ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.166.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 166

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
25 giugno 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2011 del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativo alla chiusura del riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai nuovi esportatori delle misure antidumping concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 618/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che revoca la sospensione della presentazione delle domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito del contingente tariffario 09.4380

8

 

*

Regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, recante centocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 622/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

 

2011/369/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2011, recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

22

 

 

2011/370/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

26

 

 

2011/371/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante nomina di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

27

 

 

2011/372/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2011) 4253]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativo alla chiusura del riesame in previsione della scadenza e del riesame relativo ai «nuovi esportatori» delle misure antidumping concernenti le importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 2, 4, 5 e 6,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nell’ottobre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2), ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 2,7 % e il 39,9 % sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (nel prosieguo, «la RPC»). Successivamente a due riesami intermedi richiesti da produttori esportatori cinesi, il regolamento è stato modificato nel 2009 con i regolamenti del Consiglio (CE) n. 825/2009 (3) e (CE) n. 826/2009 (4). In seguito a tali riesami, i dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 1659/2005 variano attualmente tra lo 0 % e il 39,9 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC, il 9 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Magnesia Bricks Production Defence Coalition («MBPDC») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, del totale della produzione di mattoni di magnesia dell’Unione.

(3)

La domanda conteneva elementi che lasciavano presumere la probabile persistenza di pratiche di dumping e la reiterazione del pregiudizio, tali da giustificare l’avvio di un riesame in previsione della scadenza. Il richiedente sosteneva inoltre che la società RHI AG («RHI»), con sede in Austria, doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC, in cui una sua società collegata produce il prodotto in esame, e aveva aumentato le sue attività relativamente a tale prodotto nella RPC.

1.3.   Avvio del riesame in previsione della scadenza

(4)

L’8 ottobre 2010, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (6), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza relativamente alle importazioni nell’Unione di mattoni di magnesia originari della RPC.

1.4.   Periodo dell’inchiesta del riesame in previsione della scadenza

(5)

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione ha annunciato nell’avviso di apertura l’intenzione di ricorrere, se del caso, al campionamento conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i produttori dell’Unione sono stati invitati a fornire talune informazioni con riferimento al periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («il periodo dell’inchiesta»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il prodotto in esame è costituito da mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente contrassegnati dai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 00.

(7)

Il prodotto simile è definito come mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, prodotti e venduti sul mercato dell’Unione.

(8)

I mattoni di magnesia sono fabbricati utilizzando come principale materia prima minerali di magnesite. Essi sono di norma realizzati sulla base di specifiche chimiche standard, che vengono poi modificate per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale. I mattoni di magnesia sono generalmente utilizzati nella produzione di acciaio come rivestimento dei recipienti in cui l’acciaio viene fuso.

3.   PARTI INTERESSATE DALL’INCHIESTA

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(10)

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità del ricorso al campionamento per i produttori esportatori cinesi, gli importatori indipendenti dell’Unione e i produttori dell’Unione. Sui settantotto produttori esportatori contattati all’apertura del procedimento, solo quattro hanno trasmesso le informazioni per la selezione del campione richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Per quanto riguarda i produttori dell’Unione, dieci imprese in totale, compresi i produttori per conto dei quali la MBPDC ha chiesto il riesame, hanno trasmesso le informazioni richieste. I produttori dell’Unione che hanno chiesto il riesame dipendono in larga misura dalla RPC per l’approvvigionamento della principale materia prima e hanno chiesto il trattamento riservato dei loro dati per timore di possibili misure di ritorsione.

(12)

I servizi della Commissione hanno contattato tutti i produttori di mattoni di magnesia dell’Unione prima dell’apertura del procedimento al fine di ottenere informazioni sui loro livelli di produzione e di conoscere la loro posizione di sostegno o di opposizione all’inchiesta. Una delle imprese che ha risposto, la RHI AG, ha espresso opposizione al riesame in previsione della scadenza prima dell’apertura del procedimento.

(13)

Dopo l’apertura, la RHI ha sostenuto che i fatti descritti dal richiedente nella domanda di riesame, in particolare relativamente al volume di produzione della RHI, non erano corretti e che, al contrario, la RHI doveva essere inclusa nella definizione di industria dell’Unione come nel procedimento iniziale nel 2005. Di conseguenza, ha messo in discussione la definizione di industria dell’Unione che aveva portato all’apertura del procedimento, in quanto non erano soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, dato che essa rappresenta il più grande produttore dell’Unione, realizzando oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione, e ha espresso opposizione all’apertura del procedimento.

4.   INCHIESTA

(14)

Come menzionato nel considerando 3, il richiedente aveva sostenuto che la società RHI AG doveva essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione in quanto aveva trasferito le sue attività principali nella RPC. Ciò considerato e tenendo conto inoltre dell’opposizione al riesame espressa dalla RHI AG, la Commissione ha chiesto alla RHI di fornire informazioni supplementari al fine di valutare se tale società rientrava o meno nella definizione di industria dell’Unione. Le informazioni richieste riguardavano le attività dell’impresa sia nell’UE sia nella RPC e comprendevano dati sulla sua capacità di produzione, sui volumi di produzione, sul valore e sui volumi delle vendite all’interno e all’esterno dell’UE e della RPC e sul valore delle importazioni e sul volume del prodotto in esame sul mercato dell’Unione. La società ha fornito le informazioni supplementari richieste e una visita di verifica in loco è stata compiuta presso la sede della società a Vienna.

(15)

Nell’inchiesta iniziale avviata nel luglio 2004, la RHI era uno dei produttori dell’Unione denuncianti. A quell’epoca la RHI importava il prodotto in esame dalla sua società collegata nella RPC e si è valutato se la società dovesse essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(16)

La valutazione della situazione della RHI è stata operata nel regolamento (CE) n. 552/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (7) e confermata con il regolamento (CE) n. 1659/2005. Ai fini della valutazione sono stati esaminati i seguenti criteri:

l’ubicazione della sede della società, del centro di ricerca e sviluppo (R&S) e i principali stabilimenti di produzione,

il volume/valore del prodotto in esame importato dalla RPC rispetto al totale del volume e del valore delle vendite,

l’incidenza delle vendite di prodotti importati sul totale delle vendite dell’impresa nell’Unione, in particolare confrontando la redditività delle vendite della RHI nell’UE del prodotto in esame importato con i tassi di redditività dei produttori dell’Unione disponibili a collaborare.

