ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.271.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
18 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1027/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1028/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

3

 

*

Regolamento (UE) n. 1029/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1030/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1031/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1032/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1033/2011 della Commissione, del 13 ottobre 2011, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che fissa, per l’esercizio contabile 2012 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

46

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/691/PESC del Consiglio, del 17 ottobre 2011, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo

48

 

 

2011/692/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2011, sulla richiesta espressa dal Regno Unito di accettare la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 7228]

49

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2011/693/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, relativa al piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola e agli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004 [notificata con il numero C(2005) 5410]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1027/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca del marlin bianco nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

50/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Data

5.9.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1028/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

51/DSS

Stato membro

Portogallo

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data

5.9.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1029/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

40/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

ANF/8ABDE.

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data

13.8.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1030/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca della musdea nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

53/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

GFB/89-

Specie

Musdea (Phycis blennoides)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX

Data

25.6.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

52/DSS

Stato membro

Spagna

Stock

BSF/8910-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

Data

12.7.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1032/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

41/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

WHG/08.

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIII

Data

13.8.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1033/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

46/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

LEZ/8ABDE.

Specie

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data

13.8.2011


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1034/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (2), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (3), in particolare l’articolo 8 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), è tenuta ad adottare le pertinenti norme di attuazione per fornire una serie di norme di sicurezza applicabili ai fini dell’efficiente esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM). L’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce che tali norme di attuazione siano elaborate in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce il quadro per la creazione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) (4). Il presente regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 (5).

(2)

È necessario definire ulteriormente il ruolo e le funzioni delle autorità competenti definite sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, del regolamento (CE) n. 549/2004, del regolamento (CE) n. 550/2004 e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (regolamento sull’interoperabilità) (6). I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi di navigazione aerea in condizioni di sicurezza incombe al fornitore, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità competenti.

(3)

È opportuno che il presente regolamento non includa le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Occorre che le autorità competenti procedano a controlli regolamentari e a esami in materia di sicurezza in conformità al presente regolamento nell’ambito delle ispezioni adeguate e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal regolamento (CE) n. 550/2004.

(5)

È opportuno che le autorità competenti prendano in considerazione la possibilità di applicare l’approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, allo scopo di assicurare una supervisione efficace e coerente.

(6)

In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) e nella gestione dello spazio aereo (ASM), si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali va pertanto sottoposta a sorveglianza della sicurezza.

(7)

Occorre che le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente di un sistema non soddisfi i requisiti pertinenti. In tale contesto, e in particolare quando è necessario emanare una direttiva di sicurezza, è indispensabile che l’autorità competente prenda in considerazione la possibilità di chiedere agli organismi notificati responsabili del rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 5 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 affinché conducano specifiche indagini in relazione a tale sistema tecnico.

(8)

È necessario che le relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti contribuiscano alla trasparenza e all’affidabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni vanno trasmesse alla Commissione, all’Agenzia e allo Stato membro che ha designato o istituito l’autorità competente. Le relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza vanno altresì utilizzate nel contesto della cooperazione regionale, delle ispezioni di standardizzazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e del monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Il contenuto della relazione deve includere informazioni pertinenti riguardanti il monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza, la conformità alle norme di sicurezza applicabili da parte delle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari di sicurezza, l’esame delle motivazioni relative alla sicurezza, le modifiche ai sistemi funzionali effettuate dalle organizzazioni oggetto di sorveglianza in conformità alle procedure riconosciute dall’autorità competente e le direttive in materia di sicurezza emanate da tale autorità.

(9)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità competenti adottano le opportune disposizioni dirette ad istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo che ricade sotto la giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 216/2008, è necessario in particolare che le autorità competenti scambino le opportune informazioni in merito alla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.

(10)

Occorre inoltre che l’Agenzia valuti le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche e formuli un parere per adeguarle verso un approccio sistemico globale, tenendo conto dell’integrazione di tali disposizioni nella futura struttura regolamentare comune per la sicurezza dell’aviazione civile e dell’esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti. Il parere dell’Agenzia dovrebbe mirare inoltre a facilitare l’attuazione del programma statale di sicurezza (SSP) dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) all’interno dell’Unione, nel quadro di tale approccio sistemico globale.

(11)

L’esecuzione sicura di alcune delle funzioni di rete istituite a norma del regolamento (CE) n. 551/2004 richiede che il soggetto in questione sia tenuto al rispetto di determinati requisiti di sicurezza. Tali requisiti, che mirano a garantire che il soggetto o l’organizzazione operino in modo sicuro, figurano nel regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (7). Si tratta di requisiti sulla sicurezza dell’organizzazione che sono molto simili ai requisiti generali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (8), ma adattati alle responsabilità in materia di sicurezza delle funzioni di rete. Al fine di sostenere un approccio sistemico totale per la regolamentazione della sicurezza nel settore dell’aviazione civile, l’esecuzione di tali requisiti deve essere sottoposta alla stessa sorveglianza cui sono sottoposti i fornitori di servizi di navigazione aerea.

(12)

Nelle sue raccomandazioni del luglio 2007, il gruppo di alto livello per il futuro quadro normativo europeo dell’aviazione ha evidenziato la necessità di separare la sorveglianza regolamentare e la prestazione di servizi o funzioni. Coerentemente con questo principio l’articolo 6 del regolamento modificato (CE) n. 551/2004 stabilisce che il soggetto designato per l’esecuzione delle funzioni di rete deve essere sottoposto ad una sorveglianza appropriata. Dato che l’Agenzia svolge già la funzione della sorveglianza indipendente della sicurezza dei fornitori paneuropei di servizi ATM/ANS a norma dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, assegnarle il mandato di assistere la Commissione nell’esecuzione degli stessi compiti concernenti le funzioni di rete europee sarebbe pienamente coerente con la politica europea in materia di sicurezza dell’aviazione.

(13)

Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1315/2007.

(14)

Occorre modificare il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 (9) per adeguarlo al presente regolamento.

(15)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti da applicare all’esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti per quanto riguarda i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale ed altre funzioni di rete.

2.   Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità competenti e dei soggetti qualificati che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all’ATFM e all’ASM e ad altre funzioni di rete.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all’articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «misura correttiva»: una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;

2)   «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

3)   «gestore della rete»: organo imparziale e competente designato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 o paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dal presente regolamento;

4)   «funzioni di rete»: le funzioni specifiche descritte all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;

5)   «organizzazione»: il fornitore di servizi di navigazione aerea o il soggetto che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;

6)   «processo»: la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);

7)   «motivazione di sicurezza»: la dimostrazione e la prova che una proposta di modifica del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;

8)   «direttiva di sicurezza»: documento rilasciato o adottato da un’autorità competente che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;

9)   «obiettivo di sicurezza»: dichiarazione qualitativa o quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;

10)   «controllo regolamentare di sicurezza»: esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità competente, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcuni elementi di tali misure, sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;

11)   «norme di sicurezza»: le norme stabilite dall’Unione o a livello nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM o di altre funzioni di rete, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;

12)   «requisito di sicurezza»: dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e di interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

13)   «verifica»: la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell’ottemperanza a determinate disposizioni;

14)   «servizio paneuropeo di ATM/ANS»: servizio che è stato progettato e stabilito per gli utenti all’interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio nel quale si applica il trattato.

Articolo 3

Autorità competente ai fini della sorveglianza

Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riconoscimento reciproco dei certificati di ANSP (fornitore di servizi di navigazione aerea) a norma dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’autorità competente ai fini della sorveglianza:

a)

per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro nel quale forniscono servizi di navigazione aerea, è l’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro;

b)

per le organizzazioni per le quali, nell’ambito di accordi conclusi tra Stati membri a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004, la responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza è stata assegnata diversamente da quanto stabilito alla lettera a), è quella designata o istituita nell’ambito di tali accordi. Questi ultimi sono conformi ai requisiti dell’articolo 2, paragrafi da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

per le organizzazioni che forniscono servizi ATM/ANS nello spazio aereo del territorio a cui si applica il trattato e la cui sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale, si trovino al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, è l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»);

d)

per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei di ATM/ANS nonché per tutte le altre funzioni di rete nello spazio aereo del territorio sul quale si applica il trattato, è l’Agenzia.

Articolo 4

Funzione di sorveglianza della sicurezza

1.   L’autorità competente esercita la sorveglianza della sicurezza nell’ambito del proprio compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all’ATFM, all’ASM e alle altre funzioni di rete, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.

2.   In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità di più di uno Stato membro o nel caso di fornitura transfrontaliera di servizi, gli Stati membri interessati identificano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:

a)

siano chiaramente individuati soggetti specifici responsabili dell’attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;

b)

gli Stati membri abbiano una chiara visione dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati;

c)

sia garantito lo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità di sorveglianza e l’autorità di certificazione.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente l’accordo e le sue modalità pratiche d’attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.

3.   Al momento di concludere un accordo sulla sorveglianza di organizzazioni attive in blocchi funzionali di spazio aereo o in attività transfrontaliere nelle quali l’Agenzia è l’autorità competente per almeno una delle organizzazioni a norma dell’articolo 3, lettera b), gli Stati membri interessati si coordinano con l’Agenzia al fine di garantire l’ottemperanza alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.

Articolo 5

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

1.   Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.

2.   Le autorità competenti utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 6

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

1.   Le autorità competenti mettono a punto un processo che consenta loro di verificare:

a)

il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate;

b)

il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;

c)

la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili;

d)

l’attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite:

i)

nelle dichiarazioni di verifica di sistemi, comprese eventuali dichiarazioni di conformità o di idoneità all’uso dei componenti di sistemi rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 552/2004;

ii)

nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e al gestore della rete;

e)

l’attuazione delle direttive di sicurezza.

2.   Il processo di cui al paragrafo 1:

a)

è fondato su procedure documentate;

b)

è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

fornisce all’organizzazione interessata un’indicazione dei risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;

d)

è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli articoli 7, 9 e 10;

e)

fornisce all’autorità competente le prove necessarie per sostenere l’adozione di misure supplementari, in particolare quelle previste dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli articoli 10, 25 e 68 del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.

Articolo 7

Controlli regolamentari di sicurezza

1.   Le autorità competenti, o i soggetti qualificati che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.

2.   I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:

a)

forniscono alle autorità competenti la prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;

b)

sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall’organizzazione interessata nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

sono effettuati da controllori qualificati in conformità ai requisiti di cui all’articolo 12;

d)

si applicano a tutti o ad alcuni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;

e)

servono a determinare se:

i)

le misure di esecuzione siano conformi alle norme di sicurezza;

ii)

gli interventi attuati siano conformi alle misure di esecuzione;

iii)

i risultati degli interventi attuati corrispondano ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;

f)

comportano la correzione di qualsiasi caso di non conformità riscontrato ai sensi dell’articolo 8.

3.   Nell’ambito del programma di ispezioni previsto dall’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, le autorità competenti stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:

a)

contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;

b)

contemplare tutte le organizzazioni, servizi e funzioni di rete che operano sotto la supervisione dell’autorità competente;

c)

garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;

d)

garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;

e)

dare seguito all’attuazione delle misure correttive.

4.   Le autorità competenti possono decidere di modificare il campo d’applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.

5.   Le autorità competenti decidono quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.

6.   Le constatazioni e i casi di non conformità riscontrati sono documentati. Questi ultimi sono sostenuti da prove e definiti in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.

7.   È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli dei casi di non conformità riscontrati.

Articolo 8

Misure correttive

1.   L’autorità competente comunica le conclusioni del controllo all’organizzazione che ne è stata oggetto e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.

2.   L’organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere la non conformità, indicandone il calendario di attuazione.

3.   L’autorità competente valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall’organizzazione oggetto del controllo e le approva se la valutazione conclude che esse sono sufficienti a porre rimedio ai casi di non conformità riscontrati.

4.   L’organizzazione oggetto del controllo intraprende le misure correttive approvate dall’autorità competente. Tali misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo approvato dall’autorità competente.

Articolo 9

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

1.   All’atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure approvate dalla rispettiva autorità competente. Nel caso di fornitori di servizi del traffico aereo e di fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’approvazione delle citate procedure da parte dell’autorità competente avviene nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011.

2.   Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità competente tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità competenti stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative in conformità al diritto nazionale.

3.   Salvo i casi in cui si applica l’articolo 10, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate applicando le procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Procedura di revisione delle modifiche proposte

1.   L’autorità competente esamina le motivazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un’organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:

a)

a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all’allegato II, punto 3.2.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per i possibili effetti degli eventi pericolosi individuati; oppure

b)

l’attuazione delle modifiche richiede l’introduzione di nuove norme per il settore dell’aviazione.

Se l’autorità competente stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b), notifica all’organizzazione la propria decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.

2.   L’esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalle modifiche da apportare a sistemi funzionali esistenti.

Tale esame:

a)

fa ricorso a procedure documentate;

b)

è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza gli orientamenti necessari per l’assolvimento delle sue funzioni;

c)

tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:

i)

nelle dichiarazioni di verifica di sistemi di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004;

ii)

nelle dichiarazioni di conformità o idoneità all’uso di componenti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004; oppure

iii)

nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;

d)

stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all’attuazione della modifica, ove necessario;

e)

valuta l’accettabilità delle motivazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:

i)

l’individuazione degli eventi pericolosi;

ii)

la coerenza dell’attribuzione in classi di gravità;

iii)

la validità degli obiettivi di sicurezza;

iv)

la validità, l’efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;

v)

la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo;

vi)

la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le motivazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;

f)

verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le motivazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;

g)

stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;

h)

include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;

i)

provvede a notificare l’approvazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.

3.   L’introduzione della modifica oggetto dell’esame è subordinata all’approvazione da parte dell’autorità competente.

Articolo 11

Soggetti qualificati

1.   Quando decide di delegare a un soggetto qualificato lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza a norma del presente regolamento, l’autorità competente si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione di un soggetto fra quelli qualificati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 216/2008 includano quanto segue:

a)

il soggetto qualificato abbia già maturato un’esperienza in materia di valutazione della sicurezza di compagnie aeronautiche;

b)

il soggetto qualificato non sia simultaneamente coinvolto nelle attività interne o nell’ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c)

tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza sia debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfi i criteri di qualificazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Il soggetto qualificato accetta la possibilità di essere sottoposto a controlli da parte dell’autorità competente o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest’ultima.

3.   Le autorità competenti tengono un registro dei soggetti qualificati incaricati di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Capacità di sorveglianza della sicurezza

1.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.

2.   Le autorità competenti svolgono e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull’analisi dei processi previsti dal presente regolamento e la loro applicazione.

3.   Le autorità competenti assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:

a)

definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l’esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico associato alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura;

b)

si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell’ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;

c)

provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo dei soggetti qualificati, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall’autorità competente. Tali criteri riguardano:

i)

la conoscenza e la comprensione dei requisiti relativi ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo (ATFM), alla gestione dello spazio aereo (ASM) e alle altre funzioni di rete rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;

ii)

l’utilizzo delle tecniche di valutazione;

iii)

le competenze necessarie per la gestione di un controllo;

iv)

la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.

Articolo 13

Direttive di sicurezza

1.   L’autorità competente pubblica una direttiva in materia di sicurezza quando abbia constatato l’esistenza, nell’ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richieda una reazione immediata.

2.   Le direttive di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:

a)

l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;

b)

l’individuazione del sistema funzionale interessato;

c)

le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;

d)

il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;

e)

la data d’entrata in vigore.

3.   L’autorità competente trasmette una copia delle direttive di sicurezza all’Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale, e alla Commissione.

4.   L’autorità competente verifica il rispetto delle direttive di sicurezza applicabili.

Articolo 14

Registri della sorveglianza della sicurezza

Le autorità competenti conservano e mantengono l’accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a soggetti qualificati.

Articolo 15

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

1.   L’autorità competente redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento. La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza include anche informazioni sui seguenti elementi:

a)

la struttura organizzativa e le procedure dell’autorità competente;

b)

lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l’autorità competente, se del caso, e le organizzazioni che rientrano nell’ambito di sorveglianza di quest’ultima;

c)

i soggetti qualificati incaricati di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza;

d)

gli esistenti livelli di risorse dell’autorità competente;

e)

qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall’autorità competente.

2.   Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità competenti ai fini dell’elaborazione della relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 549/2004.

La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi funzionali di spazio aereo, dell’Agenzia, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l’esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell’ATFM, dell’ASM e di altre funzioni di rete.

Articolo 16

Scambio di informazioni tra le autorità competenti

Le autorità competenti adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 216/2008 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Le azioni avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sulla base del regolamento (CE) n. 1315/2007, sono gestite conformemente alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2.   L’autorità di uno Stato membro, che ha avuto la responsabilità per la sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni per le quali l’Agenzia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, trasferisce all’Agenzia la funzione di sorveglianza della sicurezza di queste organizzazioni, dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tranne nel caso della sorveglianza della sicurezza del gestore della rete, nel quale l’eventuale trasferimento alla Commissione europea, assistita dalla Agenzia, avverrà alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1315/2007 è abrogato.

Articolo 19

Modifica al regolamento (UE) n. 691/2010

Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 691/2010 il punto 1.1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

comunicazioni in materia di sicurezza NSA di cui agli articoli 7, 8 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 (10), nonché comunicazioni NSA sulla risoluzione di carenze in materia di sicurezza individuate e soggette a piani di azione correttivi;

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(3)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(5)  GU L 291 del 9.11.2007, pag. 16.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(7)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(8)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(10)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15


18.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (1) («regolamento sulla fornitura di servizi»), in particolare gli articoli 4, 6 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), in particolare l’articolo 8 ter, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), è tenuta ad adottare norme di attuazione ai fini della fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) in tutta l’Unione. L’articolo 8 ter, paragrafo 6, di detto regolamento prevede che le norme di attuazione si basino sui regolamenti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (3).

