ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.170.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
30 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 630/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) n. 631/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 633/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/2012

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante apertura di una gara permanente per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/2011

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 635/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Campo de Calatrava (DOP)]

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)]

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 638/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 639/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

34

 

 

DECISIONI

 

 

2011/384/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 20 giugno 2011, che autorizza la Svezia ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto (elettricità erogata da reti elettriche terrestri) una riduzione dell’aliquota della tariffa elettrica in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

36

 

 

2011/385/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconoscimento dell’Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 4440]  ( 1 )

38

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 111/11/COL, dell’11 aprile 2011, recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 8/11/COL

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (UE) N. 630/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali dei contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali a decorrere dal 1o luglio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2767 e 09.2813 e dal 1o gennaio 2011 per i contingenti tariffari aventi numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635.

(3)

È inoltre opportuno rivedere la designazione dei prodotti per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2631.

(4)

Inoltre, non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2011 con riguardo al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947. È pertanto opportuno chiudere tale contingente a decorrere dal 1o luglio 2011 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(6)

Poiché gli effetti di alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero decorrere dal 1o gennaio 2011 e altre dal 1o luglio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere rispettivamente dalle predette date ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2767, 09.2813 e 09.2631 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato I del presente regolamento;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2977, 09.2628, 09.2629 e 09.2635 sono sostituite dalle righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento;

3)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2947 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile

1.1.-31.12.

4 300 tonnellate

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unità

0 %


ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale

09.2977

2926 10 00

 

acrilonitrile

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1.-31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

600 000 unità

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

1.1.-31.12.

3 300 000 km

0 %


30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/4


REGOLAMENTO (UE) N. 631/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio (1).

(2)

È opportuno sopprimere quattro prodotti con codici NC e TARIC 2933399970, 2933399980, 8507803040 e 8507803050 che sono attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

(3)

Occorre modificare la designazione di 15 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere soppresse dall’elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. Inoltre, i codici TARIC dovrebbero essere modificati per 12 prodotti.

(4)

Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere eliminate dall’elenco delle sospensioni contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 e reinserite in tale elenco utilizzando nuove designazioni dei prodotti o nuovi codici TARIC.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni soppresse e delle sospensioni inserite specificate nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento.

(6)

L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza per le sospensioni specificate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte giustificazioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2).

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(8)

Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono avere effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1)

sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2)

sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Periodo di validità

0811 90 50

0811 90 70

 (1)ex 0811 90 95

70

Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 1517 90 99

10

Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 25 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 12 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO)

0 %

1.7.2011-31.12.2011

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

40

93

Concentrato di purea di mango:

del genere Mangifera,

di un valore Brix pari o superiore a 28 e inferiore o uguale a 30,

destinato alla produzione di succhi di frutta (1)

6 %(3)

1.7.2011-31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 49

50

50

Concentrato di purea di acerola:

del genere Malpighia,

di un valore Brix pari a 20,

destinato alla produzione di succhi di frutta(1)

9 %(3)

1.7.2011-31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

60

20

Concentrato di purea di guaiava:

del genere Psidium,

di un valore Brix pari a 20,

destinato alla produzione di succhi di frutta (1)

6 %(3)

1.7.2011-31.12.2015

ex 2008 99 48

94

Purea di mango:

non prodotta da concentrato,

del genere Mangifera,

di un valore Brix pari a 16,

destinata alla produzione di succhi di frutta (1)

6 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2009 41 10

ex 2009 41 99

70

70

Succo di ananasso:

non prodotto da concentrato,

del genere Ananas,

di un valore Brix pari o superiore a 11 e inferiore o uguale a 16,

destinato alla produzione di succhi di frutta (1)

8 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2818 10 91

10

Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, contenente in peso:

94 % o più, ma non più del 98,5 % di α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) di spinello di magnesio,

1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio

2 % (± 1,2 %) rispettivamente di ossido di lantanio e di ossido di neodimio

con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 2825 50 00

20

Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 2826 19 90

10

Esafloruro di tungsteno con grado di purezza pari o maggiore del 99,9 % in peso

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 2833 29 80

20

Manganese solfato monoidrato

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 2833 29 80

30

Solfato di zirconio

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 2836 99 17

20

Carbonato basico di zirconio (IV)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 2903 69 90

70

α,α,α’,α’-Tetracloro-o-xilene

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2905 29 90

30

Dodeca-8,10-dien-1-olo

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetossitoluene

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2912 49 00

30

Salicilaldeide

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2915 39 00

60

Acetato di dodec-8-enile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Acetato di dodeca-7, 9-dienile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Acetato di dodec-9-enile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2917 12 00

20

Adipato di dimetile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95

40

1,2-Anidride dell’acido benzen-1,2,4-tricarbossilico

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2920 90 85

20

Fosfito di tris(metilfenile)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrachis(1,1-dimetiletil)[1,1’-bifenil]-2,2’-diil]bis(ossi)bis[bifenil-1,3,2-diossafosfepin]

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Difosfito di bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolo

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2921 42 00

82

2-Cloro-4-nitroanilina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2921 43 00

50

4-Amminobenzotrifluoruro

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Amminobenzotrifluoruro

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Eptafluoroisopropil-2-metilanilina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2922 49 85

45

Glicina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 2923 90 00

10

Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente 25 % (± 0,5 %) in peso di idrossido di tetrametilammonio

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 2923 90 00

75

Idrossido di tetraetilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente:

35 % (± 0,5 %) in peso di idrossido di tetraetilammonio,

non oltre 1 000 mg/kg di cloruro,

non oltre 2 mg/kg di ferro e

non oltre 10 mg/kg di potassio

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

35

2’-Metossiacetoacetanilide

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenilenebis[3-ossobutirrammide]

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide]

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide]

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis[3-ossobutirrammide]

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2926 90 95

30

Cloridrato di 2-ammino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropannitrile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2929 10 00

55

2,5 (e 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]eptano

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis[(2-mercaptoetil)tio)-1-propantiolo

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

20

2-Metossi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamide

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Tiourea

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

65

Tetrachis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99

30

Isopropossido di dietilborano

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilidantoina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

85

2-Cloro-5-clorometilpiridina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2933 69 80

55

Terbutrina (ISO)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2933 99 80

64

Cloridrato di (3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetossifenil) etossi]cicloesil}pirrolidin-3-olo

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

85

Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzossazin-4-one)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), di purezza, in peso, non inferiore a 98 %

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 11 00

10

Colorante C.I Disperse Yellow 54 chiamato anche C.I. Solvent Yellow 114

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 11 00

20

Colorante C.I. Disperse Yellow 241

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Preparazione di coloranti in dispersione contenente:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 19 00

71

Colorante C.I. Solvent Brown 53

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 19 00

72

Colorante C.I. Solvent Yellow 93

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Colorante C.I. Solvent Blue 104

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 3208 20 10

20

Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore allo 0,5 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metil-pentanolo e/o diisoamiletere

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 3215 90 00

40

Polvere di inchiostro secco con una base di resina ibrida (composta da resina in acrilico polistirene e resina in poliestere) miscelata con:

cera;

un polimero a base di vinile

un agente colorante

destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 3707 90 90

85

Rotoli contenenti:

uno strato secco di resina acrilica fotosensibile

su un lato un foglio protettivo di poli (etilentereftalato)

sull’altro lato un foglio protettivo di polietilene

0 %

1.7.2011-31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Preparazione composta da benzil(purin-6-il)ammina in una soluzione di glicole, contenente in peso:

1,88 % o più ma non più del 2,00 % di benzil(purin-6-yl)ammina

del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Soluzione acquosa contenente, in peso:

1,8 % di para-nitrofenolato di sodio,

1,2 % di orto-nitrofenolato di sodio,

0,6 % di 5-nitroguaiacolato di sodio,

destinata alla produzione di un regolatore di crescita per piante (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Polvere bianca mista contenente in peso:

3 % o più ma non più del 3,6 % di 1-metilciclopropene con una purezza di oltre il 96 % e

contenente meno dello 0,05 % di impurità di 1-cloro-2-metilpropene e meno dello 0,05 % di impurità di 3-cloro-2-metilpropene

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di regolatori di crescita post-raccolta di frutti, ortaggi e piante ornamentali per l’uso con un generatore specifico (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Preparazione sotto forma di polvere, contenente in peso:

55 % o più di gibberellina A4,

1 % o più ma non più di 35 % di gibberellina A7,

90 % o più di gibberellina A4 e gibberellina A7 combinate

non più del 10 % di una combinazione di acqua e di altre gibberelline naturali

del tipo utilizzato nei regolatori di crescita per piante

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3815 12 00

20

Polvere catalizzatrice di platino a base di carbonio, contenente in peso tra 9,5 % e 10,5 % di platino, destinata ad essere utilizzata come catalizzatore di celle a combustibile (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3815 12 00

30

Catalizzatore di lega di platino a base di carbonio, contenente in peso tra 11 % e 12,6 % di platino, destinato ad essere utilizzato come catalizzatore di celle a combustibile (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3815 90 90

30

Catalizzatore costituito da una sospensione in olio minerale di:

complessi di tetraidrofurano di cloruro di magnesio e di cloruro di titanio (III) e

biossido di silicio

contenente 6,6 % (± 0,6 %) in peso di magnesio; e

contenente 2,3 % (± 0,2 %) in peso di titanio

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 3824 90 97

46

Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 °C di 1,15 g/cm3 o più ed inferiore o uguale a 1,20 g/cm3

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 3824 90 97

58

Anidride N2-[1-(S)-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carbossilica, in una soluzione di diclorometano al 37 %

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3’,4’,5’-Trifluorobifenile-2-ammina, sotto forma di soluzione in toluene contenente in peso 80 % o più, ma non oltre il 90 % di 3’,4’,5’-Trifluorobifenile-2-ammina

