ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.228.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 878/2011 DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2). |
(2) |
La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC (3), dispone l’adozione di ulteriori misure da adottare, tra cui il divieto di acquistare, importare o trasportare dalla Siria petrolio greggio e prodotti petroliferi, e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di altre persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono. L’elenco aggiuntivo delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è riportato in allegato di detta decisione. |
(3) |
Alcune di queste misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione. |
(4) |
Il Consiglio ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione con la Siria (4) con decisione 2011/523/UE, del 2 settembre 2011 (5). |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate. |
(6) |
È opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un’entità o un organismo non menzionati nell’elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 1 sono inserite le lettere seguenti: «g) “assicurazione”: un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno; h) “riassicurazione”: l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s; i) “prodotti petroliferi”: i prodotti elencati nell’allegato IV.»; |
2) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 3 bis È vietato:
Articolo 3 ter I divieti di cui all’articolo 3 bis non si applicano:
|
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati.»; |
4) |
l’articolo 6 è così modificato:
|
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, al governo della Siria, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo.» |
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV al regolamento (UE) n. 442/2011.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(3) Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
(5) Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative (data e luogo di nascita, ecc.) |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Fares CHEHABI |
|
Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
2. |
Emad GHRAIWATI |
|
Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
3. |
Tarif AKHRAS |
|
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
4. |
Issam ANBOUBA |
|
Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||
1. |
Mada Transport |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
2. |
Cham Investment Group |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
3. |
Real Estate Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. |
2.09.2011 |
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti petroliferi e codice SA
Codice SA |
Designazione delle merci |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati: |
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati; |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi; |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche; |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)». |
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 879/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 fissa i limiti di cattura pari a zero per lo stock di busbana norvegese e delle specie associate nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV. |
(2) |
Sulla base delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ritiene che un volume massimo di 6 000 tonnellate di catture corrisponderebbe a un tasso di mortalità per pesca di 0,02 e consentirebbe di mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali. |
(3) |
La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente dalle due parti. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia del 3 dicembre 2010. |
(4) |
Di conseguenza, la quota unionale di catture di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 75 % di 6 000 tonnellate. |
(5) |
L'eglefino e il merlano costituiscono catture accessorie nella pesca della busbana norvegese. È pertanto opportuno imputare le suddette catture ai contingenti dello Stato membro per la busbana norvegese e le specie associate; tuttavia, al fine di evitare un numero eccessivo di catture, i quantitativi delle specie suindicate che possono essere imputati a detto contingente devono essere limitati al 5 % del totale. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(7) |
La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i nuovi limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile al fine di garantire la continuità delle attività di pesca di questa specie. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, la voce relativa allo stock di busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona CIEM IIIa e nelle acque unionali delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
|
|||||||
Danimarca |
4 496 (1) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
UE |
4 500 (1) |
|||||||
Norvegia |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Almeno il 95 % degli sbarchi deve essere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e di merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.»
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 880/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
che rettifica il regolamento (UE) n. 208/2011 che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti, per la salute degli animali e per gli animali vivi. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi si trova nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), designava il laboratorio di riferimento dell'UE nel campo della salute delle api e lo aggiungeva all'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (3) ha sostituito l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Tuttavia, il laboratorio di riferimento dell'UE nel campo della salute delle api è stato omesso dall'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 208/2011. |
(4) |
È importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE riportato nel regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre pertanto correggere l'omissione contenuta nel regolamento (UE) n. 208/2011. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il è rettificato come segue:
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 208/2011, all'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per la salute degli animali e per gli animali vivi riportato nella parte II dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, è aggiunto il seguente punto 18:
«18. Laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api:
ANSES — Sophia-Antipolis Laboratory |
Sophia-Antipolis |
Francia.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 29 del 3.2.2011, pag. 1.
(3) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 881/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione (2) ha autorizzato il preparato di Bacillus subtilis DSM 17299, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. |
(2) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299, di modificare la composizione dell'additivo aumentando la concentrazione minima e di consentire il suo impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso contenenti acido formico. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). |
(3) |
Nel proprio parere del 15 marzo 2011, l'Autorità ha concluso che è improbabile che l'aumento della concentrazione minima da 1,6 × 109 a 1,6 × 1010 ponga nuovi rischi e che la composizione così modificata è compatibile con l'acido formico. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 265 del 2.10.2007, pag. 5.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||||
4b1821 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 17299 |
|
Polli da ingrasso |
— |
8 × 108 |
1,6 × 109 |
|
22 ottobre 2017 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 882/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EC |
32,6 |
ZZ |
32,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
130,3 |
ZZ |
130,3 |
|
0709 90 70 |
AR |
40,2 |
TR |
123,3 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
70,5 |
CL |
75,3 |
|
MX |
39,8 |
|
PY |
33,5 |
|
TR |
65,0 |
|
UY |
50,7 |
|
ZA |
79,1 |
|
ZZ |
59,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
149,9 |
IL |
80,3 |
|
MA |
175,2 |
|
TR |
125,8 |
|
ZA |
59,8 |
|
ZZ |
118,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,9 |
CL |
110,0 |
|
CN |
50,3 |
|
NZ |
100,3 |
|
ZA |
90,5 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0808 20 50 |
CI |
48,9 |
CN |
42,6 |
|
TR |
124,7 |
|
ZA |
92,2 |
|
ZZ |
77,1 |
|
0809 03 |
TR |
129,5 |
ZZ |
129,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
41,6 |
ZZ |
41,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 883/2011 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 agosto 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32)
(BCE/2011/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (3), ha consentito alle persone giuridiche di emettere moneta elettronica senza bisogno di ottenere la qualifica di ente creditizio. |
(2) |
Di conseguenza, e al fine di continuare la raccolta di statistiche nel settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in relazione agli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, è necessario adeguare la definizione di IFM, e pertanto aggiornare anche le definizioni di «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» di cui al presente regolamento. All'interno del settore delle IFM gli istituti di moneta elettronica dovrebbero essere classificati all'interno della categoria «altre IFM». |
(3) |
Le modifiche della definizione di istituti di moneta elettronica e dei requisiti stabiliti per gli stessi ai sensi della direttiva 2009/110/CE hanno reso obsolete le norme del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, (BCE/200/32) (4) sulla concessione di deroghe rispetto agli obblighi di segnalazione, pertanto le norme in questione del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dovrebbero essere eliminate. |
(4) |
Gli orientamenti su una definizione comune dei fondi comuni monetari (FCM) europei, adottati il 19 maggio 2010 dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), il predecessore dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, mirano ad aumentare la protezione dell’investitore fissando dei criteri da applicare a ogni fondo che intenda proporsi al mercato come un FCM e servono da raccomandazioni per i legislatori nazionali europei, a fini di vigilanza. Di conseguenza, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dei nuovi criteri per l’identificazione dei FCM ai fini delle statistiche del Sistema europeo di banche centrali, in maniera tale che la popolazione dei FCM sia allineata ai criteri di identificazione che si attende vengano applicati per fini di supervisione in aderenza ai summenzionati orientamenti del CESR. Al contempo, tale modifica mira ad aumentare la trasparenza del mercato e a facilitare la gestione delle segnalazioni sui fondi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è modificato come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
è aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Identificazione dei FCM Ai fini del presente atto giuridico, gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:
|
3) |
all’articolo 8 è eliminato il paragrafo 4; |
4) |
fatto salvo l’articolo 2 del presente regolamento, nella parte 1 dell’allegato I la sezione 2 è sostituita da quanto segue: «Sezione 2: Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM Ai fini dell’articolo 1 bis del presente regolamento:
|
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le banche centrali nazionali (BCN) possono continuare a raccogliere informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) dai FCM residenti nei rispettivi Stati membri, identificati conformemente alla previgente sezione 2 della parte 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) fino e non oltre il 31 gennaio 2012. Le BCN notificano a tutte i FCM interessati la loro decisione di applicare la presente disposizione transitoria. Le BCN iniziano a raccogliere le informazioni statistiche dai FCM identificati conformemente all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) al più tardi a partire dal 1o febbraio 2012.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) C(2011) 5090 definitivo.
(3) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
(4) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(5) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;
(6) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.»;
DECISIONI
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/16 |
DECISIONE 2011/522/PESC DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) |
Il 18 agosto 2011 l’Unione ha condannato con il massimo vigore la brutale campagna che Bashar Al-Assad e il suo regime hanno sferrato contro il loro stesso popolo, che ha causato la morte o il ferimento di numerosi cittadini siriani. L’Unione ha sottolineato più volte che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti arrestati, dare libero accesso alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e ai media e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli dell’Unione e da tutta la comunità internazionale. |
(3) |
In tale contesto, l’Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano. |
(4) |
Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che le sostengono, in particolare alle persone e entità che finanziano il regime o gli forniscono sostegno logistico, in particolare l’apparato di sicurezza, o che compromettono gli sforzi volti a una transizione pacifica verso la democrazia in Siria. |
(5) |
Inoltre, dovrebbero essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. |
(6) |
A tale riguardo, è opportuno osservare che il Consiglio, con decisione 2011/523/UE del 2 settembre 2011 (2) ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/273/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 2 ter I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.»; «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell’allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, governo siriano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»; |
2) |
l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato.»; |
3) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell’allegato.»; |
4) |
all’articolo 4, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
Articolo 2
Le persone e le entità elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato della decisione 2011/273/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
ALLEGATO
Persone ed entità di cui all'articolo 2
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative (data e luogo di nascita, ecc.) |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Fares CHEHABI |
|
Presidente della camera di commercio e dell'industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
2. |
Emad GHRAIWATI |
|
Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
3. |
Tarif AKHRAS |
|
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
4. |
Issam ANBOUBA |
|
Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.09.2011 |
B. Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||||||
1. |
Mada Transport |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
2. |
Cham Investment Group |
Filiale della Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) |
Entità economica che finanzia il regime. |
2.09.2011 |
||||||||
3. |
Real Estate Bank |
|
Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime. |
2.09.2011 |
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana
(2011/523/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione (1) ("l'accordo di cooperazione"), al fine di promuovere una cooperazione globale nell'intento di consolidare le relazioni tra le parti. |
(2) |
L'accordo di cooperazione è basato sulla reciproca volontà delle parti di mantenere e consolidare le relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(3) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione in particolare contribuisce alla pace, alla sicurezza e alla tutela dei diritti umani e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. |
(4) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. |
(5) |
Dal marzo 2011 si sono levate proteste per denunciare specifici abusi di potere da parte di funzionari siriani in un contesto generale di crescente malcontento economico e politico. Moderate manifestazioni originate in regioni periferiche si sono trasformate in una rivolta nazionale. Le autorità siriane hanno reagito e continuano a reagire in modo estremamente violento, arrivando persino a sparare contro pacifici manifestanti. |
(6) |
Il 18 agosto 2011 l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilasciato una dichiarazione alla 17a sessione straordinaria del Consiglio dei diritti umani sulla "Situazione dei diritti umani nella Repubblica araba siriana" in cui ha ricordato che nella sua relazione del 18 agosto la missione di accertamento dei fatti in Siria, chiesta dal Consiglio dei diritti umani, ha riscontrato violazioni diffuse o sistematiche dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza e militari siriane, inclusi omicidio, sparizione forzata, tortura, privazione della libertà e persecuzione. L'alto commissario era dell'avviso che l'ampiezza e la natura di tali atti potessero costituire crimini contro l'umanità e ha esortato i membri del Consiglio di sicurezza a prendere in considerazione la possibilità di sottoporre l'attuale situazione in Siria alla Corte penale internazionale. |
(7) |
Lo stesso giorno l'Unione ha condannato la brutale campagna sferrata da Bashar Al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo e che ha causato numerosi morti e feriti tra la popolazione siriana. L'Unione ha sottolineato a più riprese che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti arrestati, dare libero accesso ai media e alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli lanciati dall'Unione e dalla comunità internazionale. |
(8) |
Il 23 agosto 2011 il Consiglio per i diritti umani ha adottato una risoluzione sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Repubblica araba siriana con la quale ha espresso una ferma condanna delle persistenti gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità siriane, ha ribadito l'esortazione alle autorità siriane di conformarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale, ha sottolineato la necessità di svolgere indagini internazionali, trasparenti, indipendenti e rapide sulle presunte violazioni del diritto internazionale, comprese le azioni che possono configurare crimini contro l'umanità, e di assicurare che i responsabili rispondano dei propri atti, e ha deciso di inviare una commissione d'indagine internazionale e indipendente per far luce sulle violazioni del diritto internazionale in materia di diritti umani in Siria. |
(9) |
Conformemente al preambolo dell'accordo di cooperazione, con la conclusione dell'accordo le parti hanno desiderato manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nelle attuali circostanze, l'Unione ritiene che l'attuale situazione in Siria sia in flagrante violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, che costituiscono la base della cooperazione tra la Siria e l'Unione. |
(10) |
In considerazione dell'estrema gravità delle violazioni del diritto internazionale generale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite perpetrate dalla Siria, l'Unione ha deciso di adottare ulteriori misure restrittive contro il regime siriano. |
(11) |
A tale riguardo, è opportuno sospendere parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione fino a che le autorità siriane porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conforma al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell'accordo di cooperazione. |
(12) |
Considerando che la sospensione dovrebbe essere diretta soltanto contro le autorità siriane e non contro il popolo siriano, la sospensione dovrebbe essere limitata. Atteso che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi costituiscono attualmente i prodotti dal cui commercio il regime siriano trae i maggiori benefici e che pertanto sostiene le sue politiche repressive, la sospensione dell'accordo di cooperazione dovrebbe essere limitata al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana sono sospesi in relazione alle misure elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla Repubblica araba siriana.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.
