA la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dalla seguente:
|
7) |
nell’allegato IC la voce relativa allo scorfano nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO è sostituita dalla seguente:
|
8) |
l’appendice 1 dell’allegato IIA è così modificata:
|
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:
a) |
la lettera f) è soppressa; |
b) |
è aggiunta la seguente lettera:
|
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti da 1 a 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
L'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 2 agosto 2011.
L’articolo 1, punto 8, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
(2) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(3) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(4) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
(5) Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.»
(6) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank — unità 16) (NEP/*07U16):
Spagna |
377 |
Francia |
241 |
Irlanda |
454 |
Regno Unito |
188 |
UE |
1 260» |
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1107/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2011
recante divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera lettone
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
60/T&Q |
Stato membro |
Lettonia |
Stock |
PRA/N3L. |
Specie |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
Zona |
NAFO 3L |
Data |
28.9.2011 |
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1108/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2011
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione nel 2012 nell’ambito dei contingenti tariffari nel settore dei cereali, del riso, dello zucchero e dell’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 e (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel 2012 nei settori delle carni bovine, suine, delle uova, del pollame e dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nell’elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 61, 144, paragrafo 1, 148, 156 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paei terzi (6) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (7), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e di granturco nell’ambito del contingente 09.4131. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (8) e il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (9) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 e di riso originari del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (10), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231 e da 09.4241 a 09.4247. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio di oliva originario della Tunisia (11), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli di importazione di olio di oliva nell’ambito del contingente 09.4032. |
(5) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2012, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 828/2009 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. |
(6) |
L’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime di titoli di importazione nel settore delle carni bovine (12), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (13), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (14) e l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (15), dispongono che i titoli d’esportazione siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare. |
(7) |
L’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (16), prevede che i titoli d’esportazione dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota siano rilasciati dal venerdì successivo alla settimana di presentazione della domnanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare. |
(8) |
Tenuto conto dei giorni festivi nel 2012 e della loro incidenza sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 1000/2010 della Commissione (17), recante deroga a taluni regolamenti per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di importazione e di esportazione nel 2011 deve quindi essere abrogato. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Cereali
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2012 le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2012 le domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.
3. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2012 le domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012.
Articolo 2
Riso
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2012 le domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presenatte dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 7 dicembre 2012.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2012 le domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 7 dicembre 2012.
Articolo 3
Zucchero
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, e da 09.4241 a 09.4247, non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 14 dicembre 2012 e proma delle ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 28 dicembre 2012.
Articolo 4
Olio di oliva
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi citati nell’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti che figurano nello stesso allegato, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 5
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame
In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date che figurano nello stesso allegato, tenendo conto, eventualmente, delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 90/2011, adottate anteriormente alle suddette date di rilascio.
Articolo 6
Zucchero e isoglucosio fuori quota
In deroga all’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrisponddenti che figurano nello stesso allegato, tenendo conto, eventualmente, delle misure particolari di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, adottate anteriormente alle suddette date di rilascio.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(4) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(5) GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.
(6) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.
(7) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.
(8) GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.
(9) GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.
(10) GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.
(11) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
(12) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
(13) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.
(14) GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.
(15) GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.
(16) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(17) GU L 290 del 6.11.2010, pag. 26.