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3901 30 00

80

Copolimero di etilene e di acetato di vinile,

avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 27,8 % ma non superiore a 29,3 %

con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 22 g/10 min ma non superiore a 28 g/10 min

contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Copolimero di etilene e di acetato di vinile,

avente tenore di acetato di vinile, in peso, pari o superiore a 9,8 % ma non superiore a 10,8 %

con indice di fluidità a caldo pari o superiore a 2,5 g/10 min ma non superiore a 3,5 g/10 min

contenente non più di 15 mg/kg di monomero di acetato di vinile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Copolimero a blocchi di etilene con ottene in forma granulare:

di densità pari o superiore a 0,862 ma non superiore a 0,865,

estensibile fino ad almeno 200 % della sua lunghezza originale,

con isteresi del 50 % (± 10 %),

con deformazione permanente uguale o inferiore al 20 %,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Copolimero di etilene e acido metacrilico

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 3902 10 00

40

Polipropilene, senza plastificanti, dalle seguenti caratteristiche:

resistenza alla trazione tra 32 e 60 MPa (secondo il metodo ASTM D638);

resistenza alla flessione tra 50 e 90 MPa (secondo il metodo ASTM D790);

indice di fluidità (melt flow rate) a 230 °C/2,16 kg tra 5 e 15 g/10 min (secondo il metodo ASTM D1238);

contenente: almeno il 40 %, ma non più dell’80 % del peso, di polipropilene,

almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di fibra di vetro,

almeno il 10 %, ma non più del 30 % del peso, di mica

0 %

1.7.2011-31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Miscela di copolimero a blocchi stirenici idrogenati, cera di polietilene, e resina adesivante, in forma di granuli, contenente in peso:

70 (± 5) % di copolimero stirenico a blocchi

15 (± 5) % di cera di polietilene, e

15 (± 5) % di resina adesivante

con le seguenti proprietà fisiche:

estensibile di almeno 200 % rispetto alla sua lunghezza originale

con isteresi del 50 % (± 10 %)

con deformazione permanente uguale o inferiore a 20 %

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pannolini per neonati e oggetti di igiene simili (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 3903 90 90

86

Miscela contenente in peso:

fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene

fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico

non più del 10 % di altri additivi

e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione:

effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie

effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l’assorbimento di radiazioni ultraviolette

effetto bianco brillante, caratterizzato da L (1)non inferiore a 92, b (1) non superiore a 2 e a (1) compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 3907 99 90

80

Copolimero, composto dal 72 % o più in peso di acido tereftalico e/o suoi derivati e da cicloesandimetanolo, completato da dioli ciclici e/o lineari

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3909 40 00

20

Polvere di particelle in resina termoindurente nella quale le particelle magnetiche sono state distribuite uniformemente, destinata alla fabbricazione di toner per fotocopiatrici, fax, stampanti e dispositivi multifunzione (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3911 90 99

30

1,4:5,8- dimetanonaftalene, 2-etilidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-, polimero con 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-indene, idrogenato

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3911 90 99

35

Copolimero alternato di etilene e anidride maleica (EMA)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00

63

Pellicola coestrusa a tre strati,

ogni strato contenente una miscela di polipropilene e polietilene,

contenente, in peso, non più del 3 % di altri polimeri,

contenente o meno biossido di titanio nello strato centrale,

rivestita con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e

con una pellicola amovibile

dallo spessore totale uguale o inferiore a 110 μm

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 3921 90 55

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

25

21

29

Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica

0 %

1.7.2011-31.12.2014

ex 5603 13 10

20

Stoffe non tessute di polietilene ottenuto per filatura diretta, con rivestimento,

di peso superiore a 80 g/m2 ma non superiore a 105 g/m2 e

con resistenza all’aria (Gurley) di 8 secondi o maggiore, ma inferiore o uguale a 75 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 7009 91 00

10

Specchi di vetro non incorniciati caratterizzati da:

lunghezza di 1 516 (± 1 mm);

larghezza di 553 (± 1 mm);

spessore di 3 (± 0,1 mm);

retro dello specchio coperto da una pellicola protettiva di polietilene (PE), con uno spessore minimo di 0,11 mm e massimo di 0,13 mm;

contenuto in piombo non superiore a 90 mg/kg e

resistenza alla corrosione di 72 ore o maggiore secondo la prova in nebbia salina ISO 9227

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

10

Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μm o di 4,5 μm, aventi prevalentemente un diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 5,2 μm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 7019 19 10

20

Filati di 10,3 tex o più ma non più di 11,9 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 μm o più ma non più di 5,83 μm

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 7019 19 10

25

Filati di 5,1 tex o più ma non più di 6,0 tex, ottenuti da filamenti continui di vetro, in cui prevalgono i filamenti con diametro di 4,83 μm o più ma non più di 5,83 μm

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

30

Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μm o più ed uguale o inferiore a 7,61 μm

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

55

Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:

un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,

un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,

un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,

senza ossido di calcio,

rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato

0 %

1.7.2011-31.12.2014

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

60

30

Corda di vetro ad alto modulo (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina di resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

