ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.283.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
29 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/708/UE

 

*

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

1

Accordo sui trasporti aerei

3

Accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

16

 

 

2011/709/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, concernente la conclusione dell’accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani

25

 

 

2011/710/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

26

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1093/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011, relativo all’applicazione di deroghe alle norme d’origine stabilite nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1094/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2011/2012

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1096/2011 della Commissione, del 28 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ( 1 )

36

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2011/711/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009)

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

(2011/708/UE)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (1), («l’accordo sui trasporti aerei»), firmato dagli Stati Uniti d’America e dagli Stati membri della Comunità europea e dalla Comunità europea il 25 e il 30 aprile 2007, modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (2) («il protocollo»), firmato dagli Stati Uniti d’America, dagli Stati membri dell’Unione europea e dall’Unione europea il 24 giugno 2010, prevede espressamente l’adesione di paesi terzi all’accordo sui trasporti aerei.

(2)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, il comitato misto da esso istituito ha elaborato una proposta per l’adesione dell’Islanda e del Regno di Norvegia all’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.

(3)

Il 16 novembre 2010 il comitato misto ha proposto un accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo di adesione»).

(4)

La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo addizionale»).

(5)

È opportuno che l’accordo di adesione e l’accordo addizionale siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, e l’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

I testi dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di adesione e l’accordo addizionale, a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla loro conclusione, l’accordo di adesione e l’accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma (3) dall’Unione e, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, dai suoi Stati membri e dalle parti pertinenti.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

(2)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.

(3)  La data della firma dell’accordo di adesione e dell’accordo addizionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

GLI STATI UNITI D’AMERICA («gli Stati Uniti»),

da un lato,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea («gli Stati membri»),

e

L’UNIONE EUROPEA,

d’altro lato,

L’ISLANDA,

d’altro lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA (la «Norvegia»),

d’altro lato,

DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell’aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppo e nell’attuazione della politica dell’aviazione internazionale;

PRESO ATTO dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico;

RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

INTENZIONATI a stabilire un precedente con un’incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

RICONOSCENDO che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell’entrata in vigore il 1o dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all’Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizione

Per «parte» si intendono gli Stati Uniti, l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Islanda o la Norvegia.

Articolo 2

Applicazione dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall’allegato del presente accordo

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 («l’accordo sui trasporti aerei»), modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010«il protocollo»), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l’allegato del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 3

Denuncia o cessazione dell’applicazione provvisoria

1.   Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5.

Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l’applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2.   L’Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l’Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3.   Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all’Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell’Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria nei confronti dell’Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo degli Stati Uniti, dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4.   Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5.   In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

Articolo 4

Registrazione presso l’ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l’ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 5

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell’articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 di tale accordo, o l’applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell’articolo 9 del protocollo, l’applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all’ultima delle seguenti date:

1)

la data di entrata in vigore dell’accordo sui trasporti aerei;

2)

la data di entrata in vigore del protocollo; e

3)

un mese dopo la data dell’ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il sedici e il ventuno giugno duemilaundici.

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For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti d’America, l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri dall’altro, l’Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall’altro («l’accordo») deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalità previste, sia mediante uno scambio di lettere prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell’accordo.

ALLEGATO

Disposizioni specifiche in relazione all’Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, modificate come segue, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione, con riserva di quanto segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 9, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:

«“territorio”, nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l’applicazione del presente accordo all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l’aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l’applicazione delle misure dell’Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e»;

2)

gli articoli da 23 a 26 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, non si applicano all’Islanda e alla Norvegia;

3)

gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all’Islanda e alla Norvegia;

4)

all’allegato 1, sezione 1, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:

«w)

Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1o marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x)

Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note.»;

5)

la sezione 2 dell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata come segue:

«In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di “territorio” di cui all’articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.»;

6)

la sezione 3 dell’allegato 1 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, recita quanto segue:

«In deroga all’articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.»;

7)

all’articolo 3 dell’allegato 2 dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è aggiunta la frase seguente:

«Per l’Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l’altro, gli articoli 53, 54 e 55 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti dell’Unione europea attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea integrati nell’accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni loro successiva modifica.»;

8)

l’articolo 21, paragrafo 4, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, si applica all’Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell’Unione europea sono integrate nell’accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti. L’Islanda o la Norvegia possono valersi dei diritti previsti dall’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b), dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, solo se riguardo all’imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore l’Islanda o la Norvegia rispettivamente sono soggette, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell’Unione europea integrate nell’accordo sullo Spazio economico europeo, a una supervisione paragonabile a quella di cui all’articolo 21, paragrafo 4, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo.


