ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.268.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
13 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2011 della Commissione, del 12 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1010/2011 della Commissione, del 12 ottobre 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota

14

 

 

DECISIONI

 

 

2011/672/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante nomina di un membro rumeno del Comitato economico e sociale europeo

15

 

 

2011/673/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

16

 

 

2011/674/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania [notificata con il numero C(2011) 7165]  ( 1 )

17

 

 

2011/675/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 ottobre 2011, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e la dichiarazione di determinate regioni amministrative del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2011) 7186]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1008/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che va dal 7,6 % al 46,7 %.

(2)

Il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio, tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 (3), ha precisato la definizione del prodotto dell’inchiesta iniziale.

(3)

In seguito a un’inchiesta antielusione ex officio sulle misure antidumping, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 499/2009 (4), ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping definitive in vigore, il 21 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori dell’Unione: BT Products AB e Lifter S.r.l. («i richiedenti»), che rappresentano una quota considerevole, in questo caso quasi il totale, della produzione dell’Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell’inchiesta

(7)

L’inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(10)

Visto il numero apparentemente elevato di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione l’opportunità di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura dei riesami e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Tuttavia, nessun importatore indipendente si è dichiarato disposto a collaborare. Il campionamento non è stato quindi necessario.

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da parte dei due gruppi di produttori dell’Unione che rappresentano i richiedenti. Nessuno dei produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («RPC») ha collaborato al riesame. Nessuno degli importatori ha partecipato al campionamento e nessun altro importatore o utilizzatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

Produttori dell’Unione

Lifter SRL, Casole d’Elsa, Italia,

BT Products AB, Mjölby, Svezia.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13)

Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che è stato precisato dal riesame intermedio sulla definizione del prodotto, cioè i transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, attualmente classificati ai codici ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio: i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

(14)

L’inchiesta, così come quella iniziale, ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti sul mercato interno dell’RPC, nonché quelli fabbricati e venduti nell’UE dai produttori dell’Unione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(15)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(16)

Diciannove produttori esportatori cinesi sono stati contattati all’apertura dell’inchiesta. Solo una società, la Crown Equipment (Suzhou), si è manifestata inizialmente acconsentendo ad essere inserita nel campione, comunicando però in seguito di non essere più disposta a collaborare. Nessuno dei produttori esportatori della RPC ha quindi collaborato all’inchiesta e i risultati sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping si sono basati sui dati disponibili, in particolare le informazioni presentate dai richiedenti, comprese le informazioni contenute nella domanda di riesame, i dati Eurostat e le statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Paese di riferimento

(17)

Il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») oppure al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(18)

Nell’inchiesta iniziale è stato utilizzato il Canada come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Dato che la produzione in Canada è terminata, nell’avviso di apertura del presente riesame si è preso in considerazione il Brasile come possibile paese di riferimento. Tuttavia nessuno dei produttori esportatori brasiliani noti ha accettato di collaborare. In alternativa, si è cercato la collaborazione di 27 produttori indiani e di due produttori taiwanesi, ma anche in questo caso con esito negativo. Le parti interessate non hanno proposto nessun altro paese di riferimento.

(19)

Un produttore che non ha collaborato ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il ricorso a un paese di riferimento fosse impossibile nel caso in oggetto. I suggerimenti trasmessi da tale società sono stati verificati. In alcuni casi non risultava che le società proposte dall’esportatore che non ha collaborato fabbricassero il prodotto in esame. Tale società ha inoltre suggerito che fosse impiegato il Vietnam come paese di riferimento. Tuttavia, non si è potuto prendere in considerazione il Vietnam in quanto non è ritenuto un paese retto da un’economia di mercato. Come indicato ai considerando 17 e 18, la Commissione ha contattato un elevato numero di società in tre potenziali paesi di riferimento: Brasile, India e Taiwan. Nonostante questi sforzi non si è ottenuta alcuna collaborazione senza la quale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si è dovuto calcolare il valore normale in base al prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione europea per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Questa argomentazione va quindi respinta.

