ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.190.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 190

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
21 luglio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 699/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11

54

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

57

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

61

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

63

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 712/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

65

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 713/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

67

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

70

 

 

DECISIONI

 

 

2011/434/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca

72

 

 

2011/435/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

73

 

 

2011/436/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

75

 

 

2011/437/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

77

 

 

2011/438/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC International Sustainability and Carbon Certification per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

79

 

 

2011/439/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Bonsucro EU per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

81

 

 

2011/440/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Round Table on Responsible Soy EU RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

83

 

 

2011/441/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

85

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2011/442/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base ( 1 )

87

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 699/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrrere dal 1o gennaio 2011 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Estonia: 78,5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2), il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2010 (3), il regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4) e il regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione europea e, per le navi dell'Unione europea, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), fissano contingenti per taluni stock per il 2010 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (6), il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (7), il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8), e il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (9), fissano contingenti per taluni stock per il 2011.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2010, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2011 nei regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 1124/2010, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 sono maggiorati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(6)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(8)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(9)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Codice paese

Codice stock

Specie

Denominazione della zona 2010

Contingente finale 2010

Margine

Catture 2010

Catture CS 2010

% contingente finale

Quantitativo riportato

Contingente iniziale 2011

Contingente riveduto 2011

Nuovo codice 2011

BEL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 836

 

643,4

1,1

22,7 %

283,60

2 984

3 268

 

BEL

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

94

 

51,7

 

55,0 %

9,40

67

76

 

BEL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

32

 

18,4

 

57,5 %

3,20

7

10

 

BEL

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

161

 

49,4

 

30,7 %

16,10

167

183

 

BEL

HAD/2AC4.

Eglefino

Acque UE delle zone IIa e IV

100

 

77,8

 

77,8 %

10,00

196

206

 

BEL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

11

 

0,0

 

0,0 %

1,10

8

9

 

BEL

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X

175

 

120,7

 

69,0 %

17,50

148

166

 

BEL

HER/1/2.

Aringa

Acque UE delle zone I e II

34

 

0,0

 

0,0 %

3,40

22

25

HER/1/2-

BEL

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

57

 

47,1

 

82,6 %

5,70

28

34

 

BEL

HKE/571214

Nasello

VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

122

 

11,6

 

9,5 %

12,20

284

296

 

BEL

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

10

 

1,3

 

13,0 %

1,00

9

10

 

BEL

JAX/4BC7D

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

68

 

14,8

 

21,8 %

6,80

47

54

 

BEL

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

17

 

14,4

 

84,7 %

1,70

16

18

LIN/04-C.

BEL

LIN/05.

Molva

Acque UE della zona V

10

 

0,0

 

0,0 %

1,00

9

10

LIN/05EI.

BEL

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

34

 

21,7

 

63,8 %

3,40

29

32

 

BEL

NEP/07.

Scampo

VII

15

 

14,1

 

94,0 %

0,90

 

1

 

BEL

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

1 176

 

211,3

 

18,0 %

117,60

1 227

1 345

 

BEL

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

5

 

1,3

 

26,0 %

0,50

 

1

 

BEL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

382

 

115,1

 

30,1 %

38,20

42

80

 

BEL

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 121

 

1 080,4

 

96,4 %

40,60

763

804

 

BEL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

195

 

178,6

 

91,6 %

16,40

56

72

 

BEL

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

7

 

0,6

 

8,6 %

0,70

12

13

 

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

312

 

188,8

 

60,5 %

31,20

179

210

 

BEL

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 311

 

1 174,8

 

89,6 %

131,10

1 306

1 437

 

BEL

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

23

 

13,0

 

56,5 %

2,30

25

27

 

BEL

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

1 439

 

1 248,8

 

86,8 %

143,90

1 171

1 315

SOL/24-C.

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

694

 

570,4

 

82,2 %

69,40

775

844

 

BEL

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

443

 

131,7

 

29,7 %

44,30

53

97

 

BEL

SRX/07D.

Razze

Acque UE della zona VIId

69

60,4

88,3

 

40,4 %

6,90

80

87

 

BEL

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 209

 

909,7

61

80,3 %

120,90

1 027

1 148

 

BEL

SRX/89-C.

Razze

Acque UE delle zone VIII e IX

11

 

0,0

 

0,0 %

1,10

9

10

 

BEL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

10

 

3,9

 

39,0 %

1,00

 

1

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

189

 

162,3

 

85,9 %

18,90

158

177

WHG/7X7A-C

DNK

BLI/03-

Molva azzurra

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III

5

 

0,2

 

4,0 %

0,50

4

5

 

DNK

COD/03AS.

Merluzzo bianco

IIIa Kattegat

270

 

110,9

 

41,1 %

27,00

118

145

 

DNK

DGS/2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

5

 

3,4

 

68,0 %

0,50

0

1

 

DNK

HAD/2AC4.

Eglefino

Acque UE delle zone IIa e IV

920

 

723,0

 

78,6 %

92,00

1 349

1 441

 

DNK

HER/1/2.

Aringa

Acque UE delle zone I e II

29 336

26 772

13,5

26 772,3

91,3 %

2 550,20

22 039

24 589

 

DNK

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

1 195

 

603,7

 

50,5 %

119,50

1 119

1 239

 

DNK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

1 685

 

345,3

 

20,5 %

168,50

1 531

1 700

 

DNK

JAX/2A-14

Sugarello

acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; Acque internazionali delle zone XII e XIV.

6 550

 

3 002,4

 

45,8 %

655,00

15 562

16 217

 

DNK

JAX/4BC7D

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

5 107

 

0,1

 

0,0 %

510,70

20 447

20 958

 

DNK

LIN/03.

Molva

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

64

 

57,8

 

90,3 %

6,20

51

57

LIN/3A/BCD

DNK

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

269

 

56,3

 

20,9 %

26,90

243

270

LIN/04-C.

DNK

LIN/05.

Molva

Acque UE della zona V

7

 

0,0

 

0,0 %

0,70

6

7

LIN/05EI.

DNK

LIN/1/2.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

8

 

0,0

 

0,0 %

0,80

8

9

 

DNK

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

6

 

0,0

 

0,0 %

0,60

5

6

 

DNK

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

1 436

 

302,0

 

21,0 %

143,60

1 227

1 371

 

DNK

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque UE delle zone IIa e IV

3 540

 

0,0

 

0,0 %

354,00

2 673

3 027

 

DNK

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

761

 

403,6

 

53,0 %

76,10

535

611

SOL/24-C.

DNK

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

664

 

466,5

 

70,3 %

66,40

704

770

 

DNK

SRX/03-C

Razze

Acque UE della zona IIIa

45

 

0,0

 

0,0 %

4,50

45

50

SRX/03A-C

DNK

SRX/2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

10

 

9,5

 

95,0 %

0,50

9

10

 

DNK

USK/03-C.

Brosmio

Acque UE della zona III

14

 

0,8

 

5,7 %

1,40

12

13

USK/3A/BCD

DNK

USK/04-C.

Brosmio

Acque UE della zona IV

60

 

1,6

 

2,7 %

6,00

53

59

 

DNK

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

135

 

133,1

 

98,6 %

1,90

1 533

1 535

 

DEU

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

365

 

256,0

 

70,1 %

36,50

333

370

 

DEU

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

29

 

0,0

 

0,0 %

2,90

27

30

 

DEU

COD/03AS.