70

20

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

80

10

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

11

19

Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30 °C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a

10 ppm per °C ma non superiore a 12 ppm per °C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a

20 ppm per °C ma non superiore a 30 ppm per °C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152 °C ma non superiore a 153 °C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Fogli e barre in leghe di alluminio-litio

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 7607 20 90

20

Foglio lubrificante per la perforazione dallo spessore totale inferiore o uguale a 350 μm, composto da:

uno strato in foglio di alluminio con uno spessore pari o superiore a 70 μm ma non superiore a 150 μm,

uno strato di lubrificante idrosolubile con uno spessore pari o superiore a 20 μm ma non superiore a 200 μm e solido a temperatura ambiente,

destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8104 30 00

10

Polvere di magnesio:

di purezza in peso, del 98 % o più,

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 8108 90 50

60

Lamiere, nastri e fogli di una lega di titanio, alluminio, silicio e niobio contenente in peso:

almeno lo 0,4 % ma non oltre lo 0,6 % di alluminio,

almeno lo 0,35 % ma non oltre lo 0,55 % di silicio e

almeno lo 0,1 % ma non oltre lo 0,3 % di niobio

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 8302 42 00

ex 9401 90 80

80

10

Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8407 90 90

20

Motore compatto al gas di petrolio liquefatto (GPL) dotato di:

6 cilindri,

potenza pari o superiore a 75 kW ma non superiore a 80 kW,

valvole di aspirazione e di scarico modificate allo scopo di funzionare in maniera continua in applicazioni pesanti,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 8414 30 81

50

Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 10 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm3, del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione

0 %

1.7.2011-31.12.2014

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Macchinari, componenti di una linea di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli passeggeri a motore elettrico, utilizzati per la costruzione della suddetta linea (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8483 40 90

80

Scatola del cambio, dotata di:

3 marce al massimo,

un sistema di decelerazione automatico e

un sistema di retromarcia assistita,

destinata ad essere utilizzata per la fabbricazione delle merci di cui alla voce 8427 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 8501 10 99

79

Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20 °C e + 70 °C

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 8501 31 00

40

Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta:

avvolgimento multifase,

diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 80 mm,

velocità di rotazione non superiore a 15 000 giri/min,

potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e

tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V

0 %

1.7.2011-31.12.2014

ex 8507 10 20

80

Batteria di avviamento al piombo con:

capacità di ricarica di 200 % o maggiore del livello di una batteria al piombo convenzionale equivalente nei primi 5 secondi di ricarica,

un elettrolita liquido,

destinata alla fabbricazione di automobili e di veicoli commerciali leggeri che utilizzano regolatori di alternatore ad alto recupero o sistemi di avviamento/arresto con regolatori di alternatore ad alto recupero (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 8507 80 30

60

Batterie ricaricabili agli ioni di litio, con:

lunghezza pari o superiore a 1 213 mm ma non superiore a 1 575 mm,

una larghezza pari o superiore a 245 mm ma non superiore a 1 200 mm,

un’altezza pari o superiore a 265 mm ma non superiore a 755 mm,

un peso pari o superiore a 265 kg ma non superiore a 294 kg,

capacità nominale di 66,6 Ah,

in pacchi da 48 moduli

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Scheda a circuito elettronico senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell’aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Schede a circuito elettronico che:

sono connesse attraverso fili o radio frequenza tra di loro e alla scheda di controllo motore, e

regolano il funzionamento (accensione e spegnimento, capacità di aspirazione) degli aspirapolvere, grazie ad un programma registrato,

con o senza indicatori che visualizzano il funzionamento dell’aspirapolvere (capacità di aspirazione e/o sacchetto per la polvere pieno e/o filtro pieno)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 8522 90 80

83

Pick-up ottico Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno:

diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d’onda,

un circuito integrato fotorilevatore e

un attuatore,

destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

 (1)ex 8525 80 19

31

Telecamera a circuito chiuso (CCTV):

dal peso non superiore ai 5,9 kg,

con o senza alloggiamento,

dalle dimensioni non superiori ai 400 mm × 250 mm,

con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor),

con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5 megapixel,

destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2013

ex 8526 91 20

ex 8528 59 80

80

10

Modulo audio integrato (IAM) con un’uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (MEDIA Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con:

una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC),

un’unità hard disk capace di supportare mappe multiple,

una radio HD,

un sistema di riconoscimento vocale,

una connessione ad un’unità esterna CD e DVD,

possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB,

una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 16 V,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8529 90 92

50

Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528:

con una misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,48 cm ma non superiore a 31,24 cm,

con retroilluminazione, microunità di comando,

con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX,

in un alloggiamento con pozzo caldo in alluminio sul retro dello stesso,

non dotato di modulo di elaborazione del segnale,

destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui alla voce 8703 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8536 69 90

84

Connettore femmina USB in forma singola o multipla per la connessione con altri dispositivi USB, destinato alla fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

ex 8543 90 00

96

94

50

Tastiere, costituite interamente da silicone o policarbonato, comprendenti tasti stampati con elementi di contatto elettrico