2.2.   Valore normale

(20)

In ragione della mancata collaborazione da parte di un paese di riferimento nell’ambito del presente riesame, per determinare il valore normale è stato utilizzato come base il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. La medesima metodologia è stata impiegata sia per la società a cui è stato accordato il TEM nell’inchiesta iniziale sia per le società a cui tale trattamento non è stato concesso nell’inchiesta iniziale.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(21)

In considerazione del fatto che non si è ottenuta alcuna collaborazione dai produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili. Al fine di stabilire il prezzo all’esportazione sono state consultate diverse fonti di informazione: dati Eurostat, offerte di produttori esportatori cinesi presentate dai richiedenti, fatture di esportazione raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.4.   Confronto

(22)

La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto marittimo e interno nel paese esportatore e all’assicurazione.

2.5.   Margine di dumping

(23)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione. Tale confronto ha evidenziato l’esistenza di pratiche di dumping significative, comprese tra il 97 % e il 224 %, nel corso del PIR. La marcata differenza nei margini di dumping è dovuta ai diversi dati impiegati per la determinazione del prezzo all’esportazione.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(24)

Dopo aver verificato l’esistenza di pratiche di dumping nel corso del PIR, si è proceduto a esaminare il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate. Dal momento che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni sono state desunte, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, dai dati disponibili, ossia le informazioni fornite nella domanda di riesame, dati presentati dai richiedenti, dati Eurostat e statistiche ufficiali sulle esportazioni della RPC.

(25)

A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: l’andamento delle importazioni dalla RPC, la capacità produttiva inutilizzata degli esportatori e l’attrattiva del mercato dell’Unione, i prezzi nazionali cinesi e i prezzi all’esportazione nei paesi terzi.

3.1.   Andamento delle importazioni dalla RPC

(26)

In seguito all’istituzione delle misure nel 2005 i produttori esportatori cinesi hanno continuato a fornire volumi significativi di transpallet manuali al mercato dell’Unione. Il volume di importazioni cinesi nell’UE durante il PIR, pari a quasi 400 000 unità corrispondenti al 99 % delle importazioni UE totali, ha superato notevolmente i livelli registrati prima dell’istituzione delle misure (compresi tra le 118 000 unità nel 2000 e le 280 000 unità durante il PI iniziale).

3.2.   Capacità produttiva inutilizzata degli esportatori

(27)

In mancanza di altre fonti di informazione riguardanti la produzione e la capacità nella RPC, l’analisi è stata effettuata in base alle informazioni trasmesse dai richiedenti, come stabilito dall’articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni di mercato contenute nella richiesta di riesame, non messe in discussione dalle parti interessate, indicano un’enorme capacità della RPC. Già i livelli di produzione registrati nel 2008 e nel 2009, pari rispettivamente a 1,5 milioni e a 800 000 unità, erano più del doppio di quelli dell’intero mercato dell’Unione. Inoltre, solo una parte limitata della produzione cinese (il 14 % nel 2008 e il 23 % nel 2009) era venduta sul mercato interno cinese.

(28)

I livelli di produzione indicavano chiaramente che senza l’istituzione di misure significative quantità supplementari di transpallet manuali cinesi avrebbero potuto essere indirizzate verso il mercato dell’Unione.

3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione, prezzi cinesi sul mercato interno e all’esportazione verso paesi terzi

(29)

Il mercato dell’Unione è tuttora interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori cinesi. Le importazioni dalla RPC sono state introdotte nell’UE a prezzi pari a circa un terzo di quelli applicati dall’industria dell’Unione ai propri acquirenti indipendenti UE.

(30)

In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi, si è stabilito che durante il PIR il 40 % di tutte le esportazioni cinesi di transpallet manuali era destinato all’Unione. Gli USA, a cui corrisponde il 20 % di tutte le esportazioni cinesi, sono il secondo mercato di esportazione di questo tipo di prodotti, mentre i volumi rimanenti sono frammentati tra diverse destinazioni.