Merluzzo bianco

IIIa Kattegat

6

 

0,3

 

5,0 %

0,60

2

3

 

DEU

GFB/1234-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

9

 

0,0

 

0,0 %

0,90

9

10

 

DEU

GFB/567-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII

11

 

1,8

 

16,4 %

1,10

10

11

 

DEU

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

6

 

0,0

 

0,0 %

0,60

3

4

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV

5

 

1,3

 

26,0 %

0,50

3

4

 

DEU

HAD/6B1214

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV

15

 

0,0

 

0,0 %

1,50

10

12

 

DEU

HER/1/2.

Aringa

Acque UE delle zone I e II

11 106

4 686,3

6 418,2

4 686,3

57,8 %

1 110,60

3 859

4 970

HER/1/2-

DEU

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

166

 

131,3

 

79,1 %

16,60

128

145

 

DEU

JAX/2A-14

Sugarello

acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

19 524

 

17 579,6

 

90,0 %

1 944,40

12 142

14 086

 

DEU

JAX/4BC7D

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

4 228,7

 

3 803,9

 

90,0 %

422,87

1 805

2 228

 

DEU

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

106

 

24,9

 

23,5 %

10,60

150

161

LIN/04-C.

DEU

LIN/05.

Molva

Acque UE e acque internazionali della zona V

7

 

0,0

 

0,0 %

0,70

6

7

LIN/05EI.

DEU

LIN/1/2.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

10

 

0,0

 

0,0 %

1,00

8

9

 

DEU

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

123

 

13,3

 

10,8 %

12,30

106

118

 

DEU

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

465

 

374,4

 

80,5 %

46,50

18

65

 

DEU

POK/561 214

Merluzzo carbonaro

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV

285

 

256,9

 

90,1 %

28,10

543

571

POK/56-14

DEU

RNG/03-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III

5

 

0,0

 

0,0 %

0,50

5

6

 

DEU

RNG/5B67-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VIII

7

 

0,0

 

0,0 %

0,70

5

6

 

DEU

RNG/8X14-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV

37

 

0,0

 

0,0 %

3,70

30

34

 

DEU

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

641

 

533,6

 

83,2 %

64,10

937

1 001

SOL/24-C.

DEU

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

33

 

26,2

 

79,4 %

3,30

41

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

33

 

28,0

 

84,8 %

3,30

12

15

 

DEU

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

16

 

0,3

 

1,9 %

1,60

14

16

 

DEU

USK/03-C.

Brosmio

Acque UE della zona III

7

 

0,0

 

0,0 %

0,70

6

7

USK/3A/BCD

DEU

USK/04-C.

Brosmio

Acque UE della zona IV

18

 

0,7

 

3,9 %

1,80

16

18

 

DEU

USK/1214EI

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

6

 

0,0

 

0,0 %

0,60

6

7

 

DEU

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

9 854

 

9 067,7

1,8

92,0 %

784,50

596

1 381

 

DEU

WHG/561214

Merlano

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

9

 

0,0

 

0,0 %

0,90

2

3

WHG/56-14

IRL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

3 646

 

3 527,1

 

96,7 %

118,86

2 447

2 566

 

IRL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

325

 

290,5

 

89,4 %

32,50

332

365

 

IRL

COD/5B6A-C

Merluzzo bianco

VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O

53

 

48,7

 

92,0 %

4,26

40

44

COD/5BE6A

IRL

DGS/15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

29

 

24,6

 

84,8 %

2,90

0

3

 

IRL

GFB/567-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII

181

 

9,5

 

5,2 %

18,10

260

278

 

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque UE delle zone Vb e VIa

447

 

396,1

 

88,6 %

44,70

328

373

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, e XIV

243

 

169,0

 

69,5 %

24,30

295

319

 

IRL

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

2 815

 

2 608,4

 

92,7 %

206,60

2 959

3 166

 

IRL

HER/1/2.

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

8 563

8 060,7

8 060,7

8 060,7

94,1 %

502,30

5 705

6 207

HER/1/2-

IRL

HER/5B6ANB

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

3 096

 

2 651,9

 

85,7 %

309,60

3 286

3 596

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIbc

8 510

 

7 196,7

 

84,6 %

851,00

4 065

4 916

 

IRL

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

9 051

 

8 343,4

 

92,2 %

707,59

11 407

12 115

 

IRL

HKE/571214

Merlano

VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

2 111

 

2 047,6

 

97,0 %

63,40

1 704

1 767

 

IRL

JAX/2AX14-

Sugarello

acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

47 685

 

44 489,3

 

93,3 %

3 195,66

40 439

43 635

JAX/2A-14

IRL

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

659

 

612,1

 

92,9 %

46,86

575

622

 

IRL

NEP/07.

Scampo

VII

8 595

 

7 708,5

 

89,7 %

859,50

8 025

8 885

 

IRL

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque UE della zona Vb

76

 

44,6

 

58,7 %

7,60

185

193

 

IRL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

827

 

89,3

 

10,8 %

82,70

1 063

1 146

 

IRL

PLE/7BC

Passera di mare

VIIb e VIIc

72

 

26,9

 

37,4 %

7,20

62

69

 

IRL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

69

 

63,1

 

91,4 %

5,90

200

206

 

IRL

PLE/7HJK

Passera di mare

VIIh, VIIj and VIIk

124

 

65,5

 

52,8 %

12,40

81

93

 

IRL

RNG/5B67-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VIII

245

 

0,0

 

0,0 %

24,50

190

215

 

IRL

RNG/8X14-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

8

 

0,0

 

0,0 %

0,80

6

7

 

IRL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

51

 

47,3

 

92,7 %

3,70

73

77

 

IRL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

30

 

26,8

 

89,3 %

3,00

39

42

 

IRL

USK/567EI

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

11

 

9,5

 

86,4 %

1,10

17

18

 

IRL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

104

 

96,9

 

93,2 %

7,10

68

75

 

IRL

WHG/561 214

Merlano

VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

118

 

100,6

 

85,3 %

11,80

97

109

WHG/56-14

IRL

WHG/7X7A

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

4 589

 

4 330,4

 

94,4 %

258,64

4 865

5 124

WHG/7X7A-C

ESP

ALF/3X14-

Berici

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII e VIII, IX, X, XII e XIV

66

 

65,2

 

98,8 %

0,80

74

75

 

ESP

ANE/9/3411

Acciuga

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

4 247

 

3 815,8

 

89,8 %

424,70

3 635

4 060

 

ESP

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

3 145

 

2 321,2

 

73,8 %

314,50

1 186

1 501

 

ESP

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

1 481

 

733,4

 

49,5 %

148,10

1 318

1 466

 

ESP

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1

1 180

 

1 176,8

 

99,7 %

3,20

1 310

1 313

 

ESP

DGS/15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VII, VIII, XII e XIV

5

 

4,5

 

90,0 %

0,50

 

1

 

ESP

GFB/567-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII

597

 

587,8

 

98,5 %

9,20

588

597

 

ESP

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

150

 

143,8

 

95,9 %

6,20

 

6

 

ESP

HKE/571214

Nasello

VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV

12 618

1 289,2

11 152,2

53,2

78,6 %

1 261,80

9 109

10 371

 

ESP

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

7 779

53,2

5 658,5

1 289,2

88,6 %

777,90

6 341

7 119

 

ESP

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

5 962

 

5 900,1

 

99,0 %

61,90

6 844

6 906

 

ESP

JAX/08C.

Sugarello

VIIIc

22 708

 

22 699,8

 

100,0 %

8,20

22 521

22 529

 

ESP

JAX/09.

Sugarello

IX

8 068

 

8 062,7

 

99,9 %

5,30

7 654

7 659

 

ESP

JAX/2A-14

Sugarello

 

2 040

 

1 730,7

 

84,8 %

204,00

16 562

16 766

 

ESP

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1

1 113

 

1 111,2

 

99,8 %

1,80

1 010

1 012

 

ESP

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 483

 

1 117,1

 

45,0 %

248,30

2 150

2 398

 

ESP

NEP/07.