(17)

A quell’epoca si era accertato che l’attività principale dell’impresa era localizzata nell’Unione per quanto concerne il prodotto in esame (la sede centrale, il centro di R&S e i più grandi stabilimenti di produzione erano tutti ubicati nell’Unione). Inoltre la grande maggioranza dei prodotti venduti dalla RHI sul mercato dell’Unione era fabbricata nell’UE e solo una piccola parte era prodotta nella RPC (il 5 % del totale del volume delle vendite nell’Unione) in quanto la produzione della società collegata nella RPC era principalmente destinata al mercato asiatico in rapida crescita. Inoltre si era riscontrato che i prodotti importati erano rivenduti a prezzi comparabili a quelli dell’industria dell’Unione e che l’impresa non traeva pertanto vantaggi sostanziali, in termini di redditività, dalla rivendita dei prodotti importati. Infine veniva esplicitamente riconosciuto che la società di produzione della RHI nell’Unione costituiva un’entità giuridica distinta rispetto alla società di produzione nella RPC. Si era accertato inoltre che, pur costituendo un gruppo globale, con uno stabilimento di produzione nella RPC che rappresentava un’entità giuridica distinta, la RHI AG produceva la stragrande maggioranza di mattoni di magnesia, successivamente venduti sul mercato dell’Unione, nei suoi impianti di produzione ubicati nell’Unione. Sulla base di tali elementi si era concluso che la società RHI AG, favorevole a quell’epoca all’imposizione di misure, costituisse parte dell’industria dell’Unione.

(18)

Durante la verifica in loco nel corso dell’attuale procedimento, si è riscontrato che l’attività principale dell’impresa è tuttora ubicata nell’Unione. La sede della società, gli azionisti e il centro di R&S sono localizzati nell’Unione. La società possiede cinque stabilimenti nell’Unione che producono il prodotto in esame e nel periodo tra il 2005 e il 30 giugno 2010, data di termine del periodo dell’inchiesta, la capacità di produzione di tali impianti è cresciuta. I dati forniti dalla RHI in merito alla sua capacità di produzione nell’Unione del prodotto simile e i volumi di produzione per stabilimento nel periodo dell’inchiesta sono stati verificati e riscontrati esatti.

(19)

La società ha continuato a investire nei suoi stabilimenti nell’UE e, nel lasso di tempo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta, gli investimenti relativi al prodotto simile hanno rappresentato una quota significativa del totale degli investimenti dell’impresa nell’UE.

(20)

Nella RPC numerose imprese collegate alla RHI sono attive nella produzione e nella commercializzazione di prodotti refrattari compresi i mattoni di magnesia. Tra queste imprese figura la RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, una entità giuridica distinta, che produce il prodotto in esame. Tale impresa, una joint venture con una società cinese, ha iniziato la produzione nel 1997 e dispone di un solo stabilimento. Pur essendo aumentata notevolmente nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta, la capacità di produzione dello stabilimento non rappresenta ancora una quota consistente della capacità di produzione totale della RHI (sommando insieme stabilimenti UE e cinesi).

(21)

Quanto al volume delle importazioni del prodotto in esame, a seguito dell’imposizione delle misure nel 2005, la società ha ricevuto solo una piccola spedizione dalla sua società collegata nella RPC nel periodo dell’inchiesta, dato che è assoggettata all’aliquota di dazio antidumping più elevata del 39,9 %.

(22)

La RHI ha comunicato il valore e il volume delle vendite del prodotto simile fabbricato nell’Unione e del prodotto in esame fabbricato nella RPC. La società ha dimostrato che la maggior parte delle vendite della sua società collegata nella RPC durante il periodo dell’inchiesta era destinata all’esportazione verso paesi diversi da quelli dell’UE, mentre la parte restante era venduta sul mercato cinese.

(23)

Quanto all’incidenza delle vendite del prodotto in esame importato sul totale delle vendite dell’impresa nell’Unione, il volume di tali importazioni rispetto al volume totale delle vendite della società sul mercato dell’Unione era insignificante e pertanto l’incidenza sulle vendite della società era trascurabile.

(24)

Sulla base dei dati verificati in loco si conclude che la RHI non deve essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione. La situazione della società non è cambiata in modo sostanziale successivamente all’inchiesta iniziale, allorché si era riscontrato che i tre criteri erano soddisfatti e si era concluso che l’impresa faceva parte dell’industria dell’Unione.

(25)

I riscontri confermano che la società mantiene tuttora le sue attività principali (sede, centro di R&S e principali stabilimenti di produzione) nell’UE. L’aumento della capacità di produzione dello stabilimento nella RPC nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta non può essere considerato un trasferimento delle attività principali dell’impresa nella RPC. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione del richiedente secondo il quale la RHI va esclusa a motivo del fatto che ha una società collegata nella RPC che produce il prodotto in esame e che ha aumentato le attività nella RPC.

(26)

Le informazioni fornite dal richiedente non rispecchiano con precisione la situazione della RHI quale produttore dell’Unione, in particolare con riferimento al suo volume di produzione e alla capacità di produzione nell’Unione e alla sua capacità di produzione nella RPC. Includendo pertanto il volume di produzione della RHI nel dato del totale della produzione dell’Unione, la produzione del richiedente costituisce meno del 50 % della produzione totale dell’Unione. Inoltre, come argomentato in precedenza, i) la RHI va considerata parte dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base, ii) la RHI produce più del 50 % della produzione totale dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di base; e iii) la RHI ha espresso opposizione al riesame in previsione della scadenza. Si deve pertanto chiudere il procedimento.

5.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(27)

Alla luce di quanto precede si considera che il presente procedimento debba essere chiuso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di base.

(28)

Il richiedente ne è stata informato e gli è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni. Il richiedente ha duramente contestato le conclusioni della Commissione e ha sollevato dubbi sul fatto che la produzione della RHI durante il periodo dell’inchiesta abbia superato la produzione dei restanti produttori dell’Unione che hanno espresso sostegno alla denuncia. In particolare il richiedente ha trasmesso diversi comunicati stampa relativi alle attività della RHI a sostegno delle sue affermazioni secondo cui la società non considera più la produzione nell’Unione come la sua attività principale ed è evidente un cambiamento di strategia del gruppo, che ha annunciato un massiccio aumento delle sue capacità di produzione nella RPC. Si è riscontrato tuttavia che tali comunicati stampa si riferivano alle attività della società in generale e non in maniera specifica al prodotto in esame. Il richiedente non ha fornito altri elementi comprovanti un cambiamento delle attività principali della RHI nel lasso di tempo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta che possano portare alla conclusione che la RHI debba essere esclusa dalla definizione di industria dell’Unione.

(29)

Si considera pertanto opportuno chiudere il riesame in previsione della scadenza in merito alle importazioni nell’Unione di mattoni di magnesia originari della RPC.

(30)

In considerazione delle particolari circostanze specificate nel considerando 26, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica a partire dal 14 ottobre 2010, data di scadenza delle misure antidumping, dovrebbero essere eccezionalmente rimborsati o cancellati.

(31)

Le domande di rimborso o di cancellazione devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

(32)

In considerazione delle circostanze specificate in precedenza, in particolare nel considerando 21, la Commissione verificherà i flussi delle esportazioni e delle importazioni del prodotto in esame, nonché i pertinenti codici NC. Nell’eventualità in cui rilevasse una variazione dei flussi, la Commissione valuterà l’adozione di opportune iniziative.

6.   CHIUSURA DEL RIESAME RELATIVO AI «NUOVI ESPORTATORI»

(33)

Il 27 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da TRL China Ltd («TRL»), un produttore esportatore della RPC.