(31)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso l’UE sono complessivamente in linea con i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso tutti i paesi terzi tranne gli Stati Uniti. Si può tuttavia concludere che almeno parte delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi da UE e USA (40 % delle esportazioni cinesi totali) potrebbe potenzialmente essere reindirizzata verso l’UE qualora le misure fossero abrogate. Un tale sviluppo è probabile, non solo perché potrebbero essere fissati prezzi più elevati in assenza di misure, ma soprattutto in considerazione della frammentazione delle esportazioni verso paesi terzi. Data l’importanza del mercato dell’Unione e dei canali di vendita già consolidati, risulterebbe più facile gestire una sola destinazione delle esportazioni invece di paesi diversi.

(32)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso l’UE sono notevolmente più elevati di quelli delle esportazioni cinesi verso gli USA (sono stati del 17 % più costosi durante il PIR). Considerata l’omessa collaborazione degli esportatori cinesi, non è possibile determinare in che misura la differenza di prezzo sia imputabile al diverso mix di prodotti. Ciononostante, sulla base dei dati sulle esportazioni disponibili, non si può escludere che i transpallet manuali attualmente esportati verso gli USA a prezzi più bassi sarebbero (parzialmente) reindirizzati verso il mercato dell’Unione qualora le misure fossero abrogate. Un tale sviluppo potrebbe essere spiegato dai motivi descritti al considerando 31.

(33)

I confronti tra i prezzi appena illustrati dimostrano che l’UE rimane una destinazione altamente interessante per i produttori esportatori cinesi, che con tutta probabilità continuerebbero a esportare grandi quantità di transpallet manuali a basso prezzo.

3.4.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

(34)

L’analisi di cui sopra dimostra che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping, con margini di dumping molto alti. Data in particolare l’analisi dei livelli dei prezzi nel mercato dell’Unione e in quelli di altri paesi terzi, nonché le capacità disponibili nella RPC, è possibile concludere che esiste il rischio del persistere del dumping qualora le misure venissero abrogate.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

1.   Produzione dell’Unione

(35)

Nell’Unione il prodotto simile è fabbricato da due gruppi di società che rappresentano i richiedenti, e da un terzo produttore dell’Unione di transpallet manuali. La loro produzione costituisce la produzione totale dell’Unione del prodotto simile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Industria dell’Unione

(36)

Dato che tali produttori rappresentano l’intera produzione di transpallet manuali dell’Unione, si considera che essi costituiscano l’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e in appresso saranno denominati «l’industria dell’Unione».

(37)

Un esportatore che non ha collaborato ha sostenuto che la Commissione abbia utilizzato una definizione imprecisa dell’industria dell’Unione dato che in essa e nell’analisi del pregiudizio ha incluso un produttore dell’Unione che non ha collaborato, aggiungendo che la Commissione ha così violato l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Tuttavia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’industria dell’Unione comprende tutti i produttori dell’Unione del prodotto simile. A norma del regolamento di base il produttore che non ha collaborato fa quindi parte dell’industria dell’Unione. Come illustrato al considerando 42, i dati relativi al produttore dell’Unione che non ha collaborato sono stati inclusi unicamente per quanto riguarda l’analisi dei volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti e le quote di mercato dell’industria dell’Unione. Si osservi inoltre che anche nel caso in cui il produttore dell’Unione che non ha collaborato fosse escluso dall’analisi, i risultati dell’inchiesta rimarrebbero invariati.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(38)

Dato che nessun produttore esportatore cinese del prodotto in esame ha collaborato alla presente inchiesta, le informazioni relative alle importazioni nell’Unione europea («il paese interessato») di tale prodotto originario della RPC si basano sui dati Eurostat.

2.   Consumo nel mercato dell’Unione

(39)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato UE i dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(40)

Tra il 2007 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 40 % e il calo maggiore si è registrato tra il 2008 e il 2009.

Tabella 1

 

2007

2008

2009

PIR

Consumo UE complessivo (unità)

783 330

654 843

385 410

468 557

Indice (2007 = 100)

100

84

49

60

3.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla RPC

(41)

Il volume delle importazioni originarie della RPC è sceso del 37 % durante il periodo in esame arrivando a 387 907 unità durante il PIR. Nonostante il significativo calo della domanda dell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata nel corso del periodo in esame dato che esse non sono diminuite allo stesso ritmo del consumo dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è quindi aumentata significativamente tra il 2007 e il PIR, arrivando all’83 % circa. Il prezzo medio delle importazioni cinesi è mutato leggermente durante il periodo in esame.