ACCORDO ADDIZIONALE

fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea («gli Stati membri»),

e

L’UNIONE EUROPEA,

da un lato,

L’ISLANDA,

d’altro lato,

e

IL REGNO DI NORVEGIA (la «Norvegia»),

d’altro lato,

RILEVANDO che la Commissione europea ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d’America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati;

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri («l’accordo sui trasporti aerei») è stato siglato il 2 marzo 2007, firmato a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington D.C. il 30 aprile 2007 e applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008;

RILEVANDO che l’accordo sui trasporti aerei è stato modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri («il protocollo»), siglato il 25 marzo 2010 e firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010;

RILEVANDO che l’Islanda e la Norvegia, membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo mediante un accordo tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato («l’accordo»), alla stessa data, che integra l’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo;

RICONOSCENDO che è necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, come adottare i provvedimenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo;

RICONOSCENDO che è inoltre necessario fissare le opportune procedure per la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e nelle procedure di arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo sul trasporto aereo modificato dal protocollo. Queste procedure dovrebbero garantire la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonché l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla protezione, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Comunicazione

Se l’Unione europea e i suoi Stati membri decidono di denunciare l’accordo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso o di interromperne l’applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d’America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, l’Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

Articolo 2

Sospensione dei diritti di traffico

La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell’altra parte l’utilizzo di frequenze supplementari o l’accesso a nuovi mercati ai sensi dell’accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d’America o convenire la revoca di tale decisione, presa a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall’Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d’America questa decisione.

Articolo 3

Comitato misto

1.   L’Unione europea, gli Stati membri, l’Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia.

2.   La posizione dell’Unione europea, degli Stati membri, dell’Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori nell’UE che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall’Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno.

3.   La posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell’ambito degli articoli 14 o 20 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici, è adottata dalla Commissione d’intesa con l’Islanda e la Norvegia.

4.   Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall’Islanda e dalla Norvegia su proposta della Commissione.

5.   Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l’Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall’Islanda e dalla Norvegia d’intesa con la Commissione.

6.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell’Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l’accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

Articolo 4

Arbitrato

1.   La Commissione rappresenta l’Unione europea, gli Stati membri, l’Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

2.   Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato.

3.   Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione è notificata all’Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l’Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.

4.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei su materie che all’interno dell’UE sono di competenza dell’Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell’Islanda e della Norvegia.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d’America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.

2.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

3.   L’Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

Articolo 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

1.   Se l’Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o già erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d’America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all’attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all’attenzione della Commissione, quest’ultima, analogamente, sottopone la questione all’attenzione dell’Islanda e della Norvegia.

2.   La Commissione, l’Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

3.   La Commissione, l’Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

Articolo 7

Denuncia o cessazione dell’applicazione provvisoria

1.   Ciascuna parte può in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o di porre fine alla relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta della denuncia o della interruzione dell’applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l’accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.

2.   In deroga ad altre eventuali disposizioni di cui al presente articolo, qualora l’accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Articolo 8

Applicazione provvisoria

In attesa dell’entrata in vigore ai sensi dell’articolo 9, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo addizionale nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data di cui all’articolo 5 dell’accordo.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell’ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore; oppure b) alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, se quest’ultima è successiva.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.

Fatto a Lussemburgo e Oslo, in triplice copia, rispettivamente il sedici e il ventuno giugno duemilaundici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, norvegese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

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For Kongeriket Norge

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

concernente la conclusione dell’accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani

(2011/709/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con gli Stati Uniti messicani su alcuni aspetti dei servizi aerei (l’«accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003 del Consiglio.

(3)

Fatta salva la sua conclusione in data successiva, il 15 dicembre 2010 l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione, in conformità della decisione 2011/94/UE del Consiglio (1).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani (l’«accordo») è approvato a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 38 del 12.2.2011, pag. 33.

(2)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 38 del 12.2.2011, pag. 34 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

sulla conclusione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea

(2011/710/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») in materia di ricerca e sviluppo nell’aviazione civile.

(2)

Il memorandum è stato firmato il 3 marzo 2011.

(3)

È opportuno che l’Unione approvi il memorandum.

(4)

È necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum e la risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea («memorandum») è approvato a nome dell’Unione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica prevista all’articolo XII, punto B, del memorandum (2).

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:

allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum;

modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum;

2.   La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.

3.   La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.

4.   La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.

Articolo 5

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione del memorandum.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Il memorandum è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente alla decisione relativa alla firma (GU L 89 del 5.4.2011, pag. 3).

(2)  La data di entrata in vigore del memorandum sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1093/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

relativo all’applicazione di deroghe alle norme d’origine stabilite nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea (1), dall’altra, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante la decisione 2011/265/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (2) (di seguito «l’accordo»). La decisione 2011/265/UE ha confermato l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità dall’articolo 15.10, paragrafo 5, dello stesso, fatta salva la sua conclusione in una fase successiva. La data di applicazione provvisoria dell’accordo era fissata al 1o luglio 2011.

(2)

Per un certo numero di prodotti specifici, l’allegato II(a) del protocollo allegato all’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa (3) (di seguito «il protocollo») disciplina le deroghe alle norme d’origine di cui all’allegato II del protocollo. Le deroghe sono tuttavia limitate da contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di dette deroghe.

(3)

A norma dell’allegato II(a) del protocollo, la prova dell’origine per le preparazioni di surimi (codice NC 1604 20 05) dovrebbe essere accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) come ingrediente principale della base del surimi.