Scampo

VII

1 494

 

357,5

 

23,9 %

149,40

1 306

1 455

 

ESP

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

87

 

42,1

 

48,4 %

8,70

87

96

 

ESP

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque UE della zona Vb

37

 

0,5

 

1,4 %

3,70

28

32

 

ESP

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

34

 

1,7

 

5,0 %

3,40

234

237

 

ESP

RNG/8X14-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

4 715

 

4 262,3

 

90,4 %

452,70

3 286

3 739

 

ESP

SBR/09-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX

696

 

101,2

 

14,5 %

69,60

614

684

 

ESP

SBR/678-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII

152

 

151,0

 

99,3 %

1,00

172

173

 

ESP

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 460

 

1 044,5

 

71,5 %

146,00

1 241

1 387

 

ESP

SRX/89-C.

Razze

Acque UE delle zone VIII e IX

1 618

 

1 165,2

 

72,0 %

161,80

1 435

1 597

 

ESP

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV

187

 

119,0

 

63,6 %

18,70

1 300

1 319

 

ESP

WHB/8C3 411

Melù

VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1

11 127

 

11 112,2

 

99,9 %

14,80

824

839

 

ESP

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

50

 

9,8

 

19,6 %

5,00

0

5

WHG/7X7A-C

FRA

ALF/3X14-

Berici

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

32

 

19,2

 

60,0 %

3,20

20

23

 

FRA

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

19 044

 

10 414,2

 

54,7 %

1 904,40

19 149

21 053

 

FRA

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

8 467

 

5 706,5

 

67,4 %

846,70

7 335

8 182

 

FRA

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

34

 

12,8

 

37,6 %

3,40

1

4

 

FRA

BLI/67-

Molva azzurra

Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII

1 718

 

1 605,5

 

93,5 %

112,50

1 297

1 410

BLI/5B67-

FRA

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

5

 

2,9

 

58,0 %

0,50

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

2 269

 

2 110,1

 

93,0 %

158,90

1 884

2 043

 

FRA

BSF/8910-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X

27

 

10,9

 

40,4 %

2,70

26

29

 

FRA

COD/07A.

Merluzzo bianco

VII a

26

 

0,7

 

2,7 %

2,60

19

22

 

FRA

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

1 735

 

1 564,8

 

90,2 %

170,20

1 313

1 483

 

FRA

COD/5B6A-C

Merluzzo bianco

VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O

67

 

52,9

 

79,0 %

6,70

29

36

COD/5BE6A

FRA

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

3 029

 

1 937,1

 

64,0 %

302,90

2 735

3 038

 

FRA

GFB/1012-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII

10

 

0,2

 

2,0 %

1,00

9

10

 

FRA

GFB/1234-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

10

 

1,5

 

15,0 %

1,00

9

10

 

FRA

GFB/567-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII

960

 

489,5

 

51,0 %

96,00

356

452

 

FRA

GFB/89-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX

39

 

36,9

 

94,6 %

2,10

15

17

 

FRA

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali della zona VI

176

 

151,6

 

86,1 %

17,60

31

49

 

FRA

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

671

 

276,4

 

41,2 %

67,10

1 496

1 563

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque UE delle zone Vb e VIa

151

 

81,7

 

54,1 %

15,10

111

126

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV

621

 

0,7

 

0,1 %

62,10

413

475

 

FRA

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

8 318

 

6 422,2

 

77,2 %

831,80

8 877

9 709

 

FRA

HER/1/2.

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

158

 

0,0

 

0,0 %

15,80

951

967

HER/1/2-

FRA

HER/5B6ANB

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

514

 

498,5

 

97,0 %

15,50

460

476

 

FRA

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

640

 

636,4

 

99,4 %

3,60

815

819

 

FRA

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

617

 

358,4

 

58,1 %

61,70

248

310

 

FRA

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

12 425

 

9 629,0

 

77,5 %

1 242,50

14 067

15 310

 

FRA

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

14 778

 

10 578,2

 

71,6 %

1 477,80

14 241

15 719

 

FRA

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

571

 

465,4

 

81,5 %

57,10

657

714

 

FRA

JAX/08C.

Sugarello

VIIIc

437

 

82,6

 

18,9 %

43,70

390

434

 

FRA

JAX/2AX14-

Sugarello

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

17 012

 

0,0

 

0,0 %

1 701,20

6 250

7 951

JAX/2A-14

FRA

JAX/4BC7D

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

2 678

 

1 504,3

 

56,2 %

267,80

1 696

1 964

 

FRA

LEZ/8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

65

 

9,9

 

15,2 %

6,50

50

57

 

FRA

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

190

 

55,5

 

29,2 %

19,00

135

154

LIN/04-C.

FRA

LIN/05.

Molva

Acque UE e acque internazionali della zona V

7

 

1,0

 

14,3 %

0,70

6

7

LIN/05EI.

FRA

LIN/1/2.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

9

 

1,9

 

21,1 %

0,90

8

9

 

FRA

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 719

 

1 879,4

 

69,1 %

271,90

2 293

2 565

 

FRA

NEP/07.

Scampo

VII

6 122

 

1 131,5

 

18,5 %

612,20

5 291

5 903

 

FRA

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

27

 

2,1

 

7,8 %

2,70

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

42

 

0,5

 

1,2 %

4,20

36

40

 

FRA

NEP/5BC6.

Scampo

VI; Acque UE della zona Vb

147

 

0,0

 

0,0 %

14,70

111

126

 

FRA

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

4 318

 

3 562,4

 

82,5 %

431,80

3 665

4 097

 

FRA

ORY/07-

Pesce specchio atlantico

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII

6

 

0,0

 

0,0 %

0,60

0

1

 

FRA

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

20

 

0,2

 

1,0 %

2,00

18

20

 

FRA

PLE/7BC.

Passera di mare

VIIb e VIIc

18

 

6,5

 

36,1 %

1,80

16

18

 

FRA

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

2 177

 

2 163,0

 

99,4 %

14,00

2 545

2 559

 

FRA

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

142

 

135,8

 

95,6 %

6,20

101

107

 

FRA

POK/561 214

Merluzzo carbonaro

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV

6 539

 

2 011,4

 

30,8 %

653,90

5 393

6 047

POK/56-14

FRA

RNG/1245A-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va

12

 

3,1

 

25,8 %

1,20

9

10

RNG/124-

FRA

RNG/5B67-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII

3 102

 

1 514,1

 

48,8 %

310,20

2 409

2 719

 

FRA

RNG/8X14-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, XII e XIV

191

 

2,1

 

1,1 %

19,10

151

170

 

FRA

SOL/07D.

Sogliola

VIId

2 595

 

2 398,8

 

92,4 %

196,20

2 613

2 809

 

FRA

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

259

 

252,8

 

97,6 %

6,20

267

273

 

FRA

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

917

 

621,2

 

67,7 %

91,70

234

326

SOL/24-C.

FRA

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

69

 

44,7

 

64,8 %

6,90

78

85

 

FRA

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

4 857

 

4 268,6

 

87,9 %

485,70

3 895

4 381

 

FRA

SRX/07D.

Razze

Acque UE della zona VIId

670

 

601,3

 

89,7 %

67,00

670

737

 

FRA

SRX/2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

99

 

91,8

 

92,7 %

7,20

37

44

 

FRA

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

5 599

 

4 332,9

 

77,4 %

559,90

4 612

5 172

 

FRA

SRX/89-C.