(34)

TRL ha sostenuto di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Ha dichiarato inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell’inchiesta iniziale»), e di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame assoggettati alle misure antidumping specificate al considerando 1.

(35)

TRL ha sostenuto inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

(36)

Il 28 settembre 2010 la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha annunciato, con il regolamento (UE) n. 850/2010 (8), l’avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005, l’abrogazione del dazio sulle importazioni della TRL e l’assoggettamento di tali importazioni a registrazione.

(37)

Il periodo dell’inchiesta di riesame relativo ai «nuovi esportatori» era compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

(38)

In vista della chiusura del riesame in previsione della scadenza e dato che la TRL non ha importato il prodotto in esame tra la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 850/2010 e la data di scadenza delle misure antidumping (13 ottobre 2010), si considera che il riesame relativo ai «nuovi esportatori» in merito alle importazioni nell’Unione di mattoni di magnesia originari della RPC debba anch’esso essere chiuso.

(39)

La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente contrassegnati dai codici NC ex 6815 91 00 ed ex 6815 99 00, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese immessi in libera pratica a partire dal 14 ottobre 2010 sono rimborsati o cancellati.

Le domande di rimborso o di cancellazione sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

Articolo 3

Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» avviato dal regolamento (UE) n. 850/2010 è chiuso.

Articolo 4

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 850/2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 1.

(4)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 7.

(5)  GU C 111 del 30.4.2010, pag. 29.

(6)  GU C 272 dell’8.10.2010, pag. 5.

(7)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 6.

(8)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 42.


25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 617/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 18,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (3) definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (4). Tali metodi e disposizioni si applicano alle importazioni di determinati prodotti agricoli trasformati per determinarne gli elementi agricoli ridotti e per classificarli nella nomenclatura combinata.

(2)

A scopo di chiarezza, è necessario aggiornare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 900/2008 e adattarlo alle misure in esso previste.

(3)

Al fine di garantire un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso delle formule, delle procedure e dei metodi descritti nel medesimo per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

Al fine di garantire un’applicazione efficace del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso dei metodi e delle procedure descritti nel medesimo per la classificazione di determinate merci che rientrano in alcuni codici NC ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la classificazione di tali merci nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5)

Al fine di tener conto delle modifiche della nomenclatura combinata, è necessario adattare determinati riferimenti ai codici NC.

(6)

Il regolamento (CE) n. 900/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento prevede quanto segue:

a)

la metodologia e i metodi di analisi da usare per determinare il contenuto dei prodotti agricoli come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (5) o i rispettivi elementi specifici che si ritiene siano stati incorporati nelle merci importate come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1216/2009;

b)

i metodi di analisi necessari da usare per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda le importazioni di determinate merci, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione (6) o, in assenza di un metodo di analisi, la natura delle operazioni analitiche da eseguire o il principio di un metodo da applicare.

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente titolo: «Calcolo dei tenori»;

b)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Secondo le definizioni riportate nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 514/2011 e nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardanti il tenore di proteine del latte, il tenore di amido/glucosio e il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, si devono usare le formule, le procedure e i metodi a seguire:

a)

per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011;

b)

per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87:»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente titolo: «Classificazione delle merci»;

b)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 e dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, si usano i metodi e le procedure a seguire per la classificazione delle seguenti merci:»;

c)

i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC 1704 10 10 e 1704 10 90 e da 1905 20 10 a 1905 20 90, la determinazione del tenore di saccarosio, compreso lo zucchero invertito espresso in saccarosio, è effettuata secondo il metodo HPLC (lo zucchero invertito espresso in saccarosio è calcolato come la somma di fruttosio e glucosio in parti uguali moltiplicata per 0,95).

3.

Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC da 1806 10 15 a 1806 10 90, il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è calcolato secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento.»;

4)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente titolo: «Bollettino di analisi»;

5)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente titolo: «Disposizioni finali».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.

(4)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.

(5)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(6)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.»;


25.6.2011   

IT

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L 166/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che revoca la sospensione della presentazione delle domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito del contingente tariffario 09.4380

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (3), sospende i dazi all’importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4380, per un quantitativo di 300 000 tonnellate.

(2)

La presentazione delle domande di titoli d’importazione relative al numero d’ordine 09.4380 è stata sospesa a decorrere dal 20 aprile 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (4), conformemente al regolamento CE) n. 891/2009.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 (5), ha aumentato di 200 000 tonnellate i quantitativi di prodotti per i quali occorre sospendere fino al 30 settembre 2011 i dazi all’importazione per lo zucchero di cui al codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4380.

(4)

Occorre pertanto revocare la sospensione delle domande.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione delle domande di titoli d’importazione per il numero d’ordine 09.4380 a decorrere dal 20 aprile 2011, stabilita con il regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011, è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 8.

(4)  GU L 104 del 20.4.2011, pag. 39.

(5)  GU L 161 del 21.6.2011, pag. 7.


25.6.2011   

IT

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L 166/9


REGOLAMENTO (UE) N. 619/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (2) non contiene norme speciali per i controlli su materiali che contengono, consistono o sono prodotti a partire da OGM (materiale g.m.) la cui procedura di autorizzazione UE sia in corso o l’autorizzazione del cui materiale g.m. sia scaduta. L’esperienza dimostra che, in mancanza di norme siffatte, i laboratori ufficiali e le autorità competenti applicano metodi diversi di campionamento e regole differenti per interpretare i risultati delle analisi. Ciò può portare a conclusioni divergenti sulla conformità di un prodotto rispetto al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3). A causa della mancanza di norme armonizzate, gli operatori economici sono di fronte a incertezze giuridiche e aumenta il rischio che sia ostacolato il buon funzionamento del mercato interno.

(2)

Esistono vari meccanismi internazionali di scambio d’informazioni che comunicano le valutazioni nel campo della sicurezza effettuate dai paesi che autorizzano la commercializzazione degli OGM. In conformità al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, le parti che aderiscono al protocollo devono informare, tramite il Centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House — BCH), le altre parti su ogni decisione definitiva riguardo all’uso sul mercato nazionale, commercializzazione compresa, di un OGM che possa oltrepassare una frontiera per essere usato direttamente come alimento o mangime o per essere trasformato. Tale informazione deve contenere, tra l’altro, una relazione di valutazione dei rischi. Anche i paesi che non hanno aderito al Protocollo possono fornire tale informazione, su base volontaria. Meccanismi internazionali di scambio d’informazioni, riguardanti l’autorizzazione di OGM e la valutazione della loro sicurezza, esistono anche presso la FAO e l’OCSE.

