ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.190.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 699/2011 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2011
che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
considerando che nel corso del periodo giugno-dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia e che è opportuno, pertanto, adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrrere dal 1o gennaio 2011 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:
Estonia: 78,5.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2011 alcuni quantitativi riportati nel 2010 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2), il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2010 (3), il regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4) e il regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione europea e, per le navi dell'Unione europea, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), fissano contingenti per taluni stock per il 2010 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (6), il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (7), il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (8), e il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (9), fissano contingenti per taluni stock per il 2011. |
(4) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2010, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2010, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2011. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2011 nei regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 1124/2010, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 sono maggiorati come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(2) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.
(5) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
(6) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.
(7) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.
(8) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.
(9) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Codice paese |
Codice stock |
Specie |
Denominazione della zona 2010 |
Contingente finale 2010 |
Margine |
Catture 2010 |
Catture CS 2010 |
% contingente finale |
Quantitativo riportato |
Contingente iniziale 2011 |
Contingente riveduto 2011 |
Nuovo codice 2011 |
BEL |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
2 836 |
|
643,4 |
1,1 |
22,7 % |
283,60 |
2 984 |
3 268 |
|
BEL |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
VIId |
94 |
|
51,7 |
|
55,0 % |
9,40 |
67 |
76 |
|
BEL |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
32 |
|
18,4 |
|
57,5 % |
3,20 |
7 |
10 |
|
BEL |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
161 |
|
49,4 |
|
30,7 % |
16,10 |
167 |
183 |
|
BEL |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
Acque UE delle zone IIa e IV |
100 |
|
77,8 |
|
77,8 % |
10,00 |
196 |
206 |
|
BEL |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, XIV |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
8 |
9 |
|
BEL |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X |
175 |
|
120,7 |
|
69,0 % |
17,50 |
148 |
166 |
|
BEL |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE delle zone I e II |
34 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,40 |
22 |
25 |
HER/1/2- |
BEL |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
57 |
|
47,1 |
|
82,6 % |
5,70 |
28 |
34 |
|
BEL |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV |
122 |
|
11,6 |
|
9,5 % |
12,20 |
284 |
296 |
|
BEL |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, b, d, e |
10 |
|
1,3 |
|
13,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
BEL |
JAX/4BC7D |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
68 |
|
14,8 |
|
21,8 % |
6,80 |
47 |
54 |
|
BEL |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
17 |
|
14,4 |
|
84,7 % |
1,70 |
16 |
18 |
LIN/04-C. |
BEL |
LIN/05. |
Molva |
Acque UE della zona V |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
LIN/05EI. |
BEL |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
34 |
|
21,7 |
|
63,8 % |
3,40 |
29 |
32 |
|
BEL |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
15 |
|
14,1 |
|
94,0 % |
0,90 |
|
1 |
|
BEL |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
1 176 |
|
211,3 |
|
18,0 % |
117,60 |
1 227 |
1 345 |
|
BEL |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
5 |
|
1,3 |
|
26,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
BEL |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
382 |
|
115,1 |
|
30,1 % |
38,20 |
42 |
80 |
|
BEL |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
VIId e VIIe |
1 121 |
|
1 080,4 |
|
96,4 % |
40,60 |
763 |
804 |
|
BEL |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
195 |
|
178,6 |
|
91,6 % |
16,40 |
56 |
72 |
|
BEL |
PLE/7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
7 |
|
0,6 |
|
8,6 % |
0,70 |
12 |
13 |
|
BEL |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
312 |
|
188,8 |
|
60,5 % |
31,20 |
179 |
210 |
|
BEL |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
1 311 |
|
1 174,8 |
|
89,6 % |
131,10 |
1 306 |
1 437 |
|
BEL |
SOL/07E. |
Sogliola |
VIIe |
23 |
|
13,0 |
|
56,5 % |
2,30 |
25 |
27 |
|
BEL |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
1 439 |
|
1 248,8 |
|
86,8 % |
143,90 |
1 171 |
1 315 |
SOL/24-C. |
BEL |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf e VIIg |
694 |
|
570,4 |
|
82,2 % |
69,40 |
775 |
844 |
|
BEL |
SOL/8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
443 |
|
131,7 |
|
29,7 % |
44,30 |
53 |
97 |
|
BEL |
SRX/07D. |
Razze |
Acque UE della zona VIId |
69 |
60,4 |
88,3 |
|
40,4 % |
6,90 |
80 |
87 |
|
BEL |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
1 209 |
|
909,7 |
61 |
80,3 % |
120,90 |
1 027 |
1 148 |
|
BEL |
SRX/89-C. |
Razze |
Acque UE delle zone VIII e IX |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
9 |
10 |
|
BEL |
WHG/07A. |
Merlano |
VIIa |
10 |
|
3,9 |
|
39,0 % |
1,00 |
|
1 |
|
BEL |
WHG/7X7A. |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
189 |
|
162,3 |
|
85,9 % |
18,90 |
158 |
177 |
WHG/7X7A-C |
DNK |
BLI/03- |
Molva azzurra |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III |
5 |
|
0,2 |
|
4,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
DNK |
COD/03AS. |
Merluzzo bianco |
IIIa Kattegat |
270 |
|
110,9 |
|
41,1 % |
27,00 |
118 |
145 |
|
DNK |
DGS/2AC4-C |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE delle zone IIa e IV |
5 |
|
3,4 |
|
68,0 % |
0,50 |
0 |
1 |
|
DNK |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
Acque UE delle zone IIa e IV |
920 |
|
723,0 |
|
78,6 % |
92,00 |
1 349 |
1 441 |
|
DNK |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE delle zone I e II |
29 336 |
26 772 |
13,5 |
26 772,3 |
91,3 % |
2 550,20 |
22 039 |
24 589 |
|
DNK |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
1 195 |
|
603,7 |
|
50,5 % |
119,50 |
1 119 |
1 239 |
|
DNK |
HKE/3A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
1 685 |
|
345,3 |
|
20,5 % |
168,50 |
1 531 |
1 700 |
|
DNK |
JAX/2A-14 |
Sugarello |
acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; Acque internazionali delle zone XII e XIV. |
6 550 |
|
3 002,4 |
|
45,8 % |
655,00 |
15 562 |
16 217 |
|
DNK |
JAX/4BC7D |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
5 107 |
|
0,1 |
|
0,0 % |
510,70 |
20 447 |
20 958 |
|
DNK |
LIN/03. |
Molva |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
64 |
|
57,8 |
|
90,3 % |
6,20 |
51 |
57 |
LIN/3A/BCD |
DNK |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
269 |
|
56,3 |
|
20,9 % |
26,90 |
243 |
270 |
LIN/04-C. |
DNK |
LIN/05. |
Molva |
Acque UE della zona V |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
DNK |
LIN/1/2. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
8 |
9 |
|
DNK |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
5 |
6 |
|
DNK |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
1 436 |
|
302,0 |
|
21,0 % |
143,60 |
1 227 |
1 371 |
|
DNK |
PRA/2AC4-C |
Gamberello boreale |
Acque UE delle zone IIa e IV |
3 540 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
354,00 |
2 673 |
3 027 |
|
DNK |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
761 |
|
403,6 |
|
53,0 % |
76,10 |
535 |
611 |
SOL/24-C. |
DNK |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
664 |
|
466,5 |
|
70,3 % |
66,40 |
704 |
770 |
|
DNK |
SRX/03-C |
Razze |
Acque UE della zona IIIa |
45 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
4,50 |
45 |
50 |
SRX/03A-C |
DNK |
SRX/2AC4-C |
Razze |
Acque UE delle zone IIa e IV |
10 |
|
9,5 |
|
95,0 % |