Razze

Acque UE delle zone VIII e IX

2 190

 

1 560,7

 

71,3 %

219,00

1 760

1 979

 

FRA

USK/04-C.

Brosmio

Acque UE della zona IV

37

 

8,3

 

22,4 %

3,70

37

41

 

FRA

USK/1214EI

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

7

 

5,4

 

77,1 %

0,70

6

7

 

FRA

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

11 217

 

10 000,0

 

89,2 %

1 121,70

1 067

2 189

 

FRA

WHG/07A.

Merlano

VIIa

6

 

1,5

 

25,0 %

0,60

4

5

 

FRA

WHG/561 214

Merlano

VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

59

 

4,2

 

7,1 %

5,90

39

45

WHG/56-14

FRA

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

9 679

 

8 862,8

 

91,6 %

816,20

9 726

10 542

WHG/7X7A-C

NLD

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

195

 

5,4

 

2,8 %

19,50

386

406

 

NLD

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

54

 

11,3

 

20,9 %

5,40

39

44

 

NLD

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

50

 

43,2

 

86,4 %

5,00

147

152

 

NLD

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

5

 

0,4

 

8,0 %

0,50

0

1

 

NLD

HER/1/2.

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

24 829

10 619

24 698,1

10 619

99,5 %

130,90

7 886

8 017

HER/1/2-

NLD

HER/5B6ANB.

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

3 376

 

3 221,6

 

95,4 %

154,40

2 432

2 586

 

NLD

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

510

 

491,3

 

96,3 %

18,70

815

834

 

NLD

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

69

 

60,4

 

87,5 %

6,90

64

71

 

NLD

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

183

6

181,8

 

96,1 %

7,20

183

190

 

NLD

HKE/8ABDE

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

20

 

1,5

6

37,5 %

2,00

18

20

 

NLD

JAX/2AX14-

Sugarello

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

66 185

 

62 343,3

 

94,2 %

3 841,70

48 719

52 561

JAX/2A-14

NLD

JAX/4BC7D.

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

27 257

 

16 202,4

 

59,4 %

2 725,70

12 310

15 036

 

NLD

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

6

 

0,8

 

13,3 %

0,60

5

6

LIN/04-C.

NLD

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

5

 

0,2

 

4,0 %

0,50

 

1

 

NLD

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

921

 

709,4

 

77,0 %

92,10

631

723

 

NLD

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

14

 

0,0

 

0,0 %

1,40

13

14

 

NLD

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

38

 

12,4

 

32,6 %

3,80

 

4

 

NLD

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIJ e VIIk

16

 

0,0

 

0,0 %

1,60

46

48

 

NLD

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque UE delle zone IIa e IV

33

 

0,0

 

0,0 %

3,30

25

28

 

NLD

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

10 142

 

8 736,4

 

86,1 %

1 014,20

10 571

11 585

SOL/24-C.

NLD

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque UE della zona IIIbcd

34

 

3,6

 

10,6 %

3,40

68

71

 

NLD

SRX/07D.

Razze

Acque UE della zona VIId

12

 

0,7

 

5,8 %

1,20

4

5

 

NLD

SRX/2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

396

 

393,3

 

99,3 %

2,70

201

204

 

NLD

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

5

 

0,0

 

0,0 %

0,50

4

5

 

NLD

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

36 159

 

33 911,6

11,5

93,8 %

2 235,90

1 869

4 105

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

437

 

102,8

 

23,5 %

43,70

79

123

WHG/7X7A-C

PRT

ANE/9/3411

Acciuga

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

4 174

 

129,8

 

3,1 %

417,40

3 965

4 382

 

PRT

BSF/C3412-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona COPACE 34.1.2

4 714

 

1 860,0

 

39,5 %

471,40

4 071

4 542

 

PRT

GFB/1012-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII

40

 

13,8

 

34,5 %

4,00

36

40

 

PRT

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

2 777

 

2 419,0

 

87,1 %

277,70

3 194

3 472

 

PRT

JAX/08C.

Sugarello

VIIIc

2 468

 

809,4

 

32,8 %

246,80

2 226

2 473

 

PRT

JAX/09.

Sugarello

IX

25 425

 

14 040,8

 

55,2 %

2 542,50

21 931

24 474

 

PRT

NEP/9/3411

Scampo

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

251

 

150,1

 

59,8 %

25,10

227

252

 

PRT

SBR/09-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX

186

 

116,3

 

62,5 %

18,60

166

185

 

PRT

SBR/10-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X

1 125

 

684,2

 

60,8 %

112,50

1 116

1 229

 

PRT

SRX/89-C.

Razze

Acque UE delle zone VIII e IX

1 628

 

1 476,3

 

90,7 %

151,70

1 426

1 578

 

PRT

WHB/8C3 411

Melù

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

2 774

 

1 541,3

 

55,6 %

277,40

206

483

 

FIN

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

92 295

 

59 242,2

 

64,2 %

9 229,50

85 568

94 798

 

SWE

COD/03AS.

Merluzzo bianco

Kattegat

161

 

40,6

 

25,2 %

16,10

70

86

 

SWE

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

16

 

12,0

 

75,0 %

1,60

136

138

 

SWE

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

20 278

 

3 182,4

 

15,7 %

2 027,80

18 801

20 829

 

SWE

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

142

 

43,7

 

30,8 %

14,20

130

144

 

SWE

JAX/2AX14-

Sugarello

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

75

 

2,3

 

3,1 %

7,50

675

683

JAX/2A-14

SWE

JAX/4BC7D

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

75

 

0,0

 

0,0 %

7,50

75

83

 

SWE

LIN/03.

Molva

Acque UE della zona III

21

 

20,5

 

97,6 %

0,50

20

21

LIN/3A/BCD

SWE

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

11

 

0,5

 

4,5 %

1,10

10

11

LIN/04-C.

SWE

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque UE delle zone IIa e IV

142

 

0,0

 

0,0 %

14,20

108

122

 

SWE

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

55

 

46,5

 

84,5 %

5,50

27

33

 

SWE

USK/03-C.

Brosmio

Acque UE della zona III

7

 

2,8

 

40,0 %

0,70

6

7

USK/3A/BCD

SWE

USK/04-C.

Brosmio

Acque UE della zona IV

6

 

0,0

 

0,0 %

0,60

5

6

 

GBR

ALF/3X14-

Berici

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

11

 

1,0

 

9,1 %

1,10

10

11

 

GBR

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

6 079

 

5 570,6

101,6

93,3 %

406,80

5 807

6 214

 

GBR

BLI/67-

Molva azzurra

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII

142

 

135,5

 

95,4 %

6,50

330

337

BLI/5B67-

GBR

BSF/1234-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV

5

 

0,0

 

0,0 %

0,50

4

5

 

GBR

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

80

 

73,3

 

91,6 %

6,70

134

141

 

GBR

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

387

 

283,1

 

73,2 %

38,70

146

185

 

GBR

COD/07D.

Merluzzo bianco

VIId

197

 

111,4

 

56,5 %

19,70

145

165

 

GBR

COD/5B6A-C

Merluzzo bianco

VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O

139

 

115,6

 

83,2 %

13,90

110

124

COD/5BE6A

GBR

COD/7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

326

 

280,2

 

86,0 %

32,60

295

328

 

GBR

GFB/1012-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X, e XII

10

 

0,0

 

0,0 %

1,00

9

10

 

GBR

GFB/1234-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, e IV

15

 

1,3

 

8,7 %

1,50

13

15

 

GBR

GFB/567-

Musdea

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII

442

 

249,8

 

56,5 %

44,20

814

858

 

GBR

GHL/2A-C46

Ippoglosso nero

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

83

 

82,1

 

98,9 %

0,90

123

124

 

GBR

HAD/2AC4.