(4)

A norma dell’allegato II(a) del protocollo, la prova dell’origine per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 deve essere accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

(5)

I contingenti di cui all’allegato II(a) del protocollo, che deve gestire la Commissione in base al principio del «primo arrivato, primo servito», sono quindi gestiti a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(6)

Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o luglio 2011, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme d’origine stabilite nell’allegato II(a) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (nel prosieguo, «l’accordo») si applicano ai prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Le norme d’origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme d’origine stabilite nell’allegato II del protocollo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Le norme d’origine stabilite dal presente regolamento si applicano alle seguenti condizioni:

a)

al momento dell’immissione dei prodotti in libera pratica nell’Unione è fornita una dichiarazione firmata dall’esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga;

b)

la dichiarazione di cui alla lettera a) reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation».

Articolo 3

1.   Se per le preparazioni della base del surimi del codice NC 1604 20 05 è fornita una prova dell’origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) come ingrediente principale della base del surimi.

2.   Se del caso, l’espressione «ingrediente principale» di cui al paragrafo 1 è interpretata dal Comitato dogane conformemente all’articolo 28 del protocollo.

Articolo 4

1.   Il documento di prova cui si fa riferimento all’articolo 3 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, nella quale di dichiara che:

a)

le preparazioni di surimi contengono almeno il 40 % di pesce in peso;

b)

la specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) è stata usata come ingrediente principale della base del surimi.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì le seguenti informazioni:

a)

il quantitativo di merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) espresso in percentuale di pesce usato per produrre il surimi;

b)

il paese di origine del merluzzo dell’Alaska.

Articolo 5

Se per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 è fornita una prova dell’origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 6

Il documento di prova cui si fa riferimento all’articolo 5 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, attestante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. La dichiarazione deve inoltre contenere:

a)

il prezzo espresso in euro dei tessuti greggi non originari usati per produrre i tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32);

b)

il prezzo franco fabbrica espresso in euro dei tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32).

Articolo 7

I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(2)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(3)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1344.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.2450

1604 20 05

 

Preparazioni di surimi

1.7.2011-30.6.2012

2 000

1.7.2012-30.6.2013

2 500

Dall'1.7.2013 in poi:

 

1.7-30.6

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Biscotti

1.7-30.6

270

09.2452

2402 20

 

Sigarette contenenti tabacco

1.7-30.6

250

09.2453

5204

 

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

86

09.2454

5205

 

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

2 310

09.2455

5206

 

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

377

09.2456

5207

 

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

92

09.2457

5408

 

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

1.7-30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

286

09.2459

5509

 

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

3 437

09.2460

5510

 

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

1 718

09.2461

5511

 

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

1.7-30.6

203


29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2011/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo e distillati, moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2010 era di otto anni.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1113/2010 della Commissione, del 1o dicembre 2010, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2010/2011 (3) ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2010/2011. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L’Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2011/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.

(3)  GU L 316 del 2.12.2010, pag. 2.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base degli ultimi dati disponibili per gli anni 2008, 2009 e 2010, occorre adeguare il livello limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre - 31 maggio

481 762

78.0020

1o giugno - 30 settembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio - 31 ottobre

92 229

78.0075

1o novembre - 30 aprile

55 270

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre - 30 giugno

11 620

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio - 31 dicembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre - 31 maggio

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre - fine febbraio

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre - fine febbraio

99 128

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno - 31 dicembre

346 366

78.0160

1o gennaio - 31 maggio

88 090

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio - 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio - 31 agosto

700 556

78.0180

1o settembre - 31 dicembre

65 039

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio - 30 aprile

229 646

78.0235

1o luglio - 31 dicembre

35 541

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno - 31 luglio

5 794

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio - 10 agosto

30 783

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno - 30 settembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno - 30 settembre

10 293»


29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1096/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/36


DIRETTIVA 2011/84/UE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2011

che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’utilizzo del perossido di idrogeno è già soggetto alle limitazioni e condizioni indicate nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE.

(2)

Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, che è stato sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) a norma della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (2), ha confermato che una concentrazione massima dello 0,1 % di perossido di idrogeno presente nei prodotti per l’igiene orale o liberato da altri composti o miscele presenti in tali prodotti è sicura. Dovrebbe pertanto essere possibile continuare ad utilizzare il perossido di idrogeno in tale concentrazione nei prodotti per l’igiene orale, compresi quelli per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti.

(3)

Il CSSC ritiene che l’utilizzo di prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti più dello 0,1 % e fino al 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato da altri composti o miscele contenuti in tali prodotti, può essere considerato sicuro se sono rispettate le seguenti condizioni: è realizzato un esame clinico appropriato al fine di garantire l’assenza di fattori di rischio o di alcuna altra patologia orale preoccupante e che l’esposizione a questi prodotti è limitata in modo da garantire che i prodotti siano utilizzati solo secondo le indicazioni, in termini di frequenza e durata di applicazione. Tali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile.

(4)

È opportuno, pertanto, disciplinare tali prodotti in modo da garantire che non siano direttamente accessibili ai consumatori. Per ciascun ciclo di utilizzo di questi prodotti, la prima utilizzazione dovrebbe essere riservata ai dentisti, come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3), o dovrebbe avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. I dentisti dovrebbero in seguito consentire l’accesso a tali prodotti per il restante ciclo di utilizzo.