ALLEGATO I
Periodi di presentazione delle domande di titoli di importazione dell’olio di oliva |
Date di rilascio |
Lunedì 2 o martedì 3 aprile 2012 |
Venerdì 13 aprile 2012 |
Lunedì 14 o martedì 15 maggio 2012 |
Mercoledì 23 maggio 2012 |
Lunedì 21 o martedì 22 maggio 2012 |
Mercoledì 30 maggio 2012 |
Lunedì 29 o martedì 30 ottobre 2012 |
Giovedì 8 novembre 2012 |
ALLEGATO II
Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame |
Date di rilascio |
Dal 2 aprile al 6 aprile 2012 |
12 aprile 2012 |
Dal 23 al 27 aprile 2012 |
3 maggio 2012 |
Dal 21 al 25 maggio 2012 |
31 maggio 2012 |
Dal 17 al 28 dicembre 2012 |
7 gennaio 2013 |
ALLEGATO III
Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota |
Date di rilascio |
Dal 23 al 27 aprile 2012 |
7 maggio 2012 |
Dal 6 al 10 agosto 2012 |
20 agosto 2012 |
Dal 17 al 28 dicembre 2012 |
7 gennaio 2013 |
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1109/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda i metodi equivalenti per l'individuazione della presenza di Trichine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la prima parte della frase introduttiva dell'articolo 18 e i punti 8, 9 e 10 di detto articolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2), specifica i metodi di rilevamento della presenza di Trichine in campioni prelevati da carcasse. Il metodo di riferimento è specificato nel capitolo I dell'allegato I di tale regolamento. Nel capitolo II dell'allegato I dello stesso regolamento sono descritti tre metodi di individuazione equivalenti al metodo di riferimento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1245/2007 (3), consente l'utilizzo di pepsina liquida per l'individuazione di Trichinella nelle carni e definisce le condizioni del suo uso in qualità di reagente nei metodi di rilevamento. È pertanto opportuno prevedere, ove applicabili, prescrizioni identiche anche per i metodi di individuazione equivalenti. Si rende dunque necessario modificare di conseguenza la parte C dell'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(3) |
È iniziata inoltre la fabbricazione da parte di imprese private di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione equivalente al metodo di riferimento. A seguito di tali sviluppi, nel corso della riunione del 16 dicembre 2008 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sono state approvate all'unanimità linee guida per la convalida di nuove attrezzature per l'individuazione della presenza di Trichine utilizzando il metodo di digestione. |
(4) |
Nel 2010 il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha convalidato sulla base di tali linee guida una nuova attrezzatura e un nuovo metodo per l'individuazione della presenza di Trichine nei suini domestici. |
(5) |
I risultati della convalida dimostrano che la nuova attrezzatura e il connesso metodo per l'individuazione della presenza di Trichine, convalidati con il codice del laboratorio di riferimento dell'UE n. EURLP_D_001/2011 (4), sono equivalenti al metodo di riferimento specificato all'allegato I, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Occorre pertanto includere tale metodo nell'elenco dei metodi di individuazione equivalenti elencati nell'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(6) |
Il capitolo II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
(3) GU L 281 del 25.10.2007, pag. 19.
(4) http://www.iss.it/crlp/index.php
ALLEGATO
L'allegato I, capitolo II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 è così modificato:
1) |
nella parte C, al punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
è aggiunta la seguente parte D: «D. Metodo dell'agitatore magnetico con digestione di campioni aggregati/tecniche di isolamento mediante filtrazione e individuazione di larve mediante test di agglutinazione al lattice. Tale metodo è considerato equivalente esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici. 1. Attrezzatura e reagenti
2. Prelievo di campioni Secondo quanto indicato al capitolo I.2. 3. Procedura I. Per aggregati completi (100 g di campioni per volta) va applicata la procedura di cui ai punti da a) a i) del capitolo I.3.I. Occorre inoltre applicare la seguente procedura:
II. Aggregati di campione di meno di 100 g come previsto al capitolo I.3.II Per aggregati di campione di meno di 100 g va seguita la procedura di cui al capitolo I.3.II. III. Risultati positivi o incerti Nel caso in cui l'esame di un campione aggregato dia un esito positivo o incerto dell'agglutinazione al lattice, si preleva da ciascun suino un ulteriore campione di 20 g, conformemente a quanto disposto al punto 2, lettera a), del capitolo I. I campioni di 20 g provenienti da 5 suini vengono raggruppati ed esaminati applicando il metodo descritto al punto I. In questo modo devono essere esaminati campioni provenienti da 20 gruppi di cinque suini ciascuno. Nel caso in cui sia ottenuta un'agglutinazione al lattice positiva da un gruppo di cinque suini si procede all'ulteriore prelievo di campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente applicando uno dei metodi descritti nel capitolo I. I campioni contenenti parassiti vanno conservati in alcool etilico al 90 % per l'identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell'UE. Una volta prelevati i parassiti, i liquidi positivi devono essere decontaminati mediante riscaldamento a una temperatura minima di 60 °C.» |
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1110/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
relativo all’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato enzimatico endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS PTA 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per 10 anni per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati con il regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione (2). |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) per galline ovaiole, specie avicole minori e suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Nel suo parere del 14 giugno 2011 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare la produzione di uova delle galline ovaiole e la crescita di altre specie avicole minori e dei suini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione della endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 256 del 29.09.2009, pag. 23.