(2)

La fornitura di servizi di navigazione aerea all’interno dell’Unione è soggetta alla certificazione da parte degli Stati membri o dell’Agenzia. I fornitori di servizi di navigazione aerea che soddisfano i requisiti comuni ricevono un certificato a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(3)

I requisiti comuni stabiliti a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 non pregiudicano la sovranità degli Stati membri sul loro spazio aereo né le misure di cui gli Stati membri ravvisino la necessità per motivi di ordine pubblico, sicurezza e difesa, contemplati all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004. I requisiti comuni non riguardano le operazioni e l’addestramento militari, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

La definizione dei requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea tiene nel debito conto lo status giuridico dei fornitori di servizi di navigazione aerea negli Stati membri. Inoltre, quando un’organizzazione svolge attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea, i requisiti comuni non si applicano, salvo disposizione contraria, alle altre attività né alle risorse destinate ad attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.

(5)

L’applicazione dei requisiti comuni ai fornitori di servizi di navigazione aerea deve essere proporzionata ai rischi connessi alle specificità di ciascun’attività, come il numero e/o la natura e le caratteristiche dei movimenti trattati. Qualora alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea decidessero di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri all’interno del cielo unico europeo, è necessario che l’autorità competente abbia la facoltà di autorizzarli a conformarsi, in modo proporzionato, rispettivamente a determinati requisiti generali relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea e a determinati requisiti specifici, relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo. Le condizioni connesse al rilascio dei certificati devono pertanto rispecchiare la natura e la portata della deroga.

(6)

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di certificazione, gli Stati membri devono fornire alla Commissione e all’Agenzia tutte le informazioni pertinenti sulle deroghe concesse dalle rispettive autorità competenti quando trasmettono la loro relazione annuale.

(7)

I diversi tipi di servizi di navigazione aerea non sono necessariamente soggetti ai medesimi requisiti. Occorre pertanto adeguare i requisiti comuni alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di attività.

(8)

Deve incombere quindi ai fornitori di servizi di navigazione aerea l’onere di provare la loro conformità ai requisiti comuni applicabili durante il periodo di validità del certificato e con riferimento a tutti i servizi interessati.

(9)

Per garantire la corretta applicazione dei requisiti comuni, occorre istituire un sistema di vigilanza e di ispezioni periodiche della conformità agli stessi ed alle condizioni precisate nel certificato. L’autorità competente deve verificare l’idoneità di un fornitore di servizi prima di rilasciare un certificato a suo nome ed accertare, almeno una volta all’anno, che i fornitori di servizi di navigazione aerea ai quali ha già rilasciato un certificato continuino a soddisfare i requisiti comuni. Detta autorità deve pertanto fissare e aggiornare annualmente un programma indicativo di ispezioni di tutti i fornitori di servizi titolari dei certificati da essa rilasciati, basato su una valutazione dei rischi. Il programma deve permettere di ispezionare in tempi ragionevoli tutte le componenti principali dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Nel verificare il rispetto dei fornitori designati di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici, l’autorità competente deve poter controllare i pertinenti requisiti che lo Stato membro è tenuto a soddisfare in forza di obblighi internazionali.

(10)

Le valutazioni paritarie effettuate dalle autorità nazionali di vigilanza potrebbero promuovere un’impostazione comune della vigilanza dei fornitori di servizi aerei in tutto il territorio dell’Unione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con l’Agenzia, può organizzare dette valutazioni paritarie, che devono essere coordinate con le attività intraprese nell’ambito degli articoli 24 e 54 del regolamento (CE) n. 216/2008 e di altri programmi di monitoraggio e di sorveglianza internazionali. Tale coordinamento è inteso ad evitare la duplicazione dei lavori. Affinché la valutazione paritaria possa tradursi in uno scambio di esperienze e di buone pratiche, è auspicabile che gli esperti appartengano ad un’autorità competente.

(11)

Eurocontrol ha elaborato norme di sicurezza (Safety Regulatory Requirements — ESARR) che si sono rivelate della massima importanza ai fini della sicurezza dei servizi del traffico aereo. A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione individua e adotta le pertinenti disposizioni degli ESARR nei regolamenti dell’Unione. Le norme ESARR recepite nel regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (4) sono alla base delle presenti norme di attuazione.

(12)

Nell’adottare il regolamento (CE) n. 2096/2005, la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno riprodurre le disposizioni di ESARR 2 sulla notifica e la valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza in materia di ATM, che sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (5) e dalla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (6). Tuttavia, è necessario adottare nuove disposizioni in materia di eventi rilevanti per la sicurezza affinché l’autorità competente, definita dal presente regolamento, verifichi se i fornitori di servizi di traffico aereo, nonché i fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza, soddisfano i requisiti previsti ai fini della notifica e della valutazione degli eventi in questione.

(13)

In particolare, occorre riconoscere che, anzitutto, la gestione della sicurezza è quella parte della fornitura di servizi di traffico aereo che garantisce l’individuazione, la valutazione e la limitazione, in misura soddisfacente, di tutti i rischi inerenti alla sicurezza e, in secondo luogo, che un approccio formale e sistematico della gestione della sicurezza e dei sistemi di gestione, orientato verso un’impostazione sistemica globale, permetterà di massimizzare i vantaggi sul piano della sicurezza in modo visibile e tracciabile. È inoltre opportuno che l’Agenzia valuti ulteriormente i requisiti di sicurezza del presente regolamento e li integri in una struttura comune per la regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile.

(14)

Fino a quando l’Agenzia non avrà elaborato le misure di attuazione che recepiscono le pertinenti norme dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) in misure attuative, mezzi accettabili di conformità, specifiche di certificazione e materiale esplicativo dell’Unione, i fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti a operare conformemente alle pertinenti norme ICAO. Al fine di facilitare la fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea e fino al completamento del lavoro dell’Agenzia relativo all’elaborazione delle misure pertinenti che recepiscono le norme ICAO, gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia, agendo ove opportuno in stretta cooperazione con Eurocontrol, devono adoperarsi per ridurre al minimo le differenze notificate dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme ICAO nel settore dei servizi di navigazione aerea, in modo da pervenire, tra gli Stati membri, a un insieme comune di standard, applicabili al cielo unico europeo.

(15)

Le differenze tra i regimi di responsabilità civile degli Stati membri non devono impedire ai fornitori di servizi di navigazione aerea di concludere accordi per la fornitura transfrontaliera di servizi una volta che abbiano preso le misure necessarie per la copertura delle perdite per i danni ad essi imputabili in forza del diritto applicabile. Il metodo utilizzato deve essere conforme alle disposizioni del diritto nazionale. Gli Stati membri che, a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, autorizzano la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’insieme o in una parte dello spazio aereo sotto la loro giurisdizione senza certificazione devono farsi carico della responsabilità civile dei fornitori di servizi di navigazione aerea in questione.

(16)

L’Agenzia dovrebbe inoltre valutare le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative alla valutazione di sicurezza delle modifiche alla fornitura di servizi di navigazione e al personale ingegneristico e tecnico, ed esprimere un parere per adattarle orientandosi verso un approccio sistemico globale dell’aviazione, tenendo conto dell’integrazione di tali disposizioni nella futura struttura comune di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile e dell’esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza.

(17)

Il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (7) prevede l’istituzione di funzioni specifiche denominate funzioni di rete per consentire l’uso ottimale dello spazio aereo e delle limitate risorse disponibili, pur consentendo agli utenti il massimo accesso allo spazio aereo nonché la possibilità di operare sulle traiettorie preferite. Come prevede il regolamento (CE) n. 551/2004, il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (8) stabilisce i diritti, gli obblighi e le responsabilità del soggetto responsabile dell’esecuzione di queste funzioni.

(18)

Ai fini dell’esecuzione sicura di determinate funzioni di rete, è necessario che il soggetto responsabile sia soggetto a determinati requisiti. Tali requisiti, che mirano a garantire che il soggetto o l’organizzazione operino in modo sicuro, figurano all’allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011. Si tratta di requisiti sulla sicurezza dell’organizzazione molto simili ai requisiti generali applicabili ai fornitori di servizi di navigazione aerea di cui all’allegato I del presente regolamento, ma adattati alle responsabilità di sicurezza delle funzioni di rete.

(19)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2096/2005.

(20)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (9) e il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (10), per adeguarli al presente regolamento.

(21)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

Tuttavia, tali requisiti comuni non si applicano, salva disposizione contraria degli allegati I e II:

a)

alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea svolte da un fornitore di tali servizi;

b)

alle risorse destinate alle attività diverse dalla fornitura di servizi di navigazione aerea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, tranne la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «lavoro aereo»: l’utilizzo di un aeromobile per servizi specialistici, quali ad esempio per l’agricoltura, la costruzione, la fotografia, i rilevamenti topografici, le ricognizioni, nonché le attività di pattugliamento, ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicità aerea;

2)   «trasporto aereo commerciale»: qualsiasi utilizzo di un aeromobile che comporti il trasporto di passeggeri, merci e posta effettuato dietro compenso o mediante noleggio;

3)   «sistema funzionale»: la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

4)   «aviazione generale»: tutti gli utilizzi di un aeromobile nel settore dell’aviazione civile diversi dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;

5)   «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri in qualità di autorità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004;

6)   «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa provocare un incidente;

7)   «organizzazione»: un soggetto che fornisce servizi di navigazione aerea;

8)   «organizzazione operativa»: un’organizzazione responsabile della fornitura di servizi ingegneristici e tecnici a sostegno del traffico aereo e di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza;

9)   «rischio»: la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;

10)   «garanzia di sicurezza»: tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie a garantire in modo adeguato che un prodotto, organismo o sistema funzionale ha raggiunto un grado accettabile o tollerabile di sicurezza;

11)   «obiettivo di sicurezza»: la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima alla quale può verificarsi un pericolo;

12)   «requisito di sicurezza»: un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

13)   «servizi»: un servizio o un pacchetto di servizi di navigazione aerea;

14)   «servizio paneuropeo di ANS»: un servizio che è stato progettato e istituito per gli utenti all’interno della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato;

15)   «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto pubblico o privato che fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, incluse le organizzazioni che abbiano presentato domanda di certificazione al fine di fornire detti servizi.

Articolo 3

Autorità competente ai fini della certificazione

1.   Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente ai fini della certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea è:

a)

per le organizzazioni che hanno la loro sede operativa principale e, se del caso, la sede sociale in uno Stato membro, l’autorità nazionale di vigilanza designata o istituita dallo stesso Stato membro;

b)

per le organizzazioni che forniscono servizi di navigazione aerea nello spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato, e la cui sede operativa principale ed eventualmente la sede sociale si trovino al di fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, l’Agenzia;

c)

per le organizzazioni che forniscono servizi di navigazione aerea paneuropei nello spazio aereo del territorio al quale si applica il trattato, l’Agenzia.

2.   L’autorità competente ai fini della sorveglianza di sicurezza è l’autorità stabilita a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (11).

Articolo 4

Certificazione

1.   Ai fini della certificazione necessaria per fornire servizi di navigazione aerea, e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, le organizzazioni soddisfano:

a)

i requisiti generali per la fornitura di servizi di navigazione aerea di cui all’allegato I;

b)

i requisiti supplementari specifici di cui agli allegati da II a V, a seconda del tipo di servizio offerto.

2.   L’autorità competente, prima di rilasciare il certificato a un fornitore di servizi, ne verifica la conformità ai requisiti comuni.

3.   L’organizzazione si conforma ai requisiti comuni entro la data del rilascio del certificato a norma:

a)

dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004;

b)

dell’articolo 8 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 22 bis, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

Articolo 5

Deroghe

1.   In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea possono scegliere di non avvalersi della possibilità di fornire servizi transfrontalieri e rinunciare al diritto di riconoscimento reciproco all’interno del cielo unico europeo.

In tal caso possono chiedere un certificato limitato allo spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004.

2.   Possono presentare la domanda di certificazione di cui al paragrafo 1 i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscano o progettino di fornire servizi con esclusivo riferimento ad una o più delle categorie seguenti:

a)

lavoro aereo;

b)

aviazione generale;

c)

trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti a sedere;

d)

trasporto aereo commerciale che comporti meno di 10 000 movimenti all’anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti per passeggeri. Il numero di movimenti, intesi come la somma dei decolli e degli atterraggi, è calcolato come la media su base annua del triennio precedente.

Possono presentare domanda di certificazione limitata i fornitori di servizi di navigazione aerea, diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, con un fatturato annuo lordo non superiore a 1 000 000 EUR, per i servizi che forniscono o progettino di fornire.

Se, per ragioni pratiche oggettive, un fornitore di servizi di navigazione aerea non è in grado di dimostrare la conformità ai requisiti suddetti, l’autorità competente può accettare cifre o previsioni analoghe con riferimento ai massimali di cui al primo e secondo comma.

All’atto della presentazione della domanda, il fornitore di servizi di navigazione aerea trasmette simultaneamente all’autorità competente i documenti che attestano la conformità ai requisiti.

3.   L’autorità competente può accordare deroghe specifiche ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 in proporzione al loro contributo alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro in questione.

Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato I.

Non sono ammesse deroghe in merito ai punti seguenti:

a)

competenza e capacità tecniche e operative (punto 1);

b)

gestione della sicurezza (punto 3.1);

c)

risorse umane (punto 5);

d)

fornitura dei servizi in modo aperto e trasparente (punto 8.1).

4.   Oltre alle deroghe di cui al paragrafo 3, l’autorità competente può concedere deroghe ai richiedenti che forniscono servizi di informazioni di volo per aerodromi, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aerodromo. L’autorità concede deroghe in modo proporzionato al contributo del richiedente alla gestione del traffico aereo nello spazio aereo sotto la giurisdizione dello Stato membro in questione.

Tali deroghe possono vertere soltanto sui requisiti di cui all’allegato II, punto 3:

a)

responsabilità della gestione della sicurezza e dei servizi e approvvigionamenti esterni [punto 3.1.2, lettere b) ed e)];

b)

controlli di sicurezza [punto 3.1.3, lettera a)];

c)

requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche (punto 3.2).

5.   Non sono ammesse deroghe ai requisiti di cui agli allegati III, IV o V.

6.   In conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 550/2004, l’autorità competente:

a)

precisa la natura e la portata delle deroghe nelle condizioni collegate al certificato, specificandone il fondamento giuridico;

b)

limita la validità temporale del certificato, se lo giudica necessario ai fini della sorveglianza;

c)

controlla che i fornitori di servizi di navigazione aerea continuino a soddisfare i requisiti per la deroga.

Articolo 6

Dimostrazione della conformità

1.   Su richiesta dell’autorità competente, le organizzazioni forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria ottemperanza ai requisiti comuni applicabili. Le organizzazioni possono avvalersi pienamente di dati esistenti.

2.   Un’organizzazione titolare di certificato notifica all’autorità competente qualsiasi modifica programmata alla prevista fornitura di servizi di navigazione aerea che possa avere ripercussioni sul rispetto dei requisiti comuni applicabili o, se del caso, delle condizioni collegate al rilascio del certificato.

3.   Quando un’organizzazione, titolare di certificato, non soddisfa più i requisiti comuni applicabili o, se del caso, le condizioni collegate al rilascio del certificato, l’autorità competente, entro un mese dalla data di constatazione della mancata conformità impone all’organizzazione di adottare misure correttive.

Tale decisione è notificata immediatamente all’organizzazione interessata.

L’autorità competente verifica l’effettiva attuazione delle misure correttive prima di notificare la propria approvazione all’organizzazione interessata.

Ove ritenga che dette misure non siano state attuate correttamente entro il termine convenuto, l’autorità competente adotta le misure opportune ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell’articolo 10, dell’articolo 22 bis, lettera d), e degli articoli 25 e 68, del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto nel contempo della necessità di garantire la continuità dei servizi di navigazione aerea.

Articolo 7

Facilitazione del controllo di conformità

Le organizzazioni sono tenute a facilitare le ispezioni e le indagini svolte dall’autorità competente o da un soggetto qualificato che agisce per conto di quest’ultima, ivi comprese le visite in loco e le visite senza preavviso.

Le persone autorizzate sono abilitate a:

a)

esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b)

ottenere copie o estratti di tali scritture, registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

chiedere chiarimenti a voce sul posto;

d)

accedere ai locali, terreni o mezzi di trasporto pertinenti.

Tali ispezioni e indagini, se svolte da un’autorità competente o da un soggetto qualificato che agisce per conto di quest’ultima, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali in vigore nello Stato membro nel quale devono essere condotte.

Articolo 8

Continuità della conformità

L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui dispone, controlla annualmente la continuità della conformità ai requisiti delle organizzazioni che ha certificato.

A tal fine, l’autorità competente stabilisce e tiene aggiornato un programma indicativo annuale di ispezioni per tutti i fornitori di servizi che ha certificato, basato sulla valutazione dei rischi associati alle diverse attività che costituiscono i servizi di navigazione aerea forniti. Essa consulta l’organizzazione interessata, nonché qualsiasi altra autorità competente interessata, se opportuno, prima di predisporre tale programma.

Il programma indica la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti.

Articolo 9

Norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico

Per quanto riguarda la fornitura di servizi di traffico aereo, di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l’autorità competente o qualsiasi altra autorità designata a tale scopo da uno Stato membro:

a)

pubblica le norme di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza;

b)

garantisce un adeguato e appropriato controllo in materia di sicurezza del personale ingegneristico e tecnico incaricato dall’organizzazione operativa di svolgere compiti connessi alla sicurezza;

c)

per validi motivi e previa debita indagine, adotta le misure idonee nei confronti dell’organizzazione operativa e/o del suo personale ingegneristico e tecnico che non si conformi alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3;

d)

verifica che siano adottati metodi idonei a garantire che i terzi incaricati di compiti connessi alla sicurezza si conformino alle disposizioni dell’allegato II, punto 3.3.

Articolo 10

Procedura di valutazione paritaria

1.   La Commissione può organizzare, in cooperazione con gli Stati membri e l’Agenzia, esercizi di valutazione paritaria delle autorità di vigilanza nazionali secondo le modalità enunciate ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Le valutazioni paritarie sono effettuate da gruppi di esperti nazionali e, ove applicabile, da osservatori dell’Agenzia.

Ciascun gruppo è composto da esperti provenienti da almeno tre Stati membri e dall’Agenzia.