(5)

È opportuno prevedere un’etichettatura adeguata riguardante la concentrazione di perossido di idrogeno dei prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti contenenti più dello 0,1 % di tale sostanza, per assicurare un’utilizzazione appropriata di questi prodotti. A tal fine, la percentuale dell’esatta concentrazione di perossido di idrogeno presente o liberato da altri composti e miscele contenuti in tali prodotti dovrebbe essere chiaramente indicata sull’etichetta.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Il comitato permanente dei prodotti cosmetici non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Entro il 30 ottobre 2012 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

Nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, il numero d’ordine 12 è sostituito dal seguente:

Numero d’ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

«12

Perossido di idrogeno e altri composti o miscele che liberano perossido di idrogeno, fra cui perossido di carbammide e perossido di zinco

a)

Miscele per trattamenti capillari

a)

12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata

 

a) Portare guanti adeguati.

a) b) c) e) Contiene perossido di idrogeno

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi

Sciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto

b)

Miscele per l’igiene della pelle

b)

4 % di H2O2, presente o liberata

 

c)

Miscele per rinforzare le unghie

c)

2 % di H2O2, presente o liberata

 

d)

Prodotti per l’igiene orale, tra cui colluttori, dentifrici e prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti

d)

≤ 0,1 % di H2O2, presente o liberata

 

e)

Prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti

e)

> 0,1 % ≤ 6 % di H2O2 presente o liberato

e)

Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE (1) o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.

Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.

e) Concentrazione di H2O2 presente o liberata indicata in percentuale.

Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.

Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22


RACCOMANDAZIONI

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/39


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale

(2011/711/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Componente della strategia Europa 2020, l’Agenda digitale europea mira a ottimizzare le tecnologie dell’informazione a vantaggio della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della qualità della vita dei cittadini europei. La digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo, che comprende materiali a stampa (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori e audiovisivi, monumenti e siti archeologici (di seguito «materiali culturali»), rappresentano uno dei principali ambiti d’azione dell’Agenda digitale.

(2)

La strategia dell’UE per la digitalizzazione e la conservazione si basa sul lavoro effettuato nel corso degli ultimi anni con l’iniziativa relativa alle biblioteche digitali. Le azioni europee in questo settore, compreso lo sviluppo di Europeana, l’archivio bibliotecario e museale digitale, hanno ricevuto il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio, da ultimo con la risoluzione del Parlamento del 5 maggio 2010 e con le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010. Il Piano di lavoro per la cultura 2011-2014, stilato dal Consiglio in occasione della sua riunione del 18 e 19 novembre 2010, sottolinea l’esigenza di un’azione coordinata nell’ambito della digitalizzazione.

(3)

Il 28 agosto 2006 la Commissione ha emesso una raccomandazione agli Stati membri con l’intento di ottimizzare grazie a Internet il potenziale insito nel patrimonio economico e culturale europeo. Le relazioni degli Stati membri sull’attuazione delle raccomandazioni del 2008 e del 2010 mostrano i progressi compiuti. Mancano tuttavia di coerenza fra i diversi Stati membri e di omogeneità per quanto riguarda i vari punti della raccomandazione.

(4)

Negli ultimi anni è inoltre mutato notevolmente il contesto delle attività di digitalizzazione e della collaborazione a livello europeo. Tra i nuovi elementi si annoverano il varo di Europeana nel novembre 2008, la pubblicazione della relazione «Il nuovo Rinascimento» del comitato dei saggi sulla messa in rete del patrimonio culturale europeo, del 10 gennaio 2011, e la proposta di direttiva della Commissione sulle opere orfane, del 24 maggio 2011.

(5)

È pertanto opportuno raccomandare agli Stati membri un insieme di norme aggiornate sulla digitalizzazione e la messa in rete del patrimonio e sulla conservazione digitale. In questo contesto è opportuno promuovere ulteriormente lo sviluppo dei materiali digitalizzati provenienti da biblioteche, archivi e musei, al fine di garantire che l’Europa conservi la sua posizione di leader internazionale in riferimento alla cultura e ai contenuti creativi, facendo il miglior uso possibile della panoplia di materiali culturali. Come sottolineato dal comitato dei saggi in merito alla messa in rete del patrimonio culturale europeo, l’Europa deve agire ora per trarre vantaggio dalla digitalizzazione e dalla conservazione digitale. Se gli Stati membri non incrementano gli investimenti in questo settore, vi è il rischio che i benefici culturali ed economici della transizione verso il digitale si concretizzino in altri continenti e non in Europa.

(6)

L’accessibilità in rete di materiali culturali consentirà ai cittadini di tutta Europa di accedervi e fruirne a fini di studio, lavoro o svago. La varietà e la natura plurilingue del patrimonio europeo si profileranno chiaramente su Internet e la digitalizzazione dei beni delle istituzioni culturali consentirà loro di continuare a svolgere la loro missione, ossia l’accesso e la conservazione del nostro patrimonio in un ambiente digitale.