0,50 |
9 |
10 |
|
DNK |
USK/03-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona III |
14 |
|
0,8 |
|
5,7 % |
1,40 |
12 |
13 |
USK/3A/BCD |
DNK |
USK/04-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona IV |
60 |
|
1,6 |
|
2,7 % |
6,00 |
53 |
59 |
|
DNK |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV |
135 |
|
133,1 |
|
98,6 % |
1,90 |
1 533 |
1 535 |
|
DEU |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
365 |
|
256,0 |
|
70,1 % |
36,50 |
333 |
370 |
|
DEU |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
29 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
2,90 |
27 |
30 |
|
DEU |
COD/03AS. |
Merluzzo bianco |
IIIa Kattegat |
6 |
|
0,3 |
|
5,0 % |
0,60 |
2 |
3 |
|
DEU |
GFB/1234- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV |
9 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,90 |
9 |
10 |
|
DEU |
GFB/567- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII |
11 |
|
1,8 |
|
16,4 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
DEU |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
3 |
4 |
|
DEU |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV |
5 |
|
1,3 |
|
26,0 % |
0,50 |
3 |
4 |
|
DEU |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV |
15 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,50 |
10 |
12 |
|
DEU |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE delle zone I e II |
11 106 |
4 686,3 |
6 418,2 |
4 686,3 |
57,8 % |
1 110,60 |
3 859 |
4 970 |
HER/1/2- |
DEU |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
166 |
|
131,3 |
|
79,1 % |
16,60 |
128 |
145 |
|
DEU |
JAX/2A-14 |
Sugarello |
acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
19 524 |
|
17 579,6 |
|
90,0 % |
1 944,40 |
12 142 |
14 086 |
|
DEU |
JAX/4BC7D |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
4 228,7 |
|
3 803,9 |
|
90,0 % |
422,87 |
1 805 |
2 228 |
|
DEU |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
106 |
|
24,9 |
|
23,5 % |
10,60 |
150 |
161 |
LIN/04-C. |
DEU |
LIN/05. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali della zona V |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
DEU |
LIN/1/2. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
8 |
9 |
|
DEU |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
123 |
|
13,3 |
|
10,8 % |
12,30 |
106 |
118 |
|
DEU |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
465 |
|
374,4 |
|
80,5 % |
46,50 |
18 |
65 |
|
DEU |
POK/561 214 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV |
285 |
|
256,9 |
|
90,1 % |
28,10 |
543 |
571 |
POK/56-14 |
DEU |
RNG/03- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
5 |
6 |
|
DEU |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VIII |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
5 |
6 |
|
DEU |
RNG/8X14- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV |
37 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,70 |
30 |
34 |
|
DEU |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
641 |
|
533,6 |
|
83,2 % |
64,10 |
937 |
1 001 |
SOL/24-C. |
DEU |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
33 |
|
26,2 |
|
79,4 % |
3,30 |
41 |
44 |
|
DEU |
SRX/2AC4-C |
Razze |
Acque UE delle zone IIa e IV |
33 |
|
28,0 |
|
84,8 % |
3,30 |
12 |
15 |
|
DEU |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
16 |
|
0,3 |
|
1,9 % |
1,60 |
14 |
16 |
|
DEU |
USK/03-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona III |
7 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
USK/3A/BCD |
DEU |
USK/04-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona IV |
18 |
|
0,7 |
|
3,9 % |
1,80 |
16 |
18 |
|
DEU |
USK/1214EI |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
6 |
7 |
|
DEU |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV |
9 854 |
|
9 067,7 |
1,8 |
92,0 % |
784,50 |
596 |
1 381 |
|
DEU |
WHG/561214 |
Merlano |
VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
9 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,90 |
2 |
3 |
WHG/56-14 |
IRL |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
3 646 |
|
3 527,1 |
|
96,7 % |
118,86 |
2 447 |
2 566 |
|
IRL |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
325 |
|
290,5 |
|
89,4 % |
32,50 |
332 |
365 |
|
IRL |
COD/5B6A-C |
Merluzzo bianco |
VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O |
53 |
|
48,7 |
|
92,0 % |
4,26 |
40 |
44 |
COD/5BE6A |
IRL |
DGS/15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV |
29 |
|
24,6 |
|
84,8 % |
2,90 |
0 |
3 |
|
IRL |
GFB/567- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII |
181 |
|
9,5 |
|
5,2 % |
18,10 |
260 |
278 |
|
IRL |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque UE delle zone Vb e VIa |
447 |
|
396,1 |
|
88,6 % |
44,70 |
328 |
373 |
|
IRL |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
VIb, XII, e XIV |
243 |
|
169,0 |
|
69,5 % |
24,30 |
295 |
319 |
|
IRL |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
2 815 |
|
2 608,4 |
|
92,7 % |
206,60 |
2 959 |
3 166 |
|
IRL |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
8 563 |
8 060,7 |
8 060,7 |
8 060,7 |
94,1 % |
502,30 |
5 705 |
6 207 |
HER/1/2- |
IRL |
HER/5B6ANB |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
3 096 |
|
2 651,9 |
|
85,7 % |
309,60 |
3 286 |
3 596 |
|
IRL |
HER/6AS7BC |
Aringa |
VIaS, VIIbc |
8 510 |
|
7 196,7 |
|
84,6 % |
851,00 |
4 065 |
4 916 |
|
IRL |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, h, j, k |
9 051 |
|
8 343,4 |
|
92,2 % |
707,59 |
11 407 |
12 115 |
|
IRL |
HKE/571214 |
Merlano |
VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV |
2 111 |
|
2 047,6 |
|
97,0 % |
63,40 |
1 704 |
1 767 |
|
IRL |
JAX/2AX14- |
Sugarello |
acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
47 685 |
|
44 489,3 |
|
93,3 % |
3 195,66 |
40 439 |
43 635 |
JAX/2A-14 |
IRL |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
659 |
|
612,1 |
|
92,9 % |
46,86 |
575 |
622 |
|
IRL |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
8 595 |
|
7 708,5 |
|
89,7 % |
859,50 |
8 025 |
8 885 |
|
IRL |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; acque UE della zona Vb |
76 |
|
44,6 |
|
58,7 % |
7,60 |
185 |
193 |
|
IRL |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
827 |
|
89,3 |
|
10,8 % |
82,70 |
1 063 |
1 146 |
|
IRL |
PLE/7BC |
Passera di mare |
VIIb e VIIc |
72 |
|
26,9 |
|
37,4 % |
7,20 |
62 |
69 |
|
IRL |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf, g |
69 |
|
63,1 |
|
91,4 % |
5,90 |
200 |
206 |
|
IRL |
PLE/7HJK |
Passera di mare |
VIIh, VIIj and VIIk |
124 |
|
65,5 |
|
52,8 % |
12,40 |
81 |
93 |
|
IRL |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VIII |
245 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
24,50 |
190 |
215 |
|
IRL |
RNG/8X14- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
6 |
7 |
|
IRL |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
51 |
|
47,3 |
|
92,7 % |
3,70 |
73 |
77 |
|
IRL |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf, g |
30 |
|
26,8 |
|
89,3 % |
3,00 |
39 |
42 |
|
IRL |
USK/567EI |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
11 |
|
9,5 |
|
86,4 % |
1,10 |
17 |
18 |
|
IRL |
WHG/07A. |
Merlano |
VIIa |
104 |
|
96,9 |
|
93,2 % |
7,10 |
68 |
75 |
|
IRL |
WHG/561 214 |
Merlano |
VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
118 |
|
100,6 |
|
85,3 % |
11,80 |
97 |
109 |
WHG/56-14 |
IRL |
WHG/7X7A |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
4 589 |
|
4 330,4 |
|
94,4 % |
258,64 |
4 865 |
5 124 |
WHG/7X7A-C |
ESP |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII e VIII, IX, X, XII e XIV |
66 |
|
65,2 |
|
98,8 % |
0,80 |
74 |
75 |
|
ESP |
ANE/9/3411 |
Acciuga |
IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
4 247 |
|
3 815,8 |
|
89,8 % |
424,70 |
3 635 |
4 060 |
|
ESP |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
3 145 |
|
2 321,2 |
|
73,8 % |
314,50 |
1 186 |
1 501 |
|
ESP |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice |
VIIIa, b, d, e |
1 481 |
|
733,4 |
|
49,5 % |
148,10 |
1 318 |
1 466 |
|
ESP |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
1 180 |
|
1 176,8 |
|
99,7 % |
3,20 |
1 310 |
1 313 |
|
ESP |
DGS/15X14 |
Spinarolo/gattuccio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VII, VIII, XII e XIV |
5 |
|
4,5 |
|
90,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
ESP |
GFB/567- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII |
597 |
|
587,8 |
|
98,5 % |
9,20 |
588 |
597 |
|
ESP |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
150 |
|
143,8 |
|
95,9 % |
6,20 |
|
6 |
|
ESP |
HKE/571214 |
Nasello |
VI, VII; acque UE della zona Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV |
12 618 |
1 289,2 |
11 152,2 |
53,2 |
78,6 % |
1 261,80 |
9 109 |
10 371 |
|
ESP |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, b, d, e |
7 779 |
53,2 |
5 658,5 |
1 289,2 |
88,6 % |
777,90 |
6 341 |
7 119 |
|
ESP |
HKE/8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
5 962 |
|
5 900,1 |
|
99,0 % |
61,90 |
6 844 |
6 906 |
|
ESP |
JAX/08C. |
Sugarello |
VIIIc |
22 708 |
|
22 699,8 |
|
100,0 % |
8,20 |
22 521 |
22 529 |
|
ESP |
JAX/09. |
Sugarello |
IX |
8 068 |
|
8 062,7 |
|
99,9 % |
5,30 |
7 654 |
7 659 |
|
ESP |
JAX/2A-14 |
Sugarello |
|
2 040 |
|
1 730,7 |
|
84,8 % |
204,00 |
16 562 |
16 766 |
|
ESP |
LEZ/8C3411 |
Lepidorombi |
VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
1 113 |
|
1 111,2 |
|
99,8 % |
1,80 |
1 010 |
1 012 |
|
ESP |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
2 483 |
|
1 117,1 |
|
45,0 % |
248,30 |
2 150 |
2 398 |
|
ESP |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
1 494 |
|
357,5 |
|
23,9 % |
149,40 |
1 306 |
1 455 |
|
ESP |
NEP/08C. |
Scampo |
VIIIc |
87 |
|
42,1 |
|
48,4 % |
8,70 |
87 |
96 |
|
ESP |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; acque UE della zona Vb |
37 |
|
0,5 |
|
1,4 % |
3,70 |
28 |
32 |
|
ESP |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
34 |
|
1,7 |
|
5,0 % |
3,40 |
234 |
237 |
|
ESP |
RNG/8X14- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV |
4 715 |
|
4 262,3 |
|
90,4 % |
452,70 |
3 286 |
3 739 |
|
ESP |
SBR/09- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX |
696 |
|
101,2 |
|
14,5 % |
69,60 |
614 |
684 |
|
ESP |
SBR/678- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII |
152 |
|
151,0 |
|
99,3 % |
1,00 |
172 |
173 |
|
ESP |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
1 460 |
|
1 044,5 |
|
71,5 % |
146,00 |
1 241 |
1 387 |
|
ESP |
SRX/89-C. |
Razze |
Acque UE delle zone VIII e IX |
1 618 |
|
1 165,2 |
|
72,0 % |
161,80 |
1 435 |
1 597 |
|
ESP |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII e XIV |
187 |
|
119,0 |
|
63,6 % |
18,70 |
1 300 |
1 319 |
|
ESP |
WHB/8C3 411 |
Melù |
VIIIc, IX, X, acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
11 127 |
|
11 112,2 |
|
99,9 % |
14,80 |
824 |
839 |
|
ESP |
WHG/7X7A. |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
50 |
|
9,8 |
|
19,6 % |
5,00 |
0 |
5 |
WHG/7X7A-C |
FRA |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV |
32 |
|
19,2 |
|
60,0 % |
3,20 |
20 |
23 |
|
FRA |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
19 044 |
|
10 414,2 |
|
54,7 % |
1 904,40 |
19 149 |
21 053 |
|
FRA |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
8 467 |
|
5 706,5 |
|
67,4 % |
846,70 |
7 335 |
8 182 |
|
FRA |
ANF/8C3411 |
Rana pescatrice |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
34 |
|
12,8 |
|
37,6 % |
3,40 |
1 |
4 |
|
FRA |
BLI/67- |
Molva azzurra |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII |
1 718 |
|
1 605,5 |
|
93,5 % |
112,50 |
1 297 |
1 410 |
BLI/5B67- |
FRA |
BSF/1234- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV |
5 |
|
2,9 |
|
58,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
FRA |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
2 269 |
|
2 110,1 |
|
93,0 % |
158,90 |
1 884 |
2 043 |
|
FRA |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX e X |
27 |
|
10,9 |
|
40,4 % |
2,70 |
26 |
29 |
|
FRA |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VII a |
26 |
|
0,7 |
|
2,7 % |
2,60 |
19 |
22 |
|
FRA |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
VIId |
1 735 |
|
1 564,8 |
|
90,2 % |
170,20 |
1 313 |
1 483 |
|
FRA |
COD/5B6A-C |
Merluzzo bianco |
VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O |
67 |
|
52,9 |
|
79,0 % |
6,70 |
29 |
36 |
COD/5BE6A |
FRA |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
3 029 |
|
1 937,1 |
|
64,0 % |
302,90 |
2 735 |
3 038 |
|
FRA |
GFB/1012- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII |
10 |
|
0,2 |
|
2,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
FRA |
GFB/1234- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV |
10 |
|
1,5 |
|
15,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
FRA |
GFB/567- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII |
960 |
|
489,5 |
|
51,0 % |
96,00 |
356 |
452 |
|
FRA |
GFB/89- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX |
39 |
|
36,9 |
|
94,6 % |
2,10 |
15 |
17 |
|
FRA |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali della zona VI |
176 |
|
151,6 |
|
86,1 % |
17,60 |
31 |
49 |
|
FRA |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
IV; acque UE della zona IIa |
671 |
|
276,4 |
|
41,2 % |
67,10 |
1 496 |
1 563 |
|
FRA |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque UE delle zone Vb e VIa |
151 |
|
81,7 |
|
54,1 % |
15,10 |
111 |
126 |
|
FRA |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV |
621 |
|
0,7 |
|
0,1 % |
62,10 |
413 |
475 |
|
FRA |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
8 318 |
|
6 422,2 |
|
77,2 % |
831,80 |
8 877 |
9 709 |
|
FRA |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
158 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
15,80 |
951 |
967 |
HER/1/2- |
FRA |
HER/5B6ANB |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
514 |
|
498,5 |
|
97,0 % |
15,50 |
460 |
476 |
|
FRA |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, VIIh, VIIj e VIIk |
640 |
|
636,4 |
|
99,4 % |
3,60 |
815 |
819 |
|
FRA |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
617 |
|
358,4 |
|
58,1 % |
61,70 |
248 |
310 |
|
FRA |
HKE/571214 |
Nasello |
VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
12 425 |
|
9 629,0 |
|
77,5 % |
1 242,50 |
14 067 |
15 310 |
|
FRA |
HKE/8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
14 778 |
|
10 578,2 |
|
71,6 % |
1 477,80 |
14 241 |
15 719 |
|
FRA |
HKE/8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
571 |
|
465,4 |
|
81,5 % |
57,10 |
657 |
714 |
|
FRA |
JAX/08C. |
Sugarello |
VIIIc |
437 |
|
82,6 |
|
18,9 % |
43,70 |
390 |
434 |
|
FRA |
JAX/2AX14- |
Sugarello |
Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
17 012 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1 701,20 |
6 250 |
7 951 |
JAX/2A-14 |
FRA |
JAX/4BC7D |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
2 678 |
|
1 504,3 |
|
56,2 % |
267,80 |
1 696 |
1 964 |
|
FRA |
LEZ/8C3411 |
Lepidorombi |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
65 |
|
9,9 |
|
15,2 % |
6,50 |
50 |
57 |
|
FRA |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
190 |
|
55,5 |
|
29,2 % |
19,00 |
135 |
154 |
LIN/04-C. |
FRA |
LIN/05. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali della zona V |
7 |
|
1,0 |
|
14,3 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
FRA |
LIN/1/2. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
9 |
|
1,9 |
|
21,1 % |
0,90 |
8 |
9 |
|
FRA |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
2 719 |
|
1 879,4 |
|
69,1 % |
271,90 |
2 293 |
2 565 |
|
FRA |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
6 122 |
|
1 131,5 |
|
18,5 % |
612,20 |
5 291 |
5 903 |
|
FRA |
NEP/08C. |
Scampo |
VIIIc |
27 |
|
2,1 |
|
7,8 % |
2,70 |
4 |
7 |
|
FRA |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
42 |
|
0,5 |
|
1,2 % |
4,20 |
36 |
40 |
|
FRA |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; Acque UE della zona Vb |
147 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
14,70 |
111 |
126 |
|
FRA |
NEP/8ABDE. |
Scampo |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
4 318 |
|
3 562,4 |
|
82,5 % |
431,80 |
3 665 |
4 097 |
|
FRA |
ORY/07- |
Pesce specchio atlantico |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona VII |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
0 |
1 |
|
FRA |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
20 |
|
0,2 |
|
1,0 % |
2,00 |
18 |
20 |
|
FRA |
PLE/7BC. |
Passera di mare |
VIIb e VIIc |
18 |
|
6,5 |
|
36,1 % |
1,80 |
16 |
18 |
|
FRA |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
VIId e VIIe |
2 177 |
|
2 163,0 |
|
99,4 % |
14,00 |
2 545 |
2 559 |
|
FRA |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
142 |
|
135,8 |
|
95,6 % |
6,20 |
101 |
107 |
|
FRA |
POK/561 214 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV |
6 539 |
|
2 011,4 |
|
30,8 % |
653,90 |
5 393 |
6 047 |
POK/56-14 |
FRA |
RNG/1245A- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, IV e Va |
12 |
|
3,1 |
|
25,8 % |
1,20 |
9 |
10 |
RNG/124- |
FRA |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, VII |
3 102 |
|
1 514,1 |
|
48,8 % |
310,20 |
2 409 |
2 719 |
|
FRA |
RNG/8X14- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, XII e XIV |
191 |
|
2,1 |
|
1,1 % |