Gli esperti non partecipano a valutazioni paritarie nello Stato membro nel quale lavorano.

La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco di riserva di esperti nazionali designati dagli Stati membri, le cui competenze si estendono a tutti gli aspetti dei requisiti comuni elencati all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 550/2004.

3.   La Commissione informa con almeno tre mesi di anticipo gli Stati membri e l’autorità nazionale di vigilanza interessata in merito alla valutazione paritaria, indicando la data alla quale questa si svolgerà e l’identità degli esperti che vi parteciperanno.

Lo Stato membro la cui autorità nazionale di vigilanza è oggetto della valutazione deve approvare il gruppo di esperti prima che quest’ultimo svolga la sua funzione.

4.   Nei tre mesi successivi alla valutazione, il gruppo di esperti redige, in via consensuale, una relazione che può contenere raccomandazioni.

La Commissione convoca una riunione con l’Agenzia, gli esperti e l’autorità nazionale di vigilanza per discutere la relazione.

5.   La Commissione trasmette la relazione allo Stato membro interessato.

Entro i tre mesi successivi alla ricezione della relazione, lo Stato membro interessato può presentare le sue osservazioni.

Esso può indicare, se del caso, le misure che ha adottato o intende adottare a seguito della valutazione entro un termine determinato.

Salvo sia diversamente convenuto con lo Stato membro interessato, la relazione di valutazione e i documenti successivi non sono resi pubblici.

6.   La Commissione comunica ogni anno agli Stati membri, attraverso il comitato per il cielo unico, i principali risultati delle valutazioni paritarie.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea in possesso di un certificato rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 2096/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano in possesso di un certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento.

2.   I richiedenti una certificazione di fornitori di servizi di navigazione aerea che avessero presentato la loro domanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma per i quali non è stato ancora rilasciato un certificato a tale data, devono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento prima che il certificato sia rilasciato.

3.   L’autorità nazionale di sicurezza competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda per il rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni la cui autorità competente sia rappresentata dall’Agenzia, ai sensi dell’articolo 3, perfeziona il processo di certificazione in collaborazione con l’Agenzia e trasferisce a quest’ultima la documentazione inerente il rilascio del certificato.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 è abrogato.

Articolo 13

Modifica al regolamento (CE) n. 482/2008

Il regolamento (CE) n. 482/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 5, il riferimento al «regolamento (CE) n. 2096/2005» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (12);

2)

l’articolo 6 è soppresso;

3)

all’allegato I, punto 1 e punto 2, i riferimenti al «regolamento (CE) n. 2096/2005» sono sostituiti da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011».

Articolo 14

Modifica al regolamento (UE) n. 691/2010

Nel regolamento (UE) n. 691/2010, l’articolo 25 è soppresso.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.

(5)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(6)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(7)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(8)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(9)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

(10)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(11)  Cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23»;


ALLEGATO I

Requisiti generali per la fornitura di servizi di navigazione aerea

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

I fornitori di servizi di navigazione aerea sono in grado di offrire servizi in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile, corrispondente a un livello ragionevole di domanda complessiva in un determinato spazio aereo. A questo scopo, essi mantengono un adeguato livello di capacità e competenza sotto l’aspetto tecnico e operativo.

2.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE

2.1.   Struttura organizzativa

I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono e gestiscono la propria organizzazione avvalendosi di una struttura che garantisca la sicura, efficiente e continua fornitura di servizi.

La struttura organizzativa definisce:

a)

i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza operativa, alla qualità, alla protezione, alle finanze ed alle risorse umane;

b)

i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e le procedure dell’organizzazione.

2.2.   Gestione organizzativa

2.2.1.   Piano aziendale

I fornitori di servizi di navigazione aerea elaborano un piano aziendale relativo ad un periodo di almeno cinque anni. Il piano aziendale:

a)

stabilisce le finalità e gli obiettivi generali del fornitore di servizi di navigazione aerea e definisce la sua strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine e con i pertinenti requisiti dell’Unione per lo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;

b)

contiene adeguati obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell’ambiente e dell’efficienza economica.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono coerenti con il piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 2.27.1 allegato 11, dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), emendamento 47B del 20 luglio 2009.

I fornitori di servizi di navigazione aerea presentano le motivazioni sotto il profilo economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove pertinente, l’impatto previsto sugli obiettivi prestazionali appropriati di cui alla lettera b), identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all’attuazione del SESAR.

2.2.2.   Piano annuale

I fornitori di servizi di navigazione aerea elaborano un piano annuale per l’esercizio successivo nel quale specificano ulteriormente le componenti del piano aziendale e descrivono le modifiche apportatevi.

Il piano annuale contiene i seguenti elementi di informazione relativi al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell’ambiente e dell’efficienza economica secondo i casi:

a)

informazioni sull’attuazione delle nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi in quale modo essi contribuiranno al miglioramento del livello e della qualità dei servizi;

b)

indicatori di rendimento coerenti con il piano di prestazione nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi;

c)

informazioni sulle misure previste per mitigare i rischi sul piano della sicurezza individuati nel piano di sicurezza del fornitore di servizi di navigazione aerea, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, il costo stimato di tali misure;

d)

previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi e alle eventuali trasformazioni o ripercussioni sul piano aziendale.

2.2.3.   Parte prestazionale dei piani

Il fornitore di servizi di navigazione aerea, a richiesta, mette a disposizione della Commissione il contenuto della parte prestazionale del piano aziendale e del piano annuale alle condizioni stabilite dall’autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.

3.   GESTIONE DELLA SICUREZZA TECNICO-OPERATIVA (SAFETY) E DELLA QUALITÀ

3.1.   Gestione della sicurezza

I fornitori di servizi di navigazione aerea gestiscono la sicurezza tecnico-operativa di tutti i loro servizi. A questo scopo, stabiliscono collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla sicurezza dei loro servizi.

Elaborano procedure per la gestione della sicurezza in fase di introduzione di nuovi sistemi funzionali o di modifica dei sistemi funzionali esistenti.

3.2.   Sistema di gestione della qualità

I fornitori di servizi di navigazione aerea costituiscono un sistema di gestione della qualità per tutti i servizi di navigazione aerea da essi forniti, sulla base dei principi indicati di seguito.

Il suddetto sistema di gestione della qualità:

a)

definisce la politica in materia di qualità al fine di soddisfare nella maggior misura possibile le esigenze dei diversi utenti;

b)

stabilisce un programma di garanzia della qualità che contenga procedure atte a verificare che tutte le operazioni siano condotte secondo i requisiti, le norme e le procedure applicabili;

c)

dimostra il funzionamento del sistema di qualità tramite manuali e documenti di monitoraggio;

d)

nomina rappresentanti incaricati delle funzioni gestionali per monitorare la conformità alle procedure e l’idoneità delle stesse, allo scopo di garantire pratiche operative sicure ed efficienti;

e)

effettua controlli del sistema di qualità in loco e adotta le misure correttive che si rendano necessarie.

Un certificato EN ISO 9001, rilasciato da un’organizzazione debitamente accreditata, concernente tutti i servizi di navigazione aerea del fornitore di servizi è ritenuto sufficiente ad attestare la conformità del sistema di qualità. Il fornitore di servizi di navigazione aerea acconsente a rendere nota all’autorità competente la documentazione relativa alla certificazione su richiesta della medesima.

I fornitori di servizi di navigazione aerea possono integrare nei loro sistemi di gestione.

3.3.   Manuali operativi

I fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono e tengono aggiornati manuali operativi concernenti i servizi forniti, ad uso e guida del personale operativo.

In particolare, essi provvedono a che:

a)

i manuali operativi contengano le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l’esecuzione dei compiti assegnati;

b)

il personale abbia accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;

c)

il personale addetto alle operazioni sia rapidamente informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernente i suoi compiti e della relativa entrata in vigore.

4.   SICUREZZA (SECURITY)

I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono un sistema di gestione della sicurezza per garantire:

a)

la protezione degli impianti e del personale in modo da prevenire qualsiasi interferenza illecita nella fornitura dei servizi;

b)

la sicurezza dei dati operativi che ricevono, producono o utilizzano, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate.

Il sistema di gestione della sicurezza definisce:

a)

le procedure relative alla valutazione ed alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo ed al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza ed alla diffusione degli insegnamenti tratti;

b)

gli strumenti intesi ad individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e ad allertare il personale con idonei avvertimenti di sicurezza;

c)

i mezzi per contenere gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi.

I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono, all’occorrenza, a che il personale sia dotato di nullaosta di sicurezza e si coordinano con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati.

I sistemi di gestione della sicurezza tecnico-operativa, della qualità e della protezione possono essere progettati e operati come un unico sistema di gestione integrato.

5.   RISORSE UMANE

I fornitori di servizi di navigazione aerea si avvalgono di personale adeguatamente qualificato in modo da garantire la fornitura sicura, efficiente, continua e sostenibile dei loro servizi. In questo contesto, definiscono le politiche per l’assunzione e l’addestramento del personale.

6.   SOLIDITÀ FINANZIARIA

6.1.   Capacità economica e finanziaria

I fornitori di servizi di navigazione aerea sono in grado di adempiere ai loro obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o ai costi di investimento in conto capitale. Essi utilizzano un idoneo sistema contabile. I fornitori di servizi dimostrano la loro capacità tramite il piano annuale di cui al punto 2.2.2 nonché i bilanci finanziari e i conti di gestione compatibilmente con il loro status giuridico.

6.2.   Audit finanziario

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, i fornitori di servizi di navigazione aerea dimostrano che si sottopongono periodicamente a una revisione contabile.

7.   RESPONSABILITÀ E COPERTURA DEI RISCHI

I fornitori di servizi di navigazione aerea adottano disposizioni per coprire la responsabilità civile che ad essi incombe a norma del diritto applicabile.

Il metodo utilizzato per assicurare la copertura è adeguato alle perdite e ai danni potenziali in causa, tenuto conto dello status giuridico dell’organizzazione e del livello di copertura dell’assicurazione commerciale disponibile.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea che si avvale dei servizi di un altro fornitore di servizi di navigazione aerea si assicura che gli accordi contemplino la ripartizione delle responsabilità tra le parti.

8.   QUALITÀ DEI SERVIZI

8.1.   Apertura e trasparenza nella fornitura di servizi di navigazione aerea

I fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono i loro servizi in modo aperto e trasparente. Pubblicano le condizioni di accesso ai lori servizi e stabiliscono una procedura formale di consultazione periodica con i loro utenti, su base individuale o collettiva, almeno una volta all’anno.

I fornitori di servizi di navigazione aerea non operano discriminazioni sulla base della nazionalità o dell’identità dell’utente o della classe di utenti, in conformità al diritto dell’Unione applicabile.

8.2.   Piani di emergenza

I fornitori di servizi di navigazione aerea adottano piani di emergenza atti a preservare la continuità di tutti i loro servizi nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un’interruzione dei loro servizi.

9.   REQUISITI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

I fornitori di servizi di navigazione aerea sono in grado di presentare una relazione annuale delle loro attività all’autorità competente.

La relazione illustra, fatto salvo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, i risultati finanziari ottenuti dai fornitori di servizi, nonché le loro prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.

La relazione annuale include, come minimo:

a)

una valutazione del livello di prestazione dei servizi di navigazione aerea prestati;

b)

le prestazioni del fornitore di servizi di navigazione aerea rispetto agli obiettivi prestazionali stabiliti nel piano aziendale, valutando le prestazioni effettive rispetto al piano annuale di cui al punto 2.2.1, avvalendosi degli indicatori di rendimento contenuti in quest’ultimo;

c)

una spiegazione delle differenze rispetto agli obiettivi, e l’individuazione delle misure per colmare eventuali divari durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;

d)

gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture;

e)

i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004;

f)

informazioni sulla procedura di consultazione formale degli utenti dei servizi;

g)

informazioni sulla politica delle risorse umane.

I fornitori di servizi di navigazione aerea, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e dell’Agenzia il contenuto della relazione annuale alle condizioni stabilite dall’autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.


ALLEGATO II

Requisiti specifici per la fornitura di servizi di traffico aereo

1.   PROPRIETÀ

I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004:

a)

il loro status giuridico, la loro struttura proprietaria e qualsiasi accordo che possa avere un’incidenza significativa sul controllo delle loro attività;

b)

gli eventuali collegamenti con organizzazioni che non operano nel settore della fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le attività commerciali alle quali partecipano direttamente o attraverso imprese collegate, che rappresentano più dell’1 % delle loro previsioni di entrate. Inoltre, essi comunicano tutte le modifiche di qualsiasi singola partecipazione azionaria che sia pari o superiore al 10 % del capitale azionario totale.

I fornitori di servizi di traffico aereo adottano tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l’imparziale e oggettiva fornitura dei loro servizi.

2.   APERTURA E TRASPARENZA NELLA FORNITURA DEI SERVIZI

In aggiunta alla disposizione di cui all’allegato I, punto 8.1, e nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, tale Stato membro può adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurarsi che i fornitori degli specifici servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e dell’Unione.

3.   SICUREZZA DEI SERVIZI

3.1.   Sistema di gestione della sicurezza (SMS)

3.1.1.   Requisiti generali di sicurezza

Come parte integrante della gestione dei loro servizi, i fornitori di servizi di traffico aereo realizzano un sistema di gestione della sicurezza tecnico-operativa (Safety Management System — SMS), il quale:

a)

assicura un approccio formale, esplicito e proattivo della gestione sistematica della sicurezza, che consenta di assolvere ai loro obblighi in materia di sicurezza nell’ambito della fornitura dei servizi; comprende tutti i loro servizi e le attività di sostegno che rientrano nella sua gestione; include, come base, una dichiarazione sulla politica in materia di sicurezza che definisce l’approccio fondamentale dell’organizzazione nel settore della gestione della sicurezza (gestione della sicurezza);

b)

assicura che ciascun partecipante coinvolto negli aspetti relativi alla sicurezza della fornitura di servizi di traffico aereo assuma la responsabilità individuale delle proprie azioni in materia di sicurezza, che i dirigenti siano responsabili dei risultati conseguiti dalla rispettiva divisione o dipartimento in materia di sicurezza e che l’alta dirigenza (top management) del fornitore di servizi assuma la responsabilità generale in materia di sicurezza generale (responsabilità della sicurezza);

c)

accorda la massima priorità al conseguimento di un livello di sicurezza adeguato nel settore dei servizi di traffico aereo (priorità di sicurezza);

d)

garantisce che, nell’ambito della fornitura dei servizi di traffico aereo, l’obiettivo principale di sicurezza consista nel minimizzare, per quanto ragionevolmente possibile, il contributo di detti servizi al rischio di un incidente aereo (obiettivo di sicurezza).

3.1.2.   Requisiti relativi al conseguimento dell’idoneo livello di sicurezza

Nell’ambito dell’esercizio dell’SMS, i fornitori di servizi di traffico aereo:

a)

assicurano che il personale sia formato in modo adeguato e disponga della competenza per svolgere i compiti che gli sono affidati, che sia debitamente abilitato e soddisfi i requisiti di idoneità fisica (competenza);

b)

provvedono ad individuare una funzione di gestione della sicurezza con specifica competenza a sviluppare e mantenere il sistema di gestione della sicurezza; garantiscono che tale funzione sia indipendente dalla gerarchia e renda conto direttamente al livello più elevato dell’organizzazione. Tuttavia, nel caso di piccole organizzazioni nelle quali il cumulo delle competenze potrebbe nuocere all’indipendenza della funzione citata, le disposizioni adottate in materia di garanzia della sicurezza sono integrate da dispositivi supplementari indipendenti; provvedono a che l’alta dirigenza del fornitore di servizi sia attivamente coinvolta nella responsabilità di garantire la sicurezza (responsabilità della gestione della sicurezza);

c)

assicurano che, quando possibile, siano stabiliti e mantenuti livelli di sicurezza quantitativi per tutti i sistemi funzionali (livelli quantitativi di sicurezza);

d)

provvedono a tenere sistematicamente aggiornata una documentazione relativa all’SMS che permetta di stabilire un collegamento evidente con la politica di sicurezza dell’organizzazione (documentazione SMS);

e)

assicurano un’adeguata giustificazione del livello di sicurezza dei servizi e degli approvvigionamenti provenienti da fornitori esterni, tenendo conto dell’importanza che tali servizi esterni possono rivestire ai fini della sicurezza nella fornitura dei loro servizi (servizi e approvvigionamenti esterni);

f)

provvedono a che siano condotti studi di valutazione e riduzione del rischio e che sia data la debita considerazione a tutti gli aspetti dei servizi ATM (valutazione e riduzione del rischio). Per quanto attiene alle modifiche al sistema funzionale ATM, trova applicazione il punto 3.2,

g)

provvedono a indagare immediatamente su tutti i fatti di carattere tecnico o operativo in campo ATM che potrebbero avere implicazioni significative sul piano della sicurezza, e ad adottare tutte le misure correttive necessarie (fatti rilevanti per la sicurezza). Essi dimostrano inoltre di avere attuato i requisiti in materia di notifica e valutazione dei fatti rilevanti per la sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni del diritto nazionale e dell’Unione.

3.1.3.   Requisiti intesi a garantire la sicurezza

Nella gestione SMS, i fornitori di servizi di traffico aereo:

a)

procedono a periodici controlli di sicurezza, per raccomandare eventuali miglioramenti, garantire ai responsabili la sicurezza delle attività di loro competenza e confermare il rispetto di tutte le pertinenti parti dell’SMS (controlli di sicurezza);

b)

provvedono ad applicare meccanismi atti a individuare qualsiasi evoluzione nei sistemi funzionali o nelle operazioni che possa suggerire che un determinato elemento stia per raggiungere un punto nel quale non sarà più possibile rispettare accettabili criteri di sicurezza, ed affinché siano adottate idonee misure correttive (monitoraggio della sicurezza);

c)

assicurano che siano effettuate e aggiornate le registrazioni di tutte le operazioni attinenti all’SMS, al fine di fornire elementi di garanzia della sicurezza a tutte le persone connesse, responsabili o destinatari dei servizi forniti, nonché all’autorità competente (registrazioni concernenti la sicurezza).

