ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.169.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 169

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
29 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2011 della Commissione, del 28 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 629/2011 della Commissione, del 28 giugno 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/380/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

27

 

 

2011/381/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti [notificata con il numero C(2011) 4447]  ( 1 )

28

 

 

2011/382/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2011) 4448]  ( 1 )

40

 

 

2011/383/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari [notificata con il numero C(2011) 4442]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


REGOLAMENTO (UE) N. 627/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 30 settembre 2010, la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o «RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 16 agosto 2010 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldatura dell'Unione europea («il comitato di difesa») per conto di due gruppi di produttori dell'Unione («i denunzianti») rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale dell'Unione di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate al procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e i rappresentanti della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, nonché le loro associazioni. La Commissione ha inoltre avvertito i produttori degli Stati Uniti (USA), poiché tale paese era stato preso in considerazione quale eventuale paese di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5)

Visto il numero chiaramente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori indipendenti dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorso a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2009 - 30 giugno 2010). Sono state anche consultate le autorità della RPC.

(a)   Campionamento dei produttori esportatori cinesi

(6)

Tra i 31 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi che si sono manifestati, la Commissione ha selezionato un campione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consiste in tre (gruppi di) società, che rappresentano il 25 % delle importazioni totali registrate da Eurostat durante il PI e oltre il 38 % del volume complessivo degli esportatori che hanno collaborato durante il PI. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate, ma non hanno sollevato obiezioni in merito al campione proposto.

(b)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)

Dei 21 produttori dell'Unione contattati dalla Commissione, undici hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Basandosi sulle informazioni ricevute da tali produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi che rappresentano cinque produttori dell'Unione. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita e di produzione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno effettuato il 48 % delle vendite totali nell'UE di tutti i produttori dell'Unione e hanno rappresentato l'80 % dei produttori che si sono manifestati.

(8)

Dei 62 importatori indipendenti contattati dalla Commissione, solo cinque società hanno risposto alle domande di campionamento entro il termine stabilito. Il ricorso al campionamento è stato quindi ritenuto non necessario e sono stati inviati questionari a tutte le suddette società. Infine solo due importatori hanno risposto al questionario ed hanno collaborato pienamente all'inchiesta.

(c)   Risposte al questionario e verifiche

(9)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Tutti i gruppi di produttori esportatori hanno chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfacevano le condizioni necessarie per ottenere il TEM.

(10)

Tre (gruppi di) società hanno chiesto l'esame individuale. Nella fase provvisoria non è stato possibile esaminare tali richieste entro il periodo di tempo disponibile. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale ad una o più di tali società verrà presa nella fase definitiva.

(11)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC inclusi nel campione e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(12)

Hanno risposto al questionario i produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, due importatori indipendenti dell'Unione e un utilizzatore.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto dell'analisi per il TEM/TI quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City e società collegate: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai e società collegate: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.,Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Germania;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Germania;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Spagna.

PEXCO, Scranton, Pennsylvania;

Salem Tube, Greenville, Pennsylvania;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvania.

3.   Periodo dell'inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell'inchiesta» o PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame descritto nell'avviso di apertura è costituito da determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 («il prodotto in esame»). Sono compresi anche i profilati cavi greggi, i prodotti finiti a caldo e i prodotti finiti a freddo.

(16)

Nel processo di produzione si utilizzano solitamente come materia prima cilindri («billets») d'acciaio inossidabile. Nella prima fase di produzione si fabbrica un profilato cavo greggio («hollow»), utilizzando o una pressa di estrusione, o un processo di foratura a caldo. In seguito il profilato cavo può essere trattato attraverso un processo di finitura a caldo, dal quale si ottiene un tubo finito a caldo, che viene poi ulteriormente sottoposto ad un processo di finitura a freddo (cold pilger process) o ad un processo di trafilatura a freddo, il cui risultato è un tubo finito a freddo. Tutti i tipi di prodotti (hollows, tubi finiti a caldo e tubi finiti a freddo) possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base.

(17)

I tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura sono impiegati prevalentemente nei seguenti settori industriali: industrie chimiche e petrolchimiche, produzione di fertilizzanti, produzione di energia, ingegneria e costruzione civili, farmacologia e tecnologie mediche, biotecnologia, trattamento delle acque e incenerimento dei rifiuti, prospezione e produzione di petrolio e di gas, trattamento di carbone e di gas, fabbricazione di prodotti alimentari.

(18)

Un produttore dell'Unione, che effettua il trattamento di tubi d'acciaio inossidabile, ha affermato che, qualora venissero istituite misure, i prodotti di cui al codice NC 7304 49 10 dovrebbero essere esclusi dal loro campo d'applicazione, dato che tale codice riguarda profilati cavi greggi destinati unicamente ad ulteriore trattamento. Dall'inchiesta è però risultato che sia i fornitori dell'Unione che i fornitori cinesi di tale produttore dell'Unione hanno dichiarato i prodotti venduti a tale produttore come prodotti finiti a caldo o a freddo.

(19)

La dichiarazione di tali prodotti quali «profilati cavi greggi, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete» riguarda però prodotti che non possiedono necessariamente caratteristiche fisiche diverse, ma sono solo destinati ad un uso diverso. Si conclude pertanto in via provvisoria che non sussistono motivi di escludere i «profilati cavi greggi» dalla definizione del prodotto.

2.   Prodotto simile

(20)

Il prodotto in esame e determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature venduti sul mercato interno della RPC nonché determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultati avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ed essere destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(21)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso di produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento.

(22)

Per mera comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

1.

le decisioni delle società in materia di attività commerciali e costi sono prese in risposta a condizioni del mercato, senza ingerenze significative da parte dello Stato, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

2.

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso;

3.

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4.

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

5.

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(23)

Nella presente inchiesta tutti e tre i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno fatto pervenire l'apposito modulo compilato entro il termine stabilito.

(24)

Dall'inchiesta è emerso che nessuno dei produttori/gruppi esportatori della RPC inclusi nel campione soddisfaceva i criteri richiesti per ottenere il TEM stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(25)

Nessuna delle società soddisfa il criterio 1, perché lo Stato interferisce nelle decisioni relative all'acquisto delle principali materie prime («billets», lingotti, barre e profilati d'acciaio inossidabile). Tali materie prime costituiscono oltre il 50 % del costo di produzione del prodotto in esame (tubi d'acciaio inossidabile senza saldature). Di conseguenza, le suddette materie prime sono di gran lunga il maggiore input nella produzione del prodotto in esame.

(26)

Lo Stato cinese svolge un ruolo fondamentale nella fissazione dei prezzi delle materie prime per i tubi d'acciaio inossidabile senza saldature e interferisce continuamente sul mercato attraverso gli strumenti seguenti: tassa sulle esportazioni e nessun rimborso IVA. Le principali materie prime per la fabbricazione di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, sono soggette ad una tassa di esportazione del 15 % dal 1o gennaio 2008. In secondo luogo, lo Stato non rimborsa l'IVA sulle esportazioni di tali materie prime.

(27)

La società incluse nel campione acquistano le principali materie prime impiegate per la fabbricazione di tubi d'acciaio inossidabile senza saldature sul mercato nazionale cinese. Dall'inchiesta risulta che, in media e a seconda del tipo di acciaio, i prezzi cinesi delle materie prime sono circa del 30 % inferiori rispetto a quelli praticati sui mercati mondiali (USA o UE).

(28)

Dal momento che la RPC deve importare la maggior parte del suo minerale di ferro ai prezzi di mercato internazionali, è evidente che essa non beneficia di alcun vantaggio comparativo naturale che potrebbe giustificare i prezzi anormalmente bassi delle principali materie prime sul mercato interno cinese. Contemporaneamente e per vari anni diversi studi evidenziano notevoli interferenze dello Stato in tale settore (3). Da tali studi risulta che il governo cinese ha identificato 14 industrie cruciali e sette industrie «pilastro». I principali consumatori a valle di acciai speciali sono le sette industrie «pilastro» sostenute dal governo cinese attraverso le sue politiche industriali (4). L'impatto negativo delle tasse sulle esportazioni e dei rimborsi parziali dell'IVA è stato sottolineato anche dalle rassegne dell'OMC sulle politiche e sulle prassi relative agli scambi (5).

(29)

Come indicato nelle rassegne dell'OMC sulla politica commerciale, le tasse sulle esportazioni e i rimborsi dell'IVA sono strumenti politici il cui impiego riduce i volumi di esportazione delle materie prime in questione, devia le forniture sul mercato interno e provoca una pressione al ribasso dei prezzi di tali prodotti sul mercato nazionale (6). Dall'inchiesta attuale risulta infatti un divario notevole tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi mondiali. Tale divario costituisce un implicito sostegno alle industrie nazionali a valle e quindi conferisce loro un vantaggio concorrenziale. Quest'argomentazione è ulteriormente sostenuta dal fatto che non si applicano tasse di esportazione alle esportazioni del prodotto in esame (tubi d'acciaio inossidabile senza saldature), che beneficia anche del rimborso IVA.

(30)

L'inchiesta attuale, evidenziando il diverso uso delle tasse di esportazione e dei rimborsi IVA nei confronti delle industrie a monte e a valle, dimostra l'ingerenza da parte dello Stato, che può essere dedotta dalla notevole differenza di prezzo delle materie prime d'acciaio inossidabile (ovvero billet, lingotti, barre e profilati d'acciaio inossidabile) sul mercato cinese e sul mercato mondiale.

(31)

Considerata la differenza di prezzo tra il mercato nazionale cinese e il mercato mondiale, in assenza dell'ingerenza statale i produttori nazionali delle suddette materie prime sarebbero inclini ad esportare i loro prodotti verso mercati con prezzi più elevati, dove potrebbero ottenere guadagni più elevati. Le statistiche doganali cinese confermano invece che virtualmente non vi sono esportazioni di billets di acciaio inossidabile dalla RPC al resto del mondo. Nel 2009 le esportazioni di lingotti di acciaio inossidabile e di altre forme primarie di acciaio inossidabile ammontavano a meno di due tonnellate e nel 2010 a meno di cinque tonnellate. Questa situazione dimostra ulteriormente l'interferenza dello Stato sul mercato delle materie prime.

(32)

Tali prassi cinesi devono essere considerate un fattore fondamentale di ingerenza dello Stato nelle decisioni delle società riguardanti le materie prime. Infatti l'attuale sistema cinese di dazi all'esportazione elevati e di assenza di rimborsi IVA per l'esportazione di materie prime ha creato una situazione in cui i prezzi delle materie prime in Cina continuano ad essere il risultato degli interventi statali e molto probabilmente in futuro continuerà a sostenere i produttori cinesi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldature.

(33)

Inoltre, per quanto riguarda il criterio 1, una delle società non ha incluso nelle informazioni di campionamento e nella richiesta di TEM due fornitori collegati di materie prime. La società ha affermato che tali fornitori forniscono piccoli quantitativi e quindi il fatto di non averli menzionati non avrebbe effetti di rilievo sui risultati dell'inchiesta. Si osserva che innanzitutto la Commissione deve ottenere una visione completa di tutte le società di un gruppo coinvolte nella produzione o nella vendita del prodotto in esame, a prescindere dalla dimensione di tali società o delle loro vendite. Si osserva inoltre che le forniture di materie prime sono piuttosto frammentate, disperse su vari piccoli fornitori. Si conclude che la società, a parte la distorsione dei principali input di cui sopra, non ha dimostrato che le sue decisioni imprenditoriali siano state adottate in reazione a segnali del mercato, senza significative ingerenze dello Stato e che i costi riflettano i valori del mercato.

(34)

Oltre al criterio 1, talune società non hanno dimostrato di soddisfare i criteri 2 e 3. Due società non hanno dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Per una società le discrepanze nei documenti finanziari non si ritrovano nella relazione dei revisori contabili. Un'altra società non ha presentato rendiconti finanziari per taluni anni di attività.

(35)

Infine una società ha beneficiato di crediti da banche di proprietà dello Stato a tasso preferenziale, molto meno elevato rispetto ai tassi del mercato. Questo dimostra che i costi di produzione e la situazione finanziaria sono soggetti a notevoli distorsioni causate da un sistema ad economia non di mercato.

(36)

Dopo la diffusione dei risultati del TEM sono state ricevute osservazioni dell'industria dell'Unione e di tre (gruppi di ) produttori esportatori interessati inclusi nel campione.

(37)

Una società ha affermato che la decisione della Commissione di non concedere il TEM era influenzata e quindi falsata dal calcolo del margine di dumping. Al riguardo si osserva che la fissazione del TEM precede qualsiasi calcolo del dumping e le eventuali verifiche svolte riguardavano solo i dati connessi alla fissazione del TEM. L'obiezione è quindi priva di fondamento.