(7)

I materiali digitalizzati possono inoltre essere riutilizzati a fini commerciali e non di lucro, per usi quali lo sviluppo di contenuti educativi e istruttivi, documentari, applicazioni turistiche, giochi, strumenti di animazione e progettazione, a condizione che siano rispettati integralmente i diritti d’autore e i diritti afferenti. Ne deriverà un impulso di rilievo per il settore creativo che contribuisce al PIL dell’UE per il 3,3 % e all’occupazione per il 3 %. Questo settore deve far fronte a una transizione digitale che rimette in discussione i modelli tradizionali, modifica le catene del valore ed esige nuovi modelli commerciali. La digitalizzazione e un accesso più ampio alle risorse culturali aprono notevoli opportunità economiche e costituiscono una condizione essenziale per sviluppare ulteriormente le capacità culturali e creative dell’Europa nonché la sua presenza industriale in questo settore.

(8)

La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un accesso e un’utilizzazione più ampi dei materiali culturali. Un’azione concertata da parte degli Stati membri per la digitalizzazione del patrimonio culturale garantirebbe una maggiore coerenza nella scelta dei materiali ed eviterebbe un’inutile duplicazione delle attività di digitalizzazione. Un’azione concertata offrirebbe inoltre prospettive più sicure alle imprese che investono nelle tecnologie di digitalizzazione. Una visione d’insieme delle attività di digitalizzazione in corso e future, unitamente a obiettivi quantitativi relativi alla digitalizzazione, può contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

(9)

I costi della digitalizzazione dell’intero patrimonio culturale europeo sono elevati e non possono essere sostenuti dal solo finanziamento pubblico. La sponsorizzazione della digitalizzazione da parte del settore privato o i partenariati tra i settori pubblico e privato possono coinvolgere soggetti privati nelle attività di digitalizzazione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati. Per essere equi ed equilibrati, è opportuno che tali partenariati soddisfino un certo numero di principi fondamentali. Nella fattispecie è necessario fissare termini per l’uso preferenziale dei materiali digitalizzati. Esprimendosi in merito alla messa in rete del patrimonio culturale europeo, il comitato dei saggi ha indicato che il tempo massimo per l’uso preferenziale dei materiali digitalizzati nei partenariati pubblico-privato non dovrebbe superare sette anni.

(10)

I fondi strutturali dell’UE possono essere e sono usati per cofinanziare le attività di digitalizzazione se fanno parte di progetti che incidono sull’economia regionale. Tale uso potrebbe tuttavia essere più ampio e sistematico. I processi di digitalizzazione di massa possono incrementare la loro efficienza grazie alle economie di scala. Di conseguenza, è opportuno incoraggiare l’uso efficiente della capacità di digitalizzazione e, se possibile, la condivisione delle apposite apparecchiature fra istituzioni culturali e paesi.

(11)

Solo una parte dei materiali detenuti da biblioteche, archivi e musei è di dominio pubblico, vale a dire non è (o non è più) coperta da diritti di proprietà intellettuale, mentre il resto è tutelato da tali diritti. Poiché i diritti di proprietà intellettuale costituiscono uno strumento fondamentale per stimolare la creatività, è opportuno digitalizzare, rendere disponibili e conservare i materiali culturali europei nel pieno rispetto dei diritti d’autore e dei diritti afferenti.

(12)

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle opere orfane. Per essere veramente efficace, è auspicabile che questa sia adottata e attuata rapidamente al fine di garantire un approccio armonizzato alla pubblicazione di opere orfane in tutta l’UE. Per quanto attiene alla digitalizzazione su larga scala di opere fuori commercio, negli Stati membri in cui gli operatori interessati sviluppano spontaneamente soluzione relative alle licenze, può essere necessario un quadro normativo che tenga conto dell’esigenza di garantire una portata transfrontaliera. In tale contesto l’approccio seguito nel dialogo con le parti sui libri fuori commercio e le riviste scientifiche, promosso dalla Commissione e sfociato nella firma di un memorandum d’intesa il 20 settembre 2011 a Bruxelles, può essere considerato un modello sul quale basare nuovi dialoghi volti ad agevolare gli accordi in materia di digitalizzazione della maggior quantità possibile di materiali fuori commercio. La banche dati che informano sui diritti, connesse a livello europeo, sono in grado di ridurre i costi dell’operazione di gestione dei diritti. È pertanto opportuno incoraggiare tali meccanismi in stretta collaborazione con tutte le parti.

(13)

Al fine di consentire un accesso e un uso più ampi dei contenuti di pubblico dominio, è necessario garantire che essi restino tali una volta digitalizzati. È opportuno evitare di apporre sulle opere di pubblico dominio filigrane intrusive o altri dispositivi visivi di protezione che fungano alla volta da marchi di proprietà o di provenienza.

(14)

Europeana, la biblioteca-archivio e museo digitale d’Europa, è stata inaugurata il 20 novembre 2008. Il proseguimento dello sviluppo della piattaforma Europeana dipenderà in ampia misura da come gli Stati membri e le relative istituzioni culturali vi inseriscono contenuti per promuoverli presso i cittadini. È auspicabile adottare misure a tal fine.