3.1.4.   Requisiti relativi alla promozione della sicurezza

Nella gestione SMS, i fornitori di servizi di traffico aereo:

a)

assicurano che tutti i membri del personale siano consapevoli dei potenziali pericoli per la sicurezza impliciti nei rispettivi compiti (consapevolezza della sicurezza);

b)

provvedono affinché le esperienze ricavate dalle indagini sui fatti rilevanti per la sicurezza e dalle altre attività connesse alla sicurezza siano diffuse all’interno dell’organizzazione, a livello dirigenziale e operativo (diffusione delle esperienze);

c)

provvedono affinché tutti i membri del personale siano attivamente incoraggiati a proporre soluzioni per individuare i pericoli e, all’occorrenza, siano introdotte modifiche per migliorare la sicurezza (miglioramento della sicurezza).

3.2.   Requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche

3.2.1.   Sezione 1

Nella gestione SMS, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono a che si proceda sistematicamente all’individuazione dei pericoli nonché alla valutazione e alla riduzione dei rischi nei confronti di qualsiasi modifica delle componenti del sistema funzionale ATM e delle attività di sostegno che rientrano nella sua gestione, in modo tale da tenere conto:

a)

dell’intero ciclo di vita delle componenti del sistema funzionale ATM in questione, dalle fasi iniziali di pianificazione e di definizione delle operazioni successive alla sua realizzazione, compresa la manutenzione e lo smantellamento finale;

b)

delle componenti aeree, terrestri ed, eventualmente, spaziali del sistema funzionale ATM, attraverso la cooperazione con gli organi competenti; nonché

c)

dell’equipaggiamento, delle procedure e delle risorse umane del sistema funzionale ATM, delle interazioni tra tali elementi così come tra le componenti in questione e il resto del sistema funzionale ATM.

3.2.2.   Sezione 2

L’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi includono:

a)

la determinazione della portata, dei limiti e delle interfacce della componente in questione, l’individuazione delle funzioni che tale componente deve svolgere e la descrizione dell’ambiente operativo nel quale deve funzionare;

b)

la determinazione degli obiettivi di sicurezza associati alla componente considerata, che comprende:

i)

l’individuazione dei plausibili pericoli e condizioni di avaria associati al sistema ATM, nonché i loro effetti combinati;

ii)

la valutazione delle ripercussioni che i citati elementi possono avere sulla sicurezza degli aeromobili, così come la valutazione della gravità di tali ripercussioni, utilizzando lo schema di classificazione di gravità illustrato nella sezione 4;

iii)

la determinazione della tolleranza dei citati elementi, espressa in termini di probabilità massima del verificarsi di un pericolo e determinata sulla base della gravità e della probabilità massima degli effetti del pericolo, in modo conforme alla sezione 4;

c)

la conseguente elaborazione, se del caso, di una idonea strategia di riduzione dei rischi, la quale:

i)

precisi le misure da adottare per la protezione dai pericoli che possono generare il verificarsi di un rischio;

ii)

includa, eventualmente, l’elaborazione di requisiti di sicurezza che possano potenzialmente avere conseguenze sulla componente in questione, su altre parti del sistema funzionale ATM, o sull’ambiente operativo;

iii)

comporti la garanzia della sua fattibilità e della sua efficacia;

d)

la verifica che tutti gli obiettivi e i requisiti di sicurezza individuati siano stati raggiunti e rispettati:

i)

prima dell’attuazione della modifica;

ii)

durante tutte le fasi di transizione verso la messa in servizio operativo;

iii)

durante tutto il ciclo di vita operativo;

iv)

durante tutte le fasi di transizione, fino allo smantellamento finale.

3.2.3.   Sezione 3

I risultati, le motivazioni connesse e le prove dei processi di valutazione e di riduzione dei rischi, compresa l’individuazione dei pericoli, sono raccolti e documentati in modo da permettere:

a)

la formulazione di un’argomentazione completa atta a dimostrare che la componente in questione, così come l’intero sistema funzionale ATM, offre e continuerà ad offrire un livello di sicurezza tollerabile e soddisfa gli obiettivi e i requisiti di sicurezza stabiliti. L’argomentazione comprenderà, all’occorrenza, le specifiche delle tecniche di previsione, monitoraggio o controllo eventualmente utilizzate;

b)

la tracciabilità dei requisiti di sicurezza relativi all’attuazione di una modifica rispetto alle operazioni/funzioni previste.

3.2.4.   Sezione 4

Individuazione dei pericoli e valutazione della loro gravità

I pericoli sono sistematicamente individuati. La gravità delle ripercussioni dei pericoli in un determinato ambiente operativo è determinata sulla base dello schema di classificazione presentato di seguito; la classificazione della gravità si basa su argomentazioni specifiche che dimostrano gli effetti più probabili dei pericoli nel contesto dello scenario più grave.

Classe di gravità

Effetto sulle operazioni

1

(Gravità massima)

Incidente secondo la definizione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

2

Inconveniente grave secondo la definizione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010

3

Inconveniente molto rilevante connesso all’esercizio di un aeromobile, nel quale avrebbe potuto essere compromessa la sicurezza dell’aeromobile, in quanto è stata sfiorata la collisione con un altro aeromobile, con il suolo o con ostacoli.

4

Incidente significativo le cui circostanze indicano che un incidente, un inconveniente grave o molto rilevante avrebbero potuto verificarsi se il rischio non fosse stato gestito entro margini di sicurezza o se un altro aeromobile si fosse trovato nelle vicinanze.

5

(Gravità minima)

Nessun effetto immediato sulla sicurezza

Per dedurre l’effetto di un pericolo sulle operazioni e per determinarne la gravità, l’approccio/la procedura sistematica include gli effetti dei pericoli sui diversi elementi costitutivi del sistema funzionale ATM, quali il personale di bordo, i controllori del traffico aereo, le capacità funzionali degli aeromobili, le capacità funzionali delle componenti a terra del sistema funzionale ATM, nonché la capacità di fornire servizi di gestione del traffico aereo in condizioni di sicurezza.

Schema di classificazione dei rischi

Sono stabiliti obiettivi di sicurezza, basati sul rischio, in termini di probabilità massima del verificarsi del pericolo, calcolata in funzione della gravità dei suoi effetti, e della probabilità massima degli effetti di tale pericolo.

A necessario complemento della dimostrazione che gli obiettivi quantitativi stabiliti sono raggiunti, sono applicate ulteriori considerazioni di gestione della sicurezza per potenziare la sicurezza del sistema funzionale ATM nella misura ragionevolmente possibile.

3.2.5.   Sezione 5

Sistema di garanzia della sicurezza del software

Nell’ambito del funzionamento del sistema di gestione della sicurezza, il fornitore di servizi di traffico aereo attua un sistema di garanzia della sicurezza del software a norma del regolamento (CE) n. 482/2008.

3.3.   Requisiti di sicurezza applicabili al personale ingegneristico e tecnico con compiti operativi connessi alla sicurezza

I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che il personale ingegneristico e tecnico, compreso il personale delle organizzazioni operative subcontraenti, che utilizza e effettua la manutenzione di attrezzature ATM omologate per il loro utilizzo operativo possieda e mantenga adeguate conoscenze che gli consentano di avere un’appropriata comprensione dei servizi per i quali opera così come degli effetti reali e potenziali della sua azione sulla sicurezza di tali servizi, nonché una comprensione sufficiente degli appropriati limiti operativi.

Con riferimento al personale che svolge mansioni connesse alla sicurezza, compreso il personale delle organizzazioni operative subcontraenti, i fornitori di servizi di traffico aereo documentano l’adeguatezza del livello di competenza del personale; il sistema di turnazione del personale per garantire una capacità sufficiente e la continuità del servizio; la politica ed i programmi di qualificazione del personale, la politica di formazione del personale, i piani di addestramento e le informazioni sull’addestramento svolto, nonché le disposizioni relative alla supervisione del personale non qualificato. Sono previste le procedure applicabili ai casi di dubbi circa la salute mentale o fisica del personale.

I fornitori di servizi di traffico aereo tengono un registro delle informazioni concernenti il numero, lo status e la ripartizione del loro personale che svolge mansioni connesse alla sicurezza.

Il registro:

a)

individua i manager responsabili delle funzioni connesse alla sicurezza;

b)

registra le qualifiche pertinenti del personale tecnico e operativo rispetto alle capacità e alle competenze richieste;

c)

precisa l’ubicazione e i compiti assegnati al personale tecnico e operativo, con indicazione dell’eventuale metodo di turnazione.

4.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

I fornitori di servizi di traffico aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:

a)

allegato 2 relativo al regolamento aereo, 10a edizione, luglio 2005, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 42;

b)

allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85;

c)

allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 47-B.


(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.


ALLEGATO III

Requisiti specifici per la fornitura di servizi meteorologici

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

I fornitori di servizi meteorologici provvedono a che le informazioni meteorologiche necessarie all’espletamento delle rispettive funzioni siano rese disponibili, in forma idonea:

a)

agli operatori ed ai membri del personale di volo per la pianificazione prima del volo e durante il volo;

b)

ai fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi di informazione di volo;

c)

alle unità di servizi di ricerca e soccorso;

d)

agli aeroporti.

I fornitori di servizi meteorologici confermano il grado di accuratezza che le informazioni comunicate per le operazioni possono raggiungere, in particolare indicando la fonte dell’informazione e assicurando al contempo che tali informazioni siano diffuse tempestivamente e aggiornate ogniqualvolta sia necessario.

2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

I fornitori di servizi meteorologici dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme contenute nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi meteorologici nello spazio aereo interessato:

a)

allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale, 17a edizione, luglio 2010, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 75;

b)

allegato 11 relativo ai servizi per il traffico aereo, 13a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 47-B;

c)

allegato 14 relativo agli aerodromi nelle seguenti versioni:

i)

volume I relativo alla progettazione e al funzionamento degli aerodromi, 5a edizione, luglio 2009, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 10-B,

ii)

volume II relativo agli eliporti, 3a edizione, luglio 2009, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 4.


ALLEGATO IV

Requisiti specifici per la fornitura di servizi d’informazione aeronautica

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

I fornitori di servizi d’informazione aeronautica provvedono a che le informazioni e i dati operativi siano resi disponibili, in forma idonea, ai seguenti operatori:

a)

personale operativo di volo, compreso l’equipaggio di bordo, e personale addetto alla pianificazione del volo, ai sistemi di gestione del volo e ai simulatori di volo;

b)

fornitori di servizi di traffico aereo responsabili di servizi d’informazione di volo, di servizi di informazioni di volo per gli aerodromi e delle informazioni necessarie alla preparazione dei voli.

I fornitori di servizi d’informazione aeronautica garantiscono l’integrità dei dati e confermare il grado di accuratezza delle informazioni comunicate a fini operativi, in particolare la fonte delle informazioni, prima di diffonderle.

2.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

I fornitori di servizi d’informazione aeronautica dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme seguenti: contenute nei

a)

regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione (1);

b)

i seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

i)

allegato 3 relativo al servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale, 17a edizione, luglio 2010, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 75;

ii)

allegato 4 relativo alle carte aeronautiche, 11a edizione, luglio 2009, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 56;

iii)

fatto salvo il regolamento (UE) n. 73/2010, allegato 15 relativo ai servizi di informazioni aeronautiche, 13a edizione, luglio 2010, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 36.


(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6.


ALLEGATO V

Requisiti specifici per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza

1.   COMPETENZA E CAPACITÀ TECNICHE E OPERATIVE

I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza garantiscono la disponibilità, la continuità, l’accuratezza e l’integrità dei loro servizi.

I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza confermano il livello qualitativo dei servizi da essi forniti e dimostrano che il loro equipaggiamento è sottoposto a periodica manutenzione e, all’occorrenza, a taratura.

2.   SICUREZZA DEI SERVIZI

I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza si conformano ai requisiti dell’allegato II, punto 3, relativo ai servizi di sicurezza.

3.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 sulle telecomunicazioni aeronautiche della Convenzione sull’aviazione civile internazionale nelle seguenti versioni, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato:

a)

volume I relativo agli ausili radio alla navigazione, 6a edizione, luglio 2006, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85;

b)

volume II relativo alle procedure di comunicazione incluse quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85;

c)

volume III relativo ai sistemi di comunicazione, 2a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85;

d)

volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, 4a edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85;

e)

volume V relativo all’utilizzo dello spettro delle radiofrequenze aeronautiche, 2a edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 85.


18.10.2011   

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L 271/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

che fissa, per l’esercizio contabile 2012 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri1 (2), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell’allegato IV del medesimo regolamento.

(2)

Ai sensi dell’allegato IV, punto I.1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato IV, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(3)

Tuttavia, se il tasso d’interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per l’Unione, si applica a tale Stato membro un tasso di interesse al livello di quello comunicato, a norma dell’allegato IV, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006.

(4)

Peraltro, a norma dell’allegato IV, punto I.2, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al primo capoverso, punto I.2, del medesimo allegato, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione. La Danimarca, l’Italia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo e la Slovenia hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

(5)

In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l’esercizio contabile 2012 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2012 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

a)

0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro, in Estonia e in Lettonia;

b)

0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Finlandia;

c)

0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare nel Regno Unito;

d)

0,9 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania;

e)

1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Irlanda;

f)

1,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;

g)

1,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria;

h)

1,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Repubblica ceca;

i)

1,8 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Svezia;

j)

1,9 % per il tasso di interesse uniforme per l’Unione da applicare agli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


18.10.2011   

IT

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L 271/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EC

31,1

MA

42,0

MK

55,2

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 90 70

EC

33,4

TR

116,3

ZZ

74,9

0805 50 10

AR

65,1

BR

38,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

76,2

ZZ

60,4

0806 10 10

BR

182,7

CL

79,6

TR

119,8

ZA

64,2

ZZ

111,6

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,2

CL

69,3

CN

66,1

NZ

115,4

US

96,0

ZA

101,5

ZZ

84,8

0808 20 50

AR

50,6

CL

85,4

CN

104,3

TR

133,7

ZZ

93,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.10.2011   

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L 271/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1004/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 267 del 12.10.2011, pag. 9.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 18 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

49,78

0,00

1701 11 90 (1)

49,78

0,00

1701 12 10 (1)

49,78

0,00

1701 12 90 (1)

49,78

0,00

1701 91 00 (2)

51,45

2,03

1701 99 10 (2)

51,45

0,00

1701 99 90 (2)

51,45

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

18.10.2011   

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L 271/48


DECISIONE 2011/691/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2011

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), e l’azione comune 2008/123/PESC (3), che nomina il sig. Pieter FEITH rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo.

(2)

Il 5 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/270/PESC (4), che nomina RSUE per il Kosovo fino al 31 luglio 2011 il sig. Fernando GENTILINI.

(3)

Il 28 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/478/PESC (5), che proroga il mandato dell’RSUE fino al 30 settembre 2011.

(4)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 gennaio 2012.

(5)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/270/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Fernando GENTILINI è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo per il periodo dal 1o maggio 2011 al 31 gennaio 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio decide in tal senso su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o maggio 2011 al 30 settembre 2011 è pari a 690 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 31 gennaio 2012 è pari a 770 000 EUR.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.

(4)  GU L 119 del 7.5.2011, pag. 12.

(5)  GU L 197 del 29.7.2011, pag. 12.


18.10.2011   

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L 271/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

sulla richiesta espressa dal Regno Unito di accettare la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 7228]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/692/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 331, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 aprile 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (1).

(2)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione della direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(3)

Conformemente all’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, con lettera del 14 luglio 2011, l’intenzione di accettare la direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2011/36/EU si applica al Regno Unito.

Articolo 2

La direttiva 2011/36/EU entra in vigore per il Regno Unito dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

18.10.2011   

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L 271/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

relativa al piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola e agli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004

[notificata con il numero C(2005) 5410]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 19 dicembre 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione, in conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un piano di ristrutturazione relativo all’industria carboniera spagnola, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (2).

(2)

Con lettere del 19 febbraio 2003 e del 31 luglio 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. La Spagna ha presentato complementi di informazioni con lettere del 18 aprile 2003 e del 3 ottobre 2003.

(3)

Con lettera del 16 giugno 2003 la Spagna ha presentato l’ordinanza ministeriale ECO 768/2003, del 17 marzo 2003, relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2003.

(4)

Con lettera dell’8 agosto 2003, la Spagna ha comunicato ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002, l’importo degli aiuti per impresa carboniera previsti per l’esercizio 2003.

(5)

Con lettere del 18 agosto 2003 e del 18 settembre 2003, la Spagna ha inviato informazioni concernenti i costi di produzione delle unità di produzione ai sensi della decisione 2002/871/CE della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all’applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (3).

(6)

Con lettera del 10 febbraio 2004, la Spagna ha presentato un’ordinanza ministeriale relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2004.

(7)

Con lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha comunicato alla Spagna che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità spagnole, aveva deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

(8)

Con lettere del 30 giugno 2004 e del 16 luglio 2004 la Spagna ha fornito ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione.

(9)

Con lettera del 19 febbraio 2005 la Spagna ha presentato l’ordinanza ministeriale relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2005.

(10)

Con lettera del 7 settembre 2005 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. La Spagna ha risposto con lettera del 20 ottobre 2005 e ha fornito un complemento di informazioni sul piano di ristrutturazione.

(11)

Alla luce delle informazioni presentate dalla Spagna, la Commissione è tenuta a prendere una decisione sul piano di ristrutturazione dell’industria carboniera e nel caso in cui il parere sul suddetto piano dovesse essere favorevole, anche sugli aiuti corrispondenti agli esercizi 2003, 2004 e 2005.