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

25 367

 

24 962,1

 

98,4 %

404,90

22 250

22 655

 

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Acque UE delle zone Vb e VIa

2 468

 

2 379,8

 

96,4 %

88,20

1 561

1 649

 

GBR

HAD/6B1214

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV

4 761

 

2 854,3

 

60,0 %

476,10

3 022

3 498

 

GBR

HAD/7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

944

 

817,8

 

86,6 %

94,40

1 332

1 426

 

GBR

HER/07A/MM.

Aringa

VIIa

5 030

 

4 981,1

 

99,0 %

48,90

3 906

3 955

 

GBR

HER/5B6ANB

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

12 165,7

 

12 068,3

 

99,2 %

97,40

13 145

13 242

 

GBR

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

14

 

0,5

 

3,6 %

1,40

16

17

 

GBR

HKE/2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

1 989,4

 

1 896,6

 

95,3 %

92,80

348

441

 

GBR

HKE/571214

Nasello

VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

4 046,6

 

3 604,2

116,1

91,9 %

326,30

5 553

5 879

 

GBR

JAX/2AX14-

Sugarello

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

15 652

 

14 078,1

 

89,9 %

1 565,20

14 643

16 208

JAX/2A-14

GBR

JAX/4BC7D.

Sugarello

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

4 396,3

 

1 879,5

 

42,8 %

439,63

4 866

5 306

 

GBR

LIN/03.

Molva

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

8

 

0,0

 

0,0 %

0,80

7

8

LIN/3A/BCD

GBR

LIN/04.

Molva

Acque UE della zona IV

2 080

 

1 939,5

 

93,2 %

140,50

1 869

2 010

LIN/04-C.

GBR

LIN/05.

Molva

Acque UE e acque internazionali della zona V

7

 

0,3

 

4,3 %

0,70

6

7

LIN/05EI.

GBR

LIN/1/2.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

9

 

1,0

 

11,1 %

0,90

8

9

 

GBR

LIN/6X14.

Molva

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

2 974

 

2 216,5

 

74,5 %

297,40

2 641

2 938

 

GBR

NEP/07.

Scampo

VII

8 831

 

7 404,8

 

83,9 %

883,10

7 137

8 020

 

GBR

NEP/2AC4-C

Scampo

Acque UE delle zone IIa e IV

22 835

 

18 607,9

 

81,5 %

2 283,50

20 315

22 599

 

GBR

NEP/5BC6.

Scampo

VI; acque UE della zona Vb

17 907

 

12 045,4

 

67,3 %

1 790,70

13 357

15 148

 

GBR

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

548

 

147,7

 

27,0 %

54,80

491

546

 

GBR

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId e VIIe

1 361

 

1 331,9

 

97,9 %

29,10

1 357

1 386

 

GBR

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

60

 

52,2

 

87,0 %

6,00

53

59

 

GBR

PLE/7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

48

 

34,3

 

71,5 %

4,80

23

28

 

GBR

POK/561 214

Merluzzo carbonaro

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV

3 718

 

3 129,1

 

84,2 %

371,80

3 317

3 689

POK/56-14

GBR

PRA/2AC4-C

Gamberello boreale

Acque UE delle zone IIa e IV

1 017

 

0,3

 

0,0 %

101,70

792

894

 

GBR

RNG/5B67-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VII

181

 

23,3

 

12,9 %

18,10

141

159

 

GBR

RNG/8X14-

Granatiere

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV

17

 

0,0

 

0,0 %

1,70

13

15

 

GBR

SBR/10-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X

11

 

0,0

 

0,0 %

1,10

10

11

 

GBR

SBR/678-

Occhialone

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII

15

 

0,0

 

0,0 %

1,50

22

24

 

GBR

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

94

 

11,9

 

12,7 %

9,40

80

89

 

GBR

SOL/07D.

Sogliola

VIId

913

 

671,5

 

73,5 %

91,30

933

1 024

 

GBR

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

365

 

360,5

 

98,8 %

4,50

418

423

 

GBR

SOL/24.

Sogliola

Acque UE delle zone II e IV

1 207

 

936,2

 

77,6 %

120,70

602

723

SOL/24-C.

GBR

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

310

 

176,3

 

56,9 %

31,00

349

380

 

GBR

SRX/07D.

Razze

Acque UE della zona VIId

136

30,5

129,3

 

72,6 %

13,60

133

147

 

GBR

SRX/2AC4-C

Razze

Acque UE delle zone IIa e IV

677

 

651,3

 

96,2 %

25,70

903

929

 

GBR

SRX/67AKXD

Razze

Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

3 460

 

1 920,0

30,5

56,4 %

346,00

2 941

3 287

 

GBR

SRX/89-C.

Razze

Acque UE delle zone VIII e IX

12

 

0,4

 

3,3 %

1,20

10

11

 

GBR

USK/04-C.

Brosmio

Acque UE della zona IV

95

 

82,4

 

86,7 %

9,50

80

90

 

GBR

USK/1214EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

7

 

0,5

 

7,1 %

0,70

6

7

 

GBR

USK/567EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

61

 

60,5

 

99,2 %

0,50

83

84

 

GBR

WHB/1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

7 622

 

7 009,2

 

92,0 %

612,80

1 990

2 603

 

GBR

WHG/07A.

Merlano

VIIa

60

 

16,7

 

27,8 %

6,00

46

52

 

GBR

WHG/561 214

Merlano

VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

304

 

252,8

 

83,2 %

30,40

185

215

WHG/56-14

GBR

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

1 153

 

815,5

 

70,7 %

115,30

1 740

1 855

WHG/7X7A-C


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione (2) occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010.

(3)

È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati.

(4)

Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:

1)

la settima riga è sostituita dalla seguente:

«EST

RED

N3M

Scorfano

OPANO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

1 642,76

1 642,76

106,7 %

– 102,7

1 571,00

 

1 468»

 

2)

l’ottava riga:

«EST

SPR

03 A.

Spratto

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150»

è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. Il proesadione (già proesadione calcio) figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

L’autorizzazione del proesadione, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione del proesadione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo.

(3)

Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 5 giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi del proesadione (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. Tale relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il proesadione.

(8)

Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti proesadione possano continuare a soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il proesadione.

(9)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’autorizzazione, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’autorizzazione.

(10)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti proesadione. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(11)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(12)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.

(13)

Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il proesadione come sostanza attiva (8).

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva proesadione, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il proesadione.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente proesadione come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti proesadione come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/56/UE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva proesadione su richiesta della Commissione europea, EFSA Journal 2010; 8(3):1555.

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(8)  GU L 220 del 21.8.2010, pag. 71.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Proesadione

N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio)

N. CIPAC 567 (proesadione)

567 020 (proesadione calcio)

Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico

≥ 890 g/kg

(espressi come proesadione calcio)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa al proesadione è cancellata;

2)

nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«6

Proesadione

N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio)

N. CIPAC 567 (proesadione)

567 020 (proesadione calcio)

Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico

≥ 890 g/kg

(espressi come proesadione calcio)

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L’azossitrobina figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

L’autorizzazione dell’azossistrobina, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo.

(3)

Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 10 giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’azossistrobina (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’azossistrobina.

(8)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazioni e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. E pertanto opportuno approvare l’azossistrobina.

(9)

Il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

Dato che il rapporto di riesame indica che per la sostanza attiva azossistrobina notificata dal principale notificatore l’impurità toluene presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico.

(11)

Dai nuovi dati trasmessi risulta che l’azossistrobina può presentare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare l’azossistrobina, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma.