(3) EFSA Journal 2011;9(6):2277.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||
4a8 |
Roal Oy |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
|
Specie avicole minori, escluse le specie ovaiole |
— |
8 000 BXU |
— |
|
24 novembre 2021 |
||||||||||||||
Galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole |
24 000 BXU |
||||||||||||||||||||||
Suini da ingrasso |
24 000 BXU |
(1) 1 BXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori come lo xilosio proveniente da xilano di betulla, al minuto con pH 5,3 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
relativo all’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
Nel suo parere del 14 giugno 2011 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l’ambiente e che il preparato può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2011; 9(6):2275.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
CFU/kg di materiale fresco |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria di additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati. |
|||||||||||||||||||||||||
1k2073 |
— |
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
24.11.2021 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Paraguay nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinate carni fresche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8 e l’articolo 8, punto 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene prescrizioni in tema di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di carni fresche di ungulati ed equidi destinate al consumo umano. Il regolamento stabilisce che tali partite siano introdotte nell’Unione soltanto se provengono da paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, dello stesso. |
(2) |
In data 19 settembre 2011 il Paraguay ha notificato la presenza di un focolaio di afta epizootica all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Tale focolaio è situato nel distretto di San Pedro ed è stato confermato il 18 settembre 2011 da analisi di laboratorio (ELISA e EITB). |
(3) |
A norma dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, le importazioni di carni fresche di bovini domestici dal Paraguay sono autorizzate. |
(4) |
Dato il rischio d’introdurre l’afta epizootica nell’Unione connesso all’importazione di carni fresche bovine dal Paraguay e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del Paraguay, occorre sospendere l’autorizzazione a tali importazioni. La voce per il Paraguay nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va modificata di conseguenza. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 la voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:
«PY – Paraguay |
PY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
PY-1 |
Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne |
BOV |
A |
1 |
18 settembre 2011 |
1o agosto 2008» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
69,9 |
MA |
44,1 |
|
MK |
61,4 |
|
TR |
88,3 |
|
ZZ |
65,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
73,2 |
TR |
140,5 |
|
ZZ |
106,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
107,9 |
TR |
105,2 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
155,4 |
ZZ |
155,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
54,5 |
HR |
61,5 |
|
MA |
62,4 |
|
TR |
66,7 |
|
UY |
66,3 |
|
ZZ |
62,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
79,2 |
CL |
76,1 |
|
TR |
61,5 |
|
ZA |
72,1 |
|
ZZ |
72,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
246,3 |
LB |
291,0 |
|
TR |
135,7 |
|
US |
252,5 |
|
ZA |
80,8 |
|
ZZ |
201,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
92,8 |
NZ |
127,6 |
|
US |
86,2 |
|
ZA |
127,4 |
|
ZZ |
108,5 |
|
0808 20 50 |
CN |
51,8 |
TR |
130,3 |
|
ZZ |
91,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
4.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2011
che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2011) 7770]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2011/721/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro per anno che uno Stato membro intende applicare non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto. |
(2) |
L’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. |
(3) |