(15)

Attualmente Europeana consente di accedere a oltre diciannove milioni di oggetti digitalizzati. Solo il 2 % di essi è costituito da materiali sonori o audiovisivi. È pertanto opportuno incoraggiare l’incremento dei contenuti accessibili tramite Europeana, compresi i tipi di materiali al momento sottorappresentati e suscettibili di rendere il sito più interessante per gli utenti. L’obiettivo complessivo di trenta milioni di oggetti da digitalizzare entro il 2015 è coerente con il piano strategico di Europeana e rappresenta una pietra miliare per digitalizzare l’integralità del patrimonio culturale europeo entro il 2025. La disponibilità su Europeana di tutti i capolavori di pubblico dominio, come le opere culturali o storiche identificate e scelte dagli Stati membri, contribuirà ad arricchire il contenuto del sito, coerentemente alle aspettative degli utenti. È pertanto opportuno incoraggiare l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni volte a garantire che tutti i materiali digitalizzati con finanziamenti pubblici siano disponibili attraverso Europeana al fine di accelerare lo sviluppo della piattaforma e creare un quadro di riferimento chiaro per quanto attiene al contributo di contenuti da parte delle istituzioni culturali.

(16)

È opportuno curare la gestione e la manutenzione dei materiali digitali, altrimenti i documenti rischiano di diventare illeggibili nel momento in cui le apparecchiature e i programmi utilizzati per conservarli diventano obsoleti, mentre i materiali possono andare perduti nel caso in cui i supporti di conservazione si deteriorino con il passare del tempo e siano superati dal mero volume di contenuti nuovi e modificati. Nonostante i progressi compiuti in tutta l’UE per quanto riguarda la conservazione di materiali digitali, in diversi Stati membri non esiste una politica chiara e globale in materia. L’assenza di tali politiche costituisce una minaccia per la sopravvivenza dei materiali digitalizzati e potrebbe provocare la perdita dei materiali originariamente prodotti in formato digitale. Lo sviluppo di mezzi efficaci di conservazione digitale ha implicazioni importanti che trascendono le istituzioni culturali. Tali questioni interessano tutte le organizzazioni, pubbliche o private, che desiderino o debbano conservare materiali digitali.

(17)

La conservazione dei materiali digitali rappresenta una sfida in termini finanziari, organizzativi e tecnici e richiede talvolta luna modifica delle disposizioni legislative. Numerosi Stati membri hanno introdotto, o stanno prendendo in considerazione di introdurre obblighi giuridici che impongano ai produttori di materiali digitali di mettere una o più copie dei loro materiali a disposizione di un organismo cui ne è demandata la conservazione. Disposizioni e pratiche efficienti per il deposito legale sono in grado di minimizzare gli oneri amministrativi facenti capo sia ai titolari dei contenuti, sia agli organismi di deposito. Per evitare eccessive discrepanze fra i regimi che disciplinano il deposito dei materiali digitali è necessaria e deve essere incoraggiata un’efficace collaborazione tra gli Stati membri. Il web harvesting è una nuova tecnica conservativa per raccogliere materiali presenti su Internet ed è praticato da istituzioni a tal fine demandate che raccolgono attivamente materiali anziché attenderne il deposito, minimizzando in tal modo gli oneri amministrativi che fanno capo ai produttori di materiali digitali; è quindi opportuno che la legislazione nazionale disciplini tali attività.

(18)

Per quanto riguarda le opere cinematografiche, la presente raccomandazione integra sotto molteplici aspetti la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (1),

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

Digitalizzazione: organizzazione e finanziamento

1.

sviluppare ulteriormente la pianificazione e il monitoraggio della digitalizzazione di libri, riviste scientifiche, giornali, fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori e audiovisivi, monumenti e siti archeologici (di seguito «materiali culturali»):

a)

fissando chiari obiettivi quantitativi per la digitalizzazione dei materiali culturali, in linea con gli obiettivi globali di cui al punto 7, indicando l’aumento previsto di materiali digitalizzati suscettibili di costituire una parte di Europeana nonché gli importi stanziati dalle autorità pubbliche;

b)

creando una visione d’insieme dei materiali culturali digitalizzati e contribuendo alle attività di collaborazione mirate a creare una tale visione a livello europeo con dati raffrontabili;

2.

incoraggiare i partenariati fra le istituzioni culturali e il settore privato al fine di creare nuovi modi per finanziare la digitalizzazione dei materiali culturali e promuovere usi innovativi di questi ultimi, garantendo nel contempo che i partenariati pubblico-privato nel settore della digitalizzazione siano equi ed equilibrati nonché coerenti con le condizioni indicate nell’allegato;

3.

avvalersi dei fondi strutturali dell’UE, ove possibile, per cofinanziare le attività di digitalizzazione nell’ambito delle politiche regionali d’innovazione per la specializzazione intelligente;

4.

tenere conto di metodi per ottimizzare l’uso della capacità di digitalizzazione e conseguire economie di scala, il che può comportare la messa in comune delle attività di digitalizzazione da parte delle istituzioni culturali e una collaborazione transfrontaliera, ad opera dei centri competenti per la digitalizzazione in Europa;

Digitalizzazione e accessibilità in rete di materiali di pubblico dominio

5.