Tabella 2

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato

(unità)  (7)

612 222

522 573

300 222

387 907

Indice (2007 = 100)

100

85

49

63

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato  (7)

78 %

80 %

78 %

83 %

Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/unità)  (7)

96

92

100

97

Indice (2007 = 100)

100

96

104

101

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(42)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione. Per motivi di riservatezza (solo due produttori, i richiedenti, hanno collaborato al riesame) solo gli indici vengono riportati di seguito. Per quanto riguarda il volume totale delle vendite UE ad acquirenti indipendenti e la quota di mercato dell’industria dell’Unione illustrati nelle tabelle 6 e 7, per motivi di coerenza con le tabelle 1 e 2 (consumo e quota di mercato cinese), i dati si riferiscono a tutti e tre i produttori dell’Unione, sono cioè compresi i due gruppi richiedenti e il terzo fabbricante che non ha collaborato al riesame (le cifre relative al volume delle vendite di quest’ultimo si basano sulle informazioni presentate dai richiedenti).

4.1.   Produzione

(43)

Nel PIR la produzione è diminuita del 35 % rispetto al 2007.

Tabella 3

 

2007

2008

2009

PIR

Produzione (unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

84

55

65

4.2.   Capacità e indici di utilizzo degli impianti

(44)

La capacità di produzione si è mantenuta stabile tra il 2007 e il PIR. Sebbene la capacità di utilizzo degli impianti fosse già modesta nel 2007, il calo della produzione registrato tra il 2007 e il PIR ha portato a un’ulteriore riduzione significativa, di 20 punti percentuali, di tale fattore tra il 2007 e il PIR, periodo in cui esso ha raggiunto un livello estremamente basso.

Tabella 4

 

2007

2008

2009

PIR

Capacità di produzione (unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

84

55

65

4.3.   Scorte

(45)

Tra il 2007 e il PIR le scorte finali dell’industria dell’Unione sono aumentate del 56 %.

Tabella 5

 

2007

2008

2009

PIR

Scorte finali (unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

131

59

156

4.4.   Volume delle vendite

(46)

Le vendite dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono calate del 50 % nel corso del periodo in esame, la diminuzione più significativa si è registrata tra il 2008 e il 2009.

Tabella 6

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

79

55

50

4.5.   Quota di mercato

(47)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, già esigua nel 2007, è diminuita ulteriormente del 16 % tra il 2007 e il PIR. Due dei quattro produttori dell’Unione dell’inchiesta iniziale hanno smesso di fabbricare transpallet manuali. Entrambi gli eventi possono essere considerati come uno sviluppo della maggiore pressione esercitata sul mercato dell’Unione dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, pressione che è stata sentita più intensamente dall’industria dell’Unione in un contesto di forte calo del consumo.

Tabella 7

 

2007

2008

2009

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

95

111

84

4.6.   Crescita

(48)

Tra il 2007 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 40 %. L’industria dell’Unione ha perso 3,2 punti percentuali della sua quota di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata di 5 punti percentuali.

4.7.   Occupazione

(49)

Tra il 2007 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 17 %; questo dato evidenzia gli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione in una situazione di forte diminuzione della domanda.

Tabella 8

 

2007

2008

2009

PIR

Occupazione in rapporto al prodotto in esame (dipendenti)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

84

76

83

4.8.   Produttività

(50)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, in termini di produzione annua per dipendente, è diminuita del 22 % tra il 2007 e il PIR.

Tabella 9

 

2007

2008

2009

PIR

Produttività (unità per dipendente)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

103

74

78

4.9.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

(51)

I prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione sono aumentati del 4 % tra il 2007 e il PIR.

Tabella 10

 

2007

2008

2009

PIR

Prezzo unitario sul mercato UE (EUR/unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

101

103

104

4.10.   Salari

(52)

Tra il 2007 e il PIR il salario medio per dipendente è diminuito del 29 %; questo dato evidenzia i risultati positivi raggiunti grazie agli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione al fine di contenere i costi nonostante i problemi causati dal drastico calo del volume della produzione.