La deroga richiesta riguarda l’intenzione dell’Italia di consentire, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, l’applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e da effluenti suini trattati in aziende agricole con almeno il 70 % di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto. Si stima che nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto vi siano circa 10 313 allevamenti di bovini e 1 241 allevamenti di suini potenziali beneficiari della deroga, corrispondenti rispettivamente al 15,9 % e 9,7 % degli allevamenti complessivi di bovini e suini nelle stesse regioni, al 10,7 % della superficie agricola utilizzata, al 29,1 % dei bovini da latte e al 49,3 % dei suini nelle medesime regioni. Possono inoltre presentare domanda di deroga anche le aziende dedite alla coltura di seminativi. |
(4) |
La normativa che attua la direttiva 91/676/CEE e che istituisce i programmi d’azione in Emilia Romagna (decisione n. 1273/2011 del 5.9.2011), Lombardia (decisione n. IX/2208 del 14.9.2011), Piemonte (decisione 18-2612 del 19.9.2011) e Veneto (decisione n. 1150 del 26.7.2011), è stata adottata e si applica in combinato disposto con la presente decisione per il periodo 2012-2015. |
(5) |
Le zone vulnerabili designate cui sono applicabili i programmi d’azione interessano circa il 63 % della superficie agricola utilizzata (SAU) in Emilia Romagna, l’82 % in Lombardia, il 38 % in Piemonte e l’87 % in Veneto. |
(6) |
I dati relativi alla qualità dell’acqua presentati mostrano che nell’89 % delle acque sotterranee nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, la concentrazione di nitrati è inferiore a 50 mg/l, mentre il 63 % presenta una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque superficiali, la concentrazione media di nitrati è inferiore a 25 mg/l in oltre il 98 % dei siti di monitoraggio e in nessun caso supera 50 mg/l. |
(7) |
Le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto possiedono oltre il 70 % del patrimonio zootecnico in Italia: in particolare, il 67,1 % dei bovini da latte, il 60,6 % degli altri bovini, l’81 % dei suini e il 79,4 % degli avicoli. I dati relativi ai capi di bestiame per il periodo 1982-2007 evidenziano una tendenza alla diminuzione, mediamente pari al 20 % nelle quattro regioni. |
(8) |
Nel periodo 1979-2008 è diminuito il consumo di azoto chimico e di fertilizzanti a base di fosforo minerale; il consumo di quest’ultimo è stato ridotto del 70 %. |
(9) |
Le superfici prative, il mais, l’insilato di mais e i cereali vernini occupano circa il 53 % della superficie agricola totale in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. |
(10) |
Dai documenti giustificativi trasmessi nel quadro della richiesta di deroga risulta che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto da effluenti bovini e da effluenti suini trattati per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi quali un grado elevato di precipitazioni nette, la presenza di stagioni di crescita prolungate e l’elevata produttività delle colture con grado elevato di assorbimento di azoto. |
(11) |
Avendo esaminato la richiesta presentata, la Commissione ritiene che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto per ettaro da effluenti bovini e da effluenti suini trattati non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni. |
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Italia, con lettere del 10 marzo 2011 e del 28 luglio 2011, relativamente alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento; |
b) |
«parcella», un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione; |
c) |
«superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere si riferisce a un periodo inferiore a 4 anni); |
d) |
«mais a maturazione tardiva», il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all’inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni; |
e) |
«mais o sorgo seguito da erbaio invernale», il mais medio-tardivo o il mais precoce o il sorgo seguiti da erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale invernale; |
f) |
«cereale vernino seguito da erbaio estivo», il frumento, l’orzo o il triticale, seguiti da erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico; |
g) |
«colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto», i prati, il mais tardivo, il mais o il sorgo seguiti da erbaio invernale e cereali vernini seguiti da erbaio estivo; |
h) |
«effluente bovino», l’effluente escreto da bestiame bovino, incluso quello escreto dagli animali durante il pascolo e sotto forma trattata; |
i) |
«trattamento dell’effluente», il processo di trattamento di separazione dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui suoli e aumentare il recupero dell’azoto e del fosforo; |
j) |