(12)

Al piano di ristrutturazione e alle misure finanziarie si applica il regolamento (CE) n. 1407/2002. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione deve prendere una decisione sulla conformità del piano di ristrutturazione con le condizioni e i criteri fissati agli articoli 4-8 e con gli obbiettivi di detto regolamento. Inoltre, nel caso in cui la Commissione emetta parere favorevole sul piano suddetto, dovrà verificare altresì, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se le misure notificate per gli esercizi 2003-2005 siano conformi al piano di ristrutturazione e, in generale, se l’aiuto sia compatibile con il buon funzionamento del mercato comune.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(13)

Con la decisione 98/637/CECA della Commissione, del 3 giugno 1998, relativa ad aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’industria carboniera nel 1998 (5), la Commissione ha approvato un piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola per il periodo 1998-2002. Esso si basava sul «Plan de Reestructuración de la Minería del Carbon y desarrollo Alternativo de las Comarcas» (1998-2005), firmato il 15 luglio 1997, che è il risultato di un accordo tra le autorità spagnole e le parti interessate nel settore carboniero e contiene disposizioni per le imprese beneficiarie degli aiuti. La Commissione aveva dato parere favorevole sul piano di ristrutturazione 1998-2002 dopo averne esaminato la conformità con gli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell’industria carboniera (6).

(14)

Considerato che il governo spagnolo intendeva concedere l’aiuto all’industria carboniera dopo la scadenza del trattato CECA il 23 luglio 2002 e ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare l’articolo 9, paragrafo 10, il 19 dicembre 2002 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione relativo all’accesso a riserve carboniere e alla chiusura delle unità di produzione nel periodo 2003-2005.

(15)

Il piano di ristrutturazione fa riferimento all’intenzione delle autorità spagnole di continuare a finanziare l’industria carboniera per il periodo 2003-2005 mediante la concessione di aiuti destinati a sostenere sia la produzione che i costi eccezionali del processo di ristrutturazione. Tale proposta per il periodo fino al 2005 presuppone che lo sforzo compiuto dalle imprese e dai lavoratori per ristrutturare il settore nel periodo 1998-2002 avrebbe proseguito in base al piano spagnolo per il periodo 1998-2005, tenendo conto degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1407/2002, cioè il volume inferiore prodotto con meno aiuti e meno manodopera, in modo da permettere una riduzione dei costi di produzione.

(16)

Le autorità spagnole hanno indicato che la realtà sociale dev’essere uno dei criteri che occorre prendere in considerazione per decidere quali unità di produzione saranno mantenute a un livello minimo di attività che garantisca l’accesso alle riserve di carbone. Gli altri criteri saranno l’esistenza di un mercato del carbone e l’applicazione della legislazione ambientale, che saranno determinanti per stabilire quali centrali elettriche potranno continuare a funzionare.

(17)

Oltre a questi criteri, le autorità spagnole hanno ritenuto che la riduzione globale dell’aiuto proposta nel piano 2003-2005 comporterà riduzioni volontarie di capacità delle imprese. La possibilità di concedere aiuti alla chiusura delle unità di produzione comporterà automaticamente una riduzione delle capacità in modo tale che, entro la fine del 2005, quest’ultima si attesterà all’incirca sui 12 milioni di tonnellate, che rappresentano l’obiettivo previsto. Le autorità spagnole hanno garantito alla Commissione che gli aiuti per le chiusure delle capacità di produzione, in conformità con l’articolo 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1407/2002, saranno destinati soltanto a coprire i costi delle suddette chiusure di unità.

(18)

L’economia e l’occupazione nei bacini minerari rimangono ancora di gran lunga inferiori rispetto al livello precedente alla ristrutturazione del settore carboniero. Perciò le autorità spagnole hanno dichiarato che hanno bisogno di più tempo per applicare le politiche di promozione economica e di creazione di occupazione alternativa all’attività mineraria. Non è possibile accelerare i processi di riconversione dell’industria carboniera in misura maggiore di quanto previsto nei piani. Le autorità spagnole sostengono che il processo di ristrutturazione è stato avviato solo da cinque anni, cioè da molto meno tempo rispetto ad altri paesi con un’industria carboniera importante.

(19)

Le autorità spagnole si sono avvalse della facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1407/2002, a norma del quale gli Stati membri possono, ove ciò sia debitamente giustificato, notificare alla Commissione l’individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di cui ai paragrafi 4 e 6 di detto articolo entro giugno 2004.

(20)

Basandosi sulla decisione 2002/871/CE, le autorità spagnole hanno informato inoltre la Commissione dei costi di produzione delle unità di produzione per l’anno di riferimento 2001-2002 e il periodo 2003-2005.

(21)

Secondo la definizione di «unità di produzione» di cui all’articolo 2 della decisione 2002/871/CE, tutte le imprese del settore carboniero, tranne che la HUNOSA, hanno definito i loro siti estrattivi sotterranei e le infrastrutture connesse come un’unica «unità di produzione sotterranea» e tutti i loro siti estrattivi a cielo aperto come un’unica «unità di produzione a cielo aperto».

Le unità di produzione notificate e la produzione dell’anno di riferimento (2001/2002) sono i seguenti:

Unità di produzione

S: sotterranea

CA: cielo aperto

Capacità di produzione dell’anno di riferimento

(tec: tonnellate equivalenti di carbone)

Alto Bierzo, S.A.

S

104 405

Antracitasde Arlanza, S.L.

S

10 360

Antracitas de Gillon, S.A.

S

57 100

Antracitas la Granja, S.A.

S

51 550

CA

8 930

Antracitas de Tineo, S.A.

S

50 100

Campomanes Hermanos, S.A.

S

43 320

CARBONAR, SA.

S

320 000

Carbones de Arlanza, S.A.

S

25 332

Carbones de Linares, S.L.

S

12 817

Carbones del Puerto. S.A.

S

3 400

Carbones el Tunel, S.L.

S

17 420

Carbones de Pedraforca, S.A.

S

75 110

Carbones San Isidro y María, S.L.

S

31 920

Compaňía General Minera de Teruel, SA.

S

21 000

CA

71 000

Coto Minero del Narcea, S.A.

Monasterio

S

9 000

Braňas

S

69 000

Coto Minero Jove, S.A.

S

82 334

E.N. Carbonifera del Sur, S.A.

Pozo María

S

18 210

Peňarroya

CA

381 240

Emma, Puerto llano

CA

464 040

ENDESA, SA (TERUEL)

Andorra

S

55 070

Andorra

CA

354 310

Gonzalez y Diez, S.A.

Tineo

S

113 098

Buseiro

CA

16 605

Hijos de Baldomero Garcia, S.A.

S

60 340

Hullas de Coto Cortes, S.A.

S

282 120

CA

48 340

Huellera Vasco-Leonesa, S.A.

S

713 533

CA

320 882

INCOMISA, SA.

S

9 370

La Carbonifera del Ebro, S.A.

S

38 426

MALABA, S.A.

S

26 310

Mina Adelina, S.A.

S

8 200

Mina Escobal, S.L.

S

3 079

Mina la Sierra, S.A.

S

5 560

Mina los Compadres, S.L.

S

5 610

Minas de Navaleo, S.L.

S

19 636

Minas de Valdeloso, S.L.

S

9 870

Minas del Principado, S.A.

S

16 903

MINEX, S.A.

S

59 520

Minera del Bajo Segre, S.A.

S

25 164

Minero Siderurgia de Ponferrrada S.A.

S

643 000

CA

154 000

Munoz Solé Hermanos, S.A.

S

23 141

Promotora de Minas del Carbon

CA

50 580

S.A. Catalano-Aragonesa

S

324 550

CA

504 800

Union Minera del Norte, S.A (UMINSA)

S

736 430

CA

86 850

Union Minera Ebro-Segre, S.A (UMESA)

S

14 090

Viloria Hermanos, S.A.

S

73 964

CA

29 844

Virgilio Riesco S.A.

S

24 680

Mina La Camocha

S

 

HUNOSA — Aller

S

314 000

HUNOSA — Figaredo

S

89 000

HUNOSA — San Nicolas

S

110 000

HUNOSA — Montsacro

S

107 000

HUNOSA — Carrio

S

105 000

HUNOSA — Sotón

S

86 000

HUNOSA — Maria Luisa

S

172 000

HUNOSA — Candil

S

94 000

HUNOSA — Pumarabule

S

73 000

Totale (Tec)

 

8 023 203

(22)

Con lettera del 3 ottobre 2003 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che le unità di produzione sotterranea Endesa, Encasur e Antracitas de Guillón S.A. avrebbero chiuso nel 2005 e che l’impresa Promotora de Minas de Carbon S.A. (PMC) avrebbe chiuso la sua unità a cielo aperto.

2.1.   Riduzione degli aiuti al funzionamento

(23)

Per le imprese carboniere, la riduzione degli aiuti per coprire il disavanzo di esercizio previsto è del 4 % annuo per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, tranne che per HUNOSA, per la quale la riduzione media annua sarà del 5,75 %.

2.2.   Capacità di produzione

(24)

Per quanto riguarda la capacità di produzione, il governo spagnolo ha proposto di concedere aiuti per una capacità di produzione carboniera di circa 12 milioni di tonnellate nel 2005. Nel 2002 la produzione totale è stata di circa 13 400 000 tonnellate.

2.3.   Bilancio

(25)

Gli importi complessivi degli aiuti al funzionamento e dei costi tecnici e sociali notificati sono i seguenti:

(in EUR)

Anno

Aiuto al funzionamento (7)

Costi tecnici (8)

Costi sociali (9)

2003

568 647 000

81 299 000

469 072 000

2004

539 854 000

82 987 000

490 112 000

2005

513 046 000

96 739 000

484 866 000

(26)

Per quanto riguarda gli anni 2006-2007, le autorità spagnole hanno comunicato che attualmente non è possibile stabilire obiettivi specifici per il periodo 2005-2007 e pertanto propongono di continuare a ridurre gli aiuti del 4 % all’anno. Una volta concordato il piano di accesso alle riserve di carbone, esse comunicheranno alla Commissione i dettagli dell’assegnazione dell’aiuto e della distribuzione della produzione (in tonnellate).

2.4.   Piano concernente Hunosa

(27)

Le autorità spagnole hanno notificato con maggiori dettagli il piano concernente l’impresa carboniera pubblica Hunosa. Per il periodo 2002-2005 è stata prevista una diminuzione della capacità da 1 800 000 tonnellate nel 2001 a 1 340 000 tonnellate nel 2005. Gli aiuti per coprire il disavanzo di esercizio vengono ridotti da 321 091 000 EUR nel 2001 a 239 281 000 EUR nel 2005.

(28)

Gli obiettivi fondamentali del piano di Hunosa del 2002-2005 erano in primo luogo di ristrutturare l’impresa e di ridurre le perdite in modo da tenere debitamente conto dell’importanza economica e sociale di Hunosa, che si trova al centro del bacino minerario delle Asturie, al momento di adottare le misure di riduzione di attività previste dal piano nazionale sull’industria carboniera e dalla normativa comunitaria. Inoltre, l’obiettivo era quello di gettare le basi del futuro sviluppo del bacino minerario delle Asturie creando le condizioni necessarie per posti di lavoro alternativi in altri settori. Il piano infine prevede la riduzione delle perdite di esercizio di Hunosa per oltre il 30 % nonché una riduzione del 33,6 % dell’organico, con un aumento della produttività del 21,4 %.

(29)

Il piano Hunosa prevedeva l’attuazione di una serie di misure per ridurre i livelli di produzione. In primo luogo si è proceduto alla chiusura di due delle nove unità e alla chiusura di un reparto di lavaggio. La chiusura di questi tre siti rappresenta una riduzione del 25 % della capacità di produzione. In secondo luogo, sono state prese misure per migliorare al massimo la produttività, incentrandosi sulla selezione dei giacimenti, il livello di modernizzazione e i processi di lavaggio. Gli sforzi si sono concentrati sui pozzi di più elevata produttività, con costi complessivi inferiori e miglior qualità. In linea di principio una parte della produzione doveva essere riservata alla vicina centrale elettrica e Hunosa doveva produrre annualmente una quantità di carbone equivalente a 100 giorni di consumo. In terzo luogo, la riduzione dell’attività prevista rende necessaria una riduzione dell’organico. Infine, come conseguenza delle misure adottate, la produzione nel periodo in cui il piano è in vigore verrà ridotta del 26,1 %, passando a 1 340 000 tonnellate nel 2005.

(30)

Il piano HUNOSA prevedeva l’assunzione di 550 nuovi lavoratori nel periodo 2002-2005. Le autorità spagnole hanno garantito che questi nuovi lavoratori, nel caso in cui fosse risultata necessaria l’assunzione, sarebbero stati selezionati tra i lavoratori che avevano perso il proprio posto di lavoro in seguito alla chiusura di una miniera, con due eccezioni tassative concernenti l’assunzione di tecnici specializzati e dei discendenti di primo grado di lavoratori deceduti in seguito a incidenti sul lavoro.

(31)

Le autorità spagnole hanno comunicato i seguenti costi per tec delle unità di produzione di HUNOSA che propongono di mantenere aperte nel periodo di ristrutturazione:

Unità di produzione

Costo medio (EUR/tec)

Riduzione (%)

Anno 2001

Anno 2005

Aller

271

237

12,5

San Nicolás

429

317

26,1

Montsacro

342

251

26,6

Carrio

261

223

14,5

Sotón

376

304

19,1

Mo Luisa

371

331

10,8

Candil

411

340

17,3

Media

344

278

19,2

(32)

Le autorità spagnole hanno ritenuto che tale riduzione dei costi di produzione, calcolata all’incirca al 20 % per il periodo 2002-2005, dimostri le possibilità di riduzione dei costi di produzione delle unità di produzione di Hunosa e che la tendenza potrebbe accentuarsi in futuro. Secondo le autorità spagnole, questa riduzione dei costi di produzione significa una riduzione degli aiuti all’impresa del 25 %, tendenza che potrebbe accentuarsi in futuro.

(33)

In conformità con gli obiettivi del piano ci si propone di avviare una serie di iniziative per incoraggiare la creazione di una struttura economica che fornisca un’alternativa alla miniera di carbone nella zona geografica in cui Hunosa opera. In questo senso le autorità spagnole e i sindacati hanno concluso un impegno per incoraggiare, attraverso le varie misure previste da questo piano, la creazione di 650 posti di lavoro nel periodo 2002-2005 nel bacino minerario centrale asturiano.

(34)

Per quanto riguarda gli aiuti per coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione e gli oneri ereditati dal passato che accompagnano l’applicazione delle misure tecniche concernenti la concentrazione e la selezione di giacimenti e i corrispondenti aggiustamenti di capacità, le autorità spagnole hanno chiarito che occorreva adottare talune misure sociali, in particolare per finanziare il piano di prepensionamenti. L’aiuto con il quale si finanzieranno queste misure e altre proposte diminuirà gradualmente.

(35)

Nella tabella seguente si indica la riduzione dell’organico e gli importi totali degli aiuti da concedere conformemente al piano Hunosa, secondo la proposta del piano di ristrutturazione.

Anno

Organico alla fine dell’anno

Aiuto alla riduzione dell’attività (10)

(in EUR)

Aiuto per costi eccezionali (11)

(in EUR)

2003

4 902

271 593 000

302 557 000

2004

4 437

254 682 000

298 983 000

2005

4 079

239 281 000

286 203 000

(36)

Con lettera del 22 aprile 2003, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che il piano Hunosa, fra gli altri obiettivi, aveva quello di mantenere una produzione minima di carbone come misura precauzionale, al fine di garantire l’accesso alle riserve.

(37)

Le autorità spagnole in questa lettera giustificavano la produzione minima di Hunosa pari a 1 340 000 tonnellate nel 2005 con la necessità di garantire che il 30 % del consumo (100 giorni) delle centrali elettriche vicine alle miniere di Hunosa fosse soddisfatto da tale impresa. Le autorità spagnole propongono di applicare lo stesso criterio successivamente al 2005 e ritengono che il mantenimento di una produzione strategica vicino alle centrali elettriche sia un obiettivo prioritario del piano di accesso alle riserve.

2.5.   Durata del regime

(38)

L’aiuto sarà erogabile nel periodo 2003-2005.

2.6.   Forma dell’aiuto

(39)

L’aiuto prenderà forma di sovvenzioni.

2.7.   Beneficiari

(40)

Le unità di produzione delle imprese carboniere spagnole di cui al considerando 21.

2.8.   Fondamento giuridico

(41)

Ordinanza ministeriale ECO/2731/2003, Ordinanza ministeriale ECO/768/2003, Ordinanza ministeriale ECO/180/2004 e Ordinanza ministeriale ITC/626/2005.

2.9.   Situazione energetica e ambientale in Spagna

(42)

Secondo le previsioni sulla generazione di energia elettrica elaborate in Spagna per il periodo 2000-2011, la quota del carbone in tale produzione scenderà dal 35,9 % nel 2000 al 15 % nel 2011, mentre l’energia elettrica generata dal gas naturale passerà dal 9,7 % al 33,1 % nello stesso periodo. Le energie rinnovabili passeranno dal 16,9 % della produzione di energia elettrica nel 2000 al 28,4 % nel 2011. La produzione di energia elettrica è responsabile soltanto del 28 % del totale delle emissioni di CO2. La Spagna non considera logico stabilire un nesso tra la concessione di aiuti al carbone nazionale e le emissioni di CO2, nesso che dev’essere stabilito invece tra la produzione di energia elettrica e le emissioni. Le centrali funzioneranno fino al momento in cui saranno tecnicamente ed economicamente efficienti, il che non ha niente a che vedere con l’origine nazionale o meno del carbone che si consuma.