(3)

L’UE importa notevoli quantità di prodotti da paesi terzi nei quali è diffusa la coltivazione di OGM. Mentre questi prodotti importati sono usati per produrre sia alimenti che mangimi, la maggior parte dei prodotti che possono contenere OGM sono destinati al settore dei mangimi ed espongono perciò il settore a rischi più elevati di perturbazione degli scambi se gli Stati membri applicano norme diverse per i controlli ufficiali. Sembra perciò opportuno limitare il campo di applicazione di questo regolamento al settore dei mangimi in cui la probabilità della presenza di OGM, rispetto ad altri settori legati alla produzione di alimenti, è più elevata.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che l’immissione sul mercato di mangimi geneticamente modificati è subordinata a una procedura di autorizzazione. La procedura di autorizzazione prevede la pubblicazione di un parere AESA il cui principale elemento è rappresentato da una valutazione di sicurezza. Per formulare il proprio parere, l’AESA consulta gli Stati membri appena riceve una domanda valida e gli Stati membri devono manifestare il loro parere entro 3 mesi. Il parere dell’AESA deve anche comprendere un metodo di rilevazione convalidato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea (LR-UE).

(5)

In pratica, la convalida del laboratorio di riferimento dell’Unione europea (LR-UE) avviene indipendentemente dagli altri elementi previsti dalla procedura di autorizzazione. Di solito, il metodo viene convalidato e pubblicato prima che siano stati riuniti tutti gli altri elementi che completano il parere dell’AESA. Questi metodi sono pubblicati sul sito Web dell’LR-UE, a disposizione delle autorità competenti e di qualsiasi altra parte interessata.

(6)

Un metodo può essere convalidato solo se soddisfa tutti i requisiti richiesti per la sua idoneità, fissati dal regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (4). Inoltre, come richiesto da tale regolamento, sono stati fissati criteri comuni per stabilire requisiti minimi di rendimento dei metodi d’analisi degli OGM (5).

(7)

I metodi d’analisi convalidati dall’LR-UE nel contesto della procedura d’autorizzazione e finalizzati all’immissione sul mercato all’uso e alla lavorazione di prodotti già ammessi ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono metodi quantitativi evento-specifici, convalidati attraverso una prova collaborativa in conformità ai principi della norma internazionale ISO 5725 e/o del protocollo dell’Unione internazionale della chimica pura e applicata (International Union of Pure and Applied Chemistry — IUPAC). Di fatto, l’LR-UE è attualmente l’unico laboratorio al mondo in grado di convalidare metodi quantitativi evento-specifici in conformità alle norme summenzionate nel contesto di procedure di autorizzazione previe alla commercializzazione. Si ritiene che tali metodi quantitativi siano più appropriati dei metodi qualitativi per garantire l’armonizzazione dei controlli ufficiali. Le procedure di prova che ricorrono a metodi qualitativi richiedono infatti schemi di campionamento diversi perché altrimenti aumenta il rischio di ottenere risultati divergenti sulla presenza o l’assenza di materiale geneticamente modificato. È perciò opportuno usare i metodi d’analisi convalidati dall’LR-UE nel contesto della procedura di autorizzazione in modo da evitare risultati analitici divergenti tra Stati membri.

(8)

Affinché i laboratori di controllo possano condurre le loro analisi, è anche opportuno che sia accessibile del materiale di riferimento certificato.

(9)

Di conseguenza, il campo di applicazione del presente regolamento deve includere il rilevamento nel mangime di materiale g.m., immesso sul mercato in un paese terzo e per il quale sia in corso da più di 3 mesi una procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, purché i metodi d’analisi quantitativi evento-specifici usati dal richiedente siano stati convalidati dell’LR-UE e sia disponibile il materiale di riferimento certificato.

(10)

Il campo di applicazione del presente regolamento deve anche coprire materiale g.m. la cui autorizzazione sia scaduta. Esso deve perciò applicarsi a mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 e MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 e da colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 e ACS-BNØØ7-1, per i quali l’LR-UE abbia convalidato un metodo quantitativo e purché sia disponibile il materiale di riferimento certificato. Questi materiali g.m. sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 e notificati poi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 20 di tale regolamento. Poiché i semi non venivano più commercializzati su scala mondiale, i rispettivi notificanti informarono la Commissione di non voler chiedere il rinnovo dell’autorizzazione del prodotto interessato. La Commissione adottò perciò le decisioni 2007/304/CE (6), 2007/305/CE (7), 2007/306/CE (8), 2007/307/CE (9) e 2007/308/CE (10) relative al ritiro dal mercato dei prodotti interessati (prodotti obsoleti). Con tali decisioni viene tollerata la presenza nei prodotti di materiali contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 e MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 e da colza oleaginosa ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 e ACS-BNØØ7-1 se la loro presenza è accidentale o tecnicamente inevitabile, in quantità non superiore allo 0,9 % e fino al termine del 25 aprile 2012. È opportuno far sì che quando termina il periodo di tolleranza stabilito dalle decisioni 2007/304/CE, 2007/305/CE, 2007/306/CE, 2007/307/CE e 2007/308/CE, il presente regolamento si applichi anche al rilevamento nei mangimi dei suddetti prodotti obsoleti. Esso deve anche applicarsi a ogni altro materiale g.m. la cui autorizzazione, scaduta, non venga rinnovata a causa del ritiro del prodotto.

(11)

L’armonizzazione dei controlli ufficiali sui mangimi, miranti a rilevare la presenza di materiale g.m. che rientri nel campo di applicazione del presente regolamento, deve avvenire anche attraverso l’adozione di metodi di campionamento comuni.

(12)

I metodi devono fondarsi su protocolli scientifici e statistici riconosciuti e sulle norme internazionali eventualmente esistenti e devono coprire le diverse fasi del campionamento: norme applicabili al campionamento del materiale, precauzioni da prendere durante il campionamento e la preparazione di campioni, condizioni da osservare per il prelievo di campioni elementari e di duplicati, per le manipolazioni dei campioni di laboratorio nonché per la sigillatura e l’etichettatura. Per conferire adeguata rappresentatività ai campioni prelevati a fini di controllo ufficiale, occorre anche adottare condizioni specifiche in quanto il mangime può presentarsi in lotti di prodotti agricoli sfusi, in imballaggi preconfezionati o al dettaglio.

(13)

È anche opportuno armonizzare le norme d’interpretazione dei risultati delle analisi in modo che, in tutta l’Unione europea, dagli stessi risultati delle analisi si possano trarre le stesse conclusioni. In questo senso, è anche necessario tener conto dei vincoli tecnici caratteristici di ciascun metodo d’analisi, soprattutto a livello di tracce dato che l’incertezza analitica aumenta al diminuire del tenore di materiale g.m..

(14)

Per tener conto di tali vincoli e della necessità di garantire che i controlli siano fattibili, fondati e proporzionati, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (11), è opportuno fissare come limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) la quantità minima di materiale g.m. che l’LR-UE considera ai fini della convalida dei metodi quantitativi. Tale livello corrisponde allo 0,1 % rispetto alla frazione di massa del materiale g.m. nel mangime ed è il livello minimo in cui i risultati tra laboratori ufficiali sono riproducibili in modo soddisfacente se applicano protocolli di campionamento e metodi d’analisi appropriati per la misurazione dei campioni di mangime.