ALLEGATO
Elenco delle misure di cui all'articolo 1
1) |
L'importazione nell'Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
|
2) |
l'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria; |
3) |
il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; |
4) |
la fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai punti 1, 2 e 3; e |
5) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui ai punti 1, 2, 3 o 4. |
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2011
relativa all’aiuto di Stato C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Glunz AG e di OSB Deutschland GmbH
[notificata con il numero C(2011) 1764]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/524/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (2), e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con comunicazione del 4 agosto 2000, protocollata il 7 agosto 2000, la Germania ha notificato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto d’intensità pari al 35 % per un progetto d’investimento della Glunz AG e della OSB Deutschland GmbH, avente ad oggetto la realizzazione di un centro integrato per la trasformazione del legno a Nettgau (Sassonia-Anhalt). Il progetto di aiuto è stato registrato con il numero N 517/2000. |
(2) |
Il 25 luglio 2001 la Commissione, dopo aver ricevuto informazioni integrative, ha deciso, sulla base della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (3) (in prosieguo: la «disciplina multisettoriale del 1998»), di non sollevare obiezioni quanto alla concessione di un’intensità di aiuto pari al 35 %. |
(3) |
Con la sentenza del 1o dicembre 2004 nella causa T-27/02, Kronofrance/Commissione (4), il Tribunale di primo grado ha annullato la succitata decisione della Commissione. |
(4) |
La Commissione è pertanto tenuta ad adottare una nuova decisione sulla base della notifica della Germania del 7 agosto 2000. |
(5) |
Con lettera del 17 dicembre 2004 la Commissione ha chiesto alla Germania se, alla luce dell’intervenuto annullamento della decisione della Commissione, intendeva trasmettere ulteriori informazioni in merito alla notifica del 7 agosto 2000. Al riguardo il 3 marzo 2005 è stato inviato un sollecito. La Germania ha risposto con lettera del 23 marzo 2005, senza però inoltrare, in tale occasione, informazioni aggiuntive. |
(6) |
La Germania aveva concesso l’aiuto in esame nel febbraio 2000, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione. A seguito della decisione della Commissione del 25 luglio 2001 di non sollevare obiezioni, la Germania aveva iniziato ad erogare gli aiuti. |
(7) |
Con l’annullamento della decisione della Commissione del 25 luglio 2001 da parte del Tribunale di primo grado, si è venuta a creare una situazione di diritto uguale a quella che si sarebbe presentata qualora detta decisione non fosse mai stata assunta e la Germania non fosse quindi stata autorizzata dalla Commissione ad accordare l’intensità di aiuto prevista (5). Per tale ragione la Commissione ha iscritto questo caso col numero NN 18/05 nel registro degli aiuti illegali. |
(8) |
Con comunicazione del 20 luglio 2005 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in merito a detto aiuto. |
(9) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). La Commissione ha invitato gli interessati a prendere posizione sull’aiuto. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un interessato. Dette osservazioni sono state trasmesse alla Germania, cui è stata data la possibilità di replicare; la Germania ha preso posizione con lettere del 24 ottobre 2005 e del 24 gennaio 2006. |
(11) |
Con lettera del 28 febbraio 2006 la Germania chiedeva, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, terza frase, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7), la sospensione del procedimento di indagine formale, in considerazione del fatto che la Germania e la Glunz AG avevano impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea la decisione adottata del Tribunale di primo grado nella causa Kronofrance/Commissione (cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P). |
(12) |
Con comunicazione del 9 marzo 2006 la Commissione ha acconsentito a sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte nelle cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a./Kronofrance. |
(13) |
Con sentenza dell’11 settembre 2008 (8) la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado. Pertanto il procedimento di indagine formale C 28/05 è stato riaperto. |
(14) |
La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 4 agosto 2009 e, a seguito di una richiesta della Commissione, con comunicazione del 19 luglio 2010. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
2.1. LA MISURA
(15) |
Il 29 febbraio 2000 il Landesförderinstitut (centro regionale di sviluppo) della Sassonia-Anhalt ha deliberato di accordare alla Glunz AG e alla OSB Deutschland GmbH aiuti agli investimenti per la costruzione di un centro per la trasformazione del legno a Nettgau (Sassonia-Anhalt). L’importo complessivo dell’aiuto ammonta a 69 797 988 EUR. |
(16) |
In base alla notifica del 4 agosto 2000, l’aiuto viene concesso sotto forma di un contributo di 46 201 868 EUR nell’ambito del 28o programma quadro dell’azione di interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (9) approvato dalla Commissione. Questo contributo corrisponde al 23,17 % lordo dei costi finanziabili. |
(17) |
Viene inoltre accordato, ai sensi della legge sugli incentivi agli investimenti del 1999 (10), un premio fiscale all’investimento che è stato approvato dalla Commissione nella misura di 23 596 120 EUR. Esso corrisponde all’11,83 % lordo dei costi finanziabili. |
(18) |
Secondo le indicazioni fornite dalla Germania, è stato già liquidato un importo pari a […] (11) EUR sulla base del 28o programma quadro dell’azione di interesse comune «Miglioramento della struttura economica regionale» e un importo di […] EUR a titolo di incentivo. La Germania ha quindi già versato ai beneficiari aiuti per complessivi […] EUR (a fronte di un importo complessivo accordato pari a 69 797 988 EUR). |
2.2. I BENEFICIARI
(19) |
Due sono i beneficiari. |
(20) |
Si tratta, da un lato, della società Glunz AG (in prosieguo: la «Glunz») con sede a Hamm (Renania settentrionale-Vestfalia), fondata nel 1932 e inizialmente attiva nel settore del commercio di legname. Dagli anni 1960 l’impresa produce e commercializza esclusivamente pannelli di particelle, pannelli di fibre di tipo medio (MDF), OSB (Oriented Strand Board) e legno compensato. All’atto della notifica la Tableros De Fibras SA (in prosieguo: la «TAFISA»), società del gruppo portoghese SONAE, deteneva il 96,03 % delle quote della Glunz. |
(21) |
L’altra beneficiaria, la OSB Deutschland GmbH (in prosieguo: la «OSBD»), fa capo per il 100 % alla TAFISA ed è quindi una società consorella della Glunz, dato che entrambe le imprese sono controllate dalla TAFISA. La OSBD è stata costituita il 16 luglio 1999 e, dopo la conclusione del progetto di investimento a Nettgau, ha avviato un’attività di produzione e commercializzazione di prodotti OSB. |
2.3. IL PROGETTO D’INVESTIMENTO
(22) |
Il sito dell’investimento si trova a Nettgau (Sassonia-Anhalt), una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, per la quale l’intensità massima di aiuto ammissibile per gli incentivi ai nuovi investimenti delle grandi imprese era pari, al momento della notifica, al 35 % lordo. |
(23) |
La Glunz e la OSBD hanno realizzato, su un’area precedentemente non utilizzata per fini commerciali, un centro integrato per la trasformazione del legno che si compone di due stabilimenti tra loro collegati. Nel primo stabilimento, di proprietà della OSBD, vengono realizzati prodotti OSB, mentre nel secondo, di proprietà della Glunz, vengono prodotti pannelli di particelle. Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, gli impianti produttivi dei due stabilimenti sono collegati mediante un’infrastruttura tecnica comune. Per la lavorazione e la nobilitazione sia dell’OSB che dei pannelli di particelle verrebbero impiegati gli stessi impianti di levigatura, rivestimento e lavorazione scanalatura-linguetta. Stando alle autorità tedesche, il materiale di scarto della lavorazione dell’OSB verrebbe inoltre impiegato nel vicino impianto per la produzione di pannelli di particelle. Gli impianti condividerebbero poi un’amministrazione centrale comune competente anche per il marketing, gli acquisti e le vendite. |
(24) |
In base alle indicazioni fornite dalla Germania, il centro integrato per la trasformazione del legno della Glunz e della OSBD presenterebbe svariati vantaggi grazie all’ottimale sfruttamento dell’impianto e all’infrastruttura tecnica comune, con particolare riguardo alla lavorazione dei pannelli di legno ivi prodotti. In tal modo verrebbe garantito un impiego ideale delle diverse tipologie di legno, un migliore sfruttamento delle materie prime e il loro riutilizzo nel ciclo interno di produzione. |
(25) |
Secondo quanto indicato nella notifica del 7 agosto 2000, una parte degli aiuti viene accordata per l’impianto di produzione dei prodotti OSB e l’altra per l’impianto di produzione dei pannelli di particelle. Gli aiuti previsti per l’impianto di produzione OSB ammontano a 28,61 milioni di EUR, a fronte di costi di investimento ammissibili per 81,8 milioni di EUR, e corrispondono quindi ad un’intensità del 35 % lordo. Gli aiuti previsti per realizzare l’impianto di produzione dei pannelli di particelle sono pari a 41,18 milioni di EUR, a fronte di costi di investimento ammissibili per 117,6 milioni di EUR, e corrispondono così anch’essi ad un’intensità del 35 % lordo. |
(26) |
Al momento della notifica, la Germania prevedeva che il centro integrato per la trasformazione del legno di Nettgau avrebbe permesso di creare 355 posti di lavoro fissi, di cui 234 nell’impianto di produzione dei pannelli di particelle e 121 nell’impianto di produzione OSB. Essa prevedeva inoltre che sarebbero stati creati indirettamente 520 posti di lavoro nelle regioni assistite interessate, dei quali 33 riferibili a posti di lavoro già esistenti che sarebbero stati stabilizzati. Il nuovo investimento a Nettgau doveva essere effettuato tra il gennaio 2000 e la fine del 2002 e la produzione avrebbe dovuto iniziare nel corso del 2001. Si contava di raggiungere il livello di piena produzione dopo due anni. |
(27) |
La capacità produttiva del nuovo impianto OSB veniva stimata per il 2002 in […] m3. Nel 1999 la capacità del gruppo TAFISA nel settore della produzione di prodotti OSB era pari a […] m3. |
(28) |
Nel 1999 la capacità produttiva della Glunz, per i pannelli di particelle, era di […] m3. Secondo le indicazioni della Germania, grazie all’impianto di […] m3 di Nettgau, la capacità produttiva complessiva dovrebbe salire a […] m3. |
III. DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(29) |
L’intensità massima di aiuto autorizzabile nell’ambito della disciplina multisettoriale del 1998 viene determinata sulla base di un calcolo che prende in considerazione una serie di criteri di valutazione, in particolare il fattore che indica la situazione della concorrenza nel settore di riferimento (fattore T); per questo fattore sono previsti quattro valori: 0,25, 0,5, 0,75 o 1. Il valore può essere fissato a 1 solo qualora nel settore (individuato in base alla più piccola segmentazione disponibile della classificazione NACE) non si riscontri sovraccapacità (test di sovraccapacità) e/o qualora il mercato rilevante (inteso quale il mercato del prodotto in oggetto e dei suoi sostituti) non sia un mercato in declino (test di tenuta del mercato). |