2.10.   Motivi per avviare il procedimento

(43)

Il 30 marzo 2004, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale. La Commissione ha espresso dubbi sulla conformità del piano notificato con le condizioni e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e sul grado di conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti. La Commissione riteneva che il piano non fosse abbastanza dettagliato. Pertanto, nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di:

a)

indicare la quantità totale della produzione di carbone prevista per esercizio carboniero e la quantità di aiuti prevista per la riduzione di attività per esercizio carboniero, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002;

b)

chiarire i criteri di selezione che le unità di produzione devono soddisfare per essere incluse nel piano di accesso alle riserve di carbone e presentare i quantitativi totali della produzione stimata per esercizio carboniero per accedere alle riserve di carbone, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1407/2002;

c)

chiarire se l’aiuto per la riduzione dell’attività per esercizio carboniero, di cui all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, debba essere come minimo l’aiuto che la Spagna aveva previsto di concedere alle imprese/unità di produzione menzionate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA della Commissione, del 2 luglio 2002, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’industria carboniera nel 2001 e nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 (12);

d)

presentare tutte le informazioni sull’applicazione dei criteri della diminuzione progressiva degli aiuti e indicare se debbano essere presi in considerazione fattori di competitività, quali l’andamento dei costi di produzione e se l’inclusione dell’unità di produzione in un piano di chiusura sarà considerata un fattore per una maggior riduzione degli aiuti;

e)

chiarire se prima del 31 dicembre 2005 si sarebbero chiuse unità di produzione equivalenti a una capacità di 1 660 000 tonnellate;

f)

chiarire se le unità di produzione Antracitas de Guillón, ENDESA-sotterranea ed ENCASUR-sotterranea abbiano ricevuto aiuti al funzionamento nel 2003; indicare se gli aiuti ricevuti da tali unità di produzione dal 1998 al 2002 per coprire i costi eccezionali di cui all’articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA abbiano superato o meno tali costi e, in caso affermativo, chiarire se la Spagna intenda recuperare la differenza;

g)

indicare l’importo totale degli aiuti versati a HUNOSA nel 2003, 2004 e 2005, tenendo conto delle riduzioni dei costi di produzione notificati dall’impresa;

h)

indicare il numero massimo di posti di lavoro necessari a HUNOSA per i lavoratori con conoscenze tecniche specifiche;

i)

chiarire in dettaglio le modifiche all’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003 per garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002 e confermare che saranno ammissibili all’aiuto soltanto le unità di produzione, notificate ai sensi della decisione 2002/871/CE.

3.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(44)

Le osservazioni inviate dalle autorità spagnole dopo l’avvio del procedimento da parte della Commissione sono descritte qui di seguito. Non sono pervenute osservazioni da terzi.

3.1.   Aiuti alla riduzione dell’attività [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002] e aiuti all’accesso alle riserve carboniere (articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento)

(45)

Le autorità spagnole hanno presentato relazioni sugli aiuti erogati nel 2003 e nel 2004 e le previsioni di pagamento per il 2005, che classificano l’aiuto a seconda della concessione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Gli aiuti concessi e da concedere a HUNOSA si classificano a seconda che si finanzino a carico del bilancio generale dello Stato o a carico della S.E.P.I. (13)

3.1.1.   Produzione nel periodo 2003-2005

(46)

La tendenza della produzione che risulta dalle chiusure di capacità di produzione che l’industria si è impegnata ad effettuare è la seguente:

(unità: kilotonnellate)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Produzione

13 993

13 372

12 576

12 400

12 000

3.1.2.   Criteri

(47)

Le autorità spagnole hanno presentato i criteri utilizzati per classificare le unità di produzione come beneficiari degli aiuti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002. Come criterio principale è stato stabilito il costo di produzione per tonnellata equivalente di carbone (tec). I criteri supplementari sono i seguenti:

a)

l’esistenza di un mercato, cioè la presenza di una centrale elettrica in funzione nel raggio di 100 chilometri;

b)

la solvibilità dell’impresa proprietaria dell’unità di produzione; a questo proposito, si richiede una proporzione minima tra i fondi propri dell’impresa e il passivo totale.

(48)

Infine, occorre tener conto della realtà sociale e regionale dell’area in cui è ubicata l’unità di produzione. Secondo il governo spagnolo, la necessità di mantenere il criterio sociale e regionale è un fattore che non può essere ignorato. Il governo spagnolo tuttavia è disposto a considerare le modalità che la Commissione potrebbe suggerire.

(49)

La definizione di «unità di produzione» è stata verificata per le imprese che hanno una maggior capacità di produzione e che pertanto potrebbero avere più di un’unità di produzione. Fino ad allora, tranne che per il caso di HUNOSA, l’analisi veniva effettuata a livello di impresa prendendo in considerazione insieme le unità di produzione sotterranee e quelle a cielo aperto.

3.1.3.   Aiuti alla riduzione dell’attività

(50)

Le autorità spagnole hanno spiegato che, come può evincersi dalla relazione, tutte le imprese che nel 2002 sono state classificate come beneficiarie di aiuti ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA sono attualmente classificate come imprese che ricevono aiuti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) 1407/2002.

3.1.4.   Diminuzione progressiva degli aiuti

(51)

Le autorità spagnole spiegano che fino alla fine del 2005, la riduzione degli aiuti dovrà essere globale, pari al 4 % all’anno.

3.2.   Aiuti alla copertura di costi eccezionali

(52)

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione che l’ordinanza ECO/2731/2003 è stata modificata per adeguarne il contenuto a quanto prescritto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’ordinanza potrà essere applicata soltanto alle unità di produzione che effettuano la chiusura entro il 31 dicembre 2005 e non si potrà applicare ai programmi con scadenza successiva a tale data. Inoltre, la compensazione di 13 EUR per 1 000 termie per i contratti cancellati a causa della chiusura dell’unità di produzione che forniva il combustibile è stata fissata come aiuto massimo per sostenere i tipi di costi che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1407/2002. Verranno rimborsati soltanto i costi di chiusura debitamente giustificati.

3.3.   Precedenti decisioni della Commissione

3.3.1.   Chiusure fino al 31 dicembre 2005

(53)

Il governo spagnolo intende conformarsi a quanto previsto al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA procedendo alla chiusura definitiva della capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate corrispondente alle imprese menzionate nel suddetto considerando entro il 31 dicembre 2005. Alcune di queste imprese hanno già cominciato a ridurre la capacità di produzione nel 2002.

3.3.2.   Le unità di produzione che hanno ricevuto aiuti per coprire costi eccezionali di chiusura

(54)

Come affermato nelle relazioni sugli aiuti degli anni 2003, 2004 e 2005, gli aiuti concessi nel 2003 a Antracitas de Gijón, ENCASUR, ENDESA e PMC (prima della chiusura nel 2004) e quelli previsti per il 2004 e 2005 sono aiuti alla riduzione di attività. Gli aiuti concessi per rimborsare costi eccezionali di chiusura tra il 1998 e il 2002 nel caso di ENDESA ed ENCASUR sono stati giustificati a suo tempo in quanto aiuti destinati a coprire le differenze di pagamenti tra il regime generale di prepensionamento e il 100 % pagato da queste imprese. Le autorità spagnole hanno presentato lettere di impegno per confermare la chiusura delle unità di produzione la cui chiusura era prevista dalle imprese entro la fine del 2005.

3.4.   Il piano Hunosa

3.4.1.   Osservazioni sullo sforzo di ristrutturazione di HUNOSA

(55)

Le autorità spagnole hanno fornito dettagli del livello significativo di ristrutturazione intrapreso in anni recenti e del grado di realizzazione del piano 2002-2005. Tale piano comprende la chiusura delle due unità di produzione, con una riduzione di 700 000 tonnellate in termini di capacità d’estrazione.

3.4.2.   Aiuto concesso a HUNOSA nel 2003-2005

(56)

Le autorità spagnole hanno chiarito che il volume dell’aiuto alla ristrutturazione si manterrà strettamente nei limiti dei costi che derivano dalle obbligazioni sociali esterne e hanno fornito le spiegazioni opportune.

(57)

La contraddizione apparente tra lo sforzo significativo in materia di riduzione dei costi e la diminuzione meno accentuata degli aiuti alla produzione, è dovuta essenzialmente all’andamento delle entrate connesso ai prezzi internazionali del carbone di importazione e al cambio dollaro/euro. Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate sul calcolo delle entrate e hanno spiegato per quale motivo sono in generale inferiori al prezzo internazionale del carbone importato.

(58)

Inoltre, hanno fornito spiegazioni dettagliate sugli aiuti destinati a coprire i costi eccezionali derivanti dal processo di ristrutturazione.

3.4.3.   Informazioni sull’assunzione di tecnici specializzati

(59)

Le autorità spagnole hanno sottolineato che tali assunzioni sono soggette alla stretta necessità di coprire posti di lavoro indispensabili, specialmente per motivi di sicurezza. Tuttavia, occorre sottolineare che finora, nei primi due esercizi di applicazione del piano, non si è provveduto a nessuna nuova assunzione. Ciononostante le autorità spagnole hanno mantenuto come misura precauzionale una stima massima delle assunzioni di tecnici specializzati non superiore a 100 lavoratori.

4.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

4.1.   Modalità di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(60)

Per stabilire se le misure del regime costituiscano un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato occorre stabilire se gli aiuti siano concessi dagli Stati membri ovvero mediante risorse statali, se favoriscano talune imprese, se falsino o minaccino di falsare la concorrenza e se incidano sugli scambi tra Stati membri.

(61)

La prima condizione di cui all’articolo 87 è che l’aiuto sia concesso dagli Stati o mediante risorse statali. Nella fattispecie, l’esistenza di risorse statali è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente finanziata dal bilancio pubblico delle autorità del Regno di Spagna e in misura minore dalla S.E.P.I., un’impresa pubblica interamente controllata dallo Stato.

(62)

La seconda condizione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, fa riferimento alla possibilità che le misure favoriscano determinati beneficiari. Occorre stabilire, in primo luogo, se le imprese beneficiarie ottengono un beneficio economico e, in secondo luogo, se questo beneficio si concede a uno specifico tipo d’impresa. L’aiuto presuppone chiaramente un beneficio economico per le imprese carboniere, in quanto costituisce una sovvenzione diretta che copre spese ordinarie che abitualmente sarebbero a loro carico. Tali spese consistono nella differenza tra i costi di produzione prevedibili e le entrate prevedibili, a cui si aggiungono i costi derivanti dalla ristrutturazione: le imprese carboniere beneficiano del parziale indennizzo per questi costi. Inoltre, le misure in esame sono destinate soltanto a imprese carboniere in Spagna, per cui favoriscono determinate imprese rispetto alle loro concorrenti, cioè sono selettive.

(63)

In conformità con la terza e quarta condizione dell’articolo 87, paragrafo 1, gli aiuti non devono falsare o minacciare di falsare la concorrenza, né incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria e l’ambito di azione delle imprese beneficiarie rispetto alle loro concorrenti che non usufruiscono di questi benefici. Benché il commercio intracomunitario di carbone sia molto limitato e le imprese di cui trattasi non esportino, le imprese stabilite in altri Stati membri hanno meno possibilità di esportare i loro prodotti sul mercato spagnolo.

(64)

Pertanto, le misure in esame rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

4.2.   Applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002

(65)

Dato che il trattato CECA e la decisione n. 3632/1993/CECA sono entrambi scaduti il 23 luglio 2002, e alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato, la compatibilità delle misure notificate dev’essere valutata in base al regolamento (CE) n. 1407/2002.

(66)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 stabilisce la normativa per la concessione degli aiuti di Stato all’industria carboniera, con la finalità di contribuire alla sua ristrutturazione. Tale normativa tiene conto degli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore e della necessità di mantenere una quantità minima di produzione carboniera nazionale per garantire l’accesso alle riserve di carbone. Il processo di ristrutturazione dell’industria carboniera deve continuare, considerato lo squilibrio concorrenziale esistente tra il carbone comunitario e quello importato.

(67)

Secondo il principio di proporzionalità, la produzione carboniera sovvenzionata dev’essere limitata a quanto è strettamente necessario per contribuire in modo efficace all’obiettivo del rafforzamento della sicurezza del rifornimento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento anche alla comunicazione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile», meglio conosciuta come «La strategia di sviluppo sostenibile di Göteborg», che mira a «limitare il cambiamento climatico e potenziare l’uso di energia pulita.» (14).

(68)

In conformità con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri possono concedere aiuti alla riduzione dell’attività. Una delle condizioni che devono essere soddisfatte è che lo sfruttamento delle unità di produzione interessate rientri in un piano di chiusura.

(69)

Gli Stati membri, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002, concedono aiuti alla produzione a un’impresa, destinati alle unità di produzione o a un gruppo di unità di produzione specificamente. Una delle condizioni da soddisfare è che lo sfruttamento delle unità di produzione interessate o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa rientri in un piano d’accesso alle riserve carboniere.

(70)

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri concedono aiuti per coprire costi eccezionali che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone e non correlati alla produzione corrente se il loro importo non supera tali costi. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone sono definite nell’allegato di detto regolamento.

(71)

Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione notificato fosse conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 nonché agli obiettivi del regolamento stesso. La Commissione ha ritenuto che fosse necessario un piano più dettagliato. In seguito a questa lettera la Spagna ha fornito alla Commissione in diverse occasioni informazioni dettagliate riguardanti il piano di ristrutturazione. In base a queste nuove informazioni la Commissione espone qui di seguito la propria valutazione del piano di ristrutturazione e gli aiuti per gli anni 2003, 2004 e 2005, concessi in virtù del piano di ristrutturazione.

4.3.   Rispetto delle precedenti decisioni della Commissione

(72)

Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole non avessero indicato chiaramente che sarebbero state rispettate le condizioni stabilite nelle precedenti decisioni della Commissione, adottate in base al trattato CECA, in particolare nella decisione 2002/826/CECA. Quest’ultima decisione autorizza la concessioni di aiuti a condizione che le unità di produzione di cui trattasi rientrino in un piano di chiusura e che, entro il 2005, riducano la capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate. La Spagna è tenuta a rispettare tali condizioni. Il fatto che il trattato CECA sia scaduto e sia entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1407/2002 non rimette in discussione gli impegni assunti in passato, che devono essere pienamente rispettati e la Commissione è tenuta a garantire il rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni adottate in base al trattato CECA.

(73)

Il precedente piano di chiusura/riduzione basato sulla decisione n. 3632/93/CECA è stato approvato con la decisione 2002/826/CECA. In diverse occasioni, le autorità spagnole hanno accettato anche per iscritto, in varie lettere alla Commissione, l’obbligo di rispettare gli impegni presi in passato e hanno esplicitamente confermato che le decisioni sulla chiusura delle unità di produzione elencate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA sarebbero state eseguite in conformità con la normativa in vigore. Ciò significa la chiusura entro il 2005 di una capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate. In base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione è stata in grado di verificare che è stata effettivamente conseguita la riduzione di tale capacità.

(74)

La Commissione ritiene che le unità di produzione che hanno ridotto la loro capacità di produzione siano le stesse che erano già state incluse nel piano di chiusura/riduzione di attività basato sulla decisione n. 3632/93/CECA. Si tratta delle unità di produzione di cui al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA.

(75)

Secondo il precedente piano spagnolo di chiusura/riduzione dell’attività, le unità di produzione Antracitas de Gillon S.A., ENDESA sotterranea e ENCASUR sotterranea dovevano chiudere entro la fine del 2002. Tuttavia nel 2003 e in parte nel 2004, tali unità di produzione risultavano ancora operative.

(76)

In seguito alle richieste della Commissione, sono state chiuse le unità sotterranee di ENDESA e ENCASUR e l’unità di produzione di Antracitas de Gillon. Il 31 marzo 2004 anche l’unità di produzione a cielo aperto di Promotora de Minas de Carbon è stata chiusa. La Commissione ha ricevuto lettere d’impegno che confermano la chiusura delle unità di produzione che si sono impegnate a chiudere nel 2005.

(77)

In base alle informazioni trasmesse dalla Spagna la Commissione ha verificato che l’aiuto concesso a tali imprese, ai sensi dell’articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, al fine di coprire i costi eccezionali della chiusura delle suddette unità di produzione non ha superato i costi.

(78)

Poiché la riduzione di capacità di produzione richiesta è stata conseguita dalle unità di produzione elencate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA e le unità di produzione che, secondo questa stessa decisione dovevano chiudere, hanno infine chiuso, la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna ha rispettato le precedenti decisioni della Commissione.

4.4.   Aiuti alla riduzione dell’attività [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002] e aiuti all’accesso alle riserve carboniere (articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento)

(79)

Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha affermato che le autorità spagnole avevano notificato l’importo globale degli aiuti al funzionamento che dovevano essere concessi. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno notificato né l’importo totale degli aiuti alla riduzione di attività previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, né l’importo totale degli aiuti all’accesso alle riserve carboniere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le autorità spagnole non hanno spiegato i criteri che dovevano soddisfare le unità di produzione per poter chiedere gli aiuti.

(80)

Un altro dubbio della Commissione riguardava il fatto che le autorità spagnole non avevano definito la capacità di produzione totale che occorreva chiudere entro il 31 dicembre 2005 o entro il 31 dicembre 2007 in esito al piano di chiusura, come previsto all’articolo 4, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 1407/2002, in quanto una delle condizioni da soddisfare per poter beneficiare di aiuti alla riduzione dell’attività. L’aiuto previsto può essere concesso soltanto se si notifica la riduzione totale della capacità.

(81)

Per quanto riguarda la capacità di produzione e il livello di produzione minimo per garantire l’accesso alle riserve di carbone, nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha ritenuto che la giustificazione non sembrava essere conforme con l’obiettivo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Il piano di accesso alle riserve di carbone e gli aiuti all’accesso alle riserve di carbone devono essere giustificati dalla necessità di mantenere una quantità minima di produzione di carbone che garantisca l’accesso alle riserve. Gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore possono servire soltanto come giustificazione del piano di chiusura e dell’aiuto alla riduzione di attività.

(82)

Le autorità spagnole hanno comunicato informazioni sui costi delle unità di produzione. Per ciascuna impresa, eccetto che per HUNOSA, la Spagna ha definito le unità di estrazione sotterranea e le infrastrutture connesse come un’unica unità di produzione sotterranea e ha seguito un approccio simile riguardo alle unità di estrazione a cielo aperto. L’applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 si basa sul concetto di «unità di produzione». Il 30 marzo 2004 la Commissione ha espresso dubbi sul carattere sufficientemente dettagliato di tali informazioni, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

4.4.1.   Distinzione tra gli aiuti alla riduzione di attività e gli aiuti all’accesso alle riserve di carbone

(83)

Dopo l’apertura del procedimento, la Spagna ha classificato gli aiuti a seconda che fossero concessi ai sensi dell’articolo 4, oppure dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002. Nel periodo 2003-2005, le seguenti unità di produzione hanno ricevuto un aiuto ai sensi dell’articolo 4: Antracitas de Gillon S.A., Coto Minera Jove S.A., l’unità di produzione sotterranea di Endesa, l’unità di produzione sotterranea di Encasur, González y Díez S.A., Industria y Comercial Minera S.A. (INCOMISA), Mina Escobal S.L., Mina la Camocha, Minas de Valdeloso S.L., Promotora de Minas de Carbón S.A. e Virgilio Riesco S.A. La Mina Escobal S.L. ha chiuso nel 2004 e la Promotora de Minas de Carbón S.A. ha chiuso nel 2005. Altre unità di produzione che hanno ricevuto un aiuto per la riduzione di attività sono le due unità di produzione dell’impresa carboniera pubblica Hunosa che sono state chiuse, cioè Pumarabule e Figaredo. Hanno percepito aiuti per l’accesso alle riserve di carbone le altre unità di produzione menzionate al considerando 21.