(15)

I metodi convalidati dall’LR-UE sono specifici a ciascun evento di trasformazione indipendentemente dal fatto che la trasformazione sia presente in uno o più OGM contenenti una o più trasformazioni. L’LMRR va quindi applicato all’intero materiale g.m. contenente la trasformazione misurata.

(16)

Ciascun laboratorio ufficiale deve definire l’incertezza di misurazione e confermarla nel modo descritto nel documento di orientamento sull’incertezza di misurazione destinato ai laboratori che provano OGM (12), redatto dal Centro Comune di Ricerca della Commissione (CCR).

(17)

La decisione sulla non conformità di un mangime può essere presa solo quando il materiale g.m. che rientri nel campo di applicazione di questo regolamento è presente a livelli pari o superiori all’LMRR, tenuto conto dell’incertezza di misurazione.

(18)

Le norme stabilite dal presente regolamento devono lasciare impregiudicata per la Commissione o, eventualmente, per uno Stato membro la facoltà di adottare misure urgenti ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

(19)

Tali norme di attuazione andranno eventualmente adattate per tener conto di nuovi sviluppi, dovuti soprattutto al loro impatto sul mercato interno e sugli operatori del settore alimentare.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

1)   «Precisione — Deviazione standard relativa di ripetibilità (RSDr)»: lo scarto quadratico medio relativo dei risultati delle prove ottenuti in condizioni di ripetibilità. Le condizioni di ripetibilità sono condizioni in cui i risultati delle prove sono ottenuti con lo stesso metodo, sullo stesso materiale di prova, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura, a brevi intervalli di tempo;

2)   «Limite minimo di rendimento richiesto (LMRR)»: la quantità o concentrazione minima dell’analita in un campione che possa essere rilevata e confermata in modo certo da un laboratorio ufficiale;

3)   «materiale g.m.»: materiale che contiene, consiste o è prodotto a partire da OGM.

2.   Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009.

Articolo 2

Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali sul mangime destinati a verificare la presenza dei materiali che seguono:

a)

materiale g.m., autorizzato a essere commercializzato in un paese terzo e per il quale è stata presentata una domanda valida ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e la cui procedura di autorizzazione sia durata più di 3 mesi, purché:

i)

non sia stato classificato dall’AESA come capace di avere effetti nocivi sulla salute o sull’ambiente se presente in quantità inferiore all’LMRR;

ii)

il metodo quantitativo richiesto ai sensi di tale articolo sia stato convalidato e pubblicato dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea; e

iii)

il materiale di riferimento certificato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3;

b)

dopo la data del 25 aprile 2012, materiale g.m. notificato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la cui autorizzazione sia scaduta e per il quale il laboratorio di riferimento dell’Unione europea abbia convalidato e pubblicato un metodo quantitativo, se tale materiale di riferimento certificato soddisfa le condizioni fissate all’articolo 3; e

c)

materiale g.m. la cui autorizzazione sia scaduta in quanto non è stata presentata una domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, se tale materiale di riferimento certificato soddisfa le condizioni fissate all’articolo 3.

Articolo 3

Materiale di riferimento certificato

1.   Materiale di riferimento certificato deve essere messo a disposizione degli Stati membri e di tutti i terzi.

2.   Il materiale di riferimento certificato deve essere prodotto e certificato ai sensi delle Guide ISO da 30 a 35.

3.   L’informazione che accompagna il materiale di riferimento certificato deve contenere informazioni sulla riproduzione della pianta che è stata usata per la produzione del materiale di riferimento certificato e sulla zigosità dello/degli inserto/i. Il valore certificato del contenuto dell’OGM deve essere espresso in frazione di massa e, se possibile, in numero di copie per equivalente del genoma aploide.

Articolo 4

Metodo di campionamento

La selezione dei campioni di mangime, destinati a controlli ufficiali sulla presenza del materiale g.m. di cui all’articolo 2, deve essere conforme ai metodi di campionamento di cui all’allegato I.

Articolo 5

Preparazione dei campioni, metodi di analisi e interpretazione dei risultati

La preparazione dei campioni di laboratorio, i metodi di analisi e l’interpretazione dei risultati devono essere conformi ai requisiti elencati all’allegato II.

Articolo 6

Provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di materiale g.m. di cui all’articolo 2

1.   Se i risultati delle prove analitiche indicano che la presenza di materiale g.m. di cui all’articolo 2 è pari o superiore all’LMRR quale definito ai sensi delle norme di interpretazione elencate all’allegato II, parte B, il mangime si considera non conforme al regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli Stati membri devono immediatamente notificare questa informazione tramite il RASFF, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 50.

2.   Se i risultati delle prove analitiche indicano che la presenza di materiale g.m. di cui all’articolo 2 è inferiore all’LMRR quale definito ai sensi delle norme di interpretazione elencate all’allegato II, parte B, gli Stati membri registrano tale informazione e la notificano alla Commissione e agli altri Stati membri entro la data del 30 giugno di ogni anno. Risultati che ricorrono più volte nell’arco di 3 mesi, devono esser notificati immediatamente.

3.   Se opportuno, la Commissione deve, e uno Stato membro può, adottare provvedimenti urgenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articoli 53 e 54.

Articolo 7

Elenco del materiale g.m. di cui all’articolo 2

La Commissione pubblica sul suo sito Web l’elenco del materiale g.m. che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 2. L’elenco conterrà informazioni sul luogo in cui è possibile ottenere il materiale di riferimento certificato, richiesto dall’articolo 17, paragrafo 3), lettera j) del regolamento (CE) n. 1829/2003, ed eventuali informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Riesame

La Commissione deve monitorare l’applicazione del presente regolamento e gli effetti che esso ha sul mercato interno, sugli operatori nel campo dei mangimi e dell’allevamento nonché su altri operatori e, se necessario, formulare proposte per la sua revisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 14.

(5)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf

(6)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 14.

(7)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17.

(8)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20.

(9)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23.

(10)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 25.

(11)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(12)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO

1.

Ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, il materiale g.m. va considerato come una sostanza distribuita nel mangime in modo probabilmente non uniforme.

2.

In deroga ai punti 5.B.3., 5.B.4 e 6.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, la dimensione dei campioni aggregati per i materiali destinati ai mangimi non dev’essere inferiore al peso corrispondente a 35 000 semi/sementi e il campione finale non dev’essere inferiore al peso corrispondente a 10 000 semi/sementi.

La massa equivalente a 10 000 semi/sementi è riportata dalla seguente tabella. 1.

Tabella 1

Massa equivalente a 10 000 semi/sementi per alcune piante

Pianta

Massa, in grammi, corrispondente a 10 000 semi/sementi

Orzo, miglio, avena riso, segale, frumento

400

Granturco

3 000

Soia

2 000

Semi di colza

40


ALLEGATO II

CRITERI PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E METODI DI ANALISI

Per rilevare la presenza nel mangime del materiale g.m. di cui all’articolo 2, i laboratori ufficiali devono applicare i metodi di analisi e di controllo descritti nel presente allegato.

A.   PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER LE ANALISI

Oltre ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato II, parte A, si devono applicare le disposizioni che seguono.