(38)

Una società ha affermato che non le era stato chiesto di presentare richiesta di TEM per i fornitori collegati di materie prime. Questa argomentazione non può essere accolta. Nell'avviso di apertura è indicato chiaramente che devono essere comunicati alla Commissione i nominativi e le attività precise di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (esportazione e/o nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(39)

Tale società ha inoltre affermato che le distorsioni sul mercato delle materie prime non erano significative perché il 17,5 % delle materie prime è importato da fornitori internazionali indipendenti ed il resto è prevalentemente acquistato da società collegate. Dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta che circa il 30 % delle materie prime è acquistato localmente ed il resto è prevalentemente importato da fornitori collegati. In tale contesto si deve osservare che i prezzi di trasferimento dei fornitori collegati solitamente non sono considerati informazioni attendibili. Inoltre i prezzi d'acquisto delle materie prime della società da fornitori indipendenti sono notevolmente più bassi rispetto ai prezzi nell'UE o negli USA, come rilevato per gli altri produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(40)

Una società ha contestato il calcolo della Commissione della differenza di prezzo delle materie prime tra mercato interno cinese e mercato mondiale. Dopo una verifica la Commissione conferma i suoi calcoli. In particolare la società non ha tenuto conto degli oneri aggiuntivi per le leghe applicati dai fornitori degli USA e dell'UE. Tali affermazioni devono quindi essere respinte.

(41)

Una società ha affermato che le discrepanze tra la dichiarazione dei redditi e i rendiconti finanziari sono normali e non significative e che pertanto non sussisteva l'obbligo di fornire spiegazioni nelle note dei rendiconti finanziari. Di conseguenza questo non dovrebbe aver prodotto effetti sulla fissazione da parte della Commissione. Si osserva che le discrepanze relative al profitto annuo riguardano quasi 30 milioni di RMB e quindi devono essere considerate significative, e dunque da spiegare nelle note dei rendiconti finanziari.

(42)

Un'altra affermazione riguardava una presunta violazione dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento di base UE antisovvenzioni (7). La società ha affermato che respingere la domanda di TEM perché le società possono essere beneficiarie di sovvenzioni ha l'effetto di penalizzare l'esportatore per sovvenzioni ritenute illecite senza alcuna prova. Questa argomentazione non può essere accolta. Le domande di TEM non sono state respinte sulla base di possibili sovvenzioni, ma per motivi specifici indicati nei considerando precedenti, nonché nei documenti dettagliati relativi alle conclusioni sul TEM inviati alle parti. Il motivo principale di rifiuto del TEM sono le distorsioni individuate sul mercato delle materie prime. Si deve inoltre sottolineare che, ad esempio, le società hanno ricevuto prestiti da banche statali a tassi preferenziali, molto minori rispetto ai tassi del mercato, e che questa prassi deriva dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(43)

In conclusione, nessuna delle osservazioni ricevute è stata tale da modificare i risultati relativi alla fissazione del TEM.

2.   Trattamento individuale (TI)

(44)

Come prevede l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o che si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato; infine

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

(45)

I tre (gruppi di) società di cui sopra, inseriti nel campione, ai quali non è stato concesso il TEM, hanno chiesto anche il trattamento individuale (TI). In via provvisoria è stato stabilito che i tre (gruppi di) società inseriti nel campione soddisfano le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e possono quindi beneficiare del TI.

3.   Valore normale

(a)   Paese di riferimento

(46)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(47)

Nell'avviso di apertura del procedimento la Commissione informava di voler utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Una parte ha sostenuto che l'India fosse un mercato di riferimento migliore, a causa del simile livello di sviluppo rispetto alla RPC. La Commissione non ha ottenuto alcuna collaborazione dai produttori indiani. Gli USA sembravano inizialmente adeguati, vista la loro apertura alla concorrenza a livello delle importazioni (dazi doganali pari a 0 % rispetto al 10 % dell'India) ed un livello piuttosto buono di concorrenza sul mercato interno con 15-20 produttori statunitensi.

(48)

Tuttavia, le risposte al questionario e i sopralluoghi di verifica hanno rivelato che il mercato degli USA non è il mercato di un paese di riferimento adatto. Tutti i produttori statunitensi che hanno collaborato contano su importazioni di materie prime di base e di prodotti finiti dalle loro società madri nell'UE e mantengono un'attività produttiva limitata negli USA, principalmente per soddisfare ordinazioni su misura o estremamente urgenti. Infatti il volume di produzione dei produttori USA che hanno collaborato è pari ad una frazione delle relative società madre europee. Il fattore più importante è comunque costituito dal fatto che i produttori statunitensi che hanno collaborato sostengono alti costi di lavorazione, che rispecchiano le loro particolari circostanze di fabbricazione. Tali costi inducono prezzi elevati sul mercato interno degli Stati Uniti.

(b)   Determinazione del valore normale

(49)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stabilito sulla base del prezzo o del valore normale costruito di un paese terzo ad economia di mercato o dei prezzi all'esportazione di tale paese o di altri paesi, compresa l'UE. Dato che non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi o dei valori costruiti negli Stati Uniti per i motivi illustrati nel precedente considerando, è stato preso in considerazione il secondo metodo. Tuttavia, per i motivi elencati qui di seguito, anche tale metodo non è adatto nella presente fattispecie. Come i prezzi di vendita sul mercato nazionale degli USA, anche i prezzi all'esportazione degli USA sono alterati dagli elevati costi di produzione e dal fatto che i volumi di esportazione sono limitati, ovvero inferiori al 2 % delle esportazioni cinesi verso l'UE. Risulterebbe inoltre che talune esportazioni vengono effettuate a società collegate e sono quindi inattendibili ai fini della determinazione del valore normale.

(50)

In alternativa ai due metodi di cui sopra, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prescrive di stabilire il valore normale su qualsiasi altra base ragionevole, incluso il prezzo effettivamente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, debitamente adeguato, se necessario, per includere un ragionevole guadagno. Nel caso in questione si è fatto quindi ricorso, in via provvisoria, a tale metodo, dato che dall'inchiesta è risultato nella fase attuale che gli Stati Uniti non sono un paese di riferimento adeguato.

(51)

Per i tipi di prodotto esportati dai (gruppi di) produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, per i quali non sono state effettuate vendite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato, in via provvisoria, i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati, se necessario, per includere un profitto ragionevole, dei tipi di prodotto il più possibile somiglianti e aventi lo stesso diametro, lo stesso tipo di acciaio e lo stesso tipo di trafilatura (a caldo o a freddo).

4.   Prezzo all'esportazione

(52)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

5.   Confronto

(53)

I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali all'esportazione franco fabbrica applicati dagli esportatori del campione con i prezzi di vendita sul mercato interno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come stabilito dal precedente considerando 50.

(54)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e giustificati da validi elementi di prova. L'adeguamento è stato concesso, in particolare, per tenere conto delle imposte indirette, del trasporto marittimo e dell'assicurazione, del trasporto nel paese esportatore, delle spese di garanzia, delle commissioni, dei costi del credito, delle spese bancarie, dello stadio commerciale e, come indicato nel considerando 70 qui di seguito, della percezione della qualità.

6.   Margini di dumping

(55)

I margini di dumping provvisori sono stati espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(a)   Per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TI

(56)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione e ai quali è stato concesso il TI sono stati stabiliti sulla base di un confronto tra la media ponderata del valore normale fissato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile, debitamente adeguati per includere un profitto ragionevole come descritto nei precedenti considerando 50 e 51, e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione praticato da ogni società, come indicato sopra.

(57)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società inserite nel campione

Margini di dumping provvisori

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

(b)   Per tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

(58)

Il margine di dumping per gli altri produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, non inseriti nel campione, è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori del campione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(59)

Sulla base di quanto precede, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, ammonta al 71,1 %.

(c)   Tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato)

(60)

Data l'elevata collaborazione all'inchiesta, testimoniata dal fatto che le società che hanno collaborato hanno rappresentato nel PI il 64 % circa di tutte le importazioni registrate da Eurostat, il margine unico per l'intero paese relativo alle società che non hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini più elevati riscontrati per i soggetti (società/gruppi di società) inseriti nel campione.

(61)

Sulla base di quanto precede, il margine di dumping provvisorio a livello nazionale, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, ammonta all'83,2 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(62)

Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 21 produttori. I 21 produttori costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati «industria dell'Unione».

(63)

Come indicato nel precedente considerando 7, due gruppi di produttori dell'Unione, composti da cinque produttori dell'Unione, sono stati selezionati per il campione e hanno rappresentato oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Tra i rimanenti produttori dell'Unione che hanno collaborato, la società che aveva chiesto una limitazione della definizione del prodotto (cfr. considerando 16 e 17 precedenti) non è stata d'accordo con la selezione del campione. In particolare, il produttore ha criticato il fatto che il campione includesse solo società presenti sia sul mercato dei prodotti finiti, sia su quello dei materiali di base, e il fatto che il campione fosse composto solo da società denunzianti. Si ribadisce che la società in questione acquista materiale di base sia dalla RPC che dall'industria dell'Unione. Tuttavia il produttore non è riuscito a provare che esistano effettivamente due mercati distinti. Inoltre il produttore durante il PI rappresentava meno del 2 % della produzione totale dell'Unione, mentre i due gruppi di società erano stati selezionati sulla base dei criteri obiettivi di cui ai precedenti considerando 7 e 8.

2.   Consumo dell'Unione

(64)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, secondo le informazioni ottenute dal comitato di difesa che rappresenta i denunzianti (cfr. precedente considerando 2) e dei dati relativi ai volumi d'importazione per il mercato dell'Unione forniti da Eurostat. Questi ultimi dati sono stati lievemente adeguati per quanto riguarda le importazioni dal Sudafrica e dal Giappone per determinati periodi, poiché comprendevano talune distorsioni dovute ad un'indicazione scorretta delle informazioni.

(65)

Il consumo dell'Unione è crollato del 35 % tra il 2006 ed il PI. Il consumo è però lievemente aumentato tra il 2006 ed il 2007, raggiungendo un picco nel 2007 e poi continuando a decrescere di anno in anno durante il PI.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2006

2007

2008

2009

PI

Unità (tonnellate)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Indice

100

116

101

78

65

(66)

Nel periodo in esame si registrano notevoli fluttuazioni sul mercato, dovute prevalentemente ad alte volatilità della domanda di tubi d'acciaio inossidabile. Il 2007 e i primi tre trimestri del 2008 sono caratterizzati da un mercato in forte espansione. La crisi economica ha poi avuto un ampio impatto sulla domanda. L'impatto ha iniziato ad essere visibile nell'ultimo trimestre del 2008, si è aggravato durante il 2009 ed è continuato nella prima metà del 2010, riguardando quindi l'intero PI. Questi eventi si rispecchiano nella tendenza del consumo dell'Unione, che ha raggiunto l'apice nel 2007 per poi contrarsi anno dopo anno.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume delle importazioni in dumping

(67)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione è aumentato nel corso del periodo in esame. Globalmente, durante il periodo in esame, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 14 %. Infatti, tra il 2006 ed il 2007, le importazioni dalla RPC sono quasi raddoppiate, mentre tra il 2007 ed il PI sono diminuite di anno in anno, soprattutto a causa del crollo dei consumi (la quota di mercato è rimasta stabile tra il 2008 ed il PI, cfr. considerando 68 seguente).

Tabella 2

Volume delle importazioni dalla RPC

 

2006

2007

2008

2009

PI

Unità (tonnellate)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Indice

100

194

182

123

114

3.2.   Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(68)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è quasi raddoppiata nel periodo in esame, aumentando del 76 % o di 7,9 punti percentuali. La quota di mercato si è ampliata tra il 2006 ed il 2007, mantenendo poi le sue notevoli dimensioni.

Tabella 3

Importazioni dalla RPC (quota di mercato)

 

2006

2007

2008

2009

PI

Quota di mercato (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Indice

100

167

180

158

176

3.3.   Prezzi

(a)   Andamento dei prezzi

(69)

La tabella che segue riporta il prezzo medio delle importazioni in dumping dalla RPC franco frontiera UE, dazio non corrisposto, quale risulta dai dati Eurostat. Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è aumentato fino al 2008 e poi è sceso tra il 2008 ed il PI.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni dalla RPC

 

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Indice

100

118

126

100

91

(b)   Undercutting dei prezzi

(70)

Per ciascun tipo di prodotto sono stati confrontati i prezzi di vendita praticati nell'Unione rispettivamente dai produttori esportatori cinesi e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. A tal fine, i prezzi che i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno fatturato ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione. All'occorrenza sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze inerenti alla percezione della qualità da parte del mercato, allo stadio commerciale e ai costi successivi all'importazione.

(71)

Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con una differenza percentuale compresa tra il 21 e il 32 %.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni preliminari

(72)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici aventi attinenza con la situazione dell'industria dell'Unione. I dati che seguono relativi alle vendite e alle quote di mercato si riferiscono a tutti i produttori dell'Unione, mentre quelli relativi a tutti gli altri indicatori si riferiscono ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Per quanto riguarda gli indicatori basati sui produttori inseriti nel campione, poiché il campione era composto solo da due gruppi di produttori, per motivi di riservatezza nelle tabelle qui di seguito non sono stati indicati i dati aggregati effettivi; sono stati invece presentati solo gli indici, per evidenziare la tendenza degli indicatori.

4.2.   Produzione

(73)

I volumi di produzione dell'Unione sono aumentati tra il 2006 ed il 2008, ma sono poi crollati tra il 2008 ed il PI. Questa notevole diminuzione dei volumi di produzione è stata causata sia dalla contrazione del mercato che dalla crescente pressione delle importazioni oggetto di dumping.