(84)

In base alle ultime informazioni ricevute, la Commissione conclude pertanto che le autorità spagnole hanno suddiviso correttamente gli aiuti alla produzione tra aiuti alla riduzione di attività e aiuti all’accesso alle riserve di carbone. Inoltre, come le autorità spagnole hanno confermato, sarà soddisfatta la condizione di cui all’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1407/2002, secondo cui le unità di produzione che ricevono aiuti per la riduzione di attività devono chiudere entro il 2007.

4.4.2.   Criteri applicabili

(85)

La Commissione prende atto del fatto che per quanto riguarda i criteri che le autorità spagnole applicheranno in materia di ammissibilità degli aiuti alla produzione, dette autorità l’hanno informata che il criterio principale è il costo di produzione per tec. Tale criterio è in linea con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 in quanto può essere considerato una chiara indicazione che l’aiuto sarà concesso alle unità con le migliori prospettive economiche.

(86)

Tra i criteri supplementari, le autorità spagnole applicano il criterio dell’esistenza di un mercato, cioè, la presenza di una centrale elettrica in funzione nel raggio di 100 km, e la solvibilità dell’impresa proprietaria dell’unità di produzione. A questo proposito dev’esserci una proporzione minima tra le risorse proprie dell’impresa e il totale delle sue passività. criterio contribuirà a fare sì che l’aiuto sia concesso alle unità con le migliori prospettive economiche. Il precedente criterio è di natura meramente complementare. In considerazione della sicurezza delle forniture di energia e anche per ragioni finanziarie, dato che esiste un nesso con i costi di trasporto, si può tener conto dell’ubicazione, ma questo non può essere il fattore principale. In generale, la Commissione ritiene che i criteri applicati dalle autorità spagnole siano in linea con il regolamento (CE) n. 1407/2002.

(87)

Basandosi sulle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ha analizzato la definizione di «unità di produzione» utilizzata nel piano di ristrutturazione. In passato, la Spagna ha effettuato l’analisi degli aiuti a livello di impresa, calcolando insieme le unità di produzione sotterranee con quelle a cielo aperto. Attualmente la Spagna ha modificato questa analisi e ha calcolato l’aiuto per unità di produzione come definita nel regolamento (CE) n. 1407/2002. Inoltre, a questo proposito la Spagna ha fornito alla Commissione le informazioni previste dalla decisione 2002/871/CE. La Commissione ritiene pertanto che la definizione di unità di produzione, che la Spagna ha utilizzato nel suo piano di ristrutturazione, è conforme a quanto previsto dal precitato regolamento.

(88)

La Commissione prende atto del fatto che il piano di ristrutturazione darà luogo a una capacità di produzione di 12 milioni di tonnellate. Considerando la situazione energetica globale in Spagna, tenendo conto del fatto che le autorità spagnole intendono ridurre la quota del carbone utilizzato per produrre elettricità dal 35,9 % al 15 % nel 2011, la riduzione di capacità a 12 milioni di tonnellate può ritenersi una misura adeguata che aiuterà a raggiungere tale obiettivo. Pertanto, il livello di capacità di produzione, che doveva essere raggiunto entro la fine del 2005, può considerarsi una riserva strategica ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002. Di conseguenza, si ritiene che le unità di produzione che rientrano nella parte del piano di ristrutturazione che riguarda l’accesso alle riserve carboniere possano beneficiare degli aiuti all’accesso alle riserve di carbone, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detto regolamento.

(89)

Inoltre, è soddisfatto il criterio principale e chiave di volta del regolamento, vale a dire il principio secondo il quale l’aiuto deve diminuire progressivamente. L’aiuto, concesso ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002, è stato diminuito del 4 % all’anno. La Commissione ritiene che tale riduzione possa essere accettata, tenendo conto del fatto che le autorità spagnole hanno annunciato che anche per gli anni 2006 e 2007, l’obiettivo è di continuare a ridurre l’aiuto del 4 % all’anno.

(90)

Ciò premesso, la Commissione ritiene che le autorità spagnole abbiano chiarito sufficientemente i criteri che determinano l’ammissibilità delle unità di produzione agli aiuti a favore della riduzione di attività o agli aiuti a favore dell’accesso alle riserve di carbone. Tali criteri sono conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare dall’articolo 4, lettera a), e dall’articolo 9, paragrafo 6, lettera a).

(91)

A tal proposito, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che la situazione sociale e regionale non può essere presa in considerazione quando si deve decidere la riserva strategica da mantenere. Le condizioni sociali e regionali si possono prendere in considerazione soltanto ai fini della concessione degli aiuti per la riduzione dell’attività e dell’aiuto per coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione.

4.4.3.   Calcolo delle entrate

(92)

Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate sui prezzi del carbone. Nel complemento di informazioni il governo spagnolo ha spiegato che de facto, gli aiuti di Stato erogati dal governo spagnolo corrispondevano alla differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita medio del carbone spagnolo, che era inferiore al prezzo medio del carbone importato dai paesi terzi. Ciò è dovuto principalmente alla qualità inferiore del carbone spagnolo e, in misura minore, al fatto che i prezzi sono stabiliti in contratti a lungo termine mentre il prezzo del carbone importato è il prezzo a pronti rilevato sul mercato un giorno determinato.

(93)

Le autorità spagnole hanno spiegato che in pratica l’influenza della variazione tra il prezzo internazionale e il prezzo del carbone nazionale è posticipata di circa tre trimestri. D’altra parte, la qualità del carbone sembra essere di gran lunga inferiore a quello in commercio sul mercato internazionale, con il risultato che il carbone nazionale ha un prezzo di gran lunga inferiore. Il prezzo pagato varia a seconda delle centrali, poiché vi è una differenza di qualità tra il carbone delle diverse unità di estrazione. Ad esempio, il potere calorifico del carbone può variare tra il 7 % e il 35 %, a seconda del sito da dove è stato estratto.

(94)

In generale, il carbone spagnolo è di qualità inferiore per il suo elevato contenuto di cenere e acqua, per il suo basso contenuto di materia volatile, o per entrambe queste caratteristiche. Il carbone di bassa qualità non ha mercato mondiale, in quanto tutti i paesi produttori consumano il carbone vicino al loro sito estrattivo. L’uso di questi tipi di carbone nelle centrali elettriche genera costi di investimenti e di manutenzione più elevati a carico dei proprietari, che devono installare bruciatori speciali, più costosi da mantenere e da utilizzare; inoltre anche l’efficienza di tali centrali è inferiore rispetto all’efficienza delle centrali che consumano carbone normale.

(95)

Le autorità spagnole hanno spiegato che dal punto di vista economico non è conveniente migliorare la qualità del carbone in modo tale da renderlo dello stesso livello del carbone importato, in quanto il processo di produzione sarebbe molto più costoso e meno competitivo.

(96)

Dal 1998, il prezzo di vendita del carbone viene stabilito attraverso trattative dirette tra le unità di produzione minerarie e le centrali carboniere, senza alcun intervento dell’amministrazione che può intervenire soltanto in caso di seri conflitti. Le autorità spagnole hanno presentato i contratti tra alcune imprese elettriche che possiedono centrali alimentate a carbone per mostrare il prezzo pagato alle imprese carboniere. Il calcolo del prezzo del carbone comprende una formula sulla qualità del carbone nella quale si tiene conto, fra l’altro, del contenuto di materie volatili, ceneri, umidità e zolfo, nonché del potere calorifico.

(97)

I prezzi del carbone in Spagna sono basati su contratti a lungo termine tra le imprese carboniere e i loro clienti. I contratti attualmente in vigore sono validi fino al 31 dicembre 2005. I prezzi si basano sui seguenti criteri:

prezzi cif (15) in dollari statunitensi (USD) per ciascun periodo di importazione di carbone da paesi terzi all’Unione europea, espressi in USD/tec e pubblicati dall’UE,

tasso di cambio tra dollari statunitensi ed euro nello stesso periodo per stabilire il prezzo cif in dollari statunitensi nel suo equivalente in euro; il tasso di cambio dollaro/euro è passato da 0,8955 nel 2001 a 1,25 nel 2005,

per stabilire il prezzo franco centrale, si deduce dal prezzo che risulta in euro il costo del trasporto tra il porto e la centrale, poiché il prezzo cif è il prezzo da pagare al momento della consegna al porto,

infine, si applica una correzione, spiegata più avanti, in funzione della qualità.

(98)

La Spagna calcola i prezzi medi d’importazione del carbon fossile nel paese. Il calcolo di questi prezzi medi d’importazione si basa su dati statistici forniti dalle imprese spagnole che importano carbone e quelle che lo esportano dai paesi terzi.

(99)

Affinché tale sistema funzioni adeguatamente, è fondamentale che i prezzi calcolati per il carbon fossile riflettano fedelmente il prezzo del carbone sul mercato mondiale. Per operare una verifica in tal senso, la Commissione ha paragonato tale prezzo con i «MCIS Steam Coal Marker Prices», che costituiscono l’indice di riferimento per i prezzi di mercato a pronti per il carbone.

(100)

Le autorità spagnole hanno spiegato le differenze tra il prezzo «MCIS Steam Coal Marker Price» e il prezzo medio da esse calcolato facendo presente che il primo si basa soltanto sui contratti conclusi un determinato giorno sul mercato a pronti, laddove il prezzo da esse calcolato si basa su tutti i contratti in vigore in un determinato giorno, compresi i contratti a lungo termine. Di conseguenza il prezzo spagnolo tende a essere inferiore al prezzo del mercato a pronti nei periodi in cui i prezzi su tale mercato aumentano e più elevato nei periodi in cui i prezzi su tale mercato diminuiscono. La media a lungo termine dei due indici è all’incirca uguale: per gli anni dal 1996 al 2004, il prezzo medio MCIS Steam Coal Marker Price era di 43,3 EUR/tec e il prezzo medio spagnolo era soltanto leggermente inferiore. Pertanto, la Commissione ritiene che il calcolo spagnolo del prezzo del carbon fossile rispecchi fedelmente il prezzo del carbone termico sul mercato mondiale.

(101)

Basandosi sui summenzionati criteri, nel 2001 il prezzo medio era di 45,85 EUR e la previsione per il 2005 era di 36 EUR. Le entrate nel 2001 sono state eccezionalmente elevate, soprattutto a causa della contabilizzazione al lordo di alcune entrate eccezionali e atipiche per quell’anno. Di conseguenza, una riduzione del 20 % dei costi di produzione non ha dato luogo a una pari riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione per il periodo 2003-2005.

(102)

L’importo totale dell’aiuto viene fissato dopo la presentazione per ciascuna unità di produzione di una relazione di audit, che contiene i dati dei costi di produzione e delle entrate. Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio carboniero risulti che la differenza tra i costi di produzione e le entrate è stata inferiore a quanto previsto, l’importo totale dell’aiuto è ridotto e l’aiuto corrisposto in eccesso è restituito.

(103)

Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene che la Spagna abbia spiegato dettagliatamente come siano state calcolate le entrate delle imprese carboniere. Le informazioni fornite hanno convinto la Commissione che sono stati utilizzati i prezzi corretti del carbone nel calcolo delle entrate. In base alle informazioni fornite, e in particolare ai contratti tra le centrali elettriche e le imprese carboniere, la Commissione conclude che è stato rispettato il disposto dell’articolo 4, lettera b) e lettera c), del regolamento (CE) n. 1407/2002, nel senso che gli aiuti alla produzione non hanno superato la differenza tra i costi di produzione e le entrate per i rispettivi esercizi carbonieri e l’aiuto non farà sì che i prezzi del carbone comunitario consegnato siano inferiori a quelli del carbone di qualità simile proveniente dai paesi terzi. La Commissione sorveglierà attentamente che nei nuovi contratti a partire dal 1o gennaio 2006, da negoziare tra le centrali elettriche e le imprese carboniere, nei calcoli si tenga adeguatamente conto del prezzo del carbone sul mercato mondiale, che attualmente è elevato. Infine, la Commissione sottolinea che sono state rispettate anche le condizioni di cui all’articolo 4, lettera d) e lettera e), di detto regolamento.

4.5.   Aiuti alla copertura di oneri eccezionali [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002]

(104)

Nella lettera del 30 marzo 2004, la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole non avessero chiarito i criteri da prendere in considerazione al momento della concessione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, di aiuti alla copertura di oneri eccezionali non connessi alla produzione attuale («oneri residui»). Con lettera del 3 ottobre 2003 la Spagna ha comunicato alla Commissione che tali aiuti sarebbero stati concessi esclusivamente alle unità di produzione che avrebbero chiuso nel periodo 2003-2005 e che l’importo dell’aiuto non avrebbe superato i costi. Tuttavia, l’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003, del 24 settembre 2003, non conteneva espressamente queste condizioni, né conteneva garanzie sufficienti ad assicurare che l’aiuto per coprire i costi della chiusura delle unità di produzione non eccedesse tali costi e che le unità di produzione venissero chiuse entro il 31 dicembre 2005. La Commissione ha ritenuto che i criteri previsti dalla Spagna per calcolare l’aiuto alla copertura dei costi di chiusura delle unità di produzione, basati sulla riduzione delle consegne di carbone previste nei contratti con le centrali elettriche e su un aiuto di circa 13 EUR ogni mille calorie ridotte, non garantissero sufficientemente l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. La Commissione inoltre ha sottolineato che gli importi dell’aiuto apparentemente basati su detto articolo sembravano essere molto elevati e ha espresso dubbi sull’entità eccessiva dell’aiuto proposto rispetto alla intensità del processo di ristrutturazione.

(105)

In base alle nuove informazioni ricevute, la Commissione sottolinea che l’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003 è stata modificata in modo da rispettare quanto prescritto all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Attualmente l’ordinanza si applica soltanto alle unità di produzione la cui chiusura è stata prevista entro il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda la compensazione di 13 EUR per ogni 1000 termie di contratti di carbone annullati in esito alla chiusura delle unità di produzione, l’ordinanza chiarisce che si tratta di un importo massimo e che saranno rimborsati solo i costi effettivi della chiusura debitamente giustificati. A tale proposito, le autorità spagnole hanno dichiarato che nel corso del 2004 hanno concesso meno aiuti. Per quanto riguarda il 2004, gli aiuti effettivamente concessi per coprire i costi eccezionali sono ammontati infatti a 518 986 EUR invece dell’importo previsto di 555 227 EUR.

(106)

La Commissione ritiene che la Spagna abbia dato chiarimenti sufficienti sui costi eccezionali collegati al processo di ristrutturazione. La Spagna ha specificato gli importi che verranno concessi per categoria, come menzionati all’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Di conseguenza, la Commissione ha potuto verificare che gli importi, che si riferiscono principalmente ai regimi di prepensionamento, non superano i costi e che l’aiuto per coprire i costi eccezionali della ristrutturazione può essere approvato. Tenendo conto della riduzione dell’organico, della chiusura della capacità estrattiva e della tendenza alla diminuzione degli aiuti alla produzione, le informazioni fornite dalle autorità spagnole hanno convinto la Commissione che i costi che si copriranno non sono eccessivamente elevati rispetto alla intensità del processo di ristrutturazione. Nel capitolo seguente, si procederà a una valutazione separata degli aiuti per la copertura degli oneri eccezionali del processo di ristrutturazione concessi all’impresa pubblica Hunosa.

4.6.   Piano Hunosa

(107)

Per quanto riguarda Hunosa, la Commissione ha sottolineato nella lettera del 30 marzo 2004 che tale impresa faceva parte del piano di chiusura basato sulla decisione n. 3632/93/CECA. Tuttavia, per motivi sociali e regionali la chiusura avrebbe certamente avuto luogo dopo il 2002. I costi di produzione di tale impresa sono molto elevati se paragonati con i costi di produzione di altre imprese del settore carboniero nella Comunità. La Commissione ha ritenuto che la riduzione dell’organico e della produzione sono al disotto della media europea. Il piano prevede la chiusura di due delle nove unità di produzione. Nella lettera del 3 ottobre 2003, la Spagna ha annunciato un’ulteriore riduzione dei costi di produzione del 20 %, che corrisponde a una riduzione dell’aiuto del 25 % nel 2005. Pertanto, la riduzione dei costi di produzione comunicata dalla Spagna nella lettera del 3 ottobre 2003 darebbe luogo a una ulteriore riduzione degli aiuti a Hunosa corrispondente a un importo di 179 460 750 EUR nel 2005.

(108)

Nella sua lettera del 30 marzo 2004 la Commissione riteneva che potesse essere considerata incompatibile con il mercato comune la proposta concernente l’impresa Hunosa di riservare un 30 % del consumo di carbone (equivalente a circa 100 giorni di consumo) per le centrali elettriche della regione.

4.6.1.   Il processo di ristrutturazione di Hunosa

(109)

Le autorità spagnole hanno confermato l’intenzione di continuare il processo di ristrutturazione di Hunosa in conformità con il regolamento (CE) n. 1407/2002 al fine di ridurre in modo significativo gli importi degli aiuti e la capacità di produzione, come anche l’organico. Tali misure di ristrutturazione devono essere valutate prendendo in considerazione l’importanza sociale e regionale di Hunosa nella Comunità autonoma delle Asturie.

(110)

Le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul processo di ristrutturazione di Hunosa, l’evoluzione delle entrate e delle uscite, le prospettive e gli importi degli aiuti da concedere.