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8537 10 99

97

Scheda a controllo elettronico per attivare e controllare un motore elettrico con collettore a corrente alternata, monofase con una potenza uguale o superiore a 750 W e una potenza di ingresso superiore a 1 600 W ma non superiore a 2 700 W

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8543 70 90

95

Modulo di controllo e visualizzazione per telefono cellulare composto da:

alimentazione/presa di uscita CAN (Controller area network)

ingressi USB e audio IN/OUT e

un dispositivo di accensione/spegnimento video per l’interfaccia di sistemi operativi per smart phone con rete MOST (MEDIA Orientated Systems Transport) destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8545 90 90

20

Carta in fibra di carbonio del tipo utilizzato per strati di diffusione gassosa in elettrodi per celle a combustibile

0 %

1.7.2011-31.12.2015

ex 8708 30 91

10

Freno di stazionamento di tipo a tamburo:

funzionante all’interno del disco del freno di servizio,

con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 175 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (1)

0 %

1.7.2011-31.12.2015

 (1)ex 9001 20 00

10

Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, con o senza strato adesivo, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente, ricoperta su uno o entrambi i lati da uno strato di protezione amovibile

0 %

1.7.2011-31.12.2012


(1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.


ALLEGATO II

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Codice NC

TARIC

 (1)0811 90 50

 

 (1)0811 90 70

 

 (1)ex 0811 90 95

69

 (1)ex 1517 90 99

10

 (1)ex 2825 50 00

11

 (1)ex 2825 50 00

19

 (1)ex 2833 29 80

10

 (1)ex 2836 99 17

10

 (1)ex 2923 90 00

10

ex 2933 39 99

70

ex 2933 39 99

80

 (1)ex 3208 20 10

20

 (1)ex 3707 10 00

55

 (1)ex 3824 90 97

46

 (1)ex 3902 10 00

40

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3921 90 55

25

 (1)ex 7019 19 10

41

 (1)ex 7019 19 10

42

 (1)ex 7019 19 10

43

 (1)ex 7019 19 10

44

 (1)ex 7019 19 10

45

 (1)ex 7019 19 10

46

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

63

 (1)ex 7019 19 10

64

 (1)ex 7019 19 10

65

 (1)ex 7019 19 10

66

 (1)ex 7019 40 00

10

 (1)ex 7019 40 00

20

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 8108 90 50

60

 (1)ex 8414 30 81

50

 (1)ex 8501 10 99

79

 (1)ex 8501 31 00

40

ex 8507 80 30

40

ex 8507 80 30

50

 (1)ex 8507 80 30

60

 (1)ex 8522 90 80

83

 (1)ex 8525 80 19

31

 (1)ex 9001 20 00

10


(1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.


30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) stabilisce che il contingente annuale d’importazione di 2 989 240 tonnellate è suddiviso in tre sottocontingenti: 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti, 38 853 tonnellate per il Canada e 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 prevede che il sottocontingente III di 2 378 387 tonnellate per gli altri paesi terzi è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali, riguardanti in particolare il sottoperiodo 3 che va dal 1o luglio al 30 settembre per un quantitativo di 594 597 tonnellate e il sottoperiodo 4 che va dal 1o ottobre al 31 dicembre per un quantitativo di 594 596 tonnellate.

(3)

Al fine di promuovere per il 2011, tenuto conto della situazione del mercato, un approvvigionamento fluido del mercato dell’Unione in cereali che rientri nel sottocontingente III, occorre riunire il sottoperiodo 3 e il sottoperiodo 4 in un unico sottoperiodo, riguardante il quantitativo totale dei sottoperiodi 3 e 4, vale a dire 1 189 193 tonnellate.

(4)

È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 1067/2008 per l’anno 2011.

(5)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a partire dal 1o luglio 2011, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2011 il sottoperiodo 3 si intende dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2011 e riguarda il quantitativo di 1 189 193 tonnellate.

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottoperiodo 4 è soppresso per il 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


30.6.2011   

IT

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L 170/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 633/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2011/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di favorire l’approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nel corso degli ultimi mesi della campagna 2010/2011, il regolamento (UE) n. 177/2011 della Commissione (2) ha sospeso fino al 30 giugno 2011, i dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 (3) e (CE) n. 2305/2003 (4).

(2)

Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali per l’inizio della campagna 2011/2012 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell’ambito del raccolto 2011. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d’importazione utili all’equilibrio del mercato dell’Unione europea, è necessario garantire la continuità della politica d’importazione dei cereali mantenendo fino al 31 dicembre 2011, nell’ambito della campagna 2011/2012, la sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione, per i contingenti tariffari all’importazione che attualmente beneficiano di tale misura.

(3)

Occorre inoltre evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell’importazione nell’Unione è in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell’Unione sia iniziato al più tardi il 31 dicembre 2011. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell’Unione e la data in cui è iniziato detto trasporto.