Tabella 5

Produzione

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Produzione (valore indicizzato)

100

107

121

84

66

4.3.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(74)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta piuttosto stabile nel periodo in esame. Tuttavia, il tasso di utilizzo della capacità è sceso del 35 % tra il 2006 ed il PI. Durante il PI il livello di utilizzo della capacità è crollato a poco più della metà del livello raggiunto nel 2008.

Tabella 6

Capacità produttiva

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Capacità (valore indicizzato)

100

98

101

102

101

Utilizzo della capacità produttiva (valore indicizzato)

100

109

120

82

65

4.4.   Scorte

(75)

Dalla tabella seguente risulta che le scorte finali sono prima aumentate fino al 2008, quando la produzione dell'Unione ha raggiunto il vertice, e poi hanno iniziato a diminuire a causa dei ridotti livelli di attività produttiva.

Tabella 7

Scorte

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Scorte (valore indicizzato)

100

124

168

138

118

4.5.   Volume delle vendite nell'Unione (di tutta l'industria dell'Unione)

(76)

Il volume delle vendite di tutti i produttori dell'Unione sul mercato UE è diminuito globalmente del 39 %, mentre le esportazioni cinesi sono aumentate, nello stesso periodo, del 14 %, come indicato nel precedente considerando 68. L'andamento dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione è stato il seguente:

Tabella 8

Volume delle vendite nell'Unione

Tutti i produttori dell'UE

2006

2007

2008

2009

PI

Vendite nell'Unione (t)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Indice

100

110

96

76

61

4.6.   Quota di mercato (di tutta l'industria dell'Unione)

(77)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta di 3,4 punti percentuali tra il 2006 ed il 2007 ed è rimasta relativamente stabile durante il resto del periodo in esame, con un piccolo aumento temporaneo nel 2009. Nel complesso, la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione è quantificabile in 3,6 punti percentuali nel periodo in esame, durante il quale la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è quasi raddoppiata, come si evince dalla precedente tabella 3.

Tabella 9

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

Tutti i produttori dell'UE

2006

2007

2008

2009

PI

Quota di mercato (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Indice

100

95

95

98

94

4.7.   Prezzi di vendita

(78)

Per quanto riguarda i prezzi medi di vendita, dalla tabella seguente risulta che nel 2007 l'industria dell'Unione li ha aumentati per poi ridurli gradualmente di anno in anno durante il PI, raggiungendo livelli di prezzo inferiori a quelli del 2006. L'andamento e l'elevata volatilità dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione erano in parte dovuti ad ampie fluttuazioni dei costi delle materie prime.

Tabella 10

Prezzi medi delle vendite nell'UE dell'industria dell'Unione

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio/tonnellata (valore indicizzato)

100

135

126

100

92

4.8.   Occupazione

(79)

Il livello di occupazione ha seguito in ampia misura l'andamento dei volumi di produzione (cfr. precedente tabella 5), il che indica che l'industria dell'Unione ha cercato di razionalizzare i costi di produzione quando ciò è risultato necessario. L'industria dell'Unione ha tentato di adeguare la sua manodopera alle condizioni del mercato che stavano peggiorando riducendo gli orari di lavoro piuttosto che il numero degli addetti. Per tale motivo la tabella seguente illustra i livelli di occupazione in equivalenti tempo pieno (ETP). Tra il 2006 ed il 2008 l'occupazione in ETP dei produttori dell'Unione è aumentata di 11 punti percentuali per poi crollare di 19 punti percentuali dal 2008 al PI. Complessivamente il numero di ETP è diminuito dell'8% nel periodo in esame.

Tabella 11

Occupazione

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Occupazione - equivalenti a tempo pieno (ETP) (valore indicizzato)

100

106

111

95

92

4.9.   Produttività

(80)

Malgrado i suddetti tentativi dell'industria dell'Unione, l'output pro ETP dei produttori dell'Unione è notevolmente diminuito, complessivamente del 29 %. Il serio impatto delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in un periodo di crollo della domanda sul mercato ha impedito all'industria dell'Unione di mantenere i propri livelli di produttività.

Tabella 12

Produttività

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Volume di produzione per ETP (valore indicizzato)

100

102

109

88

71

4.10.   Costo della manodopera

(81)

Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita a contenere la dinamica del costo del lavoro. La tabella seguente dimostra infatti che il costo medio annuo della manodopera è lievemente aumentato nel 2007 e nel 2008, per poi diminuire nel 2009 e nel PI. Sull'intero periodo, i costi unitari della manodopera si sono ridotti del 2 %. Tale riduzione sarebbe stata più decisa se gli importi delle indennità di licenziamento fossero stati esclusi dall'andamento di cui sopra.

Tabella 13

Costo della manodopera

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Costo del lavoro annuo per addetto (valore indicizzato)

100

103

109

100

98

4.11.   Redditività e utile sul capitale investito (ROI)

(82)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo i profitti netti al lordo delle imposte realizzati con le vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE come percentuale del fatturato di queste vendite. Durante il periodo in esame l'andamento dei margini di redditività dell'industria dell'Unione è stato il seguente:

Tabella 14

Redditività e utile sul capitale investito (ROI)

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Utile netto (valore indicizzato)

100

202

89

– 147

– 188

ROI (valore indicizzato)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Dalla tabella precedente risulta che la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto un picco nel 2007, grazie a straordinarie condizioni sul mercato, delle quali tutti i partecipanti hanno potuto approfittare. La redditività media ha subito un netto deterioramento a partire dal 2007 e i profitti si sono trasformati in perdite durante il 2009 ed il PI.

(84)

Quanto all'utile sul capitale investito (ROI), espresso come percentuale di utile sul valore contabile netto degli investimenti, va detto che questo indicatore ha seguito l'andamento della redditività.

4.12.   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(85)

Il flusso di cassa netto delle attività operative ha presentato l'andamento seguente (a parte l'importo negativo del 2006, eccezionale per la tabella, il 2007 è stato considerato l'anno di riferimento per indicare l'andamento del flusso di cassa):

Tabella 15

Flusso di cassa

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Flusso di cassa (valore indicizzato)

negativo

100

685

175

53

(86)

Dalla tabella di cui sopra risulta che il flusso di cassa dell'industria dell'Unione ha registrato un'impennata nel 2008 ed è poi sceso fino alla fine del periodo in esame, raggiungendo un livello piuttosto basso durante il PI.

4.13.   Investimenti

(87)

Gli investimenti effettuati nel periodo in esame dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono illustrati nella tabella che segue:

Tabella 16

Investimenti

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Investimenti netti (valori indicizzati)

100

192

406

286

183

(88)

Come risulta dalla tabella di cui sopra, i produttori dell'Unione hanno deciso di continuare ad investire malgrado la loro fragile situazione finanziaria nel 2009 e durante il PI. Le loro motivazioni risiedono nel fatto che tale tipo di industria normalmente necessita di determinati investimenti pluriennali che vanno completati a prescindere dalla situazione del mercato e che in tale settore i frequenti aggiornamenti dei macchinari costituiscono un prerequisito per poter produrre forti quantitativi di prodotti finiti di qualità elevata (per mantenere la competitività nei confronti di altri produttori).

4.14.   Entità del margine di dumping effettivo

(89)

I margini di dumping delle importazioni dalla RPC, indicati al considerando 57, sono molto elevati. Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping può essere considerata di rilievo.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(90)

Gli indicatori del pregiudizio durante il periodo in esame hanno presentato un andamento negativo. Questo riguarda in modo particolare gli indicatori relativi alla redditività, ai volumi di produzione, all'utilizzo della capacità, ai volumi di vendita e alla quota di mercato, che hanno tutti evidenziato una chiara tendenza al deterioramento.

(91)

Allo stesso tempo le importazioni di tubi d'acciaio inossidabile dalla RPC venivano effettuate a prezzi fino al 32 % inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI (cfr. precedente considerando 71).

(92)

Alla luce di quanto sopra si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(93)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 e all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(94)

Tra il 2006 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame è aumentato del 14 %; dato che il mercato si è contratto del 35 %, ciò ha determinato un incremento del 76 % della loro quota di mercato nell'Unione, che è passata dal 10,5 % al 18,4 %.

(95)

L'incremento delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla RPC nel periodo in esame è coinciso con una tendenza al ribasso della maggior parte degli indicatori del pregiudizio per l'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione ha perso 3,6 punti percentuali della sua quota di mercato e i suoi prezzi di vendita sono scesi dell'8 % a causa della pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo (in dumping) verso il mercato dell'Unione. Il prezzo notevolmente più basso di queste importazioni ha impedito all'industria dell'Unione di trasferire – in misura accettabile – sui prezzi di vendita l'aumento dei costi di produzione e ciò si è tradotto in livelli di redditività negativi durante il PI.

(96)

Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC, che sono giunte sul mercato dell'Unione in volumi notevoli e sempre crescenti e sono risultate caratterizzate da prezzi molto più bassi di quelli dell'industria dell'Unione nell'arco di tutto il periodo in esame, stanno causando un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(97)

Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono state contenute. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dalla RPC si è ridotta di 4,3 punti percentuali, passando dal 26,8 % al 22,5 %.

(98)

Le maggiori fonti d'importazione, oltre alla RPC, durante il PI, sono state il Giappone e l'Ucraina. La loro quota di mercato ammontava, per ognuna, al 5,2 %. L'India raggiungeva una quota di mercato del 3 %, mentre le importazioni dagli USA durante il PI costituivano una quota di mercato del 2,7 %. La tabella seguente illustra l'andamento dei volumi, dei prezzi e delle quote di mercato delle importazioni dei quattro paesi maggiori fonti d'importazione dopo la RPC e degli altri paesi terzi, tutti basati su dati di Eurostat. Come già precisato nel considerando 64, i dati di Eurostat per le importazioni dal Giappone sono stati lievemente adeguati per escludere le distorsioni causate da un'indicazione scorretta delle operazioni.

Tabella 17

Importazioni da altri paesi

Paese

 

2006

2007

2008

2009

PI

Giappone

Volume (in tonnellate)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Quota di mercato (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Prezzo medio (EUR)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ucraina

Volume (in tonnellate)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Quota di mercato (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Prezzo medio (EUR)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

India

Volume (in tonnellate)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Quota di mercato (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Prezzo medio (EUR)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

USA

Volume (in tonnellate)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Quota di mercato (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Prezzo medio (EUR)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Altri paesi

Volume (in tonnellate)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Quota di mercato (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Prezzo medio (EUR)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Totale paesi terzi, eccetto la RPC

Volume (in tonnellate)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Quota di mercato (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Prezzo medio (EUR)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Come risulta dalla tabella di cui sopra, durante il periodo in esame la quota di mercato del Giappone è lievemente aumentata di 0,8 punti percentuali, dal 4,4 % al 5,2 %. Tuttavia i prezzi delle importazioni giapponesi risultano molto più paragonabili ai prezzi dell'Unione che non i prezzi delle importazioni dalla RPC. Durante il PI i prezzi delle importazioni dal Giappone erano notevolmente più elevati rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(100)

Le importazioni dagli USA sono state effettuate a prezzi notevolmente più elevati di quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame (ad eccezione del 2007). Per quanto concerne le importazioni dall'Ucraina e dall'India, sebbene i prezzi medi siano per entrambi i paesi inferiori ai prezzi dell'Unione, la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile sul mercato dell'Unione: la quota di mercato dell'Ucraina è scesa dal 5,9 % al 5,2 %, mentre quella dell'India è aumentata dal 2,8 % al 3 % durante il periodo in esame.

(101)

Per concludere, la quota di mercato delle importazioni da tutti i paesi terzi eccetto la RPC è diminuita di 4,3 punti percentuali (dal 26,8 % al 22,5 %) durante il periodo in esame. Complessivamente, il prezzo medio all'importazione da tutti i paesi terzi eccetto la RPC è aumentato del 34 % durante il periodo in esame (da 5 586 EUR a 7 484 EUR la tonnellata), mentre i prezzi delle importazioni cinesi, già molto bassi, sono scesi del 9 % e i prezzi medi di vendita dell'Unione si sono ridotti dell'8 %.

(102)

In considerazione di quanto appena esposto si può concludere che le importazioni dai paesi terzi diversi dalla RPC non risultano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

3.2.   Impatti delle fluttuazioni sul mercato e della crisi economica

(103)

Mentre il 2007 e i primi tre trimestri del 2008 sono stati caratterizzati da un mercato in forte espansione per i tubi d'acciaio inossidabile, nel periodo successivo la crisi economica e finanziaria ha avuto un ampio impatto anche su tale settore. La recessione economica è iniziata nell'ultimo trimestre del 2008, ha continuato per tutto il 2009 e ha riguardato anche la prima metà del 2010, ovvero l'intero PI. Questi eventi si riflettono nelle tendenze del consumo dell'Unione, che ha raggiunto l'apice nel 2007 per poi ridursi di anno in anno (cfr. tabella 1).

(104)

Indubbiamente il suddetto crollo dei consumi risultante dalla recessione economica ha avuto anche un impatto sulla situazione del'industria dell'Unione. Va tuttavia osservato che tale effetto negativo è stato gravemente acuito dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che venivano vendute a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. Per tale motivo, anche se la crisi economica può essere considerata uno dei fattori che hanno contribuito al pregiudizio durante il PI, questo non può sminuire gli effetti pregiudizievoli delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC sul mercato dell'Unione. In assenza di tale concorrenza sleale da parte della RPC e della sua pressione sui volumi e sui prezzi subita dai produttori dell'Unione, questi ultimi avrebbero potuto mantenere il livello dei loro prezzi di vendita e di redditività a livelli relativamente accettabili anche in una situazione di contrazione della domanda.