(12)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell’approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(14)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(15)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.

(16)

Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell'allegato I, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l’azossistrobina come sostanza attiva (8).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva azossistrobina, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1.   Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azossistrobina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente azossistrobina come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti azossistrobina come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/55/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azossistrobina. EFSA Journal 2010; 8(4):15421542. [110 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1542. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(8)  GU L 220 del 21.8.2010, pag. 67.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Azossistrobina

N CAS 131860-33-8

CIPAC 571

Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato

≥ 930 g/kg

Tenore massimo di toluene 2 g/kg

Z isomero mass. 25 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Può essere autorizzata l’utilizzazione come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

1)

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)

la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche;

3)

la protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.

Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa all’azossistrobina è cancellata;

2)

nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«4

Azossistrobina

N CAS 131860-33-8

CIPAC 571

Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato

≥ 930 g/kg

Tenore massimo di toluene 2 g/kg

Z isomero mass. 25 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Può essere autorizzata solo l’utilizzazione come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

1)

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)

la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche;

3)

la protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici.

Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L’azimsulfuron figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

L’autorizzazione dell’azimsulfuron, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade in data 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione dell’azimsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo.

(3)

Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 1o giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’«Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’azimsulfuron (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’azimsulfuron.

(8)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron continueranno presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’azimsulfuron.

(9)

Il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

Dato che il rapporto di riesame indica che l’impurità fenolo presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico.

(11)

Dai nuovi dati forniti risulta che l’azimsulfuron e i suoi prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua possono comportare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare la sostanza attiva azimsulfuron, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma.

(12)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione.

(13)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell’approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(14)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(15)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza.

(16)

Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l’azimsulfuron come sostanza attiva (8).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva azimsulfuron, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1.   Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti azimsulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/54/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione inter pares pari della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azimsulfuron. EFSA Journal 2010; 8(3):1554. [61 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(8)  GU L 220 del 21.8.2010, pag. 63.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Azimsulfuron

N CAS 120162-55-2

CIPAC 584

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

≥ 980 g/kg

livello massimo dell’impurità fenolo 2 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

1)

alla protezione delle piante non bersaglio;

2)

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili;

3)

alla protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:

a)

alla valutazione dei rischio per gli organismi acquatici;

b)

all’identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua della sostanza.

Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa all’azimsulfuron è cancellata;

2)

nella parte B, è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«3

Azimsulfuron

N CAS 120162-55-2

CIPAC 584

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

≥ 980 g/kg

livello massimo dell’impurità fenolo 2 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

1)

alla protezione delle piante non bersaglio;

2)

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili;

3)

alla protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:

a)

alla valutazione dei rischio per gli organismi acquatici;

b)

all’identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua della sostanza.

Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3) per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’imazalil è iscritto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007.

(2)

Secondo quanto previsto dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4), l’approvazione per l’imazalil scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 riguardante il rinnovo dell’iscrizione dell’imazalil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE nei termini previsti da tale articolo.

(3)

Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5).

(4)

Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato.

(5)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e il 9 giugno 2009 l’ha trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Come complemento della valutazione della sostanza attiva, la relazione comprende l’elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.

(6)

L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri per ricevere osservazioni e le ha inoltrate alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione.

(7)

Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell’Autorità. Il 4 marzo 2010 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’imazalil (6). La relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all’imazalil.

(8)

Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti imazalil continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare tale sostanza attiva.

(9)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto dell’articolo 6 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste al momento dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10)

Sulla base del rapporto di riesame in cui si sostiene la fissazione di un livello di purezza inferiore a quello previsto al momento dell’iscrizione dell’imazalil nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e tenendo conto del fatto che non sono presenti impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico o ecotossicologico, occorre modificare il livello di purezza.

(11)

Dai nuovi dati presentati risulta che l’imazalil e i suoi prodotti di degradazione presenti nel suolo e nelle acque di superficie comportano dei rischi per i microorganismi del suolo e gli organismi acquatici. Va confermata invece l’esposizione trascurabile delle acque sotterranee e sono necessari ulteriori studi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. Ferma restando la conclusione secondo cui l’imazalil va approvato è opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’approvazione onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni da essa derivanti.

(13)

Fatti salvi gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’approvazione e tenendo conto della particolare situazione generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 va tuttavia applicato quanto segue. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil. Se del caso essi modificano, sostituiscono o ritirano tali autorizzazioni. In deroga al termine sopraindicato, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi della medesima direttiva.

(14)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(15)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è necessario modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(16)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva imazalil (8).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione delle sostanze attive

La sostanza attiva imazalil di cui all’allegato I è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’imazalil.

Entro la stessa data gli Stati membri verificano in particolare che le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, siano soddisfatte e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva stessa e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazalil come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2001, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conforme ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che tenga conto della parte B della voce relativa alle disposizioni specifiche nell’allegato I del presente regolamento. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente imazalil come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente l’imazalil come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2010/57/UE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(5)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil on request from the European Commission EFSA Journal 2010; 8(3):1526.

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(8)  GU L 225 del 27.8.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

Imazalil

CAS 35554-44-0

73790-28-0 (sostituito)

CIPAC 335

(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo

o

allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

1)

prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)

prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

3)

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all’impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione;

4)

garantire l’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi;

5)

prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

a)

le vie di degradazione dell’imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;

b)

i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l’esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile;

c)

uno studio d’idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati.

Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:

1)

nella parte A la voce relativa all’imazalil è soppressa;

2)

nella parte B è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data dell’autorizzazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«5

Imazalil

N. CAS 35554-44-0

73790-28-0 (sostituito)

N. CIPAC 335

(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo

o

allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2012

31 dicembre 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

1)

prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica;

2)

prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;

3)

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all’impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione;

4)

l’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi;

5)

particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni che confermino:

a)

le vie di degradazione dell’imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;

b)

i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l’esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile;

c)

uno studio d’idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati.

Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) è d’applicazione, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il profoxydim le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 1999/43/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla BASF SE una domanda di iscrizione della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti sulla salute umana, animale e sull’ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 28 marzo 2001.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione sul profoxydim è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul profoxydim.

(5)

Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim soddisfino in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il profoxydim.

(6)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(8)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5) va quindi modificato di conseguenza.

(9)

Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2011/14/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il profoxydim come sostanza attiva (6).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva profoxydim, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.

Articolo 2

Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari

1.   In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della medesima e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente profoxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente profoxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti profoxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 2011/14/CE è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

(4)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  GU L 51 del 25.2.2011, pag. 16.


ALLEGATO I

 

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

 

Profoxydim

N. CAS 139001-49-3

N. CIPAC 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes – 2 - enone

> 940 g/kg

1o agosto 2011

31 luglio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul riso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche,

il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’autorizzazione

Disposizioni specifiche

«2

Profoxydim

N. CAS 139001-49-3

N. CIPAC 621

2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes – 2 - enone

> 940 g/kg

1o agosto 2011

31 luglio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili,

il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 dello stesso regolamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all’aiuto per la campagna di commercializzazione 2010/11. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3)

L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2010/11, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

41,0

ZZ

32,2

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

66,1

TR

62,0

UY

66,8

ZA

77,5

ZZ

68,1

0808 10 80

AR

124,7

BR

79,3

CL

92,2

CN

104,7

NZ

115,6

US

166,9

ZA

99,2

ZZ

111,8

0808 20 50

AR

81,6

CL

93,7

CN

54,5

NZ

149,7

ZA

100,0

ZZ

95,9

0809 10 00

TR

196,3

XS

143,2

ZZ

169,8

0809 20 95

TR

286,5

ZZ

286,5

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 40 05

BA

55,4

ZZ

55,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2).