(30) |
Nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha manifestato dubbi quanto alla delimitazione del mercato rilevante cui appartiene l’OBS, e non ha potuto quindi accertare se, al fine di determinare il fattore di concorrenza «T», si tratti o meno di un mercato in declino. |
IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(31) |
Il 22 novembre 2005 la Commissione ha ricevuto le osservazioni congiunte (12) dei concorrenti che fanno capo al KronoGroup Switzerland (Kronotex GmbH & Co. KG, Kronoply GmbH & Co. KG e Kronofrance SA). |
(32) |
Le imprese del KronoGroup, nelle loro osservazioni, si dicono favorevoli ad una delimitazione del mercato che comprenda anche l’OSB e il compensato di legno tenero. Il compensato di legno duro sarebbe di gran lunga troppo costoso e verrebbe impiegato prevalentemente in settori (fabbricazione di mobili e finiture di interni) nei quali l’OSB e il compensato di legno tenero non vengono utilizzati in misura significativa o non vengono utilizzati affatto. A sostegno di tale affermazione, le parti interessate citano uno studio di Jaakko Pöyry (13) e una pubblicazione del Finnish Forest Research Institute. |
(33) |
Il KronoGroup ha formulato ulteriori considerazioni che possono essere riassunte come segue. |
(34) |
Il KronoGroup sostiene che la Commissione, nel valutare se il mercato presenti segni di declino, deve tenere conto esclusivamente dei dati fino al 1999, in quanto solo quelli erano già disponibili all’atto dell’adozione della decisione originaria (luglio 2001), poi annullata dal Tribunale di primo grado. Nel periodo 1995-1999 il mercato dei pannelli di particelle avrebbe registrato un tasso di crescita medio negativo pari al – 4,626 %. Il KronoGroup riconosce tuttavia che il mercato dei pannelli di particelle ha goduto di un tasso di crescita medio dello 0,456 % nel periodo 1994-1999 (inferiore però al tasso medio di crescita di tutta l’industria manifatturiera nel SEE). |
(35) |
Il KronoGroup afferma inoltre che la Commissione non dovrebbe stabilire un’intensità di aiuto comune per l’intero progetto, ma dovrebbe invece valutare separatamente gli aiuti accordati per lo stabilimento di produzione di OSB e quelli previsti per lo stabilimento di produzione dei pannelli di particelle, poiché i due investimenti, i due impianti di produzione e i due mercati dei prodotti possono essere chiaramente distinti l’uno dall’altro. Ciò significa che per ciascuno degli stabilimenti andrebbero applicati distinti criteri di valutazione. |
(36) |
Il KronoGroup fa inoltre valere che la Glunz, contestualmente all’investimento di Nettgau, avrebbe chiuso il suo stabilimento di produzione di pannelli di particelle di Sassenburg [località che, pur distando solo 30 chilometri, si trova in un altro Land — la Bassa Sassonia (14)]. Esso cita alcuni articoli di stampa secondo cui tutto il personale dello stabilimento di Sassenburg sarebbe stato riassorbito nello stabilimento di Nettgau. Ciò contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla disciplina multisettoriale del 1998, vale a dire creare posti di lavoro in loco nelle regioni assistite, e i posti trasferiti dallo stabilimento chiuso non dovrebbero essere conteggiati nel determinare i fattori «capitale-lavoro» e «impatto regionale» ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998 (su entrambi questi fattori incide il numero di posti di lavoro creati con l’investimento). |
(37) |
Il KronoGroup sostiene infine che la Commissione avrebbe dovuto ordinare a titolo provvisorio il recupero degli aiuti, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 (ingiunzione di recupero degli aiuti illegali), poiché la Glunz e la OSBD, grazie agli aiuti in parte già erogati, avrebbero goduto di notevoli vantaggi concorrenziali. |
V. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
(38) |
Di seguito vengono riassunte le considerazioni formulate dalla Germania. |
5.1. OSSERVAZIONI SULLA DELIMITAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE PER I PANNELLI OSB
(39) |
La Germania ritiene che il mercato rilevante per i pannelli OSB comprenda l’OSB e il legno compensato impiegati per imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti per interni e rivestimenti di pareti. Non si tratterebbe di un mercato in declino. |
(40) |
I settori in cui l’OSB può essere utilizzato quale sostituto del legno compensato coinciderebbero in larga misura con i principali ambiti di impiego del compensato di legno tenero. L’OSB non potrebbe invece essere impiegato, per le sue caratteristiche tecniche, nei settori primari di utilizzo del compensato di legno duro (produzione di mobili, edilizia e equipaggiamento di veicoli commerciali). L’inserimento dell’OSB nel mercato complessivo del compensato di legno duro e di legno tenero non rifletterebbe pertanto le reali condizioni sui relativi mercati. Detta circostanza troverebbe conferma nella perizia del 21 ottobre 2005 redatta da Jaakko Pöyry. |
(41) |
Jaakko Pöyry ha quantificato il grado di sostituibilità dell’OSB nei settori di cui sopra giungendo ai risultati seguenti: imballaggi 40-60 %; recinzioni 70-80 %; capriate 70-90 %; rivestimenti per pavimenti 50-80 %; rivestimenti per interni e rivestimenti di pareti 70-90 %. |
(42) |
Per la natura della sua superficie, l’OSB non si presterebbe ad essere utilizzato nella produzione di mobili per la realizzazione di elementi a vista. Il processo di produzione a scaglie orientate (oriented strands) rende la superficie dell’OSB ruvida e irregolare, e quindi esteticamente poco gradevole dal punto. Per tale ragione l’OSB non potrebbe neppure essere rivestito con motivi decorativi. Nei mobili lo si può pertanto impiegare unicamente per elementi non a vista (ad esempio per la struttura inferiore dei mobili imbottiti). Per la realizzazione di questi elementi i pannelli di particelle restano peraltro economicamente molto più convenienti, e non a caso vengono preferiti. |
(43) |
La Germania osserva che nell’edilizia, per i getti di calcestruzzo, è essenziale che le casserature presentino una superficie liscia. Per ottenere un calcestruzzo a vista di aspetto omogeneo, le asperità dovute al processo di produzione dell’OSB renderebbero necessario un rivestimento, ma questa è una lavorazione complessa che inciderebbe sul prezzo finale. L’OSB potrebbe risultare competitivo rispetto al legno compensato soltanto se lo si potesse riutilizzare più volte per le casserature, ma ciò non sempre è possibile per ragioni pratiche. I pannelli impiegati nei cantieri vengono sottoposti a forti sollecitazioni che ne danneggiano facilmente le superfici. In presenza di crepe, i pannelli OSB possono subire distorsioni o comunque deformarsi a causa della pioggia e dell’umidità. Anche se sottoposti ad un costoso processo di nobilitazione, i pannelli OSB non potrebbero quindi essere agevolmente impiegati più volte, anche a causa della loro friabilità e sensibilità all’umidità sugli spigoli. L’impiego per casserature presuppone inoltre un’elevata resistenza a strappi e flessioni. Sotto tale profilo, i pannelli OSB non risponderebbero ai requisiti per l’edilizia. Il compensato di legno tenero invece, grazie al suo prezzo contenuto e alla superficie omogenea, si adatterebbe bene a questo tipo di impiego, come si evince dalle cubature utilizzate nel settore edilizio. |
(44) |
La Germania evidenzia che anche nel settore dei veicoli commerciali è importante disporre di superfici omogenee, dato che le pannellature spesso devono essere rivestite. L’OSB però, per varie ragioni, non può essere rivestito facilmente. Anche qualora lo si rivestisse mediante l’applicazione, ad esempio, di carta melaminica, si correrebbe comunque il rischio che il rivestimento si rompa a causa delle irregolarità del supporto. Durante le operazioni di carico con un carrello elevatore viene esercitata una pressione su determinati punti della superficie. In un ambiente umido o bagnato, l’acqua rischierebbe conseguentemente di penetrare nel pannello deformandolo o rompendolo. Solo una complessa lavorazione permetterebbe di ottenere un rivestimento stabile della superficie. Diversamente dalla superficie del compensato di legno duro, che grazie alla particolare durezza della superficie risulta piuttosto resistente a graffi, ammaccature e simili, quella dell’OSB non sarebbe inoltre abbastanza robusta per sopportare le sollecitazioni e le pressioni cui verrebbe sottoposta nel corso del trasporto. |
(45) |
Per valutare il grado di sostituibilità tra OSB e compensato di legno tenero, da un lato, e di legno duro, dall’altro, sostanzialmente occorrerebbe valutare le caratteristiche tecniche e le possibilità di impiego dell’OSB, oltre alle differenze di prezzo rispetto al compensato di legno duro. Mentre il compensato di legno duro sarebbe sempre superiore, sotto il profilo tecnico, a quello di legno tenero e all’OSB, l’insufficiente competitività del compensato di legno duro nei settori di impiego dominati dall’OSB e dal compensato di legno tenero deriverebbe dalla differenza di prezzo tra compensato di legno duro, da un lato, e OSB e compensato di legno tenero, dall’altro. Sarebbe pertanto errato supporre che l’OSB possa essere impiegato in sostituzione di tutte le tipologie di compensato, compreso quello di legno duro. |
(46) |
Il mercato dell’OSB e del legno compensato per la realizzazione di imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti interni e di pareti, da un lato, e il mercato dell’OSB e del compensato di legno tenero, dall’altro, finirebbero così in larga misura per sovrapporsi. I due mercati si differenzierebbero soltanto nel campo delle casserature per l’edilizia. In questo settore l’OSB non sarebbe adatto, mentre potrebbe essere impiegato — e viene effettivamente impiegato — il compensato di legno tenero. Il punto centrale comune riguarda, quindi, il fatto che il compensato di legno duro non può in alcun modo essere inserito nel mercato dell’OSB. |
5.2. OSSERVAZIONI SULLO SVILUPPO DEL MERCATO DEI PANNELLI DI PARTICELLE
(47) |
La Germania ritiene che il fattore di concorrenza per il mercato dei pannelli di particelle vada fissato a 1. Tale mercato non potrebbe ritenersi in declino, dato che presenterebbe una forte tendenza al rialzo ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998. |
(48) |
Al riguardo la Germania ha presentato una perizia del professor Stefan Collignon (Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies) (15), secondo la quale il mercato dei pannelli di particelle avrebbe registrato un incremento nel lungo periodo, tra il 1972 e il 2003, superiore a quello dell’intera industria manifatturiera del 36 %. Per questa netta crescita nel tempo, la Germania ritiene che il mercato dei pannelli di particelle, ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, non possa essere considerato in declino. |
5.3. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA SUDDIVISIONE DELL’INTENSITÀ DI AIUTO TRA LE PARTI DEL PROGETTO