(111)

Il piano contiene i seguenti elementi:

riduzione dell’organico del 33,6 %,

riduzione del 25 % della capacità di produzione e chiusura di due unità di produzione (Pumarabule e Figaredo), che significa una riduzione di 700 000 tonnellate,

chiusura di un reparto di lavaggio,

aumento della produttività del 21,4 %,

riduzione della produzione del 26,1 %,

riduzione dei costi di produzione del 20 %,

riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione del 25 % nel periodo 2003-2005, a fronte di a una riduzione del 12 % nei 4 anni precedenti.

(112)

Dal 1986, la data di adesione della Spagna alla Comunità, i dati relativi al processo di ristrutturazione sono i seguenti:

riduzione del 71,9 % dell’organico delle imprese Hunosa e Minas de Figaredo, passato da 21 911 lavoratori nel 1986 a 6 151 nel 2001,

riduzione della capacità di produzione del 47,3 % relativa alle miniere sotterranee,

riduzione della produzione del 53,3 %,

riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione del 40 % dal 1992 in valore corrente e del 56 % in valore costante.

(113)

Inoltre, nel periodo 1998-2004 l’aiuto a Hunosa è stato ridotto del 32 % in termini corretti, il che è superiore alla media del settore minerario spagnolo dove la riduzione globale è del 25,7 %. Dal 1992, gli importi totali degli aiuti a Hunosa sono stati ridotti del 54 % in valore corrente e del 69 % in valore costante.

(114)

Inoltre, si ritiene che le autorità spagnole abbiano mantenuto il processo di ristrutturazione di Hunosa al di là del piano di ristrutturazione 2003-2005. Nel 2003, l’aiuto alla produzione effettivamente concesso è stato di 264 480 000 EUR, mentre la previsione era di 271 593 000 EUR, il che significa una riduzione ulteriore del 2,6 %. L’aiuto alla copertura di oneri eccezionali di ristrutturazione è ammontato a 240 689 000 EUR, mentre la previsione era di 302 557 000 EUR, il che significa una riduzione del 20,4 %.

(115)

Per quanto riguarda il 2004, la produzione è scesa a 1 070 000 di tonnellate, con una ulteriore riduzione del 20 % rispetto al piano. Alla fine del 2004, il numero di lavoratori era sceso a 4 137. L’importo totale degli aiuti alla produzione effettivamente concessi nel 2004 è stato, invece del previsto importo di 254 682 EUR, di 247 483 EUR, con un’ulteriore riduzione del 2,8 %.

(116)

Alla fine del 2005, è previsto un organico di 3 500 lavoratori, che corrispondono ad una riduzione superiore del 14 % a quella prevista nel piano.

(117)

Il fatto che i costi di produzione per Hunosa siano così alti è dovuto principalmente alle caratteristiche fisiche delle miniere. La densità del carbone è molto bassa, il che impone di eseguire l’estrazione in una zona ampia e per la quale occorre un livello elevato di infrastrutture. La densità oltre ad essere bassa è anche irregolare, e comporta difficoltà di meccanizzazione. Inoltre, il piano di ristrutturazione, in particolare la riduzione significativa dell’organico e l’elevato numero di lavoratori prepensionati, non contribuisce certo a un’ottimizzazione dei costi di produzione. Tuttavia, Hunosa è riuscita a ridurre i costi di produzione attraverso il miglioramento della gestione e della concentrazione della produzione nelle unità dove la meccanizzazione e l’estrazione tecnica risultavano più facili e con costi inferiori. Utilizzando altri strumenti, come la meccanizzazione, l’informatizzazione e la modernizzazione degli impianti e dei processi di produzione, si è ottenuto un miglioramento della produttività. Questo comporterà ulteriori riduzioni dei costi di produzione in futuro.

(118)

La Commissione sottolinea tuttavia che la riduzione del 20 % dei costi di produzione nel periodo 2001-2005 non si è tradotta in una equivalente riduzione degli aiuti alla produzione del 20 %. Secondo le autorità spagnole, ciò è dovuto alle differenze nelle entrate tra il 2001 e il 2005. Le entrate medie del 2001 sono state di molto superiori a quelle del 2005, pari a 37 EUR/tec.

(119)

Le autorità spagnole hanno fornito chiarimenti dettagliati su tali entrate di Hunosa. Il prezzo è fissato in contratti a lungo termine, che in gran parte sono negoziati liberamente tra Hunosa e i suoi clienti, in un mercato liberalizzato.

(120)

In base alle nuove informazioni ricevute, la Commissione ritiene che l’apparente contraddizione tra lo sforzo significativo di riduzione dei costi e la diminuzione meno accentuata degli aiuti alla produzione sia dovuta soprattutto alle variazioni nelle entrate determinate dalla quotazione internazionale del carbone importato e dal tasso di cambio dollaro/euro. Come chiarito nella sezione 4.4.3 sul calcolo delle entrate, nel periodo 2003-2005 queste ultime sono state inferiori a quelle del 2001. Basandosi sulle informazioni fornite a questo proposito dalle autorità spagnole, in particolare i contratti tra Hunosa e le cinque centrali elettriche che utilizzano il carbone di quest’ultima, la Commissione è stato in grado di verificare la correttezza dei dati corretti nel calcolo delle entrate di Hunosa.

4.6.2.   Aiuti a Hunosa per la riduzione dell’attività

(121)

L’aiuto concesso in passato per la riduzione di attività riguarda le unità di produzione di Hunosa che sono state chiuse. A questo proposito, la Commissione ritiene che, anche per quanto riguarda Hunosa, le precedenti decisioni della Commissione siano state rispettate.

4.6.3.   Aiuti a Hunosa per l’accesso alle riserve di carbone

(122)

Il piano Hunosa prevede la chiusura delle miniere di Pumarabule e Figaredo, il che significa una riduzione irreversibile di capacità di 700 000 tonnellate. La Commissione presume che gli altri piani di produzione facciano parte del piano di accesso a riserve carboniere. Tuttavia, le autorità spagnole hanno indicato che potrebbero esserci modifiche nel periodo successivo al 2005. La Commissione può condividere questo punto di vista, poiché ciò lascia un margine per una ulteriore riduzione dell’importo totale degli aiuti da concedere dopo il 2005.

(123)

Per spiegare perché la produzione di Hunosa fa parte del piano per l’accesso alle riserve di carbone, le autorità spagnole fanno riferimento all’accessibilità delle riserve da un punto di vista tecnico, alla domanda delle centrali elettriche vicine, alla qualità del carbone e al fabbisogno delle centrali elettriche che possiedono impianti tecnici adatti alla qualità del carbone prodotto a Hunosa. La Commissione prende nota del fatto che la Spagna ha rinunciato al criterio dei 100 giorni di fornitura per la centrale elettrica più vicina. Le autorità spagnole hanno spiegato infatti che si trattava solo di un esempio e che mai avevano pensato di utilizzarlo come criterio. Tuttavia, resta il fatto che le autorità spagnole hanno preso la decisione in base alla quale le riserve di Hunosa dovevano coprire una determinata percentuale della domanda delle centrali elettriche vicine. Considerata la flessibilità di tale criterio, la Commissione osserva che ci si può attendere che le autorità spagnole non violino il principio della libera circolazione dei beni.

(124)

Seguendo il ragionamento delle autorità spagnole, la Commissione ritiene che la produzione di circa un milione di tonnellate nel 2005 possa essere considerata come facente parte della riserva strategica di capacità di produzione che le autorità spagnole intenderebbero mantenere. La Commissione concorda con l’analisi delle autorità spagnole secondo la quale il piano Hunosa per il periodo 2003-2005 costituisce un mezzo transitorio, ma indispensabile, per facilitare la ulteriore determinazione delle unità di produzione che figureranno nel nuovo piano per il periodo 2006-2010 concernente l’accesso alle riserve di carbone. Alla luce della significativa riduzione della produzione e dell’importo degli aiuti, il piano è conforme alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e costituisce una base che permette di proseguire il processo di ristrutturazione. Poiché le riserve di Hunosa erano necessarie per raggiungere una produzione di carbone totale di 12 tonnellate nel 2005, la Commissione può accettare che esse facciano parte del piano di accesso alle riserve carboniere per il periodo 2003-2005. Tuttavia, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che tale piano, e più precisamente la posizione di Hunosa in tale piano in considerazione dei suoi costi di produzione elevati, dovrà essere riesaminato per il periodo 2006-2010. La produzione di Hunosa e le eventuali sovvenzioni dovranno essere ridotte in misura sostanziale in tale periodo.

4.6.4.   Aiuti per coprire gli oneri eccezionali legati al processo di ristrutturazione ricevuti da Hunosa

(125)

Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate riguardanti gli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali del processo di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, suddividendo i costi in costi tecnici e costi sociali, come risulta dalla seguente tabella.

EUR (1000)

 

2003

2004

2005

Lavori in materia di sicurezza, costi legati alla riabilitazione di vecchie ex miniere di carbone

11 684

11 984

13 766

Deprezzamenti intrinseci eccezionali

9 514

10 902

22 905

Totale dei costi tecnici

21 198

22 886

36 638

Costi del prepensionamento

277 969

273 019

247 300

Indennità

3 005

2 705

2 404

Fornitura di carbone

385

373

361

Totale dei costi sociali

281 359

276 097

250 065

Totale

302 557

298 983

286 203

(126)

Le previsioni di Hunosa sui prepensionamenti per il periodo 2002-2005 sono di 2 622 lavoratori con un costo di circa 417 000 EUR ciascuno. Tali costi possono variare come è stato indicato per il 2003. Gli aiuti effettivamente concessi sono stati del 20 % inferiori alle previsioni.

(127)

In conformità con l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, nella zona interessata, Hunosa fornisce il 20 % dell’occupazione diretta e che è difficile creare posti di lavoro alternativi oltre ai 18 000 nuovi posti di lavoro creati a partire dal 1986. Hunosa è economicamente e socialmente molto importante per la Comunità autonoma delle Asturie. La Commissione comprende che la Spagna ha bisogno di tempo per sviluppare ulteriori attività alternative nella regione.

(128)

La Commissione ritiene, in base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, che tale aiuto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’aiuto copre le misure menzionate nell’allegato e non supera i costi.

4.6.5.   Nuove assunzioni

(129)

Secondo le informazioni fornite dalla Spagna, risulta che nel periodo 2003-2005 non vi sono state nuove assunzioni. La Commissione è soddisfatta di tale approccio e rammenta alle autorità spagnole che questo è un elemento importante per la valutazione attuale e futura della compatibilità delle misure di ristrutturazione.

4.6.6.   Conclusioni sul piano di ristrutturazione di Hunosa

(130)

La Commissione ritiene che Hunosa abbia già compiuto un notevole sforzo di ristrutturazione e che in questa fase, vista l’importanza sociale e regionale di Hunosa non sarebbe ragionevole chiedere ulteriori misure. Pertanto, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione di Hunosa è conforme all’oggetto e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’aiuto è stato concesso per contribuire al processo di ristrutturazione e sono stati presi in considerazione gli aspetti sociali e regionali della posizione di Hunosa nella Comunità autonoma delle Asturie. I dubbi che la Commissione ha espresso all’inizio del procedimento, in particolare per quanto riguarda il calcolo degli importi dell’aiuto da concedere e i criteri da prendere in considerazione, sono stati dissipati dalle autorità spagnole con i complementi di informazioni comunicati e con le misure di ristrutturazione complementari adottate, che vanno al di là del piano notificato inizialmente. Tuttavia, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che la posizione di Hunosa dovrà essere riconsiderata alla luce delle nuove misure di ristrutturazione e del piano d’accesso alle riserve carboniere per il periodo 2006-2010 e che permangono necessarie ulteriori misure di ristrutturazione.

4.7.   Valutazione generale del piano di ristrutturazione 2003-2005

(131)

Il piano di ristrutturazione contiene gli elementi del piano di accesso alle riserve carboniere di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1407/2002 e il piano di chiusura di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo. Pertanto, la Commissione può adottare una decisione favorevole sui piani proposti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento. Parallelamente, in base all’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione può adottare decisioni sugli aiuti annuali concessi o la cui concessione è prevista dalle autorità spagnole a beneficio dell’industria carboniera per gli anni 2003, 2004 e 2005. Ai fini della decisione sulla conformità degli aiuti la Commissione deve tener conto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4-8 e della compatibilità con gli obiettivi di detto regolamento.

(132)

La Commissione ritiene che, in base alle misure di ristrutturazione notificate dalla Spagna, la riduzione degli aiuti di Stato comporterà una nuova riduzione permanente della produzione carboniera. Conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1407/2002, l’importo globale degli aiuti segue una parabola discendente e non supera, per gli anni dopo il 2003, l’importo degli aiuti autorizzati dalla Commissione per il 2001. Per quanto riguarda l’accesso alle riserve carboniere, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, la Spagna propone che nel 2005 l’accesso alle riserve carboniere venga garantito con una capacità totale di 12 milioni di tec. Per raggiungere tale traguardo la capacità di produzione è stata ridotta di 1 600 000 tonnellate.

(133)

Anche se i costi medi di produzione nell’industria carboniera spagnola sono leggermente diminuiti, i costi di produzione restano troppo elevati. Anche nel caso di un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale, la sfavorevole posizione economica del carbone spagnolo rispetto al carbone importato rimarrà invariata nei prossimi anni.

(134)

La Commissione ritiene che i dati comunicati e il quadro descritto per gli anni 2006 e 2007 offrano un buon orientamento e che sussistono le condizioni prescritte. La Spagna ha garantito che continuerà a ridurre la produzione e a ridurre l’importo totale degli aiuti per questi anni allo stesso ritmo degli anni 2003-2005. Pertanto la Commissione accetta l’attuale livello e la pertinenza delle informazioni fornite dalla Spagna per il 2006 e il 2007. I dati dettagliati previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002, concernenti l’importo totale degli aiuti per gli anni 2006 e 2007, saranno comunicati successivamente dalla Spagna, insieme alle misure di ristrutturazione per il periodo fino al 2010. La Commissione ritiene che tale calendario sia giustificato, tenuto conto delle implicazioni sociali e regionali della chiusura delle unità di produzione, e del fatto che la Spagna ha esplicitamente indicato che rispetterà il requisito di una diminuzione progressiva degli aiuti anche nel 2005. Quest’ultimo elemento è fondamentale per la valutazione della Commissione, poiché la garanzia di una riduzione finale significativa degli aiuti di Stato all’industria carboniera costituisce la chiave di volta del suddetto regolamento.

(135)

La Spagna ha scelto di mantenere lo stesso regime di concessione degli aiuti utilizzato in passato. Da un lato, le misure di ristrutturazione sono nell’interesse della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, e permettono dall’altro di proseguire il processo di ristrutturazione. L’importo degli aiuti notificato è necessario, poiché garantisce l’accesso alle riserve carboniere e la riduzione dell’attività carboniera, che viene considerata fondamentale. Senza gli aiuti, la produzione cesserebbe in Spagna, poiché l’attività non è competitiva.

(136)

La Commissione ritiene che la stima della capacità di produzione, fissata a 12 milioni di tec per il 2005 nell’approvvigionamento energetico della Spagna, può giustificarsi, dal punto di vista della politica nazionale in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e della politica energetica nazionale nel suo insieme. In questa valutazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Spagna aumenterà la quota di energie rinnovabili nella produzione energetica entro il 2010.

(137)

Considerato che, dal punto di vista dell’occupazione le misure di ristrutturazione notificate avranno importanti ripercussioni sul mercato del lavoro, la Commissione, nella sua valutazione del piano, ha preso in considerazione la necessità di ridurre nei limiti del possibile le ripercussioni sociali e regionali della ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola.

(138)

In base alla notifica, la Commissione ritiene che la pianificazione per l’industria carboniera spagnola sia basata sui seguenti obiettivi: la diminuzione progressiva obbligatoria degli aiuti finanziari, la riduzione della produzione e dei suoi costi, la fornitura garantita ai clienti di una qualità adeguata e in tempo utile, le riduzioni di posti di lavoro in misura socialmente accettabile e la presa in considerazione delle ripercussioni regionali delle misure.

(139)

La Commissione conclude pertanto che il piano di ristrutturazione spagnolo è dettagliato per quanto riguarda il periodo 2003-2005 e offre un buon orientamento soddisfacendo le condizioni prescritte per gli anni 2006 e 2007. Inoltre, il piano di ristrutturazione presenta una buona visione d’insieme del ruolo del carbone nella politica energetica e nella politica ambientale nell’ambito dell’approvvigionamento di energia primaria fino al 2010.

(140)

Premesso quanto sopra e tenuto conto del fatto che sono state adottate misure che vanno anche al di là di quanto previsto dal piano inizialmente notificato, la Commissione ritiene che il piano presentato dalla Spagna sia compatibile con gli obiettivi e i criteri del regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare con i criteri stabiliti all’articolo 9, paragrafi 4 e 6. Poiché gli aiuti per gli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati concessi o dovranno essere concessi in base al piano di ristrutturazione e conformemente a quest’ultimo, la Commissione conclude, in base all’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento che tali aiuti sono stati concessi in conformità con il medesimo.

5.   CONCLUSIONE

(141)

La Commissione ritiene che la Spagna abbia concesso illegittimamente aiuti di Stato all’industria carboniera per gli anni 2003 e 2004, violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, dopo aver esaminato le misure adottate e le informazioni comunicate dalla Spagna, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione dell’industria carboniera per il periodo 2003-2005 e gli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 basati su tale piano sono compatibili con il mercato comune. La Spagna di conseguenza è autorizzata a versare gli aiuti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di ristrutturazione dell’industria carboniera e gli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. La Spagna è autorizzata a versare gli aiuti.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU C 182 dell’15.7.2004, pag. 3.

(2)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003

(3)  GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42.

(4)  Cfr. nota n. 1.

(5)  GU L 303 del 13.11. 1998, pag. 57.

(6)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(7)  Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(8)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(9)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(10)  Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

(11)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

(12)  GU L 296 del 30.10.2002, pag. 73.

(13)  Sociedad Estatal de Ecónomia y Hacienda, istituita nel 1996 sotto la responsabilità del Ministerio de Ecónomia y Hacienda

(14)  COM(2001) 264 definitivo, pag. 11.

(15)  Costo, assicurazione e nolo.