1.   Trattamento dei campioni finali

I laboratori ufficiali devono usare le norme EN ISO 24276, ISO 21570, ISO 21569 e ISO 21571 che indicano strategie per la omogeneizzazione del campione finale (detto anche «campione di laboratorio» nelle norme ISO), la riduzione del campione finale a campione per analisi, la preparazione del campione di prova nonché l’estrazione e l’analisi dell’analita bersaglio.

2.   Dimensione del campione per analisi

La dimensione del campione per analisi deve garantire la quantificazione del materiale g.m. a una presenza corrispondente all’LMRR con un grado di affidabilità statistica del 95 %.

B.   APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI E DI ESPRESSIONE DEI RISULTATI

In deroga al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato II, parte C, per l’applicazione dei metodi d’analisi e di espressione dei risultati, si osservano le seguenti norme.

1.   Disposizioni generali

I laboratori ufficiali devono soddisfare i requisiti della norma ISO 17025 e usare metodi d’analisi quantitativi convalidati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea in collaborazione con la rete europea dei laboratori OGM (European Network of GMO Laboratories). Considerando l’intero metodo analitico a partire dal trattamento del campione di laboratorio del mangime, essi devono garantire di essere in grado di effettuare le analisi con adeguata precisione a livello dello 0,1 % riferito alla frazione di massa del materiale g.m. nel mangime (deviazione standard relativa di ripetibilità pari o inferiore al 25 %).

2.   Norme per l’interpretazione dei risultati

Per garantire un livello di affidabilità del 95 %, il risultato dell’analisi va espresso come x +/– U, in cui x è il risultato dell’analisi per un evento di trasformazione e U è l’incertezza di misurazione adeguatamente ampliata.

Il laboratorio ufficiale definisce U per l’intero metodo analitico e lo conferma come descritto nel documento di orientamento sull’incertezza di misurazione destinato ai laboratori che provano OGM (1), redatto dal CCR.

Una materia prima per mangimi, un additivo per mangimi o, in caso di mangime composto, ciascuna materia prima e ciascun additivo di cui è composto, va considerato non conforme al regolamento (CE) n. 1829/2003 se il risultato (x) dell’analisi per un evento di trasformazione misurato meno l’incertezza di misurazione ampliata (U) è pari o superiore al livello dello 0,1 % rispetto alla frazione di massa del materiale g.m.. Se i risultati sono principalmente espressi come copie di DNA-g.m. rispetto alle copie di DNA specifico del taxon bersaglio, calcolate in termini di genomi aploidi, essi vanno tradotti in frazione di massa ai sensi dell’informazione fornita in ciascuna relazione di convalida dell’LR-UE.


(1)  http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/user_support/EUR22756EN.pdf


25.6.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 620/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito ad un reclamo presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) da taluni paesi, una relazione del gruppo di esperti dell’OMC adottata dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC il 21 settembre 2010 (2) ha concluso che l’Unione europea aveva tra l’altro violato l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) accordando un trattamento tariffario meno favorevole a quello previsto nei vincoli tariffari in relazione a taluni prodotti di tecnologia informatica realizzati dall’Unione europea conformemente all’Accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA). Occorre modificare l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per allinearlo agli obblighi internazionali dell’Unione europea a titolo del GATT 1994. Le modifiche richieste sono conformi alla decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (3), che ha approvato l’ITA.

(2)

Secondo la relazione del gruppo di esperti dell’OMC, una copia digitale non dovrebbe costituire una fotocopia a titolo del GATT 1994 e la velocità di copia non dovrebbe essere l’unico criterio di classificazione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la sottovoce 8443 31 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e la corrispondente aliquota del dazio.

(3)

Occorre modificare la dicitura della sottovoce 8528 71 15 della NC (precedentemente 8528 71 13) per includervi set-top box che, oltre alla funzione di comunicazione, possano essere in grado di svolgere le funzioni aggiuntive di registrazione o riproduzione, purché, di conseguenza, non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione.

(4)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1o luglio 2011 alla fine del periodo di tempo ragionevole, concordato tra l’Unione europea e le parti che hanno sporto reclamo, per l’allineamento dell’Unione stessa agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’OMC.

(5)

Dato che le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC hanno effetto solo in prospettiva futura, il presente regolamento non avrà effetti retroattivi né fornirà orientamenti interpretativi su base retroattiva. Non potendo fornire orientamenti interpretativi per la classificazione di prodotti che sono stati immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2011, non servirà come base per il rimborso di eventuali dazi pagati prima di tale data.

(6)

Il comitato del codice doganale non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte seconda, sezione XVI, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2011.

Non ha effetto retroattivo e non fornisce orientamenti interpretativi su base retroattiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)  GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I, parte seconda, sezione XVI, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1)

il capitolo 84 è modificato come segue:

a)

è soppressa la riga del codice NC 8443 31 10;

b)

tra la riga del codice NC 8443 31 10 e la riga del codice NC 8443 31 91 è soppresso «– – – altre»;

c)

è inserita la seguente riga del codice NC 8443 31 20:

«8443 31 20

– – – Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico …

2,2 %

p/st»

d)

è inserita la seguente riga del codice NC 8443 31 80:

«8443 31 80

– – – Altre …

Esenzi-one

p/st»

e)

è soppressa la riga del codice NC 8443 31 91;

f)

è soppressa la riga del codice NC 8443 31 99;

2)

il capitolo 85 è modificato come segue:

a)

è soppressa la riga del codice NC 8528 71 13;

b)

è inserita la seguente riga del codice NC 8528 71 15:

«8528 71 15

– – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette “set-top box con funzione di comunicazione”, comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione) …

Esenzi-one

p/st»

c)

è soppressa la riga del codice NC 8528 71 90;

d)

sono inserite le seguenti righe dopo il codice NC 8528 71 19:

 

– – – altri:

 

 

«8528 71 91

– – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette “set-top box con funzione di comunicazione”, comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione) …

Esenzione

p/st

8528 71 99

– – – – altri …

14

p/st»


25.6.2011   

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L 166/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 621/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

recante centocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 7 bis, paragrafo 1, e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 14 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 16 giugno 2011 ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco e di modificare una voce dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1.

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Indirizzo: Vordere Gasse 29, 7012, Felsberg, Svizzera. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, b) il nome della madre è Charaabi Hedia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(b)

«Safet Ekrem Durguti. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 6371551 (passaporto biometrico della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 9.4.2009, valido fino al 4.9.2014). Numero di identificazione nazionale: a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione personale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta d'identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 (patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell'Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: a) il nome del padre è Ekrem; b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; c) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.»

2.

La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Luogo di nascita: a) Arabia Saudita, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nazionalità: a) saudita, b) yemenita (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Numero di identificazione nazionale: 1089516791 (carta d'identità nazionale saudita). Altre informazioni: a) il nome del padre è Ahmed Othman Al Omirah, b) comandante operativo di Al-Qaeda nella Penisola araba (AQAP). Coinvolto nella raccolta di fondi e armi per operazioni e attività dell'AQAP nello Yemen, c) associato a Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) «Orange Notice» di INTERPOL (numero di dossier 2009/52/OS/CCC, #14). «Red Notice» di INTERPOL (numero di controllo A-596/3-2009, numero di dossier 2009/3731), e) Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.6.2011.