(4)

Per garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a decorrere dal 1o luglio 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (5), e NC 1003 00 è sospesa per quanto concerne la campagna 2011/2012 per tutte le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

2.   Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 31 dicembre 2011, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 25.2.2011, pag. 8.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(5)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


30.6.2011   

IT

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L 170/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 634/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante apertura di una gara permanente per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nei primi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011 i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti ad un livello costantemente elevato, rallentando il ritmo delle importazioni, in particolare da paesi terzi che beneficiano di accordi preferenziali.

(2)

Di fronte a tale situazione, la Commissione ha recentemente adottato una serie di misure intese a incrementare l’approvvigionamento del mercato unionale, tra cui il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (2), il quale ha aumentato di 526 000 tonnellate la disponibilità complessiva di zucchero e isoglucosio sul mercato dell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (3), che ha sospeso i dazi all’importazione sullo zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300 000 tonnellate.

(3)

Le importazioni di zucchero in regime di perfezionamento attivo ai sensi del capo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4) sono state ridotte e l’industria di trasformazione ha fatto maggiore uso di zucchero di quota nei prodotti esportati. In conseguenza di tali sviluppi, l’offerta sul mercato dell’Unione è rimasta scarsa, con rischio di penuria negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione, fino all’arrivo del nuovo raccolto.

(4)

I prezzi elevati sul mercato mondiale minacciano quindi la disponibilità di zucchero sul mercato dell’Unione. Per questo motivo è necessario agevolare le importazioni di zucchero riducendo l’aliquota del dazio, nel limite di un certo quantitativo, in modo da incrementare l’offerta sul mercato unionale. Il quantitativo e la riduzione del dazio vanno determinati alla luce dell’attuale situazione e dell’andamento prevedibile del mercato mondiale e unionale dello zucchero. A tal fine è opportuno ricorrere a un sistema di gare.

(5)

Occorre stabilire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare.

(6)

Per ogni gara si deve costituire una cauzione. In caso di aggiudicazione la cauzione resta acquisita per la domanda di titolo d’importazione, mentre viene svincolata se l’offerente non è aggiudicatario.

(7)

Le autorità competenti degli Stati membri devono notificare alla Commissione le offerte ricevibili. È opportuno semplificare e uniformare le notifiche utilizzando modelli prestabiliti.

(8)

Occorre prevedere che, per ogni gara parziale, la Commissione fissi un dazio doganale minimo e, se del caso, un coefficiente di attribuzione per ridurre i quantitativi accettati, oppure decida di non fissare un dazio minimo.

(9)

Gli Stati membri devono informare in breve tempo gli offerenti dell’esito della loro partecipazione alle gare parziali.

(10)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione. A questo scopo la Commissione deve mettere a disposizione i modelli necessari.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta per la campagna di commercializzazione 2010/2011 una gara per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto ai sensi dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, recante il numero di riferimento 09.4314.

Il suddetto dazio doganale sostituisce il dazio della tariffa doganale comune e i dazi addizionali di cui all’articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (5).

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (6).

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2011 alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

2.   Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e termina alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, rispettivamente del 27 luglio 2011, del 24 agosto 2011, del 14 settembre 2011 e del 28 settembre 2011.

3.   La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte per una o più gare parziali.

Articolo 3

1.   Le offerte relative alla presente gara sono inviate all’autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   L’offerta è ricevibile solo alle seguenti condizioni:

a)

essa reca:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA dell’offerente;

ii)

il quantitativo di zucchero per il quale è presentata l’offerta, compreso tra un minimo di 20 monellate e un massimo di 45 000 tonnellate;

iii)

il dazio doganale proposto, in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al secondo decimale;

iv)

il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;

b)

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fornita la prova che l’offerente ha costituito la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

c)

l’offerta è corredata da una domanda di titolo d’importazione per il quantitativo e il dazio doganale corrispondenti, recante gli elementi di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

d)

l’offerta è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

l’offerta contiene un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

f)

l’offerta non prevede altre condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

3.   Non sono ricevibili le offerte non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.   L’offerente non può presentare, per una stessa gara parziale, più di un’offerta per codice NC a otto cifre.

5.   Una volta presentate, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

Articolo 4

1.   A norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8), ciascun offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in virtù del presente regolamento.

In caso di aggiudicazione la cauzione resta acquisita per il titolo d’importazione.

2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata se l’offerente non è aggiudicatario.

Articolo 5

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 3.

Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida ne informano l’offerente.

2.   Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, l’autorità competente comunica per fax alla Commissione le offerte ricevibili presentate. La comunicazione non riporta i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i).

3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. In assenza di offerte, l’autorità competente ne informa la Commissione per fax entro lo stesso termine.

Articolo 6

La Commissione, alla luce dell’attuale situazione e dell’andamento prevedibile del mercato mondiale e unionale dello zucchero, per ogni gara parziale e per codice NC a otto cifre fissa un dazio doganale minimo o decide di non fissare un dazio doganale minimo e a tal fine adotta un regolamento di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nel regolamento di cui al primo comma la Commissione fissa inoltre, se necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso la cauzione di cui all’articolo 4 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1.   Se non è stato fissato un dazio doganale minimo, tutte le offerte sono respinte.

Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’articolo 5.

2.   Entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 6, l’autorità competente comunica agli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara parziale. Essa invia una dichiarazione di aggiudicazione ad ogni offerente la cui offerta indichi, per il codice NC a otto cifre, un dazio doganale uguale o superiore al dazio minimo fissato per il medesimo codice NC a otto cifre. I quantitativi aggiudicati per un determinato dazio e codice NC a otto cifre sono i quantitativi cui si riferisce l’offerta presentata per tale dazio e codice NC.

3.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:

a)

gli estremi della gara;

b)

il quantitativo di zucchero aggiudicato;

c)

l’importo, espresso in euro e arrotondato al secondo decimale, del dazio doganale per tonnellata di zucchero compreso nel quantitativo di cui alla lettera b);

d)

il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero.

Articolo 8

1.   Entro l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all’articolo 6, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a ciascun aggiudicatario per il quantitativo aggiudicato.

2.   Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano i seguenti elementi:

a)

nella casella 16, il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;

b)

nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero;

c)

nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell’allegato, parte A;

d)

nella casella 24, il dazio doganale applicabile espresso da una delle diciture elencate nell’allegato, parte B.

3.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 9

I titoli di importazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato pubblicato il regolamento relativo alla gara parziale di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Entro l’ultimo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all’articolo 6, l’autorità competente comunica alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione a norma del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2011, pag. 6.

(3)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 8.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(8)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO

A.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

in bulgaro

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314

in spagnolo

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314

in ceco

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314

in danese

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314

in tedesco

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314

in estone

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314

in greco

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314

in inglese

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314

in francese

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314

in italiano

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314

in lettone

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314

in lituano

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314

in ungherese

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314

in maltese

:

Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314

in olandese

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314

in polacco

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314

in portoghese

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314

in rumeno

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314

in slovacco

:

Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314

in sloveno

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314

in finlandese

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314

in svedese

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B.   Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

in bulgaro

:

Мито (мито върху приетата оферта)

in spagnolo

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

in ceco

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

in danese

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

in tedesco

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

in estone

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

in greco

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

in inglese

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

in francese

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

in italiano

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

in lettone

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

in lituano

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

in ungherese

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

in maltese

:

Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)

in olandese

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

in polacco

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

in portoghese

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

in rumeno

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

in slovacco

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

in sloveno

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

in finlandese

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

in svedese

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


30.6.2011   

IT

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L 170/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 635/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Campo de Calatrava (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Aceite Campo de Calatrava» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 287 del 23.10.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Aceite Campo de Calatrava (DOP)


30.6.2011   

IT

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L 170/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 636/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 302 del 9.11.2010, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

FRANCIA

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)


30.6.2011   

IT

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L 170/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Beaufort», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Poiché la modifica in questione non è una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riguardante la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 302 del 9.11.2010, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

FRANCIA

Beaufort (DOP)


30.6.2011   

IT

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L 170/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 638/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

40,6

TR

40,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

108,5

ZZ

68,7

0805 50 10

AR

63,5

CL

88,7

TR

67,0

UY

57,0

ZA

86,7

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

139,6

BR

77,0

CA

105,9

CL

93,2

CN

77,3

NZ

104,6

US

163,6

UY

64,1

ZA

97,0

ZZ

102,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,4

XS

152,4

ZZ

178,8

0809 20 95

TR

335,9

ZZ

335,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.6.2011   

IT

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L 170/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 639/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 169 del 29.6.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 30 giugno 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

51,67

0,00

1701 11 90 (1)

51,67

0,00

1701 12 10 (1)

51,67

0,00

1701 12 90 (1)

51,67

0,00

1701 91 00 (2)

53,59

1,39

1701 99 10 (2)

53,59

0,00

1701 99 90 (2)

53,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

30.6.2011   

IT

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L 170/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che autorizza la Svezia ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell’aliquota della tariffa elettrica in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2011/384/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 4 marzo 2010 la Svezia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri») una riduzione dell’aliquota della tariffa elettrica, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Lo sgravio fiscale che la Svezia intende applicare mira a promuovere un uso più generalizzato dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri quale sistema meno dannoso per l’ambiente, rispetto al consumo di combustibile a bordo, per soddisfare i bisogni energetici delle navi ormeggiate in porto.