«effluente trattato», la frazione liquida derivante dal trattamento dell’effluente suino, con un rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5; |
k) |
«effluente trattato con rimozione dell’azoto», l’effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30 % rispetto al contenuto di azoto dell’effluente suino non trattato; |
l) |
«suoli con basso contenuto di sostanza organica», i suoli aventi un contenuto di carbonio inferiore al 2 % nei primi 30 centimetri di suolo; |
m) |
«suoli non salini e a bassa salinità», suoli la cui conducibilità elettrica in estratto a pasta satura ECe è inferiore a 4 mS/cm o la cui conducibilità elettrica in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2 è inferiore a 1 ms/cm, oppure le zone definite come sicuramente non a rischio di salinizzazione, conformemente a quanto indicato sulla mappa dei suoli definita a livello regionale; |
n) |
«efficienza di utilizzo dell’azoto», la percentuale dell’azoto totale applicato sotto forma di effluente di allevamento, disponibile per le colture durante l’anno di applicazione. |
Articolo 3
Campo di applicazione
La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole la cui superficie è coltivata per almeno il 70 % a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
Articolo 4
Domanda e impegno annuali
1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione devono presentare richiesta alle autorità competenti entro il 15 febbraio ogni anno.
2. La richiesta annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7.
Articolo 5
Trattamento dell’effluente
1. Gli agricoltori beneficiari di una deroga per l’applicazione di effluente trattato di suini sono tenuti a notificare ogni anno alle autorità competenti le informazioni in appresso:
a) |
il tipo di trattamento dell’effluente; |
b) |
la capacità e le principali caratteristiche dell’impianto di trattamento, compresa la sua efficienza; |
c) |
il quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento; |
d) |
il quantitativo, la composizione, compresa l’indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione della frazione solida; |
e) |
il quantitativo, la composizione, compresa l’indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione dell’effluente trattato; |
f) |
la stima delle perdite gassose durante il trattamento. |
2. La frazione solida derivante dal trattamento dell’effluente deve essere stabilizzata al fine di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare la disponibilità dell’azoto e del fosforo per le colture. Il prodotto che ne risulta non deve essere applicato nelle aziende agricole beneficiarie della deroga. Le autorità competenti devono adottare misure atte a incoraggiare l’uso della frazione solida stabilizzata su suoli a basso contenuto di sostanza organica. Tali suoli sono indicati nelle mappe elaborate a livello regionale e messe a disposizione degli agricoltori.
3. Le autorità competenti definiscono le metodologie per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni della composizione e l’efficienza del trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.
4. L’ammoniaca e le altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente devono essere monitorate dalle autorità competenti in siti di rilevamento rappresentativi di ciascuna tecnica di trattamento. Sulla base dei risultati del monitoraggio, le autorità competenti devono stabilire un inventario delle emissioni.
Articolo 6
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente bovino, incluso quello deposto dagli animali stessi, e di effluente trattato applicato ogni anno nelle aziende agricole beneficiarie di una deroga non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 12.
2. L’apporto complessivo di azoto non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per la coltura in questione. Esso deve tenere in considerazione l’apporto di azoto del suolo e l’accresciuta disponibilità di azoto fornito dall’effluente di allevamento, derivata dal trattamento dello stesso. Non deve superare i limiti massimi d’applicazione, fissati nel programma d’azione applicabile all’azienda agricola.
3. L’apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura in questione e deve tenere conto del fosforo fornito dal suolo. Le aziende agricole beneficiarie di una deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici.
4. Ogni anno entro il 15 febbraio ciascuna azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola, nonché le applicazioni previste di effluente di allevamento e di fertilizzanti minerali.
Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:
a) |
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume e il tipo di stoccaggio degli effluenti zootecnici disponibile; |
b) |
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente zootecnico prodotto nell’azienda; |
c) |
descrizione del trattamento dell’effluente zootecnico e caratteristiche dell’effluente trattato, se del caso; |
d) |
quantitativo, tipo e caratteristiche dell’effluente zootecnico consegnato a terzi o ricevuto da terzi; |
e) |
rotazione delle colture e superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto e parcelle con altre colture; |
f) |
rese previste per ciascuna coltura praticata, secondo la disponibilità di nutrienti e acqua, nonché le condizioni locali, quali clima, tipo di suolo ecc.; |
g) |
fabbisogno stimato di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella; |
h) |
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente zootecnico da applicare su ciascuna parcella; |
i) |
calcolo dell’azoto da fertilizzanti chimici da applicare su ciascuna parcella; |
j) |
stima del quantitativo di acqua necessario all’irrigazione e indicazione esatta della fonte di approvvigionamento idrico; il piano deve comprendere l’autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo o la mappa che indica che l’azienda agricola è situata in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica). |
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
5. Ogni azienda deve tenere un registro delle applicazioni di fertilizzanti su ciascuna parcella, nel quale sono indicati i quantitativi applicati e i tempi di applicazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti chimici.
6. Deve essere disponibile presso l’azienda agricola l’autorizzazione al prelievo idrico o il contratto per l’uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo o la mappa che indica che l’azienda agricola è situata in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale (falda ipodermica). Il quantitativo di acqua autorizzato o oggetto di contratto, se del caso, deve essere sufficiente per raggiungere le rese ottenibili per le colture in questione in assenza di vincoli di disponibilità idrica.
7. Devono essere disponibili in ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga i risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel suolo. Occorre effettuare il campionamento e l’analisi di fosforo e azoto entro il 1o giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area dell’azienda agricola omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di suolo agricolo.
8. Gli effluenti di allevamento applicati presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono avere un’efficienza di utilizzo dell’azoto non inferiore al 65 % per i liquami e al 50 % per l’effluente solido.
9. Presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga, gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1o novembre.
10. Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l’azoto prodotto da effluente di bestiame al pascolo, sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine, le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono disporre di un’adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti di allevamento, in grado di coprire almeno i periodi durante i quali l’applicazione di effluente zootecnico non è consentita.
11. L’effluente liquido, compresi l’effluente trattato e i liquami, è applicato mediante tecniche di applicazione atte a contenere le emissioni in atmosfera. L’effluente solido è interrato entro 24 ore.
12. Al fine di proteggere i suoli dal rischio di salinizzazione, l’utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell’azoto è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità. A tal fine, gli agricoltori che intendono applicare effluenti trattati con rimozione dell’azoto misurano ogni quattro anni la conducibilità elettrica sulle parcelle destinatarie dell’applicazione e allegano i risultati delle misurazioni alla domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Le autorità competenti stabiliscono un protocollo per la misura della conducibilità elettrica, destinato agli agricoltori. Le autorità competenti stilano le mappe delle zone a rischio di salinizzazione.
Articolo 7
Gestione dei terreni
Gli agricoltori beneficiari di una deroga garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni:
a) |
almeno il 70 % della superficie dell’azienda agricola deve essere coltivata con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto; |
b) |
i prati temporanei sono arati in primavera; |
c) |
i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50 % di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico; |
d) |
il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso); |
e) |
l’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo; |
f) |
l’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini; |
g) |
una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura dei prati permanenti. |
Articolo 8
Altre misure
1. Le autorità competenti garantiscono che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato sono compatibili con la capacità degli impianti di trattamento dell’effluente.
2. Le autorità competenti garantiscono che ciascuna deroga concessa è compatibile con l’uso dell’acqua autorizzato presso l’azienda agricola beneficiaria della deroga.
Articolo 9
Misure relative al trasporto di effluente zootecnico
1. Le autorità competenti dispongono perché il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti superiori a 30 km.
2. Le autorità competenti dispongono perché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.
3. Le autorità competenti dispongono perché l’effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell’effluente zootecnico siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo. Le analisi sono eseguite da laboratori riconosciuti. I risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all’agricoltore destinatario dell’effluente. Ciascun trasporto è corredato di un certificato di analisi.