(105)

In realtà l'impatto delle importazioni in dumping dalla RPC, vendute a prezzi molto inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione durante il PI, può essere considerato ancora più pregiudizievole in un periodo di crisi economica, quando i volumi e i prezzi delle vendite sono comunque già sotto pressione a causa della riduzione dei consumi.

(106)

In tali circostanze non si può ritenere che il rallentamento dell'economia costituisca un fattore in grado di interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla RPC.

3.3.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(107)

Le esportazioni dell'industria dell'Unione hanno subito una riduzione inferiore a quella delle vendite sul mercato interno, a prescindere dal fatto che vengano esaminati tutti i produttori dell'Unione oppure solo quelli inseriti nel campione. I volumi di esportazione nel periodo in esame hanno registrato la tendenza seguente per l'industria dell'Unione:

Tabella 18

Industria dell'Unione – vendite all'esportazione (in tonnellate) ad acquirenti indipendenti

Tutti i produttori dell'UE

2006

2007

2008

2009

PI

Indice

100

99

108

88

64

(108)

È opportuno sottolineare che le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono diminuite più lentamente rispetto alle sue vendite sul mercato dell'Unione. Questo può implicare che la pressione delle importazioni in dumping dalla RPC sia particolarmente forte per il mercato dell'Unione. Tenuto conto di tale fattore, nonché della quota sostanziale delle esportazioni nelle vendite complessive dell'industria dell'Unione (costantemente tra il 39 % ed il 45 % durante il periodo in esame) si può certamente escludere qualsiasi mancanza di competitività dei produttori dell'Unione sul mercato mondiale.

3.4.   Competitività delle importazioni in dumping dalla RPC e costo di produzione dell'industria dell'Unione

(109)

L'elevata volatilità dei prezzi delle leghe e la tendenza globale della domanda del mercato hanno causato notevoli fluttuazioni dei costi delle principali materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Durante il periodo in esame l'andamento del costo medio unitario di produzione dell'industria dell'Unione è stato il seguente:

Tabella 19

Industria dell'Unione – costo di produzione (EUR la tonnellata)

Produttori del campione

2006

2007

2008

2009

PI

Indice

100

120

119

124

118

(110)

Come già indicato nel precedente considerando 78, il mercato cinese delle principali materie prime è notevolmente distorto. A causa di tale distorsione, i produttori esportatori della RPC hanno la possibilità di esportare il prodotto in esame sul mercato dell'Unione a prezzi probabilmente meno sensibili alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dunque notevolmente inferiori rispetto a quelli del mercato dell'Unione. In altre parole, a causa della distorsione sul mercato cinese delle materie prime, i produttori di tubi d'acciaio inossidabile nella RPC hanno un vantaggio competitivo sleale nei confronti dell'industria dell'Unione. Tali distorsioni hanno contribuito a consentire ai produttori cinesi di mantenere i prezzi al basso livello delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(111)

Dall'analisi di cui sopra risulta che le importazioni dalla RPC sono aumentate in termini di quantità e hanno notevolmente aumentato la loro quota di mercato nel periodo in esame. Inoltre i maggiori quantitativi che hanno raggiunto il mercato dell'Unione a prezzi di dumping sono stati venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Per quanto l'industria dell'Unione sia riuscita per un certo periodo a compensare gli effetti negativi di questa pressione grazie alle condizioni eccezionalmente favorevoli del mercato nel 2007 e nel 2008, ciò non è stato più possibile quando la crisi economica ha determinato una sensibile riduzione della domanda.

(112)

Sono stati analizzati anche altri fattori che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. A questo proposito è stato accertato che le importazioni da altri paesi terzi, l'impatto della crisi economica, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e altri fattori, tra cui quelli connessi alle distorsioni sul mercato delle materie prime della RPC, non sembrano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

(113)

Alla luce dell'analisi che precede, nella quale gli effetti di tutti gli altri fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(114)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, non vi fossero fondati motivi per concludere che nel caso di specie l'istituzione di misure non fosse nell'interesse dell'Unione. A tal fine, secondo quanto prevede l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nonché le probabili conseguenze di una loro mancata adozione.

(115)

La Commissione ha inviato questionari agli importatori indipendenti e agli utilizzatori. Due importatori e un utilizzatore hanno risposto al questionario entro le scadenze stabilite.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(116)

Un produttore dell'Unione si è opposto all'istituzione di misure antidumping dato che la società acquista, tra l'altro, profilati cavi greggi di acciaio inossidabile dalla RPC al fine di sottoporli ad ulteriore lavorazione per ottenerne tubi finiti. Comunque il produttore rappresenta meno del 2 % della produzione totale dell'Unione.

(117)

Si ricorda l'andamento generalmente negativo degli indicatori di pregiudizio, soprattutto per quanto riguarda quelli relativi ai volumi di produzione e di vendita nonché alla quota di mercato e ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività e l'utile sul capitale investito.

(118)

È prevedibile che, con l'istituzione delle misure, il calo dei prezzi e la perdita di quota di mercato siano mitigati e che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione comincino a risalire, con un conseguente significativo miglioramento della sua situazione finanziaria.

(119)

È invece probabile che la situazione finanziaria e di mercato dell'industria dell'Unione continui a peggiorare nel caso in cui non dovessero essere istituite misure antidumping. In tale ipotesi è probabile che l'industria dell'Unione perda un'ulteriore quota di mercato e non sia più in grado di seguire l'andamento dei prezzi di mercato determinato dalle importazioni dalla RPC. Gli effetti probabili implicherebbero ulteriori tagli della produzione e la chiusura di impianti nell'Unione, con conseguenti perdite di posto di lavoro.

(120)

Tenendo conto di quanto finora esposto, si conclude in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori indipendenti nell'Unione

(121)

Come illustrato in precedenza, agli importatori indipendenti non è stato applicato il campionamento dato che solo due importatori indipendenti hanno collaborato appieno all'inchiesta rispondendo al questionario. Solo una piccola parte del volume d'affari di tali due importatori era connessa alla rivendita del prodotto in esame dalla RPC.

(122)

Nel PI le importazioni dichiarate da questi due importatori hanno rappresentato però una quota relativamente modesta del totale delle importazioni dalla RPC (meno del 10 %). Considerati gli elevati margini ottenuti dagli importatori sulle rivendite del prodotto in esame durante il PI, si può presumere che l'istituzione di dazi antidumping possa indurre una riduzione dei loro livelli di redditività. Tuttavia, nessuno degli importatori ha presentato argomentazioni secondo le quali l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria ai loro interessi. Inoltre, dato che essi rivendono anche tubi di acciaio inossidabile di origine non cinese (anche tubi originari dell'Unione), possono anche decidere di spostare i loro acquisti verso fornitori non cinesi, non soggetti ai dazi.

(123)

Nessun altro importatore ha collaborato trasmettendo il questionario compilato od osservazioni documentate. Su tali basi si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure provvisorie non avrà significativi effetti negativi sull'interesse degli importatori dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori

(124)

I tubi di acciaio inossidabile senza saldature oggetto del presente procedimento sono impiegati in un'ampia gamma di applicazioni (cfr. precedente considerando 17). Malgrado ciò, solo un utilizzatore che usa tubi d'acciaio inossidabile per fabbricare refrigeranti ad aria e condensatori ad aria e ha assorbito, durante il PI, meno dell'1 % delle importazioni totali dalla Cina, è stato disposto a collaborare. Si può tuttavia concludere in via provvisoria che la collaborazione estremamente limitata degli utilizzatori segnala che, in generale, l'impatto sulla redditività e sulla situazione economica degli utilizzatori sarà piuttosto limitato.

(125)

Dalle risposte al questionario del suddetto utilizzatore risulta che la società non sarà gravemente colpita dalle misure antidumping, nemmeno per quanto riguarda il suo comparto che utilizza i tubi d'acciaio inossidabile. Se si confronta il valore delle importazioni del prodotto in esame con il volume d'affari del comparto che utilizza i prodotti importati, l'effetto si può considerare trascurabile.

(126)

Tenendo presenti i dati di tale utilizzatore non si può tuttavia escludere che determinate società utilizzatrici che usano quantitativi più cospicui di tubi d'acciaio inossidabile importati dalla RPC possano risentire effetti negativi delle misure antidumping.

(127)

Dalle informazioni presentate dall'unico utilizzatore che ha collaborato è impossibile stimare l'occupazione totale dell'intera industria utilizzatrice nell'Unione, vista la sua limitata rappresentatività e l'ampia gamma di applicazioni.

(128)

Va anche osservato che il livello delle misure non è tale da impedire alle importazioni cinesi di continuare a rifornire il mercato dell'Unione, anche se i loro prezzi saranno aumentati a livello non pregiudizievole. Inoltre, la capacità di produzione disponibile dell'industria dell'Unione, così come le fonti alternative d'importazione da vari altri paesi terzi evidenziano l'assenza di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di tubi d'acciaio inossidabile per il mercato dell'Unione.

(129)

Malgrado le recenti difficoltà dell'industria dell'Unione, essa continua comunque a rimanere il principale fornitore dell'industria utilizzatrice nell'Unione. Se non saranno istituite misure, in caso di un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, la sua sopravvivenza sarà messa in pericolo e potrebbe risultare compromessa anche la sicurezza degli approvvigionamenti per gli utilizzatori dell'Unione.

(130)

Tenuto conto di quanto esposto finora, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping, gli effetti positivi per l'industria dell'Unione risultano maggiori rispetto ai potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse. Si conclude pertanto in via provvisoria che i dazi antidumping non sono contrari all'interesse dell'Unione.

4.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(131)

Si può concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame darebbe all'industria dell'Unione la possibilità di migliorare la sua posizione attraverso un aumento del volume delle vendite, dei prezzi di vendita e della quota di mercato. Alcuni effetti negativi potrebbero concretizzarsi sotto forma di aumenti dei costi per alcuni utilizzatori, ma è presumibile che essi siano compensati dai benefici previsti per i produttori e i loro fornitori.

(132)

Stante quanto precede, la conclusione provvisoria è che nel complesso non esistano validi motivi che ostino all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(133)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(134)

Le misure provvisorie sulle importazioni originarie della RPC devono essere istituite a un livello tale da consentire di eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni in dumping, senza superare il margine di dumping constatato. Ai fini del calcolo dell'importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si ritiene che le misure debbano essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(135)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che, per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio, debba essere impiegato un profitto di riferimento del 12 %. Dalle prove fornite finora non risulta però che tale redditività possa essere ottenuta in una situazione di mercato normale. Nemmeno nell'anno eccezionale 2007 l'industria dell'Unione è riuscita a raggiungere un livello di redditività così elevato. In base ai dati rilevati durante l'inchiesta si ritiene in via provvisoria che un profitto del 5 % sia adeguato a determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(136)

Partendo da queste premesse è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato stabilito sottraendo il margine di profitto effettivo dal prezzo franco fabbrica e aggiungendo al prezzo di pareggio così ottenuto il margine di profitto di riferimento di cui sopra.

(137)

Sono stati così determinati in via provvisoria i livelli di eliminazione del pregiudizio riportati di seguito.

Società

Livello di eliminazione del pregiudizio

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Società elencate nell'allegato I

56,6 %

Tutte le altre società

71,5 %

2.   Misure provvisorie

(138)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è in tutti i casi il margine di pregiudizio riscontrato.

(139)

Dato il livello elevato di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per tutte le altre società viene stabilito all'aliquota più elevata tra quelle delle società che hanno collaborato inserite nel campione. Per le società che hanno collaborato ma non sono inserite nel campione, elencate nell'allegato, l'aliquota del dazio provvisorio è stabilita alla media ponderata delle aliquote delle società inserite nel campione. Tenuto conto di quanto precede, le aliquote del dazio proposte sono le seguenti:

Società

Dazio provvisorio

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Società elencate nell'allegato I

56,6 %

Tutte le altre società

71,5 %

(140)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(141)

Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (8), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(142)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società deve essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(143)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi d'acciaio inossidabile senza saldature, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Dazio provvisorio

Codice addizionale TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Società elencate nell'allegato I

56,6 %

B121

Tutte le altre società

71,5 %

B999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 265 del 30.9.2010, pag. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures (Tendenze recenti degli scambi d'acciaio e misure politiche riguardanti gli scambi), relazione OCSE, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, pag. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal (Sussidi cinesi per l'acciaio: massicci, pervasivi e illeciti), 2008, relazione della Speciality Steel Industry of North America, consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry (Sussidi del governo cinese all'industria dell'acciaio), 2007, relazione della Speciality steel industry of North America, consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; nonché The Reform Myth, How China is using state power to create the world's dominant steel industry, (Il mito delle riforme, come la Cina si avvale dei poteri di Stato per crearsi una posizione dominante nel settore dell'acciaio a livello mondiale) The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Relazioni della Speciality Steel Industry of North America di cui sopra, in riferimento al decimo piano quinquennale di adeguamento della struttura industriale.