(3)

Nella misura in cui l’uso dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibile per uso bordo, esso contribuisce a migliorare la qualità dell’aria delle località portuarie. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, ovvero il mercato nordico dell’elettricità di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l’uso dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri piuttosto che quella generata dall’uso di combustibili per uso bordo dovrebbe inoltre permettere di evitare le emissioni di CO2. La misura dovrebbe pertanto contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

(4)

La concessione dell’autorizzazione alla Svezia di applicare un’aliquota ridotta alla tariffa dell’elettricità erogata da reti elettriche terrestri non eccede quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Analogamente, e a causa dell’attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che mentre sia in vigore la misura comporti significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

(5)

Dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da non dissuadere gli operatori portuali dall’effettuare i necessari investimenti e, dall’altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per un periodo di tre anni, fatta tuttavia salva l’entrata in vigore delle disposizioni generali in materia prima della scadenza prevista,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto («elettricità erogata da reti elettriche terrestri»), una riduzione dell’aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 giugno 2014.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all’elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

relativa al riconoscimento dell’Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l’abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2011) 4440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/385/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Spagna il 14 febbraio 2006,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati per la gente di mare rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi devono soddisfare tutti gli obblighi definiti nella convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e al servizio di guardia (di seguito «convenzione STCW») (2).

(2)

Con lettera del 14 febbraio 2006, la Spagna ha presentato una richiesta di riconoscimento dell’Ecuador. In seguito alla domanda della Spagna, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Ecuador al fine di verificare se tale paese soddisfi tutti gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di luglio 2007. Nell’indagine sono state riscontrate determinate carenze nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3)

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4)

Con lettera del 18 marzo 2009, la Commissione ha chiesto all’Ecuador di fornire prove che dimostrino che le carenze rilevate sono state opportunamente corrette.

(5)

Con lettere del 8 maggio e del 20 maggio 2009, l’Ecuador ha fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare a tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dall’Ecuador dimostrano che tale paese soddisfa tutti gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. L’Ecuador dovrebbe pertanto essere riconosciuto dalla Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, si riconoscono i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare rilasciati in Ecuador.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.6.2011   

IT

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L 170/39


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 111/11/COL

dell’11 aprile 2011

recante modifica dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 8/11/COL

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti i punti 4 B 1) e 3) e il punto 5 b) della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE,

visto l’atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificato e adeguato all’accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all’allegato I del medesimo accordo, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto,

vista la decisione del Collegio n. 86/11/COL che conferisce al membro del Collegio competente il potere di adottare la presente decisione,

considerando quanto segue:

L’Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l’Autorità»), con decisione n. 8/11/COL del 26 gennaio 2011 (2), ha abrogato la decisione n. 43/10/COL del 10 febbraio 2010 (3) e ha redatto un nuovo elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Il 1o marzo 2011, l’Autorità per la sicurezza alimentare norvegese (di seguito Mattilsynet) ha reso noto all’Autorità di aver sospeso il posto di ispezione frontaliero (PIF) Båtsfjord Port (codice TRACES n. BJF 1) dall’elenco dei PIF riconosciuti in Norvegia, a seguito degli ingenti danni subiti dalle strutture del PIF nell’incendio del 28 gennaio 2011. Mattilsynet ha informato che a causa dell’incendio, il PIF non soddisfa più i requisiti richiesti dalla normativa in quanto a locali comuni, laboratori e magazzini.

La sospensione dell’approvazione e la seguente trasmissione dell’informazione all’Autorità è stata eseguita ai sensi del capitolo I, punto 2 della normativa norvegese Instruks om grensekontrollstasjoner mv. che attua l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, in base al quale l’autorità nazionale competente è tenuta ad informare l’Autorità in merito a cambiamenti di PIF o di centri d’ispezione (CI) che possono risultare importanti ai fini dell’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 97/78/CE, l’Autorità è tenuta a stilare e pubblicare un elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, ivi compresi i casi in cui l’approvazione è stata temporaneamente sospesa.

Spetta quindi all’Autorità modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco, in cui figuri la sospensione del PIF Båtsfjord Port (codice TRACES n. BJF 1) dall’elenco dei PIF norvegesi.

L’Autorità di vigilanza EFTA ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che la assiste. I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere unanime del comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA e il testo definitivo delle misure rimane inalterato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIF Båtsfjord Port (codice TRACES n. BJF 1) è sospeso fino a nuova comunicazione dall’elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d’ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti ai posti d’ispezione frontalieri elencati in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 08/11/COL del 26 gennaio 2011, è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’11 aprile 2011.

Articolo 5

L’Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 85 del 31.3.2011, pag. 27, e supplemento SEE n. 16 del 31.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 256 del 30.9.2010, pag. 30 e supplemento SEE n. 53 del 30.9.2010, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

1

=

Nome

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

Aeroporto

F

=

Trasporto ferroviario

P

=

Porto

R

=

Trasporto stradale

4

=

Centro d’ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Tutti i prodotti per il consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Osservazioni particolari

(*)

=

Sospeso ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE del Consiglio fino a nuova comunicazione,come segnalato ai punti 1, 4, 5 e 6

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

Unicamente prodotti imballati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Solo pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d’ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. Decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Rettifiche

30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/43


Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 15 dicembre 2010 )

Pagina 145, articolo 9 «modifiche alla direttiva 2006/48/CE», punto 6:

anziché:

«6)

all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Al fine di …» »,

leggi:

«6)

all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Al fine di …» ».