Tabella 11

 

2007

2008

2009

PIR

Costo annuale del lavoro per dipendente (‘000 EUR)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

91

63

71

4.11.   Investimenti

(53)

Tra il 2007 e il PIR il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall’industria dell’Unione è diminuito nettamente del 91 %.

Tabella 12

 

2007

2008

2009

PIR

Investimenti netti (EUR)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

58

27

9

4.12.   Redditività e utile sul capitale investito

(54)

La redditività dell’industria dell’Unione ha registrato una notevole diminuzione, pari al 66 %, tra il 2007 e il PIR.

(55)

Anche l’utile sul capitale investito («ROI») è calato in modo sostanziale, del 57 %, nel corso del periodo in esame.

Tabella 13

 

2007

2008

2009

PIR

Redditività netta delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

68

–2

34

ROI (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

80

–2

43

4.13.   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(56)

Il flusso di cassa netto delle attività operative è descritto nella tabella 14. Non sono emersi elementi per ritenere che l’industria dell’Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che alcuni produttori fanno parte di gruppi più grandi.

Tabella 14

 

2007

2008

2009

PIR

Flusso di cassa (EUR)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

84

65

73

4.14.   Entità del margine di dumping

(57)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell'Unione non può essere considerato trascurabile.

4.15.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(58)

Gli indicatori sopra esaminati indicano che nonostante l’istituzione di misure antidumping nel 2005 la situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione è rimasta molto fragile data la presenza massiccia di prodotti cinesi a basso prezzo sul mercato dell’Unione. Il contesto già precario si è trasformato in una chiara situazione di pregiudizio durante il 2009 e il PIR, quando un notevole calo del consumo dell’Unione ha evidenziato tutta l’intensità della pressione negativa esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Durante tale periodo l’industria dell’Unione ha infatti visto diminuire la propria produzione e i propri volumi di vendita a un ritmo più sostenuto rispetto al consumo dell’Unione subendo così una perdita supplementare sostanziale della propria quota di mercato. Nello stesso periodo e nonostante le misure, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata ulteriormente e i prodotti cinesi hanno continuato a essere importati a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Nel corso del PIR gli utili dell’industria dell’Unione sono ulteriormente diminuiti, di conseguenza essa non è riuscita a riprendersi dagli effetti del dumping e la sua situazione è peggiorata in tale periodo.

4.16.   Conclusioni

(59)

Tra il 2007 e il PIR, nonostante l’adozione di misure antidumping, l’evoluzione di alcuni importanti indicatori è stata negativa: la redditività è scesa di 4,9 punti percentuali, i volumi della produzione e delle vendite sono diminuiti rispettivamente del 35 % e 50 %, l’utilizzo degli impianti si è ridotto del 35 %, seguito da un calo del livello occupazionale. Anche se una parte di questi sviluppi negativi potrebbe essere imputabile alla forte riduzione del consumo, sceso del 40 % nel periodo in esame, l’ulteriore riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione (calata di 4 punti percentuali tra il 2007 e il PIR) e il costante aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC indicano chiaramente una maggiore pressione derivante dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Dato il quasi monopolio già raggiunto dalle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione, qualsiasi ulteriore aumento delle importazioni cinesi, anche in considerazione dei loro prezzi molto bassi, potrebbe portare l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione a un livello inferiore a quello necessario per garantirne la sostenibilità. A tale proposito si rammenta che due produttori dell’Unione sono stati obbligati a cessare la propria attività legata ai transpallet manuali nel corso del periodo in esame, come già indicato al considerando 47.

(60)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha osservato che alcuni indicatori, tra cui la produzione, il volume delle vendite, la redditività, l’utilizzo degli impianti e l’occupazione, non evidenziano uno sviluppo negativo per l’industria dell’Unione. La società in questione ha tuttavia preso in considerazione unicamente l’andamento tra il 2009 e il PIR, mentre per la valutazione del pregiudizio è opportuno tenere conto degli sviluppi complessivi dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, cioè tra il 2007 e il PIR. Come spiegato in precedenza (cfr. considerando da 43 a 49), tutti gli indicatori del pregiudizio menzionati dall’esportatore cinese hanno conosciuto un’evoluzione negativa nell’arco del periodo in esame.