(5)

Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 400/2011 della Commissione (3). Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 400/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 105 del 21.4.2011, pag. 10.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 luglio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


21.7.2011   

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L 190/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 398/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 398/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 105 del 21.4.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire del 21 luglio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

19,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

74,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

22,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

22,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

38,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


21.7.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 luglio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

113,9

0

BR

127,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

149,5

0

BR

127,2

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

235,7

19

BR

239,5

18

AR

338,3

0

CL

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

330,5

0

BR

392,1

0

CL

0408 11 80

Tuorli

359,2

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

336,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

278,2

3

BR

356,7

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

575,1

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


21.7.2011   

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L 190/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 399/2011 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 399/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 105 del 21.4.2011, pag. 8.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 luglio 2011

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


21.7.2011   

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L 190/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 713/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 105 del 21.4.2011, pag. 16.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato  (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

0,00

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;

d)

le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  GU L 105 del 21.4.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

19,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

74,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

22,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

22,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

38,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

9,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


DECISIONI

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/72


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca

(2011/434/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Repubblica ceca ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Slovacchia e l’Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione slovacco-austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


21.7.2011   

IT

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L 190/73


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/435/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» (di seguito: «sistema RSB EU RED») è stato presentato il 10 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un’ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «RSB EU RED». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento parziale alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

IT

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L 190/75


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/436/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema di certificazione «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» (di seguito: «sistema RBSA») è stato presentato l’8 aprile 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un’ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RBSA. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «RBSA», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’8 aprile 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

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L 190/77


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/437/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (di seguito: «sistema 2BSvs») è stato presentato l’11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un’ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema 2BSvs. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/79


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/438/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema di certificazione «International Sustainability and Carbon Certification» (di seguito «sistema ISCC») è stato presentato il 18 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un’ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema ISCC. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «International Sustainability and Carbon Certification scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 18 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

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L 190/81


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/439/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «Bonsucro EU» è stato presentato l’11 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda i prodotti a base di zucchero di canna e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Bonsucro EU. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Bonsucro EU», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

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L 190/83


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/440/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» (di seguito «sistema RTRS EU RED») è stato presentato l’11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica ai prodotti a base di soia. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RTRS EU RED. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Round Table on Responsible Soy EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/85


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

relativa al riconoscimento del sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE

(2011/441/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» (di seguito «sistema Greenergy») è stato presentato 31 gennaio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica al bioetanolo derivato dalla canna da zucchero prodotto in Brasile. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dalla valutazione del sistema Greenergy risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema Greenergy risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Greenergy. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 31 gennaio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

1.   Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte a incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

2.   Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


RACCOMANDAZIONI

21.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/87


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

sull’accesso a un conto di pagamento di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/442/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Garantire ai consumatori l’accesso ai servizi di pagamento all’interno dell’Unione europea (nel prosieguo «l’Unione») è essenziale al fine di permettere loro di beneficiare appieno del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento di quest’ultimo. Allo stato attuale, la disponibilità dei servizi di pagamento essenziali non è né assicurata dai prestatori di servizi di pagamento, né garantita da tutti gli Stati membri dell’Unione.

(2)

I severi requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per l’apertura di un conto di pagamento che vanno oltre le disposizioni di legge possono pregiudicare il pieno godimento della libertà di circolazione delle persone all’interno dell’Unione. Inoltre, chi non dispone di un conto di pagamento ha un accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, da cui consegue un indebolimento dell’inclusione finanziaria e sociale, spesso a discapito delle categorie di popolazione più vulnerabili. In tale situazione è inoltre più difficile per i consumatori accedere a beni e servizi essenziali. È pertanto necessario stabilire dei principi che regolino l’accesso ai conti di pagamento di base, che costituiscono un elemento fondamentale nella promozione dell’inclusione e coesione sociale, al fine di consentire ai consumatori di beneficiare di un minimo garantito di servizi di pagamento essenziali.

(3)

È importante assicurare che i principi in materia di accesso ai conti di pagamento di base siano applicati in maniera omogenea all’interno dell’Unione. Tuttavia, per una maggiore efficacia, è opportuno che l’applicazione di tali principi tenga conto delle diverse prassi bancarie esistenti in seno all’Unione.

(4)

La raccomandazione determina inoltre i principi generali che disciplinano l’offerta di conti di pagamento di base all’interno dell’Unione.

(5)

La presente raccomandazione si applica in combinato disposto con la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (1). È pertanto opportuno che le norme che disciplinano la trasparenza delle condizioni e le informazioni sui servizi di pagamento si estendano anche ai conti di pagamento di base.

(6)

È necessario che le disposizioni previste dalla presente raccomandazione non pregiudichino l’adozione, da parte degli Stati membri o dei prestatori di servizi di pagamento, di misure per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico in linea con il diritto dell’UE.

(7)

In ciascuno Stato membro, i consumatori che risiedono legalmente all’interno dell’Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in tale Stato membro dovrebbero avere la facoltà di aprire e disporre di un conto di pagamento di base. Al fine di garantire un accesso più ampio possibile ai conti di pagamento di base, è indispensabile che gli Stati membri garantiscano che i consumatori abbiano accesso a un tale conto indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi, ad esempio in caso di disoccupazione o fallimento personale. Tuttavia occorre che il diritto di accesso a un conto di pagamento di base in qualsiasi Stato membro sia concesso in conformità alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2), segnatamente in materia di procedure di due diligence nei confronti del cliente.

(8)

Occorre inoltre che la presente raccomandazione non pregiudichi l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto relativo al conto di pagamento di base in circostanze eccezionali contemplate dalla legislazione unionale o nazionale pertinente, ad esempio dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o di prevenzione e indagine di reati.

(9)

Al fine di garantire la disponibilità dei conti di pagamento di base in considerazione delle specificità dei singoli Stati membri, occorre che questi ultimi designino uno, più o tutti i prestatori di servizi di pagamento in base ai principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. È necessario che le misure che gli Stati membri adotteranno a tale fine non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e che siano fondate sui principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri rendano pubblici i diritti e gli obblighi dei prestatori incaricati di fornire conti di pagamento di base.

(10)

Al fine di garantire un trattamento trasparente ed equo e di permettere al consumatore di opporsi alla decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest’ultimo è tenuto a comunicare al consumatore le motivazioni del rifiuto di aprire un conto di pagamento di base.

(11)

È necessario che ciascuno Stato membro assicuri l’accesso a un livello minimo garantito di servizi di pagamento essenziali. È necessario che tra i servizi intrinsecamente legati ai conti di pagamento di base siano compresi il deposito e il ritiro di denaro contante dal conto. È opportuno che tali conti consentano ai consumatori di usufruire di operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, tra l’altro ricorrendo ad addebiti diretti e bonifici, oltre all’uso di una carta di pagamento. Al fine di garantire la maggior inclusione finanziaria possibile, occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi on line, laddove tecnicamente possibile. È altresì necessario che diano l’opportunità al consumatore di trasmettere ordini di pagamento avvalendosi delle funzioni di banca on line dei prestatori di servizi di pagamento, sempre previa disponibilità a livello tecnico. Tuttavia è opportuno che il conto di pagamento di base non consenta di effettuare ordini di pagamento la cui esecuzione comporterebbe un saldo negativo del conto. L’accesso al credito non può essere considerato alla stregua di una componente automatica di un conto di pagamento di base o un diritto a esso correlato.