3.

La voce «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figurano Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz e Safet Durguti. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.» dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

«Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.»


25.6.2011   

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L 166/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 622/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

23,1

MK

54,8

TR

73,2

ZZ

50,4

0707 00 05

TR

83,7

ZZ

83,7

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

62,3

BR

40,6

TR

65,0

UY

65,6

ZA

110,3

ZZ

68,8

0808 10 80

AR

132,6

BR

78,0

CA

105,9

CL

99,5

CN

118,6

NZ

109,7

US

166,4

UY

91,7

ZA

92,9

ZZ

110,6

0809 10 00

AR

89,7

TR

241,9

ZZ

165,8

0809 20 95

TR

327,3

XS

382,4

ZZ

354,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

ZZ

147,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

25.6.2011   

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L 166/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

recante modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

(2011/369/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando quanto segue:

(1)

La rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati membri per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini di taluni paesi terzi.

(2)

È opportuno modificare i formati delle rubriche dei formulari trasmessi per consultazione tra Stati membri e, salvo talune eccezioni, l'elenco aggiornato dei codici a tre lettere dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) [«codice a tre lettere (ICAO)»] per Stati, entità, territori, nazionalità e organizzazioni dovrebbe essere utilizzato nel quadro di tale consultazione conformemente all'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2). Salvo talune eccezioni, l'uso del codice a tre lettere (ICAO) lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento o non riconoscimento di Stati o di entità. I codici stabiliti per l'ex Repubblica yugoslava di Macedonia e il Kosovo (3) sono finalizzati esclusivamente alla consultazione VISION.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche).

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo (7).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (9).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE (11).

(10)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato o altrimenti connesso all’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(11)

La presente decisione costituisce un atto basato o altrimenti connesso all’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(12)

Conformemente all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12), fino alla data di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (13), la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 789/2001 dovrebbe continuare ad applicarsi, se necessario, per le modifiche di talune parti della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti 1, 2 e 3 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono modificate come indicato negli allegati I, II e III.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2011.

Essa si applica a decorrere dal 10 luglio 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3)  In virtù della risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite 1244 (1999).

(4)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1.

(12)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(13)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.


ALLEGATO I

Il punto 1.3 della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è sostituito dal seguente:

«1.3   DEFINING MESSAGE CHARACTERISTICS

For every message to be sent via the network, the following structural characteristics should be met:

 

The ‘From’ item of the message contains the senders applications address.

For example:

From: vision@vision-mailer.nl

 

The ‘To’ item of the message contains the recipients application address.

For example:

To: vision@vision-mailer.de

Implementation tip: be aware that it is possible to make use of multiple recipients delimited by commas. But if the application does so, on received FORMs R it has to determine the FORM R sender, because it will receive references to identical message-identifiers (heading ‘000’). Sending separate messages to each partner State with different ‘000’ headings is less confusing.

 

The ‘Subject’ item of the message contains a ‘file number’ and a full stop (‘.’) followed by the form-type identifier (Letter: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ or ‘R’). For the respective forms, the ‘file number’ equals the content of its heading: ‘001’ in FORM ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘F’, ‘G’, ‘H’ and the content of heading ‘048’ in a FORM E. For heading definitions see 2.1.2.

Examples:

 

Subject:AUT0000010106AJKT00.B

 

Subject:FRA2007022457471104.E

If a Member State receives a message with an incorrectly formulated subject, it has to discard that message without processing it. If the problem persists it has to be solved bilaterally by the technical staff.

 

The mail body has to be structured as follows:

‘text/plain’ is used as the ‘Media Type’ or ‘Mime Type’ see RFC2046 (http://tools.ietf.org/html/rfc2046),

‘ISO-8859-15’ is used as the ‘charset’.

 

Hence in the ‘Header’ of every mail, the following line will appear:

Content-Type: text/plain; charset = ISO-8859-15.».


ALLEGATO II

Il punto 2.2.1. della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è sostituito dal seguente:

«2.2.1.   Three-letter codes (ICAO)

Codes for States, entities, territories, nationalities and organisations as well as further designations for the VISION consultation procedure.

Three-letter codes, as set out in ICAO Document 9303 on Machine-Readable Travel Documents, shall be used except in the following cases:

1.

for the Former Yugoslav Republic of Macedonia, XXG shall be used;

2.

for Kosovo (1), XXD shall be used;

3.

for the Federal Republic of Germany, DEU shall be used.

Two lists will be made available on CIRCA:

1.   An ICAO-based code list (2): the latest version of the ICAO-based codes with the three exceptions mentioned above to be used for VISION consultation. This list shall be used in line with the list established by Regulation (EC) No 539/2001.

2.   A special VISION code list: the limited list of special VISION three-letter codes for specific cases.

Both lists will contain, next to the appropriate three-letter codes to be used for VISION consultation ‘valid from’ and ‘valid until’-values for these codes:

—   Valid-Until: Date from which the code becomes obsolete for VISION consultation,

—   Valid-From: Date from which the code becomes applicable to be used for VISION consultation.

If ICAO-updates are detected by a Member State or the Commission, it will immediately notify the General Secretariat of the Council. The ICAO-based code list will be updated by the Presidency as follows:

new ICAO-codes shall be added with a ‘valid from’ date 30 days after publication of the updated list on CIRCA,

for removed ICAO-codes the ‘valid until’ date shall be set 30 days after publication of the updated list on CIRCA and shall be kept for archival purposes.

If, for technical reasons (e.g. old passports that are still valid), an expired ICAO-code has to be used further in the VISION Consultation Network, or in general if, for technical reasons, a new three-letter code is deemed necessary, this code shall be added to the special VISION code list after agreement in the Visa/VISION Working Party.

The General Secretariat of the Council shall notify Member States every time an updated list has been published on CIRCA.


(1)  Under United Nations Security Council Resolution 1244 (1999).

(2)  A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.».


ALLEGATO III

L'ultimo capoverso del punto 3.2.5 della parte 3 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è soppresso.


25.6.2011   

IT

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L 166/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2011/370/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Albert MORENO HUMET,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

il sig. Senén FLORENSA I PALAU, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


25.6.2011   

IT

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L 166/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

recante nomina di un supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2011/371/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Johanna MIKL-LEITNER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

la sig.ra Barbara SCHWARZ, Amt der NÖ Landesregierung.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


25.6.2011   

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L 166/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2011

che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2011) 4253]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/372/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 23 marzo 2011 Assomineraria ha presentato alla Commissione tramite e-mail una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ne ha informato le autorità italiane con lettera del 1o aprile 2011, alla quale le autorità italiane hanno risposto il 19 aprile 2011. La domanda presentata da Assomineraria riguarda la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia. In linea con precedenti decisioni della Commissione in materia di concentrazioni (2), nella domanda sono state descritte due attività distinte:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

(2)

Conformemente alle summenzionate decisioni della Commissione, ai fini della presente decisione il termine «produzione» include anche lo «sviluppo», ossia la creazione delle infrastrutture adeguate per la futura produzione (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.). Inoltre, in base alla prassi consolidata della Commissione, si ritiene che «lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio greggio» costituiscano un «mercato del prodotto rilevante» (3). Pertanto, ai fini della presente decisione con il termine «produzione» si intende sia lo «sviluppo» che la (prima) vendita di petrolio.