Articolo 10
Monitoraggio
1. Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché mappe che mostrano l’utilizzo del suolo a livello locale. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga sono raccolti e aggiornati ogni anno.
2. È istituita e mantenuta in uso una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e per le falde superficiali, al fine di valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il progetto di rete di monitoraggio è presentato alla Commissione. Durante il periodo di applicazione della presente decisione, il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata.
3. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili, la cui identificazione spetta alle competenti autorità.
4. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nell’acqua del suolo, di azoto minerale nel profilo del suolo e dati sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo attraverso la zona del suolo esplorata dalle radici verso le acque sotterranee e per dilavamento superficiale e sottosuperficiale; tali siti di monitoraggio devono interessare sia aziende in regime di deroga sia aziende non beneficiarie della deroga. I siti di monitoraggio devono comprendere i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture. Il progetto di rete di monitoraggio deve essere presentato alla Commissione. Il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata durante il periodo di applicazione della presente decisione.
Articolo 11
Verifiche
1. Le autorità competenti garantiscono che tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, il richiedente la deroga ne deve essere informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato su un’analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali a carattere generale ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga.
3. Le autorità competenti garantiscono che sono effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluenti zootecnici, sulla base di un’analisi di rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono comprendere almeno la verifica dei documenti di accompagnamento, la verifica del luogo di origine dell’effluente e della destinazione dello stesso, nonché il campionamento dell’effluente trasportato.
4. Le autorità competenti devono disporre dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della presente decisione. Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. In particolare, gli agricoltori che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono esclusi dal regime di deroga l’anno successivo.
Articolo 12
Relazioni
Ogni anno entro dicembre, e nel 2015 entro settembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:
a) |
la valutazione dell’attuazione della deroga, sulla base dei controlli a livello aziendale, dei controlli sul trasporto degli effluenti zootecnici, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco; |
b) |
informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso l’ulteriore trattamento e l’utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati in merito alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato, nonché la destinazione finale delle frazioni solide; |
c) |
le mappe che indicano le zone a basso contenuto di sostanza organica, nonché le misure adottate al fine di promuovere l’uso della frazione solida stabilizzata sui suoli a basso contenuto di sostanza organica, di cui all’articolo 5, paragrafo 2; |
d) |
le metodologie volte a determinare la composizione dell’effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l’efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all’articolo 5, paragrafo 3; |
e) |
l’inventario delle emissioni di ammoniaca e delle altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente di cui all’articolo 5, paragrafo 4; |
f) |
il protocollo stabilito per misurare la conducibilità elettrica e le mappe che indicano le zone affette da salinizzazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 12; |
g) |
le metodologie volte a verificare la compatibilità delle deroghe concesse con la capacità degli impianti di trattamento dell’effluente, di cui all’articolo 8, paragrafo 1; |
h) |
le metodologie volte a verificare la compatibilità di ciascuna deroga concessa con il quantitativo d’acqua autorizzato nell’azienda agricola beneficiaria della deroga, di cui all’articolo 8, paragrafo 2; |
i) |
le mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché le mappe che mostrano l’utilizzo del suolo a livello locale e dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1; |
j) |
i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché un’analisi dell’impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2; |
k) |
l’elenco dei corpi idrici più vulnerabili di cui all’articolo 10, paragrafo 3; |
l) |
sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all’articolo 10, paragrafo 4. |
Articolo 13
Applicazione
La presente decisione si applica in combinato disposto con i regolamenti che stabiliscono i programmi d’azione in Emilia Romagna (decisione n. 1273/2011 del 5.9.2011), Lombardia (decisione n. IX/2208 del 14.9.2011), Piemonte (decisione 18-2612 del 19.9.2011) e Veneto (decisione n. 1150 del 26.7.2011).
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Essa scade il 31 dicembre 2015.
Articolo 14
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.