(61)

Lo stesso esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha effettuato distinzioni tra gli effetti pregiudizievoli causati dalle importazioni oggetto di dumping e altri effetti, in particolare il calo della domanda derivante dalla crisi economica. Tuttavia, se da un lato è vero che il consumo dell’Unione è diminuito del 40 % durante il periodo in esame, dall’altro gli esportatori cinesi sono riusciti a conquistare contemporaneamente una significativa quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione. Inoltre, come indicato al considerando 58, si rammenta che l’impatto delle importazioni oggetto di dumping è stato in realtà maggiormente pregiudizievole nel periodo in cui la domanda era debole.

Si conclude pertanto che nonostante l’esistenza di misure antidumping l’industria dell’Unione ha subito notevole pregiudizio durante il PIR.

5.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori

5.1.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping

(62)

Nonostante il calo del consumo nell’Unione europea durante il periodo in esame, il volume di importazioni dal paese interessato non è diminuito allo stesso ritmo, portando quindi le importazioni cinesi a incrementare ulteriormente la loro quota di mercato. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, l’undercutting (vendita a prezzo inferiore) e l’underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole) sono stati calcolati in base ai dati disponibili più attendibili, i quali comprendono diverse fonti di informazione, cioè i dati Eurostat, offerte di produttori esportatori cinesi presentate dai richiedenti e fatture di esportazione raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri. Si è riscontrato che le importazioni dal paese interessato presentavano prezzi inferiori dal 43 % al 78 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, a seconda della fonte di informazione impiegata.

5.2.   Importazioni da altri paesi

(63)

Le importazioni da altri paesi sono molto modeste e sono diminuite di un ulteriore 79 % tra il 2007 e il PIR. Anche la quota di mercato di queste importazioni è diminuita durante il PIR. Per motivi di riservatezza (solo due produttori rappresentano l’industria dell’Unione) solo gli indici vengono riportati di seguito.

Tabella 15

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni da altri paesi (unità)

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

60

6

21

Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

71

12

34

6.   Conclusioni

(64)

Come indicato al considerando 41, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame nonostante il calo significativo del consumo dell’Unione. Ciò ha portato la quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi all’83 % del consumo dell’Unione durante il PIR. La maggiore pressione in termini di volumi, nonostante la domanda generale al ribasso, è stata accompagnata dai prezzi molto bassi delle importazioni cinesi verso l’Unione, i quali sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Si conclude pertanto che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria UE durante il PIR.

F.   RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(65)

Come si è visto, l’istituzione di misure antidumping non ha consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio subito.

2.   Probabile andamento delle esportazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure

(66)

Come indicato al considerando 27, vi è un’enorme capacità di produzione nella RPC. I livelli di produzione registrati nel 2008 e nel 2009, pari rispettivamente a 1,5 milioni e a 800 000 unità, erano già più del doppio di quelli dell’intero mercato dell’Unione. Inoltre, solo una parte limitata della produzione cinese (il 14 % nel 2008 e il 23 % nel 2009) era venduta sul mercato interno cinese. In assenza di misure, significative quantità supplementari di transpallet manuali cinesi potrebbero quindi essere destinate al mercato dell’Unione.

(67)

Come indicato al considerando 31, i prezzi delle esportazioni cinesi verso l’UE sono complessivamente in linea con i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso tutti i paesi terzi. Si può tuttavia concludere che almeno parte delle esportazioni cinesi verso paesi terzi diversi da UE e USA (40 % delle esportazioni cinesi totali) potrebbe potenzialmente essere reindirizzata verso l’UE qualora le misure fossero abrogate. Un tale sviluppo è probabile, non solo perché potrebbero essere fissati prezzi più elevati in assenza di misure, ma soprattutto in considerazione della frammentazione delle esportazioni verso paesi terzi. Data l’importanza del mercato dell’Unione e dei canali di vendita già consolidati, risulterebbe più facile gestire una sola destinazione delle esportazioni invece di tanti paesi diversi.