migliorare l’accesso e la fruizione dei materiali culturali digitalizzati di pubblico dominio:

a)

garantendo che i materiali di pubblico dominio restino tali in seguito alla digitalizzazione;

b)

promuovendo un accesso più ampio possibile ai materiali digitalizzati di pubblico dominio nonché il maggior riutilizzo possibile degli stessi a fini commerciali e non commerciali;

c)

adottando misure volte a limitare l’uso di filigrane intrusive o di altri dispositivi visivi di protezione suscettibili di ridurre l’usabilità dei materiali digitalizzati di pubblico dominio;

Digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali coperti da copyright

6.

migliorare le condizioni della digitalizzazione e dell’accessibilità in rete dei materiali soggetti a diritto d’autore mediante:

a)

un recepimento e un’attuazione rapidi e corretti delle disposizioni della direttiva sulle opere orfane, una volta adottata, previa consultazione delle parti interessate, al fine di agevolare un’attuazione rapida nonché un attento monitoraggio dell’applicazione della direttiva una volta adottata;

b)

la creazione di un quadro giuridico di riferimento per coadiuvare i meccanismi di licenza identificati e convenuti dalle parti per la digitalizzazione su larga scala e l’accessibilità transfrontaliera di opere fuori commercio;

c)

il contributo e la promozione della disponibilità di banche dati informative sui diritti connesse a livello europeo, come ARROW;

Europeana

7.

contribuire a sviluppare ulteriormente Europeana:

a)

invitando le istituzioni culturali nonché gli editori e gli altri titolari di diritti a rendere accessibili i loro materiali digitalizzati attraverso Europeana, consentendo così alla piattaforma di offrire un accesso diretto a trenta milioni di oggetti digitalizzati entro il 2015, compresi due milioni di elementi sonori o audiovisivi;

b)

subordinando tutti i finanziamenti pubblici dei futuri progetti di digitalizzazione all’accessibilità dei materiali digitalizzati attraverso Europeana;

c)

garantendo che tutti i loro capolavori di pubblico dominio siano accessibili attraverso Europeana entro il 2015;

d)

istituendo o rafforzando gli aggregatori nazionali che forniscono a Europeana contenuti provenienti da diversi settori e contribuendo a creare aggregatori transfrontalieri per ambiti o argomenti specifici, il che può tradursi in economie di scala;

e)

garantendo l’uso di norme comuni per la digitalizzazione definite da Europeana in collaborazione con le istituzioni culturali, per conseguire l’interoperabilità dei materiali digitalizzati a livello europeo nonché l’uso sistematico degli identificatori permanenti;

f)

garantendo un’ampia disponibilità a titolo gratuito dei metadati esistenti (descrizioni di oggetti digitali) prodotti dalle istituzioni culturali per essere riutilizzati da servizi come Europeana e in applicazioni innovative;

g)

istituendo un piano di comunicazione per far conoscere meglio Europeana presso il grande pubblico, in particolare nelle scuole, in collaborazione con le istituzioni culturali che forniscono contenuti al sito;

Conservazione digitale

8.

rafforzare le strategie nazionali di conservazione a lungo termine dei materiali digitalizzati, aggiornare i piani d’azione per attuale tali strategie e condividere le informazioni relative alle strategie e ai piani d’azione;

9.

prevedere in modo chiaro ed esplicito negli ordinamenti nazionali disposizioni che consentano alle istituzioni pubbliche la riproduzione di plurime copie e la migrazione dei materiali culturali a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

10.

adottare le disposizioni necessarie per il deposito dei materiali creati in formato digitale al fine di garantirne la conservazione a lungo termine e migliorare l’efficienza delle norme vigenti in materia di deposito per i materiali creati in formato digitale:

a)

garantendo che i titolari dei diritti depositino presso le biblioteche di deposito legale opere prive di dispositivi tecnici di protezione o che, in alternativa, forniscano a dette biblioteche i mezzi per garantire che tali dispositivi non ostacolino le operazioni che le biblioteche devono svolgere a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

b)

se del caso, adottando disposizioni legislative per consentire il trasferimento delle opere soggette a deposito legale digitale da una biblioteca di deposito legale ad altre biblioteche di deposito che dispongano anch’esse dei diritti su tali opere;

c)

consentendo la conservazione di contenuti web da parte di istituzioni appositamente demandate, utilizzando tecniche per la raccolta di materiali da Internet (quale il web harvesting), nel pieno rispetto della legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;

11.

tenere conto degli sviluppi compiuti negli altri Stati membri al fine di evitare eccessive discrepanze nelle modalità di deposito al momento di elaborare politiche e procedure per il deposito dei materiali creati originariamente in formato digitale;

Seguito da dare alla presente raccomandazione

12.

informare la Commissione dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.


ALLEGATO I

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA DIGITALIZZAZIONE

Per progredire rapidamente con la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale, il finanziamento pubblico per la digitalizzazione deve essere integrato dagli investimenti privati. La Commissione incoraggia pertanto i partenariati pubblico-privato finalizzati alla digitalizzazione dei materiali culturali.

La Commissione si appella agli Stati membri affinché promuovano tali partenariati, che dovrebbero rispettare i seguenti principi di base:

1.   Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

I partenariati pubblico-privato finalizzati a digitalizzare collezioni detenute presso istituzioni culturali dovrebbero rispettare integralmente la legislazione unionale e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale.