(49) |
Ove la Commissione giunga comunque alla conclusione che il fattore di concorrenza T debba essere fissato a 0,75 per i pannelli di particelle e a 1 per l’OSB, secondo le autorità tedesche occorre comunque individuare l’intensità di aiuto complessiva dell’intero progetto di Nettgau sulla base dei contributi di entrambi gli stabilimenti, ovvero quello per la produzione di OSB e quello per i pannelli di particelle. |
(50) |
Il contributo in questo caso è l’importo generato da un prodotto per coprire i costi fissi e il conseguimento dell’utile netto d’impresa. Il contributo di copertura viene determinato sulla base della differenza tra i ricavi e i costi variabili imputabili direttamente a un prodotto. |
(51) |
Tenendo conti dei contributi di copertura, l’intensità di aiuto verrebbe suddivisa tra le singole parti del progetto in proporzione al contributo effettivo reso dai prodotti OSB e dai pannelli di particelle al risultato operativo. |
5.4. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE ALTRE CONSIDERAZIONI SVOLTE DAL KRONOGROUP
(52) |
La Germania ritiene che l’aiuto debba essere valutato sulla base delle circostanze note al momento della notifica, il 7 agosto 2000. |
(53) |
Ciò emergerebbe, secondo la Germania, dall’interpretazione della disciplina multisettoriale del 1998. Al riguardo la Germania richiama il punto 3.1 della disciplina multisettoriale del 1998, che stabilisce che l’intensità massima di aiuto deve essere individuata sulla base del massimale di aiuto regionale in vigore all’atto della notifica. Secondo il punto 3.6 della disciplina multisettoriale del 1998, occorre anche valutare la quota di mercato detenuta prima della presentazione della domanda di aiuti. Nell’allegato alla disciplina multisettoriale del 1998, nella sezione «Controllo a posteriori», sarebbe inoltre prevista la possibilità per la Commissione di verificare in un secondo momento la validità delle informazioni fornite nel quadro della notifica. |
(54) |
La Germania evidenzia poi che, al momento della presentazione della notifica, non erano disponibili i dati relativi al consumo apparente per l’anno 1999. Per valutare il tasso medio di crescita del consumo apparente negli ultimi cinque anni, come indicato al punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, sarebbero in ogni caso necessari i dati relativi al consumo apparente di sei anni e non soltanto di cinque anni, come invece sostenuto dal KronoGroup. Non a caso il tasso di crescita per un determinato anno viene calcolato confrontando i consumi in due anni consecutivi. |
(55) |
Quanto al presunto trasferimento di posti di lavoro, la Germania conferma la chiusura dello stabilimento di Sassenburg. In base alle informazioni fornite dalla Germania, l’impianto di Sassenburg sarebbe stato il più vecchio degli stabilimenti di pannelli di particelle della Glunz e avrebbe operato in forte perdita. Non sarebbe stato quindi possibile mantenerlo in funzione e pertanto la sua chiusura era indipendente dalla realizzazione del nuovo investimento a Nettgau. Nello stabilimento di Nettgau sarebbero stati assunti […] lavoratori, operanti in precedenza nello stabilimento di Sassenburg (pari al […] % della manodopera ivi impiegata). |
(56) |
Nella sua replica alle osservazioni del KronoGroup, la Germania aggiunge che la disciplina multisettoriale del 1998 richiede unicamente la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni assistite, e non invece che vengano impiegate persone stabilite in dette regioni. L’obiettivo principale sarebbe quello di stimolare lo sviluppo di una determinata regione assistita. |
(57) |
In base alle informazioni fornite dalla Germania, anche parte dei macchinari sarebbe stata trasferita da Sassenburg a Nettgau; questi macchinari non sarebbero però ricompresi tra i costi del progetto finanziabili e il loro trasferimento non rileverebbe pertanto ai fini dell’aiuto. In considerazione del loro valore contabile, pari a circa […] EUR, detti macchinari rappresenterebbero comunque una quota molto ridotta dell’investimento complessivo. |
VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA
(58) |
La valutazione si fonda su fatti, cifre e circostanze note al momento della notifica, avvenuta il 7 agosto 2000. Dato il lungo periodo intercorso tra la notifica iniziale e la presente decisione, non si può escludere che le circostanze di fatto siano mutate, i mercati si siano sviluppati e il progetto sia stato realizzato in maniera diversa rispetto alle previsioni iniziali. La Commissione però non può tenere conto di tali circostanze nell’ambito della propria valutazione. In linea di principio, la Commissione è chiamata a decidere prima che l’investimento venga realizzato in concreto, sulla base degli sviluppi futuri preventivati e dei dati di mercato. Non è possibile adeguare a posteriori l’intensità di aiuto, ove qualche anno dopo emerga ad esempio che i mercati si sono sviluppati in modo diverso dalle aspettative. La Commissione, pur trovandosi a decidere oggi, oltre dieci anni dopo la notifica iniziale, deve fondare la propria valutazione sulla base dei fatti e delle circostanze note al momento della notifica, e non su informazioni successive. |
6.1. SUSSISTENZA DI UN AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE
(59) |
L’aiuto in esame è stato concesso da uno Stato membro mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (cfr. sezione 2.1 della presente decisione). L’aiuto conferisce un vantaggio alla Glunz e all’OSBD che, altrimenti, avrebbero dovuto sostenere in proprio tutti i costi. Dato che i pannelli di legno in oggetto sono in larga misura destinati all’esportazione, l’esistenza di scambi intracomunitari in questo comparto del mercato del legno è palese. Stante che i vantaggi economici accordati ad entrambe le imprese potrebbero falsare la concorrenza incidendo sugli scambi tra Stati membri, la Commissione ritiene che la misura comporti un aiuto di Stato a favore della Glunz AG e della OSBD ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
6.2. OBBLIGO DI NOTIFICA
(60) |
A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, gli Stati membri devono notificare preventivamente tutti gli aiuti. L’aiuto previsto viene concesso nell’ambito di due regimi di aiuti a finalità regionale già autorizzati dalla Commissione. |
(61) |
Secondo la disciplina multisettoriale del 1998, l’intensità di aiuto dei grandi progetti d’investimento esula dall’applicazione dei regimi autorizzati, a meno che l’aiuto in esame superi una determinata soglia. |
(62) |
L’aiuto previsto ammonta complessivamente a 69 797 988 EUR. Se si ritiene che l’aiuto si riferisca a un unico progetto d’investimento, sussiste l’obbligo di notifica ai sensi del punto 2.1, comma ii) della disciplina multisettoriale del 1998, in quanto l’aiuto complessivo supera i 50 milioni di EUR. |
(63) |
Come ricordato nella sezione 2.3 della presente decisione, in sede di notifica la Germania ha ampiamente illustrato che l’aiuto in esame viene concesso per un unico progetto d’investimento. |
(64) |
In base al punto 7.2, secondo comma, della disciplina multisettoriale del 1998, un progetto d’investimento non dovrebbe essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere gli obblighi di notificazione. Tale norma non rileva peraltro ai fini del caso in esame. Anche se si muovesse dal presupposto che si tratta di due progetti distinti, gli aiuti agli investimenti accordati per lo stabilimento della Glunz e lo stabilimento dell’OSBD sarebbero comunque soggetti all’obbligo di notifica. |
(65) |
La Commissione giunge quindi alla conclusione che l’aiuto debba essere notificato e valutato ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998. |
6.3. I TRE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE DEL 1998
(66) |
Per individuare l’intensità massima di aiuto ammissibile per un progetto di aiuto, la Commissione deve verificare, conformemente alla disciplina multisettoriale del 1998, l’intensità massima di aiuto autorizzabile (massimale di aiuto regionale) di cui un’impresa può beneficiare nella zona assistita, in base al regime di aiuti regionali autorizzato in vigore all’atto della notifica. |
(67) |
Dato che la notifica è stata effettuata il 7 agosto 2000, trova applicazione la carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (16). Nettgau (Sassonia-Anhalt) si trova in una regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE, la cui intensità massima, espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL), era pari al momento della notifica al 35 %. La Commissione constata che la prevista intensità di aiuto del 35 % lordo non supera il massimale di aiuto regionale vigente. |
(68) |
Per calcolare la massima intensità d’aiuto ammissibile per un determinato progetto, la Commissione, in base alla disciplina multisettoriale del 1998, deve correggere la percentuale del 35 % mediante tre fattori di ponderazione: il fattore concorrenza (T), il fattore capitale/lavoro (I) e il fattore impatto regionale (M). |
(69) |
Come evidenziato, il KronoGroup sostiene inoltre che la Commissione, invece di calcolare l’intensità di aiuto per il progetto nel suo insieme, dovrebbe valutare separatamente l’aiuto accordato per lo stabilimento di produzione dell’OSB e quello per lo stabilimento di produzione di pannelli di particelle, poiché sarebbe possibile distinguere chiaramente tra loro i due investimenti e i due mercati del prodotto. |
(70) |
La Commissione rileva che per «progetto d’investimento» ai sensi del punto 7.2 della disciplina multisettoriale del 1998 s’intende un investimento in attività fisse destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente o all’avvio di un’attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente. |
(71) |
La Germania illustra nel dettaglio in che modo i due stabilimenti realizzati dalle due società consorelle nel medesimo luogo possano dirsi tra loro collegati. Entrambi gli impianti di produzione sarebbero collegati da un’infrastruttura tecnica comune. Per la lavorazione e la nobilitazione dell’OSB e dei pannelli di particelle verrebbero impiegati gli stessi impianti di levigatura, rivestimento e lavorazione scanalatura-linguetta. Il materiale di scarto della lavorazione dei pannelli OSB verrebbe impiegato nel vicino impianto per la produzione di pannelli di particelle. Gli impianti condividerebbero poi un’amministrazione centrale comune competente anche per il marketing, gli acquisti e le vendite. |
(72) |
Dato lo stretto collegamento tecnico, funzionale e amministrativo esistente tra i due stabilimenti costruiti in uno stesso luogo, gli investimenti effettuati negli impianti di produzione di OSB e di pannelli particelle rientrano in un unico progetto d’investimento, ovvero un investimento finalizzato alla creazione di una fabbrica. L’intensità massima di aiuto viene pertanto valutata per il progetto d’investimento nel suo insieme. |
6.3.1. IL FATTORE CONCORRENZA (T)
6.3.1.1. Disposizioni applicabili
(73) |