(5)  Terza rassegna dell'OMC sulle politiche e sulle prassi della Cina nel settore degli scambi e sul loro impatto sul funzionamento del sistema multilaterale degli scambi, WT/TPR/S/230, consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm nonché seconda rassegna dell'OMC sulle politiche e sulle prassi della Cina nel settore degli scambi e sul loro impatto sul funzionamento del sistema multilaterale degli scambi, WT/TPR/S/199, consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm

(6)  Cfr. in particolare WT/TPR/S/230, pag. 44.

(7)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(8)  

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio Nerv105

B-1049 Bruxelles/Brussel.


ALLEGATO I

(1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

(2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

(3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

(4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

(5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

(6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

(7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

(8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

(9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

(10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co., Ltd., Shanghai,

(12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

(14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

(15)

Wen zZhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

(16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

(17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

(18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

(19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

(20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

(21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

(22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

(23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

(25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

(26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

(28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

(29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi d'acciaio inossidabile senza saldature venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


29.6.2011   

IT

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L 169/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.6.2011   

IT

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L 169/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 625/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 168 del 28.6.2011, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 29 giugno 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

29.6.2011   

IT

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L 169/27


DECISIONE 2011/380/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

che modifica la decisione 2010/330/PESC relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/330/PESC (1) che ha prorogato la missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (la «missione») di altri ventiquattro mesi fino al 30 giugno 2012. L’importo di riferimento finanziario per il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 deve essere deciso dal Consiglio.

(2)

Il mandato della missione è attuato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/330/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/330/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell’Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles e a Baghdad, ivi compresa un’antenna a Basra, in preparazione della possibile apertura di un ufficio, previa opportuna decisione a tal fine. EUJUST LEX-IRAQ dispone anche di un ufficio a Erbil (regione del Kurdistan).»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 è pari a 27 250 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.


29.6.2011   

IT

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L 169/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti

[notificata con il numero C(2011) 4447]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/381/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2005/360/CE della Commissione (2) ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per i lubrificanti, con validità fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2005/360/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i lubrificanti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/360/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/360/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende le seguenti categorie:

Categoria 1

:

oli idraulici e oli di trasmissione per trattori

Categoria 2

:

grassi, compresi i grassi per l’astuccio dell’elica

Categoria 3

:

oli per motosega, disarmanti per calcestruzzo, lubrificanti per funi, oli per l’astuccio dell’elica ed altri lubrificanti a perdita totale

Categoria 4

:

oli per motori a due tempi

Categoria 5

:

oli per ingranaggi industriali e marittimi.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   lubrificante: un preparato consistente in fluidi di base e additivi;

2)   fluido di base: un fluido lubrificante le cui proprietà – fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione – non sono state migliorate con l’aggiunta di additivi;

3)   sostanza: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo produttivo, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità dei prodotti e le eventuali impurità derivate dal processo impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

4)   agente addensante: una o più sostanze nel fluido di base utilizzate per addensare o modificare la reologia di un fluido lubrificante o di un grasso;

5)   componente principale: qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante;

6)   additivo: sostanza le cui funzioni principali consistono nel migliorare la fluidità, l’invecchiamento, la proprietà lubrificante, la proprietà anti-usura o le proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione;

7)   grasso: preparato solido o semisolido composto da un agente addensatore, che può contenere altri ingredienti destinati a impartire proprietà specifiche in un lubrificante liquido.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica rimangono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».

Articolo 6

La decisione 2005/360/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2005/360/CE.

2.   Le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/360/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri stabiliti dalla decisione 2005/360/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ridotto sull’acqua e sul suolo nel loro utilizzo e contengono una frazione considerevole di materiali a base biologica (biobased materials).

CRITERI

1.

Sostanze e miscele escluse o limitate

2.

Esclusione di specifiche sostanze

3.

Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica

4.

Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione

5.

Materie prime rinnovabili

6.

Prestazione tecnica minima

7.

Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Requisiti di valutazione e verifica

a)   Requisiti

Gli specifici requisiti in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino all’organismo competente la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Il fornitore dell’additivo, dell’agente addensatore o del fluido di base può trasmettere le informazioni pertinenti direttamente all’organismo competente.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

All’occorrenza, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare verifiche indipendenti.

La tabella 1 illustra lo schema generale per la valutazione di ogni sostanza costitutiva di un prodotto lubrificante.

b)   Soglie di misurazione

Tutte le sostanze costitutive presenti in percentuale superiore allo 0,010 % (peso/peso) che siano state intenzionalmente aggiunte e/o siano state intenzionalmente formate in seguito a reazioni chimiche nel lubrificante oggetto di domanda sono dichiarate in modo inequivocabile, informandone il nome, le concentrazioni di massa e, se del caso, il rispettivo registro CAS e il numero di registro CE.

I criteri si applicano come segue:

al lubrificante oggetto di domanda per i criteri 1a, 6 e 7,

ad ogni sostanza dichiarata che sia stata intenzionalmente aggiunta o formata e sia presente in percentuale superiore allo 0,010 % (peso/peso) per i criteri 1b e 2,

ad ogni sostanza dichiarata che sia stata intenzionalmente aggiunta o formata e sia presente in percentuale superiore allo 0,10 % (peso/peso) per i criteri 3, 4 e 5.

Inoltre, la frazione complessiva delle sostanze dichiarate a cui non si applicano i criteri 3 e 4 deve essere inferiore allo 0,5 % (peso/peso).

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) cui si applicano i criteri di classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) e non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Le nanoforme aggiunte intenzionalmente al prodotto devono risultare conformi al presente criterio in qualsiasi concentrazione.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (4)

Frase di rischio (5)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60; R61; R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60-R63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

R61-R62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Il presente criterio si applica anche alle seguenti indicazioni di pericolo e frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

R34; R35

H319 Provoca grave irritazione oculare

R36

H315 Provoca irritazione cutanea

R38

EUH066 L’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle

R66

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

R67

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c) del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,010 % (peso/peso). In caso di riferimenti a limiti di concentrazione specifica per sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c) del regolamento sopracitato, essi devono rimanere inferiori a un decimo (1/10) del valore minimo indicato della concentrazione specifica, a meno che tale valore sia inferiore allo 0,010 % (peso/peso).

Le deroghe al criterio 1a sono elencate nella tabella 1.

Valutazione e verifica del criterio: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente dimostra di ottemperare al presente criterio per le sostanze contenute nel prodotto fornendo informazioni corrispondenti almeno a quelle prescritte dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono specifiche quanto alla forma particolare della sostanza, comprese le nanoforme, utilizzata nel prodotto. A tal fine, il richiedente inoltra una dichiarazione di conformità al presente criterio, insieme con un elenco di ingredienti e le relative schede di dati di sicurezza a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per il prodotto che per le sostanze elencate nella(e) formulazione(i). I limiti di concentrazione sono specificati nella scheda di dati di sicurezza a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Devono essere forniti dati sufficienti per consentire la valutazione dei pericoli che il prodotto rappresenta per l’ambiente (indicati dalle indicazioni di pericolo H400-H413 o dalle frasi di rischio R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

La valutazione dei pericoli che il prodotto rappresenta per l’ambiente deve essere condotta secondo il metodo convenzionale a norma dell’allegato III della direttiva 1999/45/CE o secondo il metodo della sommatoria a norma del punto 4.1.3.5.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, come precisato nella parte C dell’allegato III della direttiva 1999/45/CE o nel punto 4.1.3.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i risultati delle prove eseguite sul preparato (il preparato o l’insieme degli additivi) possono essere utilizzati per modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che si otterrebbe applicando il metodo convenzionale o quello della sommatoria.

b)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della domanda occorre fare riferimento all’elenco.

I limiti di concentrazione sono specificati nella scheda di dati di sicurezza a norma dell’allegato II, punto 3.2.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 453/2010 (9).

Criterio 2 —   Esclusione di specifiche sostanze

Le seguenti sostanze dichiarate non sono permesse in quantità superiori allo 0,010 % (peso/peso) del prodotto finito:

sostanze incluse nell’elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque, dell’Unione, di cui all’allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), successivamente modificato dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e nell’elenco OSPAR delle sostanze chimiche che richiedono un’azione prioritaria (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00950304450000_000000_000000),

composti organici alogenati o azotati,

metalli e composti metallici, ad eccezione del sodio, del potassio, del magnesio e del calcio. Nel caso degli agenti addensanti, possono essere utilizzati anche i composti del litio e/o dell’alluminio in concentrazioni che si conformino agli altri criteri dell’allegato della presente decisione.

Valutazione e verifica: il rispetto di tali requisiti deve essere dichiarato per iscritto mediante un documento firmato dall’impresa richiedente.

Criterio 3 —   requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica

Il richiedente deve assicurare la conformità dimostrando che il prodotto soddisfa i requisiti di cui al criterio 3.1 o al criterio 3.2.

Criterio 3.1 —   requisiti concernenti il lubrificante ed i suoi principali componenti

I dati di tossicità acquatica acuta dei componenti principali e della miscela devono essere comunicati.

I dati di tossicità acquatica acuta di ciascun componente principale sono dichiarati per ciascuno dei due livelli trofici seguenti: alghe e dafnie (12). La concentrazione critica per la tossicità acquatica acuta di ciascun componente principale non deve essere inferiore a 100 mg/l.

I dati di tossicità acquatica acuta per il lubrificante oggetto di domanda sono dichiarati per ciascuno dei livelli trofici seguenti: alghe, dafnie e pesci. La concentrazione critica per la tossicità acquatica acuta di un lubrificante delle categorie 1 e 5 non deve essere inferiore a 100 mg/l e quella di un lubrificante delle categorie 2, 3 e 4 non deve essere inferiore a 1 000 mg/l.

La tabella 2 riassume i requisiti per le varie categorie di lubrificanti in base al criterio 3.1.

Valutazione e verifica: sono ammessi dati di tossicità acquatica relativi sia all’ambiente marino che all’ambiente di acqua dolce. Le prove sono realizzate secondo gli orientamenti seguenti e utilizzando le opportune specie sperimentali in essi indicate: guida ISO/DIS 10253, prova OCSE 201 o la parte C.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (13), per le alghe; guida ISO TC 147/SC5/WG2, prova OCSE 202 o la parte C.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, per le dafnie; prova OCSE 203 o la parte C.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, per i pesci. Metodi di prova equivalenti concordati con un organismo competente sono altresì ammessi. Non sono ammessi parametri diversi dai seguenti: per le alghe, ErC50 (72 h); per le dafnie, EC50 (48 h); per i pesci, LC50 (96 h).

Criterio 3.2 —   requisiti concernenti ciascuna sostanza dichiarata presente in quantità superiore allo 0,10 % (peso/peso)

I risultati di prova di tossicità cronica in forma di dati NOEC (la concentrazione senza effetti osservati) sono dichiarati per ciascuno dei seguenti livelli trofici acquatici: dafnie e pesci.

In caso di indisponibilità dei risultati di prove di tossicità cronica, si forniscono i risultati delle prove di tossicità acquatica acuta per ciascuno dei seguenti livelli trofici: alghe e dafnie. Sono autorizzate una o più sostanze in ciascuna delle cinque categorie di lubrificante che presentano un certo grado di tossicità acquatica, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa rispetti i valori indicati nella tabella 1.

Valutazione e verifica: I dati relativi alla concentrazione senza effetti osservati (NOEC) sui due livelli trofici (dafnie e pesci) sono determinati mediante i seguenti metodi di prova: parti C.20 e C.14 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per le dafnie e per i pesci, rispettivamente, o metodi di prova equivalenti concordati con un organismo competente.

Per le alghe e le dafnie, sono ammessi dati di tossicità acuta relativi sia all’ambiente marino che a quello di acqua dolce. Le prove in ambiente marino sono realizzate secondo gli orientamenti seguenti e utilizzando le opportune specie sperimentali in essi indicate: guida ISO/DIS 10253, prova OCSE 201 o la parte C.3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per le alghe; guida ISO TC 147/SC5/WG2, prova OCSE 202 o la parte C.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per le dafnie; prova OCSE 203 o la parte C.1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 per i pesci. Metodi di prova equivalenti concordati con un organismo competente sono altresì ammessi. Non sono ammessi parametri diversi dai seguenti: per le alghe, ErC50 (72 h); per le dafnie, EC50 (48 h).

Valutazione e verifica dei criteri 3.1. e 3.2: risultati sperimentali di alta qualità o dati tratti dalla letteratura scientifica (prove eseguite a norma di protocolli accettabili e della buona pratica di laboratorio) con i relativi riferimenti sono inoltrati all’organismo competente a dimostrazione dell’adempimento dei requisiti di tossicità acquatica riportati nella tabella 1.

Nel caso di sostanze o preparati a debole solubilità (< 10 mg/l), il metodo «Water Accommodated Fraction (WAF)» può essere utilizzato al fine di determinare la tossicità acquatica. Il livello di carico stabilito, a volte designato LL50 e riferito alla quantità letale, può essere utilizzato direttamente nei criteri di classificazione. La preparazione del metodo WAF deve rispettare le raccomandazioni stabilite in uno dei seguenti documenti: relazione tecnica n. 20 (1986) ECETOC, allegato III della prova OCSE 301.1992, guida ISO 10634, norma ASTM D6081-98 («Standard Practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or Equivalents Methods»). Inoltre, si considera che la dimostrazione di assenza di tossicità al limite di solubilità nell’acqua di una sostanza soddisfi i requisiti del presente criterio.