3.   Conclusioni

(68)

Alla luce dei risultati indicati ai considerando 66 e 67, si conclude che vi è il rischio che il notevole pregiudizio riscontrato durante il PIR persista qualora le misure fossero abrogate. Ciò potrebbe portare a un ulteriore deterioramento della situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione che potrebbe persino metterne in pericolo l’esistenza nel medio termine.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(69)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(70)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(71)

Si è pertanto proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere del dumping pregiudizievole, si potesse concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(72)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione ha continuato a diminuire, mentre la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è notevolmente aumentata nel periodo in esame. Due dei quattro produttori iniziali dell’Unione hanno cessato la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’industria dell’Unione ha inoltre subito notevole pregiudizio durante il periodo in esame. Se non venissero applicate le misure, l’industria dell’Unione sarebbe probabilmente in una situazione ancora peggiore.

3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(73)

Nessuno degli importatori indipendenti che sono stati contattati si è dichiarato disposto a collaborare. Si rammenta che durante l’inchiesta iniziale si era accertato che l’incidenza dell’istituzione di misure non sarebbe stata significativa per gli utilizzatori. Nonostante le misure siano in vigore da cinque anni, gli importatori/utilizzatori dell’Unione hanno continuato ad approvvigionarsi principalmente dalla RPC. Non è stata comunque fornita alcuna indicazione su eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si rammenta inoltre che nell’inchiesta iniziale gli utilizzatori che hanno collaborato si sono dichiarati neutrali riguardo l’istituzione di misure e che si è concluso che i transpallet manuali erano di importanza secondaria per la loro attività. Nessun elemento indicante il contrario è stato rilevato nel corso del presente riesame. Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping con ogni probabilità non avrà un effetto significativo sugli importatori/utilizzatori dell’Unione. Infatti, in mancanza di misure le importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbero monopolizzare il mercato dell’Unione di transpallet manuali.

4.   Conclusioni

(74)

Alla luce di quanto esposto, non è chiaramente possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse dell’Unione.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(75)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(76)

Al momento della comunicazione delle conclusioni, l’industria dell’Unione ha sottolineato che i livelli di dumping e undercutting riscontrati dal riesame sono molto più elevati di quelli rilevati durante l’inchiesta iniziale e che vi è una crescente pressione da parte delle importazioni cinesi oggetto di dumping. L’industria dell’Unione ha quindi osservato che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una nuova valutazione del livello dei dazi antidumping. Alla luce di queste osservazioni e dei risultati del presente riesame, si sta attualmente valutando la possibilità di aprire un ampio riesame intermedio limitato al dumping.

(77)

Si conclude di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem ad aliquote diverse.

(78)

Si rammenta che le misure oggetto del presente riesame sono state estese dal regolamento (CE) n. 499/2009 alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia originario o no della Thailandia. Non sono stati forniti nuovi elementi a questo proposito nel quadro del presente riesame. È opportuno quindi che il dazio antidumping definitivo del 46,7 % applicabile «per tutte le altre società» alle importazioni originarie della RPC sia esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o meno originario della Thailandia.

(79)

Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(80)

Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (8) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio: i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

(%)

Codice Addizionale TARIC

Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC

32,2

A600

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC

28,5

A601

Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC

39,9

A602

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, PRC

7,6

A603

Tutte le altre società

46,7

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, definiti al paragrafo 1, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900011 e 8431200011) e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o meno originari della Thailandia.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

A. KRASZEWSKI


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1.

(5)  GU C 70 del 19.3.2010, pag. 29.

(6)  GU C 196 del 20.7.2010, pag. 15.

(7)  Dati Eurostat. Nel 2007 e nel 2008 una parte dei prodotti cinesi sono stati dichiarati di origine thailandese fino all’istituzione nel 2008 di misure antielusione sulle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, tali importazioni thailandesi sono state aggiunte alle importazioni dal paese interessato, modificando leggermente i dati del 2007 e del 2008 riportati nella tabella 2.

(8)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.