2.   Non esclusività

Gli accordi in materia di digitalizzazione dei materiali di pubblico dominio dovrebbero essere non esclusivi, ovverosia qualsiasi altro partner privato dovrebbe avere la possibilità di digitalizzare i medesimi materiali a condizioni analoghe.

Può essere necessario accordare un periodo di uso o di sfruttamento commerciale preferenziale per consentire al privato di recuperare l’investimento effettuato. Tale periodo dovrebbe essere limitato nel tempo e il più breve possibile, al fine di rispettare il principio che i materiali di pubblico dominio dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di uso preferenziale non dovrebbe superare sette anni.

Gli accordi dovrebbero essere pienamente conformi alle norme unionali in materia di concorrenza.

3.   Trasparenza del processo

Gli accordi per la digitalizzazione di collezioni detenute da istituzioni culturali dovrebbero essere preceduti da una procedura di gara aperta ai potenziali partner privati.

4.   Trasparenza degli accordi

Il contenuto degli accordi fra istituzioni culturali e operatori privati per la digitalizzazione di collezioni culturali dovrebbe essere reso pubblico.

5.   Accessibilità tramite Europeana

La conclusione di un partenariato pubblico-privato dovrebbe essere subordinata all’accessibilità dei materiali digitalizzati attraverso Europeana.

6.   Criteri fondamentali

I criteri fondamentali sui quali basare la valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato sono i seguenti:

l’investimento complessivo a carico del partner privato, tenendo conto di quanto richiesto al partner pubblico,

l’accessibilità dei materiali digitalizzati da parte del pubblico, anche attraverso Europeana; i modelli di partenariato in cui l’utente finale ha libero accesso ai materiali digitalizzati devono essere preferiti ai modelli in cui l’utente finale deve pagare per accedere a tali materiali,

l’accesso transfrontaliero: gli accordi di partenariato devono garantire un accesso transfrontaliero generale,

la durata del periodo di un eventuale uso commerciale preferenziale dei materiali digitali da parte del partner privato, che deve essere il più breve possibile,

la qualità di digitalizzazione prevista e la qualità degli oggetti che saranno conferiti alle istituzioni culturali: il partner privato deve fornire alle istituzioni culturali materiali digitalizzati della stessa qualità di quelli che utilizza,

l’uso dei materiali digitalizzati consentito alle istituzioni culturali in settori senza fini di lucro, che dovrebbe essere più ampio possibile e non limitato da restrizioni tecniche o contrattuali,

lo scadenzario del progetto di digitalizzazione.


ALLEGATO II

OBIETTIVI INDICATIVI DI CONTRIBUTO MINIMO DI CONTENUTI A EUROPEANA PER STATO MEMBRO

 

Numero di oggetti in Europeana per SM (1)

Obiettivo indicativo 2015 (2)

BELGIO

338 098

759 000

BULGARIA

38 263

267 000

REPUBBLICA CECA

35 490

492 000

DANIMARCA

67 235

453 000

GERMANIA

3 160 416

5 496 000

ESTONIA

68 943

90 000

IRLANDA

950 554

1 236 000

GRECIA

211 532

618 000

SPAGNA

1 647 539

2 676 000

FRANCIA

2 745 833

4 308 000

ITALIA

1 946 040

3 705 000

CIPRO

53

45 000

LETTONIA

30 576

90 000

LITUANIA

8 824

129 000

LUSSEMBURGO

47 965

66 000

UNGHERIA

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

PAESI BASSI

1 208 713

1 571 000

AUSTRIA

282 039

600 000

POLONIA

639 099

1 575 000

PORTOGALLO

28 808

528 000

ROMANIA

35 852

789 000

SLOVENIA

244 652

318 000

SLOVACCHIA

84 858

243 000

FINLANDIA

795 810

1 035 000

SVEZIA

1 489 488

1 936 000

REGNO UNITO

944 234

3 939 000


(1)  Ottobre 2011. Ulteriori oggetti sono conferiti da alcuni paesi non membri dell’UE (in particolare la Norvegia e la Svizzera) o provengono da progetti di portata unionale e non sono quindi riconducibili a un unico Stato membro.

(2)  Gli obiettivi indicativi per Stato membro sono calcolati in base ad a) le dimensioni demografiche e b) il PIL, in linea con l’obiettivo complessivo di raggiungere entro il 2015 la disponibilità attraverso Europeana di 30 milioni di oggetti digitalizzati. Per gli Stati membri che hanno già raggiunto o che sono in procinto di raggiungere l’obiettivo indicativo, il calcolo si basa sul numero attuale di oggetti conferiti a Europeana al quale è aggiunto il 30 %. Tutti gli Stati membri sono inoltre esortati a curare gli aspetti qualitativi, tenendo in considerazione l’esigenza di rendere disponibili tutti i capolavori di pubblico dominio attraverso Europeana entro il 2015.


Rettifiche

29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/46


Rettifica del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 324 del 10 dicembre 2009 )

Pagina 27, articolo 25, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«1.   Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.»,

leggi:

«1.   Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un paese terzo da parte di un privato ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.»