Non occorre eseguire uno studio di tossicità acquatica allorché:

la classificazione della sostanza, del fluido di base o dell’additivo è già inclusa nell’elenco di classificazione di sostanze lubrificanti,

è possibile fornire un attestato di adempimento valido rilasciato da un organismo competente,

è poco probabile che la sostanza attraversi le membrane biologiche [MM > 800 g/mol o diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å)],

la sostanza è un polimero la cui frazione con massa molecolare minore di 1 000 g/mol è inferiore all’1 %,

la sostanza presenta una forte insolubilità nell’acqua (solubilità nell’acqua < 10 μg/l),

poiché tali sostanze non sono considerate tossiche per le alghe e le dafnie nell’ambiente acquatico.

La solubilità delle sostanze nell’acqua deve essere determinata, se necessario, in base al metodo di prova OCSE 105 o con metodi equivalenti.

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 g/mol di un polimero è stabilita a norma della parte A.19 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o mediante metodi di prova equivalenti.

Criterio 4 —   biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione

I requisiti concernenti la biodegradabilità e il potenziale di bioaccumulazione devono essere soddisfatti per ciascuna sostanza dichiarata presente in quantità superiore allo 0,10 % (peso/peso).

Il lubrificante non deve contenere sostanze che siano nel contempo: non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Tuttavia, il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di degradabilità e di bioaccumulazione potenziale o effettiva, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa non superi i valori indicati nella tabella 1.

Valutazione e verifica: la conformità deve essere dimostrata fornendo le informazioni seguenti:

risultati sperimentali di alta qualità o dati tratti dalla letteratura scientifica (prove eseguite a norma di protocolli accettabili e della buona pratica di laboratorio) corredati dei riferimenti alla biodegradabilità e, ove richiesto, alla (potenziale) bioaccumulazione di ciascuna sostanza costitutiva.

4.1   Biodegradazione

Una sostanza è considerata a biodegradazione massima (aerobica) nei casi elencati di seguito.

1.

In un saggio di biodegradazione di 28 giorni eseguito a norma della parte C.4. dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, prove OCSE 306 e 310, si ottengono i seguenti livelli di biodegradazione:

nelle prove di biodegradazione massima basate sul carbonio organico dissolto, ≥ 70 %,

nelle prove di biodegradazione massima basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio, ≥ 60 % dei massimi teorici.

In tali prove di biodegradazione massima, non si applica necessariamente il principio del periodo finestra di 10 giorni. Se la sostanza raggiunge la soglia di biodegradazione entro 28 giorni, ma non nel periodo finestra di 10 giorni, si presume che essa abbia una minore velocità di degradazione.

2.

Il rapporto BOD5/DThO o BOD5/COD è maggiore o uguale a 0,5. Il rapporto BOD5/(DThO o COD) può essere utilizzato soltanto se non esiste alcun dato disponibile sulla base della parte C.4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, dei metodi di prova OCSE 306 o 310 o di metodi equivalenti. Il BOD5 viene valutato sulla base della parte C.5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o di metodi equivalenti, mentre il COD viene valutato sulla base della parte C.6 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o di metodi equivalenti.

Una sostanza è considerata intrinsecamente biodegradabile se si constata:

una biodegradazione superiore al 70 % sulla base di un metodo di cui alla parte C.9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, della prova OCSE 302 C per biodegradazione intrinseca o di metodi equivalenti,

una biodegradazione compresa fra il 20 % e il 60 % dopo 28 giorni con un metodo della parte C.4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, delle prove OCSE 306 o OCSE 310 basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio o metodi equivalenti.

Non occorre eseguire una prova di biodegradazione allorché:

la classificazione della sostanza, del fluido di base o dell’additivo è già inclusa nell’elenco di classificazione di sostanze lubrificanti o è possibile fornire un attestato di adempimento valido rilasciato da un organismo competente.

Una sostanza è non biodegradabile se non soddisfa i criteri di biodegradabilità a termine e di biodegradabilità intrinseca.

Il richiedente può anche utilizzare riferimenti incrociati per valutare la biodegradabilità di una sostanza. I riferimenti incrociati sono accettati se la sostanza di riferimento differisce dalla sostanza utilizzata nel prodotto soltanto per un unico gruppo o frammento funzionale. Se la sostanza di riferimento è rapidamente o intrinsecamente biodegradabile e se il gruppo funzionale ha un effetto positivo sulla biodegradazione aerobica, anche la sostanza utilizzata può essere considerata rapidamente o intrinsecamente biodegradabile. I gruppi o frammenti funzionali che hanno un effetto positivo sulla biodegradazione sono i seguenti: alcol alifatico ed aromatico [-OH], acido alifatico ed aromatico [-C(= O)-OH], aldeide [-CHO], estere [-C(= O)-O-C], ammide [-C(= O)-N o -C(= S)-N]. Deve essere fornita una documentazione adeguata ed affidabile concernente lo studio effettuato sulla sostanza di riferimento. In caso di raffronto con un frammento non citato qui sopra, si deve fornire una documentazione adeguata ed affidabile concernente gli studi effettuati sull’effetto positivo del gruppo funzionale sulla biodegradazione di sostanze di struttura simile.

4.2   Bioaccumulazione

Non occorre determinare la bioaccumulazione (potenziale) nei casi in cui la sostanza:

ha una massa molecolare > 800 g/mol,

ha un diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å),

ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7,

ha un fattore di bioconcentrazione misurato ≤ 100 L/kg,

è un polimero la cui frazione con massa molecolare minore di 1 000 g/mol è inferiore all’1 %.

Poiché la maggior parte delle sostanze che rientrano nella composizione dei lubrificanti è notevolmente idrofoba, il valore del fattore di bioconcentrazione (BCF) deve basarsi sul tasso lipidico in peso e deve essere assicurato un tempo di esposizione sufficiente.

Il fattore di bioconcentrazione (BCF) è determinato a norma della parte C.13 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o mediante metodi di prova equivalenti.

Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) deve essere valutato a norma della parte A.8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, della prova OCSE 123 o mediante metodi di prova equivalenti. Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, può essere usato un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo seguenti: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) e SPARC. Valori di log Kow, stimati mediante qualsiasi metodo di calcolo fra quelli sopra elencati e minori di 3 o maggiori di 7, indicano assenza di potenziale di bioaccumulazione per la sostanza di cui trattasi.

I valori log Kow si applicano soltanto ai prodotti chimici organici. Per valutare il potenziale di bioaccumulazione di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici, devono essere effettuate misurazioni del coefficiente di bioaccumulazione (BCF).

Criterio 5 —   materie prime rinnovabili

Il prodotto formulato deve avere un tasso di carbonio derivante da materie prime rinnovabili:

≥ 50 % (m/m) per la categoria 1,

≥ 45 % (m/m) per la categoria 2,

≥ 70 % (m/m) per la categoria 3,

≥ 50 % (m/m) per la categoria 4,

≥ 50 % (m/m) per la categoria 5.

Per tenore di carbonio derivante da materie prime rinnovabili, si intende la percentuale della massa del componente A × [numero di atomi di carbonio nel componente A derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente A] più la percentuale della massa del componente B × [numero di atomi di carbonio nel componente B derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente B] più la percentuale della massa del componente C × [numero di atomi di carbonio nel componente C derivati da oli (vegetali) o grassi (animali), diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente C] e così via.

Il richiedente indica sul modulo di domanda il tipo, la fonte e l’origine dei materiali rinnovabili per i principali componenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità al presente criterio.

Criterio 6 —   prestazione tecnica minima

a)

Per gli oli idraulici: almeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nell’attuale norma ISO 15380, tabelle 2-5. Il fornitore indica nella scheda informativa del prodotto quali sono i due elastomeri sottoposti a prove.

b)

Per gli oli per ingranaggi industriali e marittimi: almeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma DIN 51517. Il fornitore indica nella scheda informativa del prodotto qual è la parte scelta (I, II o III).

c)

Per gli oli per motoseghe: almeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma RAL-UZ 48 del marchio Blauer Engel.

d)

Per gli oli per motore a due tempi per applicazioni marittime: almeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nel documento «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» del NMMA TC-W3.

e)

Per gli oli per motore a due tempi per applicazioni terrestri: almeno il livello EGD dei criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma ISO 13738:2000.

f)

Per tutti gli altri lubrificanti: adatti per l’impiego previsto

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità al presente criterio e la documentazione corrispondente.

Criterio 7 —   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che segue:

«—

Poco nocivo per acqua e suolo durante l’impiego

Contiene una proporzione significativa di materiali a base biologica.».

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell’imballaggio del prodotto recante il marchio di qualità corredato di una dichiarazione di conformità al presente criterio.

Tabella 1

Criteri per il lubrificante e per ogni sostanza dichiarata

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Categoria

Criteri

Oli idraulici e oli di trasmissione per trattori

Grassi, compresi i grassi per l’astuccio dell’elica

Oli per motosega, disarmanti per calcestruzzo, lubrificanti per funi ed altri lubrificanti a perdita totale

Oli per motori a due tempi per applicazioni terrestri e marittime

Oli per ingranaggi industriali e marittimi

Indicazioni di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l’ambiente e per la salute umana

(Deroga al criterio 1a)

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Indicazione di pericolo sanitario o ambientale o frase di rischio «R» relativa al lubrificante alla data della domanda

Nessuna

(Limite più basso di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 1999/45/CE)

Nessuna

(Limite più basso di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 1999/45/CE)

Nessuna

(Limite più basso di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 1999/45/CE)

Nessuna

(Limite più basso di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 1999/45/CE)

Nessuna

(Limite più basso di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 1999/45/CE)

Esclusione di specifiche sostanze

(Criteri 1b e 2)

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Inclusi nell’elenco OSPAR; nell’elenco dell’Unione europea di sostanze prioritarie in materia di acque; composti organici alogenati; nitriti; metalli e composti metallici eccetto Na, K, Mg, Ca e – per gli agenti addensatori – Li, Al; CMR cat 1,2 (R45, R46, R49, R60 o R61); elenco delle sostanze candidate all’inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Tossicità per l’ambiente acquatico

(Soltanto il criterio 3.2)

Percentuali cumulative di massa (% peso/peso) di sostanze presenti nella

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Non tossica (D)

Tossicità acuta > 100 mg/l

o

NOEC > 10 mg/l

Illimitata

Nociva (E)

10 mg/l < tossicità acuta ≤ 100 mg/l

o

1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Tossica (F)

1 mg/l < tossicità acuta ≤ 10 mg/l

o

0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Altamente tossica (G)

Tossicità acuta ≤ 1 mg/l

o

NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Biodegradazione e bioaccumulazione

(Criterio 4)

Percentuali cumulative di massa (% peso/peso) di sostanze presenti nella

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Biodegradabile a termine in condizioni aerobiche (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Non biodegradabile E non bioaccumulabile (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Non biodegradabile E bioaccumulabile (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Frazione non valutata per la tossicità acquatica (criterio 3.2) o per biodegradazione/bioaccumulazione (criterio 4)

Percentuali cumulative di massa (% peso/peso) di sostanze presenti nella

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Rinnovabilità

(Criterio 5)

Percentuali cumulative di massa (% peso/peso) di sostanze presenti nella

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

In base al carbonio

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Prestazione tecnica minima

(Criterio 6)

Fluidi idraulici: ISO 15380, tabelle 2-5.

Oli di trasmissione per trattori: adatti per l’impiego previsto

Adatti per l’impiego previsto

Oli per motoseghe: a norma di RAL UZ 48.

Altri lubrificanti: adatti per l’impiego previsto

Oli per motore a due tempi per applicazioni marittime: a norma di NMMA TC-W3.

Oli per motore a due tempi per applicazioni terrestri: livello EGD della norma ISO 13738:2000. Oli per ingranaggi industriali e marittimi:

a norma di DIN 51517


Fattore moltiplicatore (M)

Valore LC50 o EC50 («L(E)C50») della sostanza

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Per le sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,0001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).


Tabella 2

Requisiti in materia di tossicità acquatica applicabili alle varie categorie di lubrificanti — Requisiti in materia di dati relativi al lubrificante ed ai suoi componenti principali

Criterio 3.1

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 5

Tossicità acquatica acuta per il lubrificante appena preparato su tre livelli trofici: alghe, dafnie e pesci

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/l

Tossicità acquatica acuta per ciascun componente principale e ciascuno dei seguenti livelli trofici: alghe e dafnie

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)  GU L 396 del 30.12.1996, pag. 1.

(4)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(5)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(6)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(8)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(9)  GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(11)  GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

(12)  I crostacei possono sostituire le dafnie in tutti i casi disciplinati dalla presente decisione quando si tratti di dati relativi all’ambiente marino.

(13)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(14)  M è il fattore moltiplicatore per 10 per le sostanze altamente tossiche per l’ambiente acquatico, come riportato nella tabella 1b della direttiva 2006/8/EC della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).


29.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti

[notificata con il numero C(2011) 4448]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/382/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2005/342/CE (2) della Commissione ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per i detersivi per piatti, con validità fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2005/342/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/342/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/342/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detergenti destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, vasellami, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, ecc.

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi, che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

2)   «prodotto» (o «miscela»): una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detersivo per piatti deve rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» è 019.