13.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1009/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

46,5

MK

42,0

ZZ

45,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

64,2

TR

132,0

ZZ

87,1

0709 90 70

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

68,2

BR

38,2

CL

60,5

TR

70,3

UY

56,8

ZA

80,8

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

245,1

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

116,1

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

156,4

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

123,4

ZA

92,8

ZZ

92,9

0808 20 50

CL

85,4

CN

55,3

TR

107,9

ZZ

82,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1010/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/2012 (3), stabilisce i suddetti limiti. Poiché detto regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2012, il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12 sarà disponibile solo a partire da quella data.

(3)

Occorre pertanto stabilire, per la campagna 2011/12, una percentuale di accettazione pari a zero per i quantitativi richiesti tra il 3 ottobre 2011 e il 7 ottobre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio. Occorre di conseguenza respingere, per la campagna 2011/12, tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio presentate nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna 2011/12, i titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 3 ottobre 2011 e il 7 ottobre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione dello 0 %.

2.   Per la campagna 2011/12, le domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota presentate nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2011, sono respinte.

3.   Per la campagna 2011/12, la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio fuori quota è sospesa dal 17 ottobre 2011 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.


DECISIONI

13.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

recante nomina di un membro rumeno del Comitato economico e sociale europeo

(2011/672/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo rumeno,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Sorin Cristian STAN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Liviu LUCA, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România FRĂȚIA, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

A. KRASZEWSKI


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


13.10.2011   

IT

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L 268/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo

(2011/673/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Thomas ILKA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Sabine HEPPERLE, Leiterin der Vertretung des DIHK bei der EU è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

A. KRASZEWSKI


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


13.10.2011   

IT

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L 268/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

che modifica la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva di alcune regioni amministrative della Germania

[notificata con il numero C(2011) 7165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/674/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Nell’elenco è compresa la rinotracheite bovina infettiva, che costituisce la descrizione dei segni clinici più evidenti dell’infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1).

(2)

L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all’interno dell’Unione.

(3)

L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che il proprio territorio o parte di esso sia indenne da una delle malattie elencate nell’allegato E, parte II, della direttiva medesima, presenti la documentazione giustificativa adeguata alla Commissione. Tale articolo contempla anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio all’interno dell’Unione.

(4)

La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2) approva i programmi destinati alla lotta e all’eradicazione del BHV1 presentati dagli Stati membri di cui all’allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

L’allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni dal BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari in conformità all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6)

Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione delle regioni amministrative corrispondenti ai Regierungsbezirke di Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello stato federato della Baviera, sono comprese nell’allegato I della decisione 2004/558/CE. Queste quattro regioni amministrative dello stato federato della Baviera sono considerate indenni dal BHV1 e figurano quindi nell’elenco di cui all’allegato II di tale decisione.

(7)

La Germania ha ora chiesto che le rimanenti regioni amministrative dello stato federato della Baviera, ossia le regioni amministrative corrispondenti ai Regierungsbezirke di Oberbayern, Niederbayern e Schwaben, siano considerate indenni dal BHV1 e che le garanzie complementari vengano quindi estese a tali regioni amministrative a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(8)

Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata da tale Stato membro, queste tre regioni amministrative indenni dal BHV1 non devono più essere comprese nell’elenco I della decisione 2004/558/CE, bensì nel suo allegato II e ad esse va estesa l’applicazione delle garanzie complementari a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni, tranne lo stato federato della Baviera

Italia

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

Stato federato della Baviera

Italia

Provincia di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

»

13.10.2011   

IT

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L 268/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2011

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto concerne la dichiarazione della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e la dichiarazione di determinate regioni amministrative del Portogallo quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2011) 7186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/675/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2), elencano gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e da leucosi bovina enzootica.

(3)

La Lettonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da tubercolosi.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lettonia, l'intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi.

(5)

Il Portogallo ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di tutte le regioni amministrative (distritos) comprese nelle unità amministrative superiori (regiões) dell'Algarve e dell'Alentejo come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(6)

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dal Portogallo, è opportuno dichiarare le suddette regioni (distritos) portoghesi ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

a)

nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

FR

Francia

LV

Lettonia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»

b)

nell'allegato III, capitolo 2, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

«In Portogallo:

Região Algarve: tutti i distritos,

Região Alentejo: tutti i distritos,

Região Autónoma dos Açores.»