(12)

Nell’eventualità in cui il prestatore di servizi di pagamento addebiti al consumatore commissioni di apertura, gestione e chiusura del conto, nonché di utilizzo dei servizi intrinsecamente associati allo stesso conformemente alla presente raccomandazione, è necessario che le spese totali a carico del consumatore siano ragionevoli e tali da non pregiudicare, in considerazione del contesto nazionale specifico, l’apertura del conto di pagamento di base e l’utilizzo dei servizi connessi. È opportuno che eventuali ulteriori spese addebitate al consumatore in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali dello stesso siano anch’esse ragionevoli.

(13)

Al fine di garantire un’applicazione coerente ed efficiente del principio di ragionevolezza della spesa, gli Stati membri dovrebbero definire tale concetto sulla base dei criteri indicativi forniti dalla presente raccomandazione, che possono essere considerati congiuntamente.

(14)

Al fine di promuovere l’inclusione finanziaria, è inoltre necessario adottare misure di sensibilizzazione dei consumatori sull’esistenza di conti di pagamento di base. È dunque indispensabile che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento forniscano informazioni di portata generale, chiare e comprensibili ai consumatori sulle caratteristiche e le condizioni principali di tali conti, così come sulle istruzioni pratiche che consentano di esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di base. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base.

(15)

L’osservanza delle disposizioni stabilite nella presente raccomandazione comporta il trattamento di dati personali dei consumatori. Tale trattamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), segnatamente dagli articoli 6, 7, 10, 11, 12 e 17, che mirano a garantire un trattamento dei dati equo e legittimo e il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolar modo considerati i requisiti generali di necessità e proporzionalità, del diritto della persona interessata di accedere ai propri dati personali e a far rettificare e cancellare o bloccare dati non corretti, nonché dall’articolo 28, relativo alle autorità di controllo pubbliche e indipendenti incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.

(16)

Per la risoluzione di controversie derivanti dai principi di cui alla presente raccomandazione è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale. Per la risoluzione delle controversie si può ricorrere, se del caso, ai relativi organismi e regimi esistenti, ad esempio quelli istituiti per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi di cui alla direttiva 2007/64/CE.

(17)

È opportuno che l’applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione sia corroborata dal riesame delle autorità di controllo a livello nazionale. A tal fine occorre che le autorità preposte al controllo siano dotate dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero avere statistiche annuali affidabili in materia di conti di pagamento di base, almeno per quanto riguarda il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate, il numero di recessi, nonché l’entità delle spese correlate a tali conti. Per raggiungere tale obiettivo, si invitano gli Stati membri a ricorrere a tutte le fonti di informazione rilevanti. È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione su base annuale, avviando tale esercizio al più tardi il 1o luglio 2012.

(19)

Occorre che gli Stati membri siano invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione monitorerà e valuterà le misure realizzate fino al 1o luglio 2012. Sulla base di tale monitoraggio, la Commissione proporrà eventuali interventi, incluse, laddove necessarie, misure di carattere legislativo, al fine di garantire che gli obiettivi della presente raccomandazione siano pienamente raggiunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Definizioni

1.

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a)

«consumatore» qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

b)

«prestatore di servizi di pagamento» prestatore/i di servizi ai sensi dell’articolo 4, punto 9 della direttiva 2007/64/CE, che mette a disposizione i conti di pagamento di base di cui al punto 3;

c)

«conto di pagamento» conto detenuto a nome di un consumatore utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

d)

«operazione di pagamento» operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5 della direttiva 2007/64/CE;

e)

«fondi» fondi definiti all’articolo 4, punto 15 della direttiva 2007/64/CE;

f)

«contratto» contratto quadro ai sensi dell’articolo 4, punto 12 della direttiva 2007/64/CE.

SEZIONE II

Diritto di accesso

2.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi consumatore che risiede legalmente all’interno dell’Unione abbia diritto ad aprire e disporre di un conto di pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento che opera sul loro territorio, a condizione che il consumatore non sia già titolare di un conto di pagamento che gli consenta di fruire, nel loro territorio, dei servizi di pagamento elencati al punto 6. Tale diritto dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla situazione finanziaria del consumatore.

3.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra conti di pagamento di base sul loro territorio. A tale proposito, dovrebbero tenere in considerazione la dislocazione geografica o la quota di mercato dei prestatori di servizi di pagamento all’interno del proprio territorio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare che ciò crei distorsioni della concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento.

4.

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure che garantiscano che i prestatori di servizi di pagamento ricorrano a sistemi trasparenti, equi e affidabili per verificare se un consumatore è già titolare o meno di un conto di pagamento.

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che in caso di rifiuto di una richiesta di apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento informi immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito, sulle motivazioni che hanno determinato tale rifiuto. Tale diritto di informazione può essere limitato mediante misure legislative nel caso in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

SEZIONE III

Caratteristiche di un conto di pagamento di base

6.

Un conto di pagamento di base dovrebbe includere i seguenti servizi di pagamento:

a)

servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento;

b)

servizi che consentano di versare denaro contante su un conto di pagamento;

c)

servizi che offrano la possibilità di ritirare denaro contante da un conto di pagamento;

d)

esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su e da un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento del consumatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento in relazione:

i)

all’esecuzione di addebiti diretti;

ii)

all’esecuzione di operazioni di pagamento tramite carta di pagamento che non consenta l’esecuzione di operazioni di pagamento per importi superiori al saldo corrente del conto di pagamento;

iii)

all’esecuzione di bonifici.

7.

L’accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato all’acquisto di servizi accessori.

8.

Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe offrire, esplicitamente o tacitamente, alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di pagamento di base. Il prestatore di servizi di pagamento del consumatore non dovrebbe eseguire ordini di pagamento che comporterebbero un saldo negativo del conto di pagamento di base del consumatore.

SEZIONE IV

Spese applicate

9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole.

10.

Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al consumatore per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi elencati al punto 6, l’entità di tali spese dovrebbe essere ragionevole.

11.

Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli.

12.

Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla luce di uno o più dei seguenti criteri:

a)

livelli di reddito nazionali;

b)

media delle commissioni applicate ai conti di pagamento in tale Stato membro;

c)

costi complessivi di un conto di pagamento di base sopportati dal prestatore del servizio;

d)

prezzi al consumo nazionali.

SEZIONE V

Informazioni generali

13.

Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’esistenza di conti di pagamento di base, sulle relative spese, le procedure da seguire al fine di esercitare il diritto di accesso agli stessi e le modalità di ricorso a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziali.

14.

Gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche dei conti di pagamento di base offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni d’uso. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base.

SEZIONE VI

Vigilanza e meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie

15.

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a garantire e monitorare l’effettiva osservanza dei principi stabiliti nella presente raccomandazione. Le autorità competenti designate dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento.

16.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di diritti e obblighi stabiliti in applicazione dei principi definiti nella presente raccomandazione tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori, avvalendosi, se del caso, di organismi già esistenti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che tutti i prestatori di servizi di pagamento responsabili di mettere a disposizione conti di pagamento di base aderiscano a uno o più organismi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso.

17.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione attiva tra gli organismi di cui al punto 16 ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

SEZIONE VII

Informazioni statistiche

18.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano alle autorità nazionali informazioni affidabili sui conti di pagamento di base riguardanti quanto meno il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma aggregata.

19.

Su base annua e a partire al più tardi dal 1o luglio 2012, gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione informazioni circa il numero di conti di pagamento di base aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti.

SEZIONE VIII

Disposizioni finali

20.

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione e a notificare alla Commissione le misure adottate in conformità della stessa.

21.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.