19,10 |
151 |
170 |
|
FRA |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
2 595 |
|
2 398,8 |
|
92,4 % |
196,20 |
2 613 |
2 809 |
|
FRA |
SOL/07E. |
Sogliola |
VIIe |
259 |
|
252,8 |
|
97,6 % |
6,20 |
267 |
273 |
|
FRA |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
917 |
|
621,2 |
|
67,7 % |
91,70 |
234 |
326 |
SOL/24-C. |
FRA |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf e VIIg |
69 |
|
44,7 |
|
64,8 % |
6,90 |
78 |
85 |
|
FRA |
SOL/8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
4 857 |
|
4 268,6 |
|
87,9 % |
485,70 |
3 895 |
4 381 |
|
FRA |
SRX/07D. |
Razze |
Acque UE della zona VIId |
670 |
|
601,3 |
|
89,7 % |
67,00 |
670 |
737 |
|
FRA |
SRX/2AC4-C |
Razze |
Acque UE delle zone IIa e IV |
99 |
|
91,8 |
|
92,7 % |
7,20 |
37 |
44 |
|
FRA |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
5 599 |
|
4 332,9 |
|
77,4 % |
559,90 |
4 612 |
5 172 |
|
FRA |
SRX/89-C. |
Razze |
Acque UE delle zone VIII e IX |
2 190 |
|
1 560,7 |
|
71,3 % |
219,00 |
1 760 |
1 979 |
|
FRA |
USK/04-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona IV |
37 |
|
8,3 |
|
22,4 % |
3,70 |
37 |
41 |
|
FRA |
USK/1214EI |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV |
7 |
|
5,4 |
|
77,1 % |
0,70 |
6 |
7 |
|
FRA |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
11 217 |
|
10 000,0 |
|
89,2 % |
1 121,70 |
1 067 |
2 189 |
|
FRA |
WHG/07A. |
Merlano |
VIIa |
6 |
|
1,5 |
|
25,0 % |
0,60 |
4 |
5 |
|
FRA |
WHG/561 214 |
Merlano |
VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
59 |
|
4,2 |
|
7,1 % |
5,90 |
39 |
45 |
WHG/56-14 |
FRA |
WHG/7X7A. |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
9 679 |
|
8 862,8 |
|
91,6 % |
816,20 |
9 726 |
10 542 |
WHG/7X7A-C |
NLD |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
195 |
|
5,4 |
|
2,8 % |
19,50 |
386 |
406 |
|
NLD |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
VIId |
54 |
|
11,3 |
|
20,9 % |
5,40 |
39 |
44 |
|
NLD |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
IV; acque UE della zona IIa |
50 |
|
43,2 |
|
86,4 % |
5,00 |
147 |
152 |
|
NLD |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
5 |
|
0,4 |
|
8,0 % |
0,50 |
0 |
1 |
|
NLD |
HER/1/2. |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
24 829 |
10 619 |
24 698,1 |
10 619 |
99,5 % |
130,90 |
7 886 |
8 017 |
HER/1/2- |
NLD |
HER/5B6ANB. |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
3 376 |
|
3 221,6 |
|
95,4 % |
154,40 |
2 432 |
2 586 |
|
NLD |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, h, j, k |
510 |
|
491,3 |
|
96,3 % |
18,70 |
815 |
834 |
|
NLD |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
69 |
|
60,4 |
|
87,5 % |
6,90 |
64 |
71 |
|
NLD |
HKE/571214 |
Nasello |
VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
183 |
6 |
181,8 |
|
96,1 % |
7,20 |
183 |
190 |
|
NLD |
HKE/8ABDE |
Nasello |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
20 |
|
1,5 |
6 |
37,5 % |
2,00 |
18 |
20 |
|
NLD |
JAX/2AX14- |
Sugarello |
Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
66 185 |
|
62 343,3 |
|
94,2 % |
3 841,70 |
48 719 |
52 561 |
JAX/2A-14 |
NLD |
JAX/4BC7D. |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
27 257 |
|
16 202,4 |
|
59,4 % |
2 725,70 |
12 310 |
15 036 |
|
NLD |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
6 |
|
0,8 |
|
13,3 % |
0,60 |
5 |
6 |
LIN/04-C. |
NLD |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
5 |
|
0,2 |
|
4,0 % |
0,50 |
|
1 |
|
NLD |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
921 |
|
709,4 |
|
77,0 % |
92,10 |
631 |
723 |
|
NLD |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
14 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,40 |
13 |
14 |
|
NLD |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
VIId e VIIe |
38 |
|
12,4 |
|
32,6 % |
3,80 |
|
4 |
|
NLD |
PLE/7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIJ e VIIk |
16 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,60 |
46 |
48 |
|
NLD |
PRA/2AC4-C |
Gamberello boreale |
Acque UE delle zone IIa e IV |
33 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
3,30 |
25 |
28 |
|
NLD |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
10 142 |
|
8 736,4 |
|
86,1 % |
1 014,20 |
10 571 |
11 585 |
SOL/24-C. |
NLD |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; acque UE della zona IIIbcd |
34 |
|
3,6 |
|
10,6 % |
3,40 |
68 |
71 |
|
NLD |
SRX/07D. |
Razze |
Acque UE della zona VIId |
12 |
|
0,7 |
|
5,8 % |
1,20 |
4 |
5 |
|
NLD |
SRX/2AC4-C |
Razze |
Acque UE delle zone IIa e IV |
396 |
|
393,3 |
|
99,3 % |
2,70 |
201 |
204 |
|
NLD |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
NLD |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
36 159 |
|
33 911,6 |
11,5 |
93,8 % |
2 235,90 |
1 869 |
4 105 |
|
NLD |
WHG/7X7A. |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
437 |
|
102,8 |
|
23,5 % |
43,70 |
79 |
123 |
WHG/7X7A-C |
PRT |
ANE/9/3411 |
Acciuga |
IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
4 174 |
|
129,8 |
|
3,1 % |
417,40 |
3 965 |
4 382 |
|
PRT |
BSF/C3412- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona COPACE 34.1.2 |
4 714 |
|
1 860,0 |
|
39,5 % |
471,40 |
4 071 |
4 542 |
|
PRT |
GFB/1012- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X e XII |
40 |
|
13,8 |
|
34,5 % |
4,00 |
36 |
40 |
|
PRT |
HKE/8C3411 |
Nasello |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
2 777 |
|
2 419,0 |
|
87,1 % |
277,70 |
3 194 |
3 472 |
|
PRT |
JAX/08C. |
Sugarello |
VIIIc |
2 468 |
|
809,4 |
|
32,8 % |
246,80 |
2 226 |
2 473 |
|
PRT |
JAX/09. |
Sugarello |
IX |
25 425 |
|
14 040,8 |
|
55,2 % |
2 542,50 |
21 931 |
24 474 |
|
PRT |
NEP/9/3411 |
Scampo |
IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
251 |
|
150,1 |
|
59,8 % |
25,10 |
227 |
252 |
|
PRT |
SBR/09- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona IX |
186 |
|
116,3 |
|
62,5 % |
18,60 |
166 |
185 |
|
PRT |
SBR/10- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X |
1 125 |
|
684,2 |
|
60,8 % |
112,50 |
1 116 |
1 229 |
|
PRT |
SRX/89-C. |
Razze |
Acque UE delle zone VIII e IX |
1 628 |
|
1 476,3 |
|
90,7 % |
151,70 |
1 426 |
1 578 |
|
PRT |
WHB/8C3 411 |
Melù |
VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
2 774 |
|
1 541,3 |
|
55,6 % |
277,40 |
206 |
483 |
|
FIN |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
92 295 |
|
59 242,2 |
|
64,2 % |
9 229,50 |
85 568 |
94 798 |
|
SWE |
COD/03AS. |
Merluzzo bianco |
Kattegat |
161 |
|
40,6 |
|
25,2 % |
16,10 |
70 |
86 |
|
SWE |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
IV; acque UE della zona IIa |
16 |
|
12,0 |
|
75,0 % |
1,60 |
136 |
138 |
|
SWE |
HER/30/31. |
Aringa |
Sottodivisioni 30-31 |
20 278 |
|
3 182,4 |
|
15,7 % |
2 027,80 |
18 801 |
20 829 |
|
SWE |
HKE/3A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
142 |
|
43,7 |
|
30,8 % |
14,20 |
130 |
144 |
|
SWE |
JAX/2AX14- |
Sugarello |
Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
75 |
|
2,3 |
|
3,1 % |
7,50 |
675 |
683 |
JAX/2A-14 |
SWE |
JAX/4BC7D |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
75 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
7,50 |
75 |
83 |
|
SWE |
LIN/03. |
Molva |
Acque UE della zona III |
21 |
|
20,5 |
|
97,6 % |
0,50 |
20 |
21 |
LIN/3A/BCD |
SWE |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
11 |
|
0,5 |
|
4,5 % |
1,10 |
10 |
11 |
LIN/04-C. |
SWE |
PRA/2AC4-C |
Gamberello boreale |
Acque UE delle zone IIa e IV |
142 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
14,20 |
108 |
122 |
|
SWE |
SOL/3A/BCD |
Sogliola |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
55 |
|
46,5 |
|
84,5 % |
5,50 |
27 |
33 |
|
SWE |
USK/03-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona III |
7 |
|
2,8 |
|
40,0 % |
0,70 |
6 |
7 |
USK/3A/BCD |
SWE |
USK/04-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona IV |
6 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,60 |
5 |
6 |
|
GBR |
ALF/3X14- |
Berici |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
11 |
|
1,0 |
|
9,1 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
GBR |
ANF/07. |
Rana pescatrice |
VII |
6 079 |
|
5 570,6 |
101,6 |
93,3 % |
406,80 |
5 807 |
6 214 |
|
GBR |
BLI/67- |
Molva azzurra |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI e VII |
142 |
|
135,5 |
|
95,4 % |
6,50 |
330 |
337 |
BLI/5B67- |
GBR |
BSF/1234- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III e IV |
5 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,50 |
4 |
5 |
|
GBR |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
80 |
|
73,3 |
|
91,6 % |
6,70 |
134 |
141 |
|
GBR |
COD/07A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
