ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2011.279.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 ) |
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ORIENTAMENTI |
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2011/704/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1078/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2011
concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive delle quali è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (3). Il propanil è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza conformemente a tale regolamento. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono modalità dettagliate per l’attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva. In tale elenco figura anche il propanil. |
(3) |
A norma dell’articolo 11 septies, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1490/2002, è stata adottata la decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (6). |
(4) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (nel seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(5) |
La domanda è stata presentata all’Italia, designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/769/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
(6) |
L’Italia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 26 febbraio 2010. L’Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul propanil il 23 febbraio 2011 (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 27 settembre 2011, inserite nella relazione di riesame definitiva della Commissione per il propanil. |
(7) |
In base ai nuovi dati presentati dal richiedente e inclusi nella relazione supplementare sarebbe possibile stabilire un livello ammissibile di esposizione dell’operatore. Dalla valutazione di detta sostanza attiva sono però emersi vari elementi preoccupanti. In particolare è risultato impossibile eseguire una valutazione affidabile dell’esposizione dei consumatori in assenza di dati sulla tossicità del metabolita 3,4-DCA, che potrebbe risultare più elevata rispetto a quella del composto originario. Non è stato inoltre possibile stabilire una quantità massima di residui nell’utilizzazione sul riso, in quanto le sperimentazioni condotte non sono state svolte secondo le buone pratiche agricole d’importanza cruciale. Sulla base dei dati messi a disposizione dai richiedenti sono stati identificati alti livelli di rischio per gli uccelli e per i mammiferi, mentre risulta impossibile escludere alti rischi per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio. Non può essere esclusa neanche la propagazione a lunga distanza attraverso l’atmosfera. |
(8) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attento esame. |
(9) |
Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile dissipare le preoccupazioni menzionate nel settimo considerando. Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propanil sono generalmente conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
Pertanto il propanil non va approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(11) |
Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2008/769/CE. |
(12) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa al propanil ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva propanil non è approvata.
Articolo 2
Abrogazione
La decisione 2008/769/CE è abrogata.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(4) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(5) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(6) GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva propanil). EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa2011.2085. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
26.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1079/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
57,4 |
MA |
48,8 |
|
MK |
52,3 |
|
ZZ |
52,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
45,6 |
MK |
62,2 |
|
TR |
151,2 |
|
ZZ |
86,3 |
|
0709 90 70 |
AR |
33,4 |
TR |
132,0 |
|
ZZ |
82,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
62,5 |
TR |
69,8 |
|
ZA |
78,3 |
|
ZZ |
70,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
217,5 |
CL |
71,4 |
|
TR |
144,1 |
|
ZA |
67,9 |
|
ZZ |
125,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
61,9 |
BR |
86,4 |
|
CA |
106,3 |
|
CL |
90,0 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
113,1 |
|
US |
99,9 |
|
ZA |
107,1 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0808 20 50 |
CN |
53,4 |
TR |
126,5 |
|
ZZ |
90,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
ORIENTAMENTI
26.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/5 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 ottobre 2011
che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)
(BCE/2011/15)
(2011/704/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). |
(2) |
È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2 al fine di: a) tenere conto della necessità di includere i «motivi prudenziali» tra i criteri in base ai quali saranno respinte le richieste di partecipazione a TARGET2 e potrebbe essere disposta nei confronti di un partecipante la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 ovvero dell’accesso al credito infragiornaliero; e b) riflettere i nuovi obblighi per i partecipanti a TARGET2 connessi alle misure amministrative e restrittive introdotte rispettivamente da gli articoli 75 e 215 del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all’indirizzo BCE/2007/2
1. Nell’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2007/2, la definizione di «periodo transitorio» è sostituita dalla seguente:
«— |
“per periodo transitorio” si intende, con riferimento a ciascuna BC dell’Eurosistema, il periodo di quattro anni che ha inizio al momento in cui la BC dell’Eurosistema migra alla SSP, salvo quanto altrimenti deciso caso per caso dal Consiglio direttivo con riferimento a funzioni o servizi specifici.» |
2. Gli allegati II, III e V dell’indirizzo BCE/2007/2 sono modificati conformemente all’allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2011.
Articolo 3
Destinatari e misure di attuazione
1. Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Le banche centrali nazionali partecipanti inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 21 ottobre 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2011
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
L’allegato II è modificato come segue:
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2. |
l’allegato III è modificato come segue:
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3. |
nell’allegato V, l’articolo 4, paragrafo 16, lettera b), le parole «appendice IA» sono sostituite dalle parole «appendice IV» e le parole «allegato V» sono sostituite dalle parole «allegato II». |
Rettifiche
26.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/8 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58 del 28 febbraio 2006 )
Sommario e pagina 42, titolo
anziché:
«(…) relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune»,
leggi:
«(…) relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune».
26.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/8 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204 del 31 luglio 2008 )
Pagina 23, allegato I (Elenco delle sostanze chimiche), parte 2 (Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC), tabella, terza colonna:
anziché:
«Numero CE»,
leggi:
«Numero Einecs».