Articolo 6

La decisione 2005/342/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/342/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per piatti» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/342/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/342/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere prodotti che causino un impatto ridotto in termini di scarichi di sostanze tossiche o comunque inquinanti nell’ambiente acquatico, diminuendo o prevenendo i rischi per la salute o l’ambiente connessi con l’uso di sostanze pericolose, riducendo l’entità dei rifiuti di imballaggio e fornendo informazioni ai consumatori che consentano di utilizzare il prodotto in modo efficiente e riducendone al minimo l’impatto ambientale.

CRITERI

1.

Tossicità per gli organismi acquatici

2.

Biodegradabilità dei tensioattivi

3.

Sostanze e miscele escluse o limitate

4.

Fragranze

5.

Proprietà corrosive

6.

Requisiti per l’imballaggio

7.

Idoneità all’uso

8.

Istruzioni per l’uso

9.

Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Requisiti di valutazione e verifica

a)   Requisiti

Gli specifici requisiti in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

L’appendice I fa riferimento alla banca dati sugli ingredienti dei detergenti, denominata elenco DID, nella quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detergenti. Tale elenco costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell’elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito web dell’Ecolabel UE e sui siti web di ciascun organismo competente.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) degli ingredienti, la cui concentrazione superi lo 0,010 % in peso della formulazione finale, devono ottemperare ai criteri dell’Ecolabel UE, eccetto per quanto riguarda il criterio 1, per il quale ciascuna sostanza aggiunta intenzionalmente deve essere inclusa, indipendentemente dal suo peso. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione degli ingredienti, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

c)   Dosaggio di riferimento

Per i detersivi per piatti, la dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua, da utilizzare per il lavaggio di piatti normalmente sporchi è il dosaggio di riferimento per i calcoli volti a documentare la conformità ai criteri dell’Ecolabel UE e per le prove della capacità detergente.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascuna sostanza (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

Formula

laddove il peso(i) corrisponde al peso della sostanza (in grammi) contenuta nella dose raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua. DF(i) è il fattore di degradazione e TFcronica(i) è il fattore di tossicità della sostanza (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A della base di dati degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID) (appendice I). Se la sostanza non è inclusa nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID (appendice I). Il VCDcronica di un prodotto è dato dalla somma dei VCDcronica dei singoli ingredienti.

Il VCDcronica deve essere calcolato sulla base della dose del prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua per il lavaggio di piatti normalmente sporchi. Il VCDcronica della dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio non deve superare i 3 800 litri.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con informazioni specifiche sul calcolo del VCDcronica che dimostrino il rispetto del presente criterio.

Criterio 2:   biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310), evoluzione del biossido di carbonio (CO2), metodo di Sturm modificato [OCSE 301B; regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (2), metodo C.4-C]; metodo della bottiglia chiusa [OCSE 301D; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-E]; respirometria manometrica [OCSE 301F; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-D]; o metodo MITI (I) [OCSE 301C; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-F], o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) [OCSE 301A; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-A] o screening test OCSE modificato, esaurimento del COD [OCSE 301E; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-B] o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

I tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche possono essere usati nel prodotto, purché non si tratti di tensioattivi con la classificazione H400/R50 (altamente tossici per gli organismi acquatici) e rispettando il limite specificato in appresso.

Il peso complessivo di tali tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare 0,20 g per la dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio dei piatti.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 18, parte A), occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).

Criterio 3:   sostanze e miscele escluse o limitate

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) in appresso si applicano a ciascuna sostanza o miscela, compresi i biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze, la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Lo stesso vale per ciascuna sostanza di qualsiasi miscela utilizzata nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Le nanoforme aggiunte intenzionalmente al prodotto devono risultare conformi al criterio 3, lettera c), in qualsiasi concentrazione.

a)   Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi sali,

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane,

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,

Diazolinidyl urea,

Formaldeide,

Idrossimetilglicinato di sodio,

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;

muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene;

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano;

muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;

muschio chetone: 4’-ter-butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetafenone;

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano);

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)   Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere le sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4), né le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le frasi di rischio sotto elencate si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23; R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60-63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61-62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o miscele seguenti sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

Tensioattivi

In concentrazione < 25 % nel prodotto (8)

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Enzimi (9)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Enzimi (9)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA come impurità in MGDA e GLDA (10)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente dimostra di ottemperare al presente criterio per le sostanze contenute nel prodotto fornendo informazioni corrispondenti almeno a quelle prescritte dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono specifiche quanto alla forma particolare della sostanza utilizzata nel prodotto, comprese le nanoforme. A tal fine, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al presente criterio, insieme con un elenco di ingredienti e le relative schede di dati di sicurezza a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per il prodotto che per le sostanze elencate nella(e) formulazione(i). I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

d)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii)

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0, oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, ≤ 100.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi il richiedente fornisce copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme con la documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

Criterio 4:   fragranze

a)

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b)

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e/o utilizzate secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web dell’IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004, relativo ai detersivi (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 3, lettera c), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità ≥ allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

d)

Nei detersivi per piatti per uso professionale non devono essere utilizzate fragranze.

Valutazione e verifica: una dichiarazione di conformità per ciascuna parte del criterio, per quanto riguarda le lettere a), b) e d). Per quanto riguarda la lettera c) del criterio, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata contenente l’indicazione del quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (12), nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio R43/H317 e/o R42/H334.

Criterio 5:   proprietà corrosive

Il prodotto non deve essere classificato come preparato «corrosivo» (C) contrassegnato con la frase R34 o R35 ai sensi della direttiva 1999/45/CE, o come preparato corrosivo per la pelle di «categoria 1» ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente deve comunicare all’autorità competente le concentrazioni esatte di tutte le sostanze utilizzate nel prodotto, come parte della formulazione o come parte di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificate come «corrosive» (C) e contrassegnate con la frase R34 o R35 a norma della direttiva 1999/45/CE, o come corrosive per la pelle di «categoria 1» ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, allegando copie delle schede di sicurezza dei materiali.

Criterio 6:   requisiti per l’imballaggio

a)

Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (13), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

b)

Qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

c)

Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).

d)

Il rapporto peso/utilità (RPU) dell’imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto

RPU

Detersivi per piatti da diluire in acqua prima dell’impiego

1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio)

L’RPU è calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

Formula,

laddove

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i), compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio primario è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di dosi funzionali (= numero di volumi di dosaggio raccomandati dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio) contenute nell’imballaggio primario (i).

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio primario (i) è utilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica (ri = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l’imballaggio è riutilizzato, ri è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare un valore superiore.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all’organismo competente un calcolo dell’RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio c), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 7:   idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo all’uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

La capacità detergente e l’efficacia devono essere equivalenti o superiori a quelle del detergente di riferimento generico specificato in appresso.

Valutazione e verifica: la capacità detergente e l’efficacia del prodotto devono essere testate con una idonea e comprovabile prova di laboratorio eseguita entro specifici parametri, quali definiti nelle condizioni generali di cui al «Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents» reperibile sulla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Il detergente generico di riferimento è quello enunciato nella prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» (SÖFW-Journal, 128, 5, pagg. 11-15, 2002), con l’accorgimento di adattarne la dose da utilizzare nella prova di prestazione, che viene così stabilita a 2,5 ml del detergente di riferimento per 5 litri di acqua.

Il metodo della prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» (SÖFW-Journal, 128, 5, pagg. 11-15, 2002) può essere applicato con la modifica di cui sopra ed è reperibile alla pagina web: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Criterio 8:   istruzioni per l’uso

Sull’imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni.

a)

La dicitura «evitare di usare acqua corrente; immergere i piatti in acqua e utilizzare la dose raccomandata» (o un testo equivalente).

b)

Informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto ad uno sfondo visibile. Le informazioni devono essere espresse in millilitri (e in cucchiaini) di prodotto per 5 litri di acqua di lavaggio adatta per piatti «sporchi» e «meno sporchi».

c)

L’indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa.

Il numero approssimativo dei lavaggi viene calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell’imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

Criterio 9:   informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:

«—

impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

uso ridotto di sostanze pericolose,

limita i rifiuti di imballaggio,

istruzioni per l’uso chiare.»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità al presente criterio.


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(8)  La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(9)  Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

(10)  In concentrazione inferiore all’1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

(11)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(13)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Appendice I

Banca dati sugli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell’elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L’elenco è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l’uso nei prodotti recanti l’Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente per il rilascio dell’autorizzazione ad avvalersi dell’Ecolabel UE. In alternativa è possibile applicare l’approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri seguenti:

Approccio meno favorevole:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF(cronica)  (1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nella parte C.4 dell’allegato V di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui al regolamento (CE) n. 440/2008, metodi C.4-A e C.4-B (nonché per gli equivalenti OCSE 301A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C.4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301B, F, D e C e per gli equivalenti ISO) tale percentuale minima è del 60 %.

2)

Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell’elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID, è possibile procedere come segue:

1)

ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi dotati di strutture simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 dell’elenco DID] è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato). Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo sia stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche);

2)

effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti;

3)

effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione con il metodo del carbonio C14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate ricorrendo al metodo OCSE 308 (agosto 2000) o a metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore TF(cronica) è definito pari al fattore TF(acuta).


29.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari

[notificata con il numero C(2011) 4442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/383/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2005/344/CE della Commissione (2) ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e verifica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari, con validità fino al 30 giugno 2011.

(4)

Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono restare in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2005/344/CE.

(6)

Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/344/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/344/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» comprende: detergenti multiuso, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari.

a)

Il sottogruppo dei detergenti multiuso comprende i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse, da dissolvere o diluire in acqua prima dell’impiego o pronti all’impiego. Per detergenti multiuso si intendono i prodotti destinati all’impiego in ambienti interni di edifici adibiti ad usi residenziali, commerciali ed industriali.

b)

Il sottogruppo dei detergenti per finestre comprende i detergenti specifici destinati alla pulizia abituale di finestre, da utilizzare senza diluizione.

c)

Il sottogruppo dei detergenti per servizi sanitari comprende i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni, docce e cucine. Pertanto, i detergenti per bagni e per cucine appartengono a questo sottogruppo.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   sostanza: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione — compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le eventuali impurità derivate dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi — che può essere separato senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

2)   prodotto (o miscela): una miscela o soluzione di due o più sostanze non reagenti.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detergente multiuso, detergente per finestre o detergente per servizi sanitari deve rientrare nel gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» è «020».

Articolo 6

La decisione 2005/344/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative all’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/344/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 30 giugno 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/344/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/344/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27, del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 115, del 4.5.2005, pag. 42.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano, in particolare, a promuovere prodotti con un impatto ambientale ridotto, limitando la quantità di sostanze nocive, riducendo il volume di detergenti utilizzati e diminuendo l’entità dei rifiuti da imballaggio. Inoltre, tali criteri mirano a ridurre o prevenire i rischi per l’ambiente e per la salute umana connessi con l’uso di sostanze pericolose, ridurre il più possibile l’entità dei rifiuti da imballaggio e fornire informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente, riducendone al minimo l’impatto ambientale.

CRITERI

1.

Tossicità per gli organismi acquatici

2.

Biodegradabilità dei tensioattivi

3.

Sostanze e miscele escluse o limitate

4.

Fragranze

5.

Composti organici volatili

6.

Fosforo

7.

Requisiti per l’imballaggio

8.

Idoneità all’uso

9.

Istruzioni per l’uso

10.

Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

11.

Formazione professionale

Requisiti di valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

L’appendice I fa riferimento alla banca dati sugli ingredienti dei detergenti, denominata elenco DID, nella quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detergenti. Tale elenco costituirà la base di riferimento per ottenere i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per quanto attiene alle sostanze non presenti nell’elenco DID, si forniscono orientamenti circa le modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito web dell’Ecolabel UE o sui siti web di ciascun organismo competente.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) degli ingredienti, la cui concentrazione superi lo 0,010 % in peso della formulazione finale, devono ottemperare ai criteri dell’Ecolabel UE, eccetto per quanto riguarda il criterio 1, per il quale ciascuna sostanza aggiunta intenzionalmente deve essere inclusa, indipendentemente dal suo peso. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione degli ingredienti, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

c)   Dosaggio di riferimento

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, la dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua, da utilizzare per il lavaggio di superfici normalmente sporche è il dosaggio di riferimento per i calcoli volti a documentare la conformità ai criteri dell’Ecolabel UE e per le prove della capacità detergente.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascuna sostanza (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

Formula

laddove il peso (i) è il peso della sostanza (in grammi) contenuta nella dose raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio (per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego) o per 100 grammi di prodotto (per i detergenti multiuso, i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari da usare senza diluizione). DF (i) è il fattore di degradazione e TF cronica (i) è il fattore di tossicità della sostanza (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A della banca dati degli ingredienti dei detergenti (parte A dell’elenco DID) (appendice I). Se la sostanza non è inclusa nella parte A dell’elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell’elenco DID (appendice I). Il VCDcronica di un prodotto è dato dalla somma dei VCDcronica dei singoli ingredienti.

Nei detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il VCDcronica deve essere calcolato sulla base della dose del prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua per il lavaggio di superfici normalmente sporche. Il VCDcronica della dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio non deve superare i 18 000 litri.