387 |
|
283,1 |
|
73,2 % |
38,70 |
146 |
185 |
|
GBR |
COD/07D. |
Merluzzo bianco |
VIId |
197 |
|
111,4 |
|
56,5 % |
19,70 |
145 |
165 |
|
GBR |
COD/5B6A-C |
Merluzzo bianco |
VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12o 00′ O |
139 |
|
115,6 |
|
83,2 % |
13,90 |
110 |
124 |
COD/5BE6A |
GBR |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco |
VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
326 |
|
280,2 |
|
86,0 % |
32,60 |
295 |
328 |
|
GBR |
GFB/1012- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone X, e XII |
10 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,00 |
9 |
10 |
|
GBR |
GFB/1234- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone I, II, III, e IV |
15 |
|
1,3 |
|
8,7 % |
1,50 |
13 |
15 |
|
GBR |
GFB/567- |
Musdea |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, e VII |
442 |
|
249,8 |
|
56,5 % |
44,20 |
814 |
858 |
|
GBR |
GHL/2A-C46 |
Ippoglosso nero |
Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI |
83 |
|
82,1 |
|
98,9 % |
0,90 |
123 |
124 |
|
GBR |
HAD/2AC4. |
Eglefino |
IV; acque UE della zona IIa |
25 367 |
|
24 962,1 |
|
98,4 % |
404,90 |
22 250 |
22 655 |
|
GBR |
HAD/5BC6A. |
Eglefino |
Acque UE delle zone Vb e VIa |
2 468 |
|
2 379,8 |
|
96,4 % |
88,20 |
1 561 |
1 649 |
|
GBR |
HAD/6B1214 |
Eglefino |
Acque UE e acque internazionali delle zone CIEM VIb, XII e XIV |
4 761 |
|
2 854,3 |
|
60,0 % |
476,10 |
3 022 |
3 498 |
|
GBR |
HAD/7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 |
944 |
|
817,8 |
|
86,6 % |
94,40 |
1 332 |
1 426 |
|
GBR |
HER/07A/MM. |
Aringa |
VIIa |
5 030 |
|
4 981,1 |
|
99,0 % |
48,90 |
3 906 |
3 955 |
|
GBR |
HER/5B6ANB |
Aringa |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
12 165,7 |
|
12 068,3 |
|
99,2 % |
97,40 |
13 145 |
13 242 |
|
GBR |
HER/7G-K. |
Aringa |
VIIg, VIIh, VIIj e VIIk |
14 |
|
0,5 |
|
3,6 % |
1,40 |
16 |
17 |
|
GBR |
HKE/2AC4-C |
Nasello |
Acque UE delle zone IIa e IV |
1 989,4 |
|
1 896,6 |
|
95,3 % |
92,80 |
348 |
441 |
|
GBR |
HKE/571214 |
Nasello |
VI e VII; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
4 046,6 |
|
3 604,2 |
116,1 |
91,9 % |
326,30 |
5 553 |
5 879 |
|
GBR |
JAX/2AX14- |
Sugarello |
Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
15 652 |
|
14 078,1 |
|
89,9 % |
1 565,20 |
14 643 |
16 208 |
JAX/2A-14 |
GBR |
JAX/4BC7D. |
Sugarello |
Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId |
4 396,3 |
|
1 879,5 |
|
42,8 % |
439,63 |
4 866 |
5 306 |
|
GBR |
LIN/03. |
Molva |
IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId |
8 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
0,80 |
7 |
8 |
LIN/3A/BCD |
GBR |
LIN/04. |
Molva |
Acque UE della zona IV |
2 080 |
|
1 939,5 |
|
93,2 % |
140,50 |
1 869 |
2 010 |
LIN/04-C. |
GBR |
LIN/05. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali della zona V |
7 |
|
0,3 |
|
4,3 % |
0,70 |
6 |
7 |
LIN/05EI. |
GBR |
LIN/1/2. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II |
9 |
|
1,0 |
|
11,1 % |
0,90 |
8 |
9 |
|
GBR |
LIN/6X14. |
Molva |
Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
2 974 |
|
2 216,5 |
|
74,5 % |
297,40 |
2 641 |
2 938 |
|
GBR |
NEP/07. |
Scampo |
VII |
8 831 |
|
7 404,8 |
|
83,9 % |
883,10 |
7 137 |
8 020 |
|
GBR |
NEP/2AC4-C |
Scampo |
Acque UE delle zone IIa e IV |
22 835 |
|
18 607,9 |
|
81,5 % |
2 283,50 |
20 315 |
22 599 |
|
GBR |
NEP/5BC6. |
Scampo |
VI; acque UE della zona Vb |
17 907 |
|
12 045,4 |
|
67,3 % |
1 790,70 |
13 357 |
15 148 |
|
GBR |
PLE/07A. |
Passera di mare |
VIIa |
548 |
|
147,7 |
|
27,0 % |
54,80 |
491 |
546 |
|
GBR |
PLE/7DE. |
Passera di mare |
VIId e VIIe |
1 361 |
|
1 331,9 |
|
97,9 % |
29,10 |
1 357 |
1 386 |
|
GBR |
PLE/7FG. |
Passera di mare |
VIIf e VIIg |
60 |
|
52,2 |
|
87,0 % |
6,00 |
53 |
59 |
|
GBR |
PLE/7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
48 |
|
34,3 |
|
71,5 % |
4,80 |
23 |
28 |
|
GBR |
POK/561 214 |
Merluzzo carbonaro |
VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque UE e acque internazionali delle zone XII e XIV |
3 718 |
|
3 129,1 |
|
84,2 % |
371,80 |
3 317 |
3 689 |
POK/56-14 |
GBR |
PRA/2AC4-C |
Gamberello boreale |
Acque UE delle zone IIa e IV |
1 017 |
|
0,3 |
|
0,0 % |
101,70 |
792 |
894 |
|
GBR |
RNG/5B67- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone Vb, VI, e VII |
181 |
|
23,3 |
|
12,9 % |
18,10 |
141 |
159 |
|
GBR |
RNG/8X14- |
Granatiere |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII, e XIV |
17 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,70 |
13 |
15 |
|
GBR |
SBR/10- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona X |
11 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,10 |
10 |
11 |
|
GBR |
SBR/678- |
Occhialone |
Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VI, VII, VIII |
15 |
|
0,0 |
|
0,0 % |
1,50 |
22 |
24 |
|
GBR |
SOL/07A. |
Sogliola |
VIIa |
94 |
|
11,9 |
|
12,7 % |
9,40 |
80 |
89 |
|
GBR |
SOL/07D. |
Sogliola |
VIId |
913 |
|
671,5 |
|
73,5 % |
91,30 |
933 |
1 024 |
|
GBR |
SOL/07E. |
Sogliola |
VIIe |
365 |
|
360,5 |
|
98,8 % |
4,50 |
418 |
423 |
|
GBR |
SOL/24. |
Sogliola |
Acque UE delle zone II e IV |
1 207 |
|
936,2 |
|
77,6 % |
120,70 |
602 |
723 |
SOL/24-C. |
GBR |
SOL/7FG. |
Sogliola |
VIIf e VIIg |
310 |
|
176,3 |
|
56,9 % |
31,00 |
349 |
380 |
|
GBR |
SRX/07D. |
Razze |
Acque UE della zona VIId |
136 |
30,5 |
129,3 |
|
72,6 % |
13,60 |
133 |
147 |
|
GBR |
SRX/2AC4-C |
Razze |
Acque UE delle zone IIa e IV |
677 |
|
651,3 |
|
96,2 % |
25,70 |
903 |
929 |
|
GBR |
SRX/67AKXD |
Razze |
Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
3 460 |
|
1 920,0 |
30,5 |
56,4 % |
346,00 |
2 941 |
3 287 |
|
GBR |
SRX/89-C. |
Razze |
Acque UE delle zone VIII e IX |
12 |
|
0,4 |
|
3,3 % |
1,20 |
10 |
11 |
|
GBR |
USK/04-C. |
Brosmio |
Acque UE della zona IV |
95 |
|
82,4 |
|
86,7 % |
9,50 |
80 |
90 |
|
GBR |
USK/1214EI. |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV |
7 |
|
0,5 |
|
7,1 % |
0,70 |
6 |
7 |
|
GBR |
USK/567EI. |
Brosmio |
Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
61 |
|
60,5 |
|
99,2 % |
0,50 |
83 |
84 |
|
GBR |
WHB/1X14 |
Melù |
Acque UE e acque internazionali delle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
7 622 |
|
7 009,2 |
|
92,0 % |
612,80 |
1 990 |
2 603 |
|
GBR |
WHG/07A. |
Merlano |
VIIa |
60 |
|
16,7 |
|
27,8 % |
6,00 |
46 |
52 |
|
GBR |
WHG/561 214 |
Merlano |
VI; acque UE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
304 |
|
252,8 |
|
83,2 % |
30,40 |
185 |
215 |
WHG/56-14 |
GBR |
WHG/7X7A. |
Merlano |
VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk |
1 153 |
|
815,5 |
|
70,7 % |
115,30 |
1 740 |
1 855 |
WHG/7X7A-C |
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione (2) occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010. |
(3) |
È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati. |
(4) |
Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:
1) |
la settima riga è sostituita dalla seguente:
|
2) |
l’ottava riga:
è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. Il proesadione (già proesadione calcio) figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007. |
(2) |
L’autorizzazione del proesadione, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione del proesadione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo. |
(3) |
Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5). |
(4) |
Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato. |
(5) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 5 giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione. |
(6) |
L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico. |
(7) |
Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi del proesadione (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. Tale relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il proesadione. |
(8) |
Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti proesadione possano continuare a soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il proesadione. |
(9) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’autorizzazione, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’autorizzazione. |
(10) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti proesadione. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(11) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
(12) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza. |
(13) |
Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il proesadione come sostanza attiva (8). |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva proesadione, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.