Il punto 3.2 della disciplina multisettoriale del 1998 sottolinea che l’autorizzazione di aiuti a imprese operanti in settori caratterizzati da sovraccapacità strutturale comporta rischi particolari di distorsione della concorrenza. Ogni espansione di capacità che non sia controbilanciata da una riduzione di capacità altrove aggraverà il problema della sovraccapacità strutturale. La Commissione osserva che il progetto notificato comporterà un aumento della capacità nel mercato interno. Per analizzare il fattore concorrenza occorre quindi stabilire se il progetto viene realizzato in un settore o in un sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale. |
(74) |
In presenza di dati sufficienti sullo sfruttamento delle capacità, ai sensi del punto 3.3 della disciplina multisettoriale del 1998, la Commissione deve limitare la propria analisi per la determinazione del fattore concorrenza all’eventuale esistenza di sovraccapacità strutturale/elevata nel settore o nel sottosettore di riferimento. |
(75) |
Ai sensi del punto 3.4 della disciplina multisettoriale, solo in mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità la Commissione esamina se l’investimento avviene in un settore in declino. In base alla sentenza del Tribunale di primo grado T-27/02, Kronofrance/Commissione, i punti 3.4 e 3.10 della disciplina multisettoriale del 1998 devono tuttavia essere interpretati nel senso che la Commissione, qualora i dati sullo sfruttamento della capacità nel settore di riferimento non le permettano di affermare l’esistenza di sovraccapacità strutturale, deve verificare se il mercato in esame sia o meno in declino. Con la sentenza Germania e a./Kronofrance, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado. |
(76) |
La Commissione verificherà pertanto in primo luogo se vi siano dati sufficienti sullo sfruttamento delle capacità. In caso contrario, o qualora da tali dati emerga che non vi è sovraccapacità strutturale, la Commissione esamina, sulla base dei dati sul consumo apparente, se si tratti o meno di un mercato in declino. Ai sensi del punto 3.6 della disciplina multisettoriale, la Commissione è tenuta anche a verificare se i beneficiari della misura detenevano, prima di presentare la domanda di aiuti, una quota di mercato superiore al 40 %. |
(77) |
I dati di mercato relativi allo sfruttamento delle capacità devono essere individuati in base alla più piccola segmentazione disponibile della classificazione NACE. Al fine di valutare se si tratti di un mercato in declino o se sia stata superata la soglia massima della quota di mercato, la Commissione deve circoscrivere il mercato rilevante del o dei prodotti su cui verte il progetto d’investimento. |
6.3.1.2. Prodotti coinvolti nel progetto
(78) |
Il progetto d’investimento si riferisce alla produzione di OSB (Oriented Strand Board) e di pannelli di particelle. |
(79) |
I pannelli di particelle vengono prodotti assemblando trucioli di legno frantumati e/o trucioli usati mediante una colla organica. Detti pannelli vengono impiegati prevalentemente nell’industria dei mobili e nelle finiture di interni. |
(80) |
I pannelli OSB vengono prodotti mediante trucioli di pino assemblati in tre strati. L’OSB viene impiegato prevalentemente nel settore della produzione di case prefabbricate, nell’industria degli imballaggi e nelle ristrutturazione di vecchi edifici. L’OSB è stato sviluppato negli anni 1950 nell’America settentrionale. Negli anni 1980-1990 si è affermato sul mercato dei pannelli di legno e da allora viene impiegato spesso come sostituto del più costoso compensato di legno (tenero). |
6.3.1.3. Mercato rilevante
(81) |
In base al punto 7.6 della disciplina multisettoriale del 1998, il mercato del prodotto rilevante comprende i prodotti contemplati dal progetto d’investimento e all’occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l’uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da una parte significativa dello stesso, purché le condizioni di concorrenza esistenti in tale area si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. |
(82) |
Il progetto verte sulla produzione di pannelli OSB e di pannelli di particelle. La Germania ha riferito che negli impianti di produzione non possono essere realizzati prodotti diversi, ma unicamente varianti di un medesimo prodotto con una diversa qualità della superficie. Dal punto di vista della produzione si può pertanto escludere che la flessibilità degli impianti di produzione permetta di realizzare prodotti intercambiabili. |
(83) |
Dal punto di vista della domanda, entrambi i tipi di pannelli sono sì intercambiabili in una certa misura, non superiore però al 10 % del volume d’affari; la sostituibilità deve pertanto ritenersi limitata (17), per via delle diverse finalità di impiego e delle notevoli differenze di prezzo (i pannelli OSB costano 285 EUR/m3, i pannelli di particelle 117 EUR/m3). La Commissione ritiene pertanto che la sostituibilità sia troppo ridotta per poter assegnare di fatto i pannelli OSB e i pannelli di particelle al medesimo comparto di mercato. |
(84) |
Nella decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione è partita dal presupposto che i pannelli di particelle rappresentino un mercato distinto. Dato che tale affermazione non è stata messa in dubbio, la Commissione conclude che i pannelli di particelle devono essere considerati, ai fini della presente valutazione, un mercato rilevante autonomo. |
(85) |
Quanto all’OSB, nella decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha dichiarato che nel SEE si riscontra una certa sostituibilità tra OSB e legno compensato (limitata a determinate tipologie/categorie). |
(86) |
I pannelli di compensato sono un assemblaggio di legno e polimeri che può essere impiegato in svariati modi. Sostanzialmente sono formati da un numero dispari di sottili strati di legno, uniti a formare un pannello mediante l’impiego di collanti sintetici o naturali. Il legno compensato viene realizzato con legno tenero o duro. Il legno tenero, come l’abete bianco e rosso o il pino, proviene (prevalentemente) da conifere sempreverdi (la definizione non si riferisce alla durezza del legno), mentre legni duri sono quelli delle latifoglie, che producono frutti o noci e che generalmente non vegetano in inverno. |
(87) |
Per chiarire in che misura l’OSB e le diverse tipologie/categorie di legno compensato siano tra loro intercambiabili, la Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni al fine di circoscrivere il mercato cui l’OSB appartiene. |
(88) |
Dalle osservazioni trasmesse dalla Germania e dal KronoGroup, uno dei principali concorrenti dell’impresa destinataria dell’aiuto, emerge univocamente che il mercato rilevante per l’OSB e per il legno compensato è quello legato alla produzione di imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti per interni e rivestimenti di pareti. Solo per questi impieghi il grado di sostituibilità tra OSB e legno compensato supera il 50 %. In considerazione delle diverse caratteristiche dei materiali, il grado di sostituibilità è invece oltremodo ridotto (meno del 20 %) nel settore dei veicoli commerciali (rapporto resistenza/peso) e nel settore della fabbricazione di mobili (caratteristiche estetiche). Tali argomentazioni e il diverso grado di sostituibilità a seconda dell’impiego finale sono stati confermati dallo studio di Jaakko Pöyry (18). |
(89) |
Gli impieghi finali indicati al punto 88 coincidono quasi completamente con quelli del compensato di legno tenero (l’unica differenza consiste nel fatto che il compensato di legno tenero, diversamente dall’OSB, viene impiegato anche nell’edilizia). La sostituibilità tra compensato di legno duro e OSB non è invece tale da giustificare l’assegnazione al medesimo mercato rilevante. |
(90) |
La Commissione individua pertanto il mercato cui appartiene l’OSB come il mercato dell’OSB e del legno compensato impiegati nella realizzazione di imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti per interni e rivestimenti di pareti, comparto che in larga misura coincide con il mercato dell’OSB e del compensato di legno tenero. |
(91) |
I pannelli di legno sono sì in larga misura destinati all’esportazione, ma si tratta di un prodotto voluminoso e pesante. Dato che, per tale ragione il trasporto su grandi distanze si rivela generalmente costoso, il raggio entro il quale detti pannelli vengono trasportati è limitato a circa 800 chilometri. Le singole zone di fornitura si presentano pertanto come dei cerchi che si sovrappongono, ciascuno dei quali ha come proprio centro lo stabilimento di produzione. Dato che gli stabilimenti di produzione sono distribuiti sul territorio e le zone naturali di fornitura si sovrappongono in misura diversa, gli effetti si trasferiscono in parte da un’area all’altra, cosicché si può ritenere che il mercato geografico rilevante sia per entrambi i prodotti il SEE (19). |
6.3.1.4. Informazioni sullo sfruttamento della capacità
(92) |
Ai sensi del punto 7.7 della disciplina multisettoriale del 1998 si considera che un (sotto)settore soffra di sovraccapacità strutturale quando negli ultimi cinque anni il suo tasso di sfruttamento della capacità è in media di oltre due punti percentuali inferiore a quello dell’intera industria manifatturiera. La sovraccapacità è considerata grave quando la differenza con la media nell’industria manifatturiera supera i cinque punti percentuali. |
(93) |
Ai sensi della nota 13 della disciplina multisettoriale del 1998, i dati di mercato relativi allo sfruttamento della capacità devono essere definiti in base alla più piccola segmentazione disponibile nella classificazione NACE. La Commissione ritiene che la produzione di pannelli OSB e di pannelli di particelle della Glunz e della OSBD corrisponda alla classe NACE 20.20 (Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno), dato che l’81 % della produzione complessiva di pannelli di legno in Europa interessa pannelli di particelle, legno compensato e OSB (20). La Commissione ritiene pertanto corretto fare riferimento, nel valutare lo sfruttamento della capacità, alla classe NACE 20.20. |
(94) |
La Germania ha documentato il tasso di sfruttamento medio nel SEE nel periodo 1994-1998 (al momento della notifica erano disponibili i dati relativi a questi cinque anni) per la classe NACE 20.20 con riferimento alla produzione di pannelli di legno. Questi dati, provenienti da uno studio di un esperto indipendente (21), sono in linea con i requisiti fissati dal punto 7.7 della disciplina multisettoriale, dato che si riferiscono alla più piccola segmentazione disponibile nella classificazione NACE. |
(95) |
La capacità annua è stata calcolata sulla base di una capacità giornaliera (23 ore) di un impianto di produzione per 300 giorni l’anno. Il perito ha ricavato questo parametro di calcolo dalle informazioni dell’industria e dalla propria banca dati (Wood-Based Panel Mill Databank), che contiene i dati relativi alle capacità di singoli stabilimenti e impianti di pressatura. La capacità così determinata (23 ore/300 giorni) tiene conto delle diverse tipologie e della vetustà dei macchinari, oltre che della struttura degli stabilimenti. |
(96) |
Lo studio arrivava alla conclusione che, nel periodo compreso tra il 1994 e il 1998 (al momento della notifica erano disponibili i dati relativi a tale quinquennio), il tasso annuale di sfruttamento della capacità nel SEE era dell’88,8 % per i pannelli di particelle, dell’80,4 % per i pannelli OSB, dell’88,8 % per i pannelli di particelle e i pannelli OSB congiuntamente, mentre il tasso complessivo per i pannelli di legno (NACE 20.20) era dell’85 %. |