(3)

Assomineraria è un’associazione commerciale che nel caso in esame interviene per conto delle principali imprese operanti nel settore della prospezione e della produzione di idrocarburi in Italia. Le quattro principali società affiliate all’associazione sono ENI SpA, Edison SpA, Shell Italia E&P SpA e Total E&P Italia SpA.

II.   QUADRO GIURIDICO

(4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa UE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

(5)

Dato che l’Italia ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (4), il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato deve essere valutata sulla base di vari criteri, nessuno dei quali, di per sé, è necessariamente determinante.

(6)

Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede ad una valutazione distinta per ogni attività/mercato.

(7)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(8)

Nelle precedenti decisioni della Commissione menzionate ai considerando 1 e 2, si è ritenuto che ognuna delle due attività oggetto della presente domanda (prospezione di petrolio e gas naturale e produzione di petrolio) costituiscano un mercato del prodotto distinto. Occorre pertanto esaminarle separatamente.

(9)

In base alla prassi della Commissione (5), la prospezione di petrolio e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Le società che operano sul mercato della prospezione acquisiscono di norma le licenze concesse dai «paesi ospitanti» a seguito di procedure di gara (6). Sempre sulla base della stessa consolidata prassi della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta, non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa.

(10)

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente.

(11)

Di norma sono stati applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (7).

(12)

Al 31 dicembre 2009, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano ad un totale di 385,58 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito Sm3 o. e.) (8). Al 1o gennaio 2010, le riserve combinate comprovate di petrolio e di gas in Italia ammontavano a poco più di 0,205 miliardi di Sm3 o. e (9)., ossia poco più dello 0,05 % delle riserve mondiali. La quota dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia è necessariamente ancora inferiore. In base alle informazioni disponibili esiste una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio e gas e la produzione futura prevista. Nessuna delle informazioni disponibili indica pertanto che la quota di mercato dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia sarebbe sostanzialmente diversa se misurata in termini di produzione prevista anziché di quota di riserve comprovate. Dato il legame tra le riserve comprovate e la produzione effettiva questi fatti possono essere considerati tra l’altro come un indice dello stato della concorrenza nel mercato interessato.

(13)

Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(14)

In base alla prassi consolidata della Commissione (10), lo sviluppo, la produzione e la vendita di petrolio (greggio) costituiscono un mercato del prodotto distinto la cui portata geografica è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione viene mantenuta non essendovi indicazioni che in questo caso sarebbe diversa.

(15)

In base alle informazioni disponibili (11) la produzione quotidiana totale di petrolio a livello mondiale è stata pari a 79,948 milioni di barili nel 2009. Lo stesso anno in Italia è stato prodotto un totale di 0,095 milioni di barili al giorno, pari ad una quota di mercato dello 0,11 %. Se si considera la quota 2009 dei singoli enti aggiudicatori operanti in Italia, la situazione è la seguente: con una produzione mondiale di 1 007 mila (12) barili al giorno, ENI detiene una quota di 1,26 % della produzione mondiale di petrolio; con una produzione mondiale di 1 581 mila barili di petrolio al giorno (13) Shell detiene una quota di mercato pari all’1,98 % della produzione mondiale di petrolio; con una produzione mondiale di 1 381 mila barili di petrolio al giorno (14) Total detiene una quota di mercato pari all’1,73 % della produzione mondiale di petrolio; infine, con una produzione mondiale di 5 mila barili di petrolio al giorno (15) Edison detiene una quota di mercato pari allo 0,006 % della produzione mondiale di petrolio.

(16)

Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione del mercato rilevante nel suo insieme. In quest’ottica, la Commissione osserva che il mercato della produzione di petrolio greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente [le cosiddette super majors: BP, ExxonMobil e Shell, le cui quote di produzione di greggio nel 2009 ammontavano rispettivamente al 3,2 %, al 3,0 % e al 2,0 % (16)] nonché di un certo numero di cosiddette majors  (17). Questi fattori suggeriscono che il mercato comprende alcuni operatori tra i quali si può presumere esista un’effettiva concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(17)

Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da (8) a (16), si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza fissata dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sia rispettata in Italia per i seguenti servizi:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

(18)

Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione in Italia dei servizi menzionati alle lettere a) e b) del considerando 17 né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività nelle predette aree geografiche.

(19)

Secondo la domanda, in Italia la maggior parte dei giacimenti produce sia petrolio che gas, in percentuali diverse (18). La produzione di gas non è soggetta a questa domanda di esonero, e per questo settore continua ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE. In questo contesto, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività sono trattati in conformità con l’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore è impegnato in appalti «misti», ossia appalti che riguardano attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/CE sia non in esonero, si terranno in considerazione le attività per le quali l’appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente di sostenere la produzione di gas, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività per la quali l’appalto è principalmente destinato, il contratto è aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva.

(20)

La presente decisione è basata sulla situazione giuridica e di fatto esistente tra il marzo 2011 e l’aprile 2011, quale risulta dalle statistiche BP 2010 nonché dalle informazioni trasmesse da Assomineraria e dalle autorità italiane. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia:

a)

prospezione di petrolio e gas naturale; e

b)

produzione di petrolio.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra l’altro la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4545 — Statoil/Hydro) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(3)  Cfr. inter alia la decisione 2001/45/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso IV/M.1532 BP Amoco/Arco), punto 14.

(4)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(5)  Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4934 - KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(6)  M.1532 BP Amoco/Arco, considerando (9) e (10).

(7)  Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil (considerando (25) e (27)].

(8)  Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2010 (di seguito, «statistiche BP 2010»), ad essa allegata. Le sabbie bituminose canadesi non sono state prese in considerazione per motivi di uniformità con precedenti decisioni adottate a norma dell’articolo 30.

(9)  Cfr. statistiche BP 2010, pag. 8.

(10)  Cfr. in particolare la summenzionata decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(11)  Cfr. statistiche BP 2010, pag. 8, allegate alla domanda.

(12)  Di cui 56 mila barili estratti giornalmente in Italia.

(13)  Di cui 30 mila barili estratti giornalmente in Italia.

(14)  Total non produce petrolio in Italia.

(15)  Tutta la produzione di petrolio di Edison avviene in Italia.

(16)  Cfr. punto 5.2.3 della domanda, pag. 18.

(17)  Ad esempio Total, Chevron, Eni e Conoco, le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle super majors.

(18)  Cfr. punto 2.1 della domanda.