Articolo 2
Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari
1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il proesadione.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente proesadione come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente proesadione come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti proesadione come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 2010/56/UE è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.
(4) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva proesadione su richiesta della Commissione europea, EFSA Journal 2010; 8(3):1555.
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(8) GU L 220 del 21.8.2010, pag. 71.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
Proesadione N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio) N. CIPAC 567 (proesadione) 567 020 (proesadione calcio) |
Acido 3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilico |
≥ 890 g/kg (espressi come proesadione calcio) |
1o gennaio 2012 |
31 dicembre 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa al proesadione è cancellata; |
2) |
nella parte B, è aggiunta la seguente voce:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L’azossitrobina figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007. |
(2) |
L’autorizzazione dell’azossistrobina, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo. |
(3) |
Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5). |
(4) |
Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato. |
(5) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 10 giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione. |
(6) |
L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico. |
(7) |
Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’azossistrobina (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’azossistrobina. |
(8) |
Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazioni e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. E pertanto opportuno approvare l’azossistrobina. |
(9) |
Il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
Dato che il rapporto di riesame indica che per la sostanza attiva azossistrobina notificata dal principale notificatore l’impurità toluene presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico. |
(11) |
Dai nuovi dati trasmessi risulta che l’azossistrobina può presentare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare l’azossistrobina, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma. |
(12) |
È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione. |
(13) |
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell’approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(14) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(15) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza. |
(16) |
Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell'allegato I, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l’azossistrobina come sostanza attiva (8). |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva azossistrobina, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.
Articolo 2
Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari
1. Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azossistrobina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente azossistrobina come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti azossistrobina come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 2010/55/CE è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.
(4) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azossistrobina. EFSA Journal 2010; 8(4):15421542. [110 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1542. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(8) GU L 220 del 21.8.2010, pag. 67.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
Azossistrobina N CAS 131860-33-8 CIPAC 571 |
Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato |
≥ 930 g/kg Tenore massimo di toluene 2 g/kg Z isomero mass. 25 g/kg |
1o gennaio 2012 |
31 dicembre 2021 |
PARTE A Può essere autorizzata l’utilizzazione come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:
Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici. Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all’azossistrobina è cancellata; |
2) |
nella parte B, è aggiunta la seguente voce:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, è d’applicazione la direttiva 91/414/CEE Consiglio (2) per le sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3), relativamente alla procedura e alle condizioni di approvazione. L’azimsulfuron figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007. |
(2) |
L’autorizzazione dell’azimsulfuron, come indicato nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (4), scade in data 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 per il rinnovo dell’iscrizione dell’azimsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il limite indicato dall’articolo. |
(3) |
Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5). |
(4) |
Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato. |
(5) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e l’ha trasmessa il 1o giugno 2009 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’«Autorità») e alla Commissione. Oltre alla valutazione della sostanza, tale relazione contiene l’elenco degli studi su cui lo Stato membro relatore si è basato per la sua valutazione. |
(6) |
L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri, ha inviato le osservazioni ricevute alla Commissione e ha messo la relazione di valutazione a disposizione del pubblico. |
(7) |
Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata sottoposta a una revisione inter pares da parte degli Stati membri e dell’Autorità. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’azimsulfuron (6) alla Commissione il 12 marzo 2010. La relazione di valutazione e la conclusione dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 17 giugno 2011, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all’azimsulfuron. |
(8) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron continueranno presumibilmente a soddisfare, in generale, le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’azimsulfuron. |
(9) |
Il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 2 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, stabilisce tuttavia che si includano talune condizioni e restrizioni non previste nella prima iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
Dato che il rapporto di riesame indica che l’impurità fenolo presenta un problema tossicologico, è tuttavia opportuno stabilire un livello massimo di 2 g/kg per tale impurità nel materiale tecnico. |
(11) |
Dai nuovi dati forniti risulta che l’azimsulfuron e i suoi prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua possono comportare rischi per gli organismi acquatici. Fatta salva la conclusione che è opportuno approvare la sostanza attiva azimsulfuron, sono particolarmente necessarie ulteriori informazioni di conferma. |
(12) |
È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione. |
(13) |
Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 come conseguenza dell’approvazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(14) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. |
(15) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va quindi modificato di conseguenza. |
(16) |
Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere l’azimsulfuron come sostanza attiva (8). |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva azimsulfuron, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.
Articolo 2
Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari
1. Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron come sostanza attiva entro il 30 giugno 2012.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 91/414/CEE e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente azimsulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti azimsulfuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 2010/54/CE è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.
(4) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare: conclusione sulla revisione inter pares pari della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva azimsulfuron. EFSA Journal 2010; 8(3):1554. [61 pagg.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1554. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(8) GU L 220 del 21.8.2010, pag. 63.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||
Azimsulfuron N CAS 120162-55-2 CIPAC 584 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[l-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea |
≥ 980 g/kg livello massimo dell’impurità fenolo 2 g/kg |
1o gennaio 2012 |
31 dicembre 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata). Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente:
Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all’azimsulfuron è cancellata; |
2) |
nella parte B, è aggiunta la seguente voce:
|
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica alle sostanze attive iscritte nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione, del 27 giugno 2007, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che fissa l’elenco di tali sostanze (3) per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. L’imazalil è iscritto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007. |
(2) |
Secondo quanto previsto dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che applica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4), l’approvazione per l’imazalil scade il 31 dicembre 2011. È stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 737/2007 riguardante il rinnovo dell’iscrizione dell’imazalil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE nei termini previsti da tale articolo. |
(3) |
Tale notifica è stata dichiarata ammissibile mediante decisione 2008/656/CE della Commissione, del 28 luglio 2008, sull’ammissibilità delle notifiche riguardanti il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio delle sostanze attive azimsulfuron, azossistrobin, flurossipir, imazalil, cresossim-metile, proesadion-calcio e spirossamin, e che fissa l’elenco dei notificanti interessati (5). |
(4) |
Nei termini previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 737/2007, il notificante ha trasmesso i dati richiesti conformemente a detto articolo nonché una nota esplicativa della pertinenza di ogni nuovo studio presentato. |
(5) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione e il 9 giugno 2009 l’ha trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione. Come complemento della valutazione della sostanza attiva, la relazione comprende l’elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione. |
(6) |
L’Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione al notificante e a tutti gli Stati membri per ricevere osservazioni e le ha inoltrate alla Commissione. Essa ha inoltre reso pubblica la relazione di valutazione. |
(7) |
Su richiesta della Commissione, la relazione di valutazione è stata oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell’Autorità. Il 4 marzo 2010 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame collegiale di valutazione dei rischi dell’imazalil (6). La relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all’imazalil. |
(8) |
Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti imazalil continuino a soddisfare, in linea generale, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare tale sostanza attiva. |
(9) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in combinato disposto dell’articolo 6 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni non previste al momento dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
Sulla base del rapporto di riesame in cui si sostiene la fissazione di un livello di purezza inferiore a quello previsto al momento dell’iscrizione dell’imazalil nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e tenendo conto del fatto che non sono presenti impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico o ecotossicologico, occorre modificare il livello di purezza. |
(11) |
Dai nuovi dati presentati risulta che l’imazalil e i suoi prodotti di degradazione presenti nel suolo e nelle acque di superficie comportano dei rischi per i microorganismi del suolo e gli organismi acquatici. Va confermata invece l’esposizione trascurabile delle acque sotterranee e sono necessari ulteriori studi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. Ferma restando la conclusione secondo cui l’imazalil va approvato è opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(12) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell’approvazione onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni da essa derivanti. |
(13) |
Fatti salvi gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’approvazione e tenendo conto della particolare situazione generata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009 va tuttavia applicato quanto segue. Va concesso agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil. Se del caso essi modificano, sostituiscono o ritirano tali autorizzazioni. In deroga al termine sopraindicato, occorre accordare un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi della medesima direttiva. |
(14) |
L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
(15) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è necessario modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(16) |
Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva imazalil (8). |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione delle sostanze attive
La sostanza attiva imazalil di cui all’allegato I è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’imazalil.
Entro la stessa data gli Stati membri verificano in particolare che le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, siano soddisfatte e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, della direttiva stessa e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente imazalil come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2001, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conforme ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e che tenga conto della parte B della voce relativa alle disposizioni specifiche nell’allegato I del presente regolamento. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente imazalil come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure |
b) |
nel caso di un prodotto contenente l’imazalil come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 2010/57/UE è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.
(4) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(5) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 70.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil on request from the European Commission EFSA Journal 2010; 8(3):1526.