(97) |
La tabella che segue riporta lo sfruttamento complessivo dell’industria dei pannelli di legno (NACE 20.20) nel SEE:
|
(98) |
La Commissione ha anche preso in considerazione un secondo studio (22), realizzato su sua richiesta. In tale studio, sulla base di una capacità di 22 ore al giorno per 345 giorni all’anno, si è arrivati a un tasso annuo di sfruttamento medio, dal 1995 al 1997, dell’81,8 %. Questo studio si riferisce evidentemente soltanto alla capacità media annuale di impianti moderni; mancano inoltre dati relativi agli altri anni del periodo 1994-1998. |
(99) |
In base al punto 3.1 della disciplina multisettoriale del 1998, la Commissione può utilizzare, se del caso, dati provenienti da fonti indipendenti esterne per valutare il possibile impatto del progetto sulla concorrenza nel mercato rilevante. Laddove ciò non sia però facilmente realizzabile, la Commissione dà alle indicazioni fornite dagli Stati membri tutto il peso che meritano. La Commissione ritiene che lo studio inviato dalla Germania sia sufficientemente attendibile. L’altro studio commissionato, che non contiene informazioni complete, giunge peraltro allo stesso risultato. |
(100) |
Nel periodo 1994-1998 il tasso annuo medio di sfruttamento della capacità per tutta l’industria manifatturiera nell’Unione era pari all’81,72 %. |
(101) |
Con queste premesse, la Commissione perviene alla conclusione che il progetto di investimento comporterà un incremento della capacità in un settore nel quale non si registra sovraccapacità. In base alla sentenza del Tribunale di primo grado Kronofrance/Commissione, quest’ultima deve però verificare — qualora, come nel caso in esame, ritenga che non sussista una sovraccapacità strutturale — se si tratta di un mercato in declino. |
6.3.1.5. Dati relativi al consumo apparente
(102) |
Al fine di verificare se si tratta di un mercato in declino, la Commissione confronta, ai sensi del punto 3.4 della disciplina multisettoriale del 1998, l’evoluzione del consumo apparente del prodotto (cioè la produzione più le importazioni meno le esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera del SEE. |
(103) |
Ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, il mercato di un prodotto è considerato in declino quando, negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita del consumo apparente del prodotto in questione è, in media, sensibilmente inferiore (più del 10 %) al tasso medio annuo nell’intera industria manifatturiera del SEE, a meno che non si registri un sensibile incremento della domanda di tali prodotti. Si considera in assoluto declino un mercato sul quale il tasso di crescita annua del consumo apparente negli ultimi cinque anni sia negativo. |
(104) |
Tra il 1993 e il 1998 (23), il tasso medio di crescita annua dell’industria manifatturiera nel SEE era pari al 5,78 %. |
(105) |
Dallo studio di un esperto indipendente (24), condotto sulla base dei dati relativi al consumo apparente di pannelli di particelle (in miliardi di EUR), sono emersi i seguenti risultati per il periodo 1993-1998 (al momento della notifica erano disponibili i dati relativi a questi sei anni):
|
(106) |
La Commissione osserva che il differenziale di crescita (5,78 % contro 4,15 %) supera il 10 %. Si perviene allo stesso risultato anche considerando i dati fino al 1999 (ovvero per il periodo 1994-1999), come caldeggiato dal KronoGroup. |
(107) |
La Germania fa valere che, ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, secondo il quale il mercato di un prodotto non è da considerarsi in declino ove si registri un forte rialzo della domanda (neppure in presenza di un tasso di crescita annua inferiore a quello medio dell’industria manifatturiera nel SEE). Al riguardo la Germania cita una ricerca dalla quale emerge che il consumo apparente di pannelli di particelle nel periodo 1973-2003 ha segnato un’accelerazione del 36 % rispetto alla crescita nel settore manifatturiero. |
(108) |
La Commissione ritiene che tale circostanza non provi a sufficienza un forte incremento della domanda di pannelli di particelle. A suo giudizio la disciplina multisettoriale si riferisce a casi in cui, pur in presenza di un basso tasso medio di crescita del mercato rilevante nei cinque anni precedenti, si osservi una tendenza al rialzo netta che nel breve periodo gli effetti dell’investimento potrebbero confortare. L’intento è di limitare gli effetti distorsivi della concorrenza causati dagli aiuti. |
(109) |
La ricerca si basa su dati relativi a un arco di tempo molto ampio, che non permettono previsioni per il futuro immediato, il quale assume invece maggiore importanza ai fini della valutazione degli effetti. Oltretutto la ricerca si riferisce a dati fino al 2003, che al momento della notifica iniziale, nel 2000, non erano disponibili. |
(110) |
La Commissione ritiene pertanto che il mercato dei pannelli di particelle sia caratterizzato da un relativo declino, ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, e che il fattore concorrenza T per questo prodotto debba essere fissato a 0,75. |
(111) |
Tra il 1993 e il 1998, il tasso medio di crescita annua del settore manifatturiero nel SEE è stato pari al 5,78 %. |
(112) |
Nella notifica la Germania cita lo studio di un consulente indipendente (25), contenente i seguenti dati sul valore del consumo apparente, nel SEE, di OSB e di legno compensato per la realizzazione di imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti e rivestimenti per interni nel periodo 1993-1998 (in miliardi di EUR):
|
(113) |
Nel mercato rilevante di appartenenza dei pannelli OSB e delle varie tipologie di legno compensato impiegati per realizzare imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti e rivestimenti interni, il differenziale di crescita (5,765 % contro 5,78 %) non supera quindi più il 10 %. Non si tratta pertanto di un mercato in declino ai sensi del punto 7.8 della disciplina multisettoriale del 1998, cosicché il fattore di concorrenza T per il mercato dell’OSB può essere fissato a 1. |
6.3.1.6. Quote di mercato rilevante
(114) |
Ai fini del calcolo del fattore concorrenza, la Commissione deve anche verificare, ai sensi del punto 3.6 della disciplina multisettoriale del 1998, se il gruppo cui appartengono la Glunz e la OSBD detenga una quota di mercato rilevante superiore al 40 %, e di conseguenza la concessione del livello massimo di aiuto normalmente ammissibile nella relativa regione rischia di falsare indebitamente la concorrenza. |
(115) |
La Germania ha presentato i seguenti dati relativi alle quote di mercato detenute, a livello di SEE (27), dal gruppo SONAE, che controlla la società TAFISA, cui fanno capo a loro volta la Glunz e la OSBD, rispettivamente nel 1999 (prima dell’investimento) e nel 2002 (dopo l’investimento):
|
(116) |
I dati forniti evidenziano che la quota del gruppo SONAE nei mercati rilevanti non superava al momento della notifica il 40 %. Non occorre pertanto ridurre i fattori concorrenza stabiliti. |
6.3.2. IL FATTORE «CAPITALE/LAVORO»
(117) |
Nelle sue osservazioni il KronoGroup ha sostenuto che, ai fini della valutazione dei fattori «capitale/lavoro» e «impatto regionale» (che dipendono entrambi dal numero di posti di lavoro creati mediante l’investimento), non andrebbero conteggiati i posti di lavoro trasferiti in seguito alla chiusura dello stabilimento di produzione di pannelli di particelle della Glunz a Sassenberg. Il KronoGroup ritiene infatti che il loro conteggio sarebbe incompatibile con lo scopo dichiarato della disciplina multisettoriale del 1998, ovvero la creazione di posti di lavoro in loco nel territorio interessato. |
(118) |
Nel contesto della disciplina multisettoriale del 1998, il concetto di «creazione di posti lavoro» deve essere inteso con riguardo alla regione assistita, poiché il progetto, creando posti di lavoro, ne sostiene lo sviluppo. È pertanto corretto considerare i posti di lavoro che sono stati creati ex novo nella regione interessata come «posti di lavoro creati». In virtù degli effetti dello spill over, la regione che può beneficiare di aiuti trae vantaggio dalla creazione di posti di lavoro nella regione sul proprio territorio, anche nel caso in cui essi vengano occupati da lavoratori pendolari provenienti da una regione confinante (nel caso in esame si tratta di una regione non assistita all’interno dello stesso Stato membro), e risponde così allo scopo principale perseguito dagli aiuti regionali. |
(119) |
La Commissione terrà pertanto conto di tali posti di lavoro ai fini della valutazione dei fattori «capitale/lavoro» e «impatto regionale» del progetto di investimento. |
(120) |
La disciplina multisettoriale del 1998 prevede un fattore «capitale/lavoro», che ha lo scopo di correggere l’intensità massima di aiuto ammissibile onde favorire i progetti che di fatto concorrono maggiormente a ridurre la disoccupazione attraverso la creazione diretta di un numero relativamente più elevato di nuovi posti di lavoro. |
(121) |
I diversi criteri per il calcolo del fattore «capitale/lavoro» sono elencati al punto 3.10, paragrafo 2, della disciplina multisettoriale del 1998. Nel caso in esame, con un investimento di 199 400 000 EUR vengono creati 355 posti lavoro. Il rapporto è pertanto di 561 700 EUR per posto di lavoro, con un fattore «I» per l’adeguamento della massima intensità ammissibile pari a 0,8. |
6.3.3. FATTORE «IMPATTO REGIONALE» (M)
(122) |
Il fattore «impatto regionale» tiene conto degli effetti positivi per l’economia della regione assistita derivanti dal nuovo investimento sovvenzionato. La creazione di posti di lavoro può costituire un indicatore del contributo di un progetto allo sviluppo dell’area interessata. Un investimento ad alta intensità di capitale permette di creare indirettamente un numero considerevole di posti di lavoro nella regione assistita e nelle regioni assistite confinanti. Ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto vanno aggiunti quelli creati dal primo livello di fornitori e clienti per effetto dell’investimento sovvenzionato. |
(123) |
All’atto della notifica del 7 agosto 2000, la Germania aveva quantificato in 520 il numero di posti di lavoro indiretti creati dall’investimento dopo il completamento del centro per la trasformazione del legno, suddivisi per singoli comparti come segue:
|
(124) |
Il numero stimato di nuovi posti di lavoro creati è stato calcolato come segue. |
(125) |
In base alle informazioni fornite dalla Germania, le attività di trasporto del materiale agli stabilimenti nonché del prodotto finito ai clienti costituisce, con 309 posti di lavoro, la principale fonte di occupazione indiretta creata dai due settori di produzione. |
(126) |
La produzione stimata a circa […] m3 di prodotti OSB dovrebbe determinare un volume di vendite di circa […] m3. Per produrre un metro cubo di prodotto finale occorrono approssimativamente […] m3 di legname, con un fabbisogno annuo di legno pari, quindi, a circa […] m3. Il fabbisogno annuo di collanti e prodotti chimici viene stimato a […] t e quello di combustibile a […] t. |
(127) |