Nei detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il VCDcronica non deve superare i 52 000 litri per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per finestre, il VCDcronica non deve superare i 4 800 litri per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per servizi sanitari, il VCDcronica non deve superare gli 80 000 litri per 100 g di prodotto.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con informazioni specifiche sul calcolo del VCDcronica che dimostrino il rispetto del presente criterio.

Criterio 2 —   Biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310), evoluzione del biossido di carbonio (CO2), metodo di Sturm modificato [OCSE 301B; regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (2), metodo C.4-C]; metodo della bottiglia chiusa [OCSE 301D; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-E]; respirometria manometrica [OCSE 301F; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-D]; o metodo MITI (I) [OCSE 301C; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-F], o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (COD) [OCSE 301 A; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-A] o screening test OCSE modificato, esaurimento del COD [OCSE 301E; regolamento (CE) n. 440/2008, metodo C.4-B], o gli equivalenti metodi ISO. L’applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

I tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche possono essere usati nel prodotto con determinate limitazioni, purché non si tratti di tensioattivi con la classificazione H400/R50 (altamente tossici per gli organismi acquatici) entro il limite specificato in appresso.

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 0,40 g per dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio.

Per i detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 4,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per servizi sanitari, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per finestre, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con una descrizione della funzione di ciascuna sostanza. La parte A dell’elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell’elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Criterio 3 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) in appresso si applicano a ciascuna sostanza – compresi i biocidi, le sostanze coloranti e le fragranze – la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Lo stesso vale per ciascuna sostanza di qualsiasi miscela utilizzata nella formulazione la cui concentrazione supera lo 0,010 % in peso del prodotto finito. Le nanoforme aggiunte intenzionalmente al prodotto devono risultare conformi al criterio 3, lettera c), in qualsiasi concentrazione.

a)   Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) e relativi sali,

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane,

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,

Diazolinidyl urea,

Formaldeide,

Idrossimetilglicinato di sodio,

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene,

muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene,

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano,

muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene,

muschio chetone: 4'-ter-butil-2',6'-dimetil-3,5-dinitroacetafenone,

HHCB [1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano]

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti delle sostanze, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)   Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere le sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate in appresso, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4), né le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le frasi di rischio in appresso si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia, alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole di classificazione per le miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23; R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60-63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

R61-62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, è esente dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o miscele seguenti sono esplicitamente esonerate da detto requisito:

Tensioattivi

In concentrazione ≤ 25 % nel prodotto (8)

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Enzimi (9)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Enzimi (9)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA come impurità in MGDA e GLDA (10)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente l’esatta formulazione del prodotto. Il richiedente dimostra di ottemperare al presente criterio per le sostanze contenute nel prodotto fornendo informazioni corrispondenti almeno a quelle prescritte dall’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono specifiche quanto alla forma particolare della sostanza utilizzata nel prodotto, comprese le nanoforme. A tal fine, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al presente criterio, insieme con un elenco di ingredienti e le relative schede di dati di sicurezza a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per il prodotto che per le sostanze elencate nella(e) formulazione(i). I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

d)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele in concentrazione superiore allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

I limiti di concentrazione vanno specificati nelle schede di dati di sicurezza in conformità dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente il testo e la grafica che compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

iii)

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0, oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, non superiore a 100.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi il richiedente fornisce copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme con la documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

Criterio 4 —   Fragranze

a)

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b)

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e/o utilizzate secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web dell’IFRA: http://www.ifraorg.org

c)

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 3, lettera c), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità per ciascuna parte del criterio, per quanto riguarda le lettere a) e b). Per quanto riguarda la lettera c) del criterio, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità firmata contenente l’indicazione del quantitativo di fragranze nel prodotto. Il richiedente deve altresì fornire una dichiarazione del produttore di fragranze ove si precisa il contenuto di ciascuna sostanza presente nelle fragranze elencata all’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (12), nonché il contenuto di (altre) sostanze classificate secondo le frasi di rischio R43/H317 e/o R42/H334.

Criterio 5 —   Composti organici volatili

I prodotti finiti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari (nella forma in cui vengono messi in vendita), non devono contenere più del 6 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C. In alternativa, per i prodotti concentrati da diluire in acqua, la concentrazione totale di composti organici volati con punto di ebollizione inferiore a 150 °C non deve superare lo 0,2 % (in peso) nell’acqua di lavaggio.

I prodotti finiti, detergenti per finestre (nella forma in cui vengono messi in vendita), non devono contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per ciascun solvente organico, insieme con il calcolo dettagliato della concentrazione totale di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

Criterio 6 —   Fosforo

La quantità complessiva di fosforo elementare contenuta nel prodotto viene calcolata in base alla dose di prodotto raccomandata dal fabbricante per preparare un litro di acqua di lavaggio per la pulizia di superfici normalmente sporche (per prodotti da diluire in acqua prima dell’impiego) o a 100 g di prodotto (per prodotti da utilizzare senza diluizione), tenendo conto di tutte le sostanze contenenti fosforo (per esempio fosfati e fosfonati).

Nei detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell’impiego, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 0,02 g per dose di prodotto raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio.

Nei detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 0,2 g per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per servizi sanitari, il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 1,0 g per 100 g di prodotto.

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme con i calcoli dettagliati che dimostrino la conformità al presente criterio.

Criterio 7 —   Requisiti per l’imballaggio

a)

Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

b)

I materiali di plastica utilizzati per il contenitore principale devono essere marcati in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (13), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

c)

Qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

d)

I prodotti confezionati con spruzzatore devono essere venduti come parte di un sistema ricaricabile.

e)

Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 3, lettera c).

f)

Il rapporto peso/utilità (RPU) dell’imballaggio primario non deve superare i seguenti valori:

Tipo di prodotto

RPU

Prodotti concentrati, compresi i concentrati sia liquidi che solidi, da diluire in acqua prima dell’impiego.

1,20 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio).

Prodotti pronti all’impiego, cioè prodotti da utilizzare senza diluizione.

150 g di imballaggio per ogni litro di soluzione pronta all’impiego (acqua di lavaggio).

L’RPU è calcolato per il solo imballaggio primario (comprensivo di coperchi, tappi e spruzzatori/pompe a mano) mediante la formula seguente:

Formula,

laddove

Wi

=

peso (in g) dell’imballaggio (i), compresa l’eventuale etichetta.

Ui

=

peso (in g) dei materiali non riciclati (vergini) nell’imballaggio (i). Se la proporzione di materiali non riciclati nell’imballaggio primario è pari a 0 %, allora Ui = Wi.

Di

=

numero di dosi funzionali (= numero di volumi di dosaggio raccomandati dal fabbricante per un litro di acqua di lavaggio) contenute nell’imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all’impiego venduti già diluiti, Di = volume di prodotto (in l).

ri

=

coefficiente di riciclaggio, ossia il numero di volte che l’imballaggio primario (i) è utilizzato per gli stessi fini attraverso un sistema di vuoti a rendere o di ricarica (ri = 1 se l’imballaggio non è riutilizzato per gli stessi fini). Se l’imballaggio è riutilizzato, ri è pari a 1, a meno che il richiedente non sia in grado di documentare un valore superiore.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all’organismo competente un calcolo dell’RPU del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio. Per il criterio e), il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità debitamente compilata e firmata.

Criterio 8 —   Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo all’uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

a)   Detergenti multiuso e detergenti per finestre

Per i detergenti multiuso, occorre attestare unicamente l’azione sgrassante. Per i detergenti per finestre, occorre attestare l’asciugamento senza aloni.

La capacità detergente deve essere equivalente o superiore a quella di un prodotto di riferimento generico o leader di mercato, approvato da un organismo competente.

Valutazione e verifica: l’efficacia del prodotto deve essere testata tramite:

un’adeguata e comprovabile prova di laboratorio, oppure

un’adeguata e comprovabile prova condotta presso i consumatori.

Entrambe le prove devono essere eseguite e descritte rispettando i parametri specifici enunciati nel «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners», reperibile sulla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Detergenti per servizi sanitari

I detergenti per servizi sanitari comprendono i detergenti per bagni, per gabinetti e per cucine. Per i detergenti per bagni, occorre attestare la capacità di rimozione di depositi e incrostazioni di calcare. Per i detergenti acidi per gabinetti, occorre attestare unicamente la capacità di rimozione di incrostazioni di calcare. Per i detergenti per cucine, occorre attestare l’azione sgrassante.

La capacità detergente deve essere equivalente o superiore a quella del detergente di riferimento generico specificato in appresso.

Valutazione e verifica: l’efficacia del prodotto deve essere testata tramite:

un’adeguata e comprovabile prova di laboratorio, oppure

un’adeguata e comprovabile prova condotta presso i consumatori.

Entrambe le prove devono essere eseguite e descritte rispettando i parametri specifici enunciati nel «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Il detergente generico di riferimento è quello enunciato nella prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (SÖFW-Journal, 126, 11, pagg. 50-56, 2000). Il detergente di riferimento si applica ai detergenti per gabinetti e ai detergenti per bagni; tuttavia, il pH deve essere ridotto a 3,5 per la prova sui detergenti per bagni.

La prova di prestazione IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (SÖFW-Journal, 126, 11, pagg. 50-56, 2000) può essere scaricata dalla seguente pagina web:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Criterio 9 —   Istruzioni per l’uso

a)   Istruzioni per il dosaggio

L’imballaggio dei detergenti multiuso e dei detergenti per servizi sanitari deve recare informazioni sulla dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Sull’imballaggio dei prodotti concentrati deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.

Sull’imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente):

«La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto ambientale».

Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sull’imballaggio dei detergenti multiuso pronti all’impiego: «Questo prodotto non è destinato all’impiego su larga scala».

b)   Avvertenze di sicurezza

L’avvertenza di sicurezza seguente (o un’avvertenza equivalente) deve figurare sul prodotto in forma di testo o pittogramma:

«Tenere fuori dalla portata dei bambini»

«Non mescolare detergenti diversi»

«Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell’imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

Criterio 10 —   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

L’etichetta facoltativa recante una casella di testo deve riportare il testo seguente:

«—

impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

uso ridotto di sostanze pericolose,

limita i rifiuti di imballaggio,

istruzioni per l’uso chiare.»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità al presente criterio.

Criterio 11 —   Formazione professionale

Per i detergenti per uso professionale, il produttore, distributore o altro soggetto deve impartire una formazione o fornire materiali di formazione al personale addetto alle pulizie. Tale formazione deve comprendere istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull’uso delle necessarie attrezzature.

Valutazione e verifica: occorre fornire all’organismo competente un campione del materiale di formazione, contenente istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull’uso delle necessarie attrezzature e una descrizione dell’azione di formazione.


(1)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(8)  La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(9)  Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

(10)  In concentrazione inferiore all’1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

(11)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(13)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Appendice I

Banca dati sugli ingredienti dei detergenti (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco che presenta informazioni relative alla tossicità acquatica e alla biodegradabilità degli ingredienti di norma utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni relative alla tossicità e alla biodegradabilità di una serie di sostanze utilizzate nei prodotti per il lavaggio e la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma la parte B fornisce orientamenti relativi alla determinazione dei parametri di calcolo pertinenti per le sostanze non riprese nell’elenco DID, quali il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF) impiegati nel calcolo del volume critico di diluizione. L’elenco è una fonte generale di informazioni e le sostanze in esso presenti non sono automaticamente approvate per l’uso nei prodotti recanti l’Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è reperibile sul sito web del marchio UE di qualità ecologica: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

Per le sostanze in merito alle quali non vi sono dati relativi alla tossicità e alla biodegradabilità, ai fini della valutazione del TF e del DF è consentito il ricorso alle analogie strutturali con sostanze analoghe. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente per il rilascio dell’autorizzazione ad avvalersi dell’Ecolabel UE. In alternativa è possibile applicare l’approccio meno favorevole, avvalendosi dei parametri seguenti:

Approccio meno favorevole:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF(cronica)  (1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione di biodegradabilità rapida

Si devono applicare i seguenti metodi di prova di biodegradabilità rapida:

1)

Fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

I metodi di prova di biodegradabilità rapida disposti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi illustrati nella parte C.4 dell’allegato V di detta direttiva o i relativi metodi di prova equivalenti OCSE 301 A-F o le relative prove ISO equivalenti.

 

Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni per i tensioattivi. Per le prove di cui al regolamento (CE) n. 440/2008, metodi C.4-A e C.4-B (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per le prove C.4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, F, D e C e per gli equivalenti ISO) tale percentuale minima è del 60 %.

2)

Durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015 e dopo il 1o dicembre 2015:

I metodi di prova disposti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

La prova di riferimento per la degradabilità anaerobica deve essere il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente, laddove la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno pari al 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale pari al 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico pertinente.

Estrapolazioni per le sostanze non incluse nell’elenco DID

Per fornire la necessaria documentazione relativa alla biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell’elenco DID, è possibile procedere come segue:

1.

Ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell’elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell’elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato]. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo sia stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

2.

Effettuare una prova di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua una prova di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti.

3.

Effettuare prove di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante la prova di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere la prova utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. Le prove a basso dosaggio possono essere effettuate ricorrendo al metodo OCSE 308 (agosto 2000) o a metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il fattore TF(cronica) è definito pari al fattore TF(acuta).