(7) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(8) GU L 225 del 27.8.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data dell’autorizzazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||
Imazalil CAS 35554-44-0 73790-28-0 (sostituito) CIPAC 335 |
(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo o allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere |
≥ 950 g/kg |
1o gennaio 2012 |
31 dicembre 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il notificante deve presentare informazioni che confermino:
Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 31 dicembre 2013. |
(1) Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:
1) |
nella parte A la voce relativa all’imazalil è soppressa; |
2) |
nella parte B è inserita la voce seguente:
|
(1) Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 706/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), e in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) è d’applicazione, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il profoxydim le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 1999/43/CE della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla BASF SE una domanda di iscrizione della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti sulla salute umana, animale e sull’ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 28 marzo 2001. |
(4) |
Il progetto di relazione di valutazione sul profoxydim è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 17 giugno 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul profoxydim. |
(5) |
Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim soddisfino in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare il profoxydim. |
(6) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 derivanti dall’autorizzazione, tenuto conto della situazione specifica creata dalla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, saranno comunque d’applicazione le disposizioni che seguono. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’autorizzazione, affinché possano rivedere le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim. Gli Stati membri devono, se del caso, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo aggiornato di cui all’allegato III per ogni prodotto fitosanitario e ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I di tale direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
(8) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5) va quindi modificato di conseguenza. |
(9) |
Ai fini di chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 2011/14/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il profoxydim come sostanza attiva (6). |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva profoxydim, come specificato all’allegato I, è approvata purché vengano rispettate le condizioni di cui a detto allegato.
Articolo 2
Nuova valutazione in materia di prodotti fitosanitari
1. In conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I del suddetto regolamento, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di detto allegato; essi verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 della medesima e dall’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente profoxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del suddetto regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente profoxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti profoxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2013 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno inserito la sostanza o le sostanze all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 2011/14/CE è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.
(4) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
(5) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(6) GU L 51 del 25.2.2011, pag. 16.
ALLEGATO I
|
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||
|
Profoxydim N. CAS 139001-49-3 N. CIPAC 621 |
2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes – 2 - enone |
> 940 g/kg |
1o agosto 2011 |
31 luglio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul riso. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:
Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Nella parte B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’autorizzazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«2 |
Profoxydim N. CAS 139001-49-3 N. CIPAC 621 |
2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 R S; 3 S R) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes – 2 - enone |
> 940 g/kg |
1o agosto 2011 |
31 luglio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:
Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 707/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione dell’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 dello stesso regolamento. |
(2) |
In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all’aiuto per la campagna di commercializzazione 2010/11. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato. |
(3) |
L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2010/11, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
49,0 |
AR |
19,4 |
|
EC |
19,4 |
|
MK |
41,0 |
|
ZZ |
32,2 |
|
0707 00 05 |
AR |
22,0 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
63,9 |
|
0709 90 70 |
AR |
24,9 |
TR |
110,8 |
|
ZZ |
67,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
66,1 |
TR |
62,0 |
|
UY |
66,8 |
|
ZA |
77,5 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
124,7 |
BR |
79,3 |
|
CL |
92,2 |
|
CN |
104,7 |
|
NZ |
115,6 |
|
US |
166,9 |
|
ZA |
99,2 |
|
ZZ |
111,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,6 |
CL |
93,7 |
|
CN |
54,5 |
|
NZ |
149,7 |
|
ZA |
100,0 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
196,3 |
XS |
143,2 |
|
ZZ |
169,8 |
|
0809 20 95 |
TR |
286,5 |
ZZ |
286,5 |
|
0809 30 |
TR |
158,2 |
ZZ |
158,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
55,4 |
ZZ |
55,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
Le restituzioni devono essere concesse solo per i prodotti che soddisfano le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). |
(5) |
Le restituzioni attualmente vigenti sono state stabilite dal regolamento (UE) n. 400/2011 della Commissione (3). Dal momento che occorre stabilire nuove restituzioni, è opportuno abrogare tale regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 400/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
(3) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 10.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 21 luglio 2011
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
L40 |
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|||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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L04 |
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|||||||||||||||||||||||||
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0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
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L04 |
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|||||||||||||||||||||||||
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0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
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L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
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0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
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0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
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L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
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0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 398/2011 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 398/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(4) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire del 21 luglio 2011
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,39 |
|||||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,20 |
|||||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
74,00 |
|||||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
|||||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
22,00 |
|||||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
38,00 |
|||||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
9,00 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.
(3) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 20 luglio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
113,9 |
0 |
BR |
127,1 |
0 |
AR |
||
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
149,5 |
0 |
BR |
127,2 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
235,7 |
19 |
BR |
239,5 |
18 |
AR |
||
338,3 |
0 |
CL |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
330,5 |
0 |
BR |
392,1 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
359,2 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
336,2 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
278,2 |
3 |
BR |
356,7 |
0 |
CL |
||
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
575,1 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 399/2011 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 399/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(5) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 8.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 21 luglio 2011
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,50 |
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
15,20 |
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
29,00 |
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
22,80 |
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). |
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 713/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi. |
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti. |
(8) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 16.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
0,00 |
0,00 |
|
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra; |
d) |
le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1). |
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(6) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 14.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
19,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
74,00 |
||
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
22,00 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
22,00 |
||
– altri: |
|
|
||
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
38,00 |
||
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
9,00 |
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
DECISIONI
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/72 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2011
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca
(2011/434/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici. |
(6) |
La Repubblica ceca ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Slovacchia e l’Austria. |
(7) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione slovacco-austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/435/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» (di seguito: «sistema RSB EU RED») è stato presentato il 10 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un’ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema «RSB EU RED» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «RSB EU RED». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento parziale alla Commissione il 10 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/436/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema di certificazione «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» (di seguito: «sistema RBSA») è stato presentato l’8 aprile 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un’ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema RBSA risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RBSA. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «RBSA», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’8 aprile 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/437/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (di seguito: «sistema 2BSvs») è stato presentato l’11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un’ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema 2BSvs. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/79 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/438/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema di certificazione «International Sustainability and Carbon Certification» (di seguito «sistema ISCC») è stato presentato il 18 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il suo campo di applicazione è globale e comprende un’ampia gamma di biocarburanti. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema ISCC risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema ISCC. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «International Sustainability and Carbon Certification scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 18 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/81 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/439/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Bonsucro EU» è stato presentato l’11 marzo 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda i prodotti a base di zucchero di canna e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema Bonsucro EU risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Bonsucro EU. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Bonsucro EU», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/440/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» (di seguito «sistema RTRS EU RED») è stato presentato l’11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica ai prodotti a base di soia. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema RTRS EU RED risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema RTRS EU RED. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Round Table on Responsible Soy EU RED», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/85 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/441/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» (di seguito «sistema Greenergy») è stato presentato 31 gennaio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema si applica al bioetanolo derivato dalla canna da zucchero prodotto in Brasile. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema Greenergy risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema Greenergy risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema Greenergy. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 31 gennaio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di 5 anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte a incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
RACCOMANDAZIONI
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/87 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2011
sull’accesso a un conto di pagamento di base
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/442/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Garantire ai consumatori l’accesso ai servizi di pagamento all’interno dell’Unione europea (nel prosieguo «l’Unione») è essenziale al fine di permettere loro di beneficiare appieno del mercato unico e assicurare il corretto funzionamento di quest’ultimo. Allo stato attuale, la disponibilità dei servizi di pagamento essenziali non è né assicurata dai prestatori di servizi di pagamento, né garantita da tutti gli Stati membri dell’Unione. |