La materia prima per i prodotti OSB consiste al 100 % in legname, proveniente da un raggio di circa 100 km attorno allo stabilimento. Il fabbisogno giornaliero degli stabilimenti viene stimato a […] m3 di legname, che viene trasportato su automezzi con una capacità di […] m3. Considerando due viaggi giornalieri e una capacita di […] m3, si arriva a 39 automezzi con 39 autisti, 8 ausiliari e 3 meccanici e, quindi, complessivamente alla creazione di 50 posti di lavoro indiretti. La Commissione ritiene tuttavia che gli ausiliari non rientrino nella definizione di posti di lavoro di cui ai punti 3.7 e 7.5 della disciplina multisettoriale del 1998 (29). Essa riconosce pertanto solo 42 posti di lavoro creati indirettamente per il trasporto del materiale. |
(128) |
Un volume di vendite presunto di […] m3 corrisponderebbe, per 251 giorni lavorativi, a […] m3 di prodotti OSB al giorno, da trasportare su automezzi con una capacità pari a […] m3. Per 46 viaggi giornalieri occorrono 46 autisti, 9 ausiliari e 4 meccanici, cosicché verrebbero creati indirettamente 59 nuovi posti di lavoro. Senza considerare gli ausiliari, si ottengono 50 posti di lavoro indiretti creati per il trasporto del prodotto finito ai clienti. |
(129) |
La capacità degli impianti di produzione di pannelli di particelle viene stimata a circa […] m3 di pannelli grezzi e […] m3 di pannelli rivestiti. Le vendite dovrebbero ammontare a un volume di […] m3 di pannelli grezzi e […] m3 di pannelli rivestiti. La differenza tra la capacità stimata e le previsioni di vendita dipende dal fatto che i pannelli di particelle vengono in larga misura rivestiti. Il fabbisogno complessivo annuo di legname viene stimato a […] m3. Il fabbisogno annuo di collanti e prodotti chimici viene stimato in […] t, quello di combustibile a […] t. |
(130) |
Anche per la produzione dei pannelli di particelle il legname viene trasportato allo stabilimento da un raggio di circa 100 km. Il fabbisogno giornaliero è pari a […] m3 di tronchi, […] m3 di legno da imballaggio e […] m3 di trucioli. La capacità di trasporto viene quantificata in […] m3 per i tronchi e in […] m3 per il legno da imballaggio e i trucioli. Risultano così 72 viaggi giornalieri, che presuppongono l’impiego di 72 autisti, 14 ausiliari e 5 meccanici, il che porta complessivamente a 91 i posti di lavoro indiretti creati. Lasciando da parte gli ausiliari, per il trasporto dei materiali allo stabilimento di produzione dei pannelli di particelle vengono creati 77 posti di lavoro. |
(131) |
Il volume di vendite stimato a […] m3 corrisponderebbe, su 251 giorni lavorativi, a […] pannelli di particelle al giorno da trasportare su automezzi con una capacità di […] m3. Se, dei 71 autisti, 14 ausiliari e 5 meccanici necessari, si lasciano da parte gli ausiliari, per il trasporto del prodotto finito ai clienti si arriva alla creazione indiretta di 76 posti di lavoro. |
(132) |
La Germania non ha fornito informazioni in relazione ai 19 posti di lavoro indiretti che il trasporto di collanti, combustibili e carta melaminica verso entrambi gli stabilimenti permetterebbe di creare. La Commissione giudica però realistico tale dato. |
(133) |
La Commissione reputa pertanto che nel settore dei trasporti possano essere creati indirettamente 264 posti di lavoro. |
(134) |
La lavorazione del legname, svolta per 251 giorni l’anno, in ordine di importanza rappresenta la seconda fonte di occupazione indiretta. |
(135) |
Il fabbisogno giornaliero di legname per la produzione dei pannelli OSB è pari a […] m3, di cui il 95 % è destinato a lavorazioni meccaniche e il 5 % viene lavorato a mano. La lavorazione meccanica di […] m3 presuppone l’impiego di 25 squadre, ciascuna delle quali è composta da due macchinisti e due falegnami, oltre a un ausiliario ogni 6 squadre; ciascuna squadra riesce a lavorare […] m3 al giorno, cosicché si arriva a 54 posti di lavoro. Per la lavorazione manuale di […] m3 vengono impiegati 13 boscaioli ognuno dei quali può lavorare […] m3 al giorno. In base alle informazioni fornite dalla Germania, vengono creati, oltre a 67 posti di lavoro indiretti, 13 posti di lavoro per gli ausiliari, per complessivi 80 posti di lavoro. Dei 67 posti di lavoro creati indirettamente, solo 61 sono creati nella regione assistita o in regioni assistite limitrofe e possono pertanto essere presi in considerazione. |
(136) |
Il fabbisogno giornaliero di legno necessario per la produzione di pannelli di particelle è pari a […] m3, di cui il 95 % è destinato a lavorazioni meccaniche e il 5 % viene lavorato a mano. Basandosi su un calcolo analogo a quello effettuato per le attività forestali legate alla produzione dei pannelli OSB, la Germania arriva a un computo di 41 posti di lavoro creati indirettamente, compresi 5 posti di lavoro per ausiliari. Di tali 41 posti di lavoro creati indirettamente, soltanto 32 sono creati nella regione assistita o in regioni assistite limitrofe e possono pertanto essere presi in considerazione. |
(137) |
Presupponendo un quantitativo giornaliero di legno da imballaggi di […] m3, la Germania ritiene che vengano creati indirettamente 36 posti di lavoro collegati all’attività di raccolta del legname, trasporto e calibratura, 7 posti di lavoro per ausiliari e 7 posti di lavoro per acquisto di materiale, logistica, ecc. Dei 43 posti di lavoro creati indirettamente, soltanto 38 sono però creati nella regione assistita o in regioni assistite limitrofe. |
(138) |
La Commissione quantifica pertanto in 131 i posti di lavoro creati indirettamente nelle attività forestali. |
(139) |
La Germania non ha fornito informazioni circa la creazione di 51 posti di lavoro oltre a 6 ausiliari nei settori dei servizi, delle strutture di accoglienza e dei beni di consumo. Dato che alcuni di questi posti di lavoro possono essere ripartiti su entrambi gli stabilimenti, la Commissione ritiene realistico ridurre a 45 il numero di posti di lavoro creati indirettamente. |
(140) |
Alla luce delle considerazioni esposte, il numero complessivo di posti di lavoro creati indirettamente nella regione assistita e nelle regioni assistite limitrofe ammonta a 440. Tralasciando i posti di lavoro indiretti che sono stati soltanto stabilizzati, il numero complessivo dei posti di lavoro indiretti creati sarebbe pari a 407. Confrontati con i 355 posti di lavoro creati direttamente, il rapporto supera in entrambi i casi (440 o 407) il 100 %, cosicché il fattore «impatto regionale» (M) va fissato a 1,5. |
6.3.4. MASSIMA INTENSITÀ DI AIUTO PER IL PROGETTO DI INVESTIMENTO
(141) |
In base al punto 3.10 della disciplina multisettoriale del 1998, l’intensità massima di aiuto ammissibile viene calcolata ricorrendo alla formula R × T × I × M (30). |
(142) |
Dato che il fattore concorrenza T è diverso per i due prodotti interessati (è stato fissato a 1 per i pannelli OSB e a 0,75 per i pannelli di particelle), occorre stabilire un fattore di concorrenza combinato per il progetto nel suo complesso. La disciplina multisettoriale del 1998 non offre indicazioni al riguardo. |
(143) |
In un caso analogo, regolato anch’esso dalla disciplina multisettoriale del 1998 e relativo a due prodotti con un diverso fattore concorrenza [aiuto di Stato C 15/06 — Pilkington (31)], la Commissione aveva giudicato che sarebbe stato artificiale stabilire per entrambi i prodotti un fattore di ponderazione calcolato sul valore relativo dell’investimento, dato che il progetto si riferiva a un impianto di produzione completamente integrato. La Commissione aveva pertanto applicato un fattore di ponderazione che teneva conto delle capacità create per entrambi i prodotti. |
(144) |
Il progetto in esame verte, come illustrato nella sezione 2.3 della presente decisione, su due stabilimenti tra loro collegati (un impianto di produzione di pannelli OSB e un impianto di produzione di pannelli di particelle), che condividono l’infrastruttura tecnica e l’amministrazione. I costi finanziabili possono essere suddivisi tra i due stabilimenti. In questo caso pertanto, diversamente da quanto accaduto nella decisione Pilkington, è possibile calcolare un fattore di concorrenza combinato sulla base del rapporto tra i costi finanziabili per entrambi i prodotti. |
(145) |
Nelle osservazioni presentate a seguito della decisione di avvio del procedimento, la Germania ha proposto di ricorrere a una terza modalità per ponderare i diversi fattori di concorrenza dei due prodotti, facendo riferimento ai contributi di copertura (32), realizzati dai due prodotti. In base alle informazioni fornite dalla Germania, ciò permetterebbe di tener conto del contributo di entrambi i prodotti interessati al risultato operativo. |
(146) |
A seconda dell’approccio seguito, il fattore di concorrenza combinato per l’intero progetto di investimento corrisponde a 0,86 [se calcolato in base al rapporto tra le capacità (33)], a 0,85 [se calcolato in base al rapporto tra i costi di investimento (34)] o a 0,92 [se calcolato in base al rapporto tra i contributi di copertura (35)]. |
(147) |
Dato che gli altri due criteri necessari per la determinazione dell’intensità massima di aiuto ammissibile sono pari a 0,8 («capitale-lavoro», I) e 1,5 («impatto regionale», M), ai sensi del punto 3.10 della disciplina multisettoriale del 1998 e sulla base della formula R × T × I × M, si ottiene rispettivamente un’intensità massima di aiuto ammissibile pari a 36,12 %, 35,70 % o 38,64 %. L’intensità di aiuto notificata dalla Germania, pari al 35 %, è pertanto in ogni caso compatibile con la disciplina multisettoriale del 1998. |
(148) |
Non occorre quindi stabilire quale debba essere la modalità di individuazione del fattore concorrenza combinato. L’approccio proposto dalla Germania (che produce il risultato più vantaggioso) non può comunque in alcun caso essere condiviso, in quanto si riferisce a dati del 2004, che non erano disponibili al momento della notifica. |
6.3.5. NESSUN ORDINE DI RECUPERO
(149) |
Occorre ricordare che la Germania ha già liquidato a favore dei beneficiari aiuti per un importo complessivo di […] EUR (a fronte di un importo totale autorizzato di 69 797 988 EUR). |
(150) |
Nelle sue osservazioni il KronoGroup sostiene che la Commissione avrebbe dovuto ordinare alla Germania di recuperare a titolo provvisorio l’aiuto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(151) |
L’ordine di recupero è una misura eccezionale che la Commissione può adottare solo qualora ricorrano le specifiche condizioni previste dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999. Il KronoGroup non ha addotto argomentazioni convincenti in merito alla sussistenza di dette condizioni; un ordine di recupero non sarebbe comunque stato una misura adeguata nel caso in esame. |
VII. CONCLUSIONE
(152) |
La Commissione constata che la Germania ha accordato l’aiuto in oggetto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. L’intensità di aiuto del 35 % accordata dalla Germania è però compatibile con la disciplina multisettoriale del 1998. L’aiuto in oggetto va pertanto considerato compatibile con il mercato interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato accordato dalla Germania a favore della Glunz AG e della OSB Deutschland GmbH per 69 797 988 EUR è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3), lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 vanno intesi, ove necessario, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.