(2) |
I severi requisiti attualmente imposti dai prestatori di servizi di pagamento per l’apertura di un conto di pagamento che vanno oltre le disposizioni di legge possono pregiudicare il pieno godimento della libertà di circolazione delle persone all’interno dell’Unione. Inoltre, chi non dispone di un conto di pagamento ha un accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, da cui consegue un indebolimento dell’inclusione finanziaria e sociale, spesso a discapito delle categorie di popolazione più vulnerabili. In tale situazione è inoltre più difficile per i consumatori accedere a beni e servizi essenziali. È pertanto necessario stabilire dei principi che regolino l’accesso ai conti di pagamento di base, che costituiscono un elemento fondamentale nella promozione dell’inclusione e coesione sociale, al fine di consentire ai consumatori di beneficiare di un minimo garantito di servizi di pagamento essenziali. |
(3) |
È importante assicurare che i principi in materia di accesso ai conti di pagamento di base siano applicati in maniera omogenea all’interno dell’Unione. Tuttavia, per una maggiore efficacia, è opportuno che l’applicazione di tali principi tenga conto delle diverse prassi bancarie esistenti in seno all’Unione. |
(4) |
La raccomandazione determina inoltre i principi generali che disciplinano l’offerta di conti di pagamento di base all’interno dell’Unione. |
(5) |
La presente raccomandazione si applica in combinato disposto con la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (1). È pertanto opportuno che le norme che disciplinano la trasparenza delle condizioni e le informazioni sui servizi di pagamento si estendano anche ai conti di pagamento di base. |
(6) |
È necessario che le disposizioni previste dalla presente raccomandazione non pregiudichino l’adozione, da parte degli Stati membri o dei prestatori di servizi di pagamento, di misure per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico in linea con il diritto dell’UE. |
(7) |
In ciascuno Stato membro, i consumatori che risiedono legalmente all’interno dell’Unione e che non sono titolari di un conto di pagamento in tale Stato membro dovrebbero avere la facoltà di aprire e disporre di un conto di pagamento di base. Al fine di garantire un accesso più ampio possibile ai conti di pagamento di base, è indispensabile che gli Stati membri garantiscano che i consumatori abbiano accesso a un tale conto indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi, ad esempio in caso di disoccupazione o fallimento personale. Tuttavia occorre che il diritto di accesso a un conto di pagamento di base in qualsiasi Stato membro sia concesso in conformità alle disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2), segnatamente in materia di procedure di due diligence nei confronti del cliente. |
(8) |
Occorre inoltre che la presente raccomandazione non pregiudichi l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto relativo al conto di pagamento di base in circostanze eccezionali contemplate dalla legislazione unionale o nazionale pertinente, ad esempio dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o di prevenzione e indagine di reati. |
(9) |
Al fine di garantire la disponibilità dei conti di pagamento di base in considerazione delle specificità dei singoli Stati membri, occorre che questi ultimi designino uno, più o tutti i prestatori di servizi di pagamento in base ai principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. È necessario che le misure che gli Stati membri adotteranno a tale fine non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e che siano fondate sui principi di trasparenza, non-discriminazione e proporzionalità. In tale contesto, è opportuno che gli Stati membri rendano pubblici i diritti e gli obblighi dei prestatori incaricati di fornire conti di pagamento di base. |
(10) |
Al fine di garantire un trattamento trasparente ed equo e di permettere al consumatore di opporsi alla decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest’ultimo è tenuto a comunicare al consumatore le motivazioni del rifiuto di aprire un conto di pagamento di base. |
(11) |
È necessario che ciascuno Stato membro assicuri l’accesso a un livello minimo garantito di servizi di pagamento essenziali. È necessario che tra i servizi intrinsecamente legati ai conti di pagamento di base siano compresi il deposito e il ritiro di denaro contante dal conto. È opportuno che tali conti consentano ai consumatori di usufruire di operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, tra l’altro ricorrendo ad addebiti diretti e bonifici, oltre all’uso di una carta di pagamento. Al fine di garantire la maggior inclusione finanziaria possibile, occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi on line, laddove tecnicamente possibile. È altresì necessario che diano l’opportunità al consumatore di trasmettere ordini di pagamento avvalendosi delle funzioni di banca on line dei prestatori di servizi di pagamento, sempre previa disponibilità a livello tecnico. Tuttavia è opportuno che il conto di pagamento di base non consenta di effettuare ordini di pagamento la cui esecuzione comporterebbe un saldo negativo del conto. L’accesso al credito non può essere considerato alla stregua di una componente automatica di un conto di pagamento di base o un diritto a esso correlato. |
(12) |
Nell’eventualità in cui il prestatore di servizi di pagamento addebiti al consumatore commissioni di apertura, gestione e chiusura del conto, nonché di utilizzo dei servizi intrinsecamente associati allo stesso conformemente alla presente raccomandazione, è necessario che le spese totali a carico del consumatore siano ragionevoli e tali da non pregiudicare, in considerazione del contesto nazionale specifico, l’apertura del conto di pagamento di base e l’utilizzo dei servizi connessi. È opportuno che eventuali ulteriori spese addebitate al consumatore in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali dello stesso siano anch’esse ragionevoli. |
(13) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente ed efficiente del principio di ragionevolezza della spesa, gli Stati membri dovrebbero definire tale concetto sulla base dei criteri indicativi forniti dalla presente raccomandazione, che possono essere considerati congiuntamente. |
(14) |
Al fine di promuovere l’inclusione finanziaria, è inoltre necessario adottare misure di sensibilizzazione dei consumatori sull’esistenza di conti di pagamento di base. È dunque indispensabile che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento forniscano informazioni di portata generale, chiare e comprensibili ai consumatori sulle caratteristiche e le condizioni principali di tali conti, così come sulle istruzioni pratiche che consentano di esercitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di base. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base. |
(15) |
L’osservanza delle disposizioni stabilite nella presente raccomandazione comporta il trattamento di dati personali dei consumatori. Tale trattamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), segnatamente dagli articoli 6, 7, 10, 11, 12 e 17, che mirano a garantire un trattamento dei dati equo e legittimo e il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in particolar modo considerati i requisiti generali di necessità e proporzionalità, del diritto della persona interessata di accedere ai propri dati personali e a far rettificare e cancellare o bloccare dati non corretti, nonché dall’articolo 28, relativo alle autorità di controllo pubbliche e indipendenti incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. |
(16) |
Per la risoluzione di controversie derivanti dai principi di cui alla presente raccomandazione è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale. Per la risoluzione delle controversie si può ricorrere, se del caso, ai relativi organismi e regimi esistenti, ad esempio quelli istituiti per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi di cui alla direttiva 2007/64/CE. |
(17) |
È opportuno che l’applicazione dei principi stabiliti nella presente raccomandazione sia corroborata dal riesame delle autorità di controllo a livello nazionale. A tal fine occorre che le autorità preposte al controllo siano dotate dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero avere statistiche annuali affidabili in materia di conti di pagamento di base, almeno per quanto riguarda il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate, il numero di recessi, nonché l’entità delle spese correlate a tali conti. Per raggiungere tale obiettivo, si invitano gli Stati membri a ricorrere a tutte le fonti di informazione rilevanti. È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione su base annuale, avviando tale esercizio al più tardi il 1o luglio 2012. |
(19) |
Occorre che gli Stati membri siano invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione. Sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione monitorerà e valuterà le misure realizzate fino al 1o luglio 2012. Sulla base di tale monitoraggio, la Commissione proporrà eventuali interventi, incluse, laddove necessarie, misure di carattere legislativo, al fine di garantire che gli obiettivi della presente raccomandazione siano pienamente raggiunti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
SEZIONE I
Definizioni
1. |
Ai fini della presente raccomandazione si intende per:
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SEZIONE II
Diritto di accesso
2. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi consumatore che risiede legalmente all’interno dell’Unione abbia diritto ad aprire e disporre di un conto di pagamento di base presso un prestatore di servizi di pagamento che opera sul loro territorio, a condizione che il consumatore non sia già titolare di un conto di pagamento che gli consenta di fruire, nel loro territorio, dei servizi di pagamento elencati al punto 6. Tale diritto dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla situazione finanziaria del consumatore. |
3. |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra conti di pagamento di base sul loro territorio. A tale proposito, dovrebbero tenere in considerazione la dislocazione geografica o la quota di mercato dei prestatori di servizi di pagamento all’interno del proprio territorio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare che ciò crei distorsioni della concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento. |
4. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure che garantiscano che i prestatori di servizi di pagamento ricorrano a sistemi trasparenti, equi e affidabili per verificare se un consumatore è già titolare o meno di un conto di pagamento. |
5. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che in caso di rifiuto di una richiesta di apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento informi immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito, sulle motivazioni che hanno determinato tale rifiuto. Tale diritto di informazione può essere limitato mediante misure legislative nel caso in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
SEZIONE III
Caratteristiche di un conto di pagamento di base
6. |
Un conto di pagamento di base dovrebbe includere i seguenti servizi di pagamento:
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7. |
L’accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato all’acquisto di servizi accessori. |
8. |
Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe offrire, esplicitamente o tacitamente, alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di pagamento di base. Il prestatore di servizi di pagamento del consumatore non dovrebbe eseguire ordini di pagamento che comporterebbero un saldo negativo del conto di pagamento di base del consumatore. |
SEZIONE IV
Spese applicate
9. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole. |
10. |
Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento applichi delle spese al consumatore per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento di base, oppure per uno, alcuni o tutti i servizi elencati al punto 6, l’entità di tali spese dovrebbe essere ragionevole. |
11. |
Eventuali ulteriori spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al contratto del conto di pagamento di base, comprese quelle risultanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del consumatore, dovrebbero essere ragionevoli. |
12. |
Gli Stati membri dovrebbero definire il principio di ragionevolezza della spesa alla luce di uno o più dei seguenti criteri:
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SEZIONE V
Informazioni generali
13. |
Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’esistenza di conti di pagamento di base, sulle relative spese, le procedure da seguire al fine di esercitare il diritto di accesso agli stessi e le modalità di ricorso a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziali. |
14. |
Gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche dei conti di pagamento di base offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni d’uso. È inoltre opportuno che i consumatori siano informati del fatto che non sussiste alcun obbligo di acquisire servizi accessori per accedere a un conto di pagamento di base. |
SEZIONE VI
Vigilanza e meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie
15. |
Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a garantire e monitorare l’effettiva osservanza dei principi stabiliti nella presente raccomandazione. Le autorità competenti designate dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. |
16. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire l’istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di diritti e obblighi stabiliti in applicazione dei principi definiti nella presente raccomandazione tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori, avvalendosi, se del caso, di organismi già esistenti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che tutti i prestatori di servizi di pagamento responsabili di mettere a disposizione conti di pagamento di base aderiscano a uno o più organismi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso. |
17. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione attiva tra gli organismi di cui al punto 16 ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. |
SEZIONE VII
Informazioni statistiche
18. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano alle autorità nazionali informazioni affidabili sui conti di pagamento di base riguardanti quanto meno il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in forma aggregata. |
19. |
Su base annua e a partire al più tardi dal 1o luglio 2012, gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione informazioni circa il numero di conti di pagamento di base aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti. |
SEZIONE VIII
Disposizioni finali
20. |
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per assicurare che la presente raccomandazione sia applicata al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione e a notificare alla Commissione le misure adottate in conformità della stessa. |
21. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.