(2) GU C 263 del 22.10.2005, pag. 7.
(3) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.
(4) Raccolta 2004, pag. II-4177.
(5) Cfr. sentenza nella causa C-199/06 (CELF), Raccolta 2008, pag. I-469, punti 60-64.
(6) Cfr. nota 2.
(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(8) Raccolta 2008, pag. I-6619.
(9) Aiuto di Stato N 209/99 — Lettera della Commissione D/105751 del 2.8.2000.
(10) Aiuto di Stato N 702/97 — Lettera della Commissione D/12438 del 30.12.1999.
(11) Dati protetti da segreto d’ufficio.
(12) Le informazioni sono state trasmesse dallo studio legale Luther, Willma, Buchholz, Baierlein e Nierer per conto delle imprese del KronoGroup.
(13) «Structural Panel Supply and Demand in Europe», 10 dicembre 2003.
(14) Secondo la mappa degli aiuti a finalità regionale della Germania questa regione non rientrava, per il periodo 2000-2006, tra le regioni assistite.
(15) Il professor Collignon è membro del consiglio di sorveglianza della Glunz AG.
(16) GU C 340 del 27.11.1999, pag. 8.
(17) Jaako Pöyry Consulting: «The Development of Wood-Based Panel Industry — Capacity Utilisation Rate and Substitution between OSB and Particle board in the European Economic Area 1993-1998», 20 giugno 2000.
(18) «Expert Opinion on OSB Substitution Potential of Plywood and Mill Capacity Calculations». Jaakko Pöyry, 15 settembre 2000. «Substitution between OSB and Plywood in the European Economic Area». Jaakko Pöyry, 13 febbraio 2001.
(19) Cfr. anche caso IV/M.599 — Noranda Forest/Glunz (GU C 298 dell’11.11.1995).
(20) Michel Vernois, Centre Technique du Bois et de l’Ameublement, Paris, relazione peritale «Market Structure and Competition in the European Wood Industry», 2001.
(21) Jaako Pöyry Consulting: «The Development of Particle board and OSB Consumption and Capacity Utilisation Rate in the EEA 1993-1998», 14 aprile 2000.
(22) Cfr. nota 19.
(23) Per calcolare il tasso di crescita media in un periodo di cinque anni è necessario disporre dei dati relativi al consumo apparente nel corso di sei anni.
(24) Jaakko Pöyry: «The development of wood-based panels consumption in the EEA 1993-1999».
(25) Lo studio è di Jaakko Pöyry: «The development of OSB and Plywood Consumption in the European Economic Area 1993-1998».
(26) Impiegati per imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti, rivestimenti per interni.
(27) Nella sua composizione nel 2000, al momento della notifica iniziale.
(28) Impiegati per imballaggi, recinzioni, capriate, rivestimenti per pavimenti e rivestimenti per interni.
(29) Posti di lavoro fissi a tempo pieno riconducibili direttamente al progetto.
(30) Dove «R» sta per intensità massima di aiuto autorizzata per le grandi imprese nella zona assistita interessata, «T» per il fattore concorrenza, «I» per il fattore capitale-lavoro e «M» per il fattore di impatto regionale.
(31) GU L 49 del 20.2.2009, pag. 18.
(32) Il contributo di copertura è la differenza tra i ricavi e i costi variabili legati direttamente a un prodotto. Il contributo di copertura può essere letto come il contributo che un prodotto apporta alla copertura dei costi fissi. In altri termini, tale contributo indica l’ammontare dell’utile per unità venduta.
(33) Nella notifica la capacità di produzione del nuovo impianto di produzione di OSB veniva indicata in […] m3 (42 %) e quella del nuovo impianto di produzione dei pannelli di particelle in […] m3 (58 %). Da tali dati risulta un fattore concorrenza combinato di 0,42 × 1 + 0,58 × 0,75 = 0,86.
(34) I costi finanziabili per l’impianto di produzione dell’OSB ammontano a 81,8 milioni di EUR (41 %), mentre quelli per l’impianto di produzione dei pannelli di particelle sono pari a 117,6 milioni di EUR (59 %). Si arriverebbe così a un fattore concorrenza combinato pari a 0,41 × 1 + 0,59 × 0,75 = 0,85.
(35) In base alle informazioni trasmesse dalla Germania, nel 2004 il tasso di copertura relativo dell’impianto di produzione dell’OSB si attestava attorno al 68,5 % e quello dell’impianto di produzione di pannelli di particelle attorno al 31,5 %. Ne risulterebbe così un fattore concorrenza combinato pari a 0,685 × 1 + 0,315 × 0,75 = 0,92.
ORIENTAMENTI
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/37 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 agosto 2011
che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari
(BCE/2011/13)
(2011/525/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (3), ha privato gli istituti di moneta elettronica del loro status di enti creditizi. |
(2) |
Conseguentemente è necessario modificare l’ambito, la frequenza e la scadenza delle segnalazioni effettuate dagli istituti di moneta elettronica al fine di assicurare l’adeguata raccolta delle informazioni statistiche sulla moneta elettronica. In particolare, le segnalazioni dovrebbero consentire un controllo esaustivo di tutti gli emittenti di moneta elettronica che non sono enti creditizi, a prescindere dal fatto che ricadano o meno nella definzione di «istituzioni finanziarie monetarie». Inoltre, il glossario dell’indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4), dovrebbe essere adeguato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2007/9 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Statistiche sulla moneta elettronica La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra, su base annua, le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nell’UE, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse. Le BCN segnalano le informazioni statistiche sulla moneta elettronica emessa da tutte le IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), in conformità all’elenco di voci contenuto nell’allegato III, parte 2, tabella 1, del presente indirizzo. I dati mensili o trimestrali devono essere segnalati alla BCE almeno due volte l’anno, entro l’ultimo giorno lavorativo di aprile (dati fino alla fine di marzo) e di ottobre (dati fino alla fine di settembre). Le BCN possono trasmettere i dati, laddove disponibili, con una maggior frequenza, mensile o trimestrale, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile. Questa segnalazione riguarda gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che ricadono quindi nella definizione delle IFM, e gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale non consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, che pertanto non ricadono nella definizione delle IFM. Questa segnalazione comprende altresì la segnalazione da parte delle IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal fatto che siano o meno enti creditizi. Le BCN segnalano le informazioni statistiche conformemente all’elenco di voci contenuto nell’allegato III, parte 2, tabella 2, del presente indirizzo. I dati degli emittenti di moneta elettronica che non ricadono nella definizione delle IFM e che quindi non sono soggetti a regolari obblighi di segnalazione statistica sono segnalati nella misura in cui le BCN possono ottenerli dalle rispettive autorità di vigilanza o da altre fonti adeguate. Le serie sono segnalate annualmente alla BCE, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento. In mancanza di dati, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, se possibile.»; |
2) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente indirizzo; |
3) |
il glossario è modificato conformemente all’allegato II del presente indirizzo. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2011
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(3) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
(4) GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
La parte 2 dell’allegato III è sostituita dal testo seguente:
«PARTE 2
Statistiche sulla moneta elettronica
Dati (consistenze) relativi alle altre IFM
Tabella 1
Obblighi di segnalazione statistica mensili e trimestrali delle IFM cui non è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)
VOCI DI BILANCIO |
|
|
|
|
||||||||
PASSIVO |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
di cui monetra elettronica |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
di cui monetra elettronica |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
Totale moneta elettronica |
|
|
|
|
Tabella 2
Obblighi di segnalazione statistica annuali sulla moneta elettronica emessa da tutti gli istituti di moneta elettronica che non sono enti creditizi
VOCI DI BILANCIO |
|
|
|
|
||||||||
Totale attivo/passivo |
|
|
|
|
||||||||
di cui depositi di moneta elettronica (tutte le valute)» |
|
|
|
|
ALLEGATO II
Il glossario è modificato come segue:
1) |
la definizione di «moneta elettronica» è sostituita da quella seguente: «Moneta elettronica: significa un valore monetario memorizzato in forma elettronica, inclusa la forma magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica.»; |
2) |
la definizione di «istituto di moneta elettronica» è sostituita da quella seguente: «Istituto di moneta elettronica: è qualsiasi persona giuridica cui è stata concessa l’autorizzazione ad emettere moneta elettronica.»; |
3) |
la definizione di «Fondi» è sostituita da quella seguente: «Fondi: significa contante, moneta scritturale e moneta elettronica.»; |
4) |
la definizione di «Fondi di mercato monetario (FMM)» è sostituita da quella seguente: «Fondi di mercato monetario (FMM): sono definiti nell’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).» |